Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca
Titolo: La riforma della cittadinanza in Austria
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 7    Progressivo: 2006
Data: 11/10/2006
Descrittori:
AUSTRIA   CITTADINANZA
STATI ESTERI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

N. 7 - 11 ottobre 2006


 

La riforma della cittadinanza in Austria

 

 

In base a quanto stabilito dall’art. 11 della costituzione austriaca, la cittadinanza statale è compresa tra le materie in cui la legislazione è di competenza federale e l’esecuzione competenza dei Länder.

La disciplina legislativa federale è contenuta nella Legge sulla cittadinanza (Staatsbürgerschaftsgesetz - StbG), di recente modificata con la riforma entrata in vigore il 23 marzo 2006. L’iter parlamentare del disegno di legge presentato dal governo il 14 novembre 2005 è stato particolarmente travagliato. Il testo approvato dal Nationalrat (Camera bassa) il 6 dicembre 2005 è stato bloccato dall’altra Camera (Bundesrat). Il Nationalrat ha tuttavia insistito sulla sua posizione originaria approvando definitivamente il testo della legge il 1° marzo 2006.

La riforma della cittadinanza era già stata concordata nell’ambito del programma di governo per la XXII legislatura (2002-2006) allo scopo di contenere, da una parte, la diffusione dei casi di doppia cittadinanza e, dall’altra, di agevolare il mantenimento e la riacquisizione della cittadinanza austriaca. A seguito dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2006 della nuova codificazione della disciplina sull’immigrazione, è stato poi necessario introdurre anche nella legge sulla cittadinanza alcune modifiche di adeguamento.

L’art. 6 della legge, rimasto invariato, prevede che si possa diventare cittadini austriaci per discendenza e legittimazione (Abstammung e Legimitation), per concessione e relativa estensione ai congiunti (Verleihung e Erstreckung der Verleihung) e per entrata in servizio come docente universitario. In base al principio di filiazione (ius sanguinis o Abstammungsprinzip), i figli legittimi acquisiscono automaticamente la cittadinanza con la nascita, purché uno dei genitori sia cittadino austriaco, mentre i figli nati fuori dal matrimonio acquisiscono la cittadinanza della madre. Un figlio naturale minorenne, riconosciuto dal padre, acquista insieme alla legittimazione anche la cittadinanza del padre. Nel caso in cui abbia già compiuto quattordici anni, per l’acquisizione della cittadinanza è necessario anche il consenso dello stesso e del suo legale rappresentante. Il tribunale può ovviare al mancato consenso ove ritenga che la cittadinanza giovi al legittimato per motivi educativi, professionali o altri di particolare importanza. Fino a prova contraria, inoltre, chiunque, al di sotto dei sei anni, venga ritrovato nel territorio della Repubblica federale, è considerato cittadino austriaco per discendenza.

Per quanto riguarda la concessione della cittadinanza agli stranieri, la legge prevede due fattispecie distinte di naturalizzazione: quella che viene concessa sulla base di un diritto del richiedente (c.d. Einbürgerung mit Rechtanspruch o Regeleinbürgerung) e quella c.d. “discrezionale” (Ermessenseinbürgerung) che può essere rilasciata in seguito ad una libera valutazione dell’autorità competente.

Il primo caso riguarda gli stranieri che risiedono stabilmente e ininterrottamente in Austria da almeno trenta anni o che, soggiornando legalmente in territorio austriaco da almeno quindici anni consecutivi, sono in grado di dimostrare di essersi pienamente integrati dal punto di vista personale e professionale. La durata minima di soggiorno richiesto si riduce a sei anni (c.d. naturalizzazione agevolata, “erleichterte Einbürgerung”) per i coniugi di cittadini austriaci quando il matrimonio è stato celebrato da almeno cinque anni, per i cittadini di un paese membro dello Spazio economico europeo, per gli stranieri nati in Austria e, infine, quando il conferimento della cittadinanza avviene sulla base di meriti straordinari, già compiuti o di prossima realizzazione, in campo scientifico, economico, artistico o sportivo nell’interesse della Repubblica austriaca. L’accertamento che, riguardo a tale ultimo caso, la naturalizzazione dello straniero sia di particolare interesse per lo Stato, spetta al Governo federale.

Per la naturalizzazione discrezionale la durata minima di permanenza ininterrotta richiesta è di dieci anni, di cui almeno cinque con titolo di soggiorno autorizzato. Determinante ai fini della decisione delle autorità è la valutazione del comportamento globale del richiedente in considerazione del benessere della collettività e dell’interesse pubblico, nonché del grado di integrazione raggiunto. In linea di principio, lo straniero che voglia acquisire la cittadinanza austriaca è obbligato a rinunciare a quella di origine. La naturalizzazione non può quindi essere concessa allo straniero che ometta di intraprendere azioni necessarie per abbandonare la propria nazionalità, pur essendo nella condizione di farlo e ciò sia accettabile e ragionevole, oppure quando intenzionalmente miri a mantenerla.

Il diritto di cittadinanza è comunque riconosciuto allo straniero, in entrambi i casi di naturalizzazione, soltanto se risultano soddisfatte alcune condizioni generali tassativamente previste dalla legge. Sul modello della nuova normativa sul diritto di soggiorno e di stabilimento la riforma opera infatti una chiara e netta distinzione tra i requisiti (Verleihungserfordernissen) e gli impedimenti (Verleihungshindernisse) per la concessione della cittadinanza (nuovo testo dell’art. 10). Lo straniero richiedente potrà ora ottenere la cittadinanza, a prescindere dalla durata del soggiorno necessariamente richiesta, soltanto se non sia stato condannato ad una pena detentiva per un reato premeditato o per un reato finanziario e se non abbia comunque carichi pendenti sia in Austria che all’estero. Rispetto alla normativa precedente, per la quale era rilevante la pena ad almeno tre mesi di detenzione, le nuove disposizioni stabiliscono come presupposto fondamentale l’assenza totale di condanne a pene detentive di qualsiasi durata.

Lo straniero dovrà inoltre dimostrare di possedere mezzi di sostentamento sufficienti, vale a dire entrate stabili e regolari negli ultimi tre anni, tali da consentirgli di vivere senza fruire dei contributi sociali e la cui entità corrisponda ai parametri indicativi previsti in base al § 293 della legge sulla sicurezza sociale generale (attualmente 690 euro mensili).

Il conferimento della cittadinanza non dovrà recare danno alle relazioni internazionali dell’Austria. Sulla base del comportamento dimostrato in precedenza, lo straniero deve sia manifestare un atteggiamento positivo nei confronti dello Stato sia non rappresentare un pericolo per la quiete, la sicurezza e l’ordine pubblico né recare in alcun modo pregiudizio a tali interessi della collettività. Tra il richiedente e altri Stati stranieri non devono intercorrere rapporti che possano nuocere agli interessi dell’Austria. Non potrà inoltre acquisire la cittadinanza lo straniero che abbia rapporti stretti con un gruppo estremista o terrorista e nel cui contesto non possono escludersi attività estremistiche o terroristiche (art. 10, comma 2, n. 7).

La cittadinanza non può essere concessa allo straniero che sia stato punito più di una volta, con sentenza passata in giudicato, per infrazioni di disposizioni amministrative di particolare gravità (prostituzione illegale, sfruttamento della prostituzione, simulazione di matrimonio o di adozione, diffamazione, ingresso illegale nel paese, occupazione illegale, trasgressione di disposizioni in materia di soggiorno, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, omissione di soccorso, guida pericolosa e guida senza patente). Nei confronti dello straniero richiedente non deve essere stato emanato, in Austria o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo, un divieto di soggiorno (Aufenthaltsverbot), né deve risultare pendente un procedimento per porre termine al soggiorno. Un impedimento ulteriore, aggiunto dalla riforma, è costituito dall’emanazione di un provvedimento di espulsione negli ultimi dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta di naturalizzazione.

Tra i punti chiave della riforma assume particolare rilievo la conoscenza della lingua tedesca, nonché della storia e dell’ordinamento democratico della Repubblica austriaca. In precedenza era sufficiente che lo straniero dimostrasse dinanzi all’autorità competente di possedere un’adeguata conoscenza del tedesco nel corso di un breve colloquio al momento della presentazione della richiesta. La riforma ha invece previsto un vero e proprio esame formale, dal quale sono esentati i minori in età prescolare, i disabili e coloro che, per l’età avanzata o per le cattive condizioni di salute documentate con certificato medico, non sono in grado di dimostrare la conoscenza della lingua con un esame scritto. Gli alunni delle scuole medie e gli studenti minorenni delle superiori devono ottenere in pagella un voto positivo nella materia di “tedesco”. Il superamento dell’esame non è richiesto allo straniero che è di madre lingua tedesca o che ha frequentato un corso di integrazione (Deutsch-Integrationskurs) con relativo esame finale. L’esame sulle conoscenze di base dell’ordinamento democratico e della storia della Repubblica austriaca comprende in grandi linee la struttura e l’organizzazione dello stato e la storia austriaca che corrisponde a “Storia ed Educazione civica”, materia di insegnamento nella quarta classe della scuola media. Per la definizione dettagliata del programma d’esame, la legge rinvia a disposizioni che dovranno essere emanate dal Ministero federale dell’interno, mentre il programma d’esame relativo alla storia del Land di residenza del richiedente sarà oggetto di un apposito decreto regionale. L’esame consisterà di regola in un test con 18 quesiti a risposta multipla (sei relativi all’ordinamento democratico austriaco, sei alla storia dell’Austria e sei alla storia del Land) e si riterrà superato con almeno 12 risposte esatte.

Alcune modifiche introdotte dalla nuova disciplina riguardano l’estensione della cittadinanza anche al coniuge del richiedente, sempre che - in analogia con quanto previsto per i coniugi stranieri di cittadini austriaci - questi risieda legalmente e stabilmente in Austria da sei anni e che il matrimonio duri da almeno cinque anni.

È stata inoltre prevista una forma particolarmente agevolata di riacquisto (Wiedereinbürgerung) della cittadinanza per ex cittadini austriaci (in possesso del diritto di cittadinanza per almeno dieci anni consecutivi) con un tempo di attesa di un anno. Analoghe disposizioni riguardano i residenti in Austria e negli altri Stati successori dell’Impero austro-ungarico prima del 9 maggio 1945 ed emigrati all’estero perché perseguitati dal regime nazionalsocialista. Essi potranno ottenere la cittadinanza, insieme ai loro coniugi, a prescindere da una durata minima del soggiorno e senza dover superare l’esame di lingua, storia ed educazione civica.

L’art. 25 della legge, non modificato dalla riforma, prevede infine che venga concessa la cittadinanza austriaca allo straniero che entri in servizio come docente presso una università austriaca, presso l’Accademia delle arti figurative di Vienna o presso un’altra Accademia di belle arti situata nel territorio nazionale. Previo soddisfacimento delle condizioni generali previste dall’art. 10, la cittadinanza potrà essere estesa anche al coniuge e ai figli mediante la dichiarazione (Erklärung) di voler appartenere alla Repubblica come suo fedele cittadino. Tale dichiarazione deve essere resa all’autorità competente entro un anno dall’entrata in servizio del docente.

L’autorità competente per il conferimento della cittadinanza e alla quale va di regola presentata la richiesta formale di naturalizzazione o di estensione della stessa è il reparto cittadinanza (Staatsbürgerschaftsabteilung) dell’Ufficio governativo del Land di residenza dello straniero. La riforma del 2006 ha anche modificato le tasse amministrative da versare allo Stato. La tassa più alta (900 euro) è prevista per la richiesta di naturalizzazione discrezionale; per i casi di naturalizzazione agevolata è stata stabilita la somma di 200 euro, mentre per tutti gli altri quella di 700 euro. I Länder possono istituire in aggiunta altre tasse, che dovranno essere adeguate alla nuova disciplina federale.

Una nuova eccezione prevista dalla riforma, infine, riguarda il caso della perdita della cittadinanza in seguito all’acquisizione di una nazionalità straniera. Un minorenne potrà infatti essere autorizzato a conservare la cittadinanza austriaca, se ciò giova all’interesse dello stesso.

 

 

 

 

 

 

 

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