Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare |
Titolo: | L'accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 70 |
Data: | 14/05/2007 |
Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
Camera dei deputati SERVIZIO STUDI
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Senato della Repubblica SERVIZIO PER LA QUALITA’
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Documentazione e ricerche
L’accordo tra Governo, Regioni
e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione
n. 70
14 maggio 2007
XV LEGISLATURA
Nel presente dossier l’Osservatorio legislativo e parlamentare (Servizio Studi della Camera dei deputati) e l’Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l’analisi di impatto degli atti in itinere (Servizio per la qualità dei testi normativi del Senato della Repubblica) pubblicano l’accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 aprile. Il testo dell’accordo è preceduto da una breve scheda illustrativa ed è corredato dei documenti e dei riferimenti normativi citati nelle premesse dell’accordo stesso.
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I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
file: OR0035.doc
INDICE
§ Esame degli effetti di una normativa (articoli 2-7)
§ Strutture e procedure per l’esame degli effetti di una normativa (articoli 10 e 11)
§ Semplificazione normativa (articolo 8) e comunicazione legislativa (articolo 13)
§ Riduzione degli oneri amministrativi (articolo 9)
§ Drafting normativo e qualità della regolamentazione (articoli 14-15)
§ Attuazione dell’accordo (articoli 16 e 17)
§ L. 28 novembre 2005, n. 246(1) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
§ Art. 2.
Dichiarazione n. 39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria
Initial Report of the Mandelkern Group on Better Regulation
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO EUROPEO DI STOCCOLMA 23 E 24 MARZO 2001
Raccomandazione del Consiglio, 9 marzo 1995, sul miglioramento della qualità della normativa pubblica 109
§ Checklist per l’assunzione di decisioni in materia di normazione 112
The OECD Report on regulatory reform – Synthesis 121
Rapporto OCSE sul sistema di governo e di regolazione e sulle riforme amministrative in Italia 157
Il 29 marzo 2007, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato un accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 13 aprile 2007.
E’ stata così data attuazione al disposto dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, che ha introdotto, nell’ambito della legge 15 marzo 1997, l’articolo 20-ter, prevedendo, per l’appunto, “in attuazione del principio di leale collaborazione”, la conclusione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di accordi volti al “perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;
b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali”.
Le premesse dell’accordo danno conto con dovizia di particolari di tutti gli elementi utili ad un suo inquadramento nella cornice della vigente normativa, delle iniziative assunte in ambito OCSE e comunitario, degli obiettivi perseguiti e dei suoi limiti, riassumendo tutte le tappe procedurali che hanno condotto alla sua conclusione.
Si segnalano, in particolare, due capoversi delle premesse, dedicati rispettivamente all’analisi di impatto della regolamentazione, la cui generalizzata applicazione è considerata uno degli obiettivi qualificanti, ed al limite di contesto derivante dall’autonomia dei Consigli regionali.
Quest’ultimo capoverso, in particolare, afferma “che l’accordo non può in alcun modo incidere sull’autonomia dei Consigli regionali, garantita dagli statuti, ma che si pone come espressione dell’indirizzo politico in materia di qualità della regolamentazione, concordato fra il Governo e le Giunte regionali”. Trova così emersione un aspetto di sistema posto in luce dalle stesse Assemblee legislative regionali nelle fasi tecniche di predisposizione dell’accordo, alle quali sono state invitate a partecipare, anche in attuazione dell’impegno assunto dal Governo in relazione ad un ordine del giorno presentato, nell’ambito della discussione sulla legge di semplificazione 2005, dai deputati Fontanini e Siniscalchi, rispettivamente presidente e vicepresidente pro tempore del Comitato per la legislazione[1].
Giova segnalare che nella riunione interistituzionale svoltasi il 22 gennaio 2007 presso la Sala della Lupa della Camera dei deputati, in occasione della presentazione del Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, i Presidenti delle due Camere ed il coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali hanno concordato di dare vita ad un comitato paritetico, aperto anche alla partecipazione del Parlamento europeo, che avrà tra i propri obiettivi la messa a punto del procedimento legislativo in tutti i suoi aspetti e la informatizzazione degli strumenti per la consultazione, la ricerca e il riordino della legislazione vigente (altro punto oggetto dell’accordo in esame).
Il Governo, come già accennato, ha dato attuazione all’ordine del giorno citato invitando a partecipare ai lavori preparatori dell’accordo anche gli uffici dei Consigli regionali, contestualmente coinvolti da alcune Giunte regionali. In sede tecnica, i Consigli regionali hanno evidenziato come l’accordo involga in realtà spazi e funzioni delle Assemblee legislative e necessiti per la sua attuazione di una collaborazione di queste ultime con gli Esecutivi regionali: una eco di tale segnalazione si rintraccia nel citato capoverso delle premesse dell’accordo[2].
E’ da ritenere che un’analoga clausola di salvaguardia debba valere per le Assemblee legislative statali.
L’accordo si compone complessivamente di 17 articoli, riguardanti un insieme di strumenti volti a perseguire una migliore qualità della regolamentazione, elencati, dopo un richiamo dei principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo[3], dall’articolo 1:
- l’analisi tecnico-normativa (articolo 2);
- l’analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR) e la consultazione (articoli 3 e 4);
- l’analisi di fattibilità (articolo 5);
- la verifica di impatto della regolamentazione ex post (VIR) (Articolo 6);
- l’impiego di clausole valutative (articolo 7);
- la semplificazione normativa (articolo 8);
- la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi (articolo 9);
- il drafting normativo (articolo 14).
L'insieme di strumenti sopra ricordato è di seguito illustrato secondo la seguente ripartizione espositiva:
- esame degli effetti di una normativa;
- semplificazione normativa;
- riduzione degli oneri amministrativi;
- drafting.
- Si tratterà inoltre di ulteriori aspetti affrontati nell’accordo, attinenti ai suoi profili attuativi, con specifico riguardo alla formazione, ed all’accesso dei cittadini alle norme.
Si segnala che tutti questi temi costituiscono anche oggetto – a quanto è dato sapere – del piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, con il quale sarà dunque necessario un coordinamento. Il piano è stato elaborato dal Governo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed attualmente all’esame, per il parere, del Consiglio di Stato.
L'esame degli effetti può essere preventivo (dunque antecedente l'approvazione di una normativa) o successivo (sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti).
L'esame preventivo si articola in più momenti. Vi è un vaglio di carattere eminentemente giuridico, affidato all'analisi tecnico-normativa. Vi è un'analisi dell'impatto della regolamentazione proposta, in raffronto ad altre opzioni normative ipotizzabili. Vi è una verifica della fattibilità amministrativa. Per una maggiore conoscenza dei diversi settori da normare, vi è la consultazione dei soggetti interessati.
L'esame successivo risiede invece nella verifica (ex post) dell'impatto prodotto dalla regolamentazione. Possono, a tal fine, legislativamente prevedersi (con previsioni cosiddette clausole valutative) obblighi di informazione (a carico degli esecutivi o di altri soggetti attuatori) sull'attuazione e sui risultati di una normativa.
L'accordo si sofferma su ciascuno di questi strumenti:
L'analisi tecnico-normativa illustra l'incidenza dell'atto normativo sull'assetto giuridico della regolamentazione di un determinato settore.
Il suo 'ingresso' nell'ordinamento statale si è avuto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000.
La definizione che quella direttiva dà dell'analisi tecnico-normativa è ripresa dall'articolo 2 (commi 1 e 2) dell'accordo.
Unica variazione è che, tra gli elementi di cui questa analisi deve dar conto, vi sia altresì la pendenza di giudizi di costituzionalità (sul medesimo o analogo oggetto).
Ancora la direttiva del 2000 forniva una griglia metodologica per la stesura dell'analisi tecnico-normativa. Anch'essa è ripresa dall'accordo, pur con alcune variazioni, tra le quali è da rimarcare, ora, l'indicazione della richiesta compatibilità con l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali.
E' qui traccia della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, come realizzata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Essa prevede infatti che gli enti locali "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" (così l'articolo 114 della Costituzione come riformulato). Ed essi hanno potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" (così l'articolo 117, comma 6 della Costituzione). Solo con legge statale può normarsi in materia di loro "funzioni fondamentali" (articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione).
L'insieme delle disposizioni costituzionali configura così il riconoscimento di un contenuto minimo di autonomia in capo agli enti locali. L'analisi tecnico-normativa deve render conto del rispetto di esso.
Siffatta analisi traccia, più in generale, il quadro delle compatibilità (in termini giuridici) di una proposta regolamentazione, rispetto ad un ordito multilivello di competenze (Unione europea, Stato, regioni, enti locali).
L'accordo in commento menziona la compatibilità con le competenze di "altri soggetti dotati di potestà legislativa". Invero, tali soggetti sono il Parlamento e i Consigli regionali. Essi sono i soggetti titolari di potestà legislativa, nazionale e regionale.
Della regolamentazione proposta, l'analisi tecnico-normativa deve evidenziare altresì la giuridica necessità, la coerenza con eventuali processi di semplificazione normativa, la linearità e trasparenza degli effetti abrogativi.
L'analisi di impatto della regolamentazione (nell'acronimo: AIR) "consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative".
Essa è stata introdotta nell'ordinamento italiano, a livello statale, dalla legge n. 50 del 1999 (articolo 5); indi disciplinata da due direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (rispettivamente del 27 marzo 2000 e del 21 settembre 2001) ed oggetto di una Guida alla sperimentazione predisposta dall'allora operante “Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure”; infine, è stata ridefinita dalla legge n. 246 del 2005 (articolo 14, commi 1-11), che nei voti del legislatore mirava a far entrare l'analisi di impatto, da una fase di sperimentazione, in altra 'a regime'.
E', quella legge, fonte della disciplina dell'analisi di impatto a livello statale. Talché, quando tra le considerazioni formulate in premessa dell'accordo in commento, si legge di "opportunità di ridefinire e rendere più efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attività normativa del Governo e delle Regioni", deve considerarsi che la legge n. 246 già prevede che l'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo sia sottoposta all'AIR: tutti gli schemi, salvo i casi di esclusione che dovrebbero essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, e ad oggi non adottati.
In definitiva, l'accordo mira a fornire una cornice unitaria, entro cui ricondurre le diverse esperienze regionali (talune assai sviluppate ed avanzate) in materia di analisi di impatto. Saranno successivi atti regionali (leggi o altro) a determinare - entro principi e criteri generali comuni condivisi - i successivi passaggi applicativi.
Ancora la legge n. 246 citata reca la definizione di analisi di impatto, innanzi riportata. Essa è riprodotta senza variazione in avvio dell’articolo 3 dell'accordo.
In esso si ribadisce che gli elementi di cui si compone l'analisi di impatto della regolamentazione sono: l'individuazione degli obiettivi, dei soggetti destinatari, delle opzioni (tra cui l'opzione nulla, consistente nell'assenza di intervento normativo); la valutazione dei benefici e dei costi.
Vi si ricomprende altresì un elemento estraneo all'analisi di impatto in senso stretto, quale la disponibilità di bilancio per l'attuazione dell'intervento normativo.
Posto il grado di complessità tecnica di un'analisi di impatto svolta in modo rigoroso, l'accordo suggerisce una sua 'graduazione' metodologica, in termini di approfondimento, secondo la rilevanza e significatività della proposta normativa.
La consultazione inerisce all'analisi di impatto della regolamentazione.
Già posta in evidenza nella guida approntata nel 1997 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla Regulatory Impact Analisys: Best Practices in OECD Countries, essa si inserisce nel processo di rilevazione preventiva dei possibili effetti di una proposta normativa, al fine di: rilevare le esigenze presso i soggetti portatori di interessi; approfondire le informazioni, onde meglio definire gli obiettivi, i costi e benefici, modalità e contenuti dell'intervento normativo.
E' dunque strumento per conseguire al contempo una più puntuale base empirica per la decisione normativa; assicurare maggiore trasparenza e conoscenza della decisione; rispondere a istanze partecipative.
L'accordo dà specifica menzione della consultazione all'articolo 4, ove si prevede che Stato e regioni assicurino "adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori", per i provvedimenti di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.
Stato e regioni inoltre concordano modalità omogenee di consultazione.
E' a notare come la disposizione dell'accordo circoscriva la consultazione (oltre che ai maggiori provvedimenti) a soggetti rappresentativi di una platea di destinatari o interessati (escludendo, pare di intendere, singoli portatori di interessi o esperti).
Una possibile sede di consultazione cui ricorrere - esplicita l'accordo - è il Tavolo permanente per la semplificazione, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2006 sul coordinamento delle politiche di semplificazione e di qualità della regolamentazione (ed istituito con analogo decreto, dell'8 marzo 2007), il quale ha previsto che a comporre quel tavolo siano rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza dei presidente delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni e comunità montani (UNCEM).
La fattibilità degli atti normativi risiede nella verifica - nella fase di progettazione della normativa proposta - delle condizioni operative degli uffici pubblici che debbono applicarla.
In tale accezione (fatta propria dall'accordo in esame, all'articolo 5), essa è dunque fattibilità amministrativa.
Il concetto di fattibilità degli atti normativi è penetrato nel panorama della dottrina giuridica italiana grazie al rapporto Giannini, cui ha fatto seguito la relazione Barettoni Arleri.
Nel 1979 il ministro per la funzione pubblica Massimo Saverio Giannini trasmetteva al Parlamento il “Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato”, indicando tra le principali disfunzioni della Pubblica Amministrazione la cattiva qualità delle leggi regolanti l’organizzazione e l’attività amministrativa.
Successivamente alla presentazione di quel rapporto, fu istituita dal medesimo ministro una commissione di studio "per la semplificazione delle procedure e la fattibilità e l'applicazione delle leggi", nota come Commissione Barettoni Arleri (dal nome del suo presidente, insigne studioso di contabilità pubblica). Essa si occupò ampiamente della fattibilità legislativa. Nella relazione finale (1981-82) individuava tre cause della difficile attuazione delle leggi:
- la copertura amministrativa della legge, intesa quale idoneità degli apparati amministrativi all’applicazione dello specifico dispositivo normativo;
- la progettazione legislativa, quale tecnica di redazione degli atti normativi (drafting);
- la fattibilità, quale valutazione preventiva dell'impatto della norma sui destinatari e sul contesto normativo nel quale si inserisca.
L’impulso dei rapporti Giannini e Barettoni-Arleri non rimase circoscritto all’ambito dottrinario, ed ha alimentato un affinamento anche in Parlamento e presso il Governo delle tecniche della legislazione.
Peraltro, l’analisi di fattibilità degli atti normativi si è in minor misura sviluppata, rispetto alle tecniche di redazione dei testi.
Si possono delineare due diverse accezioni di fattibilità. Secondo un approccio, la fattibilità della norma è determinata dalla sua dimensione tecnico-normativa e dalla applicabilità, ambedue complementari all'analisi di impatto pur se non completamente coincidenti. Quest’ultima attiene all’impatto 'esterno' della regolamentazione, viceversa le prime due restano all’interno dell’autorità pubblica responsabile per il provvedimento.
Secondo altro approccio, la fattibilità normativa non è solo racchiusa nelle policy analysis di scienza dell’amministrazione, rinviando ad una più generale prospettiva di attuazione del diritto, in un processo di relazioni tra norme che si svolge tramite successive sostituzioni o integrazioni tra norme, e che può dar vita ad elementi disfunzionali (per esempio quando la legge rinvii a futuri atti normativi con previsione di termini incongrui per la loro adozione o quando non preveda un termine o non proceda all’abrogazione di leggi inapplicabili).
Ad ogni modo, una indagine in termini di fattibilità importa una stima degli adempimenti normativi, valutandone l’onerosità e le condizioni di assolvimento, in relazione alle specifiche attitudini degli organi che ne sono destinatari ed ai tempi previsti.
In breve, l’analisi di fattibilità degli atti normativi comporta un’attività volta a valutare la situazione preesistente, tramite la valutazione d’impatto normativo, a cui si ricollega l’attività di previsione dell’impatto futuro, nella stima degli adempimenti normativi ed amministrativi.
Questi ultimi paiono privilegiati dall'accordo in commento (gli effetti più propriamente normativi potendosi ritenere, almeno in parte, demandati all'analisi tecnico-normativa).
Peraltro l'accordo prevede (ancora all'articolo 5) che l'analisi di fattibilità sia da condursi solo qualora la proposta normativa non sia assoggettata all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Tale limitazione, può dirsi in sede di commento, non pare del tutto persuasiva, in un articolo che dell'analisi di fattibilità mira a cogliere tratti specifici e peculiari, i quali non paiono tutti collimanti con i profili messi in luce dall'analisi di impatto, tanto più ove questa non sia tenuta (secondo emerge dall'articolo 3 dell'accordo) ad esplicitare (come invece prevede la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000) le aree di criticità (criticità in sede di attuazione amministrativa, nella prospettiva che qui rileva).
Gli strumenti sin qui rammentati sono volti all'analisi preventiva, ex ante, degli effetti di una proposta normativa.
Ma può darsi altresì verifica successiva, ex post, degli effetti determinati da atti normativi (sull'attività di cittadini, imprese, amministrazioni), così come sul grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti, o sugli effettivi costi o risparmi di spesa prodotti.
Tale è la verifica dell'impatto della regolamentazione (nell'acronimo: VIR).
La VIR è dunque verifica dell'impatto, successiva all'adozione di un atto normativo. L'AIR è invece analisi dell'impatto, antecedente l'adozione dell'atto. Quest'ultima preventiva, quella successiva.
La verifica dell'impatto della regolamentazione (introdotta dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2001) è anch'essa disciplinata, a livello statale, dal citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005. La definizione che esso ne fornisce è ripresa senza variazione dall'articolo 6 dell'accordo, che demanda alla Conferenza unificata la successiva determinazione dei criteri generali di sua conduzione nonché di selezione dei casi e di sua modulazione temporale.
Pertiene al tentativo di standardizzare procedure di valutazione successive degli atti normativi la elaborazione di clausole valutative, oggetto dell'articolo 7 dell'accordo.
La clausola valutativa è definita dall’articolo 7 citato “uno strumento di valutazione ex post delle leggi consistente in uno specifico articolo dell’atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all’organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in fase di implementazione, sia a valutare le conseguenze dell’atto sui destinatari e la collettività”.
Si tratta di un aspetto che è al centro dell’attenzione da diversi anni, in particolare, dei Consigli regionali, quattro dei quali (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana) hanno promosso, nel marzo 2002, il progetto CAPIRe, finalizzato a ridefinire modi e strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione di controllo in seno alle Assemblee legislative, promuovendo l’adozione di clausole valutative[4]. Da marzo 2006 la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province Autonome ha deciso di farsi carico direttamente del progetto, allargandolo alle esperienze condotte in seno ad altre Assemblee regionali. Nel medesimo arco temporale, alcuni statuti[5] e, più recentemente, la legge finanziaria per il 2007 della Regione Lazio[6] hanno introdotto un esplicito riferimento all’inserimento nelle leggi di clausole valutative volte a facilitare le funzioni di controllo e valutazione dei Consigli regionali.
Sono ormai numerose le leggi che in diverse regioni contengono clausole valutative, mentre l’elemento di novità dell’accordo sembra doversi rintracciare nell’estensione della loro applicazione alle leggi statali. Queste ultime già oggi, in qualche caso, contengono clausole valutative, per lo più volte a specificare, almeno parzialmente, i contenuti delle relazioni che il Governo è obbligato a trasmettere al Parlamento, senza però che quest’ultimo abbia sviluppato un’autonoma riflessione in materia.
Gli articoli 10 e 11 si connettono strettamente agli articoli 2-7, rispettivamente dettando i criteri e le modalità procedurali di AIR e VIR ed affrontando la decisiva questione delle strutture di supporto.
L’articolo 10 prevede, al comma 1, che i metodi di analisi ed i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR siano adottati con atti della Conferenza unificata e siano sottoposti a revisione con cadenza semestrale. E’ una previsione diversa da quanto stabilisce l’articolo 14, comma 6, della legge n. 246/2005, il quale recita: “I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio”.
Il comma 2 dell’articolo 10 fa carico alle amministrazioni competenti a presentare l’iniziativa normativa (sembrerebbe da intendersi alle amministrazioni dello Stato) non soltanto di provvedere all’AIR ma anche alla periodica comunicazione dell’analisi stessa alla Conferenza unificata. Non risulta chiarissimo, almeno ad una prima lettura, il motivo ispiratore di questo obbligo di trasmissione.
Il comma 3 dell’articolo 10 riproduce esattamente il contenuto del primo periodo del comma 9 dell’articolo 14 della citata legge n. 246/2005, demandando alle amministrazioni l’individuazione dell’ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR.
L’articolo 11 sancisce l’impegno di Stato, Regioni e Province autonome “a costituire adeguate strutture di supporto o altri centri di responsabilità per la redazione di atti normativi e per l’espletamento di attività di analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR), di analisi di fattibilità, di verifica dell’impatto della regolamentazione ex post (VIR) sui medesimi provvedimenti”. A tali strutture è demandato anche il compito di svolgere “attività di coordinamento dell’esercizio delle rispettive competenze normative” e di perseguire “attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione”. Sia a livello statale sia a livello regionale sono da tempo funzionanti strutture dedicate alla redazione di atti normativi; per la parte relativa al supporto alla valutazione di impatto, la disposizione va letta in combinato disposto con il comma 3 dell’articolo 10.
Il tema della semplificazione normativa, nella visuale fatta propria, con qualche sovrapposizione e differenza, dall’accordo, è trattato, a livello statale, nell’articolo 107 della legge finanziaria per il 2001 (e nei successivi provvedimenti adottati per la sua attuazione) e nell’articolo 14, commi 12-24, della citata legge n. 246 del 2005. A livello regionale, numerosi statuti fanno riferimento alle attività di semplificazione normativa, con specifico riguardo alla redazione di testi unici.
Al comma 1 dell’articolo 8, lo Stato, le Regioni e le Province autonome “si impegnano a ridurre progressivamente e costantemente il numero delle leggi vigenti, al fine di raggiungere equilibri ottimali fra regolazione e autoregolazione”. Il comma 2 esplicita le modalità per la realizzazione di tale impegno limitatamente alle Regioni, le quali “adottano testi unici e codici ovvero ricorrono alla delegificazione”. Si segnala, in proposito, che gli statuti regionali fanno esclusivo riferimento ai testi unici: l’adozione di codici costituirebbe una novità che dovrebbe essere disciplinata anche con opportune modifiche ed integrazioni statutarie.
Nulla viene detto, invece, circa la realizzazione dell’impegno da parte dello Stato, che si sta muovendo, sostanzialmente, con due approcci di tipo diverso:
a) un approccio di tipo settoriale, che negli ultimi anni ha portato all’approvazione di un certo numero di testi di riordino, di volta in volta ispirati alla filosofia del testo unico, del testo unico misto e del codice;
b) un approccio di tipo generale, che ha trovato la propria espressione normativa nell’articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005, con un meccanismo giornalisticamente definito “taglia-leggi”[7].
Il meccanismo del taglia-leggi è finalizzato ad una riduzione dello stock normativo, da operare attraverso due passaggi: dapprima, l’individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; quindi, l’adozione di decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. In base all’articolo 14, comma 12, della legge n. 246 del 2005, il Governo effettua la ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti avvalendosi dei risultati dell’attività di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La disposizione da ultimo citata ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (pari a 25 miliardi di lire) destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo:
a) facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini;
b) fornire strumenti per l’attività di riordino normativo.
L’articolo 107 punta dunque sull’informatizzazione ad un duplice scopo, basando la comunicazione legislativa sull’approntamento di una idonea banca dati. Nell’accordo, invece, il tema della comunicazione legislativa e della conoscibilità degli atti normativi è trattato separatamente, dall’articolo 13, senza nessun apparente legame con il processo di informatizzazione.
La
definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di
funzionamento del fondo sono state demandate ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa con i Presidenti delle due Camere. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cha ha dato attuazione a tale
previsione, in data 24 gennaio
Sullo stesso ambito di attività incide ora l’articolo 8 dell’accordo, con due distinte previsioni, contenute rispettivamente ai commi 3 e 5:
- il comma 3 sancisce l’impegno dello Stato, delle regioni e delle province autonome “ad istituire una banca dati della normativa primaria e secondaria da costituirsi presso la Conferenza Stato-regioni, individuando all’uopo gli strumenti legislativi ed amministrativi necessari”, e “coordinando le loro azioni con le iniziative già in corso per l’istituzione di banche dati gestite d’intesa fra Parlamento e Consigli regionali”;
- il comma 5 sancisce l’impegno, in parte convergente con il precedente, in parte all’apparenza dissonante, “ad implementare le iniziative volte alla informatizzazione della legislazione vigente, tenendo conto del ruolo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali ed in coordinamento con quanto previsto dall’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
In proposito, apparirebbe necessario un coordinamento tra le analoghe iniziative intraprese dalle strutture ministeriali e della Presidenza del Consiglio.
L'articolo 9 dell'accordo ha per oggetto la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi.
Vi si formula l'impegno per lo Stato e le regioni di ridurre gli oneri amministrativi del 25 per cento entro il 2012.
E', questo, il primo atto in cui si 'recepisca' nell'ordinamento italiano tale impegno, già scandito dalle istituzioni dell'Unione europea[9].
Sin la più elevata istanza di indirizzo politico comunitario, il Consiglio europeo, ha fatto proprio (8-9 marzo 2007) quell'obiettivo (riferendolo agli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea), già esplicitato dalla Commissione europea nel suo Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi dell'Unione europea (COM (2007) 23 def.) del gennaio 2007.
Siffatto Programma
d'azione - che invero circoscrive agli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese l'impegno di riduzione - prospetta una sorta di divisione dei compiti:
per gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione comunitaria,
Ebbene, l'accordo in esame traspone nelle relazioni tra Stato e regioni gli intendimenti formulati dalle istituzioni comunitarie.
Vale rimarcare quel che si intende per "oneri amministrativi". Gli oneri amministrativi sono definibili come i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico di fornire informazioni sulle proprie attività, alle autorità pubbliche o ai privati.
Secondo tale accezione, la riduzione degli oneri amministrativi riguarda la semplificazione delle procedure di fornitura delle informazioni da parte dei soggetti obbligati.
Con "onere amministrativo" si ha dunque riguardo non all'intero spettro dei costi di conformità alla normativa (compliance costs), bensì a una loro porzione.
Quei costi si suddividono in “costi di conformità tecnica” e “costi amministrativi”.
I costi amministrativi si definiscono come i costi sostenuti (dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini) per conformarsi all’obbligo giuridico di fornire ad autorità pubbliche o a privati, informazioni sulla propria azione o produzione.
Le informazioni vanno intese in senso lato, ossia compresi i costi per etichettature, relazioni, controlli e valutazioni necessari per fornire le informazioni e per l’iscrizione in un registro.
È da operare una distinzione tra le informazioni che i soggetti raccoglierebbero anche in assenza della normativa e le informazioni che non verrebbero invece raccolte senza apposite disposizioni in materia.
Questi ultimi costi sono gli "oneri amministrativi".
Dunque, obblighi di informazione. Su quelli obsoleti, ridondanti o ripetitivi (in breve, non giustificati da ragioni sostanziali inerenti al funzionamento di una disciplina normativa), in particolare se ricadenti sulle imprese, l'accordo in commento ribadisce l'impegno formulato in sede comunitaria, di misurazione indi di riduzione del 25 per cento entro il 2012.
Tra gli oneri derivanti dalla legislazione comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento, la priorità è accordata alle medesime tematiche già individuate dalla Commissione europea nel sopra ricordato Programma d'azione, ossia: diritto societario, legislazione farmaceutica, ambiente di lavoro e rapporti di lavoro, legislazione fiscale, statistiche, agricoltura e sovvenzioni agricole, sicurezza alimentare, trasporti, pesca, servizi finanziari, ambiente, politiche di coesione, appalti pubblici.
L’articolo 14 sancisce al comma 1 l’impegno dello Stato, delle regioni e delle province autonome “ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drating di testi normativi, prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonché l’utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche”.
Il comma 2 del medesimo articolo indica gli elementi di drafting e linguaggio normativo che devono essere considerati nell’opera di unificazione dei manuali.
L’articolo 15 sancisce l’impegno “ad adottare i piani di azione e le leggi in materia di qualità della regolamentazione nel rispetto dei principi dettati dall’accordo.
L’impegno all’unificazione dei manuali di drafting fa seguito a quello analogo assunto dalle Assemblee legislative statali e regionali in occasione della già richiamata riunione interistituzionale dell’8 novembre 2004, in un ambito – quello della tecnica legislativa – tipicamente proprio degli organi parlamentari.
Si segnala che i due manuali attualmente in uso a livello statale ed a livello regionale hanno avuto distinte modalità di approvazione e sono frutto di diversi approcci.
A livello statale, le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” costituiscono oggetto di tre identiche circolari emanate contestualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Presidenze delle due Camere il 20 aprile 2001, in sostituzione di analoghe circolari adottate nel 1986. Il manuale nasce da una collaborazione ed un’intesa tra le istituzioni che esercitano il potere esecutivo e le istituzioni che esercitano il potere legislativo ed individua criteri comuni e condivisi.
Come sottolineato già nel titolo, le circolari si compongono di indicazioni dal carattere prescrittivo (regole) e di raccomandazioni concernenti struttura ed articolazione degli atti legislativi, nonché i rapporti tra atti normativi.
Peculiare caratteristica delle circolari statali è la loro sinteticità, se confrontate con l’analogo manuale in uso a livello regionale.
A livello regionale, il manuale elaborato dall’Osservatorio legislativo interregionale recante “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” è il frutto di una approfondita attività svolta da un gruppo di lavoro istituito dall’Osservatorio stesso nel 1999, che ha concluso i propri lavori nell’autunno 2001, tenendo anche conto della circolare congiunta della Presidenza del Consiglio e delle Presidenze della Camera e del Senato dell’aprile dello stesso anno. L’Osservatorio ha discusso ed approvato il manuale nelle sedute del 6 dicembre 2001 e del 7 febbraio 2002, raccomandandone l’adozione ai Consigli ed alle Giunte regionali. Si tratta di un documento molto corposo e dettagliato, composto di 89 regole e suggerimenti e di 4 allegati, adottato in numerose Regioni.
Si articola in cinque parti, rispettivamente concernenti: il linguaggio normativo; la scrittura dei testi normativi; la struttura degli atti normativi; i riferimenti (o rinvii); le modifiche. Come la guida in uso a livello statale, si compone di indicazioni prescrittive e di suggerimenti.
L’articolo 12 è dedicato al tema della formazione del personale, con specifico riguardo a quello operante nelle strutture tecnico-legislative. La formazione può essere articolata in due cicli: uno di base ed uno a carattere specialistico, incentrato sulle tecniche di analisi di impatto, che necessitano di adeguate professionalità da formare.
Gli ultimi due articoli concernono il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’accordo, demandato ad un tavolo tecnico paritetico Stato-Regioni, con la partecipazione degli enti locali ed una clausola di invarianza della spesa.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2007, n. 86.
Nell'odierna seduta del 29 marzo 2007;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che prevede che
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;
Visti gli artt. 5, comma 2, e 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul miglioramento della qualità della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla riforma della regolazione;
Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, concernente la qualità redazionale della legislazione comunitaria;
Visto il «Rapporto iniziale» del marzo 2001 del «Gruppo consultivo di alto livello» sulla qualità della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai Ministri europei della funzione pubblica nel novembre 2000;
Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in
Italia del
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del
23-24 marzo 2001, e in particolare il punto
Vista
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 relativa all'analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;
Valutata l'opportunità di ridefinire e rendere più efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attività normativa del Governo e delle regioni, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attività di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;
Considerata l'opportunità di assicurare forme e modalità di consultazione idonee degli enti locali in ordine agli aspetti del presente accordo suscettibili di incidere sull'autonomia degli stessi nonchè al fine di garantire una complessiva verifica dell'impatto della regolamentazione fra i diversi livelli di governo;
Ritenuto che l'accordo non può in alcun modo incidere sull'autonomia dei Consigli regionali, garantita dagli statuti, ma che si pone come espressione dell'indirizzo politico in materia di qualità della regolamentazione, concordato fra il Governo e le Giunte regionali;
Ritenuto necessario definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualità e della trasparenza del sistema normativo, al fine di rendere uniforme la tecnica legislativa adottata dai diversi centri di produzione normativa presenti nell'ordinamento italiano;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche del 17 ottobre 2006, del 29 novembre 2006, tenutesi presso il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito dei quali è stata concordata l'apertura di due distinti tavoli di lavoro, uno dedicato alla qualità della regolazione ed uno alla semplificazione;
Vista la nota del Dipartimento per gli affari regionali del 16 febbraio 2007, con la quale è stata convocata per il giorno 5 marzo 2007, una riunione tecnica nella quale si è dato l'avvio ad una prima formulazione di proposta di accordo concernente la semplificazione e il miglioramento della qualità della regolamentazione;
Considerato che, il Dipartimento per gli affari regionali, ha convocato per il giorno 12 marzo 2007, una riunione tecnica, nel corso della quale sono state concordate modifiche alla proposta di accordo in esame;
Vista la nota del 13 marzo 2007 della Segreteria della Conferenza Stato-regioni, con la quale è stata diramata la riformulazione della proposta di accordo, a seguito delle modifiche condivise nella suddetta riunione del 12 marzo 2007;
Atteso che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 15 marzo 2007, ma è stato rinviato su richiesta delle regioni;
Rilevato che il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito di ulteriori modifiche concordate con le regioni, ha trasmesso la riformulazione del provvedimento che è stato diramato con nota del 21 marzo 2007;
Rilevato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome, nell'esprimere avviso favorevole all'accordo, hanno proposto emendamenti al testo diramato con nota del 21 marzo 2007 (All.1);
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle comunità montane, nell'odierna seduta di questa Conferenza;
Sancisce il seguente accordo
tra il Governo, le
regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM
nei termini sottoindicati
Art.1
La qualità della normazione.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano che il processo normativo si conformi ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità delle norme e concordano - per il miglioramento della qualità della regolazione - l'utilizzo di strumenti quali l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR) e la consultazione, l'analisi di fattibilità, la verifica di impatto della regolamentazione ex post (VIR), l'impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, il drafting normativo. Le suddette attività devono svolgersi secondo metodologie e principi condivisi nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Le regioni valutano, nella loro attivita legislativa, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzano le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali.
Art.2
Analisi tecnico-normativa ATN.
4. La relazione contenente l'ATN deve analizzare, tra l'altro:
a) la necessità dell'intervento normativo;
b) l'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti ed il rispetto dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali;
c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;
d) la compatibilità con le competenze di altri soggetti dotati di potestà legislativa;
e) la verifica dell'assenza di rilegificazione e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;
f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo al fine di tradurli in norme abrogative espresse.
Art.3
Analisi di impatto della regolamentazione AIR.
3. Con successive leggi regionali o con altri atti anche non normativi, nel rispetto dei principi e criteri generali condivisi, enunciati nel presente e in successivi accordi, sono definiti:
a) le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dellAIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonchè l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR.
4. Gli elementi da considerare nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono:
a) descrizione degli obiettivi del provvedimento e delle opzioni alternative;
b) individuazione dei soggetti destinatari;
c) valutazione dei benefici e dei costi;
d) disponibilità di bilancio per l'attuazione dell'intervento;
e) valutazione della c.d. «opzione zero», cioè dell'alternativa di lasciare immutata la situazione esistente.
5. La realizzazione dell'AIR, in ogni caso, segue un principio di proporzionalità secondo cui il grado di approfondimento dell'analisi e, in particolare, la scelta della metodologia di valutazione economica da utilizzare, sono adattati al caso specifico oggetto di valutazione, sulla base di un giudizio di significatività dell'intervento proposto e di rilevanza degli effetti attesi.
Art.4
Consultazione.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, forme e modalità omogenee di consultazione, al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.
Art.5
Analisi di fattibilità.
1. Per analisi di fattibilità degli atti normativi si intende quella attività rivolta ad accertare, nel momento della progettazione normativa, la presenza minima e lo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici che dovranno applicare la norma, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sul testo normativo in esame, laddove quest'ultimo non sia assoggettato ad AIR.
Art.6
Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR.
1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione ex post, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia sulle attivita dei cittadini e delle imprese che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
2.
a) i criteri generali e il percorso dell'analisi;
b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;
c) i tempi di applicazione della valutazione;
d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate.
Art.7
Clausole valutative a supporto dell'analisi ex post delle leggi.
1. La clausola valutativa (evaluation clause) è uno strumento di valutazione ex post delle leggi consistente in uno specifico articolo dell'atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in fase di implementazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e la collettività.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a definire, per quanto possibile, delle formule standard di clausole valutative idonee a garantire il costante monitoraggio dello stato di attuazione degli atti normativi, indicando, altresì, gli obiettivi conoscitivi che gli organi competenti devono perseguire.
Art.8
Taglia-leggi.
1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a ridurre progressivamente e costantemente il numero delle leggi vigenti, al fine di raggiungere equilibri ottimali fra regolazione e autoregolazione.
2. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, le Regioni adottano testi unici e codici ovvero ricorrono alla delegificazione.
3. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano si impegnano, coordinando le loro azioni con le iniziative già in
corso per l'istituzione di banche dati gestite d'intesa fra Parlamento e
Consigli regionali, ad istituire una banca dati della normativa primaria e
secondaria da costituirsi presso
4. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, con delibera della Conferenza Unificata, le modalità di monitoraggio dell'attuazione del processo di progressiva riduzione del numero delle leggi, previsto dal comma 1.
5. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad implementare le iniziative volte alla informatizzazione della legislazione vigente, tenendo conto del ruolo del Dipartimento per affari regionali e le autonomie locali ed in coordinamento con quanto previsto dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art.9
Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi.
1.
2. Nel perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lo Stato e le regioni individuano e quantificano gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa statale e regionale, elaborando specifiche proposte di riduzione. La riduzione degli oneri amministrativi riguarda principalmente gli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi che devono essere chiaramente distinti dalle caratteristiche strutturali della legislazione, funzionali o necessarie alla realizzazione degli obiettivi della normativa.
3. Per la misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi derivanti dalla legislazione comunitaria e dalla normativa
nazionale di recepimento, lo Stato e le regioni si impegnano a collaborare con
4. Le azioni di misurazione e riduzione di cui al comma 3 investono le tredici aree di intervento, selezionate dalla Commissione europea: diritto societario; legislazione farmaceutica; relazioni del lavoro; normativa fiscale; statistiche; agricoltura e sussidi all'agricoltura; sicurezza alimentare; trasporti; pesca; servizi fmanziari; ambiente; politiche di coesione; appalti pubblici.
5. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 non devono compromettere l'obiettivo perseguito dalla legislazione. Nei casi in cui motivi legati alla tutela della salute pubblica, alla tutela della protezione dei lavoratori o dell'ambiente lo richiedano, gli obblighi di informazione sono mantenuti.
Art.10
Criteri e modalità procedurali.
1. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con atti della Conferenza Unificata e sono sottoposti a revisione, con cadenza semestrale.
3. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.
Art.11
Costituzione di strutture di supporto.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a costituire adeguate strutture di supporto o altri centri di responsabilità per la redazione di atti normativi e per l'espletamento di attività di analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR), di analisi di fattibilità, di verifica dell'impatto della regolamentazione ex post (VIR) sui medesimi provvedimenti.
2. Tali strutture di supporto svolgono anche attività di coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e perseguono attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione.
Art.12
Formazione.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di disporre di adeguate professionalità giuridico-economiche in grado di utilizzare gli strumenti di cui all'art. 1 del presente accordo, si impegnano ad assicurare, attraverso iniziative comuni, una formazione permanente sulla qualità della regolazione del personale e, in particolare, di coloro che operano nelle strutture tecnico-legislative.
2. La formazione può essere articolata:
a) in un ciclo di formazione di base incentrato su argomenti quali il sistema delle fonti giuridiche nell'attuale contesto istituzionale, l'articolazione e il contenuto delle politiche pubbliche, l'analisi dei sistemi di valutazione e l'analisi costi-benefici, la disciplina degli strumenti per il miglioramento della qualità della regolamentazione di cui all'art. 1 del presente accordo nonchè le più rilevanti esperienze di AIR italiane ed internazionali;
b) un ciclo di formazione specialistica incentrato sulle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione, con particolare riguardo alle metodologie di valutazione economica, alle tecniche di consultazione e di definizione di strumenti di rilevazione (questionari cartacei e on line), allo scopo fornire gli strumenti specifici per la realizzazione dell'AIR.
Art.13
Comunicazione legislativa e conoscibilità degli atti normativi.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere forme di comunicazione legislativa nonchè ogni altro mezzo idoneo a garantire una migliore conoscibilità dei testi normativi.
Art.14
Drafting normativo.
1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi, prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonchè l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione dovrà essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari condivisi.
2. Gli elementi di drafting e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono:
a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso;
b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Art.15
Leggi in materia di qualità della regolamentazione.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad adottare i piani di azione e le leggi in materia di qualità della regolamentazione nel rispetto dei principi dettati dal presente accordo.
Art.16
Monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo sulla qualità della regolamentazione.
1. Il monitoraggio dello stato di attuazione del presente accordo è demandato ad un tavolo tecnico paritetico Stato-regioni appositamente costituito mediante delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Al tavolo di cui al comma 1 partecipano gli enti locali, ai fini di una complessiva verifica dell'impatto della regolamentazione fra i diversi livelli di governo.
Art.17
Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari.
1. Agli oneri derivanti dal presente accordo, sostenuti da tutte le amministrazioni coinvolte, si fa fronte assicurando l'invarianza della spesa pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.
Allegato 1
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Accordo fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, in vista della Conferenza dei Presidenti del 29 marzo 2007.
Punto 3) elenco A Conferenza Unificata
Art. 1
All'art. 1, comma 2, la parola «valorizzare» è sostituita dalla seguente: «valorizzano».
Art. 4
Sostituire l'art. 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Consultazione). - 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, forme e modalità omogenee di consultazione, al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.»
Art. 8
All'art. 8 comma 3, sostituire le parole «Dipartimento per
gli affari regionali e le Autonomie» con «
Art. 14
Si chiede la soppressione delle lettere e) e f) del comma 2
dell'art.
Art. 15
La rubrica dell'art. 15 al contenuto dell'articolo, è sostituita dalla seguente:
«Art. 15 (Leggi in materia di qualità della regolamentazione)».
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (1)
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60.
(omissis)
Art. 9.
Funzioni.
1.
2.
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;
f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per
l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata,
l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è
assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che
compongono, rispettivamente,
5.
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane (17).
6.
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato (18).
7.
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale (19).
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(17)
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(18)
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(19)
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Presidente del Consiglio dei Ministri
Circolare 15 aprile 1998
Adempimenti del Governo relativi all'attuazione dei
principi posti dalla riforma del Regolamento della Camera dei deputati in
materia di istruttoria legislativa
Dal 1° gennaio 1998 sono entrate in vigore le nuove disposizioni dei Regolamento della Camera. pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12 Novembre 1997 n. 263 e 13 Novembre 1997 n. 264, che hanno notevolmente modificato la precedente disciplina, in particolare nelle parti relative alla programmazione dei lavori parlamentari, al procedimento legislativo ordinario e speciale per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, all"istruttoria legislativa ed hanno istituito un nuovo organo parlamentare, il comitato per la legislazione, al quale è affidato un compito di consulenza tecnico-legislativa sulla qualità delle leggi, secondo i principi fissati dall'art. 16 bis. Per quanto riguarda le modificazioni regolamentari in materia di sindacato ispettivo e di programmazione dei lavori, si rinvia alle circolari del Ministro per i rapporti con il Parlamento prot. 140/9/SEG del 24 novembre 1997 e prot. 164/P/GAB del 20 marzo 1998.
Nel rinviare all' appunto allegato la
sintesi dei principi di base della nuova normativa in materia di istruttoria
legislativa e degli adempimenti che da essi discendono per l'attività del
Governo nella Carriera dei Deputati, vorrei richiamare l'attenzione delle
SS.LL. sul fatto che tali principi acquisiranno un più preciso contenuto
normativa in base alla prassi parlamentare di attuazione, all'evoluzione dei
rapporti tra
In questa prima fase di attuazione delle nuove norme da parte degli organi dell'Esecutivo, ritengo utile fornire le seguenti direttive:
1. Nell'impostazione della riforma, l'analisi e l'istruttoria tecnica dei progetti di legge costituiscono riferimento fondamentale non solo per il miglioramento tecnico della qualità della legge. ma anche per il rispetto concreto della programmazione dei lavori parlamentari.
Per corrispondere a tali obiettivi. è opportuno che si adeguino le attuali metodologie di lavoro, sin dalla fase dell'iniziativa legislativa dei Governo: a questi fini. le relazioni di accompagnamento dei disegni di legge dovranno essere articolate in tre differenti sezioni, due delle quali sistematizzano quanto già normalmente contenuto nelle attuali relazioni- mentre la terza dovrà perseguire l'obiettivo di corrispondere alle esigenze istruttorie delineate nelle norme regolamentari e di costituire una preventiva e possibilmente esauriente risposta alle richieste di documentazione formulabili nel corso dell'iter dei provvedimenti.
In particolare, le tre sezioni della relazione dovrebbero di norma contenere:
- nella prima, l'usuale esplicitazione delle motivazioni dei provvedimento. delle sue finalità, dei suoi raccordi con la normativa previgente. e dei contenuti normativi delle disposizioni proposte;
- nella seconda, la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dal provvedimento e sulla relativa copertura, secondo i moduli organizzativi e metodologici finora seguiti;
- nella terza, si dovrà redigere una relazione più strettamente tecnico-norrnativa, che indichi almeno:
a) la necessità del ricorso ad un atto con forza di legge, in rapporto alla possibilità di ricorrere ad una fonte normativa secondaria;
b) la ricostruzione del contenuto delle disposizioni, con eventuali ulteriori precisazioni rispetto alla sezione generale, con specifico riferimento all'impatto normativa delle norme proposte sulla legislazione previgente; alla loro compatibilità con l'ordinamento comunitario e con quello delle autonomie locali; ed agli effetti abrogativi, espressi o impliciti, sulla normativa previgente;
c) la valutazione dell'impatto amministrativo delle norme sulla struttura amministrativa, anche in termini di capacità attuativa da parte di quelle esistenti, ovvero della necessità di crearne nuove.
Le relazioni tecnico-normative così articolate debbono essere inviate al D.A.G.L. che provvederà, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del provvedimento, alla necessaria opera di verifica e coordinamento.
A questi fini, alla relazione deve essere inoltre allegata una scheda che riporti le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale nella materia oggetto del disegno di legge, qualora ritenuta essenziale rispetto alle disposizioni proposte; nonché lo stato dell'iter di eventuali progetti di legge pendenti dinanzi alle due Camere in materia analoga.
2. Per le richieste formulate nel corso dell'iter di esame in Commissione, si sottolinea l'importanza di poter corrispondere, immediatamente e anche in via informale. alla richieste puntuali e specifiche, prevenendo l'attivazione della più complessa procedura prevista dal comma 6 dell'art. 79 del Regolamento. Nel casi di richieste complesse o articolate, per le quali non è ipotizzabile una risposta immediata, è affidata alla responsabilità dei rappresentante dei Governo presente negli Uffici di Presidenza definire nel modo più chiaro e sintetico l'oggetto della richiesta, e fissare termini adeguati per l'adempimento da parte degli organi dell'Amministrazione.
A questo riguardo, si ricorda che
l'art. 79 del Regolamento prevede espressamente che le Commissioni possano utilizzare
anche gli altri strumenti informativi a loro disposizione, quali le procedure
di informazione, indagine e controllo o i rapporti con
In ogni caso, le richieste formali, una volta definiti i contenuti ed i termini, dovranno essere comunicate immediatamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, al quale è stato delegato il compito di coordinare la trasmissione agli organi parlamentari richiedenti delle risposte predisposte dei singoli dicasteri.
A questi fini, gli uffici del Ministro per i rapporti con il Parlamento provvederanno ad attivare con tempestività il concerto tra i Ministri interessati, quando la richiesta coinvolge la competenza dì più Amministrazioni, e la verifica da parte dei D.A.G.L., quando l'oggetto di essa si riferisce a testi notevolmente diversi da quelli inizialmente proposti dal Governo ovvero a proposte di iniziativa parlamentare.
3. Per quanto riguarda i decreti -
legge, nel rinviare all appunto allegato l'analisi delle innovazioni apportate
all'iter di conversione presso
Si ritiene opportuno sottolineare che gli obblighi connessi alle esigenze dell'istruttoria legislativa costituiscono un importante strumento di garanzia per l'attuazione dell'indirizzo politico dei Governo nel lavoro delle Commissioni - ma anche dell'Aula; un'intelligente e compiuta attività di informazione, infatti, può ulteriormente attestare, nell'assoluta garanzia di trasparenza ed affidabilità dei dati offerti, la validità delle priorità e delle scelte di merito proposte dal Governo.
L'esecutivo si dovrà rapidamente attrezzare per formare metodologie di lavoro in grado di assicurare omogeneità di tempi e contenuti all'attività di istruttoria legislativa ed un miglioramento della qualità della legge. Tale attività dovrà innestare un circuito virtuoso che consenta al Consiglio dei Ministri l'approvazione di disegni di legge motivati e corredati da relazioni tecnico-normative tali da costituire un esauriente istruttoria per la successiva fase di esame parlamentare; di limitare fortemente l'attività emendativa dei Governo a se stesso; di costituire un freno all'eccesso di legislazione e all'uso del decreto-legge.
Confido in un'attenta valutazione di queste innovazioni regolamentari ed in una loro attuazione graduale e soddisfacente, invitando le SS.LL. a segnalare al Ministro per i rapporti con il Parlamento difficoltà o anomalie interpretativi che si dovessero riscontrare nel rapporto con le Commissioni o l'Assemblea della Camera.
APPUNTO DI SINTESI DELLA DISCIPLINA DELL' ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SUI PROGETTI DI LEGGE
A. Istruttoria legislativa
(art. 79,83 e 86 del Regolamento)
Nella complessa procedura di attivazione degli strumenti necessari all'istruttoria legislativa, è previsto uno stabile rapporto con il Governo. cui è principalmente attribuito l'onere di fornire dati ed informazioni sui progetti di legge esaminati dalle Commissioni, tramite richieste attivabili dal relatore o anche da una minoranza dei loro componenti (quattro), vagliate dall'Ufficio di Presidenza. da esaudire in tempi concordati ma comunque brevi (in quanto condizionati dai - o condizionanti i - tempi della programmazione generale dei lavori).
L'oggetto della richiesta della documentazione è analiticamente descritto dal comma 4 dell'art. 79 dei Regolamento che. ad ogni buon fine, si riporta di seguito:
“Nel
corso dell'esame in sede referente,
a) La definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuali per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica La necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge:
b) La conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea ed il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
c) amministrazione, i cittadini e le imprese;
d) L'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni,nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi."
Sotto il profilo procedurale la richiesta può essere formulata in tempi e da soggetti diversi, e precisamente:
a) La richiesta può pervenire all'inizio dell' esame in sede referente dal relatore al provvedimento o dal Presidente della Commissione. (art. 79, comma 3). In questa ipotesi, il rappresentante del Governo dovrà valutare la corrispondenza della richiesta ai contenuti descritti dal comma 4 sopra riportato ed i termini necessari per fornire i dati richiesti, la cui trasmissione - si sottolinea - costituisce elemento condizionante la deliberazione conclusiva su ciascun articolo.
b) La richiesta può essere formulata nel corso dell'esame successivo, anche su impulso di una minoranza di componenti pari, al minimo, a quattro deputati (comma 5). In tal caso:
- la richiesta deve essere vagliata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, il quale deve valutare l'essenzialità della richiesta rispetto all'istruttoria legislativa e fissare, sentito il Governo, il termine entro il quale quest'ultimo dovrà fornire i dati richiesti (i quali devono comunque corrispondere agli oggetti definiti dal comma 4).
- il rappresentante del Governo qualora
ritenga dinon poter fornire i dati
richiesti ne deve esplicitare il motivo, altrimenti
A questi fini, è particolarmente importante che il rappresentante dei Governo richiami l'attenzione dell'Ufficio di Presidenza su quelle proposte che appaiono riflettere intenti ostruzionistici o dilatori essendo prive di motivazioni funzionali e comunque non essenziali per il compimento dell'istruttoria legislativa.
Si richiama l'attenzione di tutti i membri del Governo sulla disposizione (art. 79, comma 6, secondo periodo) che consente l'apposizione di un termine solo per le richieste relative ai progetti di legge inseriti nel programma (vigente) dei lavori dell'Assemblea.
c) Un'ulteriore richiesta può essere formulata all'inizio dell'esame inAssemblea da parte dei relatori - sia per la maggioranza che di minoranza - relativamente "ai presupposti ed agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivante dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge" (art. 83, con-una i bis). In questa ipotesi, il Governo può:
- rispondere immediatamente,
- differire la risposta al momento della replica;
- chiedere la sospensione della seduta o dell'esame del progetto di legge per non più di un'ora;
- dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
La medesima procedura si applica all'esame degli emendamenti (art. 86, comma 6), con la precisazione che le richieste potranno riguardare gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi proposti dal Governo ed avere ad oggetto "specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme".
Si precisa, infine, che le norme sull' istruttoria legislativa di cui all'art. 79 del Regolamento si applicano anche alle Commissioni in sede legislativa e redigente (art. 94, comma 1 e 96, comma 4).
B. Norme speciali per i disegni di legge di conversione dei decreti - legge (nuova formulazione art. 96-bis del regolamento)
Le modifiche introdotte al procedimento
di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti - legge hanno
soppresso - presso
- un parere preventivo del Comitato per la legislazione sulla corrispondenza delle singole disposizioni dal decreto - legge ai principi previsti dalla legislazione vigente (comma 1).
- la possibilità di presentare autonome questioni pregiudiziali di costituzionalità entro cinque giorni dall'annunzio in Aula del decreto-legge., da discutere entro il settimo giorno dalla medesima data di annunzio (comma 3).
Inoltre. il comma 2 dell'art. 96-bis prevede che il Governo, nella relazione di accompagnamento. espliciti i motivi ed i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge; descriva gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme adottate sull'ordinamento. E' comunque in potere della Commissione di merito richiedere l'integrazione di questi elementi con riferimento a singole disposizioni del decreto - legge.
Le disposizioni dei successivi commi 4 e 5 disciplinano i termini e la procedura per l'intero iter del disegno di legge. prevedendo:
- l'iscrizione dei d.d.l. di conversione al primo punto dell'ordine del giorno delle Commissioni cui è stato assegnato;
- la conclusione della sede referente entro 15 giorni, con l'automatica iscrizione all'ordine dei giorno dell' Assemblea, in caso contrario;
-
la possibilità per il Presidente della Camera di modificare
tutti i termini previsti dai commi 3 e 4, con particolare riferimento
all'ipotesi di seconda lettura presso
Si sottolinea, infine, che in base all'art. 154 del Regolamento, in via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le norme, generali relative al contingentamento dei tempi.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, tempi e modalita' di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attivita' dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri;
Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul miglioramento della qualita' della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla riforma della regolazione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato sull'Unione europea e allegata al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 concernente la qualita' redazionale della legislazione comunitaria;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;
Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata la necessita' di definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualita' e della trasparenza del sistema normativo;
Valutata l'opportunita' di integrare l'analisi di impatto della regolamentazione con l'analisi dell'incidenza degli atti normativi del Governo sull'assetto della regolamentazione di ciascun settore, anche ai fini di una piu' agevole comprensione delle innovazioni introdotte;
Sentito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50;
E m a n a
la seguente direttiva:
I) Oggetto e ambito di applicazione.
Analisi tecnico-normativa (ATN) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
1. La presente direttiva definisce tempi e modalita' di effettuazione:
a) dell'analisi tecnico-normativa (ATN);
b) in via sperimentale e per la durata di un anno, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attivita' dei cittadini e delle imprese, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
2. Le suddette analisi sono contenute in due distinte relazioni che accompagnano gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali. Esse sono trasmesse al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme con la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. Per i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della comunicazione.
3. Le relazioni di cui al punto 2 debbono essere redatte anche per le circolari e le regole tecniche contenute in atti non normativi ed inviate al DAGL prima dell'emanazione definitiva.
Supporto tecnico del DAGL e del Nucleo
4. Durante la fase di sperimentazione, le amministrazioni possono richiedere il supporto tecnico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (Nucleo) nella redazione dell'ATN e dell'AIR in tutte le relative fasi.
5. Se il DAGL, anche su segnalazione del Nucleo, ritiene carenti o insufficienti l'ATN o l'AIR, restituisce lo schema all'amministrazione proponente con le osservazioni e indicazioni operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In ogni caso, la carenza o la insufficienza dell'ATN o dell'AIR sono rilevate e segnalate dal DAGL, anche su iniziativa del Nucleo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' al Ministro per la funzione pubblica allorche' questi sia delegato per la riforma della regolazione, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione.
Casi di esclusione dall'analisi.
6. Durante la fase di sperimentazione, il DAGL, anche su proposta del Nucleo, puo' individuare alcune categorie di interventi per i quali, in ragione del limitato impatto a carico dei destinatari o delle pubbliche amministrazioni, l'AIR non e' necessaria.
7. Le amministrazioni proponenti possono richiedere al DAGL di non effettuare l'AIR, esponendone le ragioni. Il DAGL, sentito il Nucleo, puo' autorizzare la prosecuzione dell'istruttoria normativa anche in assenza dell'AIR. A tal fine le amministrazioni comunicano quadrimestralmente al DAGL l'elenco degli interventi regolatori che intendono propone, con l'indicazione di quelli per i quali chiedono motivatamente di non effettuare l'AIR.
II) L'analisi tecnico-normativa (ATN).
4. La relazione contenente l'ATN e' redatta secondo lo schema di cui alla scheda A) allegata alla presente direttiva.
III) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
a) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
b) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese.
4. Nella concreta realizzazione dell'AIR, oltre ad osservare quanto disposto ai successivi punti IV e V e a utilizzare come modello di riferimento le schede allegate, le amministrazioni destinatarie della presente direttiva si' atterranno alle istruzioni della "Guida essenziale alla redazione dell'AIR" predisposta, con l'ausilio del Dipartimento della funzione pubblica, dal Nucleo d'intesa con il DAGL.
IV) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) - Elementi della scheda preliminare.
1. Nella prima fase di predisposizione di uno schema di intervento, al DAGL e al Nucleo e' trasmessa una scheda preliminare di impatto della regolamentazione, in cui sono descritti almeno i seguenti elementi, di cui dar conto secondo lo schema di cui alla scheda B) allegata al presente testo:
a) ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti;
b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo;
c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo dell'atto normativo;
d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale;
e) aree di criticita';
f) opzioni alternative alla regolazione tra cui, almeno, la "opzione nulla" (consistente nella rinuncia ad alterare la situazione normativa esistente) e l'opzione di deregolazione di tutta o parte della materia, nonche' altre eventuali opzioni regolative;
g) strumento tecnico-normativo piu' appropriato.
2. La scheda preliminare contiene una valutazione conclusiva con cui si dimostra che l'intervento di regolamentazione proposto e' la soluzione preferibile rispetto alle altre opzioni, inclusa quella di lasciare immutata la situazione esistente ("opzione nulla").
V) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) - Elementi della scheda di analisi di impatto.
1. Una volta iniziata l'istruttoria normativa, nella fase di elaborazione dello schema di atto normativo, l'attivita' di analisi di impatto dovra' da un lato verificare gli elementi contenuti nella scheda preliminare, dall'altro simulare gli effetti dell'intervento sull'organizzazione e sull'attivita' della pubblica amministrazione e sull'attivita' dei destinatari diretti e indiretti.
2. I risultati di tali attivita' ed operazioni conducono alla redazione di uno schema definitivo di intervento normativo. Essi sono riportati - al momento della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della sua adozione - nella scheda di AIR di cui al punto I, 2 della presente direttiva, secondo lo schema riportato nella scheda C) allegata al presente testo.
3. Gli elementi della scheda di analisi dell'impatto sono i seguenti:
a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti;
b) obiettivi e risultati attesi;
c) illustrazione della metodologia di analisi adottata;
d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attivita' delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operativita';
e) impatto sui destinatari diretti;
f) impatto sui destinatari indiretti.
VI) Monitoraggio sull'attuazione della direttiva - Manuale di pratiche di AIR.
1. Il DAGL, in collaborazione con il Nucleo, effettua il monitoraggio sul recepimento e sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. Al termine della fase di sperimentazione, sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio, il DAGL, avvalendosi del Nucleo, predispone una relazione al Presidente del Consiglio sulla sperimentazione, con particolare riferimento agli effetti e ai risultati della medesima.
3. Al termine della fase di sperimentazione, tenendo conto delle sue risultanze, il Nucleo, con l'ausilio del Dipartimento della funzione pubblica, puo' curare la produzione e la divulgazione di un manuale di pratiche di redazione dell'AIR.
Roma, 27 marzo 2000 p. Il Presidente: Bassanini Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 288
Allegato A
GRIGLIA METODOLOGICA
PER
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:
a) necessita' dell'intervento normativo;
b) analisi del quadro normativo;
c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;
d) analisi della compatibilita' dell'intervento con l'ordinamento comunitario;
e) analisi della compatibilita' con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;
f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;
g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita' di delegificazione.
2.Elementi di drafting e linguaggio normativo:
a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita', della coerenza con quelle gia' in uso;
b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione:
a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalita' sul medesimo o analogo oggetto;
b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Allegato B
SCHEDA PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
(Da inviare al DAGL e al Nucleo nella prima fase di predisposizione di uno schema di intervento):
a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti confini soggettivi e oggettivi entro i quali opera l'intervento normativo proposto;
individuazione dei "soggetti destinatari" che sono quelli compresi nelle categorie direttamente menzionate nello schema di intervento normativo;
individuazione degli eventuali "soggetti coinvolti" cioe' le categorie socio-economiche sulle quali l'intervento avra' comunque un effetto;
b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo motivazione della necessita' dell'intervento: aspettative di chi manifesta le esigenze e di quelle dei potenziali destinatari, anche differenziandole dagli obiettivi che si pone l'amministrazione;
individuazione di esigenze e aspettative anche attraverso procedure di consultazione pubblica trasparenti e aperte a tutti i potenziali destinatari, come quella dell'Osservatorio per la semplificazione istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 50/1999;
c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo indicazione, sulla base delle esigenze di cui alla lettera b), degli obiettivi del provvedimento, della loro portata (generale o specifica), dei rapporti tra gli obiettivi medesimi, dell'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero manifestarsi;
d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale presupposti organizzativi: condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni pubbliche, delle strutture intermedie e dei destinatari. La carenza di tali condizioni costituisce una "criticita'" (vedasi n. 5);
presupposti finanziari: disponibilita' di bilancio per l'attuazione dell'intervento;
presupposti economici: esistenza di ricadute su uno o piu' settori economici non direttamente ricomprese negli obiettivi dell'intervento;
presupposti sociali: esistenza di ricadute di natura sociale;
e) aree di "criticita'" vincoli per i quali non v'e' una ragionevole certezza che possano essere superati con un costo accettabile. Le aree di criticita' incorporano una quota non trascurabile di rischio per il buon fine dell'intervento normativo proposto. Caso particolare ed importante di criticita' e' quello delle condizioni il cui mancato soddisfacimento provoca il fallimento degli obiettivi dell'intervento;
f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie valutazione delle opzioni regolatorie possibili;
valutazione, in primo luogo, della cosi' detta "opzione nulla", cioe' dell'alternativa di lasciare immutata la situazione esistente: talvolta una migliore attuazione della regolamentazione esistente puo' rivelarsi la soluzione migliore;
valutazione di opzioni che non richiedono interventi regolamentari o legislativi in senso stretto: adozione di codici di autoregolamentazione, azioni di politica economica, emanazione di direttive esplicative o informative;
g) strumento tecnico normativo eventualmente piu' appropriato accertata e motivata l'inevitabilita' dell'intervento regolatorio, considerazione delle possibili opzioni tra i diversi livelli regolatori (ad esempio, un intervento sulle fonti primarie - e di che tipo: disegno di legge, decreto legislativo o decreto-legge - o su quelle secondarie - e con che tipo di regolamento: di delegificazione, governativo, ministeriale, etc.).
Allegato C
SCHEDA FINALE DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
(Da allegare allo schema di atto normativo)
a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti verifica delle indicazioni fornite nella corrispondente parte della scheda preliminare, integrandola con una lista di tutte le categorie potenzialmente coinvolte sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione;
b) obiettivi e risultati attesi gli obiettivi sono definiti nei termini descritti per la scheda preliminare e costituiscono l'aspetto qualitativo dell'atto normativo
i risultati attesi corrispondono alla stima dell'impatto immediato dello stesso;
c) illustrazione della metodologia di analisi adottata illustrazione e giustificazione della scelta degli strumenti analitici adottati per l'AIR in relazione all'ambito dell'intervento nonche' agli obiettivi dello stesso;
d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attivita' delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operativita' valutazione degli effetti della nuova regolamentazione sull'amministrazione in relazione alle strutture e a possibili nuovi modelli organizzativi imposti dall'atto normativo, secondo criteri di efficienza ed efficacia, per i quali devono essere predisposti opportuni indicatori. Tali effetti comprendono anche l'analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativa la normazione che si vuole introdurre;
e) impatto sui destinatari diretti
e
f) impatto sui destinatari indiretti stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati. Tale valutazione si articola nell'individuazione delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti agli aspetti di produttivita', crescita economica, reddito, concorrenza, occupazione e comprende la definizione di un'opportuna batteria di indicatori, nonche' dei criteri per la loro applicazione. Al fine di definire con precisione le categorie di soggetti titolari di costi e benefici interni ed esterni, diretti e indiretti, tangibili e intangibili, sara' necessario attivare procedure di consultazione, ovvero sviluppare quelle gia' intraprese ai sensi della lettera b) dell'allegato B.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, tempi e modalita' di effettuazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sull'attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante il regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, che ha fornito prime indicazioni per la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la raccomandazione ai Paesi membri, adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995, sul miglioramento della qualita' della normazione pubblica ed il rapporto OCSE, del maggio 1997, sulla riforma della regolazione;
Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, concernente la qualita' redazionale della legislazione comunitaria;
Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in
Italia del
Visto il "Rapporto iniziale" del marzo 2001 del "Gruppo consultivo di alto livello" sulla qualita' della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai Ministri europei della funzione pubblica nel novembre 2000;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del
23-24 marzo 2001, e in particolare il punto
Considerata la necessita' di definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualita' e della trasparenza del sistema normativo;
Valutata l'opportunita' di ridefinire e rendere piu' efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attivita' normativa del Governo, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attivita' di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 agosto 2001;
A d o t t a
la seguente direttiva:
I - Finalità.
b) ampliare e diversificare il novero dei casi-pilota; c) definire criteri di
individuazione delle ipotesi in cui non e' necessario sottoporre lo schema di
un atto normativo ad AIR, anche in base al parametro della rilevanza
dell'impatto della norma sui destinatari; d) definire prime modalita' di
monitoraggio e verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR), del
suo grado di applicazione e della sua efficacia rispetto agli obiettivi
prefigurati con l'AIR; e) realizzare, al fine di una effettiva attuazione
dell'AIR, un esteso programma di riqualificazione dei dipendenti pubblici che
dovranno svolgere le analisi; f) individuare le modalita' piu' semplici ed
efficaci di inserimento dell'AIR nell'ambito del procedimento di progettazione,
redazione e approvazione degli atti normativi da parte del Governo; g)
sviluppare forme di coordinamento istituzionale tra il Governo e il Parlamento
in materia di AIR; h) individuare, in relazione alle attivita' previste dalla
presente direttiva, misure di rafforzamento dei settori giuridico-legislativi
dei Ministeri, anche con l'inserimento di specifiche professionalita'.
II - Organizzazione. 1. La guida
strategica della sperimentazione e' attribuita ad un comitato di indirizzo,
presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e composto dal capo del
Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (di seguito denominato DAGL), con funzioni di vice presidente, da un
vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato
dal segretario generale, dal capo del Dipartimento affari economici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal capo ufficio legislativo del
Dipartimento della funzione pubblica, dal coordinatore del Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure (di seguito denominato Nucleo), e
dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione (di seguito
denominata SSPA). 2. Il comitato: a) definisce ed aggiorna il piano operativo
della sperimentazione; b) approva il piano di formazione; c) coordina le
attivita' di comunicazione istituzionale sull'AIR; d) individua, a seguito di
consultazione con i singoli Ministeri, almeno venti casi di sperimentazione
riconducibili a diverse tipologie di atto normativo (disegno di legge, decreto
legislativo, regolamento governativo, regolamento ministeriale, provvedimento
di attuazione di direttiva comunitaria);
e) verifica, anche tramite rapporti intermedi, l'andamento della
sperimentazione, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne
l'efficacia; f) ridefinisce la realizzazione dell'AIR sulla base di una o,
eventualmente, piu' griglie metodologiche differenziate a seconda del tipo di
intervento normativo e verifica l'opportunita' del modello di AIR basato su una
doppia fase di analisi (preliminare e finale); g) valuta i risultati della
sperimentazione; h) approva il manuale delle pratiche per la realizzazione
dell'AIR. 3. Ciascun Ministro individua un "referente per l'analisi di
impatto della regolamentazione", responsabile nei confronti del comitato
di indirizzo dell'andamento e dei risultati della sperimentazione presso il
proprio dicastero. In particolare, il referente per l'AIR dovra' assicurare,
con il coinvolgimento dei singoli uffici di settore, la realizzazione
dell'analisi di impatto per ciascuno dei casi-pilota di competenza di quel
dicastero. 4. Il DAGL assicura il coordinamento tra le attivita' dei diversi
Ministeri e valuta, anche con il supporto del Nucleo, l'AIR (sia preliminare
che finale) prodotta dai singoli Ministeri, demandando alle amministrazioni,
laddove necessario, di operare integrazioni. 5.
III - Attività. 1. La nuova attivita' di sperimentazione si divide in quattro fasi secondo il calendario stabilito dal comitato: a) prima fase: si costituira' il comitato di indirizzo, si individueranno i "referenti per l'analisi di impatto", si predisporranno il piano operativo iniziale della sperimentazione ed il piano della formazione, si individueranno i casi oggetto della sperimentazione; b) seconda fase: si realizzeranno la sperimentazione ed il programma di formazione; c) terza fase: nel corso di questa fase si predisporra' il rapporto finale di valutazione delle attivita' di sperimentazione e si definiranno le modalita' di introduzione a regime dell'AIR; d) quarta fase: si redigera' il manuale delle pratiche per la realizzazione dell'AIR.
D.P.C.M. 24 gennaio 2003 (1).
Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione
dell'art. 107 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 2003, n. 35.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 11, comma 2, secondo periodo, ultima parte, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista l'intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Art.1.
Oggetto.
1. Il presente decreto individua le attività costituenti il programma delle iniziative di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le forme organizzative, nonché le modalità di finanziamento a valere sul fondo di cui alla predetta disposizione.
Art.2.
Contenuto del programma.
1. Rientrano nel programma di cui all'art. 1 le seguenti attività:
a) compilazione del testo delle leggi statali e degli altri atti normativi emanati dallo Stato, quale risultante dalle modifiche e abrogazioni espresse;
b) messa a disposizione gratuita, con strumenti informatici e telematici, dei testi di cui alla lettera a), e delle relazioni afferenti al singolo atto normativo;
c) classificazione della normativa vigente di cui alla lettera a) secondo parametri per favorire la ricerca per via informatica e telematica, nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite fra disposizioni;
d) studio ed applicazione di strumenti e procedure di ricerca raffinata della normativa vigente, nonché di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo;
e) realizzazione di appositi portali e siti Internet, corredati da idonei motori di ricerca, ai fini delle attività di cui alle lettere precedenti.
2. Le attività incluse nel programma sono definite in coordinamento con le iniziative già avviate nel campo della informatizzazione della documentazione giuridica pubblica, in particolare dalla Corte costituzionale, dalla Corte suprema di cassazione, dalla Magistratura amministrativa e contabile, dal Ministero della giustizia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, dall'AIPA, dalle regioni e dalle province autonome.
3. Con protocolli di intesa, approvati dal Comitato guida di
cui all'art. 4, stipulati tra
Art.3.
Attuazione del programma.
1. Il programma è realizzato mediante progetti proposti dagli organi costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché da soggetti privati o anche da soggetti appositamente costituitisi in collaborazione tra enti pubblici e privati.
Art.4.
Comitato guida.
1. È costituito un Comitato guida, formato dai segretari generali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da loro delegati.
2. Il Comitato guida procede d'intesa sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, a:
a) determinare gli indirizzi generali per l'attuazione del programma;
b) definire gli obiettivi e la cadenza temporale per la realizzazione del programma di cui all'art. 2;
c) definire i requisiti di ammissione al programma dei progetti di cui all'art. 3;
d) definire le modalità e i termini per la redazione e la presentazione di progetti di implementazione del programma;
e) valutare la conformità agli obiettivi del programma dei progetti ammissibili a finanziamento da parte del fondo;
f) verificare lo stato di attuazione del programma e riferirne ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri con cadenza almeno annuale.
4. Il Comitato guida può procedere, anche tramite il gruppo di lavoro, a consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati al tema della conoscibilità della normazione.
Art.5.
Modificazioni al presente decreto.
1. Eventuali modificazioni al presente decreto sono disposte con la forma e nel rispetto della procedura stabilite dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L. 28 novembre 2005, n. 246(1)
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.
(omissis)
Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:
«Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;
b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali».
(omissis)
Art. 5.
Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi (4).
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di
leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;
b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;
d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;
f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli
accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina
degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi
stabiliti dai commi da
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
--------------------------------------------------------------------------------
(4) Comma così
modificato dal comma 10 dell'art.
(omissis)
14.
Semplificazione della legislazione.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)
consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità
e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle
attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.
11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
19. È istituita una Commissione parlamentare composta da
venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei
gruppi medesimi.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21.
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
23.
24.
--------------------------------------------------------------------------------
(7) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
(omissis)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.
Art.1.
Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;
b) [può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefìci o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246] (5);
c) [individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione] (6);
d) [effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi] (7);
e) [individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82] (8).
4. [Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato] (9).
5. [Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'àmbito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attività] (10).
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla
Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la
qualità della regolazione». [I componenti di tale Commissione durano in carica
tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il
Comitato e
7. [All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo di», la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;
b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie.»] (12).
8. [Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri] (13).
9. [Per l'implementazione del sistema informatico e per la
definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonché per lo svolgimento
delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei
suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i
conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro
per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico
istituito presso
10. [La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti] (15).
11. [Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (16).
12. [Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la
spesa massima di 650.000 euro per l'anno
(3) Periodo aggiunto della legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.
(5) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(6) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(7) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(8) Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(9) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(10) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(11) I periodi secondo, terzo, quarto e quinto del presente comma sono stati soppressi dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(12) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(13) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(14) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(15) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(16) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(17) Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80
La conferenza osserva che la qualità redazionale della legislazione comunitaria è di fondamentale importanza perché essa possa essere correttamente applicata dalle competenti autorità nazionali e meglio compresa dal pubblico e dagli ambienti professionali. Rammenta le conclusioni tratte in proposito dalla presidenza del Consiglio europeo a Edimburgo in data 11 e 12 dicembre 1992, nonché la risoluzione del Consiglio relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, adottata l'8 giugno 1993 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 166 del 17 giugno 1993, pag. 1).
La conferenza ritiene che
le tre istituzioni coinvolte nella procedura di adozione della legislazione
comunitaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e
Di conseguenza la
conferenza dichiara che il Parlamento europeo, il Consiglio e
- stabilire di comune accordo orientamenti per un miglioramento della qualità redazionale della legislazione comunitaria e seguire tali orientamenti nell'esame di proposte o di progetti di atti legislativi comunitari, adottando le disposizioni di organizzazione interna che ritengono necessarie per far sì che i suddetti orientamenti siano correttamente applicati;
- fare il massimo sforzo per accelerare la codificazione dei testi legislativi.
1.1 A series of European initiatives on regulatory quality Concern on simplifying legislation was first expressed on a European level in 1985, when it was one of the conditions for the formation of the single market. However, investigations into better regulatory quality did not become more structured until the middle of the 1990s, in particular after the adoption of a protocol attached to the Treaty of Amsterdam (1995), which set out the principles of good regulations to be adhered to at European Community level.
At the same time, the Commission undertook two initiatives designed to improve regulatory quality in the areas within the single market (SLIM), and to improve the administrative environment for small and medium sized companies (BEST).
It gradually became clear that the best way of improving the "regulatory chain", from the design of the regulation to its final application, was co-ordinated action at both community and national level. The conclusions of the Lisbon European Council "requested that the Commission, the Council and the member states define a strategy by 2001 that would simplify the regulatory environment through co-ordinated action".
1.2 The mandate of the High
Level Consultative Group is part of the vision of the
The Consultative Group was given the mandate to "develop a coherent approach and to make proposals" and to produce "an initial report" within four months.
In this initial report the Consultative Group has started "to identify the areas or actions open to co-ordinated action as regards regulatory quality, by prioritising areas of immediate interest to citizens and businesses". The principles and recommendations that follow represent a summary of the main results of this work to date.
Based on the experience of the member states and an analysis of regulatory procedures at national and European level, the High Level Review Consultative Group worked to identify some general principles and to prepare, in priority areas, concrete recommendations to give substance to these principles. It will produce its final report on these and other areas these by the end of 2001.
2.1 The objective: To aim for quality whilst helping comprehension and application of the regulation
Regulation is essential to protect the interests of the vulnerable such as workers, consumers and the environment. Better regulation does not mean the unthinking removal of regulation in a given sector; rather it is a question of achieving more effective regulation through a combination of tools such as simplification, codification and impact assessment.
The principles of transparency, accountability and proportionality must be applied to the formulation, implementation and monitoring of policy options chosen.
The effectiveness of a regulation as a means of implementing public policies does not only depend on clarity, consistency and approval for the application of the regulation. It depends to a great extent on whether citizens, businesses and administrations and other relevant stakeholders can access the regulations, understand and apply them without excessive burdens.
To obtain better compliance, the regulatory quality objective requires continuous efforts in terms of user consultation, ease of access to the texts and appropriate reduction of the burden of procedures imposed on citizens, businesses and the administrative services themselves.
2.2 The scope: To consider existing regulations as well as new legislation "Regulation" should be understood to include all rules emanating from the legislative powers, as well as implementation rules for which the responsibility lies with the executive power.
New regulations must meet the required levels of quality, but it is not enough to meet the overall objective. Consideration must be given to the number and consistency of existing regulations, which should be tackled in order to reduce cumbersome processes, obsolescence or contradictions
The objective of better regulation therefore requires that existing regulations be revised and that consistent sets of legislation be codified or consolidated according to the principles of the relevant legal system.
2.3 The method: To introduce more expert opinions and more consultation upstream of the regulatory process To ensure that the creation of regulations does not become an objective in itself, aimed at underlining the intention to act on the part of the administrations and Governments, effective methods must be drawn up to assess the necessity and impact of the regulations, and also their acceptance by the users involved.
These methods have two main functions.
An expertise function: designed to measure, as objectively as possible, the impact and costs of the regulation, and also its appropriateness in comparison with other types of action capable of achieving the objectives set (for instance a contract)
A dialogue function: to assess whether the regulation meets the needs of the parties concerned and can be applied easily by the bodies involved.
2.4 The structures: to ensure the effectiveness of the regulatory quality procedures Quality of regulation is an important part of public welfare. As well as numerous reasons of utility, it is a democratic virtue in itself and needs to be the responsibility of particular bodies and/or structures that are devoted to better regulation.
To give substance to the principles outlined, the Consultative Group
recommends that the Commission, Parliament, Council and
3.1 In the area of simplification
Simplification should become a general policy in the behaviour of
Establishment of a rolling and targeted "SimpReg" (SR) programme of simplification of existing European regulation, with measurable results, extended to regulation beyond the Internal Market and to regulation that impacts on citizens and on public bodies that have to implement it as well as on business, therefore covering the entire field of European regulation. The SR program should be articulated into annual steps setting out clear priorities and targets.
At the EU level, further work needs to be done to ensure that the process for adopting non-contentious proposals for simplification is effective and carried out in a timely fashion where appropriate, whilst protecting the institutional balance and the democratic process at the national level. This should include the role of the Member States to the extent of their executive responsibilities.
Furthermore informal coordination among the "sectoral" Councils should be considered for the sake of simplification.
3.2 In the area of consolidation and codification
Consolidation or codification should be undertaken both at EU and
3.3 In the area of consultation
A strengthened dialogue at an early stage between the Commission and the
interested parties and
The proposal should whenever possible be accompanied by extensive explanatory remarks, including the regulatory impact assessment performed and the comments made during consultation.
In addition to the ordinary consultation, the proposed regulatory act, the regulatory impact assessment and other relevant documents should be made accessible on the Internet, thus enabling interested parties, including vulnerable constituencies such as SMEs and consumers, to make contributions.
3.4 In the area of the extent of the impact of the regulation
Regulatory impact assessment is an ongoing, evolutionary process that informs the political choice and is not simply the production of a one-off document. A regulatory impact assessment should follow OECD guidance.
A range of options, including alternatives to pure regulation, should be considered for all policy proposals. This consideration should include the views of stakeholders and the principles of subsidiarity and proportionality.
The Commission should continue to move rapidly towards undertaking a
regulatory impact assessment for all its policy proposals with possible
regulatory effects and this assessment should be taken into account by the
Parliament, Council and
3.5 In the area of structures
Implementing the best regulatory methods requires the involvement of bodies and/or structures that have an appropriate level of autonomy, as well as objectiveness with regards to the authorities that generate the regulations.
These bodies and/or structures must also, by virtue of their specific position in the administration, their recognised authority and their expertise in managing regulatory quality tools, be able to ensure adherence to the processes that contribute towards improving regulatory quality.
A balanced mix of decentralised and centralised review is recommended within the executive. As a rule, the basic regulatory review should be carried out by the Ministry (the Directorate-General), specifically by the working unit that is mainly responsible for drafting the bill in question. Generally, they have the best know-how and expertise.
Qualified and specialised staff is required for regulatory review. Appropriate training needs to be made available to secure the necessary cultural change and development of expertise.
Parliaments should be invited to take an interest in the process of better regulation.
4.1 Linking European and national procedures The examination of national practices in terms of regulatory quality shows that the member states and also to a certain extent the European Union, in particular the Commission, have undertaken many – often converging – initiatives in this area. We might collect these examples in the final report.
The Group must carry out an additional exercise to determine under what conditions the methods for ensuring the quality of the regulatory processes should be part of a coherent approach and in what ways co-operation will be required from the structures implemented at national and community levels.
4.2 Defining a common method to evaluate regulatory quality On the basis of existing initiatives and examples, as well as its own discussions, this Group has the mandate to develop a coherent approach and to make proposals, in particular on specifying a common method for evaluating the quality of regulation. It is capable of creating greater mutual trust in the implementation of the "regulatory chain" (including the different levels of responsibility, both national and EU) and therefore fewer requirements for the precision, and thus less complexity, of community regulation.
In accordance with its mandate, and liasing with the group of Directors of Better Regulation, the High Level Consultative Group will formulate proposals on this subject.
4.3 Preparation of the final report The Consultative Group will continue to work up the proposals for the areas of better regulation it has identified, with a view to agreeing a fleshed-out report on these five key themes.
Taking into account discussions
at the Stockholm European Council, the Group will make every effort to submit
in its final report, before the end of
1. Il
Consiglio europeo si è riunito a Stoccolma il 23 e 24 marzo per la prima
riunione annuale di primavera dedicata ai problemi economici e sociali.
All'inizio dei lavori si è avuto uno scambio di opinioni con
PARTE I
I. LE PRIORITÀ DI STOCCOLMA - PIENA OCCUPAZIONE IN UN'UNIONE COMPETITIVA
(omissis)
II. CONTESTO GENERALE
(omissis)
III. NUOVI E MIGLIORI POSTI DI LAVORO
(omissis)
IV.
ACCELERARE
(omissis)
Promuovere l'imprenditorialità
(omissis)
V. MODERNIZZARE IL MODELLO SOCIALE EUROPEO
(omissis)
VI. IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
(omissis)
VII. INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POLITICHE ECONOMICHE
(omissis)
VIII. DA STOCCOLMA A GÖTEBORG: CONTINUARE A MIGLIORARE IL PROCESSO
(omissis)
PARTE II
IX. SITUAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO
(omissis)
X. RELAZIONI ESTERNE
(omissis)
ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
(omissis)
[1] Si tratta dell’ordine del giorno 9/5864/1, a firma dei deputati Fontanini e Siniscalchi, accettato dal Governo nella seduta della Camera del 28 settembre 2005.
L’ordine del giorno evidenzia nelle premesse che:
“la qualità della legislazione, intesa in senso lato, è tradizionalmente oggetto di particolare attenzione da parte dei Consigli regionali, i quali, anche ai sensi dei nuovi Statuti, sono chiamati a svolgere un ruolo molto rilevante in materia. E’ opportuno segnalare in proposito che diversi Statuti prevedono l’istituzione, nell’ambito del Consiglio regionale, di organi modellati sul Comitato per la legislazione;
i Consigli regionali stanno anche mettendo a punto una strumentazione idonea alla verifica dell’impatto della regolazione, tema che stanno approfondendo da diversi anni, anche in collaborazione con il mondo accademico e della ricerca;
in precedenza, una riunione interistituzionale svoltasi l’8 novembre 2004 nella Sala della Lupa, con l’ampia partecipazione di membri delle Camere e di esponenti del Governo, aveva sancito un’intesa tra Parlamento, Governo ed Assemblee legislative regionali, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli regionali, finalizzata al coordinamento delle iniziative in corso per l’informatizzazione della normativa vigente ed all’armonizzazione delle regole di tecnica legislativa;
in forza di quanto detto, le Assemblee legislative regionali non possono essere escluse dal perseguimento delle importanti finalità di cui all’articolo 2 del disegno di legge in esame, in vista del quale possono dare un apporto fondamentale”.
Alla luce degli elementi addotti nelle premesse, l’ordine del giorno impegna il Governo:
“a coinvolgere, nella sede della Conferenza Stato-Regioni o nelle sedi che ritenga più opportune, le Assemblee legislative nel perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione di cui all’articolo 2 del disegno di legge in esame, per il tramite del loro organo esponenziale, rappresentato dalla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli regionali;
a curare il coordinamento delle nuove iniziative che verranno assunte con quelle già in atto, richiamate nella premessa;
ad informare costantemente e tempestivamente le Camere e le Assemblee legislative regionali sullo stato di avanzamento delle attività finalizzate al miglioramento della qualità normativa”.
[2]
[3] Vengono richiamati i principi di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità delle norme.
[4] Contenuti, missione, attività e prime attuazioni legislative del progetto sono consultabili sul sito www.capire.org, che si occupa anche di alcune esperienze straniere.
[5] Si segnalano, in particolare: l’articolo 53, comma 2, dello statuto dell’Emilia-Romagna (“Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori”); l’articolo 45, comma 2, dello statuto della Toscana (“La legge regionale sulla normazione disciplina l’inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie”); l’articolo 61, comma 1, dello statuto dell’Umbria (“Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l’inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative”); l’articolo 26, comma 2, dello statuto dell’Abruzzo (“Le leggi, per l’espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire”).
[6] La legge finanziaria del Lazio per il 2007 appare di particolare interesse per il contesto nel quale è inserita la previsione relativa alle clausole valutative: l’articolo 7 è infatti intitolato “Codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa” e prevede, tra l’altro, che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro il 31 marzo 2007 “prevede modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici regionali, statali e comunitari anche attraverso l’inserimento di clausole valutative nei provvedimenti legislativi di carattere regionale”.
[7] Sulle diverse filosofie del riordino normativo e sul dispositivo taglia-leggi si rimanda al dossier n. 10 del Servizio per la qualità degli atti normativi – Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l’analisi d’impatto degli atti in itinere del Senato (ottobre 2006).
[8] L’attività del Comitato Guida si è – per ora – concentrata sugli atti normativi primari e subprimari di fonte statale. Grazie ad un accordo stipulato con il CED della Corte di Cassazione, tutti gli atti pubblicati dall’inizio della XIV legislatura (30 maggio 2001), già in corso di conversione nel formato elettronico XML (secondo gli standard emanati con le circolari AIPAn. 35 del 6 novembre 2001, e n. 40 del 22 aprile 2002), saranno inseriti in un database che permetterà la ricerca degli atti sia nella loro versione “storica” sia nella versione derivante da novelle, annotati al fine di segnalare abrogazioni e modifiche implicite e pubblicati su un sito gestito dalle tre istituzioni responsabili del progetto. E’ stato poi avviato uno studio di fattibilità per il recupero degli atti precedenti (1861-2001) e per l’estensione all’intero stock pregresso delle procedure applicate sperimentalmente agli atti normativi pubblicati dal maggio 2001.
[9] All’argomento è stato dedicato uno specifico dossier prodotto in collaborazione dai due uffici che hanno curato anche il presente lavoro.
[10] Allegata al Trattato di Amsterdam (Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997)
[11] Si pubblica di seguito, nel testo inglese, il rapporto iniziale del Gruppo consultivo di alto livello, citato nelle premesse dell’accordo. Si segnala che al rapporto iniziale ha fatto seguito il più corposo rapporto finale, presentato al Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001.