Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca | ||||
Titolo: | Le unioni civili | ||||
Serie: | Materiali di legislazione comparata Numero: 8 | ||||
Data: | 30/03/2007 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
Materiali di legislazione comparata
LE UNIONI CIVILI
N. 8 - Marzo 2007
SIWEB
I dossier del Servizio Biblioteca sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
SIWEB
Indice
Il patto civile di solidarietà (PACS)
Le leggi regionali sulle unioni di fatto
Legge del 23 novembre 1998 che istituisce la coabitazione legale
CODICE CIVILE. Libro I “Delle persone”, Titolo XII “Del patto civile di solidarietà e del concubinato”, Capitolo I: Del patto civile di solidarietà
Legge n. 7/2001, dell’11 maggio 2001 – Misure di protezione delle unioni di fatto
Il presente dossier contiene nella prima parte “Schede di sintesi” l’aggiornamento delle schede contenute nel dossier Le coppie di fatto, n. 102 della collana “Materiali di legislazione comparata”, pubblicato nel luglio 2004, con riferimento ai seguenti paesi: Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna.
Nella seconda parte “Documentazione” sono riportati alcuni capitoli tratti dal volume di M. Bonini Baraldi Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, 2005, relativi alle esperienze di altri paesi (Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda, Finlandia, Olanda, Svizzera e Lussemburgo).
Nella parte conclusiva “Appendice normativa” sono infine riportati i testi di legge vigenti, in traduzione italiana, di Belgio, Francia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera.
Schede di sintesi
In Belgio la Loi instaurant la cohabitation légale del 23 novembre 1998,[1] entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha istituito la convivenza legale, inserendo nel Libro III del Codice civile un nuovo Titolo V bis composto dagli artt. 1475 a 1479.
Per “convivenza legale” si intende la situazione di vita comune di due persone che abbiano reso una dichiarazione nei termini specificati all’art. 1476 del Codice civile.
Secondo la dottrina, l’ampiezza della definizione codicistica permette di ricomprendere nel nuovo istituto tutte le persone che formano una coppia senza condizioni riferite al sesso. Può quindi trattarsi non solo di una coppia eterosessuale od omosessuale, ma anche di fratelli e sorelle, di genitori e figli, di amici ecc.
Per ottenere la convivenza legale le due parti devono soddisfare alle seguenti condizioni:
· non essere legate da un matrimonio o da altra convivenza legale;
· avere la capacità di contrarre ai sensi degli artt. 1123 e 1124 del Codice civile.
La dichiarazione di convivenza legale di cui all’art. 1476 è fatta per mezzo di uno scritto consegnato dietro ricevuta all’ufficiale di stato civile del domicilio comune. Questi, dopo aver verificato che le due parti soddisfano alle condizioni previste dalla legge, annota la dichiarazione nel registro della popolazione.
La dichiarazione legale prende fine quando una delle due parti contrae matrimonio ovvero per comune accordo o ancora per decisione unilaterale di uno dei due conviventi, mediante dichiarazione scritta consegnata dietro ricevuta all’ufficiale di stato civile.
Si applicano per analogia alla convivenza legale tre articoli del Codice civile riguardanti il matrimonio, segnatamente gli artt. 215, 220, § 1 e 224 § 1, 1.[2]
Tornando ai contenuti salienti della legge del 1998, essa specifica che i conviventi legali contribuiscono agli oneri della vita comune in proporzione alle loro possibilità. Secondo la dottrina, tale contributo può essere apportato non solo in termini monetari, ma anche nella forma di una partecipazione attiva alla vita comune attraverso prestazioni di tipo domestico o professionale.
La legge specifica poi che ogni debito contratto da uno dei conviventi legali per le necessità della vita comune e dei figli educati dalla coppia obbliga solidarmente l’altro convivente. Tuttavia, questi non è obbligato dai debiti eccessivi in rapporto alle risorse dei conviventi.
Secondo la dottrina, il “debito eccessivo” è quello che, alla luce del tenore di vita dei conviventi legali, non può essere ragionevolmente compreso fra quelli contratti per le necessità della vita comune e dei figli.
La legge aggiunge che ciascun convivente legale conserva i beni di cui può dimostrare la proprietà, i redditi procurati da tali beni e i redditi da lavoro.
I beni di cui nessuno dei due conviventi può dimostrare la proprietà ed i redditi da essi prodotti sono considerati indivisi.
Se il convivente legale superstite è un erede del convivente premoriente, l’indivisione di cui sopra sarà considerata, nei confronti degli eredi riservatari del premoriente, come una liberalità, salvo prova contraria.
La legge belga, quindi, non crea né una comunione di beni in senso proprio, salvo l’indivisione dei beni di cui non può essere dimostrata la proprietà esclusiva, né una vocazione successoria fra le due parti.
Inoltre, i conviventi regolano le modalità della loro convivenza legale per via pattizia come lo ritengono opportuno, a condizione che tale patto non contenga alcuna clausola contraria all’art. 1477 del Codice civile, all’ordine pubblico, al buon costume o alle norme riguardanti l’autorità genitoriale, la tutela e l’ordine legale di successione. Questo patto è stipulato davanti ad un notaio, in forma autentica, e viene menzionato nel registro della popolazione.
La convivenza legale non facilita l’accesso al territorio belga, per la ricongiunzione familiare, né conferisce diritto alla cittadinanza belga.
In base alla legge, inoltre, se l’intesa fra i conviventi legali è seriamente perturbata, il giudice di pace ordina, su richiesta di una delle parti, provvedimenti urgenti e provvisori riguardanti l’occupazione della residenza comune, i beni dei conviventi e dei figli nonché gli obblighi legali e contrattuali dei conviventi. Il giudice di pace fissa la durata di validità dei provvedimenti da lui ordinati.
Cessata la convivenza legale, e sempreché ne sia stata presentata la domanda nei tre mesi successivi, il giudice di pace ordina i provvedimenti urgenti e provvisori giustificati dalla cessazione. Egli fissa la durata di validità dei provvedimenti da lui ordinati, che non può essere superiore a un anno.
Per quanto riguarda l’imposizione, la Loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques del 10 agosto 2001 ha completamente assimilato, nel suo articolo 2, i conviventi legali a dei coniugi sposati.
Occorre aggiungere che il Belgio, con la successiva legge del 13 febbraio 2003 (Loi ouvrant le mariage à des personnes du même sexe), ha introdotto il matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Ancora successivamente, con la Loi reformant l’adoption del 24 aprile 2003, con la Loi-programmedel 27 dicembre 2004 e con la Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe del 18 maggio 2006, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina nazionale sull’adozione.
In particolare, l’art. 343 § 1 modificato del Codice civile consente l’adozione anche da parte dei conviventi (cohabitants), definiti come coloro che, alla data di presentazione della domanda di adozione, hanno già presentato una dichiarazione di convivenza legale oppure che vivono insieme in modo permanente e affettivo da almeno tre anni, purché non abbiano fra loro legami di parentela comportanti il divieto di matrimonio. Le citate leggi di modifica hanno infatti espunto da questo articolo del Codice civile tutti i riferimenti alla differenza di sesso.
Il patto civile di solidarietà (PACS)
La legge n. 99-944, del 15 novembre 1999, relativa al “patto civile di solidarietà” (pacte civil de solidarité - PACS), definisce quest’ultimo come un contratto concluso tra due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune.
In particolare, l’art. 1 della legge ha introdotto nel libro I del Codice civile un nuovo titolo XII (artt. 515-1 a 515-8), intitolato "Du pacte civil de solidarité et du concubinage".
Successivamente, con la legge n. 2006-728, del 23 giugno 2006, di riforma delle successioni e delle liberalità, sono state introdotte modifiche alla predetta normativa civilistica sui PACS che hanno inciso profondamente sul diritto patrimoniale e successorio degli stessi.[3]
Il PACS è qualificato come contratto bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata. Il Conseil constitutionnel, investito del controllo di conformità costituzionale della legge, nella sua decisione n. 99-419 del 9 novembre 1999,[4] ha precisato come esso debba essere considerato un patto estraneo al matrimonio, che non modifica lo stato civile dei contraenti e non sortisce alcuna conseguenza nei confronti dei figli.
Non possono concludere un PACS fra loro, a pena di nullità, ascendenti e discendenti in linea retta, parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, persone di cui una è già coniugata, persone di cui una è già legata da un altro PACS.
Per essere valido, essodeve formare oggetto di una dichiarazione congiunta, presentata e registrata alla cancelleria del Tribunal d’instance (tribunale civile) nella giurisdizione di residenza. Pena l’irricevibilità della dichiarazione, i conviventi iscrivono altresì nel registro una convenzione stipulata fra loro con atto pubblico o scrittura privata. Si noti che la convenzione iniziale può essere modificata con un’altra convenzione, secondo le stesse modalità. L’iscrizione nel registro conferisce data certa al patto e lo rende opponibile ai terzi.
I conviventi legati da un PACS si impegnano a condurre una vita in comune, come anche a fornirsi un aiuto materiale e un’assistenza reciproca. La vita in comune, come ha precisato il Conseil constitutionnel, consiste non soltanto nella “comunione di interessi " e nella "esigenza di coabitazione", ma anche nella "residenza in comune" e nella "vita di coppia".
Le concrete modalità dell’aiuto materiale e dell’assistenza reciproca sono rimesse all’accordo delle parti. In ciò risiede la caratteristica più innovativa del PACS, rispetto ad altri modelli giuridici in cui la legge risulta più penetrante.
Nell’eventuale silenzio della convenzione, è compito del giudice, in caso di disaccordo, determinare le modalità di attuazione secondo le capacità di ciascuno dei conviventi.
La coppia è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi relativamente alle obbligazioni assunte da ciascuno dei due conviventi per i bisogni della vita quotidiana. Tuttavia questa solidarietà non sussiste per le spese manifestamente eccessive, provvedendosi così alla tutela del partner non contraente, alla stessa stregua di quanto avviene per i coniugi nel matrimonio. Inoltre ciascun convivente è responsabile da solo delle obbligazioni personali assunte prima o durante il patto, ferma restando la responsabilità solidale nel caso sopra menzionato.
Passando ora al regime patrimoniale del PACS, ciascuno dei due conviventi, salvo diversi accordi nella succitata convenzione, conserva l’amministrazione, il godimento e la disponibilità dei suoi beni personali. Viene così meno la presunzione di indivisibilità che, prima della succitata legge del 2006, riguardava i beni acquisiti a titolo oneroso da ogni convivente.
I beni sui quali nessuno dei due conviventi può dimostrare la proprietà esclusiva sono ritenuti di loro proprietà indivisa, nella misura della metà per ciascuno. Tuttavia, i conviventi possono, nella convenzione, scegliere di sottoporre al regime dell’indivisione i beni che acquisiscono, insieme o separatamente, dopo la registrazione della convenzione medesima. Infine, per l’amministrazione dei beni indivisi, essi possono stipulare un’ulteriore convenzione, al fine di concordare fra loro l’esercizio dei rispettivi diritti.
Ad integrazione dei suddetti principi la legge dispone che alcuni beni da essa nominativamente elencati restino in ogni caso di proprietà esclusiva di ciascuno dei due conviventi. I più importanti sono: i denari percepiti da ciascun convivente, a qualunque titolo, dopo la conclusione del patto e non impiegati nell’acquisto di un bene; i beni creati e i loro accessori; i beni aventi carattere personale; i beni acquisiti mediante denari appartenenti ad un convivente prima della registrazione della convenzione iniziale o modificativa ai sensi della quale tale regime è stato scelto; infine, i beni acquisiti mediante denari ricevuti per donazione o successione.
In materia di adozioni il silenzio della normativa sui PACS lascia immutata la precedente normativa vigente in questo settore, per cui l’adozione non è possibile per le coppie che hanno contratto un patto civile di solidarietà, non importa se omosessuali o eterosessuali.
Il PACS termina per volontà congiunta o unilaterale dei contraenti, nonché per matrimonio o decesso di uno di essi. In caso di scioglimento consensuale la dichiarazione congiunta deve essere presentata al cancelliere del tribunale in cui è stato registrato il PACS. Nel caso invece di recesso unilaterale di uno dei due conviventi, questi deve notificare la sua decisione all'altro nonché produrre copia di tale notifica alla cancelleria dello stesso tribunale. Il cancelliere registra la dissoluzione e provvede alla necessaria pubblicità. La dissoluzione ha effetto, nei rapporti fra i conviventi, dalla data di registrazione in cancelleria. E’ invece opponibile ai terzi dal giorno in cui sono state compiuti gli adempimenti in materia di pubblicità.
Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento, in base al principio dell'autonomia contrattuale che pervade l’intera disciplina del PACS, sono regolate dalle parti ma, in mancanza di accordo, compete al giudice intervenire, stabilendo, eventualmente, una riparazione per il danno subito. Salvo diverso accordo, i crediti reciproci fra i conviventi sono stimati in base all’art. 1469 del Codice civile. Tali crediti possono essere compensati con i vantaggi che il loro titolare ha potuto trarre dalla vita comune, in particolare non contribuendo in proporzione alle sue facoltà ai debiti contratti per i bisogni della vita quotidiana.
Inoltre, se al momento della morte di un convivente quello rimasto in vita e ammesso alla successione occupa effettivamente, a titolo di abitazione principale, un alloggio appartenente ai conviventi o totalmente dipendente dalla successione, egli ha diritto, per un anno, al godimento gratuito dell’alloggio medesimo e dei mobili in esso contenuti.
Le persone che hanno contratto un PACS sono considerate come dei terzi in relazione alla successione dell’una e dell’altra. Di conseguenza nella normativa francese, in assenza di testamento, esse non hanno alcun diritto alla successione.
Per contro i conviventi in regime di PACS possono ricevere donazioni o legati per testamento.
Se non esiste alcun erede riservatario, è possibile legare per testamento l’insieme dei propri beni al convivente superstite. In caso contrario, il legato non può superare la “quota disponibile”, ossia la parte di cui può disporre liberamente il testatore.
Infine, il PACS differisce dal concubinato, definito nel capo II della legge (art. 515-8 del Codice civile) "una unione di fatto, caratterizzata dalla vita in comune, stabile e continuativa, tra due persone di sesso differente o dello stesso sesso, che vivono in coppia".
L’istituto giuridico della “convivenza registrata” (eingetragene Lebenspartnerschaft) è stato introdotto in Germania dalla Legge per la cessazione della discriminazione nei confronti delle comunità di ugual sesso (Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften) del 16 febbraio 2001, entrata in vigore il 1° agosto successivo.[5] Discostandosi dal progetto di legge originariamente presentato in parlamento, il provvedimento approvato regolava solo alcuni settori, tralasciandone altri come, ad esempio, quelli della previdenza e della successione.[6]
A differenza di quanto previsto in Belgio, Francia, Olanda e Lussemburgo, la legge tedesca sulla convivenza registrata si applica esclusivamente a coppie omosessuali, così come previsto nel Regno Unito e in tutti i paesi nordici (Danimarca, Finlandia e Svezia nella UE, Norvegia e Islanda fuori di essa).
Con la sentenza del 17 luglio 2002 (BVerfG, 1 BvF 1/01),[7] la Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) ha statuito che la legge sulla convivenza registrata non pregiudica la protezione del matrimonio da parte dello Stato, prevista dall’art. 6 della Legge fondamentale. In particolare, tale protezione non comporta per il legislatore il dovere di garantire all’istituto una posizione di supremazia rispetto ad altri modelli giuridici. La sentenza della Corte costituzionale federale ha di fatto aperto la strada ad una graduale equiparazione giuridica dell’unione fra omosessuali al matrimonio fra eterosessuali.
Successivamente, è stata approvata una Legge di revisione della normativa sulla convivenza registrata (Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts) del 15 dicembre 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Questa legge si proponeva di integrare le disposizioni già esistenti disciplinando i settori che non erano stati presi in considerazione nel 2001: sulla scia delle conclusioni della citata sentenza della Corte costituzionale, essa si occupa infatti del diritto patrimoniale, successorio e previdenziale, nonché dell’adozione e dello scioglimento, allineando in massima parte questi aspetti alla normativa sul matrimonio.
Passando ai contenuti della normativa vigente in Germania,[8] affinché due persone dello stesso sesso possano dar vita ad una convivenza “registrata” devono da un lato non essere vincolate da un matrimonio o da un’altra convivenza registrata, dall’altro dichiarare reciprocamente e personalmente dinanzi all’autorità competente di voler condurre una convivenza a vita. I conviventi possono scegliere un cognome comune (c.d. nome della convivenza, Lebenspartnerschaftsname), che corrisponde a quello dell’uno o dell’altro. La dichiarazione relativa alla determinazione del nome deve aver luogo in occasione della costituzione della convivenza o, successivamente, tramite autentica per atto pubblico. Questo nome comune può essere conservato dopo lo scioglimento della convivenza registrata.
Il procedimento di registrazione della convivenza è disciplinato in modo autonomo dalla legge di ogni Land, per cui convivono autorità (comune, notaio, ecc.) e procedimenti (registro, atto, ecc.) notevolmente diversi fra loro.
Sono applicabili alla convivenza registrata le disposizioni relative alla promessa di matrimonio di cui ai §§ 1297-1302 del Codice civile: diritto al risarcimento in caso di ritiro dalla promessa, restituzione dei doni, breve durata del termine di prescrizione.
La legge stabilisce, così come per i coniugi, che entrambi i conviventi provvedano in modo adeguato al sostentamento della loro unione con il proprio lavoro e il proprio patrimonio. Di conseguenza essa prevede anche la responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei due soggetti nell’interesse della convivenza. Il regime previsto per legge, se non diversamente concordato, è quello ordinario per le coppie sposate, cioè la comunione degli acquisti di cui al § 1363 del Codice civile (Zugewinngemeinschaft). I conviventi possono tuttavia stipulare un contratto di convivenza (Lebenspartnerschaftsvertrag) e optare in esso per la separazione dei beni e per altri accordi speciali di natura patrimoniale.
Per determinate categorie di beni, come l’abitazione o i mobili in essa contenuti, è sempre necessario il consenso del convivente non stipulante nel caso in cui l’altro intenda disporne. La dottrina ha integrato questa disposizione di legge rilevando come essa si applichi a prescindere dal regime patrimoniale prescelto .
In materia di diritto delle successioni, le norme approvate con la citata legge di revisione del 2004 erano finalizzate all’equiparazione della posizione ereditaria del convivente superstite con quella del coniuge. Analogamente, per quanto concerne il diritto previdenziale, sono state modificate alcune norme del Libro sesto del Codice di legislazione sociale (Sozialgesetzbuch) per attribuire al convivente superstite il diritto alla pensione di reversibilità alla stessa stregua di un coniuge.
La convivenza registrata conferisce gli stessi diritti del matrimonio in materia di cittadinanza (ad esempio la procedura agevolata per ottenere la naturalizzazione) e di ricongiunzione familiare.
Per quanto riguarda i figli, la legge tedesca prevede l’esercizio congiunto, fra il genitore e il suo partner, di alcuni diritti della potestà (kleines Sorgerecht: “piccola potestà”). Infatti, quando un genitore, che per legge esercita da solo la potestà parentale su un figlio, registra una convivenza, il suo partner ha diritto, d’accordo con l’altro, alla codecisione (Mitenscheidung) nelle questioni di vita quotidiana del bambino. Tuttavia il Giudice competente per le cause inerenti la famiglia (Familienrichter) può decidere di limitare tale diritto quando ciò sia necessario per assicurare il benessere del minore.
Il genitore cui spetta la potestà parentale su un figlio e il suo convivente possono attribuire al figlio che sia stato accolto nel loro nucleo familiare il cognome comune scelto per la convivenza, effettuando un’apposita dichiarazione dinanzi all’autorità competente.
Passando ora alla materia dell’adozione, la disciplina tedesca sulla convivenza registrata non risulta completamente allineata a quella vigente per il matrimonio. Quando un convivente adotta da solo un bambino, è necessario il consenso dell’altro, ai sensi del § 9 (6). Inoltre, un convivente può adottare da solo il figlio minore dell’altro (Stiefkindadoption), ai sensi del § 9 (7). Non è quindi consentita, come nel matrimonio, un’adozione congiunta.
La legge allinea la disciplina dello scioglimento (Aufhebung) della convivenza registrata alla normativa, personale e patrimoniale, vigente in materia di separazione e divorzio. La convivenza viene sciolta su istanza di uno o di entrambi i conviventi con sentenza del giudice. E’ sufficiente – come per i coniugi – che abbiano vissuto separati per un certo periodo di tempo. La sentenza di scioglimento interviene dopo che siano trascorsi un anno o tre anni di separazione a seconda che la richiesta provenga da entrambi i conviventi (o se presentata da uno solo sia stata approvata dall’altro) oppure da uno solo di essi in via unilaterale.
E’ altresì prevista la regola secondo cui, nel caso di procedimento contenzioso, non si fa luogo allo scioglimento, ancorché vi sia stata separazione per tre anni, se esso appare come un “onere così duro” (so schwere Härte), a motivo di circostanze eccezionali, da rendere necessaria la prosecuzione della convivenza, considerate anche le ragioni dell’istante.
Il diritto al mantenimento sorge solo in capo al convivente che dimostri di non essere in grado di prendersi cura di sé per effetto dell’impossibilità di assumere un lavoro retribuito, in particolare a causa dell’età o di uno stato di malattia o disabilità. L’importo del mantenimento è espressamente riferito dalla legge al tenore di vita goduto in costanza del rapporto di convivenza. In sede di scioglimento può essere altresì stabilita l’assegnazione della casa familiare. Infine, con lo scioglimento ha luogo tra i conviventi un conguaglio tra le aspettative pensionistiche di ciascuno (Versorgungsausgleich), così come previsto dal § 1587 ss. del Codice civile in caso di divorzio. I conviventi possono tuttavia concordare espressamente di escludere tale fattispecie in un apposito contratto di convivenza. L’esclusione non ha effetto se entro un anno dalla conclusione del contratto viene presentata istanza di scioglimento della convivenza stessa.
Infine, nella citata sentenza del 2002 la Corte costituzionale federale ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che, mentre ai sensi del § 1, comma 2, n. 1 della Legge sulla convivenza registrata una convivenza non può essere efficacemente costituita se uno dei due partner è coniugato con un’altra persona, nella normativa sul matrimonio mancava una specifica disposizione che prevedesse il caso contrario. La citata legge di revisione del 2004 ha quindi modificato il § 1306 del Codice civile stabilendo che non si può contrarre matrimonio se uno dei due sposi è già convivente con una terza persona.
La questione di una più completa equiparazione della convivenza registrata con l’istituto del matrimonio, soprattutto per quanto concerne alcuni settori giuridici specifici (in particolare il diritto tributario e il diritto in materia di pubblico impiego), è stata affrontata per la prima volta nell’attuale legislatura il 10 febbraio 2006, quando il Bundestagha discusso il testo di una mozione (Antrag)[9] presentata dal Gruppo parlamentare dei Verdi, in cui si sollecitava il Governo ad elaborare una nuova legge integrativa sulla convivenza registrata (c.d. Lebenspartnerschaftsergänzungsgesetz). Non trovando il necessario consenso da parte delle forze politiche, divise su questi temi anche all’interno della Große Koalition, la mozione è stata rinviata all’esame delle diverse Commissioni parlamentari per un ulteriore fase consultiva.
Sono stati successivamente presentati dalle forze di opposizione due progetti di legge: il primo[10], di iniziativa del Gruppo parlamentare liberale, introduce, a favore delle convivenze registrate, alcune modifiche alla normativa vigente in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni; il secondo,[11] presentato dal Gruppo dei Verdi, prevede una serie di adeguamenti normativi ai fini di una maggiore equiparazione con l’istituto matrimoniale. Le principali integrazioni e modifiche alla disciplina sulla convivenza registrata riguardano: la normativa sul pubblico impiego e sulla pensione dei dipendenti pubblici; la formazione professionale; la normativa fiscale, in particolare il l’imposta sul reddito, la tassa di successione e l’imposta sulle donazioni; la previdenza sociale; l’introduzione di una competenza, sull’intero territorio federale, dell’Ufficiale dello stato civile per la costituzione di una convivenza tra persone dello stesso sesso.
In Portogallo sono state approvate nel 2001 due leggi che hanno disciplinato, rispettivamente, le situazioni giuridiche della “economia comune” (economia comum) e della “unione di fatto” (união de facto). Si tratta della Lei n. 6/2001, de 11 de maio, adopta medidas de protecção das pessoas que vivam em economia comum[12] e della Lei n. 7/2001, de 11 de maio, adopta medidas de protecção das uniões de facto.[13]
Le due leggi, pur relative a dei regimi diversi, non si escludono a vicenda, sicché è possibile che delle persone conviventi possano regolamentare i diversi profili della loro unione con l’una o con l’altra legge, così come è precisato nelle disposizioni iniziali di entrambi i testi.[14]
La legge 6/2001 si applica alle “persone che vivono in economia comune da più di 2 anni” (art. 1).
La definizione di “economia comum” data dalla legge è “la situazione di persone che vivano in comunione di vitto e alloggio da più di 2 anni ed abbiano stabilito un genere di vita in comune basato sull’assistenza reciproca o la ripartizione delle risorse” (art. 2). La legge si applica a nuclei di due o più persone, purché almeno una di esse sia maggiore di età.
L’articolo 3, relativo alle eccezioni, enumera quattro elementi che impediscono l’applicazione della legge 6/2001:
· l’esistenza di un legame contrattuale tra le persone, come il subaffitto o altre forme di fornitura di alloggio dietro compenso, che comportino l’abitare in comune;
· l’obbligo della convivenza, dovuto alla necessità di svolgere un’attività lavorativa a favore di una delle persone con la quale si decida di stabilire un’economia comune;
· la presenza di condizioni per le quali l’economia comune abbia carattere chiaramente transitorio e sia legata al raggiungimento di fini diversi;
· l’esistenza di situazioni di costrizione fisica, psicologica o comunque lesive dell’autodeterminazione individuale, nei confronti di qualunque persona coinvolta in un regime di economia comune.
L’articolo 4 elenca invece i diritti attribuibili alle persone in regime di economia comune:
· godimento di ferie, permessi e congedi familiari, alle stesse condizioni previste per i coniugi, in base alla normativa vigente e sia per i lavoratori pubblici che per i privati con contratto individuale;[15]
· diritto di preferenza nei trasferimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alle stesse condizioni previste per i coniugi, in base alla normativa vigente;
· applicazione del regime delle imposte per il reddito delle persone fisiche, alle stesse condizioni dei soggetti passivi coniugati e non separati legalmente;
· protezione particolare per la residenza comune, sia in caso di proprietà che di locazione della stessa, secondo quanto stabilito dalla legge.
E’ in particolare l’articolo 5 della legge 6/2001 che regolamenta la trasmissione ereditaria di una “casa di dimora comune” (casa de morada comun), in caso di morte della persona proprietaria della stessa. Se è esistito un regime di economia comune per più di 2 anni, le altre persone (o l’altra) hanno un diritto reale di abitare nella casa stessa per un periodo di cinque anni, durante i quali godono anche del diritto di prelazione in caso di vendita. Tale disposizione non si applica, però, in tre circostanze:
· presenza di parenti, ascendenti o discendenti, che abbiano convissuto almeno un anno con il deceduto e vogliano continuare ad abitare nella casa stessa,
· presenza di discendenti minori di età che, pur non avendo coabitato con il deceduto, dimostrino assoluta carenza di abitazione propria;
· esistenza di volontà testamentarie contrarie.
Per quanto riguarda le abitazioni in affitto, infine, è possibile succedere nel contratto di locazione (art. 6), alle medesime condizioni previste per i coniugi non separati legalmente, in base alla normativa vigente sul regime delle locazioni urbane.
La legge 7/2001 intende a sua volta regolamentare “la situazione giuridica di due persone, indipendentemente dal sesso, che vivano un’unione di fatto da più di 2 anni” (art. 1).
Le eccezioni che impediscono il riconoscimento legale di un’unione di fatto sono le seguenti (art. 2):
· età inferiore a 16 anni;
· demenza manifesta o interdizione per cause psichiche;
· matrimonio anteriore non sciolto, a meno che non sia stata già dichiarata la separazione legale;
· esistenza di parentela in linea retta o fino al secondo grado in linea collaterale;
· condanna anteriore di una delle due persone per omicidio volontario.
I diritti delle persone legate da una união de facto sono invece gli stessi di coloro che vivono in economia comune, ma ad essi se ne aggiungono alcuni altri. Nel complesso (art. 3) si tratta di:
· godimento di ferie, permessi e congedi familiari, alle stesse condizioni previste per i coniugi, in base alla normativa vigente e sia per i lavoratori pubblici che per i privati con contratto individuale;
· diritto di preferenza nei trasferimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alle stesse condizioni previste per i coniugi, in base alla normativa vigente;
· applicazione del regime delle imposte per il reddito delle persone fisiche, alle stesse condizioni dei soggetti passivi coniugati e non separati legalmente;
· protezione particolare per la residenza comune, sia in caso di proprietà che di locazione della stessa, secondo quanto stabilito dalla legge;[16]
· prestazione a favore del superstite, in caso di morte di uno dei membri dell’unione di fatto, laddove quest’ultimo fosse beneficiario di un trattamento economico erogato dal sistema della sicurezza sociale (segurança social);[17]
· prestazione economica per il superstite, in caso di morte dovuta ad incidente sul lavoro o a malattia professionale, nei termini previsti dalla legge;
· pensione al superstite, in caso di morte avvenuta durante lo svolgimento di servizi di pubblico interesse (pensão de preço de sangue) o comunque rilevanti per la vita del paese, nei termini previsti dalla legge.[18]
Tutte e tre le prestazioni a favore del superstite sono soggette al possesso dei requisiti minimi indicati dalla normativa di settore (assenza o insufficienza di beni lasciati in eredità) o dal codice civile (applicazione delle stesse disposizioni previste per il diritto agli alimenti).
Una norma importante è contenuta nell’articolo 7 della legge 7/2001, laddove è specificato che il diritto all’adozione, disciplinato dal codice civile, è riconosciuto soltanto “alle persone di sesso differente che vivano in unione di fatto”.
L’articolo 8 riguarda infine i tre casi nei quali è possibile lo scioglimento di una unione di fatto:
· per la morte di uno dei due membri;
· per il matrimonio di uno dei due membri;
· per volontà di uno dei due membri.
In quest’ultima circostanza deve essere avviata la “separazione legale” innanzi al giudice, affinché possano essere riconosciuti i diritti da essa derivanti, così come avviene per i casi di separazione matrimoniale.
A seguito dell’approvazione del Civil Partnership Act 2004, promulgato il 18 novembre 2004, il legislatore britannico ha riconosciuto e disciplinato gli accordi di convivenza tra persone dello stesso sesso (civil o registered partnership).[19]
La legge in esame ha avuto un iter alquanto tormentato e in parte riproduce nei contenuti le previsioni di progetti di iniziativa parlamentare ripetutamente presentati nel corso delle precedenti sessioni parlamentari, ma mai giunti all’approvazione. Finalità di tali progetti era quella di introdurre il riconoscimento e la disciplina - previa la loro registrazione - delle unioni civili tra persone indipendentemente dal loro sesso, con inclusione, pertanto, sia delle coppie eterosessuali che omosessuali. Queste iniziative, tuttavia, avevano ottenuto un sostegno solo parziale da parte del Governo, disponibile a prenderle in esame solo quando ne fosse stato stimato l'impatto finanziario ed amministrativo, così come era avvenuto nell’ottobre 2001; l'opposizione parlamentare, dal canto suo, non aveva accolto favorevolmente le proposte ritenendo che taluni aspetti fossero già regolati - per quanto concerne le coppie eterosessuali - dalle vigenti norme sul matrimonio civile, e che la questione dei diritti delle coppie tra persone del medesimo sesso meritassero alcuni approfondimenti.
Dopo aver annunciato di voler ripresentare al Parlamento disposizioni in materia, il 30 giugno 2003 il Governo ha pubblicato un proprio documento, intitolato “Civil Partnership: a framework for the legal recognition of same-sex couple”,[20] nel quale venivano anticipati i contenuti di una organica disciplina delle unioni civili riferita alle sole coppie omosessuali; analoghe iniziative venivano assunte, con la pubblicazione di consultation papers riferiti ai rispettivi ambiti di competenza, dagli organi di governo locale della Scozia e dell’Irlanda del Nord.
Durante la consultazione pubblica promossa sul relativo avanprogetto di legge, in realtà, non sono mancate osservazioni critiche, da parte di settori qualificati dell’opinione pubblica, circa la scelta di escludere dal campo applicativo della legge le unioni civili tra persone eterosessuali. Tali obiezioni sono state però superate dal Governo alla luce della considerazione che le coppie eterossessuali hanno pur sempre, attraverso l’istituto del matrimonio, la possibilità di conseguire uno status socialmente e giuridicamente riconosciuto, mentre ciò era precluso, allo stato del diritto vigente, alle coppie formate da persone dello stesso sesso.[21]
L’opzione prevalsa è dunque quella di introdurre una disciplina specifica per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevedendosi per tale istituto un regime distinto da quella applicabile alla convivenza tra persone eterosessuali, regolata dal diritto comune per gli aspetti patrimoniali e, per altro verso, assimilata dalla recente legislazione al matrimonio per quanto concerne la materia del mantenimento e dell’educazione dei figli (parental responsibilities). Articolato in 8 parti e corredato di numerosi allegati, il Civil Partnership Act (la cui presentazione ha richiesto la preventiva valutazione di impatto normativo ed economico nella forma del Regulatory Impact Assessment),[22] delinea ora i requisiti e la procedura per ottenere la registrazione della civil partnership, enuncia i diritti e i doveri che ne derivano e detta previsioni applicabili in caso di scioglimento dell’unione e sulle relative conseguenze di ordine patrimoniale.
In particolare, il testo legislativo reca, nel primo capitolo della prima parte, la definizione di civil partnership, formata da due persone del medesimo sesso, la cui costituzione ha luogo mediante registrazione. E’ venuta meno, nel testo approvato, la previsione originariamente contenuta nel progetto che in via residuale ammetteva l’unione civile di persone di sesso diverso purché in possesso di determinati requisiti.
Adempiuti i particolari oneri di pubblicità prescritti dal testo legislativo, la registrazione delle due persone come civil partners (consentita con riferimento alle persone maggiori di 16 anni e, ove richiesta da minori di 18 anni, previo il consenso di chi eserciti la patria potestà) ha luogo dinanzi ad un pubblico ufficiale (con funzioni di civil partnership registrar) e alla presenza di due testimoni. E’ espressamente previsto che durante la procedura non possano svolgersi cerimonie religiose, e che tali formalità, il cui svolgimento è previsto in diverse forme a seconda di determinate circostanze, non possano aver luogo in edifici di culto.
Le vicende inerenti allo scioglimento o alla nullità della partnership sono disciplinate nel secondo capitolo della seconda parte del testo normativo. A questo riguardo sono tipizzati, in primo luogo, gli atti giudiziali (orders) mediante i quali possono essere dichiarati lo scioglimento, in presenza di determinate condizioni,[23] o la nullità dell’unione, oppure la separazione dei partners o la morte presunta di uno di essi. Analogamente alle cause matrimoniali, nei procedimenti relativi alla dissolution di un’unione registrata può intervenire, ad istanza del giudice presso cui si svolge il procedimento, il Queen’s Proctor (procuratore della regina), il cui compito, svolto sulla base di istruzioni dell’Attorney General, è quello di eccepire la mancanza delle condizioni per l’emissione di decreti di scioglimento o di nullità.
Specifiche previsioni sono dedicate alle cause di nullità dell’unione (relative all’insussistenza dei requisiti personali) e alle cause per le quali può esserne richiesto in giudizio l’annullamento, individuate nell’invalidità del consenso; nello stato di gravidanza, al momento della registrazione, di uno dei partners all’insaputa dell’altro; al cambiamento di sesso di uno dei partners.
La registrazione della civil partnership comporta per le persone che la formano un assetto patrimoniale che, pur senza espressamente costituire forme di comunione dei beni, garantisce tuttavia i diritti di ciascuna su di essi. E’ infatti stabilito, dalle disposizioni raccolte nel terzo capitolo della seconda parte della legge (Property and financial arrangements), che le migliorie apportate da un partner ai beni di proprietà dell’altro debbano considerarsi, agli effetti della separazione o dello scioglimento dell’unione, alla stregua di una quota dei beni acquisita dal primo (o dell’accrescimento della quota eventualmente già detenuta). E’ del pari riconosciuto, nel quarto capitolo, a ciascuno dei partners l’interesse ad agire dinanzi alle corti di contea o alla High Court per le controversie patrimoniali relative alla partnership, prevedendosi, a questo riguardo, che l’accordo sottostante non costituisce un contratto e non può quindi dare luogo ad azioni giudiziali per inadempimento o dirette all’esecuzione del contratto.
Nel capitolo quinto della seconda parte si dispongono le modifiche al Children Act del 1989 e all’Adoption and Children Act del 2002 rese necessarie dall’introduzione della civil partnership. Si prevede, tra l’altro, che il partner possa acquisire la potestà (parental responsibility) sui figli dell’altro partner pur senza esserne il genitore naturale, allo stesso modo della persona sposata con il genitore. Per quanto riguarda l’adozione, degna di nota è la disposizione (art. 79) diretta a modificare in più punti l’Adoption and Children Act del 2002. Per effetto di tali modifiche il testo del 2002 prevede ora che due civil partners possano congiuntamente adottare minori, e che ciascuno di essi possa adottare i figli dell’altro. La definizione di “coppia” include, a seguito delle modifiche anzidette, le persone legate da un rapporto di civil partnership (art. 144.4); l’adozione è pertanto consentita alla coppia (indipendentemente dal vincolo matrimoniale o dal rapporto di civil parnership: art. 50) purché formata da persone maggiori di 21 anni; sono, inoltre, individuate le circostanze in base alle quali è consentito al civil partner avviare il procedimento di adozione per proprio conto e non in quanto membro di una partnership (art. 51, 3A).Per quanto concerne la successione ereditaria si segnala l’art. 57, il quale dispone che, in caso e in costanza di separazione dei partners, e di successiva morte di uno di essi, non opera la successione legittima nei confronti dell’altro.[24] La diversa ipotesi della successione nei rapporti di locazione è disciplinata nel terzo capitolo della terza parte della legge, dove si sancisce la continuità di tali rapporti (occupancy right) a favore del partner superstite.
In Spagna non esiste alcuna normativa, a livello nazionale, che disciplini lo status giuridico delle coppie di fatto, al di fuori del matrimonio.
L’articolo 32 della Costituzione spagnola del 1978 menziona infatti soltanto il matrimonio come forma di unione tra uomo e donna.[25]
Nell’estate del 2005 è stata approvata la Ley 13/2005, de 1 de julio, por que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, con la quale è ora consentito contrarre matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso, in completa uguaglianza con le coppie eterosessuali.[26]
A partire dal 1998, comunque, le regioni spagnole (Comunidades autónomas) avevano iniziato a legiferare in materia di unioni di fatto, considerando tale aspetto come rientrante tra le competenze proprie di diritto civile, con particolare riferimento alla registrazione dello stato civile, nonché all’autorganizzazione della funzione pubblica.
Le leggi regionali sulle unioni di fatto
La Catalogna è stata la prima Comunità autonoma ad approvare, nel 1998, una legge sulle “unioni stabili di coppia” (Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja).[27] La legge catalana è divisa in due parti, la prima concernente la “unione stabile eterosessuale” e la seconda relativa alla “unione stabile omosessuale”.
La prima tipologia riguarda un uomo e una donna, entrambi maggiorenni e senza alcun impedimento legale per contrarre matrimonio, che abbiano convissuto come marito e moglie per un periodo ininterrotto di due anni[28] oppure abbiano sottoscritto un documento pubblico nel quale manifestano la volontà di costituire una unione stabile; almeno uno dei due componenti della coppia deve avere la residenza in Catalogna.
La regolamentazione dettagliata dei reciproci diritti e doveri e dei rapporti personali e patrimoniali sui quali si basa la convivenza può avvenire in forma verbale o scritta, con documento privato o con scrittura pubblica.
In assenza di patti espressi dalle parti, la legge dà alcune indicazioni generali sulle spese comuni della coppia e sul mantenimento della casa. Sono specificati in dettaglio i benefici per i conviventi che lavorano nell’ambito della funzione pubblica regionale, in materia di aspettative, permessi e riduzioni di orario.
Lo scioglimento dell’unione, infine, può dare diritto ad indennizzi economici o ad assegni per alimenti, a favore della parte che risulti svantaggiata.
L’unione stabile omosessuale è formata invece da persone conviventi dello stesso sesso che abbiano sottoscritto un apposito documento pubblico. Non possono costituire tale unione i minori, le persone sposate, coloro che già fanno parte di un’altra coppia stabile, i parenti in linea diretta ed i collaterali fino al secondo grado.
Per quanto riguarda i patti tra le parti, i benefici per i lavoratori dell’amministrazione regionale, le spese comuni ed il mantenimento della casa, nonché le conseguenze derivanti dallo scioglimento dell’unione, si applicano sostanzialmente le stesse disposizioni previste per le coppie eterosessuali.
A seguito dell’approvazione della Legge 3/2005 è stato abrogato l’articolo 6 nella versione originaria, che consentiva l’adozione di minori soltanto alle coppie eterosessuali, rendendola così possibile per entrambe le tipologie di unioni in maniera equiparata.[29] La legge del 2005 ha inoltre stabilito che, in caso di scioglimento dell’unione, i membri della coppia, nel caso abbiano dei figli comuni, possono accordarsi con quale dei due essi andranno a convivere; in mancanza di accordo è l’autorità giudiziaria a decidere, avendo come criterio fondamentale il beneficio dei figli stessi.
Dopo la Catalogna altre undici regioni spagnole hanno approvato leggi sulle unioni di fatto, per un totale di 12 Comunità su 17.
In particolare si tratta dell’Aragona nel 1999, la Navarra nel 2000, la Comunità di Valencia, le Isole Baleari e la Comunità di Madrid nel 2001, le Asturie e l’Andalusia nel 2002, le Canarie, l’Estremadura ed i Paesi baschi nel 2003, la Cantabria nel 2005.
Non tutte le regioni hanno usato le stesse espressioni formali. Dopo le “unioni stabili di coppia” (uniones estables de pareja) della Catalogna e le “coppie stabili non sposate” (parejas estables no casadas) dell’Aragona, hanno prevalso le “unioni di fatto “ (uniones de hecho) delle Comunità di Valencia e di Madrid, le “coppie stabili” (parejas estables) della Navarra, delle Isole Baleari e delle Asturie e, recentemente, le “coppie di fatto” (parejas de hecho) dell’Andalusia, delle Canarie, dell’Estremadura, dei Paesi baschi e della Cantabria.
Lo schema della legge catalana, con la divisione in due parti, relative alle coppie eterosessuali e a quelle omosessuali, non è stato seguito dalle altre Comunità e vi è sempre una definizione univoca del tipo di unione, che lega comunque due persone adulte, indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale, con divieto di ogni forma di discriminazione. Talora è richiesto il requisito della convivenza minima per uno o due anni, ai fini dell’iscrizione in appositi registri delle coppie o delle unioni di fatto, istituiti nelle diverse Comunità. Tale periodo minimo, che pure non è indicato in alcune leggi, non è richiesto in presenza di figli della coppia.
Per i patti di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali viene generalmente richiesta la forma scritta, pubblica o privata, e in alcune Comunità è possibile depositarli presso il registro stesso delle coppie di fatto.
Così come avviene nella legge della Catalogna sono disciplinati gli effetti giuridici dell’unione, nonché le conseguenze legali in caso di scioglimento; in maniera simile alla normativa catalana sono anche indicati i diritti spettanti ai conviventi che lavorano nelle amministrazioni regionali.
Uno degli aspetti più controversi resta quello della possibilità di adottare minori di età, da parte dei componenti di una coppia di fatto registrata. Lo schema della legge catalana consentiva originariamente un distinguo, superato nel 2005, cosa che non era possibile negli altri casi, posto il divieto iniziale di ogni forma di discriminazione legata al sesso o all’orientamento sessuale. La maggioranza delle leggi non contiene quindi alcun riferimento all’adozione tout court, mentre cinque regioni la prevedono, anche a favore delle coppie omosessuali: si tratta della Navarra, dei Paesi baschi, dell’Aragona, che nel maggio del 2004 ha modificato in tal senso il testo base del 1999, della Catalogna, a seguito delle modifiche apportate nel 2005 al testo base del 1998 ed al Codice della Famiglia, e della Cantabria, con la nuova legge approvata nel 2005.
« La Registered Partnership scandinava: Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda e Finlandia », dal volume di M. Bonini Baraldi Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, 2005, pp. 51-55
[testo disponibile nella versione a stampa in Intranet]
SIWEB
« La Registered Partnership negli altri paesi europei: 1. Olanda, dal volume di M. Bonini Baraldi Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, 2005, pp. 61-64
[testo disponibile nella versione a stampa in Intranet]
« La Registered Partnership negli altri paesi europei: 3. Confederazione svizzera, dal volume di M. Bonini Baraldi Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, 2005, pp. 78-80
[testo disponibile nella versione a stampa in Intranet]
« Le registrazioni ‘leggere’ : 3. Lussemburgo, dal volume di M. Bonini Baraldi Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, 2005, pp. 102-106
[testo disponibile nella versione a stampa in Intranet]
Legge del 23 novembre 1998 che istituisce la coabitazione legale[30]
CAPO II
Modifiche al Codice civile al fine dell'instaurazione della coabitazione legale
Articolo 2
Nel libro III del Codice civile, sotto il titolo V‑bis intitolato « Della coabitazione legale », sono completati gli artt. 1475 a 1479, così configurati:
Articolo 1475
§ 1. Per « coabitazione legale », si intende la situazione di vita comune di due persone che abbiano prestato una dichiarazione ai sensi dell'Articolo 1476.
§ 2. Per poter prestare una dichiarazione di coabitazione legale, le due parti debbono adempiere i seguenti requisiti:
1° non essere vincolati da matrimonio o da altra coabitazione legale;
2° essere capaci di stipulare contratti ai sensi degli artt. 1123 et 1124.
Articolo 1476
§ 1. La dichiarazione di coabitazione legale è stesa mediante uno documento scritto consegnato contro rilascio di una ricevuta all'ufficiale dello stato civile del domicilio comune.
Tale documento scritto contiene i seguenti estremi:
1) la data della dichiarazione;
2) i nomi, cognomi, luogo e data di nascita e sottoscrizione delle due parti;
3) il domicilio comune;
4) la menzione della volontà delle parti di coabitare legalmente;
5) la menzione che le due parti sono già conoscenti del contenuto degli artt. 1475-1479;
6) se del caso, la menzione della convenzione di cui all’articolo 1478, conclusa tra le parti.
L’ufficiale di stato civile controlla che le due parti abbiano adempiuti i requisiti di legge che disciplinano la coabitazione legale e, in caso affermativo, iscrive la dichiarazione nel registro della popolazione.
L’articolo 64, §§ 3 e 4, si applica per analogia agli atti di stato civile e alle prove che sono richieste, all’occorrenza, per dimostare il soddisfacimento delle condizioni di legge [capoverso aggiunto dalla Legge del 12 marzo 2005, in vigore dal 1° febbraio 2006, traduzione non ufficiale].
§ 2. La coabitazione legale ha fine quando una delle parti contrae matrimonio, decede o quando vi è posta fine ai sensi del presente paragrafo. Può porsi fine alla coabitazione legale sia di comune accordo sia unilateralmente da parte di uno dei conviventi mediante una dichiarazione scritta consegnata contro rilascio di una ricevuta all'ufficiale di stato civile al sensi del comma seguente.
1) date della dichiarazione;
2) nomi, cognomi, luoghi e date di nascita delle due parti e sottoscrizioni delle due parti o della parte che rende la dichiarazione;
3) domicilio delle due parti;
4) la menzione della volontà di porre fine alla coabitazione legale.
La dichiarazione di cessazione di comune accordo è consegnata all'ufficiale di stato civile del comune del domicilio delle due parti o, nel caso in cui le parti non siano domiciliate nello stesso comune, all'ufficiale di stato civile del comune del domicilio di una di esse. In tal caso, l'ufficiale di stato civile notifica la cessazione, entro otto giorni e per lettera raccomandata, all'ufficiale di stato civile del domicilio dell’altra parte.
La dichiarazione unilaterale di cessazione è consegnata all’ufficiale di stato civile del comune di domicilio delle due parti o, quando le parti non sono domiciliate nello stesso comune, all’ufficiale di stato civile del comune del domicilio della parte che emette la dichiarazione. L’ufficiale di stato civile notifica la cessazione all’altra parte entro otto giorni e mediante ufficiale giudiziario e, se fosse conveniente, la notifica, entro lo stesso termine e con lettera raccomandata, all’ufficiale di stato civile del comune del domicilio dell’altra parte.
In ogni stato del procedimento, le spese della notificazione debbono essere pagate previamente da coloro che emettono la dichiarazione.
L'ufficiale di stato civile iscrive la cessazione della coabitazione legale nel registro della popolazione.
Articolo 1477
§ 1. Le disposizioni del presente articolo, che disciplinano i diritti, obblighi e poteri dei conviventi legali, si applicano per il solo fatto della coabitazione legale.
§ 2. Gli artt. 215, 220 § 1 e 224 § 1, 1° si applicano per analogia alla coabitazione legale.
§ 3. I conviventi legali concorrono alle spese della vita comune in proporzione delle loro risorse.
§ 4. Ogni debito contratto dai conviventi legali per i bisogni della vita comune e dei figli da loro allevati obbliga solidalmente anche l'altro convivente. Tuttavia, costui non è obbligato per le spese che siano eccessive rispetto alle risorse dei conviventi.
Articolo 1478
Ciascuno dei conviventi legali conserva i beni di cui possa dimostrare la proprietà, i redditi provenienti da tali beni ed i redditi del suo lavoro.
I beni di cui nessuno dei conviventi legali possa dimostrare la titolarità ed i redditi che da essi provengono si considerano in comunione.
Se il convivente legale superstite è un erede del convivente premorto, la comunione di beni di cui al comma anteriore sarà considerata nei confronti degli eredi legittimari del premorto, salvo prova in contrario, a modo di liberalità.
Inoltre, i conviventi disciplinano le modalità della loro coabitazione legale mediante patto come ritengono adeguato, nella misura in cui non contenga disposizioni contrarie all'articolo 1477, all'ordine pubblico, al buon costume o alle norme relative la potestà parentale, la tutela e alle norme che disciplinano l'ordine legale per la successione. Questo patto è steso mediante atto pubblico davanti al notaio ed è oggetto di menzione al registro della popolazione.
Articolo 1479
Se l’intesa tra i conviventi fosse seriamente perturbata, il giudice di pace disporrà, a domanda di una delle parti, i provvedimenti urgenti e provvisori relativi all’occupazione della residenza comune, alla persona ed ai beni dei conviventi e dei figli ed alle obbligazioni legali e contrattuali dei due conviventi.
Il giudice di pace stabilisce la durata delle misure da lui disposte. In ogni caso, tali misure cesseranno di produrre effetti dal giorno della cessazione della convivenza legale, come previsto dall’articolo 1476 § 2, comma 6.
Dopo la cessazione della coabitazione legale e purché la domanda sia stata presentata entro i tre mesi da tale cessazione, il giudice di pace emana i provvedimenti urgenti e provvisori resi necessari da tale cessazione. Egli stabilisce la durata dei provvedimenti emanati, la quale durata non può andare oltre l’anno. Il giudice di pace emana tali provvedimenti ai sensi degli artt. 1253-ter a 1253-octies del Codice giudiziario.
Se un convivente legale ha commesso nei confronti dell’altro un fatto di cui agli articoli 375, 398 a 400, 402, 403 o 405 del Codice penale o tenta di commettere un fatto di cui agli articoli 375, 393, 394 o 397 dello stesso Codice, ovvero se esistono indizi seri di tali comportamenti, a quest’ultimo sarà attribuito, salvo circostanze eccezionali, il godimento della residenza comune se ne fa domanda [capoverso aggiunto dalla Legge del 28 gennaio 2003, in vigore dal 22 febbraio 2003, traduzione non ufficiale].
Articolo 3
L’articolo 911 del Codice civile è completato con le parole “o la persona con la quale costei coabita legalmente”.
Titolo XII “Del patto civile di solidarietà e del concubinato”
Capitolo I: Del patto civile di solidarietà
Art. 515–1 (inserito dall’art. 1 Legge del 15 novembre 1999, n. 99-994, Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999)
Il patto civile di solidarietà è un contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare la loro vita comune.
Art. 515–2 (inserito dall’art. 1 Legge del 15 novembre 1999, n. 99-994, Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999)
A pena di nullità, non può aversi patto civile di solidarietà:
1° Tra ascendente e discendente in linea retta, tra parenti in linea retta e tra collaterali sino al terzo grado compreso;
2° Tra due persone delle quali almeno una è legata dal vincolo del matrimonio;
3° Tra due persone delle quali almeno una è già legata da un patto civile di solidarietà.
Articolo 515-3 (Art. 1
Legge del 15 novembre 1999, n. 99-944, Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999)
(modificato dall’art. 26 Legge del 23 giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno
Le persone che concludono un patto civile di solidarietà devono farne dichiarazione congiunta alla cancelleria del tribunale d’istanza competente per il luogo dove stabiliscono la loro residenza comune.
A pena d’irricevibilità, queste presentano al cancelliere la convenzione stipulata tra loro con atto autentico o scrittura privata.
Il cancelliere registra la dichiarazione e procede alle formalità di pubblicazione.
La convenzione con la quale i partner modificano il patto civile di solidarietà viene consegnata o inviata alla cancelleria del tribunale che ha ricevuto l’atto iniziale affinché sia registrata.
All’estero, la registrazione della dichiarazione congiunta di un patto che lega due partner di cui almeno uno è di nazionalità francese, e le formalità previste ai commi secondo e quarto, sono svolte dagli agenti diplomatici e consolari francesi, così come quelle richieste in caso di modifica del patto.
Articolo 515-3-1 (inserito
dall’art. 26 Legge del 23 giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta Ufficiale del 24
giugno
A margine dell’atto di nascita di ciascun partner, viene annotata la dichiarazione di patto civile di solidarietà, indicando l’identità dell’altro partner. Per le persone di nazionalità straniera nate all’estero, tale informazione viene registrata su un registro custodito presso la cancelleria del tribunale di grande istanza di Parigi. L’esistenza di convenzioni di modifica è sottoposta alla stessa pubblicazione.
Il patto civile di solidarietà entra in vigore tra le parti solo dopo la sua registrazione, che gli conferisce una data certa. È opponibile da terzi solo dal giorno in cui le formalità di pubblicazione sono compiute. Lo stesso vale per le convenzioni di modifica.
Articolo 515-4 (Art. 1
Legge 15 novembre 1999, n. 99-944, Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999)
(modificato dall’art. 27 Legge del 23 giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno
I partner legati da un patto civile di solidarietà s’impegnano ad una vita comune, così come ad un aiuto materiale ed un’assistenza reciproche. Se i partner non dispongono diversamente, l’aiuto materiale è in proporzione alle loro rispettive possibilità.
I partner sono responsabili solidalmente nei confronti di terzi per i debiti contratti da uno dei due per le necessità della vita comune. Tuttavia, tale solidarietà viene meno per le spese manifestamente eccessive.
Articolo 515-5 (Art. 1
Legge del 15 novembre 1999, n. 99-944, Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999)
(modificato dall’art. 27 Legge del 23 giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno
Salvo disposizioni contrarie della convenzione di cui al secondo comma dell’articolo 515-3, ciascun partner conserva l’amministrazione, il godimento e la libera disponibilità dei propri beni personali. Ciascuno di loro risponde individualmente dei debiti personali contratti prima o durante il patto, tranne il caso dell’ultimo comma dell’articolo 515-4.
Ciascun partner può dimostrare con ogni mezzo, sia nei riguardi del partner che di terzi, che possiede la proprietà esclusiva d’un bene. I beni dei quali nessuno dei partner può giustificare la proprietà esclusiva sono considerati appartenere loro per indiviso, per metà a ciascuno.
Il partner che possiede individualmente un bene mobile è ritenuto, nei riguardi di terzi in buona fede, di avere il potere di esercitare individualmente su questo bene qualsiasi atto di amministrazione, di godimento o di disposizione.
Articolo 515-5-1 (inserito
dall’art. 27 Legge del 23 giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta Ufficiale del 24
giugno
I partner possono, nella convenzione iniziale o in una convenzione di modifica, scegliere di sottoporre al regime della comunione i beni che acquisiscono, insieme o separatamente, a partire dalla data di registrazione di queste convenzioni. Tali beni si ritengono quindi indivisi per metà, senza il ricorso di uno dei due partner contro l’altro a titolo di partecipazione ineguale.
Articolo 515-5-2 (inserito dall’art. 27 Legge del 23
giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta Ufficiale del 24 giugno
Tuttavia, restano proprietà esclusiva di ciascun partner:
1° Il denaro percepito da ciascun partner, a qualsiasi titolo, successivamente alla conclusione del patto e non impiegato per l’acquisto di un bene;
2° I beni creati e i loro accessori;
3° I beni di carattere personale;
4° I beni o parti di beni acquisiti con il denaro appartenente ad un partner anteriormente alla registrazione della convenzione iniziale o di modifica ai sensi della quale questo regime è stato scelto;
5° I beni o parti di beni acquisiti per mezzo del denaro ricevuto per donazione o successione;
6° Le parti di beni acquisite a titolo di licitazione di tutto o parte di un bene di cui uno dei partner era proprietario nell’ambito di una successione indivisa o a seguito di una donazione.
L’impiego di denaro come definito ai punti 4° e 5° è oggetto di una menzione nell’atto di acquisto. In mancanza di detta menzione, il bene è ritenuto indiviso per metà e dà luogo soltanto ad un credito tra partner.
Articolo 515-5-3 (inserito
dall’art. 27 Legge del 23 giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta Ufficiale del 24
giugno
Salvo disposizioni
contrarie nella convenzione, ciascun partner è gestore dell’indiviso e può
esercitare i poteri riconosciuti dagli articoli 1873-
Per
l’amministrazione dei beni indivisi, i partner possono concludere una
convenzione relativa all’esercizio dei loro diritti indivisi alle condizioni
enunciate agli articoli da 1873-
In deroga all’art.
1873-3, la convenzione di indivisione si ritiene
conclusa per la durata del patto civile di solidarietà. Tuttavia, al momento
dello scioglimento del patto, i partner possono decidere che continui a
produrre i suoi effetti. Tale decisione è sottoposta alle disposizioni degli
articoli da1873-
Articolo 515-6 (Art. 1
Legge del 15 novembre 1999, n. 99-944, Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999)
(modificato dall’art. 29 Legge del 23 giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno
Le disposizioni degli articoli 831, 831-2, 832-3 e 832-4 si applicano tra partner di un patto civile di solidarietà in caso di scioglimento dello stesso.
Le disposizioni del primo comma dell’articolo 831-3 si applicano al partner superstite quando il defunto lo ha espressamente previsto nel testamento.
Quando il patto civile di solidarietà cessa a causa del decesso di uno dei partner, il superstite può avvalersi delle disposizioni dei due primi commi dell’articolo 763.
Articolo 515-7 (Art. 1
Legge del 15 novembre 1999, n. 99-944, Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999)
(modificato dall’art. 26 Legge del 23 giugno 2006, n. 2006-728, Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno
Il patto civile di solidarietà si scioglie con la morte di uno dei partner o con il matrimonio dei partner o di uno di essi. In questo caso lo scioglimento ha effetto alla data dell’evento.
Il cancelliere del tribunale d’istanza del luogo di registrazione del patto civile di solidarietà, informato del matrimonio o del decesso dall’ufficiale di stato civile competente, registra lo scioglimento e procede alle formalità di pubblicità.
Il patto civile di solidarietà si scioglie inoltre per dichiarazione congiunta dei partner o per decisione unilaterale di uno di essi.
I partner che decidano di comune accordo di porre fine al patto civile di solidarietà consegnano o inviano alla cancelleria del tribunale d’istanza del luogo di registrazione una dichiarazione congiunta a questo fine.
Il partner che decida di porre fine al patto civile di solidarietà lo fa notificare all’altro. Una copia di tale notifica è consegnata o inviata alla cancelleria del tribunale d’istanza del luogo della sua registrazione.
Il cancelliere registra lo scioglimento e pr ocede alle formalità di pubblicità.
Lo scioglimento del patto civile di solidarietà ha effetto, nei rapporti tra i partner, alla data della sua registrazione in cancelleria.
È opponibile da parte di terzi dal giorno in cui le formalità di pubblicità sono state compiute.
All’estero, le funzioni attribuite dal presente articolo al cancelliere del tribunale d’istanza sono svolte dagli agenti diplomatici e consolari francesi, che procedono o fanno procedere altresì alle formalità previste dal sesto comma.
I partner procedono essi stessi alla liquidazione dei diritti ed obblighi che incombono loro dal patto civile di solidarietà. In mancanza di accordo, il giudice decide delle conseguenze patrimoniali della rottura, senza pregiudizio del risarcimento del danno eventualmente subito.
Salvo convenzione contraria, i crediti di cui i partner sono titolari l’uno verso l’altro sono valutati in conformità alle regole di cui all’art. 1469. Questi crediti possono essere compensati dai benefici che il loro titolare ha potuto trarre dalla vita in comune, in particolare non contribuendo secondo le sue facoltà ai debiti contratti per le necessità della vita comune.
Legge del 5 luglio 1997, che modifica il Primo libro del Codice civile ed il Codice di procedura civile
(dal volume di E. Calò Le convivenze registrate in Europa, Giuffrè, 2000, pp. 99-108)
[testo disponibile nella versione a stampa in Intranet]
SIWEB
Legge n. 7/2001, dell’11 maggio 2001 – Misure di protezione
delle unioni di fatto
(dal volume di E. Calò Le convivenze registrate in Europa, Giuffrè,2000, fascicolo di aggiorn. 2003, pp. 14-17)
[testo disponibile nella versione a stampa in Intranet]
SIWEB
Legge 10/1998, del 15 luglio 1998, sulle unioni stabili di
coppia,
della Comunità autonoma della Catalogna[31]
CAPITOLO I
Unione stabile eterosessuale
Articolo 1.
1. Le disposizioni di questo capitolo si applicano all’unione stabile di un uomo ed una donna, entrambi maggiorenni, che senza impedimento per contrarre matrimonio tra loro, abbiano convissuto coniugalmente, come minimo, un periodo ininterrotto di due anni o abbiano rogato (richiesta) scrittura pubblica manifestando la volontà di avvalersi di ciò che vi si stabilisce come minimo uno dei due membri della coppia deve avere residenza civile in Catalogna.
2. Non è necessario che sia trascorso il periodo menzionato quando abbiano figli in comune, però è necessario il requisito della convivenza.
3. Nel caso in cui un membro della coppia o tutti e due siano legati da un vincolo matrimoniale, il tempo di convivenza trascorso fino al momento nel quale l’ultimo di loro attenga lo scioglimento o nel caso, la nullità si terrà in conto nel computo del periodo indicato di due anni.
Articolo 2. Prova.
La prova delle unioni stabili non formalizzate con scrittura pubblica ed il periodo di due anni di referenza si può fare da chiunque mediante prove ammissibili, è sufficiente con l’eccezione stabilita nell’art.10.
Articolo 3. Regolamentazione della convivenza.
1. I membri della coppia stabile possono regolarizzare validamente, in forma verbale con scrittura privata o con un documento pubblico, le relazioni personali e patrimoniali derivate dalla convivenza, così come i rispettivi diritti e doveri. Possono anche regolamentare compensi economici che vengono nel caso della cessazione della relazione, con il minimo dei diritti che regola questo capitolo, i quali sono irrinunciabili fino al momento in cui sono esigibili.
2. In mancanza di patto, i membri della coppia stabile, contribuiranno al mantenimento della casa, delle spese comuni, con il lavoro domestico, con la collaborazione personale o professionale non retribuita o con la retribuzione insufficiente alla professione o all’impresa dell’altro coniuge, con le risorse provenienti dalla sua attività o dai suoi beni, in propensione ai suoi introiti, e, se questi non sono sufficienti, in proporzione del loro patrimonio. Ciascun membro della coppia conserva la proprietà, il godimento e l’amministrazione dei suoi beni.
Articolo 4. Spese comuni della coppia.
1. Sono considerate spese comuni della coppia il necessario per il loro mantenimento e dei loro figli e delle figlie comuni o che non convivano con essi, in accordo con i propri usi ed il proprio livello di vita e specialmente:
a) Quelli originati dagli alimenti nel senso più ampio .
b) Quelli del mantenimento o del miglioramento degli alloggi o altri beni di uso della coppia.
c) Quelli originati dall’assistenza medico-sanitaria.
2. Non si considerano spese comuni quelle derivate dalla gestione e difesa dei beni propri di ciascun membro né in generale quelli che rispondono all’interesse esclusivo di uno dei due membri della coppia.
Articolo 5. Responsabilità.
Davanti a terze persone, entrambi i membri della coppia rispondono solidalmente degli obblighi contratti in ragione delle spese comuni che stabilisce l’art.4, se si tratta di spese adeguate ai loro usi ed al livello di vita della coppia; in qualsiasi altro caso risponde chi ha contratto l’obbligo.
Articolo 6. Adozione.
[abrogato dalla Legge 3/2005, dell’8 aprile 2005]
Articolo 7. Tutela.
Nel caso che uno dei due membri della coppia stabile sia dichiarato incapace, il convivente occupa il primo posto nell’ordine di preferenza della delazione dativa.
Articolo 8. Alimenti.
I membri della coppia stabile hanno l’obbligo di concedere gli alimenti con preferenza a chiunque altro obbligato.
Articolo 9. Benefici relativi alla funzione pubblica.
In relazione alla funzione pubblica dell’amministrazione del governo autonomo i conviventi godono dei seguenti benefici:
a) Quello di aspettativa volontaria con la durata minima di due anni e massima di cinque, se il convivente del funzionario risiede in altro municipio a causa di aver ottenuto un posto di lavoro definitivo come funzionario di carriera o come personale lavorativo in qualsiasi amministrazione pubblica, organismo autonomo, ente che gestisce la sicurezza sociale, in organi costituzionali o del potere giudiziario.
b) Quello di permesso, a causa di morte o la malattia grave del convivente del funzionario o funzionaria, di due giorni se il fatto avviene nella stessa località e fino a quattro se in altra località.
c) Quello di riduzione di un terzo o metà della giornata di lavoro, con la riduzione proporzionale della retribuzione, tanto di base come complementare, scatto salariale triennale incluso, per incapacità fisica del convivente e mentre convive. Questa riduzione è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra attività, sia essa remunerata o meno, durante l’orario che è oggetto della riduzione, e può essere soggetta alle condizioni che per regolamento si stabiliscono per i posti di comando.
Articolo 10. Prova e legittimazioni speciali.
Per far valere i diritti dell’art. 9, se non si è formalizzata la convivenza con scrittura pubblica concessa due anni prima di esercitarli, sarà necessario portare atto notorio della convivenza e del decorso dei due anni.
Articolo 11. Disposizione dell’abitazione comune.
1. Il convivente titolare dell’abitazione comune o dei mobili di uso ordinario non può portare a capo nessun atto di alienazione di gravame, o in generale, di disposizione del suo diritto che comprometta il suo uso senza il consenso dell’altro, o, in sua mancanza, dell’autorizzazione giudiziaria.
2. L’atto effettuato senza consenso o senza l’autorizzazione stabilita dal comma 1 è annullabile in istanza dall’altro convivente nello spazio di quattro anni da quando ha il riconoscimento dello stesso o dalla sua iscrizione nel Registro della Proprietà.
3. Non procederà l’annullamento permesso dal comma 2 quando l’acquisizione attuata in buona fede e a titolo oneroso se, per giunta il titolare ha provato che l’immobile non aveva la condizione di abitazione comune anche se è una dimostrazione inesatta. Senza sequestro, colui che ha disposto del medesimo, risponde dei danni che causa, in accordo con la legislazione applicabile.
Articolo 12. Estinzione dell’unione.
1. Le unioni stabili si estinguono per le seguenti cause:
a) Per comune accordo.
b) Per volontà unilaterale di uno dei due membri della coppia, notificata probatoriamente all’altro.
c) Per morte di uno dei membri.
d) Per separazione di fatto da più di un anno.
e) Per matrimonio di uno dei membri.
2. Entrambi i membri della coppia sono obbligati, quantunque sia separatamente, a lasciare senza conseguenza il documento pubblico che, nel suo caso, era stato concesso.
3. L’estinzione implica la revoca dei poteri che ciascuno dei membri abbia concesso in favore dell’altro.
Articolo 13. Compensi economici.
Quando la convivenza cessa, in vita dei due conviventi, quello che, senza retribuzione, o con retribuzione insufficiente, abbia lavorato per la casa comune o per l’altro convivente, a diritto a ricevere un compenso economico, nel caso in cui si sia generata per questo motivo una situazione di disuguaglianza tra il patrimonio dei due che implichi un arricchimento ingiusto.
Articolo 14. Pensione periodica
Cessante la convivenza, qualsiasi dei membri della coppia può reclamare dall’altro una pensione periodica, se gli occorressi per soddisfare adeguatamente il suo sostentamento in uno dei seguenti casi:
a) Se la convivenza ha diminuito la capacità del richiedente di ottenere introiti.
b) Se ha a suo carico figli o figlie comuni, in circostanze nelle quali la sua capacità di ottenere introiti è diminuita.
Articolo 15. Affidamento e visite di figli e figlie.
Al cessare della convivenza, i membri della coppia, nel caso che abbiano figli o figlie comuni, possono accordarsi quale dei due ne abbia la tutela e la custodia, così come il regime delle visite del membro della coppia che non ha la tutela. In mancanza di accordo, il giudice o la giudice decide a beneficio dei figli o delle figlie, ascoltandoli previamente se hanno sufficiente consapevolezza o dodici anni o più.
Articolo 16. Esercizio dei diritti.
1. I diritti regolati dagli artt. 13-14 sono compatibili, però debbono richiedersi congiuntamente gli effetti della loro adeguata ponderazione.
2. La pretesa dei diritti alla quale fa riferimento il comma 1 deve formularsi nello spazio di un anno a partire da quando cessa la convivenza.
3. Il pagamento del compenso prescritto dall’articolo 13 diverrà effettivo nell’arco massimo di tre anni; con l’interesse legale da quando sia stato riconosciuto. Il compenso si soddisferà in moneta salvo che ci sia un accordo tra le parti o che il giudice o la giudice, per causa giustificata, autorizza il pagamento con beni del convivente obbligato.
4. L’obbligazione prescritta dall’art. 14, nel caso della lettera a), si estingue, in ogni caso, nell’arco di tre anni a partire dalla data del pagamento del primo assegno, per le cause generali di estinzione dei diritti di alimenti e dal momento nel quale chi la riceve, contrae matrimonio o vive maritalmente; e, nel caso della lettera b), quando l’attenzione ai figli e alle figlie cessa per qualsiasi causa o questi arrivino alla maggiore età o sono emancipati, salvo il caso di incapacità.
5. L’assegno familiare periodico sarà diminuito o estinto nella misura in cui lo squilibrio che compensa diminuisca o sparisca.
Articolo 17. Effetti della rottura unilaterale
1. Nel caso della rottura della convivenza, i conviventi non possono rendere o formalizzare unione stabile con altra persona mediante scrittura pubblica fino a che non siano trascorsi sei mesi da quando lasciarono senza effetto il documento pubblico corrispondente alla convivenza precedente.
2. Sono nulli gli atti che contravvengono la proibizione stabilita dal comma 4.
Articolo 18. Estinzione per decesso.
1. Nel caso di decesso di uno dei due membri della coppia la cui convivenza risulti, il sopravissuto tiene la proprietà dei pegni, della mobilia e degli utensili che costituiscono il corredo dell’abitazione comune, senza conteggiarli, se occorre, nel capitale ereditario. Malgrado ciò, non accede alla proprietà dei beni che consistono in gioielli e oggetti artistici o altri che abbiano un valore straordinario, considerando il livello di vita della coppia e il patrimonio dell’asse ereditario, in special modo i beni mobili di provenienza familiare di proprietà del convivente morto o nella parte che gli appartenga.
2. Durante l’anno seguente alla morte del convivente, il superstite ha diritto a risiedere nell’abitazione comune con la facoltà di prendere possesso della medesima ed essere mantenuto a carico del patrimonio del morto in armonia con il livello di vita della coppia e con l’importanza del suo patrimonio. Questo diritto è indipendente di altri che possano spettare al sopravvissuto in virtù della morte del coniuge. Fa eccezione il caso in cui il morto abbia attribuito al sopravvissuto l’usufrutto universale della sua eredità con una durata temporale superiore ad un anno. Questo diritto si perde se durante l’anno l’interessato contrae matrimonio o va a convivere maritalmente con un’altra persona o trascura gravemente i suoi doveri verso i figli o le figlie avuti in comune con il defunto.
3. Se il defunto era affittuario dell’abitazione il convivente ha il diritto di usufruirne nei termini che stabilisce la legge di locazione urbana.
CAPITOLO II
Unione stabile omosessuale
Articolo 19. L’unione stabile omosessuale.
Le disposizioni di questo capitolo si applicano alle unioni stabili di coppie formate da persone del medesimo sesso che convivano maritalmente e manifestino la loro volontà di attenersi ad esse nella forma prevista.
Articolo 20. Requisiti personali.
1. Non possono costituire l’unione stabile oggetto di questa normativa:
a) Le persone minorenni.
b) Le persone che sono unite da un vincolo matrimoniale.
c) Le persone che formano coppia stabile con un’altra persona.
d) I parenti in linea retta per consanguineità od adozione.
e) I parenti collaterali per consanguineità o adozione fino al secondo grado.
2. Almeno uno dei membri della coppia deve avere residenza civile in Catalogna.
Articolo 21. Prova.
1. Queste unioni si proveranno mediante scrittura pubblica concessa congiuntamente.
2. Si farà risultare che non si trovino inclusi in nessuno dei casi stabiliti dal comma 1 dell’art.20.
3. Queste unioni producono tutti i loro effetti dal momento della data dell’autorizzazione del documento di riferimento.
Articolo 22. Regolazione della convivenza.
1. I conviventi possono regolamentare validamente, in forma verbale o mediante un documento privato o pubblico, le relazioni personali e patrimoniali derivanti dalla convivenza, i diritti e i doveri rispettivi. Inoltre possono regolare i compensi economici che vengano in caso di cessazione della convivenza, con il minimo dei diritti che regola questo capitolo, i quali sono irrinunciabili fino al momento in cui sono esigibili.
2. In mancanza di patto, i membri della coppia contribuiranno al mantenimento della casa e delle spese comuni con il lavoro domestico, con la loro collaborazione personale o professionale non retribuita o con la retribuzione insufficiente alla professione o all’impresa dell’altro membro con le risorse provenienti dalle loro attività o dai loro beni, in propensione degli introiti e, se questi non sono sufficienti, in proporzione ai loro patrimoni. Ciascun membro della coppia conserva la proprietà, il godimento e l’amministrazione dei suoi beni.
Articolo 23. Spese comuni della coppia.
1. Sono considerate spese comuni della coppia il necessario per il loro mantenimento e per quello dei figli e delle figlie di qualcuno dei membri della coppia che convivono con loro, in accordo con i loro usi ed il loro livello di vita e specialmente:
a) Quelli originati a titolo di alimenti e nel senso più ampio.
b) Quelli della conservazione e del miglioramento dell’abitazione o altri beni di uso della coppia.
c) Quelli originati dall’assistenza medica e sanitaria.
2. Non sono considerate spese comuni quelle derivate dalla gestione e dalla difesa dei beni propri di ciascun membro né, in generale, quelli che corrispondono all’interesse esclusivo di uno dei membri della coppia.
Articolo 24. Responsabilità.
Davanti a terze persone, entrambi i membri della coppia rispondono solidalmente degli obblighi contratti in ragione del mantenimento delle spese comuni che stabilisce l’art. 23, se si tratta di spese adeguate agli usi e al livello di vita della coppia; in qualsiasi altro caso risponde chi abbia contratto l’obbligo.
Articolo 25. Tutela.
Nel caso che uno dei membri della coppia stabile sia dichiarato incapace, il convivente occupa il primo luogo in ordine di preferenza.
Articolo 26. Alimenti.
I membri della coppia stabile hanno l’obbligo di concedere gli alimenti con preferenza a colui che è in difficoltà.
Articolo 27. Benefici relativi alla funzione pubblica.
In relazione alla funzione pubblica dell’amministrazione del governo autonomo i conviventi godono dei seguenti benefici:
a) Quello di aspettativa, con la durata minimi di due anni e massima di cinque, se il convivente del funzionario risiede in un altro comune a causa di aver ottenuto un posto di lavoro definitivo come funzionario di carriera o come personale lavorativo, in qualsiasi amministrazione pubblica, organismo autonomo, ente di gestione della sicurezza sociale, in organismi costituzionali o del potere giudiziario.
b) Quello di permesso, a causa di morte o malattia grave del convivente del funzionario o funzionaria, di due giorni se il fatto avviene nella stessa località, fino a quattro se in altra località.
c) Quello di riduzione di un terzo o metà della giornata di lavoro, con la riduzione proporzionale della retribuzione tanto di base come complementare, scatto salariale triennale incluso, per incapacità fisica del convivente, mentre convive con lui. Questa riduzione è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra attività sia o non remunerata durante l’orario che è oggetto della riduzione e può essere soggetta alle condizioni che per regolamento si stabiliscono per i posti di comando.
Articolo 28. Disposizione dell’abitazione in comune.
1. Il convivente titolare dell’abitazione o dei mobili di uso ordinario non può compiere nessun atto di alienazione, o in generale, disporre del suo diritto di comproprietà per suo uso personale senza il consenso dell’altro o, in sua mancanza, dell’autorizzazione giudiziaria.
2. L’atto effettuato senza consenso o senza autorizzazione prescritta dal comma 1 è annullabile su richiesta dell’altro convivente, nell’arco di quattro anni, da quando ha conoscenza del medesimo, o dalla sua iscrizione nel registro della proprietà.
3. Non si procederà all’annullamento permesso dal comma 2 quando l’acquirente attua in buona fede e a titolo oneroso se, perdi più, il titolare ha manifestato che l’immobile non aveva la condizione di abitazione comune anche se sia una dichiarazione inesatta. Malgrado ciò chiunque abbia disposto della stessa risponde dei pregiudizi che causa in accordo con la legislazione applicabile.
Articolo 29. Effetti della rottura.
1. In caso della rottura della convivenza i conviventi non possono tornare a formalizzare una unione stabile con altra persona fino a che siano trascorsi sei mesi da quando lasciarono senza effetto la scrittura pubblica corrispondente alla convivenza precedente.
2. Sono nulli gli atti che contravvengono la proibizione stabilita dal comma 1.
Articolo 30. Scioglimento dell’unione.
1. Le unioni stabili oggetto di questo capitolo si estinguono per le seguenti cause:
a) Per comune accordo.
b) Per volontà unilaterale di uno dei due membri della coppia notificata pro c) Per morte di uno dei membri della coppia.
d) Per separazione di fatto da più di un anno.
e) Per matrimonio di uno dei membri.
2. Entrambi i membri della coppia sono obbligati seppure separatamente a dichiarare non valida la scrittura pubblica con la quale si costituì la coppia.
3. L’estinzione implica la revoca dei poteri che qualsiasi membro abbia concesso a favore dell’altro.
Articolo 31. Effetti dell’estinzione dell’unione in vita dei conviventi.
1. Al termine della convivenza, i membri della coppia, nel caso abbiano dei figli comuni, possono accordarsi con quale dei due essi vadano a convivere e il regime delle visite, della permanenza e delle comunicazioni con il membro della coppia con il quale non vanno a convivere. Se non vi è accordo, l’autorità giudiziaria decide a vantaggio dei figli, ascoltandoli preventivamente se hanno sufficiente capacità di intendere o se hanno, come minimo, dodici anni.
[comma aggiunto dalla Legge 3/2005, dell’8 aprile 2005, traduzione non ufficiale]
2. Quando la convivenza cessa, in vita dei due conviventi, quello che, senza retribuzione o con una retribuzione insufficiente abbia lavorato per la casa comune o per l’altro convivente, ha il diritto di ricevere un compenso economico nel caso si sia generato per questo motivo una situazione di disuguaglianza tra il patrimonio dei due che implica un arricchimento ingiusto.
3. Qualsiasi dei due membri della coppia può reclamare dall’altro gli alimenti, se gli necessita per provvedere adeguatamente al suo sostentamento nel caso in cui la convivenza abbia ridotto la capacità del sollecitante di ottenere introiti.
Articolo 32. Esercizio dei diritti.
1. I diritti regolati dall’art. 31 sono compatibili; però si debbono richiedere congiuntamente affinché si possano valutare più adeguatamente.
2. Il reclamo deve essere formulato nell’arco di un anno dal momento della cessazione della convivenza.
3. Il pagamento del compenso economico sarà effettivo nell’arco massimo di tre anni, con l’interesse legale dal momento del riconoscimento. Il compenso sarà pagato in denaro salvo accordo tra le parti o se il giudice o la giudice, per causa giustificata, autorizza il pagamento con beni del convivente obbligato.
4. L’obbligo del pagamento degli alimenti si estingue nell’arco di tre anni a partire dalla data del pagamento del primo assegno, per le cause generali di estinzione del diritto agli alimenti e nel momento in cui chi li riceve contrae matrimonio o convive maritalmente.
5. Gli alimenti periodici saranno diminuiti o estinti nella misura in cui lo squilibrio che compensa diminuisca o sparisca.
Articolo 33. Estinzione per decesso
Nel caso di morte di uno dei membri della coppia la cui convivenza è registrata il sopravvissuto ha i seguenti diritti:
a) La proprietà della dote della mobilia degli utensili che costituiscono il corredo dell’abitazione comune, senza conteggiarli, se deriva dal suo capitale ereditario. Malgrado ciò non accede alle proprietà dei beni che consistono in gioielli o oggetti artistici o antichi e altri che abbiano un valore straordinario considerando il livello di vita della coppia, e il patrimonio dell’asse ereditario in special modo i beni mobili di provenienza familiare, di proprietà del convivente morto o nella parte che gli competa.
b) a risiedere nell’abitazione comune durante l’anno seguente alla morte del convivente. Questo diritto si perde se durante l’anno contrae matrimonio o va a convivere maritalmente con un’altra persona.
c) A subentrare se il defunto era affittuario dell’abitazione comune, nei termini che stabilisce la legislazione di locazione urbana.
Articolo 34 – Successione intestata.
1. Nel caso di morte di uno dei membri della coppia della quale è nota la convivenza, il superstite ha i seguenti diritti nella successione intestata:
a) In concorrenza con i discendenti o ascendenti, il convivente superstite, che non abbia mezzi economici sufficienti per un adeguato sostentamento, può esercitare un’azione personale per esigere dagli eredi del morto beni ereditari o il suo equivalente in denaro, a scelta degli eredi fino alla quarta parte del valore dell’eredità; inoltre può reclamare la parte proporzionale dei frutti e delle rendite dell’eredità, percepite dal giorno della morte del convivente o del suo valore in denaro.
b) Se non ci sono discendenti o ascendenti del morto, in concorrenza con i collaterali di questo, entro il secondo grado di consanguineità o di adozione, o di figli o figlie di loro (se sono morti), ha diritto alla metà dell’eredità.
c) In mancanza delle persone indicate nel comma B ha diritto alla totalità dell’eredità.
2. Nel caso previsto dalla lettera A del comma 1 saranno applicati i seguenti criteri:
a) per fissare la quantità del credito si dedurranno i beni e diritti che il morto ha attribuito al convivente nella sua eredità, anche se questi rinunci, in unione con i beni propri del sopravvissuto e con le rendite e i salari che questi percepisce, che saranno capitalizzati, a questo effetto, all’interesse legale del denaro;
b) la quantità del credito si limita ai beni o denaro necessari per concedere al sopravvivente i mezzi economici sufficienti al suo adeguato sostentamento quantunque l’importo della quarta parte dei beni ereditari sia superiore.
c) Il credito a favore del convivente sopravvissuto si perde per rinuncia posteriore alla morte del causante, per matrimonio, per convivenza maritale o nuova coppia del sopravvissuto prima di reclamarla; per la sua morte senza averla reclamata e per la prescrizione allo scadere dell’anno dal momento della morte del causante.
Articolo 35. Successione testamentaria.
Il convivente superstite ha nella successione testamentaria del convivente morto il medesimo diritto stabilita dall’articolo 34 nel comma 1 lett. A con applicazione dei criteri del comma 2.
Disposizione Aggiuntiva
Nel frattempo lo Stato non legifera sulle materie regolate dalla presente legge e sulla competenza giudiziaria corrispondente, corrisponde alla giurisdizione ordinaria la sua conoscenza mediante i procedimenti stabiliti.
Disposizione Transitoria
Il tempo di convivenza trascorso prima dell’entrata in vigore della presente legge, tra i membri delle coppie eterosessuali si terrà in conto agli effetti del computo di due anni per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 unicamente se i due membri della coppia e nel caso gli eredi del defunto siano d’accordo.
Disposizione Finali
Prima. Il governo autonomo di Catalogna nell’ambito delle sue competenze normative, regolerà per legge il trattamento fiscale specifico che dà avvio a ciascuna delle forme di unione alla quale fa riferimento la presente legge riferita alle imposte seguenti: A) l’imposta del reddito delle persone fisiche, B) l’imposta di successione e donazione, nel referente alle acquisizioni per diritto di successione.
Seconda. Se la legislazione dello Stato prevede l’iscrizione nel registro civile delle unioni regolate dalle presente legge, gli effetti che questa produce devono intendersi riferiti alle coppie che si iscrivono.
Terza. La presente legge entrerà in vigore dopo tre mesi dalla sua promulgazione nella gazzetta Ufficiale del governo autonomo di Catalogna.
Legge federale sull’unione domestica
registrata di coppie omosessuali
(Legge sull’unione domestica registrata, LUD)
del
18 giugno 2004
(Stato 27 dicembre 2005)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2,
121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129
capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell’unione domestica registrata di coppie omosessuali.
Art. 2 Principio
1 Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.
2 In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.
3 Il loro stato civile è: «in unione domestica registrata».
Capitolo 2: Registrazione dell’unione domestica
Sezione 1: Condizioni e impedimenti
Art. 3 Condizioni
1 Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento.
2 Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il giudice contro il diniego di tale consenso.
Art. 4 Impedimenti
1 È proibito contrarre un’unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini.
2 Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un’unione domestica registrata o coniugati.
Sezione 2: Procedura
Art. 5 Domanda
1 La domanda di registrazione si fa all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.
2 I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per scritto.
3 I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell’unione domestica.
Art. 6 Esame
L’ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni e se
non sussistono impedimenti.
Art. 7 Forma
1 L’ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.
2 La registrazione dell’unione domestica è pubblica.
Art. 8 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Sezione 3: Annullamento
Art. 9 Annullabilità assoluta
1 Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l’annullamento dell’unione domestica registrata se:
a. al momento della registrazione dell’unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento;
b. l’unione domestica è stata registrata in violazione dell’articolo 4.
2 Durante l’unione domestica registrata l’azione di annullamento è promossa d’ufficio dall’autorità competente nel domicilio dei partner.
Art. 10 Annullabilità relativa
1 Un partner può domandare al giudice l’annullamento dell’unione domestica registrata per vizi della volontà.
2 L’azione di annullamento dev’essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma in ogni caso entro cinque anni dalla registrazione.
3 Se il partner attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire l’azione.
Art. 11 Effetti della sentenza di annullamento
1 L’annullamento dell’unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza.
2 I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.
Capitolo 3: Effetti dell’unione domestica registrata
Sezione 1: Diritti e doveri generali
Art. 12 Assistenza e rispetto
I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.
Art. 13 Mantenimento
1 I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell’unione domestica.
2 Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell’unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
3 Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro.
Art. 14 Abitazione comune
1 Un partner non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare l’abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa.
2 Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.
Art. 15 Rappresentanza dell’unione domestica
1 Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l’unione domestica per i bisogni correnti della stessa.
2 Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l’unione domestica soltanto se:
a. ne è stato autorizzato dall’altro o dal giudice; o
b. l’affare non consente una dilazione e l’altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
4 Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l’unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.
Art. 16 Obbligo d’informazione
1 Ciascun partner è tenuto a informare l’altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
Art. 17 Sospensione della vita comune
1 Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.
2 Ad istanza di parte, il giudice:
a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell’altro;
b. prende le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche.
3 Un partner può parimenti proporre l’istanza se l’altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.
4 In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.
Sezione 2: Rapporti patrimoniali
Art. 18 Beni dei partner
1 Ciascun partner dispone dei suoi beni.
2 Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.
Art. 19 Prova
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro partner deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.
Art. 20 Inventario
1 Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.
2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.
Art. 21 Mandato di amministrazione
Se un partner affida all’altro l’amministrazione dei suoi beni, si applicano, salvo diverso accordo, le disposizioni sul mandato.
Art. 22 Restrizione del potere di disporre
1 Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell’altro e prendere provvedimenti conservativi.
2 Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro
fondiario.
Art. 23 Debiti tra partner
1 Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell’altro arrechi serie difficoltà può chiedere dilazioni, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dal partner creditore.
2 Se le circostanze lo esigono, la pretesa dev’essere garantita.
Art. 24 Attribuzione in caso di comproprietà
Se un bene è in comproprietà dei partner, il partner che provi d’avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento dell’unione domestica registrata e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro partner.
Art. 25 Convenzione patrimoniale
1 I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l’unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 196–219 del Codice civile3, CC).
2 Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di un partner.
3 La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.
4 Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.
Sezione 3: Effetti particolari
Art. 26 Esclusione del matrimonio
Chi è vincolato da un’unione domestica registrata non può contrarre matrimonio.
Art. 27 Figli del partner
1 Se uno dei partner ha figli, l’altro lo assiste in modo adeguato nell’adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell’esercizio dell’autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati.
2 In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica registrata, l’autorità tutoria può, alle condizioni di cui all’articolo 274a CC4, conferire
il diritto di intrattenere relazioni personali.
Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva
Chi è vincolato da un’unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata
Sezione 1: Condizioni
Art. 29 Richiesta comune
1 Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell’unione domestica registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata.
2 Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell’unione domestica registrata.
3 I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo.
Art. 30 Azione
Un partner può domandare lo scioglimento dell’unione domestica registrata se al momento della proposizione dell’azione i partner vivono separati da almeno un anno.
Sezione 2: Effetti
Art. 31 Diritto successorio
1 Dallo scioglimento dell’unione domestica registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro.
2 Non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della litispendenza della procedura di scioglimento.
Art. 32 Attribuzione dell’abitazione comune
1 Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all’abitazione comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro partner.
2 Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può compensare l’importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all’altro partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.
3 Se l’abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni di cui al capoverso 1, attribuire all’altro un diritto d’abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d’abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.
Art. 33 Previdenza professionale
Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l’unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.
Art. 34 Contributo di mantenimento
1 In linea di principio, dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento.
2 Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l’unione domestica registrata può esigere dall’altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all’esercizio di un’attività lucrativa.
3 Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell’unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall’altro, dato l’insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento.
4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126–132 CC concernenti l’obbligo di mantenimento dopo il divorzio.
Sezione 3: Procedura
Art. 35
Le disposizioni concernenti la procedura di divorzio si applicano per analogia.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 36 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato. [non riprodotto]
Art. 37 Coordinamento con modifiche di altre leggi
[ . . . ]
Art. 38 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2007
[ . . . ]
Il Servizio Biblioteca, Osservatorio della Legislazione Straniera ha pubblicato nella XV legislatura i seguenti dossier:
Serie « Materiali di legislazione comparata »
1. I sistemi televisivi in Francia, Germania. Regno Unito e Spagna. Recenti sviluppi normativi ed evoluzioni tecnologiche (giugno 2006);
2. La disciplina delle intercettazioni (settembre 2006);
3. Conflitto di interessi e cariche di governo (settembre 2006);
4. L’acquisizione della cittadinanza (settembre 2006);
5. Il sistema pensionistico in Russia (settembre 2006);
6. La professione notarile in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna (novembre 2006)
7. La tutela degli interessi collettivi (novembre 2006)
Serie « Note informative sintetiche »
2/2006. Il finanziamento pubblico al settore cinematografico (17/7/2006)
3/2006. La disciplina del servizio taxi (24/7/2006)
4/2006. La riforma del federalismo in Germania (24/7/2006)
5/2006. Le nuove leggi sulla procreazione assistita in Spagna e Portogallo (13/09/2006)
6/2006. Le professioni liberali (5/10/2006)
7/2006. La riforma della cittadinanza in Austria (11/10/2006)
8/2006. Misure a sostegno del libro e della lettura (4/12/2006)
1/2007. Utilizzazione del cordone ombelicale a fini di ricerca e di terapia medica (14/2/2007)
2/2007. Struttura e organizzazione del Bundestag (15/2/2007)
[1] Il testo della legge è ricercabile, in versione originale, a partire dall’indirizzo Internet http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl; una traduzione in italiano è inserita nel presente dossier, nella sezione “Appendice normativa”.
[2] “Art. 215 - §1 - Uno dei due sposi non può, senza accordo dell’altro, disporre fra vivi a titolo oneroso o gratuito dei diritti che possiede sull’immobile adibito ad alloggio principale della famiglia, né ipotecare tale immobile.
Senza lo stesso accordo egli non può disporre fra vivi a titolo oneroso o gratuito dei mobili che occupano l’immobile adibito ad alloggio principale della famiglia, né darli in pegno.
Se lo sposo il cui accordo è necessario lo rifiuta senza motivi gravi, l’altro può farsi autorizzare dal tribunale di prima istanza e, in caso di urgenza, dal presidente di tale tribunale a stipulare l’atto da solo.
§2 - Il diritto alla locazione (bail) dell’immobile locato dall’uno o dall’altro sposo, anche prima del matrimonio, e adibito in tutto o in parte ad alloggio principale della famiglia appartiene congiuntamente agli sposi. Tale norma prevale su qualsiasi patto contrario.
Le disdette e le notifiche relative a tale locazione devono essere indirizzate e consegnate separatamente a ciascuno sposo o emanare da entrambi.
Ciascuno dei due sposi potrà far valere la nullità di tali atti indirizzati e consegnati all’altro o emanati da questo soltanto a condizione che il locatore abbia conoscenza del loro matrimonio.
Ogni contestazione fra loro in merito all’esercizio di tale diritto è risolta dal giudice di pace.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano né alle locazioni commerciali né a quelle agricole.”
“Art. 220 - §1 - Se uno dei due sposi è assente, interdetto o nell’impossibilità di manifestare la sua volontà, l’altro può farsi autorizzare dal tribunale di prima istanza a stipulare da solo gli atti di cui al §1 dell’art. 215”.
“Art. 224 - § 1 - Sono annullabili su richiesta di uno dei due sposi e senza pregiudizio per la concessione di un eventuale risarcimento dei danni:
1. gli atti compiuti dall’altro sposo in violazione delle disposizioni dell’art. 215”.
[3] Il testo vigente degli articoli del codice civile sul PACS è ricercabile a partire dalla pagina Internet del sito ufficiale http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes; una traduzione in italiano è inserita nel presente dossier, nella sezione “Appendice normativa”.
[4] Il testo della sentenza è consultabile in Internet al’indirizzo http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99419/99419dc.htm.
[5] Secondo una particolare tecnica di redazione normativa a cui talora ricorre il legislatore tedesco, la Legge sulla convivenza registrata (Lebenspartnerschaftsgesetz) costituisce l’art. 1 della più ampia Legge per la cessazione delle discriminazioni nei confronti delle comunità di ugual sesso.
[6] La originaria proposta della coalizione di governo prevedeva inizialmente un’assimilazione più marcata tra il nuovo istituto e il matrimonio; il progetto iniziale è stato tuttavia scisso in due testi diversi e, in un certo senso, complementari. Soltanto il primo dei due, che raggruppava i principi generali della materia e non necessitava del consenso del Bundesrat, è stato approvato ed è divenuto legge; il secondo, che era destinato ad integrare il dispositivo generale con norme specifiche, non ha ottenuto il necessario consenso politico nel Bundesrat.
[7] Il testo della sentenza della Corte è consultabile in Internet all’indirizzo http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20020717_1bvf000101.html
[8] Il testo della normativa vigente, in versione originale, è disponibile all’indirizzo Internet http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/lpartg/gesamt.pdf
[9] La mozione, dal titolo “Completare l’equiparazione della convivenza registrata”, presentata il 1° febbraio 2006, è pubblicata sul sito internet del Bundestaghttp://dip.bundestag.de/btd/16/004/1600497.pdf
[10] Stampato BT n. 1672087 (Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) del 29 giugno 2006.
[11] Stampato BT n. 16/3423 (Entwurf eines Gesetzes zur Egänzung des Lebenspartnerschaftsgesetzes und anderer Gesetze) del 15 novembre 2006.
[12] Il testo della legge è disponibile, in versione originale, all’indirizzo Internet http://www.portolegal.com/EconomiaComum.htm.
[13] Il testo della legge è disponibile, in versione originale, all’indirizzo Internet http://www.portolegal.com/UniaoFacto.htm; una traduzione in italiano è inserita nel presente dossier, nella sezione “Appendice normativa”.
[14] L’articolo 1, comma 3, della Legge 6/2001 sull’economia comune aggiunge, in maniera ancora più chiara, che “non costituisce fatto ostativo all’applicazione della presente legge la coabitazione mediante unione di fatto”.
[15] Nel caso in cui l’economia comune coinvolga più di due persone, i diritti previsti possono essere esercitati, ogni volta, solo da una persona.
[16] Per le unioni di fatto si applicano sostanzialmente le stesse previsioni precedentemente esposte per le economie comuni (articoli 5 e 6 della legge 6/2001), ma sono aggiunte alcune disposizioni specifiche, ivi non previste, relative ai casi di “separazione legale” (separação judicialmente declarada) di un’unione di fatto, che costituisce, come sarà esposto di seguito, una delle forme di scioglimento (dissolução) dell’unione non prevista per l’economia comune e dalla quale scaturiscono diritti che possono essere esercitati dalle parti, così come avviene per i casi di separazione matrimoniale.
[17] Si tratta quindi di una prestazione assimilabile alla nostra “pensione di reversibilità”.
[18] La pensão de preço de sangue, attualmente disciplinata dal Decreto Legge 466/99, si applica ai decessi avvenuti in servizio e riguardanti, tra gli altri, i militari, i magistrati, gli agenti di pubblica sicurezza, i medici e tutto il personale sanitario, gli ingegneri ed altri tecnici, nonché tutti i lavoratori impegnati in attività di protezione civile.
[19] Il testo approvato dal Parlamento può essere consultato all’indirizzo Internet http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/ukpga_20040033_en.pdf. Le modifiche successive non hanno alterato l’impianto fondamentale della legge, con riferimento ai contenuti esposti nella presente scheda.
[20] Il testo del documento può essere consultato nel sito Internet della Women and Equality Unit (costituita in seno al Dipartimento del Commercio e dell’Industria con finalità di promozione delle pari opportunità e di riduzione degli ostacoli sociali all’eguaglianza e all’integrazione delle donne) all’indirizzo http://www.womenandequalityunit.gov.uk/research/civ_par_con.pdf.
[21] In questo senso, ad esempio, alcune osservazioni sul progetto legislativo indirizzate alla Women Equality Unit. Al riguardo, si veda il documento del novembre 2003 intitolato Responses to Civil Partnership, consultabile all’indirizzo Internet
http://www.womenandequalityunit.gov.uk/publications/CP_responses.pdf.
[22] Il documento concernente il Regulatory Impact Assessment, riferito al progetto legislativo in questione, è consultabile al seguente indirizzo Internet:
http://www.dti.gov.uk/access/ria/pdf/final_ria_for_cp_bill.pdf.
[23] A norma dell’art. 44, le quattro ipotesi in cui la relazione alla base della civil partnership può essere considerata ormai definitivamente compromessa e se ne può decretare lo scioglimento (dissolution), sono individuate, rispettivamente, nel comportamento di uno dei partners tale da far ragionevolmente ritenere che l’altro non possa proseguire la convivenza; che i partners abbiano vissuto separatamente nei due anni precedenti il ricorso, e che vi sia il consenso di entrambi allo scioglimento; che, altrimenti, i medesimi non abbiano convissuto nei precedenti cinque anni; che il ricorrente sia stato abbandonato dall’altro partner per il biennio precedente al ricorso.
[24] Section 57 - Effect of separation order. If either civil partner dies intestate as respects all or any of his or her real or personal property while (a) a separation order is in force, and (b) the separation is continuing, the property as respects which he or she died intestate devolves as if the other civil partner had then been dead.
[25] Art. 32 Cost.: 1.L'uomo e la donna hanno il diritto di contrarre matrimonio in piena eguaglianza giuridica. 2.La legge regolerà le modalità del matrimonio, l'età e la capacità per contrarlo, i diritti e i doveri dei coniugi, le cause di separazione e scioglimento e i loro effetti.
[26] Il testo della legge può essere consultato al seguente indirizzo Internet: http://www.boe.es/boe/dias/2005-07-02/pdfs/A23632-23634.pdf.
[27] Il testo vigente della legge, in originale, può essere consultato all’indirizzo Internet http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l10-1998.html; una versione in italiano è inserita nel presente dossier, nella sezione “Appendice normativa”.
[28] Tale limite non è richiesto in presenza di figli nati dalla coppia.
[29] La possibilità di adottare minori di età, da parte dei membri delle unioni stabili di coppia, sia eterosessuali che omosessuali, non è quindi espressamente prevista dal testo vigente della Legge 10/1998, ma è contenuta, come precisato nell’esposizione dei motivi che precede il testo della Legge 3/2005, nella nuova versione dell’art 115, comma 2, della Legge 9/1998 della Catalogna, contenente il “Codice della Famiglia”, relativo alle persone che possono adottare (“Si ammette l’adozione da parte di più di una persona solamente nel caso dei coniugi o delle coppie che convivono stabilmente.”).
[30] La presente traduzione è pubblicata al seguente indirizzo Internet: http://www.lemur.unisa.it/ITALIANO/Belgio/LEMURB%E9lgicaLegge_Ita.htm, con aggiornamenti all’articolo 2 a cura della Biblioteca.
[31] La presente traduzione è pubblicata al seguente indirizzo Internet: http://www.lemur.unisa.it/ITALIANO/Spagna/LEMURCataluña_Ita.htm, con aggiornamenti (artt. 6 e 31) a cura della Biblioteca.