Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: La relazione del Governo al Parlamento sul "taglia leggi" - l'attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005, n. 246
Riferimenti:
L n. 246 del 28-NOV-05     
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 119
Data: 30/01/2008
Organi della Camera: Commissione parlamentare per le questioni regionali



Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI

 

 

 

 

Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITA’
DEGLI ATTI NORMATIVI

 

 

 

 

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

 

 

 

La relazione del Governo al Parlamento
sul “taglia-leggi”

L’attuazione dell’articolo 14, comma 12,
della legge 28 novembre 2005, n. 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 119

 

 

31 gennaio 2008

XV LEGISLATURA

 


Nel presente dossier, curato dall’Osservatorio legislativo e parlamentare (Servizio Studi della Camera dei deputati) e dall’Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l’analisi di impatto degli atti in itinere (Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato della Repubblica) si dà sinteticamente conto della relazione presentata dal Governo al Parlamento sull’attuazione dell’articolo 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e  riassetto normativo per l’anno 2005).

in allegato al presente dossier si pubblica il testo della relazione. Per gli allegati, molto corposi, si rinvia alla consultazione del documento XXVII, n. 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

file: OR0101.doc

 

 


INDICE

 

INTRODUZIONE   3

§      1. La relazione del Governo al Parlamento  3

§      2. I report e gli allegati10

§      L’informatizzazione della normativa vigente nella legge finanziaria per il 2008  13

§      L. 28 novembre 2005, n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 14, co. 12-24)24

 

 

 

 


INTRODUZIONE

1. La relazione del Governo al Parlamento

Il 14 dicembre 2007, a due giorni dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione ivi prevista. Essa costituisce il primo passo di una articolata procedura in tre tempi volta al sfoltimento della normativa vigente, di seguito illustrata, provvedendo ad individuare le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi.

Posta l'estensione della relazione, è parso opportuno concentrare l'attenzione sulla sezione introduttiva, nella quale emergono anche alcune indicazioni circa i passaggi futuri, attuativi del meccanismo 'taglia-leggi', limitandosi a qualche spigolatura in ordine agli allegati, la cui analisi, per la loro mole e difficoltà di lettura (trattandosi di elenchi delle norme vigenti nei diversi settori dell’ordinamento), non è possibile in questa sede.  

 

Il dispositivo dell'articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005 (istitutivo nel contempo di una Commissione bicamerale per la semplificazione normativa) reca una duplice, concorrente delega legislativa, avente ad oggetto:

l'individuazione delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1970) delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, così sottraendole all'abrogazione automatica e generalizzata, disposta dal medesimo articolo;

la semplificazione e il riassetto delle materie di volta in volta considerate.

 

Quanto al procedimento disegnato dalla citata legge n. 246, esso si articola in tre 'tempi':

la individuazione (entro il 16 dicembre 2007) delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi e delle loro incongruenze o antinomie, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento;

la individuazione con decreti legislativi (entro il 16 dicembre 2009) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata statuito dal medesimo articolo 14 (effetto al quale sono sottratte, inoltre, alcune disposizioni direttamente indicate dalla medesima legge n. 246). Con i predetti decreti legislativi (emanati previo parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione) si provvede altresì "alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto";

l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi sopra rammentati, entro due anni successivi alla data di loro entrata in vigore. 

 

In ottemperanza alla prima delle fasi sopra ricordate - quella ricognitiva per settori normativi - il Governo (come già preannunziato nel suo Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione) ha trasmesso al Parlamento apposita relazione.

Essa è il Documento XXVII, n. 7.

Il suo contenuto può ripartirsi, in sede di commento, in quattro sezioni tematiche:

una sezione introduttiva, espositiva degli indirizzi seguiti e delle problematiche emerse nella raccolta delle disposizioni vigenti;

la raccolta degli estremi delle leggi ed atti aventi valore di legge, censiti dalle amministrazioni (i singoli Ministeri);

la raccolta degli estremi delle leggi ed atti aventi valore di legge, non censiti dalle amministrazioni, tuttavia rinvenibili nelle diverse banche dati esistenti;

una sezione finale esemplificativa delle antinomie e incongruenze normative, rilevabili attraverso l'opera di sistemazione delle disposizioni vigenti.

L'insieme or ricordato si distribuisce in tre volumi. Come già accennato, ci si limiterà in questa sede ad una sintesi della sezione introduttiva, con qualche spigolatura tra gli allegati.

 

La legge n. 246 ha disposto un effetto abrogativo automatico e generalizzato (una sorta di ghigliottina, perciò correntemente indicato come 'taglia-leggi'), non già espresso e puntuale.

Esso investe le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con provvedimenti successivi).

A tale abrogazione automatica sono sottratti due insiemi di disposizioni:

disposizioni codicistiche o di testi unici; di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale e assistenziale; tributarie e di bilancio (questa la previsione dell'articolo 14, comma 17 della legge n. 246);

le disposizioni individuate nei decreti legislativi delegati, che le 'salvano' in quanto indispensabili, riconoscendo così per esse la non fondatezza di una, per così dire, 'presunzione di obsolescenza' basata su criterio temporale.

 

Affinché sia l'abrogazione automatica sia la sottrazione ad essa avvengano in modo ponderato, coerente, non casuale, primaria esigenza è una rilevazione dello stock di legislazione vigente.

Mira a darvi risposta l'opera di censimento normativo, oggetto della relazione giunta all'attenzione del Parlamento.

Essa preliminarmente rileva il grado di incertezza esistente sin attorno al numero di leggi vigenti. Anche per questo, gli strumenti di riassetto normativo (previsti nelle diverse stagioni della semplificazione)  hanno "fin qui prodotto frutti insoddisfacenti".

Invero, un progetto di informatizzazione e pubblicazione in rete della normativa (primaria e secondaria) vigente, da rendere così accessibile ai cittadini gratuitamente, è stato varato (con l'articolo 107 della legge n. 388 del 2000) ed è in stato di realizzazione. Le difficoltà tecniche (connesse soprattutto alla scarsa omogeneità dei testi normativi disponibili in formato elettronico) non hanno consentito ch'esso fosse ultimato prima della rilevazione da condursi ai fini del 'taglia-leggi'; la legge finanziaria per il 2008 cerca di dare nuovo slancio al progetto, come illustrato in appendice alla presente introduzione.

Di qui l'esigenza per il Governo di procedere ad un autonomo censimento, i cui risultati sono contenuti negli allegati I e II della relazione.

Censite vi sono le disposizioni poste dalle fonti primarie, con intento di esaustività (dunque anche se successive al 1970 e se ricadenti negli ambiti sottratti dalla legge n. 246 all'abrogazione automatica)

 

Il censimento (diretto dal Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione; condotto per mezzo di un apposito Comitato tecnico, in collaborazione con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA) è avvenuto attraverso due principali canali informativi.

Da un lato, ciascuna amministrazione (su base ministeriale) ha individuato le disposizioni legislative vigenti nel proprio settore, riportandone gli estremi in schede informatiche[1] confluite in un'apposita banca dati, denominata "Taglialeggiweb".

Questa banca dati differisce dalle altre banche dati giuridiche esistenti, poiché classifica solo gli atti normativi di rango primario, a prescindere dalla qualificazione formale (ugualmente evidenziata). Ad esempio, emanati come decreti del Presidenti della Repubblica possono essere decreti legislativi delegati (fonti primarie) come regolamenti governativi (fonti secondarie). Ebbene, nella banca dati "Taglialeggiweb" sono stati inseriti solo i decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge (decreti legislativi), escludendo dal censimento quelli aventi valore di fonti secondarie, inerenti procedure di nomina, ecc. Dunque per questi atti (come per altri, ad esempio i regi decreti), non la qualificazione formale bensì un vaglio contenutistico ha determinato l'inserimento o meno nella banca dati.

Altro canale informativo è stata l'analoga attività ricognitiva svolta da un gruppo di esperti, designati dal Comitato tecnico, sulla scorta delle banche dati giuridiche esistenti (pubbliche o private).

La duplicazione dell’attività di censimento della normativa (primaria) vigente è volta ad effettuare controlli incrociati, onde conferire maggiore attendibilità alla ricognizione complessiva.

 

Il primo canale informativo sopra ricordato (il censimento condotto dalle amministrazioni, inserito nella banca dati “Taglialeggiweb”) ha rilevato circa 9.000 atti.

Di questi, circa 3.000 sono quelli pubblicati nel periodo 1860-1969, ambito temporale d’applicazione della norma “taglia-leggi”.

Il secondo canale informativo (lo scrutinio operato sulle altre banche dati giuridiche dagli esperti designati dal Comitato tecnico) ha rilevato circa 12.000 atti.

Di questi, circa 4.000 sono emanati nel periodo 1860-1969.

Sommando i due ordini di indicazioni, si ha un dato complessivo che ammonta a circa 21.000 atti, di cui 7.000 anteriori al 31 dicembre 1969.

La discordanza tra i dati raccolti, rispettivamente, dalle amministrazioni e dagli esperti, si giustifica perché le singole amministrazioni hanno omesso l’indicazione di numerosi atti normativi primari considerati implicitamente abrogati, in quanto leggi-provvedimento o con effetti temporanei ormai esauriti.

Diverse di tali disposizioni, presumibilmente, non saranno fatte salve dai decreti delegati che il Governo è tenuto ad emanare onde sottrarre disposizioni normative anteriori al 1° gennaio 1970 all’abrogazione automatica, prevista dalla clausola 'taglia-leggi'.

L’elencazione dei 21.000 atti normativi censiti è contenuta in due specifici allegati alla Relazione, aventi rispettivamente ad oggetto i 9.000 atti censiti dalle pubbliche amministrazioni ed inseriti nella banca dati “Taglialeggiweb”, ed i 12.000 atti dell’archivio censito dagli esperti sulla base delle altre banche dati.

Sintesi statistiche sui dati ottenuti a seguito del complessivo processo di rilevazione sono indicate, in fine, in appositi report, in cui si espone un quadro sintetico degli atti normativi di rango legislativo censiti, in termini quantitativi (report n. 1), per tipologia di atto (report n. 2: se si tratti di legge, decreto legislativo, ecc.), per materia, secondo il sistema di classificazione TESEO (report n. 4), per numero di amministrazioni che abbiano congiuntamente effettuato la segnalazione (report n. 8).

Sono state, inoltre, indicate numericamente (report n. 7) le più evidenti incongruenze ed antinomie normative rilevate dalle amministrazioni. Una loro elencazione (solo esemplificativa, non esaustiva) è nell'allegato III della relazione.

 

Di là dei dati del censimento delle disposizioni, rilevano alcuni indirizzi o profili problematici, tali da riverberarsi nelle successive fasi attuative del 'taglia-leggi'.

La ricognizione dello status quo della normazione statale di livello primario - si è ricordato - è finalizzata all’emanazione dei decreti delegati da parte del Governo (entro il 16 dicembre 2009).

"Una prima proiezione consente di prevedere che almeno un quarto dei circa 21.000 atti censiti potranno essere eliminati", si legge nella relazione.

I decreti delegati, destinati ad individuare le disposizioni di legge da mantenersi in vigore, potranno altresì operare un riassetto del corpus normativo primario.

In altri termini, essi possono limitarsi ad una indicazione puntuale delle disposizioni anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore, oppure spingersi ad una razionalizzazione – mediante modifiche, abrogazioni, ecc. - delle disposizioni successive.

La seconda opzione è sostenuta dal Consiglio di Stato (parere n. 2024/2007), secondo cui “l’operazione di riassetto legislativo deve avvenire per materie, anche coordinando le leggi anteriori al 1970 con quelle successive; in uno stesso decreto legislativo può, quindi, essere riassettata la disciplina sia anteriore che successiva al 1° gennaio 1970”.

In tale ultima ipotesi, peraltro, il riordino dell’assetto normativo vigente dev’essere condotto in stretta aderenza ai tempi, oggetti e principi direttivi espressi nella legge di delegazione, anche quando essi siano determinati per relationem, facendo riferimento ad altre disposizioni legislative.

La Corte costituzionale ha rilevato in altra occasione che qualora "la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega e a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato" (Corte costituzionale, sentenza n. 170/2007).  

La norma 'taglia-leggi', per questo riguardo, rinvia espressamente ai principi e criteri direttivi sanciti dall’articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997 (tra i quali figurano la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la regolazione uniforme di procedimenti amministrativi analoghi presso distinte amministrazioni, la riduzione dei termini per la loro conclusione, ecc.).

Di tali criteri direttivi, la relazione sottolinea le potenzialità, prospettandone un'estesa interpretazione.

Tra l'altro, "bisognerà scegliere se e in che campi operare riforme di settore nel senso della liberalizzazione; se e dove operare modifiche dell'assetto delle competenze (ad esempio, tramite l'attribuzione di funzioni ai comuni); se e dove incidere sui vari aspetti organizzativi e procedimentali", si legge nella relazione.

Per questo riguardo (ancor vi si legge), posta la complessità dell'opera di riordino, "potrebbe essere opportuna l'individuazione di priorità", per materie.

La relazione prospetta la precedenza alle materie già indicate nel "Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione" (ossia privacy, ambiente e paesaggio, fisco e dogane, sicurezza civile, localizzazione di impianti industriali, previdenza e contributi, igiene e sicurezza sul lavoro) ovvero a quelle caratterizzate da maggiore stratificazione di fonti (soprattutto il pubblico impiego, ma anche, quali esempi, ordinamento militare, processo amministrativo, immigrazione, trasporti pubblici, servizi pubblici specie locali).   

Rimane che - soprattutto qualora la semplificazione e il riassetto non si limitino alla sola (sottrazione dalla) abrogazione o alla armonizzazione tra le disposizioni mantenute in vigore con quelle successive al 1970 - sarebbe auspicabile (può dirsi in sede di commento) l'indicazione espressa, nei decreti legislativi o in apposite relazioni illustrative, della eventuale abrogazione di atti primari come dell'eventuale razionalizzazione normativa intervenute.

Analoga osservazione può muoversi circa l'esigenza di trasparente informazione, al Parlamento come al cittadino, circa gli atti primari ritenuti sottratti all'effetto abrogativo, in quanto ricompresi nei settori esclusi (per diretta statuizione della legge n. 246) dal meccanismo 'taglia-leggi'.        

La delimitazione delle disposizioni legislative sottratte al meccanismo di abrogazione automatica, anche qualora siano entrate in vigore prima del 1° gennaio 1970 (l’elenco dettagliato è contenuto nell’articolo 14, comma 17, della legge n. 246), infatti, appare non sempre agevole (si consideri, ad esempio, l’opportunità o meno di considerare in ‘materia previdenziale’ o ‘assistenziale’ ogni disposizione di legge che preveda aiuti o sussidi in favore di determinate categorie di soggetti; o l'individuazione delle disposizioni che costituiscono adempimenti di obblighi imposti dalla normativa comunitaria, se in assenza di espresso richiamo, come ad esempio quando una legge dia diretta attuazione ad una disposizione dei Trattati istitutivi, ovvero estenda la portata precettiva di un regolamento comunitario).

In tali casi, l’effetto abrogativo ricondotto al dispositivo 'taglia-leggi' rischia di estendersi a disposizioni a pieno titolo rientranti fra le norme escluse dalla caducazione (con conseguente illegittimità per eccesso di delega del decreto legislativo), oppure, all’inverso, di non ricomprendere disposizioni suscettibili di abrogazione, ‘sviando’ il processo di riordino dalle direttive tracciate dal legislatore delegante.

La delimitazione delle materie, dunque, richiede una non sempre agevole  definizione delle aree di intervento da parte del Governo, nella predisposizione dei decreti delegati.

Considerazione, questa, che può svolgersi altresì riguardo l’opportunità di evitare, nel medesimo testo legislativo, l’introduzione di cd. 'norme intruse'.

Tali sono le disposizioni che regolino materia diversa da quella, oggetto prevalente di disciplina, dell’atto normativo in cui si inseriscono. 

In tali casi, la Corte costituzionale, tuttavia, non ravvisa ipotesi di illegittimità, bensì di mera inopportunità nella predisposizione tecnica dell’atto normativo: “l’inserimento di una norma avente ad oggetto una determinata disciplina in un testo relativo ad una diversa materia, pur configurandosi come esercizio non corretto di tecnica legislativa, non è tuttavia motivo di per sé sufficiente a determinare illegittimità costituzionale” (Corte Costituzionale, sentenze nn. 108/1987, 422/1994).

 

Questo per il contenuto dei futuri decreti legislativi.

Circa la loro organizzazione interna, essi, nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni, "dovranno - si legge nella relazione - adeguatamente essere strutturati, eventualmente in due parti distinte, ciascuna armonica e sistematica: la prima parte contenente i principi della materia, la parte seconda contenente le norme di dettaglio (cedevoli)".

Le norme di dettaglio statali anteriori al 1970 - nelle materie concorrenti, per le quali il legislatore statale ha competenza a dettare solo i principi fondamentali - permangono in vigore (se così disposto dai decreti legislativi) ma solo fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

Di qui l'esigenza di organizzare in modo congruo il testo dei futuri decreti legislativi.

Altri profili di interesse, ed in parte problematici, cui la relazione fa rapido cenno (nelle battute conclusive della parte introduttiva) possono dirsi i seguenti.

"L'automaticità dell'effetto abrogativo per le norme ante 1970 non individuate come indispensabili può, però, eliminare, d'un tratto, il fondamento di molti poteri regolamentari oggi vigenti (tanto più che un'analisi sugli atti regolamentari non è stata compiuta). E' anche questa una questione che dovrà essere oggetto di specifica considerazione onde procedere al meglio alla fase inerente il riassetto".

Altro elemento: si è innanzi accennato come il procedimento 'taglia-leggi' preveda l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati, entro due anni successivi alla data di loro entrata in vigore.

Rimane da chiarire quale possa essere il contenuto di tali disposizioni correttive o integrative. Particolarmente problematica sarebbe la loro configurazione ove essi mirassero a ripristinare disposizioni anteriori al 1970, della cui necessità ci si fosse resi conto dopo l'adozione dei decreti legislativi. Tale repêchage solleverebbe problemi applicativi di non lieve portata, per l'arco temporale tra intervenuta abrogazione ed eventuale successivo ripristino di una disposizione.  

Infine, suscettibile di determinazione pare il rapporto tra delega 'taglia-leggi'e le eventuali deleghe di riassetto normativo settoriale che dovessero intercorrere (con propri principi e criteri direttivi) nell'arco temporale sino al dicembre 2009 (termine ultimo stabilito dalla legge n. 246 per l'adozione dei decreti legislativi sopra ricordati).

 

 

2. I report e gli allegati

Come già accennato, completano la relazione 8 report:

il report 1 presenta un quadro sintetico degli atti normativi di rango legislativo censiti, in termini quantitativi. Come già accennato, appare significativo il dato numerico: gli atti segnalati dalle amministrazioni (complessivamente 9.201) risultano inferiori agli atti individuati dal confronto con altre banche dati (12.490), il che significa che i Ministeri utilizzano – almeno in modo espresso – un numero relativamente ridotto di atti;

il report 2 classifica gli atti censiti in base alle diverse tipologie. Sembrerebbe rintracciarsi qualche imprecisione, che non intacca assolutamente le cifre fornite. Non è chiaro, in particolare, perché il totale dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, dei decreti legislativi luogotenenziali, dei decreti-legge luogotenenziali e dei regi decreti legge non combaci con il totale dei provvedimenti delle stesse tipologie emanati prima del 1970.

Figurano tipologie di provvedimenti che possono risultare sia di rango legislativo, sia di rango regolamentare (regi decreti e decreti del Presidente della Repubblica emanati prima dell’entrata in vigore della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha posto ordine nella produzione normativa del Governo).

il report 3 riporta il numero degli inserimenti nella banca dati effettuati da ciascuna amministrazione. Appaiono evidenti le differenze, anche molto rilevanti, in ordine al numero di atti censiti dalle diverse amministrazioni. Se Finanze, Difesa, Giustizia e Presidenza del Consiglio hanno censito un numero ingente di atti, altre amministrazioni si sono limitate ad un numero molto inferiore. Si segnala, in particolare, il dato del Ministero dell’ambiente, che ha indicato 54 provvedimenti;

i report 4 e 5 riguardano, rispettivamente, gli atti normativi di rango legislativo vigenti censiti dalle amministrazioni (che vengono ripartiti per materia secondo le macro-aree dello schema di classificazione Teseo) e gli atti normativi di rango legislativo vigenti, emanati prima del 1970, individuati dal confronto con altre banche dati e ripartiti per materia in base alla classificazione secondo lo schema di Normeinrete. Si segnala che il ricorso a due distinti criteri di classificazione rende difficile una comparazione tra i due dati, che potrebbe risultare interessante;

il report 6 riporta il numero delle schede utilizzate per la banca dati Taglialeggiweb in cui le amministrazioni hanno segnalato come “di interesse” solo uno o più singoli articoli e non il contenuto dell’intero atto. Sembra significativo che molti atti normativi rivestono interesse per le amministrazioni limitatamente ad un solo articolo: è un dato ovviamente che va vagliato ma che sembra offrire ulteriori margini per uno sfoltimento normativo;

il report 7 indica il numero delle incongruenze ed antinomie segnalate dalle amministrazioni e si riferisce quindi al compito più difficile che esse devono svolgere. Va sottolineato l’impegno del Ministero della difesa, che è stato il primo a censire un numero peraltro notevole di atti ed è quello che ha individuato il maggior numero di incongruenze ed antinomie;

il report 8 dà conto di quanti atti siano stati segnalati da una sola amministrazione e di quanti siano stati segnalati da due o più (fino a 22) amministrazioni congiuntamente. La maggior parte degli atti (7.031) sono stati censiti da una sola amministrazione e quindi i provvedimenti a natura intersettoriale costituiscono una percentuale ridotta sul totale. Questo dato, incrociato con quello del report 6, dovrebbe facilitare il “disboscamento normativo”.

 

Come già accennato, tre distinti allegati contengono gli elenchi:

 della legislazione statale censita dalle amministrazioni;

della legislazione statale non censita dalle amministrazioni e ricavata da banche dati;

delle incongruenze ed antinomie normative.

I primi due allegati sono divisi in cinque parti, ognuna delle quali comprendente i provvedimenti relativi ad una o più amministrazioni:

parte I: Esteri, Beni culturali, Trasporti, Commercio internazionale, Lavoro;

parte II: Difesa, Politiche agricole, Economia;

parte III: Finanze;

parte IV: Giustizia, Istruzione, Salute, Solidarietà sociale, Ambiente, Comunicazioni, Infrastrutture;

parte V: Interno, Sviluppo economico, Università e ricerca, Presidenza del Consiglio.

Con specifico riguardo all’allegato 1, comprendente l’elenco di tutti i provvedimenti censiti dalle amministrazioni, si segnala quanto è emerso da una rapida spigolatura:

 

Parte I

 

Legislazione statale censita dal Ministero degli affari esteri:

le colonne dedicate al numero ed alla data sono compilate entrambe con date tra loro diverse e non risultano quindi fruibili: in particolare, sembrerebbe (incrociando i dati con la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) che la data indicata nella colonna relativa al numero sia corretta, mentre la data indicata nella colonna relativa proprio alla data sembra del tutto incongrua; con questa modalità di compilazione, non viene indicato il numero della legge.

 

Legislazione statale censita dal Ministero dei trasporti:

figurano ai nn. 3 e 6 due atti di rango regolamentare, per di più risalenti all’ottocento.

Altri atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 31, 60, 138, 175, 177, 210, 212, 221, 222, 242, 258, 259, 261, 277, 285, 287, 295, 296, 297, 306, 313.

 

Legislazione statale censita dal Ministero del commercio internazionale:

atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 25, 44, 51.

 

Legislazione statale censita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

ai nn. 4, 5 e da 7 a 14 risultano numerose autorizzazioni alla ratifica di convenzioni internazionali cui si è provveduto, nel biennio 1923-1924, con regio decreto-legge. Ulteriori casi si trovano negli anni trenta.

Atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 15, 16, 18, 19, 253, 382, 398, 418, 453, 462, 485, 502, 529, 536, 537, 542, 562.

 

Parte V

 

Legislazione statale censita dal Ministero dell’interno:

Appare significativo il fatto che vengano inseriti nel censimento – in quanto non espressamente abrogati – alcuni provvedimenti sicuramente superati. Si tratta di provvedimenti:

-            volti ad istituire organismi venuti meno con la caduta del regime fascista. Tra gli altri, il regio decreto istitutivo della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (n. 3) ed il regio decreto-legge relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale (n. 9);

-            relativi a materie nelle quali si è registrata una notevole evoluzione, e che sono state oggetto di una nuova disciplina con testo unico in tempi recenti. Spicca tra gli altri il regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, convertito dalla legge 7 giugno 1934, n. 1145, recante nuove norme sugli stupefacenti. Tale provvedimento non è stato abrogato neppure dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, poi ampiamente modificato negli anni seguenti.


 

L’informatizzazione della normativa vigente
nella legge finanziaria per il 2008

 

L’articolo 2, comma 584, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) dà nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente, dettando disposizioni di carattere finanziario ed attribuendo ulteriori finalità al programma, rispetto a quelle originariamente previste, e più specificamente:

§      il coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale;

§      l'adeguamento agli standard dell'Unione europea per quanto riguarda le classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche;

§      l’adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nell’ottica del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale.

 

L’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (con una dotazione di 5 miliardi di lire - 2,58 milioni di euro circa - per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005) destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo:

§       facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini;

§       fornire strumenti per l’attività di riordino normativo.

La definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo sono state demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con i Presidenti delle due Camere. Il decreto del Presidente del Consiglio che ha dato attuazione a tale previsione, adottato il 24 gennaio 2003, ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un Comitato guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei deputati).

Questi sono, nel dettaglio, gli obiettivi del programma:

§       compilazione del testo vigente delle leggi statali e degli altri atti normativi dello Stato;

§       messa a disposizione gratuita dei relativi testi con strumenti informatici e telematici (anche mediante la realizzazione di appositi portali e siti Internet);

§       classificazione della normativa vigente con l’intento di favorire la ricerca per via informatica e telematica e predisposizione di un apparato critico atto ad individuare i profili di incompatibilità e le abrogazioni implicite;

§       studio e applicazione di strumenti e procedure di ricerca della normativa vigente e di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo.

I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell'àmbito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il Comitato guida si è raccordato con altre istituzioni sia a livello centrale (CNIPA, Ministero della giustizia, Corte di cassazione, Dipartimento per gli affari regionali), sia a livello regionale (Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali), perseguendo l’obiettivo di creare un unico portale di accesso alle leggi statali e regionali e, in prospettiva, al diritto comunitario.

E’ stata prevista la costituzione di un sistema informativo sulla normativa statale vigente (progetto denominato “Normattiva”) di carattere primario e secondario.

L’attività del Comitato guida si è – per ora – concentrata sugli atti normativi primari e subprimari di fonte statale. Grazie ad un accordo stipulato con il CED della Corte di Cassazione, tutti gli atti pubblicati dall’inizio della XIV legislatura (30 maggio 2001), già in corso di conversione nel formato elettronico XML (secondo gli standard emanati con le circolari AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, e n. 40 del 22 aprile 2002), saranno inseriti in un database che permetterà la ricerca degli atti sia nella loro versione “storica” sia nella versione derivante da novelle, annotati al fine di segnalare abrogazioni e modifiche implicite e pubblicati su un sito gestito dalle tre istituzioni responsabili del progetto. È stato poi avviato uno studio di fattibilità per il recupero degli atti precedenti (1861-2001) e per l’estensione all’intero stock pregresso delle procedure applicate sperimentalmente agli atti normativi pubblicati dal maggio 2001.

 

Con un’ulteriore innovazione rispetto all’attuale disciplina, il comma 584 affida ad un responsabile, nominato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il coordinamento dell’attuazione presso le amministrazioni pubbliche dei programmi di informatizzazione della legislazione vigente; il responsabile assicura anche il collegamento con le attività in corso per l’attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246/2005, e con le attività delle amministrazioni statali centrali inerenti alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.

All'attuazione dei programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il coordinatore riferisce al Parlamento annualmente, mediante una relazione, sullo stato di attuazione dei programmi.

 

 

 


Normativa di riferimento

 


L. 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(art. 20)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 13 luglio 2000, n. AIPA/CR/26;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 gennaio 1998, n. 13/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 10 aprile 1998, n. 53/98; Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98; Circ. 12 gennaio 2000, n. 2/2000; Nota 22 febbraio 2001, n. 375;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 5 novembre 1999, n. 851; Circ. 1 marzo 2000, n. 10;

- Ministero del tesoro: Circ. 14 novembre 1997, n. 91588; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 4 agosto 1998, n. 218445; Circ. 15 giugno 1998, n. 3446;

- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 23 febbraio 2001, n. M/5501/30;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 giugno 2002, n. 3114/A2/bis; Circ. 30 dicembre 2004, n. 90;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 496; Circ. 29 settembre 1997, n. 603; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 24 novembre 1997, n. 725; Circ. 24 novembre 1997, n. 724; Circ. 27 novembre 1997, n. 766; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 1 aprile 1998, n. 165; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 16 luglio 1998, n. 312; Circ. 29 luglio 1998, n. 335; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 10 agosto 1998, n. 355; Circ. 18 settembre 1998, n. 388; Circ. 1 ottobre 1998, n. 404; Circ. 14 ottobre 1998, n. 415; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 30 ottobre 1998, n. 438; Circ. 2 dicembre 1998, n. 469; Circ. 2 dicembre 1998, n. 470; Circ. 30 dicembre 1998, n. 496; Circ. 31 marzo 1999, n. 82; Circ. 31 marzo 1999, n. 84; Circ. 4 giugno 1999, n. 142; Circ. 22 settembre 1999, n. 222; Circ. 3 agosto 2000, n. 193; Circ. 28 marzo 2001, n. 1074/Segr.;

- Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 6; Circ. 4 settembre 1998, n. 12;

 

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 18 settembre 1998;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 47/D; Circ. 3 agosto 2000, n. 153/E; Nota 31 gennaio 2001, n. 4297/UDC.

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(omissis)

Capo III

 

Art. 20.  1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

 

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

 

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

 

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (64);

 

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

 

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

 

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

 

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

 

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

 

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

 

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

 

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

 

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

 

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

 

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

 

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

 

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

 

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

 

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

 

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi (65).

 

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

 

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

 

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

 

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

 

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

 

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

 

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa (66);

 

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi (67);

 

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento (68);

 

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti (69);

 

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (70).

 

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

 

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

 

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

 

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

 

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

 

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

 

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

 

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

 

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

 

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo (71).

 

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

 

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

 

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa (72).

 

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(64)  Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(65)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(66)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(67)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

 

(68)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(69)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(70)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(71)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(72)  Articolo prima modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, dagli artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1 e gli articoli 2 e 20 della citata legge n. 229 del 2003.

(omissis)

 


L. 28 novembre 2005, n. 246
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(art. 14, co. 12-24)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.

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(omissis)

Art. 14.

Semplificazione della legislazione.

(omissis)

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

 

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

 

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

 

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

 

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

 

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

 

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

 

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

 

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

 

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

 

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

 

17. Rimangono in vigore:

 

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

 

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

 

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

 

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

 

21. La Commissione:

 

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

 

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

 

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (7).

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(7) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione al Parlamento concernente la ricognizione della legislazione statale vigente

 


 

 

 

 

 



[1]   Le schede inviate da ciascuna amministrazione sono state ordinate sia per dicastero recensore sia per aree tematiche, avvalendosi per questo secondo riguardo del sistema di catalogazione TESEO, in uso presso il Senato della Repubblica (sistema che individua 43 macro-aree tematiche: ad es., ‘diritto’, ‘difesa nazionale’, ‘finanza pubblica’, etc., in cui inserire gli atti normativi catalogati). Le informazioni richieste nella scheda sono: identificazione degli atti o degli articoli estratti di interesse per l’amministrazione; catalogazione per materie secondo il sistema di classificazione TESEO; indicazione sintetica delle leggi di novella; indicazione di altre amministrazioni cointeressate; rilevazione delle più evidenti incongruenze ed antinomie.