Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (ENPAP) - Schema di D.lgs. n. 42 (art. 29-bis, L. n. 62/2005) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 33 | ||
Data: | 21/11/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
Atti del Governo
Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali(EPAP)
Schema di Decreto legislativo n. 42
(art. 29-bis, L. n. 62/2005)
N. 33
21 novembre 2006
Dipartimento Lavoro
SIWEB
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File: LA0093
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ La delega di cui all’articolo 29-bis della L. 62 del 2005
§ Il contenuto dello schema di decreto legislativo
Schema di decreto legislativo n. 42
Normativa nazionale
§ L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale (art. 16)
§ L. 23 ottobre 1992, n. 421 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (artt. 3 e 4)
§ D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (artt. 6, 6-bis, 7 e 15)
§ D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 23 e 145)
§ L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (art. 29-bis)
§ D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari (artt. da 4 a 7, 13,15 e 19)
§ L. 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (art. 39)
§ L. 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (art. 18)
Normativa comunitaria
§ Dir. 2003/41/CE del 3 giugno 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
42 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali |
Norma di delega |
Art. 1, co. 3, e art. 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62 |
Settore d’intervento |
Previdenza |
Numero di articoli |
9 |
Date |
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§ presentazione |
2 novembre 2006 |
§ assegnazione |
9 novembre 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
19 dicembre 2006 |
§ scadenza della delega |
23 agosto 2007 |
Commissione competente |
COMMISSIONE XI LAVORO (Ass. 9 novembre 2006 - termine 19 dicembre 2006) |
Rilievi di altre Commissioni |
COMMISSIONE V BILANCIO (Ass. 9 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento - termine 30 novembre 2006) |
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COMMISSIONE XIV POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (Ass. 9 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento - termine 19 dicembre 2006) |
Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega di cui all’articolo 29-bis della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), è volto a recepire la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali (EPAP).
A tal fine il provvedimento prevede modifiche sia al D. Lgs. 124 del 1993, che attualmente disciplina le forme di previdenza complementare, sia al D.Lgs. 252 del 2005 che ha riformato tale disciplina ma che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008)[1].
Tali decreti legislativi già in parte presentano disposizioni conformi al contenuto della direttiva 2003/41/CE, per cui il recepimento è necessario solamente per alcuni degli articoli della medesima direttiva.
L’articolo 1 riguarda le limitazioni agli investimenti delle disponibilità dei fondi pensione. Si stabilisce che i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa, non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa o da imprese appartenenti al medesimo gruppo, in misura superiore rispettivamente al cinque o al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Inoltre, il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati, mantenendo a livelli prudenziali gli investimenti in attività non ammesse allo scambio in mercati regolamentati. Le predette attività sono determinate mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I fondi stabiliscono inoltre gli obiettivi e i criteri della propria politica d’investimento, verificandone periodicamente la rispondenza agli interessi degli iscritti e informandoli secondo modalità definite dalla COVIP.
L’articolo 2 prevede la possibilità che alle prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita i fondi pensione possano provvedere anche in forma diretta, cioè senza l’ausilio delle imprese di assicurazione, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati.
L’articolo 3, comma 1, consente di nominare quale banca depositaria delle risorse dei fondi pensione anche una banca stabilita in altro Stato membro dell’unione europea, purché si tratti di soggetto debitamente autorizzato secondo le pertinenti norme comunitarie.
Il comma 2 consente alla Banca d’Italia di vietare la libera disponibilità degli attivi di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro, qualora siano depositati presso una banca avente sede legale in Italia, su richiesta della COVIP, anche per iniziativa della competente autorità estera.
L’articolo 4 stabilisce, per i fondi pensione che intendano coprire i rischi biometrici, o che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, l’obbligo di dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale. I princìpi per la determinazione dei mezzi patrimoniali sono determinati con regolamento. La COVIP può limitare o vietare la disponibilità dell’attivo quando non siano costituiti i mezzi patrimoniali adeguati.
L’articolo 5, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della direttiva, reca disposizioni concernenti l’attività transfrontaliera degli EPAP, introducendo dopo l’articolo 15 sia del D.Lgs. 124/1993 sia del D.Lgs. 252/2005 quattro nuovi articoli (dall’articolo 15-bis all’articolo 15-quinquies), aventi lo scopo di regolamentare l’operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane nonché l’operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie, agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, individuare le modalità di esclusione - sulla base dell’articolo 5 della direttiva 2003/41/CE e dell’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), n. 5), della L. 62 del 2005 -, dell'applicazione della direttiva stessa alle forme pensionistiche complementari di entità limitata, che contano meno di cento aderenti in totale.
L’articolo 6 adegua le disposizioni in materia di sanzioni penali ed amministrative contenute nel D.Lgs. 252/2005, rifacendosi in parte alle analoghe disposizioni previste relativamente all’attività bancaria, assicurativa e di intermediazione finanziaria. Vengono inoltre recepiti i principi indicati dall’articolo 29-bis della legge n. 62/2005, relativi ai criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni e alla responsabilità in solido degli enti nel cui interesse il colpevole ha agito salvo il diritto di regresso.
Le disposizioni sanzionatorie di carattere penale (comma 1), relative all’abusiva attività di forma pensionistica complementare e alle false informazioni degli organi amministrativi e dei responsabili dei fondi pensione, riproducono analoghe fattispecie già contenute nel D.Lgs. 252/2005.
Si prevede invece un ampliamento delle fattispecie per cui è prevista una sanzione amministrativa. Si introduce una nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa pecuniaria per l’utilizzo abusivo della denominazione “fondo pensione”. Per quanto riguarda le violazioni commesse dagli organi amministrativi e di controllo e dei responsabili dei fondi pensione, si introducono ulteriori casi di violazioni con riferimento al mancato adempimento di una serie di prescrizioni contenute nel D.Lgs. 252/2005 o delle disposizioni emanate dalla COVIP, nonché all’inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti di onorabilità e professionalità e alle cause di incompatibilità e decadenza, ai limiti agli investimenti e ai conflitti di interesse e all’adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 421/1992 alla nuova disciplina della previdenza complementare.
Si evidenzia inoltre l’attribuzione alla COVIP del potere di inibire temporaneamente l’attività dei fondi pensione nel caso di gravi violazioni.
L’articolo 7 prevede una serie di abrogazioni al D.Lgs. 124/1993 e al D.Lgs. 252/2005, consequenziali alle modifiche introdotte nei medesimi provvedimenti.
L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Al provvedimento, oltre alla relazione illustrativa, è allegato il parere della Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato, regioni e le province autonome espresso nella seduta del 31 ottobre 2006, in cui si precisa che “le Regioni hanno espresso parere tecnico all’ulteriore corso dell’iter del provvedimento con riserva di presentare eventuali osservazioni ed emendamenti”.
Non vengono allegate invece la relazione tecnico-normativa e (in considerazione della prevista clausola di invarianza finanziaria) la relazione tecnica sugli oneri finanziari.
All’articolo 6, capoverso “Articolo 19-quater”, si osserva che la previsione dell’applicazione, in materia di sanzioni amministrative, della procedura di cui all’articolo 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 non trova rispondenza nella norma di delega. Inoltre andrebbe valutata la compatibilità della previsione secondo cui non si applica la definizione delle sanzioni con pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981 con i principi e criteri direttivi di delega, dal momento che questi ultimi prevedono che le sanzioni siano applicate nel rispetto della legge n. 689 del 1981, senza alcun riferimento alla non applicazione dell’articolo 16 della medesima legge.
Lo schema di decreto in esame, come detto, è volto ad adeguare l’ordinamento interno alla disciplina comunitaria in materia di fondi pensione, contenuta nella direttiva 2003/41/CE, che mira a istituire una vigilanza prudenziale dei fondi pensione a garanzia degli iscritti nonché a promuovere le attività transfrontaliere e sviluppare un reale mercato unico delle pensioni integrative.
Pertanto il provvedimento, pur avendo come ambito di riferimento la materia della previdenza complementare e integrativa, attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in realtà in concreto disciplina aspetti relativi all’attività, alla gestione finanziaria e ai requisiti patrimoniali dei fondi pensione, aspetti che attengono a materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato. Si ricorda che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che per verificare il rispetto della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni non bisogna considerare solamente in astratto la materia disciplinata, quanto gli aspetti e i profili che il legislatore disciplina in concreto e che ben possono riguardare altre materie della elencazione e ripartizione effettuata dall’articolo 117 della Costituzione.
In particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, disciplinando gli investimenti finanziari dei fondi pensione, le modalità di erogazione delle prestazioni, la scelta della banca depositaria, l’adeguatezza dei mezzi patrimoniali, l’attività all’estero dei fondi italiani nonché l’operatività in Italia dei fondi pensione di altri Stati membri, rientrano indubbiamente nella materia “moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza” di cui alla lettera e) dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. L’articolo 5, nella parte in cui disciplina la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la COVIP e autorità degli altri Stati membri, attiene anche alla materia “rapporti dello Stato con l’Unione europea” di cui alla lettera a) del citato articolo 117, secondo comma, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.
Infine, anche l’articolo 6, modificando o integrando la disciplina delle sanzioni, attiene a materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si ricorda che il più volte citato articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia “ordinamento penale”; peraltro, la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale già si desume dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Per quanto riguarda più in generale la disciplina sanzionatoria, si ricorda il principio ripetutamente affermato[2]dalla Corte Costituzionale, secondo cui la regolamentazione delle sanzioni spetta al soggetto a cui è riservata la disciplina della materia la cui inosservanza costituisce atto sanzionabile. Alla luce di tale principio non può dubitarsi della competenza esclusiva dello Stato anche in merito alle sanzioni amministrative previste nell’ambito del provvedimento in esame.
Il provvedimento, introducendo norme volte a garantire in maniera più compiuta la correttezza e la trasparenza della gestione finanziaria e l’adeguatezza dei mezzi patrimoniali nonché una più efficace vigilanza sui fondi pensione, attua i principi di cui all’articolo 47, comma 1 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” e all’articolo 38 della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, tra l’altro, nel caso di invalidità e vecchiaia.
Al fine di rispettare più compiutamente sia le disposizioni dell’articolo 5 della direttiva sia i principi e criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno precisare all’articolo 5, capoverso “art. 15-quinquies”, che i fondi pensione con meno di cento aderenti possono comunque scegliere di applicare su base volontaria anche le disposizioni in materia di previdenza complementare contenute nei D.Lgs. 124/1993 e 252/2005 che secondo il summenzionato regolamento della COVIP non dovrebbero applicarsi a tali fondi. Per le medesime ragioni sarebbe opportuno prevedere espressamente: che trovano comunque applicazione, anche nei confronti di tali fondi pensione, le disposizioni relative alla scelta di un soggetto gestore o di un soggetto depositario aventi sede in un altro Stato membro; che nel caso di disapplicazione, anche parziale, della disciplina in materia di previdenza complementare, ai medesimi fondi non si applicano le disposizioni in materia di attività transfontaliera di cui ai nuovi articoli 15-bis, 15-ter e 15-quater (che recepiscono le prescrizioni dell’articolo 20 della direttiva).
Il 4 giugno 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per mancata attuazione[3] della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 23 settembre 2005. Si segnala che l’articolo 29-bis della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), inserito dall’articolo 18 della legge 29 del 2006 (legge comunitaria 2005), conferisce delega al governo per il recepimento della direttiva in esame, dettando specifici principi e criteri direttivi.
Il 20 ottobre 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di trasferibilità dei diritti alla pensione complementare (COM(2005) 507). La proposta mira ad agevolare la mobilità dei lavoratori eliminando gli ostacoli derivanti dai differenti ordinamenti nazionali in materia di regimi pensionistici complementari.
Gli obiettivi principali della proposta, sono:
· facilitare l’acquisizione dei diritti a pensione aziendale o professionale;
· garantire una tutela adeguata dei diritti in sospeso dei lavoratori in uscita;
· facilitare il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti;
· assicurare che i lavoratori ricevano adeguate informazioni in caso di mobilità professionale.
Il Consiglio - che ha proceduto ad un primo esame generale della proposta il 1° giugno 2006 - dovrebbe raggiungere l’accordo politico in prima lettura sulla posizione comune, presumibilmente il 30 novembre 2006, secondo la procedura di codecisione.
L’articolo 1, comma 2, capoverso “5-bis”, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, siano individuati le attività in cui i fondi pensione possono investire, i criteri di investimento per le varie categorie di valori mobiliari e le regole in materia di conflitti di interesse. Il medesimo articolo, al capoverso “5-ter”, attribuisce alla COVIP il compito di stabilire le modalità secondo cui i fondi pensione informano gli iscritti sulle scelte di investimento.
L’articolo 4 dispone che con regolamento emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d’Italia e l’Isvap siano definiti i principi per la determinazione dell’adeguatezza dei mezzi patrimoniali .
L’articolo 5, comma 1, capoverso “articolo 15-quinquies”, prevede che la COVIP possa individuare, con regolamento, le disposizioni del provvedimento in esame e della relativa normativa secondaria che non trovano applicazione rispetto ai fondi pensione con meno di cento iscritti.
Il provvedimento, in attuazione della delega di cui all’articolo 29-bis della legge n. 62/2005 volta al recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali, provvede a modificare ed integrare tramite novella sia il D.Lgs. 124/1993, che attualmente disciplina le forme di previdenza complementare, sia il D.Lgs. 252/2005 che ha riformato tale disciplina ma che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008 (salvo la possibilità di anticipazione al 1° gennaio 2007 prevista dal disegno di legge finanziaria 2007).
Tali decreti legislativi già in parte presentano disposizioni conformi al contenuto della direttiva 2003/41/CE, per cui il recepimento è necessario solamente per alcuni degli articoli della medesima direttiva.
Si ricorda che il disegno di legge A.S. 1183 (legge finanziaria 2007), approvato in prima lettura dalla Camera il 19 novembre 2006, reca alcune disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, l’articolo 2, comma 7, prevede l’anticipazione di un anno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal D.Lgs. 252 del 2005, fissandola al 1° gennaio 2007 anziché al 1° gennaio 2008.
Il decreto legge n. 279 del 2006[4], attualmente all’esame della Camera (A.C. 1952), proprio in considerazione di tale anticipazione dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, reca modifiche varie all’articolo 23 del medesimo D.Lgs 252 del 2005, prevedendo misure procedurali urgenti per la fase transitoria volte a rendere possibile la corretta e funzionale applicazione della medesima riforma sin dall’inizio del prossimo anno. A tal fine si anticipano i termini entro i quali le forme pensionistiche complementari devono provvedere ai necessari adeguamenti richiesti dalla nuova disciplina di cui al D.Lgs. 252/2005 e si introducono alcune importanti regole procedurali che garantiscano un regolare avvio della riforma. Si dispone in particolare che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche, solamente dopo aver provveduto agli adeguamenti richiesti dalla nuova disciplina, di cui danno comunicazione alla COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R. Con riferimento a tali nuove adesioni, le quote di T.R.F. e gli altri contributi affluiscono alle forme pensionistiche (purché entro il 30 giugno abbiano ottenuto l’approvazione della COVIP sugli adeguamenti) solamente a decorrere dal 1° luglio 2007, anche per le adesioni avvenute nei primi sei mesi del 2007. Inoltre, per tutelare i nuovi iscritti, nel caso in cui la COVIP riscontrasse irregolarità negli adeguamenti che non permettano di approvare i medesimi adeguamenti, si concede all’iscritto la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni. A maggiore garanzia degli aderenti, nel caso in cui entro il 30 giugno 2007 la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto l’approvazione da parte della COVIP, si concede la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni.
Il provvedimento completa l’attuale disciplina sulla previdenza complementare, al fine di introdurre ulteriori garanzie per aderenti alle forme pensionistiche complementari riguardo alla sicurezza ed efficienza degli investimenti e alla adeguatezza dei mezzi patrimoniali dei fondi pensione, con particolare riferimento a quelli che coprono rischi biometrici o che garantiscono un determinato livello delle prestazioni. A tal fine vengono previsti specifici obblighi e adempimenti a carico delle forme pensionistiche e sono potenziati e integrati i relativi poteri di vigilanza della COVIP.
Inoltre si introducono disposizioni volte a consentire la libera scelta dei gestori e dei depositari all’interno dell’UE e ad assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra tutti gli enti che corrispondono prestazioni complementari, nonché a promuovere le attività transfrontaliere e sviluppare un reale mercato unico delle pensioni integrative.
Tali disposizioni, favorendo una maggiore concorrenza ed efficienza dei fondi pensione senza però dimenticare l’aspetto della affidabilità e della solidità patrimoniale dei medesimi, potrebbero incentivare una maggiore adesione alla previdenza complementare da parte dei lavoratori.
Al comma 2 dell’articolo 3, il richiamo “all’articolo 15-ter” sembra doversi intendere riferito all’articolo 15-ter (“Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie”) inserito nei decreti legislativi n. 124 del 1993 e n. 252 del 2005 dal successivo articolo 5 del presente schema di decreto. Sarebbe quindi opportuno formulare anche tale comma in forma di novella da inserirsi nel corpo dei predetti decreti legislativi.
All’articolo 5, capoverso “articolo 15-bis”, comma 12 andrebbe chiarito se la separata evidenza contabile riguardi il complesso dell’attività transfrontaliera o, al contrario, vadano indicati separatamente gli elementi patrimoniali corrispondenti all’attività svolta all’estero in ogni singolo Stato membro ospitante.
All’articolo 5, capoverso “articolo 15-ter”, comma 2, si osserva sul piano formale che sarebbe preferibile far riferimento allo “schema pensionistico offerto” piuttosto che al “fondo pensionistico offerto”.
All’articolo 5, capoverso “articolo 15-ter”, si osserva che il comma 4 non stabilisce un termine per l’emanazione del previsto decreto ministeriale.
All’articolo 5, capoverso “articolo 15-ter”, comma 9, si osserva che non sembrerebbe corretto il riferimento alle violazioni “delle disposizioni di cui ai commi precedenti”. Difatti, in base alla direttiva 2003/41/CE e a quanto si desume testualmente dal secondo periodo del comma 9, la disposizione in esame dovrebbe riguardare esclusivamente la violazione delle norme in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale di cui ai commi 4 e 5 (su cui è competente a vigilare la COVIP).
All’articolo 6, comma 1, capoverso “19-quater” si osserva che il comma 3 - al contrario di quanto attualmente previsto dall’articolo 5, comma 9, del D.Lgs. 252/2005 - non prevede espressamente la possibilità di sospensione dei componenti degli organi collegiali e del responsabile del fondo pensione allorché commettono le previste violazioni, limitandosi a prevedere la dichiarazione di decadenza dall’incarico nei casi di maggiore gravità.
Per ulteriori osservazioni si rinvia alle schede di lettura.
Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega di cui all’articolo 29-bis[5] della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), è volto a recepire la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (di seguito EPAP) (cfr. infral’apposito paragrafo dedicato alla direttiva).
A tal fine il provvedimento prevede modifiche sia al D.Lgs. 124 del 1993, che attualmente disciplina le forme di previdenza complementare, sia al D.Lgs. 252 del 2005 che, in attuazione della delega contenuta nella L. 23 agosto 2004, n. 243[6], ha riformato tale disciplina ma che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008. Il D.Lgs. 252/2005 introduce una nuova disciplina delle forme di previdenza complementare che sostituirà quella contenuta nel D.Lgs. 124 del 1993 (di cui è prevista contestualmente l’abrogazione) a decorrere dalla sua entrata in vigore, stabilita al 1° gennaio 2008 eccetto che per alcune limitate disposizioni che invece sono già entrate in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (cioè il 14 dicembre 2005), tra cui figurano le disposizioni in materia di vigilanza e di compiti della COVIP, di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso D.Lgs. 252.
Si ricorda che il disegno di legge A.S. 1183 (legge finanziaria 2007), approvato in prima lettura dalla Camera il 19 novembre 2006, reca alcune disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, l’articolo 2, comma 7, prevede l’anticipazione di un anno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal D.Lgs. 252 del 2005, fissandola al 1° gennaio 2007 anziché al 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell’articolo 29-bis della legge n. 62 del 2005, introdotto dall’articolo 18 della legge n. 29 del 2006, la delega deve essere esercitata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della medesima disposizione[7]; si prevede la possibilità di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi nei due anni successivi all'entrata in vigore del primo decreto legislativo (commi 1 e 2).
Si consideri che la richiamata direttiva doveva essere attuata dagli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 22 della direttiva stessa, entro il 23 settembre 2005.
In proposito, si ricorda che il 4 giugno 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2005/985) per mancata attuazione della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Si ricorda inoltre che la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004), anche prima della novella che ha introdotto l’articolo 29-bis, già recava una delega relativa all’attuazione della direttiva considerata, seppur meno dettagliata. Difatti l’articolo 1 della medesima legge n. 62 delega il Governo a dare attuazione, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore[8], alle direttive di cui all’allegato B, tra cui è ricompresa la direttiva 2003/41/CE.
Pertanto, l’inserimento nella legge n. 62 del 2005 dell’articolo 29-bis, mira a dettare, tramite una disposizione ad hoc, specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2003/41/CE (ulteriori rispetto a quelli già contenuti nella stessa direttiva) in modo da rendere possibile un’attuazione quanto più conforme e coordinata all’ordinamento interno vigente. Inoltre, lo stesso articolo ha previsto un termine più ampio per l’attuazione della delega. Difatti, come accennato in precedenza, mentre la delega precedentemente prevista dall’articolo 1 della L. 62 del 2005 (tramite rinvio all’allegato B) doveva essere attuata entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della medesima legge n. 62 cioè entro il 12 novembre 2006, la nuova delega di cui all’articolo 29-bis deve essere attuata entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della medesima disposizione, cioè entro il 23 agosto 2007.
Il comma 3, fermo restando il rinvio alle norme e ai principi posti dalla direttiva 2003/41/CE in merito all’ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l’esercizio dell’attività e ai compiti di vigilanza, prevede espressamente i seguenti specifici principi e criteri direttivi per l’attuazione della medesima direttiva:
o disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla COVIP, i seguenti aspetti (comma 3, lettera a)):
· integrazione delle attribuzioni relative ai poteri di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a perseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e a prevenire o sanare eventuali irregolarità gestionali che possano danneggiare coloro che aderiscono alle stesse forme pensionistiche, ivi compresa la potestà di intervenire sull’attività anche mediante poteri inibitori (comma 3, lettera a), n. 1);
Si ricorda, al riguardo, che il D.Lgs. 252 del 2005, che ha riformato la disciplina relativa alla previdenza complementare, attuando il principio di delega volto a perseguire l’unitarietà e l’omogeneità della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, ha accentrato nella COVIP i poteri volti a perseguire la corretta e trasparente amministrazione e la sana e prudente gestione di tutte le forme pensionistiche complementari. Tuttavia su tale impianto normativo ha parzialmente inciso l’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari, che ha espressamente “restituito” all’ISVAP le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali (in sostanza, le forme pensionistiche individuali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 252: contratti di assicurazione sulla vita)[9].
· irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, da parte della COVIP, nel rispetto della disciplina generale sugli illeciti amministrativi contenuta nella legge n. 689 del 1981, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: l’entità delle medesime sanzioni, variabile da un minimo di 500 euro a un massimo di 25.000 euro, è determinata in concreto tenendo conto della pericolosità in astratto dell’infrazione commessa, di specifiche qualità personali del colpevole, nonché del vantaggio patrimoniale che il colpevole può conseguire con l'infrazione. Si prevede inoltre - discostandosi dai principi della legge n. 689 del 1981 basati sulla esclusiva responsabilità individuale della persona fisica che commette l’infrazione - che deve essere stabilita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili per il pagamento delle sanzioni, nel contempo prevedendo il diritto di regresso degli stessi enti verso i responsabili; (comma 3, lettera a), n. 2);
· costituzione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche, da parte delle forme pensionistiche che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento minimo degli investimenti, (comma 3, lettera a), n. 3);
· separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari (comma 3, lettera a), n. 4);
· esclusione, sulla base dell’articolo 5 della direttiva 2003/41/CE, dell'applicazione della direttiva stessa alle forme pensionistiche complementari di entità limitata, che contano meno di cento aderenti in totale. Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti ai soggetti gestori e depositari (di cui all’articolo 19 della direttiva stessa) e le misure di vigilanza che la COVIP ritenga opportuno adottare. In ogni caso, comunque, si prevede il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni espressamente previste (comma 3, lettera a), n. 5);
o disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri alla COVIP, l'esercizio dell'attività transfrontaliera, da parte dei fondi pensione che hanno la sede o comunque operano nel territorio italiano, individuando i relativi poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riferimento alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché in materia di informazione ai soggetti aderenti (comma 3, lettera b));
o disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la COVIP, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia, con riferimento sia alla costituzione che alla gestione delle forme pensionistiche complementari. In particolare il legislatore delegato deve espressamente prevedere in quali casi le stesse istituzioni non possono far valere reciprocamente il segreto d'ufficio; (comma 3, lettera c)).
o disciplinare inoltre le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Stati membri (comma 3, lettera d)).
Secondo le disposizioni del comma 4, il Governo è tenuto, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega in esame con le norme vigenti nell’ordinamento nazionale in materia di forme pensionistiche complementari e in particolare con quelle di cui al D.Lgs. 124 del 1993, ove necessario anche modificando le norme vigenti. Anche se non esplicitato, dovrebbe intendersi che il Governo dovrebbe attuare il coordinamento in oggetto anche con le disposizioni di cui al D.Lgs. 252/2005, che come detto ha riformato la disciplina della previdenza complementare.
Si ricorda che il D.Lgs. 252/2005, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, nell’attuare una riforma complessiva della normativa sulla previdenza complementare[10], ha introdotto disposizioni volte, in primo luogo, ad aumentare i flussi di finanziamento alla previdenza complementare, tramite una più favorevole tassazione delle prestazioni e un meccanismo di conferimento tacito del TFR, cercando nel contempo di rendere effettiva la competitività tra i vari fondi pensione, aumentando la trasparenza delle condizioni offerte e la trasferibilità della posizione previdenziale, in modo da far beneficiare i destinatari delle migliori condizioni del mercato. Contestualmente ha introdotto norme volte a rendere più affidabile ed efficiente la gestione dei fondi pensione da parte degli organi di amministrazione e controllo (articolo 5) ed a rafforzare la vigilanza della COVIP sulle forme pensionistiche complementari (articoli 18 e 19).
Il comma 5 prevede che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, il comma 6 prevede che all’esame degli schemi di decreto legislativo si applica la procedura di cui all’articolo 1, comma 3. Pertantosugli schemi di decreto, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, devono essere acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari. Inoltre, trascorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione agli stessi organi parlamentari senza che gli stessi si siano espressi, i decreti di attuazione possono comunque essere emanati.
La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (di seguito EPAP), fa seguito (“Considerando” n. 3) alla comunicazione della Commissione dell’11 maggio 1999 sulle pensioni complementari e fa parte del piano d’azione per i servizi finanziari (PASF) di cui il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto l’attuazione entro il 2005.
Si consideri che per ente pensionistico aziendale o professionale (articolo 6, lettera a)) si intende un ente (a prescindere dalla sua forma giuridica), operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:
§ individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore (o i loro rispettivi rappresentanti), oppure
§ con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante.
La direttiva mira a istituire una vigilanza prudenziale (“Considerando” n. 4) dei citati enti, al fine di tutelare i diritti dei futuri pensionati (“Considerando” n. 7). Nell'ottica del mercato integrato dei capitali e dell'introduzione dell'euro, il testo mira inoltre ad eliminare gli ostacoli agli investimenti dei fondi pensione.
Nell’ottica di perseguire la sostenibilità dei regimi pubblici alla stregua dei loro crescenti costi, si è reso necessario, infatti, nell’affrontare il problema della ristrutturazione del sistema pensionistico pubblico, favorire lo sviluppo dei fondi pensione privati, soprattutto in quegli Stati membri, come l’Italia, in cui hanno prodotto modesti risultati, al fine di consentire ai lavoratori la possibilità di attenuare le conseguenze della riduzione dei trattamenti pensionistici del regime obbligatorio pubblico.
In particolare, la Commissione europea ha ritenuto che, pur considerando che né il sistema basato sulla capitalizzazione, né quello contributivo-redistributivo sono in grado di scongiurare del tutto le tensioni demografiche nei regimi pensionistici del futuro negli Stati membri dell’UE, con il sistema pensionistico a capitalizzazione è possibile, in un contesto globalizzato di capitali e investimenti, utilizzare in modo positivo gli effetti internazionali della crescita per le assicurazioni di vecchiaia individuali.
In relazione a ciò, la citata direttiva - avente lo scopo di stimolare lo sviluppo della previdenza complementare, atteso che i fondi pensione svolgono una funzione essenziale per la promozione della coesione sociale in molti Stati membri e per il finanziamento dell’economia europea - è stata predisposta allo scopo di conciliare nel miglior modo possibile la sicurezza ed il rendimento finanziario per salvaguardare le prestazioni dei pensionati.
In sintesi, gli obiettivi principali della direttiva sono i seguenti:
- assicurare un’adeguata protezione degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni e la sicurezza ed efficienza degli investimenti;
- consentire la libera scelta dei gestori e dei depositari all’interno dell’UE e assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra tutti gli enti che corrispondono prestazioni complementari;
- promuovere le attività transfrontaliere e sviluppare un reale mercato unico delle pensioni integrative;
- stimolare gli investimenti degli EPAP nel complesso dell’UE.
Pertanto (“Considerando” n. 6), la direttiva rappresenta un “primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea”. Inoltre, sulla base di investimenti realizzati secondo il principio della “persona prudente” e permettendo l’operatività transfrontaliera degli enti, si incoraggia il “riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale”
Agli EPAP, in sostanza, viene attribuito un ruolo importante (“Considerando” nn. 4 e 8) nei sistemi fondati sul principio della capitalizzazione, come completamento del regime pensionistico pubblico di base, in quanto “si tratta di una categoria importante di istituzioni finanziarie chiamate a svolgere un ruolo essenziale ai fini dell’integrazione, dell’efficienza e della liquidità dei mercati finanziari”; trattandosi infatti di investitori a lunghissimo termine, possono accrescere le prestazioni, integrando più efficacemente i regimi pubblici obbligatori, o ridurre i contributi necessari per ottenere un determinato ammontare di prestazioni, con il risultato di realizzare un effetto positivo sulle prestazioni.
Ambito soggettivo di applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, il campo di applicazione della direttiva in oggetto si riferisce a tutti gli EPAP, enti pensionistici che operano secondo il principio di capitalizzazione e non fanno capo al sistema previdenziale obbligatorio. La direttiva copre tutti i tipi di regimi gestiti dagli EPAP, tenendo altresì conto delle diversità nazionali in quanto gli EPAP funzionano in maniera molto diversa da uno Stato membro all'altro, operando sia come compagnie assicurative che come fondi di investimento.
Rimangono espressamente esclusi dall’applicazione della direttiva in oggetto (articolo 2, comma 2):
§ gli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale di cui ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;
§ gli enti rientranti nel campo di applicazione delle direttive 73/209/CEE (assicurazioni dirette diverse dall’assicurazione sulla vita), 85/611/CEE (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari), 93/22/CEE (servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari), 2000/12/CE (accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio), 2002/83/CE (assicurazioni sulla vita);
§ gli enti funzionanti secondo il principio della ripartizione;
§ gli enti in cui i dipendenti delle imprese promotrici non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;
§ le società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.
E’ prevista un’applicazione facoltativa (articolo 4) di alcune disposizioni della direttiva in esame agli enti di cui alla citata direttiva 2002/83/CE, relativa all’assicurazione sulla vita.
E’ presente, inoltre, una clausola de minimis (“Considerando” n. 15, articolo 5) che consente agli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della direttiva i regimi pensionistici di ridotte dimensioni che non sono presumibilmente interessati a svolgere attività transfrontaliera.
Infine, si prevede (“Considerando” n. 12) l’applicazione dei requisiti prudenziali minimi indicati nella direttiva in esame alle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni previdenziali ed assistenziali.
Tale previsione deriva dalla necessità di evitare effetti distorsivi nel mercato, in quanto tali imprese, che di regola dovrebbero essere escluse dal campo d’applicazione della direttiva in esame, potrebbero offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali.
Tra l’altro, lo stesso “Considerando” afferma che la Commissione dovrebbe procedere al monitoraggio del mercato delle prestazioni pensionistiche, valutando altresì la possibilità di estendere l’applicazione facoltativa prevista al citato articolo 3 ad altre istituzioni finanziarie regolamentate.
Requisiti relativi all’attività e al funzionamento degli EPAP
Agli EPAP è richiesto l’obbligo di soddisfare requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e le condizioni per il funzionamento. (“Considerando” n. 20) - in funzione della natura dell’EPAP e dei rischi coperti -, attraverso:
§ la separazione giuridica tra imprese promotrici ed EPAP (articolo 8), affinché, in caso di fallimento dell’impresa promotrice, l’attivo dell’ente pensionistico sia salvaguardato. Si ricorda che per impresa promotrice, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), si intende un’impresa, o altro organismo, a prescindere dalla sua composizione, che versi contributi ad un EPAP. Tra l’altro, in determinati casi (“Considerando” n. 30) potrebbe essere l’impresa promotrice e non l’EPAP a coprire i rischi biometrici o a garantire determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti;
§ la prescrizione di determinate condizioni per lo svolgimento dell’attività (articolo 9). Tali condizioni prevedono che:
- l’ente sia registrato in un registro nazionale dalla competente attività di vigilanza o autorizzato;
- l’ente sia effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienze professionali adeguate;
- siano applicate regole al funzionamento definite in maniera adeguate per ogni schema pensionistico (dove per schema pensionistico, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), si intende un contratto, un accordo un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili nonché le condizioni per la loro erogazione);
- le riserve tecniche siano correttamente calcolate;
- l’impresa promotrice si impegni a finanziare regolarmente il pagamento delle prestazioni pensionistiche;
- sia garantita un’adeguata informazione ai soggetti aderenti in relazione a determinate situazioni
- per esercitare attività transfrontaliera un EPAP debba ottenere l’autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza competenti;
§ la redazione di conti annuali e di relazioni annuali (articolo 10) che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall’ente;
§ la comunicazione di informazioni e della politica d’investimento agli aderenti e ai beneficiari, nonché alle autorità di vigilanza (rispettivamente articoli 11, 12 e 13).
La direttiva in esame, infatti, riconosce la necessità di una adeguata informazione (“Considerando” n. 23) agli aderenti e ai beneficiari (cioè, rispettivamente, gli aventi diritto - a motivo delle loro attività lavorative - a percepire le prestazioni pensionistiche, e le persone che percepiscono effettivamente le prestazioni pensionistiche[11]).
In particolare, si richiede, tra gli altri, che gli aderenti e i beneficiari ricevano le informazioni rilevanti relative a modifiche delle regole dello schema pensionistico, oltre ai conti e relazioni annuali di cui all’articolo 10.
Inoltre, gli EPAP hanno l’obbligo di presentazione alle autorità di vigilanza (articolo 12, “Considerando” n. 24), con periodicità triennale, e in ogni caso dopo eventuali modifiche significative della politica d’investimento, di un documento illustrante i principi alla base della loro politica d’investimento con riferimento alla natura ed alla durata degli impegni per prestazioni pensionistiche, con specifica descrizione dei metodi di misurazione del rischio e delle tecniche di gestione del rischio utilizzati;
§ le riserve tecniche e il loro finanziamento (articoli 15 e 16).
In particolare, lo Stato membro di origine ha l’obbligo di provvedere affinché gli EPAP gestori di schemi previdenziali che coprono rischi biometrici (cioè i rischi relativi a morte, invalidità e longevità[12]) e/o garantiscono o un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso di schemi pensionistici gestiti.
Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate (“Considerando” n. 26) utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati, atteso che un calcolo prudente delle stesse è condizione essenziale per assicurare che l’ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione.
Inoltre, le riserve tecniche debbono essere in qualsiasi momento integralmente coperte da attività adeguate, prevedendo, peraltro, che gli Stati membri possano consentire agli enti, per un periodo limitato, di scostarsi dal principio della copertura integrale, fermo restando l’obbligo di un piano di ripristino della copertura che accompagni qualsiasi sospensione della copertura stessa.
Infine, atteso che i rischi coperti dagli enti in oggetto variano in maniera significativa da uno Stato membro all’altro, è prevista la facoltà, per gli Stati membri di origine, (“Considerando.” n. 27) di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari più dettagliate rispetto a quelle contenute nella direttiva in esame;
§ i fondi propri obbligatori nel caso in cui gli EPAP assumano in proprio l’onere a copertura dei rischi biometrici (articolo 17) e le regole in materia di investimenti (articolo 18).
In particolare, lo Stato membro di origine ha l’obbligo di provvedere affinché gli EPAP gestori di schemi previdenziali in cui è l’ente stesso a coprire direttamente rischi biometrici e/o garantisce o un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni a copertura, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche gestite.
Inoltre, per quanto concerne le regole in materia di investimenti, la gestione dei portafogli d’investimento deve ispirarsi a criteri qualitativi (sicurezza, liquidità, qualità, rendimento, diversificazione) piuttosto che a criteri quantitativi uniformi, al fine di consentire ad ogni EPAP l’applicazione dei criteri indicati conformemente alla natura ed alla scadenza delle future pensionistiche previste.
Vigilanza
Ai sensi dell’articolo 14, le autorità di vigilanza hanno poteri sufficienti per esercitare le proprie funzioni e tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, potendo svolgere anche accertamenti presso gli uffici degli EPAP e, se del caso, presso società esterne alle quali questi abbiano affidato delle funzioni.
Le autorità di vigilanza competenti hanno la facoltà di adottare, nei confronti di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritengono adeguate e necessarie, incluse, se del caso, quelle di carattere amministrativo o pecuniario, per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari (paragrafo 2). In particolare possono limitare o vietare la libera disponibilità dell’attivo dell’EPAP nel caso in cui l’ente stesso:
§ non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione all’attività complessiva;
§ non detenga fondi i fondi propri obbligatori.
Le autorità di vigilanza possono altresì trasferire (paragrafo 3), in tutto o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d’origine ai soggetti gestori dell’ente ad un rappresentante speciale, idoneo ad esercitare i poteri stessi.
Attività transfrontaliera
L’articolo 20 detta disposizioni per la rimozione degli ostacoli alla gestione transfrontaliera di regimi di pensione aziendali e professionali, armonizzando alcune norme prudenziali di base, prevedendo altresì il riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali e proponendo un sistema di comunicazione e cooperazione tra le autorità competenti estabilendo, in particolare (paragrafo 1), che un ente che intenda gestire un regime pensionistico in un altro Stato membro debba applicare le peculiari disposizioni legislative in materia sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro nel quale ha sede l’impresa promotrice (si tratta essenzialmente di norme che stabiliscono quali tipi di prestazioni devono essere erogate). Inoltre, “l’elevatissimo numero degli enti operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva” (“Considerando” n. 21): a tal fine, come accennato in precedenza (articolo 9, paragrafo 5), per svolgere attività su scala transfrontaliera un EPAP deve disporre di una autorizzazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di origine (paragrafo 2).
Ai fini dell’attività transfrontaliera è inoltre previsto:
§ che gli Stati membri possano esigere dall’EPAP con sede nel loro territorio ma con impresa promotrice in un altro Stato membro informazioni ulteriori rispetto alla citata notificazione. Tali informazioni sono successivamente comunicate alle autorità competenti dello stato membro ospitante (paragrafo 4);
§ che le autorità dello Stato membro ospitante comunichino alle autorità dello Stato membro dell’EPAP che abbia iniziato a gestire uno schema pensionistico le disposizioni legislative in materia sociale e di diritto del lavoro conformemente alle quali lo schema pensionistico – avente un’impresa promotrice in uno Stato membro ospitante - debba essere gestito;
§ che l’EPAP inizi la sua attività una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto;
§ che gli EPAP aventi impresa promotrice in altro Stato osservino i requisiti di informazione di cui all’articolo 11;
§ che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante comunichino alle autorità dello Stato membro di origine eventuali modifiche significative delle disposizioni legislative in materia sociale e di diritto del lavoro;
§ che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante informino le autorità dello Stato membro di origine nel caso in cui rilevino irregolarità nell’attività dell’EPAP in relazione alle disposizioni legislative in materia sociale e di diritto del lavoro o in materia di informazione, prendendo opportune misure nel caso in cui tali irregolarità non cessino.
Attuazione
Come già accennato in precedenza, l’articolo 22 dispone che la direttiva sia attuata entro il 23 settembre 2005.
L’articolo 1, come indicato nella relazione illustrativa del Governo, recepisce gli articoli 12 e 18 della direttiva 2003/41/CE, riguardanti, rispettivamente, il documento illustrante i principi della politica d’investimento e i limiti agli investimenti dei fondi pensione.
Il comma 1 novella l’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, relativo alle limitazioni agli investimenti delle disponibilità dei fondi pensione.
Il vigente articolo 6, comma 5, prevede che i fondi pensione non possono:
§ assumere e concedere prestiti;
§ investire in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata. Per le società non quotate tale limite è elevato al dieci per cento.
§ investire in azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
§ investire in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione al fondo pensione o da questi soggetti controllati, direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.
Il presente comma introduce ulteriori limitazioni alle possibilità di investimento dei fondi pensione:
§ la nuova lettera c) dell’articolo 6, comma 5, prevede che, ferma restando la limitazione sopra riportata, relativa alle azioni e quote emesse dai soggetti tenuti alla contribuzione al fondo, i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa, non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa o da imprese appartenenti al medesimo gruppo[13], in misura superiore rispettivamente al cinque o al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Questa previsione dà attuazione all’articolo 18, comma 1, lettera f), della direttiva 2003/41/CE;
§ la nuova lettera d) dello stesso comma stabilisce che il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati[14]. Gli investimenti in attività non ammesse allo scambio in mercati regolamentati devono essere mantenute a livelli prudenziali, come stabilito dall’articolo 18, comma 1, lettera c), della direttiva 2003/41/CE.
Il comma 2 dell’articolo 1 introduce due nuovi commi sia nel citato articolo 6 del D.Lgs. n. 124 del 1993, sia nell’articolo 6 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252[15].
Disposizioni analoghe a quelle del nuovo comma 5-bis sono attualmente contenute nell’articolo 6, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 124 del 1993 e nell’articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 252 del 2005. I suddetti commi, quasi identici tra di loro, sono quindi abrogati dall’articolo 7 del presente schema.
Il nuovo comma 5-bis demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, l’individuazione:
a) delle attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi d’investimento, qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
Le citate disposizioni attualmente vigenti prevedono che il decreto ministeriale, da emanare senza il concerto con il Ministro del lavoro, deve individuare i limiti massimi di investimento, riservando particolare attenzione al finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale[16].
b) dei criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) delle regole da osservarsi in materia di conflitti di interesse, tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE[17], alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
Le citate disposizioni attualmente vigenti si limitano a indicare che il decreto ministeriale individua le regole da osservare in materia di conflitti di interesse e che tra questi sono compresi quelli eventualmente attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori dei fondi pensione.
Il nuovo comma 5-ter, che dà attuazione all’articolo 12 della direttiva 2003/41/CE, disciplina la definizione degli obiettivi e dei criteri di investimento da parte dei fondi pensione e l’informativa che questi sono tenuti a fornire ai propri iscritti.
La normativa attualmente vigente (si vedano i sopra citati articolo 6, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 124 del 1993 e articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 252 del 2005) prevede che i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti devono essere indicati nello statuto del fondo pensione.
Il nuovo comma 5-ter stabilisce che i fondi pensione devono definire gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti. Gli stessi devono inoltre verificare, con periodicità almeno triennale, la rispondenza di tali obiettivi e criteri agli interessi dei propri iscritti.
La COVIP dovrà definire le modalità secondo cui i fondi pensione informano i propri iscritti sulle scelte di investimento, con indicazione:
§ dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate;
§ della ripartizione strategica delle attività.
Il comma 3 dell’articolo 1 introduce nel D.Lgs. n. 252 del 2005 (articolo 6, comma 13)[18] una disposizione di contenuto identico a quella introdotta dal precedente comma 1 [nuova lettera d) dell’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993], relativa all’investimento del patrimonio del fondo pensione in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività non ammesse allo scambio in mercati regolamentati devono essere mantenute a livelli prudenziali.
Le limitazioni agli investimenti delle disponibilità dei fondi pensione, attualmente previste dal citato articolo 6, comma 13, del D.Lgs. n. 252 del 2005, sono le stesse previste dal vigente articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993, con l’aggiunta del divieto, relativo ai fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa, di investire in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa o da imprese appartenenti al medesimo gruppo, ora introdotta nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 124 del 1993 dal comma 1 dell’articolo in esame [nuova lettera c) del comma 5].
Gli ultimi tre commi del presente articolo 1 contengono disposizioni di coordinamento conseguenti alle novelle apportate dai precedenti commi 1-3.
In particolare il comma 4 sostituisce, nell’articolo 6-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124 del 1993, il rinvio al comma 4-quinquies dell’articolo 6 (abrogato dall’articolo 7 del presente schema) con il rinvio al nuovo comma 5-bis dello stesso articolo.
L’articolo 6-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124 del 1993 stabilisce che la banca depositaria delle risorse dei fondi pensione esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, purché le istruzioni stesse non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo e ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quinquies e ora dell’articolo 6, comma 5-bis, introdotto dal comma 2 del presente schema.
Il comma 5 contiene una disposizione sostanzialmente identica a quella di cui al precedente comma 4, ma relativa al D.Lgs. n. 252 del 2005.
Il comma 6 sostituisce infine, nell’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 252 del 2005, il rinvio al comma 11, lettera c), dell’articolo 6 (comma abrogato dall’articolo 7 del presente schema) con il rinvio alla lettera c) del nuovo comma 5-bis dello stesso articolo.
L’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 252 del 2005, relativo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, stabilisce che la gestione delle risorse delle suddette forme pensionistiche avviene nel rispetto dei principi in materia di conflitto di interessi, posti dall’articolo 6, comma 11, lettera c), e ora dall’articolo 6, comma 5-bis, lettera c), introdotto dal comma 2 del presente schema.
L’articolo 2, modificando sia l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 124 del 1993 sia l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 252 del 2005, prevede che i fondi pensione possano procedere all’erogazione diretta delle rendite nel caso in cui i fondi si siano dotati di mezzi patrimoniali adeguati.
L’articolo 6 del D.Lgs. 252 del 2005, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina del regime delle prestazioni e dei diversi modelli gestionali che possono essere adottati dai fondi pensione.
In particolare, i commi da 1 a 5 riguardano il regime di gestione delle risorse. Il comma 1 prevede che i fondi pensione gestiscano le risorse mediante: convenzione con società autorizzate alla gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, oppure con imprese assicurative o con società di gestione del risparmio; sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni; sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare.
Il comma 2 concede la facoltà agli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie a stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi, da versare ai fondi pensione stessi, e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali, anche mediante la costituzione di società di capitali.
Inoltre, il richiamato comma 3 prevede che alle prestazioni in regime di contribuzione definita e di prestazione definita, di cui all'articolo 11 dello stesso provvedimento, erogate sotto forma di rendita, i fondi pensione provvedano mediante convenzioni con una o più imprese assicurative individuate ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private[19].
I commi 6, 7 e 8 disciplinano il procedimento di selezione dei gestori. Si dispone che il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.
I commi da 9 a 14 recano la disciplina del regime degli investimenti delle risorse gestite. Si prevedono limitazioni riguardo agli investimenti finanziari dei fondi pensione e, in particolare, è disposto il divieto di concedere o assumere prestiti.
Più specificamente, l’articolo in esame prevede la possibilità che alle prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita i fondi pensione possano provvedere anche in forma diretta, cioè senza l’ausilio delle imprese di assicurazione, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui al nuovo articolo 7-bis introdotto nei più volte richiamati D.Lgs 124/1993 e 252/2005 dal successivo articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame (vedi infra). L’articolo in esame precisa altresì che spetta alla COVIP autorizzare i fondi pensione all’erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all’adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.
L’articolo 3, comma 1 consente di nominare quale banca depositaria delle risorse dei fondi pensione anche una banca stabilita in altro Stato membro dell’unione europea, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE
Vengono modificati a questo fine l’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e l’articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
L’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e l’articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005 disciplinano in termini sostanzialmente corrispondenti l’obbligo di utilizzare una banca depositaria per il deposito delle risorse dei fondi, affidate in gestione, e le funzioni di essa.
La banca dev’essere un soggetto distinto dal gestore del fondo e presentare i requisiti indicati all'articolo 38 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In realtà, l’articolo qui richiamato non definisce requisiti, bensì determina compiti e responsabilità della banca depositaria per i fondi comuni d’investimento.
La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A questo riguardo si applicano anche alle banche depositarie dei fondi pensione, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 58 relative a funzioni, obblighi e responsabilità dell’istituto.
Inoltre, il decreto legislativo n. 252 del 2005 precisa che gli amministratori e i sindaci della banca depositaria sono tenuti a riferire senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
La disposizione aggiunta dal seguente comma prevede che, per essere nominata banca depositaria di un fondo pensione, la banca stabilita in altro Stato membro dell’Unione europea debba essere colà debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.
La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, richiede l’autorizzazione dello Stato membro d’origine per l’accesso delle imprese d’investimento all’attività consistente nel prestare a terzi un servizio di investimento a titolo professionale.
Si segnala, per altro, che la predetta direttiva è abrogata, con effetto dal 1° novembre 2007, dall’articolo 69 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, il cui articolo 5 richiede che la prestazione di servizi o l'esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad autorizzazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.
La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, all’articolo 4, prescrive che gli enti creditizi, prima di iniziare l'attività, devono aver ricevuto un'autorizzazione dalla competente autorità dello Stato membro, secondo le condizioni da questo stabilite, nel rispetto della direttiva medesima.
Si segnala che questa direttiva è stata parimenti abrogata dalla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, nella quale ne è stato trasfuso il contenuto. Il requisito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è qui enunziato nell’articolo 6.
Infine, la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), all’articolo 7, prescrive che la custodia del patrimonio del fondo comune d’investimento debba essere affidata a un depositario, i cui obblighi e responsabilità sono definiti nei successivi articoli.
Il comma 2 consente di vietare la libera disponibilità degli attivi di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro, qualora siano depositati presso una banca avente sede legale in Italia.
Il divieto di disporre liberamente degli attivi è una misura volta a garantire i diritti degli aderenti alla forma previdenziale e dei beneficiari delle sue prestazioni, e può essere adottato in particolare quando le riserve tecniche non siano sufficienti o non risultino sufficientemente coperte da attività, ovvero quando l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.
La Banca d’Italia vi provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell’autorità competente dello Stato membro d’origine del fondo pensione, quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all’articolo 15-ter.
Il richiamo sembra doversi intendere riferito all’articolo 15-ter (Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie) inserito nei decreti legislativi n. 124 del 1993 e n. 252 del 2005 dal successivo articolo 5 del presente schema di decreto.
Sarebbe quindi opportuno formulare anche il presente comma in forma di novella da inserirsi nel corpo dei predetti decreti legislativi.
Il presente articolo dà attuazione all’articolo 19 della direttiva 2003/41/CE, il quale vieta agli Stati membri di limitare il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti aventi sede in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE e 2002/83/CE, nonché quelli citati all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva[20].
Senza pregiudizio per la facoltà dello Stato membro d'origine di rendere obbligatoria la nomina di un depositario, vieta altresì di limitare il potere degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 85/611/CEE.
Impone infine a ciascuno Stato membro di predisporre, in conformità al proprio diritto nazionale, le misure necessarie per poter vietare, ai sensi dell'articolo 14, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario stabilito nel suo territorio su richiesta dello Stato membro di origine dell'ente pensionistico.
A norma dell’articolo 14, il quale disciplina i poteri e gli obblighi delle autorità statali competenti a fini di vigilanza sugli enti previdenziali, queste possono limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'ente pensionistico qualora, in particolare:
a) l'ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;
b) l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.
L’articolo 4 introduce nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, un nuovo articolo 7-bis, relativo ai mezzi patrimoniali dei fondi pensione.
Il comma 1 stabilisce, per i fondi pensione che intendano coprire i rischi biometrici, o che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, l’obbligo di dotarsi, nel rispetto dei criteri indicati al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano. Quest’eccezione sembra riguardare specificamente i soggetti autorizzati a svolgere attività assicurativa nei rami vita.
Si ricorda che l’articolo 17 della direttiva 2003/41/CE prevede l’obbligo[21] dello Stato membro di origine di provvedere affinché gli enti pensionistici aziendali o professionali gestori di schemi previdenziali che coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso di schemi pensionistici gestiti.
Per quanto riguarda i rischi biometrici si tratta dei rischi relativi a morte, invalidità e longevità, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva. Nel “considerando” numero 14 si afferma infatti che una copertura adeguata dei rischi biometrici negli schemi pensionistici aziendali o professionali rappresenta un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza tra gli anziani. Al momento di stabilire uno schema pensionistico, i datori di lavoro e i lavoratori, o i rispettivi rappresentanti, dovrebbero vagliare la possibilità che detto schema preveda disposizioni per la copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, nonché per la pensione di reversibilità.
Le riserve tecniche dovrebbero venire calcolate (“considerando” numero 26) utilizzando metodi attuariali riconosciuti ed essere certificate da esperti qualificati, atteso che un calcolo prudente delle stesse è condizione essenziale per assicurare che l’ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione.
Inoltre, le riserve tecniche debbono essere in qualsiasi momento integralmente coperte da attività adeguate, salvo che per un periodo limitato e a certe condizioni.
Il successivo comma 2 rimette a un regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi sentiti la COVIP, la Banca d’Italia e l’ISVAP, la definizione dei princìpi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto nell’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62), che ha fissato i princìpi di delega per l’attuazione della direttiva 2003/41/CE.
Il principio di delega numero 3, qui espressamente richiamato – enunciato nella lettera a) del comma 3 – prevede che nell’attuazione della direttiva si disciplini, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche, da parte dei fondi pensione che direttamente coprano rischi biometrici o garantiscano un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni.
A proposito delle riserve tecniche la direttiva 2003/41/CE, all’articolo 15, paragrafo 3, prevede che l'ammontare delle riserve tecniche sia calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente fornisce agli aderenti o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.
Il paragrafo 4 prescrive che il calcolo delle riserve tecniche sia eseguito e certificato da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;
b) i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:
- del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'ente pensionistico e in funzione altresì degli utili futuri degli investimenti e/o
- dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata o governative;
c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su princìpi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare i mutamenti previsti nei rischi rilevanti;
d) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.
Il paragrafo 5 prevede che lo Stato membro di origine possa assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.
Il comma 2 del nuovo articolo 7-bis prevede infine che nel regolamento siano altresì definite le condizioni sotto le quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
Si ricorda che tale facoltà è contemplata nell’articolo 16 della direttiva, laddove si ammette che gli Stati membri possono consentire agli enti, per un periodo limitato, di scostarsi dal principio della copertura integrale, fermo restando l’obbligo di un piano di ripristino della copertura che accompagni qualsiasi sospensione della copertura stessa.
Con il comma 3 infine, si stabilisce che la COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell’attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento previsto dal comma 2.
Restano inoltre ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.
L’articolo 5, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2003/41/CE, reca disposizioni concernenti l’attività transfrontaliera degli EPAP, introducendo dopo l’articolo 15 sia del D.Lgs. 124 del 1993 sia del D.Lgs. 252 del 2005 quattro nuovi articoli (dall’articolo 15-bis all’articolo 15-quinquies), aventi lo scopo di:
§ regolamentare l’operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane nonché l’operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie (articoli 15-bis e 15-ter);
§ agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti degli Stati membri (articolo 15-quater);
§ individuare le modalità di esclusione, sulla base dell’articolo 5 della direttiva 2003/41/CE, e dell’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), n. 5), della L. 62 del 2005, dell'applicazione della direttiva stessa alle forme pensionistiche complementari di entità limitata, che contano meno di cento aderenti in totale (articolo 15-quinquies).
Pertanto, secondo anche quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l’articolo in esame, nell’ambito della disciplina dell’attività transfrontaliera delle forme pensionistiche, individua “i poteri di autorizzazione, comunicazione e vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale”. A tal fine, gli articoli 15-bis e 15–ter individuano la COVIP come unica Autorità italiana istituzionalmente competente in materia sia per l’operatività all’estero dei fondi pensione italiani (articolo 15-bis) sia per l’operatività in Italia di fondi pensione di altro Stato membro (articolo 15-ter).
Più specificamente, il nuovo articolo 15-bis disciplina l’operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane, individuando altresì la procedura da seguire, per ogni singolo Stato membro in cui le forme pensionistiche nazionali intendano operare, ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività transfrontaliera.
In particolare, il comma 1 autorizza lo svolgimento dell’attività transfrontaliera a favore di datori di lavoro o di lavoratori autonomi residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, da parte dei fondi pensione chiusi (costituiti come associazioni ai sensi dell’articolo 36 del codice civile o come soggetti dotati di personalità giuridica), dei fondi pensione aperti, nonché dei fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della L. 421 del 1992), aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione. Condizione necessaria all’esercizio dell’attività è che i richiamati fondi pensione risultino iscritti all’Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati in precedenza autorizzati dalla COVIP stessa allo svolgimento dell’attività transfrontaliera.
L’individuazione delle procedure e le condizioni ai fini del rilascio della autorizzazione all’attività è rimessa alla COVIP (comma 2), che può anche avvalersi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.
Il fondo pensione che intenda esercitare attività transfrontaliera a favore di datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è comunque obbligato (comma 3) a comunicare in forma scritta alla COVIP:
§ lo Stato membro in cui intende operare;
§ il nome del soggetto interessato;
§ le caratteristiche principali dello schema pensionistico che intende gestire.
I successivi commi 4 e 5 individuano le funzioni della COVIP ai fini dell’autorizzazione all’attività transfrontaliera.
In particolare, il comma 4 prevede che la COVIP provveda a trasmettere – sempre in forma scritta - le informazioni ricevute dal fondo pensione all’Autorità competente dello Stato membro ospitante, entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione stesso.
Il successivo comma 5 prevede la facoltà della COVIP, dandone eventualmente informazione anche all’Autorità dello Stato membro ospitante, di non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell’autorizzazione, l’avviamento dell’attività transfrontaliera comunicata, nel caso in cui la COVIP stessa ritenga non adeguate le caratteristiche del fondo pensione all’attività transfrontaliera. Al riguardo, la norma fa espresso riferimento alla struttura amministrativa, alla situazione finanziaria ovvero all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo.
Si evidenzia che la disposizione attribuisce un potere di vigilanza prudenziale alla COVIP, nel senso di valutare secondo criteri di discrezionalità tecnica se il fondo pensione richiedente presenta i requisiti organizzativi e finanziari adeguati allo svolgimento dell’attività transfrontaliera.
Il comma 6 stabilisce l’obbligo, per il fondo pensione che esercita attività transfrontaliera, di rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa agli iscritti, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 20, paragrafo 9, della direttiva 2003/41/CE prevede la vigilanza sugli enti pensionistici da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, per quanto concerne la conformità delle sue attività sia con l’informazione da rendere agli iscritti sia con le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale del medesimo Stato membro ospitante connesse con gli schemi pensionistici aziendali o professionali.
Ai sensi del comma 7, il fondo pensione deve rispettare, limitatamente alle attività svolte nello Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all’articolo 18, comma 7 (rectius paragrafo 7) della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.
L’articolo 18, paragrafo 7, della richiamata direttiva 2003/41/CE stabilisce che, in caso di attività transfrontaliera, le autorità competenti di ciascuno Stato membro ospitante possono chiedere che lo Stato membro d'origine applichi all'ente pensionistico determinate regole, per quanto riguarda la composizione degli attivi patrimoniali con riferimento però esclusivamente alla parte degli attivi che corrisponde all’attività svolta nello Stato ospitante. Tali regole si applicano soltanto se le stesse regole o regole più rigorose si applicano anche agli enti pensionistici aventi sede nello Stato membro ospitante.
Le regole di cui al primo comma sono le seguenti:
a) l'ente pensionistico non deve investire più del 30% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni non ammessi allo scambio su un mercato regolamentato ovvero l'ente deve investire almeno il 70% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni ammessi allo scambio su un mercato regolamentato;
b) l'ente pensionistico non deve investire più del 5% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi dalla stessa impresa e non più del 10% di queste attività in azioni ed altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi da imprese appartenenti a un unico gruppo;
c) l'ente pensionistico non deve investire più del 30% di tali attività in attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività.
Per soddisfare tali requisiti lo Stato membro di origine può prescrivere la separazione contabile dell’attività transfrontaliera.
Ai fini dell’inizio dell’attività transfrontaliera, le regole individuate dai precedenti commi 6 e 7, trasmesse dall’Autorità competente dello Stato membro ospitante alla COVIP, sono comunicati al fondo pensione dalla COVIP stessa (comma 8). Il fondo pensione può iniziare l’attività a decorrere dalla ricezione della richiamata comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l’Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione delle informazioni di cui al precedente comma 4.
Ai sensi del successivo comma 9, le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni inerenti la materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro vigenti nello Stato ospitante, mentre la COVIP esercita la vigilanza in merito all’effettivo rispetto delle disposizioni sui limiti agli investimenti richiesti dallo Stato ospitante.
Si ricorda che l’articolo 6 del più volte richiamato D.Lgs. 252 del 2005 prevede regole e limitazioni riguardo agli investimenti finanziari dei fondi pensione disponendo in particolare il divieto di concedere o assumere prestiti.
Nel caso in cui l’Autorità competente dello Stato membro ospitante abbia rilevato una violazione delle disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili all’attività trasfrontaliera da parte di un fondo pensione comunicandolo alla COVIP, quest’ultima adotta (comma 10), in coordinamento con l’Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie per indurre il fondo pensione a porre termine alla violazione constatata.
Nel caso di reiterazione delle medesime violazioni, nonostante le misure adottate dalla COVIP, l’Autorità dello Stato membro ospitante ha facoltà, dopo averne informata la COVIP, di adottare le misure necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, fino ad impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi nello Stato membro ospitante.
Il comma 11 richiama per i fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera l’obbligo di dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati di cui al nuovo articolo 7-bis dei D.Lgs. 124/1993 e 252/2005, nel caso coprano rischi biometrici o garantiscano un determinato rendimento. La COVIP, che vigila sul rispetto di tale previsione, qualora non siano stati costituiti mezzi patrimoniali adeguati, può vietare o limitare la disponibilità dell’attivo, ferme restando le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti che gestiscono le forme di previdenza complementare.
Il comma 12, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 7, della direttiva 2003/41/CE, prevede che la COVIP può prescrivere la separazione contabile degli attivi e passivi patrimoniali corrispondenti alle attività transfrontaliere rispetto a quelle svolte nel territorio nazionale.
Andrebbe chiarito se tale separata evidenza contabile riguardi il complesso dell’attività transfrontaliera o, al contrario, vadano indicati separatamente gli elementi patrimoniali corrispondenti all’attività svolta all’estero in ogni singolo Stato membro ospitante.
Il nuovo articolo 15-ter disciplina, secondo il principio della reciprocità, l’operatività delle forme pensionistiche complementari comunitarie in Italia.
Ai sensi del comma 1, i fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio italiano.
L’operatività dei fondi pensione comunitari nel territorio italiano è subordinato (comma 2) alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi, all’Autorità competente dello Stato membro di origine, delle informazioni concernenti i soggetti per i quali si opera nonché le caratteristiche principali “del fondo pensione offerto” e all’avvenuta trasmissione, da parte dell’Autorità dello Stato membro di origine, della citata informativa alla COVIP.
Si osserva sul piano formale che sarebbe preferibile far riferimento allo “schema pensionistico offerto” piuttosto che al “fondo pensionistico offerto”.
Ai fini dell’inizio dell’attività, il successivo comma 3 dispone che i richiamati fondi possano iniziare ad operare nel territorio della Repubblica solamente dopo che la COVIP abbia trasmesso all’Autorità dello Stato membro di origine un’informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L’avvio dell’attività transfrontaliera è in ogni caso ammesso decorsi due mesi dall’avvenuta ricezione da parte della COVIP dell’informativa relativa al datore di lavoro interessato e alle caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto.
Il comma 4 individua espressamente alcune delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che si applicano ai fondi pensione comunitari, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio italiano ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, facendo riferimento alle norme contenute nei D.Lgs. 124/1993 e 252/2005 in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Inoltre si prevede che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono essere individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l’organizzazione e la rappresentatività, che trovano applicazione nei riguardi dei fondi comunitari operanti in Italia.
Si segnala che il comma in esame non stabilisce un termine per l’emanazione del previsto decreto ministeriale.
Ai fondi richiamati si applicano (comma 5) le stesse disposizioni in materia di trasparenza emanate dalla COVIP per i fondi pensione con sede in Italia.
Nello stesso decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 5-bis dell’articolo 6 dei D.Lgs. 124/1993 e 252/2005 (introdotto dall’articolo 1 dello schema in esame) nel quale sono individuate le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari, nonché le regole da osservare in materia di conflitti di interesse, vengono altresì definiti i limiti agli investimenti che i fondi comunitari operanti in Italia devono eventualmente rispettare per la parte di attivo patrimoniale corrispondenti alle attività svolte sul territorio nazionale (comma 6).
È nella potestà della COVIP richiedere all’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separata evidenza contabile degli elementi patrimoniali attivi e passivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio nazionale rispetto a quelli delle attività svolte fuori dal medesimo territorio (comma 7).
Ai sensi del comma 8, inoltre, la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità, organizzazione, rappresentatività e trasparenza, ferma restando la competenza dell’Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni concernenti i limiti agli investimenti.
Infine, si prevede che in caso di accertata violazione da parte del fondo pensione comunitario delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l’Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l’adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione che svolgono attività all’estero, la COVIP può, previa informativa all’Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare (comma 9).
Si osserva che non sembrerebbe corretto il riferimento alle violazioni “delle disposizioni di cui ai commi precedenti”. Difatti, in base alla direttiva 2003/41/CE e a quanto si desume testualmente dal secondo periodo del comma 9, la disposizione in esame dovrebbe riguardare esclusivamente la violazione delle norme in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale di cui ai commi 4 e 5 (su cui è competente a vigilare la COVIP).
Il nuovo articolo 15-quater, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 29-bis, comma 3, lettere c) e d), della L. 62 del 2005, reca disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti, disponendo che la COVIP collabori (comma 1), anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.
Il successivo comma 2 precisa che la COVIP è l’unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, nella qualità di Autorità dello Stato membro sia di origine sia ospitante, gli scambi di comunicazioni con le Autorità degli altri Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione per i fondi pensione comunitari.
Infine, il nuovo articolo 15-quinquies, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), n. 5), della L. 62 del 2005, dispone che la COVIP possa individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
Si ricorda che l’articolo 5 della direttiva 2003/41/CE attribuisce agli Stati membri la possibilità di disporre di non applicare la disciplina della medesima direttiva, in tutto o in parte, ai fondi pensione che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, facendo salve le disposizioni relative alla scelta di un soggetto gestore o di un soggetto depositario aventi sede in un altro Stato membro. Il medesimo articolo 5 prevede comunque che i fondi pensione in questione possono comunque scegliere di applicare la disciplina di cui alla direttiva in questione su base volontaria. Si precisa inoltre che le disposizioni relative all’attività transfrontaliera di cui all’articolo 20 della direttiva si applicano solamente se si prevede anche l’applicazione di tutte le altre disposizioni della medesima direttiva.
Si osserva che, al fine di rispettare più compiutamente sia le disposizioni dell’articolo 5 della direttiva sia i principi e criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno precisare all’articolo 15-quinquies che i fondi pensione con meno di cento aderenti possono comunque scegliere di applicare su base volontaria anche le disposizioni in materia di previdenza complementare contenute nei D.Lgs. 124/1993 e 252/2005 che secondo il summenzionato regolamento della COVIP non dovrebbero applicarsi a tali fondi. Per le medesime ragioni sarebbe opportuno prevedere espressamente: che trovano comunque applicazione, anche nei confronti di tali fondi pensione, le disposizioni relative alla scelta di un soggetto gestore o di un soggetto depositario aventi sede in un altro Stato membro; che nel caso di disapplicazione, anche parziale, della disciplina in materia di previdenza complementare, per l’attività transfrontaliera dei medesimi fondi non si applicano le disposizioni in materia di attività transfontaliera di cui ai nuovi articoli 15-bis, 15-ter e 15-quater (che recepiscono le prescrizioni dell’articolo 20 della direttiva).
L’articolo 6 adegua le disposizioni in materia di sanzioni penali ed amministrative contenute nel D.Lgs. 252/2005, rifacendosi in parte alle analoghe disposizioni previste relativamente all’attività bancaria, assicurativa e di intermediazione finanziaria.
Le disposizioni sanzionatorie di carattere penale (comma 1), relative all’abusiva attività di forma pensionistica complementare (articolo 19-bis) e alle false informazioni degli organi amministrativi e di controllo e dei responsabili dei fondi pensione (articolo 19-ter), riproducono le analoghe fattispecie già previste rispettivamente dall’articoli 4, comma 4[22] e dall’articolo 5, comma 10, lettera a)[23] del D.Lgs. 252/2005, che pertanto vengono contestualmente abrogati dall’articolo 7 dello schema in esame.
In particolare il nuovo articolo 19-bis punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con la multa da 5.200 a 25.000 euro, chiunque eserciti attività relative alla previdenza complementare senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni. E’ altresì prevista la confisca delle cose utilizzate o destinate alla commissione del reato o che ne costituiscano il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Il nuovo articolo 19-ter punisce con l’arresto da sei mesi a tre anni i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP false informazioni.
Con il nuovo articolo 19-quater si prevede invece un ampliamento delle fattispecie per cui è prevista una sanzione amministrativa.
In primo luogo (comma 1) si introduce una nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa pecuniaria (da euro 500 a euro 25.000) per l’utilizzo abusivo della denominazione “fondo pensione”. La sanzione è applicata con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.
Per quanto riguarda le violazioni commesse dagli organi amministrativi e di controllo e dei responsabili dei fondi pensione (comma 2):
§ si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro se tali soggetti non ottemperano alle richieste della COVIP o comunque provocano un ritardo nell’esercizio delle sue funzioni (lettera a)). Una disposizione simile era già contenuta all’articolo 5, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 252/2005, che viene pertanto contestualmente abrogato dall’articolo 7 dello schema in esame;
§ si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro se i medesimi soggetti non osservano una serie di disposizioni contenute nel D.lgs. 252/2005, relative alla partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e al responsabile della forma pensionistica, ai modelli gestionali, alla banca depositaria, alle prestazioni, alla permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità, alle vicende del fondo pensione, all’attività transfrontaliera, alle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché alla disciplina secondaria emanata dalla COVIP nelle medesime materie e in merito alla propria attività di vigilanza;
§ si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro per i medesimi soggetti nel caso di mancata osservanza delle disposizioni relative ai requisiti di onorabilità e professionalità e alle cause di incompatibilità e decadenza dei componenti degli organi collegiali e del responsabile della forma pensionistica complementare (di cui all’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 252/2005), ai limiti agli investimenti e ai conflitti di interesse, all’adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 421/1992 alla nuova disciplina della previdenza complementare;
§ si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro per i medesimi soggetti nel caso di inadempimento all’obbligo di comunicazione relativa alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità e professionalità entro quindici giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza. Una disposizione simile era già contenuta all’articolo 5, comma 10, lettera c) del D.Lgs. 252/2005, che viene pertanto contestualmente abrogato dall’articolo 7 dello schema in esame;
L’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 252, confermando sostanzialmente quanto già previsto dal D.Lgs, 124/1993, prevede che con decreto del Ministro del lavoro si determinano: i requisiti formali della costituzione e gli elementi essenziali dello statuto; i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e alla professionalità degli organi collegiali e del responsabile della forma pensionistica complementare; i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale. Con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità, si prevede che il decreto del Ministro del lavoro faccia riferimento ai criteri definiti dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Il comma 3 del nuovo articolo 19-quater prevede che, nelle ipotesi di violazioni amministrative di cui al precedente comma 2, nei casi di maggiore gravità i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e il responsabile del fondo pensione possono essere dichiarati decaduti dall’incarico. La disposizione riprende, seppur con alcune modifiche, quanto già previsto dall’articolo 5, comma 9, del D.Lgs. 252/2005, che pertanto viene contestualmente abrogato dall’articolo 7 dello schema in esame.
Si osserva che, al contrario di quanto attualmente previsto dal citato articolo 5, comma 9, la disposizione in esame non prevede espressamente la possibilità di sospensione degli componenti degli organi collegiali e del responsabile del fondo pensione allorché commettono tali violazioni, limitandosi a prevedere la dichiarazione di decadenza dall’incarico nei casi di maggiore gravità.
Il comma 4, prevede che le sanzioni amministrative previste dai commi 2 e 3 siano applicate dalla COVIP, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981, secondo la procedura di cui all’articolo 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
La legge n. 689 del 1981, ha introdotto una disciplina generale relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative, estendendo a tale tipologia di sanzioni alcuni dei principi caratterizzanti il diritto penale (cause di esclusione della punibilità, concorso di persone, reiterazione della violazione, cumulo giuridico).
L’articolo 145 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia dispone che per le violazioni previste nello stesso Testo unico cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applicano le sanzioni con provvedimento motivato. Contro il tale provvedimento è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento.
Si evidenzia che il comma in esame, in attuazione principi e criteri direttivi di delega di cui all’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 2) della legge n. 62 del 2005, attribuisce alla COVIP la competenza all’applicazione delle medesime sanzioni, mentre ai sensi della vigente disciplina tale competenza spetta al Ministro del lavoro su proposta della COVIP.
Si osserva tuttavia che i citati principi e criteri direttivi di delega non fanno riferimento espressamente all’applicazione della procedura di cui all’articolo 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
Il comma in esame dispone inoltre, in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega, che le sanzioni sono determinate in concreto tenendo conto della pericolosità in astratto dell’infrazione commessa, di specifiche qualità personali del colpevole, nonché del vantaggio patrimoniale che il colpevole può conseguire con l'infrazione. Si prevede inoltre che gli enti ai quali appartengono coloro che commettono al violazione sono responsabili in solido per il pagamento delle sanzioni, nel contempo prevedendo il diritto di regresso degli stessi enti verso i responsabili.
Si prevede inoltre che non si applica la definizione delle sanzioni con pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
Si osserva che andrebbe valutata la compatibilità di tale ultima disposizione con i principi e criteri direttivi di delega, dal momento che questi ultimi prevedono che le sanzioni siano applicate nel rispetto della legge n. 689/1981, senza alcun riferimento alla non applicazione dell’articolo 16 della medesima legge.
Il comma 2 dell’articolo 6 attribuisce alla COVIP il potere di inibire per un periodo massimo di sessanta giorni l’attività dei fondi pensione nel caso di gravi violazioni, allorché vi sia urgenza di intervenire.
L’articolo 7 abroga alcune disposizioni sia del D.Lgs. 124 del 1993 sia del D.Lgs. 252 del 2005 divenute incompatibili con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.
In particolare, del D.Lgs. 124/1993 vengono abrogati:
§ i commi 2-bis e 4-quinquies dell’articolo 6, concernenti, rispettivamente:
o le convenzioni che i fondi pensione autorizzati ad erogare direttamente le rendite devono stipulare per la relativa gestione finanziaria con le imprese assicurative del ramo vita (l’abrogazione è conseguente alle disposizioni dell’articolo 2);
o I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti (l’abrogazione è conseguente alle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, capoverso “5-bis”).
Del D.Lgs. 252/2005 vengono abrogati:
§ l’articolo 4, comma 4, concernente la fattispecie delittuosa di abusiva attività di forma pensionistica complementare (l’abrogazione è conseguente all’articolo 6, comma 1, capoverso “articolo 19-bis”);
§ l’articolo 5, commi da 9 a 12, concernenti, rispettivamente:
o le ipotesi in cui con decreto del Ministro del lavoro, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’incarico o dichiarati decaduti i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che compiano una serie di irregolarità od omissioni (l’abrogazione è conseguente all’articolo 6, comma 1, capoverso “articolo 19-quater”, comma 3);
o le sanzioni, sul piano penale o amministrativo, di una serie di violazioni da parete dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo (l’abrogazione è conseguente all’articolo 6, comma 1, capoversi “articolo 19-ter” e “articolo 19-quater”, comma 2);
o le procedure da seguire nell’irrogazione delle sanzioni (l’abrogazione è conseguente all’articolo 6, comma 1, capoverso “articolo 19-quater”, comma 4);
o l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al richiamato articolo 5 ai commissari straordinari nominati in caso di scioglimento del fondo (l’abrogazione è conseguente all’espresso riferimento anche ai liquidatori e ai commissari all’articolo 6, comma 1, capoverso “articolo 19-quater”, comma 2, alinea);
§ l’articolo 6, commi 4 e 11, concernenti, rispettivamente:
o la previsione che i fondi pensione possano essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite (l’abrogazione è conseguente alle disposizioni dell’articolo 2);
o la disposizione che demanda allo statuto del fondo il compito di indicare i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti (l’abrogazione è conseguente alle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, capoverso “5-bis”).
Il comma 3, infine, elimina il riferimento al D.Lgs. 124 del 1993 nei commi 1 e 3 dell’articolo 39 della L. 28 dicembre 2005, n. 262[24].
Si ricorda che tali ultime disposizioni hanno previsto un aumento delle sanzioni penali e amministrative con riferimento a determinati provvedimenti, tra cui anche il richiamato D.Lgs. 124/1993.
In particolare il comma 1 dell’articolo 39 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha previsto che le sanzioni penali di cui a determinati provvedimenti, tra cui il D.Lgs. 124/1993, siano raddoppiate nei limiti previsti per ciascun tipo di pena dal codice penale.
Invece il comma 3 del medesimo articolo ha disposto che siano quintuplicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste da una serie di provvedimenti, tra cui il D.Lgs. 124/1993, se non modificate dalla legge n. 261/2005
Pertanto la modifica di cui al comma in esame fa venir meno l’aumento delle sanzioni penali e amministrative (disposto dalla citata legge n. 262/2005) con riferimento alle fattispecie sanzionatorie del D.Lgs. 124/1993.
Si evidenzia che il precedente articolo 6 provvede a modificare ed integrare la disciplina sanzionatoria esclusivamente con riferimento al D.Lgs. 252/2005.
L’articolo 8 stabilisce che dall’attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l’articolo 9 prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali
Camera dei deputati
Servizio per i Testi normativi
XV Legislatura
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo
Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 2 novembre 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003 in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (42).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 19 dicembre 2006. E' altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 novembre 2006.
(Annuncio all'Assemblea: 9 novembre 2006)
42
DRP/I/D - XV 17/06
Roma, li 2 novembre 2006
Caro Presidente,
Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2006.
In considerazione dell'imminente scadenza della delega, il provvedimento viene inviato privo del parere della Conferenza Stato - Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà stato acquisito.
Cordiali saluti
Vannino Chiti
-----------------------------
On.
Fausto BERTINOTTI
Presidente della
Camera dei Deputati
ROMA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della delega conferita al Governo con la legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004).
In particolare, l' art. 29-bis della legge comunitaria 2004 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva comunitaria 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali. Il decreto legislativo di recepimento disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.
Esso comporta interventi di modifica sia al decreto legislativo n. 124 del 1993, sia al decreto legislativo n. 252 del 2005, poiché è necessario adeguare la normativa oggi in vigore e quella che ad essa subentrerà a partire dal 1° gennaio 2008.
I predetti decreti legislativi nel disciplinare la materia delle forme pensionistiche complementari, risultano già in parte rispondenti ai principi contenuti nella direttiva 2003/41/CE; l'intervento di adeguamento, pertanto, riguarda le disposizioni comunitarie non ancora recepite nell'ordinamento interno.
Articolo 1: recepisce gli articoli 12 e 18 della direttiva riguardanti rispettivamente il documento
illustrante i principi della politica d'investimento e i limiti agli investimenti.
Articolo 2: modifica l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005 prevedendo che i fondi pensione possano procedere all'erogazione diretta delle rendite ove siano costituiti mezzi patrimoniali adeguati.
Articolo 3: integra le disposizioni in tema di banca depositaria in attuazione integrale dell'articolo 19 della direttiva che sancisce il diritto di scegliere liberamente ì prestatori di servizi.
Articolo 4: in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 15, 16, 17 della direttiva, disciplina la costituzione, da parte delle forme pensionistiche complementari che coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, di mezzi patrimoniali adeguati al fine di adempiere gli impegni finanziari assunti. Nel caso in cui le citate garanzie sono assunte da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale restano ferme le esistenti norme sull'adeguatezza patrimoniale dettate dalle rispettive Autorità di settore.
Articolo 5: disciplina, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva, l'esercizio dell'attività transfrontaliera da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche ivi operanti, in particolare, individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione e vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale.
In tale articolo si chiarisce, altresì, che, ai fini dell'attività tranfrontaliera la Covip è l'unica Autorità competente sia come Autorità dello Stato di origine sia come Autorità dello Stato membro ospitante e viene previsto lo scambio di informazione con le Autorità degli altri Stati membri. Si attribuisce, infine, alla Covip, al fine di semplificare l'esercizio della sua attività di vigilanza, il potere di individuare quali disposizioni del testo di decreto legislativo in oggetto e della normativa secondaria non trovano applicazione nei confronti dei fondi con meno di cento aderenti.
Articolo 6: risistema, in coerenza con i principi contenuti all'art. 29-bis della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), la parte del decreto legislativo n. 252 del 2005 riguardante le sanzioni amministrative e penali tenendo presenti le analoghe previsioni del testo unico bancario, del testo unico intermediazione finanziaria e del codice delle assicurazioni.
Si prevede un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile comminare sanzioni amministrative di natura pecuniaria, precisandosi che la Covip è competente ad irrogarle in conformità con quanto previsto dalla legge sul risparmio.
Con riferimento alle fattispecie di reato si procede al raggruppamento delle varie ipotesi criminose previste, non essendo possibile un incremento delle stesse perché la legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria) non attribuisce al Governo alcun potere di introdurre nuove figure dì reato.
Articolo 7: individua le norme che sono abrogate per effetto del decreto legislativo di recepimento della direttiva.
Articolo 8: in attuazione dell'art. 29-bis, comma 5, della legge n. 62/2005, che indica tra gli specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2003/41/CE anche quello dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, si prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Non si provvede alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Decreto legislativo n
"Attuazione della direttiva 2003/4l/CE in tema di attività 'e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali"
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 che ha introdotto l'articolo 29-bis nella legge 18 aprile 2005, n. 62 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a nonna dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ........... ;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Investimenti delle risorse dei fondi pensione
1. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
"c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono inseriti i seguenti commi:
"5-bis - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
"5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività."
3. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera
"d) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali."
4. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 le parole "comma 4-quinquies" sono sostituite con: "comma 5-bis ".
5. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole "comma 11" sono sostituite con : "comma 5-bis".
6. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole "comma 11, lettera c)" sono sostituite con: "comma 5-bis, lettera c)"
Articolo 2
Erogazione delle rendite
1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ", ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7 bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti."
Articolo 3
Banca depositaria
1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 851611/CEE."
2. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della Covip, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.
Articolo 4
Mezzi patrimoniali
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è inserito il seguente articolo:
Articolo 7-bis (Mezzi patrimoniali)
1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano. 2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto all'articolo 29-bis, comma 3, n. 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.
Articolo 5
Attività transfrontaliera
1. Dopo l'articolo _15-del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. e del decreto legislativo -5dicembre 2005, n. 252 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 15- bis (Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane)
1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma l, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare a favore di datori di lavoro o di lavoratori autonomi residenti in uno Stato membro dell'Unione europea;
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.
3. Un fondo pensione che intenda operare a favore di datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito. 4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione. 5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione Finanziaria ovvero l'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.
6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.
7. II fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7 della direttiva 2003141/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera. 8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.
9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP, il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11.In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori. 12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte all'estero dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.
“Articolo 15-ter (Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie)
1. 1 fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinato alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti il nome del datore di lavoro e le caratteristiche principali del fondo pensione offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma l.
5.Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.
7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio
8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.
“Articolo 15-quater (Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti)
1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.
2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6.
"Articolo 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti)
1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
Articolo 6
Sanzioni penali e amministrative
l. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Articolo 19-bis (abusiva attività di forma pensionistica)
1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato". "Articolo 19-ter (false informazioni)
1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
"Articolo 19-quater (sanzioni amministrative)
1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta il provvedimento dopo aver sentito la COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'art. 15 che:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7,11,14, 15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3 ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 1-ter ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 20, comma 2 del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000.
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.
4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. All'articolo 19, comma 4 del decreto 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
"c) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere".
Articolo 7
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:
a) art. 6, comma 2-bis.
b) art. 6, comma 4 quinquies.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
a) l'articolo 4, comma 4;
b) l'articolo 5, commi 9, 10, 11, 12;
c) l'articolo 6, comma 4,11.
3. Ai comma 1 e 3 dell'articolo 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 sono eliminate le seguenti parole "e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".
Articolo 8
Oneri per la finanza pubblica
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
OGGETTO: Parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alla attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Parere ai sensi dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdotto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29.
Repertorio atti n. 266 del 31 ottobre 2006
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 31 ottobre 2006:
VISTO l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdotto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) il quale dispone che il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003141/CE del 3 giugno 2003 dei Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
VISTA la nota n. 8680 - DAGL/1/10.3.412006 del 27 ottobre 2006 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alla attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre 2006, provvedimento che, in data 30 ottobre 2006, è stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere tecnico all'ulteriore corso dell' iter del provvedimento con riserva di presentare eventuali osservazioni ed emendamenti;
Esprime parere
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdotto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alla attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, trasmesso, con nota n. 8680 - DAGL/1/10.3.4/2006 del 27 ottobre 2006, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
Il Segretario Aw. Giuseppe Busia |
Il Presidente On.le Prof. Linda Lanzillotta |
[1] Si consideri tuttavia che l’articolo 2, comma 7, del disegno di legge A.S. 1183 (legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati, anticipa l’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 252/2005 al 1° gennaio 2007.
[2] Sentenze n. 60/1993, n. 28/1996, n. 361/2003, n. 12/2004 e n. 384/2005.
[3] Procedura di infrazione n. 2005/985
[4] Recante Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.
[5] Tale articolo è stato inserito nella legge n. 62 del 2005 dall’articolo 18 della L. 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005).
[6] Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
[7] Poiché la legge n. 29 del 2006 è stata pubblicata l’8 febbraio 2006, la disposizione di delega (introdotta dalla medesima legge) è entrata in vigore il 23 febbraio 2006; pertanto il termine per l’esercizio della delega scade il 23 agosto 2007.
[8] Cioè entro il 12 novembre 2006.
[9] Il comma 3 dell’art. 25 della L. 262/2005 inoltre prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio (su cui è invece competente la CONSOB). Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
[10] Si consideri che l’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 è stabilita al 1° gennaio 2008, eccetto che per alcune limitate disposizioni che invece sono già entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (cioè il 14 dicembre 2005), tra cui come detto figurano le disposizioni in materia di vigilanza della COVIP e compiti della medesima di cui agli articoli 18 e 19.
[11] Rispettivamente, articolo 6, paragrafo 1, lettere e) ed f).
[12] Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h).
[13] Per la nozione di gruppo, la disposizione in commento rinvia all’articolo 23 (rubricato Nozione di controllo) del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Ai sensi del citato articolo il controllo sussiste:
§ quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società;
§ quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società;
§ quando una società è sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Il citato articolo 23 contiene, al comma 2, un elenco di situazioni nelle quali si presume esistere, salvo prova contraria, un’influenza dominante;
§ in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
[14] I mercati di strumenti finanziari si definiscono regolamentati quando sono istituiti e gestiti da una società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione) e autorizzati dalla CONSOB. Tali mercati sono disciplinati dalla Parte III, Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (TUF).
[15] Si ricorda, come segnalato anche nella parte introduttiva del presente dossier, che il D.Lgs. n. 252 del 2005 entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 (il disegno di legge finanziaria per il 2007 propone di anticiparne l’entrata in vigore al 1° gennaio 2007) , sostituendo da tale momento il D.Lgs. n. 124 del 1993.
[16] Il riferimento allo sviluppo locale è contenuto solo nell’articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 252 del 2005.
[17] Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che avrebbe dovuto essere recipita entro il 12 novembre 2006, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 18 aprile 2004, n. 62 (legge comunitaria per il 2004).
[18] L’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 dispone: “Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo”.
[19] Il richiamato articolo 2 stabilisce che nei rami vita delle imprese di assicurazione la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 124 del 1993 reca identiche disposizioni, facendo però riferimento, per quanto riguarda le imprese di assicurazione, al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, recante l’attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, provvedimento abrogato dall’articolo 354, comma 1, del richiamato Codice delle assicurazioni private.
[20] L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE così recita: “La presente direttiva si applica agli enti pensionistici aziendali e professionali. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali enti non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali enti o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi”.
[21] Articoli 15 e 16.
[22] L’articolo 4, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 sostanzialmente conferma le disposizioni già contenute nell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993.
[23] L’articolo 5, comma 10 del D.Lgs. 252/2005 sostanzialmente conferma le disposizioni già contenute nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
[24] Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.