Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Programma legislativo e di lavoro della Commissione dell'Unione europea per il 2007 - VIII Commissione | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Proposte e documenti all'esame delle istituzioni europee Numero: 1 Progressivo: 8 | ||
Data: | 20/12/2006 | ||
Descrittori: |
|
![]() |
XV LEGISLATURA
Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Proposte e documenti all’esame delle istituzioni europee
Programma legislativo e di lavoro
della Commissione dell’Unione europea per il 2007
(Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici)
N. 1/VIII – 15 dicembre 2006
Segreteria generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea
Consigliere: Gianfranco Neri 3995 Consigliere: Claudio Tucciarelli 2649 Consigliere: Antonio Esposito 4112 |
|||||
S |
Documentaristi Daniela Chiodi Rodolfo Cilloco Giuliana Misserville Sebastiano Fiume Garelli Silvia Gentili Marzia Margiotta Maria Giovanna Cappellino Claudio Capone |
9377 4543 4761 9593 2945 3229 9580 4266 |
|
Segreteria Vittoria De Luca Nicoletta Diamanti Michela Polignano Daniela Vachez Simonetta Visciani
|
4157 3987 9818 8022 2146
|
I N D I C E
Qualità dell’aria e inquinamento atmosferico
Norme in materia di esame parlamentare delle proposte di atti normativi comunitari
Le procedure decisionali dell’Unione europea
La Commissione europea ha presentato il 24 ottobre 2006 il programma legislativo e di lavoro per il 2007. Il programma, elaborato sulla base della strategia politica annuale presentata dalla Commissione il 14 marzo 2006, individua per il 2007 le priorità politiche, gli obiettivi e le principali iniziative della Commissione.
Al documento è allegato un elenco che comprende: a) le iniziative strategiche (ritenute di particolare rilevanza politica e in un avanzato stato di predisposizione); b) le iniziative prioritarie (che dovrebbero essere presentate nei prossimi 12-18 mesi); c) le proposte di semplificazione legislativa; d) le proposte pendenti che verranno ritirate; e) la lista dei temi sui quali concentrare la strategia di comunicazione ai cittadini della Commissione europea[1].
Il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 è stato esaminato il 14 novembre 2006 dal Parlamento europeo che il 13 dicembre 2006 ha adottato una risoluzione.
La procedura indicata dalla Giunta per il Regolamento della Camera il 9 febbraio 2000 per l’esame di tale documento, nonché degli strumenti di programmazione del Consiglio[2], prevede:
· l’esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell’ambito delle rispettive competenze) che nominano un relatore incaricato di riferire alla XIV Commissione;
· l’esame generale da parte della XIV Commissione (anche con l’audizione degli europarlamentari italiani) che presenta una relazione all’Assemblea;
· la discussione in Assemblea con votazione di eventuali strumenti di indirizzo.
La proposta di rendere istituzionale a livello europeo l’esame del programma legislativo della Commissione da parte dei Parlamenti nazionali è stata avanzata da parte italiana in numerose sedi interparlamentari. Il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, allegato al Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 ed attualmente sottoposto a procedura di ratifica presso gli Stati membri, prevede espressamente la trasmissione ai Parlamenti nazionali da parte della Commissione europea del programma legislativo annuale e di tutti gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica.
Il dossier, articolato in fascicoli predisposti per ciascuna Commissione permanente secondo le rispettive aree di interesse, dà sinteticamente conto delle priorità indicate nel programma di lavoro della Commissione per il 2007.
Su ciascun tema sono indicate distintamente, dando conto sinteticamente dell’oggetto e, se del caso, dello stato dell’iter:
· le proposte che la Commissione intende presentare nel corso dell’anno 2007;
· eventuali altre proposte di particolare rilievo, attualmente all’esame delle istituzioni dell’UE, non indicate tra le priorità del 2007.
Si fa inoltre riferimento alla risoluzione (Gozi ed altri) n. 6-00001 approvata dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2006, in esito dell’esame della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2005.
Tale rassegna delle proposte e dei temi considerati prioritari - individuando, secondo le competenze di ciascuna Commissione, le questioni su cui le istituzioni europee intendono assumere decisioni nei prossimi mesi – mira anche a fornire le informazioni utili per la predisposizione del programma dei lavori delle Commissioni, che ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Regolamento deve assicurare il tempestivo esame di progetti di atti comunitari.
In allegato al dossier, due schede danno sinteticamente conto delle procedure decisionali dell’UE, e delle norme in materia di esame parlamentare delle proposte di atti normativi comunitari.
La Commissione preannuncia, nell’ambito delle iniziative prioritarie per il 2007, la presentazione di un piano d’azione sulla produzione e il consumo sostenibili, come richiesto dal Consiglio europeo L’obiettivo è quello di promuovere il consumo e la produzione sostenibili con un approccio che affronti il tema dello sviluppo sociale ed economico nel quadro della capacità di assorbimento degli ecosistemi e che disgiunga la crescita economica dal degrado ambientale.
Il Consiglio europeo del 14 e 15 giugno 2006 ha adottato la strategia per lo sviluppo sostenibile[3], che s'incentra su 7 settori d'azione prioritari: cambiamenti climatici ed energia pulita; trasporti sostenibili; consumo e produzione sostenibili; conservazione e gestione delle risorse naturali; salute pubblica; inclusione sociale, demografia e migrazione; povertà mondiale e sfide dello sviluppo. La Commissione presenterà ogni due anni (a decorrere dal settembre 2007) una relazione sull’attuazione della strategia per lo sviluppo sostenibile (SSS) nell'UE e negli Stati membri, includendovi anche le priorità, gli orientamenti e le azioni per il futuro.
In tale contesto il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di sviluppare un piano d’azione sul consumo e la produzione sostenibili entro il 2007.
Tra le iniziative strategiche per il 2007 la Commissione segnala la presentazione del Libro verde sul cambiamento climatico dopo il 2012, su cui verrà avviata una consultazione pubblica.
Nel giugno 2000 la Commissione ha avviato il programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), strumento principale della strategia europea per l’attuazione del protocollo di Kyoto. Il 24 ottobre 2005 la Commissione ha avviato la seconda fase del programma (ECCP II),volta a definire la politica comunitaria in materia di cambiamento climatico per il periodo successivo al 2012. La nuova fase del programma europeo è stata avviata sulla base della comunicazione del 9 febbraio 2005 “Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici” (COM(2005)35), nella quale la Commissione ricorda che, con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, l’Unione europea deve predisporre le strategie a medio e lungo termine per vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici, all’interno del suo territorio e in collaborazione con la comunità internazionale.
In tale contesto si inserisce la presentazione del Libro verde che contribuirà ad individuare gli ambiti in cui è necessario intervenire a livello comunitario per favorire l’adeguamento dell’Unione europea alle sempre maggiori ripercussioni dei cambiamenti climatici. La presentazione del Libro verde è prevista per la fine del 2006.
A conclusione della consultazione sul Libro verde, il programma per il 2007 preannuncia fra le iniziative prioritarie la presentazione del Libro bianco “Verso un programma europeo di adattamento al cambiamento climatico”. La Commissione, anche tenendo conto dei risultati della consultazione, individuerà le azioni specifiche da adottare in materia di adattamento ai cambiamenti. Parallelamente alle iniziative volte ad invertire il senso del processo di cambiamento climatico in corso attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, la Commissione sottolinea la necessità di azioni urgenti per adattarsi ai cambiamenti previsti per la regione europea.
Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha adottato conclusioni sui cambiamenti climatici in cui, ribadendo che si tratta di un problema mondiale che richiede soluzioni a livello mondiale, si è impegnato a prendere in esame nella riunione della primavera 2007 le opzioni per un accordo globale post-2012 coerente con l'obiettivo dell'UE di un aumento mondiale massimo della temperatura di 2°C rispetto ai livelli dell'epoca preindustriale. Alla luce dell'incidenza della politica in materia di energia e di cambiamenti climatici sul piano politico, economico e delle relazioni esterne, il Consiglio europeo attende inoltre con interesse un dibattito integrato su tali questioni nella riunione della primavera 2007.
Il Consiglio ambiente del 18 dicembre 2006 ha adottato conclusioni in materia di cambiamenti climatici. Nel corso della riunione si è tenuto un dibattito sulla strategia idonea a raggiungere l’accordo globale post-2012. Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a proporre orientamenti in vista del Consiglio europeo di primavera.
La risoluzione Gozi ed altri n. 6-00001, approvata dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2006, in esito dell’esame della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2005, impegna il Governo a seguire con attenzione la strategia dell’Unione europea a medio e lungo termine sui cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda l’osservanza degli accordi di Kyoto e degli obiettivi di riduzione dei gas serra, considerando il delicato equilibrio che la tematica presenta tra le esigenze di protezione ambientale e quelle del sistema produttivo.
Nel programma legislativo e di lavoro per il 2007 la Commissione segnala fra le iniziative strategiche la revisione del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, adottato dall’Unione europea a partire dal 1° gennaio 2005 e disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri sono tenuti a presentare il piano nazionale relativo al periodo 2008-2012[4], che è sottoposto all’approvazione da parte della Commissione.
Come preannunciato nel programma, ad ottobre 2007 la Commissione presenterà una proposta di modifica della citata direttiva, volta a migliorare il funzionamento del sistema e ad estenderne l’ambito di applicazione per il terzo periodo, che avrà inizio nel 2013.
Il 13 novembre 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla creazione di un mercato mondiale del carbonio ai sensi dell’articolo 30 della citata direttiva 2003/87/CEE.
Gli assi portanti della revisione prevista dalla Commissione sono:
· l’ampliamento del campo di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione ad altri settori come quello dell’aviazione, nonché ad altri gas a effetto serra diversi dal CO2, come il protossido di azoto (N2O) indotto della produzione di ammoniaca e il metano prodotto da miniere di carbone;
· l’armonizzazione del sistema per la tipologia degli impianti coperti dagli scambi di quote, per il trattamento da riservare ai nuovi impianti immessi sul mercato e a quelli che cessano l’attività;
· un controllo rigoroso dell’applicazione del sistema attraverso l’elaborazione di indirizzi in materia di sorveglianza.
Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006, nell’ambito delle conclusioni adottate sui cambiamenti climatici, ha ribadito il ruolo cruciale di un mercato globale del carbonio e la necessità di garantire una certezza a lungo termine, segnalando di attendere con interesse l'imminente revisione della direttiva sullo scambio di quote di emissione e confermando il ruolo fondamentale e l'ambizione a lungo termine del sistema adottato dall’Unione europea.
Tra le iniziative prioritarie per il 2007 la Commissione segnala, per dicembre 2007, il riesame della legislazione esistente in materia di emissioni industriali[5]: l’interazione fra gli strumenti normativi vigenti solleva diversi problemi, per esempio per quanto riguarda l’allineamento normativo nell’ambito dell’applicazione delle diverse direttive, la coerenza delle definizioni, l’interazione delle norme operative e il monitoraggio e le relazioni da parte degli Stati membri.
L’obiettivo generale del riesame è quello di valutare le possibilità di migliorare il funzionamento del quadro giuridico connesso con le emissioni industriali e l’interazione fra i vari strumenti normativi senza intaccare i principi di fondo e le ambizioni del quadro stesso. Più precisamente si tratta di: chiarire alcuni aspetti giuridici e tecnici, tenendo conto dei risultati delle strategie tematiche[6]; valutare i modi di snellire l’attuale normativa sulle emissioni industriali in modo da migliorarne gli effetti sull’ambiente; valutare l’utilizzo degli strumenti basati sul mercato, o di altro tipo, per rafforzare l’attuazione della normativa vigente e promuovere l’innovazione.
La Commissione considera la revisione dei limiti nazionali di emissione degli inquinamenti atmosferici una iniziativa prioritaria per il 2007. A tale scopo preannuncia, per luglio 2007, la presentazione di una proposta di revisione della direttiva 2001/81/CE. Nell’ambito di tale revisione la Commissione intende fissare i limiti nazionali che dovranno essere rispettati dagli Stati membri entro il 2020 per biossido di zolfo, ossidi e biossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca e particelle solide primarie.
Come segnalato dalla Commissione, per salvare circa 1,71 milioni di vite all’anno dall’esposizione alle particelle solide, ridurre la mortalità acuta da esposizione all’ozono del 2020 rispetto alla situazione del 2000 e ridurre la minaccia per l’ambiente rappresentata dall’acidificazione e dall’eutrofizzazione occorrerà ridurre le emissioni di biossido di zolfo dell’82 %; di ossidi e biossidi di azoto del 60 %, di composti organici volatili del 51 %; di ammoniaca del 27 % e di particelle solide primarie del 59 % rispetto al 2000.
Tale revisione, prevista dall’articolo 10 della direttiva, sarà basata sui risultati del programma europeo per l’aria pulita e della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico nonché sul lavoro scientifico e tecnico svolto dai gruppi di esperti che affiancano la Commissione.
La Commissione considera prioritario il miglioramento della normativa sulle emissioni dei veicoli a motore, nell’ottica di un più elevato livello di tutela ambientale. A questo fine il programma individua tre iniziative prioritarie:
· una proposta di regolamento relativa ai veicoli a motore che utilizzano idrogeno liquido o compresso gassoso.
Il regolamento avrebbe come obiettivo principale il corretto funzionamento del mercato interno dei veicoli a motore alimentati ad idrogeno, garantendo allo stesso tempo un elevato livello di sicurezza pubblica e di tutela ambientale. La proposta della Commissione dovrebbe contenere, inoltre, norme per l’omologazione dei sistemi e dei veicoli a motore ad idrogeno nonché norme per l’installazione di componenti o sistemi specifici in tali veicoli;
· una proposta di regolamento sull’omologazione dei motori e veicoli pesanti per quanto riguarda le loro emissioni (proposta Euro VI).
L’obiettivo principale della proposta è stabilire limiti Euro VI per le emissioni inquinanti dei veicoli pesanti, con finalità strettamente collegate al mercato interno e alla tutela ambientale. Tale proposta contribuisce al programma di semplificazione della Commissione in quanto intende proporre l’abolizione di quattro precedenti direttive;
· un’iniziativa legislativa per ridurre le emissioni di anidride carbonica dei veicoli leggeri.
La proposta intenderebbe ridurre le emissioni medie di anidride carbonica e migliorare il rendimento del carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri venduti nell’Unione europea. Il tipo di strumento e l’obiettivo dovrebbero essere definiti tenendo conto dei progressi conseguiti dall'industria automobilistica nel quadro degli accordi volontari volti a raggiungere il limite di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro nel 2008-2009; dell’obiettivo comunitario di 120 grammi di anidride carbonica per chilometro entro il 2012; dell’approccio coerente ed esaustivo per la riduzione dell’anidride carbonica (che dovrebbe essere definito in una comunicazione della Commissione alla fine del 2006 nell’ambito del programma europeo per il cambiamento climatico). La proposta dovrebbe essere presentata nella seconda parte del 2007.
Il 21 settembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (COM(2005)447). L’obiettivo è quello di riunire le disposizioni di cinque strumenti giuridici diversi[7] in un’unica direttiva, al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre il volume della normativa in vigore. La proposta è inoltre intesa a rivedere sostanzialmente le disposizioni attuali per integrarvi gli ultimi sviluppi in ambito medico e scientifico e le esperienze più recenti acquisite negli Stati membri.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata il 26 settembre 2006 in prima lettura dal Parlamento europeo che l’ha approvata con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ambiente ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta. Una volta che il testo sarà stato adottato quale posizione comune verrà trasmesso al Parlamento europeo per la seconda lettura.
Il 6 settembre 2006la Commissione europea ha presentato una comunicazione in cui propone una strategia ambientale a lungo termine per la pulizia e la protezione del Mar Mediterraneo[8].
Nella comunicazione la Commissione sottolinea che le necessità ambientali del Mediterraneo superano di gran lunga i mezzi attualmente a disposizione per farvi fronte. Di conseguenza, le organizzazioni internazionali, la comunità dei donatori e soprattutto i paesi rivieraschi dovranno compiere sforzi supplementari e coordinati per migliorarne le condizioni. A questo proposito, la Commissione intende concentrare i propri sforzi e le limitate risorse disponibili sui settori di attività in cui l’intervento appare più efficace. I punti centrali della strategia sono: ridurre i livelli di inquinamento nella regione; promuovere l’uso sostenibile del mare e delle zone costiere; incoraggiare i paesi rivieraschi a cooperare sui temi ambientali; aiutare i paesi partner a sviluppare istituzioni e politiche efficaci per proteggere l’ambiente;coinvolgere le organizzazioni non governative e la società civile nelle decisioni ambientali che le riguardano.
La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.
Il 17 luglio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (COM (2006) 397).
L’articolo 16 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) definisce una strategia per far fronte all’inquinamento chimico delle acque. Il primo intervento nell'ambito di tale strategia è stata l'adozione di un elenco di sostanze prioritarie (decisione n. 2455/2001/CE), che annovera 33 sostanze che destano particolari timori a livello comunitario. La proposta intende garantire un livello elevato di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti comportano per l’ambiente acquatico o attraverso di esso e per questo definisce degli standard di qualità ambientale (SQA).
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 18 gennaio 2006 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva sulla valutazione e la gestione delle alluvioni (COM(2006)15, con l’obiettivo di ridurre e gestire i rischi che il fenomeno delle alluvioni pone alla salute umana, all’ambiente, alle infrastrutture e alle cose. La proposta prospetta una procedura in tre tempi: valutazione preliminare, da parte degli Stati membri, dei rischi di inondazione dei bacini idrografici e delle zone costiere associati; elaborazione di carte dei rischi di inondazione per le zone in cui esiste rischio reale di danni causati dalle inondazioni; definizione di piani di gestione dei rischi di inondazione per queste zone.
La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata il 13 giugno 2006 in prima lettura dal Parlamento europeo che la ha approvata con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Il 23 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura. L’esame in seconda lettura da parte del Parlamento europeo è previsto per marzo 2007.
Il 24 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa alla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino (COM(2005)504) e una proposta di direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (COM(2005)505). Obiettivo finale della strategia è quello di raggiungere un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2021.
La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura il 14 novembre 2006 dal Parlamento europeo che l’ha approvata con emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Nella stessa data il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia tematica. Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo su entrambi i documenti. Il 18 dicembre 2006 il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di direttiva.
Nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente, il 22 settembre 2006 la Commissione ha presentato la strategia tematica per la protezione del suolo che si compone di una comunicazione, una proposta di direttiva e una valutazione di impatto. La comunicazione (COM (2006) 231) definisce gli obiettivi globali della strategia per assicurare un livello adeguato di protezione del suolo in Europa e individua la tipologia di misure da adottare. La proposta di direttiva istituisce un quadro normativo comune e modifica la direttiva 2004/35/CE (COM (2006) 232). La valutazione di impatto contiene l’analisi degli impatti economici sociali e ambientali delle differenti opzioni che sono state prese in considerazione nella fase preparatoria[9] e delle misure finali adottate dalla Commissione.
La strategia è in attesa di esame da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. La proposta di direttiva seguirà la procedura di codecisione. L’esame in prima lettura del Parlamento europeo è previsto per maggio 2007.
Il 22 maggio 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” (COM(2006)216) in cui definisce un approccio ambizioso per interrompere la perdita di biodiversità entro il 2010 nell’Unione europea e per contribuire alla protezione della biodiversità planetaria entro lo stesso termine[10]. Nella comunicazione la Commissione propone un piano d’azione contenente misure concrete; definisce le responsabilità delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri; specifica indicatori per monitorare i progressi realizzati. La comunicazione identifica quattro aree prioritarie e i relativi obiettivi:
· la biodiversità nell’Unione europea (salvaguardare gli habitat e le specie più importanti; conservare e ristabilire la biodiversità nelle campagne e nell’ambiente marino; conciliare sviluppo territoriale e biodiversità; ridurre gli effetti delle specie allogene invasive);
· l’Unione europea e la biodiversità globale (rafforzare l’efficacia della governance internazionale in materia di biodiversità ed ecosistemi; potenziare il sostegno alla biodiversità nell’ambito dell’assistenza esterna dell’UE; ridurre l’impatto del commercio internazionale);
· biodiversità e cambiamenti climatici (sostenere l’adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici);
· conoscenze (rafforzare le conoscenze in materia di conservazione e uso sostenibile della biodiversità).
Quattro sono le misure principali proposte dalla Commissione per raggiungere gli obiettivi indicati: assicurare finanziamenti adeguati; rafforzare il processo decisionale nell’UE; istituire partenariati tra i gruppi interessati alla conservazione della biodiversità e i vari settori della società che hanno un impatto su di essa; favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e incoraggiarne la partecipazione ad un uso sostenibile della biodiversità.
La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Il Consiglio agricoltura del 20 e 21 novembre 2006 ha avuto uno scambio di idee sulla comunicazione. Il 18 dicembre 2006 il Consiglio ambiente ha adottato conclusioni in materia.
Il 25 gennaio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo “Azione esterna: Programma tematico per l’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia” (COM(2006)20).
La Commissione ha inteso trattare la dimensione ambientale della politica di sviluppo e delle altre politiche esterne, nonché contribuire a promuovere la politica ambientale ed energetica dell’Unione europea all’estero. La comunicazione prevede l’elaborazione da parte della Commissione di piani di lavoro annuali per stabilire le azioni prioritarie da finanziare, gli obiettivi specifici, i risultati previsti e gli importi indicativi. Quanto al riesame intermedio, sarà effettuata una valutazione esterna delle attività svolte nei primi tre anni (2007-2009), che possa fornire elementi utili all’elaborazione del secondo documento strategico tematico (2011-2013). Le relazioni saranno trasmesse agli Stati membri e al Parlamento europeo e verranno discusse con i loro rappresentanti.
Il documento è stato trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo.
Rientra nel programma di semplificazione della Commissione il riesame delle direttive sui rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fondere insieme le tre direttive attualmente riguardanti i rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio (78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE) e abrogare le disposizioni obsolete, mantenendo lo stesso livello di tutela ambientale.
Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti, che si compone di una comunicazione (COM 2005) 666) e di una proposta di direttiva (COM (2005) 667) per modernizzare la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE.
La strategia individua un obiettivo a lungo termine che mira a fare dell’Europa una società che ricicla, che cerca di contenere la produzione di rifiuti e che trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. L’accento è posto sul concetto di ciclo di vita[11] nella politica di gestione dei rifiuti.
Il Consiglio ambiente del 27 giugno 2006 ha approvato conclusioni sulla strategia tematica. La proposta di direttiva verrà esaminata secondo la procedura di codecisione. L’esame in prima lettura da parte del Parlamento europeo è previsto per febbraio 2007.
Tra le iniziative prioritarie per il 2007 figura una comunicazione sull’attuazione e l’applicazione del diritto ambientale. L’obiettivo dell’iniziativa della Commissione è quello di riunire tutti i diversi approcci per migliorare l’attuazione della normativa ambientale negli Stati membri.
Rientra tra le iniziative di semplificazione della Commissione la presentazione di una comunicazione che delinea visione, obiettivi, azioni e calendario per lo sviluppo di un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS). Tale comunicazione sarà accompagnata da proposte legislative adeguate per snellire le procedure di relazione in materia di ambiente e annuncerà misure di semplificazione per la relazione in materia di ambiente da presentare nel 2007.
Il 12 luglio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione “Strategia tematica relativa all’uso sostenibile dei pesticidi” (COM(2006)372) ed una proposta di direttiva (COM(2006)373, procedura di codecisione) che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi.
La strategia, riguardante sia i prodotti fitofarmaceutici che i prodotti biocidi, comprende una serie di misure che la Commissione ritiene possibile integrare nella legislazione vigente. La proposta, invece, reca una un complesso di disposizioni relative ai piani d’azione nazionali, alle misure di certificazione e controllo dei pesticidi, alla definizione di zone interdette ai pesticidi, alla interdizione della polverizzazione aerea salvo casi rigorosamente definiti, alla manipolazione e allo stoccaggio degli imballaggi e dei resti di pesticidi, alla promozione di sistemi di produzione a basso consumo di pesticidi, e alla creazione di un sistema di scambio di informazioni.
La strategia e la proposta di direttiva, in attesa di essere esaminate dal Parlamento europeo, sono state discusse dal Consiglio il 18 settembre 2006.
Il 15 settembre 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione “Elaborazione di indicatori agroambientali per controllare l’integrazione della dimensione ambientale nella politica agricola comune” (COM(2006)508). La riforma della PAC del 2003 e del 2004 prevede che l’erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori è subordinata al rispetto di un certo numero di requisiti obbligatori in materia di gestione dell’azienda agricola, comprese le norme ambientali. La Commissione ritiene quindi necessario poter disporre di una serie di indicatori specifici che consentano di valutare i progressi realizzati nell’integrazione nella PAC delle tematiche ambientali, al fine di valutare l’impatto delle decisioni politiche in materia e la necessità di nuove iniziative.
La comunicazione è in attesa di essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
Il 26 gennaio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (COM(2006)29).
Il meccanismo comunitario di protezione civile è stato istituito nell’ottobre 2001 – con decisione Euratom 2001/792/CE - come strumento operativo volto a potenziare la preparazione e l’attivazione di un intervento immediato della protezione civile in caso di calamità naturali o di disastri causati dall’uomo.
La proposta, da un lato, si ricollega alla citata decisione 2001/792/CE, che modifica nell’intento di conseguire una migliore cooperazione e un migliore coordinamento; dall’altro, si basa sulle idee esposte nella comunicazione “Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile” (COM(2005)137), adottata il 20 aprile 2005.
In questa comunicazione la Commissione aveva prospettato soluzioni per rafforzare il meccanismo comunitario di protezione civile e aumentare la complementarietà tra questo e altri strumenti cui fare ricorso per i vari tipi di eventi calamitosi all’interno e all’esterno dell’UE.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata il 24 ottobre 2006 dal Parlamento europeo che l’ha approvata con alcuni emendamenti, parzialmente accolti dalla Commissione.
Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un Fondo di solidarietà per far fronte alle emergenze gravi destinato agli Stati membri o ai paesi impegnati nei negoziati di adesione con l’Unione europea (COM(2005)108).
Il progetto di Fondo di solidarietà è modellato sull’attuale Fondo di solidarietà dell’UE, ma amplia il suo campo d’intervento e ne migliora le modalità operative. Si potrà ricorrere al Fondo non solo in caso di situazioni di gravi crisi provocate da catastrofi naturali - come già ora - ma anche in caso di disastri industriali/tecnologici, emergenze sanitarie e atti di terrorismo. Il Fondo di solidarietà ha la forma di una riserva che viene attivata quando si verifica una grave calamità; la dotazione proposta per il periodo 2007-2013 è di 6,2 miliardi di euro.
La proposta, trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo, è stata esaminata in prima lettura, nell’ambito della procedura di codecisione, il 18 maggio 2006. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione.
Nella stessa data la Commissione ha presentato, il 6 aprile 2005, una proposta di regolamento relativa a uno strumento di preparazione e reazione rapida (COM(2005)113), successivamente rinominata come proposta di decisione che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile.
La proposta definisce il futuro quadro giuridico per il finanziamento delle operazioni di protezione civile nel periodo di validità del quadro finanziario 2007-2013. Lo strumento sarebbe destinato a finanziare: le azioni di risposta e preparazione contemplate dal meccanismo comunitario di protezione civile; le azioni che rientrano attualmente nel programma d'azione comunitario a favore della protezione civile 1999-2006; nuovi settori quali il finanziamento di attrezzature e trasporto supplementari in azioni di risposta nell'ambito del meccanismo di protezione civile. Gli importi indicativi resi disponibili a titolo del quadro finanziario 2007-2013 ammontano annualmente a 17 milioni di euro per le azioni all'interno dell'UE e a 8 milioni di euro per le azioni nei paesi terzi.
La proposta, trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo, è stata esaminata da quest’ultimo il 14 marzo 2006 in lettura unica, nell’ambito della procedura di consultazione. Il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta l’11 dicembre 2006.
Nel programma la Commissione considera un’iniziativa prioritaria l’adozione di una comunicazione sull’attuazione di strategie nazionali di appalto pubblico verde basate sugli obiettivi comunitari e su un monitoraggio e un’analisi comparata regolari ad opera della Commissione e degli Stati membri. Lo scopo è quello di elevare il profilo politico, promuovendo un obiettivo di livello comunitario per gli appalti pubblici verdi e dando agli Stati membri orientamenti per l’adozione di piani di azione nazionali.
Tra le iniziative prioritarie del programma della Commissione figura, inoltre, l’adozione , presumibilmente nell’ottobre 2007, di una proposta di direttiva sul coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di concessioni al fine di creare un quadro giuridico stabile e coerente a livello comunitario.
La Commissione intende, inoltre, procedere alla revisione del regolamento (CE) n. 2195/2002 sul vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary - CPV) che istituisce un sistema di classificazione unico nel settore degli appalti.
L’intento della Commissione è quello di aggiornare il CPV, al fine di tenere conto dell’evoluzione del mercato e delle nuove possibilità offerte dagli appalti elettronici e di mantenere un sistema di appalti semplice ed efficiente, facile da applicare sia per i fornitori sia per i partecipanti agli appalti. Nell’ottica di tale revisione la Commissione ha svolto, nel marzo scorso, una consultazione allo scopo di dare alle amministrazioni pubbliche la possibilità di esprimere le proprie opinioni per fare in modo che la nuova classificazione risponda alle loro esigenze attuali.
Fra le iniziative strategiche della Commissione per il 2007 figurano interventi in settori quali l’industria e il mercato della difesa per i quali il mercato interno non è stato pienamente realizzato e che, di conseguenza, risultano molto frammentati.
La Commissione fa notare, infatti, che a causa dei limiti imposti dalla sicurezza nazionale, tali settori sono stati mantenuti sotto il controllo degli Stati membri al riparo dalle norme in materia di concorrenza nel mercato interno. Secondo la Commissione proprio la frammentazione di questi mercati e, di conseguenza, degli sforzi di ricerca e delle basi industriali, costituisce un ostacolo per l’efficienza delle procedure di appalto. In tale contesto essa ritiene che un ampio ricorso all’esenzione di cui all’articolo 296 del Trattato CE[12] potrebbe creare difficoltà, in quanto comporterebbe l’applicazione di norme nazionali in materia di appalti e di procedure di appalto non coordinate in settori di mercato che ricadono nell’ambito del diritto comunitario.
Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha adottato, il 7 dicembre 2006, una comunicazione interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 del Trattato CE agli appalti pubblici della difesa (COM(2006)779). L'adozione della comunicazione figura tra le priorità del programma di lavoro per il 2007.
Gli orientamenti espressi nella comunicazione sono volti a migliorare l'applicazione del diritto comunitario vigente in materia di appalti pubblici nel settore della difesa. In particolare, essi forniscono un'interpretazione dei princìpi che sottendono l'applicazione dell'articolo 296 e, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, delle condizioni di applicazione dell'esenzione prevista dal medesimo articolo. La Commissione precisa, tuttavia, che tali orientamenti riguardano i contratti nel settore della difesa conclusi dalle amministrazioni nazionali all'interno dell'UE e non si applicano ai contratti nel settore della difesa conclusi con i paesi terzi che continueranno ad essere disciplinati dalle regole dell'OMC e, in particolare, dall'accordo sugli appalti.
La Commissione intende presentare inoltre:
· una proposta di regolamento sul trasferimento dei prodotti nel settore della difesa;
· una proposta di direttiva sul coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore della difesa. (ottobre 2007).
La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, ha sostituito, abrogandola, la legge 9 marzo 1989, n. 86 (legge La Pergola). La nuova legge ribadisce gli obblighi posti a carico del Governo per quanto riguarda la disciplina della comunicazione di progetti di atti normativi alle Camere - nonché alle regioni, comprese quelle a statuto speciale, ed alle province autonome – e introduce l’istituto della riserva d’esame parlamentare.
In base all’articolo 3 della legge n. 11 del 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmettono alle Camere, per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, i progetti di atti ed atti comunitari e dell’Unione europea e le eventuali modifiche, nonché gli atti "preordinati alla formulazione degli stessi". In questa categoria devono ritenersi compresi gli atti a carattere conoscitivo, consultivo e di indirizzo, ai quali fanno ampiamente ricorso le istituzioni dell’Unione europea (in particolare vi rientrano le comunicazioni, e i libri bianchi e libri verdi della Commissione europea). L'articolo dispone, inoltre, che gli atti siano comunicati alle Camere contestualmente alla loro ricezione da parte del Governo, e che sia indicata la data presumibile in cui verranno discussi o adottati dagli organi comunitari. Le Commissioni parlamentari formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine gli organi parlamentari possono richiedere al Governo una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell’impatto sull’ordinamento, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese.
L’articolo 4 della legge n. 11 del 2005 introduce l’istituto della riserva d’esame parlamentare: qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti di atti o di atti comunitari e dell’Unione europea, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione dell’esame parlamentare, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea la riserva d’esame parlamentare. In casi di particolare importanza di progetti o atti all’esame del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, il Governo può apporre(di propria iniziativa) in sede di Consiglio una riserva d’esame parlamentare, inviando alle Camere il testo sottoposto a decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. In entrambi i casi, decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione alle Camere dell’apposizione della riserva d’esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea, anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
L'articolo 25, comma 4, prevede che nella predisposizione del programma e del calendario di ciascuna Commissione parlamentare occorra garantire il "tempestivo esame" degli atti comunitari e dei progetti normativi comunitari.
L'articolo 126-bis prevede che la Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possano svolgere un dibattito con l'intervento del ministro competente, in relazione a proposte della Commissione europea o in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea.
L’articolo 126-ter disciplina una “sessione comunitaria”, prevedendo l’esame congiunto del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea (che in base alla legge 11/2005 deve essere trasmessa alle Camera entro il 31 gennaio di ogni anno). La Commissione politiche dell’Unione europea ne è investita in sede referente e predispone una relazione generale all’Assemblea, a cui sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni competenti per materia. La relazione annuale viene, quindi, discussa in aula insieme al disegno di legge comunitaria e può essere oggetto di risoluzioni che sono poste in votazione soltanto dopo la votazione finale di quest’ultimo.
L'articolo 127 dispone che gli atti e i progetti di atti normativi adottati dal Consiglio o dalla Commissione europea, non appena pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, siano deferiti per l'esame alla Commissione parlamentare competente per materia e per il parere alla Commissione politiche dell'Unione europea. Le Commissioni competenti possono concludere l'esame del testo normativo esprimendo in un "documento finale" il proprio parere sull'opportunità di possibili iniziative, entro trenta giorni.
Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha allegato al TUE e al TCE un protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, che configura una loro concreta partecipazione al processo di formazione degli atti comunitari. Il protocollo prevede che:
· tutti i documenti di consultazione della Commissione (libri bianchi, libri verdi e comunicazioni) siano puntualmente trasmessi ai parlamenti nazionali degli Stati membri;
· le proposte legislative della Commissione siano trasmesse ai governi degli Stati membri con un anticipo sufficiente a far sì che ogni Parlamento nazionale le riceva in tempo utile;
· salvo eccezioni per motivi d'urgenza, trascorra un periodo di sei settimane tra il momento in cui la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa - o una proposta relativa ad una misura che debba essere adottata in virtù del titolo VI (Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni) del trattato sull'Unione europea - e la data di iscrizione di tale proposta all'ordine del giorno del Consiglio.
Il protocollo contiene inoltre, nella parte II, alcune disposizioni sulla Conferenza degli organismi specializzati per gli affari europei (COSAC)[13]. Pur non vincolando in alcun modo i Parlamenti nazionali, né pregiudicandone la posizione, la COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile con riferimento all’attività legislativa dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del principio di sussidiarietà, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché le questioni relative ai diritti fondamentali.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 ed attualmente sottoposto a procedura di ratifica presso gli Stati membri dell’Unione europea, ha modificato il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità rafforzando il ruolo dei Parlamenti nazionali. I due protocolli prevedono:
· la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali dei documenti di consultazione della Commissione; di tutte le proposte legislative, nonché delle loro modifiche nel corso del procedimento[14]; del programma legislativo annuale, della strategia politica annuale e degli altri strumenti di programmazione della Commissione;della relazione annuale della Commissione sull’applicazione dei principi fondamentali in tema di delimitazione delle competenze; della relazione annuale della Corte dei conti;
La Commissione europea, senza attendere l’entrata in vigore del Trattato costituzionale, ha avviato a partire dal 1° settembre 2006 la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali delle proposte legislative e dei documenti di consultazione. Tale iniziativa, annunciata dalla Commissione il 9 maggio 2006, è stata accolta con favore dal Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, che ha invitato la Commissione a prendere in debita considerazione le osservazioni formulate dai Parlamenti nazionali sui documenti ad essi trasmessi, in particolare per quanto riguarda i princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità.
· la comunicazione diretta ai Parlamenti nazionali degli ordini del giorno e dei risultatidei lavori del Consiglio –compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi europei - nello stesso momento in cui sono comunicati ai Governi degli Stati membri;
· la possibilità per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di sollevare obiezioni, entro un termine di sei settimane dalla data di trasmissione di un progetto, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto early warning o allerta precoce) in relazione alle proposte legislative;
L’obiezione assume la forma di un parere motivato da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel quale sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali il progetto deve essere riesaminato. A tal fine ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale; in un sistema parlamentare bicamerale ciascuna delle due Camere dispone di un voto. Ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi. La soglia per l’obbligo di riesame è abbassata a un quarto, nel caso di proposte della Commissione o di una iniziativa di un gruppo di Stati membri che si riferiscono allo spazio di libertà sicurezza e giustizia. Al termine del riesame il progetto in questione può essere – con una decisione motivata - mantenuto, modificato o ritirato.
· la facoltà per ciascun Parlamentonazionale (oCamera) di presentare – attraverso la trasmissione effettuata dai relativi Governi - un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà;
· l’organizzazione di una efficace e regolare cooperazione interparlamentare definita congiuntamente da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali;
· la possibilità per la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC) di sottoporre all'attenzione delle istituzioni europee i contributi che ritiene utili; la Conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i Parlamenti degli Stati membri e il Parlamento europeo, nonché tra le loro commissioni specializzate, e può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e nella politica di sicurezza e di difesa comune.
Le procedure decisionali dell’Unione europea
A. Atti normativi comunitari (1° pilastro)
B. Misure di politica estera e di sicurezza comune (2° pilastro)
C. Misure di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (3°pilastro)
Nuovi atti giuridici previsti dal Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
Gli atti normativi comunitari sono adottati secondo procedure diverse, che si applicano di volta in volta a seconda della materia, sulla base delle relative disposizioni dei Trattati (c.d. “basi giuridiche”). La Commissione detiene il potere di iniziativa ed è responsabile dei lavori preparatori. Il Parlamento codecide o vota pareri (vincolanti e non, a seconda della procedura applicata). Il Consiglio, eventualmente insieme al Parlamento europeo, adotta l’atto definitivo a maggioranza qualificata oppure all’unanimità, a seconda della materia, ma sempre all’unanimità qualora si discosti dalla proposta della Commissione. Sia il Consiglio sia il Parlamento possono, peraltro, chiedere alla Commissione di elaborare proposte. Possono essere consultati il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.
Le procedure normative comunitarie sono sostanzialmente tre: consultazione, codecisione e parere conforme.
La procedura di cooperazione (art. 252) è limitata ad alcune disposizioni di applicazione relative all’Unione economica e monetaria.
La procedura di codecisione è stata istituita dal Trattato di Maastricht e successivamente semplificata ed estesa a nuove basi giuridiche con i trattati di Amsterdam e Nizza. In base a tale procedura un atto può essere adottato soltanto in presenza di un accordo su uno stesso testo tra Parlamento europeo e Consiglio, in prima o seconda lettura. In caso di disaccordo è previsto il ricorso ad una procedura di conciliazione tra le due istituzioni in un comitato apposito. In ogni caso il Parlamento europeo può rigettare la proposta legislativa in ultima istanza. Il Consiglio delibera normalmente a maggioranza qualificata, salvo i casi in cui il Trattato prevede espressamente l’unanimità.
Nella procedura di consultazione, che è quella prevista in origine dai Trattati, la proposta della Commissione viene trasmessa dal Consiglio al Parlamento, che esprime un parere e può formulare emendamenti; la Commissione riesamina la proposta e può modificarla sulla base del parere del Parlamento; il Consiglio adotta quindi l’atto in linea generale all’unanimità.
La procedura del parere conforme implica che il Consiglio ottenga il consenso del Parlamento europeo (maggioranza assoluta dei suoi membri) affinché possano essere prese alcune decisioni che rivestono particolare importanza. Il Parlamento europeo ha facoltà di accettare o di respingere una proposta ma non può modificarla.
Il parere conforme è richiesto in particolare per l'adesione di nuovi Stati membri, per alcuni accordi internazionali e per le sanzioni a carico degli Stati membri in caso di violazioni dei diritti fondamentali.
|
|
|
|
|
|
|
La politica estera e di sicurezza comune (PESC), il cosiddetto secondo pilastro, ha il suo fondamento giuridico nel titolo V del Trattato sull’Unione europea. I poteri decisionali nell’ambito della PESC si esplicano mediante procedure intergovernative. Ogni Stato membro e la Commissione possono sottoporre al Consiglio questioni che rientrano nella PESC e presentare proposte.
Il Consiglio europeo, formato dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri, stabilisce i principi e gli orientamenti generali della PESC, decidendo le strategie comuni che l’Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.
Il Consiglio dell'Unione europea, formato da rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, decide le misure necessarie alla definizione e all’attuazione della PESC, in base agli orientamenti generali adottati dal Consiglio europeo. Il Consiglio dell'Unione europea può adottare azioni comuni su specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell’Unione, oppure posizioni comuni per definire l’approccio dell’Unione su una questione particolare. Relativamente alla conclusione di accordi internazionali nel settore PESC, il Consiglio può autorizzare la Presidenza ad avviare negoziati. Tali accordi sono in seguito deliberati dal Consiglio. Inoltre, l'Unione europea può adottare dichiarazioni comuni che esprimono pubblicamente una posizione, una richiesta o un'aspettativa dell'Unione europea rispetto ad un Paese terzo o ad una questione internazionale.
La regola generale per le decisioni in ambito PESC è l'unanimità, mitigata dall’astensione “costruttiva” (che non impedisce l’adozione dell’atto). E’ previsto il ricorso alla maggioranza qualificata per le misure di attuazione adottate sulla base di strategie comuni del Consiglio europeo, per le decisioni di attuazione di un’azione comune o di una posizione comune, per la nomina di rappresentanti speciali con mandati politici specifici.
Il Parlamento europeo viene informato periodicamente dalla Presidenza e dalla Commissione sugli sviluppi della politica estera e di sicurezza comune. E’ inoltre consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC. Può rivolgere interrogazioni ed indirizzare raccomandazioni al Consiglio ed una volta all’anno tiene un dibattito sui progressi compiuti in materia.
La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il cosiddetto terzo pilastro, ha il suo fondamento giuridico nel titolo VI del Trattato dell'Unione europea.
Originariamente il Trattato dell’Unione europea includeva nel terzo pilastro tutte le materie relative alla giustizia e agli affari interni. Successivamente il Trattato di Amsterdam ha fatto confluire le disposizioni concernenti visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone nel titolo IV del Trattato istitutivo della Comunità europea (vale a dire nel primo pilastro). Nel terzo pilastro sono rimaste le disposizioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
In questo ambito il Consiglio può adottare:
· posizioni comuni che definiscono l’orientamento dell’Unione in merito a una questione specifica;
· decisioni-quadro per ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Tali atti sono vincolanti quanto al risultato da ottenere (analogamente alle direttive) e non hanno efficacia diretta;
· decisioni per qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi prefissati, escluso il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; le decisioni sono vincolanti ma prive di efficacia diretta. Le misure di attuazione delle decisioni a livello dell’Unione sono deliberate a maggioranza qualificata;
· convenzioni, soggette alla successiva ratifica degli Stati membri.
Il Consiglio delibera all’unanimità, su proposta della Commissione europea o di uno Stato membro. Le misure di attuazione delle decisioni a livello europeo sono invece adottate a maggioranza qualificata.
Il Parlamento europeo è informato regolarmente ed è consultato prima che siano stabilite decisioni-quadro, decisioni o convenzioni: il parere del Parlamento è obbligatorio, ma non vincolante. Il Parlamento può rivolgere al Consiglio interrogazioni e raccomandazioni; ogni anno un dibattito parlamentare è dedicato ai progressi compiuti nel settore.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, contiene disposizioni volte alla semplificazione delle procedure legislative e degli atti giuridici.
Il Trattato prevede l’eliminazione della struttura a “pilastri” in cui si articola attualmente l’Unione, semplificando le attuali diverse procedure. In particolare viene definita un'unica procedura legislativa ordinaria, ricalcata sull’attuale procedura di codecisione; si provvede inoltre ad una ridenominazione e semplificazione degli atti dell’Unione (che sono ridotti da quindici a sei) stabilendo la distinzione tra atti legislativi (adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio), atti non legislativi ed atti esecutivi (la cui competenza è riservata in via generale agli Stati membri) ed introducendo il nuovo strumento dei regolamenti delegati.
Le leggi europee e le leggi quadro europee possono infatti delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro, delimitando esplicitamente obiettivi, contenuto, portata e durata della delega. La disciplina degli elementi essenziali di un settore rimane riservata alla legge o alla legge quadro.
Per l'esercizio delle competenze dell'UE il trattato costituzionale prevede i seguenti strumenti giuridici:
· legge europea: atto legislativo di portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
· legge quadro europea: atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari al risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi;
· regolamento europeo: atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi o di alcune disposizioni della Costituzione;
· decisione europea: un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi;
· raccomandazioni e pareri: atti che non hanno effetto vincolante.
Le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione, di norma secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria. I regolamenti, le decisioni europee e le raccomandazioni sono adottati dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea nelle diverse fattispecie previste dal Trattato.
[1] Nel suo piano d’azione 2005 relativo al miglioramento della comunicazione sull’Europa (SEC(2005)985), la Commissione europea ha deciso di concentrare la sua attività di comunicazione su priorità essenziali, da selezionare tenendo conto dei principali obiettivi politici.
[2] Il Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 aveva stabilito un nuovo metodo di programmazione dell’attività annuale e pluriennale del Consiglio, che si fondava sulla presentazione di un programma strategico triennale e un programma operativo annuale da parte delle Presidenza di turno coinvolte. Tali innovazioni erano state recepite nel regolamento interno del Consiglio. Con decisione del 15 settembre 2006, il Consiglio ha modificato il proprio regolamento interno, prevedendo che ogni 18 mesi le tre Presidenze successive preparino un programma del Consiglio per tale periodo. Tale programma sostituisce dunque sia il programma strategico triennale che il programma operativo annuale.
[3] La strategia si basa sulla dichiarazione sui principi direttivi dello sviluppo sostenibile – adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2005 – e sulla comunicazione della Commissione sul riesame della strategia in favore dello sviluppo sostenibile (COM(2005)658) del 13 dicembre 2005.
[4] La Commissione ha fissato la data del 30 giugno 2006 per la presentazione dei piani nazionali. Per quanto riguarda l’Italia Il 1° dicembre 2006 l’Autorità nazionale competente, composta da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico, ha raggiunto l’accordo per la definizione del Piano nazionale di allocazione per il periodo 2008-2012. Una volta sottoposto alla firma dei ministri competenti, il piano verrà presentato alla Commissione europea.
[5] Il quadro normativo comunitario in materia è complesso e comprende la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; la direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione; la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti e la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni dei solventi.
[6] Nell’ambito del sesto programma d’azione per l’ambiente, la Commissione ha adottato sette strategie tematiche: qualità dell’aria (presentata il 21 settembre 2005); prevenzione e riciclaggio dei rifiuti (presentata il 21 dicembre 2005); uso sostenibile delle risorse naturali (presentata il 21 dicembre 2005); ambiente marino (presentata il 24 ottobre 2005); ambiente urbano (presentata l’11 gennaio 2006); protezione del suolo (presentata il 22 settembre 2006); uso sostenibile dei pesticidi (presentata il 12 luglio 2006).
[7] Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente; direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo; direttiva 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente; direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria; decisione 97/101/CE che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri.
[8] COM (2006) 475.
[9] In preparazione della strategia la Commissione ha cooperato strettamente con Stati membri, istituzioni europee, autorità locali e organizzazioni e ha svolto una consultazione dal 28 luglio al 26 settembre 2005.
[10] In vista della presentazione della comunicazione la Commissione ha avviato, il 12 dicembre 2005, una consultazione che si è conclusa il 6 febbraio 2006.
[11] La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.
[12]Ai sensi dell’articolo 296 del Trattato CE nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. Ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione e al commercio di armi, munizioni o materiale bellico. Tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari.
[13] Il Parlamento italiano è rappresentato nella COSAC da tre membri della Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati e da tre membri della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica.
[14]Per “progetto di atto legislativo europeo” si intende la proposta della Commissione, l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea, la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo europeo. I progetti presentati dalla Commissione sono trasmessi dalla Commissione; i progetti presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi dal Parlamento europeo; tutti gli altri progetti sono trasmessi ai Parlamenti nazionali dal Consiglio.