Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Schede di lettura (articolo 1, commi 1047-1364) - Tomo IV | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 56 Progressivo: 10 | ||
Data: | 13/03/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria 2007
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Schede di lettura
(articolo 1, commi 1047-1364)
n. 56/10
Tomo IV
13 marzo 2007
Il presente dossier si compone dei seguenti tomi:
§ Tomo I: articolo 1, commi 1-403;
§ Tomo II: articolo 1, commi 404-741;
§ Tomo III: articolo 1, commi 742-1046;
§ Tomo IV: articolo 1, commi 1047-1364.
Le schede sono aggiornate con riferimento alle modifiche del testo e alle misure attuative intervenute entro la data del 28 febbraio 2007.
Si ricorda inoltre che è stato predisposto un dossier recante una sintesi del contenuto della legge finanziaria (n. 56/9), che dà conto delle modifiche intervenute nel corso dell’esame parlamentare.
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ID0007s4.doc
INDICE
Tomo IV
Schede di lettura (articolo 1, commi 1047-1364)
§ Articolo 1, comma 1053 (Assegni per attività di ricerca dal Corpo forestale dello Stato)
§ Articolo 1, commi 1055-1057 (Enti irrigui)
§ Articolo 1, commi 1058-1062 (Piano irriguo nazionale)
§ Articolo 1, comma 1063 (Riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)
§ Articolo 1, commi 1064-1065 (Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli)
§ Articolo 1, comma 1066 (Agevolazioni fiscali per il settore dell’apicoltura)
§ Articolo 1, comma 1067 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 1, commi 1068-1072, 1074, 1078-1080 (Interventi per il settore agricolo)
§ Articolo 1, comma 1073 (Contenimento ed eradicazione della brucellosi)
§ Articolo 1, comma 1075 (Credito d’imposta per imprenditori agricoli)
§ Articolo 1, comma 1076 (Consorzi agrari)
§ Articolo 1, comma 1077 (Stabilizzazione operai forestali)
§ Articolo 1, comma 1081 (Incentivi allo sviluppo della proprietà coltivatrice)
§ Articolo 1, comma 1082-1084 (Interventi nel settore forestale)
§ Articolo 1, comma 1085 (Agricoltura biologica)
§ Articolo 1, comma 1086 (Contributi e premi dovuti da imprese agricole colpite da eventi eccezionali)
§ Articolo 1, comma 1087 (Quote latte)
§ Articolo 1, commi 1088-1092 (Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare)
§ Articolo 1, commi 1093-1096 (Sviluppo della forma societaria in agricoltura)
§ Articolo 1, commi 1097-1099 (Riassetto della raccolta Bancoposta)
§ Articolo 1, commi 1100-1102 (Interventi per la difesa del mare)
§ Articolo 1, commi 1103-1105 (Contrasto dell'abusivismo nelle aree naturali protette)
§ Articolo 1, comma 1107 (Personale degli Enti parco nazionali)
§ Articolo 1, comma 1108-1109 (Gestione dei rifiuti solidi urbani)
§ Articolo 1, comma 1117-1120 (Disposizioni in materia di fonti rinnovabili)
§ Articolo 1, commi 1121-1123 (Istituzione del fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane)
§ Articolo 1, commi 1124-1125 (Fondo per lo sviluppo sostenibile)
§ Articolo 1, comma 1132 (Monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo)
§ Articolo 1, commi 1133, 1135-1143(Disposizioni in materia di beni culturali)
§ Articolo 1, comma 1134 (Attribuzioni di competenze ministeriali in materia di turismo)
§ Articolo 1, comma 1144(Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah)
§ Articolo 1, comma 1145 (Accademie)
§ Articolo 1, comma 1146 (Contributo all’Accademia nazionale di Santa Cecilia)
§ Articolo 1, comma 1152 (Viabilità secondaria in Sicilia e Calabria)
§ Articolo 1, comma 1153 (Realizzazione di opere viarie nel Veneto)
§ Articolo 1, comma 1155 (Opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria)
§ Articolo 1, commi 1156 e 1159 (Interventi a carico del Fondo per l'occupazione)
§ Articolo 1, commi 1160-1161 (Accordo di solidarietà tra generazioni)
§ Articolo 1, comma 1162 (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
§ Articolo 1, comma 1163 (Finanziamento delle attività di formazione professionale)
§ Articolo 1, comma 1164 (Ricostruzione posizione assicurativa dei cittadini rimpatriati dall’Albania)
§ Articolo 1, comma 1165 (Potenziamento dei servizi per l'impiego)
§ Articolo 1, comma 1166 (Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)
§ Articolo 1, comma 1167 (Indennità di disoccupazione ordinaria)
§ Articolo 1, commi 1173-1174 (Istituzione di indici di congruità)
§ Articolo 1, commi 1175-1176 (Documento unico di regolarità contributiva)
§ Articolo 1, commi 1180-1185 (Comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro)
§ Articolo 1, comma 1189 (Mobilità lunga)
§ Articolo 1, comma 1190 (Proroga di ammortizzatori sociali)
§ Articolo 1, commi 1202-1210 (Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)
§ Articolo 1, commi 1224-1225 (Domanda e liquidazione di equa riparazione)
§ Articolo 1, comma 1226 (Misure di conservazione degli habitat naturali)
§ Articolo 1, commi 1227-1229 (Interventi a sostegno del settore turistico)
§ Articolo 1, comma 1231 (Rinnovo contratto trasporto pubblico locale)
§ Articolo 1, comma 1232 (Agenzie fiscali)
§ Articolo 1, comma 1234-1237 (5 per mille)
§ Articolo 1, comma 1238 (Fondo per le esigenze di funzionamento dello strumento militare)
§ Articolo 1, commi 1240-1241 (Partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace)
§ Articolo 1, comma 1242 (Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)
§ Articolo 1, comma 1243(Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie)
§ Articolo 1, comma 1244 (Finanziamento alle emittenti locali)
§ Articolo 1, commi 1245-1248(Norme in materia di editoria e di emittenza radiotelevisiva)
§ Articolo 1, comma 1249 (Pubblicazione di atti di autorità indipendenti)
§ Articolo 1, comma 1250-1253 (Fondo per le politiche della famiglia)
§ Articolo 1, commi 1254-1256 (Conciliazione tra tempo di vita e di lavoro)
§ Articolo 1, commi 1257 (Assicurazione contro gli infortuni domestici)
§ Articolo 1, comma 1258 (Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)
§ Articolo 1, commi 1259-1260 (Piano servizi socio-educativi)
§ Articolo 1, comma 1261 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
§ Articolo 1, comma 1262 (Fondo per immigrazione e asilo)
§ Articolo 1, comma 1263 (Prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili)
§ Articolo 1, commi 1264-1265 (Fondo per le non autosufficienze)
§ Articolo 1, commi 1266 (Permessi lavorativi per l’assistenza a portatori di handicap)
§ Articolo 1, commi 1267-1268 (Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati)
§ Articolo 1, comma 1269 (Interventi di solidarietà sociale)
§ Articolo 1, commi 1271-1276 (Medaglia d’onore a cittadini deportati ed internati nei lager nazisti)
§ Articolo 1, comma 1277 (Fondo Bacchelli)
§ Articolo 1, comma 1278 (Fondo nazionale per la montagna)
§ Articolo 1, commi 1279-1283 (Istituzione dell’Ente italiano montagna - EIM)
§ Articolo 1, comma 1284 (Contributo per l’acqua minerale)
§ Articolo 1, commi 1285-1286 (Reddito minimo di inserimento)
§ Articolo 1, commi 1287-1289 (Non ripetibilità di somme erogate)
§ Articolo 1, comma 1290 (Fondo per le politiche giovanili)
§ Articolo 1, comma 1291 (Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)
§ Articolo 1, comma 1292 (Campionati mondiali di nuoto “Roma 2009”e XVI Giochi del Mediterraneo)
§ Articolo 1, comma 1293 (Fondo nazionale per le comunità giovanili)
§ Articolo 1, commi 1294-1297 (Disposizioni concernenti l'Istituto per il credito sportivo)
§ Articolo 1, comma 1298 (Contributo al Comitato italiano paralimpico)
§ Articolo 1, commi 1299-1301 (Giochi olimpici invernali “Torino 2006”)
§ Articolo 1, comma 1305 (Carta di identità elettronica)
§ Articolo 1, comma 1306 (Personale della COVIP)
§ Articolo 1, comma 1307 (Spese di giustizia nel processo amministrativo)
§ Articolo 1, comma 1310 (Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali)
§ Articolo 1, commi 1311-1312 e 1314 (Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero)
§ Articolo 1, comma 1313 (Dismissioni di beni immobili del Ministero della giustizia)
§ Articolo 1, commi 1315-1316 (Adeguamento della tariffa per i visti nazionali)
§ Articolo 1, comma 1322 (Proroga delle disposizioni della legge 28 luglio 2004, n. 193)
§ Articolo 1, comma 1323 (Fondo per il finanziamento di progetti di ricerca)
§ Articolo 1, commi 1324-1327 (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)
§ Articolo 1, comma 1328 (Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti)
§ Articolo 1, comma 1329 (Istituzione di fondi per le esigenze della Guardia di finanza)
§ Articolo 1, comma 1330 (Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri)
§ Articolo 1, comma 1332 e 1344 (Risorse per le esigenze del Ministero dell’interno)
§ Articolo 1, commi 1334-1339 (Disposizioni riguardanti la società SACE Spa)
§ Articolo 1, comma 1341 (Archivio storico dell’Unione europea)
§ Articolo 1, comma 1342 (Scuola Europea di Parma)
§ Articolo 1, comma 1343 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno contabile)
§ Articolo 1, comma 1345 (Fondo per lo sviluppo e la diffusione e della cultura della legalità)
§ Articolo 1, comma 1346 (Riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi)
§ Articolo 1, comma 1347 (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)
§ Articolo 1, comma 1348 (Esclusione dall’esecuzione forzata di fondi destinati a servizi giudiziari)
§ Articolo 1, comma 1351 (Obblighi di separazione patrimoniale degli intermediari assicurativi)
§ Articolo 1, comma 1352 (Contributi alla Fondazione 20 marzo 2006)
§ Articolo 1, comma 1353 (Fondi speciali)
§ Articolo 1, comma 1354 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)
§ Articolo 1, comma 1355 (Rifinanziamento di spese di conto capitale)
§ Articolo 1, comma 1356 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa)
§ Articolo 1, commi 1357-1358 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)
§ Articolo 1, comma 1359 (Eccedenze di spesa)
§ Articolo 1, comma 1360 (Fondi unici investimenti)
§ Articolo 1, comma 1361 (Prospetto di copertura degli oneri di natura corrente)
§ Articolo 1, comma 1362 (Coordinamento della finanza pubblica)
§ Articolo 1, comma 1364 (Entrata in vigore)
Schede di lettura
(articolo 1,
commi 1047-1364)
Articolo
1, commi 1047-1052
(Disposizioni in materia di controlli nel
settore agroalimentare
e di semplificazione)
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse.
1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.
1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter è abrogato;
b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate».
I commi 1047-1052 sono diretti a razionalizzare il sistema dei controlli sulla qualità dei prodotti agroalimentari.
Il comma 1047 interviene in merito all’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICRF) disponendo quanto segue:
§ all’Ispettorato sono attribuite funzioni di vigilanza sugli organismi, tanto pubblici che privati, che espletano attività di controllo sulle produzioni agroalimentari di qualità registrata, ovvero sui prodotti cui è stata riconosciuta la qualifica di Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STG)[1] sulla base delle disposizioni comunitarie;
§ l’Ispettorato cambia la propria denominazione in “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari”;
§ l’Ispettorato va a costituire la terza struttura dipartimentale del dicastero agricolo, aggiungendosi al Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari ed al Dipartimento delle politiche di sviluppo.
In merito a tale ultimo punto, va rammentato che il comma 2 dell’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005 n. 182[2] aveva già organizzato l’Ispettorato in struttura dipartimentale, articolata in due direzioni generali. Alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello generale dirigenziale non generale si è provveduto poi con il decreto ministeriale 10 dicembre 2005 (G.U. n. 300/05), che si applica a decorrere dal 1° febbraio 2006.
L’Ispettorato Centrale repressione frodi (ICRF), istituito con l’art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282[3],si qualifica come l’organo tecnico dello Stato, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale.
L’Ispettorato opera anche in concorso con altri organi di controllo che agiscono sul territorio nazionale, quali il Comando Carabinieri per la Sanità (NAS), i Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, il Comando Carabinieri Politiche Agricole (art. 6 della legge 7 agosto 1986 n. 462).
Nella sua attività di controllo, che comporta lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, l’Ispettorato svolge verifiche e accertamenti diretti a salvaguardare laqualità merceologica e la genuinità delle produzioni, diretti ai seguenti specifici profili:
- tutelare i consumatori per i differenti aspetti connessi alla sicurezza alimentare;
- salvaguardare i produttori e il mercato, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, contrastando tutti quei comportamenti che danno origine a fenomeni di concorrenza sleale;
- predisporre programmi straordinari di controllo sia volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale fra gli operatori colpiti da crisi di mercato, sia destinati ad affiancare l’attività di controllo sui prodotti ortofrutticoli assegnata all’Agecontrol[4];
- svolgere un’azione di vigilanza sulle produzioni di qualità, anche in collaborazione con i Consorzi di tutela autorizzati.
Il comma 1048 interviene in merito all’attribuzione di competenze dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tale ente vengono assegnati l’espletamento dei controlli sulle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, che il regolamento CEE n. 4045/89[5] demanda ai singoli Stati membri. Tali compiti vengono nel contempo sottratti alle competenze del Corpo forestale dello Stato e all’ICRF, ai quali erano stati attribuiti dall’art. 4, comma 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2[6].
Sulla base del regolamento CEE n. 4045/89 compete ai singoli Stati l’adozione delle misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità o negligenze. In attuazione di tale disposto l’Italia ha approvato il D.P.R. n. 447/1982[7] e, a seguito dell’approvazione del menzionato decreto legge n. 2/06, il D.M. 23 marzo 2006 (G.U. n. 106/2006) che ha definito misure transitorie idonee ad assicurare il corretto espletamento delle attività di controllo in corso.
Il comma 1049 interviene sui controlli nel settore vitivinicolo. La norma, in particolare, novella l’articolo 14, comma 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 82[8] che impone ai laboratori ufficiali di analisi (autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025), nonché ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza, di effettuare sistematicamente, per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, la prova preliminare di fermentazione e la ricerca dei denaturanti previsti dalla stessa legge n. 82. Il risultato di tali prove deve quindi essere riportato sul certificato di analisi chimica, mentre un eventuale esito irregolare va segnalato al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Il comma in commento sopprime le parole relative alla prova preliminare di fermentazione.
La finalità perseguita, come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, è quella di eliminare dagli esami resi obbligatori dalla legge n. 82, allo scopo di perseguire le frodi del comparto vitivinicolo, una prova che, oltre che obsoleta, si rivela anche penalizzante dal punto di vista economico, poiché la sua esecuzione si esplica su più giorni, impedendo nel frattempo la movimentazione dei vini.
Il comma 1050 reca una autorizzazione di spesa pari a 23 milioni di euro, destinati all’Agecontrol Spa affinché questa possa assolvere ai compiti che il decreto-legge 28 febbraio 2005 n. 22[9] le ha attribuito in tema di realizzazione dei controlli di qualità nel settore dell’ortofrutta.
L'Agecontrol è l'agenzia istituita nel 1986 allo scopo di svolgere sul territorio italiano i controlli sugli aiuti alla produzione e al consumo dell'olio di oliva erogati dalla Comunità
Le nuove competenze sono state introdotte dal decreto-legge 22/2005 in forma di novella al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99[10], che con il nuovo comma 1-bis dell’articolo 18 assegna all’Agenzia il compito di realizzare i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno, avvalendosi peraltro dei controlli istituzionalmente affidati all’ICRF, ed in coordinamento con lo stesso.
Quanto alle risorse di cui disporre, oltre a concedere all’Agenzia la facoltà di utilizzare – seppure parzialmente - quelle ad essa assegnate per la realizzazione dei controlli sull’olio d’oliva, il decreto legislativo (comma 6 dello stesso art. 18) ha anche attribuito ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di trasferire all’Agenzia gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del dicastero agricolo relativi alle funzionitrasferite.Mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, devono essere trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie attribuite all’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), che era il soggetto precedentemente competente in materia di controlli all’esportazione dell’ortofrutta.
Va infine rammentato che anche la legge finanziaria per il 2006[11] aveva assegnato un finanziamento in favore dell’Agecontrol, recando con il comma 427 dell’art. 1 una autorizzata di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006.
Il comma 1051 introduce un contributo, che va a gravare sui consorzi di tutela, destinato a coprire le spese amministrative conseguenti all’applicazione delle norme comunitarie sulle denominazioni protette, incluse in particolare quelle per l’esame delle domande di registrazione, di opposizione, di cancellazione o di modifica delle denominazioni d’origine (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Tale disposizione peraltro applica l’articolo 18 del reg. CE 510/2006[12] che autorizza gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
La determinazione dell’importo dovuto e la definizione delle modalità di versamento saranno determinate con un decreto del dicastero agricolo, di concerto con quello dell’economia.
Infine, le maggiori entrate andranno imputate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che potrà disporne per agire a tutela delle IGP in campo internazionale.
Il comma 1052 abroga il comma 5-ter dell’art. 3 del decreto-legge 182/2005, al fine di escludere la possibilità che un beneficiario degli aiuti comunitari previsti dalla PAC possa chiedere agli organismi pagatori, incaricati della erogazione delle provvidenze, che i pagamenti siano disposti mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso.
Resta pertanto la sola liquidazione di quanto dovuto mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati
La sostituzione del successivo comma 5-quater del medesimo art. 3 del decreto legge ha mera funzione di coordinamento normativo.
Articolo
1, comma 1053
(Assegni per attività di ricerca dal
Corpo forestale dello Stato)
1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l'ENEA e l'ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato».
Il comma 1053 estende al Corpo forestale dello Stato la possibilità di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
In base all'art. 51 della legge27 dicembre 1997 n. 449[13] il conferimento deve avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti erogatori degli assegni. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.
Articolo
1, comma 1054
(Fondo per la razionalizzazione e
conversione della produzione bieticolo-saccarifera)
1054. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'AGEA è attribuita».
Il comma 1054 interviene a modifica dell’articolo 2 del D.L. n. 2/2006, disponendo quanto segue:
§ la lettera a) abroga il comma 4 del decreto legge sopprimendo conseguentemente il “Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera” istituito presso l'AGEA;
§ La lettera b), novellando il comma 4-bis,attribuisce direttamente all'AGEA i 65,8 meuro - dallo stesso comma 4-bis stanziati - precedentemente attribuiti al fondo di cui al comma 4.
Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera è stato costituito presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) sulla base dell'art. 2 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (legge 11 marzo 2006, n. 81) il quale ha disposto che vi confluissero le seguenti disponibilità:
- le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero nazionale (comma 4);
- le risorse presenti nel “Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero” a suo tempo istituito come gestione fuori bilancio dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 371/1983[14] (art. 2 comma 4);
- la dotazione finanziaria di 65,8 milioni di euro destinata ad assicurare per l’anno 2006 l'erogazione degli aiuti nazionali alla produzione bieticolo-saccarifera, previsti dalla normativa comunitaria (art. 2 comma 4-bis).
Va ricordato che la riforma del settore bieticolo-saccarifero è stata adottata dal Consiglio il 20 febbraio 2006 con l'approvazione dei regolamenti n. 318[15], 319[16] e 320[17] (per i quali si veda il commento al comma 1063). Le nuove norme hanno inteso estendere al settore dello zucchero i principi e i meccanismi della riforma della politica agricola comune nonché rendere coerente la disciplina comunitaria con gli impegni giuridici e politici assunti dall'Unione europea a livello internazionale. Tali impegni hanno indotto la comunità a varare una legislazione di incentivazione al ridimensionamento delle capacità produttive del comparto, che si sono concretizzate in particolare nel regolamento n.320/2006, cui ha fatto seguito il reg. n. 968/2006 di applicazione. Il settore può beneficiare pertanto di aiuti alla ristrutturazione (art. 3 del reg. 320), che vanno fondamentalmente agli zuccherifici e sono diretti ad indurre le imprese meno produttive all’abbandono (tuttavia non meno del 10% è riservato ai coltivatori di bietole ed ai fornitori di macchinari), e di aiuti alla diversificazione (artt. 6 e 7), diretti a promuovere attività alternative alla bieticoltura nelle regioni colpite dalla ristrutturazione (gli aiuti sono progressivamente aumentati se la rinuncia alla propria quota nazionale produttiva da parte di uno Stato membro supera il 50%).
Il D.L. n. 2/2006 aveva disposto che anche l’aiuto comunitario alla diversificazione affluisse al “Fondo per la razionalizzazione”, con ciò contravvenendo alle norme che prevedono che tutti i trasferimenti comunitari, a titolo di applicazione della PAC, abbiano il medesimo accredito. Per l’Italia i versamenti vengono fatti all’organismo di coordinamento nazionale, che è l’AGEA, sul conto alla medesima intestato n. 20082.
Il comma 1054, disponendo la soppressione del “fondo per la razionalizzazione” riconduce gli aiuti comunitari sul conto corrente n. 20082 intestato all’AGEA (lettera a), e nel contempo attribuisce direttamente all’AGEA i 65,8 meuro di risorse nazionali, che andranno iscritti in bilancio su apposito capitolo[18] (lettera b).
Articolo
1, commi 1055-1057
(Enti irrigui)
1055. Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'EIPLI è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni». L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 è pari a 271.240 euro.
1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.
Il comma 1055 è volto a portare a risanamento l’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), e concludere infine l’operazione con la trasformazione dell’ente in società per azioni.
Entro la data del 30 settembre 2007 debbono essere espletate le seguenti attività:
§ il Commissario straordinario dell’Ente effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell’ente;
§ il medesimo Commissario definisce, con i creditori, un piano di rientro che deve essere trasmesso al dicastero agricolo;
§ il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento dell’ente;
§ è sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l’ente.
Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell’ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d’intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania.
Per consentire la prosecuzione delle attività dell’Ente, l’ultimo periodo del comma in esame dispone un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007.
L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura ‑ gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesseregioni, nonché di agglomerati industriali.
In merito alle funzioni di competenza del Ministero delle politiche Agricole, sulla base del D.Lgs. n. 330/1999, di riforma dell’organizzazione del Governo a norma della legge Bassanini, e del precedente D.Lgs. n. 143/1997, di riforma del dicastero agricolo, può affermarsi che al ministero spettano, in quanto non ritenuti trasferibili, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale.
L’EIPLI ha goduto di numerosi trasferimenti di risorse di parte pubblica, anche mediante l’iscrizione nel bilancio statale di limiti d’impegno di norma quindicennali.
Merita segnalare che l’ente è stato già oggetto di attenzione parlamentare nel passato per una sua trasformazione in s.p.a., da ultimo nella XIV legislatura con la presentazione di un disegno di legge presso l’altro ramo parlamentare (A.S. 4477).
In merito poi al commissariamento dell’ente si è espressa la Corte dei conti che, in sede di referto sull’esercizio 1999 (determinazione n. 28/2001, ultima reperibile), a seguito di una ulteriore designazione commissariale “fino al riordino dell’ente”, ovvero sine die, ha così formulato il proprio parere “Ancora una volta si ribadisce che il protrarsi dell’amministrazione straordinaria - in disparte il mancato svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori nonché del Magistrato della Corte dei conti – può incidere, per la sua precarietà, sulla determinazione di programmi a medio e lungo termine e avere riflessi ex se sulla gestione e, sopra tutto, non assicura la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell’utilizzo della risorsa idrica”.
Va ricordato che il comma in esame, nel testo originariamente presentato dal Governo disponeva che tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al dicastero agricolo sull’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia fossero trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata che, nell’esercitare i poteri e le funzioni loro attribuite, avrebbero dovuto tener conto degli interessi delle regioni limitrofe, nonché rispettare le priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.
Il comma 1056 proroga di un ulteriore anno l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano, modificando per la quinta volta l’articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001 n. 381[19].
Il conseguente onere è quantificato in 271,2 milioni di euro.
L'Ente irriguo umbro-toscano, istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048 per la durata di trenta anni, è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali[20].
Successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (7 novembre 1991), l’Ente ha potuto continuare ad operare in virtù di una serie di proroghe così disposte:
- di dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411;
- di un ulteriore anno dall’articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441.
Il termine di un anno, posto dall’articolo 5 del sopra menzionato decreto n. 281, è stato oggetto, a sua volta, delle seguenti sostituzioni:
- due anni con l'articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- tre anni (fino al 7 novembre 2004) con l'articolo 52-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- quattro anni (fino al 7 novembre 2005) con l’articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- cinque anni (fino al 7 novembre 2006) con l’articolo 6 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182.
Il comma 1057 prevede che le spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua, allo scopo di consentire la sua distribuzione, vengano escluse dal taglio degli stanziamenti per consumi intermedi, disposto con l’art. 22 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223[21].
L’articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006ha introdotto disposizioni volte a ridurre gli stanziamenti di spesa per consumi intermedi - ovvero, dei costi di produzioneconcernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, per gli enti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica - previsti nei bilanci relativi all’anno 2006 di enti ed organismi pubblici non territoriali, inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e soggetti alla cd. regola del 2 per cento (comma 1), nonché a contenerne le relative previsioni di spesa nei bilanci del triennio 2007-2009 (comma 2).
Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già disposte, a partire dal 2002, con il c.d. provvedimento “tagliaspese” (decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002), confermate per il 2004 dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (legge n. 191/2004) e per il 2005 dal decreto-legge n. 203/2005 (provvedimento collegato alla finanziaria per il 2006).
Articolo
1, commi 1058-1062
(Piano irriguo nazionale)
1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
1059. Per le finalità di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 2007:
1) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo l, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l'anno 2008:
1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) per l'anno 2009:
1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.
I commi da 1058 a 1062 prevedono stanziamenti di risorse per la realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale.
Il Piano irriguo nazionale, di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha trovato attuazione attraverso le delibere CIPE n. 41/2002 (Criteri di priorità per l’attuazione degli interventi), n. 74/2005 (che ha previsto il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di cui fa parte il Piano irriguo nazionale[22]) e del 29 marzo 2006 (completamento finanziario dei progetti esecutivi previsti dal Piano irriguo nazionale.
Il comma 1058 prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni per gli anni 2008 e 2009.
I commi 1059 e 1060 recano ulteriori autorizzazioni di spesa per gli anni 2007-2010.
Per l'anno 2007sono autorizzati:
§ 46,96milioni quale terza annualità del contributo previsto dall'art. 4 comma 31, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350).
L'articolo 4, comma 31 della legge n.350/2003ha autorizzato limiti di impegno quindicennali[23], a partire dal 2005, per gli interventi già previsti dall'art. 141, commi 1 e 3 della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388).
L'articolo 141, comma 1, della legge n.388/2000ha previsto la concessione di contributi a fronte degli oneri d'ammortamento, per capitale e interessi, in relazione ai mutui contratti dagli enti di seguito elencati al fine di realizzare i lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idrichedisponibili nelle zone critiche del territorio nazionale:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
L'articolo 141, comma 3, della legge n.388/2000ha invece autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per la concessione di contributi pluriennali e per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati nelle restanti aree del territorio nazionale.
Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa dell'emendamento che ha introdotto i commi in esame, in attuazione del comma 177 citato è stato possibile avviare un solo intervento tra quelli inseriti nel programma irriguo nazionale approvato dal CIPE con delibera 74/2005, con una incidenza sul primo contributo recato dalla legge 350/2003 (annualità 2005) per 3 milioni di euro annui.
§ 45,73 milioni quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale previsto dall'art. 1, co. 78 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).
L’articolo 1 comma 78, della legge n.266/2005, ha autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento sono autorizzati finanziamenti per gli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili.
Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sono autorizzati:
§ 46,96 milioni di euro circa quale quarta, quinta e sesta annualità del contributo previsto dall'art. 4 comma 31, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) (v. sopra);
§ 45,73 milioni quale seconda, terza e quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale previsto dall'art. 1, comma 78 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) (v. sopra);
§ 50 milioniquale prima, seconda e terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) (v. sopra).
Il comma 1061 stabilisce che le somme sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
Il comma 1062 dispone, a copertura degli oneri, che le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 350/2000 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 266/2005, siano ridotte per gli importi previsti dai commi 1059 e 1060.
L'articolo 4, comma 31, della legge n. 350/2000, ha previsto limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a partire dal 2005 e dal 2006, che in applicazione della riduzione disposta dai commi 1062 e 1063 in esame, si attestano a 3 milioni circa.
L'articolo 1, comma 78 ha previsto un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a partire dal 2007, che in applicazione della riduzione disposta dai commi 1062 e 1063 si attestano a 154,3 milioni di euro.
Articolo
1, comma 1063
(Riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)
1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
Il comma 1063 reca una autorizzazione di spesa, per il solo anno 2007, pari a 65,8 milioni di euro destinati al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, quale stanziamento destinato al secondo dei cinque anni per i quali è concessa la erogazione di aiuti nazionali alla produzione bieticolo-saccarifera da parte delle norme comunitarie.
Il Fondo è stato istituito dal comma 4 dell’art. 2 del D.L. n. 2/2006, abrogato dal comma 1054 della finanziaria in commento.
Nel corso del 2006, con l’approvazione di un pacchetto di tre regolamenti, anche il settore dello zucchero, come in precedenza già disposto per altri, è stato toccato da una profonda riforma allo scopo di renderlo adeguato con gli impegni giuridici e politici assunti dall'Unione europea a livello internazionale.
La riforma della OCM di settore è stata adottata dal Consiglio con il regolamento n. 318/2006[24], che ha definito le modalità di disaccoppiamento degli aiuti, il regime di pagamento unico e l’applicazione della condizionalità. Per quanto attiene alla produzione saccarifera, l’adeguamento del sistema produttivo comunitario ai requisiti internazionali ha tuttavia richiesto l’avvio di un profondo processo di ristrutturazione volto ad una drastica riduzione della produzione non redditizia. A tale scopo con il regolamento 320/2006[25] è stato approvato un regime temporaneo di aiuti alla cessazione produttiva, da erogarsi per quattro campagne di commercializzazione. La decisione sulla concessione di tale aiuto è stata demandata ai singoli Stati membri, ai quali spetta anche l’esercizio del controllo sull’attuazione della ristrutturazione. Infine, allo scopo di ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione avviato dal reg. 320, e di compensare la significativa riduzione del prezzo di sostegno al mercato conseguente al reg. 318, con l’approvazione del regolamento n. 319/2006 il Consiglio ha definito il regime di sostegno del reddito da applicare al settore dello zucchero[26]. Detto regolamento prevede anche una specifica forma di aiuto, per un massimo di cinque anni consecutivi, destinata ad ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno rinunciato ad almeno il 50% della propria quota produttiva. In tali Stati pertanto, oltre agli aiuti comunitari alla ristrutturazione di cui al reg. 320, è concesso un aiuto temporaneo nazionale ai produttori di barbabietole da zucchero rimasti attivi[27]. Il quinquennio di validità dell’aiuto decorre dall’anno in cui è stata raggiunta la riduzione del 50%, ma può essere erogato al più tardi nella campagna di commercializzazione 2013/2014.
L’Italia ha posto in atto un processo di ristrutturazione concordato in sede di tavolo di filiera bieticolo-saccarifera, formalizzato nell’accordo sottoscritto in data 8 febbraio 2006[28], con il quale sono stati definiti gli impegni alla riconversione degli stabilimenti. La conseguente riduzione della quota produttiva nazionale consente all’Italia di beneficiare dell’aiuto temporaneo previsto dal reg. n. 319 in base al quale i bieticoltori potranno beneficiare, per ogni campagna di commercializzazione, per il trasporto di barbabietole da zucchero, di un aiuto non superiore a 11 euro per tonnellata.
Le risorse nazionali destinate alla erogazione dell’aiuto temporaneo sono state assicurate dal D.L. n. 2/2006 che con l’articolo 2 comma 4-bis ha attribuito all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l’esercizio 2006 65,8 meuro destinati all’attuazione del primo anno della politica comunitaria. Lo stanziamento per il 2006 era stato fatto confluire nel “fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia” istituito dall’art. 2 comma 4 del medesimo D.L. n. 2.
In conseguenza tuttavia dell’abrogazione del comma 4 ultimo citato e della contestuale modifica del comma 4-bis, disposta dal comma 1054 della legge in commento (alla cui scheda si rimanda), l’autorizzazione di spesa relativa al 2007, recata dal comma 1063 in esame, avrebbe dovuto essere semplicemente intestata all’AGEA. A causa tuttavia della errata redazione del comma 1063 lo stanziamento 2007 è stato iscritto sul cap. 7370 del Ministero dell’Economia, nuovamente intestato all’AGEA “per la costituzione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia”, nel quale in ogni caso non confluiscono più i trasferimenti comunitari a titolo di attuazione della PAC, e per il quale non dovrebbe più valere la citazione del D.L. n. 2, articolo 2 comma 4.
Articolo
1, commi 1064-1065
(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli)
1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 euro»;
b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».
1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.
I commi 1064 e 1065 dettano norme volte a promuovere la vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli.
Il comma 1064 novella l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, innalzando da 80 milioni di lire a 160 mila euro (per gli imprenditori individuali) e da 2 miliardi di lire a 4 milioni di euro (per le società) il valore della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente in deroga alla disciplina generale del commercio (di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998).
Il comma 1065 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d’intesa conferenza Stato-regioni, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli standard per la realizzazione dei mercati agricoli a vendita diretta, con particolare riferimento alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
La vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata, in deroga alla disciplina generale del commercio (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114[29]) dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[30]. La vendita diretta in forma itinerante è soggetta alla semplice previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda e può essere esercitata trascorsi 30 giorni dal suo ricevimento. La comunicazione non è richiesta se la vendita avviene all’interno dell’azienda agricola o in altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità. Ai sensi del comma 8 la deroga alla disciplina generale del commercio vale fino a quando l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente non sia superiore a 80 milioni di lire per gli imprenditori individuali e a 2 miliardi di lire per le società.
Articolo
1, comma 1066
(Agevolazioni fiscali per il settore dell’apicoltura)
1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
Il comma 1066 dispone l’applicazione di un’accisa agevolata sul gasolio e sulla benzina in favore degli imprenditori che esercitano l’apicoltura nomade, rinviando a un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso all’agevolazione.
La legge n. 313 del 2004 ha introdotto una disciplina organica dell’apicoltura, definendo un nuovo sistema di programmazione nazionale degli interventi a favore del settore e colmando lacune normative relative a specifici profili, nel quadro di un ampio coinvolgimento delle autonomie regionali. In particolare, l’articolo 5 prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con i soggetti rappresentativi del settore, adotti un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con riferimento a una serie di specifiche materie (tra le quali figura, alla lettera l), l’incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo). E’ inoltre previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del Documento programmatico per il settore apistico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano ripartite le risorse statali tra le materie indicate nel Documento. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno.
Quanto alla riduzione dell’accisa la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), indica gli impieghi di oli minerali ammessi ad esenzione o ad aliquota ridotta, nella misura ivi prevista.
Tra questi, al punto 5 della Tabella, si prevede l’applicazione di una aliquota ridotta per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica nelle seguenti misure:
§ per il gasolio, il 30% dell’aliquota normale;
§ per la benzina, il 55% dell’aliquota normale.
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi.
L’aliquota vigente per gli impieghi ordinari del gasolio come carburante è pari a 416 euro per mille litri di prodotto, per cui l’aliquota agevolata ammonterebbe al 30% di questa, pari a 124,8 euro per mille litri.
L’aliquota vigente per gli impieghi ordinari della benzina senza piombo come carburante è pari a 564 euro per mille litri, pertanto l’aliquota agevolata al 55%, sarebbe pari a 310, 2 euro per mille litri.
A proposito delle aliquote di accisa agevolate si ricorda che la direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, è attualmente in fase di recepimento con lo schema di decreto legislativo (Atto n. 38), presentato il 2 novembre 2006 al Parlamento per l’esame delle competenti Commissioni parlamentari. La direttiva fissa in particolare, all’articolo 8, dei livelli minimi di tassazione da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche per i lavori nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura, della piscicoltura e della silvicoltura. Tali livelli minimi sono indicati nella Tabella B allegata alla direttiva e prevedono per il gasolio un livello minimo di tassazione pari a 21 euro per mille litri, ampiamente inferiore pertanto all’aliquota agevolata per il settore agricolo, prevista al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Per la benzina eventualmente usata in agricoltura, questa non è contemplata nella tabella B della direttiva, per cui si dovrebbe applicare il limite generale previsto per gli impieghi come carburante, di cui alla tabella A allegata alla direttiva, pari a 359 euro per mille litri.
Si ricorda infine che ai sensi dell’articolo 26, par. 2 della direttiva, i provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d’imposta ai sensi della direttiva stessa, possono configurarsi come aiuti di Stato e pertanto sono da notificare alla Commissione europea, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE
Articolo
1, comma 1067
(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)
1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;
b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 300.000 euro».
Il comma 1067 novella l’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228[31], al fine di promuovere la stipula da parte delle amministrazioni pubbliche, in deroga alla normativa vigente, di contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, volti a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio. La disposizione, in particolare, innalza (da 50 milioni di lire a 50 mila euro per gli imprenditori individuali e da 300 milioni di lire a 300 mila euro per gli imprenditori in forma associata) il valore dell’importo annuale massimo degli appalti che le amministrazioni possono stipulare in deroga alla normativa vigente.
Nella relazione illustrativa si afferma che la norma è volta a favorire la multifunzionalità dell’impresa agricola e a mantenere sul territorio presenze economiche e sociali vitali.
L’articolo 15 del decreto legislativo 228/2001 prevede, al comma 1, che al fine di “favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli”. Il comma 2 stabilisce che le prestazioni oggetto delle convenzioni “possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche”. Inoltre, per tali finalità amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata”[32].
Articolo
1, commi 1068-1072, 1074, 1078-1080
(Interventi per il settore agricolo)
1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.
1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.
1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(omissis)
1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
(omissis)
1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».
1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.
1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro.
I commi 1068-1072, 1074, 1078-1080 recano una serie di interventi nel settore agricolo, intervenendo, in particolare: sui fondi per l’imprenditoria giovanile (commi 1068-1071); sui fondi per le imprese colpite da gravi crisi di mercato (commi 1072 e 1074); sulla ricollocazione dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari (comma 1078); sul trattamento di integrazione salariale dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da calamità naturali (comma 1079) e sulle risorse finanziarie di ISMEA (comma 1080).
I commi 1068-1071 prevedono un cambio di finalizzazione allo stanziamento di 10 milioni di euro annui previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99[33] per il credito d’imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli. A tal fine viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011, le cui modalità di funzionamento verranno definite, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, con un decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (per il quale non è indicato alcun termine).
Nella relazione illustrativa si chiarisce la finalità delle norme evidenziando che “La Commissione ritiene infatti la norma contraria alle regole della concorrenza. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato”.
L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 99/2004prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore dei giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all’articolo 8, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1257/1999[34]. Il credito d’imposta può ammontare sino a 5.000 euro annui per 5 anni (2004-2008). L’ammontarecomplessivo del credito d’imposta concedibile (cd. “tetto di spesa”) viene fissato in 10 milioni di euro per ciascuna annualità del periodo 2004-2008. La definizione delle modalità di applicazione di tale agevolazione è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 99 del 2004 (ossia entro il 6 luglio 2004) non risulta fin qui emanato.
I commi 1072 e 1074 prevedono un cambio di finalizzazione dei fondi destinati all’emergenza aviaria dall’articolo 1-bis, commi 8, 13 e 14, del decreto-legge n. 2 del 2006. A tal fine (comma 1072) viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per le crisi di mercato, nel quale confluiscono le suddette risorse, le cui modalità di funzionamento (comma 1074) verranno definite, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, con un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Nella relazione illustrativa si chiarisce la finalità delle norme, evidenziando che si tratta dei fondi originariamente destinati all’emergenza aviaria che “la Commissione ritiene incompatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, d’intesa con le regioni”.
Occorre peraltro precisare che la lettura di cui sopra discende da una interpretazione sistematica, che tiene conto anche dei lavori parlamentari, ma non corrisponde alla lettera della legge: il comma 1074 disciplina infatti, testualmente, la procedura per definire le modalità di funzionamento “del Fondo di cui al comma 1068”, cioè il Fondo per l’imprenditoria agricola giovanile, ed in questo senso finirebbe per sovrapporsi a quanto già disposto al riguardo, sia pure con formulazione diversa, nel comma 1069.
Si tenga peraltro presente che:
§ il contenuto sostanziale dei commi 1072 e 1074 corrisponde esattamente a quello dell’art. 152, commi 5 e 6, del d.d.l. originario, nel quale, essendo i due commi in diretta successione, il secondo poteva riferirsi al primo, dicendo “con decreto...sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo...”, senza necessità di ulteriori specificazioni;
§ nel corso dell’iter al Senato il maxiemendamento del Governo ha separato i due commi con l’inserimento tra di loro dell’attuale comma 1073, discendente dal recepimento di un emendamento parlamentare e che riguarda tutt’altra materia;
§ lo stesso maxiemendamento del Governo al Senato ha quindi aggiunto nell’attuale comma 1074, dopo la parola Fondo e probabilmente con finalità di coordinamento formale del testo, l’inciso “di cui al comma…”, riferendosi però (è da ritenere per un mero errore materiale) all’attuale comma 1068 anziché all’attuale comma 1074.
L’articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aveva previsto, al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo, l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali di un Fondo, denominato «Fondo per l'emergenza avicola», con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, avente le seguenti finalità:
a) interventi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attività avicola e ai conseguenti danni economici e sociali;
b) la concessione alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo di una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, nonché la concessione, per le medesime imprese sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animalio a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari, di una indennità per i danni indiretti (nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l'abbandono dell'attività produttiva, come previsto dal punto 9 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;
d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
e) interventi, disposti dall'autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi.
I commi 13 e 14 dell’articolo 1-bis disponevano, infine, in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 8.
Quanto alle finalità del Fondo di nuova istituzione (“Fondo per le crisi di mercato”) si ricorda che la materia delle crisi di mercato è stato oggetto di un ampio dibattito in tempi recenti, che ha condotto all’adozione di una serie di interventi sulla materia. Il crollo della remunerazione di alcune produzioni nell’estate del 2004 e la forte protesta che ne è scaturita hanno indotto il Governo a intervenire a sostegno delle imprese agricole con il decreto-legge n. 280 del 2004. Il decreto-legge prevedeva che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali fosse dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni per le quali il prezzo medio unitario, rilevato dall’ISMEA, fosse risultato inferiore del 30 per cento rispetto al prezzo medio unitario del triennio precedente. In conseguenza della dichiarazione della crisi di mercato, gli agricoltori colpiti potevano accedere ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale, nonché alla sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.
Il decreto-legge n. 280 del 2004 decadeva per mancata conversione entro il termine costituzionalmente previsto. Le aspettative sorte tra gli operatori, tuttavia, hanno indotto il Governo ad intervenire nuovamente sulla materia con il decreto-legge n. 22 del 2005 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005), il quale ha ripreso in più parti, peraltro con taluni non trascurabili aggiustamenti, i contenuti del decreto-legge n. 280 del 2004.
Per quanto riguarda le crisi di mercato verificatesi nel 2004, il decreto ha previsto (con l’obiettivo primario di restituire liquidità alle imprese) che nei territori dove la riduzione del reddito (e non già del prezzo medio unitario, come previsto nel D.L. n. 280/2004) sia stata superiore al 30 per cento rispetto alla media del triennio precedente (riduzione dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali) venga riconosciuta agli operatori la sospensione, fino al 31 dicembre 2005, dei contributi previdenziali e assistenziali (propri e dei lavoratori dipendenti), nonché la possibilità di accendere mutui a lungo termine, assistiti daun contributo pubblico a carico del Fondo di solidarietà nazionale e della garanzia ISMEA, oppure, in alternativa, di ricevere contributi in conto capitale nei limiti de minimis (3000 euro in 3 anni).
Per quanto attiene alla disciplina a regime, nel caso in cui si verifichi, per determinate produzioni agricole, una riduzione del reddito in misura non inferioreal 30 per centorispetto alla media del triennio precedente, il decreto ha previsto, subordinatamente all’autorizzazione comunitaria (la Commissione, peraltro, in una nota trasmessa al Governo italiano nei giorni immediatamente successivi alla conversione in legge del decreto esprimeva forti dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di un intervento statale fondato sul mero presupposto di una riduzione del reddito: ciò ha di fatto ha precluso l’applicazione della norma), l’attivazione degli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale (per il quale ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive pari a 120 milioni di euro per il 2005) e il rinvio dei pagamenti fiscali, previdenziali e delle cambiali agrarie in scadenza. Il decreto, inoltre, ha ricondotto i rischi di mercato nell’ambito dei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale.
Successivamente, nella consapevolezza che il contenimento degli effetti negativi delle crisi di mercato deve essere perseguito, nell’ambito delle dinamiche di filiera, anche attraverso il supporto delle strutture organizzate della produzione, il decreto legislativo n. 102 del 2005 (articolo 8) ha previsto la possibilità per le organizzazioni di produttori (OP) (e le loro forme associate) di attivare direttamente strumenti per il sostegno del reddito degli associati, sia non commercializzando (per determinati volumi e periodi) il prodotto conferito, sia corrispondendo loro una indennità di ritiro commisurata alle perdita di reddito. Il decreto, inoltre, ha previsto la possibilità per l’AGEA di stipulare convenzioni con le strutture organizzate della produzione al fine di riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva e ristabilire l’equilibrio di mercato.
Da ultimo, il Governo è nuovamente tornato sulla materia con il decreto-legge n. 182 del 2005[35], il quale ha esteso al 2005, peraltro per il solo settore dell’uva, gli interventi che il decreto-legge n. 22 del 2005 aveva disposto per il 2004 (specificando, in particolare, che il limite de minimis vale per tutte le tipologie di interventi da quest’ultimo previste), ha demandato all’AGEA l’erogazione degli aiuti (fissandone contemporaneamente i parametri di erogazione) e ha previsto la possibilità per il Commissario ex Agensud di destinare parte delle proprie risorse a convenzioni con l’AGEA per interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato.
Il comma 1078 integra l’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, al fine di far rivivere una disposizione concernente i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari, contenuta all’articolo 5, comma 6, della legge n. 410 del 1999, di cui esso aveva disposto l’abrogazione.
L’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca la nuova disciplina dei consorzi agrari, abrogando in gran parte le disposizioni recate dalla legge 28 ottobre 1999, n, 410, che recava la disciplina della materia.Sostanzialmente, la disposizione ha ricondotto i consorzi agrari alla disciplina generale delle società cooperative e interviene sulle gestioni commissariali in corso, prevedendo la riduzione del numero (da 3 a 1) dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura delle procedure entro il termine del 31 dicembre 2007, nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri concorsi in gestione commissariale[36].
In particolare, l’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181/2006 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 5, comma 6, della legge n. 410 del 1999, il quale prevede che per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992), di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, vengano individuate modalità di ricollocazione presso entipubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. A favore delle imprese private che assumono detti lavoratori è prevista l’applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223[37].
Il comma 1079 rimette alle regioni il compito di provvedere alla delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori agricoli.
Nella relazione illustrativa si fa presente che il chiarimento in ordine alla competenza regionale per la delimitazione delle aree colpite da calamità naturali si rende “necessario in quanto tale declaratoria, dopo il decreto legislativo n. 102 del 2004, non è più obbligatoria e quindi le regioni non provvedono, con nocumento dei lavoratori che senza tale dichiarazione non possono accedere ai benefici della legge n. 223 del 1991”.
L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli colonie compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102[38], il Piano assicurativo agricolo annuale è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una apposita Commissione tecnica. Il piano assicurativo agricolo è stato approvato, per l'anno 2005, con D.M. 17 marzo 2005.
Il comma 1080 incrementadi 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007, il contributo a favore di ISMEA previsto dall’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182.
L’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 ha riconosciuto ad ISMEA, a decorrere dall'anno 2006, un contributo di 4 milioni di euro “per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali”.
L’ISMEA, ente pubblico economico, è stato istituito con D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278, con la denominazione di “Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo”. A norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 419 del 1999[39], concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, l’ente ha assorbito l’ex Cassa per la formazione della proprietà contadina, assumendo i compiti a questa precedentemente attribuiti.
Successivamente, il D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200[40] ha disposto le norme statutarie e regolamentari, nonché il riordino dell’ISMEA, ora denominato “Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare”, con il mantenimento del precedente acronimo.
Ai sensi di detto regolamento, il nuovo Istituto deve perseguire le seguenti finalità:
- rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari;
- erogazione di servizi di analisi e informazione per la commercializzazione, valorizzazione e promozione di prodotti agricoli, ittici e alimentari;
- svolgimento, nel rispetto della programmazione regionale, delle funzioni precedentemente attribuite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina dal decreto legislativo n. 121/1948, dalle leggi 153/1975[41] e 441/1998;
- prestazione di specifiche forme di garanzia creditizia e finanziaria alle imprese agricole singole o associate.
Articolo
1, comma 1073
(Contenimento ed eradicazione della brucellosi)
1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo princìpi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
Il comma 1073 stabilisce che, entro il 15 gennaio 2007, la Giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della Salute e con i competenti uffici dell’Unione europea, promuove una campagna informativa e adotta un nuovo piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi, secondo i principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal Consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006. Tali disposizioni sono volte a tutelare il patrimonio genetico della specie allevata, i livelli occupazionali del comparto, le produzioni agro-zootecniche-alimentari.
La legge 27 dicembre 2002, n. 292 tutela la specie bufalina in Italia ed, in particolare, il comma 2 dell’articolo 1 consente alla regioni, per un periodo di sei anni, di elaborare, d’intesa con il Ministero della salute, ed anche in deroga alle normative sanitarie vigenti, piani straordinari di intervento per il risanamento delle malattie infettive del patrimonio bufalino, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico.
L’articolo 1 della legge regionale della Campania 10 febbraio 2005, n. 3, recante Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania, stabilisce che la Giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute ed in conformità agli indirizzi dell'Unione europea, procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento, predisposti in modo da garantire al consumatore e alle attuali produzioni della filiera bufalina speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte. La norma prevede, altresì, in caso di obbligo dell'abbattimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, un indennizzo integrativo regionale.
Al riguardo, si ricorda che, in passato, una disciplina derogatoria temporanea alla normativa di risanamento obbligatorio dalla brucellosi degli allevamenti bovini e bufalini è stata adottata con il decreto ministeriale (Ministero della sanità) 5 febbraio 1991, n. 84[42], in cui è stato predisposto uno specifico e distinto piano di risanamento per gli allevamenti bufalini. Il decreto in questione ha concluso i suoi effetti nel 1997 e da quella data gli allevamenti bufalini sono assoggettati alla disciplina recata dal decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 (Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini). L’articolo 25 di tale ultimo decreto vieta, in via generale, la vaccinazione contro la brucellosi bovina, consentendola, tuttavia, in particolari situazioni epidemiologiche ed assoggettandola a specifiche autorizzazioni rilasciate dall'autorità regionale. Ai sensi dell’articolo 28 dello stesso decreto, le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, preparano i piani quinquennali di eradicazione e li aggiornano annualmente sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, avvalendosi degli indicatori di verifica.
Con l’ordinanza del Ministero della salute del 14 novembre 2006[43] sono state adottate misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. In particolare, l’articolo 18 prevede una task force permanente per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle misure previste, istituita presso il dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli Alimenti dello stesso Ministero della salute.
Si segnala che la Regione Campania ha adottato negli anni diversi programmi regionali per far fronte a specifiche esigenze del territorio come, da ultimo, quello stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 2006 (Piani nazionali di eradicazione delle malattie degli animali. Definizione tempi e procedure per l'abbattimento degli animali infetti).
Articolo
1, comma 1075
(Credito d’imposta per imprenditori
agricoli)
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il comma 1075 concede il beneficio di un credito d’imposta ai seguenti soggetti: imprenditori agricoli rientranti nella definizione codicistica di cui all’art. 2135 c.c.; cooperative e loro consorzi che rispondendo ai requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 vanno considerate anch’esse imprenditori agricoli.
Il beneficio di cui trattasi è quello definito nel comma 271 della medesima legge finanziaria in commento, che consente alle imprese di avvalersi di un credito d’imposta per un periodo di sette anni.
Più precisamente il comma 271 prevede la concessione di un credito d’imposta per il seguente arco temporale:
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006;
- e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla date del 31 dicembre 2013.
Quanto alle modalità per la concessione del beneficio, è richiamato l’art. 11 del D.L. n. 138/2002, che aveva disposto che del credito d’imposta di cui di cui all’art. 8 della legge 388/2000 (finanziaria 2001) potessero beneficiare anche le imprese agricole.
Le disposizioni in commento rimandano al menzionato art. 11 del D.L. 138/02 esclusivamente per quanto riguarda le modalità, che possono essere così sintetizzate:
- l’ammissione all’agevolazione è subordinata alla presentazione, da parte delle imprese interessate, di apposita domanda, a valere sui bandi emanati dalla regioni e dalle province autonome, e a condizione che la stessa domanda sia stata “istruita dall’ente incaricato” (comma 3);
- nel caso che le domande siano state presentate ma non ancora istruite, la verifica della loro compatibilità comunitaria è demandata al dicastero agricolo che si deve esprimere entro 45 giorni dal ricevimento della domanda (comma 3-bis);
- per il calcolo degli ammortamenti dedotti va fatti rimando ai criteri stabiliti con il DM Finanze del 31 dicembre 1988, che si applicano alle imprese il cui reddito agrario sia determinato ai sensi dell’art. 31 del TUIR, ovvero catastalmente. Inoltre, per la determinazioni degli investimenti dismessi o ceduti deve essere assunto il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati con i medesimi coefficienti (comma 4);
- la richiesta del contributo ha validità annuale, e la graduatoria va stilata seguendo l'ordine cronologico di presentazione dando la precedenza alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese (comma 5-bis).
Le norme che si illustrano impongono poi che il beneficio sia concesso anche sulla base della decisione C 220 25 luglio 2002 (rectius decisione C(2002) 2934 della Commissione del 25 luglio 2002 relativa all'aiuto di Stato n. N220/2002)
Con tale decisione la Commissione si è espressa in senso favorevole alla concessione del credito d’imposta di cui all’art. 11 del D.L. n. 138/2002, alle condizioni nella decisione stessa precisate. Va peraltro rammentato che è fatto divieto di concedere aiuti a lavori già iniziati o attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata e approvata con effetto vincolante dall’autorità competente.
Le disposizioni in commento rimandano infine anche agli artt. 26 e 28 del reg (CE) n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo FEASR, che stabiliscono la concedibilità di un sostegno comunitario, entro massimali definiti, per gli investimenti realizzati sull’intero territorio nazionale sia dalle aziende agricole, che dalle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Tali articoli definiscono le seguenti due misure volte a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale:
- ammodernamento delle aziende agricole con investimenti, sull’intero territorio nazionale, che migliorino il rendimento globale dell’azienda, e che nel contempo siano conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento stesso;
- accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, ovvero investimenti che, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente trattino, riguardino la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione di quelli della pesca e della silvicoltura.
Articolo
1, comma 1076
(Consorzi agrari)
1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: «, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico». Al medesimo comma 9-bis, le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».
Il comma 1076 interviene sull’art. 1, comma 9-bis del D.L. n. 181/2006 che aveva in gran parte abrogato la legge n. 410/99 di disciplina dei consorzi agrari, ed aveva nel contempo dettato una nuova disciplina per i medesimi.
Le disposizioni in commento in parte recano una interpretazione autentica del citato comma 9-bis, ed in parte intervengono nella forma di novella.
Il primo periodo del comma 1076 interviene a chiarimento delle norme (quinto periodo del comma 9-bis) che imponevano all’autorità vigilante sui consorzi agrari, ovvero il Ministro dello sviluppo economico, di procedere alla sostituzione dei commissari, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 181, con un commissario unico. Tale sostituzione doveva riguardare i CAP in stato di liquidazione coatta amministrativa, con la esclusione di quelli per i quali, entro il medesimo termine, l’autorità vigilante avesse autorizzato a proporre al tribunale un concordato.
In base alla interpretazione data dalle disposizioni che si illustrano, l’obbligo di sostituzione con un commissario unico deve valere nei confronti di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica - come detto - all’atto della conversione del decreto legge.
Il secondo periodo interviene nuovamente sul quinto periodo del comma 9-bis. La novella recata sottopone a nuova nomina anche i commissari dei consorzi in stato di concordato.
Il terzo periodo differisce al 31 dicembre 2007 (dal 30 giugno 2007) il termine entro il quale i consorzi agrari, ormai a tutti gli effetti società cooperative, devono adeguare le proprie norme statutarie a quelle del codice civile[44].
Articolo
1, comma 1077
(Stabilizzazione operai forestali)
1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 del presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.
Il comma 1077 reca una disposizione relativa alla stabilizzazione del personale operaio forestale con contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 242, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
I commi 237-245 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 contengono disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, il comma 242 ha disposto, per il Corpo forestale dello Stato, la possibilità di continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato, assunto ai sensi della L. 5 aprile 1985, n. 124[45], nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.
Si consideri che la disposizione in esame si raccorda con il comma 521 del provvedimento in esame, che dispone che le modalità di assunzione per la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato previste dal precedente comma 519[46] devono applicarsi anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 - si tratta, come detto, di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato via via prorogati nel corso degli anni - purché in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 519.
Più specificamente, il comma in esame, al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, dispone che la stabilizzazione degli operai forestali attraverso le procedure di cui al comma 521 avviene anche in deroga alle disposizioni della richiamata L. 124 del 1985, purché nell’ambito delle disponibilità del fondo previstodall’articolo 1, comma 251, della legge n. 266/2005.
Ulteriori disposizioni concernenti assunzioni presso il Corpo forestale dello Stato sono contenute nel comma 522, alla cui scheda si rimanda.
Articolo
1, comma 1081
(Incentivi allo sviluppo della proprietà coltivatrice)
1081. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
Il comma 1081 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all’ISMEA mutui ventennali di incentivo della formazione della piccola proprietà coltivatrice, con pagamento degli interessi a carico dello Stato, per il quale è stabilito il limite d’impegno di 2 milioni di euro annui, che possono essere iscritti in bilancio a decorrere dall’anno 2007.
L’attività di incentivazione della proprietà coltivatrice deve avvenire sulla base della legge n. 87/1971.
L’Istituto di servizi per il mercato agroalimentare (ISMEA) è un ente pubblico economico istituito nel maggio del 1987; a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 419/1999, di riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, l’ente ha accorpato l’ex Cassa per la formazione della proprietà contadina, sorta ad opera del D.Lgs. n. 121/1948 quale organismo fondiario per la formazione delle imprese agricole gestite da coltivatori diretti, ma anche per la realizzazione di un loro miglioramento strutturale (ampliamento della superficie aziendale). La Cassa provvedeva fondamentalmente all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti singoli od associati in cooperative allo scopo di assolvere al suo compito primario di riordino e ricomposizione fondiaria.
A seguito della fusione dei due enti, l’ISMEA è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi della Cassa, nonché nella titolarità delle funzioni ad essa attribuite, e pertanto, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 svolge ora le seguenti funzioni:
- realizza studi e ricerche e svolge attività di informazione sui mercati agro-alimentari;
- realizza programmi di valorizzazione commerciale e di promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari;
- esercita le funzioni e i compiti di organismo fondiario nazionale nel rispetto della programmazione regionale;
- costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria al servizio delle imprese agricole e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura.
La legge 15 agosto 1971, n. 817 ha disposto il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. In relazione alle norme in commento vanno in particolare richiamati gli artt. 2 e 4 della legge 817 che, in combinato disposto con l’art. 1 della legge n. 590/1965 - che ha recato le norme organiche in favore della piccola proprietà, definiscono il quadro normativo per la concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice.
Alle operazioni proposte va data la preferenza agli acquisti conseguenti all’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge n. 590/1965, e in subordine alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria.
Articolo
1, comma 1082-1084
(Interventi nel settore forestale)
1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.
1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il comma 1082 prevede la predisposizione di un programma quadro per il settore forestale destinato a favorire una gestione sostenibile del territorio e valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali.
I soggetti cui compete la elaborazione del programma sono il dicastero agricolo e quello dell'ambiente, che debbono proporre lo strumento di programmazione alla Conferenza Stato-regioni. In tale sede, sulla proposta di programma quadro, i diversi soggetti sono tenuti a trovare un accordo al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, secondo le modalità definite con l’art. 4 del D.Lgs, n. 281/1997[47].
La predisposizione del programma quadro deve peraltro tener conto di quanto già elaborato sul tema sia in sede internazionale che in ambito interno, ovvero:
§ le disposizioni sovranazionali in materia forestale;
§ il Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea;
§ gli esistenti strumenti di pianificazione regionali;
§ le linee guida definite con il DM 16 giugno 2005, adottate sulla base dell’art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001[48].
Il secondo periodo del comma 1082 stabilisce che le azioni previste dal programma quadro possano accedere alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nei limiti definiti da deliberazione del CIPE.
L'art. 61, co. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 287 (legge finanziaria 2003) prevede che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate siano ripartite dal CIPE esclusivamente tra gli interventi previsti dalle leggi le cui risorse sono confluite nel Fondo stesso. In sostanza, il CIPE può procedere ad una diversa distribuzione delle disponibilità, comunque nell’ambito delle finalità indicate nei provvedimenti di legge richiamati.
La disposizione individua quali criteri generali per la distribuzione delle risorse cui il CIPE dovrebbe attenersi:
1. la destinazione territoriale delle risorse, in base al quale l’85% delle stesse è destinato al Mezzogiorno e il 15% al Centro Nord, allo scopo di assicurare una effettiva addizionalità di quanto attribuito ai territori meridionali rispetto alla distribuzione delle risorse ordinarie.
2. la finalità di riequilibrio economico e sociale;
3. quando si tratta di investimenti pubblici, la lettera a) del comma 3, stabilisce che vengano seguiti, ove applicabili, i criteri e i metodi indicati dall’articolo 73 della legge finanziaria 2002, in base al quale i fondi dovranno essere assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria, prevedendo altresì il ricorso a metodi premiali, come peraltro già stabilito dalla disciplina comunitaria, per la ripartizione delle risorse tra i programmi di attuazione dei Quadri comunitari di sostegno;
4. nel caso di incentivi, la lettera b) del comma 3, stabilisce che si debbano assumere criteri e metodi volti a massimizzare l’efficacia complessiva dell’intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base, da un lato, dei risultati ottenuti e, dall’altro, degli indirizzi annuali contenuti nel DPEF, nonché a rispondere alle esigenze del mercato.
Le quattro conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa rappresentano un’importante iniziativa nel processo di cooperazione tra i Paesi europei (non solo della Comunità Europea) per contribuire alla protezione e alla gestione sostenibile delle foreste europee. Si tratta di una risposta congiunta e di un impegno politico dei paesi europei alla gestione sostenibile e alla conservazione delle risorse forestali, come suggerito nell'Agenda 21 - il programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile e che si ripropone di dare luogo ad una pianificazione completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana abbia impatti sull'ambiente - e nella dichiarazione di principio non giuridicamente vincolante sulle foreste approvata dalla conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED), tenendo conto delle specifiche condizioni ed esigenze delle foreste europee. La "Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa" (MCPFE) è ad oggi un organo di cooperazione tra 44 Paesi europei e la Comunità Europea per individuare obiettivi comuni e per promuovere attività coordinate a favore della protezione e della gestione sostenibile delle foreste. Il Processo, iniziato nel 1990 e tuttora in corso, si basa sul già richiamato sistema di Conferenze durante le quali, grazie anche al contributo di esperti, vengono stabilite direttive generali. Il dialogo coinvolge anche altri Paesi rappresentati come osservatori e numerose organizzazioni, nonché responsabili nazionali e internazionali di tutti i settori legati al legno e alle foreste.
Le Conferenze costituiscono dunque una base di scambio a livello politico e scientifico, strettamente legata ad altri processi e iniziative globali e regionali che si occupano di foreste e protezione della natura.
Le risoluzioni adottate dai paesi europei e dall'UE durante le conferenze tenutesi a Strasburgo (1990), a Helsinki (1993) a Lisbona (1998) ed a Vienna (2003) sono le seguenti:
S1: rete europea di posti di osservazione permanente per il monitoraggio degli ecosistemi forestali;
S2: conservazione delle risorse genetiche forestali;
S3: banca di dati europea decentrata sugli incendi forestali;
S4: adeguamento della gestione delle foreste situate in zone montane a nuove condizioni ambientali;
S5: ampliamento della rete EUROSILVA con ricerche sulla fisiologia degli alberi;
S6: rete europea di ricerca sugli ecosistemi forestali;
H1: orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa;
H2: orientamenti generali per la conservazione della biodiversità delle foreste europee;
H3: cooperazione nel settore della silvicoltura con i paesi ad economia di transizione;
H4: strategie per un processo di adeguamento a lungo termine delle foreste europee al cambiamento climatico;
L1: popoli, foreste e silvicoltura: potenziamento degli aspetti socioeconomici della gestione sostenibile delle foreste;
L2: criteri, indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste.
V1: cooperazione intersettoriale e programmi forestali nazionali. Tutti i responsabili dei diversi settori legati alle foreste devono strettamente collaborare per la protezione e il corretto utilizzo dei boschi, in modo da raggiungere obiettivi che tengano conto delle diverse esigenze. I programmi forestali nazionali acquistano, in questo contesto, un ruolo essenziale.
V2: valore economico della gestione forestale sostenibile. Si può concepire la gestione forestale sostenibile come realizzabile ed effettiva a lungo termine solo tenendo nel giusto conto il valore economico dei beni e dei servizi offerti dal patrimonio boschivo. In particolare, nelle zone rurali le foreste costituiscono un'importante, se non la principale fonte di lavoro e di guadagno. Diventa essenziale, allora, prevedere un'efficace politica economica che prenda in considerazione questo aspetto, anche in collaborazione con altri gruppi sociali.
V3: dimensione sociale e culturale della gestione forestale sostenibile. Da sempre le foreste hanno fatto parte della storia del genere umano, di cui conservano numerose tracce e aspetti culturali. I ministri si impegnano a preservare e valorizzare questa loro ulteriore ricchezza con azioni politiche mirate.
V4: biodiversità forestale in Europa. Occorre aumentare gli sforzi necessari a preservare la naturale diversità delle specie e degli habitat forestali. Bisogna ottimizzare i metodi di gestione delle aree protette esistenti e ampliarle, in modo da includere in esse un ampio spettro di tipologie di boschi e da creare collegamenti che limitino i problemi legati alla eccessiva frammentarietà degli habitat. Di grande importanza è l'adozione di direttive comuni per la definizione delle aree protette.
V5: cambiamento climatico e gestione forestale sostenibile. Le foreste sono preziose riserve di carbonio e mitigano gli effetti dei cambiamenti climatici. Ciononostante, per ottenere dei risultati duraturi nel miglioramento della qualità dell'ambiente, occorre puntare soprattutto sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Un valido contributo proviene dalla promozione del legno come fonte di energia alternativa
Nel corso della quarta conferenza ministeriale, tenutasi a Vienna nel 2003, è stata poi sottoscritta, oltre alle cinque Risoluzioni sopra ricordate (V1-5), una dichiarazione generale che enfatizza la multifunzionalità delle foreste, considerandole una fonte di energia rinnovabile, in grado di fornire protezione dalle catastrofi naturali, di agire come serbatoi di carbonio, di fungere da tamponi contro i cambiamenti ambientali, di partecipare all'equilibrio del ciclo dell'acqua e di svolgere un'importante funzione didattica e ricreativa.
Nell'Unione europea una politica forestale comune propriamente detta non è mai esistita, essendo la materia demandata alle competenze nazionali dei Paesi membri. Tuttavia, il 15 dicembre 1998 il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione su una Strategia forestale per l'Unione europea. La Strategia delineata nella risoluzione incoraggia un approccio partecipativo e trasparente coinvolgendo tutti gli interessati e riconosce l'esistenza di una grande varietà di regimi di proprietà nella Comunità e il ruolo importante dei proprietari di foreste.
La Commissione europea ha pubblicato nel 2005 una comunicazione sull'attuazione della Strategia. Il rapporto sottolinea coerenza tra la politica forestale e le altre politiche che riguardano la gestione delle foreste.
Nel maggio 2005 Il Consiglio ha adottato le Conclusioni su un piano d'azione UE per le foreste. Il 15 giugno 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione contenente il suddetto piano d'azione[49]. Esso si concentra su quattro obiettivi:
1. migliorare la competitività a lungo termine;
2. migliorare e proteggere l'ambiente;
3. contribuire alla qualità della vita;
4. promuovere il coordinamento e la comunicazione.
Il piano ha una durata di cinque anni (2007-2011), e prevede diciotto azioni chiave che la Commissione propone di eseguire la necessità di rafforzare la cooperazione e il coordinamento inter-settoriale e la congiuntamente con gli Stati membri.
Nell’ambito dell’azione finalizzata al miglioramento della competitività a lungo termine, sono previste cinque azioni chiave:
1. l’esame degli effetti della globalizzazione sulla redditività e sulla competitività delle foreste nell’Unione;
2. stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico per migliorare la competitività del settore forestale;
3. scambio ed esame delle esperienze relative alla valutazione ed alla commercializzazione di beni e servizi della filiera forestale diversi dal legno;
4. promuovere l’utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia;
5. promuovere la cooperazione tra proprietari di boschi e potenziare l’istruzione e la formazione nel campo forestale.
Rispetto all’obiettivo del miglioramento e della tutela dell’ambiente, le azioni chiave previste sono le seguenti:
1. favorire il rispetto da parte dell’Unione degli impegni relativi all’attenuazione dei cambiamenti climatici, assunti nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo protocollo di Kyoto, e stimolare l’adattamento agli effetti di tali cambiamenti;
2. contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari riveduti in materia di diversità biologica per il 2010 ed oltre tale orizzonte;
3. impegnarsi per la realizzazione di un sistema europeo di sorveglianza delle foreste;
4. migliorare la tutela delle foreste dell’Unione.
Per quanto, invece, concerne il terzo obiettivo, ovvero il miglioramento della qualità della vita, le azioni chiave previste sono:
1. stimolare l’educazione e l’informazione ambientale;
2. mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle foreste;
3. studiare il potenziale dei boschi urbani e periurbani.
Per quanto, infine, attiene al quarto ed ultimo obiettivo - la promozione del coordinamento e della comunicazione - le azioni chiave si concretizzano:
1. nel rafforzamento del ruolo del comitato permanente forestale;
2. nel rafforzamento del coordinamento tra le varie politiche settoriali per le questioni inerenti alle foreste;
3. nell’applicazione ai programmi forestali nazionali di un metodo aperto di coordinamento;
4. nell’innalzamento del profilo dell’Unione nelle azioni internazionali riguardanti le foreste;
5. nello stimolare l’impiego del legno e degli altri prodotti della foresta provenienti da foreste gestite secondo i principi della sostenibilità;
6. nel miglioramento dello scambio di informazioni e della comunicazione.
Il comma 1083 estende al settore forestale le forme di accordo previste dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, ovvero le intesa di filiera o il contratto quadro,che potranno perseguire i seguenti scopi ulteriori:
§ l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica;
§ la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali;
§ lo sviluppo della filiera legno.
Il secondo periodo del comma 1083 prevede che, in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del D.Lgs. 102/2005, contratti di coltivazione e fornitura possano essere stipulasti dai seguenti soggetti:
§ organismi che operano per la gestione forestale in forma associata
§ le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici
§ nonché i soggetti interessati, pubblici o privati.
Il D.Lgs. 102/2005 recante regolazioni dei mercati agroalimentari è stato adottato in esecuzione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
Nel sistema delineato dall'articolo 9, l’intesa di filiera(che sostanzialmente sostituisce i vecchi accordi interprofessionali) costituisce il quadro di riferimento di una catena “pattizia” che, attraverso passaggi successivi e conseguenti, si sviluppa attraverso contratti quadro, contratti-tipo e contratti di conferimento tra singoli agricoltori e primi acquirenti.
Le intese di filiera, aventi lo scopo di “favorire l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori”, sono volte a definire azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e il coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; a definire modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; ad individuare modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità, nonché criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; a delineare azioni volte a perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori, nonché metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
Le intese di filiera possono essere stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute.
Le intese sono approvate, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. La definizione delle modalità per la stipula delle filiere, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera, sono state definite con il DPCM 5 agosto 2005 (tale provvedimento è stato oggetto di una segnalazione dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato relativamente alle disposizioni che consentono al Ministro delle politiche agricole di approvare intese di filiera restrittive della concorrenza).
Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro previsti dall'art. 10, sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli prodotti ed aree geografiche. I contratti-quadro perseguono gli obiettivi di sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, orientare la produzione agricola per farla corrispondere alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere criteri di adattamento della produzione all’evoluzione del mercato.
Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa di filiera, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singoli settori produttivi, modalità di stipula dei contratti-quadro che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti produttivi.
Secondo l'articolo 11, la stipula di un contratto-quadro obbliga gli acquirenti a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro e che trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti (c.d. “erga omnes”; i beneficiari non aderenti sono però chiamati, a fronte dei vantaggi derivanti dall’applicazione nei loro confronti delle clausole contenute del contratto, a versare i contributi associativi alle organizzazioni firmatarie).
I contratti-quadro stabiliscono, quindi, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.
L'articolo 12 disciplina le modalità del recesso, la cessione di azienda e stabilisce il privilegio dei crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e distributori.
L'articolo 13 stabilisce che le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.
Il comma 1084 per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2007 e di 50 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
La previsione trova copertura nella Tabella B (Fondo speciale di conto capitale) dove sono apportate le corrispondenti riduzioni nella voce del Ministero suddetto.
Articolo
1, comma 1085
(Agricoltura biologica)
1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Il comma 1085 incrementa le risorse destinate all’attuazione del “Piano nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici”, adottato il 15 aprile 2005 e approvato in sede di conferenza Stato-regioni il 15/12/2005.
Va rammentato che per la realizzazione di tale piano, l’articolo 1, comma 87 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha istituito, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica (di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge n. 488/1999) un apposito capitolo di spesa, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per il solo 2005, che peraltro non sono stati utilizzati in tempo utile.
La norma in commento reca una autorizzazione di spesa dell’importo di 10 meuro per ciascun anno del triennio 2007-2009, destinata a dare concreta attuazione al piano.
Le modalità di spesa delle risorse avrebbero dovuto essere definite con DM del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il DM in questione non risulta fin qui adottato).
L’articolo 59 della legge n. 488 del 1999(finanziaria per il 2000), profondamente novellato dalla successiva legge n. 388/200 (finanziaria 2001), ha introdotto una serie di norme volte a promuovere lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, imponendo anche l’istituzione di due fondi allocati nella UPB 3.2.3.7.
Il primo fondo, previsto al comma 2, denominato Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità (cap. 7743), alimentato dalle entrate derivanti da un contributo annuale nella misura del 2 per cento del fatturato annuo a carico dei titolari di autorizzazione alla immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari[50], è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.
Il secondo fondo, previsto al comma 2-bis, denominato Fondo per lo sviluppodella agricoltura biologica e di qualità (cap. 7742), alimentato da un contributo statale, è volto al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica (mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti) e all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta. Il Fondo è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, sulla base delle proposte di programmi regionali da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno.
Le norme di disciplina generale della produzione con il metodo biologico sono state da ultimo approvate il 16 febbraio 2007, in sede di Consiglio dei Ministri; il disegno di legge prevede l’incentivazione del sistema di controlli su tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione di un regime sanzionatorio per gli illeciti in materia, unitamente ad una verifica più puntuale sull’attività degli Organismi di Controllo.
Merita ricordare, infine, che il 10 giugno 2004 la Commissione europea ha adottato il Piano di azione europea per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici nel quale sono iscritte 21 azioni da realizzare; fra queste sono incluse il miglioramento delle informazioni sull’agricoltura biologica, la razionalizzazione del sostegno pubblico nel quadro dello sviluppo rurale, il miglioramento delle norme di produzione e il potenziamento delle attività di ricerca.
Articolo
1, comma 1086
(Contributi e premi dovuti da imprese agricole colpite
da eventi eccezionali)
1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005». In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.
Il comma 1086, estende l'ambito temporale di applicazione di alcuni benefici contributivi previsti dall’articolo 4, commi 21-24 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) a favore delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, consistenti nella riduzione delle sanzioni per il mancato o ritardato pagamento di premi o contributi nonché nella possibilità di pagamento rateale dei debiti contributivi.
Si ricorda, in proposito, che i commi da 20 a 24 dell’articolo 4 della richiamata L. 350 del 2003 hanno introdotto misure di agevolazione, con riferimento alla riscossione di contributi previdenziali, per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali. I benefici di cui ai commi 21-23 venivano riconosciuti in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003; tale termine è stato poi differito al 31 marzo 2005 dall’art. 1-ter del D.L. 22 del 2005.
Più in dettaglio, il comma 20 ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. 602 del 1973[51] (recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della L. 185 del 1992[52] e le emergenze di carattere sanitario.
I successivi commi 21 e 22 modificano, novellandolo, l’articolo 116 della L. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), estendendo l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 15 e 17 dell’articolo 116 della legge finanziaria 2001, in materia di misure volte a favorire l’emersione del lavoro irregolare, alle imprese agricole che versino nelle situazioni eccezionali individuate ai sensi del precedente comma 20.
In particolare, il comma 21, aggiungendo il comma 15-bis al citato articolo 116, ha previsto che la riduzione delle sanzioni civili previste dal comma 15 per il mancato o ritardato pagamento di premi assicurativo o contributi previdenziali, sia fissata per le aziende agricole in precedenza richiamate, con decreto ministeriale, in misura non inferiore al tasso di interesse legale.
Il successivo comma 22, inserendo un nuovo comma 17-bis al più volte richiamato articolo 116 della L. 388 del 2000, ha disposto che in casi particolarmente eccezionali individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze tra quelli indicati dalla nuovo comma 15-bis, il pagamento rateale dei debiti per contributi di cui all’articolo 2, comma 11, del D.L. 338 del 1989, convertito dalla L. 389 del 1989, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti. A seguito della modifica prevista dall’articolo 1-ter del citato D.L. 22/2005, si è previsto che tale pagamento rateale possa essere consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti.
Il successivo comma 23 ha previsto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 402 del 1981, convertito dalla L. 537 del 1981, che il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, debba essere fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione.
Il comma 24, infine, stabiliva che le disposizioni di cui ai precedenti commi 21, 22 e 23, trovassero applicazione in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003. Come detto tale termine è stato poi differito al 31 marzo 2005 dall’art. 1-ter del D.L. 22 del 2005.
Più specificamente, il comma in esame, novellando il comma 24 dell’articolo 4 della L. 350/2003, dispone che possono avvalersi dei benefici di cui ai commi da 21 a 23 del medesimo articolo le imprese agricole colpite da eventi eccezionali verificatisi fino al 31 dicembre 2005 (il precedente termine era invece il 31 marzo 2005).
Con riferimento al comma in esame, la circolare INPS n. 44 del 23 febbraio 2007[53] ha precisato che potranno essere oggetto della rateizzazione le prime 3 rate del 2005 dovute dai lavoratori autonomi, piccoli coloni e compartecipanti familiari, e i trimestri fino al secondo 2005 dovuti dai datori di lavoro. La stessa circolare, inoltre, ha precisato, ribadendo quanto contenuto nella precedente circolare n. 81 del 23 giugno 2005, che l’estensione dei periodi rateizzabili è riferita ai debiti delle aziende o dei lavoratori autonomi colpiti da calamità naturale o avversità atmosferiche di cui alla L. 350 del 2003, al decreto interministeriale del 21 aprile del 2004 e all’articolo1-ter della L. 71 del 2005.
Il comma in esame dispone altresì, al fine di compensare le minori entrate per l’INPS, il trasferimento allo stesso Istituto di 15,3 milioni di euro per l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.
Articolo
1, comma 1087
(Quote latte)
1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento».
Il comma 1087 novella il D.L. n. 49/2003, di disciplina delle quote latte, nella parte che regola la restituzione ai produttori del prelievo che questi hanno pagato in eccesso.
Il complesso meccanismo con il quale gli Stati comunitari debbono esigere il versamento di un prelievo supplementare da parte dei produttori lattieri che eccedano la quota produttiva loro assegnata, fa sì che possano essere imputati, a titolo di multa, importi in eccesso rispetto all’effettivo esubero produttivo constatato a fine campagna.
L’articolo 9 del D.L. 49/2003 richiede che l'ammontare del prelievo versato in eccesso, al netto di una quota che deve essere sottratta per costituire una apposita riserva, venga restituito ai produttori assoggettati al prelievo supplementare, dando in ordine la precedenza ai seguenti soggetti individuati dal comma 3:
- per primi vanno naturalmente rimborsati coloro che hanno versato più di quanto dovuto;
- quindi, i titolari eccedentari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
- ed i titolari di aziende nelle zone svantaggiate;
- infine (lettera c-bis), i soggetti che abbiano prodotto in eccesso a causa di provvedimenti dell’autorità sanitaria che abbiano comportato restrizioni alla movimentazione dei capi. Le restrizioni subite debbono consistere nel blocco degli spostamenti degli animali per un periodo di almeno 90 giorni nel corso della medesima campagna, ed il conseguente esubero produttivo deve essere contenuto entro il 20% della quota posseduta dal produttore.
La novella introdotta dalla norma in esame all’art. 9, comma 3, lettera c-bis del decreto legge n. 49/2003 ammette alla restituzione tutti i produttori di latte che eccedano la propria quota produttiva, in conseguenza di un provvedimento dell’autorità sanitaria. Ma nella ipotesi che l’eccesso produttivo superi la soglia del 20% della quota di pertinenza, la restituzione del prelievo è in ogni caso limitata ad un quantitativo pari al 20% della quota posseduta.
Articolo 1, commi 1088-1092
(Norme per l'internazionalizzazione del
sistema agroalimentare)
1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1091. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
1092. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
I commi da 1088 a 1092 intendono promuovere l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, introducendo benefìci fiscali per gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati all’estero.
Il comma 1088 esclude dalla base imponibile del reddito di impresa il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri.
Possono fruire dell’agevolazione anche le imprese agricole e agroalimentari in forma cooperativa.
La norma si applica per tre periodi d’imposta, a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria - pertanto a decorrere dal 2007 - e per i due successivi, ma a condizione che tali investimenti eccedano la media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti.
In base al comma 1089 l’agevolazione è elevata rispettivamente:
§ al 35 per cento per gli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici;
§ al 50 per cento per gli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102[54].
Gli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2005 hanno introdotto nuove misure per l’integrazione e l’organizzazione delle filiere agroalimentari. L’intesa di filiera(che sostanzialmente sostituisce i vecchi accordi interprofessionali) costituisce il quadro di riferimento di una catena “pattizia” che, attraverso passaggi successivi e conseguenti, si sviluppa attraverso contratti quadro, contratti-tipo e contratti di conferimento tra singoli agricoltori e primi acquirenti. Le intese di filiera sono volte a definire azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e il coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; a definire modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; ad individuare modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità, nonché criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; a delineare azioni volte a perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori, nonché metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. Le intese di filiera possono essere stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro, sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli prodotti ed aree geografiche. I contratti-quadro perseguono gli obiettivi di sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, orientare la produzione agricola per farla corrispondere alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere criteri di adattamento della produzione all’evoluzione del mercato. La stipula di un contratto-quadro obbliga gli acquirenti a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro e che trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti.
In base al comma 1090 il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ma con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. In questo caso per poter applicare il beneficio fiscale, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.
Il comma 1090 prevede inoltre che gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 [55], in alternativa all’esclusione dalla base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES) o delle persone fisiche (IRE; recte: IRPEF)possano beneficiare di un credito d’imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità.
Si rinvia poi ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la fissazione delle modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il comma 1091 prevede, come condizione per poter usufruire del beneficio fiscale, un'attestazione di effettività delle spese sostenute,che può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da uno dei seguenti soggetti:
§ un revisore dei conti;
§ un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni;
§ il responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il comma 1092 rinvia, per le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale, per quanto non previsto dal presente articolo, alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357[56], convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Si tratta della norma che ha consentito per gli anni 1994 e 1995 la detassazione del reddito d’impresa reinvestito, escludendo dall'imposizione il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati per due periodi d’imposta in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Dall’agevolazione erano escluse le banche e le imprese di assicurazione, e si applicava per due periodi d'imposta. L'ammontare degli investimenti doveva essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
Per investimento si intendeva la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare era limitato ai beni strumentali per natura.
Articolo 1, commi 1093-1096
(Sviluppo della forma societaria in
agricoltura)
1093. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1094. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.
1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative del comma 1093.
1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo è soppresso.
I commi da 1093 a 1096 sono volti a favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentendo alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, ed alle società cooperative, che siano società agricole, di optare per l’applicazione di un regime fiscale più favorevole, cioè di essere tassate in base al reddito catastale agrario, disciplinato dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)[57].
L’opzione per la tassazione del reddito agrario su base catastale è possibile, in base al comma 1093, per tutte le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestano la qualifica di società agricola in base all’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004[58].
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004 contiene la nozione di società agricola. In base a tale norma la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola (comma 1).
Alle società agricole con almeno la metà dei soci in possesso della qualifica di coltivatore diretto, qualificate come imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime (comma 4).
In base al comma 4-bis (come modificato dal comma 1096 della presente legge finanziaria), le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
Pertanto in base al comma 1093, ed in virtù del rinvio all’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, come modificato dal successivo comma 1096, le agevolazioni fiscali, consistenti nella tassazione del reddito agrario su base catastale, sono possibili pertanto per tutte le società agricole aventi forma di società a responsabilità limitata o di società di persone o di società cooperativa, a prescindere dal fatto di essere imprenditori agricoli professionali, come è invece richiesto per usufruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette (es. nel caso di cessione di terreni).
L’agevolazione del comma 1093 è concessa, evidentemente, ai fini delle imposte sui redditi, mentre l’agevolazione prevista dall’articolo 2, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 99 del 2004 vale ai fini delle imposte indirette. Tale ultima agevolazione comunque permane, e ad essa si aggiunge quella disposta dal comma in esame, che ha peraltro un ambito di applicazione più vasto.
A norma del comma 1095 le modalità applicative relative al comma 1093 saranno disposte con decreto ministeriale.
Il comma 1096 abroga il secondo periodo dell’articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo n. 99 del 2004, cioè la norma in base alla quale, in ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non potevano essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.
In seguito a tale abrogazione quindi, le agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette e quelle creditizie previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 99/2004 saranno fruibili sia in capo ai coltivatori diretti che alle società agricole di persone, ovvero di capitali o cooperative, di cui essi siano rispettivamente soci o amministratori.
Il comma 1094 contiene una norma speciale per la tassazione di alcune categorie di soggetti che in presenza di determinati requisiti possono essere considerati imprenditori agricoli.
Si tratta di una nuova disposizione in base alla quale le società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano imprenditori agricoli se provvedono esclusivamente alla trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.
La norma infatti prevede per tali soggetti la determinazione del reddito in misura forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività del 25%.
La norma non prevede, come invece è stabilito per le cooperative, che la attività della società possa avere a oggetto i prodotti conferiti prevalentemente dai soci e quindi tali società dovranno operare esclusivamente con i prodotti dei soci, salvo poter acquistare da terzi quelli strettamente strumentali alla produzione
La disposizione del comma 1094 non si inserisce organicamente nelle disposizioni dei richiamati commi da 1093 a 1096, le quali prevedono l’opzione per un sistema di tassazione su base catastale cui non risulta applicabile il coefficiente di redditività del 25% previsto dal comma 1094.
La determinazione forfetaria del reddito mediante coefficienti è prevista invero per alcune attività agricole (manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di taluni prodotti e fornitura di servizi) dall’articolo 56-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il cui comma 4 esclude espressamente l’applicabilità delle disposizioni alle società di capitali nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Si ricorda infatti che il reddito delle attività agricole svolte da società di persone e di capitali e da enti commerciali viene determinato secondo le ordinarie regole del reddito di impresa (articolo 55, comma 2, lettera b), del TUIR e articolo 56-bis.
Si ricorda che la definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, così come modificato dalla cosiddetta “legge di orientamento” (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Sulla base di tali disposizioni, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta:
§ alla coltivazione del fondo;
§ alla silvicoltura;
§ all'allevamento del bestiame;
§ all'esercizio di attività connesse alle precedenti.
Alle società agricole qualificate come imprenditori agricoli professionali (IAP)[59] si applicano attualmente le agevolazioni creditizie e quelle tributarie, ai fini delle imposte indirette, previste per i coltivatori diretti. Le medesime agevolazioni sono riconosciute anche alle società agricole di persone in cui almeno un socio sia coltivatore diretto e alle società agricole di capitali e cooperative in cui almeno un socio sia coltivatore diretto.
Nel caso in cui trattisi di società composte, almeno per metà, da soci che siano coltivatori diretti, si è prevista, inoltre, l’estensione alle società del diritto di prelazione e di riscatto di fondi riconosciuti, dalla normativa vigente, a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi dei fondi medesimi
Si ricorda che si considerano coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali tenuti dall’INPS, e soggette al versamento dei contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e malattia.
Per quanto riguarda il regime fiscale agevolato applicabile ai coltivatori diretti, questo è definito in varie norme, tra cui la legge n. 604 del 1954 relativa alla piccola proprietà contadina[60]. La legge stabilisce un particolare regime di favore sui trasferimenti dei terreni agricoli, disponendo l'applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa, mentre l'imposta catastale è pari all' 1 per cento.
Si segnala che le modalità di applicazione di tali agevolazioni agli IAP sono state anche oggetto di un’interrogazione a risposta immediata presso la Commissione VI (Finanze), svolta il 7 febbraio 2006[61].
Per i coltivatori diretti è altresì prevista un’agevolazione ai fini dell’ICI. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali, il versamento dell'imposta avviene limitatamente alla parte di valore della base imponibile eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:
§ del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 euro e fino a 61.974, 83 euro;
§ del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974, 83 euro e fino a 103.291, 38 euro;
§ del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a 129.114, 22 euro.
L’imposizione diretta sui redditi agrari è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a tale norma il reddito agrario è costituito dalla parte di reddito fondiario imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, nei limiti della potenzialità del terreno stesso. A differenza del reddito dominicale, costituito dalla parte di reddito dei terreni che viene imputata al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di essi, il reddito agrario è quindi quello, determinato catastalmente, che va imputato al soggetto che esercita l'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Il reddito agrario esprime pertanto la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno e viene determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione.
Articolo 1, commi 1097-1099
(Riassetto della raccolta Bancoposta)
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell'area euro a cura di Poste Italiane Spa.
1098. È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.
I commi 1097-1099 intervengono sulla normativa relativa ai fondi raccolti da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta.
Il comma 1097 stabilisce che i fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane S.p.a. per attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 144 del 2001, vale a dire i fondi provenienti dalla raccolta dei conti correnti postali, siano investiti in titoli governativi dell’area euro a cura di Poste Italiane Spa.
L'articolo 2, comma 1, del DPR 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) elenca le attività di bancoposta svolte da Poste Italiane spa. La lettera a) indica in particolare la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività connesse o strumentali.
Il comma 1098 dispone conseguentemente l'abrogazione dell’obbligo di detenere i suddetti fondi presso la tesoreria dello Stato.
Viene, in particolare, abrogato limitatamente ai fondi medesimi, il vincolo di cui all’articolo 14 del decreto luogotenenziale n. 1451 del 1917[62], che prevede che i fondi disponibili siano versati in un conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti[63], nonché le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge n. 269 del 2003.
Si ricorda che il decreto-legge n. 269 del 2003, tra l’altro, ha disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in società per azioni (articolo 5). In particolare, il D.M. 5 dicembre 2003, attuativo di tale disciplina di riforma, ha previsto che il Ministero dell’economia subentri alla CDP nei rapporti derivanti dal servizio relativo ai conti correnti postali.
In virtù della normativa di riforma della Cassa depositi e prestiti, dal 2005 le liquidità raccolte nei conti correnti di Poste Italiane/Banco Posta sono depositate solo presso il Tesoro.
La relazione tecnica al maxi-emendamento del Governo presentato alla Camera nel corso dell’esame in prima lettura del disegno di legge finanziaria (che ha introdotto i commi in esame) ha chiarito che tale disposizione mira a rimuovere l'obbligo di detenere i fondi della clientela privata nella tesoreria dello Stato, promuovendo una logica di mercato nella gestione delle attività/passività, in linea con l'operatività di una società per azioni, seppur assicurando - nel prevedere che tali fondi siano investiti in titoli governativi dell'area euro - un basso profilo di rischio per l'ingente ammontare di risorse coinvolto (circa 25 miliardi di euro).
La relazione tecnica ha precisato che tale operazione dovrebbe comportare un risparmio di interessi (pari a 180 milioni di euro nel 2008 e 215 nel 2009), poiché la remunerazione attuale dovuta su tali fondi risulta più alta di quella ottenibile in futuro. Infatti, quella attuale è corrispondente in larga misura a quella dei titoli di Stato a lungo termine; la sostituzione avverrà con il complesso degli strumenti normalmente offerti nell'ambito della gestione del debito.
A tale proposito si ricorda che il 30 dicembre 2005 l’ABI (Associazione bancaria Italiana) si è rivolta alla Commissione europea denunciando alcune misure che favoriscono le attività bancarie di Poste Italiane S.p.a. (PI). Tra le misure oggetto di denuncia, l’ABI ha evidenziato, sotto il profilo della disciplina relativa agli aiuti di Stato, il tasso di remunerazione per Poste Italiane derivante dal deposito presso la Tesoreria dello Stato dei risparmi raccolti nei conti correnti dei clienti bancoposta. Secondo la denuncia dell’ABI, tale deposito frutterebbe a Poste italiane un interesse del 4% circa, mentre i conti correnti verrebbero remunerati alla clientela postale (da PI) intorno all’1%. Il margine positivo di PI sarebbe, dunque, superiore al margine di interesse “di mercato”, rappresentando un aiuto di Stato.
La Commissione europea ha deciso su questo punto con comunicazione del 26 settembre 2006 (C(2006) 4207 def.), osservando che gli interessi pagati dallo Stato a Bancoposta fino al 2004 dovrebbero considerarsi “esistenti” appunto solo fino al 2004 per cui non vi è motivo di proporre misure per una loro rimozione. Per ciò che invece attiene al tasso di interesse da applicare ai fondi depositati presso il Tesoro dal 2005, invece, la Commissione ha invitato l’Italia a trasmetterle qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione dell’aiuto. Dal 2005 è infatti mutato il quadro normativo applicabile alla fissazione del tasso di interesse dovuto a Poste Italiane s.p.a.
La legge finanziaria 2006 ha previsto, all’articolo 1, comma 31, che il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinino con apposita convenzione, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2005, i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere sulle giacenze dei conti correnti presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, così da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
Il 23 febbraio 2006 è stata conclusa la suddetta convenzione tra il MEF e PI con la quale si definiscono i meccanismi concreti per fissare i tassi di interesse per un periodo triennale, a decorrere dal 2005.
L’attuazione progressiva delle disposizioni in oggetto, da completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con il Ministero dell’economia e delle finanze (comma 1099).
Come esplicitato nella relazione tecnica, il coordinamento con il Ministero dell'economia si rende necessario attuare in modo graduale la fuoriuscita dei fondi dalla tesoreria, consentendo che le giacenze siano rimpiazzate con emissioni di titoli di Stato.
In conseguenza delle disposizioni in esame l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2007 (legge n. 298/2006), fissa l'importo massimo di emissione di titoli pubblici in 55.000 milioni di euro.
Tale ammontare è stato dunque aumentato rispetto ai 30.000 milioni di euro previsti nel testo iniziale del disegno di legge di bilancio (A.C. 1747), in relazione alle emissioni aggiuntive di titoli di Stato per 25 miliardi di euro derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi in esame.
Articolo 1, commi 1100-1102
(Interventi per la difesa del mare)
1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).
1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:
«Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti».
Il comma 1100 destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento del 16 febbraio 1976, ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30.
Posto che l’art. 1 della legge n. 979 fa riferimento al Piano generale in difesa del mare e delle coste dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, si segnala che sarebbe stato più corretto il riferimento a tale piano, piuttosto che a singoli programmi annuali.
Si fa presente che anche in Tabella C sono previsto rifinanziamenti della legge n. 979 del 1982, pari a 40,35 milioni di euro per il 2007, 39,821 milioni di euro per il 2008 e 40,64 milioni di euro per il 2009.
La legge 31 dicembre 1982, n. 979 rappresenta a tutt’oggi, malgrado sia trascorso più di un ventennio dalla sua approvazione, la legge organica sulla difesa del mare, non avendo subito, nel frattempo, sostanziali modifiche rispetto all’impianto originario. Essa prevede disposizioni volte sia alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti inquinanti le risorse marine, sia alla definizione di un piano operativo da attuarsi in caso di sinistri in mare.
Per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 1 della legge n. 979, il Ministero dell'ambiente elabora, d'intesa con le regioni un "Piano generale in difesa del mare e delle coste dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino" valido su tutto il territorio nazionale[64] che indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati. Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, dovrà poi essere approvato dal CIPE.
Si ricorda, inoltre, che a seguito della riforma dell'organizzazione del Governo disposta dal decreto legislativo n. 300 del 1999, è stato istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale sono state attribuite le funzioni statali in quattro aree funzionali (art. 36), fra le quali le funzioni relative alla difesa del mare e dell'ambiente costiero. Tali funzioni sono state successivamente assegnate, con l’ultimo regolamento di riorganizzazione del Ministero - DPR 17 giugno 2003, n. 261 - alla Direzione generale per la protezione della natura.
L’importanza dei compiti assegnati al Ministero dell’ambiente per provvedere alla tutela dell’ambiente marino è stata sottolineata, recentemente, anche nella denominazione stessa del Ministero, divenuta - in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[65], modificativo del D.Lgs. n. 300/1999 - “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.
Per quanto riguarda la Convenzione di Barcellona sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, le sue disposizioni[66]sono state trasposte nel nostro ordinamento, con la legge 25 gennaio 1979, n. 30. Gli obblighi dettati dalla Convenzione di Barcellona si riassumono nel dovere di adottare tutte le misure appropriate volte a prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento del Mar Mediterraneo o quantomeno migliorarlo. La Convenzione include una serie di strumenti, noti come "Protocolli", che se propriamente ratificati ed implementati (tramite la loro trasposizione nella legislazione nazionale), proteggeranno dall’inquinamento industriale il mar Mediterraneo e le sue aree costiere. La Convenzione consta di una parte “generale” e di 6 Protocolli, inerenti, ciascuno, uno specifico aspetto della protezione del Mediterraneo:
1. Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri (Protocollo LBS);
2. Protocollo per la prevenzione e l’eliminazione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo derivante da scarichi di imbarcazioni ed aerei o per incenerimento in mare (Protocollo Dumping);
3. Protocollo relativo alle aree particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (Protocollo SPA e biodiversità);
4. Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo (Protocollo Offshore);
5. Protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo derivante da movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento (Protocollo rifiuti pericolosi);
6. Protocollo riguardante la cooperazione nella lotta all’inquinamento del Mar Mediterraneo in casi d’emergenza derivante da petrolio e da altre sostanze pericolose (Protocollo sulle emergenze).
Considerando lo stato delle ratifiche della Convenzione e dei 6 Protocolli (sia di quelli nuovi che emendati), solo il nuovo Protocollo sulle aree protette e sulla biodiversità è entrato in vigore (12 dicembre 1999). Finora, solo la Tunisia ha ratificato tutti i protocolli mentre il Principato di Monaco, l'Italia e la Spagna hanno ratificato tutti i protocolli, fatta eccezione per quello riguardante i rifiuti pericolosi ed il Protocollo Offshore.
Il comma 1101 prevede che per la determinazione delle spese sostenute per gli interventi di tutela dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui all’art. 12 della legge n. 979 del 1982, venga applicato il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (cd. SCOPIC).
Si fa notare che la clausola SCOPIC, indicata nel comma in esame con il generico termine di “tariffario”, è complementare al Lloyd’s Form Salvage Agreement “No Cure - No Pay”[67], accordo sviluppato dai Lloyd’s britannici nel 1995 recante i criteri su cui deve essere basata la remunerazione da pagare alle compagnie di salvataggio di navi. Tale accordo rimane quello più ampiamente utilizzato nei contratti di salvataggio dalla comunità marittima internazionale ed è universalmente accettato quale mezzo per determinare i compensi di salvataggio. Esso è stato integrato con la clausola SCOPIC, applicabile indipendentemente dal fatto che si sia verificato o meno un danno all’ambiente, che prevede una serie di tariffe e di maggiorazioni da applicarsi per il costo del personale e dell’equipaggiamento di salvataggio.
Si ricorda, ancora, che le norme fondamentali per la disciplina del pronto intervento in caso di inquinamento causato da incidenti sono contenute nel Titolo III (artt. 10-14) della legge n. 979 del 1082, ove sono individuate le autorità preposte a dirigere le operazioni di emergenza, sulla base di piani locali e del piano nazionale.
Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento causato da immissioni - anche accidentali - di idrocarburi o di altre sostanze nocive provenienti da qualsiasi fonte, l'art. 11 individua diverse misure di intervento, che possono, a seconda della gravità dell’inquinamento andare da un intervento di "ordinaria amministrazione" disposto dall’autorità marittima, fino ad un intervento di “emergenza nazionale”, nel quale viene necessariamente coinvolta anche la protezione civile.
L’art. 12 dispone che il comandante (o l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo/impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma), nel caso di avarìe o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino o al litorale, debbano, oltre ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, adottare ogni misura possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti. Viene, inoltre, previsto un potere sostitutivo da parte dell’autorità marittima nell’assumere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti, recuperando poi dagli stessi le spese sostenute, nel caso di loro inerzia o di urgenza.
Il comma 1102, attraverso la sostituzione del secondo comma dell’art. 14 della legge n. 979 del 1982, prevede che le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi adottati per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti, vengano versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura del 50% allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinandole ad attività di difesa del mare dagli inquinamenti.
Il vigente art. 14 della legge n. 979 del 1982 prevede che le spese occorrenti per l'adozione delle misure di intervento disposte all'art. 11 nonché per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provveda a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria (primo comma). Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 12, vengono, invece, versate all'entrata del bilancio dello Stato (secondo comma).
Articolo 1, commi 1103-1105
(Contrasto dell'abusivismo nelle aree
naturali protette)
1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1104. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1105. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
I commi 1103-1105 mirano a contrastare l’abusivismo edilizio nelle aree naturali protette nazionali ed estendono, in particolare, a tutte le aree protette l’acquisizione gratuita, a favore degli enti di gestione o dei comuni, delle opere abusivamente costruite all’interno del loro perimetro.
Con il comma 1103 viene autorizzato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 per attuare un programma triennale straordinario per la demolizione delle opere abusive nelle aree naturali protette nazionali.
Si ricorda che la legge 394 del 1991 classifica le aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette[68], nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue: Parchi Nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve naturali, Zone umide di interesse internazionale, altre aree naturali (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi ed aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.
Il successivo comma 1104 estende a tutte le aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere abusivamente costruite all’interno del loro perimetro a favore degli organismi di gestione o, in assenza, a favore dei comuni. Tale acquisizione gratuita è, infatti, già stata disposta, per le aree protette nazionali, dall’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Ai fini dell’acquisizione gratuita delle opere abusive il comma in esame fa riferimento all'art. 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che è però stato abrogato dall'art. 136 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e le cui disposizioni sono ora confluite nell'art. 31 del Testo unico dell’edilizia emanato con il D.P.R. n. 380 del 2001.
Si osserva che sarebbe stato necessario sostituire il riferimento all'art. 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, abrogato, con quello all’art. 31, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’art. 31, comma 6, del DPR n. 380 del 2001 prevede, per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, che l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifichi di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
Rimangono confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, nonché delle procedure e modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, già disposti dall’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Il comma 1105 esclude dall’applicabilità delle disposizioni recate dai commi precedenti le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 1, comma 1106
(Concessioni per derivazioni di acque
ad uso idroelettrico nella provincia di Sondrio)
1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Il comma 1106 dispone che le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico siano rilasciate previo parere del Ministero dell’ambiente - che allo scopo si avvale dell’APAT - ma limitatamente alla provincia di Sondrio e per un periodo di due anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria (fino al 1° gennaio 2009).
La finalità della disposizione è individuata nella salvaguardia degli equilibri ambientali e dell’ecosistema nei territori di cui all’art. 1 della legge n. 102 del 1990, tra cui appunto figura anche la provincia di Sondrio.
Si ricorda che la legge 2 maggio 1990, n. 102 ha previsto specifiche misure per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle alluvioni dei mesi di luglio ed agosto 1987. Nello specifico, il comma 1 dell’art. 1 ha provveduto a destinare risorse volte al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como.
La materia delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico è, invece, regolata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999, che, al comma 10, per il rilascio delle medesime, prevede una competenza regionale e provinciale. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, invece, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara (ad evidenza pubblica da parte dell’amministrazione competente per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo trentennale). L’amministrazione è tenuta a tener conto dell’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
Articolo 1, comma 1107
(Personale degli Enti parco nazionali)
1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Il comma 1107 prevede l’estensione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 94, della L. 30 dicembre 2004, n. 311(legge finanziaria per il 2005), in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della L. 9 dicembre 1998, n. 426[69].
Si ricorda che il comma 93 della L. 311 del 2004 ha previsto per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[70] un obbligo di procedere ad una rideterminazione degli organici, in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica.
La rideterminazione dell’organico prevista dal comma 93 doveva essere effettuata in base ai principi e criteri indicati sia dall’articolo 1, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165/2001 (maggiore efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, migliore utilizzazione delle risorse umane), sia dall’articolo 34, comma 1, della L. del 2002 (legge finanziaria per il 2003) che faceva esplicito riferimento:
- al processo di riforma delle amministrazioni statali e delle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;
- alle previsioni recate dal capo III del titolo III della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002). Il riferimento dovrebbe essere soprattutto agli articoli 29 e 32, che disciplinano l’esternalizzazione dei servizi.
Le amministrazioni pubbliche su indicate avrebbero dovuto provvedere alla rideterminazione dell’organico entro il 30 aprile 2005, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici. Si prevedeva quindi che nel caso in cui le amministrazioni non avessero provveduto alla rideterminazione entro il termine stabilito, la dotazione organica restasse fissata in base al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con riferimento a ciascuna qualifica.
Il comma 94 della L. 311 del 2004,richiamato dalla norma in esame, esclude dalledisposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche le seguenti pubbliche amministrazioni: le Forze armate; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i Corpi di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; gli ordini e collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni; le Università; il comparto scuola; le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Pertanto, la disposizione in esame include tra le amministrazioni pubbliche esentate dall’obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche gli Enti parco nazionali.
Inoltre, la norma in esame attribuisce a tale personale, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza con l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157[71].
Si consideri che il richiamato articolo 29, comma 1, dispone che gli agenti dipendenti dagli enti locali, a cui sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio.
Articolo 1, comma 1108-1109
(Gestione dei rifiuti solidi urbani)
1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo «Rifiuti zero».
Il comma 1108 fissa i seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere negli ambiti territoriali ottimali (ATO):
§ 40% entro il 31 dicembre 2007;
§ 50% entro il 31 dicembre 2009;
§ 60% entro il 31 dicembre 2011.
Le percentuali e le scadenze indicate rappresentano obiettivi intermedi rispetto a quelli contemplati dall’art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006.
Tale articolo, infatti, prevede che in ogni ATO sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la disposizione prevede che negli ATO in cui tali obiettivi non sono raggiunti, la Regione, previa diffida, provveda tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.
Il comma 1109 dispone che la percentuale minima di raccolta differenziata per gli anni successivi al 2011, da assicurare per i fini di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Viene altresì specificato che tale percentuale dovrà essere fissata in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero" (rispetto al contenuto del quale, peraltro, sarebbe stato opportuno un chiarimento).
Il comma in esame riprende, nella sostanza, le disposizioni recate dall’AS 1021 (di iniziativa dei senatori Sodano ed altri, il cui esame non è ancora iniziato presso la competente Commissione), aventi l’obiettivo di conferire “effettiva vincolatività agli obiettivi percentuali già stabiliti da norme vigenti (articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) al fine di responsabilizzare al massimo gli amministratori locali e di sollecitare il loro convinto impegno sul fronte della realizzazione di un efficiente sistema di raccolta differenziata”[72].
L’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 prevede, al comma 3, che “nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni”.
1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.
1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.
1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.
1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
I commi 1110-1115 prevedono l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Si ricorda che con il termine Protocollo di Kyoto si intende l’accordo internazionale sottoscritto il 7 dicembre 1997 da oltre 160 paesi partecipanti alla terza sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Oggetto del Protocollo, divenuto vincolante a livello internazionale il 16 febbraio 2005, è uno degli aspetti del cambiamento climatico: la riduzione, attraverso un’azione concordata a livello internazionale, delle emissioni di gas serra.
Per quanto riguarda l’Italia, la ratifica del protocollo di Kyoto è avvenuta con la legge 1° giugno 2002, n. 120, la quale reca anche una serie di disposizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha provveduto ad elaborare il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010 (per consentire all'Italia di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto), nonché la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, recante le “linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra”.
Tali documenti, approvati con la delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, contengono, secondo quanto previsto dalla legge di ratifica, l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate al contenimento ed alla riduzione delle emissioni di gas serra.
Per il finanziamento di tali misure è da ultimo intervenuto l’art. 1, comma 433, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), che ha autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per il 2006.
Il comma 1111 demanda ad un decreto interministeriale - che i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, devono emanare di concerto, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – l’individuazione delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti.
Lo stesso comma precisa le caratteristiche principali dei finanziamenti suddetti, che dovranno:
§ essere a tasso agevolato. La disposizione precisa che, nello stesso termine di tre mesi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all’individuazione del tasso di interesse da applicare.
§ avere una durata non superiore a 72 mesi;
§ avere, quali destinatari, soggetti pubblici o privati.
Il comma 1112 elenca le seguenti misure cui attribuire priorità nell’assegnazione dei finanziamenti per il triennio 2007-2009
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nel settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
Si segnala che tali misure rappresentano, in gran parte, una selezione di quelle già indicate quali “opzioni per ulteriori misure di riduzione delle emissioni” nella tab. 7 della citata delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, al fine di colmare il gap tra l’obiettivo di riduzione previsto dal protocollo di Kyoto e la previsione delle emissioni dello “scenario di riferimento”[73].
Il comma 1113 determina la dotazione del Fondo in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Viene altresì previsto che, in sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 2002, n. 120.
L’art. 2, comma 3, della legge n. 120/2002 prevede l’emanazione, entro il 30 marzo di ogni anno, di decreti interministeriali volti all’individuazione di programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio.
Per tali finalità il successivo comma 5 ha autorizzato la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.
In attuazione di quanto disposto dal comma 3 citato, sono stati emanati il D.M. 3 novembre 2004, per i programmi pilota a livello nazionale, il D.M. 2 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione e il D.M. 11 febbraio 2005, per i programmi pilota a livello internazionale, che hanno impegnato tutte le risorse stanziate dal comma 5 citato.
Il comma 1114 dispone che le rate di rimborso dei finanziamenti concessi vengano destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo medesimo.
Il comma 1115, che incardina il Fondo presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., prevede anche la stipula di un’apposita convenzione per la definizione delle relative modalità di gestione del Fondo e dispone che la Cassa depositi e prestiti possa avvalersi, per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi, di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
Il comma 1116 prevede che, per il 2007, in sede di riparto delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente - iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 – sia riservata una quota non inferiore a 5 milioni di euro alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti.
Le finalità della disposizione in commento sono indicate, in funzione della sicurezza nazionale, nell’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
L’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), come modificato dall’art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, di Fondi unici per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa.
Nel fondo confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati.
A decorrere dal 2003, i Fondi unici per gli investimenti possono essere rifinanziati per i tre anni del bilancio pluriennale nella Tabella D della legge finanziaria.
Il comma 4 dell’articolo 46 ha stabilito che in apposito allegato alla legge finanziaria siano analiticamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei Fondi per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione.
Il successivo comma 5 ha disposto che i Ministri competenti presentino annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella quale siano individuate le destinazioni delle disponibilità di ciascun Fondo, con successivo trasferimento delle risorse ai capitoli di spesa relativi ai singoli interventi[74].
Per quanto riguarda il Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’ultima relazione presentata alle Camere per il riparto è stata quella relativa all’esercizio 2006[75].
Nella legge di bilancio per il 2007, tale fondo è iscritto - all’interno dello Stato di previsione del Ministero dell’ambiente - nel centro di responsabilità n. 1 “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro”, nell’U.P.B. 1.2.3.6, avente una dotazione di 492,3 milioni di euro.
Relativamente alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si ricorda che tale comma ha autorizzato, tra l’altro, limiti di impegno ventennali di 13,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 1998, di 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 1999 e di 8,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2000, per una serie di finalità, tra cui la realizzazione degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Le disposizioni del citato articolo 25, ora abrogato, si trovano trasposte nell’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), che prevede la stipula, da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali, di appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, aventi ad oggetto, tra l’altro, lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, nonché l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
Tali finalità appaiono compatibili con quella enucleata dal comma in esame circa la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti.
Sull’esigenza di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si riporta l’analisi svolta nel 2005 da Legambiente, in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, dal titolo “Rifiuti S.p.A. - Radiografia dei traffici illeciti”. In essa si legge che “una delle condotte illecite più frequenti è quella di modificare la natura reale dei rifiuti mescolandoli tra loro ottenendo un unico rifiuto da avviare illecitamente ad operazioni di recupero in procedure semplificate. L’attività investigativa ha consentito di appurare che, a fronte di differenti e molteplici codici Cer in ingresso, in uscita vi è un numero notevolmente inferiore di codici che, nei vari mesi, sono sempre gli stessi e che consentono di indirizzare i rifiuti miscelati verso gli impianti in procedure semplificate. In questo modo i soggetti che realizzano queste operazioni alterano la rintracciabilità del rifiuto, realizzando con un’unica operazione un doppio guadagno[76]”.
Nello stesso documento, nell’analizzare le possibili strategie di contrasto, viene sottolineato che “sono ancora da risolvere, inoltre, le problematiche legate alla cosiddetta «tracciabilità» dei rifiuti stessi, che renderebbe assai più difficoltose le attività illecite di miscelazione e successivo smaltimento”.
Analoghe considerazioni sono state espresse, nelle passate legislature, dalle Commissioni d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse[77].
Articolo 1, comma 1117-1120
(Disposizioni in materia di fonti
rinnovabili)
1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.
1119. È fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: «o assimilate»; al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: «ed assimilate»;
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: «e assimilate» sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole «o assimilate» e le parole: «ed inorganici» sono soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: «o assimilate» sono soppresse; all' articolo 26, comma 7, della medesima legge, le parole: «o assimilate» sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: «e inorganici» sono soppresse;
f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) è abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 è abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 è abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole «ed assimilate».
I commi da 1117 a 1120 recano disposizioni in materia di fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 1117, dispone, al primo periodo, che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica vengano concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Si ricorda che con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, per fonti rinnovabili si intendono: «le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani». Tali definizioni riprendono quelle dell’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE citata dalla norma in esame.
Il decreto, oltre alla definizione degli obiettivi indicativi nazionali e delle misure di promozione da adottare ai fini dello sviluppo della produzione di energia dalle suddette fonti, contiene disposizioni specifiche relative a singole fonti energetiche, norme di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, la previsione di una campagna di informazione e comunicazione a favore delle predette fonti, nonché l’inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresa la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti
In particolare, infatti, l’articolo 17 ha provveduto ad incentivare ulteriormente la produzione di energia da rifiuti sia rispetto alla legislazione nazionale previgente[78], sia nei confronti delle disposizioni recate dalla direttiva 2001/77/CE.
Infatti, se, da un lato, la definizione di fonti rinnovabili contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 riproduce fedelmente quella recata dalla direttiva[79], dall'altro lato, l’art. 17 precisa che sono “ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti”[80].
Pertanto, agli impianti alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, incluse le centrali ibride, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 387/03, fatta eccezione della disciplina della garanzia di origine per quanto riguarda la frazione non biodegradabile dei rifiuti.
Al contempo, innovando profondamente rispetto al passato, l’articolo 17 esclude dal regime riservato alle fonti rinnovabili le cosiddette “fonti assimilate”, di cui alla legge 10/91[81].
Inoltre, il D.M. 24 ottobre 2005[82], recante “Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, all’art. 5, comma 2, riconosce agli impianti alimentati a biomasse e rifiuti aventi diritto ai certificati verdi per l’energia prodotta nei primi 8 anni successivi alla loro entrata in servizio, la possibilità di ottenerli per ulteriori 4 anni, su richiesta del produttore. In tal modo si è provveduto a rafforzare ulteriormente l’incentivazione dei rifiuti- compresa la frazione non biodegradabile – e dei combustibili da essi derivanti, già prevista, in aperto contrasto con la direttiva 2001/77/CE, dall’articolo 17 del decreto legislativo di recepimento (n. 387/03)
Con D.M. 5 maggio 2006[83] sono stati individuati i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.
Ai sensi del secondo periodo del comma 1117, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
Ai sensi del comma 1118, i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE sono definiti con decreti[84] del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Inoltre, il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti[85] a definire le condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l’entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui i prezzi dell’energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.
Ai sensi del comma 1119 è fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11 comma 14 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35[86].
Si ricorda che il citato comma 14 dell’articolo 11 del D.L. 35/2005 prevede che, allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994[87], la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale, assegni una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato DPR[88].
La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del DPR 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione.
Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351[89].
Il comma 1120 opera le necessarie correzioni normative per realizzare le disposizioni del comma 1117. In particolare:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono soppressi; all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto le parole “e da rifiuti” sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, articolo 22, al comma 1 sono soppresse le parole: “o assimilate”, al comma 5 è soppresso l’ultimo periodo, al comma 7 sono soppresse le parole: “e assimilate”;
c) alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, nei titoli degli articoli 22 e 23, le parole: “e assimilate” sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991 n. 10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole “o assimilate”, le parole “ed inorganici”sono soppresse; è inoltre soppresso il secondo periodo; all’articolo 11 della medesima legge, nel titolo, le parole “o assimilate” sono soppresse; all’ articolo 26, comma 76 della medesima legge le parole “o assimilate” sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 15, le parole “e inorganici” sono soppresse;
f) alla legge i marzo 2002, n. 39, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) è soppressa;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo i il comma 71 è abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229 il comma 6 è abrogato;
i) al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, all’articolo 52, comma 3, sono cancellate le parole “ed assimilate”.
Articolo 1, commi 1121-1123
(Istituzione del fondo per la mobilità
sostenibile nelle aree urbane)
1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalità;
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
Il comma 1121, allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il successivo comma 1122 elenca le seguenti misure cui dovranno essere prioritariamente destinate le risorse del fondo, prevedendo altresì che l’assegnazione delle medesime avvenga tramite apposito decreto interministeriale (adottato di concerto dai ministri dell'ambiente e dei trasporti):
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalità;
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
Nel corso della precedente legislatura sono state emanate disposizioni con finalità analoghe a quelle delle norme in commento. In particolare l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. L’art. 1, comma 432, della successiva legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), ha trasferito tale fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, provvedendo però a destinare la metà delle risorse ad interventi di difesa del suolo.
Si rammenta, inoltre, che nel novembre 2006 il Ministero dell’ambiente ha lanciato un programma di finanziamento finalizzato a promuovere interventi di mobilità sostenibile per il miglioramento della qualità dell’aria in ambiente urbano, con uno stanziamento di risorse a favore degli enti locali per un importo di 8,4 milioni di euro[90].
Tale programma si colloca nella serie di iniziative lanciate negli ultimi anni dal Ministero dell’ambiente, che – secondo quanto riportato nel sito internet dello stesso dicastero[91] – ha portato ad impegnare dal 1999 al 2003 “a favore della mobilità sostenibile circa 220 milioni di euro a favore di enti locali e regioni per interventi sulla mobilità”, per il finanziamento di “254 progetti di mobilità sostenibile nelle aree urbane a favore di 85 enti locali”.
Il comma 1123 prevede che una quota non inferiore al 5% delle risorse del Fondo sia destinata al finanziamento della mobilità ciclistica (legge n. 366 del 1998).
Si ricorda che l’articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, prevede - per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica - la predisposizione di piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati nel quadro di programmi pluriennali, che devono porre come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture sociosanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche. L'art. 3 della medesima legge istituisce presso il Ministero dei trasporti un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica (le cui tipologie sono indicate dall’art. 6), che viene annualmente ripartito tra le regioni (ai sensi dell'art. 4) con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentita la Conferenza permanente.
L’ultimo riparto è stato effettuato con il D.M. 31 dicembre 2003, pubblicato nella G.U. 29 aprile 2004, n. 100.
Articolo 1, commi 1124-1125
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1124. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.
Il comma 1124 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare:
§ progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche;
§ l’educazione e informazione ambientale;
§ progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
Si segnala che l’art. 109 della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001) ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un fondo avente lo scopo di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, con una dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003.
Lo stesso articolo ha previsto che per le annualità successive, alla determinazione si provveda ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Si ricorda, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 109 elenca una serie di materie cui devono essere destinate prioritariamente le risorse del Fondo. Tra di esse figura, alla lettera m-bis), l’elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale.
Al fine di evitare confusione tra il fondo previsto dalla legge finanziaria 2001 e quello istituito dalla disposizione in commento, sarebbe stato forse opportuno che quest’ultimo fosse denominato diversamente.
Il comma 1125 determina la dotazione del fondo in 25 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.
L’individuazione annuale delle misure prioritarie da finanziare con il fondo viene demandata, dal medesimo comma, ad apposito decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia (e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri), sentita la Conferenza unificata.
Si nota che la norma non fissa termini precisi per l’emanazione del citato provvedimento attuativo
1126. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate.
I commi 1126-1128 dispongono l’istituzione di un Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Tale Piano dà attuazione alla politica di acquisti cd. verdi da parte della P.A., ovvero il rispetto di alcuni criteri ambientali e sociali nella scelta di prodotti o servizi, indicata comunemente con il termine di Green Public Procurement (GPP).
Con il comma 1126 viene autorizzata una spesa di 50.000 euro per l’attuazione ed il monitoraggio del Piano, che dovrà essere predisposto dal Ministero dell’ambiente, con il concerto dei Ministri dell’economia e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto all’approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del D.Lgs. n. 414 del 1997.
Il Piano dovrà prevedere misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione dell‘uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
Nel comma 1127 vengonoquindi indicate le categorie merceologiche per le quali dovranno essere perseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
j) materiali per l’igiene;
k) trasporti.
Per il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità ambientale, il comma 1128 istituisce, infine, un apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambiente, dai ministri dell’economia e dello sviluppo economico, nonché dai presidenti delle regioni interessate. La disposizione nulla prevede circa le modalità ed i tempi di istituzione del citato Comitato.
Si ricorda che in materia di Green public procurement, nel corso della XIV legislatura, il Parlamento aveva già approvato diverse disposizioni finalizzate ad imporre alla P.A. quantitativi minimi di acquisti di materiale riciclato. In particolare si richiamano:
- l’art. 52, comma 56, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), come modificato dall'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha novellato il decreto Ronchi introducendo l’obbligo, per gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di coprire il fabbisogno annuale dei manufatti e beni indicati in apposito decreto ministeriale, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 8 maggio 2003, n. 203, che a sua volta ha richiesto – per la sua operatività - l’emanazione di numerose circolari esplicative per le differenti tipologie di beni e manufatti[92]
- l’art. 52, comma 14, della medesima legge n. 448/2001, che ha introdotto l’obbligo per le P.A., nell’acquisto di pneumatici di ricambio, di ricorrere a quelli ricostruiti nella misura del 20% del totale;
- l’art. 1, comma 16, della legge n. 443/2001, che ha previsto l’obbligo per gli uffici pubblici di coprire il fabbisogno di manufatti in plastica acquistando manufatti in plastica riciclata per almeno il 40% del fabbisogno stesso.
Da ultimo è anche intervenuto anche il D.Lgs. n. 152/2006, cd. Codice ambientale, che ha ridisegnato il quadro normativo in materia di GPP nell'ambito degli articoli dedicati alle competenze dello Stato e delle Regioni, nonché al recupero dei rifiuti.
L'art. 195, comma 1, lettere i) ed s), include tale materia tra quelle di competenza statale, ma non indica alcuna percentuale minima di impiego di prodotti riciclati. Il successivo art. 196, comma 1, lettera p), relativo alle competenze delle Regioni, riporta invece la percentuale del 30% di prodotti derivanti da processi di recupero originariamente prevista dal DM n. 203/2003. Al fine di incentivare l'utilizzo di prodotti riciclati è previsto, inoltre, che le regioni inseriscano nei bandi di gara o di selezione apposite clausole di preferenza, mentre l'art. 181, comma 4, reca una previsione generica secondo cui le P.A. promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria al fine di favorire l’utilizzo di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti.
La necessità di adottare una strategia di Green public procurement è stata evidenziata, infine, anche in sede europea nella comunicazione della Commissione europea del 27 maggio 2003 Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti. La stessa Commissione ha successivamente emanato una sorta di manuale sul GPP[93] recante le linee guida applicative per la P.A. Si ricorda, infine, che anche le direttive sugli appalti pubblici, 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite nel D.Lgs. n. 163/2006, prevedono specifici riferimenti e requisiti per l’adozione di criteri ambientali nella selezione e nell’aggiudicazione.
1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul «Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, il comma 1129 prevede l’avvio, a partire dall’anno 2007, di un programma nazionale sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che non risultino biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
La definizione tecnico-normativa di biodegradabilità è stabilita dalla norma europea Uni En 13432, che nasce da un mandato specifico della Commissione Europea al CEN[94] a margine della Direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi, volto a definire standard adeguati per "minimizzare l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sull'ambiente e per evitare barriere sul libero commercio e distorsioni nella competizione, e definire requisiti essenziali che governino la composizione, la riutilizzabilità e la ricuperabilità degli imballaggi". La norma è stata pubblicata dal CEN nel settembre 2000 ed è divenuta norma europea armonizzata nel 2001; essa stabilisce i requisiti degli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, fissando gli schemi di prova e i criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
Con il D.M. ambiente 2 maggio 2006[95] recante “Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio” sono stati pubblicati i numeri di riferimento e dettate le disposizioni applicative delle norme tecniche nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate (tra cui la norma UNI EN 13432:2002) concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e recepiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato F.
Per rispettare le condizioni di cui alla norma Eni Un 13432, un imballaggio deve contenere materiali inorganici in misura non superiore al 50%, non superare una certa quantità di metalli pesanti, deve essere biodegradabile, ovvero per almeno il 90% della sua massa deve scomporsi in anidride carbonica, acqua e massa cellulare, in tempi brevi a seconda del test utilizzato, e comunque al massimo entro 6 mesi, deve disintegrarsi, non deve influenzare negativamente la qualità chimica del compost o la crescita dei microrganismi.
Gli imballaggi (cd. shopper) più diffusi sono prodotti con il Polietilene, indicato con la sigla PE, ottenuto dal petrolio per polimerizzazione dell'etilene. Notoriamente, il PE, a causa della sua struttura molecolare, è in grado di mantenere le proprie caratteristiche fisiche e chimiche per tempi lunghissimi. I sacchetti in PE, quindi, hanno un ciclo di vita di gran lunga superiore al normale ciclo di utilizzo e, se dispersi nell'ambiente vi si accumulano per secoli.
Recentemente la ricerca applicata si è impegnata nell'approntare tipologie di prodotti per imballaggio che siano in grado di contemperare i vantaggi d'uso della plastica con la salvaguardia dell'ambiente, costi industriali e costi sociali.
Sono state così introdotte sul mercato le prime plastiche di cui è stata dimostrata e certificata la biodegradabilità: si tratta di polimeri che possono derivare interamente da fonti rinnovabili (polimeri naturali estratti come tali dall'amido e la cellulosa, polimeri sintetici, come il PLA derivato dall'acido polilattico, oppure prodotti da microrganismi o batteri geneticamente modificati), o che possono essere delle mescole di fonti rinnovabili e petrolio.
Secondo stime di Legambiente, in Italia si producono ogni anno circa 300.000 tonnellate di shopper in plastica, pari a 430.000 tonnellate di petrolio, con un'emissione di CO2 in atmosfera di circa 200.000 tonnellate.
Il successivo comma 1130 disciplina le modalità di adozione del programma, che dovrà essere definito con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle politiche agricole entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (cioè entro il 30 aprile 2007), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Lo stesso comma esplicita l’obiettivo del piano, consistente nell’individuazione delle misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci.
Il comma 1131, al fine di consentire l’avvio del programma, dispone la destinazione di una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul “Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell’ambiente.
Sulla situazione normativa e contabile del citato Fondo si rinvia a quanto esposto nel commento del comma 1116.
Articolo 1, comma 1132
(Monitoraggio delle attività e dei dati
relativi alla difesa del suolo)
1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento è autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.
Il comma 1132 autorizza la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e per la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza.
Lo svolgimento dell’attività conoscitiva per la difesa del suolo e la realizzazione di un sistema informativo unico e di una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza sono stati introdotti dalla legge sulla difesa del suolo n. 183 del 1989 (artt. 2 e 9).
Si ricorda che tali norme sono ora confluite nella parte III del D.Lgs. n. 152/2006, cd. Codice ambientale, insieme alle disposizioni sull’attività conoscitiva e sul sistema informativo unico. In particolare, l’art. 55 del citato D.Lgs. (su cui vd. anche infra), prevede che il Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell’APAT- gestisca tale sistema informativo unico, cui andranno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome. Rispetto alla previgente disciplina è, inoltre, previsto anche il coinvolgimento dell’ANCI - oltre alle amministrazioni dello Stato ed agli altri enti pubblici che raccolgono dati nel settore della difesa del suolo - nelle attività di raccolta ed elaborazione dei dati.
La disposizione in commento, facendo salvi gli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 152/2006, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettano trimestralmente al Ministero dell’ambiente e all’APAT le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico.
Si ricorda che l’art. 55 del D.Lgs. n. 152 prevede che l’attività conoscitiva debba essere svolta da tutte le amministrazioni dello Stato che raccolgono dati nel settore della difesa del suolo e dall’ANCI e dispone che i dati raccolti siano trasmessi alla regione territorialmente interessata ed al servizio geologico d’Italia. L’art. 56 riguarda, invece, la precisazione di tutte le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi volte a realizzare le finalità di difesa del suolo.
Si prevede, inoltre, l’istituzione, con decreto del Ministro dell’ambiente (per il quale non viene, però, indicata una data entro la quale dovrà essere emanato), di un Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione, nonché la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.
Articolo 1,commi 1133, 1135-1143
(Disposizioni in materia di beni
culturali)
1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(omissis)
1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.
1137. Per le finalità di cui al comma 1136, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1138. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.
1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare».
I commi 1133 e da 1135 a 1143 prevedono una serie di misure di sostegno in materia di beni culturali che riguardano:
§ il personale del Ministero, con la proroga di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato e disposizioni relative agli uffici di livello dirigenziale generale (co. 1133);
§ il funzionamento e le risorse della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (co. 1135);
§ l’istituzione di un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie (finanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) finalizzato al sostegno di interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano (co. 1136);
§ un finanziamento di 31,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio (co. 1137-38);
§ un finanziamento di 50.000 euro, per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Parco della pace di S. Anna di Stazzema (co. 1139)
§ un finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[96], per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo (co. 1140);
§ un’autorizzazione di spesa per l’anno 2007 di 10 milioni di euro per il Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti istituito dalla legge n. 291 del 2003 (co. 1141);
§ un’autorizzazione di spesa di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni di euro a decorrere dal 2008 per interventi nel settore dei beni culturali (co. 1142);
§ la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006 (co. 1143).
In particolare, il comma 1133 proroga fino al 31 dicembre 2007 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
Tale norma aveva previsto per l'anno 2006 la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (vale a dire con soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999).
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un periodo, totalmente estraneo al contenuto del comma, che reca disposizioni relative agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali
La norma in esame precisa che ai fini della riorganizzazione di cui al comma 404 lettera a)della stessa legge finanziaria (riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento), per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall’articolo 2, comma 94 del decreto legge 262/2006[97].
I commi 94-99 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006, con la finalità di realizzare una riduzione della spesa, ridisciplinano l’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali - recentemente modificato dall’art. 1, comma 19-ter, del D.L. 181/2006[98] - ripristinando la figura del segretario generale soppressa dal D.Lgs. 3/2004[99] ed incardina presso la Presidenza del consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. In particolare, il comma 94 (sostituendo l’art. 54 del D.Lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 181 del 2006 citato sopra) individua l’articolazione del ministero in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici (vale a dire le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici), tutti coordinati da un segretario generale.
Il comma 1135 reca disposizioni relative al funzionamento e alle risorse della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) - istituita ai sensi dell’art. 2 della L. 291/2003[100] - per l’esercizio finanziario 2007. In particolare, sono estese all'anno 2007 le misure recate dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2005[101], in materia di programmazione e gestione della quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (incremento dal 3% al 5% della percentuale degli stanziamenti riservati, adozione di un programma di interventi, stipula di una convenzione).
Si segnala peraltro che il decreto-legge n. 262 del 2006 reca una disposizione di contenuto identico all’articolo 2, comma 102.
Si ricorda anzitutto che l’art. 2 della legge 291/2003, ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali alla costituzione di una società per azioni (“Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo”-ARCUS Spa), con sede in Roma, preposta alla promozione e al sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di interventi per la conservazione e la tutela dei beni culturali, nonché di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
L’articolo citato ha dettato inoltre disposizioni relative alla costituenda società; in particolare- per quanto qui interessa- ha stabilito che per l’esercizio delle proprie funzioni la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003[102], che ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (secondo modalità e criteri da definire con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)[103].
In tale contesto sono poi intervenute disposizioni recate da vari decreti legge.
L’art. 3 del D.L. 72/2004[104] - in ordine all’applicazione di quanto previsto dall’art. 60, comma 4, della legge finanziaria 2003 sopra richiamato - ha disposto che, in attesa dell'adozione del regolamento previsto, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali - individuasse i limiti di impegno fissati dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002[105] per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3% (articolo 3, comma 1)[106].
Il medesimo D.L. n. 72 del 2004 ha inoltre previsto (art. 3, commi 2-4):
- l’adozione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un programma degli interventi, eventualmente comprensivo di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo;
- la stipula di una convenzione, tra i ministeri sopra citati e la società Arcus, recante criteri e modalità di realizzazione degli interventi;
- il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società (inizialmente affidata al Ministro per i beni e le attività culturali[107]).
L’art. 3, comma 1, del citato D.L. n. 7 del 2005 ha previsto che le modalità individuate per il funzionamento della ARCUS dall’articolo 3 del D.L. 72/2004 fossero applicate anche per l’anno 2005, sempre nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 60, comma 4, della legge finanziaria 2003[108].
Il medesimo articolo 3 del D.L. n. 7 del 2005 ha poi elevato del 2 per cento per l'esercizio 2005 (quindi dal 3% al 5%) la percentuale degli stanziamenti per infrastrutture da riservare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali prevista dal più volte citato art. 60, comma 4 della legge 289/2002, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443[109].
Con il decreto interministeriale 20 luglio 2005[110] è stato approvato il Programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali e allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006. Il Programma precisa che le citate quote dei limiti di impegno riservate a spese per la tutela e ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali “sono determinate in 5,444 milioni di euro per l’anno 2005 ed in 7,235 milioni di euro per il 2006” e che “il totale attivabile per gli anni 2005 e 2006 è stimabile, pertanto, in 140,478 milioni di euro”.
L’art. 14 del D.L. 273/2005[111] ha poi esteso all'anno 2006 le predette disposizioni recate dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 7 del 2005, in materia di programmazione e gestione della destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei quota degli stanziamenti beni e delle attività culturali.
Si ricorda che il comma 103 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006 ha previsto che la localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione degli stessi siano effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. La norma affida inoltre ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere per la realizzazione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) a Roma. utilizzando l’attuale stazione appaltante, autorizzando la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La tabella D della presente legge finanziaria ha previsto un ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro per la realizzazione del museo.
Il comma 1136 prevede l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie finalizzato al sostegno di interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano. A tal fine, il successivo comma 1137 assegna al Ministero un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[112]. Le modalità per il finanziamento degli interventi vengono rimesse a decreti del Ministro per i beni e le attività culturali.
In proposito si ricorda che l’articolo 117, al secondo comma, lett. s), del nuovo Titolo V della Costituzione ha annoverato la “tutela dei beni culturali”tra le materie di competenza esclusiva dello Stato mentre al terzo comma ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, richiamando - ai fini del citato riparto di competenze - il Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ha ribadito l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) ma ha ricordato che anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni devono assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3), configurando una coesistenza di competenze normative, confermata peraltro dalla previsione del citato articolo 118 Cost..
Il comma 1138, assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro[113], per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, da individuarsi annualmente con decreto ministeriale, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici[114].
Il comma 1139 autorizza, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 50.000 euro a favore del Parco della pace di S. Anna di Stazzema e dell'area monumentale circostante.
La legge 11 dicembre 2000, n. 381[115], ha istituito il Parco nazionale della pace, a S. Anna di Stazzema (Lucca), allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, demandando al comune di Stazzema la determinazione dei confini del «Parco nazionale della pace». Tale legge aveva poi autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema, per gli anni dal 2000 al 2004, nel limite massimo di lire 500 milioni in ragione di anno per i primi interventi (articolo 5, comma 1) nonché un contributo nel limite massimo di lire 100 milioni annui a decorrere dal 2000 per le spese di funzionamento del Parco (articolo 5, comma 2).
L’intervento, che richiama esplicitamente il comma 2 del citato articolo 5, sembrerebbe quindi volto ad incrementare lo stanziamento per le spese di funzionamento del Parco.
Il comma 1140assegna al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto dell'art. 12, co. 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[116].un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.
Si ricorda che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).
La gestione di tale Fondo è stata recentemente regolata dal DM 6 marzo 2006 che, in attuazione del comma 5, dell’articolo 12, ha definito le modalità tecniche di gestione del Fondo e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi[117]. A tal fine, il Ministero si avvale di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito (comma 7).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano:
a) finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;
b) contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;
c) contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;
d) a contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;
e) contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (comma 4)[118].
Ai sensi del comma in commentogli interventi finanziati sono stabiliti annualmente con decreto ministeriale in deroga al predetto comma 4 dell'art. 12.
Non è chiaro se la deroga riguarda il parere della Consulta previsto da tale comma ovvero le finalità degli interventi cui il comma 4 rinvia. Le finalità dichiarate nella norma, così come l’allocazione delle risorse nel bilancio del MBAC[119] sembrerebbero indicare un generica disponibilità di fondi da utilizzare nel settore dello spettacolo (complementare alle risorse stanziate per gli altri settori di intervento del ministero dal successivo comma 1152).
Si segnala infine che i commi 1150 e 1151 del presente legge finanziaria contengono alcune modifiche concernenti la disciplina del Fondo.
Il comma 1141 autorizza una spesa di 10 milioni di euro[120], per il 2007, per il Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti istituito dalla legge n. 291 del 2003 (articolo 1, comma 1, tabella A, n. 86). Tale finanziamento è destinato anche a case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.
La legge 16 ottobre 2003, n. 291[121] ha previsto un’autorizzazione di spesa per numerosi interventi (indicati nella Tabella A allegata alla legge) nel settore dei beni e delle attività culturali (tra l’altro, realizzazione e manutenzione di musei, interventi su archivi e biblioteche pubbliche, nonché a favore delle ville vesuviane e delle ville venete, restauro e manutenzione di centri storici, mura, singoli palazzi, chiese, teatri). In particolare, il punto 86 della Tabella A ha previsto, l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti, finalizzato alla concessione di contributi per l’adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti[122], con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Il comma 1142, autorizza la spesa annua di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni di euro a decorrere dal 2008 al fine di consentire interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. Le somme sono destinate annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ai vari interventi e progetti. La norma in commento sembra quindi rappresentare un generico finanziamento delle attività proprie del ministero, con l’eccezione, forse, di quelle relative allo spettacolo[123].
Il comma 1143 modifica l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, consentendo la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006. Tali risorse possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.
Il comma 8 citato stabilisce che, al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Il comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 149 del 1993 prevede che il Ministro, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (ora Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici), approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.
Articolo 1, comma 1134
(Attribuzioni di competenze ministeriali in materia di turismo)
1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «spesa derivante dall'attuazione del comma 1», sono inserite le seguenti: «dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni».
Il comma 1134 reca una correzione all’articolo 2, comma 98, lettere b) e c) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
Il citato comma 98, mediante modifiche all’articolo 1, commi 19-bis e 19-quater del D.L. 181 del 2006[124], incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ed attribuisce alla Presidenza del Consiglio le risorse della soppressa direzione generale del turismo nonché i risparmi derivanti dall’attuazione di un non meglio specificato comma 1.
Il comma in esame precisa quindi che i risparmi sono quelli derivanti dalla riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali prevista dal comma 94 dello stesso D.L. 262/2006, tramite una riformulazione dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[125].
Articolo 1, comma 1144
(Museo nazionale dell’ebraismo
italiano e della Shoah)
1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah»;
b) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia»;
c) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse»;
d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: «della collaborazione» aggiungere le seguenti: «dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e».
Il comma 1144 apporta alcune modificazioni alla legge 17 aprile 2003, n. 91 istitutiva del Museo Nazionale della Shoah. La norma in commento in particolare:
§ modifica la denominazione del museo in Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, inteso quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia e non più come luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto;
§ include quindi tra i compiti del museo, la diffusione della storia, del pensiero e della cultura dell’ebraismo italiano;
§ abroga la previsione di comprendere tra i compiti del museo quello di organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria;
§ dispone che per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), oltre a quella già prevista della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.
Si ricorda che alla gestione del Museo provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al D.M. 27 novembre 2001, n. 491 del Ministro per i beni e le attività culturali[126]. La legge 10 ottobre 2005, n. 208 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo nazionale della Shoah. Tale spesa era già prevista dalla legge 91/2003[127]; il relativo finanziamento presente sotto forma di residui nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 2004 è stato in seguito soppresso, in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
Successivamente l’articolo 1-novies del D.L. 250/2005[128] ha destinato la somma di 250 mila euro per il 2006 al finanziamento del Museo.
Articolo 1, comma 1145
(Accademie)
1145. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.
Il comma 1145 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche di cui alla legge 508/1999[129], riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico[130].
Gli interventi edilizi devono essere prioritariamente effettuati su immobili di proprietà pubblica e demaniale.
Con riguardo a precedenti interventi finanziari a favore delle istituzioni citate sopra, si ricorda che l’art. 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia.
In precedenza l’articolo 4, comma 3, del D.L. 212/2002[131], ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per interventi indifferibili nel settore dell’edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Per assicurare il funzionamento delle istituzioni citate l’articolo 1-quater del D.L. 250/2005[132], ha disposto l’assunzione di un contingente di personale amministrativo, tecnico e ausiliario[133].
Si ricorda infine che l’art. 1-quater del D.L. 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha assegnato un contributo speciale di 1.500.000 euro per il 2007 alle accademie di belle arti non statali.
Articolo 1, comma 1146
(Contributo all’Accademia nazionale di
Santa Cecilia)
1146. Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, è disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il comma 1146, assegna un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 a favore della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, e richiama in proposito la finalità già enunciata dalla legge 98/2004[134] che, per lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività culturali e musicali svolte dalla fondazione, aveva disposto un finanziamento di pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2004 al 2006.
Com’è noto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono state disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. In particolare, l’articolo 6 della legge riconosceva come enti autonomi 11 teatri lirici[135] ed individuava l’Accademia nazionale di Santa Cecilia e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cagliari) quali istituzioni concertistiche assimilate.
Le fondazioni sopra citate sono state poi trasformate (d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985.
Successivamente il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, (convertito dalla legge 21 maggio 2004, n. 128), al fine di favorire l’ingresso dei privati nelle fondazioni, ha ridotto dal 12 all'8% la quota minima di partecipazione patrimoniale per poter nominare un membro del consiglio di amministrazione (art. 2 comma 3-bis). Il D.L. ha inoltre modificato i criteri per il riparto della quota del FUS degli enti lirici ed ha abolito il vincolo del 12% minimo di partecipazione di soggetti privati alle fondazioni liriche per accedere all’aumento dei contributi statali (art. 2 D.L. 345/2000).
Sulla materia è poi intervenuto l’art.3-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), che ha introdotto misure finalizzate ad ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale, disponendo tra l’altro il coordinamento tra le fondazioni[136], dettando norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa, limitando le assunzioni per il triennio 2005-2007.
La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto il divieto, per le fondazioni lirico-sinfoniche - per gli anni 2006 e 2007 - di assunzioni a tempo indeterminato e di utilizzo di personale a tempo determinato in misura superiore al 20% dell’organico funzionale.
In particolare, con riguardo alla fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia, il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27), ha poi modificato la composizione del Consiglio d’amministrazione (art.1-decies), elevando da 9 a 13 il numero dei relativi membri e portando da 3 a 5 i membri eletti dal corpo accademico (di conseguenza passano da due a quattro i membri la cui nomina è disciplinata per statuto[137]).
Per completezza di informazione si segnala che l’art. 1, comma 1148, della legge finanziaria in commento- mediante sostituzione dell’articolo 24 del D.Lgs. 367/1996 - interviene sui criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico sinfoniche demandandone la definizione ad un decreto ministeriale e precisando che questi ultimi dovranno essere determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese[138].
Va segnalato tuttavia che, prima dell’approvazione della legge finanziaria in commento, con decreto ministeriale 15 dicembre 2006 il ministro per i beni e le attività culturali ha confermato, in linea di massima, anche per l’anno 2007 i criteri di ripartizione della quota del FUS alle fondazioni lirico sinfoniche già indicati nel D.M. 10 giugno 1999 n. 239.
Articolo 1,commi 1147-1148, 1150-1151
(Norme di razionalizzazione e risparmio
in materia di spettacolo)
1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese».
(omissis)
1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato».
1151. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»;
b) all'articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «contributi concessi»;
c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17»;
d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: «nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6» e, al comma 2, lettera d), le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
e) all'articolo 17, comma 1, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».
I commi 1147-1148, 1150-1151 recano una serie di misure volte a razionalizzare gli interventi nel settore dello spettacolo e conseguire economie di spesa (peraltro non valutate nella relazione tecnica al ddl finanziaria).
In particolare:
§ sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800[139] concernenti contributi alle attività di promozione e produzione lirica e musicale nonché l’articolo 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394[140] e i titoli III e IV del D.M. 21 dicembre 2005[141] in materia di parchi di divertimento e relativa autorizzazione all'esercizio;
§ sono modificati i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico sinfoniche demandandone la definizione, ora esplicitata nel D.Lgs. 367 del 1996, ad un decreto ministeriale;
§ sono introdotte nuove norme per contrastare la mancata restituzione da parte delle imprese di produzione cinematografica delle somme erogate dallo Stato – fino al 31 dicembre 2005 - a valere sul Fondo per le attività cinematografiche;
§ viene modificato il D.Lgs. n. 28 del 2004 in materia di sostegno al cinema, prevedendo, tra l’altro, che lo Stato acquisisca la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate.
Il comma 1147 – con il fine esplicito di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa - abroga le seguenti norme in materia di spettacolo:
§ articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Com’è noto la legge n. 800 del 1967[142] ha disciplinato le fondazioni lirico-sinfoniche dichiarando il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Successivamente, le fondazioni sono state trasformate (D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985[143];.
In particolare, per quanto qui interessa, la legge n. 800 ha previsto, all’articolo 37, un fondo per l’assegnazione di sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali. L’articolo 40 prevede un fondo speciale di lire 200 milioni per sostenere la diffusione della cultura musicale, concedere borse di studio o facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti. In tale ambito, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici.
§ articolo 8 del DPR 21 aprile 1994, n. 394[144] nonché i titoli III e IV del D.M. 21 dicembre 2005[145] in materia di parchi di divertimento e relativa autorizzazione all'esercizio.
In proposito la relazione illustrativa al ddl finanziaria (A.C. 1746-bis) ha chiarito che la scelta non intende preludere ad un disimpegno dello Stato nel settore, ma tiene conto dell’opportunità di regolare la materia con norme di livello sub-legislativo nonché della necessità di affidare attività di interesse locale, quali quelle bandistiche, ai soggetti territoriali competenti.
Il comma 1148 - mediante sostituzione dell’articolo 24 del D.Lgs. 367/1996 (vedi supra) - interviene sui criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico sinfoniche demandandone la definizione ad un decreto ministeriale eprecisando chequesti ultimi dovranno essere determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese[146].
Secondo la relazione illustrativa al ddl finanziaria (A.C. 1746-bis), l’intervento è finalizzato ad “ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, inducendo scelte gestionali virtuose”.
A tale proposito si ricorda che la riforma costituzionale del 2001 - secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004[147]) - ha attribuito la materia dello spettacolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni, nell’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali. Detta collocazione rileva ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo nonché delle aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163[148]; la cui disciplina ha subito, nel corso della legislatura, un adeguamento alle prescrizioni costituzionali. In particolare, la legge 15 novembre 2005, n. 239, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali - non aventi natura regolamentare - concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi del FUS alle attività dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto legge 18 febbraio 2003 n. 24[149] ed ha eliminato la cadenza annuale per l’adozione dei citati decreti.
Al riguardo si osserva che la norma in commento sembrerebbe ricondurre la procedura di definizione dei criteri di ripartizione per le fondazioni lirico sinfoniche a quella prevista per gli altri settori dello spettacolo e stabilita dal citato D.L. n. 24 del 2003; non viene tuttavia precisato – come sarebbe conforme alla richiamata giurisprudenza costituzionale – che tali decreti, analogamente agli altri decreti di ripartizione del FUS, sono adottati d’intesa con la Conferenza unificata.
Va segnalato tuttavia che, prima dell’approvazione della legge finanziaria in commento, con decreto ministeriale 15 dicembre 2006 il ministro per i beni e le attività culturali ha confermato, in linea di massima, anche per l’anno 2007 i criteri di ripartizione della quota del FUS alle fondazioni lirico sinfoniche già indicati nel D.M. 10 giugno 1999 n. 239.
Il comma 1150 interviene sulla questione della mancata restituzione da parte delle imprese di produzione cinematografica delle somme erogate dallo stato a valere sul Fondo per le attività cinematografiche.
Si ricorda che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28[150] ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche (articolo 12)[151].
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano il finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche; i contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione; i contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche; i contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche nonché contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
Per quanto qui interessa, l’articolo 13 del D.Lgs. stabilisce, in particolare, che i proventi dei diritti di utilizzazione dei film prodotti con il finanziamento dello Stato siano destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata da quest’ultimo. Qualora tale restituzione non avvenga entro tre anni dall’erogazione, lo Stato acquisisce la quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell’opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato.
In tale ambito l’articolo 18 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4[152] ha previsto che la gestione di tali diritti, nonché di quelli relativi ai film già finanziati ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sia affidata a Cinecittà Holding S.p.A.[153] e che le relative procedure siano oggetto di una specifica convenzione tra il Ministero e detta società.
Il comma 1150 prevede quindi, mediante l’aggiunta di un periodo al comma 2 del citato articolo 18 del D.L. 4 del 2006, che la convenzione definisca altresì, limitatamente alle erogazioni avvenute entro il 31 dicembre 2005, le modalità per pervenire all’estinzione del debito, anche mediante attribuzione della totalità dei diritti all’impresa ovvero al Ministero.
Si segnala, infine, che il comma 1140 della presente leggeassegna al Fondoun contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.
Il comma 1151 introduce alcune modifiche formali all’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004, volte a sostituire il termine “finanziamento” con il termine “sostegno” o “contributo”.
Viene inoltre sostituito l’articolo 13, rendendo lo Stato - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – “co-produttore” del film che ha finanziato.
A tal fine, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede l’erogazione di un contributo “pro quota” al costo del film (in misura non superiore al 50 per cento del costo del film per i lungometraggi e fino al 100 per cento per i cortometraggi di interesse culturale, per un costo industriale massimo definito con decreto ministeriale). Lo Stato acquisisce la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.
Restano sostanzialmente invariate le norme concernenti la revoca dei contributi, i contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, i premi di qualità.
Articolo 1, comma 1149
(Contributo all’Istituto italiano
studi filosofici e
all’Istituto italiano per gli studi storici)
1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
Il comma 1149 dispone che le risorse stanziate con delibera CIPE 35/2005[154], ai sensi del comma 219 dell’articolo 1 della legge finanziaria del 2005[155], si intendono prorogate per il biennio 2008/2009
La citata delibera del CIPE prevede un finanziamento complessivo, nel triennio 2005-2007, di 7,85 milioni di euro a favore dell’Istituto italiano studi filosofici e di 5,05 milioni di euro a favore dell’Istituto italiano per gli studi storici, entrambi aventi sede a Napoli.
Il comma 219 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 aveva disposto che il CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnasse un finanziamento ai due istituti per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno.
L'Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS), fondato nel 1946 da Benedetto Croce, ha dato vita a varie attività afferenti a discipline del settore storiografico. L’Istituto organizza corsi, seminari e conferenze, svolge attività editoriale e provvede alla formazione dei giovani, mettendo a concorso numerose borse di studio per laureati italiani e stranieri. Inoltre, è dotato di una biblioteca fornita di oltre 120.000 volumi e 400 periodici correnti, di argomento storico, filosofico e letterario, nonché di archivi donati da personalità eminenti della cultura meridionale.
L'Istituto Italiano per gli studi filosofici (IISF) si caratterizza come scuola di alti studi post-universitari e centro di ricerche ed è impegnato a realizzare una connessione sempre più strette tra i programmi di indagini storico-filosofiche, archivistiche, documentarie e bibliografiche, e la loro diffusione per mezzo di mostre e convegni.
L'IISF ha sviluppato rapporti di collaborazione nel campo ricerca con le principali istituzioni accademiche italiane e straniere; le sue iniziative spaziano dall’area umanistica a quella delle scienze naturali, nella prospettiva di rafforzare il dialogo tra i due settori. A tale scopo, l’IISF ha svolto attività in comune con il CNR e con vari istituti scientifici italiani ed europei, tra i quali il CERN di Ginevra. L'IISF si è occupato altresì di concorrere al riequilibrio tra il Centro-Nord e il Sud d'Italia, rivolgendo la sua attenzione ai territori più svantaggiati delle regioni meridionali. In tale prospettiva, molte delle sue iniziative (corsi di formazione, scuole estive, mostre didattiche e storiche) sono state localizzate in Abruzzo, in Basilicata e in Calabria.
Articolo 1, comma 1152
(Viabilità secondaria in Sicilia e
Calabria)
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
Il comma 1152 vincola il CIPE, in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ad assegnare 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa.
Lo stesso comma demanda ad apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico), il compito di provvedere:
§ alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse;
§ all’individuazione dei criteri e delle modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
Per quanto riguarda la definizione di viabilità secondaria, si ricorda che all’interno della rete stradale di interesse regionale, si possono distinguere, dal punto di vista degli standard funzionali, sostanzialmente due livelli di viabilità:
- la rete stradale principale, che assolve funzioni di collegamento sulle relazioni nazionali e regionali di media percorrenza;
- la rete stradale secondaria costituita dall’insieme della viabilità di interesse provinciale e bacinale, cui è affidata prevalentemente la funzione di distribuzione capillare sul territorio.
Nel Fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell'economia e delle finanze (istituito dall’articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002) sono confluite le risorse relative a varie disposizioni legislative per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del territorio nazionale (intervento straordinario nel Mezzogiorno, intervento ordinario nelle aree depresse, Fondo per l’imprenditoria giovanile, crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni). Le risorse sono annualmente ripartite dal CIPE.
Per una più completa informazione sul Fondo e sulle risorse disponibili cfr la scheda di lettura relativa all’articolo 1, commi 863-866.
Articolo 1, comma 1153
(Realizzazione di opere viarie nel
Veneto)
1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
Il comma 1153 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 per la realizzazione di opere viarie del Veneto.
Tale disposizione sembrerebbe finalizzata a contribuire alla realizzazione del Piano triennale della viabilità della Regione Veneto[156], affidata dalla medesima regione, attraverso uno specifico atto di concessione, alla Veneto Strade S.p.A., costituita dalla Giunta regionale sulla base del mandato conferito dalla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29.
1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
Il comma 1154 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
La disposizione nulla dice in ordine alle modalità di definizione di tale piano, ma si limita a rinviare ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
Si segnala, inoltre, che il comma fa esclusivo riferimento agli interventi di edilizia sovvenzionata e non anche alle altre forme di intervento in materia di edilizia residenziale pubblica.
Con il termine di “edilizia residenziale pubblica” (e.r.p.) si intende quel complesso di attività dirette alla provvista di alloggi per i soggetti a basso reddito. Il termine e.r.p. è comprensivo degli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.
Le leggi che hanno autorizzato la vendita di un certo numero di alloggi di e.r.p. - definendo anche quali soggetti potessero accedere all’acquisto, i criteri da adottare per scegliere gli alloggi da porre in vendita, nonché le modalità per determinare il prezzo di vendita - sono principalmente le seguenti: la legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) e la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
La legge n. 513 del 1977 costituisce una delle prime leggi che hanno consentito agli assegnatari di acquistare l’alloggio. Essa ha avviato il finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'e.r.p., fissando le condizioni generali sia per l’edilizia residenziale "agevolata" (dove per "agevolazioni" si devono intendere i contributi a parziale copertura del conto interesse dei mutui bancari), sia per l’edilizia "sovvenzionata" (dove per "sovvenzioni" si intende la copertura dei costi in conto capitale per la realizzazione dell’opera).
Occorre infine segnalare che l’A.C. 1955 (di iniziativa governativa, recante Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 21 dicembre 2006 (AS 1231), disciplina, all’art. 4, il programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, predisposto da parte del Ministero delle infrastrutture, di concerto con gli altri Ministeri indicati e d’intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle indicazioni emerse nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative ed è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Il programma è destinato a contenere gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, nonché proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare. Tale ultima disposizione, a differenza del comma in commento, che si riferisce esclusivamente all’edilizia sovvenzionata, fa generico riferimento alla materia dell’e.r.p.
Articolo 1, comma 1155
(Opere infrastrutturali in Sicilia e
Calabria)
1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 92, le parole: «in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"» sono sostituite dalle seguenti: «in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"»;
b) al comma 93, le parole: «Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto».
Il comma 1155 novella i commi 92-93 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, relativi al trasferimento delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del Ponte sullo stretto.
La lettera a) modifica il citato comma 92 prevedendo che tali risorse non siano più destinate ad un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, bensì a due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente, denominati rispettivamente “Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".
Tale modifica appare coerente con il disposto del comma 93, che individua due diverse destinazioni di tali risorse, assegnando il 90 per cento delle medesime alla realizzazione di opere infrastrutturali e il 10 per cento ad interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo.
La lettera b) novella il comma 93, al fine di modificare il soggetto competente all’emanazione del decreto per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse destinate a interventi in materia ambientale. Il testo oggetto di novella individua tale soggetto nel Ministro delle infrastrutture e prevede il concerto del Ministro dell’ambiente e di quello dell’economia; la novella prevede invece che il decreto sia adottato direttamente dal Ministro dell’ambiente con il concerto del solo Ministro dell’economia.
Articolo 1, commi 1156 e 1159
(Interventi a carico del Fondo per
l'occupazione)
1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(omissis)
1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I commi 1156 e 1159 prevedono, a carico del Fondo per l’occupazione di cui al D.L. decreto legge 23 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, una serie di interventi a tutela dell’occupazione nei limiti degli importi rispettivamente indicati (comma 1156), che tuttavia verranno stabiliti in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia che provvederà anche all’assegnazione delle risorse finanziarie ai medesimi interventi (comma 1159).
Si ricorda che il Fondo per l’occupazione è stato istituito dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 148 del 1993, per la promozione di iniziative di sostegno per l’occupazione, ed in particolare:
- l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto a quelle occupate alla data di entrata in vigore del D.L. 148/93;
- il finanziamento dei lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;
- la promozione dell'imprenditorialità giovanile;
- il finanziamento dei contratti di solidarietà;
- ulteriori finalità previste da provvedimenti emanati successivamente al D.L. 148 (a titolo esemplificativo: proroga di trattamenti di sostegno al reddito, rimodulazione dell'orario di lavoro, tirocini formativi…).
In particolare, il comma 1156 pone a carico del Fondo per l’occupazione i seguenti interventi:
a) nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si prevede, con decreti ministeriali, l’adozione – entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 - di un programma speciale di interventi in materia di occupazione, la costituzione di una cabina nazionale di regia al fine di concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e alla valorizzazione dei CLES, nonché l’istituzione – entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007- di un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare destinato al finanziamento (d’intesa con le regioni e gli enti locali) di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivano i processi di emersione di cui ai commi 1192-1201 (cfr. la relativa scheda);
b) si destinano 25 milioni di euro al rifinanziamento per l’anno 2007 dell’intervento di proroga per ulteriori 12 mesi del trattamento di CIGS stabilito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 249 del 2004, nel caso di crisi aziendali;
Si ricorda che l’art. 1, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, prevede che ordinariamente la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.
In seguito l’articolo 1, comma 1 del D.L. 249 del 2004 ha previsto, in determinati casi, la possibilità di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. Presupposto della proroga sono:
- la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;
- la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;
- l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.
c) la possibilità di concedere anche per l’anno 2007, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Si ricorda che già con decreto ministeriale 31 maggio 2004, n. 34158 si era provveduto, ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003[157], a prorogare la CIGS e il trattamento di mobilità, relativamente all’anno 2004, per le imprese sopra citate “per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali”.
Successivamente, con decreto ministeriale 28 luglio 2005 n. 36663 si è prevista una proroga della CIGS e del trattamento di mobilità per le imprese in oggetto anche per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004. Si ricorda che tale articolo[158], riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350 del 2003 su citato, ha disposto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze possa - anche in deroga alla normativa ordinaria -, entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006, concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni: la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi; i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2005. Inoltre si prevedeva la possibilità di prorogare i trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina posta dal richiamato articolo 3, comma 137, quarto periodo, della citata L. 350 del 2003. Pertanto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2004. L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10%, ovvero del 30% nell'ipotesi in cui sia già intercorsa una precedente proroga.
Infine con l’articolo 8, comma 3-ter del decreto legge n. 203/2005[159], si è prevista una ulteriore proroga per l’anno 2006.
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si prevede che con apposito decreto ministeriale – da emanare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 - siano definiti criteri e modalità per finanziare programmi per la riqualificazione professionale e il reinserimento lavorativo di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi;
e) si autorizza il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stipulare, limitatamente all'anno 2007 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, nuove convenzioni direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno sette anni.
Si ricorda che nelle precedenti leggi finanziarie si sono previste disposizioni di analogo tenore. In particolare L'articolo 3, comma 82, della L. 350 del 2003 ha previsto, limitatamente all’esercizio 2004, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro, l’autorizzazione alla stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i comuni con meno di 50.000 abitanti, sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l’attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno cinque anni.Successivamente l’articolo 1, comma 263, della L. 311 del 2004 ha autorizzato il Ministro del lavoro, limitatamente all'anno 2005 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a prorogare le medesime convenzioni ed ha specificato, ai fini della proroga, l’obbligo di avvalersi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del 25 ottobre 2004[160]. Infine l’articolo 1, comma 430, della citata L. 266 del 2005 ha autorizzato il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stipulare, limitatamente all'anno 2006 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, nuove convenzioni direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di ASU e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno sette anni.
f) si autorizzano i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno posti disponibili in organico, per l'anno 2007, a procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili (ASU), per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Si prevede che ciò possa avvenire in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468[161], quindi le assunzioni possono essere effettuate anche oltre la quota di riserva del 30% prevista per i soggetti collocati in ASU. Allo stesso tempo, per assunzioni in questione è prevista l’estensione del contributo, pari a 9.296,22 euro per ogni soggetto assunto, erogato ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81[162]. Gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 23 milioni di euro annui decorrenti dal 2007, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione.
Si ricorda che il richiamato articolo 12 del D.Lgs. 468 del 1997 ha dettato disposizioni transitorie valide per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso risultavano impegnati da oltre 12 mesi in progetti di L.S.U. approvati ai sensi del D.L. 510 del 1996. In particolare, il comma 4 ha disposto che le pubbliche amministrazioni debbano riservare ai soggetti utilizzati in ASU una quota del 30% dei posti per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo da ricoprire mediante avviamento a selezione.
L’articolo 7, comma 1, del richiamato D.Lgs. 81 del 2000 ha stabilito che ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, è riconosciuto il contributo in precedenza evidenziato per ciascun soggetto assunto.
Il comma 6 del medesimo articolo ha previsto che tale contributo è riconosciuto, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva, anche ai soggetti collocati in ASU a cui le amministrazioni pubbliche avessero precedentemente attribuito incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili. Si precisa che la corresponsione di tale contributo comporta la decadenza da ogni altro beneficio previsto dal D.Lgs. 81/2000 a carico del Fondo per l’occupazione.
g) l’attuazione e il finanziamento, da parte del Ministero del lavoro del previdenza sociale, di interventi strutturali volti a migliorare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro irregolare, promozione dell’occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale e in altri ambiti di competenza del Ministero del lavoro.
Articolo 1, commi 1157-1158
(Sgravi contributi per assunzioni di
lavoratori in esubero in caso di cessione d’impresa)
1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse.
1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda.
I commi 1157 e 1158 recano disposizioni in materia di sgravi contributivi ed altri benefici per assunzioni di lavoratori in esubero in caso di cessione d’impresa nel corso di procedure concorsuali.
In particolare, il comma 1157 prevede, in via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, l’attribuzione, a favore dei datori di lavoro cessionari delle imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali i quali si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà - di cui al comma 4 dell’articolo 63 del D.Lgs. 270 del 1999[163] - di trasferimento solamente parziale dei lavoratori alle proprie dipendenze a seguito della cessione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, per la durata di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame ed in riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, degli sgravi contributivi e degli altri benefici previsti dall’articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall’articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158.
Tali benefici, erogati al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte delle predette imprese, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
Il richiamato articolo 8, comma 4 della richiamata L. 223 del 1991 prevede che al datore di lavoro che, senza essere tenuto a rispettare il diritto di precedenza nell'assunzione dei lavoratori in mobilità, di cui al sesto comma dell'articolo 15 della L. 29 aprile 1949, n. 264, comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree del Mezzogiorno.
Il successivo comma 4-bis dispone che il diritto ai benefici economici richiamati è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L’articolo 25, comma 9, della stessa L. 223 del 1991, prevede che per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25.
Si ricorda, infine, che il comma 773 della legge finanziaria per il 2007, alla cui scheda si rimanda, ridetermina, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, in misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Lo stesso comma, infine, prevede la possibilità di prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse e alla fine del periodo di sperimentazione, attesi gli esiti della sperimentazione stessa. Tale prosecuzione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il successivo comma 1158 reca una disposizione procedurale ai fini dell’attribuzione dei benefici richiamati. In particolare, si stabilisce che per le vendite intervenute nell’anno 2007, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si dispone la concessione delle agevolazioni contributive, che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.
Il decreto che concede le agevolazioni è adottato sulla base di un apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di una apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti.
Articolo 1, commi 1160-1161
(Accordo di solidarietà tra generazioni)
1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
I commi 1160 e 1161 prevedono una forma di “accordi di solidarietà tra generazioni”.
In particolare, il comma 1160 prevede, allo scopo di creare nuovi posti di lavoro e, contemporaneamente, di ridurre le uscite dalla vita lavorativa dei lavoratori ultracinquantenni, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la contestuale assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni, se in possesso di diploma di laurea.
Il successivo comma 1161 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 (e cioè entro il 1° marzo 2007), sentita la Conferenza unificata, nonché le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la definizione delle modalità di stipulazione ed i contenuti degli accordi di solidarietà tra generazioni, i requisiti di accesso al relativo finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse destinate all’attuazione dei medesimi accordi, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Articolo 1, comma 1162
(Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili)
1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008».
Il comma 1162 incrementa la dotazione annua del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68[164] precedentemente corrispondente a 60 miliardi di lire annui, portandola a 37 milioni di euro per il 2007 e a 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
Si ricorda che l’articolo 13, comma 4, della L. 68 del 1999, ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il richiamato Fondo, previsto ai fini della concessione di agevolazioni per i datori di lavoro che assumono soggetti disabili.
Più specificamente, attraverso specifiche convenzioni tra datori di lavoro e uffici preposti, questi ultimi possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del richiamato Fondo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra[165]. La medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla legge in questione, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue del citato Fondo e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione, nella misura del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella precedente lettera;
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
Articolo 1, comma 1163
(Finanziamento delle attività di
formazione professionale)
1163. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il comma 1163 reca uno stanziamento pari a 23 milioni di euro per il 2007, per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato, di cui all’articolo 12 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, disponendo che, per gli anni successivi, lo stanziamento medesimo sia determinato dalla tabella C della legge finanziaria.
Articolo 1, comma 1164
(Ricostruzione posizione assicurativa dei
cittadini rimpatriati dall’Albania)
1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 1164 consente, a decorrere dall’anno 2008, ai cittadini italiani rimpatriati dall’Albania di ottenere dall’INPS, su domanda, la ricostruzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel richiamato Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.
Le modalità attuative della ricostruzione dei periodi assicurativi sono definite con decretodi natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 (cioè entro il 31 marzo 2007).
Lo stesso comma, inoltre, con una clausola di salvaguardia finanziaria, dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio sugli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell’applicazione delle misure correttive previste dall’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e della quantificazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o entrata di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della L. 468 del 1978[166]. Si prevede altresì la trasmissione al Parlamento, corredati da apposite relazioni, degli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7 della stessa L. 468 del 1978 per trasferire dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le risorse necessarie ai fini dell’aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa, ai fini della compensazione degli effetti che eccedono le previsioni di spesa.
Articolo 1, comma 1165
(Potenziamento dei servizi per l'impiego)
1165. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e per l'anno 2008.
Il comma 1165 prevede uno stanziamento di 27 milioni di euro per il 2007 e di 51.645.690 di euro per il 2008, a valere sul Fondo per l'occupazione (il quale viene incrementato nella medesima misura), per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge finanziaria per il 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388) relative al potenziamento dei servizi per l'impiego.
Il richiamato articolo 117, comma 5 ha stanziato per il 2001 la somma di 51.645.689,91 euro (lit. 100 miliardi), a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego e di garantire le funzioni previste nell'Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane (sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali) in materia di standard minimi di funzionamento dei predetti servizi. Con il successivo Decreto direttoriale del 6 settembre 2001 si è provveduto a ripartire tra le regioni la somma di 100 miliardi di lire stanziata per l’anno 2001. In particolare, considerata la necessità di potenziare più significativamente i servizi per l'impiego nelle province di più recente istituzione (Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia), ad esse è stato attribuito il 10% dello stanziamento
Identici stanziamenti sono stati disposti dall’articolo 52, comma 88, della legge finanziaria per il 2002 (L. 488 del 2001), dall’articolo 41, comma 5, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002), dall’articolo 3, comma 137, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003), rispettivamente, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Si ricorda, infine, che la L. 14 febbraio 2003, n. 30[167], ha delegato il Governo a stabilire i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
Il D.Lgs. n. 276/2003[168], in attuazione della legge delega n. 30/2003, interviene sulla vigente normativa relativa al mercato del lavoro e ai contratti di lavoro, al fine di accrescere le possibilità di occupazione soprattutto dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Per raggiungere tale obiettivo, vengono riformati strumenti già esistenti o ne vengono introdotti di nuovi.
In primo luogo la riforma delinea la nuova organizzazione del mercato del lavoro e la relativa disciplina legale, in modo da realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti volti a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro ed a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione, con particolare riguardo alle fasce più deboli. Nell’ottica di tali obiettivi sono da inquadrare sia il nuovo regime autorizzatorio e di accreditamento regionale sia la “Borsa continua del lavoro”, che, insieme con gli strumenti per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro introdotti dal D.Lgs. n. 297/2002 con particolare riferimento ai servizi pubblici per l’impiego, riformano parzialmente l’organizzazione del collocamento (pubblico e privato), pur mantenendo salve le funzioni amministrative delle province previste dal D.Lgs. n. 469/1997 e confermate dall’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 30/2003. Il D.Lgs. n. 276/2003 realizza in maniera più compiuta il dualismo pubblico-privato in materia di collocamento. A tal fine da una parte si realizza un allargamento della platea dei soggetti legittimati all’attività di intermediazione nel mercato del lavoro, sia pubblici sia privati. Dall’altra si elimina il requisito dell’oggetto sociale esclusivo per i soggetti privati, per cui le società di somministrazione di lavoro potranno svolgere anche attività di vera e propria intermediazione.
Articolo 1, comma 1166
(Disposizioni in materia di lavoratori
socialmente utili)
1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
Il comma 1166 reca disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU).
In particolare, il primo periodo del comma in esame, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 430, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Regione interessata[169], a prorogare, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.
Più specificamente, le convenzioni in questione sono state stipulate:
a) direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di ASU;
b) oppure al fine dell’attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità dei comuni stessi da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3[170], del D.Lgs. 468 del 1997[171] e prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione dei soggetti interessati.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 41, comma 1, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva autorizzato il Ministro del lavoro a concedere, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, limitatamente all'esercizio 2003, proroghe delle convenzioni stipulate con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili. I suddetti lavoratori dovevano essere nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio; le proroghe erano ammesse nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sullo stanziamento complessivo recato dal comma richiamato. Tale proroga riguardava le convenzioni - concluse direttamente dai comuni e aventi gli altri requisiti sopra ricordati – che dovevano cessare entro il 31 dicembre 2002[172].
Successivamente, l’articolo 3, comma 76, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), l’ articolo 1, comma 262, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e l’articolo 1, comma 430, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) hanno autorizzato analoghe proroghe delle suddette convenzioni con riferimento, rispettivamente, all’anno 2004, all’anno 2005 e all’anno 2006.
Il limite complessivo di spesa viene fissato in 35 milioni di euro destinati alla realizzazione delle misure indicate alla lettera a), ed in 15 milioni di euro per le misure di cui alla lettera b) sopra illustrate.
Il secondo periodo del comma in esame, in presenza delle predette convenzioni, ai fini dell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione (impegnate per attività socialmente utili) per il pagamento dei sussidi e degli assegni ai soggetti impegnati in attività socialmente utili, provvede a prorogare sino al 31 dicembre 2007 il termine[173] di cui all’articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, già prorogato al 31 dicembre 2004 dall’art. 3, comma 77, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), al 31 dicembre 2005 dall’art. 1, comma 262 della Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e al 31 dicembre 2006 dall’art. 1, comma 430 della legge n. 266 del 2005.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 78, commi 1-6, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), ha previsto disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato autorizzato a stipulare convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentivano, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81 del 2000[174].
Si consideri, per quanto in questa sede maggiormente interessa, che lo stesso articolo 78, al comma 2, ha prorogato dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 la previsione, contenuta nell'articolo 8, comma 3, del citato D.Lgs. 81, relativa alla destinazione delle risorse del Fondo per l'occupazione (impegnate per attività socialmente utili) per il pagamento dei sussidi e degli assegni ai soggetti impegnati in attività socialmente utili[175].
E’ stata inoltre allungata di due mesi la durata massima complessiva della prestazione in attività socialmente utili (introdotta a partire dal 1° maggio 2000): sei mesi più rinnovo per otto mesi, anziché sei mesi più rinnovo per sei mesi.
La norma ha previsto che le convenzioni, i cui contenuti sono disciplinati dallo stesso articolo 78 del D.Lgs. 388 del 2000, siano sottoscritte nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate allo scopo e tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, L. n. 144 del 1999, che individua la destinazione delle risorse destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità. Si è stabilito quindi che, a seguito dell'attivazione di tali convenzioni, siano trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, in conformità alle disposizioni precedentemente citate.
In conseguenza delle misure sopra illustrate, l’ultimo periodo del comma in esame provvede a rifinanziare il Fondo per l’occupazione per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007.
Articolo 1, comma 1167
(Indennità di disoccupazione ordinaria)
1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
Il comma 1167 è volto ad estendere gli incrementi della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali[176]disposti dall’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 35/2005, ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
In sostanza la disposizione è volta a introdurre “a regime” gli incrementi in questione, che invece il citato decreto legge n. 35/2005 aveva previsto per un periodo limitato, in relazione trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006.
L'indennità ordinaria di disoccupazione ha lo scopo di garantire un sostegno al reddito del lavoratore subordinato in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
L’involontarietà della disoccupazione comporta che, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) la cessazione per dimissioni non dà titolo alla concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione[177].
I requisiti e le condizioni che danno diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali sono i seguenti (articolo 19 del R.D.L. 636 del 1939):
- stato di disoccupazione;
- anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni e di 1 anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- conservazione di una residua capacità lavorativa;
- presentazione della domanda entro il termine tassativo di 68 giorni dal licenziamento.
L'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni (articolo 31 della L. 29 aprile 1949, n. 264. Per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni alla data di cessazione del rapporto, ai sensi dell’articolo 78, comma 19, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), l’indennità è estesa fino a 9 mesi. Nel caso di licenziamento per giusta causa, tuttavia, il periodo massimo è ridotto di 30 giorni (articolo 76, comma 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827)[178].
Ai sensi del citato articolo 78, comma 19, della L. 388 del 2000, la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è pari al 40% della retribuzione media soggetta a contribuzione degli ultimi 3 mesi[179] (30% per i lavoratori saltuariamente occupati e stagionali).
Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.
L'istituto in esame si applica anche, con alcune disposizioni particolari, al settore agricolo[180].
L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.
Si consideri tuttavia che in seguito, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, con il citato articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 35/2005, si è previsto, con riferimento ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, incrementi sia della durata che della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione. Più specificamente, la durata è stata incrementata da 180 giorni a 7 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e da 9 a 10 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni. Inoltre è stata ristrutturata la misura percentuale dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ai sensi della relativa disciplina pari al 40%, in relazione al tempo di godimento. In particolare, l’indennità è pari al 50% per i primi 6 mesi; al 40% per i successivi tre mesi; al 30% per il periodo ulteriore. Tuttavia gli aumenti della durata non danno luogo ad un corrispondente ampliamento della contribuzione figurativa, che rimane confermata per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di 6 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e di 9 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni. Inoltre sono esclusi dall'ambito di applicazione degli incrementi di durata e di misura i trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e le indennità ordinarie di disoccupazione liquidate con requisiti ridotti.
Articolo 1, commi 1168-1171
(Disposizioni in materia di comunicazione
di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione
contributiva)
1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.
1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I commi da 1168 a 1171 recano disposizioni inerenti la comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva.
Il comma 1168, al fine di coordinare gli interventi di contrasto al lavoro irregolare e all’evasione contributiva, estende alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) l’obbligo di fornitura dei dati già gravante, ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del decreto legge n. 269/2003, sulle aziende, enti, istituti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici.
Si ricorda che l’articolo 44, comma 5, del decreto legge n. 269/2003 prevede l’obbligo, per aziende, enti, istituti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché per le società ad esse collegate, di rendere disponibili i dati relativi alle citate utenze contenuti nei rispettivi archivi, agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, al fine di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva[181].
Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, devono essere definite da apposite convenzioni, che prevedono il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati.
Gli Enti destinatari dei dati sono responsabili degli stessi ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. “codice sulla privacy”).
Il comma 1169 dispone che i dati di cui al comma precedente sono messi a disposizione del Ministero del lavoro, con modalità da definire con apposite convenzioni, anche mediante collegamenti telematici.
Il comma 1170 dispone che per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo in esame nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 124/2004, il Ministero del lavoro può avvalersi delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 124/2004 ha realizzato la riforma della disciplina sulla vigilanza ispettiva. Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 8 della legge n. 30/2003, dispone il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale, allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, con particolare riguardo soprattutto alla attività di prevenzione.
In particolare, l'articolo 10, comma 1, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una banca dati telematica, allo scopo di raccogliere le informazioni sulle aziende ispezionate, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sulle materie oggetto di aggiornamento e formazione permanente del personale ispettivo. Tale banca dati, rappresenta una sezione riservata della Borsa continua nazionale del lavoro, di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 276 del 2003, il cui accesso è riservato ai soli organi abilitati alla vigilanza ai sensi del provvedimento in esame. Le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all’articolo 17 del citato D.Lgs. 276.
Il comma 1171 precisa che il Ministero del lavoro, in possesso dei dati acquisiti mediante le suddette convenzioni, è titolare degli stessi ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. “codice sulla privacy”).
Si ricorda che il decreto legislativo 196 del 2003, “ribattezzato” codice della privacy, recepisce l’ultima direttiva dell’Unione europea, n. 58 del 2002, in materia di comunicazioni elettroniche. Il codice si compone di 3 Parti: I, recante disposizioni generali; II relativa a disposizioni relative a specifici settori; III, concernente tutela dell’interessato e sanzioni. L’articolo 28 definisce il titolare del trattamento, mentre l’articolo 29 individua le funzioni e i requisiti del responsabile del trattamento. Il codice è in vigore, ai sensi dell’articolo 186, dal 1° gennaio 2004.
Articolo 1, comma 1172
(Disciplina sanzionatoria nel caso di
omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore
agricolo)
1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.
Il comma 1172, al fine di uniformare la relativa disciplina a quella degli altri datori di lavoro,dispone che anche per i datori di lavoro del settore agricolo l’omesso versamento, nelle modalità e nei termini previsti dalla legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura la fattispecie delittuosa di cui ai commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 2 del decreto legge n. 463 del 1983.
Si ricorda che il citato comma 1-bis dispone che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,91 euro. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Pertanto, abrogando il comma 3 dell’articolo 2 del medesimo decreto legge, il comma in esame elimina la previsione più favorevole contenuta nella precedente disciplina secondo cui, nel caso di omesso versamento contributivo delle ritenute operate sulla retribuzione del lavoratore, agli imprenditori del settore agricolo la disciplina sanzionatoria penale di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del citato articolo 2 si applicava solamente nel caso di denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele.
Articolo 1, commi 1173-1174
(Istituzione di indici di congruità)
1173. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.
Il comma 1173 prevede, in via sperimentale, l’introduzione di indici di congruità intesi a valutare la congruità del rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e quantità di ore di lavoro impiegate.
Tali indici dovrebbero servire per promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall’ordinamento.
L’istituzione deve avvenire con decreto del Ministro del lavoro sentiti il Ministro dell’economia nonché i Ministri dei settori interessati, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentativi.
Gli indici devono essere articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio e si deve provvedere a specificare le relative modalità applicative.
Ai sensi del comma 1174 il decreto ministeriale che istituisce gli indici deve in primo luogo individuare i settori più critici, nei quali risultano maggiormente estese le violazioni delle norme in materia di incentivi e agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per tali settori più critici sono stabiliti gli indici volti a fissare la congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché il margine di scostamento tollerabile.
Articolo 1, commi 1175-1176
(Documento unico di regolarità
contributiva)
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.
I commi 1175 e 1176 sono volti ad introdurre una disciplina più generale relativa al Documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di estenderne l’applicazione anche a settori e situazioni ulteriori rispetto a quelli già tenuti a certificare la regolarità contributiva tramite la presentazione di tale documento.
Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 210 del 2002, convertito dalla L. 266 del 2002, recando disposizioni che traspongono sostanzialmente sul piano normativo i contenuti dell’avviso comune tra le parti sociali siglato il 24 luglio 2002, con lo scopo di favorire l’emersione dell’economia sommersa, ha previsto un obbligo di certificazione della regolarità contributiva tramite la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C)[182]. In particolare, l’articolo 2, comma 1, ha stabilito che le imprese le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento. Il comma 1-bis aggiunge che la certificazione di regolarità deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono sevizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico. Infine il comma 2 reca una misura di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione da parte di INPS e INAIL ai fini del rilascio del D.U.R.C.
In seguito l’art. 10, comma 7, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002.
L’articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con una disposizione simile a quella sopra considerata, prevede che le imprese sono tenute a presentare il D.U.R.C. per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti[183].
In seguito l’articolo 39-septies del D.L. 273 del 2005, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto una validità temporale pari a tre mesi del documento unico di regolarità contributiva di cui al citato articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 494 del 1996.
Infine l’articolo 36-bis, comma 8, del decreto legge n. 223/2006 ha disposto che possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 29 del decreto legge n. 244/1995, relative alla contribuzione previdenziale delle imprese del settore edile, esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili[184].
In particolare, il comma 1175 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale sono riservati ai datori di lavoro che rispettino tutte le seguenti condizioni:
§ siano in possesso del DURC;
§ rispettino gli altri obblighi previsti dalla legislazione vigente (presumibilmente, ratione materiae, dalla legislazione lavoristica e previdenziale);
§ rispettino gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il successivo comma 1176 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite, con riferimento al DURC:
§ le modalità di rilascio;
§ i contenuti analitici della certificazione;
§ le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali e relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.
Tale ultima previsione sembra volta ad introdurre un criterio di ragionevolezza, nel senso di non escludere dal rilascio del DURC (e quindi dai benefici normativi e contributivi a tale certificazione subordinati) le imprese che presentano irregolarità più lievi (per esempio violazioni formali o di importo poco significativo).
L’ultimo periodo del comma 1176 precisa che, sino all’entrata in vigore del decreto che dovrà emanare la disciplina attuativa relativa al DURC, sono fatte salve le vigenti specifiche discipline in materia di certificazione della regolarità contributiva relative ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
Articolo 1, commi 1177-1179
(Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e
legislazione sociale e documentazione obbligatoria)
1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
I commi 1177-1179 sono volti ad adeguare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori entrate in vigore in data antecedente al 1° gennaio 1999.
In particolare, si dispone che tali sanzioni sono quintuplicate (comma 1177), con l’eccezione della fattispecie relativa all’omessa istituzione ed omessa esibizione del libro matricola e del libro paga di cui all’articolo 20 e 21 del D.P.R. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale) e all’articolo 134 del R.D. 1422 del 1924, per la quale si prevede una sanzione amministrativada un minimo di 4.000 a un massimo di 12.000 euro (comma 1178).
Si ricorda che l’articolo 20 del D.P.R. 1124 del 1965 ha previsto l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola e ne disciplina le modalità di tenuta, mentre l’articolo 21 del medesimo testo disciplina l’obbligo di esibizione agli organi accertatori e di conservazione nel luogo dove viene svolto il lavoro.
L’articolo 195 dello stesso D.P.R. 1124 prevede una fattispecie sanzionatoria generale, disponendo una sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 154 euro per tutte le violazioni delle disposizioni del Titolo I dello stesso D.P.R. (si tratta del Titolo che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell’industria), quindi anche per quelle relative all’obbligo di istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola.
Si ricorda inoltre che l’articolo 134 del R.D. 1422 del 1924, confermando l’obbligo della tenuta del libro matricola e del libro paga e detta, prescrive le modalità di vidimazione dei medesimi libri.
Si consideri che il comma 1178, almeno sul piano letterale, si riferisce esclusivamente alle violazioni relative all’ “omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga”. Per tali violazioni si applicherebbe quindi la sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro.
Peraltro, il combinato disposto degli articoli 20 e 21 del D.P.R. 1124/1965 con
la disposizione sanzionatoria generale di cui all’articolo 195 dello stesso D.P.R. determina la sanzionabilità di ulteriori fattispecie rispetto a quelle relative alla omessa istituzione e all’omessa esibizione dei libri matricola e paga, quali l’omessa o infedele compilazione o l’irregolare tenuta degli stessi libri.
Tali ulteriori violazioni, almeno su un piano letterale, sembrerebbero non essere interessate dalla specifica previsione sanzionatoria di cui al comma 1178 e quindi continuerebbe ad applicarsi, per il relativo regime sanzionatorio, la precedente disciplina di cui all’articolo 195 del D.P.R. 1124/1965 (le cui sanzioni sono però quintuplicate ai sensi del comma 1177).
In sostanza, considerando l’adeguamento delle sanzioni disposto dai commi 1177 e 1178, si determinerebbe la seguente disciplina nell’ordinamento vigente:
§ per l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga, ai sensi della specifica previsione sanzionatoria di cui al comma 1178, sarebbe prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 12.000 euro;
§ per l’omessa o infedele compilazione o l’irregolare tenuta degli stessi libri, ai sensi della più generale previsione sanzionatoria di cui al combinato disposto dell’articolo 195 del D.P.R. 1124/1965 e del comma 1177,si applicherebbe la sanzione amministrativa da un minimo di 125 euro a un massimo di 770 euro.
Si ricorda che il datore di lavoro deve tenere e conservare una serie di libri e documenti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, cioè il libro matricola, il libro paga, il registro infortuni e il registro delle visite mediche.
Il libro matricola deve riportare, nell’ordine cronologico di assunzione, il numero di dipendenti, i loro dati anagrafici e la loro posizione professionale, al fine di documentare l’esistenza del rapporto di lavoro agli enti previdenziali e assicurativi.
Nel libro paga devono essere annotati tutti gli elementi che compongono al retribuzione dei lavoratori, le trattenute operate e l’importo dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto.
Nel registro infortuni il datore di lavoro deve annotare cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino l’assenza dal lavoro almeno di un giorno (senza considerare quello dell’infortunio), indipendentemente dal fatto che l’infortunio sia o meno coperto dall’assicurazione INAIL.
La tenuta del registro delle visite mediche è obbligatoria in determinati casi previsti dalla legge, al fine di segnalare l’effettuazione e l’esito delle visite mediche prescritte prima dell’assunzione o delle visite periodiche.
Si consideri inoltre che disposizioni relative all’adeguamento di alcune specifiche sanzioni amministrative per contrastare il lavoro irregolare sono state previste dall’articolo 36-bis, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223[185], convertito con modificazione dalla L. 248 del 2006.
In particolare si sono previste modifiche all’articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12[186], convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 2002. In primo luogo (lettera a)) viene riformulato il comma 3 dello stesso art. 3, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Al fine di rendere più efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria, si prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Inoltre, con la stessa finalità di rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria nel caso di utilizzazione di “lavoro nero”, si prevede che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Si ricorda al riguardo che le sanzioni civili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, sono previste, dall’art. 116, commi 8 e 9, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), in percentuale sull’importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze. Le sanzioni civili sono applicate in ragione d’anno.
In particolare:
- nel caso di omissione, si applica una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato del 5,5%. La misura massima non può superare il 40% dell’omesso o tardivo versamento; comunque, se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo iniziano a maturare interessi di mora di cui all’articolo 30 D.P.R. 602/73[187]. Gli interessi di mora non sono però in ogni caso dovuti nel caso in cui l’omissione sia da attribuire a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
- nel caso di evasione accertata d’ufficio, si applica la sanzione del 30% in ragione d’anno, fino ad una misura massima del 60%. Vale quanto detto sopra con riferimento agli interessi di mora, che si applicano se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile;
- nel caso di evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%;
- nel caso di evasione da attribuire ad oggettive incertezze interpretative, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%. Non sono dovuti gli interessi di mora, purché il versamento sia effettuato entro il termine determinato dagli enti impositori.
L’ultimo periodo del comma 1178, infine, prevede che nei confronti delle violazioni in questione (omessa esibizione dei libri paga e matricola) non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124 del 2004.
Si ricorda che l’articolo 13 del D.Lgs. 124 del 2004[188] prevede che, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni della norme in materia di lavoro e previdenza sociale dalle quali derivino sanzioni amministrative, deve diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando un termine. In caso in cui adempia alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio.
Il comma 1179, a decorrere dal 2007, destina le eventuali maggiori entrate derivanti dall’adeguamento delle sanzioni previste dall’articolo in esame all’aumento delle dotazioni del Fondo per l’occupazione.
Articolo 1, commi 1180-1185
(Comunicazioni agli uffici competenti
relative al rapporto di lavoro)
1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».
1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.
1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
«e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa».
1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse».
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma».
1185. È abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
I commi 1180-1185 recano modifiche ad alcuni aspetti della disciplina relativa alle comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro.
In primo luogo il comma 1180, riformulando l’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 510 del 1996, estende a tutti i datori di lavoro l’obbligo della comunicazione preventiva dell’assunzione dei lavoratori, introdotta precedentemente per il solo settore dell’edilizia dall’articolo 36-bis, comma 6, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223[189], convertito con modificazione dalla L. 248 del 2006.
La previsione in oggetto è volta evidentemente a contrastare pratiche elusive da parte delle imprese, rafforzando i poteri degli organi accertativi sul piano probatorio[190].
Si ricorda che, ai sensi della previgente disciplina sul collocamento di cui al citato articolo 9-bis, comma 2 del D.L. 510 del 1996 (modificato dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 297 del 2002) il datore di lavoro aveva l’obbligo di effettuare la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente in maniera contestuale alla stessa assunzione, indicando: dati anagrafici, data di assunzione, data di cessazione (se il rapporto è a tempo determinato), tipologia contrattuale, qualifica e trattamento economico. Si prevedeva che nel caso in cui l’assunzione avvenisse in un giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, il datore di lavoro doveva effettuare la comunicazione entro il primo giorno utile successivo.
Inoltre il citato articolo 36-bis, comma 6, del D.L. 223 del 2006, riformulando il comma 10-bis dell’articolo 86 del D.Lgs. 276 del 2003[191], ha reso immediatamente applicabile (senza necessità di una disciplina secondaria che ne fissasse il termine di applicabilità) la previsione secondo cui nel settore edile, in deroga alla normativa generale sul collocamento, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici competenti l’assunzione di nuovi lavoratori in maniera preventiva, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa[192].
La nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. 510 del 1996 prevede quindi che, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al servizio per l’impiego competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto, mediante documentazione avente data certa. Si confermano, rispetto alla vigente disciplina, i dati e le informazioni da trasmettere relative al lavoratore e al rapporto di lavoro.
Si prevede espressamente chetale modalità di comunicazione preventiva ai servizi competenti dell’instaurazione del rapporto di lavoro riguarda anche i datori di lavoro agricoli.
Sembrerebbe che ciò determini implicitamente il superamento, per quanto riguarda le comunicazioni relative all’assunzione, della disciplina specifica di cui all’articolo 01, comma 9, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.
Si ricorda che l’articolo 01, commi 9-12, del D.L. 2 del 2006 reca disposizioni in merito alle modalità procedurali da seguire, da parte dei datori di lavoro agricoli, relativamente alle comunicazioni relative alle assunzioni, alle trasformazioni e alle cessazioni del rapporto di lavoro, anche per rendere più efficace l’organizzazione volta all’accertamento del versamento dei contributi previdenziali.
In particolare l’articolo 01, comma 9, del richiamato D.L. 2 del 2006, in deroga alla disciplina generale vigente per gli altri settori produttivi, ha previsto per i datori di lavoro agricoli l’obbligo di effettuare le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, in via telematica, esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. E’ quindi previsto l’obbligo, da parte dell’INPS, di trasmettere le comunicazioni richiamate al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede di lavoro dell’azienda agricola e all’INAIL.
Le comunicazioni a cui si riferisce il citato articolo 01, comma 9 sono le seguenti:
- comunicazione di assunzione relativa ai dati anagrafici del lavoratore[193], alla data di assunzione, alla data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, alla tipologia contrattuale, alla qualifica professionale e del trattamento economico e normativo (articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510). La disciplina relativa alla comunicazione di assunzione, come sopra detto, è stata modificata dal comma 1180 in esame (cfr. supra);
- comunicazione di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (articolo 4-bis, comma 5, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297);
- comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, nel caso in cui si tratti di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione (articolo 21 della L. 29 aprile 1949, n. 264, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297).
Pertanto anche i datori di lavoro agricoli, dal 1° gennaio 2007, non dovranno più effettuare le comunicazioni relative all’assunzione di cui all’articolo 9-bis del D.L. 910/1996 alla sede INPS territorialmente competente bensì al Servizio per l’impiego competente.
La specifica disciplina di cui all’articolo 01, comma 9, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 sembrerebbe invece rimanere in vigore per quanto riguarda le comunicazioni previste in caso di trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (cfr. infra).
Inoltre, con una disposizione volta a semplificare gli adempimenti nel caso di lavoro temporaneo, si prevede che le agenzie di lavoro autorizzate sono tenute a comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. La disposizione in esame in sostanza è volta a rendere immediatamente applicabile l’analoga previsione dell’articolo 4-bis, comma 4 del D.Lgs. 181 del 2000.
Si ricorda al riguardo che l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 4-bis, comma 4 del D.Lgs. 181 del 2000, non era immediatamente applicabile poiché l’articolo 5, comma 2-bis dello stesso decreto ne rinviava l’applicazione alla data stabilita dal decreto interministeriale di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. In attesa dell’emanazione del decreto in questione, tale disposizione non era mai divenuta operativa.
Il comma in esame, inoltre - introducendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 9-bis del D.L. 510/1996 – prevede che, in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro può essere effettuata entro cinque giorni dall’assunzione, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente all’assunzione, anche in via telematica mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Il comma 1181abroga il comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 297 del 2002.
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 297 del 2002 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 dello stesso decreto, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (non ancora emanato).
Pertanto, l’abrogazione disposta dal comma 1181 in parte assume una valenza di mero coordinamento formale, per quanto riguarda la decorrenza del comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 297 del 2002 (disposizione ormai superata e implicitamente abrogata).
Per il resto, rende immediatamente applicabile la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 6 dello stesso D.Lgs. 297, che a sua volta ha sostituito il primo comma dell'articolo 21 della L. 29 aprile 1949, n. 264.
Si ricorda che il primo comma dell'articolo 21 della L. 29 aprile 1949, n. 264, prevede che i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
Il comma 1182 prevede che, sino a quando diventerà effettivamente operativa la modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 181 del 2000, rimane in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 38 del 2000, a cui si deve adempiere esclusivamente con strumenti informatici. Si dispone che la medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per i lavoratori del settore marittimo.
Si ricorda che l’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 38 del 2000 dispone che datori di lavoro soggetti alla disciplina sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbono comunicare all'INAIL il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.
In seguito il comma 2-bis dell'articolo 5 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181[194], ha stabilito la soppressione dell’articolo 14, comma 2 del D.Lgs. 38/2000 a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (che tuttavia, come detto, non è stato ancora emanato).
Il comma 1183 integra il comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000, relativo alle comunicazioni da inviare da parte del datore di lavoro ai servizi competenti nel caso di variazione del rapporto di lavoro, disponendo quindi che tali comunicazioni siano obbligatorie anche nel caso di trasferimento o distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale, trasferimento d’azienda.
Il comma 1184 è volto a riformulare il comma 6 dell’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000 e ad introdurre i nuovi commi 6-bis e 6-ter allo stesso articolo, in modo da semplificare gli adempimenti del datore di lavoro connessi alle comunicazioni relative all’instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.
Il previdente comma 6 dell’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181/2000 prevedeva che le comunicazioni del datore di lavoro relative alla proroga o alla trasformazione del rapporto di lavoro (da effettuare entro 5 giorni al servizio per l’impiego competente) erano valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
Il comma in esame, riformulando il comma 6 dell’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000, prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla disciplina vigente, inviate al servizio per l’impiego competente mediante gli appositi moduli di cui al comma 7 da definire con decreto interministeriale (cfr. supra), sono valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-UTG.
Si ricorda che, nel caso di lavoratori extracomunitari, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare l’instaurazione, la cessazione e la trasformazione del rapporto entro cinque giorni allo Sportello unico per l’immigrazione presso le prefetture-UTG.
Il nuovo comma 6-bis introdotto all’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000, a fini di semplificazione degli adempimenti burocratici, sostanzialmente sopprime l’obbligo previsto per il datore di lavoro che assume un lavoratore extracomunitario di darne comunicazione scritta (entro quarantotto ore) all’autorità di pubblica sicurezza. Tale obbligo è attualmente previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 286 del 1998[195].
Il nuovo comma 6-ter introdotto all’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000 dispone inoltre che, per le comunicazioni da inviare ai servizi competenti nel caso di variazione del rapporto di lavoro (cfr. supra) i datori di lavoro sono tenuti ad avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti nel cui territorio è ubicata la sede di lavoro. Si prevede che le modalità e i tempi di applicazione della disposizione in esame siano stabiliti dal già citato decreto interministeriale previsto dal comma 7 del medesimo articolo 4-bis del D.Lgs. 181 del 2000.
Infine il comma 1185 abroga l’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 276 del 2003. Tale disposizione prevedeva che, nel caso di omissioni relative alle comunicazioni sui rapporti di lavoro, i datori di lavoro fossero ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà se l'adempimento della comunicazione veniva effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Articolo 1, commi 1186
(Finanziamento di attività promozionali
in materia di salute e sicurezza del lavoro)
1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
Il comma 1186, novellando l’articolo 197 del D.P.R. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale), prevede ulteriori finalità cui possono essere destinate le risorse che affluiscono al Fondo speciale infortuni.
Si ricorda che il citato articolo 197 prevede che le somme riscosse per violazioni al titolo I e II del D.P.R. 1121/1965 (relativi all'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria e, rispettivamente, nell’agricoltura) sono versate a favore del Fondo speciale infortuni amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Si prevede quindi che le risorse del medesimo Fondo possano essere destinate ad una serie di finalità:
- contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;
- finanziare istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro;
- contribuire allo sviluppo degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere.
Con la novella prevista dal comma in esame alla lettera c) del citato articolo 197, si dispone quindi che le risorse del Fondo speciale infortuni possano essere utilizzate anche per il finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai settori più a rischio sul versante infortunistico.
Ciò deve avvenire nel rispetto:
§ della L. 150 del 2000, recante Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 422 del 2001;
§ dei criteri e delle procedure stabiliti con periodicità biennale con decreto del Ministro del lavoro.
Articolo 1, comma 1187
(Istituzione del Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime
di gravi infortuni sul lavoro)
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefìci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.
Il comma 1187 prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
A tale fondo è attribuita la somma di 2,5milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Si attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la disciplina delle tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici.
Articolo 1, comma 1188
(Proroga dello stanziamento di somme per
il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)
1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».
Il comma 1188, prevede un ulteriore finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2007, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.
Si ricorda che attualmente il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è disciplinato dal D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 53/2003.
Il citato decreto legislativo, che si compone di 9 articoli, definisce all’articolo 1 il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; a tal fine l’obbligo scolastico è ridefinito e ampliato per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato.
E’ prevista la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come stabilito dall’articolo 111 del D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297[196] con riferimento all’obbligo scolastico. La fruizione del diritto, di cui si ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, è gratuita. E’ inoltre garantita l’integrazione delle persone in situazione di handicap, mentre si stabilisce che l’attuazione del diritto-dovere avvenga con gradualità, come di seguito specificato.
In sostanza, novellando l'articolo 118, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), si prevede che anche per il 2007 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa destinare, con proprio decreto, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144[197], una quota fino a 100 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.
Si ricorda che disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste:
- per il 1999, dal comma 5 del citato articolo 68 della L. 144/1999;
- per il 2001 dal citato articolo 118, comma 16 della L. 388/2000;
- per il 2003, per il 2004, per il 2005 e per il 2006 - tramite novella del medesimo articolo 118, comma 16 della L. 388/2000 - dall'articolo 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'articolo 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall’articolo 1, comma 156, della L. 311 del 2004 e da ultimo dall’articolo 39-sexies del decreto legge n. 273/2005, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Si ricorda, infine, che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione Legge n. 30 del 2003[198], ed entrato in vigore il 24 ottobre 2003, ha riformato la disciplina dell’apprendistato, introducendo, all’articolo 47, tre differenti tipologie di contratto, ovvero:
a) il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In particolare, con riguardo al contratto di apprendistato di cui alla lettera a), l’art. 48 prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi.
La regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
L’intesa dovrà in ogni caso rispettare una serie di principi e criteri direttivi, quali, fra gli altri, la forma scritta, la definizione della qualifica professionale, la previsione di un monte ore di formazione esterna ed interna considerato congruo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sulla base del percorso di formazione effettuato.
Articolo 1, comma 1189
(Mobilità lunga)
1189. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Il comma 1189, ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2007, è volto a concedere la mobilità lunga a 6.000 lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali, anche con la finalità di evitare il ricorso alla CIGS.
La normativa vigente (L. 23 luglio 1991, n. 223[199]) prevede una apposita procedura ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori. Si ricorda, al riguardo, che hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori (con eccezione dei dirigenti) con rapporto a tempo indeterminato licenziati da imprese in CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ovvero licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS qualora ricorrano i presupposti del licenziamento collettivo (cfr. infra)[200].
Più in dettaglio, ai sensi dell’articolo 4 della citata L. 223 del 1991, le aziende in CIGS che nel corso o al termine del programma non possano garantire il reimpiego di tutti i lavoratori precedentemente sospesi, prima di effettuare il licenziamento anche di un solo dipendente devono seguire una particolare procedura di riduzione del personale, che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.
Analoga procedura deve essere seguita, come accennato, qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell’articolo 24 della L. 223 del 1991, nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti[201], in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare nell’arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in stabilimenti produttivi dislocati nella stessa provincia. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
In entrambi i casi sopra indicati (riduzione di personale da parte di aziende in CIGS o licenziamento collettivo), ai sensi dell’articolo 4 della L. 223 del 1991, la procedura di riduzione del personale, preventiva rispetto al licenziamento e alla messa in mobilità, consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano prima tra loro ed eventualmente presso la Direzione provinciale del lavoro di trovare sbocchi alternativi al licenziamento. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo, allora la procedura si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori.
Più in dettaglio, in primo luogo, è previsto che il datore di lavoro deve versare un contributo d’ingresso[202] e deve comunicare alle RSA la propria intenzione di effettuare una riduzione di personale e di collocare i lavoratori in esubero in mobilità. Dopo aver ricevuto al comunicazione le RSA, entro 7 giorni, possono chiedere un esame congiunto della situazione di esubero con il datore di lavoro, al fine di giungere a soluzioni alternative. Dopo tale fase, il datore di lavoro comunica alla DPL competente l’esito del confronto con i sindacati e i motivi dell’eventuale mancato accordo. La DPL può tentare una mediazione ma, se anche in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa, il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero, che usufruiscono del trattamento di mobilità.
Se non vengono osservati tutti i passaggi procedurali sinteticamente descritti, può derivarne l’inefficacia dei licenziamenti, per cui i lavoratori avrebbero diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, da far valere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.
Per quanto riguarda il trattamento di mobilità, il combinato disposto dell’articolo 7, commi 1 e 2, e dell’articolo 16 della richiamata L. 223 del 1991 prevede che i lavoratori collocati in mobilità, in possesso di determinati requisiti, anche di anzianità aziendale[203], hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
L'indennità spetta nella seguente misura percentuale del trattamento di CIGS che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
- per i primi dodici mesi: 100 per cento;
- dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: 80 per cento.
Nelle aree del Mezzogiorno, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
- per i primi dodici mesi: 100 per cento;
- dal tredicesimo al quarantottesimo mese: 80 per cento.
Tutti i lavoratori collocati in mobilità, anche se non in possesso dei requisiti che danno diritto all’indennità di mobilità (cfr. supra), sono iscritti nelle liste di mobilità regionali, in modo da agevolarne la ricollocazione lavorativa.
Si ricorda, al riguardo, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, previsti dalla L. 223 del 1991, sono i seguenti:
a) ai sensi dell’art. 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un lavoratore in mobilità, è concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane;
b) ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato[204].
Si consideri inoltre che la mobilità lunga consiste nella concessione – ai lavoratori in possesso di determinati requisiti di anzianità anagrafica e contributiva (cfr. infra) – della proroga dell’indennità di mobilità oltre i termini della sua ordinaria scadenza e fino al momento in cui lavoratore consegue il diritto alla pensione di anzianità. Essa è stata introdotta per la prima volta dall’articolo. 7, comma 7, della L. 223 del 1991, e successivamente riproposta per ulteriori periodi dalle seguenti disposizioni:
- articolo 6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236;
- articolo 5, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451;
- articolo 4, commi 26-27, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 628;
- articolo 3 del D.L. 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1997, n. 229 (modificato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1998, n. 52);
- articolo 1-septies del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 1998, n. 176;
- articolo 81, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che modifica il citato articolo 1-septies del D.L. 78 del 1998);
- articolo 45, comma 17, lettera b), della L. 19 maggio 1999, n. 144 (che modifica il citato articolo 1-septies del D.L. 78 del 1998);
- articolo 1-bis del D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2003, n. 81.
La norma in esame rinvia all’ultima di tali proroghe, disposta dall’articolo 1-bis del D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito dalla L. 17 aprile 2003, n. 81.
Si prevede che delle complessive 6.000 unità lavorative interessate dalla disposizione:
§ 1.000 unità siano riservate alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui al D.Lgs 8 luglio 1999, n. 270[205], ed al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39[206];
§ ulteriori 500 unità siano riservate alle imprese del settore dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si ricorda che l’articolo 1 del D.Lgs. 270 del 1999 ha disposto che l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
Ai sensi del successivo articolo 2, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dallo stesso D.Lgs. 270, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
- un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio
Successivamente, l’articolo 1 del D.L. 347 del 2003, così come sostituito dall’articolo 1 del D.L. 29 dicembre 2004, n. 281, convertito dalla L. 28 gennaio 2005, n. 6[207], ha stabilito l’applicazione delle proprie disposizioni alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (cd. programma di ristrutturazione), di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del richiamato D.Lgs. 270 del 1999, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
- lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
- debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.
Per quanto riguarda i requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro per usufruire della mobilità lunga, essi devono essere ricavati dal citato articolo 7, comma 7, della L. 223 del 1991:
§ compimento di un’età anagrafica inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia[208];
§ anzianità contributiva non inferiore a 28 anni.
Gli oneri relativi al trattamento di mobilità, per il periodo eccedente la durata della mobilità ordinaria (compresa la contribuzione figurativa), sono posti a carico delle imprese beneficiarie.
L’articolo in esame prevede, inoltre, che ai lavoratori ai quali viene concessa la mobilità lunga ai sensi della presente disposizione, continueranno ad applicarsi gli attuali requisiti per accedere al pensionamento di vecchiaia (articolo 11 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e tabella A allegata alla L. 502 del 1992) e di anzianità (articolo 59, comma 6, comma 7 lett. a) e b) e comma 8 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Pertanto, tali lavoratori, in deroga alla nuova disciplina sul trattamento pensionistico di anzianità introdotta dalla riforma di cui alla L. 243 del 2004[209] (articolo 1, commi da 6 a 9) che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2008, potranno accedere al trattamento pensionistico anche dopo il 31 dicembre 2007 sulla base dei requisiti anagrafici previsti dalla più favorevole disciplina precedente (di cui alla L. 335 del 1995 ed alla L. 449 del 1997).
Si ricorda che la L. 243 del 2004 non ha modificato il regime di accesso alle prestazioni pensionistiche per coloro che maturano i requisiti del diritto alle pensioni di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007; i requisiti restano pertanto quelli definiti dalla L. 335 del 1995 e dalla L. 449 del 1997, siano esse calcolate con il metodo retributivo, con quello contributivo o con quello misto. Pertanto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, il diritto alla pensione di anzianità è riconosciuto in presenza di 57 anni di età e 35 di contributi ovvero, indipendentemente dall’età, qualora ricorra un requisito contributivo più elevato (39 anni per il biennio 2006-2007). Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS sono attualmente richiesti 58 anni di età e 35 di contributi ovvero, indipendentemente dall’età, 40 anni di contributi.
Per la pensione di vecchiaia i requisiti, per le pensioni retributive e miste, sono rappresentati da almeno 20 anni di contributi e 60 anni d’età per le donne, e 65 per gli uomini.
Per la pensione di vecchiaia, calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, valgono invece le seguenti condizioni di accesso: almeno 5 anni di contributi, 57 anni di età ed una pensione da liquidare di importo pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale. Si prescinde dal requisito legato all’importo della pensione al compimento dei 65 anni di età.
I lavoratori che entro il termine del 2007 conseguiranno i requisiti sopra indicati potranno accedere al relativo trattamento pensionistico secondo la normativa e le stesse decorrenze vigenti anteriormente alle innovazioni della riforma.
Questi stessi lavoratori, inoltre, potranno esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in un qualsiasi momento successivo alla maturazione dei predetti requisiti, indipendentemente da ogni modifica normativa, grazie all’istituto della “certificazione del diritto alla pensione”. Tale certificazione assume valenza garantista dei diritti quesiti, consentendo agli interessati di pensionarsi (anche dopo il 31 dicembre 2007) in base alle regole del previgente regime, anche per quanto riguarda le regole di calcolo della pensione, seppur sia intervenuta una revisione della normativa in materia. Tale disposizione è volta evidentemente ad evitare una “fuga” verso le pensioni nel 2007, in considerazione della consistente elevazione del requisito di età anagrafica per l’accesso alla pensione di anzianità previsto a decorrere dal 2008.
Come detto, infatti, a partire dal 1° gennaio 2008 si assisterà alla riforma strutturale, con l’introduzione dei seguenti requisiti per accedere al pensionamento:
- pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto: 35 anni di contributi e 60 anni di età, con incremento di 1 anno nel 2010 e poi ancora di uno nel 2014, salvo verifica degli effetti finanziari; per i lavoratori autonomi il requisito anagrafico è fissato in 61 anni nel biennio 2008-2009, ed a 62 anni nel periodo 2010-2013. In presenza di 40 anni di anzianità contributiva si prescinde dal requisito anagrafico;
- pensione di vecchiaia nel sistema contributivo: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e un quinquennio di contributi; 40 anni di contributi a prescindere dall'età; 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi) con gli incrementi anagrafici di cui al precedente punto.
Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della disposizione in esame devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007.
Per l’attuazione della misura in esame è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2007, di 59 milioni di euro per il 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
Si ricorda, infine, che con riferimento al comma in esame è stata emanata la Direttiva Ministeriale 25 gennaio 2007[210] (pubblicata sulla G.U. del 7 febbraio 2007, n. 31) - a cui si rinvia - che fornisce i criteri generali da osservare nella procedura volta a dare applicazione al medesimo comma e, in particolare, nella conclusione degli accordi in sede governativa e nella predisposizione dello schema di decreto ministeriale di riparto delle unità lavorative di mobilità lunga.
Articolo 1, comma 1190
(Proroga di ammortizzatori sociali)
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Il comma 1190, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 155, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e nell’articolo 1, comma 410, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2007, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa concedere - anche in deroga alla normativa vigente - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:
§ la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi;
§ i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2007 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2007.
Il secondo periodo del comma in esame autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005.
Pertanto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2006.
L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe.
Per l’attuazione delle disposizioni previste dal comma in esame – riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga dei menzionati trattamenti - viene stanziato un importo complessivo di spesapari a 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[211]).
L’ultimo periodo del comma in esame modifica l'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) – precedentemente già modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b) del D.L. 35 del 2005 - il quale ha consentito l’attribuzione in via transitoria di trattamenti in deroga alla disciplina degli ammortizzatori sociali.
Si ricorda che il richiamato primo periodo del comma 155, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge finanziaria per il 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350), ha disposto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla normativa vigente, possa concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:
- la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi;
- i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2005.
Successivamente l’articolo 13, comma 2, lettera b) del D.L. 35 del 2005 ha introdotto le seguenti modifiche all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005:
- ha incrementato da 310 a 460 milioni di euro la dotazione delle risorse finanziarie;
- ha differito il termine per l'applicazione dei benefici dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 nel caso in cui l'accordo sottostante ai trattamenti in deroga sia di settore;
- ha specificato che gli accordi che definiscono i programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ai quali è subordinata la concessione dei benefici, conclusisi in sede governativa entro il 30 giugno 2005, devono costituire il recepimento delle intese intervenute in sede istituzionale territoriale.
Pertanto con la modifica in esame si provvede a differire ulteriormente il termine per l’applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo della L. 311/2004 dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'accordo in sede governativa sottostante ai trattamenti in deroga sia un accordo di settore.
Articolo 1, comma 1191
(Trattamento di integrazione salariale
straordinaria per i lavoratori portuali temporanei)
1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il comma 1191 destina una quota di 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione, nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190 (460 milioni di euro: cfr. supra), alla concessione, per l’anno 2007, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della L. 84 del 1994[212].
L'intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) è riservato in via generale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo); le imprese artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale prevalente" (determinato secondo i termini posti dall'articolo 12 della legge n. 223/1991) si avvalga a sua volta dell'intervento straordinario di integrazione salariale; anche per le imprese artigiane valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali.
Si ricorda che l’intervento straordinario di integrazione salariale è (o è stato) esteso, spesso con provvedimenti a termine, ad altri settori imprenditoriali.
Le fattispecie nelle quali è possibile il ricorso alla CIGS sono le seguenti:
- ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi);
- crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi);
- casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi).
L'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale è eguale all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2006, a 830,77 euro mensili, ovvero a 998,50 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 1797, 31 euro mensili (per la determinazione di quest’ultimo importo l’ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità)[213]. Sull'importo del trattamento si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti, interamente relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS. Tale aliquota sino al 31 dicembre 2006 è stata pari a 5,54 punti percentuali; invece a decorrere dal 1° gennaio 2007, tenendo conto dell'aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge finanziaria per il 2007, si attesta nella misura di 5,84 punti percentuali.
In linea di massima, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223[214], i limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione). Inoltre i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato[215].
Il finanziamento dell’intervento straordinario di integrazione salariale è ripartito tra:
- contributi a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto e a carico dei relativi lavoratori. Tali contributi, previsti dall'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione;
- contributi addizionali a carico delle imprese quando si avvalgano dell'intervento straordinario, pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotti al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti[216]; il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 223 del 1991, è dovuto in misura doppia a partire dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla data di decorrenza del trattamento;
- contributi a carico dello Stato.
Si dispone che i criteri per la concessione del medesimo beneficio siano stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 1, commi 1192-1201
(Misure per promuovere l'occupazione e
l'emersione del lavoro irregolare)
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.
1193. L'istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.
1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
1201. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
I commi 1192-1201 dettano misure volte a favorire l’emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali, concedendo al datore di lavoro che procede alla regolarizzazione agevolazioni relative al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi pregressi[217].
In particolare, il comma 1192 dispone che il datore di lavoro, al fine di procedere alla regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari (non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria), possono presentare apposita richiesta all’INPS entro il 30 settembre 2007.
Il comma 1193 prevede che i datori di lavoro possono avvalersi della possibilità della regolarizzazione solamente dopo aver stipulato apposito accordo aziendale o territoriale, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitari,con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nell’istanza il datore di lavoro deve indicare le generalità del lavoratore e i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni rispetto alla data di presentazione della richiesta.
Ai sensi del comma 1194, l’accordo sindacale disciplina la regolarizzazione tramite la stipula di contratti di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono l’effetto conciliativo di cui agli artt. 410 e 411 c.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva – compresi i diritti ad essi connessi -, contributiva e risarcitoria per il periodo oggetto di regolarizzazione.
Si ricorda che l’articolo 410 del c.c. prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a controversie individuali di lavoro, se non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, deve promuovere un tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuale. La comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, per l’intera durata del tentativo e per i venti giorni successivi. La commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione e a tal fine convoca le parti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
L’articolo 411 c.c. dispone invece che, nel caso la conciliazione riesca, va redatto un processo verbale che deve essere sottoscritto, oltre che dalle parti, dal Presidente della commissione. Il processo verbale, depositato presso la cancelleria del tribunale, è dichiarato esecutivo dal giudice su istanza della parte interessata.
Il successivo comma 1195 dispone l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione.
Inoltre, il secondo periodo del comma sembrerebbe doversi intendere nel senso che possono avvalersi della regolarizzazione anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, purché non definitivi,concernenti il pagamento dell’onere contributivo e assicurativo evaso.
Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi, dopo la presentazione dell’istanza, fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi connessi alla regolarizzazione.
Il comma 1196 disciplina le modalità di regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi. In particolare si prevede che il datore di lavoro è tenuto a versare i due terzi di quanto dovuto per il periodo di regolarizzazione alle diverse gestioni assicurative per i lavoratori regolarizzati, con le seguenti modalità:
§ versamento al momento dell’istanza del 20 per cento della somma totale dovuta;
§ per la somma rimanente pagamento in sessanta rate mensili di uguale importo senza interessi di dilazione.
L’accesso alla regolarizzazione e il versamento di quanto previsto dal comma 1196 sembrerebbe comportare la non applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi di 8 e 9, del D.Lgs. 388 del 2000.
Si ricorda che le sanzioni civili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, sono previste, dall’articolo 116, commi 8 e 9, della L. 388 del 2000, in percentuale sull’importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze. Le sanzioni civili sono applicate in ragione d’anno.
In particolare:
§ nel caso di omissione, si applica una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato del 5,5%. La misura massima non può superare il 40% dell’omesso o tardivo versamento; comunque, se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo iniziano a maturare interessi di mora di cui all’articolo 30 D.P.R. 602 del1973[218]. Gli interessi di mora non sono però in ogni caso dovuti nel caso in cui l’omissione sia da attribuire a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
§ nel caso di evasione accertata d’ufficio, si applica la sanzione del 30% in ragione d’anno, fino ad una misura massima del 60%. Vale quanto detto sopra con riferimento agli interessi di mora, che si applicano se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile;
§ nel caso di evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%;
§ nel caso di evasione da attribuire ad oggettive incertezze interpretative, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%. Non sono dovuti gli interessi di mora, purché il versamento sia effettuato entro il termine determinato dagli enti impositori.
Si ricorda che, al fine di rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria nel caso di utilizzazione di “lavoro nero”, l’articolo 36-bis, comma 7 del D.L. 223 del 2006 ha previsto che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Si prevede, inoltre, che i lavoratori sono esclusi dal pagamento della parte di contributi a loro carico e che la misura del trattamento pensionistico per il periodo regolarizzato è calcolato in proporzione alla percentuale di contribuzione effettivamente versata.
Il comma 1197, al fine di incentivare l’adesione dei datori di lavoro alla regolarizzazione, prevede che il versamento della somma complessivamente dovuta (quindi non solamente l’acconto al momento dell’istanza, ma anche tutte le rate complessivamente dovute) determina l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi, nonché delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento di contributi e premi.
Si evidenzia che la disposizione in esame, almeno sul piano letterale, sembrerebbe prevedere esclusivamente l’estinzione dei reati in materia di versamento di contributi e dei premi e delle sanzioni amministrative (nonché degli oneri accessori) connesse al versamento dei contributi e dei premi, alla denuncia contributiva mensile all’INPS nonché alla denuncia delle retribuzioni all’INAIL ai fini del pagamento dei premi assicurativi.
Invece nulla sembrerebbe previsto per le omissioni o irregolarità relative alle registrazioni sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, che integrano ipotesi di evasione e non di semplice omissione.
Si consideri che l’impiego irregolare di lavoratori subordinati non risultante dalle scritture obbligatorie è sanzionato sia sul piano penale sia sul piano amministrativo.
Sul piano penale costituiscono fattispecie delittuose:
§ l’omissione di registrazioni o denunce obbligatorie, o esecuzione di registrazioni e denunce false, al fine di non versare contributi e premi previsti dalla normativa sulla previdenza e assistenza obbligatorie, allorché l’omissione contributiva supera un certo limite (articolo 37 della L. 24 febbraio 1981 n. 689);
§ l’omesso versamento di ritenute previdenziali a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro (Articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463).
Per l’impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori è inoltre prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 12 del 2002[219], recentemente modificato dall’articolo 36-bis, comma 7 del D.L. 223 del 2006 al fine di rendere più efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria
Per tale fattispecie, dopo le recenti modifiche, si prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Il medesimo comma inoltre specifica che l’estinzione delle sanzioni amministrative e di ogni altro onere accessorio riguarda anche quelli di cui:
§ all’articolo 51 del D.P.R. 1124 del 1965 (T.U. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro);
Si ricorda che tale articolo dispone che datori di lavoro, i quali siano recidivi con riferimento alla violazione di cui all’articolo 50 (mancata denuncia del lavoro esercitato), oltre ad eseguire i versamenti previsti, sono tenuti a rifondere all’INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti.
Pertanto, la disposizione di cui al comma 1197 sembrerebbe volta a prevedere l’estinzione anche dell’obbligo di rimborsare all’INAIL l’ammontare delle rendite liquidate ai propri dipendenti nel caso della fattispecie di cui al citato articolo 51.
§ all’articolo 18 del D.L. 918 del 1968, in materia di sgravi degli oneri sociali. Con riferimento a tale articolo si prevede l’estinzione della sanzione prevista nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di sgravi in maniera superiore a quanto effettivamente spettante.
Si ricorda che per tale violazione l’articolo 18 citato obbliga il datore di lavoro a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente utilizzato.
Il comma 1198 prevede che nei confronti dei datori di lavoro che presentano l’istanza di regolarizzazione sono sospese le ispezioni o verifiche, per un anno a decorrere dall’istanza, nelle materie oggetto della regolarizzazione (relative agli obblighi in materia di condizioni di lavoro e di previdenza sociale),anche con riferimento alle ispezioni e verifiche concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’organo ispettivo può verificare se siano fondati eventuali elementi nuovi che dovessero emergere con riferimento alla regolarizzazione affinché il datore di lavoro proceda all’integrazione della stessa.
I datori di lavoro devono adeguarsi alla disciplina sulla sicurezza e salute dei lavoratori entro un anno dall’istanza (quindi durante il periodo in cui non possono essere sottoposti ad ispezioni o verifiche).
Si prevede inoltre che l’efficacia estintiva delle sanzioni prevista al comma 1197 si perfeziona esclusivamente al completo adeguamento alla disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, verificato al termine del previsto periodo di un anno dai competenti organi ispettivi.
Si consideri inoltre che il comma 1199, a proposito della riduzione a due terzi dei contributi da versare, prevede che l’agevolazione sono temporaneamente concesse solo al 50 per cento e definitivamente concesse per l’importo totale solamente allo scadere di ogni anno di lavoro prestato dal lavoratore “regolarizzato”.
In sostanza si prevede un meccanismo per cui immediatamente è usufruibile solamente la riduzione di un sesto dei contributi e premi dovuti, mentre il rimanente sesto sarà utilizzabile con un differimento di un anno.
Il comma 1200, per evitare utilizzazioni strumentali della regolarizzazione senza una effettiva volontà di far emergere in modo stabile il lavoro irregolare, prevede che la concessione delle agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa.
Il comma 1201 dispone che, ferma restando l’attività di natura istruttoria di competenza dell’INPS, spetta al direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente con i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 124 del 2004, adottare i provvedimenti di accoglimento delle istanze di regolarizzazione dei rapporti di lavoro (comma 1201).
Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 124 del 2004 affida il coordinamento a livello provinciale dell’attività di vigilanza alle direzioni provinciali del lavoro. In particolare le direzioni provinciali, sentiti i direttori regionali dell’INPS e dell’INAIL, coordinano l’esercizio delle funzioni ispettive e forniscono direttive per la razionalizzazione dell’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni degli interventi e di rendere uniformi le modalità di esecuzione.
Il coordinamento a livello provinciale dell’attività di contrasto al lavoro irregolare è affidato ai CLES, che forniscono indicazioni per l’orientamento dell’attività di vigilanza, in conformità agli indirizzi espressi dalla Commissione centrale. Per questa funzione i CLES sono integrati dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e dal presidente della commissione provinciale per l’emersione del lavoro sommerso.
I CLES redigono una relazione trimestrale ed una relazione annuale di sintesi sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati dell’attività ispettiva svolta nella provincia, anche avvalendosi delle ricerche delle Commissioni provinciali per l’emersione del lavoro sommerso.
Articolo 1, commi 1202-1210
(Misure per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro)
1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.
1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
I commi 1202-1210, in attesa di una modifica della disciplina in materia di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi,sono volti a promuovere la “trasformazione” di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (di seguito: co.co.co.), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato e a favorire il corretto utilizzo dei medesimi rapporti di collaborazione.
Si ricorda che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato[220].
A tal fine si stabilisce (articolo 61), istituendo in questo modo la nuova figura del lavoratore a progetto, l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali, cioè i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila euro. Pertanto vengono fissati due criteri alternativi, uno correlato alla durata della prestazione nei confronti dello stesso committente, l’altro correlato all’ammontare del corrispettivo, che servono a distinguere le prestazioni meramente occasionali dalle collaborazioni coordinate e continuative vere e proprie, che vengono disciplinate dalle disposizioni sul lavoro a progetto.
Sono escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi. Viene inoltre fatta salva la particolare disciplina del contratto di agenzia.
Nel caso in cui i richiamati rapporti siano instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto (articolo 69, comma 1).
La determinazione del progetto e di tutti gli elementi accessori è lasciata alla contrattazione. Il contratto, infatti, che deve essere redatto in forma scritta ad probationem, deve contenere, tra gli altri, l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e del progetto, o programma, di lavoro o delle fasi di esso, nonché il corrispettivo e le relative modalità di pagamento e le forme di coordinamento del lavoratore, che in ogni caso non devono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore stesso. Lo stesso contratto, infine, deve prevedere forme di tutela e di sicurezza della salute del collaboratore di progetto (articolo 62).
I contratti in oggetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o fase di esso che ne costituisce l’oggetto (articolo 67, comma 1). E’ inoltre prevista la possibilità, per le parti contraenti (articolo 67, comma 2), di recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero in seguito a quanto disposto nel contratto.
Il compenso è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto (articolo 63).
E’ prevista la possibilità, per il collaboratore a progetto, di svolgere l’attività nei riguardi di più committenti, anche se lo stesso non può svolgere attività concorrenziale nei confronti dei committenti stessi né può venire meno all’obbligo di riservatezza (articolo 64).
Gli articoli 65 e 66 individuano alcuni diritti del collaboratore a progetto.
In particolare, i collaboratore ha il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione eventualmente fatta nello svolgimento del rapporto (articolo 65, comma 1).
In ogni caso, i diritti e gli obblighi delle parti sono regolati (articolo 65, comma 2) da leggi speciali, comprese le disposizioni di cui all’articolo 12-bis della legge n. 633/1941[221]
Il successivo articolo 66 disciplina ulteriori diritti del collaboratore a progetto.
In particolare, si stabilisce che:
§ la gravidanza, malattia ed infortunio non comportano estinzione, per il collaboratore a progetto, del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di gravidanza, inoltre, la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni, salvo previsione contrattuale più favorevole;
§ in caso di infortunio o malattia, salva diversa previsione contrattuale, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il contratto si intende comunque risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, se determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti a durata determinabile;
§ infine, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del capo in esame si applicano specifiche norme. In particolare, oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 533/1973, sul processo del lavoro, e dell’articolo 64 del D.Lgs. n. 151/2001[222], trovano applicazione le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994 (quando la prestazione è effettuata nei luoghi di lavoro del committente), nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le norme di cui all’articolo 51, comma 1, della legge n. 488/1999 (finanziaria 2002) e del DM 12 gennaio 2001.
E’ inoltre previsto che nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso delle collaborazioni coordinate e continuative, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni (articolo 68) tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2113 del codice civile [223].
Si evidenzia che i contratti di lavoro subordinato conclusi per avvalersi delle disposizioni in esame non devono necessariamente essere stipulati a tempo indeterminato. Ciò si desume, oltre che dall’ultimo periodo del comma 1203 - che prevede la spettanza dei benefici previsti dalla vigente normativa nel caso in cui i contratti di lavoro siano stipulati a tempo indeterminato – anche e soprattutto dal comma 1210, secondo cui i rapporti di lavoro subordinato instaurati a seguito della “trasformazione” del rapporto di lavoro dei collaboratori devono avere una durata non inferiore a 24 mesi.
Il comma 1202, dispone che i datori di lavoro che intendono procedere alla suddetta trasformazione dei rapporti di lavoro sono tenuti – anche per garantire un utilizzo corretto dei rapporti di co.co.co – a stipulare entro il 30 aprile 2007 appositi accordi aziendali o territoriali, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitari, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il successivo comma 1203 prevede che gli accordi sottoscritti promuovono la trasformazione dei rapporti di co.co.co. (anche a progetto) in rapporti di lavoro subordinato e che i lavoratori, a seguito dell’accordo, sottoscrivono appositi atti di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c.
Si ricorda che l’articolo 410 del c.c. prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a controversie individuali di lavoro, se non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, deve promuovere un tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuale. La comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, per l’intera durata del tentativo e per i venti giorni successivi.
La commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione e a tal fine convoca le parti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
L’articolo 411 c.c. dispone invece che, nel caso la conciliazione riesca, va redatto un processo verbale che deve essere sottoscritto, oltre che dalle parti, dal Presidente della commissione.
Il processo verbale, depositato presso la cancelleria del tribunale, è dichiarato esecutivo dal giudice su istanza della parte interessata.
L’ultimo periodo del comma 1203, come accennato,precisa che i contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
La disposizione è volta a precisare che la trasformazione dei rapporti di co.co.co. (anche a progetto) in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato va assimilata alla instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro del medesimo tipo, con la conseguenza della spettanza dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente.
Il comma 1204 dispone che le parti sociali possono stabilire, anche mediante accordi interconfederali, misure volte a contribuire al corretto utilizzo del rapporto di co.co.co (anche a progetto) e a prevedere condizioni più favorevoli per i lavoratori che continuano ad essere utilizzati con i medesimi rapporti, ai sensi dell’articolo 61, comma 4, del D.Lgs. 276 del 2003.
Si ricorda che tale disposizione prevede che la disciplina legislativa sui lavoratori a progetto non pregiudica la previsione di condizioni più favorevoli nei contratti individuali e gli accordi collettivi.
Si prevede inoltre che il Ministero del lavoro effettui azioni di monitoraggio relative all’andamento della media dei compensi netti corrisposti ai collaboratori coordinati a progetto, al fine di effettuare un raffronto con la media dei compensi corrisposti nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della legge in esame.
Il comma 1205 subordina la validità degli atti di conciliazione all’adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi pregressi di svolgimento del rapporto di co.co.co. (anche a progetto), per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del medesimo rapporto.
Il comma 1206 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione insieme ai contratti stipulati con i lavoratori e all’attestazione del versamento di un terzo di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione separata INPS. La parte rimanente del contributo deve essere versata in trentasei rate mensili.
Qualora i datore di lavoro non dovessero procedere ai versamenti delle rate a titolo di contributo straordinario integrativo, si applicano le sanzioni previste in caso di omissione contributiva (cfr infra).
Si prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, approvano gli accordi stipulati con riferimento alla possibilità di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato presso la gestione separata INPS nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel FPLD. Il comma 1209 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ai fini dell’attuazione della disposizione in oggetto.
Il comma 1207 precisa gli effetti della stipula degli atti di conciliazione e dell’adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro.
In particolare, gli atti di conciliazione producono gli effetti degli articoli 410 e 411 c.c. (cfr. supra) con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria relativi al periodo pregresso.
Inoltre, si prevede che il regolare versamento del contributo straordinario integrativo (eventualmente in forma rateale ai sensi del comma 1206) determina l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi previdenziali o premi assicurativi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento di contributi e premi.
Si evidenziache la disposizione in esame, per quanto riguarda il versante tributario(violazioni in materia di imposte sui redditi), almeno sul piano letterale, prevede che il versamento del contributo straordinario integrativo di cui al comma 1205 comporta l’estinzione solamente delle sanzioni penali e non anche delle sanzioni amministrative.
Inoltre la disposizione, per quanto riguarda le violazioni in materia contributiva ed assicurativa, sembrerebbe prevedere esclusivamente l’estinzione dei reati in materia di versamento di contributi e dei premi e delle sanzioni amministrative (nonché degli oneri accessori) connesse al versamento dei contributi e dei premi, alla denuncia contributiva mensile all’INPS nonché alla denuncia delle retribuzioni all’INAIL ai fini del pagamento dei premi assicurativi. Invece nulla sembrerebbe previsto per le omissioni o irregolarità relative alle registrazioni sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, che integrano ipotesi di evasione e non di semplice omissione.
Si consideri che l’impiego irregolare di lavoratori subordinati non risultante dalle scritture obbligatorie è sanzionato sia sul piano penale sia sul piano amministrativo.
Sul piano penale costituiscono fattispecie delittuose:
- l’omissione di registrazioni o denunce obbligatorie, o esecuzione di registrazioni e denunce false, al fine di non versare contributi e premi previsti dalla normativa sulla previdenza e assistenza obbligatorie, allorché l’omissione contributiva supera un certo limite (articolo 37 della L. 24 febbraio 1981, n. 689);
- l’omesso versamento di ritenute previdenziali a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro (Articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463).
Per l’impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori è inoltre prevista la sanzione amministrativa di cui all’articolo 3, comma 3, del D.L. 12 del 2002[224], recentemente modificato dall’articolo 36-bis, comma 7, del D.L. 223 del 2006, al fine di rendere più efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria.
Per tale fattispecie, dopo le recenti modifiche, si prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Il comma 1207 specifica che l’estinzione delle sanzioni e di ogni altro onere accessorio riguarda anche quelli di cui:
§ all’articolo 51 del D.P.R. 1124/1965 (T.U. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro);
Si ricorda che tale articolo dispone che i datori di lavoro, i quali siano recidivi con riferimento alla violazione di cui all’articolo 50 (mancata denuncia del lavoro esercitato), oltre ad eseguire i versamenti previsti, sono tenuti a rifondere all’INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti[225].
§ all’articolo 18 del D:L. 918 del 1968, in materia di sgravi degli oneri sociali. Con riferimento a tale articolo si dispone quindi l’estinzione della sanzione prevista nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di sgravi in maniera superiore a quanto effettivamente spettante.
Si ricorda che per tale violazione l’articolo 18 citato obbliga il datore di lavoro a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente utilizzato.
Il comma 1207 dispone, inoltre, sempre al fine di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori, che per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato come co.co.co. dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto.
Il comma 1208, infine, consente l’accesso alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Comunque per accedere alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve stabilizzare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione dia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
Si dispone la sospensione degli effetti di tali provvedimenti fino al completo adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206 (cfr. supra).
Il perfezionamento degli adempimenti da parte del datore di lavoro determina l’estinzione delle violazioni secondo quanto previsto dal comma 1206.
Articolo 1, comma 1211
(Iscrizione nelle liste di mobilità dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a
quindici dipendenti)
1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2006» sono inserite le seguenti: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007».
Il comma 1211 proroga dal 31 dicembre 2006[226] al 31 dicembre 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese - di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 4 del 1998[227].
Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.
Si ricorda, con riferimento alla fattispecie in esame, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità previsti dalla L. 223 del 1991 sono i seguenti:
a) ai sensi dell’art. 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane (cfr. infra);
b) ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.
In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.
Si consideri, al riguardo, che il comma 773 della legge in esame (alla cui scheda si rinvia per maggiori dettagli) ridetermina, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, in misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali[228].
Lo stesso comma prevede espressamente che la rideterminazione si applica anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente in misura pari a quella degli apprendisti, come è il caso dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Si dispone che il beneficio contributivo in questione è concesso per il 2007 nel limite massimo di spesa di 37 milioni di euro, tramite l’utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione[229].
Si ricorda che gli incentivi contributivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere di durata superiore a 12 mesi (rispettivamente fino ad un massimo di 18 per i rapporti a tempo indeterminato o di 23 mesi per i rapporti a termine trasformati nel corso del loro svolgimento in rapporti a tempo indeterminato) e che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
Si ricorda infine che con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007[230] l’INPS ha fornito indicazioni relative sia al comma 773 (nuova disciplina contributiva e previdenziale per gli apprendisti) sia al comma 1211 (proroga al 31 dicembre 2007 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese che occupano meno di 15 dipendenti ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all’eventuale rioccupazione).
Articolo 1, comma 1212
(Incentivi per la riduzione dell'orario
di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di
solidarietà)
1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il comma 1212 proroga al 31 dicembre 2007, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine - da ultimo prorogato al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 11, del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 - entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993.
Per "contratti di solidarietà"[231] si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984, convertito dalla L. 863 del 1984, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro e dello politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[232].
La disciplina transitoria prorogata per tutto il 2007 interessa, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, le imprese artigiane[233] (anche con meno di 16 dipendenti), e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984 (cioè, in sostanza, della CIGS)[234].
In particolare, per le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS, l’articolo 5, comma 5, del citato D.L. 148/1993 ha previsto in via transitoria uno specifico beneficio, nel caso in cui esse avessero stipulato, entro il termine del 31 dicembre 1995[235] - contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'articolo 24 della L. 223 del 1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge; tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento.
Il comma 8 del citato articolo 5, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 299 del 1994, convertito dalla L. 451 del 1994, ha disposto, inoltre, che il predetto contributo possa concedersi, sempre in via transitoria, anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di solidarietà stipulato inizialmente sempre entro il 31 dicembre 1995 (termine poi prorogato con successive disposizioni e, da ultimo, fino al 2006 dal citato D.L. 68/2006), percepiscano - a carico di fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva - una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è, per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
Riguardo all'applicazione della proroga, l’articolo in esameautorizza una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236).
Articolo 1, commi 1213-1223
(Misure per assicurare l’adempimento
degli obblighi
comunitari ed internazionali)
1213. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
1217. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:
a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
1221. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
1223. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.
I commi 1213-1223 recano misure volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato, in particolare derivanti dalle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali).
A tal fine viene introdotto il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili dell’inadempimento degli obblighi comunitari ed internazionali.
In particolare, il comma 1213 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti equiparati:
§ adottino le misure necessarie a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi comunitari, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse (su cui si veda infra lo specifico paragrafo);
§ diano esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciate ai sensi dell'articolo 228, comma 1, TCE (su cui si veda infra lo specifico paragrafo).
In ogni caso, il comma 1214 prevede l’esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli altri enti indicati al comma 1, responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia. Tali poteri sostitutivi vengono esercitati secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge “La Loggia”), e dall’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11[236].
In particolare si ricorda che l’art. 8 della legge n. 131/2003 - volto a regolare l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’articolo 120 della Costituzione - stabilisce, in via generale, che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite e, in particolare, il comma 1 prevede:
- l’assegnazione di un congruo termine all’ente interessato per provvedere;
- l’adozione dell’atto sostitutivo, di natura anche normativa, da parte del Consiglio dei ministri solo a seguito dell’infruttuoso decorso del termine, sentito l’organo interessato.
Peraltro, il comma 2 dispone che qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia, abrogando l’articolo 11 della legge La Pergola, che dettava la disciplina relativa all’esercizio di poteri statali sostitutivi in caso di inerzia regionale (e delle province autonome)[237].
Accanto a questa forma di sostituzione, l’articolo 8 ne disciplina un’altra, attivabile nei casi di assoluta urgenza (comma 4): qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame.
La disciplina prevista dall’art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, volta a dare attuazione all’art. 117, quinto comma Cost.[238], prevede una triplice garanzia per le regioni e le province autonome:
- gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome, entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria, ed esclusivamente nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;
- gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.
In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria da parte degli enti suindicati, il comma 1215 prevede il diritto per lo Stato di rivalersi nei confronti degli indicati enti nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse di:
§ Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
§ Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
§ altri Fondi aventi finalità strutturali.
Tale diritto di rivalsa è esercitato dallo Stato per compensare gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia, ex art. 228 TCE (comma 1216), e della Corte europea dei diritti dell’uomo (comma 1217) (su cui si veda infra lo specifico paragrafo).
I successivi commi 1218-1222 disciplinano le modalità di esercizio del diritto di rivalsa.
Questo si esercita in modo differente, a seconda che l’obbligato sia un ente territoriale, ovvero un ente o organismo pubblico diverso, assoggettato al sistema di tesoreria unica, ovvero altro ente.
In particolare:
§ nel caso in cui l’obbligato sia un ente territoriale, il combinato disposto del comma 1218, lett. a) e dei commi 1219, 1220 e 1221 prevede che la misura degli importi dovuti, che comunque non deve essere superiore agli oneri finanziari a carico dell’Italia, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna per la Repubblica italiana. Il decreto reca modi e termini per il pagamento, anche rateizzato, e costituisce titolo esecutivo. Qualora gli oneri finanziari a carico dell’Italia siano di carattere pluriennale, o non ancora liquidi, possono adottarsi più decreti ministeriali in relazione al progressivo maturare del credito dello Stato.
I decreti sono emanati previa intesa sull’entità del credito, modalità di recupero e termini di pagamento, anche rateizzato, con l’ente obbligato. Tale intesa, il cui contenuto viene recepito in un provvedimento del Ministro dell’economia e costituisce titolo esecutivo, deve essere perfezionata entro quattro mesi decorrenti dalla data della notifica della sentenza esecutiva di condanna verso l’Italia all’ente obbligato.
Il comma 1221 specifica poi che, qualora non venga raggiunga l’intesa, all'adozione del provvedimento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata. Anche in questo caso possono essere adottati più decreti laddove si sia in presenza di crediti dello Stato che maturano progressivamente.
§ nel caso di enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati sopra, assoggettati al sistema di tesoreria unica, il diritto di rivalsa si esercita con un prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720;
Si ricorda che in base al sistema introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, gli enti soggetti alla Tesoreria unica, inclusi nella Tabella A, allegata alla legge, sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera.Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che, di fatto, non transitano dalla tesoreria dell'Ente[239].
I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere [240].
§ in ogni altro caso, il diritto di rivalsa si esercita secondo le vie ordinarie, mediante ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente.
Il comma 1222 prevede che le notifiche di cui ai sopra commentati commi 1218 e 1219 siano effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 1223, infine, introduce una sorta di autocertificazione per le imprese che intendano avvalersi degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Si ricorda che l’articolo 87 TCE dichiara incompatibili con il mercato comune – nella misura in cui incidano sugli scambi intracomunitari – gli aiuti concessi dagli Stati membri sotto qualsiasi forma che, favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Rispetto al divieto generale degli aiuti di stato, lo stesso articolo 87 ammette alcune deroghe, ritenendo talune forme di aiuto compatibili con il mercato comune (paragrafo 2) e rimettendo, invece, alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità di altre (paragrafo 3).
In particolare, i destinatari degli aiuti devono dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno in precedenza ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. L’autocertificazione deve essere effettuata a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[241] e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che specificherà altresì quali aiuti siano stati considerati illegali dalla Commissione.
Si ricorda che l’articolo 47 del citato DPR 445 riguarda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Ai sensi dell’articolo 38 del medesimo DPR, la dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
Si ricorda che nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile con il diritto comunitario, le somme già percepite devono essere recuperate. A tal fine, gli articoli 14 e 15 del regolamento n. 659 del 1999 del Consiglio predispongono una specifica procedura, prevedendo che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di assumere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, c.d. "decisione di recupero". Tale recupero deve essere “effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione” (art. 14, reg. n. 659).
La mancata restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile rientra tra gli elementi che la Commissione valuta ai fini dell’autorizzazione di un nuovo regime di aiuti: essa, infatti, condiziona l’autorizzazione di nuovi aiuti all’impegno da parte dello Stato interessato a verificare che i beneficiari non siano tenuti a restituire precedenti aiuti illegali. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che l’impresa beneficiaria non ha ancora restituito aiuti incompatibili, la Commissione condiziona l’erogazione del nuovo aiuto alla restituzione di quello illegale. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha avallato tale prassi, evidenziando come la Commissione, in sede di applicazione dell'articolo 88, par. 3, TCE, usufruisca di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, punto 49). Di conseguenza, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto, adotta una decisione con la quale pur autorizzando tale beneficio, ne sospende il versamento sino al momento in cui l’impresa non abbia restituito il precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti in questione (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, c.d. “sentenza Deggendorf”).
Si ricorda che gli articoli 226 e 228 TCE delineano un percorso articolato nel caso in cui uno Stato membro risulti inadempiente rispetto agli obblighi comunitari. In particolare, si prevede che:
§ la procedura di infrazione, normalmente preceduta da una serie di contatti verbali e/o scritti tesi ad accertare e approfondire da entrambe le parti i termini della contestazione, si apre con l’invio da parte della Commissione di una lettera (di messa in mora) nei confronti dello Stato membro, nella quale vengono precisati i comportamenti o le misure considerate lesive delle norme comunitarie. La lettera si conclude con la fissazione di un termine allo Stato per la presentazione delle osservazioni, di norma non inferiore a due mesi;
§ in caso di mancata risposta da parte dello Stato o di in caso di risposta non soddisfacente, la Commissione emette un parere motivato, con il quale precisa la sua posizione e invita lo Stato ad adottare, entro un certo termine, i provvedimenti volti a eliminare la difformità della legislazione dello Stato in questione rispetto alle norme comunitarie;
§ qualora lo Stato non si conformi entro il termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia per fare accertare la violazione compiuta dallo Stato (ricorso dinanzi alla Corte);
§ se anche la Corte riconosca l’inadempienza dello Stato in questione con una sentenza, lo Stato è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione della medesima sentenza;
§ in base all’articolo 228, nel caso in cui i provvedimenti per l’esecuzione della sentenza non siano adottati, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, invia una nuova lettera di messa in mora e, in caso di reiterata inadempienza, formula un parere motivato complementare;
§ qualora lo Stato in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti necessari, la Commissione può adire la Corte di giustizia, precisando l'importo della somma forfettaria o della penalità, che lo Stato dovrà versare;
§ infine, la Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
La possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie in caso di sentenza di inadempimento è stata introdotta dal trattato di Maastricht, che ha modificato a tal fine l’ex articolo 171 del trattato CE, diventato articolo 228 del trattato CE, nonché l’articolo 143 del trattato Euratom.
Ai fini dell’applicazione di tali norme, la Commissione ha adottato nel 1996 e nel 1997 due comunicazioni relative al metodo di calcolo della penalità[242].
Nel dicembre 2005 la Commissione ha adottato una nuova comunicazione (Sec (2005) 1658), che sostituisce le precedenti al fine di aggiornarle alla giurisprudenza nel frattempo intervenuta e adattare il metodo di calcolo delle sanzioni all’allargamento dell’Unione.
In realtà, lo scopo principale che la Commissione persegue attraverso questa modifica del sistema delle sanzioni è che gli Stati membri correggano le infrazioni più rapidamente, riducendo i ricorsi ex articolo 228. Pertanto, la Commissione ha inasprito l’importo delle sanzioni, intervenendo sul metodo di calcolo e sulla tipologia delle sanzioni stesse.
Nell’ambito della comunicazione vengono quindi individuati i principi generali per la definizione della sanzione, il cui importo deve essere funzionale a garantire l’applicazione effettiva del diritto comunitario. La Commissione ritiene che si debbano tenere presenti tre criteri fondamentali:
§ la gravità dell’infrazione,
§ la durata dell’infrazione,
§ l’efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive.
Le sanzioni devono, inoltre, essere prevedibili per gli Stati membri e calcolate secondo un metodo chiaro ed uniforme, che rispetti il principio di proporzionalità e quello di parità di trattamento tra gli Stati. La Commissione dovrà, comunque, motivare dinanzi alla Corte in che modo abbia determinato l’importo della sanzione proposto.
Sotto il profilo dell’efficacia della sanzione, occorrerà fissare l’importo in misura adeguata per garantirne l’effetto dissuasivo. L’irrogazione di sanzioni puramente simboliche priverebbe di qualsiasi utile effetto questo strumento, complementare della procedura d’infrazione e andrebbe contro l’obiettivo ultimo della procedura stessa, che è quello di garantire la piena applicazione del diritto comunitario.
In particolare, la comunicazione rilancia lo strumento della somma forfetaria, dal momento che la prassi sinora seguita, consistente nel limitarsi a proporre alla Corte l’irrogazione di penalità per mancata esecuzione nella sentenza a norma dell’articolo 228, “ha per effetto che le regolarizzazioni tardive, prima della sentenza, non comportano alcuna sanzione e non sono pertanto scoraggiate efficacemente. Limitarsi alla penalità e non chiedere il pagamento di una somma forfettaria potrebbe quindi equivalere ad accettare che, dopo la constatazione da parte della Corte dell’inadempimento di un obbligo da parte di uno Stato membro, questo stesso Stato possa lasciar sussistere questa situazione senza conseguenze. La Commissione ritiene che una situazione prolungata di inottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia, di per sé, leda già gravemente il principio di legalità e la certezza del diritto, in una Comunità di diritto”.
La comunicazione ricorda, quindi, come nella sentenza della Corte nella causa C-304/2002, Commissione contro Francia, sono stati inflitti per la prima volta i due tipi di sanzione pecuniaria (penalità e somma forfettaria), cumulati per la stessa infrazione. Pertanto, è intenzione della Commissione indicare nei suoi ricorsi alla Corte:
§ una penalità per giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 228;
§ una somma forfettaria, che sanzioni la continuazione dell’infrazione tra la prima sentenza, di constatazione dell’inadempimento, e la sentenza a norma dell’articolo 228.
La somma forfettaria e la penalità dovranno essere basate su un metodo predeterminato e oggettivo che disciplini il calcolo delle sanzioni proposte, in modo da garantire quanto più possibile la parità di trattamento tra gli Stati.
In particolare, in ossequio al principio di proporzionalità, nei casi in cui vengano mossi addebiti che possono essere valutati separatamente, la Commissione può proporre una sanzione distinta per ciascun addebito, di modo che il volume globale della sanzione sarà ridotto via via che lo Stato membro esegue parti della sentenza. Inoltre, nei casi in cui lo Stato membro riesca ad aumentare il grado di esecuzione della direttiva senza realizzarne la completa esecuzione, è necessario che la sanzione tenga conto dei progressi via via realizzati dallo Stato medesimo. In terzo luogo, può risultare necessario adattare il periodo temporale di riferimento ad esigenze particolari, proponendo – oltre alle penalità giornaliere – anche unità temporali di riferimento diverse, ad esempio di sei mesi o un anno. Ciò può accadere quando il grado di esecuzione può essere valutato soltanto a intervalli regolari, al fine di evitare che le penalità continuino ad accumularsi per periodi nei quali l’infrazione era di fatto cessata, ma non constatata. Infine, in casi particolari, è possibile prevedere la sospensione di una penalità, per verificare l’efficacia delle misure nel frattempo disposte dallo Stato per ottemperare alla sentenza di inadempimento.
La penalità è costituita da una somma, dovuta per ogni giorno di ritardo, salvo fissazione di una diversa unità temporale di riferimento (come sopra indicato), che decorre dal giorno in cui la seconda sentenza della Corte viene notificata allo Stato e termina il giorno in cui quest’ultimo pone fine all’infrazione.
Per il calcolo della penalità si parte da un importo forfettario di base uniforme, pari a 600 euro al giorno, cui applicare poi i coefficienti moltiplicatori.
Nella comunicazione si legge che tale importo è stato determinato in modo che:
- la Commissione conservi un ampio potere discrezionale nell’applicazione del coefficiente di gravità,
- l’importo sia ragionevole;
- l’importo finale della penalità sia tale da garantire una sufficiente pressione sullo Stato membro.
Tra i coefficienti moltiplicatori, si segnala, in particolare, il coefficiente di gravità, legato all’importanza delle norme comunitarie oggetto dell’infrazione ed alle conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari[243]. Nell’ambito di tale valutazione si dovrà, altresì, tenere conto del caso in cui lo Stato membro abbia adottato delle misure per conformarsi alla sentenza, ma ritenute insufficienti dalla Commissione, rispetto all’ipotesi in cui uno Stato non abbia adottato alcuna misura, come del resto dovrà essere tenuta presente la leale collaborazione dello Stato con la Commissione.
Vi è, inoltre, il coefficiente di durata, che tiene conto della durata dell’infrazione, a decorrere dalla prima sentenza della Corte di giustizia fino al momento in cui la Commissione decide di adire la Corte. La durata dell’infrazione deve essere presa in considerazione per il calcolo sia della penalità che della somma forfettaria.
Infine, si segnala che l’importo della penalità deve far sì che la sanzione sia oltre che proporzionata anche dissuasiva e, dunque, sufficientemente elevata da indurre lo Stato membro:
§ a metter fine all’infrazione (perciò deve essere superiore ai vantaggi che lo Stato trae dall’infrazione);
§ a non recidivare.
Il nuovo sistema sanzionatorio è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2006, ma, in via transitoria, nei casi di inadempimento che gli Stati membri regolarizzeranno nel corso dell’anno 2006, la Commissione continuerà ad applicare l’attuale prassi del ritiro del ricorso presentato presso la Corte ai sensi dell’articolo 228 CE.
Si ricorda, infine, che la comunicazione detta i criteri cui si atterrà la Commissione nel proporre l’ammontare della sanzione pecuniaria, fermo restando che la decisione ultima sull’irrogazione delle sanzioni spetti alla Corte di giustizia.
La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950[244], è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Oltre ad enunciare una serie di diritti e libertà civili e politici, la Convenzione istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Tale sistema si imperniava su tre organi, ovvero la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1954), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1959) e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti.
L’aumento progressivo del numero dei casi sottoposti a tali organi, nonché l’incremento del numero degli Stati membri – e quindi dei potenziali ricorrenti – a partire dal 1990, con l’ingresso progressivo di quasi tutti gli Stati dell’ex blocco comunista (inclusi quelli emersi dalla dissoluzione dell’URSS), innescarono una riflessione sulla necessità di ristrutturare il meccanismo di controllo della Convenzione.
Si giunse così nel 1994 all’adozione del Protocollo n. 11[245] alla Convenzione del 1950, con il quale ci si proponeva di abbreviare la durata delle procedure e di rafforzare, al tempo stesso, il carattere giurisdizionale del sistema: tra l’altro, il ricorso individuale, che nella precedente architettura era possibile solo se lo Stato del ricorrente aveva accettato tale eventualità, è divenuto con il Protocollo n. 11 facoltà indipendente del ricorrente. La riforma ha previsto una Corte[246] unica con la possibilità, su ricorso, di un riesame del giudizio di primo grado. Inoltre, contrariamente a quanto avveniva nel passato, i giudici sono stati resi permanenti, mentre la loro elezione, come nel passato, è effettuata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Viene, altresì, mantenuto il filtro della ricevibilità dei ricorsi, effettuato da un Comitato di tre giudici che decide all'unanimità, come anche la prassi del regolamento amichevole. Il collegio giudicante, detto Sezione, è normalmente composto da sette giudici, tra i quali il cosiddetto "giudice nazionale". Una volta emessa la sentenza, le parti possono chiederne, entro tre mesi, il riesame, che avviene da parte di una Sezione allargata (Grande Chambre), composta da diciassette giudici. Un collegio di cinque giudici della Grande Chambre valuta la ricevibilità del ricorso, che deve essere sostenuto da gravi motivi. La Grande Chambre, di cui fanno parte il Presidente della Sezione ed il giudice nazionale, può anche essere investita dell'esame di primo grado di un ricorso, nel caso in cui la Sezione decida di spogliarsene. In tal caso non si avrà la possibilità del riesame, ed è, perciò, previsto che il potere della Sezione di spogliarsi del caso sia subordinato alla non opposizione delle parti.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è responsabile del controllo dell’esecuzione di dette sentenze. Esso è quindi incaricato di verificare che gli Stati che sono stati condannati per aver violato la Convenzione abbiano adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali che risultano dalle sentenze della Corte.
Va peraltro ricordato che nel corso dei tre anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo n. 11, il carico di lavoro della Corte ha conosciuto un aumento senza precedenti. Il numero di ricorsi registrati è passato da 5.979 nel 1998 a 13.858 nel 2001, che corrisponde ad un aumento di circa 130%. Le preoccupazioni riguardo la capacità della Corte di occuparsi del volume crescente di ricorsi hanno generato delle richieste di risorse supplementari e speculazioni sulla necessità di una nuova riforma. Nel 2004 è stato così adottato il Protocollo n. 14 (ratificato dall’Italia con la legge 15 dicembre 2005, n. 280), che non è ancora entrato in vigore a livello internazionale, e quindi neanche per il nostro Paese. Il Protocollo apporta ulteriori modifiche al sistema di controllo instaurato dalla Convenzione del 1950: esso si propone in particolare di modificare alcune procedure interne della Corte europea.
In ogni caso, con riferimento all’articolo in commento, va tenuto presente che le sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo sono effettivamente in grado di imporre oneri significativi agli Stati membri: ad esempio l’Italia è stata più volte condannata, nel periodo più recente, per l’eccessiva durata dei processi (soprattutto in campo civile), e ha dovuto rifondere ai ricorrenti le spese legali e i danni morali.
Articolo 1, commi 1224-1225
(Domanda e liquidazione di equa riparazione)
1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: «, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze».
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al presente comma.
Il comma 1224 interviene sul procedimento per ottenere l’equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo (di cui alla legge n. 89 del 2001[247], c.d. legge Pinto), modificando in parte i destinatari del ricorso.
L’articolo 3 della legge n. 89/2001 prevede che per far valere il diritto all’equa riparazione l’interessato debba presentare una domanda alla Corte d’appello competente a giudicare sulla responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito o comunque è ancora pendente il procedimento (comma 1). Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale (comma 2). La controparte è così individuata dal comma 3:
§ Ministro della giustizia, per i procedimenti del giudice ordinario;
§ Ministro della difesa, per i procedimenti del giudice militare;
§ Ministro delle finanze, per i procedimenti del giudice tributario;
§ Presidente del Consiglio dei ministri, per ogni altro procedimento.
La procedura si sviluppa poi seguendo la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (comma 4), con la possibilità per le parti di essere sentite e di chiedere l’acquisizione degli atti e dei documenti del procedimento che si assume aver violato il principio del tempo ragionevole (comma 5). Onde evitare una decisione troppo lenta anche in questa sede, la corte d’appello ha 4 mesi di tempo, dal deposito del ricorso, per pronunciarsi con un decreto impugnabile per Cassazione ma immediatamente esecutivo (comma 6).
Il comma 1224, modificando il comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 89/2001, elimina ogni riferimento al ministro delle Finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedendo dunque che il ricorso debba essere proposto nei confronti dei seguenti ministri:
§ Ministro della giustizia, per i procedimenti del giudice ordinario;
§ Ministro della difesa, per i procedimenti del giudice militare;
§ Ministro dell’economia e delle finanze, in tutti gli altri casi.
Il comma 1225 prevede che le disposizioni di cui sopra si applicano ai procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della finanziaria 2007.
Al fine di evitare maggiori oneri conseguenti alla violazione degli obblighi comunitari, ai pagamenti degli indennizzi procede il Ministero dell’economia e finanze. Lo stesso Ministero effettua i pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, emanate nei confronti dello Stato italiano.
Il comma demanda ad un D.P.C.M., adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224.
Articolo 1,comma 1226
(Misure di conservazione degli habitat naturali)
1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il comma 1226 prescrive alle regioni ed alle province autonome di attuare quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 1° aprile 2007), al fine di evitare ulteriori procedure d’infrazione in sede comunitaria e demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione dei criteri minimi uniformi per l’adozione di misure speciali di conservazione dell’habitat.
Si ricorda che con il D.P.R. n. 357/1997 è stata attuata la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e in parte anche la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, i citati artt 4 e 6 dispongono in ordine alle misure di conservazione che le regioni e le province autonome devono adottare per le zone speciali di conservazione (ZSC) e per le zone di protezione speciale (ZPS) - al fine di evitare il degrado degli habitat nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate - sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000».
In merito al recepimento della direttiva 79/409/CEE, la Commissione europea ha però avviato, nei confronti del nostro Paese, numerose procedure di infrazione: tra esse la procedura d’infrazione n. 2006/2131 del 4 luglio 2006 ove, nel parere motivato inviato all’Italia, si fa specifico riferimento agli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 357.
In particolare, la Commissione rileva che non sono conformi alla direttiva la normativa statale e quella di tredici regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Liguria). La Commissione constata che il sistema di recepimento della direttiva 79/409/CEE nell’ordinamento italiano non è completamente conforme alla direttiva e non ne garantisce la corretta applicazione. In particolare:
§ l’art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva individua una serie di criteri ornitologici (specie in via di estinzione, specie considerate rare o specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat, specie migratrici che ritornano) che devono essere presi in considerazione allorché si adottino misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di queste specie nella loro area di distribuzione. La Commissione rileva che gli artt. 1, comma 5, della legge n. 157/1992 e 4 e 6 del DPR 357/1997, che recepiscono l’art. 4, par. 1 e 2, della direttiva, non prevedono che le autorità competenti tengano conto dei suddetti criteri ornitologici nell’adottare misure speciali di conservazione dell’habitat e nel garantire la sopravvivenza e la riproduzione della specie nella loro area di distribuzione;
§ l’art. 4, paragrafo 4, stabilisce poi che gli Stati membri adottino misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, e anche al di fuori di queste zone. La Commissione contesta il fatto che gli artt. 4 e 6 del DPR 357/1997, che recepiscono queste disposizioni prevedano che le misure di prevenzione riguardano solo le zone di protezione speciale e non anche gli habitat esterni a queste zone.
Da ultimo occorre ricordare che nel decreto-legge n. 251/2006, recante “Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”, decaduto il 17 ottobre 2006, erano previste norme finalizzate a dare attuazione alle citate direttive, in materia di zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione. Successivamente il Governo ha presentato un disegno di legge governativo (AS 932) di contenuto analogo al suddetto decreto-legge, assegnato il 15 settembre 2006 alla Commissione agricoltura del Senato, che non ne ha tuttavia ancora iniziato l’esame.
Articolo 1, commi 1227-1229
(Interventi a sostegno del settore
turistico)
1227. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma.
1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.
1229. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.
Il comma 1227 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico. L’attuazione del comma è demandata ad un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[248], su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
Il comma 1228 autorizza la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di sviluppo e competitività del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive – che data la rilevanza economica necessita di nuovi livelli di servizi definiti sulla base di parametri unitari ed omogenei – nonché per favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, compresi i processi di crescita dimensionale delle suddette imprese nel rispetto del patrimonio paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile.
Alla definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione delle disposizioni del comma si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni. All’adozione del DPCM si dovrà provvedere entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 1229 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35[249]. La somma è destinata specificamente alle attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici e alla identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.
In attuazione di quanto disposto dal citato articolo 12, comma 7, del decreto-legge 35/2005 (cd. “decreto-legge competitività”) l’articolo 9 del DPR 6 aprile 2006 n. 207[250] ha disposto l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del turismo presso la presidenza del Comitato nazionale per il turismo. All’Osservatorio, presieduto dal direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnati compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al settore, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ad un successivo decreto è demandata la definizione dell'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse di tale organismo.
Quanto al Comitato nazionale per il turismo, in seno al quale rientra l’Osservatorio, si ricorda che è stato istituito dal medesimo articolo 12, comma 1, del decreto-legge “competitività”, per assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità di questo comma, accogliendo in questo modo il ricorso presentato da alcune regioni.
Il Comitato, dunque, è stato ridisegnato prevedendo un maggior coinvolgimento delle regioni, ed ha assunto il nome di Comitato delle Politiche turistiche[251]. Presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri con delega per il turismo, al Comitato sono affidati – alla luce della sentenza della Corte costituzionale - compiti di identificazione di aree di intervento soggette ad elaborazione di linee guida per una regia comune delle politiche nazionali e regionali, e di individuazione di iniziative nell’ambito di strategie condivise, finalizzate all’implementazione ed allo sviluppo del settore medesimo. Tutte le attività di supporto al Comitato sono svolte dalla Direzione generale del turismo.
Successivamente il D.L. n. 262/06 (’art. 2, comma 98) ha incardinato presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, attribuendo alla Presidenza del Consiglio le risorse della soppressa Direzione generale del turismo attribuita dal comma 19-quater del citato D.L. 181/06 al Ministero per i beni e le attività culturali
In relazione alla disposizione in esame si segnala che il comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 262 del 2006[252], recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - mediante una modifica all’articolo 1, comma 19-bis del D.L. 181 del 2006 - incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,che subentra nelle funzioni alla Direzione generale del turismo contestualmente soppressa.
Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 19-bis del citato D.L. n. 181 del 2006, ha attribuito le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 19-bis ha stabilito, altresì, che ai fini dell’esercizio delle suddette funzioni il Presidente del Consiglio si avvalga di un nuovo dipartimento per il turismo, da istituirsi presso il Ministero per i beni e le attività culturali, previo trasferimento a tale Ministero delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive (commi 19-ter e 19-quater).
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.
Il comma 1230 autorizza la spesa di 190 milioni di euro per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale. Il testo originario prevedeva che lo stanziamento, fissato nella misura di 60 milioni di euro e portato a 190 milioni di euro dal maxiemendamento del Governo al Senato, fosse finalizzato all'espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale.
A seguito delle modifiche apportate dall’Assemblea della Camera le risorse sono state destinate al rinnovo del contratto ed è stata stabilita la procedura di assegnazione attraverso un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 sia presso le aziende di trasporto pubblico locale sia presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri.
Lo stanziamento è volto a garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
La disposizione mantiene ferma l’esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute da regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati.
Per quanto concerne specificamente la tematica della contrattazione nel trasporto pubblico locale, si ricorda che l'art. 23, comma 1, del D.L. 355/2003[253] ha autorizzato la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale (secondo biennio economico 2002-2003), stabilendo altresì che i trasferimenti erariali conseguenti dovessero essere effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni - Città.
Successivamente l'art. 1, comma 2, del D.L. 16/2005[254] ha autorizzato la spesa di 260 milioni di euro a decorrere dal 2005, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio (2004-2005) del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale. Al conseguente onere si provvedeva, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 (aumento dell'aliquota di accisa su benzina e gasolio) e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
Il comma 3 prevedeva che tali risorse fossero assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la suddetta Conferenza unificata.
Successivamente, l'art. 16, comma 1, del D.L. 223/2006[255] (cosiddetto “decreto Bersani”) ha stabilito che, a parziale modifica di quanto stabilito dal suddetto art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 16/2005, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
La relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di conversione del decreto-legge 223/2006 spiegava che la modifica alla suddetta normativa si rendeva necessaria al fine di superare le perplessità manifestate dalla Corte dei Conti, in sede di applicazione del ricordato art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 16/2005, sul decreto di variazione al bilancio dello Stato per l' anno 2005 con il quale si è proceduto a disporre la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni a statuto ordinario - corrispondenti all'onere che la richiamata normativa ha posto a carico delle regioni in aggiunta all'onere di 200 milioni di euro annui originariamente a carico dello Stato - a valere sulle somme da attribuire a titolo di compartecipazione all' IVA. Le perplessità sono state manifestate poiché la compartecipazione IVA non configura un trasferimento ma una manifestazione di fiscalità locale.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione in commento chiariva che le disposizioni contenute nel suddetto art. 16 non comportavano alcun effetto sostanziale sull'intervento finanziario disposto per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.
Infatti nella relazione si sosteneva che la modifica era volta soltanto ad eliminare la complessa procedura originariamente prevista, stabilendo che l'intervento dello Stato venisse corrisposto alle regioni nell'importo posto a effettivo carico del bilancio statale, al quale doveva essere aggiunto direttamente dalle regioni la quota a loro carico, e non nell'importo lordo comprensivo della quota di 60 milioni di euro posta a carico delle regioni e recuperato sui trasferimenti statali.
Articolo 1, comma 1231
(Rinnovo contratto trasporto pubblico
locale)
1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».
Il comma 1231 modifica l’art. 1, comma 3 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16[256] relativo all’assegnazione alle regioni delle risorse finanziarie per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007per il trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16,
Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del richiamato D.L. 16 del 2005 ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 260 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, per il finanziamento della spesa relativa al rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004.
Lo stesso articolo 1, comma 2 ha altresì disposto che alla copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione delle risorse per il rinnovo del contratto relativo al biennio 2004-2005 si dovesse provvedere:
- per 200 milioni di euro annui con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, previsto dall’art. 1, comma 9 del D.L. 16 del 2005;
- per 60 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali “attribuiti dal Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3”.Sembrerebbe, pertanto, che la riduzione dei trasferimenti a ciascun ente debba essere effettuata in proporzione alle risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale attribuite all’ente medesimo.
Il successivo comma 3 prevede infatti che le risorse di cui al precedente comma siano assegnate alle regioni e alle province autonome[257], con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni. Si precisa che la ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale.
L’ultimo periodo del comma 3 stabilisce altresì che le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale siano escluse dal patto di stabilità interno.
Pertanto, a seguito della novella all’articolo 1, comma 3 del D.L. 16/2005 si dispone che ai fini dell’assegnazione alle regioni delle risorse per il rinnovo contrattuale si debba tener conto della consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 non solamente presso le aziende di trasporto pubblico locale, ma anche presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355[258].
Si rammenta che l'art. 16, comma 1, del D.L. 223/2006[259] (cosiddetto “decreto Bersani”) ha stabilito che, a parziale modifica di quanto stabilito dal suddetto art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 16/2005, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
Come chiarito nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di conversione la modifica era volta soltanto ad eliminare la complessa procedura originariamente prevista, stabilendo che l'intervento dello Stato venisse corrisposto alle regioni nell'importo posto a effettivo carico del bilancio statale, al quale doveva essere aggiunto direttamente dalle regioni la quota a loro carico, e non nell'importo lordo comprensivo della quota di 60 milioni di euro posta a carico delle regioni e recuperato sui trasferimenti statali.
Articolo 1, comma 1232
(Agenzie fiscali)
1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Agenzia delle entrate: 0,71 per cento», «Agenzia del territorio: 0,13 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,15 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento», «Agenzia del territorio: 0,1592 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento».
Il comma 1232, modificando il comma 74 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), interviene sulla determinazione dei parametri per la formazione delle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali (tranne l’Agenzia del demanio).
La citata legge n. 266 del 2005, all’articolo 1, commi da 72 a 77, ha introdotto nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio. Dalle previsioni di cui ai commi 73-75 e 77 è esplicitamente esclusa l'Agenzia del demanio (in quanto trasformata in ente pubblico economico dal decreto legislativo n. n. 173 del 2003), il cui finanziamento continua ad essere determinato dalla tabella C della legge finanziaria.
Il comma 74 stabilisce i nuovi criteri per la determinazione, a decorrere dal 2007, delle dotazioni spettanti alle Agenzie fiscali interessate dal provvedimento.
Tali dotazioni sono calcolate a partire dalla media di alcuni incassi del bilancio dello Stato (entrata) nell'ultimo triennio per il quale sono stati approvati i consuntivi. Su tale importo viene calcolata la quota percentuale da attribuire a ciascuna Agenzia nella seguente misura:
§ 0,71 % per l'Agenzia delle entrate;
§ 0,13 % per l'Agenzia del territorio;
§ 0,15 % per l'Agenzia delle dogane.
La dotazione non dovrà comunque essere superiore a quella dell'anno precedente, incrementata del 5 per cento.
Il calcolo degli incassi viene operato sulle unità previsionali di base indicate nell'elenco 4, allegato alla citata legge n. 266 del 2005, come risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato.
L’elenco comprende tutte le entrate tributarie, ad eccezione delle unità previsionali di base relative ai condoni, e ìndica sia le entrate derivanti dalla gestione ordinaria, sia quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.
Per quanto riguarda le entrate extratributarie, il menzionato elenco considera i seguenti capitoli (U.P.B. 1.2.5):
§ 3210 (Interessi relativi alla riscossione delle imposte dirette);
§ 3312 (Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette);
§ 3313 (Sanzioni relative alla riscossione delle imposte indirette);
§ 3314 (Sanzioni amministrative, dovute dai trasgressori in materia di accise e imposte di consumo);
§ 3315 (Indennità e interessi di mora concernenti le imposte sui consumi e le dogane);
§ 3316 (Indennità e interessi di mora concernenti le entrate dei Monopoli).
Il successivo comma 77 consente di modificare le percentuali di incremento fissate dal precedente comma 74, oppure di modificare l'allegato elenco 4 che determina le voci da considerare. Alla modificazione si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello cui dovranno applicarsi i nuovi parametri.
Tali variazioni possono essere stabilite tenendo in considerazione gli incassi rilevati, sulle unità previsionali di base indicate nel suddetto elenco, nell'ultimo esercizio e la verifica dei risultati conseguiti nell’esercizio precedente in attuazione delle convenzioni stipulate tra l'Agenzia e il Ministro dell'economia e finanze.
Il comma 1232 in commento ridetermina in aumento i parametri delle dotazioni delle Agenzie fiscali nella misura illustrata nella successiva tavola:
|
Legge n. 266/2005 |
Legge n. 296/2006 |
Agenzia delle entrate |
0,71% |
0,7201% |
Agenzia del territorio |
0,13% |
0,1592% |
Agenzia delle dogane |
0,15% |
0,1668% |
1233. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Il comma 1233 reca una norma finalizzata al ripristino delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF destinato allo Stato, che sono state decurtate di 80 milioni di euro a decorrere dal 2004 dalla legge finanziaria 2004 (art. 2, comma 69, legge n. 350/2003).
In particolare, le risorse vengono ripristinate per un importo di 45 milioni di euro nel 2007 e integralmente a decorrere dal 2010. La decurtazione rimane di 80 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.
Si ricorda che la legge 20 maggio 1985, n. 222[260], ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).
La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse.
Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose[261].
Ai sensi dell’articolo 48 della legge n. 222/1985, la quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta allo Stato deve essere destinata ad interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali.
I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.
I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono:
§ pubbliche amministrazioni;
§ persone giuridiche;
§ enti pubblici e privati.
Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.
Per ciò che concerne la procedura per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:
§ entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille di gestione statale. Il piano viene predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno.
§ esaurita l’istruttoria, entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno.
La legge finanziaria 2004 – come già rilevato - ha peraltro disposto, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull’otto per mille del gettito IRPEF (legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 69). Tale importo è stato così destinato a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Si ricorda che anche il decreto-legge n. 249/2004ha disposto, a decorrere dal 2006, un’ulteriore riduzione, pari a 5 milioni di euro della quota dell’otto per mille di pertinenza statale a copertura di disposizioni previdenziali concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (c.d. Fondo volo) (articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291).
A seguito di queste riduzioni, pari nel complesso a 85 milioni di euro, la quota dell’8 per mille IRPEF devoluta allo Stato e destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario è diventata di importo assolutamente esiguo.
Nella ripartizione relativa all’anno 2006, effettuata con DPCM 10 novembre 2006[262], la quota dell’8 per mille di pertinenza statale è stata pari a 4,7 milioni di euro. Le risorse risultano sensibilmente ridotte rispetto alle risorse ripartite nel 2005 (11,8 milioni di euro), nel 2004 (20,5 milioni di euro) e, soprattutto, negli anni precedenti all’entrata in vigore della legge finanziaria 2004 (si ricorda che nel 2003, le risorse ammontavano a 101,5 milioni di euro).
A fronte del predetto importo da ripartire di 4,7 milioni di euro, nel 2006 sono state oggetto di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti ben 1601 domande; tra queste hanno ottenuto parere favorevole 888 domande per un importo complessivo di oltre 630 milioni di euro.
La seguente tabella mette a raffronto le decurtazioni complessive della quota dell’8 per mille sulla base della disciplina previgente e sulla base della disciplina introdotta dalla legge finanziaria.
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 e successivi |
||||
|
Disciplina previgente |
Legge finanziaria |
Disciplina previgente |
Legge finanziaria |
Disciplina previgente |
Legge finanziaria |
Disciplina previgente |
Legge finanziaria |
Decurtazione 8% Stato |
85 |
40 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
5 |
Articolo 1, comma 1234-1237
(5 per mille)
1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.
1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.
Il comma 1234dispone che, per l’anno finanziario 2007, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF è destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che operano in determinati settori;
I soggetti che potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille sono, in particolare:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività );
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- le associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili.
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Nonostante il riferimento non univoco all’”anno finanziario 2007”[263], la disposizione deve intendersi riferita al periodo d’imposta 2006 e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007 (come si desume dalla stima degli oneri).
Innovando rispetto alla disciplina del 5 per mille contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno (disciplina che peraltro aveva carattere iniziale e sperimentale), il comma 1237 pone un limite massimo di 250 milioni di euro alla spesa derivante dall’applicazione della misura del 5 per mille.
Il limite di spesa è riferito all’anno 2008, in quanto tiene conto dei tempi tecnici necessari per l’erogazione delle somme[264].
La relazione tecnica al maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia in prima lettura alla Camera, che ha introdotto la disciplina del 5 per mille per l’anno finanziario 2007 e la previsione del tetto di spesa suddetto, ha infatti quantificato una maggiore spesa di circa 250 milioni di euro per la misura in esame, prevedendo di riscontrare una percentuale di scelte effettive pari al 36% del totale dei contribuenti.
Ne consegue che nel caso in cui il 5 per mille dell’IRPEF dei contribuenti che effettuano la scelta risulti superiore a 250 milioni di euro (cioè se la scelta viene effettuata da più del 36% dei contribuenti, secondo le previsioni del Governo) si addiverrà ad una riduzione (presumibilmente) proporzionale delle somme da destinare ai beneficiari; in tal caso ciascun contribuente destinerebbe una somma di fatto inferiore al 5 per mille.
Il comma 1235 destina comunque una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali.
Il comma 1236 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto e della quota di cui al comma 1235.
Le disposizioni in esame non contengono invece alcun riferimento alle modalità di attuazione della disciplina generale del 5 per mille.
Si segnala che l’Agenzia delle entrate - in un comunicato disponibile sul sito internet[265] - ha preannunciato l’imminente adozione di un DPCM che, sulla falsariga di quanto già avvenuto per il 2006[266], definirà le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.
Nel dettaglio, vi sarà la redazione di tre distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto. In particolare, per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e gli enti della ricerca sanitaria, provvederanno alla redazione degli elenchi rispettivamente il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero della salute.
Per le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni riconosciute, l’Agenzia delle entrate predisporrà l’elenco sulla base delle domande pervenute dagli interessati, utilizzando il canale telematico (già attivato). A tale riguardo, il termine fissato per la presentazione delle domande è il 20 marzo 2007. L’elenco sarà conseguentemente predisposto dall’Agenzia il 23 marzo 2007.
Rispetto alla disciplina del 5 per mille introdotta, in via iniziale e sperimentale, dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 337-340, legge n. 266/2005), si segnalano le seguenti differenze:
§ l’eliminazione della facoltà di destinare il 5 per mille ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
§ l’eliminazione della facoltà di destinare il 5 per mille a fondazioni che operano in ambito sociale o culturale (a meno che naturalmente le medesime non siano ONLUS);
§ l’introduzione di un limite massimo di spesa, pari a 250 milioni di euro;
§ la mancata previsione esplicita di una disciplina attuativa.
Articolo 1, comma 1238
(Fondo per le esigenze di funzionamento
dello strumento militare)
1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
Il comma 1238 istituisce, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.
In particolare, le spese sono imputate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.
Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (160 milioni nel 2007, 350 milioni nel 2008 e 200 milioni nel 2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.
Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.
Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali. Attualmente, i rimborsi mensili ammontano a 1.028 dollari USA per il salario e altre voci correlate, 303 dollari aggiuntivi per gli specialisti, 68 dollari per divise e equipaggiamento, 55 dollari per le armi personali.
I rimborsi possono considerarsi una sorta di pendant delle quote nazionali che gli Stati membri corrispondono alle Nazioni Unite, in base a convenzioni apposite, per il fine specifico delle operazioni di mantenimento della pace. Il budget complessivo ha raggiunto, nel marzo 2006, la previsione di circa 5 miliardi di dollari. I dieci maggiori contribuenti per le operazioni di pace ONU erano, al 1° gennaio 2006, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, Cina e Paesi Bassi.
Lo stesso comma stabilisce la non applicazione alle suddette rassegnazioni del limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2006.
Il comma 46 in questione stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata. In particolare, la norma prevede che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma in esame. Sono escluse dalla limitazione le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
Viene infine autorizzato il Ministro della difesa a disporre le relative variazioni di bilancio con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze.
1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.
Il comma 1239 autorizza, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.
Articolo 1, commi 1240-1241
(Partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace)
1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
Il comma 1240 autorizza, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il finanziamento delle missioni militari internazionali di pace veniva operato, fino al 2003, facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.
L’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.
L’anno successivo, l’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005
Il comma 97 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006) ha infine stanziato 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.
Nel corso del 2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:
§ la legge 23 Febbraio 2006, n. 51, che converte, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Gli articoli 39-vicies semel e 39-viciesbis hannoprorogato la partecipazione italiana a missioni militari internazionali e alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, fino al 30 giugno 2006)[267].
§ la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
§ il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Il comma 1241 dispone la proroga al 31 gennaio 2007 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui ai citati l D.L. n. 224/2006, alla legge n. 247/2006 ed al D.L. 253/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270/2006. Le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240. Alle suddette missioni si applica il Codice penale militare di pace.
Di seguito sono indicate le missioni di pace autorizzate o prorogate dai sopraccitati provvedimenti legislativi e che erano ancora in corso al 1° gennaio 2007, con l’indicazione delle unità impiegate al 7 dicembre 2006.
Legge n. 247/2006 |
||
Denominazione |
Finalità |
Unità |
Active Endeavour |
Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom |
70 |
Albania 2 |
Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l’immigrazione illegale |
62 |
Althea |
Missione di pace dell'UE per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia |
858 |
Bilaterale interni |
Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi |
92 |
EU BAM Moldova e Ucraina |
Missione dell'Unione europea per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale interna-zionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina |
6 |
EU BAM Rafah |
Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto |
17 |
EUFOR RD Congo |
Missione dell'Unione europea a sostegno della missione MONUC dell’ONU in occasione del processo elettorale previsto nella RD del Congo nell'estate 2006 |
65 |
EUPM |
Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko |
22 |
EUPOL COPPS |
Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi |
1 |
EUPOL Kinshasa |
Missione dell’Unione europea di assistenza alla Repubblica Democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna |
4 |
EUPT Kosovo |
Missione dell'Unione europea per la pianificazione di una possibile operazione UE di gestione delle crisi in Kosovo |
1 |
ISAF |
Missione multinazionale di assistenza all’Autorità afgana |
1.938 |
KFOR |
Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania |
2.165 |
Missione europea di sostegno ad AMIS II |
Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan |
4 |
MSU |
Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani |
240 |
NATO HQ Sarajevo |
Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia |
25 |
NATO HQ Skopje |
Missione NATO per il coordinamento delle attività in Macedonia |
3 |
NATO HQ Tirana |
Missione NATO per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom |
5 |
NTM-I |
Missione NATO di assistenza e addestramento delle Forze di sicurezza irachene |
74 |
TIPH II |
Missione di monitoraggio svolta in base all’Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron) |
18 |
UNFICYP |
Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro |
4 |
UNMIK |
Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo |
29 |
D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (articolo 39-vicies semel), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Febbraio 2006, n. 51 |
||
Denominazione |
Finalità |
Unità |
DIE |
Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate |
24 |
D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito,
con modificazioni, dalla |
||
Denominazione |
Finalità |
Unità |
UNIFIL |
Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano |
2.500 |
In materia di missioni internazionali di pace, può rammentarsi infine che la legge 19 agosto 2003, n. 249 (recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell’accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002) ha fissato al 25 marzo 2007 il termine della relativa partecipazione italiana alla missione:
Denominazione |
Finalità |
Unità |
MFO |
Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele |
80 |
Le missioni per le quali non è intervenuto alcun provvedimento legislativo, e che quindi non rientrano (al pari della missione da ultimo ricordata) nel Fondo di riserva, sono le seguenti:
Denominazione |
Finalità |
Unità |
MIATM |
Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta |
44 |
MINURSO |
Missione delle Nazioni Unite per il referendum sull’autodeterminazione del popolo Sahrawi (Sahara occidentale) |
4 |
UNMOGIP |
Missione delle Nazioni Unite costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito dell’accordo India-Pakistan del 1972 |
6 |
UNTSO |
Assistenza del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell’armistizio in Palestina |
6 |
Articolo 1, comma 1242
(Trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari)
1242. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
Il comma 1242 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[268], per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente Radio radicale, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Una disposizione di contenuto analogo era prevista per il triennio 2004-2006 dall’articolo 4, comma 7, della legge finanziaria 2004[269].
Tale articolo ha autorizzato una spesa pari a 8,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione. La disposizione ha previsto l’avvio della sperimentazione di ulteriori servizi multimediali trasmissioni audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula di entrambi i rami del Parlamento, pubblicazione su Internet delle sedute audio e video in differita con indicizzazione per intervento e consultazione archivio audio e video. L’articolo 145, comma 20 della legge finanziaria per il 2001[270] aveva già autorizzato la spesa di lire 15 miliardi di lire (circa 7,75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione, scaduta il 21 novembre 2000.
La convenzione fu originariamente stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, successivamente decaduto, e fu approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994. Sembra opportuno riassumere brevemente le vicende normative che hanno interessato tale convenzione.
L'art. 24 della L. 223/1990 (c.d. “legge Mammì”) prevede che, ove richiesto dai Presidenti delle Camere, possa essere concessa alla RAI un'ulteriore rete radiofonica (in aggiunta alle tre esercitate in base all'atto di concessione) riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari. Tale disposizione è rimasta per più anni inattuata, fino all'introduzione, nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI approvato con D.P.R. 29 ottobre 1997, di una disposizione (art. 14) che ha impegnato la concessionaria ad avviare il servizio a partire dal 1° gennaio 1998.
Nel frattempo, allo scopo di assicurare comunque il servizio e sulla base di atti di indirizzo parlamentari[271], era intervenuto l’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 558 (primo di una serie di decreti-legge aventi per oggetto il risanamento e riordino della RAI), che dava incarico al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di stipulare una convenzione triennale con un soggetto già concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale. La norma veniva ripresentata, con integrazioni e modifiche, nelle successive reiterazioni del provvedimento, sino al D.L. 23 ottobre 1996, n. 540. Anche quest’ultimo decreto, come i precedenti, decadde per mancata conversione in legge entro il termine costituzionale, ma l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996[272], fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati.
Ai sensi di quest'ultima disposizione, mantenne la sua validità la convenzione stipulata in data 18 novembre 1994 (vigente una delle menzionate reiterazioni, il D.L. 602/1994) con la Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio radicale, vincitrice della relativa gara. Stante la decadenza dei citati decreti-legge, tuttavia, alla scadenza della convenzione (21 novembre 1997) non esistevano fondamenti legislativi per il suo rinnovo. Radio radicale ha comunque unilateralmente proseguito la trasmissione delle sedute parlamentari, mentre (il 2 febbraio 1998) la RAI dal canto suo iniziava la trasmissione delle sedute parlamentari (in attuazione dei sopra citati art. 24, co. 1, L. 223/1990 ed art. 14 del contratto di servizio).
Anche a seguito della presentazione e dell’accoglimento di ordini del giorno sottoscritti da esponenti di più gruppi[273], fu approvata la legge 11 luglio 1998, n. 224[274], che ha disposto in via transitoria il rinnovo per un triennio della convenzione, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa che una disciplina definitiva dello strumento (convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica) fosse adottata nel quadro della riforma generale del sistema delle comunicazioni[275]. L’onere fu quantificato in 11,5 mld. annui. La medesima legge ha previsto, a carico della concessionaria, l’obbligo di applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, e l’obbligo di segnalare, all'inizio e al termine della programmazione dei lavori parlamentari, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.
Articolo 1, comma 1243
(Fondazione per la ricerca nel campo
delle biotecnologie)
1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
Il comma 1243 riduce di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009 l'autorizzazione di spesa relativa alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, prevista dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Il comma 341 dell’articolo 1 della citata legge n. 266/2005, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie e nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica con gli Stati Uniti d'America, autorizzava il Presidente del Consiglio dei ministri a costituire una fondazione secondo modalità da quest’ultimo stabilite con proprio decreto.
La Fondazione RI.MED è stata istituita con DPCM 20 marzo 2006. Ad essa hanno aderito, come riportato nell’atto costituivo del 23 marzo 2006, la Regione Siciliana, l’Università di Pittsburgh, il C.N.R., ed il Medical Center dell’Università di Pittsburgh.
L’onere finanziario recato dal comma 341 necessario alla istituzione della fondazione RI.MED non è espressamente quantificato dalla norma.
La copertura finanziaria dell’onere risulta peraltro effettuata a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per un ammontare pari a 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009, in coerenza con quanto già previsto dal CIPE nella delibera n. 35 del 27 maggio 2005 (punto 5.3.6), che nell’ambito del riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate per gli anni 2005-2007 aveva disposto un accantonamento di 30 milioni di euro per il finanziamento del progetto Ri-MED, finalizzato alla creazione di un Centro di ricerca biotecnologica nel Mezzogiorno (Sicilia).
Il progetto suddetto vedeva il coinvolgimento del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e del Ministero dell’istruzione[276]. L’accantonamento di 30 milioni per tale progetto (ripartito per 470.000 euro per il 2005, 1 milione nel 2006, 11 milioni nel 2007 e 17,53 milioni nel 2008) non risulta utilizzato, in quanto il CIPE non ha successivamente provveduto alla assegnazione definitiva di tali risorse.
Sebbene per la copertura dell’onere il comma 341 utilizzasse 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni per l’anno 2009 del Fondo per le aree sottoutilizzate (per complessivi 330 milioni), lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, nell’ambito del Fondo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.P.B. 3.1.5.2, cap. 2115), era pari a 10 milioni di euro per il 2006, a 20 milioni per il 2007 e per il 2008 e a 60 milioni per il 2009 (per complessivi 110 milioni),pari cioè ad un terzo dell’importo utilizzato a copertura[277].
Ciò in quanto la copertura finanziaria effettuata a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate dovrebbe aver comportato una maggiorazione dell’onere, in considerazione della minore spendibilità delle risorse del Fondo (destinate a finalità di investimento, attraverso una programmazione pluriennale) rispetto alla tipologia di spesa, considerata di parte corrente, autorizzata dal comma 341 della legge finanziaria dello scorso anno.
L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pertanto da considerarsi pari a 20 milioni di euro per il 2007, 20 milioni per il 2008 e 60 milioni per il 2009.
Di conseguenza, per effetto della riduzione operata dal comma 1243 in esame l’autorizzazione legislativa per gli anni 2007-2009 a favore della Fondazione risulta pari a 10 milioni per ciascuna annualità 2007-2009.
Si ricorda, peraltro, che nella seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 21 dicembre 2006, il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno 9/1746-bis-B/83. (Lo Monte ed altri), che impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative e misure idonee per la realizzazione del Centro di ricerca biomedico e biotecnologico (Ri.MED) nel territorio di Carini (Palermo), ristabilendo i fondi originariamente destinati al progetto.
Articolo 1, comma 1244
(Finanziamento alle emittenti locali)
1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.
Il comma 1244 prevede un incremento - di 30 milioni di europer l'anno 2007 e di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e in 35 milioni di euro per l'anno 2009 - del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle leggi n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) e n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) e dall’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
I contributi cui la disposizione si riferisce sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001)[278].
Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.
L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.
Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale[279].
L’articolo 80, comma 35 della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.
L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
L’articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.
Infine l’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000 euro.
La tabella riportata di seguito evidenzia i contributi stanziati a favore dell’emittenza locale dalle leggi finanziarie a partire dal 1999.
Leggi finanziarie |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 e ss |
448/1998 |
24 mld £ |
24 mld £ |
33 mld £ |
|
|
|
|
|
|
488/1999 |
|
+16 mld £ |
+7 mld £ |
40 mld £ |
40 mld £ |
40 mld £ |
40 mld £ |
40 mld £ |
|
388/2000 |
|
|
+42 mld £ |
+42 mld £ |
+42 mld £ |
+42 mld £ |
+42 mld £ |
+42 mld £ |
|
448/2001 |
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+20 mil € |
+20 mil € |
+20 mil € |
+20 mil € |
+20 mil € |
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289/2002 |
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+10 mil € |
+5 mil € |
+5 mil € |
+5 mil € |
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350/2003 |
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+37 mil € |
+27 mil € |
+27 mil € |
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311/2004 |
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+ 5 mil € |
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266/2005 |
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4,329mil € |
98,678 mil € |
Articolo 1, commi 1245-1248
(Norme in materia di editoria e di
emittenza radiotelevisiva)
1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit.
1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
I commi 1245-1248 recano disposizioni in materia di editoria e di emittenza radiotelevisiva; si ricorda che norme relative a tale settore sono contenute nel D.L. 262/2006[280]; collegato alla manovra finanziaria (o erano presenti nel testo originario); pertanto la disciplina in commento presenta vari collegamenti con il decreto-legge citato.
In particolare, al comma 1245, si prevede – con l’obiettivo esplicito di dare attuazione al principio costituzionale del pluralismo dell’informazione e di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell’editoria - che il governo elabori, entro sei mesi, una (non meglio specificata) proposta di riforma della disciplina del settore.
Secondo il medesimo comma 1245, la riforma dovrà:
§ essere riferita al prodotto, al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche;
§ essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea;
§ tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunità italiane all’estero e le imprese non profit.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 117 del D.L. 262/2006 autorizza il governo, in via regolamentare, al riordino ed alla semplificazione della disciplina concernente i contributi e le provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché per quelle radiofoniche e televisive, individuando specificatamente gli obiettivi del riordino[281];
In occasione della conversione in legge del decreto legge la VII Commissione Cultura aveva espresso, nel proprio parere[282], la necessità di disciplinare il riordino delle norme sull'erogazione di contributi con un intervento normativo sistematico, adottato dal Parlamento, superando così la previsione di interventi governativi.
Successivamente nella seduta del 27 ottobre è stato accolto come raccomandazione l’ o.d.g. 9/1750/31 (nonché l’analogo 9/1750/83) che impegna il Governo a predisporre, entro sei mesi dall'approvazione del D.L. 262/2006, interventi normativi sistematici sul riordino della disciplina sull'erogazione dei contributi e delle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché di quelle radiofoniche e televisive che possano rispondere alle attese del settore.
Il comma 1246 prevede che l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisivesi effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. Secondo la disposizione in commento, in tal caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006). Quest’ultimo prevede che i contributi siano erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento[283].
Si tratta in particolare dei contributi previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 250, nonché all’art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all’art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004 n. 112 - riguardanti rispettivamente i programmi informativi trasmessi delle TV locali e via satellite.
Si ricorda che l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250[284], reca la disciplina relativa all’erogazione dei contributi diretti all’editoria nonché le provvidenze a favore delle imprese radiofoniche e televisive.
La platea dei destinatari dei contributi diretti all’editoria comprende:
1. le imprese editrici di giornali quotidiani (comma 2), costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (co. 2, lettera a)) subordinatamente al possesso di una serie di requisiti[285].
2. le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti sopra citati, ad eccezione dell’obbligo di essere una cooperativa giornalistica; in tal caso, il contributo non può superare il 50 per cento dei costi complessivi;
3. le imprese editrici che editino quotidiani in una lingua delle minoranze francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome della Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, o quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti e con gli stessi limiti delle imprese non a scopo di lucro[286];
4. le cooperative giornalistiche che editano periodici (comma 2-quater), con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e il contributo variabile[287].
Per le imprese sopra elencate, i contributi – che vengono corrisposti solo qualora gli introiti pubblicitari dell’anno precedente non superino il 40 dei costi complessivi (comma 7) e non possono comunque superare il 60 per cento dei costi (comma 9) - sono determinati nelle seguenti misure (comma 8)[288]:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi (1,03 milioni di euro) per ciascuna impresa;
b) contributi variabili rapportati alla tiratura[289].
5. imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche (comma 10)[290].
Ulteriori benefici di carattere fiscale, di credito e relativi alle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti sono previsti dalla legge 416 del 1981, recante Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria[291].
L’articolo 4 della legge n. 250 del 1990 - anche riprendendo nella sostanza una norma già prevista dalla legge n. 67 del 1987[292] - prevede che le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, che abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 e che non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di partiti politici, sia corrisposto un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi[293]. A tali imprese spettano inoltre le riduzioni tariffarie previste dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sopra citata.
L’articolo 7 della medesima legge n. 250 - che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987 – prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione, comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, della legge 5 agosto 1981, n. 416 nonché al rimborso dell'60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
Ai sensi del successivo articolo 8, le medesime agevolazioni si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20.
L'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990 reca i contributi per i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.
L'art. 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112 prevede poi contributi per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Delibera dell'Autorità Garante delle comunicazioni n. 9/1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (ovvero che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali).
La prima parte del comma 1247 modifica i requisiti per accedere ai contributi a favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici previsti dall’articolo 4 delle legge 250/1990 (v. supra la scheda illustrativa del comma 1246), senza peraltro integrare od abrogare tale disposizione[294].
Il comma in esame dispone che i contributi previsti dall’art. 4 della legge 250/1990 siano corrisposti esclusivamente:
§ alle imprese radiofoniche organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, avvicinando così i requisiti della presenza parlamentare a quelli previsti per gli organi a stampa[295],
§ alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230[296].
La legge 230/1990 aveva disposto l’erogazione di un contributo in conto capitale, per il solo triennio 1990-92, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 avessero:
a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;
b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;
c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 (imprese di radiodiffusione sonora che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20), o dei contributi di cui al comma 2 (imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20) dell'articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987.
Il comma disciplina inoltre la situazione dei soggetti non rientranti nella nuova definizione che, alla data del 31 dicembre 2005, abbiano maturato il diritto ai contributi, disponendo la prosecuzione dei contributi in via transitoria con le medesime procedure, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.
Tale disciplina transitoria interessa le imprese radiofoniche che non rientrano nella nuova definizione di organo di partito e i canali tematici satellitari[297] equiparati alle radio di partito in base al citato articolo 7, comma 13, della legge n. 112/2004 (v. supra la scheda illustrativa del comma 1246).
L’ultimo periodo del comma 1247 prevede che a decorrere dall’anno 2007, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge spetti il 15% dell’ammontare globale dei contributi destinati alle emittenti locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002).
Si ricorda – per quanto qui interessa – che tale articolo ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale. La disposizione in commento incrementa quindi la percentuale di contributi destinati alle emittenti radiofoniche locali dal 10 al 15 per cento.
Si segnala che i contributi alle emittenti locali sono stati incrementati da successive disposizioni legislative e, da ultimo, dal precedente comma 1244 (l’incremento disposto ammonta a 30 milioni di euro per il 2007; 45 per il 2008; 50 per il 2009).
Il comma 1248 proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005[298].
In base all’articolo 19 della legge 103/1975 la società concessionaria del servizio pubblico, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta, tra l’altro, alle seguenti prestazioni:
§ predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo;
§ effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Il successivo articolo 20 dispone che i corrispettivi dovuti alla società concessionaria per tali adempimenti siano stabiliti con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
Secondo quanto è emerso nel corso dell’esame parlamentare della legge finanziaria, tale proroga si rende necessaria, nelle more della revisione della disciplina convenzionale determinata dalla riconversione industriale in tecnica digitale che la concessionaria sta portando a termine, per garantire la continuità delle prestazioni sopra descritte.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 131del D.L. citato 262/2006 dispone l’utilizzo di DPCM, in luogo di DPR, per l'approvazione delle convenzioni - aggiuntive a quella tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo - previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Articolo 1, comma 1249
(Pubblicazione di atti di autorità indipendenti)
1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorità interessate.
Il comma 1249 concerne la pubblicazione di atti di autorità indipendenti, e specificamente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
In particolare, sono posti a carico di tali Autorità gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alla pubblicazione degli atti di tali autorità, individuati mediante rinvio a specifiche norme delle rispettive leggi istitutive.
Per quanto concerne l’AGCM, si fa riferimento all’articolo 26 della legge n. 287 del 1990[299], il quale prevede che le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta, in sintesi, delle decisioni relative a diffide e sanzioni, nonché ad un complesso di atti concernenti i poteri dell’Autorità in materia di divieto delle operazioni di concentrazione; l’art. 25 poc’anzi citato riguarda peraltro i poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione, e in particolare la determinazione in linea generale e preventiva dei criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi della disciplina generale[300], cui deve seguire la prescrizione da parte dell’Autorità delle misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza, entro un termine prefissato.
Il medesimo art. 26 della L. 287 prevede altresì che nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2: ai sensi di tale ultima disposizione, l'Autorità può procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
Con riguardo all’AEEG, la disposizione di riferimento è l’articolo 2, comma 26 della legge n. 481 del 1995[301], il quale prevede, in termini generici, che la pubblicità di atti e procedimenti dell’Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne infine l’AGCOM, il testo in esame rinvia all’articolo 1, comma 21 della legge n. 249 del 1997, il quale si limita in proposito a disporre l’applicazione delle disposizioni già previste dall'articolo 2 della legge 481 del 1995, non derogate dalle disposizioni della medesima legge n. 249.
Si fa presente che le Autorità cui sono destinate le disposizioni del d.d.l. finanziaria ora in esame dispongono di un’ampia autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, nell’ambito della quale possono incidere anche sulle modalità di pubblicazione dei propri atti.
In particolare, con la recente delibera n. 437/06/CONS[302], adottata il 12 luglio 2006, l’AGCOM ha introdotto nel proprio regolamento di organizzazione un apposito articolo, con il quale si precisa, al comma 1, che “la pubblicazione degli atti emessi nell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviene sulla Gazzetta Ufficiale, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet dell’Autorità, secondo le modalità indicate negli atti stessi”, e nei limiti indicati nei commi successivi[303].
Il regolamento sulla trasparenza adottato dall’AEEG il 20 giugno 2002 prevede, all’art. 3, comma 1, che la pubblicità delle deliberazioni a carattere generale sia realizzata anche attraverso la pubblicazione nella G.U. e nel sito Internet (a parte quanto previsto in precedenza dalla legge istitutiva, relativamente all’inserimento nel Bollettino).
Per i provvedimenti della AGCM non si rinvengono disposizioni che pongono l’obbligo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale[304] La pubblicità risulta pertanto affidata al Bollettino dell’AGCM ed al relativo sito Internet, ove è possibile avere cognizione dei testi integrali di tutte le delibere.
Articolo 1, comma 1250-1253
(Fondo per le politiche della famiglia)
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.
Il comma 1250 prevede uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007 (cfr. l’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[305]).
Il comma in esame precisa anche che le risorse sono utilizzate per le seguenti finalità:
§ istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;
§ iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
§ iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
§ iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile[306], dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia[307];
§ valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;
sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.
Il comma 1251 prevede, inoltre, che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo per le seguenti ulteriori finalità:
§ finanziare, d’intesa con le altre amministrazioni statali e con la Conferenza unificata, un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
§ realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata, relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;
§ promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, d’intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
Il riparto delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251 è effettuato con decreto del Ministro delle politiche della famiglia (comma 1252); lo stesso Ministro disciplina con proprio regolamento l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia (comma 1253).
Articolo 1, commi 1254-1256
(Conciliazione tra tempo di vita e di lavoro)
1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico».
1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.
1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.
I commi 1254-1256 modificano la disciplina relativa alle misure per favorire la conciliazione tra tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53[308].
Si ricorda che il citato articolo 9 incentiva l’applicazione da parte delle aziende di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.
A tal fine il comma 1 stabilisce che una quota fino a 40 miliardi di lire annui, del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, co. 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148[309], sia destinata all’erogazione di contributi alle aziende (quindi, solamente a soggetti del settore privato) che applicano gli accordi contrattuali di cui sopra. Almeno il 50% di tali contributi dovrebbe essere destinato alle aziende con meno di 50 dipendenti.
Le azioni positive per la flessibilità possono consistere, in particolare:
- nelle forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (quali part time reversibile[310], telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato) rivolte alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri anche adottivi o affidatari ed anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, con priorità per i genitori di bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni in caso di affidamento o di adozione;
- in programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- in progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefìci del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti da un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e le pari opportunità.
In primo luogo il comma 1254 modifica la formulazione dell’articolo 9 della L. 53/2000. Le modifiche introdotte riguardano una serie di aspetti della disciplina:
§ al fine di incentivare e promuovere tali azioni positive sono destinate apposite risorse non più nell’ambito del Fondo per l’occupazione, bensì nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223[311]. La quota per l’incentivazione di tali accordi – di cui non viene più precisato il limite massimo, che nella norma vigente è fissato in 40 miliardi di lire - viene individuata, con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia;
§ tra le aziende destinatarie dei contributi vengono comprese anche le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
§ viene eliminato il riferimento testuale alla”flessibilità” per quanto riguarda la finalità delle azioni positive previste dagli accordi contrattuali applicati;
§ con riferimento ai progetti per consentire la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro, è ora attribuita priorità ai genitori di bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni di età, in caso di affidamento o di adozione, nonché quelli con figli disabili a carico;
§ scompare nella norma il riferimento al “part-time reversibile”, facendo semplicemente riferimento al “part-time”;
§ con l’aggiunta della lettera d), tra le modalità con cui si esplicano le azioni positive si prevedono anche quegli interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.
Il comma 1255 invece specifica che le risorse di cui all’articolo 9 della legge n. 53 del 2000 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni positive nonché all’attività della Commissione tecnicacon compiti di selezione e valutazione dei progetti;
Infine il comma 1256, modificando la vigente disciplina, attribuisce competenza ad adottare il decreto chefissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi al Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei diritti e delle pari opportunità.
Inoltre viene consentito ai soggetti pubblici di accedere ai contributi solo una volta esaurite le richieste delle imprese private, attribuendo, pertanto, a queste ultime una priorità nelle richieste di contributi.
Articolo 1, commi 1257
(Assicurazione contro gli infortuni
domestici)
1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento».
Il comma 1257 amplia la tutela dell'assicurazione obbligatoria INAIL relativa agli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico, prevista dalla L. 3 dicembre 1999, n. 493, prevedendo l'applicazione di tale tutela, con la corresponsione delle relative prestazioni, agli infortuni dai quali consegua un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento (invece la norma previgente prevedeva un limite minimo del 33 per cento: cfr. infra).
Si ricorda che la L. 493/1999 ha istituito una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, al fine di tutelare contro il rischio di invalidità permanente le persone che svolgono attività di lavoro domestico e non sono iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza.
Tale legge si colloca nel quadro di un esplicito riconoscimento di principio in ordine al valore sociale del lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il quale si è realizzato quindi un ulteriore punto di emersione nell'ordinamento, facendo seguito a precedenti quali l'istituzione della gestione previdenziale per le casalinghe (L. 5 marzo 1963, n. 389) ed il riconoscimento dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, introdotto con la legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151). La legge prevede altresì una serie di misure volte a promuovere la prevenzione degli infortuni in ambito domestico[312].
L'obbligo di assicurazione riguarda le persone tra i 18 ed i 65 anni di età, non iscritte presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale, che svolgano, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro domestico, cioè attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il nucleo familiare dell'interessato.
L'assicurazione è gestita dall'INAIL, presso il quale è istituito un fondo autonomo speciale, con contabilità separata, al quale sovrintende un comitato composto dal Presidente e dal direttore generale dell'INAIL, dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dell’economia e della salute, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il premio a carico degli assicurati è fissato in euro 12,91 annui, non frazionabili, esenti da oneri fiscali. Detto premio è a carico dello Stato per i soggetti con redditi propri non superiori a 4.648,11 euro annui, oppure appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo annuo non superiore a 9.296,22 euro.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 7 della L. 493/1999 le prestazioni erogate dal fondo sono limitate alle situazioni di inabilità permanente causate da infortuni domestici con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 27% (prima della modifica introdotta dal comma 1257 in esame, come detto, la riduzione della capacità lavorativa non doveva essere inferiore al 33%), e consistono in una rendita, calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'INAIL, rivalutata annualmente.
Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo 7 prevede che, dopo aver verificato se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo lo consente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, la tutela dell’assicurazione possa essere estesa anche ai casi di infortunio mortale.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 31 gennaio 2006, che ha appunto esteso la tutela dell’assicurazione anche ai casi di infortuni mortali in ambito domestico. In tali casi è corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell’articolo 85 del D.P.R. 1124/1965 (T.U. per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Articolo 1, comma 1258
(Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.
Il comma 1258stabilisce che il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285[313], a decorrere dal 2007, è provvisto di una dotazione determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468[314].
Le somme impegnate ma non liquidate, entro la chiusura dell’esercizio finanziario, in favore dei comuni indicati all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.
Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all’articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale destinati a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.
I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997 prevedono che tale Fondo è ripartito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.
Articolo 1, commi 1259-1260
(Piano servizi socio-educativi)
1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1260. Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.
I commi 1259-1260 promuovonolo sviluppodel sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
Il comma 1259 prevede che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.
L’intesa sopraccitata è stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131[315], secondo il quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni, il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
Il piano straordinario di cui sopra è finalizzato al conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e alla riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.
Per le finalità del piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il comma 1260, inoltre, prevede che per le finalità del piano possa essere utilizzata anche parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250 della stessa legge finanziaria.
Si ricorda che il Consiglio europeo di Lisbona, nel marzo 2000, ha identificato lo sviluppo delle strutture per l’infanzia come uno degli snodi principali per l’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro in modo da raggiungere l’obiettivo del 60 per cento entro il 2010. In particolare, si è rilevata la necessità di favorire tutti gli aspetti delle pari opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale, e di rendere più facile la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, anche effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, nel marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona ha invitato gli Stati membri ad elevare l’offerta di asili nido, in modo da consentirne la frequenza al 33% dei bambini sotto i tre anni entro il 2010[316].
Si segnala che la norma appare individuare risorse destinate a promuovere la realizzazione di servizi socio educativi su tutto il territorio nazionale, affidando ad una intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri e delle modalità del relativo riparto. Al riguardo, si ricorda che la materia è stata oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale, che hanno interessato, in particolare, le disposizioni della legislazione nazionale volte ad ampliare il numero degli asili nido e degli asili aziendali.
Con la sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti il finanziamento e la promozione degli asili nido. La Corte, anche sulla base dell’evoluzione normativa in merito alla funzione degli asili nido, ha ritenuto prevalenti i profili relativi alla formazione e all’istruzione pre-scolare del bambino, riconducendo pertanto gli interventi in materia nell’ambito della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.
La Corte ha ritenuto illegittima, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, la previsione di un fondo statale a destinazione vincolata, in quanto non rientrante nella fattispecie di cui al quinto comma dello stesso articolo 119 Costituzione, in ordine agli interventi sociali a favore di determinate regioni o enti locali. Conseguentemente, secondo la Consulta, il Fondo in questione lederebbe l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, mantenendo indebitamente poteri discrezionali in capo allo Stato.
In attuazione di tale sentenza, le risorse del Fondo per gli asili nido sono confluite nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Con lasentenza 28 ottobre 2004, n. 320, è stata dichiarata l’illegittimità anche delle norme sul Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi di asili nido o micro-nidi, di cui all’art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La Corte, richiamando i principi contenuti nella sentenza n. 370 del 2003, ha ribadito che il sistema di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».
Articolo 1, comma 1261
(Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità)
1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Il comma 1261, incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito dal D.L. 223/2006, prevedendo un aumento di 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.
Il D.L. 223/2006[317], conv. in L. 248/2006, ha disposto al co. 3 dell’art. 19 l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo denominato Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il fondo, destinato a promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, prevedeva l’assegnazione di una somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
Le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri (o del ministro delegato[318]) in materia di pari opportunità sono oggi riassunte nell’art. 2 del recente Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvato con D.Lgs. 198/2006[319], ai sensi del quale spetta al Presidente del Consiglio promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Sull’ambito di tali competenze ha inciso il recente D.L. 181/2006[320] (art. 1, co. 19, lett. f) e g), che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio talune funzioni di competenza statale in materia di pari opportunità nei rapporti di lavoro e di azioni positive per l'imprenditoria femminile, in precedenza attribuite rispettivamente al ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro delle attività produttive.
Nel 1997 è stato istituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per le pari opportunità, come struttura di supporto per l’attività del ministro. Ai sensi dell’art. 19 del D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento opera nell'area funzionale concernente la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni.
Il comma dispone che una quota parte dell’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sia destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, fondo che al momento non risulta ancora istituito.
Successivamente il ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilirà i criteri di ripartizione del Fondo, una quota parte del quale sarà destinata all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Il comma non prevede con quale atto dovrà essere istituito l’Osservatorio né specifica la natura, la composizione e le competenze dello stesso.
Nelle note di commento alla Finanziaria 2007, pubblicate a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri[321], l’Osservatorio si prefigura come un organismo del tutto nuovo, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali nonché dalle associazioni attive nel settore, utili alla prevenzione e alla repressione della violenza sessuale e in grado di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione[322].
Il Piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere, più volte richiamato dal Ministro per le pari opportunità durante gli incontri con la Rete di coordinamento dei Centri antiviolenza, sembrerebbe configurarsi come uno strumento operativo a livello interministeriale, attraverso cui i ministeri, ognuno secondo le proprie specifiche competenze, potranno elaborare strategie e programmi in grado di rafforzare gli organismi e le reti di cooperazione attive in quest’ambito e armonizzare e perfezionare le norme esistenti in materia.
Articolo 1, comma 1262
(Fondo per immigrazione e asilo)
1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.
Il comma 1262 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo per fare fronte alle spese, diverse da quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori.
La dotazione del fondo è di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Al riparto del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione” dello stato di previsione si provvederà con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Articolo 1, comma 1263
(Prevenzione del fenomeno delle mutilazioni
genitali femminili)
1263. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.
Il comma 1263 autorizza l’ulteriore spesa di 500.000 euro l’anno per le attività di prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.
L'art. 2 di detta legge (che ha in realtà un oggetto più ampio della mera prevenzione, essendo rubricato "Attività di promozione e coordinamento") prevede, infatti, che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove e sostiene il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile; acquisisce, per lo svolgimento delle indicate attività, dati e informazioni, anche a livello internazionale sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate.
La previsione del comma 1263 appare, quindi, finalizzata ad assicurare una dotazione finanziaria straordinaria per un’attività che la legge aveva previsto svolgersi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Articolo 1, commi 1264-1265
(Fondo per le non autosufficienze)
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il comma 1264 istituisce un Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero della solidarietà sociale, al fine di attuare i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone non autosufficienti.
La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009[323].
Si ricorda altresì che la Commissione Affari sociali della Camera ha avviato il dibattito sulle proposte di legge in materia, di iniziativa parlamentare e popolare (cfr., al riguardo, il dossier del Servizio Studi n. 19 del 2006).
Il comma 1265prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del suddetto Fondo siano adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Articolo 1, commi 1266
(Permessi lavorativi per l’assistenza a
portatori di handicap)
1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».
Il comma 1266 interviene sulla disciplina di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, relativa al congedo spettante alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle, conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Si ricorda che il richiamato articolo 42, comma 5, prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle, conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, possano usufruire, per l’assistenza al figlio (o al fratello), di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Tale congedo deve essere concesso entro sessanta giorni dalla richiesta
Si prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Tuttavia l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 36.151,98 euro per il congedo di durata annuale[324].
Il comma in esame, aggiungendo un periodo al citato articolo 42, comma 5, dispone che i soggetti su indicati, qualora usufruiscano del congedo in questione per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa.
Articolo
1, commi 1267-1268
(Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati)
1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.
1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
Il comma 1267 istituisce un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati presso il Ministero della solidarietà sociale. La dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il termine “inclusione sociale” si riferisce all’ambito delle politiche sociali (nelle quali rientrano anche le politiche per l’occupazione) collegate alla povertà, all’emarginazione e, più di recente, ai problemi posti dalle società multietniche. Le azioni destinate a promuovere l’inclusione sociale possono essere individuate in primo luogo nelle politiche dirette a favorire l’accesso all’alloggio da parte degli immigrati e a favorirne l’inserimento lavorativo (con particolare riguardo alle donne). L’inclusione sociale è altresì riferita alla promozione di pari opportunità per l'accesso all'istruzione, alla formazione, ai servizi collettivi e all'assistenza sanitaria dei soggetti particolarmente deboli quali gli immigrati[325].
Il secondo periodo del comma, precisa che il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.
L'aumento progressivo, negli ultimi anni, del numero di alunni stranieri rappresenta un dato di grande rilevanza che ha sollecitato una riflessione in materia, chiamando in causa le scuole italiane e, in particolare, la loro capacità di accoglienza ed integrazione.
Il D.Lgs. 286/1998[326] riunisce e coordina le varie disposizioni in materia attualmente in vigore, ponendo particolare attenzione agli aspetti organizzativi della scuola, all’insegnamento dell’italiano e contemporaneamente al mantenimento della lingua e cultura di origine, alla formazione dei docenti e all’integrazione sociale. Questi principi, insieme al diritto all’istruzione, sono garantiti ai minori stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica, come previsto dal D.P.R. 394/1999[327]. In ultimo, la legge 182/2002[328] non ha modificato le disposizioni in materia anche relativamente all’iscrizione degli alunni stranieri a scuola.
Nel giugno del 2004 è stato istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri presso la Direzione generale per lo studente al fine di sostenere, potenziare e coordinare gli interventi a sostegno dell'accoglienza e dell'integrazione. Tale Ufficio si avvale della collaborazione e del supporto di un apposito Gruppo di lavoro composto da docenti e dirigenti scolastici, da dirigenti del Ministero, da rappresentanti di Istituzioni scientifiche, Università e Associazioni. La collaborazione tra la Direzione generale per i sistemi informativi e la Direzione generale per lo studente ha portato alla realizzazione delle indagini annuali: "Alunni con Cittadinanza non Italiana - Scuole statali e non statali", sulla presenza degli alunni stranieri nella scuola e della "Indagine sugli esiti degli alunni con Cittadinanza non Italiana - anno 2005”. Inoltre i Ministero ha incaricato l’I.S.M.U (Iniziative e Studi sulla multietnicità) di svolgere una Ricerca sulla condizione dei minori stranieri in Italia per l’anno 2004, che ha analizzato e messo a confronto i risultati di quasi cento indagini italiane sul tema.
Infine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per lo studente – Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri ha messo a punto delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri[329].
Ai sensi del successivo comma 1268, gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati sono adottati dal ministro della solidarietà sociale di concerto con il ministro per i diritti e le pari opportunità.
Articolo 1, comma 1269
(Interventi di solidarietà sociale)
1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».
Il comma 1269 riduce, per gli anni 2007 e 2008, il contributo assegnato dall’articolo 1, comma 429 della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa.
Si ricorda che il citato comma 429 ha previsto l’assegnazione di un contributo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004)[330], per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima Fondazione.
Ai fini della copertura finanziaria si è prevista la riduzione in identica misura dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della L. 8 novembre 2000, n. 328, relativa al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.
In particolare il comma in esame riduce il contributo in questione, per gli anni 2007 e 2008, da 3 milioni di euro a 750 mila euro.
Conseguentemente, una somma corrispondente alla riduzione del contributo (2,25 milioni di euro) viene nuovamente destinata, per i medesimi anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali.
Si consideri che il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo la Commissione Europea ha pubblicato nel 2001 il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" e nel 2002 la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile". I due documenti espongono le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR. che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quindi l'impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge[331].
La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e quindi interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi ecc.) e, più in generale con le strategie e le politiche aziendali.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social Responsability – Social Comitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione Europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.
La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR e ha l'obiettivo principale di promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.
Le attività legate allo sviluppo del progetto CSR-SC hanno comportato la stesura, il 23 marzo 2005, di un Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con validità triennale.
Più specificamente, con tale protocollo la Federambiente si è impegnata, in stretto coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad una serie di atti, quali, tra gli altri:
- l’identificazione del livello di adozione e maturità della CSR tra le imprese associate e promozione delle azioni di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale delle imprese e di valorizzazione delle best practices, in linea con il progetto CSR-SC;
- la diffusione, nel settore del servizio pubblico locale, della cultura della CSR e il progetto CSR-SC;
- la realizzazione, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nell’ambito delle proprie competenze, di un’attività di monitoraggio delle imprese che decideranno di aderire all’iniziativa del Ministero, attraverso la costituzione a livello nazionale di un apposito Osservatorio.
1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite».
Il comma 1270 estende i benefici per le vittime del terrorismo previsti dalla legge 206/2004[332], anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica nel 1980 e ai familiari delle vittime e (alle vittime) superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”.
Infatti, i due eventi citati non sono mai stati definiti, in base alle risultanze processuali, atti di terrorismo e, pertanto, le persone colpite non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dalla normativa in materia se non attraverso appositi provvedimenti legislativi.
Così è avvenuto in passato con la legge 340/1995[333] e la 70/1998[334] che hanno disposto l’estensione dei benefìci previsti dalla legge 302/1990[335], rispettivamente ai componenti delle famiglie di coloro che hanno perso la vita nel disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, e alle vittime della banda della Uno bianca.
La legge 3 agosto 2004, n. 206 ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente: l’art. 1 infatti prevede in via generale che, per quanto stessa non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nella citata legge 302/1990 e nella leggi 407/1998[336] e l’articolo 82 della legge 388/2000[337].
Le altre misure stabiliscono:
- la ridefinizione a 200.000 euro dell’entità massima delle elargizioni, già disposte dalla normativa previgente, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte) a causa di atti di terrorismo;
- la concessione, oltre all’elargizione, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica;
- la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa preesistente, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- la prestazione, a carico dello Stato, dell’assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari;
- alcuni benefìci che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime);
- il diritto al patrocinio legale gratuito, a carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili per le vittime e i loro superstiti;
- la garanzia di tempi certi per le procedure in sede amministrativa e giurisdizionale relative al riconoscimento e alla valutazione dell’invalidità e all’attribuzione di provvidenze alle vittime del terrorismo;
- l’applicazione dei benefìci della L. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio 1961, per gli eventi verificatisi in Italia, e dal 1° gennaio 2003, per quelli all’estero.
La disposizione in esame prevede, inoltre, che “ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite”. Tale specificazione è presumibilmente da riferirsi al fatto che in favore dei familiari delle vittime di Ustica la legge finanziaria 2006[338], ha disposto una specifica indennità, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006[339].
In favore dei familiari delle vittime di Ustica è intervenuta come accennato sopra la L. 340/1995 che ha esteso ad essi i benefici previsti dagli art. 4 e 5 della L. 302/1990[340] relative alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In base a tale disposizioni i familiari delle vittime hanno diritto ad una speciale elargizione pari a 150.000 milioni di lire per ciascuna famiglia (art. 4) o, in alternativa, ad un assegno vitalizio (art. 5).
Successivamente, la citata L. 206/2004 ha dettato nuove norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e stragi, elevando, tra l’altro, l’importo della elargizione speciale a 200.000 euro. In occasione dell’esame in sede legislativa da parte della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e in sede deliberante presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato vennero accolti dal Governo due ordini del giorno dal contenuto analogo che impegnavano il Governo ad estendere l’applicazione delle nuove norme anche alle vittime di Ustica[341].
Tuttavia, il Governo ha in seguito dichiarato l’impossibilità di una applicazione diretta dei benefici stante la mancanza della qualificazione in sede giudiziaria del disastro aereo di Ustica quale atto di natura terroristica[342].
Articolo 1, commi 1271-1276
(Medaglia d’onore a cittadini deportati
ed internati nei lager nazisti)
1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.
1272. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.
1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.
1274. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.
1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.
1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
I commi da 1271 a 1276 recano una disciplina relativa alla concessione della medaglia d’onore a cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.
Il primo dei commi indicati afferma che “la Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti”.
È pertanto autorizzata (comma 1272) la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Per i militari, si precisa che si tratta di coloro ai quali è stato negato dal governo nazista lo status di prigionieri di guerra, disciplinato dalla Convenzione di Ginevra[343]. La medaglia d’onore può essere concessa anche ai “familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto”.
Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide agli effetti delle disposizioni del ddl finanziaria ora in esame. A tal fine l’OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui si dirà tra breve le istanze di riconoscimento sinora pervenute, insieme alla documentazione eventualmente allegata (comma 1273).
I commi 1274-1275 prevedono appunto l’istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – di un apposito comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, che provvede alla individuazione degli aventi diritto.
Tale comitato è costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell’Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell’OIM.
All’onere derivante dalle disposizioni in esame – complessivamente stimato in 250.000 euro (ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato, queste ultime stabilite in 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009) – si provvede (comma 1276) mediante l’utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell’art 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006): si tratta di un fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il comma 343 citato prevedeva che il fondo in questione fosse istituito, a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
In relazione alla materia delle ricompense – civili e militari – a titolo onorifico, va rilevato che esistono nella legislazione italiana numerosi precedenti. Essi hanno ad oggetto, nella maggior parte dei casi, distintivi e diplomi concessi a parenti e congiunti di caduti o invalidi di guerra, ovvero a coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione del periodo 1943-45 nell’ambito di formazioni riconosciute. Tra i riconoscimenti che rientrano in tali categorie possono essere ad esempio citati:
§ il diploma d’onore alla memoria dei caduti in guerra, istituito con R.D. 19 gennaio 1918, n. 206; con D.P.R. 23 ottobre 1956 è stato esteso anche alle famiglie dei militari caduti nella seconda guerra mondiale;
§ il diploma d’onore per le madri di caduti in guerra, istituito con R.D. 24 maggio 1919, n. 800, poi esteso alla madri dei caduti nella seconda guerra mondiale;
§ il distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in guerra, istituito con R.D. 24 marzo 1921, n. 447;
§ il distintivo onorifico per i “volontari della libertà”, istituito con D.Lgt. 3 maggio 1945, n. 350, e concesso a quanti avessero fatto parte per almeno tre mesi di formazioni riconosciute dai Comitati di liberazione nazionale;
§ il diploma d’onore attestante la qualifica di combattente per la libertà, istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75. Il diploma viene concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa;
§ il riconoscimento a titolo onorifico concesso ai congiunti di coloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
Articolo 1, comma 1277
(Fondo Bacchelli)
1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Il comma 1277 incrementa di 250 mila euro annui per il periodo 2007-2009 il cosiddetto fondo Bacchelli istituito dalla legge 440/1985[344] per aiutare le persone che si sono distinte in vari ambiti (arti, letteratura, sport ecc.) e che versano in difficoltà economiche.
La disposizione provvede ad indicare la copertura finanziaria nella corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20 della L. 238/2000[345].
La legge 440/1985, denominata “legge Bacchelli” dal nome dello scrittore Riccardo Bacchelli, prevede l'assegnazione di un assegno straordinario vitalizio ai cittadini italiani che si sono distinti nel campo della cultura, del lavoro o della società e che versano in stato di particolare necessità.
L'importo dell'assegno è proporzionato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a cento milioni di lire all’anno.
L’assegnazione dell’assegna è stabilita – su proposta del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei ministri – con decreto del Presidente della Repubblica[346].
Gli assegni vitalizi sono a carico di un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio la cui originaria dotazione era fissata in 500 milioni di lire per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, ai sensi dell’art. 1, co. 7, della legge 440. La medesima legge prevedeva la possibilità di rideterminare l’entità del fondo in sede di legge finanziaria, ai sensi dell’art. 19, 14° co., della legge 887/1984[347].
Attualmente il fondo è allocato nel capitolo 230 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio denominato “Fondo per i cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità”. Nell’ultimo bilancio di previsione della Presidenza, relativo all’anno 2006[348], la dotazione del fondo è pari 450 mila euro, cifra che rispetto alle previsioni assestate del 2005 (562 mila euro) risulta diminuita di 112 mila euro.
Articolo 1, comma 1278
(Fondo nazionale per la montagna)
1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.
Il comma 1278 reca una autorizzazione di spesa pari 25 milioni di euro per l’anno 2007 destinata al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.
L’art. 1, comma 162 della finanziaria per il 2006 recava, per la medesima finalità e per il solo esercizio 2006, un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, iscritta, come nei precedenti documenti di bilancio, nella tabella del Ministero dell’economia e finanze.
A decorrere dall’esercizio in esame il Fondo per la montagna passa nello stato si previsione del Ministero dello sviluppo economico, Tab. 3, nella quale viene istituito il nuovo centro di responsabilità “Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione”.
L. 97/1994: Nuove disposizioni per le zone montane: stanziamenti (migliaia di euro)
(U.P.B.) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 e succ. |
L. n. 311/2004 Finanziaria per il 2005 (Economia - UPB 1.2.3.6 - cap. 7003, all’interno del Fondo unico investimenti - Difesa del suolo e tutela ambientale) |
31.000 |
- |
- |
- |
L. n. 266/2005 Finanziaria per il 2006 (Economia - UPB 5.2.3.13 – cap. 7698) |
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20.000 |
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L. n. 296/2006 Finanziaria per il 2007 (Sviluppo economico - UPB 6.2.3.5 - cap. 8370) |
|
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25.000 |
- |
Il Fondo per la montagna è stato istituito dalla legge n. 97/1994, che nel suo complesso mira alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane comprese nel territorio nazionale, attraverso interventi che attengano la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, cui devono associarsi azioni di promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei territori. Compito del Fondo è disporre il sostegno finanziario di tali interventi; su di esso, ai sensi dell'art. 2, co. 2, devono confluire i trasferimenti comunitari, quelli statali e di enti pubblici.
Relativamente ai criteri di ripartizione del Fondo per la montagna tra le regioni e le province autonome, interviene l’articolo 2, comma 5, della legge n. 97/94 che stabilisce che essi siano definiti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle politiche agricole e forestali.
Il comma 6 dell’art. 2 richiede che nel definire tali criteri il CIPE tenga conto dei seguenti fattori:
1. dell’estensione del territorio montano;
2. della popolazione residente nelle aree montane;
3. della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
4. del reddito medio pro-capite;
5. del livello dei servizi;
6. dell’entità dei trasferimenti ordinari e speciali,
Con la delibera n. 140 del 2/12/2005 il CIPE ha definito i criteri per il riparto del 2004, e con quella n. 142/2006 i criteri per il riparto 2005.
I criteri relativi all'impiego delle risorse assegnate sono invece definiti dalle singole regioni con proprie leggi.
Articolo 1, commi 1279-1283
(Istituzione dell’Ente italiano montagna
- EIM)
1279. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani.
1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'EIM.
1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.
1282. Al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo.
1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.
I commi 1279-1283 istituiscono l’Ente italiano montagna (EIM) in sostituzione dell’Istituto nazionale della montagna (IMONT), del quale il nuovo ente eredita il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature, nonché il personale. Il nuovo soggetto subentra all’IMONT anche per quanto attiene ad impegni e funzioni.
Il comma 1279dispone in merito alla istituzione dell’Ente, che si qualifica come organismo di supporto delle politiche di sviluppo, sia socio-economico che culturali, dei terreni montani. L’organo vigilante è individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 1280indica in trenta giorni il termine entro il quale deve essere soppresso l’IMONT, le cui risorse saranno conseguentemente trasferite al nuovo Ente, che si avvarrà anche del personale in organico dell’Istituto della montagna.
Il comma 1283 richiede che, entro il medesimo termine di trenta giorni, con un decreto della Presidenza del Consiglio sia nominato un commissario per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione fino all’avvio dell’EIM.
Il comma 1281 dispone in merito al funzionamento dell’istituendo Ente, per il quale un DPCM dovrà determinare:
§ gli organi di amministrazione e controllo;
§ la sede;
§ le modalità di costituzione e funzionamento;
§ le procedure di assunzione e utilizzo del personale;
§ le procedure per l’erogazione delle risorse.
Il comma 1282 individua le risorse delle quali l’ente potrà avvalersi, che sono costituite da quelle di cui attualmente dispone l’IMONT - che saranno iscritte in apposito capitolo della Presidenza del Consiglio, e da quelle di provenienza dei soggetti che “aderiranno alle attività” dell’ente.
Va rammentato che l’IMONT è a sua volta l’erede dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM) che è stato istituito dall’articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266[349], con il compito di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Per l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto la norma rinviava ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (D.M. 17 febbraio 1999, n. 72). Il D.Lgs. 204/1998[350] ha disposto che l’Istituto fosse finanziato nell’ambito del fondo ordinario degli enti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 7 comma 1).
Successivamente l’articolo 6-bis, del D.L. n. 236/2002[351] ha disposto che l’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna venisse riordinato e trasformato nell’Istituto nazionale per la montagna IMONT, con assegnazione della funzione di vigilanza sull’ente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La trasformazione e la definizione del regolamento del nuovo INMONT è stata approvata con la deliberazione n. 146, del 17 marzo 2004, che ha confermato all’ente una collocazione nell’ambito degli enti di ricerca.
Articolo 1, comma 1284
(Contributo per l’acqua minerale)
1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.
Il comma 1284 istituisce, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi nazionali e internazionali, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.
Ai fini del finanziamento di tale fondo, viene disposto che per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico sia istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro.
Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente (per il quale non viene, però, indicata una data entro la quale dovrà essere emanato), di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, dovranno essere precisate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo, mentre spetterà al Ministro dell’economia emanare i necessari regolamenti attuativi.
Il contributo introdotto, da un lato sembra volto ad incentivare un uso razionale dell'acqua, dall’altro a ridurre gli imballaggi in plastica, posto che esso riguarda unicamente le bottiglie in materiale plastico. Premesso che sarebbe stata opportuna un’esplicitazione neI testo della noma del soggetto a carico del quale è posto il contributo, esso sembra dover essere corrisposto dalle società concessionarie che imbottigliano e commercializzano l'acqua minerale.
Si ricorda che la tematica dell’accesso all’acqua a livello universale è stata più volta affrontata durante la XIV legislatura, ove è stata approvata (24 giungo 2003) la mozione 1-00159 (on. Cima), nelle cui premesse si ribadiva che “l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto come un diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo. È compito della società stessa nel suo complesso garantire a tutti il diritto di accesso all'acqua, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, reddito o classe sociale”. Il Governo si è impegnato, a sua volta, ad assumere una serie di impegni ed iniziative in sede internazionale e nazionale. Anche nella mozione n.1-00073 (on. Violante), approvata il 20 giugno 2002, al fine di promuove una politica per l'accesso universale all'acqua, come diritto e non come merce, si richiedeva l’impegno del Governo in sede internazionale mediante la stipula di un Protocollo internazionale per la tutela, per l'accesso paritario e la giusta distribuzione delle risorse idriche mondiali, e in ambito nazionale, per una serie di iniziative volte a promuovere una vera e propria campagna per l'uso intelligente e solidale delle acque italiane. Da ultimo (27 novembre 2006), è stata presentata la mozione 1-00061, a prima firma dell’on. Delfino, nella quale vieneevidenziata la necessità di organizzare un adeguato sistema di «gestione» e protezione delle risorse idriche, alla luce della loro scarsa disponibilità, e si richiede, tra l’altro, l’impegno del Governo nell’attivare adeguati filoni di ricerca ritirati al migliore utilizzo della risorsa acqua.
Anche a livello internazionale il problema della disponibilità di risorse idriche ha assunto negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore. In proposito, si ricordano, tra gli altri, il quarto Forum mondiale dell'acqua tenutosi a Città del Messico dal 16 al 22 marzo 2006[352] e la Giornata Internazionale dell’acqua celebrata dall’Unesco il 22 marzo 2006[353]. Si segnala, inoltre, che nel marzo 2007 si terrà a Bruxelles la “1° Assemblea Mondiale dei cittadini per l'Acqua”.
Si ricorda, da ultimo, la risoluzione del Parlamento europeo approvata il 15 marzo 2006[354] in occasione del quarto Forum mondiale dell'acqua. In essa, l’acqua è stata dichiarata "bene comune dell'umanità”, il cui accesso “costituisce un diritto fondamentale della persona umana”. La risoluzione, dopo avere evidenziato che l’acqua dovrebbe essere un “servizio pubblico universale definito e gestito a livello locale”, sottolinea che proprio attorno a tali “servizi pubblici locali può svilupparsi una capacità comunale innovativa e democratica in materia di governance” e afferma che “il controllo dell'acqua e della sua qualità è indispensabile allo sviluppo sostenibile delle popolazioni più indigenti”. Sulla base di tali considerazioni, nella risoluzione si chiede che “che le autorità locali dell'Unione europea siano incentivate a destinare una parte delle tariffe applicate agli utenti per la fornitura di servizi idrici e di depurazione ad azioni di cooperazione decentrate e che l'Unione si doti di strumenti che le permettano di sostenere e accompagnare tali azioni, in particolare a livello del coordinamento delle informazioni, della valorizzazione e della divulgazione dei risultati”.
Articolo 1, commi 1285-1286
(Reddito minimo di inserimento)
1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».
1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il comma 1285interviene sull’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001)[355], disponendo una nuova proroga, dal 30 aprile 2006 al 30 giugno 2007, dell’utilizzo delle risorse, relative agli anni 2001 e 2002, finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento.
Ai sensi del comma 1286, le somme non spese dai comuni entro la suddetta data (30 giugno 2007) devono essere comunque versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali[356].
L’istituto del reddito minimo di inserimento è stato introdotto, in via sperimentale, dalla legge 449/1997 (articolo 59, comma 47), a valere sul Fondo per le politiche sociali, istituito dalla medesima legge. La stessa legge reca una delega per la definizione delle modalità di attuazione dell’istituto, esercitata con il decreto legislativo 18 giungo 1998, n. 237[357].
L’istituto riguarda i soggetti “privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in Lire 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al decreto legislativo”.
Si ricorda che l’istituto del reddito minimo di inserimento è stato sostituito, di fatto, dal c.d. “reddito di ultima istanza”, prospettato nell’ambito del Patto per l’Italia e disciplinato dallalegge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350)[358];in base a tale norma, lo Stato concorre, insieme alle regioni, al finanziamento del reddito di ultima istanza, la cui istituzione rientra nell’ambito della discrezionalità delle regioni. Si tratta di un beneficio economico collegato ai programmi di reinserimento sociale e destinato, secondo la definizione di cui alla citata legge n. 350 del 2003, alle famiglie:
- a rischio di esclusione sociale;
- e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
Su quest’ultima disposizione, è peraltro intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 16 dicembre 2004, n. 423[359], ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in quanto essa risulta riferita ad interventi di natura assistenziale, rientranti perciò nella competenza esclusiva regionale.
Articolo 1, commi 1287-1289
(Non ripetibilità di somme erogate)
1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.
1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.
1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.
Le disposizioni in esame disciplinano i casi di erronea attribuzione a cittadini extracomunitari dei benefici economici (1.000 euro nel 2006) previsti in favore dei genitori, in caso di nascita o di adozione di un bambino, dalla legge finanziaria per il 2006.
L’articolo 1, commi 331-334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha riservato, infatti, tale beneficio esclusivamente ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
In particolare, il predetto assegno di 1.000 euro era concesso per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 (comma 331) e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato (comma 332). Gli assegni erano riscossi presso gli uffici postali di zona dall'esercente la potestà sui figli, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare (da individuarsi ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità) con un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 (comma 333). Le legge n. 266 del 2005 ha autorizzato, per la corresponsione degli assegni, la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006 (comma 334).
Il comma 1287 prevede la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite dai soggetti sprovvisti di cittadinanza italiana e comunitaria.
Il comma 1288 dichiara l’inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni[360] emesse a norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la restituzione delle suddette somme, mentre l’articolo 1289 stabilisce l’estinzione dei procedimenti di opposizione eventualmente pendenti[361].
Articolo 1, comma 1290
(Fondo per le politiche giovanili)
1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il comma 1290 dispone un incremento dello stanziamento relativo al Fondo per le politiche giovanili di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Si ricorda che il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[362] presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità di “promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione nonché a facilitare l’accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi”.
Lo stanziamento previsto dal citato decreto-legge n. 223 del 2006 è pari a 3 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annui dal 2007[363].
Articolo 1, comma 1291
(Fondo per gli eventi sportivi di
rilevanza internazionale)
1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.
Il comma 1291 istituisce un “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale” presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 33 milioni di euro per il 2007. Il fondo è volto al potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione e realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale tra cui, in particolare, la partecipazione dell’Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008.
La somma citata è presumibilmente compresa nello stanziamento di 208,9 milioni di euro allocato nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, U.p.b. 3.2.10.5 (cap. 7450) somme da assegnare alla Presidenza del consiglio dei ministri per gli investimenti in materia di sport.
Si ricorda che il D.L. 181/2006[364] (articolo 1, comma 19, lett. a) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999[365].
Il combinato disposto degli articoli richiamati attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze spettanti allo Stato in materia di sport, fatta eccezione per quelle spettanti ad altre amministrazioni statali (ai sensi del medesimo D.Lgs. 300/1999) e per quelle spettanti alle regioni e agli enti locali.
In particolare, l’art. 52 citato rinvia a sua volta alle norme del D.Lgs. 368/1998[366], che, in materia di sport, attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva, già in precedenza spettanti alla stessa Presidenza del Consiglio, la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo. L’art. 53, in materia di sport, prevede anch’esso un potere-dovere di vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.
Va inoltre ricordato che la materia dell'ordinamento sportivo è attribuita dal vigente art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali
Articolo 1, comma 1292
(Campionati mondiali di nuoto “Roma 2009”e
XVI Giochi del Mediterraneo)
1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.
Il comma 1292 autorizza contributi quindicennali per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2009 rispettivamente a Roma e Pescara, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dall’art. 11-quaterdecies, del decreto-legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.
L’art. 11-quaterdecies del decreto legge n. 203 del 2005 aveva, infatti, disposto uno stanziamento complessivo annuale di 2 milioni di euro a partire dal 2007 incrementato con altri 2 milioni di euro a partire dal 2008, da ripartire in parti uguali tra le due manifestazioni ed aveva autorizzato il Dipartimento della protezione civile a provvedervi con contributi quindicennali.
I contributi quindicennali previsti dalla norma in commento sono così ripartiti:
§ per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto di Roma, un’autorizzazione di spesa annua di 500.000 euro a decorrere dal 2007, incrementata, a decorrere dal 2008, di altrettanti 500.000 euro;
§ per i Giochi del Mediterraneo di Pescara un’autorizzazione di spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2007, nonché un ulteriore contributo di 1 milione di euro a decorrere dal 2008.
Entrambi i contributi sono a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.
Le due manifestazioni sportive sono state dichiarate “grande evento” con due recenti DPR:
§ il DPR 14 ottobre 2005 «Dichiarazione di “grande evento” nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009»[367]. Nel D.P.R. viene precisato che gli interventi previsti saranno localizzati nelle aree adiacenti il complesso universitario di Tor Vergata e che sarà, quindi, indispensabile incrementare gli impianti sportivi già esistenti attraverso la realizzazione di un articolato quadro di ulteriori interventi funzionali allo svolgimento dei giochi[368];
§ il DPR 21 ottobre 2005 «Dichiarazione di “grande evento” nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei "XVI Giochi del Mediterraneo"»[369]. Nel D.P.R. viene sottolineato che l’organizzazione dei giochi comporterà la realizzazione di un Villaggio Mediterraneo per ospitare gli atleti, gli accompagnatori e le relative delegazioni. Occorrerà, inoltre, provvedere ad effettuare ulteriori interventi finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento degli impianti sportivi, al miglioramento della fruibilità dei luoghi, allo sviluppo del sistema di accessibilità e di accoglienza e ad un'adeguata assistenza tecnica, medica ed informativa[370].
Si ricorda, infine, che la dichiarazione di “grande evento” permette la possibilità di avvalersi di procedure di carattere prioritario per la realizzazione delle opere programmate per lo svolgimento dell’evento stesso. Con l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410, è stato infatti previsto che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previste per gli stati di emergenza, vengano applicate anche alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile.
Articolo 1, comma 1293
(Fondo nazionale per le comunità giovanili)
1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze».
Il comma 1293 riformula l’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.
Il testo originario del predetto comma 556 prevedeva che il Fondo fosse destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo medesimo era fissata, per l'anno 2006, in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, era destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo era destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con tale decreto, di natura non regolamentare, erano determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[371], spettano al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili. Il comma 6 dello stesso articolo ha attribuito il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate (prima spettante alla Presidenza del Consiglio) al Ministero della solidarietà sociale.
A seguito della riformulazione dell’articolo 1, comma 556, della legge n. 266 del 2005, l’Osservatorio è ora istituito presso il Ministero della solidarietà sociale e riferito alle dipendenze in genere[372].
La composizione ed organizzazione dell’Osservatorio è disciplinata con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. Analogamente, presso il suddetto Ministero è ora istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, destinato alle azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovani, nonché alle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze.
La dotazione del Fondo, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, è destinata per il 25 per cento (in luogo del 5 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale (comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione), che si avvale dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, e per il restante 75 per cento (in luogo del 95 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria[373].
Con tale decreto, che assume natura regolamentare, sono determinati anche i criteri concernenti l’accesso al Fondo e la presentazione delle istanze.
Articolo 1, commi 1294-1297
(Disposizioni concernenti l'Istituto per il credito sportivo)
1294. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1295. Il contributo di cui al comma 1 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.
1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo è adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali nonché di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali è scelto il Presidente. Il numero dei componenti del consiglio stesso è ridotto a nove. Il comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il comma 1294 assegna all'Istituto per il credito sportivo (ICS), per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[374]. Ai sensi del comma 1295, tale contributo concorre ad incrementare il fondo speciale costituito presso l’istituto al fine di concedere contributi per interessi sui mutui - anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti - per le finalità istituzionali, dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295[375].
Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento sulla disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva[376], in applicazione del quale il 2,45% della posta dei concorsi pronostici è versato all’istituto (comma 1296).
L'Istituto per il credito sportivo (ICS), fondato con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295[377], è un ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma, ed esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
L’art. 4, co. 14, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha ampliato i compiti dell'Istituto, prevedendo che esso non si limiti al finanziamento dell’impiantistica sportiva ma operi nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell'art. 151 del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385[378].
Si ricorda poi che la lettera a) del comma 19 dell’articolo 1 del D.L. 181 del 2006[379], nell’attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999 - ha previsto (indirettamente, attraverso la fissazione del termine per la modifica dello statuto) che l’Istituto per il credito sportivo sia sottoposto alla vigilanza sia del Presidente del Consiglio dei ministri sia del ministro per i beni e le attività culturali.
Il comma 1297, con il fine dichiarato di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, stabilisce che i compensi e le spese sostenute per gli organi dell’Istituto siano ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007 e prevede inoltre il riordino della struttura dell’Istituto stesso, tramite una serie di indicazioni da recepire nello statuto dell’Istituto entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, alla cui data è disposto lo scioglimento degli organi dell’Istituto[380].
Per ciò che attiene al riordino, anche in applicazione del citato D.L. n. 181/2006, si prevede che:
§
il consiglio di amministrazione sia composto da
nove membri, di cui quattro, tra i quali è scelto il Presidente, designati
rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
§ il comitato esecutivo dell’Istituto sia soppresso e le relative competenze attribuite al consiglio di amministrazione;
§ il collegio dei sindaci dell’Istituto sia composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente;
§
il Presidente, il consiglio di amministrazione e
il collegio dei sindaci siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d’intesa con il
L’attuale statuto dell’ICS approvato con D.M. 5 agosto 2005, prevede che:
§
il consiglio di amministrazione sia composto da 10 membri, tra cui il
presidente, 5 designati rispettivamente dal
§
il collegio dei sindaci dell’Istituto sia composto da cinque membri
effettivi (designati designati rispettivamente dal
§
il Presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci
siano nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il
Articolo 1,comma 1298
(Contributo al Comitato italiano
paralimpico)
1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
Il comma 1298 incrementa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, il contributo di 500.000 euro assegnato dall’art. 1, comma 580, della legge finanziaria 2006[382], al Comitato italiano paralimpico e concede al medesimo comitato 3 milioni di euro per l’esercizio 2009.
Tale finanziamento si pone in continuità con il contributo assegnato alla Federazione italiana sport disabili per il triennio 2003-2005 (Legge 189/2003) dal momento che le due strutture sono attualmente unificate.
La legge n. 189 del 2003[383] ha promosso la pratica sportiva di base e agonistica dei disabili attraverso tre interventi:
§ la concessione un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 alla Federazione italiana sport disabili (FISD) (art. 1 della legge);
§ l’individuazione -attraverso un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali- delle attività della Federazione[384](FISD) quale Comitato italiano paralimpico (C.I.P), per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dei disabili in armonia, per l'attività paralimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paralimpico (art. 2 );
§ l’attribuzione al C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) dei compiti di promozione della pratica sportiva dei disabili nonché della disciplina della partecipazione di atleti disabili a giochi paralimpici di concerto il Comitato italiano paralimpico[385] (art. 3 della legge[386]).
In attuazione dell’art. 2 della legge 189/2003 è stato poi emanato il DPCM 8 aprile 2004, recante "Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico". Quest’ultimo ha indicato i compiti della FIDS “quale Comitato Italiano Paralimpico”, consistenti riassuntivamente nell’organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paralimpici (in armonia con gli indirizzi emanati dall'International Parolympic Committee) e nella promozione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali. Ai fini di cui sopra gli organi della FISD sono anche organi del CIP e le attività richiamate si svolgono sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del CONI. Il DPCM citato (art. 3) prescrive inoltre l’adeguamento dello statuto della FIDS (previo approvazione del ministero per i beni e le attività culturali) ai nuovi compiti assunti dal CIP. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto (adottato in data 15 dicembre 2004), in considerazione delle perplessità espresse dagli organismi interessati in ordine ai profili problematici derivanti dalla non chiara disciplina dei rapporti tra le due strutture (FISD e CIP) delineata dalla legge 189/2003, ha disposto la ridenominazione della Federazione in Comitato Italiano Paralimpico.
Articolo 1, commi 1299-1301
(Giochi olimpici invernali “Torino 2006”)
1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006» e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
1300. È abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.
Il comma 1299 proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per la conclusione dell’attività dell'Agenzia per i giochi olimpici, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 285/2000.
Tale proroga è finalizzata alla definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché all’ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (svoltisi dal 10 al 26 febbraio 2006) e per i IX Giochi Paralimpici (svoltisi dal 10 al 19 marzo 2006).
Si prevede, infine, che gli oneri conseguenti a tale proroga vengano sostenuti dall’Agenzia stessa nell’ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all’art. 10, commi 1, ultimo periodo, e comma 2 della stessa legge n. 285, come successivamente integrata dalla legge n. 48/2003.
La legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», ha introdotto una disciplina speciale per la realizzazione sia degli impianti sportivi che delle opere infrastrutturali previste per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
Al fine di permettere l’ultimazione delle infrastrutture olimpiche per le date prefissate, nel corso della XIV legislatura sono stati emanati una lunga serie di provvedimenti, tra i quali la legge n. 48/2003 con la quale è stato operato un primo intervento di “manutenzione normativa” sulla legge originaria n. 285, attraverso importanti modifiche volte a rendere più spediti e coordinati gli interventi necessari per lo svolgimento dell'evento olimpico. Tra le innovazioni più significative del provvedimento si segnalano gli interventi a favore della razionalizzazione delle procedure, attraverso la precisazione delle competenze e delle responsabilità degli enti e degli organi coinvolti nell'organizzazione dell'evento, tra i quali anche quelli dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici[387], cui sono state delegatele funzioni di stazione appaltante ed affidate le competenze in materia di procedure espropriative e di occupazione d'urgenza.
Per il funzionamento dell’Agenzia, il comma 1, ultimo periodo, ed il comma 2 dell’art. 10 della legge n. 285/2000, hanno assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002, nonché le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge stessa n. 285. Tale importo è commisurato al 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. Tale contributo è stato poi assegnato all’Agenzia con il DPCM 14 dicembre 2001.
Con il successivo comma 1300 viene disposta, attraverso l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 285, la soppressione del Comitato di alta sorveglianza e garanzia, istituito presso l’Agenzia per il controllo sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti e dei subappalti, e in generale per il monitoraggio degli interventi previsti dalla stessa legge, anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere.
Il comma 1301 prevede, infine, anche la soppressione del Comitato direttivo di cui all’art. 5 della legge n. 285 (a decorrere dal 1° gennaio 2007) e lo svolgimento delle relative competenze da parte del direttore generale e dei due vice direttori generali, previsti dagli artt. 6 e 6-bis della stessa legge n. 285.
Il Comitato direttivo, rappresentativo degli enti territoriali coinvolti e del C.O.N.I., era stato istituito dalla legge n. 48/2003 con specifiche funzioni di “cabina di regia” di tutte le attività relative alla organizzazione dell'evento.Il Comitato è stato chiamato essenzialmente a svolgere funzioni di supervisore, di raccordo e di coordinamento dell'azione generale utile alla realizzazione dell'evento e ha rappresentato la sede per la soluzione dei problemi e dei contrasti sorti nel corso dell'organizzazione dei Giochi.
1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 1302 autorizza la spesa di 97 milioni di euro per interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria e la cui individuazione è demandata ad uno specifico accordo di programma che dovrà intervenire tra il Governo nazionale, il presidente della Regione Liguria ed i rappresentanti degli enti locali interessati.
La relativa copertura è identificata nelle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, recante Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
Si ricorda che dal 15 maggio al 15 agosto 1992, nella ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America, ha avuto luogo a Genova l'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".
A tal fine la legge 23 agosto 1988, n. 373 aveva, tra l’altro, affidato la realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Esposizione all'Ente denominato "Colombo '92", già costituito dalla Regione Liguria, dalla Provincia, dal Comune, dal Consorzio autonomo del Porto di Genova e dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova. Allo svolgimento delle attività dell'Ente concorreva lo Stato con un contributo di 295 miliardi da ripartire in cinque esercizi. Per tali fini veniva autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartire in cinque esercizi a decorrere dal 1988.
Ai sensi dell'art. 1 della successiva legge n. 99/1991, per l'immediata realizzazione di interventi diretti al completamento dell'area espositiva della esposizione internazionale «Colombo '92», nonché alla realizzazione di opere strettamente correlate all'evento, il comune di Genova veniva autorizzato a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
In relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento venivano autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1992.
Lo stesso comma disciplina le modalità per addivenire all’utilizzo delle citate somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti.
Viene infatti previsto che tali somme, per l'importo di 97 milioni di euro, saranno versate su apposita contabilità speciale, per essere poi riversate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
Si prevede la seguente ripartizione di tale somma: 13 milioni di euro per l'anno 2007 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011.
In relazione alle somme in questione, si ricorda che esse sono collocate nel capitolo 7375 (U.P.B. 3.2.3.3 - Ministero delle infrastrutture) Somme da corrispondere per l'ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione delle opere e degli interventi connessi con l'esposizione internazionale "Colombo '92".
Il comma 1303 (rispetto alla cui formulazione sarebbe stato opportuno un collegamento con il precedente comma) autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Il comma 1304 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi da parte dell’amministrazione con una dotazione organica di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Viene poi demandato a successivi decreti del Ministro della giustizia la ripartizione del Fondo tra le competenti unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.
E’ contestualmente prescritta la comunicazione dei citati decreti ministeriali, anche per via informatica, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
Articolo 1, comma 1305
(Carta di identità elettronica)
1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione». Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione».
La disposizione in esame novella il primo e il secondo comma dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 7/2005[388] con l’intento di assicurare al Ministero dell’interno e agli enti locali le risorse occorrenti per garantire l’attivazione e la gestione della rete informatica necessaria al funzionamento della carta di identità elettronica.
La prima modifica interviene sul comma 1 dell’art. 7-vicies quater allo scopo di prevedere anche il concerto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell’economia con cui vengono fissati annualmente l’importo e le modalità di riscossione delle somme percepite dalle amministrazioni pubbliche per il rilascio di alcuni documenti in formato elettronico (tra i quali, la carta d’identità).
Inoltre, inserendo due nuovi periodi in sostituzione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 7-vicies quater, la norma stabilisce che una quota pari a euro 1,85 dell’IVA inclusa nel costo della carta d’identità elettronica venga riassegnata dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero dell’interno, dal quale viene destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero stesso e per euro 0,70 ai comuni, a copertura delle spese derivanti dalla gestione e distribuzione del documento elettronico. L’attuazione di tale disposizione è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 7-vicies quater del D.L. n. 7/2005 disciplina il contributo che i soggetti richiedenti sono tenuti a pagare per il rilascio di talune carte valori, indicate al precedente articolo 7-vicies ter (visto per il transito e il soggiorno degli stranieri; permesso di soggiorno; passaporto; carta d’identità elettronica).
In particolare, il comma 1 prescrive che, al rilascio da parte delle competenti amministrazioni pubbliche delle carte valori citate, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione richiesta all’espletamento dei servizi ad esse connessi. L’importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7/2005[389].
Il comma 2 dispone circa la destinazione delle somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in conseguenza di quanto previsto dal comma 1. Queste somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.5.17 – servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il secondo periodo del comma 2, aggiunto dall’art. 34-bis del decreto-legge 223/2006[390], stabilisce che con i decreti che determinano gli importi dei contributi da corrispondere per il rilascio di carte valori è altresì stabilita annualmente la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, allo stato di previsione del Ministero dell’interno, quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio.
Per la carta d’identità elettronica il ministro dell’interno Amato aveva sottolineato, nel luglio 2006, la necessità di un cambio di strategia, che ne preveda la riduzione del costo, la semplificazione delle procedure e la sua riconduzione nell’ambito degli enti locali[391].
In occasione della riunione Conferenza Stato – Città – Autonomie locali svoltasi il 30 novembre 2006 è stato raggiunto un accordo tra i Ministri dell'interno, dell’economia e delle riforme e innovazioni nella p.a. per quanto riguarda la carta d’identità elettronica. Secondo l’intesa la carta dovrebbe essere l’unicostrumento con cui accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione, con conseguente abbandono degli altri strumenti previsti, quali la carta nazionale dei servizi e la tessera sanitaria, e con costi per i cittadini inferiori a quelli in precedenza previsti.
Il Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2007 ha condiviso la proposta del Ministro dell’interno, Amato, di organizzare una gara pubblicaper la fornitura della carta di identità elettronica, dotata delle tecnologie più avanzate e a un prezzo complessivo per il cittadino non superiore a 20 euro.
Articolo 1, comma 1306
(Personale della COVIP)
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il comma 1306 autorizza la COVIP, al fine di assolvere in modo efficiente ed efficace ai propri compiti d’istituto, ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti tramite procedura selettiva pubblica con contratti di lavoro a termine, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
§ sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
§ consegua il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
§ che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si consideri che i requisiti previsti sono analoghi quelli previsti più in generale dal comma 519 del provvedimento in esame per procedere alla stabilizzazione di personale non di ruolo presso pubbliche amministrazioni.
Il comma in esame precisa che i dipendenti a termine, per ottenere l’inquadramento nei ruoli - nelle medesime qualifiche ricoperte nei contratti di lavoro a termine - devono sostenere un apposito esame-colloquio innanzi ad una Commissione presieduta dal Presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
Agli oneri derivanti dalla stabilizzazione di tale personale si provvede, senza aumenti dei finanziamenti a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall’articolo 1, comma 65 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
Il comma 65 citato dispone che, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento della CONSOB, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della COVIP siano finanziate “dal mercato di competenza” per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 65 prosegue prevedendo che il meccanismo della contribuzione da parte del mercato di competenza si realizza secondo modalità previste dalla normativa vigente, e che l’entità della contribuzione è determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. Le contribuzioni sono versate direttamente alle medesime Autorità. Con le stesse deliberazioni delle Autorità sono fissati anche i termini e le modalità di versamento delle contribuzioni. Le deliberazioni sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione introduce una forma di silenzio-assenso, prevedendo che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle Autorità divengono esecutive.
Articolo 1, comma 1307
(Spese di giustizia nel processo
amministrativo)
1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «euro 250», sono aggiunte le seguenti: «; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000».
Il comma 1307 interviene sul comma 6-bis dell’articolo 13 del Testo unico in materia di spese di giustizia[392], che indica gli importi del contributo unificato relativamente ai giudizi amministrativi.
Si ricorda che il contributo unificato è stato introdotto nell'ordinamento ad opera dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In virtù di tale disposizione, le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario gravanti sugli atti e sui provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono stati aboliti e sostituiti da un contributo unificato di iscrizione a ruolo, variabile in base alla natura ed al valore della controversia. Per tentare di risolvere numerosi problemi insorti nella fase applicativa della disciplina sul contributo unificato, il Governo era intervenuto successivamente con il decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, che ha modificato in modo sostanziale la precedente formulazione dell'art. 9 della legge 488/1999. In seguito, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è stato adottato il già menzionato Testo unico (D.P.R. 115/2002) che ha abrogato e sostituito (in parte integrandola e modificandola) gran parte della precedente normativa. Attualmente l’articolo 9 del Testo unico stabilisce che sia dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
In particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti per i ricorsi innanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, il previgente comma 6-bis dell’articolo 13[393] – superando la disciplina precedente che collegava l’importo del contributo al valore della controversia – prevedeva:
- per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, un contributo unificato in misura fissa di euro 500;
- per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione (art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), per i ricorsi avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso (art. 25, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241)[394], per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato, e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza al giudicato, un contributo unificato in misura fissa di euro 250.
Integrando il citato comma 6-bis, il comma 1307 in commento aumenta, rispetto alla disciplina generale (che prevedeva un contributo di 500 euro) e diversifica l’ammontare del contributo unificato dovuto per i giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti elencati dall’art. 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”.
Si tratta di ricorsi avverso: a) provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; b) provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; c) provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; d) provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti; e) provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
Il comma 1307 stabilisce che per i giudizi in materia di lavori, servizi e forniture, il contributo unificato sia fissato in 2.000 euro.
In tutti gli altri casi previsti dal citato art. 23-bis, comma 1, L. 1034/1971, il contributo è fissato in 1.000 euro.
Articolo 1, comma 1308
(Istituzione commissione per il
patrocinio a spese dello Stato nella giustizia amministrativa)
1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.
Il comma 1308 istituisce una commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ogni Tribunale amministrativo regionale e sue sezioni distaccate.
Ogni commissione dovrà essere composta da:
§ due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo giurisdizionale (il più anziano dei magistrati assume le funzioni di presidente della commissione);
§ un avvocato, designato dal presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo.
Per ogni commissario dovrà essere designato uno o più membri supplenti.
Ai componenti della commissione non spetta nessun compenso né rimborso spese. Segretario della commissione sarà un funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell’organo stesso.
Il comma 1308 non esplicita quali funzioni le commissioni istituite siano chiamate a svolgere.
Si ricorda, in particolare, che ai sensi della disciplina del TU spese di giustizia (DPR 115/2002, art. 124 e ss.), l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo (nonché in quello civile e contabile) è prerogativa del consiglio dell’ordine degli avvocati territorialmente competente.
Una “commissione del patrocinio a spese dello Stato” è prevista dall’art. 138 del TU spese di giustizia per il patrocinio gratuito nel solo processo tributario; a tale commissione, istituita nell’ambito di ogni commissione tributaria, spettano le competenze assegnate per gli altri giudizi al consiglio dell’ordine degli avvocati (in relazione all’ammissione al patrocinio) ed al magistrato (in caso di revoca in corso di procedimento).
Articolo 1, comma 1309
(Assunzioni di personale amministrativo
da destinare agli uffici giurisdizionali)
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.
Il comma 1309 prevede la definizione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di un programma straordinario di assunzioni per l’anno 2007, fino ad un massimo di 50 unità di personale, da destinare unicamente al supporto amministrativo e funzionale all’attività degli uffici giurisdizionali.
La norma sembra, così, introdurre una deroga al blocco del turn-over nella P.A. determinato dall’art. 1, comma 95, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) che, pur introducendo specifiche eccezioni, ha previsto il divieto dell’assunzione di personale a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione nel triennio 2005-2007.
Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è l’organo di autogoverno della magistratura amministrativaEsso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto, secondo le previsioni della legge 186 del 1982: a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato; c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali; d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale; e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b); da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
Il consiglio: verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio; formula proposte per l'adeguamento e lo ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali; predispone elementi per la redazione della relazione del presidente del Consiglio dei ministri; stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato; stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni; determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.
Inoltre, delibera: sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati; sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati; sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi; sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi; sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda; sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione; sui criteri per la formazione delle commissioni speciali; sul collocamento fuori ruolo; su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge
La copertura della relativa spesa – stimata in 2,020 milioni di euro per il 2007 -è assicurata mediante l’utilizzo delle maggiori entrate erariali derivanti dalla rimodulazione dell’entità del contributo unificato per le spese di giustizia disposta dalla legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) all’art. 1, commi 306, 307 e 308; i fondi così stornati sono detratti dall’ammontare delle assegnazioni allo stato di previsione del ministero della giustizia e di quello del ministero dell’economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.
Le citate norme dell’art. 1 della legge 311/2004 hanno introdotto una serie di interventi diretti alrecupero di risorse finanziarie per l’amministrazione della giustizia.
Il comma 306 ha soppresso le esenzioni dal contributo unificato che il testo unico per le spese di giustizia (DPR 115/2002) prevedeva per i processi di valore inferiore a 1.100 euro (art. 10, comma 4) e ai quali e ora è, invece, connesso un prelievo di 30 euro. Il comma 307 ha provveduto, nell’ottica di un aumento generalizzato, ad una revisione degli importi dovuti per gli scaglioni di valore dei vari procedimenti. Il comma 308 contiene disposizioni di coordinamento conseguenti alla introduzione del contributo di 30 euro per i processi finora esenti. La norma, infatti, intervenendo sul comma 1 dell’art 46 della legge 374/1991, istitutiva del giudice di pace, fa venir meno l’esenzione da ogni tassa e imposta per le cause e le attività conciliative di valore inferiore a 1.033 euro. Ne deriva, di conseguenza, che anche in tali ipotesi debba essere versato il contributo minimo di 30 euro, stabilito dal nuovo comma 1 dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Il comma 309 precisa che le maggiori entrate, derivanti dall’indicato intervento sul contributo unificato, sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari ed allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,
Articolo 1, comma 1310
(Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi
internazionali)
1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative».
Il comma 1310 sostituisce l’articolo 5 (Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie) della legge 25 luglio 2000, n. 209, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, il quale prevede la riduzione o l’annullamento dei crediti di aiuto accordati dall’Italia ai Paesi colpiti da catastrofi naturali o da gravi crisi umanitarie.
Secondo la nuova formulazione della norma, i crediti potranno essere anche convertiti, oltre che - come già prevede la norma vigente - annullati. Viene inoltre estesa la possibilità di accordare l’annullamento o la conversione dei crediti anche a seguito di iniziative internazionali, a cui l’Italia partecipi, che abbiano per obiettivo lo sviluppo.
Va ricordato che i crediti d’aiuto sono ricompresi fra gli strumenti di cooperazione allo sviluppo secondo la normativa vigente in materia. L’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolare, stabilisce che possono essere concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati, a valere su un apposito fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale.
Articolo 1, commi 1311-1312 e
1314
(Razionalizzazione del patrimonio
immobiliare ubicato all'estero)
1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
(omissis)
1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
I commi 1311-1312 e 1314 riguardano la razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all’estero.
In particolare, il comma 1311 stabilisce che il Ministero degli esteri, avvalendosi dell’Agenzia del demanio, definisca, entro il 30 luglio 2007, un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all’estero, al fine di verificare, mediante analisi comparativa di costi e benefici, gli immobili che possano essere proposti per la dismissione.
Il comma 1312 dispone che il Ministero degli esteri, con proprio successivo decreto, individui, anche con la collaborazione dell’Agenzia del Demanio, gli immobili da destinarsi alla dismissione.
Con il comma 1314 si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa destinare con proprio decreto una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477,per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero. Tale destinazione viene peraltro vincolata alla compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.
Va segnalato che una ricognizione dei beni immobili di proprietà dello Stato e di enti pubblici, compresi quelli ubicati all’estero, è stata disposta dall’art. 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 - a tale norma ha poi dato attuazione un decreto dell’Agenzia del Demanio del 1° luglio 2002.
Per quanto riguarda la destinazione dei proventi del programma di dismissione, occorre ricordare che la legge n. 477/1998 ha disposto un’autorizzazione di spesa per complessivi 150 miliardi, per gli anni dal 1998 al 2004, finalizzata ad acquisto, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria e costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi diplomatiche ed uffici consolari e ad alloggi per il personale.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 79 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, compete alla Direzione generale del personale del MAE di provvedere in merito all’acquisto, alla manutenzione e alla locazione degli immobili all’estero destinati a uffici o residenze necessari all’attività dell’Amministrazione. La stessa direzione del personale tiene il registro degli immobili demaniali all’estero in uso all’Amministrazione.
Articolo 1, comma 1313
(Dismissioni di beni immobili del
Ministero della giustizia)
1313. Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
Il comma 1313 mira ad una razionalizzazione dell’uso di immobili di proprietà dello Stato.
A tale fine si prevede un procedimento scandito da due fasi successive:
1) in una prima fase preparatoria, che terminerà entro il 31 gennaio 2007, un decreto del Ministero della giustizia, di concerto con l’Agenzia del demanio, dovrà individuare i beni immobili, possibile oggetto di dismissione, in uso all’amministrazione della giustizia; nello stesso termine, un decreto della citata Agenzia individua gli immobili da destinare a permuta con gli enti territoriali (regioni, province e comuni);
2) una seconda fase, attuativa, prevede che la stessa l’Agenzia del demanio, d’intesa col ministero della giustizia, avvii e diriga le relative procedure di permuta degli immobili tra le amministrazioni.
La norma non stabilisce un termine perentorio entro il quale le attività e le procedure di permuta debbano essere concluse.
Articolo 1, commi 1315-1316
(Adeguamento della tariffa per i visti
nazionali)
1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1° giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell'importo di 75 euro.
1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.
I commi 1315-1316 concernono l’adeguamento della tariffa per i visti nazionali.
In dettaglio, il comma 1315 aggiorna l’importo relativo al rilascio del visto su passaporti ordinari o collettivi contenuto nella Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 185 (che, a sua volta, modifica la Tabella citata, istituita dal DPR n. 200/1967, sulle funzioni e sui poteri consolari). La tabella in questione viene adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze. L’importo dei visti nazionali attualmente in vigore che, come indicato dalla relazione illustrativa del governo, è di 50 euro, viene elevato a 75 euro e verrà applicato a partire dal 1° gennaio 2007: a decorrere da tale data, infatti, saranno applicati i nuovi importi relativi ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto, stabilite dalla Decisione 2000/440/CE relativamente ai Paesi dell’area Schengen. La Decisione riconosce però agli Stati membri la facoltà di applicare i nuovi importi già a partire dal mese di ottobre 2006, previa comunicazione al Segretariato generale del Consiglio.
L’articolo 1 della Decisione 2004/440/CE sostituisce la tabella dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e la tabella dell’allegato 14 del manuale comune, stabilendo la misura degli importi dei diritti da riscuotere in euro 60 per i visti di transito o di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni). La decisione demanda agli Stati membri la fissazione degli importi relativi ai visti nazionali per i soggiorni di lunga durata.
Il comma 1316 collega l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e lunga durata stabilito dalla menzionata Tabella dei diritti consolari (di cui all’art. 1 della legge n. 185/1983), come rivalutato dal comma 1315, a quello per i diritti dovuti per il trattamento delle domande di visto riguardanti i Paesi dell’area Schengen, al fine di mantenerne stabile la differenziazione. E’ stabilito infatti che ogni successivo adeguamento dei diritti da riscuotere per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, sarà seguito dal corrispondente aumento di 15 euro delle tariffe relative ai visti di breve e lunga durata di cui alla Tabella citata, concessi a cittadini di Paesi non appartenenti all’area Schengen.
1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema d'informazione visti», nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.
Il comma 1317 incrementa di 65 unità al massimo il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri”).
In base a detto articolo 152, come modificato dai vari interventi legislativi che lo hanno in progresso di tempo interessato, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.
La disposizione, sulla scorta di quanto precisato al primo periodo del comma in commento, tende a garantire le condizioni operative necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea in ordine al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, nel quadro della gestione della componente nazionale del "Sistema d'informazione visti".
L'onere correlato all'attuazione della misura in commento non potrà eccedere i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.
Si tratta della disposizione che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del Consiglio.
1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.
(omissis)
1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1318.
I commi 1318 e 1320-1321 riguardano l’istituzione e la regolamentazione di un Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.
In particolare, il comma 1318 prevede l’istituzione del Fondo speciale, le cui dotazioni saranno utilizzate per contribuire alle spese derivanti dalla manutenzione degli immobili, dai contratti con agenzie di lavoro interinale, e dalle attività di istituto.
In base al comma 1320 al Fondo speciale verranno fatte affluire somme derivanti da atti di donazione e liberalità, nonché i corrispettivi di contratti di sponsorizzazione conclusi con soggetti pubblici e privati. A proposito di tali contratti, la norma precisa che essi devono escludere ogni forma di conflitto di interesse tra attività pubblica – di pertinenza del Ministero degli esteri – e attività privata – posta in essere dal soggetto con il quale è stato concluso il contratto stesso.
Il comma 1321, infine, rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità per il funzionamento del Fondo.
Si ricorda che il contratto di sponsorizzazione è uno strumento negoziale relativamente recente, che può essere configurato come un contratto atipico a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, e rientra pertanto nell’ipotesi delineata dall’art. 1322 del codice civile, comma 2, secondo il quale le parti - oltre a ricorrere alle figure contrattuali tipizzate e disciplinate dal codice – possono concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Secondo la Cassazione, tale negozio può definirsi come “il contratto gratuito atipico (ad effetti obbligatori), in cui lo sponsorizzato assume normalmente dietro corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto che è lo sponsorizzatore, compresa l’attività di promozione e divulgazione dello stesso”.
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, tale forma di contratto è stata espressamente richiamata dall’art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, al comma 1, dispone che - al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati - le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Il comma 2 precisa che le predette iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
I contratti di sponsorizzazione sono quindi consentiti alle pubbliche amministrazioni solo se idonei a migliorare il perseguimento dell’interesse pubblico e a determinare risparmi di spesa. Devono comunque comportare l’esclusione del conflitto di interessi fra attività pubblica e privata. Quest’ultima specificazione compare, come si è visto, anche nel comma 1320 in esame.
Articolo 1, comma 1319
(Rilascio della carta di identità ai
cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE)
1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.
Il comma 1319 attribuisce ai Consolati, a decorrere dal 1° giugno 2007, la competenza per il rilascio della carta di identità ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).
Va ricordato che, secondo la vigente normativa, gli uffici consolari sono competenti per il rilascio del passaporto, mentre la carta di identità viene rilasciata dal comune presso il quale è iscritto il richiedente. In particolare, il D.P.R. 22 ottobre 1999, n. 437, che disciplina le modalità di rilascio della carta di identità elettronica, prevede infatti, all’art. 2, che “la carta di identità elettronica e il documento di identità elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o di iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero”.
Il comma in esame precisa che il costo per il rilascio del documento di identità da parte degli uffici Consolari deve essere fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini residenti in Italia.
Articolo 1, comma 1322
(Proroga delle disposizioni della legge
28 luglio 2004, n. 193)
1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il comma 1322 concerne la proroga al 31 dicembre 2009 della legge 28 luglio 2004, n. 193, “Proroga e rifinanziamento della L. 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della L. 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”.
Viene altresì autorizzata, per l’attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 193/2004, la spesa complessiva di 6.200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
La legge n. 72 /2001, che consta di un articolo unico, ha previsto al comma 1, sulla scorta dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità giuliano-dalmate residenti in Italia, che costituisce il legame storico con le terre di origine. La tutela avviene mediante la promozione di progetti specifici (comma 2) aventi ad oggetto:
"a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine"
La legge, per l'attuazione di quanto sopra illustrato, ha stanziato (comma 3) la somma di 9 miliardi di lire per il triennio 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. L'utilizzazione di tali importi avviene, in base al comma 4, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri; è inoltre prevista, per la stipula della convenzione, la preventiva consultazione di associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, e promossi dagli esuli giuliano-dalmati. Per le iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche l'Unione Italiana, rappresentativa delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali.
L’art. 1, comma 1, della legge 193/2004, ha autorizzato la spesa di 1.550.000 euro annuali nel triennio 2004-2006, conformemente alle finalità stabilite nell'art. 1, comma 1 della citata legge 16 marzo 2001, n. 72. Il comma 2 ha modificato il comma 4 dell'art. 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, allo scopo di affiancare il Ministero degli Affari esteri al Ministero per i beni e le attività culturali nella stipula della convenzione con la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati; per effetto delle novelle in commento, inoltre, la ripartizione delle somme è prevista mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro degli Affari esteri.
Per quanto invece riguarda la legge n. 73/2001, va tenuto presente che essa è stata preceduta da una lunga serie di interventi normativi a favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia – come anche della minoranza slovena in Italia -, anche in ragione di intervenuti accordi internazionali.
Si deve ricordare anzitutto la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe. L'articolo 14 della legge n. 19/1991 contiene (comma 1) misure a favore della minoranza slovena in Italia, adottate in attesa di una legislazione organica sulla materia, successivamente intervenuta con la legge 23 febbraio 2001, n. 38.
L'articolo 14 della legge n. 19/1991 prevede inoltre (comma 2) un'autorizzazione complessiva di spesa di 12 miliardi di lire per il triennio 1991-1993, in ragione di 4 miliardi per ciascuna annualità. Lo stanziamento è destinato a finanziare iniziative a favore della minoranza italiana nella (ex) Jugoslavia, "da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti".
Successivamente, il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa, ha disposto tra l'altro la proroga al 31 dicembre 1997 di quanto previsto dal citato comma 2 dell'art. 14 della legge n. 19/1991, autorizzando uno stanziamento di 6 miliardi per il 1994, di 7 miliardi per il 1995 e di 8 miliardi per ciascuna delle annualità 1996-1997. L'ultima parte del comma 2 in commento recita: lo "stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia".
La legge 8 aprile 1998, n. 89, recante proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, ha poi disposto all'articolo 3, comma 1, un'ulteriore proroga, tra l'altro, di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 della legge n. 19/1991: la proroga ne estende gli effetti al 31 dicembre 2000, autorizzando una spesa di 8 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 1998-2000. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 89/1998 specifica ulteriormente le modalità di utilizzazione dello stanziamento, affiancando l'Unione italiana all'Università popolare di Trieste nella stipula della convenzione, e precisando che, nella misura non eccedente il venti per cento annuo, lo stanziamento "è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonché socioeconomico".
Prima della legge 193/2004 oggetto della proroga del comma 1322 in commento, l'intervento più recente sulla materia dei contributi a favore delle minoranze italiane in Croazia e Slovenia si è avuto con la sopra richiamata legge 21 marzo 2001, n. 73: l' articolo 1, comma 1 della legge n. 73/2001 dispone un ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2003 delle disposizioni di cui all'art.14, comma 2 della legge n. 19/1991, a tale scopo autorizzando una spesa complessiva di 29 miliardi di lire per il triennio 2001‑2003 (9 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003).
Il comma 2 ribadisce le modalità di utilizzazione dello stanziamento già esplicitate nella legge n. 295/1995 e nella legge n. 89/1998 – ossia la convenzione tra il Ministero degli Affari esteri, l’Unione italiana e l’Università popolare di Trieste -, precisando che il limite del venti per cento annuo, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 89/1998, si applica ai soli interventi in campo socioeconomico.
L'articolo 2, comma 1, della legge 193/2004 ha operato la proroga al 31 dicembre 2006 delle sopra illustrate disposizioni di cui all’art. 1 della legge 73/2001: allo scopo, è stata autorizzata una spesa annua di 4.650.000 euro per il triennio 2004-2006.
Articolo 1, comma 1323
(Fondo per il finanziamento di progetti
di ricerca)
1323. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007
Il comma 1323, riduce l'autorizzazione di spesa per il finanziamento di progetti di ricerca-di cui all'art. 56 della legge n. 289 del 2002[395]- di 60 milioni di euro a decorrere dal 2007.
L'art. 56 della citata legge finanziaria 2003 ha istituito un fondo per il finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004[396]. Alla ripartizione del fondo - istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - tra le diverse finalità, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai Fondi strutturali.
Alla ripartizione del Fondo si è provveduto, per l'anno 2003, con D.P.C.M. 7 aprile 2003 e, per l'anno 2004, con D.P.C.M. 20 settembre 2004.
Si ricorda in proposito che l’u.p.b. 4.2.3.29 - Fondo progetti di ricerca - (cap. 7580) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recava, nel bilancio di previsione 2007 (ddl AC 1747 tab.2), uno stanziamento di 62 milioni di euro, in relazione alle riduzioni disposte dall’art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2006[397] (riduzione del 10% delle autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge) e dall’art. 25 comma 1 (Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni) del D.L. 223/2006[398];che ha comportato un taglio di 19 milioni di euro. In relazione alla disposizione in commento pertanto nella legge di bilancio 2007[399] l’u.p.b. reca uno stanziamento di 2 milioni di euro.
Articolo 1, commi 1324-1327
(Detrazioni per carichi di famiglia di
soggetti non residenti)
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
Il commi da 1324 a 1327 dell’articolo 1 riconoscono il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti (limitatamente al triennio 2007-2009) e individuano le condizioni e la documentazione necessaria affinché i suddetti soggetti possano usufruire delle detrazioni stesse.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della presente legge, e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile[400], che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.
I soggetti non residenti[401], ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera e), della presente legge, non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.
Il comma 1324 riconosce a tali soggetti il diritto alle suddetti detrazioni per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che dimostrino:
1) che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
2) di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La documentazione idonea a dimostrare il diritto alla detrazione sarà individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007 (30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge).
Il comma 1325 individua la documentazione che deve essere prodotta dai cittadini extracomunitari non residenti che richiedono la detrazione per carichi di famiglia, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi. La documentazione, attestante l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1324, può essere costituita, in alternativa, da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare in Italia del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961[402];
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
Il successivo comma 1326 stabilisce, che per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, la richiesta di detrazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, o da nuova documentazione, qualora i dati certificati abbiano subito delle modifiche.
Il comma 1327 infine abroga l’articolo 21, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, la norma abrogata ha dettato le modalità per il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico da parte del sostituto d'imposta nei confronti di cittadini extracomunitari residenti in Italia, prevedendo che, ai fini della spettanza delle detrazioni per figli a carico, sia prodotto:
§ per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;
§ per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all'originale.
Articolo 1, comma 1328
(Finanziamento del servizio antincendi
negli aeroporti)
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Il comma 1328, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, prevede l’incremento di 50 centesimi a passeggero dell’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili e l’istituzione di un fondo di 30 milioni di euro, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato.
Alla ripartizione del suddetto fondo si procede con decreti del Ministero dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Il fondo deve essere ripartito tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Quanto all’addizionale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili si ricorda che essa è stata istituita dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), successivamente modificato dall’articolo 6-quater del D.L. n. 7/2005. e dall’articolo 11-septies del D.L. n. 203/2005.
L’imposta era stata inizialmente fissata in 1 euro per ogni passeggero imbarcato e destinata in parte ai comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, e in parte al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
L’articolo 6-quater del D.L. n. 7/2005 come modificato dalla legge di conversione, ha incrementato di un ulteriore euro tale addizionale resa permanente, portandola a due euro e ha stabilito che l’incremento dell’addizionale fosse destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo; la disposizione ha altresì innalzato la percentuale dell’addizionale a favore dei comuni (dal 20 al 40 per cento) e ha ridotto quella destinata al finanziamento di misure dirette alla sicurezza (dall’ 80 al 60 per cento).
L’articolo 11-septies del D.L. 203/2005 ha previsto che l’addizionale – inizialmente destinata per la parte eccedente 30 milioni ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno - fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, nel fondo istituito presso il Ministero dell'interno che risulta così ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media di specifiche percentuali;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
La disciplina dei servizi antincendio negli aeroporti - inizialmente prevista dalla legge n. 930/1980, - è attualmente recata dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 139/2006, che ha definito una nuova disciplina in merito subordinandone l’operatività all’emanazione di un decreto ministeriale che non risulta ancora emanato.
L’articolo 26 ha ridefinito i compiti dei vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi aeroportuali, stabilendo che il Corpo nazionale assicuri con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assuma la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali; l’articolo prevede un regolamento per l’individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi; all’elenco così individuato possono essere apportate modificazioni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Negli aeroporti diversi da quelli individuati dall’elenco, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Le modalità per l'istituzione del servizio, nonché i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.
Fino all'emanazione dei regolamenti richiamati, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930.
Tale legge ha previsto che il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.
Per gli aeroporti non presenti nella tabella A, la legge ha stabilito che l'espletamento del servizio antincendio sia assicurato, a proprie cure e spese, dai gestori aeroportuali, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. La determinazione della dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendio in questi aeroporti è demandata al Ministero dell’interno.
La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendio nell'ambito dell'aeroporto compete al gestore; nel caso in cui, in sede di accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendio, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito, non si procederà all'emanazione del decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
Infine, il D.Lgs. 151/2006 – modificando il codice della navigazione – ha previsto all’articolo 690 dello stesso che l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale, ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930.
Articolo 1, comma 1329
(Istituzione di fondi per le esigenze
della Guardia di finanza)
1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
Il comma 1329 istituisce, per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di parte corrente, con una dotazione di 17 milioni di euro, e un fondo di conto capitale,con una dotazione di 12 milioni di euro.
Il primo fondo è finalizzato a soddisfare le esigenze di funzionamento del Corpo della guardia di finanza; il secondo fondo è, invece, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali e di investimento della Guardia di finanza medesima.
Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvederà alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base (UPB) del centro di responsabilità “Guardia di finanza” del suddetto stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
I menzionati decreti dovranno essere comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
Articolo 1, comma 1330
(Fondo per le esigenze di funzionamento
dell’Arma dei carabinieri)
1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.
Il comma 1330 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007.
La ripartizione del fondo avviene con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.
Il comma 1331 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, di un Fondo di parte corrente, con una dotazionedi 10 milioni di euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
La disposizione prevede inoltre che la ripartizione avvenga con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.
Si segnala che il provvedimento in esame destina al Corpo delle capitanerie di porto ulteriori stanziamenti, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale (vedi supra scheda relativa all’articolo 1, co. 1039).
Si rammenta che il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della sua opera, fra cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che dal 1994 svolge le funzioni collegate all'uso del mare per le attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto, precedentemente svolte dal Ministero della marina mercantile.
Le principali linee di attività del Corpo sono:
- sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;
- ricerca e soccorso in mare;
- protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
- controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali;
- amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;
- polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.
Ulteriori funzioni sono svolte in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero della difesa (arruolamento personale militare), dal Ministero dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), dal Ministero dell’interno (controlli in materia di immigrazione), dal Ministero di grazia e giustizia e dal Dipartimento della protezione civile.
Articolo 1, comma 1332 e 1344
(Risorse per le esigenze del Ministero
dell’interno)
1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.
(omissis)
1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
I commi 1332 ed 1344 prevedono risorse per il Ministero dell’interno, volte a finanziarie sia spese in conto capitale che esigenze correnti dell’amministrazione.
Il comma 1332 istituisce per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da destinare alle esigenze infrastrutturali e di investimento.
Il riparto della dotazione fra varie le U.P.B. dello stato di previsione è demandato a decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Il comma 1344 reca una modifica testuale all’articolo 1, comma 27, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Il richiamato comma 27 ha disposto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un Fondo per le esigenze correnti legate all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione finanziaria, per l’anno 2006, pari a 100 milioni di euro.
Per effetto della novella recata dal comma in esame, viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuna annualità del biennio 2008–2009, da ripartire con modalità identiche a quelle previste dal comma 1332.
Tali risorse sono allocate all’ UPB 6.1.5.11, cap. 3001, piano di gestione n. 1 (Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’amministrazione), che, a seguito dell’integrazione di 30 milioni di euro disposta dal comma 1344 in esame, risulta dotato nel bilancio 2007 di 93,3 milioni di euro.
Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 3, comma 151, della legge n. 350/2003 per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Tali risorse sono state tuttavia ridotte a decorrere dall’anno 2006 in attuazione dell’art. 1, comma 6, della legge finanziaria 2006, che ha rideterminato le disponibilità delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei vari Ministeri concernenti spese per consumi intermedi, secondo gli importi indicati nell’elenco 1, allegato alla legge stessa.
Si ricorda che disposizioni con analoghe finalità di salvaguardia delle esigenze di spese per consumi intermedi delle amministrazioni statali sono state introdotte nel nostro ordinamento, a partire dalla legge finanziaria per il 2003, in conseguenza della riduzione, più volte effettuata nell’ambito delle manovre di finanza pubblica, degli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi alla categoria di spesa “consumi intermedi”.
In particolare, l’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002 ha previsto l’istituzione di un apposito fondo per le esigenze di spese per consumi intermedi nell’ambito di ciascuno stato di previsione della spesa, destinato a finanziare le sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi di ciascun Ministero, ai fini di una gestione più flessibile delle risorse di bilancio.
La dotazione di ciascun fondo è stata costituita dalle risorse derivanti dalla riduzione del 10% degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi di ciascun Ministero, previsti per l’esercizio finanziario 2003, non aventi natura obbligatoria.
La ripartizione di ciascun fondo per consumi intermedi è disposta tramite decreti del Ministro competente e successivamente comunicata, a soli fini conoscitivi (non essendo prevista l’espressione di un parere), al Ministero dell’economia e delle finanze, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo per le maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, istituito ai sensi dell’art. 23 della legge n. 289/2002, è iscritto nella U.P.B. 6.1.5.10, cap. 3000, dotato di 69,6 milioni di euro.
Articolo 1, comma 1333
(Opere di infrastrutturazione del polo di
ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia)
1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
Il comma 1333 reca disposizioni finanziarie relative alla infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia del comune di Genova.
In particolare, prevede che alle opere di infrastrutturazione del suddetto polo siano interamente destinate le risorse residue stanziate dall’articolo 145, comma 52, della legge finanziaria per il 2001 ad integrazione del programma di reindustrializzazione di cui al decreto-legge 120/89.
Si ricorda che il citato comma 52 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388[403] ha disposto l’integrazione del programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120[404] con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il comma 52 citato è stato successivamente modificato dall’art. 4, co. 15, della legge 350/03 (finanziaria per il 2004) al fine di estendere l'ambito di attività del polo anche alla ricerca, attraverso la modifica della denominazione del polo che è diventato: "Polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia”. La modifica introdotta dalla legge finanziaria 2004 ha inoltre stabilito che le risorse non potessero essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006.
Infine, si autorizza la spesa annua di 5 milioni di euro all’anno per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007 per l’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del citato polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.
Articolo 1, commi 1334-1339
(Disposizioni riguardanti la società SACE
Spa)
1334. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole: «L'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «La società», la parola: «autorizzato» è sostituita dalla seguente: «autorizzata» e dopo le parole: «operatori nazionali» sono inserite le seguenti: «e le loro controllate e collegate estere».
1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «internazionalizzazione dell'economia italiana» sono inserite le seguenti: «; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia».
1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: «o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera,» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e».
1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «finanziamento delle suddette attività,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle connesse o strumentali» e le parole: «nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati» sono soppresse.
1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: «L'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «La società»; dopo la parola: «autorizzati» sono soppresse le seguenti parole: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni» e dopo le parole: «nonché con enti od imprese esteri e organismi internazionali» sono aggiunte le seguenti: «; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore».
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile, è ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
I commi da 1334 a 1339 introducono modifiche all'attuale normativa concernente la SACE.
L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformato dal titolo I del D.Lgs. 143/1998 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Il D.L. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, all’art. 6 ha disposto la trasformazione della SACE in spa con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Le azioni della SACE spa sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alle nomine dei componenti degli organi sociali, d’intesa con i Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modifiche alla disciplina relativa alla SACE sono state apportate dal decreto-legge n. 35/2005 che con l’articolo 11-quinquies ha introdotto disposizioni volte al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento all’attività di rilascio di garanzie e di coperture assicurative da parte di SACE spa.
In primo luogo, il comma 1334 provvede a modificare il comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 143/1998, al fine di sostituire la parola istituto, riferita per l'appunto alla SACE, con quella di società, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 326/2003 che ha disposto la trasformazione della SACE in spa.
Conseguentemente, al medesimo comma 1 dell'articolo 2, del citato decreto legislativo 143/1998, la parola “autorizzato”è sostituita con la parola “autorizzata”.
Analoga sostituzione della parola “Istituto”con “Società” è prevista dal successivo comma 1338.
Il comma 1334 specifica, da ultimo, che le attività della SACE sono svolte non solo in favore degli operatori nazionali ma anche delle loro controllate e collegate estere.
Il comma 1335 incide più direttamente sulle funzioni attualmente assegnate alla SACE, introducendo al comma 1 dell' articolo 2 del D.Lgs. 143/1998 un ulteriore periodo in base al quale la SACE è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative per le imprese estere in relazione a progetti strategici per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.
Si segnala che l'articolo 2 del D.Lgs. 143/1998, in materia di funzioni della SACE, prevede che l'Istituto è autorizzato a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati.
Ai sensi del successivo comma 2, l'istituto può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali.
Ai sensi del comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
Ai sensi dei successivi commi 1336 e 1337 viene ampliata la gamma dei soggetti/clienti di SACE, in quanto le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a società finanziarie, purché rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, relativamente a crediti concessi da tali soggetti ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività nonché quelle connesse e strumentali.
Il medesimo comma1337 esclude, invece, che le garanzie e le assicurazioni possano essere concesse ad operatori nazionali o alla controparte estera per i crediti concessi da tali soggetti a Stati e banche centrali destinati al finanziamento di debiti di tali Stati.
Il comma 1338 novella il comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. 143/1998 concernente gli accordi di riassicurazione e di coassicurazione stipulati dalla SACE.
Al riguardo, il comma in esame introduce due rilevanti novità in quanto, in primo luogo, viene meno la limitazione, attualmente prevista dal citato comma 2, in base alla quale i suddetti accordi possono essere stipulati con enti o imprese italiani autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.Il riferimento, infatti, al citato DPR è soppresso dal comma in esame. In secondo luogo, il comma 1338 prevede espressamente la possibilità da parte della SACE di stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore.
Con la disposizione in esame si è prevista, quindi, la possibilità per la SACE di gestire attivamente i propri rischi attraverso la conclusione di contratti di copertura dei rischi assunti con soggetti qualificati.
Il successivo comma 1339 prevede una riduzione del capitale sociale della SACE, in misura adeguata alla sua attività, in favore dell'azionista, Ministero dell'economia e delle finanze e il versamento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dell'importo eccedente il capitale adeguato.
Al riguardo, si segnala che per la SACE non sono previsti requisiti di capitale minimo. Pertanto, la misura del capitale è in funzione degli impegni assicurativi e delle garanzie assunte, dei rischi di credito in portafoglio e degli obiettivi in termini di crescita.
Il comma in esame prevede, inoltre, che la delibera dell'assemblea dei soci volta a stabilire la citata riduzione possa essere eseguita, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile (che prevede 90 giorni) dopo trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine non venga fatta opposizione da parte dei creditori.
Si segnala, da ultimo, che il comma 1339 prevede che le disposizioni oggetto di tale comma entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge finanziaria nella Gazzetta ufficiale[405].
Tale disposizione fissa, quindi, una data diversa da quella prevista dal comma 1364 concernente l'entrata in vigore della legge finanziaria, prevista per il primo gennaio 2007.
Articolo 1, comma 1340
(Versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di risorse non utilizzate relativamente al credito d'imposta
previsto
per il premio di concentrazione)
1340. Le disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
Il comma 1340 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse non utilizzate con riferimento al credito d'imposta previsto per il premio di concentrazione destinato alle microimprese e alle piccole e medie imprese.
Al riguardo, il comma in esame richiama le seguenti disposizioni normative:
§ articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Tale articolo prevede, in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, definite secondo i criteri dell’Unione europea, che partecipino a processi di concentrazione, l'erogazione di un credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze relativi alle operazioni di concentrazione. I fondi stanziati per tale agevolazione sono pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
§ articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante Disposizioni urgenti in materia di entrate (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156).
Il citato articolo 2 prevede l'erogazione di un premio di concentrazione in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, definite secondo i criteri dell’Unione europea e risultanti da processi di concentrazione o aggregazione, consistente in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[406], a decorrere dal periodo d’imposta nel quale interviene l'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. All’agevolazione sono applicabili le norme sul premio di concentrazione previste dal citato D.L. n. 35/2005.Il premio di concentrazione previsto dal D.L. n. 106 ricalca le agevolazioni introdotte dal D.L. n. 35/2005; tuttavia non riprende le disposizioni relative alla definizione di “concentrazione”, ed inoltre prevede un calcolo del premio su basi e con metodo diverso da quello del citato D.L. n. 35/2005. Per tale agevolazione sono stati stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007.
Si segnala che il comma 533 della presente legge per l’anno 2007 dispone una riduzione del premio di concentrazione previsto dal D.L. 106 pari a 500 mila euro (cfr. relativa scheda).
La norma in esame stabilisce che le disponibilità rivenienti dalle suddette autorizzazioni legislative, indicate in 440 milioni di euro per l’anno 2006 e in 48 milioni di euro per l’anno 2007, siano rispettivamente versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all’entrata del bilancio dello Stato nell’importo di 92 milioni di euro per l’anno 2007, 112 milioni di euro nell’anno 2008 e 284 milioni di euro nell’anno 2009.
Infine, si prevede che le disposizioni ivi indicate entrino vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
Tale disposizione fissa, quindi, una data diversa da quella prevista dal comma 1364 concernente l'entrata in vigore della legge finanziaria, prevista per il 1° gennaio 2007.
Articolo 1, comma 1341
(Archivio storico dell’Unione europea)
1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il comma 1341, autorizza la spesa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione, come indicato nella norma, ma più precisamente per i lavori di sistemazione di una nuova sede, dell’archivio storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, nella Villa Salviati di Firenze.
Nell’approssimarsi della scadenza dei trent’anni dalla firma dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, le Istituzioni comunitarie decisero l’apertura al pubblico dei rispettivi archivi, per evitarne la dispersione, il 17 dicembre 1984 venne firmato un accordo tra la Commissione europea e l' Istituto universitario europeo di Firenze, per la conservazione centralizzata nel capoluogo toscano della documentazione archivistica. In tal modo, nel 1986 iniziò l’operatività degli archivi storici, ai quali affluiscono sistematicamente i documenti originali delle Istituzioni europee risalenti a oltre trenta anni (copie su microfilm sono comunque conservate nelle rispettive sedi istituzionali).
In un primo tempo fu deciso di allocare gli archivi nella Villa “Il Poggiolo”, ma nel corso degli anni tale sistemazione si è rivelata insufficiente, ed è stato previsto di trasferire gli archivi nella Villa Salviati, che tuttavia abbisogna di lavori di sistemazione per la finalità di deposito della ingente documentazione, ultimati i quali sarebbe in grado di offrire uno spazio più che doppio dell’attuale.
Si ricorda che gli Archivi hanno anche il compito di raccogliere, sotto forma di depositi privati, gli archivi di personalità del mondo politico e culturale che hanno operato a favore del processo d'integrazione europea, come anche di movimenti e organizzazioni internazionali attivi nella medesima direzione.
L'Istituto universitario europeo di Firenze, aperto nel 1976 in applicazione di una convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972 e ratificata con legge 23 dicembre 1972, n. 920, svolge attività scientifica di ricerca. Ogni anno vengono ammessi all'Istituto circa 120 neolaureati con il massimo dei voti ai quali viene assegnata una borsa di studio.
Gli studenti possono ottenere un dottorato di ricerca in storia e civiltà, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche e sociali alla fine di un ciclo di studi di tre anni oppure seguire un master in diritto della durata di un anno. Il titolo accademico è riconosciuto in tutti gli Stati dell'Unione.
Articolo 1, comma 1342
(Scuola Europea di Parma)
1342. È autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della «Scuola europea» di Parma.
Il comma 1342 autorizza, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma.
Si ricorda che la Scuola Europea di Parma è stata istituita nel 2004 presso il Convitto nazionale "Maria Luigia" di Parma in relazione alla scelta da parte dell'Unione europea della città di Parma quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. In tale ambito sono stati attivati i cicli materno, primario e secondario - nei quali trovano attuazione gli ordinamenti e i programmi armonizzati delle Scuole Europee[407] - con l’autorizzazione a rilasciare la licenza superiore europea.
Secondo lo Statuto della Scuola gli alunni che hanno diritto di accesso sono distinti in tre categorie:
- figli dei funzionari delle Istituzioni europee e dei docenti della Scuola Europea;
- figli di personale straniero operante presso aziende che stipulano convenzioni con la Scuola Europea;
- figli di cittadini italiani o stranieri residenti nel Paese dove opera la scuola.A differenza delle Scuole Europee, la Scuola di Parma è quindi aperta anche agli italiani residenti sul territorio.
I fondi necessari alla costruzione della nuova sede della scuola e i costi di gestione dell’attività scolastica sono a carico del governo.
Articolo 1, comma 1343
(Prescrizione del diritto al risarcimento
del danno contabile)
1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: «si è verificato il fatto dannoso» sono sostituite dalle seguenti: «è stata realizzata la condotta produttiva di danno»
Il comma 1343, che novellava l’art. 1, co. 2, della L. 20/1994[408], recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è stato abrogato dal D.L. 299/2006[409], pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
L’art. 1 della L. 20/1994, oggetto della modifica introdotta dal comma, disciplina l’azione di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Si tratta della responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.
Il testo dell’articolo, già ampiamente riformulato ad opera del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito con modificazioni dalla L. 639/1996), prevede tra l’altro che:
§ tale responsabilità sia limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave[410], e fa comunque salva l’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’autorità amministrativa;
§ nel giudizio di responsabilità si debba tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata;
§ nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità sia da imputarsi solamente a coloro che hanno votato a favore e che la responsabilità non si estenda ai titolari di organi politici che in buona fede abbiano approvato atti di competenza di uffici tecnici o amministrativi;
§ il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia fissato in cinque anni, con decorrenza dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o dal momento della sua scoperta, in caso di occultamento doloso;
§ qualora la prescrizione sia maturata per omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia (in tal caso, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata).
Ai sensi del comma 2, come si è detto, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta).
La modifica introdotta dal comma 1343 in esame faceva sì che il periodo di cinque anni decorresse non più dalla data in cui si è verificato il fatto, ma da quella in cui è stata realizzata la condotta produttiva di danno. Essendo quest’ultima data, nella generalità dei casi, antecedente alla prima, ne sarebbe conseguita una corrispondente anticipazione del termine finale di prescrizione.
Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge, l'inserimento di tale norma nell'ambito della legge finanziaria 2007 era stato frutto di un mero errore redazionale, al quale non si era potuto rimediare con immediatezza stante la “necessità di evitare che una doverosa correzione incidesse sui tempi parlamentari di approvazione della manovra finanziaria”.
Al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge, ossia il 28 dicembre 2006, la legge finanziaria 2007 – pur approvata dal Parlamento, promulgata dal Capo dello Stato e pubblicata nella Gazzetta ufficiale[411] – non era ancora efficace in quanto, come noto, sarebbe entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il decreto-legge ha dunque inteso determinare un immediato effetto abrogativo, facendo sì che la disposizione relativa all’anticipazione del termine finale di prescrizione, contenuta nel comma 1343, non acquistasse efficacia nell’ordinamento giuridico.
Articolo 1, comma 1345
(Fondo per lo sviluppo e la diffusione e
della cultura della legalità)
1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
Il comma 1345, istituisce e finanzia con 950.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 un Fondo, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all’affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva[412].
Con riguardo ai destinatari ed alla concreta gestione dello stanziamento si dispone:
§ che esso sia destinato alle regioni interessate dal “radicamento territoriale” dei fenomeni di criminalità;
§ che le regioni costituiscano apposite strutture di coordinamento e monitoraggio delle iniziative d’intesa con il ministro della pubblica istruzione;
§ che si proceda attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
Si segnala che iniziative di diffusione della cultura della legalità sono oggetto di norme regionali[413]; esse possono essere adottate ad integrazione dell’offerta formativa curricolare dalle singole istituzioni scolastiche nell’ambito dell’autonomia didattico organizzativa a queste ultime riconosciuta (DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche).
Si ricorda inoltre che per la promozione della cultura della legalità è in corso (Comunicato Ministero della P.I. del 27 novembre 2006) un’iniziativa ministeriale per la diffusione tra gli studenti della “Carta della Legalità”, articolata in nove punti, nata a Palermo il 23 maggio scorso in occasione della cerimonia commemorativa del 14° anniversario della strage di Capaci. Scopo dell’iniziativa è la sottoscrizione degli impegni e dei principi previsti da documento da parte degli studenti di tutto il Paese.
Articolo 1, comma 1346
(Riordino della Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi)
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.
Il comma 1346 prevede l’emanazione – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria – di un regolamento di delegificazione (ai sensi dell’art. 17, co. 2 della L. 400/1988[414]), con il quale provvedere al riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, già prevista dall’art. 27 della L. 241/1990[415].
Tale riordino deve avvenire in modo da assicurare un contenimento dei costi non inferiore al venti per cento delle spese sostenute nell’esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle funzioni svolte dalla Commissione in questione, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.
La formulazione della disposizione sembra consentire in ipotesi un intervento regolamentare attinente ad una pluralità di profili (organizzativi, oltre che funzionali) attualmente disciplinati dal richiamato art. 27 della L. 241/1990.
L’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 – novellato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15[416] - ha istituito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97[417], su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 400 del 1988.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, che, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso ed i relativi ricorsi, definisce i casi e le procedure secondo cui il diniego o il differimento di accesso può essere riesaminato, con l’intervento della suddetta Commissione. La Commissione inoltre vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22 (che individua definizioni e norme di principio in materia).
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18 – che pone a carico delle amministrazioni interessate l’obbligo di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini alle pubbliche amministrazioni[418] - le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione.
Articolo 1, comma 1347
(Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica)
1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
Il comma 1347 assegna 14 milioni di euro per il 2008 al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004[419] ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica". Tale fondo, iscritto nella U.P.B. 4.1.5.15, cap. 3075, aveva nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 una dotazione pari a 117.028.231 euro.
Per una ricostruzione dell’impatto complessivo della manovra sul Fondo, si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 32.
Articolo 1, comma 1348
(Esclusione dall’esecuzione forzata di
fondi
destinati a servizi giudiziari)
1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, è inserito il seguente:
«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Il comma 1348, integrando con un comma aggiuntivo (comma 294-bis) il contenuto dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005 n. 266) estende ad altre categorie di fondi la sottrazione alle procedure esecutive già prevista dalla norma da ultimo citata per i fondi destinati ai servizi sanitari (comma 294).
Si tratta dei seguenti:
§ fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria;
§ emolumenti dovuti, a qualsiasi titolo, al personale del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari, della DNA (Direzione nazionale antimafia) e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 1, commi 1349-1350
(Interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine
Mauriziano di Torino)
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
1350. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.
I commi 1349 e 1350 prevedono nuove misure per il risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, già interessata da diversi provvedimenti legislativi, sia a livello nazionale che regionale.
L’Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la legge 5 novembre 1962, n. 1596 (Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione).
Le nuove disposizioni recepiscono, con alcune integrazioni e modifiche, le misure adottate, da ultimo, con il decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283 (Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino), non convertito in legge[420].
In particolare, il comma 1349 riprende, in parte, il contenuto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 283 del 2006, prevedendo, in particolare, che:
§ siano prorogate per ulteriori dodici mesi, ossia con scadenza 23 novembre 2007, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4[421] (primo periodo).
Si ricorda che il citato decreto-legge n. 277 del 2004 ha istituito, all’articolo 2, la Fondazione Ordine Mauriziano con il compito di gestire il patrimonio e i beni dell’Ente Ordine Mauriziano (ad eccezione delle strutture ospedaliere e di alcuni beni sabaudi affidati ad un’altra fondazione), di provvedere al risanamento del dissesto finanziario dell’Ente e di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà. Tale provvedimento prevede che la Fondazione subentri all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso il relativo contenzioso e le situazioni creditorie e debitorie, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti l’esercizio delle attività sanitarie svolte nei presìdi ospedalieri (sono comunque trasferite alla fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte in conseguenza delle prestazioni e forniture eseguite sino alla data di entrata in vigore del decreto).
L’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 277 del 2004 precisa che:
- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per i debiti insoluti dell’Ente Ordine Mauriziano;
- le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto;
- i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia;
- i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso;
- il Ministero dell’interno delibera in merito ai ricorsi presentati dai creditori esclusi;
- il rappresentante della Fondazione è autorizzato a procedere in via transattiva in merito alle richieste dei creditori.
Con riferimento al citato articolo 3, comma 1, si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 355 del 25 ottobre 2006, si è pronunciata su alcune questioni di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata con riferimento alla lettera f) del suddetto comma (che prevede la facoltà dei creditori esclusi dalla massa passiva di proporre ricorso al Ministro dell’interno) e rilevato l’infondatezza della questione concernente la disposizione di cui alla lettera b) dello stesso comma. Quest’ultima disposizione – si ricorda – prevede che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta sia rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; conseguentemente, gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva[422].
§ sia posta integralmente a carico dell’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004, la gestione dell’attività sanitaria dell’Ente Ordine Mauriziano. L’Azienda sanitaria subentra nei contratti di durata (ad esempio, contratti ad esecuzione continuata o periodica) di cui è titolare il suddetto Ente, con esclusivo riferimento alle obbligazioni sorte successivamente alla data di istituzione della stessa Azienda sanitaria (secondo periodo).
In proposito, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge n. 277 del 2004 ha demandato alla regione Piemonte la disciplina, con legge regionale, della natura giuridica dell’Ente Ordine Mauriziano. A tale disposizione ha dato attuazione la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39, che ha istituito l’Azienda ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”, inserendola nell’ordinamento sanitario regionale.
§ sono inefficaci nei confronti della citata Azienda ospedaliera i decreti ingiuntivi e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda (terzo periodo).
§ per quanto concerne le azioni esecutive avviate in forza dei citati titoli, all’Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione Ordine Mauriziano istituita ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 277 del 1994 (quarto periodo).
Il comma 1350, riprende, sia pure con alcune integrazioni e modifiche, il testo delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283.
In particolare, si prevede che la proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano è da ritenersi attribuita, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004 alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo[423].
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 277/2004 ha stabilito che il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, è trasferito alla Fondazione Ordine Mauriziano, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri.
Integrando le previsioni già contenute nel citato decreto-legge n. 283 del 2006, il comma in esame precisa, altresì, che la proprietà dei beni immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano (ed attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano) può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, secondo i valori di mercato, alla Regione Piemonte nel rispetto delle previsioni dei contratti di affitto o locazione vigenti alla data del trasferimento.
Al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 20 aprile 2006, ha sancito (su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39, che ha istituito l’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”, ove prevede che i beni mobili e immobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte destinate all'esercizio delle attività sanitarie nei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza (appartenenti alla Fondazione) siano definitivamente attribuiti, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
In proposito, la Consulta ha osservato che “la norma regionale impugnata, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale – qual è la Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale, incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione”.
Le operazioni di acquisto da parte della Regione Piemonte non sono sottoposte ai vincoli in materia di prelazione agraria previsti dalla normativa vigente.
Articolo 1, comma 1351
(Obblighi di separazione patrimoniale degli intermediari assicurativi)
1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000».
Il comma 1351 esonera gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione nonché le banche, gli intermediari finanziari, le società di intermediazione mobiliare (SIM) e la società Poste italiane SpA che agiscono quali intermediari di assicurazione dall’obbligo di versare su apposito e separato conto i premi ad essi pagati e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario medesimo. L’esonero è subordinato alla condizione che essi documentino in modo permanente, mediante fideiussione bancaria, una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, e comunque non inferiore a euro 15 mila.
A quest’effetto, viene integrato l’articolo 117 del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L’articolo 117 del codice delle assicurazioni, al comma 1, disciplina l’obbligo di separazione patrimoniale relativamente ai premi pagati dagli assicurati all'intermediario e alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario medesimo. A garanzia dei diritti degli assicurati, è prescritto che queste somme vengano versate in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei creditori degli assicurati e delle imprese medesime, ma solo nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.
Nel predetto articolo 117 è inserito un nuovo comma 3-bis, il quale, ricorrendo la predetta condizione, esenta dagli obblighi contemplati dal comma 1 gli intermediari indicati alle lettere a), b) e d) del comma 2 dell’articolo 109 del medesimo codice.
I predetti intermediari sono:
§ gli agenti di assicurazione, definiti come intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
§ i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, denominati anche broker, definiti come intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
§ le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
La disposizione trova fondamento nella facoltà prevista dall’articolo 4 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’intermediazione assicurativa, il cui paragrafo 4 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.
A questo fine, gli ordinamenti nazionali possono adottare una o più delle forme seguenti:
a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti dall’impresa di assicurazione all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;
b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 per cento della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a euro 15.000;
c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti-cliente rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;
d) l'istituzione di un fondo di garanzia.
Viene quindi modificata, limitatamente a talune categorie di intermediari, la scelta operata dal codice delle assicurazioni in favore della forma di tutela mediante la separazione patrimoniale prevista dalla lettera c). In questo caso, a garanzia degli assicurati è apprestato un presidio affatto diverso, contemplato nella precedente lettera b), consistente nell’obbligo di assicurare permanentemente, mediante fideiussione bancaria, la solvibilità per un importo commisurato, nella proporzione del 4 per cento, all’entità dei premi annualmente incassati dall’intermediario, comunque non inferiore all’importo minimo stabilito dalla direttiva.
Rimangono esclusi dalla possibilità di deroga i produttori diretti – contemplati nella lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del citato codice delle assicurazioni, che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima. Per altro, la riferita definizione sembra presupporre l’intera responsabilità dell’impresa per qualsiasi fatto dell’intermediario.
Articolo 1, comma 1352
(Contributi alla Fondazione 20 marzo 2006)
1352. Per l'attività della «Fondazione 20 marzo 2006», costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Il comma 1352 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, per l’attività della “Fondazione 20 marzo 2006”, costituita ai sensi della legge della regione Piemonte n. 21 del 2006 e la cui finalità consiste nell’utilizzo e valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”e dei IX Giochi paralimpici.
L’art. 2 della L.R. 16 giugno 2006 n. 21, recante “Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico”, dispone che la regione Piemonte promuova la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi del codice civile. Essa ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali, che sono conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.
Questa, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati.
Con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni connesse e strumentali al perseguimento dei propri scopi, che siano precluse dalla legge o dallo Statuto, comprese operazioni finanziarie, assunzione di mutui e prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo funzionale al proprio, ovvero può assumere partecipazioni in tali soggetti.
Articolo 1, comma 1353
(Fondi speciali)
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
Il comma 1353 stabilisce l’entità dei fondi speciali. I fondi speciali sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
La disciplina di questo istituto è contenuta nell'articolo 11-bis della legge n. 468/1978. Il comma 1 dell'articolo 11-bis stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri.
In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.
Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.
L’articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d’anno. Gli accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati.
La disciplina dei fondi speciali prevede, infine, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell’anno successivo (“slittamento”) se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno una delle due Camere.
Per particolari tipologie di spese correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.
Nel disegno di legge finanziaria per il 2007, nel testo presentato dal Governo (A.C. 1746), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 3.824,3 milioni per il 2007, a 4.047,1 milioni per il 2008 e a 4.087,1 milioni per il 2009, di cui 3 miliardi per ogni annualità relativi a regolazioni debitorie.
A seguito delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 92,5 milioni per il 2007, 175,7 milioni per il 2008 e a 128,8 milioni per il 2009.
Le regolazioni debitorie della Tabella A, che erano relative agli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006 sulla detraibilità dell’IVA versata in relazione alle spese per ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli aziendali, nel corso dell’esame alla Camera sono state eliminate dalla Tabella A e spostate in Tabella B. Ciò in coerenza con i criteri contabili del SEC95 che considerano tali somme tra le spese in conto capitale. E’ stata inoltre prevista una integrazione di 2,7 miliardi di euro per provvedere, nel triennio, all’integrale rimborso delle somme spettanti.
Nel prospetto successivo sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747), nel disegno di legge finanziaria per il 2007 presentato dal Governo (A.C. 1746), nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1183) e nel testo approvato definitivamente dal Senato (legge n. 296 del 2006). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
Tabella A (migliaia di euro) |
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
22.609 |
7.363 |
7.363 |
Disegno di legge Governo (A.C. 1746) |
3.824.329 |
4.047.083 |
4.047.083 |
di cui regolazione debitoria |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
436.019 |
599.123 |
606.673 |
di cui regolazione debitoria |
0 |
0 |
0 |
Legge n. 296/2006 |
92.486 |
175.665 |
128.807 |
di cui regolazione debitoria |
0 |
0 |
0 |
Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria 2007 prevedeva accantonamenti pari a 776 milioni per il 2007, a 776,5 milioni per il 2008 e a 776,5 milioni per il 2009.
A seguito delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, gli importi della Tabella B sono stati rideterminati in 9.016,5 milioni nel 2007, per 5.944,8 milioni nel 2008 e per 5.977,7 milioni nel 2009, di cui regolazioni debitorie per 8.700 milioni nel 2007, 5.700 milioni nel 2008 e 5.700 milioni nel 2009.
Anche per la Tabella B vengono di seguito riportati gli importi complessivi come indicati nelle fasi dell’esame parlamentare. Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
Tabella B (migliaia di euro) |
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
258.045 |
241.544 |
241.544 |
Disegno di legge Governo (A.C. 1746) |
776.045 |
776.544 |
776.544 |
di cui regolazione debitoria |
0 |
0 |
0 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
6.238.745 |
6.179.244 |
6.204.244 |
di cui regolazione debitoria |
5.700.000 |
5.700.000 |
5.700.000 |
Legge n. 296/2006 |
9.016.545 |
5.944.844 |
5.977.744 |
di cui regolazione debitoria * |
8.700.000 |
5.700.000 |
5.700.000 |
* Le regolazioni debitorie sono relative per 5,7 miliardi di euro ai rimborsi IVA derivanti dalla Sentenza della Corte di giustizia europea, e per 3 miliardi di euro al ripiano dei disavanzi della ASL.
Nei seguenti prospetti sono riportati, con riferimento a ciascun Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente (Tabella A) e in conto capitale (Tabella B), come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1747), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1746) e, se variati, nelle successive fasi dell’esame parlamentare.
Sono indicate, altresì, in calce a ciascun Ministero, le finalizzazioni degli accantonamenti, come definite nel testo approvato definitivamente (legge n. 296/2006).
TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
1.000 |
- |
- |
Disegno di legge Governo (A.C. 1746) |
3.240.720 |
3.249.720 |
3.249.720 |
di cui regolazione debitoria |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
34.970 |
5.770 |
35.770 |
di cui regolazione debitoria |
- |
- |
- |
Legge n. 296/2006 |
55.047 |
4.550 |
32.508 |
di cui regolazione debitoria |
- |
- |
- |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 |
149 |
- |
- |
Interventi vari |
38.678 |
60 |
6.288 |
Promozione Europei di calcio |
- |
- |
10.000 |
Contabilità ambientale |
10.000 |
270 |
10.000 |
Contributo al Club alpino italiano |
220 |
220 |
220 |
Libro parlato |
500 |
500 |
500 |
Biblioteca europea di Milano |
5.000 |
3.000 |
5.000 |
Contributo per il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (Stralcio art. 208 del ddl finanziaria 2007 - A.C. 1746) |
500 |
500 |
500 |
TOTALE |
55.047 |
4.550 |
32.508 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
7.150 |
197 |
197 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
57.150 |
100.197 |
100.197 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
9.140 |
3.187 |
3.187 |
Legge n. 296/2006 |
7.150 |
1.603 |
940 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
1.586 |
167 |
160 |
Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (A.S. 691) |
4.356 |
- |
- |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 |
1.208 |
30 |
27 |
Interventi vari |
- |
1.406 |
753 |
TOTALE |
7.150 |
1.603 |
940 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
- |
- |
- |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
35.000 |
35.000 |
15.000 |
Legge n. 296/2006 |
- |
2.613 |
- |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
- |
2.613 |
- |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
9.116 |
6.977 |
6.977 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
109.116 |
106.977 |
106.977 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
97.316 |
99.927 |
98.527 |
Legge n. 296/2006 |
27.116 |
25.977 |
25.977 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
6.893 |
1.511 |
5.899 |
Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (A.S. 691) |
- |
4.281 |
- |
Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (A.C. 1607) |
- |
171 |
174 |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 |
1.223 |
1.014 |
904 |
Accordi internazionali e interventi vari |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
TOTALE |
27.116 |
25.977 |
25.977 |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
3.256 |
6 |
6 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
3.256 |
6 |
6 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
3.256 |
6 |
6 |
Legge n. 296/2006 |
97 |
3 |
3 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
- |
3 |
3 |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 |
97 |
- |
- |
TOTALE |
97 |
3 |
3 |
MINISTERO DELL'INTERNO
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
1.000 |
- |
- |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
101.000 |
100.000 |
100.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
68.000 |
97.000 |
97.000 |
Legge n. 296/2006 |
1.000 |
- |
- |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
674 |
- |
- |
Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (A.C. 607) |
175 |
- |
- |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 |
151 |
- |
- |
TOTALE |
1.000 |
0 |
0 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
986 |
82 |
82 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
986 |
82 |
82 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
986 |
82 |
82 |
Legge n. 296/2006 |
30 |
42 |
24 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
30 |
42 |
24 |
MINISTERO DELLA DIFESA
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
11 |
11 |
11 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
11 |
11 |
11 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
11 |
11 |
11 |
Legge n. 296/2006 |
- |
5 |
5 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
- |
5 |
5 |
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
45 |
45 |
45 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
45 |
45 |
45 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
4.045 |
3.845 |
3.045 |
Legge n. 296/2006 |
45 |
434 |
45 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
38 |
39 |
39 |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 |
7 |
6 |
6 |
Rifinanziamento settore agricolo e organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.) (Stralcio art. 153 del ddl finanziaria 2007 - A.C. 1746) |
- |
389 |
- |
TOTALE |
45 |
434 |
45 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
45 |
45 |
45 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
92.045 |
100.045 |
100.045 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
15.045 |
15.045 |
15.045 |
Legge n. 296/2006 |
45 |
6.072 |
2.984 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
38 |
39 |
39 |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 |
7 |
6 |
6 |
Interventi vari |
- |
3.027 |
2.812 |
Fondo per il diritto di prestito pubblico (Stralcio art. 163 del ddl finanziaria 2007 - A.C. 1746) |
- |
3.000 |
127 |
TOTALE |
45 |
6.072 |
2.984 |
MINISTERO DELLA SALUTE
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
- |
- |
- |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
103.000 |
104.000 |
104.000 |
Testo approvato dal Senato (Legge n. 296/2006) |
- |
32.038 |
5.695 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
- |
28.038 |
1.695 |
Ospedali italiani nel mondo (Stralcio art. 96 del ddl finanziaria 2007 - A.C. 1746) |
- |
2.000 |
2.000 |
Vigilanza doping (Stralcio art. 100 del ddl finanziaria 2007 - A.C. 1746) |
- |
2.000 |
2.000 |
TOTALE |
0 |
32.038 |
5.695 |
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
- |
- |
- |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
20.000 |
40.000 |
80.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
20.000 |
40.000 |
40.000 |
Legge n. 296/2006 |
599 |
20.129 |
11.921 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
599 |
20.129 |
11.921 |
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
- |
- |
- |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
50.000 |
200.000 |
200.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
45.250 |
195.250 |
195.000 |
Legge n. 296/2006 |
1.357 |
82.199 |
48.707 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Assistenza anziani |
1.107 |
81.949 |
48.707 |
Istituto per il lavoro (Stralcio art. 200 del ddl finanziaria 2007 - A.C. 1746) |
250 |
250 |
- |
TOTALE |
1.357 |
82.199 |
48.707 |
TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
250.145 |
233.644 |
233.644 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
442.145 |
450.644 |
450.644 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
5.950.145 |
5.933.644 |
5.933.644 |
di cui regolazione debitoria |
5.700.000 |
5.700.000 |
5.700.000 |
Testo approvato dal Senato (Legge n. 296/2006) |
8.950.145 |
5.936.644 |
5.936.644 |
di cui regolazione debitoria |
8.700.000 |
5.700.000 |
5.700.000 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Partecipazione finanziaria dell'Italia alla X ricostruzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, alla VIII ricostruzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, alla IX ricostruzione delle risorse dell'associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), alla seconda ricostruzione delle risorse del Chernobyl shelter fund e recupero giacenze presso la Banca europea degli investimenti per finalità di cooperazione internazionale |
151.401 |
148.391 |
- |
Interventi vari |
26.509 |
12.274 |
203.698 |
Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (A.C. 1638) |
713 |
- |
- |
Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE, 2004/67/CE (A.S. 691) |
39.085 |
38.335 |
- |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per l'anno 2007 |
32.437 |
34.644 |
29.946 |
Rimborsi IVA - Sentenza della Corte di giustizia europea (Regolazione debitoria) |
5.700.000 |
5.700.000 |
5.700.000 |
Strada statale 120 |
- |
3.000 |
3.000 |
Ripiano disavanzi ASL (Regolazione debitoria) |
3.000.000 |
- |
- |
TOTALE |
8.950.145 |
5.936.644 |
5.936.644 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
- |
- |
- |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
1.000 |
3.000 |
3.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
1.000 |
3.000 |
3.000 |
Testo approvato dal Senato (Legge n. 296/2006) |
1.000 |
3.000 |
3.000 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
1.000 |
3.000 |
3.000 |
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
- |
- |
- |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
240.000 |
290.000 |
290.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
214.700 |
229.700 |
229.700 |
Testo approvato dal Senato (Legge n. 296/2006) |
400 |
200 |
200 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Sviluppo dell’agricoltura |
400 |
200 |
200 |
MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
7.900 |
7.900 |
7.900 |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
27.900 |
27.900 |
27.900 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
7.900 |
7.900 |
32.900 |
Testo approvato dal Senato (Legge n. 296/2006) |
- |
- |
32.900 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
- |
- |
6.888 |
Accantonamento effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per l'anno 2007 |
- |
- |
1.012 |
Riqualificazione offerta turistica |
- |
- |
20.000 |
Museo XXI secolo (stralcio articolo 131 del d.d.l. finanziaria per il 2007 - A.C. 1746) |
- |
- |
5.000 |
TOTALE |
- |
- |
32.900 |
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
- |
- |
- |
Disegno di legge del Governo (A.C. 1746) |
65.000 |
5.000 |
5.000 |
Testo approvato dalla Camera (A.S. 1183) |
65.000 |
5.000 |
5.000 |
Testo approvato dal Senato (Legge n. 296/2006) |
65.000 |
5.000 |
5.000 |
Finalizzazioni:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Interventi vari |
65.000 |
5.000 |
5.000 |
Articolo 1, comma 1354
(Dotazioni di bilancio relative a leggi
di spesa permanente)
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C).
L’articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 - che ha riformulato l’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 468 nel senso sopra indicato - ha stabilito inoltre che, in sede di prima applicazione, fosse la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali erano le leggi vigenti la cui quantificazione poteva essere effettuata dalla Tabella C, “intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima”.
Tale disposizione era confermata dall’articolo 70, comma 7, della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale precisava che “le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (…) sono indicate (…) dalla Tabella C (…)” della legge finanziaria per il 2000 medesima.
In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere quantificate annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria soltanto se sono state incluse nella Tabella C della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne autorizza il finanziamento facendo esplicito richiamo all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978.
Rispetto alla finanziaria dello scorso anno, la Tabella C prevede il finanziamento di ulteriori disposizioni di legge. In particolare:
§ D.L. 181/2006, art. 1, co. 19: Adeguamento struttura Presidenza del Consiglio dei Ministri per applicazione del D.L. in materia di sport (Economia, U.P.B. 3.2.10.5 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sport - cap. 7450);
§ L. 350/2003, art. 3, co. 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (Lavoro, U.P.B. 14.1.1.0 – Funzionamento - cap. 5025);
§ L. 350/2003, art. 3, co. 108: Fondo per l’edilizia a canone speciale (Infrastrutture - U.P.B. 3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle locazioni abitative - cap. 1691);
§ L. 77/2006, art. 4, comma 1: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO (Beni culturali - U.P.B. 2.1.2.2 - cap. 1442; U.P.B. 2.2.3.11- cap. 7305).
A seguito del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri attuato, con il D.L. n. 81/2006, alcune autorizzazioni legislative di Tabella C sono state riallocate nei diversi stati di previsione. In particolare:
§ la legge n. 292/1990: Contributo all’ENIT, è passata dalla competenza dell’ex Ministero delle attività produttive alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;
§ le due voci relative alla legge 68/1997: Finanziamento dell’ICE, sono passate dalla competenza dell’ex Ministero delle attività produttive alla competenza del nuovo Ministero del commercio internazionale;
§ la legge n. 328/2000: Fondo per le politiche sociali, è passata dalla competenza del Ministero del lavoro alla competenza del Ministero della solidarietà sociale.
Alcune autorizzazioni di spesa sono state ripartite in più voci, sotto la competenza di diversi Ministeri. In particolare:
§ Legge 549/1995: Contributi agli enti ed altri organismi, di competenza dell’ex Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in parte è rimasta allocata presso il nuovo Ministero della pubblica istruzione ed in parte è passata alla competenza del nuovo Ministero dell’università e ricerca;
§ Legge 549/1995: Contributi agli enti ed altri organismi, di competenza dell’ex Ministero delle attività produttive, in parte è rimasta allocata presso il nuovo Ministero dello sviluppo economico ed in parte è passata alla competenza del nuovo Ministero del commercio internazionale.
La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2007 presentato dal Governo (A.C. 1746) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 17.801,5 milioni di euro per il 2007, a 17.008,7 milioni di euro per il 2008 e a 16.634,9 milioni di euro per il 2009.
A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare, l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente previsti dalla Tabella C della legge finanziaria 2007 è stato rideterminato in 18.002,3 milioni di euro per il 2007, a 16.824,7 milioni di euro per il 2008 e a 16.775,2 milioni di euro per il 2009.
Sulla determinazione, a seguito dell’esame parlamentare, degli stanziamenti di Tabella C hanno influito, oltre alle variazioni relative a singole voci, anche la riduzione generalizzata disposta in misura lineare dal comma 509 della legge finanziaria medesima.
In particolare, si ricorda che il comma 509, introdotto con il maxi emendamento del Governo presentato alla Camera, sul quale è stata posta la fiducia, ha determinato una riduzione delle voci di Tabella C per gli anni 2007, 2008 e 2009, per un importo complessivo di 126,4 milioni di euro per il 2007, 335,4 milioni per il 2008 e 11,4 milioni per il 2009.
Nella tabella che segue sono esposti gli stanziamenti per l’anno 2007 delle singole voci di Tabella C della legge finanziaria per il 2007. Per ciascuna voce, sono indicati gli importi del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747), gli importi di Tabella C del disegno di legge finanziaria nel testo presentato dal Governo (A.C. 1746) e come approvati definitivamente nella legge n. 296/2006. Nell’ultima colonna è indicata la variazione rispetto al dato a legislazione vigente.
Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.
|
BLV |
Ddl Governo |
Legge n. 296/2006 |
Differenza su BLV |
Ministero dell’economia e delle finanze |
|
|
|
|
D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (U.P.B. 3.1.2.11 – cap. 1560) |
12.740 |
12.740 |
12.640 |
-100 |
D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (U.P.B. 12.1.2.15 – cap. 5217) |
14.700 |
14.700 |
14.585 |
-115 |
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 4.1.5.4 - cap. 3026) |
39.564 |
39.564 |
39.253 |
-311 |
L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (U.P.B. 4.1.5.2 - cap. 3003) |
- |
90.000 |
100 |
100 |
L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivi e agevolazioni per cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (U.P.B. 3.2.3.29 – cap. 7256) |
25.480 |
25.480 |
25.280 |
-200 |
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione all’Istituto nazionale di statistica (U.P.B. 3.1.2.27 – cap. 1680) |
156.800 |
161.800 |
160.568 |
3.768 |
L. 67/1987: Editoria (U.P.B. 3.1.5.14 – cap. 2183; U.P.B. 3.2.10.2 – cap. 7442) |
341.990 |
411.990 |
449.304 |
107.314 |
L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (U.P.B. 3.1.2.8 – cap. 1539) |
280 |
280 |
278 |
-2 |
L. 292/1990: Ordinamento dell’Ente italiano per il turismo (U.P.B. 2.1.2.10 - cap. 1381) |
21.266 |
51.266 |
50.271 |
29.005 |
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 3.2.10.3 – cap. 7446/p) |
203.000 |
223.000 |
221.405 |
18.405 |
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (U.P.B. 3.2.10.3 – cap. 7446/p) |
80.405 |
80.405 |
79.773 |
-632 |
L. 225/1992, art. 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 3.1.5.15 – cap. 2184) |
40.180 |
79.180 |
78.864 |
38.684 |
L. 225/1992, art. 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 3.2.10.3 - cap. 7447) |
546.580 |
546.580 |
542.287 |
-4.293 |
D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (U.P.B. 3.1.2.33 – cap. 1707/p) |
21.745 |
21.745 |
21.574 |
-171 |
L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (U.P.B. 3.1.2.32 – cap. 1702) |
3.920 |
3.920 |
3.889 |
-31 |
L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.17 – cap. 1613) |
1.862 |
1.862 |
1.847 |
-15 |
L. 94/1997, art. 7, co. 6: Contributo in favore dell’ISAE (U.P.B. 2.1.2.4 – cap. 1321) |
9.800 |
12.000 |
11.923 |
2.123 |
L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (U.P.B. 3.1.2.14 – cap. 1575) |
3.920 |
3.920 |
3.889 |
-31 |
D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 2701) |
- |
670.000 |
670.000 |
670.000 |
L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (U.P.B. 3.1.2.37 – cap. 1723) |
3.842 |
3.842 |
3.812 |
-30 |
L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 3.1.5.16 – cap. 2185) |
207.760 |
257.760 |
256.128 |
48.368 |
L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 3.2.3.38 – cap. 7330) |
1.700 |
1.700 |
1.687 |
-13 |
D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 3.1.2.7 – cap. 1525) |
210.680 |
253.680 |
252.025 |
41.345 |
D.Lgs. 285/1999: Riordino del FORMEZ (U.P.B. 12.1.2.12 – cap. 5200) |
21.560 |
21.560 |
21.391 |
-169 |
D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA-Scuola superiore della pubblica amministrazione (U.P.B. 6.1.2.13 – cap. 3935) |
14.798 |
14.798 |
14.682 |
-116 |
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2: Finanziamento Agenzia del demanio (U.P.B. 6.1.2.9 - cap. 3901) |
117.857 |
125.000 |
124.074 |
6.217 |
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997 (U.P.B. 3.1.5.2 – cap. 2115) |
391.339 |
443.349 |
442.275 |
50.936 |
L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (U.P.B. 4.1.2.14 – cap. 2820) |
8.820 |
8.820 |
8.751 |
-69 |
L. 388/2000, art. 74 co. 1: Previdenza complementare (U.P.B. 3.1.5.9 – cap. 2156) |
136.220 |
136.220 |
135.150 |
-1.070 |
L. 38/2001, art. 16 co. 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (U.P.B. 4.2.3.12 – cap. 7513/p) |
4.851 |
4.851 |
4.813 |
-38 |
D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (U.P.B. 12.1.2.16 – cap. 5233) |
3.430 |
3.430 |
3.403 |
-27 |
L. 448/2001, art. 14, comma 1: Finanziaria 2002 – accise gas metano (U.P.B. 6.1.2.2 – cap. 3823) |
98.000 |
98.000 |
97.230 |
-770 |
D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (U.P.B. 3.1.2.42 – cap. 1733) |
19.600 |
22.000 |
21.846 |
2.246 |
D.L. 181/2006, art. 1, comma 19: Adeguamento struttura Presidenza del Consiglio per applicazione D.L. 181/2006 in materia di sport (U.P.B. 3.2.10.5 – cap. 7450) |
146.996 |
146.996 |
145.841 |
-1.155 |
Ministero dello sviluppo economico |
|
|
|
|
L. 287/1990, art. 10, co. 7: Autorità garante della concorrenza e del mercato (U.P.B. 3.1.2.3 – cap. 2275) |
21.560 |
21.560 |
21.391 |
-169 |
L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (U.P.B. 4.2.3.4 – cap. 7630) |
196.000 |
196.000 |
194.460 |
-1.540 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.4 cap. 2280) |
1.156 |
1.156 |
1.147 |
-9 |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
|
|
|
|
L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (U.P.B. 11.1.2.2 – cap. 4332) |
784 |
784 |
778 |
-6 |
L. 448/1998, art. 80, co. 4: Formazione professionale – contributi a organismi vari (U.P.B. 10.1.2.1 – cap. 4161) |
1.960 |
1.960 |
1.945 |
-15 |
L. 350/2003: art. 3, co. 149: Finanziaria 2004 – spese funzionamento commissione di garanzia per attuazione legge sciopero servizi pubblici essenziali (U.P.B. 14.1.1.0 - cap. 5025) |
1.957 |
1.957 |
2.942 |
985 |
Ministero della giustizia |
|
|
|
|
D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenzione e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 1768) |
4.900 |
4.900 |
4.862 |
-38 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.1.2.1 – cap. 1160) |
118 |
118 |
117 |
-1 |
Ministero degli affari esteri |
|
|
|
|
L. 1612/1962, art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto agronomico per l'Oltremare (U.P.B. 9.1.2.2 – cap. 2201) |
2.744 |
2.744 |
2.722 |
-22 |
L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo-latino-americano (U.P.B. 16.1.2.2 – cap. 4131) |
2.450 |
2.450 |
2.431 |
-19 |
D.P.R. 200/1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (U.P.B. 11.1.2.3 - cap. 3105) |
2.352 |
2.352 |
2.334 |
-18 |
L. 883/1977: Accordo relativo a un programma internazionale per l'energia (U.P.B. 13.1.2.2 - cap. 3749) |
980 |
980 |
972 |
-8 |
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (U.P.B. 15.1.2.5 - cap. 4052) |
274 |
274 |
272 |
-2 |
L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 9.1.1.0 e 9.1.2.2 - capitoli vari) |
382.203 |
600.000 |
646.997 |
264.794 |
L. 960/1982: Rifinanziamento legge di ratifica degli accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (U.P.B. 15.1.2.2 – capp. 4061 e 4063) |
2.744 |
2.744 |
2.723 |
-21 |
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.2 – cap. 1163) |
6.076 |
6.076 |
6.028 |
-48 |
L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (U.P.B. 20.1.2.1 – cap. 4534) |
4.900 |
4.900 |
4.862 |
-38 |
L. 58/2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (Paesi in via di sviluppo) (U.P.B. 9.1.2.2 – cap. 2210) |
2.254 |
2.254 |
2.236 |
-18 |
L. 91/2005, art. 1, co. 1: Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica-AIEA (U.P.B. 12.1.2.2 – cap. 3421) |
- |
- |
0 |
|
Ministero della pubblica istruzione |
|
|
|
|
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra (U.P.B. 7.1.2.3 - cap. 2193) |
370 |
370 |
367 |
-3 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (U.P.B. 2.1.2.4 - cap. 1260) |
7.176 |
7.176 |
3.120 |
-4.056 |
L. 440/1997 e L. 144/1999, art. 68, co. 4, lett. b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (U.P.B. 2.1.5.2 - cap. 1270/p) |
181.000 |
181.000 |
179.578 |
-1.422 |
Ministero dell’interno |
|
|
|
|
L. 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 5.1.1.1 - cap. 2674) |
30.600 |
30.600 |
30.360 |
-240 |
L. 968/1969 e D.L. 361/1995, art. 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 3.1.1.1 - cap. 1916) |
17.738 |
17.738 |
17.599 |
-139 |
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 5.1.1.1 – cap. 2668; U.P.B. 5.1.1.4 – cap. 2815) |
2.940 |
2.940 |
2.917 |
-23 |
Legge 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti ed altri organismi (U.P.B. 6.1.2.1 – cap. 2960) |
108 |
108 |
107 |
-1 |
Ministero dell’ambiente |
|
|
|
|
L. 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 2.1.2.5 - capp. 1644, 1646/p) |
40.670 |
40.670 |
40.350 |
-320 |
D.L. n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 2.1.1.0 – capp. 1388, 1389/p) |
215 |
215 |
214 |
-1 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.3 - cap. 1551) |
49.980 |
69.980 |
69.587 |
19.607 |
D.Lgs. 300/1999, art. 38: Agenzia protezione ambiente e servizi tecnici (U.P.B. 7.1.2.1 – cap. 3621; U.P.B. 7.2.3.2 – cap. 8831) |
83.300 |
83.300 |
82.646 |
-654 |
Ministero delle infrastrutture e trasporti |
|
|
|
|
L. 431/1998, art. 11, co. 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2.1 – cap. 1690) |
212.660 |
212.660 |
210.990 |
-1.670 |
L. 350/2003, art. 3, co. 108: Finanziaria 2004 – Fondo per l’edilizia a canone speciale (U.P.B. 3.1.2.1 – cap. 1691) |
10.000 |
10.000 |
9.921 |
-79 |
Ministero della difesa |
|
|
|
|
R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 3.1.1.1 - cap. 1253) |
42.000 |
42.000 |
41.670 |
-330 |
R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (U.P.B. 7.1.1.1 – cap. 4840) |
25.000 |
25.000 |
24.804 |
-196 |
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.4 – cap. 1352) |
784 |
784 |
778 |
-6 |
D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 3.1.2.8 - cap. 1360; U.P.B. 3.2.3.6 - cap. 7145) |
13.034 |
13.034 |
12.933 |
-101 |
L. 267/2002, art. 1, co. 2: Contributi dello Stato all'INSEAN (U.P.B. 3.1.2.4 - cap. 1354) |
3.920 |
3.920 |
3.889 |
-31 |
L. 267/2002, art. 1, co. 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (U.P.B. 3.1.2.2 - cap. 1345) |
69 |
69 |
68 |
-1 |
Ministero delle politiche agricole |
|
|
|
|
L. 267/1991, art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 2.1.1.0 e 2.1.2.7 – capitoli vari) |
14.234 |
14.234 |
14.121 |
-113 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.8 – cap. 2200) |
5.388 |
5.388 |
5.346 |
-42 |
D.Lgs. 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 3.1.2.10 – cap. 2083) |
92.884 |
100.000 |
99.270 |
6.386 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
|
|
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (U.P.B. 3.1.1.0 – cap. 1941) |
2.352 |
2.352 |
2.334 |
-18 |
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1.0 - capp. 1261, 1262, 1263; U.P.B. 3.1.1.0 – capp. 1942) |
5.292 |
5.292 |
5.251 |
-41 |
L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 5.1.2.2 e 5.2.3.9 – capitoli vari) |
344.000 |
444.000 |
441.301 |
97.301 |
L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (U.P.B. 4.1.2.1 – cap. 2363) |
833 |
833 |
826 |
-7 |
L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (U.P.B. 3.1.2.1 – cap. 2052) |
2.727 |
2.727 |
2.706 |
-21 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.3 - cap. 2100) |
30.086 |
30.086 |
29.850 |
-236 |
L. 77/2006, art. 4, co. 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (U.P.B. 2.1.2.2 - cap. 1442; U.P.B. 2.2.3.11 - cap. 7305) |
300 |
300 |
0 |
-300 |
Ministero della salute |
|
|
|
|
D.L.C.P.S. 1068/1947: Contributo all’organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 4.1.2.3 – cap. 4320) |
19.649 |
19.649 |
19.495 |
-154 |
D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.1.2.20 - cap. 3453) |
30.380 |
30.380 |
30.141 |
-239 |
D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo sanitario nazionale - Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (U.P.B. 3.1.2.10 - cap. 3392) |
269.500 |
341.500 |
339.383 |
69.883 |
D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto superiore di sanità (U.P.B. 3.1.2.16 - cap. 3443) |
85.911 |
100.000 |
99.325 |
13.414 |
D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (U.P.B. 3.1.2.17 - cap. 3447) |
65.530 |
65.530 |
65.015 |
-515 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.11 - cap. 3412) |
5.586 |
5.586 |
5.542 |
-44 |
L. 434/1998: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (U.P.B. 5.1.2.3 - cap. 5340) |
4.018 |
4.018 |
4.986 |
968 |
D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (U.P.B. 3.1.2.21 - cap. 3457) |
4.998 |
4.998 |
4.959 |
-39 |
D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (U.P.B. 3.1.2.22 - cap. 3458; U.P.B. 3.2.3.5 - cap. 7230) |
45.250 |
45.250 |
44.895 |
-355 |
Ministero dei trasporti |
|
|
|
|
L. 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1.1 – cap. 2121) |
4.510 |
6.000 |
5.965 |
1.455 |
L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1.6 - cap. 2179) |
784 |
2.000 |
1.994 |
1.210 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.9 - cap. 1952) |
343 |
343 |
340 |
-3 |
D.L. 535/1996: Contributo Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) (U.P.B. 3.1.2.16 – cap. 1850) |
627 |
627 |
622 |
-5 |
D.Lgs. 250/1997: Istituzione ENAC (U.P.B. 3.1.2.15 – cap. 1921) |
62.720 |
62.720 |
62.227 |
-493 |
Ministero dell’università e della ricerca |
|
|
|
|
L. 407/1974: Ratifica ed esecuzione accordi internazionali per la ricerca scientifica (U.P.B. 3.2.3.6 – cap. 7291) |
4.700 |
4.700 |
4.696 |
-4 |
L. 394/1977: Potenziamento attività sportiva universitaria (U.P.B. 3.1.2.5 - cap. 1709) |
8.000 |
8.000 |
7.993 |
-7 |
L. 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 3.1.2.7 - cap. 1690) |
122.000 |
122.000 |
116.892 |
-5.108 |
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (U.P.B. 3.1.2.8 – cap. 1692) |
133.000 |
133.000 |
142.883 |
9.883 |
L. 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 3.1.2.3 – cap. 1695) |
147.000 |
157.000 |
166.871 |
19.871 |
L. 537/1993, art. 25 co. 1, lett. a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 3.1.2.9- cap. 1694) |
6.974.000 |
7.014.000 |
7.087.865 |
113.865 |
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.1 - cap. 1679) |
11.324 |
11.324 |
11.314 |
-10 |
D.Lgs. 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.2.3.4 - cap. 7236) |
1.629.000 |
1.629.000 |
1.767.567 |
138.567 |
L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 3.2.3.8 - cap. 7273) |
32.000 |
32.000 |
31.972 |
-28 |
Ministero della solidarietà sociale |
|
|
|
|
L. 328/2000, art. 20, co. 1: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (U.P.B. 4.1.5.2 – cap. 3671) |
1.481.780 |
1.626.780 |
1.635.141 |
153.361 |
Ministero del commercio internazionale |
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 2500) |
26.186 |
26.186 |
25.980 |
-206 |
L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. a): Spese di funzionamento ICE (U.P.B. 4.1.2.4 - cap. 2530) |
96.040 |
96.040 |
105.286 |
9.246 |
L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.1.2.4 - cap. 2531) |
60.956 |
60.456 |
59.977 |
-979 |
Articolo 1, comma 1355
(Rifinanziamento di spese di conto
capitale)
1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
Il comma 1355 approva l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.
L’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria disponga:
- il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.
Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.
In sede di prima applicazione, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l’elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L’elenco è riportato nell’Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).
Ai sensi dell’articolo 70, comma 7, di detta legge, infatti, è stato precisato che “(…) le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate (…) dall’allegato 1” della legge finanziaria medesima.
In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere rifinanziate pluriennalmente in Tabella D soltanto se sono state incluse nell’allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne prevede l’inserimento in Tabella D.
Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria nel testo presentato dal Governo (A.C. 1746) ammontava a 2.966,4 milioni euro per il 2007, a 3.053 milioni per il 2008 e a 8.039 milioni per il 2009.
A seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare, gli stanziamenti di Tabella D risultano pari a 3.026,4 milioni euro per il 2007, a 1.504,6 milioni per il 2008 e a 6.438,6 milioni per il 2009.
Si rileva peraltro che, ai sensi del comma 758 della presente legge finanziaria, tutti i rifinanziamenti previsti dalla Tabella D sono a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS (v. comma 755).
I rifinanziamenti indicati nella Tabella D potranno dunque essere effettuati, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.
Fermo restando tale condizionamento, la Tabella D della legge finanziaria per il 2007 dispone i seguenti rifinanziamenti:
Ministero dell’economia e delle finanze
§ 50 milioni per ciascuna annualità del triennio 2007-2009del Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (legge n. 730 del 1983, art. 18, co. 8) (Tab. F – Settore 9);
§ 5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2007-2009 del Fondo per Trieste (legge n. 26 del 1986, art. 6, co. 1, lett. b) (Tab. F – Settore 6);
§ 4.000 milioni nel 2009 del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (legge n. 183 del 1987, art. 5) (Tab. F - Settore 27);
§ 160,1 milioni per ciascun anno del triennio 2007-2009, quale contributo alla Regione Calabria per le opere di forestazione (legge n. 236 del 1993, art. 3, co. 9) (Tab. F – Settore 19);
§ 1.000 milioni nel 2009 per l’edilizia sanitaria pubblica (legge n. 448 del 1998, art. 50, co. lettera c) (Tab. F - Settore 17);
§ 1.120 milioni nel 2007 apporto al capitale sociale dell’ANAS S.p.A. (D.L. n. 138 del 2002, art. 7) (Tab. F - Settore 16).
Ministero dello sviluppo economico
§ 5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2007-2009 del Fondo per Gorizia (legge n. 26 del 1986, art. 6, co. 1, lett. c) (Tab. F – Settore 6);
§ 25 milioni per il 2008 a favore del Fondo per le aree sottoutilizzate (L. n. 289 del 2002, art. 61, co. 1) (Tab. F - Settore 4).
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
§ 675 milioni nel 2007, 245 milioni per il 2008 e 164 milioni per il 2009a favore del Fondo per l’occupazione (D.L. n. 148 del 1993, art. 1, co. 7) (Tab. F - Settore 27).
Ministero della giustizia
§ 100 milioni per ciascun anno del triennio 2007-2009 a favore del Fondo unico investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria(Regio decreto n. 787 del 1931) (Tab. F – Settore 17).
Ministero dell’interno
§ 116,2 milioni per ciascun anno del triennio2007-2009 quale finanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province, quale quota destinata all’ammortamento dei mutui degli enti locali dissestati (D.L. n. 515/1994) (Tab. F - Settore 27);
§ 100 milioni per ciascun anno del triennio 2007-2009 quali contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (D.L. n. 67 del 1997, art. 3) (Tab. F - Settore 27);
§ 103,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 quali contributi per la fornitura gratuita dei libri di testo (legge n. 448 del 1998, art. 27) (Tab. F - Settore 27).
Ministero dell’ambiente
§ 200 milioninel 2007, 265 milioni per il 2008 e 2009 per il Fondo unico investimenti difesa del suolo e tutela ambientale (legge n. 183 del 1989, art. 12) (Tab. F - Settore 19);
§ 65 milioni nel 2007 e 100 milioni per il 2008 e 2009 per il Fondo unico investimenti difesa del suolo e tutela ambientale (legge n. 426 del 1998, art. 1, co. 1) (Tab. F - Settore 19).
Ministero delle infrastrutture
§ 8 milioninel 2007 per il finanziamento raddoppio autostrada A6 Torino – Savona(legge n. 662 del 1996, art. 2, co. 86) (Tab. F - Settore 16);
§ 8 milioninel 2007 per la Variante di valico Firenze-Bologna(legge n. 662 del 1996, art. 2, co. 87) (Tab. F - Settore 16);
§ 30,8 milioninel 2007 per il potenziamento autostrade (legge n. 67 del 1997, art. 19, co. 1, punto b) (Tab. F - Settore 16).
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
§ 220 milioni per gli anni 2007 e 2008 e 270 milioni per il 2009per il rifinanziamento del Fondo unico investimenti in agricoltura, foreste e pesca (Legge n. 448 del 2001, art. 46) (Tab. F – Settore 27).
Ministero per i beni e le attività culturali
§ 50 milioni per il 2007per il rifinanziamento del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (Legge n. 237 del 1999, art. 1, co. 1) (Tab. F – Settore 27).
Ministero dell’università e ricerca
§ 10 milioni per gli anni 2007 e 2008 per il rifinanziamento del Fondo unico per l’edilizia universitaria (Legge n. 910 del 1986, art. 7, co. 8) (Tab. F Settore 23).
Tutte le autorizzazioni legislative che vengono rifinanziate, annualmente o pluriennalmente, in Tabella D sono esposte nella Tabella F, nei settori sopra segnalati, con l’indicazione delle effettive disponibilità finanziarie per gli anni 2006, 2007, 2008 e per l’anno 2009 e successivi.
Per una analisi delle disponibilità finanziarie di ciascuna autorizzazione di spesa di cui al precedente elenco (come previste a legislazione vigente e come modificate dal disegno di legge finanziaria per effetto di eventuali rifinanziamenti o definanziamenti disposti dalle Tabella D o E e di eventuali rimodulazioni disposte dalla Tabella F), si rinvia, pertanto, alla scheda di lettura relativa alla Tabella F (comma 1357).
Articolo 1, comma 1356
(Riduzione di autorizzazioni legislative
di spesa)
1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
Il comma 1356 dispone, in attuazione dell’articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).
La riduzione delle spese mediante definanziamento permette tra l’altro di reperire risorse ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dalla finanziaria stessa.
Gli effetti riduttivi della Tabella E sono computati negli importi esposti nella Tabella F del disegno di legge finanziaria.
Il codice 1 indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”) significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.
Il totale dei definanziamenti previsti in Tabella E dal disegno di legge finanziaria nel testo presentato dal Governo (A.C. 1746) ammontava a 150 milioni euro per il 2007, a 70 milioni per il 2008 e a 70 milioni per il 2009.
A seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare, i definanziamenti di Tabella E risultano pari a 1.094,6 milioni euro per il 2007, a 375,6 milioni per il 2008 e a 311,4 milioni per il 2009.
In particolare, le riduzioni delle autorizzazioni di spesa interessate dalla Tabella E sono:
§ riduzioni di 309,350 milioni nel 2007, di 12,950 milioni nel 2008 e di 139,950 milioni nel 2009 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
§ riduzioni di 70 milioni a carattere permanente delle risorse destinate dall’articolo 1, comma 366, della legge finanziaria per il 2005 al rimborso alla Cassa depositi e prestiti degli oneri di gestione del fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura delle amministrazioni statali;
§ riduzione di 80 milioni nel 2007 delle risorse destinate dall’articolo 1, comma 578, della legge finanziaria per il 2006 al finanziamento dell’Istituto italiano di tecnologia;
§ riduzioni di 633,8 milioni nel 2007, di 291,2 milioni nel 2008 e di 100 milioni nel 2009 del Fondo per le aree sottoutilizzate;
§ riduzione di 1,5 milioni per ciascuna annualità del contributo alla scuola “Jean Monnet” previsto dall’articolo 1, comma 278, della legge n. 311/2004.
Articolo 1, commi 1357-1358
(Modulazione delle leggi pluriennali di
spesa)
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Il comma 1357 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella Tabella F. La Tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge (art. 11, comma 3, lettera e) e art. 11-quater, comma 1,della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni).
Il disegno di legge finanziaria deve inoltre indicare in apposito allegato per ciascuna legge di spesa pluriennale i residui di stanziamento e le giacenze di tesoreria eventualmente in essere al 30 giugno dell'anno in corso.
Quest'ultima prescrizione ha fini meramente conoscitivi; essa consente peraltro di avere indicazioni sulla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni: i residui di stanziamento si formano infatti allorché, rispetto agli stanziamenti di competenza, non siano stati assunti impegni di spesa; le giacenze di tesoreria si formano invece alla fine della procedura di spesa del bilancio (qualora le somme relative debbano transitare in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria) in relazione al loro mancato utilizzo da parte dei soggetti destinatari.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11-quater, lettera d) della legge n. 468 del 1978, l'allegato 6 al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746) indica i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e le giacenze in essere alla medesima data.
La Tabella F ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento complessivo di ciascuna legge. Tale stanziamento, peraltro, può essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella Tabella D o definanziamenti disposti nella Tabella E. Qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella F, l’importo indicato tiene conto anche di dette variazioni.
La Tabella F sconta, quindi, anche i rifinanziamenti esposti nella Tabella D e i definanziamenti previsti dalla Tabella E.
Nel testo del disegno di legge finanziaria 2007 (A.C. 1746) gli importi iscritti in Tabella F ammontavano complessivamente a 15.076 milioni per il 2007, 16.751,2 milioni per il 2008, a 19.517,6 milioni per il 2009 e a 40.609,6 milioni per il 2010 e gli anni successivi.
Tali importi scontavano già i nuovi rifinanziamenti disposti dalla Tabella D e i definanziamenti di Tabella E.
Rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747), le rimodulazioni proposte dalla Tabella F della legge finanziaria 2007 determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa di 2.809,6 milioni per il 2007 e di 4.664,8 milioni di euro per il 2008, a fronte di riduzioni di 19.200,9 milioni per il 2009, compensati da incremento delle autorizzazioni di spesa per 11.726,5 milioni nel 2010 e negli anni successivi.
A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare alle Tabelle D e E, l’ammontare complessivo delle autorizzazioni pluriennali di spesa riportato in Tabella F è pari a 14.502,2 milioni per il 2007, a 14.936,6 milioni per il 2008, a 17.817,6 milioni per il 2009 e a 40.609,6 milioni per il 2010 e anni successivi.
Le variazioni determinate direttamente dalla Tabella F attraverso lo spostamento negli anni delle risorse già disponibili hanno interessato le seguenti autorizzazioni di spesa:
Settore 4 - Interventi nelle aree sottoutilizzate
§ L. 289/2002, art. 61 comma 1: Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate (Ministero dellosviluppo economico): riduzioni di 1.434,8 milioni nel 2007, di 659,7 milioni nel 2008 e di 5.500,9 milioni nel 2009, che slittano al 2010 (7.595,4 milioni);
§ L. 289/2002, art. 61 comma 1: Fondo da per le aree sottoutilizzate per gli interventi di competenza del Ministero dell’università e ricerca: riduzioni di 155,6 milioni nel 2007 e di 175,5 milioni nel 2008, con incremento di 100 milioni nel 2009 e di 231,7 nel 2010.
Settore 11 - Interventi nel settore dei trasporti
§ L. 266/2005, art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa: anticipa 300 milioni dal 2010 al 2009.
Settore 17 - Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
§ L. 448/1998, art. 50, co 1, p. c) – Edilizia sanitaria pubblica: anticipazione di 400 milioni sia per il 2007 che per il 2008 a valere sulle risorse del 2010.
Settore 27 - Interventi diversi
§ L. 183/1987 art. 5: Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: Riduzione di 14,1 miliardi nel 2009, che vengono anticipati per 4 miliardi al 2007 e 5,1 miliardi al 2008 e posticipo di 5 miliardi al 2010.
Si analizzano, di seguito, le autorizzazioni pluriennali di spesa esposte nella Tabella F che hanno subito variazioni, rispetto al bilancio a legislazione vigente (BLV), per effetto:
- di rifinanziamenti di Tabella D;
- di definanziamenti di Tabella E;
- di rimodulazioni di Tabella F.
Nelle tabelle che seguono, ripartite per settore, sono indicate, per ciascuna legge pluriennale di spesa, le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente e le variazioni determinate dalla legge finanziaria (eventuali rifinanziamenti di Tabella D, definanziamenti di Tabella E, rimodulazioni di Tabella F, eventuali variazioni determinate da disposizioni contenute nell’articolato).
L’ultima riga di ciascuna tabella indica l’importo esposto nella Tabella F che rappresenta l’effettiva entità delle risorse disponibili per il triennio 2006-2008 e negli anni 2009 e successivi di ciascuna autorizzazione di spesa.
Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.
Settore 4 - Interventi nelle aree sottoutilizzate
Ministero sviluppo economico
L. 289/2002, art. 61, co. 1: Fondo aree sottoutilizzate (U.P.B. 6.2.3.12 - cap. 8425/Sviluppo economico) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV (A) |
6.434.820 |
5.659.700 |
10.450.900 |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
- |
+25.000 |
- |
- |
Definanziamento Tab. E |
-633.800 |
-291.200 |
-100.000 |
- |
Rimodulazioni Tab. F |
-1.434.820 |
-659.700 |
-5.500.900 |
+7.595.420 |
Esposto in Tab. F |
4.366.200 |
4.733.800[424] |
4.850.000 |
7.595.420 |
Articolato (comma 863) |
+100.000 |
+100.000 |
+5.000.000 |
+59.179.000 |
Articolato (comma 925) |
+10.000 |
+10.000 |
+10.000 |
- |
Articolato (comma 716) |
-195.000 |
-130.000 |
-65.000 |
- |
Disponibilità di bilancio (B) |
4.281.200 |
4.713.800 |
9.795.000 |
66.774.420 |
Effetto finanziaria (B-A) |
-2.153.620 |
-945.900 |
-655.900 |
+66.774.420 |
Ministero università e ricerca
L. 289/2002, art. 61, co. 1 – Fondo per le aree sottoutilizzate e interventi nelle medesime (U.P.B. 4.2.3.5 – cap. 7254/p e U.P.B. 4.2.3.11 - cap. 7308/p) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
255.570 |
275.500 |
- |
- |
Rimodulazioni Tab. F |
-155.570 |
-175.500 |
+100.000 |
+231.070 |
Disponibilità |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
231.070 |
Settore 6 - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
Ministero economia e finanze
L. 26/1986, art. 6, co. 1, lett. b): Fondo per Trieste (U.P.B. 4.2.3.7 - cap. 7490) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+5.000 |
+5.000 |
+5.000 |
- |
Disponibilità |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
Ministero sviluppo economico
L. 26/1986, art. 6, co. 1, lett. c): Fondo per Gorizia (U.P.B. 3.2.3.15 - cap. 7380) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+5.000 |
+5.000 |
+5.000 |
- |
Disponibilità |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
Settore 9 - Mediocredito Centrale
Ministero economia e finanze
L. 730/1983, art. 18, co. 8-9 - Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici – Fondo unico investimenti (U.P.B. 1.2.3.4 – cap. 7005) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
3.000 |
- |
- |
- |
Tabella D |
+50.000 |
+50.000 |
+50.000 |
- |
Disponibilità |
53.000 |
50.000 |
50.000 |
- |
Settore 11 – Interventi nel settore dei trasporti
Ministero economia e finanze
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato (U.P.B. 3.2.3.15 - cap. 7122) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
176.000 |
176.000 |
3.200.000 |
14.357.596 |
Rimodulazioni Tab. F |
- |
- |
+300.000 |
-300.000 |
Tabella F |
176.000 |
176.000 |
3.500.000 |
14.057.596 |
Articolato (comma 974) |
+1.600.000 |
+1.600.000 |
- |
- |
Disponibilità |
1.776.000 |
1.776.000 |
3.500.000 |
14.057.596 |
Settore 16 - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
Ministero economia e finanze
D.L. 138/2002, art. 7: Apporto al capitale sociale di ANAS Spa ( U.P.B. 3.2.3.48 - cap. 7372) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+1.120.000 |
- |
- |
- |
Tabella F |
1.120.000 |
- |
- |
- |
Articolato (comma 1026) |
- |
1.560.000 |
1.560.000 |
- |
Disponibilità |
1.120.000 |
1.560.000 |
1.560.000 |
- |
Ministero infrastrutture e trasporti
L. 662/1996, art. 2, co. 86: Raddoppio autostrada A6 Torino-Savona ( U.P.B. 3.2.3.8 - cap. 7483) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
6.329 |
6.329 |
6.329 |
76.305 |
Tabella D |
+8.000 |
- |
- |
- |
Tabella F |
14.329 |
6.329 |
6.329 |
76.305 |
Articolato (comma 1027) |
|
+4.000 |
|
|
Disponibilità |
14.329 |
10.329 |
6.329 |
76.305 |
Ministero infrastrutture e trasporti
L. 662/1996, art. 2, co. 87: Variante di valico Firenze-Bologna ( U.P.B. 3.2.3.8 - cap. 7484) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
6.329 |
6.329 |
6.329 |
76.305 |
Tabella D |
+8.000 |
- |
- |
- |
Tabella F |
14.329 |
6.329 |
6.329 |
76.305 |
Articolato (comma 1027) |
|
+4.000 |
|
|
Disponibilità |
14.329 |
10.329 |
6.329 |
76.305 |
D.L. 67/1997, art. 19, co. 1: Potenziamento di tratte autostradali ( U.P.B. 3.2.3.8 - cap. 7485) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
19.334 |
23.334 |
23.334 |
389.834 |
Tabella D |
+30.800 |
- |
- |
- |
Tabella F |
54.134 |
23.734 |
23.334 |
389.834 |
Articolato (comma 1027) |
|
+15.400 |
|
|
Disponibilità |
54.134 |
38.734 |
23.334 |
389.834 |
Settore 17 - Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
Ministero economia e finanze
L. 448/1998, art. 50, co. 1, lett. c) – Edilizia sanitaria pubblica (U.P.B. 4.2.3.3 – cap. 7464) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
384.000 |
384.000 |
2.520.000 |
|
BLV rimodulato |
|
|
520.000 |
2.000.000 |
Tabella D |
- |
- |
+1.000.000 |
- |
Tabella F |
+400.000 |
+400.000 |
- |
-800.000 |
Esposto in Tab. F |
784.000 |
784.000 |
1.520.000 |
1.200.000 |
Ministero Giustizia
RD 787/1931: Fondo unico investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria (U.P.B. 1.2.3.3 - cap. 7020) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
90.109 |
100.109 |
116.709 |
- |
Tabella D |
+100.000 |
+100.000 |
+100.000 |
|
Disponibilità |
190.109 |
200.109 |
216.709- |
- |
Settore 19 - Difesa del suolo e tutela ambientale
Ministero economia e finanze
L. 236/1993, art. 3, co. 9: Contributo alla regione Calabria per le opere di forestazione (U.P.B. 4.2.3.10 - cap. 7499) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+160.102 |
+160.102 |
+160.102 |
- |
Disponibilità |
160.102 |
160.102 |
160.102 |
- |
Ministero Ambiente
L. 183/1989: Difesa del suolo (U.P.B. 1.2.3.6 - cap. 7090/p) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+200.000 |
+265.000 |
+265.000 |
- |
Disponibilità |
200.000 |
265.000 |
265.000 |
- |
L. 426/1998, art. 1, co. 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (U.P.B. 1.2.3.6 - cap. 7090/p) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+65.000 |
+100.000 |
+100.000 |
- |
Disponibilità |
65.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
N.B. Nella legge di bilancio per il 2007 la dotazione del capitolo 7090 (Fondo unico da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale) è pari a 492,3 milioni di euro
Settore 23 – Università
Ministero università e ricerca
L. 910/1986, art. 7, co. 8: Edilizia universitaria (U.P.B. 3.2.3.9 - cap. 7304) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
+40.000 |
- |
- |
- |
Tabella D |
+10.000 |
+10.000 |
- |
- |
Disponibilità |
50.000 |
10.000 |
- |
- |
Settore 27 - Interventi diversi
Ministero economia e finanze
L. n. 183/1987 art. 5: Coordinamento politiche comunitarie - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (U.P.B. 4.2.3.8 – cap. 7493/P) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
204.000 * |
600.000 |
14.999.500 |
- |
Tabella D |
- |
- |
+4.000.000 |
|
Tabella F |
+4.000.000 |
+5.100.00 |
-14.100.000 |
+5.000.000 |
Disponibilità |
4.204.000 |
5.700.000 |
4.899.500 |
5.000.000 |
* Nella legge di bilancio per il 2007 la dotazione del capitolo 7493 è pari a 254 milioni di euro, poiché su tale capitolo confluiscono anche le risorse finanziarie relative alla legge n. 86 del 1989 (50 milioni di euro).
Ministero lavoro e politiche sociali
D.L. 148/1993, art. 1, comma 7: Interventi a sostegno dell'occupazione - Fondo per l’occupazione (U.P.B. 3.2.3.1 - cap. 7202) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
60.000 |
- |
- |
- |
Tabella D |
+675.000 |
+245.000 |
+164.000 |
- |
Disponibilità |
735.000 * |
245.000 |
164.000 |
- |
* Nella legge di bilancio per il 2007 la dotazione del capitolo 7202 è pari a 1.377,5 milioni di euro, poiché su tale capitolo confluiscono le risorse finanziarie relative ad altre autorizzazioni legislative.
Ministero dell’interno
D.L. 515/1994: Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province (U.P.B. 2.2.3.5 - cap. 7232) |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+116.203 |
+116.203 |
+116.203 |
- |
Disponibilità |
116.203 |
116.203 |
116.203 |
- |
D.L. 67/1997, art. 3: Contribuiti ai comuni di Napoli e Palermo (U.P.B. 2.2.3.6 - cap. 7239) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+100.000 |
+100.000 |
+100.000 |
- |
Disponibilità |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
L. 448/1998, art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (U.P.B. 2.2.3.6 - cap. 7243) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
+103.291 |
+103.291 |
+103.291 |
- |
Disponibilità |
103.291 |
103.291 |
103.291 |
- |
Ministero politiche agricole
L. 448/2001, art. 46, comma 4: Fondo unico investimenti (U.P.B. 1.2.10.2 - cap. 7003/P) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
15.600 |
- |
- |
- |
Tabella D |
+220.000 |
+220.000 |
+270.000 |
- |
Disponibilità |
235.600 |
220.000 |
270.000 |
- |
Nella legge di bilancio per il 2007 la dotazione del capitolo 7003 è pari a 248,7 milioni di euro.
Ministero beni e attività culturali
L. 237/1999, art. 1, comma 1: Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (U.P.B. 10.2.3.3 - cap. 8383) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e succ. |
BLV |
- |
- |
- |
- |
Tabella D |
50.000 |
- |
- |
- |
Disponibilità |
50.000 |
- |
- |
- |
Il comma 1358 prevede che, a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate dalle leggi riportate nella Tabella F, di cui al comma precedente, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell’anno 2007 a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella.
Ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.
La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.
In ogni caso, i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Come già le leggi finanziarie precedenti, la legge finanziaria per il 2007 si avvale pertanto della predetta facoltà di limitare l’impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella F, contrassegnando le disposizioni legislative esposte nella tabella con i numeri 1, 2 o 3 che stanno ad indicare:
§ n. 1, che le quote degli anni 2008 ed esercizi successivi non sono impegnabili;
§ n. 2, che le quote degli anni 2008 e successivi sono impegnabili al 50%;
§ n. 3, che le quote degli anni 2008 e successivi sono interamente impegnabili già nell’esercizio 2007.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2006 e quelli derivanti da spese in annualità.
Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, nella Tabella F della legge finanziaria per il 2007 si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare già nell’esercizio 2007 le risorse relative agli anni successivi, con la sola eccezione della legge n. 398/1998, disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese (settore 27), per le quali le quote relative agli anni 2008 e successivi non sono impegnabili.
Articolo 1, comma 1359
(Eccedenze di spesa)
1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
Analogamente a quanto previsto a decorrere dalla legge finanziaria per il 2004, il comma 1359 dispone l’approvazione dell’allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cc.dd. eccedenze di spesa).
Il finanziamento di tali oneri viene disposto in attuazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978, introdotto dal decreto-legge n. 194/2002 (c.d. decreto-legge “tagliaspese”), ai sensi del quale nella legge finanziaria possono essere inserite misure correttive degli effetti finanziari di leggi in relazione alle quali, in fase di attuazione, si sono verificati scostamenti rispetto alle previsioni.
La formulazione della legge n. 468/1978 fa peraltro riferimento a “misure correttive”, che potrebbero anche configurarsi come interventi di revisione delle disposizioni che hanno dato luogo a maggiori oneri, in modo da evitare l’emersione di ulteriori scostamenti, piuttosto che come semplice attribuzione di finanziamenti aggiuntivi.
Il decreto legge 6 settembre 2002 n. 194, "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", (cosiddetto decreto-legge "tagliaspese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ha previsto che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime (articolo 1, comma 1, lett. a), che novella l’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468/1978).
Nel caso in cui, in fase di attuazione, si determinino oneri superiori ai limiti della spesa espressamente autorizzata, il D.L. n. 194/2002 ha introdotto una specifica procedura che determina la cessazione dell’efficacia delle disposizioni onerose in conseguenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un decreto dirigenziale della Ragioneria dello Stato con il quale si accerta l’esaurimento delle disponibilità corrispondenti all’autorizzazione di spesa (lett. b) dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 194/2002)
In ogni caso, qualora dall’attuazione di disposizioni di legge si determinino, sotto il profilo finanziario, scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a riferire al Parlamento e ad assumere le conseguenti iniziative legislative (art. 1, comma 2, del D.L. n. 194/2002, che novella l’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978).
Il D.L. n. 194/2002 ha, tuttavia, stabilito che misure correttive degli effetti finanziari di disposizioni, dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori a quelli previsti, possano essere inserite anche nella legge finanziaria (articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/1978, inserita dall’articolo 1, comma 01, lett. a) del decreto legge n. 194).
Ha inoltre disposto che in allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria siano indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari peggiorativi rispetto alle previsioni, e le misure correttive inserite nella legge finanziaria medesima (articolo 11, comma 6-bis, della legge n. 468/1978, inserito dall’articolo 1, comma 01, lett. b) del decreto legge).
Le eccedenze di spesa di cui l’allegato 1 dispone il finanziamento ammontano a 1.974 milioni di euro per il 2007, ivi incluse le esigenze degli anni pregressi pari a 1.805 milioni di euro, a 178 milioni di euro per il 2008 e a 100 milioni di euro per il 2009.
Si segnala, altresì, sotto il profilo degli effetti finanziari, che non sono stati stimati effetti in termini di indebitamento netto derivanti dalla disposizione in esame.
Un ultimo profilo rilevante è rappresentato dalla tipologia delle spese per le quali l’allegato 1 dispone finanziamenti aggiuntivi, volti a dare copertura agli oneri eccedenti le previsioni.
Sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 194/2002, la copertura finanziaria di disposizioni di legge onerose si configura:
1) come tetto di spesa non superabile (pena la cessazione di efficacia della disposizione);
ovvero:
2) come previsione di spesa, a fianco della quale viene introdotta una clausola di salvaguardia.
Questa dicotomia sembra implicare che le misure correttive contenute nella legge finanziaria dovrebbero riferirsi a disposizioni onerose riconducibili alla seconda tipologia, vale a dire a disposizioni per le quali non può essere stabilito un tetto di spesa (ad esempio, prestazioni connesse a diritti soggettivi costituzionalmente tutelati). Nella legge finanziaria in esame, come del resto nelle precedenti leggi finanziarie, sono state invece inserite tra le eccedenze di spesa disposizioni di carattere assai eterogeneo.
Si rileva che in taluni casi, il finanziamento delle cc.dd. eccedenze di spesa riguarda autorizzazioni di spesa espressamente qualificate dalla legge come limiti di spesa (come nel caso delle agevolazioni postali all’editoria – legge n. 67/1998 e decreto-legge n. 353/2003: art. 3) o in relazione alle quali è già stato emanato il dirigenziale della Ragioneria dello Stato di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa (come nel caso del fondo per l’equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di ragionevole durata del processo – legge n. 89/2001).
In questi casi, più che di una applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 (lettera introdotta dal decreto-legge “tagliaspese”), sembrerebbe trattarsi di un vero e proprio rifinanziamento delle relative leggi.
Di seguito sono elencate le singoli voci per le quali si sono registrate eccedenze di spesa di cui l’allegato 1 della legge finanziaria per il 2007 dispone il finanziamento.
Le indicazioni relative alle singole voci sono tratte dalle schede contenute nella relazione tecnica.
Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
Ministero dell’Economia e delle finanze
Legge n. 416/1981 – Telecom agevolazioni editoria (3.1.2.4 – cap. 1501)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
97.948 |
31.931 |
31.931 |
2009 |
Le risorse da assegnare ai gestori telefonici per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente, iscritte sul cap. 1501/Economia, rientrano nell'ambito delle agevolazioni concesse in favore dell'editoria ai sensi della legge n. 416/1981. I fondi stanziati sul citato capitolo 1501, che costituiscono limite di spesa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.
Negli anni precedenti si sono manifestate frequenti difficoltà gestionali, conseguenti all'insufficienza dello stanziamento, alle quali si è posto rimedio nell’ambito delle “eccedenze di spesa” della legge finanziaria 2006, che ha provveduto ad assegnare a Telecom 18,069 milioni di euro complessivi per gli squilibri delle gestioni degli anni 1997 e 1999.
Nel corso del 2006, sono emerse ulteriori problematiche gestionali, dalle decurtazioni operate dalla legge finanziaria 2006. A seguito dell'applicazione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, commi 15 e 16), è derivata una riduzione complessiva (pari al 29,50% circa) dei trasferimenti statali relativi a rimborsi per servizi effettivamente resi dalle imprese, in applicazione dei rispettivi contratti di programma, che ha interessato anche quelle risorse destinate alle agevolazioni in parola.
In relazione a tale contesto normativo, il competente Dipartimento del Tesoro ha segnalato ulteriori esigenze relative alla fatturazione di Telecom fino a tutto il 2005, per l'ammontare di euro 75.519.503,32, quale maggior onere rispetto ai corrispondenti rimborsi statali. Nel contempo, viene segnalato un ulteriore fabbisogno di Telecom per l'anno 2006 di 45 milioni di euro, con un nuovo sbilancio gestionale per il 2005, valutabile in circa 22,428 milioni di euro, tenuto anche conto che la relativa assegnazione di bilancio sul cap. 1501, pari ad euro 4,503 milioni di euro è risultata inferiore rispetto a quanto richiesto. Complessivamente, quindi, le esigenze relative a tutto il 2006 ammontano ad euro 97,948 milioni di euro.
Per gli anni successivi, nelle more dell'ulteriore riparto del fondo, appare preventivatile al momento un ulteriore fabbisogno di euro 31,931 milioni annui, quale differenza tra le richieste (50 milioni annui) e lo stanziamento assegnabile nel 2007, mediante ripartizione del fondo stesso, ove si volesse mantenere stabile il volume delle risorse disponibili almeno rispetto al livello previsto dalla precedente legge finanziaria (18,069 milioni di euro).
Legge n. 67/1988 – Agevolazioni tariffarie postali (3.1.2.43 – cap. 1850)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
234.236 |
- |
- |
2007 |
Legge n. 515/1993 – Agevolazioni tariffarie elettorali Poste (3.1.2.4 – cap. 1496)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
46.492 |
- |
- |
2007 |
L'assegnazione di risorse a Poste italiane Spa per il rimborso delle spese sostenute in relazione agli obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente deriva dalle agevolazioni previste dalla legge n. 67/88 in favore, rispettivamente, delle imprese editrici e delle organizzazioni non profit (risorse da iscrivere nell'ambito del fondo editoria di cui al cap. 2183/Economia a valere sul fondo contratti programma imprese pubbliche di cui al cap. 1850), nonché dallo svolgimento delle consultazioni elettorali (cap. 1496/Economia).
Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie all'editoria, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 4612004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a rimborsare alla predetta società l'ammontare delle riduzioni tariffarie complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza medesima.
Tale normativa, fissando espressamente un limite di spesa alle agevolazioni tariffarie editoriali, determina l'impossibilità dell'insorgenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla concessione delle agevolazioni stesse.
Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie elettorali, analogamente, costituisce un tetto di spesa ai sensi delle disposizioni del decreto legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, lo stanziamento del capitolo 1496, determinato in euro 15.493.707 annui, destinato al rimborso degli oneri sostenuti in applicazione della legge n. 515 del 1993 e successive modificazioni.
Anche per le provvidenze in questione, nel corso del 2006, sono emerse le problematiche derivanti dall'applicazione dei commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, con una riduzione complessiva (pari al 29,50% circa) dei trasferimenti statali alle imprese pubbliche.
Le difficoltà derivanti dai tagli dei trasferimenti statali alle imprese pubbliche si sono riverberate anche in relazione alle agevolazioni in questione, nonostante la medesima legge finanziaria 2006, nell’ambito delle eccedenza di spesa, avesse provveduto ad assegnare a Poste italiane 33,2 milioni di euro complessivi per gli squilibri delle gestioni degli anni 2005 e precedenti derivanti dall'applicazione delle suddette leggi n. 67 del 1988 e n. 515 del 1993
Sono dunque pervenute nuove segnalazioni - che rinnovano analoghe segnalazioni degli scorsi esercizi - di maggiori oneri sostenuti da Poste Italiane per le agevolazioni in questione, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali per gli importi rispettivamente di:
§ 46.492.000 euro per agevolazioni tariffarie elettorali concesse nell'anno 2006;
§ 234.236.000 euro complessivi per le provvidenze all'editoria, da riferire quanto ad euro 99.106.000 alle eccedenze del 2006 e quanto ad euro 135.130.000 ad eccedenze di esercizi pregressi.
Legge n. 89/2001 – Fondo per l’equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo (4.1.5.11 – cap. 2829)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
10.000 |
- |
- |
2007 |
La legge n. 89 del 2001 ha istituito il fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, destinando originariamente per tali finalità risorse annue per euro 6.561.585, iscritte in bilancio sul cap. 2829/Economia.
Il predetto importo, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giustizia e Difesa), si è rivelato peraltro insufficiente nel corso dell'anno 2003 per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinando la necessità dell'emanazione di un decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/1978.
In tale situazione, tenuto conto del fabbisogno complessivo stimato per l'anno 2004, considerando le esigenze delle citate Amministrazioni, si è provveduto ad includere tra le eccedenze di spesa della legge finanziaria 2004 le eccedenze rispetto allo stanziamento, valutate in circa 39 milioni di euro per l'anno 2004 e in 20 milioni annui a decorrere dal 2005.
Tuttavia, nel corso dell'anno 2006, l'importo complessivamente disponibile di euro 26.561.585, da ripartire tra le Amministrazioni interessate, si è rivelato peraltro insufficiente, per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinando la necessità dell'emanazione di un ulteriore decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/1978.
Decreto-legge n. 487/1993, art. 6, co. 5 – IPOST (3.1.2.19 – cap. 1497)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
3.393 |
- |
- |
2007 |
L'articola 6, comma 5, della legge n. 71 del 1994, ha attribuito all'IPOST la gestione relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994, ponendo, oltre alla quota a carico dello stesso IPOST, un'ulteriore quota a carico dello Stato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane.
Peraltro, risulta posto a carico di Poste Italiane Spa in base alla suddetta normativa anche il rimborso di un contributo straordinario concesso dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni all'Ente medesimo, in data antecedente al 1994 (in applicazione della legge n. 778 del 1985): ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legge 487 del 1993, la società Poste italiane è di fatto subentrata nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministero dell'economia sostiene annualmente il costo del previsto rimborso del suddetto contributo straordinario, pari ad euro 11.498.913, iscritto sul capitolo 1497/Economia fino a tutto il 2005 e confluito, dall'anno 2006 fino al 2009, nel fondo per i trasferimenti correnti delle imprese (cap. 2197/Economia) ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria 2006. In relazione alle problematiche gestionali per le imprese pubbliche, concernenti anche le suddette assegnazioni, emerse in occasione della ripartizione del suddetto fondo da ripartire e dovute alla contrazione complessiva di trasferimenti statali rispetto alle effettive esigenze, si è potuto provvedere ad una assegnazione di bilancio sul cap. 1497 nel limite di 8.106.734 euro, inferiore di 3,393 milioni di euro rispetto alle citate effettive spettanze di Poste (euro 11.498.913).
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto-legge n. 546/1996, art. 1 – Oneri per pensionamenti anticipati (11.1.2.7– cap. 4354)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
867 |
- |
- |
2007 |
Decreto-legge n. 267/1972, art. 23-bis – Rivalutazione delle pensioni e altri oneri pensionistici (11.1.2.7– cap. 4356)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
2.126 |
- |
- |
2007 |
Legge n. 230/1997, art. 3 – Fondo spedizionieri doganali (11.1.2.7 – cap. 4357)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
1.382 |
- |
- |
2007 |
Legge n. 448/2001, art. 43, co. 1 – Tutela previdenziale obbligatoria maternità (11.1.2.8 – cap. 4361)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
38.926 |
- |
- |
2007 |
Legge n. 448/1998, art. 3, co. 5 e Legge 448/2001, art. 44 – Sgravi contributivi (11.1.2.9 – cap. 4363)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
476.081 |
- |
- |
2007 |
Legge n. 88/1989, art. 37 – Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (11.1.2.9 – cap. 4364)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
655.630 |
- |
- |
2007 |
Legge n. 223/1991, art. 8, co. 4 e art. 25, co. 9 – Oneri dovuti all’INPS per trasferimenti ai datori di lavoro(11.1.2.9 – cap. 4366)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
5.386 |
- |
- |
2007 |
Decreto-legge n. 103/1991, art. 4 – Altri interventi in materia previdenziale (11.1.2.10 – cap. 4367)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
3.969 |
- |
- |
2007 |
Per quanto riguarda i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono state individuate, sulla base del rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2004, alcune autorizzazioni di spesa per le quali è necessario, limitatamente alle agevolazioni contributive e alle prestazioni erogate nel 2004, integrare le relative autorizzazioni di spesa.
Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2004. Tali effetti si riferiscono principalmente a sgravi e agevolazioni contributive, e solo in minima parte a prestazioni sociali (anche per quanto concerne il cap. 4361, trattasi di oneri connessi alla riduzione del contributo di maternità di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 151 del 2001); peraltro, riferendosi a prestazioni e ad agevolazioni già erogate nel 2004, essa non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le eccedenze di spesa interessate sono già state considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.
Sulla base delle risultanze del rendiconto dell'INPS per l'anno 2004, sono state individuate le seguenti eccedenze di spesa, relative al predetto esercizio finanziario (importi in euro):
Cap. 4354 |
Oneri derivanti da pensionamenti anticipati |
866.458 euro |
Cap. 4356 |
Rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici |
2.125.992 euro |
Cap. 4357 |
Somma da trasferire al fondo spedizionieri doganali |
1.381.033 euro |
Cap. 4361 |
Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità |
38.925.974 euro |
Cap. 4363 |
Sgravi contributivi |
476.080.067 euro |
Cap. 4364 |
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri |
655.629.524 euro |
Cap. 4366 |
Oneri dovuti all'INPS per i trasferimenti ai datori di lavoro |
5.385.921 euro |
Cap. 4367 |
Altri interventi in materia previdenziale |
3.968.106 euro |
Ministero degli affari esteri
Legge n. 932/1965 – Contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo (9.1.2.2 – cap. 2202)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
121 |
121 |
121 |
P |
Trattasi di spesa derivante dall'applicazione di un accordo internazionale, alla cui copertura si è provveduto con legge di ratifica del 13 luglio 1965, n. 932. Il contributo al "Centro internazionale di alti studi agronomici del mediterraneo" è commisurato annualmente alle spese di funzionamento risultanti dal bilancio del predetto Centro. Poiché lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2006, al capitolo 2202, è di euro 6.013.655, contro un onere di euro 6.134.000, si è reso indispensabile provvedere all'integrazione dello stanziamento per 120.345 euro.
Legge n. 972/1984 – Ratifica atto costitutivo Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (9.1.2.2 – cap. 2203)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
425 |
425 |
425 |
P |
Trattasi di spesa derivante dall'applicazione di un accordo internazionale alla cui copertura si è provveduto con legge di ratifica del 13 dicembre 1984, n. 972. Il contributo all'"Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale" è commisurato annualmente alle spese di funzionamento risultanti dal bilancio del predetto Organismo. Poiché lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2006, al capitolo 2203, è di euro 5.114.000, contro un onere di 5.538.296 euro, si è reso indispensabile provvedere all'integrazione dello stanziamento per 424.296 euro.
Decreto-legge n. 136/2004, art. 8-quater – Benefici economici per particolari situazioni familiari (6.1.1.2 – cap. 1503)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
800 |
400 |
400 |
P |
Il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", disciplina, tra l'altro, l'erogazione dell'indennità di servizio all'estero a favore dei dipendenti destinati presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolare o istituti di cultura all'estero. L'articolo 173 del medesimo decreto prevede la maggiorazione dell'indennità ove sussistano particolari condizioni di famiglia. L'articolo 8-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, ha modificato tali condizioni determinando l'estensione del novero dei familiari che possono fruire di tali benefici, con un onere previsto in euro 199.975 a decorrere dall'anno 2004. Poiché nel corso del 2006 tali risorse si sono rivelate insufficienti, lo stesso Dicastero ha sollecitato una integrazione, a decorrere dal medesimo anno, di 400.000 euro dello stanziamento iscritto al capitolo 1503 del proprio stato di previsione.
Ministero dell’interno
Legge n. 206/2003 – Ristoro minori entrate ICI - Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori (2.1.2.6 – cap. 1316)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
11.448 |
2.862 |
2.862 |
P |
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, considera a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate dagli enti ecclesiastici indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge alle attività di oratorio e similari e, quindi, esenta tali pertinenze dal pagamento dell'ICI.
Il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha comunicato che, in base alle certificazioni prodotte dagli enti locali, l'ammontare annuo dei trasferimenti compensativi dovuti per il 2004 e per gli anni successivi è pari ad euro 5.361.603, contro lo stanziamento di 2.500.000 euro previsto dalla predetta legge n. 206 del 2003.
Legge n. 388/2000 – Ristoro minori entrate ICI - Fabbricati categoria D (2.1.2.6 – cap. 1316)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
248.610 |
44.420 |
44.420 |
2009 |
L'articolo 64 della legge 23 dicembre 200, n. 388, ha disposto, con decorrenza dal 2001, che i minori introiti ICI registrati dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, demandando ad un apposito decreto interministeriale (decreto Interno/Tesoro 1° luglio 2002, n. 297) la disciplina dei criteri e delle modalità con cui operare la compensazione.
Tale decreto stabilisce, peraltro, che il comune interessato deve inviare entro il termine ordinatorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata la dichiarazione attestante l'importo complessivo del minor gettito ICI da rimborsare, con la conseguenza che il Ministero dell'interno è tenuto ad accettare ed ammettere a contribuzione anche le dichiarazioni relative agli anni pregressi.
Per l'attuazione di detta disposizione, a partire dall'anno 2001, la dotazione del capitolo 1316 del Ministero dell'interno è stata incrementata dell'importo di 12.911.420 euro.
La norma non ha proceduto ad una quantificazione dell'onere, per cui gli stanziamenti sono iscritti in bilancio sulla base delle certificazioni acquisite dal Ministero dell'interno.
La citata non perentorietà del termine per l'invio delle certificazioni, analogamente a quanto accaduto in sede di legge finanziaria 2006, ha comportato la necessità per il Ministero dell'interno di richiedere una integrazione della dotazione del capitolo 1316 del proprio stato di previsione del complessivo importo di 248,61 milioni di euro, di cui 204,19 milioni di euro relativi agli anni 2006 e precedenti e 44,42 milioni di euro a regime dall'anno 2007.
E' da segnalare, al riguardo, che i rimborsi statali in questione non determinano alcuna incidenza sull'indebitamento netto, dal momento che le spese degli enti locali sono regolate (Patto di stabilità interno) da dinamiche predeterminate del tutto svincolate dal volume dell'entrate.
Ministero dela salute
Decreto-legge n. 382/1989 – Partecipazione spesa sanitaria e ripiano dei disavanzi delle USL (4.1.2.1 – cap. 4370)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
P |
Il decreto legge 25 novembre 1989, n. 382[425], recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, ha previsto, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 22 del regolamento comunitario n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, si applicano a tutti i cittadini, italiani e degli Stati membri della CEE, iscritti al Servizio sanitario nazionale. L'onere derivante da tale disposizione è valutato in 2,5 miliardi di lire per l'anno 1990 e in 5 miliardi di lire (2,5 milioni di euro circa) a decorrere dall'anno 1991.
A, tale fine, sul capitolo n. 4370 "Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero" dello Stato di previsione del Ministero della salute - Centro di responsabilità n. 4 "Prevenzione e comunicazione" - unità previsionale di base 4.1.2.1 - va a gravare l'onere del rimborso delle cure all'estero dei cittadini italiani.
L'andamento nel tempo dello stanziamento di detto capitolo, che per l'anno finanziario in corso ammonta a euro 82.984.164, non si rivela sufficiente alla copertura dei rimborsi da effettuare agli Stati membri UE, alla Svizzera e agli Stati dello spazio economico europeo (SEE), per le prestazioni sanitarie fornite ai cittadini italiani all'estero, tanto da rendersi necessari prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Si rende pertanto necessario adeguare lo stanziamento del citato capitolo 4370
di euro 20.000.000, in termini di competenza e cassa, al fine di assolvere ai rimborsi da effettuare durante il 2007, relativamente a prestazioni sanitarie già erogate ai cittadini italiani all'estero, e per scongiurare la minaccia del diniego dell'assistenza sanitaria di alcuni Stati ai cittadini italiani.
Si osserva che la relazione mette in rilievo la necessità di integrare lo stanziamento per rimborsi da effettuare durante il 2007, mentre la disposizione in esame reca un finanziamento di natura permanente.
Ministero dei trasporti
Legge n. 169/1975, art. 2 – Sovvenzioni società di navigazione (3.1.2.10 – cap. 1960)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
100.000 |
70.000 |
- |
2008 |
Legge n. 614/1957, art. 2 – Trasporti in gestione diretta e in concessione (3.1.2.11 – cap. 1970)
2007 |
2008 |
2009 |
Anno terminale |
16.000 |
8.000 |
- |
2008 |
La legge 19 maggio 1975, n. 169 disciplina i collegamenti marittimi con le isole, da effettuarsi da parte delle società del Gruppo Tirrenia sulla base di apposita convenzione avente scadenza 31 dicembre 2008 la quale, tra l'altro, prevede a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti una sovvenzione di equilibrio determinata in base a parametri previsti dalla convenzione medesima. Gli assetti dei collegamenti marittimi per il triennio 2006-2008 hanno risentito del taglio operato dalla legge finanziaria 2006. In particolare, a fronte di una determinazione della sovvenzione per l’anno 2005 di un importo complessivo di oltre euro 217.000.000, le disponibilità finanziarie per l'anno 2006 si attestano intorno a circa euro 178.000.000. Per gli anni 2007 e 2008 lo stanziamento disponibile si riduce a circa euro 129.000.000. Si rende quindi necessario incrementare lo stanziamento per riportarlo alle esigenze richieste dall'attuale livello dei servizi. In relazione alle suddette considerazioni, le integrazioni da disporre sono determinate in euro 30 milioni per l'anno 2006 ed in euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
La legge 18 luglio 1957, n. 614 autorizza il Ministero dei trasporti alla gestione diretta dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como (art. 1), ponendo a carico dello stato di previsione del Ministero stesso la copertura dell'eventuale disavanzo di gestione (art. 2). Negli anni 2004 e 2005, lo stanziamento é stato di circa 25 milioni di euro, mentre la legge finanziaria per il 2006 ha ridotto lo stanziamento a circa 17 milioni di euro. La pressante richiesta delle regioni interessate e la necessità di mantenere il livello occupazionale (il personale é dipendente pubblico, per cui non sono applicabili gli ordinari ammortizzatori sociali), non hanno consentito di alterare il livello dei servizi storicamente garantiti, per cui si chiede che già per l'anno 2006 sia ripristinato lo stanziamento storicamente consolidato di 25 milioni di euro. Tale stanziamento va inoltre confermato per i successivi anni 2007 e 2008 anche per consentire il mantenimento dell'attuale livello dei servizi nelle more del trasferimento della Gestione governativa alle regioni interessate, in applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e per il cui perfezionamento é già stato attivato un tavolo tecnico.
Articolo 1, comma 1360
(Fondi unici investimenti)
1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
Con il comma 1360 viene approvato l’allegato 2 alla legge finanziaria per il 2007, nel quale sono esposte le autorizzazioni di spesa che costituiscono i fondi unici per gli investimenti, istituiti nei singoli stati di previsione della spesa, in applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), con le relative dotazioni finanziarie.
L’articolo 46 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001) ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, di un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa. Nel fondo confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati.
Le nuove autorizzazioni di spesa per investimenti, che confluiscono nei Fondi unici per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione di ciascun Ministero, devono mantenere una autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
A decorrere dal 2003, i fondi per gli investimenti possono essere rifinanziati nella Tabella D della legge finanziaria per i tre anni del bilancio pluriennale.
Il comma 4 dell’articolo 46 ha, inoltre, stabilito che in apposito allegato al disegno di legge finanziaria siano analiticamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi per gli investimenti da istituire nei singoli stati di previsione.
I fondi per gli investimenti costituiti nei singoli stati di previsione sono stati esposti, per la prima volta, nell’allegato 2 della legge finanziaria 2003, con l’indicazione delle singole autorizzazioni legislative (e di relativi importi) che sono in essi confluite, per ciascun comparto omogeneo di spesa.
Ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 4, del D.L. n. 50/2003 (legge n. 116/2003), è stato soppresso il Fondo unico investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, che risultava costituito interamente dagli stanziamenti relativi a trasferimenti erariali di conto capitale in favore degli enti locali. La disposizione citata ha previsto, infatti, che la disciplina relativa ai fondi unici per gli investimenti non si applicasse ai trasferimenti suddetti.
L’allegato 2 reca l’indicazione dei fondi per gli investimenti costituiti presso ciascun Ministero, con riferimento a ciascun comparto omogeneo della spesa, nonché l’indicazione delle singole autorizzazioni legislative (e dei relativi importi) che confluiscono in detti fondi.
Nell’allegato 2 viene esposta inoltre la proiezione triennale delle dotazioni dei Fondi e delle singole autorizzazioni di spesa che li compongono.
Si segnala che gli importi dei singoli fondi riportati nell’Allegato 2 della legge finanziaria non sempre coincidono con quelli iscritti nel bilancio per l’anno 2007.
Ciò in quanto gli importi dell’allegato 2 (che nel disegno di legge finanziaria iniziale coincidono con quelli del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente) non sempre scontano gli effetti determinati dalla stessa legge finanziaria.
Nel disegno di legge di bilancio a legislazione per il 2007 (A.C. 1746), gli stanziamenti iscritti nelle U.P.B. relative ai singoli Fondi unici per gli investimenti risultavano per il 2007 i seguenti:
Ministero |
UPB |
Settore |
BLV 2007 |
Economia |
1.2.3.4 |
Incentivi alle imprese |
18.523.000 |
Giustizia |
1.2.3.3 |
Edilizia penitenziaria e giudiziaria |
90.108.931 |
Ambiente |
1.2.3.6 |
Difesa del suolo e tutela ambientale |
217.331.772 |
Difesa |
1.2.3.1 |
Ricerca scientifica |
69.000.000 |
Polit. Agricole |
1.2.10.2 |
Agricoltura, foreste e pesca |
28.702.995 |
Beni culturali |
2.2.10.3 |
Patrimonio culturale |
188.742.376 |
Università |
3.2.3.5 |
Università e ricerca |
94.175.915 |
3.2.3.9 |
Edilizia universitaria |
40.000.000 |
|
|
|
TOTALE STANZIAMENTI |
746.584.989 |
Rispetto alle disponibilità a legislazione vigente, nel corso dell’esame parlamentare, la dotazione finanziaria di alcuni dei Fondi unici per gli investimenti è stata modificata per effetto di quanto disposto dalla tabella D (rifinanziamenti), nonché dalle disposizioni dell’articolato.
In particolare:
Ministero dell’economia e delle finanze:
§ Il Fondo investimenti incentivi alle imprese è stato incrementato di 50 milioni per ciascuna annualità del triennio, per effetto del rifinanziamento, in Tabella D, della legge n. 730/1983, articolo 18, commi 8 e 9, (Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito).
Ministero della giustizia:
§ Il Fondo investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria è stato incrementato di 100 milioni per ciascuna annualità del triennio, per effetto del rifinanziamento, in Tabella D, del Regio decreto n. 787/1931 (Istituti di previdenza e di pena).
Ministero dell’ambiente:
§ Il Fondo investimenti difesa del suolo e tutela ambientale risulta incrementato di complessivi 275 milioni per il 2007 e di 375 milioni per il 2008 e 2009.
In particolare, la variazione è determinata per 265 milioni nel 2007 e per 365 milioni nel 2008 e 2009 dai rifinanziamenti disposti in Tabella D, di cui 200 milioni per il 2007 e 265 milioni per il 2008 e 2009 con riferimento alla legge n. 183/1989 (Difesa del suolo) e 65 milioni per il 2007 e 100 per il 2008 e 2009 quale rifinanziamento della legge n. 426/1998, art. 1, co. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). Ulteriori 10 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009 sono stati autorizzati dal comma 1100 della legge finanziaria per 'attuazione diprogrammi annuali di interventi per la difesa del mare, previsti dalla legge n. 979/1982, e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dalle azioni di inquinamento del 16 febbraio 1976, ratificata con legge n. 30/1979.
Ministero della difesa:
§ Il Fondo per la ricerca scientifica, la cui dotazione a legislazione vigente era pari a 69 milioni, non è stato modificato nel corso dell’esame parlamentare.
Ministero delle politiche agricole:
§ Il Fondo investimenti agricoltura, foreste e pesca, la cui dotazione a legislazione vigente era pari a 28 milioni di euro nel 2007, è stato incrementato di 220 milioni di euro per il 2007 e per il 2008 e di 270 milioni per il 2009, quale rifinanziamento in Tabella D.
Ministero per i beni e le attività culturali:
§ Il Fondo investimenti relativo al patrimonio culturale, la cui dotazione a legislazione vigente era pari a 188,7 milioni, non è stato modificato nel corso dell’esame parlamentare.
Ministero dell’università e ricerca:
§ Il Fondo investimenti università e ricerca è stato ridotto di 84 milioni di euro per il 2007, per effetto del comma 870 della legge finanziaria 2007, che ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di un nuovo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nel quale sono state fatte confluire le risorse della legge n. 28/1980 (riordinamento docenza universitaria) e del D.Lgs. n. 127/2003 (Riordino del CNR), che costituivano, insieme alla legge n. 6/2000, il Fondo investimenti università e ricerca. A seguito della razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica disposta dal comma 870, il Fondo investimenti università e ricerca risulta dotato di soli 10 milioni di euro, relativi all’unica autorizzazione legislativa di spesa residuata nel Fondo (legge n. 6/2000, relativa alla diffusione della cultura scientifica).
§ Il Fondo investimenti edilizia universitaria è stato incrementato di 10 milioni di euro per il 2007 e per il 2008, per effetto del rifinanziamento, in Tabella D, dell’unica autorizzazione legislativa di spesa indicata nel Fondo (legge n. 910/1986, art. 7, co. 8).
Come emerge dalle indicazioni sopra riportate, nella maggior parte dei casi i rifinanziamenti disposti dalla Tabella D non si riferiscono ai Fondi unici, come sembrerebbe richiedere la disciplina dettata dall’articolo 46 della legge n. 448/2002, ma continuano ad essere operate con riferimento alle distinte autorizzazioni di spesa comprese in ciascun Fondo.
Conseguentemente, la dotazione dei Fondi unici per gli investimenti nel 2007 per effetto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria sopra richiamate, risulta nel bilancio per l’anno 2007 così rideterminata:
Ministero |
UPB |
Settore |
2007 |
Economia |
1.2.3.4 |
Incentivi alle imprese |
68.523.000 |
Giustizia |
1.2.3.3 |
Edilizia penitenziaria e giudiziaria |
190.108.931 |
Ambiente |
1.2.3.6 |
Difesa del suolo e tutela ambientale |
492.331.772 |
Difesa |
1.2.3.1 |
Ricerca scientifica |
69.000.000 |
Polit. Agricole |
1.2.10.2 |
Agricoltura, foreste e pesca |
248.702.995 |
Beni culturali |
3.2.10.1 |
Patrimonio culturale |
188.742.376 |
Università |
3.2.3.5 |
Università e ricerca |
10.329.138 |
3.2.3.9 |
Edilizia universitaria |
50.000.000 |
|
|
|
TOTALE STANZIAMENTI |
1.317.738.212 |
Per quanto concerne la procedura di ripartizione dei Fondi per gli investimenti, l'articolo 46, comma 5, della legge n. 448/2001 ha disposto che i Ministri competenti presentino annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella quale siano individuate le destinazioni delle disponibilità di ciascun fondo.
In assenza di una specifica disposizione di legge si applica il termine di 20 giorni dalla data dell’assegnazione, fissato in generale per l’espressione del parere sugli atti del Governo, dall’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei Deputati.
Successivamente all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, gli stanziamenti iscritti nei fondi unici sono trasferiti ai capitoli di spesa relativi ai singoli interventi.
Nell’ambito della legge di bilancio, infatti, gli stanziamenti relativi ai fondi unici per gli investimenti sono allocati in un’unica unità previsionale di base e, all’interno di essa, in un unico capitolo.
Nella legge di bilancio sono comunque mantenuti i capitoli corrispondenti alle singole autorizzazioni di spesa confluite nei fondi. Relativamente a tali capitoli, nella voce di competenza è riportata l’indicazione “per memoria”; per la cassa, invece, si trova iscritta una autorizzazioni di spesa, che è correlata alla presenza di residui.
Con la ripartizione delle disponibilità di ciascun fondo per gli investimenti, i capitoli relativi ai singoli interventi saranno dotati, in conto competenza, delle risorse indicate nella relazione concernente la ripartizione del fondo, come eventualmente modificata a seguito delle indicazioni delle competenti Commissioni parlamentari; conseguentemente saranno adeguate anche le autorizzazioni di cassa.
Articolo 1, comma 1361
(Prospetto di copertura degli oneri di
natura corrente)
1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
Il comma 1361,dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, di cui all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.
L’articolo 11, comma 5 della legge n. 468/1978, e successive modificazioni, prevede che la legge finanziaria possa disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi del successivo articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
La disposizione comporta che le nuove o maggiori spese correnti previste nella legge finanziaria per il 2007 (compresi gli accantonamenti di tabella A), nonché le riduzioni di entrata, debbano trovare copertura in nuove o maggiori entrate di parte corrente, vale a dire entrate da iscriversi nei titoli I e II (rispettivamente entrate tributarie ed entrate extratributarie) e in riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
Ne consegue il divieto di ricorrere, per la copertura finanziaria di oneri correnti, a risorse (maggiori entrate o riduzioni di spesa) di conto capitale.
Nell’ambito di una lettura sistematica delle disposizioni dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, formulata nelle risoluzioni di approvazione del DPEF 1990-92 di Camera e Senato, è stata ammessa l’interpretazione secondo la quale gli oneri correnti introdotti dalla legge finanziaria possono essere coperti anche ricorrendo all’eventuale miglioramento del risparmio pubblico[426] risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente rispetto all’analogo saldo come determinato nell’assestamento di bilancio relativo all’esercizio in corso.
In conformità all’interpretazione richiamata, pertanto, il vincolo di copertura degli oneri correnti derivanti dalla legge finanziaria va inteso nel senso che la legge finanziaria non può determinare un peggioramento del risparmio pubblico rispetto alla più recente previsione assestata (o al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nell’ipotesi in cui quest’ultimo evidenzi un saldo peggiore di quello dell’assestamento relativo all’anno precedente).
Il prospetto di copertura della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) evidenzia oneri di natura corrente pari a 25.799 milioni di euro per il 2007, 27.894 milioni di euro per il 2008 e 28.408 milioni di euro per il 2009.
Gli oneri indicati nel prospetto sono riconducibili a:
- nuove o maggiori spese correnti determinate dall’articolato (22.326 milioni di euro per il 2007, 23.932 milioni di euro per il 2008 e 25.108 milioni di euro per il 2009);
- minori entrate correnti determinate dall’articolato (2.259 milioni di euro per il 2007, 2.857 milioni di euro per il 2008 e 2.167 milioni di euro per il 2009);
- maggiori spese disposte dalla Tabella A (70 milioni di euro per il 2007, 169 milioni di euro per il 2008 e 122 milioni di euro per il 2009);
- maggiori spese disposte dalla Tabella C (1.144 milioni di euro per il 2007, 936 milioni di euro per il 2008 e 1.011 milioni di euro per il 2009).
A fronte degli oneri correnti sopra indicati, il prospetto evidenzia mezzi di copertura per 19.013 milioni di euro per il 2007, 21.945 milioni di euro per il 2008 e 24.805 milioni di euro per il 2009.
I mezzi di copertura indicati nel prospetto sono i seguenti:
- nuove o maggiori entrate determinate dall’articolato (5.709 milioni di euro per il 2007, 4.998 milioni di euro per il 2008 e 6.449 milioni di euro per il 2009);
- riduzioni di spese correnti determinate dall’articolato (6.206 milioni di euro per il 2007, 10.052 milioni di euro per il 2008 e 11.355 milioni di euro per il 2009);
- definanziamenti disposti dalla tabella E (381 milioni di euro per il 2007, 84 milioni di euro per il 2008 e 211 milioni di euro per il 2009);
- risorse derivanti dal D.L. n. 262/2005[427], recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, collegato alla manovra di finanza pubblica (6.717 milioni di euro per il 2007, 6.810 milioni di euro per il 2008 e 6.789 milioni di euro per il 2009).
La restante quota di copertura è effettuata a valere sull’utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico, nella misura di 6.786 milioni di euro per il 2007, di 5.948 milioni per il 2008 e di 3.603 milioni per il 2009.
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 217, comma 1)
copertura legge finanziaria |
2007 |
2008 |
2009 |
|
(importi in milioni di euro) |
||
1) ONERI DI NATURA CORRENTE |
|
|
|
|
|
|
|
Nuove o maggiori spese correnti |
|
|
|
Articolato: |
22.326 |
23.932 |
25.108 |
Razionalizzazione P.A. |
1.729 |
3.920 |
4.035 |
Eccedenze di spesa |
1.974 |
178 |
100 |
Sanità |
6.864 |
5.261 |
6.025 |
Sviluppo e ricerca |
1.716 |
838 |
844 |
Previdenza |
1.159 |
1.291 |
1.382 |
Equità |
322 |
759 |
845 |
Missioni di pace |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
Assegni familiari |
930 |
930 |
930 |
Cuneo fiscale e incentivi all’occupazione |
2.450 |
4.410 |
4.680 |
Altri interventi |
4.043 |
4.988 |
4.896 |
Effetti indotti |
140 |
357 |
371 |
|
|
|
|
Tabella “A” |
70 |
169 |
122 |
|
|
|
|
Tabella “C” |
1.144 |
936 |
1.011 |
|
|
|
|
Minori entrate correnti |
|
|
|
Articolato: |
2.259 |
2.857 |
2.167 |
Proroga agevolazioni |
1.224 |
948 |
924 |
Misure per lo sviluppo |
329 |
1.069 |
428 |
Minori entrate fiscali per TFR |
234 |
309 |
292 |
Altri interventi |
472 |
532 |
523 |
Totale oneri da coprire |
25.799 |
27.894 |
28.408 |
|
|
|
|
(seguePROSPETTO DI COPERTURA)
(Articolo 217, comma 1)
copertura legge finanziaria |
2007 |
2008 |
2009 |
|
(importi in milioni di euro) |
||
2) MEZZI DI COPERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
Nuove o maggiori entrate |
|
|
|
Articolato: |
5.709 |
4.998 |
6.449 |
|
|
|
|
Riduzione spese correnti |
|
|
|
Articolato: |
6.206 |
10.052 |
11.355 |
Razionalizzazione P.A. |
709 |
1.771 |
1.563 |
Enti territoriali |
901 |
851 |
851 |
Previdenza |
2.497 |
2.745 |
3.745 |
Sanità |
188 |
374 |
549 |
Altri interventi |
1.582 |
3.460 |
3.796 |
Effetti indotti (effetto netto) |
329 |
851 |
851 |
|
|
|
|
Tabella “E” |
381 |
84 |
211 |
|
|
|
|
Decreto-legge |
6.717 |
6.810 |
6.789 |
|
|
|
|
Totale mezzi di copertura |
19.013 |
21.945 |
24.805 |
|
|
|
|
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico |
6.786 |
5.948 |
3.603 |
|
|
|
|
TOTALE COPERTURA |
25.799 |
27.894 |
28.408 |
|
|
|
|
A – Miglioramento risparmio pubblico a L.V. |
25.323 |
34.020 |
46.790 |
Margine |
18.536 |
28.072 |
43.187 |
|
|
|
|
Risparmio pubblico Ass. emendato 2006 Risparmio pubblico a L.V. 2007 Risparmio pubblico a L.V. 2008 Risparmio pubblico a L.V. 2009 |
-3.099 22.224 30.921 43.691 |
Articolo 1, comma 1362
(Coordinamento della finanza pubblica)
1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
Il comma 1362 stabilisce che le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
Tale previsione sembra rivolta a giustificare la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali.
Ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente. Anche l’articolo 119, comma secondo, della Costituzione prevede che le regioni e gli enti locali stabiliscano e applichino tributi ed entrate propri “secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.
Dal momento che si tratta di materia di legislazione concorrente, è riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali.
Si rileva peraltro che talune disposizioni della legge finanziaria sono specificamente indicate quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
In particolare, si tratta delle disposizioni contenute:
§ nel comma 170, che finalizza al coordinamento della finanza pubblica la disposizione che prevede l’obbligo per regioni ed enti locali di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza;
§ nel comma 590, che prevede la pubblicità delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche;
§ nel comma 596, che reca disposizioni in merito al contenimento delle spese di rappresentanza all’estero di regioni ed enti locali;
§ nel comma 655, che detta la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con riferimento al triennio 2007-2009;
§ nel comma 664, che dispone la riduzione del limite massimo di contrazione dei mutui delle strutture sanitarie;
§ nel comma 676, che detta la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2007-2009;
§ nel comma 722, che dispone ai fini del contenimento della spesa pubblica delle regioni in relazione ai costi degli organismi politici e degli apparati amministrativi;
§ nel comma 730, che prevede l’adeguamento per le regioni e le province autonome della disciplina circa i compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società;
§ nel comma 736, che disciplina le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti locali;
§ nel comma 737, circa la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, da parte delle regioni e degli enti locali, dei contratti relativi alle operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati, prima della sottoscrizione degli stessi.
Articolo 1, comma 1363
(Clausola di compatibilità con
l’ordinamento delle regioni
a statuto speciale)
1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.
Il comma 1363, dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2007 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
La cosiddetta clausola di “compatibilità” con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome viene introdotta da tempo in ogni legge finanziaria, al fine di esplicitare il corretto rapporto tra le fonti normative.
Le disposizioni della legge finanziaria non modificano, in effetti, il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.
L’esplicitazione di questo principio è stata introdotta per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale.
Articolo 1, comma 1364
(Entrata in vigore)
1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
Il comma 1364 dispone, come di consueto, l’entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio dell’anno.
La norma prevede un’eccezione per le disposizioni dei commi 966-969, relativi all’accollo da parte dello Stato del debito di Infrastrutture Spa (ISPA) (cfr. la relativa scheda di lettura), che entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge, cioè il 27 dicembre 2006.
Si segnala che ulteriori eccezioni sono disposte::
§ dal comma 920, che destina una parte delle risorse (42 milioni su 80 milioni) del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica (previsto dall’articolo 1, comma 108, della legge finanziaria 2006) al pagamento dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi, disponendo l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge finanziaria;
§ dal comma 1339, che prevede una riduzione del capitale sociale della SACE, in misura adeguata alla sua attività, in favore dell'azionista, Ministero dell'Economia e delle Finanze e il versamento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dell'importo eccedente il capitale adeguato, disponendo l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge finanziaria;
§ dal comma 1340, relativo al versamento all’entrata dello Stato delle somme non utilizzate relative al credito di imposta per il premio di concentrazione alle imprese, che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della legge finanziaria.
Si osserva che l’articolo 11 della legge n. 468/78, che definisce il contenuto proprio della legge finanziaria, dispone, al comma 3, che la legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
[1] Per qualificare i prodotti agricoli e alimentari tradizionali con il recente Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, di abrogazione del reg. 2082/92, è stata introdotta l'espressione, più facilmente comprensibile, di “specialità tradizionale garantita” in sostituzione della precedente qualifica di “attestazioni di specificità”.
[2] D.L. 9 settembre 2005, n. 182 “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”.
[3] Recante “Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 agosto 1986, n. 462.
[4] Art. 1, comma 4-bis, decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, “Interventi urgenti nel settore agroalimentare” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71.
[5] Reg. (CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989, “Regolamento del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE”.
[6] Recante “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 11 marzo 2006, n. 81.
[7] D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.)”.
[8] Legge 20 febbraio 2006, n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”.
[9] Decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 “Interventi urgenti nel settore agroalimentare”, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71.
[10] D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ”Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.
[11] Legge 23 dicembre 2005, n. 266, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.
[12] Reg. (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari”.
[13] Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[14] D.L. 12 agosto 1983, n. 371 Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 ottobre 1983, n. 546.
[15] Reg. (CE) n. 318/2006 del 20 febbraio 2006 Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
[16] Reg. (CE) n. 319/2006 del 20 febbraio 2006 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
[17] Reg. (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 Regolamento del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune
[18] Va rammentato che la gestione degli aiuti comunitari e nazionali a favore del settore bieticolo-saccarifero è stata trasferita dalla Cassa conguaglio zucchero all’Agea (ex AIMA) dal D.L. n. 391/1990 (conv. legge n. 48/91) che ha soppresso la Cassa stessa.
[19] Recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 441.
[20] Il territorio interessato ha un’estensione di oltre 175.000 ha. situati nei bacini superiori del Tevere e dell’Arno e ricadenti nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. Tra le funzioni dell’ente si segnalano la progettazione e l’esecuzione delle opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché la gestione, l’esercizio e la manutenzione delle opere medesime, l’effettuazione di studi e ricerche anche sperimentali, la realizzazione, manutenzione e l’esercizio di opere pubbliche irrigue di bonifica idraulica ed infrastrutturali su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonché ad altri interventi ad esso affidati da enti locali territoriali.
[21] Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248.
[22] Pubblicata nella GU del 18 gennaio 2006 e disponibile sul sito internet del CIPE all’indirizzo http://www.cipecomitato.it/delibere/E050074.doc.
[23] Con l'espressione "limite di impegno" si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l'accensione di mutui per la realizzazione di investimenti. Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto. L'autorizzazione di un limite di impegno e la connessa finalizzazione all'accensione di un mutuo devono essere previste con apposita disposizione di legge. Le risorse finanziarie che possono essere attivate con l'accensione di mutui finanziati attraverso limiti di impegno dipendono dal tasso di interesse applicato ai mutui erogati. Si può indicare in modo approssimativo che un limite di impegno quindicennale permette di acquisire, mediante l'accensione di un mutuo, risorse che sono all'incirca pari a 9,5-10 volte l'importo del limite di impegno medesimo.Per quanto concerne la disciplina contabile, l’art. 54, co. 16, della legge n. 449/1997 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998) - come modificato dall’art. 1, co. 7, del decreto-legge n. 194/2002 (legge n. 246/2002) - prevede che le annualità non utilizzate dei limiti di impegno vengono eliminate dal conto residui e reiscritte in conto competenza alla fine del periodo di ammortamento, purché l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione in bilancio. Va altresì ricordato che il comma 177 dell'art. 4 della stessa legge finanziaria 2004 (legge 2003/350) ha introdotto un'innovazione in relazione alla disciplina dei limiti di impegno. In particolare, la disposizione stabilisce che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. In sostanza, a differenza di quanto accadeva prima, il contributo da erogarsi a carico del bilancio dello Stato può essere volto a coprire solo parzialmente e non più interamente le rate di ammortamento del mutuo contratto. Il comma 177 ha inoltre demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la determinazione della quota di concorso.
[24] Reg. (CE) n. 318/2006 del 20 febbraio 2006 Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
[25] Reg. (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 Regolamento del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune.
[26] Reg. (CE) n. 319/2006 del 20 febbraio 2006 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
[27] L’aiuto temporaneo è definito all’art. 110-octodecies del regolamento 1782/2003 introdotto dall’articolo 1 punto 15) del regolamento n. 319/2006.
[28] Protocollo quadro nazionale per il settore industriale saccarifero dell’8 febbraio 2006.
[29] La deroga è stabilita dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998, ove si prevede che il decreto medesimo non si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitino attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.
[30] Il decreto legislativo n. 99 del 2004 ha esteso la disciplina dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 anche alle associazioni e agli enti che intendano vendere direttamente i prodotti agricoli.
[31] Recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
[32] Si fa presente che la possibilità di affidare appalti agli imprenditori agricoli, in deroga alla normativa vigente, era stata prevista, inizialmente, per le sole zone montane dall’articolo 17 della legge n. 97 del 1994 ed è stata successivamente estesa alla generalità del settore agricolo dal decreto legislativo n. 228 del 2001.
[33] Recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[34] Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale prevede all’articolo 8 un incentivo alla creazione di nuova imprenditoria giovanile in agricoltura attraverso il riconoscimento di un premio di primo insediamento ai giovani che avviano una nuova impresa in qualità di capo aziendale. Per l’accesso al premio di primo insediamento è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti soggettivi:
- l’agricoltore non deve aver compiuto 40 anni;
- deve essere in possesso di conoscenze e competenze adeguate;
- deve insediarsi nell’azienda in qualità di capo dell’azienda, anche se non necessariamente come capo unico.
E’ anche richiesto che l’azienda risponda ai seguenti parametri:
- dimostri redditività;
- rispetti i requisiti minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie in tema ambientale, nonché di igiene e benessere animale.
L’entità dell’aiuto è stata quantificata dalla Commissione entro il limite massimo di 25.000 euro, che possono essere erogati sia nella forma del premio unico, che in quella di abbuono di interessi per prestiti contratti a copertura di spese derivanti dal primo insediamento.
[35] Recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 11 novembre 2005, n. 231.
[36] Secondo dati ASSOCAP (2/2006), attualmente 29 consorzi opererebbero in gestione ordinaria, 6 sarebbero sottoposti e gestione commissariale, 22 sarebbero sottoposti a liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e a 15 sarebbe stato ritirato l’esercizio provvisorio.
[37] Le richiamate norme della legge 223 del 1991 prevedono che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi. Infine, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti.
[38] Recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[39] D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[40] D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, “Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto”.
[41] L. 9 maggio 1975, n. 153, “Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura”.
[42] Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi.
[43] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285, S.O.
[44] L’art. 2, comma 5-quater, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, proroga ulteriormente al 30 aprile 2008 il termine per l’adeguamento delle norme statutarie dei consorzi agrari.
[45] Si ricorda che la richiamata L. 124 del 1985 ha recato disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al riguardo, il comma 116 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto che la spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della citata L. 124, non possa superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004.
[46] Si ricorda che il comma 519, ha previsto l’avvio di una graduale stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti. In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato che ne faccia apposita istanza e che si trovi in specifiche situazioni.
[47] D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”
[48] Il D.Lgs. 18-5-2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” ha assegnato alle regioni di redigere dei piani forestali diretti alla tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio di competenza, sulla base delle linee guida emanate dai due dicasteri dell’agricoltura e dell’ambiente, “ciascuno per quanto di propria competenza”. Con il D.M. 16-06-2005 il Ministro dell’ambiente ha emanato le proprie Linee guida di programmazione forestale.
[49] Si tratta della comunicazione COM(2006) 302 definitivo.
[50] I prodotti assoggettati al contributo per la sicurezza alimentare sono tutti i prodotti fitosanitari autorizzati in base al D.Lgs. n. 194/95 (di disciplina della immissione in commercio dei fitosanitari), taluni fertilizzanti di sintesi e determinati presidi sanitari.
[51] Tale articolo, introdotto dall’articolo 7 del D.Lgs. 46 del 1999, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha stabilito la sospensione della riscossione, con decreto del Ministero delle finanze (attualmente dell’economia e delle finanze) e per non più di dodici mesi, nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti.
[52] L’articolo 2, comma 2, della citata L. 185 del 1992 dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (attualmente: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, adotta la dichiarazione, entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, sull'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del D.P.R. 616 del 1977, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 dell’articolo in oggetto.
[53] Art. 1, comma 1086, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Estensione del periodo di rateizzazione dei crediti contributivi ex lege n. 350 del 2003.
[54] Recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[55] Tale norma ha sostituito l’articolo 2135 del codice civile, recante la nozione di imprenditore agricolo. In base a tale norma è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Il comma 2 dello stesso articolo 1 del D.Lgs. n. 228 del 2001 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
[56] Recante “Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente”.
[57] Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
[58] Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[59] La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), che sostituisce quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) introdotta dal decreto legislativo n. 228 del 2001 (adeguando in questo modo l’ordinamento interno alla nuova disciplina comunitaria in materia, definita dal regolamento CE n. 1257/1999), viene riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate (come definite dalla normativa comunitaria) i requisiti suddetti sono ridotti al 25%. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a condizione che almeno un socio sia in possesso di tale qualifica, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole. Rispetto alla vecchia figura di IATP, con la nuova qualifica si è operato un “bilanciamento” tra la professionalità (intesa come appartenenza al mondo agricolo), per la quale si sono attenuati i parametri percentuali di tempo di lavoro e reddito ricavato, e la valorizzazione della specifica “sapienza tecnica” richiesta per lo svolgimento di un’attività agricola moderna, attenta alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente. La competenza relativa all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) spetta alle regioni.
[60] Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.
[61] Interrogazione a firma Leo Maurizio n. 5-05145.
[62] Istituzione presso il Ministero delle Poste e Telegrafi del servizio dei conti correnti e assegni postali.
[63] Il sopra citato articolo 14 del D.lgt. n. 1451 prevede in particolare che i suddetti fondi siano versati in un conto corrente fruttifero alla Cassa ad un tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi di punto percentuale.
[64] A tutt'oggi il Piano non è stato ancora adottato.
[65] Avvenuta ad opera della legge 17 luglio 2006, n. 233.
[66] I 22 Paesi Contraenti della Convenzione di Barcellona sono: Albania, Algeria, Bosnia and Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Comunità Europea, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Serbia, Montenegro, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia. La Convenzione di Barcellona, adottata il 16 febbraio 1976, è entrata in vigore il 12 febbraio 1978. Il testo originale della Convenzione è stato modificato attraverso un emendamento, adottato il 10 giugno 1995, che non è ancora entrato in vigore.
[67] Per il contenuto della clausola SCOPIC si possono consultare i seguenti siti internet http://www.westpandi.com/WestPandI/NoticesToMembers/ArchiveContainer/2000-2001/2000-05.htm e http://www.marine-salvage.com/documents/SCOPIC2005.pdf.
[68] L'elenco ufficiale delle aree naturali protette attualmente in vigore è quello relativo al 5° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003.
[69] Nuovi interventi in campo ambientale. L’art. 2, comma 36 della L. 426/1998 prevede che le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.
[70] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[71] Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
[72] AS 1021 - Relazione illustrativa
(www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=223877).
[73] Lo “scenario di riferimento” viene ottenuto, nel Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, aggiungendo allo “scenario tendenziale” (basato sulla legislazione vigente), le misure già individuate, ancorché non attuate.
[74] Nella legge di bilancio tali fondi per gli investimenti costituiscono un’unica unità previsionale di base (U.P.B.) e, all’interno di essa, un unico capitolo, nel quale confluiscono tutte le autorizzazioni di spesa relative alle disposizioni di legge comprese nel comparto cui il fondo si riferisce. Nella legge di bilancio sono comunque mantenuti i capitoli corrispondenti alle specifiche autorizzazioni di spesa confluite nei fondi unici. Relativamente a tali capitoli, nella voce di competenza viene riportata l’indicazione “per memoria”; per quanto riguarda, invece, la cassa, si trova iscritta una autorizzazione di spesa, che è correlata alla presenza di residui. Con la ripartizione delle risorse di ciascun fondo unico per gli investimenti, la voce di competenza di ciascun capitolo relativo ai singoli interventi sarà dotata dello stanziamento indicato nella relazione.
[75] L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha reso il proprio parere sull’Atto del Governo n. 634 (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=634) nella seduta dell’8 marzo 2006 (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/200603/0308/html/08/allegato.htm#47n1).
[76] “Il primo guadagno, quello lecito, scatta al momento di ricevere il rifiuto, quando il produttore paga affinché venga effettuata la successiva operazione di smaltimento. Il secondo guadagno, illecito, avviene quando il trafficante assume i panni del produttore, avviando lo stesso rifiuto ad operazioni di recupero in procedure semplificate. Questa volta è lui a pagare, ma per il recupero e non per lo smaltimento, con una notevole riduzione dei costi. In questa fase viene anche evasa la cosiddetta ecotassa, il tributo regionale previsto per i rifiuti destinati in discarica”.
[77] Si veda, ad esempio, la relazione finale della Commissione operante durante la XIV legislatura (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/019/INTERO.pdf) ove si legge che “una migliore determinazione degli elementi identificativi e delle condizioni di tracciabilità dei vettori, nelle varie modalità di trasporto dei rifiuti, consentirebbe, senza dubbio, una efficacia attività di prevenzione degli illeciti”.
[78] Si ricorda, in proposito, che l’art. 2, comma 15, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (cd. decreto Bersani), recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” include nel novero delle fonti energetiche rinnovabili agli effetti del medesimo decreto (e quindi per l’attribuzione dei cd certificati verdi) “la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici”.
[79] La direttiva, all’art. 2, primo par., lettere a) e b), include tra le fonti rinnovabili esclusivamente le biomasse, ovvero la parte biodegradabile dei rifiuti. Si ricorda, peraltro, come la legge delega (art, 43, co. 1, lett. e), preveda che anche la frazione non biodegradabile dei rifiuti sia ammessa a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.
[80] Si segnala che nel rispondere ad una interrogazione, presentata dal capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo in data 20.11.2003 (risposta E-2935/03IT) la Commissaria europea ai trasporti ed energia Loyola de Palacio ha affermato che "la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile" e che "le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE. La risposta completa è consultabile all’indirizzo internet http://www.monicafrassoni.it/data/frassoni/pe_palacio.pdf.
[81] Si tratta delle risorse energetiche di origine fossile che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, venivano assimilate alle fonti rinnovabili in virtù degli elevati rendimenti energetici.
[82] DM 24 ottobre 20005 recante“ Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.
[83] Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125.
[84] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
[85] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n, 400.
[86] Recante “Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.
[87] Si ricorda che il DPR 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, intervenendo nel complesso di norme in cui si inserisce la questione dello sfruttamento del bacino carbonifero del Sulcis, ha previsto una procedura di affidamento di un'apposita concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione. Lo specifico contenuto della concessione medesima è oggetto dell'allegato A al decreto.
[88] A tale ultimo riguardo va posto in evidenza che il citato DPR 28 gennaio 1994 prevede il riconoscimento di incentivi economici - di cui all’allegato b) del medesimo decreto – per la cessione dell’energia elettrica prodotta dal concessionario con carbone Sulcis mediante “massificazione”. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DPR, “al concessionario è assicurato l'acquisto dell'energia elettrica prodotta ai prezzi indicati in allegato B”, mentre, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, “l'utilizzo di carbone Sulcis, tramite gassificazione, in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore è assimilato a fonte rinnovabile ed i prezzi di cessione all'ENEL dell'energia elettrica prodotta con tali impianti sono quelli riportati nell'allegato B” del decreto in oggetto.
[89] Recante norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
[90] La documentazione integrale è disponibile nel sito web del Ministero all’indirizzo www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=pubblico/iqatm/mobilita/bando_20_11_06.xml.
[91] www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=pubblico/iqatm/mobilita/intro.xml.
[92] L’elenco delle circolari emanate, ed il relativo testo, può essere consultato all’indirizzo internet http://acquistiverdi.it/contenuti/leggi_e_bandi/leggi/110.
[93] http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/pdf/handbook_it.pdf.
[94] Comitato Europeo di Normazione (http://www.cen.eu).
[95] Pubblicato nella G.U. n. 108 dell’11 maggio 2006.
[96] Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia.
[97] D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
[98] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[99] D.Lgs. 08 gennaio 2004, n. 3 Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137
[100] Istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291, Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.).
[101] Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.
[102] Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
[103] L’art. 2 della L. 291 ha altresì stabilito che:
- il capitale sociale, di 8 milioni di euro, fosse sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i diritti di azionista spettassero al Ministero per i beni e le attività culturali (d’intesa con il primo per i profili patrimoniali, finanziari e statutari);
- la partecipazione di altri soggetti (regioni, enti locali, imprese ed altri soggetti pubblici e privati) al capitale sociale fosse ammessa solo per le azioni di nuova emissione (in quanto per le azioni che costituiscono il capitale iniziale è prevista l’inalienabilità) e comunque per un importo non superiore al 45% del capitale sociale sottoscritto dallo Stato;
- il Consiglio di amministrazione fosse composto da sette membri nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (tre dei quali su proposta del Ministro delle finanze), mentre per il Presidente ha prescritto il parere delle competenti commissioni parlamentari;
- dei tre dei membri del Collegio sindacale (nominati anch’essi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali) due fossero designati dal ministro dell’economia e delle finanze;
- uno specifico settore di intervento della costituenda Società consistesse nella tutela del patrimonio barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie; a tal fine la provincia di Lecce, in accordo con le competenti soprintendenze e sentita la Commissione regionale per i beni e le attività culturali, avrebbe formulato proposte alla Società stessa che le avrebbe attivate nel limite massimo di 7,740 milioni di euro, avvalendosi delle risorse di cui all’art. 60, comma 4, della legge finanziaria 2003.
[104] D.L. 22 marzo 2004, n. 72, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
[105] Legge 1° agosto 2002, n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
[106] In attuazione di tale norma, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno relativamente agli anni finanziari 2003 e 2004 rispettivamente in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.
[107] La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
[108] Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2003).
[109] L. 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
[110] Il decreto è stato emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
[111] D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”.
[112] Tali risorse sono ora allocate sull’u.p.b. 1.1.1.0 - Funzionamento – al capitolo 1320
[113] Tali risorse sono ora allocate sull’u.p.b. 8.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale – al capitolo 8093
[114] Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministro composto da 17 membri è stato istituito dal D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, che ne definisce la composizione e i compiti. Si ricorda che è stato recentemente emanato il DPR 12 gennaio 2007, n. 2 che ne modifica la composizione e le funzioni.
[115] Istituzione del «Parco nazionale della pace», a S. Anna di Stazzema (Lucca).
[116] Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia.
[117] Si ricorda che, in attesa dell’emanazione del citato DM - da effettuarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la gestione del Fondo era rimessa in via transitoria per un periodo di 12 mesi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 12, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico). Tale periodo è stato successivamente prorogato più volte (articolo 19-nonies del D.L. 266/2004, art. 14-vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168., art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e da ultimo, fino al 31 dicembre 2006, art. 1-ter, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228.
[118] Tale organo (istituito dall’articolo 4 del citato D.Lgs. 28/2004) è composto di 12 membri, di cui 3 promananti dalle regioni e 3 dagli enti locali. 3. Essa provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione di sale cinematografiche; l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento; l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.
Si segnala che l’articolo 5-bis del D.L. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ha esteso la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.
[119] u.p.b. 12.2.3.9 – Interventi diversi – del centro di responsabilità spettacolo dal vivo, al capitolo 8721.
[120] Tali risorse sono ora allocate sull’u.p.b. 6.2.3.9 - Patrimonio libraio e archivistico non statale – al capitolo 7825.
[121] Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.
[122] Con circolare 22 marzo 2005, n. 5, del Ministero per i beni e le attività culturali sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.
[123] Ciò trova conferma nell’allocazione di tali risorse nell’u.p.b. 2.1.1.0 – Funzionamento – relativa al centro di responsabilità Segretariato generale, al capitolo 1321.
[124] D.L. 18 maggio 2006, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
[125] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[126] “Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
[127] La medesima legge ha inoltre previsto la spesa di 1 milione di euro annui quale contributo per le spese di funzionamento.
[128] Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 recante: Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità, convertito, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
[129] Legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori di industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. L'aspetto maggiormente innovativo della legge, che ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, consiste nell'attribuzione di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè: le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche; i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
[130] Le risorse sono allocate nello stato di previsione del ministero dell’università e della ricerca rispettivamente all’ u.p.b. 3.2.3.1 Attrezzature ed edilizia per le istituzioni di alta cultura, capitolo 7713 e all’u.p.b. 3.1.1.2 Accademie e istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche, capitolo 1673.
[131] Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 268 recante Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.
[132] Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 recante Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità
[133] 716 unità di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, e 200 unità di personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali.
[134] Legge 14-aprile 2004 n. 98 Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.
[135] Il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell’Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona; a questi si è aggiunto a seguito della legge 310/2003 la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e il Teatro di Bari.
[136] Con D.M. 6 febbraio 2006 (Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche) il ministro per i beni e le attività culturali ha dato attuazione a tale disposizione disciplinando tra l’altro il contenimento dei costi per le scritture artistiche e per la produzione.
[137] Con D.M. 13 ottobre 2006 il ministero per i beni e le attività culturali ha apportato modificazioni allo statuto della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia (comunicato in GU n. 258 del 6 novembre 2006).
[138] L’articolo 24 del D.Lgs.367/1996, ora sostituito, rinviava la definizione dei criteri di riparto ad un decreto ministeriale con cadenza triennale; quest’ultimo avrebbe considerato tra l’altro: la misura dei trasferimenti ricevuti nel passato; le caratteristiche della programmazione- anche con riguardo al volume di quest’ultima ed alla promozione dei giovani artisti-; gli investimenti destinati alla promozione del pubblico-anche attraverso la politica dei prezzi- ed alla formazione dei giovani; l’entità della partecipazione dei privati.
[139] Legge 14 agosto 1967, n. 800 recante Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
[140] Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.
[141] Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.
[142] Legge 14 agosto 1967, n. 800 recante Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
[143] Il sostegno dello Stato a favore dello spettacolo trova il suo fondamento nel titolo II della legge n. 800 del 1967. Successivamente, la legge 30 aprile 1985, n. 163, nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente pressoché annuale approvazione di apposite leggi di finanziamento, creava uno strumento nuovo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da ripartire annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo. L’importo del FUS è stabilito annualmente in tabella C della legge finanziaria.
[144] Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.
[145] Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.
[146] L’articolo 24 del D.Lgs.367, ora sostituito, rinviava la definizione dei criteri di riparto ad un decreto ministeriale con cadenza triennale;quest’ultimo avrebbe considerato tra l’altro: la misura dei trasferimenti ricevuti nel passato; le caratteristiche della programmazione- anche con riguardo al volume di quest’ultima ed alla promozione dei giovani artisti-; gli investimenti destinati alla promozione del pubblico-anche attraverso la politica dei prezzi- ed alla formazione dei giovani; l’entità della partecipazione dei privati.
[147] Nella sentenza n. 255 del 2004, la Corte ha infatti riconosciuto che la materia concernente la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, affidata alla legislazione concorrente di Stato e regioni, pur non menzionandole espressamente, ricomprende senza dubbio nella sua seconda parte, nell’ambito delle più ampie attività culturali, anche le azioni di sostegno degli spettacoli. Tale interpretazione è stata poi confermata nella sentenza n. 285 del 2005.
[148] Il sostegno dello Stato a favore dello spettacolo trova il suo fondamento nel titolo II della legge n. 800 del 1967. Successivamente, la legge 30 aprile 1985, n. 163, nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente pressoché annuale approvazione di apposite leggi di finanziamento, creava uno strumento nuovo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da ripartire annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo. L’importo del FUS è stabilito annualmente in tabella C della legge finanziaria.
[149] Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82.
[150] Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia.
[151] A tale Fondo affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).
[152] Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
[153] Con riferimento a Cinecittà Holding Spa, si ricorda che i commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del D.L. 118/1993 hanno trasformato l’Ente Autonomo di Gestione per il Cinema (istituito nel 1957 come ente a partecipazione statale per coordinare l’intervento pubblico nel settore della cinematografia) in società per azioni, denominata Ente Cinema S.p.A., ed assegnato la titolarità della partecipazione societaria dello Stato al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze) nonché l’esercizio dei diritti dell’azionista al Ministro per i beni e le attività culturali. Dal 30 marzo 1998, a seguito di una deliberazione dell’assemblea societaria, l’Ente cinema ha assunto il nome di Cinecittà Holding S.p.A.; essa si configura attualmente come società di diritto privato che persegue fini eminentemente pubblici, sulla base di direttive impartite dal Ministro per i beni e le attività culturali, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Alla Holding fanno capo una serie di società partecipate che essa coordina: in particolare la Holding detiene la totalità delle azioni dell’Istituto Luce S.p.A. (preposto alla produzione ed alla distribuzione di opere cinematografiche) ed è azionista tra l’altro di Cinecittà Studios S.p.A.; Gruppo Mediaport (circuito multiplex); Cinecittà Cinema, e di Audiovisual Industry Promotion S.p.A..
[154] Deliberazione 27 maggio 2005, Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate-Rifinanziamento della legge208/1998-periodo 2005-2008 (Legge finanziaria 2005).
[155] L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
[156] Per una descrizione del Piano e del suo aggiornamento per il triennio 2006-2008, si rinvia al sito web della Veneto Strade S.p.A. (www.venetostrade.it/public/html/load.jsp) e al comunicato stampa della Giunta regionale del Veneto, disponibile all’indirizzo internet www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Mobilita/Piano+Triennale+Viabilità+2006-2008.htm.
[157] L’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003 ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.
[158] Modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 35 del 2005.
[159] Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,
[160] Ai sensi del richiamato decreto sono rientrati nella graduatoria, ai fini della stipulazione delle convenzioni, i seguenti comuni: Caltabellotta (provincia di Agrigento); Capranica (provincia di Viterbo); Cianciana (provincia di Agrigento); Cigognola (provincia di Pavia); Cipriano Po (provincia di Pavia); Fragneto Monforte (provincia di Benevento); Latronico (provincia di Potenza); Lirio (provincia di Pavia); Melilli (provincia di Siracusa); Orta di Atella (provincia di Caserta); Ostra (provincia di Ancona); Pesco Sannita (provincia di Benevento); Porto Torres (provincia di Sassari); Samo (provincia di Reggio Calabria); Sant’Arsenio (provincia di Salerno); Sciacca (provincia di Agrigento); Scilla (provincia di Reggio Calabria); Termoli (provincia di Campobasso). Si ricorda, inoltre, che i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie e l'assegnazione delle risorse sono stati stabiliti dal decreto direttoriale del 31 marzo 2004.
[161] Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196
[162] Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144
[163] “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274”. Il comma in questione prevede che nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda, previste dall'articolo 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.
[164] “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
[165] D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
[166] Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
[167] Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
[168] Il D.Lgs 276 del 2003, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, recante Disposizioni correttive del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
[169] La previsione della necessità dell’intesa preventiva con la Regione interessata, necessità peraltro già evidenziata nel richiamato articolo 1, comma 430, della precedente legge finanziaria, ai fini della proroga delle convenzioni, appare opportunamente finalizzata ad introdurre un meccanismo di coinvolgimento delle Regioni nella stipula delle convenzioni, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Si consideri, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei commi 76 e 82 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
[170] Il citato comma 3 prevede che gli enti interessati possano, per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto di progetti di lavori socialmente utili da essi promossi e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
[171] Recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196,
[172] Il termine è stato così prorogato dall'art. 52, comma 71, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
[173] Termine del 30 giugno 2001. Si consideri che il citato art. 78, comma 2, della L. 388 del 2000 aveva a sua volta prorogato il termine del 30 aprile 2001, originariamente previsto dall’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 81 del 2000. Tale termine era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dal richiamato articolo 1, comma 430, della L. 266 del 2005.
[174] L'articolo 2, comma 1, in particolare, fa riferimento ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
[175] L’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 81 del 2000 aveva previsto che la risorse del Fondo per l’occupazione, qualora impegnate per attività socialmente utili, fossero destinate al pagamento del 50% degli assegni e dei sussidi ai soggetti impegnati in attività (socialmente utili) progettuali locali e interregionali di competenza regionale, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.
[176] Disciplinata dall’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.
[177] Tale esclusione non opera, tuttavia, per i casi di dimissione per giusta causa (secondo la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002, recepita dall'INPS con le circolari n. 97 del 4 giugno 2003 e n. 163 del 20 ottobre 2003).
[178] L'indennità è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro - ovvero a quello della scadenza del periodo di preavviso, qualora sia pagata l'indennità per mancato rispetto del medesimo - (art. 73 del R.D.L. n. 1827); nei casi di licenziamento per giusta causa, al periodo di carenza di 8 giorni si aggiunge quello suddetto di 30.
[179] Tale media è calcolata in relazione al numero di giornate prestate e non può in ogni caso essere inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali di categoria.
Per il calcolo dell'importo dell'indennità trovano inoltre applicazione i massimali vigenti per il trattamento straordinario di integrazione salariale.
[180] L'art. 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, sostituendo il comma 1, lett. a), della L. 29 aprile 1949, n. 264, ha esteso tale istituto agli operai agricoli, sempre che risultino iscritti negli elenchi nominativi di rilevamento da almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno precedente ed in quello in corso un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. A tal fine, l'art. 3 dello stesso D.P.R. n. 1049 del 1970 consente il cumulo con i periodi lavorativi prestati in attività non agricole.
Per gli operai agricoli, la durata della corresponsione dell'indennità è pari alla differenza tra il numero di 270 giorni ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno, comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino al massimo di 180 giornate previste per la generalità dei lavoratori (art. 32, comma 1, lett. a), della L. n. 264 del 1949, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 1049 del 1970).
La retribuzione di riferimento per i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 1988, n. 160, è quella convenzionale, stabilita annualmente dal Ministro del lavoro, con propri decreti, per ogni provincia, sulla base degli importi previsti dai contratti collettivi per le varie qualifiche di operaio agricolo (ex art. 28 del D.P.R. n. 488 del 1968). Peraltro, l'art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale resti fermo agli importi stabiliti con decreti del Ministro del lavoro per l’anno 1996 fino a quando, nelle singole province e per ciascuna qualifica di operaio, esso non sia superato dalla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Successivamente a tale momento, troverà applicazione l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, che ai fini della determinazione della base contributiva, fa riferimento all’importo previsto da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori più rappresentative su base nazionale ovvero, qualora ne derivi un ammontare superiore, da accordi collettivi o contratti individuali.
[181] La relazione tecnica al provvedimento in esame evidenzia come “la possibilità di avere una banca dati con informazioni aggiornate sulle utenze consente una più efficace attività di vigilanza e di lotta al lavoro nero con incrementi del recupero dell’evasione contributiva”.
[182] Una previsione della certificazione di regolarità contributiva tramite il documento unico di regolarità contributiva era già contenuta nel D.Lgs. 494/1996, recante Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare l’art. 3, comma 8, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, è tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva e che tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva
[183] L’articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 2/2006 ha poi previsto che per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
[184] Si consideri che alle aziende edili si applicano, oltre ai benefici contributivi previsti per aziende degli altri settori, alcune speciali agevolazioni contributive.
In particolare, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall’articolo 2, comma 3, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 266, per il settore edile è prevista una specifica riduzione contributiva solamente per gli operai (compresi i soci lavoratori di cooperative), occupati a tempo pieno e denunciati alle Casse edili.
L’agevolazione spetta a condizione che le aziende del settore edile iscrivano i loro lavoratori alla Cassa edile (versando i relativi contributi) e che rispettino i contratti collettivi nazionali e provinciali. L’agevolazione si applica all’intera contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa a carico del datore di lavoro dovuta all’INPS e all’INAIL per gli operi occupati, con esclusione del contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’agevolazione, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 1996 nella misura del 9,50%, è stata successivamente elevata all’11,50% per le annualità successive in base al comma 5 dell’art. 29, che prevede appunto la possibilità di conferma o rideterminazione della riduzione con decreto ministeriale.
Al riguardo, da ultimo, il D.M. 1° febbraio 2006 ha confermato, per il 2005, la riduzione nella misura dell’11,50%. Ai fini della fruizione dell’agevolazione, i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di presentare all’INPS una dichiarazione, rilasciata dalla Cassa edile competente, di regolarità contributiva, entro il 31 dicembre di ogni anno.
[185] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[186] Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.
[187] Sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
[188] Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30.
[189] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[190] Si consideri che la disposizione da attuazione ad una delle misure preannunciate dal Governo nel DPEF 2007-2011 per contrastare il lavoro nero.
[191] Introdotto dall'art. 20, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
[192] Si ricorda che invece il previgente comma 10-bis, pur introducendo un analogo obbligo di comunicazione preventiva, prevedeva che tale obbligo si applicasse non immediatamente bensì a decorrere dalla data prevista da un emanando decreto ministeriale (di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181). Tuttavia, non essendo stato emanato il decreto in questione, l’obbligo di comunicazione preventiva non era mai divenuto operativo.
[193] La disposizione si riferisce all’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
[194] Aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297,
[195] Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[196] Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
[197] Si tratta delle risorse stanziate per l’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative.
[198] La legge n. 30 del 2003, recante delega in materia di occupazione e mercato del lavoro che rappresenta una prima trasposizione sul piano normativo degli obiettivi e delle misure indicati nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità”, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ottobre del 2001.
[199] Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
[200] Con riferimento all’intervento straordinario di integrazione salariale, si rinvia alla ricostruzione contenuta nella scheda relativa al comma 1191.
[201] Si tratta sostanzialmente delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS.
[202] Il contributo d’ingresso, previsto dall’art. 4, comma 3, della L. 223/1991, è pari ad una mensilità di massimale lordo CIGS per ogni lavoratore che si intende licenziare. Tale versamento costituisce una anticipazione di quanto dovuto complessivamente all’INPS per la procedura di mobilità. Difatti, ai sensi dell’art. 5 della L. 223/1991, nel corso della procedura il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale netto di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo la utilizzazione della CIGS. Nel caso di riduzione del personale senza aver utilizzato prima la CIGS, il contributo complessivo è invece pari a nove volte il trattamento iniziale netto di mobilità. Comunque l’importo da pagare da parte del datore di lavoro è ridotto a tre volte il trattamento netto di mobilità nel caso in cui la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.
Si ricorda inoltre che è esonerata dal versamento delle residue rate del contributo d’ingresso dovuta l’azienda che procuri ai lavoratori offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche (Circ. INPS n. 171/2001).
[203] In particolare i lavoratori collocati in mobilità hanno diritto alla relativa indennità a condizione che, avendo un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, possano vantare un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni, astensione per maternità e congedi parentali
[204] In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.
[205] Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274.
[206] Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
[207] Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.
[208] L’età prevista per il pensionamento di vecchiaia per i soggetti a cui si applica il sistema retributivo o misto, rimasta immutata a seguito della riforma di cui alla L. 243/2004, è di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini (tabella A allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla tabella A allegata alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724).
[209] Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
[210] Definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1189, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - mobilità lunga.
[211] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
[212] Riordino della legislazione in materia portuale
[213] Articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
[214] Come modificato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
[215] Articolo 1, comma 9, della legge n. 223, come modificato dall’articolo 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
[216] Articolo 8 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160.
[217] Si consideri che l’articolo in esame disciplina la regolarizzazione solamente con riferimento ai pregressi obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nulla disponendo in merito agli obblighi tributari.
[218] Sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
[219] Recante Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.
[220] Si consideri che l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle previsioni in materia di occupazione e mercato del lavoro introdotte dal medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Pertanto alle amministrazioni pubbliche non si applica la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto) contenuta negli articoli 61-69 del citato D.Lgs. 276/2003.
[221] L’articolo 12-bis della citata legge n. 633/1941, recante disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, stabilisce che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
[222] Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
[223] Tale articolo stabilisce che non sono valide le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, sulle controversie di lavoro.
[224] Recante Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.
[225] Pertanto, la disposizione di cui al comma 1207 sembrerebbe volta a prevedere l’estinzione anche dell’obbligo di rimborsare all’INAIL l’ammontare delle rendite liquidate ai propri dipendenti nel caso della fattispecie di cui al citato articolo 51.
[226] Il termine era stato a sua volta prorogato al 31 dicembre 2006, da ultimo, dall'art. 20 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
[227] Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.
[228] Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti la suddetta aliquota del 10% per gli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo.
[229] L’articolo1, comma 1, in esame prevede che il Ministero del lavoro rimborsa i relativi oneri all'IINPS, previa rendicontazione.
[230] Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
[231] Il contratto di solidarietà rappresenta, in sostanza, un contratto collettivo aziendale con il quale si realizza una particolare forma di tutela occupazionale, al fine di permettere la salvaguardia di posti di lavoro attraverso la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro allo scopo di evitare, o limitare, i licenziamenti nelle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS attraverso un impiego più razionale della forza lavoro. Accanto a questa tipologia di contratto, denominato contratto di solidarietà difensivo, è presente un’altra tipologia di contratto di solidarietà (cd. contratto di solidarietà espansivo), meno utilizzata, finalizzata a creare nuova occupazione. Attraverso questo strumento, infatti, il datore di lavoro può concordare con le organizzazioni sindacali la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione, con assunzione contestuale di nuovo personale a tempo indeterminato.
Introdotti dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 683, i contratti di solidarietà interessano gli stessi datori di lavoro destinatari della CIGS e, quindi, in generale, le aziende industriali che abbiano occupato mediamente, nel semestre precedente la domanda per la procedura di cassa integrazione, più di quindici dipendenti. Alla disciplina della CIGS si rimanda anche per quanto riguarda le modalità di computo dei lavoratori. Il contratto di solidarietà, inoltre, può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi, (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 218 del 1978) ai sensi del citato D.L. 726 del 1984, e può essere prorogato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, per ulteriori 24 mesi.
[232] A norma dell'art. 5 del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993, per i contratti di solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 l'ammontare del trattamento di CIG è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, con contemporanea corresponsione alle imprese di un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della medesima riduzione d'orario.
[233] Le imprese artigiane non devono rientrare nel campo di applicazione della CIGS.
[234] In sostanza si tratta di imprese che non siano: industriali; appaltatrici (presso imprese industriali) di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
[235] Si ricorda, in proposito, che il termine originario previsto dal richiamato comma 5 (31 dicembre 1995) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1998 (articolo 1, comma 2, D.L. 4 del 1998), al 31 dicembre 1999 (articolo 81, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448), al 31 dicembre 2000 (articolo 62, comma 5, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488), al 31 dicembre 2001 (articolo 78, comma 15, lettera c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388), al 31 dicembre 2002 (articolo 52, comma 70, della L. 448 del 2001), al 31 dicembre 2003 (articolo 41, comma 3, della L. 289 del 2002), al 31 dicembre 2004 (articolo 3, comma 136 della L. 350 del 2003), al 31 dicembre 2005 (art. 1, comma 162, della legge n. 311/2004), e, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 11, del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2006, n. 127.
[236] Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
[237] In particolare, la norma stabiliva che in caso di inadempimento delle regioni (e province autonome) il Governo, ai sensi dell’art. 6, III comma, del d.p.r. n. 616, poteva prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere, decorso il quale era possibile adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale. In particolare, il Consiglio dei Ministri disponeva l'intervento sostitutivo dello Stato, eventualmente attraverso il conferimento dei poteri necessari ad un’apposita commissione.
[238] In base ad esso spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea.
[239] Il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere è fissato con decreti del Ministro del tesoro. Le aziende di credito, tesorieri e cassieri degli enti pubblici, nella qualità di organi di escussione degli enti medesimi, effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali. Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da trasferimenti pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera.
[240] In relazione al progressivo rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali è sorta in questi ultimi anni l’esigenza di un progressivo superamento del sistema di Tesoreria unica. A tal fine, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, in occasione della riforma del bilancio dello Stato, ha provveduto, da un lato, a ridefinire il sistema della Tesoreria unica per le regioni e gli enti locali di minori dimensioni, con l’introduzione del c.d. sistema misto, e dall’altro ad avviare la sperimentazione del totale superamento della tesoreria unica. Da ultimo, l’art. 1, comma 45, della legge Finanziaria 2006 ha previsto l’esclusione delle Camere di commercio e delle aziende ad esse collegate dal sistema di tesoreria unica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il D.Lgs. n. 279/1997 aveva previsto una sperimentazione biennale (a partire dal 1° gennaio 1999) dalla quale ricavare elementi di valutazione in ordine alla effettiva possibilità di perseguire la totale eliminazione del sistema di tesoreria unica.
[241] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
[242] GU C 242 del 21.8.1996, pag. 6; GU C 63 del 28.2.1997, pag. 2.
[243] Gli effetti dell’infrazione sugli interessi generali e particolari saranno valutati caso per caso. A scopo esemplificativo si possono citare i seguenti fattori:
- perdita di risorse proprie della Comunità,
- incidenza dell’infrazione sul funzionamento della Comunità,
- danno grave o irreparabile alla salute umana o all’ambiente,
- danno patrimoniale o non patrimoniale subito da privati e da operatori economici, compreso il danno di indole immateriale come quello arrecato allo sviluppo della persona umana,
- importi finanziari implicati nell’infrazione,
- eventuali vantaggi finanziari che lo Stato membro tragga dall’omessa esecuzione della sentenza della Corte,
- importanza relativa dell’infrazione, con riferimento al volume di affari o al valore aggiunto del settore economico in causa, nello Stato membro considerato,
- ordine di grandezza della popolazione su cui si ripercuote l’infrazione (la gravità potrebbe essere ritenuta inferiore se l’infrazione non riguarda tutto lo Stato membro in questione),
- responsabilità della Comunità verso i paesi terzi,
- se si tratta di un’infrazione isolata o di un caso di recidiva (come nell’ipotesi di più ritardi nell’attuazione di direttive comunitarie in un determinato settore).
[244]L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
[245]L’Italia ha ratificato il Protocollo con la legge 28 agosto 1997, n. 296.
[246]Si ricorda che la recente legge 9 gennaio 2006, n. 12, ha dettato disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’Uomo. Infatti, in base all’art. 46 della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo, le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’Uomo pronunciate nell’ambito delle controversie che le riguardino; il Comitato dei ministri – organo decisionale del Consiglio d’Europa – ne sorveglia l’esecuzione. La legge 9 gennaio 2006, n. 12, novellando l’art. 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, precisa le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, e introduce specifici obblighi di informazione al Parlamento, in relazione al seguito da dare alle pronunce emanate dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nei confronti dello Stato italiano.
[247] Legge 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
[248] Recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
[249] Recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.
[250] Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, pubblicato nella GU 8 giugno 2006, n. 131.
[251] Il DPCM di istituzione è stato firmato il 28 luglio 2006, e registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2006 al registro n. 10, foglio n. 176.
[252] Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
[253] Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
[254] Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2005, n. 58, recante Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
[255] Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[256] D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, recante Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della L. 22 aprile 2005, n. 58.
[257] Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale (art. 5) prevedendo che a loro volta le regioni, cui sono attribuiti compiti di programmazione in materia (art. 6), conferissero alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (art. 7).
Ogni regione costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite dallo Stato (art. 20).
Con successivi DPCM sono state trasferite alle regioni le risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997.
Ogni regione ha adottato una propria legge in materia di trasporto pubblico locale con la quale ha conferito a province e comuni alcune delle funzioni nel settore e ha regolato i relativi trasferimenti finanziari.
[258] D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
[259] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[260] Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
[261] Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 e successive modificazioni, recanti norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia, è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF possa essere effettuata anche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (cfr. anche la legge n. 637/1996) e delle Assemblee di Dio in Italia, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo. Successivamente, la legge 5 ottobre 1993, n. 409 ha esteso la possibilità di scelta anche in favore della Chiesa evangelica valdese, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale. Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 tale possibilità di scelta è stata estesa anche in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”. Infine, la disciplina relativa alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è stata estesa anche all'Unione delle Comunità ebraiche italiane (legge 20 dicembre 1996, n. 638): le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.
[262] Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2007.
[263] La nozione di “anno finanziario” ha rilievo sul piano contabile, ma non risulta univoca dal punto di vista tributario. Dalla formulazione letterale del testo non risulta dunque chiaro se la disposizione debba applicarsi al periodo d’imposta 2006, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007, o al periodo d’imposta 2007, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008. Tanto ciò è vero con riferimento ad una disposizione analogamente formulata della legge finanziaria 2006, la quale, introducendo proprio la disciplina del 5 per mille, conteneva il riferimento all’”anno finanziario 2006” (art. 1, comma 337, legge n. 266/2005) è stata necessaria una norma di interpretazione autentica, la quale ha specificato come la stessa dovesse intendersi applicabile al periodo d’imposta 2005 (art. 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273).
[264] Per ciò che concerne lo stato di attuazione delle procedure di corresponsione dei fondi derivanti dalla scelta per la destinazione del 5 per mille operata nel 2006, il Governo, in data 1° febbraio 2007, in risposta alla interrogazione a risposta immediata in Commissione Peretti n. 5-00645, ha evidenziato che solo a fine dicembre 2006 è stato completato l’invio all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti per l’anno 2005, e che non è ancora completata la fase dei controlli delle autocertificazioni prodotte dai soggetti che hanno formalizzato richiesta di fruizione del beneficio, iscritti nelle diverse tipologie di elenchi previsti dall’articolo 1, comma 337, della legge finanziaria 2006.
[265] http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Altri+modelli+Anno+
2006/Domanda+5+per+mille/.
[266] Cfr. il D.P.C.M 20 gennaio 2006, recante “Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza”.
[267] Gli articoli sono stati inseriti durante l’esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.
[268] Tali risorse sono allocate nello stato di previsione del ministero delle comunicazioni sull’u.p.b. 4.1.2.3 Diffusione radiofonica sedute parlamentari – al capitolo 3021
[269] Legge 24 dicembre 2003 n. 350
[270] Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
[271] In particolare, durante la discussione del progetto di bilancio interno per il 1993 (seduta del 13 ottobre 1993), la Camera dei deputati approvò un ordine del giorno che impegnava l'Ufficio di Presidenza della Camera ad adoperarsi, in accordo con la Presidenza del Senato, per accelerare la realizzazione della quarta rete RAI prevista dall'art. 24 della L. 223/1990 ed a promuovere nel contempo la stipula di convenzioni “tra il Ministero delle poste e la RAI, da un lato, e imprese radiofoniche private – in primo luogo l'impresa editrice di Radio radicale – dall'altro, tali da assicurare in via transitoria e fino alla piena entrata in servizio della quarta rete RAI la continuità delle trasmissioni delle sedute parlamentari”.
[272] D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, “Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
[273] Si ricordano in particolare l’ordine del giorno n. 9/1021/150, presentato nel corso dell'esame al Senato del d.d.l. A.S. 1021 (futura legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), e l'ordine del giorno n. 9/4354/169 accolto dal Governo nel corso dell'esame alla Camera del d.d.l. collegato alla manovra di finanza pubblica 1998 (divenuto legge 27 dicembre 1997, n. 449).
[274] Legge 11 luglio 1998, n. 224, “Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria”.
[275] La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 (“Disciplina del sistema delle comunicazioni”), in corso d’esame parlamentare al Senato.
[276] In particolare il punto 5.3.6 della delibera specifica che il finanziamento del progetto Ri-MED, vede il coinvolgimento del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, e prevede la creazione di un Centro di ricerca biotecnologia, nel Mezzogiorno (Sicilia), sede di laboratori dedicati ai campi più avanzati della ricerca e della traslazione del settore biotecnologico. Il Centro disporrà anche di tecnologie avanzate per consentire una rapida trasferibilità dei risultati della ricerca in ambito applicativo e commerciale e sarà dotato di attrezzature di altissimo livello tecnologico in grado esse stesse di attrarre attività formative e di garantire la competitività del Centro a livello nazionale creando altresì opportunità per l'avvio di nuove imprese nel territorio.
[277] Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2006, lo stanziamento risulta iscritto nel capitolo 236 (Somme da corrispondere alla Fondazione Ri.MED per lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie), per un importo di 10 milioni di euro.
[278] I criteri per l’erogazione dei contributi sono stati definiti sulla base di un regolamento adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 378/1999 il contributo deve essere ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.
[279] I criteri e le modalità di attribuzione e di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali sono state stabilite da un regolamento adottato con D.M. 1° ottobre 2002 n. 225. L’articolo 4, comma 190, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto che le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario possano beneficiare del 10% dei contributi riservati alla radiofonia (e quindi dell’1% del totale dei contributi destinati all’emittenza locale).
[280] Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
[281] La disposizione recava, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo all’occupazione dei giornalisti, alla tutela del prodotto editoriale primario nonché all’ottimizzazione dei costi di produzione e dei livelli di diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
Sugli schemi di regolamenti previsti dal comma 117 il successivo comma 118 prevede l’espressione di un parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
[282] Vedi il resoconto della seduta della VII Commissione Cultura del 12 ottobre 2006
[283] La formulazione della norma in commento appare poco chiara; per una migliore comprensione può quindi essere utile riportare quanto previsto dall’articolo 26, comma 1 del citato D.L. 262/2006, disposizione - analoga a quella in commento - non più presente nel testo del decreto convertito. Tale norma disponeva che i medesimi contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisive fossero “erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all’anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
[284] Alla legge n. 250 del 1990 è stata data attuazione con il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525 “Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni”.
[285] In particolare, è previsto che le imprese editrici:
- editino la testata stessa da almeno tre anni;
- abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
- abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
- la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali;
- abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
[286] A tali imprese – così come alle cooperative giornalistiche che editano periodici - non si applica la maggiorazione prevista in caso di entrate pubblicitarie inferiori al 30 per cento prevista dal successivo comma 11(v. infra). Ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero non si applica il requisito di cui alla lettera e) del comma 2 (la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali);
[287] Tra le cooperative giornalistiche sono comprese anche quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'art. 52 definisce cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.
[288] Un ulteriore contributo per copia stampata pari a 0,2 euro fino a 30.000 copie di tiratura media è corrisposto alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali (comma 3).
[289] In particolare si tratta di contributi annui di 500 milioni di lire (258,2 migliaia di euro) da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e – per ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera - 300 milioni di lire (155,0 migliaia di euro) dalle 30.000 alle 150.000 copie; 200 milioni di lire (103,3 migliaia di euro) dalle 150.000 alle 250.000 copie e 100 milioni di lire (51,7 migliaia di euro) oltre le 250.000 copie.
[290] Ai sensi del medesimo comma 10, per tali imprese, i contributi sono determinati nelle seguenti misure: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni (1,29 milioni di euro) per i quotidiani e lire 600 milioni (309,9 migliaia di euro) per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni (206,6 migliaia di euro) nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
Da ultimo, sono previsti ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del predetto comma 10, qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali (comma 11). Tali contributi - così come quelli di cui al precedente comma 10 - sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, dei contributi previsti al comma 8 (comma 13). Si ricorda, poi, che la somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi (comma 12).
[291] L’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 concede una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe telefoniche, del servizio di spedizione delle rese; possono inoltre essere istituiti servizi speciali di trasporto dei giornali. L’articolo 4, comma 3 della legge n. 250/90 ha poi esteso tali riduzioni tariffarie ai consumi di energia elettrica e ai canoni per i servizi di telecomunicazione. L’articolo 2, commi 120, 121 e 123 del D.L. 262 del 2006 ha poi limitato tali riduzioni tariffarie ad un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi. Infine, la legge n. 112 del 2004 sul riassetto del sistema radiotelevisivo (cd. Legge Gasparri) ha esteso le norme a favore delle radio di partito ai canali tematici a diffusione satellitare.
[292] Legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416.
[293] Qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo in commento. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento della media dei costi citata.
[294] Il comma in esame, ad eccezione dell’ultimo periodo, peraltro di contenuto estraneo al resto della norma, è identico all’articolo 26, comma 2 del D.L. 262/2006, norma espunta dal testo del decreto convertito in legge.
[295] L’attuale disciplina sui requisiti per l’accesso ai contributi ai giornali di partito previsti dal comma 10 dell’articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 è contenuta nell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
I contributi sono riservati alle imprese editrici di quotidiani e periodici – anche telematici – organi o giornali di forze politiche che:
- abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere;
- abbiano rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.
Il DPR n. 525 del 2 dicembre 1997, come integrato dal DPR 7 novembre 2001, n. 460, ha precisato che per “rappresentanze” nel Parlamento europeo si intendono almeno due deputati eletti delle liste del movimento stesso.
Il comma 3-ter, dell’articolo 20 del D.L. 223/2006, per ovviare ai problemi sorti con l’unificazione di diverse forze politiche in un solo gruppo parlamentare, ha recentemente disposto che per accedere ai contributi non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.
[296] L. 7 agosto 1990, n. 230, Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
[297] La norma in esame riporta l’errata espressione “canali telematici” in luogo di canali tematici, utilizzata dall’ articolo 7, comma 13, della legge n. 112/2004.
[298] Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
[299] Legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
[300] V. articolo 6 della legge n. 287/1990. La determinazione dei criteri generali che consentono di autorizzare eccezionalmente le operazioni in questione compete al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
[301] Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
[302] Recante Modifiche alla delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante il "Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", e successive modificazioni e integrazioni
[303] Infatti, ai sensi del comma 2, “il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell’Autorità sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale”. Il comma 3 stabilisce che, “ fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell’Autorità, nonché gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino Ufficiale dell’Autorità successivo alla data della loro adozione”. Secondo il comma 4 “i provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Autorità, unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalità dei cittadini”. Ai sensi del comma 5, “le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito Internet dell’Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni”. Infine, ai sensi dei commi 6 e 7, il Segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell’Autorità soggetti a pubblicazione. L’Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.
[304] Va peraltro rilevato che nel caso specifico del regolamento dell’AGCM sulle procedure per i conflitti di interessi è stata disposta la pubblicazione dello stesso nella G.U (v. la deliberazione del 16 novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 282 di mercoledì 1° dicembre 2004).
[305] Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[306] Ai sensi dell’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.
[307] L’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, con i seguenti compiti: raccogliere e rendere pubblici normative e dati statistici; realizzare una mappa aggiornata dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia; analizzare le condizioni dell'infanzia; formulare proposte per migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva e per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
[308] Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
[309] D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.
[310] Si ricorda che l’art. 5, co. 3-bis, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, riconosce il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[311] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
[312] Le disposizioni attuative per l'avvio della nuova assicurazione sono state dettate con due decreti interministeriali in data 15 settembre 2000 (G.U. del 22 settembre 2000), che disciplinano rispettivamente:
- le modalità di attuazione dell'assicurazione (persone assicurate, premi e soggetti esonerati, iscrizione, modalità di versamento, regime sanzionatorio, prestazioni etc.);
- le modalità operative per l'individuazione da parte dell'INAIL delle persone soggette all'obbligo assicurativo.
[313] Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Si evidenzia che il citato articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 si limita a definire il contenuto della legge finanziaria, prevedendo che essa non può contenere norme di delega, di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ma esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
[314] Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
[315] Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
[316] La relazione illustrativa allegata al disegno finanziaria evidenzia che l’attuale copertura territoriale, al 31 dicembre 2005, è pari al 9,9 per cento. Secondo le stime del Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, riportate dalla medesima relazione, per ogni incremento del 5% della copertura nazionale sarebbero necessari due miliardi di euro. La relazione sottolinea, pertanto, che il raggiungimento dell’obiettivo indicato dal comma 1259 (copertura territoriale del 33% entro il 2010) richiederebbe una cifra complessiva di 9 miliardi di euro. In ragione dell’attuale congiuntura economica, lo stanziamento previsto da questa norma, fatta salva la possibilità di incrementare le risorse negli anni futuri, è sensibilmente inferiore alle necessità.
[317] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, conv., con mod., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
[318] Si ricorda che, nell’ambito del Governo Prodi II, l’incarico relativo alle politiche per i diritti e le pari opportunità è stato conferito al ministro senza portafoglio on. Barbara Pollastrini.
[319] D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. L’art. 2 del codice riassume le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità.
[320] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.
[321] www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/slide/Pariopportunita.pdf.
[322] A tale riguardo, si segnala la proposta di legge A.C. 1249 (Bianchi ed altri) “Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale”, in corso di esame in Commissione Giustizia. L’articolo 3 prevede l’istituzione di un Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale presso il Ministero dell’Interno, con il compito di coordinare le attività di prevenzione e contrasto dei reati inerenti le violenze sessuali e di monitorare il fenomeno sul territorio nazionale.
[323] Nella relazione di accompagnamento del disegno di legge finanziaria si puntualizza che tali risorse finanziarie potranno essere utilizzate per la sperimentazione di modelli di intervento a favore di soggetti non autosufficienti, in previsione della creazione di un sistema integrato, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle competenze istituzionali disciplinate dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e nell’ambito dei principi dettati dalla legge n. 328 del 2000.
[324] Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
[325] Da: www.welfare.gov.it.
[326] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[327] D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[328] L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
[329] Da: ww.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf.
[330] Il richiamato comma 160, oltre ad istituire la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, ha assegnato alla stessa un contributo di 1 milione di euro, per l'anno 2005, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Si ricorda che alla Fondazione partecipano quali soci fondatori il Ministero del lavoro e dello politiche sociali e altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità (non viene peraltro specificato quali). Viene altresì stabilito che la fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori.
[331] Occorre ricordare, in merito alla responsabilità sociale delle imprese, che alcuni provvedimenti comunitari hanno trattato il problema “indirettamente”: pur trattando argomenti diversi, infatti, tali provvedimenti hanno toccato tematiche “adiacenti” alla CSR. In particolare, si possono citare la direttiva n. 94/45 sui Comitati Aziendali Europei, il regolamento n. 2157/2001 e la direttiva n. 2001/86, sullo statuto di società europea, e la direttiva n. 2002/14, sull’informazione e consultazione dei lavoratori nella Comunità europea.
[332] L. 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
[333] L. 8 agosto 1995, n. 340, Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
[334] L. 31 marzo 1998, n. 70, Benefìci per le vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca».
[335] L. 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[336] L. 23 novembre 1998, n. 407, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[337] L. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
[338] Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
[339] Con il decreto 17 marzo 2006 il ministro dell'interno ha individuato le modalità di erogazione dei benefìci in favore dei familiari delle vittime di Ustica.
[340] L. 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[341] Camera dei deputati, I Commissione, ordine del giorno in commissione n. 0/02725/001/0 accolto il 27 luglio 2004; Senato, 1ª Commissione, ordine del giorno 0/3069/1/01 accolto il 29 luglio 2004.
[342] In quella occasione si è avuta notizia che un apposito gruppo di lavoro interministeriale aveva individuato una possibile soluzione della questione in una norma ad hoc volta ad estendere i benefici previsti dalla L. 206/2004 ai familiari delle vittime di Ustica (Senato della Repubblica, seduta n. 804 del 18 maggio 2005, Interrogazione a risposta orale 3-02177, intervento del Sottosegretario di Stato per l’interno D’Alia). Questa era la strada intrapresa dal disegno di legge A.S. 3504 (Bonfietti e altri) presentato nella XIV legislatura, Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca», ove, tra l’altro, si disponeva che i benefici di cui alla L. 206/2004 fossero riconosciuti anche ai familiari delle vittime della strage di Ustica.
[343] Stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa appunto al trattamento dei prigionieri di guerra.
[344] L. 8 agosto 1985, n. 440, Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità.
[345] L. 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
[346] In origine l’assegno era stabilito con decreto del Presidente del Consiglio, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Parlamento, come previsto dall’art. 1, co. 2, della legge 440. Dal 1991 il provvedimento di assegnazione ha assunto la forma di decreto del Presidente della Repubblica in seguito all’approvazione della legge 12 gennaio 1991, n. 13 che ha stabilito che gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri devono essere emanati con DPR (art. 1, co. 1, lett. ii).
[347] L. 22 dicembre 1984, n. 887, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).
[348] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2006.
[349] L. 7 agosto 1997 n. 266, “Interventi urgenti per l'economia”.
[350] Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[351] Decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza”.
[352] Gli altri tre primi Forum mondiali dell'acqua sono stati tenutisi a Marrakech (1997), all'Aia (2000) e a Kyoto (2003). I lavori del quarto Forum sono consultabili sul sito internet http://www.worldwaterforum.org/home/home.asp
[354] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-0087+0+DOC+PDF+V0//IT
[355] Il citato articolo 80, comma 1, della legge n. 388 del 2000 è stato modificato prima dall’articolo 5 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e, successivamente, dall'articolo 7-undecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. I fondi stanziati erano pari a 350 miliardi di lire per il 2001 e 430 miliardi di lire per il 2002.
[356] Tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[357] Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento (in attuazione della delega recata dall'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
[358] Articolo 3, comma 101.
[359] Cfr. G.U. del 5 gennaio 2005.
[360] L’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 prevede che, in caso di accertamento di illeciti amministrativi, l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
[361] Ai sensi dell’articolo 22 della stessa legge n. 689 del 1981, contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. L'opposizione, che si propone mediante ricorso, non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
[362] Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[363] Si ricorda che nell’ambito delle politiche dei giovani l’articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006.
[364] D.L. 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
[365] D.Lgs. 30-07-1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[366] D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[367] Pubblicato nella G.U. del 24 ottobre 2005, n. 248.
[368] Nel D.P.R. si ricorda che è stato siglato, in data 9 maggio 2005, un protocollo di intesa tra il Comune di Roma, Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il Coni, e il S.I.I.T., Lazio, Abruzzo e Sardegna. Secondo il protocollo i lavori avranno la durata di due anni circa per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, interamente finanziata dal Comune con i fondi per Roma Capitale. Gli interventi consisteranno nella realizzazione di un palazzo dello sport per 8.000 spettatori; un palazzo del nuoto con posti per 4.500 spettatori, un parco attrezzato con campi all'aperto di atletica leggera, calcio, calcetto, basket, un'arena per grandi eventi, servizi complementari, viabilità e parcheggi. Si ricorda, infine, che, in data 11 ottobre 2005, si è tenuta, presso il Dipartimento della protezione civile, una riunione con i rappresentanti delle amministrazioni interessate nella quale è stato definito un percorso amministrativo, finanziario e di gestione relativo alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla celebrazione dei mondiali di «nuoto 2009».
[369] Pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255.
[370] Nel D.P.R. si ricorda che sono stati sottoscritti rispettivamente il 18 ottobre 2003 e il 16 novembre 2004 il «Contratto con la città ospite per i XVI Giochi del Mediterraneo del 2009» tra il Comitato internazionale dei giochi del Mediterraneo (CIJM), la città di Pescara ed il Comitato Nazionale Olimpico Italiano e l’atto costitutivo del «Comitato organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009».
[371] Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[372] La nuova denominazione è “Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze”.
[373] La legge finanziaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
[374] Tali risorse dovrebbero essere allocate nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze sull’u.p.b. 3.2.10.5 – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport – al capitolo 7450
[375] Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma
[376] Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva
[377] Le disposizioni della L. 1295/1957 sono state, successivamente, modificate e integrate dalla legge 18 febbraio 1983, n. 50.
[378] Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'art. 151 stabilisce che l'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal medesimo testo unico, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
[379] Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[380] Si segnala che l’articolo 11-quinquies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 (recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche), introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, sostituisce i primi due periodi del presente comma, incidendo su due aspetti del riordino dell’ICS: non si prevede più che esso avvenga tramite modifiche allo statuto e sono dettate diverse disposizioni per la composizione del consiglio di amministrazione. La legge di conversione del D.L. è attualmente all’esame della Camera dei deputati (AC 2340).
[381] Si tratta in particolare di BNL, Dexia Crediop, Monte dei paschi di Siena, San Paolo IMI e Banco di Sicilia S.p.a.
[382] Legge 23 dicembre 2005, n. 266
[383] Legge 15 luglio 2003, n. 189, Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.
[384] La Federazione Italiana Sport Disabili, costituita nel 1990 dall’unificazione delle tre federazioni sportive competenti in materia di handicap: la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati), la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Italiana Silenziosi d’Italia)
[385] In particolare si impegna il CONI a far sì che alle Paralimpiadi sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico degli atleti normodotati alle Olimpiadi; che sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni.
[386] L’art. 3 della legge 189/2003 ha novellato per tale profilo il D.Lgs.242/1999 (recante Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – poi modificato e integrato dal D.Lgs n. 15/2004) modificando l’art. 2 (Statuti) ed introducendo l’art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili).
[387] L’attività dell’Agenzia è documentata sul sito: http://www.agenziatorino2006.it ove sono elencate tutte le opere olimpiche, il relativo costo, le gare di appalto, i soggetti aggiudicatori dei lavori e le date di apertura e chiusura dei cantieri.
[388] D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito in legge, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43), Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.
[389] Con D.M. 4 aprile 2006 è stato determinato l'importo delle spese da porre a carico di soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato l’importo (pari a euro 30,50) delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti la carta d’identità elettronica, fissando inoltre le modalità per il versamento di detto importo tramite versamento con bollettino postale.
[390] D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[391] Ministero dell'Interno, Comunicato stampa del 22 giugno 2006, Incontro dei ministri dell'Interno Amato e per gli affari regionali Lanzillotta con i rappresentanti delle autonomie locali e con una delegazione dell’ANCI.
[392] D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
[393] Il comma 6-bis dell’articolo 13 del T.U. Spese di giustizia è stato inserito dall'art. 21, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.
[394] Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
[395] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
[396] L’articolo 26 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. ha ridotto l’ammontare del fondo di 7,2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2006.
[397] L. 23 dicembre 2005 n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
[398] D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[399] L. 27 dicembre2006, n. 298, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
[400] L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
[401] Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.
[402] La Convenzione cui si fa riferimento, aperta alla firma a l’Aja il 5 ottobre 1961, riguarda l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: i cittadini degli Stati divenuti Parti di detta Convenzione non hanno più bisogno – beninteso nei confronti di ordinamenti giuridici stranieri che abbiano anch’essi ratificato la Convenzione – di far legalizzare presso le ambasciate straniere tutta un’ampia gamma di documenti, che vanno da quelli rilasciati dall’amministrazione statale – inclusi gli atti giudiziari – a quelli amministrativi, come anche agli atti notarili e alle autenticazioni di firme. Sono invece esclusi dal disposto della Convenzione gli atti redatti da agenti diplomatici o consolari, nonché i documenti relativi ad operazioni commerciali o doganali.
Più in particolare, la Convenzione prevede la modalità dell’apposizione di una apostille (postilla) da parte di un’autorità interna dello stesso Stato da cui promana l’atto – autorità designata all’atto della ratifica della Convenzione - che sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata dello Stato in cui il documento dovrebbe esser fatto valere.
La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253.
[403] Come modificato dall’articolo 4, comma 15, della legge 24-12-2003 n. 350 (legge finanziaria 2004).
[404] Si ricorda, brevemente, che il D.L. 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, agli artt. 5-8, ha previsto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), nonché un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, società di promozione imprenditoriale controllata dall’IRI, ora confluita in Sviluppo Italia S.p.A. e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi. Le leggi finanziaria 2003 e 2005 e il D.L. 35/05 hanno poi esteso le misure del D.L. 120/89 ad altre aree diverse da quelle individuate dallo stesso decreto-legge e ad altri soggetti beneficiari.
[405] La legge finanziaria per il 2007 è stata pubblicata nella G. U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
[406] Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
[407] Le scuole europee sono istituzioni intergovernative funzionanti nell'Unione Europea regolate da un Protocollo intergovernativo che include lo Statuto della Scuola Europea e organizzate con sezioni linguistiche.
[408] Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
[409] D.L. 27 dicembre 2006, n. 299, Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa. Il decreto-legge è stato convertito in legge, senza modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 16.
[410] Ciò in deroga alla disciplina generale in materia di responsabilità degli impiegati dello Stato prevista dall’art. 82 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e dall’art. 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
[411] La legge finanziaria per il 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244. Nella seduta del 21 dicembre 2006 la Camera dei deputati aveva votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione in via definitiva, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del relativo disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
[412] Le risorse del fondo sono allocate nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione sull’u.p.b. 2.1.2.2 – interventi diversi – al capitolo 1263.
[413] Si citano a titolo di esempio la legge 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) della Regione Marche e la legge 5 dicembre 2003, n. 24 (Istituzione della giornata regionale per la legalità ) della Regione Calabria.
[414] Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, possono essere emanati – con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato – regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
[415] Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[416] Recante Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
[417] Recante Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.
[418] Delle misure adottate le amministrazioni devono dare comunicazione alla medesima Commissione per l’accesso.
[419] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.
[420] Cfr. Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2007, n. 21.
[421] Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.
[422] Il giudice a quo, muovendo dalla premessa che la locuzione “opposizione giudiziale” utilizzata dal legislatore non può riferirsi che ai creditori muniti di decreto ingiuntivo esecutivo, ha segnalato che la norma potrebbe comportare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori. La Corte, nel rilevare che “«l'opposizione giudiziale» – non proposta ovvero rigettata – alla quale si riferisce la norma censurata allude genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo giudiziale”, ha osservato che l’inserimento nella massa passiva va effettuato con riferimento a tutti i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dal momento dell’eventuale intervento nella procedura esecutiva.
[423] Si ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 283 del 2006 escludeva dai beni attribuiti alla Fondazione esclusivamente quelli mobili funzionalmente connessi allo svolgimento dell’attività dei due citati presìdi ospedalieri.
[424]Importo corretto rispetto a quanto esposto in Tabella F (in cui, come già ricordato, il rifinanziamento di Tabella D risulta contabilizzato due volte).
[425] Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1990, n. 8.
[426] Il risparmio pubblico indica il saldo corrispondente alla differenza tra il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli (entrate tributarie e entrate extratributarie, che costituiscono il complesso delle entrate correnti) e il totale delle spese correnti.
[427] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006.