Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 71 - Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili
Riferimenti:
AC n. 71/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 69
Data: 24/10/2007
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 71 e abb.

 

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili

 

(Nuovo testo unificato)

 

 

 

 

N. 69 – 24 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

71

Titolo breve:

 

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

XI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Pagliarini

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

XI Commissione

 

in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Scheda di analisi n. 69

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-6. 2

Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili2

ARTICOLO 6. 3

Copertura finanziaria.. 3


PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, di origine parlamentare, reca norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Su un precedente testo unificato, la Commissione bilancio non aveva espresso il parere, avendo richiesto al Governo la relazione tecnica, in data 20 settembre 2007, che non risulta pervenuta..

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-6

Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili

La norma dispone, a decorrere dal 2008, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, di un fondo, con una dotazione pari a 80 milioni di euro per il 2008 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, destinato al finanziamento di misure in favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili (articolo 1).

In particolare, in favore del coniuge o del convivente more uxorio, ai genitori o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente invalido al cento per cento (articolo 2), sono riconosciuti, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e nei limiti delle risorse del fondo, i seguenti benefici:

a)       il diritto all’anticipazione, di non più di cinque anni, della pensione di vecchiaia, in presenza di almeno quindici anni di anzianità contributiva, versata o accreditata, dei quali almeno cinque relativi al periodo di assistenza prestata al familiare convivente. A tali soggetti, se lavoratori dipendenti, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema di calcolo retributivo, può essere riconosciuto per ogni anno di servizio nel periodo di assistenza al familiare un periodo di contribuzione figurativa pari al massimo a tre mesi, utili ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema di calcolo contributivo, può essere concessa una maggiorazione della contribuzione non superiore ad un quarto della contribuzione utile alla determinazione della misura del trattamento pensionistico finale (articolo 3);

b)      il diritto, in alternativa al beneficio pensionistico, ad un periodo di congedo non superiore a sei anni, con diritto alla conservazione del posto e senza retribuzione. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa (articolo 4).

Con un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2008, sono determinati i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefici, nei limiti della dotazione del Fondo e tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per la fruizione dei benefici di al provvedimento in esame (articolo 5).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca gli elementi quantitativi tesi ad accertare che le risorse stanziate siano adeguate alla corresponsione dei benefici previsti dalle norme in esame a tutti gli aventi diritto, in modo da garantire l’effettività della previsione di un tetto di spesa.

 L’individuazione per via legislativa, sia pure con margini di flessibilità, dei destinatari dei benefici e delle relative misure, non consente, infatti, di escludere che l’onere possa superare le disponibilità del Fondo, potendosi inoltre configurare come crescente nel tempo per l’aumento dei soggetti che accedono progressivamente al pensionamento.

 

 

ARTICOLO 6

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge determinati in 80 milioni di euro per l’anno 2008 e in 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provveda mediante utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del ministero dell’economia e delle finanze relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si rileva che l’autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite massimo di spesa dato che i benefici previsti dagli articolo 3 e 4 saranno erogati, come indicato esplicitamente dalle suddette norme, nei limiti delle risorse del fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili istituito ai sensi dell’articolo 1. Al riguardo, appare, in ogni caso, opportuno acquisire l’avviso del Governo circa la possibilità di contenere entro un limite di spesa gli oneri che potranno derivare dall’attuazione del provvedimento, tanto più in relazione al fatto che il testo non prevede una clausola di salvaguardia qualora i medesimi dovessero risultare eccedenti rispetto alle previsioni.

Con riferimento all’utilizzo del Fondo speciale di parte corrente si osserva che, anche alla luce delle disponibilità previste dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. 1817) per quanto concerne gli anni 2008 e 2009, l’accantonamento del ministero dell’economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità.