Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) | ||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 59 | ||||
Data: | 22/03/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comm. parl. di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di prev. e assistenza obbligatorie |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
Documentazione e ricerche
Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM)
n. 59
22 marzo 2007
Documentazione per la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Dipartimento Lavoro
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: LA0174.doc
INDICE
§ Organi Statutari in carica per il quinquennio 2005-2010
§ Lo statuto della fondazione ENPAM
§ Regolamento del fondo di previdenza generale
§ Regolamento del fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali
§ Regolamento del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni
Normativa nazionale
§ D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Allegati
Il presente dossier contiene una serie di documenti relativi all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM) tratti dal sito internet del medesimo Ente. Fanno da corredo alla documentazione gli atti normativi di riferimento nonché la relazione della Corte dei conti[1] sulla gestione finanziaria dell’Ente relativa all’esercizio 2004, in applicazione della L. 21 marzo 1958, n. 259.
Nei successivi paragrafi, il cui contenuto è tratto sempre dal sito internet dell’ENPAM, si ricostruisce sinteticamente la storia dell’Ente, si dà conto del suo ambito di azione e si presenta un prospetto degli organi e dell’attuale organigramma.
L’E.N.P.A.M. è una fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, ed ha lo scopo (articolo 3 dello Statuto) di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti deliberati dall’Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509[2]
Cenni storici
L’Ente fu originariamente costituito con il Regio Decreto 14 luglio 1937, n. 1484, come Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici.
Con il D.P.R. 27 ottobre 1950, emanato in attuazione del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233[3], la Cassa fu trasformata in Ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici[4].
Successivamente, lo Statuto approvato con il D.P.R. 2 settembre 1959, n. 931 ha riconfigurato l’attività dell’Ente, originariamente concepita come attività assistenziale, come attività di previdenza e di assistenza.
In seguito, la L. 20 marzo 1975, n. 70[5], ha inquadrato l’E.N.P.A.M. tra gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.
Con Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, assunto di concerto con il Ministero del tesoro (attualmente: Ministero dell’economia e delle finanze), il 24 novembre 1995 è stato approvato lo Statuto che ha sancito la trasformazione dell’Ente in Fondazione ENPAM, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, emanato in attuazione della L. 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.
Deliberata la privatizzazione dell’Ente e compiuta l’opzione per l’assetto giuridico della fondazione, la Fondazione ENPAM è stata iscritta nell’apposito Albo delle Associazioni e Fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza, tenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito con D.M. 2 maggio 1996, n. 337.
A seguito della legge 24 luglio 1985 n. 409, di riforma dell’esercizio della professione sanitaria degli odontoiatri (legge che - fra l’altro - dispose la tenuta presso ogni Ordine dei medici Chirurghi, di un Albo separato cui sono iscritti i laureati in odontoiatria), il Ministro della sanità - con proprio Decreto 30 gennaio 1986 - stabilì che i medici optanti per l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, avrebbero mantenuto l’iscrizione all’ENPAM; in sede di trasformazione dell’Ente in Fondazione E.N.P.A.M. e con la stesura del nuovo Statuto, gli odontoiatri sono stati definitivamente inseriti fra le categorie di sanitari assicurati dall’ENPAM.
Per l’ENPAM, in particolare, il processo di privatizzazione si è perfezionato attraverso una serie di provvedimenti. Oltre alla legge delega e al D.Lgs. 509 del 1994, si possono richiamare, tra gli altri, i seguenti passaggi:
• tra il 16 ed il 17 dicembre 1994 il Consiglio Nazionale dell’ENPAM deliberò la trasformazione dell’Ente in Fondazione di diritto privato, e contestualmente decise di mantenere lo Statuto ed i Regolamenti previdenziali all’epoca vigenti
• il 2 ottobre 1999 il Consiglio Nazionale approvò il primo nuovo Statuto della Fondazione
• il 28 ottobre 1995 il Consiglio Nazionale approvò alcune modifiche statutarie richieste dai Ministeri vigilanti, che condizionavano l’approvazione definitiva del primo Statuto della Fondazione
• il 24 dicembre 1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro (attualmente Ministero dell’economia e delle finanze), emise il decreto di approvazione dello Statuto della Fondazione
• il 29 luglio 1999 il Comitato Direttivo dell’Ente ha approvato significative modifiche normative al testo dello Statuto della Fondazione per adeguare l’ordinamento statuario alle censure contenute nella sentenza assunta dal T.A.R. Lazio (Sent. n. 2157 del 15-23 luglio 1999), su ricorso promosso dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Milano. Il processo era stato promosso per contestare la legittimità dello Statuto della Fondazione in ordine alla costituzione ed ai poteri dei nuovi organi gestionali individuati dall’atto impugnato. Tra le vicende processuali di particolare rilievo si registra la pronuncia della Corte Costituzionale circa la legittimità del nuovo assetto ordinamentale dato agli Enti Previdenziali Privatizzati dal D.Lgs. n. 509/94 (Corte Cost., Sent. n. 15, del 15 gennaio–27 febbraio 1999)
• il 21 febbraio 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione (attualmente: Ministero dell’economia e delle finanze), ha approvato il testo Statutario vigente, condizionando l’efficacia del decreto di approvazione alla introduzione di talune limitate modifiche, poi deliberate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 1° aprile 2000.
La privatizzazione dell’Ente ha comportato l’assunzione di una personalità giuridica privata (art. 1 del D.Lgs. n. 509/94), con il conseguente riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti di codice civile. Ma l’attività istituzionale della Fondazione ENPAM è rimasta sostanzialmente a valenza pubblicistica. In particolare:
• rimane l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione previdenziale (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 509 del 1994),
• perdura l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nei limiti ed “in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta” (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 509 del 1994),
• il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge funzioni di vigilanza sull’Ente, esercitata in taluni casi di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze,
• l’Ente è soggetto ai controlli della Corte dei Conti (articolo 3, comma 5, D.Lgs. 509 del 1994),
• sussiste l’obbligo, per l’Ente, di costituire una riserva legale preordinata ad assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni (articolo 1, comma 4, lettera c), D.Lgs. 509 del 1994), ed a garantire l’equilibrio di bilancio; la stabilità della gestione previdenziale è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni (articolo 3, comma 12, L. 335 del 1995).
Attualmente, oltre allo Statuto, l’attività dell’E.N.P.A.M. è disciplinata da 4 diversi Regolamenti:
§ Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, che disciplina la previdenza e l’assistenza a favore della generalità degli iscritti al Fondo di Previdenza Generale della Fondazione E.N.P.A.M. e dei loro familiari e superstiti;
§ Regolamento del Fondo di Previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale, (cd. “Fondo Generici”), che disciplina la previdenza a favore dei richiamati professionisti addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale assunti in gestione dall'E.N.P.A.M., nonché per quelli transitati a rapporto d’impiego;
§ Regolamento del Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali, a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, assunti in gestione dall’E.N.P.A.M., nonché per quelli transitati a rapporto d’impiego;
§ Regolamento del Fondo di Previdenza a favore dei medici ed odontoiatri specialisti esterni, assunti in gestione dall’E.N.P.A.M..
Organi
Attualmente, gli organi istituzionali sono costituiti su base elettiva e solo taluni di essi sono integrati da membri nominati. Con la sola eccezione del Presidente, cui lo Statuto della Fondazione riconosce anche competenze individuali, gli organi istituzionali si esprimono esclusivamente attraverso atti collegiali.
Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente, i Vicepresidenti ed i componenti il Collegio Sindacale, lo Statuto richiede il possesso di requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza.
I componenti scelti fra gli iscritti all’Ente sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione.
Costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche:
a) l’aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione;
b) l’essere colpito da provvedimenti considerati dall’art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.
Sono organi istituzionali dell’Ente (articolo 10 dello Statuto):
• il Consiglio Nazionale, composto dai Presidenti degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri (articolo 11 Statuto). I suoi compiti sono (articolo13 dello Statuto):
o di eleggere il Presidente, due vice Presidenti, di cui uno iscritto al Fondo di Previdenza della Libera Professione - Quota “B” del Fondo Generale - e undici membri del Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all’Ente;
o di eleggere tre Sindaci effettivi e tre supplenti, da scegliere fra gli iscritti all’Ente;
o di determinare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio dei Sindaci, nonché dell’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi dell’Ente e delle commissioni consultive nominate dal Consiglio di Amministrazione;
o di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
o di deliberare l’ammontare dei contributi di cui all’articolo 21 del richiamato D.Lgs.C.P.S. 233 del 1946, d’accordo con il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO);
o di deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, le modifiche allo Statuto predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
o di deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio successivo;
o di approvare, entro il 30 novembre di ciascun anno, le variazioni al bilancio di previsione predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
o di approvare, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
• il Consiglio di Amministrazione, composto (articolo 14 dello Statuto):
o dal Presidente;
o da 2 vice Presidenti, uno dei quali è nominato vicario dal Presidente;
o da 11 consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale;
o da 3 consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO fra gli iscritti all’Ente, di cui due su designazione della Commissione per gli iscritti all’Albo dei medici e uno su designazione della Commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri, istituite in seno al Comitato Centrale medesimo ai sensi dell’articolo 6 della L. 409 del 1985;
o da 3 consiglieri nominati, rispettivamente, uno dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, uno dal Ministro della Sanità ed uno dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;
o da 3 consiglieri, non iscritti all’Ente, esperti in materia previdenziale, assicurativa, attuariale, finanziaria o di gestione di patrimoni.
Il Consiglio di Amministrazione (articolo 17 dello Statuto):
o delibera i regolamenti concernenti l’imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza gestiti dall’Ente;
o stabilisce le direttive ed i criteri per l’attuazione dei regolamenti di cui sopra;
o delibera le direttive generali in materia di organizzazione, gestione e contabilità per il funzionamento dell’Ente;
o predispone, entro il 15 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione per il successivo esercizio, con l’indicazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;
o predispone le variazioni al bilancio di previsione entro il quindici novembre di ciascun anno;
o delibera i singoli investimenti delle disponibilità, secondo i criteri generali da esso stesso deliberati in precedenza;
o delibera, entro 5 mesi dal termine dell’esercizio, il bilancio consuntivo dell’Ente da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
o decide in via definitiva, in seconda istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti in materia di iscrizione, contributi e prestazioni;
o nomina il Direttore Generale dell’Ente;
o delibera l’assunzione e il licenziamento del personale, nonché gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dei singoli rapporti di lavoro
o esercita ogni altra funzione e deliberare su ogni altra materia che non sia compresa nella sfera di competenza di altri organi dell’Ente.
• il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dai due vice Presidenti, da quattro Consiglieri nominati su designazione delle Commissioni Consultive dei Fondi, nonché da uno dei Consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO (articolo 18 dello Statuto). I membri del Comitato Esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo di quelli del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo svolge i seguenti compiti (articolo 20 Statuto):
o decide in prima istanza sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni;
o delibera la concessione di prestazioni assistenziali;
o provvede alla gestione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente, agli atti necessari per la sua conservazione e per assicurarne la migliore redditività, nonché a quanto altro occorra per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Ente;
o delibera sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.
• il Presidente e due Vicepresidenti. Il Presidente (articolo 21 dello Statuto) viene eletto dal Consiglio Nazionale. Con modalità analoghe, ma con due procedure separate, si provvede all’elezione dei due vice Presidenti.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio Nazionale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. Egli è altresì investito delle altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti;
• il Collegio dei Sindaci;
Il Collegio dei Sindaci è costituito da (articolo 22 dello Statuto):
o 3 sindaci eletti dal Consiglio Nazionale;
o un sindaco designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con funzioni di presidente del Collegio stesso;
o un sindaco designato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (attualmente Ministero dell’Economia e delle Finanze).
I sindaci durano in carica quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione e come questi possono essere riconfermati. I sindaci esercitano le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice civile. Devono assistere obbligatoriamente alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare a quelle del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo (art. 22 dello Statuto, art. 2405 c.c.). I sindaci, inoltre, devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. I sindaci eletti dal Consiglio Nazionale sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano svolto presso enti pubblici o privati funzioni di tesoriere o funzioni di vigilanza, controllo o revisione della contabilità dell’amministrazione;
• le Commissioni Consultive dei fondi di previdenza.
Il Consiglio di Amministrazione promuove la costituzione, da parte delle singole categorie di sanitari iscritti all’Ente, di appositi organismi consultivi, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei Fondi di categoria. La costituzione delle predette Commissioni Consultive avviene mediante elezioni su base provinciale.
Per le deliberazioni di carattere generale concernenti l’imposizione, la riscossione dei contributi, l’erogazione delle prestazioni, la modifica dei regolamenti e la gestione dei Fondi, il Consiglio di Amministrazione deve necessariamente sentire in via preventiva le Commissioni Consultive competenti, in rappresentanza delle categorie sanitarie interessate.
Lo Statuto prevede la costituzione di quattro Commissioni Consultive:
• una per il Fondo di Previdenza generale (Quota “B” – Fondo di Previdenza della libera professione)
• una per il Fondo Speciale di Previdenza dei medici di medicina generale, dei pediatri e degli addetti ai servizi di continuità assistenziale
• una per il Fondo Speciale dei medici specialisti ambulatoriali
• una per il Fondo Speciale dei medici specialisti esterni.
Gli organi amministrativi dell’ENPAM sono
• il Direttore Generale
• le strutture amministrative, rette da Direttori di Dipartimenti e Dirigenti di Servizi
• i servizi di staff professionale.
In particolare, il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione (articolo 24 dello Statuto) mediante scelta fra i dirigenti o fra gli appartenenti alla più alta qualifica delle aree professionali dell’Ente, ovvero fra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell’Ente stesso, che siano in possesso di una anzianità di laurea congiunta ad attività professionale o di servizio prestato con funzioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private, non inferiore a dieci anni, ed è assunto con contratto per un periodo di cinque anni rinnovabile.
Il Direttore Generale sovrintende alla organizzazione, all’attività ed al personale dell’Ente, nonché all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Amministrazione; dispone l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.
Interviene, infine, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni Consultive dei Fondi di Previdenza e delle altre commissioni consultive eventualmente costituite dal Consiglio di Amministrazione; riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull’andamento tecnico ed amministrativo della gestione dell’Ente.
Consiglio di Amministrazione
Dr. Paolo ORIANA (FNOMCeO) |
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Dr. Mario FALCONI (VPV) |
Dr. Giuseppe DEL BARONE (FNOMCeO) |
Dr. Giovanni Pietro MALAGNINO (VP) |
Dr. Benito MELEDANDRI (FNOMCeO) |
Dr. Arcangelo LACAGNINA |
Dr. Antonio SILI SCAVILLI (Min. Salute) |
Dr. Francesco LOSURDO |
Dr. Mario CARLETTI (Min. Lavoro e previdenza sociale) |
Dr. Giuseppe GRECO |
Dr. Giovanni DE SIMONE (Min. Economia e finanze) |
Prof. Aurelio GRASSO |
Prof. Maurizio DALLOCCHIO (esperto in materia finanziaria) |
Dr. Alberto OLIVETI |
Geom. Carlo SFRISI (esperto gestione del patrimonio) |
Prof. Marco PERELLI ERCOLINI |
Dr. Luigi PEPE (Com. Cons. Generici) |
Dr. Nunzio ROMEO |
Dr. Alfonso CELENZA (Com. Cons. Ambul.) |
Dr. Gerardo D’URZO |
Prof. Salvatore SCICCHITANO (Com Cons. Special. esterni) |
Dr. Gian Mario SANTAMARIA |
Dr. Bruno DI LASCIO |
Dr. Eliano MARIOTTI |
Prof. Giuseppe GUARNIERI (Com. Cons. libera Prof. “quota B”) |
Comitato Esecutivo
Dr. Benito MELEDANDRI |
|
Dr. Mario Falconi (VPV) |
Dr. Alberto OLIVETI |
Dr. Giovanni Pietro MALAGNINO (VP) |
Dr. Paolo ORIANA |
Dr. Giuseppe DEL BARONE |
Dr. Arcangelo LACAGNINA |
Collegio Sindacale
Membri effettivi
Dr. Ugo Venanzio GASPARI (P) (Min. Lavoro e politiche sociali) |
Dr. Francesco VINCI |
Dr. Vittorio CERRACCHIO (Min. Economia e finanze) |
Dr.ssa Caterina PIZZUTELLI |
Dr. Francesco NOCE |
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Membri supplenti
Dr.ssa Antonella DI MODUGNO (P) (Min. Lavoro e politiche sociali) |
Dr. Giancarlo MARINANGELI |
Dr.ssa Anna Maria PAGLIONE (Min. Economia e finanze) |
Dr. Marco GIONCADA |
Dr. Bruno DI IORIO |
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Direttore Generale
Dr. Alberto VOLPONI
Co = Coordinatore
P = Presidente
PS = Presidente supplente
S = Segretario
SE = Sindaco effettivo
SG = Segretario generale
SS = Sindaco supplente
T = Tesoriere
V = Vicario
VP = Vice Presidente
VPD = Vice Presidente Delegato
VPV = Vice Presidente Vicario
Art. 1
1 - L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.) è trasformato in Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ed assume la denominazione di Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione E.N.P.A.M.). La Fondazione subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti attivi e passivi.
Art. 2
1 - L’Ente ha sede in Roma, alla Via Torino n. 38 e svolge la sua attività sull’intero territorio della Repubblica.
Art. 3
1 - L’Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti deliberati dall’Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 4
1 - Ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’iscrizione all’Ente è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, di cui all’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; l’iscrizione è altresì obbligatoria per tutti i medici chirurghi e odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche che erogano l’assistenza sanitaria.
Art. 5
1 - Ai sensi del comma 3 dell’art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Ente continua ad erogare le prestazioni previste dal regolamento, in vigore al 31 dicembre 1994, del Fondo di previdenza generale a favore di tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri nonché quelle previste dai regolamenti, in vigore al 31 dicembre 1994, dei Fondi speciali di previdenza, a favore dei medici chirurghi e odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni che gestiscono l’assistenza sanitaria.
2 - L’Ente continua ad erogare, inoltre, le prestazioni previste dal regolamento del Fondo di previdenza integrativa per il personale a rapporto d’impiego.
3 - L’Ente può promuovere e gestire forme di previdenza ed assistenza integrative, a favore di tutti i medici ed odontoiatri italiani o di particolari categorie di sanitari, nel rispetto delle norme che regolano la materia. L’Ente può inoltre prestare ai propri iscritti e pensionati, nei limiti consentiti dalla legge, forme di tutela sanitaria integrativa, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali.
Art. 6
1 - Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni immobili e mobili e dai valori in genere che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, siano o verranno in proprietà dell’Ente.
Art. 7
1 - Le entrate dell’Ente sono costituite:
a) dai contributi dovuti dagli iscritti a norma dell’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, convertito in legge n. 561 del 17 aprile 1956;
b) dai contributi versati per i medici e gli odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche che erogano l’assistenza sanitaria;
c) dai contributi volontari e da quelli di riscatto degli iscritti ai fondi di previdenza gestiti dall’Ente;
d) dai redditi del patrimonio;
e) da tutte le somme che per le contribuzioni relative alle forme di previdenza ed assistenza integrative di cui all’art. 5, comma 3, per donazione o per altro giusto titolo pervengano all’Ente.
Art. 8
1 - I fondi disponibili dell’Ente possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse equiparati, in titoli obbligazionari;
b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
c) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
d) in mutui garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti garantiti da enti pubblici;
e) in quegli altri modi che siano ritenuti convenienti dal Consiglio di amministrazione in relazione alla natura ed alle finalità istituzionali dell’Ente.
2 - I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti sono indicati nel bilancio di previsione e gli investimenti di cui ai punti c), d) ed e) del precedente comma devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio dell’Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve ed a medio termine. Le delibere relative sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
3 - Deve essere, comunque, garantita al sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) del suddetto decreto legislativo una riserva il cui valore non sia inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni.
Art. 9
1 - L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 10
1 - Sono organi dell’Ente:
a) il Consiglio nazionale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei sindaci.
Art. 11
1 - Il Consiglio nazionale si compone di tutti i presidenti degli ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri.
2 - Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente dell’Ente e si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, non oltre il 30 dei mesi di giugno e novembre, ed, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o nell’ipotesi di cui all’art. 14 comma 7.
3 - La richiesta di convocazione da parte dei consiglieri deve essere motivata e deve contenere la indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio nazionale.
4 - La convocazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.
5 - Il Consiglio nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione – che può essere stabilita ad un’ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa – quale che sia il numero dei presenti, salvo il caso di cui all’art. 13 comma 1 lett. f).
6 - Ciascun presidente di ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all’Albo professionale della provincia, o un altro presidente di ordine provinciale. Ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega.
Art. 12
1 - La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta del Presidente dell’Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice Presidente vicario.
2 - Il segretario del Consiglio nazionale è nominato dallo stesso Consiglio nazionale nel proprio seno e per ciascuna seduta.
3 - Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto è espresso a scrutinio segreto quando le deliberazioni riguardino elezioni, nomine e, comunque, situazioni personali.
4 - I consiglieri di amministrazione partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto, salvo che ne abbiano diritto ad altro titolo.
5 - I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.
Art. 13
1 - Spetta al Consiglio nazionale:
a) di eleggere il Presidente, due vice Presidenti di cui uno iscritto al Fondo di previdenza della libera professione - quota B del Fondo generale - e undici membri del Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all’Ente;
b) di eleggere tre sindaci effettivi e tre supplenti, da scegliere fra gli iscritti all’Ente;
c) di determinare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci nonché dell’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi dell’Ente e delle commissioni di cui al successivo comma 4 dell’art. 17;
d) di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
e) di deliberare l’ammontare dei contributi di cui all’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, d’accordo con il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO);
f) di deliberare le modifiche allo statuto, predisposte dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
g) di deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione per l’esercizio successivo;
h) di approvare, entro il 30 novembre di ciascun anno, le variazioni al bilancio di previsione predisposte dal Consiglio di amministrazione;
i) di approvare, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di amministrazione.
2 - Le elezioni di cui alle precedenti lettere a) e b) avvengono mediante votazione su schede separate: una per l’elezione del Presidente, una per ciascuna delle elezioni dei vice Presidenti ed una per ciascuna delle restanti elezioni di cui alle stesse lettere, con espressione di preferenza in numero non superiore ai consiglieri ed ai sindaci da eleggere; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3 - Le deliberazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Le deliberazioni di cui alle lettere d), g), h) ed i) sono trasmesse ai predetti Dicasteri ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 14
1 - Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal Presidente;
b) dai due vice Presidenti uno dei quali è nominato vicario dal Presidente;
c) da undici consiglieri eletti dal Consiglio nazionale;
d) da tre consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO fra gli iscritti all’Ente di cui due su designazione della commissione per gli iscritti all’Albo dei medici e uno su designazione della commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri istituite in seno al Comitato Centrale medesimo ai sensi dell’art. 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409;
e) da tre consiglieri nominati, rispettivamente, uno dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, uno dal Ministro della Sanità ed uno dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;
f) da tre consiglieri, non iscritti all’Ente, esperti in materia previdenziale, assicurativa, attuariale, finanziaria o di gestione di patrimoni, nominati dai componenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) nella prima seduta di cui al successivo comma 2.
2 - Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione non appena nominati i componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1; il Consiglio, in tale prima seduta, nomina fra i propri componenti iscritti all’Ente i quattro consiglieri di cui al comma 1 del successivo art. 18 e i tre consiglieri di cui alla lett. f) del comma 1 del presente articolo.
3 - Per ciascuno dei tre Fondi speciali di previdenza dei medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e per il Fondo di previdenza della libera professione - quota “B” del Fondo generale - il Consiglio di amministrazione, nella composizione prevista al comma 1, provvede alla nomina di un consigliere che integra a tutti gli effetti il Consiglio medesimo; la nomina avviene su designazione dei competenti organismi di cui al comma 3 del successivo art. 17.
4 - I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti o rinominati.
5 - I consiglieri che si astengono, senza giustificato motivo, dall’intervenire a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all’interessato con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.
6 - Le dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione divengono operanti con il loro accoglimento da parte del Consiglio medesimo, che le prende in esame nella prima riunione successiva alla loro presentazione.
7 - Il Presidente ed i vice Presidenti che per qualunque motivo cessano dalla carica sono sostituiti immediatamente dal Consiglio nazionale.
8 - I consiglieri eletti dal Consiglio nazionale che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti mediante apposita elezione nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva alla vacanza. Qualora, peraltro, venisse a mancare la metà di essi, dovrà essere immediatamente ed espressamente convocato il Consiglio nazionale per la loro sostituzione con le stesse norme stabilite per la loro elezione.
9 - I consiglieri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti immediatamente dall’organismo che li aveva nominati.
10 - I consiglieri di cui alla lettera f) del comma 1, nonché quelli di cui al comma 3 di questo articolo, che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa, sono sostituiti dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nella prima seduta successiva alla cessazione o in quella immediatamente successiva alla designazione da parte del competente organismo di cui al comma 3 del successivo art. 17.
11 - Coloro che sono nominati o eletti in sostituzione dei membri dichiarati decaduti, o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati.
Art. 15
1 - I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza.
2 - I componenti scelti fra gli iscritti all’Ente sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione.
3 - Costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche:
a) l’aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione;
b) l’essere colpito da provvedimenti considerati dall’art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.
4 - Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposite dichiarazioni degli interessati nei quali sia indicato il curriculum delle attività svolte.
Art. 16
1 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.
2 - La convocazione, mediante lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
3 - Per la validità delle sedute del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre al Presidente o al vice Presidente vicario.
4 - Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5 - Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale, nomina un segretario ed un vice segretario scelti fra i dipendenti dell’Ente, con l’incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio stesso.
6 - I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti nell’apposito libro dei verbali.
Art. 17
1 - Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) di deliberare i regolamenti concernenti l’imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza gestiti dall’Ente;
b) di stabilire le direttive ed i criteri per l’attuazione dei regolamenti di cui al precedente punto a);
c) di deliberare le direttive generali in materia di organizzazione, gestione e contabilità per il funzionamento dell’Ente;
d) di predisporre, entro il quindici novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione per il successivo esercizio, con l’indicazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;
e) di predisporre le variazioni al bilancio di previsione entro il quindici novembre di ciascun anno;
f) di deliberare i singoli investimenti delle disponibilità, secondo i criteri di cui al precedente punto d);
g) di deliberare, entro cinque mesi dal termine dell’esercizio, il bilancio consuntivo dell’Ente da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale;
h) di decidere in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni;
i) di nominare il Direttore generale dell’Ente;
l) di deliberare l’assunzione e il licenziamento del personale nonché gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dei singoli rapporti di lavoro;
m) di esercitare ogni altra funzione e deliberare su ogni altra materia che non sia compresa nella sfera di competenza di altri organi dell’Ente.
2 - Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato esecutivo le attribuzioni di cui alle lettere f), l) ed m) del comma 1 per atti e materie determinati, fissando i limiti e le modalità di esercizio.
3 - Per le deliberazioni concernenti i regolamenti di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, che riguardano la gestione dei Fondi di previdenza per i medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e del Fondo di previdenza della libera professione - quota “B” del Fondo generale, devono essere sentite preventivamente le rappresentanze delle categorie sanitarie interessate; a tale scopo il Consiglio di amministrazione promuove la costituzione, da parte delle singole categorie, di appositi organismi consultivi a base elettiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei Fondi stessi.
4 - Il Consiglio di amministrazione può nominare commissioni consultive costituite da consiglieri di amministrazione dell’Ente e da esperti in caso di carenza di personale dell’Ente dotato di adeguata e specifica preparazione professionale.
5 - Le deliberazioni di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Le deliberazioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 18
1 - Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai due vice Presidenti, da quattro consiglieri nominati ai sensi del comma 2 del precedente art. 14, nonché da uno dei consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO secondo indicazione del medesimo.
2 - I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo di quelli del Consiglio di amministrazione.
3 - Presiede le riunioni il Presidente o, in caso di sua assenza, il vice Presidente vicario.
4 - Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esecutivo uno o più dei consiglieri di cui alla lett. f) dell’art. 14 qualora lo ritenga opportuno in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno delle singole riunioni.
5 - Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell’Ente designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale.
Art. 19
1 - Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.
2 - La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio di amministrazione.
3 - Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Presidente o il vice Presidente vicario.
4 - Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5 - I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti nell’apposito libro dei verbali.
Art. 20
1 - Spetta al Comitato esecutivo:
a) di decidere in prima istanza sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni;
b) di deliberare la concessione di prestazioni assistenziali;
c) di provvedere alla gestione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente, agli atti necessari per la sua conservazione e per assicurarne la migliore redditività, nonché a quanto altro occorra per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Ente;
d) di deliberare sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Consiglio di amministrazione.
2 - Il Comitato esecutivo può delegare al Presidente le attribuzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.
Art. 21
1 - Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo. Egli è altresì investito delle altre funzioni demandategli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
2 - In caso di urgenza può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per quanto attiene rispettivamente alla lett. m) dell’art. 17 comma 1, ed alle lettere b) e c) dell’art. 20 comma 1, chiedendone quindi la ratifica nella successiva riunione dell’organo competente.
3 - In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente vicario.
Art. 22
1 - Il Collegio dei sindaci è costituito da:
a) tre sindaci eletti dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) di questo statuto;
b) uno designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con funzioni di presidente del Collegio stesso;
c) uno designato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
2 - Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato, un supplente. Il Presidente del Collegio sindacale provvede alla convocazione ed all’insediamento del Collegio stesso.
3 - I componenti del Collegio dei sindaci devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. I sindaci di cui al punto a) del precedente comma 1 sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano svolto presso enti pubblici o privati funzioni di tesoriere o funzioni di vigilanza, controllo o revisione della contabilità dell’amministrazione.
4 - I sindaci esercitano le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice civile; debbono intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono partecipare a quelle del Consiglio nazionale e a quelle del Comitato esecutivo.
5 - I sindaci durano in carica quanto i componenti del Consiglio di amministrazione e come questi possono essere riconfermati.
Art. 23
1 - A coloro che partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Collegio dei sindaci, degli organismi consultivi e delle commissioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 17, spetta il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate per il raggiungimento della sede delle riunioni e la permanenza nella stessa.
Art. 24
1 - Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione mediante scelta fra i dirigenti o fra gli appartenenti alla più alta qualifica delle Aree professionali dell’Ente, ovvero fra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell’Ente stesso, in possesso di una anzianità di laurea congiunta ad attività professionale o di servizio prestato con funzioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private, non inferiore a dieci anni.
2 - Il Direttore generale è assunto con contratto per un periodo di cinque anni rinnovabile.
3 - Il Direttore generale sovraintende alla organizzazione, all’attività ed al personale dell’Ente nonché all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di amministrazione; dispone l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.
4 - Il Direttore generale interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle commissioni istituite ai sensi del comma 4 del precedente art. 17 e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull’andamento tecnico ed amministrativo della gestione dell’Ente.
5 - Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Direttore generale, può designare un funzionario dell’Ente del massimo livello dirigenziale perché sostituisca il Direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 25
1 - La trasparenza nei rapporti con gli iscritti viene realizzata mediante la diffusione delle informazioni relative all’andamento gestionale ed amministrativo dell’Ente desunte, a cura del Presidente dell’Ente, dai bilanci preventivo e consuntivo annuali. Detta diffusione avverrà mediante pubblicazione sul periodico edito dall’Ente.
2 - Negli atti di esercizio della autonomia amministrativa di cui all’art. 17, comma 1, lettera c) sarà regolato il diritto degli iscritti all’accesso dei documenti e notizie di loro interesse in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26
1.- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica esercitano la vigilanza sull’Ente ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 27
1 - Per quanto non previsto da questo statuto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle norme del codice civile nonché alle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili.
NORMA TRANSITORIA
1 - In sede di prima applicazione dello Statuto il Presidente convoca il Consiglio nazionale per le elezioni entro novanta giorni dalla comunicazione dell’approvazione del presente Statuto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 e dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. Fino alla prima seduta del Consiglio di amministrazione di cui all’art. 14 comma 2, continuano ad operare gli attuali organi collegiali dell’Ente.
Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(pubblicato in G.U., 23 agosto 1994, n. 196).
Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
TITOLO I
Dei contributi
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. La previdenza e l’assistenza a favore della generalità degli iscritti al Fondo di Previdenza Generale della Fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri), successivamente denominato Fondo, e dei loro familiari e superstiti, di cui all’art. 3 dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, sono attuate secondo le norme di cui al presente Regolamento.
ART. 2
(Entrate ed uscite del Fondo)
1. Il Fondo è costituito da due gestioni separate, appresso definite “Quota A” e “Quota B”.
2. Le entrate della “Quota A” sono costituite:
a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell’art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
b) dai proventi relativi alle marche E.N.P.A.M.;
c) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto di allineamento ai sensi del suddetto art. 3, comma 3;
d) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui ai successivi artt. 11 e seguenti;
e) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
f) da donazioni.
3. Le entrate della “Quota B” sono costituite:
a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 4, del presente Regolamento;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali di cui al successivo art. 10;
c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
d) da donazioni.
4. Le uscite delle due gestioni del Fondo sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui al successivo art. 12, comma 1;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell’E.N.P.A.M. determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia all’entità delle prestazioni erogate.
5. La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
6. Le situazioni finanziarie della “Quota A” e della “Quota B” devono essere accertate a mezzo di distinti bilanci tecnici, da redigersi almeno ogni triennio. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria di ognuna delle due quote del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dai suddetti bilanci tecnici.
ART. 3
(Contributo obbligatorio)
1. Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell’art. 4, dello Statuto dell’E.N.P.A.M. approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 novembre 1995, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi:
12,50% sul reddito fino a € 44.810,18 indicizzati ai sensi del successivo comma 8;
1% oltre tale reddito.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti di età inferiore a trentacinque anni sono tenuti a versare il contributo obbligatorio di cui al presente comma, ovvero il contributo obbligatorio ridotto di cui al successivo art. 4, esclusivamente sull’eventuale reddito professionale, di cui al comma 2 del presente articolo, eccedente l’importo annuo del reddito corrispondente al contributo di cui alla lettera c) del comma 3, annualmente rivalutato ai sensi del comma 8.
2. Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria ed al netto di una quota delle spese sostenute per produrlo. Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale.
3. E’ comunque dovuto da ciascun iscritto un contributo nelle seguenti misure minime annuali:
a) € 148,80 per tutti gli iscritti, fino al compimento del trentesimo anno di età;
b) € 298,13 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentesimo anno di età fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
c) € 568,10 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al compimento del quarantesimo anno di età;
d) € 1.057,55 per tutti gli iscritti, dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
I suddetti importi, a decorrere dall’anno 2004, vengono incrementati di € 10,33 annui, indicizzati ai sensi del successivo comma 8. Gli iscritti di età inferiore a 40 anni possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui alla precedente lettera d), nella misura in vigore nell’anno di presentazione della relativa domanda; tale opzione è irrevocabile. Detti iscritti, nonché coloro che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età, possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla suddetta contribuzione uno o più anni a contribuzione inferiore. I requisiti di ammissione al riscatto, le modalità di calcolo e i termini di versamento degli importi dovuti sono stabiliti nel comma 5 e seguenti del successivo art. 10.
4. Ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichiarare all’E.N.P.A.M. l’ammontare del reddito professionale di cui al comma 2, prodotto nell’anno precedente, sempreché il contributo proporzionale corrispondente a tale reddito sia superiore ai contributi minimi di cui al precedente comma 3, rivalutati annualmente ai sensi del successivo comma 8.
5. La suddetta dichiarazione, redatta a norma della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, deve essere resa sull’apposito modulo predisposto dall’Ente, e consegnata ovvero spedita all’E.N.P.A.M. a mezzo raccomandata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. La dichiarazione può essere resa anche in via telematica.
6. Con separata comunicazione devono essere dichiarati, con le stesse modalità di cui al comma 5, anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno precedente, degli imponibili IRPEF che comportino variazioni ai fini dell’assoggettamento a contribuzione al Fondo.
7. A tutti gli effetti del presente Regolamento, l’omessa comunicazione equivale a dichiarazione di reddito non superiore alla misura corrispondente ai contributi minimi di cui al comma 3, come rivalutati ai sensi del successivo comma 8, ovvero, per i pensionati del Fondo, a dichiarazione di assenza di reddito professionale di cui al comma 2.
8. Il limite di reddito di cui al comma 1, del presente articolo viene ogni anno rivalutato in relazione all’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica. Ogni anno vengono altresì rivalutati i contributi di cui al comma 3, in relazione all’incremento percentuale fatto registrare dal predetto numero indice fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell’anno immediatamente precedente il pagamento medesimo.
9. La misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento vengono determinate con delibera dei competenti Organi statutari.
ART. 4
(Contributo obbligatorio ridotto)
1. Gli iscritti al Fondo che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall’E.N.P.A.M. ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello Statuto di cui all’art.1, del presente Regolamento, ovvero siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, sono tenuti ad effettuare i versamenti contributivi nella misura di cui al precedente art. 3, comma 1. I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi a contribuzione obbligatoria ridotta nella misura del 2% per il reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio effettivamente versato ai sensi del precedente art. 3, comma 3, fino al limite di cui al comma 1 di tale articolo, indicizzato secondo i criteri di cui al predetto art. 3, comma 8, e dell’1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare.
2. L’istanza di ammissione alla contribuzione obbligatoria ridotta di cui al comma 1, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ente, deve essere consegnata o inviata a mezzo raccomandata all’E.N.P.A.M. entro il termine di cui all’art. 3, comma 5 del presente Regolamento. La predetta istanza, per i soggetti non iscritti ai Fondi Speciali gestiti dall’E.N.P.A.M., dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante la continuità del rapporto di lavoro soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, oppure corredata della certificazione comprovante il possesso di un trattamento obbligatorio di pensione. In difetto, tale documentazione dovrà essere prodotta entro il termine fissato dall’E.N.P.A.M.. Qualora l’istanza venga presentata dopo il termine fissato, essa si intenderà riferita ai redditi denunciati per l’annualità immediatamente successiva.
3. La contribuzione ridotta si applica sui redditi prodotti a partire dall’anno precedente l’istanza di cui al comma 2 del presente articolo. L’iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, nei termini di cui al suddetto comma, di versare il contributo in misura intera; tale opzione è irrevocabile. Il diritto alla contribuzione ridotta decade al venir meno delle condizioni che lo hanno determinato. L’iscritto può peraltro presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. In caso di passaggio dell’iscritto dallo status di lavoratore subordinato, ovvero convenzionato, a quello di pensionato da altre gestioni previdenziali obbligatorie, si presume la volontà di proseguire nel versamento della contribuzione in forma ridotta; l’iscritto, tuttavia, conserva la facoltà di richiedere con apposita domanda la riammissione al versamento dell’intero contributo di cui all’art. 3, comma 1. L’Ente si riserva di accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto alla contribuzione ridotta.
4. I pensionati del Fondo sono esonerati dal versamento del contributo. Essi tuttavia, se titolari di reddito professionale appartenente alle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 2, possono richiedere, nei termini di cui all’art. 3, comma 5, di conservare l’iscrizione al Fondo, versando il contributo in misura ridotta ovvero in misura intera.
ART. 5
(Sanzioni per violazioni dell’obbligo contributivo)
1. Gli inadempimenti alle prescrizioni del presente Regolamento sono disciplinati dal regolamento del regime sanzionatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 come convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n. 140.
2. La disciplina sanzionatoria di cui al presente articolo sarà automaticamente adeguata qualora intervengano disposizioni legislative o regolamentari in materia di violazione dell’obbligo contributivo.
ART. 6
(Modalità e termini di versamento dei contributi)
1. Il pagamento dei contributi minimi obbligatori di cui all’art. 3, comma 3, è effettuato a mezzo iscrizione a ruolo secondo la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette.
2. I contributi eccedenti gli importi minimi di cui all’art. 3, comma 1, ed all’art. 4 sono versati direttamente all’E.N.P.A.M., secondo modalità e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione; le eccedenze contributive connesse agli accertamenti di cui all’art. 3, comma 6, sono versate in unica soluzione nei termini e con le modalità indicate dall'Ente.
3. A ciascun iscritto l’E.N.P.A.M. invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
4. L’Ente comunica agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri le situazioni di inadempienza e di morosità degli iscritti, per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 11, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche nei confronti dei pensionati del Fondo che risultino titolari di reddito professionale, come specificato nel precedente art. 3, comma 2, e tenuti al versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 2%, ai sensi dell’art. 4, comma 4.
ART. 7
(Marche di previdenza)
1. A seguito della abrogazione dell’art. 11, Legge 21 febbraio 1963, n. 244 ad opera dell’articolo 145, comma 65 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), le marche di previdenza E.N.P.A.M. sono soppresse.
ART. 8
(Durata dell’obbligo contributivo)
1. Il contributo di cui all’art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell’iscrizione agli Albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all’iscrizione medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall’Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per invalidità. L’iscritto, tuttavia, entro il 31 dicembre dell’anno precedente il compimento del 65° anno di età, può chiedere di proseguire nella contribuzione di cui all’art. 3, comma 3, fino, al massimo, al raggiungimento del 70° anno di età. La domanda di interruzione di tale prosecuzione, presentata prima del 70° anno di età, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Il contributo di cui all’art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell’iscrizione agli Albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all’iscrizione medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall’Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per invalidità.
3. Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nonché quello di cui all’art. 4, deve essere corrisposto per lo stesso periodo specificato al precedente comma 1, fatto salvo quanto disposto dall’art. 4, comma 4.
4. L’iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età, sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità temporanea assoluta all’esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi, ha diritto all’esonero dall’obbligo contributivo di cui al precedente art. 3, comma 3, per un periodo massimo continuativo di ventiquattro mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo.
5. L’evento di cui al comma 3, deve essere comunicato all’Ente, a pena di decadenza dal diritto all’esonero, entro 180 giorni dall’insorgere della malattia o dal verificarsi dell’infortunio, per consentire all’Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. La comunicazione può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all’atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità temporanea assoluta all’esercizio dell’attività professionale.
6. L’esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l’infortunio hanno determinato la temporanea inabilità assoluta all’esercizio dell’attività.
ART. 9
(Cancellazione e radiazione dall’albo professionale)
1. La cancellazione o la radiazione dagli Albi professionali comporta la perdita dell’iscrizione all’Ente.
2. All’iscritto che si cancella o viene radiato dagli Albi professionali prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, spetta a tale data la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura di rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.
3. All’iscritto di cui al comma 2, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all’atto del compimento del 65° anno di età, il trattamento previdenziale calcolato con le modalità indicate al successivo art. 18.
4. In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali con almeno 5 anni di anzianità contributiva utile, spetta ai superstiti, come individuati ai sensi dell’art. 23, il trattamento di pensione determinato ai sensi dell’ art. 18. Qualora non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 2, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. In caso di reiscrizione agli Albi professionali, la successiva anzianità di contribuzione al Fondo si cumula con quella già maturata al momento della cancellazione o della radiazione; la presente disposizione, tuttavia, non si applica se l’iscritto ha già ottenuto, a mente di precedenti Regolamenti, la restituzione dei contributi versati.
ART. 10
(Contributi di riscatto)
1. Gli iscritti che versano alla “Quota B” il contributo proporzionale al reddito, di cui all’art. 3, comma 1, possono riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni di attività libero professionale svolta in epoca precedente all’inizio della contribuzione medesima. Possono, altresì, riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento della specializzazione medesima. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale.
2. Il riscatto dei periodi di cui al precedente comma del presente articolo, nonché quello previsto all’art. 3, comma 3, è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica – determinata sulla base dei contributi obbligatori – necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
3. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995 emanati ai sensi dell’art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all’età ed all’anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.
4. Non può essere ammesso ai riscatti di cui al comma 1 l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, contribuisca anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall’E.N.P.A.M., abbia compiuto i 65 anni di età, sia cancellato o radiato dall’Albo professionale ovvero abbia presentato domanda di trattamento di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 5, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia anzianità contributiva effettiva inferiore a 10 anni. Non può essere inoltre ammesso ai riscatti l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 8 del presente articolo. Per l’ammissione ai riscatti è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l’anno della domanda. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile di cui al comma 1, l’iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
4bis Per i laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento del requisito dei dieci anni di anzianità contributiva di cui al precedente comma, i periodi di iscrizione all’Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all’anzianità contributiva maturata. Tali periodi di iscrizione all’Albo non vengono considerati ai fini del calcolo della riserva matematica di cui al comma 3 del presente articolo. Le domande di riscatto presentate dai suddetti iscritti entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di approvazione della presente norma da parte dei Ministeri competenti sono convenzionalmente considerate come prodotte il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di conseguimento dei requisiti.
5. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall’E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, comporta rinuncia tacita al riscatto.
Nell’ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.
6. Nei casi di invalidità o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dell’importo delle stesse. Nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione; l’iscritto riconosciuto invalido, qualora non abbia effettuato alcun versamento a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda di invalidità.
7. Qualora l’iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 5. Nel caso in cui l’iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto al trattamento pensionistico, l’iscritto è da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.
8. Gli iscritti di cui al precedente comma 1, possono effettuare il riscatto di allineamento di uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all’importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda. Tale allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con l’aliquota ridotta, di cui al precedente art. 4.
9. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o vi abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 5, da meno di due anni, ovvero abbia un’anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l’ammissione al riscatto è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l’anno della domanda.
10 Il riscatto di cui al comma 8 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo e calcolata secondo i criteri di cui al comma 3. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dei periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dall’iscritto alla data della presentazione della domanda di allineamento. In ogni caso, l’importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.
TITOLO II
Della ricongiunzione
ART. 11
(Ricongiunzione attiva e passiva fra il Fondo di Previdenza Generale, i Fondi Speciali gestiti dall’E.N.P.A.M. ed i Fondi gestiti da altri Enti e Casse di previdenza )
1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45, opera esclusivamente per la “Quota A” del Fondo.
2. Ai sensi della suddetta Legge e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, la ricongiunzione può essere effettuata anche trasferendo una posizione contributiva da uno o più Fondi Speciali di Previdenza al Fondo di Previdenza Generale, o viceversa.
ART. 12
(Modalità di ricongiunzione)
1. Ai fini della ricongiunzione presso altre gestioni previdenziali, il Fondo trasferisce alla gestione in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50%.
2. Qualora la ricongiunzione venga effettuata presso il Fondo, è posto a carico dell’iscritto l’importo risultante dalla differenza fra la riserva matematica e le somme trasferite dalle gestioni di provenienza.
3. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando l’importo, relativo alla maggior quota di pensione conseguibile con la ricongiunzione, per i coefficienti indicati nelle allegate tabelle approvate con Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, e relativi all’età anagrafica ed all’anzianità contributiva raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.
ART. 13
(Periodi utili ai fini della ricongiunzione nel Fondo)
1. I periodi di contribuzione antecedenti l’iscrizione al Fondo e ivi ricongiunti a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45, sono utili agli effetti dell’aumento dell’anzianità contributiva e del computo del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.
2. I periodi di contribuzione ricongiunti coincidenti con la contribuzione al Fondo sono utili agli effetti della determinazione del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.
3. I soggetti già iscritti al Fondo con una anzianità contributiva continuativa di almeno 10 anni, al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia possono chiedere di ricongiungere, agli effetti di cui ai commi precedenti, i periodi di contribuzione esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
4. Gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, riscattati presso altre gestioni previdenziali, se ricongiunti al Fondo, sono utili agli effetti dell’aumento dell’anzianità contributiva e della maggior misura della pensione.
ART. 14
(Determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione)
1. La maggior misura di pensione base “Quota A”, acquisibile per effetto della ricongiunzione, è quella che si ottiene con l’applicazione delle norme di cui all’art. 18, commi 3, 4 e 5, del presente Regolamento.
2. Ai fini del calcolo del compenso medio annuo di cui al richiamato art. 18, comma 4, i compensi da prendere in considerazione per i periodi ricongiunti sono quelli effettivamente percepiti ed assoggettati a contribuzione. Per i periodi ricongiunti relativi ad attività non effettiva, con esclusione dei periodi di cui all’art. 13, comma 4, nonchè per i periodi la cui contribuzione è stata versata in misura fissa, si assume quale compenso il decuplo dei contributi trasferiti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45.
3. Per il calcolo della percentuale di pensione di cui all’art. 18, comma 5, ogni anno di attività non coincidente ricongiunto -e in proporzione i periodi inferiori all’anno- danno diritto alla seguente aliquota di pensione:
l’1,10% per gli anni fino al 31 dicembre 1997;
l’1,75% per gli anni dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
l’1,50% per gli anni dal 1° agosto 2006 in poi.
Ai periodi di cui al comma 4, dell’art. 13, si applica l’aliquota di pensione all’1,75% se la domanda di ricongiunzione è stata presentata entro il 31 luglio 2006, l’aliquota di pensione all’1,50% se è stata presentata successivamente.
ART. 15
(Pagamento dell’onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente)
1. A seguito della domanda, l’Ente comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico, nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni, a norma del comma 3, dell’art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45. Il mancato versamento della somma relativa, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comporta rinuncia alla ricongiunzione.
2. In caso di versamento parziale dell’onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente, qualora il pagamento della somma residua non sia effettuato, previa comunicazione all’interessato, il procedimento di ricongiunzione si interrompe e si procede alla restituzione delle somme già versate al netto degli interessi.
ART. 16
(Ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali)
1. Gli iscritti al Fondo, dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, possono chiedere la ricongiunzione della propria posizione contributiva presso un’altra gestione obbligatoria, ancorché non attiva, nella quale abbiano maturato una anzianità contributiva continuativa di almeno dieci anni, relativa ad attività effettivamente esercitata.
TITOLO III
Delle prestazioni previdenziali
ART. 17
(Prestazioni previdenziali)
1. Le prestazioni erogate dal Fondo sono:
a) la pensione ordinaria;
b) la pensione per invalidità assoluta e permanente;
c) la pensione a favore dei superstiti.
2. Le pensioni erogate dal Fondo sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dai Fondi Speciali, gestiti dall’ENPAM, e con le altre prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie.
3. La pensione ordinaria e la pensione per invalidità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
ART. 18
(Requisiti e misura della pensione ordinaria)
1. La pensione ordinaria è concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:
a) che abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) che al compimento di tale età siano iscritti al Fondo e possano contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva;
c) che non fruiscano della pensione per invalidità di cui al comma 1, lettera b), del precedente art. 17.
2. La pensione ordinaria é costituita dalla somma delle seguenti quote:
a) “Quota A”, corrispondente ai contributi minimi versati ai sensi dell’art. 3, comma 3;
b) “Quota B”, corrispondente ai contributi eccedenti i suddetti minimi ai sensi dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 4.
3. La pensione ordinaria “Quota A” si determina applicando al reddito medio annuo, calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale calcolata ai sensi del successivo comma 5 in relazione agli anni di contribuzione.
4. Per la determinazione del reddito medio annuo da prendere a base per il calcolo della pensione si procede come segue:
a) si calcola il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva e figurativa -come prevista al precedente art. 8, comma 3,- ricostruendolo attraverso i contributi versati, ivi compreso il contributo di riscatto versato ai sensi dell’art. 3, comma 3, e l’aliquota contributiva del 12,50%, come indicata al comma 1 del medesimo articolo del presente Regolamento. Ai redditi così ricostruiti si sommano quelli relativi ai periodi ricongiunti, così come previsto dal precedente art. 14, comma 2;
b) si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa o ricongiunta nella misura del 75% dell’incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del presente regolamento- fatto registrare dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica fra l’anno di riferimento dei contributi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;
c) il totale dei redditi così determinati é quindi diviso per il numero degli anni -e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione al Fondo.
5. Per la determinazione della percentuale da applicare al reddito medio annuo di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa e ricongiunta, se non coincidente, attribuendo:
a) l’1,10% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997;
b) l’1,75% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 luglio 2006;
c) l’1,50% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione a partire dal 1° agosto 2006.
6. La pensione ordinaria “Quota B” si determina applicando al reddito medio annuo l’aliquota dell’1,75% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, se non coincidente.
7. Per la determinazione del reddito medio annuo di cui al comma 6, si applicano le disposizioni previste al comma 4.
8. La pensione ordinaria “Quota B”, spettante agli iscritti che contribuiscono al Fondo con l’aliquota obbligatoria nella misura ridotta del 2% ai sensi dell’art. 4, comma 1, si determina applicando al reddito medio annuo l’aliquota dello 0,28% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva e ricongiunta, se non coincidente. Per la determinazione del suddetto reddito si procede ai sensi del precedente comma 7, tenuta presente tuttavia l’aliquota contributiva ridotta del 2%.
9. Gli iscritti di cui ai commi 1, degli articoli 3 e 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo anche con l’aliquota dell’1%, hanno diritto ad una ulteriore quota di pensione calcolata in relazione alla metà di tale aliquota. La restante metà è destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive erogate dal Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo generale. La predetta quota di pensione è calcolata applicando al reddito medio annuo l’aliquota dello 0,07% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva, riscattata, ovvero ricongiunta se non coincidente. Per la determinazione del suddetto reddito si procede a norma del precedente comma 7.
10. Gli iscritti che, al raggiungimento del 65° anno di età, non hanno raggiunto i requisiti di anzianità contributiva effettiva di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativa alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%. Detti iscritti, per conseguire il diritto a pensione, possono comunque avvalersi della facoltà di prosecuzione della contribuzione, di cui al precedente art. 8, comma 1.
ART. 19
(Pensione ordinaria supplementare agli iscritti ultrasessantacinquenni)
1. Agli iscritti di cui all’art. 4, comma 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo “Quota B” dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, spetta un supplemento di pensione.
2. Il supplemento di pensione si determina in relazione ai contributi versati con l’aliquota del 2%, applicando al reddito medio annuo, calcolato con le modalità di cui all’art. 18, comma 7, l’aliquota dello 0,23% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione, e allo stesso modo l’aliquota dell’1,44% in relazione ai contributi versati con aliquota del 12,50%.
3. Agli iscritti di cui al comma 1, che contribuiscono al Fondo anche con l’aliquota dell’1% - laddove lo 0,50% del contributo è utilizzato a fini previdenziali ed il rimanente 0,50% è acquisito dal Fondo per l’erogazione di prestazioni assistenziali-, spetta un’ulteriore quota di pensione la cui misura viene determinata con le modalità di cui al richiamato comma 7, dell’art. 18, applicando al reddito medio annuo l’aliquota dello 0,06% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione.
4. La liquidazione del supplemento di pensione viene effettuata d’ufficio dall’Ente ogni triennio, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.
ART. 20
(Requisiti e misura della pensione di invalidità)
1. Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, divengono inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale e presentano la relativa domanda prima del compimento di tale età.
2. La pensione di invalidità è concessa dall’Ente previo accertamento dell’apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
3. La pensione di invalidità “Quota A” spettante all’iscritto, quale che sia l’anzianità di contribuzione raggiunta al verificarsi dell’evento, si calcola con i criteri previsti dall’art. 18, aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci anni.
4. La pensione di invalidità “Quota B” spetta all’iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.
5. Qualora l’iscritto di cui al precedente comma possa far valere presso la “Quota B” del Fondo un’anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, la pensione si calcola con i criteri previsti dall’art. 18, aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l’aumento dell’anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.
6. L’iscritto alla “Quota B”, che non sia in possesso del requisito di cui al precedente comma 4, e sia stato riconosciuto invalido, ha diritto alla pensione ordinaria, calcolata secondo i criteri di cui all’art.18, anche in deroga ai requisiti previsti per tale prestazione dal comma 1, lettere a) e b), di tale articolo.
7. In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
8. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall’ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l’anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
9. Ai fini della determinazione dell’eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell’ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all’importo di cui al comma 8, l’ENPAM provvede ad erogare la differenza.
10. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell’ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diversa dai Fondi dell’ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell’Ente cui egli è iscritto.
11. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1 del presente Regolamento. Ai fini dell’applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, sono distintamente considerate la gestione “Quota A” del Fondo di previdenza generale e del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale.
ART. 21
(Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità)
1. Presso ciascun Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, è costituita una Commissione medica, la cui durata è stabilita dal Consiglio dell’Ordine, con il compito di procedere agli accertamenti al fine del riconoscimento della pensione per invalidità. La Commissione svolge gli accertamenti ed esprime il proprio giudizio medico-legale entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda dell’iscritto o dal completamento degli accertamenti stessi. La Commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.
2. La Commissione è composta di tre medici, di cui uno specializzato in medicina legale. Il Presidente della Commissione è nominato dai competenti Organi statutari dell’E.N.P.A.M., su proposta dell’Ordine interessato; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Ordine.
ART. 22
(Commissione Centrale per l’accertamento dell’invalidità)
1. Presso la sede dell’Ente è costituita una Commissione Medica Centrale, composta da tre medici nominati dai competenti Organi statutari, che ne fissano anche la durata in carica.
2. Il Presidente, o un componente dell’Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione medica di cui all’articolo 21, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale sullo stato di inabilità dell’iscritto. La Commissione può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statutari dell’Ente.
3. L’Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità. Nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale attività, la pensione viene revocata e si adottano gli opportuni provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente percepite.
ART. 23
(Familiari superstiti)
1. Sono superstiti dell’iscritto deceduto, ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al presente Regolamento, le seguenti categorie di familiari:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’atro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui, i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo -a seguito di accertamento da parte dell’apposita Commissione medica di cui al precedente art. 21-, finché perdura lo stato di inabilità;
c) i genitori dell’iscritto deceduto ed a carico dell’iscritto medesimo prima del decesso, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a) e b);
d) i fratelli e le sorelle dell’iscritto deceduto, sempre che siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a), b) e c).
2. In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.
4. Quando passa a nuove nozze, il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.
5. Al coniuge superstite, che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto nuovo matrimonio, spetta un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell’importo lordo percepito nell’ultimo mese di godimento del diritto, comprensivo dell’indicizzazione ISTAT sino a quel momento maturata.
6. L’Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto a pensione.
ART. 24
(Percentuali di pensione in favore dei superstiti)
1. Ai superstiti dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo e dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, spetta una aliquota della pensione, determinata ai sensi del precedente art. 20, che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso. Ai superstiti dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione in godimento all’atto del decesso.
2. L’aliquota di cui al comma precedente è pari al 70% per il coniuge superstite; quando il coniuge concorre con i figli aventi diritto a pensione l’aliquota viene ridotta al 60%.
3. L’aliquota spettante ai figli di cui all’art. 23, lettera b), ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
al 20% in caso di un figlio solo;
al 40% in caso di due o più figli.
4. L’aliquota di cui al precedente comma, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:
all’80% in caso di un figlio solo;
al 90% in caso di due figli;
al 100% in caso di tre o più figli.
5. La pensione ai genitori od ai fratelli ed alle sorelle dell’iscritto deceduto, ove ricorrano i presupposti specificati nel precedente art. 23, lettere c) e d), è pari:
per uno od entrambi i genitori al 60% della pensione base, determinata ai sensi del precedente comma 1;
per un solo collaterale avente diritto al 40% della medesima pensione;
per due collaterali aventi diritto al 50% della medesima pensione;
per tre o più collaterali aventi diritto al 60% della medesima pensione.
ART. 25
(Cumulo di pensioni del Fondo)
1. L’iscritto o pensionato del Fondo, che sia coniuge superstite di altro iscritto o pensionato del Fondo, può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità.
2. Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti di cui al precedente art. 24, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.
3. I genitori ed i collaterali, superstiti di più iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo delle pensioni di cui all’art. 24, calcolate su quanto di spettanza di ciascun iscritto o pensionato deceduto.
ART. 26
(Rivalutazione delle pensioni)
1. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull’importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:
a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
b) 50% oltre tale limite.
2. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre -per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno- a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
ART. 27
(Integrazione della pensione)
1. I trattamenti di pensione previsti dal presente Regolamento sono integrati fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le norme adottate dall’Ente, in attuazione dell’articolo 7, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, ed approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 1990.
ART. 28
(Decorrenza delle pensioni)
1. La pensione ordinaria, di cui all’art. 18, del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché la relativa domanda sia stata presentata dall’iscritto entro cinque anni dal raggiungimento di tale età. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l’iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al sessantacinquesimo anno di età, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 26. Per gli iscritti che hanno optato per la prosecuzione della contribuzione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, la pensione ordinaria decorre dal mese successivo a quello di compimento del settantesimo anno di età, ovvero, se anteriore, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione dell’obbligo contributivo, fermi restando i suddetti termini di presentazione della domanda.
2. Il supplemento di pensione, di cui all’art. 19, del presente Regolamento, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di versamento dell’ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.
3. La pensione di invalidità, di cui all’art. 20, del presente Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto riconosciuto invalido cessa formalmente e definitivamente da ogni attività professionale ovvero dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione di invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.
4. La pensione a superstiti, di cui all’art. 9, comma 4, e all’art. 24 del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all’Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall’iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all’art.26.
ART. 29
(Presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni)
1. Per il conseguimento della pensione ordinaria e della pensione a superstiti previste dal presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all’ E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall’Ente medesimo. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
2. Per il conseguimento della pensione di invalidità gli iscritti devono far pervenire la domanda all’Ente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
3. L’importo annuo delle pensioni del Fondo è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità, direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.
4. In caso di decesso del titolare della pensione, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all’intero mese in cui è avvenuto il decesso.
5. Ai superstiti di cui all’art. 23, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, spetta la quota di pensione fino all’intero mese in cui è venuto meno il diritto al trattamento pensionistico.
ART. 30
(Presentazione delle domande di riscatto)
1. Ai fini dei riscatti di cui al precedente art. 3, comma 3, ed all’art. 10, nonché ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui all’art. 11, del presente Regolamento, gli iscritti devono presentare domanda all’E.N.P.A.M. corredata dei documenti che saranno richiesti dall’Ente medesimo.
TITOLO IV
Delle prestazioni assistenziali
ART. 31
(Prestazioni assistenziali)
1. Agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate ovvero ai predetti soggetti che sono colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche, possono essere concesse prestazioni assistenziali anche a carattere continuativo.
2. Ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali sono considerati superstiti dell’iscritto i familiari indicati all’art. 23, comma 1, del presente Regolamento.
3. La misura delle prestazioni assistenziali e le modalità di erogazione sono stabilite da apposite norme deliberate dai competenti Organi statutari.
4. L’Ente istituisce annualmente sussidi a favore di studenti orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti. Può altresì concedere al pensionato, al suo coniuge o al coniuge superstite, che versano in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà.
5. Le erogazioni di cui al presente articolo devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall’Ente che non deve superare il limite del 5% dell’onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l’erogazione delle pensioni della “Quota A” del Fondo di previdenza generale.
6. I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo.
ART. 32
(Modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali)
1. La domanda di concessione di prestazioni assistenziali, anche a carattere continuativo, deve essere presentata all’Ente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, il quale trasmette all’E.N.P.A.M. la domanda dell’interessato formulando il proprio parere, peraltro non vincolante.
TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
ART. 33
(Ricorsi in materia di contributi e prestazioni)
1. Contro le richieste di pagamento dei contributi, di cui all’art. 3, comma 3, è ammesso ricorso all’Ente entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella. Contro la richiesta di pagamento dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, ed all’art. 4, è ammesso ricorso all’Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Entro lo stesso termine è ammesso il ricorso contro il diniego dell’esonero contributivo di cui all’art. 8, comma 3. Entro lo stesso termine è altresì ammesso il ricorso avverso i provvedimenti assunti dall’Ente in materia di riscatti e ricongiunzione.
2. Contro la reiezione della domanda di pensione o di prestazioni assistenziali, l’iscritto o il superstite, o i loro aventi causa possono ricorrere all’Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di tale provvedimento.
ART. 34
(Disposizioni relative ai contributi)
1. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento non sono consentiti i versamenti volontari di cui all’art. 3, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. del 22 giugno 1990.
2. I versamenti volontari già effettuati dagli iscritti danno diritto ai trattamenti di pensione erogati dalla “Quota B” del Fondo, calcolati con i criteri fissati dall’art. 18, e seguenti del presente Regolamento. Ai fini di cui sopra il reddito corrispondente ai contributi volontari è pari convenzionalmente ad otto volte l’importo dei contributi stessi versati in ciascun anno.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti che sono stati ammessi alla contribuzione ridotta prevista dall’art. 29, comma 6, del Regolamento del Fondo richiamato al comma 1, sono tenuti a versare il contributo nella misura di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera c), rivalutata annualmente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera d), nella misura in vigore nell’anno di presentazione della relativa domanda. Gli iscritti che hanno esercitato tale opzione possono altresì accedere al riscatto di cui al richiamato art. 3, comma 3.
4. Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano versamenti contributivi obbligatori, ai sensi dell’art. 28, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. del 22 giugno 1990, sono esonerati da tale obbligo contributivo a partire dalla suddetta data. Agli stessi compete la pensione ordinaria ove siano in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla presente normativa.
5. La disposizione di cui all’art. 6, comma 2, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990 è soppressa. Tuttavia, gli iscritti che avevano già presentato domanda prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento possono godere del beneficio ivi previsto per il periodo di un anno dalla predetta data. Il pagamento di tutti i contributi rinviati, anche degli anni precedenti, dovrà in ogni caso avvenire, in un’unica soluzione oppure ratealmente, negli anni fra il secondo ed il quarto successivi alla data medesima, direttamente o a mezzo iscrizione a ruolo ovvero mediante trattenuta sulle prestazioni eventualmente dovute.
6. Per i pensionati del Fondo, la facoltà di esonero dal versamento del contributo ridotto di cui all’art. 4, comma 4, può essere esercitata anche con riferimento ai redditi prodotti nel 1997 e la relativa domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data che sarà stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF di competenza dell’anno 1997.
ART. 35
(Disposizioni relative alle prestazioni)
1. I trattamenti di pensione ordinaria, di invalidità ed a superstiti maturati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere erogati nelle misure previste dalle normative precedenti.
2. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, viene rideterminata la misura della pensione ordinaria “Quota A” liquidata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni ai sensi dall’art. 11, comma 3, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990. L’importo di € 113,62= mensili ivi previsto viene aumentato di 1/60 di € 15,49=, incremento stabilito dal medesimo art. 11, del suddetto Regolamento, per ogni mese -o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni- trascorso dal compimento del 65° anno di età alla suddetta data. La misura della pensione come sopra calcolata è ulteriormente maggiorata di 1/35 per ogni anno di contribuzione superiore a 25 anni. Con i medesimi criteri viene rideterminata la misura della pensione ordinaria “Quota A”, liquidata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni, che hanno contribuito in misura ridotta, ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 18 novembre 1981, modificato con D.M. 23 giugno 1983.
3. Gli iscritti, di cui all’art. 34, comma 4, del presente Regolamento, hanno diritto alla pensione calcolata con i criteri previsti all’art. 18, del Regolamento medesimo.
4. Le prestazioni dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di rinvio dei versamenti di cui al precedente comma 5, dell’art. 34, sono calcolate imputando il contributo rinviato all’anno cui esso effettivamente si riferisce.
5. La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti ed i loro superstiti, di cui all’art. 6, della Legge 15 aprile 1985, n. 140, ed all’art. 6, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, è soggetta a rivalutazione ai sensi del successivo comma 9.
6. Ai fini del calcolo della “Quota B” di pensione, la rivalutazione del reddito relativo agli anni di contribuzione obbligatoria compresi fra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1997, si effettua nella misura del 100% dell’incremento percentuale fatto registrare dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica fra l’anno di riferimento dei contributi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione. Per gli stessi anni, al reddito come sopra rivalutato, si applica l’aliquota dell’1,75% per ciascun anno, ai sensi dell’art. 18, comma 6.
7. La rivalutazione dei redditi convenzionalmente corrispondenti ai contributi volontari, di cui al precedente art. 34, commi 1 e 2, si effettua nella misura del 75% dell’incremento percentuale, come precisato nel comma 5. Al reddito così rivalutato si applica l’aliquota dell’1,75% per ciascun anno, ai sensi dell’art. 18, comma 6.
8. Per la determinazione della misura della pensione “Quota B”, le disposizioni di cui all’art. 18, comma 8, si applicano anche ai redditi prodotti negli anni 1996 e 1997, per i quali è stato versato il contributo con aliquota ridotta del 2%.
9. I trattamenti di cui ai precedenti commi sono rivalutati annualmente con la stessa decorrenza, modalità e misura previste dall’art. 26.
10. Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l’importo delle pensioni della “Quota A” del Fondo, che verranno liquidate agli iscritti ed ai loro superstiti, che in tale periodo matureranno il diritto a prestazione, non potrà essere inferiore a quello calcolato a norma del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990.
ART. 36
(Revisione della misura di contributi e prestazioni)
1. Alla fine di ciascun triennio dall’entrata in vigore del presente Regolamento, si provvede, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, all’accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del Fondo. La gestione economico finanziaria del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico. Alla luce di quanto disposto dall’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stabilità economico finanziaria della gestione è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, potranno prevedere che i Fondi Speciali dell’E.N.P.A.M. confluiscano nella gestione della “Quota B” del Fondo nei tempi, alle condizioni e con le modalità indicati dai provvedimenti medesimi.
ART. 36-bis
(Costituzione del Comitato Consultivo del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale)
1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, dagli iscritti ed i pensionati del medesimo Fondo di previdenza della libera professione - e scelti fra gli aventi diritto al voto -, di cui:
un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
un rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. I componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto alla gestione o di pensionato della gestione medesima viene sostituito entro sei mesi dalla cessazione.
3. Il Comitato Consultivo, in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo l'elezione dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo ed il vice segretario, per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta al Presidente del Comitato medesimo almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione -che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa- se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale.
8. Spetta al Comitato Consultivo:
a) di designare un componente del Comitato medesimo per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M., ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto della Fondazione;
b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Presidente dell'Ente;
c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento;
e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione alla gestione.
9. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.
ART. 37
(Entrata in vigore del Regolamento)
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1998.
Art. 1
1. Il Fondo di Previdenza a favore dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale assunto in gestione dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici - ENPAM - a norma dell'art. 4 secondo comma, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959 n° 931 e successive modificazioni e a norma dell’art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995 e successive modificazioni, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono iscritti al Fondo tutti i medici di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati. Possono inoltre essere iscritti al Fondo - previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 - i medici aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833.
Art. 2
1. Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art.1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi pagati ai medici convenzionati ai sensi del medesimo art.1;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3;
c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n° 45;
d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell’E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
e) da donazioni.
2. Le uscite del Fondo sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n° 45;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell’E.N.P.A.M. determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.
3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.
Art. 3
1. I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di 10 anni, mediante versamento dei contributi relativi. Sono altresì soggetti a riscatto i periodi, successivi alla data di iscrizione al Fondo, nei quali si è verificata una totale sospensione dell’attività e del versamento contributivo per eventi che, ai sensi degli Accordi di categoria, danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, fatta eccezione per i periodi relativi a sospensioni per sanzioni disciplinari divenute definitive ovvero a provvedimenti restrittivi della libertà personale conseguenti a sentenze passate in giudicato.
2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea in medicina e chirurgia e quelli relativi ai corsi legali di specializzazione e di perfezionamento necessari per conseguire i titoli richiesti per svolgere l’attività professionale di cui al precedente art. 1, nonché il corso di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e dalla successiva normativa, secondo i rispettivi ordinamenti degli studi in vigore all’epoca del conseguimento dei titoli medesimi. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale.
3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica –determinata sulla base dei contributi obbligatori – necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle allegate tabelle redatte ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all’età ed all’anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si chiede il riscatto, raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 ani di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l’iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali. Non può essere inoltre ammesso ai suddetti riscatti l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 9 del presente articolo.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall’E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell’ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.
7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull’importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione; l’iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda di invalidità.
8. Qualora l’iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l’iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell’evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l’iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall’iscritto, il pagamento dell’importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’importo da pagare e comunque prima dell’erogazione della pensione.
9. Per gli anni di attività – o frazioni di anno – in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva, l’iscritto può essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare l’importo dei contributi già versati con la suddetta contribuzione media.
10. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente regolamento o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento o abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 6, allo stesso riscatto da meno di due anni, ovvero abbia un’anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
11. Il riscatto di cui al comma 9 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.
12. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola con i criteri di cui al comma 4. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dell’anzianità contributiva effettiva e ricongiunta maturata dall’iscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, l’importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.
13. Al riscatto di cui al comma 9 sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, fermo restando che il limite di 65 anni di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età.
Art. 4
1. A ciascun iscritto l’E.N.P.A.M. invia con cadenza annuale il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 5
1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficeranno.
2. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull’importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:
a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
b) 50% oltre tale limite.
3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre -per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno- a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 6
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti;
d) il trattamento per invalidità temporanea.
Art. 7
1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all’iscritto che sia cessato dal rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva –effettiva o riscattata ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45– non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, ivi compresa quella conseguente al riscatto dei periodi di attività per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi, e ricongiunta, maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 5 in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
4. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati ed allineati ai sensi dell’art. 3, commi 9 e seguenti e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella "A" allegata al presente Regolamento. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n° 45;
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale- registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, di ciascuno dei periodi di contribuzione indicati al precedente comma 3 e si dividono per il medesimo numero di anni -e delle frazioni di anno- di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
5. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata attribuendo:
a) l’1,50% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, a partire dal 1° gennaio 2004;
b) l’1,456% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90 compresa tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2003;
c) l’1,40% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, compresa fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1998;
d) il 2,25% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994;
e) l’1,65% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, compresa entro il 31 dicembre 1983;
f) l’1,65% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione comunque riscattata entro il 31 dicembre 1994.
6. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "B/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.
7. Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella “B/1”, con riferimento all’età anagrafica raggiunta alla suddetta data.
Art. 8
1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all’iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età.
2. All’iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, calcolata tenendo conto anche di quanto disposto nel comma 5 del presente articolo, spetta, all’atto del compimento del 65° anno di età, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici specialisti ed odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno, all’iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente articolo 7, senza le riduzioni previste al comma 6 del medesimo articolo.
4. In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell’iscritto già cessato dal rapporto professionale e con almeno cinque anni di anzianità contributiva al Fondo, spettano ai superstiti dell’iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito il sanitario ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso, senza le riduzioni previste al comma 6 del suddetto articolo. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per l’iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l’attività a rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l’iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. I periodi relativi alla durata del precedente rapporto sono validi ai fini della determinazione del diritto ai successivi trattamenti previdenziali mentre, ai fini della misura di tali ultimi trattamenti, possono essere riscattati, secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente Regolamento, i soli periodi di contribuzione oggetto di restituzione; tale riscatto, a parziale deroga dei requisiti di cui al comma 5 del citato art. 3, è consentito anche all’iscritto che sia in possesso di una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a 10 anni, nonché al professionista non più iscritto. Qualora l’attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l’iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo, che verrà calcolata senza l’abbattimento della quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell’attività, se posteriore. In caso di decesso dell’iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità di cui al precedente comma.
6. Non si dà luogo alla erogazione dell’indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a € 0,52= mensili.
Art. 9
1. L’iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8.
2. Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l’indennità medesima per il coefficiente indicato nella tabella “C/1” allegata al presente Regolamento e relativo all’età raggiunta dall’iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
3. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l’iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
4. La quota minima di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo e quarto non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere o di aver maturato il diritto a pensioni a carico di altri Enti superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo.
Art. 10
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera a), comma 5, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.
3. La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di cui al presente Regolamento.
4. In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall’ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l’anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell’incremento percentuale –calcolato sino alla seconda cifra decimale- fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
6. Ai fini della determinazione dell’eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell’ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all’importo di cui al comma 5, l’ENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell’ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell’ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell’Ente cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
Art. 11
1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.
2. Sono considerati superstiti:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.
3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;
b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.
4. Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.
5. L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.
Art. 12
1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l’iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all’iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l’iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione -calcolata come indicato al precedente art. 7- che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
2. L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.
3. L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
● al 20% in caso di un figlio solo;
● al 40% in caso di due o più figli.
4. L'aliquota, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:
● al 80% in caso di un figlio solo;
● al 90% in caso di due figli;
● al 100% in caso di tre o più figli.
5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11, o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
● per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto 60% della pensione;
● per un solo collaterale avente diritto 40% della pensione;
● per due collaterali aventi diritto 50% della pensione;
● per tre o più collaterali aventi diritto 60% della pensione.
6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell’indennità di cui al precedente articolo 9.
Art. 13
1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.
3. In presenza di superstiti dell’iscritto deceduto, le eventuali riliquidazioni, conseguenti a variazioni delle posizioni contributive, di trattamenti per i quali l’iscritto aveva esercitato la facoltà di parziale capitalizzazione di cui al precedente art. 9, vanno effettuate interamente sotto forma di prestazione pensionistica, con corresponsione degli arretrati dalla data di decorrenza della prestazione medesima, e con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria.
Art. 14
1. All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda l'attività, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.
2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.
4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.
Art. 15
1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 24 componenti eletti secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente dagli iscritti ed i pensionati del Fondo -e scelti fra gli aventi diritto a voto- di cui:
1 rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
1 rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano;
1 rappresentante per la categoria dei medici di medicina generale;
1 rappresentante per la categoria dei medici pediatri di libera scelta;
1 rappresentante per la categoria dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.
2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.
3. Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il Segretario del Comitato Consultivo, ed il Vice Segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al Presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione -che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa- se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.
Art. 16
1. Spetta al Comitato Consultivo:
a) di designare un componente del Comitato medesimo per la nomina a membro del Consiglio d’Amministrazione dell'ENPAM ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto dell'Ente;
b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al Presidente dell'Ente;
c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;
e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.
Art. 17
1. Per l’ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall’Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. La domanda di trattamento presentata al Fondo, in presenza dei requisiti prescritti, estende la sua efficacia anche alle prestazioni eventualmente maturate presso il Fondo Specialisti ambulatoriali e presso il Fondo Specialisti esterni.
2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell’anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l’attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.
4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell’iscritto, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all’Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall’iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 5.
5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto o ai loro legali rappresentanti e l’importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità; in caso di decesso del pensionato, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all’intero mese in cui è avvenuto il decesso.
6. Contro i provvedimenti assunti dall’Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.
Art. 18
1. Ai fini del calcolo delle prestazioni previste dal presente Regolamento, i contributi volontari nonché i contributi di riscatto versati ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, che non siano già stati utilizzati per l’incremento dei trattamenti previdenziali, sono imputati all’anno di versamento
Art. 19
1. Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente Regolamento.
Art. 20
1. In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o della inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 2 comma 4, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali e' già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.
2. L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell’E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.
Art. 21
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 1984. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell’ENPAM n° 84/A del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell’E.N.P.A.M. n° 69/A del 19 giugno 1998 e 101/A del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.
Appendice al regolamento
del fondo di previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale per i professionisti transitati a rapporto d’impiego
Art. 1
(Campo di applicazione )
1. I medici e gli odontoiatri addetti ai servizi di continuità assistenziale e di emergenza territoriale che all’atto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente hanno optato, a norma dell’art. 6, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Enpam, conservano l’iscrizione al Fondo di Previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale, senza soluzione di continuità.
2. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme e agli Accordi contrattuali relativi alla dirigenza medica.
Art. 2
(Prestazioni previdenziali)
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo agli iscritti di cui all’art. 1, della presente normativa sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti.
Art. 3
(Trattamento ordinario)
1. Il trattamento ordinario di vecchiaia o di anzianità è riconosciuto a favore dell’iscritto che abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti e che, dopo l’entrata in vigore della presente Appendice, sia cessato dal relativo rapporto di lavoro.
2. Il trattamento ordinario è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina applicando al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 3, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 4, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
3. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati ed allineati, ai sensi dell’articolo 3, commi 9 e seguenti, del Regolamento del Fondo, e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella A/1 allegata alla presente Appendice. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei redditi relativi alle contribuzioni ricongiunte ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45.
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale - calcolato sino alla seconda cifra decimale - registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, di ciascuno dei periodi di contribuzione indicati al precedente comma 2 e si dividono per il medesimo numero di anni - e delle frazioni di anno - di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
4. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata attribuendo:
a) il 2,90% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, a partire dalla data del passaggio al rapporto di lavoro dipendente;
b) l’1,456% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, prestata dal 1° gennaio 1999 sino alla data del passaggio al rapporto di lavoro dipendente;
c) l’1,40% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, compresa fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1998;
d) il 2,25% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento del Fondo, compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994;
e) l’1,65% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, del Regolamento del Fondo, compresa entro il 31 dicembre 1983;
f) l’1,65% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione comunque riscattata entro il 31 dicembre 1994.
5. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base all'aliquota di cui alla tabella "B/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 4, relative agli anni di contribuzione effettiva e ricongiunta successivi al 65° anno di età, si applicano in misura doppia.
Art. 4
(Trattamenti per invalidità assoluta e permanente ed a favore dei superstiti)
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente e il trattamento a favore dei superstiti sono determinati secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo come integrato dalla presente normativa.
Art. 5
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente normativa, si rinvia alle norme del Regolamento del Fondo, in quanto applicabili.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente Appendice entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Art. 1
1. Il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, assunto in gestione dall’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – ENPAM – a norma dell’art. 4, comma 2, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n.° 931 e successive modificazioni e a norma dell’art. 5, comma 1, delle Statuto approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti. Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dell’Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 – i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833.
Art. 2
1. Le entrate al Fondo sono costituite:
a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi corrisposti agli iscritti operanti a rapporto professionale negli ambulatori gestiti dagli Istituti medesimi;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, commi 1 e 2;
c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell’E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
e) da donazioni.
2. Le uscite del Fondo sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell’ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.
3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.
5. A ciascun iscritto l’ENPAM invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 3
1. I periodi di attività comunque svolta negli ambulatori direttamente gestiti dai disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati, per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.
2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l’attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale.
3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell’art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all’età ed all’anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l’iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50%, e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall’E.N.P.A.M., non inferiore a sessanta giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell’ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.
7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull’importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione; l’iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda di invalidità.
8. Qualora l’iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l’iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell’evento, che da diritto al trattamento pensionistico, l’iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall’iscritto, il pagamento dell’importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’importo da pagare e comunque prima dell’erogazione della pensione.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento ministeriale di approvazione.
Art. 4
1. Per i periodi di attività in cui l'orario di servizio che ha dato luogo a contribuzione sia stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva, l'iscritto può essere ammesso al riscatto delle ore utili all'allineamento con l'orario medio suddetto.
2. Non può essere ammesso al riscatto di cui al primo comma l'iscritto che alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia presentato una precedente domanda di riscatto da meno di 5 anni ovvero abbia un'anzianità contributiva al Fondo inferiore a 10 anni.
3. Il riscatto di cui sopra avviene mediante versamento di un contributo pari, per ciascuna ora da riscattare, al contributo previdenziale gravante sul compenso tabellare con competenze accessorie, forfettizzate nel 25% del compenso tabellare stesso, fissato dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui al precedente art. 1, per un'ora di servizio settimanale nell'anno solare che precede quello della presentazione della domanda. Per le domande di riscatto presentate a partire dal 1 gennaio 1984, il contributo dovuto per ogni ora è pari a quello medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25%, in vigore nei tre anni solari che precedono quello della presentazione della domanda.
4. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a cinque e, comunque, entro la data di cessazione del rapporto. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall’iscritto, il pagamento dell’importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’importo da pagare e comunque prima dell’erogazione della pensione.
5. In ogni caso per il computo delle ore riscattate, utili ai fini delle prestazioni, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.
Art. 5
1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.
2. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull’importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:
a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
b) 50% oltre tale limite.
3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.
Art. 6
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti;
d) il trattamento per invalidità temporanea.
Art. 7
1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all’iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l’importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all’iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, calcolata in base ai compensi soggetti a contribuzione mediamente percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione del rapporto – o nel minor periodo intercorrente fra la data di inizio della contribuzione effettiva al Fondo e la data di cessazione dell’attività con gli Istituti di cui all’art. 1, comma 2 – tenuto conto sia della durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta a norma della Legge 45/90 sia dell’orario medio settimanale di lavoro effettivamente tenuto nel corso del rapporto medesimo –comprensivo del numero di ore coperte da contribuzione per periodi di attività svolta extra moenia, per plus orario e per sostituzioni ancorché, queste ultime, anteriori alla titolarità dell’incarico - e rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 ovvero ricongiunte ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 settembre 1993.
4. Per la determinazione di tale pensione si calcola:
a) il 2,25% del compenso medio annuo ricostruito attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell’aliquota contributiva in vigore all’epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell’Accordo Nazionale di cui al terzo comma del precedente art. 1 - in base ai 60 mesi - o l’eventuale minor periodo - di effettiva contribuzione precedenti quello di cessazione del rapporto e lo si divide per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo;
b) il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta la durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del primo comma del precedente art. 3, rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 nonché alle ore attribuite ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993, relativamente ai periodi ricongiunti;
c) il numero degli anni – e frazione di anno – coperti da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta ove non coincidente.
5. Il prodotto dei valori risultanti dai calcoli di cui alle lettere a), b) e c) indica la misura della pensione annua da liquidare al compimento del 65° anno di età. Comunque, per l'iscritto che abbia effettuato entrambi i riscatti di cui al precedente art. 3, la misura della pensione annua non dovrà essere inferiore a quella spettante all'iscritto che abbia riscattato soltanto gli anni di laurea e/o specializzazione.
6. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.
7. Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella “A/1”, con riferimento all’età anagrafica raggiunta alla suddetta data.
Art. 8
1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all’iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età.
2. All’iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all’atto del compimento del 65° anno di età, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7 e maggiorata dell’incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica per ciascun anno trascorso dall’anno che precede quello della cessazione del rapporto all’anno che precede quello di decorrenza della pensione. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all’iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6.
4. In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell’invalidità, e che possa contare su almeno 5 anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell’iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l’iscritto ai sensi del comma 2 del presente articolo, ovvero del successivo comma 6, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per l’iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l’attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l’iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l’attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l’iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell’attività, se posteriore. In caso di decesso dell’iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità del precedente comma.
6. Nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella del raggiungimento del 65° anno di età, ovvero della decorrenza della pensione di invalidità o del decesso dell’iscritto, il trattamento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 7, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo comma 8, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
7. Per la determinazione della retribuzione media annua base, di cui al precedente comma, si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell’aliquota contributiva in vigore all’epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell’Accordo Nazionale di cui al comma 3 del precedente art. 1;
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all’incremento percentuale registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno non inferiori a trenta giorni – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
8. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si attribuisce il 2,25% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, ove non coincidente.
9. Non si dà luogo alla erogazione dell’indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 9 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a € 0,52= mensili.
Art. 9
1. L’iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Per il calcolo di tale indennità si determina l’importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l’indennità medesima per il coefficiente indicato alla tabella “B/1” allegata al presente Regolamento e relativo all’età raggiunta dall’iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
2. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l’iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. La quota minima di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere o di aver maturato il diritto a pensioni a carico di altri Enti superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo.
Art. 10
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all’iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell’art. 7 sarebbe spettata all’iscritto in caso di cessazione dell’attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera c), comma 4, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.
3. La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di cui al presente Regolamento.
4. In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall’ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l’anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
6. Ai fini della determinazione dell’eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell’ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all’importo di cui al comma 5, l’ENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell’ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell’ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell’Ente cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
Art. 11
1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.
2. Sono considerati superstiti:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.
3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dell’iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
a) il padre e la madre dell’iscritto che risultino a carico dell’iscritto medesimo al momento del suo decesso;
b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle dell’iscritto sempreché, al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto medesimo.
4. Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.
5. L’ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.
Art. 12
1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7 - che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
2. L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.
3. L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
al 20% in caso di un figlio solo;
al 40% in caso di due o più figli.
4. L'aliquota, ove la pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:
all'80% in caso di un figlio solo;
al 90% in caso di due figli;
al 100% in caso di tre o più figli.
5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11, o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto 60% della pensione;
per un solo collaterale avente diritto 40% della pensione;
per due collaterali aventi diritto 50% della pensione;
per tre o più collaterali aventi diritto 60% della pensione.
6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell’indennità di cui al precedente articolo 9.
Art. 13
1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.
Art. 14
1. All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda o cessi di svolgere la propria attività presso gli ambulatori degli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.
2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell' ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale e temporanea.
4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.
Art. 15
1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Comitato Direttivo dell’Ente, dagli iscritti ed i pensionati del Fondo – e scelti fra gli aventi diritto al voto – di cui :
un rappresentante per ciascuna regione ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
un rappresentante per ciascuna delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.
3. Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un Presidente e due vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il Segretario del Comitato Consultivo, ed il vice Segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al Presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.
Art. 16
1. Spetta al Comitato Consultivo:
a) di designare iscritti al Fondo per la nomina a far parte del Comitato Direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello Statuto dell'Ente;
b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al Presidente dell'Ente;
c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;
e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.
Art. 17
1. Per l’ammissione ai riscatti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall’Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell’anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l’attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti, di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.
4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell’iscritto, sempre che gli aventi diritto presentino domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall’iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 5.
5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei mensili anticipati, in caso di decesso del pensionato, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all’intero mese in cui è avvenuto il decesso.
6. Contro i provvedimenti assunti dall’Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.
Art. 18
1. Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente Regolamento.
2. I contributi volontari eventualmente versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati ai sensi del secondo comma dell’art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976 possono essere utilizzati per i riscatti di cui ai precedenti art. 3 e 4.
3. La parte eventualmente residua – unitamente all’importo degli eventuali contributi di riscatto degli anni precontributivi di cui all’art. 3, primo comma, del presente Regolamento o del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, che risultassero ininfluenti ai fini del calcolo dei trattamenti previdenziali del presente Regolamento – verrà utilizzata per elevare il numero delle ore di attività da computare ai fini del trattamento previdenziale ordinario secondo le modalità stabilite al precedente art. 4.
4. Gli eventuali contributi relativi a prestazioni extra effettuate anteriormente al 31 dicembre 1978, documentate dall’iscritto, daranno diritto, alla restituzione dei contributi versati a tale titolo, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50% maturati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell’attività, se posteriore.
Art. 19
1. In caso di cessazione dell’attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell’inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell’ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall’ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.
2. L’eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l’insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l’ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell’E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.
Art. 20
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1983. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell’E.N.P.A.M. n. 84/B del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alle Delibere del Comitato Direttivo dell’E.N.P.A.M. n° 69/B del 19 giugno 1998 e 101/B del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.
Appendice al regolamento
del fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali per i medici e gli odontoiatri transitati al rapporto di impiego
Art. 1
(Campo di applicazione )
1. I medici e gli odontoiatri specialisti ambulatoriali e gli incaricati della medicina dei servizi che all’atto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente hanno optato, a norma dell’art. 72, comma 13, della Legge 23 dicembre 1998, n. 449 e dell’art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Enpam, conservano l’iscrizione al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali, senza soluzione di continuità.
2. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme e agli Accordi contrattuali relativi alla dirigenza medica.
Art. 2
(Riscatto di allineamento)
1. Per gli anni di attività – o frazioni di anno – in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva, l’iscritto può essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare l’importo dei contributi già versati con la suddetta contribuzione media.
2. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o sia cessato dal rapporto di lavoro dipendente o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento o abbia rinunciato, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del Regolamento del Fondo, allo stesso riscatto da meno di due anni, ovvero abbia un’anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 3.
3. Il riscatto di cui al comma 1 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola con i criteri di cui all’articolo 3, comma 4 del Regolamento del Fondo. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dell’anzianità contributiva effettiva e ricongiunta maturata dall’iscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, l’importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.
5. Al riscatto di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’articolo 3 del Regolamento del Fondo, fermo restando che il limite di 65 anni di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età.
6. Per il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Regolamento del Fondo, si applica la disciplina prevista da tale articolo, fermo restando che la riserva matematica deve essere determinata sulla base dei soli contributi obbligatori versati e che non può essere ammesso ai suddetti riscatti l’iscritto non in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3
(Prestazioni previdenziali)
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo agli iscritti di cui all’art. 1, della presente normativa sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti.
Art. 4
(Trattamento ordinario)
1. Il trattamento ordinario di vecchiaia o di anzianità è riconosciuto a favore dell’iscritto che abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti e che, dopo l’entrata in vigore della presente Appendice, sia cessato dal relativo rapporto di lavoro.
2. Il trattamento ordinario è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina applicando al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 3, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 4, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
3. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati ed allineati, ai sensi del precedente articolo 2, e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella allegata alla presente Appendice. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei redditi relativi alle contribuzioni ricongiunte ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45.
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale – calcolato sino alla seconda cifra decimale – registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
4. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata attribuendo:
a) il 2,50% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, precedente il passaggio a rapporto di lavoro dipendente;
b) il 2,90% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, a partire dal mese di passaggio al rapporto di lavoro dipendente.
5. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base all'aliquota di cui alla tabella "A1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 4, relative agli anni di contribuzione effettiva e ricongiunta successivi al 65° anno di età, si applicano in misura doppia.
Art. 5
(Trattamenti per invalidità assoluta e permanente ed a favore dei superstiti)
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente e il trattamento a favore dei superstiti sono determinati secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo come integrato dalla presente normativa.
Art. 6
(Norme finali e di rinvio)
1. Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, i contributi versati a titolo di riscatto di allineamento orario, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 14 giugno 1983 e successive modificazioni e integrazioni, si considerano riferiti all’anno in cui è stato effettuato il primo versamento a tale titolo. Le domande di allineamento orario presentate prima del passaggio al rapporto di lavoro dipendente sono disciplinate dal Regolamento del Fondo.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Appendice, si rinvia alle norme del Regolamento del Fondo, in quanto applicabili.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. Le presenti norme hanno decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Art. 1
1. Il Fondo di Previdenza a favore dei medici ed odontoiatri Specialisti esterni, assunto in gestione dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici -ENPAM- a norma dell'art. 4 secondo comma, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959 n° 931 e successive modificazioni e a norma dell’art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono iscritti al Fondo i medici e gli odontoiatri:
a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali;
b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) indicati, ai sensi dell’art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Possono inoltre essere iscritti al Fondo -previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15- i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme degli Accordi Collettivi Nazionali di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nonché alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 39 e 40, della Legge 23 agosto 2004 n. 243.
4. Il contributo previdenziale dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243 è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e della sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai DD.PP.RR. 23 marzo 1988 nn. 119 e 120. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 2
1. Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dai contributi previdenziali versati dagli Istituti e dalle società di cui al precedente art. 1;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali;
c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell’E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
e) da donazioni.
2. Le uscite del Fondo sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell’ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.
3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.
Art. 3
1. I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.
2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l’attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale.
3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell’art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all’età ed all’anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l’iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50%, e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall’E.N.P.A.M., non inferiore a sessanta giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell’ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. A decorrere dal 1° gennaio 1998, si procede al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in corso, secondo le medesime modalità. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì a tutte le domande di riscatto presentate anteriormente al 1° gennaio 1998 e non ancora definite.
7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull’importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione; l’iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda di invalidità.
8. Qualora l’iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l’iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell’evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l’iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall’iscritto, il pagamento dell’importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’importo da pagare e comunque prima dell’erogazione della pensione.
Art. 4
1. A ciascun iscritto l’E.N.P.A.M. invia con cadenza annuale il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 5
1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.
2. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull’importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:
a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
b) 50% oltre tale limite.
3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.
Art. 6
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti;
d) il trattamento per invalidità temporanea.
Art. 7
1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all’iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l’importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all’iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando alla retribuzione media annua base, calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta a norma della Legge 45/90.
4. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella "A" allegata al presente Regolamento; l'aggiornamento delle aliquote di cui alla tabella "A" è deliberato dal Comitato Direttivo dell'ENPAM sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle Convenzioni Uniche di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, di cui all’art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993;
b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i compensi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; l'indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro € 38.734,27 mentre per la parte eccedente l'importo di € 38.734,27 si applica nella misura del 75%;
c) si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, - e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
5. Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, ove non coincidente attribuendo:
a) per i periodi di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata precedenti al 1 aprile 1988, l'1,225% per ciascun anno ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno;
b) per i periodi di contribuzione effettiva o riscattata a partire dal 1 aprile 1988:
- l'1,225% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma in base all'aliquota contributiva del 12% o inferiore e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca anteriore alla data di approvazione del presente Regolamento o, comunque, in epoca in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 12%;
- il 2,25% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma, in base all'aliquota contributiva del 22% e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca, successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 22%;
c) per i periodi di contribuzione ricongiunta, non coincidenti con periodi di attività effettiva, a partire dal 1° aprile 1988:
- l’1,225% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a prestazione», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni;
- il 2,25% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a visita», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni.
6. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "B/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.
7. Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella “B/1”, con riferimento all’età anagrafica raggiunta alla suddetta data.
Art. 8
1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all’iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. All’iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all’atto del compimento del 65° anno di età, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all’iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente articolo 7.
4. In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell’invalidità, e che possa contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell’iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l’iscritto ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per l’iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l’attività a rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l’iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l’attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l’iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell’iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità di cui al precedente comma.
6. Non si dà luogo alla erogazione dell’indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a € 0,52= mensili.
Art. 9
1. L’iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8.
2. Per il calcolo di tale indennità si determina l’importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l’indennità medesima per il coefficiente indicato nella tabella “C/1” allegata al presente Regolamento e relativo all’età raggiunta dall’iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
3. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l’iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
4. La quota di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.
5. La disposizione di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere redditi da pensioni a carico di altri Enti, superiori due volte l'ammontare del trattamento minimo.
6. Le domande tendenti ad ottenere la conversione di parte della pensione in una indennità in capitale non sono valide se presentate o spedite all’Ente in data successiva al decesso dell’iscritto.
Art. 10
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera b), comma 5, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti anni ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.
3. L'Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità con le medesime procedure fissate dal Regolamento del Fondo di Previdenza Generale; nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale esercizio, la pensione viene revocata.
4. In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall’ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l’anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
6. Ai fini della determinazione dell’eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell’ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all’importo di cui al comma 5, l’ENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell’ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell’ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell’Ente cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
Art. 11
1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli 12 e 13.
2. Sono considerati superstiti:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.
3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;
b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle nubili dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.
4. Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.
5. L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.
Art. 12
1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7 - che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
2. L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.
3. L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione competa anche al coniuge superstite, è pari:
al 20% in caso di un figlio solo;
al 40% in caso di due o più figli.
4. L'aliquota, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:
al 80% in caso di un figlio solo;
al 90% in caso di due figli;
al 100% in caso di tre o più figli.
5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11 o, in caso di mancanza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo, per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto: 60% della pensione
per un solo collaterale avente diritto: 40% della pensione
per due collaterali aventi diritto: 50% della pensione
per tre o più collaterali aventi diritto: 60% della pensione.
6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell’indennità di cui al precedente articolo 9.
Art. 13
1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione di cui agli art. 7, 8 - secondo comma - e 10 del presente Regolamento, spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.
Art. 14
1. All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda l'attività stessa, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.
2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell'ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più' convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.
4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.
Art. 15
1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Comitato Direttivo dell'Ente, dagli iscritti ed i pensionati del Fondo - e scelti fra gli aventi diritto a voto - di cui:
- un rappresentante per ciascuna regione ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
- un rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perda la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.
3. Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo, ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.
Art. 16
1. Spetta al Comitato Consultivo:
a) di designare iscritti al Fondo per la nomina a far parte del Comitato Direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello statuto dell'Ente;
b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Presidente dell'Ente;
c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;
e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.
Art. 17
1. Per l’ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall’Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell’anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l’attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.
4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell’iscritto, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall’iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 5.
5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei mensili anticipati; in caso di decesso del pensionato, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.
6. Contro i provvedimenti assunti dall’Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.
Art. 18
1. I contributi volontari versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati per il pagamento dei contributi di riscatto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, vengono liquidati con le modalità previste per i trattamenti ordinari, di invalidità ed a superstiti; a tal fine si ricostruisce il compenso virtuale - dividendo il contributo versato in ciascun anno per l'aliquota contributiva in vigore all'epoca del versamento - e lo si computa ai fini del calcolo della retribuzione base media annua di cui all'art. 7, comma quattro, dopo averlo rivalutato a mente della lettera b) dello stesso art. 7, comma quattro.
Art. 19
1. In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.
2. L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.
Art. 20
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto di approvazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell’E.N.P.A.M. n° 84/C del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell’E.N.P.A.M. n° 69/C del 19 giugno 1998 e 101/C del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.
[1] Determinazione n. 16/2006 del 7 aprile 2006.
[2] “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”.
[3] “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”. Ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561.
[4] Per quanto concerne l’attività previdenziale ed assistenziale gestita dal Fondo Generale di Previdenza dell’ENPAM, si ricorda che l’articolo 21 del D.Lgs.C.P.S. 233 del 1946 ha stabilito:
o l’obbligo di iscrizione all’Ente per tutti gli iscritti agli albi provinciali dei medici;
o l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali;
o il riconoscimento del potere di determinazione e di imposizione dei contributi, in capo ai Consigli Nazionali dell’ENPAM e della Federazione Nazionale degli Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri.
[5] “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”.