Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Direttiva 2002/15/CE - Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto - Schema di D.Lgs. n. 169 (art. 1, L. n. 77/2007 e, art. 1, commi 3 e 4, L. n. 62/2005
Riferimenti:
SCH.DEC 169/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 137
Data: 02/10/2007
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
02/15     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

 

 

Direttiva 2002/15/CE

Organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Schema di Decreto legislativo n. 169

(art. 1, L. n. 77/2007 e, art. 1, commi 3 e 4, L. n. 62/2005)

 

 

 

 

N. 137

 

 

2 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

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File: LA0318

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Conformità con la norma di delega  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

§      Formulazione del testo  12

Schede di lettura

§      La Direttiva 2002/15/CE   15

§      Il contenuto dello schema di decreto legislativo  18

Schema di decreto legislativo n. 169

§      Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2202/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2202, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto  33

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana (artt. 76 e 87)49

§      D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (artt. 20, 21, 25 e 26)51

§      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (artt. 174 e 178)54

§      D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (art. 2)59

§      L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (art. 1)60

§      L. 20 giugno 2007, n. 77 Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonchè per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.62

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 Regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.67

§      Reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821/85 Regolamento del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (artt. 14 e 15)84

§      Reg. (CE) 24 settembre 1998, n. 2135/98 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.92

§      Dir. 11 marzo 2002, n. 2002/15/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.96

§      Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio. (art. 7)106

Allegato

§      Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)109

 

 


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Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 169

Titolo

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Norma di delega

Art. 1, L. 20 giugno 2007, n. 77, e art. 1, commi 3 e 4, L. 18 aprile 2005, n. 62

Settore d’intervento

Sicurezza e tutela del lavoro

Numero di articoli

10

Date

 

§       presentazione

26 settembre 2007

§       assegnazione

26 settembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

5 novembre 2007

§       scadenza della delega

29 dicembre 2007

Commissioni competente

11ª (Lavoro)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta nell’articolo 1, della legge n. 77 del 2007, dà attuazione alla direttiva 2002/15/CE, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Lo schema, come evidenziato dall’articolo 1, è volto a disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza di tali lavoratori e di migliorare la sicurezza stradale.

L’articolo 2 definisce il campo d’applicazione, precisando che la disciplina in questione si applica ai lavoratori mobili svolgenti attività di trasporto su strada occupati presso imprese ubicate in uno Stato membro dell’Unione europea; invece sono esclusi dal campo di applicazione della medesima disciplina, sino al 23 marzo 2009, gli autotrasportatori autonomi.

 

L’articolo 3 contiene le definizioni utili ai fini dell’articolato, tra cui quelle di orario di lavoro, tempi di disponibilità, posto di lavoro, lavoratore mobile, autotrasportatore autonomo e tempi di inattività.

Con riferimento all’orario di lavoro settimanale, l’articolo 4 prevede che la durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore e che la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore se la media di 48 ore settimanali non viene superata nell'arco di quattro mesi.

Per quanto riguarda i riposi intermedi, l’articolo 5 dispone il divieto per i soggetti in questione di lavorare oltre 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. Inoltre, l'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore.

L’articolo 6 prevede che gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili.

L’articolo 7 invece dispone che, nel caso sia svolto il lavoro notturno, la durata quotidiana del lavoro giornaliero non possa essere superiore a 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.

L’articolo 8 stabilisce che i lavoratori mobili devono ricevere apposita informazione relativamente alla disciplina normativa e pattizia del proprio orario di lavoro e prevede l’istituzione da parte dei datori di lavoro di appositi registri in cui deve essere riportato l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

I successivi articoli individuano specifiche sanzioni per la violazione delle prescrizioni del provvedimento (articolo 9) e le disposizioni finali e transitorie (articolo 10).

Relazioni e pareri allegati

Oltre alla relazione illustrativa è allegata la relazione tecnico normativa.

La relazione tecnico-normativa, per quanto riguarda l’impatto amministrativo, evidenzia che il provvedimento non comporta la creazione di organismi amministrativi, dal momento che i limitati compiti richiesti alle pubbliche amministrazioni, quali la vidimazione dei registri relativi all’orario di lavoro, sono affidati ad uffici già esistenti (Direzione provinciale del lavoro).

La medesima relazione, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, precisa che il provvedimento in esame non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell’articolo 1 della L. 77 del 2007, che delega il Governo ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento di una serie di direttive, tra cui la direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Tuttavia, sulla base di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 1 della legge n. 77 del 2007 - che a sua volta prevede che i decreti legislativi sono adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) - poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto in esame scade successivamente ai trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega (come detto, 30 settembre 2007), tale ultimo termine risulta prorogato di 90 giorni (quindi sino al 29 dicembre 2007).

Nel merito, lo schema non sembra presentare aspetti problematici per quanto riguarda la conformità con la norma di delega.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare riconducibile sia alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere l), della Costituzione, sia a quelle della “tutela della salute” e "tutela e sicurezza del lavoro", rientranti invece tra le materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, il provvedimento attiene alla materia “ordinamento civile” poiché reca norme volte a disciplinare il rapporto di lavoro dei lavoratori mobili svolgenti attività di trasporto su strada, per quanto riguarda i profili connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro.

D’altro canto, esso attiene anche alle materie “tutela della salute” e “tutela e sicurezza del lavoro”, se si considera che una delle finalità perseguite con la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella della tutela della salute e della sicurezza di coloro che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Sulla base di tali considerazioni, non sembrerebbero emergere profili problematici per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative spettanti alle regioni.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le disposizioni dello schema di decreto rientrano nell’ambito di applicazione:

§         dell’art. 32 della Costituzione, sulla tutela della salute;

§         dell’art. 36, commi secondo e terzo, della Costituzione, che prevede la determinazione con legge della durata massima della giornata lavorativa e sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si osserva che, all’articolo 1 della direttiva, tra le finalità della relativa disciplina, figura anche quella di “ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza”; invece lo schema in esame, all’articolo 1, non fa alcun riferimento a tale ulteriore finalità.

Con riferimento all’articolo 3, si segnala che lo schema in esame non prevede una definizione di orario di lavoro per gli autotrasportatori autonomi, così come previsto invece nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), n. 2, della direttiva 2002/15/CE, laddove si precisa che per tali soggetti si fa riferimento al “periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso”.

L’articolo 4, comma 2 dello schema in esame, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, prevede che la contrattazione collettiva, in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze riguardanti l’organizzazione del lavoro, possa stabilire – nel rispetto dei principi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - una durata massima e media dell’orario di lavoro diversa da quella prescritta dal medesimo articolo 4 al comma 1. Si consideri, tuttavia, che lo schema in esame sembra discostarsi dalla disciplina della direttiva 2002/15/CE nella parte in cui esso non reca una disposizione che recepisca il paragrafo 2 dell’articolo 8 della stessa direttiva, ai sensi del quale la deroga alle prescrizioni in materia di durata media e massima della settimana lavorativa non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo.

Si segnala infine che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle tutele relative ai periodi di riposo, nell’articolo 6 dello schema, a differenza di quanto previsto nell’articolo 6 della direttiva 2002/15/CEE, non si fa alcun riferimento ai tirocinanti.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 15 novembre 2006 la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee[1] per il mancato recepimento, da parte dell’Italia, della direttiva 2002/15/CE relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Il termine previsto per il recepimento della direttiva era il 23 marzo 2005.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 23 maggio 2007 la Commissione europea ha presentato una relazione sulle conseguenze dell’esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo d’applicazione della direttiva 2002/15/CE (COM(2007) 266).

 

La relazione si basa sull’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, secondo il quale le disposizioni della direttiva si applicano agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009, una volta che la Commissione abbia presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo e una successiva proposta legislativa basata sulla relazione.

 

La relazione in oggetto, in particolare:

·         fa il punto dello stato di attuazione della direttiva negli Stati membri;

·         esamina le possibili conseguenze dell’esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva;

·         valuta le conseguenze delle disposizioni della direttiva in materia di lavoro notturno.

 

La relazione rileva, in primo luogo, che la maggior parte degli Stati membri non è riuscita a recepire la direttiva 2002/15/CE nel periodo di tre anni stabilito a tal fine. Pertanto, nel maggio del 2005, la Commissione ha dovuto aprire procedure di infrazione contro undici Stati membri e, da allora, sono quattro gli Stati membri – tra cui l’Italia - che non hanno ancora comunicato tutte le misure di recepimento.

In secondo luogo, la relazione riconosce che una limitazione dell’orario di lavoro degli autotrasportatori autonomi può in qualche modo migliorare la sicurezza stradale, ma osserva che tale miglioramento è difficile da quantificare con riguardo ad altri fattori che contribuiscono alla stanchezza. In particolare, in termini di impatto sociale la Commissione rileva, tanto per l’inclusione quanto per l’esclusione, che il bilancio dei vantaggi e degli svantaggi è nel complesso ambivalente. L’aumento dell’orario di lavoro degli autotrasportatori autonomi, reso possibile dall’esclusione di questa categoria dell’ambito di applicazione della direttiva, potrebbe non essere considerato auspicabile per le ripercussioni sulla loro salute e sicurezza. L’inclusione, d’altro canto, oltre ad aggravarne lo stress e le difficoltà finanziarie, potrebbe essere difficile da fare applicare e quindi inefficace.

 

Alla luce di queste considerazioni, la relazione afferma l’esigenza di realizzare, prima di elaborare la proposta legislativa – di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva - una valutazione più approfondita dell’impatto delle varie opzioni regolative, che dovrebbe anche tenere conto di vari nuovi elementi emersi in seguito all’adozione della direttiva 2002/15/CE:

·         il nuovo regolamento sui tempi di guida e di riposo[2], la nuova direttiva sul controllo e l’applicazione e l’introduzione del tachigrafo digitale[3], che hanno riequilibrato la situazione per quanto riguarda il periodo minimo di riposo quotidiano e settimanale a cui tutti i conducenti hanno diritto, ed hanno rafforzato i controlli delle ore di attività dei conducenti, introducendo  un dispositivo di registrazione delle attività del conducente più preciso e a prova di manomissione;

·         l’intenzione della Commissione di promuovere l’applicazione effettiva delle migliori condizioni per gli operatori, mediante una nuova proposta sull’accesso alla professione di autotrasportatore da adottarsi nel 2007;

·         l’impegno della Commissione a prestare particolare attenzione alla corretta ed effettiva applicazione, da parte degli Stati membri, della definizione di “lavoratore mobile” data dalla direttiva 2002/15/CE, che include i “falsi” lavoratori autonomi.

Nella valutazione dell’impatto, la Commissione esaminerà inoltre l’opportunità di mantenere l’esclusione dei “veri autotrasportatori” autonomi dalle norme settoriali in materia di  orario di lavoro, garantendo nel contempo un’interpretazione e un’attuazione rigorose della definizione di “autotrasportatore autonomo” contenuta nella direttiva.

Per quanto riguarda il lavoro notturno, la relazione afferma che la Commissione esaminerà ulteriormente in che modo e con quali mezzi garantire il rispetto delle norme sul lavoro notturno.

 

La relazione preannuncia, pertanto, che la Commissione realizzerà la valutazione ufficiale dell’impatto, in vista della proposta legislativa che modifichi la direttiva 2002/15/CE, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1 della stessa.

Inoltre, la Commissione consulterà gli Stati membri e le parti sociali riunite a livello europeo per esaminare ulteriori provvedimenti che garantiscano il rispetto delle norme sull’orario di lavoro.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Il provvedimento in esame interviene su una materia, quale la regolamentazione dell’orario di lavoro, in cui la disciplina normativa è integrata dalla contrattazione collettiva.

Si consideri inoltre che alcune disposizioni dello schema – in particolare l’articolo 4, relativo alla durata dell’orario di lavoro settimanale, e l’articolo 8, relativo all’informazione dei lavoratori mobili sulla disciplina normativa e pattizia del proprio orario di lavoro - espressamente rinviano alla contrattazione collettiva per l’attuazione della relativa disciplina.

Coordinamento con la normativa vigente

Nell’ordinamento nazionale si è giunti finalmente ad un complessivo riordino della disciplina generale dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66[4], recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro.

Si rileva che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviarie marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Tuttavia successivamente la direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE[5]., ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente escluse[6].

In sostanza, il provvedimento in esame, in attuazione della direttiva 2002/15/CE, è volto ad introdurre misure più specifiche in materia di orario di lavoro per le attività di trasporto su strada – in considerazione delle peculiarità connesse alle prestazioni lavorative nel settore dell’autotrasporto - rispetto alla disciplina più generale del citato D.Lgs. 66 del 2003 (che come detto ha dato attuazione alla direttiva 93/104/CE) riguardante, salve alcune eccezioni, tutti i settori di attività[7]. Si ricorda infatti che l’art. 14 della direttiva 93/104/CE dispone che la disciplina generale di cui alla medesima direttiva non si applica se altri atti normativi comunitari stabiliscono prescrizioni più specifiche in materia di orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali.

Pertanto, per quanto riguarda i lavoratori mobili che svolgono attività di trasporto su strada, la disciplina introdotta con il provvedimento in esame, per gli specifici profili relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro da esso affrontati, prevale sulla disciplina più generale contenuta nel D.Lgs. 66 del 2003. Difatti il D.Lgs. 66 del 2003 (in attuazione delle corrispondenti previsioni della direttiva 93/104/CE) prevede espressamente che le sue disposizioni non si applicano ai lavoratori mobili con riferimento ai profili relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro disciplinati dalla direttiva 2002/15/CE (art. 1, comma 1) e che comunque ai lavoratori mobili non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13 relativi rispettivamente alla disciplina del riposo giornaliero, delle pause, dei riposi settimanali e della durata del lavoro notturno (art. 17, comma 6).

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento in esame, in considerazione delle peculiarità connesse alle prestazioni lavorative nel settore dell’autotrasporto, intende introdurre misure di tutela più specifiche in materia di orario di lavoro per i lavoratori mobilisvolgenti attività di trasporto su strada. Tali lavoratori, pertanto, dovrebbero ricevere un beneficio in termini di una maggiore tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento, inoltre, dovrebbe determinare effetti positivi per la collettività sul piano della sicurezza stradale.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1, sul piano formale si osserva che andrebbe fatto riferimento al “regolamento (CE) n. 561/06”, mentre nell’articolo in esame si fa riferimento al “regolamento (CEE) n. 561/06”.

 

 


Schede di lettura


La Direttiva 2002/15/CE

La Direttiva 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili svolgenti attività di trasporto su strada, stabilisce prescrizioni minime in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale ed evitare distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità.

In sostanza, la direttiva in esame è volta ad introdurre misure più specifiche in materia di orario di lavoro per le attività di trasporto su strada – in considerazione delle peculiarità connesse alle prestazioni lavorative nel settore dell’autotrasporto - rispetto alla disciplina più generale della Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Si ricorda infatti che l’art. 14 della direttiva 93/104/CE dispone che la disciplina di cui alla medesima direttiva non si applica se altri atti normativi comunitari stabiliscono prescrizioni più specifiche in materia di orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali.

 

Nell’ordinamento nazionale si è giunti finalmente ad un complessivo riordino della disciplina generale dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso necessario per recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66[9], recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro.

Si rileva che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviarie marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Tuttavia successivamente la direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente escluse[10].

Nel caso specifico del settore dei trasporti su strada, con il regolamento (CEE) n. 3820/85 era stata già stabilita la durata massima giornaliera di guida e la durata minima dei periodi di riposo. Tale regolamento non riguarda però gli altri aspetti dell’orario di lavoro per il settore dell’autotrasporto, per cui per colmare tale lacuna è stata predisposta la direttiva in esame.

La direttiva si è resa necessaria in quanto “malgrado attive negoziazioni tra le parti sociali non si è raggiunta un'intesa per i lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto” (“considerando” n. 3). Pertanto, si è ritenuto necessario “prevedere un insieme di prescrizioni più specifiche relative all'orario di lavoro per i trasporti su strada, miranti ad assicurare la sicurezza dei trasporti nonché la salute e la sicurezza delle persone interessate” (“considerando” n. 4).

In ogni caso (“considerando” n. 9), “le definizioni di cui alla presente direttiva non devono costituire un precedente per altre normative comunitarie relative all'orario di lavoro”.

 

La direttiva si applica a tutti i lavoratori mobili svolgenti attività di trasporto su strada occupati presso imprese ubicate in uno Stato membro, che partecipano ad attività di trasporto contemplate dal Regolamento (CEE) n. 3280/85 (relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada) o dall’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR); invece gli autotrasportatori autonomi sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione della medesima disciplina sino al 23 marzo 2009 (“considerando” n. 6 e 8; articolo 2, paragrafo 1) [11];

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, la direttiva in esame integra le disposizioni del citato Regolamento (CEE) n. 3820/85, e, se necessario, dell’accordo AETR, che prevalgono su quelle della presente direttiva. Allo stesso tempo, il disposto della direttiva in esame prevale su quello della direttiva 93/104/CE, nel caso in cui le prescrizioni indicate siano più specifiche per i lavoratori (“considerando” n. 2; articolo 2, paragrafo 3).

Oltre a fornire alcune definizioni, la direttiva in esame disciplina la durata massima settimanale della prestazione lavorativa(articolo 4), i riposi intermedi (articolo 5), i periodi di riposo (articolo 6) e il lavoro notturno (articolo 7).

Ai sensi del “considerando” n. 10, infatti, si ritiene necessario che, “al fine di migliorare la sicurezza stradale, impedire distorsioni di concorrenza e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mobili oggetto della presente direttiva, questi ultimi dovrebbero sapere con precisione, da un lato, quali siano i periodi dedicati ad operazioni di autotrasporto che sono considerati orario di lavoro e, dall'altro, quali siano quelli che ne sono esclusi e che sono considerati come riposi intermedi, come periodi di riposo o tempi di disponibilità. Questi lavoratori dovrebbero aver diritto a riposi minimi giornalieri e settimanali, nonché ad adeguati riposi intermedi. È altresì necessario stabilire il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale”.

Orario di lavoro settimanale (articolo 4)

La durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore.

Questa può essere estesa a 60 ore se la media di 48 ore settimanali non viene superata nell'arco di quattro mesi.

La durata del lavoro per i lavoratori mobili corrisponde alla somma complessiva delle ore svolte nelle varie imprese. Il lavoratore mobile è tenuto ad informare ciascuno dei suoi datori di lavoro relativamente alle ore lavorate per le altre imprese.

Riposi intermedi (articolo 5)

Facendosi salve le tutele previste dal Regolamento (CEE) n. 3820/85 o dall’accordo AETR relative ai periodi di pausa per i lavoratori mobili dell’autotrasporto, si dispone il divieto per tali soggetti di lavorare oltre 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. Inoltre, l'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore.

Periodi di riposo (articolo 6)

In applicazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3820/85 o dell’accordo AETR, ai fini della direttiva in esame, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili.

Lavoro notturno (articolo 7)

La direttiva prevede che la durata quotidiana del lavoro giornaliero, nel caso sia svolto il lavoro notturno, non possa essere superiore a 10 ore per ciascun periodo di 24 ore. Inoltre, il lavoro notturno deve essere indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

 

Si segnala, peraltro, che l’articolo 8 della direttiva detta disposizioni di deroga alla disciplina appena descritta. In particolare, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della direttiva relative alla durata massima settimanale del lavoro e del lavoro notturno, per mezzo di accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee. La deroga in materia di durata massima settimanale dell’orario non può in nessun caso estendere oltre i 6 mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di 48 ore.

Il successivo articolo 9 dispone che i lavoratori mobili devono ricevere apposita informazione relativamente alla disciplina normativa e pattizia adottata sulla base della direttiva in esame. Il medesimo articolo prevede inoltre l’istituzione da parte dei datori di lavoro di appositi registri in cui deve essere riportato l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

In ogni caso, agli Stati membri è riconosciuta la facoltà di introdurre disposizioni (legislative, regolamentari o amministrative) più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori (articolo 10).

La definizione delle sanzioni rientra nella competenza e nella responsabilità degli Stati membri. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate all'infrazione e dissuasive (articolo 11).

Infine, gli Stati membri presenteranno alla Commissione ogni due anni una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della direttiva, indicando i punti di vista espressi dalle parti sociali. Allo stesso tempo, la Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri che viene successivamente trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale (articolo 13).

 

La direttiva prevede la scadenza del 23 marzo 2005 per il suo recepimento da parte degli Stati membri (articolo 14).

 

Al riguardo, si ricorda che il 15 novembre 2006 la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee[12] per il mancato recepimento, da parte dell’Italia, della direttiva 2002/15/CE relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell’articolo 1 della L. 77 del 2007, che delega il Governo ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento di una serie di direttive, tra cui la direttiva 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

 

L’articolo 1 della L. 77 del 2007 ha disposto, in sostanza, una proroga del termine di recepimento di alcune direttive, tra cui la direttiva 2002/15/CE, nell’ordinamento interno[13]; difatti, le direttive in questione erano incluse nell’allegato B della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) e il termine ultimo per il loro recepimento era fissato al 12 novembre 2006, ossia una volta scaduti 18 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il termine del 12 novembre 2006 è scaduto senza che siano stati emanati i decreti legislativi di recepimento delle direttive citate; pertanto, in considerazione di  ciò, l’articolo 1 della L. 77 del 2007 ha provveduto a riaprire il termine per l’esercizio delle deleghe, prorogandolo al 30 settembre 2007.

 

Si consideri tuttavia che, sulla base di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 1 della L. 77 del 2007 - che a sua volta prevede che i decreti legislativi sono adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) - poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto in esame scade successivamente ai trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega (come detto, 30 settembre 2007), tale ultimo termine risulta prorogato di 90 giorni (quindi sino al 29 dicembre 2007).

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 1 della L. 62 del 2005 conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi. Il comma 1 fa richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B alla legge comunitaria, alle quali dare attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo la procedura di cui al comma 2, che richiama a sua volta l’art. 14 della L. 400 del 1988 .

La distinzione tra i due allegati è nel fatto che (comma 3) il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; entro quaranta giorni dalla data di trasmissione i decreti possono comunque essere emanati. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

È a tal proposito previsto che, qualora i termini fissati per l’espressione del parere parlamentare vengano a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di novanta giorni. Tale previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5.

 

Ai sensi dell’articolo 1, che recepisce l’articolo 1 della direttiva 2002/15/CE, il provvedimento in esame ha lo scopo, nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale collettiva, di regolamentare uniformemente sul territorio nazionale i profili del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza di tali lavoratori e di migliorare la sicurezza stradale.

 

Si osserva che all’articolo 1 della direttiva, tra le finalità della relativa disciplina, figura anche quella di “ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza”; invece lo schema in esame non fa alcun riferimento a tale ulteriore finalità.

 

Il successivo articolo 2, in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE, dispone l’applicabilità dello schema in esame ai soli lavoratori dipendenti di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea esercente attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate nel regolamento (CE) n. 561/06 del 15 marzo 2006[14], oppure, in difetto, nell’accordo AETR (comma 1).

 

Sul piano formale si osserva che andrebbe fatto riferimento al “regolamento (CE) n. 561/06”, mentre nell’articolo in esame si fa riferimento al “regolamento (CEE) n. 561/06”.

 

Il Regolamento n. 561/2006 modifica e aggiorna le norme sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, innovando la previdente normativa in materia di regole sociali per gli operatori del trasporto su strada.

La nuova normativa, che uniforma le singole legislazioni degli Stati membri e contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro, si applica al trasporto su strada:

•    di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;

•    di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. Sono però previste delle deroghe, ad esempio, per i veicoli di proprietà delle forze armate o per quelli usati in operazioni di emergenza e salvataggio oppure adibiti a usi medici

 

Tra le novità più importanti si segnalano le seguenti:

§         tutte le attività diverse dalla guida comprese nella definizione di orario di lavoro dalla Direttiva 2002/15/CE, nonché ogni operazione svolta per il medesimo o per altro datore di lavoro, sono considerate “altre mansioni” e non possono di conseguenza rientrare nella definizione di “riposo” (articolo 4, lettera e));

§         fermo restando il limite massimo del tempo di guida, fissato in 90 ore nell’arco di 15 giorni, viene introdotto un limite settimanale di 56 ore. Il motivo di tale limite va ricercato nel fatto che la Direttiva 2002/15 sull’orario di lavoro dei conducenti (ancora non recepita in Italia ed in altri nove Stati membri che non hanno rispettato il termine del 23 marzo 2005 per la trasposizione nei rispettivi ordinamenti nazionali) prevede il limite dell’orario medio in 48 ore settimanali, con la possibilità di portarle fino a 60 ore (articolo 6, comma 2);

§         fermo restando il periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore e la possibilità di frazionarlo portandolo a 12 ore in totale, la suddivisione deve prevedere al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Ne consegue che se la prima pausa eccede le 3 ore, la seconda deve comunque essere di 9 arrivando così ad un periodo totale di riposo superiore alle 12 ore (articolo 4, lettera g)). Resta invece ferma la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di tre volte nell’arco di una settimana (art. 8, comma 4);

§         dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente dovrà osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza del limite del periodo di guida di quattro ore e mezza. (articolo 7);

§         viene introdotto il periodo di riposo “regolare” di almeno 45 ore consecutive ogni settimana. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti dovranno effettuare almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione sarà tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;

§         qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto dovrà essere attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

§         in presenza di cronotachigrafo analogico, a decorrere dal 1° maggio 2006 dovranno essere presenti a bordo del veicolo, oltre ai fogli di registrazione relativi alla settimana in corso, i fogli di registrazione relativi ai 15 giorni precedenti. A far data dal 1° gennaio 2008, i fogli da tenere a bordo dovranno essere relativi ai 28 giorni precedenti, equivalenti a quelli registrati dalla cara del conducente del cronotachigrafo elettronico (articolo 26, che modifica il Regolamento 3821/85).

§         le imprese sono responsabili per le infrazioni commesse dai loro conducenti anche all’estero, pur prevedendo la possibilità di tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa (articolo 10, comma 3);

§         i conducenti possono essere sanzionati per infrazioni al regolamento commesse all’estero, ma agli stessi devono essere fornite le prove delle suddette sanzioni, ad evitare che possano incorrere in ulteriori sanzioni per la medesima infrazione (articoli 19 e 20);

§         le sanzioni possono essere applicate anche ai committenti ed agli spedizionieri per il mancato rispetto del Regolamento 561/2006 e del Regolamento 3821/85 (articolo 19, comma 4), in analogia a quanto previsto dalle nuove norme italiane sull’autotrasporto.

 

Per quanto riguarda il campo d'applicazione territoriale del regolamento in relazione all'Accordo europeo rispetto alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) [per il quale cfr. infra], Consiglio e Parlamento hanno convenuto che i veicoli immatricolati in un paese terzo che non è parte dell'AETR dovranno conformarsi lo stesso alle sue disposizioni, e non a quelle del regolamento, quando si spostano all'interno dell'Unione.

Tuttavia, è stato anche deciso che le disposizioni dell'AETR dovranno essere allineate a quelle del regolamento, affinché quest'ultimo possa essere applicato a tali veicoli sui tragitti comunitari. In una dichiarazione, la Commissione e il Consiglio si sono impegnati a raggiungere questo obiettivo entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. Se ciò non fosse possibile, la Commissione proporrà misure idonee per affrontare la situazione.

 

L’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) del 1° luglio del 1970 si applica (articolo 2) sul territorio di ciascuna parte contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio della richiamata parte contraente o sul territorio di qualsiasi altra parte contraente.

Ai sensi del successivo articolo 4, si prevede l’obbligo, da parte dell’impresa e dei membri dell'equipaggio, di rispettare, per i periodi di riposo e di guida, e per quanto riguarda la composizione dell'equipaggio, le norme fissate dalla legislazione nazionale per la regione dello Stato in cui il membro dell'equipaggio esercita di norma le sue attività professionali.

Per quanto attiene più specificamente ai requisiti richiesti per i conducenti nonchè all’orario di lavoro, si segnala quanto segue:

§         l’età minima (articolo 5) dei conducenti adibiti al trasporto internazionale su strada di merci deve essere pari, per i veicoli il cui peso massimo autorizzato è inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, a 18 anni compiuti. Per gli altri veicoli si richiedono i 21 anni compiuti, o 18 anni in caso di possesso di alcuni specifici requisiti;

§         il riposo giornaliero (articolo 6, comma 1) di ciascun membro di equipaggio destinato al trasporto internazionale su strada di merci, salvo determinate eccezioni, deve essere almeno pari ad 11 ore consecutive, nel corso del periodo di 24 ore precedente il momento in cui egli esercita una delle sue attività professionali. Tale riposo, inoltre, può essere ridotto fino a 9 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana, a condizione che il riposo possa essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio, oppure fino a 8 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana, nel caso in cui il riposo non possa, per motivi di servizio, essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio;

§         il riposo giornaliero (articolo 6, comma 2) di cui ogni membro dell'equipaggio addetto a un trasporto internazionale su strada di viaggiatori, sempre salvo determinate eccezioni, deve poter beneficiare, nel corso del periodo di 24 ore precedenti il momento in cui esercita una delle sue attività professionali, è pari:

o        sia ad almeno 10 ore consecutive, senza possibilità di riduzione nel corso della settimana,

o        sia ad almeno 11 ore consecutive, potendo questo periodo di riposo essere ridotto due volte la settimana fino a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive a condizione che in questi ultimi due casi il servizio comporti una interruzione prevista dall'orario di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni previste dall'orario di almeno 2 ore consecutive, e che nel corso di tali interruzioni, il membro dell'equipaggio non eserciti alcuna delle sue attività professionali o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale;

§         la durata totale dei tempi di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero (articolo 7), conformemente alle disposizioni del precedente articolo 6, non può superare le 8 ore, e la durata di guida non può superare né 48 ore nel corso di una settimana, né 92 ore nel corso di due settimane consecutive;

§         per quanto attiene la durata massima di guida continuata (articolo 8), in nessun caso si possono superare le 4 ore, salvo nel caso in cui il conducente non sia in grado di raggiungere un luogo di fermata appropriato o il luogo di destinazione; il periodo di guida potrà in quel caso essere prolungato al massimo di 30 minuti, sempre che l'uso di una tale facoltà non comporti una infrazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 7;

§         infine, in aggiunta ai riposi giornalieri, l’articolo 9 prevede che ogni membro dell'equipaggio debba beneficiare di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive.

 

Lo stesso articolo dispone altresì, in linea con le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della richiamata direttiva 2002/15/CEE, l’esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della disciplina in esame sino al 23 marzo 2009, salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie (comma 2).

 

L’articolo 3 reca alcune definizioni.

In particolare, si forniscono le seguenti definizioni:

§         orario di lavoro (comma 1, lettera a)), inteso come il periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro, durante il quale il lavoratore è sul posto di lavoro a disposizione del datore di lavoro, esercitando le proprie funzioni o attività.

Più specificamente, la stessa lettera a) precisa che per orario di lavoro si intende:

o        il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, comprendenti: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita e discesa dei passeggeri, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo nonché ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri. Per orario di lavoro, inoltre, si intende il tempo impiegato per adempiere gli obblighi legali e regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di dogana, polizia, ed altro (lettera a), n. 1);

o        i periodi di tempo il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo ed è obbligato a rimanere sul posto di lavoro(ad esempio i periodi di attesa di carico e scarico) (lettera a), n. 2);

Ai sensi della lettera a), n. 3, invece, sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro:

o        i periodi di interruzione dalla guida di cui all’articolo 7 del citato regolamento n. 561/06;

Il richiamato articolo 7 prevede il diritto, per il conducente, ad un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, tranne nel caso in cui non inizi un periodo di riposo. Tale interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti, a condizione che le due interruzioni siano intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni in precedenza richiamate.

o        i riposi intermedi di cui al successivo articolo 5;

o        i periodi di riposo di cui al successivo articolo 6;

o        i tempi di disponibilità di cui alla successiva lettera b) dell’articolo in esame, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione dei richiamati periodi previste dalla contrattazione collettiva;

Si segnala, in proposito, che lo schema in esame non prevede una definizione di orario di lavoro per gli autotrasportatori autonomi, così come previsto invece nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), n. 2, della direttiva 2002/15/CE, laddove si precisa che per tali soggetti si fa riferimento al “periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso”;

 

§         tempi di disponibilità (comma 1 lettera b)): sono i periodi temporali diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo nei quali il lavoratore, pur non lavorando, ha l’obbligo di tenersi a disposizione per eventuali chiamate (lettera b), n. 1). In particolare, sono considerati tali i periodi durante i quali il lavoratore accompagna il veicolo trasportato a bordo di navi traghetto o di treni, nonché i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione del traffico. Tali periodi devono essere comunicati con preavviso da parte del lavoratore, ad esempio prima della partenza o poco prima dell’inizio del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate. Per i lavoratori che guidano in squadre (lettera b), n. 2), sono considerati tempi di disponibilità i periodi trascorsi a fianco del conducente o in cuccetta durante la marcia del veicolo;

 

§         posto di lavoro (comma 1, lettera c)), per esso si intende:

o        il luogo dove si trova lo stabilimento principale dell’impresa, nonché i suoi stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che l’ubicazione di questi ultimi corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell’impresa (lettera c), n. 1);

o        il veicolo usato per lo svolgimento delle mansioni (lettera c), n. 2);

o        qualsiasi altro luogo in cui si svolgano attività connesse con l’esecuzione del trasporto (lettera c), n. 3);

 

§         lavoratore mobile (comma 1, lettera d)): è il lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, al servizio di un’impresa esercente attività di autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi;

 

§         autotrasportatore autonomo (comma 1, lettera e)): si tratta di soggetto la cui attività professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione, ai sensi della legislazione comunitaria, dietro possesso di licenza comunitaria o di altra autorizzazione professionale ad effettuare il richiamato trasporto. Inoltre si precisa che tale soggetto deve essere abilitato a lavorare per conto proprio e non deve essere legato ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o altro rapporto gerarchico, che gli introiti debbano pervenire direttamente dagli utili realizzati e che debba essere libero di intrattenere relazioni commerciali con più clienti, sia in forma individuale che attraverso una cooperazione tra trasportatori autonomi. Viene precisato, peraltro, che gli autotrasportatori che non siano in possesso dei predetti requisiti sono sottoposti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal provvedimento in esame;

 

§         persona che effettua operazioni mobili di trasporto (comma 1, lettera f)), è la dizione con cui si intende il lavoratore o l’autotrasportatore autonomo che effettuale prestazioni lavorative in oggetto;

 

§         settimana (comma 1, lettera g)): il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;

 

§         notte(comma 1, lettera h)): periodo temporale di almeno4 ore compreso tra le ore 00.00 e le ore 07.00;

 

§         lavoro notturno (comma 1, lettera i)): sono le prestazioni lavorative espletate durante la notte;

 

§         tempi di inattività (comma 1, lettera l)): sono i periodi non lavorati che si alternano a quelli di lavoro effettivo, ponendosi tra l’inizio e la fine del lavoro, e che permettono il recupero psicotico del lavoratore stesso;

 

§         contratti collettivi di lavoro (comma 1, lettera m)), i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

L’articolo 4 disciplina quindi l’orario di lavoro settimanale, prevedendo, al comma 1, che la durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore e che la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore se la media di 48 ore settimanali non viene superata nell'arco di quattro mesi.

Il comma 2, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, prevede che la contrattazione collettiva – alla quale spetta peraltro definire le modalità e le ipotesi di applicazione delle previsioni dell’articolo in esame (comma 3) - in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze riguardanti l’organizzazione del lavoro, possa stabilire, nel rispetto dei principi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, una durata massima e media dell’orario di lavoro diversa da quella prescritta dal medesimo articolo 4 al comma 1.

Si consideri, tuttavia, che lo schema in esame sembra discostarsi dalla disciplina della direttiva 2002/15/CE nella parte in cui esso non reca una disposizione che recepisca il paragrafo 2 dell’articolo 8 della stessa direttiva, ai sensi del quale la deroga alle prescrizioni in materia di durata media e massima della settimana lavorativa non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo.

 

Il comma 4, infine, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla prestazione di lavoro fornito per conto di più datori di lavoro. Più specificamente, si dispone che la durata di tale prestazione sia pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate.

A tutela di ciò, lo stesso comma richiede sia al datore di lavoro sia al lavoratore l’obbligo di informazione sulle ore lavorate presso altri datori di lavoro.

 

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di riposi intermedi.

In particolare, ferme restando le tutele previste dal citato regolamento (CE) n. 561/06 e, in subordine, dall’accordo AETR, si prevede (comma 1) il divieto per i soggetti in questione di lavorare oltre le sei ore consecutive senza un riposo intermedio. Più specificamente si prevede che i riposi intermedi debbano essere pari ad almeno trenta minuti se il totale delle ore lavorative è compreso tra sei e nove ore, e pari ad almeno quarantacinque minuti nel caso in cui il lavoro superi le nove ore.

E’ inoltre prevista (comma 2) la possibilità di frazionare i riposi intermedi, in ogni caso in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

 

L’articolo 6 precisa che, ai fini del provvedimento in esame, gli apprendisti sono soggetti, ai fini dei periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori, in applicazione del più volte richiamato Regolamento (CE) n. 561/06, ovvero, in subordine, dell’accordo AETR.

 

Si segnala, in proposito, che nell’articolo in esame, a differenza di quanto previsto nell’articolo 6 della direttiva 2002/15/CEE, non si fa alcun riferimento ai tirocinanti.

 

L’articolo 7 disciplina il lavoro notturno.

In particolare, il comma 1 dispone che l’orario di lavoro giornaliero, in caso di svolgimento di lavoro notturno, non debba superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

Inoltre, il successivo comma 2 prevede che il lavoro notturno sia indennizzato secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, a condizione che il metodo di indennizzo individuato sia tale da non recare pregiudizio alla sicurezza stradale.

 

L’articolo 8 reca disposizioni concernenti l’informazione dei lavoratori mobili e l’istituzione di registri su cui viene annotato l’orario di lavoro dei medesimi soggetti.

In particolare il comma 1 prevede il diritto dei lavoratori mobili all’informazione circa la disciplina del proprio orario di lavoro contenuta in fonti normative nazionali, nel regolamento interno dell’impresa e nei contratti collettivi (anche aziendali) stipulati sulla base del provvedimento in esame. Le modalità di informazione, ai sensi del successivo comma 4, sono definite dalla contrattazione collettiva.

Il successivo comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 (rectius: paragrafo 2), del Regolamento (CEE) 3821/85, prevede l’istituzione da parte dei datori di lavoro di appositi registri in cui deve essere riportato l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Si dispone l’obbligo di conservazione dei registri per almeno 2 anni dopo la fine del relativo periodo lavorativo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione e sono altresì obbligati, fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 2 (rectius: paragrafo 2), del richiamato Regolamento (CEE) n. 3821/85, a rilasciare copia della registrazione su richiesta del lavoratore.

 

L’articolo 14 del richiamato Regolamento (CEE) n. 3821/85 prevede il rilascio, da parte del datore di lavoro, ai conducenti di veicoli dotati di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I dello stesso Regolamento, di un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e dell'obbligo di sostituire eventualmente i fogli danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo.

Più specificamente, il richiamato comma 2 dell’articolo 14 dispone l’obbligo per l’impresa di conservare i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi alle disposizioni di cui al successivo articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e di rilasciarne una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.

 

A tali registri (comma 3), da tenersi presso la sede legale dell’impresa e sottoposti alla vidimazione da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[15].

L’articolo 20 del richiamato D.P.R. 1124 del 1965 prevede, tra gli altri, l’obbligo, per i datori di lavoro, della tenuta di un libro matricola, dove sono iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera, ed un libro paga, nel quale, per ogni dipendente, oltre alle scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente (articolo 25), deve essere indicato: il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma. Le retribuzioni debbono essere registrate nel libro paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse (articolo 25). Tali libri debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'I.N.A.I.L., a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro (articolo 21).

Infine, si prevede l’obbligo, sia per il libro di matricola sia per il libro di paga di legatura e numerazione di ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'I.N.A.I.L. ai fini del contrassegno.

 

L’articolo 9 definisce l’apparato sanzionatorio.

In particolare:

§         le violazioni relative alla durata massima settimanale dell’orario di lavoro sono punite (comma 1):

o        con una sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione stessa, in caso di superamento della durata massima settimanale entro il 10% della durata consentita;

o        con una sanzione amministrativa da euro 260 ad euro 1560, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione stessa, in caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10% della durata consentita;

 

   le violazioni relative ai riposi intermedi sono punite con una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 300 (comma 2);

 

   le violazioni relative ai periodi di riposo per gli apprendisti sono punite con una sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630 (comma 3);

 

   le violazioni relative al lavoro notturno sono punite con una sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata (comma 4);

 

   le violazioni relative all’informazione e alla tenuta dei registri sono punite con una sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500 (comma 5).

Il comma 6, infine, fa salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285[16], relativi, rispettivamente, alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, e ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

 

Infine, l’articolo 10 reca disposizioni finali e transitorie.

In particolare, si dispone:

§         la convocazione, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, allo scopo di verificare lo stato di attuazione della disciplina introdotta dal provvedimento in esame nella di contrattazione a livello nazionale (comma 1);

 

§         l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la medesima materia, salvo le disposizioni espressamente richiamate e quelle aventi carattere sanzionatorio (comma 2);

 

§         la stipulazione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, degli accordi collettivi relativi alla durata media e massima dell’orario di lavoro settimanale di cui al precedente articolo 4, precisando che, nel periodo transitorio, si debba far riferimento agli accordi già esistenti (comma 3).

 


Schema di decreto legislativo n. 169


Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2202/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2202, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto


Camera dei deputati

Servizio per i Testi normativi
XV Legislatura

 

 

 

 

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo

 

Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 25 settembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, della legge 20 giugno 2007, n. 77, e dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (169).

 

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 5 novembre 2007.

 

 

 

 

(Annuncio all'Assemblea 26 settembre 2007)

 

 

 

 

 

 

169


Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

E le riforme istituzionali

 

 

Roma, lì 25 settembre 2007

 

DRP/I/D - XV 97/07

 

 

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva n. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari

 

Cordiali saluti

 

 

Vannino Chiti

 

 

 

Camera dei Deputati

ARRIVO 25 settembre 2007

Prot: 2007/0001938/TN

 

 

________________________

On. Fausto BERTINOTTI

Presidente della

Camera dei Deputati

ROMA


Decreto legislativo recante recepimento della Direttiva n. 2002115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004";

 

Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77 recante delega per il recepimento delle direttive 2002/15 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004125/CE e 2004139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;

 

Visto l'articolo 2 dei Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che esclude i lavoratori mobili dal campo di applicazione del decreto sull'organizzazione dell'orario di lavoro;

 

Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;

 

Visto il Regolamento CE 561/06 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...........;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dei trasporti e dell'Economia e finanze;

 

 

EMANA

 

Il seguente decreto legislativo

 

 

Articolo 1

Finalità

 

1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento Europeo del 11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché la sicurezza stradale.

 

 

Articolo 2

Campo di applicazione

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CEE) n. 561/06 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

 

2. Gli autotrasportatori autonomi sono esclusi dal campo di applicazione dei presente decreto legislativo fino al 23 marzo 2009, salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie.

 

 

Articolo 3

Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

 

a)  "orario di lavoro": ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

1)  il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;

2)  i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali.

3)  Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del Reg. n. 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del presente decreto e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;

 

b)  "tempi di disponibilità":

1)  i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

2)  per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

 

c)  "posto di lavoro":

1)  il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa;

2)  il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;

3)  qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;

 

d)  "lavoratore mobile": un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi;

 

e)  "autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;

 

f)   "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;

 

g)  "settimana": il periodo compreso fra le ore 00.00 dei lunedì e le ore 24.00 della domenica;

 

h)  "notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 0.00 e le ore 7.00;

 

i)   "lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante la notte;

 

I)   "tempi di inattività": tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione;

 

m)"contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

Articolo 4

Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

 

1. La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

 

2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione dei lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro.

 

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative definiscono le modalità e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

4. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.

 

 

Articolo 5

Riposi intermedi

 

1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CEE) n. 561/06 , in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.

 

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

 

 

Articolo 6

Periodi di riposo

 

1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.

 

 

Articolo 7

Lavoro notturno

 

1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

 

2. II lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro semprechè il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

 

 

Articolo 8

Informazione e registri

 

1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del Regolamento CEE 3821/85, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato, I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine dei relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 dei Regolamento CEE 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.

 

3. Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

 

4. La contrattazione collettiva definisce le modalità di informazione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

Articolo 9

Sanzioni

 

1. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni -lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione, nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione, nel caso dì superamento della durata massima settimanale oltre il 10% della durata consentita.

 

2. La violazione dell'art. 5 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300.

 

3. La violazione dell'art. 6 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro

 

4. La violazione dell'art. 7, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 900 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.

 

5. La violazione dell'art. 8 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 1500 euro.

 

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

 

 

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convoca le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale

 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.

3. Gli accordi collettivi di cui all'art. 4 potranno essere realizzati entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei presente decreto legislativo. In tale periodo si farà riferimento agli accordi esistenti.


Relazione illustrativa

 

 

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

 

 

 

L'intervento normativo è diretto a recepire la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Il campo di applicazione della direttiva è circoscritta ai lavoratori mobili con rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di una impresa di autotrasporto con sede in uno degli stati membri, che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto di persone e merci su strada.

Restano, provvisoriamente, esclusi i lavoratori autonomi nei cui confronti la direttiva verrà applicata nel 2009, dopo una fase di verifica.

La direttiva mira a disciplinare compiutamente tutti gli aspetti del tempo di lavoro nel settore dell'autotrasporto, definendo le prescrizioni minime da applicarsi in particolare con riferimento alla durata settimanale della prestazione lavorativa, ai periodi di riposo ed al lavoro notturno, al fine di assicurare tre obiettivi primari: l'interesse della sicurezza stradale, l'obiettivo della salute e sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza.

La direttiva, infatti, definisce, ampliandola, la nozione di orario di lavoro, che comprende anche i periodi di tempo impiegati in attività di manutenzione del veicolo e quelli di carico e scarico delle merci e distingue tra orario di lavoro e periodi di disponibilità, che non rientrano nel computo dell'orario al pari dei periodi di riposo.

La direttiva stabilisce, inoltre, dei limiti alla durata settimanale dell'orario di lavoro che si aggiungono a quelli stabiliti dal Reg. CE 3820/1985, sostituito dal Reg. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada.

Il presente schema di decreto legislativo (che si compone di dieci articoli) recepisce i suddetti principi; in particolare dopo aver delineato le finalità ed il campo di applicazione, fornisce le definizioni di orario di lavoro, tempi di disponibilità, posto di lavoro, lavoratore mobile, autotrasportatore autonomo, lavoro notturno e tempi di inattività.

L'articolo 4 concerne la durata massima settimanale della prestazione di lavoro che non può superare le quarantotto ore; tuttavia sono fatte salve disposizioni stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro che, in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro, possono comportare un diverso regime dell'orario di lavoro e che, sempre nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro.

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano rispettivamente le modalità relative ai riposi intermedi, ai periodi di riposo ed al lavoro notturno.

L'articolo 8 concerne la disciplina dei registri su cui viene annotato l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto; sono previste, inoltre, le modalità per la conservazione degli stessi nonché per la relativa vidimazione. Al riguardo si evidenzia che tali registri, da tenersi presso la sede legale dell'impresa, vengono vidimati dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

All'articolo 9 è delineato l'apparato sanzionatorio per le violazioni alla disciplina in materia di durata massima settimanale della prestazione di lavoro, riposi intermedi, periodi di riposo, lavoro notturno e tenuta e vidimazione dei registri.

Nelle disposizioni finali e transitorie (art. 10) si prevede, infine, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa in esame, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convoca le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di concordare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale.


Relazione tecnico normativa

 

 

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

 

 

1. Aspetti tecnico-normativi

 

a) Necessità dell'intervento normativo

 

L'intervento normativo è -diretto a recepire la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

 

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte legislazione vigente

 

Il disegno di legge proposto incide sulla legislazione vigente nel senso che completa il quadro normativo in materia di orario di lavoro, prevedendo anche la disciplina dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili esclusi dal campo di applicazione della disciplina generale in materia di organizzazione dell'orario di lavoro di cui al D.Lgs n. 66/2003.

 

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

 

In proposito si rileva che lo schema di disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto rappresenta esso stesso attuazione di direttiva comunitaria. Pertanto, è stata già verificata la piena compatibilità con gli indirizzi comunitari in materia di orario di lavoro.

 

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

 

Lo schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni in quanto il decreto è diretto a regolamentare su tutto il territorio nazionale i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché la sicurezza stradale.

 

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

 

Lo schema, come sopra già evidenziato, non incide sulle funzioni delle regioni e degli enti locali.

 

 

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

 

Il provvedimento in esame non prevede la creazione di organismi amministrativi e determinati compiti (quale quello della vidimazione dei registri, su cui viene registrato l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, di cui all'art. 8 del presente decreto) sono affidati ad organismi già esistenti (direzioni del lavoro territorialmente competenti).

 

 

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

 

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

 

Non sono contenute definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico-giuridica della materia.

 

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

 

 

4. Analisi dell'impatto della regolamentazione

 

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

 

L'intervento coinvolge i lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada. Gli autotrasportatori autonomi sono, invece, esclusi dal campo di applicazione del presente decreto fino al 23 marzo 2009.

 

b) Obiettivi generali e specifici

 

Obiettivo principale risulta essere quello di regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

 

Tra gli obiettivi specifici vanno evidenziati quello concernente il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché quello relativo alla sicurezza stradale.

 

c) Presupposti attinenti alla sfera finanziaria ed economica

 

Sotto l'aspetto finanziario, le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

 

d) Strumento tecnico normativo appropriato

 

Trattando di recepimento di direttiva comunitaria, come strumento normativo viene individuato il decreto legislativo.

 




[1]   Causa C 424-06. Procedura n. 2005/491

[2]   Regolamento 561 del 2006

[3]   Direttiva 2006/22/CE

[4]     Adottato in base alla delega contenuta negli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

[5]   La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, ha provveduto a codificare la Direttiva 93/104/CE in quanto tale direttiva ha subito nel tempo sostanziali modifiche. La direttiva 93/104/CE viene, pertanto, contestualmente abrogata dalla direttiva 2003/88/CE.

[6]   Rimangono comunque esclusi dall’applicazione della direttiva 93/104/CE (e quindi del decreto legislativo n. 66/2003) la gente di mare e il personale di volo, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica. Al riguardo, si ricorda che con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 ed il D.Lgs. 19 agosto 2005 si è poi provveduto al recepimento, rispettivamente, della direttiva n. 1999/63/CE in materia di orario di lavoro della gente di mare e della direttiva n. 2000/79/CE in materia di orario di lavoro del personale di volo.

[7]   Si consideri peraltro che nel caso specifico del settore dei trasporti su strada, con il regolamento (CEE) n. 3820/85 è stata già stabilita la durata massima giornaliera di guida e la durata minima dei periodi di riposo. Tale regolamento non riguarda però gli altri aspetti dell’orario di lavoro per il settore dell’autotrasporto, per cui per colmare tale lacuna è stata predisposta la direttiva 2002/15/CE, al cui recepimento si provvede con lo schema in esame.

[8]     La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, ha provveduto a codificare la Direttiva 93/104/CE in quanto tale direttiva ha subito nel tempo sostanziali modifiche. La direttiva 93/104/CE viene, pertanto, contestualmente abrogata dalla direttiva 2003/88/CE.

[9]     Adottato in base alla delega contenuta negli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

[10]    Rimangono comunque esclusi dall’applicazione della direttiva 93/104/CE (e quindi del decreto legislativo n. 66/2003) la gente di mare e il personale di volo, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica. Al riguardo, si ricorda che con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 ed il D.Lgs. 19 agosto 2005 si è poi provveduto al recepimento, rispettivamente, della direttiva n. 1999/63/CE in materia di orario di lavoro della gente di mare e della direttiva n. 2000/79/CE in materia di orario di lavoro del personale di volo.

[11]    In proposito, il “considerando” n. 8 precisa che è opportuno escludere temporaneamente dal campo di applicazione della direttiva in esame gli autotrasportatori autonomi, in quanto inclusi nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE.

[12]Causa C 424-06. Procedura n. 2005/491

[13]    Si tratta più in particolare delle seguenti direttive:

a)   2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;

b)   2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

c)   2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

[14]    Il regolamento (CE) n. 561/06 ha disposto l’abrogazione del precedente regolamento (CEE) n. 3820/85.

[15]    “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

[16]    “Nuovo codice della strada”.