Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 119 - Recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
Riferimenti:
SCH.DEC 119/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 84
Data: 02/08/2007
Organi della Camera: VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari

 

(Schema di decreto legislativo n. 119)

 

 

 

 

 

N. 84 – 2 agosto 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

119

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio, e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

 

 

Riferimento normativo:

 

articoli 1, commi 3 e 4, 2 e 9-bis della legge n. 62 del 2005, e articolo 1 della legge  n. 77 del 2007.

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Del Mese

Gruppo:

Pop-Udeur

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla VI Commissione

ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 25 agosto 2007 )

 

Alla XIV Commissione

ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 25 agosto  2007)

 

 

 

 

Nota di verifica n. 84

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 4

Definizioni e collaborazione tra autorità di vigilanza.. 4

ARTICOLO 2. 5

Vigilanza.. 5

ARTICOLO 3. 6

Attività di consulenza in materia di investimenti e soggetti abilitati6

ARTICOLO 4. 7

Modalità di prestazione dei servizi e delle attività di investimento.. 7

ARTICOLI 5 e 6. 8

Norme di coordinamento.. 8

ARTICOLO 7. 8

Tutela degli investitori8

ARTICOLO 8. 9

Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio.. 9

ARTICOLO 9. 10

Disposizioni in materia di provvedimenti ingiuntivi10

ARTICOLO 10. 11

Vigilanza regolamentare. 11

ARTICOLO 11 e 12. 11

Disposizioni in materia di mercati regolamentati e non regolamentati11

ARTICOLO 13. 13

Requisiti di trasparenza.. 13

ARTICOLI 14-18. 14

Modifiche di coordinamento.. 14

ARTICOLO 19. 16

Disposizioni finali e transitorie. 16


PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), finalizzata alla creazione di un mercato finanziario al livello europeo efficiente ed integrato, che assicuri agli investitori lo stesso livello di protezione in qualsiasi sistema di intermediazione mobiliare.

Tale direttiva era inserita nell’elenco B allegato alla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) e, per il suo recepimento nell’ordinamento nazionale, l’articolo 1, comma 1, della medesima legge fissava un termine di diciotto mesi  a decorrere dalla data della sua  entrata in vigore[1].

Tale termine di esercizio della delega è tuttavia scaduto il 12 novembre 2006, senza che si provvedesse all’adempimento prescritto.

La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), all’articolo 10, comma 2, ha prorogato fino al 31 gennaio 2007 il termine di recepimento di tale direttiva. Tuttavia, quest’ultimo è scaduto anteriormente alla data di pubblicazione della stessa legge comunitaria 2006 (pubblicata sulla G.U. del 17 febbraio 2007). Successivamente, con la legge n. 77 del 2007 è stata conferita al Governo una nuova delega il cui termine di esercizio scade il 30 settembre 2007.

Il termine unitario fissato dalla Commissione europea per l’entrata in vigore delle disposizioni di recepimento è previsto per il 1° novembre 2007. La Commissione ha altresì segnalato che tra l’approvazione delle norme di recepimento e la loro entrata in vigore debba essere garantito agli operatori un congruo periodo di tempo al fine di consentire loro di adeguarsi alla nuova disciplina.

Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 62 del 2005 detta i principi generali per l’esercizio della delega legislativa riguardante l’attuazione delle direttive comprese negli elenchi A e B, allegati alla legge medesima. In particolare è previsto che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative e che gli eventuali oneri connessi, ai quali non sia possibile far fronte con gli ordinari stanziamenti assegnati alle competenti amministrazioni, siano coperti a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro.

Il successivo articolo 9-bis stabilisce, inoltre, i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire, oltre a quelli di carattere generale previsti dall’articolo 2, nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2004/39/CE. In particolare è previsto che al riordino della disciplina del mercato degli strumenti finanziari si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione tecnica, in ottemperanza a quanto espressamente prescritto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2005 e ribadito dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 77 del 2007.

La medesima relazione tecnica chiarisce, in via preliminare, che il decreto di attuazione della direttiva, contiene:

·        disposizioni che prevedono obblighi delle imprese di investimento, sia nei confronti della clientela, sia nei confronti delle autorità di vigilanza. Tali disposizioni, per loro natura, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

·        disposizioni che chiariscono o ampliano i poteri di vigilanza di alcune Autorità indipendenti. Anche tali disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto l’ordinamento di tali autorità, che non viene modificato dal decreto, riconosce loro autonomia organizzativa e finanziaria. 

La presentenota esamina le singole disposizioni con rilievo finanziario, anche ai fini della verifica del vincolo di neutralità finanziaria previsto dalle norme di delega.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Definizioni e collaborazione tra autorità di vigilanza

Le norme modificano gli articoli 1 e 4 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUF)[2].

In particolare, è introdotta una più articolata definizione volta ad individuare, nell’ambito degli strumenti finanziari, i contratti derivati, mentre, tra i servizi e le attività svolte dagli intermediari è prevista anche quella di consulenza in materia di investimenti, intesa come prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Nell’ambito dell’attività di collaborazione tra le autorità di vigilanza è previsto che la Consob e la Banca d’Italia possano concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea accordi di collaborazione, che possano prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 2

Vigilanza

Le norme modificano le disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 10 e 12 del TUF, in materia di vigilanza sull’attività degli intermediari.

Il modello funzionale, peraltro in parte già delineato nel vigente testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  prevede che la Banca d’Italia sia competente per quanto concerne il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari; la Consob sia competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

Tali autorità, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di minimizzare gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, nel quale sono chiariti i compiti di ciascuna autorità, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni, ed è regolamentato lo scambio di informazioni, anche in relazione alle irregolarità rilevate. Il protocollo d’intesa è reso pubblico.

Le norme introducono i principi generali cui deve ispirarsi l’attività di regolamentazione da parte delle autorità di vigilanza.

Si tratta, in particolare:

·          della valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

·          della proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere regolamentare adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

·          del riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e della  salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana;

·          dell’agevolazione dell’innovazione e della concorrenza.

Viene, inoltre, introdotto il divieto di imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti in sede comunitaria, salvo casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati dalla necessità di fronteggiare rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità dei mercati.

E’ previsto che la Banca d’Italia e la Consob elaborino un regolamento unitario che contenga tutte le disposizioni sugli intermediari, in materia di organizzazione e di procedure.

Inoltre, con riferimento all’attività ispettiva esercitata dalle autorità, è introdotta la possibilità, per la Consob, di richiedere alla società incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico dei soggetti ispezionati.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

 

ARTICOLO 3

Attività di consulenza in materia di investimenti e soggetti abilitati

Le norme individuano i soggetti cui è riservata l’attività di consulenza in materia di investimenti.

La prestazione di tale attività è consentita, in base a quanto previsto nella direttiva, anche alle persone fisiche, senza che le stesse detengano somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, purché siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento del MEF.

Le norme prevedono l’istituzione dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, la cui tenuta è affidata ad un organismo, dotato di personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, i cui rappresentanti sono nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, in misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. L’organismo ha poteri di vigilanza e, in caso di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell’infrazione, può disporre la sospensione o la radiazione dall’albo. Alla  Consob è demandata la regolamentazione relativa ai criteri di iscrizione all’albo e sul funzionamento dell’organismo, che è sottoposto alla sua vigilanza.

In caso di inerzia o malfunzionamento dell’organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell’economia e delle finanze.  

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva possibilità di assicurare la costituzione ed il funzionamento dell’albo senza oneri per la finanza pubblica anche nella fase di avvio dell’attività del nuovo organismo.

In tale fase, infatti, sarà necessario sostenere i costi di natura organizzativa e funzionale indispensabili per assicurare il compimento delle attività connesse alla formazione dell’albo ma potrebbero non sussistere ancora le condizioni per la riscossione dei contributi da parte degli iscritti.

 

 

ARTICOLO 4

Modalità di prestazione dei servizi e delle attività di investimento

Le norme modificano gli articoli 21, 23 e 25 del TUF.

In via generale è introdotto l’obbligo per gli intermediari di servire al meglio gli interessi del cliente. In particolare, i soggetti abilitati sono tenuti ad adottare ogni  misura ragionevole volta ad individuare i conflitti d’interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti ed a gestirli adottando misure volte ad evitare che i medesimi ledano gli interessi dei clienti. In caso tali misure si rivelino inidonee a scongiurare il rischio di conflitti di interesse, i soggetti abilitati sono tenuti ad informare il cliente sulla natura e le fonti di conflitto, prima di agire per loro conto.

E’ previsto, inoltre, che oltre alle Sim ed alle banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, altri soggetti possano accedere ai mercati regolamentati, purchè soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità, dispongano di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione, dispongano di dispositivi organizzativi adeguati, nonché delle risorse finanziarie sufficienti.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

 

ARTICOLI 5 e 6

Norme di coordinamento

Le norme introducono negli articoli da 27 a 31 del TUF modifiche di coordinamento con il contenuto della direttiva, in materia di vigilanza sull’attività delle succursali delle imprese di investimento comunitarie, di offerte fuori sede e di promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e di strumenti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

 

ARTICOLO 7

Tutela degli investitori

Le norme inseriscono, nel testo unico in materia finanziaria, il Capo IV bis, relativo alla tutela degli investitori. In particolare viene previsto che:

§        le associazioni dei consumatori[3] siano legittimate ad agire  per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del TUF;

§        ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati, relative  alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovino applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell’art. 27 della legge 262/2005[4].

In proposito si ricorda che l’art. 27 della legge delega n. 262/2005 prevede l’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e arbitrato, dinanzi alla CONSOB, e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori.

 

La relazione tecnica afferma che dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio

Le norme modificano gli articoli 33, 34 e 49 del TUF, relativi alla gestione collettiva del risparmio.

In particolare il comma 1 modifica l’articolo 33 amplificando le possibilità operative delle Società di gestione del risparmio (SGR), prevedendo che esse possano prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti nonché commercializzare quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), in conformità alle regole di condotta stabilite dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia.

Il comma 2 modifica l’art. 34 prevedendo che le SGR possano essere autorizzate, oltre che al servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione su base individuale di portafogli di investimento anche allo svolgimento del nuovo servizio di consulenza in materia di investimento.

Infine il comma 3 modifica l’art. 49 prevedendo che le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) possano trasformarsi, oltre che in altre SICAV, anche in Fondi comuni di investimento.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di provvedimenti ingiuntivi

Le norme modificano alcuni articoli del titolo IV, della parte II, del TUF, in materia di provvedimenti ingiuntivi e crisi.

In particolare il comma 1 modifica l’art. 51 del testo unico, ampliando i poteri di vigilanza della CONSOB e della Banca d’Italia nei confronti degli intermediari finanziari.

Il comma 2 modifica l’art. 52 del testo unico adeguando l’ambito di applicazione dei provvedimenti ingiuntivi da parte della Banca d’Italia e della CONSOB nei confronti delle imprese di investimento comunitarie e le relative procedure alle previsioni della direttiva MiFID. In particolare, vengono inseriti, dopo il comma 3 dell’art. 52, i commi 3-bis e 3-ter  i quali introducono nel TUF la procedura prevista dalla MiFID nel caso della violazione degli obblighi da parte di un impresa di investimento o di una banca comunitaria operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi. È previsto infatti che in tal caso le Autorità di vigilanza italiane (Banca d’Italia e CONSOB) informino le competenti Autorità del Paese d’origine delle violazioni  compiute dall’intermediario e se, nonostante i provvedimenti adottati dall’Autorità del paese d’origine, le violazioni persistono, le Autorità italiane possono adottare tutte le misure necessarie, compreso il divieto di effettuare nuove operazioni (comma 3-bis). La procedura descritta si applica inoltre anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali è competente lo Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale (comma 3-ter).

Infine il comma 5 modifica l’art. 59 del TUF subordinando l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento all’adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori.

 

La relazione tecnica afferma che i sistemi di indennizzo sono finanziati  dagli intermediari ad essi aderenti e che all’articolo in esame non sono ascrivibili effetti onerosi a carico delle finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 10

Vigilanza regolamentare

Le norme inseriscono nel Titolo I del TUF l’articolo 60-ter, il quale prevede che anche per la regolamentazione dei mercati la Banca d’Italia e la CONSOB osservino i medesimi principi di regolamentazione previsti all’articolo 6, comma 1, del testo unico, come modificato dall’art. 2, comma 2, del presente schema di decreto legislativo.

 

La relazione tecnica afferma che dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 11 e 12

Disposizioni in materia di mercati regolamentati e non regolamentati

Le norme intervengono sui Capi I e II del Titolo I, della Parte III del TUF.

In particolare l’articolo 11, in materia di mercati regolamentati, prevede quanto segue:

§        sono attribuiti alla CONSOB nuovi poteri regolamentari nonché ridisciplinati quelli già esistenti, in conformità alle disposizioni della direttiva MiFID;

§        il requisito dell’indipendenza viene aggiunto a quelli dell’onorabilità e della professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione;

§        vengono disciplinati gli adempimenti a cui è tenuta la CONSOB nei confronti delle Autorità degli altri Stati membri, in relazione alle decisioni assunte in materia di ammissione, esclusione e sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato regolamentato;

§        vengono disciplinati i requisiti che devono essere posseduti dagli esponenti aziendali di SIM, SGR e SICAV;

§        sono attribuiti poteri di vigilanza concomitanti alla CONSOB e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas per i mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas. È previsto inoltre che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas informi il Ministero dello sviluppo economico sull’attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate;

Si segnala che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas gode di autonomia finanziaria e si finanzia integralmente a carico dei contributi dei soggetti esercenti il servizio stesso, ai sensi della l. 481/1995.

§        sono generalmente ampliati i poteri i vigilanza della CONSOB.

 

All’articolo 12 le norme modificano il Capo II, del Titolo I, della Parte III del TUF, la cui rubrica assume la denominazione di “Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati” (comma 1).

In particolare prima dell’art. 78 del testo unico è inserito l’art. 77-bis, il quale disciplina i sistemi multilaterali di negoziazione e attribuisce alla CONSOB compiti regolamentari e di vigilanza su tali sistemi (comma 2).

Il comma 3 sostituisce l’art. 78 del testo unico e attribuisce alla  CONSOB poteri regolamentari e di vigilanza in ordine agli internalizzatori sistematici.

Il comma 4 sostituisce l’art. 79 del testo unico e disciplina i poteri di vigilanza della Banca d’Italia in ordine agli scambi organizzati di fondi interbancari, ora denominati “sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro”.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che l’attribuzione di nuove competenze alla CONSOB non determini un incremento del relativo fabbisogno finanziario, suscettibile di riflettersi, attraverso un incremento dello stanziamento annuale fissato dalla legge finanziaria, in maggiori spese a carico del Bilancio statale.

In proposito si ricorda che la CONSOB svolge le funzioni che le sono attualmente assegnate dalla vigente normativa, sulla base di un sistema di finanziamento previsto dall’articolo 40 della legge n. 724 del 1994[5].

Tale norma dispone che, ai fini del proprio autofinanziamento, la CONSOB segnali al MEF, entro il 31 luglio di ogni anno, il fabbisogno finanziario per l’esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate realizzabili per effetto dell’applicazione delle contribuzioni.

Sulla base di tale segnalazione, il MEF determina con proprio decreto l’ammontare annuo del fondo necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della Commissione non finanziati con la contribuzione.

 

 

ARTICOLO 13

Requisiti di trasparenza

La norma, inserendo il Capo II-bis al Titolo I della Parte III del TUF, interviene sulla disciplina in materia di trasparenza e consolidamento delle informazioni relativamente agli scambi negoziali nei mercati regolamentati eseguiti dagli intermediari abilitati.

La direttiva MiFID si pone, tra gli altri, l’obiettivo di promuovere la concorrenza tra i mercati finanziari anche attraverso la trasparenza delle informazioni. In particolare, gli articoli 29 e 44 disciplinano i requisiti di trasparenza pre-negoziazione, rispettivamente, per i sistemi multilaterali di negoziazione e per i mercati regolamentati; gli articoli 30 e 45 disciplinano i requisiti di trasparenza post-negoziazione, rispettivamente, per i sistemi multilaterali di negoziazione e per i mercati regolamentati.

La finalità è quella di garantire l’effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell’efficacia del processo di formazione dei prezzi. In sostanza, promuovendo la trasparenza e l’informazione si incentiva la concorrenza tra i diversi assetti negoziali e gli intermediari hanno la possibilità di scegliere dove negoziare l’ordine del proprio cliente. Si dispone, pertanto:

-          l’obbligo a carico della Consob di emanare un regolamento diretto a disciplinare l’applicazione del regime di trasparenza negli scambi delle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati con riferimento alle fasi pre e post-negoziale(articolo 79-bis, comma 1);

-          la facoltà, per la Consob o il Ministero dell’economia e delle finanze secondo le competenze, di estendere il regime di trasparenza pre e post-negoziazione anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli di Stato[6] (articolo 79-bis, commi 2 e 3);

-          l’obbligo di emanare un regolamento Consob per la disciplina della gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato (articolo 79-bis, comma 4);

-          la facoltà per la Consob di emanare un regolamento per l’individuazione di misure volte a eliminare eventuali ostacoli al consolidamento e alla pubblicazione delle informazioni (articolo 79-ter).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLI 14-18

Modifiche di coordinamento

Le norme dispongono modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di coordinare le nuove norme previste nel provvedimento in esame con il TUF vigente.

Tra le modifiche introdotte si segnalano:

-          l’aumento delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 190[7] del TUF e la loro applicazione nei casi di esercizio abusivo di servizi e attività di investimento nonché di esercizio dell’attività di promotore finanziario in assenza dell’iscrizione all’albo (articolo 16, comma 5, lettera b));

-          l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni di cui al citato articolo 190. Ciò in quanto vengono inclusi gli internalizzatori sistematici, i nuovi soggetti gestori di sistemi di scambi di fondi interbancari e di sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti che possono accedere ai mercati regolamentati, la cui disciplina viene introdotta nel TUF dal provvedimento in esame (articolo 16, comma 5, lettere c), ed f));

-          l’introduzione di un termine, fissato in 180 giorni dall’accertamento[8],  per la comunicazione agli interessati, già prevista dall’articolo 195 del TUF, delle sanzioni applicate da parte della Banca d’Italia o della Consob (articolo 16, comma 6, lettera a));

-          la facoltà per la Banca d’Italia o per la Consob di escludere la pubblicità del provvedimento di applicazione delle sanzioni sul bollettino della Banca d’Italia o della Consob qualora la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti (articolo 16, comma 6, lettera b));

-          la sostituzione delle tre sezioni contenute nell’allegato al TUF dirette a uniformare gli elenchi contenuti alla nuova normativa proposta. In particolare, la nuova sezione A riguarda le attività e i servizi di investimento, la nuova sezione B individua l’elenco dei servizi accessori e la nuova sezione C elenca gli strumenti finanziari (articolo 18).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 19

Disposizioni finali e transitorie

La norma stabilisce che il provvedimento in esame dovrà entrare in vigore il 1° novembre 2007[9] (comma 1)

Sono previste deroghe per i soggetti e le fattispecie in relazione ai quali risultino già autorizzazioni in tal senso alla data del 31 ottobre 2007 (commi 2-12).

Si dispone, infine, che i soggetti abilitati debbano adeguare entro il 31 marzo 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007 (comma 13).

 

La relazione tecnica afferma che la norma contiene disposizioni finali e transitorie volte a confermare, secondo quanto disposto dall’articolo 71 della MiFID, la validità delle autorizzazioni allo svolgimento di servizi e attività di investimento e alla gestione di mercati regolamentati concessi nel precedente regime.

Precisa, inoltre, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in merito al termine, fissato dal comma 13 al 31 marzo 2008, ai fini dell’adeguamento dei contratti in essere. Ciò con particolare riguardo alla conformità di tale previsione con la disciplina comunitaria, che non prevede espressamente tale termine.

 



[1] La legge 18 aprile 2005 n. 62 è stata pubblicata sulla G.U. del 27 aprile 2005 ed è entrata in vigore il 12 maggio 2005.

[2] Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 1996.

[3] Inserite nell’elenco di cui all’art. 137 del d.lgs. 206/2005.

[4] Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

[5] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[6] Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, della direttiva MiFID la Commissione europea deve presentare al Parlamento, entro il 31 ottobre 2007, una relazione sull’eventuale estensione del campo di applicazione degli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione alle operazioni relative a categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni.

[7] L’articolo dispone in materia di sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  tema  di  disciplina  degli intermediari e dei mercati.

[8] Tale termine è elevato a 360 giorni se l’interessato risiede all’estero.

[9] Il termine è così fissato dal secondo comma dell’articolo 70 della direttiva n. 2004/39/CE, come modificato dall’articolo 5 della direttiva n. 2006/31/CE.