| Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
| Titolo: | LA RIFORMA DEL SETTORE VITIVINICOLO E L'ACCORDO UE-USA SUL VINO | ||||
| Serie: | Documentazione sulle politiche dell'Unione europea Numero: 5 | ||||
| Data: | 11/07/2006 | ||||
| Descrittori: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
Politiche dell’Unione europea
N. 5 – 11 luglio 2006
Segreteria generale - Ufficio rapporti con l’Unione europea
SIWEB
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INDICE
SCHEDE DI LETTURA
La riforma del settore vitivinicolo
· Il settore vitivinicolo europeo
· L’attuale organizzazione comune del mercato (OCM)
· Le opzioni presentate nella comunicazione della Commissione
· L’opzione di riforma radicale
L’accordo sul commercio del vino tra Unione europea e Stati uniti
·
L’accordo raggiunto
·
La risoluzione del Parlamento europeo
·
Seconda fase del negoziato
Utilizzazione
di pezzi di legno nella lavorazione dei vini DOCUMENTAZIONE Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo “Verso
un settore vitivinicolo europeo sostenibile” (COM(2006)319) “ 19 Accordo tra la Comunità europea e
gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino “ 33 Risoluzione del Parlamento
europeo sull’accordo vitivinicolo fra l’Unione europea e gli Stati Uniti
d’America “107 Allegato IV del Regolamento CE n.
1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (versione consolidata) “111
Le riforme della politica agricola comune attuate nel periodo 2003/2005 hanno riguardato tutti i principali settori agricoli ad eccezione del settore ortofrutticolo[1] e vitivinicolo. Per quest’ultimo, il 22 giugno 2006, la Commissione ha presentato una comunicazione “Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile”[2] sulla riforma dell’organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo dell’Unione europea.
Secondo il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, Mariann Fischer Boel, il settore vitivinicolo dell’UE ha un enorme potenziale di sviluppo ma deve affrontare i problemi connessi con la discesa dei consumi e il parallelo aumento delle importazioni dei vini dai paesi del Nuovo mondo. In Europa si produce troppo vino per il quale non c’è sbocco sui mercati e si destinano ingenti risorse per lo smaltimento delle eccedenze invece di destinarle al rafforzamento della qualità e della competitività. Inoltre le norme in vigore sull’adeguamento delle pratiche enologiche sono farraginose e frenano la concorrenza. Mentre le norme in materia di etichettatura sono, secondo la Commissione, complesse e rigide, creano confusione nei consumatori e ostacolano la commercializzazione dei vini europei. Da qui la necessità di una riforma profonda.
Nell’Unione europea vi sono più di 1,5 milioni di aziende produttrici di vino su un’area di 3,4 milioni di ettari, ossia il 2% della superficie agricola dell’Unione. Nel 2004 la produzione vinicola ha rappresentato il 5,4% della produzione agricolo comunitaria. Tuttavia il consumo interno di vino diminuisce di circa lo 0,65% all’anno, mentre le importazioni aumentano ad un ritmo più sostenuto delle esportazioni. Le eccedenze strutturali di vini rischiano di raggiungere nel 2011, se non si interviene, i 27 milioni di ettolitri. Solo per le misure di distillazione di crisi nel mese di giugno 2006 sono stati stanziati 131 milioni di euro dei fondi comunitari (i paesi beneficiari sono stati la Francia e l’Italia).
L’Italia è il secondo maggior produttore (prima è la Francia) con 51 milioni di ettolitri (28,5% della produzione UE), ma è il primo per occupati: si contano circa 770 mila aziende e oltre un milione di addetti[3]; nel 2004 la produzione vitivinicola italiana ha costituito il 10% del valore delle produzioni agricole nazionali.
La Commissione sottolinea la necessità di rendere l’organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo compatibile con i requisiti richiesti dalla Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La futura riforma dovrebbe pertanto eliminare le misure di intervento attualmente in vigore suscettibili di distorcere gli scambi, misure che l’OMC fa rientrare nella cosiddetta “scatola gialla”[4], sostituendole con misure, qualora continuino a sussistere misure di sostegno, che rientrano nella “scatola verde” e sono quindi considerate non distorsive.
Oltre a comprendere meccanismi tradizionali degli scambi come dazi e restituzioni alle esportazioni, l’OCM attuale del settore vitivinicolo prevede alcune misure volte a gestire il potenziale produttivo attraverso una limitazione dei diritti di impianto e il sostegno al miglioramento strutturale (attraverso l’espianto definitivo e programmi di ristrutturazione/riconversione in funzione della domanda dei consumatori). Le restrizioni relative ai diritti di impianto, come il divieto di nuove piantagioni, si applicano fino al 31 luglio 2010.
Tra le misure relative al mercato interno vi sono misure come la distillazione di crisi per le eccedenze di vino e le eccedenze di vini ottenuti da varietà a doppia classificazione volte a limitare le conseguenze delle diminuzioni di prezzo. Altre misure riguardano la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. Viene versato inoltre un aiuto per l’ammasso privato temporaneo di vino e mosto d’uva e un aiuto per incoraggiare utilizzazioni alternative.
Per garantire uno standard di qualità equo e trasparente per i consumatori, l’OCM del vino comprende anche norme relative all’etichettatura e alle pratiche enologiche le cui procedure di adozione e modificazione sono troppo rigide e costituirebbero secondo la Commissione un freno alla competitività. L’OCM prevede infine anche norme per la definizione dei vini da tavola con indicazione geografica (IG).
La Commissione, dopo aver richiamato i problemi posti dall’attuale OCM, ritiene che la futura politica del settore dovrà tener conto delle mutate circostanze del mercato internazionale e della necessità di rendere il regime sostenibile per i produttori. In particolare occorrerà perseguire i seguenti obiettivi:
Ø l’aumento della competitività dei produttori europei di vino e il rafforzamento della notorietà dei vini europei così da riconquistare quote di mercato;
Ø l’istituzione di un regime vitivinicolo basato su regole semplici ed efficaci in grado di assicurare il ripristino dell’equilibrio tra offerta e domanda;
Ø la salvaguardia delle migliori tradizioni della viticoltura europea e il rafforzamento del tessuto sociale delle zone rurali, garantendo altresì il rispetto dell’ambiente.
Nel documento presentato il 22 giugno scorso, la Commissione, dopo aver preso in esame quattro scenari di riforma, si schiera decisamente a favore di una riforma radicale, specifica per il settore del vino, da attuare secondo un piano in una o due tappe.
Le opzioni ritenute non adeguate:
· Mantenimento dello status quo: la Commissione ritiene che modifiche puramente “cosmetiche” sarebbero economicamente e politicamente insostenibili;
· Totale deregolazione del mercato: ne deriverebbero aggiustamenti troppo radicali con gravi ripercussioni economiche e sociali nelle regioni interessate;
· Riforma in sintonia con la riforma della PAC: la quota che confluirebbe nel pagamento unico disaccoppiato è ritenuta dalla Commissione troppo modesta e insufficiente a sostenere il reddito.
Tale opzione è quella fortemente sostenuta dalla Commissione e comprende due varianti.
Variante A (una sola fase)
E’ prevista l’abolizione dei diritti di impianto e del regime di estirpazione. Il regime dei diritti di impianto verrebbe lasciato scadere il 1° agosto 2010 o abolito immediatamente; verrebbe abolito anche l’attuale regime di estirpazione; ogni ettaro di superficie estirpata a spese dell’agricoltore entrerebbe a far parte della superficie ammissibile al regime di pagamento unico. Le regole relative all’accesso alle indicazioni geografiche limiterebbero de facto il numero di ettari.
Variante B (due fasi)
La Commissione propone di riattivare temporaneamente il regime di estirpazione di superfici vitate, abbinato ad un premio fissato ad un importo attrattivo e finalizzato ad invogliare i produttori non competitivi ad abbandonare la viticoltura. Tale premio verrebbe ridotto annualmente proprio per spingere i produttori a richiederlo fin dal primo anno. Con questo provvedimento la Commissione si prefigge l’espianto, su scelta del tutto volontaria, di 400.000 ettari in cinque anni, a fronte di aiuti per un importo massimocomplessivo di 2,4 miliardi di euro. Le superfici estirpate potrebbero beneficiare del pagamento unico per azienda, subordinato al rispetto di requisiti ambientali. Inoltre la dotazione finanziaria dello Stato membro potrebbe essere maggiorata di un importo supplementare per ogni ettaro estirpato.
Il regime dei diritti di impianto verrebbe prorogato fino al 2013, data di scadenza definitiva.
Elementi comuni alle due varianti
Misure di gestione del mercato. Verrebbero abolite le misure di gestione del mercato come l’aiuto alla distillazione dei sottoprodotti, la distillazione di alcol per usi alimentari e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, l’aiuto all’ammasso privato e l’aiuto relativo ai mosti; il sostegno alla distillazione di crisi verrebbe sostituito da una sorta di rete di sicurezza finanziata da una dotazione nazionale assegnata a livello comunitario.
Dotazione nazionale. Calcolata sulla base di criteri obiettivi, permetterebbe agli Stati membri di finanziare misure di loro scelta (come misure di gestione delle crisi, assicurazioni contro calamità naturali o pagamento di spese amministrative connesse all’istituzione di fondi di mutualizzazione). Nella variante A le risorse sarebbero inizialmente più cospicue data l’assenza di spese per l’estirpazione. L’utilizzazione della dotazione sarebbe subordinata al rispetto di regole comuni (come quelle ambientali) per evitare distorsioni alla concorrenza e all’approvazione del programma nazionale specifico da parte della commissione. Il regime di ristrutturazione e riconversione sarebbe mantenuto nei limiti della dotazione finanziaria nazionale.
Sviluppo rurale. Altre misure verrebbero previste nei piani di sviluppo rurale; si tratta di misure come il prepensionamento per gli agricoltori o gli aiuti agroambientali destinati a coprire le perdite di reddito connesse alla creazione e manutenzione dei paesaggi vitivinicoli. Per incoraggiare tali misure potrebbe essere previsto un trasferimento di fondi dal primo al secondo pilastro[5] della PAC per destinare stanziamenti alle regioni viticole.
Indicazioni geografiche. Viene proposta la revisione del quadro normativo attuale per rafforzare la coerenza con le norme internazioni e in particolare con l’accordo ADPIC[6] .
La Commissione propone di istituire due categorie di vini: quelli a indicazione geografica e i vini senza indicazione geografica; la prima categoria sarebbe ulteriormente suddivisa in due sottogruppi, i vini IGP e i vini DOP. La Commissione inoltre intende confermare, adattare, promuovere e rafforzare il concesso di vino di qualità dell’UE basato sull’origine geografica (vino di qualità prodotto in regioni determinate). Sul piano interno occorrerebbe ampliare il ruolo dell organizzazioni interprofessionali per controllare e gestire la qualità dei vini sui territori di loro competenza nonché aumentare gli strumenti di controllo sulla produzione di vini monovitigno.
Pratiche enologiche e arricchimento. La Commissione propone di trasferire a se stessa la competenza (attualmente del Consiglio) di approvare nuove pratiche o modificare quelle esistenti. Inoltre propone di:
§ riconoscere le pratiche enologiche ammesse dall’Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV)[7];
§ autorizzare l’utilizzazione nell’UE di pratiche enologiche ammesse a livello internazionale per vinificare vini destinati all’esportazione nei rispettivi paesi di destinazione;
§ sopprimere il requisito del titolo alcolometrico minimo dei vini , in considerazione della proposta di limitazione o divieto dell’utilizzo di zucchero (divieto che la Commissione ritiene vantaggioso perché aumenterebbe gli sbocchi per il mosto; la Commissione propone di ridurre al 2% la percentuale massima di arricchimento con mosto d’uva tranne che nelle cosiddette zone viticole C dove la percentuale dovrebbe essere dell’1% (tali zone sarebbero alcune regioni di Francia, Spagna , Portogallo, Slovacchia, Italia, Ungheria, Slovenia, Grecia, Cipro e Malta)
Etichettatura. La Commissione ritiene che le regole in materia di etichettatura vadano semplificate e che sia opportuna l’istituzione di un unico quadro normativo applicabile a tutte le categorie di vino e le relative menzioni. Propone pertanto il trasferimento delle competenze dal Consiglio alla Commissione e l’utilizzazione di un unico strumento giuridico a completamento delle norme orizzontali in materia di etichettatura contenute nella direttiva 2000/13/CE. Inoltre, per adattarsi maggiormente alle politiche dell’OMC, la Commissione propone di:
§ abolire la distinzione tra norme per l’etichettatura di vini con e senza indicazione geografica, agevolando al tempo stesso l’indicazione di annata e vitigno sui vini senza IG in modo da permettere ai produttori europei di commercializzare vini monovitigno come i loro concorrenti esteri;
§ mantenere e migliorare il sistema delle menzioni tradizionali;
§ adattare la politica dei marchi commerciali;
§ modificare le regole linguistiche per garantire una maggiore flessibilità nell’uso delle lingue;
§ informare completamente i consumatori sull’origine del prodotto grazie a norme appropriate sulla tracciabilità in etichetta;
§ informare i consumatori sugli aspetti ambientali delle produzioni.
Promozione e informazione. Nel corso del seminario del 16 febbraio 2006 è stata evidenziata la necessità di porre maggiormente l’accento sulle strategie di commercializzazione dei vini. La Commissione sottolinea di voler portare avanti con determinazione una politica di informazione e promozione responsabile e prospetta la possibilità di attuare campagne di informazione sul consumo responsabile e moderato di vino nell’UE.
Ambiente. La Commissione ritiene che la riforma dovrebbe includere nel settore vitivinicolo requisiti ambientali minimi che tengano conto del forte impatto ambientale della viticoltura come l’erosione e la contaminazione del suolo, l’utilizzo di fitofarmaci e la gestione dei rifiuti.
Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Al fine di rendere la riforma del settore del vino compatibile con i requisiti richiesti dall’OMC dovrebbero essere eliminate o modificate le attuali misure di intervento distorsive degli scambi. Nella medesima prospettiva verrà esaminato il divieto di vinificare mosti di importazione e tagliare vini comunitari con vini non comunitari.
La Commissione precisa infine che, per quanto riguarda i vigneti piantati in modo “irregolare” o “illecito”, gli Stati membri devono conformarsi alla normativa in vigore.
L’incidenza finanziaria delle misure sopra descritte non supererebbe i livelli di spesa degli ultimi anni.
La Commissione ha inoltre reso disponibile una valutazione d’impatto delle quattro opzioni di riforma[8].
La Commissione invita tutte le parti interessate a partecipare al dibattito sulla riforma del settore vitivinicolo. Gli esiti del dibattito costituiranno la base per le proposte legislative che verrano presentate dalla Commissione entro la fine del 2006, in prospettiva di un accordo sulle stesse prima dell’estate del 2007.
Obiettivo della Commissione è l’entrata in vigore della nuova OCM nel luglio 2008.
Il 10 marzo 2006 l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno firmato a Londra un accordo bilaterale sul commercio del vino. L’accordo fa seguito alla decisione 2006/232/CE del 20 dicembre 2005 con la quale il Consiglio ha approvato i risultati raggiunti il 14 settembre 2005 nel negoziato, iniziato nel 2000, tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America.
L’accordo contiene disposizioni che disciplinano il commercio bilaterale del vino al fine di favorire lo sviluppo del commercio nell’ambito di una maggiore comprensione reciproca e prevede una seconda fase di negoziati. Tale seconda fase, da avviarsi novanta giorni dopo l’entrata in vigore dell’accordo del 10 marzo 2006, comprenderà la discussione di questioni come le indicazioni geografiche, i nomi di origine e il futuro dei nomi semigenerici, l’uso delle menzioni tradizionali, i vini a basso tenore alcolico, la certificazione, le pratiche enologiche e l’istituzione di un comitato congiunto.
Gli elementi principali sui quali è stato raggiunto l’accordo sono i seguenti:
Ø attualmente, negli USA, alcune denominazioni di vini europei sono considerate semigeneriche. In virtù dell’accordo, il loro uso sarà limitato e gli USA si adopereranno per modificare lo status giuridico di 17 di tali denominazioni e riservare l’uso sul mercato statunitense unicamente ai vini originari della Comunità; le 17 denominazioni, elencate nell’allegato II dell’accordo, sono Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay.
Ø sono accettate le pratiche enologiche esistenti negli USA e non coperte da deroghe comunitarie, ma gli USA potranno esportare vini ottenuti in base a tali pratiche solo dopo avere modificato lo status giuridico dei nomi semigenerici. Le nuove pratiche enologiche degli USA saranno valutate e accettate nell’UE soltanto se non saranno sollevate obiezioni. La Commissione sottolinea che non si tratta di un riconoscimento reciproco;
Ø i vini comunitari saranno esentati dalle prescrizioni statunitensi in materia di certificazione del 2004;
Ø gli USA e l’UE hanno convenuto di adoperarsi per risolvere eventuali contenziosi bilaterali attraverso consultazioni bilaterali informali anziché facendo ricorso a meccanismi formali di composizione delle controversie;
Ø trattandosi di un accordo di prima fase, sono state già delineate alcune prospettive precise per un accordo di seconda fase ancora più ambizioso.
Sull’accordo UE-USA il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione, prima della sua conclusione, il 29 settembre 2005, con la quale rileva come l’accordo risulti necessario, dopo venti anni di negoziati, qualora contribuisca a rendere più sicure le esportazioni verso gli Stati Uniti che costituiscono il primo mercato per gli operatori vitivinicoli europei.
Secondo il Parlamento europeo, tuttavia, la Commissione non è stata sufficientemente tempestiva nell’informarlo dell’andamento dei negoziati con un lasso di tempo tale da consentire al PE di esprimere un parere che potesse essere tenuto in conto nell’accordo finale.
Il PE ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze che potrebbero risultare dall’accordo per i modelli tradizionali di produzione sui quali si basa il riconoscimento della politica comunitaria di qualità.
Nella risoluzione il PE inoltre:
· rivolge un appello alla Commissione perché prosegua il dialogo con gli USA e gli altri membri dell’OMC onde predisporre un registro di indicazioni geografiche riconosciute a livello internazionale , insediando altresì una commissione mista che si occupi delle questioni relative al vino e fornendo ragguagli sui procedimenti di lavorazione del vino;
· chiede alla Commissione di accelerare l’avvio della prossima tornata negoziale soprattutto ai fini del riconoscimento delle 17 denominazioni di cui all’allegato II dell’accordo, affinché le autorità americane tutelino debitamente sul proprio mercato le denominazioni vinicole europee;
· sollecita la predisposizione di un elenco positivo delle pratiche enologiche autorizzate nel commercio con i paesi terzi, nell’ambito dell’OIV;
· invita pressantemente la Commissione a promuovere a livello internazionale una trattativa per una vincolante definizione del vino atta a frenare lo sviluppo di talune pratiche enologiche che costituirebbero una concorrenza sleale per i produttori comunitari.
La Commissione ha reso noto che, a partire dal settembre 2006, vi sarà l’avvio formale della seconda fase dei negoziati che riguarderà le pratiche enologiche, le espressioni tradizionali, l’etichettatura, le questione commerciali e le indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche sono un tema di particolare interesse, considerato che l’obiettivo delle parti è quello di garantire la protezione delle indicazioni geografiche (facenti parte dell’allegato II dell’accordo) nei confronti non solo dei produttori statunitensi, ma anche dei produttori dei mercati terzi che commercializzano sul mercato USA.
Il regolamento (CE) n. 2165/2005 del 20 dicembre 2005 introduce alcune modifiche alla normativa relativa all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo contenuta nel regolamento (CE) n. 1493/1999.
In particolare, tra le pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati, unicamente nell’ambito di condizioni d’impiego da determinare, è ricompreso “l’uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini” (allegato IV, punto 4, lettera e), del regolamento del 1999, come modificato[9]).
Successivamente, il Comitato di gestione dei vini della Commissione europea, il 3 maggio 2006, ha iniziato la discussione su uno dei due eventuali progetti di regolamento preparati a seguito dell’adozione del citato regolamento del 2005.
Tale progetto sarebbe volto specificamente a determinare le condizioni di impiego dei pezzi di legno di quercia nei vini.
[1] Si ricorda che per il settore ortofrutticolo la Commissione ha avviato una consultazione che terminerà il 13 luglio 2006 e i cui risultati confluiranno in rapporto che verrà presentato nell’ottobre 2006.
[2] (COM(2006)319).
[3] Dati della Confagricoltura.
[4] L’OMC classifica le sovvenzioni in categorie designate da un colore (verde, blu e giallo), a seconda del grado distorsivo del loro effetto sulla produzione e sugli scambi.
[5] Si ricorda che il primo pilastro della PAC è quello relativo al sostegno dei mercati mentre il secondo è relativo allo sviluppo rurale.
[6] Si tratta dell’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale nel commercio concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. Costituisce uno dei capitoli del negoziato relativo al Doha Round per due questioni, la prima attinente alla creazione di un registro multilaterale per i vini e le bevande spiritose e la seconda relativa all’estensione ad altri prodotti del livello più elevato di protezione riservato ai vini e alle bevande spiritose.
[7] L’OIV è un’istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico operante nel settore della vite e dei prodotti derivati di cui fanno parte tra gli altri Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo. A questi paesi tradizionalmente produttori si affiancano i nuovi produttori come Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Cile e alcuni paesi del Nord Africa.
[8] SEC (2006)770, non disponibile in italiano.
[9] La versione consolidata di tale allegato è inserita nella documentazione di questo dossier.