Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Schede di lettura (articolo 1, commi 742-1046) - Tomo III
Riferimenti:
L n. 296 del 27-DIC-06     
Serie: Progetti di legge    Numero: 56    Progressivo: 10
Data: 13/03/2007
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2007

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Schede di lettura

(articolo 1, commi 742-1046)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 56/10

Tomo III

 

13 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier si compone dei seguenti tomi:

§      Tomo I: articolo 1, commi 1-403;

§      Tomo II: articolo 1, commi 404-741;

§      Tomo III: articolo 1, commi 742-1046;

§      Tomo IV: articolo 1, commi 1047-1364.

Le schede sono aggiornate con riferimento alle modifiche del testo e alle misure attuative intervenute entro la data del 28 febbraio 2007.

Si ricorda inoltre che è stato predisposto un dossier recante una sintesi del contenuto della legge finanziaria (n. 56/9), che dà conto delle modifiche intervenute nel corso dell’esame parlamentare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0007s3.doc


INDICE

 

 

Tomo III

 

Schede di lettura (articolo 1, commi 742-1046)

§      Articolo 1, commi 742-747 (Gestioni previdenziali)3

§      Articolo 1, comma 748 (Gestioni previdenziali)8

§      Articolo 1, commi 749-753 (Disposizioni in materia di previdenza complementare)10

§      Articolo 1, comma 754 (Regolazioni contabili)26

§      Articolo 1, commi 755-762 (Istituzione del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti privati del TFR)27

§      Articolo 1, comma 763 (Equilibrio finanziario degli enti previdenziali di diritto privato)35

§      Articolo 1, commi 764 e 766 (Nuova disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR)38

§      Articolo 1, comma 765 (Finanziamento per la campagna informativa relativa alle modalità di espressione dell’adesione alle forme pensionistiche complementari)48

§      Articolo 1, comma 767 (Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)53

§      Articolo 1, commi 768-777 (Misure in materia previdenziale)55

§      Articolo 1, comma 778 (Rivalutazione di prestazioni erogate dall’INAIL)75

§      Articolo 1, commi 779-781 (Gestione artigianato dell’INAIL)77

§      Articolo 1, comma 782 (Disposizioni in materia di infortuni sul lavoro)81

§      Articolo 1, commi 783-784 (Decorrenza degli interessi legali relativi alle prestazioni previdenziali)86

§      Articolo 1, commi 785-786 (Disposizioni in materia di base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle relative prestazioni in agricoltura)89

§      Articolo 1, comma 787 (Contributi per i lavoratori soci di determinate tipologie di cooperative)92

 

§      Articolo 1, comma 788 (Indennità di malattia e congedi parentali per i lavoratori a progetto)94

§      Articolo 1, commi 789-790 (Riscatto per congedi parentali)100

§      Articolo 1, comma 791 (Estensione della tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS)102

§      Articolo 1,commi 792, 794-795 (Provvidenze a favore delle vittime del terrorismo)106

§      Articolo 1, comma 793 (Contributi previdenziali degli assistenti all’infanzia)108

§      Articolo 1,comma 796 (Settore sanitario)110

§      Articolo 1, comma 797 (Incremento del finanziamento del SSN per il 2006)134

§      Articolo 1, comma 798 (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)135

§      Articolo 1, comma 799 (Aggiornamento del Piano sanitario nazionale)136

§      Articolo 1,comma 800 (Attività professionali dei medici della Presidenza del Consiglio)137

§      Articolo 1, commi 801-804 (Prezzo di vendita dei medicinali)138

§      Articolo 1, commi 805-808 (Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)142

§      Articolo 1, comma 809 (Consulta del volontariato per la lotta all’AIDS)144

§      Articolo 1, comma 810 (Disposizioni in materia di Tessera sanitaria)145

§      Articolo 1, commi 811-812 (Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale)148

§      Articolo 1, commi 813 e 816 (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)150

§      Articolo 1, commi 814-815 (Risorse per la ricerca sanitaria svolta da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni)152

§      Articolo 1, comma 817 (Lega italiana per la lotta contro i tumori)154

§      Articolo 1, comma 818 (Direttori degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)155

§      Articolo 1, commi 819-820 (Iniziative in materia di farmaci)156

§      Articolo 1, commi 821-824 (Disposizioni in materia di sangue e plasma umano)158

§      Articolo 1, comma 825 (Norme in materia di dispositivi medici)160

§      Articolo 1, comma 826 (Misure per le farmacie con fatturato ridotto)164

§      Articolo 1, comma 827 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)166

§      Articolo 1, comma 828 (Disposizioni in materia di vigilanza e controllo sul doping)167

§      Articolo 1, comma 829 (Disposizioni in materia di lotta al randagismo)169

§      Articolo 1, commi 830-832 (Spesa sanitaria della Regione siciliana)171

§      Articolo 1, comma 833 (Contributo di solidarietà alla Regione siciliana)175

§      Articolo 1, commi 834-840 (Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna)178

§      Articolo 1, commi 841-854 (Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale)185

§      Articolo 1, comma 855-859 (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca - FRI)199

§      Articolo 1, commi 860-861 (Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese)203

§      Articolo 1, comma 862 (Completamento degli interventi della programmazione negoziata)206

§      Articolo 1, commi 863-866 (Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate )209

§      Articolo 1, comma 867 (Risanamento dei canali della Laguna di Venezia-Porto Marghera e del Polo Chimico Laghi di Mantova)217

§      Articolo 1, comma 868 (Rassegnazione somme versate a titolo di risarcimento del danno ambientale)220

§      Articolo 1, comma 869 (Versamento all’entrata di risorse per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego)222

§      Articolo 1, commi 870-874 (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)224

§      Articolo 1, comma 875 (Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore)227

§      Articolo 1, comma 876 (Cofinanziamento di interventi regionali per il commercio e il turismo)228

§      Articolo 1, commi 877-879(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi)230

§      Articolo 1, comma 880(Fondo di garanzia fidi)234

§      Articolo 1, commi 881-882 (Sviluppo e rafforzamento patrimoniale dei confidi)237

§      Articolo 1, commi 883-885 (Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia)240

§      Articolo 1, commi 886-887 (Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica)244

§      Articolo 1, comma 888 (Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere)246

§      Articolo 1, commi 889-891 (Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi)248

§      Articolo 1, commi 892-895 (Progetti per la società dell’informazione)250

§      Articolo 1, comma 896 (Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale)253

§      Articolo 1, comma 897 (Riorganizzazione Ministero della difesa)254

§      Articolo 1, comma 898 (Istituzione di un fondo per le bonifiche delle aree militari)255

§      Articolo 1, comma 899 (Istituzione di un fondo per la ristrutturazione degli arsenali e degli stabilimenti militari)256

§      Articolo 1, comma 900 (Istituzione di un fondo per l’ammodernamento delle infrastrutture dell’Arma dei Carabinieri)257

§      Articolo 1, comma 901 (Riduzione investimenti fissi lordi della Difesa)258

§      Articolo 1, comma 902 (Interventi sanitari in favore del personale militare e civile italiano impiegato in aree interessate da conflitti - uranio arricchito)259

§      Articolo 1, comma 903 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà)261

§      Articolo 1, comma 904 (Imprese pubbliche)262

§      Articolo 1, commi 905-906 (Ulteriore privatizzazione della Società SNAM rete Gas)264

§      Articolo 1, commi 907-908 e 912-914 (Locazione finanziaria per le opere pubbliche)271

§      Articolo 1, comma 909 (Modifiche agli articoli 86 e 87 del codice dei contratti pubblici)276

§      Articolo 1, commi 910-911 (Sicurezza sul lavoro, tutela retributiva e contributiva in materia di appalti)278

§      Articolo 1, comma 915 (Sicurezza dei mezzi di autotrasporto)281

§      Articolo 1, comma 916 (Strutture logistiche intermodali)283

§      Articolo 1, comma 917 (Premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi)285

§      Articolo 1, comma 918 (Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica)287

§      Articolo 1, comma 919 (Agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli per trasporto merci)292

§      Articolo 1, comma 920 (Ulteriori misure in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi)293

§      Articolo 1, comma 921 (Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti)294

§      Articolo 1, comma 922 (Finanziamento progetti informatici del Ministero delle infrastrutture)298

§      Articolo 1, comma 923 (Incremento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore)299

§      Articolo 1, comma 924 (Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione)301

§      Articolo 1, commi 925-926 (Infrastrutture per la larga banda)303

§      Articolo 1, commi 927-929 (Transizione alla televisione digitale)306

§      Articolo 1, comma 930 (Riduzione di sanzioni nei confronti di soggetti esercenti la radiodiffusione sonora e la radiodiffusione televisiva locale)310

§      Articolo 1, comma 931 (Esclusione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea dalla regola del 2 per cento)313

§      Articolo 1, comma 932 (Unificazione dei fondi venture capital)314

§      Articolo 1, comma 933(Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)316

§      Articolo 1, comma 934 (Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100, recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero)318

§      Articolo 1, comma 935 (Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)319

§      Articolo 1, commi 936 e 941 (Interventi in favore del marchio «made in Italy»)321

§      Articolo 1, commi 937-938 (Tutela e sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)324

§      Articolo 1, comma 939 (Affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali)326

§      Articolo 1, comma 940 (Personale Parchi nazionali del Gran Sasso, Monti della Laga e Maiella)328

§      Articolo 1, comma 942 (Contributo agli enti fieristici)330

§      Articolo 1, comma 943 (Interventi per le collettività italiane all’estero)331

§      Articolo 1, comma 944 (Interventi per la salvaguardia di Venezia)334

§      Articolo 1, comma 945 (Finanziamento alla Regione Friuli-Venezia Giulia per opere infrastrutturali)336

§      Articolo 1, commi 946-948 (Assegnazione di entrate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)337

§      Articolo 1, comma 949 (Interventi per Roma-capitale della Repubblica)340

§      Articolo 1, commi 950-962 (Partecipazione italiana alle EXPO del 2008, 2010 e 2015)341

§      Articolo 1, comma 963 (Contributi erariali al comune di Roma quale sede della Capitale)347

§      Articolo 1, comma 964 (Alta velocità Torino-Milano-Napoli)349

§      Articolo 1, comma 965 (Finanziamento della linea ferroviaria Parma-La Spezia - Pontremolese)351

§      Articolo 1, comma 966-969 (Assunzione da parte dello Stato del debito Infrastrutture S.p.A.)352

§      Articolo 1, comma 970 (Canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Alta velocità/Alta capacità)356

§      Articolo 1, comma 971 (Contributo a Trenitalia S.p.A.)358

§      Articolo 1, comma 972 (Rimborso degli interessi per la realizzazione del Sistema Alta velocità/ Alta capacità)361

§      Articolo 1, comma 973 (Oneri di servizio pubblico per il trasporto locale ferroviario)363

§      Articolo 1, comma 974 (Investimenti nella rete ferroviaria tradizionale)365

§      Articolo 1, comma 975 (Interventi per infrastrutture ferroviarie)366

§      Articolo 1, comma 976 (Ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso)367

§      Articolo 1, commi 977-978 (Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale)368

§      Articolo 1, comma 979 (Finanziamento Pedemontana lombarda, opere stradali in Lombardia e metropolitana M4 di Milano)371

§      Articolo 1, comma 980 (Limiti di impegno relativi alla legge obiettivo)373

§      Articolo 1, comma 981 (Pedemontana di Formia)376

§      Articolo 1, comma 982 (Autonomia finanziaria delle autorità portuali)378

§      Articolo 1, comma 983 (Stanziamenti per costruzioni dei porti)380

§      Articolo 1, commi 984-985 (Autorizzazione per le autorità portuali all’applicazione di un’addizionale su tasse, canoni e diritti e conferma tassa sulle merci sbarcate e imbarcate)382

§      Articolo 1, comma 986 (Interpretazione autentica di norme sull’autonomia finanziaria delle Autorità portuali)383

§      Articolo 1, comma 987 (Riscossione tasse uffici doganali)385

§      Articolo 1, comma 988 (Esclusione delle autorità portuali dall’applicazione dei limiti di spesa)386

§      Articolo 1, comma 989 (Definizione del sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali)389

§      Articolo 1, comma 990 (Stanziamenti per la realizzazione di opere e servizi previsti nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali)391

§      Articolo 1, comma 991 (Contributo per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali)393

§      Articolo 1, comma 992 (Classificazione opere previste nel piano regolatore portuale)394

§      Articolo 1, comma 993 (Atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali)396

§      Articolo 1, commi 994-995 (Contributo per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali)398

§      Articolo 1, commi 996-997 (Attività di dragaggio)399

§      Articolo 1, commi 998-1000 (Nuove convenzioni per il cabotaggio marittimo)406

§      Articolo 1, comma 1001 (Privatizzazione del Gruppo Tirrenia)408

§      Articolo 1, comma 1002 (Ampliamento del porto di Taranto)409

§      Articolo 1, comma 1003 (Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale)411

§      Articolo 1, comma 1004 (Sviluppo dei porti)412

 

§      Articolo 1, comma 1005 (Istituzione Comitato per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale)416

§      Articolo 1, comma 1006 (Riassegnazione stanziamenti non utilizzati)417

§      Articolo 1, comma 1007 (Applicazione codice dei contatti pubblici)418

§      Articolo 1, comma 1008 (Ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002)419

§      Articolo 1, comma 1009 (Interventi per i comuni della Val di Noto)420

§      Articolo 1, commi 1010-1011 (Ricostruzione della valle del Belice e proroga di alcuni termini per la provincia di Catania)421

§      Articolo 1, comma 1012 (Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria)424

§      Articolo 1, commi 1013-1015 (Interventi nelle zone di Basilicata, Campania, Umbria, Marche, Liguria, Veneto e Calabria colpite da calamità)426

§      Articolo 1, comma 1016 (Interventi infrastrutturali nel settore del trasporto rapido di massa)429

§      Articolo 1, comma 1017 (Strade di rilievo nazionale e autostrade)432

§      Articolo 1, commi 1018-1021, 1023-1026 e 1028 (Finanziamento ANAS Spa)434

§      Articolo 1, comma 1022 (Istituzione di un fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie)446

§      Articolo 1, comma 1027 (Contributi in relazione a interventi sulle autostrade Torino-Savona e Firenze- Bologna)448

§      Articolo 1, comma 1029 (Messa in sicurezza di gallerie monotubo a carattere internazionale)450

§      Articolo 1, comma 1030 (Modifiche al D.L. n. 262/2006 in materia di concessioni autostradali)452

§      Articolo 1, commi 1031-1032 (Istituzione di un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale)459

§      Articolo 1, comma 1033 (Acquisto di veicoli stradali e ferroviari)463

§      Articolo 1, comma 1034 (Incremento del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)464

§      Articolo 1, comma 1035 (Finanziamento e aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale)465

§      Articolo 1, comma 1036 (Finanziamento per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale)466

§      Articolo 1, comma 1037 (Servizi per la sicurezza stradale)467

§      Articolo 1, comma 1038 (Interventi per l’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza ferroviaria)469

§      Articolo 1, comma 1039 (Potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto)470

§      Articolo 1, commi 1040-1041 (Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica)471

§      Articolo 1, commi 1042-1043 (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale -INSEAN - di Roma)473

§      Articolo 1, comma 1044(Rete nazionale degli interporti)475

§      Articolo 1, comma 1045 (Realizzazione di opere infrastrutturali nella regione Veneto)476

§      Articolo 1, comma 1046 (Rottamazione dei traghetti)477

 


Schede di lettura
(articolo 1, commi 742-1046)


Articolo 1, commi 742-747
(Gestioni previdenziali)

 


742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, è stabilito per l'anno 2007:

a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b).

744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispetti­vamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «secondo i seguenti criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio del rapporto tra contri­buzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».

746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incre­mento dei trasferimenti stabiliti annual­mente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri».

747. Al fine di pervenire alla siste­mazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.


 

 

I commi 742-747 recano disposizioni varie relative alle gestioni previdenziali.

In primo luogo i commi 742-744 determinano l'adeguamento, per l'anno 2007, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[1], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88 del 1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2007, pari complessivamente a 585,09 milioni di euro, sono determinati (comma 742):

a)      nella misura di 469,16 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)      nella misura di 115,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

 

Pertanto, come previsto dal comma 743, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2007 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 742, lettera a) – in 16.650,39 milioni di euro (per l’anno 2006 l’importo dovuto era infatti pari a 16.181,23 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 742, lettera b) – in 4.114,39 milioni di euro (nel 2006 l’importo dovuto era infatti pari a 3.992,46 milioni).

 

Ai sensi del comma 744 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990.

 

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

 

Viene specificato che, nell'ambito del primo importo di 16.650,39 milioni di euro (relativo alle gestioni di cui al comma 742, lettera a)), il riparto è al netto delle seguenti quote:

§      945,10 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

§      2,50 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

§      57,94 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

§

Il comma 745 provvede a modificare le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

 

Il richiamato comma 2 provvede in primo luogo alla rideterminazione dell’importo complessivo del contributo dovuto dallo Stato per la copertura degli oneri della GIAS di cui al citato articolo 37, comma 3, lettera c) della L. 88/1989. Inoltre, l’ultimo periodo del comma 2 ha attribuito al Governo il compito di procedere entro il 31 dicembre 1999 alla ridefinizione della ripartizione del medesimo importo complessivo, tenendo conto delle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali. Vengono stabilito i seguenti criteri cui attenersi in tale ridefinizione:

-        rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;

-        risultanze gestionali negative;

-        rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

 

Il comma 745, modificando parte dell’ultimo periodo del richiamato comma 2 dell’articolo 3 della L. 335, dispone che il criterio da seguire nella ridefinizione della ripartizione dell’importo complessivo del contributo dovuto dallo Stato per la copertura degli oneri della GIAS di cui al citato articolo 37, comma 3, lettera c) della L. 88/1989 sia unicamente quello del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l’applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al ddl originario (A.C. 1746), tale modifica rispetto a quanto precedentemente previsto dalla L 335/1995 si renderebbe necessaria tenendo conto delle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali.

 

Il successivo comma 746 provvede a sostituire il quinto periodo del comma 34 dell’articolo 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), concernente le modalità di riparto tra le gestioni pensionistiche interessate delle somme trasferite dallo Stato ai sensi della lettera c) dell'articolo 37, comma 3, della L. 88 del 1989.

 

L'articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997, oltre a prevedere un incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche che usufruiscono delle risorse della GIAS ai sensi della lettera c) dell'articolo 37, comma 3, della L. 88 del 1989, ha stabilito che, a decorrere dal 1998, le percentuali di riparto, tra le diverse gestioni interessate, dell’importo dei medesimi trasferimenti - al netto della predetta somma aggiuntiva -siano definite tramite lo strumento organizzativo della conferenza di servizi (di cui all'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241) e mediante i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (applicati in base all'ultimo consuntivo approvato). Sono escluse dal procedimento di ripartizione le somme spettanti alla gestione speciale minatori e all'ENPALS. Si consideri peraltro che l'articolo 4 del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999 (L. 23 dicembre 1998, n. 448), riguardo al riparto dello stanziamento in esame relativo al medesimo anno 1999, da un lato ha ricompreso anche le suddette somme aggiuntive di adeguamento e, dall'altro, ha escluso (oltre alle quote assegnate alla gestione speciale minatori e all'ENPALS) un importo pari a 2.294 miliardi, direttamente attribuito alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Successivamente l’articolo 34, comma 9, della L. 448 del 1998, modificando il comma 34 dell'articolo 59 della L. 449 tramite l’aggiunta di un quinto periodo allo stesso, ha escluso dal medesimo procedimento di riparto, a decorrere dall’anno 1998, le quote assegnate alla gestione degli artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali, nella misura del 50% rispetto all’importo stabilito dall’articolo 5, comma 1, della L. 663/1997 (legge finanziaria per il 2007).

La successiva legge finanziaria per il 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488), all’articolo 35, comma 2, ha stabilito in via permanente l'esclusione delle due suddette quote dal procedimento di riparto.

 

Il richiamato comma 746, quindi, in primo luogo estende l’esclusione parziale dal richiamato procedimento di riparto anche alle quote assegnate alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 28 della citata L. 88 del 1989.

Lo stesso comma, inoltre, con un’altra modifica, dispone che la parte delle quote assegnate alle richiamate gestioni previdenziali esclusa dal procedimento di riparto - come detto tale esclusione opera nella misura del 50% rispetto all’importo stabilito dalla legge finanziaria per il 2007 – debba essere rivalutata, a decorrere dal 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con la legge finanziaria in base all’articolo 37, comma 5, della L. 88 del 1989, e debba essere annualmente adeguata secondo i medesimi criteri.

 

Il comma 747, infine, prevede che, al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane S.p.a. nei confronti della tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino al termine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.a. per il pagamento delle pensioni a carico dell’INPS, ai sensi dell’articolo 16 della L. 12 agosto 1974, n. 370[2], fino al termine appunto dell’anno 2000, si devono intendere concesse direttamente all’INPS.

Il comma in esame dispone quindi che siano apportate le conseguenti variazioni nel conto del patrimonio dello Stato.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 16 ha stabilito che per il servizio relativo ai pagamenti, da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'INPS, l’istituto previdenziale è tenuto a precostituire il fondo occorrente ai pagamenti in un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti. Per la precostituzione del citato fondo, l’INPS, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate. In difetto delle disponibilità richiamate sono autorizzate, per il pagamento delle pensioni, anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'INPS.


 

Articolo 1, comma 748
(Gestioni previdenziali)

 


748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'eroga­zione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in ecce­denza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


 

 

Il comma 748 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per il 2005 e in 400 milioni di euro per il 2006[3].

 

A tal fine si prevede che per l’anno 2005, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro, siano utilizzate le somme che risultano - sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005 - trasferite alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie[4] (lettera a));

 

Invece per l’anno 2006 viene disposto che siano utilizzate:

§      per un importo di 87,48 milioni di euro, le somme che risultano – sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004 – trasferite alla GIAS quale eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie[5] (lettera b), n. 1);

§      per un importo di 312,52 milioni di euro, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005[6], in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi[7] (lettera b), n. 2).

 


 

Articolo 1, commi 749-753
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

 


749. All'articolo 23 del decreto legisla­tivo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «1° gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;.

b) al comma 5:

     1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;

     2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni»;

d) al comma 3, le parole da: «Entro il 31 dicembre» fino a: «lettera b), n. 1):» sono sostituite dalle seguenti: «Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:»;

e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: «alla costituzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 marzo 2007,»;

f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

     «3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensioni­stica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche comple­mentari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6».

750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commis­sione di vigilanza sui fondi pensione».

752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.

753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le forme pensionistiche comple­mentari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007».


 

 

I commi da 749 a 753 recano disposizioni in materia di previdenza complementare, anticipando la decorrenza della riforma introdotta dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252[8], e successive modificazioni ed integrazioni, e modificando i termini entro cui le forme pensionistiche sono tenute a provvedere ai necessari adeguamenti per conformarsi alla nuova disciplina[9].

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 749 anticipa di un anno la decorrenza della vigenza delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal citato D.Lgs. 252/2005 fissandola al 1° gennaio 2007 anziché al 1° gennaio 2008, e pertanto nei commi 1, 5, 7 e 8 dell’articolo 23 del D.Lgs. 252/2005 sostituisce la data del “1° gennaio 2008” con quella del “1° gennaio 2007” e la data del “31 dicembre 2007” con quella del “31 dicembre 2006”.

 

Si ricorda che l’articolo 23, comma 1, del richiamato D.Lgs. 252 del 2005 stabiliva al 1° gennaio 2008 la data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, eccetto che per alcune disposizioni, che invece sono entrate in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (cioè il 14 dicembre 2005), relative:

-       alla destinazione del contributo di solidarietà al finanziamento della COVIP (articolo 16, comma 2, lettera b));

-       alla vigilanza della COVIP e ai compiti della medesima (articoli 18 e 19);

-       allo stanziamento per il rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (articolo 22, comma 1).

Lo stesso comma 1 prevedeva, inoltre, per i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007, l’applicazione della disciplina vigente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 252/2005.

Il comma 2 introduceva una disciplina transitoria per le aziende che non fossero in possesso dei requisiti per accedere al Fondo di garanzia per il credito di cui all’articolo 10, comma 3. In particolare si prevedeva che, limitatamente al periodo in cui sussisteva tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto, ai lavoratori di tali aziende non si applicasse la norma relativa al conferimento tacito del T.F.R. (meccanismo del silenzio-assenso) di cui all’articolo 8, comma 7. Si faceva salva la possibilità per i medesimi lavoratori di conferire in maniera esplicita, con dichiarazione di volontà, il T.F.R. alle forme di previdenza complementare; in tal caso l’azienda beneficiava delle agevolazioni previste dal citato articolo 10, naturalmente con esclusione dell’accesso al Fondo di garanzia.

Il successivo comma 3 disponeva che la COVIP emanasse, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativi, le direttive rivolte a tutte le forme pensionistiche, per dare attuazione alle disposizioni dello stesso decreto. In seguito, entro il 31 dicembre 2007, tutte le forme pensionistiche avrebbero dovuto adeguarsi, sulla base delle direttive emanate dalla COVIP, alle norme del D.Lgs. 252/2005. Inoltre, entro la medesima data del 31 dicembre 2007, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della medesima data, avrebbero dovuto provvedere alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del regolamento da allegare ai contratti di assicurazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 3.

Con il comma 4 si prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (data allora prevista per l’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005), potessero ricevere nuove adesioni, anche tramite conferimento del T.F.R., solamente le forme pensionistiche che avessero provveduto agli adeguamenti necessari e conseguentemente avessero ricevuto la relativa autorizzazione dalla COVIP.

Il comma 5 prevedeva che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, le disposizioni del medesimo decreto relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si sarebbero applicate anche ai soggetti che a tale data risultassero già iscritti a forme pensionistiche complementari. Le prestazioni maturate in favore dei menzionati soggetti sino al 31 dicembre 2007 sarebbero state assoggettate alla disciplina previgente, ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).La previsione dell’inapplicabilità del secondo periodo dell’articolo 20, comma 1, del TUIR comportava che divenisse definitiva la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale, effettuata secondo l’aliquota determinata con riferimento all’anno nel quale è maturato il diritto alla percezione della suddetta prestazione. Il trattamento testé illustrato si applicava anche alle prestazioni erogate entro il 31 dicembre 2007 e per le quali, entro la stessa data, l’amministrazione finanziaria non avesse provveduto all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute: a decorrere dal 1° gennaio 2008 non si sarebbe più dovuta effettuare la riliquidazione dell’imposta.

Il comma 6 prevedeva che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, continuasse ad applicarsi esclusivamente la normativa previgente, fino all’attuazione della specifica delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 243 del 2004.

I commi 7 e 8 recavano disposizioni transitorie per le seguenti categorie di lavoratori:

§      lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge di delega n. 421 del 1992). Per tali soggetti:

-       ai contributi versati dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 si prevedeva l’applicazione delle disposizioni di carattere tributario stabilite dall’articolo 8, commi 4 e 5;

-       per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2007 si prevedeva l’applicazione del regime tributario vigente a tale data;

-       per le prestazioni maturate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, si prevedeva che il soggetto interessato potesse optare per l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

§      lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005. Si disponeva che tali soggetti, entro la data del 30 giugno 2008, avrebbero potuto indicare le modalità di conferimento del TFR alla previdenza complementare, secondo le modalità indicate all’articolo 8, comma 7.

 

La lettera b) del comma 749introduce modifiche di carattere tecnico al comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. 252/2005, relativo al regime di tassazione applicabile ai soggetti che risultino già iscritti a forme pensionistiche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 (cfr. supra).

 

In particolare:

§      nel primo periodo, si sostituisce il riferimento alle prestazioni “erogate” con quello alle prestazioni tout court. A seguito di tale modifica, si dispone che a decorrere dall’entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2007 a seguito dell’anticipo di un anno disposto dal comma 749), le disposizioni dello stesso decreto legislativo, relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni, si applicheranno anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari.

§      nel secondo periodo, si sostituisce il riferimento “alle prestazioni maturate” con quello “ai montanti delle prestazioni accumulate”. Pertanto i montanti delle prestazioni accumulate in favore dei summenzionati soggetti sino al giorno precedente all’entrata in vigore della riforma sono assoggettate alla disciplina previgente, ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

La lettera c) del comma 749introduce modifiche di carattere tecnico al comma 7 del citato articolo 23, relativo alla disciplina applicabile ai soggetti assunti prima del 29 aprile 1993 e alla medesima data iscritti a forme di previdenza complementare, precisandosi che l’applicazione dell’uno o dell’altro regime tributario (rispettivamente quello previsto dalla disciplina previgente e quello introdotto dalla riforma) sia da riferire “ai montanti delle prestazioni” (rectius: “ai montanti delle prestazioni accumulate”) e non “alle prestazioni pensionistiche maturate”.

Pertanto, a seguito di tale modifica, con riferimento ai menzionati soggetti ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a tale data; invece per i montanti delle prestazioni accumulate a decorrere dal 1° gennaio 2007 (cioè dall’entrata in vigoredel D.Lgs. 252 del 2005), il soggetto interessato può optare per l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 del medesimo D.Lgs. 252/2005, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

 

Conseguentemente alle modifiche all’articolo 23 del D.Lgs. 252 previste dalle lettere a), b) e c):

§      la data di entrata in vigore del decreto legislativo risulta essere il 1° gennaio 2007 (comma 1, primo periodo);

§      continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 252/2005 per i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 (comma 1, secondo periodo);

§      le disposizioni del D.Lgs. 252/2005 relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni, si applicheranno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari, mentre i montanti delle prestazioni accumulate in favore dei summenzionati soggetti sino al 31 dicembre 2006 sono assoggettate alla disciplina previgente, ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (comma 5);

§      per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124 del 1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992:

-       ai montanti delle prestazioni accumulate entro il 31 dicembre 2006 si applicherà il regime tributario vigente alla predetta data;

-       per i montanti delle prestazioni accumulate a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto interessato può optare per l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 del medesimo D.Lgs. 252 del 2005, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007 (comma 7);

-       i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 (cioè entro il 31 dicembre 2006), ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7 del medesimo decreto, potranno esprimere la propria volontà relativa all’eventuale conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dagli stessi prescelta entro il 30 giugno 2007 (comma 8).

 

Le lettere d), e), f) e g) del comma 749, modificano la disciplina dei commi da 3 a 4 dell’articolo 23 citato relativa alle modalità e ai termini secondo cui, nella fase transitoria di entrata in vigore della riforma, le forme di previdenza complementare devono procedere ai necessari adeguamenti per conformarsi alla nuova disciplina della previdenza complementare[10].

Le disposizioni in esame prevedono misure procedurali urgenti volte a rendere possibile la corretta e funzionale applicazione della riforma della previdenza complementare sin dall’inizio del 2007, in connessione con l’anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della medesima riforma.

 

A seguito delle modifiche introdotte al comma 3 del citato articolo 23 dalle lettere d) ed e), si dispone pertanto che dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 252 del 2005 (1° gennaio 2007), per ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:

§      tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive emanate dalla COVIP, alle norme del D.Lgs. 252 del 2005 (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettere a));

§      le imprese assicurative sono tenute, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data (cioè entro il 31 dicembre 2006) mediante contratti di assicurazione sulla vita, alla predisposizione del regolamento relativo alle forme pensionistiche individuali (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), n. 2);

Si ricorda che l’articolo 13 del più volte richiamato D.Lgs. 252 del 2005 definisce le forme pensionistiche individuali e ne disciplina le condizioni. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni riguardanti il finanziamento, le prestazioni e il trattamento tributario della previdenza complementare secondo quanto previsto nel medesimo decreto, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a)       adesione ai fondi pensione indicati all’articolo 12 (ossia i fondi pensione aperti, già disciplinati dagli articoli 9 e 9-bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);

b)       contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato, ovvero operanti in esso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi.

§      le imprese di assicurazione, per le medesime forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita, sono tenute entro il 31 marzo 2007 alla costituzione del patrimonio autonomo e separato (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 252/2005).

 

In sostanza, a seguito delle modifiche introdotte al comma 3 del citato articolo 23, si dispone che, con l’entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2007), le forme pensionistiche possono raccogliere nuove adesioni solamente dopo aver realizzato gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2 dell’articolo 23. Peraltro le imprese di assicurazione, entro il 31 marzo 2007, devono provvedere alla costituzione del patrimonio autonomo e separato ai sensi della lettera b), n. 2.

La disciplina di dettaglio relativa alle nuove adesioni è poi dettata dalla nuova formulazione del comma 4 del D.Lgs. 252/2005 introdotta dalla lettera g) (cfr. infra), che conferma sostanzialmente quanto già previsto al riguardo dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del citato D.L. 279 del 2006.

 

La lettera f) dispone (comma 3-bis all’articolo 23 citato) che, per le forme pensionistiche di cui all’articolo 12 (fondi pensione aperti) e 13 (forme pensionistiche individuali), le disposizioni previste in materia di responsabile delle forme pensionistiche e di organo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.

 

L’articolo 5 del D.Lgs. 252 del 2005 stabilisce le regole relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Tale composizione, ad eccezione dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro.

Tuttavia, per le forme pensionistiche caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione collegiale risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie interessate.

Rispetto alla normativa previgente, si prevede che i componenti dei primi organi collegiali siano nominati in sede di atto costitutivo.

Il comma 2 introduce espressamente la figura del responsabile del fondo, precisando che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previste dall’apposito decreto del Ministro del lavoro di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b).

Si dispone una disciplina differenziata, per quanto riguarda le incompatibilità specifiche della carica di responsabile del fondo, a seconda della fonte istitutiva delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, per le forme pensionistiche negoziali istituite da contratti o accordi collettivi tra lavoratori dipendenti, da accordi tra lavoratori autonomi, da accordi tra soci lavoratori di cooperative e da accordi tra iscritti al fondo di mutualità delle “casalinghe”, l’incarico di responsabile può essere conferito anche al direttore generale ovvero ad uno degli amministratori del fondo.

Invece per i fondi pensione aperti o per le forme pensionistiche complementari individuali, l’incarico di responsabile non può essere attribuito ad uno degli amministratori o ad un dipendente della forma stessa o ad un soggetto legato da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa presso i soggetti istitutori della forma stessa o presso una società collegata.

Il comma 4, per i fondi pensione aperti, prevede l’istituzione di un organismo (rectius: organo) di sorveglianza composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. Successivamente, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, che sono però tenuti ad individuarli tra gli amministratori indipendenti iscritti “all’albo istituito dalla Consob”. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori (comma 5).

Si prevedono una serie di incompatibilità con altre cariche o prestazioni di lavoro presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, in modo da evitare eventuali conflitti d’interesse. Inoltre i membri dell’organismo di sorveglianza non possono possedere cointeressenze nei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti. L’accertamento del mancato possesso di alcuno dei requisiti previsti comporta la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

L’organismo di sorveglianza svolge un compito di controllo sulla regolarità della gestione complessiva, affinché avvenga nell’interesse degli aderenti, e riferisce alla COVIP e all’organo di amministrazione su eventuali irregolarità riscontrate (comma 6).

 

La lettera g), sostituendo il comma 4 del citato articolo 23, detta alcune importanti regole procedurali – relative alle nuove adesioni successive agli adeguamenti da realizzare da parte delle forme pensionistiche complementari - che garantiscano un regolare avvio della riforma.

 

Il citato comma 4 prevede che dal 1° gennaio 2008 solamente le forme pensionistiche che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ottenuto al relativa approvazione dalla COVIP possono ricevere nuove adesioni anche relativamente al finanziamento tramite conferimento del T.F.R..

 

Pertanto, a seguito della sostituzione del comma 4 del citato articolo 23, si introducono le seguenti disposizioni:

§      a decorrere dal 1° gennaio 2007 (data di anticipazione dell’entrata in vigore della riforma), le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti dalla riforma, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R.;

§      la COVIP rilascia l’autorizzazione o l’approvazione dei predetti adeguamenti entro il 30 giugno 2007, anche tramite silenzio-assenso;

§      relativamente a tali nuove adesioni, viene differito al 1° luglio 2007 l’afflusso alle forme pensionistiche del T.F.R. e dei contributi, anche con riferimento al primo semestre del 2007. Peraltro ricevono il T.F.R. e i contributi in questione solamente le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 abbiano ottenuto l’autorizzazione o l’approvazione da parte della COVIP sui predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto (per le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;

§      con riguardo ai lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124 del 1993) e che aderiscono aforme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252 del 2005, si dispone che il predetto differimento al 1° luglio 2007 dell’afflusso delle risorse alle forme pensionistiche si applica relativamente al versamento del residuo T.F.R. maturando;

§      a maggiore garanzia degli aderenti, nel caso in cui entro il 30 giugno 2007 la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto l’autorizzazione o l’approvazione da parte della COVIP sui predetti adeguamenti, si concede la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni.

 

L'articolo 14 del D.Lgs. 252/2005 regolamenta la permanenza nel fondo pensione e la cessazione dei requisiti di partecipazione, innovando parzialmente il precedente disposto dell’articolo 10 del D.Lgs. 124 del 1993, e rinviando agli statuti ed ai regolamenti dei fondi per le regole di dettaglio relative alle modalità di esercizio inerenti la partecipazione, la portabilità delle posizioni individuali e le eventualità di riscatto delle medesime.

In particolare, il comma 6 conferma il diritto di trasferimento della posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica, con l’unico limite costituito dall’esclusione della possibilità di effettuare il trasferimento prima di due anni dalla data di partecipazione ad un fondo (nel disposto dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 124 del 1993 sono indicati invece tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto). Viene pertanto disposto che gli statuti e i regolamenti prevedono espressamente la facoltà in questione e che non possono contenere nessuna clausola limitativa, anche di fatto, di tale diritto di trasferimento, comprese eventuali previsioni di voci di costo volte a ostacolare la portabilità. Resta inteso che nel nuovo fondo scelto dal lavoratore confluiranno sia il TFR maturando sia le contribuzioni a carico del datore di lavoro, entro i limiti e con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

Il comma 750 precisa che, con riferimento al comma 749, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dai relativi statuti e dal Titolo V della Costituzione.

 

Il comma 751 per motivi di praticità sostituisce nel D.Lgs. 252 del 2005 la denominazione “Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari” con la seguente: “Commissione di vigilanza sui fondi pensione”. Viene pertanto confermata la denominazione prevista dalla normativa previgente, in particolare dal D.Lgs. 124 del 1993 (articolo 16, comma 2).

 

Il comma 752 dispone che vengono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato D.L. 279 del 2006 (che come detto già reca all’articolo 23 del D.Lgs. 252 del 2005 modifiche analoghe a quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 749).

 

Il comma 753, aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 23 del D.Lgs. 252/2005, prevede che, in deroga alla disciplina prevista dalla nuova formulazione del comma 4 del medesimo articolo 23, le forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 421/1992) a partire dal 1° gennaio 2007 possono comunque ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

Tuttavia tali forme pensionistiche, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi alla nuova disciplina della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 entro il 31 maggio 2007, in conformità alle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

Si ricorda che l'articolo 20 del D.Lgs. 252 del 2005 ha la finalità di raccordare la nuova normativa alla situazione precedentemente esistente nel settore della previdenza complementare, ovvero alle forme pensionistiche complementari che risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge delega n. 421 del 1992).

Tra l’altro si prevede (comma 2) che tali forme pensionistiche preesistenti, anche in considerazione delle particolari caratteristiche di alcune di esse, devono adeguarsi alla nuova disciplina della previdenza complementare secondo criteri, modalità e tempi stabiliti tramite appositi decreti del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro e sentita la COVIP.

 

Per agevolare la comprensione delle presenti disposizioni, si riporta di seguito il raffronto tra il testo originario dell'articolo 23 del D.L. 203 del 2005, il testo del medesimo articolo risultante dalle modifiche recate dal citato D.L. 279/2006 (non convertito in legge) e infine il testo del medesimo articolo risultante dalle modifiche recate dai commi 749 e 753 testé illustrati (testo vigente).

 

 

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari

 

Testo originario

Testo risultante dalle modifiche recate dal D.L. 279/2006

Testo risultante dalle modifiche recate dai co. 749 e 753 della legge finanziaria 2007

Art. 23

(Entrata in vigore e norme transitorie)

Art. 23

(Entrata in vigore e norme transitorie)

Art. 23

(Entrata in vigore e norme transitorie)

1. Il presente decreto legisla­tivo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pub­blicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Uffi­ciale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

1. Identico

 

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pub­blicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Uffi­ciale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo

2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensio­nistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al perio­do in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del pre­sente decreto legislativo; i lavo­ratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicate di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.

2. Identico.

2. Identico.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia­na dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia­na dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto con­cerne gli adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1):

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia­na dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimen­to al finanziamento tramite conferimento del TFR:

a) tutte le forme pensioni­stiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

a) identica;

a) identica;

b) le imprese di assicu­razione, per le forme pensioni­stiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

b) identica:

 

b) identica:

 

1) alla costituzione del patri­monio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

1) identico;

1) alla costituzione entro il 31 marzo 2007 del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

2) identico.

 

2) identico.

 

3-bis. Per le forme pensio­nistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le dispo­sizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglian­za si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.

3-bis. Identico.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensioni­stiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o appro­vazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

4. A decorrere dal 1° gen­naio 2007, le forme pensioni­stiche complementari che hanno provveduto agli ade­guamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, posso­no ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite confe­rimento del TFR. Relati­vamente a tali adesioni, le forme pensionistiche comple­mentari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approva­zione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente pre­visti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si appli­ca relativamente al versa­mento del residuo TFR. Qualora la forma pensio­nistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approva­zione, all'aderente è con­sentito trasferire l'intera posi­zione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.

4. Identico.

 

 

4-bis. Le forme pensioni­stiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferi­mento al finanziamento trami­te conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad ecce­zione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate ante­riormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione previ­sta dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'arti­colo 20 del medesimo testo unico.

5. Identico.

 

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad appli­carsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione previ­sta dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'arti­colo 20 del medesimo testo unico.

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusi­vamente ed integralmente la previgente normativa.

6. Identico.

6. Identico.

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensioni­stiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

7. Identico:

7. Identico:

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;

a) identica;

a) identica;

b) alle prestazioni pensio­nistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

b) identica;

b) ai montanti delle presta­zioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

c) alle prestazioni pensio­nistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributa­rio vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.

c) identica.

 

c) ai montanti delle presta­zioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restan­do la possibilità di richiedere la liquidazione della intera presta­zione pensionistica complemen­tare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda la modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.

8. Identico.

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda la modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007.

 


 

Articolo 1, comma 754
(Regolazioni contabili)

 


754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).


 

 

Il comma 754 dispone che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, siano stabilite le modalità di regolazione debitoria e creditoria delle imprese nei confronti dell’INPS, con riferimento agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994[11] e del 24 dicembre 1997[12].

In attesa dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese medesime non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Si ricorda che i commi 1175 e 1176 della legge in esame, alle cui schede si rimanda, introducono una disciplina più generale relativa al DURC, al fine di estenderne l’applicazione anche a settori e situazioni ulteriori rispetto alla normativa previgente.

 


 

Articolo 1, commi 755-762
(Istituzione del Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti privati del TFR)

 


755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.

762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.


 

 

Il comma 755 reca l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (di seguito “Fondo”)

Il Fondo, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) previsto dall’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro, pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare come specificato nel successivo comma 756 (cfr. infra).

 

Il TFR, disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile (come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297), si configura come una sorta di retribuzione differita e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari o all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico, ha proceduto ad uniformare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici alla disciplina del trattamento di fine rapporto.

Pertanto la disciplina sul TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile si applica anche al personale del settore pubblico assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. Si ricorda che, invece, i dipendenti del settore pubblico assunti con contratto a tempo indeterminato prima della predetta data hanno diritto, a seconda dei casi, all’indennità di buonuscita di cui all’articolo 3 del D.P.R. 1032/1973 (dipendenti statali e gli altri lavoratori pubblici assicurati presso l’INPDAP) o all’indennità premio di fine servizio di cui all’articolo 2 della L. 152/1968 (dipendenti degli enti locali, del SSN e degli altri enti iscritti alla gestione ex INADEL).

Inoltre l’articolo 59, comma 56, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L. 335 del 1995 in materia di applicazione delle disposizioni relative al TFR ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5%, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il successivo D.P.C. M. 20 dicembre 1999 ha stabilito le modalità di esercizio della richiamata opzione.

 

Il successivo comma 756 precisa che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce (al netto del contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, ultimo comma, della L. 297 del 1982), un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro, pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al più volte richiamato D.Lgs. 252/2005.

Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti[13].

 

Si evidenzia che il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo al Fondo in precedenza richiamato solamente per la quota di TFR che maturerà a decorrere dall’inizio del 2007, per cui le quote di TFR già maturate fino a tale momento rimangono nella disponibilità del datore di lavoro secondo la disciplina di cui all’articolo 2120 del c.c., cioè fino alla cessazione del rapporto di lavoro o fino alla richiesta di anticipazione da parte del lavoratore nei casi previsti dalla legge.

Si evidenzia inoltre che il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo in questione è pari all’intera quota di TFR maturando che non affluisce alle forme di previdenza complementare per espressa volontà del lavoratore. Si ricorda, infatti, che l’articolo 8, comma 7 del D.Lgs. 252/2005 prevede che entro sei mesi dall’assunzione o, per i lavoratori già in attività, entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo[14], il lavoratore è tenuto ad esprimere (in maniera esplicita o tacita) la propria volontà sulla eventuale destinazione del TFR maturando a forme di previdenza complementare. Nel caso di mancata espressione di volontà del lavoratore si applica il meccanismo del silenzio-assenso: a decorrere dal mese successivo alla scadenza prevista, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva individuata secondo la disciplina del medesimo articolo 8, comma 7.

 

L’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 innova profondamente la disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari, rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 124/1993.

In primo luogo si prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possa essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, nonché attraverso il conferimento del TFR maturando.

Una novità di notevole rilievo è costituita dalla previsione per cui il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari avviene secondo modalità esplicite o tacite. In particolare, è stato introdotto l’istituto del silenzio-assenso: il conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari ha luogo solo se il lavoratore non decida diversamente, in maniera espressa, entro sei mesi dalla data di prima assunzione. Per i lavoratori già assunti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, i sei mesi decorrono dall’entrata in vigore dello stesso decreto. Nel caso in cui decida in maniera esplicita per il conferimento del T.F.R., il lavoratore ha inoltre facoltà di scegliere, sempre entro sei mesi, la forma pensionistica complementare cui destinarlo.

Nel caso di conferimento tacito (silenzio-assenso), a decorrere dal mese successivo alla scadenza prevista, il datore di lavoro trasferisce il T.F.R. maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del T.F.R. ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva, ai fondi pensione aperti, oppure ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale.

In caso di presenza di più forme pensionistiche previste dai contratti o accordi collettivi, il T.F.R. è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Infine, nel caso in cui non siano applicabili i criteri precedenti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS.

Specifiche disposizioni riguardano i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, per i quali era già previsto un diverso regime, concernente la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari attraverso il conferimento parziale del T.F.R.

In particolare, ai richiamati soggetti, nel caso in cui risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo (ciò vale anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà) alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito.

Nel caso in cui non risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla stessa data, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, se mantenere il T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare.

Nel caso in cui tali soggetti non esprimano alcuna volontà, si applicano i criteri di trasferimento del T.F.R. su decritti con riferimento al conferimento tacito.

Al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, si prevede che, prima dell’avvio del periodo di sei mesi per esprimere la volontà sul trasferimento del TFR, il datore di lavoro debba fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative al fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

 

Il combinato disposto dei commi 756 e 757 prevede che le modalità del versamento mensile da parte dei datori di lavoro del richiamato contributo e più in generale le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 755 e 756, siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, cioè entro il 31 gennaio 2007 (cfr. infra).

Il comma 756, inoltre, dispone che la liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, sulla base di un’unica domanda presentata al datore di lavoro, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo sia effettuata dal medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Alcontributo dovuto al Fondo dai datori di lavoro si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, escludendo qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

 

Le modalità di attuazione dei commi 755 e 756 sono state disposte con D.M. 30 gennaio 2007[15] (pubblicato sulla G.U. n. 46 del 1° febbraio 2007).

Tale D.M., all’articolo 1, prevede che il versamento del contributo, nei casi in cui esso sia dovuto, deve essere effettuato dai datori di lavoro ogni mese, salvo conguaglio alla fine dell’anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità e i termini previsti per i contributi previdenziali obbligatori.

Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato (con esclusione dei datori di lavoro domestico) presso cui siano occupati almeno 50 lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda il limite dimensionale a cui è legato l’obbligo del versamento del contributo (almeno 50 addetti), si prevede che, per le aziende già in attività al 31 dicembre 2006 si considera la media annuale dei lavoratori occupati nel 2006, mentre per le aziende che iniziano l’attività dopo la predetta data si considera la media annuale dei lavoratori occupati nell’anno solare di inizio dell’attività. Devono essere conteggiati tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro, inclusi i lavoratori cui non si applica l’articolo 2120 c.c.

Viene precisato, tuttavia, che, anche per i datori di lavoro che superano il limite dimensionale suddetto, l’obbligo di versare il contributivo non attiene ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali la contrattazione collettiva dispone il pagamento periodico delle quote maturate di TFR o l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi.

All’articolo 2 si prevede che il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità di cui all’articolo 2120 del c.c., per la quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007. Al riguardo viene precisato che le medesime prestazioni sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo, salvo conguaglio da farsi valere in primo luogo sui contributi da versare al Fondo riferiti al mese di erogazione delle prestazioni e, in caso di in capienza, sui contributi previdenziali obbligatori dovuti agli enti previdenziali nel medesimo mese.

All’articolo 3, per quanto riguarda la manifestazione di volontà circa la destinazione del TFR, si. stabilisce una disciplina distinta a seconda delle diverse situazioni.

In primo luogo, si prevede che non è dovuto alcun contributo al Fondo, nel caso di lavoratori dipendenti già assunti al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa nel primo semestre del 2007, in maniera tacita o esplicita, l’intero TFR maturando a forme di previdenza complementare. Invece per i lavoratori che nel medesimo lasso di tempo manifestano la volontà di mantenere anche parzialmente il proprio TFR, il datore di lavoro versa al Fondo il contributo previsto a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del “modello TFR1” di cui al D.M. del 30 gennaio 2007 emanato in attuazione del comma 765 delle legge finanziaria per il 2007, per una somma corrispondente alla quota di TFR maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, rivalutata per le mensilità precedenti a quelle dell’effettivo versamento.

Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà circa la destinazione del TFR con riferimento a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono tacitamente o esplicitamente il TFR a forme di previdenza complementare entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino alla data del medesimo conferimento; invece per i lavoratori che entri sei mesi dall’assunzione esprimono la volontà di mantenere anche parzialmente il proprio TFR, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo il contributo previsto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del “modello TFR2” di cui al D.M. del 30 gennaio 2007 emanato in attuazione del comma 765 delle legge finanziaria per il 2007, per una somma corrispondente alla quota di TFR maturata a decorrere dalla data di assunzione, rivalutata per le mensilità precedenti a quelle dell’effettivo versamento.

 

I successivi commi 758, 759 e 762 disciplinano la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo nonché le relative procedure.

In particolare, si prevede che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’art. 2 della L. 297 del 1982, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della norma in esame, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (come da ultimo sostituito dal comma 766 del presente articolo), nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate al finanziamento degli specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge in esame (a cui si rimanda),nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco (comma 758).

Si dispone quindi che attraverso la conferenza dei servizi[16] siano trimestralmente accertate le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri indicati nel precedente comma (comma 759).

Gli stanziamenti relativi agli interventi specifici riportati nel citato elenco 1, nei limiti degli importi accertati ai sensi del comma 759 con appositi D.P.C.M., potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo e alla conseguente compatibilità della norma in esame con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia (comma 762).

 

Il comma 760 prevede che il Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla costituzione e sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari, quantificando le nuove adesioni “derivanti dall’applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo” (cioè, si dovrebbe intendere, intervenute dopo l’entrata in vigore della riforma, a seguito dell’adeguamento delle forme pensionistiche alla nuova disciplina).

La relazione al Parlamento deve inoltre specificare la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS.

Inoltre si dispone che nella prima relazione presentata al Parlamento i ministri competenti debbano riferire altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

 

Il comma 761 dispone infine che lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS, con l’assegnazione ai singoli interventi previsti nell’elenco n. 1, deve essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze sul piano finanziario, che devono essere resi entro trenta giorni.

 


 

Articolo 1, comma 763
(Equilibrio finanziario degli enti previdenziali di diritto privato)

 


763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 763 modifica il comma 12 dell’articolo 3 della L. 335 del 1995 che detta disposizioni per garantire l’equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. 509 del 1994[17].

 

Si ricorda che il D.Lgs. 509/1994 ha disposto dal 1° gennaio 1995 la trasformazione delle casse ed enti previdenziali indicati nell’allegato A dello stesso provvedimento (si tratta in sostanza delle gestioni previdenziali per i liberi professionisti iscritti ad albi) in associazioni o fondazioni di diritto privato.

Si ricorda inoltre che il citato comma 12 dell’articolo 3 della L. 335/1995 prevedeva, prima delle modifiche introdotte dalla legge in esame, che, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, allo scopo di garantire l’equilibrio finanziario degli enti privatizzati, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un periodo non inferiore a 15 anni (primo periodo). Inoltre, per assicurare l’equilibrio finanziario, qualora necessario in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 509/1994 – secondo cui la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale – i medesimi enti privatizzati devono adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e dei coefficienti di rendimento nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità contributive già maturate (secondo periodo).

 

In particolare, rispetto alla disciplina precedente vengono introdotte le seguenti modifiche:

§      si estende la disciplina di cui al comma 12 anche alle forme di gestione previdenziale di cui al D.Lgs. 103 del 1996[18] e si specifica che la medesima disciplina non riguarda le forme di previdenza sostitutive dell’AGO;

Si ricorda che il D.Lgs. 103/1996 ha previsto per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti in appositi albi o elenchi che ancora ne fossero sprovvisti l’istituzione di forme di tutela previdenziale obbligatoria. Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto, gli enti rappresentativi a livello nazionale delle categorie iscritte ad albi od elenchi avrebbero potuto scegliere alternativamente tra le seguenti forme di gestione previdenziale obbligatoria:

-       partecipazione ad un ente pluricategoriale avente configurazione di diritto privato secondo il modello di cui al D.Lgs. 509/1994;

-       costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato;

-       inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare comprese tra quelle di cui al D.Lgs. 509/1994;

-       inclusione della categoria nella gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Si prevedeva inoltre che, nel caso di mancata decisione da parte degli enti esponenziali a livello nazionale della categoria professionale entro un certo termine, i soggetti appartenenti alla medesima categoria venivano iscritti alla citata gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

 

§      si dispone che la stabilità delle gestioni previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 – gestioni previdenziali relative quindi ad enti previdenziali privatizzati o comunque aventi configurazione di diritto privato - debba ricondursi ad un arco temporale di 30 anni (rispetto ai 15 attualmente previsti);

§      si introduce la previsione secondo cui il bilancio tecnico dei medesimi enti debba essere redatto secondo criteri determinati con decreto ministeriale, sentiti gli enti interessati, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

§      si prevede espressamente che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. 509/1994 devono essere adottati i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, eliminandosi però la specificazione della tipologia di tali provvedimenti;

§      si specifica che i provvedimenti adottati debbano comunque considerare i criteri di gradualità e di equità tra le generazioni;

§      si dispone che, nel caso uno degli enti in questione ometta di affrontare le esigenze di riequilibrio, dopo aver sentito il medesimo ente e il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, si possa procedere (ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del D.Lgs. 509/1994) alla nomina di un commissario straordinario che adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

 

Infine, il comma in commento dispone che sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti in questione ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007.

 


 

Articolo 1, commi 764 e 766
(Nuova disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR)

 


764. All'articolo 10 del decreto legisla­tivo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'am­montare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni»;

b) il comma 4 è abrogato.

c) al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

(omissis)

766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensioni­stiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

b) alla tabella A, le parole: «prevista dall'articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 8, comma 1».


 

 

Il comma 764 introduce modifiche all’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005 relativo alle misure compensative a favore delle imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.

 

Si ricorda che l’articolo 10 del richiamato D.Lgs. 252, per compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati come TFR, ha introdotto misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese, completando altresì la disciplina di cui all’articolo 8 del D.L. 203 del 2005, con riguardo all’istituzione di un Fondo per agevolare l’accesso al credito e alla previsione di riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

 

Alcune delle modifiche sono dettate dalla finalità di estendere le menzionate misure compensative al versamento del contributo al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al comma 755 (cfr. supra). In particolare, a seguito di tali modifiche, al citato articolo 10:

§      al comma 1, si prevede che il datore di lavoro possa dedurre dal reddito d’impresa una percentuale del 4 per cento non solamente del TFR annualmente destinato ai fondi pensione, ma anche del TFR destinato al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al 755. La misura della deduzione è aumentata al 6 per cento per le imprese con meno di cinquanta addetti;

§      al comma 2, si prevede l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 della legge n. 297 del 1982[19] nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR;

§      al comma 3, si prevede che a titolo di compensazione in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l’erogazione del TFR, spetta una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando. Si evidenzia che la disciplina più dettagliata di tale forma di compensazione, con particolare riferimento alla relativa decorrenza e all’entità del beneficio, è contenuta nell’articolo 8 del D.L. 203/2005 come riformulato dal comma 766, lettera a) del provvedimento in esame (cfr. infra).

 

Si consideri che, in conseguenza delle modifiche introdotte dal comma 764, viene quindi implicitamente soppressa la disposizione di cui al comma 3 del precedente testo dell’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005, relativa al funzionamento del Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R. a forme di previdenza complementare.

 

Si ricorda che il comma 1 citato articolo 8 del D.L. n. 203/2005 (nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2007: cfr. infra) ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese, in favore del quale viene erogato un contributo finanziario a carico dello Stato (anche ai fini dei costi di gestione), pari a 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni per il 2007, 424 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 e 243 milioni per il 2011.

Si prevedeva che la garanzia del Fondo coprisse fino all'intero ammontare (oltre ai relativi interessi) dei finanziamenti concessi a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2006-2010.

La definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento e di gestione del Fondo era demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.

Si consideri peraltro che l’articolo 1, comma 269, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), aveva riformulato i primi tre periodi del medesimo comma 1 dell’articolo 8 del D.L. 203/2005.

In primo luogo, in considerazione dello “slittamento” al 2008 dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare, l’istituzione del Fondo di garanzia era prevista dal 1° gennaio 2008.

La dotazione finanziaria del Fondo di garanzia, dopo le modifiche, risultava essere pari a 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2012 e a 253 milioni di euro per il 2013.

La garanzia del Fondo copriva fino all'intero ammontare (oltre ai relativi interessi) dei finanziamenti concessi a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2008-2012.

 

Successivamente il comma 3 del richiamato articolo 10 del D.Lgs. 252/2005 ha precisato che la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, istituito dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 203 del 2005, per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R. a forme di previdenza complementare, fossero stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente: Ministro del lavoro e della previdenza sociale), emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive (attualmente: Ministro per lo sviluppo economico), la cui emanazione era già stata prevista nel D.L. sopra menzionato. Si disponeva inoltre che nella definizione di tali criteri si tenesse conto delle prescrizioni indicate in un apposito Accordo stipulato dai Ministri del lavoro e dell’economia e dall’ABI, fermo restando il rispetto della dotazione finanziaria del Fondo.

 

Tale soppressione si raccorda con la nuova formulazione dell’articolo 8 del D.L. 203 del 2005 (prevista dal comma 766, lettera a) della legge in esame), che implicitamente prevede la soppressione del Fondo in questione (cfr. infra).

 

Il comma 764 prevede inoltre (alla lettera c)) una modifica al comma 5 dell’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005. Conseguentemente a tale modifica si prevede che la verifica della previa compatibilità con la normativa comunitaria riguarda solamente le misure compensative di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 - relative alla deduzione dal reddito d’impresa di una certa percentuale del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare o al Fondo per l’erogazione del TFR -, mentre la vigente disciplina prevede tale verifica con riferimento all’intero articolo e quindi a tutte le misure compensative.

 

Per agevolare la comprensione delle presenti disposizioni, si riporta di seguito il raffronto tra il testo previgente dell'articolo 10 del D.Lgs. 252 del 2005 e il testo del medesimo articolo modificato dal comma 764 testé illustrato (testo vigente).

 

 

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari

 

Testo previgente

Testo risultante dalle modifiche di cui al comma 764 della legge finanziaria per il 2007 (testo vigente)

Articolo 10

(Misure compensative per le imprese)

Articolo 10

(Misure compensative per le imprese)

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.

[Soppresso]

4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferi­mento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche comple­mentari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e succes­sive modificazioni.

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

 

 

Il comma 766, lettera a),riformulando l’articolo 8 del richiamato D.L. 203/2005,modifica la disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, peraltro prevedendo che tali compensazioni spettino anche per la quota di TFR destinata al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al comma 755 della legge in esame.

 

In sostanza, con riferimento alla previgente formulazione dell’articolo 8 del D.L. 203/2005, viene confermata (seppur con parziali modifiche) la disposizione precedentemente contenuta nel comma 2 relativa alla compensazione costituita dalla riduzione dei contributi sociali (cfr. infra).

Al contrario viene implicitamente soppressa la disposizione precedentemente contenuta nel comma 1, relativa al Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del TFR a forme di previdenza complementare.

Inoltre si prevede implicitamente la soppressione delle disposizioni in precedenza contenute nei restanti commi 3, 3-bis e 3-ter, che recavano disposizioni varie relative a settori diversi da quello più specificamente trattato (tessera sanitaria, estensione dell’ambito di operatività del Fondo per il finanziamento degli interventi di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, proroga dei trattamenti di CIGS e di mobilità “in deroga” alla disciplina generale).

 

In particolare, il nuovo testo dell’articolo 8 (che consta di un unico comma) riconosce, a titolo di compensazione in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR maturando alle forme pensionistiche complementari o al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al comma 749 dell’articolo in esame, una riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008,del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti da parte degli stessi datori di lavoro alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all’articolo 24 della L. 88 del 1989[20].

La misura della riduzione per ciascun lavoratore, prevista dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 203/2005, è pari a 0,19 punti percentuali per il 2008 ed aumenta ogni anno fino alla percentuale, a regime, di 0,28 punti, decorrente dal 2014[21]. Tali riduzioni, tuttavia, non si applicano per intero, bensì nella misura percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari nonché al Fondo suddetto.

L’esonero contributivo si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia presso l’INPS per il versamento del TFR di cui all’articolo 2 della più volte richiamata L. 297 del 1982, nonché il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845[22].

Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, l’importo differenziale deve essere trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS.

La disposizione valuta l’onere derivante dalla sua applicazione in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

A seguito della riformulazione dell’articolo 8 del D.L. 203/2005, la lettera b) del comma in esame prevede una modifica di mero coordinamento formale alla tabella A allegata allo stesso articolo 8.

 

Per agevolare la comprensione delle presenti disposizioni, si riporta di seguito il raffronto tra il testo previgente dell'articolo 8 del D.L. 203 del 2005 e il testo del medesimo articolo modificato dal comma 766 testé illustrato (testo vigente).

 

D.L. 30 settembre 2005 n. 203

Riforma tributaria e provvedimenti vari

 

Testo previgente

Testo risultante dalle modifiche di cui al comma 766 della legge finanziaria per il 2007 (testo vigente)

Articolo 8

(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari)

Articolo 8

(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR)

1. Dal 1° gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanzia­menti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo even­tualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

[Soppresso]

2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

 

1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile» istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente consi­derando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009

3. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

[Soppresso]

3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro

[Soppresso]

3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comun­que non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integra­zione guadagni straordinaria e di mobi­lità in favore delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

[Soppresso]


 

Articolo 1, comma 765
(Finanziamento per la campagna informativa relativa alle modalità di espressione dell’adesione alle forme pensionistiche complementari)

 


765. Ai fini della realizzazione di cam­pagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.


 

 

Il comma 765 autorizza, per il 2007, una spesa pari a 17 milioni di euro per il finanziamento delle spese per campagne di informazione intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 252 del 2005.

 

Il richiamato articolo 8 ha innovato profondamente la disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari, rispetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 124/1993.

In primo luogo si prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possa essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, nonché attraverso il conferimento del TFR maturando. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri il richiamato finanziamento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare, con l’eccezione dell’adesione individuale a fondi pensione aperti e dell’adesione a forme pensionistiche individuali, la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. Il livello minimo della contribuzione a carico dei lavoratori, inoltre, può essere determinato dagli accordi tra soli lavoratori.

Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure:

-       per i lavoratori dipendenti: in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa;

-       per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti: in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;

-       per i soci lavoratori di società cooperative: secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo, dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente.

Confermando le analoghe disposizioni di cui al D.Lgs. n. 124/1993, nel caso in cui i destinatari delle forme pensionistiche complementari sono dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

Con una novità di notevole rilievo, si prevede che il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari avviene secondo modalità esplicite o tacite.

In particolare, è stato introdotto l’istituto del silenzio-assenso: il conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari ha luogo solo se il lavoratore non decida diversamente, in maniera espressa, entro sei mesi dalla data di prima assunzione. Per i lavoratori già assunti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 (1° gennaio 2007, a seguito dell’anticipazione disposta dal comma 749 della legge finanziaria per il 2007), i sei mesi decorrono dal 1° gennaio 2007. Nel caso in cui decida in maniera esplicita per il conferimento del T.F.R., il lavoratore ha inoltre facoltà di scegliere, sempre entro sei mesi, la forma pensionistica complementare cui destinarlo.

Nel caso di conferimento tacito (silenzio-assenso), a decorrere dal mese successivo alla scadenza prevista, il datore di lavoro trasferisce il T.F.R. maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del T.F.R. ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva, ai fondi pensione aperti, oppure ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale.

In caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l’azienda abbia aderito, il T.F.R. è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Infine, nel caso in cui non siano applicabili i criteri precedenti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS.

L’articolo 9, che prevede l’istituzione di tale forma pensionistica, dispone che essa sia amministrata da un comitato i cui membri devono garantire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio paritetico. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato, inoltre, devono possedere appositi requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Si prevede inoltre la facoltà del lavoratore di trasferire la propria posizione individuale, costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo, anche in deroga al rispetto del termine di due anni normalmente necessari, ad altra forma pensionistica scelta dal lavoratore stesso.

Specifiche disposizioni riguardano i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, per i quali era già previsto un diverso regime, concernente la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari attraverso il conferimento parziale del T.F.R.

In particolare, ai richiamati soggetti, nel caso in cui risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo (ciò vale anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà) alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito.

Nel caso in cui non risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla stessa data, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, se mantenere il T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare.

Nel caso in cui tali soggetti non esprimano alcuna volontà, si applicano i criteri di trasferimento del T.F.R. su decritti con riferimento al conferimento tacito.

Al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, si prevede che, prima dell’avvio del periodo di sei mesi per esprimere la volontà sul trasferimento del TFR, il datore di lavoro debba fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative al fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

 

Alla ripartizione dell’importo di 17 milioni di euro stanziato per il finanziamento delle spese per campagne di informazione, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori, si provvede con DPCM, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia.

Si dispone infine che le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del D.Lgs. 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, nonché di quanto previsto dall’articolo 9 dello stesso D.Lgs. 252/2005 relativamente alla disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS, siano definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, da emanare entro il 31 gennaio 2007.

 

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 30 gennaio 2007[23] (pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007).

Tale D.M., all’articolo 1, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005, prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, già assunti alla data del 31 dicembre 2006, devono esprimere la volontà relativa alla destinazione del proprio TFR maturando entro il primo semestre del 2007, attraverso al compilazione del “modulo TFR1” allegato al decreto. Il datore di lavoro è tenuto a conservare il modulo con il quale il lavoratore ha espresso la propria volontà, rilasciando al medesimo lavoratore una copia controfirmata per ricevuta. Viene precisato che, nel caso di scelta esplicita relativa al conferimento del TFR alla previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR alla forma di previdenza complementare prescelta a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo intercorrente dalla data della scelta del lavoratore al 30 giugno 2007. Se il lavoratore non manifesta la propria volontà nel primo semestre del 2007, il datore di lavoro è tenuto a versare a decorrere dal 1° luglio il TFR maturando alla forma di previdenza complementare individuata secondo i criteri previsti dall’articolo 8, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 252/2005. Invece, nel caso in cui il lavoratore esprime la volontà di mantenere il TFR, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è tenuto a versare il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al comma 755 della legge finanziaria 2007.

Una diversa disciplina è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici), la cui assunzione avvenga dopo il 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro. Tali lavoratori devono manifestare la propria volontà di conferire il TFR ad una forma di previdenza complementare o di mantenere il medesimo TFR entro sei mesi dall’assunzione, attraverso la compilazione del “modulo TFR2” allegato al decreto. Il datore di lavoro è tenuto a conservare il modulo con il quale il lavoratore ha espresso la propria volontà, rilasciando al medesimo lavoratore una copia controfirmata per ricevuta. Il datore di lavoro, inoltre, nel caso di conferimento in maniera espressa del TFR alla previdenza complementare, è tenuto a versare il TFR alla forma di previdenza complementare prescelta a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, fermo restando che per i lavoratori assunti nel primo semestre del 2007 il versamento avverrà a decorrere dal 1° luglio 2007. Nel caso di mancata manifestazione di volontà entro sei mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro (silenzio-assenso), il datore di lavoro è tenuto a versare il TFR alla forma di previdenza complementare individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 252/2005. Invece, nel caso in cui il lavoratore esprime la volontà di mantenere il TFR, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è tenuto a versare il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al comma 755 della legge finanziaria 2007.

Il Capo II del menzionato D.M. detta invece le disposizioni di attuazione con riferimento all’articolo 9 del D.Lgs. 252/2005, che ha istituito la forma di previdenza complementare residuale presso l’INPS.

Al riguardo il D.M. dispone che la forma di previdenza complementare residuale presso l’INPS assume la denominazione di “Fondo complementare INPS” (FONDINPS).

Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell’INPS. Pertanto su tale Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell’INPS.

Il comitato amministratore del Fondo è composto da nove membri, nominati con decreto ministeriale, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il medesimo decreto ministeriale è nominato il responsabile della forma pensionistica.

Per quanto riguarda le scelte di investimento, si dispone che il TFR conferito tacitamente è destinato, al momento dell’adesione, al comparto a contenuto più prudenziale che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 9 del D.Lgs. 252/2005.

Tuttavia FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui politica di investimento è decisa dal Comitato. Pertanto, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto, l’aderente può decidere di scegliere un altro comparto di destinazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 767
(Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)

 

767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

 

Il comma 767 prevede la possibilità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[24] limitatamente allo stanziamento relativo al 2007, per finanziarie le spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

 

L'articolo 74 della legge n. 388 del 2000 detta disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche quali datori di lavoro[25], sia su quello della contribuzione dovuta dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto (TFR)[26].

In particolare al comma 1viene definito il quadro delle risorse finanziarie destinate a far fronte all’obbligo delle pubbliche amministrazioni, quali datori di lavoro pubblici,in corrispondenza delle risorse definite in sede di contrattazione collettiva eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso scopo, di finanziare i fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse sono costituite:

-       dalle somme (200 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998[27];

-       da ulteriori 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e per gli anni successivi al 2003 dagli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria. Si consideri che nella tabella C della legge finanziaria per il 2007, all’UPB 3.1.5.9 (cap. 2156), è previsto per la finalità in questione lo stanziamento di 135,15 milioni di euro per il 2007, 133,376 milioni di euro per il 2008 e 136,120 milioni di euro per il 2009.

 


 

Articolo 1, commi 768-777
(Misure in materia previdenziale)

 


768. Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.

769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

     1) la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «tredici»;

     2) le parole: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresenta­tive degli iscritti al Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei eletti dagli iscritti al Fondo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presidente del comitato ammini­stratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo».

772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicu­razione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

776. È abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicura­zione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 768-777 recano diverse disposizioni in materia previdenziale.

 

In particolare, si prevede:

 

§      a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’adeguamento delle aliquote contributive:

-       delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (comma 768);

-       delle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti (comma 769);

-       della gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 (commi 770 e 772);

-       dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani (comma 773);

§      la modifica della disciplina relativa alla composizione del comitato amministratore del Fondo per la gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 (comma 771);

§      disposizioni relative all’attribuzione dell’indennità integrativa speciale (IIS) per i trattamenti pensionistici (commi 774-776);

§      un’interpretazione autentica in merito alle disposizioni in materia della determinazione della retribuzione pensionabile in caso di trasferimento ad enti previdenziali italiani di contributi versati presso enti di paesi esteri (comma 777).

Adeguamento delle aliquote contributive delle gestioni previdenziali (commi 768-770 e 772-773)

Il comma 768 prevede l’innalzamento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti.

In particolare, le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e dei commercianti sono stabilite in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e sono elevate al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008[28].

 

Si ricorda che la legge 4 luglio 1959, n. 463, ha istituito presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1959, una apposita Gestione speciale cui sono tenuti ad iscriversi gli artigiani ed i loro familiari, se coadiuvanti. Tale Gestione, ai sensi della L. 89 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ha assunto la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani".

Sono iscritti alla Gestione i titolari e i contitolari di imprese artigiane, nonché i familiari coadiuvanti. Al riguardo, si precisa che sono considerati familiari i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; mentre l'art. 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che, in via sperimentale per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti negli albi provinciali, se impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo - nel corso dell'anno - non superiore a novanta giorni, con il solo obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A tale ultimo riguardo è intervenuto il successivo decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, il quale, al comma 6-ter dell'art. 21, ha disposto che gli artigiani iscritti negli albi provinciali possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, anche studenti, per periodi anche frazionati ma complessivamente non superiori a 90 giorni nell'anno, con esonero contributivo condizionato all'assenza di compenso economico e al fatto che la prestazione sopperisca alla temporanea impossibilità dell'imprenditore ad espletare la propria attività lavorativa; resta obbligatoria la sola iscrizione all'INAIL.

Per effetto dell'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, possono iscriversi alla gestione previdenziale degli artigiani i soci lavoratori di società a responsabilità limitata con pluralità di soci in presenza dei seguenti requisiti: la società deve essere costituita per le finalità e nei limiti dimensionali stabiliti dalla legge n. 443/1985 per la generalità delle imprese artigiane; la maggioranza dei soci (in caso di due soci ne è sufficiente uno) deve svolgere in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (la manualità va apprezzata in relazione alla natura dell'attività svolta: in senso materiale e tradizionale, ovvero come partecipazione tecnica e operativa); la maggioranza dei soci lavoratori deve detenere la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società.

Dal 1° luglio 1990 si è passati ad un contributo unico a percentuale, calcolato sul reddito annuo imponibile IRPEF, che dal 1° gennaio 1993 è formato dalla totalità dei redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

Per quanto concerne i contributi, fino al 30 giugno 1990 (data di entrata in vigore della L. 233 del 1990, recante la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), il sistema di contribuzione della gestione commercianti prevedeva:

-       un contributo "capitario" annuo, in cifra fissa, dovuto da ogni assicurato;

-       un contributo "aggiuntivo" in percentuale, dovuto dal solo titolare d’azienda.

A decorrere dal 1° luglio 1990 si è passati al versamento di un contributo unico a percentuale, calcolato sul reddito annuo imponibile IRPEF, che dal 1° gennaio 1993 è formato dalla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (articolo 3-bis del D.L. 384 del 1992, convertito dalla L. 438 del 1992, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali)[29].

Con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), l'aliquota contributiva del 15%, in vigore fino al 31 dicembre 1997, è stata elevata di 0,8 punti percentuali. Il medesimo articolo disponeva poi che l'aliquota contributiva, dal 1° gennaio 1999, fosse elevata ogni anno di 0,2 punti fino a raggiungere l'aliquota “a regime” del 19% nel 2014.

 

La L. 22 luglio 1966, n. 613, ha istituito presso l’INPS, con decorrenza 1° gennaio 1965, una apposita Gestione speciale assicurativa cui sono tenuti ad iscriversi gli esercenti attività commerciali. Tale Gestione, a partire dal 1° gennaio 1989, ai sensi della L. 89 del 1988, ha assunto la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali”.

Sono iscritti alla Gestione speciale, previo possesso di determinati requisiti, i seguenti soggetti:

-       titolari di aziende che esercitano attività commerciali e turistiche;

-       soggetti che lavorano come ausiliari del commercio (agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo; agenti aerei, marittimi, raccomandatari; agenti delle librerie di stazione; propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di Commercio, titolari degli istituti di informazione);

-       familiari coadiutori che lavorano prevalentemente ed abitualmente nell’azienda commerciale.

Dal 1° gennaio 2004 devono iscriversi alla Gestione i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del D.L. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Dal 1° gennaio 1997, i promotori finanziari sono soggetti all’obbligo assicurativo presso la Gestione degli esercenti attività commerciali. Sono, inoltre, tenuti ai versamenti contributivi alla gestione commercianti anche i soggetti che svolgono l'attività di affittacamere, che deve essere svolta con i caratteri della abitualità e della prevalenza previsti dalla legge.

Per quanto concerne i contributi, la dinamica ricalca in maniera identica quanto già analizzato in precedenza riguardo alla Gestione INPS degli artigiani,

Con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) l’aliquota contributiva del 15,39%, in vigore fino al 31 dicembre 1997, è stata elevata di 0,8 punti percentuali. Il medesimo articolo disponeva poi che l'aliquota contributiva, dal 1° gennaio 1999, fosse elevata ogni anno di 0,2 punti fino a raggiungere l’aliquota “a regime” del 19% nel 2014.

 


La seguente tabella mette a confronto, per le varie annualità, le aliquote contributive dovute secondo la nuova disciplina introdotta dal comma 768 rispetto a quelle previste dalla normativa previgente.

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Artigiani - aliquota normativa previ­gente (%)

17,60

17,80

18,00

18,20

18,40

18,60

18,80

19,00

Commercianti -aliquota normativa previgente (%)

17,90

18,10

18,30

18,50

18,70

18,90

19,00

19,00

Aliquota stabilita dalla presente di­sposizione (%)

19,50

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

 

Secondo la relazione tecnica, le maggiori entrate contributive vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(Impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Al lordo fisco

1.355

1.649

1.533

1.408

1.274

1.130

1.026

965

Al netto fisco

1.355

1.129

1.094

1.057

954

844

776

734

 

(Impatto in termini di fabbisogno settore statale)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Al lordo fisco

1.016

1.576

1.562

1.439

1.307

1.166

1.052

981

Al netto fisco

1.016

1.185

1.103

1.066

979

871

793

744

 

 

Il comma 769 prevede l’innalzamento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore. Si prevede comunque che l’aliquota contributiva totale, data dalla somma della quota a carico del lavoratore (anche considerando l’aumento di 0, 3 punti) e di quella a carico del datore di lavoro, non possa essere superiore al 33%[30].

 

L'aliquota pensionistica stabilita per il FPLD per la generalità delle categorie dei lavoratori dipendenti, prima dell’incremento disposto dal comma 769 in esame (cioè sino al 31 dicembre 2006), era pari complessivamente al 32,70%, di cui l'8,89% a carico del lavoratore.

Con il D.M. 21 febbraio 1996 sono stati trasferiti al FPLD dalla gestione prestazioni temporanee una serie di aliquote, complessivamente pari al 4,43%, così ripartite: 0,57% dal contributo maternità, 0,14% dal contributo prestazioni economiche per la tubercolosi, 3,72% dal contributo trattamenti di famiglia.

Per le categorie per le quali non è stato possibile attuare tale trasferimento (in quanto non tenute a versare le aliquote trasferite o, pur essendovi tenute, l'entità delle stesse non presentava la necessaria capienza) l’articolo 27, comma 2-bis, del D.L. 669 del 1996, convertito dalla L. 30 del 1997 ha stabilito l'aumento scaglionato della aliquota FPLD a carico del datore di lavoro con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e nella misura dello 0,50%, sino a concorrenza di 4,43 punti percentuali.

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce (articolo 2115 c.c., articolo 19 della L. 4 aprile 1952, n. 218).

A seguito dell’incremento dello 0,3% disposto dal comma 769, l’aliquota pensionistica complessiva per il FPLD sarà pari al 33%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore[31].

 

Secondo la relazione tecnica, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(Impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

991

1.024

1.058

Al netto fisco

720

744

768

 

(Impatto in termini di fabbisogno settore statale)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

839

1.019

1.053

Al netto fisco

609

740

765

 

 

Il comma 770 prevedel’adeguamento delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995.

Si ricorda che sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione separata INPS i seguenti soggetti:

§      professionisti: si tratta dei soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività di cui trattasi non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

-       professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

-       professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

§      collaboratori coordinati e continuativi: secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, del citato T.U.I.R., si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita.

Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti figure:

-       amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

-       membri di commissione e collegi;

-       soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

-       amministratori di condominio;

§      venditori porta a porta: sono i soggetti incaricati delle vendite a domicilio (come definiti dall'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, recante la disciplina del commercio). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;

§      titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (L. 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003);

§      pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività[32];

§      lavoratori dipendenti: sono naturalmente soggetti alla contribuzione in questione anche i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

§      associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

In particolare il comma in esame dispone:

§      l’incremento al 23% dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 dagli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

§      l’incremento al 16% dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 dai rimanenti iscritti rispetto a quelli di cui sopra (cioè dai soggetti già titolari di pensione o dai soggetti già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie).

 

La circolare INPS n. 7 dell’11 gennaio 2007[33], emanata in relazione alle disposizioni in esame, afferma che “dalla lettura della norma emerge con chiarezza la sola distinzione tra gli iscritti alla Gestione separata dei soggetti che non risultino assicurati ad altre forme obbligatorie per i quali viene stabilita l’aliquota del 23 per cento, e dei rimanenti soggetti iscritti alla gestione stessa”. In relazione a ciò, prosegue la circolare, “si ritiene superata la preesistente norma introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’articolo 45 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa all’equiparazione dell’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la gestione previdenziale dei commercianti. Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata, così come si esprime il legislatore, per i quali viene stabilita l’aliquota contributiva pensionistica al 16 per cento, sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi e pertanto viene meno, a decorrere dal corrente anno 2007 la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie, così come a suo tempo disposto dall’articolo 46, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003)”.

La stessa circolare, inoltre, ritiene opportuno precisare, per quanto riguarda gli associati in partecipazione, che, “risultando gli stessi iscritti alla gestione separata al 1 gennaio 2007, si ritiene superata la distinzione relativamente all’aliquota contributiva introdotta dall’art. 43 della legge n. 326/2003, come modificato dall’art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Pertanto, in assenza di un esplicito richiamo da parte del legislatore alla categoria degli associati in partecipazione, agli stessi si applicano le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione”.

La stessa circolare ritiene che rimanga dovuta, “per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,50 per cento, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007”.

Dalla stessa circolare viene evidenziato pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, con riferimento alla contribuzione alla Gestione separata:

-        per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica l’aliquota del 23,50% (23% per IVS più 0,50% di aliquota aggiuntiva);

-        per i soggetti già titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria si applica l’aliquota del 16%.

 

Si consideri inoltre che per il 2006, l’aliquota contributiva per la Gestione separata INPS erano pari al 17,70% (più il contributo dello 0,50% per la malattia, l’assegno familiare e la maternità) per i soggetti non titolari di pensione né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, fino al limite di reddito di € 39.297,01. Tale aliquota era aumentata di un punto percentuale (pertanto era pari al 18,70%), sempre tenendo conto il contributo per la malattia, l’assegno familiare e la maternità, sui compensi eccedenti il predetto limite di reddito[34].

Per i soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per il 2006, l’aliquota contributiva prevista era pari al 10,00%, mentre per i pensionati titolari di pensione diretta era pari al 15,00%.

 

La seguente tabella mette a confronto, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata secondo la legislazione previgente con quelle conseguenti all’incremento disposto dal comma 770.


 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota legislazio­ne previgente (%)

17,90

18,10

18,30

18,50

18,70

18,90

19,00

Aliquota presente disposizione (%)

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

 

Secondo la relazione tecnica al ddl originario (A.C. 1746), le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame, per quanto concerne i lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(Impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Al lordo fisco

816

784

752

720

688

656

640

Al netto fisco

759

486

567

543

519

469

495

 

(Impatto in termini di fabbisogno del settore statale)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Al lordo fisco

748

787

755

723

691

659

641

Al netto fisco

691

488

570

546

522

472

496

 

Secondo la medesima relazione tecnica, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame per quanto concerne i rimanenti iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della L. 335, vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(Impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

471

476

481

Al netto fisco

426

293

355

 

(Impatto in termini di fabbisogno settore statale)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

399

475

480

Al netto fisco

362

298

361

 

 

Il comma 772 è volto a evitare che l’incremento contributivo di cui al comma 770 (cfr. supra) si ripercuota negativamente sul compenso effettivamente percepito dal lavoratore parasubordinato (collaboratore a progetto).

A tal fine si dispone che l’incremento contributivo non possa determinare in ogni caso una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo della percentuale di aumento dell’aliquota.

Si prevede inoltre, all’ultimo periodo del comma in esame – con una disposizione che sembrerebbe di carattere più generale - che i compensi corrisposti ai collaboratori a progetto debbano essere proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e devono tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi di riferimento.

Si consideri che una disposizione simile a quella di cui all’ultimo periodo del comma in esame è contenuta nell’articolo 63 del D.Lgs. 276/2003.

 

Il comma 773 ridetermina, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Al fine di rendere più graduale l’impatto dell’incremento della contribuzione per le aziende di minori dimensioni, si prevede che, per i datori di lavoro che occupano complessivamente meno di 10 dipendenti, la suddetta aliquota complessiva del 10% a loro carico relativa agli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali per i contributi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i contributi maturati nel secondo anno di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i contributi maturati negli anni successivi al secondo.

 

Nella disciplina previgente, in ragione dell’onere formativo i contributi previdenziali ed i premi assicurativi erano previsti in misura estremamente ridotta, pur garantendo una tutela simile a quella degli altri lavoratori dipendenti.

Si riportano di seguito gli importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1° gennaio 2006, ai sensi della circolare INPS n. 18 dell’8 febbraio 2006.

 

Apprendisti

 

Euro

FPLD

 

a) contributo settimanale base

0,0868

b) contributo settimanale adeguamento

2,75

CUAF

 

Contributo settimanale

0,0347

MATERNITA’

 

Contributo settimanale

0,0165

INAIL

 

Contributo settimanale

0,0930

Totale contributo settimanale

 

Esclusa INAIL

2,89

Compresa INAIL

2,98

 

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD. era fissata nella misura del 5,54%.

 

Si consideri che con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007[35] l’INPS ha fornito indicazioni relative alla nuova disciplina contributiva e previdenziale per gli apprendisti di cui al comma 773[36].

Tale circolare evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva per gli apprendisti artigiani e non artigiani a carico dei datori di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tuttavia per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove, l'aliquota del 10% dovuta per gli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno[37].

La circolare inoltre precisa che, dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, tenendo conto dell'aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769, si attesterà nella misura del 5,84%.

 

Il comma in esame dispone inoltre che la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali sia stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, cioè entro il 28 febbraio 2007.

 

Si prevede, altresì, l’estensione dell’applicazione della rideterminazione contributiva stabilita dal comma in esame anche alle contribuzioni erogate in misura pari a quelle degli apprendisti (come, per esempio, nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità).

 

Contestualmente, con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, si dispone la cessazione, per le regioni, dell’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845[38].

Il terzo comma del richiamato articolo 16 dispone che le regioni stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

 

Il comma in esame, infine, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’estensione delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del D.Lgs. 276 del 2003 (vedi supra). Si prevede che la relativa contribuzione sia stabilita con il decreto che provvederà alla la ripartizione, in precedenza richiamato.

Sembrerebbe, anche sulla base di quanto esposto nella relazione tecnica al ddl originario (A.C. 1746), che la contribuzione per l’indennità di malattia sia ricompresa nel contributo complessivo del 10 per cento di cui al primo periodo del comma in esame.

 

Si consideri che l’INPS, con la circolare n. 43 del 21 febbraio del 2007[39], ha fornito le istruzioni operative concernenti l’estensione agli apprendisti della tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. In particolare, la richiamata circolare ha precisato che destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.L.gs. 276 del 2003, ovvero - per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative – dalla normativa di cui alla L. 196 del 1997. Il rinvio a tale ultima disciplina, sempre secondo la richiamata circolare, riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. 276 del 2003. Infine, per quanto concerne la decorrenza della nuova tutela, viene precisato che essa trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.

 

Si ricorda inoltre, per quanto riguarda la disciplina dell’indennità di malattia per i lavoratori subordinati, che in base all’articolo 6 della L. 11 gennaio 1943, n. 138, nei confronti di determinate categorie di lavoratori è dovuta in caso di malattia un'indennità economica in regime previdenziale qualora non sia previsto per contratto collettivo un trattamento economico a carico del datore di lavoro in misura pari o superiore all'indennità medesima.

Per il finanziamento delle indennità di malattia, l’articolo 76 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N., pone l’obbligo per i datori di lavoro, di versare all’INPS una serie di contributi, variamente modulati per i diversi settori secondo le aliquote attualmente fissate dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, contenute nella tabella 6 allegate alla medesima legge.

 

Categorie

Aliquota
(%)

Industria e Artigianato: operai e categorie assimilate compresi i lavoranti a domicilio

2,22

Commercio (terziario): proprietari di Fabbricati, Servizi di Culto: operai ed impiegati e categorie assimilate con esclusione degli impiegati dipendenti da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori e piazzisti, dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali

2,44

Pubblici esercizi Sull'aliquota del terziario si applica l'aliquota aggiuntiva dello 0,77% (D.M. 1° febbraio 1957; circolare INPS 21 marzo 1985, n. 2084)

3,21

Agricoltura: operai

0,683

Credito, Assicurazione e Servizi tributari appaltati: salariati

2,55

 

Dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 148, della L. finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), il trattamento di malattia degli addetti ai servizi pubblici di trasporto viene corrisposto con le medesime modalità previste nel settore industria.

 

Infine, si ricorda che la disciplina dell’apprendistato è stata modificata dal D.Lgs. n. 276/2003[40] con l’introduzione di tre differenti tipologie di contratto, a seconda della qualità e del livello della formazione insita nel rispettivo rapporto:

-        il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

-        il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

-        il contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione.

Con riferimento al rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, si evidenzia che:

-        possono essere assunti con tale contratto i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età mentre la normativa previgente prevedeva come età minima sedici anni;

-        la durata massima del contratto è fissata in tre anni ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale;

-        la regolamentazione del contratto è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

Con riferimento invece al contratto di apprendistato professionalizzante, si evidenzia che:

-        possono essere assunti con tale contratto i soggetti di età compresa tra diciotto (ridotta a diciassette per i soggetti in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge n. 53/2003[41]) e ventinove anni;

-        è rimesso ai contratti collettivi stabilire la durata del contratto, che in ogni caso non può essere inferiore a due anni e superiore a sei anni;

-        la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni, d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

Per quanto riguarda invece l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma universitario, si evidenzia che:

-        possono essere assunti come apprendisti soggetti tra 18 e 29 anni (il limite di età minimo si abbassa a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale);

-        la disciplina e la durata dell’apprendistato in esame è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

L’articolo 53, comma 4, del richiamato D.Lgs. 276/2003, ha confermato le disposizioni contenute nella normativa già esistente per quanto attiene alla copertura previdenziale dell’apprendista.

Composizione del comitato amministratore del Fondo per la gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 (comma 771)

Il comma 771 modifica i commi 2 e 3 dell’articolo 58 della legge n. 144 del 1999, che disciplinano la composizione del comitato amministratore del Fondo per la gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Si ricorda che le citate disposizioni prevedono che il comitato amministratore sia composto di dodici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza di determinati settori produttivi e cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo relativo alla gestione separata. Si prevede inoltre che il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS, che i suoi componenti durano in carica quattro anni e che sia presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i membri del consiglio di amministrazione dell’INPS.

 

A seguito di tali modifiche si prevede che:

§      il comitato amministratore sia composto di tredici membri, anziché dodici;

§      sei componenti siano eletti dagli iscritti al Fondo. Si sopprime contestualmente l’attribuzione della designazione di cinque componenti alle organizzazioni sindacali;

§      il presidente del comitato amministratore sia eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo. Si sopprime quindi la previsione che attribuisce la presidenza del comitato al presidente dell’INPS.

Disposizioni relative all’attribuzione dell’indennità integrativa speciale (IIS) (commi 774-776)

I commi 774, 775 e 776 recano disposizioni inerenti l’indennità integrativa speciale (IIS).

In primo luogo, si fornisce un’interpretazione autentica circa la controversa questione relativa all’attribuzione della IIS in misura intera o, invece, parziale sul trattamento pensionistico di reversibilità relativo a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994 (comma 774).

 

L’indennità integrativa speciale (meglio conosciuta come “indennità di contingenza” o “scala mobile”) è stata introdotta dall’articolo 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

In particolare, il richiamato articolo ha stabilito che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale, determinata annualmente (primo comma) applicando su una base fissa la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100.

Al titolare di più pensioni o assegni l'IIS compete (secondo comma) a un solo titolo.

Inoltre (terzo comma), se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile (quarto comma), e la sua corresponsione è sospesa (quinto comma) nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa. Infine (sesto comma), l’IIS è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma del precedente articolo 88 (20% della pensione diretta).

Successivamente, l’articolo 15, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724[42], ha stabilito che, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

Il successivo comma 5 dell’articolo 15, inoltre, ha previsto che le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della L. 27 maggio 1959, n. 324, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

Successivamente, la L. 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 1, comma 41, ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive del richiamato regime.

 

Il comma in esame dispone che il comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995 si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 335/1995, indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, l’IIS spetta nella misura percentuale prevista per la pensione di reversibilità.

In sostanza il comma in esame è volto a recepire l’interpretazione della norma già adottata dalle amministrazioni pubbliche erogatrici dei trattamenti pensionistici (in special modo l’attuale Ministero dell’economia e delle finanze e l’INPDAP), secondo cui il citato articolo 1, comma 41, della L. 335 del 1995 - che aveva previsto l’estensione generalizzata della disciplina già prevista per l’assicurazione generale obbligatoria - era da interpretare come abrogativo della norma transitoria prevista dall’articolo 15, comma 5, della legge n. 724/1994. Conseguentemente, secondo tale interpretazione, in tutti i casi di reversibilità sorti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 335/1995, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’IIS spetterebbe nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

 

Si ricorda più in generale che la disciplina dell’IIS ha dato luogo a un notevole contenzioso nel corso degli anni, che ha interessato, con varie pronunce, anche la Corte costituzionale. Alla proliferazione di tale contenzioso a contribuito soprattutto la crescita dell’IIS, dovuta alle spinte inflattive che caratterizzarono soprattutto gli anni ’70 e ’80, durante i quali i “tabellari” costituenti la base pensionistica furono rivalutati in maniera trascurabile rispetto all’indennità di contingenza, la quale appunto seguiva automaticamente la crescita dell’inflazione.

La Corte costituzionale è stata più volte interessata dalla materia. Già con la sentenza n. 566 del 1989 la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 99, quinto comma, del D.P.R. 1092 del 1973. Successivamente, con la sentenza n. 494/1993 la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità anche del secondo comma dell’articolo 99[43], stabilendo in estrema sintesi che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il FPLD.

 

Il comma 775 salvaguarda i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento già definiti in sede di contenzioso, prevedendo in ogni caso il riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

Infine, il comma 776, per esigenze di coordinamento con l’interpretazione autentica del comma 774, provvede all’abrogazione dell’articolo 15, comma 5, della L. 724 del 1994, in precedenza richiamato.

Determinazione della retribuzione pensionabile per lavoratori rientrati dall’estero (comma 777)

Il comma 777 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 5, secondo comma, della L. 27 aprile 1968, n. 488[44] in merito alla determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori rientrati dall’estero.

La norma, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al ddl originario (A.C. 1746), interesserebbe i lavoratori rientrati dalla Svizzera e sarebbe volta ad evitare che si determini, a causa di recenti sentenze della Corte di Cassazione, una maggiore spesa pensionistica di rilevante entità.

 

L’articolo 5, secondo comma, della L. 27 aprile 1968, n. 488 ha stabilito che per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione IVS ai sensi dell’articolo 17 della L. 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. Si prevede inoltre che con appositi provvedimenti attuativi sia stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.

 

Il comma in esame afferma che tale disposizione debba interpretarsi nel senso che, in caso di trasferimento presso l’AGO dei contributi versati in Paesi esteri in conseguenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile del periodo interessato è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato ottenuto per l’aliquota contributiva IVS in vigore nel periodo di riferimento.

Lo stesso comma, infine, contiene una clausola di salvaguardia che fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli liquidati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 1, comma 778
(Rivalutazione di prestazioni erogate dall’INAIL)

 


778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. È abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.


 

 

Il comma 778dispone l’applicazione, con effetto dall’anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, dell’articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[45]relativo alla rivalutazione annuale delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro, anche alle prestazioni economiche erogate in base all’articolo 14-vicies-quater del D.L. 30 giugno 2005, n. 115[46]

 

In richiamato articolo 14-vicies-quaterprevede che, al fine di tutelare l’affidamento dei soggetti interessati, i soggetti che avessero chiesto e ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs 38/2000, dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2005, continuassero a percepire tali prestazionise titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile ad IRPEF per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, senza tener conto del reddito del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Se il reddito posseduto supera tale limite, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.

 

L’articolo. 11 del D.Lgs 38 del 2000 prevede che a decorrere dal 1° luglio di ogni anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Inoltre, si applicano tali principi anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.

 

Inoltre, viene prevista l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 14-vicies-quater del D.L. n. 115/2005, che stabiliva che l’attuazione della disposizione citata avvenisse nell’ambito alle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 115/2005 e quindi senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, commi 779-781
(Gestione artigianato dell’INAIL)

 


779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007.

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro compa­rativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.


 

 

I commi da 779 a 781 prevedono una riduzione dei premi dovuti dalle imprese iscritte alla gestione separata artigianato dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[47].

Le disposizioni in esame riguardano sia i premi che l'artigiano deve corrispondere in qualità di lavoratore autonomo sia quelli dovuti in qualità di datore di lavoro artigiano.

 

Si ricorda che l’articolo 1 del D.Lgs. 38/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ha previsto l’individuazione, ai fini tariffari, nell’ambito della complessiva “gestione industria” di cui al Titolo I del D.P.R. 1124/1965, delle seguenti quattro gestioni separate:

-       “industria”, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

-       “artigianato”, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

-       “terziario”, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

-       “altre attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 3 del D.Lgs. 38 del 2000 prevede, fermo restando l’equilibrio finanziario complessivo della “gestione industria”, l’approvazione per ciascuna delle quattro gestioni separate di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, con decreto ministeriale, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, di distinte tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione delle tariffe dei premi. Ogni tariffa stabilisce il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale. In sede di prima applicazione, le tariffe sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

Con il D.M. 12 dicembre 2000 sono state determinate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle quattro gestioni richiamate, nonché le relative modalità di applicazione.

Su ciascuna lavorazione è applicato il tasso medio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello nazionale, risultante dal rapporto tra oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’INAIL per le prestazioni e il monte retributivo imponibile di tutti i lavoratori alla lavorazione stessa. In ogni caso, il tasso non può eccedere il limite massimo del 130 per mille.

Al riguardo, il citato D.M. 12 dicembre 2000 ha stabilito che, dal momento che il tasso medio nazionale subisce variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla specifica situazione dell’azienda, attraverso le cd. oscillazioni, dovute:

-        nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, nel qual caso può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15%, ed applicato con determinate modalità;

-        dopo i primi due anni di attività, in relazione all’effettivo andamento infortunistico aziendale. Più specificamente, l’oscillazione è determinata in base al tasso specifico aziendale ed al parametro dei lavoratori-anno. A tale oscillazione si aggiunge un’ulteriore variazione, pari al 5%, al 10% o al 15% del tasso medio nazionale, in relazione all’entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso medio nazionale, nonché alla dimensione dell’azienda espressa dal numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata in ragione del loro numero.

Su tale quadro normativo, con particolare riferimento alla misura dei premi INAIL, sono successivamente intervenuti i commi 364 e 365 della L. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

Tali disposizioni in primo luogo stabiliscono che la rideterminazione delle tariffe dei premi assicurativi deve tener conto dell’andamento del rischio medio nazionale e dell’attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve essere tale da garantire l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica

Inoltre si dispone che la richiamata rideterminazione è attuata in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. Pertanto si introduce un obbligo di procedere annualmente alla rideterminazione delle tariffe in presenza di variazioni dei parametri di riferimento[48].

 

Il comma 779, in particolare, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, la determinazione delle riduzioni dei premi INAIL dovuti dalle imprese iscritte alla gestione separata artigianato per l'anno 2007, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro.

 

Il successivo comma 780 dispone che, a decorrere dal 2008, sempre con riferimento alla gestione separata artigianato presso l’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro siano ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera dell’INAIL, per un importo non superiore a 300 milioni di euro per il 2008, a valere sull’incremento del complessivo gettito contributivo INAIL ove superiore al tasso di variazione nominale del PIL per l’anno 2007.

 

Il comma 781 prevede che la riduzione dei premi di cui al precedente comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e dalle specifiche normative di settore. Per poter beneficiare di tale priorità della riduzione dei premi le imprese in questione inoltre:

§      devono adottare piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro, anche all’interno di enti bilaterali, successivamente trasmessi agli ispettorati del lavoro;

§      non devono aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

 


 

Articolo 1, comma 782
(Disposizioni in materia di infortuni sul lavoro)

 


782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrità psico-fisica). - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denun­ciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subìto o subiscano una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".

2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".

3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menoma­zione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".

4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conse­guente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conse­guente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente comma:

"Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".

7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento"».


 

 

Il comma 782 inserisce l’articolo 13-bis nel D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38[49]. Tramite tale novellasi dispongono una serie di modifiche alla disciplina in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, riguardanti istituti quali:

§      la speciale gestione INAIL per i grandi invalidi del lavoro;

§      la rendita di passaggio per l’assicurato affetto da silicosi o asbestosi che abbandoni la lavorazione;

§       il riscatto della rendita per inabilità permanente per infortunio in agricoltura;

§      l’integrazione della rendita per gli assicurati dei settori dell’industria e dell’agricoltura;

§      lo speciale assegno continuativo per coniuge e figli superstiti del titolare della rendita per inabilità permanente;

§      l’assegno di incollocabilità.

 

In primo luogo, con il comma 1 dell’articolo 13-bis del D.Lgs. 38/2000, si interviene sull’articolo 178 delD.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[50] relativo alla speciale gestione istituita presso l’INAIL per i grandi invalidi del lavoro

 

Più in dettaglio si ricorda che la speciale gestione è stata istituita dall’articolo 178 del D.P.R. 1124/1965 presso l’INAIL allo scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

Il citato articolo 178, nel testo previgente, prevedeva che erano ammessi alla prestazione della speciale gestione gli assicurati che avessero subito un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

 

Con la modifica introdotta si dispone che sono ammessi alle prestazioni di tale speciale gestione, per gli infortuni sul lavoro nonché per le malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2007, coloro che abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento.

 

Con il comma 2 del richiamato articolo 13-bis, viene modificato l’articolo 150 del D.P.R. 1124/1965 cheattribuisce una rendita di passaggio all’assicurato che abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi conun’inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all'80 per cento.

Con la modifica introdotta si dispone che la rendita di passaggio, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia corrisposta nel caso di menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento.

 

La rendita di passaggio è corrisposta per il periodo di un anno, indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia.

 

Con il comma 3 del richiamato articolo 13-bis, si modifica l’articolo 220 del D.P.R. 1124/1965, che prevede per i titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita, la concessione, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai cinquantacinque anni, del riscatto totale o parziale in capitale della rendita.

Con la modifica operata dal comma in esame, si prevede che per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, il riscatto di tale rendita spetti ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento.

 

Con i commi 4 e 5 del richiamato articolo 13-bis, si interviene sul D.P.R. 1124/1965 agli articoli 76 e 218, relativi rispettivamente all’assicurazione infortuni e malattie professionali per i lavoratori dell’industria e dell'agricoltura.

Tali disposizioni, di analogo contenuto, nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3[51], nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, prevedono l’integrazione della rendita con un assegno mensile di lire 250.000 (pari ad euro 129,11) per tutta la durata di detta assistenza, precisando che non si procede a tale integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

Con la modifica introdotta l’integrazione all’assegno mensile, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, viene concessa nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella citata tabella.

In sostanza, non viene più richiesto dalla norma, per l’attribuzione dell’integrazione, che l’invalidità sia permanente e assoluta.

 

Con il comma 6 del richiamato articolo 13-bis, viene modificato l’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251[52], che disciplina lo speciale assegno continuativo mensile spettante al coniuge ed ai figli superstiti nel caso di morte avvenuta, per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65 per cento.

Con la modifica introdotta, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciatea decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento.

 

Infine con il comma 7 del richiamato articolo 13-bis, si modifica l’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248[53], che reca disposizioni relative all’assegno di incollocabilità di cui all’articolo 180 del D.P.R. 1124/1965.

 

Ai sensi dell’articolo 180 del D.P.R. 1124/1965 tale assegno viene corrisposto dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, secondo modalità di erogazione deliberate dall’Associazione stessa ed approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei casi in cui non sia applicabile il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private. L’assegno ammonta a euro 218,29 dal 1° luglio 2006[54].

 

L’articolo 10 della L. 248/1976, nella formulazione precedente, stabiliva i seguenti requisiti per la corresponsione dell’assegno:

-       riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;

-       età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);

-       non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

La modifica introdotta interviene sui requisiti per la corresponsione di tale assegno relativi alla riduzione della capacità lavorativa, disponendo che per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, la riduzione dell’integrità psicofisica presa in considerazione non deve essere inferiore al 20 per cento.

 


 

Articolo 1, commi 783-784
(Decorrenza degli interessi legali relativi
alle prestazioni previdenziali)

 


783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica ammini­strazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda».

784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.


 

 

I commi 783 e 784 recano disposizioni relative al termine di decorrenza degli interessi legali relativi alle prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

 

In particolare, il comma 783 apporta alcune modifiche all’articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412[55].

 

Il testo previgente del richiamato comma 6 dell’articolo 16, nella parte soggetta a modifica, stabiliva l’obbligo, per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, della corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla relativa domanda.

 

Si consideri che il riconoscimento del diritto agli interessi legali di cui al comma 6 dell’articolo 16 della L. 412 del 1991 è stato esteso, con effetto dal 1° gennaio 1995, agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività o in quiescenza, dall’articolo 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724[56].

Si ricorda inoltre che l’articolo 45, comma 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), al fine di evitare profili di irrazionalità nell’applicazione della norma, ha fornito una interpretazione autentica dell’articolo 16, comma 16 della L. 412/1991, prevedendo che tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria devono essere ricomprese anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.

 

Con al modifica introdotta, si subordina la decorrenza degli interessi legali sulle prestazioni dovute dalle amministrazioni o enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (dovuti, secondo la norma citata, dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda), alla condizione che la domanda risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi che siano già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni, per i quali è prevista l’acquisizione d’ufficio ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241[57].

Il richiamato articolo 18, comma 2 dispone che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

 

Pertanto, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali e i relativi oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento.

E’ infine previsto l’obbligo, per gli enti previdenziali, di indicare preventivamente, ai fini della pubblicità, l’elenco completo dei documenti necessari ai fine dell’esame della domanda.

 

Resta confermata invece l’ulteriore previsione di cui allo stesso articolo 16, comma 6, ai sensi della quale l’importo percepito (sul credito relativo alle prestazioni erogate dagli enti previdenziali) a titolo di interessi legali deve essere portato in detrazione dal risarcimento spettante per l’eventuale maggiore maggior danno subito dall’avente diritto alla prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

 

In relazione a ciò, si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 dell’8 aprile 1991[58] ha sostanzialmente esteso ai crediti relativi a prestazioni previdenziali il regime previsto per i crediti di lavoro dall’articolo 429, comma 3, c.p.c.. stabilendo che, in sede di condanna giudiziale al pagamento di crediti relativi a prestazioni previdenziali, il giudice deve determinare, oltre agli interessi in misura legale anche il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito (cosiddetta rivalutazione monetaria).

 

Il successivo comma 784 dispone che, dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali dovuti ai sensi della disciplina di cui all’articolo 16, comma 6 della L. 412/1991 (così come risultante dalle modifiche introdotte dal comma 783), per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione da parte dell’INPS degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli a tempo determinato, di cui all’articolo 9-quinquies, coma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608[59]

 

Si consideri che, ai sensi dell’articolo all’articolo 7, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389[60] e dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169[61], il termine di scadenza per la presentazione delle domande per le prestazioni di disoccupazione in agricoltura è stabilito al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Invece, ai sensi del citato articolo 9-quinquies, comma 3, del D.L. 910/1996, l’elenco nominativo annuale per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato[62], necessario per la liquidazione delle relative prestazioni di disoccupazione, è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

In sostanza la disposizione in esame è volta ad evitare che il disallineamento delle date relative rispettivamente al termine di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola (31 marzo successivo all’anno di riferimento) e al termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali (31 maggio successivo all’anno di riferimento) determinino la maturazione di interessi legali per ritardata liquidazione delle indennità di disoccupazione.


 

Articolo 1, commi 785-786
(Disposizioni in materia di base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle relative prestazioni in agricoltura)

 


785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «e assimilati» sono soppresse.


 

 

I commi 785 e 786 recano norme relative alla base di calcolo dei contributi e delle prestazioni per alcune categorie di lavoratori agricoli, intervenendo sulla disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81[63].

 

Si ricorda che l’articolo 01 citato, ai commi 4 e 5, ha provveduto ad unificare il regime di calcolo dei contributi previdenziali e delle prestazioni temporanee per tutte le categorie dei lavoratori agricoli (quindi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per i lavoratori a tempo determinato), facendo venir meno la disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs 146/1997. Pertanto, tale norma comporta che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, come base per il calcolo di tali contributi e prestazioni sia assunta - come previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 - la retribuzione effettivamente spettante in base al contratto individuale di lavoro o, se superiore, quella prevista dai contratti collettivi, come già avviene per gli altri lavoratori,.

Si consideri che invece, prima della disciplina introdotta dal citato articolo 01, era prevista una distinta disciplina, nel settore agricolo, per i lavoratori a tempo indeterminato (OTI) e per i lavoratori a tempo determinato (OTD)[64].

In base a tale precedente disciplina, già era previsto che per i lavoratori a tempo indeterminato (OTI) la retribuzione da assumere ai fini contributivi era quella individuata secondo le modalità ordinarie valide per tutti i lavoratori dipendenti, corrispondente alla retribuzione effettivamente spettante in base ai contratti collettivi od individuali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.

Invece per i lavoratori a tempo determinato (OTD) la precedente disciplina prevedeva un sistema di calcolo dei contributi e delle prestazioni temporanee basato su valori imponibili giornalieri convenzionali. Si consideri tuttavia che, già prima dell’uniformazione disposta dall’articolo 01 del D.L. 2/2006, l’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997 aveva previsto, nella prospettiva di un graduale superamento di tale sistema, che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale, determinato per il 1996 con D.M. 1° luglio 1996 sulla base delle rilevazioni relative al 1995, resti cristallizzato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee (malattia, maternità, indennità antinfortunistiche), fino a quando il suo importo non sia superato, per le singole qualifiche, da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Da tale momento la retribuzione imponibile ai fini contributivi sarebbe stata determinata secondo le modalità ordinarie per tutti i lavoratori dipendenti, ovvero, come sopra detto, in base alla retribuzione effettiva, come previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.

 

In particolare, il comma 785, tramite un’interpretazione autentica, esclude alcune categorie di lavoratori agricoli dall'ambito di applicazione dell'articolo 01, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81[65], il quale come detto ha posto il principio che la base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato nonché delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli, sia pari - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 - alla retribuzione effettivamente spettante in base ai contratti di lavoro (collettivi ed individuali).

Tramite l’interpretazione autentica si prevede, quindi, che tale principio non opera:

§      per i compartecipanti familiari, i compartecipanti individuali ed i piccoli coloni, per i quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 28 del D.P.R. 488 del 1968, la quale fa riferimento alla retribuzione media giornaliera;

§      per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, per i quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 7 della L. 233 del 1990, la quale fa riferimento a quattro fasce di reddito convenzionale e ad un reddito medio convenzionale giornaliero.

Il successivo comma 786, in connessione con la norma di interpretazione autentica di cui al comma precedente, novellando il comma 5 del richiamato articolo 10 del D.L. 2 del 2006, esclude, per i compartecipanti familiari, i compartecipanti individuali ed i piccoli coloni, l'applicazione del criterio della retribuzione effettiva prevista dai contratti (collettivi ed individuali) anche per la determinazione della base di calcolo delle prestazioni previdenziali temporanee.

 

Si ricorda che con decreto direttoriale del 10 gennaio 2007[66], sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2006.

 

Inoltre l’INPS, con circolare n. 31 del 2 febbraio 2007, ha fornito le direttive operative ai fini della rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2006, per la determinazione delle medie salariali.

 


 

Articolo 1, comma 787
(Contributi per i lavoratori soci di determinate tipologie
di cooperative)

 


787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corri­spondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previ­denziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effetti­vamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.


 

 

Il comma 787 reca disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori soci di determinate tipologie di cooperative.

In particolare, il primo periodo del comma in esame dispone l’aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, lettera a), della L. 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797[67].

 

Il D.P.R. 797 del 1955 all’articolo 35 ha stabilito che per particolari categorie di lavoratori i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate. Inoltre, i salari medi stabiliti secondo la precedente disposizione non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

La retribuzionegiornaliera imponibile fissata dai richiamati decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, è aumentata del 30% per l’anno 2007, del 60% per cento per l’anno 2008 e del 100% per l’anno 2009.

Lo stesso comma, inoltre, precisa che il calcolo ai fini dell’incremento si effettua sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389[68].

 

Tale comma dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

 

E’ previsto, inoltre, che le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali.

Viene fatta salva nei periodi precedentemente indicati (triennio 2007-2009) la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché tali retribuzioni non siano inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato, cioè tenendo conto dell’incremento percentuale previsto dalla norma.

Infine si precisa che, sia la contribuzione versata sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali a seguito dell’incremento percentuale previsto sia (nel caso si opti per tale modalità) la contribuzione effettuata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, hanno efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

 


 

Articolo 1, comma 788
(Indennità di malattia e congedi parentali per i lavoratori a progetto)

 


788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indenniz­zabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


 

 

Il comma 788 prevede l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti in riferimento agli eventi della malattia e del parto.

 

Per quanto riguarda la disciplina (introdotta dal D.Lgs. 276/2003) delle collaborazioni coordinate e continuative configurate come “lavoro a progetto”, si rinvia alla scheda relativa ai commi 1202-1210.

 

Si ricorda che sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS i seguenti soggetti:

§      professionisti: si tratta dei soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività di cui trattasi non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

-       professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

-       professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

§      collaboratori coordinati e continuativi: secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, del citato T.U.I.R., si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita.

Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti figure:

-       amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

-       membri di commissione e collegi;

-       soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

-       amministratori di condominio;

§      venditori porta a porta: sono i soggetti incaricati delle vendite a domicilio (come definiti dall'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, recante la disciplina del commercio). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;

§      titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (L. 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003);

§      pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività[69];

§      lavoratori dipendenti: sono naturalmente soggetti alla contribuzione in questione anche i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

§      associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

In primo luogo si prevede la corresponsione di un’indennità giornaliera di malattia, a carico dell’INPS, entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giornidurante l’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Ai fini del riconoscimento di tale indennità trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata[70].

 

Il D.M. 12 gennaio 2001 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, agli iscritti alla richiamata gestione separata sia dovuta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera. Per le degenze iniziate prima di tale data, l'indennità spetta a decorrere dalla data stessa. Da tale beneficio sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.

L'indennità è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo relativo sia alla base imponibile per la determinazione dei contributi sia alla retribuzione pensionabile, pari, ai sensi del comma 18 dell’articolo 2 della L. 335 del 1995, a 68.172,31 euro[71], diminuito del 30 per cento (pari, cioè, a 47.720,62 euro).

La misura dell’indennità è calcolata in relazione al massimale di contribuzione richiamato, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:

§      8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

§      12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

§      16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.

Tali percentuali possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento della Gestione separata.

L'indennità, inoltre, spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.

 

La misura della prestazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera richiamato in precedenza, restando fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.

Ai fini della certificazione e dell’attestazione dello stato di malattia per la fruizione alla relativa indennità trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30- dicembre 1979, n. 663[72], convertito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

 

Tale articolo stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia.

Si prevede che le modalità tecniche operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro siano individuate con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300[73], può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

E’ prevista, infine, l’applicabilità delle disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

 

Il richiamato articolo 5, comma 14, del D.L. 463[74], prevede che qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dai suoi diritti nelle seguenti modalità:

§      prima visita di controllo: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;

§      seconda visita di controllo:oltre alla precedente sanzione, si applica la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;

§      terza visita di controllo: interruzione dell’indennità economica previdenziale a carico dell’INPS dal momento della visita fino al termine del periodo di malattia, in quanto il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità (cfr. al riguardo la circolare INPS n. 65 del 31 marzo 1989).

 

Si ricorda inoltre che il D.M. 15 luglio 1986, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 13, del citato D.L. 463, ha stabilito che, allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato malattia, il lavoratore debba essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, in determinate fasce orarie giornaliere (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

 

Si dispone, inoltre, la corresponsione ai lavoratori in questione, aventi titolo all’indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Tale trattamento economico viene concesso anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

 

Infine si prevede che gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma in esame siano finanziati a valere sul contributo di cui all’articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

 

Tale articolo, riproducendo le analoghe disposizioni dell’articolo 59, comma 16, della L. 449 del 1997, prevede che, per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, il contributo alla Gestione separata INPS è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi soggetti anche della tutela relativa alla maternità.

 

Per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, si rinvia alla scheda relativa al comma 791, che è volto all’estensione alle lavoratrici in oggetto della tutela più ampia, sul piano temporale nonché sotto il profilo del trattamento economico e normativo, prevista per le lavoratrici dipendenti (cfr. infra).

 


 

Articolo 1, commi 789-790
(Riscatto per congedi parentali)

 


789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.


 

 

Il comma 789 estende la facoltà di riscatto dei periodi di congedo per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della L. 8 marzo 2000, n. 53[75] anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 4 della richiamata L. 53 del 2000, tra i congedi fruibili per eventi e cause particolari, ha previsto (comma 2) che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possano richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo in oggetto non rileva ai fini previdenziali. I soggetti interessati, tuttavia, possono procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria[76].

Secondo quanto riportato nella circolare INPS n. 15 del 23 gennaio 2001, esplicativa della richiamata L. 53 del 2003, “l'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184[77], in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995”. La stessa circolare afferma altresì che “in alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564[78], come modificato dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184”.

Il successivo comma 790 demanda l’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche per la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (cioè entro il 1° marzo 2007).

Si dispone che con lo stesso decreto vengono altresì adeguate “le tabelle emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338”.

 

Si ricorda che l’articolo 13 della L. 1338 del 1962[79] prevede che il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione IVS e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

In particolare l’ultimo comma dispone che per la costituzione della rendita vitalizia, il datore di lavoro deve versare all’INPS la riserva matematica calcolata in base alle tariffe determinate e, qualora necessario, variate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS.

 

In sostanza la disposizione in esame intende prevedere che, con lo stesso decreto ministeriale su menzionato, si provveda anche all’adeguamento delle predette tariffe relative al calcolo della riserva matematica da versare all’INPS.

 


 

Articolo 1, comma 791
(Estensione della tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS)

 


791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino a: «provvedi­mento,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da deter­minare con il medesimo decreto».


 

 

Il comma 791 reca modifiche all’articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151[80], concernente la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie[81].

 

Si ricorda che l’articolo 59, comma 16 (quarto periodo) della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto, dal 1° gennaio 1998, l’estensione della tutela relativa alla maternità ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Più in dettaglio tale disposizione ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1998, per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, il versamento di un'ulteriore aliquota contributiva, pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai medesimi soggetti della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, si demandava a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (attualmente: Ministro dell’economia e delle finanze) la disciplina di tale estensione nei limiti delle risorse derivanti dalla suddetta aliquota contributiva[82].

L'articolo 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha disposto una interpretazione autentica del citato comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge n. 449/1997, nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

In seguito l’articolo 64 del D.Lgs. 151 del 2001[83], per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza, ha confermato che, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'estensione della tutela relativa alla maternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine prevedeva che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente: Ministro del lavoro e della previdenza sociale), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fosse disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo. Inoltre si disponeva che, fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto decreto, continuasse a trovare applicazione il D.M. 4 aprile 2002, emanato in attuazione dell'articolo 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Il citato D.M. 4 aprile 2002 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui al richiamato articolo 59, comma 16, della L. 449 del 1997, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate. L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione, ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Per quanto riguarda la misura dell’indennità, il citato D.M. prevede che essa è determinata in misura pari all'80 per cento del reddito relativo al periodo indennizzabile, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, considerando i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Il citato D.M. disciplina anche la corresponsione, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS, dell’indennità di paternità, dell’indennità di adozione o affidamento e degli assegni familiari.

 

Il comma 791, attraverso modifiche al richiamato articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, è volto ad estendere alle lavoratrici inscritte alla Gestione separata INPS la tutela più ampia sotto il profilo temporale nonché sotto il profilo del trattamento economico e normativo prevista per le lavoratrici dipendenti.

 

In primo luogo si prevede che resta ferma l’applicazione della disciplina di cui al citato D.M. 4 aprile 2002, per quanto riguarda l’estensione agli iscritti alla Gestione separata INPS della tutela della maternità nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. Si ricorda che il D.M. in questione, in attuazione dell'articolo 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina la corresponsione e alla misura dell’indennità di maternità, dell’indennità di paternità e dell’indennità di adozione o affidamento (oltre che degli assegni familiari) ai medesimi soggetti (cfr. supra).

In sostanza il comma in esame, con la modifica introdotta al citato articolo 64, comma 2, attribuisce alla disciplina di cui al D.M. 4 aprile 2002 una valenza “a regime”. Si evidenzia che, per quanto riguarda l’indennità di maternità, tale disciplina ricalca sostanzialmente, quanto alla durata e alla misura, quanto previsto per i lavoratori dipendenti dal combinato disposto degli articolo 16 e 22 del D.Lgs. 151/2001.

 

Inoltre, aggiungendo alla fine dell’articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 un ulteriore periodo, si dispone che con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sia disciplinato l’ambito dell’estensione alle lavoratrici in oggetto della tutela più ampia prevista per le lavoratrici dipendenti dagli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001, rispettivamente per quanto riguarda l’anticipazione temporale dell’astensione obbligatoria per maternità (con diritto alla relativa indennità) e il trattamento economico e normativo connesso al congedo di maternità.

 

L’articolo 17 del D.Lgs. 151/2001 dispone che, in determinate ipotesi, l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (fermo restando il diritto alla relativa indennità) sia anticipata rispetto ai termini ordinariamente previsti dall’articolo 16 del D.Lgs. 151/2001, che prevede tale astensione durante i due mesi precedenti alla data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.

In particolare l’articolo 17 dispone che l’astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto nell’ipotesi di lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza. Inoltre, con provvedimento de servizi ispettivi del Ministero del lavoro, può essere disposto il divieto di adibire al lavoro la lavoratrice in stato di gravidanza anche prima che cominci a decorrere il periodo di astensione obbligatoria, nelle seguenti ipotesi:

§       gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

§       condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

§       impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni nei casi previsti dal D.Lgs. 151/2001, cioè qualora la lavoratrice sia addetta a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o qualora i risultati della valutazione dei rischi riveli un pericolo per la salute della medesima.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 22 del D.Lgs. 151/2001 prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, comprensivo sia del periodo di astensione obbligatoria ordinariamente previsto dal citato articolo 16 sia del periodo di anticipazione dell’astensione obbligatoria nei casi previsti dal citato articolo 17. Il medesimo articolo prevede che i periodi di congedo di maternità siano computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie e siano considerati come attività lavorativa ai fini della progressione nella carriera. Viene precisato inoltre che le ferie e le assenze spettanti ad altro titolo non devono essere utilizzate contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria per maternità

 

Infine si dispone che l'estensione alla categoria di lavoratrici in esame di tale più ampia tutela avviene nei limiti delle risorse provenienti da una specifica aliquota contributiva, da definire con il medesimo decreto ministeriale.

 

Si ricorda, infine, che il comma 788 prevede l’estensione per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla Gestione separata INPS, che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti in riferimento agli eventi della malattia e del parto (cfr. supra).

 


 

Articolo 1,commi 792, 794-795
(Provvidenze a favore delle vittime del terrorismo)

 


792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anterior­mente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti infe­riore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1».

(omissis)

794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: «inferiore all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi entità e grado».

795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: «dalle stragi di tale matrice,» sono aggiunte le seguenti: «e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti».


 

 

I commi 792, 794 e 795 modificano gli articoli 3 e 4 della L. 3 agosto 2004, n. 206, recante disposizioni in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo.

 

In primo luogo, il comma 792 modifica l’articolo 4 della richiamata L. 206 del 2004 aggiungendo il comma 2-bis.

 

Si ricorda che l’articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede, al comma 1, l’equiparazione ai grandi invalidi di guerra - di cui all’articolo 14 del D.P.R. 23 dicembre 178, n. 915 - per le vittime del terrorismo con invalidità permanente pari o superiore all’80.

Inoltre, al comma 2, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, viene riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto.

 

A seguito della modifica operata dal comma 792, si stabilisce che per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa, anche se l’evento dannoso si è verificato prima dell’entrata in vigore della legge n. 206/2004, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quartodella capacità tenendo conto dell’eventuale rivalutazione, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile il trattamento di quiescenza spetta nella misura pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata[84]. Ai fini del raggiungimento del periodo massimo pensionabile si considerano anche gli anni di contribuzione figurativa di cui all’articolo 3 della medesima legge, che appunto attribuisce un aumento figurativo dell’anzianità contributiva pari a dieci anni.

 

I successivi commi 794 e 795intervengono sull’articolo 3 della L. 206 del 2004.

 

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede per coloro che hanno subito, in seguito ad atti terroristici, una invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, un accredito figurativo di dieci anni di contribuzione utili per aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento di fine servizio. Tale beneficio è sottoposto ad un trattamento di particolare favore dal punto di vista fiscale.

 

Con le modifiche introdotte si allarga la platea dei beneficiari della norma. In particolare:

§      con la modifica di cui al comma 794, si prevede che l’accredito contributivo figurativo spetta a tutti coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado (quindi non più solamente a coloro che abbiano subito una invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa);

§      con la modifica di cui al comma 795, si estende il beneficio dell’accredito figurativo ai familiari delle vittime degli atti di terrorismo, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori. Viene precisato che ciò vale sia nel caso si tratti di lavoratori subordinati, pubblici o privati, sia che si tratti di lavoratori autonomi e che il beneficio spetta anche sulla pensione diretta percepita da tali soggetti.

 


 

Articolo 1, comma 793
(Contributi previdenziali degli assistenti all’infanzia)

 


793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le modalità e i termini di versamento.


 

 

Il comma 793 dispone che, con riferimento alla contribuzione previdenziale ed assicurativa dovuta per gli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, si applicano le aliquote contributive relative ai rapporti di lavoro di collaborazione domestica di cui dall'articolo 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403[85].anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domiciliodelle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.

Spetta all’INPS determinare le modalità ed i termini di versamento di tali contributi.

 

In sostanza, la norma sembrerebbe recare una agevolazione contributiva per i richiamati soggetti, uniformando le aliquote a quelle indicate nel citato D.P.R. 1403 del 1971.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del richiamato D.P.R. 1403 del 1971 dispone l’applicazione delle seguenti aliquote di contribuzione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro.

 

Gestione

Contributo base

Contributo integrativo

IVS

0,1375%

 

FPLD

10%
(6,67% a carico del datore di lavoro e 3,33% a carico del lavoratore)

 

Tubercolosi

0,0125%

2%

DS

0,0125%

2,30%

Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani

0,0125%

0,15%

CUAF

5%

 

Malattia

assicurati: 5,28%
(5,13% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore)

assistenza pensionati: 3,80%

 

Tutela lavoratrici madri

0,31%

 

Infortuni sul lavoro

0,5%

 

 

 

Di seguito si riportano le retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi:

 

Retribuzioni effettive fino ad € 0,36 (lit. 700)

€ 0,21 (lit. 400)

Retribuzioni effettive superiori ad € 0,36 /lit. 700) e fino a € 0,52 (lit. 1.000)

€ 0,36 (lit. 700)

Retribuzioni superiori a € 0,52 (lit. 1.000)

€ 0,52 (lit. 1.000)

 


 

Articolo 1,comma 796
(Settore sanitario)

 


796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'art­icolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;

b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedi­mento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere genera­lizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

     1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

     2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;

     3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

     4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

     5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;

     6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

     7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata correspon­sione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;

h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g), l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;

i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);

l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

     1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;

     2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;

     2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;

n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

     1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

     2) superamento del divario Nord-Sud;

     3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

     4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

     5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni speciali­stiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organiz­zativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;

p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

     1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio econo­mico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

     2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;

__________

(*) Lettera aggiunta dall’art. 6-quater, co. 2del D.L. n. 300/2006.

 

q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di presta­zioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appro­priatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»;

r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accred­itamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determi­nazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provve­dimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commis­sione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una program­mazione annuale, di studi sull'appro­priatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;

z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmaco­logiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.


 

 

Il comma 796 detta numerose disposizioni volte a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario e la riqualificazione della spesa, anche sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza Stato-regioni.

Risorse ordinarie per il finanziamento del SSN (lettera a)

Sono stabiliti i nuovi livelli del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato:

§      96.040 milioni di euro per il 2007;

§      99.082 milioni di euro per il 2008;

§      102.285 milioni di euro per il 2009.

Una quota di 50 milioni di euro annui, come già previsto dalla legislazione vigente[86], è destinata all’ulteriore finanziamento dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma.

Tali importi sono comprensivi anche dello stanziamento integrativo pluriennale di 1.000 milioni di euro, previsto dalla scorsa legge finanziaria[87], che viene pertanto limitato all’anno 2006.

Fondo transitorio per le regioni in situazione di disavanzo e proroga dell’incremento automatico delle imposte in caso di disavanzo (lettere b e c)

E’ prevista (lettera b) l’istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle Regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo. L’accesso a tali risorse è condizionato, tra l’altro:

§      alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi della disciplina vigente, dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico[88]. Tale accordo deve includere un programma di rientro del disavanzo entro il 2010;

§      all’attivazione dell’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento - per l’anno di imposta dell’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.

Viene inoltre precisato che la maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, svolga un’attività di affiancamento alle regioni che hanno sottoscritto il previsto accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio, comprensivo del Piano di rientro dai disavanzi. Tale affiancamento è finalizzato al monitoraggio del Piano di rientro, all’adozione dei provvedimenti regionali subordinati alla preventiva approvazione dei suddetti Ministeri, all’attività dei Nuclei con funzioni consultive di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole Regioni, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS).

 

Si ricorda che quest’ultimo organismo (SiVeAS) è stato istituito dall’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), presso il Ministero della salute, al fine di valutare l'efficienza e l'adeguatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

 

In base alla lettera c), il meccanismo di incremento automatico delle aliquote è ora esteso anche agli anni successivi al 2006.

L’attività istruttoria per l’avvio delle procedure in esame è attribuito al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato Regioni.

La relazione tecnicasottolinea che il meccanismo di adeguamento automatico garantirà una continuità di risorse che per l’esercizio 2005 e l’anno di imposta 2006 risulta pari a circa 1.400 milioni di euro.

Nuova disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente (lettera d)

Le disposizioniin esame conformano la consolidata disciplina delle anticipazioni di tesoreria alla (nuova) composizione del concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al rispetto – da parte di ciascuna regione – dell’«equilibrio economico finanziario»[89] della spesa sanitaria corrente per l’esercizio in corso.

Di fatto, la disciplina ‘ordinaria’ delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, come prevista dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000, viene annualmente ‘derogata’ sia per consentire una migliore approssimazione delle anticipazioni alle somme effettivamente spettanti, quali saranno determinate in corso di esercizio, sia per assecondare le azioni ‘premiali’ e le azioni ‘dissuasive’ che le leggi finanziarie – da numerosi esercizi – vanno definendo e affinando per garantire che le regioni rispettino i limiti di espansione della spesa.

Per l’anno 2007 le anticipazioni di tesoreria vengono:

§      parametrate al nuovo ammontare del concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilito dalla lettera a) del comma 1, dell’articolo in esame;

§      aumentate dal 95 al 97 per cento delle somme dovute «a titolo di finanziamento della quota indistinta»;

§      attivate a partire dal conseguimento dell’intesa sulla ripartizione in sede di Conferenza Stato-Regioni, senza attendere la successiva (e più tardiva) delibera del CIPE;

§      vincolate, per una quota-parte delle maggiorazioni, al rispetto dei limiti di spesa e, in particolare, all’esito positivo della verifica che di quel rispetto e di quei limiti è fatta da un apposito «tavolo tecnico» istituito nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

 

In particolare, il numero 1)della lettera d) reca la nuova disciplina delle anticipazioni di tesoreria alle regioni a statuto ordinario, in deroga a quanto stabilisce l’articolo 1 del D.M. 21 febbraio 2001 (in attuazione dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56[90]).

La misura delle anticipazioni viene determinata – per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009 – nel 97% per cento della somma spettante a ciascuna regione a titolo di «quota indistinta del fabbisogno sanitario»; quest’ultima deriva dal livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, stabilito per ciascuno dei tre anni dalla lettera a) del comma in esame[91]. Di quella somma, ovviamente, non è parte la quota riservata al finanziamento dell’ospedale «Bambino Gesù».

La restante quota del 3%, sarà versata alle regioni secondo le modalità della disciplina ‘premiale’ o ‘incentivante’ stabilita dal successivo n. 4) della lettera in esame (vedi infra).

Infine, poiché al finanziamento della «quota indistinta del fabbisogno sanitario» concorrono anche le entrate proprie di ciascuna regione, le anticipazioni sono ulteriormente determinate al netto di queste ultime. Si tratta, per tutte le regioni, delle entrate derivanti dalla ‘compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria’ (i cosiddetti ‘ticket’, incassati direttamente dalle ASL). Le ‘anticipazioni’ scontano inoltre le compensazioni per la mobilità sanitaria interna (dare/avere fra regioni per le prestazioni effettuate in favore di cittadini di altra regione) e internazionale (per le prestazioni usufruite fuori del territorio nazionale).

Il complesso delle anticipazioni spettanti a ciascuna regione è corrisposto in quote trimestrali anticipate, accreditate dalla Tesoreria centrale sulle contabilità speciali[92] in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato.[93]

Le anticipazioni sono concesse in base alle somme spettanti a ciascuna regione secondo l’intesa che Stato e Regioni devono esprimere (raggiungere) in sede di Conferenza (articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Il raggiungimento dell’intesa è quindi condizione e misura delle anticipazioni che la disposizione in esame prevede.[94] All’accreditamento delle anticipazioni provvede il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (e per esso la Tesoreria centrale).

 

La medesima disciplina delle anticipazioni stabilita dal numero 1) per le regioni a statuto ordinario è estesa dal numero 2)alla regione Sicilia. Questa infatti, a differenza delle altre regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, concorre – se pure in misura ridotta – alla ripartizione del fondo perequativo e, per questo, alle relative anticipazioni di tesoreria[95]. Per essa, come si è detto, le somme alle quali è commisurata l’anticipazione del 97% sono ridotte anche in ragione della quota da finanziare con risorse del proprio bilancio[96].

Anche la regione Sardegna fino a tutto il 2006, partecipava solo in parte al finanziamento del servizio sanitario e dunque concorreva alla ripartizione del fondo perequativo. A decorrere dal 2007 invece dovrà provvedere integralmente al finanziamento del sistema sanitario – al pari delle altre regioni a statuto speciale, secondo quanto disposto dai commi 834-840 della legge in esame che ri-determinano il sistema di finanziamento della regione (v. la relativa scheda).

Il numero 3) della lettera d) prevede la possibilità che – come misura premiale – la Tesoreria centrale eroghi anticipazioni in misura maggiore del 97 per cento alle regioni che abbiano stipulato – e osservino – l’intesa sulle misure per il contenimento della dinamica dei costi della spesa sanitaria. Quell’intesa – nelle forme prevista dall’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta ‘legge La Loggia’) – era prevista da una precedente ‘misura premiale’ stabilita dall’articolo 1, comma 173, e comma 184 della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) e prevedeva uno stretto monitoraggio dell’andamento della spesa di ciascuna regione e l’obbligo per essa a concordare ed adottare misure di contenimento in caso di scostamenti dalle previsioni stabilite.

Le modalità operative di quell’intesa sono state definite complessivamente in sede di Conferenza stato-regioni il 23 marzo 2005[97]. L’articolo 12 del testo dell’intesa ha istituito un «Tavolo di verifica degli adempimenti» presso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie alla effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni ‘correttive’ rimesse successivamente ad un ‘Tavolo politico’ composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni[98].

La possibilità di un incremento delle anticipazioni (entro l’ulteriore 3%) è però subordinata – dalla disposizione in esame – ad alla ‘generica’ clausola che ciò avvenga «compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica».

Va per altro segnalato che la procedura di verifica degli adempimenti presso il «Tavolo tecnico» si dispiega lungo tutto l’esercizio di riferimento e che le determinazioni conclusive per una valutazione del risultato di gestione sono assunte a partire dal 30 maggio dell’esercizio successivo. La facoltà di incrementare la percentuale di anticipazioni è perciò rimessa – in corso di esercizio - alla valutazione discrezionale dell’amministrazione centrale che presiede al Tavolo tecnico e alla Ragioneria generale.

 

Sottoposta all’esito positivo della verifica effettuata dal «Tavolo tecnico» è anche l’erogazione del restante 3 per cento delle spettanze di ciascuna regione. Così prevede il numero 4) della lettera d). La disposizione richiama agli adempimenti che dovranno essere verificati tutti quelli «previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge». Il richiamo, pur formulato in via generale, fa riferimento a tutta la disciplina di monitoraggio e ‘correttiva’ della spesa sanitaria corrente che si è andata sedimentando (e sovrapponendo) a partire, almeno, dalle ‘azioni correttive’ previste dalla Legge finanziaria 1999[99].

 

Il numero 5) della lettera d) reca una disposizione transitoria e, insieme, cautelare. Dispone infatti che “nelle more del raggiungimento dell’intesa” in sede di Conferenza Stato-Regioni, le anticipazioni di tesoreria per gli anni 2007, 2008 e 2009 siano commisurate alle somme spettanti per l’esercizio 2006, secondo quanto determinato nell’intesa espressa per quell’anno (Intesa 28 marzo 2006). Sino al raggiungimento dell’intesa le regioni non ottengono (almeno nella prima delle quattro erogazioni) le somme derivanti dalla maggiorazione del fondo sanitario per l’esercizio di riferimento.

La disposizione è per altro anche ‘cautelare’ perché sconta la possibilità che l’intesa non sia raggiunta per un qualche lungo periodo di tempo. Così è stato per la ripartizione 2002 e per quella degli esercizi successivi, sino a quando non è stato trovato l’accordo di sospendere l’applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, per la parte che riduceva progressivamente il peso del parametro della spesa storica[100]. La disposizione in esame prevede pertanto che in assenza di intesa, le anticipazioni siano commisurate per l’anno 2007 alle somme spettanti per l’anno 2006[101] e che, eventualmente, a partire dall’anno 2008 le somme spettanti siano determinate incrementando del tasso di crescita programmata del PIL quelle assegnate nell’anno precedente.

I numeri 6 e 7 della lettera d) autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare recuperi e versamenti compensativi in sede di conguaglio finale delle somme dovute. Le trattenute di recupero delle somme indebitamente corrisposte potranno essere effettuate su ogni altra somma dovuta (dalla Tesoreria) alla regione a qualsiasi titolo. Sono richiamati specificamente i conguagli compensativi e i recuperi dovuti alla mobilità sanitaria interregionale e alla mobilità sanitaria internazionale. La misura dei recuperi e dei conguagli è determinata d’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Ricostruzione normativa: il finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni

L’ammontare complessivo della spesa necessaria al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei progetti sanitari di carattere nazionale è stabilito dal piano sanitario nazionale. Sulla base di queste statuizioni la legge (anche la legge finanziaria) determina l’ammontare massimo della spesa sanitaria corrente pubblica per ciascun anno considerato.

La quota (di spesa) spettante a ciascuna regione e provincia autonoma è stabilita sulla base della popolazione residente e di alcuni criteri correttivi che considerano le diverse condizioni di morbilità, la dotazione di strutture sanitarie e la spesa storica di ciascun ente.

Il concorso del bilancio dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente è stabilito di conseguenza e fino ad integrare la quota di spesa non coperta dal gettito (presunto) dei tributi specifici e delle altre entrate assegnate a questo scopo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Al finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario concorrono pertanto:

-       il gettito dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

-       il gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF;

-       i proventi dei contributi di partecipazione alla spesa sanitaria riscossi nella regione;

-       la quota parte del Fondo sanitario nazionale, alimentato dalla compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, secondo la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e sino a concorrenza della spesa pro capite spettante a ciascuna regione in base a parametri di ripartizione stabiliti secondo i livelli essenziali di assistenza e secondo taluni criteri che tengono conto delle caratteristiche sanitarie della popolazione di ciascuna regione.

Le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano – e la Sardegna a decorrere dal 200795 - sono escluse dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e finanziano quella parte di spesa sanitaria corrente con risorse del proprio bilancio. La regione Sicilia finanzia con risorse del proprio bilancio il 42,5 per cento della quota che dovrebbe essere integrata dal Fondo sanitario nazionale.

Segue: la disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria delle regioni

Delle diverse fonti di finanziamento della spesa sanitaria corrente, soltanto i contributi di partecipazione alla spesa sanitaria sono riscossi direttamente dalle regioni. Le somme riscosse (dall’Erario) a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di addizionale regionale all’IRPEF sono riversate alle regioni mensilmente o periodicamente sui conti correnti infruttiferi e sulle contabilità speciali di giroconto istituiti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (v. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 40; D.M. 24 marzo 1998 e D.M. 3 luglio 2000 del Ministro del Tesoro e della programmazione economica).

Poiché questo andamento dei flussi di entrata non è in grado di sostenere la continuità dei flussi di spesa, l’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 18 febbraio 200, n. 56, ha introdotto un sistema di anticipazioni di tesoreria inteso a garantire alle regioni una disponibilità finanziaria costante e commisurata al livello delle spese preventivate (“in misura sufficiente a finanziare la spesa sanitaria corrente”). Le tesorerie provinciali operano contestualmente le relative compensazioni sulle risorse proprie delle regioni.

Alla disciplina delle anticipazioni ha provveduto il D.M. 21 febbraio 2001 (Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale).

Le anticipazioni sono concesse, in quote trimestrali anticipate, sino ad un dodicesimo mensile delle somme spettanti a titolo di quota IRAP di addizionale regionale all’IRPEF e di quota parte dell’IVA determinata ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000.

I dodicesimi sono commisurati all’ammontare spettante a ciascuna regione e provincia autonoma (IRAP, Addizionale IRPEF e quota parte del Fondo sanitario nazionale) quale risulta dalla Deliberazione del CIPE che ripartisce tra le diverse destinazioni e tra le regioni il finanziamento annuale della spesa sanitaria corrente. La deliberazione è assunta sulla base delle previsioni di gettito determinate dal Ministero dell’economia per ciascuno dei due tributi e dell’ammontare della compartecipazione al gettito dell’IVA che, secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000, finanzia il Fondo perequativo. Le regolazioni compensative derivanti dalla misura effettiva del gettito delle imposte conseguito in ciascuna regione sono effettuate nell’esercizio successivo.

I rapporti di tesoreria centrale con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono disciplinate da disposizioni specifiche (in taluni casi con norme di attuazione) che stabiliscono anche le modalità per l’accreditamento delle somme provenienti dal Bilancio dello stato (compartecipazioni erariali). Le anticipazioni alle regioni Sicilia e Sardegna (per questa regione solo fino al 2006) per la quota parte che esse ricevono dal Fondo sanitario nazionale, seguono la disciplina dettata per le regioni a statuto ordinario.

Modalità di copertura dei disavanzi pregressi (lettera e)

Si prevede inoltre (lettera e) che per i disavanzi accertati negli anni fino al 2005 sono considerate idonee, per le Regioni che hanno stipulato il programma di rientro, le coperture a carattere pluriennale derivanti da entrate certe e vincolate.

Misure concernenti la spesa farmaceutica (lettere f, g, h, i, l)

La lettera f) conferma, per gli anni 2007 e seguenti, i provvedimenti adottati dal dicembre 2005 al settembre 2006 dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del contenimento della spesa farmaceutica nei limiti massimi stabiliti dall’ordinamento.

 

La relazione tecnica precisa che tale disposizione determina risparmi per 800 milioni di euro nel 2007, 825 milioni di euro nel 2008 e 852 milioni di euro nel 2009.

Tali economie derivano dalla riduzione del 10% del prezzo dei farmaci, dello sconto dello 0,6% a carico del produttore e da una rimodulazione del prontuario (con riferimento ai prodotti per i quali si è registrato un incremento dei consumi significativo nel 2006).

 

Ruolo e competenze dell’Agenzia italiana del farmaco. Si ricorda che l’AIFA è stata istituita con il decreto-legge n. 269/2003, “al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo”.

In base alla legislazione vigente, l’Agenzia esercita una serie di importanti compiti finalizzati al contenimento della spesa farmaceutica. Per il monitoraggio della spesal’Agenzia si avvale dell’OSMED (Osservatorio sull’impiego dei medicinali), e della collaborazione con le Regioni e Province autonome. A tal fine si analizza sia la spesa a carico del SSN che quella privata.

La revisione del prontuarioè sempre curata dall’Agenzia del farmaco con cadenza annuale, ovvero semestrale nel caso di sfondamento dei tetti di spesa programmati. La revisione avviene sulla base dei criteri costo-efficacia e deve assicurare il rispetto dei livelli di spesa.

L’Agenzia provvede alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie e contro le patologie croniche (con farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale), stabilendo altresì i criteri relativi al prezzo[102]. Una specifica penalità - concernente quest’ultimo - è prevista per il caso di mancato adeguamento alle confezioni ottimali così ridefinite.

In caso di superamento dei livelli di spesa programmati, l’Agenzia provvede “anche temporaneamente” ad una ripartizione della spesa eccedente secondo i seguenti criteri:

per il 60%: ridefinendo le quote di spettanza del produttore (sul prezzo dei farmaci ammessi al rimborso);

per il 40%: è ripianata dalle singole regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica. Questo adempimento si aggiunge agli altri obblighi a carico delle regioni per poter usufruire dell'adeguamento della quota di concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria[103].

 

Si segnala che la disposizione di cui alla lettera f), attraverso l’estensione agli anni 2007 e seguenti delle delibere già adottate dall’AIFA, sembra attribuire nuovamente alla legge la regolamentazione delle misure necessarie per il rispetto degli obiettivi stabiliti per il comparto farmaceutico, anche se la stessa norma prevede la rideterminazione delle misure da parte dell’AIFA “sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa”.

 

In relazione a queste previsioni la lettera g) prevede che, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008, le aziende farmaceutiche, entro il termine del 30 gennaio 2007, possono chiedere all’AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, dell’ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi stabilita dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro (ripartito nel seguente modo: 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti).

La richiesta dell’azienda deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il servizio sanitario nazionale elaborate dall’AIFA, per un importo complessivo pari all’ammontare, a livello nazionale, della riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci.

L’AIFA approva, entro il 10 febbraio 2007, la richiesta delle aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006. Tale ripristino è subordinato al versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni, in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:

§      20 febbraio 2007;

§      20 giugno 2007;

§      20 settembre 2007.

Gli atti che comprovano il versamento devono essere trasmessi dalle aziende interessate all’AIFA, al Ministero dell’economia e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007.

La mancata o tardiva corresponsione di una rata comporta, per l’azienda inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1 ottobre 2006 (data di entrata in vigore della determinazione dell’AIFA del 27 ottobre 2006 che stabilisce la riduzione dei prezzi al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal SSN).

 

La lettera h) è diretta alla riduzione della spesa farmaceutica per il Servizio sanitario nazionale. In particolare, la norma stabilisce che l’AIFA ridetermina provvisoriamente le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate alla lettera g), in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa di entità pari a 223,3 milioni di euro (di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti).

 

La lettera i) è volta a disciplinare l’eventuale rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica da parte dell’AIFA sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa stessa di cui alla lettera f) del comma in esame.

In tal caso, l’Agenzia italiana del farmaco adegua conseguentemente le disposizioni attuative delle previsioni contenute alle lettere g) e h).

 

Infine, le disposizioni contenute alla lettera l) del comma in esame riguardano la disciplina dell’accesso al contributo integrativo dello Stato[104] previsto per le regioni che abbiano raggiunto gli obiettivi di copertura del disavanzo nel comparto farmaceutico, con riferimento agli esercizi 2005 e 2006. In particolare, il testo approvato dalla Camera stabilisce che l’accesso a tali risorse è consentito anche, nell’ipotesi di superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, ove le regioni interessate abbiano applicato, entro il 28 febbraio 2007, una quota fissa per confezione (ticket) tale da assicurare il ripiano del 40 per cento del disavanzo.

Viene inoltre prevista la possibilità per le regioni interessate di applicare misure alternative alla suddetta quota fissa, che consentano di raggiungere il medesimo risultato (contenimento del 40 per cento del disavanzo).

L’adeguatezza di tali misure è verificata, entro il 28 febbraio 2007, dal Tavolo tecnico previsto dall’Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato regioni (articolo 12), con il supporto tecnico dell’AIFA.

Modifica della disciplina sui percorsi diagnostici e terapeutici (lettera m)

Viene modificata in parte la procedura dettata dall’art. 28 della legge n. 662 del 1996 per la definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici volti ad assicurare un utilizzo appropriato delle risorse finanziarie del SSN. In particolare:

§      i percorsi sono definiti attraverso le linee guida dettate dalla Commissione nazionale sulla appropriatezza delle prescrizioni (e recepite dal Ministro della salute)[105] nonché dai percorsi definiti dallo stesso Ministro, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee guida, integrato da un rappresentante dell’ordine dei medici[106];

§      gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei nuovi percorsi sono definiti, entro il 31 marzo 2007, dal Ministro della salute, d’intesa non solo della Conferenza Stato regioni ma anche del Ministero dell’economia.

Spesa per investimenti (lettera n)

Viene elevata da 17 a 20 miliardi la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, fermo restando il limite annuo delle risorse stanziate a bilancio. Sono indicati puntualmente anche i vincoli di destinazione di una quota di tali risorse ed altri criteri per il loro riparto.

 

La relazione tecnica sottolinea il carattere “esclusivamente programmatorio” della norma in esame.

In base alle tabelle D ed F del disegno di legge finanziaria, le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica risultano pari a 784 mln. di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a 1.520 mln. di euro nel 2009 e a 1.200 mln. di euro per il 2010.

Prestazioni di laboratorio automatizzabili (lettera o)

Viene previsto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, pratichino uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto ministeriale. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale, in coerenza con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e sul pronto soccorso (lettere p e p-bis)

La lettera p) prevede nuovi ticket, con esclusione dei soggetti esenti:

§      sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari a 10 euro per ricetta; tale importo si somma a quello di 36 euro già previsto dalla legislazione vigente;

§      sulle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, classificate con il "codice bianco", ad eccezione dei casi di avvelenamenti acuti e di traumatismi. Su tali prestazioni è posto un ticket pari a 25 euro.

 

Si ricorda che, in base alla normativa vigente[107], il codice bianco identifica un caso non critico, cioè un servizio che con ragionevole certezza non ha la necessità di essere effettuato in tempi brevi; il codice verde, invece, identifica una situazione poco critica ed il relativo intervento è considerato differibile.

La quota fissa relativa alle prestazioni di pronto soccorso non è dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore ai 14 anni. Sono fatte comunque salve le norme regionali che prevedono ticket di maggiore entità sulle prestazioni di pronto soccorso.

Successivamente, l’articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[108], ha modificato le disposizioni in esame, in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. In particolare:

§      al comma 1, viene introdotta la limitazione della vigenza delle citate norme sui ticket al 31 marzo 2007 e, in ogni caso, all’entrata in vigore di specifiche misure alternative, stabilite al successivo comma 2, da definirsi in sede locale o sulla base di un accordo tra le regioni interessate e i Ministeri della salute e dell’economia;

§      al comma 2, mediante l’inserimento della lettera p-bis), si consente alle regioni, per le sole prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fermo restando l’importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, di assumere provvedimenti alternativi all’applicazione della quota fissa di 10 euro.

Razionalizzazione delle prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero ospedaliero (lettera q)

Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Presidente di Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, saranno modificati gli allegati al DPCM 29.11.2001, sui livelli essenziali di assistenza, al fine di ampliare sia le prestazioni da erogare in sede ambulatoriale anziché ospedaliero, sia le prestazioni erogabili in regime di ricovero ospedaliero diurno.

Mancato ritiro di referti (lettera r)

Dal 1° gennaio 2007, tutti i cittadini che non ritirano i risultati di analisi o visite, anche se esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, dovranno pagare per intero il costo della prestazione.

Le modalità di attuazione della norma sono rinviate a futuri provvedimenti regionali.

La relazione tecnica sottolinea la finalità della norma volta a responsabilizzare maggiormente i cittadini nella spesa del SSN.

Disciplina degli accreditamenti delle strutture private (lettere s, t ed u)

Le norme dispongono:

§      la cessazione dal 1° gennaio 2008[109] degli accreditamenti transitori;

§      la cessazione dal 1° gennaio 2010 degli accreditamenti provvisori;

§      il divieto dal 1° gennaio 2008[110] di nuovi accreditamenti senza un provvedimento regionale di ricognizione e di determinazione della capacità produttiva (ex articolo 8-quater del D.Lgs. n. 502 del 1992). Tali provvedimenti sono trasmessi al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA[111].

 

La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni in esame sono volte a favorire “il coinvolgimento delle strutture private negli obiettivi programmatici pubblici, di partecipazione alle politiche di qualità e appropriatezza, nonché di controllo dei volumi delle prestazioni e della spesa”.

Dispositivi medici (lettera v)

La norma interviene sulla materia dei dispositivi medici, già oggetto di precedenti interventi in sede di legge finanziaria negli anni scorsi[112].

In particolare, la norma in esame è volta ad assicurare un ribasso dei prezzi dei dispositivi che maggiormente incidono sulla spesa sanitaria, attraverso l’individuazione di nuovi prezzi da assumere come base d’asta per le forniture del SSN e la realizzazione di nuovi studi in materia[113].

 

La relazione tecnica, nel sottolineare l’estrema diversificazione dei prezzi di acquisto attualmente sostenuti dalle diverse ASL, stima i risparmi in 40 milioni di euro nel 2007 e in 60 milioni di euro annui dal 2008.

Mancata osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate (lettera z)

Viene infine modificata la disciplina sull’obbligo per il medico di attenersi alle indicazioni terapeutiche e alle modalità di somministrazione indicate dagli organismi competenti al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio[114]. La legislazione vigenteprevede peraltro alcune deroghe e, in particolare, che il medico, sotto la sua responsabilità e con il consenso del paziente, possa procedere ad un diverso impiego del farmaco in quanto ritenuto più idoneo di altri prodotti in commercio.

La norma in esame limita tale possibilità ai casi di sperimentazione clinica di cui al D.L. n. 211 del 2003, prevedendo in caso contrario l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del medico e l’adozione di provvedimenti regionali volti a individuare la responsabilità nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche per tale fattispecie anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale.

 


 

Articolo 1, comma 797
(Incremento del finanziamento del SSN per il 2006)

 

797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

 

 

La norma stanzia risorse aggiuntive per 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per il suddetto anno, fatta salva una diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni, da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

 

La relazione tecnica precisa che tale incremento è connesso con la rideterminazione dei livelli massimi di spesa per gli anni 2007 e seguenti, sottolineando altresì che esso non incide sull’indebitamento netto, ma sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziare.

 


 

Articolo 1, comma 798
(Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)

 


798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».


 

 

Il comma 798 modifica l’autorizzazione di spesa, prevista ai sensi del comma 289,secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266(Finanziaria per il 2006), di competenza del Ministero della salute, al fine di attuare il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS). Di conseguenza, la spesa complessiva annua di 10 milioni di euro vale solo per l’anno 2006, anziché per ciascuno degli anni 2006, 2007, come attualmente previsto. A decorrere dal 2007, la dotazione stessa è diminuita ad 8 milioni di euro (il testo approvato in prima lettura prevedeva che tale dotazione fosse di 7 milioni di euro).

Il comma in esame stabilisce, altresì, che con tali risorse si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e finanze per l’attività di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi[115], comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.

 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente (articolo 1, comma 289, della citata legge Finanziaria per il 2006), per l'attuazione del SiVeAS, il Ministero della salute può avvalersi, tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità.

 


 

Articolo 1, comma 799
(Aggiornamento del Piano sanitario nazionale)

 


799. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.


 

 

La norma prevede l’aggiornamento (senza indicare un termine temporale) dell’ultimo Piano sanitario nazionale 2006-2008[116], al fine di tener conto delle disposizioni del presente provvedimento[117].

 


 

Articolo 1,comma 800
(Attività professionali dei medici della Presidenza del Consiglio)

 

800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono svolgere attività professionali sanitarie esterne, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

La disposizione in esame è diretta a definire una specifica disciplina per l’attività sanitaria esterna dei consiglieri e referendari medici in servizio presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

In particolare, la norma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione delle modalità con le quali i predetti consiglieri e i referendari medici in servizio presso l’Ufficio medico della Presidenza del Consiglio possono svolgere attività professionali sanitarie esterne.

 


 

Articolo 1, commi 801-804
(Prezzo di vendita dei medicinali)

 


801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autoriz­zazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acqui­stano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'auto­rizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.


 

 

Le disposizioni in esame disciplinano i prezzi di vendita al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (commi da 801 a 803) e dei medicinali soggetti a prescrizione medica e non ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale (comma 804).

 

In particolare, il comma 801 dispone - fatta salva la norma transitoria di cui al successivo comma 802 - che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica sia stabilito da ciascuna farmacia o da altra struttura commerciale legittimata alla vendita. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Conseguentemente, lo stesso comma 801 sopprime, per i suddetti medicinali, il principio di determinazione di un prezzo massimo di vendita al pubblico da parte dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio[118] ed esclude, altresì, con riferimento ai medesimi medicinali, l'applicazione delle ulteriori seguenti disposizioni:

§      l'obbligo di indicazione, sull'imballaggio esterno o (in mancanza del medesimo) sul confezionamento primario del farmaco, del prezzo massimo di vendita al pubblico[119];

§      l'obbligo di comunicare al Ministero della salute, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani le variazioni dei prezzi massimi summenzionati (comunicazione che deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della decorrenza delle medesime variazioni)[120];

§      la limitazione in base alla quale il prezzo massimo può essere modificato - se in aumento - soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari[121].

 

Il comma 802 prevede che, fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi commerciali legittimati vendono i medicinali non soggetti a prescrizione medica ad un prezzo non superiore a quello massimo di vendita al pubblico in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Il medesimo comma 802 dispone, altresì, che, fino al 31 dicembre 2007, le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nella cessione dei prodotti al venditore al dettaglio, devono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento, calcolato sul prezzo massimo di vendita.

 

Il comma 803 specifica che, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo[122] cui hanno diritto, in base alla normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i farmaci non soggetti a prescrizione medica dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio è calcolato sul prezzo massimo di vendita al pubblico, come determinato, per l'anno 2007, ai sensi della norma transitoria di cui al precedente comma 802.

 

Il comma 804 dispone che, per l’anno 2007, il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci soggetti a prescrizione medica e non ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale, stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio[123], non può essere superiore al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base della variazione dell’indice ISTAT sul costo della vita relativa al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

Disciplina sui farmaci non soggetti a prescrizione medica e vendita al pubblico

L’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) stabilisce che i medicinali non soggetti a prescrizione medica (medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica[124]) sono quelli che non rispondono ai criteri previsti per i medicinali soggetti a prescrizione (di cui agli articoli da 88 a 94 del citato provvedimento) e che ottemperano, altresì, alle seguenti condizioni:

§      i suddetti medicinali, per i quali il farmacista può dare consigli al cliente, possono essere oggetto di pubblicità, se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme;

§      per i farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità (OTC), in etichetta deve essere riportata la dicitura «medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere riportata la dicitura «medicinale non soggetto a prescrizione medica»;

§      l'imballaggio esterno di tali medicinali reca un bollino di riconoscimento, che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore.

 

L’articolo 5 (Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)[125] autorizza la vendita al pubblico dei farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica da parte degli esercizi commerciali al dettaglio, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione interessata dell’avvio di tale attività da parte degli esercizi commerciali (comma 1).

 

I prodotti non soggetti a prescrizione medica(SOP), sono acquistabili privatamente senza bisogno di ricetta medica. I medicinali OTC (Over the counter) hanno le medesime caratteristiche dei SOP, ma per essi sono consentite forme di "pubblicità presso il pubblico”[126].

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei SOP, si tratta di tutte le tipologie di strutture generali di vendita - quindi, sia gli esercizi di vicinato sia le medie e grande strutture di vendita (di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114[127]).

 

La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono in ogni caso vietati, per i medicinali in oggetto, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo (comma 2).

Per quanto concerne la disciplina sugli sconti che i distributori al dettaglio possono praticare sui prezzi indicati dal produttore o dal distributore sulla confezione dei farmaci non soggetti a prescrizione medica, è obbligatorio che il medesimo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e che sia riconosciuto a tutti gli acquirenti. Si specifica, inoltre, che sono nulle le eventuali clausole contrattuali intese a porre limiti alla possibilità di praticare gli sconti nei termini suddetti (comma 3).

 


 

Articolo 1, commi 805-808
(Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)

 


805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

a) sperimentazione del modello assi­stenziale case della salute, per 10 milioni di euro;

b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;

c) malattie rare, per 30 milioni di euro;

d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

808. Per il proseguimento dell'inter­vento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.


 

 

Il comma 805 istituisce un Fondo per il cofinanziamento dei progetti volti a superare le disomogeneità tra le diverse aree territoriali nell’attuazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale (la norma include anche i progetti promossi dalle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e Bolzano).

 

Ai sensi del comma 806, l’importo annuale del citato Fondo è pari a 65,5 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 5 milioni per iniziative nazionali e 60,5 milioni da assegnare alle regioni e alle province autonome, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza Stato-regioni, per progetti in materia di:

§      sperimentazione del modello assistenziale case della salute (10 milioni di euro);

§      salute della donna e tutela delle gestanti e del neonato (10 milioni di euro);

§      malattie rare (30 milioni di euro);

§      potenziamento della rete delle unità spinali unipolari (10,5 milioni di euro).

 

Il comma 807 precisa ulteriori criteri per il riparto delle risorse destinate alle regioni: in particolare, si prevede che il Ministro della salute, con decreto adottato su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA)[128], assegni i fondi alle regioni che abbiano presentato progetti nelle materie sopra indicate, in conformità alle linee progettuali definite dallo stesso Ministro della salute.

 

Il comma 808 stanzia 20 milioni di euro nel 2007 e 18 milioni di euro annui nel 2008 e 2009 per la prosecuzione nelle regioni meridionali e insulari degli interventi di screening oncologici previsti dalla legislazione vigente.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, aveva previsto stanziamenti per gli anni 2004-2006 per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi per lo screening del cancro della mammella e del collo dell’utero.

 


 

Articolo 1, comma 809
(Consulta del volontariato per la lotta all’AIDS)

 


809. A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.


 

 

Il comma 809 definisce lo stanziamento relativo al funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l’Aids istituita presso il Ministero della salute. La disposizione, in particolare, stabilisce che, a decorrere dal 2007, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il funzionamento della suddetta Consulta.

 

La Consulta delle Associazioni per la lotta contro l’AIDS è stata costituita, con decreto del Ministro della Salute, per il periodo di durata in carica della Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS (due anni con decorrenza dal 4 dicembre 2006). La Consulta, di cui fanno parte alcune associazioni di volontariato, si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi, prima della riunione della Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS ed esprime pareri e formula proposte nelle materie concernenti la lotta contro l’AIDS, con particolare riguardo alle questioni informativo-educative, psico-sociali, etiche, dell’assistenza e della prevenzione.

 

Sono dettate, inoltre, alcune disposizioni in ordine all’attività della Consulta: in particolare, si prevede che tale organismo sia convocato e audìto almeno 3 volte l’anno, al fine di acquisire contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell’epidemia da HIV (AIDS). A tal fine, la Consulta può affidare ad esperti l’incarico di redigere pareri e studi sui predetti programmi.

 


 

Articolo 1, comma 810
(Disposizioni in materia di Tessera sanitaria)

 


810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici pre­scritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica ambula­toriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avva­lendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'am­ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministra­zione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.

5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni speciali­stiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;

e) al comma 8, primo periodo, e suc­cessive modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'as­sistito»;

f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomen­clatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;

g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione».


 

 

Il comma 810 reca alcune modifiche alla disciplina sulla tessera sanitaria introdotta dall'articolo 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[129].

 

In particolare, sono previste le seguenti innovazioni:

§      l’estensione dell'ambito di applicazione del sistema di rilevazione e di collegamento dei dati relativi alla Tessera sanitaria[130], anche, ai dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa e alle strutture che erogano le prestazioni rientranti nelle tipologie di assistenza summenzionate (lettere a, b, d e f);

§      a partire dal 1 luglio 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette allo stesso Ministero e delle certificazioni di malattia all’INPS(Istituto nazionale di previdenza sociale), al fine di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e garantire l’adeguatezza delle prescrizioni. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale[131], su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce le regole tecniche concernenti i dati suddetti e le modalità di trasmissione. Ai fini dell'emanazione del decreto, è richiesto altresì il parere del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, il quale è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative della norma in esame (lettera c, capoverso 5-bis);

§      in relazione alla trasmissione telematica dei dati delle ricette, si riconosce un contributo, per l’anno 2008, in favore dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute (lettera c, capoverso 5-ter);

§      le strutture sanitarie (farmacie pubbliche e private e quelle di erogazione dei servizi sanitari) non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell’assistito, non possono accedere al codice fiscale medesimo, nell'ambito del sistema di collegamento dei dati (lettera e);

§      un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, definisce i dati, concernenti la liquidazione periodica dei rimborsi corrisposti alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione devono trasmettere allo stesso Ministero dell’economia e delle finanze (lettera g).

 


 

Articolo 1, commi 811-812
(Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale)

 


811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è com­messa da altro sanitario che, personal­mente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.


 

 

I commi 811 e 812 introducono misure sanzionatorie a carico di farmacisti e sanitari che commettano truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, il comma 811 dà facoltà all’autorità competente di disporre la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nei confronti del farmacista titolare di farmacia privata o di direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti[132] che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa nei confronti del Servizio sanitario nazionale.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) prevede che la titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata (comma 1). Le società in questione hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia: i soci sono iscritti all'albo e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge (comma 2). Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

 

Ai sensi della disciplina vigente, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, tra l’altro, anche nel caso di “constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica[133].

Le disposizioni dettate dal comma in esame prevedono che la decadenza può essere disposta anche in assenza delle condizioni sopra indicate ed è comunque dichiarata in caso di danno accertato superiore a 50.000 euro, incluse le ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

 

Ove la fattispecie descritta dal comma 811, accertata con sentenza passata in giudicato, sia posta in essere da altri sanitari (personalmente o per il tramite di una società di cui sono responsabili), il comma 812 prevede l’immediato avvio delle procedure di risoluzione del rapporto in essere con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto è risolto di diritto in caso di danno accertato superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

 


 

Articolo 1, commi 813 e 816
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)

 


813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della eroga­zione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(omissis)

816. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità.


 

 

I commi in esame recano disposizioni riguardanti il finanziamento della ricerca sanitaria.

In particolare, ai sensi del comma 813, una quota delle risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria[134], di cui alla tabella C allegata alla legge finanziaria, è vincolata, per gli anni 2007, 2008 e 2009[135], al finanziamento delle seguenti iniziative:

§      10 milionidi euro per progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti;

§      9 milionidi euro complessivi (3 milioni per ciascuna iniziativa) a favore del finanziamento di progetti concernenti:

-       il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare, anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani;

-       l’utilizzo delle cellule staminali;

-       la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

 

Il comma 816 autorizza, altresì, lo stanziamento di 8 milioni di europer gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità, ai fini del completamento delle attività relative alla tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici incidenti sulla salute e di gestione dei registri nazionali previsti dalla vigente legislazione[136].

 


 

Articolo 1, commi 814-815
(Risorse per la ricerca sanitaria svolta da ricercatori
di età inferiore ai quaranta anni)

 


814. Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'auto­rizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.


 

 

Le disposizioni contenute nel comma 814 prevedono che, per gli anni 2007 e 2008, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse definite nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[137], come determinate nella tabella C allegata alla legge in esame, sia destinata a finanziare, in via sperimentale, i progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 (ossia dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, con l’eventuale concorso delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti di ricerca, nonché delle imprese pubbliche e private).

I progetti di ricerca in questione devono essere presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un Comitato, secondo la tecnica di valutazione tra pari.

 

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, sopra richiamato, detta disposizioni concernenti il Fondo sanitario nazionale. In particolare, si prevede che il Fondo di parte corrente e in conto capitale sia alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Il relativo ammontare è quindi annualmente determinato dalla legge finanziaria[138].

 

Il summenzionato Comitato di valutazione è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani, che siano riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index (ossia di criteri e metodologie per la valutazione della qualità scientifica).

L’attuazione di tali disposizioni è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Il comma 815 determina gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato di valutazione di cui al comma precedente, quantificandone l’importo massimo in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 


 

Articolo 1, comma 817
(Lega italiana per la lotta contro i tumori)

 

817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

Il comma 817 stabilisce, al fine di consolidare l’attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Si segnala che il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)[139] ha stanziato una somma di1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Dallo stato di previsione del Ministero della salute per il 2007 risulta, quindi, uno stanziamento di complessivi 3 milioni di euro, quali contributo straordinario alla Lega italiana per la lotta ai tumori (u.p.b. 3.1.2.11 - cap. 3413).

Si ricorda, inoltre, che, in base all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 67[140], la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, a decorrere dall’esercizio finanziario 1963-64 riceve da parte del Ministero della salute un contributo annuale, unitamente ad altri enti di ricerca (Centro internazionale di ricerche per il cancro di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 947; Ufficio internazionale delle epizozie di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 927).

Il riparto delle risorse stanziate annualmente in sede di legge finanziaria è effettuato con decreto ministeriale, previo parere delle commissioni parlamentari[141].

Nel 2006, l’importo assegnato alla Lega italiana per la lotta contro i tumori è pari a 4.323.686,75[142].

 


 

Articolo 1, comma 818
(Direttori degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

 

818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

 

 

Il comma 818, nel confermare il carattere esclusivo degli incarichi di direttore generale, di direttore scientifico, di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico previsti dal comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3)[143], precisa altresì che tali incarichi comportano l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio dell’attività professionale.

 

Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, richiamato dal comma in esame, prevede che, nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati, gli incarichi di direttore generale, di direttore scientifico, di direttore amministrativo e di direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il comma citato determina, inoltre, i requisiti necessari per ricoprire i suddetti incarichi, precisando, altresì, che le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 


 

Articolo 1, commi 819-820
(Iniziative in materia di farmaci)

 


819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AIFA.

820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.


 

 

Il comma 819 prevede che, con un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni[144], su proposta del Ministro della salute, siano definiti i criteri relativi alla realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva.

Il programma è realizzato mediante la stipula di convenzioni tra l’AIFA (Agenzia italiana per il farmaco) e le regioni finalizzate all’impiego delle risorse, pari a 25 milioni di euro, destinate dalla normativa vigente (art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) alle iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché alle campagne di educazione sanitaria in materia.

 

Il citato articolo 36, comma 14, della legge n. 449 del 1997 autorizza per le finalità sopraindicate, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi di lire. Tale importo è utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni, che si avvalgono delle aziende sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità. Le risorse in oggetto sono ora confluite fra le fonti di finanziamento dell’AIFA per effetto dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

Al fine di ridurre gli sprechi di medicinali per la scarsa leggibilità delle indicazioni riportate sulle confezioni con modalità “a secco”, il comma 820 stabilisce che la data di scadenza e il numero di lotto apposti sulle confezioni di medicinali per uso umano devono essere stampati, con carattere non inferiore a corpo 8, a inchiostro o con altre modalità che garantiscano il contrasto cromatico tra tali indicazioni e lo sfondo della confezione.

 


 

Articolo 1, commi 821-824
(Disposizioni in materia di sangue e plasma umano)

 


821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: «oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea».

822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo».

823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolar­mente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercia­lizzazione nei Paesi destinatari».

824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, e alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».


 

 

I commi 821-824 modificano la disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati recata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191[145] e dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219[146].

 

In particolare, il comma 821 interviene sulle disposizioni contenute all’articolo 15 della citata legge n. 219/2005, che disciplina le convenzioni per la lavorazione del plasma raccolto in Italia tra le Regioni ed i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati.

Ai fini della stipula delle suddette convenzioni, il comma 2 dello stesso articolo 15 prescrive come requisito che i centri e le aziende interessate siano dotati di stabilimenti, idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati, ubicati sul territorio dell’Unione Europea.

A seguito della riformulazione del comma 2 del predetto articolo 15, è stato precisato che i predetti stabilimenti devono essere ubicati nei Paesi dell’Unione europea la cui normativa consenta la lavorazione all’estero del plasma nazionale proveniente da donazioni volontarie e non retribuite[147], in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell’Unione europea.

 

Il comma 822 dispone che le citate convenzioni debbano essere stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale il Ministro della salute individua i centri e le aziende di frazionamento autorizzati alla stipula delle convenzioni medesime (anziché dopo un anno dell’entrata in vigore della legge n. 219/2005, come attualmente previsto[148]).

 

Il comma 823 innova la disciplina concernente l’importazione e l’esportazione del sangue per uso terapeutico, profilattico e diagnostico nonché la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, riformulando l’articolo 16, comma 1, della citata legge n. 219 del 2005. Tale norma prevede, infatti, che le summenzionate attività siano autorizzate dal Ministro della salute secondo le modalità definite in uno specifico decreto.

La nuova formulazione del comma 1 del citato articolo 16 prevede che tale previsione non si applichi, oltre che al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo, anche all’esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari.

 

Il comma 824 riformula l’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 191 del 2005.Nel confermare che la raccolta ed il controllo del sangue e del plasma umani destinati alla produzione di medicinali sono assoggettati alle norme di cui allo stesso decreto legislativo n. 191 del 2005, il comma in esame innova l’impianto normativo vigente, precisando che il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea ed alle direttive europee in materia, anche in relazione a quanto stabilito dall’articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/C).

 

Il citato articolo 135, comma 2, del decreto legislativo n. 219 del 2006 statuisce che i provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 191 del 2005 devono prevedere, per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla produzione di emoderivati, requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti destinati alla trasfusione.


 

Articolo 1, comma 825
(Norme in materia di dispositivi medici)

 


825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del perso­nale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al paga­mento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».


Il comma 825 interviene sulle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplinano gli adempimenti delle aziende che producono o immettono in commercio in Italia i dispositivi medici.

 

In primo luogo, la disposizionemodifica il contenuto della lettera c) del citato comma 409), estendendo anche alle aziende che producono i dispositivi medico-diagnostici in vitro ed i dispositivi su misura l’obbligo di autocertificare, entro il 30 aprile di ogni anno, al Ministero della salute[149] la spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici e agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie e i farmacisti. L’autocertificazione deve includere anche la ripartizione della stessa spesa nella singole voci di costo, utilizzando le indicazioni allegate al decreto del Ministro della Salute 23 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche (lettera a).

 

La lettera b) del comma in esameriformula il testo della lettera d) del suddetto comma 409, ai sensi del quale, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende che producono o commercializzano i dispositivi medici di cui sopra versano allo Stato un contributo pari al 5 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente per le suddette attività di promozione, al netto delle spese per il personale addetto.

La novità introdotta dalla disposizione in esame prevede una maggiorazione del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza di legge. In caso di mancato pagamento, è prevista, inoltre, una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto.

Le nuove norme, tra l’altro, nel confermare che i proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati al Ministero della salute con decreti del Ministero dell’economia e finanze, introducono un vincolo di destinazione, precisando che tali proventi sono utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento dell’attività del settore, con particolare riferimento:

§      alle attività di sorveglianza del mercato, anche mediante l’aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale;

§      alla attività di vigilanza sugli incidenti;

§      alla formazione del personale ispettivo;

§      all’attività di informazione degli operatori professionali e del pubblico;

§      alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica;

§      alla istituzione di registri di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi medici;

§      alla stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore.

 

La lettera c) modifica la lettera e) del suddetto comma 409 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006. In particolare, essa disciplina alcuni aspetti sanzionatori, dettando altresì disposizioni in materia di tariffe riguardanti i produttori e commercianti di dispositivi medici.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, il testo previgente della citata lettera e) prevedeva che i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettevano di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medicii)[150] erano soggetti alla sanzione amministrativa stabilita al comma 4 dell’articolo 23 dello stesso decreto legislativo n. 46 del 1997[151].

Le modifiche apportate dalla legge finanziariacomportano che i soggetti di cui sopra, che non adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal citato comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 46 del 1997 (la cui applicazione è estesa anche ai dispositivi impiantabili attivi) e, in aggiunta, dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332[152] (Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro), sono assoggettati alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000[153].

I produttori e i distributori sono tenuti, altresì, a versare al Ministero della salute una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo, ai fini dell’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici.

I dispositivi con uno stesso file tecnico sono considerati dispositivo unico, ai fini della tariffa, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute.

La tariffa è dovuta anche per l’aggiornamento di informazioni relative a dispositivi già inclusi nella banca dati.

I proventi delle tariffe, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del suddetto repertorio generale.

 


 

Articolo 1, comma 826
(Misure per le farmacie con fatturato ridotto)

 


826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.


 

 

Al fine di facilitare la permanenza di una rete farmaceutica diffusa anche nelle zone più disagiate, il comma 826 proroga, per il periodo 2007-2009, i benefici attualmente previsti per le farmacie con un fatturato ridotto,consistenti in una ulteriore riduzione della percentuale di sconto del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale(agevolazione introdotta dall’articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273[154]).

La misura della riduzione è determinata con un decreto annuale del Ministro della salute, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle entrate e sentita la Conferenza Stato Regioni, nel rispetto del limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009.

Legislazione vigente

Si ricorda che l’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, stabilisce il criterio di calcolo delle somme spettanti alle aziende farmaceutiche, ai grossisti e ai farmacisti per la vendita dei medicinali posti a carico del Servizio sanitario nazionale: le quote di spettanza sono fissate, rispettivamente, al 66,65 per cento (aziende), al 6,65 per cento (grossisti) e al 26,7% (farmacie), calcolate sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il Servizio sanitario nazionale, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla percentuale suddetta del 26,7%), trattiene, a titolo di sconto, una quota percentuale del prezzo di vendita al pubblico; la percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo in cui si colloca il medicinale.

La tabella della pagina seguente espone le fasce di prezzo e le relative percentuali di sconto vigenti.

 

Prezzo di vendita al pubblico del farmaco

Sconto percentuale sul prezzo al lordo dei ticket ed al netto dell'IVA

da 0 a 25,82 euro

3,75

da 25,83 a 51,65 euro

6

da 51,66 a 103,28 euro

9

da 103,29 a 154,94 euro

12,5

superiore a 154,94 euro

19

 

Lo stesso comma 40 stabilisce, all’ultimo periodo, che le farmacie con un fatturato annuo, in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA, non superiore ad euro 258.228,4, usufruiscono di una riduzione dello sconto nella misura del 60 per cento.

Per quanto concerne le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e che hanno un fatturato annuo (in regime di Servizio sanitario nazionale ed al netto dell'IVA) non superiore a lire 750 milioni, si applica invece una quota fissa di sconto[155], pari all'1,5 per cento (del prezzo di vendita al pubblico, determinato anche in tal caso al lordo dei ticket e al netto dell'IVA).

Da ultimo, come già ricordato, l’articolo 38 del citato decreto-legge n. 273 del 2005 ha stabilito un'ulteriore riduzione, per il periodo 1° marzo-31 dicembre 2006, della percentuale di sconto a carico delle predette farmacie, demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 2,1 milioni di euro per il 2006.

 


 

Articolo 1, comma 827
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)

 


827. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.


 

 

Il comma 827 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute di uno specifico progetto di sperimentazione gestionale da autorizzare da parte della Regione Lazio con la partecipazione delle altre regioni interessate.

Tale progetto è finalizzato alla creazione di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. Il nuovo ente, nel quale confluirà il Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione (già operante presso l’Istituto Santa Maria e San Gallicano-I.F.O), avrà sede in Roma.

Una intesa in tal senso è stata già siglata il 26 settembre 2006 dal Ministero della salute unitamente alle Regioni Lazio, Puglia e Sicilia; a tale iniziativa è ammessa la partecipazione di altre regioni interessate.

 

La norma richiama i programmi di sperimentazioni gestionali, previsti dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Si tratta di iniziative autorizzate dalle regioni e dalle province autonome, aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

 


 

Articolo 1, comma 828
(Disposizioni in materia di vigilanza e controllo sul doping)

 

828. Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.

 

 

La norma consente il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive ed, a tal fine, autorizza per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.

 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita presso il Ministero della salute, svolge le seguenti attività:

§      determina i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping;

§      effettua, tramite i laboratori, anche avvalendosi di specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara;

§      predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

§      individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

§      mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;

§      promuove campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping.

Lo stesso articolo 3 della legge n. 376 del 2000 prevede che, con un regolamento del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui sopra, entro il limite massimo di un milione di euro.

L’articolo 4 della citata legge n. 376 del 2000 stabilisce che il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto, tenendo conto delle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente e sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di euro 516.456. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute.

I laboratori effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione, eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive, collaborando con la Commissione medesima.

 

Nello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno 2007 risultano stanziati complessivamente, per il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, 2.402.005 euro (cap. 3170 – u.p.b. 3.1.1.0) e, per l’attività dei laboratori, 1.728.755 euro (cap 3171 – u.p.b. 3.1.1.0).


 

Articolo 1, comma 829
(Disposizioni in materia di lotta al randagismo)

 


829. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritaria­mente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la steriliz­zazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6».


 

 

La disposizione sostituisce il comma 1 dell’articolo 4 della legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed affida alla competenza dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane la realizzazione di piani di controllo delle nascite degli animali di affezione, mediante interventi di sterilizzazione.

A seguito della riformulazione del citato comma 1 dell’articolo 4, è destinata all’attuazione dei suddetti piani una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6, della stessa legge n. 281 del 1991.

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui al predetto articolo 3, comma 6.

 

Il testo originario del comma 1 del citato articolo 4 della legge n. 281 del 1991 prevedeva unicamente la competenza dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane relativamente agli interventi di risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale e avvalendosi dei contributi all’uopo destinati dalle regioni.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 281 del 1991, per la realizzazione degli interventi regionali relativi alla prevenzione del randagismo, le regioni medesime si possono avvalere di una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati con apposito decreto ministeriale. La restante somma deve essere devoluta dalle stesse regioni agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza.

La legge n. 281 del 1991 demanda alle regioni, oltre all’istituzione dell’anagrafe canina (articolo 3, comma 1), anche la definizione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani (articolo 3, comma 2). Alle regioni spetta, altresì, la predisposizione di un programma di prevenzione del randagismo che prevede specifici interventi, quali:

-       iniziative di informazione da svolgere, anche in ambito scolastico, al fine di conseguire il rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

-       corsi di aggiornamento o formazione per il personale addetto ai servizi veterinari e agli altri interventi previsti dalla legge nonché per le guardie zoofile volontarie (articolo 3, commi 3 e 4)[156].

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 281 del 1991, la legge 2 dicembre 1998, n. 434 (Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo), ha autorizzato la spesa di 2,6 miliardi di lire annue a decorrere dall’anno 1999. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il finanziamento della legge n. 434 del 1998 è stato inserito nella Tabella C della legge finanziaria stessa (5.1.2.3 prevenzione del randagismo – cap. 5340); le leggi finanziarie per il 2005 ed il 2006 indicano, rispettivamente, uno stanziamento di 4,336 e 4,018 milioni di euro.

 

Per l’anno finanziario 2007, nella Tabella C allegata alla legge finanziaria, lo stanziamento previsto è pari 4,986 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 830-832
(Spesa sanitaria della Regione siciliana)

 


830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.

831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare all'emana­zione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modi­ficazioni. In caso di mancato raggiun­gimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.

832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retroces­sione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.


 

 

I commi 830-832 dispongono sulla misura della partecipazione della Regione siciliana al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel suo territorio. In particolare:

§      aumento progressivo - dall’attuale 42,5% al 49,11% dell’anno 2009 - dell’ammontare della spesa sanitaria corrente che è posta a carico del bilancio della Regione siciliana (comma 830);

§      l’applicabilità dell’aumento è connesso alla modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia sanitaria (comma 831);

§      ulteriore aumento della quota di spesa sanitaria posta direttamente a carico del bilancio della Regione siciliana compensandone però l’onere con una quota di compartecipazione (rectius: ‘retrocessione’) al gettito delle accise riscosse sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio regionale (comma 832).

 

Il comma 830 dispone l’aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana: 44,85 per cento per l’anno 2007, 47,05 per cento per l’anno 2008 e 49,11 per cento per l’anno 2009[157].

 

Si ricorda che le funzioni relative al servizio sanitario, così come nelle altre regioni, sono di competenza della regione e, al pari delle altre funzioni di competenza della regione, dovrebbero essere finanziate con le entrate ordinarie stabilite dallo statuto speciale e le relative norme di attuazione. e del lotto. In particolare alla Sicilia è attribuito l’intero ammontare di tutte le imposte erariali ‘prodotte’ sul territorio della Regione e riserva allo Stato il (solo) gettito delle (ex) imposte di produzione (già ‘fabbricazione’, ora, accise) e le entrate dei monopoli dei tabacchi.[158]

Si ricorda inoltre che le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono interamente con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria senza alcun onere per Stato.

Alle regioni Sicilia e Sardegna in considerazione della loro situazione di svantaggio, è stato fino ad ora attribuito un contributo al finanziamento della spesa sanitaria per cui la quota di partecipazione regionale è stata fissata da ultimo dalla legge 662/1996, articolo 1, comma 143, rispettivamente nella misura del 42,5% e del 29%. Per quanto riguarda la Sardegna, i commi 834-840 della legge finanziaria in esame, nel complesso delle modifiche al sistema di finanziamento, attribuiscono a carico del bilancio della regione, a decorrere dal 2007, l’intero onere della spesa sanitaria.

 

Il primo periodo del comma 831 dispone la temporanea sospensione delle nuove percentuali di compartecipazione alla spesa sanitaria, ’applicazione di quanto stabilito dal comma 830 resta sospesa sino al 30 aprile 2007[159]; entro quella data – nell’ambito della Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto siciliano – Stato e Regione ‘dovranno’ (così si esprime il testo in esame) raggiungere l’intesa sulle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria[160] e, in quel contesto, la conseguente definizione dei relativi oneri finanziari. Il testo reca anche l’espresso ( e pleonastico) riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 1111 del 1956 che, pur modificato ed integrato nel 1985, reca disposizioni che non rispecchiano l’attuale assetto del sistema sanitario regionale e dei relativi mezzi di finanziamento.

 

La disposizione in esame non chiede che entro il 30 aprile 2007 siano definite – e ancor meno emanate – le nuove norme di attuazione. Queste, nel rispetto dello statuto speciale, sono (direttamente) ‘determinate’ dalla Commissione paritetica ed emanate con decreto legislativo. Richiede invece che sia raggiunto l’accordo ‘preliminare’ sul nuovo assetto delle funzioni rimesse alla Regione (funzioni che non sono, o non saranno più esercitate e ‘finanziate’ dallo Stato)[161]. La formalizzazione e la promulgazione di quelle disposizioni può seguire oltre il termine del 30 aprile 2007.

La norma reca inoltre una disposizione ‘di salvaguardia’ intesa ad evitare che la mancanza dell’intesa possa compromettere il risparmio atteso dal bilancio statale per l’anno 2007. Dispone infatti che in caso Stato e Regione non raggiungano l’intesa entro il termine stabilito, la misura del concorso per l’anno 2007 è determinata nel 44,09 per cento.

In questo caso la maggiorazione del concorso sarebbe di 0,6 punti percentuali inferiore a quella stabilita dal comma 830[162].

 

Il comma 832 è inteso a far si che anche la Regione siciliana, al pari di tutte le altre regioni a statuto speciale e delle provincia autonome di Trento e Bolzano, assuma progressivamente a proprio carico l’intera spesa sanitaria corrente o, almeno un’ulteriore quota che innalzi significativamente i livelli stabiliti dal comma 830.

 

Questa ulteriore quota è però finanziata integralmente dal bilancio dello Stato tramite la ‘retrocessione’ alla Regione di una quota delle accise (gravanti) sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Stabilisce infatti che le nuove norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di «sanità pubblica» e di «assistenza sanitaria» dovranno determinare la misura percentuale del (l’ulteriore) concorso della Regione alla spesa sanitaria e, insieme, la ‘retrocessione’ di una quota delle accise in misura compresa fra il 20 ed il 50 per cento del loro ammontare sino, comunque, a ‘concorrenza’ del maggiore onere accollato al bilancio regionale.

 

La corrispondenza fra ulteriore onere per la Regione e ammontare delle somme ‘retrocesse’ è assicurata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assunto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica ex art. 43 dello statuto. Quel decreto stabilisce l’ammontare della quota da corrispondere in ciascun anno. Si tratta, pertanto, di una quota il cui ammontare, in ciascun esercizio, dipenderà dalla determinazione del fabbisogno sanitario riconosciuto alla Regione siciliana. Si modifica quindi la modalità del finanziamento di una parte della spesa sanitaria regionale, parte che resta tuttavia ancora sostenuta da un trasferimento erariale.[163]

 


 

Articolo 1, comma 833
(Contributo di solidarietà alla Regione siciliana)

 


833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalente­mente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché ad investimenti infrastrutturali.


 

 

Il comma 833 attribuisce alla Regione siciliana un finanziamento di 60 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzandolo (prevalentemente) al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi.

 

Il contributo è corrisposto a titolo di finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall’articolo 38 dello statuto speciale ed è finanziato tramite la ‘retrocessione’ alla regione Siciliana di parte del gettito delle accise che gravano sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione.

 

Si ricorda che spetta alla regione Sicilia l’intero gettito di quasi tutte le imposte il cui presupposto si determina sul suo territorio, anche se esse sono contabilizzate ed incassate in altra parte del territorio nazionale. Fanno eccezione, perché spettano allo Stato, le accise (imposte sulla produzione, già imposte di fabbricazione) nonché i proventi del Lotto e del monopolio dei tabacchi. La Regione incassa direttamente, tramite propri esattori, le imposte corrisposte sul proprio territorio e compensa con regolazioni contabili i tributi spettanti allo Stato e quelli che per essa lo Stato incassa fuori del territorio della Regione. Da tempo inoltre, con richieste ripetute anche in sede parlamentare, la regione vanta il diritto a maggiori compensazioni ‘risarcitorie’ per gli aggravi ambientali e sanitari che essa sopporta dalla concentrazione sull’isola di gran parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti petroliferi che servono altre parti del territorio nazionale.

 

L’articolo 38 dello Statuto stabilisce che lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma deve tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale in modo da contribuire al miglioramento della situazione economica della regione.

Lo stesso articolo 38 prevede una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

 

In ossequio alle disposizioni dell’articolo 38 dello Statuto – e come sempre disposto dai precedenti finanziamenti del Fondo – le somme assegnate a questo titolo devono essere impiegate in base ad un piano economico di investimenti. Investimenti e piano ai quali è subordinata l’erogazione del contributo stesso. Il finanziamento disposto dal comma in esame è finalizzato – prevalentemente, dice l’ultimo periodo del comma 833 – al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi e ad investimenti in infrastrutture.

 

Si ricorda in proposito che a partire dall’anno 2000 il fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 38 è stato ripetutamente finanziato tramite limiti di impegno annuali (attualmente in corso) che hanno consentito alla Regione di attualizzare quei crediti collocati di volta in volta sul mercato. In particolare:

-        la legge n. 488/1999 (LF 2000), art. 55, a saldo di quanto dovuto dalla Stato per gli anni dal 1991 al 2000, ha assegnato alla Regione limiti d'impegno quindicennali dell'importo pari a 150 miliardi di lire (56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e 94 miliardi a decorrere dal 2002);

-        successivamente, ad integrazione di quel contributo di solidarietà, la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 144, comma 1, Tabella 1) ha autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di 10 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002. Complessivamente, il contributo di solidarietà nazionale disposto dalle due leggi finanziarie 2000 e 2001 è pari a 160 miliardi di lire (82,63 milioni di euro) annui dal 2002 fino al 2016;

-        la legge 289/2002 (LF 2003), art. 30, comma 6, stabilisce ulteriori finanziamenti del Fondo per il quinquennio 2001-2005 con un limite di impegno stabilito in 80 milioni di euro per ciascun anno; complessivamente, 400 milioni di euro corrisposti attraverso limiti di impegno quindicennali a decorrere dal 2004 per 23 milioni di euro, per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2005 e per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2006, per complessivi 585 milioni di euro al termine dei 17 anni in cui si esauriscono le rate;

-        il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, espressamente citato dalla disposizione in esame, reca all’articolo 5, comma 3-ter un ulteriore finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana, quantificato in 10 milioni di euro annui dal 2008 fino al 2022;

-        infine, l’articolo 1, comma 144, della legge n. 266/2005 (L.F. 2006) assegna al Fondo un finanziamento complessivo di 394 milioni di euro, corrisposti per 94 milioni nell’anno 2006 e per la restante parte in limiti di impegno pari a 10 milioni di euro annui negli esercizi 2007 e 2022, nonché 20 milioni di euro all’anno per gli esercizi dal 2008 al 2021.

 


 

Articolo 1, commi 834-840
(Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna)

 


834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».

835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscri­vono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.

838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.

839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.


 

 

Le disposizioni recate dai commi 834-840 modificano l’ordinamento finanziario della regione Sardegna, stabilito dall’articolo 8 dello Statuto speciale.

 

Per le regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia, le disposizioni dello statuto – adottato, com’è noto, con legge costituzionale - concernenti il proprio sistema finanziario possono essere modificate con legge ordinaria “sentita la Regione”, così dispone per la Sardegna l’articolo 54, comma 5 della legge costituzionale n. 3/1948, nonché lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. Nel caso del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta, invece, la legge ordinaria di modifica deve essere adottata, rispettivamente, “su concorde richiesta” e “in accordo” del Governo e dell’ente interessato[164].

La procedura per l’acquisizione del parere della Regione non è stata codificata, né è rintracciabile a riguardo una prassi parlamentare nell’iter delle precedenti leggi che hanno apportato modifiche al sistema finanziario delle regioni.

 

La norma in esame prevede, per un verso, un aumento delle risorse finanziarie attribuite alla regione realizzato con le modifiche all’articolo 8 dello statuto disposte dal comma 834, che attribuiscono alla regione una compartecipazione di 9/10 all’IVA e dei 7/10 di tutte le altre entrate erariali e definiscono la questione del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale. Per l’altro verso vengono trasferite alla Regione funzioni fino ad ora esercitate dallo Stato (comma 837).

 

Questo nuovo ordinamento entrerà a regime nel 2010. Con riguardo alle principali compartecipazioni (IRPEF, IRPEG e gli aggiuntivi 7/10 delle altre imposte) il comma 838 fissa infatti un tetto massimo di oneri per lo Stato per gli anni 2007, 2008, 2009. Per gli stessi anni, lo Stato conserva a proprio carico l’esercizio delle funzioni trasferite (comma 840).

 

Fin dal 2007 invece la regione dovrà provvedere integralmente, secondo quanto disposto dal comma 836, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel proprio territorio, attualmente finanziato dalla Regione solo per il 29%. Per gli anni 2007, 2008, 2009 – ovvero fino alla messa a regime del nuovo sistema - la spesa sanitaria viene finanziata con la compartecipazione IVA. La corrispondente quota verrà infatti attribuita in misura pari all’importo necessario a coprire la spesa sanitaria della Regione, maggiorato di 300 milioni di euro (comma 839). Ad integrazione di quanto dovuto come compartecipazione IVA per gli anni 2004-2006, alla regione viene inoltre attribuito (comma 835) un contributo ventennale di 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2026.

 

La regione richiedeva da tempo una definizione dei rapporti finanziari, lamentando da una parte la non rispondenza di quanto ricevuto a quanto stabilito nello statuto, dall’altra rilevando per taluni aspetti una non adeguata definizione normativa, in particolare per la questione dei tributi riscossi fuori il territorio della regione, ma imputabili ad attività o soggetti localizzati nella regione[165].

Aumento delle compartecipazioni e trasferimento di funzioni

Il comma 834 sostituisce integralmente l’articolo 8 dello Statuto, le modifiche riguardano:

§      la compartecipazione sulla imposta sul valore aggiunto (IVA), prima attribuita in quota annuale variabile, ora fissata a 9/10;

§      la compartecipazione di 7/10 su tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici;

§      l’attribuzione alla regione del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale (art. 8, comma 2)

La compartecipazione all’IVA – nella precedente disciplina - era costituita da una quota variabile determinata d’intesa tra Stato e Regione per ciascun anno finanziario, ai sensi dell’articolo 38 del DPR 250/1949[166]. Non commisurata ad un parametro certo, doveva essere annualmente determinata in misura tale da sostenere, in concorso con gli altri trasferimenti erariali, le « spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione». Questa ulteriore specificazione del parametro è stata assunta dall’Amministrazione statale in adempimento di un ordine del giorno approvato dal Senato nel 1995. L’ammontare allora determinato è stato rivalutato poi annualmente al tasso di inflazione programmata. L’ultima determinazione (DM. 22.11.2004) é riferita all’anno 2003 ed è stata di circa 193,5 milioni di euro, pari al 22,9% della somma incassata sull’Isola.

La modifica apportata, oltre trasformare la quota variabile in una compartecipazione di 9/10, corregge la definizione della base imponibile e introduce un parametro di calcolo. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 8 dello Statuto speciale, come modificato dalla norma in esame, la compartecipazione è riferita all’imposta sul valore aggiunto “generata sul territorio della regione” – anziché “riscossa nel territorio della regione” - ed è determinata sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT.

La norma in esame prevede inoltre il riconoscimento di un importo aggiuntivo sulle quote variabili relative agli anni 2004-2006. A tal fine, il comma 835 dispone uno stanziamento ventennale di 25 milioni di euro annui.

 

La seconda modifica di rilievo è l’introduzione della così detta “clausola residuale” che attribuisce alla regione una compartecipazione, determinata in 7/10, di tutte le imposte dirette e indirette riscosse nell’Isola. La disposizione statutaria specifica che è inclusa l’imposta locale sui redditi.

Visto la introduzione della clausola residuale, dal testo dell’articolo 8 viene eliminata la compartecipazione di 7/10 del gettito delle ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale nella regione.

 

Rimangono invariate le aliquote di compartecipazione relative alle altre imposte, nonché le altre entrate elencate nell’articolo 8 dello statuto.

 

Il comma 2 dell’articolo 8 dello Statuto – così come modificato dalla norma in esame - definisce infine la questione relativa al gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale e imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione.

La questione dei tributi imputabili ad attività e soggetti propri della regione ma riscossi fuori del territorio della regione, e soprattutto la possibilità di determinarli e quantificarli, ha coinvolto tutte le regioni a statuto speciale. La specificazione – riferita ad IRPEF ed IRPEG - “riscossa nel territorio della regione”, è finora stata interpretata come un ostacolo normativo alla definizione della questione[167], principalmente in assenza di altre disposizioni legislative.

Il solo riferimento normativo a riguardo era contenuto infatti nell’articolo 8, lett. d) dello statuto speciale in relazione alla compartecipazione dei 7/10 delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Solo in questo caso era dunque specificato che spettano alla regione (anche) le ritenute alla fonte operate da “imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale”.

Questa disposizione è abrogata nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla norma in esame, che introduce invece un principio generale – nello Statuto - secondo cui in tutte le entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che affluiscono ad uffici finanziari situati fuori del territorio regionale ma relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale.

 

In conseguenza dell’aumento delle entrate, il comma 837 dispone il trasferimento alla regione delle seguenti funzioni:

§      trasporto pubblico locale, in particolare le funzioni relative alle Ferrovie Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde, concessionarie delle linee di trasporto pubblico dell’isola;

§      continuità territoriale.

 

La disposizione prevede inoltre che sia stipulato, entro il 31 marzo 2007, fra la regione Sardegna e il Ministero dei trasporti un accordo attuativo per disciplinare gli aspetti finanziari e demaniali nonché gli aspetti relativi agli investimenti in corso, in relazione al disposto trasferimento di funzioni.

Si tratta fra l’altro, come è già avvenuto per le regioni a statuto ordinario a seguito del trasferimento di funzioni operato con il D.Lgs. n. 422 del 1997, di definire le modalità con cui la regione subentra allo Stato nei rapporti con le due concessionarie del servizio pubblico.

 

L’attuazione delle disposizioni relative alle maggiori entrate e la conseguente assunzione in capo alla Regione degli oneri relativi alle funzioni trasferite entrerà a regime solo nel 2010.

La compartecipazione all’IRPEF, all’IRPEG e alle altre entrate tributarie erariali dirette o indirette, di cui alla lettera m) dell’articolo 8 come modificato dalla norma in esame, per il triennio 2007-2009 sono calcolati in quota fissa, secondo quanto disposto dal comma 838.

In particolare alla regione Sardegna sono attribuiti rispettivamente 344 milioni di euro nel 2007, 371 milioni per l’anno 2008 e 482 milioni per l’anno 2009.

Come già ricordato il comma 840 dispone a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli oneri per le funzioni trasferite in materia di trasporto pubblico locale e la continuità territoriale ai sensi del comma 837.

Il finanziamento della spesa sanitaria

Il comma 836 dell’articolo in esame dispone a decorrere dal 2007 a totale carico della regione il finanziamento del Servizio sanitario.

La partecipazione della regione Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel proprio territorio era fissata (da ultimo dalla legge 662/1996, articolo 1, comma 143) nella misura del 29%. La quota restante (71%) veniva finanziata dalla parte residua del Fondo sanitario nazionale nell’ambito del Fondo perequativo di cui al decreto legislativo n. 56/2000.

 

A riguardo si ricorda che le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono interamente con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria senza alcun onere per Stato. Con riguardo alla Regione siciliana, i commi 830-832 della legge in esame dispongono un graduale aumento della partecipazione alla spesa, correlato alle modifiche dello statuto.

 

Nel triennio 2007-2009 – ovvero fino alla entrata a regime del nuovo sistema di finanziamento - la copertura degli oneri per il finanziamento integrale del servizio sanitario è garantita dalla “nuova” compartecipazione IVA.

 

Il comma 839 dispone che per gli anni 2007, 2008 e 2009 la compartecipazione all’IVA viene attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria, come determinato per ciascun anno dalle delibere CIPE, aumentato di 300 milioni di euro annui[168].


 

Articolo 1, commi 841-854
(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale)

 


841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un respon­sabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obietti­vi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

844. Il Ministro dello sviluppo econo­mico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma.

845. Il Ministro dello sviluppo econo­mico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinan­ziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresen­tanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:

a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;

b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;

c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.

847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di invest­imento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847.

849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.

850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

852. Il Ministero dello sviluppo econo­mico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche median­te soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefìci e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.


 

 

Il comma 841, ferme restando le attuali competenze del CIPE, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo.

Nel Fondo confluiscono le risorse del “Fondo per le aree sottoutilizzate” di competenza del Ministero dello sviluppo economico, di cui all’articolo 60, comma 3 della legge n. 289/02 (finanziaria 2003) e del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” (articolo 52 della legge n. 448/1998).

La citata legge n. 289/2002 ha previsto l’istituzione di due Fondi per le aree sottoutilizzate, di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 61, comma 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3, c.d. Fondo MAP), affidando al CIPE la ripartizione, con proprie deliberazioni, della dotazione di ciascuno dei due fondi tra gli interventi finanziati a valere su di essi. L’articolo 60, comma 1, ha altresì individuato i criteri in base ai quali il CIPE può procedere alla riallocazione delle risorse tra le diverse forme di intervento[169].

Il Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive - ora dello sviluppo economico - (articolo 60, comma 3, della legge 289/02), è costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:

a)       alle legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive;

b)       agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.

Nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive non è stato mai istituito uno specifico capitolo di bilancio relativo al Fondo MAP e conseguentemente le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata destinate alle aree sottoutilizzate sono ancora iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese. Le risorse destinate alle aree sottoutilizzate iscritte nell’ambito di quest’ultimo Fondo sono ripartite con delibere del CIPE.

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 448/1998 al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in favore delle imprese, accorpando, in un’unica autorizzazione di spesa, tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell’ambito dei seguenti settori di intervento: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi interventi è rimessa alla discrezionalità del Ministero. A tal fine il Fondo è articolato in piani di gestione riferiti a singole leggi. Una evidenza contabile della dotazione delle singole leggi di incentivazione è riscontrabile nell’annuale decreto del Ministro delle attività produttive di riparto delle risorse aggiuntive.

In particolare il comma 2 del citato art. 52 dispone che sia il Ministro, nell’ambito delle proprie competenze, a ripartire le risorse del fondo con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Conseguentemente, nello stato di previsione dell’allora Ministero dell’industria è stato istituito, già nel 1999, un capitolo di spesa (il cap. 7100, Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese) allocato nella unità previsionale di base 6.2.1.16, in cui sono confluite le risorse precedentemente iscritte nei capitoli relativi a diverse leggi sostanziali. Nello stato di previsione per il 2000 ed in quello per il 2001 il capitolo ha assunto il numero 7800, mentre a partire dal 2002 il “Fondo per gli incentivi alle imprese” corrisponde al capitolo 7420.

Per il 2007 lo stanziamento iscritto in bilancio nel suddetto capitolo risulta pari a 661.343.063 euro. Al riparto del Fondo per il 2006 si è provveduto con il DM 3 marzo 2006[170].

 

In aggiunta alle risorse provenienti dei citati fondi, che sono contestualmente soppressi, al nuovo Fondo per la competitività sono assegnate le seguenti somme:

§      300 milioni di euro per il 2007;

§      360 milioni di euro per il 2008;

§      360 milioni di euro per il 2009.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (215 milioni per ciascuna annualità del triennio 2007-2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Il comma 841 stabilisce inoltre che ai fini della programmazione delle risorse del nuovo Fondo si applichino le disposizioni dell’articolo 60 della citata legge 289/02, nonché le disposizioni dettate dall’art. 52 della legge 448/52 per il funzionamento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese (cfr supra).

Ad alimentare il nuovo Fondo concorrono anche - limitatamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate - le risorse:

§      assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate (di cui all’art. 61 della legge 289/02 cit.) ora anch’esso trasferito al Ministero dello sviluppo a seguito del nuovo assetto della struttura di governo definita dal D.L. n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006);

§      stanziate in tabella D della legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. f) della legge 468/78[171], per gli esercizi successivi al 2009.

 

Il comma 842 stabilisce che a valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano finanziati - nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona - progetti di innovazione industriale nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. Il predetto decreto dovrà essere adottato di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali, per i diritti e le pari opportunità, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

 

Il comma 843 prevede che Ministro dello sviluppo economico, ai fini dell’individuazione del contenuto di ciascun progetto, proceda alla nomina di un responsabile di progetto, sentiti i ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, per i diritti e le pari opportunità, nonché gli altri ministri interessati. Il responsabile, scelto tra soggetti in possesso di requisiti comprovati di capacità e di esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire, è incaricato di provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri di individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto stesso, nonché delle azioni e delle relative responsabilità di attuazione. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto.

 

L’adozione dei progetti, sulla base delle proposte del responsabile, è demandata al Ministro dello sviluppo economico che vi provvede con decretiadottati previa intesa con la Conferenza permanenteper i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome, di concerto con i ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri ministri interessati. Lo stesso Ministro provvede, altresì, a definire le modalità di attuazione del progetto, la cui esecuzione può essere affidata ad enti strumentali all’amministrazione o a soggetti esterni - scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie - qualora le risorse del personale interno non risultino sufficienti. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto (comma 844).

Lo stesso comma 844 prevede, inoltre, con riferimento ai progetti finanziati con le risorse destinate alle aree sottoutilizzate, che questi vengano trasmessi per l’approvazione - previa istruttoria – al CIPE che è chiamato a pronunciarsi in una specifica seduta presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei ministri componenti senza possibilità di delega, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine il Ministro dello sviluppo economico può procedere all’attuazione del progetto. Il CIPE entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge adotta, con propria delibera, le norme procedurali relative al proprio funzionamento, ai fini dell’attuazione del comma in commento.

 

Il comma 845 demanda al Ministro dello sviluppo economico l’istituzione, con proprio decreto, di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie. Lo stesso Ministro è, inoltre, tenuto a riferire al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni in merito ai criteri di individuazione dei progetti da finanziare, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Alla relazione del Ministro dovrà essere allegato un prospetto delle spese di gestione che sono poste a carico dei singoli progetti entro il limite massimo del 5% di ciascun stanziamento.

 

Il comma 846 prevede che i progetti possono essere cofinanziati da altre amministrazioni sia statali che regionali. A tal fine si stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad assicurare – senza oneri aggiunti per lo Stato - una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate, composta dai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni dello Stato.

La struttura è chiamata a pronunciarsi:

§      sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;

§      sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;

§         sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.

 

Il comma 847 dispone l’istituzione del Fondo per la finanza d’impresa.

Nel Fondo, istituito in attesa della riforma delle misure in favore dell’innovazione industriale, confluiscono varie risorse provenienti dai seguenti fondi di cui si dispone la soppressione:

§      risorse del Fondo centrale di garanzia (art. 15 legge 266/97- c.d. Bersani).

Si tratta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani") che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia all'industria di cui all’art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 ("Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore") costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all’art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517 ("Credito agevolato al commercio"); un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi) dal fondo istituito dal D.L. n. 149/93 sempre presso il Mediocredito. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del Fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese - compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per PMI, sono stati successivamente stabiliti con il DM 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo DM 3 dicembre 1999 ha dettato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso Fondo.

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

Da ultimo, con il DM 15 giugno 2004[172], è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali.

§      risorse del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (art. 4, comma 106 della legge 350/03).

La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, articolo 4, commi 106-111) ha disposto l’istituzione di un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, gestito da Sviluppo Italia S.p.A.

La dotazione del Fondo è stata fissata nella misura di 10 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005. La dotazione per il 2005 è stata successivamente incrementata a 55 milioni, dall’articolo 1, comma 252 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004). Ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2005 sono stati autorizzati dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, per essere destinati a specifiche finalità. Le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo rotativo sono state definite dal CIPE con delibera del 7 maggio 2004, n. 10.

§      risorse destinate all’attuazione dell’art. 106 della legge 388/2000 e dell’art. 1, comma 222, della legge 311/2004.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), all’art. 106 in merito agli interventi FIT, prevede la riserva di una quota delle disponibilità del Fondo, determinata annualmente con decreto del Ministro dell’industria entro la data del 31 gennaio, per il finanziamento dei programmi volti alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative. Le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni previste dal comma 106 sono state determinate con la direttiva ministeriale 3 febbraio 2003.

Il comma 222 della legge finanziaria 2005 allo scopo di favorire l’afflusso di capitale di rischio (cosiddetto venture capital) verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, consente al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di sottoscrivere e alienare quote di fondi comuni d’investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR[173]).

Al Fondo per la finanza di impresa sono altresì conferiti 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009.

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (30 milioni nel 2007, 50 milioni nel 2008 e 55 milioni nel 2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Gli interventi del fondo sono volti a facilitare:

§      operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia;

§      la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

 

Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio, gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati:

§      al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico;

§      al rafforzamento patrimoniale di piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento CE n. 1260/1999;

§      a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

Si fa presente che il richiamato regolamento CE 1260/1999 recante la disciplina dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 è stato abrogato dall'art. 107 del regolamento CE 1083/2006 con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

 

Il comma 848 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo, di cui al precedente comma 847, prevedendo anche la possibilità di affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione o a soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse destinate ai singoli progetti. Il decreto provvederà, altresì a fissare i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma, le priorità d’intervento, nonché le condizioni di eventuali cessioni a terzi degli impegni assunti posti a carico dei fondi le cui dotazioni confluiscono nel Fondo per la finanza d’impresa. Il termine ultimo per l’adozione del decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è fissato in due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Fino all’adozione di tale decreto, i regimi di aiuto dichiarati compatibili con il mercato comune dalla Commissione UE saranno attuati in base alle modalità già comunicate alla stessa Commissione (comma 849).

 

Il comma 850 demanda ad un DPCM il conferimento al Fondo per la finanza d’impresa di ulteriori risorse provenienti da altri fondi di amministrazioni e di soggetti pubblici nazionali destinati alla finanza di imprese, individuate dallo stesso decreto.

 

Il comma 851 interviene in materia di proprietà industriale, attraverso l’istituzione dei diritti su brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e di modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa[174].

All’istituzione si provvederà mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di un mese a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

La norma in esame prevede l’esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazione pubbliche con finalità di ricerca nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma detta, altresì, i criteri – di seguito elencati - in base ai quali sono dovuti i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti e dei modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e dei modelli di cui all’art. 227 del codice della proprietà industriale (D.Lgs 30/05):

§      brevetto per invenzione industriale: a partire dalla quinta annualità;

§      brevetto per modello di utilità: a partire dal secondo quinquennio;

§      registrazione di disegni e modelli: a partire dal secondo quinquennio.

 

Le somme derivanti dal pagamento dei suddetti diritti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Lo scopo di tale rassegnazione - con la quale, secondo relazione governativa di accompagnamento al ddl finanziaria 2007, si riconosce l’importanza delle tasse brevettuali quale strumento strategico di politica industriale – è anche quello di potenziar le attività promozionali, di regolazione e tutela del sistema produttivo del Ministero stesso, di consentire alle PMI la partecipazione al sistema di proprietà industriale e di rafforzamento di tutela del brevetto italiano anche introducendo la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Secondo la citata relazione governativa, la reintroduzione dei suddetti diritti, con particolare riferimento a quelli concernenti il mantenimento in vita dei brevetti, è volta a favorire l’abbandono dei brevetti che non rivestono interesse da parte del titolare con conseguente passaggio della relativa tecnologia alla disponibilità gratuita della collettività.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 352 della legge finanziaria 2006 (L. 266/05) aveva previsto la soppressione della tassa sui brevetti e l’esenzione dall’imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. Secondo la relazione governativa all’originario disegno di legge (A.S. 3613), la soppressione mirava ad incentivare la registrazione di brevetti, eliminando un onere che risultava influire negativamente sulla quantità delle registrazioni.

 

Il comma 852, che con il successivo comma 853 interviene in materia di imprese in crisi, introduce un’autorizzazione di spesa per la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un’apposita struttura di cooperazione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, destinata ad attività ricognitive e di monitoraggio per il coordinamento delle politiche volte a contrastare il declino dell’apparato produttivo, anche attraverso la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle grandi imprese in crisi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 270/99 e successive modificazioni. Tale struttura di cooperazione opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento.

A copertura dell’onere previsto, ammontante a 300 mila euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3 della legge 140/99.

L'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, “Norme in materia di attività produttive” (c.d. legge Bersani-bis) ha autorizzato, a partire dal 1999, una spesa annuale di 6 miliardi di lire da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell’industria (ora dello sviluppo economico). Lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti:

1)       collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti;

2)       costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto;

3)       utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

 

Da ultimo lo stesso comma stabilisce che con il provvedimento di istituzione della suindicata struttura si provveda al riordino - anche mediante soppressione - degli organismi di monitoraggio delle attività industriale e delle crisi d’impresa, attualmente esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 853 stabilisce che gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. 35/05, siano disposti in base ai criteri e alle modalità stabiliti dal CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

La delibera del CIPE provvederà, in particolare a determinare:

§      la tipologia dell’aiuto concedibile;

§      le priorità di natura produttiva;

§      i requisiti economici e finanziari richiesti alle imprese ai fini della loro ammissione ai benefici.

Per l’attuazione dei suddetti interventi il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi di Sviluppo Italia Spa[175], in modo da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il comma dispone, quindi, l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 11 del citato D.L. 35/05, relativi all’istituzione di un Comitato tecnico con funzioni di coordinamento e monitoraggio degli interventi di salvataggio e ristrutturazione.

II richiamato decreto-legge n. 35/05[176] all’articolo 11, comma 3, ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento degli interventi di salvataggio delle imprese in crisi, con una dotazione finanziaria per l'anno 2005 pari a 35 milioni di euro, successivamente integrata dal D.L. n. 136/06. I successivi commi 5 e 6 hanno previsto l'istituzione di un Comitato tecnico con funzioni di coordinamento e monitoraggio degli interventi di salvataggio e ristrutturazione, operante in base ad indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti che per la valutazione e l'attuazione degli interventi, si avvalgono di Sviluppo Italia spa, in modo da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. La definizione delle modalità attuative delle predette disposizioni è stata demandata al CIPE.

 

Il comma 854, infine, prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di una relazione annuale relativa all'operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate. La Relazione dovrà essere presentata entro la data del 30 giugno.

 


 

Articolo 1, comma 855-859
(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti di ricerca - FRI)

 


855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

856. Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;

b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programma­zione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo.


 

 

Il comma 855 estende il campo di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), di cui all’art. 1, comma 354 della legge 311/04 (finanziaria 2005), agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998[177] per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

L’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese“, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale.

La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale.

La ripartizione del Fondo è rimessa a delibere del CIPE sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti: il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio (comma 355).

Al Ministro competente è attribuita la funzione di stabilire, con decreto di natura non regolamentare i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati (comma 357). Al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita, invece, la competenza a determinare il tasso di interesse - da disporre con decreto di natura non regolamentare - da applicare alle somme erogate in anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361, come pure a carico dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti (comma 358)

La disciplina del Fondo rotativo di cui sopra è stata quindi modificata dall’art. 6 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. In particolare il D.L. ha provveduto a ridenominare il Fondo, divenuto “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, in quanto una quota - pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del fondo medesimo - è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica.

L’individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo è affidata al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), approvato annualmente dal CIPE.

Quanto alla Cassa depositi e prestiti (CDP)si ricorda che l’articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003 (“collegato” alla legge finanziaria 2004 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003) ne ha disposto la trasformazione in società per azioni, denominandola “Cassa depositi e prestiti società per azioni” (CDP S.p.A.).

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 269/2003, è stato emanato, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, che ha, tra l’altro, determinato il capitale sociale della CDP S.p.A. in 3, 5 miliardi di euro. Il capitale sociale è stato interamente versato su un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui è titolare la CDP S.p.A. (conto corrente denominato “CDP S.p.A. - gestione separata”).Il capitale sociale è suddiviso in 350 milioni di azioni del valore nominale di 10 euro. Le azioni sono ripartite in 245 milioni di azioni ordinarie e 105 milioni di azioni privilegiate.

In data 27 aprile 2005 è stato inoltre adottato, con DPCM non pubblicato in Gazzetta ufficiale, lo statuto della CDP S.p.A. e sono stati nominati i componenti degli organi sociali[178].

La società per azioni assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario ed è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario[179]. E’ inoltre previsto che altri soggetti pubblici o privati, tra cui sono indicate espressamente le fondazioni bancarie, possono detenere quote di capitale, purché nel complesso tali quote rimangano di minoranza (decreto-legge n. 269/2003: art. 5, comma 2). Attualmente, la proprietà del capitale azionario della società è per il 70 per cento del Ministero dell’economia e finanze e per il 30 per cento corrispondente ad un valore di 1 miliardo e 50 milioni di euro, di un gruppo di 65 fondazioni bancarie[180].

 

Il comma 856 autorizza la Cassa depositi e prestiti spa ad incrementare la dotazione iniziale del citato Fondo, fino ad un massimo di 2 miliardi di euro edentro i limiti annuali di spesa fissati dal comma 361, dell'art. 1, della legge 311/04 che allo scopo possono essere integrati:

§      a valere sul fondo competitività, di cui al comma 841, secondo le modalità fissate dal medesimo comma 844 in caso di finanziamenti destinati ad interventi regionali - sia complementari che integrativi dei progetti di innovazione industriale - approvati ai sensi del citato comma;

§      a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome ai sensi del comma 858.

Il comma 361 della legge 311/04 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. In sostanza, tale autorizzazione di spesa riguarda i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interventi a carico del citato Fondo rotativo.

Si segnala in proposito che l’art 2, comma 77, del D.L. 262/06[181] dispone una rideterminazione dell’autorizzazione di spesa del Fondo rotativo, riducendola per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, da 150 milioni di euro a 5, 15 e 50 milioni di euro. La norma dispone che le restanti risorse, pari complessivamente a 145 milioni per il 2006, a 135 milioni per il 2007 e a 100 milioni per il 2008, affluiscano, al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, per essere utilizzate per finanziare i contratti di programma ai sensi del comma 75 dello stesso articolo 2.

 

Il comma 857 prevedela stipula di apposite convenzioni da parte delle regioni e delle province autonome con la Cassa depositi e prestiti per l’attuazione degli interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale. In particolare, con tali convenzioni, stipulate conformemente agli indirizzi dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, si provvederà a regolamentare le modalità di intervento, nonché a fissare la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del rientro.

 

Il comma 858 riguarda, invece, la stipula di apposite convenzioni con riferimento ad interventi agevolativi a favore delle imprese e della ricerca previsti in leggi regionali o in atti di programmazione comunitaria diversi dagli interventi di cui al precedente comma. Tali convenzioni, stipulate sempre tra regioni, le province autonome e la Cassa depositi e prestiti, secondo gli indirizzi dei Ministri suindicati, dovranno prevedere la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del rientro. I relativi oneri per interessi sono a carico delle regioni e delle province autonome.

 

Il comma 859, infine, precisa che le risorse inutilizzate da parte delle regioni e delle province autonome sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per l’anno successivo.

 


 

Articolo 1, commi 860-861
(Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese)

 


860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalità anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi 860 e 861 mirano alla valorizzazione dei programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione; a tal fine gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) sono assimilati alle misure di sostegno previste a favore delle suddette imprese dagli articoli 103 e 106 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001).

 

Il comma 860, in particolare, stabilisce che nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi previsti dai citati articoli della legge finanziaria 2001, possano essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti da imprese innovative di nuova costituzione, ai sensi dell’art. 14 della legge 46/1982, nonché dalla direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001.

 

Il comma 861 dispone che l’istruttoria dei suddetti programmi di ricerca e sviluppo può essere affidata agli stessi soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico che attuano le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, sulla base di modalità, anche semplificate, per la cui determinazione la norma in esame rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) è stato istituito presso il Ministero dell’industria (ora dello sviluppo economico) dall'articolo 14 della legge n. 46/1982 (“Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale”).

Le direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT sono state definite con Dir.Min. 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46").Gli interventi del Fondo hanno attualmente ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto

Nel corso della XIV legislatura sulla disciplina del Fondo hanno inciso le disposizioni di alcuni provvedimenti che hanno determinato l’ampliamento del relativo campo d’intervento, quali la legge n. 273 del 12 dicembre 2002[182] e la legge n. 311/04 (legge finanziaria per il 2005). Quest’ultima ha destinati gli interventi del Fondo anche ai programmi di investimenti delle imprese commerciali, turistiche e di servizi (individuate dalla norma come quelle corrispondenti alle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N ed O della classificazione delle attività economiche dell’ISTAT[183]), a sostegno dei relativi processi di innovazione (art. 1, comma 270).

 

Quanto all’articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria per il 2000), si ricorda che ai commi 1 e 2 si prevede che un decimo delle risorse derivanti dall’asta per l’assegnazione delle licenze UMTS sia destinato a finanziare progetti in determinati settori, tra i quali quello relativo alle “tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)”. Lo stesso articolo ai commi 3 e 4 (poi soppresso) ha previsto, inoltre, l’introduzione di una carta di credito formativa per l’acquisto di beni e servizi (anche di tipo formativo) nel settore delle tecnologie dell’informazione e il finanziamento dell’accordo tra la Presidenza del consiglio e l’ABI per l’acquisto in forme agevolate di PC da parte degli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore (Accordo “PC per gli studenti” siglato il 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione bancaria italiana -ABI)

L’articoli 103, commi 5 e 6, e l’articolo 106 della legge n. 388/2000 hanno, inoltre, previsto, rispettivamente:

§      l’introduzione di un credito d’imposta per le imprese (con priorità per le PMI) che realizzino programmi per lo sviluppo del commercio elettronico (art. 103, co. 5 e 6);

§      l’estensione dei finanziamenti del FIT a programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti ad elevato impatto tecnologico, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, nonché ad iniziative di promozione e assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorire l’avvio dei programmi.

 


 

Articolo 1, comma 862
(Completamento degli interventi della programmazione negoziata)

 


862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programma­zione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.


 

 

Il comma 862 stabilisce che le iniziative finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse secondo la vigente normativa siano prorogate fino al 31 dicembre 2007 se risultano realizzate in misura non inferiore al 30% degli investimenti. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

 

Per programmazione negoziata si intende la regolamentazione concordata tra soggetti istituzionali (enti locali, ministeri, imprese pubbliche, apparati amministrativi ) e soggetti economici e sociali (imprenditoriali, sindacali, culturali, finanziari, associativi) che hanno influenza nei processi di sviluppo su scala locale e sovralocale, per l'attuazione di interventi di sviluppo e la promozione di attività produttive all'interno di un territorio. Il fine è la creazione di percorsi amministrativi semplificati e il raccordo dei molteplici interessi che agiscono a livello territoriale attraverso la collaborazione interistituzionale e la concertazione economica e sociale.

La programmazione negoziata viene introdotta nel 1995 (decreto-legge n. 32/1995) e ridefinita con la legge n. 662/1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, e con le relative deliberazioni del CIPE.

Sono quattro gli strumenti principali di intervento: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma.

In particolare, sono i patti territoriali e i contratti di area a caratterizzare la nuova disciplina della programmazione negoziata. I contratti di programma si pongono come obiettivo la promozione di una singola iniziativa imprenditoriale; i patti territoriali e i contratti di area sono invece mirati all’elaborazione di un “progetto locale di sviluppo”, un insieme di interventi integrati di promozione delle attività produttive su un determinato territorio, realizzati mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati (amministrazioni, parti sociali, camere di commercio, istituti finanziari) che vi operano. Ad essi, si affiancano le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro, finalizzati alla concertazione istituzionale della spesa pubblica, i quali rappresentano una nuova forma di cooperazione tra lo Stato e le regioni per la programmazione pluriennale di interventi di interesse comune o collegati fra loro.

Ai sensi della legge n. 662/1996 l'ambito territoriale di applicazione della programmazione negoziata non si limita alle aree depresse del territorio nazionale ma coinvolge l’intero territorio nazionale, ad eccezione del contratto d’area, la cui applicazione è limitata a territori circoscritti. Riguardo alle aree depresse, specifiche risorse sono comunque riservate dal CIPE per il ricorso a contratti d’area e a patti territoriali.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto che spetta al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) la competenza in materia di programmazione negoziata, in particolare, per quanto concerne le funzioni e i compiti di spettanza statale relativi a “agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse” (art. 28, comma 1, lettera a).

Rimanevano di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS), le funzioni generali in materia di programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, nonché le competenze relative alle intese istituzionali di programma ed agli accordi di programma-quadro, che rappresentano lo strumento di attuazione delle intese.

Dal maggio 2006, il Dipartimento per le politiche di sviluppo è stato integrato nella struttura del Ministero dello sviluppo economico (D. L 18 maggio 2006, n. 181, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006). Nell’ambito del Dipartimento, tali competenze sono esercitate dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese.

 

Quanto alla vigente normativa sulle proroghe per le agevolazioni, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, novellato da ultimo dal D.M. del 27 aprile 2006, ha disciplinato l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali.

 

Per ciò che concerne la revoca delle agevolazioni, l'articolo 12, comma 3, lett. e), prevede che essa operi qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della richiesta, salvo che il termine non sia prorogato. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore ai dodici mesi.

 

Per ciò che concerne il differimento dei termini per il completamento dei programmi, l'articolo 12-ter prevede per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area che, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, sia disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi.


 

Articolo 1, commi 863-866
(Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate )

 


863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approva­zione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegna­zione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.


 

 

Il comma 863 dispone un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (istituito dall’articolo 61, comma 3, della legge finanziaria 2003) di 64.379 milioni di euro nel periodo 2007-2015.

L’incremento è così ripartito:

§      100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

§      5.000 milioni per l’anno 2009;

§      59.179 milioni entro il 2015.

Il comma dispone altresì che almeno il 30% delle risorse aggiuntive di cui sopra è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali.

Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate

Si ricorda che le autorizzazioni pluriennali di spesa relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (UPB 6.2.3.12/Sviluppo, cap. 8425)[184] sono esposte nella Tabella F, settore 4, prevedendo risorse pari a 4.366,2 milioni per il 2007, a 4.758,8 milioni[185] per il 2008, a 4.850 milioni per il 2009 e a 7.595,4 milioni per il 2010 e anni successivi.

 

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) la dotazione del cap. 8425 era pari a 6.434.820 euro.

La Tabella F della legge finanziaria per il 2007 ha rimodulato le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nell’ambito del Ministero dello sviluppo economico, determinando riduzioni di 1.434,8 milioni nel 2007, di 659,7 milioni nel 2008 e di 5.500,9 milioni nel 2009, che slittano al 2010 (7.595,4 milioni). Contestualmente la Tabella D ha disposto il rifinanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate di 25 milioni per il 2008, mentre la Tabella E ha determinato un definanziamento delle autorizzazioni di spesa di 633,8 milioni nel 2007, di 291,2 milioni nel 2008 e di 100 milioni nel 2009.

Si ricorda, inoltre, che:

§      il comma 716 dispone la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di 195 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 65 milioni per il 2009, al fine di compensare gli effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti dai maggiori contributi assegnati ai piccoli comuni (esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno), in attuazione delle disposizioni recate dai commi 703-707 della legge finanziaria 2007;

§      il comma 925 incrementa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, per il finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno, di competenza del Ministero delle comunicazioni;

 

Nella tabella seguente è esposto, rispetto agli stanziamenti previsti dal bilancio a legislazione vigente 2007, il quadro delle disponibilità pluriennali 2007-2010 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), iscritte sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425/U.P.B. 6.2.3.12),come risultanti dalle disposizioni introdotte dall’articolato della legge finanziaria per il 2007 (commi 716, 863 e 925) e dalle variazioni operate dalle Tabella D, E ed F:

(migliaia di euro)

L. 289/2002, art. 61, comma. 1: Fondo aree sottoutilizzate (U.P.B. 6.2.3.12 - cap. 8425/Sviluppo economico)

 

2007

2008

2009

2010 e succ.

BLV (A)

6.434.820

5.659.700

10.450.900

-

Rifinanziamento Tab. D

-

+25.000

-

-

Definanziamento Tab. E

-633.800

-291.200

-100.000

-

Rimodulazioni Tab. F

-1.434.820

-659.700

-5.500.900

+7.595.420

Esposto in Tab. F

4.366.200

4.733.800[186]

4.850.000

7.595.420

Articolato (comma 863)

+100.000

+100.000

+5.000.000

+59.179.000

Articolato (comma 925)

+10.000

+10.000

+10.000

-

Articolato (comma 716)

-195.000

-130.000

-65.000

-

Disponibilità di bilancio (B)

4.281.200

4.713.800

9.795.000

66.774.420

Effetto finanziaria (B-A)

-2.153.620

-945.900

-655.900

+66.774.420

 

Si segnala, infine, che gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1, comma 507[187], che prevede l’accantonamento indisponibile di una quota del bilancio dello Stato, sono stimati, relativamente al FAS, in circa 404,5 milioni per il 2007, 405,9 milioni per il 2008 e 669,8 milioni per il 2009.

 

L’incremento di risorse disposto dal comma 863 è finalizzato alla realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale per il periodo di programmazione 2007-2013, in attuazione del principio costituzionale, che prevede l’intervento dello Stato con risorse aggiuntive (rispetto a quelle proprie degli enti territoriali) per la promozione della coesione e la rimozione degli squilibri economici (art. 119, quinto comma, Cost.), nonché in coerenza con il criterio di programmazione unitaria dei fondi nazionali ed europei per la politica regionale, sancito nell’Intesa definita in sede di Conferenza unificata il 3 febbraio 2005 e recepita nel Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013.

La dotazione complessiva aggiuntiva e il periodo finanziario di riferimento possono essere mutati soltanto con approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

 

Il comma 864 indica il Quadro strategico nazionale (QSN) quale sede di programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida. Esso è, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle ordinarie risorse in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

 

L’elaborazione del Quadro strategico nazionale (QSN), che è stato approvato dal CIPE il 22 dicembre 2006, è stata preceduta da un ampio confronto con regioni ed enti locali, con le quali era stata raggiunta un’intesa sulle “Linee guida per l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”, già nel febbraio 2005.

La principale novità nell’attuazione della politica regionale consiste, come previsto dal comma 864 in esame, nella unitarietà della programmazione, che riguarda non solo le risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario ma anche tutte le ulteriori risorse nazionali (in pratica le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS).

Il QSN, elaborato in coerenza ed in raccordo con i piani di medio-lungo termine volti ad attuare la strategia di Lisbona, individua quattro macroobiettivi, a loro volta articolati in 10 priorità di intervento, così sintetizzabili:


 

MACROOBIETTIVI

PRIORITÀ DI RIFERIMENTO

Sviluppare i circuiti della conoscenza

§      Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1);

§      Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’ innovazione per la competitività (Priorità 2)

Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori

§      Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo (Priorità 3);

§      Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale (Priorità 4).

Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza

§      Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo (Priorità 5);

§      Reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6);

§      Competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7);

§      Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8)

Internazionalizzare e modernizzare

§      Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (Priorità 9);

§      Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità 10).

 

Le 10 priorità sono a loro articolate in numerose sottopriorità.

I macroobiettivi e le varie priorità saranno declinate a livello territoriale.

Il Quadro deve essere attuato attraverso Programmi Operativi Regionali e, per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza e per l’area del Mezzogiorno, attraverso cinque Programmi Operativi Nazionali con contributo comunitario del FESR, 3 Programmi Operativi Nazionali con contributo comunitario del FSE e due Programmi Operativi Interregionali. I programmi sono specificamente individuati nel Quadro medesimo.

Secondo le indicazioni del Quadro, nel ciclo 2007-2013 la politica regionale unitaria potrà disporre nel complesso di nuove risorse pari a circa 122 miliardi di euro, considerando congiuntamente le risorse dei fondi strutturali comunitari e del relativo cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e le risorse aggiuntive nazionali specificamente dirette allo sviluppo territoriale.

 

Il QSN esplicita altresì i pesi dell’allocazione programmatica delle risorse a favore delle singole priorità. Le principali modifiche rispetto al periodo di programmazione 2000-2006 possono essere così sintetizzate:

a)       un incremento del peso percentuale attribuito agli interventi di sostegno alla formazione del capitale umano e delle ricerca e dell’innovazione tecnologica;

b)       una crescita rilevante del peso percentuale attribuito agli interventi a favore dell’ambiente, ivi inclusi gli interventi per le energie rinnovabili;

c)       un incremento del peso attribuito alla priorità “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e la sicurezza”;

d)       un incremento del peso relativo della priorità relativa alle reti di trasporto e alla mobilità di persone e merci in un’ottica di considerazione dei fabbisogni e di soddisfacimento delle richieste di maggiori risorse per il settore avanzate dai Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno, pur in presenza di ampie disponibilità di risorse rinvenienti dalla rendicontazione sui fondi strutturali europei nel periodo 2000-2006 da impegnare in nuovi progetti;

e)       un considerevole incremento delle risorse destinate alla competitività e valorizzazione delle città metropolitane e dei sistemi urbani;

f)         un leggero decremento per le azioni di sistema, di governance del progetto e di assistenza ai programmi.

 

Lo stesso comma 864, all’ultimo periodo prevede l’istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

Tale organo, che si serve delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, è istituito per garantire l’unitarietà dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale, di cui sopra, e per favorire l’ottimale e coordinato utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie e nazionali per la copertura degli interventi.

 

Si ricorda che in data 11 luglio 2006 è stato adottato il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio il quale ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la quale interessa l’Unione europea allargata a 25 Pesi membri.

In sintesi, il Regolamento prevede la riduzione dei fondi strutturali dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione.

Di conseguenza, le risorse sono state concentrate attorno a tre nuovi obiettivi: convergenza[188], competitività e occupazione regionale[189] e cooperazione territoriale[190].

Per ciò che attiene il FESR, il Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ha provveduto alla sua disciplina, abrogando il precedente Regolamento CE n. 1783/1999.

Nel quadro del Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013, l'Italia è tenuta a presentare all'Unione Europea il Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord (cfr. supra).

 

La Commissione dell’Unione europea con alcune decisioni del 4 agosto 2006 ha fissato una ripartizione per Stato membro degli stanziamenti per ciascun obiettivo per il periodo 2007-2013. per quanto riguarda l’Italia sono stati assegnati 18.820 milioni di euro per l’obiettivo “Convergenza”, cui vanno aggiunti 388 milioni per il c.d. effetto statistico; 4.749 milioni per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, cui vanno aggiunti 877 milioni per la fase transitoria; 751 milioni per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. Complessivamente sono stati destinati all’Italia 25.585 milioni di euro (a prezzi 2004).

 

Il comma 865 demanda, per il periodo 2007-2013 e comunque non oltre il 2015, alla legge finanziaria (Tabella F) la determinazione della quota delle risorse suddette da iscrivere nel bilancio per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

 

Il comma 866, stabilisce, inoltre, l’intera impegnabilità delle risorse di cui al comma 863 iscritte in Tabella F[191] del provvedimento in esame, a decorrere dal primo anno di iscrizione e la possibilità di mantenere in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013 le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione.

 


 

Articolo 1, comma 867
(Risanamento dei canali della Laguna di Venezia-Porto Marghera e del Polo Chimico Laghi di Mantova)

 


867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonché per gli interventi di risanamento del polo chimico Laghi di Mantova è autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse è disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


 

 

Il comma 867 autorizza la spesa complessiva di 209 milioni di euro per il quadriennio 2007-2010 (52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e 53 milioni per l’anno 2010), per la realizzazione:

§      delle opere e degli interventi di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 (tra i Ministeri dell’economia, dell’ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti, il Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico e ambientale) relativi ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera.

 

Secondo quanto riportato in una nota del Ministero dell’ambiente[192], l’accordo citato si propone l’obiettivo di completare gli interventi previsti per la messa in sicurezza d’emergenza e la bonifica dell’area industriale di Porto Marghera che, lo si ricorda, rientra tra i siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 426/1998[193]. Nella nota si legge, infatti, che “l’accordo, che prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro, consentirà di completare gli interventi di marginamento dei canali industriali e portuali e di isolamento sul lato terra, finalizzati al confinamento dell’area industriale del sito di bonifica di interesse nazionale e alla gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti negli stessi canali. Lo scopo è quello di impedire alle sostanze inquinanti presenti nelle acque di falda e sulle sponde di fuoriuscire dall’area industriale e contaminare le acque lagunari, i sedimenti e l’ecosistema acquatico. Inoltre, viene facilitata l’attuazione degli interventi di bonifica dei suoli e delle falde applicando tecnologie “morbide” che riducono al minimo l’asportazione dei terreni. La gestione dei sedimenti più inquinanti presenti nei canali industriali e portuali, consente di evitare il rischio di contaminazione una volta che i sedimenti tornino in circolo a causa delle attività di navigazione. Gli interventi di marginamento e di gestione dei sedimenti inquinanti, presenti nei canali, rispondono infine anche ad esigenze di adeguamento portuale. Questi interventi, insieme alle attività di drenaggio e raccolta verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in sicurezza d’emergenza e della bonifica dell’area di Porto Marghera”[194].

Nella stessa nota si legge, altresì, che “dei 1.203,59 milioni di euro di risorse pubbliche impiegate per la riqualificazione ambientale dell’area, 716,37 milioni sono stati assicurati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Per il recupero di queste risorse pubbliche è stata fondamentale anche l’intensa attività portata avanti in questi ultimi anni con la Magistratura tramite cui, attraverso l’applicazione della normativa sul danno ambientale, sono stati recuperati ben 529,56 milioni di euro, attraverso la sottoscrizione di numerosi accordi transattivi tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, Magistrato alle Acque di Venezia e soggetti privati”.

 

§      degli interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova.

 

Si ricorda che il sito inquinato “Laghi di Mantova e polo chimico” rientra tra quelli di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera p-nonies)[195], della legge n. 426/1998 e che la perimetrazione dell’area è avvenuta con D.M. ambiente 7 febbraio 2003.

In un recente rapporto del maggio 2005 redatto dal Legambiente[196] si legge che “nel giugno 2003 il Ministero dell’ambiente, dopo l’inserimento del sito nel Programma nazionale di bonifica, ha richiesto delle indagini integrative al Piano di caratterizzazione (approvato in sede locale) … Le integrazioni non sono ancora concluse, mentre alcune sono ancora da approvare. Il problema non è di poco conto visto che in assenza dei risultati non si è passati alla progettazione e agli interventi di bonifica, in teoria già progettabili sulla base delle investigazioni concluse in sede locale”.

Lo stesso comma prevede, infine, che l’utilizzo delle risorse sia disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 


 

Articolo 1, comma 868
(Rassegnazione somme versate a titolo di risarcimento
del danno ambientale)

 


868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


 

 

Il comma 868 prevede la formulazione di un piano, entro il 31 gennaio 2007, da parte dei Ministri dell’economia e dell’ambiente, per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell’art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 1, comma 46, della legge n. 266/2005.

Si ricorda che il comma 46 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata.

In particolare, la norma prevede che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma in esame[197].

Con la disposizione in esame è stata introdotta una limitazione superiore rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), che fissava, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni rispetto all’anno precedente. Inoltre, la legge finanziaria per il 2005 prevedeva, “in casi di particolare necessità e urgenza”, la possibilità di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Nell'allegato n. 6 della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7/2006 sono indicate, con riferimento a ciascun Ministero, le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono il limite massimo alle riassegnazioni di entrate che ciascuna amministrazione può effettuare a decorrere dal 2006.

Per quanto riguarda la nuova disciplina relativa al danno ambientale, essa è recata dalla Parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare il comma 5 dell’art. 317 dispone che “le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, … sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare” una serie di interventi di bonifica e ripristino ambientale e ricerche nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas serra e dei cambiamenti climatici globali.

 


 

Articolo 1, comma 869
(Versamento all’entrata di risorse per l’autoimprenditorialità
e l’autoimpiego)

 

869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 milioni di euro nell'anno 2008.

 

 

Il comma 869 prevede che le risorse destinate da alcune delibere del CIPE a Sviluppo Italia Spa[198] per gli anni 2006 e 2007 per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell’anno 2007 e di 75 milioni nell’anno 2008.

 

Gli interventi normativi in materia di autoimprenditorialità e all’autoimpiego sono stati riordinati in un quadro unitario con il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, disciplinando quelle forme di concessione di incentivi in favore dei giovani che erano precedentemente definiti comeagevolazioni all’imprenditorialità giovanile” e “prestito d’onore”.

 

Le risorse per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego per gli anni 2006 e 2007, di cui alle delibere CIPE richiamate dal comma in esame, dovrebbero ammontare complessivamente a 395 milioni di euro di cui 320 milioni relativi al 2006 e 75 milioni relativi al 2007.

 

In particolare, le delibere CIPE individuate dal comma in esame riguardano la ripartizione pluriennale delle risorse aggiuntive per le aree sottoutilizzate. In particolare:

§      la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate 2004-2007) ha destinato risorse per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego pari a 250 milioni per il 2006;.

§      la delibera 27 maggio 2005, n. 34 (ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate 2005-2008) ha destinato risorse per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego pari a 240 milioni per il 2006;

§      la delibera 22 marzo 2006, n. 2 (ripartizione generale del fondo per le aree sottoutilizzate 2006-2009) ha destinato risorse per autoimprenditorialità e autoimpiego pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, nonché a 50 milioni per il 2008.

Le suddette risorse sono poi destinate per il 50 per cento a contributo a fondo perduto, di cui alla disposizione in esame, e per il 50 per cento a prestiti agevolati. In particolare, le risorse sono trasferite in quote uguali con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze ai capitoli 7212/Economia (Imprenditorialità giovanile) e 7136/Economia (Fondo rotativo per i programmi di promozione imprenditoriale nelle aree sottoutilizzate), destinati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 72[199] della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), ai contributi a fondo perduto e ai prestiti agevolati.

 

Dalla disposizione in esame che dispone in sostanza una decurtazione delle risorse per l’autoimprenditorialità e l'autoimpiego per destinarle alla copertura della manovra di finanza pubblica sembrerebbe desumersi il mancato utilizzo della maggior parte delle risorse stanziate nel 2006.


 

Articolo 1,commi 870-874
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica - FIRST)

 


870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finan­ziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

873. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.

874. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.


 

 

I commi da 870 a 874 sono finalizzati alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

A tal fine il comma 870 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Al Fondo confluiscono le risorse:

-       del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[200];

-       del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[201];

-       del Fondo per le aree sottoutilizzate[202], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

-       le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università.

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato per 300 milioni nel 2007 e nel 2008 e per 360 milioni nel 2009 a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

Ai sensi del comma 871, il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

La ripartizione delle risorse del Fondo si effettua, come precisato dal comma 872, con decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[203]. Per tale decreto è previsto il parere della Conferenza Stato – Regioni. Con il riparto delle risorse del Fondo occorre comunque garantire il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per la concessione delle agevolazioni saranno definiti con regolamento[204] del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST (comma 873).

Per la fase di avvio del Fondo e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano Nazionale della Ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009(comma 874).

 


 

Articolo 1, comma 875
(Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore)

 


875. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.


 

 

Il comma 875 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), allo scopo di poter assicurare un utilizzo più efficace delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al precedente comma 631 (alla cui scheda si rimanda).

Nel richiamato fondo affluiscono le risorse annue stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, pari a 220 milioni a decorrere dall’anno 2007 (cfr. al riguardo la relativa scheda), sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla L. 18 dicembre 1997, n. 440[205], nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto concerne le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, al fine di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno terminato il secondo ciclo di istruzione e formazione.

 


 

Articolo 1, comma 876
(Cofinanziamento di interventi regionali per il commercio e il turismo)

 


876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è inte­grato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.


 

 

Il comma 876 rifinanzia il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 266/97 (c.d. Bersani).

Si ricorda che a seguito delle rimodulazioni e delle riduzioni operate con il decreto del Ministero delle attività produttive 16 giugno 2005[206] di riparto del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in considerazione della decurtazione delle risorse destinate al Fondo stesso per l’anno 2005 disposta dalla legge finanziaria (n. 311/2004), gli stanziamenti per il cofinanziamento di interventi regionali già previsti dal precedente decreto di riparto del 19 luglio 2004 (50 milioni di euro per il 2005) sono stati azzerati. Infatti il DM, oltre ad operare una rimodulazione della suddetta somma, comportante il trasferimento dal 2005 al 2006 dell’importo di 25 milioni,in attuazione del comma 234, art. 1, della legge 311/04 ha ridotto gli stanziamenti in oggetto in ragione di 25 meuro per il 2005 e 25 meuro per il 2006, con conseguente azzeramento.

 

La norma in commento destina, in particolare, al Fondo la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (15 milioni nel 2007, 20 milioni nel 2008 e 25 milioni nel 2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Inoltre assegna al CIPE il compito di definire le modalità di semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni.

La legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia), all'articolo 16, comma 1, ha previsto l'introduzione del “Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo” quale nuovo strumento a favore del commercio e del turismo. Si tratta

I criteri e le modalità per la gestione del Fondo sono fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il CIPE deve altresì definire i progetti strategici da realizzare.

Con la delibera CIPE 5 agosto 1998 sono state emanate le direttive per la concessione delle agevolazioni e sono stati previsti interventi di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali da realizzare da parte delle regioni (che predispongono allo scopo, appositi programmi attuativi da realizzare sull’intero territorio nazionale).

Le risorse del predetto Fondo sono destinate – ai sensi dell''art. 52, comma 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) - anche alla realizzazione di progetti comunali per qualificare la rete commerciale, nella misura massima di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004. Tale disposizione si riferisce a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che ha riformato la disciplina del settore del commercio.

L’art. 10 stabilisce che ogni regione può disporre discipline particolari per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, la lett. c) del comma 1 dell’art. 10 prevede che le regioni indichino i criteri in base ai quali le amministrazioni comunali per le aree metropolitane e sovracomunali e i centri storici possano sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato (ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 114/98 per la apertura, trasferimento o ampliamento degli esercizi suddetti è sufficiente la semplice comunicazione al comune competente per territorio). Detti criteri tengono conto dell'impatto dei nuovi esercizi commerciali sulla rete distributiva e sul tessuto urbano secondo una logica di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. Le aree interessate alla regolamentazione regionale sono quelle indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3 della citata legge ed esattamente:

1.   aree metropolitane omogenee;

2.   aree sovracomunali che rappresentano un unico bacino di utenza;

3.   centri storici.

Per i centri storici, in particolare, i progetti comunali saranno finalizzati a tutelare gli esercizi di valore storico ed artistico e a salvaguardare le attività commerciali ed artigianali che svolgono esercizi di vicinato.


 

Articolo 1, commi 877-879
(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi)

 


877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono inserite le seguenti: «e cogaranzie».

878. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo.


 

 

I commi da 877 a 879 modificano la disciplina delle società finanziarie che possono essere costituite, per finalità di sostegno al turismo ed al commercio, dai confidi, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

I Confidi, nati alla fine degli anni '50 per iniziativa dell'imprenditoria privata, costituiscono un importante strumento per favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

Si tratta di organismi di garanzia mutualistica a favore delle piccole e medie imprese, la cui funzione principale è quella, sostanzialmente, di correggere lo storico svantaggio di uno squilibrato rapporto con il sistema bancario fornendo alla banca le garanzie accessorie ed agevolandola in quei fondamentali e delicati compiti che sono la preselezione ed il monitoraggio della propria clientela.

Ai sensi dell'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) i consorzi, le società consortili e le cooperative che abbiano come scopi sociali:

1)  attività di prestazione di garanzie collettive al fine di favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di leasing, di società di cessione di crediti d’imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

2)  attività di informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni dei servizi per migliorare la gestione finanziaria delle stesse imprese.

I Confidi, quindi, si configurano come organismi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, offrendo alle banche delle garanzie che in genere coprono il 50 per cento dell'entità del prestito erogato.

Ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di I e II grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le suddette attività, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari previsto dall'articolo 106, comma 1, del medesimo testo unico.

Sulla materia è quindi intervenuto l’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio) che ha previsto che i confidi possano costituire società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

L’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disciplina l’attività di garanzia collettiva dei fidi, con la finalità di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento patrimoniale e la crescita dimensionale dei Confidi. In particolare:

-       viene previsto il rafforzamento patrimoniale dei Confidi, in termini sia di requisiti patrimoniali minimi, sia di incentivazione alle fusioni e aggregazioni;

-       viene prevista una complessiva riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese [legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 100, comma 1, lettera a)] al fine di creare un sistema nazionale di garanzia articolato su due livelli: un primo livello (garanzia diretta) riservato ai Confidi e agli altri garanti che operano sul territorio, un secondo livello (controgaranzia) affidato al Fondo;

-       viene favorita l'evoluzione dei Confidi consentendo, nel rispetto dei princìpi del vigente ordinamento bancario e creditizio, l'utilizzazione dei modelli di banca di credito cooperativo o di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB. A tal fine, viene prevista la possibilità che l'attività di garanzia collettiva dei fidi venga svolta anche da banche, secondo il modello delle banche cooperative;

-       ai fini dell'evoluzione dei Confidi verso il modello di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB, vengono disciplinate due categorie di Confidi:

Confidi "minori", iscritti in un'apposita sezione dell'articolo 106 e la cui operatività resterebbe sostanzialmente limitata a quella attuale (garanzia collettiva dei fidi);

intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico, che possono esercitare, prevalentemente in favore dei soci, oltre alla garanzia collettiva dei fidi (che rimarrebbe comunque l'attività prevalente) anche alcune attività di garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici di agevolazione.

L’articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi stabilito, al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti produttivi e delle imprese che ne fanno parte, che il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai Confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea, nonché per favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e la loro operatività.

In particolare, il comma 877 prevede, mediante una novella all’articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che il Ministero dello sviluppo economico possa disporre il finanziamento delle società finanziarie costituite dai confidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, per le attività destinate non solo all’incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti da tali società e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi, come attualmente previsto all’articolo 24, comma 4, lettera a), ma anche per l’incremento dei fondi, sempre costituiti dalle medesime società, e destinati alla prestazione di cogaranzie a favore dei confidi medesimi.

 

L’articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998 prevede infatti che i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi possano costituire società finanziarie con la finalità di sviluppare le imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Tali società devono essere ispirate a principi di mutualità, devono essere costituite da almeno 30 confidi, distribuiti sull’intero territorio nazionale e devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, secondo i principi stabiliti dal TUB. Le società finanziarie possono ricevere finanziamenti dal Ministero dello sviluppo economico, oltre che per la finalità sopra ricordata anche per la promozione di interventi necessari al miglioramento dell’efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; per la promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra confidi e per la realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore, anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie.

 

Usualmente, con l’attività di prestazione di controgaranzie si intende la garanzia prestata a favore di altri soggetti, come i confidi, abilitati alla prestazione di garanzie, mentre il termine “cogaranzia” indica la garanzia prestata direttamente a favore di banche o altri intermediari congiuntamente ad altri soggetti abilitati a prestare garanzie.

 

Il comma 878 destina uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 al finanziamento da parte del Ministero dello sviluppo economico all’attività di incremento dei fondi di garanzie interconsortili per la prestazione di controgaranzie e di cogaranzie ai confidi che viene svolta dalle società finanziarie previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (cfr. supra al comma 877).

 

Il comma 879 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge n. 269 del 2003 anche alle società finanziarie previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

Il comma 33 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede che le banche di garanzia collettiva dei fidi (vale a dire le banche che esercitano tale attività in via prevalente e possono costituirsi in forma di società cooperativa a responsabilità limitata) e i confidi possono, in occasione di trasformazioni o fusioni, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici senza con questo derogare agli obblighi di destinazione previsti.

 


 

Articolo 1, comma 880
(Fondo di garanzia fidi)

 


880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».


 

 

Il comma 880 reca alcune modifiche alla riforma del sistema dei confidi operata con l’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

 

Il comma 880, lettera a)sopprime la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) prevista dai commi da 25 a 27 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003.

 

Si ricorda che il fondo era costituito presso il Mediocredito centrale SpA[207] in base alla previsione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996. Le disposizioni sopra richiamate del decreto legge n. 269 del 2003 prevedevano il conferimento del fondo ad una società per azioni e disciplinavano l’attività di tali società.

In particolare, il comma 25 prevedeva il conferimento del Fondo in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo la sua gestione. (Il capitale sociale iniziale della società per azioni doveva essere determinato con decreto del ministro delle Attività produttive di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali). Si prevedeva altresì che le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni in oggetto beneficiassero della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.

Il comma 26, prevedeva che l’intervento della società fosse destinato, in via prioritaria all'effettuazione di operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate dai soci della società stessa.

Il comma 27 riservava ad un decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di disciplinare le regole di funzionamento del Fondo di garanzia ex Mediocredito centrale e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate.

 

Conseguentemente, il comma 880, lettera a)prevede la soppressione del comma 61-ter del decreto-legge n. 269 del 2003 che stabiliva che in via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi della società per azioni cui doveva essere conferito il Fondo di garanzia per le PMI, si continuassero ad applicare le disposizioni previgenti riguardanti il fondo.

 

Anche le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 880 risultano conseguenti alla soppressione della previsione, di cui al comma 25 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, della costituzione di una società per azioni cui conferire il Fondo di garanzia per le PMI.

Le lettere c) e d) prevedono infatti la sostituzione del riferimento, al comma 23 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, ai fondi di cui ai commi 25 e 28 con il riferimento al fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996.

 

Il comma 25 dell’articolo 13 prevedeva, come ricordato, il conferimento ad una società per azioni del fondo di garanzia per le PMI; il comma 28, invece, estendeva, sostanzialmente, anche al Fondo di garanzia dell'Artigiancassa[208] (legge n. 662/1996, art. 2, co. 100, lettera b) il medesimo meccanismo “di secondo livello” (vale a dire con funzione di prestazione di controgaranzie[209]) di intervento. Si prevedeva, infatti che l'intervento di tale fondo venisse riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi nonché alle operazioni di cogaranzia di medesimi, anch'esso escutibile per intero e a prima richiesta. Il comma 28 è stato successivamente abrogato dal comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, recante disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80[210].

 

Il comma 23 dell’articolo 13 prevedeva invece che a tali fondi venissero destinate le somme derivanti dai versamenti effettuati al Ministero dell’economia dai confidi non aderenti a un fondo di garanzia interconsortile. La medesima disposizione imponeva infatti a tali confidi di versare lo 0,5 per mille delle garanzie concesse dell’anno (il comma 24 prevedeva conseguentemente che le somme versate non concorressero alla formazione del reddito dei fondi destinatarie potessero essere ammesse in deduzione dal reddito dei confidi).

La disposizione in commento prevede quindi che tali versamenti siano devoluti al fondo di garanzia per le PMI.

 

Il comma 880, lettera b) prevede infine la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 109, il quale prevedeva, con una norma di difficile interpretazione, che, in sede di prima applicazione e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione fosse composto dai soggetti indicati all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1064, recante l’istituzione del fondo centrale di garanzia presso Artigiancassa.

 

L’articolo 3 della legge n. 1068 dispone che il fondo centrale di garanzia istituito presso l’Artigiancassa è amministrato da un comitato composto: dal presidente, dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Artigiancassa, dal direttore generale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e da due membri del consiglio generale di Artgiancassa nominati in rappresentanza delle categorie artigiane.

 

La difficoltà di interpretare la norma deriva dal fatto che la disposizione era inserita nel comma 1 dell’articolo 13, il quale recava le definizioni dei termini (come confidi) più ricorrenti nell’articolo. Non risultava pertanto chiaro al consiglio di amministrazione di quale ente ci si riferisse.

 


 

Articolo 1, commi 881-882
(Sviluppo e rafforzamento patrimoniale dei confidi)

 


881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.


 

 

I commi 881 e 882 dell’articolo 1 recano disposizioni per lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale dei confidi.

 

Il comma 881 prevede che, entro il 30 giugno 2007, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi[211](c.d. confidi) devono imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie, costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. L’attribuzione di tali risorse deve essere effettuata, a fini di vigilanza dei relativi confidi, unitariamente al patrimonio, senza vincoli di destinazione.

L’attribuzione disposta dal comma in esame è finalizzata ad accelerare lo sviluppo dei confidi da realizzare anche mediante le seguenti operazioni:

§      fusioni;

§      trasformazione in enti finanziari vigilati, iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993);

Ai sensi dell’articolo 155 del TUB, i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui al citato articolo 107 esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Gli stessi possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a)       prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b)       gestione di fondi pubblici di agevolazione;

c)       stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

d)       trasformazione in banche di credito cooperativo di cui all’articolo 13, commi da 29 a 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

La citata disposizione ha consentito l’esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. A tali banche si applicano alcune disposizioni, espressamente richiamate, del TUB.

 

Il comma 882 consente la destinazione dei fondi di garanzia interconsortile di cui all’articolo 13, comma 20, del citato D.L. n. 269 del 2003, alla prestazione di servizi ai confidi soci.

Il citato comma 20 prevede che i confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi

La destinazione di cui al comma in esame è finalizzata all’iscrizione nell’elenco speciale di cui al sopra citato articolo 107 del TUB e, in generale, alla riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi.

 

Il secondo periodo del comma in esame, in attesa dell’attuazione della direttiva 2005/60/CE[212], esonera i confidi dagli obblighi di identificazione e registrazione ai fini antiriciclaggio, di cui all’articolo 2 del decreto-legge.

Il citato articolo 2 prevede l’identificazione e la registrazione di chiunque compie, con i soggetti indicati dall’articolo stesso, operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro.

 


 

Articolo 1, commi 883-885
(Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia)

 


883. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

884. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

885. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.


 

 

I commi 883-885 rifinanziano le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, autorizzando contributi quindicennali da erogare ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. competitività).

Si ricorda che il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al richiamato comma 16-bis dell’articolo 5 dispone in ordine alle modalità di utilizzo dei limiti d’impegno, già stanziati da specifiche disposizioni legislative, in materia di sviluppo del settore aeronautico, stabilendo in proposito che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, concernenti la realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico nel settore aeronautico, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808/1985 e all’articolo 1 comma 1, lettera a), della legge n. 140/1999, siano utilizzati nella forma di contributi pluriennali in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

Il citato comma 177 ha introdotto un’importante innovazione nella disciplina dei limiti di impegno, stabilendo che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi:

-       quale contributo pluriennale dello Stato per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;

-       quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti, nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia compreso nel settore delle amministrazioni pubbliche, come definito sulla base delle regole comunitarie di contabilità nazionale.

Il concorso parziale al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti, pertanto, si applica solo ai casi in cui il beneficiario del finanziamento sia un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche. La determinazione della quota di concorso è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro competente.

 

I contributi quindicennali autorizzati dal presente articolo sono i seguenti:

§      40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 da destinare alle imprese nazionali del settore, per le finalità indicate dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 808/85 (comma 883);

§      10 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 140/99 (comma 884);

§      50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per il 2009, per le finalità indicate dall’art. 4, comma 3, della legge 266/97 (comma 885).

 

La legge n. 808 del 1985, recante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”, costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. a), prevede la concessione di finanziamenti per favorire la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici in collaborazione internazionale, in particolare per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi.

Le risorse relative agli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, U.P.B. 3.2.3.8, capitolo 7421 “Interventi agevolativi per il settore aeronautico”. Nel bilancio per il 2007 la dotazione del capitolo ammonta a 274,7 milioni di euro (DM 29 dicembre 2006).

La legge n. 140 del 1999 all’articolo 1, comma 1, lettera a), autorizza il Ministero delle attività produttive (ora sviluppo economico), al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, ad effettuare interventi riguardanti la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7420 dell’U.P.B. 3.2.3.8, unitamente ad altre autorizzazioni legislative concernenti il settore aeronautico.

Il capitolo 7420, peraltro, riguarda il c.d. Fondo unico per le imprese, nel quale sono confluite, a decorrere dal 1999 le risorse relative al commercio e turismo, alla ricerca e sviluppo tecnologico, alla riconversione industriale, al settore minerario, agli interventi di competenza nelle aree depresse, all’imprenditoria femminile. Il Fondo unico, articolato in numerosi piani di gestione, è oggetto di riparto tra i settori interessati, con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nel bilancio per il 2007 la dotazione complessiva del cap. 7420 è pari a 661,3 (DM 9 dicembre 2006).

La legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. Bersani), recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft)[213]. Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato:

-       dall’art. articolo 50, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 24 miliardi di lire a partire dal 1999, di 50 miliardi di lire a partire dal 2000 e di 26 miliardi di lire a partire dal 2001;

-       dall’art. 145, co. 38, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001 (200 mld di lire nel 2001 e 226 mld nel 2002);

-       dall’art. 52, comma 43, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) che ha previsto un ulteriore rifinanziamento, pari a 154,937 milioni di euro per il solo anno 2002;

-       dall’articolo 80, comma 60, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), che ha autorizzato una spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA per il 2003, mentre alla tabella 1 è indicato un limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 2004 per 100 milioni sempre relativo al programma EFA;

-       dall’art. 4, 1 co. 176-78 della legge 350/04, che ha autorizzato un limite di impegno quindicennale con decorrenza 2005 (scadenza 2019) di 50 milioni euro ed un secondo limite di impegno, anch'esso quindicennale, con decorrenza 2006 (scadenza 2020) di pari importo.

 


 

Articolo 1, commi 886-887
(Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica)

 


886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'inno­vazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevo­lazione presso un unico ufficio, indivi­duando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.


 

 

Il comma 886 prevede la gestione coordinata degli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche conformemente alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

 

Il comma 887 dispone inoltre che le amministrazioni interessate agiscano in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

La relazione illustrativa al testo originario del disegno di legge finanziaria afferma che la norma intende fornire un chiaro indirizzo di coordinamento politico alle citate Amministrazioni, prevedendo che le stesse conformino le proprie attività secondo criteri coordinati rispondenti ad una unitaria valutazione e selezione delle iniziative da ammettere ai benefici di cui ai citati Fondi.

 

Si segnala che Il D.Lgs. 204/1998 ha introdotto nuovi strumenti di coordinamento delle risorse finanziarie quali il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) - risorsa aggiuntiva da destinare a specifici interventi di particolare rilevanza strategica - e l'accorpamento in unico Fondo ordinario dei flussi finanziari diretti agli enti di ricerca finanziati dal MURST. A tali strumenti vanno aggiunti, per quanto concerne la ricerca industriale (riordinata dal D.Lgs. 297/1999), il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) istituito presso il MURST e il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), istituito dalla L. 46/1982[214] e gestito dal Ministero dello sviluppo economico.Va inoltre menzionato il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), istituito nello stato di previsione del MURST dall'art. 104 della legge finanziaria 2001.

 


 

Articolo 1, comma 888
(Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere)

 

888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

 

Il comma 888 autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il finanziamento degli interventi infrastrutturali relativi allaFiera del Levante di Bari, alla Fiera di Verona, alla Fiera di Foggia e alla Fiera di Padova, previsti dall’art. 1 comma 92, della legge 266/05 (finanziaria 2006). Tale contributo è a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105.

Si ricorda che il richiamato comma 92, dell'articolo 1, della legge finanziaria 2006 ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore degli interventi per la mobilità al servizio delleFieredi Bari, Verona, Foggia e Padova, previsti dall’art. 1, comma 459, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) – che a sua volta aveva autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2005 per la stessa finalità - a valere sulle risorse di 200 milioni di euro per quindici anni stanziate per interventi infrastrutturali dal comma 78 della stessa legge, peraltro a decorrere dall’anno 2007.

In precedenza l’articolo 45, comma 3 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), aveva previsto, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, l’autorizzazione, rispettivamente, di limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003. Successivamente l’articolo 4, comma 180 della legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) modificava tale disposizione, estendendo i suddetti limiti di impegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla mobilità per la Fiera di Foggia e la Fiera di Padova. La medesima legge introduceva inoltre un nuovo limite d’impegno quindicennale, con decorrenza dal 2005 di 2 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio di Fiere.

 

Si ricorda inoltre che il citato Fondo per la mobilità al servizio delle fiere è stato istituito, presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), dalla legge n. 105/2006 (composta da un unico articolo), allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. La medesima legge ha previsto una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. A decorrere dall'anno 2008, il rifinanziamento del Fondo è rinviato alla Tabella D della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978.


 

Articolo 1, commi 889-891
(Cofinanziamento statale di progetti regionali
in materia di distretti produttivi)

 


889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».

890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:

«371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372».

891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».


 

 

I commi 889, 890 e 891 riguardano il cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi.

 

Il comma 890 novella la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), aggiungendo dopo il comma 371 i commi 371-bis e 371-ter.

Il comma371-bis prevede che, in attesa dell’adozione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze del decreto di individuazione dei distretti, possa essere riconosciuto un contributo statale a progetti regionali riguardanti i distretti produttivi. L’ammontare massimo del contributo è fissato al 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

La legge finanziaria per il 2006 (L. n 266/05) è intervenuta in materia di distretti produttivi(art. 1, commi da 367 a 372) disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda a precisare le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, qualificati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, aventi le seguenti finalità, da perseguirsi "secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale”:

-       accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento;

-       miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.

 

Il comma371-ter demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio di cui al precedente comma 371-bis, dei relativi oneri per il bilancio dello Stato e di eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372[215].

 

I commi 889 e 891 introducono invece modifiche di carattere formale alla citata legge 266/05.

In particolare, con riferimento al comma 366 della legge, la parola “372” viene sostituita da “371” (comma 889), mentre relativamente al comma 372, si provvede a sostituire il riferimento al comma 371ivi contenuto con il comma 371-ter (comma 891).

 


 

Articolo 1, commi 892-895
(Progetti per la società dell’informazione)

 


892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regola­mentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

893. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innova­zione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.

895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.


 

 

I commi 892-895 dispongono finanziamenti per la realizzazione di progetti per la società dell’informazione, con la previsione di investimenti specifici negli enti locali e di procedure concertate con gli organismi consultivi degli enti territoriali per la loro erogazione.

 

Il comma 892 autorizza uno stanziamento annuale di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 finalizzato alla realizzazione di progetti per la società dell'informazione.

L’attuazione degli interventi è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con il quale saranno individuate:

§      le azioni da realizzare;

§      le aree destinatarie della sperimentazione;

§      le modalità operative e di gestione dei progetti.

Nella procedura di emanazione del decreto di attuazione degli interventi, con riferimento agli interventi che interessano le Regioni e gli enti locali, è previsto il concerto del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

 

Il comma 893 istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali, con una dotazione finanziaria annuale di 15 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di digitalizzazione dell’attività amministrativa che gli enti locali intendono realizzare, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi che coinvolgono direttamente cittadini e imprese.

 

I criteri di distribuzione e di erogazione del Fondo sono stabiliti, ai sensi del comma 894, con un decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali e dopo aver acquisito il parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali.

 

Tra i principi generali sanciti dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005[216]) si ricorda quello (art. 14) secondo cui lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso. Lo Stato a tal fine istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

La Commissione per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, prevista dall’art. 14. co. 3-bis, del Codice, è stata istituita con deliberazione della Conferenza unificata del 14 settembre 2006. La Commissione esercita le funzioni istruttorie e consultive a supporto della Conferenza unificata in ordine alle politiche riguardanti l’innovazione tecnologica di Regioni ed Enti locali. Nella Commissione, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sono presenti rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, oltre che dei ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, delle riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, dell’interno, delle comunicazioni, della salute, dell’economia e finanze, e dello sviluppo economico. Il compito specifico della Commissione, che si è insediata il 10 ottobre 2006, è di concertare le priorità e gli indirizzi del processo di innovazione tecnologica, individuando gli standard minimi e i livelli essenziali nel quadro condiviso del processo di informatizzazione.

 

Il comma 895 stabilisce che nella valutazione dei progetti per la società dell’informazione finanziati ai sensi del comma 892 si dovrà dare prioritaria attenzione a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto.

Per rendere visibili e riutilizzabili tali software, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione individuerà un sito web dove mantenere i codici sorgente, gli eseguibili e l’altra documentazione dei software.

 

Per programmi a codice sorgente aperto o open source si intendono le applicazioni informatiche il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito[217].

Esse si differenziano dai programmi a licenza d'uso, o pacchetti, che vengono ceduti in uso (e non in proprietà) dal fornitore al cliente. Una ulteriore categoria è costituita dai programmi basati su tecnologia di tipo proprietario, ceduti in uso dietro pagamento di una licenza, che garantisce solo la fornitura del codice eseguibile e non del codice sorgente.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, acquisiscono programmi informatici, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato:

-        sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

-        riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

-        acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

-        acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

-        acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui sopra.

La possibilità di acquisizione ed utilizzo di programmi informatici open source viene sancita con la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003.

Il CNIPA, in attuazione della direttiva ha costituito l'Osservatorio Open Source.


 

Articolo 1, comma 896
(Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale)

 


896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.


 

 

Il comma 896 istituisce, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.

Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I programmi in esecuzione, o da avviare con le disponibilità del fondo sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, con uno o più decreti del Ministro della difesa, che dispongono le conseguenti variazioni di bilancio e sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

La norma prevede infine che con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

 


 

Articolo 1, comma 897
(Riorganizzazione Ministero della difesa)

 

897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati. Conseguent­emente è ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

 

 

Il comma 897 sopprime gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216, al fine di ripristinare la Direzione generale di commissariato e di servizi generali istituita dall’articolo 15 del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell’area centrale del Ministero della difesa, da essi successivamente soppressa.

 

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 216/2005, infatti, ricostituisce, al comma 1, la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali, che erano a loro volta state soppresse ed accorpate nella Direzione generale del commissariato e dei servizi generali dall’articolo 15 del citato D.Lgs. n. 264/1997. Il comma 2 dello stesso articolo sopprime contestualmente tale direzione generale.

 

I compiti della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, stabiliti dagli articoli 25 e 32 del DPR 18 novembre 1965, n. 1478, riguardano attività relative alle materie del commissariato militare (viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, foraggio) ed ai servizi generali ministeriali (attività di “provveditorato” connesse con il funzionamento degli uffici, servizi poligrafici, trasporti, manovalanze, archivi generali, pulizia dei locali, ecc.).

Si ricorda che la relazione illustrativa che accompagnava lo schema di decreto legislativo n. 216/2005, segnalava che con l’accorpamento dei compiti peculiari delle due strutture preesistenti, erano insorte difficoltà nel soddisfare in modo tempestivo ed efficace le richieste del Ministero, nonché le notevoli esigenze logistiche derivanti dalla proiezione esterna delle Forze armate e che, pertanto, si riteneva opportuno il ritorno alla specializzazione delle strutture.


 

Articolo 1, comma 898
(Istituzione di un fondo per le bonifiche delle aree militari)

 


898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.


 

 

Il comma 898 autorizza l’istituzione, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di un fondo di conto capitale, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d’intesa con il Ministero dell’ambiente, anche mediante l’impiego del genio militare.

La dotazione di tale fondo è pari a 25 milioni di euro e la sua ripartizione viene effettuata con uno o più decreti del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’ambiente e da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 


 

Articolo 1, comma 899
(Istituzione di un fondo per la ristrutturazione degli arsenali
e degli stabilimenti militari)

 


899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.


 

 

Il comma 899 autorizza l’istituzione, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di un fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, comprese le darsene interne.

La dotazione di tale fondo è pari a 20 milioni di euro, e la sua ripartizione avviene con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicarsi, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Dopo la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, attuata dal D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459, gli stabilimenti e gli arsenali militari sono stati posti alle dipendenze dell’Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico-Industriale, delle singole Forze armate o dell’Agenzia Industrie difesa (istituita dall’articolo 22 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300).

Fanno parte dell’Agenzia Industrie difesa le seguenti attività:

-        Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi di Noceto di Parma;

-        Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto;

-        Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri;

-        Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata;

-        Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze;

-        Stabilimento Produzione Cordami di Castellammare di Stabia;

-        Arsenale Militare Marittimo di La Maddalena;

-        Stabilimento Militare Grafico di Gaeta;

-        Arsenale Militare Marittimo di Messina.

Le singole Forze armate gestiscono le seguenti strutture:

-        Arsenale militare marittimo di La Spezia

-        Arsenale militare marittimo di Taranto

-        Stabilimento NBC di Civitavecchia.

Altri stabilimenti militari, posti alle dipendenze dell’Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico-Industriale, sono ubicati presso Nettuno, Torino, Ciriè, Pavia e Capua.


 

Articolo 1, comma 900
(Istituzione di un fondo per l’ammodernamento delle infrastrutture dell’Arma dei Carabinieri)

 


900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.


 

 

Il comma 900 prevede l’istituzione, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di un fondo di conto capitale, destinato all’ammodernamento del parco degli autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei Carabinieri.

La dotazione di tale fondo è quantificata in 5 milioni di euro, e la relativa ripartizione è disposta mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicarsi, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 


 

Articolo 1, comma 901
(Riduzione investimenti fissi lordi della Difesa)

 

901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.

 

 

Il comma 901 riduce di 50 milioni di euro, per l’anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21).

 

In seguito all’entrata in vigore della disposizione gli stanziamenti relativi agli investimenti fissi lordi per il Ministero della difesa corrispondono a 3.184,8 milioni di euro.

Si segnala che la riduzione è stata effettuata unicamente a valere sul capitolo 7120 relativo alle spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi, allocato nella U.P.B. 3.2.3.4 - Attrezzature e impianti.

Sui capitoli di pertinenza della medesima U.P.B. hanno effetto altresì le disposizioni contenute nei commi 898 e 899, precedentemente commentati. Esse assegnano 20 milioni di euro al capitolo 7125 relativo al fondo da ripartire per la ristrutturazione e l'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari, e 25 milioni di euro al capitolo 7131 relativo al fondo da ripartire per le bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali. La variazione negativa dell’U.P.B. 3.2.3.4 ammonta pertanto a 5 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 902
(Interventi sanitari in favore del personale militare e civile italiano impiegato in aree interessate da conflitti - uranio arricchito)

 


902. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto di infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessati da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.


 

 

Il comma 902 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente, nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessati da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, oltre che in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, in cui siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.

 

Si ricorda, che in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania" (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 27), è stato approvato alla Camera dei deputati l’articolo 4-bis che ha disposto la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo abbiano operato od operino nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché a tutto il personale civile ed ai familiari. Gli accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso le strutture sanitarie nazionali (militari e civili). E' inoltre stabilito che il Governo trasmetta quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia. In adempimento di tale disposizione, nella XIV legislatura sono state presentate cinque relazioni: il 2 settembre 2004 (Doc. CCVII n. 1), il 16 dicembre 2004 (Doc. CCVII n. 2), il 25 agosto 2005 (Doc. CCVII n. 3), il 12 dicembre 2005 (Doc. CCVII n. 4) il 12 dicembre 2005 (Doc. CCVII n. 5). Nella legislatura corrente è stata presentata il 24 agosto 2006 la prima relazione (Doc. CCVII n. 1).

Nel corso dello svolgimento di un’interrogazione presentata in Commissione difesa dall’On. Cima sull'uso di proiettili all'uranio impoverito nei Balcani ed in Iraq, il 12 febbraio 2004 il rappresentante del Governo ha ricordato che dal gennaio 2001, sentito il parere del Prof. Franco Mandelli, è stato definito il protocollo di monitoraggio sanitario per il personale militare e civile della Difesa impiegato in Bosnia e Kosovo, così come definito dall'articolo 4-bis appena citato.

E’ stato, quindi, approvato l’articolo 13-ter del D.L. n. 9/2004, introdotto dalla legge di conversione n. 68/2004, che ha disposto lo studio epidemiologico di cui si è detto sopra, con un finanziamento per il 2004 pari a euro 1.175.330.

Lo studio è stato successivamente rifinanziato dai D.L. e dalle leggi di proroga della partecipazione alle missioni internazionali. L’articolo 8 della legge n. 208/2004 ha autorizzato la spesa di euro 800.000 per l'anno 2004; l’articolo 13 della legge n. 39/2005 ha autorizzato l'ulteriore spesa di euro 155.000 per l'anno 2005; l’articolo 14 della D.L. n. 111/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2005 ha finanziato lo studio, sempre per il 2005, con ulteriori euro 100.000.

Per il 2006 il finanziamento dello studio è stato assicurato dall’articolo 39-vicies semel, comma 38, del D.L. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006, con una spesa di 190.000 euro, e dall’articolo 2, comma 35, della legge n. 247/2006, per un importo pari a 300.000 euro.

 


 

Articolo 1, comma 903
(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà)

 

903. Per il finanziamento degli interventi con­sentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

 

Il comma 903 rifinanzia il Fondo relativo agli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, autorizzando, a tal fine, la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tale Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi (Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, adottata il 7 luglio 2004)è stato istituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35[218], con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.

L’articolo 2 del D.L. 3 aprile 2006, n. 136[219], recante “Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali" ha provveduto ad incrementare il fondo per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.

Per approfondimenti sugli interventi del Fondo si rinvia alla scheda di lettura del comma 853 del presente provvedimento.

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (10 milioni nel 2007 e 20 milioni nel 2008) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.


 

Articolo 1, comma 904
(Imprese pubbliche)

 


904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.


 

 

Il comma 904 prevede l’integrazione di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro a decorrere dal 2009 della dotazione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze ai sensi della legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 15, legge n. 266/2005), ai fini della corresponsione dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese beneficiarie del Fondo stesso, per i rispettivi contratti di programma.

Il successivo comma 948 prevede peraltro la riduzione di 68,4 milioni a decorrere dal 2008 dell’autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale riduzione è disposta a parziale copertura degli oneri recati dai commi 946 e 947, che dispongono l’incremento della quota di compartecipazione all’IVA (da 8/10 a 9,1/10) in favore della regione Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare il finanziamento delle funzioni trasferite alla regione in materia di viabilità e trasporti.

 

Il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese è destinato a erogazioni statali in conto esercizio a favore di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze (ANAS, Coni Servizi, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, ENAV), nonché, per il solo 2006, dei distretti industriali della nautica da diporto per il sostegno alla propria attività.

La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 1746) precisa che le imprese pubbliche interessate sono ANAS Spa, ENAV, Poste Italiane Spa e Ferrovie dello Stato Spa e evidenzia la necessità di un ripristino degli stanziamenti a copertura dei suddetti oneri a seguito del manifestarsi di talune problematiche gestionali per le suddette imprese, derivante dalla riduzione complessiva dei trasferimenti statali, pari al 29,5% circa, per effetto della legge finanziaria 2006.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006 (legge n, 266/2005) ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 2006, negli stati di previsione di ciascun ministero, di appositi Fondi in cui sono confluite le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative ai trasferimenti correnti alle imprese.

Le unità previsionali di base e le dotazioni di bilancio che sono confluite in ciascun Fondo sono indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria stessa[220].

Peraltro, l’elenco 3 ha contestualmente operato una riduzione della dotazione finanziaria di ciascuna unità previsionale di base relativa a trasferimenti correnti ad imprese, destinata a confluire nei Fondi unici, rispetto alla dotazione indicata nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente presentato nel settembre 2005.

Le riduzioni hanno riguardato solo alcuni Ministeri (dell’economia, delle attività produttive, del lavoro, delle infrastrutture, delle politiche agricole e per i beni e le attività culturali), con una incidenza percentuale del 29,5% su tutte le U.P.B. interessate.

Il comma 16 stabilisce che i ministri competenti presentino annualmente al Parlamento, una relazione, nella quale è individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa confluite in esso, sulla quale le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere.

Nel disegno di legge bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) il Fondo (iscritto nella U.P.B. 3.1.5.20/cap. 2197/Economia) è dotato di 1.997 milioni di euro, come disposto dall’Elenco 3 della legge finanziaria per il 2006.

Per effetto del comma 904 in commento nel bilancio per il 2007 (legge n. 296/2006) la dotazione del cap. 2197/Economia è pari a 2.562 milioni di euro.

Per il 2008 lo stanziamento di bilancio dovrebbe essere pari a 2.567,2 milioni di euro, mentre per il 2009 esso dovrebbe attestarsi a 2.172,2 milioni di euro.

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria, l’intervento in esame è finanziato (565 milioni per gli anni 2007 e 2008 e 100 milioni per il 2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 


 

Articolo 1, commi 905-906
(Ulteriore privatizzazione della Società SNAM rete Gas)

 


905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei princìpi del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attua­zione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 del presente articolo, è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo comma 905.


 

 

Le disposizioni dei commi 905 e 906 sono dirette ad una ulteriore privatizzazione della Società Snam rete gas.

Il comma 905 prevede l’adozione con DPCM di disposizioni volte all’attuazione dell’obbligo di cessione delle quote del 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

Tale obbligo è previsto dall’art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 richiamato dal comma in esame.

A tale proposito si ricorda che l’articolo 1-ter, comma 4, del D.L. 239/03 ha disposto che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, a decorrere dal 1° luglio 2007, non possa detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale. Il citato decreto-legge è stato poi novellato dal comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 239/04 di riordino del settore energetico con il quale si è stabilito che il divieto di detenere quote superiori al 20% nel capitale di società, che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto dell’energia, opererebbe nei confronti delle società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora queste operino direttamente nei medesimi settori (della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale). Successivamente l’articolo 1, comma 373, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha prorogato, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza suddetta al 31 dicembre 2008.

 

Con riferimento alla rete di trasmissione dell’elettricità, si ricorda che il Gruppo Enel, sottoposto al vincolo di possesso del 20 per cento, ha già previsto la riduzione al 5 per cento nella società che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

Per quanto concerne il settore del gas naturale si ricorda che la società nazionale che ha la proprietà e la gestione delle reti nazionali di trasporto è Snam rete gas. Secondo recenti dati l'Eni risulta titolare di azioni di Snam Rete Gas S.p.a. pari a circa il 50,04% del capitale sociale[221].

 

La disposizione in commento prescrive che il suddetto DPCM sia adottato in attuazione:

§      dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332: dovrà, pertanto, tener conto dell'attribuzione di poteri speciali (c.d. Golden share) a favore dello Stato su Snam Rete Gas;

§      dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481[222] ai sensi del quale lo schema di DPCM dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

L’introduzione nello statuto delle società oggetto di privatizzazione di poteri speciali che il Governo, attraverso il Ministro dell’economia e delle finanze, può esercitare anche dopo aver ceduto il controllo (c.d. golden share), è stata prevista nell’ambito della disciplina generale sulle privatizzazioni dettata dal decreto-legge 13 maggio 1994, n. 332[223].

In particolare, l’articolo 2 del decreto-legge, nel caso di privatizzazione di società operanti in particolari settori ritenuti di rilevante interesse, ha introdotto nel nostro ordinamento, al fine di garantire il controllo dello Stato sugli esiti del processo di privatizzazioni, un istituto analogo a quella della golden share (titolo azionario privilegiato), sperimentato soprattutto nell'esperienza britannica di privatizzazione, mediante l'introduzione di un complesso di clausole negli statuti degli enti trasformati in S.p.a., in grado di garantire al Tesoro quei poteri speciali che tipicamente costituiscono il contenuto della golden share e che potranno essere esercitati anche quando la proprietà pubblica sarà scesa sotto la soglia del 51 per cento.

Le imprese per i quali il D.L. ha previsto la possibilità di clausole di riserva di poteri speciali allo Stato o ad altro ente pubblico sono quelle che operano nei settori della difesa dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 del citato D.L. 332 è stato interamente novellato dal comma 227 dell’articolo 4, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004)[224].

Le innovazioni introdotte sono rivolte a limitare i contenuti dei poteri speciali rispetto alla normativa precedente, anche in considerazione dei rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale normativa con i principi dell’ordinamento comunitario relativi alla libertà di stabilimento e alla libertà di movimento dei capitali.

Le innovazioni recate dalla legge finanziaria interessano i seguenti profili:

a)       la previsione che l’esercizio dei poteri speciali possa avvenire solo nel caso in cui l’operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato, con il rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri con i quali i poteri medesimi dovranno essere esercitati;

b)       la previsione che l’esercizio dei poteri speciali debba essere adeguatamente motivato, in relazione al concreto pregiudizio che possa derivare per interessi vitali dello Stato;

c)       la sostituzione del potere di opposizione al potere di gradimento preventivo nei confronti di rilevanti modifiche degli assetti proprietari (assunzioni di partecipazioni rilevanti e patti parasociali);

d)       la limitazione dei poteri di nomina ad un solo amministratore, privo del diritto di voto.

Il nuovo testo mantiene inalterato l’ambito di applicazione dei poteri speciali, che possono essere previsti per società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e, in generale, dei pubblici servizi.

Anche la procedura di individuazione delle società nei cui statuti, prima della perdita del controllo da parte dello Stato, debbano essere inserite clausole che comportino l’attribuzione di poteri speciali al Ministro dell’economia e delle finanze rimane inalterata. L’individuazione di tali società ha luogo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive e con i Ministri competenti per settore, e previamente comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

L’esercizio dei poteri speciali è affidato al Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive.

Nel nuovo testo viene meno, peraltro, la previsione in base alla quale l’esercizio dei poteri speciali avrebbe dovuto tener conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale.

Le successive lettere del comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 474/1994, così come sostituite dal comma 227 definiscono i contenuti e gli effetti dei poteri speciali.

La lettera a)attribuisce al Ministro il potere di opporsi all’assunzione di partecipazioni rilevanti, vale a dire di partecipazioni pari almeno al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Ai fini della definizione di partecipazioni rilevanti il Ministro può, peraltro, anche stabilire, con proprio decreto, una percentuale più bassa.

La nuova formulazione introdotta dall’articolo in commento prevede espressamente l’impugnabilità del provvedimento con il quale è stato esercitato il potere di opposizione. Il termine per l’impugnazione è fissato in 60 giorni e la competenza è attribuita al tribunale regionale amministrativo del Lazio.

La lettera b)attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di opporsi alla conclusione di patti parasociali, nel caso in cui gli aderenti al patto rappresentino almeno il 5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Il Ministro, con proprio decreto, può peraltro fissare una percentuale minore. Anche in questo caso il potere di opposizione sostituisce quello di espressione del gradimento.

La lettera c) conferma il potere di veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o, comunque, di particolare rilevanza. Si tratta delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale e delle delibere volte a modificare lo statuto, sopprimendo o modificando i poteri speciali.

Anche in questo caso le innovazioni introdotte riguardano, in primo luogo, la previsione che l’esercizio del potere di veto debba essere motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato. In secondo luogo, si stabilisce che il provvedimento con cui viene esercitato il potere di veto possa essere impugnato dai soci dissenzienti entro 60 giorni dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La riformulazione della lettera d) limita i poteri di nomina del Ministro dell’economia e delle finanze alla nomina di un amministratore senza diritto di voto. La disciplina precedente prevedeva la nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco.

Il comma 228, art. 4, della legge 350/03 detta alcune disposizioni volte a specificare le modalità di esercizio del potere di opposizione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti e alla conclusione di patti parasociali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),del D.L. n. 332 del 1994, come modificato dal comma 227, mentre il comma 229 definisce la procedura con la quale sono eliminate dagli statuti delle società interessate le clausole che prevedono poteri speciali.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del D.L. 332/94, il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e le clausole stesse sono approvate con deliberazione dell’assemblea straordinaria. I soci dissenzienti hanno facoltà di recesso.

La disciplina sui poteri speciali si applica anche alle società controllate, direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale sono riservati i poteri in questione (articolo 2, comma 3, del D.L. n. 332/1994).

Il comma 230 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004 prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, volto ad individuare i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.

In attuazione delle disposizioni della legge finanziaria, è stato adottato il DPCM 10 giugno 2004 con il quale sono stati individuati i criteri per l’esercizio dei poteri speciali di opposizione all’assunzione di partecipazioni rilevanti, di opposizione alla conclusione di accordi parasindacali e di veto su determinate delibere.

Il DPCM 10 giugno 2004, che sostituisce il precedente DPCM 11 febbraio 2000, ribadisce, rispetto alla disciplina previgente, le finalità di esercizio dei poteri speciali, il criterio di idoneità e rilevanza rispetto agli interessi da tutelare, la possibilità di introdurre limiti temporali, il rispetto dei princìpi dell’ordinamento interno e di quello comunitario, con particolare riferimento al principio di non determinazione.

Le circostanze in cui è ammesso l’esercizio dei poteri pubblici rappresentano, pertanto, situazioni di pericolo o di emergenza nei settori di interesse generale specificamente individuati (ordine pubblico, sicurezza, sanità e difesa), nonché nei settori dell’energia,delle telecomunicazioni e dei trasporti.

Rispetto alla normativa precedente e, in particolare, al D.P.C.M. 11 febbraio 2000 sono eliminate le giustificazioni di esercizio dei poteri speciali correlate a modalità generali di riassetto proprietario o di svolgimento dell’attività della società.

Per ciò che qui interessa, si ricorda che con DPCM 23 marzo 2006 è stata individuata Snam Rete Gas Spa quale società nel cui statuto introdurre poteri speciali a favore del Ministero dell'economia e delle finanze da esercitarsi d'intesa con il Ministero delle attività produttive. La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola sui poteri speciali è sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento. Secondo quanto premesso al dispositivo del DPCM si è ritenuto da un lato che detti poteri debbano essere mantenuti solo per il tempo e nella misura in cui essi sono necessari a garantire i rilevanti interessi pubblici e lo sviluppo della liberalizzazione del mercato del gas naturale e che d'altra parte cinque anni siano comunque un periodo necessario per lo sviluppo della concorrenza nel mercato citato.

 

Secondo il comma 905 il DPCM deve essere emanato tenendo conto dei principi del diritto comunitario.

 

Può essere utile richiamare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia.

La Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il regime di libera circolazione dei capitali e con il diritto di stabilimento la golden share del Governo del Belgio rispetto alle decisioni strategiche di alcune società partecipate del settore energetico. La disciplina è stata ritenuta giustificata nell'obiettivo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia in caso di crisi e rispondente al criterio di proporzionalità quanto al suo esercizio da parte dello Stato.

Al contrario, è stato ritenuto incompatibile lo stesso diritto riservatosi dal Governo francese rispetto alla compagnia petrolifera pubblica, in quanto troppo discrezionale la decisione al riguardo ed in base a criteri non noti anticipatamente, dunque non proporzionata. Nel caso delle golden share del Governo spagnolo la Corte ha escluso che nell'ipotesi delle società Tabacalera e Argentaria (banche) potessero valere giustificazioni collegate all'interesse generale, mentre per le società Repsol (petrolio), Endesa (elettricità) e Telefonica ha nella specie negato la proporzionalità, con motivazioni analoghe a quelle del caso francese. Anche la golden share del Regno Unito è stata ritenuta incompatibile, senza che si sia discusso di giustificazioni, non dedotte in quanto da parte britannica si negava già la restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Come già riportato in nota, anche la prima versione della golden share italiana è stata dichiarata incompatibile.

Il principio sancito dalla Corte nella giurisprudenza citata è che un regime del tipo in questione costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ed insieme alla libertà di stabilimento, nella misura in cui, pur non essendo discriminatoria, limita le possibilità di acquisto di azioni e scoraggia gli investitori di altri Paesi membri. Tale restrizione, se indistintamente applicabile, può in via eccezionale essere consentita solo a condizione che persegua un obiettivo di interesse generale giustificato, sia accompagnata da criteri e modalità conosciuti in anticipo, in modo da consentire un controllo giurisdizionale adeguato, e sia proporzionata al fine perseguito.

Il comma 906, differisce di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dal comma precedente il termine- fissato al 31 dicembre 2008 dalla legge 266/05 - entro il quale Eni S.p.a. è tenuta a dismettere, sino al limite del 20 per cento, la propria partecipazione nel capitale di Snam Rete Gas, società controllata operante nel settore del trasporto del gas naturale.

 

Dato che la disposizione non prevede un termine per l'adozione del DPCM, si può notare che anche il dies a quo da cui far partire i due anni previsti dal presente comma risulta incerto.

 

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - che ha avviato il processo di liberalizzazione del settore del gas naturale – ha previsto, all’articolo 21, che a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas. Entro il medesimo termine anche l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore, mentre la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nella filiera del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista. In adempimento al suddetto obbligo di separazione societaria delle attività nel settore del gas, il gruppo ENI ha provveduto alla costituzione di una società operativa solo nel trasporto nazionale del gas (Snam Rete Gas) e di una divisione della società capogruppo cui sono state affidate le attività di importazione e vendita di gas naturale (Eni Gas & Power), mentre la produzione dei giacimenti italiani è affidata a una divisione dell’Eni (Agip) e le attività di stoccaggio sono state affidate alla società.

 


 

Articolo 1, commi 907-908 e 912-914
(Locazione finanziaria per le opere pubbliche)

 


907. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

908. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipa­zione, le caratteristiche tecniche ed este­tiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed econ­omico-finanziaria dell'offerta economica­mente più vantaggiosa.

(omissis)

912. L'offerente di cui al comma 908 può essere anche un'associazione temp­oranea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempi­mento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

913. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

914. Al fine di assicurare la massima estensione dei princìpi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.


 

 

I commi 907-908 e 912-914 sono volti a definire una cornice normativa per l’applicazione dell’istituto della locazione finanziaria per le opere pubbliche (cd. leasing immobiliare)[225].

Con riferimento agli interventi normativi più recenti, il leasing immobiliare è stato previsto dall’art. 1, comma 444, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) per il caso specifico della costruzione degli immobili della guardia di finanza, e da due leggi regionali (legge n. 1 del 2004 del Veneto e la legge n. 17 del 2004 della Sicilia) che ne hanno disciplinato le condizioni e le modalità di applicazione.

 

Il leasing immobiliare rappresenta uno dei possibili strumenti di finanziamento degli investimenti pubblici rispetto al quale si riscontra un sempre più rilevante interesse sia tra le pubbliche amministrazioni che tra gli operatori privati. Basti considerare che il 2005[226] ha fatto registrare una crescita del 31 per cento (rispetto al 2004) dei contratti di leasing immobiliare, per un saldo di oltre cinque miliardi di euro. Alla dinamica di crescita hanno contribuito tutti e due i segmenti del leasing immobiliare: il leasing di un immobile costruito ed il leasing in costruendo, cioè di un immobile da realizzare, completare o ricostruire.

Nel settore pubblico, attraverso l’applicazione in particolare del leasing in costruendo, la P.A. sposta l’onere della realizzazione dell’opera sull’intermediario finanziario: l’ente pubblico stipula, con l’impresa di leasing, un contratto avente ad oggetto la cessione in godimento di un immobile ancora da costruire; l’impresa di leasing si assume l’obbligo di finanziare la costruzione dell’immobile, di costruirlo e di consegnarlo all’ente che da parte sua si obbliga ad utilizzarlo per un certo periodo di tempo (dai cinque ai novantanove anni) pagando un canone e con la possibilità di riscattarlo scaduto il termine previsto dal contratto. Il locatario ha in genere l’iniziativa dell’operazione; quindi si procura il terreno adatto alla costruzione dell’immobile oppure lo indica alla società di leasing e spesso predispone il progetto dell’intervento edilizio, si incarica del controllo dei lavori ed espleta le formalità burocratiche necessarie.

Il ricorso al leasing immobiliare nel settore pubblico consentirebbe, pertanto, una serie di vantaggi quali:

§      il governo della realizzazione del nuovo investimento, attraverso l’esplicitazione del proprio fabbisogno nei documenti di gara e la valutazione, in sede di aggiudicazione, della coerenza con le offerte presentate;

§      la certezza dei tempi e dei costi di realizzazione dell’opera, che vengono definiti nel contratto;

§      la possibilità di modulare il pagamento dell’opera con la sua entrata in funzione, iniziando a pagare i canoni solo dal suo collaudo e di patrimonializzarla, acquisendone la proprietà con l’esercizio dell’opzione di riscatto;

§      un’efficiente allocazione dei rischi tra i soggetti coinvolti e la garanzia di adeguati standard qualitativi e quantitativi relativi all’investimento[227];

§      il mantenimento della funzionalità e qualità dell’opera contro tutti i rischi per la durata del contratto.

A fronte di tali vantaggi che indurrebbero a individuare proprio nel leasing finanziario una soluzione vantaggiosa per la realizzazione di opere pubbliche, permangono alcune problematiche, prima fra tutte quella della sua ammissibilità e compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

Il rischio paventato è, infatti, quello che il leasing immobiliare possa costituire una modalità per aggirare i principi di tutela della trasparenza e della concorrenza delle procedure ad evidenza pubblica nella scelta dell’esecutore dei lavori, soprattutto se posto in essere da P.A. o da soggetti comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici.

Il lungo dibattito sull’ammissibilità del leasing da parte delle P.A. è stato superato da una serie di pronunce giurisprudenziali[228] che hanno pienamente legittimato gli enti pubblici a stipulare contratti di leasing finanziario in funzione tuttavia del perseguimento di scopi istituzionali.

Anche l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, dopo un primo indirizzo negativo (deliberazione n. 337 del 4 dicembre 2002 – Ospedale di Ferrara) nei confronti del ricorso al leasing in costruendo, visto come un possibile strumento per aggirare la normativa sugli appalti, ne ha consentito l’applicabilità, purché motivata da ragioni di necessità ed urgenza (deliberazione n. 145 del 23 settembre 2004 – Istituto penitenziario di Pordenone). Occorre, però, ricordare, che sui bandi del Ministero della giustizia (per la costruzione delle carceri di Varese e Pordenone) su uno dei quali si era positivamente pronunciata l’Autorità con la deliberazione n. 145 citata, la Commissione europea ha, invece, aperto una procedura di infrazione.

 

Il comma 907 autorizza il ricorso, da parte dei committenti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblicidi cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai contratti di locazione finanziaria ai fini della realizzazione, acquisizione o completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità.

 

Si ricorda che i committenti sono daindividuarsi nelle amministrazioni aggiudicatrici e negli altri soggetti di cui agli artt. 3 e 32 del D.Lgs. n. 163, nonché nelle “centrali di committenza” introdotte per la prima volta nell’ordinamento italiano dall’art. 33 del Codice stesso (la cui applicazione è stata tuttavia differita prima al 1° febbraio 2007 con l’articolo 1-octies del decreto-legge n. 173 del 2006, convertito dalla legge n. 228 del 2006, quindi al 1° agosto 2007 con il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici).

 

Il comma in esame prevede, quindi, il ricorso ad entrambe le forme del leasing immobiliare: il leasing di un immobile costruito ed il leasing in costruendo, cioè da realizzare, completare o ricostruire.

 

Il comma 908 dispone, quindi, che nel caso si faccia ricorso alla locazione finanziaria, il bando di gara contenga le seguenti indicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal D.Lgs. n. 163:

§      i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione;

§      le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera;

§      i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione;

§      i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione è chiaramente volta ad evitare il rischio che il leasing immobiliare possa costituire una modalità per aggirare i principi di evidenza pubblica e di concorsualità nella scelta dell’esecutore dei lavori.

 

Il D.Lgs. n. 163 prevede, agli art. 41 e 42, che nel bando di gara, per appalti di forniture o servizi, le amministrazioni precisino i requisiti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria e tecnica professionale del concorrente, nonché eventuali altri requisiti che ritengono di richiedere.

 

Quanto ai concorrenti, il comma 912 prevede che offerente possa essere, oltre ad un unico operatore individuato nel contraente generale, anche un'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta.

Nel caso dell’ATI il testo si preoccupa di prevedere la possibilità di sostituire la società finanziaria oppure il costruttore, nel caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione, con un altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche, previo assenso del committente.

 

Si ricorda che per un’associazione temporanea tra imprese (cd. A.T.I.) si intende comunemente un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Essa infatti nasce dalla convenienza, per due o più imprese che partecipano ad una gara d’appalto, a collaborare tra loro, con lo scopo di garantire al committente l’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera. La disciplina legislativa delle A.T.I., più propriamente indicate come raggruppamenti temporanei di concorrenti, è ora contenuta negli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163.

Il comma 913 prevede, inoltre, che l'adempimento degli impegni della stazione appaltante sia strettamente vincolato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e della sua eventuale gestione funzionale, secondo le modalità previste.

Tra i vantaggi del ricorso al leasing immobiliare nel settore pubblico, vi è la possibilità di prevedere, oltre al finanziamento dell’investimento, anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’opera per tutta la durata del contratto, ovvero tutte le prestazioni accessorie che siano in grado di garantirne il mantenimento in piena efficienza.

 

Da ultimo, il comma 914 detta una norma che è stata ritenuta di non chiara lettura[229]. Esso, attraverso un generico richiamo ai principi comunitari e alle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, prevede che la stazione appaltante consideri, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti, anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio venga assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi; la disposizione sembra quindi consentire, anche negli appalti di servizi, la possibilità di ricorrere al leasing per ottenere la disponibilità dei mezzi tecnici necessari per l’espletamento del servizi in gara.

 


 

Articolo 1, comma 909
(Modifiche agli articoli 86 e 87 del codice dei contratti pubblici)

 


909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifi­cazioni:

a) all'articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'ano­malia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati compara­tivamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceo­logico più vicino a quello preso in considerazione»;

b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata;

c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: «In relazione a servizi e forniture,» sono soppresse;

d) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere conside­rate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativa­mente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa».


 

 

Il comma 909 reca modifiche agli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici).

In particolare, la disposizione in commento aggiunge, all’articolo 86, il comma 3-bis, volto a introdurre un nuovo criterio cui gli enti aggiudicatori devono attenersi sia nella predisposizione delle gare di appalto sia nella valutazione dell’anomalia delle offerte nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il comma aggiuntivo, in particolare, prevede che gli enti aggiudicatori valutino che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. La disposizione detta inoltre una norma suppletiva per il caso di mancanza di contratto collettivo applicabile, prevedendo la determinazione del costo del lavoro in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Data l’applicabilità di tale nuovo criterio anche in sede di predisposizione delle gare, oltre che di valutazione delle offerte, sarebbe forse stata opportuna una collocazione della norma diversa dall’articolo 86, relativo esclusivamente ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

 

Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 87, che disciplina i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, la disposizione:

§      incide sul comma 2, relativo alle giustificazioni, di cui sono corredate le offerte, idonee a consentire la verifica della loro congruità relativamente a tutte le voci di prezzo. Essa in particolare sopprime la lettera e), che tra le indicazioni esemplificative del contenuto delle giustificazioni, fa riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

§      modifica il secondo periodo del comma 4, prevedendo, attraverso la soppressione dell’inciso “in relazione ai servizi e forniture,” l’estensione anche agli affidamenti di lavori del criterio di valutazione dell’anomalia dell’offerta relativo ai costi relativi alla sicurezza, da indicare specificamente nell’offerta e che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture.

§      aggiunge, infine, il comma 4-bis, che prevede che nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, vengano prese in considerazione anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Tale disposizione avrebbe forse trovato più congrua collocazione nell’ambito dell’articolo 40, che, in particolare, al comma 4 definisce il contenuto del regolamento relativo alla disciplina del sistema di qualificazione.

 


 

Articolo 1, commi 910-911
(Sicurezza sul lavoro, tutela retributiva e contributiva
in materia di appalti)

 


910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appal­tatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appal­tatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».


 

 

I commi 910-911 recano disposizioni inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’effettività dell’erogazione delle retribuzioni e dei contributi previdenziali in materia di appalti.

In particolare con i commi in esame:

§      si modifica il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in relazione agli obblighi del datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, nonché in relazione alla responsabilità per danni;

§      si modifica il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in relazione al diritto del lavoratore di vedersi erogati i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

 

In primo luogo, il comma 910 sostituisce l’alinea del comma 1 dell’articolo 7 del richiamato D.Lgs. 626 del 1994, recante disposizioni in relazione agli obblighi del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

 

Il richiamato comma prevede che in questi casi il datore debba verificare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, nonché debba fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

 

Tali obblighi, secondo le modificazioni introdotte dal comma in esame, operano anche nel caso in cui il datore di lavoro affidi i richiamati lavori nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.

 

Il comma 910, inoltre, aggiunge il comma 3-bis all’articolo 7 dello stesso D.Lgs. 626 del 1994. Il nuovo comma prevede la responsabilità solidale dell’imprenditore committente per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL.

 

Il comma 911 sostituisce il comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003.

 

Il richiamato articolo 29 ha provveduto a distinguere l’appalto di servizi dalla somministrazione di lavoro.

In particolare, l’appalto di servizi è caratterizzato:

-       dall’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti del lavoratore da parte dell’appaltatore;

-       dal possesso da parte dell’appaltatore, o di suo personale utilizzato nell’appalto, della professionalità specifica per la realizzazione del sevizio dedotto in contratto.

Con il comma 2, inoltre, si è introdotta, in caso di appalto di servizi, la responsabilità solidale del committente imprenditore con l’appaltatore per quanto riguarda i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. Tale disposizione ha ampliato le garanzie già oggi apprestate dall’articolo 1676 del codice civile[230].

Più specificamente, il richiamato comma ha stabilito che, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

 

Il comma 2, così come riformulato, al fine di aumentare le garanzie del lavoratore in ordine all’effettivo pagamento delle retribuzioni e del versamento dei contributi previdenziali:

§      dispone che la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro operi non solamente rispetto all’l’appaltatore, ma anche rispetto a ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori;

§      prevede che tale responsabilità solidale opera fino a due anni dalla cessazione dell’appalto.

 

Inoltre, viene soppresso il riferimento ad eventuali diverse previsioni contenute nei contratti collettivi.


 

Articolo 1, comma 915
(Sicurezza dei mezzi di autotrasporto)

 

915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

Il comma 915 reca l’autorizzazione alla spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2007 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998[231] relativi ad un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto ed a un loro minore impatto ambientale.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 del D.L. n. 451 ha previsto ulteriori stanziamenti, pari a 140 miliardi di lire, per l’anno 1999, al comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, per assicurare un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto ed un loro minore impatto ambientale. Gli interventi devono riguardare anche l’utilizzo delle infrastrutture, mediante il ricorso a convenzioni con gli enti gestori delle stesse, con la finalità di favorire, come risultava dalla relazione illustrativa al decreto legge, uno spostamento del traffico pesante sulle infrastrutture autostradali.

Successivamente, in relazione alla proroga di tali interventi:

-       l’articolo 45, comma 1 lettera c)della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) – come modificato dall'art. 2, D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 130 miliardi di lire;

-       l’articolo 15 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha autorizzato per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;

-       l’articolo 16, comma, 2 del D.L. 269/2003 ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;

-       l’articolo 1, comma 519, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) autorizza, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 20 milioni di euro;

-        l’articolo 1, comma 104, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato alla spesa di ulteriori 30 milioni di euro per gli interventi relativi all’anno 2005.


 

Articolo 1, comma 916
(Strutture logistiche intermodali)

 

916. Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti.

 

 

Il comma 916 prevede la destinazione del 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, previsto dall’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), alla realizzazione e al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello già previste dai piani regionali di trasporto.

 

Il comma 108 della legge finanziaria per il 2006 istituisce - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006.

Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge n. 32 del 2005[232] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.

Le modalità di utilizzazione del Fondo sono disciplinate con regolamento di esecuzione emanato - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1988.

Si segnala che l’articolo 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge n. 17 del 26 febbraio 2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, fissa al 30 giugno 2007 il termine per l’emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’art. 1, co. 108 della legge finanziaria per il 2006, e dispone che le somme stanziate a valere sul medesimo fondo per il 2006 e non impegnate entro quell’anno siano mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all’entrata del bilancio nell’anno successivo e riassegnate nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

 

Circa i piani regionali di trasporto, si ricorda che l’articolo 14 del D.Lgs. n. 422/1997[233] stabilisce che, nell'esercizio dei compiti di programmazione nel trasporto pubblico locale, le regioni:

a)  definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;

b)  redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

 


 

Articolo 1, comma 917
(Premi INAIL per i dipendenti delle imprese
di autotrasporti in conto terzi
)

 

917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

Il comma 917 autorizza un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 451/1998 in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi relativi all’anno 2006.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/98 ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Successivamente, con riferimento a tali misure:

-       l’articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) - come modificato dall'art. 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 83 miliardi di lire; nel prorogare tali interventi il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999.

-       l’articolo 15 della legge n. 448/2001 ha autorizzato, per l'anno 2002, un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro;

-       l’articolo 1, comma 518, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) – come modificato dal comma 115 dell'art. 2 del D.L. n. 262/2006[234] - ha autorizzato, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro;

-       l’articolo 1, comma 105, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato per gli interventi relativi all’anno 2005 un’ulteriore spesa di 170 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 918
(Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica)

 


918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonché, ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.


 

 

Il comma 918 assegna uno stanziamento di 186 milioni di euro al Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’art. 1, comma 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) al fine del proseguimento degli interventi in favore dell’autotrasporto, nonché in favore di interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006 - ove si individuino misure compatibili con la disciplina degli aiuti di stato-. La norma prevede inoltre un regolamento, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400[235], su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, per la disciplina delle modalità di utilizzazione del Fondo citato. L’efficacia delle modalità di utilizzazione del fondo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della comunità europea.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

L’articolo 1, comma 108, della legge finanziaria per il 2006 ha istituito - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006.

Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32[236] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.

Le modalità di utilizzazione del Fondo sono demandate ad un regolamento di esecuzione emanato - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Si ricorda che la legge n. 32 del 2005 recava la delega al Governo ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a)  servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b)  liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c)  organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

Alla delega suddetta è stata data attuazione con i seguenti decreti legislativi:

1.       decreto legislativo21 novembre 2005, n. 285relativo al riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, intendendosi per tali i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che interessa il territorio di almeno tre regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi aventi le predette caratteristiche;

2.       l’obiettivo perseguito dal decreto legislativo è quello del superamento, in conformità con la disciplina comunitaria, degli aspetti restrittivi della libera concorrenza ancora presenti nello svolgimento dei servizi di linea interregionali di competenza statale, pervenendo ad un sistema autorizzatorio, attraverso una graduale fase di adattamento dal sistema della concessione amministrativa[237];

3.       il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 relativo al riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Tale riassetto normativo viene fondato sui seguenti cardini:

-       superamento delle tariffe obbligatorie (cosiddette tariffe a forcella[238]) e libera contrattazione dei prezzi tra committenti e vettori;

-       ricorso volontario agli accordi di settore, ossia accordi di diritto privato che le organizzazioni associative di vettori e di utenti possono stipulare per regolare i rapporti contrattuali, sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale;

-       responsabilità soggettiva condivisa di tutti i soggetti della catena del trasporto in caso di esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto o violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione;

-       controllo della regolarità amministrativa della circolazione,attestata da una serie di documenti obbligatori tra i quali un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori;

-       certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto (quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici);

-       forma “di regola” scrittadel contratto, al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra contraenti[239];

4.       decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 relativo al riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto merci, in particolare la Consulta generale per l'autotrasporto e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. Il provvedimento si muove nell’ottica della separazione delle funzioni dei due organi, pur nella consapevolezza del necessario collegamento fra gli stessi per il raggiungimento di obiettivi comuni, legati all'individuazione di politiche di settore in grado di realizzare la migliore mobilità delle merci e favorire la competitività delle imprese italiane di produzione e di servizi.

 

Si segnala infine che con delibera CIPE 22 marzo 2006 n, 44/06 è stato approvato il Piano della logistica, che - secondo quanto precisato nella delibera - si pone quale riferimento chiave per ogni azione strategica nel comparto delle infrastrutture e del territorio e costituirà altresì il riferimento portante per l'utilizzo delle risorse relative al fondo di cui all'art. 1, comma 108, della legge n. 266/2005.

 

L’art. 87 del TCE vieta gli aiuti pubblici alle imprese che favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra gli Stati membri. L’art. 88 prevede inoltre che la Commissione proceda con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; a tal fine, alla Commissione devono essere presentati, affinché essa possa esprimere le proprie osservazioni, i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti (paragrafo 3). In caso di incompatibilità di un aiuto di Stato con l’articolo 87 del Trattato, la Commissione sollecita lo Stato in questione a sopprimerlo o a modificarlo; se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia. Ai sensi dell’art. 88, paragrafo 2, del Trattato, su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o ancora da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Se su tale aiuto è aperta una procedura da parte della Commissione, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato. Tuttavia se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi, la Commissione delibera.

L’articolo 87 non definisce la nozione di aiuto, né elenca le tipologie di aiuto vietate, limitandosi invece a prevedere, ai paragrafi 2 e 3, talune deroghe al principio generale. Peraltro, la Commissione e la Corte di giustizia, sono intervenuti nel corso degli anni al fine di precisare la nozione di aiuto, statuendo, attraverso un orientamento costante, che si è in presenza di un aiuto di Stato, ai sensi del citato articolo 87, qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

-       vi sia un vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a favore di una impresa, senza contropartita o con una contropartita che corrisponde in misura minima all’importo al quale può essere valutato il relativo vantaggio;

-       il vantaggio concesso all’impresa sia finanziato con fondi pubblici (le risorse statali possono assumere varie forme - sovvenzioni, riduzione tassi d’interesse, conferimento di capitali, ecc. - e possono provenire da risorse di bilanci statali, regionali, locali, nonché da banche o intermediari pubblici e privati incaricati dallo Stato di gestire un regime di aiuti pubblici);

-       l’aiuto abbia un carattere selettivo diretto a favorire soltanto alcune imprese e alcune produzioni;

-       l’aiuto sia in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli stati membri.

Rispetto a tale divieto generale, lo stesso articolo 87 ammette deroghe, ritenendo compatibili con il mercato comune:

a)       gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b)       gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c)       gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

Possono inoltre considerarsi compatibili con il mercato comune:

a)       gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b)       gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c)       gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d)       gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e)       le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 


 

Articolo 1, comma 919
(Agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli per trasporto merci)

 

919. A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.

 

 

Il comma 919 destina una parte della dotazione finanziaria del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica - per un ammontare pari a 70 milioni di euro - a misure agevolative a favore di soggetti che provvedono ad acquisire anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli per il trasporto delle merci di massa complessiva pari o superiore a 11, 5 tonnellate.

I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione sono stabilite con il regolamento di esecuzione recante la disciplina delle modalità di utilizzazione del Fondo (previsto al comma 918, alla cui scheda si rinvia).

 

Circa il Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, previsto dall’articolo 1, comma, 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), si veda il commento al comma 918.


 

Articolo 1, comma 920
(Ulteriori misure in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi)

 


920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 920 modifica la destinazione di una parte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2006a valere sul Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, previsto dall’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). In particolare, si prevede che, rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 (80 milioni di euro), un importo pari a 42 milioni di euro sia destinato – mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa - alla misura contemplata dall’articolo 1, comma 105, della legge n. 266/2005 e, quindi, a interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 451/1998 in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi. A tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La disposizione entra in vigore il giorno della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

 

L’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 istituisce - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.

 

L’articolo 1, comma 105, della legge n. 266/2005 reca l’autorizzazione di un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato D.L. n. 451/1998 in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi (circa tali interventi, si veda il commento al comma 917).


 

Articolo 1, comma 921
(Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti)

 


921. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.


 

 

Il comma 921 reca disposizioni sul funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti.

In particolare,siprevede un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’aumento - fissato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2007 - è finalizzato ad assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 50 milioni di euro.

Tali risorse sono destinate:

§      per 25 milioni di euro - integrativi delle somme già stanziate sul relativo capitolo di bilancio - al funzionamento del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento dei trasporti terrestri

§      per 10 milioni di euro alla predisposizione del piano generale di mobilità, dei sistemi informativi di supporto, del monitoraggio e della valutazione di efficacia degli interventi.

 

In riferimento alle operazioni in materia di motorizzazione, delle cui tariffe la disposizione in esame prevede un incremento, si ricorda che gli Uffici della motorizzazione civile svolgono una serie di funzioni connesse con la circolazione e la guida dei veicoli, tra le quali figurano, relativamente ai veicoli, le omologazioni, le immatricolazioni, le revisioni, i collaudi e, con riguardo ai conducenti, le operazioni relative alla patente (rilascio, revisione di patenti di ogni categoria, conversione di patenti militari ed estere, duplicati per smarrimento, sottrazione e deterioramento), il rilascio di certificati di abilitazione professionale, delle concessioni di autolinee, delle autorizzazioni per trasporto di cose in conto terzi.

L’articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870[240] individua le tariffe delle operazioni in questione nella tabella allegata (tabella 3), sostitutiva di quella precedentemente allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980.

Lo stesso articolo ha previsto che gli aumenti così disposti entrassero in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1987. È stato altresì previsto che si procedesse ogni due anni all’adeguamento della misura dei diritti con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.

Si ricorda poi che l'articolo 21, comma 14, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto la sospensione – fino al 31 dicembre 2003 – dell'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 238, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto l’emanazione, entro il 31 gennaio 2005, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, per stabilire un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

Le maggiori entrate sono destinate dalla legge n. 311/2004 per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005 e a 12 milioni di euro a decorrere dal 2006 alla copertura degli oneri per il rafforzamento delle strutture operative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 190/2002[241]

Con DM 5 settembre 2005 si è provveduto a determinare, a partire dal 19 settembre 2005, l’incremento tariffario sulla base di quanto disposto dall’articolo1, comma 238 citato.

 

Il CED (Centro elaborazione dati)è una struttura del Dipartimento per i trasporti terrestri preposta all’elaborazione di una serie di documenti relativi alla circolazione stradale e con compiti di ausilio per gli organi di polizia nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo. A seguito delle modifiche apportate al codice della strada dal D.L. n. 151/2003[242] soprattutto in relazione alle procedure relative alla patente a punti e ai documenti necessari per la guida dei ciclomotori si è profilata l’esigenza di implementazione e sviluppo del CED con particolare riguardo a:

-       l'annotazione e la decurtazione del punteggio della patente di guida nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e la conseguente informazione all'utenza circa le variazioni di punteggio;

-       l'autorizzazione di soggetti pubblici e privati ad effettuare i corsi di recupero dei punteggi decurtati sulla patente a punti;

-       l'effettuazione dei corsi di recupero da parte degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri;

-       l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, su comunicazione degli enti preposti, in ordine al recupero dei punti conseguente alla frequenza dei corsi di aggiornamento;

-       l'istituzione della targa per ciclomotori e del relativo certificato di circolazione, secondo criteri atti a garantire l'identificazione sia del ciclomotore sia del proprietario dello stesso;

-       la registrazione del ciclomotore nell'Archivio nazionale dei veicoli;

-       gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per i minorenni che abbiano compiuto i 14 anni e per i maggiorenni che non siano in possesso di patente di guida.

L’art. 1, comma 280, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) – nell’assoggettare all’imposta di bollo, a decorrere dal 1º gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità che il costruttore deve rilasciare all'acquirente per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato – ha disposto che una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate fosse destinata al funzionamento e all'implementazione del CED.

In ultimo, si ricorda che l’articolo 34 del L 273/2005[243] in deroga alla disciplina generale dettata dall’articolo 23 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004)[244] in merito al rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ha autorizzato il CED a prorogare ulteriormente il contratto vigente fino al 31 dicembre 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento. Tale proroga era motivata in relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED e al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo. La proroga era autorizzata nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED[245].

In virtù di tale norma il CED ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 i sei contratti quinquennali stipulati il 30 giugno 2000 con la Società E.D.S. a seguito di apposita procedura concorsuale, che erano già stati prorogati al 31 dicembre 2005 in virtù dell’articolo 32 della legge 62/2005 citata.

 

Quanto al piano generale di mobilità, si ricorda che, nell’ambito dell’audizione sulle linee programmatiche del dicastero, svoltasi presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nella seduta del 27 giugno 2006, il Ministro dei trasporti ha affermato che il Piano generale della mobilità - con cui il Governo intende “rimettere in piedi lo strumento base della politica dei trasporti, ovvero il Piano generale dei trasporti” la cui ultima versione è dell’anno 2001 – sarà finalizzato a disegnare uno scenario di mobilità, di persone e cose, nel territorio nazionale e internazionale, connotato da tre tipi di integrazione, per reti nazionali e transnazionali, per modi e per livelli.

 


 

Articolo 1, comma 922
(Finanziamento progetti informatici del Ministero delle infrastrutture)

 

922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 è autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l'anno 2007, di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.

 

 

Il comma 922 autorizza una spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la prosecuzione ed il completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già previsti nell’ambito del Piano Triennale per l’Informatica 2007-2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.

 

Si ricorda che il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione viene predisposto dal CNIPA (Centro nazionale dell’informatica nella pubblica amministrazione) in base all’art. 9 del D.Lgs. 39 del 1993, poi ripreso nell’art. 26 del D.Lgs. 289 del 2002. Si tratta di un documento di programmazione triennale, definita annualmente, a scorrimento, predisposto sulla base dei piani trasmessi al CNIPA dalle pubbliche amministrazioni. In esso sono esposte le iniziative di automazione volte a migliorare i servizi, rendere più trasparente l’azione amministrativa, potenziare i supporti conoscitivi per i decisori pubblici e contenere i costi dell’amministrazione. Il Piano viene aggiornato ogni anno. Entro il mese di febbraio il Cnipa comunica alle amministrazioni le linee strategiche e le procedure da seguire per la redazione delle bozze del Piano. Entro 60 giorni le amministrazioni trasmettono al Centro le bozze, in base alle quali viene aggiornato il documento che viene successivamente trasmesso al Ministro per l’innovazione e le tecnologie e al Ministro dell’economia e finanze, che lo approvano entro il 30 giugno. I finanziamenti proposti nel Piano vengono quindi definiti nell’ambito della manovra finanziaria predisposta dal Governo. L’ultimo piano approvato è quello relativo al triennio 2007-2009, ove i progetti del Ministero delle infrastrutture sono presentati insieme a quelli del Ministero dei trasporti[246].

 


 

Articolo 1, comma 923
(Incremento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore)

 


923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.


 

 

Il comma 923prevede un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - di pari importo sia per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione sia per quelle eseguite dai Centri privati concessionari[247] - demandando la quantificazione dell’incremento ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del nuovo codice della strada[248]. Il termine per l’emanazione del decreto è fissato al 31 gennaio 2007.

 

Si rammenta che l’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede la facoltà per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, di affidare in concessione quinquennale con proprio decreto, per singole province individuate, le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione[249]. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

Il successivo comma 12 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese.

Si ricorda che ai sensi del suddetto articolo 80 la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi è disposta al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Le autovetture, gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione devono essere sottoposti a revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.

 


 

Articolo 1, comma 924
(Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione)

 

924. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

 

 

Il comma 924autorizza uno stanziamento annuale di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2007, destinato all’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

 

L’art. 1, co. 368, lettera d), della legge finanziaria per il 2006, recante disposizioni in materia di ricerca e sviluppo, ha previsto, al numero 1), l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, con lo scopo di concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali.

In funzione di tali obiettivi, all'Agenzia è assegnato il compito di promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo provvedendo ad individuare a valorizzare e a diffondere nuove conoscenze tecnologiche, brevetti ed applicazioni industriali su scala sia nazionale che internazionale.

L'Agenzia tende a rendere più agevole ed efficace per le piattaforme industrialil'accesso ai "fornitori di tecnologia" su scala nazionale ed internazionale (università, centri di ricerca, eccetera), assicurando così ad esse la possibilità di megliocorrispondere ai bisogni e alle strategie delle imprese di riferimento sul versante dell'innovazione tecnologica.

Compito dell'Agenzia è assistere le piattaforme industriali in ogni fase del percorso di ricerca, applicazione ed ingegnerizzazione di una nuova tecnologia, attraverso: la ricerca e il costante aggiornamento di nuove tecnologie di prodotto e/o processi industriali presso università e istituti di ricerca; lo sviluppo di nuovi processi/applicazioni industriali; la realizzazione di programmi di formazione; l'implementazione di nuovi processi/applicazioni industriali.

A tal fine, l'Agenzia opera come: interfaccia fra lepiattaforme industriali e il mondo della ricerca nazionale e internazionale;osservatorio delle piattaforme industriali, per l'analisi dei reali bisogni di ricerca e sviluppo e la conseguente proposta di nuove soluzioni tecnologiche (diffusione); struttura di supporto perla realizzazione delle iniziative selezionate, mediante l'offerta di programmi di formazionesulle nuove tecnologie, programmi di assistenza per l’applicazione delle nuove tecnologie, sostegno per l'analisi dei relativi impatti economici e eventuale assistenza nella fase di ricerca di fondi.

L’Agenzia, che è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è rimessa anche l'approvazione dello statuto, stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

La definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia è demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, sentiti i Ministeri dell’istruzione, dell’economia e delle attività produttive, nonché i Ministri per lo sviluppo e la coesione territoriale e per l’innovazione e le tecnologie, se nominati.

 


 

Articolo 1, commi 925-926
(Infrastrutture per la larga banda)

 


925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

926. Nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle comuni­cazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.


 

 

Il comma 925 incrementa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia).

L’incremento è disposto al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il suddetto Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

 

Conseguentemente per la realizzazione di tali finalità è stato introdotto il comma 926 il quale prevede appunto che, nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, il CIPE assegni con propria delibera al Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2009, ulteriori 50 milioni di euro.

Il comma esplicita che le risorse del Fondo disponibili per il Ministero dello sviluppo economico subiranno una speculare diminuzione di 50 milioni di euro euro.

 

Si ricorda che il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno è stato approvato dalla delibera CIPE n. 83 del 2003ed è teso ad individuare soluzioniutili a superare gli ostacoli strutturali che impediscono l’affermarsi delle condizioni di mercato favorevoli per il consumatore di servizi di telecomunicazioni, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture.

La delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83 si inseriscenel filone degli interventi previsti per finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse.

Le precedenti delibere CIPE 16/2003 e 17/2003 hanno rispettivamente allocato un importo complessivo di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005 destinati al finanziamento degli investimenti pubblici per interventi nelle aree sottoutilizzate e hanno ripartito tale importo, preliminarmente accantonando un importo di 900 milioni di euro la cui attribuzione è stata demandata ad una successiva delibera (delibera n. 83/2003) secondo alcuni parametri, tra cui la particolare attenzione agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della società dell’informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere interregionale.

La delibera n. 83/2003 ha quindi ripartitol’ accantonamento di 900 milioni di euro disposto dalla precedente delibera 17/2003, destinando:

§      150 milioni di euro al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di cui 120 destinati ai servizi a banda larga della società dell’informazione e 30 destinati, sempre nell’ambito della società dell’informazione, alla connettività sociale nel mezzogiorno;

§      150 milioni al Ministero delle comunicazioni per un primo intervento attuativo volto allo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

 

In particolare la delibera n. 83 del 2003, dei 150 milioni assegnati al Ministero delle comunicazioni per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione (c.d. banda larga) 5,220 milioni sono stati destinati complessivamente agli anni 2003 e 2004, mentre la restante quota di 144,780 milioni è stata assegnata al 2005. Le risorse per tale finalità sono iscritte al cap. 2.2.3.4, cap. 7230 del Ministero delle comunicazioni.

Tuttavia, dei 144,780 milioni iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, la Tabella F della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ne ha previsto una rimodulazione, disponendo una riduzione di 134,780 milioni dello stanziamento per il 2005, che viene posticipato per 34,780 milioni al 2006, per 50 milioni al 2007 e per ulteriori 50 milioni al 2008.

La legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a definanziare in Tabella E le risorse destinate alla “banda larga” disponendo una riduzione di 13,9 milioni nel 2006 e di 20 milioni sia nel 2007 che nel 2008. Conseguentemente le risorse per la banda larga esposte in Tabelle F della legge n. 266 del 2005 sono risultate pari a 20,9 milioni per il 2006, a 30 milioni per il 2007 e a 30 milioni per il 2008.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 35/2005[250]ha stabilito che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda - di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83 del 2003 - possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il citato comma 1 dispone altresì che il CIPE definisca annualmente l'entità delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate da destinarsi al finanziamento del predetto programma, che sarà attuato dal Ministero delle comunicazioni, per il tramite della società Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. del gruppo Sviluppo Italia S.p.A., nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.A.

 

Si ricorda che Infratel Italia S.p.A. - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia - è la società di scopo costituita su iniziativa del Ministero delle Comunicazioni e di Sviluppo Italia con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di infrastrutture a larga banda sul territorio nazionale e di ridurre il "digital divide". La società è controllata da Sviluppo Italia ed è operativa da marzo 2004. Le modalità di funzionamento della società sono stabilite dalla convenzione stipulata da Sviluppo Italia con il Ministero delle Comunicazioni, che è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2004.

Si rammenta infine che Innovazione Italia S.p.A. è la società strumentale costituita grazie ad una partnership tra Sviluppo Italia e il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, per dare attuazione ai programmi del Governo relativi allo sviluppo della Società dell'Informazione e al piano di e-government.

La società Innovazione Italia realizza alcuni dei progetti definiti dal:

§      Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione;

§      piano di e-government;

§      CIPE, in materia di società dell'Informazione e banda Larga, anche con l'obiettivo di superare il digital divide nelle aree sottoutilizzate.

La società:

§      fornisce sostegno operativo al DIT, Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, per il coordinamento delle iniziative finanziate, il monitoraggio dei risultati, l’ottimizzazione della comunicazione relativa alla realizzazione dei progetti

§      supporta il CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica nella PA, nella realizzazione di specifiche iniziative in materia di e-government;

§      promuove lo sviluppo di servizi interattivi e multimediali su banda larga, con particolare riferimento al superamento del digital divide nelle aree del Sud Italia

§      realizza specifiche iniziative connesse alle tecnologie ICT.


 

Articolo 1, commi 927-929
(Transizione alla televisione digitale)

 


927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

     a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

     b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;

     c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

     d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

     e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.


 

 

I commi 927, 928 e 929 recano disposizionirelative alla transizione alla televisione digitale.

 

Il comma 927 istituisce presso il Ministero delle comunicazioni un Fondo per il passaggio al digitale finalizzato a incentivare:

§      la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

§      il passaggio al digitale terrestre da parte dei concessionari titolari dell'obbligo di copertura del servizio universale;

§      la progettazione, la realizzazione e la messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

§      la transizione al digitale da parte delle famiglie economicamente o socialmente disagiate;

§      la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

 

La dotazione del Fondo, per il triennio 2007-2009, è pari a 40 milioni di euro annui (comma 929).

 

Il comma 928 prevede che gli interventi, le modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedervi, la categoria dei destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi siano stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni.

La riforma del sistema radiotelevisivo introdotta dalla legge n. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”) ha previsto un’articolata disciplina transitoria per il periodo fino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche (c.d. switch off) originariamente fissata dal comma 5 dell’articolo 2-bis del D.L. n. 5/2001[251] al 31 dicembre 2006.

Tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 19 del D.L. n. 273/2005[252]: la modifica era nata dall’esigenza di coerenza con quanto stabilito nelle due comunicazioni della Commissione europea (del 24 maggio e del 29 settembre 2005) sulla fase di transizione (switch-over), nonché nelle conclusioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea il 1º dicembre 2005, secondo le quali alcuni Stati membri prevedevano di completare la migrazione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica terrestre a quella digitale entro il 2012, mentre altri (fra cui l’Italia) vi sarebbero giunti a livello regionale o nazionale prima del 2008.

L’articolo 19 del D.L. n. 273/2005 ha poi inserito nel citato comma 5 dell’articolo 2-bis una nuova disposizione a norma della quale - al fine della completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale - sono individuate aree all digital nelle quali si possa accelerare la completa conversione.

Al riguardo, si ricorda che, nell’ottica di un approccio allo switch off su base regionale e allo scopo di affrontare la complessità della transizione prendendo come riferimento territori con caratteristiche di isolamento geografico, in data 16 aprile 2005, sono stati sottoscritti – al fine della definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna - protocolli d’intesa dal Ministero delle comunicazioni, dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre), con cui le parti si sono impegnate a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile già entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni. Nei protocolli venivano individuate due fasi della transizione: la prima, da completare entro il 31 gennaio 2006 nei capoluoghi di provincia, e la seconda relativa all’intero territorio regionale da portare a termine entro il 31 luglio 2006.

Lo spegnimento del sistema televisivo analogico previsto per il 31 luglio 2006 nelle Regioni Sardegna e Valle D'Aosta è stato rinviato - a seguito di un nuovo Protocollo di intesa tra il Ministero delle Comunicazioni, le Regioni coinvolte, Sardegna e Valle D'Aosta, e l'Associazione DGTVi - al 1° marzo 2008 per la Sardegna e al 1° ottobre 2008 per la Valle D'Aosta.

Si rammenta inoltre che il decreto ministeriale 1° settembre 2005 – proprio al fine di conseguire l’obiettivo sopra indicato (definitiva transizione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnologia analogica a quella digitale già entro il 31 gennaio 2006) – aveva riservato una quota dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 211, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), in relazione alle erogazioni effettuate alla data del decreto, per i contributi finalizzati all’acquisto o al noleggio, anche con possibilità finale di acquisto, di apparecchi idonei a consentire la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, in favore di abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l'anno in corso.

Il decreto ministeriale 2 settembre 2005 ha poi riconosciuto agli abbonati al servizio di radiodiffusione televisiva, in regola con il pagamento del canone di abbonamento, delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, un contributo di 20 euro per l'acquisto od il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale e una elevata interattività da remoto.

Da ultimo, il comma 572 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) è intervenuto sulle aree all digital, prevedendo, per l’anno 2006, un contributo nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital di Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni, nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge finanziaria per il 2004, e dall’articolo 1, comma 211, della legge finanziaria per il 2005, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale. Il contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

Circa lo “switch off”,siricorda inoltre che il disegno di legge Gentiloni presentato alla Camera dei Deputati il 16 ottobre 2006 (A.C. 1825) posticipa il termine per la cessazione delle trasmissioni analogiche al 30 novembre 2012.


 

Articolo 1, comma 930
(Riduzione di sanzioni nei confronti di soggetti esercenti la radiodiffusione sonora e la radiodiffusione televisiva locale)

 

930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

 

 

Il comma 930prevede la riduzione a un decimo delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259)nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

 

Si rammenta che l’articolo 98 del codice della comunicazioni elettroniche commina sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni ivi previste in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 136, del D.L. 262/2006[253]tutte le sanzioni amministrative sono state incrementate ad eccezione del comma 15 dell’articolo 98 che reca una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95 concernente gli impianti e condutture di energia elettrica (interferenze). A seguito delle modifiche introdotte:

a)       è stata decuplicata la sanzione amministrativa conseguente alla installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale. La sanzione ammonta così al pagamento di una somma da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00 (rispetto alla precedente sanzione del pagamento di una somma da 1.500 a 250.000 euro). E’ stata inoltre innalzata a 50.000 euro rispetto a i precedenti 5.000 la sanzione amministrativa pecuniaria minima nel caso in cui il fatto riguarda l’installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici;

b)       colui che installa e fornisce reti di comunicazione elettronica o offre servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale è tenuto – oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto precedente - al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e i contributi commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno (nella precedente formulazione la somma da pagare era pari al doppio dei citati diritti e contributi);

c)       la sanzione nel caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico difformi alle disposizioni previste ai sensi dell'articolo 25, comma 4, dello stesso codice[254] - precedentemente fissata nel pagamento di una somma da 3.000,00 a 58.000 euro – è determinata nel pagamento di una somma da 30.000 a 580.000 euro.

d)       è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00 per i soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale. E’ stata, inoltre, inasprita la sanzione per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità: la sanzione passa da una somma da 1.500,00 a 115.000 euro ad una somma da 15.000,00 a 1.150.000,00 euro;

e)       è stata decuplicata la sanzione per i soggetti che non ottemperino agli ordini ed alle diffide, impartiti dal Ministero o dall'Autorità ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche: la sanzione passa da una somma da 12.000 a 250.000 euro ad una somma da 120.000 a 2.500.000 euro;

f)         è stata decuplicata la sanzione nel caso di violazione delle disposizioni del codice relative all’accesso ed interconnessione alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché di violazione dell’articolo 80 relativo alla portabilità del numero: la sanzione passa da una somma da 17.000 a 250.000 euro ad una somma da 170.000 a 2.500.000 euro;

g)       è stata decuplicata la sanzione in caso di violazione degli obblighi per gli operatori di prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, di cui all’articolo 96 del codice: tale sanzione passa da una somma da 17.000 a 250.000 euro ad una somma da 170.000 a 2.500.000 euro;

h)       è stata decuplicata la sanzione nel caso di inosservanza delle disposizioni relative al controllo delle spese (art. 60), alla qualità del servizio fornito dalle imprese designate (art. 61), ai contratti, alla trasparenza ed alla pubblicazione delle informazioni, alla qualità del servizio ed alla fornitura di prestazioni supplementari: la sanzione passa da una somma da 5.800 a 58.000 euro ad una somma da 58.000 a 580.000 euro.

i)         è stato introdotto il comma 17-bis che esclude l’applicazione delle disposizioni sul pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione) di cui all’articolo 16 della legge n. 689/1981[255] alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 


 

Articolo 1, comma 931
(Esclusione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea
dalla regola del 2 per cento
)

 

931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

 

 

Il comma 931 prevede l’esclusione dalla cd. regola del 2 per cento, introdotta dalla legge finanziaria 2005, delle spese degli enti pubblici non territoriali relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

 

L’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha fissato per gli enti pubblici non territoriali (indicati nell’elenco 1 allegato alla medesima legge finanziaria) un limite massimo all’incremento della spesa nel 2005, al netto delle spese di personale, del 4,5% rispetto all’ammontare delle spese effettuate nell’anno 2003.Per gli anni 2006 e 2007, il limite all’incremento della spesa è fissato al 2% rispetto al livello della spesa programmato per l’anno precedente, sempre al netto della spesa per personale. Sono previste esclusioni relative a specifici enti.

 

La relazione tecnica stima un onere di circa 550 milioni di euro per il 2007 in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.

 


 

Articolo 1, comma 932
(Unificazione dei fondi venture capital)

 

932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

 

 

Il comma 932 reca disposizioni concernenti l’unificazione in un unico fondo di tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.a., destinati ad operazioni diventure capital in paesi non aderenti all’Unione europea, compreso il fondo previsto dall’art. 5, co. 2, lett. c) della legge 84/01[256].

 

Brevemente si ricorda che la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) è una società per azioni controllata dal Governo italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è stata istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 con il compito di partecipare alle società estere partecipate dalle imprese italiane, le cosiddette joint-ventures. Il D.Lgs. 143/98 ha ampliato notevolmente i suoi compiti, tra i quali ora rientra anche la gestione di tutte le forme di sostegno pubblico alla internazionalizzazione delle imprese, comprese quelle svolte in precedenza dal Mediocredito centrale. Ulteriori modifiche sono state più recentemente introdotte dalla legge n. 56/05 e dal decreto-legge n. 35/05[257].

Alla normale quota di partecipazione di SIMEST all'iniziativa effettuata sulla base della legge 100/90 cit., si aggiungono i fondi di venture capital istituiti con decreto ministeriale e destinati a supportare gli investimenti in aree quali: Cina, Federazione Russa, Mediterraneo, Africa, Medio Oriente, i Balcani e America Centrale e Meridionale[258].

L’intervento dei Fondi di venture capital:

§      non può essere superiore al doppio della partecipazione SIMEST;

§      non può superare:

-       il 49% nel cumulo con la partecipazione SIMEST;

-       ed il totale delle partecipazioni delle imprese italiane.

Per gli interventi dei Fondi Balcani, Jugoslavia, Russia e Ucraina, oltre la partecipazione SIMEST è possibile anche quella congiunta SIMEST/FINEST. Quest’ultima società, istituita dalla legge 19/91, opera con le sole imprese del Triveneto.

Si segnala, inoltre, che l’unificazione dei suddetti fondi rientra tra i principi e i criteri direttivi enunciati dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante" Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, con riferimento alla delega al Governo introdotta dall’articolo 6 e volta a prefigurare un generale riordino in materia di internazionalizzazione.

Quanto alla citata legge 1 marzo 2001, n. 84 ("Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica") all’articolo 5, co. 2, lettera c), prevede, in particolare, l'istituzione presso la SIMEST S.p.a. di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima, con finalità di capitale di rischio (venture capital) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione.

 

Nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge finanziaria 2007 si legge che la norma in esame è volta ad introdurre maggior flessibilità e celerità negli interventi attualmente in vigore, allo scopo di superare alcune criticità derivanti dall’attuale separazione dei diversi fondi. La rigidità dell’attuale sistema, infatti, non consente di trasferire risorse nelle aree di maggior interesse per le imprese nazionali. Da qui la necessità di garantire la continuità dell’impianto agevolativo ed un impiego maggiormente efficace delle risorse disponibili, in un’ottica di sostegno alla competitività del nostro sistema produttivo.

 


 

Articolo 1, comma 933
(Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

 


933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'appro­vazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo».


 

 

Il comma 933 novella la normativa prevista dal decreto-legge n. 251/81 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) mediante l’inserimento del nuovo articolo 2-bis.

 

Il nuovo articolo 2-bis prevede, in particolare, che il fondo rotativo di cui all’art. 2 del citato D.L. n. 251/81, convertito con modifiche dalla legge n. 394/81 - destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici - possa essere garantito dall’ente gestore (Simest S.p.a.) contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazioni o un istituto di credito. Lo stesso ente gestore provvederà ad addebitare icosti di garanzia o assicurazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse a valere sul citato Fondo.

La disposizione in commento prevede, inoltre, che le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o di garanzia – che, peraltro, non deve comportare oneri a carico del Fondo – sia sottoposto all’approvazione da parte del Comitato di gestione del Fondo stesso.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 251/81, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (convertito in legge con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394) ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

Il fondo era originariamente amministrato da un comitato di nomina ministeriale, successivamente soppresso dal comma 7 dell’art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, il quale ha disposto, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al suddetto decreto-legge n. 251 fosse attribuita alla SIMEST S.p.a.

Per quanto concerne le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti, è intervenuto di recente il comma 6 dell'art. 7, della legge 31 marzo 2005, n. 56, il quale, novellando l’articolo 2, terzo comma, del decreto-legge n. 251/81 in oggetto, ha stabilito che tali tipologie e modalità di garanzia siano determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi del citato articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Le condizioni per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo sono state stabilite con DM 22 settembre 1999, n. 467. Ai sensi dell’articolo 11 del citato DM n. 467, per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare al soggetto gestore una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli, o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il soggetto gestore.

 


 

Articolo 1, comma 934
(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100, recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero)

 

934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «per le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano».

 

 

Il comma 934 modifica la legge n. 100 del 1990[259], istitutiva della SIMEST[260], con riferimento alla destinazione degli utili conseguiti dalla stessa società, la cui disciplina è contenuta nell’’articolo 3, comma 5, della legge.

 

In particolare la disposizione in commento apporta le necessarie modifiche alla parte finale del citato comma 5, in modo da consentire che gli utili della SIMEST anziché essere destinati, come attualmente previsto, per le finalità della legge n. 100/90 – sostanzialmente circoscritte alla partecipazione di quote di capitale da parte della Società stessa - vengano destinati ad interventi a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

Il richiamato comma 5, così come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) dell'articolo 20del D.Lgs n. 143/98 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). prevede che la distribuzione degli utili conseguiti dalla SIMEST (compresa la parte determinata da plusvalenza sulle cessioni di partecipazioni) possa essere estesa anche ad azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili spettante al Ministero del commercio con l'estero che affluisce all'entrata del bilancio statale viene assegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero (dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 430/97, occorrerebbe parlare di unità previsionale di base") per le finalità previste della legge 100/90.

 


 

Articolo 1, comma 935
(Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)

 


935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera».


 

 

Il comma 935 dispone un’integrazione all’articolo 10 del D.L. n. 251/81, relativo alla concessione di contributi ai consorzi export multiregionali del settore agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, inserendo il criterio della progettualità tra quelli necessari alla concessione dei contributi medesimi.

Infatti il nuovo comma 4-bis, introdotto dalla presente norma, consente la concessione, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 143/98[261], di contributi destinati a progetti di promozione e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra PMI dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, volti esclusivamente ad incrementare la domanda estera del settore.

Per la concessione dei contributi è richiesta l’intesa con i ministri competenti.

Si ricorda che la legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), all'articolo 10, prevede la possibilità di concedere contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. La norma precisa che i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione.

I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l’estero (ora Ministro del commercio internazionale) sentiti i Ministri dell’agricoltura (ora delle politiche agricole) e del turismo. Per quanto riguarda il turismo si ricorda che le competenze in materia sono state assegnate alla Presidenza del Consiglio ai sensi del comma 19-bis del D.L. 18 maggio 2006 n. 181. Successivamente il D.L. n. 262/06 (’art. 2, comma 98) ha incardinato presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, attribuendo alla Presidenza del Consiglio le risorse della soppressa Direzione generale del turismo attribuita dal comma 19-quater del citato D.L. 181/06 al Ministero per i beni e le attività culturali.

Con la circolare n. 20060145855 del 7 novembre 2006 sono state recentemente stabilite le modalità per l'applicazione nel 2007 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10.

Si segnala che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi con esclusione di quelli multiregionali (con il DPCM 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario). Pertanto la citata circolare concerne solo la gestione dei contributi per i consorzi a carattere multiregionale, vale a dire -ai sensi della circolare - i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle restanti imprese.

Quanto all’articolo 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 (di riordino del commercio con l’estero) richiamato dalla disposizione in commento, si ricorda che ha introdotto la progettualità quale elemento premiante ai fini della concessione dei contributi, come peraltro ha sottolineato la relazione governativa che accompagnava il ddl finanziaria 2007. Infatti il comma 1 di tale articolo prevede in particolare che i contributi a enti e organismi vari, di cui all’art. 1, comma 40 della legge 549 del 1995[262], siano destinati ad incentivare “lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia”.

 


 

Articolo 1, commi 936 e 941
(Interventi in favore del marchio «made in Italy»)

 


936. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

(omissis)

941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli».


 

 

Il comma 936 disponeun incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a favore del Fondo a sostegno del made in Italy istituitodalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003).

Si ricorda che nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’articolo 4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy)e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri. In particolare l’articolo 4 della legge al comma 61, alle cui finalità rinvia l’articolo in esame, ha previsto l’istituzione di un fondo, presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore dei prodotti italiani e al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico per la diffusione della produzione nazionale nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di un’apposita sezione della Scuola superiore del Ministero dell’economia e finanze. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano[263] o assimilate, ai sensi della normativa europea in materia di origine. Fra le attività da realizzare è anche indicata quella della regolamentazione dell'indicazione di origine.

 

La disposizione stabilisce inoltre che l’incremento del citato Fondo è finalizzato anche a favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese, attraverso l’adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica, e prevedeche una quota parte delle risorse, in ragione di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, sia destinata all’erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzino la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei manufatti. Le modalità per accedere a tali contributi saranno individuate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale.

 

Il comma 941 modifica l’articolo 4, comma 49, della legge finanziaria 2004, al fine diintegrare nella definizione di “fallace indicazione d’origine” anche l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

Si ricorda che il citato articolo 4, comma 49, della legge n. 350/2003, come modificato dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall'art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (aggiunto dalla relativa legge di conversione) dispone che l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. La norma, inoltre, definisce:

-        falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. Essa può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana;

-        fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Essa può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».

Per quanto riguarda il riferimento alle pratiche commerciali ingannevoli, si ricorda che secondo la direttiva 2005/29/CE, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno[264], una pratica commerciale può ingannare tramite:

-        un'azione, quando contiene informazioni false ovvero se induce o può indurre in errore il consumatore medio, anche se le informazioni presentate sono oggettivamente corrette;

-        un'omissione, se non fornisce le informazioni minime o le informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno prima di acquistare.

 


 

Articolo 1, commi 937-938
(Tutela e sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche
e di qualità)

 


937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, è destinata al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.

938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.


 

 

Il comma 937 autorizza la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008 al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188.

La legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, modificata successivamente dall’art. 44 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (comunitaria 1994), è stata emanata a tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, allo scopo di conservare le loro peculiari caratteristiche tecniche, attraverso l'apposizione dei marchi collettivi "ceramica artistica e tradizionale" prodotta in determinate zone del territorio nazionale secondo “forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle singole zone” e "ceramica di qualità", prodotta in conformità ad un apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico.

La tutela dei decori, delle forme e della qualità della ceramica è affidata, infatti, al Consiglio nazionale ceramico, alle regioni e agli enti locali, ai comitati di disciplinare e ai consorzi volontari tra i produttori.

Il Consiglio nazionale ceramico, istituito dalla stessa legge 188 (art. 4), ha il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale e quella di qualità, anche mediante l'individuazione delle zone in cui si realizzano produzioni tipiche artistiche e tradizionali; la definizione e l'approvazione dei disciplinari di produzione di tali prodotti, nonché del disciplinare di produzione della "ceramica di qualità"; la vigilanza sull'applicazione della legge e dei disciplinari di produzione; la collaborazione ad iniziative di studio e promozionali volte a valorizzare le produzioni tutelate. Il Consiglio determina altresì le modalità e le condizioni per l'iscrizione nel "Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e nel "Registro dei produttori di ceramica italiana di qualità", istituiti ai sensi dell'art. 3 della legge e depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, competenti per territorio. Presso il Consiglio nazionale ceramico vengono inoltre istituiti un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualità" destinati all'iscrizione dei produttori di ceramica della UE che ne facciano espressamente richiesta.

Viene, inoltre, istituito, per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica individuata dal Consiglio nazionale ceramico, un Comitato di disciplinare, con il compito di vigilare sul rispetto dei disciplinari di produzione e di controllare la corrispondenza delle produzioni per le quali è richiesto il marchio della denominazione d'origine alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

Con DM 15 luglio 1996, n. 506 è stato adottato il regolamento di attuazione della L. 9 luglio 1990, n. 188, mentre con il DM 26 giugno 1997 è stata disposta l’“Istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualit໓.

 

Ai sensi del medesimo comma 937, a valere sulla citata autorizzazione di spesa, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007–2009, è destinata al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche artistiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.

 

Il comma 938 dispone poi che l’utilizzo delle risorse previste dal comma 937 avvenga secondo i criteri e le modalità indicate dal decreto del Ministro delle attività produttive del 16 maggio 2003. Tale decreto reca i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 273 del 2002 a favore delle produzioni ceramiche.

 

L'articolo 13 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante “Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”, per le medesime finalità indicate dal comma 937 in esame, aveva infatti autorizzato la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

 


 

Articolo 1, comma 939
(Affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali)

 


939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«5-ter. L'affidamento dei servizi di distri­buzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti princìpi:

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizio­ni economiche proposte;

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil».


 

 

Il comma 939 integra l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 85, del decreto legge D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286[265].

In particolare, la modifica prevista dal comma in esame è volta ad escludere – in relazione all’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali – l'applicabilità delle disposizioni previste dalle lettere c) ed f) del citato comma 85, che riguarda gli obblighi a carico delle società concessionarie autostradali.

La richiamata lettera c), nel testo novellato dal successivo comma 1030, prevede in particolare che i concessionari autostradali agiscano come amministrazioni aggiudicatrici (e come tali siano soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici) per gli affidamenti di lavori (ancorché misti con forniture e servizi), nonché per gli affidamenti di servizi e forniture, purché questi ultimi siano superiori alla soglia di rilevanza comunitaria[266]. La lettera f), invece, demanda – nei casi previsti dalle precedenti lettere c) e d) – al Ministro delle infrastrutture il compito di nominare le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti, facendo in ogni caso salvi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice dei contratti pubblici[267].

 

Al contempo, il medesimo comma 939 fissa i seguenti principi che dovranno essere osservati per l’affidamento dei servizi indicati:

a)      verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b)      valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

c)      modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.

 


 

Articolo 1, comma 940
(Personale Parchi nazionali del Gran Sasso, Monti della Laga
e Maiella)

 


940. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella è erogata a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


 

 

Il comma 940, al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, prevede l’erogazione a favore dell’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga nonché dell’ente Parco nazionale della Maiella di una somma pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, allo scopo di stabilizzare il personale fuori ruolo operante presso tali enti.

 

Si ricorda che l’istituzione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco Nazionale della Maiella era prevista dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 ed è stata poi attuata da due D.P.R. del 5 giugno 1995.

In merito alle risorse finanziarie da destinare a tali parchi, si rammenta che con l’art. 94, comma 12, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) era stato disposto, al fine di far fronte alla crisi occupazionale, un finanziamento straordinario pari a 1 milione di euro, per ciascuno dei suddetti anni, a favore del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Si ricorda, infine, che nello schema di decreto ministeriale con il quale vengono annualmente ripartite le risorse ordinarie a favore degli enti parco sul quale la VIII Commissione (Ambiente) ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni il 5 luglio 2006, i contributi a favore dei due parchi avevano subito una sensibile riduzione rispetto al 2005. Per il Gran Sasso e Monti della Laga il finanziamento si è ridotto del 7,9% e per il Parco della Maiella del 4,6%.

 

Le relative stabilizzazioni si effettuano nei limiti dello stanziamento previsto e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero.

Il comma in esame stabilisce inoltre che si provveda a disciplinare i rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sulla base di nuovi contratti, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2008.

All’onere derivante dalle disposizioni in esame si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che il richiamato comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni disposto dal precedente comma 95 per le amministrazioni dello Stato ed alcuni enti pubblici. In particolare le medesime amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

 


 

Articolo 1, comma 942
(Contributo agli enti fieristici)

 


942. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnolo­gico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 942 prevede la concessionea favore degli enti fieristici di un contributo per l’anno 2007 nella misura massima complessiva di 10 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 14-vicies semel del D.L. n. 115/2005 (recante disposizioni per il potenziamento degli enti fieristici) che viene contestualmente abrogato.

Si ricorda che l’articolo 14-vicies semel del D.L. n. 115/2005[268]prevedeva agevolazioni fiscali per gli enti fieristici, fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007. Per fruirne, occorreva inoltrare le domande all'Agenzia delle entrate, esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione per rispettare il limite di spesa.

La finalità di tale contributo è il potenziamento dell’attività di promozione e sviluppo del Made in Italy, anche attraverso l’acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli impianti esistenti.

Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo saranno definiti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, comma 943
(Interventi per le collettività italiane all’estero)

 

943. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero nonché il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

 

Il comma 943, riguardante le collettività italiane all’estero, autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2007 e una spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le politiche di sostegno, integrazione, aggiornamento e promozione culturale delle collettività italiane all’estero, nonché a favore degli imprenditori italiani all’estero e del rafforzamento e razionalizzazione della rete consolare italiana.

 

Il comma in oggetto, pur riferendosi in maniera generica ai vari ambiti di attività beneficiari dello stanziamento, trova tuttavia una sua unitarietà nel riferimento agli interventi da compiere sulla rete consolare: questa, infatti, che certo può necessitare di autonomi provvedimenti di razionalizzazione, trova nel proprio rafforzamento anche un potenziamento delle numerose competenze che la vigente normativa attribuisce ad essa nei confronti dei nostri connazionali residenti all’estero, tanto come individui quanto come collettività locali.

Va ricordato anzitutto che le attribuzioni dei Consolati nelle diverse materie di interesse dei singoli cittadini italiani all’estero sono previste dal DPR 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. Per quanto invece concerne le collettività italiane all’estero, queste ricorrono nei riferimenti normativi alla stregua di nozione di fatto, cui i vari provvedimenti si rapportano.

Nel complesso, comunque, le competenze consolari vanno dalla formazione e trascrizione di atti di stato civile, quali la celebrazione di matrimoni, al rilascio e rinnovo di passaporti. I Consolati hanno inoltre la facoltà di compiere atti inerenti alla cittadinanza, nonché alla navigazione marittima nazionale all'estero. Presso i Consolati possono altresì compiersi funzioni inerenti ad atti notarili e testamenti, autentiche di firma, traduzioni e legalizzazioni, così come certificazioni doganali connesse al rimpatrio.

Più recentemente hanno assunto particolare importanza gli atti consolari inerenti al servizio elettorale, che in precedenza si limitavano all’organizzazione delle elezioni per gli organismi di rappresentanza locale (COMITES – Comitati degli italiani all’estero) e generale (CGIE – Consiglio generale degli italiani all’estero) dei nostri connazionali all’estero, nonché all’allestimento di apposite sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee. Con l’approvazione nella XIII Legislatura delle necessarie modifiche costituzionali, e nel dicembre 2001 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero hanno acquistato il diritto di partecipare alle consultazioni politiche e referendarie in Italia, con la modalità del voto per corrispondenza, affidata per la preparazione, appunto, alla rete consolare.

Inoltre, i Consolati esercitano importanti funzioni sociali, nella misura in cui prestano assistenza per lo svolgimento di pratiche pensionistiche o assistenziali, ovvero provvedono all’erogazione di sussidi o al pagamento di spese mediche a favore di connazionali in stato di indigenza. Quest’ultima funzione viene talvolta esercitata da associazioni operanti nella circoscrizione consolare, che ricevono dal Ministero degli Affari esteri appositi contributi.

La protezione consolare si estende anche ad altre fattispecie: in particolare, i Consolati assistono i cittadini italiani detenuti o perseguiti nella circoscrizione di pertinenza, e quelli che subiscono incidenti (incluso il rimpatrio delle salme); è inoltre intrapresa la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé, e viene prestata l'assistenza necessaria a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio portato all'estero.

Per quanto concerne poi la promozione culturale a favore delle collettività italiane, essa corre, nell’attività della rete diplomatico-consolare, parallelamente al più ampio contesto della diffusione della cultura e della lingua italiane all’estero, che il Ministero degli Affari esteri svolge in stretta collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

Oltre agli 89 Istituti italiani di cultura all’estero, è soprattutto la rete delle scuole italiane all’estero ad assicurare la diffusione della lingua italiana: nei confronti delle collettività italiane all’estero, in particolare, assumono importanza peculiare i corsi di lingua e cultura italiana previsti dall’art. 625 e disciplinati dall’art. 636 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”). I corsi sono attualmente circa trentamila, e sono organizzati da enti, associazioni, comitati o scuole a livello locale, tutti finanziati dal Ministero degli Affari esteri. I docenti impiegati sono assunti in base alla normativa locale, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento. Si stima che gli allievi dei corsi di lingua italiana siano nel mondo oltre mezzo milione. La vigilanza sulla conduzione dei corsi spetta al Consolato competente per territorio, ove sono istituiti uffici scolastici con personale dei ruoli dirigenziale, docente e amministrativo.

Talora, e più spesso nei Paesi europei, a provvedere ai corsi sono insegnanti di ruolo distaccati presso il Ministero degli Affari esteri, che provvede a smistarli nelle varie circoscrizioni consolari.

Un’ulteriore modalità per la diffusione della lingua italiana è quella della stipula, nelle circoscrizioni consolari ove maggiore è la presenza di una comunità italiana, di convenzioni con le autorità scolastiche locali per l’inserimento dell’italiano nei rispettivi sistemi educativi. Le autorità italiane contribuiscono in tal caso alla formazione dei docenti locali, nonché con la fornitura di materiale didattico.

Per quanto poi concerne la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero, essa si inquadra nella recente rinnovata consapevolezza dell’importanza dell’internazionalizzazione del ‘sistema Italia’, registrata e ad un tempo rilanciata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56 (“Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore”). In tale contesto i circa 150 Uffici commerciali presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, unitamente ai 104 Uffici dell’I.C.E. (Istituto per il commercio estero) e alle 66 Camere di commercio italiane all’estero, vengono a costituire una rete di primaria importanza, tanto più che la citata legge n. 56/2005 ha previsto la costituzione di Sportelli unici all’estero, operanti in accordo con le Rappresentanze diplomatico-consolari, per la consulenza e l’assistenza alle imprese, e soprattutto mediante il coordinamento delle iniziative promozionali realizzate localmente da tutti gli attori nazionali, incluse le regioni. La prima fase dell’iniziativa ha visto già nel 2004 l’integrazione fra rappresentanze diplomatico-consolari e Uffici dell’I.C.E.


 

Articolo 1, comma 944
(Interventi per la salvaguardia di Venezia)

 

944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

 

 

Il comma 944autorizza la spesa di 85 milioni di euro per il 2007 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992 e prevede che tali risorse siano ripartite secondo le modalità dettate dall’art. 3, comma 2, della legge n. 295 del 1998.

 

Si noti che la disposizione recata dal comma in esame è identica, nella sostanza, a quella contenuta nell’art. 50, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) che in passato aveva provveduto a rifinanziare, per il triennio 1999-2001, la legge 5 febbraio 1992, n. 139, che si proponeva di finanziare una serie di interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Si ricorda, quanto ai criteri dettati dall’art. 3, comma 2, della legge n. 295/1998, che tale disposizione ha autorizzato limiti di impegno destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, senza prevedere (a differenza dei precedenti interventi normativi) una ripartizione delle somme per tipologia di intervento, ma limitandosi a prevedere che la ripartizione debba avvenire “sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

L’art. 4 della citata legge n. 798/1984 ha istituito un Comitato (presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituito dai ministri indicati, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato) cui è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché di esprimere suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Lo stesso articolo prevede che il Comitato trasmetta al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

L’ultima relazione (Doc. CXLVII, n. 5[269]) è stata trasmessa alle Camere il 6 ottobre 2005.

In tale documento viene fornito un quadro riepilogativo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2004 assegnati dallo Stato per la salvaguardia di Venezia (ivi compresi quelli assegnati dal CIPE al “Sistema MO.S.E.” nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001) che ammontano a 8,5 miliardi di euro.

A tale importo va poi aggiunto il finanziamento di 380 milioni di euro disposto dalla delibera CIPE n. 74 del 29 marzo 2006[270] per la continuazione dei lavori relativi al “progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.” a valere sui fondi recati dall’art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005.

Lo stanziamento complessivo (escluse le somme autorizzate dal comma in esame) risulta quindi di circa 8,9 miliardi di euro.

Nella medesima relazione si auspica lo stanziamento di “ulteriori fondi per la legislazione speciale per Venezia” per proseguire “in una visione sistemica e globale dell’opera di salvaguardia”.

 


 

Articolo 1, comma 945
(Finanziamento alla Regione Friuli-Venezia Giulia
per opere infrastrutturali)

 

945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.

 

 

Il comma 945 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; lo stanziamento è finalizzato esclusivamente al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, del tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.

 

Si ricorda che l’intervento citato rientra nel progetto denominato “Grande Viabilità Triestina”, costituito da una serie di interventi che hanno l’obiettivo di rendere più scorrevole e sicuro il traffico veicolare e commerciale diretto verso la zona industriale ed il porto.

Gli interventi sono in parte già realizzati ed in parte in fase di esecuzione. In particolare, il nuovo tracciato stradale denominato 2° stralcio del 3° lotto della Grande Viabilità di Trieste collega, con uno sviluppo complessivo di 5,5 Km, il tratto della Grande Viabilità Triestina già realizzato dal Comune di Trieste in località Gattinara al tronco autostradale realizzato dall'ANAS a Padriciano in corrispondenza dell'Area di Ricerca.

Relativamente alle opere descritte la stazione appaltante ha quantificato maggiori oneri per un importo pari a di 43 milioni di euro, dovuti ai rilevanti lavori di scavo in galleria necessari[271].

 


 

Articolo 1, commi 946-948
(Assegnazione di entrate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)

 


946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente: «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:».

947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «otto decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,1 decimi».

948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:

a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;

b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000.


 

 

I commi 946-948 introducono modifiche all’ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia con decorrenza 1° gennaio 2008 stabilendo un incremento della quota di compartecipazione all’IVA al fine di assicurare il finanziamento delle funzioni trasferite alla regione in materia di viabilità e trasporti, trasferimento disposto dalle norme di attuazione dello Statuto speciale emanate con il D.Lgs. n. 111 del 2004.

 

I commi 946 e 947 modificano l’articolo 49 dello Statuto speciale (L. Cost. 1/1963) che costituisce la base dell’ordinamento finanziario della regione.

 

Il comma 946 modifica in senso più rispondente ai principi di federalismo fiscale stabiliti dall’articolo 119 della Costituzione il primo periodo dell’articolo 49 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, nella disposizione che qualifica la natura delle risorse finanziarie spettanti alla regione. Il testo precedente definiva quelle risorse come “proventi dello Stato” “devoluti” alla regione. La disposizione posta ora in sostituzione qualifica più adeguatamente quelle risorse come entrate tributarie erariali che lo statuto attribuisce (spettano) alla regione. La nuova qualificazione fa si che la Regione diviene titolare originario di quelle somme, somme che escono dal bilancio dello Stato (come già avviene per la regione Sicilia) e sono riscosse (o possono essere riscosse) direttamente dalla regione. Resta immutato invece il riferimento alla natura delle somme spettanti che restano ancorate agli incassi sul territorio della regione e non al verificarsi del presupposto tributario. Restano perciò esclusi da tale spettanza i tributi il cui presupposto di imposta si sia determinato nel territorio della Regione ma che per varie cause sono versati fuori del territorio di questa.

 

Si ricorda che le disposizioni finanziarie dello statuto (L.cost. n. 1/1963, Titolo IV), secondo quanto dispone l’articolo 63, quinto comma dello stesso, possono essere modificate con legge ordinaria sentita, in ogni caso, la regione. Si segnala inoltre che formulazioni che qualificano le compartecipazioni erariali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome quali somme ‘devolute’ o ‘attribuite’ dallo Stato sono ancora presenti nello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (artt. 69, 70, 75) e Valle d’Aosta (art. 12). Sono inoltre ‘devolute’, anche se l’articolo 8 dello statuto non le qualifica direttamente come tali, le compartecipazioni erariali stabilite per la regione Sardegna.

 

Il comma 947 dispone l’aumento da 8/10 a 9,1/10 della quota di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al gettito dell’IVA interna riscossa nel territorio della Regione. L’aumento della compartecipazione è correlato all’esercizio delle funzioni trasferite in materia di viabilità.

 

Con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti” sono state trasferite alla regione funzioni amministrative esercitate dallo Stato e dall’ANAS spa Compartimento del Friuli-V.G. e con esse gli oneri relativi anche alla gestione e manutenzione di strade di interesse regionale e di strade di interesse statale a gestione regionale. Le disposizioni del decreto legislativo – secondo quanto disposto dall’articolo 15 citato dalla norma in esame - entrano in vigore successivamente alla legge o alle leggi statali emanate secondo quanto disposto dall’articolo 63 dello statuto, che recepiscono gli accordi intercorsi tra stato e regione per la definizione degli oneri complessivi necessari all’esercizio delle funzioni trasferite.

 

Per sostenere parte di questi nuovi oneri Stato e Regione hanno convenuto l’ulteriore assegnazione di una risorsa pari a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2008, somma assicurata, anche nella sua evoluzione, dall’aumento di un punto decimale della compartecipazione al gettito dell’IVA interna. Dal finanziamento restano esclusi gli oneri relativi ai servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto (elencate all’articolo 9, comma 7 del decreto legislativo n. 111/2004). I servizi di trasporto ferroviario interregionale da assegnare alla gestione della regione Friuli-Venezia Giulia saranno individuati da un protocollo di intesa che dovrà intervenire fra il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti e le due regioni interessate e, come indicato nel comma in esame, in quella sede ne sarà quantificato l’onere.

 

Il comma 948 dispone la decorrenza dell’aumento della compartecipazione all’IVA a partire dal 2008 e dispone inoltre per la copertura del relativo onere.

 

La Relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato specifica che l’onere di 105 milioni è quantificato con riferimento ai dati degli incassi IVA nell’anno 2005. L’onere è posto:

-        per 30 milioni già stanziati per l’anno 2008 dall’art. 18, comma 521 dell’A.S. 1183 come ulteriore finanziamento del completamento del terzo lotto, secondo stralcio, del tratto Gattinara-Padriciano della grande viabilità triestina (ora comma 945 della legge finanziaria limitato al solo 2007);

-        4,9 milioni di euro quale riduzione delle risorse destinate alla regione Friuli Venezia-Giulia per l’esercizio della funzione in materia di motorizzazione civile;

-        70,283 milioni di euro quale riduzione a decorrere dal 2008 delle risorse presenti negli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dei trasporti destinate ai Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese, istituiti dall’art. 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006.

 

In particolare il comma 948 riduce le dotazioni per il 2008 del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dei trasporti per 1.875.000 euro e l’analogo Fondo del Ministero dell’economia e delle finanze per 68.408.000 euro, per complessivi 70.283.000 euro.

 


 

Articolo 1, comma 949
(Interventi per Roma-capitale della Repubblica)

 

949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modifica­zioni, è autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

Il comma 949 autorizza la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e di 170 milioni di euro per il 2009 per la prosecuzione degli interventi per Roma-Capitale della Repubblica di cui alla legge n. 396 del 1990.

 

La legge n. 396 del 1990 prevede una pluralità di obiettivi per l’assolvimento da parte della città di Roma del suo ruolo di capitale.

Per realizzare tali obiettivi con DM 1° marzo 1992 è stato approvato il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato (articolato per settori di intervento per ciascuno degli obiettivi previsti dalla legge), successivamente integrato e modificato con una serie di decreti ministeriali, al fine di inserire nuovi interventi, escludere quelli non più rispondenti alle finalità stabilite dal programma ed assegnare nuove risorse finanziari. L’ultimo di tali decreti è il DM 29 settembre 2005[272]. La legge n. 396 ha previsto, all’art. 6, che il Ministro per i problemi delle aree urbane predisponga annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione sullo stato di attuazione del programma. L’ultima relazione è stata trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle Camere il 5 luglio 2002 (Doc. LXXXIV, n. 1[273]). In merito allo stato di attuazione del Programma degli interventi anche la Corte dei conti aveva provveduto ad espletare un’indagine (esercizi 1990-1999) che è stata anch’essa trasmessa alle Camere in data 6 febbraio 2001.

Si ricorda, infine, che nella tabella F della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), per la legge 396 del 1990, all’art. 10, comma 1 (Fondo attuazione interventi per Roma capitale, U.p.b. 3.2.3.20 - capitolo 7657/Infrastrutture) era previsto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2006.

 


 

Articolo 1, commi 950-962
(Partecipazione italiana alle EXPO del 2008, 2010 e 2015)

 


950. Per il finanziamento della promo­zione della candidatura italiana all'Espo­sizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.

951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragoz­za del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009.

952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009.

953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.

954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.

955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.

957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.

958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.

962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.


 

 

Il comma 950 autorizza uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 2007 e di un milione per il 2008, per il finanziamento della promozione della candidatura ad ospitare in una città italiana l'Esposizione Universale che si svolgerà dal 1° maggio al 31 ottobre del 2015. Il comma in oggetto individua espressamente nella Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, la struttura competente alla realizzazione di tali attività promozionali

Si ricorda che l’Esposizione Universale si tiene ogni cinque anni; l’ultima edizione si è svolta a Aichi in Giappone e la prossima si terrà, appunto, a Shangai, Cina, nel 2010. L’Expo del 2015 sarà dedicata al tema “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”.

Milano e Smirne (Turchia) sono le due città ufficialmente candidate presso il Bureau International des Expositions (BIE) a ospitare l’esposizione del 2015.

L'Italia sarà dunque impegnata in una campagna volta a ottenere il più alto numero di voti fra i 98 Paesi membri del BIE che nella primavera del 2008 sceglieranno, fra le due contendenti, la città che ospiterà la manifestazione.

 

I commi 951 e 952 sono volti ad assicurare le disponibilità finanziarie necessarie per la partecipazione a due importanti manifestazioni internazionali:

§      l’Esposizione internazionale di Saragozza, che si terrà dal 14 giugno al 14 settembre 2008 ed avrà per tema “L’acqua e lo sviluppo sostenibile”;

§      l’Esposizione Universale di Shangai, che si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre 2010 sui temi dell’ambiente urbano e dello sviluppo sostenibile (il titolo è: “Migliore città, migliore vita”).

Ai sensi del comma 951, per la partecipazione all'Esposizione di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2007, di euro 3.800.000 per il 2008 e di euro 450.000 per il 2009, mentre il successivo comma 952, ai fini della partecipazione all'Esposizione di Shanghai 2010, autorizza la spesa di euro 800.000 per il 2007, di euro 1.250.000 per il 2008 e di euro 7.000.000 per il 2009.

Si segnala che analoghi provvedimenti furono adottati al fine di garantire il necessario supporto organizzativo alla partecipazione italiana alle due ultime esposizioni universali (Hannover 2000 e Aichi 2005).

 

I successivi commi 953-961 recano le disposizioni organizzative inerenti alla partecipazione italiana alle due manifestazioni in questione, mentre il comma 962 definisce le modalità con le quali si farà luogo alla copertura finanziaria di tali disposizioni.

 

In particolare, il comma 953 istituisce un Commissariato per l'Expo di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Expo di Shanghai 2010, e prevede che le due strutture cessino di operare entro nove mesi dalla chiusura delle rispettive Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di pertinenza (termine così incrementato rispetto ai sei mesi previsti dall’articolo 2 della legge n. 360/2003 per il Commissariato generale per l’Expo 2005 di Aichi).

 

Il comma 954 prevede che la responsabilità delle due strutture sia affidata, rispettivamente, al Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed al Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010, da nominare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale.

 

In base al comma 955 sidovrà procedere, sempre con decreto del Ministro degli affari esteri, alla nomina dei Segretari generali del Commissariato per Saragozza 2008 e del Commissariato generale per Shangai 2010. Le funzioni attribuite ai due Segretari generali, che nel testo del comma non sono peraltro enunciate, salvo che per quanto attiene al conferimento del ruolo di supplenti in caso di assenza o impedimento dei rispettivi Commissari, dovranno essere esercitate “in raccordo” con questi. L’incarico andrà conferito in entrambi i casi a funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, ed avrà, a quanto è dato di ritenere, carattere di esclusività, dal momento che si prevede, ai sensi del successivo comma 958, il collocamento in posizione di fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico.

 

Il comma 956 definisce le competenze del Commissario per l’Esposizione di Saragozza e del Commissario generale per l’Esposizione di Shangai, i quali:

§      anche in deroga alle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato per ciò che attiene ai contratti, sono chiamati a gestire le risorse di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e a ordinare le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni;

§      devono presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute. In proposito, si segnala che, a differenza di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 dell’analogo provvedimento relativo alla partecipazione italiana all’Expo 2005 di Aichi (la citata legge 360/2003), il comma 956 qui in commento, oltre a prevedere un termine più lungo per la presentazione al Ministero degli affari esteri del rendiconto finale, non ne prevede l’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari.

 

Il comma 957 prevede che tanto il Commissario per l’Esposizione di Saragozza che il Commissario generale per l’Esposizione di Shangai si avvalgano nello svolgimento delle proprie funzioni del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Si segnala che in base al provvedimento relativo all’Expo 2005 di Aichi (legge n. 360 del 2003), l’incarico di supporto al Commissario generale poteva essere conferito ad una platea più ampia di soggetti.

Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.

 

Alla stregua del comma 958, come già accennato, si prevede che il Commissario per l’Expo 2008 di Saragozza ed il Commissario generale per l’Expo 2010 di Shangai, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, e i rispettivi Segretari generali e Direttori amministrativi siano collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 (“Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”) o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

 

Il comma 959 prevede che al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai Direttori amministrativi ed al restante personale spetti, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico, un’indennità, che verrà stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

 

Il comma 960 prevede che, per i periodi di servizio prestati fuori sede, sia corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

 

Il comma 961 prevede che, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.

 

Il comma 962 prevede che agli oneri inerenti al funzionamento degli apparati amministrativi disposti sulla scorta dei commi 953-961 debba farsi fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952. Pertanto gli stanziamenti precedentemente richiamati (per la partecipazione all'Esposizione di Saragozza del 2008, euro 2.000.000 per il 2007, euro 3.800.000 per il 2008 ed euro 450.000 per il 2009; per la partecipazione all'Esposizione di Shanghai 2010, euro 800.000 per il 2007, euro 1.250.000 per il 2008 ed euro 7.000.000 per il 2009) sono destinati a coprire tanto gli oneri inerenti alle attività operative che le spese di funzionamento.

 


 

Articolo 1, comma 963
(Contributi erariali al comune di Roma
quale sede della Capitale)

 


963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.


 

 

Il comma 963 dispone l’incremento di 175 milioni di euro annui dei contributi assegnati al comune di Roma, ai sensi della legge n. 1280 del 1964, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale.

 

L’aumento del contributo è disposto a decorrere dall’anno 2007 fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali[274].

Si ricorda in proposito che la nota di aggiornamento al DPEF include, tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2007 da presentare entro il 15 novembre, un disegno di legge di delega recante norme di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale.

 

Attualmente, il contributo autorizzato ai sensi della legge n. 1280/1964 - come rideterminato nel corso degli anni da successivi provvedimenti legislativi - risulta pari a 121,4 milioni di euro[275].

Tale contributo è iscritto nel Fondo consolidato, istituito ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 (cap. 1318, UPB 2.1.2.6/Ministero dell’interno), nel quale confluiscono diversi contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi.

 

Va ricordato, inoltre, che per le medesime finalità di cui alla legge n. 1280/1964, ulteriori contributi erariali correnti sono stati autorizzati in favore del comune di Roma. In particolare, l’articolo 27, comma 3, della legge n. 448/2001, ha incrementato i trasferimenti erariali correnti a favore del comune di Roma di 103,29 milioni di euroa decorrere dal 2002, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene quale sede della Capitale.

Tuttavia, in conseguenza dell’aumento del livello complessivo dei trasferimenti erariali, ilcomune di Roma è stato peraltro escluso dalla ripartizione delle risorse aggiuntive di cui beneficiano i cd. “enti sottodotati”, cioè gli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza (tra i quali rientrava il comune di Roma).

 

Si ricorda, infine, che per il triennio 2007-2009, in favore del comune di Roma, è stato altresì autorizzato, ai sensi del comma 949 della legge finanziaria in esame, il rifinanziamento della legge n. 396/1990, recante interventi di carattere infrastrutturale, ambientale e culturale per Roma, capitale della Repubblica, di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per il 2009 (cfr. la relativa scheda di lettura).


 

Articolo 1, comma 964
(Alta velocità Torino-Milano-Napoli)

 


964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.


 

 

Il comma 964 prevede un’autorizzazione di spesa complessiva di 8.100 milioni di euro per il periodo 2007-2021 finalizzata alla prosecuzione degli interventi relativi al sistema “Alta velocità/Alta capacità” della linea Torino – Milano – Napoli

In particolare, si prevede la seguente ripartizione della dotazione finanziaria sopra riportata:

§      400 milioni di euro per l’anno 2007;

§      1.300 milioni di euro per l’anno 2008;

§      1.600 milioni di euro per l’anno 2009;

§      4.800 milioni di euro per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro per ciascun anno.

 

Le dotazioni finanziarie annue citate sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (400 milioni nel 2007, 900 milioni nel 2008 e 1.600 milioni nel 2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Circa l’Alta velocità, si ricorda che l'articolo 75della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva introdotto disposizioni in materia di finanziamenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema Alta velocità/Alta capacità, nel quadro dell’impostazione affermata dai documenti di programmazione economico-finanziaria, secondo la quale occorreva promuovere un sostanziale coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici, e in particolare, di quelli destinati ad interventi infrastrutturali, attraverso varie forme di partenariato pubblico-privato. Su tale modalità di finanziamento e sulla evoluzione successiva, si rinvia alla scheda di lettura dei commi 966-969.

 


 

Articolo 1, comma 965
(Finanziamento della linea ferroviaria Parma-La Spezia - Pontremolese)

 

965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

 

Il comma 965 prevede una autorizzazione di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali ed, in particolar modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero.


 

Articolo 1, comma 966-969
(Assunzione da parte dello Stato del debito Infrastrutture S.p.A.)

 


966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità «Linea Torino-Milano-Napoli», nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa, sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.

968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonché l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.

969. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonché i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze.


 

 

Il comma 966 dispone l’assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. (ISPA) fino al 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità “Linea Torino-Milano-Napoli“, nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura.

Sono conseguentemente abrogate le disposizioni che prevedono l’accollo o la garanzia da parte dello Stato di una parte del debito nei confronti di ISPA (art. 75, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, ultimo periodo, legge n. 289/2002) e dispongono la destinazione prioritaria dei proventi derivanti dall’utilizzo del sistema «Alta velocità/alta capacità» al rimborso dei finanziamenti concessi da ISPA medesima (art. 75, comma 4, legge n. 289/2002).

Restano comunque salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da ISPA.

 

La legge finanziaria per il 2003 ha introdotto un meccanismo di finanziamento delle opere per il completamento del sistema di trasporto ferroviario ad alta velocità/alta capacità (AV/AC) da parte del gestore della infrastruttura ferroviaria (TAV/RFI), basato su prestiti concessi allo stesso gestore da parte di Infrastrutture S.p.A. (ISPA) - successivamente fusa per incorporazione nella Cassa Depositi e Prestiti dal 1° gennaio 2006 - che si finanzia sul mercato dei capitali principalmente con emissione di obbligazioni. Il rimborso dei prestiti erogati da ISPA ad RFI/TAV, avrebbe dovuto essere assicurato:

-        dai flussi di cassa generati nel periodo di sfruttamento economico dell’opera, cioè dai corrispettivi pagati dai gestori dei servizi di trasporto al gestore della infrastruttura)

-        dai trasferimenti dello Stato ad RFI/TAV per la parte del servizio del debito non coperta dai predetti flussi di cassa.

 

Si ricorda che EUROSTAT, con decisione del maggio 2005, ha riclassificato le passività di ISPA nel debito dello Stato[276].

 

Secondo quanto risulta dall’aggiornamento annuale del programma di Stabilità dell’Italia, presentato nel dicembre 2006, il Governo ha ritenuto opportuno procedere all’accollo del debito ex ISPA: «ciò avrebbe il beneficio di rendere più coerente la rappresentazione contabile di tale debito che attualmente, pur essendo stato riclassificato a tutti gli effetti quale “debito pubblico”, è, formalmente, in capo ad un soggetto – RFI/TAV – al di fuori del perimetro della Pubblica Amministrazione. Questa operazione comporterà un peggioramento dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione per il 2006 di circa 13 miliardi. Queste operazioni, chiudendo una fase in cui differenti sistemi di finanziamento si sono stratificati dalla partenza del progetto nel 1991 ad oggi, consentiranno unaristrutturazione del sistema di finanziamento della rete AV/AC volta a dare certezza alla disponibilità dei fondi necessari al completamento dell’opera. Infatti grazie all’operazione di accollo, e previo l’assenso dell’assemblea degli obbligazionisti (dei titoli emessi da ISPA), si renderanno disponibili i corrispettivi (pedaggi) che i gestori dei servizi di trasporto ferroviario pagheranno al gestore della rete ferroviaria AV/AC, attualmente destinati prioritariamente al soddisfacimento del debito ex-ISPA. In sintesi il fabbisogno finanziario del progetto Torino-Milano-Napoli viene stimato in circa 33,2 miliardi.»

 

Il comma 967 dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.a.) – in cui, si ripete, è stata fusa per incorporazione ISPA a seguito della legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 79-83, legge n. 266/2005 – promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da ISPA.

L’articolo 1, comma 81, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) dispone infatti che la Cassa depositi e prestiti continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino al 1° gennaio 2006. Trattasi degli interventi relativi ad investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema alta velocità/alta capacità.

 

A seguito della liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi derivanti dall’utilizzo del sistema «Alta velocità/alta capacità» al rimborso dei finanziamenti concessi da ISPA e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.

 

Si rileva che appare carente un coordinamento tra:

-       l’ultimo periodo del comma 966, che prevede l’abrogazione (con efficacia dunque dal 1° gennaio 2007) dell’art. 75, comma 4, della legge finanziaria 2003, che dispone la destinazione dei crediti e proventi derivanti dall’utilizzo del sistema «Alta velocità/alta capacità» al rimborso dei finanziamenti concessi da ISPA e

-       il secondo periodo del comma 967, che dispone la cessazione della destinazione disposta dal predetto art. 75, comma 4, dal momento della liquidazione del patrimonio separato costituito da ISPA da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2006 (cfr. infra) ha disposto in proposito che la cessazione della destinazione dei crediti e dei proventi ha luogo al momento della liberazione del patrimonio separato dalle obbligazioni derivanti dai titoli e dai mutui di ISPA (art. 2).

 

Il comma 968 esclude la rilevanza a fini fiscali dell’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato e dell’estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del gruppo disposte dai commi precedenti.

 

Il comma 969 rimette ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze i criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato del debito di ISPA, di liquidazione del patrimonio separato di ISPA da parte della Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri di attuazione del comma 964 (per il quale si rinvia alla relativa scheda).

 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2006[277] è stato disciplinato l'accollo del debito già contratto da Infrastrutture S.p.a. a carico del bilancio dello Stato.

Sono rimesse a «CDP S.p.a.» le iniziative necessarie per ottenere l'adesione, da parte dei creditori del patrimonio separato, all'accollo da parte dello Stato delle obbligazioni derivanti dai titoli e dai mutui di ISPA. Gli oneri derivanti dai predetti rapporti sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato con efficacia dalla data del decreto (27 dicembre 2006).

Alla liquidazione del patrimonio separato si procede secondo le modalità previste dall'art. 2447-novies del codice civile[278].

 

Ai sensi del comma 1364, relativo all’entrata in vigore, le disposizioni in esame entrano in vigore nel giorno stesso di pubblicazione della legge (27 dicembre 2006).

Viene quindi fissata una data diversa da quella prevista per l'entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2007).

 

Si ricorda che l’articolo 11 della legge n. 468/78, che definisce il contenuto proprio della legge finanziaria, dispone, al comma 3, che la legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Le disposizioni in esame hanno comportato un peggioramento dell’indebitamento netto del 2006 pari a 12.950 milioni di euro, pari allo 0,9% del PIL.

 


 

Articolo 1, comma 970
(Canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
Alta velocità/Alta capacità)

 

970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento».

 

 

Il comma 970 modifica il comma 8 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 188/2003[279] relativo ai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ove viene previsto che l’incremento annuo del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Alta velocità/Alta capacità non debba comunque essere inferiore al 2 per cento.

 

Ai sensi del citato articolo 17, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI), previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (comma 1).

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso (comma 2).

Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo 14 (comma 3).

Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete (comma 4).

Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri (comma 5):

a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;

b)  saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;

c)  usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;

d)  velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;

e)  consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

In base al comma 8, il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione.


 

Articolo 1, comma 971
(Contributo a Trenitalia S.p.A.)

 

971. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.

 

 

Il comma 971 prevede un’autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2007 a favore di Trenitalia S.p.a. a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico forniti - ai sensi del regolamento 1191/69/CEE e in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE - fino al 2003.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Relativamente all’assetto del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., si ricorda che, a seguito del processo di “divisionalizzazione” della società Ferrovie dello Stato[280], è stato avviato un processo di separazione societaria conclusosi con la costituzione, il 1° giugno 2000, di una società che svolge l’attività di trasporto (ITF Spa, attualmente Trenitalia s.p.a.), e il 1° luglio 2001, di una società per la gestione dell’infrastruttura (RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa)[281], mentre FS s.p.a. ha assunto il ruolo di società holding.

Per quanto concerne gli strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato s.p.a.. e lo Stato, l'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994) ha disposto che il contratto di programma regoli, in particolare, gli oneri di gestione dell’infrastruttura posti a carico dello Stato e gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza della rete, mentre il contratto di servizio pubblico disciplini essenzialmente gli obblighi di servizio pubblico posti a carico della società medesima.

 

In via generale, il contratto di servizio è lo strumento negoziale che regola i rapporti tra amministrazione pubblica ed imprese di trasporto al fine di garantire servizi di trasporto adeguati alle esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio, nonché di garantire agevolazioni in favore di determinate categorie di utenti. Nella misura in cui tali servizi siano in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa, l’autorità pubblica, a fronte dell’obbligo di offrire detti servizi, eroga una compensazione corrispondente.

L’articolo 73 del Trattato CE costituisce la base normativa di riferimento in materia di obblighi di servizio pubblico, sancendo la compatibilità degli aiuti di Stato richiesti in quanto corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti la nozione di pubblico servizio. Più precisamente, l’art. 14 del regolamento CEE 1191/69 in materia di obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti, definisce il contratto di servizio pubblico come un “contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti”.

Il contratto di servizio si rende necessario nella misura in cui le esigenze sopra ricordate non possano essere soddisfatte se non attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.

 

Come già detto, gli obblighi di servizio pubblico posti a carico della società Ferrovie dello stato s.p.a. sono disciplinati con contratto di servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994). L’oggetto del contratto di servizio è costituito dai rapporti tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e la società Trenitalia Spa relativi ai servizi ferroviari viaggiatori: a partire dal contratto di servizio 2002-2003 sono stati esclusi gli obblighi di servizio pubblico relativi al trasporto delle merci, a seguito della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario operata in applicazione dell’articolo 131 della legge finanziaria per il 2001 (L 388/2000) a norma del quale sono state rilasciate licenze ad imprese diverse da Trenitalia, le quali, già dall’anno 2001, hanno cominciato ad operare nel settore del trasporto merci. Il perimetro degli obblighi di servizio disciplinati dal contratto di servizio è costituto da:

-        servizi di trasporto regionali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, comprensivi dei servizi interregionali indivisi; a partire dal contratto di servizio 2001-2002, non sono stati più contemplati i servizi di trasporto regionale nelle regioni a statuto ordinario in virtù del passaggio a tali regioni delle competenze sul trasporto ferroviario regionale ai sensi del DPCM 16 novembre 2000;

-        servizi di trasporto notturno e i servizi di rinforzo dell’offerta programmata in relazione a picchi di domanda in periodi a maggiore intensità di traffico (treni periodici);

-        agevolazioni tariffarie a particolari categorie di viaggiatori.

L’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE – recepita nell’ordinamento italiano con DPR 8 luglio 1998, n. 277, poi abrogato dal d. lgs. n. 188/2003 - prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto.

Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i princìpi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro.

 


 

Articolo 1, comma 972
(Rimborso degli interessi per la realizzazione del Sistema Alta velocità/ Alta capacità)

 


972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007 - 2009, è posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di euro 27 milioni, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1o agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità».


 

 

Il comma 972 pone a carico dello Stato – per un importo annuo di 27 milioni di euro per il triennio 2007-2009 – l’onere del debito contratto con la società Infrastrutture s.p.a. per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 con riferimento alla realizzazione del Sistema Alta velocità/ Alta capacità (AV/AC).

L’assunzione dell’onere è finalizzata al rimborso degli interessi e alla restituzione delle quote capitale dei mutui accesi ai sensi del D.L. n. 505/1993[282].

La relazione tecnica allegata al testo originario precisava che, tra le diverse problematiche affrontate dall’articolo 134, di cui la norma era contenuta nel comma 3, figura quella del “pagamento del servizio del debito – da corrispondere a Cassa depositi e prestiti, subentrata ad Infrastrutture s.p.a. – già contratto per il finanziamento della rete AC/AV (asse Torino-Milano_Napoli), nonché dei mutui accesi in applicazione della legge n. 78 del 1994”.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 505/1993 aveva autorizzato il Ministero del tesoro a garantire l'I.R.I. s.p.a. e l'ENI s.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità s.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facessero parte anche aziende controllate dall'I.R.I. e dall'ENI affidatari degli interventi relativi al sistema «Alta Velocità», di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia sarebbe cessata - ai sensi della disposizione - a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro avrebbe inoltre garantito l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. ovvero alle società derivanti dalla sua scissione nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge, l'articolo 2, comma primo, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210 (secondo cui le Ferrovie dello Stato provvede a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato), si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari per operazioni di locazione finanziaria, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla «Ferrovie dello Stato S.p.a.», a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.

 


 

Articolo 1, comma 973
(Oneri di servizio pubblico per il trasporto locale ferroviario)

 


973. È autorizzata la spesa comples­siva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.


 

 

Il comma 973 autorizza la spesa complessiva di 311 milioni di euro per l'anno 2007, per l’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio tra regioni e Trenitalia Spa stipulati ai sensi dell’art. 52 della legge n. 388/2000, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

Nel testo originario le risorse erano destinate anche all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI)

Lo stanziamento è finalizzato esclusivamente per l’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in base a contratti di servizio con le Regioni ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 422/1997[283], del DPCM 16 novembre 2000 e dell’articolo 52 della legge n. 388/2000[284].

 

L’articolo 9 del D.Lgs. n. 422/1997 relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A. ha previsto con decorrenza 1° giugno 1999 la delega alle regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale. Per tali servizi, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19[285]. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999.

Il DPCM 16 novembre 2000 prevede l’individuazione e il trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti relativi ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.: a decorrere dal 1° gennaio 2001, le regioni firmatarie degli accordi di programma con il Ministero dei trasporti subentrano allo Stato nel rapporto con Ferrovie dello Stato S.p.A., e stipulano apposito contratto di servizio ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 422/1997.

L’articolo 52 recante norme relative al trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali ai sensi dei decreti legislativi attuativi della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “legge Bassanini”) ha previsto che, nell'àmbito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi fosse destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità.

 


 

Articolo 1, comma 974
(Investimenti nella rete ferroviaria tradizionale)

 

974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.

 

 

Il comma 974 prevede un’ulteriore (rispetto ai contributi quindicennali previsti al comma 975, alla cui scheda si rinvia) autorizzazione di spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale autorizzazione di spesa, per una quota non inferiore al 50 per cento, è destinata agli investimenti nella rete regionale e locale.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (1.600 milioni nel 2007 e 1.200 milioni nel 2008) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 


 

Articolo 1, comma 975
(Interventi per infrastrutture ferroviarie)

 


975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«84. Sono concessi, ai sensi dell'a­rticolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infra­struttura ferroviaria nazionale».


 

 

Il comma 975 modifica il comma 84 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) recante interventi nel settore ferroviario.

 

Il citato comma 84 prevede:

-        la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di contributi per 15 anni - pari a 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 – al fine di proseguire gli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità”;

-        la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di un ulteriore contributo per 15 anni pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di:

-        finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori – da avviare in via anticipata – delle linee AV/AC Milano Genova e Milano – Verona incluso il nodo di Verona, ricompresi nei progetti preliminari approvati con le delibere CIPE n. 78 del 29 settembre 2003 e n. 120 del 5 dicembre 2003.

 

A seguito della novella introdotta dal comma in esame, sono concessi alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi per 15 anni per un ammontare di:

§      100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006al fine di proseguire gli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità” Torino – Milano – Napoli;

§      100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (per un’ulteriore autorizzazione di spesa a tal fine, si veda la scheda relativa al comma 974).

 

La novella quindi lascia inalterato l’ammontare complessivo dei contributi ma modifica la destinazione finale degli stessi.


 

Articolo 1, comma 976
(Ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso)

 

976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

 

 

Il comma 976 destina la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

 

L’autorizzazione di spesa è a valere sulla dotazione finanziaria di 1600 milioni di euro prevista al comma 974 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. A tale proposito, si ricorda che il comma 974 prevede un vincolo di destinazione della dotazione finanziaria ivi prevista: infatti, la spesa, in misura non inferiore al 50 per cento, è destinata agli investimenti nella rete regionale e locale.

 

Il Potenziamento e l’elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Chivasso rientra tra gli interventi previsti dalla cd “legge obiettivo”, n. 443/2001 approvati con il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (delibera Cipe n. 121/2001). L’intervento è stato poi inserito negli aggiornamenti annuali del Programma presentati all’interno del DPEF e l’ultimo in cui compare è il DPEF 2005-2008. Il costo dell’intervento è stato quantificato in 20,6 milioni di euro[286].

 


 

Articolo 1, commi 977-978
(Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale)

 


977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.


 

 

Il comma 977 provvede al rifinanziamento del Programma infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, autorizzando la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Viene inoltre previsto che dei 100 milioni decorrenti dal 2007, 5 milioni di euro siano destinati alle esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo) prevede che “il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma”.

Si rammenta, altresì, che le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento di tale programma, che accolgono le risorse stanziate dall’art. 13 della legge n. 166/2002, come successivamente rifinanziate, sono collocate nell’U.P.B. 1.2.10.2 all’interno dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Per il 2007 tale U.P.B. reca uno stanziamento di competenza di 1.005,911 milioni di euro.

Lo stato di attuazione del Programma infrastrutture strategiche (PIS)

Nel 2° rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi dal titolo Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del luglio 2005 si indica in 235 il numero delle opere incluse nel PIS, (contro le 117 indicate nel 1° Programma delle infrastrutture recato dalla delibera CIPE n. 121/2001) a cui corrisponde una valutazione dei costi (o del valore complessivo) delle opere stesse pari a 264 miliardi di euro.

Si ricorda, altresì, che l’intero universo di riferimento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) è attualmente costituito dalla delibera CIPE n. 130 del 6 aprile 2006[287], che ha provveduto ad aggiornare la delibera CIPE n. 121/2001. Nell’allegato 1 di tale delibera viene indicato un costo complessivo delle opere incluse del PIS pari a 173,4 miliardi di euro, quindi decisamente inferiore alla stima fornita nel citato Rapporto del Servizio studi. Di tale somma, resterebbero da finanziare (risorse da reperire) 58,5 miliardi di euro[288].

Si ricorda, inoltre, che nel recente documento allegato al DPEF 2007-2011 relativo al PIS, il Governo ha provveduto ad individuare le opere prioritarie all’interno del Programma, calcolando altresì il fabbisogno finanziario residuo per il loro completamento in 23,7 miliardi di euro[289].

Si fa notare che il finanziamento quindicennale disposto dal comma in esame corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,3 miliardi di euro[290], pari circa al 14% delle risorse indicate nel citato allegato al DPEF 2007-2001 per il completamento delle sole opere prioritarie.

 

Il comma 978 autorizza un contributo annuale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della sua opera, fra cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che dal 1994 svolge le funzioni collegate all'uso del mare per le attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto, precedentemente svolte dal Ministero della marina mercantile.

Le principali linee di attività del Corpo sono:

§      sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

§      ricerca e soccorso in mare;

§      protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

§      controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali;

§      amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

§      polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

Ulteriori funzioni sono svolte in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero della difesa (arruolamento personale militare), dal Ministero dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), dal Ministero dell’interno (controlli in materia di immigrazione), dal Ministero di grazia e giustizia e dal Dipartimento della protezione civile.

 

Il potenziamento infrastrutturale delle capitanerie di porto è stato dapprima oggetto dell’articolo 39 della legge 979/1982[291] che ha previsto l’emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, con il quale approvare il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla legge nonché alle nuove dotazioni di personale.

La legge 34/1991[292] ha autorizzato, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 120 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per il 1991, lire 40 miliardi per il 1992 e lire 60 miliardi per il 1993 per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile, di cui all'articolo 39 della legge n. 979/1972.

Successivamente l’articolo 30, comma 2 del cosiddetto “collegato infrastrutture”[293] ha previsto la predisposizione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, di un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture di vari corpi dello stato tra cui il Corpo delle capitanerie di porto. Per l'attuazione del programma la legge ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004 dando la possibilità all'amministrazione di assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

 

Articolo 1,comma 979
(Finanziamento Pedemontana lombarda, opere stradali in Lombardia e metropolitana M4 di Milano)

 


979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pede­montana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostra­dali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, è altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo stanzia­mento una quota è destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.


 

 

Il comma 979 autorizza, a valere sulle risorse autorizzate dal comma 977 per il rifinanziamento del Programma infrastrutturali previsto dalla legge obiettivo:

 

§      tre contributi quindicennali per complessivi 80 milioni di euro[294] (10 milioni a decorrere dall'anno 2007, 30 milioni dal 2008 e 40 milioni a decorrere dal 2009), per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda.

Lo stesso comma dispone, a tal fine, che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, nonché dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato.

Relativamente alla Pedemontana Lombarda, si ricorda che con la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006[295] è stato approvato, con le prescrizioni di ordine tecnico e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il progetto preliminare aggiornato dell’opera “Pedemontana lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”.

Nella medesima delibera si legge che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A e che è in corso la revisione della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda S.p.A.

Sotto l’aspetto finanziario la delibera precisa che il costo complessivo dell’opera da approvare ammonta a 4.665,5 milioni di euro e che si presume necessario un contributo pubblico a fondo perduto di 2,750 milioni di euro. Nella stessa delibera si legge, infine, che “è stata sviluppata anche una versione di piano finanziario limitata al lotto funzionale "tratta autostradale A9-Cesano Maderno-A51 e prime parti delle tangenziali di Varese e Como" del costo complessivo di 2.326,535 Meuro … cui corrisponde una previsione di contributo a fondo perduto di 1.205 Meuro”.

 

§      tre contributi quindicennali per complessivi 15 milioni di euro[296] (3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, 6 milioni dal 2008 e altri 6 milioni di euro a decorrere dal 2009) per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate;

Relativamente a tale opera si ricorda che con la delibera CIPE n. 112 del 29 marzo 2006[297] è stata “formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla nuova Linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate, limitatamente alla 1a tratta funzionale tra Lorenteggio e Sforza Policlinico”.

Nella medesima delibera si legge che il soggetto aggiudicatore è il Comune di Milano e che il costo complessivo dell’intervento è quantificato in 788,7 milioni di euro, di cui il Ministero delle infrastrutture ipotizza una copertura per “351,500 Meuro, da risorse del Comune di Milano e, per 197,200 Meuro, da risorse derivanti dai privati …, mentre per il fabbisogno residuo di 240,000 Meuro viene prevista la copertura a carico delle risorse destinate all’attuazione del Programma”.

 

§      una quota “a valere sul medesimo stanziamento” (non specificata nell’ammontare) per il potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibita al trasporto dei pendolari.

Con riguardo a quest’ultima disposizione, il riferimento “al medesimo stanziamento”, benché corretto, non è di immediata comprensione, poiché potrebbe sembrare riferito ai contributi autorizzati per la metropolitana M4.

 


 

Articolo 1, comma 980
(Limiti di impegno relativi alla legge obiettivo)

 


980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.


 

 

Il comma 980 dispone che le quote dei limiti di impegno[298] autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, come rifinanziati dall’articolo 4, comma 176, della legge n. 350/2003, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

 

La norma in esame si riferisce ai limiti di impegno quindicennali autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, nell’importo complessivo di 193,9 milioni di euro per il 2002, di 160,4 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di 109,4 milioni a decorrere dall'anno 2004 per la progettazione e la realizzazione delle c.d. opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal CIPE[299].

Con riferimento alle medesime disposizioni di cui alla legge n. 166/2002, l’articolo 4, comma 176, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha autorizzato nuovi limiti di impegno quindicennali di 195,5 milioni di euro a decorrere dal 2005 e di 245 milioni a decorrere dal 2006.

Peraltro, parte delle risorse stanziate dalla legge n. 166/2002 sono state utilizzate a copertura di oneri recati da diverse disposizioni legislative intervenute successivamente.

 

Per quanto concerne i limiti di impegno decorrenti dal 2003 e 2004, si segnala che un’analoga norma recata dall’articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006) ha già autorizzato la reiscrizione in bilancio, nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, delle quote dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002 decorrenti dagli anni 2003 e 2004non impegnati al 31 dicembre 2005, che, in base alla normativa vigente, avrebbero costituito economie di bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005.

 

In base alla disciplina dettata dall’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[300], infatti, la conservazione in bilancio degli stanziamenti relativi ad annualità e a limiti di impegno, senza formale assunzione dell’impegno di spesa, è limitata soltanto all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio[301].

Per gli stanziamenti relativi ad annualità o a limiti di impegno iscritti negli esercizi finanziari 2002 e 2003 è stata peraltro prevista una disciplina transitoria, in base alla quale il periodo di conservazione in bilancio è stato esteso ai due esercizi finanziari successivi alla prima iscrizione.

In base a tale normativa, dunque, tutte le annualità dei limiti di impegno decorrenti dall’anno 2003 (conservabili in bilancio per due esercizi finanziari successivi alla prima iscrizione) e dall’anno 2004 (conservabili in bilancio per un solo esercizio finanziario), per la quota non impegnata al 31 dicembre 2005, avrebbero costituito economie di bilancio già alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005.

La disposizione introdotta dall’articolo 39 del D.L. n. 273/2005, derogatoria rispetto alla disciplina generale, ha dunque autorizzato che soltanto le prime annualità di tali limiti di impegno (fino all’annualità 2005) andassero in economia, disponendo la loro reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali.

 

Pertanto, con il D.L. n. 273 del 2005 si è provveduto a reiscrivere in bilancio, alla fine del relativo periodo di ammortamento, le quote delle prime tre annualità del limite di impegno decorrente dal 2003 (annualità 2003, 2004 e 2005) e le quote delle prime due annualità del limite di impegno decorrente dal 2004 (annualità 2004 e 2005), che non impegnate entro il 31 dicembre 2005 hanno costituito economie di bilancio.

 

In considerazione di quanto sopra detto, il comma 980 in esame sembrerebbe pertanto intervenire sulle quote dei suddetti limiti di impegno (originariamente decorrenti dagli anni 2003 e 2004) relative all’annualità 2006, che risultano non essere state impegnate al 31 dicembre 2006, e sulle quote del limite di impegno decorrente dal 2005, che, iscritte per la prima volta nell’esercizio finanziario 2005 e non impegnate entro la data del 31 dicembre 2006, andrebbe in economia.

 

La disposizione in esame, derogatoria rispetto alla disciplina generale, è dunque finalizzata a far sì che tali somme costituiscano economie di bilancio e vengano reiscritte nella competenzadegli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del relativo periodo di ammortamento.


 

Articolo 1, comma 981
(Pedemontana di Formia)

 


981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemon­tana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'opera, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.


 

 

Il comma 981, al fine di assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98, autorizza un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Con la delibera CIPE n. 98/2006 è stato approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della “Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia” ed è stata altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera, il cui soggetto aggiudicatore risulta essere l’ANAS S.p.A.

È stato inoltre disposto che il contributo quindicennale previsto dall'art. 1, comma 78, lett. l), della legge n. 266/2005 e fissato in 1,65 milioni di euro nella tabella 1 allegata alla delibera n. 75/2006, è finalizzato al finanziamento della progettazione definitiva e che la decisione sull’assegnazione di contributi per la realizzazione dell'opera, a valere sulle risorse destinate all’attuazione del Programma infrastrutture strategiche, viene rinviata alla fase di esame del progetto definitivo e verrà assunta sulla base del costo definitivo dell'opera, come rideterminato - entro il "limite di spesa" di 439, 16 milioni di euro (costo complessivo del progetto, desumibile dal quadro economico) – “a seguito del recepimento delle prescrizioni della Regione Lazio ed in particolare alla prevista riduzione della sezione stradale”.

Lo stesso comma dispone la copertura di tale contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 92, del decreto legge n. 262/2006, che sono pertanto corrispondentemente ridotte.

Tale comma, come modificato dal comma 1155 della legge finanziaria, ha previsto una procedura per addivenire al trasferimento, in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente (denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» e «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria»), delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.A. nei confronti di Stretto di Messina S.p.A. per la realizzazione del Ponte sullo stretto. In base al successivo comma 93, tali risorse, assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo, sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria.

 

Viene inoltre disposto che il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell’opera, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS S.p.A. ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina.

L’ultimo periodo del comma prevede, infine, che con atto convenzionale si provveda a disciplinare il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.


 

Articolo 1, comma 982
(Autonomia finanziaria delle autorità portuali)

 


982. 1. Per assicurare la autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 982 destina a decorrere dall'anno 2007 a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza, al fine di garantire l’autonomia finanziaria, il gettitodella tassa erariale di imbarco e di sbarco e della tassa di ancoraggio.

Oltre che a fini di promozione dell’autofinanziamento delle attività e di razionalizzazione della spesa, la misura è volta anche a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.

 

La tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima è stata istituita con D.L. 47/1974[302] come tassa da applicarsi sul carico-scarico delle merci ovunque effettuato (quindi sia nei porti che nelle rade o nelle spiagge). La misura della tassa erariale è stata aumentata del 50 per cento rispetto alla misura già modificata dall’articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546: l’aumento non è stato disposto per i servizi di cabotaggio.

La tassa di ancoraggio è stata istituita dall’articolo 2 della legge n. 82/63[303]: il presupposto impositivo della tassa è stato individuato nel compimento di operazioni di commercio da parte di navi nazionali ed estere nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato.

L’articolo 28 della citata legge di riforma del settore portuale (legge n. 84/1994) ha stabilito che il gettito della tassa erariale di imbarco e sbarco e della tassa di ancoraggio fosse interamente acquisito al bilancio dello Stato. La legge ha esteso, a partire dal 1° gennaio 1994, a tutti i porti la tassa portuale sulle merci di cui al richiamato capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all'articolo 1 della legge n. 355/1976 [304]. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito di tale tassa affluisce al bilancio dello Stato; nei porti ove sono istituite le autorità portuali, quest’ultime ricevono solo il 50% del gettito, confluendo il restante 50 % nel bilancio dello Stato per consentire allo stesso di assorbire la mole delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle preesistenti organizzazioni portuali, poste a carico dello Stato dalla medesima legge n. 84 del 1994.

Quanto al piano operativo triennale, esso è previsto dall’articolo 9 della legge n. 84/1994. Tale disposizione, individuando le funzioni del comitato portuale, stabilisca che tale organo approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

Si ricorda che l’articolo 13 del D.L. n. 262/2006[305] è intervenuto sulla funzione, in capo al presidente dell’autorità portuale, di manutenzione dei fondali, sopprimendo la disposizione della legge n. 84/94 che prevedeva che il mantenimento e l’approfondimento dei fondali avvenisse con l'intervento del servizio escavazione porti e, in via subordinata, con le modalità della gara pubblica.

 


 

Articolo 1, comma 983
(Stanziamenti per costruzioni dei porti)

 


983. A decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni dei porti.


 

 

Il comma 983 istituisce presso il Ministero dei trasporti a decorrere dal 2007 un fondo perequativo di ammontare pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi annualmente tra le autorità portuali in base a criteri definiti con decreto del Ministro dei trasporti; conseguentemente vengono soppressi, con la medesima decorrenza, gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzione e manutenzione dei porti. Viene, poi, riconosciuto al Ministro dei trasporti il potere di indirizzo e di verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali.

 

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” - che reca la normativa tuttora vigente nel settore - ha innovato il precedente modello organizzativo, basato su porti interamente pubblici – non più rispondente alle esigenze dell'industria del trasporto marittimo e intermodale e della portualità in generale - introducendo al suo posto il modello denominato “landlord port authority”, caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali - che sono affidate al soggetto pubblico, in particolare alle Autorità portuali - e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, che sono affidate a privati, fermo restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture.

La legge n. 84/94 ha quindi istituito le Autorità portuali negli scali già sede di ente o consorzio portuale (Bari, Brindisi, Civitavecchia, Genova, Napoli, Palermo, Savona, Trieste e Venezia), nonché nei porti di Ancona, Cagliari, Catania, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Ravenna e Taranto. E' stata prevista inoltre la possibilità di istituire nuove Autorità in porti con un significativo traffico di merci, nonché nei porti di Olbia, Piombino e Salerno (a decorrere dal 1° gennaio 1995). Successivamente sono state istituite altre autorità portuali: con DPR 20 marzo 1996 quella di Piombino, con D.P.R. 18 luglio 1998 quella di Gioia Tauro, con DPR 23 giugno 2000 quella di Salerno, con D.P.R. 29 dicembre 2000 quella di Olbia e Golfo Aranci e con D.P.R. 12 aprile 2001 l’autorità portuale di Augusta. Con la legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 65, della legge n. 350/2003) è stata altresì prevista l’istituzione dell’autorità portuale di Manfredonia. Delle complessive 25 autorità portuali, cinque risultano attualmente commissariate[306].

Le Autorità portuali sono chiamate, ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima, a svolgere attività di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza; spettano alle autorità inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti di servizi di interesse generale.

Relativamente alle risorse finanziarie delle autorità portuali, l’articolo 13 della legge n. 84/1994 sono costituite:

a)       dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

b)       dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;

c)       salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge, n. 82/1963[307], e all'articolo 1 della legge n. 355/1976[308] e successive modificazioni e integrazioni (su tale punto, si veda infra);

d)       dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e)       da entrate diverse.

 


 

Articolo 1, commi 984-985
(Autorizzazione per le autorità portuali all’applicazione di un’addizionale su tasse, canoni e diritti e conferma tassa sulle merci sbarcate e imbarcate)

 


984. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 984 riconosce alle autorità portuali l’autorizzazione all’applicazione di un’addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

 

Il comma 985 conferma l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate.

 

Circa la istituzione, sui compiti e sulle risorse finanziarie delle autorità portuali vedi comma 983.


 

Articolo 1, comma 986
(Interpretazione autentica di norme sull’autonomia finanziaria
delle Autorità portuali)

 


986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985, si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.


 

 

Il comma 986 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui ai commi 982 e 985 del testo in esame, che prevedono l’attribuzione alle autorità portuali del gettito della tassa erariale e della tassa di ancoraggio e la conferma dell’attribuzione alle medesime autorità portuali del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate.

Il comma in esame precisa che sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci, le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati.

 

Si ricorda che il comma 982, di contenuto identico a quello del comma 546 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, al fine di garantire l’autonomia finanziaria, ha attribuito a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettitodella tassa erariale di imbarco e di sbarco e della tassa di ancoraggio. Oltre che a fini di promozione dell’autofinanziamento delle attività e di razionalizzazione della spesa, la misura è volta anche a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.

 

La tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima è stata istituita con D.L. 47/1974[309] come tassa da applicarsi sul carico-scarico delle merci ovunque effettuato (quindi sia nei porti che nelle rade o nelle spiagge). La misura della tassa erariale è stata aumentata del 50 per cento rispetto alla misura già modificata dall’articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546: l’aumento non è stato disposto per i servizi di cabotaggio.

La tassa di ancoraggio è stata istituita dall’articolo 2 della legge n. 82/63[310]: il presupposto impositivo della tassa è stato individuato nel compimento di operazioni di commercio da parte di navi nazionali ed estere nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato.

L’articolo 28 della legge di riforma del settore portuale (legge n. 84/1994) ha stabilito che il gettito della tassa erariale di imbarco e sbarco e della tassa di ancoraggio fosse interamente acquisito al bilancio dello Stato.

Quanto al piano operativo triennale, esso è previsto dall’articolo 9 della legge n. 84/1994. Tale disposizione, individuando le funzioni del comitato portuale, stabilisca che tale organo approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

Circa la funzione, in capo al presidente dell’autorità portuale, di manutenzione dei fondali, si veda la scheda relativa all’articolo 1, commi 996- 997.

 

Il successivo comma 985, identico al comma 549 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, ha confermato l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all’articolo 1 della legge n. 355/1976.

Al riguardo, si ricorda che la citata legge n. 84/1994 ha, tra l’altro, esteso, a partire dal 1° gennaio 1994, a tutti i porti la tassa portuale sulle merci di cui al o capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all'articolo 1 della legge n. 355/1976 [311]. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito di tale tassa affluisce al bilancio dello Stato. Nei porti ove sono istituite le autorità portuali, quest’ultime ricevono solo il 50% del gettito, confluendo il restante 50 % nel bilancio dello Stato per consentire allo stesso il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle preesistenti organizzazioni portuali, poste a carico dello Stato dalla medesima legge n. 84 del 1994: la destinazione del 50% del gettito nel bilancio dello Stato è, così, disposta fino al pagamento di tali rate di ammortamento (art. 28).

 


 

Articolo 1, comma 987
(Riscossione tasse uffici doganali)

 

987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.

 

 

Il comma 987 prevede che gli uffici doganali provvedano alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.

 


 

Articolo 1, comma 988
(Esclusione delle autorità portuali dall’applicazione
dei limiti di spesa)

 


988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.


 

 

Il comma 988 esclude le autorità portuali dall’applicazione dei limiti di spesa per gli enti pubblici non territoriali di cui all’articolo 1, comma 57, della legge n. 311/ 2004, che ha introdotto specifici limiti di spesa per tutti gli enti pubblici non territoriali, ivi incluse le Autorità portuali, e precisa che alle Autorità portuali si applica il sistema di tesoreria mista, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e che le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

 

La citata norma, articolo 1, comma 57, della legge n. 311/ 2004, ha fissato un limite all’incremento della spesa degli enti pubblici non territoriali rientranti nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - tra i quali figurano le Autorità portuali - del 4,5% per il 2005 rispetto all’ammontare delle spese effettuate nell’anno 2003, al netto delle spese di personale. Per gli anni 2006 e 2007 è stata prevista la percentuale di incremento del 2 per cento rispetto alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente.

A parziale revisione della disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2005, sono intervenute due ulteriori disposizioni:

§      l'articolo 14-ter del D.L. 115/2005[312] ha disposto l'esclusione per il 2005 dalla citata limitazione dell’incremento di spesa, delle spese di investimento effettuate dalle Autorità portuali istituite a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003.

§      l’articolo 34-septies del D.L. 4/2006[313] ha esteso agli anni 2006 e 2007 – nei limiti di 30 milioni di euro per ciascun anno - la deroga alla limitazione dell’incremento di spesa per le Autorità portuali istituite ai sensi della legge n. 84/94.

Per completezza, si ricorda che l’articolo 1, comma 78, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 destinato a finanziare il consolidamento, la manutenzione straordinaria e il potenziamento delle opere di competenza delle Autorità portuali di recente istituzione (e, comunque, successiva al 30 giugno 2003).

 

Con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9), il sistema di tesoreria unica, istituito dalla legge n. 720/1984, è stato oggetto di rilevati modifiche, e se ne è previsto il graduale superamento in relazione al progressivo conferimento agli enti di funzioni ed entrate proprie.

In sostanza, il sistema della tesoreria unica prevede che gli enti indicati nella Tabella A, in cui rientrano le Autorità portuali, siano obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, una fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente.

Il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere è fissato con decreti del Ministro dell’economia; con il decreto sono definiti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire agli enti interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria, sia nelle contabilità fruttifere che in quelle infruttifere.

 

Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente, provenienti dal settore privato o da enti che non rientrano fra quelli del settore pubblico allargato, e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera. I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

 

Il sistema di tesoreria mista, introdotto con riferimento agli enti territoriali, distingue il regime applicabile alle diverse entrate degli enti, prevedendo che soltanto i fondi provenienti dal bilancio dello Stato (comprese le entrate provenienti da indebitamento assistito dallo Stato) debbano affluire nei conti di tesoreria, mentre le entrate proprie sono escluse dal versamento in tesoreria, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario; tali disponibilità saranno tuttavia utilizzate prioritariamente per i pagamenti di tali enti.


 

Articolo 1, comma 989
(Definizione del sistema di autonomia finanziaria
delle Autorità portuali)

 


989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.


 

 

Il comma 989 prevede un regolamento, ai fini della definizione e del completamento del sistema di autonomia finanziaria - da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – recante la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (previsti dai seguenti atti normativi: L. n. 82/1963; D.L. n. 74/1974; L. n. 355/1976), nonché i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso deirequisiti necessari per la conferma o l’eventuale soppressione delle stesse. Ai fini di tale conferma o soppressione, si prevedeva che si dovesse tener conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

 

Al riguardo si fa presente che il comma demanda la revisione della disciplina sulle tasse e i diritti marittimi ad un regolamento ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina i regolamenti ministeriali.

 

Circa il tema della revisione del sistema dei diritti e delle tasse portuali, si ricorda che l’articolo 100 della legge n. 342 del 2000 aveva recato una delega al Governo per emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi secondo i seguenti criteri: semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione; definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali anche al fine di fare fronte ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'àmbito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti.

Il termine di emanazione del regolamento è stato poi prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 36, comma 1, del “collegato infrastrutture” (L. 166/2002). Allo stato, il regolamento non risulta emanato.

 

Si fa presente che il comma in esame demanda la revisione della disciplina sulle tasse e i diritti marittimi, disciplinata con atti legislativi, ad un regolamento ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge n. 400 del 1988, che contempla i regolamenti ministeriali. Si configura pertanto un’ipotesi di delegificazione, la cui procedura risulta peraltro prevista al comma 2 dello stesso articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

 


 

Articolo 1, comma 990
(Stanziamenti per la realizzazione di opere e servizi previsti nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali)

 


990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.


 

 

Il comma 990 prevede l’adozione di un decreto, di concerto tra il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, per la determinazione, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, della quota di tributi diversi dalle tasse e diritti portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali, con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine

 

Il piano regolatore portuale è previsto dall’articolo 5 della legge n. 84/1994. In particolare, nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III[314], con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) (porti con funzione turistica e da diporto), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nei porti sopra indicati nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti sopra indicati nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura sopra descritta, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

Ai sensi del comma 8 dell’articolo 5, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quanto al piano operativo triennale, esso è previsto dall’articolo 9 della legge n. 84/1994. Tale disposizione, individuando le funzioni del comitato portuale, stabilisca che tale organo approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

Circa la istituzione, sui compiti e sulle risorse finanziarie delle autorità portuali vedi comma 983.

 


 

Articolo 1, comma 991
(Contributo per la
realizzazione di grandi infrastrutture portuali)

 


991. E’ autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e succes­sive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.


 

 

Il comma 991 autorizza un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale (di cui alla L n. 443/2001) per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Le modalità di attribuzione del contributo sono stabilite - previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento – con il decreto di cui al comma 990.

 

Il quadro normativo delineato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal relativo provvedimento di attuazione costituito dal decreto legislativo 1° agosto 2002, n. 190 (come successivamente integrato e modificato dai decreti legislativi n. 9/2005 e n. 189/2005) si propone di definire una disciplina speciale per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

Le principali finalità perseguite dalla disciplina speciale delle opere strategiche sono:

§      la programmazione annuale degli interventi;

§      l’accelerazione delle procedure amministrative;

§      l’incentivazione dell’afflusso di capitali privati.

Il regime normativo introdotto poggia su una programmazione annuale, affidata al Governo (ma, comunque, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni) delle cd. infrastrutture strategiche da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

L’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 prevede che all’interno del DPEF sia inserito annualmente il programma delle opere strategiche con l’indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione e che, successivamente, il Governo indichi nel disegno di legge finanziaria “le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili”.


 

Articolo 1, comma 992
(Classificazione opere previste nel piano regolatore portuale)

 

992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

 

 

Il comma 992 precisa che la realizzazione di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero le opere qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti già esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del D.L. n. 90 del 1990[315], che ha chiarito quali servizi si intendono compresi tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

 

L’articolo 3, comma 13, del D.L. citato ha chiarito che tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali previsti all'articolo 9, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972[316], si intendono compresi anche:

§      quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei porti, degli aeroporti, degli autoporti e degli scali ferroviari di confine, in sede diversa dalla precedente;

§      i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli relativi ai servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione, purché tali servizi siano resi nell'ambito dei luoghi sopra indicati.

L’articolo 9, punto 6) del D.P.R. 633/1972 ha classificato come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali i servizi prestati nei porti, negli autoporti, negli aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.

Ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 dello stesso D.P.R. non si considerano effettuati nel territorio dello Stato e sono, pertanto, sottratti alla sfera di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto[317].

 


 

Articolo 1, comma 993
(Atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali)

 


993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.


 

 

Il comma 993 prevede che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della loro natura giuridica di enti pubblici non economici, siano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e che i relativi canoni non costituiscano corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA.

Di conseguenza la norma stabilisce che gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'IVA ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono.

La disposizione in esame intende pertanto chiudere il contenzioso esistente in materia[318], collegato ad un’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria che considerava imponibili gli atti di concessione demaniale.

 

Si ricorda infatti che, in linea generale, non sono soggetti all’imposta sui redditi delle società (IRES) né all’imposta sul valore aggiunto (IVA) gli enti pubblici che esercitano esclusivamente "funzioni statali" poiché difettano in capo agli stessi, per espressa previsione normativa, la soggettività passiva ai fini dei predetti tributi, fatta salva l'ipotesi dello svolgimento di determinate attività, considerate comunque "commerciali" ai fini IVA e, come, tali, assoggettate alla sola imposta sul valore aggiunto.

L’amministrazione finanziaria, nella risoluzione n. 40/E del 16 marzo 2004, si è occupata del trattamento tributario dei canoni derivanti da concessioni demaniali ai fini dell’IRPEG (ora IRES) e dell’IVA. In tale risoluzione l'Amministrazione, pur riconoscendo, in conformità al parere reso in proposito dal Consiglio di Stato[319], che le Autorità portuali sono classificabili tra gli enti non commerciali in quanto enti pubblici preposti al prevalente esercizio di funzioni statali, ha tuttavia concluso che l'attività per la quale l'ente portuale ritrae i canoni di concessione demaniale, da identificarsi nella "gestione di beni demaniali", concretizzerebbe lo svolgimento di un'attività commerciale che farebbe assumere all'Autorità portuale la soggettività passiva ai fini IRPEG (ora IRES) e IVA, con la connessa rilevanza dei canoni e, quindi, la loro soggezione, sia ai fini dell'imposizione sul reddito che dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto attiene in particolare al regime IVA dei canoni di concessione, la risoluzione - sulla scorta della legislazione italiana e comunitaria e della giurisprudenza della CE secondo le quali possono considerarsi svolte in qualità di pubblica autorità solo le attività degli enti pubblici che costituiscono cura di interessi pubblici, poste in essere nell'ambito e nell'esercizio del diritto pubblico - ha ritenuto che l'attività attraverso cui le Autorità portuali amministrano il demanio marittimo non viene esercitata in veste di pubblica autorità, né implica l'uso di poteri amministrativi. In conclusione, pertanto, a giudizio dell'amministrazione finanziaria, l'attività di concessione di aree demaniali, di banchine e di opere in ambito portuale, per le quali l'ente percepisce un canone di concessione, concretizzerebbe lo svolgimento di un'attività commerciale che farebbe assumere all'ente non commerciale la soggettività passiva ai fini dell'IVA.


 

Articolo 1, commi 994-995
(Contributo per la
realizzazione di grandi infrastrutture portuali)

 


994. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.


 

 

Il comma 994 autorizza un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, (di cui alla L n. 443/2001), quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

 

Il comma 995 prevede un decreto attuativo del Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 994.

 

Circa il quadro normativo delineato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 vedi il comma 991 che autorizza anch’esso un contributo per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale.

 


 

Articolo 1,commi 996-997
(Attività di dragaggio)

 


996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratte­ristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossico­logici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immo­bilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio».

997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili».


 

 

Il comma 996 novella l’articolo 5 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), aggiungendo cinque commi dopo l’articolo 11.

 

Il testo della disposizione in commento (come anche quello del comma successivo) riprende in parte il contenuto dell’articolo 13 del decreto-legge n. 262 del 2006, soppresso dalla legge di conversione n. 286 del 2006.

 

Nel merito, il comma 11-bisdisciplina le operazioni di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale), il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale.

Poiché la disposizione fa riferimento esclusivamente ai siti individuabili ai sensi dell’articolo 252 del codice ambientale, non appare chiaro se essa possa trovare applicazione anche ai siti di interesse nazionale individuati sulla base della normativa previgente.

 

La disposizione prevede in particolare che le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.

Al fine tuttavia di evitare di pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio dev’essere:

§      basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale;

§      presentato dall’Autorità Portuale, o laddove non istituita dall’ente competente, al Ministero delle Infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico economico e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva (che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione).

 

L’articolo 13 del decreto-legge demandava l’approvazione del progetto al Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l’A.N.P.A, l’A.R.P.A. della Regione interessata, l’Istituto superiore di sanità e l’ICRAM. A tal fine si prevedeva la convocazione da parte del Ministro delle infrastrutture di apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di 60 giorni.

 

La norma specifica inoltre che il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti il progetto, di cui al comma 7 del medesimo articolo.

 

L’articolo 252, comma 6, dispone che “l'autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione” e che essa “costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Il comma 7 prevede che, nel caso in cui il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

 

Le disposizioni di cui al comma 11-terdisciplinano la destinazione dei materiali di dragaggio, prevedendo in particolare che:

§      essi siano immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, qualora presentino caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscano positività a test ecotossicologici. In tal caso, fatte salve le competenze regionali, si prevede la necessità di autorizzazione da parte del Ministero dell’ambiente;

§      i materiali di dragaggio aventi le caratteristiche indicate siano utilizzati anche per il ripascimento degli arenili. In tal caso la norma richiede l’autorizzazione della Regione territorialmente competente.

 

Il comma 11-quater prevede che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, purché non pericolosi possano essere refluiti, su autorizzazione della Regione territorialmente competente, all’interno di:

§      casse di colmata;

§      vasche di raccolta;

§      strutture di contenimento poste in ambito costiero.

 

Viene altresì previsto che il progetto di tali strutture deve essere approvato dal Ministero delle infrastrutture, d’intesa con quello dell’ambiente.

 

Lo stesso comma provvede a specificare le condizioni per poter procedere al citato refluimento. Viene infatti previsto che la non pericolosità deve sussistere all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione.

Per le citate strutture destinate ad accogliere i materiali da refluire viene poi richiesto un particolare sistema di impermeabilizzazione di cui vengono fissati i requisiti di permeabilità.

 

Viene poi prevista l’attivazione della procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata, in relazione alla destinazione d’uso, qualora al termine delle attività di refluimento, per i materiali di cui sopra si abbia il superamento dei livelli di inquinamento limite fissati dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Si ricorda che la tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del decreto n. 152/2006 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare) si compone di due colonne A e B; nella colonna A vengono indicate le concentrazioni limite per i siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale, mentre nella colonna B i limiti per i siti ad uso commerciale e industriale.

 

Il comma 11-quinquies demanda ad un successivo decreto del Ministero dell’ambiente, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la fissazione delle metodologie e dei criteri da seguire nell’analisi - da effettuarsi nel sito prima del dragaggio - volta a verificare l’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater.

 

In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dal dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, viene stabilito un termine massimo di deposito di 30 mesi senza limitazione di quantitativi, purché sia assicurato il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

 

Il comma 11-sexies dispone, infine, che nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio, si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale.

 

Il comma 997, di contenuto analogo al comma 1, lettera b), del già citato articolo 13, interviene sull’articolo 8 della legge 84/1994 relativo alle competenze del Presidente dell’Autorità portuale, e in particolare, sulla competenza - di cui al comma 3, lett. m) - in ordine al mantenimento ed approfondimento dei fondali nei porti.

 

La legge 84/1994 ha innovato il precedente modello organizzativo, basato su porti interamente pubblici, introducendo al suo posto il modello denominato “landlord port authority”, caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali - che sono affidate ad un soggetto pubblico, in particolare alle Autorità portuali - e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, che sono affidate a privati, fermo restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture.

Le Autorità portuali, istituite dalla legge n. 84 del 1994 sono chiamate, ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima, a svolgere attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza; spettano alle autorità inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti di servizi di interesse generale.

Il presidente dell'Autorità portuale – ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 8 – è titolare di funzioni quali la predisposizione del piano operativo triennale, del piano regolatore portuale, il coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché il coordinamento e il controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali, l’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale, sulla base delle disposizioni di legge in materia. In particolare, il Presidente dell’Autorità portuale assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5 (gara pubblica), al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto in merito alle opere infrastrutturali dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate.

 

A seguito della modifica, al Presidente è affidato il compito di assicurare la navigabilità nell'ambito portuale e provvedere al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9, della stessa legge 84/1994 in ordine alle competenze per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti.

 

Il richiamato comma 8 affida allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II[320]. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni del comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

Ai sensi del comma 9, sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

Risultano, così, soppresse le parti della disposizione secondo cui il mantenimento e l’approfondimento dei fondali avviene con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità della gara pubblica prevista all'articolo 6, comma 5, della stessa legge n. 84/1994 e sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale. È stata infine soppressa la disposizione che prevedeva che nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione il Presidente potesse provvedere anche ricorrendo a modalità diverse dalla gara pubblica di cui al citato articolo 6, comma 5.

A seguito della modifica è stato inoltre aggiunto un periodo ai sensi del quale restano fermi - in quanto compatibili – le disposizioni dell’articolo 5, commi 11-bis e seguenti introdotti dall’articolo 1, comma 996 del provvedimento in esame, sul quale vedi supra.

Con riferimento alla già prevista conferenza di servizi con le amministrazioni interessate indetta dal Presidente dell’Autorità portuale, assumendone la presidenza, per gli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali, viene introdotto il termine finale di sessanta giorni.

 

Il citato articolo 26 della legge 84/1994 ha trasferito al Ministero dei trasporti - a partire dal 1° gennaio 1995 - il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, prima in capo al Ministero dei lavori pubblici; al Ministero è altresì affidato il compito di approvare il piano quinquennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.

L’articolo 6, comma 5, ha previsto che l'esercizio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali e di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale fosse affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

 


 

Articolo 1, commi 998-1000
(Nuove convenzioni per il cabotaggio marittimo)

 


998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficienta­mento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

1000. Sono abrogati:

a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;

c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;

d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.


 

 

I commi 998-1000 prevedono la stipula di nuove convenzioni con alcune società marittime.

In particolare il comma 998 autorizza la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2009 per la stipula di nuove convenzioni con le società marittime esercenti:

§      i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari ritenuti essenziali ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno;

§      i servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria;

§      servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale nella costa orientale dell’Adriatico.

Le convenzioni devono essere stipulate nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, entro il 30 giugno 2007 e avere scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012.

La disposizione è volta a completare il processo di liberalizzazione del settore dei cabotaggio marittimo e a privatizzare le società esercenti i predetti servizi.

 

Ai sensi del comma 999, le convenzioni devono essere stipulate dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE e devono contenere l’indicazione delle linee da servire, delle procedure e dei tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico; nelle convenzioni devono inoltre essere introdotti meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza, e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni devono essere notificate alla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

 

Il comma 1000 reca l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

§      articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 recanti la disciplina relativa alle convenzioni e alle tariffe da praticare nei servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori;

§      commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 che stabiliscono la disciplina delle sovvenzioni di equilibrio da corrispondere per le linee, e le relative frequenze, ritenute essenziali per assicurare i collegamenti necessari a svolgere il trasporto marittimo, tra cui i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole;

§      comma 2 dell’articolo 8 e articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, concernenti rispettivamente l’autorizzazione al Ministro dei trasporti a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, mediante apposita convenzione di durata ventennale, e l’oggetto della convenzione;

§      l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684ai sensi del quale le società di navigazione a partecipazione statale del gruppo FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale, esercitando: il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento delle industrie di base; il trasporto di merci di linea; i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori; i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico; la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri. L’articolo prevede che le attività sopra indicate siano svolte in regime di libera attività imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della massima efficienza ed economicità, secondo criteri di funzionalità e di specializzazione.


 

Articolo 1, comma 1001
(Privatizzazione del Gruppo Tirrenia)

 

1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole: «partecipa in misura non inferiore al 51%» sono aggiunte le seguenti: «fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte».

 

 

Il comma 1001 reca una modifica all’articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169.

L’articolo 1 citato affida l'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria – a partire dal 1° gennaio 1976 - ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.

La modifica è volta a precisare che la partecipazione della società Tirrenia a dette società nella misura non inferiore al 51% avrà luogo fino all’attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte.

Si ricorda che del Gruppo Tirrenia Spa fanno parte, oltre alla Capogruppo Tirrenia di Navigazione Spa, che comprende anche la Divisione Adriatica, le società CAREMAR (Campania Regionale Marittima), SAREMAR (Sardegna Regionale Marittima), SIREMAR (Sicilia Regionale Marittima), TOREMAR (Toscana Regionale Marittima).

La Tirrenia di Navigazione è impegnata prevalentemente nel mercato del trasporto passeggeri e merci sulle rotte marine dei collegamenti delle isole della Sardegna e della Sicilia, e, attraverso la divisione Adriatica, nelle rotte tra l’Italia, l’Albania, la Croazia, la Grecia e il Montenegro nonché per le isole Tremiti e delle rotte dell’alto Adriatico. Le società Siremar, Caremar, Toremar e Saremar sono impegnate rispettivamente nei collegamenti tra il continente e le isole della Sicilia, della Campania e Pontine, della Toscana e della Sardegna.

La società Tirrenia di navigazione s.p.a. è controllata per l’intero capitale sociale dalla Fintecna, società a sua volta interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze già Ministero del tesoro.

Le società del gruppo gestiscono i collegamenti marittimi attraverso convenzioni con lo Stato, l’ultima delle quali in scadenza al 31 dicembre 2007: si ricorda tuttavia che il comma 998 ha previsto la stipula di nuove convenzioni con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2012.


 

Articolo 1, comma 1002
(Ampliamento del porto di Taranto)

 

1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

Il comma 1002 prevede che il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per l’ampliamento del porto di Taranto, al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale.

L’art. 163 rientra nel Capo IV intitolato “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” del Titolo III della Parte II del decreto n. 163. In tale capo sono confluite le norme in materia di infrastrutture strategiche recate dal d.lgs. n. 190/2002 (come modificato ed integrato dai successivi decreti n. 9 e n. 189/2005), emanato in attuazione della legge delega n. 443/2001 (cd. legge obiettivo).

L’ampliamento del Porto di Taranto rientra tra le opere del cd. Programma infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo e, come tale, è sottoposto alla speciale disciplina ora trasfusa nel citato Capo IV.

 

Secondo quanto riportato in un recente documento del Ministero delle infrastrutture[321], “il progetto si colloca nel contesto di una nuova strategia di sviluppo dei porti nazionali. In tal ottica è inquadrabile nel disegno più generale di trasformare il porto di Taranto in un hub portuale di primaria importanza. Gli interventi riguardano la realizzazione di una prima parte delle opere previste per il suddetto hub portuale ed in particolare:

1)       la piattaforma logistica;

2)       la strada dei moli con relativa illuminazione ed impianti;

3)       l’ampliamento del quarto sporgente;

4)       la realizzazione della darsena ad ovest del quarto sporgente.

Il soggetto attuatore è l’Autorità portuale di Taranto.

Il valore complessivo degli interventi previsti ammonta a 156,149 M€, così ripartiti:

1)       piattaforma logistica: 27,574 M€;

2)       strada dei moli con relativa illuminazione ed impianti: 26,146 M€;

3)       ampliamento del quarto sporgente: 74,686 M€;

4)       realizzazione della darsena ad ovest del quarto sporgente: 27,743 M€.

Il quadro dei finanziamenti disponibili risulta essere il seguente: 37,544 M€ sono finanziati dal concessionario; 21,523 M€ con la Legge Obiettivo, 92,590 M€ con i finanziamenti della legge 413/98 e 4,492 M€ con i fondi propri dell’Ente”.

 

Per quanto riguarda le previsioni dell’art. 163 relativamente alle attività del Ministro delle infrastrutture, si ricorda che viene previsto, tra l’altro, che il Ministro delle infrastrutture promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture, nonché la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati.

Si segnala poi in particolare il comma 5 che prevede che “al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati”.


 

Articolo 1, comma 1003
(Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale)

 


1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.


 

 

Il comma 1003 reca un’autorizzazione di una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2008 – da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti – per le seguenti finalità:

§      sviluppo delle filiere logistiche;

§      interventi nei porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale: è demandata ad un decreto del Ministro dei trasporti, da adottare sentita la Conferenza stato-regioni, la determinazione dei criteri e delle caratteristiche necessari per la individuazione degli suddetti hub;

§      interventi finalizzati allo sviluppo delle attività di transhipment e dell’intermodalità.

 

Il transhipment èuna schema di trasporto che consiste in un complesso di procedure relative al trasferimento (sbarco/reimbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainer (o navi madri) su battelli di dimensioni minori definiti navi feeder. Con questi sistemi, dai grandi porti è possibile trasferire le merci o sui treni, mediante i percorsi dei landbridge[322], o sulle reti di navi feeder verso porti che servono retroterra o hinterland regionali.

 


 

Articolo 1, comma 1004
(Sviluppo dei porti)

 


1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.


 

 

Il comma 1004 stabilisce che il cinquanta per cento delle risorse stanziate dal comma 1003 (100 milioni di euro per l’anno 2008) è finalizzato:

§      allo sviluppo del porto di Gioia Tauro in quanto piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari;

§      ad incentivare la localizzazione di attività produttive nella area portuale di Gioia Tauro, anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

 

Dalla formulazione della norma non appare chiaro se la ratio è quella di assicurare che il porto di Augusta ed il porto-canale di Cagliari concorrano alla distribuzione della percentuale di risorse che non sono destinate a Gioia Tauro.

 

Negli ordinamenti moderni, l’espressione: "zona franca" ìndica un istituto di diritto doganale, consistente nell'applicazione – in un ambito territoriale determinato – di un regime particolare di esenzione doganale, generalmente configurato come finzione giuridica di estraneità della porzione territoriale costituita in zona franca rispetto al territorio doganale dello Stato.

La finzione di extraterritorialità non comporta l’esclusione del territorio franco dall'ordinamento doganale dello Stato, ma determina che quest'ultimo, sebbene di fatto situato entro il territorio doganale, agli effetti dell'imposizione tributaria, è considerato fuori della linea doganale ed è così sottratto al regime doganale ordinario, per essere assoggettato a un regime speciale, il quale sostanzialmente consente di introdurre, depositare e, a volte, di manipolare, trasformare e consumare le merci estere nella zona franca in esenzione da tributi e formalità doganali. Il confine della zona franca dovendosi inoltre considerare corrispondente alla linea doganale, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca devono ritenersi esportate; viceversa, le merci estratte dalla zona franca e destinate al consumo nel territorio doganale devono considerarsi, agli effetti doganali, merci di provenienza estera.

Sebbene le singole zone franche possano essere positivamente assoggettate a regimi propri secondo la volontà del legislatore, possono distinguersi, in generale:

§      il regime di zona franca "integrale", che permette non solo l'introduzione, il deposito, la manipolazione delle merci nel territorio franco, ma anche il consumo e l'utilizzazione delle stesse da parte dei residenti, in esenzione doganale;

§      il regime ordinario dei porti franchi, delle zone portuali franche (o punti franchi) e dei depositi franchi, in cui l'esenzione dal tributo e dalle formalità doganali è limitata all'introduzione delle merci in zona franca, alle operazioni relative al loro carico, scarico, trasbordo o comunque inerenti al traffico commerciale, al loro deposito, negoziazione e riesportazione, allo scopo di agevolare il traffico mercantile internazionale, il commercio di riesportazione e il deposito all'interno di tali zone e, per conseguenza, di incoraggiare l'utilizzazione di determinate attrezzature da parte degli operatori commerciali. Quando viene consentita la lavorazione o la trasformazione industriale delle merci introdotte, l’istituto assume anche un’ulteriore finalità di incentivazione industriale, consentendo agli stabilimenti insediati nella zona franca di utilizzare le materie prime e le merci necessarie al processo produttivo, nonché di riesportare i prodotti finiti, in esenzione dai dazi doganali.

 

La materia è positivamente disciplinata nella legislazione nazionale ed europea.

In particolare, l’articolo 166 del codice doganale comunitario, adottato con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, definisce le zone franche e i depositi franchi come “parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:

a)      le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;

b)      le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione”.

L’articolo 167 autorizza gli Stati membri a destinare a zona franca talune parti del territorio doganale della Comunità,stabilendone il limite geografico, e ad autorizzare la creazione di depositi franchi in locali da essi approvati.

Le zone franche sono intercluse e gli Stati membri stabiliscono i punti di entrata e di uscita, sottoponendoli a vigilanza doganale. Sono previste disposizioni specifiche per assicurare il rispetto della legislazione doganale. In particolare, l'autorità doganale può comunque controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi vengono depositate o che ne escono. L'accesso a una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle leggi doganali. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata a un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.

L’articolo 172 consente, alle condizioni previste dal codice medesimo, lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi in una zona franca o in un deposito franco, con l’osservanza degli obblighi contabili previsti dall’articolo 176, previa notifica all'autorità doganale e salve le limitazioni e i divieti – anche di carattere soggettivo – che la medesima autorità può disporre. L’utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione delle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco sono ammesse alle condizioni indicate dall’articolo 173. Salve le eccezioni ammesse per i prodotti di rifornimento, tali merci non possono essere invece consumate o utilizzate nelle zone franche o nei depositi franchi.

Dal punto di vista del controllo le zone franche possono esser di due tipi: quelle di primo tipo hanno una delimitazione territoriale in ragione della quale le merci collocate all’interno del loro perimetro, soggetto a vigilanza doganale, godono automaticamente del regime che le esclude dall’assoggettamento a diritti doganali e all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Le zone franche del secondo tipo, invece, hanno un regime assimilato a quello dei depositi doganali, in conseguenza del quale godono del regime più favorevole per esse previsto soltanto le merci introdotte con espressa dichiarazione presentata alle competenti autorità.

Le zone franche esistenti all'interno dell'Unione europea erano 31 nel 2002 (Commissione europea, comunicazione 2002/C 50/05)[323]; dopo l’ingresso degli Stati che hanno recentemente aderito all’Unione sono cresciute al numero di 62 (Commissione europea, Direzione generale delle imposte e delle dogane: dato aggiornato al 1° settembre 2005).

 

Nell’ordinamento nazionale, l’articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, assimila ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti disciplinati in particolare nella sezione quarta. Ivi, l’articolo 166 riguarda i punti franchi, che possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero. Ove non vi provveda la legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le attività commerciali e industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale. Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali necessarie per la loro conservazione, nonché degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. In tal caso, le merci sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione e sono soggette alle condizioni e formalità stabilite in via generale dal Ministero dell’economia e delle finanze, prescindendosi tuttavia dalla prevista cauzione. Le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi possono esservi consumate o utilizzate solo alle condizioni stabilite per l'importazione definitiva.

L’istituzione di zone franche è stata generalmente disposta con speciali norme di legge[324].

 


 

Articolo 1, comma 1005
(Istituzione Comitato per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale)

 


1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca nonché dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.


 

 

Il comma 1005 prevede l’istituzione di un Comitato per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di tali sistemi.

Il Comitato - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti - è composto dai Ministri dei trasporti, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, dell'università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle regioni interessate.

 

Si fa presente che il riferimento agli hub portuali permane al comma 1003, laddove si prevede un’autorizzazione di spesa finalizzata, tra l’altro, ad interventi nei porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale: lo stesso comma demanda poi ad un regolamento del Ministro dei trasporti, da adottare sentita la Conferenza stato-regioni, la determinazione dei criteri e delle caratteristiche necessari per la individuazione degli suddetti hub.

 


 

Articolo 1, comma 1006
(Riassegnazione stanziamenti non utilizzati)

 


1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.


 

 

Il comma 1006 reca disposizioni relative alla destinazione delle somme, di cui al comma 1003, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, non utilizzate al termine della realizzazione delle opere prevedendo che tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dei Ministero dei trasporti ai fini degli interventi previsti dai commi 1003, 1004 e 1005.

 


 

Articolo 1, comma 1007
(Applicazione codice dei contatti pubblici)

 

1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

Il comma 1007 stabilisce l’applicazione agli interventi per lo sviluppo dei sistemi portuali di rilevanza nazionale, di cui ai commi 1003, 1004 e 1005, delle norme dettate dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, concernenti il procedimento di approvazione dei progetti e gli effetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

 

Tali disposizioni sono contenute nella parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice (articoli 97 e 98). Per quanto riguarda gli effetti dell’approvazione dei progetti, il comma 2 dell’articolo 98 prevede che essa costituisca variante urbanistica a tutti gli effetti. Ciò al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città.

 


 

Articolo 1, comma 1008
(Ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002)

 


1008. Al fine di garantire la prosecu­zione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.


 

 

Il comma 1008 stanzia risorse - pari a 85 milioni di euro per il 2007 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 - per gli interventi di ricostruzione nelle zone della regione Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002, prevedendo altresì un vincolo di destinazione del 50% al Comune di San Giuliano di Puglia ed il restante 50% ai rimanenti comuni con precedenza, però, nei confronti dei comuni del cratere.

Si ricorda, in merito alle risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 nei territori al confine tra il Molise e la Puglia, che i primi finanziamenti sono stati autorizzati con il decreto-legge n. 245 del 2002, che ha previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2002 per il territorio della provincia di Campobasso e di Foggia, su complessivi 60 milioni di euro e di 10 milioni per l’anno 2003 (complessivamente destinati alle tre province di Campobasso, Foggia e Catania, a carico del Fondo per la protezione civile). Successivamente lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie è stato inserito all’interno di alcuni decreti-legge, nonché all’interno delle leggi finanziarie. L’art. 1, comma 100, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) ha in particolare destinato complessivi 26 milioni di euro per una serie di calamità naturali, riservando 10 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise. Successivamente è intervenuta l’ordinanza n. 3534 del 25 luglio 2006 (GU del 3.8.2006, n. 179) che ha provveduto a ripartire le citate risorse finanziarie e ha assegnato i 10 milioni di euro alla regione Molise e 400.000 euro alla regione Puglia colpita dallo stesso evento sismico.

 

Articolo 1,comma 1009
(Interventi per i comuni della Val di Noto)

 


1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.


 

 

Il comma 1009 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007al 2009 per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 a favore dei comuni della Val di Noto che rispondano ai seguenti requisiti:

§      siano riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità;

§      siano titolari di programmi comunitari URBAN;

§      abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti;

§      non siano capoluoghi di provincia.

 

Si ricorda che con la legge 31 dicembre 1991, n. 433 sono state adottate alcune disposizioni specifiche e si è provveduto ad erogare dei contributi straordinari per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In particolare, con l’art. 2 è stato disposto, per la Val di Noto, che la regione siciliana definisca un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità.

Si rammenta, infine, che i programmi comunitari URBAN rappresentano una iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - introdotta per la prima volta nel 1994 - finalizzata allo sviluppo urbano sostenibile di città e quartieri in crisi (generalmente la zona interessata dal programma deve comprendere almeno 20.000 abitanti) attraverso 3 direttrici di intervento principali: riqualificazione materiale e ambientale, integrazione sociale e imprenditorialità e occupazione. L’iniziativa URBAN II ha riguardato, nel periodo di programmazione 2000-2006 (URBAN II), il 44% della popolazione dell’Unione residente in aree urbane con più di 50.000 abitanti. Con i fondi ad essa destinati sono stati erogati circa 104 milioni di euro annui per progetti in 70 città. I siti Urban II sono stati selezionati dagli Stati membri in base ad indicatori socioeconomici oggettivi, che esprimono i criteri stabiliti negli orientamenti, nonché in base ad altri fattori, quali la qualità del programma proposto, l'equilibrio nella distribuzione dei programmi all'interno dello Stato membro e la coerenza con le azioni nazionali e UE. Per poter aderire all’iniziativa, le località interessate devono essere gravate da serie problematiche di ordine socioeconomico, quali, ad esempio, alti tassi di criminalità e di disoccupazione, elevata presenza di immigrati e ridotta presenza di spazi verdi.


 

Articolo 1, commi 1010-1011
(Ricostruzione della valle del Belice e proroga di alcuni termini
per la provincia di Catania)

 


1010. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

1011. Ai soggetti destinatari dell'ordi­nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispon­dendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedi­mento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.


 

 

Il comma 1010 autorizza uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2007, 30 milioni di euro per il 2008 e di 50 milioni di euro per il 2009) per la ricostruzione edilizia conseguente al sisma del Belice del 1968, prevedendo altresì che tali risorse potranno essere utilizzate anche per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nella stessa zona.

In tal caso la norma demanda ad un’apposita convenzione la disciplina dei rapporti tra provveditorato per le opere pubbliche e comuni interessati.

La disposizione stabilisce inoltre che, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2007) non saranno più ammissibili domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

 

Rifinanziamenti per consentire la ricostruzione e riparazione edilizia degli edifici colpiti dal sisma del 1968 nella valle del Belice sono stati previsti, da ultimo, dall’art. 4, comma 87, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) che ha autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004 e dall’art. 39-undecies del decreto legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 51 del 2006, che ha autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Si rammenta, inoltre, che in attuazione dell’art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è stata presentata l’ultima Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (Doc. CXLV, n. 1)[325] relativa al primo semestre 2006.

 

Si richiamano, infine, i commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 6del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, inseriti in sede di conversione[326], che prorogano al 31 dicembre 2007 i termini previsti per le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa, degli atti e documenti relativi ad immobili distrutti o danneggiati dal terremoto nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

 

Il comma 1011 proroga al 30 giugno 2007 il termine per la definizione della posizione contributiva da parte dei soggetti colpiti dai gravi fenomeni eruttivi dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002, destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3442 ed interessati dallo stato di emergenza prorogato, da ultimo, fino 31 dicembre 2006, dal D.P.C.M. 22 dicembre 2005.

 

Si ricorda che la citata ordinanza n. 3442 del 2005 è stata emanata a seguito della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali causando una cospicua dilatazione temporale del recupero delle somme non introitate. E’ stata, pertanto, ravvisata la necessità di adottare una specifica ordinanza finalizzata ad evitare un insostenibile indebitamento degli enti previdenziali, nonché ad individuare i soggetti che hanno subito reale pregiudizio dagli eventi calamitosi in questione. L’ordinanza ha quindi individuato i seguenti comuni interessati dagli eventi calamitosi in oggetto di cui al D.P.C.M. 29 ottobre 2002: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant’Alfio e Acicatena. Nell’ordinanza è stato, inoltre, stabilito che gli enti previdenziali disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi, che devono essere restituiti da parte dei soggetti - datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei citati comuni - mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.

 

In relazione alle modalità di effettuazione dei previsti adempimenti e versamenti, viene disposta la corresponsione dell’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito del 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione.

Nel caso di ritardato versamento dei tributi e contributi previsti si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche se sono già state notificate le cartelle esattoriali.

 


 

Articolo 1, comma 1012
(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate
delle regioni Marche ed Umbria)

 


1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l'anno 2007 è riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.


 

 

Il comma 1012 destina risorse pari a 52 milioni di euro per il 2007 e 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione delle opere di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997 e da ripartire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene, inoltre, riservata - a valere sulle risorse per il 2007 - una quota pari a 17 milioni di euro ripartita nel modo seguente:

§      12 milioni di euro per la copertura degli oneri previsti dall’art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, vale a dire per il potenziamento degli uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, nonché per la facoltà di avvalersi di liberi professionisti o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro;

§      5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all’arti. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 6, relativo ai contributi concessi ai comuni per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentino oltre il 15% del totale delle abitazioni.

 

La disposizione reca anche alcune agevolazioni di carattere fiscale, quali la proroga al 31 dicembre 2007 dei termini di recupero dei tributi connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, nonché dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, sospesi più volte dalle ordinanze richiamate dal medesimo comma. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sulle stesse risorse previste per l’anno 2007.

 

Si ricorda, che con il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono stati adottati i primi interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del settembre 1997. In merito poi alle risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, si ricorda che nella maggior parte delle leggi finanziarie approvate successivamente al verificarsi degli eventi sismici sono stati previsti specifici contributi a favore delle due regioni. Da ultimo, nella legge finanziaria del 2006 (legge n. 266/2005), l’art. 1, comma 100, ha previsto un vincolo di destinazione per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle Marche e nell’Umbria pari a contributi quindicennali di 4 milioni di euro annui. Tali contributi sono stati successivamente assegnati con l’ordinanza n. 3534 del 25 luglio 2006 (GU del 3.8.2006, n. 179), che ha ripartito le citate risorse finanziarie tra la regione Marche, cui sono stati assegnati 1,4 milioni di euro, e la regione Umbria cui sono stati destinati i restanti 2,6 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, commi 1013-1015
(Interventi nelle zone di Basilicata, Campania, Umbria, Marche, Liguria, Veneto e Calabria colpite da calamità)

 


1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio «Umbra olii», nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.

1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


 

 

Il comma 1013 autorizza un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la prosecuzione della ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981. Con successivo DPCM saranno stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le due regioni interessate.

 

Si ricorda che l’ultimo rifinanziamento era stato disposto con l’art. 1, comma 203, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) che aveva riservato, a favore del sisma della Basilicata e Campania del 1980-81, una quota pari a 5 milioni di euro annui, per quindici anni e a decorrere dal 2005, provvedendo a ripartirla nella misura rispettivamente del 25% (per la Basilicata) e del 75% (per la Campania).

 

Il comma 1014 autorizza una serie di contributi per fronteggiare alcuni eventi calamitosi verificatisi nel corso del 2005 e del 2006 nelle regioni Marche, Liguria, Veneto, Umbria, nella provincia di Vibo Valentia e nel comune di Marigliano (NA).

Il primo consiste in un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi di ricostruzione nella regione Marche per gli eventi alluvionali del 2006. Tale contributo, a valere sulle risorse di cui al comma 977, dovrà essere poi erogato secondo le modalità ed i criteri da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Nei giorni 14-17 settembre 2006 alcuni territori della regione Marche sono stati interessati da eventi meteorologici di particolare intensità, tra cui mareggiate ed esondazioni di fiumi e torrenti che hanno provocato gravissimi danni non solo alle infrastrutture viarie e ferroviarie, al patrimonio edilizio pubblico e privato, ma anche alle attività economiche della zona interessata dai fenomeni calamitosi.

Conseguentemente è stato dapprima emanato il D.P.C.M. del 22 settembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Marche (oltre che della Liguria e Veneto) colpiti dagli eventi alluvionali e, successivamente, l’ordinanza n. 3548 del 25 ottobre 2006 (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006) sono stati adottati i primi provvedimenti urgenti di protezione civile al fine di favorire anche l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, commerciali ed agricole gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali. Per la realizzazione degli interventi previsti, con l’ordinanza citata è stato assegnato al commissario delegato – il Presidente della regione Marche – un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile.

 

Il secondo contributo è un contributo complessivo di 10 milioni di euro per gli interventi a favore delle popolazioni della Liguria e Veneto, nonché a favore delle popolazioni della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano (Campania) colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell’anno 2006.

 

Negli stessi giorni 14-17 settembre 2006 anche alcuni territori della Liguria e del Veneto sono stati interessati da gravi eventi meteorologici che hanno provocato rilevanti danni non solo alle infrastrutture viarie e ferroviarie, ma anche al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle attività economiche. Con il D.P.C.M. del 22 settembre 2006 è stato, quindi dichiarato lo stato di emergenza per le due regioni di Liguria e Veneto (oltre che per le Marche). Con la ordinanza n. 3549 del 25 ottobre 2006 (G.U. n. n. 258 del 6 novembre 2006) sono stati, quindi, adottati i primi provvedimenti urgenti di protezione civile per la regione Liguria.

Per la provincia di Vibo Valentia, colpita da gravissimi eventi alluvionali il 3 luglio 2006, lo stato di emergenza è stato, invece, dichiarato con D.P.C.M. del 7 luglio 2006 e con successiva ordinanza n. 3531 del 7 luglio 2006 (G.U. n. 161 del 13 luglio 2006) sono stati adottati i primi interventi urgenti di protezione civile assegnando, per la loro attuazione, un contributo di 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile.

Il comma 1014 prevede inoltre l’erogazione di un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 a favore della regione Umbria per fronteggiare l’emergenza legata agli eventi meteorologici del novembre 2005 che per il ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi, nel novembre 2006, nell’oleificio “Umbra olii” sito nel comune di Campello sul Clitunno (PG).

 

Si ricorda che con D.P.C.M. del 13 gennaio 2006 era stato dichiarato lo stato di emergenza per le zone dell’Umbria colpite da violente precipitazioni atmosferiche il 15, 16, 26 e 27 novembre 2005. Il maltempo aveva causato, soprattutto nella provincia di Terni e nella Valnerina, ingenti danni (derivanti da allagamenti, frane, smottamenti e crolli) sia ad infrastrutture pubbliche che a proprietà private.

Con D.P.C.M. del 1° dicembre 2006 è stato dichiarato, invece, lo stato di emergenza a seguito delle esplosioni verificatesi, il 25 novembre 2006, nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. A seguito di tali esplosioni si è sviluppato un incendio con conseguente danneggiamento di tutte le abitazioni circostanti e una ingente quantità di liquido oleoso si è riversata nella rete fognaria e nelle acque del fiume Clitunno con grave rischio di inquinamento delle falde acquifere. Si segnala che lo scorso 18 gennaio una delegazione della VIII Commissione si è recata a Campello sul Clitunno (PG), per lo svolgimento di una missione di studio finalizzata a verificare la situazione dell'area recentemente interessata dall’episodio[327].

 

Ermete REALACCI, presidente, comunica che una delegazione della VIII Commissione si è recata lo scorso 18 gennaio a Campello sul Clitunno (PG), per lo svolgimento di una missione di studio finalizzata a verificare la situazione dell'area recentemente interessata da un grave episodio verificatosi a causa dell'esplosione avvenuta in un locale stabilimento di produzione olearia.

 

Il comma 1015 destina un ulteriore contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007, a favore delle popolazioni della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 


 

Articolo 1, comma 1016
(Interventi infrastrutturali nel settore del trasporto rapido di massa)

 


1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finan­ziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicon­tazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze più valide ed urgenti in tema di trasporto.


 

 

Il comma 1016, volto a semplificare le procedure per interventi infrastrutturali volti alla realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, finanziati sulla base sia della legge n. 211/1992[328] sia della legge n. 443/2001[329] (c.d. “legge obiettivo”). In particolare, prevede che i fondi previsti dalla legge sul trasporto rapido di massa (L 211/1992) destinati a cofinanziare le opere della legge obiettivo (L. 443/2001) possano essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con la procedura contabile e di rendicontazione prevista per i fondi della legge obiettivo.

La disposizione autorizza inoltre una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il completamento del programma degli interventi di cui all’articolo 9 della legge n. 211/1992 destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione e conferisce al Ministero dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il compito di provvedere ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze più valide ed urgenti in temi di trasporto.

 

Si ricorda che la legge n. 211/1992 ha disposto interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e a favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie, a contenuto tecnologico innovativo, volti al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali. I piani di intervento - corredati da analisi comparative costi-benefìci - sono predisposti dagli enti locali interessati tenuti a definire, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati. Tali piani devono contenere interventi, anche ricadenti nell'ambito di programmi già in corso di esecuzione, per la realizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria anche ad automazione integrale, ivi compresi i connessi sistemi attrezzati di interscambio nonché l'acquisizione del relativo materiale rotabile.

In base all’articolo 9, sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito nazionali ed esteri da parte degli enti locali ammessi al finanziamento, sono previsti contributi da parte dello Stato in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni. I programmi di intervento predisposti dagli enti locali sono sottoposti all’approvazione del CIPE, al quale spetta altresì il compito di individuare le eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato nonché di individuare le quote da destinare annualmente ai singoli interventi. Entro 270 giorni da tale approvazione, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva. Una disposizione inserita nella legge dall’articolo 32 della legge n. 166 del 2002 (c.d. “collegato infrastrutture”) ha previsto la presentazione di un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario fino alla consegna dei lavori, da presentarsi contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti.

Il sistema di finanziamento si basa quindi sul meccanismo del cofinanziamento, in quanto una parte delle risorse necessarie alla costruzione dell’opera viene erogata dallo Stato e una parte dagli enti locali interessati (comuni e aree metropolitane).

L’articolo 10 della legge ha invece disposto il rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 "Disposizioni in materia di trasporti", nonché interventi diretti alla realizzazione di sistemi ferroviari passanti e di collegamenti, tramite metropolitane leggere, con aree aeroportuali, espositive e universitarie.

Per la realizzazione e l'ammodernamento di collegamenti tra aeroporti e rete esistente, per la realizzazione di reti su guida vincolata nonché per innovazioni tecnologiche volte alla riduzione del personale, l'articolo 8 della legge n. 385/1990 ha autorizzato l'Ente Ferrovie dello Stato (ora Ferrovie dello Stato Spa) e le ferrovie in concessione e gestione governativa ad accendere mutui garantiti dallo Stato. E' stata prevista la concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui. Al riguardo, l'articolo 10 della legge n. 211/1992 ha autorizzato gli enti interessati a contrarre mutui decennali, garantiti dallo Stato e assistiti da un contributo pari agli oneri per capitale ed interessi.

 

Il nuovo quadro normativo delineato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal relativo provvedimento di attuazione costituito dalla delibera CIPE n. 121 del 2001, si è proposto di definire una disciplina speciale - derogatoria rispetto a quella recata dalla “legge Merloni” e dalle altre norme ordinarie in materia di lavori pubblici, ora sostituite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cd. Codice appalti - per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

Le principali finalità perseguite dalla disciplina speciale delle opere strategiche sono:

-        la programmazione annuale degli interventi;

-        l’accelerazione delle procedure amministrative;

-        l’incentivazione dell’afflusso di capitali privati.

Le maggiori innovazioni relative alle procedure amministrative hanno riguardato lo snellimento e l’accelerazione delle procedure di autorizzazione che precedono la realizzazione di un'opera (iter di progettazione, localizzazione e valutazione d’impatto ambientale).

Relativamente all’aspetto finanziario, la nuova disciplina si è riproposta il chiaro intento di favorire l’afflusso di capitali privati al finanziamento delle “grandi opere”, sia attraverso alcune modifiche del quadro normativo del project financing, che tramite l’introduzione della disciplina sul contraente generale, fra i cui requisiti si indica “l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in parte”.

Uno dei punti fondamentali del nuovo regime normativo è stata, infine, l’introduzione di una programmazione annuale delle infrastrutture strategiche, affidata al Governo, ma nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni. L’individuazione delle opere è effettuata mediante un Programma, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, a sua volta inserito, previo parere del CIPE e d’intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Pertanto, lo stesso Parlamento si pronuncia sul programma in sede di esame del DPEF.

In sede di prima applicazione, il Governo ha individuato le opere facenti parte del 1° Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) con la delibera CIPE n. 121 del 2001. Nella delibera sono stati individuati oltre 200 interventi, suddivisi nei relativi comparti - trasporti, idrico, energetico e telecomunicazioni - non tutti oggetto di nuovi finanziamenti, in quanto per molti di essi l’inclusione nell’elenco è stata finalizzata solo all’accelerazione delle procedure di realizzazione. Gli aggiornamenti del PIS sono stati disposti poi annualmente all’interno del relativo DPEF presentato al Parlamento.

 


 

Articolo 1, comma 1017
(Strade di rilievo nazionale e autostrade)

 


1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle dispo­sizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti Commissioni parlamentari, sono indivi­duate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE. Gli introiti derivati dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari.


 

 

Il comma 1017 prevede che, in attesa del recepimento della direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006 (il cui termine è fissato dall’articolo 2 della direttiva per il 10 giugno 2008), che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, vengano individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali attuare il nuovo sistema di tariffazione previsto dalla citata direttiva.

A tale scopo la norma rinvia ad apposito DPCM da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti(oltre che con il Ministro dell’economia e delle finanze), nonché il parere del Ministro dell’ambiente e delle competenti Commissioni parlamentari.

Viene, infine, stabilito che gli introiti derivanti dall’applicazione della richiamata direttiva saranno utilizzati per investimenti ferroviari.

Si ricorda che obiettivo della direttiva 2006/38/CE, che ha provveduto a modificare la direttiva 1999/62/CE, è l'armonizzazione delle condizioni applicabili ai pedaggi e diritti d'utenza connessi all'utilizzo delle infrastrutture stradali. La direttiva compare tra quelle dell’allegato B del disegno di legge comunitaria 2006, approvato definitivamente il 17 gennaio 2007 (AC 1042-B), ma non ancora pubblicato.

La direttiva 2006/38/CE, modificando l’art. 7 della precedente direttiva 1999/62/CE, prevede che gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su parte di essa solo alle condizioni specificate nella stessa direttiva, lasciando nel contempo impregiudicato il diritto degli Stati membri, nel rispetto del Trattato, di applicare pedaggi e/o diritti di utenza a strade che non fanno parte della rete stradale transeuropea e anche a strade parallele sulle quali possa essere deviato il traffico dalla rete stradale transeuropea (a condizione che l'imposizione di pedaggi e/o diritti di utenza su tali strade non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non provochi distorsioni della concorrenza tra operatori). La direttiva afferma l’opportunità della differenziazione dei pedaggi da parte degli Stati membri, secondo la categoria di emissioni dell'autoveicolo (classificazione EURO) e il grado dei danni provocati alle strade, il luogo, l'orario e il livello di congestione. I proventi dei pedaggi o dei diritti d'utenza dovrebbero essere utilizzati per la manutenzione delle infrastrutture interessate e per il settore dei trasporti nel suo insieme, ai fini dello sviluppo equilibrato e sostenibile delle reti di trasporto.

Ai sensi del nuovo l’articolo 7bis della direttiva 1999/62/CE, per garantire un'applicazione coerente e armonizzata del sistema di tariffazione delle infrastrutture, i nuovi sistemi di pedaggio devono calcolare i costi sulla base della serie di principi fondamentali di cui all'allegato II, o collocarsi su livelli non superiori a quelli che risulterebbero dall'applicazione di siffatti principi. Tali requisiti non si applicano a sistemi esistenti alla data del 10 giugno 2008 a meno che questi non siano modificati in maniera sostanziale in futuro. Per garantire la trasparenza senza creare ostacoli al funzionamento dell'economia di mercato nonché ai partenariati pubblici-privati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per consentirle di formulare un parere, i valori unitari e gli altri parametri che prevedono di applicare per il calcolo dei vari elementi del costo dei pedaggi oppure, nel caso di contratti in concessione, il contratto pertinente e lo scenario di base. Ai sensi del nuovo articolo 8 bis, due o più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza applicabile all'insieme dei loro territori. Tali Stati membri associano strettamente la Commissione alla preparazione di detto sistema, nonché al suo successivo funzionamento e alle sue eventuali modifiche.

 


 

Articolo 1, commi 1018-1021, 1023-1026 e 1028
(Finanziamento ANAS Spa)

 


1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

1019. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione di ANAS Spa.

1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attra­verso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attra­verso la manutenzione ordinaria e straor­dinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

(omissis)

1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino a: «da essa costituite» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018.

1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.

(omissis)

1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468».


L’obbligo di predisposizione del piano economico-finanziario e l’introduzione della convenzione unica (commi 1018 e 1019)

Il comma 1018 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, l’ANAS predisponga:

§      un nuovo piano economico-finanziario;

§      l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano.

La disposizione specifica che tale piano è riferito all'intera durata della concessione (il cui limite massimo, in base al successivo comma 1019 è innalzato da trenta a cinquanta anni) e che è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministri dell'economia e delle finanze, dei trasporti e dell’ambiente. Su tale provvedimento è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Analogo decreto è previsto per l’approvazione dell’aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni.

 

Secondo quanto affermato nella relazione presentata dal Governo sul disegno di legge finanziaria, l’imposizione all’ANAS dell’obbligo, già previsto per le concessionarie, della predisposizione dei piani economici-finanziari adeguatamente articolati, “costituisce misura imprescindibile nella prospettiva di conferire alla società più efficaci strumenti di azione”.

 

Attualmente, la Convenzione di concessione all'ANAS S.p.a. (stipulata in data 19 dicembre 2002 e approvata con Decreto interministeriale 31 dicembre 2002 n. 1030), prevede, all’articolo 5, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per quanto attiene agli aspetti finanziari, “stipulino con il concessionario un Contratto di programma di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, che individua gli obiettivi perseguibili per la gestione, la manutenzione, il miglioramento e l’incremento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale”. Il Contratto di programma 2003-2005, sottoscritto da ANAS Spa e dal Ministro delle infrastrutture è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia del 15 giugno 2005 (Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 72/2005, pubblicata in GU 19 ottobre 2005).

Con riferimento allo strumento del piano finanziario nei rapporti tra ANAS e società concessionarie, si ricorda che:

§      in base all’articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, spetta al CIPE emanare direttive in particolare per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività;

§      la delibera CIPE del 21 settembre 1993, emanata ai sensi del citato articolo 11, prevede, al punto 2, la fissazione delle tariffe sulla base, in particolare, del piano finanziario; il successivo punto 3 definisce il piano finanziario come “il documento contabile che consente la valutazione economica e finanziaria dell'attività oggetto della concessione ai fini di cui ai punti 1 e 2. Il piano finanziario deve essere conforme al modello unificato che verrà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro”;

§      secondo quanto previsto al punto 1.1. della delibera CIPE 20 dicembre 1996, “il piano finanziario rappresenta il supporto all'inquadramento istituzionale della relazione tra ente concedente e società concessionaria” e viene presentato, al fine di consentire la verifica del costo del servizio al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto e nel corso di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario o in presenza di altre specifiche cause predeterminate a priori. La delibera dà indicazioni in ordine ai tempi per la presentazione del piano finanziario e al suo contenuto;

§      con decreto ministeriale del 15 aprile 1997 è stata predisposta una tipologia standardizzata del piano per tutti i concessionari autostradali, finalizzata a garantire l'uniformità delle modalità di redazione e di calcolo degli indicatori economici previsti nelle direttive Cipe.

 

La disposizione prevede, inoltre, che, in occasione di tali approvazioni, sia sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante e avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

 

Il successivo comma 1019, attraverso una novella all’articolo 7, comma 3, lett. d), del decreto-legge n. 138 del 2002, innalza il limite massimo di durata della concessione da trent’anni a cinquant’anni.

A tal fine la disposizione, che fa salva l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica, prevede la possibilità che, in tale occasione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegui la durata della concessione di ANAS Spa.

Disciplina del canone annuo e del sovrapprezzo autostradale (commi 1020 e 1021)

Il comma 1020 interviene sul canone annuo a carico degli enti concessionari disciplinato dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sotto due profili:

a)      sotto il profilo dell’entità del canone. Esso viene incrementato dall’1 al 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari;

b)      sotto il profilo della destinazione di tali somme. La norma originaria prevedeva che tali somme fossero corrisposte allo Stato. Il comma in commento prevede, invece, che una parte delle medesime, pari al 42 per cento sia corrisposta direttamente all’ANAS, che a sua volta provvede a destinarla alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture. Lo stesso Ministero provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio all’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa nonché dei concessionari autostradali.

Tale ultima disposizione va letta in correlazione con il comma 551, che autorizza, a decorrere dal 2007, la spesa di 6 milioni di euro da destinare al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179.

 

In relazione alle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa svolte dal Ministero nei riguardi di ANAS Spa nonché dei concessionari autostradali, la norma prevede inoltre la possibilità che siano adottate misure di carattere organizzativo analoghe a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. codice appalti).

 

Tale disposizione prevede che, per le attività di cui al capo IV (concernente i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalità interne, possa:

a)      avvalersi di una struttura tecnica di missione composta nei termini indicati nella norma;

b)      assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c)      avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

 

La norma, inoltre, attraverso la soppressione nell’alinea dell’articolo 163 delle parole “ove non vi siano specifiche professionalità interne”, elimina la condizione cui era in precedenza subordinato il ricorso alle facoltà del Ministero di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3.

 

Si osserva che tale modifica, nella sua formulazione attuale, ha portata generale, essendo suscettibile di trovare applicazione non soltanto per le attività di vigilanza sull’ANAS e sui concessionari autostradali, ma per tutte le attività di competenza del Ministero ai sensi del Capo IV del codice appalti (relativo ai lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).

 

L’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1020, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2007, comporta una corrispondente modifica delle convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari.

 

Il comma 1021 prevede la soppressione del sovrapprezzo tariffario autostradale attualmente disposto a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane (soppresso dal successivo comma 1025) e l’istituzione di un nuovo sovrapprezzo da versare ad ANAS, “quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa”.

 

La relazione giustifica tale disposizione con l’esigenza di garantire ad ANAS ricavi di gestione per fronteggiare i notevoli costi degli interventi da essa posta in essere al fine di assicurare la complessiva efficienza del sistema viario statale, del quale le varie tratte autostradali a pedaggio, pur nella loro specificità giuridica e autonomia gestionale, costituiscono parte integrante. La relazione specifica inoltre che l’istituzione di tale sovrapprezzo è rilevante anche “ai fini dell’esclusione di ANAS dal perimetro della pubblica amministrazione e, quindi, del deconsolidamento dei suoi debiti rispetto allo stock del debito pubblico nazionale”.

Il sovrapprezzo a favore del Fondo centrale di garanzia è previsto in particolare:

§      dall’articolo 15, quinto e sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531 (recante il Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale), che determina la misura del sovrapprezzo e prevede l’utilizzazione da parte del Fondo di tale sovrapprezzo (oltre che dell’eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione) per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute;

§      dall’articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), che interviene sull’entità di tale sovrapprezzo.

 

Il comma 1021 interviene anche sull’entità del sovrapprezzo, scaglionando le modifiche.

 

Gli ultimi due periodi del comma in commento prevedono rispettivamente:

§      un decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS, per la definizione delle modalità attuative della disposizione, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma;

§      in conseguenza delle maggiori entrate, la riduzione dei pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

 

La norma sembra recare un criterio che dovrà essere preso in considerazione in sede di sottoscrizione del prossimo contratto di programma.

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie di ANAS, si richiama l’articolo 11 della convenzione che prevede:

§      la possibilità di finanziamento degli investimenti del concessionario (per la manutenzione, il miglioramento e la realizzazione di nuove strade e autostrade di interesse nazionale) con apporti nella forma di aumento di capitale nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria e dalle altre leggi di spesa;

§      la compensazione della gestione della rete stradale a autostradale di interesse nazionale nella misura massima annualmente fissata dalla legge finanziaria e di bilancio.

L’ultimo Contratto di programma (2003-2005), con scadenza 31 dicembre 2005, recava all’articolo 7 e 8 norme relative alla determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo per i servizi resi nell’anno 2005.

Con riferimento agli ultimi interventi per il finanziamento di ANAS, si richiama l’articolo 17 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), che, novellando l'articolo 1, comma 32, della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), nel testo già novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, ha elevato per l'anno 2006 il limite dei pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, da 1.913 a 2.913 milioni di euro. Durante l’iter al Senato, è stato aggiunto un ulteriore periodo al comma 2 in virtù del quale le risorse integrative di 1 miliardo di euro, in esso previste, dovranno essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.

Disciplina dell’attività dell’ANAS (commi 1023 e 1024)

Il comma 1023, al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di impartire direttive per realizzare l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attività dell’ANAS volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

Tale ultima disposizione attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti funzioni:

a)      la programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;

b)      la programmazione triennale attuativa della lettera a);

c)      l’individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.

 

La realizzazione di tale finalità può avvenire anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture. Nel caso in cui venga costituita tale società, la norma prevede l’istituzione presso il Ministero di un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare le attività della medesima società, sulla base di un apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Secondo quanto precisato dalla disposizione, le direttive impartite dal Ministro hanno anche la funzione di assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali.

 

Il comma 1024, attraverso una novella all’articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 138 (introdotto con l’articolo 6-ter del decreto-leggen. 203), elimina la possibilità per l’ANAS di affidare ad una o più società da essa costituite lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143.

 

Si tratta dei seguenti compiti:

a)      gestione e manutenzione delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato nonché;

b)      realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c)      costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione.

 

La possibilità per l'ANAS S.p.a. di subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 143 (relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo) è stata introdotta dall’art. 6-ter del citato decreto-legge n. 203. Tale disposizione prevede inoltre che le società subconcessionarie, cui sono trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, sono tenute nei confronti dell'ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS S.p.a. comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti del Ministero concedente.

L’Anas può essere socio di maggioranza o anche socio minoritario delle società subconcessionarie e può anche cedere la sua quota di azioni. Tale cessione comporta ai sensi del comma 5, una decurtazione dalle somme trasferite all’Anas con il bilancio dello Stato corrispondente alla somma versata all’Anas.

Il comma 4 demanda ad un atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione delle tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), la disciplina delle modalità con cui l'ANAS Spa procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali.

 

In conseguenza della modifica introdotta, si prevede la soppressione dei citati commi 4 e 5 dell’articolo 6-ter del decreto-legge n. 203 del 2005.

Disposizioni ulteriori (commi 1025, 1026 e 1028)

Il comma 1025 prevede la soppressione del già richiamato Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane (di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382) e il subingresso di ANAS nella gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente.

La norma, dopo avere specificato che il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie, prevede che le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali siano impiegate da ANAS Spa, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Ciò avviene secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La norma specifica inoltre che alle predette disponibilità si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 1026 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968 e che esse sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa.

 

L’articolo 9 della legge n. 382 prevede l’esenzione da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata, per le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze.

 

Il comma 1026 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti, l’applicazione delle disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le norme richiamate in particolare prevedono:

§      al comma 86, una modifica alle modalità di finanziamento del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, attraverso la previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2006, le somme erogate a copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, inclusi quelli per manutenzione straordinaria, avvengano a titolo di contributo in conto impianti. Il comma precisa che tale modifica del sistema di finanziamento deve avvenire senza oneri per lo Stato e per il gestore e che conseguentemente, i finanziamenti di cui al precedente comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene;

§      al comma 87, la disciplina delle modalità di ammortamento dei costi del gestore, e in particolare la precisazione che venga utilizzato il metodo di ammortamento a quote variabili in base ai volumi di produzione per i seguenti costi:

-       costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa;

-       oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti.

L’ammortamento deve avvenire quindi sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione.

Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio.

La determinazione delle quote di ammortamento a fini fiscali sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento previste dal comma 86.

 

Il medesimo comma 1026 autorizza, inoltre, la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'ANAS di cui al contratto di programma 2003-2005.

 

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (1.500 milioni sia per il 2008 che per il 2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.

 

Il comma 1028, infine, aggiunge un periodo all'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Esso, in particolare attraverso la previsione dell’applicazione per gli anni successivi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, demanda alla legge finanziaria la determinazione delle somme da conferire all'ANAS S.p.A. in conto aumento del capitale sociale.

 

I precedenti periodi dell’articolo 7, comma 1-ter, prevedono il conferimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze all'ANAS, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, dell'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS medesima e in essere al 31 dicembre 2002 e demandano ad un decreto del medesimo Ministro la quantificazione dell’importo da conferire e la definizione delle modalità di erogazione dello stesso

L’articolo 11, comma 3, lett. f) della legge n. 468 del 1978 cui fa riferimento il testo novellato prevede che la legge finanziaria contenga gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

 


 

Articolo 1, comma 1022
(Istituzione di un fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie)

 


1022. Nello stato di previsione del Mini­stero delle infrastrutture è istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma è destinata all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.


 

 

Il comma 1022 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture di un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Il fondo è alimentato dagli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire su specifiche tratte della rete. Le risorse confluiscono nel fondo previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di attuazione sono demandate ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottare di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza Stato regioni, e da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre che nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie sia stabilito che una quota delle risorse del fondo sia destinata all’acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.

 

Si ricorda che il contratto di servizio è lo strumento negoziale che regola i rapporti tra amministrazione pubblica ed imprese di trasporto al fine di garantire servizi di trasporto adeguati alle esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio, nonché di garantire agevolazioni in favore di determinate categorie di utenti. Nella misura in cui tali servizi siano in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa, l’autorità pubblica, a fronte dell’obbligo di offrire detti servizi, eroga una compensazione corrispondente.

L’articolo 73 del Trattato CE costituisce la base normativa di riferimento in materia di obblighi di servizio pubblico, sancendo la compatibilità degli aiuti di Stato richiesti in quanto corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti la nozione di pubblico servizio. Più precisamente, l’art. 14 del regolamento CEE 1191/69 in materia di obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti, definisce il contratto di servizio pubblico come un “contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti”. Il contratto di servizio si rende necessario nella misura in cui le esigenze sopra ricordate non possano essere soddisfatte se non attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.

Gli obblighi di servizio pubblicoposti a carico della società Ferrovie dello stato s.p.a. sono disciplinati dall'articolo 4, comma 4, dellalegge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994).

 


 

Articolo 1, comma 1027
(Contributi in relazione a interventi sulle autostrade
Torino-Savona e Firenze- Bologna)

 


1027. È autorizzata la spesa complessi­va di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonché dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.


 

 

Il comma 1027 autorizza per l'anno 2008 la spesa complessiva di euro 23.400.000 per il ripristino della quota relativa allo stesso anno dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui indicati dal comma stesso.

 

Tale somma complessiva è così ripartita:

 

§      4.000.000 di euro sono destinati all'ammortamento di mutui contratti per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, ai sensi dell'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[330].

Tale disposizione ha concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la stessa veniva autorizzata a contrarre per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada.

 

§      4.000.000 di euro sono destinati all'ammortamenti di mutui contratti per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna, ai sensi dell'art. 2, comma 87, della suddetta legge 662/1996.

Tale disposizione ha concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.a. un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa veniva autorizzata a contrarre per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna;

 

§      15.400.000 di euro sono destinati ad ammortamenti di mutui contratti per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Firenze-Bologna, ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67[331].

Tale disposizione ha infatti concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1998-2017, quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria era autorizzata a contrarre ai sensi del suddetto art. 2, comma 87, della legge 662/1996 (l'art. 19-bis conteneva altresì un'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997).

 


 

Articolo 1, comma 1029
(Messa in sicurezza di gallerie monotubo a carattere internazionale)

 

1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

 

 

Il comma 1029 prevede che, nell'elenco delle opere infrastrutturali che spetta all’ANAS predisporre ai sensi del precedente comma 1018, venga attribuita priorità alla costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e alla messa in sicurezza delle vie d'accesso. Tale previsione viene recata in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete transeuropea.

 

La direttiva 2004/54/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264[332].In base all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, esso ha lo scopo di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione nonché mediante misure di protezione in caso di incidente. Il successivo comma 2 ne definisce l’ambito di applicazione con riferimento a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

Ai sensi dell’articolo 2, per «rete stradale transeuropea» si intende la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata da carte geografiche o descritta nell'allegato II di tale decisione.

L’articolo 3 attribuisce ai gestori il compito di provvedere affinché le gallerie di loro competenza soddisfino i requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2. In base all’articolo 5, il gestore è individuato rispettivamente nell'ANAS, per le strade in gestione diretta, e nelle Società concessionarie, per quelle affidate in concessione. Spetta alla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, esercitare le funzioni di autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE e in particolare assicurare il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria (articolo 4).

 


 

Articolo 1, comma 1030
(Modifiche al D.L. n. 262/2006 in materia di concessioni autostradali)

 


1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 82 le parole da: «; in fase di prima applicazione» sino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 83:

     1) sono premesse le seguenti parole: «Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei princìpi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,»;

     2) alla lettera g) le parole: «in particolare» sono soppresse;

c) il comma 84 è sostituito dal seguente:

     «84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quaranta­cinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono succes­sivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88»;

d) al comma 85, capoverso 5:

     1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;»;

     2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;»;

     3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;»;

e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggior­namento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo»;

f) il comma 88 è sostituito dal seguente:

     «88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo»;

g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione».


 

 

Il comma 1030 modifica i commi 82-85 e 87-89 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Le disposizioni novellate recano un insieme di norme finalizzate ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell’ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali.

 

La lettera a) della disposizione in commento incide sul comma 82, che introduce lo strumento della “convenzione unica” prevedendo che ad essa si adeguino le attuali concessioni autostradali in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario o della prima revisione della convenzione. La lettera in commento si limita ad espungere la previsione, dettata ai fini della prima applicazione del provvedimento, del termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per il perfezionamento della convenzione.

 

In base al citato comma 82, la convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, e ha valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. Spetta al Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurare che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite nella convezione unica.

Per quanto riguarda i tempi, la convenzione unica deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell’aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione.

 

La lettera b) incide sul comma 83, che prevede l’adeguamento delle clausole della convenzione unica, in modo da assicurare la realizzazione delle finalità indicate nelle lettere a)-i). La disposizione in commento, al punto 1, oltre a porre il limite del rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, individua le finalità di tale adeguamento:

§      nella garanzia di una maggiore trasparenza del rapporto concessorio;

§      nell’adeguamento della sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività.

Il successivo punto 2, invece, attraverso una novella alla lettera g), chiarisce che la finalità di riequilibrio dei rapporti concessori attiene esclusivamente all’utilizzo a fini reddituali ovvero alla valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale.

 

Il testo su cui interviene la novella prevedendo la finalità di riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo e la valorizzazione dei sedimi si prestava a dubbi interpretativi, in ordine al carattere meramente esemplificativo o esaustivo della specificazione.

 

Si segnala che, con deliberazione del 26 gennaio 2007, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato la “Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale”.(pubblicata nella G.U. 19 febbraio 2007)[333]. Come precisato nella premessa della deliberazione, tale direttiva è finalizzata a soddisfare l’esigenza di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio e di adeguare la regolamentazione dello stesso al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità ed in condizioni di economicità e di redditività, nel rispetto dei principi comunitari. Tale direttiva, inoltre, al fine di assicurare uniformità di trattamento, è applicabile alle nuove convenzioni regolanti le concessioni autostradali e ai rapporti contrattuali in essere nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 82 e 83 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificati dall’articolo in commento.

 

La lettera c)incide invece sul comma 84, relativo alle modalità di redazione degli schemi di convenzione unica e alla sottoposizione all’esame del CIPE.

Per quanto riguarda l’esame del CIPE, la novella si limita a specificare che esso è volto anche a verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.

Per quanto riguarda la redazione degli schemi di convenzione unica, il testo originario della disposizione attribuiva compiti consultivi al Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), alle associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché alle associazioni di consumatori e di utenti.

Tale testo viene radicalmente modificato dalla disposizione in commento, che rimette invece la definizione di tali schemi di convenzione unica all’accordo tra le parti, vale a dire, da un lato l’ANAS-concedente, dall’altro le società concessionarie, facendo salvi i poteri consultivi del NARS.

Il testo novellato fa venir meno la previsione della consultazione delle associazioni dei consumatori ed utenti.

La disposizione, inoltre, disciplina l’ipotesi in cui non si pervenga ad un accordo in ordine a tale schema entro 4 mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82[334], prevedendo che in tal caso il concessionario formuli entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.

 

Tali ultime disposizioni sono novellate rispettivamente dalle lettere e) ed f).

 

La lettera e) interviene sul primo periodo del comma 87, adeguando la sua formulazione alle nuove modalità di redazione dello schema di convenzione unica. La disposizione in particolare ricollega l’estinzione del rapporto obbligatorio al caso in cui il concessionario non convenga sulla convenzione unica (oltre che nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal successivo articolo 88).

 

Il testo originario contemplava quale causa di estinzione del rapporto la dichiarazione espressa di non volere aderire alla convenzione unica.

 

Rispetto al testo originario, inoltre, il testo novellato reca l’espressa garanzia dell’eventuale diritto di indennizzo. In base all’ultimo periodo del medesimo comma, che non costituisce oggetto di novella, i termini e le modalità per l’esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato sono stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il successivo comma 88, il cui testo viene integralmente sostituito dalla lettera f), estende l’estinzione del rapporto concessorio al caso in cui l’ANAS s.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione. Anche in tal caso viene fatto salvo l’eventuale diritto di indennizzo.

 

Il testo originario del comma 88 prevedeva la decadenza del concessionario nel caso di mancato perfezionamento della convenzione, entro il termine di cui al comma 82, per fatto imputabile al concessionario.

 

Posto che, nel caso di mancato accordo sullo schema di convenzione opera il meccanismo di cui all’ultimo periodo del comma 84 (formulazione della proposta da parte del concessionario e successiva accettazione dell’ANAS), la causa di estinzione di cui al comma 87 sembrerebbe coincidere con la mancata formulazione della proposta da parte del concessionario nel termine di trenta giorni.

 

La lettera d) interviene sul comma 85, relativo ai nuovi obblighi a carico delle società concessionarie. La disposizione in particolare:

§      al numero 1, attraverso la sostituzione della lettera c), prevede che i concessionari agiscano come amministrazioni aggiudicatrici (e come tali siano soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici) esclusivamente per gli affidamenti di lavori (ancorché misti con forniture e servizi), nonché per gli affidamenti di servizi e forniture, purché questi ultimi siano superiori alla soglia di rilevanza comunitaria. Il testo originario della disposizione faceva riferimento a tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi.

In base all’articolo 28, comma 1, lett. b), del codice dei contratti pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalle autorità governative centrali di cui all’allegato IV.

Si segnala che l’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 300 del 2006[335], nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, ha differito al 1° gennaio 2008 l’operatività di tale obbligo limitatamente all’affidamento dei lavori e delle forniture per la manutenzione dell’infrastruttura.

La questione degli effetti dell’applicazione delle procedure di evidenza pubblica previste dal codice appalti rispetto ai lavori di manutenzione era stata segnalata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria nel corso dell’audizione informale svolta il 25 gennaio scorso presso l’VIII Commissione sulle problematiche derivanti dall’attuazione del codice dei contratti pubblici. In tale occasione, era stato prospettata l’ipotesi di escludere l’obbligo per i concessionari di applicare il codice dei contratti pubblici rispetto all’affidamento dei lavori di manutenzione.

§      al numero 2, attraverso la sostituzione della lettera d), pone ad ANAS il termine di trenta giorni per pronunciarsi sugli schemi dei bandi di gara ad essa sottoposti dalle concessionarie. Decorso tale termine, trova applicazione l’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in materia di silenzio-assenso.

§      al numero 3, infine, attraverso la sostituzione della lettera e), impone alle concessionarie di prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza. Il precedente testo richiedeva che, per previsione statutaria, fosse subordinata l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE[336].

 

La lettera g), infine, modifica il comma 89 (che a sua volta novella l’articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 2004), relativo alle modalità di comunicazione delle variazioni tariffarie da parte del concessionario al concedente, nonché alle procedure di approvazione da parte dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze. La disposizione, oltre a modificare i termini in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, dispone che l’approvazione o il rigetto delle variazioni proposte avvenga con provvedimento motivato dei Ministri competenti nel termine di trenta giorni. Nel testo originario, si prevedeva il silenzio-rigetto nel caso di decorrenza del termine senza determinazione espressa.

 


 

Articolo 1, commi 1031-1032
(Istituzione di un fondo per l’acquisto di veicoli
adibiti al trasporto pubblico locale)

 


1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


 

 

Il comma 1031 istituisce un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L’istituzione del fondo è finalizzata a:

§      realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione del trasporti;

§      favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani attraverso il miglioramento del servizio offerto dal trasporto pubblico locale.

Il fondo è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento per l’acquisto di:

§      veicoli ferroviari per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. e dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a., di cui, rispettivamente agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997[337]

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo sono delegati alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a)    le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b)    le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

L’articolo 9 prevede che, con decorrenza 1° giugno 1999, sono delegati alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale;

§      veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

§      autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

 

Il comma 1032 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, il riparto tra le Regioni e le Province autonome dell’ammontare del fondo, da effettuare secondo i seguenti criteri:

§      priorità al completamento dei programmi finanziati con legge n. 194/1998[338] e con legge n. 211/1996[339] relative ad interventi nel settore del trasporto pubblico locale e nel trasporto rapido di massa e ferroviario;

§      condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

§      congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

§      priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle previsioni di cui ai commi da 3-tera 3-septies dell'articolo 18 del D.Lgs. 422/1997 relative al periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.

 

Il comma 393 della legge n. 266/2005 ha introdotto all’articolo 18 del D.Lgs. 422/1997 i commi da 3-ter a 3-septies.

In base alle nuove disposizioni, le regioni, ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, possono disporre un’eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore dei soggetti che soddisfino – entro il termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2006 di cui al comma 3-bis - una delle seguenti condizioni (comma 3-ter):

§      per le aziende partecipate da regioni o enti locali, la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti, a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

§      creazione di un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che il nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

Il comma 3-quater prevede che, durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. Gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

a)       al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

b)       al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

c)       alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.

Il comma 3-quinquies stabilisce che le disposizioni relative al periodo transitorio di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Durante tale periodo transitorio, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro, individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

Il comma 3-sexies stabilisce che i soggetti titolari dell’affidamento dei servizi “in house”,ai sensi dell'articolo 113, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti, a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

Il comma 3-septies precisa che le società che fruiscono dell’ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi.

 


 

Articolo 1, comma 1033
(Acquisto di veicoli stradali e ferroviari)

 

1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

 

 

Il comma 1033 prevede che le Regioni a statuto speciale e Province autonome possano provvedere all’acquisto dei veicoli stradali e ferroviari (di cui al precedente comma 1031) coordinandosi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti; il coordinamento è finalizzato a razionalizzare la spesa dell’acquisto e conseguire economie di scala.

 

Si ricorda che il comma 1031 prevede l’istituzione di un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L’istituzione del fondo è finalizzata a:

-       realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione del trasporti;

-       favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani attraverso il miglioramento del servizio offerto dal trasporto pubblico locale.

-       Il fondo è destinato a contributi nella misura massima del 75% per l’acquisto di:

-       veicoli ferroviari per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. e dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a;

-       veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

-       autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

 


 

Articolo 1, comma 1034
(Incremento del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)

 

1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti è incrementato di 15 milioni di euro.

 

 

Il comma 1034 incrementa di 15 milioni di euro nel 2007 il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, istituito presso il Ministero dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

 

Il comma 15 richiamato istituisce, a decorrere dal 2006, negli stati di previsione di ciascun ministero, un Fondo in cui confluiscono le dotazioni delle UPB relative ai trasferimenti correnti alle imprese. Le unità previsionali di base e le dotazioni che confluiscono a ciascun Fondo sono indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria stessa.

Non confluiscono comunque nei costituendi fondi le risorse destinate al comparto della radiodiffusione televisiva locale, le risorse relative a contributi in conto interessi, quelle determinate in Tabella C, quelle classificate come spese obbligatorie.

Si ricorda che le UPB menzionate nell’elenco 3 per quanto riguarda il Ministero dei trasporti sono le seguenti:

-        4.1.2.2 - Società di servizi marittimi;

-        4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione;

-        5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione.

 


 

Articolo 1, comma 1035
(Finanziamento e aggiornamento del
Piano nazionale della sicurezza stradale)

 


1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanzia­mento delle attività connesse all'attua­zione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.


 

 

Il comma 1035 reca un’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia e all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

A seguito di una modifica apportata dal maxiemendamento del Governo al Senato lo stanziamento è stato ridotto a 53 milioni di euro per il triennio 2007-2009 in luogo degli originari 60 milioni di euro.

 

Il comma prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dei trasporti provveda all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale istituito dall’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con la finalità di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali. Il Piano, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure per la promozione e l'incentivazione di strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e dei gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture che devono essere approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

Con Del. CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del. CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del sopra citato Piano nazionale.

 


 

Articolo 1, comma 1036
(Finanziamento per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale)

 


1036. Al fine di consolidare ed accre­scere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.


 

 

Il comma 1036 prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale. Lo stanziamento è destinato alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli, nonché l’aggiornamento delle conoscenze e delle capacità dei conducenti.

 


 

Articolo 1, comma 1037
(Servizi per la sicurezza stradale)

 


1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilità, all'implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.


 

 

Il comma 1037 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzatialla conduzione della centrale di infomobilità, all’implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento. L’autorizzazione di spesa è disposta in un’ottica di razionalizzazione dei servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale

 

Allo stato attuale il coordinamento a livello nazionale in materia di informazioni sulla sicurezza stradale è svolto dal CCISS - Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale - organizzazione di pubblica utilità, istituito dalla legge n. 556/1988 ed operativo dal 1990; il centro nasce come strumento informativo permanente sulla sicurezza stradale, per aggiornare in tempo reale gli automobilisti sulla percorribilità della rete viaria nazionale. Il Direttore del CCISS è il Direttore Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre - Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affiancato dal Direttore della divisione di Polizia Stradale del Ministero dell’Interno.

Alla diffusione della cultura della sicurezza stradale il CCISS dedica la gran parte dei propri spazi radiofonici, approfondendo temi e normative e collaborando nel compito di contribuire fin dall'età scolare a costruire la cultura della sicurezza stradale dei cittadini di domani.

Il CCISS si avvale di una commissione consultiva, che è l'organo decisionale (al quale partecipano tutti gli Enti che lo compongono) e di una Centrale Operativa "Viaggiare informati", sita presso il Centro di Produzione Rai di Saxa Rubra, nella quale sono presenti 24 ore su 24 gli operatori di Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, ACI, AISCAT, Società Autostrade, Direzione Generale Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre e della RAI (che fornisce il supporto editoriale e tecnico).

Alla Centrale confluiscono, in tempo reale, informazioni sulla circolazione stradale nazionale. Gli aggiornamenti informativi sulla mobilità nazionale sono inseriti anche nel Televideo nazionale, da pagina 480 a 487. Un ulteriore servizio curato e fornito dal CCISS è il 1518 (numero telefonico di pubblica utilità), funzionante dal 23 dicembre 1999, attivo 24 ore su 24, completamente gratuito anche per chiamate dai telefoni cellulari; esso fornisce notizie sul traffico dell'intera rete stradale e riceve le segnalazioni di incidenti, ingorghi, ecc. da parte degli automobilisti. Le informazioni del CCISS sono anche diffuse in parte del Nord Italia tramite il servizio RDS-TMC, attivo su RadioUno FM, e possono essere decodificate dalle autoradio con funzione TMC e dai navigatori per auto con tale opzione attiva. La redazione RAI del CCISS ha spazi di aggiornamenti televisivi su RAINews ogni 30 minuti, su Unomattina, su RAI 3 ed il TG2. Approfondimenti su Radio 1, Radio 2 e Radio 3, e appuntamenti continui su Isoradio.

Enti pubblici o privati, possono inviare per posta (anche CD) e fax documentazione tecnica e legislativa, comunicazioni di eventi od iniziative attinenti alla mobilità ed alla sicurezza stradale, a ricerche e sperimentazioni e indicazioni di link. Tale documentazione, se ritenuta di interesse, viene resa disponibile agli utenti.

Il CCISS è quindi un centro multimediale per l’infomobilità, dove radio, televisione, televideo e telefono operano insieme per informare gli automobilisti e prevenire gi disagi della circolazione

Quanto alle patenti card si ricorda che il DM 7 ottobre 1999 ha introdotto per le patenti il nuovo formato plastificato, con le seguenti caratteristiche:

-        stampa offset a 5 colori: blu, giallo, rosa, verde e rosso;

-        sfondo di colore rosa con la dicitura "Modello della Comunità Europea" e "Patente di guida" in tutte le lingue della CE con i testi in colore blu, sigla dello Stato in base al logo della CE e fascia tricolore posta nell'angolo inferiore sinistro;

-        accanto allo spazio riservato alla fotografia è riportato un pannello firma stampato con colori rosa e fluorescente invisibile ma rilevabile in giallo alla luce ultravioletta.

 


 

Articolo 1, comma 1038
(Interventi per l’ammodernamento tecnologico
dei sistemi di sicurezza ferroviaria)

 


1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conse­guimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.


 

 

Il comma 1038 stanzia un contributo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 sia al fine di realizzare interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, sia, per i soli anni 2008 e 2009, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

Il contributo originariamente fissato in 10 milioni di euro è stato aumentato a seguito delle modifiche apportate dall’Assemblea della Camera; il maxiemendamento del Governo al Senato ha inoltre previsto che le risorse potessero essere utilizzate per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti già a partire dal 2007 e non dal 2008 come originariamente previsto.

 

Si ricorda che il tema della sicurezza ferroviaria è da tempo all’attenzione sia del legislatore nazionale che di quello comunitario. In particolare nel secondo pacchetto ferroviario approvato in sede europea in data 29 aprile 2004[340] sono previste specifiche misure in ordine alla sicurezza del sistema ferroviario, tra cui si ricordano in particolare il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea istituita anche al fine di implementare la sicurezza e la direttiva 2004/49/CE, che prevede un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 560, della legge finanziaria per il 2006 ha modificato il comma 3-bis dell’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedendo una semplificazione amministrativa della procedura di installazione della rete di telecomunicazioni GSM-R, dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, su aree ferroviarie.

 


 

Articolo 1, comma 1039
(Potenziamento della componente aereonavale
del Corpo delle Capitanerie di porto)

 

1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

Il comma 1039 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale (cioè navi, aerei ed elicotteri) del Corpo delle Capitanerie di porto.

Si segnala inoltre che il provvedimento in esame istituisce un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007 per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (vedi infra scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1331).

 

Per quanto concerne i compiti e le attività del Corpo delle capitanerie di porto si rimanda alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, co. 1331.

Si ricorda che in attuazione del DPR n. 662/1994[341], regolamento di attuazione nazionale della Convenzione di Amburgo '79, è stato affidato alle capitanerie di porto il compito di assicurare l’organizzazione efficiente dei servizi di ricerca e salvataggio nell’ambito dell’intera regione di interesse sul mare, che si estende oltre i confini delle acque territoriali. Il Comando Generale ha quindi assunto le funzioni di I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Center), Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo, cui fa capo il complesso delle attività finalizzate alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare, mediante l’impiego della componente aeronavale, con l’eventuale ausilio di altre unità di soccorso militari e civili.

Si segnala inoltre che l’articolo 30 del D.L. 4/2006[342] ha autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007, per rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l’adeguamento della propria struttura aeronavale.

 


 

Articolo 1, commi 1040-1041
(Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica)

 


1040. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefìci di cui al comma 1040. A tal fine è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.


 

 

Il comma 1040 interviene in materia di innovazione tecnologica dell’industria cantieristica, prevedendo un’autorizzazione per il Ministero dei trasporti a concedere un contributo non superiore al 20% delle spese sostenute dalle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche previste dall’art. 19 della legge n. 234/1989[343] per:

§      progetti connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

§      progetti limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

 

Ai sensi del richiamato articolo 19 sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile (ora, Ministero dei trasporti) a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

L'iscrizione agli albi speciali, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica.

 

Il contributo è concesso nei limiti e per le finalità indicate nella sezione 3.3.1., paragrafo 15, della «Nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003 (2003/C 317/06).

 

La disciplina richiamata prevede che gli aiuti alla costruzione navale comprendono gli aiuti concessi, in modo diretto o indiretto, a un cantiere navale, a un’entità collegata, a un armatore o a un terzo, per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi.

Il principio generale è che gli aiuti alla costruzione navale possono essere concessi a norma degli articoli 87 e 88 del Trattato nonché di tutti gli atti normativi e delle misure adottate su tale base.

Al principio generale sono ammesse eccezioni tra cui quella di cui alla sezione 3.3.1., paragrafo 15, dello stesso atto comunitario. Tale paragrafo prevede che gli aiuti all'innovazione concessi ai cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 20 % lordo, purché:

a)       siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b)       siano limitati al sostegno delle spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. In via eccezionale, possono essere ammissibili in misura limitata all'importo minimo necessario i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica.

 

Il comma 1041 prevede che le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefìci sono stabiliti con un decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

 


 

Articolo 1, commi 1042-1043
(Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale -INSEAN - di Roma)

 


1042. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.

1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'università e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


 

 

I commi 1042 e 1043 intervengono sull’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.

In particolare il comma 1042 autorizza il Ministero dei trasporti alla concessione all’Istituto di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità di promozione della ricerca in campo navale indicate dall’articolo 5 della legge 13/2006.

 

Il comma 1043 prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, provveda con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell’INSEAN, al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle medesime finalità di promozione della ricerca in campo navale.

 

La legge 9 gennaio 2006, n. 13, prevede una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana. L’articolo 5, in materia di promozione della ricerca in campo navale, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, a concedere - nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 - all’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) di Roma ed al CETENA (Centro per gli studi di tecnica navale) di Genova i contributi per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2007.

L’INSEAN, istituito anche se con diverso nome con RDL 1429/1927, ha il compito di effettuare ricerche ed esperimenti su modelli di navi e sui loro organi propulsivi. In genere, provvede a tutte le ricerche inerenti l’architettura navale, intesa come fattore del comportamento dinamico in acqua dei mezzi navali. Le ricerche vengono eseguite sia su richiesta dell’industria privata sia su richiesta degli organi tecnici della Marina Militare e delle altre amministrazioni dello Stato. La vigilanza sull’istituto è esercitata dai Ministeri della difesa, dei trasporti e dell’economia.

 


 

Articolo 1, comma 1044
(Rete nazionale degli interporti)

 


1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i «colli di bottiglia» del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. È autorizzato altresì un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.


 

 

Il comma 1044autorizza un contributo di 30 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete nazionale degli interporti - con particolare riferimento al Mezzogiorno - e un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

La disposizione prevede inoltre, relativamente al contributo di 30 milioni di euro, l’individuazione con decreto del Ministro dei trasporti degli interventi immediatamente cantierabili, tesi alla realizzazione degli interventi prioritari del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti.

 

Si rammenta che le infrastrutture dedicate all’intermodalità sono costituite dagli interporti e dai centri intermodali. Gli interporti sono definiti dalla normativa vigente come un complesso organico di strutture e servizi fra loro integrati e uniformati secondo uno schema di rete logistica e mediante tecnologie telematiche. Essi sono finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendono uno scalo ferroviario idoneo per la formazione o la ricezione di treni completi intermodali, e risultano essere in collegamento con porti, aeroporti e vie di grande comunicazione.

 


 

Articolo 1, comma 1045
(Realizzazione di opere infrastrutturali nella regione Veneto)

 

1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro dall'anno 2009.

 

 

Il comma 1045 autorizza tre contributi quindicennali per il triennio 2007-2009 per complessivi 15 milioni di euro (5 milioni di euro a decorrere dal 2007, 5 milioni dal 2008 e altri 5 milioni dal 2009), a valere sulle risorse di cui al comma 977, al fine di promuovere un’intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto.

Più precisamente, il finanziamento appare destinato non tanto alla promozione dell’intesa con la Regione Veneto – come sembrerebbe da una lettura testuale del comma - ma, evidentemente, alla realizzazione delle opere in oggetto.

 

Tale finanziamento corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 165 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 1046
(Rottamazione dei traghetti)

 


1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Fondo per favorire il poten­ziamento, la sostituzione e l'amm­odernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al fine di favorire la demo­lizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformità con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente comma».


 

 

Il comma 1046 modifica l’articolo 4 della legge n. 13/2006[344], relativo all’istituzione di un fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima lacuale e fluviale.

La nuova norma autorizza la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine difavorire la demolizione di tali unità navali non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni; a seguito delle modifiche apportate dall’Assemblea della Camera tali unità devono risultare iscritte, alla data del 1° gennaio 2006, nei registri tenuti dalle Autorità nazionali.

I criteri e le modalità di attribuzione dei benefici sono demandate ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, in conformità oltre che con la normativa comunitaria, con la normativa internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell’IMO in materia di Demolizione delle Navi A. 962 e di sviluppo del Piano di Demolizione delle Navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004).

 

La legge n. 13/2006 prevede una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana. A tal fine, la legge promuove:

-       il rinnovo del naviglio vetusto e l’ammodernamento della flotta, attraverso l’uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati standard di sicurezza della navigazione, anche a fini di tutela ambientale;

-       la ricerca in campo navale.

In particolare l’articolo 4 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale[345] effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, con dotazione pari a 10 milioni annui di euro per il triennio 2005-2007. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. Le finalità del Fondo sono quelle di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.

L’articolo ha inoltre disciplinato dettagliatamente le procedure per l’erogazione del contributo, prevedendo che esso possa essere erogato ad imprese che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1° maggio 2005 e il 31 dicembre 2007.

Il contributo è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'àmbito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

Nel caso di demolizione di unità navali il contributo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

L'ammontare del contributo non può in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell'unità navale. Ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è demandata la definizione delle modalità di attribuzione dei benefìci. A decorrere dall'anno 2008 al finanziamento del Fondo si provvede attraverso la tabella C della legge finanziaria.

 

A seguito della modifica introdotta dall’articolo in esame:

§      risultano soppresse tutte le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di attribuzione dei benefìci alle imprese, che risultano demandate ad un successivo decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi sentita la Conferenza unificata, in conformità con la normativa comunitaria e internazionale in materia.

§      il nuovo articolo 4 della legge n. 13/2006 farebbe riferimento alla sola demolizione delle unità, mentre nella formulazione vigente il contributo può essere erogato anche nel caso in cui l’impresa intenda acquisire nuove unità.

 

L'organizzazione marittima internazionale (IMO) è una Agenzia delle Nazioni Unite istituita con Convenzione internazionale a Ginevra in 1948 che si occupa della sicurezza internazionale marittima, della tutela dell’ambiente, dell’l'efficienza del trasporto, della cooperazione tecnica e delle misure legali in merito ai traffici internazionali marittimi.

L’IMO con risoluzione A. 962 adottata il 5 dicembre 2003 ha definito le linee guida sulla demolizione delle navi.

Successivamente il Comitato marino di protezione dell’ambiente (MEPC) organo dell’IMO, con circolare n. 419 del 25 novembre 2004 ha previsto le linee guida per lo sviluppo del piano per la demolizione delle navi.

 


 



[1]     Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[2]     Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

[3]     Secondo la relazione tecnica al ddl originario (A.C. 1746), dato che la disposizione in esame costituisce di fatto una regolazione contabile, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’INPS, essa “non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle PP.AA.”

[4]     Si fa riferimento a:

-        maggiorazioni sociali ex articolo 38 della L. 448 del 1998, per 112,452 mln. di euro;

-        contribuzione figurativa invalidi ex articolo 80 L. 388 del 2000, per 103,013 mln. di euro;

-        altri oneri pensionistici per 318,535 mln. di euro.

[5]     Si fa riferimento a:

-        maggiorazioni sociali ex articolo 38 della L. 448 del 1998, per 20,22 mln di euro;

-        maggiorazioni sociali ex articolo 38 della L. 289 del 2002 a favore dei cittadini all’estero, per 46,532 mln di euro;

-        convenzione sicurezza sociale con la Santa Sede ex L. 244 del 2003, per 20,728 mln di euro.

[6]     Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 35 della L 448 del 1998 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) ha istituita presso l'INPS (e presso l'INPDAP) un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

[7]     Si tratta di fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, in particolare:

-        fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercoli ex articolo 3, comma 14, L. 448 del 1998 (65 mln di euro);

-        fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap ex articolo 80, comma 2, L. 388 del 2000 (69,52 mln di euro);

-        fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per il sostegno della maternità e paternità ex L. 53 del 2000 (20 mln di euro);

-        fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ex articolo 71 L. 388 del 2000 (100 mln di euro);

-        fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati ex articolo 8 L. 451 del 1994 (58 mln di euro).

[8]     Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

[9]     Si consideri, sul piano formale, che i commi 749-753 provvedono a modificare il testo del D.Lgs. 252/2005 così come risultante dalle modifiche introdotte in precedenza dal D.L. 13 novembre 2006, n. 279 (A.C. 1952), successivamente decaduto per la mancata conversione in legge (cfr. infra).

[10]    Si evidenzia che l’articolo 23 del D.Lgs. 252 del 2005, a seguito delle modifiche introdotte in precedenza dal D.L. 13 novembre 2006, n. 279 (A.C. 1952), già presentava delle norme sostanzialmente analoghe a quelle contenute nel medesimo articolo dopo le modifiche introdotte dalle lettere d), e), f) e g) del comma in esame. Tuttavia il D.L. in questione è successivamente decaduto per la mancata conversione in legge. Gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 279/2006 sono fatti salvi dal comma 752 della legge in esame (cfr. infra).

[11]    Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno.

[12]    Integrazione al D.M. 5 agosto 1994 concernente «Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno».

[13]    Si ricorda che nel testo iniziale del ddl finanziaria 2007 (A.C. 1746) il contributo da versare era pari al 50% per cento della quota di TFR maturando e che l’obbligo della contribuzione riguardava tutti i datori di lavoro.

[14]    Il comma 749 della legge in esame anticipa la decorrenza dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 al 1° gennaio 2007.

[15]    Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).

[16]    Tale istituto è stato introdotto dall’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui l’amministrazione procedente ritenga opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

      La conferenza di servizi deve essere sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

[17]    Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

[18]    Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

[19]    Si ricorda, al riguardo, che il Fondo di garanzia per il T.F.R. è stato istituito dal richiamato articolo 2 della L. 297/1982 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. stesso, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

      Lo stesso articolo, inoltre, ha stabilito che tale Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sia alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982.

      L’entità di tale contributo, originariamente pari allo 0,03% della retribuzione di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, è stata successivamente elevata allo 0,15% dal D.M. 9 febbraio 1988, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso, e cioè dal marzo 1988.

      Ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. 80 del 1992, per l'anno 1992 l'aliquota contributiva è stata elevata dello 0,05% e, per gli anni successivi, si prevede che sia determinata sulla base dell'andamento gestionale del Fondo stesso.

[20]    Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 88/1989 la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti comprende: assicurazione per la disoccupazione involontaria (DS); assicurazione per la tubercolosi (TBC): a decorrere dal 1999 la contribuzione è a carico dello Stato; fondo garanzia TFR; cassa unica per gli assegni familiari (CUAF); cassa integrazione guadagni (industria, edilizia, agricoltura); assicurazione per la malattia; assicurazione per la maternità; fondo rimpatrio per i lavoratori extracomunitari (il relativo contributo è stato soppresso a decorrere dall’anno 2000); cassa per il trattamento di richiamo alle armi; ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni.

[21]    La Tabella A (che nel testo iniziale partiva dall’annualità 2006) è stata modificata dall’art. 1, comma 269, lettera b), della legge finanziaria per il 2006, conseguentemente al differimento dell’entrata in vigore della disposizione all’annualità 2008.

[22]    “Legge-quadro in materia di formazione professionale”. Il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stato previsto dall’articolo 12 della legge n. 160 del 1975 nella misura dell’1,30 per cento della retribuzione. In seguito, a decorrere dal 1° gennaio 1979, l’articolo 25, comma 4 della legge n. 845 del 1978 ha previsto un aumento dell’aliquota di tale contributo in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni.

[23]    Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

[24]    L. 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[25]    Tale obbligo è previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[26]    Si ricorda che l’articolo 59, comma 56 della legge 449/1997 ha previsto che i pubblici dipendenti possono chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR e che in tal caso una quota dell’aliquota dell’indennità di fine servizio, nella misura dell’1,5 per cento, sia destinata alle forme di previdenza complementare nelle modalità e con la gradualità stabilita con specifici accordi sindacali. Successivamente l’articolo 74, comma 3 della legge n. 388/2000 ha previsto che la quota di TFR che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in TFR possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione. Si prevede inoltre che successivamente la quota del TFR destinata ai fondi pensione sia definita dai soggetti istitutivi con apposito accordo.

[27]    L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[28]    In relazione alla previsione di cui al comma 768, la circolare INPS n. 29 del 29 gennaio 2007 evidenzia che “a seguito di tale disposizione viene superata l’elevazione di 0,2 punti percentuali fino al raggiungimento del 19,00% stabilita dall’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Rimane, invece, invariata l’agevolazione disposta da quest’ultima norma per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, per i quali il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà. Continuano ad applicarsi, inoltre, le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla nuova aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, differita al 31 dicembre 2009”.

[29]    Poiché non è possibile conoscere in anticipo l’effettiva entità dei redditi che verranno prodotti nel corso dell’anno, il versamento contributivo viene effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente. L’anno successivo verrà, poi, effettuato un versamento a conguaglio tra l’importo versato in acconto sul reddito d’impresa assunto in via provvisoria e quello da versare in base al reddito effettivamente prodotto.

[30]    L’INPS, con circolare n. 23 del 24 gennaio 2007, ha fornito un quadro sintetico delle principali novità legislative in materia di contribuzione dovuta, per l’anno 2007, dai datori di lavoro in favore del personale dipendente.

[31]    Si consideri che, ai sensi della normativa vigente, è prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore da applicare sulla prima fascia di retribuzione pensionabile, qualora l'aliquota IVS a carico del lavoratore sia inferiore al 10%. Inoltre, in caso di appartenenza ad imprese rientranti nel campo si applicazione della CIGS, al contributo a carico del lavoratore si deve aggiungere un’ulteriore aliquota dello 0,30%.

[32]    Nei confronti dei soggetti pensionati ultrasessantacinquenni che svolgono attività rientranti tra quelle per le quali è previsto il versamento del contributo in parola, vige la sola facoltà e non l'obbligo di versamento. L'obbligo sussiste, invece, per coloro che hanno un'età compresa fra i 60 e i 65 anni, i quali possono, comunque, chiedere il rimborso dei contributi versati, qualora, al compimento del 65° anno di età, non abbiano maturato il diritto ad alcuna prestazione pensionistica (D.M. 2 maggio 1996, n. 282, articolo 4).

[33]    Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. - Aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2007.

[34]    Si ricorda che l’articolo 45 del D.Lgs. 269/2003 aveva disposto che dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva per tali soggetti fosse stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti, precisando che per gli anni successivi a tale aliquota si applicassero gli incrementi previsti per la gestione pensionistica dei commercianti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pari al 0,2% per anno), fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.

[35]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

[36]    Con la medesima circolare sono state fornite indicazioni anche in merito al comma 1211, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2007 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese che occupano meno di 15 dipendenti ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all’eventuale rioccupazione.

[37]    La circolare in oggetto precisa anche i criteri per il calcolo dei dipendenti ai fini della riduzione dell’aliquota.

[38]    Legge-quadro in materia di formazione professionale.

[39]    Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia.

[40]    Si ricorda che con riferimento alle disposizioni del Titolo VI del Decreto 276 è stata emanata da parte del Ministero del lavoro la circolare 14 ottobre 2004, n. 40, “Nuovo contratto di apprendistato”.

[41]    Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[42]    Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[43]    L’articolo 99, secondo comma, prevedeva che al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo.

[44]    Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

[45]    D.Lgs. 23 febbraio giugno 2000, n. 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[46]    D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[47]    Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[48]    Il comma 365 prevedeva che, in sede di prima applicazione, alla rideterminazione si provvedesse con delibera dell’INAIL, approvata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, entro il 28 febbraio 2006.

[49]    D.Lgs. 23 febbraio giugno 2000, n. 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[50]    D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[51]    Recante le Tabelle delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata.

[52]    L. 10 maggio 1982, n. 251, Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[53]    Legge 5 maggio 1976, n. 248, Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

[54]    In tal senso, il D.M. 16 agosto 2006, Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2006.

[55]    Disposizioni in materia di finanza pubblica.

[56]    In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 1° settembre 1998, n. 352.

[57]    Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[58]    Si tratta di una “sentenza additiva” che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 442 c.p.c nella parte in cui non prevedeva quanto sopra detto.

[59]    Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

[60]    Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

[61]    Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

[62]    L’elenco nominativo annuale contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite ad ogni lavoratore agricolo a tempo determinato in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, conseguenti a dichiarazioni di parte o adottate d’ufficio, intervenute prima della sua compilazione.

[63]    Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

[64]    Al riguardo si consideri che l’art. 12 del D.Lgs. 11-8-1993 n. 375 ha individuato, ai fini previdenziali, due categorie di operai agricoli:

-        i lavoratori a tempo indeterminato (OTI), nella quale sono compresi coloro che abbiano svolto, entro i 12 mesi dall’assunzione, almeno 180 giornate di effettivo lavoro con diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;

-        i lavoratori a tempo determinato (OTD), assunti per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o saltuari, oppure per fasi lavorative o per la sostituzione di operai assenti con diritto alla conservazione del posto.

[65]    Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

[66]    Pubblicato nella G.U. n. 15 del 19 gennaio 2007.

[67]    Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

[68]    Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

[69]    Nei confronti dei soggetti pensionati ultrasessantacinquenni che svolgono attività rientranti tra quelle per le quali è previsto il versamento del contributo in parola, vige la sola facoltà e non l'obbligo di versamento. L'obbligo sussiste, invece, per coloro che hanno un'età compresa fra i 60 e i 65 anni, i quali possono, comunque, chiedere il rimborso dei contributi versati, qualora, al compimento del 65° anno di età, non abbiano maturato il diritto ad alcuna prestazione pensionistica (D.M. 2 maggio 1996, n. 282, articolo 4).

[70]    Si ricorda, in proposito, che l'articolo 59, comma 16, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed a carico dei predetti lavoratori, per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare; in seguito, l'articolo 51, comma 1, della L. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000), ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, nei limiti delle risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al reddito individuale.

[71]    L’articolo 2, comma 18, della L. 335 del 1995 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 1996, un limite massimo di importo relativo, appunto, sia alla base imponibile per la determinazione dei contributi sia alla retribuzione pensionabile, e cioè alla base di calcolo della pensione, stabilito in misura di 132 milioni di lire, cioè 68.172,31 euro. Sulla quota eccedente di tale importo non si applicano le aliquote contributive né, relativamente all’anzianità conseguita a decorrere dal 1° gennaio 1996, i coefficienti di rendimento pensionistico.

[72]    Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

[73]    Tale articolo vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, stabilendo che il controllo sulle assenza possa essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro, inoltre, ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

[74]    Così come risultante a seguito della sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 78 della Corte Costituzionale.

[75]    Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

[76]    In attuazione del richiamato articolo 4 della L. 53 è stato emanato il D.M. 21 luglio 2000, n. 278.

[77]    Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

[78]    Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

[79]    Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

[80]    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

[81]    Per un quadro normativo relativo ai soggetti obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS, si rinvia alla scheda relativa al comma 788.

[82]    In seguito, l'articolo 51, comma 1, della L. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000), ha previsto, tra l'altro, l'estensione agli iscritti alla predetta Gestione separata INPS della tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, nei limiti delle risorse derivanti dal citato contributo dello 0,5% ed in relazione al reddito individuale.

[83]    Così come modificato dall’articolo 5 del D.Lgs. 115 del 2003.

[84]    Tale retribuzione viene rideteminata, secondo l’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004, con il meccanismo dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

[85]    Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

[86]    Cfr. art. 1, comma 164, della legge n. 311 del 2004.

[87]    Cfr. art. 1, comma 278, della legge n. 266 del 2005.

[88]    Cfr. articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[89]    Il riferimento – ripetutamente esplicitato nelle disposizioni successive – è a quanto dispongono in proposito i commi 173 e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)».

[90]    La ‘deroga’ opera di fatto sulla disciplina attuativa recata dal Decreto ministeriale 21 febbraio 2001 (v. il punto specifico nella scheda). La disposizione del comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 56/2000 richiamata dal testo in esame si limita ad introdurre il sistema delle anticipazioni di tesoreria ed a rimetterne la disciplina al (allora) Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La disposizione legislativa non stabilisce alcuna misura né modalità di erogazione ma stabilisce, come criterio telelogico, che le anticipazioni siano erogate «in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell’IRAP e dell’Addizionale regionale all’IRPEF, l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente». Principi di fatto accolti dalla anticipazione del 95 per cento delle somme spettanti.

      Le regioni ‘incassano’ i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di IRAP e di Addizionale regionale all’IRPEF secondo modalità e tempi stabiliti con il DM 24/3/1998, “Modalità di riversamento delle somme riscosse per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l’addizionale regionale all’IRPEF, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”. A seconda della natura dei contribuenti i versamenti affluiscono in speciali conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, o sono versati sulle contabilità speciali di giro fondi istituite presso le sezioni provinciali di Tesoreria per essere poi versati sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale. Da questi sono prelevati – secondo l’ordinaria disciplina di tesoreria – in favore del <conto sanità> e del <conto contributi sanitari>. Tuttavia, l’afflusso delle somme non è in grado di garantire la continuità dei pagamenti che è invece assicurata dalla disciplina delle anticipazioni. Queste, a loro volta, si ‘compensano’ con le somme affluite a titolo di versamenti IRAP e IRPEF.

[91]    Si ricorda che il complesso delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale finanzia sia la spesa stabilita come necessaria ad assicurare i L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), spesa che coincide sostanzialmente con la «quota indistinta del fabbisogno sanitario», sia programmi particolari di intervento, nazionali e regionali, stabiliti da leggi specifiche. La disciplina delle anticipazioni di tesoreria non si applica a questa seconda parte del finanziamento. La somma spettante a ciascuna regione a titolo di ‘quota indistinta’ viene determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della salute, in base ad alcuni parametri che ‘correggono’ la quota capitarla (popolazione di ciascuna regione) in ragione della spesa storica, della dimensione territoriale e di indici di morbilità di ciascuna regione. Di fatto quelle ‘correzioni’ sono già scontate dalla proposta di ripartizione fatta dal Ministero della Salute e dalla Ragioneria generale dello Stato alla Conferenza Stato-Regioni e, di conseguenza, nell’intesa che si raggiunge. Pertanto per questa parte la determinazione del CIPE si adegua alla ripartizione stabilita in Conferenza.

[92]    Istituite e disciplinate ai sensi dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

[93]    Sulla proposta di determinazione e di ripartizione delle disponibilità finanziarie per il SSN 2006 avanzata dal Ministero della salute la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l’intesa il 28 marzo 2006, mentre non è ancora intervenuta la relativa delibera del CIPE. La ripartizione destina 88.180,77 milioni di Euro al finanziamento del fabbisogno indistinto 2006 rispetto ai 91.173,0 milioni di Euro che costituiscono il totale del fabbisogno della spesa sanitaria nazionale per il medesimo anno. Le entrate proprie delle regioni sono determinate complessivamente in 1.982,157 milioni di Euro (pari a quelle degli esercizi precedenti) e le compartecipazioni delle regioni a statuto speciale sono pari a 5.522,245 milioni di Euro, l’ammontare del 95 per cento che costituisce le anticipazioni disposte per quest’anno è pari a 76.237,328 milioni di Euro (al netto delle somme finali spettanti alle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano). Se fosse elevato al 97%, come previsto dalla disposizione in esame le regioni riceverebbero una maggiore anticipazione di circa due miliardi di euro, miliardi che non graverebbero per molte di esse sulle anticipazioni onerose che – per lo più – ottengono dai propri tesorieri. Si ricorda per altro che la proposta di legge finanziaria in esame (articolo 88, comma 2) aumenta di 2.000 milioni di euro il finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2006.

[94]    Giova ricordare che nella precedente disciplina – per risalire soltanto all’ultima stabilita dall’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) - la corresponsione delle anticipazioni parametrate al nuovo livello di finanziamento (maggiore di quello dell’esercizio precedente) era subordinata alla deliberazione del CIPE; deliberazione che, per varie contingenze, interviene tradizionalmente in fase avanzata di anno. Le regioni ottenevano nel frattempo anticipazioni commisurate alle (minori) spettanze dell’esercizio precedente. Il raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza dipende prevalentemente dalla decisione delle regioni e si può immaginare che essa possa intervenire ad inizio di anno, ora che la legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 319-324) ha rimosso i contrasti sull’applicazione del decreto legislativo n. 56/2000 (federalismo fiscale).

[95]    Si ricorda che anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano finanziano la spesa sanitaria corrente per le prestazioni che assicurano i L.E.A. tramite i proventi dell’IRAP, dell’addizionale regionale all’IRPEF, della compartecipazione all’accisa sulle benzine e dei ticket. Una differenza invece è stabilita tra le regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano e, a decorrere dal 2007 secondo quanto disposto dai commi 834-840 della legge finanziaria in esame, la Sardegna da una parte e la regione Sicilia dall’altro. Le prime non partecipano alla determinazione e ripartizione della quota di finanziamento commisurata alla compartecipazione al gettito dell’IVA e finanziano interamente la parte restante del fabbisogno con somme provenienti dal proprio bilancio. Regioni a statuto speciale e province autonome incassano secondo una disciplina specifica le somme derivanti dal gettito dell’IRAP, dell’addizionale all’Irpef e dalla compartecipazione alle accise. Alle regioni Valle d’Aosta e Friuli e alle province autonome di Trento e Bolzano non ha modo di applicarsi questa disciplina delle anticipazioni di tesoreria. La regione Sicilia finanzia invece solo in parte (42%) con risorse del proprio bilancio la spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito dei tributi specifici. La quota restante (57,5%) è finanziata dalla parte residua del Fondo sanitario nazionale nell’ambito del Fondo perequativo di cui al decreto legislativo n. 56/2000. Per questa parte si applica la disciplina delle anticipazioni di tesoreria. Si devono ora considerare le modificazioni che a questa normativa sono introdotte dai commi 830-832 dell’articolo 1 della legge in esame: in particolare, la regione Sicilia per gli anni 2007, 2008 e 2009 deve incrementare il finanziamento della spesa sanitaria a carico del proprio bilancio con somme, rispettivamente, pari al 44,85%, 47,05% e 49,11%. L’applicazione di questa disposizione resta tuttavia sospesa sino al 30 aprile 2007; entro quella data – nell’ambito della Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto siciliano – Stato e Regione ‘dovranno’ raggiungere l’intesa sulle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria e, in quel contesto, la conseguente definizione dei relativi oneri finanziari. Nel caso in cui Stato e Regione non raggiungano l’intesa entro il termine stabilito, la misura del concorso per l’anno 2007 è determinata nel 44,09 per cento (comma 831). Quanto alla regione Sardegna, invece la partecipazione al finanziamento del sistema sanitario era stabilita al 29%. I commi 834-840 della legge finanziaria in esame ri-determinano il complesso delle entrate finanziarie della regione Sardegna (misura delle compartecipazioni erariali e tributi o cespiti propri) e – in ragione delle maggiori somme che affluiscono al bilancio della regione – stabilisce, tra l’altro, che dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. (v. la relativa scheda).

[96]    Per l’anno 2006 la regione Sicilia concorre con 3.149,5 milioni di euro (42,5%) al finanziamento del fabbisogno indistinto stabilito in 7.410,5 milioni di euro; per il medesimo esercizio la regione Sardegna concorre con 711,1 milioni di euro (29%) al fabbisogno stabilito in 2.452,1 milioni di euro.

[97]    Intesa 23 marzo 2005, «Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311» pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2005, n. 105, S.O.

[98]      Il Tavolo tecnico istituito da questa intesa:

-        richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti

-        procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate

-        entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

-        effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

-        riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione,.... provvede nei confronti delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004» cioè preclude l’accesso ad ulteriori finanziamenti e provvede a recuperare le somme eventualmente erogate.

[99]      L’articolo 6 della richiamata Intesa del 23 marzo 2005 ‘riassume’ gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore ed esplicita procedure di sollecitazione e procedure sanzionatorie per la serie dei possibili inadempimenti da parte delle regioni. Del resto l’Allegato ‘1’ di quell’accordo li richiama dettagliatamente: «In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 della presente Intesa, si riportano di seguito gli adempimenti già previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato nei termini stabiliti dalle disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, all'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come integrato dall'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dagli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, integrati dagli adempimenti previsti dalla presente Intesa.». Elenco al quale segue (articolo 2) una puntuale elencazione delle prescrizioni cui attenersi e delle misure ‘correttive’ da adottare.

[100]  Accordo raggiunto fra le regioni e adottato dallo Stato con l’articolo 1, commi 319-324, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006). Va ricordato però che la disciplina della ripartizione del contributo statale al finanziamento della spesa sanitaria corrente è la parte preponderante delle norme che dovranno dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione e, in generale, al ‘federalismo fiscale’. Federalismo del quale i criteri e i metodi della perequazione fra regioni con differenti capacità fiscali e differenti fabbisogni costituiscono anche la parte più problematica delle decisioni da assumere.

[101]  Comprensive, si deve credere, dell’incremento di 2.000 milioni di euro stabilito dal comma 2 dell’articolo in esame.

[102]  Riguardo all'attuale disciplina in materia, cfr. l'art. 9 del D.L. n. 347 del 2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405).

[103]  Cfr. l’art. 4 del D.L. n. 63 del 2002.

[104]  Cfr. art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2005, n. 311.

[105]  Cfr. art. 1, comma 283, della legge n. 266 del 2005.

[106]  La normativa vigente attribuisce tale compito al Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, sentiti la federazione nazionale dei medici, le società scientifiche interessate ed il Consiglio superiore di sanità.

[107]  Cfr. D.M. 15 maggio del 1992

[108]  Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[109]  Il temine è anticipato al 1° luglio 2007 per le regioni in situazione di elevato deficit sanitario e che non abbiano adottato gli adempimenti in ordine ai rapporti con le strutture private di cui all’art. 8-quinquies, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992.

[110]  Il temine è anticipato al 1° luglio 2007 per le regioni in situazione di elevato deficit sanitario sopra indicate.

[111]  Ex art. 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato Regioni.

[112]  Cfr. l’art. 57 della legge n. 289 del 2002 e l’art. 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005. La norma in esame richiama espressamente le disposizioni volte a favorire l’alimentazione ed aggiornamento della banca dati del Ministero.

[113]  In applicazione della disposizione in commento è stato emanato il Decreto del Ministero della salute 23 gennaio 2007.

[114]  Cfr. art. 3 del D.L. n. 23 del 1998.

[115]  Cfr. l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004. n. 311 (finanziaria per il 2005).

[116]  Di cui al D.P.R. 7 aprile 2006.

[117]  Le modifiche saranno adottate seguendo la medesima procedura per l’adozione del Piano (parere delle Commissioni parlamentari e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e d’intesa con la Conferenza unificata Stato – autonomie locali) ex art. 1, commi 5 e 9, del D.L. n. 502 del 1992.

[118]  Tale principio era previsto all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005 n. 87 (Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria), convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

[119]  Tale obbligo era previsto all’articolo 73, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

[120]  Tale previsione era contenuta all’articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

[121]  Tale limitazione era definita all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 87 del 2005.

[122]  Ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell’articolo 3, commi 128 e 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo sconto minimo alle strutture sanitarie nazionali è del 50 per cento calcolato sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

[123]  Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 87 del 2005.

[124]  Cfr. l’articolo 87 (Classi dei medicinali ai fini della fornitura) del suddetto D.Lgs. n. 219 del 2006.

[125]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[126]  L’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modificazioni, classifica le specialità medicinali ed i preparati galenici in quattro classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico (SOP); c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC).

[127]  Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[128]  Il Comitato in questione è previsto dall’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza Stato-regioni, pubblicata nel S.O. n. 83 alla Gazz. Uff. n. 105 del 7 maggio 2005. Il Comitato, istituito presso il Ministero della salute, si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali ed opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi afferenti al nuovo Sistema informativo sanitario. Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

[129]  Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. Il citato decreto-legge n. 269 del 2003 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[130]  Ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze cura, infatti, il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle strutture di erogazione di servizi sanitari.

[131]  Tale codice è contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[132]  Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.

[133]  Cfr. l’articolo 113, comma 1, lett. e), del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

[134]  Cfr. l’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421).

[135]  La tabella C allegata alla legge finanziaria prevede uno stanziamento complessivo di 339.383 milioni di euro per il 2007.

[136]  Si tratta delle attività previste dall’art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dall’art. 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

[137]  Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421.

[138]  Si ricorda che una quota pari all’1 per cento del Fondo, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero dell’economia per le parti di competenza, è trasferita nei capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzata:

-        per il finanziamento di attività di ricerca corrente svolta dall’Istituto superiore di sanità, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato, da istituti zooprofilattici sperimentali;

-        per iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi di interesse interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

-        per i rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri.

      A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota in questione è rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il Fondo, al netto della quota sopra indicata, è ripartito con riferimento al triennio successivo, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo.

[139]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Cfr., al riguardo, l’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

[140]  Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria.

[141]  Cfr., al riguardo, l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[142]  Il decreto ministeriale di riparto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

[143]  In proposito, si ricorda che il decreto legislativo n. 288 del 2003 ha previsto che, su istanza delle regioni e con decreto del Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, possano essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, assumendo la nuova denominazione di Fondazione IRCCS. Per quanto concerne, invece, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, l’articolo 5 dello stesso decreto legislativo stabilisce che le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento sono disciplinate con atto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

[144]  Ex articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). Secondo tale norma, Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Stato-regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

[145]  Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

[146]  Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

[147]  La disposizione richiama la Raccomandazione del Consiglio 98/463/CE sull’idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni.

[148]  Cfr. articolo 15, comma 6, della legge n. 219/2005.

[149]  Alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici.

[150]  Ai sensi del citato comma 3-bis, il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio delle classi III, II-b e II-a informa il Ministero della sanità di tutti i dati atti ad identificare tali dispositivi, unitamente alle etichette e alle istruzioni per l'uso, quando tali dispositivi sono messi in servizio in Italia.

[151]  Ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1; 10, comma 3; 11, commi 6, 6-bis, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2, e 17, comma 5 è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro duemilacinquecentottantadue/28 a euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71.

[152]  Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 332 del 2000, il fabbricante con sede in Italia che immette in commercio dispositivi a nome proprio è tenuto a comunicare alcuni dati specifici relativi alla registrazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali l'indirizzo della sede; le informazioni relative ai reagenti, ai prodotti reattivi e ai materiali per la taratura e il controllo; nel caso dei dispositivi indicati all'allegato II dello stesso decreto e dei dispositivi per test autodiagnostici, tutti i dati che consentano l'identificazione di detti dispositivi, i parametri analitici e, se del caso, diagnostici, i risultati della valutazione delle prestazioni, i certificati, nonché qualsiasi cambiamento significativo degli stessi, inclusa la sospensione dell'immissione in commercio. Se i dispositivi di cui al citato allegato II e i dispositivi per test autodiagnostici sono immessi in commercio o messi in servizio nel territorio italiano, il fabbricante comunica preventivamente al Ministero della sanità i dati che ne consentono l'identificazione, unitamente all'etichetta e alle istruzioni per l'uso.

[153]  Il comma 3 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 332 del 2000 prevede che chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 7 e 9, e 10 è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

[154]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[155]  Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

[156]  L’articolo 2 della stessa legge n. 281 del 1991 disciplina il trattamento dei cani e degli altri animali di affezione, inclusi quelli vaganti, prevedendo, in particolare, che il controllo della popolazione dei cani e dei gatti, mediante la limitazione delle nascite, sia effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

[157]  Calcolata sull’ammontare del fabbisogno per la spesa sanitaria 2007 - stabilito in 7.751,5 milioni di Euro nella recente intesa raggiunta dalle regioni sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale 2007 - la maggiore partecipazione della Regione siciliana, rispetto all’attuale 42,5%, ammonterebbe a +182,60, +352,7 e + 512,4 milioni di Euro, rispettivamente, per le tre percentuali stabilite dal comma 832. Si ricorda che nel testo presentato originariamente dal Governo quelle percentuali erano stabilite nel 45% per l’anno 2007, 47,5% per l’anno 2008 e 50% per l’anno 2009.

[158]  Statuto R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 36 e D.P.R. 26-7-1965 n. 1074, Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, articolo 2.

[159]  La sospensione ha effetto sulla disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria. E’ da ritenere che la prima rata delle anticipazioni sarà corrisposta alla regione Sicilia secondo la compartecipazione del 42,5%, fermi i successivi conguagli secondo la nuova disciplina.

[160]  L’articolo 17 dello statuto siciliano attribuisce alla regione competenza legislativa concorrente (entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato) in materia di ‘igiene e sanità pubblica’ e in materia di ‘assistenza sanitaria’.

[161]  Si ricorda in proposito che tra le misure connesse al Patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome il comma 662 ascrive anche l’assunzione «dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite».

[162]  La Relazione tecnica governativa che accompagnava la disposizione, quantifica in 60 milioni di euro per l’anno 2007 in termini di saldo netto da finanziare il minore risparmio per il bilancio dello Stato. I mezzi di copertura sono assicurati con riduzioni di Tabella ‘A’ a carico delle voci Ministero dell’Economia e delle finanze (per 82 milioni di Euro nell’anno 2007 e per 100 milioni di Euro nell’anno 2008) e a carico di tutte le rubriche, nel limite di capienza, fino a concorrenza delle somme necessarie al finanziamento di questa minore entrata e delle maggiori spese necessarie al finanziamento delle altre misure previste dall’emendamento.

[163]  La già citata Relazione tecnica conferma la struttura ‘corrispettiva’ delle due poste e assume che da essa non deriva alcun onere per il bilancio dello Stato.

[164]  Le disposizioni statutarie a riguardo sono le seguenti: Sardegna L.cost. 3/1948, art. 54, comma 5; Friuli-Venezia Giulia L.cost. 1/1963 art. 63, comma 5; Trentino-Alto Adige, DPR 670/1972 art. 104; Valle d’Aosta L.cost. 4/1948, art. 50 comma 5. Per la regione Sicilia invece non è possibile apportare modificazioni allo Statuto con legge ordinaria, R.D.Lgs. 455/1946, art. 41-ter, gran parte dell’ordinamento finanziario della regione, tuttavia, è dettato da norme di attuazione (vedi DPR 1074/1965).

[165]  La c.d. «Vertenza entrate» La Regione ritiene che, per quanto le spetta a titolo di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, lo Stato le abbia trasferito in questi anni (molto) meno di quanto stabilisce lo Statuto: principalmente in relazione alla quota variabile dell’IVA e alla quota di compartecipazione all’IRPEF.

[166]  DPR 250/1949,Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna

[167]  Lo statuto della regione Sardegna non attribuisce una compartecipazione al gettito dell’imposta i cui presupposti si determinano sull’isola (come fa l’articolo 37 dello statuto siciliano) ma soltanto alle somme incassate sull’Isola; dunque, da una parte non è possibile attribuire alla regione compartecipazioni su tributi incassati altrove, se pure per redditi prodotti nella regione, d’altra parte le modalità di versamento delle imposte sui redditi fanno si che, se il contribuente (specie i sostituti di imposta) non indica il riferimento alla regione, a questa viene sottratta la relativa quota di compartecipazione. Vi è quindi una (limitata) possibilità di recuperare parte di quelle compartecipazioni verificando – oltre lo stretto vincolo dell’incasso nell’Isola – quali versamenti non siano stati fatti secondo le corrette indicazioni (e, sembra, che il Ministero abbia avviato questo accertamento). L’estensione della compartecipazione ai presupposti di imposta deve seguire però necessariamente il canale legislativo. Si tratta per altro di una rivendicazione avanzata anche dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

      La relazione tecnica del Governo calcola la copertura della quota di gettito riscossa fuori del territorio della regione secondo il sistema vigente – ovvero riferita all’articolo 8, lettera d) appena illustrato - in 173, 180 e 187 milioni di euro per gli anni 2007-2009.

[168]  La relazione tecnica del Governo ha calcolato questa spesa rispettivamente in 1.274, 1.293 e 1.312 milioni di euro. Nel complesso le disposizioni concernenti la Sardegna recate dai commi 834-840 gli oneri a carico dello Stato, nel triennio 2007-2009, sono i seguenti:

-       arretrati delle quote variabili IVA 2004-2006 (comma 835): 25 milioni di euro annui;

-       acconto nuovo ordinamento (comma 838: IRPEF, IRPEG e lett. m)): 344, 371 e 482 milioni di euro;

-       compartecipazione IVA per spesa sanitaria (comma 839): 1.274, 1.293 e 1.312 milioni di euro.

      Sottratto la copertura assicurata dall’ordinamento finanziario vigente della regione Sardegna e dal finanziamento statale del fondo sanitario nazionale, il Governo calcola il saldo netto da finanziare nel triennio 2007-2009, rispettivamente in 225, 240 e 340 milioni di euro.

[169]  Il comma 1 in particolare, consente al CIPE di modificare l’allocazione degli stanziamenti del “Fondo per le aree sottoutilizzate”, previsto dal successivo articolo 61 e delle risorse del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese”, di cui all’articolo 52 della legge n. 488/1998, limitatamente alla parte destinata agli interventi relativi alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che la diversa allocazione delle risorse, che deve comunque interessare esclusivamente gli interventi sopraindicati e ricadenti nelle aree sottoutilizzate, viene effettuata in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari ovvero alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. Si stabilisce, inoltre, che le deliberazioni di riallocazione delle risorse disponibili potranno essere adottate dal CIPE esclusivamente sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, escludendo la possibilità di una delega da parte di quest’ultimo a favore di singoli Ministri.

      Il comma 2 stabilisce l’obbligo del CIPE di informare ogni 4 mesi il Parlamento delle operazioni di riallocazione delle risorse. Contestualmente viene previsto l’obbligo per i soggetti gestori delle diverse forme di intervento di comunicare, anch’essi ogni 4 mesi, al CIPE i dati sugli interventi effettuati, compresi quelli sulla localizzazione.

[170]  Il decreto è stato pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2006.

[171]  L’art. 11 comma 3, lett. F della legge 468/78, prevede il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208.

[172]  DM 15 giugno 2004 “Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica”, pubblicato nella GU n. 150 del 29 giugno 2004.

[173]  Il fondo comune d’investimento è un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio della società che lo gestisce, o che lo ha istituito e che lo promuove, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di investitori. Il patrimonio viene gestito collettivamente (“in monte”), sulla base di linee d’investimento prefissate dal regolamento del fondo. Mediante la sottoscrizione di una quota di un fondo comune d’investimento, l’investitore acquisisce una compartecipazione nella gestione collettiva del patrimonio comune, effettuata secondo i criteri predefiniti nel regolamento del fondo.

[174]  L'invenzione industriale è la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale. Il modello di utilità consiste in un ritrovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti. Per disegno o modello s'intende, invece, l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento.

[175]  La società Sviluppo Italia Spa è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 1/1999, con funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse, nonché di attrazione degli investimenti. A tal fine, il D.Lgs. istitutivo prevedeva il conferimento in Sviluppo Italia o, comunque, l’acquisto da parte di essa, delle partecipazioni azionarie delle società che svolgevano le attività ad essa attribuite.

      A seguito del D.Lgs. n. 3/2000, che ha previsto la possibilità per la società di operare tramite propri rami di azienda, il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa, nel gennaio 2000, ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia.

      Sviluppo Italia Spa, controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, detiene attualmente un portafoglio di partecipazioni costituito da circa 170 società. Le partecipazioni industriali riguardano prevalentemente i settori agroalimentare e turistico, ma sono presenti anche nei comparti manifatturiero, alta tecnologia e terziario.

      Per realizzare la propria missione istituzionale la società si avvale di un sistema integrato di strumenti finanziari e normativi.

      In particolare, Sviluppo Italia continua a gestire le leggi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite: l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore della IG (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”); la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI; il settore turistico della INSUD; le attività finanziarie di ITAINVEST; gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.

[176]  II decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" pubblicato nella GU 16 marzo 2005, n. 62 stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[177]  Recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

[178]  Organi della società sono l’Assemblea, il Consiglio di amministrazione, composto da 9 membri, e il Collegio sindacale, composto da 5 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti.

      Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore generale.

      E’ prevista, inoltre, l’istituzione di un Comitato di indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione, relativamente alla formulazione degli indirizzi strategici della società. Il Comitato di indirizzo è composto dal Direttore generale e da 8 membri nominati dal Consiglio di amministrazione.

[179]  L’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) prevede l’iscrizione in un elenco speciale degli intermediari finanziari che presentano determinati requisiti, relativi all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, individuati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

[180]  In particolare, 5 quote da 89,84 milioni di euro sono state rilevate, rispettivamente, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Torino, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

      Complessivamente le fondazioni bancarie hanno sottoscritto la totalità delle azioni privilegiate (105 milioni), che hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e in quelle straordinarie e che saranno convertite in azioni ordinarie dal 1° gennaio 2010.

[181]  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, (GU 3 ottobre 2006, n. 230), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 24 novembre 2006, n. 286 (GU 28 novembre 2006, n. 277, SO), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[182]  L. 273/2002, “Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.

[183]  L’ISTAT ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2002) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti. Le tipologie di imprese cui fa riferimento la norma richiamando detta classificazione sono le seguenti: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa (lett. g); alberghi e ristoranti (lett. h); trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (lett. I); intermediazione monetaria e finanziaria (escluse assicurazioni e fondi pensione) (lett. j) attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese (lett. k); istruzione (lett. m); sanità e assistenza sociale (lett. n); altri servizi pubblici ed organismi extraterritoriali (lett. o).

[184]  A seguito del nuovo assetto della struttura di governo definita dal decreto-legge n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006), che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione attribuite dal D.Lgs. n. 300 del 1999 al Ministero dell’economia e delle finanze e successivamente trasferite dal decreto-legge n. 63 del 2005 al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un ministro da lui delegato, il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge n. 289 del 2002 risulta allocato all’UPB 6.2.3.12 - capitolo 8425.

[185]  Per un errore di contabilizzazione le risorse relative al 2008 dovrebbero essere pari a 4.733,8 milioni.

[186]  Importo corretto rispetto a quanto esposto in Tabella F (in cui, come già ricordato, il rifinanziamento di Tabella D risulta contabilizzato due volte).

[187]  Il comma 507 prevede che sia accantonata e resa indisponibile una quota delle dotazioni delle u.p.b del bilancio dello Stato relative a talune categorie di spesa, facendo alcune specifiche esclusioni. Per ciò che concerne il Fondo per le aree sottoutilizzate è esplicitamente previsto che il 50% dello stanziamento ad esso relativo non sia oggetto di accantonamento.

[188]  L’obiettivo “Convergenza”, che assume carattere prioritario per l’intervento dei fondi, sostituendo l’obiettivo 1 dell’attuale programmazione, è inteso ad accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione basate sull’aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione, l’adattabilità ai cambianti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficacia amministrativa. L’obiettivo interessa le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, calcolato in base ai dati degli ultimi tre anni, è inferiore al 75% della media comunitaria. Per l’Italia, rientrano, ai sensi della Decisione della Commissione del 4 agosto 2006, le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

      La Commissione ha peraltro previsto che, in via transitoria, nell’obiettivo “Convergenza” rientrino anche gran parte delle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria calcolata sui 15 Stati membri ma che hanno superato tale soglia per effetto dell’allargamento (il c.d. “effetto statistico”). Per l’Italia, rientrerebbe in tale categoria la Basilicata, che nell’UE a 25 ha un PIL pro capite pari al 77,54%.

      L'obiettivo conta su una dotazione complessiva di risorse pari a circa l'81,5% della dotazione dei Fondi. I programmi ricompresi in tale obiettivo saranno finanziati dai tre Fondi strutturali (FESR, FSE e Fondo di coesione).

[189]  L’obiettivo “Competitività e occupazione regionale” è inteso a rinforzare la competitività e la capacità di attrazione, nonché l’occupazione mediante l’anticipazione dei mutamenti economici e sociali, l’innovazione e la società della conoscenza, lo spirito di impresa, la protezione e il miglioramento dell’ambiente, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. Nell’obiettivo dovrebbero rientrare tutte le zone degli Stati membri non ricadenti nell’obiettivo Convergenza e, in via transitoria, anche le regioni ricadenti nell’obiettivo 1 dell’attuale programmazione 2000-2006, ma che non rientreranno nel nuovo obiettivo 1 neanche in via transitoria, in virtù dell’effetto statistico. La lista delle regioni ad effetto statistico eleggibili nell’ambito dell’obiettivo ”Competitività” verrà adottato dalla Commissione dopo l’entrata in vigore del regolamento generale.

      Per l’Italia, l’obiettivo dovrebbe interessare alcune aree del Centro-Nord e, in via transitoria, la Sardegna. A questo secondo obiettivo è destinata una dotazione di risorse pari al 15,95%dello stanziamento complessivo dei Fondi. I programmi ricompresi in tale obiettivo saranno finanziati dal FESR (programmi regionali per: innovazione ed economica della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accessibilità e servizi d’interesse economico generale) e dal FSE (programmi relativi alla messa in opera delle raccomandazioni in materia di impiego e di inclusione sociale).

[190]  L’obiettivo “Cooperazione territoriale” mira alla integrazione equilibrata del territorio dell’UE attraverso il sostegno della cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale. In sostanza, tale obiettivo si fonda sull’esperienza dell’attuale INTERREG (azione comunitaria destinata alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale). I programmi per l’attuazione di tale obiettivo saranno interamente finanziati dal FESR. Potranno rientrare in questo obiettivo le unità territoriali classificate quali NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne, lungo alcune frontiere terrestri esterne, nonché lungo le frontiere marittime, separate, in linea generale, da una distanza non superiore ai 150 Km.

      I fondi destinati a questo Obiettivo ammontano al 2,52 % dello stanziamento complessivo.

[191]  Si ricorda che la Tabella F espone gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con la possibilità di rimodulare le quote annue dello stanziamento complessivo di ciascuna legge.

[192]  www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=archivio/comunicatistampa/2006/7aprileIII.xml.

[193]  La perimetrazione del sito è avvenuta con D.M. ambiente 23 febbraio 2000.

[194]  Ulteriori informazioni sullo stato dell’area e sulle iniziative intraprese e da intraprendere sono reperibili ai seguenti indirizzi internet:

-       www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Venezia+e+Porto+Marghera/Riconversione+Industriale+di+Porto+Marghera/, dove viene fornita un’accurata documentazione in materia, a partire dall’accordo sulla chimica del 1998, alla sua integrazione del dicembre 2000 (approvata con DPCM 15 novembre 2001), che ha previsto l’elaborazione di un vero e proprio Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera;

-       www.arpa.veneto.it/spi/marghera.htm, dove vengono presentati i bilanci ambientali dell’area.

[195]  Aggiunta dall’art. 14 della legge n. 179/2002.

[196]  Il rapporto citato, intitolato “La chimera delle bonifiche”, è disponibile all’indirizzo internet www.legambiente.com/documenti/2005/0510_dossier_bonifiche/La_chimera_delle_bonifiche.pdf. La parte relativa al sito “Laghi di Mantova e polo chimico” è collocata a pagina 125 di tale rapporto.

[197]  Sono escluse dalla limitazione le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

[198]  Si ricorda che la legge finanziaria 2007 prevede, ai commi 460-463, un riassetto della Società Sviluppo Italia.

[199]  L’articolo 72 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha stabilito che, per la concessione di incentivi alle attività produttive, l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'intero contributo.

[200]  Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'unità previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata ».

[201]  Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[202]  Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale. Il riferimento normativo contenuto nella disposizione in esame all’art. 60 della L. 289/2002 andrebbe, quindi, corretto.

[203]  Recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. Tale norma prevede che il Programma nazionale per la ricerca - di durata triennale - sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni.

[204]  Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[205]  Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

[206]  Il DM 16 giugno 2005 recante Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 1° luglio 2005.

[207]  Il Mediocredito centrale è una banca specializzata in credito industriale.

[208]  L’Artigiancassa è la banca di finanziamento del settore artigiano.

[209]  E cioè di garanzie su garanzie già prestate dai confidi.

[210]  Con la medesima disposizione veniva inoltre introdotto all’articolo 13 citato un nuovo comma 61-quater, il quale dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 17 marzo 2005), il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, deve dettare con decreto la disciplina riguardante le caratteristiche delle garanzie dirette, delle controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di garanzia per le imprese artigiane sopra ricordato. Il decreto ministeriale doveva essere finalizzato ad adeguare le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate dal fondo a quanto previsto dall’Accordo di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche.

[211]  Per l’individuazione dei confidi, il comma in esame rinvia all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che per confidi si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

[212]  La direttiva 2005/60/CE riguarda la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Si ricorda che la delega per il recepimento della suddetta direttiva è contenuta negli articoli 1 e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005), e dovrà essere attuata entro il 23 agosto 2007.

[213]  Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

[214]  Legge 17 febbraio 1982, n. 46, “Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale”.

[215]  Il citato comma prevede che dall'attuazione dei commi da 366 a 371-ter non debbano derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

[216]  D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[217]  Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 19 dicembre 2003, Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

[218]  Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[219]  Pubblicato nella G. U. 3 aprile 2006, n. 78.

[220]In base al medesimo comma 15, non confluiscono nei costituendi fondi:

-     le risorse destinate al comparto della radiodiffusione televisiva locale;

-     le risorse relative a contributi in conto interessi;

-     gli stanziamenti determinati in Tabella C;

-     le somme classificate come spese obbligatorie.

 

[221]  Per ulteriori informazioni sull’azionariato Snam rete gas S.p.a. si rinvia al link http://www.snamretegas.it/italiano/investor/anagrafica.html.

[222]  La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

[223]  Recante “Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474.

[224]  Si ricorda che la disciplina dei poteri speciali è stata oggetto di una duplice procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Una prima procedura nei confronti delle disposizioni della legge n. 494/1994 recanti la disciplina dei poteri speciali è stata aperta sulla base degli indirizzi contenuti nella comunicazione CE 97/C 220/06 che ha definito i criteri in base ai quali la disciplina della golden share può risultare compatibile con l’ordinamento comunitario conclusasi con una sentenza della Corte di Giustizia (del 23 maggio 2000 nella causa C-58/99, Commissione contro Italia), che ha condannato l'Italia, dichiarando che le norme contenute nell'articolo 1, comma 5, e nell'articolo 2, del D.L. n. 332/1994, convertito dalla legge n. 474/1994, sono in contrasto con le disposizioni del Trattato CE in materia di diritto di stabilimento (art. 43 Trattato CE), libera prestazione dei servizi (art. 49) e libera circolazione dei capitali (art. 56).

Con riferimento a disposizioni intervenute successivamente alla prima procedura di infrazione che la Corte di giustizia non aveva potuto prendere in considerazione (DPCM 4 maggio 1999, art. 66 della L. n. 488/99 - finanziaria per il 2000 - e al DPCM 11 febbraio 2000) la Commissione, nel febbraio 2003, ha inviato una lettera di messa in mora al Governo italiano. La lettera prospetta, anche con riferimento a citato ’art. 66 della legge finanziaria per il 2000 e al DPCM 11 febbraio 2000, la violazione degli articoli 43 e 56 del Trattato CE, relativi, rispettivamente, al diritto di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. Il Governo italiano ha inviato le proprie osservazioni alla Commissione il 4 giugno 2003. nelle quali si prospetta un duplice intervento comportante sia la revisione della normativa primaria (le disposizioni del D.L. n. 332/1994), sia la ridefinizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali definiti dal DPCM 11 febbraio 2000.

[225]  Un primo tentativo di introdurre una disciplina generale del leasing immobiliare nel settore pubblico è rappresentato da alcune disposizioni inserite, nella scorsa legislatura, durante l’iter del cd. ddl. competitività (art. 21 dell’ A.C. 5736-A), che non ha però concluso il suo iter una volta trasmesso al Senato.

[226]  “Edilizia e Territorio” del Sole 24 Ore, 6-11 marzo 2006.

[227]  Il ricorso al leasing presuppone infatti che la P.A. ottenga dalla società finanziaria il bene realizzato dai soggetti indicati in offerta e valutati in sede di aggiudicazione in base alla capacità di assicurare il rispetto degli standard tecnici, funzionali ed economici dell’investimento. La società di leasing è, a sua volta, incentivata a esercitare un attento e continuo controllo sull’attività dei singoli fornitori, al fine di rispettare le condizioni e le tempistiche definite nel contratto, configurandosi come la “prima” responsabile nei confronti della P.A. per eventi che possono compromettere la realizzazione dell’opera, sollevando l’ente dal sostenere l’esborso del canone fino all’ultimazione e collaudo positivo dell’intervento, salvo poi regolare con il fornitore le modalità di rivalsa.

[228]  Il Consiglio di Stato ha aperto uno spiraglio circa la praticabilità del leasing immobiliare in costruendo con il parere reso in Ad. Gen. 17/02/2000.

[229]  Cfr. L’articolo di Frontera, Opere pubbliche, sì al leasing in costruendo, in Edilizia e territorio, 9-14 ottobre 2006.

[230]  Infatti questo articolo dispone che coloro che, in qualità di dipendenti dell’appaltatore, hanno prestato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre l’azione contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito del committente nei confronti dell’appaltatore al momento della domanda.

      Si consideri che le differenze tra le due disposizioni sono le seguenti:

-       l’articolo 29, comma 2, dello schema riguarda esclusivamente i committenti imprenditori, mentre l’articolo 1676 c.c. riguarda tutti i committenti;

-       l’articolo 29, comma 2, prevede una responsabilità solidale, mentre l’articolo 1676 c.c. si limita a prevedere la possibilità di agire nei confronti del committente nei limiti di quanto dovuto da questi all’appaltatore al momento della domanda.

[231]  Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 recante Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

[232]  Legge 1° marzo 2005,n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

[233]  Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[234]  Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2.

[235]  "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

[236]  "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose".

[237]  Disciplinato dalla Legge 28 settembre 1939, n. 1822 Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata).

[238]  Il sistema delle tariffe a forcella (vedi supra) era stato istituito dalla legge 298/1974, al fine di aumentare la forza contrattuale del maggior numero di imprese, per lo più di dimensioni molto ridotte e quindi con una scarsa capacità contrattuale. Si ricorda che in ordine al sistema di tariffe "a forcella", la Corte costituzionale, nella sentenza n. 386 del 1996, aveva affermato che la vincolatività di tale sistema - avente la funzione di "garantire alle imprese un margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale che, deprimendo i noli, costringano le imprese ad operare in situazioni di difficoltà, sì da non procedere ad ammortamenti e da non garantire ai lavoratori il dovuto trattamento economico e normativo" - non era da ritenere in contrasto con i princìpi costituzionali. In particolare, la Corte aveva affermato che il sistema non poteva reputarsi "irragionevole ed ingiustificatamente discriminatorio" e che esso risultava giustificato dal carattere di servizio pubblico dell'attività di autotrasporto e dalla sua incidenza diretta sui bisogni della collettività; era stato altresì escluso che il sistema potesse considerarsi in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, dovendo l'iniziativa economica privata svolgersi in conformità dell'utilità sociale.

Peraltro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva ritenuto il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi un "settore a concorrenza limitata" a causa "della limitazione all'accesso di nuovi operatori", "dell'artificiale limitazione dell'offerta" e "dell'artificiosa determinazione di un prezzo di autotrasporto slegato dai meccanismi di mercato ed originato invece dall'intervento di un'autorità amministrativa". Da qui la conclusione che il sistema delle tariffe a forcella "sembra comportare un'indebita limitazione del diritto di iniziativa economica privata sancito dalla Costituzione e riaffermato quale valore fondamentale dell'ordinamento dalla legge 287/90” (segnalazione del 20 maggio 1993).

[239]  Circa la forma del contratto di autotrasporto, vedi supra.

[240]  Legge 1° dicembre1986, n. 870 recante Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

[241]  Decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 recante Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

[242]  Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 recante Modifiche ed integrazioni al codice della strada convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

[243]  Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[244]  Tale articolo, nel rimodulare le condizioni e le procedure di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ha previsto una disposizione di natura transitoria finalizzata a garantire continuità nella fruizione dei servizi, offrendo alle stazioni appaltanti un congruo periodo temporale per predisporre le gare. La disposizione ha consentito di prorogare i contratti - già scaduti o che fossero scaduti nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria - per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, a condizione che la proroga non superasse comunque i sei mesi, e che si provvedesse a pubblicare i bandi di gara per la stipula dei nuovi contratti entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

[245]    Si ricorda che una disposizione di contenuto identico a quello della disposizione in commento era contenuta nel comma 2 dell’articolo 1-vicies-quater, inserito in sede di conversione nel D.L. 184/2005 recante Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti, successivamente decaduto.

[246]  Il piano è disponibile al sito http://edit.aipa.it/site/_files/unicoPTR.pdf ed i progetti relativi al Ministero delle Infrastrutture sono consultabili al capitolo 7.9, pag. 103.

[247]  Ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

[248]  Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[249]  Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122.

[250]  Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[251]  Decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

[252]  Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[253]  Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[254]  L’articolo 25, comma 4, richiamato prevede che l'impresa interessata presenti al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso previste dal codice medesimo. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione.

[255]  Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante disposizioni relative alle modifiche al sistema penale, ammette il pagamento di una somma in misura ridotta - pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo - oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

[256]  Si ricorda che la citata legge n. 84 del 2001, all’articolo 5, co. 2, lettera c), prevede, in particolare, l'istituzione presso la SIMEST spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima, con finalità di capitale di rischio (venture capital) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipare. Ciascun intervento non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione.

[257]  Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, pubblicato nella GU 16 marzo 2005, n. 62) è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[258]  Si ricorda che l’articolo 46 della legge 273/02 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) ha autorizzato il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità della legge n. 100 del 24 aprile 1990, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

[259]  “Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero”.

[260]  La SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero – è una società per azioni controllata dal Governo italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è stata istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 con il compito di partecipare alle società estere partecipate dalle imprese italiane, le cosiddette joint-ventures.

[261]  Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 reca “Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[262]  La legge 28 dicembre 1995, n. 549, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996, all’art. 1,commi 40-44, ha ridisciplinato il sistema di assegnazione e riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nell'allegato A alla legge medesima.

[263]  In realizzazione alla realizzazione di un apposito marchio volto a certificare i prodotti la cui intera filiera produttiva è stata interamente realizzata in Italia, si segnala che è in corso presso la X Commissione della Camera l'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 664 e A.C. 848 in materia di tutela dei prodotti italiani. Entrambe queste proposte prevedono l'istituzione di un marchio "cento per cento Italia" a tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano.

[264]  Che modifica le direttive 84/450/CEE (riguardante la pubblicità ingannevole), 97/7/CE (riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), 98/27/CE (riguardante le azioni inibitorie) e 2002/65/CE (riguardante la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari), e il regolamento (CE) n. 2006/2004.

[265]  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277.

[266]  Si segnala che l’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 300 del 2006, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, ha differito al 1° gennaio 2008 l’operatività di tale obbligo limitatamente all’affidamento dei lavori e delle forniture per la manutenzione dell’infrastruttura.

[267]  La medesima lettera f) detta anche disposizioni in ordine alla composizione del consiglio dell’Autorità.

[268]  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 agosto 2005, n. 168.

[269]  www.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/147/005/INTERO.pdf.

[270]  Pubblicata nella G.U. 24 agosto 2006, n. 196.

[271]  Fonte: Ministero delle infrastrutture, Infrastrutture prioritarie, 16 Novembre 2006 (www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2596).

[272]  Decreto successivamente rettificato con D.M. 22 marzo 2006 (GU n. 144 del 23 giugno 2006).

[273]  http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/084/001/pdfel.htm.

[274]  Un tentativo di riforma del sistema dei trasferimenti è stato effettuato con il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244, in concomitanza con l’ampliamento dell’autonomia tributaria degli enti locali disposto dal D.Lgs. n. 446/1997. Tale decreto, tuttavia, non è mai divenuto operativo. La sua operatività è stata definitivamente sospesa dall’articolo 27, comma 1, della legge n. 448/2001.

      Le disposizioni di delega adottate durante la XIII legislatura, con l’obiettivo di una revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali in funzione delle nuove esigenze di perequazione connesse all’aumento dell’autonomia impositiva e alla capacità fiscale degli enti locali realizzata nell’ultimo decennio, non hanno ricevuto attuazione.

      In attesa di un complessivo riordino, i trasferimenti agli enti locali continuano ad essere disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992.

[275]  Con la legge 25 novembre 1964, n. 1280 (Provvidenze per il Comune di Roma) è stata autorizzata, a decorrere dall’anno 1964, la concessione di un contributo annuo di 5 miliardi di lire in favore del comune di Roma, quale sostegno dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene quale sede della Capitale.

Tale contributo è stato nel tempo rideterminato, in 10 miliardi di lire dall’art. 1 della legge n. 99/1969, in 19 miliardi dall’art. 1 della legge n. 686/1974, in 25 miliardi di lire dall'art. 35, comma 17, della legge n. 730/1983 e poi ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a 35 miliardi di lire dall’art. 32, comma 26, della legge n. 41/1986. Da ultimo, il contributo è stato elevato di ulteriori 200 miliardi di lire a decorrere dal 1999, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 494/1999. Dal 1999, pertanto, il contributo è pari a 121,4 milioni di euro.

[276]  In sintesi, secondo EUROSTAT nel finanziamento del Sistema AV/AC, ISPA non assume alcun rischio: dal momento che i ricavi derivanti dalla gestione del progetto AV/AC risultano insufficienti al servizio del debito e che l’intervento integrativo dello Stato è certo, sostanziale ed indispensabile, il “vero” debitore deve essere individuato nello Stato.

      L’operazione è stata comunque classificata come “attività finanziaria”, nella forma di un prestito del Governo a RFI/TAV; non ci sono conseguentemente stati effetti in termini di indebitamento netto, ad eccezione degli importi effettivamente versati di anno in anno dallo Stato al Gruppo FS per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale.

[277]  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 2007, n. 11.

[278]  Art. 2447-nonies. c.c. «Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.»

[279]  Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[280]  Nel 1998 è stata creata la divisione Infrastruttura; nel maggio 1999 sono state costituite altre tre divisioni per assicurare il trasporto di passeggeri sulla media e lunga distanza, il traffico delle merci, il trasporto in ambito locale.

[281]  Entrambe le società sono interamente controllate dalla holding FS Spa, interamente partecipata dallo Stato tramite il Ministero dell’economia e delle finanze.

[282]  Decreto-legge 7 dicembre1993, n. 505 recante Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78.

[283]  Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[284]  Legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[285]  Ai sensi della disposizione richiamata, i contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

[286]  Fonte: Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della legge obiettivo, Secondo Rapporto, Osservatorio sulla legislazione del Servizio Studi, luglio 2005.

[287]  Il testo della delibera e dei relativi allegati (pubblicati nella G.U. 28 agosto 2006, n. 199, sono altresì disponibili nel sito internet del CIPE ai seguenti indirizzi:

www.cipecomitato.it/delibere/E060130.doc e www.cipecomitato.it/delibere/E060130allegati.xls.

[288]  Un interessante analisi sullo stato di attuazione del Programma, seppur limitata alle sole opere deliberate dal CIPE, è contenuta nel documento rilasciato dal CIPE in data 30 ottobre 2006 ed intitolato Esiti tavolo di “ricognizione sullo stato di attuazione della legge obiettivo” (www.cipecomitato.it/documentazione/Documenti_in_primo_piano/80/TavoloRicognizioneDatiPIS.pdf).

[289]  Sull’individuazione delle opere prioritarie si veda anche il rapporto “Infrastrutture prioritarie” del 16 Novembre 2006 del Ministero delle infrastrutture, disponibile all’indirizzo internet http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2596.

[290]  Calcolato sulla base del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti (cfr. www.cassaddpp.it/finanziamenti/TassInteresse.asp#tassiVigenti).

[291]  Legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante Disposizioni per la difesa del mare.

[292]  L. 30 gennaio 1991, n. 34, recante Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile.

[293]  L. 1° agosto 2002 n. 166 recante Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

[294]  Corrispondenti ad un volume attivabile di 880 milioni di euro.

[295]  Pubblicata nella G.U. 23 novembre 2006, n. 219.

[296]  Corrispondenti ad un volume attivabile di 165 milioni di euro.

[297]  Pubblicata nella G.U. 23 novembre 2006, n. 219.

[298]  Con l’espressione “limite di impegno” si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti. Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto. L’autorizzazione di un limite di impegno e la connessa finalizzazione alla accensione di un mutuo devono essere previste con apposita disposizione di legge.

[299]  Con la delibera CIPE n. 121 del 2001 il Governo ha provveduto a individuare le opere facenti parte del 1° programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Con delibere successive, il CIPE ha ripartito le risorse stanziate tra i vari interventi.

[300]  Come modificato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge n. 246/2002 e, successivamente, dall’articolo 32, comma 49-bis, del D.L. 24 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003.

[301]  In particolare, la norma stabilisce che le annualità non utilizzate dei limiti di impegno, da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, siano eliminate dal conto residui e reiscritte in conto competenza alla fine del periodo di ammortamento, a condizione che l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione in bilancio.

[302]  D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, recante Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, convertito in legge, con modificazioni con L. 16 aprile 1974, n. 117

[303]  Legge 9 febbraio 1963, n. 82 recante Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

[304]  Inizialmente, la legge n. 82/1963 aveva previsto la tassa sulle merci sbarcate, imbarcate e in transito, nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona e Brindisi.

[305]  Recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[306]  Si tratta delle autorità portuali di Bari, Civitavecchia, Livorno, Taranto e Trieste. Secondo quanto dichiarato dal Ministro dei trasporti nell’audizione presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nella seduta del 3 ottobre 2006, per tre dell’autorità portuali commissariate (Livorno, Bari e Trieste) sono state trasmesse al Parlamento le relative proposte di nomina del Presidente.

[307]  Legge 9 febbraio1963, n. 82 recante Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

[308]  Legge 5 maggio1976, n. 355 recante Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.

[309]  D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, recante Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, convertito in legge, con modificazioni con L. 16 aprile 1974, n. 117

[310]  Legge 9 febbraio 1963, n. 82 recante Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

[311]  Inizialmente, la legge n. 82/1963 aveva previsto la tassa sulle merci sbarcate, imbarcate e in transito, nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona e Brindisi.

[312]  D.L. 30 giugno 2005, n. 115 recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione

[313]  D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

[314]  Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 84/1994, i porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a)       categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b)       categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c)       categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;

d)       categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.

[315]  Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 recante Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.

[316]  D.P.R. 26-10-1972 n. 633 recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

[317]  Ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

[318]  In proposito si ricorda anche che con ordinanza n. 7291 del 13 gennaio 2006 della Corte Cassazione., Sez. tributaria, è stata sottoposta alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, una questione pregiudiziale concernente, tra l’altro, l’eventuale assimilabilità della concessione di beni demaniali alla locazione di beni immobili esente da IVA.

[319]  Parere del 9 luglio 2002, n. 1641/02.

[320]  L’articolo 4 della legge n. 84/1994 ripartisce I porti marittimi nazionali nelle seguenti categorie e classi:

a)       categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b)       categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c)       categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;

d)       categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

[321]  Si tratta del rapporto intitolato Infrastrutture prioritarie, del 16 Novembre 2006, disponibile all’indirizzo web www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2596.

[322]  Il landbridge, o ponte terrestre, consiste in una rete ferroviaria di dimensioni continentali che consente il collegamento di diversi porti situati su coste opposte e distanti, consentendo così il trasporto intermodale di merci e container.

[323]  L’elenco è consultabile nel sito internet della Commissione europea: http: // ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/list_freezones.pdf

[324]  Istituzione del punto franco nel porto di Genova: regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 1198; territori della Valle d'Aosta e della provincia di Gorizia, dichiarati “zona franca” rispettivamente con l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438; disciplina delle zone franche da istituirsi in attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna: decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75.

[325]  http://www.intra.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/145/001_RS/INTERO_COM.pdf

[326]  Legge 26 febbraio 2007, n. 17 (G.U. 26 febbraio 2007, n. 47, S.O. n. 48/L).

[327]  Cfr. la seduta del 23 gennaio scorso dell’VIII Commissione nella quale il Presidente ha reso comunicazioni sulla missione a Campello sul Clitunno.

[328]  Legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[329]  Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

[330]  "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

[331]  "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

[332]  "Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea".

[333]  n base all’articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, spetta al CIPE emanare direttive in particolare per la revisione:

-       delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

-       delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

[334]  Tale disposizione ricollega l’obbligo di inserimento delle clausole convenzionali nella convenzione unica al primo aggiornamento del piano finanziario o alla prima revisione della convenzione, nonché agli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero alle successive revisioni.

[335]  Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni di delegazione legislativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[336]  L’articolo 2387 del codice civile consente che lo statuto di una società per azioni subordini l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. La dir. 2003/54/CE detta norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Essa all’articolo 10 prevede norme volte a garantire la separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione. Al paragrafo 1 contiene in particolare la previsione della sua indipendenza (quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione), qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, senza che ciò implichi l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata.

[337]  Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. Per una ricostruzione della riforma del trasporto pubblico locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997, si veda la scheda relativa all’articolo 183 del provvedimento in esame.

[338]  Legge 18 giugno 1998, n. 194 recante Interventi nel settore dei trasporti.

[339]  Legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[340]  La delega al recepimento delle direttive contenute nel secondo pacchetto è contenuta nel legge comunitaria per il 2005 (L. 25 gennaio 2006, n. 29).

[341]  D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 recante Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979

[342]  D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80, Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

[343]  Legge 14 giugno 1989 n. 234 Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

[344]  Legge 9 gennaio 2006, n. 13 recante Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.

[345]  Al comma 3 dell’articolo 4 si fa riferimento al servizio del trasporto pubblico locale come “servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale”.