Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Direttiva 2004/40/CE - Prescrizioni minime di sicurezza per i lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (Schema di decreto legislativo n. 125 - art. 1, co. 1 e3, L. n. 29/2006) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 111 | ||
Data: | 13/09/2007 | ||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
Atti del Governo
Direttiva 2004/04/CE
Prescrizioni minime di sicurezza per i lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici
Schema di Decreto legislativo n. 125
(art. 1,co. 1 e 3, L. n. 29/2006)
N. 111
13 settembre 2007
Dipartimento Lavoro
SIWEB
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File: LA0303
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Il contenuto dello schema di decreto legislativo
Schema di decreto legislativo n. 125
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica italiana (artt. 76, 87 e 117)
§ D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (art. 393)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14)
§ D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (artt. 4, 8, 16, 17, 21, 22, 89 e 92)
§ L. 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
§ L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 1)
§ L. 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. (art. 1 e all. B))
Normativa comunitaria
§ Dir. 12 giugno 1989, n. 89/391/CEE Direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (art. 16)
§ Dec. 1999/468/CE del 28 giugno 1999 Decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
§ Racc. 12 luglio 1999, n. 1999/519/CE. Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
§ Dir. 29 aprile 2004, n. 2004/40/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 125 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro. |
Norma di delega |
Art. 1, commi 1 e 3, L. 25/01/2006, n. 29 |
Settore d’intervento |
Sicurezza sul lavoro |
Numero di articoli |
6 |
Date |
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§ presentazione |
1 agosto 2007 |
§ assegnazione |
22 agosto 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
1° ottobre 2007 |
§ scadenza della delega |
21 novembre 2007 |
Commissione competente |
Commissione XI Lavoro (termine parere -1 ottobre 2007). Commissione XII Affari sociali (termine parere - 1 ottobre 2007). Commissione XIV Politiche unione europea (termine parere - 1 ottobre 2007). |
Rilievi di altre Commissioni |
Commissione V Bilancio (termine rilievi - 14 settembre 2007). |
Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta nell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005), dà attuazione alla direttiva 2004/40/CE che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
La disciplina introdotta dal provvedimento in esame si pone pertanto quale specificazione ed integrazione degli adempimenti (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) a cui i datori di lavoro sono già tenuti in base al D.Lgs. 19 settembre 194, n. 626.
L’articolo 1 dello schema in esame provvede a modificare il titolo del richiamato D.Lgs. 626 del 1994, aggiungendo all’elenco delle direttive il riferimento alla richiamata direttiva 2004/40/CE.
Quindi l’articolo 2, al fine di recepire la direttiva su indicata, provvede ad introdurre il nuovo Titolo V-ter al D.Lgs. 626 del 1994, composto dagli articoli da 49-terdecies a 49-vicies.
La disciplina introdotta con il citato Titolo V-ter:
§ fissa il campo di applicazione del provvedimento, riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti dai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro (art. 49–terdecies);
§ riporta le definizioni di campi elettromagnetici, valori limite di esposizione e valori di azione ai fini ed agli effetti della normativa in esame (art. 49 – quaterdecies);
§ fissa i valori limite di esposizione ed i valori di azione applicabili ai campi elettromagnetici riportati, rispettivamente, all’allegato VI – bis lettera A, Tabella 1 e nella lettera B, tabella 2 (art. 49–quindecies);
§ prevede l’obbligo per il datore di lavoro di valutare e, quando occorre, misurare o calcolare i rischi derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici (art. 49–sexdecies);
§ individua le misure di prevenzione e di protezione da approntare per la tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (art. 49 – septdecies);
§ reca disposizioni in merito agli obblighi, da parte del datore di lavoro, di informazione e formazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sul risultato della valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (art. 49–octodecies);
§ individua i casi in cui risulta obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la sua periodicità e l’obbligo del medico competente di informare il datore di lavoro della necessità di rivedere la valutazione dei rischi (art. 49 – novodecies);
§ prevede, infine, l’obbligo, per il medico competente, dell’istituzione e dell’aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; si dispone altresì il diritto dei lavoratori di poter accedere ai propri dati medici personali (art. 49–vicies);
I successivi articoli dello schema in esame individuano, in relazione alle nuove previsioni normative, specifiche sanzioni penali (articolo 3), recano la clausola di cedevolezza (articolo 4) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 5) e dispongono in merito all’entrata in vigore del provvedimento (articolo 6).
Oltre alla relazione illustrativa sono allegate la relazione tecnico normativa e la relazione tecnica.
La relazione tecnico-normativa, per quanto riguarda l’impatto amministrativo, evidenzia che il provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni.
Secondo la Relazione tecnica il provvedimento non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione giustifica tale asserto sulla base del fatto che gli adempimenti dettati dalle nuove disposizioni si limiterebbero a specificare obblighi di valutazione, di prevenzione e di sorveglianza a cui i datori di lavoro sarebbero già tenuti in base alla vigente disciplina.
Si possono esprimere perplessità su tale asserto, considerando che il datore di lavoro viene obbligato ad effettuare una serie di valutazioni, di misure di prevenzione e protezione, di informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria, che, per il dettaglio della disciplina, talvolta possono richiedere misure organizzative e specifici interventi ulteriori rispetto a quelli effettuati in base alla vigente normativa.
L’impatto sulle pubbliche amministrazioni dovrebbe comunque essere di portata limitata, in considerazione del fatto che gli adempimenti richiesti dal provvedimento riguardano solamente i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici durante il lavoro.
Si consideri inoltre che la richiesta di parere trasmessa dal Governo non è corredata dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il Governo ha trasmesso lo schema di decreto, seppur privo di tale parere, in modo da consentire la proroga (di novanta giorni) del termine per l’esercizio della delega in base alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo[1] della L. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005). In questo modo, il termine per l’esercizio della delega, che inizialmente scadeva il 23 agosto 2007, è prorogato fino al 21 novembre 2007.
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in parziale attuazione dell’articolo 1, commi 1 e 3, della L. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005), che delega il Governo a recepire, con uno o più decreti legislativi, da adottare entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge comunitaria[2] (cioè entro il 23 agosto 2007), le direttive inserite nell’allegato B della stessa legge (e quindi sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari), tra cui figura la direttiva 2004/40/CE.
Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 1 della legge comunitaria 2005, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto in esame scade successivamente ai trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega (come detto, 23 agosto 2007), tale ultimo termine risulta prorogato di 90 giorni (quindi sino al 21 novembre 2007).
Nel merito, lo schema non sembra presentare aspetti problematici per quanto riguarda la conformità con la norma di delega.
Il provvedimento in esame appare riconducibile alle materie della "tutela e sicurezza del lavoro" e della “tutela della salute”. Queste, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, rientrano nell'ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni. Si consideri che l’articolo 4 dello schema prevede che la disciplina per la protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici introdotta inserendo il nuovo Titolo V-ter nel D.Lgs. 626 del 1994, per le materie di competenza legislativa delle regioni e province autonome, trovi applicazione fino all’entrata in vigore della eventuale normativa emanata autonomamente dalle regioni e province autonome, pur sempre nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal citato Titolo V-ter. Tale disposizione prevede quindi un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell’attuazione della direttiva 2004/40/CE, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Pertanto, vertendosi nel caso dello schema in esame nel campo della legislazione concorrente, in cui spetta allo Stato solamente dettare i principi fondamentali, le disposizioni dello schema che presentano una valenza di dettaglio si applicano solamente se e fino a quando le regioni non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva in questione. Naturalmente la disciplina regionale dovrà rispettare, oltre ai principi fondamentali desumibili dal decreto, anche i vincoli derivanti dalla medesima direttiva. Pertanto, poiché tale direttiva appare abbastanza dettagliata e specifica nella sua articolazione e lo schema di decreto ne traspone il contenuto discostandosene marginalmente, in pratica il margine di intervento della normativa regionale sembrerebbe notevolmente limitato.
Lo schema di decreto attiene anche al principio costituzionale della tutela della salute come interesse della collettività e diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.).
La materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è interamente coperta dalla normativa comunitaria.
La disciplina comunitaria prevede i livelli di tutela minima, che devono essere rispettati dagli Stati membri, ed è dettata in primo luogo dalla direttiva n. 89/391/CEE (cd. “direttiva madre”), cui hanno fatto seguito ben diciannove direttive particolari, relative a specifici aspetti o singoli settori.
Lo schema in esame, introducendo il nuovo Titolo V-ter nel D.Lgs. 626 del 1994, è volto a recepire la direttiva 2004/40/CE (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della “direttiva-madre” n. 89/391/CEE). La direttiva in questione, volta a prevedere una specifica tutela per il rischio di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, che và ad integrare la disciplina più generale di cui alla “direttiva madre”, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 30 aprile 2008.
Lo schema in esame appare sostanzialmente conforme alla disciplina della direttiva, in genere riproponendone il contenuto; soltanto in limitati casi, laddove richiesto o permesso dalla direttiva, si provvede a dare attuazione alle disposizioni della medesima direttiva con una maggiore specificità per meglio coordinare le norme introdotte con l’ordinamento interno.
Un primo caso in cui lo schema sembra dare attuazione alla direttiva adattando il contenuto delle disposizioni all’ordinamento interno si riscontra al comma 1 dell’art. 49–sexdecies.
L’art. 49–sexdecies, in attuazione del combinato disposto dell’art. 3, paragrafo 3 e dell’art. 4 della direttiva, disciplina l’obbligo per il datore di lavoro di valutare e, quando occorre, misurare o calcolare i rischi derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici in considerazione di quanto disposto più in generale, nell’ambito della valutazione rischi, dall’art. 4 del D.Lgs. 626 del 1994.
Lo schema di decreto, oltre a riprendere nell’art. 49-sexdecies quanto sostanzialmente già previsto dal testo della direttiva, provvede particolarmente, sulla base della facoltà attribuita agli Stati membri dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, a dettare specifiche linee guida ai fini della valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Un altro caso di adattamento del contenuto delle disposizioni della direttiva all’ordinamento interno si riscontra al comma 2 dell’art. 49–novodecies.
L’art. 49–novodecies, in attuazione dell’art. 8, paragrafo 1, della direttiva, individua i casi in cui risulta obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la sua periodicità e l’obbligo del medico competente di informare il datore di lavoro della necessità di rivedere la valutazione dei rischi.
Il comma 2 di tale articolo, specificando le norme contenute nella direttiva, dispone che, la sorveglianza sanitaria viene effettuata con una certa periodicità, di norma annualmente o con una periodicità inferiore stabilità dal medico competente con specifico riferimento ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
Il 21 febbraio 2007
In particolare, la Commissione fissa l’obiettivo generale di una riduzione, entro il 2012, del 25% (per cento mila lavoratori) dell’incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell’UE-27.
In
particolare, la Commissione pone l’accento sul rispetto della legislazione
comunitaria al fine di ridurre il numero di infortuni sul lavoro e di malattie
professionali, sottolineando la necessità di un maggiore impegno sia a livello
comunitario, sia a livello nazionale. In
tale contesto,
Il 30 maggio 2007 il Consiglio occupazione ha adottato una risoluzione su una strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, rallegrandosi della comunicazione presentata dalla Commissione.
Lo schema in esame provvede a recepire la direttiva 2004/40/CE novellando il D.Lgs. 626 del 1994 e, in particolare, inserendo nel medesimo decreto legislativo il nuovo Titolo V-ter (articoli da 49-terdecies a 49-vicies) relativo alla protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici.
Il provvedimento obbliga i datori di lavoro a predisporre una serie di misure attinenti alla valutazione e alla misurazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, quindi all’adozione di misure di prevenzione e protezione volte a ridurre il rischio derivante dall’esposizione. Il datore di lavoro dovrà quindi dotarsi, se ancora non lo ha fatto in base alla già vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di attrezzature adeguate per ridurre il rischio. Il datore di lavoro è tenuto anche a fornire una adeguata formazione ed informazione ed a sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e periodiche.
Si consideri tuttavia che tali misure organizzative sarebbero dovute, almeno in parte, essere adottate già sulla base delle norme più generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. 626 del 1994.
La normativa comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro si suddivide sostanzialmente in due tipologie di provvedimenti:
§ la direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che contiene disposizioni di base relative all'organizzazione sanitaria e alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori, completata da 19 direttive particolari[4] concernenti:
o alcuni luoghi di lavoro specifici (quali cantieri[5], industrie estrattive, navi da pesca[6]);
o alcuni pericolosi agenti fisici (rumore[7], vibrazioni[8], campi elettromagnetici[9], radiazioni ottiche artificiali[10], agenti chimici, biologici[11] e cancerogeni[12]);
o l'utilizzo di attrezzature di lavoro;
o alcune categorie di lavoratori (lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento[13]);
§ direttive contenenti disposizioni precise e complete, non collegate a direttive quadro, in merito ad attività professionali (assistenza medica a bordo delle navi[14]) o a determinate categorie di persone vulnerabili (lavoratori temporanei[15] o giovani lavoratori[16]).
La direttiva 2004/40/CE
La direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici - (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), specifica i criteri di protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici, con frequenze fino a 300 GHz, a cui gli stessi sono soggetti durante il lavoro.
La direttiva 2004/40/CE dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 aprile 2008, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva stessa.
Secondo quanto evidenziato nel “Considerando..” n. 3, l’emanazione della direttiva in esame è essenziale, in quanto si ritiene necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori “contro i rischi associati ai campi elettromagnetici, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori”, tenuto conto che (“Considerando..” n. 1) in base al Trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e che (“Considerando..” n. 2) sono state già adottate prescrizioni minime di sicurezza per i lavoratori concernenti i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici (vibrazioni[17] e rumore[18]).
Lo stesso “Considerando..” n. 3, tuttavia, precisa che la direttiva in esame “non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità”, ma ha lo scopo, oltre ad assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore, di creare per i lavoratori comunitari una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza, prescrivendo requisiti minimi (“Considerando..” n. 4) e lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni più favorevoli.
Come accennato in precedenza, la direttiva 2004/40/CE prevede, ai sensi dell’articolo 1, la tutela dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
La direttiva in esame riguarda, come accennato in precedenza, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine (articolo 1, paragrafo 2) conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto, e non riguarda ipotizzati effetti a lungo termine (articolo 1, paragrafo 3) e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione (articolo 1, paragrafo 4).
Il successivo articolo 2 riporta alcune definizioni.
In particolare, l’articolo in esame precisa che:
§ per campi elettromagnetici si intendono campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
§ per valori limite di esposizione si intendono i limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
§ per valori di azione si intende l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella presente direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
In altri termini, ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve condurre un’attenta valutazione dei rischi legati all’esposizione ai campi elettromagnetici. Ciò comporta la determinazione, attraverso misure e/o calcoli, dei livelli di campo elettromagnetico ai quali sono esposti i lavoratori e l’eventuale attuazione di misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione.
Al riguardo, i valori limite di esposizione e i valori di azione sono riportati nell’allegato, rispettivamente alla tabella 1 e alla tabella 2, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2.
Tali calcoli e misurazioni dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 - finché norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) non avranno contemplato tutte le situazioni di pertinenza per quanto concerne la valutazione, la misurazione e il calcolo - possono essere condotti dagli Stati membri sulla base di altre norme o linee guida scientificamente fondate.
Si
ricorda, al riguardo, che il D.P.C.M. 8 luglio
Per quanto attiene alle linee guida scientificamente fondate, si ricorda
l’attività dell’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, Commissione Internazionale per
Finalità primaria della Commissione è fornire ai governi nazionali consulenza e indirizzo scientifico per lo sviluppo di normative e di altre misure protezionistiche nei confronti di campi elettromagnetici, radiazione ottica, radiazione laser ed ultrasuoni. A questo fine, la Commissione elabora ed aggiorna, in base alle nuove conoscenze, delle linee guida che costituiscono il riferimento fondamentale per la maggior parte dei Paesi.
Al riguardo, le linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 ghz) dell’ICNIRP sono state pubblicate nel 1998[19].
Obblighi dei datori di lavoro
La sezione II della direttiva in esame (articoli 4-7) disciplinano gli obblighi dei datori di lavoro.
Tra tali obblighi rientrano:
§ il calcolo e la misurazione dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, sulla base delle richiamate linee guida individuate, al fine della verifica del superamento di tali limiti (articolo 4). Particolare attenzione viene posta (articolo 4, paragrafo 5) a specifici elementi quali, tra gli altri, livello, spettro di frequenza, durata e tipo dell’esposizione, gli effetti (sia diretti sia indiretti) sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio, nonché l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
§ l’eliminazione alla fonte dei rischi o la loro riduzione al minimo (articolo 5, paragrafo 1). Sulla base delle valutazioni effettuate, nel caso in cui i limiti siano superati, il datore di lavoro deve definire ed attuare (articolo 5, paragrafo 2) un programma d’azione tecnico-organizzativo volto a prevenire esposizioni superiori ai valori limite. Tale programma d’azione deve tener conto, in particolare:
§ la garanzia di un’adeguata informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti dei risultati della valutazione di rischio, nonché un’appropriata formazione degli stessi (articolo 6). La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti avviene attraverso la procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE (articolo 7)[20].
Ulteriori disposizioni
La direttiva in esame prevede inoltre:
§ un sistema di sorveglianza sanitaria ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce degli effetti negativi per la salute, imputabili all’esposizione a campi elettromagnetici, con sottoposizione a controllo medico qualora si rilevai un’esposizione superiore al valore limite. Al riguardo, il datore di lavoro deve adottare le misure appropriate per garantire che il medico e/o l'autorità medica responsabile della sorveglianza sanitaria possa avere accesso ai risultati della valutazione dei rischi (articolo 8);
§ un sistema sanzionatorio, il quale demanda agli Stati membri l’individuazione delle sanzioni stesse, che devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive” (articolo 9);
§ l’adozione di modifiche tecniche ai limiti di esposizione individuate dall’allegato alla direttiva in esame, adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio (articolo 10). Tali modifiche, di carattere strettamente tecnico, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui al successivo articolo 11, paragrafo 2 e devono essere conformi:
Al riguardo, l’articolo 11 della direttiva in esame
precisa che
- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle conoscenze.
A tali fini, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa direttiva.
§
l’elaborazione, ogni 5 anni, da parte degli Stati membri, di una relazione alla Commissione europea
sull’applicazione pratica della direttiva in esame (articolo 12). A sua volta
Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta nell’articolo 1, commi 1 e 3, della L. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005), dà attuazione alla citata direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
La legge comunitaria 2005, all’allegato B, indica, tra le altre, la direttiva 2004/40/CE tra le direttive per le quali il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell’art. 1 della medesima legge, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (e cioè entro il 23 agosto 2007), il relativo decreto legislativo recante le norme di attuazione.
Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 1 della legge comunitaria 2005, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto scade successivamente ai trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega (come detto, 23 agosto 2007), tale ultimo termine risulta prorogato di 90 giorni (quindi sino al 21 novembre 2007).
Si ricorda al riguardo che l’articolo 1 della legge comunitaria 2005 conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi. Il comma 1 fa richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B alla legge comunitaria, alle quali dare attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo la procedura di cui al comma 2, che richiama a sua volta l’art. 14 della legge n. 400/1988 .
La distinzione tra i due allegati è nel fatto che (comma 3) il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; entro quaranta giorni dalla data di trasmissione i decreti possono comunque essere emanati. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
È a tal proposito previsto che, qualora i termini fissati per l’espressione del parere parlamentare vengano a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di novanta giorni. Tale previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5.
L’articolo 1, provvede a modificare il titolo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, aggiungendo all’elenco delle direttive il riferimento alla richiamata direttiva 2004/40/CE.
L’articolo 2, in primo luogo (comma 1) modifica la rubrica del Titolo V–bis del D.Lgs. 626 del 1994, prevedendo un’integrazione di tale rubrica con l’inserimento della parola “Rumore”, in modo da specificare a quale agente fisico si applicano le disposizioni contenute nel medesimo Titolo V–bis.
L’articolo in esame provvede quindi ad introdurre nel corpo del testo del D.Lgs. 626 del 1994 il Titolo V–ter “Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici”, contenente le disposizioni per la protezione dei lavoratori esposti durante il lavoro ai rischi connessi ai campi elettromagnetici.
Il Titolo V–ter, in particolare, è costituito da 8 articoli.
Più specificamente, l’art. 49–terdecies, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1 della direttiva 2004/40/CE (cfr. supra), fissa il campo di applicazione del provvedimento, riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti dai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
L’art. 49–quaterdecies, in attuazione dell’art. 2 della direttiva (cfr. supra), riporta le definizioni di campi elettromagnetici, valori limite di esposizione e valori di azione ai fini ed agli effetti della normativa in esame.
In particolare, l’articolo in esame precisa che:
§ per campi elettromagnetici si intendono campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
§ per valori limite di esposizione si intendono i limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
§ per valori di azione si intende l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella presente direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
L’art. 49–quindecies, in attuazione dell’art. 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva (cfr. supra), fissa i valori limite di esposizione ed i valori di azione applicabili ai campi elettromagnetici riportati, rispettivamente, all’allegato VI–bis lettera A, Tabella 1 e nella lettera B, tabella 2.
Come precisato dalla relazione illustrativa, viene così data una parziale attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera b), della legge n. 36/2001 che prevedeva l’emanazione di un apposito DPCM, su proposta del Ministro della salute, con riferimento alla definizione dei limiti di esposizione e al regime di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici per ragioni professionali.
L’art. 49–sexdecies, in attuazione del combinato disposto dell’art. 3, paragrafo 3 e dell’art. 4 della direttiva (cfr. supra), disciplina l’obbligo per il datore di lavoro di valutare e, quando occorre, misurare o calcolare i rischi derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici in considerazione di quanto disposto più in generale, nell’ambito della valutazione rischi, dall’art. 4 del D.Lgs. 626 del 1994.
Si consideri che lo schema di decreto, oltre a riprendere nell’art. 49-sexdecies quanto sostanzialmente già previsto dal testo della direttiva, provvede particolarmente, sulla base della facoltà attribuita agli Stati membri dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, a dettare specifiche linee guida ai fini della valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Si ricorda che l’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva, finché norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) non avranno contemplato tutte le situazioni di pertinenza per quanto concerne la valutazione, la misurazione e il calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, concede agli Stati membri la possibilità di usare altre norme o linee guida scientificamente fondate ai fini della valutazione, della misurazione e del calcolo in questione.
Più in dettaglio, al comma 1 dell’art. 49-sexdecies, dopo aver previsto che la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici devono essere effettuati conformemente alle norme europee standardizzate del CENELEC, si dispone che fino a quando tali norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni con riferimento alla valutazione, misurazione e calcolo in questione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le specifiche linee guida individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in conformità alle relative direttive comunitarie.
L’art. 49–septdecies, in attuazione dell’art. 5 della direttiva (cfr. supra), individua le misure di prevenzione e di protezione da approntare per la tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
L’art. 49–octodecies, in attuazione dell’art. 6 della direttiva (cfr. supra), reca disposizioni in merito agli obblighi, da parte del datore di lavoro, di informazione e formazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sul risultato della valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, nell’ambito degli obblighi di informazione e formazione stabiliti più in generale dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626 del 1994.
Si ricorda che l’art. 21 del D.Lgs. 626 del 1994 pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di informare in maniera adeguata il lavoratore sui profili più rilevanti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, cioè, tra l’altro, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia e sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.
Invece, ai sensi del successivo art. 22, il datore di lavoro è tenuto a garantire un’adeguata formazione al lavoratore in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle mansioni svolte. La formazione, che deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, deve peraltro essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Viene precisato inoltre che la formazione dei lavoratori deve aver luogo durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici in capo ai lavoratori.
L’art. 49–novodecies, in attuazione dell’art. 8, paragrafo 1, della direttiva (cfr. supra), individua i casi in cui risulta obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la sua periodicità e l’obbligo del medico competente di informare il datore di lavoro della necessità di rivedere la valutazione dei rischi.
Più in dettaglio, specificando le norme contenute nella direttiva, si dispone che, fatto salvo quanto previsto più in generale in materia di sorveglianza sanitaria dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626 del 1994 e fermo restando il principio per cui i lavoratori in nessun caso devono subire l’esposizione a valori superiori ai valori limite di esposizione, sono comunque sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di esposizione. La sorveglianza sanitaria viene effettuata con una certa periodicità, di norma annualmente o con una periodicità inferiore stabilità dal medico competente con specifico riferimento ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. Il medico competente, allorché la sorveglianza sanitaria accerti in un lavoratore un danno alla salute, è tenuto ad informare il datore di lavoro che provvede conseguentemente ad effettuare una nuova valutazione del rischio.
L’art. 16 del D.Lgs. 626 del 1994 dispone in merito al contenuto della sorveglianza sanitaria, prevedendo che essa è effettuata dal medico competente e comprende sia accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati sia accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori.
L’art. 17 del medesimo decreto disciplina invece i compiti e l’attività del medico competente.
Infine, l’art. 49–vicies, in attuazione dell’art. 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva (cfr. supra), specificando tali norme della direttiva, prevede l’obbligo, per il medico competente, dell’istituzione e dell’aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; si dispone altresì il diritto dei lavoratori di poter accedere ai propri dati medici personali.
L’articolo 3 individua, in relazione alle nuove previsioni normative, specifiche sanzioni penali provvedendo ad integrare gli artt. 89 (contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) e 92 (contravvenzioni commesse dal medico competente) del D.Lgs. 626 del 1994.
Si ricorda che la direttiva in esame demanda agli Stati membri l’individuazione di sanzioni ad hoc che devono risultare “effettive, proporzionate e dissuasive” (articolo 9).
In particolare, integrando l’art. 89, relativo alle contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti, si dispone che siano sanzionati a tale titolo:
§ nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 – che prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da euro 1.549,37 (lire tre milioni) ad euro 4.131,66 (lire otto milioni) - l’inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi relativi alla valutazione, misurazione e calcolo dei campi elettromagnetici (di cui all’art. 49-sexdecies, comma 1) e alla precisazione nel documento di valutazione del rischio delle misure di prevenzione e protezione e di informazione e formazione dei lavoratori adottate (di cui all’art. 49-sexdecies, comma 6);
§ nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 2, lettera a) – che prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da euro 1.549,37 (lire tre milioni) ad euro 4.131,66 (lire otto milioni) - l’inadempimento da parte del datore di lavoro e dei dirigenti dell’obbligo di valutare se i valori limite di esposizione sono stati superati (di cui all’art. 49-sexdecies, comma 2) e dell’obbligo, nel caso di superamento di tali valori limite, di elaborare ed applicare un programma d’azione inteso a prevenire esposizioni superiori ai valori limite (di cui all’art. 49-septdecies, comma 2);
§ nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 2, lettera b) – che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 516,46 (lire un milione) ad euro 2.582,28 (lire cinque milioni) - l’inadempimento da parte del datore di lavoro e dei dirigenti dell’obbligo relativo alla indicazione con apposita segnaletica dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (di cui all’art. 49-septdecies, comma 3) e dell’obbligo relativo all’adozione, nel caso di superamento dei valori limite di esposizione, di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite (di cui all’art. 49-septdecies, comma 4).
Inoltre, integrando l’art. 92, relativo alle contravvenzioni commesse dal medico competente, si dispone che siano sanzionati a tale titolo:
§ nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1, lettera a) - che prevede l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da euro 516,46 (lire un milione) ad euro 3.098,74 (lire sei milioni) -, l’inadempimento da parte del medico competente dell’obbligo di informare il datore di lavoro allorché la sorveglianza sanitaria accerti in un lavoratore un danno alla salute (di cui all’art. 49-novedecies, comma 3) e dell’obbligo di istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (di cui all’art. 49-vicies).
L’ articolo 4 dello schema in esame introduce la clausola di cedevolezza, prevedendo, in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che le norme del nuovo Titolo V-ter del D.Lgs. 626 del 1994 introdotto dal provvedimento in esame, nel caso in cui siano riconducibili a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e purché gli stessi enti territoriali non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/40/CE, trovano applicazione sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ogni regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali contenuti nel presente provvedimento.
Si ricorda che l’art. 1, comma 2, della L. 131 del 2003, recante Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), pone una clausola di cedevolezza in base alla quale la normativa statale già vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge in materie rientranti nella competenza legislativa regionale si applica sino alla data di entrata in vigore delle specifiche disposizioni regionali in materia.
L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all’attuazione delle disposizioni di cui al nuovo Titolo V-ter introdotto al D.Lgs. 626/1994, le pubbliche amministrazioni debbano provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
La relazione illustrativa mette in evidenza come le previsioni contenute nello schema in esame non necessitino di alcun assetto organizzativo diverso e ulteriore per le amministrazioni interessate, con la conseguenza che non sono richiesti diversi o nuovi assetti finanziari per la sua applicazione.
La relazione tecnica, poi, sottolinea come dallo schema di decreto legislativo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rilevato che gli adempimenti dettati dalle nuove disposizioni si limitano a specificare una serie di obblighi, con particolare riferimento ai doveri di valutazione e prevenzione di rischi specifici e correlata sorveglianza sanitaria, cui i datori di lavoro sono già tenuti in virtù di quanto disposto dalla disciplina generale di cui al titolo I del D.Lgs. 626/1994.
Da ultimo, l’articolo
Camera dei deputati
Servizio per i Testi normativi
XIV Legislatura
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo
Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 1° agosto 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro (125).
Tale richiesta, in data 22 agosto 2007, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1 ° ottobre 2007. E' stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 settembre 2007.
(Annuncio all'Assemblea: 10 settembre 2007)
125
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
E le riforme istituzionali
Roma, li 1 agosto 2007
DRP/I/D - XV 63/07
Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli . agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro".
In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Cordiali saluti
Vannino Chiti
Camera dei Deputati
ARRIVO 1 Agosto 2007
Prot: 2007/0001669/TN
______________________
On. Fausto BERTINOTTI
Presidente della
Camera dei Deputati
ROMA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La legge n. 29/2006 (legge comunitaria 2005), ha inserito nell'allegato B l'obbligo del recepimento, entro il 23 agosto 2007, della direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - datata 29 aprile 2004 - sulle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”; tali disposizioni entreranno in vigore, come previsto dalla direttiva stessa, il 30 aprile 2008.
La direttiva di cui trattasi è la diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, recepita con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, pertanto si è ritenuto opportuno procedere alla integrazione del predetto decreto con l'inserimento del Titolo V-ter "Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici".
Tale operazione legislativa "ha evidenziato la necessità di specificare chiaramente a quale agente fisico si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V-bis, già inserito nel decreto n. 626; di conseguenza la generica dizione: "Protezione da agenti fisici" del Titolo V-bis, in occasione del recepimento in questione, dovrà esplicitamente indicare che esso si applica esclusivamente all'agente fisico "Rumore".
Ciò premesso, si descrive, di seguito, l'articolato dello schema di decreto legislativo:
Articolo 1 (Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626): aggiorna il titolo del decreto legislativo n. 626/1994 integrando l'elenco delle direttive con la dizione "direttiva 2004/40/CE";
Articolo 2 (Modifica della rubrica del Titolo V-bis e inserimento del Titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626/1994): prevede I'integrazione della rubrica del Titolo V-bis con la parola "Rumore" e l'inserimento del Titolo V-ter "Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici", contenente le disposizioni per la protezione dei lavoratori esposti durante il lavoro ai rischi connessi ai campi elettromagnetici.
Il Titolo V-ter è costituito dai seguenti 8 articoli:
art. 49-terdecies, fissa il campo di applicazione e il tipo di effetti biologici da cui proteggere i lavoratori esposti per motivi professionali ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
art. 49-quaterdecies, riguarda le definizioni di campi elettromagnetici, valori limite di esposizione e valori di azione;
art. 49-quindecies,, fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione applicabili ai campi elettromagnetici riportati, rispettivamente, all'allegato VI-bis lettera A, Tabella 1 e nella lettera B, Tabella 2. In tal modo viene data parziale attuazione al disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) della Legge 22.2.2001, n. 36, che prevedeva l'emanazione di apposito DPCM, su proposta del Ministero della Salute, per quanto attiene alla definizione dei limiti di esposizione e al regime di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti per ragioni professionali ai campi elettromagnetici; art. 49-sexdecies, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994;
art. 49-septdecies, individua le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio;
art. 49-ootodecies, stabilisce il contenuto, nel caso specifico, della informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti prevista dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/1994;
art. 49-novodecies, individua i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la sua periodicità e l'obbligo del medico competente di informare il datore di lavoro della necessità di rivedere la valutazione dei rischi; art. 49-vicies, prevede l'istituzione e l'aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio da parte del medico competente.
Articolo 3 (Sanzioni): per le nuove previsioni normative sono state individuate specifiche sanzioni penali integrando gli articoli 89 e 92 del decreto 626.
Articolo 4 (Clausola di cedevolezza): introduzione della clausola di cedevolezza conseguente alla modifica dell'art. 117 della Costituzione.
Articolo 5 (Invarianza degli oneri): le previsioni contenute nello schema in questione non presuppongono alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte e, conseguentemente, non si richiedono diversi o nuovi assetti finanziari per la sua applicazione.
Articolo 6 (Entrata in vigore): in coerenza con la direttiva in esame, è stato indicato il 30 aprile 2008 quale data di entrata in vigore del relativo decreto.
RELAZIONE TECNICO NORMATIVA
A) La direttiva comunitaria 2004/40/CE stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici). Essa è la diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs. n. 626/1994) e deve essere attuata entro il 30 aprile 2008.
La legge comunitaria 25 gennaio 2006, n. 29 ha dato la delega al Governo per il recepimento della direttiva entro il 23 agosto 2007.
B) Il decreto proposto dà attuazione alla citata direttiva introducendo il nuovo Titolo – V-ter nel decreto legislativo n. 626/94.
C) Trattasi di recepimento di direttiva comunitaria.
D) ed E) Trattasi di obblighi discendenti dall'appartenenza all'Unione Europea. Vengono fissati i requisiti minimi per l'adeguamento alla disciplina comunitaria che trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore della eventuale normativa emanata autonomamente dalle regioni e province autonome. A tal fine viene introdotta apposita clausola di cedevolezza.
IMPATTO AMMINISTRATIVO:
Non si prevedono oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni.
RELAZIONE TECNICA
Dallo schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rilevato che gli adempimenti dettati dalle nuove disposizioni si limitano a specificare obblighi (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994.
I predetti obblighi di sicurezza, pertanto, continueranno ad essere adempiuti dalle Amministrazioni nei limiti delle risorse proprie già a tali fini destinate, come espressamente dettato all'articolo 6 del provvedimento.
Con riguardo all'articolo 2 va sottolineato che gli adempimenti e gli obblighi dettati dalle emanande disposizioni, peraltro già previsti in via generale dal decreto legislativo n. 626 del 1994, Titolo I, sono riferibili ai soli lavoratori esposti durante il lavoro ai campi elettromagnetici.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO
Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea
Ufficio IV
Roma, 27 luglio 2007
Prot. N. 100754
Rif. Prot. Entrata N. 100656
Allegati: 1
Risposta a nota:
All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE
e p,c, All'Ufficio legislativo Finanze
SEDE
OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva comunitaria 2004/40/CE, sulle prescrizioni minime dì sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro. Atto Consiglio n. 163.
Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi per posta certificata, il 26 luglio 2007, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri
Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento in parola,
Il Ragioniere Generale dello Stato
Dr. Mario Canzio
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE SULLE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E SALUTE RELATIVA ALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AT RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (CAMPI ELETTROMAGNETICI) DURANTE IL LAVORO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE, della"direttiva 2003/10/CE e della direttiva 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del....;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del....;
Acquisiti i pareri delle Commissioni II, XI, XII e XIV del Senato della Repubblica, nonché delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, degli affari regionali e per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione,
EMANA
il seguente decreto legislativo
Articolo 1
(Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato `decreto legislativo n. 626 del 1994', è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro."
Articolo 2
(Modifica della rubrica del Titolo V-bis e inserimento del Titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994)
I. La rubrica del Titolo V - bis è sostituita dalla seguente: "PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: RUMORE".
2. Dopo il Titolo V - bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:
«TITOLO V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 49-terdecies
(Campo di applicazione)
1. II presente Titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dal successivo articolo, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.
2. II presente Titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Articolo 49–quaterdecies
(Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni del presente Titolo si intendono per:
a) «campi elettromagnetici» : campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione» : limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
c) «valori di azione»: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente Titolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Articolo 49-quindecies
(Valori limite di esposizione e valori di azione)
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato VI - bis, lettera A, Tabella 1. 2. 1 valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera B, Tabella 2.
Capo Il
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 49–sexdecies
(Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi)
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in conformità alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. 1 dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli 49-septedecies e 49-octodecies. Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro può includere una giustificazione, per la quale data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Articolo 49–septdecies
(Misure di prevenzione e protezione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexdecies qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexdecies, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della, limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 49-sexdecies possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente Titolo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Articolo 49–octodecies
(Informazione e formazione dei lavoratori)
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 49-sexdecies;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.
Articolo 49–novodecies
(Sorveglianza sanitaria)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'ari. 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 49-septdecies somma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-quindecies , comma 1
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma del l'articolo 49-sexdecies.
Articolo 49–vicies
(Cartelle sanitarie e di rischio)
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 49-novodecies, comma 1, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali»
Articolo 3
(Sanzioni)
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole"49-quinquies, commi 1 e 6" è inserita la seguente: "49-sexdecies, commi 1 e 6;";
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "49-undecies, comma 3, secondo periodo;" sono inserite le seguenti: "49-sexdecies, comma 2, 49-septdecies, comma 2;";
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "49, comma 1; " sono inserite le seguenti: "49-septdecies, commi 3 e 4;";
2. All'articolo 92 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e 1) sono inserite le seguenti " 49-novodecies, comma 3, 49-vicies;".
Articolo 4
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del titolo V-ter del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2 del presente decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.
Articolo 5
(Invarianza degli oneri)
1. All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 6
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto entrano in vigore il 30 aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
ALLEGATO VI-bis
(art. 49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (Ic). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.
Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m2).
Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).
Intensità di campo magnetico . È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio.' ù espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. E una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. E espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A mˉ¹ = 4π 10ˉ7 T.
Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m ).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi aì campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
- sono definiti valori limite dì esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
- fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
- fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti.
Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;
- fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
TABELLA 1
Valori limite di esposizione(articolo 49-quindecies, comma 1).
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
Intervallo di frequenza |
Densità di corrente per corpo e tronco |
SAR mediato sul corpo intero |
SAR localizzato (capo e tronco) |
SAR Localizzato (arti) |
Densità di potenza (W/m') |
|
J (mAlm') (rms) |
(W/kg) |
(W/kg) |
(W/kg) |
|
Fino a 1 Hz |
40 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1-4 Hz |
40/f |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 - 1000 Hz |
10 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1000 Hz -100 kHz |
f/100 |
/ |
/ |
/ |
/ |
100 kHz-10 Mhz |
f/100 |
0,4 |
10 |
20 |
/ |
10 MHz-10 GHz |
/ |
0,4 |
10 |
20 |
/ |
10 - 300 GHz |
/ |
/ |
/ |
/ |
50 |
Note:
1. f è la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 em2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2.
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1 /(2tp ).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/ft,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
TABELLA 2
Valori di azione ( art. 49-quindecies, comma 2)
[valori efficaci (rms) imperturbati]
Intervallo di frequenza |
Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo magnetico H (A/m) |
Induzione magnetica B (µT) |
Densità di potenza di onda piana Seq (W/m) |
Corrente di contatto, Ic (mA) |
Corrente indotta attraverso gli arti IL (mA) |
0 - 1 Hz |
/ |
1,63 x 10 |
2 x 10 |
/ |
1,0 |
/ |
1 - 8 Hz |
20000 |
1,63 x 10/f2 |
2 x 10/f² |
/ |
1,0 |
/ |
8 - 25 Hz |
20000 |
2 x 10/f |
2„5x104/f |
/ |
1,0 |
/ |
0,025 - 0,82 kHz |
500/f |
20/f |
25/f |
/ |
1,0 |
/ |
0,82 - 2,5 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
/ |
1,0 |
|
2,5-65 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
/ |
0,4f |
/ |
65 - 100 kHz |
610 |
1600/f |
2000/f |
/ |
0,4f |
/ |
0,1 - 1 MHz |
610 |
1,6/f |
2/f |
/ |
40 |
/ |
1 - 10 MHz |
610/f |
1,6/f |
2/f |
/ |
40 |
/ |
10- 110 MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
40 |
100 |
110-400 MHz |
61 |
0.16 |
0,2 |
10 |
/ |
/ |
400-2000MHz |
3f½ |
0>008f½ |
0,01f½ |
f/40 |
/ |
/ |
2-300 GHz |
137 |
0,36 |
0,45 |
50 |
/ |
/ |
Note
1 f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq, E, H, B e IL devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq ,E, H e B devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f ¹´05 minuti (fin GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)½. Per gli impulsi di durata tp, la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp ).
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10ª, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di. analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per Seq,o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.
[1] Tale disposizione prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, questo ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
[2] La legge n. 29/2006 è entrata in vigore il 23 febbraio 2006.
[3] PROGRESS, istituito con ladecisione 1672/2006 del 24 ottobre 2006, costituisce il programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale per il periodo 2007-2013.
[4] Alle materie disciplinate dalle direttive particolari si applicano pienamente le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, senza pregiudizio per le disposizioni più vincolanti e/o specifiche che le medesime direttive particolari contengono.
[5] Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992.
[6] Direttiva 93/103/CEE del Consiglio del 23 novembre 1993.
[7] Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003.
[8] Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002.
[9] Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002.
[10] Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006.
[11] Direttiva 90/679/CEE del Consiglio del 26 novembre 1990.
[12] Direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990.
[13] Direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992.
[14] Direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992.
[15] Direttiva 91/383/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991.
[16] Direttiva 94/33/CEE del Consiglio del 22 giugno 1994.
[17] Direttiva 2002/44/CE, sedicesima direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.
Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento interno con il d.lgs. 19
agosto 2005, n.
[18] Direttiva 2003/10/CE, diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE. Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento interno con il d.lgs.
10 aprile 2006, n.
[19] Guidelines for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74: 494-522 (1998)
[20] Ai sensi del richiamato articolo 11, i datori di lavoro hanno l’obbligo di consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.
Inoltre, i lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro in merito a determinate situazioni, quali, tra le altre, su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute; sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento; sulla concezione e organizzazione della formazione
Infine, i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo.
[21] Tale articolo stabilisce che qualora il
Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure
d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un
comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste
in detto atto di base,