Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca | ||
Titolo: | Le professioni liberali | ||
Serie: | Note informative sintetiche Numero: 6 Progressivo: 2006 | ||
Data: | 05/10/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
N. 6 - 5 ottobre 2006
Le professioni liberali
L’ordinamento francese non offre una definizione giuridica di professione liberale. L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) definisce libero professionista “il soggetto che presta servizi, a persone fisiche o giuridiche che l’hanno liberamente scelto, in forma giuridicamente, economicamente e politicamente indipendente, nel quadro di una deontologia che garantisce il rispetto del segreto professionale ed un elevato grado di competenza, assumendo personalmente la piena responsabilità degli atti compiuti”.
Le professioni liberali si caratterizzano per la loro varietà, relativamente al campo di attività ed alle forme di esercizio, ma hanno dei valori comuni: indipendenza, responsabilità e segreto professionale. Altra caratteristica comune è la formazione richiesta ai liberi professionisti che devono possedere un diploma universitario o un titolo riconosciuto che attesti le loro conoscenze scientifiche, giuridiche o tecniche, garanzia della qualità del servizio fornito.
Con riferimento al grado di protezione riconosciuto dalla legge è possibile distinguere le professioni regolamentate da quelle non regolamentate. Tra le prime alcune sono organizzate in ordini professionali (architetti, avvocati, esperti contabili, geometri, medici, ostetriche, veterinari), altre hanno uno statuto particolare (amministratori e liquidatori giudiziari, agenti generali di assicurazione, professioni paramediche), altre ancora sono raggruppate sotto il termine di ufficiali pubblici o ministeriali (avvocati del Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione, notai, procuratori in corte d’appello, banditori d’asta, cancellieri del tribunale di commercio, ufficiali giudiziari). I membri delle professioni regolamentate sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e sono sottoposti al controllo delle organizzazioni professionali. Il loro titolo è protetto dalla legge.
Le professioni non regolamentate sono numerose e difficilmente classificabili, in generale sono attività indipendenti a carattere scientifico o artistico, la cui specificità risiede nel lavoro intellettuale. Esse non devono avere carattere commerciale né industriale o agricolo. Alcune di queste professioni sono totalmente libere, mentre altre devono ottenere un’autorizzazione di esercizio. Sono esercitate senza una organizzazione ed un titolo di studio specifici.
Nell’ordinamento francese gli ordini professionali sono considerati come persone giuridiche di diritto privato incaricate di una missione di servizio pubblico. Sono istituiti e regolati dalla legge o da norme regolamentari. L’obbligo di iscrizione e il potere di rappresentare la professione di fronte allo Stato conferiscono agli ordini prerogative di diritto pubblico. Essi hanno un potere regolamentare o normativo che si manifesta attraverso l’emanazione di codici di deontologia e di atti relativi l’organizzazione dell’ordine stesso. Per quanto riguarda i codici deontologici gli ordini stanno gradatamente perdendo il potere di emanarli, ad essi si va sostituendo il Governo che provvede alla loro emanazione, con decreto, richiedendo solo un parere non vincolante all’ordine.
L’esercizio di una professione liberale è consentito anche in forma societaria. Per alcune delle professioni regolamentate, oltre alle società classiche, sono previste anche delle forme specifiche: società civile professionale (SCP, di cui alla legge 29 novembre 1966) e società di esercizio liberale (SEL, di cui alla legge 31 dicembre 1990). La prima consente a più membri di una professione di esercitare in comune la loro attività. È una società di persone dotata di personalità giuridica e non ne possono fare parte persone estranee alla professione. La SEL è invece una società di capitali che ha per oggetto l’esercizio in comune di una o più professioni regolamentate. Può assumere quattro forme diverse: a responsabilità limitata, per azioni, per azioni semplificata e in accomandita per azioni.
L’ordinamento francese prevede un obbligo per i professionisti di stipulare una polizza assicurativa professionale. Sono previsti tre diversi regimi: obbligo di assicurazione imposto per legge con controllo da parte dell’ordine su ciascun associato; pagamento del premio assicurativo incluso nei contributi previsti dal consiglio dell’ordine; sottoscrizione facoltativa.
In Germania il sistema delle Camere dell’industria e del commercio sviluppatosi all’inizio del XIX secolo sul modello francese ha influito in modo determinante sull’organizzazione delle professioni liberali: l’ordinanza del 1° luglio 1878, approvata con legge del Reich, ha istituito l’Ordine degli avvocati, mentre numerose leggi dei Länderhanno creato, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, organizzazioni distinte per le diverse professioni sanitarie. Questa stessa distinzione di competenze legislative, a livello centrale-federale e a livello regionale, si ritrova tuttora nel testo costituzionale vigente: l’art. 74, comma 1, punto 1 della Legge fondamentale riserva alla Federazione, seppure nell’ambito della legislazione concorrente, la materia relativa all’avvocatura, al notariato e alla consulenza legale e, al punto 19, la disciplina in merito all'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie.
Gli ordini professionali regolamentati a livello federale sono, come si è in parte già accennato, quello degli avvocati, dei notai, dei commercialisti, dei revisori contabili e, infine, quello degli avvocati specializzati in brevetti. La regolamentazione delle professioni sanitarie e tecniche è invece di competenza dei Länder(c.d. Kammergesetze) che hanno in genere optato per una legge unica per disciplinare l’organizzazione di tutte le professioni sanitarie (Heilberufe), comprendenti medici, dentisti, veterinari, farmacisti, psicologi e psicoterapeuti. Per quanto riguarda le professioni tecniche sono state adottate leggi per la regolamentazione delle professioni di architetto e di ingegnere.
Secondo l’opinione prevalente della dottrina tedesca, gli ordini professionali (Berufskammern) sono enti di diritto pubblico (Körperschaften des öffentlichen Rechts)dotati, in quanto tali, di pubblici poteri nei confronti degli appartenenti alla categoria. Dal punto di vista della struttura organizzativa, non si evidenziano grandi differenze fra i vari ordini professionali. I principali organi interni sono l’Assemblea generale (Kammerversammlung), il Consiglio direttivo (Vorstand) e, talora, un Präsidium.
Le principali funzioni degli ordini, la cui natura giuridica può desumersi dal carattere di interesse pubblico che riveste la maggior parte delle loro attività, hanno come fine la tutela, la rappresentanza e la promozione della categoria professionale corrispondente. L’esercizio della professione è subordinato all’appartenenza obbligatoria all’ordine che stabilisce nel proprio statuto (Satzung), nel caso di professioni regolamentate con norme federali, o in apposite direttive (Richtlinien), nel caso di professioni disciplinate a livello regionale, i requisiti di accesso, i doveri professionali degli iscritti e le relative regole di controllo. Le leggi sugli ordini professionali, più volte modificate nel corso del tempo anche in attuazione di disposizioni comunitarie, rappresentano il fondamento giuridico della potestà normativa e regolamentare dell’ordine.
Con la Gezetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe del 25 luglio 1994 è stata introdotta nell’ordinamento tedesco la possibilità di esercitare una libera professione anche in forma di società (Partnerschaft), cui si applicano in via residuale le disposizioni di diritto societario contenute nel codice civile. Il comma 2 dell’art. 1 della legge reca la definizione che caratterizza la libera professione ed elenca una serie di professioni che rientrano in tale contesto (“Le libere professioni hanno in generale come contenuto, sulla base di una particolare qualifica professionale o di particolari doti creative, la personale e responsabile prestazione di servizi di alta qualità, svolta in modo professionalmente indipendente, nell’interesse del committente e della collettività. Esercizio della libera professione ai sensi di questa legge è l’attività professionale autonoma di medici, dentisti, veterinari, naturopati, fisioterapisti, ostetrici, psicologi, avvocati, agenti dei brevetti, revisori dei conti, commercialisti, esperti di economia politica e di economia aziendale, contabili, rappresentanti fiscali, ingegneri, architetti, chimici commerciali, piloti, esperti professionali, giornalisti, fotoreporter, interpreti, traduttori e di altri appartenenti a simili categorie professionali come scienziati, artisti, insegnanti ed educatori”). La lista riproduce in grandi linee la suddivisione e distinzione fatta a fini fiscali dall’art. 18, comma 1 della legge sull’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), tra professioni elencate (c.d. Katalogberufe, a sua volta articolate in quattro grandi categorie: professioni mediche e paramediche; giuridiche, fiscali ed economiche; tecnico-scientifiche; culturali e relative alla diffusione delle informazioni), professioni analoghe a quelle dell’elenco (c.d. ähnliche Berufe o Analogberufe) e professioni “attive” (c.d. Tätigkeitsberufe) che si riferiscono più specificamene alle attività svolte da artisti, scrittori ed insegnanti.
Un basso indice di regolamentazione caratterizza complessivamente l’ordinamento delle professioni nel Regno Unito, alla cui tradizione è estranea una nozione univoca di professione intellettuale o di libera professione. Professioni il cui accesso od esercizio sia regolato possono individuarsi, pertanto, avendo riguardo a singoli ordinamenti od associazioni professionali, la cui regolazione non ha carattere uniforme. Essi possono infatti avere la propria fonte non solo nella legge, bensì anche nelle Royal Charters con cui il Privy Council accorda il riconoscimento alle associazioni rappresentative di determinate categorie professionali costituendole, a seconda dei casi, in una Society o in un Council (ad esempio, la Law Society per gli avvocati). La concessione di un titolo siffatto, d’altra parte, non esclude che taluni aspetti della professione interessata possa essere disciplinata dalla fonte legislativa. Vi sono, inoltre, professioni il cui ordinamento deriva dalla legislazione societaria, segnatamente dal Company Act del 1998; altre professioni sono completamente autoregolamentate.
Una revisione delle norme vigenti (in questo caso di fonte legislativa: Court and Legal Services Act del 1990) ha recentemente interessato alcune professioni legali (i cui contenuti, poiché riferiti all’istituto della conveyance ossia al trasferimento di diritti reali, sono in parte paragonabili, pur nella diversità della tradizione giuridica britannica rispetto a quella continentale, a quelli della professione notarile), dopo che l’autorità per la concorrenza (Office of Fair Trading, OFT) aveva, nel 2001, rilevato l’esistenza di restrizioni all’accesso ed un insufficiente livello di concorrenza nell’offerta dei relativi servizi. Nella medesima occasione, l’OFT individuò restrizioni all’accesso e all’esercizio riferite anche ad altre professioni, come quella di revisione contabile (accountants) e degli architetti (il cui ordine annovera due organismi di vertice, lo Architects’ Registration Board, istituito dalle legge, ed il Royal Institute of British Architects, riconosciuto da una Royal Charter). Ciò non ha inciso, tuttavia, sul quadro istituzionale, che conserva tuttora il suo carattere frammentario derivante dalla varietà di natura giuridica degli ordini professionali, dalla loro diversa organizzazione territoriale (corrispondenti ai differenti ambiti regionali del Regno Unito) e dal loro accentuato grado di autonomia, che si esplica nella frequente adozione di codici di condotta.
In Spagna l’esercizio di una libera professione è contemplato in due precetti costituzionali: l’articolo 35 che riconosce il diritto alla libera scelta di una professione o impiego e l’articolo 36 che riserva alla legge la scelta del regime giuridico degli ordini professionali e la disciplina relativa all’esercizio delle professioni. La Costituzione lascia al legislatore la più ampia scelta per quanto riguarda la natura giuridica degli ordini, ma impone che la struttura interna e il funzionamento di tali soggetti rispondano a principi democratici. Questa è l’interpretazione fornita dal Tribunale Costituzionale, che attraverso una lunga giurisprudenza sull’argomento, ha ritenuto che la riserva di legge sia configurata in modo da consentire al legislatore di creare nuove professioni e regolarne l’esercizio, ispirandosi all’obiettivo di tutela dell’interesse pubblico e avendo come unico limite il rispetto del contenuto essenziale della libertà professionale.
Il dettato costituzionale ha trovato attuazione attraverso la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, come modificata dalla Ley 74/1978, dal decreto legge 5/1996, dalla Ley 7/1997 e dal decreto legge6/2000.
Il testo attualmente vigente stabilisce all’articolo 1 che gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico, istituiti dalla legge e riconosciuti dallo Stato con personalità giuridica propria e piena capacità per il raggiungimento dei propri scopi. Le finalità che fanno capo agli ordini sono: la regolamentazione dell’esercizio della professione, la rappresentanza esclusiva e la difesa degli interessi delle categoria professionale. L’esercizio delle libere professioni si svolge secondo i principi della libera concorrenza, l’offerta di servizi e i livelli tariffari sono disciplinati in base a quanto disposto dalla legge a tutela della concorrenza (Ley 16/1989) e dalla legge sulla concorrenza sleale (Ley 3/1991).
Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti dagli statuti degli ordini ha diritto ad essere ammesso all’ordine. Il requisito dell’iscrizione è indispensabile per l’esercizio della professione. Sulla questione dell’obbligatorietà dell’iscrizione si è pronunciato più volte il Tribunale Costituzionale, ritenendola compatibile con il principio democratico che regge l’organizzazione e il funzionamento degli ordini stessi, in quanto è proprio la garanzia della democraticità a fare da contrappeso all’obbligo di iscrizione. La Ley 7/1997 pur mantenendo l’obbligatorietà dell’iscrizione, ha disposto che quando l’organizzazione dell’ordine è a base territoriale l’iscrizione ad uno solo dei collegi (colegios territoriales) è sufficiente per poter esercitare su tutto il territorio dello Stato.
L’istituzione degli ordini professionali avviene per legge su richiesta dei professionisti interessati. Le principali funzioni che la legge pone in capo agli ordini sono: collaborare con l’amministrazione competente per la redazione di studi, rapporti e statistiche inerenti la professione; assumere la rappresentanza e la difesa della professione innanzi all’amministrazione competente, alle istituzioni, ai tribunali, agli enti e ai privati con legittimazione ad essere parte in causa nei contenziosi che ledono gli interessi della categoria; disciplinare l’attività professionale all’insegna dell’etica e della dignità professionale; organizzare attività formative, culturali e assistenziali per gli iscritti; prevenire fenomeni di concorrenza sleale tra gli iscritti; intervenire in via di conciliazione o di arbitraggio nelle controversie tra gli iscritti; stabilire i tariffari che avranno carattere meramente orientativo; farsi carico dell’incasso degli onorari su richiesta del professionista. Gli ordini professionali sono retti dagli statuti e dai regolamenti interni. Il Consiglio Generale dell’ordine elabora uno statuto generale che deve essere sottoposto all’approvazione del Governo attraverso il ministero competente.
Più complessa è la ripartizione di competenza tra Stato e Comunità Autonome, in quanto l’articolo 36 non fa esplicito riferimento ad una legge statale e l’articolo 149, che elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato non menziona gli ordini professionali. Nel silenzio del dettato costituzionale alcune Comunità Autonome (Catalogna, Paesi Baschi, Andalusia e Comunità Valenziana) attraverso i rispettivi statuti si erano attribuite la competenza esclusiva in materia. Con la riforma degli statuti autonomici del 1994 tutte le altre Comunità hanno rivendicato la propria competenza a legiferare sugli ordini professionali, anche se non in via esclusiva. A fronte di una situazione fortemente eterogenea il Tribunale Costituzionale ha ribadito più volte la competenza legislativa statale per quanto concerne il regime giuridico e la disciplina fondamentale relativa agli ordini professionali, considerando che si tratta di enti di diritto pubblico rappresentativi di interessi professionali ed assimilabili alla pubblica amministrazione territoriale (l’articolo 149.1.18 della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato il regime giuridico delle Amministrazioni Pubbliche). Alle Comunità Autonome spetta quindi competenza attuativa ed esecutiva.
In quest’ultima direzione si colloca la recente legge approvata dalla Catalogna (Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales). Tale provvedimento si applica a tutte le professioni, che richiedono un titolo universitario, a prescindere dall’esistenza di un ordine professionale di riferimento. L’obiettivo è quello di individuare un nucleo di norme comune per tutte le professioni, a cui si aggiungeranno quelle specifiche di ciascun settore, in termini di: condizioni di accesso alla professione, incompatibilità, diritti e doveri dei professionisti.
Infine, si segnala che è attualmente in fase di approvazione parlamentare un disegno di legge sulle società di professionisti. L’evoluzione e la crescente specializzazione di alcune professioni, hanno comportato la tendenza ad esercitare le professioni, che richiedono l’iscrizione ad un ordine professionale, attraverso società. Il duplice scopo del disegno di legge è quello di introdurre un quadro normativo che agevoli la nascita di tali società e offra maggiori garanzie alla clientela, attraverso la responsabilità societaria e quella personale del professionista, socio o meno, che interviene materialmente nella prestazione del servizio.
Legislazione straniera in materia istituzionale: |
Luana Alverone, Consigliere di Biblioteca, tel. 4212 Gilda Carnevali, Consigliere di Biblioteca, tel. 2283 Roberto D’Orazio, Documentarista di Biblioteca, tel. 3338 Valeria Gigliello, Consigliere di Biblioteca, tel. 4461
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