Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Ricognizione delle strutture e funzione dei ministeri del commercio internazionale e sviluppo economico (DPC n. 60) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 31 | ||
Data: | 20/12/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
DOC:
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60 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
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Titolo breve:
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Ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e sviluppo economico
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Riferimento normativo:
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Articolo 1, commi 10 e 25-ter, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006.
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Relatore per la Commissione di merito:
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Napoletano |
Gruppo: |
Com.it.
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Relazione tecnica: |
presente
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Alla I Commissione Alla V Commissione
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(termine per l’esame: 13 gennaio 2006)
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Ricognizione delle strutture e delle funzioni del Ministero del commercio internazionale
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico. Il decreto viene emanato in conseguenza del riordino delle attribuzioni dei Ministeri disciplinato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181[1]. In particolare l’articolo 1, comma 3, del decreto legge ha disposto l’istituzione del Ministero del commercio internazionale, al quale sono state trasferite alcune delle funzioni e delle risorse in precedenza attribuite al Ministero delle attività produttive. L’articolo 1, comma 10, ha inoltre previsto l’obbligo di ricognizione delle strutture e delle risorse da trasferire, nonché l’obbligo di determinazione del contingente minimo di personale degli uffici di diretta collaborazione. I predetti adempimenti devono essere effettuati garantendo l’invarianza della spesa.
Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Ricognizione delle strutture e delle funzioni del Ministero del commercio internazionale
Le norme dispongono, in primo luogo, il trasferimento al nuovo Ministero del commercio internazionale di alcuni compiti e funzioni già attribuiti al Ministero delle attività produttive[2] (articolo 1).
Sono, di seguito, individuati gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale (articolo 2, comma 1), ovvero:
- la Segreteria del ministro;
- l'Ufficio di gabinetto;
- la Segreteria tecnica dei ministro;
- l'Ufficio legislativo;
- l'Ufficio stampa;
- il Servizio di controllo interno;
- le Segreterie dei sottosegretari di Stato.
Nelle more dell’emanazione del regolamento di organizzazione di detti uffici, trovano applicazione le disposizioni già contenute nel regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive[3].
Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è fissato in 63 unità di cui non più di 4 dirigenti. A detto contingente devono aggiungersi 7 unità di personale destinate al Servizio di controllo interno (articolo 2, comma 3, lettere a e c).
Possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
E’ stabilito, inoltre, che le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa si intendono aggiuntive rispetto a tale contingente complessivo (articolo 2, comma 3, lettera d).
La tabella che segue pone a confronto le posizioni di responsabile degli uffici da assegnare in base al vigente regolamento del Ministero delle attività produttive ed in base alle disposizioni in esame.
Si precisa che al fine di rendere più agevole il confronto sono state adottate, nella compilazione della tabella, le seguenti semplificazioni:
- non è stata considerata la figura del Consigliere diplomatico tra i responsabili degli uffici in quanto, sebbene sia espressamente previsto dalla legislazione vigente e dal DPCM in esame, la sua posizione non è considerata aggiuntiva rispetto alle dotazioni assegnate agli uffici;
- non sono state considerate le segreterie dei Sottosegretari di Stato in quanto il loro numero può variare da Governo a Governo.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
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Ministero delle attività produttive (DPR n. 455/2000) |
Ministero del commercio internazionale (schema di DPCM in esame) |
Ministero dello sviluppo economico (DPCM da emanare) |
Capo di Gabinetto |
(art. 3, co. 3) 1 |
(art. 2, co. 3) 1 |
non disponibile
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Capo ufficio legislativo |
(art. 3, co. 4) 1 |
(art. 2, co. 3) 1 |
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Segreteria del Ministro |
(art. 3, co. 2) 1 |
(art. 2, co. 3) 1 |
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Capo ufficio stampa |
(art. 3, co. 5) 1 |
(art. 2, co. 3) 1 |
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Totale |
4 |
4 |
non disponibile |
Dalla tabella risulta che il numero dei responsabili del solo Ministero del commercio internazionale utilizza completamente la dotazione precedentemente prevista per il precedente Ministero delle attività produttive. Non appare pertanto residuare alcuna dotazione disponibile da utilizzare per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.
E’ conseguentemente ridotto di 63 unità il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico (articolo 2, comma 4). Peraltro il DPCM non dispone la riduzione del contingente da assegnare al Servizio di controllo interno del Ministro dello sviluppo economico in relazione all’assegnazione di parte del contingente previsto per l’ex Ministro delle attività produttive all’attuale Ministro del commercio internazionale.
Sono individuate le strutture di livello dirigenziale generale (articolo 3, comma 1), nonché quelle di livello non generale (articolo 3, comma 2) oggetto di trasferimento al nuovo Ministero del commercio internazionale.
Il DPCM definisce, in due tabelle allegate, di seguito riprodotte, la pianta organica di fatto (personale effettivamente assegnato) e la pianta organica di diritto (dotazione di personale massima teoricamente assegnabile) del Ministero del commercio internazionale. La dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico è corrispondentemente ridotta in pari misura[4] (articolo 4).
Pianta organica di fatto |
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Dirigenti I fascia |
3 |
Dirigenti II fascia |
28 |
C3 |
39 |
C2 |
36 |
C1 |
48 |
B3 |
100 |
B2 |
104 |
B1 |
38 |
A1 |
2 |
Totali |
398 |
Pianta organica di diritto |
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Dirigenti I fascia |
4 |
Dirigenti II fascia |
33 |
C3 |
50 |
C2 |
45 |
C1 |
69 |
B3 |
140 |
B2 |
110 |
B1 |
49 |
A1 |
16 |
Totali |
516 |
Infine si dispone il trasferimento al Ministero del commercio internazionale delle risorse finanziare e strumentali relative alle funzioni assegnate (articoli 5 e 6).
La relazione tecnica evidenzia che il DPCM non determina alcun incremento di spesa in quanto :
• il contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del commercio internazionale corrisponde a quello del preesistente Ministero delle attività produttive[5] individuato a norma dell’articolo 5 del DPR n. 455/2000 ed incrementato dall’articolo 1 del DPR n. 300/2002. Pertanto, una volta individuato il contingente di personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale (art. 2, comma 3, lettera a), è stato conseguentemente rideterminato il contingente da assegnare al Ministro dello sviluppo economico (articolo 2, comma 4);
• il trasferimento di strutture di cui all’articolo 3 non ha alcuna incidenza di carattere finanziario, in quanto le relative risorse sono già assegnate alle direzioni generali, costituenti un unico centro di responsabilità amministrativa (5. Internazionalizzazione) dello stato di previsione del ex Ministero delle attività produttive;
• i trasferimenti di personale di cui all’articolo 4 si sostanziano in una operazione di mero scorporo da una struttura ministeriale all'altra e non comportano alcun onere aggiuntivo di spesa a carico di entrambi i Ministeri istituiti. Analoga considerazione può essere svolta per il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali di cui agli articoli 5 e 6.
Al riguardo si osserva che il rispetto del principio di invarianza della spesa, in relazione al riordino del preesistente Ministero delle attività produttive, appare di difficile verificabilità in assenza di parte delle norme di riordino ancora da emanare. Si rileva infatti che lo schema in esame reca solo le indicazioni concernenti il Ministero del Commercio internazionale mentre il decreto legge ha disposto che le funzioni e le risorse dell’ex Ministero delle attività produttive confluiscano anche nel Ministero dello sviluppo economico e nella Presidenza del Consiglio dei ministri[6].
Si rileva, peraltro, che lo schema di DPCM in esame considera un numero di posizioni di responsabili degli uffici di diretta collaborazione che risulta pari a quello previsto per il Ministero esistente prima del riordino. Appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo circa le modalità atte a garantire il rispetto del criterio di invarianza della spesa qualora in sede di futura emanazione del regolamento concernente il Ministero dello sviluppo economico fossero previste, come appare probabile, ulteriori posizioni di responsabili degli uffici aggiuntive del contingente già considerato dallo schema in esame.
Si rammenta che analoga osservazione era stata formulata da questo Servizio con riferimento alle norme contenute lo schema di regolamento del Ministero dell’università e della ricerca originato, insieme al Ministero della pubblica istruzione, dal riordino del preesistente Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Sul punto il Governo ha confermato che il riordino sarà attuato nel rispetto del principio di invarianza della spesa, precisando – con riferimento ad alcune delle articolazioni disciplinate dal predetto regolamento[7] - che l’invarianza è assicurata dal fatto che al relativo personale non spettano trattamenti economici aggiuntivi (inoltre con riferimento ad un ufficio[8] si è addivenuti ad una riduzione del numero massimo dei componenti)[9].
Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se lo schema di DPCM debba essere integrato con apposita disposizione volta a ridurre il contingente di personale assegnato al Servizio di controllo interno in analogia con la corrispondente riduzione disposta per il personale assegnato agli altri uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 2, comma 4.
La norma dispone il trasferimento al Ministero del commercio internazionale di tutte le somme ancora disponibili relativamente alle Unità previsionali di base del centro di responsabilità internazionalizzazione dello stato di previsione della spesa già del Ministero delle attività produttive, nonché quota parte delle somme disponibili per capitolo 2280 del centro di responsabilità “Imprese” del medesimo stato di previsione e quota parte delle disponibilità relative al centro di responsabilità “Gabinetto”. Al trasferimento di quota parte delle risorse assegnate alla Direzione generale dei servizi interni si provvederà a decorrere dalla cessazione del periodo di avvalimento di cui all’articolo 3, comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai seguenti profili:
· quale sia l’entità delle risorse disponibili del Ministero delle attività produttive che verrebbero trasferite al Ministero del commercio internazionale e a quale data debba farsi riferimento ai fini dell’individuazione delle medesime;
· a quanto ammonti la quota parte delle risorse disponibili relative sia al capitolo 2280 del centro di responsabilità “Imprese” sia al centro di responsabilità “Gabinetto” del Ministero delle attività produttive da trasferire al Ministero del commercio internazionale;
· se la risorse residue siano congrue per far fronte alle finalità per le quali le medesime sono state stanziate.
[1] Recante, appunto, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del consiglio dei ministri e dei Ministeri.
[2] Individuati dall'articolo 4 e articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.
[3] Emanato con DPR 455/2000, come modificato ed integrato dal DPR 316/2003, recante “Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive”.
[4] Come individuata nel DPCM 20 ottobre 2005 di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive.
[5] Non considerando le risorse che deriveranno dal trasferimento delle competenze dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di politiche di sviluppo e di coesione e che saranno individuate nel relativo separato D.P.C.M.
[6] Cui sono assegnate le funzioni in materia di turismo.
[7] Segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998; vice-capi di gabinetto del ministro.
[8] Segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998.
[9] Camera dei deputati - Commissione bilancio – seduta del 12 dicembre 2006: v. Allegato 2 (Atto n. 54).