Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca
Titolo: La disciplina anticoncentrazione nel settore televisivo in Francia, Regno Unito e Spagna
Serie: Materiali di legislazione comparata    Numero: 9
Data: 29/03/2007
Descrittori:
RADIOTELEVISIONE   STATI ESTERI
STAZIONI E IMPIANTI RADIOTELEVISIVI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VII-Cultura, scienza e istruzione


 

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 
SERVIZIO BIBLIOTECA

 

Materiali di legislazione comparata

 

 

 

 

LA DISCIPLINA ANTICONCENTRAZIONE

 NEL SETTORE TELEVISIVO

 IN FRANCIA, REGNO UNITO E SPAGNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 9 - Marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Legislazione Straniera

 

 

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File:MLC009


Indice

 

 

Schede di sintesi. 1

francia.. 3

Concentrazioni e media. 3

Il quadro normativo. 4

Le recenti  proposte di riforma. 10

regno unito.. 13

Valutazione e monitoraggio della concentrazione nel settore radiotelevisivo  13

I contenuti dell’intervento pubblico in materia di concorrenza radiotelevisiva  16

Profili procedurali17

spagna.. 19

Il quadro giuridico di riferimento. 19

I limiti alla concentrazione per le televisioni private. 20

Il canale digitale terrestre. 24

Autorità competenti26

Recenti sviluppi27

 


Schede di sintesi

 


francia


Concentrazioni e media

 

In Francia nel settore televisivo si registra la presenza di grandi gruppi come FRANCE Télevisions e Radio FRANCE, che ricevono consistenti aiuti e sovvenzioni dallo Stato. Il mercato delle televisioni private gratuite vede come principale operatore TF1, che detiene il 31,8% dell’audience e il 54% della raccolta pubblicitaria più il secondo canale privato, M6, controllato dal gruppo tedesco RTL, che detiene il 12,5% di audience e il 22% della fatturazione pubblicitaria francese. Analoga situazione si registra nel mercato delle televisioni a pagamento[1].

 

Il quadro normativo

 

Il settore televisivo è regolato dalla legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione (c.d. Legge Léotard)[2], successivamente modificata più volte, in particolare dalla legge n. 2000-719 del 1° agosto 2000[3], che ha parzialmente riformato l’assetto del settore privato e locale della comunicazione audiovisiva e recepito nel diritto interno le disposizioni della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e dalla legge n. 2004-669 del 9 luglio 2004, relativa alle comunicazioni elettroniche e ai servizi di comunicazione audiovisiva[4].

L’autorità amministrativa indipendente cui è attribuito il potere di regolamentare l’esercizio della libertà di comunicazione audiovisiva e di garantire il pluralismo e l’indipendenza dell’informazione è il Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)[5], istituito dalla legge del 17 gennaio 1989. È composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica e designati in parti uguali dallo stesso Presidente, dal Presidente del Senato e dal Presidente dell’Assemblea nazionale.

Con la legge di riforma del 2000 si è voluto garantire maggiormente il pluralismo e la trasparenza del settore privato, rafforzando il ruolo del Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Al fine di contrastare comportamenti contrari al diritto della concorrenza, il legislatore ha innanzitutto razionalizzato gli interventi del CSA e quelli delle altre autorità incaricate di vigilare, in modo trasversale, sulla corretta applicazione delle norme in materia. Se da un lato la competenza del Conseil de la Concurrence è stata estesa anche al settore della comunicazione audiovisiva, dall’altro è stata resa obbligatoria la consultazione del CSA sulle pratiche anticoncorrenziali e sulle concentrazioni esaminate dal Conseil de la Concurrence (artt L 430-5 del Code de Commerce  e 41-4 della legge Léotard) .

Per le operazioni di concentrazione considerate di dimensione comunitaria, secondo l’art. 1 del regolamento del 20 gennaio 2004[6], l’autorità competente ad autorizzare o vietarne la  realizzazione è la Commissione europea, sotto il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Ogni altra operazione di concentrazione, di portata superiore a quanto disposto dall’art. L 430-2 del Code de Commerce[7], deve essere notificata preventivamente al Ministro dell’economia (art. L 430-3 e successivi), al quale spetta il potere di stabilire la compatibilità  con il mantenimento di un’effettiva concorrenza, sotto il controllo giurisdizionale del Conseil d’Etat.

Va precisato che il Conseil de la Concurrence, che è l’autorità amministrativa indipendente alla quale è affidato il controllo delle pratiche anticoncorrenziali vietate (intese, abuso di posizione dominante, stato di dipendenza economica, vendita in perdita, Code de Commerce,  artt. L 420-1, L 420-2 e L 420-5) rispetto alla praticabilità delle operazioni di concentrazione svolge una funzione puramente consultiva. Il Ministro dell’economia al quale è demandata tale valutazione non è, infatti, obbligato a chiedere il parere del Conseil de la Concurrence, a meno che, egli stesso, non ritenga l’operazione contraria alle norme sulla concorrenza[8].

Nel caso in cui venga richiesto il parere del Conseil de la Concurrence su operazioni riguardanti il settore della comunicazione audiovisiva, è obbligatoria anche la consultazione del Conseil de l’Audiovisuel.

A garanzia del pluralismo e per evitare concentrazioni contrarie al diritto della concorrenza nel settore, la riforma del 2004 della legge Léotard ha dettato alcune disposizioni specifiche applicabili all’insieme dei servizi di comunicazione audiovisiva.

E’ vietato essere titolari di più di un’autorizzazione di un servizio di televisione nazionale analogica.

In particolare deve informare il Conseil de l’Audiovisuel entro un mese dal superamento delle soglie chi detiene una percentuale maggiore o uguale al 10 per centodel capitale o dei voti alle assemblee generali di una società titolare di un’autorizzazione (art. 38).

La legge non consente ad una stessa persona fisica o giuridica di:

·        detenere, direttamente o indirettamente, più del 49 per centodel capitale o dei diritti di votodi una società titolare di un’autorizzazione relativa ad un servizio nazionale di televisione diffuso per via hertziana terrestre del quale l’audience media annuale della rete, sia analogica che digitale, superi il 2,5 per centodell’audience totale dei servizi televisivi(art. 39 e 2° par, art. L32 Code des Postes et Télécommunications) ;

·        detenere, direttamente o indirettamente più del 33 per cento del capitale o dei diritti di votodi una società titolare di un’autorizzazione relativa ad un servizio di televisione di portata locale o regionale (art. 39 III), nell’ipotesi di un’audience media annuale superiore al 2,5 per cento dell’audience totale dei servizi televisivi.

Inoltre, i canali locali o regionali non possono superare un’audience potenziale di 12 milioni di abitanti ed i loro titolari non possono disporre di due autorizzazioni a trasmettere, che prevedano la trasmissione parziale o totale nella stessa zona.

E’ vietato ad una persona, fisica o giuridica, che disponga, direttamente o indirettamente, di:

·        più del 15 per cento del capitale o dei diritti di voto di una società titolare di un’autorizzazione relativa ad un servizio nazionale di televisione hertziana o analogica superare, direttamente o indirettamente, il 15 per cento di partecipazione in un’altra società titolare di uguale autorizzazione (art. 39 I);

·        più del 5 per cento del capitale o dei diritti di voto di due società titolari di un’autorizzazione relativa ad un servizio nazionale di televisione hertziana o analogicadetenere anche, direttamente o indirettamente, piùdel 5 per centodi un’altra società titolare di uguale autorizzazione (art. 39, I);

·        più di un terzo del capitale o dei diritti di voto di una società titolare di un’autorizzazione relativa ad un servizio nazionale di televisione diffusa attraversole frequenze radiotelevisive via satellitesuperare anche, direttamente o indirettamente, un terzo di partecipazione in un’altra società titolare di uguale autorizzazione (art. 39, II);

·        più del 5 per cento del capitale o dei diritti di voto di due società titolari di un’autorizzazione relativa ad un servizio nazionale di televisione diffusa attraverso le frequenze radio e televisive via satellitedetenere anche, direttamente o indirettamente, piùdel 5 per cento di un’altra società titolare di uguale autorizzazione (art. 39, II).

E’ in ogni caso vietato ad una persona, fisica o giuridica disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del capitale o dei diritti di votodi una società titolare di un’autorizzazione relativa ad un servizio nazionale di televisione diffusa attraverso le frequenze radiotelevisive via satellite(art. 39, II).

La legge esclude, inoltre, il rilascio di autorizzazione a persone che si trovano in più di due delle situazioni che seguono:

·        in caso di radio o televisione diffusa a livello nazionale per via hertziana terrestre in modalità analogica o digitale (artt. 41-1 e 41-1-1):

o       essere già titolare di una o più autorizzazioni relative a servizi televisivi che coprano zone la cui popolazione recensita raggiunga i 4 milioni di abitanti;

o       essere già titolare di una o più autorizzazioni relative a servizi di radio che coprano zone la cui popolazione recensita raggiunga i 30 milioni di abitanti;

o       pubblicare o controllare 1 o più quotidiani d’informazione politica e generale rappresentanti più del 20 % della diffusione totale sul territorio nazionale dei quotidiani analoghi, percentuale misurata sugli ultimi 12 mesi precedenti la data di richiesta di autorizzazione;

·        in caso di radio o televisione diffusa a livello regionale o locale per via hertziana terrestre in modalità analogica o digitale (art. 41-2-1):

o       essere già titolare di una o più autorizzazioni relative a servizi di televisione, a carattere nazionale o non, nella zona considerata;

o       essere già titolare di una o più autorizzazioni relative a servizi di radio, a carattere nazionale o non, la cui audience potenziale cumulata, nella zona considerata, superi il 10 % delle audiences potenziali cumulate, nella stessa zona dell’insieme dei servizi, pubblici o autorizzati della stessa natura;

o       pubblicare o controllare uno o più quotidiani d’informazione politica e generale, a carattere nazionale o non, diffusi nella stessa zona.

In tali casi è possibile comunque ottenere il rilascio dell’autorizzazione con riserva di adottare le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della legge entro un termine fissato dal CSA e comunque non superiore a sei mesi.

Non sono previste norme altrettanto dettagliate per quanto riguarda la carta stampata. Le norme anti-concentrazioni per quanto riguarda la stampa, sono contenute nella Legge n. 86-897[9] e vietano ai proprietari di quotidiani di informazione generale il controllo di altri quotidiani, se il totale della diffusione supera il 30 % della diffusione totale dei quotidiani su tutto il territorio nazionale. E’ fatto divieto, inoltre, agli editori non comunitari di acquistare più del 20 % di qualsiasi casa editrice di quotidiani o di riviste, norma quest’ultima valida anche per la radio e per la televisione.

 

Le recenti  proposte di riforma

 

In Francia si è aperto un ampio dibattito sulla necessità di modificare la disciplina relativa alla concentrazione dei media, in vista dell’aggiudicazione dei nuovi canali della televisione digitale terrestre

 Nel marzo 2005 il Primo Ministro ha istituito[10] una Commissione incaricata di esaminare i problemi legati alla concentrazione dei media (c.d. Commissione Lancelot).

La Commissione ha terminato i suoi lavori presentando una relazione finale nel dicembre 2005 in vista di una riforma del quadro normativo vigente.[11]

Nel luglio 2006 il Governo francese ha presentato un progetto di legge[12] sulla modernizzazione della diffusione audiovisiva e sullo sviluppo della televisione digitale. Il progetto di legge organizza il calendario e le modalità per l’abbandono della televisione analogica, previsto al più tardi per la fine del 2011; il passaggio alla televisione digitale, che permetterà la moltiplicazione dei canali accessibili a tutti e due evoluzioni tecnologiche che il testo del progetto di legge inquadra giuridicamente: l’attuazione della televisione ad alta definizione (TVHD) e lo sviluppo della televisione mobile.

I punti maggiormente significativi  del progetto di legge sono:

o     promozione dell’estensione della copertura della televisione digitale terrestre. Si tratta di un obiettivo prioritario per il servizio pubblico, gli operatori privati saranno incentivati attraverso un prolungamento di cinque anni delle loro autorizzazioni;

o     organizzazione dell’abbandono delle trasmissioni in analogico. Da marzo 2008 l’abbandono interverrà zona per zona o canale per canale secondo un calendario stabilito dal CSA;

o     messa a punto di garanzie per i telespettatori. Si prevede la creazione di un fondo di aiuti per permettere ai telespettatori esonerati dal canone di equipaggiarsi per ricevere i programmi;

o     definizione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni a trasmettere ad alta definizione;

o     creazione di 20-25 canali di televisione mobile.

Per quanto riguarda il tema delle concentrazioni il progetto mantiene l’impianto sopra descritto ed estende (art. 15) l’applicazione delle norme che disciplinano la concorrenza alla televisione mobile. In particolare prevede che “nessuno possa essere titolare di una o più autorizzazioni relative ciascuna ad un servizio diffuso in televisione mobile personale se l’audience potenziale cumulata terrestre supera il 20 per cento delle audiences potenziali cumulate terrestri dell’insieme dei servizi di televisione, pubblici o autorizzati, diffusi in televisione mobile personale”(art. 15, I, 3) precisando i parametri da utilizzare per il calcolo dell’audience potenziale (art. 15, II).


regno unito


Valutazione e monitoraggio della concentrazione nel settore radiotelevisivo

 

 

       Il sistema di valutazione e monitoraggio di posizione dominante nel settore radiotelevisivo inglese ha gradualmente evidenziato rispetto alla originaria legislazione del 1990 la tendenza verso una crescente liberalizzazione. Ai criteri restrittivi inizialmente imposti dal Broadcasting Act 1990 e successivamente integrati dalla successiva legge del 1996 (Broadcastig Act 1996), la riforma del 2003 (Communications Act 2003) ha sostituito un quadro regolatorio più flessibile e tendenzialmente orientato a favorire il rafforzamento della presenza inglese nel mercato nazionale ed internazionale delle telecomunicazioni.

 

       Rispetto alla normativa previgente, la legge del 2003 ha in particolare rimosso

·        il limite massimo del 15% di quota di audience controllabile da una società operante nel settore radiotelevisivo;

·        il divieto di proprietà congiunta delle due licenze di emittenza privata per la rete commerciale ITV nell’area metropolitana londinese o di una delle emittenti locali della rete ITV e dell’altra emittente commerciale Channel Five;

·        le limitazioni alla proprietà di emittenti televisive terrestri inglesi da parte di soggetti esterni allo Spazio economico europeo.

 

Sono tuttora espressamente previste alcune restrizioni relative alla proprietà incrociata di giornali e la titolarità di licenze di emittenza televisiva commerciale della rete Channel 3 - ITV[13]. In particolare, il controllo di una di tali emittenti è precluso ad un soggetto proprietario di

·        un quotidiano nazionale che detiene una quota di mercato nazionale del 20% o superiore;

·        più quotidiani nazionali che congiuntamente conseguano una quota di mercato nazionale del 20 % o superiore;

·        un quotidiano locale che nell’area coperta dall’emittente televisiva locale detiene una quota di mercato locale del 20% o superiore;

·        più quotidiani locali che congiuntamente conseguano una quota di mercato nazionale del 20 % o superiore[14].

 

Il bilanciamento fra esigenze relative alla garanzia della concorrenza ed esigenze connesse al pluralismo dell’informazione, inizialmente perseguito attraverso limiti massimi percentuali di quote di mercato stabiliti dalla legge, è attualmente assicurato attraverso una procedura che coinvolge le imprese interessate, le autorità garanti (Office of Fair Trading, OFT; Office of Communications, OFCOM; Competition Commission) e l’autorità politica nella figura del Ministro competente.

 

       In particolare, qualunque mutamento nell’assetto proprietario delle società operanti nel settore dei media è soggetto al regime dei controlli relativi alla tutela della concorrenza previsti dall’Enterprise Act 2002 e nei casi specificati dall’articolo 58 della legge il Ministro per il commercio e l’industria può attivare una ulteriore procedura (public interest test) a tutela dell’interesse pubblico al pluralismo dell’informazione.

 

       Sono soggette alla procedura di garanzia dell’interesse pubblico tutte le fusioni e acquisizioni riguardanti società proprietarie di quotidiani, di emittenti radiotelevisive e le correlative operazioni incrociate che interessino i due settori.

 

       L’iniziativa del Ministro per ragioni di interesse pubblico può aver luogo nei casi di:

 

A. situazione di fusione rilevante (relevant merger situation)[15], cioè

·        due o più imprese cessino di essere distinte ad esito di una fusione

e laddove

·        il valore del fatturato nel Regno Unito dell’impresa acquisita superi i 70 milioni di sterline (test del fatturato, turnover test); e/o

·        la fusione comporti il raggiungimento o il superamento di una quota del 25% dell’offerta di beni o servizi di qualunque tipo nel Regno Unito o in una determinata area del Regno Unito (test sulla quota d’offerta, share of supply test)

 

B. situazione di fusione speciale (special merger situation)[16], cioè

·        due o più imprese cessino di essere distinte ad esito di una fusione

e laddove

·        una delle parti della fusione detenga una quota pari o superiore al 25% dell’offerta di quotidiani o emittenza radiotelevisiva nel Regno Unito o in una determinata area del Regno Unito.

 

Per le fusioni rilevanti, la procedura di garanzia a tutela dell’interesse pubblico viene condotta in aggiunta alla valutazione relativa alla tutela della concorrenza; per le fusioni speciali, la valutazione si limita ai soli profili di interesse pubblico.

 

I contenuti dell’intervento pubblico in materia di concorrenza radiotelevisiva

 

I contenuti salienti dell’interesse pubblico in materia di comunicazioni che giustifica l’iniziativa del Ministro sono specificati all’articolo 58 dell’Enterprise Act 2002 in cui, all’originario riferimento alla “sicurezza nazionale”, la riforma del 2003 ha aggiunto rispettivamente:

 

·        per quanto riguarda i giornali

Ø      l’accurata presentazione delle notizie;

Ø      la libera espressione delle opinioni;

Ø      un sufficiente pluralismo di posizioni, a livello nazionale e locale, nella misura in cui sia ragionevole e praticabile.

 

·        per ogni diverso tipo di utenza dell’informazione nazionale o locale

Ø      che vi sia una sufficiente pluralità di persone a controllare le imprese operanti nel settore dell’informazione (media enterprises) che servono quel tipo di utenza;

Ø      la necessità che in tutto il Regno Unito sia disponibile un’ampia gamma di trasmissioni televisive complessivamente di alta qualità e rispondenti ai diversi gusti ed interessi;

Ø      la necessità che chi conduce e chi controlla un’impresa nel settore dell’informazione sia effettivamente impegnato nel conseguimento degli obiettivi standard per le trasmissioni televisive previsti all’articolo 319 del Communications Act 2003 [17].

 

Il Ministro può inoltre intervenire per ragioni di interesse pubblico anche nei casi di applicazione della normativa comunitaria sulle fusioni.

 

Profili procedurali

 

L’intervento del Ministro si sostanzia attraverso l’emanazione di un “Avviso d’intervento” (Intervention Notice) nella fusione rivolto all’OFT in relazione all’esigenza di tutela della concorrenza ed all’Ofcom, laddove la fusione coinvolga imprese operanti nel settore della comunicazione. Al riguardo le due autorità di garanzia sono tenute ad esprimere un parere per i profili di rispettiva competenza.

 

Per quanto concerne il settore della comunicazione, la legge non prevede espressamente alcun previo obbligo di notifica all’Ofcom delle fusioni societarie. Tenuto conto della rilevanza dell’intervento consultivo di questa autorità garante ai fini della decisione del Ministro, le imprese che intendano procedere a fusioni sono di fatto incoraggiate a contattare preventivamente l’Ofcom secondo la modalità anche informale da esse ritenuta più opportuna fra quelle espressamente indicate dall’autorità stessa (parere informale; guida confidenziale; discussioni pre-notifica; procedura volontaria di pre-notifica; sottoposizione informale del progetto di fusione)[18].

 

A seguito del parere ricevuto, il Ministro può ulteriormente deferire la questione all’esame della Commissione per la tutela della concorrenza (Competition Commission). Sulla base della relazione redatta dalla Commissione, il Ministro può infine adottare le misure “ragionevoli e praticabili per porre rimedio, attenuare o precludere qualunque effetto contrario all’interesse pubblico” che consegua o possa conseguire dalla creazione della fusione (Enterprise Act 2002, art 55; Allegato 7, §§ 9 e 11).

 

 

 


spagna

 

Il quadro giuridico di riferimento

 

Il quadro giuridico spagnolo relativo al settore audiovisivo si presenta piuttosto complesso ed articolato, a causa della stratificazione degli interventi normativi nel tempo e della molteplicità di fonti normative. In base a quanto disposto dall’articolo 149.1.21 della Costituzione la competenza a legiferare è posta, in via esclusiva, in capo allo Stato per quanto concerne il regime generale, lasciando alle Comunità Autonome una competenza attuativa ed esecutiva.

Lo Statuto della Radio e della Televisione del 1980, che si è configurato come il primo tentativo di regolamentazione del settore, ha sancito il principio della natura pubblica del servizio e del monopolio dell’emittenza televisiva, affidandone la titolarità allo Stato.

Tale principio è stato parzialmente mitigato in primo luogo dalla Ley del Tercer Canal de Televisión[19], che ha concesso a ciascuna Comunità Autonoma la possibilità di gestire una televisione, in regime di concessione per il territorio di propria competenza e secondo quanto stabilito nel rispettivo Statuto di Autonomia.

La legittimità dell’emittenza televisiva privata è stata riconosciuta soltanto nel 1988 dalla  Ley de Televisión Privada, non in quanto diritto di libertà, ma come gestione indiretta di un servizio pubblico essenziale.

E’ interessante notare che la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal[20], che ha modificato in maniera sostanziale l’assetto del sistema televisivo pubblico statale, ribadisce il principio della natura di servizio pubblico essenziale per la comunità.

Pertanto dal punto di vista della diffusione del servizio la titolarità può essere pubblica o privata, la copertura può essere statale, regionale o locale e le tecnologie impiegate sono: analogica-digitale, via cavo, via satellite o terrestre. Ciascuna modalità di trasmissione televisiva in base all’ambito territoriale di copertura, al carattere pubblico o privato della gestione e alla tecnologia utilizzata ha una propria regolamentazione.

 

I limiti alla concentrazione per le televisioni private

 

In base a quanto disposto dall’articolo 8 della Ley de Televisión Privada  le concessioni ai privati sono rilasciate dal Governo, a seguito di un concorso pubblico, a società per azioni in grado di assicurare la trasmissione di programmi a copertura nazionale e programmi locali relativi a zone territoriali designate nel Piano tecnico nazionale della televisione privata. Per il rilascio della concessione (articolo 9) devono essere valutati i seguenti aspetti:

·        garanzia di un’espressione libera e pluralista di idee ed opinioni capaci di soddisfare le diverse esigenze del pubblico;

·        affidabilità tecnica ed economica dei progetti sottoposti, con particolare attenzione alla consistenza del capitale sociale, per il quale la legge stessa individua una soglia minima (art.18);

·        programmazione che privilegia l’espressione della cultura spagnola e comunitaria;

·        capacità effettiva di garantire una programmazione locale diversa per le zone individuate dal Piano tecnico nazionale.

Il comma 2 dell’articolo 9 dispone, inoltre, che il Governo nell’assegnazione delle concessioni attribuisce carattere prioritario alle garanzie offerte dai concorrenti a salvaguardia del pluralismo dell’informazione e alla diversificazione delle fonti di informazione, evitando tanto gli abusi di posizione dominante quanto le pratiche restrittive della libera concorrenza.

Tuttavia la Ley 10/1988 fissava, all'articolo 4, un limite massimo di tre concessioni per gli operatori privati, che è stato soppresso da uno dei primi provvedimenti dell’attuale compagine di Governo in materia televisiva: la Ley 10/2005, che ha introdotto misure urgenti per la televisione digitale terrestre e per lo sviluppo del pluralismo.

Il limite attualmente vigente alla concentrazione di imprese è contenuto nell’articolo 19, comma 1 della Ley 10/1988 in base al quale le persone fisiche o giuridiche, che direttamente o indirettamente, detengono una quota pari o superiore al 5 per cento del capitale azionario di una società concessionaria del servizio pubblico televisivo non potranno detenere una partecipazione significativa (cioè pari al 5 per cento, art. 19, comma 4) in nessuna altra società concessionaria del servizio pubblico televisivo per il medesimo ambito di copertura.

In particolare, l’articolo 19 dispone:

“1. Le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, partecipano al capitale o hanno diritti di voto, in una misura uguale o superiore al 5% del totale, di una società concessionaria di un servizio pubblico televisivo non potranno avere una partecipazione significativa in nessun’altra società concessionaria di un servizio pubblico televisivo con identico ambito di copertura e nella stessa circoscrizione (demarcación).

Nessuna persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, partecipa al capitale o ai diritti di voto, in una misura uguale o superiore al 5 % del totale, di una società concessionaria del servizio pubblico televisivo di ambito statale, potrà avere una partecipazione significativa in un’altra società concessionaria di ambito di copertura autonomico o locale, se la popolazione delle circoscrizioni coperte in ciascuno di tali ambiti supera il 25 % del totale nazionale. 

Allo stesso modo le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, partecipano al capitale o hanno diritti di voto, in misura uguale o superiore al 5 % del totale, di una società concessionaria di un servizio pubblico televisivo di ambito autonomico non potranno possedere una partecipazione significativa in nessun’altra società concessionaria di un servizio pubblico di una televisione locale, se la popolazione delle circoscrizioni coperte dalle sue emissioni superano il 25% del totale autonomico.

In nessun caso si potrà detenere una partecipazione significativa nel capitale o nei diritti di voto, di società concessionarie di servizi pubblici televisivi di ambito statale, autonomico e locale nel caso di coincidenza nel medesimo punto della ricezione dell’emittente.

2. Nessun concessionario di un servizio pubblico televisivo potrà possedere una partecipazione significativa di un’altra società che si trovi nelle stesse condizioni esposte al comma precedente.

3. In ogni caso, le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, partecipano al capitale o hanno diritti di voto, in misura uguale o superiore al 5 % del totale, di una società concessionaria di un servizio pubblico televisivo, così come i concessionari di un servizio pubblico televisivo non potranno designare, direttamente o indirettamente, membri degli organi di amministrazione di più di una società concessionaria del servizio pubblico televisivo, salvo nel caso in cui risulti ammessa una partecipazione significativa conformemente  a quanto stabilito nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Agli effetti del presente articolo, si considera partecipazione significativa quella che raggiunge in forma diretta o indiretta almeno il 5% del capitale o dei diritti di voto.

5. Agli effetti del presente articolo, si considerano possedute o acquisite da una stessa persona fisica o giuridica le azioni o altri valori posseduti dai soggetti che fanno parte di uno stesso gruppo, così come definito dall’articolo 4 della Legge 24/1988, del 28 luglio, del Mercado de Valores, così come quelle possedute o acquisite da altre persone che agiscono in nome proprio ma per conto di persone giuridiche in forma concertata (…)”.

Infine, l’articolo 21 dispone che qualunque persona fisica o giuridica che intende acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione significativa (5 per cento) del capitale azionario di una società concessionaria dovrà darne preventivamente notizia al Ministero delle Infrastrutture (Ministerio de Fomento) indicando la percentuale della partecipazione che intende acquisire, i termini e le condizioni dell’acquisizione e il termine massimo entro il quale intende realizzare l’operazione. Analoga informazione dovrà essere fornita in caso di incremento della quota di partecipazione posseduta, che superi le soglie del 5, del 10, del 15, del 20, del 25, del 30, del 35, del 40 e del 45 per cento. Il Ministero disporrà del termine massimo di tre mesi dall’acquisizione dell’informazione, per autorizzare l’operazione. La mancata autorizzazione potrà basarsi sulla carenza di trasparenza della struttura del gruppo al quale appartiene l’entità acquirente o sull’esistenza di vincoli tra l’entità acquirente e altri concessionari del servizio televisivo, tali da creare turbative al principio del pluralismo dei mezzi di comunicazione a cui si ispira la legge stessa.

 

Il canale digitale terrestre

 

Per incentivare lo sviluppo del settore audiovisivo spagnolo il Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2004 ha approvato il Plan de Impulso de la Televisión Digital Terrestre, che individua tre priorità: introduzione di misure urgenti per lo sviluppo della tv digitale terrestre; anticipazione della data di oscuramento del canale analogico e assegnazione dei programmi in digitale terrestre di copertura statale per avviarne le emissioni entro l’autunno del 2005; coordinamento delle date di lancio della programmazione digitale tra televisioni statali, autonomiche e locali.

La Ley 10/2005, de 14 junio ha introdotto le misure urgenti per assicurare non solo la corretta attivazione di nuovi canali e l'avvio di nuovi programmi televisivi, ma anche un contesto legislativo adeguato. Il Real Decreto n. 1287/1999, mediante il quale era stato approvato il Piano tecnico nazionale per la radiodiffusione sonora digitale terrestre e l'ordinanza del 23 luglio 1999 di approvazione del regolamento tecnico e della prestazione del servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre, davano attuazione alla 44ª disposizione aggiuntiva della Ley 66/1997, relativa alle misure fiscali, amministrative e di ordine sociale, determinando il quadro legale delle concessioni per la gestione indiretta dei servizi pubblici di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale. Tale quadro normativo vedeva la coesistenza di regimi giuridici diversi per le diverse tecnologie di diffusione, analogica o digitale.

La Ley 10/2005 innanzitutto porta da uno a cinque il numero delle concessioni amministrative che possono essere controllate, in uno stesso ambito di copertura, da una stessa persona fisica o giuridica, che non potrà in nessun caso, controllare direttamente o indirettamente più del cinquanta per cento delle concessioni amministrative del servizio di radiodiffusione sonora terrestre. Tali limiti operano indipendentemente dalla tecnologia (analogica o digitale) utilizzata per la trasmissione.

Per le televisioni locali si modifica la Ley 41/1995 sulla televisione locale via etere. Va premesso che in Spagna anche questa modalità di trasmissione e comunicazione ha carattere di servizio pubblico ed è realizzata in un ambito territoriale coincidente con il nucleo urbano principale della popolazione di un dato comune. La gestione può essere effettuata sia dai comuni stessi sia da operatori privati. La Ley 10/2005 modifica l’articolo 9 della legge 41/1995, nella parte in cui dispone che solo un programma di ogni canale multiplo digitale può essere riservato alla gestione diretta dei comuni. Eccezionalmente, infatti, tenuto conto sia del numero di municipi inclusi in ogni unità territoriale, sia del numero di abitanti si potrà aumentare a due il numero di programmi gestiti direttamente dai comuni.

Autorità competenti

 

In Spagna non esiste un’autorità indipendente per il settore audiovisivo, ma la gran parte delle competenze in materia è affidata al Ministero dell’Industria, Turismo e Commercio, attraverso la Segreteria di Stato delle Telecomunicazioni e per la Società delle Informazioni. In particolare la Segreteria si occupa:

·        della pianificazione, gestione e amministrazione del dominio pubblico radioelettrico;

·        dell’elaborazione della normativa tecnica relativa alla regolamentazione del sistema di radiodiffusione e televisivo, a prescindere dalla tecnologia impiegata;

·        dell’elaborazione di progetti di sviluppo dei piani tecnici nazionali per la radio e per la televisione;

·        dell’attività ispettiva e di controllo sui mezzi audiovisivi;

·        dell’istruzione dei procedimenti sanzionatori;

·        della preparazione di studi, indagini statistiche e proposte relativi al settore audiovisivo.

Inoltre, la Commissione per il mercato delle telecomunicazioni, in base a quanto disposto dall’articolo 48 della Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, svolge un’attività di controllo in relazione all’adempimento degli obblighi a carico degli operatori nel mercato delle telecomunicazioni e allo sviluppo della concorrenza nel settore audiovisivo.

 

Recenti sviluppi

 

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2005[21] è stata varata la riforma complessiva del settore audiovisivo da realizzarsi attraverso tre interventi a carattere legislativo ((la Ley de Servicio Público de Radio y Televisión de Titularidad Estatal, la Ley General Audiovisual e la Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales) e due Reales Decretos per le modifiche relative al Plan Técnico Nacional de Televisión Digital e al Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada.

La prima tappa della riforma si è ormai conclusa con l’approvazione della Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal[22], che modifica in maniera sostanziale l’assetto del sistema televisivo pubblico statale disciplinato dalla Ley 4/1980.

Per gli altri due interventi legislativi non sono stati ancora presentati i rispettivi disegni di legge al Parlamento e restano, quindi, allo stadio di anteproyecto de ley.

Particolarmente dirompente per l’assetto del sistema radiotelevisivo spagnolo è l’anteproyecto de Ley General Audiovisual che mira a liberalizzare completamente il settore. I servizi radiotelevisivi non dovrebbero più costituire servizi pubblici essenziali, fatta eccezione per quelli erogati da imprese pubbliche: statali, autonomiche o locali. L’anteproyecto contiene limiti precisi al numero massimo di licenze di cui può essere titolare uno stesso operatore nell’ambito di una demarcazione. L’ipotesi contemplata per tali limiti prevede:

·          a livello statale: un canale a tecnologia analogica; un multiplex completo (quattro canali) in digitale;

·          a livello autonomico: il 50 per cento dei canali privati disponibili in ciascuna Comunità Autonoma;

·          a livello locale: un solo canale.

In ogni caso una stessa impresa non potrà essere titolare di più di due licenze televisive di livello statale, autonomico o locale nel caso in cui vengano a coincidere nella stessa zona di ricezione dell’emissione. Inoltre, una stessa impresa non potrà detenere una partecipazione significativa (superiore al 5 per cento) in più di un operatore di eguale copertura.

Per quanto concerne il terzo progetto di legge relativo alla creazione del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, va precisato che nell’ordinamento spagnolo, a livello statale, non esiste un’autorità indipendente per il sistema radiotelevisivo. Tale tipo di autorità esiste, invece, in alcune Comunità Autonome: Catalogna, Navarra e Madrid. In base a quanto previsto dall’anteproyecto de ley il Consiglio dovrebbe essere formato da sette membri, eletti a maggioranza dei due terzi dal Congreso de los Diputados, con un mandato di sei anni. Il Consiglio dovrebbe: svolgere le gare per l’assegnazione delle licenze radiotelevisive di livello statale; vigilare sul rispetto degli oneri previsti dalle leggi vigenti; esercitare poteri sanzionatori; gestire il Registro Statale della Radio e della Televisione; vigilare sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio pubblico; svolgere attività in materia di arbitraggio, mediazione e promozione dell’autoregolamentazione.

 



 

 

 

 

 

 



 

 

[1] Anche per il mercato della stampa quotidiana di informazione generale si conferma la tendenza all’oligopolio con quattro grandi gruppi che dominano il mercato: SOCPRESSE, LAGARDERE, OUEST FRANCE e LE MONDE.

Nel mercato della radio, a parte le emittenti pubbliche di RADIO FRANCE, sono presenti, tra gli altri, i canali privati NRJ, RTL, le emittenti EUROPE 1 e EUROPE 2, legate al Gruppo LAGARDERE, e un gruppo di emittenti locali indipendenti, collegate tra loro per questioni di offerta pubblicitaria.

Il gruppo tedesco RTL fa registrare una presenza significativa su tutti e tre i mercati del settore (televisioni, radio e stampa) attraverso le emittenti radio RTL, il canale televisivo M6, e il gruppo di stampa specializzata PRISMA. Il gruppo VIVENDI, tuttora in espansione, non ha ancora raggiunto una dimensione multimedia rilevante.

Un’altra caratteristica del sistema francese dei media è la presenza dei grandi gruppi industriali e l’esistenza di un conflitto potenziale tra le imprese di comunicazione ed i loro interessi in altri settori: il gruppo BOYGUES, che opera nel settore delle costruzioni, controlla TF1, la piattaforma di distribuzione TPS, otto canali tematici e ha una partecipazione del 35 % nella filiale francese del gruppo editoriale della stampa gratuita che pubblica METRO. L’impresa di servizi urbani VIVENDI controlla il Gruppo CANAL+ e i suoi canali tematici. Il Gruppo industriale DASSAULT, con interessi nei settori dell’elettronica e militare, controlla, attraverso SOCPRESSE, Le Figaro ed altri quotidiani regionali nel nord e nell’est della Francia. Il gruppo LAGARDERE, che ha interessi nell’impresa aeronautica europea, è leader mondiale delle riviste specializzate attraverso la casa editrice HACHETTE, possiede dieci testate di quotidiani regionali, è titolare delle autorizzazioni per la diffusione di canali televisivi tematici, controlla il 34 % di CANALSATELLITE ed è proprietario della rete di radio EUROPE FM1 e EUROPE FM2.

[2] http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm

[3] http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX9800149L

[4] http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0300083L

[5] www.csa.fr

[6] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") GU L 24 del 29.1.2004, pagg. 1–22

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0139:IT:HTML

)

[7] L’articolo L430-2 dispone che l’operazione di concentrazione deve presentare contestualmente due condizioni: fatturato totale (anche realizzato all’estero) delle imprese, dei gruppi o delle persone fisiche che partecipano all’operazione superiore a 150 milioni di euro; fatturato totale realizzato in Francia da almeno due dei soggetti partecipanti superiore a 50 milioni di euro.

[8] Vedi ad esempio, la procedura avviata in occasione della notifica dell’acquisizione da parte del gruppi Vivendi Universal e Canal Plus delle società TPS e CanalSatellite con la conseguente creazione di una società “Canal + France” che dovrebbe raggruppare tutte le attività del Gruppo Canal + e di TPS nella televisione a pagamento ed essere controllata da Vivendi Universal. Bulletin de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, n. 7 bis del 15 settembre 2006 –

http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/06_07bis/sommaire.htm?ru=03

 

[9]http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=&num=86-897&ind=1&laPage=1&demande=ajour

[10]  Décret n. 2005-217 dell’8 marzo 2005

(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=MCCT0500120D&num=2005-217&ind=1&laPage=1&demande=ajour)

[11]   Rapport au Premier Ministre sur  Les problemes de concentration dans le domaine des mediasdicembre 2005.

 (http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000035/0000.pdf)

[12]   Projet de Loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur – A.S. n. 467  (http://www.senat.fr/leg/pjl05-467.html)

 

[13] La rete Channel 3 – ITV comprende quindici emittenti regionali ed una emittente nazionale limitata alla fascia oraria antimeridiana (GMTV). (cfr. ITC Note, http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/itc_publications/itc_notes/view_note70.html

[14] Communications Act 2006, Allegato 14 (Media Ownership Rules), Parte 1, art. 350 (1) e (2).

[15] Enterprise Act 2002, (come modificato dal Communications Act 2003), art. 23.

[16] Enterprise Act 2002, (come modificato dal Communications Act 2003), art. 59.

[17]Gli obiettivi standard previsti dalla legge riguardano la tutela dei minori, la correttezza e la non discriminazione nell’informazione radiotelevisiva, il carattere non ingannevole, dannoso od offensivo della pubblicità etc. e sono stati dettagliatamente sviluppati in un apposito codice dell’Ofcom (Ofcom Broadcasting Code) in vigore dal 25 luglio 2005 (http://www.ofcom.org.uk/tv/ifi/codes/bcode/).

[18] L’insieme di queste procedure è analiticamente descritto in una apposita guida per le imprese (Ofcom guidance for the public interest test for media mergers, http://www.ofcom.org.uk/tv/ifi/guidance/pi_test/).

[19] Si tratta della Ley 46/1983, de 26 de diciembre. BOE num. 4, de 5 de enero de 1984.

[20]http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21207-21218.pdf.

[21]http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2005/c2406050.htm#Audiovisual.

[22]http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21207-21218.pdf.