Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Atto del Governo n. 16: Autorizzazione della direttiva 2003/123/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di stati membri diversi | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 15 | ||
Data: | 28/09/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
DOC:
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16 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Attuazione della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di stati membri diversi
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Riferimento normativo:
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Legge n. 29 del 2006 (Legge Comunitaria 2005) |
Relatore per la Commissione di merito:
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Ceccuzzi |
Gruppo: |
Ulivo
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Relazione tecnica: |
presente
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Alla VI Commissione |
ai sensi dell'articolo 143, comma 4
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(termine per l’esame: 29 ottobre 2006 )
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Modifiche al decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600.
Lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento della Direttiva 2003/123/CE, di modifica della Direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. A tal fine, lo schema in esame introduce modifiche all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 600/1973 che disciplina il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.
Lo schema, il cui articolo 3 reca la copertura finanziaria, è corredato di relazione tecnica.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(milioni di euro)
Minori entrate nette |
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2006 |
2007 |
2008 |
A regime |
Art. 1, co. 1 lett. a), n. 1 |
15,940 |
6,770 |
6,770 |
6,770 |
Art. 2, co. 1 e 2 |
|
8,510 |
6,110 |
13,960 |
Totale |
15,940 |
15,280 |
12,880 |
20,730 |
ARTICOLI 1, 2 e 3
Modifiche al decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600
Normativa vigente L’articolo 27, comma 3, del DPR n. 600/73 stabilisce che le società che distribuiscono dividendi a società estere (c.d. flussi in uscita) devono operare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 27% (ovvero del 12,5% se si tratta di azioni di risparmio) sui dividendi medesimi. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, possono chiedere un parziale rimborso della citata ritenuta (entro il limite massimo pari a 4/9 della ritenuta stessa) se dimostrano di aver corrisposto sugli stessi utili ulteriori imposte definitive nel paese di residenza. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 27-bis del medesimo DPR n. 600, in caso di partecipazione superiore al 25% del capitale, e in presenza di ulteriori requisiti, il rimborso spetta per l’intero importo della ritenuta.
La normativa sopra ricordata recepisce le disposizioni comunitarie in materia di tassazione di dividendi destinati alle società straniere come indicate nel testo originario della Direttiva 90/435/CEE[1]. Tale direttiva, emanata allo scopo di evitare discriminazioni fiscali tra dividendi interni e dividendi intracomunitari, stabilisce che gli utili distribuiti dalla società figlia residente in uno Stato membro alla società madre residente in altro Stato membro devono essere esenti da ritenuta (articolo 5); il rapporto madre-figlia tra le società esiste qualora la partecipazione non sia inferiore ad una quota minima tassativamente indicata. Tale quota, che nel testo originario della direttiva era pari al 25%, è stata modificata dalla Direttiva 2003/123/CE che ha fissato le seguenti misure: 20% per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2005, 15% per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2007 e 10% per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2009 (articolo 3).
Appare opportuno segnalare, inoltre, che in merito alla misura della ritenuta da applicare ai flussi in uscita, sono stati stipulati accordi tra i Paesi membri che hanno previsto aliquote convenzionali diverse da quella fissata dal DPR n. 600/73. In linea generale, gli accordi confermano l’applicazione del 12,5% sui dividendi relativi alle azioni di risparmio, mentre negli altri casi prevedono aliquote inferiori al 27% (la misura, stabilita in ogni singola convenzione, è generalmente compresa tra il 5% e il 15%).
La disciplina fiscale sui flussi in entrata (ossia sui dividendi percepiti da società italiane e distribuiti da società estere) si basa, in primo luogo, sulle disposizioni di cui all’articolo 89 del DPR n. 917/1986[2], ai sensi del quale i dividendi riscossi da società soggette ad IRES concorrono alla formazione della base imponibile limitatamente al 5% di quanto riscosso (partecipation exemption). Inoltre, l’articolo 165 del TUIR dispone che nel caso di dividendi distribuiti da società figlie non residenti già assoggettati ad imposte nel paese straniero, il percipiente, al fine di evitare la doppia tassazione, ha diritto ad un credito d’imposta.
Si segnala, inoltre, che sono assimilate ai dividendi percepiti - e pertanto soggette alla tassazione parziale – le remunerazioni dei finanziamenti - direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate (articolo 44, comma 1, lettere e) ed f) del TUIR) – che eccedono il limite determinato applicando le disposizioni in materia di sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization). L’assimilazione non opera, inoltre, nel caso in cui la società abbia optato per il regime della trasparenza fiscale.
Le norme, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla Direttiva 2003/123/CE[3] in materia di regime fiscale applicabile agli utili infragruppo in ambito comunitario[4], intervengono sull’articolo 27-bis del DPR n. 600/73.
In primo luogo, viene ridotta la quota minima di partecipazione al capitale (attualmente pari al 25%) necessaria per l’applicazione del regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1) e articolo 2).
Le nuove quote, in coerenza con quanto stabilito dalla richiamata direttiva del 2003, sono:
- 20% per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2005;
- 15% per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2007;
- 10% per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2009.
In secondo luogo, si provvede ad ampliare l’ambito soggettivo di applicazione in quanto la disciplina viene estesa a tutte le società che rientrano nel regime IRES. In particolare, vengono incluse nuove tipologie di persone giuridiche, tra cui le società cooperative, le mutue assicurazioni e le casse di risparmio (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3)).
Inoltre si provvede ad estendere il diritto al rimborso della ritenuta subita alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti i limiti determinati in base alla thin capitalization di cui all’articolo 44, comma 1, lettere e) ed f) e comma 2 lettera a). Il regime fiscale per tali remunerazioni, come già sopra specificato, è assimilato a quello dei dividendi percepiti dai soggetti IRES e, pertanto, prevede l’imponibilità per il solo 5% di quanto ricevuto (articolo 1, comma 1, lettera b)).
Alle minori entrate derivanti dal provvedimento, pari, in base all’articolo 3, a 16 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007, 13 milioni per il 2008 ed a 23 milioni annui dal 2009, si fa fronte con le risorse stanziate a tal fine dall’articolo 37, comma 57, del decreto legge n. 223 del 2006[5].
La relazione tecnica così quantifica gli effetti netti del provvedimento in termini di cassa:
(milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Minori entrate |
18,34 |
17,68 |
17,68 |
27,93 |
27,93 |
Recupero IRES |
2,40 |
2,40 |
4,80 |
4,80 |
7,20 |
Minori entrate nette |
15,94 |
15,28 |
12,88 |
23,13 |
20,73 |
Si segnala che, in applicazione dei vigenti criteri contabili, la clausola finanziaria prevede a regime una copertura modulata sulle minori entrate nette per il 2009 (23,13 milioni di euro), pur riducendosi, a decorrere dal 2010 a 20,73 milioni di euro.
Tali stime per cassa derivano dalle seguenti quantificazioni in termini di competenza:
(milioni di euro)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate |
9,17 |
9,17 |
17,68 |
17,68 |
27,93 |
Recupero IRES |
2,40 |
2,40 |
4,80 |
4,80 |
7,20 |
Minori entrate nette |
6,77 |
6,77 |
12,88 |
12,88 |
20,73 |
La relazione tecnica si compone di tabelle in cui sono esposti gli effetti di gettito sopra riportati e di un’appendice in cui sono analiticamente esposti i riflessi fiscali e di gettito riguardanti le modifiche apportate dalla Direttiva 2003/123/CE del 22 dicembre 2003 alla Direttiva 90/435/CEE, segnalando anche gli aspetti normativi che non necessitano di recepimento nella normativa nazionale, in quanto già presenti in tale ordinamento.
Le quantificazioni esposte in tale appendice si basano essenzialmente sui dati disponibili per l’anno 2000 riguardanti tutti gli stati dell’Unione europea e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta mod. 770/2001 e dalle rilevazioni dell’Ufficio italiano cambi.
I contenuti di tale appendice sono così sintetizzabili:
a) individuazione degli effetti di gettito e modalità di elaborazione seguite nella valutazione
In merito alle modalità di elaborazione seguite nella valutazione degli effetti di gettito, l’appendice alla relazione tecnica precisa che tale valutazione riguarda principalmente due aspetti:
· l’applicazione della ritenuta d’imposta sugli utili distribuiti da società residenti in Italia a soggetti fiscalmente residenti negli Stati dell’Unione europea (flussi in uscita);
· la tassazione dei dividendi di fonte comunitaria percepiti da società residenti in Italia (flussi in entrata).
In merito al primo aspetto, le norme di recepimento della direttiva contenute nello schema di decreto, riducendo, nel periodo di tempo compreso tra il 2005 ed il 2009, dal 25 al 10 per cento la percentuale di partecipazione diretta minima richiesta per l’esclusione dall’applicazione della ritenuta alla fonte, ampliano progressivamente la platea dei soggetti beneficiari con un effetto di riduzione di gettito.
La quantificazione di tale effetto - per la cui individuazione si veda il punto b) che segue - si cumula negli anni in considerazione della progressiva riduzione dell’aliquota minima di partecipazione attualmente prevista; tale quantificazione, pertanto, presupporrebbe la conoscenza della distribuzione per quote delle partecipazioni detenute dalle società residenti nei singoli Stati membri in società italiane e dei dividendi ad esse direttamente riferibili.
Poiché tali dati non sono attualmente disponibili, nella relazione tecnica, in riferimento a ciascuno Stato membro, tale distribuzione delle partecipazioni per quote, nonché dei dividendi riferibili alle società estere è stimata in base a valutazioni di tipo probabilistico, indirettamente ricavabili dai dati disponibili.
A fronte della perdita di gettito di cui sopra, con riferimento ai dividendi di fonte comunitaria distribuiti da società degli Stati europei a società residenti in Italia, si ha un effetto di recupero di gettito – per il quale si rinvia al successivo punto c) - in relazione al minore credito d’imposta chiesto in detrazione dalle società italiane nella dichiarazione dei redditi, in conseguenza della eliminazione, sulla base delle nuove percentuali di partecipazione minima richieste, della ritenuta alla fonte operata sui dividendi dallo Stato estero.
Tale recupero di gettito presenta tuttavia, secondo quanto riferito nella relazione tecnica, difficoltà di stima puntuale a causa di problemi di carattere statistico e normativo.
In particolare, infatti:
· i flussi di entrata raramente coincidono con i flussi di uscita, pertanto la disponibilità di dati sui dividendi distribuiti in Italia a società estere non forniscono alcuna indicazione circa l’entità del flusso in senso contrario;
· il credito d’imposta concesso per le imposte pagate all’estero è limitato dall’ammontare delle imposte effettivamente dovute in Italia e deve essere commisurato al reddito estero imponibile in Italia;
· l’imposta pagata all’estero deve risultare da apposita certificazione;
· il credito d’imposta spetta nei limiti dell’imposta definitivamente assolta all’estero, al netto di eventuali rimborsi, non registrabili nell’anagrafe tributaria nazionale;
· i dati riguardanti il credito d’imposta per imposte pagate all’estero esposto negli ultimi modelli di dichiarazione elaborati (Unico società di capitali 2003) non consentono di conoscere la distribuzione di tale aggregato per provenienza.
Un altro aspetto considerato nella valutazione degli effetti di gettito riguarda l’estensione dell’applicazione della nuova direttiva ad una platea di destinatari che rivestono forme societarie non contemplate nella precedente direttiva.
Tale effetto risulta autonomamente recepito nell’ordinamento italiano in quanto la Direttiva 2003/123/CE ha sostituito l’allegato della Direttiva 435/90/CEE, nel quale sono elencate le forme giuridiche delle società destinatarie della Direttiva stessa. Tale allegato è espressamente richiamato dall’articolo 27-bis del DPR 600/1973.
Con riferimento alle società di diritto italiano, l’estensione riguarda le società cooperative, le società per mutua assicurazione, alcune società non basate sul capitale e le casse di risparmio.
Ai fini della determinazione degli effetti di gettito collegati a tale estensione, l’appendice alla relazione tecnica precisa quanto segue:
· in base ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria, l’ammontare di dividendi o di utili da partecipazione distribuiti da cooperative italiane in favore di soci residenti in Stati dell’Unione europea risulta pari a 138.000 euro;
· tale distribuzione interessa esclusivamente soci residenti in alcuni paesi (Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda; Spagna, Lussemburgo);
· dai dati elaborati non risultano effettuate ritenute alla fonte sugli utili distribuiti da parte di mutue assicurazioni.
Sulla base di tali considerazioni viene stimata, in relazione alla suddetta estensione, una perdita di gettito annua di 35.000 euro, considerando le ritenute operate sui dividendi in uscita da cooperative italiane, con esclusione di quelle operate sulle azioni di risparmio, che per effetto dell’entrata in vigore della nuova direttiva non verrebbero più operate.
b) quantificazione dell’effetto di minore gettito sui dividendi in uscita
Per ogni Stato l’appendice alla relazione tecnica presenta una scheda di quantificazione nella quale, sulla base dei dividendi distribuiti nel 2000 da società residenti, desunti dai modelli 770, è stato quantificato, in particolare, l’impatto delle modifiche introdotte al regime di tassazione dei dividendi rispetto alla normativa previgente, costituita dalla normativa nazionale o da convenzioni bilaterali.
Come si è detto, in relazione a tali dividendi distribuiti da una società figlia italiana alla società madre residente in uno Stato dell’Unione europea, la progressiva riduzione delle quote minime di partecipazione richieste per l’esclusione dall’applicazione della ritenuta alla fonte, determina una perdita di gettito.
Nella tabella che segue sono riportati, per ciascuno Stato, i risultati dell’elaborazione in termini di minore gettito ed i relativi parametri di calcolo.
Si tratta in particolare:
· della ritenuta alla fonte attualmente applicata sulla base della normativa nazionale vigente o di convenzioni stipulate con ciascuno dei Paesi UE;
· dell’ammontare dei dividendi imponibili risultanti dai modelli 770/2001;
· della distribuzione stimata dei dividendi imponibili in base alle quote di partecipazione possedute dalle società madri estere.
(milioni di euro)
Paese UE |
% rit. |
Impon. |
Distribuzione % stimata dell’imponibile in base alla quota di partecipazione |
Effetto finanziario in base alla decorrenza |
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compresa tra 20 e 25% |
compresa tra 15 e 20% |
compresa tra 10 e 15% |
totale |
Dal 2005 |
Dal 2007 |
Dal 2009 |
|||
Francia |
5 |
89,9 |
20 |
25 |
55 |
100 |
0,900 |
1,100 |
2,500 |
Spagna |
15 |
18,5 |
10 |
15 |
15 |
40 |
0,472 |
0,315 |
0,315 |
Regno Unito |
5 |
193 |
30 |
30 |
40 |
100 |
2,900 |
2,900 |
3,800 |
Germania |
15 |
85 |
15 |
15 |
15 |
45 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
Portogallo |
15 |
0,619 |
7,5 |
20 |
15 |
42,5 |
0,029 |
0,057 |
0,057 |
Irlanda |
15 |
7,9 |
22,5 |
15 |
7,5 |
45 |
0,267 |
0,180 |
0,090 |
Paesi Bassi |
10 |
7,92 |
37,5 |
15 |
15 |
67,5 |
0,118 |
0,118 |
0,118 |
Lussemburgo |
15 |
37,5 |
11,25 |
11,25 |
11,25 |
33,75 |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
Grecia |
15 |
0,22 |
52,5 |
7,5 |
7,5 |
67,5 |
0,017 |
0,002 |
0,002 |
Finlanda |
15 |
0,8 |
20 |
22,5 |
22,5 |
65 |
0,023 |
0,025 |
0,025 |
Danimarca |
15 |
34,5 |
30 |
22,5 |
15 |
67,5 |
1,500 |
1,100 |
0,750 |
Belgio |
15 |
3,8 |
11,25 |
11,25 |
11,25 |
33,75 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
Austria |
15 |
0,743 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
22,5 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
Svezia |
15 |
12 |
26,25 |
18,75 |
11,25 |
56,25 |
0,470 |
0,330 |
0,200 |
Rep. Ceca |
15 |
0,122 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0,009 |
0 |
0 |
Malta |
15 |
0,227 |
30 |
0 |
0 |
30 |
0,010 |
0 |
0 |
Polonia |
10 |
0,05 |
22,5 |
0 |
0 |
22,5 |
0,001 |
0 |
0 |
Slovenia |
10 |
0,09 |
22,5 |
0 |
0 |
22,5 |
0,002 |
0 |
0 |
TOTALE DECORRENZA 1/1/2005 |
9,166 |
9,166 |
9,166 |
||||||
TOTALE DECORRENZA 1/1/2007(1) |
|
8,516 |
8,516 |
||||||
TOTALE DECORRENZA 1/1/2009(1) |
|
|
10,245 |
||||||
TOTALE EFFETTI FLUSSI IN USCITA(1) |
9,166 |
17,682 |
27,927 |
(1) Si riportano gli importi indicati nella RT anche se non corrispondono esattamente ai totali risultanti dalle somme. In particolare, il valore con decorrenza 2007 risulta pari a 8,575 e quello con decorrenza 2009 ammonta a 10,305 milioni di euro. Pertanto, l’effetto complessivo risulterebbe 17,741 milioni dal 2007 e 28,046 milioni dal 2009.
La relazione tecnica precisa che, per quanto riguarda la Lituania, Cipro, la Lettonia, l’Ungheria, la Slovacchia e l’Estonia, non viene quantificato alcun effetto di gettito in quanto dai modelli 770/2001 non risultano dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti nei richiamati Stati.
La relazione precisa, altresì, che in tutti i casi in cui i dividendi sono attualmente soggetti ad una ritenuta convenzionale del 15 per cento è stata stimata una correzione del 25 per cento della diminuzione di gettito nell’ipotesi che la norma convenzionale interessi anche le persone fisiche, che sono peraltro escluse dall’ambito di applicazione della direttiva. La correzione, che interessa in ugual misura tutti gli anni considerati, si basa sul presupposto che le persone fisiche che detengono una partecipazione in società italiane compresa nell’ambito delle soglie di anno in anno interessate costituiscano comunque una ristretta minoranza rispetto al totale dei soci che posseggono complessivamente quote di partecipazione elevate.
Agli ammontari di minore gettito complessivamente quantificati andrebbero aggiunti, come si è detto, 35.000 euro annui stimati in relazione all’estensione dell’applicazione della direttiva a soggetti che rivestono forme societarie precedentemente non contemplate.
c) quantificazione dell’effetto di recupero di gettito sui dividendi in entrata
Come si è detto, la relazione individua, in relazione ai dividendi distribuiti da società estere partecipate a società residenti in Italia, un effetto di recupero di gettito conseguente al minore credito per imposte pagate all’estero esposto nelle dichiarazioni annuali, in conseguenza della contestuale eliminazione delle ritenute alla fonte operate dallo Stato estero.
La relazione precisa, sulla base delle motivazioni precedentemente elencate, che non è possibile pervenire ad una puntuale quantificazione di tale effetto di recupero di gettito a titolo di imposte indirette.
La stima è stata pertanto effettuata globalmente in base a dati di fonte UIC riferiti all’anno 2000, dai quali emerge che i redditi derivanti da investimenti diretti di società nazionali all’estero ammontano a circa 1,5 miliardi di euro di cui il 90 per cento, pari a 1,35 miliardi di euro rappresentano i redditi da partecipazione al capitale.
Sulla base di tali dati la relazione stima un recupero di gettito per competenza di 2,4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 7,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2009.
Per la stima sono stati utilizzati i seguenti parametri di calcolo, considerando la progressiva riduzione delle quote di partecipazione minima richiesta che si realizza negli anni 2005, 2007 e 2009, nonché il fatto che il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero spetta nei limiti dell’ammontare delle imposte effettivamente dovute in Italia e deve essere commisurato al reddito estero imponibile in Italia.
Ammontare dei dividendi di fonte estera interessati dalle modifiche normative |
0,5 miliardi di euro |
Quota di dividendi corrispondenti a partecipazioni comprese tra il 20 ed il 25 per cento, tra il 15 ed il 20 per cento e tra il 10 ed il 15 per cento. |
1/3 dei dividendi interessati corrispondente a 165 milioni di euro |
Aliquota media di ritenuta alla fonte applicata nei paesi esteri di provenienza dei dividendi |
12 per cento corrispondente ad un prelievo di circa 20 milioni di euro (165*12%) |
Quota di dividendi esteri imponibile in Italia |
5 per cento |
Ammontare di dividendi esteri imponibile in Italia (165*5%) |
8,3 milioni di euro |
Imposta che si sarebbe assolta in Italia (aliquota IRES 33%) corrispondente al limite di utilizzabilità del credito d’imposta |
2,8 milioni di euro |
Percentuale di capienza del credito nelle relative imposte dovute in Italia |
85 per cento |
Minori entrate per credito di imposta effettivamente utilizzato (2,8*85%) |
2,4 milioni di euro annui nel 2005 e 2006; 4,8 milioni di euro annui nel 2007 e 2008; 7,2 milioni di euro annui dal 2009. |
Al riguardo si osserva che la quantificazione proposta presenta alcuni aspetti problematici sui quali appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
In particolare, si segnala che i dati assunti come base delle quantificazioni, sia di fonte Anagrafe tributaria, sia di fonte UIC, risalgono al periodo d’imposta 2000. L’utilizzo di dati riferiti ad un unico anno, soprattutto nel caso in esame di flussi di dividendi distribuiti, può indurre elementi di distorsione nella stima in relazione ad elementi di peculiarità che possono caratterizzare ciascun esercizio prescelto, ove isolatamente considerato.
Inoltre, può ritenersi che dati riferiti al 2000 non siano sufficientemente rappresentativi dell’attuale grado di integrazione societaria presente in ambito comunitario. Ciò con particolare riguardo sia all’ammontare dei dividendi in entrata e in uscita dai singoli Paesi, sia in relazione alle diverse distribuzioni per quote partecipative. Infine, l’utilizzo di dati non aggiornati comporta l’esclusione dalla quantificazione di quasi tutti i paesi di nuovo ingresso nella Comunità europea, in corrispondenza dei quali non risultavano flussi di dividendi nel 2000.
Con riguardo al procedimento di calcolo utilizzato nella relazione tecnica, si osserva:
§ sia la quantificazione del minor gettito associato ai dividendi in uscita dall’Italia che quella del recupero di gettito associato ai dividendi in entrata si basano esclusivamente sull’assunzione di ipotesi non sufficientemente suffragate da riscontri oggettivi. Ad esempio, non risulta motivata l’ipotesi di considerare un abbattimento del 25 per cento dell’effetto di minore gettito associato ai dividendi in uscita dall’Italia, nel caso di dividendi soggetti a ritenuta convenzionale del 15 per cento, al fine di escludere i dividendi distribuiti a persone fisiche, non comprese nell’ambito applicativo della direttiva madri-figlie;
§ gli ammontari delle minori entrate associate ai dividendi in uscita calcolati per singolo paese risultano frequentemente approssimati per difetto;
§ l’effetto di minor gettito ascritto all’inclusione tra i soggetti interessati delle società cooperative, indicato nella relazione tecnica in 35.000 euro, non risulta sommato al totale delle minori entrate. Peraltro, non è chiaro se tale effetto debba comunque cumularsi negli anni considerati in relazione alla progressiva riduzione delle percentuali minime di partecipazione richieste.
Si osserva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dall’ampliamento del diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte ad altre categorie di redditi da capitale, assimilati ai dividendi, quali le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti il limite di importo determinato ai fini della thin capitalization, gli utili derivanti da associazione in partecipazione, nonché le remunerazioni di strumenti finanziari collegate ai risultati economici della società emittente. In merito, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo.
Si segnala, infine, che l’effetto di ripresa di gettito per cassa relativo al minore credito per le imposte pagate all’estero vantato dalle società residenti non appare conforme ai criteri di versamento previsti in sede di autotassazione IRES. La corretta adozione di tali criteri comporterebbe una diversa modulazione temporale della ripresa di gettito stimata. In particolare l’effetto risulterebbe lievemente maggiore in corrispondenza degli anni 2006, 2008 e 2010 per effetto del meccanismo di saldo ed acconto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 3, comma 1 disponeche agli oneri derivanti dall’attuazione dello schema di decreto, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008, e a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’articolo 37, comma 57, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
L’articolo 37, comma 57, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall’attuazione della direttiva 2003/123/CE, concernente il regime fiscale comune applicabili alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nelle seguenti modalità:
- quanto a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 13 milioni di euro per l’anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987;
- quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal medesimo decreto n. 223 del 2006 citato.
In sostanza, gli importi indicati dall’articolo 37, comma 57, del decreto legge n. 223 trovano puntuale riscontro nella quantificazione degli oneri recati dalla norma di copertura del provvedimento in esame. Tuttavia, a differenza di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, dello schema di decreto, il comma 57 dell’articolo 37 del decreto-legge qualificava espressamente, e più correttamente, gli oneri in termini di minori entrate.
Al riguardo si rileva che la norma di copertura finanziaria in commento presenta i seguenti profili problematici.
· con riferimento alla quantificazione dell’onere a regime, si rileva una discrepanza tra l’importo previsto dalla norma, determinato in 23 milioni di euro, e la quantificazione contenuta nella relazione tecnica che stima per l’anno 2009 un importo pari a 23,13 milioni di euro. A tale riguardo si segnala che gli importi relativi all’onere complessivo, per gli anni 2006, 2007 e 2008, definiti nel testo in esame rappresentano il risultato di un’operazione di arrotondamento per eccesso, mentre per l’anno 2009, l’arrotondamento sembrerebbe essere stato effettuato per difetto rispetto agli importi indicati nella relazione tecnica;
· sotto il profilo formale, gli oneri derivanti dall’attuazione dello schema di decreto sono configurati in termini di limite di spesa. Ciò appare in contrasto con quanto affermato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto, secondo la quale gli oneri non possono intendersi come limite massimo di spesa, il che appare corretto, trattandosi di minori entrate la cui quantificazione si basa su ipotesi ed elaborazioni che presentano inevitabilmente un margine di aleatorietà;
· la norma non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile in quanto non individua l’onere ascrivibile all’attuazione di ciascuna delle disposizioni onerose, vale a dire, rispettivamente l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, commi 1 e 2, ma si limita a quantificare l’onere complessivo derivante dall’attuazione dello schema di decreto.
Con riferimento ai profili problematici evidenziati appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine:
· all’esigenza di determinare gli oneri a regime da indicare nella norma di copertura in misura corrispondente alle quantificazioni recate dalla relazione tecnica;
· alla necessità di qualificare gli oneri derivanti dal provvedimento, in quanto consistenti in minori entrate, in termini di previsione di spesa anziché come limite massimo di spesa e di corredare la clausola di copertura, come previsto in base alla vigente disciplina contabile (articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978) di una esplicita clausola di salvaguardia per la compensazione delle eventuali spese che dovessero eccedere le previsioni medesime. Si ricorda che in casi analoghi tale clausola ha assunto la forma di un monitoraggio delle minori entrate da parte del Ministro dell’economia e delle finanze che vi provvede anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7[6] della legge n. 468 del 1978;
· all’opportunità di riformulare la norma di copertura indicando distintamente gli oneri ascrivibili a ciascun intervento oneroso recato dal provvedimento secondo quanto indicato nella relazione tecnica.
[1] Concernente il regime fiscale comune applicabile alle società cosiddette "madri" e "figlie" di Stati membri diversi.
[2] Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR).
[3] La direttiva 123 del 2003 ha modificato la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
[4] La Commissione europea ha sollecitato il recepimento della direttiva in quanto l’applicazione di un regime fiscale sui flussi in uscita diverso (e più penalizzante) rispetto alla distribuzione di utili interna provoca una restrizione della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento.
[5] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ora legge n. 248 del 2006.
1 L’articolo 11-ter, comma 7 della legge n. 468 del 1978 dispone che “Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri”