Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2008 A.C. 3256-A Schede di lettura (articoli 1-9) Tomo I | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 292 Progressivo: 7 | ||
Data: | 11/12/2007 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria
2008
A.C. 3256-A
Schede di lettura
(articoli 1-9)
n. 292/7
Tomo I
11 dicembre 2007
Le schede sulle procedure di contenzioso in sede comunitaria sono state redatte a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ID0018s1.doc
I N D I C E
Schede di lettura (articoli 1-9)
§ Articolo 9, comma 7 (Proroga agevolazioni tributarie per la proprietà contadina)353
§ Articolo 9, commi 55-56 (Riparametrazione aliquote IRAP variate dalle regioni) 435
§ Articolo 9, comma 62-bis (Non imponibilità dei contributi per il settore bieticolo saccarifero) 444
§ Articolo 9, commi 64-69 (Fondo per le vittime dell’amianto)...................... 450
§ Articolo 9, comma 76 (Attività estimali eseguite dall’Agenzia del demanio)469
§ Articolo 9, commi 78-80 (Definizione dei gruppi di acquisto solidale e disciplina IVA) 487
§ Articolo 9, comma 82 (Trasmissione elenchi clienti e fornitori)................. 492
§ Articolo 9, comma 83 (Trasmissione telematica dei corrispettivi)............ 494
§ Articolo 9, comma 85 (Decorrenza aggiornamento variazioni colturali).... 499
§ Articolo 9, comma 86 (Sistema informativo della fiscalità)........................ 501
Tavola
di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S.
1817), e i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato
(A.S. 1817-A), dall'Assemblea del Senato (A.C. 3256) e dalla V Commissione bilancio
della Camera
(A.C. 3256-A)
Titolo |
A.S. 1817 |
A.S. 1817-A |
A.C. 3256 |
A.C. 3256-A |
Titolo I |
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Capo I |
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|
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
1 |
Titolo II |
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|
|
Riduzione della pressione fiscale: |
2 |
2 |
2 |
2 |
Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA |
3 |
3 |
3 |
3 |
Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali |
4 |
4 |
4 |
4 |
Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta |
|
|
|
4-bis |
Esenzione dal canone RAI per soggetti ultra settantacinquenni |
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|
5 |
5 |
Finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni n materia di confidi |
|
|
6 |
6 |
Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite |
|
4-bis |
7 |
7 |
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti |
|
4-ter |
8 |
8 |
Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario |
5 |
5 |
9 |
9 |
Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici |
|
|
|
9-bis |
Trasporto pubblico locale |
6 |
6 |
10 |
10 |
Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali |
|
|
|
10-bis |
Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici |
|
6-bis |
11 |
11 |
Recupero dei centri storici |
|
|
|
11-bis |
Incentivazioni fiscali per il cinema |
7 |
7 |
12 |
12 |
Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica |
|
7-bis |
13 |
13 |
Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario |
|
7-ter |
14 |
14 |
Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Disposizioni concernenti l’applicabilità del regime speciale opzionale alle società di investimento immobiliare quotate |
|
7-quater |
15 |
15 |
Titolo III |
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
Indennità dei membri del Parlamento |
8 |
8 |
16 |
16 |
Norme sulla formazione e composizione del Governo |
|
8-bis |
17 |
17 |
Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo |
9 |
9 |
18 |
18 |
Capo II |
|
|
|
|
Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali |
10 |
10 |
19 |
19 |
Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali |
|
10-bis |
20 |
20 |
Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno |
|
10-ter |
21 |
21 |
Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati |
|
10-quater |
22 |
22 |
Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio |
11 |
11 |
23 |
23 |
Disposizioni varie per gli enti locali |
12 |
12 |
24 |
24 |
Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi |
13 |
13 |
25 |
25 |
Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali |
14 |
14 |
26 |
26 |
Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni |
15 |
15 |
27 |
27 |
Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide |
|
|
|
27-bis |
Sviluppo della montagna e delle isole minori |
16 |
16 |
28 |
28 |
Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale |
17 |
|
|
|
Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria |
18 |
18 |
29 |
29 |
Norme per la riduzione degli oneri delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale |
|
18-bis |
Stralciato |
|
Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 |
|
|
30 |
30 |
Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 320 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 |
|
|
|
30-bis |
Capo III |
|
|
|
|
Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee |
19 |
|
|
|
Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero |
20 |
20 |
31 |
31 |
Organizzazione del vertice «G8» in Italia e altri adempimenti internazionali |
21 |
21 |
32 |
32 |
Collettività italiane all’estero |
|
21-bis |
33 |
33 |
Capo IV |
|
|
|
|
Sviluppo professionale delle Forze armate |
22 |
22 |
34 |
34 |
Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche nelle aree militari |
|
22-bis |
35 |
35 |
Capo V |
|
|
|
|
Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica |
23 |
23 |
36 |
36 |
Misure in favore della giustizia minorile |
|
23-bis |
37 |
37 |
Norme per il finanziamento dell’OIC, dell’IASB e dell’EFRAG |
|
|
|
37-bis |
Capo VI |
|
|
|
|
Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
24 |
24 |
38 |
38 |
Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico |
25 |
25 |
39 |
39 |
Sicurezza della navigazione |
26 |
26 |
40 |
40 |
Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica |
|
26-bis |
41 |
41 |
Istituzione del Fondo per la legalità |
|
|
|
41-bis |
Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere |
|
|
|
41-ter |
Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice |
|
|
|
41-quater |
Capo VII |
|
|
|
|
Chiusura dell’emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997 |
27 |
27 |
42 |
42 |
Interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali |
|
|
|
42-bis |
Capo VIII |
|
|
|
|
Pesca e vittime del mare |
28 |
28 |
43 |
43 |
Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia |
29 |
29 |
44 |
44 |
Rafforzamento della filiera agroenergetica |
|
29-bis |
45 |
45 |
Interventi per il settore dell’apicoltura |
|
29-ter |
46 |
46 |
Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna |
|
29-quater |
47 |
47 |
Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio. Contributo per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare |
|
29-quinquies |
48 |
48 |
Interventi nel settore dell’irrigazione |
|
29-sexies |
49 |
49 |
Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale |
|
|
|
49-bis |
Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola |
|
|
|
49-ter |
Capo IX |
|
|
|
|
Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili |
30 |
30 |
50 |
50 |
Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica |
|
30-bis |
51 |
51 |
Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili |
|
30-ter |
52 |
52 |
Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili |
|
30-quater |
53 |
53 |
Misure per il contenimento delle emissioni di CO2 |
|
|
|
53-bis |
Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili |
|
30-quinquies |
54 |
54 |
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili |
|
30-sexies |
55 |
55 |
Impianti fotovoltaici |
|
30-septies |
56 |
56 |
Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas |
|
|
|
56-bis |
Istituzione del Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile |
|
|
|
56-ter |
Istituzioni di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie |
|
|
|
56-quater |
Capo X |
|
|
|
|
Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre |
31 |
31 |
57 |
57 |
Sostegno all’imprenditoria femminile |
32 |
32 |
58 |
58 |
Modifica al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
|
|
|
58-bis |
Comitato nazionale italiano per il microcredito |
|
32-bis |
59 |
59 |
Disposizioni in materia di autoimprenditorialità |
|
32-ter |
60 |
60 |
Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale |
|
|
|
60-bis |
Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi |
|
|
|
60-ter |
Capo XI |
|
|
|
|
Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali |
33 |
33 |
61 |
61 |
Sistema “Alta Velocità/Alta Capacità” della Rete transeuropea di trasporto |
|
|
|
61-bis |
Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti |
34 |
34 |
62 |
62 |
Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico |
|
|
|
62-bis |
Linee metropolitane |
|
|
|
62-ter |
Passante grande di Bologna |
|
|
|
62-quater |
Capo XII |
|
|
|
|
Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo |
35 |
35 |
63 |
63 |
Giochi del Mediterraneo del 2009 |
|
35-bis |
64 |
64 |
Fondo di garanzia per le opere pubbliche |
|
35-ter |
65 |
65 |
Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009. |
|
35-quater |
66 |
66 |
Interventi per i
campionati del mondo di ciclismo su pista |
|
|
|
66-bis |
Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria |
36 |
36 |
67 |
67 |
Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie |
|
|
|
67-bis |
Residenze di interesse generale destinate alla locazione |
|
|
|
67-ter |
Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale |
37 |
37 |
68 |
68 |
Interventi per la salvaguardia della città di Venezia |
|
|
|
68-bis |
Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto |
|
37-bis |
69 |
69 |
Capo XIII |
|
|
|
|
Sostegno alle imprese editrici e TV locali |
38 |
38 |
70 |
70 |
Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre |
39 |
39 |
71 |
71 |
Modifiche al testo unico della radiotelevisione |
40 |
40 |
72 |
72 |
Sviluppo del mercato postale |
|
40-bis |
73 |
73 |
Capo XIV |
|
|
|
|
Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano |
41 |
41 |
74 |
74 |
Capo XV |
|
|
|
|
Promozione e sicurezza della rete trapiantologica |
42 |
42 |
75 |
75 |
Ricerca e formazione nel settore dei trasporti |
43 |
43 |
76 |
76 |
Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali |
|
|
77 |
77 |
Disposizioni in favore dei giovani ricercatori |
|
43-bis |
78 |
78 |
Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario |
|
43-ter |
79 |
79 |
Fondo di promozione della ricerca di base |
|
|
|
79-bis |
Capo XVI |
|
|
|
|
Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici |
44 |
44 |
80 |
80 |
Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche |
|
|
|
80-bis |
Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto |
|
|
|
80-ter |
Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità |
45 |
45 |
81 |
81 |
Dotazione organica degli Enti parco nazionali |
|
|
|
81-bis |
Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa |
|
|
|
81-ter |
Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio |
|
|
|
81-quater |
Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse |
|
|
|
81-quinquies |
Un centesimo per i clima |
|
|
|
81-sexies |
Capo XVII |
|
|
|
|
Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci |
46 |
46 |
82 |
82 |
Commissione nazionale per la formazione continua |
|
|
|
82-bis |
Prescrizione dei farmaci di classe C |
|
46-bis |
stralciato |
|
Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario |
|
|
83 |
83 |
Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano |
47 |
47 |
84 |
84 |
Modifica all’articolo 4 della legge n. 281 del 1991 |
|
47-bis |
85 |
85 |
Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
|
|
|
85-bis |
Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri |
48 |
48 |
86 |
86 |
Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale |
|
|
|
86-bis |
Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
|
|
|
86-ter |
Quota fissa di partecipazione |
|
48-bis |
87 |
87 |
Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica |
|
48-ter |
88 |
88 |
Disposizioni in materia di dispositivi medici |
|
|
|
88-bis |
Interventi per la tutela degli animali |
|
|
|
88-ter |
Capo XVIII |
|
|
|
|
Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali |
49 |
49 |
89 |
89 |
Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO |
|
|
|
89-bis |
Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche |
|
49-bis |
90 |
90 |
Disposizioni in materia di istituzioni culturali |
|
49-ter |
91 |
91 |
Festival pucciniano |
|
49-quater |
92 |
92 |
Restauro archeologico di teatri |
|
49-quinquies |
93 |
93 |
Fondo per il ripristino del paesaggio |
|
|
|
93-bis |
Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 |
|
|
|
93-ter |
Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia |
|
|
|
93-quater |
Centro per il libro e la lettura |
|
|
|
93-quinquies |
Capo XIX |
|
|
|
|
Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola |
50 |
50 |
94 |
94 |
Risorse per attività di supporto al settore della scuola |
51 |
51 |
95 |
95 |
Capo XX |
|
|
|
|
Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale |
52 |
52 |
96 |
96 |
Contributo al centro di ricerca CEINGE |
|
|
|
96-bis |
Capo XXI |
|
|
|
|
Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa |
53 |
53 |
97 |
97 |
Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici |
|
|
98 |
98 |
Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori |
|
|
99 |
99 |
Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari |
|
|
|
99-bis |
Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico |
54 |
54 |
100 |
100 |
Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali |
|
|
101 |
101 |
Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
|
54-bis |
102 |
102 |
Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne |
55 |
55 |
103 |
103 |
Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori |
|
|
|
103-bis |
Fondo per le non autosufficienze |
|
55-bis |
104 |
104 |
Misure in favore di soggetti con disabilità grave |
|
55-ter |
105 |
Soppresso |
Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili |
|
|
|
105-bis |
Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa |
|
|
|
105-ter |
Bilancio di genere |
|
|
|
105-quater |
Statistiche di genere |
|
|
|
105-quinquies |
Capo XXII |
|
|
|
|
Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare |
56 |
56 |
106 |
106 |
Gestioni previdenziali |
57 |
57 |
107 |
107 |
Anticipazioni tra gestioni previdenziali |
|
|
|
107-bis |
Trasferimenti all’INPS |
58 |
58 |
108 |
108 |
Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione |
59 |
59 |
109 |
109 |
Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo |
60 |
60 |
110 |
110 |
Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 |
61 |
61 |
111 |
111 |
Definizione di contenziosi con l’INPS |
|
61-bis |
112 |
112 |
Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale |
62 |
62 |
113 |
113 |
Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto |
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113-bis |
Capo XXIII |
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Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL |
63 |
63 |
114 |
114 |
Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro |
64 |
64 |
115 |
115 |
Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali |
65 |
65 |
116 |
116 |
Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà |
66 |
66 |
117 |
117 |
Sicurezza sui luoghi di lavoro |
67 |
67 |
118 |
118 |
Capo XXIV |
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Politiche migratorie nazionali e comunitarie |
68 |
68 |
119 |
119 |
Capo XXV |
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Fondo per le aree sottoutilizzate |
69 |
69 |
120 |
120 |
Incentivi all’occupazione |
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69-bis |
121 |
121 |
Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra |
70 |
70 |
122 |
122 |
Contributo compensativo |
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70-bis |
123 |
123 |
Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani |
71 |
71 |
124 |
124 |
Capo XXVI |
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Promozione dello sport |
72 |
72 |
125 |
125 |
Agenzia nazionale per i giovani |
73 |
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Capo XXVII |
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Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi |
74 |
74 |
126 |
126 |
Potenziamento del Sistema pubblico di connettività |
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126-bis |
Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano |
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74-bis |
127 |
127 |
Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali |
75 |
Soppresso |
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Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili |
76 |
76 |
128 |
128 |
Contenimento dei costi della giustizia militare |
77 |
77 |
129 |
129 |
Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico |
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77-bis |
130 |
130 |
Divieto di estensione del giudicato |
78 |
78 |
Soppresso |
|
Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese |
79 |
79 |
131 |
131 |
Programma pluriennale di alloggi di sevizio del Ministero della difesa |
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79-bis |
132 |
132 |
Regolamenti di organizzazione |
80 |
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|
Contenimento degli uffici di diretta collaborazione |
81 |
81 |
133 |
133 |
Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali |
82 |
82 |
134 |
134 |
Liquidazione della Coni servizi Spa |
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134-bis |
Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali |
83 |
83 |
135 |
135 |
Capo XXVIII |
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8 per mille e 5 per mille |
84 |
84 |
136 |
136 |
Capo XXIX |
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|
Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche |
85 |
85 |
137 |
137 |
Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche |
86 |
86 |
138 |
138 |
Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 |
|
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138-bis |
Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006 |
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86-bis |
139 |
139 |
Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche |
87 |
87 |
140 |
140 |
Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese. |
88 |
88 |
141 |
141 |
Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione |
89 |
89 |
142 |
142 |
Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale |
90 |
90 |
143 |
143 |
Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti |
91 |
91 |
144 |
144 |
Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni |
|
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144-bis |
Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 |
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144-ter |
Capo XXX |
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Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni |
92 |
92 |
145 |
145 |
Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze |
93 |
93 |
146 |
146 |
Estensione del diritto al collocamento obbligatorio |
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147 |
147 |
Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni |
94 |
94 |
148 |
148 |
Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco |
95 |
95 |
149 |
149 |
Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno |
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149-bis |
Titolo V |
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Fondi speciali e tabelle |
96 |
96 |
150 |
150 |
Copertura finanziaria ed entrata in vigore |
97 |
97 |
151 |
151 |
Schede di lettura
(articoli 1-9)
Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)
TESTO |
TESTO |
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Art. 1. |
Art. 1. |
1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008. |
1. Identico. |
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro. |
2. Identico. |
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
3. Identico. |
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente
destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008- |
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente
destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008- |
L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2008 (comma 1) e per i due anni successivi, 2009 e 2010 compresi nel bilancio pluriennale (comma 2), individuando altresì le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi rispetto alle previsioni a legislazione vigente (comma 4).
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria. In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468).
Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza[1]. Si ricorda che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea. Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui è necessario fare ricorso al debito per fare fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L’entità del ricorso al mercato coincide pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti [2].
Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2008
Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Si ricorda che Il DPEF 2008-2011 presentato nel giugno scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2008 pari a 24.000 milioni di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.
Tuttavia, con
Per l’anno 2008, il predetto
livello di saldo è stato così
rideterminato in 34 miliardi di euro, sulla scorta dei dati del bilancio a
legislazione vigente 2008 e della manovra di finanza pubblica deliberata in
sede di Consiglio dei Ministri. Tale manovra, prosegue
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2008, un livello massimo, in termini di competenza, di 245.000 milioni di euro.
Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008.
Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2009 e 2010
Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2009 e 2010, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia al bilancio pluriennale programmatico.
Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) dispone, all’articolo 23, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2008-2010. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”. A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2008, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria. Per gli anni successivi al 2008, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2008, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).
Per quanto riguarda gli anni successivi al 2008, il comma in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:
§ per il 2009:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 31.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 230.000 milioni di euro;
§ per il 2010:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 11.000 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 215.000 milioni di euro.
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:
§ per il 2009:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 16.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 215.000 milioni di euro;
§ per il 2010:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 8.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 212.000 milioni di euro.
Si ricorda che il Bilancio programmatico 2008-2010 riportato nella Nota di aggiornamento al DPEF conferma un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 16.000 milioni di euro per il 2009 e a 8.000 milioni di euro per il 2010.
Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
Destinazione di eventuali maggiori entrate
Il comma 4, modificato nel corso dell’esame presso V Commissione Bilancio, individua le finalità cui destinare le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero determinarsi nel 2008 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
Tali maggiori entrate sono destinate prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal DPEF 2008-2011 (in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare).
In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi – e salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed indifferibili per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese – tutte le eventuali maggiori entrate tributarie (e non più le sole “entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale”, come invece previsto nel testo approvato dal Senato) sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Al riguardo, durante l’esame in V Commissione è stato specificato che:
a) tale riduzione del carico tributario sui lavoratori dipendenti deve essere realizzata mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008;
Si ricorda che la misura delle detrazioni fiscali stabilite dal citato articolo 13 del TUIR[3] per la tipologia di reddito dichiarato è determinata in misura decrescente al crescere degli scaglioni di reddito complessivo. Inoltre, al fine di garantire la proporzionalità inversa tra redditi dichiarati e misura del beneficio anche all’interno di ciascuno scaglione di reddito, le norme stabiliscono che la detrazione effettivamente fruibile è determinata in base ad una formula matematica che prevede l’utilizzo del reddito complessivo quale elemento che garantisce la predetta proporzionalità inversa.
In particolare, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assimilati, rapportate al periodo di lavoro nell’anno, sono: a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione ai giorni di lavoro svolti durante l’anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la rideterminazione della sopra indicata detrazione in rapporto al periodo di lavoro dell’anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro; b) 1.338 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro .
La detrazione effettivamente spettante è poi aumentata, per i percettori di reddito complessivo compreso tra 23.001 e 28.000 euro, di un importo variabile tra 10 e 40 euro (comma 2). Si ricorda che l’articolo 2, comma 10, lettera b) del testo in esame reca modifiche all’articolo 13 TUIR per le quali si rinvia alla relativa scheda di lettura del presente dossier.
b) le maggiori entrate di carattere permanente finalizzate all’incremento della suddetta detrazione sono quelle risultanti dal disegno di legge di assestamento degli stanziamenti del Bilancio dello Stato[4], tali entrate, registrate in sede di assestamento, debbono essere iscritte in un fondo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
c)la misura dell'eventuale incremento della detrazione per redditi da lavoro dipendente non può in ogni caso risultare inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse; essa è comunque rideterminabile dalla legge finanziaria[5].
In relazione al comma in esame sembrerebbe opportuno specificare che il richiamo all’articolo 13 del TUIR deve essere limitato ai soli commi 1 e 2 del medesimo articolo, posto che la norma fa riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente, escludendo pertanto le altre tipologie di detrazione (per redditi da lavoro autonomo e da pensione o assimilati) contemplate nei restanti commi del medesimo articolo 13.
Andrebbe inoltre chiarito come trovi applicazione il disposto di cui all’ultimo periodo del comma, nell’ipotesi in cui, sulla base delle risultanze del disegno di legge di assestamento, le maggiori entrate effettivamente disponibili non siano sufficienti ai fini della integrale copertura finanziaria dell’aumento minimo del 20 per cento della detrazione per i contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più basse, posto che la norma dispone testualmente che l’incremento della detrazione non possa “in ogni caso” risultare inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito basse.
Si osserva, infine, come rispetto ad analoghe
previsioni di destinazione di maggiori entrate a riduzione del carico
tributario contenute nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, il comma
Si ricorda che nella versione originariamente introdotta dal Governo (A.S. 1817), il comma in esame faceva riferimento alla riduzione della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità, nella destinazione delle eventuali maggiori entrate di carattere permanente, a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse. Le modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato facevano invece generico riferimento alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, prevedendo inoltre, l’elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito, che implicitamente si riferiva, pertanto, anche ai lavoratori autonomi.
Il comma in esame non reca, inoltre, la diposizione prevista dal testo dell'art. 1, comma 4, della legge finanziaria 2007 (l.296/2006), in base alla quale entro il 30 settembre di ciascun anno deve essere presentata al Parlamento una relazione sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, con una quantificazione delle maggiori entrate di natura permanente da destinare alla riduzione della pressione fiscale.
Articolo 2, commi 1-3
(Detrazione ICI prima casa)
TESTO |
TESTO |
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|
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
1. Identico. |
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore
importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo |
|
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9». |
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1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
|
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale». |
2. La minore imposta che deriva dall'applicazione
del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai
singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari
al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun
comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e
non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli
eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali,
d'intesa con |
2. La minore imposta che deriva dall'applicazione
del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai
singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno
definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato
gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello
compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo
è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in
via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il
restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di
applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro
il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari
regionali e le autonomie locali, d'intesa con |
|
3. Identico. |
I commi da 1 a 3 dell’articolo 2, modificati nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera,recano disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) introducendo una ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale[6].
Il comma 100 dell’articolo 9 del provvedimento in esame, alla cui scheda si rinvia, reca disposizioni in merito al trasferimento compensativo ai comuni del minor gettito che deriva dall’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 504/1992 introdotto dal comma 1 in esame.
L’Imposta Comunale sugli Immobili, disciplinata dal d.lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è un’imposta reale con gettito destinato ai Comuni.
Il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione.
Soggetti passivi del tributo sono il proprietario dell’immobile, oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
L’imposta si calcola applicando all’imponibile un’aliquota variabile dal 4 a al 7 per mille, la cui fissazione è rimessa ad una deliberazione del comune da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non viene adottata, si applica ipso iure l’aliquota del 4 per mille.
L’articolo 8, comma 2, del citato d.lgs. n. 504/1992 fissa una detrazione ordinaria ai fini ICI di importo annuo pari a 103,29 euro sugli immobili dovuta per l’abitazione principale. La misura del beneficio, che può essere portato in detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae l’utilizzo dell’immobile come prima casa. Inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
A decorrere dall'anno di imposta 1997, l’importo ordinario della detrazione, fissato al comma 2, può essere ulteriormente incrementato con delibera comunale. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento ovvero, in alternativa, la detrazione ordinaria pari a 103, 29 euro, di cui al comma 2, del presente articolo, può essere elevato, fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Il successivo comma 4 estende l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 8 in esame alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Il comma 1, introducendo i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 8 del d.lgs. n. 504/1992, dispone:
§ la misura dell’ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa” è pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua. L’ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2-bis);
§ l’esclusione dal beneficio relativamente all’imposta dovuta sugli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli[7] (comma 2-ter).
Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, la base imponibile dell’ICI è data dal valore degli immobili gravati da tale imposta. Tale valore è determinato applicando i coefficienti fissati dalla norma alla rendita catastale incrementata del 5%. In particolare:
- per i fabbricati, il coefficiente è pari a 100, se si tratta di abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia; è pari a 50, se si tratta di uffici e studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale; è pari a 34, se si tratta di negozi e botteghe;
- per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- per i terreni agricoli la misura del coefficiente è pari a 75 e deve essere applicato al reddito dominicale iscritto in catasto, aumentato del 25 per cento.
Il comma 1-bis dell’articolo 2 in esame, introdotto presso la Commissione bilancio della Camera, inserendo il comma 3-bis all’articolo 6 del d.lg.s. n. 504/1992, estende i benefici ICI per l’abitazione principale ai soggetti che, in conseguenza di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale.
In altre parole, il soggetto proprietario di un immobile nel quale non risiede in quanto, a seguito di separazione legale, il medesimo immobile è assegnato all’ex–coniuge, determina l’ICI dovuta applicando l’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale e la relativa detrazione fiscale.
La misura della detrazione è determinata in proporzione alla quota di possesso.
La norma precisa, inoltre, il beneficio introdotto è subordinato all’assenza di altri diritti reali del coniuge non assegnatario su immobili situati nello stesso comune.
Andrebbe chiarito se la misura della detrazione ICI fruibile dal soggetto assegnatario dell’immobile sia da determinare ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 504/92 (ossia in proporzione alla quota tra i soggetti che vi risiedono) ovvero se debba essere ridotta per tenere conto della quota di quota di detrazione attribuita all’ex-coniuge non residente.
Il comma 2, modificato dalla Commissione bilancio del Senato, prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sopra esaminate sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato.
Un emendamento approvato presso la Commissione bilancio della Camera, stabilisce che i comuni devono, entro il 30 aprile del 2008, trasmettere al Ministero dell’interno una certificazione relativa al mancato gettito previsto. A tal fine il Ministero dell’interno approva entro il prossimo 28 febbraio, il modello da trasmettere.
Tale trasferimento compensativo per minor gettito ICI è erogato, per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50 per cento, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Si dispone inoltre che gli eventuali conguagli siano effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.
La previsione delle modalità di determinazione dei conguagli sulle somme trasferite in via
compensativa è demandata ad un decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministeri dell’interno e degli Affari regionali e
delle autonomie locali, d’intesa con
Si rammenta che – in base all’art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 – i soggetti tenuti al pagamento dell’ICI devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata[8]. Il contribuente ha comunque facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Si segnala che il comma 100 dell’articolo 9 del provvedimento in esame reca disposizioni, con diversa formulazione, relative al trasferimento ai Comuni del minor gettito conseguente all’applicazione del comma 1.
Il comma 3, inserito durante l’esame in Commissione bilancio del Senato, dispone che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i rimborsi di cui al comma 2 finalizzati a compensare il minor gettito ICI vengano erogati a favore di questi ultimi enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Si ricorda infatti che le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di ordinamento e finanza degli enti locali.
Articolo 2, commi 4-5
(Detrazione per canoni di locazione)
TESTO |
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
4. Identico. |
a) al comma 1 è premesso il seguente: |
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«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: |
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a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; |
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b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»; |
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b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»; |
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c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»; |
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2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»; |
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3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»; |
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d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: |
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«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. |
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1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da |
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1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da |
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1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare». |
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5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007. |
5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
I commi 4 e 5 dell’articolo 2 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del DPR n. 917 del 1986[9] ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.
In merito ai benefici fiscali in favore dei proprietari di immobili locati in base a contratti di locazione concordata, l’articolo 67-ter del provvedimento in esame, cui si rinvia, introduce la facoltà per i Comuni di ridurre le aliquote ICI relative ai suddetti immobili.
In linea generale le norme, che ai sensi del comma 5 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:
- una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a);
- una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d);
- l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 4, lettera d)
L’articolo 16 del TUIR prevede, al comma 1, una detrazione fiscale IRPEF in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431[10]. La misura annua della detrazione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, è determinata in misura pari a:
a) 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
b) 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
Il successivo comma 1-bis, prevede una detrazione in favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La misura annua della detrazione, fruibile per i primi tre anni e da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
b) 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
La lettera a) del comma 4 inserisce il comma 01 all’articolo 16 TUIR prevedendo una detrazione fiscale in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998.
La misura della detrazione è pari a
a) 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
b) 150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Il beneficio sembrerebbe introdotto in favore dei conduttori degli immobili e non anche dei proprietari. Ciò in quanto, pur considerando che la norma si riferisce ai “soggetti titolari di contratti di locazione”, la formulazione adottata per il comma 01 è la stessa di quella già contenuta nel comma 1 ai sensi del quale la detrazione si applica, appunto, ai soli soggettari.
La norma, in sostanza, non interessa i titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale i quali continueranno a beneficiare della detrazione già prevista, in misura superiore, dal comma 1 dell’articolo 16 del TUIR, mentre estende il beneficio ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998.
La lettera d) del comma 4 inserisce nell’articolo 16 del TUIR i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies.
Il comma 1-ter estende l’applicazione della detrazione prevista dal comma 1-bis, lettera a) dell’articolo 16 del TUIR ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni.
La detrazione spetta per i primi tre anni, purché l’immobile risulti abitazione principale del giovane e sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari.
Non appare chiaro se il beneficio fiscale interessi anche i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della disposizione. In caso affermativo, peraltro, andrebbe precisato se il triennio da considerare decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data di entrata in vigore della norma in commento.
La lettera d) del comma 4, inoltre, stabilisce che le nuove detrazioni, di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’articolo 16 del TUIR come introdotte dalla medesima lettera d):
§ non sono cumulabili tra loro, né sono cumulabili con le altre detrazioni previste dall’articolo 16 del TUIR. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (comma 1-quater);
§ sono stabilite su base annua e con riferimento al singolo contratto. Pertanto, la misura del beneficio è da ripartire tra gli aventi diritto (comma 1-quater) ed è da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. La norma precisa che per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione e i suoi familiari dimorano abitualmente (comma 1-quinquies).
Le modifiche introdotte, rispettivamente, dalla lettera b) e dalla lettera c) del comma 4 in esame hanno la finalità di coordinare i criteri generali di ripartizione della detrazione (tra gli aventi diritto e in base al periodo spettante) già previsti, a normativa vigente nel comma 1 e nel comma 1-bis dell’articolo 16 del TUIR;
§ in caso di c.d. incapienza è disposta l’attribuzione di una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella suddetta imposta. L’incapienza si verifica qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e delle detrazioni concernenti alcune tipologie reddituali (art. 13 TUIR). Le modalità di attribuzione verranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1-sexies);
§ entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007 (comma 5).
Non è previsto il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16 del TUIR come introdotto dal comma 4 in esame.
La norma sembra includere tra i soggetti aventi diritto al rimborso perché incapienti, anche i titolari di contratti di locazione cui spetta la detrazione ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR.
Articolo 2, commi 6-7
(Assegno di mantenimento)
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
6. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
6. Identico. |
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»; |
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b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
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«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri
deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi
1, 2, 3, 4 e |
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7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
7. Identico. |
I commi 6 e 7 dell’articolo 2 recano modifiche alla disciplina fiscale sugli assegni di mantenimento aumentando la misura delle detrazioni IRPEF in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli.
In particolare, il comma 6 modifica l’articolo 13 del DPR n. 917 del 1986[11] e il comma 7 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007.
La disciplina fiscale vigente, in materia di assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, prevede:
- l’iscrizione dei citati assegni tra gli oneri deducibili del soggetto che li corrisponde (articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR);
- l’inclusione nel reddito complessivo del soggetto che li percepisce. In particolare, gli assegni sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i) del TUIR);
- la detrazione fiscale, nella misura prevista dall’articolo 13, comma 5, del TUIR spettante al soggetto che percepisce tali assegni.
L’articolo 13 del TUIR reca la disciplina delle detrazioni IRPEF differenziate per categorie di redditi (lavoro dipendente, pensione, assimilati a lavoro dipendente, lavoro autonomo o impresa), per età del contribuente e per scaglioni di reddito.
In particolare, il comma 5 stabilisce gli importi delle detrazioni, non cumulabili con quelle previste nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano, tra gli altri, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali non si applicano le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente. La misura della detrazione è pari a:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
Le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 5 sono dirette a modificare la misura della detrazione fiscale fruibile dai soggetti che percepiscono assegni periodici corrisposti dal coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. In particolare:
- la lettera a) esclude la fruizione della detrazione spettante per redditi assimilati a lavoro dipendente, di cui al comma 5 dell’articolo 13 del TUIR;
- la lettera b), introducendo un comma 5-bis all’articolo 13 del TUIR, attribuisce ai percettori dell’assegno una misura della detrazione più elevata, corrispondente a quella prevista per i redditi di pensione, di cui all’articolo 13, comma 3, del TUIR. Il medesimo comma 5-bis, inoltre, stabilisce che la misura della detrazione spettante non deve essere rapportata ad anno, ma spetta, in ogni caso, in misura intera e che la detrazione introdotta non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 13.
Le misure delle detrazioni fiscali spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione sono, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13:
a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.;
b) 1.255 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
Articolo 2, commi 8-9
(Esenzione IRPEF per redditi fondiari)
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
8. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
8. Identico. |
«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta». |
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9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
9. Identico. |
I commi 8 e 9 dell’articolo 2 introducono misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario come definito dall’articolo 25 del DPR n. 917 del 1986[12].
In particolare, il comma 8 modifica l’articolo 11 del TUIR e il comma 9 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.
Ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (comma 1).
I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati (comma 2).
In base alla normativa vigente, relativamente ai redditi fondiari sono previste le seguenti esenzioni:
- redditi dei terreni di importo complessivo non superiore a 185,92 euro (articolo 11, comma 2, del TUIR) se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro e redditi di fabbricati relativi ad abitazione principale e sue pertinenze;
- redditi dei fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale e sue pertinenze (articolo 10, comma 3-bis del TUIR).
Il comma 8, inserendo il comma 2-bis all’articolo 11 del TUIR, prevede che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all’articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.
Articolo 2, commi 10-11
(Detrazioni per carichi di famiglia e
altre detrazioni)
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
10. Identico. |
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a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»; |
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2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; |
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3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»; |
a) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: |
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: |
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»; |
4-bis. Identico»; |
b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: |
b) identica. |
«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis». |
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11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
11. Identico. |
I commi 10 e 11 dell’articolo 2 intervengono sugli articoli 12 e 13 del DPR n. 917 del 1986[13] modificando le disposizioni in materia di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia e per categoria di reddito.
Gli importi delle detrazioni fiscali stabiliti dagli articoli 12 e 13 del TUIR - rispettivamente, per familiari a carico e per tipologia di reddito dichiarato – sono determinati in misura decrescente al crescere degli scaglioni di reddito complessivo. Inoltre, al fine di garantire la proporzionalità inversa tra redditi dichiarati e misura del beneficio anche all’interno di ciascuno scaglione di reddito, le norme stabiliscono che la detrazione effettivamente fruibile, è determinata in base ad una formula matematica che prevede l’utilizzo del reddito complessivo quale elemento che garantisce la predetta proporzionalità inversa.
L’articolo 12, comma 1, del TUIR stabilisce, tra l’altro, le seguenti misure delle detrazioni per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito è compreso tra 15.000 euro e 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito è compreso tra 40.000 euro e 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 29.000 euro e 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 29.200 euro e 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 34.700 euro e 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 35.000 euro e 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 35.100 euro e 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
Ai sensi dell’articolo 13 TUIR, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assimilati, rapportate al periodo di lavoro nell’anno, sono (comma 1):
a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione ai giorni di lavoro svolti durante l’anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la rideterminazione della sopra indicata detrazione in rapporto al periodo di lavoro dell’anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro .
La detrazione effettivamente spettante è poi aumentata, per i percettori di reddito complessivo compreso tra 23.001 e 28.000 euro, di un importo variabile tra 10 e 40 euro (comma 2).
Le detrazioni per i redditi di pensione, non cumulabili con quelle per i redditi di lavoro dipendente, rapportate al periodo di pensione nell’anno, sono le seguenti (comma 3):
a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
Il comma 4 dell’articolo 13 del TUIR riconosce detrazioni di maggiore importo per i pensionati aventi almeno 75 anni di età.
Più precisamente, qualora alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrano uno o più redditi di pensione, spetta a questi ultimi una detrazione d’imposta in luogo di quella di cui al precedente comma 3 (detrazioni per i redditi di pensione) e non cumulabile con quella prevista dal comma 1 per i redditi di lavoro dipendente.
Tale detrazione ammonta a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, deve essere comunque non inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentati del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia compreso tra 7.751 e 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
Le detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali non si applicano le detrazioni previste, per questo tipo di lavoro, dal comma 1 del nuovo articolo 13, per i redditi di lavoro autonomo, per i redditi d’impresa, comprese le imprese minori, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere sono quelle appresso indicate (comma 5 dell’articolo 13 del TUIR). Tali detrazioni non sono cumulabili con quelle di cui ai precedenti commi da 1 a 4:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
I numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 10, inseriti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, introducendo il comma 1-bis all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 (TUIR), dispone un incremento della detrazione IRPEF per figli a carico qualora il numero degli stessi sia non inferiore a quattro, nonché il rimborso della ulteriore detrazione introdotta nel caso di incapienza.
Come già indicato in precedenza, l’articolo 12 del TUIR reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali per carichi di famiglia. In particolare, i commi 1 e 4 individuano gli importi teorici e la formula da applicare per la determinazione della detrazione spettante per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico. Il comma 2 stabilisce che sono considerati a carico i soggetti che percepiscono un reddito complessivo non superiore a 2.840 euro annui. Il comma 3 precisa che la misura della detrazione è riferita all’intero anno e che deve essere rapportata ai mesi qualora il requisito per essere considerato a carico cessi nel corso dell’anno.
Ai sensi del numero 1) la detrazione è fissata in misura pari a 1.200 euro annui ed è da ripartire in quote uguali tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, in caso di separazione, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Inoltre, se uno dei due coniugi è a carico dell’altro, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo.
Il numero 2) reca una norma di coordinamento diretta a stabilire che, analogamente a quanto previsto per le altre detrazioni dell’articolo 12 del TUIR, per essere considerati a carico i soggetti devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini della determinazione del reddito, sono computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Il numero 3), infine, stabilisce, che in caso di incapienza, è riconosciuta una somma corrispondente alla quota del beneficio fiscalmente non detratta.
L’incapienza si verifica se la somma delle detrazioni fiscali, ivi incluse – oltre a quelle per carichi di famiglia – quelle per tipologia di reddito di lavoro (articolo 13 del TUIR), quelle per oneri detraibili (articolo 15 del TUIR), quelle per canoni di locazione (articolo 16 del TUIR) nonché ogni altra detrazione prevista da altre disposizioni normative, è superiore all’imposta lorda dovuta.
In merito alle modalità di erogazione delle somme da corrispondere agli incapienti, si rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle politiche per la famiglia.
Non risulta indicato il termine per l’emanazione del decreto ministeriale.
Il numero 4) della lettera a) e la lettera b) del comma 10 recano disposizioni fiscali in favore dei contribuenti che dichiarano il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Si stabilisce, infatti, che ai fini della determinazione dell’importo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del TUIR, non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
In particolare, il comma 10 modifica gli articoli 12 e 13 del TUIR e il comma 11 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.
In particolare, il numero 4) inserisce nell’articolo 12 TUIR il nuovo comma 4-bis, in base al quale, per la determinazione della detrazione fiscale effettivamente fruibile di cui al comma 1, in luogo del “reddito complessivo” deve essere utilizzato “il reddito complessivo al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3- bis”.
La relazione illustrativa del Governo ricorda che “resta fermo che il limite di reddito complessivo per individuare i familiari a carico, stabilito dall’articolo 12, comma 2, TUIR, resta determinato al lordo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, posto che il comma 4-bis di cui si propone l’inserimento fa riferimento solo al comma 1 del medesimo articolo 12”.
La lettera b) del comma 10 dispone l’inserimento nell’articolo 13 TUIR del nuovo comma 6-bis, in base al quale, ai fini del presente articolo, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui al sopra illustrato articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
In merito alla formulazione della norma, sarebbe opportuno intervenire attraverso una novella dei commi modificati, piuttosto che con l’inserimento di commi aggiuntivi.
TESTO |
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: |
12. Identico. |
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010; |
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b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. |
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(omissis) |
(omissis) |
13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008. |
13. Identico. |
14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. |
14. Identico. |
I commi da 12, 13 e 14 dell’articolo 2 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie.
In particolare, i commi 12 e 14 prorogano le disposizioni in materia di detrazione IRPEF e il comma 13 proroga l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.
Il comma 12 dispone la proroga della detrazione IRPEF che viene fissata in misura pari al 36 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Ai sensi del comma 14, la detrazione fiscale di cui al comma 12 spetta se risulta evidenziato in fattura il costo della relativa manodopera.
Rimangono, invece, confermate le altre condizioni previste per le medesime agevolazioni relative alle spese sostenute fino al 2007.
Gli interventi oggetto della proroga di cui al comma 12 sono:
a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), e successive modificazioni, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1 (“Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”) della legge n. 449 del 1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”).
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), nel testo vigente al 31 dicembre 2003, purché eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
La relazione illustrativa del Governo precisa che la fattispecie in esame si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, successivamente, abbiano provveduto alla vendita o all’assegnazione degli immobili stessi.
Il comma 13 dispone la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, dell’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) fatturate dal 1° gennaio 2008.
L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta 10 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria del 20 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ed in particolare:
a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
La relazione illustrativa del Governo sottolinea che la proroga concessa dal comma 13 in commento “è motivata dalla circostanza che la direttiva del Consiglio 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 consente agli Stati membri di prorogare, fino al 31 dicembre 2010, l’esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro”.
Si segnala che ai fini della proroga dell’aliquota agevolata IVA non è richiesta, diversamente dalla proroga della detrazione IRPEF, l’evidenziazione in fattura del costo della manodopera.
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
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12-bis. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di video sorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. |
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12-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 12-bis, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
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12-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 12-bis spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze. |
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12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater. |
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12-sexies. L'agevolazione di cui ai commi da 12-bis a 12-quater, fermo restando il limite di cui al comma 12-bis, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore. |
I commi da 12-bis a 12-sexies,introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio disciplinano la concessione di un credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
Le condizioni alle quali viene concesso il credito sono di seguito illustrate.
Innanzitutto, il credito di imposta è concesso per il triennio 2008-2010 ed è pari all’80% del costo sostenuto per l’adozione delle suddette misure di prevenzione, con un limite di 3.000 euro per ciascun beneficiario (comma 12-bis).
Il beneficio, in base a quanto stabilito dal comma 12-ter, non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.
Può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito.
Particolari disposizioni sono previste per la fruizione del credito di imposta.
In base al comma 12-quater, infatti, il credito spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze. La norma fissa pertanto un plafond massimo di costo ammissibile all’agevolazione, esaurito il quale non saranno più soddisfatte le richieste.
Si tratta pertanto di un credito d’imposta che non è erogato in forma automatica e che l’impresa non può direttamente utilizzare in sede di dichiarazione, in quanto è soggetto a preventiva autorizzazione (c.d. “monitoraggio”), sia relativa all’esito della richiesta, che nell’ammontare del credito concretamente fruibile, elementi che dipendono evidentemente dall’esistenza di una consistenza residua sul plafond al momento della richiesta.
Le norme in questione non specificano le modalità di attuazione di tale disciplina ed il comma 12-quinquies rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle modalità applicative.
L’agevolazione può essere fruita, in base al comma 12-sexies, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato de minimis. Si tratta della regolache, se rispettata, esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità. La disciplina è contenuta nel nuovo regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006[14] che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88).
L’attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, oltre che per particolari settori (siderurgia, costruzioni navali, industria automobilistica, ecc.), per gli aiuti a carattere regionale e per quelli c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela).
In particolare per gli aiuti orizzontali, nel regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (piccole e medie imprese, ricerca e allo sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione e formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis).
Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI. Quanto alle misure di aiuto di importanza minore, rientranti nel c.d. de minimis, va segnalato che essi sono attivabili su tutto il territorio nazionale, e con riferimento non solo alle PMI ma anche alle grandi imprese. Si tratta di aiuti che, in quanto particolarmente esigui, non hanno un impatto sensibile sulla concorrenza tra gli Stati membri, e possono quindi essere adottati in deroga al divieto e alle procedure di informazione previsti dal Trattato. Tale categoria di aiuti, originariamente definita nella comunicazione della Commissione 92/C 213/02, è stata poi modificata con la comunicazione della Commissione 96/C 68/06(pubblicata in GUCE C 68 del 6 marzo 1996) e poi dal Regolamento (CE) n. 69 del 2001 (GUCE L 10 del 13/1/2001), in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Nella categoria de minimis, in base a tale regolamento, rientravano gli aiuti che non superassero complessivamente la soglia di 100.000 euro nell'arco di 3 anni[15]. Il limite riguardava qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo, e tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma o obiettivo.
Il nuovo regolamento n. 1998 del 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, in alcuni specifici casi;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri,
e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Circa la soglia per rientrare nella categoria “de minimis” il regolamento, innovando rispetto al precedente, stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superarei 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
I massimali così stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.
Rimane l’obbligo per gli Stati membri, qualora intendano concedere un aiuto «de minimis» ad un’impresa, di informare l’impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento comunitario.
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da |
15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da |
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15-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 15 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui all'ultimo periodo del comma 15. |
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da |
16. Identico. |
17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:
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17. Identico. |
Tabella 3 |
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Zona |
Strutt. |
Strutture opache orizzontali |
Finest. compr. infissi |
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|
Coper. |
Pavim. |
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
18. Ai fini di quanto disposto al comma 15: |
18. Identico. |
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; |
|
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione; |
|
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
|
I commi da
Si segnala, peraltro, che il comma 25-ter dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) introduce la facoltà per i Comuni di applicare un’aliquota agevolata ICI relativamente agli immobili nei quali si effettuano installazione di impianti di riqualificazione energetica.
Il comma 344 dell'articolo unico della legge 296/2006 ha previsto una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[16] emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
La tabella citata, di seguito riportata, individua i valori limite consentiti per il consumo annuo di energia per il riscaldamento nei mesi invernali (espressi in KWH) per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso.
Rapporto di forma dell’edificio |
Zona climatica |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
S/V |
fino a |
a |
a |
a |
a |
a |
A |
a |
a |
oltre |
Valori limite vigenti |
||||||||||
<0,2 |
10 |
10 |
15 |
15 |
25 |
25 |
40 |
40 |
55 |
55 |
>0,9 |
45 |
45 |
60 |
60 |
85 |
85 |
110 |
110 |
145 |
145 |
valori limite applicabili dal 1° gennaio 2008 |
||||||||||
<0,2 |
9,5 |
9,5 |
14 |
14 |
23 |
23 |
37 |
37 |
52 |
52 |
>0,9 |
41 |
41 |
55 |
55 |
78 |
78 |
100 |
100 |
133 |
133 |
valori limite applicabili dal 1° gennaio 2010 |
||||||||||
<0,2 |
8,5 |
8,5 |
12,8 |
12,8 |
21,3 |
21,3 |
34 |
34 |
46,8 |
46,8 |
>0,9 |
36 |
36 |
48 |
48 |
68 |
68 |
88 |
88 |
116 |
116 |
I valori limite riportati in tabella sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadri, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;
b) V e il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
Il comma 345 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l’installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti a requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/mqK (e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico) indicati nella tabella seguente, come modificata dal comma 17 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria.
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
|
|
Copertura |
Pavimenti |
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
Il comma 346 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Il comma 347 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Il comma
a) l’asseverazione della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;
b) l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale in base all’articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005.
L’attestato di certificazione energetica è previsto per tutti
gli edifici di nuova costruzione e per quelli sia intervenuta una
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di
edifici esistenti ovvero la demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a
Qualora la certificazione energetica non sia prevista, il contribuente deve acquisire un “attestato di qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.
Anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili.
Il comma 349 rinvia, in merito alle definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi in commento, a quelle fornite dal citato del decreto legislativo n. 192 del 2005.
L’individuazione delle modalità attuative dell’articolo è inoltre rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che è stato emanato il 19 febbraio 2007 (in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007).
Tra l'altro l'articolo 10 del decreto dispone che la detrazione prevista dalle norme in esame non è cumulabile con le altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi (le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie previste ai sensi della legge 449/1997 ) mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.
L'Agenzia delle Entrate ha emanato al riguardo la circolare interpretativa 31 maggio 2007 n. 36.
Il comma 15, modificato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. Si tratta di:
§ spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);
§ spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);
§ spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);
§ spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007).
§ Ai sensi del comma 99 dell’articolo 9 del provvedimento in esame, l’ambito di applicazione delle agevolazioni previste nel richiamato comma 347 della finanziaria 2007 è esteso alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Sarebbe opportuno collocare la disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 99, del provvedimento in esame (estensione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione di cui al comma 347 della finanziaria 2007) nell’ambito delle norme in commento che disciplinano la proroga dei termini della medesima agevolazione.
Nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera le agevolazioni di cui al comma 347 della finanziaria 2007 sono estese alle spese per la sostituzione intera o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009.
Gli impianti a condensazione, per i quali il ddl finanziaria già prevedeva il beneficio fiscale, consentono, rispetto a quelli non a condensazione relativamente ai quali il beneficio è stato introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, un maggiore risparmio energetico in quanto riutilizzano i gas combustibili emessi dalla caldaia medesima.
Il comma 15-bis, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, prevede un’autorizzazione di spesa in misura pari a 2 milioni di euro annui relativamente alla detrazione fiscale sulle caldaie non a condensazione. A tal fine rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la individuazione delle modalità per il riconoscimento dei benefici.
La norma non prevede il termine di emanazione del decreto ministeriale.
Il comma 18 reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici disposta dal comma 15 dell'articolo in esame.
In particolare, la lettera a) stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.
La lettera b) prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.
La lettera c) specifica che non è richiesta l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio (articolo 1, comma 348, lettera b), della legge 296/2006) per:
§ gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
§ l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1).
Il primo periodo del
comma 16 dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da
I commi 353, 358 e 359 della finanziaria 2007 recano agevolazioni fiscali dirette a incentivare acquisti per l’incremento dell’efficienza energetica. Le norme introducono una detrazione fiscale per le spese, effettuati entro il 31 dicembre 2007, relative a:
- sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (comma 353). La detrazione è pari al 20% delle spese e comunque per un importo non superiore a 200 euro per ciascun apparecchio;
- acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW (comma 358). La misura della detrazione è pari al 20% della spesa e comunque per un importo massimo di 1.500 euro per motore;
- acquisto e installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW (comma 359). La detrazione è pari al 20% della spesa e comunque per un importo non superiore a 1.500 euro per intervento.
Ai sensi del comma 360, la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 358 e 359 e le modalità applicative delle relative disposizioni sono rinviate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia.
Il decreto cui fa riferimento la norma in esame corrisponde,
in particolare, ad un decreto interministeriale del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico emanato in
attuazione del comma 349 della finanziaria 2007 e contenente modalità
applicative relativamente ai commi da
In data 19 febbraio 2007, oltre al decreto richiamato dalla norma, è stato emanato anche un altro
decreto interministeriale, in particolare un decretodel Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, recante “Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata
efficienza e variatori di velocità (inverter),
di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
Non appaiono evidenti gli effetti dell'applicazione del D.M. recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai commi 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007. Infatti tali disposizioni prevedevano agevolazioni tributarie per apparecchi domestici, motori industriali e variatori di velocità e hanno ricevuto attuazione con un altro D.M. (si veda sopra). Peraltro, durante l'esame in Commissione Bilancio, il governo ha presentato una relazione tecnica sull'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame. Tale relazione afferma che " l'emendamento semplifica le modalità applicative ... pertanto, essendo procedurale, non comporta effetti di gettito".
Il secondo periodo del comma 16 prevede una corrispondente riduzione delle assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore delle imprese previste nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate. Si autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.
La disposizione in esame non appare chiara.
L’utilizzo del termine “corrispondentemente ridotte” ed il richiamo ad un decreto ministeriale di variazioni di bilancio, sembrerebbe indicare che l’applicazione all’articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 reca un onere, il cui ammontare tuttavia non viene indicato.
Per quanto riguarda le risorse della legge n. 488 del 1992 per le agevolazioni alle attività produttive, si ricorda che esse sono assegnate dal CIPE in sede di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per essere poi trasferite all’apposito piano di gestione del Fondo unico incentivi alle imprese, ora confluito, ai sensi dell’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 nel Fondo per la competitività e lo sviluppo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 luglio 2007, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse del Fondo per il 2007 non risultano essere assegnate risorse alla legge n. 488 (il decreto ha confermato, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate l’assegnazione di 135 milioni per il 2007 per gli interventi della programmazione negoziata (contratti di programma).
Si ricorda, infine, che per quanto riguarda il FAS, il CIPE non ha ancora provveduto al riparto delle risorse aggiuntive 2007-2009[17]..
Il comma 17 sostituisce la tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2007 con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007. La nuova tabella proposta, di seguito indicata, inverte i valori per i pavimenti e la copertura nell’ambito delle strutture opache orizzontali. La modifica è effettuata per correggere un errore materiale.
La nuova tabella 3 vigente è la seguente:
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
|
|
Copertura |
Pavimenti |
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
TESTO |
TESTO |
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|
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
19. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento». |
19. Identico. |
20. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati». |
20. Identico. |
21. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato. |
21. Identico. |
22. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data. |
22. Identico. |
I commi da 19 a 22 dell’articolo 2 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.
L’articolo 33, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) dispone che ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
L’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223/2006, come modificato in sede di conversione, dispone l’abrogazione del citato comma 3 il quale, tuttavia continua ad applicarsi “per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione”.
La norma introduce un nuovo regime di imposizione indiretta per tali trasferimenti fissando l’imposta di registro in misura pari all’1%, l’imposta ipotecaria in misura pari al 3% e l’imposta catastale in misura all’1%.
In particolare, il comma 19, inserendo un periodo all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro[18], dispone l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1 per cento relativamente agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.
L’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986 contiene un elenco di trasferimenti di beni immobili, distinti per tipologia di bene e per natura dei soggetti contraenti, individuano per ciascuna fattispecie la misura dell’imposta di registro da applicare. In particolare, per il trasferimento di diritti reali su immobili, di fabbricati e di terreni agricoli le aliquote ordinarie previste sono pari a, rispettivamente, 8%, 7% e 15%. La norma prevede, poi, alcune aliquote agevolate che riguardano: il trasferimento di immobili di particolare interesse storico, artistico e archeologico (3%); il trasferimento di abitazioni non di lusso[19] (3%); il trasferimento di fabbricati esenti da IVA in favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni[20] (1%). Infine, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro) relativamente a: trasferimenti in favore dello Stato, enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane, trasferimento di beni immobili situati all’estero o diritti reali sugli stessi, trasferimenti in favore di ONLUS e di istituzioni riordinate in aziende di aziende di servizi[21]
Rispetto alla normativa vigente, l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1%:
§ viene estesa a quelli destinati all’edilizia residenziale, non essendo più richiesto il requisito della convenzione;
§ viene introdotta la condizione in base alla quale l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.
Il comma 20 modifica l’articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali[22], prevedendo l’applicazione dell’imposta ipotecaria, con aliquota al 3 per cento, per la trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.
Rispetto alla normativa vigente:
§ alle trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale convenzionata si applicherebbe, in luogo dell’imposta in misura fissa (di cui all’articolo 36, comma 15 del DL n. 223/2006, abrogato dal comma 21 dell’articolo in esame), l’aliquota del 3%;
§ le trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale non convenzionata sarebbero soggette all’aliquota ridotta del 3%.
Il comma 21 prevede, a fini di coordinamento, l’abrogazione del citato comma 15 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
L’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223 del 2006 ha abrogato l’articolo 33, comma 3 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), con la sola eccezione dei trasferimenti di immobili siti in piani particolareggiati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata. Il regime agevolato introdotto con la legge finanziaria 2001 prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
Sarebbe opportuna una conferma in merito all’effettiva disapplicazione, in generale, del regime agevolato disposto dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Ciò in quanto l’abrogazione di una norma che reca abrogazione di un’altra disposizione non comporta, in ogni caso, la reviviscenza della prima norma soppressa.
TESTO |
TESTO |
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
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23. Identico. |
«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. |
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2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. |
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3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84». |
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24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008. |
24. Identico. |
Il comma 23 dell’articolo 2, sostituendo l’articolo 8 del DPR n. 917 del 1986[23], modifica il regime di deducibilità e riporto delle perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilità semplificata, di cui all’articolo 66 del TUIR, o attività di lavoro autonomo, anche se esercitate attraverso società semplici o associazioni.
Il testo vigente dell’articolo 8 del TUIR, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, dispone l’applicazione delle disposizioni generali sulle perdite anche per quelle realizzate dalle c.d. imprese minori e dai professionisti. Si tratta, in sostanza, della possibilità di portarle in deduzione, ai fini della determinazione del reddito complessivo, solo in presenza e nei limiti in cui esistono redditi della stessa natura (c.d. compensazione verticale). La quota non portata in deduzione per incapienza, può essere dedotta da redditi della stessa natura, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto (c.d. riporto in avanti).
In particolare, si dispone che le citate perdite:
- possono essere portate in deduzione, ai fini della determinazione del reddito complessivo IRPEF, anche da redditi di natura diversa realizzati dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta (c.d. compensazione orizzontale);
- non possono più essere riportate in avanti, per la quota che non trova capienza nell’anno.
Ai sensi del comma 24, la novella di cui al sopra illustrato comma 23 sarà efficace a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008.
La nuova formulazione proposta ripristina, a decorrere dal 2008, il testo vigente fino al 31 dicembre 2005.
Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 36, comma 27, del decreto D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006[24], a decorrere dal 1° gennaio 2006, le perdite relativa all’attività di impresa in contabilità semplificata o all’attività di lavoro autonomo possono essere utilizzate in compensazione nel medesimo periodo d’imposta, esclusivamente in presenza di altri redditi della stessa natura. E’ prevista, in ogni caso, la possibilità di riportare negli anni successivi le perdite non dedotte, le quali potranno essere detratte dal reddito della stessa natura realizzato negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
Nella versione precedente, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005 era consentito sottrarre le perdite d’impresa e di lavoro autonomo dai redditi anche di diversa natura (c.d. compensazione orizzontale).
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
25. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge». |
25. Identico. |
Il comma 25 dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, reca disposizioni dirette ad estendere al coniuge il regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di società di persone o di capitali.
La norma interviene modificando l’articolo 3, comma 4-ter, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346[25] ai sensi del quale non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti sopra indicati, effettuati in favore dei discendenti, anche tramite i patti di famiglia[26] di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
Il comma 4-ter dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 346/1990 dispone, in merito alla sopra indicata esenzione, che nel caso di quote sociali e azioni di società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile[27].
A questo proposito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha chiarito (punto 12.1) che, qualora la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l’agevolazione in commento spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo. L’agevolazione spetta sempre per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà.
Condizione per fruire dell’esenzione è che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, assumendo impegno in tal senso contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
Il mancato rispetto di questa condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa pecuniaria per ritardati od omessi versamenti[28] oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Non è espressamente disciplinata l’ipotesi in cui l’inosservanza della condizione (cessazione dell’attività dell’impresa, perdita del controllo) derivi da fatto non imputabile alla volontà del beneficiario dell’esenzione. L’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce per altro, relativamente alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
Articolo
2, comma 25-bis
(Esenzione per i finanziamenti erogati
dalla Cassa Depositi e Prestiti)
TESTO |
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
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25-bis. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,». |
Il comma 25-bis dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, estende il regime di esenzione previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973[29] alle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b) del decreto legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003[30].
L'articolo 5 del decreto legge n. 269/2003 dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, con il compito di concedere finanziamenti agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, utilizzando, come provvista, il risparmio postale garantito dallo Stato e i fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato, e di concedere finanziamenti relativi alle reti e agli impianti destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche, a valere sui fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta non assistite dalla garanzia dello Stato ed effettuate esclusivamente attraverso investitori istituzionali.
In particolare, la lettera b) del comma 7 ha per oggetto la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, per opere, impianti, reti e dotazioni relativi alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. La raccolta di fondi da destinare ai finanziamenti, da effettuare esclusivamente presso investitori istituzionali, è effettuata attraverso l’emissione di titoli e, più in generale, l’assunzione di finanziamenti e l’effettuazione di altre operazioni finanziarie. Rispetto a questi strumenti di raccolta è espressamente esclusa la garanzia dello Stato ed è stabilito il divieto per la CDP S.p.A. di raccogliere fondi rimborsabili a vista.
Il regime di esenzione previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 riguarda l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative e le imposte ipotecarie e catastali.
Per quanto riguarda la tipologia dei finanziamenti e degli atti ad essi inerenti, ai sensi della lettera b) richiamata dalla norma, il beneficio si applica alle operazioni a medio e lungo termine relative ad opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.
Articolo
2, comma 25-ter
(Agevolazioni ICI per la riqualificazione
energetica degli edifici)
TESTO |
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Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale). |
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25-ter. La deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. |
Il comma 25-ter dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, prevede la facoltà per i comuni di applicare, a decorrere dal 2009, una aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille in favore dei soggetti passivi che effettuano installazione di impianti di riqualificazione energetica.
Si segnala, peraltro, che i commi da 15 a 18 dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) recano disposizioni in materia di detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetica.
Il decreto legislativo n. 504 del 1992[31] reca disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili definendo, tra l’altro, l’ambito di discrezionalità applicabile da ogni Comune. Per quanto riguarda la misura dell’aliquota ICI l’articolo 6, comma 2, stabilisce che l’aliquota ICI fissata dal Comune non può essere inferiore al 4 per mille e non può essere superiore al 7 per mille.
Il beneficio introdotto interessa gli immobili sui quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
In merito alla durata del beneficio, la norma prevede:
§ l’applicazione dell’aliquota agevolata per un periodo di tre anni, qualora gli interventi effettuati riguardino l’installazione di impianti solari termici;
§ l’applicazione dell’aliquota agevolata per un periodo di cinque anni “per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili”.
Sarebbe opportuno inserire la nuova disposizione nell’ambito del decreto legislativo n. 504 del 1992 che contiene la disciplina in materia di imposta comunale sugli immobili.
Per quanto concerne le modalità attuative ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la disposizione rinvia ad un apposito regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997.
Ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. m. 504/1992 i Comuni possono deliberare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Il regolamento deve essere emanato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e la decorrenza non può essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui divengono esecutivi. Il Ministero dell’economia e finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità. La norma, inoltre, individua i principi in materia di riscossione e accertamento dei tributi.
TESTO |
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5»; |
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»; |
b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: |
b) identica; |
«Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. |
|
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15»; |
|
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; |
c) identica; |
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa; |
d) identica; |
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»; |
e) identica; |
f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi»; |
f) identica; |
g) all'articolo 84, comma 1: |
g) identica; |
1) il secondo periodo è soppresso; |
|
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»; |
|
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»; |
h) identica; |
i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente: |
i) identico: |
«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. |
«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. |
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. |
2. Identico. |
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. |
3. Identico. |
4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati
indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito
dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei
limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e
degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi
e i proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato
operativo lordo di competenza. Presentando apposito interpello all'Agenzia
delle entrate, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
|
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. |
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. |
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. |
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle
regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai
commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3,
comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. |
6. Identico. |
|
7. Identico. |
|
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»; |
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati; |
l) identica; |
m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente: |
m) identica; |
«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»; |
|
n) all'articolo 102: |
n) identica; |
1) il comma 3 è abrogato; |
|
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: |
|
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma |
|
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato; |
o) identica; |
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni II e III del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»; |
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»; |
q) all'articolo 109: |
q) identica; |
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse; |
|
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»; |
|
3) il comma 6 è abrogato; |
|
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»; |
r) identica; |
s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente: |
s) identica; |
«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante). - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi»; |
|
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata; |
t) identica; |
|
t-bis) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»; |
u) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; |
u) identica; |
v) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente: |
v) identica; |
«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate). - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. |
|
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138»; |
|
z) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96». |
z) identica. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), e z),
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), si
applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 e, per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della nuova disciplina
degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell'eccedenza non
dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di
competenza. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in
misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta
data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei
periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004.
La disposizione di cui al comma 1, lettera n), numero 1), si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n),
concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si
applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1o
gennaio |
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), t-bis)
e z), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi
è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), numero 1),
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La disposizione di cui al comma 1, lettera h), ha effetto per le plusvalenze
realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per
le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle
svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello
in corso al 1o gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 1,
lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al
numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti
di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a
partire dal 1o gennaio |
L’articolo 3, modificato nel corso dell’esame presso
1) modifiche ai criteri di deducibilità degli oneri diretti ad ampliare la base imponibile con riferimento al reddito d’impresa sia per quanto riguarda i soggetti IRPEF, sia per quanto riguarda i soggetti IRES;
2) armonizzazione del risultato economico ai fini del bilancio civile con il reddito imponibile ai fini fiscali;
3) riduzione dell’aliquota IRES che viene ridotta dal 33% al 27,5%;
4) riduzione dell’aliquota IRAP ordinaria che viene ridotta dal 4,25% al 3,9%.
La relazione illustrativa afferma che le modifiche sono finalizzate, in primo luogo, all’allineamento con le tendenze dei maggiori paesi europei e anche con le raccomandazioni della Commissione Europea.
Inoltre, la relazione precisa che la riforma proposta persegue anche altre finalità quali quelle della semplificazione, razionalizzazione e trasparenza del prelievo fiscale. Infatti la “complessità della disciplina sul reddito d’impresa, oltre a generare, soprattutto per le imprese di grandi dimensioni, maggiori costi di procedure e adempimenti e, per il fisco, maggiori difficoltà in sede di accertamento, rende molto difficoltoso stabilire l’effettivo carico tributario gravante sulle imprese. Ciò comporta per gli investitori l’impossibilità di operare immediati raffronti con gli altri sistemi di tassazione”.
Si segnala che alcune modifiche concernente la deducibilità di oneri ai fini della determinazione del reddito d’impresa interessano, oltre alle società, anche i soggetti IRPEF che esercitano attività d’impresa. Tali soggetti possono alla luce delle novità recate dal comma 4 dell’articolo 3 del provvedimento in esame accedere, in presenza di determinati requisiti e osservando alcune condizioni, ad un regime di tassazione del reddito d’impresa con aliquota uguale a quella IRES. Per i soggetti che non possono fruire di tale regime o non ne hanno convenienza la norma sembrerebbe comportare, rispetto al regime vigente, un aggravio dell’imposizione fiscale.
Il comma 1 dell’articolo 3 interviene sulla disciplina fiscale in materia di determinazione del reddito d’impresa contenuta nel DPR n. 917 del 1986[32] modificando sia le norme contenute nel Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF) sia le norme contenute nel Titolo II (Imposta sul reddito delle società – IRES).
La disposizione contenuta nella lettera e) del comma 1, modificando l’articolo 77 del TUIR, riduce l’aliquota IRES dal 33% al 27,5%.
La nuova aliquota, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La norma interviene apportando rilevanti modifiche alla disciplina concernente la deducibilità degli interessi passivi.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La normativa vigente dispone dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d’impresa sia nel Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche)[33] sia nel Titolo II (imposta sul reddito delle società). Con riferimento a quest’ultimo, si segnala:
- contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization). A tal fine con l’articolo 98 del TUIR si stabilisce un limite alla deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti. In linea generale, l’indeducibilità opera quando l’ammontare medio dei finanziamenti è superiore agli apporti di capitale da parte dei soci. La norma intende evitare che le società, qualora necessitino di risorse finanziarie, si indebitino in eccesso traendo vantaggi sia da un punto di vista fiscale (per la deducibilità degli interessi passivi) sia in termini di rischio (in quanto non incrementano il capitale sociale, ossia il capitale soggetto al rischio d’impresa);
- pro-rata patrimoniale, che prevede un ulteriore limite alla deducibilità degli interessi da applicare qualora l'impresa possieda delle partecipazioni esenti iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello del proprio patrimonio netto contabile, risultante dal medesimo bilancio. In questo caso, l’articolo 97 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi, ai quali è già stata applicata la thin capitalization di cui all’articolo 98, sono indeducibili per la quota corrispondente al rapporto tra l’eccedenza delle partecipazioni esenti rispetto al patrimonio netto e il valore corrispondente alla differenza tra il totale attivo dedotto del patrimonio netto e del valore dei debiti commerciali;
- pro-rata generale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 96 del TUIR. In particolare, il comma 1 dell’articolo 96 dispone che la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Il comma 2 dell’articolo 96 individua le fattispecie di componenti positive che non rilevano o che rilevano in misura parziale per la determinazione del rapporto di cui al comma 1. Ai sensi del comma 3, qualora la società abbia riscosso interessi o altri proventi esenti relativi a obbligazioni pubbliche o private acquisite dopo il 28 novembre 1984, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.
La lettera i) del comma 1 sostituisce interamente l’articolo 96 del TUIR sopra richiamato, introducendo una nuova disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi.
La nuova disciplina sostituisce anche le disposizioni contenute negli articoli 97 e 98 del TUIR i quali, infatti, sono abrogati dalla successiva lettera l).
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il nuovo articolo 96 dispone:
- gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati realizzati nel medesimo periodo d’imposta (comma 1);
- l’eventuale eccedenza negativa è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (comma 1). Il risultato operativo lordo è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, come risultanti dal conto economico di esercizio, escluse le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni leasing relativi a beni strumentali (comma 2);
- in
base alle modifiche apportate presso
La relazione di accompagnamento all’emendamento governativo afferma che la disposizione è diretta a tutelare i soggetti che realizzano un risultato operativo lordo alto e interessi passivi bassi. In questo caso, è stato previsto un meccanismo che permette a tali soggetti di riportare in avanti la parte del risultato operativo rimasta non sfruttata;
- ai fini dell’articolo in esame, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, aventi natura finanziaria mentre sono esclusi quelli aventi natura commerciale (comma 3)[34].
In particolare, la norma si riferisce ai contratti di mutuo, ai contratti leasing, ai prestiti obbligazionari o emissione di titoli similari e ad ogni altro rapporto avente causa finanziaria.
- in deroga a quanto indicato nel punto precedente, per i soggetti che vantano crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione, sono considerati interessi attivi, rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi, anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, purché connessi al ritardato pagamento dei corrispettivi (comma 3).
La relazione illustrativa afferma che tale deroga ha lo scopo di risolvere il problema delle imprese abitualmente operanti con le pubbliche amministrazioni e che, quindi, si trovano spesso esposte al problema dei ritardati pagamenti e della conseguente esigenza di ricorrere al debito;
- le eccedenze di interessi passivi indeducibili in un determinato periodo di imposta possono essere dedotte dal reddito dei successivi periodi di imposta, (c.d. riporto in avanti), qualora, negli esercizi successivi, il risultato operativo sia capiente. In altre parole, il riporto in avanti trova applicazione solo se e nei limiti in cui, negli esercizi successivi l’eventuale eccedenza dei componenti negativi rispetto a quelli positivi sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza (comma 4).
Nel corso
dell’esame del provvedimento presso
- sono esclusi dall’ambito di
applicazione della disciplina in esame le
banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del d.lgs.
n. 87/1992[37],
le imprese di assicurazione e le società
capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. In seguito alle modifiche
introdotte dal
La relazione allegata all’emendamento governativo afferma che i nuovi soggetti esclusi sono delle società che hanno caratteristiche operative e gestionali del tutto peculiari, che non giustificano l’applicazione di norme sulla sottocapitalizzazione.
L’articolo 96 del DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) stabilisce che, dopo l’aggiudicazione, le imprese riunite possono costituire tra loro una società consortile per l’esecuzione unitaria, anche parziale, dei lavori appaltati.
L’articolo 156 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) dispone che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere la facoltà, per l’aggiudicatario, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La società di progetto deve avere un capitale sociale non inferiore a quello indicato nel bando e diventa la concessionaria in quanto subentra nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.
- sono incluse nell’ambito soggettivo le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria (c.d. holding industriali) (comma 5);
- restano ferme, in ogni caso, le regole generali di indeducibilità disposte dall’articolo 90, comma 2 (relativamente agli immobili non strumentali), dall’articolo 110, comma 7 (relativamente alle operazioni con imprese residenti in paesi esteri con i quali sono stati stipulate convenzioni contro le doppie imposizioni), dall’articolo 110, comma 10 (relativamente ad operazioni con imprese residenti in paesi aventi regime fiscale privilegiato), dall’articolo 3, comma 115 della legge n. 549/1995[38] (tasso di rendimento effettivo su obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti superiore ai limiti fissati al DPR n. 600/1973, articolo 26, comma 1) e dall’articolo 1, comma 465 della legge n. 311/2004[39] (interessi sui prestiti delle società cooperative) (comma 6);
In merito alla indeducibilità relativa agli immobili non strumentali, si rinvia a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo in esame il quale, recando norma di interpretazione autentica, afferma che gli interessi passivi corrisposti su finanziamenti per l’acquisto di immobili non strumentali non sono compresi fra i componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo 90.
- in caso di partecipazione al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale (comma 7);
- la disposizione di cui al comma 7 si applica anche nel consolidato mondiale. Pertanto, ai soli effetti della individuazione della capienza per la deducibilità degli interessi passivi, possono essere incluse anche le società estere; in tal caso nella dichiarazione dei redditi devono essere espressamente indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera (comma 8, inserito dalla Commissione bilancio della Camera).
La relazione allegata all’emedamento governativo afferma che tale modifica è finalizzata a non discriminare le eventuali acquisizioni di partecipazioni estere prevedendo l’utilizzo, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, dell’eventuale margine di capienza presente in imprese estere controllate.
La lettera b) del comma 1 sostituisce l’articolo 61 del TUIR, recante la disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRPEF. La nuova disciplina sostituisce anche le disposizioni contenute negli articoli 62 e 63 del TUIR i quali, pertanto, sono abrogati dalla successiva lettera c).
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Prima di esaminare il contenuto degli articoli 61, 62 e 63 del TUIR, si ricorda che ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del TUIR, il reddito d’impresa ai fini IRPEF è determinato, ove non diversamente disposto, secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II (Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti).
Ai sensi dell’articolo 61 gli interessi passivi pagati dall’imprenditore devono essere computati nella determinazione del reddito d’impresa e non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15[40].
Inoltre, analogamente alle disposizioni per i soggetti IRES, gli articoli 62 e 63 recano la disciplina il pro-rata patrimoniale e il contrasto all’utilizzo della sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. thin capitalization) per i soggetti IRPEF.
Il nuovo articolo 61 dispone, al comma 1, la parziale deducibilità degli interessi passivi inerenti l’esercizio di impresa.
In particolare, si prevede che tali oneri sono deducibili per la parte corrispondente al coefficiente ottenuto dividendo la somma dei ricavi, degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa nonché dei ricavi che non vi concorrono perché esclusi, per l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. In altre parole, la quota indeducibile degli interessi passivi è proporzionale alla quota dei ricavi e proventi esenti rispetto al totale dei ricavi e proventi.
Il comma 2 del nuovo articolo 61 dispone che la parte di interessi passivi non deducibili ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.
Rispetto alla normativa vigente, la indetraibilità degli interessi passivi è disposta con riferimento alla quota non deducibile ai sensi del comma 1. Pertanto, limitatamente alla quota deducibile la norma consente al contribuente di iscrivere gli interessi passivi tra gli oneri detraibili in misura pari al 19 per cento.
La lettera d) del comma 1, inserita dalla Commissione bilancio del Senato, espunge dall’articolo 66, comma 3, TUIR il rinvio all’articolo 96 del TUIR.
Con tale modifica, il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, di cui al riformulato articolo 96 del TUIR, non si applica alle imprese minori.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La lettera z) del comma 1, aggiungendo un periodo al comma 7 dell’articolo 172 del TUIR, estende agli interessi passivi portati in avanti, perché indeducibili nell’esercizio di riferimento, lo stesso trattamento limitativo delle perdite nell’ambito delle operazioni di fusione o scissione.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il comma 7 dell’articolo 172 del TUIR reca disposizioni antielusive in materia di fusioni e scissioni societarie. In particolare, si dispone che le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per un ammontare non superiore al rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio ovvero, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile.
La relazione illustrativa sottolinea come tale previsione abbia una funzione antielusiva, al fine di evitare che le operazioni societarie straordinarie siano fatte con lo scopo di “subentrare nel diritto della deduzione a titolo di interessi portati a nuovo”.
Non appare chiaro quale sia l’applicazione della norma nell’ipotesi in cui in capo alla stessa società partecipante alla fusione siano attribuite sia perdite d’esercizio che interessi oggetto di riporto in avanti.
In materia di regime fiscale degli interessi passivi, il
comma
In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l’articolo 56, comma 2 del TUIR concernente la determinazione delle perdite d’impresa che possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 56 la perdita d’impresa, “al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6 è computata in deduzione del reddito complessivo”.
La modifica è diretta ad includere nel comma 2 dell’articolo
56 il riferimento all’articolo 61 del TUIR al fine di coordinarsi con le
modifiche introdotte dalla lettera b)
del comma
L’articolo 109 del TUIR reca disposizioni concernenti “Norme generali sui componenti del reddito d'impresa”. In particolare, il comma 6 dispone che qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 96 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
La lettera g), numero 2) del comma 1 modifica
il comma 1 dell’articolo 84 del TUIR espungendo i rinvii all’articolo 96 e
all’articolo 109, comma 6 del TUIR al fine di coordinarsi con le modifiche
introdotte dalla lettera i) del comma
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La disciplina in
materia di deducibilità e riporto delle perdite d’impresa è stata oggetto di
modifica da parte del ddl originariamente presentato e dei successivi
emendamenti approvati, anche nel corso
dell’esame presso
Appare opportuno ricordare che l’articolo 2, comma 23 del ddl in esame, prevedendo la riformulazione dell’articolo 8 del DPR n. 917/1986, modifica la disciplina delle perdite realizzate dalla imprese minori e dai lavoratori autonomi (per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda).
Le modifiche complessivamente introdotte dall’articolo 3 del ddl in esame sono dirette ad unificare la disciplina della deducibilità delle perdite realizzate prevedendo, in linea generale, il passaggio da un regime di compensazione orizzontale (nel quale le perdite sono sommate algebricamente agli altri redditi realizzati nell’esercizio ed è escluso il riporto in avanti delle perdite non dedotte) ad un regime di compensazione verticale (nel quale le perdite possono essere dedotte esclusivamente da redditi della stessa natura realizzate dai medesimi soggetti e possono essere dedotte anche negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto).
Ai fini di una ricognizione della normativa vigente in materia di deducibilità delle perdite si segnala:
- l’articolo 8 del TUIR, riformulato dal comma 23 dell’articolo 2 del ddl in esame, ai sensi del quale le perdite delle società di persone si imputano a ciascun socio in proporzione alle loro quote (comma 2). Inoltre, le perdite di imprese e quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone o associazioni possono essere computate in diminuzione dai relativi redditi; in caso di incapienza è ammesso il riporto in avanti negli esercizi successivi ma non oltre il quinto (comma 3);
- l’articolo 56, comma 2, del TUIR ai sensi del quale la perdita d’impresa, determinata in base alla normativa fiscale, può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, ossia in base al regime della compensazione verticale;
- l’articolo 84 del TUIR disciplina il riporto della perdita per i soggetti IRES precisando che la perdita realizzata, determinata in base alla normativa fiscale, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l’importo che trova capienza nel reddito imponibile in ciascuno di essi (comma 1). Il periodo del riporto è illimitato se la perdita è realizzata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione se si riferiscono ad una nuova attività produttiva (comma 3);
- l’articolo 101, comma 6, del TUIR prevede l’applicazione della compensazione verticale delle perdite attribuite per trasparenza da società di persone a società di capitali.
La lettera m) del comma 1, introdotta dalla Commissione bilancio del Senato, interviene sull’articolo 101 TUIR recante disposizioni in materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite subite dai soggetti IRES.
In particolare, viene sostituito il comma 6 dell’articolo 101 al fine, da un lato, di confermare la disciplina vigente relativa alle perdite attribuite per trasparenza da società in nome collettivo e in accomandita semplice a società di capitali (c.d. compensazione verticale), e dall’altro lato di limitare l’ambito di deducibilità in quanto tali perditesono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.
La riformulazione si è resa necessaria anche in considerazione del fatto che il testo vigente contiene un rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 del TUIR. Tale comma, tuttavia, è stato riformulato dall’articolo 2, comma 23, del ddl in esame ed introduce, in luogo della compensazione verticale, il regime della compensazione orizzontale e il riporto in avanti delle perdite non dedotte per le imprese minori e i lavoratori autonomi.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La relazione illustrativa rileva come tale disposizione sia volta a prevenire comportamenti elusivi da parte di società di capitali tesi a concentrare su società di persone partecipate il sostenimento di interessi passivi, così da sottrarli alla disciplina del nuovo articolo 96 TUIR e da dedurli sottoforma di perdita attribuita per trasparenza.
Nella seguente tabella si riporta una esemplificazione dell’applicazione della normativa introdotta dalla citata lettera m).
Descrizione/Anno |
n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
n+5 |
n+6 |
Reddito(1) soc.partecipante |
+ 300 |
+400 |
+500 |
+600 |
+700 |
+800 |
|
Reddito(1) soc.partecipata |
-1.000 |
+100 |
+100 |
+200 |
+200 |
+300 |
|
Utilizzo perdite pregresse |
0 |
-100 |
-100 |
-200 |
-200 |
-300 |
|
Perdita anno “n” indeducibile |
|
|
|
|
|
|
-100 |
(1) Il segno “+” rappresenta un utile, il segno “-“ una perdita.
La lettera t-bis) del comma 1, introdotta dalla Commissione bilancio della Camera[41], estende l’applicazione del nuovo comma 6 dell’articolo 101, come sostituito dalla precedente lettera m), anche alle società non residenti che partecipano alle società di persone residenti. Anche in tal caso, pertanto, le perdite attribuite per trasparenza sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa che ha generato le perdite.
La disposizione di cui alla lettera t-bis) entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Alla lettera a) del comma 1, che nel testo originario del ddlrecava disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi introdotta dal ddl in esame, è stato inserito, dalla Commissione bilancio della Camera, un nuovo periodo.
In particolare, il periodo aggiunto stabilisce, modificando l’articolo 56 del TUIR concernente la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF, stabilisce che alle perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8.
La relazione illustrativa all’emendamento governativo precisa che la modifica è diretta a chiarire che, nel caso in cui la partecipazione in una società di persone venga assunta da un’impresa individuale, resta fermo il regime attuale delle perdite imputate da tali società, cioè la concorrenza delle stesse alla formazione del reddito d’impresa. Ciò non consente alcuna elusione fiscale relativamente alla nuova disciplina degli interessi passivi in quanto la stessa trova applicazione in capo alla società partecipata e, di riflesso, al soggetto partecipante.
La lettera f) del comma 1 inserisce un nuovo periodo al comma 1 dell’articolo 83 del TUIR recante disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
L’articolo 83 dispone che, ai fini della determinazione dell’imponibile IRES, è necessario apportare all’utile risultante dal bilancio civile le variazioni in base ai criteri di imputazione e deducibilità di natura fiscale.
Con la novella in commento, si specifica che, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
La lettera g), numero 1, del comma 1 interviene sull’articolo 84 del TUIR, recante la disciplina del riporto delle perdite, disponendo la soppressione del secondo periodo del comma 1, coordinandosi con quanto disposto dalla lettera f) del comma 1.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 84, la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi (primo periodo). Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Nei periodi successivi, si stabilisce che per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.
Si ricorda che tale periodo – di cui si propone ora l’abrogazione – era stato inserito dal comma 72 dell’articolo 1 della finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) che ne aveva previsto la decorrenza dal periodo di imposta 2007. Considerato che – in base al comma 2 del presente articolo 2 – le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), n. 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ne consegue come il suddetto secondo periodo dell’art. 84, co. 1, TUIR, rimanga del tutto privo di effetti pratici.
La lettera n) del comma 1 modifica l’articolo 102 del TUIR recante le modalità di ammortamento dei beni materiali.
L’articolo 102 del TUIR dispone, in linea generale, che la quota ordinaria di ammortamento[42] deducibile ai fini fiscali deve essere di ammontare non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
Il numero 1) della lettera n) abroga il comma 3 dell’articolo 102, che prevede la possibilità di elevare, per alcune categorie di beni, la misura massima di deducibilità delle quote di ammortamento (c.d. ammortamento accelerato e ammortamento anticipato).
Il comma 3 dell’articolo 102 del TUIR disciplina l’ammortamento accelerato e l’ammortamento anticipato. L’ammortamento accelerato è consentito qualora si verifichi una più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore; in tal caso la misura massima di ammortamento, determinata ai sensi del comma 2, può essere superata in proporzione all’effettivo maggiore utilizzo del bene. L’ammortamento anticipato, invece, consente di aumentare la quota ordinaria di ammortamento fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Nel corso dell’esame presso
Il comma 2, nel testo originario del ddl, disponeva che, in attesa della revisione dei coefficienti di ammortamento tabellare, per le imprese diverse da quelle rientranti tra i soggetti passivi IRES continuava ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la norma sugli ammortamenti anticipati di cui all’articolo 102, comma 3, secondo periodo del TUIR, nella versione previgente le modifiche apportate dal ddl in esame.
Il numero 2) della lettera n) sostituisce il comma 7 dell’articolo 102, recante le modalità di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario).
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.
In materia di ammortamento dei beni in leasing il comma 7 dell’articolo 102 dispone che la società che concede i beni in locazione, iscrive tra i componenti positivi i canoni di locazione e deduce annualmente quote di ammortamento ordinario essendo esclusa la possibilità di effettuare ammortamento anticipato.
Il soggetto utilizzatore del bene può dedurre i canoni di locazione in presenza delle seguenti condizioni:
- per i beni mobili, il contratto leasing deve avere una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario di ammortamento;
- per i beni immobili, oltre al requisito indicato nel punto precedente, la durata del contratto non deve essere, in ogni caso, inferiore a 8 anni e superiore a 15 anni;
- per veicoli aziendali, il contratto leasing deve avere una durata non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario di ammortamento.
Con le modifiche introdotte dal nuovo comma 7, per quanto concerne le imprese utilizzatrici :
§ per i beni mobili, ai fini della deducibilità dei canoni leasing, la durata minima del contratto viene elevata dalla metà ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario di ammortamento;
§ per i beni immobili, la durata del contratto, fermo restando il requisito di cui al punto precedente, non deve essere, in ogni caso, inferiore a 11 anni (in luogo di otto) e non superiore a 18 anni (in luogo di 15);
§ per i veicoli aziendali, viene riproposta la normativa vigente, che prevede, ai fini della deducibilità dei canoni, una durata del contratto leasing non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario;
§ per tutti i tipi di contrattisi dispone che la quota di interessi impliciti è soggetta alle limitazioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96 (modificato dalla lettera i) del comma in esame).
Per quanto concerne le società concedenti, il nuovo comma 7 non ripropone il divieto di ammortamento anticipato. La modifica è da collegare all’abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 102 disposta dal punto 1 della lettera n) ed ha pertanto natura di coordinamento formale.
La lettera o) del comma 1, abrogando il comma 4 dell’articolo 102-bis (“Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate”), sopprime il divieto di ogni ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La norma dispone il coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera n).
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La lettera p) del comma 1, modificando il comma 2 dell’articolo 108 del TUIR, interviene sulla disciplina fiscale relativa alle spese di rappresentanza.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il comma 2 dell’articolo 108 del TUIR reca disposizioni, nella parte modificata, relativa alla deducibilità delle spese di rappresentanza. In particolare, tali spese sono deducibili, nella misura di un terzo del loro ammontare, per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.
In base alla modifica introdotta le spese di rappresentanza:
§ ai fini fiscali le spese di rappresentanza sono deducibili se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità da fissare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base della natura e della destinazione delle spese medesime, nonché del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.
Non risulta individuato il termine per l’emanazione del decreto.
§ Sono deducibili interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute
§ sono, in ogni caso, deducibili nell’anno le spese relative all’acquisto di beni distribuiti gratuitamente (omaggi) se il valore unitario è inferiore a 50 euro. Rispetto alla normativa vigente, pertanto, viene aumentato il limite da 25,82 a 50 euro.
Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, è stato soppresso il periodo che prevedeva la inclusione tra le spese di rappresentanza delle perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento.
La lettera q) del comma 1 modifica la disciplina contenuta nell’articolo 109 del TUIR recante “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa”, intervenendo sui commi 4, 5 e 6.
In particolare, si dispone che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non saranno più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore, accantonamenti spese relative a studi e ricerche di sviluppo, canoni di leasing finanziario, ferma restando la deducibilità dei costi imputati al conto economico, pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla norma fiscale.
Pertanto, l’innovazione in commento consiste nell’eliminazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili indicato nel quadro EC (prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi) per ammortamenti, accantonamenti e altri costi. Tale prospetto viene redatto quando i componenti negativi imputati al conto economico sono di ammontare inferiore a quelli consentiti dalla normativa fiscale; in tali casi, il maggiore componente negativo deducibile ai fini fiscali può essere dedotto in sede di dichiarazione dei redditi mediante apposita evidenziazione nel prospetto fiscale (quadro EC).
L’eliminazione del quadro EC comporta la necessità di effettuare una revisione della disciplina fiscale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. In proposito si rinvia alla scheda relativa ai commi da 24-bis a 24-sexies dell’articolo in esame.
La riforma dell’IRES (D.Lgs. n. 344 del 2003) ha introdotto la possibilità di operare, relativamente agli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, delle deduzioni extracontabili.
Tale possibilità era stata indotta dalla scelta, operata con la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 2003), di eliminare il fenomeno del c.d. inquinamento fiscale del bilancio, causato dalla possibilità di far concorrere al risultato di esercizio rettifiche di valore e accantonamenti per rischi e oneri operati per ragioni esclusivamente fiscali, ma privi, del tutto o in parte, di giustificazione secondo corretti principi contabili.
La lettera q), numero 1), abroga parzialmente l’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR riducendo i margini di ricorso alle deduzioni c.d. extracontabili le quali erano state introdotte in conformità al principio del c.d. disinquinamento del bilancio.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 109, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi è ammessa solo se risultano imputati nel conto economico. In deroga a tale principio, sono deducibili, anche se non contabilizzati:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente e non dedotti fiscalmente in conformità a norme fiscali;
b) quelli deducibili per disposizione di legge. Relativamente ad alcune voci di costo (ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore, accantonamenti, spese relative a studi e ricerche di sviluppo, differenze tra i canoni leasing e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che ne derivano) si ammette la deducibilità, anche in assenza di imputazione al conto economico, se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro EC) risultano evidenziati l’importo complessivo, il valore civile e quello fiscali dei beni nonché i fondi di ammortamento. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 è ammessa l’applicazione, in via transitoria, delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo del TUIR.
Con particolare riferimento alle riserve in sospensione d’imposta, il comma 2, dispone la facoltà per il contribuente, di eliminare il vincolo di disponibilità, che non ne consente la distribuzione, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva fissata in misura pari all’1% da versare entro il termine di scadenza per il pagamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Con un’integrazione all’articolo 3, comma 2, apportata dalla Commissione bilancio del Senato, si prevede che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla sopra illustrata lettera q), numero 1) del comma 1, decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possano essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, qualora non risultino coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, fatta salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.
La relazione illustrativa sottolinea come l’integrazione suddetta sia finalizzata “a ostacolare comportamenti elusivi e in contrasto con la regola della continuità dei criteri contabili adottati (…). La modifica, peraltro, assume anche portata di tutela della consistenza e veridicità del bilancio civilistico, essendo chiaramente volta a scoraggiare comportamenti anomali forieri di nuovi inquinamenti del risultato economico”.
Al riguardo si segnala come il successivo comma 15 dell’articolo in esame contenga disposizioni relative alla possibilità di riallineare i valori fiscali e civili corrispondenti alla deduzioni extracontabili, con versamento di un’imposta sostitutiva.
Si segnala che la norma non indica in luogo di quali imposte deve essere corrisposta l’imposta sostitutiva. Tuttavia, tenuto conto ai sensi del comma 18 dell’articolo 3 del provvedimento in esame, la ripresa a tassazione ai fini IRAP dei costi dedotti fiscalmente in via extracontabile, comporta lo svincolo delle riserve in sospensione d’imposta indicate nel prospetto limitatamente alla quota IRAP, si ritiene che l’imposta introdotta in misura pari all’1% si intenda quale imposta sostitutiva dell’IRES.
La lettera q), numero 2), introduce modifiche al comma 5 dell’articolo 109 al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute con le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi introdotta al comma in esame.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il comma 5 dell’articolo 109 del TUIR dispone, in base al principio di inerenza, che i componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Qualora tali componenti siano riferibili indistintamente ad attività computabili e ad attività non computabili in quanto esenti, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.
In particolare, per quanto riguarda la determinazione della quota indeducibile dei costi parzialmente imputabili ad attività esenti, si sostituisce il rinvio al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 96 (sostituito dalla lettera i) del comma in esame) con un nuovo meccanismo basato sul rapporto tra ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per un’analoga ragione, la lettera q), numero 3), abroga il comma 6 dell’articolo 109 TUIR.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La lettera h) del comma 1 modifica il comma 1 dell’articolo 87 del TUIR, recante il principio della c.d. participation exemption o pex.
Ai sensi del comma 2, la modifica introdotta produce effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Inoltre, resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003, recante la riforma dell’IRES).
L’articolo 87 del TUIR consente, a determinate condizioni, di considerare esenti, ai fini fiscali, le plusvalenze di cui all’articolo 86, relative alle partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, residenti o non residenti, fatta eccezione per quelle in società semplici o enti ad esse equiparate.
La misura dell’esenzione è fissata nel 91 per cento dell’ammontare della plusvalenza e, a decorrere dal 2007, nell’84 per cento.
Con la modifica in commento, l’esenzione viene elevata al 95 per cento, con conseguente riduzione della quota di tassazione dal 16 al 5 per cento.
In materia di plusvalenze esenti si segnala anche la modifica apportata all’articolo 87 del TUIR dalla lettera c) del comma 24-bis dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) che ha ridotto, da 18 mesi a 12 mesi. il periodo minimo di possesso necessario per l’applicazione del regime di esenzione.
Le disposizioni recate dalle lettere r), s), t), u), e v), comma 1, riguardano la materia del consolidato fiscale IRES nazionale e mondiale.
Il consolidato nazionale e il consolidato mondiale sono stati introdotti con la riforma del sistema fiscale delle società (D.Lgs. n. 344 del 2003) al fine di prevedere il c.d. consolidamento degli imponibili. E’ infatti prevista la dichiarazione di un’unica base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo, con conseguente compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. Il consolidato nazionale disciplina i gruppi di imprese costituiti da società residenti, mentre il consolidato mondiale, interessa i gruppi cui appartengono anche le società non residenti.
Il consolidato nazionale consente la determinazione in capo alla controllante di un’unica base imponibile di gruppo: dunque, la controllante, in sede di dichiarazione dei redditi, provvede ad aggregare il proprio imponibile e gli imponibili delle società controllate, compensandoli integralmente e indipendentemente dalla percentuale di possesso e determinando così un reddito complessivo globale . La sua disciplina è contenuta negli artt. 117-129 del TUIR ed è integrata dal D.M. 9 giugno 2004. Si tratta di un regime opzionale: l’opzione ha la durata di tre esercizi ed è irrevocabile.
Nel consolidato mondiale (artt. 130-142 TUIR), la tassazione di gruppo può essere estesa anche a società non residenti. Alla società controllante in Italia vengono imputati per trasparenza i redditi e le perdite delle controllate estere in proporzione alla quota di partecipazione complessiva: redditi e perdite delle controllate estere devono essere ricalcolati in base alle norme tributarie nazionali. Nel consolidato mondiale l’opzione è vincolante per almeno cinque esercizi della controllante (non per tre, come per il consolidato nazionale) ed eventuali rinnovi sono validi per altri tre esercizi.
Le modifiche introdotte sono in parte conseguenti alle sopra illustrate innovazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi e, in parte di natura autonoma.
La ratio dell’intervento muove dalla considerazione che l’accesso al regime di consolidamento rappresenta un beneficio in sé e che, dunque, non siano necessari ulteriori benefici per incentivare l’applicazione di una disciplina già di per sé agevolativa: pertanto, si dispone l’eliminazione del beneficio sui dividendi, del beneficio sul pro-rata patrimoniale, e del beneficio sulla neutralità del trasferimento intra-gruppo di singoli beni.
La lettera r) del comma 1 modifica l’articolo 119, comma 1, lettera d), TUIR, abbreviando il termine entro il quale va comunicato all’Agenzia delle entrate l’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo in sede di consolidato nazionale.
La relazione illustrativa rileva come la suddetta modifica sia volta ad allineare la data di scadenza del versamento dell’IRES con quella di esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo.
La lettera s) del comma 1 sostituisce l’articolo 122 del TUIR, prevedendo che la società o ente controllante debba presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo, secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, ne consegue che la società o ente controllante non potrà più apportare alla somma algebrica dei redditi del consolidato nazionale le rettifiche di consolidamento di cui all’articolo 122 vigente, derivanti dai predetti benefici del consolidato ora soppressi.
La lettera t) del comma 1, abrogando l’articolo 134, comma 1, lettera a) del TUIR, sopprime, nell’ambito del consolidato mondiale ed in sede di calcolo del reddito imponibile di ciascuna controllata estera, il beneficio consistente nell’esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo, anche se proveniente da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione per la tassazione secondo il meccanismo del consolidato mondiale.
La lettera u) del comma 1 abroga gli articoli 123 e 135 TUIR riguardanti, rispettivamente, i trasferimenti infragruppo nel consolidato nazionale e in quello mondiale.
Tali abrogazioni sono consequenziali alla soppressione del beneficio dei trasferimenti infragruppo in neutralità di singoli beni.
La lettera v) del comma 1 inserisce nel TUIR il nuovo articolo 139-bis, che disciplina nel dettaglio il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, nell’ipotesi di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale.
Ai sensi del comma 2, l’eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) ed t) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Altresì, l’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera u) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Rimane ferma l’applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR.
Trattasi delle disposizioni in merito alla rideterminazione del reddito della società o ente controllante nei casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione; è previsto, infatti, che la rideterminazione per il recupero dei benefici utilizzati permanga, in via transitoria, anche dopo l’eliminazione dei benefici stessi.
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
3. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica. |
3. Identico. |
Il comma 3 dell’articolo 3, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 1 del TUIR finalizzata a precisare il trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Viene chiarito che i predetti interessi sono deducibili se relativi all’acquisto di beni non strumentali in quanto non rientrano tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili ai sensi dell’articolo 90, comma 2, TUIR, mentre sono indeducibili, in quanto rientrano nell’ambito dell’articolo 90, comma 2 del TUIR, gli interessi di finanziamento relativi alla gestione di detti immobili.
In proposito si rinvia alla norma contenuta nel comma 6 dell’articolo 96 del TUIR come riformulato dall’articolo 3, comma 1, lettera 1) del provvedimento in esame.
Articolo 3, comma 3-bis
(Commissione di studio sulla fiscalità
delle imprese immobiliari)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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3-bis. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla
fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di
proporre, entro il 30 giugno |
Il comma 3 dell’articolo 3-bis, inserito dalla Commissione bilancio della Camera, prevede l’istituzione di una Commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari da attuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La Commissione ha il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative nel settore immobiliare dirette a semplificare e a razionalizzare il sistema vigente. In particolare, dovrà tenere conto delle differenze esistenti tra l’attività di gestione degli immobili e quella di costruzione anche al fine di prevedere la possibilità di introdurre disposizioni agevolative dirette ad incentivare la politica di sviluppo dell’edilizia abitativa.
La relazione di accompagnamento all’emendamento precisa che negli ultimi anni si sono succeduti molteplici interventi in materia di fiscalità immobiliare non perfettamente coordinati tra loro e in parte motivati da esigenze di gettito.
La norma precisa che le modifiche proposte potrebbero entrare in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Le modifiche normative da proporre non devono, in ogni caso, intervenire sulla non rilevanza degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, di cui all’articolo 96 del TUIR. Si ricorda che tale articolo è stato sostituito dal comma 1, lettera i) dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia).
Appaiono opportuni chiarimenti in merito ai termini di emanazione del decreto, non indicati dalla norma, tenuto conto, tra l’altro, che la disposizione stabilisce che le proposte della Commissione siano formulate entro il 30 giugno 2008.
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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4. Identico. |
Il comma 4 dell’articolo 3, inserito nel d.d.l. dal Senato,dispone chel’imprenditore individuale che, alla data del 30 novembre 2007, utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo del TUIR[44], può, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.
L’imposta sostitutiva è pari al dieci per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Relativamente agli immobili la cui cessione è soggetta all’IVA, la misura dell’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al trenta per cento dell’IVA applicabile al valore normale dell’immobile, calcolata secondo l’aliquota propria del bene in questione.
Il valore normale degli immobili è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta per il calcolo delle rendite catastali, ovvero di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del d.l. n. 70 del 1988[45], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1998, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
L’imprenditore che si avvale delle disposizioni sopra illustrate è tenuto a versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo, entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997[46].
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.
Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso, si applica la disciplina prevista per le imposte sui redditi[47].
La materia del regime fiscale
dei beni immobili strumentali delle imprese individuali è stata nel recente
passato già oggetto di interventi. La legge finanziaria per il 2002 (n. 448 del 2001) aveva previsto un analogo regime
all’articolo 3, commi da
Articolo 3, commi 5-6
(Utili distribuiti da soggetti IRES,
plusvalenze e dividendi)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
5. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
5. Identico. |
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze. |
6. Identico. |
I commi 5 e 6 dell’articolo 3 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione al fine di assicurare che la riduzione dell’aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, una riduzione della tassazione in capo al socio.
L’articolo 3, lettera e) del comma 1, del provvedimento in esame dispone, che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la riduzione dell’aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento.
A tal fine, il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le rideterminazione proporzionale delle percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR.
Si segnala che il comma 1, lettera h) dell’articolo in esame prevede, relativamente al regime di esenzione sulle plusvalenze disposto dall’articolo 87 del TUIR, l’incremento dall’84 al 95 per cento della predetta quota di esenzione.
La norma non prevede il termine per l’emanazione del decreto ministeriale.
Ai sensi del citato articolo 47, comma 1, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73 (ossia i soggetti passivi IRES), anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.
Ai sensi del citato articolo 58, comma 2, le plusvalenze di cui all'articolo 87 (ossia quelle incluse nel regime di participation exemption o pex) non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
Ai sensi del citato articolo 59, gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73 (i soggetti passivi IRES), nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) (ossia i titoli similari alle azioni), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) (ossia i contratti di associazione in partecipazione e contratti di cointeressenza agli utili di un’impresa), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.
Ai sensi del citato articolo 68, comma 3, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (diverse da quelle realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associati non residenti, che non siano similari ad azioni), per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
La relazione illustrativa evidenzia come non sia previsto alcun adeguamento per il trattamento dei dividendi nazionali pertinenti a partecipazioni non qualificate non detenute nell’esercizio di impresa e per le corrispondenti plusvalenze.
Si tratta, in particolare, dei dividendi relativamente ai quali, in luogo della tassazione ordinaria, si applica l’imposta sostitutiva in misura pari al 12,50%.
L’adeguamento riguarderà, invece, i dividendi e le plusvalenze pertinenti a partecipazioni qualificate detenute da soggetti IRPEF privati e, in generale, tutti i dividendi e le plusvalenze pertinenti a partecipazioni detenute nell’esercizio di impresa.
Ai sensi del comma 6, la normativa transitoria e le decorrenze sono determinate con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 5.
Le nuove aliquote dovrebbero, coerentemente con la riduzione dell’aliquota IRES, entrare in vigore nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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7. Identico. |
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8. Identico. |
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento. |
9. Identico. |
I commi da
Il comma 7 stabilisce che - a decorrere dal periodo d’imposta 2008 - le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato – possano optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.
In base all’articolo 55, comma 1, del TUIR, costituiscono redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio, per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c.[49], e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32[50] del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.
In base all’art. 55, comma 2, sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
Tale disciplina agevolativa è comunque subordinata al mantenimento all’interno dell’impresa del reddito prodotto. Si prevede infatti che – in caso di successivo prelievo o distribuzione - i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
A tal fine sarebbe opportuno che la norma chiarisca se, in caso di successivo prelievo o distribuzione di utili, l’assoggettamento a tassazione IRPEF ordinaria riguardi l’intero reddito di impresa ovvero solamente una quota di reddito corrispondente al patrimonio prelevato o agli utili distribuiti.
Al fine di rendere concretamente possibile la verifica sul rispetto di tale condizione il successivo comma 8 dispone che l’opzione di cui al comma 7 non sia esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata[51]. Tale condizione appare motivata dalla circostanza che solo la contabilità ordinaria consente di monitorare le variazioni del patrimonio dell’impresa.
E’ inoltre stabilito che – in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi – debba indicarsi il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.
E’ altresì, previsto, con una formulazione che sembra configurare delle presunzioni assolute, che:
- le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, sono considerate prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
- l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi;
- in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.
Il comma 9 rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione delle disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime d’imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
Non risulta indicato il termine per l’emanazione del decreto attuativo.
Articolo 3,
commi 10-12
(Trasformazione dell’IRAP in tributo
proprio regionale)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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10. Identico. |
11. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate. |
11. Identico. |
12. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 11, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. |
12. Identico. |
I commi da 10 a 12 dell’articolo 3, inseriti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano disposizioni dirette ad attribuire all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione.
L’IRAP, istituita con d.lgs. n. 446 del 1997, è un’imposta gravante sulle attività produttive esercitate nel territorio di ogni regione e, ai sensi dell’articolo 15, il gettito è attribuito alle regioni nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta.
L’aliquota ordinaria IRAP per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo è fissata in misura pari al 4,25%; tuttavia, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto legislativo, le regioni possono variare la predetta aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale (articolo 16).
Sono soggetti passivi d’imposta anche le Amministrazioni pubbliche, le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Per tali soggetti, la base imponibile è rapportata al costo del lavoro dipendente e l’aliquota è fissata in misura pari all’8,5%.
Per un’analisi più approfondita della normativa vigente in materia di IRAP si rinvia alla scheda relativa ai commi da 17 a 19 dell’articolo 3 del provvedimento in esame che riformano la base imponibile IRAP e riducono la relativa aliquota, portandola dall’attuale 4,25 al 3,9 per cento.
Il comma 10 reca una norma transitoria secondo cui, in attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e a decorrere dal 1º gennaio 2009 è istituita con legge regionale.
L’articolo 119 della Costituzione, nella versione modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce alle regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa (comma 1). Altresì (comma 2), si prevede che regioni ed enti locali possano stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
L’attribuzione della natura di tributo regionale deve essere effettuata assicurando il rispetto del Patto di stabilità interno e, in ambito europeo, dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’Unione europea. A tal fine, il comma in esame prevede la conferma di alcuni principi contenuti nel decreto legislativo n. 446/1997 ed in particolare dispone che le regioni:
1) dovranno confermare l’indeducibilità dell’IRAP per la determinazione della base imponibile fiscale statale;
2) non possono modificare le disposizioni concernenti ladeterminazione della base imponibile;
3) possono modificare gli altri parametri, quali l’aliquota, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dall’imponibile nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalle leggi statali.
Si dispone, infine, riproponendo l’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del comma in esame in conformità all’articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[52].
I commi 158 e 159 della legge n. 662 del 1996 stabiliscono che le regioni ad autonomia speciale provvedano con propria legge, nel rispetto dei rispettivi statuti, a dare attuazione ai decreti di cui ai commi da 143 a 149 della medesima legge 662 (commi che si riferiscono, a loro volta, ad una serie di decreti legislativi delegati, adottati dal Governo, contenenti disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, al fine di riformare il sistema tributario).
Il comma 11 stabilisce che, con accordo concluso a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, venga approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP istituita con legge regionale.
Nell’ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle Regioni.
In ogni caso, al fine di evitare incrementi di costi, il regolamento dovrà obbligatoriamente affidare all’Agenzia delle entrate le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP.
L’articolo 4del d.lgs. n. 281 del 1997 stabilisce, al comma 1, che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere, in sede di Conferenza Stato-regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Il comma 2 prevede che i suddetti accordi si perfezionino con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 12 contiene una norma transitoria in base alla quale - fino all’emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente - lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè al 1° gennaio 2008).
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
13. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
13. Identico: |
a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
a) identica; |
«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»; |
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b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
b) identica; |
«15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»; |
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c) all'articolo 175: |
c) identica; |
1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse; |
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2) i commi 3 e 4 sono abrogati; |
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3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»; |
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d) all'articolo 176: |
d) identico: |
1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse; |
1) identico; |
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
2) identico; |
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»; |
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3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
3) identico: |
«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. |
«2-bis. Identico. |
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»; |
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»; |
4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse; |
4) identico; |
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»; |
5) identico; |
6) il comma 6 è abrogato. |
6) identico. |
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si
applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta
sostitutiva introdotta dal comma 13, lettera d), numero 3), può essere
richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo
successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per
l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione
dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate
dai commi da |
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si
applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta
sostitutiva introdotta dal comma 13, lettera d), numero 3),può essere
richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo
successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per
l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione
dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate
dai commi da |
I commi 13 e 14, modificati dalla Commissione bilancio della Camera, intervengono sul regime fiscale delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende).
Attraverso una serie di novelle agli articoli 172, 173, 175 e 176 del Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR (emanato con D.P.R. n. 917 del 1986), si prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale che attualmente caratterizza il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni qualora vengano mantenuti gli stessi valori che i beni avevano nelle società fuse o incorporate, sia possibile optare per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La misura dell’aliquota di imposta sostitutiva, originariamente pari al 18%, è stata modificata nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, analogamente a quanto effettuato per l’affrancamento delle deduzioni extracontabili di cui al successivo comma 15, che ha introdotto diverse aliquote per scaglioni di maggiori valori. In particolare:
- per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12 per cento;
- per maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro: 14%;
- per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.
L’opzione potrà essere compiuta in caso di operazione di fusione (nuovo articolo 172) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (nuovo articolo 173) dalla società beneficiaria della medesima.
Analogo regime viene previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (nuovo articolo 176) ed in tal caso l’opzione dovrà essere effettuata da parte della società conferitaria.
Viceversa le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, in virtù delle novelle apportate all’articolo 175, rimangono assoggettate al vigente regime, secondo il quale il valore di realizzo è quello ricevuto dal soggetto conferente ovvero, se superiore, quello iscritto a bilancio dal conferitario.
L’opzione deve essere compiuta nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo.
Con riferimento al conferimento di aziende, si modifica anche la disciplina relativa ai requisiti soggettivi, precisando che il regime si applica non solo qualora il soggetto conferente sia una società per azioni, una società a responsabilità limitata, una società cooperativa o comunque un ente pubblico o privato avente ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, (articolo 73, comma 1, lettere a) e b)). Nella nuova formulazione dell’articolo 176, rientrano anche gli altri soggetti, ed in particolare, società di persone e imprenditori individuali.
A fronte dell’imposta sostitutiva, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 176 prevede che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva siano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo di imposta successivo a quello dell’opzione.
Tale beneficio fiscale viene però condizionato ad un periodo minimo di possesso post-affrancamento, che nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera è stato elevato a due a quattro anni. Infatti, in caso di realizzo dei suddetti beni entro il quarto periodo di imposta successivo all’opzione, si applica il regime ordinario vigente. Pertanto, il costo fiscale è infatti ridotto dei maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva, al netto dell’eventuale maggiore ammortamento dedotto. L’imposta sostitutiva versata è dedotta dall’imposta sui redditi.
Ai sensi del comma 14, le disposizioni del comma 13 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
E’ comunque previsto che si possa optare per l’imposta sostitutiva anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.
Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, è stato inserito un nuovo periodo al comma 14 diretto a stabilire le modalità per il versamento dell’imposta sostitutiva.
In particolare, il versamento dell’imposta è effettuato in tre rate annuali il cui ammontare è pari, rispettivamente, al 30 per cento, al 40 percento e al 30 per cento. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi al tasso del 2,5 per cento.
Si rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva. In sede di disposizioni di attuazione potrà in particolare essere previsto che, in caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione sia subordinato al rispetto di limiti minimi.
Il medesimo regolamento dovrà anche dettare disposizioni per
il coordinamento con le disposizioni
recate dai commi da
I suddetti commi da
Il comma 242 stabilisce che per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che risultino da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
Ai sensi del comma 243, nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, nei medesimi anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
I commi 244 e 245 chiariscono le condizioni e l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dai commi 242 e 243.
Esse si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino:
- esclusivamente imprese operative da almeno due anni;
- imprese che si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
Al contrario, esse non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni:
- facciano parte dello stesso gruppo societario;
- siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero
- siano controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Il comma 246 subordina l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva di interpello, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente[53], al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti.
Ai sensi del comma 247, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Il comma 248 contempla infine le ipotesi di decadenza dall'agevolazione. Si tratta del caso in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, la società risultante dall'aggregazione:
- ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al Titolo III, capi III e IV del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
- ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo.
Il successivo comma 249 prevede che nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243.
Inoltre, sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
L’ambito di
applicazione delle nuove
disposizioni in materia di riorganizzazione societaria dettate dai commi 13
e
Al riguardo si osserva che la norma non chiarisce in quale direzione dovrà essere effettuato il coordinamento fra le due disposizioni. In particolare non si chiarisce se il nuovo regime potrà riguardare le operazioni poste in essere nel 2007 e nel 2008 solo nella misura in cui queste non rientrino nel regime di maggior favore di cui alla finanziaria 2007.
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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Il comma 15 dell’articolo 3interviene sul regime fiscale delle c.d. deduzioni extracontabli, ovvero delle componenti negative del reddito non contabilizzate nel conto economico ai fini civilistici ma relativamente alle quali è ammessa la deduzione ai fini fiscali alle particolari condizioni fissate dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.
Tale figura si è resa necessaria in relazione alla riforma del diritto societario, di cui alla legge n. 366 del 2001, che ha fra l’altro previsto l’abrogazione delle disposizioni che determinavano interferenze della disciplina fiscale sul bilancio civilistico. In via generale pertanto il TUIR dispone che possano essere considerate come componenti negative unicamente le poste presente nel bilancio della società. Peraltro il suddetto articolo 109, comma 4, lettera b), prevede alcuni casi nei quali si può usufruire di deduzioni di componenti negative non presenti nel bilancio (perciò extracontabili).
Va sottolineato come la suddetta disposizione oltre a disciplinare i requisiti oggettivi delle deduzioni extracontabili, fissa l’importante principio per cui le deduzioni sono in regime di sospensione di imposta, ovvero generino un vincolo fiscale di importo corrispondente sugli utili d’esercizio e le riserve di patrimonio netto presenti e future.
La disposizione è stata modificata dalla Commissione bilancio della Camera che è intervenuta, analogamente a quanto effettuate per le operazioni di riorganizzazione societaria di cui ai precedenti commi 13 e 14, sia sulla misura dell’imposta sostitutiva sia sulle modalità di rateazione per il versamento della stessa.
La disposizione in oggetto innova il regime delle deduzioni fiscali extracontabili prevedendo che le stesse possano essere recuperate a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che nel testo originario del ddl era pari al 18 per cento, è determinata per scaglioni di maggiori valori. In particolare:
- per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;
- per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;
- per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.
In merito alle modalità di versamento, nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, sono previste tre rate annuali in misura pari, rispettivamente, al 30, al 40 e al 30 per cento. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi al tasso del 2,5 per cento.
Si rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze l’adozione delle disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione.
E’ infine prevista l’applicazione del comma 2-ter, secondo periodo, dell’articolo 176 TUIR, come modificato dal sopra illustrato comma 13.
In proposito si ricorda come la disposizione di cui al precedente comma 2 dell’articolo 3, ha previsto la possibilità di eliminare il vincolo gravante sulla riserva in sospensione di imposta derivante dalle deduzioni extracontabili, con conseguente possibilità di distribuzione di utili, mediante corresponsione di un’imposta sostitutiva con aliquota dell’1 per cento.
Articolo 3, comma 16
(Imposta opzionale sostitutiva sulle
differenze da disallineamento)
TESTO |
TESTO |
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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Il comma 16 stabilisce che l’ammontare delle differenze (c.d. disallineamento) tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato[54] o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR, al netto delle rettifiche già operate, possa essere assoggettato, in luogo dell’imposizione ordinaria, ad un regime di imposizione sostitutiva.
Il testo originario del ddl in esame fissava al 7 per cento la misura dell’imposta sostitutiva da pagare in luogo dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera sono state apportate le seguenti modifiche:
- la misura dell’aliquota è stata ridotta dal 7 al 6 per cento;
- è stata eliminata l’IRAP dalle imposte in luogo delle quali viene corrisposta l’imposta sostitutiva. In proposito la relazione illustrativa afferma che è stata eliminata una imprecisione in quanto il regime di riallineamento, previsto dagli articoli 128 e 141 del TUIR, non interessa l’imposta regionale sulle attività produttive.
L’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 247/2005 (c.d. correttivo IRES) stabilisce che le disposizioni dell’articolo 115, comma 11 e dell’articolo 128 del TUIR non rilevano ai fini IRAP.
Tale previsione è applicabile anche alle differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 TUIR.
La relazione illustrativa al d.d.l. collega l’intervento alle difficoltà di applicazione e di interpretazione del regime dei riallineamenti dei valori civili e di quelli fiscali di cui agli articoli 128 e 141 del TUIR. Difficoltà che “in molti casi costituisce un serio ostacolo alla fruizione dell’imposizione consolidata di gruppo”.
Le disposizioni di attuazione del presente comma verranno adottate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Articolo 3, commi 17-19
(Modifiche alla disciplina IRAP)
TESTO |
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
17. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: |
17. Identico: |
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. |
«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). - 1. Identico. |
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. |
2. Identico. |
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. |
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. |
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. |
4. Identico. |
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa»; |
5. Identico»; |
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: |
b) identico: |
«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale»; |
«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). - 1. Identico. |
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2. I soggetti di cui al
comma |
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: |
c) identico: |
«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: |
«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Identico. |
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; |
|
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; |
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c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento. |
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2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario. |
2. Identico. |
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. |
3. Identico. |
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. |
4. Identico. |
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata. |
5. Identico. |
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 5 dell'articolo 4. |
6. Identico. |
7. Per |
7. Identico. |
a) interessi netti; |
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b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; |
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c) costi per servizi di produzione di banconote; |
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d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; |
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e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; |
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f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. |
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8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. |
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. |
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati»; |
9. Identico»; |
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: |
d) identico: |
«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: |
«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione). - 1. Identico. |
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; |
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b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento. |
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2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. |
2. Identico. |
3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. |
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. |
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1o dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997»; |
4. Identico»; |
e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi»; |
e) identica; |
f) all'articolo 11: |
f) identico: |
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»; |
1) identico; |
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»; |
2) identico; |
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; |
3) identico; |
4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»; |
4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»; ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera: |
|
«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»; |
5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»; |
5) identico; |
g) l'articolo 11-bis è abrogato; |
g) identica; |
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento». |
h) identica. |
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre |
18. Identico. |
19. Ferma restando la disciplina ordinaria in
materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. |
19. Identico. |
I commi da 17 a 19 modificano la disciplina relativa all’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) contenuta nel decreto legislativo n. 446 del 1997 intervenendo:
- sulle modalità di determinazione della base imponibile sia sull’aliquota ordinaria d’imposta (comma 17);
- stabilendo il recupero a tassazione delle deduzione extracontabili e delle riserve in sospensione d’imposta (comma 18);
- sulle modalità di presentazione della dichiarazione IRAP (comma 19).
La relazione illustrativa predisposta dal Governo afferma che le modifiche sono dirette ad avvicinare la struttura dell’IRAP ai criteri di contabilità nazionale utilizzati per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici e che, a seguito della riforma, la base imponibile IRAP deriverà per intero dai dati di bilancio.
In base alla normativa vigente, infatti, la determinazione della base imponibile IRAP non è allineata alla disciplina fiscale relativa alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Ciò comporta, per il contribuente, un aggravio degli adempimenti in quanto la contabilità deve seguire un “doppio binario” finalizzato, appunto, alla determinazione dei due imponibili fiscali.
La revisione, inoltre, va inquadrata nel processo di progressiva trasformazione dell’imposta da tributo di natura erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome, come previsto dai commi 10-12 dell’articolo 3 del provvedimento in esame e alla cui scheda si rinvia.
La disciplina generale dell’IRAP è contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (articoli 1-45).
L’imposta ha carattere reale ed il presupposto dell’imposta è individuato nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata volta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Soggetti passivi dell’imposta sono le società di capitali; le società cooperative; le società di mutua assicurazione; gli enti commerciali pubblici e privati; le società di persone, le persone fisiche, che esercitino attività commerciali ovvero arti o professioni; i produttori agricoli, purché abbiano un volume di affari annuo superiore a 2.582,28 euro, ovvero a 7.746,85 euro qualora operino in comuni montani con meno di mille abitanti (oppure in centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi in comuni montani).
L’imposta è altresì dovuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
La base imponibile dell’imposta coincide, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, con il valore della produzione netta, derivante dall’attività svolta nel territorio della regione. Per i soggetti che non svolgono attività commerciale o di lavoro autonomo, l’imponibile è determinato sulla base del costo del lavoro del personale dipendente e assimilato.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446, l’IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta determinato con riferimento ai soggetti che realizzano attività commerciali l’aliquota ordinaria del 4,25%; per gli altri soggetti, quali le amministrazioni pubbliche, l’aliquota ordinaria è fissata nella misura dell’8,5%. A norma del successivo comma 3, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto legislativo in questione (ossia a partire dal 2000), le regioni possono variare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
Il comma 17, interviene sulla disciplina IRAP di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, modificando sia le modalità di determinazione della base imponibile sia la misura dell’aliquota ordinaria.
La norma in esame precisa che le modifiche introdotte sono dirette a semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché a separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito.
In linea generale, le modifiche introdotte dal comma 17, esaminate di seguito in dettaglio, sono dirette a:
- modificare, sostituendole e integrandole, le disposizioni in materia di determinazione del valore delle produzione netta delle società ed enti commerciali (nuovo articolo 5 come sostituito dalla lettera a) del comma in esame), delle imprese individuali (nuovo articolo 5-bis come introdotto dalla lettera b) del comma in esame), delle banche ed altre società finanziarie (nuovo articolo 6 come sostituito dalla lettera c) del comma in esame), delle imprese di assicurazione (nuovo articolo 7 come sostituito dalla lettera d) del comma in esame) e degli esercenti arti e professioni (articolo 8 modificato dalla lettera e) del comma in esame);
- modifica delle disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP, tra le quali rientrano anche le deduzioni forfetarie e le deduzioni per i lavoratori dipendenti (articoli 11 modificato dalla lettera f) del comma in esame);
- soppressione dell’articolo 11-bis concernente disposizioni di raccordo con la normativa contenuta nel DPR n. 917/1986[55] (lettera g) del comma in esame);
- riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP (lettera h) del comma in esame).
Le lettere a) e b) del comma 17 modificano le disposizioni contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446/1997 attraverso la sostituzione del citato articolo 5 (limitatamente alle società e agli enti commerciali) e l’introduzione di un articolo 5-bis (relativo alle imprese individuali).
L’articolo 5 del d.lgs. n. 446/1997 reca disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto che esercitano attività diversa da quella bancaria, finanziaria e assicurativa. Per tali soggetti, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente[56]. In virtù del citato rinvio, i componenti positivi ai fini IRAP sono dati dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, le variazioni positive delle rimanenze ed altri eventuali ricavi; mentre i componenti negativi sono rappresentati dai costi per acquisti di merci e servizi, dai costi per godimento di beni di terzi, dagli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per rischi, altri oneri diversi da quelli espressamente esclusi.
Il nuovo articolo 5 disciplina il regime IRAP per le società commerciali e gli enti commerciali e rinvia al nuovo articolo 5-bis la disciplina per le imprese individuali e per le società di persone esercenti attività commerciale.
Il comma 1 del nuovo articolo 5 dispone che il valore di produzione netta è dato dalla differenza tra il valore di produzione, determinato ai sensi della lettera A) dell’articolo 2425 del codice civile, e i costi di produzione, individuati ai sensi della lettera B) del medesimo articolo 2425 con esclusione dei numeri 9, 10 lettere c) e d), 12 e 13. In sostanza, ai fini IRAP non si includono tra i costi di produzione, rispetto alle disposizioni del codice civile, le svalutazione delle immobilizzazione, diverse dagli ammortamenti che rimangono deducibili, le svalutazione delle disponibilità liquide, gli accantonamenti per rischi, gli altri accantonamenti.
Il comma 3 del nuovo articolo 5 conferma che i contributi erogati in base a norma di legge, ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili, concorrono alla formazione della base imponibile. In base alle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di immobili non strumentali e non costituenti beni merci e sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento dei marchi d’impresa e di avviamento in misura non superiore a 1/18 del loro costo, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
Inoltre, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio, non sono deducibili:
- le spese per il personale dipendente e assimilato (già indeducibili a normativa vigente). Restano, in ogni caso, deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 11, comma 1, lettera a) punti numero 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 446/1997 alcune voci di costo del personale tre le quali i contributi INAIL, spese per apprendisti, alcune assunzioni a tempo determinato;
- i costi e i compensi relativi a collaborazioni occasionali o continuative[57] (già indeducibili a normativa vigente);
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione (già indeducibili a normativa vigente);
- la quota di interessi dei canoni leasing che, a differenza di quanto previsto a normativa vigente, dovrà essere desunta dal contratto di locazione finanziaria stipulato ;
- le perdite su crediti (già indeducibili a normativa vigente);
- l’imposta comunale sugli immobili la quale è, a normativa vigente, deducibile ai fini IRAP.
La relazione tecnica allegata al ddl originario afferma che “per i soggetti appartenenti al settore industriale, commerciale e dei servizi, la nuova determinazione del valore della produzione risente, principalmente, della eliminazione delle deduzioni extracontabili”.
Infatti, le nuove norme non prevedono la possibilità di portare in deduzione alcuni costi ai soli fini fiscali. In proposito, peraltro, si rinvia a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 3 del provvedimento in esame ai sensi del quale sono recuperate a tassazione le deduzioni extracontabili operate fino al 31 dicembre 2007.
Ai sensi dell’articolo 5-bis, la base imponibile per le imprese individuali e le società di persone, che a normativa vigente coincide con quella delle società commerciali, è determinata facendo riferimento alle voci di conto economico contenute nel TUIR e non in quelle indicate nel codice civile.
In particolare, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRAP i ricavi di vendita di merci, materie prime, semilavorati e servizi, le variazioni positive delle rimanenze, le indennità conseguite a titolo di risarcimento, i contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, nonché i contributi erogati in base a norma di legge, ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili.
Sono deducibili ai fini IRAP i costi di acquisto di merci, materie prime e sussidiarie, di servizi, ammortamenti e canoni di locazione di beni strumentali (al netto degli interessi).
Non sono deducibili ai fini IRAP le spese per il personale dipendente e assimilato, i costi e i compensi relativi a collaborazioni occasionali o continuative[58], gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota di interessi dei canoni leasing, le perdite su crediti e l’imposta comunale sugli immobili.
Analogamente alle modifiche introdotte per le società di capitali, viene modificata la disciplina sulla deducibilità degli interessi sul leasing, che devono essere desunti dal contratto, e diviene indeducibile l’ICI pagata dal contribuente.
Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera è stata introdotta la facoltà, per i soggetti in regime ordinario, di optare per la determinazione della base imponibile IRAP applicando le disposizioni previste per i soggetti IRES di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 446/1997, come riformulato dalla norma in esame. L’opzione deve essere comunicata con le modalità e i termini stabiliti in apposito provvedimento da emanare entro il 31 marzo 2008 ed è vincolante per almeno tre anni. Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio ovvero, è possibile esercitare l’opzione per l’applicazione del regime dell’articolo 5-bis, che diventa vincolante per i successivi tre anni.
La lettera c) del comma 17 sostituisce l’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie.
Il nuovo valore della produzione netta è determinato, tendenzialmente, dal margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi complessivi; è prevista, altresì, la deduzione del 90 per cento dei consumi intermedi rappresentati dagli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e delle altre spese amministrative.
In base alle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, viene precisato che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di immobili non strumentali e non costituenti beni merci concorrono alla formazione della base imponibile e sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento dei marchi d’impresa e di avviamento in misura non superiore a 1/18 del loro costo, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
Con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio del Senato, viene eliminato un errore materiale contenuto nel nuovo articolo 6, comma 7, del d.lgs. n. 446 del 1997, che riscrive le regole di determinazione della base imponibile IRAP della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi: per la precisione, viene espunto, dall’elenco dei componenti che concorrono a formare la predetta base imponibile, il riferimento agli interessi attivi.
La lettera d) del comma 17 sostituisce l’articolo 7, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.
La base imponibile IRAP è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita del conto economico alcune variazioni specificatamente indicate. Gli ammortamenti sono deducibili nel limite del 90 per cento.
In base alle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, viene precisato che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di immobili non strumentali e non costituenti beni merci concorrono alla formazione della base imponibile e sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento dei marchi d’impresa e di avviamento in misura non superiore a 1/18 del loro costo, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
La lettera e) del comma 17 integra l’articolo 8 del d.lgs. n. 446, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle persone fisiche e delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.
Per tali soggetti si prevede che la base imponibile IRAP derivi dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Con la modifica in commento, si precisa che i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
La lettera f) del comma 17 modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 recante “disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”.
L’articolo 11, comma 1, lettera a), è stato recentemente modificato dall’articolo 15-bis, comma 1, del decreto legge n. 81 del 2007, al fine di recepire le raccomandazioni della Commissione europea volte ad evitare che la riduzione del cuneo fiscale e contributivo si configurasse quale aiuto di Stato.
Pertanto, è stata estesa alle banche, ad altri enti finanziari e imprese di assicurazione la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, nonché i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Il numero 1 della lettera f), modificando il comma 1, lettera a) dell’articolo 11, riduce le deduzioni forfetarie spettanti per ciascun lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato.
Ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 11, il beneficio spetta a tutti i soggetti IRAP, con esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dei servizi pubblici[59], delle Amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
La deduzione è fissata in misura pari a 5.000 euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato. Tale deduzione è elevata a 10.000 euro per le imprese, escluse le banche, enti finanziari e assicurazioni, se i lavoratori sono impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
In particolare, viene ridotta da 5.000 a 4.600 euro la deduzione per ciascun lavoratore dipendente, e da 10.000 a 9.200 euro la deduzione, alternativa alla precedente, per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Il numero 2 della lettera f), intervenendo sul comma 1, lettera b) dell’articolo 11, reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte dalle lettere da a) ad e) del comma 17 in esame. Si tratta, in particolare, della indeducibilità di alcune voci di costo del personale, degli interessi passivi inclusi nei canoni leasing, e dei compensi corrisposti per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 67 del d.lgs. 446/1997.
Il numero 3 della lettera f), abrogando i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 11, reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte dalle lettere da a) ad e) del comma 17 in esame.
Il comma 2 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 446/1997 dispone la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori (c.d. fringe benefits).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle espressamente indicati negli articoli 5, 6 e 7 del medesimo decreto n. 446, se correlati a componenti di reddito inclusi nella determinazione della base imponibile in anni precedenti. In ogni caso, concorrono alla formazione dell’imponibile IRAP le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, e i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
Il comma 4 dispone che ai fini della individuazione dei componenti positivi e negativi, si tiene conto della loro corretta classificazione, indipendentemente dalla collocazione nel conto economico effettuata dal contribuente.
Il numero 4 della lettera f), modificando il comma 4-bis dell’articolo 11 del d.lgs. n. 446/1997, modifica l’importo delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarato. Il testo originario del provvedimento prevedeva una riduzione delle citate detrazioni mentre, nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, sono state introdotte delle maggiorazioni alle detrazioni forfetarie in favore in favore dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 446/1997 (persone fisiche, delle società di persone, associazioni e soggetti equiparati).
Gli effetti complessivi, evidenziati nella seguente tabella, comportano un aumento delle detrazioni forfetarie per le persone fisiche, le società di persone, le associazioni e soggetti equiparati ed una riduzione delle detrazioni forfetarie per gli altri soggetti.
(importi in euro)
Base imponibile |
Deduzione vigente |
Deduzione proposta |
|
Per tutti i soggetti |
Soggetti diversi da quelli di cui alle lett.b) e c) |
Soggetti di cui alle lett.b) e c) |
|
Fino a 180.790 euro |
8.000 |
7.350 |
9.500 |
Da 180.790 a 180.840 euro |
6.000 |
5.500 |
7.125 |
Da 180.840 a 180.920 euro |
4.000 |
3.700 |
4.750 |
Da 180.920 a 181.000 euro |
2.000 |
1.850 |
2.375 |
Il numero 5 della lettera f), modificando il comma 4-bis.1 dell’articolo 11, riduce l’importo della deduzione spettante per ciascun lavoratore dipendente impiegato fino ad un massimo di cinque.
Ai sensi del comma 4-bis.1 dell’articolo 11, il beneficio spetta a tutti i soggetti IRAP, con esclusione delle Amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
La deduzione, ai sensi del comma 4-septies dell’articolo 11, è alternativa a quella spettante ai sensi della medesima lettera a) del comma 1 (modificata dal numero 1) della lettera f) in esame).
In particolare, la misura della deduzione per ciascun lavoratore dipendente viene ridotta da 2.000 euro a 1.850 euro su base annua.
La lettera g), abrogando l’articolo 11-bis, reca norme di coordinamento con le modifiche dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP, recate dalle lettere da a) ad e).
La lettera h), modificando l’articolo 16, comma 1, dispone la riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP dal 4,25% al 3,9%.
Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 16, che fissa all’8,5 per cento l’aliquota IRAP applicata al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali svolte dalle amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001), nonché dalle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Il comma 18 stabilisce che le disposizioni recate dal sopra illustrato comma 17 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il medesimo comma 18, inoltre, individua una specifica disciplina relativa ai componenti negativi indicati nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi.
In particolare, si dispone il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili allegato alla dichiarazione dei redditi (quadro EC) e dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Tale prospetto è stato introdotto con la riforma dell’imposta sulle società (D.lgs. n. 344 del 2003) con la finalità di indicare separatamente le voci di costo rilevanti ai soli fini fiscali e non anche ai fini del bilancio civilistico (c.d. disinquinamento del bilancio)[60]. In particolare, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR tali voci sono rappresentate dagli ammortamenti, dalle altre rettifiche di valore, dagli accantonamenti, dalle spese relative a studi e ricerche di sviluppo e dalle eccedenze relative ai canoni di leasing finanziario (differenza tra canoni dedotti, ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e interessi passivi corrisposti sui canoni leasing).
I valori dedotti extracontabilmente rilevano ai fini della distribuzione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio. Infatti, il terzo periodo della citata lettera b) del comma 4 dispone che la distribuzione delle predette riserve non produce effetti ai fini fiscali se l’ammontare delle riserve distribuite non è superiore ai valori dedotti extracontabilmente. Se, invece, si verifica tale ipotesi, l’eccedenza distribuita, aumentata delle relative imposte differite, concorre a formare il reddito imponibile con conseguente riassorbimento dell’eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.
Il recupero a tassazione è previsto in sei quote annue costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Corrispondentemente, sono svincolate le riserve in sospensione d’imposta indicate nel prospetto limitatamente alla quota IRAP. In altre parole, la distribuzione delle predette riserve, qualora superi i limiti per l’assoggettamento a tassazione, comporta il pagamento della sola IRES in quanto l’IRAP risulta già corrisposta.
In proposito si segnala che il comma 2 dell’articolo 3 del provvedimento in esame modifica la disciplina contenuta nell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR (alla cui scheda si rinvia). Il medesimo comma, tra l’altro, introduce la facoltà di svincolare le riserve in sospensione d’imposta attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva fissata in misura pari all’1% senza indicare quali sono le imposte in luogo delle quali dovrebbe essere versata la predetta imposta sostitutiva.
Relativamente alle quote di componenti negativi la cui deduzione ai fini IRAP è rinviata in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi la precedente disciplina.
Tale deroga non si applica alla variazione della riserva sinistri, di cui all’articolo 111, comma 3 del TUIR, operata dalle imprese di assicurazioni la quale è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
L’articolo 111, comma 3, del TUIR dispone che la variazione della riserva sinistri ramo danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio in misura pari al 60% dell’importo iscritto in bilancio e l’eccedenza in nove quote costanti a partire dall’esercizio successivo.
Il comma 19 prevede che, ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal d.lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’IRAP non dovrà più essere presentata in forma unificata.
Si ricorda che la dichiarazione unificata è la dichiarazione tributaria redatta su modello UNICO, che consente di assolvere contemporaneamente agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dei sostituti di imposta.
L’obbligo di avvalersi di UNICO riguarda i contribuenti, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, tenuti ad effettuare almeno due dichiarazioni tra quelle dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP.
In particolare, la dichiarazione annuale IRAP dovrà essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale .
I nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP verranno stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, che detterà anche le opportune disposizioni di coordinamento.
Articolo 3, comma 20
(Modifica all’utilizzo dei crediti
d’imposta a favore di società ed enti)
TESTO |
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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20. Identico. |
Il comma 20 modifica i criteri di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, introducendo un limite pari a 250.000 euro all’ammontare complessivo dei crediti utilizzati in compensazione ogni anno[61].
La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive.
Il comma 20 prevede inoltre che l’eventuale credito eccedente tale limite possa essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente stabilito in tali leggi istitutive e che sia comunque compensabile per l’intero importo residuo, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata.
Generalmente, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o in via principale, direttamente con i versamenti per le imposte sui redditi (IRES, IRPEF e relative addizionali), ovvero, solo per l’eventuale eccedenza, con gli importi a debito di altre imposte e contributi, anche se le modalità specifiche sono regolate dalle diverse leggi istitutive delle agevolazioni in questione.
Ricordiamo che per le società di persone sono attualmente vigenti più di 20 tipologie di crediti d’imposta, mentre per le società di capitali questi sono più di 30. Il limite di 250.000 euro dovrebbe applicarsi, anche se la disposizione non lo specifica, al totale dei crediti.
I soggetti interessati all’applicazione di tale disposizione sono tutti i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi contenente il quadro RU (società di persone, società di capitali ed enti non commerciali) e che usufruiscono di crediti d’imposta, concessi da numerose norme istitutive, con le due sole esclusioni di seguito illustrate.
Si segnala che i successivi commi 21-24 (alla cui scheda si rinvia) introducono una deroga all’applicazione della disposizione in esame diretta a ridurre l’ambito soggettivo di applicazione.
Nel corso dell’esame al Senato, il comma 20 è stato infatti modificato, con l’aggiunta di un periodo che esclude dall’applicazione del limite dei 250.000euro due tipologie di crediti d’imposta. Si tratta delle seguenti ipotesi, disciplinate dall’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006):
§ il credito d’imposta (di cui al comma 280), concesso alle imprese per le spese per investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;
§ il credito d’imposta (di cui al comma 271), relativo all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. Tale seconda deroga opera solo a partire dal 2010.
Si ricorda che il comma 280 della legge finanziaria 2007 ha previsto la concessione di un credito d’imposta per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, calcolato nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo[62], elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Si segnala che il comma 28, articolo 3, del presente disegno di legge finanziaria prevede una modifica alla disciplina di tale credito d’imposta (cfr.la relativa scheda di lettura).
Il comma 271 ha invece concesso un credito per l’acquisizione di beni strumentali, si prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sia attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, non cumulabile con il sostegno de minimis[63] né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione ha carattere automatico e pertanto non è richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi del comma 271 il credito di imposta è concesso alle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di beni nuovi nelle “aree svantaggiate”del Mezzogiorno. Si tratta di investimenti per le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali non usati[64], destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006[65].
Si ricorda che tali aree sono rappresentate dalle zone ammissibili alle deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alle seguenti lettere:
-
lettere a), in base alla quale possono
beneficiare degli aiuti a finalità regionale quelle regioni in cui il PIL pro-capite non supera il 75% della media
dell’Unione europea a 25 paesi. Per quanto riguarda l’Italia, sono ammesse le
regioni Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, mentre
- lettere a), in base alla quale le aree ammesse alla deroga risultano comunque “sfavorite” rispetto alla media nazionale. Si tratta prevalentemente di circoscrizioni comunali e pertanto sono singolarmente individuate nell’aggiornamento della Carta degli aiuti italiana 2007-2013.
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
21. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 23, le disposizioni del comma 20, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000: |
21. Identico. |
a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; |
|
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. |
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22. Identico. |
23. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 21, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 21 e 22, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo. |
23. Identico. |
|
24. Identico. |
I commi da
Il comma 21 prevede, in particolare, che il suddetto limite non si applichi, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 23, alle imprese:
§ impegnate in processi di ricerca e sviluppo;
§ che presentino un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro;
§ che risultino ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale[67].
Sono pertanto escluse talune aree del Centro-nord, ancorchè rientrino tra le circoscrizioni comunali elencate nell’aggiornamento della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.
§ che siano beneficiarie delle disposizioni agevolative in materia di processi di aggregazione aziendale di cui ai commi 242 e 249 della legge finanziaria per il 2007 (lett. a));
Si ricorda che il citato comma 242 della citata legge finanziaria per il 2007(legge n. 296 del 2006) stabilisce che per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che risultino da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non superiore all’importo di 5 milioni di euro. Nei casi di decadenza dal diritto del riconoscimento dei predetti valori, disciplinati dal comma 248 della medesima legge finanziaria[68], il successivo comma 249 prevede che nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica tale decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente, senza applicazionedi sanzioni e interessi.
§ le cui azioni, dal 2007, siano quotate in un mercato regolamentato (lett. b)).
Ai sensi del comma 22, l’applicazione della deroga di cui sopra, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione di un’istanza preventiva all’Agenzia delle entrate, volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 21 [69].
Per le finalità di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo con una dotazione nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008. Le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze, il quale stabilisce anche le procedure volte ad assicurare il rispetto del limite dello stanziamento del predetto fondo (comma 23).
Il comma 24 dispone, infine, che l’efficacia delle disposizioni in esame sia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il Trattato istitutivo della
Comunità europea prevede infatti una procedura – prescritta all’articolo 88, paragrafo 3 – secondo la
quale alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti. In
ogni caso, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale da
parte della Commissione europea. Si ricorda in
particolare che,
- aiuti alla ricerca fondamentale, volti all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;
- aiuti alla ricerca industriale, volti all’acquisizione di nuove conoscenze per nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- attività di sviluppo precompetitiva, volto alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi (ad esempio: creazione di un primo prototipo, progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, ecc.).
Successivamente, il Regolamento (CE) n. 364/2004[70] ha previsto, in relazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, l’esenzione dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:
- il 100% per la ricerca fondamentale;
- il 60% (75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;
- il 35% (50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.
Articolo 3, commi 24-bis-24-sexies
(Soggetti che adottano i principi
contabili internazionali)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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24-bis. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili»; |
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b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti: |
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«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. |
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3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione»; |
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c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»; |
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d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti»; |
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e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
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«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi assume rilievo anche ai fini fiscali»; |
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f) all'articolo 101: |
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1) il comma 1-bis è abrogato; |
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2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»; |
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g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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«3-bis. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e |
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h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: |
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«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»; |
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i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: |
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a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; |
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b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; |
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c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. |
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1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali»; |
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l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali». |
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24-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo. |
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24-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto deve prevedere: |
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a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; |
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b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali; |
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c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione; |
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d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale; |
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e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni; |
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f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei princìpi contabili internazionali; |
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g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto; |
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h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo; |
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i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 24-bis con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta. |
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24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi 24-bis e 24-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 24-bis. |
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24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. |
I commi da 24-bis a 24-sexies dell’articolo 3, introdotti nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, recano prevalentemente disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini fiscali da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 38 del 2005 (c.d. decreto IAS) i principi contabili internazionali sono quelli adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
Il d.lgs. n. 38/2005, emanato in attuazione del regolamento CE n. 1606/2002, reca disposizioni dirette ad armonizzare la normativa fiscale in materia di reddito d’impresa con l’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). In linea generale si può affermare che le disposizioni contenute nel citato decreto disciplinano gli effetti ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale di alcune voci che, in base ai principi contabili internazionali, sono imputate al patrimonio nonché la deducibilità di alcune voci non imputate nel conto economico (c.d. deduzioni extracontabili).
Si segnala, inoltre, che l’applicazione degli IAS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti.
Nell’ambito delle modifiche introdotte, tuttavia, la norma interviene anche sulla disciplina delle plusvalenze esenti che interessa tutti i soggetti, ivi compresi quelli che non adottano i principi contabili internazionali.
In particolare, la lettera c) del comma 24-bis, modificando l’articolo 87, comma 1, lettera a) del TUIR, amplia l’ambito di applicazione del regime di parziale esenzione delle plusvalenze da partecipazione di cui all’articolo 87 del TUIR riducendo da diciotto a dodici il numero minimo deimesi di possesso necessario per fruire del beneficio della parziale esenzione.
In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che la modifica è diretta ad unificare l’holding period previsto per le plusvalenze a quello disposto per le minusvalenze da partecipazioni.
A fini di coordinamento, pertanto, la lettera f), punto 1) dispone la soppressione del comma 1-bis dell’articolo 101 del TUIR il quale prevede che il periodo di possesso minimo da considerare in caso di minusvalenze è di 12 mesi in luogo dei 18 previsti per le plusvalenze.
Ai sensi del comma 24-quinquies le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Tuttavia, il medesimo comma, dispone che, per i soggetti che hanno adottato gli IAS negli anni precedenti, sono fatti salvi gli effetti se basati su una corretta applicazione dei principi contabili internazionali e coerenti con le modifiche introdotte dal comma 24-bis.
Il comma 24-sexies stabilisce che ai soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 209/2002[71] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002. In sostanza, si prevede l’esclusione delle norme antielusive di cui all’articolo 37-bis del DPR n. 600 nel caso di realizzo di minusvalenze da cessione di partecipazione superiori a 5 milioni di euro.
La disposizione è, inoltre, da collegarsi anche a quanto disposto dalla lettera h) del comma 24-bis (v. infra), diretta ad escludere l’applicazione delle norme antielusive di cui al citato articolo 37-bis relativamente alle operazioni di natura finanziaria effettuate dai soggetti IAS.
L’articolo 1 del decreto legge n. 209/2002, recante disposizioni in materia di fiscalità dell’impresa, stabilisce al comma 4 che per le cessioni di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, qualora si realizzi una minusvalenza superiore a 5 milioni di euro, il contribuente è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate al fine di consentire l’accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.
L'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973 reca disposizioni antielusive in base alle quali se l’Amministrazione finanziaria individua atti, fatti e negozi messi in essere dal contribuente privi di valide ragioni economiche, e che ritiene siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, procede al recupero dei vantaggi tributari goduti dal contribuente.
In linea generale, l’esigenza di intervenire in materia di determinazione del reddito fiscale per i soggetti IAS è da collegarsi a quanto previsto dal comma 1, lettera q) dell’articolo in esame, che dispone la soppressione delle deduzioni extracontabili e del quadro EC. Ciò in quanto, nel citato quadro EC i soggetti che adottano i principi contabili internazionali evidenziano le divergenze tra i valori contabili determinati in base principi IAS/IFRS e la normativa fiscale.
In particolare, rispetto alla normativa vigente che prevede l’adeguamento dei valori IAS ai valori fiscali determinati in base al TUIR, la norma in esame introduce modifiche al DPR n. 917/1986 (TUIR) dirette ad adeguare la normativa fiscale vigente ai valori contabili delle società che adottano gli IAS.
La relazione allegata all’emendamento afferma che il decreto legislativo n. 38 del 2005 ha lasciato inalterate, anche per i soggetti IAS, la maggior parte delle norme che disciplinano la trasformazione del dato originario (dato di bilancio) in quello derivato (reddito imponibile) senza adeguarle ai nuovi criteri di redazione dei bilanci.
Il comma 24-bis interviene sul DPR n. 917 del 1986 (TUIR) e, introducendo deroghe ai principi generali relativamente ai soggetti IAS, modifica:
1) articolo 83, comma 1, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo per i soggetti IRES. La modifica è diretta ad ammettere le deduzione dei componenti imputati in base a criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS (lettera a));
2) articolo 85, comma 3, in materia di individuazione delle immobilizzazioni finanziarie, dispone che per i soggetti che adottano gli IAS si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (lettera b);
3) articolo 89, recante disposizioni in materia di dividendi e interessi attivi. Si inserisce il comma 2-bis ai sensi del quale gli utili distribuiti ai soggetti IAS relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari concorrono del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare (lettera d);
4) articolo 94, recante disposizioni in materia di valutazioni dei titoli non inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie, nel quale, inserendo il comma 4-bis, si dispone che per i soggetti IAS la valutazione dei titoli, azioni, partecipazione e valori assimilati, operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali assume rilievo anche ai fini fiscali (lettera e);
5) articolo 101 recante disposizioni in materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, nel quale, inserendo il comma 2-bis, si dispone che ai fini della valutazione di titoli, quote, partecipazioni e strumenti similari iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 1-bis (lettera f) punto 2). Il comma 1-bis dell’articolo 110 del TUIR, introdotto dalla lettera i) del comma in esame, stabilisce che per i soggetti IAS: a) le differenze dei valori dei titoli iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie imputate a conto economico rilevano anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 110[72] si applica ai soli valori iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie; c) per le azioni, quote e strumenti finanziari posseduti per un periodo inferiore a 12 mesi il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. Si introduce, inoltre, il comma 1-ter all’articolo 110 ai sensi del quale, per i soggetti IAS, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali;
6) articolo 103 recante disposizioni in materia di ammortamento di beni immateriali. Si inserisce il comma 3-bis ai sensi del quale, per i soggetti IAS, le quote di ammortamento dei marchi d’impresa e dell’avviamento sono determinate in base all’articolo 103, commi 1 e 3, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (lettera g);
7) articolo 109, recante norme generali sui componenti del reddito d’impresa. Si inserisce il comma 3-quinquies al fine di disporre la non applicazione, per i soggetti IAS, dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (lettera h);
8) articolo 112, recante disposizioni in materia di operazioni fuori bilancio. Si inserisce il comma 3-bis ai sensi del quale i componenti negativi imputati al conto economico in applicazione degli IAS assumono rilievo anche ai fini fiscali (lettera l). Tale modifica è da collegarsi al comma 24-ter il quale prevede la soppressione del comma 2, dell’articolo 11 del sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2005. Ai sensi del suddetto comma 2 concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
Come precisato dalla relazione illustrativa, le modifiche introdotte dalle lettere d) ed e) escludono l’applicazione della disciplina sul c.d. dividend washing per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.
Le modifiche introdotte all’articolo 109 del TUIR dalla lettera h) del comma in esame prevedono, per i soggetti IAS, l’esclusione dell’applicazione delle norme antielusive di cui all’articolo 37-bis del DPR n. 600/1973 per le operazioni di natura finanziaria.
Il comma 24-quater rinvia ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione e di coordinamento dei precedenti commi 24-bis e 24-ter. In particolare dovrà prevedere:
a) i criteri per evitare la doppia contabilizzazione o nessuna contabilizzazione di componenti positivi o negativi;
b) i criteri da adottare nelle transazioni che interessano soggetti IAS e soggetti non IAS;
c) coordinamento tra principi contabili internazioni in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie;
d) coordinamento con le norma in materia di consolidato fiscale;
e) coordinamento in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) coordinamento con le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 38/2005;
g) coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base agli IAS a diretta riduzione del patrimonio netto;
h) coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei valori con quelli assunti nei precedenti periodi d’imposta.
Non è previsto il termine di emanazione del decreto ministeriale.
Il criterio indicato nella lettera a) andrebbe coordinato con il combinato disposto della lettera l) del comma 24-bis e il comma 24-ter i quali stabiliscono, di fatto, la non concorrenza alla formazione del reddito dei componenti positivi risultanti dalle valutazioni delle operazioni fuori bilancio.
Articolo 3, commi 25-26
(IVA di gruppo)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
25. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30». |
25. Identico. |
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008. |
26. Identico. |
I commi 25 e 26 dell’articolo 3 introducono un limite temporale iniziale all’applicazione della disciplina dell’IVA di gruppo, con finalità antielusive.
L’articolo 3, comma 25, novella l’ultimo comma dell’articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
In base al menzionato articolo 73, ultimo comma, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni IVA delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti IVA siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse.
Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente a quello in cui ci avvale della facoltà di cui al citato articolo 73.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto attuativo 13 dicembre 1979, la dichiarazione di volersi avvalere del regime in esame deve essere presentata dalla società o dall’ente controllante ed ha effetto per l'anno in cui è stata presentata.
La novella in esame introduce all’art. 73, ultimo comma, un ulteriore periodo, in base al quale - agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti sopra citati – non rilevano le eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali, in detto periodo d’imposta, l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. In sostanza la compensazione sarà possibile esclusivamente per le eccedenze detraibili che si formano negli anni per i quali trova applicazione il regime dell’IVA di gruppo.
E’ previsto altresì che alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per le quali, ai sensi del comma in esame, non si applica il regime dell’IVA di gruppo, si applichi il regime ordinario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il citato articolo 30 stabilisce che le eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale sono computate in detrazione nell'anno successivo. Lo stesso articolo individua specifiche fattispecie nelle quali il contribuente, in relazione alla tipologia delle operazioni effettuate, ha diritto a chiedere il rimborso dell’eccedenza. Tale diritto spetta inoltre al contribuente che, nei due anni precedenti, ha presentato dichiarazioni dalle quali risultano eccedenze detraibili.
La relazione illustrativa del Governo al disegno di legge in esame sottolinea come la vigente normativa sulla liquidazione IVA di gruppo consenta ai soggetti del gruppo in posizione debitoria IVA di ottenere un rimborso accelerato, per la parte corrispondente alle eccedenze dei soggetti di gruppo in posizione debitoria, rimborso liquidato direttamente da tali ultimi soggetti. Tuttavia, l’istituto – per come è attualmente configurato – può prestarsi a pratiche elusive, nei casi in cui soggetti in forte posizione creditoria siano acquistati al mero fine di utilizzare – per compensare eccedenze debitorie del soggetto acquirente e delle società allo stesso collegate – le eccedenze detraibili emergenti dalle dichiarazioni annuali degli stessi.
La novella introdotta è finalizzata a rimediare a tale eventualità, prevedendo che i crediti emergenti dalla dichiarazione degli enti e delle società partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo relativa all’anno antecedente quello di partecipazione alla procedura stessa, non possano confluire nei calcoli compensativi, trovando per gli stessi applicazione gli ordinari criteri previsti dall’articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In concreto, l’ente o la società controllante potrà far confluire nei calcoli compensativi relativi ad un dato anno l’eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo dallo stesso ente o società gestita come controllante nell’anno precedente; mentre non potrà far confluire nei calcoli compensativi relativi ad un dato anno né l’eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative all’anno precedente di società che partecipano per la prima volta alla liquidazione di gruppo, né l’eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo gestita da un altro ente o società come controllante nell’anno precedente.
Il comma 26 prevede che la modifica recata dal comma 25 trovi applicazione a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.
Articolo 3, comma 27
(Proroga termini completamento
investimenti
nelle aree svantaggiate)
TESTO |
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
27. Il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010. |
27. Identico. |
Il comma 27 abroga il comma 4-bis, articolo 4, del decreto-legge n. 300 del 2006[73] che prevede la proroga, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, dei termini per il completamento degli investimenti per i soggetti beneficiari del corrispondente credito d’imposta rispettivamente per gli anni 2005 e 2006. Tale credito d’imposta attiene all’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate[74], ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001).
Si ricorda che le disposizioni del citato articolo 8 della legge finanziaria per il 2001 attribuivano un credito di imposta (nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per il 2002, 1.725 milioni per il 2003, 1.740 milioni per il 2004, 1.511 milioni euro per il 2005, 1.250 milioni di euro per il 2006, 700 milioni di euro per il 2007 e 300 milioni di euro per il 2008), alle imprese in aree svantaggiate ammissibili alle deroghe previste dai trattati comunitari per gli aiuti a finalità regionale, che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[75]. Pertanto, per effetto della suddetta abrogazione, non possono più fruire del credito di imposta le imprese che, pur avendo ottenuto il riconoscimento del credito di imposta nell’anno 2005 ovvero nel 2006, si accingono a completare gli investimenti rispettivamente entro il 2007 e il 2008.
La norma precisa inoltre che, a seguito della predetta abrogazione e in considerazione dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta previsti all’articolo articolo 8 (vedi sopra) e all’articolo 7 della citata legge finanziaria per il 2001, le somme che si rendono disponibili – nell’ambito delle risorse accreditate presso la contabilità speciale n. 1778 “Fondi di bilancio” – sono pari 1.500 milioni di euro.
Tali somme vengono riversate all’entrata del bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per il 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Si ricorda che l’articolo 7 della citata legge finanziaria per il 2001 concede un credito di imposta ai datori di lavoro che assumono nuovo personale con contratto a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, ad effettivo incremento della base occupazionale.
Si segnala che, anche in base a quanto riportato nella relazione tecnica all’articolo in esame, gli effetti di minore spesa relativi ai crediti d’imposta in esame, sono contabilizzati non tra le entrate tributarie, ma tra i contributi agli investimenti alle imprese, sul conto economico della P.A. Gli importi sono quantificati in relazione alle risorse che sono state liberate a seguito del mancato riconoscimento del diritto al credito d’imposta.
Articolo 3, comma 28
(Aumento agevolazione per gli
investimenti in ricerca e sviluppo)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
28. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: |
28. Identico. |
a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»; |
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b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»; |
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c) il comma 284 è abrogato. |
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Il comma 28 dispone, alla lettera a), l’incremento dal 15 al 40 per cento della misura del credito di imposta previsto dal comma 280 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Si ricorda che i commi da
Si segnala che il comma 20, articolo 3, del disegno di legge in esame, dispone che per il credito d’imposta previsto dal citato comma 280 della legge finanziaria per il 2007 sia applicata una deroga alla previsione, contenuta nel medesimo comma, del limite di 250.000 euro per la compensazione del credito medesimo con altri tributi. Per una disamina delle norme che disciplinano l’introduzione di tale limite, si rinvia alla relativa scheda di lettura.
Alla lettera b), si prevede altresì una novella al comma 281 della predetta legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare il calcolo del credito d’imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni di euro.
Il comma 281 infatti aveva fissato un limite massimo di importo su cui applicare il credito d’imposta, prevedendo che i costi su cui calcolare il credito non possano, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
Alla lettera c) si dispone, infine, l’abrogazione del comma 284, che subordinava all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la concessione del credito d’imposta in esame[77].
L'art. 88, par. 3, del Trattato CE prevede che siano comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. In attesa della decisione finale, non si può dare comunque esecuzione alle misure agevolative. Tale obbligo di notifica rappresenta il c.d. obbligo di standstill e determina la possibilità di ricorso al giudice nazionale da parte delle imprese concorrenti destinatarie dell’aiuto.
Alla Commissione europea spetta l'esercizio del potere di controllo sulle misure agevolative concesse dallo Stato ai soggetti che svolgono attività d’impresa[78]. L’attuazione della disciplina in materia di aiuti di Stato ha peraltro portato a definire precise condizioni di ammissibilità, per gli aiuti c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela).
Con il Regolamento 98/994/CE
del 7 maggio 1998, il Consiglio ha infatti stabilito che
Su queste basi,
In base a tale ultimo regolamento, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, sono esentati dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:
- il 100% per la ricerca fondamentale;
- il 60% (75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;
- il 35% (50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.
La disciplina del regolamento – che peraltro introduce un massimale del totale dei costi ammissibili all’aiuto (25 milioni di euro e 40 milioni di euro nel caso di progetti Eureka) oltre il quale esso è comunque vietato – non si applica a una serie di settori per i quali sono dettate normative speciali (carbosiderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, trasporti, pesca, prodotti agricoli).
Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi se l’abrogazione del suddetto comma 284 derivi dalla circostanza che gli aiuti in oggetto ricadano nella disciplina dei c.d. aiuti orizzontali, nonché chiarisca se la disposizione contenuta alla lettera b) del comma in esame, la quale incrementa a 50 milioni di euro il tetto dei costi ammissibili ai fini della misura agevolativa, rientri nel limite dei costi ammissibili all’aiuto prescritto dal Regolamento (CE) n. 364/2004, in materia di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
Per completezza, si ricorda che al comma 282 della predette legge finanziaria per il 2007 sono indicate le modalità applicative per fruire del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo.
Esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d’imposta non rileva inoltre ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo Testo unico.
Il credito d’imposta è altresì utilizzabile per ridurre i versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Inoltre, l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione[80], a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Il comma 283 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.
Si segnala che, alla presente data, il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico è ancora in fase di istruttoria e pertanto non risulta ancora emanato.
Articolo 3, commi 29-31
(Disciplina dei dividendi in uscita)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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29. Identico. |
a) all'articolo 27: |
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1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»; |
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2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»; |
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3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»; |
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4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: |
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«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato»; |
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b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»; |
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c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter». |
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30. Le disposizioni di cui al comma 29 si
applicano agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre |
30. Identico. |
31. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 43, lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 29, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239. |
31. Identico. |
Il comma 29 apporta modifiche alla disciplina dei dividendi pagati a società estere (c.d. dividendi in uscita).
Il trattamento fiscale degli utili da partecipazione societaria (e dei redditi ad essi assimilati) è contenuta nell’articolo 89 del TUIR, il quale – al comma 2 -prevede in via generale che tali redditi se percepiti da soggetti IRES siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare
L’articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973[81], dispone invece che gli utili corrisposti a soggetti residenti in relazione a partecipazioni societarie non qualificate siano soggette ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento.
Per quanto concerne, invece, gli utili percepiti da soggetti non residenti l’art. 27, comma 3, del medesimo D.P.R. prevede che i dividendi corrisposti ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni non riguardanti stabili organizzazioni, siano tassati mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 27 per cento. La ritenuta è effettuata a prescindere dal fatto che si tratti di utili derivanti da partecipazioni qualificate[82] o meno e indipendentemente dalla circostanza che il percettore non residente sia una persona fisica o una società.
Una disciplina di maggior favore è prevista dall’art 27 bis del TUIR, il quale ha recepito le indicazioni al riguardo contenute nella direttiva c.d. società madri e figlie (modificata da ultimo con la direttiva 2003/123/CE, recepita con il decreto legislativo n. 49 de 2007).Le società rientranti in tali fattispecie possono, ai sensi dell’art. 27 bis citato, chiedere il rimborso della ritenuta subita.
Tale regime ha comportato l’apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale è stato emesso il parere motivato C(2006) 2544 del 28 giugno 2006.
La suddetta procedura è motivata dalla presunta incompatibilità del regime fiscale dei dividendi con i principi relativi alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, dal momento che la normativa vigente prevede una tassazione più onerosa dei dividendi corrisposti da società italiane a società residenti in altri Stati membri, o in Paesi aderenti allo Spazio Economico europeo[83], rispetto a quella applicata ai dividendi intersocietari domestici.
Al fine di recepire il parere della Commissione C(2006) 2544 del 28 giugno 2006, il comma 29, lettera a), numero 4), inserisce nell’articolo 27 (“Ritenuta sui dividendi”) del d.P.R. n. 600 del 1973, il nuovo comma 3-ter, con cui è stabilito che - ai dividendi corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni, e ivi residenti (c.d. White list) – si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell’1,375 per cento. Tale percentuale è finalizzata ad omogeneizzare il trattamento fra soggetti residenti e non, e deriva dall’applicazione della percentuale di esclusione dalla formazione del reddito residenti (95%) all’aliquota generale dell’IRES (27,5%)
Le modifiche apportate dal comma 29, lettere b) e c), agli articoli 27-bis (“Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti”) e 27-ter (“Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A”) derivano da esigenze di coordinamento con il nuovo dettato dell’articolo 27.
Il comma 30 prevede che le disposizioni del comma 25 si applichino agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Ne consegue che – per la distribuzioni degli utili formatisi in precedenti esercizi – continui ad applicarsi la ritenuta alla fonte con aliquota del 27 per cento.
A tal fine, è previsto che le società ed enti che distribuiscono i dividendi indichino in dichiarazione l’ammontare degli utili, o delle riserve di utili, formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatisi in altri esercizi.
Il comma 31 reca una clausola transitoria secondo cui, ai fini dell’applicazione del nuovo comma 3-ter dell’art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del nuovo art. 168-bis TUIR, introdotto dal comma dell’articolo in essame, (c.d. White List), gli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un effettivo scambio di informazioni sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del d. lgs. n. 239 del 1996[84].
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Il 22 gennaio 2007 la Commissione europea ha deciso di presentare ricorso contro l’Italia innanzi alla Corte di Giustizia[85]assumendo che ilregime di imposizione dei dividendi pagati a società estere (c.d. dividendi in uscita)non sarebbe compatibilecon i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione di capitali.
In particolare, la Commissione contesta all’Italia di tassare i pagamenti di dividendi in uscita pagati dalle società stabilite nel territorio nazionale a società stabilite in altri Stati membri della Comunità europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico europeo[86] più pesantemente di quelli destinati a società nazionali (c.d. dividendi interni).
I rilievi della Commissione europea concernono la disposizione di cui all’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale i dividendi corrisposti ai soli soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni non riguardanti stabili organizzazioni, sono tassati mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 27 per cento. La ritenuta è effettuata a prescindere dal fatto che si tratti di utili derivanti da partecipazioni qualificate o meno e indipendentemente dalla circostanza che il percettore non residente sia una persona fisica o una società.
Secondo la Commissione le previsioni in questione sarebbero contrarie agli articoli 56 Trattato e 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo in quanto restringerebbero sia la libera circolazione dei capitali che la libertà di stabilimento.
La Commissione ricorda, al riguardo, che la Corte di giustizia ha più volte ribadito, da ultimo nella sentenza Denkavit del 14 dicembre 2006 (causa C-170/05) il principio per cui gli Stati membri non possono tassare i dividendi pagati alle società di altri Stati membri in modo più gravoso dei dividendi pagati alle società nazionali.
Si segnala che sempre il 22 gennaio 2007 la Commissione ha deciso, sulla base di analoghe contestazioni, di presentare ricorso alla Corte di Giustizia contro Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo per regimi di tassazione discriminatoria dei dividendi in uscita previsti dalle rispettive legislazioni.
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
32. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 35, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. |
32. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 35, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
33. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi. |
33. Identico. |
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35. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di: |
35. Identico. |
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie; |
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b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. |
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36. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. |
36. Identico. |
37. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da |
37. Identico. |
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38. Identico. |
I commi da 32 a 38, modificati nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, dell’articolo 3 in esame introducono una misura agevolativa al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.
Il comma 32 – al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell’organizzazione del lavoro – riconosce agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, un credito d’imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 35, nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
La relazione illustrativa sottolinea come i limiti indicati nel comma 32 trovino una giustificazione nella considerazione “che si è voluto attribuire allo studio rappresentato da quattro associati il livello minimo per essere considerato sufficientemente competitivo, mentre quello risultante da più di dieci associati si è ritenuto rappresentare di per sé un livello tale da non necessitare di alcuna agevolazione”.
Nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, il comma 32 è stato integrato da un nuovo periodo diretto a prevedere la possibilità di modificare, con apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i limiti del numero minimo e del numero massimo dei professionisti interessati all’operazione di aggregazione qualora si tratti di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
In base al comma 33, il credito d’imposta spetta con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
Il comma 34 prevede che l’agevolazione di cui al comma 32 spetti a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione.
Nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, è stato previsto che per i servizi di medicina primaria, in luogo dell’obbligo ad esercitare la professione all’interno della struttura, saranno previste diverse condizioni da stabilire con il decreto di cui al comma 32.
La medesima agevolazione non trova applicazione per quelle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali all’esercizio dell’attività professionale.
Non risultano indicati i termini per l’emanazione del decreto di cui al comma 32 il quale dovrà stabilire le specifiche condizioni per i servizi di medicina primaria.
Ai sensi del comma 35, il credito d’imposta è commisurato all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
Il comma 36 stabilisce che il credito d’imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolati, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il comma 37 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 32 a 38.
Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché le specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l’aggregazione.
Il comma 38 subordina l’efficacia delle previsioni di cui ai sopra illustrati commi da 28 a 33 all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.
Infatti – rileva la relazione illustrativa – benché la misura agevolativa sia strutturata come misura di “carattere generale”, l’eventuale diversa configurabilità come “aiuto di Stato”, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE, comporterebbe il necessario esame da parte dell’Esecutivo comunitario e il conseguente obbligo – in capo allo Stato italiano – di non dare attuazione all’agevolazione, in attesa dell’autorizzazione prevista.
Per quanto riguarda le regole applicabili agli aiuti di stato, si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede tra i suoi obiettivi il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, vieta, di conseguenza, gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne in casi esplicitamente indicati.
In particolare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono ritenuti “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Rispetto a tale divieto generale posto dall’articolo 87, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3). Tra queste ultime, vi sono gli aiuti di Stato in ricerca e sviluppo in quanto destinati "a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo" (lettera b) e "ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche" ( lettera c).
Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate in tempo utile alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88, par. 3).
L’attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, tra l’altro, per gli aiuti c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela). Nel regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha infatti stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (tra questi rientrano quelli per le piccole e medie imprese, per la ricerca e allo sviluppo, per la tutela dell’ambiente per l’occupazione e la formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis).
Il rispetto di tali norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.
Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 364/2004, che ne estende l’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo[87].
In base a tale ultimo regolamento, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, sono esentati dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:
- il 100% per la ricerca fondamentale;
- il 60% (75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;
- il 35% (50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.
La disciplina del regolamento – che peraltro introduce un massimale del totale dei costi ammissibili all’aiuto (25 milioni di euro e 40 milioni di euro nel caso di progetti Eureka ) oltre il quale esso è comunque vietato – non si applica a una serie di settori per i quali sono dettate normative speciali (carbosiderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, trasporti, pesca, prodotti agricoli).
Articolo 3, commi 39-40
(Regime ordinario IVA per agenzie viaggi
e turismo)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
39. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente: |
39. Identico. |
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi» |
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40. Identico. |
Il comma 39 dell’articolo 3 inserisce nell’articolo 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. n. 633 del 1972[88], il nuovo comma 8-bis, con cui è stabilito che le agenzie di viaggi e turismo, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, possono applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto.
Il citato articolo 74-ter assoggetta le agenzie di viaggi e turismo a un regime speciale IVA che prevede il calcolo dell’imposta secondo il metodo “base da base” (anziché con il sistema ordinario “imposta da imposta”): la base imponibile dell’imposta è calcolata, infatti, come differenza tra il valore dei corrispettivi e il valore dei costi al lordo dell’imposta. Sulla base imponibile (che viene anche definita margine commerciale) viene poi calcolata l’IVA dovuta, applicando l’aliquota ordinaria. A questo regime speciale, che si applica in via generale alle operazioni in cui l’agenzia di viaggio e turismo opera come soggetto in proprio (anche nel caso di rivendita di servizi, cioè nel caso in cui i servizi venduti dall’agenzia di viaggio al cliente sono organizzati da terzi soggetti), si affianca anche il regime IVA ordinario (che prevede il calcolo dell’IVA da versare come differenza tra IVA a debito e IVA a credito) per tutte quelle operazioni in cui l’agenzia di viaggio e turismo agisce come semplice intermediario di pacchetti e/o servizi turistici o quando acquista in nome proprio e per conto di clienti i servizi in discorso. Da tenere presente che il regime speciale crea una posizione di debito IVA per le agenzie in questione nel caso di corrispettivi superiori ai costi; nel caso opposto, si origina un credito di costo che può essere utilizzato nella liquidazione successiva, ma che di per sé non origina titolo per richiesta di rimborso, atteso che il credito di costo non configura posizione di credito d’imposta a fini IVA.
E’ importante sottolineare che le fatture emesse per le operazioni effettuate nell’ambito del sopra illustrato regime speciale non contengono la separata indicazione dell’imposta (articolo 74-ter cit., comma 7), impedendo il tal modo ai clienti delle agenzie di viaggi e turismo di detrarre l’imposta pagata.
Si ricorda inoltre che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all’articolo 1, comma 304, ha consentito la detraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande,effettuate in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, ma che tale possibilità non è stata di fatto operante per i soggetti che si rivolgono, per l’organizzazione dei convegni e dei congressi, a agenzie di viaggi e turismo operanti con il regime speciale.
La disposizione in esame è diretta a superare questo ostacolo alla detraibilità dell’IVA pagata per la partecipazione a convegni e congressi, consentendo alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell'imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Le agenzie di viaggi e turismo potranno in tal caso detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione, in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta.
Si prevede infine che le agenzie di viaggi e turismo, che applicano sia il regime ordinario che il regime speciale di cui all’articolo 74-ter, devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
Il comma 40 subordina l’efficacia della disposizione di cui al comma 39 alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio d’Europa del 28 novembre 2006[89], da parte dei competenti organi comunitari.
L’articolo 395 della citata Direttiva prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.
L’autorizzazione si rende necessaria, dal momento che lo speciale regime IVA per le agenzie di viaggi è previsto dagli artt. 306 e seguenti della Direttiva in questione.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Il 26 marzo 2007 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per violazione del diritto comunitario, relativamente agli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE, concernenti il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio.
In particolare, in base all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, “le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica”. Tali disposizioni si applicano anche quando le prestazioni siano rese dalle agenzie tramite mandatari e non si applicano alle agenzie di viaggio che agiscono per nome e per conto dei clienti.
La Commissione ritiene che, per l’interpretazione data dall’Italia a tale norma, l’applicazione del regime speciale è prevista non solo quando le agenzie di viaggio vendono il servizio al viaggiatore, ma anche quando lo vendono a un soggetto diverso dal viaggiatore (ad esempio, nel caso in cui il servizio venga venduto da un’agenzia di viaggi ad un soggetto passivo che, a sua volta, rivendesse i servizi di viaggio secondo la Commissione la normativa italiana in questione non limitando esplicitamente l’applicazione del regime speciale ai servizi forniti al consumatore finale, cioè al viaggiatore, contrasterebbe con le disposizioni della direttiva 2006/112 sopra richiamate).
Articolo 3, comma 40-bis
(Riduzione aliquota IVA per i corsi mascherati
e in costume)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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40-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»; |
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b) alla tabella C: |
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1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse; |
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2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti». |
Il comma 40-bis, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, estende il regime IVA agevolato previsto per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti ai corsi mascherati e in costume ovunque tenuti.
In particolare, relativamente alle suddette attività, la modifica consiste:
§ inclusione nella tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, relativa alle prestazioni assoggettate ad aliquota IVA 10%;
§ spostamento, nell’ambito della Tabella C allegata al DPR n. 633/1972, dal punto numero n. 3) al punto n. 4). La citata tabella C individua l’elenco delle attività di spettacolo ed altre assimilate per le quali sono previsti regimi speciali. Il passaggio al numero 4) determina l’assimilazione dei corsi in maschera e in costume alle attività di spettacolo in luogo delle esibizioni musicali.
La direttiva 2006/11/CE (di refusione della direttiva n. 77/388/CEE) individua nell’allegato III (ex allegato H) l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte. In particolare, il punto n. 7) include nel regime agevolato i diritti d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.
Articolo 3, comma 40-ter
(IVA per prestazioni professionali dei
medici legali)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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40-ter. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005. |
Il comma 40-ter, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, modifica il regime IVA delle prestazioni professionali specifiche di medicina legale, incluse nel regime di esenzione, prevedendo l’assoggettamento a regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d’imposta 2005.
La norma è diretta ad allinearsi a quanto indicato dalla Corte di giustizia europea la quale ha precisato che, ai fini di una corretta applicazione del regime di esenzione è necessario individuare lo scopo della prestazione medica.
La direttiva comunitaria 2006/112/CE, di refusione della precedente direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva o direttiva IVA), stabilisce all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c[90]) il regime di esenzione IVA per le “prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”:
L’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) individua all’articolo 10 le operazioni esenti da IVA. In particolare, ai sensi del comma 1, numero 18), sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.
Con le sentenze della Corte di Giustizia Europea, cause C-307/01 e C-212/01, la Corte ha precisato che ai fini di una corretta applicazione del regime di esenzione è necessario individuare lo scopo della prestazione medica. Infatti, se la prestazione medica è “effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica a tale prestazione”. Pertanto, se la prestazione consiste nel realizzare una perizia medica, risulta che, nonostante la realizzazione di tale prestazione faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica, come l'esame fisico del paziente, lo scopo principale della prestazione non è quello di tutelare la salute delle persone a cui la perizia si riferisce ma è quello di fornire una risposta alle questioni individuate nell'ambito della richiesta di perizia.
In merito alla data in entrata in vigore del regime di imponibilità IVA, si segnala che la disposizione introduce una deroga al principio della irretroattività delle norme tributarie sancito dall’articolo 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Non appaiono chiare, peraltro, le modalità applicative della disposizione tenuto conto che, da un punto di vista fiscale, gli adempimenti relativi al periodo d’imposta 2005 sono scaduti.
Articolo 3, commi 41-42
(Interpretazione della norma
sull’ammortamento
degli immobili strumentali)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
41. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato. |
41. Identico. |
42. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118. |
42. Identico. |
I commi 41 e 42 dell’articolo 3 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006[91].
L’articolo 36, comma 7, del decreto legge n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina relativa all’ammortamento del costo dei terreni sui quali sono ubicati fabbricati strumentali introducendo la indeducibilità del costo dei terreni e quindi l’obbligo di distinguere la quota del costo complessivo riferita al terreno e quella riferita al fabbricato. Tale disposizione si applica, ai sensi del comma comma 7-bis del medesimo articolo 36 anche ai fabbricati in leasing.
Ai fini della determinazione del valore del terreno è necessario risalire, in primo luogo, all’atto di acquisto in modo da individuare i singoli costi nel caso in cui si sia proceduto alla stipula di due distinti contratti ovvero nel caso in cui nell’unico atto di acquisto risulta indicato, oltre al valore complessivo, anche il costo del terreno e quello del fabbricato.
In assenza dei suddetti elementi, il costo da attribuire al fabbricato è pari, ai sensi dei commi 7 e 8, al maggior valore tra quello delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della disposizione e quello corrispondente al 20% del costo complessivo, come risultante dall’ultimo bilancio, al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Se il fabbricato ha natura industriale (ossia destinati alla produzione o trasformazione di beni), la predetta percentuale viene elevata al 30%.
Il terzo periodo del comma 8 precisa che il valore residuo di ciascun fabbricato (da ammortizzare) è determinato detraendo dal costo di acquisto individuato ai sensi dei commi 7 e 7-bis le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti e calcolate sul costo complessivo. In altre parole, gli ammortamenti dedotti in precedenza concorrono interamente alla riduzione del residuo ammortizzabile del costo del fabbricato.
Il comma 41 dell’articolo 3 reca l’interpretazione autentica del terzo periodo, comma 8, dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 concernente le modalità di imputazione delle quote di ammortamento già dedotte e calcolate sul costo complessivo del fabbricato e del terreno sul quale lo stesso è ubicato.
In particolare, il citato terzo periodo del comma 8, va interpretato nel senso che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 (dunque, sino a tutto il periodo di imposta 2005) calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.
Si segnala che la norma riproduce la disposizione contenuta nel decreto legge n. 118 del 2007, non convertito. Infatti, l’articolo 1 recava una norma interpretativa diretta ad introdurre una ripartizione proporzionale tra costo del fabbricato e costo del terreno degli ammortamenti effettuati.
Il comma 42, inserito dalla Commissione bilancio del Senato, fa salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 118 del 2007.
Il citato decreto legge è entrato in vigore il 4 agosto 2007 ed è decaduto, trascorsi 60 giorni, per mancata conversione in legge.
Tale comma è attuativo dell’articolo 77, comma 3, ultimo periodo, della Costituzione, secondo cui le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.
Articolo 3, commi 43-50
(Disposizioni antielusive per i paradisi
fiscali: white list)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
43. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
43. Identico: |
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»; |
«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»; |
b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;»; |
b) identica; |
c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»; |
c) identica; |
d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
d) identica; |
e) all'articolo 73: |
e) identica; |
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»; |
|
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»; |
|
f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
f) identica; |
«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conse guito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis»; |
|
g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»; |
g) identica; |
h) all'articolo 110: |
h) identico: |
1) il comma 10 è sostituito dal seguente: |
1) identico: |
«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»; |
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»; |
i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
i) identica; |
l) all'articolo 167: |
l) identica; |
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
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2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»; |
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3) il comma 4 è abrogato; |
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4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
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m) all'articolo 168: |
m) identica; |
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
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2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»; |
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n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente: |
n) identico: |
«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazione». |
«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. |
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2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni». |
44. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: |
44. Identico: |
a) all'articolo 26: |
a) identica; |
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti»; |
|
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
|
b) all'articolo 26-bis: |
Soppressa. |
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
|
«a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»; |
|
2) al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: |
|
«a-bis) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; |
|
a-ter) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); |
|
a-quater) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»; |
|
c) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico»; |
c) identica; |
d) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». |
d) identica. |
45. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: |
45. Identico. |
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»; |
|
b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,». |
|
46. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Soppresso. |
a) all'articolo 5, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
|
«a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
|
b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: |
|
«a-bis) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; |
|
a-ter) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); |
|
a-quater) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»; |
|
c) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
|
«3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti di: |
|
a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; |
|
b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; |
|
c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); |
|
d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato». |
|
47. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
47. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». |
b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
Soppressa. |
«3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da: |
|
a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; |
|
b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; |
|
c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); |
|
d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato». |
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|
47-bis. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
|
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
|
c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata. |
48. Le disposizioni di cui ai commi da |
48. Le disposizioni di cui ai commi da |
49. La disposizione di cui al comma 43, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. |
49. Identico. |
50. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 43 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati. |
50. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 43 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati. |
I commi da 43 a 50 dell’articolo 3, modificati[92] dalla V Commissione (Bilancio) della Camera, riformulano le disposizioni antielusive italiane sostituendo il vigente sistema incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "paradisi fiscali", come tali individuati in una serie di listeapprovate con decreto ministeriale) con un nuovo sistema incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall’Unione europea (white list).
Il nuovo sistema è basato sulla futura emanazione, con decreto ministeriale, di due tipologie di “white list” che sostituiranno il sistema delle liste attualmente in vigore:
1) Una prima tipologia è costituita dalla white list che dovrà essere emanata in base al comma 43, lettera a) e che sarà utilizzata per l’applicazione, ai soggetti IRPEF, della disposizione dell’articolo 2, comma 2-bis del TUIR sulla presunzione di residenza fiscale in Italia.
2) Una seconda tipologia di white list, costituita da ulteriori due liste, è quella prevista dal nuovo articolo 168-bis del TUIR, che viene a tal fine appositamente introdotto dal comma 43, lettera n) e che costituirà il riferimento per l’applicazione di tutte le norme antielusive contenute nel TUIR e relative ad operazioni di variotipo, sia per lepersone fisiche che per le imprese residenti o situate fiscalmente in Paesi considerati privilegiati.
A tale proposito occorre segnalare che una parte delle norme in commento sono state riscritte a seguito dell’approvazione di un emendamento governativo in V Commissione (Bilancio) della Camera: una delle modifiche riguarda proprio le liste. Infatti, non si prevede più - come nel testo originario - l’emanazione di una sola “white list” con il DM previsto dal nuovo articolo 168-bis, contenente l’elenco dei paesi c.d.”virtuosi” e basata sul criterio dello scambio di informazioni, bensì si prevede l’emanazione, con lo stesso decreto ministeriale, di due liste di paesi, la prima contenente l’elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda che terrà anche conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri.
L’ordinamento vigente reca norme antielusive riguardanti varie tipologie di situazioni, connesse sia ai trasferimenti di residenza che alla collocazione fittizia della stessa in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (Stati c.d. di black list), nonchè ad operazioni intercorrenti tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali Paesi.
Si ricorda infatti che l'art. 167, comma 4 del TUIR, stabilisce, in materia di imprese estere controllate, che devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
Attualmente, sono vigenti varie liste di Stati, contenute nei seguenti decreti ministeriali, come successivamente modificati:
- il D.M. 4 maggio 1999, utilizzato ai fini della presunzione di residenza fiscale per le persone fisiche[93];
- il D.M. 4 settembre 1996, recante l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni[94] ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
- il D.M. 23 gennaio 2002, che prevede, relativamente alle imprese, l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato[95], ivi elencati;
- il D.M. 21 novembre 2001, che contiene invece un elenco[96] di stati considerati non privilegiati ai fini dell’articolo 96-bis, comma 2-ter del TUIR[97].
I commi 43, 44, 45, e 47 apportano pertanto numerose modifiche, sia sostanziali che di coordinamento, agli articoli del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, nonché ad altre leggi rilevanti in materia tributaria, quali il D.P.R. n. 600 del 1973 sull’accertamento delle imposte sui redditi, le norme fiscali speciali dettate per gli organismi di investimento collettivo e le norme sui finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata per la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato.
Per quanto riguarda nel dettaglio le singole modifiche, la prima modifica sostanziale è quella, già citata, apportata dal comma 43, lettera a), che sostituisce innanzitutto il comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR, stabilendo che la presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria, dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in altri Stati o territori, sia operativa qualora si tratti di Stati diversi da quelli individuati in una futura lista contenuta in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con l’emendamento approvato in V Commissione (Bilancio) è stato soppresso l’inciso che prevedeva il concerto con il Ministro degli affari esteri per l’emanazione del decreto.
A proposito del decreto in questione, si sottolinea che, non facendo la norma novellata riferimento espresso alla nuova white list prevista dall’articolo 168-bis, sembrerebbe prefigurarsi l’emanazione di un’apposita lista valevole solo ai fini dell’applicazione della presunzione di residenza fiscale in Italia, diversa pertanto dalle due nuove white list di cui all’articolo 168-bis. Peraltro, aseguito delle modifiche apportate in V Commissione (Bilancio), poiché nelle white list previste dal nuovo articolo 168-bis dovranno essere inclusi anche gli Stati attualmente non compresi nella vigente black list di paesi di cui al DM 4 maggio 1999 - che si costituisce il riferimento proprio per l’applicazione della norma dell’articolo 2 del TUIR relativa alla presunzione di residenza – potrebbe anche verificarsi l’emanazione di un unico decreto ministeriale, quello previsto dall’articolo 168-bis, da utilizzarsi anche per l’applicazione della norma sulla presunzione di residenza in questione.
In base alla nuova disciplina del comma 43 lettera a) pertanto, la presunzione di residenza in un “paradiso fiscale”, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, scatterà non più qualora egli trasferisca la residenza in un paese ricompreso nella vigente “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999, bensì qualora il contribuente trasferisca la residenza in un paese che non sia contemplato tra quelli della futura “white list”. La mancata inclusione di un paese nella futura “white list” farebbe pertanto scattare l’inversione dell’onere della prova a sfavore del contribuente il quale avrebbe l’onere di provare di non aver posto in essere operazioni elusive, anziché essere l’amministrazione finanziaria a provare l’eventuale comportamento elusivo del contribuente.
Si ricorda che all'interno dell'Unione europea, i governi hanno competenza esclusiva per quanto riguarda i livelli dell’imposizione diretta, ovvero l’imposta sui redditi individuali e sugli utili societari, sempre che tali imposte siano compatibili con il mercato unico e con la libera circolazione dei capitali, ossia non ostacolino gli investimenti transfrontalieri. Qualora tuttavia il mercato unico, la libera circolazione dei capitali o i diritti dei singoli siano lesi dalle norme tributarie, la Commissione europea o i soggetti direttamente interessati possono adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Le imposte sulle persone fisiche e le relative aliquote sono pertanto di competenza dagli Stati membri, salvo l’eventuale intervento dell’UE per impedire discriminazioni o agevolazioni speciali per chi si avvale della possibilità di lavorare o investire in un altro paese.
Per quanto riguarda la decorrenza, il comma 49 prevede che la norma del comma 43, lettera a) in questionetrovi applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto.
Nella norma del comma 43, lett. a) non viene peraltro indicato il termine per l’emanazione del decreto ministeriale.
La seconda modifica sostanziale è quella apportata dalla lettera n) del comma 43, modificata in V Commissione, che inserisce nel TUIR il nuovo articolo 168-bis, in base al quale – con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri – saranno individuate due ulteriori liste di Stati.
Anche in questo caso non si indica il termine per l’emanazione del decreto.
La norma in questione sostituisce il vigente criterio della presenza di una tassazione in misura ridotta nei paesi stranieri, quale elemento discriminante per l’inserimento del paese nella black list, prevedendo, in sua sostituzione l’emanazione di due nuove white list, basate l’una sul criterio dell’esistenza di un effettivo scambio di informazioni tra gli Stati, quale strumento principale di contrasto all’evasione ed elusione fiscale e l’altra, introdotta con la modifica apportata in V Commissione, basata sul duplice criterio dello scambio di informazioni e del livello di tassazione particolarmente ridotto presente in taluni Stati esteri
Il criterio della ripartizione, secondo quanto indicato nella relazione governativa all’emendamento approvato, è il seguente:
la lista basata esclusivamente sullo scambio di informazioni riguarderà le disposizioni normative sui redditi finanziari e le disposizioni miranti a contrastare i fenomeni di esterovestizione e l’effettuazione di operazioni fittizie;
la lista basata sul duplice criterio dello scambio di informazioni e del ridotto livello di tassazione costituirà il riferimento per tutta una serie di operazioni realizzate, ad esempio, mediante partecipazioni e poste in essere al fine di localizzare gli investimenti in Paesi con livello di tassazione molto basso.
Pertanto, gli articoli contenuti nel TUIR che prevedono disposizioni antielusive vengono modificati di conseguenza, sostituendosi il precedente riferimento ad una delle liste vigenti con un nuovo riferimento ad una delle due nuove liste.
In base a quanto indicato nella lettera n) del comma 43 in commento, la lista basata sull’effettivo scambio di informazioni sarà utilizzata per l’applicazione delle seguenti disposizioni:
- l’articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, recente l’individuazione degli oneri deducibili ai fini del calcolo della base imponibile IRPEF;
- l’articolo 73, comma 3, del TUIR sull’individuazione del paese di residenza dei trust e degli istituti di contenuto analogo, ai fini della loro sottoposizione all’IRES;
- l’articolo 110, commi 10 e 12-bis del TUIR, per l’indeducibilità dalla base imponibile IRES di spese e altri componenti negativi e di spese per prestazioni di servizi resi da professionisti;
- l’articolo 26, commi 1 e 5 del D.P.R. n. 600 del 1973 (ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi da società incluse nella black list e ritenuta sui redditi di capitale nei confronti di percipienti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato);
- l’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge n. 77 del 1983 ( ritenuta sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero);
- gli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996 (soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni ed esenzione per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni);
- l’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 351 del 2001 (finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata per la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato).
La lista contenente gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia sarà invece utilizzata per l’applicazione delle seguenti disposizioni:
- l’art. 47, comma 4 del TUIR, recante il regime fiscale dei dividendi, ai fini della loro imputazione a reddito di capitale;
- l’art. 68, comma 4, del TUIR, relativo al regime fiscale delle plusvalenze, ai fini della loro imputazione a reddito di impresa;
- l’art. 87, comma 1 del TUIR per l’individuazione delle plusvalenze esenti, ai fini del calcolo della base imponibile IRES;
- l’art. 89, comma 3, del TUIR, per l’individuazione di dividendi e interessi, ai fini della loro esclusione dalla base imponibile IRES;
- l’art. 132, comma 4 del TUIR, relativi alle condizioni per l’esercizio dell’opzione di adesione al consolidato mondiale;
- l’art. 167, commi 1 e 5, e l’art. 168, comma 1 del TUIR, relativi all’imputazione a soggetti, residenti o meno, di redditi derivanti dal controllo o, comunque, da partecipazioni in imprese, enti o società;
- l’art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 (ritenute sulle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa da società ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato);
- l’art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato e come tali considerate inopponibili all'amministrazione finanziaria).
Il successivo comma 48 stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni, di cui ai commi da 43 a 47-bis, dal periodo di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente la nuova white list prevista dal nuovo articolo 168-bis. Il comma 48 prevede inoltreche fino al periodo d’imposta precedente continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
Sempre con riguardo alla decorrenza della nuova disciplina, occorre segnalare che il comma 50 prevede che per un periodo transitorio di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, saranno inclusi nel decreto sulla white list, di cui al nuovo articolo 168-bis TUIR, gli Stati che fino alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono considerati a regime fiscale privilegiato e che sono elencati:
§ nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
§ nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (il riferimento a tale decreto è stato aggiunto con l’emendamento approvato in V Commissione (Bilancio);
§ nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001;
§ nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2002.
Saranno altresì inclusi nella nuova white list, per il medesimo periodo transitorio di cinque anni, gli Stati o territori di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all’articolo 3 del medesimo decreto ad eccezione dei soggetti ivi indicati.
In sostanza, le due nuove white list contenute nel DM previsto dal nuovo articolo 168-bis, dovranno riprodurre il contenuto delle vigenti liste per almeno cinque anni successivi alla sua emanazione: pertanto la disciplina vigente continuerà nella sostanza ad applicarsi per almeno cinque anni successivamente all’emanazione del nuovo decreto, in quanto nelle due nuove white list saranno inclusi per tale periodo transitorio tutti gli Stati non ricompresi nelle attuali black list.
Le lettere da b), ad m) del comma 43 recano numerose modifiche di coordinamento alle disposizioni del TUIR, al fine di adeguarle con le nuove liste previste dal nuovo articolo 168-bis del TUIR.
Tra le disposizioni modificate in V Commissione (Bilancio) si segnala la modifica alla lettera h) del comma 43, che sostituisce l’articolo 110, commi 10 e 12-bis del TUIR. Si tratta della norma sulle valutazioni che prevede attualmente (comma 10) l’indeducibilità dalla base imponibile IRES delle spese e degli altri componenti negativi per operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati non appartenenti all’Unione europea, a regime fiscale privilegiato, contenuti nella black list di cui al DM 23 gennaio 2002 ed aventi un regime di tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano, nonchè della norma (comma 12-bis) che estende alle prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Stati, tale indeducibilità. Nel testo originario della lettera h) del comma 43, l’articolo 110 veniva modificato non consentendo la deduzione delle spese per tutte le operazioni intercorse con paesi non ricompresi nella futura White list prevista dal nuovo articolo 168-bis. In base all’emendamento apportato in V Commissione (Bilancio), si specifica espressamente che la deducibilità di tali spese è comunque ammessa per le operazioni con imprese residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ma alla condizione che siano inclusi nella futura white list.
Si tratta dei seguenti istituti:
§ individuazione degli oneri deducibili ai fini del calcolo della base imponibile IRPEF (lettera b),che modifica l’art. 10, comma 1, lett. e-bis));
§ regime fiscale dei dividendi, ai fini della loro imputazione a reddito di capitale (lettera c)che modifica l’art. 47, comma 4);
§ regime fiscale delle plusvalenze, ai fini della loro imputazione a reddito di impresa (lettera d) che modifica l’art. 68, comma 4);
§ individuazione del paese di residenza dei trust e degli istituti di contenuto analogo, ai fini della loro sottoposizione all’IRES (lettera e) che modifica l’art. 73);
§ individuazione delle plusvalenze esenti, ai fini del calcolo della base imponibile IRES (lettera f) che modifica l’art. 87);
§ individuazione di dividendi e interessi, ai fini della loro esclusione dalla base imponibile IRES (lettera g) che modifica l’art. 89);
§ indeducibilità dalla base imponibile IRES di spese e altri componenti negativi e di spese per prestazioni di servizi resi da professionisti (lettera h) che modifica l’art. 110);
§ condizioni per l’esercizio dell’opzione di adesione al consolidato mondiale (lettera i));
§ imputazione a soggetti, residenti o meno, di redditi derivanti dal controllo o, comunque, da partecipazioni in imprese, enti o società (lettere l) e m)).
Il comma 44 modifica le relative disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo all’accertamento delle imposte, in quanto per alcune categorie di reddito - come i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, i mutui di titoli garantiti e altri strumenti finanziari – vige un regime di esenzione nei confronti di soggetti residenti in Stati che consentono uno scambio di informazioni e che con la novella in esame vengono collegati alla white list di cui al nuovo art. 168-bis TUIR, anziché ala lista vigente.
In questo senso vanno interpretate le novelle di cui alla:
§ lettera a), che modifica l’art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale);
§ lettera c), che modifica l’art. 27 (Ritenuta sui dividendi);
§ lettera d), che modifica l’art. 37-bis (Disposizioni antielusive).
Nel corso dell’esame in V Commissione (Bilancio) è stata invece abrogata la modifica apportata dalla lettera b), all’art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti).
Il comma 45 modifica l’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 contenente disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, al fine di coordinare con la nuova white list il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.
In seguito all’approvazione del citato emendamento in V Commissione (Bilancio) è stato abrogato il comma 46 che apportava modifiche all’articolo 5 del D.Lgs n. 461 del 1977, contenente la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, limitando l’esenzione dall’imposta sostitutiva per le plusvalenze percepite da soggetti residenti in stati a regime fiscale privilegiato.
Il comma 47, modificato in V Commissione (Bilancio), coordina con le nuove white list il regime fiscale sugli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici, di cui al D.L. n. 351 del 2001.
Nel corso dell’esame in V Commissione (Bilancio) è stata abrogata la lettera b) che limitava l’esenzione dall’imposizione, prevista prima in generale per tutti i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliari percepiti da non residenti, ai solo residenti nei paesi delle future white list e ad altre ipotesi specifiche.
Infine, con l’emendamento approvato in V Commissione (Bilancio) è stato introdotto il nuovo comma 47-bis che apporta modifiche al decreto legislativo n. 239 del 1996, per coordinare anch’esso con le nuove disposizioni sulla white list, che non testo originario dei commi in commento non erano state armonizzate con la nuova legislazione. Si tratta di norme che elencano i Paesi e territori nei cui confronti è previsto il non assoggettamento a tassazione di alcuni redditi di capitale e che, in particolare, dispongono un regime di esenzione per gli interessi ed altri proventi dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari e similari emessi da banche, Spa con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, enti pubblici economici trasformati in Spa in base a disposizioni di legge, enti territoriali.
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
51. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
51. Identico. |
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008»; |
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b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»; |
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c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008». |
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Il comma 51 dell’articolo 3 dispone la riapertura del termine, scaduto il 30 giugno 2006, per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2008. Entro tale data:
- devono essere pagate (integralmente o limitatamente alla prima rata) le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti, come appresso indicato, alla data del 1° gennaio 2008;
- devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima.
La disposizione in esame sposta inoltre dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2008 la data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare.
A tal fine, il comma in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d’acquisto possono essere rideterminati.
Il termine per effettuare il pagamento delle imposte e per la redazione e il giuramento della perizia di stima era stato da ultimo fissato nel 30 giugno 2006 dall'articolo 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Si ricorda che l’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 ha previsto la possibilità di aggiornare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2002. I destinatari della disposizione sono:
a) le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
b) le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
c) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
Il valore aggiornato delle partecipazioni si determina assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata quale risultante da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero nell’elenco dei revisori contabili[98]. L’eventuale maggior valore (plusvalenza) è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, fissata nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell’articolo 67.
Il versamento di tale imposta, che può essere suddiviso in non più di tre rate annuali di pari importo, doveva essere effettuato entro il 16 dicembre 2002. Le rate successive alla prima sono aumentate degli interessi nella misura del 3%.
Il valore così rivalutato viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di cessione delle citate partecipazioni.
L’articolo 7 della medesima legge n. 448 del 2001 consente l’adeguamento dei valori d’acquisto, ai quali deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e per i terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, è previsto che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni in parola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili[99]. La rideterminazione è subordinata all’assoggettamento del predetto valore di stima ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4% del valore così rideterminato. Ai fini del versamento si applicano le stesse modalità previste dall’articolo 5, sopra illustrato.
Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 282 del 2002 ha stabilito l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate anche per la determinazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. La medesima disposizione aveva fissato al 16 maggio 2003 la data entro la quale devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia e stabilito che le imposte sostitutive potevano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.
L’articolo 39, comma 14-undecies, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha prorogato dal 16 maggio 2003 al 16 marzo 2004 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003, ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima.
Successivamente l’articolo 6-bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha prorogato dal 16 marzo 2004 al 30 settembre 2004 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima[100]. La medesima disposizione ha spostato dal 1° gennaio 2003 al 1° luglio 2003 la data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare.
In seguito, l’articolo 1, comma 376, della legge n. 311 del 2004 ha prorogato dal 30 settembre 2004 al 30 giugno 2005 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima. Non era stata invece modificata la data di riferimento (1° luglio 2003) per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare.
Infine il citato articolo 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203 del 2005 ha prorogato dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima. La medesima disposizione ha spostato dal 1° luglio 2003 al 1° gennaio 2005 la data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare.
Articolo 3, commi 51-bis-51-quater
(Sanzioni per violazioni obblighi
tributari)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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51-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione
della dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti,
di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo
comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino
infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento del compenso contrattuale relativo
all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore
all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di
mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si
applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione
amministrativa da euro |
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51-ter. Le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. |
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51-quater. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione». |
I commi da 51-bis a 51-quater, introdotti nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, recano disposizioni sanzionatorie per i soggetti incaricati del controllo contabile che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.
Il comma 51-bis sostituisce il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Il decreto legislativo n. 471/1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) reca all’articolo 9 norme di materia di violazione degli obblighi di contabilità.
In particolare, il comma 5 dispone che i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da 2.066 euro a 10.329 euro. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro.
Il nuovo comma 5, come riformulato dalla norma in esame, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa, in caso di inadempimento, a carico dei soggetti che sottoscrivono la dichiarazione e compilano la relazione di revisione di cui all’articolo 2409-ter del codice civile.
L’articolo 2409-ter del codice civile reca disposizioni in materia di funzioni di controllo contabile. In particolare, il primo comma individua i compiti del revisore contabile e della società incaricata del controllo contabile e il secondo comma stabilisce il contenuto della relazione del revisore. Il terzo comma stabilisce che qualora il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, deve illustrarne analiticamente i motivi nella relazione. Gli ulteriori due commi dispongono l’obbligo di sottoscrizione della revisione e di deposito della relazione presso la società. Ai sensi dell’ultimo comma, infine, autorizza il revisore o la società incaricata del controllo contabile a chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e a procedere ad ispezioni; inoltre, i medesimi soggetti sono tenuti a documentare l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
L’ambito di applicazione della norma riguarda la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione ai fini IRAP.
Rispetto alla normativa vigente, non viene espressamente indicata la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La sanzione amministrativa si applica ai soggetti incaricati del controllo contabile se non indicano nella loro relazione le motivazioni che li hanno indotto ad esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e se da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP.
La misura della sanzione è fissata in misura pari al 50 per cento del compenso contrattuale spettante e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata in capo al contribuente.
Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP si applica, oltre alla precedente sanzione, una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
Ai sensi del comma 51-ter le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il comma 51-quater, sostituendo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del DPR n. 322/1998, dispone che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti passivi IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
Il citato comma 5 dispone, al primo periodo, che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. Il secondo periodo stabilisce che la dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
Articolo 3, comma 51-quinquies
(Riduzione autorizzazione di spesa)
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Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA). |
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51-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
Il comma 51-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, dispone:
- la riduzione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006.
Con sentenza C-228/05 del 14 settembre 2006, la Corte di giustizia delle Comunità europee si è espressa in merito alla compatibilità tra il regime di detraibilità dell’IVA sull’acquisto di veicoli aziendali e costi assimilati, di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[101], e il paragrafo 7 dell’articolo 17, in combinato disposto con il paragrafo 2 della sesta direttiva IVA[102].
In particolare, il DPR n.633/1972 stabilisce – in deroga all’articolo 19, relativo alla detrazione dell’IVA – l’indetraibilità dell’IVA relativamente ad alcuni beni e servizi, tra cui l’acquisto o l’importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture e autoveicoli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), non compresi nella tabella B allegata allo stesso D.P.R. n. 633 del 1972 e non adibiti ad uso pubblico, che non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Il paragrafo 7 dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva o direttiva IVA) stabilisce che – salvo l’obbligo procedurale di consultazione del comitato di cui all’articolo 29 della direttiva in questione – ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere in tutto o in parte dal regime di deduzioni IVA la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni. Il paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo stabilisce che "nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore (…) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo".
Secondo la citata sentenza della Corte di giustizia (paragrafo 66 delle motivazioni), ai sensi del comma 3 dell’articolo 249 del Trattato CE, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni della sesta direttiva IVA. Nel caso in cui un’esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita conformemente all’articolo 17, n. 7, primo periodo, della sesta direttiva medesima, "le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione dell’IVA enunciato dall’articolo 17, n. 1, della stessa direttiva ".
Infatti – afferma la Corte (punto 1 del dispositivo) – l’articolo 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva impone agli Stati membri, ai fini del rispetto dell’obbligo procedurale di cui all’articolo 29 della direttiva, di informare il comitato consultivo dell’IVA "del fatto che essi intendono adottare una misura nazionale che deroga al regime generale delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto", fornendo a tale comitato informazioni sufficienti per consentire ad esso di esaminare la misura con cognizione di causa.
Inoltre (punto 2 del dispositivo), l’articolo 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso "che esso non autorizza uno Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto senza previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, istituito all’articolo 29 della detta direttiva. La detta disposizione non autorizza nemmeno uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta ove siano privi di indicazioni quanto alla loro limitazione temporale o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico".
Ad avviso della Corte (paragrafo 67 delle motivazioni), è accertato che la normativa statale derogatoria del principio comunitario della detrazione IVA è stata sistematicamente prorogata dal Governo italiano a partire dal 1980. Essa non presenta quindi un carattere temporaneo, né è stata motivata da ragioni congiunturali, rientrando invece in un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale non giustificati dall’articolo 17 n. 7: il Governo italiano non può dunque invocare tali misure a discapito di un soggetto passivo.
Pertanto, il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura deve poter ricalcolare il suo debito IVA conformemente alle disposizioni dell’art. 17, n. 2, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta (punto 3 del dispositivo).
Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alla sentenza comunitaria, è stato emanato il decreto legge n. 258/2006 nel quale si è stabilità la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati a decorrere dal 14 settembre 2006, e la previsione di una rideterminazione degli effetti IVA per gli acquisti effettuati nei periodi precedenti. In particolare, per quanto concerne l’IVA non detratta sugli acquisti effettuati nei periodi d’imposta precedenti, il decreto legge prevedeva la presentazione di una apposita istanza da parte dei contribuenti a fronte della quale l’Amministrazione finanziaria avrebbe provveduto a erogare il rimborso.
L’onere complessivo per i rimborsi è evidenziato contabilmente tra le regolazioni debitorie della legge finanziaria per il 2007 la quale, alla tabella B, presenta un accantonamento a titolo di regolazioni debitorie di 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 consentendo, entro il 2009, l’integrale rimborso delle somme dovute ai contribuenti.
Tale onere, tuttavia è risultato sovrastimato in quanto al termine per la presentazione dell’istanza di rimborso da parte dei contribuenti, fissato – da ultimo – al 20 ottobre 2007, l’Amministrazione finanziaria ha potuto accertare che le istanze presentate sono state significativamente inferiori a quelle previste.
- in conseguenza della predetta riduzione di spesa e, quindi della riduzione del fabbisogno per i medesimi anni 2008 e 2009, sono stimati dei risparmi di spesa per interessi. Tali risparmi, per un importo non superiore a 90 milioni di euro nel biennio 2008-2009, sono iscritti nel Fondo per gli interventi di politica economica.
Articolo
4, commi 1-21
(Regime fiscale semplificato per i
contribuenti minimi)
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Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
1. Si considerano contribuenti minimi, e sono
assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi da |
1. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: |
a) nell'anno solare precedente: |
a) identico: |
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; |
1) identico; |
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; |
2) identico; |
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; |
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; |
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. |
b) identica. |
2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
2. Identico. |
3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4. |
3. Identico. |
4. Non sono considerati contribuenti minimi: |
4. Identico. |
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; |
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b) i soggetti non residenti; |
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c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; |
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d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico. |
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5. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. |
5. Identico. |
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6. Identico. |
7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità. |
7. Identico. |
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8. Identico. |
9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. |
9. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. |
10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9
si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di
cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
10. Identico. |
11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.
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11. Identico. |
12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle
generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in
diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da |
12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti
minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai
sensi dei commi da |
|
12-bis. Le perdite fiscali generatesi nel corso del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
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13. Identico. |
14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. |
14. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. |
15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. |
15. Identico. |
16. Nel caso di passaggio da un periodo di
imposta soggetto al regime previsto dai commi da |
16. Identico. |
17. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. |
17. Identico. |
18. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e
imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione
da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le
condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime
previsto dai commi da |
18. Identico. |
19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. |
19. Identico. |
20. Sono abrogati l'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
20. Sono abrogati l'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. |
21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per
l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a
quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
I commi da 1 a 21 dell’articolo 4, modificati nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, introducono un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi.
Il regime semplificato opera – per tali contribuenti – come un regime naturale, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
I tratti peculiari del regime sono i seguenti:
1. esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP;
2. applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito;
3. assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva;
4. estensione dell’ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
5. esclusione dell’applicazione degli studi di settore;
6. riduzione degli adempimenti contabili.
Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, si considerano contribuenti minimi, e sono, pertanto, assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico. Con tale ultimo inciso, frutto di una modifica effettuata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, si è previsto che l’erogazione degli utili spettanti agli associati in partecipazione d’opera impedisca l’applicazione del regime agevolativo.
Il richiamato articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR fa riferimento a:
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
I richiamati articoli 61 e seguenti del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 disciplinano le tipologie contrattuali di lavori a progetto e occasionali.
Il richiamato articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR prevede che siano redditi di lavoro autonomo le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria[103], per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Il comma 2 stabilisce che - agli effetti del comma 1 - le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 (Effettuazione delle operazioni) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA.
Ai sensi di quest’ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (comma 1).
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile (comma 2).
La relazione illustrativa specifica che – in presenza dei requisiti di accesso – il regime dei contribuenti minimi è quello naturale, per cui non si prevede un’opzione per entrare in tale regime.
In base al comma 3, le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.
In base al comma 1 del predetto articolo 35, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
Il comma 4 reca un elenco tassativo di fattispecie per le quali risulta precluso l’accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.
Per la precisione, non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
I regimi speciali si caratterizzano per meccanismi di calcolo del IVA dovuta diversi dal regime ordinario. E’ il caso – a titolo esemplificativo – dei produttori agricoli; degli agriturismo; delle agenzie di viaggio e turismo; dell’editoria; dei giochi e intrattenimenti; del commercio di beni mobili usati, oggetti di arte e antiquariato e da collezione; del commercio di rottami.
b) i soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
Il richiamato articolo 10, n. 8), esenta dall’IVA le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
Il richiamato articolo 53, numero 1) – in combinato con l’articolo 38 – fa riferimento alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, agli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e ai veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.
Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del TUIR, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Come previsto dal comma 5, i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
La relazione illustrativa sottolinea come il predetto comma 5 preveda per i contribuenti minimi un regime di franchigia ai fini IVA, analogo a quello dettato dall’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
Nel dettaglio, si ricorda che il comma 15 dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 ha introdotto un nuovo articolo 32-bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[104], istituendo un regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per determinati soggetti passivi marginali, come consentito dall’articolo 24 (“Regime particolare delle piccole imprese”) della sesta direttiva comunitaria sull’IVA[105].
Al regime di franchigia sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e che non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni all’esportazione.
Tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, fatta eccezione per gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Essi, ovviamente, non potranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate a titolo di rivalsa, né potranno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.
Sono esclusi dal regime di franchigia i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA e i non residenti. Sono altresì esclusi i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8) del D.P.R. n. 633 del 1972[106], e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Ai soggetti destinatari del regime di franchigia è assegnato un numero speciale di partita IVA.
L’articolo 32-bis è ora abrogato dal comma 20 dell’articolo 5 in esame.
Si ricorda che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 285 stabilisce che gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della Direttiva 67/228/CEE possono concedere una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari alla somma di euro 5.000 o al suo controvalore in moneta nazionale.
Al riguardo, si segnala come la disposizione in esame non subordini l’entrata in vigore all’autorizzazione dei competenti organi dell’Unione europea e sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisca elementi in merito alla compatibilità della disposizione medesima con la disciplina comunitaria.
Il comma 6 dispone che l’applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA. Il predetto articolo 19-bis2 prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.
La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto.
Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al successivo comma 10.
Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
Ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il comma 7 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
Il richiamato articolo 6, ultimo comma, disciplina ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’esigibilità dell’IVA è regolata da una disciplina speciale.
Come specificato nella relazione illustrativa, l’applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta, per il cedente o per il prestatore che si avvalga del regime dei contribuenti minimi, la rinuncia al differimento dell’esigibilità.
Il comma 8 prevede che l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il richiamato articolo 50, comma 3, stabilisce i casi in cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro.
Secondo la previsione del comma 9, i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
I commi da 17 a 19 dell’articolo 3 del presente provvedimento (si veda la relativa scheda) recano modifiche della base imponibile e dell’aliquota IRAP.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, è prevista l’applicazione del criterio di cassa. La relazione illustrativa sottolinea come questo aspetto costituisca un elemento innovativo per i titolari di reddito di impresa. Pertanto, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione.
Concorrono inoltre alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni.
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
Con modifica apportata dalla Commissione Bilancio della Camera, fra i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si comprendono quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. Con tale modifica si dispone pertanto la deducibilità per il titolare dell’impresa familiare dei contributi previdenziali corrisposti per i suoi collaboratori fiscalmente a suo carico.
Il comma 10 prevede che sul reddito determinato in base al comma 9 sopra illustrato si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari a 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del TUIR, i redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 TUIR, si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato con le medesime modalità previste per il versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Pertanto, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione.
Il comma 11 chiarisce il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato.
E’ stabilito che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime semplificato - la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi che consentono o dispongono il rinvio - partecipino per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro.
In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di euro 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio.
In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito (ossia – precisa la relazione illustrativa – la somma algebrica negativa è integralmente deducibile dal reddito).
Si disciplina poi distintamente il computo ai fini fiscali delle perdite che si sono generate prima dell’ingresso nel regime speciale e le perdite generatisi nel corso del periodo d’imposta o successivamente (comma 12). Per queste ultime si prevede che possano essere computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d’imposta successivi, e non oltre il quinto (comma 12-bis).
Nel dettaglio, il comma 12, sostituito dalla Commissione Bilancio della Camera, prevede che le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.
Il nuovo comma 12-bis, inserito dalla Commissione Bilancio della Camera, stabilisce che le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del TUIR.
Il richiamato comma 3 dell’articolo 8 del TUIR prevede che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.
Relativamente agli adempimenti contabili, il comma 13 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Il richiamato articolo 22 disciplina le modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.
I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La predetta disposizione stabilisce che, entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dei dati IVA – da consegnare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento -, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
In base al comma 14, i contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L’opzione, attivabile per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Con un’integrazione apportata dalla Commissione Bilancio del Senato, si è specificato che, in deroga alle norme di cui al presente comma 14, l’opzione esercitata per il periodo di imposta 2008 può essere revocata con effetto dal periodo di imposta successivo; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Il comma 15 prescrive che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4.
Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30 mila euro annui.
In tal caso, sarà dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
Ai sensi del richiamato articolo 27, per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare, o da riportare al mese successivo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.
E’ previsto che la cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
Ai sensi del comma 16, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi.
Viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato.
Analoghi criteri sono previsti nell’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato di cui ai commi da 1 a 21 in commento.
Con i provvedimenti di cui al comma 20, possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma 16.
Il comma 17 esclude i contribuenti minimi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331[107], convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Gli studi di settore sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.
Gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.
Numerose norme di revisione della disciplina degli studi di settore sono contenute nei commi da 13 a 24 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).
Da ultimo, il comma 3-bis dell’art. 15 del D.L. n. 81 del 2007 ha definito la valenza probatoria degli indicatori di normalità economica - relativi agli studi di settore - di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), ai fini dell’accertamento. Viene precisato che tali indicatori hanno valore di presunzione semplice; che i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli che deriverebbero dall’applicazione degli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici; che, in caso di accertamento, spetta all’ufficio motivare e fornire elementi di provaper gli scostamenti riscontrati.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Le presunzioni semplici – per avere valenza probatoria – devono essere gravi, precise e concordanti.
Il comma 18 prevede che – per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi - si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.
In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4.
Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui.
In quest’ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15, consistenti nell’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
Il comma 19 rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione delle disposizioni di attuazione dei commi precedenti.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno, invece, disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Il comma 20 abroga i regimi fiscali speciali previsti dall’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 reca la disciplina dei contribuenti minimi in franchigia, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non abbiano effettuato o prevedano di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
L’art. 14 della legge n. 388 del 2000 disciplina nel dettaglio il regime fiscale per le attività marginali, di cui possono avvalersi i contribuenti, persone fisiche ed imprese familiari, per i quali si applicano gli studi di settore, a condizione che non abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, ricavi o compensi superiori ai limiti stabiliti con appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’articolo 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662 del 1996 reca un regime particolarmente semplificato per alcuni contribuenti (persone fisiche) minori (c.d. regime supersemplificato).
Il regime in questione è riservato a quegli esercenti imprese, arti o professioni che, nell’anno solare precedente:
a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 15.493,71 euro per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 25.822,84 euro negli altri casi;
b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 18.075,99 euro se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 10.329,14 euro negli altri casi;
c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore 25.822, 94 euro;
d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).
A seguito di una modifica apportata dal Senato, è stato riformulato il secondo periodo del comma 20che, nella versione iniziale, prevedeva rimanesse ferma, fino a scadenza, l’efficacia dell’opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 32-bis, comma 7 (franchigia IVA) del D.P.R. n. 633 del 1972.
In base a quest’ultima disposizione, i soggetti che rientrano nel regime della franchigia IVA possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell’opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
Per effetto della riformulazione, è stabilito che i contribuenti che abbiano esercitato l’opzione per il regime IVA ordinario possano applicare le disposizioni di cui al presente articolo 4, limitatamente al periodo di imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dall’articolo 32-bis, comma 7.
In tal caso, la revoca dell’opzione per il regime IVA ordinario deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si prevede l’applicazione del comma 6 dell’articolo 4 in esame: con tale disposizione, è stabilito che la fruizione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il predetto articolo 19-bis2 prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.
Con modifica apportata dalla Commissione Bilancio della Camera, si è prevista la sostituzione nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, delle parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» con le seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
Il richiamato comma 2-bis prevede che non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Si dispone in tal modo un coordinamento normativo citando espressamente il regime previsto in materia di franchigia ai fini IVA.
Ai sensi del comma 21, le disposizioni di cui a precedenti commi da 1 a 20 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Tuttavia i predetti commi non troveranno applicazione ai fini del calcolo dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato per i contribuenti minimi.
Con modifica apportata dalla Commissione Bilancio della Camera, si è aggiunto in fine al comma 21 un periodo a mente del quale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.
Ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del TUIR i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
Con tale modifica si dispone pertanto che i titolari dell’impresa familiare siano obbligati al versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per i loro collaboratori.
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Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
22. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse. |
22. Identico. |
L’articolo 4, comma 22, in esame esclude che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione degli obblighi in materia di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.
A tali fini l’articolo 4, comma 22, in esame modifica il comma 2-quater dell’articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Il richiamato articolo 12 reca disposizioni relative alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 12 stabilisce che quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i princìpi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.
Secondo il comma 2, qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato d.lgs. n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Ai sensi del comma 2-bis, la sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
Secondo il comma 2-ter, l’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il comma 2-quater dell’articolo 12 prevede che l’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali.
L’articolo 4, comma 22, in esame sopprime ora, al sopra citato comma 4-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
Di conseguenza, la disposizione esclude che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione degli obblighi in materia di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.
Si segnala che l’articolo 9, comma 81 del presente disegno di legge finanziaria interviene in materia, portando a quattro (anziché tre) il numero delle violazioni necessarie per la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e prevedendo che tali violazioni debbano essere commesse in giorni diversi.
Articolo 4, comma 23
(Pagamento diritti doganali con bonifico)
TESTO |
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Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
23. Al fine di consentire la
semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei
costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il
pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o
postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità
speciale, presso |
23. Identico. |
L’articolo 4, comma 23, in esame introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. n. 43 del 1973, si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.
Rientrano fra i diritti doganali i “diritti di confine” ossia: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
In base all’articolo 38, al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.
Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.
Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.
La disposizione autorizza a tal fine l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme.
Con un successivo decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze verranno stabilite le modalità di riversamento all’erario o agli altri enti beneficiari delle somme predette.
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Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
24. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008. |
24. Identico. |
L’articolo 4, comma 24, in esame dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall’articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (termine da fissarsi in data comunque non successiva al 31 dicembre 2007), ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il richiamato articolo 64, comma 3, dispone infatti che – ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città-autonomie locali, venga fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Articolo 4, commi 25-27
(Dichiarazione annuale dei sostituti
d’imposta)
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Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
25. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente: |
25. Identico. |
«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento». |
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26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 25, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate. |
26. Identico. |
27. Con il medesimo decreto di cui al comma 26 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri: |
27. Identico. |
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; |
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b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati; |
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c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. |
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L’articolo 4, comma 25, inserisce nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il nuovo articolo 44-bis.
L’innovazione è finalizzata a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, recante il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In base a queste ultime disposizioni, i sostituti di imposta rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
Le suddette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Il nuovo articolo 44-bis come introdotto dall’articolo 4, comma 25, in esame dispone pertanto che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati, dovranno comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
I sopra illustrati obblighi di comunicazione dovranno essere assolti mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Il comma 26 dell’articolo 4 in esame rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione delle modalità attuative del suddetto comma 25, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e l’Agenzia delle entrate.
Il comma 27 dell’articolo 4 in esame rinvia al medesimo decreto di cui al comma 26 la semplificazione e l’armonizzazione degli adempimenti gravanti sui sostituti di imposta, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
La relazione illustrativa ricorda che, attualmente, i dati contributivi dell’INPDAP e dell’INPGI vengono trasmessi attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, mentre quelli dell’INPS vengono gestiti direttamente dall’istituto previdenziale.
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi dall’INPS e dall’INPDAP.
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Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
28. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». |
28. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». |
29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». |
29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». |
30. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». |
30. Identico. |
31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». |
31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive mofidicazioni». |
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31-bis. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi speciali previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». |
I commi da 28 a 31 dell’articolo 4 in esame, modificati dalla Commissione Bilancio della Camera, autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 106 e 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario, TUB), a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003:
- i “confidi” sono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi;
- per “attività di garanzia collettiva dei fidi”, si intende l'utilizzazione di risorse, provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- per “confidi di secondo grado”, si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese.
Ai sensi del comma 12, il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.
Ai sensi del comma 13, la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.
In base al comma 14, il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del TUB, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
In base al comma 2 dell’articolo 107, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
Il comma 28 dell’articolo 4 in esame,come modificato dalla Commissione Bilancio della Camera, modifica l’articolo 38-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di permettere ai confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB e anche ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie nei confronti dello Stato per i debiti delle piccole e medie imprese, nel caso della richiesta di rimborso IVA accelerato.
Secondo l’articolo 106, comma 1, TUB, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Ufficio italiano dei cambi (UIC).
Il comma 29 dell’articolo 4 in esame, come modificato dalla Commissione Bilancio della Camera, – modificando l’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 - permette ai confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB e nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il comma 30 dell’articolo 4 in esame – modificando l’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - permette ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione da conciliazione giudiziale.
Il comma 31 dell’articolo 4 in esame, come modificato dalla Commissione Bilancio della Camera, – modificando l’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 - permette ai confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB e nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coatta delle imposte sul reddito.
Il comma 31-bis dell’articolo 4 in esame, inserito dalla Commissione Bilancio della Camera, modifica l'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, estende ai confidi la possibilità di rilasciare garanzia per il pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di imposta a seguito di conciliazione giudiziale.
Il richiamato articolo 48, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario) prevede che se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Articolo 4, commi 32-33
(Disciplina antielusiva delle società di
comodo)
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Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
32. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche: |
32. Identico. |
a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»; |
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b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»; |
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c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: |
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«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; |
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6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; |
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6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; |
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6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; |
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6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»; |
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d)
al comma |
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e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»; |
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f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: |
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«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis. |
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4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica». |
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33. Lo scioglimento ovvero la trasformazione
in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da |
33. Identico. |
I commi 32 e 33 dell’articolo 4 in esame modificano la disciplina antielusiva delle società non operative (cosiddette società di comodo).
Per società non operative (ovvero “società di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, volta ad evitarne l’utilizzo a fini antielusivi.
A tal fine, il comma 32 in esame novella in più punti l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
Il comma 1 dell’articolo 30 – articolo recentemente modificato dai commi 109 e 326 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) - prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, (vale a dire i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti assoggettati ad IRES), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b)il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), anche in locazione finanziaria (vale a dire le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto);
c) il 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Il comma 1 dell’articolo 30 è stato recentemente modificato dal comma 326 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).
Con quest’ultima modifica, la percentuale relativa ai corrispettivi delle cessioni di azioni o strumenti finanziari similari, quote di partecipazione al capitale, cessioni di obbligazioni o altri titoli di soggetti IRES (di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30), ossia il 2 per cento, è stata ridotta all’1 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti.
Inoltre, in forza della medesima modifica, sempre per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, la percentuale relativa al valore delle altre immobilizzazioni (di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994), ossia il 15 per cento, è stata ridotta al 10 per cento.
Il comma 32, lettera a), modifica la sopra illustrata lettera b) dell’art. 30, comma 1, riducendo all’1 per cento la percentuale di determinazione dei ricavi in rapporto al valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Secondo la relazione illustrativa, tale correzione si giustifica con il fatto che è ragionevole presumere che tali immobili generino proventi di importo esiguo.
Il comma 32, lettera b), abroga l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30.
Pertanto viene soppressa la correzione apportata dal sopra illustrato comma 326 dell’unico articolo della legge finanziaria 2007, che aveva ridotto, per i beni siti in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni, ai titoli, ai crediti e alle immobilizzazioni.
Il comma 32, lettera c), modifica il comma 1, secondo periodo, numero 6), dell’articolo 30, portando da 100 a 50 il numero minimo dei soci necessario ad esentare la società dall’applicazione delle percentuali dirimenti ai fini dell’individuazione delle società di comodo.
Come indicato nella relazione illustrativa, si ritiene che 50 soci siano già un numero sufficiente per poter escludere la società dalla normativa antielusiva.
Il comma 32, lettera d), amplia i casi di esenzione dalla normativa antielusiva di contrasto delle società di comodo. Si prevede, infatti, che essa non si applichi:
§ alle società che, nei due esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
§ alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
La relazione illustrativa sottolinea come le suddette fattispecie, essendo sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, non possono prestarsi a manovre elusive.
§ alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale ;
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, le società che presentano assets molto redditizi possono esimersi dalla sottoposizione al test antielusivo.
§ alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
La relazione illustrativa sottolinea come la presenza di un “controllo” pubblico sia tale da escludere la natura di comodo della società.
§ alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
Gli studi di settore – disciplinati dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.
Gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.
Numerose norme di revisione della disciplina degli studi di settore sono contenute nei commi da 13 a 24 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).
Da ultimo, il comma 3-bis dell’art. 15 del D.L. n. 81 del 2007 ha definito la valenza probatoria degli indicatori di normalità economica - relativi agli studi di settore - di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), ai fini dell’accertamento. Viene precisato che tali indicatori hanno valore di presunzione semplice ; che i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli che deriverebbero dall’applicazione degli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici; che, in caso di accertamento, spetta all’ufficio motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
Il comma 32, lettera e), modifica il comma 3, lettera b), dell’articolo 30. Tale ultima disposizione stabilisce i criteri da utilizzare ai fini della determinazione del reddito minimo delle società ed enti non operativi.
Con la novella in esame, si riduce al 4 per cento (anziché al normale 4,75 per cento) la percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare agli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (ossia uffici e studi privati).
Altresì, la percentuale è fissata allo 0,9 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Il comma 32, lettera f), inserisce nell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, i nuovi commi 4-ter e 4-quater, con i quali si rimette ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’eventuale individuazione di determinate situazioni oggettive che consentano ai contribuenti di disapplicare la normativa antielusiva contro le cosiddette società di comodo, senza necessità di presentare apposito interpello al direttore regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
La disposizione fa riferimento all’interpello speciale disapplicativo, previsto dall'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973: tale istituto è finalizzato alla disapplicazione di una qualunque norma tributaria diretta a limitare deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e così via.
Viene altresì previsto che i provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione della normativa antielusiva, siano comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.
Tali modalità di comunicazione sono motivate dalla relazione illustrativa con ragioni di economicità e speditezza del procedimento.
Il comma 33 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l’assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative.
Per incentivare lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative che non abbiano provveduto entro il termine del 31 maggio 2007, si prevede una consistente riduzione delle imposte sostitutive previste dal comma 112 dell’unico articolo della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).
Nel dettaglio, si dispone che lo scioglimento, ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all’articolo 1, commi da 111 a 117, della legge n. 296 del 2006, possa essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che, a tale data, si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.
La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007.
Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006 (v. infra), sono rideterminate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento (anziché del 25 e 10 per cento come previsto dal citato comma 112).
Il richiamato comma 111 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007 prevede che le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che, a tale data, si trovavano nel primo periodo di imposta (vale a dire nel primo anno di attività) e che, entro il 31 maggio 2007, abbiano deliberato lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina in materia di cessioni e di assegnazioni ai soci di cui ai commi successivi, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria 2007 (cioè il 1° gennaio 2007) ovvero che siano stati iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2006.
Il comma 112 prevede che sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione delle società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 111, o, nel caso di trasformazione delle medesime società, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, nonché sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Inoltre, per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
Il comma 113 prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del TUIR, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti da parte della società degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva sopra descritta, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Tali importi non costituiscono redditi per i soci. Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
Il comma 114 prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società poste in liquidazione successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati.
Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali stabiliti dalle singole leggi di imposta ovvero il valore determinato ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
Il comma 115 prevede che l’applicazione della disciplina in materia di regime fiscale delle cessioni e assegnazioni ai soci da parte delle società poste in liquidazione sopra descritta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione, prevedendosi altresì che per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della menzionata legge n. 724 del 1994.
Il comma 116 prescrive che le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non sono considerate cessioni ai fini IVA. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi, la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte.
Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, emanato con D.P.R. n. 131 del 1986.
Queste ultime disposizioni riguardano la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole; i criteri per la determinazione del valore dei beni e diritti; la rettifica del valore degli immobili e delle aziende.
Si prevede che l’applicazione della disposizione in commento deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
Il comma 117 prevede che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Articolo 4, comma 34
(Erogazioni liberali alle ONLUS)
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Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
Art. 4. (Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali). |
34. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
34. Identico. |
«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto». |
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Il comma 34 dell’articolo 4 in esame sostituisce il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.
In materia, in base al vigente articolo 13, comma 3, i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa - diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa -, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
Il comma 3 dell’articolo 13, come modificato dal comma 34 in esame, attiene ai beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa - diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa - che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità del loro utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la loro distruzione.
Si prevede che tali beni, qualora vengano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al cinque per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 85, comma 2, TUIR , per cui non concorrono alla formazione del reddito di impresa.
I predetti beni si considerano altresì distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a cui, conseguentemente, non sono assoggettati.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
Articolo 4-bis
(Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta)
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Art. 4-bis. (Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta). |
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L’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio della Camera, prevede che a decorrere dal 2008 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta al personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali siano rese disponibili esclusivamente con invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente.
Nel dettaglio si stabilisce che le certificazioni fiscali rilevanti sono quelle rilasciate dal sostituto di imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
Ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, le disposizioni del decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
Ai sensi del comma 2, l'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
Ai sensi del comma 3, lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
Ai sensi del comma 4, allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.
Le certificazioni fiscali dovranno essere rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto 12 gennaio 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, emanato in attuazione dell'articolo 1 comma 197, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il richiamato comma 197 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
Articolo 5
(Esenzione
dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni)
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Art. 5. (Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni). |
Art. 5. (Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni). |
1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma. |
Identico. |
L’articolo, esonera dal pagamento del canone RAI (limitatamente all’apparecchio ubicato nel luogo di residenza) i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.
Tale agevolazione decorre dall’esercizio finanziario 2008, nel limite complessivo di 500.000 euro annui. Per la concreta applicazione della disposizione si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; sono comunque previste sanzioni pecuniarie per eventuali abusi.
Si ricorda che il canone di abbonamento alle radioaudizioni è stato previsto originariamente dal R.D.L. n. 246 del 1938[108]; l’art. 15 della legge 103/1975[109] (confermato da successive disposizioni) ha poi qualificato il canone di abbonamento come risorsa finanziaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
L’ammontare del canone è determinato annualmente dal ministro delle comunicazioni con proprio decreto (così dispone da ultimo l'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2005[110] recante Testo unico della Radiotelevisione)
Con decreto 15 dicembre 2006 l’importo del canone per apparecchi di uso privato è stato fissato in 104 euro per l’anno 2007[111].
Si ricorda tuttavia che il canone propriamente detto copre una quota residuale dell’importo corrisposto dall’utente; tale importo è costituito principalmente dal sovrapprezzo[112], devoluto in massima parte alla concessionaria, cui si aggiungono la tassa di concessione governativa[113] e l’ IVA.
Per completezza di informazione si segnala infine che l’art. 92 della legge finanziaria 2003[114] ha disposto l’esenzione dal pagamento del canone RAI a favore dei centri sociali per anziani.
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Art. 6. (Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi). |
Art. 6. (Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi). |
1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400». |
Identico. |
2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria. |
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3. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate e socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia finanziaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che: |
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a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi; |
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b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione». |
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L’articolo 6 in esame pone disposizioni in materia di confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all’imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.
Il comma 1 dell’articolo 6 in esame modifica l'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
In materia di interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, il comma 878 della legge finanziaria per il 2007) ha attribuito, per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il richiamato articolo 24, comma 1, ha previsto che i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
Lo stesso articolo 4, al comma 4, lettera a), ha poi previsto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti.
Il comma 1 dell’articolo 6 in esame aggiunge quindi ora al comma 878 della legge finanziaria per il 2007 un periodo a mente del quale il contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e il contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 marzo 2001, n. 400.
Le società devono essere operative alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
L’assegnazione dei contributi dovrà avvenire in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.
Il richiamato decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400 reca il regolamento relativo ai criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
Il comma 2 dell’articolo 6 in esame stabilisce che le banche di garanzia collettiva dei fidi e i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007.
Ciò al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del d.lgs. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Le risorse indicate dal comma 2 sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
Si chiarisce che le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
La relativa delibera, di competenza dell'assemblea ordinaria, deve assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.
La disposizione produce quindi la decadenza dei vincoli di destinazione dei fondi pubblici, ma – come essa precisa - esclusivamente ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza dei relativi confidi.
Con riguardo a tale materia, si ricorda che l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, in tema di disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, aveva disposto al comma 33 una disciplina speciale per l'imputazione a riserve patrimoniali dei fondi rischi di origine pubblica.
Il comma 33 stabilisce infatti che le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 dello stesso articolo 13 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Il richiamato comma 29 stabilisce che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.
Secondo il comma 30, alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.
Ai sensi del comma 31, la Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
Da ultimo, il comma 879 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle sopra illustrate società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 della stessa legge finanziaria per il 2007.
Il comma 3 dell’articolo 6 in esame integra il comma 55 dell’articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di gestione di fondi pubblici di agevolazione da parte dei confidi.
La legge quadro n. 326 del 2003 sui confidi ha riservato, all’articolo 13, la gestione di fondi pubblici di incentivazione ai confidi iscritti nell’albo speciale degli intermediari finanziari previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), in sintonia con la riserva più generale per l’esercizio di tale attività favore delle banche prevista dal TUB.
La legge n. 326 del 2003 lasciava ai confidi iscritti soltanto nell’albo generale di cui all’articolo 106 del TUB un periodo di tre anni, poi prorogato, scaduto il quale avrebbero cessato di svolgere il servizio di "sportello agevolazioni" per conto delle amministrazioni locali.
Il comma 3 dell’articolo 6 in esame interviene per escludere l’attività di gestione di fondi pubblici di agevolazione dalla riserva a favore di banche e intermediari finanziari e confidi iscritti nell’albo di cui all’articolo 107 del TUB, consentendone l’esercizio anche agli altri tipi di confidi.
Nel dettaglio, si ricorda che il comma 55 dell’articolo 13 del d.l. n. 269 del 2003, come modificato dal comma 395 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha stabilito che i confidi che alla data di entrata in vigore del decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data.
La disposizione ha inoltre stabilito che fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
Il comma 3 dell’articolo 6 in esame integra il disposto del comma 55 dell’articolo 13 sopra illustrato.
Innanzitutto, si prevede che i contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario (TUB), che pone una riserva di attività relativa ai finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici a favore delle banche.
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 47 del TUB stabilisce che tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
Ai sensi del comma 2, l'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
Secondo il comma 3, i contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.
La disposizione recata dal comma 3 in esame autorizza poi i soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 106 del TUB, come disposto dall’articolo 155, comma 4, dello stesso TUB, a esercitare l’attività di gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari.
Il richiamato articolo 155, comma 4, del TUB stabilisce che i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 dello stesso TUB. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco.
La disposizione stabilisce che tale attività può essere svolta in connessione all'operatività tipica e nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico.
Si pongono inoltre due condizioni per lo svolgimento dell’attività:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
Articolo 7
(Recupero di prestazioni pensionistiche
indebitamente percepite)
TESTO |
TESTO |
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Art. 7. (Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite). |
Art. 7. (Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite). |
1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero
che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per
periodi anteriori al 1o gennaio |
Identico. |
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. |
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L’articolo 7, reca disposizioni concernenti il recupero delle prestazioni pensionistiche - o di relative quote- o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell'INPS, da parte di italiani residenti all'estero per periodi anteriori al 1° gennaio 2007.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 52, comma 1, della L. 9 marzo 1989, n. 88[115], ha stabilito la possibilità di rettificare in ogni momento le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tale rettifica può essere disposta dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Il successivo comma 2, inoltre, ha disposto il divieto del recupero delle somme corrisposte nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, a condizione che la percezione indebita sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Successivamente, l’articolo 13, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 412[116], fornendo un’interpretazione autentica del richiamato articolo 52, comma 2, della L. 88 del 1989, ha disposto che citata sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Le somme sono, invece, in ogni caso soggette a recupero qualora l'indebita percezione sia stata dovuta a dolo dell'interessato o all'omessa od incompleta segnalazione - da parte del medesimo - di dati (che non fossero già conosciuti dall'Istituto) incidenti sul diritto o sulla misura del trattamento.
L’articolo in esame prevede, al comma 1, che l’eventuale recupero sia effettuato dall'INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione, in misura non superiore al quinto e senza interessi.
Tali disposizioni non si applicano, ai sensi del comma 2, qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.
Articolo 8, commi 1-17
(Disposizioni in materia di accertamento
e riscossione)
TESTO |
TESTO |
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Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). |
1. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società. |
1. Per le società titolari di concessioni in ambito
provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti
delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti,
anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società,
nonché alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai
dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione
finan |
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2. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto. |
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3. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 2 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire: |
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a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data; |
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b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi. |
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4. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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«1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112». |
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5. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»; |
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b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: |
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«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita». |
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6. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale. |
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7. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente: |
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«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. |
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2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. |
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4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. |
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5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. |
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6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. |
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7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». |
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8. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola: «bancaria» sono aggiunti i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»; |
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b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca». |
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9. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo». |
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10. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente: |
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a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni; |
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b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni; |
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c) al
31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412,
della legge 30 dicembre 2004, n. |
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11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008. |
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12. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi. |
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13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». |
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14. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»; |
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b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639». |
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15. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»; |
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b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»; |
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c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»; |
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d) dopo la parola: «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria». |
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16. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente: |
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«35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo». |
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17. Per i tributi e le
altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la
sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative
delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei
commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da |
L’articolo 8 in esame dispone, al comma 1, che - per le società titolari di concessioni, in ambito provinciale, del servizio nazionale della riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - quanto previsto dall’articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, produca efficacia anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.
La disposizione comporta l’estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi - derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 - commessi dai concessionari della riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio.
Con modifica introdotta dalla Commissione Bilancio della Camera si è estesa la sanatoria anche alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 100, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
L’articolo 1, commi 1-2, del D.Lgs. n. 112 del 1999 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze organizzi il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero dell’economia e delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso.
Il comma 426 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) dispone che il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (entrate riscosse mediante ruoli) debba essere egualmente effettuato mediante ruolo.
Per i concessionari del servizio nazionale della riscossione e per i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, si prevede quindi – per quanto qui rileva in particolare - la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005.
Per usufruire di tale sanatoria è richiesto il versamento di un importo pari a tre euro per ogni abitante residente nell’ambito territoriale dato in concessione a tali soggetti alla data del 1° gennaio 2004.
L’adesione alla sanatoria, le cui concrete modalità applicative sono state fissate nel decreto ministeriale 7 febbraio 2006, n. 112, non incide, comunque, sulle eventuali responsabilità penali.
Il pagamento dell’importo richiesto per la sanatoria, come sopra determinato, doveva essere effettuato in tre rate:
- la prima, di importo pari al 40 per cento del totale, da versarsi entro il 30 giugno 2005;
- la seconda, di importo pari al 30 per cento del totale, da versarsi entro il 30 giugno 2006;
- la terza, di importo pari al 30 per cento del totale, da versarsi tra il 21 e il 31 dicembre 2006.
Il comma 426-bisdispone che, in caso di adesione alla sanatoria di cui al comma 426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse.
Nel medesimo caso, fermi restando gli effetti delle stesse definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 e ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 potevano essere presentate entro il 30 settembre 2006.
Si ricorda che i commi 26-ter e 26-quater dell’articolo 35 del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, recano disposizioni sulla sanatoria per i concessionari della riscossione.
Il comma 26-ter considera efficaci agli effetti della sanatoria delle somme dovute dai concessionari della riscossione per inadempimento i versamenti effettuati entro il 10 luglio 2006 (comprensivi degli interessi legali) a titolo di prima e di seconda rata. Tali somme avrebbero dovuto essere versate entro, rispettivamente, il 20 dicembre 2005 e il 30 giugno 2006.
Il comma 26-quater reca una norma d’interpretazione autentica, precisando che la sanatoria non produce effetti circa la responsabilità amministrativa delle società concessionarie della riscossione relativamente ai provvedimenti per i quali non era pendente ricorso alla data del 30 giugno 2005 o a falsità di atti definitivamente dichiarata in sede penale prima del 1° gennaio 2005.
Il richiamato articolo 100, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988, recante l’istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, stabilisce che l'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.
Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera sono stati introdotti i commi da 2 a 29.
Il comma 2 dell’articolo 8 in esame stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all’imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel dettaglio, si dispone che decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per tali crediti producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.
Il comma 3 prevede la decorrenza dalla quale effettuare la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi.
Nel dettaglio, si dispone che la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire: a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data; b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.
Il comma 4 prevede che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.
Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 72-bisdel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito un comma 1-bis, secondo cui l'atto può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Il richiamato articolo 44 (Registro cronologico e bollettario) stabilisce al comma 1 che l'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.
Il comma 5 stabilisce che il pignoramento dei beni possa essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis.
Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 73 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, sia inserito il comma 1-bis, secondo il quale il pignoramento dei beni può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.
Il richiamato articolo 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi) stabilisce che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Il comma 6 stabilisce che nei casi relativi ai reati in materia di imposte sui redditi e IVA può essere sempre ordinata la confisca dei beni ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (confisca cosiddetta per equivalente).
Nel dettaglio, si dispone che nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati in materia di imposte sui redditi e IVA), si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
Il richiamato articolo 322-ter (Confisca) stabilisce appunto che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Il comma 7, con riguardo alla rateazione delle somme dovute all’erario per debiti tributari, consente al contribuente di rateizzare gli importi accertati a seguito di controllo automatizzato nonché di controlli formali effettuati in base alla vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi. Si prevede che la richiesta di dilazione delle somme dovute debba essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel dettaglio, si dispone che al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 426, dopo l'articolo 3, si aggiunga l’articolo 3-bis (Rateazione delle somme dovute), secondo il quale le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila euro.
Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.
A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
Si prevede che l'ipoteca non sia assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
A livello procedimentale, è disposto che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3.5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal precedente comma è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Le disposizioni di cui ai comma 1, 3, 4 e 5 del nuovo articolo si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui ai commi precedenti non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il comma 8 prevede alcune modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e delle garanzie richieste per la dilazione. In particolare, in alternativa alla fideiussione il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito anche con iscrizione di ipoteca.
Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 19 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, siano apportate alcune modificazioni. In particolare, si prevede che in alternativa alle attuali forme di garanzia, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata ad azione revocatoria. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.
Il comma 9 modifica la disciplina relativa al discarico delle quote iscritte a ruolo per inesigibilità, riducendo da 11 a 5 i mesi previsti dalla normativa vigente dell’obbligo di notifica della cartella da parte dell’agente della riscossione.
Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le parole «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» siano sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».
Il comma 10 stabilisce i termini di decorrenza delle predette disposizioni, a seconda della modalità di accertamento (controllo automatizzato ovvero controllo formale) e a seguito di liquidazione delle imposte dovute.
Nel dettaglio, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:
- al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462;
- al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462;
- al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del TUIR, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
Il comma 11 stabilisce la decorrenza delle disposizioni del precedente comma 9.
Il comma 12 prevede l’emanazione di un apposito regolamento per dettare l’attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d’imposta, alle garanzie da concedere e alle modalità del computo degli interessi.
Nel dettaglio, si prevede che con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, riscossione e rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.
Il comma 13 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.
Nel dettaglio, si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 siano stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il comma 14 novella l’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46 del 1999prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica (anziché “interamente partecipate dallo Stato” come previsto dalla normativa vigente). E’ inoltre previsto che in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione; viene pertanto eliminato l’obbligo della società interessata a stipulare previamente una apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.
Il richiamato articolo 17 (Entrate riscosse mediante ruolo) del D.Lgs. n. 46 del 1999 stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Ai sensi del comma 2, può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Secondo il comma 3, continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 3-bis stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
Il comma 3-ter stabilisce che in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta.
La norma in esame dispone quindi che all'articolo 17 del D.Lgs. 6 febbraio 1999, n. 46, siano apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis, le parole da «interamente» a «Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) nel comma 3-ter, le parole da «stipula» a «richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639».
Il richiamato articolo 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 stabilisce che il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Il comma 15 novella l’articolo 3, comma 7-bis, del d.l. n. 203 del 2005 estendendo i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate o esistenti a favore del venditore - già previste in caso di acquisto da parte della società Riscossione Spa di rami d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione - anche alle operazione di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende e rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione.
Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, siano apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;
b) dopo la parola «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;
c) dopo la parola «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero 1facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;
d) dopo la parola «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria.
Il comma 16 novella l’articolo 4 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35, è inserito il comma 35-bis, secondo il quale a decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
Il comma 17 prevede, inoltre, che per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni di sanatoria - contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005 - si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione. Si chiarisce inoltre che le violazioni di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 causano la perdita del diritto al discarico anche nelle ipotesi sopra menzionate.
Nel dettaglio si dispone che per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegai alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo n. 112 del 1999, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 causa di perdita del diritto al discarico.
Il richiamato comma 426 stabilisce che è effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
Il richiamato comma 426-bis stabilisce che per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Si veda il paragrafo Procedure di contenzioso relativo all’articolo 14.
Articolo 8, commi 18-20
(Sanzioni IVA – reverse charge)
TESTO |
TESTO |
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Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). |
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18. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: |
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«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile». |
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19. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
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«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10»; |
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b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma». |
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20. La disposizione di cui al comma 19, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 19, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008. |
I commi da 18 a 20, introdotti dalla V Commissione Bilancio, riguardano la disciplina del regimeIVA, con riguardo alle sanzioni e all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse-charge).
Il comma 18 modifica la disciplina del regimeIVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse-charge).In particolare si prevede il coordinamento tra le sanzioni in materia IVA e le nuove sanzioni relative al regime IVA secondo il predetto meccanismo. E’ stato limitato a 10.000 euro l’importo massimo della sanzione amministrativa per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma.
Nel dettaglio si prevede che all'articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 sia aggiunto un comma 9-bis, che punisce con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il richiamato articolo 74 dispone, fra l’altro, che per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
Al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento si applica la medesima sanzione. Qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione amministrativa è pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro.
Al pagamento delle sanzioni nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.
La norma punisce poi il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.
Il comma 19 in esame stabilisce che nel caso di cessione di fabbricato o porzioni dello stesso il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta è il cessionario. Inoltre, include tra le attività per le quali il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, anche specifiche operazioni individuate con decreto del MEF.
Nel dettaglio, si prevede che al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a), sia inserita la lettera a-bis), che fa riferimento alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. ottobre 1972, n. 633. Nell'articolo 30, secondo comma, alla lettera a), le parole «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».
Il comma 20 prevede che la disposizione relativa alla cessione di fabbricati si applichi alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008, fermo restando il regime che riguarda le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Si veda il paragrafo Procedure di contenzioso relativo all’articolo 14.
Articolo 8, commi 21-22
(IVA su servizi di telecomunicazione e di
telematica)
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Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). |
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21. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
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«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi». |
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22. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 6: |
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1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»; |
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2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»; |
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3) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: |
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«9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»; |
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d) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente: |
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«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6». |
I commi 21 e 22, introdotti dalla V Commissione Bilancio, riguardano l’applicazione della disciplina IVA sui servizi di telecomunicazione e di telematica.
Il comma 21 modifica la base imponibile dell’IVA riguardante le prestazioni dirette all’utilizzo di servizi di telecomunicazione e di telematica. In particolare, si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici atti allo scopo i cedenti devono rilasciare un documento con l’indicazione della denominazione e della partita IVA del soggetto passivo dell’imposta.
Nel dettaglio, si prevede la sostituzione della lettera d) dell'articolo 74, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA.
L’attuale articolo 74, lettera d), stabilisce che in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente.
La nuova formulazione della lettera d) prevede che l’imposta è dovuta per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediante praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.
Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti no residenti.
Si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti debbano rilasciare un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta.
La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi.
Il comma 22 in esame prevede specifiche sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
Nel dettaglio, vengono apportate una serie di modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
All'articolo 6, dopo il comma 3 viene aggiunto un comma 3-bis il quale stabilisce che il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma lettera d), terzo e quarto periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono aumentate al 40 per cento.
Sempre all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il comma 9-bis a mente del quale il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare.
Si dispone poi che nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.
Infine, si dispone che nell'articolo 12, dopo il comma 2-quater, sia aggiunto il comma 2-quinquies, a mente del quale la sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Si veda il paragrafo Procedure di contenzioso relativo all’articolo 14.
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Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). |
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23. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo»; |
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b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente: |
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«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima». |
Il comma 23, introdotto
dalla V Commissione Bilancio, estende il regime dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del
2% anche ai finanziamenti erogati
per l’acquisto,
Nel dettaglio, si dispone che al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, siano apportate una serie di modificazioni.
Innanzitutto, viene modificato l’articolo 18, in tema di aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva, che nella versione attuale stabilisce che l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9) dell'art. 16. Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.
La lettera a) del comma 23 in esame aggiunge all'articolo 18, terzo comma, un periodo a mente del quale la stessa aliquota del 2 per cento si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze.
Si specifica inoltre che tale imposta sostitutiva si applica anche per i finanziamenti per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.
La richiamata nota II-bis) prevede, al comma 1, che ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.
In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La lettera b) del comma 23 in esame aggiunge nell'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo il terzo comma, un comma secondo il quale l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Si veda il paragrafo Procedure di contenzioso relativo all’articolo 14.
Articolo 8, comma 24
(Tenuta dei registri contabili con
sistemi meccanografici)
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Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). |
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24. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,». |
Il comma 24, introdotto dalla V Commissione Bilancio, modifica la disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Nel dettaglio, si dispone una modifica all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Il richiamato articolo 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali) stabilisce, al comma 3, che in caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione.
Secondo il comma 4-ter, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
La disposizione in esame sostituisce le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» con le seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,», differendo così il termine entro cui le scritture contabili sono considerate ancora regolari.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
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Si veda il paragrafo Procedure di contenzioso relativo all’articolo 14.
Articolo 8, commi 25-28
(Disposizioni in materia di IVA)
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Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). |
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25. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori». |
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26. La disposizione di cui al comma 25 si applica dal 1o febbraio 2008. |
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27. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
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«4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».
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28. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse. |
I commi da 25 a 28, introdotti dalla V Commissione Bilancio, recano disposizioni in materia di IVA.
Il comma 25 prevede che non si applichi il regime IVA con il meccanismo del reverse-charge (inversione contabile nel pagamento dell’imposta) con riferimento ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (cosiddetto general contractor).
Con riguardo al meccanismo dell’inversione contabile nel pagamento dell’imposta, si ricorda che l’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA prevede fra l’altro che per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
Tali disposizioni si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Il comma 25 in esame aggiunge quindi nel richiamato articolo 17, sesto comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «altro subappaltatore» le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
Il comma 26 in esame stabilisce che la disposizione precedente si applichi dal 1° febbraio 2008.
Il comma 27 in esame stabilisce che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario – anche non imprenditore - sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo.
Nel dettaglio, si dispone una modifica all'articolo 60-bis (Solidarietà nel pagamento dell'imposta) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
Ai sensi del comma 2, in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
Ai sensi del comma 3, l'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
Il comma 27 in esame aggiunge quindi il comma 4, a mente del quale qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
Si stabilisce inoltre che il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni può regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.
Il comma 28 in esame sopprime il riferimento esplicito alle disposizioni relative agli obblighi di fatturazione ai fini IVA per i casi esercizio del privilegio speciale da parte dello Stato in relazione alle imposte e alle pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente sui beni mobili o immobili.
Nel dettaglio, si dispone la soppressione, all'articolo 62 (Riscossione coattiva e privilegi), quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, delle parole: «ai sensi dell'articolo 41».
Il richiamato articolo 62 (Riscossione coattiva e privilegi), quinto comma, stabilisce che per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice civile.
Il richiamato articolo 41, riguardante le violazioni dell'obbligo di fatturazione, è stato abrogato dall'articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Si veda il paragrafo Procedure di contenzioso relativo all’articolo 14.
Articolo 8, comma 29
(Proroga TARSU)
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Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). |
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29. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008». |
Il comma 29, introdotto dalla V Commissione Bilancio, prevede la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008.
Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), dopo le parole: «anno 2007» siano aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»".
Il richiamato articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell’ambiente, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007.
Si ricorda che l’articolo 238 del codice ambientale prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che sostituirà la tariffa che attualmente può essere adottata in via sperimentale dai Comuni, in luogo della TARSU, ai sensi dell’art. 49 del decreto Ronchi.
Tale sostituzione avverrà non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi. Il comma 11 dell’art. 238 dispone, infatti, che sino a quando non sarà emanato il regolamento che individuerà i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l’applicazione della stessa, restano ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Si veda il paragrafo Procedure di contenzioso relativo all’articolo 14.
Articolo 9, comma 1
(Proroga disposizioni regionali in materia
di tasse automobilistiche e IRAP)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008». |
1. Identico. |
L’applicazione era consentita fino al periodo d’imposta 2007.
La relazione illustrativa sottolinea come tale proroga si renda necessaria al fine di evitare che – per l’approssimarsi del termine finale del 31 dicembre 2007 – i contribuenti possano trovarsi in difficoltà, in ragione delle conseguenze derivanti dall’automatismo della cessazione degli effetti delle leggi regionali, soprattutto con riferimento alla tassa automobilistica.
Si ricorda che le tasse automobilistiche sono tributi imposti ai proprietari di autoveicoli iscritti nei pubblici registri ovvero a coloro che utilizzano veicoli non immatricolati.
La normativa, introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992[117], ha assegnato alle regioni ad autonomia ordinaria la competenza ad introitare l’intero gettito del settore.
Le regioni a statuto ordinario sonoinfatti titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993, come disposto dagli articoli 23-27 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega al Governo conferita dall’art. 4 della legge n. 421 del 1992. La tassa automobilistica regionale assorbe l’intera tassa automobilistica prevista dal D.P.R. n. 39 del 1953, recante il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
Le regioni possono determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche nella misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, il comma 10 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali, con le modalità stabilite dal successivo decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.
Successivamente, la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) è intervenuta per sanare il contenzioso costituzionale sorto tra Governo e regioni sulle competenze regionali in materia di tributi, in particolare IRAP e tassa automobilistica. Le regioni Piemonte, Veneto, Campania, infatti, avevano disposto con proprie leggi, tra l’altro, la proroga dei termini (dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003) per il recupero della tassa automobilistica dovuta per l’anno 1999. Queste disposizioni erano state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse con le sentenze, rispettivamente, n. 296 e 297 del 22-26 settembre 2003 e n. 311 del 2-15 ottobre 2003[118].
Le disposizioni recate dai commi 22 e 23 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 hanno disposto sostanzialmente una sanatoria, nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale,per le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP, in difformità dai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale. In particolare in tali regioni l’applicazione delle sopra citate imposte opera, fino al periodo d’imposta 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), ed entro la stessa data le regioni avrebbero dovuto rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica.
La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 61) ha confermato la sanatoria per le disposizioni delle leggi regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate in violazione dei limiti della loro potestà legislativa, estendendola anche alle leggi regionali non sottoposte al giudizio della Corte e promulgate prima del 1° gennaio 2005.
La legge finanziaria per il 2007, con l’articolo 1, comma 321 ha invece sostituitola tariffa delle tasse automobilistiche, stabilita dalla tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 27 dicembre 1997, modificando i criteri di applicazione della tassa. Per effetto di questa modifica infatti, gli aumenti del bollo delle autovetture sono ora scaglionati non solo in base alle caratteristiche inquinanti dei veicoli (da Euro 0 a Euro 5), ma, con aumenti incrementali per ogni kw superiore a 100 kw di potenza, in relazione alla potenza dei veicoli. In altri termini, è stato introdotto un sistema a scaglioni per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, che prevede l’applicazione di una maggiorazione del 50 per cento dell’imposta solo sui kw che superano i primi cento.
Lo stesso comma 321 ha poi disposto che gli incrementi percentuali delbollo auto approvati dalle Regioni o dalle Province autonome, prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, vengano ricalcolati sulla base degli importi della nuova Tabella 2, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggior gettito derivante dai predetti incrementi.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. |
2. Identico. |
L’articolo 9, comma 2 conferma, anche per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.
Si tratta dell’agevolazione - inizialmente istituita dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal1998 al 2000 e successivamente prorogata[119] fino al 2007 - consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
La riduzione forfetaria del reddito di impresa è pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.
Si ricorda che si tratta di un’agevolazione concessa per la ristrutturazione delle reti distributive, prorogata da ultimo dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006)
Si segnala che l'articolo 122, comma 1, lettera f) del presente disegno di legge prevede la proroga di tale agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010 (si veda la relativa scheda). Appare pertanto necessario un coordinamento fra le due disposizioni.
Articolo 9, comma 3
(Utilizzo in compensazione dei versamenti
al SSN sui premi RC auto)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. |
3. Identico. |
L’articolo 9, comma 3 consente di utilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d’imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile
Tale facoltà è stata prevista dall’articolo 1, comma 103 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in relazione ai premi per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo e nel limite di spesa di 75 milioni di euro (limite indicato nel menzionato art. 1, co. 103, l. n. 266 del 2005).
La norma in commento prevede altresì che la quota utilizzata in compensazione non concorra alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il comma 103 dell’art. 1 della finanziaria 2006 ha in particolare disposto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, potessero essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[120], nel limite di spesa di 75 milioni di euro.
La disposizione è stata poi prorogata dall'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, per le somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Si ricorda che il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – già previsto dall’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 – è ora disciplinato dall’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Esso prevede che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applichi un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il contributo si applica, con l’aliquota del 10,5 per cento (stabilita dall’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in luogo della precedente aliquota del 6,5 per cento), sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. |
4. Identico. |
L’articolo 9, comma 4, proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità, già concessa dall’art. 1, co. 106, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune.
Si tratta delle spese sostenute dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui all’art. 66, co. 5, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)[121], sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa. La norma dell’art. 66 comma 5 consente infatti, a regime, la deduzione forfetaria delle sole spese per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma sempre nell’ambito della regione o delle regioni confinanti .
Con la disposizione in commento viene pertanto prorogata, anche per il periodo d’imposta 2007 la facoltà, già introdotta per il 2006 di dedurre forfetariamente per un importo pari al 35 per cento di quello spettante, ossia nella misura di euro 2,7125, le spese non documentate per i trasporti effettuati anche all’interno del comune.
Tale facoltà è esercitabile entro il limite di spesa di 120 milioni di euro (tetto già previsto dal citato art. 1, co. 106, l. n. 266 del 2005).
Si ricorda che l’articolo 66 del TUIR disciplina la determinazione del reddito d’impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata[122], quando non abbiano optato per il regime ordinario.
Il comma 5 in particolare, prevede speciali deduzioni forfetarie in favore dei medesimi soggetti, qualora si tratti di imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. In particolare, il primo periodo dispone che il reddito determinato a norma dei commi precedenti sia ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, nelle misure:
a) di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;
b) di euro 15,49 per i medesimi trasporti effettuati oltre tale ambito[123].
Articolo 9, comma 5
(Proroga aliquota IRAP agevolata nel
settore agricolo e della pesca)
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
5. All'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole
da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi
l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1o gennaio |
5. Identico. |
L’articolo 9, comma 5, modificando l’art. 45, co. 1, d.lgs. n. 446 del 1997[124] - fissa, anche per l’anno d’imposta 2007, all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento, l’aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, riconfermando l’aliquota già applicata ai medesimi soggetti fino all’anno d’imposta 2006.
Il comma 1 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 è stato infatti prorogato di anno in anno dalle varie leggi finanziarie succedutesi e da ultimo dall’articolo 1, comma 390, della legge finanziaria 2007.
Per il periodo
d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata, dal comma
Si segnala che l’art. 3, co. 17, lettera h), del presente disegno di legge finanziaria dispone la riduzione dell’aliquota normale IRAP dal 4,25 al 3,9 per cento, con decorrenza dal periodo d’imposta 2008.
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’IRAP, include tra i soggetti passivi i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Sono tuttavia esclusi dall’imposta i produttori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime speciale IVA per i produttori agricoli previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero dagli adempimenti IVA.
Il comma 1 dell’articolo 45 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997 aveva previsto, per il settore qui considerato, un’aliquota IRAP del 2,5 per cento per il 1998 (primo anno di entrata in vigore dell’imposta) e aliquote crescenti per il successivo triennio. Tuttavia, disposizioni successive[125] sono intervenute di anno in anno sulla misura dell’aliquota, in modo tale che la stessa è stata sempre applicata, sin dal 1998, nella misura dell’1,9 per cento, rinviandosi agli anni successivi l’entrata in vigore di aliquote superiori.
Articolo 9, comma 6
(Proroga agevolazioni fiscali e
previdenziali
alle imprese di pesca costiera)
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
6. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. |
6. Identico. |
L’articolo 9, comma 6, proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali si tratta della norma che aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i seguenti benefici:
a) la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente al 70 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale;
b) un abbattimento, nella misura del 56 per cento, del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi.
Si ricorda infatti che l’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 ha previsto, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, che i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, fossero estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, il comma 6 in commento proroga inoltre per l’anno 2008 il beneficio relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che l’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, sempre nel limite del 70 per cento. Per questi soggetti peraltro l’esonero contributivo non è pertanto totale, ma opera soltanto in tale misura.
La norma del comma 6 in commento proroga pertanto nuovamente le norme già prorogate in passato: per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 510, della l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 119, della l. n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) e, per l’anno 2007, dall’art. 1, comma 391, della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
I benefici degli articoli 4 e 6 del D.L. n. 457 del 1997 sono di seguito ricordati.
L’articolo 4, come successivamente modificato e integrato, prevede:
- la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[126]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;
- un abbattimento nella misura dell’80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.
L'articolo 6 del medesimo D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, ha poi previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.
Articolo 9, comma 7
(Proroga agevolazioni tributarie per la
proprietà contadina)
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008. |
7. Identico. |
L’articolo 9, comma 7 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.
Si tratta delle agevolazioni disposte dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 e già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2007, dalla legge finanziaria 2007.
Le agevolazioni consistono, al verificarsi di talune condizioni, nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.
Si ricorda che le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modifiche e integrazioni, consistenti specificamente nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti (di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, etc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, sono applicabili quando:
1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
2) il fondo oggetto dell’atto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.
Il trattamento tributario agevolato, tenendo anche conto delle modifiche introdotte dall’articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si può così riassumere:
- l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 euro (mentre l'aliquota ordinaria è pari al 15 per cento del valore dichiarato nell'atto, oppure è ridotta all'8 per cento in caso di acquisto da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale);
- l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1 per cento del prezzo dichiarato nell’atto;
- l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 168 euro (l'aliquota ordinaria è pari al 2 per cento del valore);
- il contratto è esente da imposta di bollo.
Articolo 9, comma 7-bis
(Gestione del Fondo Made in Italy)
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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7-bis. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse. |
Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, interviene in materia di risorse destinate al Made in Italy, prevedendo, in particolare la modifica dell’articolo 4, comma 61, della legge n. 350/03 (legge finanziaria 2004) con il quale si è provveduto all’istituzione presso l’allora Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di un apposito Fondo (con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006).
Si ricorda che nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’articolo 4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy)e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri.
Il Fondo, di cui al comma 61, è finalizzato, in particolare al:
- sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano o assimilate, ai sensi della normativa europea in materia di origine. Fra le attività da realizzare è anche indicata quella della regolamentazione dell'indicazione di origine.
- potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte in particolare alla diffusione del made in Italy nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale ed orientale, a cura di un’apposita sezione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale.
Le modifiche introdotte dal comma in esame riguardano le finalità del Fondo e la modalità di utilizzo delle relative risorse.
Per quanto concerne le finalità del Fondo, mentre nel testo vigente esso è destinato ad attività di supporto formativo e scientifico che devono essere “particolarmente rivolte alla diffusione del Made in Italy”, a seguito della modifica proposta tali attività di supporto sarebbero destinate alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze, anche[127] rivolte alla diffusione del Made in Italy nei mercati indicati.
L’uso del termine “anche”, in luogo dell’espressione “particolarmente rivolte” (con riferimento alle risorse del Fondo destinate al sostegno del Made in Italy) sembra funzionale a un’attenuazione del vincolo di destinazione delle risorse, quale conseguenza della maggiore discrezionalità nel loro utilizzo che la norma sembrerebbe perseguire.
Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, la soppressione, con riferimento alla apposita sezione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze cui è devoluta l’attività di supporto informativo e scientifico, dell’inciso “collocata presso due sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale”, pare rivolta a prevedere che tale attività debba essere svolta presso la sede centrale della Scuola superiore dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, fondata nel 1957 è una istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze che gode di autonomia organizzativa e contabile.
Tra le attività della Scuola, che ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche, e le cui attività si possono svolgere anche presso sedi esterne, sia italiane che estere, rientrano, in particolare:
- la formazione, la specializzazione e l’aggiornamento del personale dell’amministrazione economica e finanziaria, delle agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità;
- la redazione di studi e ricerche su temi di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze;
- lo svolgimento di attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani o esteri esterni all’amministrazione;
- la cura della formazione e preparazione di neo-laureati e aspiranti all’accesso nel pubblico impiego.
Art. 4, co. 61, legge 350/03 |
Art. 4, co. 61, legge 350/03 |
61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. Omissis |
61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
Omissis |
Articolo 9, comma 8
(Proroga esenzione dall’accisa sul
gasolio utilizzato nelle serre)
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
8. Identico. |
L’articolo 9, comma 8, proroga fino al 31 dicembre 2008, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
L’ agevolazione è stata inizialmente introdotta dall’articolo 5, comma 5, del d.-l. 30 settembre 2000, n. 268[128], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, relativamente al periodo 3 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000.
Tale articolo 5 prevedeva l’applicazione, per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, di un’aliquota di accisa pari allo 0 per cento[129] di quella applicata sul gasolio usato come carburante.
Con successivi provvedimenti è stata, invece, disposta l’esenzione da accisa.
In particolare, l’articolo 24, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha disposto l’applicazione di tale agevolazione per il primo semestre 2001. Tale previsione è stata successivamente prorogata:
- al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, dall’articolo 3 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 31 dicembre 2002, dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- al 31 dicembre 2003, dall’articolo 19, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004, dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera h), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera h), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006);
- al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, comma 394, lettera h), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si ricorda che l’articolo 24 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina gli impeghi agevolati dei prodotti energetici soggetti ad accisa disponendo che, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 (agevolazioni per le Forze Armate) e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta se destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al testo unico stesso. In particolare il n. 5 della tabella A prevede l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
Il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003, rinvia, per le modalità applicative, alle disposizioni del decreto[130] del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. Tale decreto reca il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olî minerali impiegati nei lavori agricoli e orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
In particolare, l’articolo 2, comma 3, stabilisce che per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio, incaricato dalla regione o dalle province autonome, del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, competente in base all'ubicazione dei terreni. L'ufficio controlla la regolarità delle richieste effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina, per ciascun soggetto beneficiario, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare.
Con D.M. 26 febbraio 2002 sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa.
In particolare il decreto provvede a determinare i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettaro coltura, ovvero da altri parametri. Si prevede altresì che I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 siano determinati per i singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nell'allegato 1, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Si ricorda infine che il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità” ed entrato in vigore dal 1° giugno 2007, ha modificato in più punti il testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995), per adeguarlo alle sopravvenute disposizioni comunitarie della direttiva 2003/96/CE[131].
L’articolo 8 di tale decreto legislativo n. 26 del 2007, reca proprio una norma sull’esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007 utilizzati nelle coltivazioni sotto serra, prevedendo espressamente che agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applichi l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 9, comma 9
(Reddito agrario della coltivazione di
prodotti vegetali per conto terzi)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
9. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. |
9. Identico. |
L’articolo 9, comma 9, aggiunge all’articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi un comma in base al quale sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi.
La condizione per fruire della norma è che tali coltivazioni siano svolte nel limite di cui all’art. 32, co. 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)[132].
La disposizione richiamata prevede che la superficie delle attività dirette alla produzione tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
Si ricorda che in base all’art. 32, co. 1, del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. Tale reddito esprime pertanto la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno.
Il comma 2, lettera b), include infatti tra le attività agricole l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
Ai sensi dell’art. 34, co. 1, TUIR, il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. La determinazione del reddito avviene pertanto su base forfetaria in base a tariffe stabilite dalla legge catastale per qualità e classe di coltura.
Si ricorda che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo il reddito agrario deve essere rivalutato con l’applicazione di un coefficiente del 70 per cento.
L’ultimo periodo del comma 9 in commento reca la copertura finanziaria della disposizione prevedendo che l’onere, valutato in un milione di euro per il 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, venga coperto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante interventi urgenti nel settore avicolo.
Ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 5, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
In base al comma 3-ter, per l'attuazione del comma 3-bis è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
Articolo 9, commi 10-11
(Determinazione forfetaria del reddito
per gli imprenditori agricoli)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
10. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento». |
10. Identico. |
11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». |
11. Identico. |
Il comma 10 dell’articolo 9, introdotto in Commissione al Senato, modifica l’articolo 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), relativamente alla facoltà di determinazione forfetaria del reddito degli imprenditori agricoli.
La novella rende opzionale la norma del comma 1094 che ha disposto la determinazione del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Si ricorda infatti che il comma 1094 della finanziaria 2007 ha introdotto una norma speciale per la tassazione di alcune categorie di soggetti che in presenza di determinati requisiti possono essere considerati imprenditori agricoli e pertanto tassati, anziché con le ordinarie regole del reddito d’impresa, con una imposizione forfetaria. Il reddito delle attività agricole svolte da società di persone e di capitali e da enti commerciali viene infatti determinato secondo le ordinarie regole del reddito di impresa in base agli articoli 55, comma 2, lettera b) e 56-bis del TUIR.
Il comma 1094 citato prevede in dettaglio che le società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice si considerino imprenditori agricoli se provvedono esclusivamente alla trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.
La norma ha previsto obbligatoriamente per tali soggetti la determinazione del reddito in misura forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività del 25%.
La determinazione forfetaria del reddito mediante coefficienti è prevista invero per alcune attività agricole (manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di taluni prodotti e fornitura di servizi) dall’articolo 56-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il cui comma 4 esclude espressamente l’applicabilità delle disposizioni alle società di capitali nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Si ricorda che la definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, così come modificato dalla cosiddetta “legge di orientamento” (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Sulla base di tali disposizioni, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta:
- alla coltivazione del fondo;
- alla silvicoltura;
- all'allevamento del bestiame;
- all'esercizio di attività connesse alle precedenti.
L’imposizione diretta sui redditi agrari è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a tale norma il reddito agrario è costituito dalla parte di reddito fondiario imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, nei limiti della potenzialità del terreno stesso. A differenza del reddito dominicale, costituito dalla parte di reddito dei terreni che viene imputata al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di essi, il reddito agrario è quindi quello, determinato catastalmente, che va imputato al soggetto che esercita l'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Il reddito agrario esprime pertanto la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno e viene determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione.
Il comma 11 dell’articolo 9, modifica l’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), facendo salva la possibilità di optare per il regime ordinario, anziché forfetario, di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.
Il vigente comma 423, come sostituito dall’articolo 1, comma 369, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), stabilisce infatti che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo coltivato effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano pertanto produttive di reddito agrario (con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale).
Con la novella del comma 11 in esame, si fa salva pertanto anche in questo caso, come nel precedente comma 10, l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con D.P.R. n. 442 del 1997[133].
L’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997 prevede che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumano da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Per quanto riguarda la comunicazione l’articolo 2 prevede l’obbligo del contribuente di comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta va comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
In base all’articolo 3 l'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: |
13. Identico. |
a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
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«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»; |
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b) alla tabella A, punto 12: |
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1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»; |
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2) nella voce «gasolio», le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»; |
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c) alla tabella A, punto 13: |
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1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è soppressa; |
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2) la
voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;» è sostituita
dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per |
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3) nella
voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale;» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 302,00 per |
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d) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente: |
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«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: |
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Carburanti per motori: |
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Benzina euro 359,00 per |
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Gasolio euro 302,00 per |
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Gas di petrolio |
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liquefatto (GPL) esenzione |
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Gas naturale esenzione |
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Combustibili per riscaldamento: |
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Gasolio euro 21,00 per |
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GPL zero |
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Gas naturale euro 11,66 per |
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14. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni. |
14. Identico. |
15. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro |
15. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro
|
16. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di
euro |
16. Identico. |
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16-bis. Nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro |
17. All'onere derivante dai commi 15 e 16, pari
ad euro |
17. All'onere derivante dai commi 15, 16
e 16-bis, pari ad euro |
L’articolo 9, comma 13, modifica una serie di agevolazioni ed esenzioni previstenel testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie di cui alla direttiva 2003/96/CE, del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
In particolare la norma modifica delle agevolazioni relative all’accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali nonché quelle relative all’accisa sui carburanti impiegati dai taxi (e da altri veicoli equipollenti adibiti al servizio pubblico) e dalle ambulanze.
Si ricorda infatti che la direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, recepita con il decreto legislativo n.
26 del
L’articolo 5 della direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate, solamente a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa e che siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:
- quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto;
- quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento;
- per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze;
- tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità.
Le aliquote minime
comunitarie sono di euro 359,00 per
La prima modifica, di cui alle lettere a) e d) del comma 13 in commento elimina l’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati dalle forze armate nazionali, mantenendo l’applicazione dell’esenzione per le sole forze armate degli Stati che siano parti contraente del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e per gli usi consentiti.
Per le forze armate nazionali si prevede invece (lett. d)
l’applicazione delle aliquote minime
comunitarie che sono di euro 359,00 per
Per i combustibili da riscaldamento l’accisa è invece di 21 euro per mille litri di gasolio, di 11,66 euro per mille metri cubi di gas naturale mentre vi è l’esenzione per il GPL da riscaldamento;
La seconda modifica di cui alla lettera b) del comma 13 riguarda la tassazione dei carburanti impiegati dai taxi, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, per i quali il punto 12 della tabella A[134] allegata al D.P.R. n. 504 del 1995 prevede attualmente un’agevolazione consistente nell’applicazione di un’aliquota pari al 40 per cento di quella normale, sia per la benzina che per il gasolio.
Le aliquote vigenti sono pertanto di 225,6 euro per mille litri di benzina (mentre l’aliquota ordinaria è di 564 euro ) e di 169,2 euro per mille litri di gasolio (l’aliquota ordinaria è di 423 euro).
Con la modifica recata dalla lettera b) in commento tali aliquote vengono aumentate fino al livello delle aliquote minime comunitarie pari a:
§ 359 euro per mille litri di benzina;
§ 302 euro per mille litri di gasolio.
La terza modifica, apportata dalla lettera c) del comma 13, è analoga alla precedente e riguarda i carburanti impiegati dalle ambulanze.
Anche in questo caso si prevede l’applicazione dell’aliquota
di accisa minima comunitaria di euro
359,00 per
La tabella A allegata al D.P.R. n. 504 del 1995 prevede attualmente, al punto 13, per l’azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso, da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria, l’applicazione dell’aliquota agevolata pari al 40 per cento dell’aliquota normale sia per la benzina che per il gasolio. L’aliquota vigente per le ambulanze è pertanto, analogamente ai taxi, pari a 225,6 euro per mille litri di benzina ed a 169,2 euro per mille litri di gasolio.
Si ricorda che le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
Si segnala che il contenuto del comma 13, lettere b) e c), è stato introdotto nell’articolo 39-ter del D.L. n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla l. 29 novembre 2007, n. 222.
Il comma 14 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è prevista l’esenzione dall’aliquota di accisa, non si applichino l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
Si ricorda che il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni reca “l’istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione”.
Ai sensi dell’articolo 9 di tale decreto legislativo, è istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato (comma 1). A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa (comma 2).
Il comma 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2008, un fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e, a seguito delle modifiche intervenute in Commissione bilancio, anche dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Durante l’esame presso
La ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero è rimessa ad un decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell’economia e delle finanze tramite l’Ufficio Centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
Il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.
La ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del medesimo Ministero è rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
In sede referente è stato introdotto il comma 16-bis cheistituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo, con uno stanziamento di 2.500.000 euro a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento sull’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle capitanerie di porto per gli usi consentiti.
Alla ripartizione del fondo tra le pertinenti U.P.B. si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.
Il comma 17 – anch’esso modificato durante l’esame in sede referente - prevede che all’onere derivante dai commi 15 e 16 e dall’introdotto comma 16-bis, pari ad euro 115 milioni a decorrere dall’anno 2008, si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle sopra illustrate disposizioni di cui al comma 13, lettere a) e d).
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
18. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato. |
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19. Identico. |
20. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: |
20. Identico. |
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;». |
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21. Identico. |
22. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione. |
22. Identico. |
23. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse. |
23. Identico. |
I commi da 18 a 23 dell’articolo 9 modificano il regime di riduzione dell’accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006 dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.
Il comma 18 prevede in particolare l’abrogazione, decorrere dal 1º gennaio 2008, del comma 16 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Si tratta della norma che attribuiva alla regione Friuli Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione.
La Relazione governativa al presente disegno di legge finanziaria ricorda che lo Stato italiano ha potuto effettuare una differenziazione della tassazione sui medesimi carburanti nella regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi di una deroga specifica recata nel punto 8 dell’Allegato III della direttiva 2003/96/CE, recante il nuovo quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, venuta a scadere il 31 dicembre 2006.
La direttiva 2003/96/CE prevede espressamente, all’articolo 18, alcune deroghe al divieto generale di riduzione dei livelli di tassazione, elencate nell’Allegato II. Queste deroghe, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo, scadono il 31 dicembre 2006.
Tra le deroghe contenute nell’Allegato II quella riguardante il Friuli-Venezia Giulia consentiva una riduzione dell’aliquota dell’accisa sulla benzina consumata nel territorio della regione.
Pertanto, l’abrogazione di cui al presente comma 18 si rende necessaria per ripristinare la coerenza tra diritto nazionale e quadro normativo comunitario.
Nel dettaglio, il comma 16 dell’art. 3 che si intende abrogare attribuisce alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, di una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione.
Qualora le accise sui carburanti siano ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alla regione le quote di accisa di euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza della presente norma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel territorio della regione.
Disposizioni di attuazione sono state emanate successivamente con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze DM 16/12/2004, n. 341[135]. Secondo i criteri stabiliti nel Decreto sono stati ripartiti tra Stato e Regioni le maggiori entrate erariali derivanti dall’aumento di vendita dei carburanti, conseguente le riduzioni di prezzo degli stessi.
Con un emendamento approvato dalla V Commissione (Bilancio) è stato modificato il comma 18 dell’articolo 9, aggiungendo un periodo che fa salvo un obbligo contenuto nel DM 16 dicembre 2004, n. 341, abrogato dal comma 19. Si tratta dell’obbligo di comunicare trimestralmente al Presidente della Giunta della regione Friuli Venezia Giulia, da parte delle ambasciate d’Italia presso la Repubblica austriaca e la Repubblica slovena, il prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati entro i 10 Km dal confine
Conseguentemente all’abrogazione disposta dal precedente comma 18, il comma 19 abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2009, il relativo regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, concernente disposizioni di attuazione della norma che assegnava alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la suddetta quota delle accise sulle benzine.
Tale abrogazione decorre dal 1° gennaio 2009 poiché – come segnalato dalla relazione illustrativa – nell’anno 2008 occorrerà determinare le quote di spettanza regionale maturate, nel precedente anno 2007, dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della predetta legge n. 549 del 1995.
A compensazione delle minori entrate della Regione, conseguenti la soppressione della compartecipazione in quota fissa, il comma 20 attribuisce alla regione il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine e il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per autotrazione.
A tal fine la norma in esame modifica lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia – adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963 - inserendo il numero 7-bis) nell’art. 49, comma 1, dello statuto, che contiene l’elenco delle compartecipazioni alle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione.
Si ricorda che le disposizioni finanziarie dello statuto (l. cost. n. 1 del 1963, Titolo IV), secondo quanto dispone l’articolo 63, quinto comma dello stesso, possono essere modificate con legge ordinaria sentita, in ogni caso, la regione.
Il comma 21 dispone l’efficacia della disposizione di cui al comma 20 a decorrere dal 1º gennaio 2008.
Il comma 22 prevede un meccanismo di revisione della compartecipazione di cui al sopra illustrato comma 20, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali derivanti dall’applicazione dell’accisa sui suddetti carburanti.
La norma dispone pertanto che per gli anni successivi al 2010, mediante previsione nella legge finanziaria, possa essere eventualmente rideterminata l’entità delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.
Il comma 23, conseguentemente alle modifiche apportate dai commi da 20 a 22, modifica il comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sopprimendo l’inciso che fa riferimento testuale al fatto che vi sia una quota di accisa riservata alle regioni, nella norma che consente alle regioni, nonché alle province autonome di determinare, con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.
La disposizione modificata prevede attualmente che - fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse - le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell’ambito della quota dell’accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.
Anche questa modifica, come la disciplina riguardante la regione Friuli-Venezia Giulia, è dettata dalla necessità di adeguare la normativa nazionale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni contenute nella già citata direttiva comunitaria 2003/96/CE, recepita, nell’ordinamento italiano, dal D.Lgs. n. 26 del 2007.
Il secondo comma dell’articolo 26 della direttiva stessa dispone infatti che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di:
- riduzione fiscale;
- esenzione fiscale;
- differenziazione delle aliquote;
- rimborso di imposta
possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote.
Resta da chiarire come possa avvenire la riduzione del prezzo della benzina, non potendo agire sulla accisa.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
24. All'articolo 2, primo comma, della legge 1o dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520. |
24. Identico. |
25. Entro il 30 aprile 2008, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi
e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27
dicembre 1975, n. |
25. Identico. |
Il comma 24 dell’articolo 9, modifica la legge 10 dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all’istituzione di una zona franca in una parte della provincia di Gorizia, sopprimendo il riferimento ai combustibili liquidi dall’elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise.
La disposizione si rende necessaria in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali.
Si ricorda che la “zona franca” è una porzione del territorio statale – talora un comune, più spesso un’ampia parte di un intera provincia – che usufruisce di un regime fiscale particolare: le merci, infatti, possono liberamente entrare senza assolvere alcun dazio o tributo doganale, non per essere semplicemente depositate, bensì per essere consumate sul luogo.
Pertanto, le “zone franche” non rientrano nel territorio doganale dello Stato che le istituisce.
In Italia sono previste “zone franche” in Lombardia (Livigno), a Campione d’Italia (situata in territorio elvetico), a Gorizia e in alcune parti del Carso.
Ciascuno Stato, generalmente, istituisce autonomamente la propria “zona franca”; sono altresì possibili accordi internazionali tra Stati confinanti per la realizzazione di tali zone su aree di confine.
La norma del comma 24 in commento modifica in particolare l’articolo 2, comma 1, della citata l. n. 1438 del 1948.
Si tratta della disposizione consente l’immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e di una serie di prodotti, di seguito elencati, entro i limiti di contingenti annui fissati con decreto del Presidente della Repubblica:
1) zucchero;
2) caffè e surrogati di caffè;
3) cacao;
4) spiriti;
5) birra;
6) oli di semi alimentari;
7) combustibili liquidi e lubrificanti;
8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.
Il comma 24 stabilisce altresì che il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700[136], relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge, sia ridotto di euro 50.123.520.
La tabella A comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio della provincia.
La tabella B, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio della provincia.
Il menzionato art. 3, quarto comma, prescrive che, con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia - integrata da 3 rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna d'Isonzo, di cui uno della minoranza - i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata.
Il comma 25 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provveda a modificare, coerentemente con la novella apportata dal comma 24, le tabelle A e B allegate alla suddetta legge 27 dicembre 1975, n. 700, vigenti alla data del 1º gennaio 2008, in modo da eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa.
La relazione illustrativa sottolinea che tale modifica è finalizzata a far sì che le suddette tabelle non contengano più riferimenti a prodotti sottoposti ad accisa (carburanti o combustibili per il riscaldamento), così da rendere il c.d. regime di zona franca della provincia di Gorizia coerente con la normativa comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici.
In mancanza dell’emanazione di tale provvedimento è comunque soppresso tale riferimento dalle tabelle A e B a decorrere dal 1º luglio 2008.
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
26. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato. |
26. Identico. |
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27. Identico. |
28. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati. |
28. Identico. |
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29. Identico. |
L’articolo 9, comma 26 abroga il comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che aveva esteso il regime di esenzione previsto nei limiti di un contingente per le accise per la zona di Gorizia allasola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine.
La relazione illustrativa sottolinea come l’abrogazione proposta trovi giustificazione nella necessità di adeguare la normativa nazionale in materia di tassazione dei carburanti alle norme della direttiva comunitaria 2003/96/CE (recante il nuovo quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), recepita, nell’ordinamento italiano, dal D.Lgs. n. 26 del 2007.
Il comma 27 abroga, conseguentemente alla modifica di cui al precedente comma 26, l’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17. Si tratta della norma che aveva prorogato ed aumentato del venti per cento il contingente del regime di accisa agevolato sulla benzina per la provincia di Trieste ed i comuni della provincia di Udine.
Il comma 28 abroga i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che avevano esteso l’agevolazione in questione al gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine.
Tali commi, di cui si propone l’abrogazione, hanno sostanzialmente permesso di esentare dal pagamento delle accise contingenti determinati di gasolio per i consumi dei residenti nella provincia di Trieste e in alcuni comuni della provincia di Udine.
Anche tale abrogazione è finalizzata a conformare l’ordinamento interno alla scadenza – verificatasi il 31 dicembre 2006 – delle deroghe comunitarie contenute nella citata direttiva comunitaria 2003/96/CE (recante il nuovo quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità).
Il comma 29 abroga infine l’articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, recante la norma che prevede che i contingenti agevolati di benzina e di gasolio siano quantificati in litri anziché in chilogrammi.
Si tratta di una norma di natura tecnica, inerente l’applicazione del regime della c.d. zona franca della provincia di Gorizia, che non risulta più necessaria in relazione alle modifiche apportate dai commi precedenti.
L’articolo 8-bis prevede in dettaglio che - a decorrere dal 1° gennaio 1992 - i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 700 del 1975[137], siano quantificati in litri anziché in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio.
Articolo 9, commi 30-31
(Deducibilità contributi versati a casse
sanitarie)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
30. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
30. Identico. |
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: |
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«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito»; |
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b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
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«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)». |
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31. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «dell'articolo 51» sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10». |
31. Identico. |
L’articolo 9, comma 30, modifica le disposizioni del TUIR che disciplinano la deducibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dei contributi versati a casse sanitarie.
I commi 30 e 31 razionalizzano il vigente quadro fiscale dettato dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, in relazione alle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, sia aumentando la misura massima della deduzione dal reddito dei contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dall’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), TUIR, che uniformandola nell’importo a quella prevista per i lavoratori dipendenti, disciplinata dall’articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR, relativa ai contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
Il comma 30, lettera a) prevede innanzitutto, tramite la modifica dell’articolo 10 del TUIR - nuova lettera e-ter) -, la deducibilità dei contributi versati da tutti i contribuenti persone fisiche, fino ad un massimo di euro 3.615,20 (in luogo del vigente limite di 2.066 euro), ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La norma prevede che ai fini del calcolo del limite si tenga conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dai lavoratori dipendenti a casse previste da contratti collettivi o regolamenti aziendali.
E’ altresì stabilito che - per i contributi versati nell’interesse dei familiari a carico di cui all’art. 12 TUIR – la deduzione spetti per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.
La lettera b) del comma 30 modifica poi l’articolo 51 del TUIR, elevando, dagli attuali 1.808 euro, a 3.615,20 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Deve trattarsi di casse che operino negli ambiti di intervento stabiliti con l’emanando decreto del Ministro della salute, previsto dalla nuova lettera e-ter) dell’articolo 10 del TUIR..
Per effetto della novella in commento, non concorreranno pertanto a formare il reddito di lavoro dipendente:
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR.
Il comma 31 modifica l’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, estendendo ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l’obbligo, ivi previsto per gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie.
Si tratta delle spese rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla sopra citata lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico, nonché per effetto dei contributi, di cui alla nuova lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10, versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Con la modifica in esame, l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria viene pertanto imposto anche ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Altresì, viene ricompreso nell’oggetto della comunicazione anche il rimborso delle spese sanitarie per effetto dei contributi di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10 TUIR.
Si ricorda infatti che l’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413– introdotto dall’art. 1, comma 64 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) - impone agli enti e alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale di comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto di contributi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Articolo 9, comma 32
(Assegni per i nuclei familiari con
disabili)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
32. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
32. Identico. |
Il comma 32 dell’articolo 9, demanda ad un decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile (totalmente) al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili" (in cui, cioè, siano deceduti entrambi i genitori).
La rideterminazione è attuata sulla base di criteri analoghi a quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'art. 1, comma 11, lettera a), della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi familiari disponibili risultante dall'istituto in esame degli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni IRPEF.
Si ricorda che il citato comma 11 della legge finanziaria 2007 dispone una rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito, di cui all’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69[138], consentendo, inoltre, che con decreto interministeriale venga operata un'ulteriore rimodulazione. In particolare si prevede che:
- i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati secondo la Tabella 1 allegata alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (lettera a));
- gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli sono rivalutati del 15 per cento, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (lettera b));
- i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonchéquelli per i nuclei familiari senza figli possono essere rimodulati ulteriormente con decreto interministeriale[139], secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Tabella summenzionata, "anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche" (lettera c));
- nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, si prendono in considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o apprendisti (lettera d));
- gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell'importo dell'assegno (cfr. infra) non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente applicazione a decorrere dal 2008 (lettera e)).
Si ricorda che riguardo l’applicazione del comma 11 della legge finanziaria 2007 si sono verificate disparità di trattamento per alcuni livelli di reddito, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell’assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile. Su tale questione è intervenuto il D.M. 7 marzo 2007, recante “Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari” il quale ha stabilito che, dal momento che la norma della legge finanziaria aveva lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi, ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, al fine di sanare tale situazione di disuguaglianza, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili. E’ poi intervenuta la circolare n. 88 del 18 maggio 2007 dell’INPS, che ha ridefinito le tabelle relative agli assegni.
Il decreto interministeriale previsto dal comma in esame deve essere emanato entro il 29 febbraio 2008.
Articolo 9, comma 33
(Detrazioni d’imposta per rette asili nido)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
33. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
33. Identico. |
Il comma 33 dell’articolo 9, proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili.
Pertanto, l’importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08.
Tale detrazione, inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), era già stata prorogata al periodo di imposta 2006 dall’articolo 1 (unico), comma 400, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
Si ricorda che sia gli oneri deducibili, sia le detrazioni d’imposta hanno la funzione di ridurre il carico fiscale gravante sul soggetto.
Le detrazioni d’imposta, disciplinate dall’articolo 15 del TUIR, operano in particolare una decurtazione dell’imposta lorda, tenendo conto, entro misure prefissate, di oneri sostenuti dal soggetto passivo per il suo stesso mantenimento, ovvero di determinati oneri gravanti su particolari fonti produttive di reddito, nonché di erogazioni liberali effettuate a favore di particolari soggetti per determinate finalità.
L’articolo 15 del TUIR individua gli oneri detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, qualora gli stessi non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Come è ricordato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 2.1, per la nozione di asilo nido deve farsi riferimento all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori. E’ possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia, <<la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2005, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono>>. Essa <<va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto>>. Le spese detraibili debbono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione: la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
Articolo 9, comma 34
(Detrazioni d’imposta per interessi
passivi sui mutui)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
34. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro». |
34. Identico. |
Il comma 34 dell’articolo 9,modifica l’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La disposizione eleva da 3.615,20 euro (sette milioni di lire) a 4.000 euro il limite di detraibilità degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Tali oneri sono detraibili al 19 per cento, pertanto l’imposta massima concretamente detraibile sarà di 760 euro annui.
In base al vigente art. 15, comma 1, lettera b), TUIR, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
(…)
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
35. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi». |
35. Identico. |
Il nuovo comma 35 dell’articolo 9, estende l’esenzione dalla tassa di concessione governativa, attualmenteprevista per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (telefonini) da parte di invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti, anche ai sordi.
L’esenzione viene concessa modificando la tariffa 21, nota 3, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative)[140], che prevede in dettaglio l’esenzione dalla tassa sulle concessioni nel caso di licenze o di documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.
La tassa di concessione governativa sulle utenze dei telefonini è dovuta nella misura di 5,16 euro per le utenze residenziali e di 12,91 euro per le utenze affari, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Si ricorda che in materia di tasse di concessione governativa, disciplinate dal D.P.R. n. 641 del 1972 e la cui tariffa è stata approvata con DM 28 dicembre 1995, è intervenuto il comma 300 della legge finanziaria per il 2005, modificato successivamente dall’articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del 2005. Tali norme hanno stabilito che gli importi in misura fissa dell’imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa, diversi da quelli indicati negli allegati da 2-bis a 2-sexies della medesima legge finanziaria 2005 (i quali sono stati aggiornati nella legge finanziaria stessa), vengono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Con DM 24 maggio 2005 è stato disposto l’aggiornamento dei suddetti importi in misura fissa.
Da tale aggiornamento sono stati esclusi gli importi, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, relativi agli apparecchi radiomobili, i quali sono invece aggiornati, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla legge finanziaria stessa.
Si rileva che non è conforme alle regole sulla stesura tecnica dei testi normativi apportare con una fonte di rango legislativo una modifica frammentaria a una norma di rango inferiore.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
36. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. |
36. Identico. |
L’articolo 9, comma 36, prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.
L’agevolazione, che viene concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010, prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
Dal tenore letterale della norma si evincono alcune condizioni per fruire dell’agevolazione:
- essere persone fisiche residenti in Italia;
- prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;
- prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi (per la nozione di paesi limitrofi v. sub).
Si ricorda che la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) al comma 398 dell’articolo 1 aveva riconfermato l’applicazione di un analogo beneficio che prorogava al 2007 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri, già previsti in passato dal comma 11 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Tale ultima norma infatti aveva disposto l'esenzione dall’IRPEF, per una quota fino a 8.000 euro, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.
Il predetto beneficio spettava per i redditi di lavoro dipendente prestati, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[141].
La franchigia, prevista dalla legge n. 289 del 2002 limitatamente al 2003, è stata poi prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 2, comma 11, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
37. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50». |
37. Identico. |
L’articolo 9, comma 37, riduce da 42 euro a 17,50 euro la tariffa dell’imposta di bollo dovuta per la presentazione telematica di atti relativi ad imprese individuali.
L’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007[142], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, ha previsto modalità amministrative semplificate e telematiche per l’avvio dell’impresa, stabilendo, in particolare, che tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione nel registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica, da presentare al registro delle imprese in via telematica o mediante le Camere di commercio.
Il comma 10 dell’articolo 9 prevede in particolare che al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti dello stesso articolo 9, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, sia rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il comma 37 in commento novella l’articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642[143], come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992[144], e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2007[145].
Per effetto della modifica in esame, l’imposta di bollo dovuta dalle imprese individuali per la comunicazione unica telematica viene fissata nella misura di 17,50 euro, in luogo dei vigenti 42 euro.
L’articolo 1, comma 1-ter della Tariffa parte prima ha ad oggetto le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per questi atti, per ciascuna domanda,denuncia od atto è dovuta l’imposta nelle seguenti misure:
a) se presentate da ditte individuali: 42 euro;
b) se presentate da società di persone: 59 euro;
c) se presentate da società di capitali: 65 euro.
Si rileva che non è conforme alle regole sulla stesura tecnica dei testi normativi apportare con una fonte di rango legislativo una modifica frammentaria a una norma di rango inferiore.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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38. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. |
38. Identico. |
L’articolo 9, comma 38, prevede che tra le attività incluse nel programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 373 della legge finanziaria 2005, siano comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 373 della legge finanziaria 2005 (della legge 30 dicembre 2004, n. 311) dispone l’avvio, da parte della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, di un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto all’attività di accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (questi ultimi commi vietano la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territori).
Si ricorda che il comma 194 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha modificato alcune norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[146], relative al decentramento delle funzioni catastali ai comuni, chiarendo la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali per le funzioni relative agli atti catastali. In particolare, modificando gli articoli 65 e 66 di tale decreto legislativo, che elencano rispettivamente le funzioni conservate in capo allo Stato e quelle conferite agli enti locali.
E’ stata confermata l’attribuzione ai comuni delle funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, cioè la possibilità di utilizzare le banche dati catastali. Per quanto riguarda la revisione degli estimi e del classamento, in precedenza attribuita ai comuni, la nuova formulazione chiarisce anche che i comuni partecipano al solo processo di determinazione degli estimi, ed elimina il riferimento alle funzioni relative al classamento. Tali funzioni catastali potranno essere esercitate dai comuni anche in forma associata, o attraverso le comunità montane.
I commi da 195 a 200 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) recano poi le modalità di esercizio delle funzioni catastali spettanti agli enti locali.
Il comma 195 prevede in particolare che i comuni – a decorrere dal 1° novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, escludendo la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private, al fine di evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 197 ha poi attribuito ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio, per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali ad essi attribuite, specificando però che queste convenzioni hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. La stipula di tali convenzioni è possibile con la sola Agenzia del territorio. Con D.P.C.M,. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni decentrate nonché i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento dei livelli. In attuazione del comma 197, è stato emanato il D.P.C.M. 14 giugno 2007.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
39. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione. |
39. Identico. |
40. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,». |
40. Identico. |
L’articolo 9, comma 39, concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione, applicabile sul limite massimo di spesa di 500 euro.
L’importo massimo della detrazione fruibile è pertanto di 95 euro.
Le spese devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico.
La detrazione spetta fino a capienza del debito di imposta lordo e fino ad un importo massimo di 500 euro di spesa.
Il comma 40 dell’articolo 9 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
La detrazione massima fruibile è di 500 euro, pari al 19 per cento applicabile sul limite massimo di 2.633 euro.
Il comma 40 modifica a tal fine la lettera i-sexies) del comma 1 dell’articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Si tratta della disposizione – introdotta dal comma 319 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) – che ha concesso la detrazione del 19 per cento, ai fini IRPEF, dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati, ai sensi della legge n. 431 del 1998[147], dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
La disposizione richiede che la facoltà universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, il quale disti da quest'ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha ribadito, al punto 2.3, che per poter beneficiare della detrazione è necessario che le due condizioni previste dalla norma (distanza di 100 chilometri tra il comune di residenza e quello sede dell’università e appartenenza dei due comuni a diverse province) siano contemporaneamente soddisfatte.
Poiché il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione del 19 per cento è fissato a 2.633 euro annui, la detrazione massima annua fruibile ammonta a 500 euro.
Con la novella del comma 40 in commento pertanto, la detrazione sopra illustrata viene estesa – alle medesime condizioni - ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
41. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
41. Identico. |
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42. Identico. |
43. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. |
43. Identico. |
44. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: |
44. Identico. |
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; |
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b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. |
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45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite: |
45. Identico. |
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; |
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b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio; |
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c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; |
|
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 41, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; |
|
e) la
disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da
parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi
compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi da |
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f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; |
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g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 41 e i divieti di cui al comma 42, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica. |
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46. Le disposizioni dei commi da |
46. Identico. |
L’articolo 9, comma 41 è finalizzato ad introdurre l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l’amministrazione statale e con gli enti pubblici.
La norma prevede, infatti, che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, debba essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
La norma opererà peraltro a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal successivo comma 45, per il quale non vengono peraltro fissati termini per l’emanazione.
A decorrere dall’entrata in vigore di tale regolamento di attuazione, pertanto, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle suddette fatture dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante “Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA” e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.
Per quanto riguarda il rinvio alle norme del D.Lgs. n. 52 del 2004, si ricorda che tale decreto ha introdotto una nuova disciplina sulla fatturazione dell’IVA sostituendo integralmente l’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’Iva”. Tali nuove norme sono entrate in vigore[148] il 29 febbraio 2004.
Si ricorda che il nuovo articolo 21 del D.P.R. IVA detta le regole per l’emissione delle fatture prevedendo che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emetta fattura direttamente, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, oppure, ferma restando la sua responsabilità, assicuri che la fattura sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, che può essere cartacea o elettronica, se avviene da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. La norma rinvia poi ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità, dei contenuti e delle procedure telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica. L'art. 3, D.Lgs. 20 febbraio 2004, ha disposto che tale provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, fosse emanato entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Le modalità di trasmissione ed i contenuti della comunicazione telematica sono disciplinate dalProvvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 dicembre 2004, il quale ha in particolare definito lo schema di dati e le modalità per la presentazione della comunicazione che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate prima dell'emissione delle fatture da parte di soggetti terzi ed ha stabilito le modalità per l'invio delle successive variazioni, nonché della cessazione. L’emissione della fattura elettronica è consentita alle seguenti condizioni:
- deve esservi un previo accordo con il destinatario;
- l’autenticità e l’integrità del contenuto della fattura elettronica devono essere garantite mediante l’apposizione su ciascuna fattura o lotto di fatture, della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sitemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i requisiti di autenticità e integrità.
Dal punto di vista della formulazione del testo sarebbe più opportuno che il comma 41dell’articolo 9 rinviasse direttamente all’applicazione delle norme dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972,disciplinante l’IVA, anziché a quelle del D.Lgs. n. 52 del 2004, in quanto la disciplina sostanziale della fatturazione è contenuta in tale articolo.
Il comma 42 vieta alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dal comma 45, di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea o di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
I commi 43 e 44 individuano le modalità di trasmissione delle fatture elettroniche che sarà filtrato, secondo quanto previsto dal comma 43, dal Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
Si tratta di strutture, secondo quanto indicato nella relazione governativa, quali il Sistema Pubblico di Connettività ed il servizio di Posta certificata.
Il comma 44 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 l’individuazione del gestore del Sistema di interscambio e la definizione delle sue competenze e attribuzioni, tra cui quelle relative al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie ed alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Il comma 45, modificato al Senato integrando la lettera e), rinvia invece ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, l’attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, prevedendo in particolare che in tale decreto siano contenute:
a) regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica;
b) regole tecnico-informatiche per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;
c) linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate;
d) eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) una disciplina dell’utilizzo, sia da parte delle amministrazioni interessate che da parte degli operatori economici, degli intermediari abilitati, ivi compresi, secondo un inciso introdotto al Senato, i “certificatori” accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi in questione.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del codice dell’amministrazione digitale, i “certificatori” sono i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime. L’articolo 29, comma 1, stabilisce in particolare che i “certificatori” che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, debbano essere accreditati presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).
f) Eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese: le disposizioni dei commi in commento infatti potrebbero costituire un onere per le piccole e medie imprese che abbiano rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici in questione;
g) una data a decorrere dalla quale decorre l’obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma.
Il comma 46, introdotto al Senato, prevede infine che le disposizioni recate dai sopra illustrati commi da 41 a 45, in materia di fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni, costituiscono principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Si ricorda che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione prevede che nelle materie di legislazione concorrente spetti alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Di conseguenza, in base al comma 46, le leggi regionali adottate in tale settore dovranno conformarsi alla nuova disciplina della fatturazione elettronica prevista dai commi da 41 a 45.
Articolo 9, commi 47-48
(Rimborsi e compensazioni di crediti IVA
infrannuali)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
47. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
47. Identico. |
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»; |
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b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse. |
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48. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 47 si intendono obbligatorie. |
48. Identico. |
I commi 47 e 48 dell’articolo 9, modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione obbligatoriamente in forma telematica delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti suddetti.
A tal fine il comma 47, lettera a), integra l’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, recante il “Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA”, prevedendo la trasmissione invia telematica dell’istanza di rimborso del credito infrannuale.
Resta ferma la disciplina vigente, secondo cui la presentazione dell’istanza deve essere effettuata presso l’ufficio competente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Si ricorda che l’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’Iva”, prevede che il contribuente possa ottenere il rimborso dell’Iva anche in relazione a periodi inferiori all'anno, purché tale credito sia superiore a 2.582,28 euro, prestando una serie di garanzie ed in particolari ipotesi, che sono indicate alle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'articolo 30, nonché alla lettera c) del medesimo terzo comma nel caso di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Il comma 47, lettera b), modifica inoltre l’articolo 8, comma 3, del citato D.P.R. n. 542 del 1999 prevedendo che anche ai fini dell’accesso alla compensazione dei crediti IVA infrannuali sostitutiva della richiesta di rimborso, i contribuenti che ne abbiano diritto debbano presentare apposita istanza in via telematica all’ufficio competente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Viene conseguentemente soppresso l’obbligo di accompagnare l’istanza con la dichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso.
Complessivamente pertanto, in base alle modifiche del comma 47 in commento, sia i rimborsi dei crediti IVA infrannuali che le richieste di utilizzo in compensazione di tali crediti, dovranno essere richiesti obbligatoriamente attraverso presentazione di un’istanza in via telematica.
Si ricorda che il recupero infrannuale del credito Iva, che è ammesso per i primi tre trimestri dell’anno, può essere realizzato alternativamente presentando un’istanza di rimborso, ovvero utilizzando tale credito in compensazione con il modello F24.
La compensazione non può però eccedere l’ammontare del credito maturato nel trimestre di competenza ed è ammessa nel limite di 515.456,90 euro, come specificato nel Comunicato dell’Agenzia delle entrate del 20 luglio 2004, esplicativo dell’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Tale limite non si applica invece qualora il credito infrannuale sia chiesto a rimborso.
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 15 marzo 2007 è stato approvato, con le relative istruzioni e specifiche per l’invio telematico, il nuovo modello Iva TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e comprendente anche il prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
Il modello TR può essere presentato alternativamente o direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, ovvero inviato tramite posta raccomandata all’Ufficio territorialmente competente, ovvero presentato in via telematica, sia direttamente che tramite un intermediario abilitato.
Il comma 48 rinvia infine ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità applicative e del termine a decorrere dal quale si intendono obbligatorie le nuove disposizioni di cui al comma 47 sopra illustrato.
A tale proposito si rileva che la disposizione del comma 48 non indica il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di attuazione.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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48-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio». |
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48-ter. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. |
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48-quater. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 48-ter, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 48-ter, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. |
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48-quinquies. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni. |
I commi da 48-bis a 48-quinquies dell’articolo 9, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, modificano il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, il novero dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione unica per via telematica e le modalità di presentazione del modello per la scelta della destinazione dell’otto per mille. Si prevede infine che i contribuenti possano accedere per via telematica ai dati delle proprie dichiarazioni dei redditi.
Il comma 48-bis, che novella l’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322[149], posticipa dal 31 marzo al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i sostituti di imposta devono presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate la dichiarazione unica modello 770 – anche ai fini dei contributi dovuti all’I.N.P.S. e dei premi dovuti all’I.N.A.I.L. – riferita al precedente anno solare.
Rimane invece fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi devono trasmettere per via telematica, direttamente o tramite intermediari, all’Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella certificazioni di cui all’articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[150], nonché gli ulteriori dati necessari per l’attività di liquidazione e controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi (articolo 4 cit., comma 3-bis).
Il comma 48-ter stabilisce che le persone fisiche, le società di persone e le società ed associazioni ad esse equiparate[151] possano presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per le modalità di presentazione della dichiarazione si rinvia al già citato D.P.R. n. 322 del 1998.
Sono espressamente esonerati dall’obbligo di cui al comma in esame i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.[152]
Attualmente le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi persone fisiche e delle società di persone sono fissate dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, il quale consente che tali soggetti, in alternativa alla presentazione telematica, presentino la dichiarazione tramite banca o ufficio postale nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Sempre con riferimento a tali categorie di contribuenti, sono invece obbligati a presentare la dichiarazione per via telematica (articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 322 del 1998):
§ i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto;
§ i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta;
§ i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Si osserva che sembrerebbe più corretto introdurre l’obbligo in esame modificando il citato D.P.R. n. 322 del 1998, il quale contiene la disciplina delle modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Il comma 48-quater, primo periodo, consente alle persone fisiche, non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, di presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che per via telematica, anche mediante spedizione effettuata dall’estero tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Attualmente l’articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica gravante sui soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo 3 (per i quali si veda sopra), la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico.
Il secondo periodo del comma 48-quater disciplina le modalità di presentazione del modello per la scelta dell’8 per mille per i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tali soggetti possono effettuare tale scelta mediante presentazione, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, di uno dei seguenti documenti:
§ apposito modello, da approvare con provvedimento amministrativo e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale;
§ la certificazione unica, anche ai fini contributivi, rilasciata dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998.
I suddetti documenti sono presentati tramite gli uffici della società Poste italiane Spa, tramite il servizio telematico o tramite un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni[153].
Anche con riferimento alle disposizioni introdotte dal comma in esame sembrerebbe più corretto intervenire direttamente sul D.P.R. n. 322 del 1998.
Il comma 48-quinquies prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per il quale non sono fissati termini di emanazione, dovrà stabilire le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
Si ritiene che quanto disposto dal comma in esame vada riferito alle sole dichiarazioni trasmesse in via telematica, in quanto difficilmente le dichiarazioni cartacee potrebbero essere rese disponibili per la consultazione telematica in un così breve lasso di tempo (due mesi).
Articolo 9, comma 49
(Ritenute sui redditi di lavoro
dipendente)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
49. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
49. Identico. |
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»; |
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b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso. |
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Il comma 49 dell’articolo 9, modifica l’articolo 23, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 600 del 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, in materia di adempimenti per poter usufruire delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
In particolare, vengono modificati, rendendoli più onerosi, gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi (previste dall’articolo 13 del TUIR).
Si ricorda che l’articolo 23, comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 600 del 1973 – nella vigente versione – disciplina l’effettuazione della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente da parte dei sostituti d’imposta.
Il sostituto d’imposta, nell’effettuare le ritenute ai fini delle imposte sui redditi, deve tener conto delle detrazioni stabilite dagli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (detrazioni differenziate per alcune categorie di redditi) del TUIR. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico sono attualmente riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Tale dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.
Il sostituto di imposta dovrà poi tener conto delle detrazioni sopra indicate in sede di calcolo degli emolumenti arretrati , nonché ai fini della determinazione del conguaglio relativo all’anno precedente o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, tra le ritenute operate e l’imposte effettivamente dovuta.
In base alla modifica del comma 49, lettera a) i contribuenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia dovranno annualmente indicare di avervi diritto.
Si rileva come tale modifica determinerà presumibilmente un aumento degli adempimenti posti a carico sia dei lavoratori dipendenti che dei datori di lavoro, del quale sarebbe opportuno verificare la proporzionatezza con i benefici che ne possono derivare in termini di efficienza amministrativa.
La normativa oggi vigente invece, che viene abrogata dalla lettera b) del comma
Si ricorda che le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR spettano, con importi variabili a seconda del reddito complessivo del soggetto, per il coniuge a carico che non sia separato, per i figli a carico e per gli altri familiari[154] a carico conviventi. Sono considerati fiscalmente a carico coloro che non possiedono un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sono invece detrazioni differenziate per le varie tipologie di reddito, reintrodotte dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 6, lett. d)), dopo che erano state in precedenza abrogate dalla legge finanziaria 2005 e sostituite dalla c.d. “no tax area”. Si tratta di detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di detrazioni per i redditi da pensioni, maggiorate di importo per i pensionati aventi almeno 75 anni di età, per i redditi di lavoro autonomo, per i redditi d’impresa, comprese le imprese minori, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Una seconda modifica, anch’essa
apportata dalla lettera a) del comma
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
50. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,». |
50. Identico. |
Il comma 50 dell’articolo 9, modifica l’articolo 6, comma 1, lettera g-ter), del D.P.R. n. 605 del 1973, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, integrando in particolare l’elenco degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.
La norma include i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare tra i contratti che devono recare l’indicazione del codice fiscale dell’utente.
In particolare, la lettera g-ter) dell’articolo 6 qui novellata prevede l’indicazione del codice fiscale nei contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, nonché nei contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti.
Tale lettera g-ter) è stata introdotta nell’articolo 6 ad opera dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393 e da ultimo modificata dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda che secondo la disciplina vigente di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 605 del 1973, il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al decreto;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora Imposta sui redditi delle società), comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo; atti di delega alle aziende di credito previsti per il pagamento dell’IRPEF; domande e note di voltura catastale; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi; denunce di successione; note di trascrizione, iscrizione e annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali;
e) domande per autorizzazioni amministrative (specialità medicinali e simili, alimenti per la prima infanzia; esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; esercizio di stabilimenti termali o balneari; esercizio del commercio etc..;
f) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni;
g) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani e professionali; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto soggette a registrazione; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a registrazione;
h) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze indicate alla lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari;
i) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa, tranne quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi;
j) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti;
k) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti e ai rappresentanti in giudizio.
Si ricorda infine che tale articolo 6 conferisce al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di aggiungere, con proprio decreto, al suddetto elenco, atti indicati alle lettere b) ed e), dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva nonché di escludere atti, di cui alle lettere b) e d) , dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva.
Inoltre, nonché di individuare, mediante decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore, altre tipologie di atti nei quali dev’essere indicato il numero di codice fiscale.
Articolo 9, comma 51
(Limite minimo per rimborso imposte
inferiori a dodici euro)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
51. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
51. Identico. |
a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»; |
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b) il terzo periodo è soppresso. |
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L’articolo 9, comma 51, modifica il comma 137 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006). Si tratta della norma che ha previsto, con decorrenza 2006, che le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non siano dovute o, se il saldo è negativo, non siano rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello 730.
Per effetto della lettera a) del comma 51, non potranno essere portate in compensazione – ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997[155] – le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro.
Si ricorda che il comma 137 prevede, nella formulazione vigente, che a decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello '730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato.
La lettera b) del comma 51 in commento abroga poi il terzo periodo del menzionato comma 137 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006: viene pertanto soppressa la vigente previsione secondo cui, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta, non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello “730” dei contribuenti esonerati dall’obbligo di dichiarazione, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale.
Si tratta precisamente dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero indicate all’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Si ricorda che a norma dell’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito, sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo non superiore a lire 360.000 (185,92 euro), annui al lordo della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR e pari all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa;
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze, purché di importo non superiore a quello della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
d) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a 10,33 euro.
Il sesto comma del medesimo articolo 1 specifica, per altro, che nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha comunque facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
52. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a), è inserita la seguente: |
52. Identico. |
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;». |
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53. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 52 si applica a partire dal 1o marzo 2008. |
53. Identico. |
L’articolo 9, comma 52, integra l’articolo 17, sesto comma , del D.P.R. n. 633 del 1972[156], includendo le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell’IVA tra le operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
Nel regime di reverse charge, il destinatario della cessione o prestazione viene ad essere tenuto al pagamento dell'imposta, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Pertanto, la fattura viene emessa dal cedente o dal subappaltatore senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e deve essere integrata dal destinatario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta. Il destinatario provvederà ad annotarla nel registro delle fatture o dei corrispettivi (previsti rispettivamente dagli articoli 23 o 24) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro dei beni e servizi acquistati (previsto dall'articolo 25).
Si ricorda che il regime dell’inversione contabile, originariamente previsto dall’articolo 17, quinto comma del D.P.R. IVA per le cessioni imponibili di oro industriale, argento e oro da investimento, è stato successivamente esteso[157], a partire dal 1° gennaio 2007, ad opera del D.L. n. 223 del 2006, ad una serie di ipotesi relative al settore dell’edilizia, in caso di subappalto.
La norma è stata poi, da ultimo, ulteriormente estesa dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), ad altre ipotesi, elencate nel sesto comma dell’articolo 17 che ne ha ampliato l’ambito applicativo alle cessioni di:
- telefonini e loro componenti;
- personal computer e componenti e accessori;
- materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.
Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006, il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni resa da soggetti che operano nel regime di franchigia per i contribuenti minimi, di cui all'articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, i quali sono esonerati dal versamento dell'imposta e dagli altri adempimenti[158] previsti dal suddetto D.P.R. n. 633 del 1972. Per le prestazioni di servizi effettuate in regime di franchigia, infatti, il committente non può assumere il ruolo di debitore d'imposta, dal momento che per tali operazioni l'imposta non deve essere versata. È previsto, tuttavia, l'obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal prestatore, senza recare l'addebito dell'imposta.
Tali considerazioni non valgono nei casi in cui il contribuente minimo dovesse assumere la veste di committente: in tali ipotesi la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge, comporta l'obbligo di integrazione della fattura stessa e versamento dell'imposta.
Il comma 53 dell’articolo 9 in commento stabilisce la decorrenza della suddetta norma a partire dal 1° marzo 2008 disponendo che resti fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2007, recante Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del “reverse charge”.
Tale D.M. ha stabilito, con decorrenza 1° ottobre 2007, che le disposizioni sul c.d. reverse charge si applichino anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia quelle cessioni per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione IVA.
Pertanto, con la novella del comma 52 in commento il meccanismo del c.d. reverse charge viene generalizzato a tutte le ipotesi di cessioni di fabbricati imponibili ai fini IVA, anche qualora l’imponibilità sia fissata dalla legge e non sia subordinata ad un’opzione esercitabile dal soggetto cedente.
Si ricorda infatti che il settimo comma dell’articolo 17 del D.P.R. IVA, recentemente introdotto dalla legge finanziaria 2007, prevede che il metodo di tassazione inversa si applichi anche ad ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze o con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (ossia con regolamento ministeriale), nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
Per quanto riguarda la disciplina comunitaria dell’IVA in materia, si ricorda che la nuova direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 ha provveduto a rifondere, in un unico testo, tutta la disciplina Iva precedentemente contenuta in numerose direttive, tra cui la 77/388/CEE e la 2006/69/CE, che sono state conseguentemente abrogate e rifuse nella nuova direttiva 2006/112/CE, cui occorre pertanto fare riferimento.
L’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, prevede in particolare che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. La procedura deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione europea.
Per quanto riguarda il meccanismo dell’inversione contabile Iva, la direttiva 2006/112/CE autorizza, con l’articolo 199, gli Stati membri a stabilire che, per una serie di operazioni ivi indicate, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate. Pertantola direttiva autorizza l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nelle seguenti ipotesi:
a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;
b) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera a);
c) cessioni di taluni beni immobili (fabbricati diversi dai fabbricati nuovi, e fondi non edificati), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione;
d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato VI (rottami ferrosi);
e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;
f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;
g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.
Gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui queste misure possono applicarsi. Essi possono altresì limitare l’applicazione delle misure ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell’allegato VI.
Delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di tale norma deve essere informato il comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto (Comitato IVA di cui all’art. 398 della direttiva).
Per le ipotesi che non rientrino in quelle sopra elencate occorre pertanto ottenere l’autorizzazione da parte della Commissione europea, in base all’articolo 395 della direttiva 2006/11/CE.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
54. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: |
54. Identico: |
a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
a) identico: |
«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: |
«b) identico: |
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; |
1) identico; |
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; |
2) identico; |
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla»; |
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; |
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3-bis) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»; |
b) il comma 6 è abrogato. |
b) identica. |
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54-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 54, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati. |
La disposizione recata dal comma 54 dell’articolo 9 in esame è diretta - come evidenziato dalla relazione illustrativa - ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007.
Con le modifiche che verranno illustrate nel prosieguo, si esclude la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale e si consente ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l’iscrizione nell’albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
Il comma 54 dell’articolo 9, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, apporta alcune modifiche all’articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)del D.Lgs. n. 446 del 1997[159].
La lettera a) del comma 54 sostituisce interamente la lettera b) del comma 5 del citato articolo 52.
Secondo il richiamato comma 1 dell’articolo 52 in questione le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
La disposizione di cui si propone la sostituzione prevede – nella vigente versione – che i regolamenti comunali e provinciali sulle entrate tributarie siano informati al criterio per cui - qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate - le relative attività devono essere affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142 del 1990, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;
In base al comma 3 dell’articolo 22 della legge n. 142 del 1990, i comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Si segnala che la legge n. 142 del 1990 è stata abrogata dall’articolo 274 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000); pertanto, le modalità di gestione dei servizi pubblici lo cali trovano la loro disciplina negli artt. 112 e ss. del predetto Testo unico.
f) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43 del 1988[160], a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al d. lgs. n. 112 del 1999[161], previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
Per effetto della modifica in esame, si dispone che i regolamenti comunali e provinciali sulle entrate tributarie siano informati al criterio per cui - qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (rispetto alla previsione originaria, è stato espunto il riferimento alla liquidazione) - le relative attività debbano essere affidate:
1) ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del d. lgs. n. 446 del 1997;
L’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede che – presso il Ministero delle finanze (oggi dell’economia e delle finanze) – sia istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) alla società a capitale interamente pubblico di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, a condizione che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla. In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio è stato previsto che l’affidamento delle attività di accertamento e riscossione alla società di cui al presente punto 3) debba avvenire mediante convenzione.
L’articolo 113, comma 5, del TUEL, dispone che l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
3-bis)a società di cui al sopra riportato articolo 113, comma 5, lett. b), del TUEL, ossia a società a capitale misto pubblico privato, iscritte all'albo di cui al sopra citato articolo 53, comma 1. I soci privati di tali società devono essere scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai precedenti punti 1) (soggetti iscritti all’apposito albo) e 2) (operatori degli Stati membri). Si richiede inoltre che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Il presente punto 3-bis è stato introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso V la Commissione bilancio.
Il comma 54, lettera b), abroga il comma 6 dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Tale ultimo comma, come sottolineato nella relazione illustrativa, recando norme in ordine alle modalità di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, risulta ormai superfluo, perché in parte le norme richiamate non sono più in vigore (è il caso del D.P.R. n. 43 del 1988[162]) e in parte perché la disciplina è già richiamata in altri provvedimenti (come il D.P.R. n. 602 del 1973[163], il d. lgs. n. 112 del 1999[164], il d.l. n. 209 del 2002[165], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002).
Il comma 54-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, è volto a contemperare l’esigenza di tutela della riservatezza dei contribuenti con quella dell’efficacia dell’attività di riscossione.
Tale comma demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione dei casi e delle modalità attraverso i quali i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997 (come sopra modificato), possono disporre di dati ed informazioni presenti nel sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali. Sarà comunque necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il decreto dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
Articolo 9, commi 55-56
(Riparametrazione aliquote IRAP variate
dalle regioni)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
55. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1o gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. |
55. Identico. |
56. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con |
56. Identico. |
Il comma 55 prevede che le aliquote dell’IRAP vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs n. 446 del 1997[166], debbano essere riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del D.Lgs. 446/1997 (che ha istituito l’imposta) le regioni possono variare la aliquota base fissata dallo Stato fino a un massimo di un punto percentuale, nonché differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
L’IRAP è l’imposta che le regioni hanno maggiormente utilizzato – e stanno utilizzando - come strumento di politica fiscale –, per quanto ciò sia possibile negli stretti limiti della legislazione statale. Si ricorda infatti che la legge finanziaria per il 2003 (art. 3, comma 1 lett. a) L. 289/2002) ha disposto il blocco dell’aumento della aliquota IRAP e dell’addizione regionale all’IRPEF a decorrere dal 30 settembre 2002, mantenendo però l’operatività delle misure approvate prima di quella data.
A partire dalla legge finanziaria 2005 sono stati tolti i vincoli all’aumento delle aliquote IRPEF e IRAP ma esclusivamente ai fini della copertura del disavanzo in materia sanitaria. L’aumento delle aliquote è inizialmente un provvedimento che può adottare la Regione a cui è stato accertato il disavanzo (art. 1, comma 174 L. 311/2004) e con la legge finanziaria per il 2006, diventa provvedimento automatico e obbligatorio (art. 1 comma 274 e ss. L. 266/2005). Da ultimo la legge finanziaria per il 2007 (art. 1 comma 796 L. 296/2006) conferma la disciplina e prevede, per le regioni che hanno predisposto piani di rientro del deficit sanitario, incrementi automatici delle aliquote nel caso in cui i risanamenti concordati nel piano non diano i risultati attesi.
Per quanto riguarda invece le riduzioni, quasi tutte le regioni applicano aliquote ridotte (principalmente 3,25%) per le ONLUS e le cooperative sociali e ci sono regioni in cui i esenzione totale). Sono inoltre molti i casi in cui la diversificazione dell’aliquota (diversamente ridotta rispetto l’aliquota ordinaria) è utilizzata per incentivare e/o sostenere settori produttivi, tipologie di imprese o aree territoriali. La riduzione maggiormente diffusa tra le tipologie di imprese è quella per le società di nuova costituzione (in alcuni casi si deve trattare specificatamente di imprenditoria giovanile e/o femminile) e si estende in genere ai primi tre anni di attività. In altri casi vengono agevolate le imprese insediate in piccoli comuni o in comuni montani.
La disposizione è da collegare con la riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP che, ai sensi dell’articolo 3, comma 17, lettera h) del provvedimento in esame è ridotta dal 4,25% al 3,9%. Infatti, il parametro indicato dalla norma è il risultato del rapporto tra aliquota ordinaria introdotta a decorrere dal 2008 e aliquota ordinaria vigente fino al 31 dicembre 2007.
La finalità della norma è quella di evitare che le maggiorazioni di aliquota operate dalle regioni ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 sterilizzino parte degli effetti della riduzione dell’aliquota ordinaria disposta con il provvedimento in esame.
Ad esempio, qualora una regione abbia deliberato una variazione in aumento di un punto percentuale (pertanto l’aliquota fino al 31 dicembre risulta pari a 5,25%), l’aliquota in vigore dal 2008 dovrà essere determinata aggiungendo all’aliquota ordinaria (3,9%) la maggiorazione riparametrizzata (0,9176%). In tal modo il rapporto tra aliquota maggiorata 2008 (4,8176%) e l’aliquota maggiorata 2007 (5,25%) rimane costante al valore del parametro fissato dalla norma.
In proposito si segnala che per alcune regione la maggiorazione dell’aliquota IRAP era stata imposta da legge statale[167] in quanto il relativo gettito è finalizzato al risanamento dei disavanzi in materia sanitaria.
Il comma 56 concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle regioni al fine di assicurare “il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della presente legge”.
Le modifiche alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) apportate dal disegno di legge finanziaria in esame riguardano:
- trasformazione dell’IRAP in tributo proprio della regione – in attesa della attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2009; (articolo 3, commi 10-12);
- modifica della disciplina riguardante la determinazione della base imponibile - principalmente la determinazione della produzione netta dei soggetti passivi e le deduzioni operabili (articolo 3 commi da 17 a 19);
- modifica dell’aliquota ordinaria d’imposta - ridotta da 4,25 a 3,9 - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 3 commi da 17 a 19);
- le aliquote regionali vigenti al 1° gennaio 2008 – modificate sulla base della normativa vigente – sono “riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176” (articolo 5 comma 55)
Le modifiche apportate alla disciplina dell’IRAP comporteranno necessariamente variazioni di gettito per le regioni, che sono le destinatarie finali del tributo.
La norma ‘contabile’ in esame dispone che le conseguenti regolazioni debitorie siano disciplinate e determinate con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Le regolazioni devono far sì che per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, alle regioni sia assicurato il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007.
In merito alle regolazioni debitorie previste dal comma 56, andrebbe chiarito se il relativo ammontare debba riferirsi alle sole variazioni di gettito IRAP disposte dal comma 55 e dai commi da 10 a 12 dell’articolo 3 espressamente richiamati, ovvero a tutte le modifiche introdotte dal provvedimento in esame.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
57. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. |
57. Identico. |
58. Il credito d'imposta di cui al comma 57, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
58. Identico. |
59. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 57 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta. |
59. Identico. |
60. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da |
60. Identico. |
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61. Identico. |
I commi da
Il comma 57 prevedeche il credito d’imposta venga riconosciuto, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, che abbiano sostenuto spese per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti elettronici di pagamento, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
Il comma 58 fissa il suddetto credito di imposta in misura pari all’80 per cento del costo sostenuto per i predetti beni e servizi e, in ogni caso, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo di imposta. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi dei soggetti beneficiari.
Inoltre, si precisa che esso può essere utilizzato in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente[168], in sede di dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell’IRAP. La norma chiarisce inoltre, in via interpretativa, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente, ai fini IRES[169].
La norma fissa inoltre un limite di spesa complessivo delle minori entrate, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2008-
La previsione delle modalità di attuazione delle predette disposizioni è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.
Il comma 61 dispone che la misura agevolativa, fermo restando l’importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, possa essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola “de minimis”[170].
Si ricorda che la regola del “de minimis” è stata introdotta a seguito dell’emanazione del Regolamento 98/994/CE che ha conferito alla Commissione europea la facoltà di stabilire, mediante un regolamento, una soglia al di sotto della quale gli aiuti di Stato non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, che sancisce l’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, salvo deroghe[171].
Con il Regolamento 2001/69,
Pertanto, gli aiuti di Stato che non superano l’importo di 200.000 euro sono dispensati dalla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, che contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea, al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
62. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
62. Identico. |
Il comma 62 dell’articolo 9 estende l’applicazione dell’aliquota agevolata IRAP di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997[172] alle imprese indicate nell’articolo 8 del d. lgs. n. 227 del 2001[173]. Si tratta, in particolare, delle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.
Ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi si applica l’aliquota agevolata IRAP.
In particolare, la norma, nella versione vigente, dispone che “per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento”.
Tuttavia, l’articolo 9, comma 5 del provvedimento in esame prevede la modifica del citato comma 1 dell’articolo 45 diretto ad applicare anche per il 2007 l’aliquota dell’1,9% e a prorogare al 2008 l’aliquota del 3,75%.
La norma, per come formulata, sembrerebbe prevedere l’applicazione dell’aliquota agevolata per i periodi d’imposta in corso dal 1998.
L’aliquota applicabile per l’anno 2007, in base al coordinato disposto con il comma 5 dell’articolo 9 del provvedimento in esame, risulta pari all’1,9%.
Articolo 9, comma 62-bis
(Non imponibilità dei contributi per il
settore bieticolo saccarifero)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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62-bis. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
Il comma 62-bis dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, prevede che i contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, di cui al titolo I del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Il citato articolo 2 del D.L. n. 2 del 2006 reca interventi per fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche in relazione alla prospettata riforma comunitaria della Organizzazione comune di mercato (OCM) del settore. La disposizione prevede, fra l’altro, al comma 5, che gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dall’attuazione della riforma dell’organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
63. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. |
63. Identico. |
L’articolo 9, comma 63, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (ossia dal 1° gennaio 2008) e fino al 31 dicembre 2008, trovino applicazione le agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del d.l. n. 356 del 2001[174], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.
Con tale disposizione viene pertanto ulteriormente prorogato , sino al 31 dicembre 2008, l’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998[175].
La richiamata agevolazione si sostanzia in un’ulteriore riduzione del costo del gasolio da riscaldamento ovvero del costo del GPL[176]. Infatti, alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 (0,103 euro per litro di gasolio e 0,133 euro per chilogrammo di GPL), è stata aggiunta un’altra agevolazione, ad opera dell’articolo 4 del D.L. n. 268 del 2000, convertito dalla legge n. 354 del 2000. Tale beneficio consiste in un’ulteriore riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL, limitatamente al periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000. Tale agevolazione è stata più volte prorogata[177], da ultimo al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007:
Per effetto della disposizione del comma 63 pertanto, sino al 31 dicembre 2008 troverà applicazione l’ulteriore riduzione pari a 0,026 euro (50 lire) per ogni litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per ogni chilogrammo di GPL.
L’agevolazione totale consiste, pertanto, in una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all’accisa ordinaria di 0,403 euro[178]) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all’accisa ordinaria di 0,190 euro[179]).
Il suddetto beneficio, che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
- ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412 del 1993; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412[180];
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E[181], di cui al citato D.P.R. n. 412 del 1993, e individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati[182].
Per conseguenza, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un’accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.
Il medesimo comma 63 rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del citato d.-l. n. n. 356 del 2001[183], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.
In particolare, si dispone l'applicazione dell’aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito d’imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998[184].
Si ricorda anche che l’articolo 29 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2001, la concessione di un contributo, corrisposto nella forma del credito d’imposta, pari a lire 40.000 per ogni chilowattora di potenza impegnata, a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata dall'energia geotermica o da biomassa. Ciò comporta una riduzione dei costi di allacciamento alla rete, di cui beneficiano i nuovi utenti che si collegano a tali reti, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata.
Circa la disciplina comunitaria in materia, si ricorda che il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle accise. Tale decreto legislativo è entrato in vigore il 1° giugno 2007.
La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa amplia l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l’elettricità. La direttiva prevede (Allegato I) i livelli minimi di tassazione applicabili ai vari prodotti soggetti ad accisa e permette agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate purché rispettino talune condizioni ed esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva. I livelli minimi di tassazione per il gasolio da riscaldamento sono indicati nell’allegato I, tabella C e sono di 21 euro per mille litri di gasolio , mentre è prevista aliquota zero per il GPL per riscaldamento.
Gli Stati membri possono inoltre applicare esenzioni o riduzioni parziali del livello di tassazione (art. 15) per (tra le altre ipotesi) l’elettricità generata da biomassa ed i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e energia.
L’articolo 18 della direttiva consente infine di continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II ai Paesi ivi indicati, fino al 31 dicembre 2006. Tra queste è ricompresa l’applicazione di aliquote ridotte in talune zone particolarmente svantaggiate dell’Italia, sul gasolio domestico da riscaldamento e sul GPL usato per riscaldamento, purché conformi ai livelli minimi di accisa.
Inoltre (art. 19), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.
Articolo 9, commi 64-69
(Fondo per le vittime dell’amianto)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
64. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi. |
64. Identico. |
65. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 64 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. |
65. Identico. |
66. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. |
66. Identico. |
67. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. |
67. Identico. |
68. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
68. Identico. |
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69. Identico. |
I commi da 64 a 69 istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto (di seguito “Fondo”).
Tale Fondo, che ha contabilità autonoma e separata, opera (comma 64) in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Le prestazioni del Fondo, inoltre, operano in favore degli eredi in caso di premorienza.
Ai sensi del comma 65, le prestazioni del Fondo non escludono i diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento, cumulandosi con essi.
Per quanto riguarda la disciplina dei rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l’esposizione ad amianto, si ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257[185], e successive modificazioni, concede un beneficio previdenziale a determinate categoria di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto.
Tale beneficio consiste nell’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare:
- ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6);
- al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7);
- all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.Si ricorda tuttavia che, sino al 1° ottobre 2003 (cioè sino al giorno antecedente all’entrata in vigore del D.L. 269 del 2003), era invece previsto un coefficiente pari all’1,5 che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione (cfr. infra).
L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 (nella formulazione vigente prima della modifica introdotta dal già citato decreto-legge n. 269 del 2003) ha dato luogo a notevoli problemi interpretativi per l’individuazione dei relativi beneficiari. Sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro, il quale, nel corso della XIII legislatura, ha istituito un apposito tavolo tecnico ed ha emanato circa 150 atti di indirizzo rivolti all’INAIL con i quali sono state individuate le singole aziende, e i singoli reparti all’interno delle stesse, alle quali si ritiene applicabile il citato articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992. Sulla base di tali atti di indirizzo, l’INAIL ha poi rilasciato ai lavoratori interessati le certificazioni attestanti il diritto al beneficio e alcuni lavoratori hanno iniziato a percepire il trattamento pensionistico. Diversi datori di lavoro hanno però ritenuto che tali atti di indirizzo comportassero una disparità di trattamento sia all’interno di una stessa azienda, sia tra diverse aziende, per cui si è cerato un notevole contenzioso. Per risolvere il contenzioso è intervenuto quindi l’articolo 18, comma 8, della L. 31 luglio 2002, n. 179, il quale ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della medesima L. 179/2002 sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro per l’individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali sopra illustrati. Scopo della norma è stato dunque quello di dare certezza ai lavoratori che hanno ricevuto dall’INAIL le suddette certificazioni.
L’articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269[186], convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, come detto, ha modificato in pejus la disciplina concernente i benefici previdenziali, riducendo la misura del coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi a favore dei lavoratori esposti all’amianto da 1,5 a 1,25, con decorrenza dal 1° ottobre 2003. Il nuovo coefficiente inoltre deve applicarsi, con la medesima decorrenza, soltanto per la determinazione della misura del trattamento previdenziale e non anche per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (i cosiddetti requisiti minimi contributivi). Quindi, mentre per le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 13 della L. 257 del 1992, il coefficiente resta pari a 1,5 ed ha effetto solo per la maturazione del diritto, per la fattispecie relativa all’esposizione all’amianto per un periodo di esposizione superiore a 10 anni, il valore del coefficiente viene ridotto a 1,25, ed è valido solo ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.
L’articolo 47 del D.L. 269 del 2003 ha inoltre previsto che le nuove misure si applicassero anche ai lavoratori a cui fossero state rilasciate le certificazioni dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, ovvero prima del 1° ottobre 2003[187]. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 269, il diritto alla pensione anche con i benefici previdenziali riconosciuti per l’esposizione all’amianto, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Tale articolo peraltro ha inteso estendere la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. Si prevede infatti che il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (tutti i lavoratori, anche quelli non assicurati presso l’INAIL) che siano stati esposti (per un periodo superiore a 10 anni) all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". Resta fermo che tali limiti non concernono i soggetti per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.
È stato disposto l’obbligo, infine, per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci, di presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale contenente le modalità di attuazione dell’articolo in oggetto[188], a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
Sulla materia in esame è intervenuto in seguito l’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) che ha provveduto a ripristinare le disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992, vigenti anteriormente al 2 ottobre 2003 - data di entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 326 del 2003, che ne aveva modificato la disciplina - a favore dei lavoratori che abbiano maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 o presentato domanda di riconoscimento all’INAIL entro il 2 ottobre 2003 ovvero abbiano ottenuto sentenze favorevoli per le cause già avviate entro la medesima data.
Il suddetto articolo 3, comma 132, inoltre, precisa che restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL.
Pertanto, per il combinato disposto dell’articolo 47, comma 6-bis del D.L. 269 del 2003 e dall’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003, le disposizioni previgenti al D.L. 269 continuano ad applicarsi in favore dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, alternativamente:
- abbiano già ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, del beneficio previdenziale in oggetto;
- abbiano già presentato domanda all’INAIL per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività lavorative con esposizione ultradecennale all’amianto;
- abbiano già maturato il diritto alla pensione anche con contributi riconosciuti per lavorazioni esposte all’amianto ;
- abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;
- siano percettori di trattamenti di mobilità.
In questi casi la misura del coefficiente di moltiplicazione per il periodo di esposizione all’amianto è ancora pari a 1,5 e vale sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura della pensione.
Si consideri inoltre che con l’articolo 3, comma 133, della citata L. 350 del 2003 i benefici previdenziali previsti dalla L. 257 del 1992 a favore dei lavoratori esposti all’amianto sono stati estesi – a decorrere dal 2004 – anche ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio che siano stati esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dal periodo di esposizione al rischio.
Le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 269 del 2003 sono state quindi stabilite con il D.M. 27 ottobre 2004 che ha previsto una disciplina a doppio binario, distinguendo tra i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per periodi lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e quelli che, invece, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione INAIL e che hanno maturato, sempre alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali[189].
Pertanto per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL si applica il disposto dell’art. 47 del citato D.L. 269 e, pertanto, la maggiorazione di un anno di contribuzione si verifica ogni quattro anni di contribuzione anziché ogni due (coefficiente pari a 1,25 anziché 1,50).
I lavoratori soggetti all’assicurazione INAIL devono presentare domanda all’INAIL (entro il 15 giugno 2005) solo nel caso in cui non lo abbiano già fatto. A questi soggetti si applica la disciplina previgente al D.L. 269 del 2003.
Il decreto ministeriale precisa infine che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a 40 anni, ovvero al limite massimo stabilito dai regimi pensionistici di appartenenza (qualora sia inferiore a 40 anni).
Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 567, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) detta una disciplina particolare per quanto riguarda le competenze alla certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA.
Si prevede quindi che, per i
lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto
siano accertate e certificate dall’IPSEMA e non più, come prevedeva la
normativa previgente[190],
dall’INAIL, con la precisazione che comunque restano valide le domande di
certificazione già presentate all’INAIL, secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia del 27
ottobre
Inoltre si ricorda che con il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 si è provveduto[192] al recepimento della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Il menzionato decreto legislativo, al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria, ha provveduto ad inserire nel D.Lgs. 626 del 1994 il nuovo Titolo VI-bis con cui (fermo restando quanto previsto dalla L. 257 del 1992) viene introdotta una nuova disciplina relativa alla protezione dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, provvedendo contestualmente ad abrogare il Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, recante la precedente disciplina in materia.
Si consideri infine che la XI Commissione della Camera ha avviato l’esame in sede referente della proposta di legge A.C. 2298 (Pignataro ed altri), volta ad estendere i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all’amianto, anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257.
Il Fondo eroga (comma 66), nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[193], nonché alle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 13, comma 7, della richiamata L. 257 del 1992. Tale prestazione è fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.
Si osserva in proposito che il testo non specifica i criteri a cui deve attenersi l’INAIL nella definizione della percentuale della rendita né gli organi del medesimo istituto a cui spetta tale determinazione.
Il richiamato articolo 13, comma 7, prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (cfr. amplius supra).
Il finanziamento del Fondo (comma 67) è, per un quarto, a carico delle imprese e, per tre quarti, a carico del bilancio dello Stato. Per la quota a carico delle imprese si provvede mediante un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. L'onere a carico dello Stato è fissato in 30 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e in 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
Infine, i commi 68 e 69 concernono la gestione, l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.
In particolare, il comma 68 istituisce, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato amministratore per la gestione del Fondo, stabilendo altresì che la durata in carica degli organi e i compiti del Fondo siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè entro il 30 marzo 2008.
Allo stesso tempo, sono rimandate ad un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro (comma 69), di concerto con il Ministro dell’economia, da emanare anche in questo caso entro il 30 marzo 2008, l’organizzazione e il finanziamento del Fondo nonché le modalità di erogazione delle prestazioni.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
70. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti. |
70. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti. |
71. La quota spettante ai sensi del comma 70 alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a
decorrere dall'anno |
71. La quota spettante ai sensi del comma 70 alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a
decorrere dall'anno |
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72. Identico. |
73. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi. |
73. Con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture, d'intesa con |
I commi da 70 a 73 dell’articolo 9, modificati nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, aumentano le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria[194]. A tali soggetti viene infatti attribuito l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell’anno precedente. E’ prevista la costituzione di un Fondo specifico dove confluiscono gli aumenti e che viene ripartito con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni. L’ottanta per cento dell’incremento spetta comunque alla regione.
Si ricorda che le regioni, in relazione ai porti ed alle infrastrutture portuali, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 112/1998 – recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/1997 - sono titolari delle funzioni di “programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale”.
Il comma 71 dispone che la quota spettante, ai sensi del comma 70, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, venga computata, a decorrere dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall’IVA e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti a livello nazionale, anziché, come originariamente previsto, a livello regionale[195], rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Il comma 72 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti.
Il predetto fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70, al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Ai sensi del citato comma 990, al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
Il fondo in questione è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dalla quota destinata alla ripartizione, si deve scomputare la quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o alla provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti.
A ciascuna regione spetta, comunque, l’ottanta per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti situati nel territorio regionale.
Il comma 73 rimette ad un decreto del Ministro dei trasporti, la definizione delle modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi. Il decreto dovrà essere adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, e, ai sensi di quanto stabilito da un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentita l’Associazione dei porti italiani.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
74. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille». |
74. Identico. |
Il comma 74 dell’articolo 9 in esame aggiorna l’importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione – in relazione all’attività di cui all’art. 10, comma 5, del d. lgs. n. 504 del 1992[196] – devono versare all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).
Il citato articolo 10, comma 5, prevede che - con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani - siano approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2)[197] del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.
La Fondazione IFEL- Istituto per la finanza e l’economia locale è stata costituita in data 16 marzo 2006, conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter del decreto legge n. 7 del 2005[198], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti.
Conformemente quanto previsto dal successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, l’IFEL succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994, sulla base del decreto legislativo 504 del 1992, con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili.
Il Consorzio ANCI-CNC aveva attuato, in dieci anni di attività, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'ICI, assicurando informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di dati, elaborazioni ed elementi utili per l'applicazione dell’ICI.
Con la disposizione in commento, viene modificato il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005[199], elevando dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille del gettito ICI il contributo da versarsi all’IFEL da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione.
Si rileva che non risulta conforme alle vigenti regole sulla redazione dei testi normativi l'introduzione, con legge, di una modifica frammentaria in una fonte non avente forza di legge.
Si ricorda che dal 1° ottobre 2006, l'attività di riscossione nazionale dei tributi è attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita per mezzo di Equitalia Spa.
In base al comma 7 dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005[200], Equitalia - prima denominata Riscossione - ha concluso, al 29 settembre 2006, l'acquisto delle 37 Società Concessionarie, in misura non inferiore al 51% del capitale sociale delle stesse.
Equitalia – i cui soci sono l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (49%) - è presente su tutto il territorio nazionale, tranne la Sicilia.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
75. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici». |
75. Identico. |
Il comma 75 dell’articolo 9 in esame pone in capo all’Agenzia delle entrate l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.
A tal fine, la disposizione in esame inserisce all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), dopo il primo periodo, un ulteriore periodo a mente del quale, ai fini dell'accertamento, l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.
Gli indicatori di normalità economica qui richiamati sono stati approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e successive modificazioni. Gli specifici indicatori di normalità economica, così approvati, sono idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Si rileva che, per un refuso, il testo della disposizione di cui al comma 75 in esame fa riferimento erroneamente alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, piuttosto che alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007.
Secondo il richiamato comma 14 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.
L’applicazione degli indicatori di normalità economica e quindi della prevista disciplina in tema di onere di motivazione e della prova si avrà fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dallo stesso comma 75.
La disposizione in esame specifica che in ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dai richiamati indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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75-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento». |
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75-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento». |
I commi 75-bis e 75-ter, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevedono limitazioni alla possibilità di effettuare gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA a favore delle imprese manifatturiere che operano prevalentemente in conto terzi.
Il comma 75-bis in particolare, aggiunge un periodo all’articolo 37, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 relativo all’accertamento delle imposte sui redditi.
La norma dell’art. 37, primo comma, qui novellata, disciplina l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, stabilendo che gli uffici delle imposte procedano, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti e attraverso le dichiarazioni delle società di persone e dei sostituti d’imposta, nonché di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.
Il comma 75-bis aggiunge un periodo, al primo comma dell’articolo 37 sopra citato, il quale stabilisce che i criteri selettivi per l’attività di accertamento, costituita dal controllo delle dichiarazioni, compresa quella basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
Il successivo comma 75-ter modifica la corrispondente disposizione prevista per l’accertamento ai fini dell’IVA, contenuta nell’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Si tratta della disposizione che reca le attribuzioni ed i poteri degli uffici Iva prevedendo che questi:
- controllino le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevino l'eventuale omissione e provvedano all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
- vigilino sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dalle norme sull’Iva;
- provvedano alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
Il primo comma dell’articolo 51 in questione prevede inoltre che il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi. Su tale norma incide la novella del comma 75-ter in commento, stabilendo, analogamente a quanto previsto dal comma 75-bis per le imposte sui redditi, anche in questo caso i criteri selettivi per l’attività di accertamento, compresa quella basata sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
Pertanto, il combinato dei commi 75-bis e 75-ter stabilisce, di diritto, una forte limitazione alla possibilità degli uffici delle imposte sui redditi e dell’Iva di procedere agli accertamenti nei confronti di una particolare categoria di soggetti, costituita dalle imprese manifatturiere operanti prevalentemente in conto terzi.
Articolo 9, comma 76
(Attività estimali eseguite dall’Agenzia
del demanio)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
76. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima». |
76. Identico. |
Il comma 76 dell’articolo 9 in esamereca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio, integrando a tal fine il comma 219 dell’articolo 1 (unico) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Il comma 219 stabilisce che le unità immobiliari, destinate ad uso abitativo, appartenenti al patrimonio dello Stato, e gestite dall’Agenzia del demanio, possono essere alienate dall’Agenzia stessa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[201].
Il comma 76, come detto, reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le conseguenti attività estimali del valore delle unità immobiliare destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio.
All’Agenzia vengono attribuite anche le attività estimali già affidate all’Ufficio tecnico erariale.
La sopra illustrata interpretazione autentica è consequenziale alla soppressione dell’Ufficio Tecnico Erariale (UTE) disposta dalla legge n. 358 del 1991[202] e al successivo trasferimento all’Agenzia del territorio dei relativi compiti.
Il citato comma 109 dell’articolo 3 della legge n. 662 del 1996 disciplina le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche che non rispondono alla normativa prevista dalla legge n. 560 del 1993[203], della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) Spa, nonché delle società derivanti da processi di privatizzazione, nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie.
La procedura di dismissione prevista dal comma 109 stabilisce che:
- venga garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;
- venga garantito il rinnovo del contratto di locazione agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Il limite è elevato del venti per cento per particolari casi di disagio (anziani, portatori di handicap);
- per la determinazione del prezzo di vendita si fa riferimento al prezzo di mercato di alloggi liberi diminuito del trenta per cento, fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'UTE;
- i soggetti alienanti, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
- il dieci per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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76-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1». |
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76-ter. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. |
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76-quater. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 76-ter. |
I commi 76-bis, 76-ter e 76-quater sono stati introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio.
Il comma 76-bis dell'articolo 9 è volto a novellare l'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274.
Nello specifico la disposizione in esame è volta ad ampliare l'ambito soggettivo di operatività della norma al fine di consentire l'ammissione alla disciplina dell'amministrazione straordinaria anche alle imprese confiscate ai sensi della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia).
Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 270/99, recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, prende le mosse dalla definizione della natura e delle finalità dell’istituto, che viene definito come la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell’attività imprenditoriale (art. 1).
L’ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto. Infatti, possono accedere all’amministrazione straordinaria le imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:
- un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle duecento unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni);
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio;
- presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali"), ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione").
A sua volta la legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), contiene attualmente le principali disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia.Tali misure, introdotte nella suddetta normativa dalla legge Rognoni-La Torre(legge n. 646/1982) sono il sequestro e la confisca, volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.
Nello specifico la confisca dei beni sequestrati, dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, consiste, in un provvedimento di natura ablativa che comporta la devoluzione allo Stato dei beni (mobili, immobili, mobili registrati, crediti, ecc.) che ne costituiscono oggetto: analogamente al sequestro, anche la confisca di prevenzione possiede la comune caratteristica del collegamento con un procedimento di prevenzione personale.
Infatti, qualora il suddetto procedimento si concluda con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza(art. 2-ter, 3° comma L. n. 575/1965).
I beni confiscati sono devoluti allo Stato e successivamente “destinati” al termine dello speciale procedimento previsto dalla citata legge 7 marzo 1996, n. 109[204] che, sul punto, ha novellato la precedente legge n. 575/1965.
Per quanto concerne la destinazione dei beni confiscati, Per la destinazione dei beni aziendali sono previste, invece, le seguenti alternative:
- qualora vi siano prospettive fondate di continuazione o ripresa delle attività produttive l'affitto a titolo oneroso a società e imprese pubbliche o private, oppure l'affitto a titolo gratuito, senza oneri per lo Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;
- la vendita a richiedenti, per importo almeno pari alla stima del competente ufficio territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, qualora vi sia maggiore utilità pubblica;
- la liquidazione, anche in tal caso in presenza di maggiore utilità pubblica.
Il comma 76-ter consente ai comuni di prevedere meccanismi di compensazione urbanistica, nelle more della definizione della riforma organica del governo del territorio, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi a canone concordato, calmierato e sociale.
Si ricorda, in proposito, che sono attualmente all’esame della 13a Commissione del Senato le proposte di legge S. 1691 (Ronchi e altri) recante “Norme per la tutela ed il governo del territorio e deleghe al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare e per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente”, S. 1652 (Piglionica) recante “Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare” e S. 1298 (Sodano e altri) recante “Princìpi fondamentali in materia di pianificazione del territorio e recepimento della direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull' ambiente”.
La disposizione in particolare prevede, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444[205], e alle relative leggi regionali, la definizione, negli strumenti urbanistici, di ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale.
Si fa notare che il meccanismo contemplato dal comma in esame si configura come una sorta di “compensazione urbanistica”. Una definizione di tale espressione, non rinvenibile nella legislazione nazionale, è stata introdotta in alcune recenti leggi regionali[206] ove viene indicata come “la tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari la cessione di aree destinate a servizi, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati”.
Viene altresì previsto che ciò avvenga in rapporto al fabbisogno locale e in relazione alla entità e al valore della trasformazione.
In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
Il comma 76-quater prevede la facoltà per il comune di consentire, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, aumenti volumetrici premiali nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma precedente, ai fini della realizzazione di interventi:
§ finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale;
§ di rinnovo urbanistico ed edilizio;
§ di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti.
La norma in esame permette quindi ai comuni l’attivazione di un sistema premiale al fine di incentivare i proprietari a cedere le aree e gli immobili destinati a edilizia residenziale sociale, vincolandolo tuttavia alla realizzazione di interventi di interesse generale determinati.
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
77. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
77. Identico. |
Il comma 77, autorizza a favore del Corpo della Guardia di finanza lo stanziamento di un contributo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.
Tale contributo grava sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell’articolo 9, nonché della legge finanziaria nel suo complesso.
Le risorse sono allocate nella UPB 1.3.6 “Investimenti” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, cap. 7830 “Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo”, ricompreso nella missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma 1.3 “Prevenzione e repressione delle frodi e violazioni agli obblighi fiscali”, per il quale è prevista nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 uno stanziamento di 4 milioni di euro.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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77-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: |
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a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1; |
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b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo»; |
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b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi e da società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali l'imposta, nel triennio solare precedente, è stata totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»; |
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c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti: |
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«In deroga al primo comma: |
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a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; |
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b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»; |
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d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
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«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi. Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo»; |
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e) all'articolo 19-bis1: |
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1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: |
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«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; |
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b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; |
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c)
l'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore,
diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B,
e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del
40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente
nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non
si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di
commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a
motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non
supera |
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d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»; |
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2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse; |
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3) la lettera g) è abrogata; |
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f) nella tabella A, parte III, il numero 1) è sostituito dal seguente: |
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«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari»; |
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g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate. |
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77-ter. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dal comma 75-ter del presente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione. |
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77-quater. All'articolo 6 della legge 13
maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, i commi da |
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77-quinquies. All'articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con l'aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria». |
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77-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212: |
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a) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettera b), e al comma 77-quater si applicano a decorrere dal 1o luglio 2008; |
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b) le disposizioni di cui all'articolo 77-bis, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1o marzo 2008; |
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c) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere a), e), f) e g), e al comma 77-quinquies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 77-bis si applicano dal 28 giugno 2007. |
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77-septies. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. |
I commi da 77-bis a 77-septies dell’articolo 9, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,apportano una serie di modifiche in materia di IVA, in particolare relative alle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, in materia di aliquote, nonché in materia di esenzioni e di base imponibile. Le modifiche sono di seguito illustrate.
Il nuovo comma 77-bis modifica innanzitutto numerosi articoli del D.P.R. n. 633/1972 (disciplina dell’IVA.).
Innanzitutto viene modificato l’articolo 3, che elenca le fattispecie che costituiscono cessioni di servizi soggette ad Iva, aggiungendo, infine, un nuovo comma in base al quale viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti, dei seguenti beni:
a) veicoli stradali a motore per il cui acquisto, anche in leasing o in caso di noleggio, sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento, in base all’articolo 19-bis1 (nel testo novellato dalle norme del ddl finanziaria in commento);
b) apparecchiature di telefonia mobile e relative spese di gestione qualora sia stata detratta una quota dell’imposta relativa al loro acquisto non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati.
Si ricorda che il primo periodo del terzo comma dell’articolo 3, cui si riferisce la modifica, prevede che le prestazioni di servizi, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila (euro 25,82) prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione di alcune ipotesi esplicitamente elencate (somministrazioni nelle mense aziendali, prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici).
La seconda modifica apportata dal comma 77-bis ha ad oggetto l’articolo 10, che elenca le operazioni esenti. Viene aggiunto a tale articolo un comma che esenta dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare precedente, sia stata totalmente indetraibile, anche per opzione, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o dai soci non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
La terza modifica riguarda gli articoli 13 e 14, relativi ai criteri di determinazione della base imponibile. Viene in particolare sostituito il terzo comma dell’articolo 13 in funzione antielusiva, introducendosi due nuove ipotesi in base alle quali:
a) per le operazioni effettuate tra parti correlate, qualora sia previsto un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile sia ricondotta al valore normale se il cessionario o il committente abbia avuto limitazioni alla detrazione dell’imposta per l’effettuazione di operazioni esenti;
b) le operazioni di messa a disposizione di autoveicoli e di telefonini sono analogamente ricondotte al valore normale qualora siano poste in essere tra datore di lavoro e dipendenti sempre nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale di tali beni o servizi;
c) si prevede che nel caso di messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a motore a titolo oneroso, la verifica della congruità del corrispettivo vada effettuata commisurandolo al relativo fringe benefit (art. 14);
d) si generalizza la regola comunitaria in base alla quale nel caso di detraibilità solo parziale dell’Iva, la base imponibile sia determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale di detraibilità.
Un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 19-bis1, che elenca le ipotesi di indetraibilità oggettiva. Vengono introdotte nuove modalità di detrazione per una serie di ipotesi:
a) viene consentita la detraibilità dell’imposta relativa ai prodotti indicati in tabella B (ex beni considerati di lusso, tra cui lavori in platino, pellicceria, spumanti, motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, tappeti orientali ) e delle navi e imbarcazioni da diporto, e relativi componenti e ricambi, solo nel caso in cui i beni formino oggetto proprio dell’attività dell’impresa, mentre viene comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni (lett. a) e b);
b) viene modificata la disciplina della detrazione per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, di massa non superiore a 3.500 kg e fino ad otto posti a sedere, non interamente utilizzati a fini professionali, prevedendo una limitazione della detrazione dell’IVA al 40 per cento, che non opera invece nel caso in cui il veicolo venga utilizzato interamente a fini professionali, in attuazione della Decisione del Consiglio dell’UE n. 2007/441/CE (lett. c)
c) viene eliminata la parziale indetraibilità delle spese di acquisto dei servizi di telefonia mobile e dei relativi componenti e ricambi (soppressione della lettera g);
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per aeromobili, barche e autoveicoli, nonché le relative spese di custodia, riparazione e impiego sono ammesse in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa la detrazione per il loro acquisto (lett. d);
Altre modifiche vengono apportate dal comma 77-bis in materia di aliquote ridotte dell’IVA .
In particolare, nella Tabella A, parte terza, che elenca i beni soggetti ad Iva ridotta al 10 per cento, viene sostituito il numero 1) eliminando l’agevolazione per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari.
Dalla Tabella B (ex beni considerati di lusso ai quali si applicano limitazioni alla detraibilità), vengono poi eliminati gli autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc se a benzina e a 2500 cc. se diesel e le imbarcazioni e le navi da diporto di stazza superiore a 18 tonnellate.
Il nuovo comma 77-terriguarda i criteri selettivi per gli accertamenti ai fini dell’Iva eprevede che nel fissare tali criteri selettivi per il quinquennio 2008-2012 si stabilirà in che misura gli uffici dovranno concentrare i controlli sui contribuenti che abbiano portato in detrazione più del 50 per cento dell’imposta sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione.
Si ricorda che il primo comma dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione siano effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.
Il nuovo comma 77-quater modifica la legge n. 133/1999, sopprimendo i commi da 1 a 3-bis dell’articolo 6, in materia di IVA di gruppo, che prevedono l’esenzione IVA sulle prestazioni di carattere ausiliario nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.
Si ricorda che l’articolo 6, commi da 1, della legge n. 133 del 1999, prevede che siano esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del TU bancario.
a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario, ivi incluse le società strumentali alle società del gruppo medesimo;
b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari.
In base al comma 2, l'esenzione si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Il comma 3 prevede che l'esenzione prevista al comma 1 si applichi altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente;
c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
Il comma 3-bis prevede infine che, agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si consideri esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del TU bancario
Il nuovo comma 77-quinquies modifica la legge n. 342/2000 riconducendo all’aliquota ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, i premi relativi alle corse di cavalli.
Il nuovo comma 77-sexies, in deroga all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), prevede la decorrenza delle nuove disposizioni; in particolare, le nuove disposizioni degli articoli 13 e 14 qui introdotte si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2008 e le operazioni relative ai veicoli stradali a motore si applicheranno dal 28 giugno 2007, per consentire l’applicazione della Decisione n. 2007/441/CE.
Si ricorda che l’articolo 3, dello Statuto del contribuente , relativo all’’Efficacia temporale delle norme tributarie, prevede che , salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non abbiano effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Inoltre, i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati
Il nuovo comma 77-septies, reca infine una norma interpretativa, in deroga all’articolo 1, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), prevedendo che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006) le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis del decreto stesso, relative al valore normale delle cessioni dei fabbricati, valgano come presunzioni semplici ai fini fiscali.
L’articolo 1, comma 2 dello Statuto del contribuente prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
Per quanto riguarda le norme interpretate, il comma 2 dell’articolo 35 prevede che per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.
Il comma 3 prevede che per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.
Il comma 23-bis prevede infine che dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità siano detraibili delle imposte sui redditi.
Articolo 9, commi 78-80
(Definizione dei gruppi di acquisto
solidale e disciplina IVA)
TESTO |
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
78. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. |
78. Identico. |
79. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 78, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
79. Identico. |
80. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. |
80. Identico. |
Il comma 78 definisce i cd. G.A.S., gruppi di acquisto solidale, come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico (ossia, presumibilmente, senza applicazione di margini di profitto tra la fase di acquisto e la fase di successiva distribuzione).
Come precisato dal comma in esame, tali associazioni agiscono con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita a terzi.
Al riguardo, si osserva che, attualmente, in relazione alla forma giuridica dei gruppi in esame (G.A.S) si trovano prevalentemente associazioni riconosciute e non riconosciute, ma anche cooperative del settore ONLUS. Al riguardo, si ricorda, che l’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” definisce come ONLUS una categoria tributaria (tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali) che può essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che perseguono con la loro attività l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Statuti o atti costitutivi delle ONLUS, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti.
In relazione alla formulazione del comma 78, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di meglio definire l’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Il comma 79 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall’articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972[207] e ai fini delle imposte dirette.
L’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633/1972 stabilisce i requisiti necessari per la qualificazione come non commerciale di una determinata attività. In particolare, si dispone che nell’atto costitutivo o nello statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata debba essere previsto:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le medesime attività, alle condizioni sopra indicate, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986[208].
Secondo l’articolo 55, comma 1, del TUIR, i proventi derivanti da attività di natura commerciale concorrono alla formazione del reddito di impresa.
L’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto (comma 80) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
81. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,». |
81. Identico. |
L’articolo 9, comma 81, modifica l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997[209], relativamente alle sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevute e dello scontrino fiscale.
Il comma 81 modifica in particolare la norma che commina la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero comunque dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese nei confronti di quegli esercizi commerciali a cui siano state contestate, nel corso di cinque anni, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.
Per effetto della modifica del comma 81 in commento, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione, sarà necessario che siano state contestate, nell’arco di un quinquennio, quattro (e non più tre) violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Inoltre, ai fini dell’irrogazione della predetta sanzione accessoria, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi; pertanto, le eventuali violazioni plurime commesse nello stesso giorno si conteranno come una violazione unica.
Si ricorda che l’articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 è stato recentemente modificato dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.
Oltre a modificare il sistema sanzionatorio per la mancata emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, le nuove norme hanno previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo, in deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997.
Qualora inoltrel’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di euro 50.000 la sospensione viene disposta per un periodo più lungo, variabile da un mese a sei mesi.
La sospensione viene disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
Inoltre, l’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza e l’esecuzione della sospensione è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato, ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali.
Si ricorda altresì che la disciplina
generale relativa allo scontrino
fiscale e alla ricevuta fiscale
– rispettivamente istituiti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e dalla legge
10 maggio 1976, n. 249 – è contenuta nell'articolo 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, il quale ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio
L’articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha poi stabilito che per le imprese operanti nel settore della grande distribuzione, tenute alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, tale trasmissione tenga luogo dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Si segnala che l’articolo 4, comma 22, del presente ddl finanziaria modifica le modalità di esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione in questione, escludendo che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.
Articolo 9, comma 82
(Trasmissione elenchi clienti e fornitori)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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82. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007. |
L’articolo 9, comma 82, aggiunto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, considera valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori ai fini IVA che siano state effettuate entro il 15 novembre 2007.
L’obbligo di effettuare tale trasmissione è prevista dall’articolo 37, commi 8 e 9 del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.
Si ricorda, infatti, che il comma 8 dell’articolo 37 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, novellando l’articolo 8-bis,
comma 4-bis, del D.P.R. n. 322 del
Il nuovo adempimento ha cadenza annuale e deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Nell'elenco dei fornitori devono essere indicati esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
Ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007 sono stati individuati gli elementi informativi e definite le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori.
L’articolo 1, comma 337 della legge finanziaria 2007 ha previsto, per le comunicazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, che si considerassero validamente effettuate le comunicazioni nelle quali il contribuente avesse indicato il numero di partita IVA dei soggetti dai quali fossero stati effettuati acquisti rilevanti, anziché il numero di codice fiscale.
Si ricorda infine che l’articolo 15, comma 3-ter del D.L. n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007 ha previsto l’esonero dall’obbligo della trasmissione degli elenchi clienti e fornitori per i soggetti in regime di contabilità semplificata e per le ONLUS e le organizzazioni di volontariato.
Articolo 9, comma 83
(Trasmissione telematica dei
corrispettivi)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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83. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2009». |
L’articolo 9, comma 83, aggiunto dalla Commissione Bilancio, modifica l’articolo 37, comma 37-bis del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rinviando al 1° gennaio 2009 l’obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali tecnicamente idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, i quali dovranno essere utilizzati da parte delle imprese esercenti il commercio.
Le norme che disciplinano la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio sono stata introdotte daI D.L. n. 223 del 2006, in particolare dall’articolo 37, commi da 33 a 37 e successivamente modificate dall’articolo 1, commi 327 e 328 della legge finanziaria 2007, che hanno in particolare sostituito il comma 37 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, posticipando la decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2007 alla data che verrà individuata, per singole categorie di contribuenti, entro il 1° giugno 2008.
Il comma 37-bis che viene qui modificato dal nuovo comma 83 stabilisce in particolare che gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 (ossia registratori di cassa, terminali elettronici e bilance elettroniche che rilasciano lo scontrino fiscale), immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008, devono essere idoneialla trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui ai menzionati commi 33 e seguenti.
Si ricorda, in dettaglio, che il comma 33 dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006 prevede che i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate[210], comprese le imprese operanti nella grande distribuzione, abbiano l’obbligo di trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.[211]
Il comma 34 rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità tecniche e dei termini in base ai quali provvedere alla trasmissione telematica delle informazioni. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi e di emissione della fattura su richiesta del cliente.[212]
Il comma 35 concede un credito d’imposta di cento euro, utilizzabile in compensazione, per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori, finalizzato alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito d’imposta, la cui misura è indipendente dal numero di apparecchi adattati, è concesso successivamente all’esecuzione dell’adattamento e al pagamento della relativa fattura.
Il comma 36 commina una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra mille e quattromila euro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 33 e 34.
Il comma 37 dell’articolo 37, come sostituito dalla legge finanziaria 2007, stabilisce che l’efficacia dei commi 33, 34 e 35 decorrerà dalla data che verrà progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° giugno 2008.
Il comma 328 della legge finanziaria 2007 ha poi introdotto i commi 37-bis e 37-ter nel corpo normativo dell’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Si ricorda che per gli apparecchi misuratori in questione tali norme consentono la deduzione integrale delle spese di acquisto nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 102, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale consente questa tipologia di deduzione solamente per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro.
I suddetti apparecchi sono esentati dalla verifica periodica annuale disciplinata dal provvedimento del 28 luglio del 2003 del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221.
I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrini privi di valenza fiscale, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo nuovo comma 37-ter. Di tale regolamento è prevista l’emanazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988[213], entro il 29 giugno 2007 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione del comma 37-ter).
Il regolamento dovrà probabilmente anche coordinare la previsione dell’emissione di scontrini privi di valenza fiscale con quanto stabilito dall’articolo 37, comma 34, ultimo periodo[214], del D.L. n. 223 del 2006, il quale conferma, per i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi, l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi prevista dell’articolo 12 della legge n. 413 del 1991 e dal D.P.R. n. 696 del 1996. Tale articolo 12 della legge n. 413 del 1991 stabilisce, infatti, che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggetti ad IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi. Il D.P.R. n. 696 del 1996 contiene il “Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi”.
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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84. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004». |
Il nuovo comma 84, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, estende ad ulteriori ipotesi, la disposizione dell’articolo 37, comma 43 del D.L. n. 223 del 2006 che ha previsto che non si proceda all’iscrizione a ruolo né alle comunicazioni inviate a seguito dell’attività di liquidazione di alcuni redditi soggetti a tassazione separata, né al rimborso, se l’imposta a debito o a credito è inferiore a cento euro.
Il nuovo comma 84 aggiunge infatti un periodo all’articolo 37, comma 43 citato, in base al quale si estende l’applicazione della disposizione alle ipotesi, indicate nell’articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR.
Si tratta precisamente delle seguenti ipotesi:
§ la lettera c) riguarda le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono soggette a tassazione separata nell’ipotesi in cui il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
§ la lettera c-bis) riguarda le l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente.
Si tratta pertanto delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la risoluzione di tali rapporti, nonché di talune indennità:
§ le indennità di mobilità percepite anticipatamente dailavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa;
§ il trattamento di integrazione salariale.
Per tutte queste ipotesi l’applicazione della norma è prevista per le indennità corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2004,
Si ricorda che il comma 43 dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, ha stabilito che per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'art. 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 20 dello stesso decreto, che siano state corrisposte tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005, non si proceda all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esito dell'attività di liquidazione, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.
Articolo 9, comma 85
(Decorrenza aggiornamento variazioni
colturali)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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85. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione». |
Il comma 85 dell’articolo 9, introdotto durante l’esame presso la Commissione Bilancio, aggiunge un periodo all’articolo 2, comma 33 del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006. Si tratta delle disposizioni che hanno previsto l’aggiornamento dei redditi fondiari e delle banche dati catastali con i dati dell’AGEA, successivamente modificate dal comma 339 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007(legge n. 296 del 2006) e , da ultimo,dall’articolo 26-bis del D.L. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.
Ilcomma 85 reintroduce nel comma 33 sopra citato la disposizione, abrogata dall’articolo 26-bis del D.L. n. 159 del 2007, in base alla quale i nuovi redditi attribuiti in base alle variazioni colturali conseguenti alla richiesta di contributi agricoli comunitari, producano effetto fiscale, in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.
Tale disposizione era già presente nel testo del comma 33, come novellato dalla legge finanziaria 2007.
Per comprendere la modifica apportata occorre ricordare che il comma 33 dell’articolo 2 del D.L. n. 262 ha modificato l’obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall’articolo 30 del TUIR[215] nel caso di variazioni colturali, per i soggetti che richiedano i contributi agricoli comunitari agli organismi pagatori, in base ai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004.
In base alla nuova norma, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli comunitari, esonerano i soggetti tenuti all’adempimento di denunciare la variazione del reddito dominicale, considerandosi sostitutivi di tale dichiarazione di variazione colturale.
Il comma 34 nel testo del D.L. n. 262, ha stabilito inoltre che utilizzando proprio tali dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle già presentate dai contribuenti nell’anno 2006 e messe a disposizione dell’Agenzia del territorio dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ organismo nazionale cui sono demandate la gestione e il controllo dell’attuazione della Politica Agricola Comune (PAC), avvenga, in sede di prima applicazione, l’aggiornamento dei dati della banca dati catastale.
Con Comunicato 2 aprile 2007[216] è stato reso noto l'elenco dei comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
Con Comunicato 14 settembre 2007[217] è stato poi reso noto l'elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, delle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
Articolo 9, comma 86
(Sistema informativo della fiscalità)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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86. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,». |
Il comma 86 dell’articolo 9, introdotto durante l’esame presso la Commissione Bilancio, modifica l’articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), specificando che il Ministero dell’economia e delle finanze è comunque contitolare del sistema informativo della fiscalità, cioè delle banche dati anche qualora siano gestite dagli altri soggetti della fiscalità.
L’ultimo periodo del comma 57 in questione, recentemente introdotto dall’articolo 39, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007, ha chiarito che il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria istituito dall'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzato anche al costante scambio delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari ed ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze svolga, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità, funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato, di cui al comma 56, delle banche dati in materia tributaria e finanziaria.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 56 della legge finanziaria 2007 ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio del 2007 – il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. La finalità di tale sistema consiste nella condivisione e nella gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico, per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.
Ai sensi del comma 57, l’individuazione delle basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato, la definizione delle regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché la definizione dei servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per l’utilizzazione e la valorizzazione del sistema saranno rimesse ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 31 marzo 2007, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria[218], chiamata ad esprimere il proprio giudizio entro il termine tassativo di quindici giorni, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) e successive modificazioni.
Articolo 9, comma 87
(Fabbricati rurali)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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87. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
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«e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96». |
Il comma 87 dell’articolo 9, introdotto durante l’esame presso la Commissione Bilancio, modifica le condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, specificandoche sarà riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96.
L’articolo 3 della legge n. 96 del 2006 stabilisce, in particolare, che possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. Inoltre si prevede che le regioni disciplinino gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Per quanto riguarda i locali utilizzati ad uso agrituristico la norma prevede che questi siano assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
Il comma 87 modifica in particolare l’articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993, sostituendo, al comma 3-bis, la lettera e). Tale ultima disposizione è stata recentemente interamente sostituita dall’articolo 42-bis del D.L. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, in vigore dal 1° dicembre 2007.
Il comma 3-bis, nel testo novellato dal D.L. n. 159, prevede che ai fini fiscali debba riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
d) scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
e) all’allevamento e al ricovero degli animali;
f) all’agriturismo;
g) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
h) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
i) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
j) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
k) l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
Il comma 3-terdispone che le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, che siano destinate ad abitazione, vadano invece censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
Si ricorda che l’articolo 42-bis del D.L. n. 159 del 2007, intende consentire l’attuazionedelle disposizioni contenute nel comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha previsto l’individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.
Si ricorda infatti che l’articolo 2, comma 36 del D.L. n. 262 del 2006, nel testo novellato dal comma 339, lettera b) della legge finanziaria 2007, prevede che l’Agenzia del territorio chieda ai titolari dei diritti reali (di proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, o altri oneri reali) su terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando quindi le procedure informatizzate per la rettifica dei dati catastali in esso previste (sistemi DOCFA e DOCTE).
Il successivo comma 38 prevede che i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità debbano essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 30 novembre 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
Con Provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 sono state dettate le norme per l’individuazione dei fabbricati abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità, di cui all’articolo 9, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 557 del 1993, o che non siano mai dichiarati in catasto. I titolari di diritti reali su tali immobili avrebbero dovuto dichiararli entro il 30 giugno 2007, termine poi differito al 30 novembre 2007[219], per non incorrere nelle sanzioni previste.
In base alla modifica del comma 87 dell’articolo 9 in commento, sarà pertanto riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96, recantela disciplina dell'agriturismo.
Articolo 9, comma 88
(Regime speciale delle SIIQ)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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88. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno |
Il comma 88 in esame, introdotto dalla V Commissione Bilancio, modifica il comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), secondo il quale l'opzione per il regime speciale delle società di intermediazione immobiliare quotate (SIIQ) è esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 120 dispone inoltre che l'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.
Il comma 88 in esame, inserendo una disposizione dopo il primo periodo del richiamato comma 120, prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008.
Si stabilisce inoltre che l’opzione abbia effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti per l’ingresso nel regime speciale, indicati dal comma 119 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), siano posseduti nel predetto termine.
Si ricorda che sulla stessa materia è intervenuto l’articolo 15, comma 7-bis, del presente disegno di legge, introdotto dalla V Commissione bilancio.
Articolo 9, commi 89-94
(Disposizioni in materia di catasto)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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89. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico. |
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90. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
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«Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche». |
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93. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 89 e 90, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria e catastale previste dal comma 91. |
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94. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali. |
I commi da 89 a 94, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, recano norme in materia di catasto.
Il comma 89 dispone che sono soggetti all’obbligo della voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.
L'obbligo della voltura catastale è quello previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.
Il richiamato articolo 3 stabilisce che ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.
Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.
È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.
La norma stabilisce poi che le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 90 dispone che, fatte salve le competenze dei comuni, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari e nel caso in cui non si ottemperi, gli Uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.
Ove non si ottemperi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.
In tal caso, si applicano, a carico dei soggetti inadempienti, gli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il richiamato comma 339 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
Ai sensi del comma 336, i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 337, le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.
Il comma 91 dispone l’invio da parte dei conservatori dei registri immobiliari di copia del registro generale d’ordine al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione sia effettuato su supporto informatico o con modalità telematiche.
Nel dettaglio, la disposizione sostituisce l'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, con il seguente: «Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».
Il comma 92 dispone che fino alla delocalizzazione dei registri informatici, la vidimazione del registro generale d’ordine viene eseguita dal conservatore, piuttosto che dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, come prevede l'articolo 2680, primo comma, del codice civile.
La delocalizzazione dei registri informatici è prevista dall’articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il richiamato articolo 61 prevede che, fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Il comma 93 dispone che all’Agenzia del territorio sia assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno 2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali.
E’ specificato che al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 89 e 90, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria e catastale previste dal comma 91.
Il comma 94 dispone che nell’ambito delle funzioni amministrative catastali conferite agli enti locali dal D.Lgs. 112/99, si applicano alle riscossioni erariali dei comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del r.d. n. 827/1924, secondo le quali tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici da cui immediatamente dipendono, intendendosi tali disposizioni riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.
Nel dettaglio, il richiamato articolo 178 prevede che sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.
Il richiamato articolo 179 prevede che tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente art. 178, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono. Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e da lui riceve gli ordini.
Articolo 9, commi 95-96
(Apparecchi da intrattenimento)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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95. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) alla lettera a): |
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1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»; |
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2) le parole: «elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»; |
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b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
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«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)». |
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96. Le disposizioni di cui al comma 95 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2008. |
I commi 95 e 96 dell’articolo 9, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, novellano l’articolo 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo unico delle legge di pubblica sicurezza - TULPS”, il quale individua le caratteristiche degli apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro.
Il vigente comma 6 del citato articolo 110 individua le caratteristiche di due tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito. In particolare, quelli di cui alla lettera a), alla quale si riferiscono le novelle apportate dai commi in esame:
- devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972[220];
- si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico ;
- presentano elementi di abilità o intrattenimento, insieme all'elemento aleatorio;
- hanno un costo per partita non superiore a 1 euro;
- offrono partite con durata minima non inferiore a 4 secondi;
- distribuiscono vincite in denaro, di valore unitario non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche ;
- distribuiscono vincite non inferiori al 75 per cento delle somme giocate, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite;
- non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
La lettera a) del comma 95 stabilisce, al punto 1), che i sopra illustrati apparecchi debbano essere dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti, rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Al punto 2) si modificano le caratteristiche di gioco degli apparecchi, prevedendo che negli stessi, insieme all'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco.
La lettera b) del comma 95 inserisce nel citato articolo 110, comma 6, una nuova lettera a-bis), ai sensi della quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può prevedere, con proprio provvedimento, la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) dello stesso comma 6.
Non appare del tutto omogeneo inserire la previsione di cui sopra come lettera a-bis) del comma 6 dell’articolo 110 del TULPS, in quanto le lettere di tale comma contengono l’elencazione degli apparecchi che sono considerati idonei per il gioco lecito, mentre la lettera a-bis) riconosce all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la facoltà di disporre verifiche su una categoria di apparecchi contenuti nell’elenco.
Il comma 96 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 95 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal primo gennaio 2008.
Non appare chiaro a quali “condotte” si riferisca il comma in esame.
Articolo 9, comma 97-98
(Credito d’imposta)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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97. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007». |
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Il comma 97 novella la disposizione contenuta al comma 271 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2007 (legge finanziaria per il 2007), prevedendo il differimento al periodo di imposta 2008 dell’applicazione del regime agevolativo in forma di credito d’imposta per i nuovi investimenti, in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.
Si ricorda che i commi da
Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea[222].
Sono pertanto escluse talune aree del Centro-nord, ancorché rientrino tra le circoscrizioni comunali elencate nell’aggiornamento della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013[223].
Sono considerate agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali), dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Rispetto al precedente credito di imposta si riscontra una riduzione del novero dei beni agevolabili; in particolare sono esclusi dalla nuova disciplina, probabilmente per finalità antielusive, gli immobili e i mezzi di trasporto.
Per tali investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis[224] né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
Le norme specificano inoltre le modalità di determinazione del credito d'imposta, commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativamente alle medesime categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva (esclusi agli ammortamenti dei beni acquistati con l’agevolazione, nel solo periodo d’imposta in cui entrano in funzione). Per i beni in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per il loro acquisto, escluse le spese di manutenzione.
II credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Essoè utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte su redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (deduzione degli interessi passivi) e 109, comma 5 (determinazione del reddito di impresa), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986).
Si prevede infine che l'efficacia delle disposizioni in oggetto siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Il comma 98 dispone conseguentemente che le maggiori entrate derivanti dal differimento del suddetto regime agevolativo, quantificate in 350 milioni di euro per l’anno 2008, siano iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Tale fondo è previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. E’ iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle specifiche disposizioni di legge.
Tale fondo, iscritto nella U.P.B 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, presenta una dotazione a legislazione vigente per il 2008, pari a 7,6 milioni di euro.
Per una analisi dettagliata delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 150, comma 7-bis
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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99. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. |
Il comma 99 dell’articolo 9 estende l’ambito di applicazione delle agevolazioni previste nel comma 347 dell’articolo unico della finanziaria 2007 alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
In proposito, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, commi da 15 a 18, del provvedimento in esame che reca disposizioni in materia di proroga delle agevolazioni di cui al citato comma 347.
Il comma 347 della finanziaria 2007 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Il 12 ottobre 2006
Articolo 9, comma 100
(Trasferimento ai Comuni del minor
gettito ICI)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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Il comma 100 reca disposizioni relative al trasferimento compensativo in favore dei Comuni a fronte del minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante dall’applicazione dell’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992 come introdotto dall’articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame e alla cui scheda si rinvia.
Si prevede, in particolare, che l’ammontare del trasferimento compensativo e dell’eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune siano determinati con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.
La previsione del trasferimento ai Comuni compensativo del minor gettito ICI derivante dall’applicazione del comma 1 dell’articolo 2 è contenuta, con diversa formulazione, comma 2 del medesimo articolo 2. Pertanto, la norma in commento andrebbe coerentemente collocata all’interno o a seguito di tale disposizione.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Il 12 ottobre 2006
Articolo 9, comma 101
(Certificazione energetica)
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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Il comma 101 dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, dispone che, in attesa dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005, a decorrere dall’anno 2009, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 192/2005 attua la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ed è stato adottato sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003). La citata direttiva si pone l’obiettivo del miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.
Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/2006, per renderlo maggiormente rispondente alle prescrizioni della direttiva comunitaria cui viene data attuazione.
In particolare, il citato comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica[229] (fin qui non adottati) per definire i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi definiti dal decreto stesso, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
L’articolo 6 del medesimo D.Lgs. n. 192/2005 dispone in merito alla certificazione energetica degli edifici, e prevede, al comma 1, che gli edifici di nuova costruzione e quelli integralmente ristrutturati o ricostruiti con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1. Il decreto correttivo ha previsto (articolo 6, comma 1-bis) una gradualità temporale per l’applicazione della norma per gli edifici che non rientrano nella tipologia prevista dal comma 1, ovvero:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto (articolo 6, comma 5).
L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione (articolo 6, comma 6)
Il comma 9 dell’articolo 6, inoltre, prevede che il Ministro
delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
L’articolo 11 del D.Lgs. dispone una disciplina transitoria (comma 1-bis) secondo la quale fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2[230], o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis (comma 1-ter).
Si segnala che la disposizione in esame appare parzialmente in contrasto e andrebbe pertanto coordinata con quella di cui al comma 7-ter dell’articolo 67, che subordina il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio, per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al D.Lgs. n. 192/2005.
Merita evidenziare, inoltre, che nella normativa vigente non si rinviene alcuna disciplina della certificazione energetica delle “caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”. Pare pertanto opportuno prevedere una norma di rinvio ad una disciplina di attuazione della disposizione per quanto concerne tale profilo (anche in considerazione dl fatto che tale profilo non sembra rientrare nell’oggetto dei richiamati provvedimenti attuativi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.192 del 2005).
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Il 12 ottobre 2006
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Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario). |
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102. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: |
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«1-bis. A decorrere dal 1o
gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova
costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente
con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali,
di estensione superficiale non inferiore a |
Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, sostituisce integralmente il comma 1-bis dell’art. 4 del DPR n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), relativo ai regolamenti edilizi comunali. Esso dispone che, dal 1° gennaio 2009, tali regolamenti devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a:
- 1 kW per ciascuna unità abitativa;
- 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.
Limitatamente alle unità abitative, la disposizione precisa che tale obbligo opera, in quanto compatibile con la realizzabilità tecnica dell’intervento.
Il testo vigente del comma 1-bis dispone che nel regolamento edilizio comunale “ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”.
Si ricorda altresì che il comma 1 del medesimo articolo dispone che il regolamento edilizio comunale “deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.
Si nota, quindi, rispetto al testo vigente, da un lato l’incremento della potenza minima degli impianti (che viene quintuplicata con riferimento alle unità abitative) e l’estensione dell’obbligo di installazione (con una potenza però maggiore) anche per i fabbricati industriali.
Si nota altresì che la disposizione in esame non riguarda più solo gli impianti fotovoltaici ma si riferisce più genericamente ad impianti a fonte rinnovabile.
Si ricorda, in proposito, che ai sensi della definizione recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 387/2003, sono fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili “le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
Si ricorda, infine, che il comma in esame si affianca alle norme vigenti volte ad incentivare la produzione di energia da impianti fotovoltaici, contenute nei decreti relativi al cd. conto energia[233], emanati in attuazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 2003.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
Il 12 ottobre 2006
[1] Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.
[2] Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).
[3] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
[4] Di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
[5] Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, in base al quale la legga finanziaria reca, tra l’altro, nell’ambito del suo contenuto proprio, le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione.
[6] Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/92 per “unità immobiliare adibita ad abitazione principale” si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente.
[7] Il testo originario del ddl, prima delle modifiche introdotte dal Senato, escludeva dal beneficio i soggetti con un reddito complessivo IRPEF superiore a 50.000 euro.
[8] Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze.
[9] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[10] La legge n. 431/1998 (c.d. legge Zagatti) reca “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. Il comma 3 dell’articolo 2 si riferisce ai contratti stipulati in base ad appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 recano disposizioni attuative della norma contenuta nel citato articolo 2, comma 3.
[11] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[12] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[13] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[14] Pubblicato in GUCE serie L del 28/12/2006.
[15] Qualora gli aiuti vengano erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, essi devono essere convertiti, ai fini della commisurazione dei limite, in termini di equivalente sovvenzione lordo.
[16] Il D.Lgs. è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico. Tra i precedenti interventi legislativi in materia si ricordano la legge n. 373/1976 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici), con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti; la legge n. 10/1991, le cui disposizioni sono state dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.
[17] Per una disamina delle dotazioni di bilancio del FAS si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 120.
[18] Emanato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si ricorda che l’imposta di registro è un tributo che colpisce gli atti posti in essere dai contribuenti in quanto produttivi di effetti giuridici. L’imposta di registro può essere proporzionale (alla natura e al contenuto degli atti a cui si riferisce) oppure fissa (pari a 168 euro). La base imponibile è il corrispettivo dichiarato nell’atto oppure il corrispettivo pattuito tra le parti.
[19] I criteri sono definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato in G.U. n. 218 del 27 agosto 1969.
[20] Esenzione ai sensi dall’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del DPR n. 633/1972.
[21] In quest’ultima tipologia di trasferimenti, per l’applicazione della tassa in misura fissa la norma prevede ulteriori specifiche condizioni.
[22] Emanato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
[23] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[24] Il citato comma 27 ha sostituito l’articolo 8 del TUIR nella formulazione attualmente vigente.
[25] Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.
[26] Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, ad uno o più discendenti rispettivamente l’azienda o le proprie quote di partecipazione.
[27] Tale disposizione si riferisce alle società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
[28] Trattasi delle sanzioni disciplinate dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in tema di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.
[29] Disciplina delle agevolazioni tributarie.
[30] Collegato alla finanziaria 2004 (c.d. Legge tecno-Tremonti).
[31] Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[32] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[33] La disciplina degli interessi passivi prevista per i soggetti IRPEF è contenuta nell’articolo 61 del TUIR anch’esso modificato dal comma 1, lettera b), di seguito illustrata e alla quale si rinvia.
[34] Il
riferimento agli interessi attivi è stato introdotto con emendamento presso
[35] In seguito alla eliminazione del limite temporale, il comma 4 riformulato non prevede più la facoltà per le imprese di richiedere, tramite interpello, la disapplicazione del limite temporale al riporto in avanti.
[36] Nella formulazione originaria, il ddl prevedeva che per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della nuova disciplina, il riporto in avanti era esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza.
[37] Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
[38] Legge finanziaria 1996.
[39] Legge finanziaria 2005.
[40] Si tratta, in particolare, della detrazione in misura pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (lettera a)) ovvero in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 3.615,20 (lettera b)).
[41] Emendamento 3.321 del Governo, lettera c)..
[42] L’ammortamento è una procedura che consente di ripartire, ai soli fini fiscali, il costo sostenuto per l’acquisto di beni con utilità pluriennale in quote annue.
[43] Emendamento 3.321 del Governo, modificato dal subemendamento 0.3.321.31 del relatore.
[44] L’art. 43, comma 2, primo periodo, stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
[45] Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.
[46] Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
[47] Il riferimento è al d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), al d.P.R. n. 636 del 1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nonché al d. lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).
[48] Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice rientrano – insieme alle società semplici – nella categoria delle società di persone, per le quali non opera il principio di autonomia patrimoniale propria delle società di capitali.
[49] Ci si riferisce:
- alle attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
- alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni;
- alle attività di trasporto per terra, acqua o aria;
- alle attività bancarie o assicurative;
- ad altre attività ausiliarie delle precedenti.
[50] Trattasi delle attività agricole consistenti:
- nell’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- nelle attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
[51] Ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 600 del
[52] Misure di razionalizzazione di finanza pubblica.
[53] Legge 27 agosto 2000, n. 212
[54] Con il D.Lgs. n. 344 del 2003, il Legislatore delegato ha adottato il meccanismo del c.d. consolidamento degli imponibili: è prevista la dichiarazione di un’unica base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo, con conseguente compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. Sono stati previsti due sistemi di consolidamento: nazionale, per le società residenti, e mondiale, aperto anche alle società non residenti.
Il consolidato nazionale consente la determinazione in capo alla controllante di un’unica base imponibile di gruppo: dunque, la controllante, in sede di dichiarazione dei redditi, provvede ad aggregare il proprio imponibile e gli imponibili delle società controllate, compensandoli integralmente e indipendentemente dalla percentuale di possesso e determinando così un reddito complessivo globale. La sua disciplina è contenuta negli artt. 117-129 del TUIR ed è integrata dal D.M. 9 giugno 2004. Si tratta di un regime opzionale: l’opzione ha la durata di tre esercizi ed è irrevocabile.
Nel consolidato mondiale (artt. 130-142 TUIR), la tassazione di gruppo può essere estesa anche a società non residenti. Alla società controllante in Italia vengono imputati per trasparenza i redditi e le perdite delle controllate estere in proporzione alla quota di partecipazione complessiva: redditi e perdite delle controllate estere devono essere ricalcolati in base alle norme tributarie nazionali.
Nel consolidato mondiale l’opzione è vincolante per almeno cinque esercizi della controllante (non per tre, come per il consolidato nazionale) ed eventuali rinnovi sono validi per altri tre esercizi.
[55] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[56] L’articolo 2425 del codice civile disciplina il contenuto del conto economico in forma c.d. “scalare” in quanto individua dapprima il valore di produzione netta relativo alla gestione caratteristica dell’impresa (dato dalla differenza tra ricavi e costi di produzione); a tale risultato viene poi sommato algebricamente il saldo finanziario (differenza tra proventi e oneri finanziari), le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie e i componenti straordinari del reddito. Il risultato ottenuto rappresenta l’utile (o la perdita) al lordo delle imposte sul reddito sottratte le quali si ottiene il risultano netto (utile o perdita) di esercizio ai fini civilistici.
[57] A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera f) del comma in esame, sono compresi anche i compensi relativi agli obblighi di fare, non fare o permettere.
[58] A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera f) del comma in esame, sono compresi anche i compensi relativi agli obblighi di fare, non fare o permettere.
[59] In particolare, le imprese operanti nei settori energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti.
[60] La disposizione è stata introdotta al fine di coordinare la normativa fiscale con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 6 del 2003 recante riforma del diritto societario. In particolare, a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’articolo 2426 del codice civile, non si possono imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali.
[61] Ai sensi dell’articolo 17 del d. Lgs. n. 241 del 1997.
[62] Sono agevolati gli investimenti effettuati sia “intra muros” cioè all’interno dell’impresa stessa, che quelli “extra muros” cioè i finanziamenti destinati a soggetti esterni all’azienda. Il diritto al beneficio è concesso a tutti i tipi di imprese, senza distinzione alcuna, e si applica quindi sia alle PMI che alle grandi imprese, a prescindere dal settore di operatività dell’impresa stessa. Nella relazione del Governo si evidenziava, in particolare, che gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese risultavano, in base ai dati ISTAT, concentrati su poche grandi imprese: il 47,2% dei costi è infatti sostenuto dalle prime 30 imprese italiane.
[63] Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
[64] Il
comma 273 della legge finanziaria per il
[65] Si
segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova
programmazione dei fondi comunitari 2007-
Tali massimali possono essere maggiorati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 % ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese.
[66] Si tratta del regime “phasing-out”) riservato alle regioni che, a motivo della loro crescita del PIL pro-capite, si spostano dalle aree individuate dall’Obiettivo 1 (Convergenza) a quelle dell’Obiettivo 2 (Competitività territoriale). Tale regione beneficerà del regime transitorio fino al 31 dicembre 2010.
[67] Si
tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del
paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25);
e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è
stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-
[68] Si tratta dei casi in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, la società risultante dall'aggregazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie (ai sensi del Titolo III, capi III e IV del TUIR) ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati oggetto delle disposizioni agevolative in esame.
[69] L’istanza preventiva richiamata dalla disposizione è prevista dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), secondo la quale ciascun contribuente può esercitare per iscritto un diritto di interpello all'amministrazione finanziaria, che è tenuta a rispondere entro centoventi giorni, riguardo la corretta interpretazione di disposizioni tributarie, tuttavia senza effetti sulle scadenze previste dalle norme. Scaduto tale termine, al contribuente non possono essere irrogate sanzioni a seguito di controversie con l’amministrazione finanziaria, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello.
[70] Recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
[71] Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
[72] La citata lettera d) dispone che il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti.
[73] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, c.d. “Milleproroghe”.
[74] Si
tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del
paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25);
e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è
stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-
[75] Attività
riportate nell'allegato I del Trattato che istituisce
[76] Sono agevolati gli investimenti effettuati sia “intra muros” cioè all’interno dell’impresa stessa, che quelli “extra muros” cioè i finanziamenti destinati a soggetti esterni all’azienda. Il diritto al beneficio è concesso a tutti i tipi di imprese, senza distinzione alcuna, e si applica quindi sia alle PMI che alle grandi imprese, a prescindere dal settore di operatività dell’impresa stessa.
[77] Pertanto, per la concessione di tali agevolazioni, occorre notificare la relativa richiesta in tempo utile alla Commissione europea che ne valuta successivamente la compatibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
[78] Tale potere, peraltro, costituisce una condizione legale di efficacia, a carattere costitutivo del provvedimento nazionale che istituisce l'aiuto. Infatti, anche come rilevato dalla Corte di giustizia delle CE (causa C-332/98), i singoli Stati non possono accertare autonomamente la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla Commissione europea.
[79] Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
[80] Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
[81] Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
[82] Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR), le partecipazioni qualificate sono quelle che comportano la detenzione di oltre il 20 per cento dei diritti di voto o di oltre il 25 per cento del capitale nelle società non quotate; di oltre il 2 per cento dei diritti di voto o di oltre il 5 per cento del capitale nelle società quotate.
[83] Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l’AELS (Accordo Europeo di Libero Spazio) e l’UE, con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato comune europeo, senza dover essere membri dell’Unione.
[84] Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
[85] Procedura di infrazione n. 2006/4350.
[86] Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l’AELS (Accordo Europeo di Libero Spazio) e l’UE, con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato comune europeo, senza dover essere membri dell’Unione.
[87] Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
[88] Recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
[89] Recante “Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”.
[90] La norma richiamata ha riprodotto quanto contenuto nell’articolo 13, parte A, n. 1, lettera c) della direttiva 77/388/CEE.
[91] Decreto recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
[92] Emendamento del Governo 3.320.
[93] Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, i seguenti Stati e territori:
Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahama; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Maurizio; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Monaco; San Marino; Sark; Seicelle; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.
[94] Si tratta dei seguenti: 1) Albania, 2) Algeria 3) Argentina 5) Australia 6) Austria 8) Bangladesh 9) Belgio 10) Bielorussia 11) Brasile 12) Bulgaria 13) Canada 14) Cina 15) Corea del Sud 16) Costa d'Avorio 17) Croazia 18) Danimarca 19) Ecuador 20) Egitto 21) Emirati Arabi Uniti 22) Estonia 23) Federazione Russa 24) Filippine 25) Finlandia 26) Francia 28) Germania 29) Giappone 30) Grecia 31) India 32) Indonesia 33) Irlanda 34) Israele 35) Jugoslavia 36) Kazakistan 38) Kuwait 39) Lituania 40) Lussemburgo 41) Macedonia 42) Malta 43) Marocco 44) Mauritius 45) Messico 46) Norvegia 47) Nuova Zelanda 48) Paesi Bassi 49) Pakistan 50) Polonia 51) Portogallo 52) Regno Unito 53) Repubblica Ceca 54) Repubblica Slovacca 55) Romania 56) Singapore 57) Slovenia 58) Spagna 59) Sri Lanka 60) Stati Uniti 61) Sud Africa 62) Svezia 64) Tanzania 65) Thailandia 66) Trinidad e Tobago 67) Tunisia 68) Turchia 70) Ucraina 71) Ungheria 73) Venezuela 74) Vietnam 75) Zambia.
[95] Ai fini dell’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, di cui all’articolo 110, comma 10 del TUIR, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu .
Sono altresì inclusi: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; 4) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano inoltre ad un’altra serie di Stati, elencati nell’articolo3, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate.
[96] Recante “Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»)”. Si tratta dei seguenti:
1) Albania; 2) Algeria; 3) Argentina; 4) Australia; 5) Bangladesh; 6) Bielorussia; 7) Brasile; 8) Bulgaria; 9) Canada; 10) Cina; 11) Costa d'Avorio; 12) Croazia; 13) Egitto; 14) Estonia; 15) Giappone; 16) India; 17) Indonesia; 18) Israele; 19) Iugoslavia; 20) Kazakistan; 21) Lituania; 22) Macedonia; 23) Marocco; 24) Messico; 25) Norvegia; 26) Nuova Zelanda; 27) Pakistan; 28) Polonia; 29) Repubblica Ceca; 30) Slovacchia; 31) Romania; 32) Russia; 33) Slovenia; 34) Sri Lanka; 35) Stati Uniti; 36) Sudafrica; 37) Tanzania; 38) Thailandia; 39) Trinidad e Tobago; 40) Tunisia; 41) Turchia; 42) Ucraina; 43) Ungheria; 44) Venezuela; 45) Vietnam; 46) Zambia.
[97] Tale articolo 96-bis, relativo ai dividendi distribuiti a società non residenti, è stato abrogato
[98] Si segnala che il comma 428 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha ampliato il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie, aggiungendovi i periti in regola con l'iscrizione alle Camere di commercio, ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
[99] Il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie è stato ampliato dall’articolo 1, comma 428, della legge n. 311 del 2004 (si veda la nota precedente).
[100] Si ricorda che il comma 428 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha successivamente prorogato, dal 30 settembre 2004 al 31 marzo 2005, il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima, a condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il suddetto termine del 30 settembre 2004.
[101]Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
[102]Al momento della emanazione della sentenza, la sesta direttiva era disciplinata dalla direttiva n. 77/388/CEE. Ad oggi, tale direttiva è stata rifusa nella direttiva n. 2006/112/CE. In particolare, il paragrafo 7 dell’articolo 17 è ora contenuto nell’articolo 177.
[103]La locazione finanziaria è il contratto con cui un finanziatore acquista il bene che l’utilizzatore gli indica o sceglie direttamente dal produttore e lo dà in godimento all’utilizzatore, consentendogli di acquistare il bene alla scadenza del contratto.
[104] “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
[105] Direttiva 77/388/CEE.
[106] Il rinvio non appare chiaro: dovrebbe trattarsi di terreni, aziende agricole e di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria.
[107]Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
[108] Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, convertito dalla legge . 4 giugno 1938, n. 880.
[109] Legge 14 aprile 1975, n. 103.
[110] D.Lgs. 31luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione
[111] L’importo varia a seconda che la corresponsione avvenga in un’unica o in più soluzioni.
[112] Istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 5571.
[113] Istituita con legge 10 dicembre 1954, n1150.
[114] Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[115] “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
[116] “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
[117]Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[118]La Corte costituzionale sostiene che, attualmente – ovvero senza che ci sia stata una effettiva attuazione dell’art. 119 della Costituzione - la disciplina sostanziale dell'IRAP e della tassa automobilistica non è divenuta oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e). La definizione di tributo proprio, in questi casi, è riferibile esclusivamente alla titolarità del gettito.
[119]L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 ed infine la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l’applicazione fino al 2007.
[120]Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In base all’articolo 17, comma 1, di tale decreto legislativo, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
[121]Emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986.
[122]Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al titolo II, individua i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e gli obblighi relativi, prevedendo la facoltà di contabilità semplificata in favore delle imprese minori (società di persone ed equiparate e persone fisiche esercenti imprese commerciali con redditi annui non eccedenti lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività) e di altri soggetti.
[123]Sotto l’imperio delle disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 79, comma 8, del TUIR la circolare del 29 settembre 1984, n. 31/9/1123, della Direzione generale delle imposte dirette ha precisato come la deduzione spetti una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi effettuati nello stesso giorno e a condizione che questi ultimi vengano effettuati personalmente dal titolare dell'autorizzazione. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, la circolare n. 129/E-139470 del 27 giugno 2000 della Direzione AA.GG. e cont. trib ha ritenuto che essa sia riferita alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità separata anche nel caso in cui abbiano optato per il regime ordinario, sempreché i titolari siano intestatari di autorizzazione all'autotrasporto di merci per conto di terzi, e alle imprese familiari esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti siano effettuati personalmente dal titolare dell'impresa quale intestatario della relativa autorizzazione. La stessa circolare ricordava come l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, avesse stabilito che la deduzione competeva anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, relativamente ai trasporti effettuati personalmente dai soci, nonché alle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria e alle società di cui all'articolo 5 del TUIR, restando escluse le società di capitali di qualsiasi tipo cui non erano applicabili le disposizioni dell'articolo 79 (ora 66) del TUIR.
[124]Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
[125] Le disposizioni che hanno modificato l’art. 45, co. 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 sono:
- art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 422 del 1998;
- art. 6, co. 17, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000);
- art. 6, co. 12, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001);
- art. 7, co. 9, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);
- art. 19, co. 1, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- art. 2, co. 1, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004);
- art. 1, co. 509, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005);
- art. 1, co. 118, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006).
[126]Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo d.-l. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
[127] L’uso del termine “anche”, in luogo dell’espressione “particolarmente rivolte” (con riferimento alle risorse del Fondo destinate al sostegno del Made in Italy) sembra funzionale a un’attenuazione del vincolo di destinazione delle risorse, quale conseguenza della maggiore discrezionalità nel loro uso che la norma sembrerebbe perseguire.
[128]Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.
[129]La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del d.-l. n. 268 del 2000 prevedeva l’applicazione dell’accisa nella misura del 5 per cento dell’aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello 0 per cento è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.
[130]Adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 21 del 2000, convertito dalla legge n. 92 del 2000.
[131]La direttiva 2003/96/CE (c.d. “direttiva DTE”) sostituisce, abrogandole, le precedenti direttive 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olî minerali, e 92/82/CE, relativa al ravvicinamento delle aliquote d’accisa sugli olî minerali, e modifica la direttiva 92/12/CEE, che disciplina il regime generale, la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
[132]Emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986.
[133]Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.
[134]
[135] La Regione ha per parte sua disciplinato le attribuzioni conferite dalla legge dello Stato con la legge regionale 12-11-1996 n. 47 (modificata da ultimo con L.R. 9/2002) recante disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e con relativo regolamento di attuazione (D.P.Reg. 29-11-2004 n. 0402/Pres.). Il territorio della regione è diviso in fasce territoriali (a seconda della distanza dal confine) nelle quali viene applicato un prezzo differente. Le riduzioni del prezzo sono stabilite con Decreto del Presidente della Regione, da ultimo: D.P.Reg. 7 agosto 2007, n. 0243/Pres.
[136] Recante modifiche della L. 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.
[137] Modifiche della L. 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.
[138] D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
[139] Si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[140] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
[141] In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002.
[142]Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (c.d. decreto Bersani-bis).
[143]Disciplina dell'imposta di bollo.
[144]Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.
[145]Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
[146] Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[147] Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
[148] Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto. Il decreto è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.
[149] Recate “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.
[150] Recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Il richiamato articolo 7-bis indica il contenuto delle certificazioni dei sostituti di imposta.
[151] Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR, sono equiparate alle società di persone, ai fini delle imposte sui redditi:
- le società di armamento;
- le società di fatto;
- le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.
[152] Sono pertanto obbligati alla trasmissione telematica i soggetti che non possono utilizzare il modello 730 in relazione alla categoria di redditi posseduti (ad esempio redditi di impresa).
[153] I soggetti incaricati della trasmissione in via telematica sono individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e sono: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti, al 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
[154] Si tratta dei soggetti indicati nell’articolo 433 del codice civile.
[155] Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
[156] Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
[157] Nella relazione governativa al decreto-legge n. 223 del 2006 (A.S. 741), convertito dalla legge n. 248 del 2006, si motivava la misura come volta a “contrastare fenomeni fraudolenti consistenti nella creazione di piccole imprese che realizzano lavori edilizi nel quadro di opere complesse, fatturano regolarmente le prestazioni con l’applicazione dell’IVA, ma poi omettono di versare il tributo, che lucrano illecitamente, per poi sparire, salvo ricostituirsi in forme analoghe.
[158] Gli unici adempimenti ai quali tali contribuenti sono tenuti sono gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, l'obbligo di certificazione e telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e gli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie.
[159] Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
[160] Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.
[161] Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.
[162] Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.
[163] Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
[164] Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.
[165] Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
[166] Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
[167] In proposito, si rinvia all’articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), all’articolo 1, comma 796, lettera c) della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e all’articolo 1 del decreto legge n. 23/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2007.
[168] Ai sensi dell’ D.Lgs n. 241 del 1997.
[169] Articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
[170] Tale regola è prevista dal Regolamento 2006/1998/CE del 15 dicembre 2006.
[171] Con tale regolamento, il Consiglio
ha inoltre stabilito che
[172] Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
[173] Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
[174] Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.
[175] Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
[176] Si ricorda che il comma 10 del richiamato articolo 8 della legge n. 448 del 1998 dispone l’utilizzo di parte dei maggiori proventi che dovrebbero derivare dalla c.d. carbon tax per la concessione di misure compensative degli aumenti delle accise, dirette tra l’altro a consentire, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento non inferiore a lire 200 (pari a 0,103 euro) per ogni litro ed una riduzione del costo del GPL da riscaldamento corrispondente al contenuto di energia del gasolio medesimo.
[177] Le proroghe sono le seguenti:
- al 30 giugno 2001, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;
- al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera c), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
[178] L’accisa ordinaria è quella prevista dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).
[179] Si veda la nota precedente.
[180] Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
[181] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
[182] Con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 sono state approvate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come sostituito dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 ha stabilito che la disposizione contenuta nel numero 4) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione".
[183] Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.
[184] Si ricorda che il comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 ha disposto circa la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla cosiddetta carbon tax, individuando, in particolare, alcune agevolazioni fiscali compensative. Tra le finalità ammesse a tali agevolazioni, la lettera f) prevede l’adozione di incentivi (nei confronti dei produttori) per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni KW di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente. Successivamente, l’articolo 60 della legge n. 342 del 2000 (c.d. collegato fiscale) ha stabilito che la richiamata agevolazione sia usufruibile anche dagli impianti e dalle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.
Con l’articolo 4, comma 4-bis, del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, è stato disposto, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, un aumento dell’ammontare del credito d’imposta di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, nella misura di 30 lire (0,15 euro) per ogni chilowattora di calore fornito. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata:
- al 30 giugno 2001, dall’articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, dall’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, dall’articolo 4 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera d), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006);
- al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, lettera d), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
[185] “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.
[186] “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.” (pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229).
[187] Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2003.
[188] Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
[189] Il Decreto precisa anche che per “periodo di esposizione all’amianto” si intende il periodo di attività effettivamente svolta ed indica anche tutte le attività lavorative che comportano esposizione all’amianto.
[190] Articolo 3 del D.M. 27 ottobre 2004.
[191] Anche se la norma non lo dispone espressamente, è da ritenersi che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato D.M. 27 ottobre 2004, dal medesimo decreto riferite all’INAIL.
[192] In base alla delega prevista dall’articolo 1 della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).
[193] “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
[194] La previsione della priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria è stata introdotta in seguito all’approvazione di un emendamento da parte della V Commissione Bilancio.
[195] La soppressione del riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione consegue all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio.
[196] Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[197] Trattasi delle parti comuni dei condomini: locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.
[198] Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti
[199] Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
[200] Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.
[201] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[202] Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.
[203] La legge 24 dicembre 1993, n. 560, disciplina le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, intendendo per tali quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. Le disposizioni della legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:
a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni.
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
[204] La legge reca "Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282"
[205] Recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”.
[206] Si veda ad esempio l’art. 2 della legge della Regione Friuli n. 5 del 2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), pubblicata nel BUR 28 febbraio 2007, n. 9.
[207] Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
[208] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[209] Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
[210] La cui disciplina è dettata dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
[211] Si ricorda che l’articolo 1, commi 429-432,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), aveva già
concesso la possibilità di trasmettere telematicamente l’ammontare complessivo
dei suddetti corrispettivi, esclusivamente alle imprese che operano nel settore
della grande distribuzione commerciale (esercizi commerciali aventi superficie
superiore a
[212] Sono invece esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ma non da quello di emissione della fattura su richiesta del cliente, le imprese della grande distribuzione commerciale, di cui al citato articolo 1, commi 429-432, della legge n. 311 del 2004.
[213] Il citato articolo 17, al comma 2, disciplina
i regolamenti emanati per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
[214] L’ultimo periodo del comma 34 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 30, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
[215] Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
[216] Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.
[217] Gazz. Uff. 14 settembre 2007, n. 214.
[218] Trattasi di una commissione di parlamentari, formata da undici membri designati dai presidenti delle due Camere, istituita dall’articolo 2 della legge n. 60 del 1976 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l’attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria”), allo scopo di vigilare sull’anagrafe tributaria, che a sua volta consiste in un centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei dati e delle notizie riguardanti la capacità contributiva dei singoli soggetti, nonché di smistamento di tali dati agli uffici preposti all’accertamento e al controllo.
[219] Il differimento è stato disposto dall’articolo 15, comma 3-quater del D.L. n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007.
[220] Il citato articolo 14-bis e il successivo D.M. 12 marzo 2004, n. 86, disciplinato la rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito.
[221] Il citato articolo 8 della legge n. 388 del
[222] Si tratta dei territori individuati nella Carta degli aiuti a
finalità regionale, aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari
2007-
[223] Si ricorda che per le aree del Centro-nord ammesse alle deroghe previste dall’articolo 87.3.c)del Trattato istitutivo CE, l’articolo 62, comma 1, lett. c), terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, riconosceva un credito di imposta di importo ridotto, nei limiti di complessivi 30 milioni di euro annui.
[224] Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
[225] Procedura n. 2006/2378.
[226] Legge 31 ottobre 2003, n.306.
[227] Procedura n. 2006/2378.
[228] Legge 31 ottobre 2003, n.306.
[229] Il comma 2 prevede che tali decreti siano adottati su proposta del
Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa con
[230] Tale comma dispone che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, debbano essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
[231] Procedura n. 2006/2378.
[232] Legge 31 ottobre 2003, n.306.
[233] L’ultimo decreto ministeriale relativo al “conto energia” è stato emanato in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella G.U. n. 45/2007.
[234] Procedura n. 2006/2378.
[235]Legge 31 ottobre 2003, n.306.