Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Schede di lettura (articolo 1, commi 404-741) Tomo II
Riferimenti:
L n. 296 del 27-DIC-06     
Serie: Progetti di legge    Numero: 56    Progressivo: 10
Data: 13/03/2007
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2007

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Schede di lettura

(articolo 1, commi 404-741)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 56/10

Tomo II

 

13 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier si compone dei seguenti tomi:

§      Tomo I: articolo 1, commi 1-403;

§      Tomo II: articolo 1, commi 404-741;

§      Tomo III: articolo 1, commi 742-1046;

§      Tomo IV: articolo 1, commi 1047-1364.

Le schede sono aggiornate con riferimento alle modifiche del testo e alle misure attuative intervenute entro la data del 28 febbraio 2007.

Si ricorda inoltre che è stato predisposto un dossier recante una sintesi del contenuto della legge finanziaria (n. 56/9), che dà conto delle modifiche intervenute nel corso dell’esame parlamentare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0007s2.doc


INDICE

 

 

Tomo II

 

Schede di lettura (articolo 1, commi 404-741)

§      Articolo 1, commi 404-416 (Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri)3

§      Articolo 1, commi 417-420 (Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni)11

§      Articolo 1, comma 421 (Esclusione dei commissari straordinari di Governo dalla disciplina di contenimento delle spese per commissioni, comitati e altri organismi)14

§      Articolo 1, comma 422 (Autonomia contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri)16

§      Articolo 1, comma 423 (Consiglio superiore delle comunicazioni)19

§      Articolo 1, comma 424 (Organismi tecnici della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico)22

§      Articolo 1, comma 425 (Determinazione degli ambiti territoriali degli uffici periferici del Ministero dell’interno)28

§      Articolo 1, commi 426-429 (Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze)32

§      Articolo 1, comma 430-434 (Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato)34

§      Articolo 1, comma 435 (Piani pluriennali di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia)38

§      Articolo 1, comma 436(Disposizioni varie relative agli obblighi di investimento degli enti previdenziali ed assicurativi)41

§      Articolo 1, comma 437 (Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia)42

§      Articolo 1, comma 438(Disposizioni varie relative agli obblighi di investimento degli enti previdenziali ed assicurativi)45

§      Articolo 1, comma 439 (Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia)47

 

 

§      Articolo 1, commi 440-445 (Riorganizzazione e riallocazione del personale delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali)49

§      Articolo 1, commi 446-448 (Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)52

§      Articolo 1, commi 449-458 (Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi)55

§      Articolo 1, comma 459 (Riduzione membri dei consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.)62

§      Articolo 1, commi 460-464 (Riassetto di Sviluppo Italia)65

§      Articolo 18, comma 465 (Riduzione membri consigli di amministrazione)70

§      Articolo 1, comma 466 (Compensi di amministratori delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia)71

§      Articolo 1, comma 467 (Esclusione di alcuni incarichi dai limiti alle spese per consulenza)73

§      Articolo 1, comma 468 (Rimborso spese di viaggio aereo per il personale pubblico in missione)74

§      Articolo 1, comma 469 (Ricorsi in materia pensionistica)75

§      Articolo 1, comma 470 (Competenze degli uffici centrali del bilancio)78

§      Articolo 1, commi 471-472 (Istituto nazionale per la fauna selvatica)80

§      Articolo 1, comma 473 (Controllo di gestione della Corte dei conti)81

§      Articolo 1, commi 474-479 (Commissione tecnica per la finanza pubblica)83

§      Articolo 1, comma 480 (Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali)88

§      Articolo 1, comma 481 (Potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica)92

§      Articolo 1, comma 482-484 (Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici)94

§      Articolo 1, comma 485 (Contribuzione in favore dell'ONAOSI)99

§      Articolo 1, commi 486-487 (Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti)101

§      Articolo 1, commi 488-497 (Liquidazione dell’EFIM e dell’ITALTRADE)106

§      Articolo1, commi 498-501 (Contenimento della spesa nelle procedure di amministrazione straordinaria)112

§      Articolo 1, comma 502 (Poteri dei commissari straordinari)117

§      Articolo 1, commi 503-504 (Trasformazione della SOGESID Spa)119

§      Articolo 1, comma 505 (Ambito di applicazione di disposizioni di contenimento delle spese)122

§      Articolo 1, comma 506 (Esclusione di alcuni enti pubblici dalla disciplina sulla riduzione delle spese di funzionamento)125

§      Articolo 1, commi 507-508 (Contenimento della spesa del bilancio dello Stato)126

§      Articolo 1, comma 509 (Taglio lineare delle dotazioni di Tabella C)133

§      Articolo 1, comma 510 (Proroga di termini per interventi di protezione civile)134

§      Articolo 1, commi 511-512 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali e modifica della disciplina dei contributi pluriennali)135

§      Articolo 1, comma 513 (Assunzioni nella Polizia di Stato)141

§      Articolo 1, commi 514-516 (Assunzioni per il Corpo dei vigili del fuoco, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza)143

§      Articolo 1, commi 517-518 (Reclutamento magistrati)146

§      Articolo 1, commi 519 e 521 (Stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)148

§      Articolo 1, comma 520 (Stabilizzazione del personale degli enti di ricerca)156

§      Articolo 1, comma 522 (Assunzioni da parte del Corpo forestale dello Stato)157

§      Articolo 1, comma 523 (Limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009)159

§      Articolo 1, comma 524 (Disposizioni sui segretari comunali e provinciali)163

§      Articolo 1, comma 525 (Assunzioni di agenti di polizia penitenziaria)166

§      Articolo 1, commi 526-527 (Stabilizzazioni e assunzioni di personale per gli anni 2008 e 2009)168

§      Articolo 1, comma 528 (Conversione dei contratti di formazione-e lavoro nelle pubbliche amministrazioni)171

§      Articolo 1, comma 529 (Riserva di posti nelle assunzioni a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni)172

§      Articolo 1, comma 530 (Personale delle agenzia fiscali)174

§      Articolo 1, comma 531 (Incentivi economici al personale dell’amministrazione economica e finanziaria)175

§      Articolo 1, comma 532 (Esclusione del personale delle agenzie fiscali dalla soppressione delle indennità di trasferta)177

§      Articolo 1, comma 533 (Riduzione del premio di concentrazione)179

§      Articolo 1, comma 534 (Proroga dei comandi del personale di Poste italiane S.p.a.)181

§      Articolo 1, comma 535 (Proroga di rapporti di collaborazione presso l’ISTAT)182

§      Articolo 1, comma 536 (Modalità procedurali per le assunzioni e proroga di validità delle graduatorie concorsuali)183

§      Articolo 1, comma 537 (Assunzioni di personale a tempo indeterminato a decorrere dall’anno 2010)186

§      Articolo 1, comma 538 (Possibilità per le pp.aa. di avvalersi di rapporti di lavoro flessibili)188

§      Articolo 1, comma 539 (Soppressione del Fondo per la mobilità nelle pp.aa.)192

§      Articolo 1, comma 540 (Assunzione prioritaria di personale in specifiche amministrazioni pubbliche)194

§      Articolo 1, comma 541-543 (Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e di dotazione organica)196

§      Articolo 1, commi 544-545 (Immissione in servizio e nei ruoli di destinazione finale di personale del Ministero del lavoro)199

§      Articolo 1, commi 546-547, 549, 554 e 556 (Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007)201

§      Articolo 1, comma 548 (Procedura di certificazione dei contratti collettivi)206

§      Articolo 1, comma 550 (Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministro dell’Interno)210

§      Articolo 1, comma 551 (Incentivi al personale applicato alle attività di programmazione e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali)212

§      Articolo 1, comma 552 (Cassa di previdenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)213

§      Articolo 1, comma 553 (Stanziamento per i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione)214

§      Articolo 1, comma 555 (Disposizioni in materia di equo indennizzo)215

§      Articolo 1, commi 557-562 (Disposizioni in materia di assunzioni e di spese di personale per regioni ed enti locali)218

§      Articolo 1,comma 563 (Assegnazione nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio del personale dell’Ente Tabacchi Italiani S.p.A.)231

§      Articolo 1, comma 564 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)234

§      Articolo 1, comma 565 (Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale)237

§      Articolo 1, comma 566 (Assunzioni Istituti zooprofilattici sperimentali)243

§      Articolo 1, comma 567 (Incentivazione della produttività del personale del Ministero degli affari esteri)245

§      Articolo 1, commi 568-569 (Risorse aggiuntive per il funzionamento e gli interventi di razionalizzazione delle Ambasciate e dei Consolati)247

§      Articolo 1, comma 570 (Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate)248

§      Articolo 1, commi 571-573 (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)250

§      Articolo 1, comma 574 (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la lotta all'ecomafia e alla criminalità ambientale)252

§      Articolo 1, comma 575 (Trattamento economico dei ministri)253

§      Articolo 1, commi 576-577 (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)256

§      Articolo 1, comma 578 (Interpretazione autentica dell’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)260

§      Articolo 1,comma 579 (Consultazione dei sindacati sui provvedimenti relativi al personale)262

§      Articolo 1, commi 580-586 (Istituzione dell’Agenzia per la formazione e riordino dei meccanismi di reclutamento della dirigenza e del sistema della formazione per i dipendenti pubblici)265

§      Articolo 1, commi 587-591 (Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche)276

§      Articolo 1,comma 592 (Armonizzazione regime previdenziale ENPALS)278

§      Articolo 1, comma 593 (Contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti “esterni” e i titolari di incarichi pubblici)279

§      Articolo 1, commi 594-599 (Contenimento delle spese di rappresentanza all’estero di regioni ed enti locali)282

§      Articolo 1, comma 600 (Personale ispettivo ENPALS e IPSEMA)286

§      Articolo 1,comma 601 (Istituzione di fondi per la scuola)288

§      Articolo 1, comma 602 (Utilizzo disponibilità del fondo per l’offerta formativa)290

§      Articolo 1, commi 603-604 (Collegi universitari)292

§      Articolo 1, commi 605-620 (Razionalizzazione della spesa nel settore scolastico)294

§      Articolo1, comma 621 (Clausola di salvaguardia)321

§      Articolo 1, commi 622-636 (Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione)323

§      Articolo 1, commi 637-640 e 642 (Università ed enti pubblici di ricerca)341

§      Articolo 1, comma 641 (Finanziamento della ricerca scientifica)344

§      Articolo 1, commi 643-652 (Disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca e di ricercatori universitari)345

§      Articolo 1, comma 653(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)350

§      Articolo 1, comma 654(Fondazione Collegio europeo di Parma)352

§      Articolo 1, commi 655-672 (Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)353

§      Articolo 1, commi 673-675 (Trasferimenti alle regioni e aliquote di compartecipazione)370

§      Articolo 1, commi 676-693 (Patto di stabilità interno per gli enti locali)373

§      Articolo 1, comma 694 (Abrogazione delle disposizioni relative alle limitazioni all’acquisto di beni immobili da parte delle P.A.)391

§      Articolo 1, comma 695 (Esclusione degli enti gestori delle aree naturali protette dall’applicazione della regola del 2%)393

§      Articolo 1, comma 696 (Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2007)395

§      Articolo 1, comma 697 (Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF)403

§      Articolo 1, comma 698 (Limiti all’indebitamento degli enti locali)406

§      Articolo 1, comma 699 (Abrogazione delle norme sull’estinzione anticipata dei debiti contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti)408

§      Articolo 1, comma 700 (Gestione del demanio idrico dei comuni montani)410

§      Articolo 1, commi 701-702 (Disapplicazione di alcuni adempimenti relativi al monitoraggio e delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2006 e ripartizione del gettito della compartecipazione comunale all’IRPEF)411

§      Articolo 1, commi 703-708 e 716 (Disposizioni in favore dei piccoli comuni, delle comunità montane e degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso)415

§      Articolo 1, comma 709 (Ripartizione Fondo comuni confinanti con le province di Trento e di Bolzano)424

§      Articolo 1, comma 710 (Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti)426

§      Articolo 1, comma 711(Fondo per il contenimento delle tariffe)430

§      Articolo 1, comma 712 (Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI da minori entrate relative ai fabbricati di categoria catastale D)433

§      Articolo 1, comma 713 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle relative sanzioni)436

§      Articolo 1, comma 714 (Enti locali strutturalmente deficitari)437

§      Articolo 1, comma 715 (Avvicendamento di incarichi negli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso)438

§      Articolo 1, comma 717(Provvidenze editoria per minoranze linguistiche)440

§      Articolo 1, comma 718-719 (Indennità degli amministratori degli enti locali)442

§      Articolo 1, comma 720(Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali)445

§      Articolo 1, commi 721-723 (Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni)448

§      Articolo 1, comma 724 (Unità per il monitoraggio dell’azione di governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali)450

§      Articolo 1, commi 725-733 (Interventi sulle società partecipate da enti locali)453

§      Articolo 1, comma 734 (Nomina di amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico)457

 

§      Articolo 1, comma 735 (Obbligo di pubblicità e trasparenza per gli amministratori di società miste a diversa composizione sociale)458

§      Articolo 1, commi 736-738 (Indebitamento degli enti locali tramite utilizzo di strumenti derivati)460

§      Articolo 1, commi 739-740 (Indebitamento degli enti locali)464

§      Articolo 1, comma 741 (Disposizioni relative al dissesto degli enti locali)468

 


Schede di lettura
(articolo 1, commi 404-741)


 

Articolo 1, commi 404-416
(Revisione degli assetti organizzativi.
Disposizioni riguardanti i Ministeri)

 


404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non gene­rale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assun­zioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzio­nale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'econo­mia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzio­ne dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessiva­mente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regola­trici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Diparti­mento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sinda­cali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministra­zione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestral­mente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successi­vamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministra­zione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministra­zione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.


 

 

La disciplina in esame prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri. Il programma è finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della L. 400/1988[1].

 

Il comma 404 individua sette linee di intervento del programma da attuare con i regolamenti di delegificazione.

Innanzitutto (lettera a), si dovrà procedere ad una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; inoltre, si dovranno eliminare le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti.

 

L’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dal D.Lgs. 300/1999[2], che fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto. Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400 (così è stabilito nell’art. 4, co. 1 del D.Lgs. 300/1999). L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).

 

Detta riorganizzazione volta alla riduzione degli uffici dirigenziali, peraltro, dovrà essere coniugata – in base ad una precisazione introdotta dall’Assemblea della Camera – con la possibilità di immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001 in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

Si tratta di dirigenti da assumere tramite concorso per esami (co. 2 dell’art. 28) e di dirigenti da assumere mediante corso-concorso (co. 3 e 4 dell’art. 28).

 

Sui meccanismi di reclutamento della dirigenza, si veda peraltro infra, quanto disposto dai successivi commi 582 e 584.

 

Le procedure di autorizzazione all’assunzione, evocate dalla norma senza riferimento a specifiche disposizioni legislative, potrebbero essere quelle di cui all’art. 39, co. 3, della L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)[3].

 

Una seconda linea di intervento dei futuri regolamenti (lettera c)) consiste nella revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la loro riduzione. A questo proposito la disposizione indica due possibili percorsi: o l’accorpamento di tutti gli uffici periferici facenti capo ad una amministrazione in un unico ufficio regionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all’interno delle prefetture – Uffici territoriali del Governo.

La seconda soluzione riporta alla natura originaria degli uffici territoriali del Governo. Istituiti dall’art 11 del D.Lgs. 300/1999, in sostituzione delle prefetture, avrebbero dovuto assumere la titolarità di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato, ad eccezione di alcune espressamente indicate (affari esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni culturali, agenzie e, successivamente, anche comunicazioni). In seguito, le funzioni degli UTG (che hanno assunto la denominazione di prefetture – uffici territoriali del Governo) hanno mutato le loro funzioni, assumendo un ruolo di coordinamento degli uffici periferici dello Stato (D.Lgs. 29/2004). Anche il DPR 287/2001 che individuava quali amministrazioni avrebbero dovuto trasferire agli UTG i compiti svolti dalle proprie strutture locali è stato abrogato (DPR 180/2006).

 

L’accorpamento delle strutture periferiche dovrà avvenire secondo una serie di criteri e modalità indicati dai commi in esame. Innanzitutto, deve risultare sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità. La valutazione della sostenibilità e della funzionalità dell’accorpamento dovrà essere operata congiuntamente dal Ministro competente, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.

 

Nel provvedimento in esame si possono individuare almeno due settori specifici in cui vengono indicate le strutture periferiche da riorganizzare, sempre attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione:

§      il primo è il Ministero degli affari esteri (lettera g)del comma in esame) che dovrà: 1) avviare la ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitica, soprattutto in Europa; 2) unificare i servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera (vedi infra);

§      il secondo intervento è contenuto nel comma 425 del provvedimento in esame che provvede alla riorganizzazione delle sedi periferiche del Ministero dell’interno (prefetture, questure, comandi dei vigili del fuoco).

 

Come accennato, la lettera g) del comma in esame prevede l’esercizio della potestà regolamentare con riferimento al Ministero degli affari esteri, e segnatamente allo scopo di unificare i servizi contabili della rete diplomatica in un unico ufficio, qualora detti servizi siano ubicati nella stessa città estera. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.R. 120/2000[4]saranno svolte – in base alle norme regolamentari da adottare – dal responsabile dell’ufficio unificato, che agirà per conto di tutte le rappresentanze interessate.

 

A norma dell’articolo 3 del DPR 120/2000 sono funzionari delegati presso gli uffici all’estero non più i soli capi degli uffici stessi, ma anche i funzionari amministrativi investiti delle funzioni di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, seppure limitatamente alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici e alle spese per stipendi e indennità del personale, e comunque sotto indirizzo e vigilanza dei preposti agli uffici.

In base all’articolo 4 la gestione delle risorse finanziarie assegnate compete a coloro che sono funzionari delegati ai sensi del precedente articolo 3. In particolare, l’articolo 4 riguarda le spese di mantenimento e funzionamento degli uffici, le risorse relative alle quali vengono determinate in base alla relazione previsionale predisposta annualmente, entro il mese di ottobre, dai titolari degli uffici, sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto. Le risorse stabilite vengono assegnate con decreto del dirigente preposto alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri, che può con analogo strumento procedere anche ad integrazioni delle somme, in caso di esigenze nuove e inderogabili. La disponibilità dei fondi assegnati è assicurata con ordini di rimessa valutaria, come già previsto dall’art. 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 “Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli Affari esteri”.

L’articolo 6 conferma il meccanismo degli ordini di rimessa anche per i fondi relativi alla terza categoria di spese degli uffici all’estero, ossia le retribuzioni e indennità del personale. L’articolo introduce altresì la possibilità di somministrazione di questa categoria di fondi mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 3.

 

La terza direttrice di intervento (lettera f)) prevede una generale riduzione degli organici delle amministrazioni ministeriali. A questa misura si accompagna un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. Si tratta di quei settori di personale (definiti nella relazione illustrativa del disegno di legge originario back office) impegnati in attività di gestione “interna” dell’amministrazione, con una basso grado di differenziazione tra le diverse amministrazioni. In particolare, la lettera in esame ne individua 5:

§      gestione delle risorse umane;

§      informatica;

§      manutenzione e logistica;

§      affari generali;

§      provveditorati e contabilità.

 

Gli altri criteri-guida per i regolamenti da emanare, indicati dal comma in esame, riguardano la riduzione e la riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni statali: la gestione del personale da realizzare in modo unitario anche attraverso lo sfruttamento degli strumenti di innovazione tecnologica e amministrativa (lettera b)); gli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d) e gli organismi di analisi, consulenza e di studio (lettera e)).

 

I commi da 405 a 416 delineano il procedimento di adozione dei regolamenti di revisione degli assetti delle amministrazioni dello Stato secondo criteri individuati dal comma 404.

Esso può essere sintetizzato come segue:

§      le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione (emanate annualmente dai ministri entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 165/2001) provvedono a programmare la riallocazione del personale di supporto in vista della sua riduzione entro il 15% (comma 413);

§      il Presidente del Consiglio, previo parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministrodell’interno, emana le linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni (comma 412);

§      entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (entro il 28 febbraio 2007) ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento accompagnati da una dettagliata relazione tecnica, che specifichi le riduzioni di spesa previste nel triennio e da un analitico piano operativo (comma 407);

§      l’esame degli schemi di regolamento da parte del Governo deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione (quindi al massimo entro il 31 marzo 2007) (comma 407);

§      sempre entro il 31 marzo 2007 dovranno essere predisposti i piani di riallocazione del personale di supporto di cui si è detto sopra (comma 408);

§      i regolamenti prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione (comma 405);

§      dalla data di emanazione dei regolamenti sono abrogate le disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate, la cui puntuale ricognizione è affidata ai medesimi regolamenti (comma 406).

 

Viene, inoltre, previsto un sistema di controllo e di sanzioni:

§      il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano ogni sei mesi lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati alle Camere con una relazione specifica (comma 409);

§      anche gli organi di controllo delle singole amministrazioni effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Inoltre, dopo due anni, verificano il rispetto delle disposizioni relative al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto (comma 411);

§      le amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento non possono, per gli anni 2007 e 2008, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto (comma 410);

§      il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo e nei programmi innanzi citati sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale (comma 414).

 

Viene istituita dal comma 415 una “Unità per la riorganizzazione” composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con il duplice compito di coordinare le attività delle singole amministrazioni e di monitorare tali attività, al fine espresso di conseguire i risultati finanziari di cui al comma 416. Nell'esercizio delle relative funzioni l’Unità si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

 

Il comma 416 pone gli obiettivi di contenimento della spesa da conseguire attraverso le riorganizzazioni amministrative prefigurate dal provvedimento in esame: si prospettano risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, a 14 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 20 milioni di euro per l'anno 2009.

 


 

Articolo 1, commi 417-420
(Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni)

 


417. Al fine di concorrere alla stabiliz­zazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, è istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

419. È fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.

420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da:

a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;

b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.


 

 

I commi da 417 a 420 recano disposizioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precari” nelle pubbliche amministrazioni, che si aggiungono alle ulteriori misure di stabilizzazione previste nella legge in esame (commi 519 e seguenti: cfr. infra).

 

In particolare, il comma 417 prevede l’istituzione di un “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Tale Fondo è finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

 

I criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse disponibili tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta sono demandati, ai sensi del successivo comma 418, ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007. Nella definizione dei criteri sono altresì fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

 

Il comma 419 prevede il divieto, per le amministrazioni destinatarie delle risorse, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione[5].

 

Infine, il comma 420 individua le modalità di finanziamento del Fondo di cui al precedente comma 417.

In particolare, per il finanziamento del richiamato Fondo si autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, prevedendo altresì che possa essere alimentato anche da:

§         una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 2 della L. 27 ottobre 1993, n. 432[6], di una quota fino al 20 per cento dell’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti[7] all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, di cui all’articolo 1, comma 345, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), a seguito della definizione del regolamento prevista dallo stesso comma 345;

Si ricorda che il comma 343 della legge n. 266/2005 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il comma 344 estende l’indennizzo ai risparmiatori danneggiati a seguito dell’insolvenza della Repubblica argentina.

Ai sensi del comma 345, il Fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

 

§         una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, sempre al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, così come definiti nel DPEF.

 


 

Articolo 1, comma 421
(Esclusione dei commissari straordinari di Governo dalla disciplina di contenimento delle spese per commissioni, comitati e altri organismi)

 

421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e».

 

 

Il comma 421 prevede l’esclusione dei commissari straordinari di Governo dalla disciplina di contenimento delle spese per commissioni, comitati e altri organismi, anche monocratici, introdotta dal decreto-legge n. 223/2006[8] (cd. decreto Visco-Bersani).

 

L’articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006 ha infatti disposto una riduzione del 30 per cento, rispetto alla spesa sostenuta nel 2005, della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle amministrazioni (con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo)[9].

Per la finalità indicata, le amministrazioni adottano regolamenti per il riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento sulla base di princìpi di razionalizzazione delle strutture; gli organismi non individuati da tali regolamenti entro il termine del 15 maggio 2007 sono soppressi. Qualora le amministrazioni non procedano al riordino nei termini previsti, è fatto divieto di corrispondere compensi ai componenti degli organismi. È infine previsto un meccanismo in base al quale la Presidenza del Consiglio può proporre iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, valutatane la perdurante utilità.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400/1988, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Articolo 1, comma 422
(Autonomia contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

 


422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con detti decreti si provvede altresì all'attua­zione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime».


 

 

Il comma 422 interviene nell’ordinamento contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri prevedendo che anch’essa, pur nell’ambito della propria autonomia contabile, debba tener conto, come le altre amministrazioni dello Stato, dei limiti posti dalla legge a determinate categorie di spesa.

In particolare, il comma in esame modifica l’art. 8 del D.Lgs. 303/1999[10] – che ha riformato l’ordinamento della Presidenza del Consiglio – prevedendo che i decreti che definiscono la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese della Presidenza provvedano anche “all’attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa”, al fine di assicurare l’invarianza, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dei risultati previsti da quelle disposizioni legislative. Di tali risultati deve essere data adeguata evidenza nei documenti contabili.

 

Il D.Lgs. 303/1999 ha operato una ampia riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La riforma ha ridefinito il ruolo della Presidenza quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio per l’esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento dell’azione di Governo. Di conseguenza ha previsto il trasferimento ad altre amministrazioni di compiti operativi e gestionali in settori specifici (turismo, aree urbane ecc.). Inoltre, ha provveduto a riformare l’organizzazione della Presidenza dotandola di autonomia gestionale e contabile e prevedendo un sistema di strutture interne adatto ai nuovi compiti.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l’art. 8 del D.Lgs. 303/1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza, nell’ambito degli stanziamenti garantiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze tesoro e iscritti in apposita U.P.B. dello stato di previsione del ministero stesso. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i princìpi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 9 dicembre 2002, Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, che, tra l’altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione. Tale provvedimento prevede che spetta all’Ufficio bilancio e ragioneria elaborare il progetto di bilancio, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale. Sentita la conferenza dei capi dipartimento, il Segretario generale sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente del Consiglio che lo approva con proprio decreto. Il bilancio viene quindi comunicato ai Presidenti delle Camere entro 15 giorni dalla sua approvazione. Qualora, in seguito all’approvazione del bilancio dello Stato, si renda necessario apportare delle variazioni al bilancio dello Presidenza, il Presidente del Consiglio vi provvede con proprio decreto. Il bilancio della Presidenza, infine, viene trasmesso, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In allegato al bilancio di previsione viene presentato il bilancio pluriennale, ed, inoltre, è prevista la predisposizione del conto finanziario entro il 10 giugno di ogni anno.

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio relativo all’anno 2007 è stato approvato con D.P.C.M. 12 dicembre 2006.

 

Il regolamento relativo alla disciplina contabile della Presidenza, il citato D.P.C.M. 9 dicembre 2002, dovrà pertanto essere integrato, ai sensi del presente comma, in modo da tener conto dei limiti di spesa specifici definiti dalla legge.

Tale riferimento è da intendersi alle disposizioni che fissano determinati limiti di spesa, come quelle per esperti, consulenti, missioni etc.[11].

 

Si ricordano tra le altre:

§      il D.L. 2 luglio 2004 n. 168[12], art. 1, co. 9 e 10, che pone un tetto alle spese delle pubbliche amministrazioni relative al 2004 per studi ed incarichi di consulenza, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, pari alla media della spesa sostenute nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento;

§      la L. 30 dicembre 2004, n. 311[13] (art. 1, co. 11), che prevede che la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione non possa superare, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004;

§      la L. 23 dicembre 2005, n. 266[14] (art. 1, commi 9-11), che dispone il contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per le autovetture, a decorrere dal 2006, nel limite del 50 per cento (portato poi al 40 per cento) di quella sostenuta nel 2004; l’art. 1, comma 56, riduce del 10 per cento le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e il comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza; il comma 58 riduce del 10 per cento le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di “organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati” presenti sia nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia negli enti da queste controllate; il successivo comma 59 impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni;

§      il D.L. 4 luglio 2006, n. 223[15] (art. 27), che riduce ulteriormente, rispetto a quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2006, il limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, per relazioni pubbliche, convegni, ecc. Tali spese non possono superare il 40 per cento (anziché il 50 per cento) della spesa sostenuta nel 2004; l’art. 28 dispone una riduzione del 20 per cento delle diarie per missioni all’estero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la soppressione della maggiorazione del 30 per cento sull’indennità per l’estero prevista per le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; l’art. 29 dispone una riduzione del 30 per cento, rispetto alla spesa sostenuta nel 2005, della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle amministrazioni (con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo).

 

Si segnala che il comma 424 del provvedimento in esame esclude una serie di organismi tecnici (alcuni operanti presso la Presidenza del Consiglio) dagli obblighi posti da alcune delle disposizioni sopra richiamate.


 

Articolo 1, comma 423
(Consiglio superiore delle comunicazioni)

 

423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, è sospesa.

 

 

Il comma 423dispone che fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni[16], sia sospesa l’efficacia dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del DPR n. 243/2005[17] che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sui contratti di servizio e sui contratti di programma.

 

Si segnala che una norma di contenuto sostanzialmente identico, contenuta all’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge n. 17 del 26 febbraio 2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stata soppressa durante l’iter di conversione in legge.

 

Si ricorda che l’art. 29, comma 2 del D.L. 223/2006 ha disposto misure di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche[18] (nella misura del 30% della spesa sostenuta nel 2005) per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni.

Le amministrazioni pubbliche procedono - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto - al riordino degli organismi operanti presso le amministrazioni statali, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, attraverso due strumenti alternativi:

-       il regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, L. 400/1988) se gli organismi sono previsti dalla legge o dal regolamento;

-       il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, per gli organismi previsti da fonte diversa.

I provvedimenti di riordino devono conformarsi ai seguenti criteri:

-       eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

-       razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

-       limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

-       diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

-       riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

-       indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione dell’automatica soppressione dell’organismo alla scadenza;

-       previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati da tali organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio.

Il comma 2-bis prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti sopraindicati, nonché dagli analoghi provvedimenti di cui al comma 3 (v. infra), proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo: si prevede il concerto dell’amministrazione competente.

Il comma 5 prevede inoltre che, qualora le amministrazioni non procedano al riordino o all’adozione delle prescritte misure di contenimento della spesa nei termini previsti, esse non possano più corrispondere compensi ai componenti degli organismi in questione.

 

Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero.

Ai sensi del recente riordino operato dall’articolo 41 della legge n. 3/2006, il Consiglio ha assunto tra gli altri i compiti precedentemente attribuiti dalla legge 249/1997 al Forum permanente per le comunicazioni, istituito con compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione.

Il DPR n. 243/2005, recante il regolamento concernente la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni, oltre a ribadire le attribuzioni del Consiglio già individuate dall’articolo 41 della legge n. 3/2006 e sopra riportate, ha precisato gli ambiti nei quali il Consiglio deve esprimere il proprio parere[19], ne ha definito la composizione, e ha precisato la procedura per l’espressione dei pareri.

In particolare, come sopra ricordato, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del regolamento contempla - tra gli atti sui quali il Consiglio è tenuto ad esprimere il proprio parere - i contratti di servizio e i contratti di programma.

 


 

Articolo 1, comma 424
(Organismi tecnici della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico)

 


424. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «segreteria tecnica» sono aggiunte le seguenti: «che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma»;

c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».


 

 

Il comma 424 interviene sulla disciplina di quattro organismi tecnici della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di limitare l’applicazione ad essi di alcune disposizioni relative al contenimento delle spese.

Le strutture interessate sono:

§      la segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

§      l’Unità tecnica – Finanza di progetto istituita nell'àmbito del CIPE, anch’essa operante presso la Presidenza;

§      la segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale per l’utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale;

§      la segreteria tecnico-operativa operante presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (DGERM) del Ministero per lo sviluppo economico.

 

L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dal comma 22-bis dell’articolo 1 del D.L. 181/2006[20] di riorganizzazione del governo e si è costituita con il DPCM 12 settembre 2006[21].

L’Unità per la semplificazione eredita le competenze della Commissione istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica dall’art. 3, comma 6-duodecies-6-quaterdecies, del D.L. 35/2005[22].

Dell’Unità fa parte il capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. Gli altri componenti sono scelti tra “professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità”.

Agli oneri di funzionamento si fa fronte con lo stanziamento disposto per la soppressa Commissione, pari nel massimo a 750.000 euro per l'anno 2005, a 1.500.000 euro per l'anno 2006 ed a 1.500.000 euro per l'anno 2007, che viene ridotto del 25 per cento.

 

Il citato art. 1, co. 22-bis, del D.L. 181/2006 ha istituito anche una segreteria tecnica di supporto all’Unità per la regolamentazione che il comma in esame, modificando il medesimo comma 22-bis, definisce quale struttura di missione della Presidenza del Consiglio.

 

Le strutture di missione sono organismi amministrativi di durata determinata e finalizzati all'adempimento di specifici mandati assegnati dal Presidente del Consiglio. Tale tipologia di ufficio è stata introdotta dal D.Lgs. 303/1999[23], art. 7, comma 4, e va inquadrata nell’ambito dell’ampia riorganizzazione della Presidenza del Consiglio da esso operata. La riforma ha ridefinito il ruolo della Presidenza quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio per l’esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento dell’azione di Governo. Di conseguenza ha previsto il trasferimento ad altre amministrazioni di compiti operativi e gestionali in settori specifici (turismo, aree urbane ecc.). Inoltre, ha provveduto a riformare l’organizzazione della Presidenza dotandola di autonomia gestionale e contabile e prevedendo un sistema di strutture interne adatto ai nuovi compiti. Tra queste, le strutture di missione, che possono essere istituite per:

§      svolgere compiti particolari;

§      raggiungere risultati determinati;

§      realizzare specifici programmi.

In ogni caso hanno una durata predeterminata, non superiore alla durata del Governo[24], specificata nell’atto istitutivo. Sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio con l’unica condizione di assumere il parere del Comitato nazionale per la bioetica e degli altri organi collegiali operanti presso la Presidenza. Sempre con DPCM vengono disciplinate le strutture di supporto alle strutture di missione.

Si tratta di organismi caratterizzati da una ampia flessibilità e rapidità di costituzione, utilizzate per diversi scopi. Ad esempio la struttura di missione denominata Ufficio per il programma di Governo istituita con il D.P.C.M. 1° febbraio 2003 ha costituito la struttura di supporto al Ministro per il programma di Governo fino alla istituzione di un Dipartimento ad hoc presso la Presidenza del Consiglio.

 

Inoltre, il comma in esame, sempre tramite novellazione del comma 22-bis, esclude la segreteria tecnica dall’applicazione dei limiti di spesa stabiliti da due disposizioni di legge:

§      la prima di esse (art. 1, co. 9, L. 266/2005[25]) riguarda le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione che, a decorrere dal 2006, non possono essere superiori a quelle sostenute nel 2004. Sono esclusi da tale limite le università, gli enti di ricerca e, per effetto della disposizione in esame, anche la segreteria tecnica dell’Unità di semplificazione. La segreteria tecnica non sembrerebbe esclusa, invece, dall’applicazione della legge 311/2004[26], art. 1, co. 11, che prevede che la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione non possa superare, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004;

§      la seconda disposizione destinata a non produrre effetti sulla segreteria tecnica è quella relativa alla riduzione da parte delle pubbliche amministrazioni del 30% delle spese di tutti gli organi collegiali e degli altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti presso di loro, con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo (art. 29, D.L. 223/2006[27]). Per la finalità indicata, le amministrazioni statali, entro 120 giorni, adottano regolamenti per il riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento sulla base di princìpi di razionalizzazione delle strutture. Si prevede la soppressione degli organismi non individuati da tali regolamenti entro il termine di 120 giorni. Qualora le amministrazioni non procedano al riordino nei termini previsti, è fatto divieto di corrispondere compensi ai componenti degli organismi[28].

 

Dall’obbligo di riduzione delle spese per organi collegiali sono escluse anche altre due strutture: l’Unità tecnica – Finanza di progetto e la segreteria tecnica della cabina di regia nazionale dei fondi strutturali comunitari.

 

L’Unità tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è stata istituita, nell’ambito del CIPE dall’art. 7 della legge 144/1999[29], con il compito di:

promuovere, all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati;

§      fornire supporto alle amministrazioni nell’attività di individuazione delle necessità infrastrutturali idonee ad essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con ricorso al capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica;

§      fornire supporto alle commissioni costituite nell’ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento di infrastrutture;

§      assistere le amministrazioni:

-        nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell’art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

-        nell’attività di predisposizione della documentazione relativa ad operazioni di finanziamento di infrastrutture tramite capitale privato;

-        nell’attività di indizione delle gare e dell’aggiudicazione delle offerte da essa risultanti.

Il citato decreto legge 181 di riforma dei ministeri ha trasferito l’UTFP, come del resto anche la segreteria del CIPE, dal Ministero dell’economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio.

 

La Cabina di regia nazionale per l’utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, è stata istituita dal decreto legge 244/1995[30] per utilizzare efficacemente i fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e le altre risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse (art. 6, co. 1).

L’organizzazione e i compiti della cabina di regia sono stati specificati in modo più dettagliato dal decreto legislativo 430/1997[31].

In particolare, la cabina di regia:

§      effettua il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi;

§      fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi;

§      elabora e propone iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi;

§      studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

Successivamente, il regolamento di organizzazione della cabina ha provveduto a istituire presso di essa una segreteria tecnica, di venti membri, composta da esperti del settore[32]. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica è ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina. L'incarico di esperto viene conferito con decreto ministeriale per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

La segreteria tecnica, inizialmente istituita presso il Ministero del bilancio, è confluita con esso nel Ministero del tesoro del tesoro e del bilancio a seguito dell’unificazione dei due dicasteri, poi trasformatosi nel Ministero dell’economia e delle finanze. Con la recente riforma dell’organizzazione del governo la competenza delle politiche di sviluppo e coesione, ivi compresa la programmazione dell’utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è stata trasferita al Ministero dello sviluppo economico (decreto legge 181/2006, art. 1, comma 2).

 

La segreteria tecnico-operativa operante presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (DGERM) del Ministero per lo sviluppo economico viene definita dal comma in esame “organo di direzione” e pertanto viene esclusa anch’essa dall’obbligo di riduzione delle spese del 30% previsto dall’art. 29, decreto legge 223/2006. Infatti, come si è accennato sopra la disposizione esclude dalla riduzione gli organi di direzione, di amministrazione e di controllo.

 

La segreteria tecnico – operativa è stata istituita dal D.P.R. 241/1991[33] in base alla previsione contenuta nella legge 10/1991[34] che, nell’ambito della ristrutturazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell’industria, prevedeva la possibilità di costituire una segreteria tecnico operativa con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza. La segreteria è composta da 10 esperti del settore con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale – con esclusione delle imprese private – specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ha mutato denominazione in Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (DGERM) e il Ministero per lo sviluppo economico ha sostituito il Ministero delle attività produttive, già dell’industria.

 

Il comma in esame costituisce una parziale deroga a quanto stabilito dal comma 422 che pone l’obbligo alla Presidenza del Consiglio di tener conto dei limiti di determinate categorie di spesa previsti per le tutte le amministrazioni pubbliche (vedi sopra).

 


 

Articolo 1, comma 425
(Determinazione degli ambiti territoriali degli uffici periferici del Ministero dell’interno)

 


425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:

a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;

b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;

c) ottimale impiego delle risorse;

d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;

e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino.


 

 

Il comma 425 reca norme in materia di determinazione degli ambiti territoriali degli uffici periferici del Ministero dell’interno.

 

In particolare essa è volta – come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario[35] – alla razionalizzazione della presenza nel territorio degli uffici periferici del Ministero dell’interno tramite la revisione dei loro ambiti territoriali.

Sempre la relazione illustrativa indica due princìpi alla base dell’intervento: da un lato, la semplificazione delle procedure amministrative e l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e, dall’altro, la correlazione tra dimensione territoriale degli uffici e le realtà economico-sociali del territorio.

 

La disposizione sembra costituire una applicazione specifica di quanto disposto in via generale per tutte le amministrazioni dai commi 404-416 della legge finanziaria. Infatti, le disposizioni ora richiamate prevedono, tra gli obiettivi dei regolamenti di delegificazione autorizzati per il contenimento delle spese dei ministeri, la rideterminazione delle strutture periferiche dell’amministrazione centrale e la loro riduzione.

 

Il comma in esame stabilisce che, con regolamento governativo, si dovranno determinare gli ambiti territoriali per l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell’interno, ossia delle prefetture – Uffici territoriali del Governo, delle questure e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Si segnala che nell’alinea del comma in esame si richiama l’art. 17, co. 1, della legge 400/1988 – che enumera i regolamenti di esecuzione, attuazione, indipendenti e di organizzazione – e non il comma 2, che disciplina i regolamenti di delegificazione, ai quali la successiva enumerazione di principi e criteri direttivi potrebbe far pensare.

 

L’individuazione degli ambiti territoriali, oltre che nel rispetto dei principi direttivi più avanti illustrati, deve essere effettuata in coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

 

L’art. 118 Cost. stabilisce i criteri per il riparto delle funzioni amministrative tra Stato, regioni, comuni e città metropolitane.

Il primo comma enuncia il criterio fondamentale in proposito: le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario esse non siano conferite agli altri livelli di governo (province città metropolitane, regioni e Stato) secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

 

Vengono indicati cinque principi e criteri direttivi per l’emanazione del regolamento, che nel complesso sembrano delineare una riorganizzazione delle strutture periferiche dell’interno che va al di là della mera ridistribuzione territoriale.

Innanzitutto i regolamenti dovranno essere ispirati dal principio della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi (e dei costi) dei procedimenti.

Inoltre, dovranno perseguire la realizzazione di economie di scala – evitando le duplicazioni funzionali – (secondo criterio) e l’ottimale impiego delle risorse (terzo criterio).

Il quarto criterio inerisce alla dimensione territoriale degli uffici, che dovrà essere correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche[36].

Il quinto ed ultimo principio prevede la possibilità di “ponderare” i precedenti criteri alla luce di altre esigenze, quali quelle riguardanti la “specificità dell’ambito territoriale di riferimento” e la “prossimità” dei servizi alla cittadinanza.

 

Si ricorda che il prefetto è un organo dell’amministrazione dello Stato a competenza generale che rappresenta sul territorio il Governo nella sua unità. Esso è titolare della prefettura - Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.), struttura che provvede all’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato[37].

Le prefetture dipendono strutturalmente dal Ministero dell’interno, del quale svolgono molti dei compiti a livello locale, ma assolvono anche le funzioni, a livello decentrato, di altre amministrazioni centrali.

L’ambito di competenza territoriale del prefetto è la provincia. La legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva un preciso obbligo in tal senso stabilendo che ogni provincia avesse un prefetto[38]. La legge del 1934 è stata definitivamente abrogata dalle testo unico delle leggi sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), ma di fatto tuttora risultano costituite prefetture in ciascuna provincia[39].

Richiami alla dimensione provinciale delle prefetture sono contenuti in numerose disposizioni di legge. Tra queste, l’art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931[40] che attribuisce al prefetto le funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza[41].

Ai sensi della stessa norma, anche il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza e, infatti, risultano istituite questure in tutte le province. Mentre il prefetto svolge, in materia di pubblica sicurezza, funzioni di carattere politico-amministrativo nella provincia, il questore esercita funzioni tecnico-operative, sempre a livello provinciale, ed in questo ambito ha compiti di coordinamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica. Il questore è un funzionario della Polizia di Stato e dirige il lavoro dei commissariati e delle altre strutture della Polizia di Stato nel territorio. L’art. 32 della legge 121/1981 stabilisce espressamente che la questura è ufficio provinciale.

Anche il terzo soggetto interessato dall’articolo in esame, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organizzato, a livello locale, su base provinciale: le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano in direzioni regionali, di livello dirigenziale generale, e in comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale[42].

 

Si rammenta, in proposito, che altre strutture periferiche dello Stato prevedono una organizzazione provinciale. Rimanendo nel settore della sicurezza, nel quale operano prevalentemente gli organismi interessati dal provvedimento in esame, si segnalano i seguenti esempi:

§       Arma dei carabinieri: l'organizzazione territoriale dell’Arma comprende comandi interregionali, comandi regionali, e comandi provinciali, quest’ultimi, istituiti in ogni provincia e retti ciascuno da generale di brigata e colonnello[43].

§       Corpo della Guardia di finanza: a livello territoriale comprende comandi interregionali, comandi regionali e comandi provinciali, retti da generale di brigata o ufficiale superiore e costituiti, di norma, da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei[44].

§       Corpo forestale dello Stato: anche in questo caso è prevista una articolazione in comandi provinciali[45].

 

Altre disposizioni della legge finanziaria riguardano la materia trattata nel comma in esame: si richiama l’attenzione in particolare sui commi 430 (soppressione delle direzioni interregionali della Polizia di Stato), 432 (razionalizzazione delle strutture preposte alla formazione e all’aggiornamento del personale e dei presìdi specialistici della Polizia di Stato) e 435 (riarticolazione e ridislocazione dei presìdi territoriali di tutte le forze di polizia).

 


 

Articolo 1, commi 426-429
(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze)

 


426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: «Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» e «Ragionerie territoriali dello Stato».

429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.


 

 

I commi da 426 a 429 dispongono la ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze su base regionale e, qualora se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale, ai fini del conseguimento di economie gestionali e di miglioramento dei servizi resi all’utenza.

La ridefinizione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia e finanze prevista in tali commi, costituisce un specificazione del processo di riorganizzazione dei ministeri delineato nei commi da 404 a 416 (si veda la relativa scheda di lettura).

 

Con le modalità, i tempi ed i criteri indicati nei commi da 404 a 416, dovrà provvedersi al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze e alla contestuale soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari. Gli uffici facenti capo a tali strutture assumeranno - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento generale di riorganizzazione di cui al richiamato comma 404 - il nome di “Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze” e di “Ragionerie territoriali dello Stato”.

Altresì, occorrerà provvedere alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

 

L’articolo 10 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, (“Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell’articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94 ”) disciplina compiti e funzioni dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, prevedendo che essi svolgano, in sede locale, i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria (comma 1).

I dipartimenti provinciali si articolano in:

a)  ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri;

b)  uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in particolare, all’erogazione dei servizi relativi alle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, con le funzioni tecniche ed amministrative connesse; servizi relativi all’erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all’erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche; svolgimento, ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del Ministero.

I Dipartimenti provinciali sono organicamente inseriti nel Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. Le ragionerie provinciali, nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi sono unitariamente connesse.

 

Il comma 429 prevede, infine, che gli uffici territoriali dell’economia e delle finanze – previa stipula di apposite convenzioni – possano delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, totale o parziale, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

 

Le commissioni mediche di verifica sono organismi preposti svolgere:

-        attività di controllo sui verbali di invalidità civile redatti dalla azienda sanitaria locale;

-        verifica periodica alle persone che hanno già in godimento un beneficio economico derivante dall’invalidità;

-        visite relative alla pensionistica di guerra.

 


 

Articolo 1, comma 430-434
(Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale
della Polizia di Stato)

 


430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.

434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.


 

 

I commi 430-434, perseguendo l’obiettivo del conseguimento di risparmi di spesa, dispongono la soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato e la riorganizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia di Stato.

Anche le disposizioni in esame costituiscono, come il precedente comma 425, un’applicazione di quanto stabilito in via generale per tutte le amministrazioni dal comma 404 del provvedimento: la lettera c) di quest’ultima disposizione prevede, tra gli obiettivi dei regolamenti di delegificazione ivi autorizzati per il contenimento delle spese dei ministeri, la rideterminazione delle strutture periferiche dell’amministrazione centrale e la loro riduzione.

 

Il comma 425, cui si rinvia, reca norme volte a razionalizzare la presenza nel territorio degli uffici periferici del Ministero dell’interno (prefetture, questure e strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) tramite la revisione dei loro ambiti territoriali, demandando ad regolamento la determinazione di tali ambiti, con il rispetto di alcuni principi, quali:

§       la coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell’art. 118 Cost.;

§       la semplificazione amministrativa e la riduzione dei tempi e dei costi dei procedimenti;

§       la realizzazione di economie di scala e l’ottimale impiego delle risorse.

§       la correlazione tra la dimensione territoriale degli uffici e le attività economiche e sociali, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, le realtà etnico-linguistiche;

§       la ponderazione dei precedenti criteri alla luce della “specificità dell’ambito territoriale di riferimento” e della “prossimità” dei servizi alla cittadinanza.

 

Il comma 430 dispone la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 2007, delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato, stabilendo che le funzioni da esse svolte siano ripartite tra le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

Le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato sono state istituite con D.P.R. 208/2001[46] (artt. 6-7) nelle città indicate nella Tabella 1 allegata al medesimo D.P.R. (vedi infra).

 

sede

giurisdizione

Torino

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Milano

Lombardia ed Emilia-Romagna

Padova

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Firenze

Toscana, Umbria e Marche

Roma

Lazio, Abruzzo e Sardegna

Napoli

Campania, Molise, Puglia e Basilicata

Catania

Sicilia e Calabria

 

Ad esse sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, i quali svolgono le funzioni conferite in esecuzione delle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, raccordando l'attività dei propri uffici con quelle degli altri uffici e direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza.

Esse operano alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, svolgendo funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza.

Le Direzioni interregionali hanno anche funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, comprese quelle di documentazione e quelle logistiche, a supporto delle attività istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo àmbito territoriale.

Esse concorrono, inoltre, all'elaborazione delle pianificazioni e programmazioni concernenti l'acquisizione e l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche.

Hanno infine funzioni ispettive, di controllo e decentrate di carattere organizzativo e amministrativo.

L'articolazione organizzativa e funzionale delle direzioni interregionali della Polizia di Stato è stata stabilita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2001, che ne ha definito le posizioni dirigenziali, nell'àmbito delle dotazioni organiche dei dirigenti della Polizia di Stato e delle assegnazioni di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili, e le rispettive aree di attività.

 

Come già ricordato (si veda la scheda relativa al comma 425), altri Corpi di polizia prevedono, nella loro articolazione territoriale, strutture sovraregionali analoghe a quelle ora illustrate. Tra questi:

§       l’Arma dei carabinieri, la cui organizzazione sul territorio comprende i comandi interregionali, i quali esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali e assicurano il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza[47]. Cinque sono i comandi interregionali dell’Arma, retti da un generale di corpo d'armata e dislocati rispettivamente a Milano, Padova, Roma, Napoli e Messina;

§       il Corpo della Guardia di finanza, anch’esso articolato in comandi interregionali, i quali hanno alle dipendenze due o più comandi regionali[48] Si tratta di sei comandi interregionali, ubicati nelle sedi di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, ciascuno retto da un generale di corpo d'armata.

 

Il comma 431 dispone la razionalizzazione delle strutture preposte alla formazione del personale della Polizia di Stato e dei presidi territoriali dei settori specialistici della Polizia di Stato.

Dalla relazione tecnica emerge che la disposizione fa riferimento alla dismissione di sette scuole della Polizia di Stato, la cui attività cesserà, per alcune di esse, all’inizio del 2007, per altre, nel 2008, consentendo il recupero di 800 unità della Polizia di Stato e di 160 dipendenti civili del Ministero dell’interno da destinare ad altre attività.

 

Si ricorda che il D.P.R. 208/2001 (art. 2, co. 1, lett. b)) annovera, tra gli uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto, gli istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale.

 

Il comma 432 fissa in sei mesi dalla entrata in vigore della legge il termine per l’adozione dei provvedimenti di organizzazione necessari per l’adeguamento alle modifiche previste dall’articolo in esame della normativa vigente di rango non primario e, in particolare, dei regolamenti di delegificazione emanati ai sensi dell'articolo 17, co. 2, e co. 4-bis, della L. 400/1988.

 

Il comma 433 rinvia a successivi provvedimenti la revisione della disciplina concernente i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

La revisione dovrà garantire ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’applicazione ad esaurimento delle norme relative all’inquadramento a prefetto previste dall'art. 42, co. 3, della L. 121/1981, e il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio.

I medesimi provvedimenti adegueranno l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e ridefiniranno la disciplina relativa al loro inquadramento nella qualifica di prefetto, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

 

L'art. 42, co. 3, della L. 121/1981[49] disciplina la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e la successiva nomina e inquadramento a prefetto, stabilendo che i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B:

§      sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza;

§      sono inquadrati nella qualifica di prefetto nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza. Gli inquadramenti si effettuano nell'àmbito della dotazione organica di cui alla tabella B[50] allegata al D.Lgs. 139/2000[51], alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto.

 

Il comma 434 determina i risparmi di spesa attesi dall’attuazione delle disposizioni delle disposizioni illustrate.

 


 

Articolo 1, comma 435
(Piani pluriennali di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia)

 


435. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presìdi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439.


 

Il comma 435 è finalizzato a ridurre le spese concernenti l’affitto, la manutenzione e i canoni di servizio relativi ai presìdi territoriali delle Forze di polizia.

La norma precisa che tale riduzione si pone l’obiettivo di conseguire un risparmio di spesa di almeno il 5 per cento entro l'anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro il 2008.

A tal fine si procede alla riarticolazione e alla ridislocazione dei presìdi delle Forze di polizia, al fine di adeguarli ai nuovi contesti sociali, sopprimendo eventualmente le strutture che si rivelino non più necessarie.

Si intende in tal modo razionalizzare l’utilizzo del personale e dei mezzi, conseguendo comunque, mediante le risorse disponibili, gli obiettivi di sicurezza pubblica.

Per realizzare le finalità illustrate il ministro dell’interno, dopo aver acquisito il parere del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 19 della L. 121/1981[52], predispone, entro il 30 giugno 2007 specifici piani pluriennali di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, utilizzando eventualmente anche le convenzioni con gli enti territoriali per l’attuazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia previste dal successivo comma 439 (vedi infra).

 

Si ricorda in proposito che il comma 425 è finalizzato alla razionalizzazione della presenza nel territorio degli uffici periferici del Ministero dell’interno (tra gli altri, le prefetture) tramite la revisione dei loro ambiti territoriali allo scopo di eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali e di correlare la dimensione territoriale degli uffici e le realtà economico-sociali del territorio; il comma 430 sopprime le Direzioni interregionali della Polizia di Stato.

 

L'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nelle seguenti strutture: questure; commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure; distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti; uffici periferici, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera[53].

L’organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri è strutturata in comandi di regione; comandi provinciali; comandi di reparto territoriale; comandi di compagnia; comandi di stazione[54].

 

In proposito, intervenendo alla Camera il Governo[55] ha recentemente evidenziato che “uno degli obiettivi perseguiti dalla legge finanziaria, pur nel contesto di interventi che debbono tenere conto delle esigenze di economia di spesa, è quello di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche e tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica attraverso appositi piani interforze di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia.

Proprio in questa prospettiva è stato istituito presso il Ministero dell'interno un fondo in conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. […]

Le disposizioni della legge finanziaria volte alla razionalizzazione di strutture di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza non rispondono solo ad evidenti finalità di contenimento della spesa, ad esempio quella immobiliare (locazioni, manutenzioni e canoni di servizio); esse tendono anche all'ottimizzazione dell'impiego del personale delle Forze di polizia nei compiti di controllo del territorio e di prevenzione e di contrasto alla criminalità. […]

Appare evidente come il tema della disponibilità di risorse da destinare alla sicurezza è stato tenuto ben presente nella fase di redazione della legge finanziaria; tanto che, durante l'iter di approvazione degli strumenti di bilancio, è stato fatto ogni possibile sforzo per garantire fondi sufficienti alle esigenze delle forze di polizia e per limitare al massimo l'impatto dei provvedimenti resisi necessari per il perseguimento degli obiettivi di governo in materia di risanamento e contenimento della spesa. La finanziaria approvata è il risultato di questi sforzi e di un equilibrato contemperamento fra le diverse e pur rilevanti esigenze dei vari comparti in cui si articola la spesa pubblica. Le previsioni in essa contenute sono, quindi, da considerare un dato acquisito dal quale partire, per gestire nel modo più oculato e razionale possibile le risorse disponibili, ovviamente tenendo sempre conto delle esigenze primarie della collettività, fra le quali certamente vi è anche la sicurezza.

Un rilievo fondamentale, in tal senso, viene assegnato alla realizzazione di provvedimenti di razionalizzazione, modernizzazione e coordinamento in grado di consentire il raggiungimento delle necessarie economie di gestione senza incidere sull'efficienza ed efficacia dei servizi”.

 


 

Articolo 1, comma 436
(Disposizioni varie relative agli obblighi di investimento degli enti previdenziali ed assicurativi)

 

436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.

 

 

Il comma 436 dispone che l’obbligo per gli enti previdenziali (ai sensi dell’articolo 3 della L. 23 dicembre 1992, n. 498[56]) di destinare un’ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, debba applicarsi fino al 31 dicembre 2009.

La disposizione in esame è riprodotta, nella medesima formulazione, al primo periodo del successivo comma 438.

 

Si ricorda che l’articolo 3 della citata L. 498/1992 ha previsto, per gli anni 1993 e 1994, l’obbligo, per gli enti previdenziali, di destinare una ulteriore quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati.

L’articolo 1, comma 17, della L. 14 gennaio 1999, n. 4[57], ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 3 L. 498/1992 si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2005.

 


 

Articolo 1, comma 437
(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia)

 


437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.


 

 

Il comma 437 reca misure dirette ad agevolare l’attività dell’Amministrazione della pubblica sicurezza attraverso lo snellimento delle modalità di utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati affidati in uso alle Forze di polizia: si stabilisce che tali beni possono essere utilizzati per le esigenze di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria direttamente individuate dall'amministrazione assegnataria.

 

In relazione alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati[58], si ricorda che, mentre la disciplina per i beni sequestrati e confiscati in sede penale è prevista agli artt. 81-88 delle norme di attuazione del c.p.p[59]., quella relativa alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in sede preventiva è contenuta nella L. 575/1965[60].

La legge è stata oggetto di ripetuti interventi di modifica da parte del legislatore; il più organico intervento di riforma della materia si è, tuttavia, avuto con la L. 7 marzo 1996, n. 109[61] che ha introdotto significative innovazioni finalizzate ad una più razionale amministrazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminalie ad una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali.

Per quanto concerne la destinazione dei beni confiscati, mentre tutte le somme di denaro (confiscate o ricavate dalla vendita di beni mobili o dal recupero di crediti personali) debbono essere obbligatoriamente versate dall’amministratore all’ufficio del registro, per la destinazione dei beni immobili sono previste diverse alternative (L-575/1965, art. 2-undecies, co. 2[62]):

§      laconservazione al patrimonio dello Stato, con utilizzazione diretta esclusivamente per esigenze istituzionali tipizzate: giustizia, ordine pubblico e protezione civile;

§      il trasferimento al patrimonio del comune ove l'immobile ha sede, con destinazione a fini istituzionali e sociali;

§      il trasferimento al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se si tratta di beni confiscati per il reato di cui associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga (art. 74 del T.U. sulle tossicodipendenze, D.P.R. 309/1990); in questo caso il comune può amministrare direttamente il bene o affidarlo, preferibilmente in concessione, a comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti.

§      Per la destinazione dei beni aziendali sono previste, invece, le seguenti alternative:

§      qualora vi siano prospettive fondate di continuazione o ripresa delle attività produttive l'affitto a titolo oneroso a società e imprese pubbliche o private, oppure l'affitto a titolo gratuito, senza oneri per lo Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;

§      la vendita a richiedenti, per importo almeno pari alla stima del competente ufficio territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, qualora vi sia maggiore utilità pubblica;

§      la liquidazione, anche in tal caso in presenza di maggiore utilità pubblica.

All’Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati e che l’articolo 2 dello statuto della medesima Agenzia individua, tra i compiti dell’ente, la gestione dei beni mobili e immobili e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché dei veicoli sequestrati e confiscati.

L’art. 2-duodecies, co. 2[63], della L. 575/1965 ha istituito un sistema di monitoraggio permanente di tali beni, cui è seguita la creazione di una banca dati per una più efficace gestione. La medesima disposizione ha previsto che il Governo trasmetta ogni sei mesi una relazione al Parlamento sui dati relativi alla consistenza, destinazione ed utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati L’ultima relazione (recante i dati al 31 agosto 2006) è stata trasmessa alle Camere il 19 settembre 2006 (Doc. CLIV, n. 1).

Disposizioni specifiche sono previste per la destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga (artt. 100 e 101 del T.U. sulle tossicodipendenze, D.P.R. 309/1990):

§      i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga;

§      i beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso e possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti

§      le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal T.U. sulle tossicodipendenze ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o da associazione finalizzata al traffico illecito delle stesse, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti previsti dal T.U.

Con riferimento alla destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, l’art. 301-bis del T.U. delle leggi doganali[64] dispone che i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

L’art. 12, co. 8, del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998[65]) stabilisce che beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

 


 

Articolo 1, comma 438
(Disposizioni varie relative agli obblighi di investimento degli enti previdenziali ed assicurativi)

 


438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il «Centro polifunzionale della Polizia di Stato» di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.


 

 

Il primo periodo del comma 438 dispone che l’obbligo per gli enti previdenziali (ai sensi dell’articolo 3 della L. 23 dicembre 1992, n. 498[66]) di destinare un’ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, debba applicarsi fino al 31 dicembre 2009.

 

Si ricorda che l’articolo 3 della citata L. 498/1992 ha previsto, per gli anni 1993 e 1994, l’obbligo, per gli enti previdenziali, di destinare una ulteriore quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati.

L’articolo 1, comma 17, della L. 14 gennaio 1999, n. 4[67], ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 3 L. 498/1992 si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2005.

 

Il secondo periodo delmedesimocomma dispone che l’INAIL debba realizzare gli investimenti individuati dall’articolo 1, comma 301, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), indirizzando prioritariamente tali investimenti al “Centro polifunzionale della Polizia di Stato” di Napoli, nonché agli investimenti indicati nel precedente periodo.

 

Il richiamato comma 301 dell’articolo 1 della L. 266 del 2005 ha stabilito che i piani di investimento immobiliare dell’INAIL siano deliberati dallo stesso ente, sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua annualmente - in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale - i singoli interventi di edilizia sanitaria (da attuare a valere sulle risorse in esame). Inoltre il medesimo comma 301 specifica che l'attuazione dei menzionati interventi (deliberati dall'INAIL) è subordinata all'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

Si ricorda che annualmente l’INAIL, in sede di redazione del bilancio di previsione, determina i fondi eventualmente disponibili per investimenti, con particolare riferimento al settore immobiliare. Tali risorse sono poi ripartite secondo vincoli stabiliti da varie disposizioni legislative.

L’articolo 11 del D.Lgs. 104 del 1996 prevede che gli investimenti nel settore immobiliare degli enti previdenziali pubblici, fatti salvi i piani di investimento già stabiliti e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, siano realizzati esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse. Gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione dei beni immobili e delle società di intermediazione immobiliare. L'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti prescelti.

Il comma 4 del medesimo articolo 11, come modificato dall’articolo 38, comma 4, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), prevede poi che gli enti previdenziali possano destinare una parte dei fondi disponibili, fino ad un tetto massimo del 15%, secondo determinate modalità, all’acquisto di immobili da destinare a finalità di interesse pubblico, con particolare riguardo per i settori della sanità, dell’istruzione e della ricerca. Nell'ambito della percentuale sopra indicata, l'INAIL deve destinare specificamente il 5% dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia. Resta in ogni caso fermo il disposto dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per effetto del quale l’INAIL può impiegare, in via prioritaria, una quota fino al 15% dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l’acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione riguardanti, in via prioritaria, gli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti degli standard vigenti di posti letto per abitanti.


 

Articolo 1, comma 439
(Misure per la realizzazione di programmi di incremento
dei servizi di polizia)

 


439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


 

 

Il comma 439 autorizza il ministro dell’interno e i prefetti, previa delega da parte del ministro, a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali al fine di realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia a tutela della sicurezza dei cittadini e i servizi di soccorso tecnico urgente. Quest’ultima finalizzazione risponde all’esigenza di assicurare, anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la possibilità di accedere alle eventuali risorse che le regioni e gli enti locali intendessero destinare ai cittadini nel loro territorio per gli scopi suindicati.

Tali convenzioni potranno avere ad oggetto il contributo logistico, strumentaleo finanziario delle stesse regioni e degli enti locali.

L’ultimo periodo del comma esclude le contribuzioni finanziarie in questione, provenienti dalle regioni o dagli enti locali in favore del Ministero dell’interno, dall’applicazione dell’art. 1, comma 46, della L. 266/2005 (finanziaria 2005), che stabilisce, per ciascuna amministrazione, un limite massimo all’ammontare delle riassegnazioni di entrate. Tale limite è fissato, a decorrere dal 2006, nell’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate, per ciascuna amministrazione, nell’anno 2005.

 

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 (Doc. LVII, n. 1) s’incontra più d’un riferimento al ruolo chiave nell’agevolare i processi di sviluppo, esercitato dagli interventi dello Stato volti a favorire l’efficace tutela dei diritti, la legalità e la sicurezza dei cittadini e delle imprese.

Tale concetto è particolarmente sottolineato nel capitolo V, dedicato a Sviluppo e competitività del Mezzogiorno e politica regionale, ove si osserva che “la precaria situazione della legalità e della sicurezza in molte regioni meridionali continua a costituire un grave ostacolo allo sviluppo economico e sociale”.

Premesso che “le condizioni di vita dei cittadini e l’accessibilità dei servizi condizionano la capacità di attrazione e il potenziale competitivo di un’area”, il documento conclude sul punto ribadendo l’indispensabilità di “azioni che, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno, contrastino e prevengano i fenomeni criminali, ripristinando condizioni di adeguata sicurezza”. Tali azioni “andranno condotte con un forte impegno sulla qualità delle risorse umane coinvolte e con un legame alle iniziative territoriali, che è finora mancato”.

 

La definizione di intese e accordi in sede locale che consentano di mobilitare in modo integrato le risorse disponibili sul territorio e di finalizzarle al raggiungimento di obiettivi specifici è stata indicata dal Governo[68] tra le misure che consentono di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche e tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, senza incidere sull’efficienza e l’efficacia dei servizi resi dalle Forze di polizia.

Si tratta di un modello che il Governo sta già applicando per alcune delle grandi emergenze criminali, dalla Calabria fino a Napoli, e sul quale si ripone massima fiducia al fine di consentire il mantenimento, e dove necessario l'innalzamento, dei livelli di sicurezza della collettività pur nel rispetto dei limiti posti alla spesa pubblica.

 


 

Articolo 1, commi 440-445
(Riorganizzazione e riallocazione del personale delle agenzie e
degli enti pubblici non economici nazionali)

 


440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.

441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 440.

444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.


 

 

Il comma 440 prevede un limite all’utilizzo di personale impiegato in funzioni di supporto da parte degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie.

Si prevede, al riguardo, che il personale impiegato nello svolgimento delle funzioni di supporto, comprese quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali e dei provveditorati e della contabilità, non possa eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle pubbliche amministrazioni in questione.

L’obiettivo del limite del 15 per cento delle risorse umane impiegate nelle funzioni indicate deve essere raggiunto con una determinata gradualità, attraverso una procedura di riorganizzazione, formazione e riconversione del personale interessato in modo da ridurne il numero di almeno l’8 per cento l’anno fino al raggiungimento del medesimo limite.

Le disposizioni in esame non si applicano all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.

 

Ai sensi del successivo comma 441, gli enti a cui si applica la norma in esame hanno l’obbligo, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 31 marzo 2007, di adottare i provvedimenti di riorganizzazione e riallocazione del personale ai fini del rispetto del parametro di cui al precedente comma 440, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

I provvedimenti di riorganizzazione citati, ai sensi del comma 442, devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – nonché al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 443 specifica che i processi riorganizzativi devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, “salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 440”.

 

Si osserva che il riferimento sarebbe più correttamente da intendersi al penultimo periodo del comma 440, che dispone che il limite del 15 per cento del predetto personale debba essere raggiunto mediante una riduzione non inferiore all’8 per cento all’anno.

 

Il comma 444 prevede un sistema di monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni dell’articolo in esame da parte degli organi competenti, i quali altresì hanno l’obbligo di trasmetterne i risultati ai Ministri vigilanti ed alla Corte dei conti entro il 29 febbraio 2008. Gli stessi organi preposti al controllo devono altresì verificare ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 con riguardo alle risorse complessivamente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

 

Il comma 445, infine, dispone che l’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 440 e 441 e quindi sia la mancata adozione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il termine previsto sia il mancato rispetto del parametro di riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2008, comporta la revoca o lo scioglimento degli organi degli enti e delle Agenzie. Contestualmente alla cessazione di tali organi è nominato un commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, allo scopo di assicurare la prosecuzione dell’attività istituzionale e di procedere all’attuazione delle disposizioni in oggetto entro il termine massimo di un anno.

 


 

Articolo 1, commi 446-448
(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)

 


446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'ammini­strazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


 

 

Il comma 446prevede chetutte le amministrazioni dello Stato si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le procedure informatiche e i servizi del Dipartimento non saranno utilizzate per il pagamento degli stipendi alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri.

 

Nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746) si ricorda che il Dipartimento suddetto gestisce già oggi, tramite il Service Personale Tesoro (Sistema informativo unico per la gestione del personale della pubblica amministrazione - SPT), 1,5 milioni di cedolini (pari al 40% della pubblica amministrazione e al 100% del comparto Ministeri e Scuole). Con l’estensione del servizio a tutte le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche (con l’esclusione delle Forze armate), si avrebbero evidenti benefici riguardanti le economie di scala.

 

Il comma 447 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per la stipula di apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2002.

 

Il D.M. 31 ottobre 2002[69] assegna al Centro nazionale di elaborazione e servizi del Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze l'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato e amministrati con ruolo di spesa fissa. Il Centro vi provvede con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici da accreditare ai conti correnti bancario o postale intestati ai beneficiari[70] (art. 1).

Gli ordini collettivi di pagamento sono emessi in forma dematerializzata e devono recare: l'indicazione del capitolo di bilancio e del codice del titolo di spesa (71 ovvero 72), le generalità e il codice fiscale dei beneficiari, il numero delle rispettive partite di spesa, le somme spettanti e la data di esigibilità (art. 2).

Gli ordini collettivi di pagamento vengono inviati per via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso trasmesso. La Banca d'Italia controlla l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi procede all'estinzione degli ordini collettivi di pagamento e dà corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto (art. 3)[71].

 

Il comma 447 dispone inoltre che il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi, da definirsi ai sensi delle disposizioni sul controllo della spesa, recate dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Il comma 448 prevede che i dati aggregati di spesa siano messi a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica per le finalità conoscitive di controllo della spesa previste dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

L’articolo 58 del decreto legislativo n. 165 del 2001[72] dispone, al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero dell’economia e finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

A tal fine, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero dell’economia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Ai fini dell'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale, il Ministero dell’economia e finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.


 

Articolo 1, commi 449-458
(Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi)

 


449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvi­gionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

450. Dal 1° luglio 2007, le ammi­nistrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

451. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'intro­duzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica ammini­strazione.

452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e peri­feriche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le conven­zioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia tempora­neamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.

453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica ammini­strazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiu­dicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministra­zione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle ammini­strazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realiz­zando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

458. È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le finalità di cui al presente articolo, nonché» e le parole: «, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono soppresse.


 

 

Il comma 449 interviene sulla disciplina degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nel modo così sintetizzabile:

§      per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, delle tipologie di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni–quadro stipulate dalla Consip s.p.a. Tale individuazione avviene tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti;

§      gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento;

§      le restanti amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tra cui rientrano gli enti territoriali, possono ricorrere alle convenzioni Consip e a quelle stipulate dalle centrali regionali di acquisto (v. infra comma 456), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Con riferimento agli enti territoriali, si ricorda che la disciplina previgente escludeva i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, comma 3, legge n. 488/99). Tale esclusione appare superata dalla disposizione in esame.

 

Si ricorda inoltre che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla vigente disciplina sulla facoltà per gli enti territoriali di ricorrere alle convenzioni Consip e sull’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (sentenze n. 36/2004 e n. 417/2005).

 

Il comma 449 in esame specifica che le norme suddette sono introdotte nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge finanziaria 2000 e 58 della legge finanziaria 2001.

 

La disciplina previgente. Nel corso della XIV legislatura i compiti della CONSIP S.p.A., e in generale la disciplina relativa alle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti, talvolta a distanza di pochi mesi, seguendo indirizzi talvolta ampliativi, talvolta restrittivi.

Oggetto di numerose novelle sono stati in particolare le norme recanti la disciplina dell’acquisto di beni e servizi da parte di amministrazioni statali, centrali e periferiche.

 

Dopo numerosi interventi normativi, la disciplina vigente si fonda sul combinato disposto dell’articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999), come novellato da ultimo dal decreto – legge n. 168 del 12 luglio 2004, e sull’articolo 58 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000).

L’articolo 26 della legge finanziaria 2000, in particolare, attribuisce al Ministero dell’economia e finanze, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, la competenza a stipulare, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere (anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica), convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato (comma 1).

L’articolo 58 della legge finanziaria 2001 dispone poi in via generale che le convenzioni quadro di cui all’art. 26 sopra citato sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero dell’economia e finanze, ovvero di altre pubbliche amministrazioni. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

L’articolo 26 sancisce la facoltà del ricorso alle convenzioni – quadro per le amministrazioni pubbliche e prevede l’obbligo, per quelle che non intendono avvalersi delle suddette convenzioni, di adottarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni comparabili, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisto.

Da tale obbligo – come già rilevato - sono esclusi i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Oggetto delle convenzioni-quadro sono tutti gli acquisti di beni e servizi.

La stipulazione di contratti in difformità dai parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP costituisce causa di responsabilità amministrativa e la differenza tra il prezzo stabilito nella convenzione e quello pattuito nel contratto rappresenta un elemento di cui tener conto nella determinazione del danno erariale (comma 3).

Per ciò che concerne le procedure di controllo, in caso di acquisti di beni e servizi effettuati in modo autonomo dalle amministrazioni pubbliche si prevede infatti che i relativi provvedimenti siano trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione (comma 3-bis).

Si stabilisce altresì che il dipendente che abbia sottoscritto il contratto alleghi una apposita dichiarazione, che ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta il rispetto dei parametri di qualità e prezzo fissati nelle convenzioni CONSIP.

Inoltre, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione sono tenuti a sottoporre con cadenza annuale all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione della disciplina relativa all’acquisto dei beni e dei servizi, di cui allo stesso art. 26 (comma 4).

Il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a presentare annualmente alle Camere una relazione che illustri le modalità di attuazione della disciplina in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999, nonché i risultati conseguiti (comma 5). La relazione relativa all’anno 2005 è stata trasmessa al Parlamento in data 5 giugno 2006 (doc. CLXV, n. 1).

 

Inoltre, si ricorda che il comma 22 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 ha introdotto nuove disposizioni sulle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche non territoriali e degli enti del servizio sanitario nazionale, qualora il monitoraggio delle spese per beni e servizi della P.A. dovesse evidenziare, a decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea.

In tale caso, la norma dispone che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (e non la mera facoltà come previsto dalla normativa vigente), ovvero, nel caso in cui procedano agli acquisti in forma autonoma, l’obbligo di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. L’accertamento dei presupposti, da cui dipende l’operatività della disciplina, è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Non sono stati finora adottati provvedimenti in questo senso.

 

I commi 450-454 recano una serie di disposizioni volte a promuovere il mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché sistemi informativi comuni, anche finalizzati al controllo della spesa.

In particolare è previsto:

§      l’introduzione dell’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2007, di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Sono esclusi da questo obbligo gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie (comma 450).

L’articolo 11 del D. P. R n. 101 del 2002, consente in via generale alle unità ordinanti delle amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario avvalendosi del mercato elettronico, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione (comma 1). A tale fine, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di predisporre gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione dello stesso mercato, anche avvalendosi di proprie strutture e concessionarie, e di curare l'esecuzione, anche attraverso l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del mercato stesso (comma 5).

Si ricorda che l’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) definisce gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. Il Titolo II della Parte II del codice (articolo 121-125) reca la disciplina applicabile ai contratti al di sotto di tale soglia;

§      la sperimentazione da parte del Ministero dell’economia della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi, a ciò autorizzato, anche in deroga alla disciplina vigente. L’introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione è rimandata dalla norma a successive regole tecniche, da adottarsi ai sensi del codice dell’amministrazione digitale (comma 451).

L’articolo 38 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) disciplina i pagamenti informatici, prevedendo che il trasferimento telematico di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite con decreto, secondo la procedura di cui all’articolo 71 dello del medesimo decreto legislativo, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia;

§      l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, di effettuare le transazioni attraverso la rete telematica, per le convenzioni quadro per cui è stato attivato il negozio elettronico, salvo il caso di temporanea inutilizzabilità della rete per cause estranee alla pubblica amministrazione e per ragioni di imprevedibile necessità ed urgenza certificata dall’ufficio. Anche in tal caso sono esclusi dall’obbligo gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie (comma 452);

§      la possibilità di introdurre, con decreto del Ministero dell’economia e finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, meccanismi di remunerazione sugli acquisti a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni – quadro (comma 453);

§      un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione un insieme di indicatori dei livelli di spesa sostenibili per categorie di spesa comune, da utilizzarsi nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Il programma è realizzato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (comma 454).

 

I commi da 455 a 458 prevedono inoltre una serie di disposizioni volte alla razionalizzazione degli acquisti a livello territoriale, attraverso la creazione di un sistema integrato a rete tra centrale statale e centrali regionali, che possono essere all’uopo costituite.

 

In particolare, è prevista:

§      la possibilità per le regioni di costituire, anche unitamente ad altre regioni, centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (comma 455).

Il D.Lgs. n. 163 del 2006, all’articolo 33, disciplina gli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza, prevedendo che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. Tali centrali sono tenute all’osservanza del codice dei contratti pubblici;

§      la competenza delle centrali regionali a stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi (comma 456);

§      la costituzione di un sistema a rete tra le centrali regionali di acquisto e la CONSIP Spa, al fine di armonizzare i piani di razionalizzazione della spesa e realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi (comma 457);

§      la competenza della Conferenza Stato-Regioni ad approvare annualmente, nel quadro del patto di stabilità interno, i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, nonché a definire le modalità e a monitorare il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 457);

§      conseguentemente alla creazione del sistema a rete tra Consip s.p.a e centrali regionali di acquisto, è abrogato l’articolo 59 della legge finanziaria 2001, disciplinante l’acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale da parte degli enti decentrati di spesa, fatto salvo il comma 3 di tale disposizione, il quale viene contestualmente novellato per coordinamento. Tale comma consente alle università di costituire fondazioni di diritto privato, con enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca (comma 458).

Le norme in esame costituiscono attuazione dell’obiettivo delineato nel DPEF 2007-2011 di rilancio del programma di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, attraverso la creazione di un ‘sistema a rete’ tra centrale statale di acquisto di beni e servizi, gestita dalla CONSIP, e centrali regionali di acquisto. In tale contesto il DPEF ha pure delineato l’opportunità di promuovere tecnologie e procedure innovative di public procurement e di realizzare progetti per comuni piattaforme informatiche per l’acquisto di beni e servizi, specie con riferimento al mercato elettronico.


 

Articolo 1, comma 459
(Riduzione membri dei consigli di amministrazione
di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.)

 


459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 461.


 

 

Il comma 459 dispone la riduzione dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

 

In particolare, il comma dispone che i componenti dei suddetti consigli di amministrazione siano ridotti al numero di tre, e che i consiglieri attualmente in carica cessino dall’incarico alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2007). I nuovi consiglieri dovranno essere nominati entro i successivi quarantacinque giorni.

 

L’articolo 12 dello statuto di Sviluppo Italia Spa, approvato nel febbraio 2006, dispone che il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove secondo quanto stabilito dall’Assemblea.

Il consiglio di amministrazione, prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, era composto da sei consiglieri, più il presidente e il vice presidente, e l’amministratore delegato.

Il 14 febbraio 2007 l’Assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa, che risulta composto da Nicolò Piazza (successivamente nominato presidente), Domenico Arcuri, Maurizio Prato.

 

 

Secondo lo Statuto - approvato nell’ottobre 2004, in sostituzione di quello originario risalente al 1999 - la SOGIN è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove. Il Consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre anni ed è rieleggibile a norma dell’articolo 2383 del codice civile.

L'Assemblea degli azionisti di SOGIN Spa, in data 31 gennaio 2007, ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone di Maurizio Cumo (presidente), Luigi De Paoli e Massimo Romano.

Il comma 459 stabilisce inoltre che il limite di tre membri del consiglio di amministrazione si applicherà alle società controllateche risulteranno dal piano di riordino e dismissione delle partecipazione societarie di Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”) previsto dal successivo comma 461, in base al qualeil numero delle società controllate dovrà essere ridotto a non più di tre entro il 30 giugno 2007.

 

Sviluppo Italia s.p.a.

La società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

I commi 460-464 della legge finanziaria dispongono il riassetto della società, che assume la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa. Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

 

La Società gestione impianti nucleari (SOGIN s.p.a.)

L’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, impegnava il gruppo ENEL a costituire una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società. Il 31 maggio dello stesso anno ENEL Spa diede vita alla “Società gestione impianti nucleari” (SOGIN Spa).

La SOGIN era dotata di un capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire Successivamente, il 3 novembre 2000, in forza di una convenzione, l’ENEL trasferiva l’intero pacchetto azionario SOGIN al Ministero del Tesoro, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999. Il valore del ramo d’azienda relativo alle attività nucleari dell’ENEL veniva determinato in 30 miliardi di lire, e l’assemblea straordinaria di SOGIN deliberava un aumento di capitale di lire 30 miliardi da attuarsi mediante conferimento del ramo d'azienda.

 

Le risorse finanziarie impiegate da SOGIN per l'attuazione dei programmi di messa in sicurezza e smantellamento degli impianti derivano da due diversi contributi:

-        il fondo trasferito a SOGIN dall’ENEL all’atto del conferimento delle attività nucleari;

-        il finanziamento pubblico accordato dal governo sulla base delle determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a valere sulla componente A2 della tariffa elettrica (oneri nucleari).

I programmi di attività di SOGIN sono sottoposti alla valutazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che ne controlla l’efficienza al fine del riconoscimento da parte dello Stato dei relativi oneri economici.


 

Articolo 1, commi 460-464
(Riassetto di Sviluppo Italia)

 


460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle comple­mentari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali».

463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. La società presenta annual­mente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».

464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: «e con il Ministro per le politiche agricole» sono soppresse.


 

 

I commi da 460 a 464 recano disposizioni per il riassetto della Società Sviluppo Italia S.p.a.

La società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

I principali compiti assegnali alla società Sviluppo sono:

1)       promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti;

2)       promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità;

3)       supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo;

4)       consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse.

 

Il D.Lgs. n. 3/2000 (di modifica del D.Lgs. n. 1/1999), ha previsto la possibilità per Sviluppo Italia di operare tramite propri rami di azienda.

Il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa, nel gennaio 2000, ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia.

A seguito della operazione di fusione, completata nel giugno del 2000, Sviluppo Italia è subentrata nella gestione di tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite:

§      l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”) della IG;

§      la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI;

§      il settore turistico della INSUD;

§      le attività finanziarie di ITAINVEST;

§      gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.

Per quanto concerne l’assetto organizzativo, si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 459, che ha ridotto i membri del consiglio di amministrazione.

Oltre alla sede centrale a Roma, Sviluppo Italia è presente nel territorio nazionale in diverse sedi, assorbendo le già esistenti strutture locali delle società in essa confluite (in particolare della IG e della SPI).

Secondo i dati aggiornati all’aprile 2006, il capitale sociale risulta pari a 1.126,4 milioni di euro.

Le società controllate e partecipate

Sviluppo Italia detiene un portafoglio di partecipazioni costituito da numerose società, in parte ereditate dalle singole società confluite nella Società, in parte acquisite successivamente alla fusione, di cui 29 direttamente controllate.

In particolare:

§       17 società regionali operative, frutto di un processo di accorpamento e razionalizzazione delle società dislocate sul territorio volto alla costituzione di un solo soggetto per regione;

§       12 società focalizzate su settori specifici (banda larga, porti turistici, poli turistici integrati, infrastrutture e ingegneria, riqualificazione di aree industriali) e che sono:

-       Sviluppo Italia Aree Produttive Spa;

-       Italia Turismo;

-       Italia Navigando Spa;

-       Rete Autostradale Mediterranee;

-       Infratel Italia;

-       Innovazione Italia Spa;

-       Investire Partecipazioni Spa;

-       Sviluppo Italia Engineering;

-       Garanzia Italia;

-       Italia Evolution;

-       Sviluppo Italia factor;

-       Strategia Italia SGR Spa.

 

Sviluppo Italia detiene alla data del 31 gennaio 2007 la partecipazione in 87 società, dislocate su tutto il territorio nazionale.

 

Il comma 460 muta la denominazione di Sviluppo Italia S.p.a in “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.“ e la qualifica come società a capitale interamente pubblico, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri:

§      la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società e l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed eventuali aggiornamenti;

§      l’approvazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto della società;

§      l’individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della efficacia e validità.

I diritti dell’azionista sono comunque mantenuti in capo al Ministero dell’economia e finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico (cfr. infra, comma 463)

 

Il comma 461 prevede l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il piano di dismissione deve prevedere:

§      la riduzione, entro il 30 giugno 2007 delle società controllate a non più di tre;

§      la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procede d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 459, il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società controllateche risulteranno dal piano di riordino e dismissione dovrà essere non superiore a tre.

Per tutte le operazioni di riorganizzazione, comprese quelle complementari e strumentali, è disposta l’esenzione dalle imposte e dalle tasse.

 

Il comma 462 - modificando, l’articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 - limita alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto.

 

Conseguentemente, il comma 463, modificando il decreto legislativo n. 1 del 1999:

a)   limita alle sole amministrazioni statali (anche in tal caso escludendo le amministrazioni regionali e locali) la stipula di convenzioni con Sviluppo Italia,disciplinanti i rapporti per l’esercizio di attività, strumentali al perseguimento di fini pubblici, che le predette amministrazioni ritengono di affidare a Sviluppo Italia anche con l’apporto di fondi propri (art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 1);

b)   mantiene il capo al Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, (eliminando l’intesa con il Ministro delle politiche agricole), l’esercizio dei diritti dell’azionista. Attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia, (oltre ai poteri di cui al comma 461) il potere di nomina gli organi sociali e la competenza a riferirne al Parlamento. Elimina invece la previsione, contenuta nel testo vigente, secondo la quale i diritti dell’azionista sono esercitati in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 1);

c)   introduce la previsione che un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società (art. 2, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 1);

d)   dispone che sia il Ministero dello sviluppo economico (e non più il Presidente del Consiglio dei Ministri) il destinatario della relazione annuale sull’attività svolta da parte della società; in base alla nuova formulazione del comma, la società è inoltre tenuta a riferire alle Camere (mentre nella disciplina precedente il Presidente del Consiglio trasmette il rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti commissioni (art. 4 del D.Lgs. n. 1).

 

Il comma 464 reca una modifica al comma 6 dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 1 del 1999, sopprimendo l’intesa con il Ministro per le politiche agricole nell'esercizio dei diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia.

La disposizione risulta peraltro ultronea: essa non è infatti coordinata con il precedente comma 463, lettera b), che ha sostituito il comma 6 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 1 del 1999 (escludendo, fra l’altro, l’intesa con il Ministro per le politiche agricole).

 


 

Articolo 18, comma 465
(Riduzione membri consigli di amministrazione)

 


465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società.


 

 

Il comma 465 prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, di un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle società.

 


 

Articolo 1, comma 466
(Compensi di amministratori delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia)

 


466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori ad una annualità di indennità.


 

 

Il comma 466 dell’articolo 1 interviene in materia di compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell’economia o da queste controllate o a queste collegate.

 

La disposizione riguarda infatti le società citate al comma 465, vale a dire le società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e le rispettive società controllate e collegate.

Relativamente a tali società sono introdotti limiti per i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, come previsto dall’articolo 2389, comma 3, del codice civile.

 

L’articolo 2389, terzo comma, del codice civile prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

 

In particolare, si prevede che i compensi in questione non possano superare l’importo di 500.000 euro annui.

A tale importo potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici.

 

Gli importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato.

Si prevede inoltre che per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze possa concedere autorizzazioni alla deroga.

 

Si stabilisce infine che, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per gli amministratori investiti di particolari cariche benefìci economici in misura superiore ad un annualità dell’indennità loro spettante.

 


 

Articolo 1, comma 467
(Esclusione di alcuni incarichi dai limiti alle spese per consulenza)

 


467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.


 

 

Il comma 467 prevede l’esclusione degli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ivi incluse le analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l’attivazione dei predetti processi, dalla limitazione alle spese per consulenza delle pubbliche amministrazioni disposta dalla legge finanziaria 2006 e dalla procedura per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza prevista dalla legge finanziaria 2005.

 

L’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) dispone che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni[73] non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

L’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) prevede che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei predetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

 


 

Articolo 1, comma 468
(Rimborso spese di viaggio aereo per il personale pubblico
in missione)

 

468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transconti­nentali superiori alle cinque ore.

 

 

Il comma 468 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 216, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che pongono limiti alla rimborsabilità delle spese di viaggio aereo per il personale pubblico in missione, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

 

Si ricorda che il richiamato comma 216 ha previsto, allo scopo di contenere la spesa pubblica, che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, che si rechi in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio aereo spetti nel limite delle spese per la classe economica.

Conseguentemente l’ultimo periodo del medesimo comma 216 ha disposto l’abrogazione del quinto comma dell’articolo 12 della legge n. 836 del 1973[74]. Tale disposizione prevedeva che per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale delle amministrazioni statali con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.

 


 

Articolo 1, comma 469
(Ricorsi in materia pensionistica)

 


469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.


 

 

Il comma 469, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi delle stesse amministrazioni, attribuisce al Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, il compito di procedere con uno o più regolamenti da emanarsi entro il 30 giugno 2007 al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

 

Si consideri che l’articolo 18, comma 171, del testo approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. 1183), dal contenuto sostanzialmente coincidente con l’articolo 43 del d.d.l. originario (A.C. 1746), prevedeva invece la soppressione, dal 1° gennaio 2007, dei comitati centrali, regionali e provinciali dell’INPS e dei comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP, con conseguente attribuzione ai dirigenti di entrambi gli istituti delle funzioni inerenti la definizione dei ricorsi amministrativi in materia previdenziale pendenti presso tali organi.

 

Si ricorda inoltre che, per la normativa vigente, la decisione sui ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale adottati dall’INPS spetta ai comitati - particolari organi dell’Istituto costituiti sia a livello centrale sia a livello territoriale (provinciale e regionale) - la cui composizione è disciplinata dalla L. 30 aprile 1970, n. 639[75]. La competenza, ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88[76], è ripartita tra i comitati centrali, regionali o provinciali a seconda della materia su cui intervengono i provvedimenti impugnati e quindi i conseguenti ricorsi.

Più in particolare, ai sensi dell’articolo 43 della citata L. 88/1989, spetta ai comitati regionali decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.

Ai sensi dell’articolo 46 della L. 88/1989, spetta invece ai comitati provinciali la decisione in via definitiva dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’istituto concernenti:

-        le prestazioni dell’assicurazione IVS dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR;

-        le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi;

-        le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

-        le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

-        la pensione sociale;

-        le prestazioni economiche per la malattia e la maternità;

-        i trattamenti familiari;

-        l’assegno per congedo matrimoniale;

-        il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

 

Con riferimento invece ai ricorsi di competenza dei comitati centrali:

-        ai sensi dell’articolo 47 della L. 88/1989 il comitato amministratore per la gestione previdenziale degli artigiani, quello per la gestione previdenziale dei commercianti e quello per la gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni;

-        ai sensi dell’articolo 50 della medesima legge spetta al comitato esecutivo decidere sui ricorsi relativi ai provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale[77].

 

Per quanto riguarda l’INPDAP, la competenza a decidere sui ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia previdenziale adottati dal medesimo Istituto è attribuita ai comitati di vigilanza delle singole gestioni economico-finanziarie autonome.

Si ricorda in proposito che l’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479[78], ha provveduto ad istituire l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), a cui sono stati attribuite le competenze in materia previdenziale precedentemente attribuite all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Contestualmente si è disposta la soppressione di tali gestioni previdenziali, prevedendosi che l’INPDAP succedesse nei rapporti attivi e passivi degli enti soppressi e nella titolarità dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.

Conseguentemente il medesimo articolo 4 ha istituito i comitati di vigilanza delle singole gestioni economico-finanziarie autonome, con il compito: di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle citate gestioni autonome; di proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della medesime gestione; di decidere sui ricorsi amministrativi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline.

La disciplina di dettaglio relativa alla composizione e alle funzioni dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome è contenuta l’articolo 8, comma 4, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368[79], ai sensi del quale il comitato di vigilanza di ciascuna gestione:

-        predispone per il consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione stessa;

-        propone le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;

-        decide sui ricorsi amministrativi avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni.

 


 

Articolo 1, comma 470
(Competenze degli uffici centrali del bilancio)

 

470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.

 

 

Il comma 470 prevede che gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme che comportano oneri, la congruenza delle clausole di copertura.

 

Si ricorda che gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e finanze, e sono disciplinati dall’articolo 9 del D.P.R. n. 38/98[80]. Essi sono istituiti presso tutte le amministrazioni centrali (ministeri) e presso alcune Direzioni generali dei Ministeri.

Tali uffici provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità del procedimento del controllo preventivo di ragioneria[81] (art. 9, comma 1). Essi ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze di contabilità economica, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione da parte del Ministero dell’economia[82]. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione (art. 9, comma 2).

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9, presso ciascun Ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente, formata dai rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare il più efficace esercizio da parte dell’amministrazione dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche dei provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie, di cui all’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

La disposizione non sembrerebbe innovare in modo significativo le competenze degli uffici centrali del bilancio in materia di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, già previste ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/98.

 


 

Articolo 1, commi 471-472
(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

 


471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con regola­mento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili».


 

 

I commi 471 e 472 prevedono il trasferimento dell’attività di vigilanza sull’Istituto nazionale per la fauna selvatica dalle competenze della Presidenza del Consiglio alle competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del ministro per gli affari regionali. Rimettono, inoltre, a un DPCM l’adozione delle modifiche statutarie necessarie alla riorganizzazione dell’ente ai fini di una più efficiente gestione delle risorse.

 

Ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 157 del 1992, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome, con particolare riferimento all’esercizio dell’attività venatoria.

 


 

Articolo 1, comma 473
(Controllo di gestione della Corte dei conti)

 

473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti».

 

 

Il comma 473 prevede che i programmi di controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, svolti dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, co. 4, della L. 20/1994, e definiti annualmente dalla Corte stessa ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, siano stabiliti sulla base delle priorità previamente deliberate dalle Commissioni parlamentari competenti.

 

Si ricorda che la L. 20/1994[83] ha avuto ad oggetto la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti.

I tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall'amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione.

Il richiamato articolo 3, comma 4, prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, poi, accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

 

L’intervento del Parlamento nel procedimento di formazione del programma di controllo di gestione della Corte dei conti, introdotto dalla disposizione in esame, è stato accolto favorevolmente dalla magistratura contabile. Il presidente della Corte dei conti ha, infatti, commentato la disposizione, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario, in questi termini: «Quanto al rapporto con il Parlamento, desidero rimarcare favorevolmente, quale segnale di un’accresciuta attenzione per l’apporto ausiliario dell’Istituto, l’innovazione contenuta nella recentissima legge finanziaria per il 2007, comportante un raccordo più stretto con le Commissioni parlamentari, che possono suggerire alla Corte le priorità da considerare nella sua autonoma definizione degli annuali programmi di controllo»[84].

 


 

Articolo 1, commi 474-479
(Commissione tecnica per la finanza pubblica)

 


474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:

a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:

1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;

3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;

b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;

c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.

475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480.

476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.

477. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.


 

 

I commi 474-479 dispongono l’istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione tecnica per la finanza pubblica.

 

Alla Commissione sono assegnati compiti di studio e analisi nei seguenti campi:

a)      proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, diretto a:

-       in relazione al bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-       migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa; nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;

-       armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;

Per un’analisi degli orientamenti del Ministero dell’economia in tema di riclassificazione del bilancio dello Stato si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 480.

 

b)      studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;

c)      studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa della Ragioneria generale dello Stato;

d)      valutazione, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, dell'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

e)      svolgimento di ricerche e studi su richiesta delle Commissioni parlamentari.

 

La Commissione opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia, sentiti i ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata.

Presenta annualmente al Parlamento, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta e sul programma di lavoro.

Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività conferendo priorità al supporto del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al comma 480 (cfr. la relativa scheda di lettura) (comma 475).

 

Ai fini del raccordo operativo con la Commissione viene istituito un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, composto di personale appartenente al dipartimento, cui è preposto un dirigente di prima fascia del dipartimento medesimo (comma 476).

Per l'espletamento della sua attività, la Commissione tecnica per la finanza pubblica si avvale della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, istituita dalla legge finanziaria per il 2003, la quale viene contestualmente soppressa (comma 477).

 

L’Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale è stata istituita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2003, ai fini della attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, con il compito specifico di indicare al Governo i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

La norma istitutiva prevedeva, a tal fine, la predisposizione da parte dell’Alta Commissione di una relazione da presentare al Governo sui princìpi generali del federalismo, sulla base delle indicazioni che avrebbero dovuto essere formulate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali. Al Governo spettava il compito di presentare al Parlamento, sulla base della relazione, entro il mese successivo, una proposta di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

Il termine per la conclusione dei lavori dell’Alta Commissione di studio, fissato dalla norma originaria al 31 marzo 2003, è stato via via prorogato, da ultimo al 30 settembre 2006 dall’art. 4-ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006), prevedendosi altresì lo scioglimento della Commissione nell’ipotesi in cui la scadenza non fosse stata rispettata[85].

 

È altresì stabilito che, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi degli strumenti di supporto previsti per la soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica (soppressa a suo tempo contestualmente alla istituzione dell’Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale), ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, e l’istituzione di una segreteria tecnica, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nonché disporre la stipula di contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

 

In particolare, ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, è previsto l’accesso della Commissione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato; è previsto altresì che la Commissione possa ottenere, a richiesta, tutti i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la direzione generale del tesoro.

 

Per quanto concerne la segreteria tecnica, si ricorda che l’articolo 8, commi 4 e 5, della legge n. 878/1986, prevede una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonché predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica. I componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e nominati con decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell’economia), su proposta della Commissione stessa.

 

Si ricorda che la soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica (CTSP), istituita più di 20 anni fa (art. 32 della legge n. 119 del 30 marzo 1981), operava nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 6-bis del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154 ).

In base al D.Lgs. n. 430/1997 (che ha confermato i compiti già stabiliti dalle leggi n. 119/1981, articolo 32, e n. 878/1986, articolo 8) la Commissione era competente:

-       ad effettuare studi ed analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico, secondo quanto stabilito dalla legge n. 468/1978;

-       ad effettuare analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e delle relative procedure di spesa;

-       a svolgere studi, ricerche e rilevazioni richiesti dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari;

-       a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonché per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative.

 

Per la costituzione della nuova Commissione è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

 

La Commissione è composta di 10 membri, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica, tre dei quali in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e scelti tra una rosa di nomi indicati dalla Conferenza unificata (commi 474 e 478).

I membri della Commissione sono nominati per tre anni e possono, alla scadenza, essere rinnovati una sola volta (comma 479)

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicarsi alle Commissioni parlamentari competenti, è nominata, entro il 31 gennaio 2007, la Commissione e sono stabilite le regole di funzionamento e la data di inizio dell’attività (comma 478).

Alla data del 28 febbraio 2007, il decreto di nomina non risulta ancora emanato.

 


 

Articolo 1, comma 480
(Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali)

 


480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle ammini­strazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e dell'economicità. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programma­zione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.


 

 

Il comma 480 prevede che per l'anno 2007 il Ministro dell'economia, avvalendosi anche della Commissione tecnica per la finanza pubblica istituita dal comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e dell'economicità.

A tal fine, le amministrazioni dello Stato trasmettono entro il 31 marzo 2007 al Ministero dell'economia un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle disposizioni del comma 507, formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa.

Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nel 2007.

Entro il 30 settembre, deve inoltre essere presentata al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione, deve essere dato conto dei provvedimenti di riordino degli enti pubblici adottati ai sensi del comma 482 (cfr. infra).

 

In data 6 febbraio 2007, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso alle Camere copia della relazione sugli orientamenti del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di struttura del bilancio e di valutazione della spesa, illustrate nel corso del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2007, sulla base del mandato affidato al Ministro dell’economia dai commi 474, 476, 480 e 507 della legge finanziaria 2007.

In particolare, il Ministro intende avviare due azioni parallele, tra loro coordinate, avvalendosi anche della Commissione tecnica per la finanza Pubblica:

1) attivare un programma di analisi e valutazione della spesa pubblica (cd. spending review), a sua volta articolato in due processi simultanei: a) riesamina delle priorità e dell’efficacia dei principali programmi di spesa dello Stato; b) esame degli aspetti organizzativi comuni per il complesso delle amministrazioni, includendo il piano di attuazione delle misure previste dal comma 507 della legge finanziaria.

2) proporre linee generali per la revisione del sistema di classificazione del bilancio.

 

La spendind review.Il Ministro dell’Economia – sulla base del mandato del comma 480 – intende avviare in collaborazione con i singoli dicasteri un processo di analisi e valutazione della spesa, proponendosi di:

a)      identificare possibili riallocazioni tra le risorse non assegnate attraverso il comma 507 della legge finanziaria;

b)       verificare lo stato di efficienza dell’organizzazione dello Stato in vari campi tra cui: i) back-office; ii) acquisto di beni e servizi; iii) erogazione servizi di intermediazione; iv) costo delle strutture di consulenza ed enti in house; v) produttività del personale front-line. Ciò al fine di identificare possibili incrementi di efficienza, sia in termini di minori risorse per servizio prodotto che di maggiore prodotto a parità di risorse impiegate, e possibili sinergie tra ministeri;

c)      stabilire precisi obiettivi per selezionati programmi di spesa, sulla base di indicatori misurabili e verificabili ex post, anche dai cittadini.

 

Per l’analisi delle procedure trasversali e l’efficienza organizzativa delle amministrazioni centrali verrà costituito un gruppo di lavoro specifico; i risparmi identificati dovranno in linea generale essere reinvestiti nello stesso settore di responsabilità del Ministro che concorre agli aumenti di efficienza.

Per l’analisi dei principali programmi di spesa delle amministrazioni centrali,il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i programmi oggetto dell’analisi e della valutazione. L’analisi sarebbe affidata a gruppi di lavoro tematici composti anche da esperti dei singoli dicasteri e coordinati dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il compito di:

§      riesaminare i principali programmi di spesa dei ministeri (entro 30 giugno 2007). Come output della prima fase, i programmi verrebbero classificati in: (i) programmi da abbandonare; (ii) programmi sui quali è possibile ottenere guadagni di efficienza; (iii) programmi per cui sarebbe necessario disporre di maggiori risorse; (iv) programmi per cui sarebbe auspicabile una cooperazione tra diversi centri di spesa.

§      impostare obiettivi per la spesa pubblica sulla base di precisi indicatori (entro il 30 settembre 2007). Caratteristica di questi obiettivi è di essere misurabili e verificabili ex-post, in modo da determinare esattamente il risultato da ottenere (in termini di servizio pubblico offerto) e il periodo di tempo necessario, così che essi possano costituire appropriati punti di riferimento per le successive analisi e valutazioni.

Viene ipotizzato un primo anno di sperimentazione della “spending review”. A regime, i Ministri responsabili dei programmi riferirebbero almeno una volta l’anno al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di spesa, sugli atti compiuti per il raggiungimento degli obiettivi e sulle misure adottate per migliorare l’efficienza operativa. Il processo andrebbe ripetuto con cadenza biennale, in modo da impostare l’allocazione della spesa pubblica su un orizzonte temporale di medio termine che favorisca la programmazione.

 

La revisione della classificazione del bilancio. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze intende operare una revisione in via sperimentale della classificazione del bilancio da sottoporre alla discussione del Governo e del Parlamento ed offrire alle competenti Commissioni parlamentari alcune riflessioni di massima per integrare queste iniziative con una eventuale modifica delle attuali procedure della sessione di bilancio.

 

Gli indirizzi di massima sono i seguenti:

a)      semplificazione del bilancio. La struttura del bilancio dovrebbe ricondurre ad una classificazione per funzioni dello Stato, utilizzando opportunamente e in maniera flessibile l’approccio funzionale definito negli standard internazionali (COFOG). In particolare, sarebbe utile avvicinarsi all’articolazione (i) dei Ministeri e (ii) delle Commissioni parlamentari “di merito”. In tal modo, dovrebbe risultare più chiaro il rapporto tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative di settore.

b)      piena attuazione dell’informatizzazione del sistema della contabilità di finanza pubblica (SIOPE, codice unico).

c)      ristrutturazione della legge finanziaria, in modo da ricalcare la classificazione del bilancio: mentre il bilancio organizzato per funzioni dovrebbe evidenziare le risorse assegnate per ciascuna funzione, la finanziaria dovrebbe richiamare le dotazioni di risorse per funzioni già assegnate con la legge di bilancio e individuare le relative variazioni.

d)      diminuzione della mole complessiva degli interventi connessi alla manovra di bilancio, definendo in tale sede le misure per il raggiungimento degli obiettivi, e attuando altri specifici interventi legislativi nel corso dell’anno.

e)      migliore controllo del contenuto della legge finanziaria, proponendo la tecnica delle “risorse di settore” per funzioni e del controllo interno al settore di aggregati di norme omogenee.

f)        disponibilità a collaborare per un disegno di revisione della procedura di esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.

 


 

Articolo 1, comma 481
(Potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica)

 


481. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

 

Il comma 481 dispone una autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

Tali risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni interessate, con una quota non inferiore a 3 milioni destinata alla Ragioneria generale dello Stato, anche per effettuare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità.

Le modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 203 del 2005[86].

L’articolo 2, comma 2, prevede che - per il potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione - siano effettuate assunzioni di personale per l'amministrazione dell'economia e delle finanze e per la Guardia di finanza. Il secondo periodo del medesimo comma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche con riferimento a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale (ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ovvero di ricorrere alla mobilità.

 

A decorrere dal medesimo anno 2007 viene autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento in materia di finanza pubblica, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca.

 


 

Articolo 1, comma 482-484
(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici)

 


482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministra­zione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanzia­mento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»;

b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.

483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'inde­bitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480.

484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.


 

 

I commi da 482 a 484 recano disposizioni concernenti le procedure di riordino degli enti pubblici.

 

Il comma 482 novella per alcuni aspetti l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva già disposto in materia di riordino degli enti pubblici, con le medesima finalità di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 28 viene sostituito dal comma 482, che peraltro ne ripropone alcuni contenuti.

Si prevedono infatti uno o più regolamenti di delegificazione[87], che, per le finalità sopra indicate, sono autorizzati a intervenire in materia di riordino, trasformazione o soppressione di enti pubblici. La disposizione affida ai regolamenti direttamente il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.

 

Secondo il testo previgente dell’articolo 28, comma 1, i regolamenti “individuano gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati” (e se necessario ne dispongano la trasformazione, fusione, etc.).

 

Per l’adozione dei regolamenti, è fissato il termine del 30 giugno 2007 (in luogo del 31 dicembre 2006).

 

I regolamenti in questione devono essere adottati – secondo un procedimento analogo a quello già dettato dall’art. 28 della legge finanziaria 2002 nella formulazione previgente – su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (in luogo del Ministro per la funzione pubblica), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

 

Diversamente dal previgente art. 28, la disposizione in esame non limita espressamente il suo oggetto agli enti ed organismi pubblici “vigilati dallo Stato”, né ne precisa il carattere “nazionale”. Si ricorda in proposito che l’art. 117, co. 2°, lett. g), attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva con riguardo all’“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2004, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6 sollevata da alcune regioni in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Nell’argomentare le ragioni della decisione, la Corte ha sottolineato la rilevanza delle modifiche intervenute nel frattempo rispetto al testo originario dell’art. 28 (su cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale): oltre a rilevare che la disposizione prescrive che il Governo individui gli enti pubblici ritenuti indispensabili e solo eventualmente ("se necessario") provveda alle previste operazioni di trasformazione, accorpamento o fusione, ha considerato particolarmente significativo, ai fini del giudizio, il fatto che l'ambito di applicazione dell'art. 28 sia stato circoscritto, in quanto “i destinatari sono attualmente individuati nei soli enti ed organismi pubblici sui quali lo Stato esercita poteri di vigilanza”.

 

Vengono quindi individuati i princìpi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti. Rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 28, tale individuazione appare più esplicita ed articolata, e presenta alcune differenze nel contenuto.

 

I “principi e criteri direttivi[88] sono, nel testo dell’art. 28 come sostituito dal comma in esame, così indicati:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento (la misura della fusione degli enti che svolgono attività analoghe o complementari era già prevista nel testo precedente dell’art. 28, nell’ambito comunque di una formulazione diversa);

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi; tale criterio presenta specificazioni ulteriori rispetto ad una disposizione già presente nel comma 1 del previgente articolo 28. Per la soppressione e messa in liquidazione si rinvia – analogamente a quanto già stabilito dal medesimo art. 28 (comma 6) - alle modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404[89]. Resta fermo quanto previsto dalla lettera d) del presente comma (v. infra) in ordine alla responsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63[90], a seguito del quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi[91];

c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi;

d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

e)  abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato (ai sensi del criterio di cui alla lettera b) - v. supra);

 

Il comma 482 stabilisce contestualmente l’abrogazione dei commi 2, 2-bis, 5 e 6 dell’articolo 28. Si tratta, in sintesi, di disposizioni:

§      che individuano i criteri per l’esclusione dalle trasformazioni o soppressioni degli enti e organismi che svolgono compiti di particolare interesse nazionale;

§      che prevedono l’avvalimento – da parte del Ministro dell’economia e delle finanze – di strutture già previste dal D.Lgs. n. 300/99[92] per l’attuazione dell’articolo 28;

§      che subordinano la decisione sulla trasformazione degli enti ad una verifica circa la più proficua erogabilità dei servizi al di fuori del settore pubblico;

§      che rinviano alle modalità di cui alla legge 1404/1956 per la soppressione e messa in liquidazione degli enti (tale rinvio opera comunque in virtù del richiamo presente nella lettera b) - v.supra).

 

Come si è già accennato, il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’integrale sostituzione del comma 1 dell’articolo 28 della legge 448/2001. Nel nuovo testo non figura la disposizione che stabilisce la soppressione automatica degli enti per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento, entro il termine indicato dal medesimo comma.

Si tratta, più precisamente, della disposizione di cui all’ultimo periodo del previgente comma 1 dell’art. 28, secondo la quale, scaduto il termine per l’emanazione dei regolamenti (31 dicembre 2006, secondo il testo precedentemente in vigore) senza che si sia provveduto agli adempimenti previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

 

Il comma 483 quantifica il miglioramento dell'indebitamento netto che deve derivare dall'attuazione del comma 482: esso non deve essere inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

Il successivo comma 621, lett. a), allo scopo di garantire il conseguimento dei risparmi di spesa che dovrebbero derivare dall’attuazione del comma 483, dispone che, nel caso di accertamento di minori economie, si riducano le dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi indicati dal citato comma 483.

 

Il comma 484 reca infine una disposizione specifica relativa alla società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge n. 63/2002[93], vale a dire, la società cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, attualmente individuata in Fintecna S.p.a: si stabilisce che essa acquisti nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 485
(Contribuzione in favore dell'ONAOSI)

 


485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:

«e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni».


 

 

La disposizione in esame concerne il regime di contribuzione obbligatoria in favore della fondazione Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani (ONAOSI)[94].

La disciplina vigente[95] prevede un contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa importo e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti.

 

Il comma 485 riformula la lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, precisando che il contributo obbligatorio si applica a tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti agli ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento stabilite dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con regolamenti approvati dai Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

L’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 509 del 1994 prevede che la vigilanza sulle associazioni o fondazioni interessate dalle procedure di trasformazione (tra cui l’ONAOSI) è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, nell'esercizio della vigilanza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i predetti Ministeri, approva lo statuto e i regolamenti e le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.


 

Articolo 1, commi 486-487
(Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti)

 


486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:

«89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi».

487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.


 

 

I commi 486-487 intervengono in tema di liquidazione di enti disciolti; in particolare, il comma 486 novella le disposizioni in materia introdotte dalla legge finanziaria 2006 (commi 89-91 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005), sostituendole integralmente.

 

I nuovi commi 89 e 90 dispongono la soppressione dell’Ispettorato Generale per la soppressione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (DRG) e la destinazione del personale adibito alle procedure liquidatorie (previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e ss. mod.) ad altre attività dello stesso DRG.

Le competenze residue del soppresso Ispettorato sono attribuite, con Decreto del Ministro dell’economia, ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria.

 

Il nuovo comma 91 reca disposizioni volte a definire le posizioni previdenziali pregresse del personale degli enti soppressi, per il quale non è stata ancora effettuata la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza.

Alla definizione di tali posizioni provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale.

Limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, l’ammontare dei capitali di copertura necessari è definito, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, da un accordo tra l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

A decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo, l'INPS e l'INPDAP subentrano al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.

 

Nella relazione al disegno di legge (A.C. 1746) si osserva che il nuovo comma 91 affronta una annosa situazione pre-contenziosa tra il citato IGED, l’INPS e l’INPDAP (l’INPU), nonché l’INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi alla soppressa gestione sanitaria, formulando un accordo di tipo transattivo.

 

La normativa sulla liquidazione degli enti disciolti

La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione di numerosi enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi fossero cessati o non più perseguibili, o che si trovassero in condizioni economiche di grave dissesto o fossero nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari.

Era previsto che i provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti medesimi e le relative norme di attuazione fossero promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto presidenziale (art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 1404).

Le operazioni di liquidazione sono state gestite dall’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), ufficio di livello dirigenziale generale, inserito nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[96]

Sulla materia è successivamente intervenuto l’articolo 9, comma da 1-bis a 1-sexies, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002) che ha ribadito la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge n. 1404/1956, disponendo altresì (comma 1-bis):

-          la cedibilità degli immobili degli enti secondo le modalità previste dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (lettera a);

-          la destinazione del personale adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera b);

-          la possibilità, ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, di affidare la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato (lettera c).

Sulla base di tale disposizione, con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data 12 dicembre 2002, è stato individuato nella Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi Spa, società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, il soggetto affidatario dei compiti di gestione della liquidazione, di cui sopra, facendo rinvio ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale convezione è stata approvata con decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 settembre 2004.

 

La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), ai commi 224-226, reca poi disposizioni in materia di liquidazione degli enti soppressi, al fine di accelerare le relative procedure.

In particolare, il comma 224 interviene in merito alle modalità di dismissione degli immobili degli enti disciolti, ricomprendendo nelle procedure di alienazione anche gli immobili di cui al decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003, recante l’individuazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi da sottoporre alla procedura della cartolarizzazione[97].

I commi 225 e 226 sono intervenuti in merito alla disciplina e ai poteri attribuiti alla società cui è affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti, la FINTECNA[98].

In particolare, il comma 226 dispone, inoltre, che la società controllata dallo Stato incaricata della gestione della liquidazione eserciti ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché il potere di procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere, anche con riguardo a tutte le liquidazioni di gravemente deficitarie, di cui al comma 1-ter dell’articolo 9 del D.L. n. 63/2002[99].

Infine il comma 229 prescrive alla società affidataria della gestione delle liquidazioni, Fintecna Spa, e congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, di riferire annualmente al Parlamento sullo stato della liquidazione degli enti pubblici di cui è stata stabilita la soppressione ai sensi della legge n. 1404 del 1956, per i quali la liquidazione stessa non si sia ancora esaurita al 31 dicembre 2005.

 

La disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2006

Si ricorda qui il contenuto dei commi 89-91 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente e quindi, abrogano:

Il comma 89 stabilisce che il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata alla FINTECNA s.p.a è trasferito alla società stessa.

Il comma 89 dispone altresì che, all’esito di tale trasferimento, le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze formeranno patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Inoltre, il comma specifica che gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Quanto al corrispettivo del trasferimento, esso è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da una primaria società specializzata, scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, e la società intestataria dei rapporti (che dovrà anche farsi carico dell’onere connesso alla predetta stima).

Il comma 90 stabilisce che, per i casi di mancata soddisfazione dei creditori da parte della società neo intestataria dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. Tale garanzia è però esclusa in relazione ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate con provvedimento del Ministero dell’economia e finanze, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.

Il comma 91 stabilisce che continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative le disposizioni in materia di alienazione dei beni immobili contenute nel sopra commentati articolo 9 del D.L. n. 63 del 2002 e commi 224, 225, 226 e 229 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004). Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche alle liquidazioni disciplinate dal precedente comma 89 sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce altresì le modalità tecniche di attuazione dei precedenti commi 88, 89 e 90.

 

Il comma 487 demanda a un decreto annuale del Ministro dell’economia e finanze la definizione dell’ammontare della remunerazione alla società affidataria (FINTECNA) con riferimento ai servizi di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici da questa resi nell’anno precedente, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

Nel bilancio per il 2007 (legge n. 298/2006) le somme risultano iscritte nel cap. 2835/Economia (U.P.B 4.1.5.22) e sono pari a 1,5 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, commi 488-497
(Liquidazione dell’EFIM e dell’ITALTRADE)

 


488. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa intera­mente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal registro delle imprese.

490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed è ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.

491. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

492. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra automa­ticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490 determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla diffe­renza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquida­zione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione.

497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 488 a 496.


 

 

I commi 488-497 contengono disposizioni volte ad accelerare la chiusura della liquidazione dell’ex gruppo EFIM, e dispone a tal fine il trasferimento a FINTECNA S.p.a, o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo di EFIM e delle società da questa interamente controllate, in liquidazione coatta amministrativa.

 

L’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, costituito inizialmente con il D.P.R 27 gennaio 1962, n. 38, successivamente modificato dal D.P.R 9 agosto 1967, n. 1284, con il quale ha assunto l’attuale denominazione, era una holding pubblica cui faceva capo un gruppo diversificato di società manifatturiere operanti principalmente nei settori dell’alluminio, del vetro, meccanico e aerospaziale. I risultati di gestione dell'EFIM non sono quasi mai stati tali da ottemperare all'obbligo di legge di economicità della gestione. L’EFIM è stato quindi soppresso e posto in liquidazione con effetto dal 18 luglio 1992, ai sensi del D.L. 18 luglio 1992, n. 340, reiterato da ultimo dal D.L. n. 487/1992 recante “Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera – EFIM” e convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33[100].

Fintecna S.p.a, Finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è una società partecipata interamente dal Ministero dell’economia e finanze. Sorta nel 1993, contestualmente alle criticità emerse nel progetto Iritecna (fusione tra Italstat ed Italimpianti) con il compito di guidare la ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviarne il processo di privatizzazione. Successivamente alla trasformazione dell’IRI in società per azioni, avvenuta con D.L. n. 333 del 1992, nello stesso anno, l’IRI S.p.a è stata fusa per incorporazione in FINTECNA S.p.A. Il Ministero dell’economia ha dunque sostituito la propria partecipazione al capitale dell’IRI s.p.a con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di Fintecna S.p.a. Il Ministero dell’economia, in qualità di azionista le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all’IRI[101].

 

A tal fine, il comma 488 dispone il trasferimento a FINTECNA S.p.a, o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo, comprensivo del contenzioso pendente di EFIM e delle società, anch’esse in liquidazione coatta amministrativa, da questa interamente controllate.

Per ciò che attiene al contenzioso, il comma 492 dispone che la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti in capo a EFIM e alle società da essa controllate, senza interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

 

I patrimoni del gruppo EFIM così trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello della società trasferitaria FINTECNA (comma 488, secondo periodo). Quest’ultima, ai sensi del comma 491,secondo periodo, non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla disciplina in commento, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti devono infatti affluire su un apposito conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria.

I creditori dei patrimoni trasferiti continuano ad essere garantiti dallo Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 487, già citato, di soppressione dell’ente EFIM.

L’articolo 5 del sopra citato decreto-legge disciplina la liquidazione dei debiti dell’ente EFIM soppresso e delle società da esso controllate, disponendo, in particolare, ai commi 2-bis e 2-ter, che sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di liquidazione, e dai progetti di razionalizzazione industriale delle società controllate, nel primo contenuti, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario (comma 2-bis).

Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, individuato con le procedure descritte dal comma 490 (v. infra), l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

 

Alla data del trasferimento, sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, con estinzione delle stesse, contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori e loro cancellazione dal registro delle imprese, cui procede la società trasferitaria (comma 488).

 

I commi 489-491 pongono, a tal fine, una serie di scadenze e di obblighi:

§      il commissario liquidatore di EFIM è tenuto a presentare al Ministero dell’economia e finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative afferenti al gruppo EFIM; almeno 120 giorni prima, al predetto commissario devono essere comunicati i rendiconti finali delle procedure delle società del gruppo;

§      il trasferimento dei patrimoni attivi e passivi del gruppo decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale;

§      il commissario liquidatore di EFIM, ai fini del trasferimento dei patrimoni, predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale (comma 490, primo periodo);

§      un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, la situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa circa l'esito finale della liquidazione. La valutazione estimativa deve, tra l'altro, tenere conto:

-       delle garanzie nei confronti della società trasferitaria (v. supra),

-       di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione dei patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario per la chiusura della liquidazione.

I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di attuazione delle disposizioni in commento ed è ad esclusivo carico delle parti (comma 490, secondo e terzo periodo);

§      il valore stimato dell'esito finale della liquidazione è il corrispettivo per il trasferimento di patrimoni, corrisposto dalla società FINTECNA trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 490, ult. periodo), fermo restando quanto previsto circa la decadenza dalle funzioni dei commissari liquidatori (cfr. infra);

§      infatti, ai sensi del comma 494, alla data di trasferimento dei patrimoni a FINTECNA, i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa[102];

§      l’eventuale maggior importo, risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato al Ministero dell’economia da FINTECNA, è determinato, ai sensi del comma 493, dal collegio dei periti. Tale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, è attribuito per il 70% al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30% alla società FINTECNA trasferitaria, a titolo premiale per il migliore risultato conseguito;

§      effettuato il trasferimento dei patrimoni, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti con lo scopo di monetizzazione gli attivi, definire nel modo più celere i rapporti creditori e debitori e i contenziosi in corso; pagare i creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio;

Ai sensi del comma 495, tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti disposizioni sono esenti da qualunque onere tributario, comunque denominato.

 

I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono stabilite, ai sensi del comma 497, dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti.

Infine, il comma 496, estende l’applicabilità delle norme in commento, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE S.p.a. in liquidazione.

ITALTRADE s.p.a è una società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e finanze, in liquidazione coatta amministrativa.

La FIME TRADING, poi ITALTRADE, rientrava negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno Essa aveva ad oggetto la commercializzazione di beni, merci, prodotti e servizi l’assunzione di mandati di rappresentanza di imprese agricole, industriali, commerciali, artigiane e di servizi; l’intermediazione, svolta sotto qualsiasi forma; la prestazione di servizi commerciali e di quelli finanziari ad essi connessi. Fino al 1983 ha operato nell’ambito del Gruppo FIME (Finanziaria meridionale S.p.a.)[103]. Nel giugno di tale anno fu separata dal gruppo FIME, a seguito della sottoscrizione di una quota del suo capitale sociale da parte della Cassa del Mezzogiorno, e inserita, in quanto tale, negli enti collegati[104].

Successivamente, è stato disposto il trasferimento al Ministero del tesoro (ora economia e finanze) delle competenze relative a taluni enti di promozione per lo sviluppo del mezzogiorno, tra cui FIME e Italtrade, conferendo a questo mandato di procedere al loro commissariamento, ai fini del loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione (D.Lgs. n. 96 del 1993 art. 11, comma 2[105]).

 


 

Articolo1, commi 498-501
(Contenimento della spesa nelle procedure
di amministrazione straordinaria)

 


498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.

500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.

501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.


 

 

Le disposizioni recate dai commi 498-501 riguardano il contenimento delle spese nelle procedure di amministrazione straordinaria.

 

In particolare il comma 498 prevede la decadenza, in caso di mancata riconferma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei commissari nominati - a norma dell’art. 7, comma 3, della legge 273/02 - nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate:

§      dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (commissari liquidatori);

§      dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (commissari straordinari);

§      dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (commissari straordinari).

 

La legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza “, che all’art. 7, comma 1, prevede la cessazione dall’incarico - entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge – dei commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal D.L. 26/79, al citato comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle attività produttive la nomina – entro dieci giorni dalla scadenza prevista dal comma 1 - di un commissario liquidatore incaricato di proseguire la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che ad esso possa essere affidata la gestione di più procedure.Il comma stabilisce inoltre che, salvo per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, continuano a trovare applicazione la disciplina di gruppo prevista dall'art. 3 del D.L. n. 26/79, convertito dalla legge n. 95/79,e le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (ai sensi del quale, si ricorda, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti). Sono altresì fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura

 

Quanto all'istituto dell'amministrazione straordinaria si ricorda che è stato introdotto dal citato decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato). Lo scopo dell'introduzione della nuova procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tengono conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale, invece, è quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

Nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, la legge n. 95/1979 nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Il contenzioso che ha accompagnato la procedura dell'amministrazione straordinaria fin dalla sua emanazione è stato superato nel 1999 con il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 emanato in attuazione della delega recata dall'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, allo scopo di consentire una drastica riduzione della durata della procedura, di orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Il D.L. 26/79, e successive modificazioni, è stato abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2-bis, dall'art. 109 del D.Lgs. 270/1999. L'art. 106 dello stesso decreto legislativo prevede, però, che le procedure di amministrazione straordinaria in corso[106] alla data di entrata in vigore del decreto continuino ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto riguarda il successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle società o imprese controllate, a direzione unica e garanti, ex art. 3 del D.L. 26/79.

Successivamente sul D.Lgs n. 270/99 –-si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria introdotta dal decreto-legge n. 347/2003[107], in virtù del rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 270 operato dall'articolo 8 del decreto-legge medesimo. Il decreto-legge n. 347/03 è stato successivamente modificato dai decreti-legge n. 119 del 3 maggio 2004[108] e n. 281[109] del 29 novembre 2004.

La disciplina speciale ha la finalità di consentire il superamento di alcuni limiti derivanti dalla tempistica e dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure di amministrazione straordinaria previgenti, essendo orientata ad accelerare l'avvio e la definizione dei procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di insolvenza all'amministrazione straordinaria, nonché la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo in cui essa è inserita, ciò al fine di assicurare la continuazione delle attività industriali.

 

La norma prevede, poi, la possibilità per il Ministro dello sviluppo economico di disporre, con proprio decreto, l'attribuzione al medesimo organo commissariale, anche collegiale, dell'incarico relativo a più procedure in fase liquidatoria, con la previsione di realizzare la gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni al fine di attuare sinergie organizzative ed economie gestionali. Con lo stesso decreto il Ministro dello sviluppo economico può attribuire l'incarico di commissario a studi professionali associati o a società tra professionisti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, lettera b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il RD 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, alla norma citata prevede che possano essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti. In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura[110].

 

Il comma 499 stabilisce che il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma precedente non può superare la metà del numero di quelli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso comma prevede anche da parte dei commissari nominati o confermati la stipula di convenzioni con i professionisti la cui opera risulti necessaria nell’interesse della procedura. Lo scopo è quello di ridurre i costi posti a carico dei creditori.

 

Il comma 500 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteriper la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 26/1979. L’adozione del decreto è fissata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma stabilisce, inoltre, che nella definizione dei suddetti criteri il Ministro dello sviluppo economico tenga conto di quanto stabilito in proposito dal Ministro di grazia e giustizia con il DM 28 luglio 1992, n. 570 e delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.

Si tratta del regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata. L'articolo 1 del regolamento prevede che il compenso al curatore di fallimento sia liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 della legge fallimentare, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

a)       dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 20 milioni di lire;

b)       dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;

c)       dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;

d)       dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;

e)       dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;

f)         dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;

g)       sino all'1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;

h)       sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.

Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.

Al curatore spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali (5% sull'importo del compenso liquidato), nonché delle spese vive documentate ed autorizzate dal giudice delegato e il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente, nel caso di trasferimento fuori dalla residenza.

L'art. 5 del decreto prevede che nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettino al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali fissate dall'art. 1 per il curatore fallimentare, sull'ammontare dell'attivo e del passivo, così come risultante dall'inventario redatto dal commissario giudiziale ai sensi degli artt. 172 e 188 della legge fallimentare. Nel caso in cui al commissario giudiziale sia affidato in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore (ex art. 191 RD 267/42), ad esso spettano i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 3 del decreto. Al commissario giudiziale spettano anche compensi per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, nella misura determinata dall'art. 5, comma 2 del decreto. Al commissario giudiziale competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento economico di missione, così come descritti per il curatore. Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell'opera prestata.

 

Il comma 501, infine, prevede una riduzione del 30 per cento del compenso spettante ai commissari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate.

 


 

Articolo 1, comma 502
(Poteri dei commissari straordinari)

 


502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall'as­suntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale».


 

 

Il comma 502 introduce il nuovo comma 1-bis all’articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza)[111], prevedendo la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari per il commissario straordinario nominato per i casi di amministrazione straordinaria di cui al citato decreto-legge.

L’articolo 240, comma 1, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) prevede che «il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito». A sua volta, l'art. 97 D.Lgs. n. 270 del 1999 stabilisce che «la facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'art. 240, 10 comma, L.F. è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario».

II D.L. n. 347 del 2003, pur non contenendo specifiche indicazioni sul punto, prevede al primo comma dell'art. 8 che «per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»; alla luce della norma di rinvio può dunque già ritenersi operante, nei casi di specie, l'art. 240, comma 1, L.F.

Si ricorda a questo proposito che il R.D. n. 267/1942 è stato ampiamente modificato dal recente D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 16 luglio 2006.

 

Il secondo periodo del comma 502 prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale dell'assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni l'organo commissariale a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’articolo 4-bis, comma 11, del D.L. n. 347/03.

Ai sensi del comma 11 la procedura di amministrazione straordinaria si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

 

II terzo periododel comma 502 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'art. 79 c.p.p.

 

Si tratta di una applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale dettato dall'art. 76, comma 2 c.p.p., in virtù del quale l'azione civile, ritualmente esercitata nel processo penale attraverso la dichiarazione di costituzione, non è soggetta ad alcuna estinzione o decadenza e risulta indifferente alle vicende successive subite dalla parte costituita, quali la sopravvenuta incapacità di agire o di rappresentanza volontaria o legale. Al realizzarsi di quest'ultimo evento, l'azione viene proseguita da chi ha titolo a subentrare al soggetto costituito, restando valida ad ogni effetto, ed ex tunc, la costituzione effettuata dall'originario titolare del diritto.

Appare, dunque, coerente con il sistema così delineato che sia l'assuntore a coltivare nel processo penale l'azione risarcitoria promossa dal commissario straordinario, senza che occorra una nuova costituzione e, dunque, senza che possa operare la decadenza di cui all'art. 79 c.p.p.

 


 

Articolo 1, commi 503-504
(Trasformazione della SOGESID Spa)

 


503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.

504. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commis­sario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture.


 

 

Il comma 503 dell’articolo in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero dell'ambiente e sentito il Ministero delle infrastrutture - a procedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire il 29 giugno 2007), alla trasformazione della Società per la gestione degli impianti idrici S.p.A. (SOGESID) al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente.

Lo stesso comma prevede che tale trasformazione possa avvenire anche mediante fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.

 

Il comma 504 dispone, per la realizzazione delle finalità indicate nel comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria(cioè dal 1° gennaio 2007), lo scioglimento degli organismi di amministrazione della SOGESID Spa e la nomina di un Commissario straordinario e di un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture.

La SOGESID S.p.A.[112]

La SOGESID, società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'economia e delle finanze), è il soggetto strumentale che, in modo fiduciario, supporta le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali (Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di industrializzazione nel settore delle risorse idriche, contribuendo all’attuazione delle grandi riforme introdotte con la legge n. 36/1994 (c.d. legge Galli) e con il D.Lgs. n. 152/1999.

La SOGESID si configura essenzialmente come società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali soprattutto nel Mezzogiorno, attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione le note criticità e, dall’altro, ad un utilizzo pieno ed efficace delle risorse nazionali e comunitarie (evitando il rischio “definanziamento”).

In particolare, la SOGESID:

-       accompagna e contribuisce ad accelerare le fasi della legge Galli e del processo di industrializzazione del settore idrico (ricognizioni, piani d'ambito, assistenza tecnica agli ATO, ecc.);

-       svolge attività propedeutiche - studi, progettazioni e assistenza tecnica - all’attuazione di interventi infrastrutturali (APQ, QCS 2000-2006, legge obiettivo n. 443/2001);

-       supporta Regioni e Commissari straordinari per le emergenze ambientali nell’attuazione della normativa nazionale che recepisce gli adempimenti comunitari in tema di salvaguardia dei corpi idrici.

-       contribuisce - attraverso attività di progettazione, direzione lavori ecc. - al superamento di alcune situazioni di criticità emergenziali sulla base di specifiche ordinanze.

Sotto il profilo strategico, l'attività della SOGESID si inquadra nell'ambito delle azioni volte alla realizzazione delle infrastrutture e alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione nel Mezzogiorno.

Normativa di riferimento

Si ricorda che l’istituzione della SOGESID trova il suo fondamento normativo nell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993 n. 96[113] che ha autorizzato il Commissario liquidatore della cessata Cassa per il Mezzogiorno a costituire una società per azioni alla quale affidare in regime di concessione la gestione degli impianti idrici già detenuti dalla stessa Cassa.

L’art. 10 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244[114] prevede, inoltre, che il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio nel settore idrico, da attuarsi in linea con la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (cd. legge Galli), possa avvalersi della SOGESID S.p.A.

Alle relative esigenze la Società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993 n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui destinazione è decisa dal CIPE.

Lo stesso articolo (comma 2) elenca una serie di compiti che possono essere affidati alla Sogesid.


 

Articolo 1, comma 505
(Ambito di applicazione di disposizioni di contenimento delle spese)

 


505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.


 

 

Il comma 505 estende a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni le disposizioni della legge finanziaria 2006 in materia di limitazione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, per rappresentanza e per auto di servizio, e di riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali.

Le richiamate disposizioni di contenimento della spesa si applicavano, in base alla disciplina previgente, alle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; tale disposizione non ricomprende tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato[115].

L’inserimento di un ente nel conto economico consolidato è effettuata infatti in base ai criteri del Sistema europeo dei conti (SEC95), che seguono una concezione sostanziale e non nominalistica di pubblica amministrazione. In base a tali criteri, sono considerati pubbliche amministrazioni gli enti, anche di natura privatistica, il cui finanziamento risulti a carico della finanza pubblica in misura superiore al 50 per cento,

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno (art. 1, comma 5, legge n. 311/2004 – Legge finanziaria 2005)[116].

 

Le disposizioni della legge finanziaria 2005 estese dall’articolo in esame a tutte le pubbliche amministrazioni prevedono le seguenti limitazioni:

-        una limitazione di carattere permanente della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione: tale spesa non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nel 2004 (art. 1, comma 9, legge n. 266/2005, modificato dall’art. 2 del decreto-legge n. 223/2006);

-        una limitazione di carattere permanente della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza: anche in tal caso tale spesa non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nel 2004 (art. 1, comma 10, legge n. 266/2005, modificato dall’art. 2 del decreto-legge n. 223/2006);

-        una limitazione di carattere permanente della spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica: tale spesa non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2004 (art. 1, comma 11, legge n. 266/2005);

-        un riduzione del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 delle indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza (art. 1, comma 56, legge n. 266/2005);

-        un riduzione del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 delle somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati (art. 1, comma 58, legge n. 266/2005);

 

L’estensione della disciplina riguarda anche l’obbligo di trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attuazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali e sui conseguenti effetti finanziari (articolo 1, comma 61, legge n. 266/2005).

Non è invece oggetto di estensione il comma 63 dell’articolo 1 delle legge finanziaria 2006, che prevede, fino al 2008, la destinazione al Fondo nazionale per le politiche sociali delle somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni sulla riduzione dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali.

 

Sono fatte salve alcune esclusioni già previste dalla legge finanziaria 2006. Si tratta in particolare dell’esclusione:

§      delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati dalla limitazione delle spese per studi ed incarichi di consulenza (art. 1, comma 9, legge n. 266/2005);

§      delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale dalla limitazione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, per rappresentanza e per auto di servizio e dall’obbligo di riduzione dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali (art. 1, commi 12 e 64, legge n. 266/2005).

 

E’ infine previsto che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato adeguino le proprie politiche in materia di spese di personale ai principi di contenimento e razionalizzazione previsti dalla legge finanziaria in esame.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma gli organi costituzionali.

 

Alla disposizione in esame non sono ascritti effetti finanziari.

 


 

Articolo 1, comma 506
(Esclusione di alcuni enti pubblici dalla disciplina sulla riduzione delle spese di funzionamento)

 


506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.


 

 

Il comma 506 prevede l’esclusione degli enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale di economia agraria, dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e delle agenzie regionali per l’ambiente dalla norma sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali per il triennio 2007-2009 prevista dal decreto-legge n. 223/2006 (cd. decreto Visco-Bersani).

 

Si ricorda che l’articolo 22 del decreto-legge n. 223/2006 prevede, al comma 1, che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo[117]. Le somme provenienti dalle riduzioni sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 2 prevede che per le medesime voci indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006. Le somme corrispondenti alla riduzione sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato[118].


 

Articolo 1, commi 507-508
(Contenimento della spesa del bilancio dello Stato)

 


507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffu­sione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contratta­zione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.


 

 

Il comma 507 dispone che è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale), una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento ad autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente - relative alle seguenti categorie:

 

§      consumi intermedi (categoria 2);

§      trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, nonché dei trasferimenti a favore della protezione civile e del Fondo ordinario delle università statali;

§      trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e a estero (categoria 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni;

L’ultima disposizione dovrebbe essere finalizzata ad escludere dall’accantonamento previsto dall’articolo in esame gli stanziamenti relativi alle confessioni religiose che concorrono al riparto della quota dell’8 per mille dell’IRPEF (cioè la Chiesa cattolica, l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane). Si ricorda peraltro che la legge n. 222/1985 riguarda solo la Chiesa cattolica; i rapporti con le altre confessioni religiose sono disciplinati sulla base di leggi successive.

§      altre uscite correnti (categoria 12);

§      tutte le categorie di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie, nonché dei trasferimenti a favore della protezione civile e del 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Resta comunque escluso – sempre a seguito di una modifica intervenuta in sede referente - il comparto della radiodiffusione televisiva locale.

 

Sono altresì esclusi dall’accantonamento gli effetti finanziari derivanti dalla legge finanziaria.

L’esclusione si riferisce agli effetti della legge finanziaria rispetto alle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Ne deriva che per l'individuazione dell'accantonamento occorre operare sulle risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente e non sull'eventuale incremento disposto dal disegno di legge finanziaria.

 

Restano pertanto escluse solo le seguenti categorie economiche relative a spese correnti: redditi da lavoro dipendente (cat. 1), imposte pagate sulla produzione (cat. 3), risorse proprie CEE (cat. 8), interessi passivi e redditi da capitale (cat. 9), poste correttive e compensative (cat. 10) e ammortamenti (cat. 11).

 

Un regime peculiare riguarda il Ministero della pubblica istruzione: nel relativo stato di previsione l’accantonamento e l’indisponibilità concernono un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno.

 

A differenza di precedenti interventi legislativi di riduzione degli stanziamenti di bilancio, che si applicavano solo alle spese di carattere discrezionale, la disposizione in esame si riferisce dunque anche a spese di carattere obbligatorio.

 

La seguente tabella riepiloga l’importo complessivo degli accantonamenti con riferimento a ciascun Ministero. L’accantonamento riguarda per il 2007 il 12,6 per cento degli stanziamenti interessati dalla disposizione in esame, per il 2008 il 14,3 per cento degli stanziamenti e per il 2009 il 12,8 per cento. Fa eccezione il Ministero della pubblica istruzione, in cui l’accantonamento è pari al 2,4 per cento degli stanziamenti nel 2007 e nel 2008 e al 3 per cento degli stanziamenti nel 2009[119].

 


 

 

2007

2008

2009

Ministero

Stanz. utilizzabile

Accantonam.

%

Stanz. utilizzabile

Accantonam.

%

Stanz. utilizzabile

Accantonam.

%

Economia e finanze

17.070.084.432

2.145.818.733

12,57

16.420.961.510

2.355.273.104

14,34

18.459.066.041

2.365.904.629

12,82

Sviluppo economico

3.658.352.085

459.878.243

12,57

3.196.077.694

458.416.264

14,34

5.552.340.847

711.645.372

12,82

Lavoro e previdenza sociale

655.281.080

82.373.021

12,57

629.627.294

90.308.002

14,34

632.819.697

81.108.711

12,82

Giustizia

1.616.751.208

203.235.962

12,57

1.543.386.050

221.369.233

14,34

1.351.725.169

173.251.064

12,82

Affari esteri

653.276.767

82.121.066

12,57

645.184.044

92.539.321

14,34

642.182.162

82.308.701

12,82

Pubblica istruzione

1.644.757.717

40.000.000

2,43

1.640.019.863

40.000.000

2,44

1.323.608.026

40.000.000

3,02

Interno

1.731.626.850

217.676.564

12,57

1.780.569.676

255.388.691

14,34

1.693.832.887

217.099.124

12,82

Ambiente e tutela territorio e mare

311.282.395

39.130.187

12,57

311.133.236

44.626.117

14,34

308.944.344

39.597.499

12,82

Infrastrutture

218.604.249

27.479.952

12,57

219.180.014

31.437.184

14,34

215.935.570

27.676.534

12,82

Comunicazioni

45.452.868

5.713.716

12,57

42.085.151

6.036.311

14,34

11.517.819

1.476.243

12,82

Difesa

3.139.827.779

394.696.423

12,57

3.139.827.779

450.348.289

14,34

3.138.827.779

402.304.600

12,82

Politiche agricole alimentari e forestali

516.958.003

64.984.926

12,57

476.847.393

68.394.645

14,34

277.389.834

35.553.147

12,82

Beni e attività culturali

726.924.737

91.379.086

12,57

734.043.211

105.284.470

14,34

660.765.675

84.690.556

12,82

Salute

720.949.595

90.627.973

12,57

721.822.532

103.531.647

14,34

703.858.094

90.213.726

12,82

Trasporti

540.915.600

67.996.549

12,57

505.684.569

72.530.787

14,34

505.441.379

64.782.590

12,82

Università e ricerca

2.756.301.389

346.484.704

12,57

2.751.115.784

394.594.982

14,34

2.556.472.248

327.663.898

12,82

Solidarietà sociale

1.492.251.716

187.585.580

12,57

1.492.245.857

214.034.150

14,34

1.191.977.607

152.776.166

12,82

Commercio internazionale

197.422.867

24.817.316

12,57

187.454.748

26.886.801

14,34

186.840.753

23.947.441

12,82

Totale

37.697.021.337

4.572.000.001

12,13

36.437.266.405

5.030.999.998

13,81

39.413.545.931

4.922.000.001

12,49

 


È prevista una particolare procedura per addivenire a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle citate categorie economiche.

Deve comunque essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione ed è preclusa la possibilità di utilizzare risorse di conto capitale per ridurre accantonamenti di risorse di parte corrente.

 

Le variazioni devono essere disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009. Lo schema di decreto deve essere trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

 

Il meccanismo dovrebbe assicurare una certa flessibilità, consentendo di rimodulare gli accantonamenti all’interno dei singoli stati di previsione.

Si osserva peraltro che questa flessibilità può operare soprattutto nei ministeri in cui gli stanziamenti interessati appaiono numerosi e differenziati (quale il Ministero dell’economia e delle finanze) mentre appare piuttosto limitata nei ministeri in cui gli accantonamenti operano prevalentemente su un numero limitato di stanziamenti (si pensi al caso del Ministero della solidarietà sociale, in cui su un importo complessivo di quota accantonata di 187.585.580 euro il 99,3 per cento concerne un unico stanziamento, relativo al Fondo per le politiche sociali).

 

Con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7 del 2 febbraio 2007, sono state impartite alle amministrazioni interessate le istruzioni per la formulazione delle proposte per addivenire alla rimodulazione degli accantonamenti[120].

L’attuazione del comma 507 è considerata «un primo avvio ed un valido punto di riferimento per l’attuazione delle programmate iniziative per il programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (spending review)», previsto dal comma 480 (cfr. la relativa scheda di lettura).

 

Il comma 508 introduce una disciplina che appare volta ad incentivare iniziative del personale volte a conseguire ulteriori effetti di risparmio.

In particolare, Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può comunicare all'ufficio centrale del bilancio accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese predeterminate legislativamente.

Questi ulteriori accantonamenti sono destinati a consuntivo, per una quota comunque non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito in maniera diretta al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione della spesa.

 

Come in numerosi precedenti provvedimenti legislativi, approvati sia nel corso della XIV legislatura che della legislatura corrente[121], si intendono conseguire risparmi di spesa attraverso interventi di carattere orizzontale sugli stanziamenti di bilancio.

Si ricorda che l’efficacia di interventi indifferenziati sulle dotazioni di bilancio è stata più volte messa in discussione.

La Corte dei conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004, rilevando una seria difficoltà a conseguire gli obiettivi prefissati con misure di riduzione generalizzata degli stanziamenti di bilancio[122].

Più recentemente, la Commissione istituita dal Ministro dell’economia e delle finanze con l’incarico di effettuare una ricognizione sulla situazione dei conti pubblici nel 2006 è stata unanime nel valutare negativamente l’impatto di misure di riduzione generalizzata della spesa. Secondo il documento trasmesso alle Camere recante una sintesi dei risultati della verifica, «il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione e l’impatto di programmi già avviati.»

 

Dall’applicazione della disposizione non sono previsti effetti in termini di saldo netto da finanziare, presumibilmente perché trattasi di accantonamenti e non di vere e proprie riduzioni.

La seguente tabella espone gli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

(milioni di euro)

 

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

1.850

2.985

3.185

2.370

3.315

3.159

Minori spese in conto capitale

828

1.195

1.415

828

1.195

1.415

TOTALE

2.678

4.180

4.600

3.198

4.510

4.574

 


 

Articolo 1, comma 509
(Taglio lineare delle dotazioni di Tabella C)

 

509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009.

 

 

Il comma 509 prevede una riduzione lineare delle dotazioni delle autorizzazioni legislative di spesa quantificate dalla Tabella C della legge finanziaria in esame, per un importo complessivo pari a 126,4 milioni di euro per il 2007, 335,4 milioni per l’anno 2008 e 11,4 milioni per l’anno 2009.

 

La Tabella C allegata al testo finale della legge finanziaria già sconta gli effetti del comma in esame.

Tale riduzione è stata infatti operata sul testo del disegno di legge finanziaria come approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1183).

 

Si ricorda, infatti, che la disposizione in esame è stata introdotta dal maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia alla Camera in prima lettura; gli effetti non furono peraltro contestualmente contabilizzati nell’esposizione della Tabella C. Nel corso dell’esame al Senato, il Governo aveva presentato un emendamento di carattere tecnico sostitutivo della Tabella C, al fine di ridurre le autorizzazioni legislative della Tabella C ai sensi del comma in esame (em. 18.Tab.C.1). Tuttavia l’emendamento non è stato oggetto di esame presso la Commissione bilancio del Senato e la riduzione lineare è stata infine considerata, unitamente ad altre modifiche apportate alla tabella C, nella definizione del maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato.

 

In valore percentuale, il taglio ha comportato una riduzione dello 0,71% dell’importo complessivo della Tabella C per il 2007, dell’1,96% per il 2008 e dello 0,07% per il 2009.

 

Per verificare la dotazione definitiva delle singole autorizzazioni legislative di Tabella C, come determinate nel testo finale della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), si rinvia alla scheda di lettura relativa alla Tabella C (comma 1354).

 


 

Articolo 1, comma 510
(Proroga di termini per interventi di protezione civile)

 

510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

 

 

Il comma 510 proroga al 31 dicembre 2007 il termine per l’applicazione delle misure agevolative a favore dei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici del 1997 e per le zone ad elevato rischio sismico.Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dall’art. 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004).

La proroga è destinata ad operare solamente nell’ambito delle risorse disponibili, come prevede l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999.

 

Si ricorda che con l’art. 138, comma 12, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2003, nell’ambito delle risorse disponibili, delle misure agevolative contenute nel D.M. 28 settembre 1998, n. 499.

Le agevolazioni contenute nel citato decreto ministeriale sono quelle previste dall'art. 12, commi 1 e 3, della legge n. 449 del 1997. Il comma 1 prevede in particolare la concessione di un contributo pari all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. L'agevolazione prevista dal comma 3 del medesimo art. 12 consiste invece nella concessione del contributo di cui al comma 1, nella misura del 10% per i soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico.

Il medesimo decreto ministeriale ha definito gli adempimenti e le modalità, pertinenti alla concessione dei benefici, ed ha ricompreso tra i beneficiari delle agevolazioni anche i soggetti residenti nei territori delle province di Arezzo e Rieti.

 


 

Articolo 1, commi 511-512
(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali e modifica della disciplina dei contributi pluriennali)

 


511. Nello stato di previsione del Mini­stero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla­zione vigente conseguenti all'attualizza­zione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle dispon­ibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare».


 

 

I commi 511 e 512 intervengono sulla disciplina dei contributi pluriennali, al fine di garantire che dall'utilizzo delle risorse relative ad autorizzazioni legislative riguardanti limiti di impegno o contributi pluriennali derivino effetti sui conti pubblici compatibili con gli obiettivi programmati.

La problematica in esame, affrontata ripetutamente nel corso degli ultimi anni, è sostanzialmente connessa con i criteri classificatori della suddetta tipologia di spesa secondo le norme di contabilizzazione dettate dal SEC 95[123].

Il SEC95 prevede che lo Stato, nel caso in cui assuma a proprio carico l’intero ammortamento del mutuo, sia considerato il debitore diretto. Ciò comporta che, nell’anno in cui il mutuo viene stipulato o viene conclusa l’operazione con il sistema finanziario, l’intero ricavato del mutuo grava come spesa sull’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche ed incrementa direttamente lo stock del debito. Qualora invece si tratti di un contributo pluriennale - corrispondente ad un contributo parziale dello Stato che non figura come contraente diretto - la contabilizzazione SEC95 registra la somma per la sola annualità.

 

La legge finanziaria per il 2004 (art. 4, comma 177, legge n. 350 del 2003) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i limiti di impegno[124], iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi:

§      quale contributo pluriennale dello Stato per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;

§      ovvero, nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia compreso nel settore delle amministrazioni pubbliche, quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

 

Lo scopo principale della trasformazione dei limiti di impegno in contributi pluriennali con la previsione di un concorso parziale da parte dello Stato (ai sensi del richiamato comma 177) è stato, in sostanza, di evitare che lo Stato, a seguito dell’autorizzazione di limiti di impegno, potesse di fatto configurarsi come contraente diretto di mutui, con conseguente imputazione nel primo esercizio di attivazione dei relativi effetti sull’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche e sul livello del debito. Con lo strumento del contributo pluriennale, avrebbe dovuto essere computata ai fini dell’indebitamento netto soltanto la quota iscritta in bilancio e corrispondente alla rispettiva annualità.

Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria originario, si pone tuttavia un problema in relazione agli interventi da finanziare comunque mediante l’attivazione di specifici mutui, per i quali i soggetti attuatori non possono concorrere con proprie risorse al pagamento della relativa rata di ammortamento.

In questi casi, “le opere pubbliche o gli altri interventi collegati ai predetti finanziamenti attualmente risultano bloccati”, poiché la loro attivazione implicherebbe un impatto non previsto sui saldi di contabilità nazionale.

Si ricorda infatti che con la direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006[125], sono state impartite le nuove istruzioni operative relative ai contributi pluriennali previsti ai sensi dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, e la concessione di contributi pari all'intero ammontare del costo dell'opera, comprensivo degli oneri di finanziamento, è stata subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, previa verifica dell'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, la direttiva, al punto n), ha stabilito che:

-        la concessione di contribuzioni pari all'intero ammontare del costo dell'opera, comprensivo degli oneri di finanziamento, è subordinata a specifica decretazione del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica; in caso contrario dovrà essere esclusa;

-        nell'ambito degli adempimenti procedurali connessi con la concessione della contribuzione, non devono porsi in essere atti, anche di sola delega all'incasso, dai quali consegua, direttamente o indirettamente, che le eventuali operazioni finanziarie per il finanziamento dell'intervento vengano a risultare classificate secondo i principi contabili per la rilevazione del debito a totale carico dello Stato, con corrispondente accollo del relativo debito. In particolare, le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali non possono rilasciare delega all'incasso di propri crediti per contribuzioni da amministrazioni statali, a garanzia dell'ammortamento di mutui attivati da soggetti esterni all'aggregato delle amministrazioni pubbliche;

-        nell’atto concessivo, l'erogazione della contribuzione dovrà avere un proprio profilo temporale non legato a specifici stati di avanzamento lavori, anche se subordinato - a condizione di revoca e recupero delle contribuzioni già corrisposte - ad adempimenti procedurali di certificazione e monitoraggio della realizzazione degli interventi;

-        le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle statali, potranno rilasciare atti di certificazione della sussistenza di crediti nei propri confronti senza correlata assunzione di obblighi diretti di pagamento a favore di soggetti diversi dal beneficiario.

 

Al fine di risolvere tale situazione, il comma 511 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, della concessione di contributi pluriennali; tale fondo viene utilizzato nell'ambito della procedura di cui al nuovo comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal successivo comma 512.

 

Il Fondo è dotato di 520 milioni di euro per l'anno 2007, in termini di sola cassa. All'utilizzo del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da finanze, da trasmettere alla Corte dei conti, nonché al Parlamento per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Come precisato nella relazione tecnica, la natura del fondo non è quella di uno stanziamento di bilancio, iscritto in termini di competenza e cassa, destinato ad essere ripartito, ma quello di una posta di bilancio iscritta unicamente in termini di cassa, finalizzata a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle operazioni di mutuo attivate con onere a carico dello Stato.

 

Con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 28 febbraio 2007 è stato precisato l’ambito di applicazione del comma 511.

 

Ai sensi di tale circolare, il comma 511 si applica ai contributi pluriennali destinati ad attivare operazioni finanziarie il cui onere di ammortamento, per capitale e interessi, è posto a carico del bilancio dello Stato, sia nel caso in cui i destinatari siano soggetti esterni alla pubblica amministrazione (es. imprese private e pubbliche), sia che si tratti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; in tal caso la condizione è che l’onere sia a totale carico del bilancio dello Stato.

I limiti di impegno autorizzati da leggi pluriennali di spesa, comunque denominati e qualunque sia la modalità di utilizzo, devono essere considerati come “contributi pluriennali” (ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003) e, in quanto tali, rientranti nell’ambito di applicazione del comma 511.

Sono escluse dall’ambito applicativo del comma 511 le operazioni finanziarie basate su contributi pluriennali a carico dello Stato che si sostanziano in contributi “in conto interessi” o in contributi corrispondenti alla sola “quota capitale”.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 511 i contributi pluriennali già destinati ad operazioni finanziarie in cui il rapporto tra l’istituto finanziatore e il beneficiario sia stato perfezionato, mediante contratto di finanziamento formalmente concluso, entro il 31 dicembre 2006, nonché quelli destinati all’attuazione degli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica,di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006[126] (cd. decreto Visco-Bersani), in quanto gli effetti finanziari sono già previsti nei tendenziali di spesa a legislazione vigente su specifica autorizzazione legislativa.

 

Il comma 512 – attraverso una novella all’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), cui aggiunge il comma 177-bis - introduce una specifica procedura per l’utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati da disposizioni legislative, che ricalca quella introdotta dalla citata direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006. La norma trova applicazione con riferimento sia a disposizioni legislative già vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge finanziaria sia a disposizioni che autorizzano contributi pluriennali introdotte dalla legislazione successiva, ivi incluse quelle previste dalla legge finanziaria medesima.

 

Ai sensi della richiamata circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 15 del 2007, il comma 512 trova applicazione indipendentemente dalla circostanza cha la relativa autorizzazione di spesa sia precedente o successiva all’1° gennaio 2007 ovvero che sussistano già decreti ministeriali di concessione dei contributi o di impegno delle risorse di bilancio.

 

In particolare, la norma prevede che l’utilizzo dei contributi pluriennali sia subordinato ad un apposito decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente.

Qualora si ravvisino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, questi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 511.

 

Come specificato nella relazione tecnica, le stime tendenziali indicate nel DPEF 2007-2011 includono - con l'eccezione di alcune forniture militari della difesa[127] (FREMM, EFA, ecc.) - esclusivamente l'impatto connesso al pagamento del contributo pluriennale e non dell'intero importo connesso al mutuo attivabile a fronte dell'autorizzazione di spesa.

L’impatto finanziario sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, nonché sul debito, deve dunque compensato con l’apposito “Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali”, sul quale verrà iscritta - al momento della sua costituzione - una posta, in termini di cassa, equivalente agli effetti finanziari sull’indebitamento netto.

Non sono peraltro noti i dati sul volume di risorse iscritto nel bilancio 2007 corrispondente a contributi pluriennali e sulle relative finalità, nonché sulla quota di contributi che - secondo quanto indicato nella relazione tecnica - risulta attualmente bloccata. I dati sarebbero necessari per valutare l’adeguatezza della dotazione del fondo; un’eventuale insufficienza di tale dotazione comporterebbe infatti l’impossibilità di realizzare interventi già previsti dalla legislazione.

 

La predetta procedura si applica anche alle operazioni finanziarie poste in essere, a valere sui predetti contributi pluriennali, dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (individuate dall’ISTAT nel Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004), il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze (nello specifico, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento del tesoro), all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle suddette operazioni finanziarie ed il relativo ammontare.

 

La citata circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 15 del 2007 ha definito nel dettaglio la procedura per l’autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali.

 


 

Articolo 1, comma 513
(Assunzioni nella Polizia di Stato)

 


513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.


 

 

Il comma 513 autorizza i Corpi di Polizia all’assunzione, entro il 30 marzo 2007, di un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. All’interno di questo contingente sono compresi 1.316 agenti trattenuti in servizio, da ultimo,ai sensi del D.L. 27 settembre 2006, n. 260[128]; tali soggetti sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste dall’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272[129], convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

 

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 260/2006 ha autorizzato l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Tale autorizzazione è espressamente finalizzata alle esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e con la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

La relazione illustrativa del decreto-legge 260/2006 precisava che il provvedimento riguardava 1.316 agenti, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell’articolo 47 della L. 121/1981[130].

Il provvedimento ha riproposto nella sostanza – ampliandone e prolungandone gli effetti – il contenuto del decreto-legge 135/2006[131], convertito in legge nella fase iniziale della presente legislatura, nel quale si prevedeva il trattenimento in servizio, fino al 31 ottobre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 1 del richiamato D.L. 272 del 2005 ha autorizzato (comma 1) l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio (come precisa la relazione illustrativa) per effetto dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 45 del 2005. Inoltre, per tali assunzioni – effettuate in deroga al blocco del “turn-over” disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005 – è stato fissato il limite di spesa massimo pari a 34.676.500 euro a decorrere dal 2006. La relativa copertura è effettuata attingendo al richiamato fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge finanziaria e, per una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006, al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’articolo 3, comma 151, della legge finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350) per far fronte alle esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione. Infine il comma 3 ha assicurato la precedenza, ai fini delle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato autorizzate per l’anno 2006, ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori di determinati concorsi per agente della Polizia di Stato.

 

Agli oneri derivanti da tali assunzioni straordinarie si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro.

 

Si ricorda che il richiamato comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il “blocco del turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Ai fini delle assunzioni dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.


 

Articolo 1, commi 514-516
(Assunzioni per il Corpo dei vigili del fuoco, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza)

 


514. Per l'anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.


 

 

I commi da 514 a 516 recano disposizioni in materia di assunzioni, in deroga alla normativa vigente, per il Corpo dei vigili del fuoco, per l’Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.

 

In particolare il comma 514 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

 

I commi 515 e 516, autorizzano l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza ad effettuare, in aggiunta ai reclutamenti ordinari, reclutamenti straordinari per il 2007, al fine, rispettivamente, di contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata e di contrastare l’economia sommersa ed assicurare la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria.

Le assunzioni vengono disposte in deroga a quanto stabilito dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) che, all’articolo 1, commi 95, ha introdotto per le amministrazioni dello Stato, per le agenzie e per alcuni enti pubblici non territoriali il divieto – salve determinate eccezioni - di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).

 

Più in dettaglio, si ricorda che la legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto, all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie ed alcuni enti pubblici non territoriali[132] una disciplina relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”), prevedendo tuttavia alcune deroghe ed eccezioni[133].

In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311/2004 prevede il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:

-        amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-        agenzie;

-        enti pubblici non economici;

-        enti di ricerca;

-        enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[134].

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico[135].

Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni ed espressamente autorizzate.

Il comma 96 del medesimo articolo unico della legge n. 311/2004 invece reca una deroga di carattere generale al divieto di procedere ad assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il “blocco del turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il comma 97 del medesimo articolo unico della legge n. 311/2004, modificato dal comma 540 della legge finanziaria in esame, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal precedente comma 96 (cfr. infra, la scheda relativa al citato comma 540).

Si consideri infine che la legge finanziaria in esame, oltre alle deroghe di cui ai commi 514-516, contiene una serie di altre deroghe al blocco delle assunzioni (cfr. infra)

 

In particolare, il comma 515 prevede la possibilità, per l’Arma dei carabinieri, per esigenze connesse al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, di effettuare reclutamenti straordinari entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2008. La distribuzione nei vari gradi dei richiamati reclutamenti è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

 

Il comma 516 prevede che il Corpo della guardia di finanza, per esigenze connesse al contrasto dell’economia sommersa e alla garanzia della piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, possa procedere ad effettuare reclutamenti straordinari entro i medesimi limiti di spesa previsti dal comma precedente per l’Arma dei carabinieri. La distribuzione nei vari gradi dei richiamati reclutamenti è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e della finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

 


 

Articolo 1, commi 517-518
(Reclutamento magistrati)

 


517. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

518. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi 517 e 518 prevedono una deroga alla disciplina del blocco delle assunzioni in magistratura, stabilita dalla legge finanziaria 2005 (L. 31 dicembre 2004, n. 311).

L’art. 1, comma 95, della indicata legge 311/2004 ha previsto, infatti, il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione per il triennio 2005-2007 introducendo, peraltro, specifiche eccezioni. Il blocco è stato esteso anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico (dunque non "contrattualizzati"):

§      i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§      gli avvocati e procuratori dello Stato;

§      il personale militare e le Forze di polizia di Stato, compreso il personale dirigente, quello ad esso collegato ed il personale in ferma volontaria;

§      il personale della carriera diplomatica;

§      il personale della carriera prefettizia;

§      i dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Il comma 517 autorizza per l’anno 2007, in deroga alla citata disposizione della legge finanziaria 2005, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro per l’anno 2008.

 

Il comma 518, sulla base di analoga deroga, autorizza per il 2007 il reclutamento di magistrati amministrativi, contabili, avvocati e procuratori dello Stato; il relativo limite di spesa è fissato in 1,370 milioni di euro per il 2007 ed in 5,671 milioni di euro per il 2008. La ripartizione di dette assunzioni è affidata ad un D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La deroga è riferita al solo anno 2007 in quanto, come accennato, il citato blocco delle assunzioni dovrebbe terminare al termine del prossimo anno.

Peraltro, la rimozione del blocco del turn-over non sarà illimitata. Il comma 103 dell’art. 1 della stessa finanziaria 2005 ha, infatti, previsto che le amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001[136]) - a decorrere dall’anno 2008 - possano procedere ad assumere personale a tempo indeterminato, dopo aver esperito le procedure di mobilità. Il turn over viene tuttavia consentito solo entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.

Ora, ad integrare tale disciplina interviene il comma 523 dell’art, 1 della legge finanziaria 2007 in illustrazione; tale disposizione prevede, per il biennio 2008-2009, che le pubbliche amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Tale limite si applica anche alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) quindi anche alle assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché a quelle degli avvocati e procuratori dello Stato.

 


 

Articolo 1, commi 519 e 521
(Stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

 


519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizza­zione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

(omissis)

521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.


 

 

Il comma 519, in attuazione di quanto preannunciato dal Governo nel DPEF 2007-2011 con riferimento alla stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, prevede una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti (per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni interessate dalla stabilizzazione,cfr. infra).

In particolare, si dispone che, per l’anno 2007, una quota pari al 20% dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (cfr. supra, la scheda relativa ai commi 514-516), sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

consegua il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Viene precisato, inoltre, che la disposizione in esame riguarda il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

Si ricorda che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, appare costante l’affermazione secondo cui il concorso pubblico rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa (tra le tante, sentenze. n. 1 del 1999, nn. 34 e 205 del 2004, n. 190 del 2005, n. 363 del 2006). Va altresì considerato che la giurisprudenza costituzionale afferma anche che il principio del concorso pubblico non è incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell’amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.

L’orientamento della Corte costituzionale è ben riassunto nella sentenza n. 34 del 20 gennaio 2004, della quale si riporta di seguito uno stralcio ove, tra l’altro, si richiamano alcune antecedenti pronunzie in materia. <<Questa Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

La Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002).

In particolare la Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò “fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione" (sentenza n. 141 del 1999[137]).

Solo in peculiari ipotesi la Corte ha ritenuto legittime procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato (cfr. sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002).

In tali ipotesi, peraltro, la Corte, dopo avere confermato l'indirizzo interpretativo sopra ricordato, ha ritenuto non irragionevoli tali previsioni in considerazione della specificità delle fattispecie in questione, e comunque coerenti con il principio del buon andamento>>.

 

Si consideri che la procedura di stabilizzazione prevista dal comma in esame sembrerebbe riguardare le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 95 della legge n. 311/2004 (amministrazioni dello Stato, agenzie ed alcuni enti pubblici non territoriali), le quali peraltro possono accedere alle risorse del Fondo di cui al comma 96 del medesimo articolo per effettuare delle assunzioni in deroga allo stesso divieto.

Più specificamente, si tratta delle seguenti amministrazioni:

-       amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-       agenzie, comprese le agenzie fiscali;

-       enti pubblici non economici;

-       enti di ricerca;

-       università;

-       enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[138].

 

Si consideri che il comma 526 della legge in esame attribuisce alle medesime pubbliche amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di procedere ad ulteriori stabilizzazioni con riferimento al personale non di ruolo in possesso dei requisiti di cui al comma 519.

Invece una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale non di ruolo delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è contenuta nel comma 558 della legge in esame (cfr. infra).

 

Il comma in esame prevede inoltre che le predette amministrazioni,nelle more delle procedure di stabilizzazione, sono autorizzate a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato (in possesso requisiti di cui sopra) in servizio al 31 dicembre 2006, e prioritariamente - per le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza -degli ufficiali in ferma prefissata.

 

I periodi quarto e quinto del comma in esame prevedono una disciplina specifica per la stabilizzazione dei vigili del fuoco.

In particolare con tali disposizioni si prevede che, “nei limiti del presente comma”[139], la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139[140], da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. La definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione viene demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.

Si ricorda che un’ulteriore disposizione relativa alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco per gli anni 2008 e 2009 è contenuta nel comma 526.

Infine, si dispone che le assunzioni di cui al comma in esame siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere delle pubbliche amministrazioni devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito DPCM.

 

Il comma 521 dispone che le modalità di assunzione, per la stabilizzazione del personale, di cui al precedente comma 519 devono applicarsi anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - si tratta di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato via via prorogati nel corso degli anni - purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 519.

 

Si ricorda che i commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato. Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti[141]:

-       Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, Agenzia del territorio: tali amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) (comma 237, primo periodo);

-       Ministero dell’economia e delle finanze: tale amministrazione può avvalersi del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 (comma 237, secondo periodo);

-       Ministero della giustizia: tale amministrazione, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro (comma 238);

-       Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL: gli enti e organi richiamati possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dagli stessi stipulati. In particolare, per quanto concerne gli enti previdenziali, la proroga concerne i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti (comma 239);

-       Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT): tale agenzia può continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia (comma 240, primo e secondo periodo);

-       CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione): tale organismo è autorizzato a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005, con oneri che continuano a fare carico sul bilancio del Centro (comma 240, terzo e quarto periodo);

-       Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): l’ente è autorizzato a continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005, con oneri che continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente (comma 241);

-       Corpo forestale dello Stato: tale amministrazione può continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005 (comma 242).

 

Per tale personale resta fermo che al relativo onere si provvede mediante il Fondo previsto dall’articolo 1, comma 251, della medesima L. 266/2005.

Viene fatta salva per il restante personale (è da intendersi: il personale che non possiede i requisiti di cui al precedente comma 519) l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 249, della L. 266/2005.

 

Si ricorda che il comma 247 della L. 266/2005 prevede che le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati dai commi da 237 a 242 - Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato – possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte. Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.

Il secondo periodo del comma 247 pone un criterio per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate: si prevede che vengano considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo[142].

Il terzo periodo del comma 247 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Alla ripartizione del contingente si procederà con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001[143].

Il comma 248 prevede l’invio preventivo della copia del bando dei concorsi autorizzati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle amministrazioni interessate.

Il comma 249 chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al “blocco del turn over” di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.

Le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi sono così stabilite (comma 250):

-       le amministrazioni interessate predisporranno i piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247;

-       i piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, saranno poi approvati con apposito DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

 

Il comma 251 prevede la costituzione di un apposito Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 250. Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.

A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247 (comma 252).

Infine il comma 253 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni recate dai commi da 247 a 252.

 


 

Articolo 1, comma 520
(Stabilizzazione del personale degli enti di ricerca)

 


520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Diparti­mento della Ragioneria generale dello Stato.


 

 

Il comma 520, per l’anno 2007, dispone la costituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un apposito Fondo, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, che è destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al precedente comma 519 (cfr. supra), nonché all'assunzione dei vincitori di concorso.

Lo stanziamento del Fondo è pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

 

All’utilizzazione del Fondo e quindi all’assegnazione delle risorse in esso stanziate si provvede con D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti sugli enti di ricerca, su proposta della Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) di concerto con il Ministero dell’economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Si evidenzia che il comma in esame non provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le due finalità a cui le medesime sono destinate (stabilizzazione del personale e assunzione dei vincitori di concorso), attribuendo pertanto tale compito al D.P.C.M. relativo all’utilizzazione del Fondo.

 

Si ricorda infine che il comma 643 della legge in esame autorizza gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, perché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente.

 


 

Articolo 1, comma 522
(Assunzioni da parte del Corpo forestale dello Stato)

 


522. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 522 autorizza il Corpo forestale dello Stato, al fine di potenziare l’attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della L. 30 dicembre 2004, n. 77[144].

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 77/2004 ha autorizzato il Corpo forestale dello Stato ad assumere, in deroga al “blocco delle assunzioni” previsto dall'articolo 3, comma 53, della L. 350/2003 (legge finanziaria 2004), il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali.

 

Si osserva che l’inciso “ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”, con riferimento all’attività di sorveglianza svolta dal Corpo forestale dello Stato, non è di chiara lettura. Difatti tale articolo disciplina la gestione delle aree protette marine e al comma 7 attribuisce espressamente l’attività di sorveglianza in tali aree alle Capitanerie di porto (nonché alle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette).

Sarebbe stato più corretto far riferimento invece all’articolo 21 della medesima L. 394/1991, che al comma 2 disciplina appunto la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale.

 

Più in dettaglio si ricorda che l’articolo 21, comma 2 della L. 394/1991 prevede che la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Corpo forestale dello Stato e che per l’espletamento di tali compiti (oltre che degli altri compiti attribuiti al Corpo dalla medesima legge) con apposito D.P.C.M. siano individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi. Il medesimo articolo 21, comma 2, all’ultimo periodo precisa poi che l’attività di sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi del precedente articolo 19, comma 7, cioè come detto dalle Capitanerie di porto nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

 

L’autorizzazione in questione è concessa in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni di cui all’articolo 1, comma 95, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005): cfr. supra, la scheda relativa ai commi 514-516.

 

All’onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 2,2 milioni per l’anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede tramite corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 7, della L. 36/2004, con particolare riferimento ai fondi di cui al D.Lgs. 227/2001.

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 7, della L. 36/2004 prevedeva che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro.

Si prevedeva inoltre che al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato si provvedesse nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e che al relativo onere si provvedeva, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs n. 227/2001[145] e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs. 228/2001[146].

 


 

Articolo 1, comma 523
(Limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
per gli anni 2008 e 2009)

 



523. Per gli anni 2008 e 2009 le ammi­nistrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes­sive modificazioni, possono proce­dere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessi­vamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi­cazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.


 


 

Il comma 523 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

enti pubblici non economici;

enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[147].

 

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente[148].

Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide, dettando limiti più restrittivi, sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni su indicati, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311 del 2004 prevedeva che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Si evidenzia che tra le amministrazioni cui si applica il comma 103 della L. 311/2004 sono ricomprese anche tutte le amministrazioni di cui al comma 523 in esame.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

 

Si consideri peraltro che il successivo comma 537 della legge in esame (cfr. la relativa scheda) provvede a novellare il comma 103 della L. 311/2004, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.

 

Pertanto, per il combinato disposto del comma 523 della legge in esame e del comma 103 della legge n. 311/2004 (così come modificato dal comma 537 della legge in esame), le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici egli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato:

§      per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

Si consideri però che il comma 526 (alla cui scheda si rinvia) attribuisce alle medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal comma 523, procedendo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

§      a partire dall’anno 2010 entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Il secondo periodo del comma 523 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001.

Invece le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 266/2004.

 

La legge n. 331/2000, recante Norme per l’istituzione del servizio militare professionale, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata. L’articolo 25, in particolare, riguarda la disciplina temporanea dell’accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005. Il comma 1, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 332/1997, riserva gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti la possibilità di partecipazione ai relativi concorsi.

Se gli ulteriori posti disponibili derivano da incrementi degli organici, il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che i relativi concorsi siano riservati, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile; e, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), a favore dei volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo.

Per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 17 della stessa legge 226. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di cui al comma 1, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco, prevista dal già citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996[149].

Il comma 5, infine, contiene disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dalla legge (quattro anni), rispetto al sistema precedente (tre anni). Si dispone, quindi, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, per la copertura dei posti di appuntato e carabiniere, e di appuntato e finanziere del Corpo della guardia di finanza, relativi all'anno 2009, e dei posti di agente e assistente della Polizia di Stato, agente e assistente del Corpo forestale, agente e assistente del Corpo di polizia penitenziaria, relativi all'anno 2010, siano indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del già citato D.P.R. n. 332/1997, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

 


 

Articolo 1, comma 524
(Disposizioni sui segretari comunali e provinciali)

 


524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso- concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.


 

 

La disposizione del comma 524 autorizza l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali a bandire un corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, dimezzando contestualmente i termini di svolgimento del corso stesso e del tirocinio successivo.

In deroga alle norme vigenti, la durata del corso-concorso di formazione è pertanto ridotta a nove mesi (rispetto ai diciotto previsti dall’art. 13, co. 2, del D.P.R. 465/1997[150]); il corso è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi (anziché di sei) presso uno o più comuni. Durante il corso, i partecipanti sono sottoposti ad una verifica finalizzata ad accertarne l’apprendimento (l’art. 13, co. 6, del D.P.R. citato stabilisce invece che le verifiche siano effettuate con cadenza semestrale).

 

La disposizione è finalizzata ad accelerare le procedure per il reclutamento di un congruo numero di segretari, in quanto al momento circa 500 Comuni risultano privi di segretario.

Con il DPR 28 aprile 2006[151] l’Agenzia è stata autorizzata ad assumere 124 unità di personale comprensive: dei segretari che hanno richiesto la permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno di età; di coloro che sono stati iscritti all’albo con deliberazione n. 283/2003 a seguito dell’espletamento del 1° corso-concorso per l’accesso in carriera (COA I) ma che a tutt’oggi non hanno assunto la titolarità di alcuna sede di segreteria; di coloro che risultano aver superato il 2° corso-concorso per l’accesso in carriera (COA II), ed infine di alcune unità iscritte all’albo in attesa di prima nomina e già oggetto di individuazione, da parte di un sindaco, quali segretari titolari di sede.

Ai sensi del citato DPR 28 aprile 2006, l’autorizzazione ad assumere segretari è stata adottata, da un lato, in considerazione del fatto che “all’atto dell’effettiva assunzione dei segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico dell’ente territoriale con il quale verrà ad instaurarsi il rapporto di servizio, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, dall’altro, in riscontro alla “richiesta dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali al fine di assicurare la presenza dei predetti segretari comunali in tutti i comuni che si trovano ad operare in condizioni di estrema difficoltà, anche in considerazione che il numero dei segretari comunali in posizione di disponibilità si è notevolmente ridotto”.

 

L’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale avviene per corso-concorso ed è regolato dall’art. 13 del D.P.R. 465/1997. Sono iscritti all'Albo nazionale dei segretari, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, che abbiano ottenuto a tal fine l’abilitazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL), ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. L’abilitazione viene rilasciata al termine del corso-concorso per l’abilitazione all’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali (CO.A).

Il corso-concorso ha una durata di diciotto mesi residenziali, più sei mesi di tirocinio pratico da effettuare presso uno o più Comuni. Ai partecipanti viene erogata una borsa di studio non superiore al 50% del trattamento economico dei segretari di prima nomina. Al corso-concorso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo, in relazione alle esigenze di immissione all’albo dei segretari comunali e provinciali[152]. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla formazione della graduatoria dei partecipanti ai corsi. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.

Si ricorda che fino alla prima nomina e presa di servizio presso un ente, coloro che conseguono l’abilitazione per l’accesso alla carriera dei segretari risultano quali meri “iscritti” all’albo, non configurandosi alcuna assunzione a tempo indeterminato poiché, in questa fase, il rapporto di lavoro non si è ancora costituito, non realizzandosi prestazioni lavorative da assolvere e correlate retribuzioni da corrispondere, né oneri finanziari da sostenere da parte dell’Agenzia o degli enti. Una volta assunta la titolarità di un ente, la retribuzione è a carico di quest’ultimo[153]. I segretari infatti hanno un particolare status giuridico in quanto sono titolari, al tempo stesso, di un rapporto di lavoro con l’Agenzia e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente comunale o provinciale presso cui sono nominati. Pertanto il loro trattamento economico è interamente posto a carico degli enti effettivamente destinatari della prestazione lavorativa, sul cui bilancio gravano i relativi oneri.

 

Dopo la riforma complessiva, nel 1997, della disciplina concernente i segretari comunali sono stati banditi due corsi-concorso per il conseguimento dell’abilitazione richiesta per l’accesso alla carriera dei segretari: il primo, per 130 borsisti ai fini dell’iscrizione nell’Albo di 100 segretari comunali, nel 1998[154]; il secondo, per un pari numero di borsisti, nel 2000[155]. Quest’ultimo corso-concorso ha avuto inizio il 5 luglio 2004; le procedure sono state ultimate nel luglio 2006 con l’approvazione, da parte del consiglio nazionale di amministrazione dell’Agenzia, della graduatoria finale, così come predisposta dalla SSPAL con il provvedimento n. 87 del 19 luglio 2006, dei 90 partecipanti ai fini del rilascio dell’abilitazione di cui all’art. 98, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 


 

Articolo 1, comma 525
(Assunzioni di agenti di polizia penitenziaria)

 


525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.


 

 

Il comma 525 prevede che le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria possano essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della L. 356 del 2000[156] e dell'articolo 50 L. 388 del 2000[157], anche se cessati dal servizio.

 

Si ricorda che l’articolo 6 della L. 356/2000, ha autorizzato per l'anno 2001 l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria.

Invece l’articolo 50 della L. 388/2000 ha fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002 il contingente degli ausiliari di leva da assumere a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria.

 

Le assunzioni autorizzate dal comma in esame possono essere effettuate nel limite di 500 unità di personale e in ogni caso entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

Viene precisato inoltre che le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono man mano riassorbite per effetto dei passaggi del personale del relativo ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori.

Inoltre, salve le procedure di autorizzazione di cui al successivo comma 536 (cfr. infra), si attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di dettare la disciplina di attuazione della norma in esame e in particolare definire i requisiti e le modalità per le assunzioni autorizzate dal comma in esame nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 443/1992 che recano la vigente disciplina in materia di corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria.

 


 

Articolo 1, commi 526-527
(Stabilizzazioni e assunzioni di personale per gli anni 2008 e 2009)

 


526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

527. Per fronteggiare indifferibili esi­genze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 526 attribuisce alle medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 (cfr. supra)[158] la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523.

 

Si ricorda che il comma 523 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

In particolare il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519[159] nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il comma 526 prevede inoltre una specifica disciplina per la stabilizzazione dei vigili del fuoco.

Si prevede quindi che, nel limite del medesimo contingente di personale di cui sopra, è autorizzata la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma in esame demanda altresì la definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Si ricorda che un’ulteriore disposizione relativa alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’anno 2007, è prevista al comma 519 della legge in esame.

 

Il comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al comma 523, non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dai commi da 513 a 543, a procedere ad ulteriori assunzioni (dovrebbe intendersi: “di personale a tempo indeterminato”), per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza.

Si dispone che tali assunzioni siano effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

 


 

Articolo 1, comma 528
(Conversione dei contratti di formazione-e lavoro
nelle pubbliche amministrazioni)

 


528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.


 

 

Il comma 528 autorizza le pubbliche amministrazioni, a decorrere dell’entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2007), all’attuazione delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro (CFL) già prorogati dall’articolo 1, comma 243 della legge 266/2005 o comunque in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

 

Si ricorda che la proroga di tali contratti è stata più volte disposta nelle recenti leggi finanziarie (da ultimo dal citato articolo 1, comma 243, della legge n. 266/2005) per l’impossibilità di procedere alla stabilizzazione del relativo personale a causa del “blocco del turn over”.

Più in particolare il comma 243 della legge n. 266 prevede che sia mantenuto in servizio, fino al 31 dicembre 2006, il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e avendo superato le previste prove selettive, non può comunque essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni. Inoltre, lo stesso comma, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), precisa che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, possano essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

 

Il comma in esame prevede inoltre che, nell’attesa dell’espletamento delle procedure di conversione dei CFL, i medesimi contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

 


 

Articolo 1, comma 529
(Riserva di posti nelle assunzioni a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni)

 


529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.


 

 

Il comma 529 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle pubbliche amministrazioni indicate al comma 523 (cfr. supra)[160], una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni[161].

Più in particolare le amministrazioni pubbliche in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

siano stati titolari di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, con la rispettiva amministrazione procedente;

abbiano svolto mansioni funzionali alle esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio della medesima amministrazione procedente.

 

Il comma in esame precisa che le assunzioni a tempo determinato comunque devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dall’articolo 36, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 e dal successivo comma 538.

 

L’articolo 36, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono instaurare rapporti a tempo determinato o altri rapporti di lavoro flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

 

Una analoga riserva nell’ambito della stipula di nuovi contratti a tempo determinato è prevista dal successivo comma 560 con riguardo alle regioni e agli enti locali (cfr. la relativa scheda).

 


 

Articolo 1, comma 530
(Personale delle agenzia fiscali)

 


530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanzia­ria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanzia­ria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.


 

 

Il comma 530 dispone che una quota parte delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell’amministrazione economico finanziaria – da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - debba essere destinata alle agenzie fiscali, al fine espresso di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché l’attività di monitoraggio e di contenimento della spesa.

Le modalità di reclutamento del personale dell’amministrazione economico finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali, saranno definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. 203/2005[162].

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. 203/2005 dispone, con riferimento all’assunzione di personale prevista dal periodo precedente del medesimo articolo, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito del contingente massimo di personale da assumere, sono determinate le quote di personale assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonché destinate all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, compresa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate ovvero di ricorrere alla mobilità.

 


 

Articolo 1, comma 531
(Incentivi economici al personale dell’amministrazione
economica e finanziaria)

 


531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «attività di controllo fiscale,» sono inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconosci­mento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,»;

b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le seguenti: «, per l'amministra­zione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva compe­tenza,»;

c) le parole: «con effetto dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento».


 

 

Il comma 531 prevede modifiche all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 79/1997[163], che reca disposizioni per il potenziamento dell’attività di contrasto dell'evasione fiscale e dell’attività di controllo dell’andamento della finanza pubblica tramite l’attribuzione di appositi incentivi economici al personale in servizio presso gli uffici adibiti alle medesime attività subordinatamente al conseguimento dei definiti obiettivi di produttività.

In particolare, in seguito alle modifiche introdotte con la lettera a), si dispone che affluisce agli appositi fondi destinati all’incentivazione del personale dell’amministrazione economica e finanziaria adibiti agli uffici che svolgono le su menzionate attività anche una quota percentuale dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano condotto al disconoscimento di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta.

Con le modifiche di cui alle lettera b) si specifica che il previsto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che determina l’entità delle misure percentuali delle risorse che affluiscono ai predetti fondi volti all’incentivazione del personale, deve stabilire tali misure percentuali distintamente per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione alle risorse di rispettiva competenza.

In seguito alle modifiche di cui alla lettera c) e d) si prevede che:

§      il menzionato decreto determina per gli anni 2004 e 2005 le misure percentuali delle risorse che affluiscono ai predetti fondi in modo da assicurare la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema;

§      a decorrere dall’anno 2006 le stesse misure percentuali sono determinate annualmente in modo da destinare alle medesima finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10%.

 


 

Articolo 1, comma 532
(Esclusione del personale delle agenzie fiscali dalla soppressione delle indennità di trasferta)

 

532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al personale delle agenzie fiscali».

 

 

Il comma 532 provvede a novellare il comma 213-bis della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), in modo da estendere anche al personale delle agenzie fiscali la non applicazione delle disposizioni di cui al comma 213 della medesima legge n. 266/2005 recanti la soppressione di una serie di indennità di trasferta per il personale statale.

 

Si ricorda, al riguardo, che il comma 213 della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), novellato dall’articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005[164], ha soppresso per il personale statale una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale.

Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:

-        le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 417/1978);

-        le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1 del DPR n. 513/1978);

-          le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’art. 14 della Legge n. 836/1973);

-        l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’art. 8 del D.Lgs.Lgt. n. 320/1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.

A livello pattizio, lo stesso comma provvede a sopprimere le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica[165].

 

Il comma 213-bis, inserito dal citato articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005 e modificato dall’articolo 36-bis, comma 9 del decreto legge n. 223 del 2006, prevedeva la non applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 213, relative alla soppressione delle indennità di trasferta, al personale delle Forze armate e di polizia e al personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.

 

Si consideri che una previsione analoga a quella in esame è contenuta nel comma 600 con riferimento al personale ispettivo dell’ENPALS e dell’IPSEMA (cfr. la relativa scheda).

 


 

Articolo 1, comma 533
(Riduzione del premio di concentrazione)

 

533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007.

 

 

Il comma 533 riduce di 500.000 euro per l’anno 2007 il premio di concentrazione in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, previsto dall’articolo 2, comma 4, del D.L. 106/2005[166].

I fondi stanziati dal richiamato D.L. ammontano a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007 e sono destinati ai premi per le imprese partecipanti processi di concentrazione ovvero di aggregazione che rientrino nella definizione comunitaria di microimprese e di piccole e medie imprese, secondo la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003[167].

Il premio di concentrazione previsto dal decreto-legge 196/05 consiste in un credito d’imposta- utilizzabile esclusivamente in compensazione - a decorrere dal periodo d’imposta nel quale interviene l'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3[168]. All’agevolazione sono applicabili le norme sul premio di concentrazione previste dal D.L. 35/05[169].

Ai fini dell'attribuzione del contributo sono necessarie le seguenti condizioni:

a)       il processo di concentrazione/aggregazione deve essere completato, avuto riguardo agli effetti civili, entro i ventiquattro mesi successivi alla data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato UE. Ciò implica che l'operatività del premio è subordinato al parere favorevole della Commissione UE, a cui dovrà essere notificato il provvedimento;

b)       la concentrazione/aggregazione deve avere una durata pari almeno a tre anni;

c)       le imprese che partecipano al processo di concentrazione/aggregazione devono rientrare comunque nella definizione comunitaria di microimpresa di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE sopra menzionata;

d)       tutte le imprese partecipanti al processo di concentrazione/aggregazione devono avere esercitato attività omogenee nei due precedenti periodi d’imposta alla data in cui è ultimato il processo stesso;

e)       tutte le imprese partecipanti al processo di concentrazione/aggregazione devono essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

Il premio di concentrazione previsto dal D.L. 106 ricalca le agevolazioni introdotte dal D.L. 35/05; tuttavia non riprende le disposizioni relative alla definizione di “concentrazione”, ed inoltre prevede un calcolo del premio su basi e con metodo diverso da quello del citato D.L. 35.

Infatti, il comma 2 dell’art. 2 che determina la misura del premio di concentrazione, ai fini del computo del credito d'imposta, prevede quanto segue:

-        vanno sommati i valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate agli effetti dell’IRAP da tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o all’aggregazione;

-        a tale somma va sottratto il valore della produzione netta maggiore tra quelli dichiarati a fini IRAP da ciascuna delle imprese suddette;

-       sull'importo così risultante, occorre infine calcolare il 10 per cento.


 

Articolo 1, comma 534
(Proroga dei comandi del personale di Poste italiane S.p.a.)

 

534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

 

 

Il comma 534dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale della società Poste italiane Spa, da ultimo prorogati al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005).

 

In proposito, si ricorda che le ultime leggi finanziarie hanno prorogato, di anno in anno, i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Tali comandi sono stati infatti prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e da ultimo, come detto, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

 

La proroga di cui al comma in esame, al contrario di quelle previste dalle precedenti leggi finanziarie, non riguarda il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

Si consideri, tuttavia, che la proroga al 31 dicembre 2007 dei comandi del personale appartenente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stata successivamente prevista dall’articolo 1, comma 6-quater del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[170], recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17[171].

 


 

Articolo 1, comma 535
(Proroga di rapporti di collaborazione presso l’ISTAT)

 

535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

 

 

Il comma 535 modifica l’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo del decreto-legge n. 203 del 2005[172], con riferimento al termine fino a cui l’ISTAT può prorogare i contratti di collaborazione stipulati entro la data del 30 settembre 2005 e finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

 

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 10-bis citato, al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, autorizza l’ISTAT a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali,autonomie funzionali e loro associazioni, prevedendo che tale società può avvalersi sia di rapporti di lavoro dipendente privato sia di collaborazioni. Si prevede che il personale impiegato per le medesime finalità presso l’ISTAT, le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla medesima società possa transitare presso quest’ultima per trasferimento di attività.

Inoltre, il quinto periodo del comma 5 consentiva all’ISTAT di prorogare fino alla costituzione della società di cui sopra e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 i contratti di collaborazione stipulati entro la data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

 

Con la modifica prevista dal comma in esame si dispone che i menzionati rapporti di collaborazione di cui si avvale l’ISTAT possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2007.

 


 

Articolo 1, comma 536
(Modalità procedurali per le assunzioni e proroga di validità delle graduatorie concorsuali)

 


536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.


 

 

Il comma 536 dispone una apposita procedura per l’autorizzazione delle assunzioni previste dai commi 523, 526, 528 e 530 (cfr. supra).

In particolare si prevede che tali assunzioni debbano essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001[173], sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri.

 

Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale)[174].

Inoltre, il comma in esame proroga al 31 dicembre 2008 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, già prorogato dall’articolo 1, comma 100, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005),per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

 

Si ricorda più in dettaglio che il comma 100 della L. 311/2004 ha previsto la proroga di un triennio del termine relativo alla validità delle graduatorie concorsuali per le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni di personale per gli anni 2005, 2006 e 2007.

In precedenza analoghe disposizioni di proroga (ma per un anno) erano state previste dall’articolo 34, comma 12, primo periodo della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) e dall’articolo 3, comma 61 della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

 

Si consideri che la normativa vigente, in particolare l’articolo 20, comma 3, della L. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000) prevede, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[175], che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, è elevata da 18 a 24 mesi.

Tale modifica è intervenuta sull’articolo 3, comma 22, della L. 537/1993[176], che invece prevedeva un’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili[177].

Una disciplina specifica è prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000[178], che prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili. Viene specificato inoltre che la possibilità di utilizzare le graduatorie non riguarda i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso cui si riferiscono le medesime graduatorie.

 


 

Articolo 1, comma 537
(Assunzioni di personale a tempo indeterminato
a decorrere dall’anno 2010)

 

537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

 

 

Il comma 537 provvede a novellare il comma 103 della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), relativo alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.

 

Si ricorda che il citato comma 103 prevedeva che, a decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001[179] e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto[180] potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Pertanto, a seguito della novella di cui al comma in esame, per le medesime amministrazioni il turn over del personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente viene consentito dal 2010, anziché dal 2008.

 

Si evidenzia che la modifica disposta dal comma in esame va posta in relazione con il comma 523 (cfr. la relativa scheda), ai sensi del quale le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Per le regioni e gli enti locali, invece, la disciplina relativa alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2007-2009 è contenuta nei commi da 557 a 562 della legge in esame (cfr. la relativa scheda).

 


 

Articolo 1, comma 538
(Possibilità per le pp.aa. di avvalersi di rapporti di lavoro flessibili)

 

538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

 

 

Il comma 538 restringe ulteriormente (rispetto alla vigente normativa) la possibilità per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed alcuni enti pubblici (cfr. infra) di avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”, modificando la previsione di cui al comma 187 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

 

Si ricorda che il comma 187 della legge n. 266/2005 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa[181], solo entro il limite del 60% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

Più specificamente, tale norma è diretta:

-        alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-        alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;

-        agli enti pubblici non economici;

-        agli enti di ricerca;

-        alle università;

-        agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[182].

 

Il medesimo comma 187 precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[183]. Gli enti ed istituti sono i seguenti:

-        enti di ricerca;

-        Istituto superiore di sanità;

-        Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-        Agenzia per servizi sanitari regionali;

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia spaziale italiana;

-        Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;

-        CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);

-        Università;

-        Scuole superiori ad ordinamento speciale;

-        Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

Si ricorda inoltre che l’art. 36, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono instaurare rapporti a tempo determinato o altri rapporti di lavoro “flessibili” solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

 

Si consideri che la circolare del 15 luglio 2004, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica, ha fornite alcune indicazioni relative all’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative da parte delle pubbliche amministrazioni, specificamente per quanto concerne i presupposti e i limiti alla stipula dei contratti, gli aspetti relativi all'oggetto degli incarichi e agli elementi caratteristici del rapporto che lo differenziano rispetto al lavoro subordinato, il regime fiscale e previdenziale nonché l’autonomia contrattuale.

Relativamente ai presupposti, la circolare evidenzia la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, in quanto in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (articoli 51 e 97 della Costituzione).

L’affidamento dell’incarico a terzi, quindi, può avvenire solamente nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Da ciò l’impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.

La circolare, inoltre, nell'affermare la possibilità di prorogare il contratto ove ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale questo è stato posto in essere, evidenzia altresì l'illegittimità di una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi, in quanto la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna - e nello specifico di collaborazione coordinata e continuativa - deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l’amministrazione necessita dell’apporto di apposite competenze professionali.

Per quanto concerne il contenuto della prestazione, la circolare afferma che, in sostanza, il vero criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame “può essere individuato nella mancanza del vincolo di subordinazione, come risulta invece disciplinato negli articoli 2094, 2086 e 2104 del codice civile”.

In ordine alle caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa, sempre la circolare sottolinea che esse risiedono, oltre alla mancanza del vincolo di subordinazione, nell’autonomia nell’eseguire la prestazione e nell’impossibilità di applicare automaticamente gli istituti tipici del lavoro subordinato, quali l’obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia contrattuale, non potendo andare contro le disposizioni riguardanti l’assunzione dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (quale sarebbe l’automatica conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come avviene per il settore privato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 276 del 2003), la circolare afferma che “la tutela attualmente accordabile al collaboratore delle amministrazioni pubbliche, nel caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, non potrà mai determinarsi la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma potrà estrinsecarsi esclusivamente in forma risarcitoria e cioè nei limiti di cui all’art. 2126 c.c. (e solo qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale). In tal caso, si potrebbe certamente configurare una responsabilità amministrativa del dirigente che ha stipulato il contratto di co.co.co illegittimo, con addebito del danno erariale verificatosi”.

 

In sostanza il comma in esame comporta un abbassamento del limite entro cui le amministrazioni richiamate possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”, portandolo dal 60% al 40% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003[184].

 


 

Articolo 1, comma 539
(Soppressione del Fondo per la mobilità nelle pp.aa.)

 

539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

 

 

Il comma 539 dispone la soppressione dell’apposito Fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni, di cui ai commi 228 e 229 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)[185].

 

I commi 228 e 229 della legge n. 266/2005 recavano disposizioni volte a favorire ed incentivare le procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni, al fine di rendere più efficiente e razionale la distribuzione tra i vari uffici delle risorse umane (e quindi la relativa gestione).

In particolare, con il comma 228 si prevedeva la costituzione di un Fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

Destinatarie del suddetto Fondo erano le pubbliche amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca ed enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[186], a condizione che avessero attivato procedure di mobilità di personale di livello non dirigenziale, attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%.

Il successivo comma 229 demandava la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo ad un D.P.C.M., su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 1° marzo 2006.

Lo stesso comma, inoltre, condizionava l’assegnazione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, all’”effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità”.


 

Articolo 1, comma 540
(Assunzione prioritaria di personale in specifiche
amministrazioni pubbliche)

 


540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;

h-quater) del personale dell'Ente nazio­nale per l'aviazione civile;

h-quinquies) del personale di magi­stratura della giustizia amministrativa».


 

 

Il comma 540 reca un’integrazione dell’elenco delle categorie di personale di cui è prevista l’assunzione prioritaria ai sensi dell’articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), in deroga al “blocco delle assunzioni” disposto, per il triennio 2005-2007, dall’articolo 1, comma 95 della medesima legge per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed alcuni enti pubblici non territoriali[187].

 

Si ricorda che il comma 96 della legge n. 311/2004 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni disposto dal comma 95 della medesima legge: le amministrazioni per le quali è previsto il “blocco del turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008[188].

Il comma 97 della medesima legge, così come successivamente modificato, indica le priorità da osservare per le assunzioni in deroga autorizzate dal comma precedente.

In particolare (considerando l’elencazione precedente all’integrazione disposta dalla legge finanziaria 2007), deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:

-        degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;

-        del personale del settore della ricerca;

-        del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[189];

-        dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;

-        del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

-        dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;

-        dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

-        del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

-        dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

 

Il comma in esame aggiunge le seguenti ulteriori categorie di personale all’elencazione di cui all’articolo 1, comma 97della legge n. 311/2004:

§      personale necessario alla copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio;

§      personale del Ministero degli affari esteri;

§      personale dell’ENAC;

§      personale di magistratura della giustizia amministrativa.

 


 

Articolo 1, comma 541-543
(Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni
e di dotazione organica)

 


541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

543. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.


 

 

Il comma 541 proroga al 30 aprile 2007 il termine per procedere, da parte delle amministrazioni interessate, alle assunzioni autorizzate per l’anno 2006 dal D.P.R. 28 aprile 2006[190] in deroga alla disciplina del “blocco delle assunzioni” di cui ai commi 95 e seguenti della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

 

Il comma 542 autorizza il Garante per la protezione dei dati personali a incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25% della consistenza prevista dalla disciplina vigente (articolo 156, comma 2 del D.Lgs. 196/2003[191]), al fine di perseguire il migliore espletamento dei compiti istituzionali del Garante e in particolare di quelli di vigilanza e di controllo.

 

Si ricorda che l’articolo 156, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 dispone che il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.

 

Il medesimo comma precisa che comunque l’incremento della dotazione organica va contenuto nei limiti della dotazione prevista dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria in esame.

Si consideri che nella tabella C citata, per il finanziamento del D.Lgs. 196/2003, sono stanziati nell’U.P.B. 3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 21,846 milioni di euro per il 2007, 21,591 milioni di euro per il 2008 e 21,986 milioni di euro per il 2009.

 

Il comma 543 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica, in misura non superiore al 25% della consistenza attualmente prevista. La copertura di tale eventuale ridefinizione della dotazione organica è individuata nelle risorse assicurate dall’articolo 1, commi 65 e 66 della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale.

 

Il comma 65 citato dispone che, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento della CONSOB, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della COVIP siano finanziate “dal mercato di competenza” per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 65 prosegue prevedendo che il meccanismo della contribuzione da parte del mercato di competenza si realizza secondo modalità previste dalla normativa vigente, e che l’entità della contribuzione è determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. Le contribuzioni sono versate direttamente alle medesime Autorità. Con le stesse deliberazioni delle Autorità sono fissati anche i termini e le modalità di versamento delle contribuzioni. Le deliberazioni sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione introduce una forma di silenzio-assenso, prevedendo che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle Autorità divengono esecutive.

Il comma 66 reca disposizioni specifiche sulle contribuzioni destinate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che integrano per alcuni aspetti, per l’Autorità in questione, il riferimento alle “modalità previste dalla normativa vigente” e ai “limiti massimi previsti per legge” (per l’entità della contribuzione) operato dal precedente comma 65.

In particolare il comma 66 prevede:

-       in primo luogo, una disciplina per la fase di “prima applicazione”, vale a dire per l’anno 2006, individuando direttamente l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni: essa è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame (1° gennaio 2006);

-       in secondo luogo, per gli anni successivi, si consente all’Autorità di adottare eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione ai sensi della disciplina generale stabilita dal comma 65, prevedendo il limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

 

Il comma 543 prescrive inoltre una apposita procedura per il perfezionamento della ridefinizione della dotazione organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La delibera della medesima Autorità recante la proposta motivata di ridefinizione della dotazione organica deve essere sottoposta per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell’economia.

E’ previsto il termine di trenta giorni per il provvedimento del Presidente del Consiglio che decide sulla proposta, trascorso il quale matura il silenzio-assenso e la delibera diventa esecutiva.

 


 

Articolo 1, commi 544-545
(Immissione in servizio e nei ruoli di destinazione finale di personale del Ministero del lavoro)

 


544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:

a) all'immissione in servizio fino a trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;

b) all'immissione nei ruoli di destina­zione finale e al conseguente adegua­mento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).


 

 

Il comma 544 autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza socialealla immissione in servizio del personale risultato idoneo in alcuni specifici concorsi e all’immissione nei ruoli di destinazione finale del personale in servizio che abbia partecipato a percorsi di riqualificazione, per le esigenze relative alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche.

 

Più in dettaglio, il comma in esame prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociale è autorizzato all’immissione in servizio fino a 300 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, Campania, il Molise e la Sicilia.

Il Ministero è altresì autorizzato all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

 

Il comma 545, ai fini dell’attuazione delle richiamate disposizioni, a decorrere dall’anno 2007 prevede un’autorizzazione di spesa annua di 8,5 milioni di euro per l’assunzione degli idonei agli indicati concorsi per ispettore del lavoro e di 5 milioni di euro per l’immissione nei ruoli di destinazione finale del personale “riqualificato”.

 


 

Articolo 1, commi 546-547, 549, 554 e 556
(Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007)

 


546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.

(omissis)

549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

(omissis)

554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(omissis)

556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.


 

 

I commi in esame recano disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007.

 

Più in dettaglio, i commi 546, 547 e 549 incrementano, a decorrere dal 2007, le risorse per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2006 per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale.

 

Si ricorda che i commi 183-186 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) hanno stabilito la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al riconoscimento degli incrementi retributivi per il personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007.

In particolare sono stanziati:

-       per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato: 222 milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 183);

-       per il personale statale in regime di diritto pubblico: 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 184).

 

In primo luogo, il comma 546, per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato, prevede un incremento di 807 milioni di euro per l’anno 2007 e di 2.193 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008;

 

In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

Il comma 547 precisa che in sede di definizione delle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007 è reso interamente esigibile, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse stanziate di cui al precedente comma 546.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali istituiscono a tal fine comitati di settore. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (adesso: Ministero dell’economia e delle finanze) nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime.

 

Il primo periodo del comma 549 prevede per il personale statale in regime di diritto pubblico un incremento di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e ai Corpi di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:

-       i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;

-       il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;

-       il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

 

Come precisato anche dalla relazione illustrativa al ddl originario (A.C. 1746), le ulteriori risorse stanziate (ad integrazione dell’indennità di vacanza contrattuale) per il biennio economico 2006-2007 dai commi 546 e 549 (primo periodo), sono volte a riconoscere un incremento complessivo a regime delle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato del 4,46%, di cui il 3,7% per l’adeguamento ai tassi di inflazione programmata per il biennio (rispettivamente 1,7%e 2%).

Pertanto:

-       per l’anno 2006 restano ferme le risorse stanziate dai commi 183 e 184 della legge finanziaria per il 2006, parametrate all’indennità di vacanza contrattuale;

-       per l’anno 2007 le risorse aggiuntive consentono di attribuire incrementi retributivi del 2%, pari al tasso di inflazione programmata;

-       a decorrere dal 2008, viene attribuito un incremento aggiuntivo del 2,46%.

 

Il secondo periodo del comma 549 dispone che, in aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, è stanziata, per l’anno 2007, una ulteriore somma pari a 40 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2008, una ulteriore somma pari a 80 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia, di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[192], in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

 

Il comma 554 dispone che le somme di cui ai precedenti commi 546 e 549 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Tale disposizione è analoga a quelle di cui all’articolo 1, comma 90, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005 e all'articolo 1, commi 181 e 185, della legge finanziaria per il 2006.

 

Per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, il comma 556 ribadisce che gli oneri per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, nonché per i miglioramenti economici spettanti ai professori ed ai ricercatori universitari[193] sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, il quale stabilisce appunto che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il medesimo comma 556 dispone quindi che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore che, peraltro, dovranno attenersi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.

 

Si osserva che l’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

 


 

Articolo 1, comma 548
(Procedura di certificazione dei contratti collettivi)

 


548. All'articolo 47 del decreto legisla­tivo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquan­tacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscri­zione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».


 

 

Il comma 548 sostituisce il comma 7 dell’articolo 47 del D.Lgs. 165 del 2001, modificando la disciplina relativa alla procedura di certificazione dei contratti collettivi di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni.

 

L’elemento più rilevante della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici[194] consiste nella previsione della fonte contrattuale, sia collettiva sia individuale, come strumento diretto per la regolamentazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3 del D.Lgs. 165/2001).

La contrattazione collettiva, espressamente disciplinata dal titolo III del D.Lgs. 165/2001, si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali (art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001)[195]. Ad essa spetta la competenza di disciplinare, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli[196].

Nella procedura per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è rappresentata dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)[197], come controparte dei sindacati rappresentativi dei dipendenti pubblici.

Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e intervengono nelle varie fasi della procedura che porta alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale attraverso appositi comitati di settore. In particolare, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia ovvero, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro dell’istruzione. Per le altre pubbliche amministrazioni viene costituito un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva relativamente a: enti locali; università; enti pubblici non economici; enti di ricerca (articolo 41 del D.Lgs. 165/2001).

La contrattazione collettiva si effettua per compartie si articola in vari livelli, secondo una gerarchia discendente delle fonti contrattuali[198]:

-       gli accordi quadro, che hanno il compito di individuare, per settori omogenei o affini, i comparti per ognuno dei quali dovranno essere stipulati i contratti collettivi nazionali;

-       i contratti collettivi nazionali di comparto, cui è deferita la competenza generale, e nel cui ambito possono essere previste discipline differenziate per le specifiche tipologie professionali e per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o attività professionali oppure tecnico - scientifiche e di ricerca;

-       i contratti collettivi integrativi, destinati a regolare le materie loro demandate dai contratti collettivi nazionali nei limiti da questi ultimi stabiliti.

Sono inoltre costituite autonome separate aree di contrattazione per i dirigenti, relativamente a uno o più di uno dei comparti in cui si svolge la contrattazione collettiva nazionale.

Il procedimento di contrattazione collettiva è disciplinato dal citato articolo 47 del D.Lgs. 165/2001.

L’ARAN, in qualità di rappresentante della pubblica amministrazione, procede alla definizione dei contratti collettivi sulla base degli indirizzi deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell’ARAN. Per le amministrazioni diverse dallo Stato, gli atti di indirizzo sono sottoposti al Governo che può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la loro compatibilità finanziaria con le linee di politica economica nazionale. L’ARAN tiene informati costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative; una volta raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del Comitato di settore (o, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, del Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) sul testo dell’accordo e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

Acquisito il parere favorevole, l’ipotesi di accordo (con al quantificazione dei relativi costi contrattuali) viene quindi trasmessa alla Corte dei conti per la valutazione dei costi contrattuali e la verifica dell’attendibilità della loro quantificazione e della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti si esprime entro quindici giorni dalla trasmissione; decorso tale termine la certificazione si intende effettuata positivamente.

Qualora la verifica da parte della Corte dei Conti dia esito positivo, l’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto.

Se invece la certificazione è negativa, l’ARAN, dopo aver consultato il comitato di settore o il Presidente del Consiglio, assume le misure per adeguarsi alla pronuncia della Corte dei conti; oppure, ove non ritenga che ciò sia possibile, riapre la negoziazione con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi della previgente formulazione del comma 7 dell’articolo 47 del D.Lgs. 165/2001 (modificata dal comma 548 in esame) la procedura di certificazione doveva comunque concludersi entro quaranta giorni dall’ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell’ARAN aveva mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si rendesse necessaria la riapertura delle trattative per le ragioni suesposte.

Ai contratti e agli accordi collettivi nazionali sottoscritti definitivamente è data pubblicità attraverso la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Fermo restando il termine di 40 giorni per la conclusione della procedura di certificazione, con la nuova formulazione dell’articolo 47, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 si dispone che decorso tale termine i contratti divengono automaticamente efficaci. Come sopra detto, invece, la precedente disciplina prevedeva che decorso il termine dei 40 giorni il Presidente dell'ARAN aveva mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si rendesse necessaria la riapertura delle trattative a causa della certificazione negativa della Corte dei conti cui seguisse la rilevata impossibilità di adeguare la quantificazione dei costi contrattuali.

Al medesimo articolo 47, comma 7, così come modificato, si prevede inoltre che il termine in questione può essere sospeso una sola volta, per non più di 15 giorni, per motivate esigenze istruttorie del comitato di settore e del Presidente del Consiglio dei ministri e che l’ARAN è chiamata a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi 7 giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve avvenire comunque entro il termine di 8 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN facendosi salva l’autonomia delle parti per quanto riguarda un’eventuale modifica delle clausole contrattuali.

Pertanto in ogni caso i contratti collettivi divengono automaticamente efficaci al massimo trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.

Viene comunque precisato, con una clausola di salvaguardia finanziaria, che la procedura di contrattazione collettiva di cui all’articolo 47 del D.Lgs 165/2001 non può in ogni caso determinare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

 


 

Articolo 1, comma 550
(Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministro dell’Interno)

 

550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.

 

 

Il comma 550 incrementa, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali istituito presso il Ministero dell’interno.

 

L’istituzione (in ciascuna amministrazione statale) del fondo unico di amministrazione richiamato dal comma in esame è prevista dall’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri del 16 febbraio 1999.

Ai sensi del successivo art. 32, il fondo è finalizzato a “promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali e di risultato”.

In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate:

§       per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;

§       per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario (qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall’art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione ivi prevista);

§       per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle Aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;

§       per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti;

§       per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;

§       per corrispondere compensi correlati al merito e all’impegno individuale in modo selettivo.

 

Le ultime disposizioni in materia si rinvengono nell’art. 13-ter del D.L. 115/2005[199] che a partire dal 2007, destina 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 ad incremento dello stesso fondo, per “far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell’amministrazione civile dell’interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo”.

La copertura finanziaria del relativo onere per il triennio 2005-2007 è operata attingendo al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell’interno, istituito presso il relativo ministero dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).

Si ricorda che, con finalità e modalità di copertura identiche a quelle sopra ricordate, già l’art. 1-quinquies, co. 3, del D.L. 45/2005[200] ha incrementato il fondo unico di amministrazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Le risorse del Fondo sono allocate nel capitolo 2970 dello stato di previsione del Ministero dell’interno,


 

Articolo 1, comma 551
(Incentivi al personale applicato alle attività di programmazione e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali)

 


551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infra­strutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.


 

 

Il comma 551 autorizza, a decorrere dal 2007, la spesa di 6 milioni di euro da destinare al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179. La disposizione prevede che i criteri per la destinazione di tali risorse vengano fissati in sede di contrattazione integrativa.

 

Il richiamato D.P.C.M. reca l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture; all’articolo 1, esso definisce la competenze del medesimo Ministero, prevedendo, in particolare, alla lettera g) l’attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale, nonché la vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del medesimo articolo.

 

La finalità della disposizione viene individuata nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale.

 

Si segnala che il comma 1020 prevede che il Ministero delle infrastrutture provveda, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa nonché dei concessionari autostradali.

 


 

Articolo 1, comma 552
(Cassa di previdenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 


552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 552 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, uno stanziamento non superiore a un milione di euro annui sia finalizzato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le stesse modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090[201], convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1967, n. 14.

 

Il D.L. 1090 del 1966, recante la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all’articolo 5[202], primo comma, dispone che, con appositi decreti del Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), su proposta del Ministro dei trasporti, si proceda all’assegnazione di fondi ad appositi capitoli di spesa del Ministero dei trasporti, nei limiti percentuali stabiliti dallo stesso articolo 5, utilizzando le entrate derivanti dalle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti trattati utilizzati.

In particolare, la richiamata lettera a) dell’articolo 5 dispone che fino al 10% di tali introiti sia destinato a spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei servizi ad esso demandati e a spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali.

 


 

Articolo 1, comma 553
(Stanziamento per i dipendenti del Ministero
della pubblica istruzione)

 

553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.

 

 

Il comma 553 prevede, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 634, a decorrere dall’anno 2007, lo stanziamento di una somma pari a 7 milioni di euro annui per le finalità di cui all’articolo 2-octies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, convertito dalla L. 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

 

Si ricorda che, a valere sui fondi del piano programmatico previsto per l'attuazione della L. 53 del 2003 (cosiddetta “Legge Moratti”), l’articolo 2-octies del D.L. 63 del 2005, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti, in relazione alla esigenza di assicurare un adeguato supporto amministrativo alla realizzazione della riformadegli ordinamenti scolastici (nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in corso di attuazione), ha destinato la somma di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2005, all'incentivazione della produttività del personale già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione.

 

Si dispone che i criteri di riparto della citata somma siano stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 


 

Articolo 1, comma 555
(Disposizioni in materia di equo indennizzo)

 


555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.


 

 

Il comma 555reca disposizioni in materia di equo indennizzo per alcune categorie di personale delle amministrazioni statali.

Si ricorda che la materia da ultimo è stata interessata dalle disposizioni contenute nei commi 210-211 e 219-221 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).

 

In particolare il comma 210 prevede che, ai fini della determinazione dell’equo indennizzo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, venga considerato solo l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con l’esclusione di tutte le altre voci retributive, anche di carattere fisso e continuativo. La disposizione non ha efficacia retroattiva: pertanto, ai sensi del comma 211, le nuove modalità di calcolo si applicano ai dipendenti che presentino la richiesta di equo indennizzo dopo il 1° gennaio 2006.

Il comma 219 invece ha modificato le disposizioni dell’articolo 68, ottavo comma, del D.P.R. 3 del 1957[203] stabilendo che a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente statale[204] non viene più previsto il rimborso delle spese di cura derivanti da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione dell’equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Pertanto ai sensi del combinato disposto del comma 219 e del precedente comma 210, a decorrere dal 1° gennaio 2006:

-       non viene più previsto il rimborso da parte delle amministrazioni interessate delle spese mediche, di ricovero e per protesi sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra);

-       il calcolo dell’importo dovuto per equo indennizzo viene effettuato sul solo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.

 

In conseguenza delle disposizioni richiamate il successivo comma 220 ha abrogato una serie di provvedimenti[205].

Il comma 221, infine, ha soppresso le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali (ivi compresi quelli relativi alle carriera prefettizia, alla carriera diplomatica, alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, al recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate) che comunque ponevano le spese di cura a carico delle amministrazioni pubbliche. Rimangono comunque salve le prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute all’estero.

 

Con il comma in esame si dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati commi 219, 220 e 221 della legge n. 266/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia che siano conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Resta comunque ferma la vigente disciplina in materia prevista dalla contrattazione collettiva nazionale o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.


 

Articolo 1, commi 557-562
(Disposizioni in materia di assunzioni e di spese di personale per regioni ed enti locali)

 


557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizza­tivo; b)articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanzia­mento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collabo­razione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.


Il comma 557, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dai “commi da 655 a 695” (rectius: “commi da 655 a 693”), attua una revisione, a partire dall’anno 2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale.

 

La disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome è prevista dai commi 655-672, mentre la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è prevista dai commi 676-693 (cfr. infra).

Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Pertanto, come negli anni precedenti, i comuni di minori dimensioni vengono esclusi dalle regole del patto di stabilità interno.

Si consideri tuttavia che le regole del patto di stabilità dettate dalla legge finanziaria dello scorso anno per il triennio 2006-2008 prevedevano l’applicazione delle regole del patto, oltre che alle province, ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti. L’esclusione dei comuni fino a 5.000 abitanti era limitata al solo anno 2006.

Rispetto a quanto disposto dalla legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 266/2005, art. 1, comma 138), dall’applicazione del patto di stabilità per il triennio 2007-2009 vengono inoltre escluse le comunità montane.

 

Si consideri infatti che, ai sensi dei commi su citati, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina vincolistica di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005, sono confluiti nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi saldi finanziari da rispettare.

Pertanto l’articolo in esame, ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, si limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

In particolare le regioni e gli enti locali, per contenere la spesa per il personale, possono far leva sui principi desumibili dalle seguenti disposizioni:

§      commi da 513 a 543 del provvedimento in esame, relativi al riassetto organizzativo (cfr. supra);

§      articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge n. 266/2005, relativamente alla determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa, al fine di rendere coerente l’entità dei medesimi fondi con l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale.

 

Si ricorda che i commi da 189 a 196 della legge n. 266 recano interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego.

Il comma 187 prevede, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, e delle università. Si prevede che tali fondi debbano avere un importo massimo pari a quello previsto per l’anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del richiamato D.Lgs. 165 del 2001 e, se previsti, all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998)[206].

Ai sensi del comma 190, è richiesta la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente per la costituzione (in sede contrattuale) di nuovi fondi.

Il successivo comma 191 contiene una clausola di salvaguardia che permette di incrementare l’ammontare complessivo dei richiamati fondi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, a condizione che tali importi non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. Lo stesso comma, inoltre, introduce una disciplina a regime per gli importi che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.

Il successivo comma 192, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le eventuali risorse aggiuntive da destinare ai fondi stessi debbano coprire tutti gli oneri accessori, compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

Ai sensi del comma 193, gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria (le cd. progressioni orizzontali), devono continuare ad essere a carico dei fondi pertinenti. Tali importi devono essere, inoltre, portati in detrazione, in ragione d’anno, dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione di servizio a qualsiasi titolo avvenuta. Lo stesso articolo dispone altresì che i richiamati importi debbano essere riassegnati, dalla data individuata in precedenza, ai fondi medesimi in base alla normativa contrattuale vigente.

Il comma 194 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche debbano “tenere conto”, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il successivo comma 195 pone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall’applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, tali risparmi costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio. L’ultimo periodo del comma ribadisce il divieto, negli anni successivi, dell’utilizzo di tali somme ai fini dell’incremento dei più volte citati fondi.

Il comma 196, infine, impone al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o al diverso, equivalente, organo di controllo interno, di vigilare sulla corretta applicazione delle norme poste dall’articolo in esame, con particolare riferimento alla nullità e inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi, di cui all’articolo 40, comma 3, del più volte citato D.Lgs. 165 del 2001.

 

L’ultimo periodo del comma 557 quindi, per quanto sopra già detto, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.

 

Si ricorda che il comma 98 della legge n. 311/2004 prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le misure di cui al comma 98 devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, non inferiori a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Inoltre il comma 107 della legge n. 311/2004 prevede che per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

In attuazione del citato comma 98 citato, sono stati emanati i previsti D.P.C.M. relativi ai criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007 che, distintamente per il personale delle Regioni e del S.S.N. e per il personale degli enti locali, recepiscono sostanzialmente il contenuto dell’Accordo del 24 novembre 2005 concluso in sede di Conferenza unificata. Si tratta: per la parte relativa al personale delle Regioni e del SSN, del D.P.C.M 15 febbraio 2006[207], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2006, n. 51; per la parte relativa al personale degli enti locali, del D.P.C.M. 15 febbraio 2006[208], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2006, n. 52.

 

Si consideri inoltre che il comma 198 della legge n. 266 prevede che le regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali devono adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004. L'aggregato di spesa è identificato in modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Il comma 198 conferma comunque gli obiettivi di riduzione di spesa per il personale già fissati dalla legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Il comma 199 reca disposizioni per la definizione dell'aggregato relativo alle "spese di personale", sottoposto a riduzione. In particolare tali spese sono considerate al netto:

a)       per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

b)       per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004.

Si è prevista per gli enti interessati dalle disposizioni in esame la possibilità di fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, alle misure previste nella legge finanziaria in materia di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa (commi 189-196), di limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato (commi 187-188) e, più in generale, alle altre specifiche misure in materia di personale (comma 200).

Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 202 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)[209].

Il comma 203 riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale e precisa che le disposizioni in esame costituiscono “strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. La norma specifica altresì che gli “effetti delle disposizioni in esame”, nonché di quelle previste per i medesimi enti del SSN dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge n. 311 del 2004, sono valutati nell'ambito del "tavolo tecnico" per la verifica degli adempimenti previsto all'art. 12 della Intesa del 23 marzo 2005.

Il comma 204[210] prevede per le regioni e gli enti locali[211], in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nel citato comma 198, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.Pertanto, al fine del monitoraggio e della verifica di tali obiettivi di risparmio da parte degli enti interessati, il comma prevede che, con D.P.C.M. da emanare previo accordo da concludere in sede di Conferenza unificata entro il 30 settembre 2006, si provveda a costituire un Tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’interno[212].

Ai sensi del comma 204-bis, il risultato della verifica del Tavolo tecnico è trasmesso annualmente alla Corte dei Conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 comporta, in ogni caso, il divieto di procedere a nuove assunzioni a qualsiasi titolo per gli enti inadempienti.

Infine il comma 204-ter prevede una disposizione volta a “premiare” gli enti locali più virtuosi, ai fini dei limiti previsti per la spesa relativa al personale. In particolare si prevede che “ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis” – con esclusivo riferimento agli enti locali che presentano un bilancio in avanzo negli ultimi tre esercizi - sono escluse dal computo delle spese per il personale i costi relativi a contratti di lavoro a tempo determinato e a contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso del 2005.

Il comma 205 prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni e le autonomie locali restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Infine il comma 206 chiarisce al fine di evitare eventuali ricorsi al giudizio della Corte costituzionale, da parte di regioni – a statuto ordinario o speciale – che ritenessero invasa la proprio sfera di competenza in materia, fermo restando, ovviamente, la possibilità di giudizio della Corte, che le disposizioni sopra illustrate costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.

 

Il comma 558 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2007), gli enti di cui al precedente comma 557, ossia le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, fermo restando l’obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, possono procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti vacanti in organico, del personale non dirigenziale a tempo determinato che, alternativamente:

§      sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

§      consegua il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

§      sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Oltre a tale personale, gli enti in questione possono procedere alla stabilizzazione (sempre nei limiti dei posti vacanti in organico) del personale di cui al comma 1156, lettera f)[213], cioè dei soggetti occupati in attività socialmente utili (ASU).

 

Si ricorda che la disposizione da ultimo citata, nell’ambito degli interventi a carico del Fondo per l’occupazione, prevede la possibilità, in deroga all’articolo 12, comma 4 del D.Lgs 1° dicembre 1997, n. 468[214] e limitatamente all’anno 2007, per i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno posti disponibili in organico, di procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili, per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Gli oneri previsti, pari a 23 milioni di euro annui decorrenti dal 2007, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione, che viene incrementato della medesima misura.

 

Il comma in esame prevede, inoltre, che può beneficiare della stabilizzazione solamente il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”. Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

Si osserva che il comma in esame si presta a rilievi sul piano della redazione formale, dal momento che il riferimento nel primo periodo alla necessità di essere stati già assunti tramite procedure selettive per beneficiare della stabilizzazione non può riguardare i soggetti occupati in attività socialmente utili, il cui impiego non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro (come specificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 81/2000).

In ogni caso, considerando l’iter del provvedimento, sembrerebbe (nonostante l’ultimo periodo del comma in esame faccia riferimento esclusivamente al personale a tempo determinato) che la norma debba essere interpretata nel senso che i soggetti occupati in attività socialmente utili - poiché il loro impiego nelle medesime attività non avviene sulla base di procedure selettive - possono beneficiare della stabilizzazione solamente previo espletamento di prove selettive.

 

Il successivo comma 559prevede l’inquadramento a domanda presso le regioni e gli enti locali, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, del personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410[215] e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006.

Si fa presente che numerose disposizioni della legge n. 410 del 1999, tra cui i menzionati commi 6 e 7 dell’articolo 5, sono state abrogate dal comma 9-bis dell'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181[216]. Tale decreto-legge ha introdotto una nuova disciplina dei consorzi agrari, ricondotti nel novero delle società cooperative a responsabilità limitata e sottoposti, pertanto, alla disciplina codicistica sulle cooperative. Inoltre, la vigilanza sui consorzi è stata attribuita congiuntamente al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro delle politiche agricole.

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 410/1999 riguardavano i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e quei lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientravano nell'organico aziendale. Per questi lavoratori si prevedeva che il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione[217], di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza Stato-regioni e le parti sociali, individuasse le modalità di ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Inoltre, si prevedeva l’applicazione di agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223/1991[218] per le imprese private che assumessero detti lavoratori.

 

Il comma 560 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi enti[219].

Più in particolare gli enti in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Sono esclusi dalla previsione gli incarichi di nomina politica.

Il comma precisa che le assunzioni a tempo determinato comunque devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dall’articolo 36, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001.

 

L’articolo 36, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono instaurare rapporti a tempo determinato o altri rapporti di lavoro “flessibili” solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

 

Un’analoga riserva, nell’ambito della stipula di nuovi contratti a tempo determinato, è prevista dal precedente comma 529 con riguardo alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie ed alcuni enti pubblici non territoriali (cfr. infra).

 

Il comma 561 dispone un divieto generale di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 il patto di stabilità interno.

Va peraltro segnalato che il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[220](cd. decreto-legge “mille-proroghe”) ha stabilito la non applicazione, per l'anno 2007, delle disposizioni previste dal comma 561 in esame, agli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2006 (articolo 6, comma 8-sexies).

 

Dal combinato disposto delle due disposizioni dovrebbe dunque discendere un divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo a decorrere dal 2008, per gli enti che non hanno rispettato le regole del patto di stabilità per il 2006.

 

Il divieto sembrerebbe inoltre riguardare tutti gli enti sottoposti al patto di stabilità interno per l’anno 2006 (regioni e province autonome, province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti), e non solamente gli enti locali, come previsto dalle precedenti leggi finanziarie.

 

Si ricorda inoltre che il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo è una delle misure sanzionatorie generali disposte dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 150, legge n. 266/2005) nei confronti degli enti locali (province, comuni e comunità montane), a decorrere dall’anno 2006, nelle ipotesi di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno[221].

Il comma 701 della legge finanziaria in esame ha peraltro escluso l’applicazione di tali misure sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno per il 2006 (cfr. la relativa scheda di lettura).

Per tali enti tuttavia, in assenza della citata disposizione del cd. decreto-legge “mille-proroghe”, il divieto di procedere ad assunzioni di personale sarebbe rimasto in vigore, in forza della disposizione dal comma 561.

 

Il comma 562 impone agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale.

 

Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, per il triennio 2007-2009, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno sono:

-       i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

-       le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi.

 

Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2004. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale (è da intendersi: a tempo indeterminato) nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente.

 

Si osserva che il riferimento al “personale di cui al comma 558” (cioè il personale che può essere assunto tramite procedura di stabilizzazione), non appare corretto, dal momento che il medesimo comma riguarda esclusivamente gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

 

Si consideri che il comma in esame, nulla disponendo rispetto ad una eventuale limitazione temporale delle norme da esso previste, sembra introdurre per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno una disciplina “a regime” relativa al contenimento delle spese per il personale e alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Pertanto tale nuova disciplina, regolando ex novo le medesime questioni, sembrerebbe determinare implicitamente il superamento della precedente disciplina in materia di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, comma 198 della legge n. 266 del 2005.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 198 della legge n. 266 del 2005 dispone che le regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali devono adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004.

Inoltre il citato D.P.C.M. 15 febbraio 2006[222] che, in attuazione dell’articolo 1, comma 98 della L. 311 del 2004, stabilisce per enti locali i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007, dispone (con riferimento ai comuni) che:

-       i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le Unione di Comuni le Comunità montane ed i Consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2004-2006;

-       i comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere n. 1 unità a fronte di una cessazione. Effettuata l’assunzione, si può effettuare la seconda solamente successivamente al verificarsi, nel corso del triennio, di ulteriori 6 cessazioni. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per alcuni enti che abbiano già in corso determinate cessazioni;

-       i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono assumere nel limite del 25% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004-2006 (cfr. amplius supra).

 

Pertanto per l’anno 2007 non dovranno più applicarsi i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti dal citato D.P.C.M. 15 febbraio 2006, bensì la nuova disciplina introdotta dal comma in esame (che peraltro, come detto, sembra avere una valenza “a regime”), in base alla quale gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (cioè i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi) possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni intervenute nell’anno precedente.

 

Invece appare dubbio se, anche con riferimento alla nuova disciplina relativa al contenimento delle spese di personale di cui al comma 562, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 199 a 206 della legge n. 266 del 2005 (cfr. supra) che “facevano sistema” con la norma - come detto ormai implicitamente superata ma analoga nella ratio a quella del comma 562 - di cui al comma 198 della medesima legge.

 


 

Articolo 1,comma 563
(Assegnazione nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio del personale dell’Ente Tabacchi Italiani S.p.A.)

 


563. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei mono­poli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.


 

 

Il comma 563 reca disposizioni concernenti il personale già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, distaccato presso l’Ente tabacchi italiani.

 

L’Ente tabacchi italiani (ETI) è stato istituito con il D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 238, emanato in attuazione dell'articolo l'articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 59 del 1997 (cd. Legge Bassanini).

L'ETI svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie.

Lo stesso decreto ne ha disposto la trasformazione in S.p.a. (Ente tabacchi italiani S.p.A.), La piena operatività di ETI è stata avviata il 1° gennaio 1999, con successiva trasformazione in società per azioni avvenuta il 19 luglio 2000.

Per quanto attiene al personale, l’articolo 4 ha disposto che il personale già appartenente all'AAMS e addetto alle attività trasferite fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'ETI nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'ETI stesso. Si prevedeva inoltre che il predetto personale, in tutto o in parte, venisse progressivamente trasferito all'ETI in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione.

In particolare il comma 4 dell’articolo 4 riconosce al personale trasferito presso l’ETI, risultante in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell’ETI in S.p.A., il diritto di riammissione, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 232, della L. 549 del 1995, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della L. 59 del 1997, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'ETI.

Lo stesso articolo, inoltre, al comma 5, prevede che al personale del ruolo provvisorio ad esaurimento, all'atto della trasformazione dell’ETI in S.p.A., nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni richiamate dal medesimo comma 4 nonché quelle sulla mobilità per i pubblici dipendenti.

 

Il comma in esame riconosce al personale distaccato temporaneamente presso l’ETI, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. 238 del 1998, attualmente inquadrato nel ruolo provvisorio ad esaurimento previsto dall’articolo 4 comma 1, del D.Lgs. 238 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, il diritto, previa esplicita richiesta, all’assegnazione nei ruoli degli enti pubblici presso i quali presta al momento servizio, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico.

Lo stesso comma, inoltre, prevede che su dichiarazione dei relativi enti sia riconosciuta l’eventuale professionalità acquisita dal personale interessato in relazione all’attività svolta, con l’assegnazione della qualifica o dei profili corrispondenti.

Infine, si prevede che il Ministero dell’economia provvede all’assegnazione, senza aggravio di spesa, delle relative risorse finanziarie agli enti interessati, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.

 

Si ricorda infine che il comma 98 della legge in esame dispone un ampliamento dell’arco temporale durante il quale può sorgere il diritto per il personale trasferito presso l’Ente tabacchi italiani, che risulti in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali, di chiedere la riammissione nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni.


 

Articolo 1, comma 564
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 


564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro».


 

 

Il comma 564introduce il comma 4-bis all'articolo 208 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, il nuovo comma 4-bisprevede la facoltà per le regioni, le province e i comuni di finalizzare ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, la parte della quota ad essi devoluta dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, annualmente destinata con delibera della Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade.

 

L’articolo 208 del codice della strada prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni (comma 1).

I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito per finalità di educazione stradale; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori (comma 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle sopraindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate (comma 3).

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, per consentire agli organi di Polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti (comma 4).

 

Per quanto attiene alla tipologia di assunzioni da effettuare, il testo fa riferimento ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.

 

Si ricorda che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro più generale delle misure volte a liberalizzare il mercato del lavoro, sono state introdotti ulteriori elementi di flessibilità nel mercato del lavoro, attraverso l’ampliamento della possibilità di ricorrere a forme contrattuali diverse dal contratto a tempo pieno ed indeterminato. Tale linea di intervento è stata perseguita sia attraverso l’introduzione di nuovi tipi di contratto di lavoro flessibile (lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro occasionale, contratto di inserimento), sia attraverso modifiche normative tese ad agevolare e promuovere il ricorso a forme contrattuali già previste, quali il lavoro temporaneo, il contratto part-time e l’apprendistato.

Il D.Lgs. 276 del 2003 ha inoltre introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale, per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

A tal fine è stato disposto, creando in questo modo la nuova figura del lavoratore a progetto, l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.


 

Articolo 1, comma 565
(Disposizioni concernenti il personale
del Servizio sanitario nazionale)

 


565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di colla­borazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle dispo­sizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

     1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

     2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

     3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

     4) fanno riferimento, per la deter­minazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;

e) alla verifica dell'effettivo consegui­mento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio econo­mico.


 

 

Il comma 565, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni sul patto nazionale per salute[223], ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004; restano confermati, altresì, i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006.Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni (lettera a).

 

Conseguentemente, per gli anni 2007 e 2008, la lettera d), prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure previste dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006 sono sostituite da quelle indicate nel presente comma[224];

Alla lettera b) si specificano, altresì, alcune modalità di calcolo, stabilendo che le spese per il personale devono essere considerate al netto:

per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati[225].

 

Si ricorda che, negli anni 2004, 2005 e 2006, sono stati siglati i seguenti contratti collettivi nazionali per il personale del Servizio sanitario nazionale:

-       19/04/04: CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica I biennio 2002-2003 e (05/06/2006) II biennio 2004-2005;

-       3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza medico-veterinaria del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica I biennio 2002-2003, (05/07/2006) II biennio 2004-2005;

-       3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica I biennio 2002-2003 (05/07/2006) II biennio 2004-2005.

 

La norma indica, inoltre, altri obblighi procedurali a carico degli enti interessati, fermi restando gli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia:

§      individuazione della consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato (o con altre tipologie di lavoro) in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e della relativa spesa;

§      predisposizione di un programma annuale di riduzione delle predette consistenze, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato (nel definire gli indirizzi, le regioni possono far riferimento ai principi desumibili dall’articolo 1, commi da 513 a 543, del presente provvedimento di legge);

§      per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa si dovranno adottare le misure previste dalla legge finanziaria per il 2006[226] (lettera c).

Ai sensi della lettera e), la verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005[227]. La Regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario, la Regione sarà considerata adempiente, solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.

Legislazione vigente

L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) prevede che le disposizioni ivi riportate costituiscono principi e norme di indirizzo per diverse amministrazioni (tra cui, gli enti del Servizio sanitario nazionale). Tali amministrazioni operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche, secondo le indicazioni definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98 della stessa legge. Tale comma prevede - a sua volta - che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati a seguito di un Accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale[228].

Il comma 107dell’articolo 1della stessa leggeprevede, altresì, che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti medesimi ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Le misure di cui al comma 98, in particolare, devono garantire, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

L’Accordo di cui al comma 98, siglato il 28 luglio 2005, stabilisce, al punto 3, che devono essere stipulati accordi distinti per il comparto degli enti locali e per le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ridurre le rispettive dotazioni organiche (ai sensi del citato comma 93) e di individuare i criteri e i limiti (ai sensi del citato comma 98) per le assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007. Successivamente, con l’Accordo del 24 novembre 2005sono stati individuati i criteri, sulla base del punto 3 del richiamato Accordo del 28 luglio 2005, per l’emanazione dei vari D.P.C.M. previsti dall’articolo 1, comma 98, della legge finanziaria per il 2005.

In particolare, per quanto concerne l’applicazione del comma 98, in quest’ultimo Accordo è stato deliberato che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le economie di spesa per il personale stabilite per il triennio 2005-2007 sono pari complessivamente a circa 9,5 milioni di euro, ripartite tra le regioni (sulla base della tabella C allegata al testo dell’accordo) in base ai seguenti criteri:

-       quota di accesso nel 2005 alle disponibilità finanziarie del SSN di parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;

-       rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, valorizzato nella misura dell’80%.

Di recente, è stato emanato per la parte relativa al personale delle Regioni e del Servizio sanitario nazionale, il D.P.C.M 15 febbraio 2006[229].

 

L'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 sia ridotta dell'1 per cento rispetto a quella del 2004. Si ricorda che i commi 198-206 della predetta legge pongono tale vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle seguenti autonomie territoriali:

-       comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[230], articolo 2, comma 1);

-       consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (D.Lgs. n. 267 del 2000, articolo 2, comma 2).

Gli enti interessati potranno far riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, alle misure previste dalla legge finanziaria per il 2006 in materia di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa (commi 189-196), ai limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato (commi 187-188) e, più in generale, alle altre specifiche misure in materia di personale (comma 200).

Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 202 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005, come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge finanziaria per il 2005[231].

Il comma 204 disciplina le modalità di monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese per il personale da parte degli enti interessati; in particolare, gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali minori sono sottoposti a verifica attraverso un'apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Si ricorda infine che, con riferimento ai commi 198-206, il Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) ha emanato la circolare n. 9 del 17 febbraio 2006. Tale circolare precisa che, essendo la riduzione dell’1 per cento da considerarsi aggiuntiva rispetto agli obiettivi di risparmio già prefissati dalla precedente normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nelle componenti della spesa di personale rientrano anche:

-       gli eventuali emolumenti a carico delle amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili;

-       gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;

-       le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

Invece vanno escluse dalle componenti di spesa del personale, tra l’altro:

-       le spese per il personale appartenente alle categorie protette;

-       per il solo anno 2006, le spese per contratti di formazione e lavoro prorogati al 31 dicembre 2006;

-       le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell’ente;

-       le spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale, per cui si prevede il rimborso da parte del Ministero dell’interno;

-       le spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi).

 


 

Articolo 1, comma 566
(Assunzioni Istituti zooprofilattici sperimentali)

 


566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.


 

 

Il comma 566, consente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito delle misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE[232], integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo dello stesso comma (primo periodo).

È previsto, altresì, che nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario:

§      in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

§      in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della presente legge finanziaria), purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale (secondo periodo).

A decorrere dal 2007, lo stanziamento annuo previsto dal decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335[233] (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina), risulta rideterminato nella misura di 30.300.000 euro[234](terzo periodo).

Le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di quota parte del predetto stanziamento sono determinati con un apposito programma annuale, definito dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli stessi Istituti (quarto periodo).

 

Si ricorda, al riguardo, che il citato decreto-legge n. 335 del 2000 ha disposto il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, rafforzando il ruolo dei Centri di referenza nazionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell’attività di ispezione frontaliera, anche attraverso l’aumento delle dotazioni organiche. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori e prevenire situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, il citato decreto ha altresì stabilito, oltre ad un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, il rafforzamento delle misure di controllo relative alla movimentazione degli animali, l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati e lo svolgimento di un'adeguata campagna di informazione.

Successivamente, il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344 (Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina)[235] ha previsto l’intensificazione del programma di sorveglianza epidemiologica, mediante la sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore a 24 mesi. Tale misura è stata motivata dalla opportunità di disporre un più attento monitoraggio sulla malattia, in linea con gli indirizzi adottati da altri Paesi europei, benché la disciplina comunitaria fissi l’obbligo dei test solo per gli animali di età superiore ai 30 mesi.

Infine, l’art. 7-vicies semel del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti)[236] ha ripristinato il termine originario di 30 mesi (già previsto dal decreto-legge n. 335 del 2000, come convertito dalla legge n. 3 del 2001) per l’effettuazione dei test epidemiologici obbligatori.

 


 

Articolo 1, comma 567
(Incentivazione della produttività del personale
del Ministero degli affari esteri)

 


567. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da desti­nare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incre­mento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.


 

 

Il comma 567 individua in 6 milioni di euro le disponibilità finanziarie che potranno essere oggetto di contrattazione integrativa, a titolo di incentivazione della produttività, per il personale del Ministero degli affari esteri appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero stesso. La formulazione del comma sembra indicare che l'accesso agli incentivi sia riservato al solo personale che presta servizio in Italia. Appare inoltre che il richiamo, contenuto nel comma in oggetto, all'incremento dei compiti assegnati al personale in questione "e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247 e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253" rappresenti solo il presupposto di fatto dello stanziamento delle risorse per l'incentivazione, e che l'essere adibito ad uffici direttamente impegnati nelle attività stesse non sia un requisito per l'accesso agli incentivi.

 

Il personale di ruolo delle aree funzionali del Ministero Affari Esteri è inquadrato in tre aree funzionali (A, B, C), all’interno delle quali si individuano sette posizioni economiche (A1, B1, B2, B3, C1, C2, C3). In ciascuna posizione economica il personale è inquadrato nei profili professionali che indicano il contenuto professionale e le attribuzioni specifiche.

In particolare:

§       per essere inquadrati nell’area funzionale A, cui appartengono i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero i lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti capacità specifiche semplici, è necessario l’assolvimento dell’obbligo scolastico o il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

§       l’area funzionale B, cui appartengono i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, sono in possesso di conoscenze teoriche e pratiche e, per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione, prevede tre posizioni economiche:

I.         per la posizione economica B1 è previsto il diploma di scuola secondaria di primo grado, gli eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati ed una buona conoscenza della lingua inglese;

II.       per la posizione economica B2 è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, gli eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati, nonché la buona conoscenza della lingua inglese e la conoscenza elementare di un’altra lingua straniera veicolare (francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese);

III.      per l’accesso alla posizione economica B3 è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado, gli eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati, la buona conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera veicolare (francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese);

§      all’area funzionale C appartengono i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Tale area prevede tre posizioni economiche:

I.         per la posizione economica C1 è richiesto il diploma di laurea, il diploma di studi universitari coerente con le professionalità da selezionare e gli eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati; inoltre si richiede l’ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza di un'altra lingua straniera veicolare (francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese). In particolare, per il profilo di interprete – traduttore è necessaria: a) perfetta conoscenza di una lingua veicolare, da comprovare anche tramite accertamento delle capacità di interpretazione simultanea e consecutiva; b) ottima conoscenza di una seconda lingua veicolare, parlata e scritta (inglese o francese);

II.       per la posizione economica C2 è previsto il diploma di laurea, il diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati; Si richiede, inoltre, l’ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera veicolare (francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese). In particolare, per il profilo di interprete – traduttore si richiede:

a)       perfetta conoscenza di una lingua veicolare, da comprovare anche tramite accertamento delle capacità di interpretazione simultanea e consecutiva;

b)       ottima conoscenza di una seconda lingua veicolare, parlata e scritta (inglese o francese);

III.      per la posizione economica C3 non è previsto ai sensi del CCNL 1998-2001 accesso dall’esterno.

 


 

Articolo 1, commi 568-569
(Risorse aggiuntive per il funzionamento e gli interventi di razionalizzazione delle Ambasciate e dei Consolati)

 


568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.

569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato.


 

 

I commi 568-569 riguardano risorse da reperire a valere sulla riscossione dei diritti consolari, la cui tariffa è fissata in una tabella allegata al DPR 200/1967 (“Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari”), come modificata dalla legge 185/1983 e, da ultimo, dall’art. 80, comma 41 della legge finanziaria per il 2003.

 

In particolare, il comma 568 destina risorse aggiuntive a carattere permanente al funzionamento e agli interventi di razionalizzazione delle Ambasciate e dei Consolati, da reperire a carico delle maggiori entrate annue derivanti dall’applicazione della tariffa consolare. Le risorse aggiuntive non potranno comunque eccedere l’importo annuo di 10 milioni di euro, ed è per esse prevista la certificazione da parte del Ministro degli Affari esteri.

 

Il comma 569 prevede invece l'abrogazione dell'art. 80, comma 42, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003). Il comma 42 dispone che il 10% delle maggiori entrate di ciascun anno, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41 dell'articolo 80 della legge n. 289/2002, sia prioritariamente destinato all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari.


 

Articolo 1, comma 570
(Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate)

 

570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.

 

 

Il comma 570 riduce, nella misura del 15%, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007.

Gli oneri relativi al processo di professionalizzazione sono contenuti nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

 

L’articolo 3, comma 1 della legge n. 331/2000, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

La tabella A, allegata alla legge, determina la misura massima degli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in un importo massimo di 1.096 miliardi di lire. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.

La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata. Il comma 2 dell’articolo 23 prevede che, a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sia determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000 e dalla tabella C allegata della stessa legge n. 226/2004.

Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2007 è pari a 392, 9 milioni di euro.

 

Si rileva che la riduzione dello stanziamento annuale destinato al reclutamento dei volontari non può non implicare una riduzione della consistenza dei volontari stessi disposta, a partire dal 2007, dal decreto ministeriale sopracitato.

 


 

Articolo 1, commi 571-573
(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri
per la tutela del lavoro)

 


571. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrinten­denti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

572. Per le finalità di cui al comma 571, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.


 

 

Il comma 571 dispone il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con sessanta unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. Tale incremento, disposto al fine di potenziare l'attività ispettiva propria di questo nucleo, consta di tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma: in particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937, con il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804 art. 2, con cui venivano assegnati militari dell'Arma per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955, recante norme sulla "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997 di cui all’art. 9 bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608 - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.

 

Il comma 572 autorizza pertanto il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche previste all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

Il comma 573 stabilisce infine che nel nuovo contingente sia previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

 


 

Articolo 1, comma 574
(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la lotta all'ecomafia e alla criminalità ambientale)

 


574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.


 

 

Il comma 574 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, allo scopo di potenziare gli strumenti per la lotta alle forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence. A tal fine il predetto Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente è autorizzato, per l'anno 2007, a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, anche in questo caso da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma previsto dalle norme vigenti. Tale contingente dovrà essere composto da sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri.

 

Nel 1986, unitamente all’istituzione del Ministero dell'Ambiente, fu istituito anche il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali di questo stesso ministero con compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia ambientale. Successivamente, con la legge 23 marzo 2001, n. 93, tale nucleo ha assunto la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, la cui struttura organizzativa è stata potenziata e calibrata su base interprovinciale, in modo da garantire una presenza qualificata su tutto il territorio nazionale.


 

Articolo 1, comma 575
(Trattamento economico dei ministri)

 

575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

 

Il comma 575 riduce del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, di cui alla legge 212/1952[237], a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.

Il trattamento economico risultante, spettante per il 2007, è riportato nella tabella che segue, dove è posto a confronto con quello del 2006.

 

Trattamento economico annuo lordo dei membri del Governo

2006

Stipendio

I.I.S.*

Totale

Ministro

52.104

11.068

63.173

Sottosegretario

46.295

10.659

56.954

2007

 

 

 

Ministro parlamentare

36.473

7.748

44.221

Sottosegretario parlamentare

32.406

7.461

39.868

Ministro non parlamentare

52.104

11.068

63.173

Sottosegretario non parlamentare

46.295

10.659

56.954

* I.I.S.: indennità integrativa speciale

Fonte:  Ragioneria generale dello Stato, febbraio 2007. Gli importi sono in euro e sono comprensivi della 13ª mensilità.

 

Ai sensi dell’art. 2 della legge 212/1952, ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico, previsto dal regio decreto 2395/1923.[238]

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 per cento.

Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all’epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari[239].

 

L’importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato già ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001[240]). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005[241]). Entrambe le disposizioni non hanno però novellato la disposizione di riferimento.

 

Inoltre, la legge 418/1999[242], all’art. 1, stabilisce che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si ricorda che anche l’indennità dei parlamentari, e di conseguenza, l’indennità ex legge 418, è stata ridotta del 10 per cento dall’art. 1, comma 52, della citata legge 266/2005[243].

I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità ex legge 418, per il trattamento di cui all’art. 47 della legge 146/1980[244] (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa - per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni - con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).

 

La limitazione della riduzione degli emolumenti ai soli ministri e sottosegretari parlamentari determina, pertanto, una disparità di trattamento fra questi ultimi e i membri del Governo non parlamentari (cosiddetti tecnici), ai quali spetta comunque, oltre all’indennità non decurtata di membro del Governo (o comunque non decurtata ai sensi della disposizione in esame), anche l’indennità corrispondente a quella parlamentare ex legge 418/1999.

 


 

Articolo 1, commi 576-577
(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)

 


576. Per il personale non contrat­tualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessiva­mente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.


 

 

I commi in esame intervengono in materia di trattamento economico del personale in regime di diritto pubblico e di trattamenti accessori dei dirigenti.

 

Il comma 576 riduce del 30%, per gli anni 2007 e 2008, la misura dell’adeguamento retributivo previsto per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche tra quelle, cosiddette in regime pubblico, indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, fermo restando il procedimento di determinazione previsto dalla disciplina vigente (vedi infra).

Le categorie oggetto della riduzione sono – come chiarito nella relazione illustrativa del disegno di legge originale[245]magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono l’adeguamento annuale delle retribuzioni in base agli aumenti percepiti dalle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

Detta decurtazione è però limitata al personale che, rientrando in taluna delle categorie innanzi indicate, percepisca retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui.

La limitazione percentuale degli adeguamenti retributivi nel biennio 2007 – 2008, precisa la norma, non dà luogo a successivi recuperi.

Nell’anno 2009 vi sarà applicazione nella misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione “della base retributiva cui applicarlo”.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 24, commi 1 e 4 della legge 448/1998[246], gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali; detto criterio si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

 

Il comma 577 interviene sul trattamento economico dei dirigenti pubblici integrando due disposizioni in materia recentemente adottate con il decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006)[247], il cosiddetto decreto “Visco – Bersani”.

Il secondo periodo del comma estende anche ai dirigenti apicali dei corpi di polizia (Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e Direttore generale per l'economia montana e per le foreste) e delle Forze armate (Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata) la fissazione di criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio In questo modo tali categorie vengono equiparate, relativamente ai trattamenti accessori, agli altri massimi dirigenti dello Stato.

 

L’art. 34, comma 1, del decreto legge 223/2006 ha aggiunto, un periodo al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001[248] con il quale si stabilisce che i criteri generali per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei principi di:

-        contenimento della spesa;

-        uniformità;

-        perequazione.

L’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che, per gli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello generale, la fonte della regolazione è il contratto individuale, sia con riguardo al trattamento economico fondamentale (per il quale si assumono come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali), sia con riferimento agli istituti del trattamento economico accessorio (che è collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione). Nel testo dell’art. 24, comma 2, vigente prima della modifica introdotta dal decreto-legge 223, non era prevista la fissazione di livelli massimi per gli istituti del trattamento economico accessorio né di criteri per la loro determinazione.

 

Il primo periodo del comma in esame, inoltre, prevede che lo stesso D.P.C.M. di individuazione dei criteri per la definizione dei trattamenti accessori massimi di cui sopra, dovrà indicare anche i criteri applicativi per l’attuazione della riduzione generalizzata della spesa per i dirigenti stabilita dall’art. 22-bis del citato decreto legge 223.

Tale disposizione stabilisce una riduzione di almeno il 10% della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

 

La dirigenza pubblica è articolata in due fasce. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo di almeno tre anni (art. 23, D.Lgs. 165/2001).

Dal punto di vista delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a svolgere la legge distingue tre tipi di incarichi:

-        l’alta dirigenza (segretari generali dei ministeri e direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quali i capi dipartimento). Tali incarichi sono riservati ai dirigenti di prima fascia e sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente (art. 19, comma 3, D.Lgs. 165/2001;

-        gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono attribuiti in parte ai dirigenti di prima fascia e in parte, secondo una quota massima pari al 70 per cento della dotazione, a quelli di seconda fascia (art. 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001);

-        gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti dal dirigente generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, D.Lgs. 165/2001.

 

Destinatari degli incarichi di livello generale e non, possono essere anche soggetti esterni, quali:

-        persone di particolare comprovata qualificazione personale, in possesso di particolari requisiti (integrati di recente dal decreto legge n. 115 del 2005) che possono essere incaricate entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001);

-        dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché dipendenti delle amministrazione pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19 comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001). Tali incarichi sono conferito a tempo determinato (da tre a cinque anni).

 


 

Articolo 1, comma 578
(Interpretazione autentica dell’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

 


578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli apparte­nenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministra­tivi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 578 reca una norma di interpretazione autentica concernente il riconoscimento dell’anzianità di servizio per un complesso di figure dirigenziali della Pubblica Amministrazione, nel caso di collocamento in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici.

Più specificamente, si prevede che l’articolo 23-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001[249], va interpretato nel senso che ai dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l’anzianità di servizio.

La disposizione sembra precisare un aspetto della disciplina non espressamente regolato dall’articolo 23-bis in questione (v. infra).

La disposizione in esame fa comunque espressamente salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 23-bis[250] del citato D.Lgs. 165/2001, intervenendo in materia di mobilità tra pubblico e privato, prevede, al comma 1, che[251] “i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti”.

Il comma 4 del medesimo articolo precisa, con riferimento al diverso caso “di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche”, che “il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza”. Nessuna esplicita previsione riguarda il caso dello svolgimento di attività presso le amministrazioni pubbliche.

Si ricorda infine che il D.Lgs. 165/2001 individua – all’articolo 1 – le amministrazioni pubbliche cui si applica la relativa disciplina: si tratta di “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Viene inoltre esplicitato che le disposizioni del medesimo decreto legislativo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione[252].

 


 

Articolo 1,comma 579
(Consultazione dei sindacati sui provvedimenti relativi al personale)

 

579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

 

Il comma 579 prevede che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577 che incidono sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

Si ricorda che i commi da 404 a 577 recano disposizioni relative alle assunzioni di personale e alla razionalizzazione della relativa gestione.

 

Si osserva che il riferimento alle “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative” potrebbe prestarsi a dubbi interpretativi; in particolare non è chiaro se si intenda far riferimento specificamente alle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva relativa ai pubblici dipendenti di cui all’articolo 43 del D.Lgs. 165/2001.

 

L’elemento più rilevante della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici[253] consiste nella previsione della fonte contrattuale, sia collettiva sia individuale, come strumento diretto per la regolamentazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3 del D.Lgs. 165/2001).

La contrattazione collettiva, espressamente disciplinata dal titolo III del D.Lgs. 165/2001, si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali (art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001)[254]. Ad essa spetta la competenza di disciplinare, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli[255].

Nella procedura per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è rappresentata dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)[256], come controparte dei sindacati rappresentativi dei dipendenti pubblici.

La contrattazione collettiva si effettua per compartie si articola in vari livelli, secondo una gerarchia discendente delle fonti contrattuali[257]:

-       gli accordi quadro, che hanno il compito di individuare, per settori omogenei o affini, i comparti per ognuno dei quali dovranno essere stipulati i contratti collettivi nazionali;

-       i contratti collettivi nazionali di comparto, cui è deferita la competenza generale, e nel cui ambito possono essere previste discipline differenziate per le specifiche tipologie professionali e per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o attività professionali oppure tecnico - scientifiche e di ricerca;

-       i contratti collettivi integrativi, destinati a regolare le materie loro demandate dai contratti collettivi nazionali nei limiti da questi ultimi stabiliti.

Sono inoltre costituite autonome separate aree di contrattazione per i dirigenti, relativamente a uno o più di uno dei comparti in cui si svolge la contrattazione collettiva nazionale.

 

Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda il settore pubblico, l’articolo 43 del D.Lgs. 165/2001 definisce la rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva.

In particolare, sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, avendo come controparte l’ARAN, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, mentre il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

Vengono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area anche le confederazioni alle quali siano affiliate le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva.

L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi dopo aver verificato che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

Sono legittimate come controparte dell'ARAN, nella contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, esclusivamente le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative secondo i parametri su indicati.

 


 

Articolo 1, commi 580-586
(Istituzione dell’Agenzia per la formazione e riordino dei meccanismi di reclutamento della dirigenza e del sistema della formazione per i dipendenti pubblici)

 


580. Al fine di contribuire all'ammo­dernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle ammini­strazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive ammini­strazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.(*)

__________

(*) Comma così modificato dall’art. 4, co. 1-bis del D.L. n. 300/2006.

 

581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche ammini­strazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle ammi­nistrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica ammi­nistrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggior­namento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappre­sentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

585. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle ammini­strazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'in­novazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;

f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 31 dicembre 2008.(*)

__________

(*) Lettera così modificata dall’art. 4, co. 1-ter del D.L. n. 300/2006.

 

586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.


I commi 580-586 istituiscono e disciplinano l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale il comma 580 dispone la soppressione a decorrere dal 15 giugno 2007.

 

Il termine originario del 31 marzo 2007 è stato così modificato dall’art. 4, co. 1-bis, del D.L. 300/2006[258].

 

Le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono trasferite all’Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi.

 

La nuova Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il medesimo comma 580 prevede che altre istituzioni di formazione facenti capo a diverse amministrazioni, quali l’Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e l’inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni, entrino a far parte dell’Agenzia per la formazione e siano soggette al suo coordinamento.

La nuova disciplina è dichiaratamente finalizzata a contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, a migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, a garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato ed a fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali.

 

La Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diversi riordinamenti, i più recenti dei quali sono stati operati con il D.Lgs. 287/1999[259] e successivamente con il D.Lgs. 381/2003[260], che con una novella ha integralmente sostituito gli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. 287/1999.

Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare:

-        il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo quanto disposto dalla L. 145/2002 che ha reintrodotto, per l’accesso alla dirigenza, anche la modalità del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale bandito dalla SSPA;

-        l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;

-        la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;

-        lo svolgimento di attività di ricerca, e, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell’attività formativa;

-        il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione e l’individuazione e l’attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nonché la cura di un Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

La Scuola ha sede in Roma. Le attività di insegnamento e formazione sono tenute presso la sededi Roma e quelle distaccate di Acireale, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e del Centro Residenziale Studi di Caserta.

La legge individua tra gli organi della Scuola il direttore, unitamente al comitato di indirizzo, al comitato operativo e al dirigente amministrativo.

Spetta al direttore, in qualità di vertice dell’istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi ed esercita le altre attribuzioni previste dal D.Lgs. 287/1999, dal regolamento della Scuola e dalle delibere con cui lo stesso direttore definisce, sentito il comitato operativo e per quanto di sua competenza il dirigente amministrativo, l’organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.

L’attività di formazione è svolta da un gruppo di 30 docenti stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari,amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi[261].

 

L’Istituto diplomatico “Mario Toscano” (ISDI) è stato istituito con il D.P.R. 18/1967. È divenuto una Direzione Generale del Ministero degli affari esteri (centro di responsabilità n. 14) nell’articolazione delineata dalla riforma del Ministero del 2000. l’ISDI mantiene le funzioni originarie di organismo preposto alla formazione del personale, fornendo, in attuazione delle direttive del ministro, un aggiornamento sia della carriera diplomatica sia, d’intesa con le organizzazioni sindacali, delle altre categorie professionali del MAE.

L’Istituto inoltre, promuove la preparazione dei neo-laureati interessati a sostenere il concorso per l’accesso alla carriera diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, oppure alle Organizzazioni internazionali, coordinando i relativi centri, e provvede alla formazione professionale dei vincitori del concorso. L’ISDI assicura altresì la formazione del personale del Ministero neo-assunto nelle diverse categorie professionali e la sua riqualificazione, la specifica preparazione dei dipendenti in procinto di recarsi all’estero e l’aggiornamento normativo-istituzionale di quelli che rientrano al Ministero dopo il servizio all’estero[262].

 

La Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), istituita con decreto del ministro dell’interno di concerto con il ministro per la funzione pubblica 10 settembre 1980, è un Istituto di alta cultura e formazione. Provvede alla formazione, all’aggiornamento didattico e culturale del personale del Ministero dell’Interno e di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere. In particolare, la Scuola svolge corsi per assicurare la formazione del personale della carriera prefettizia dall’inizio e durante lo svolgimento dell’intera carriera e per attuare i processi di riqualificazione ed aggiornamento professionale per il personale contrattualizzato Per i funzionari della carriera prefettizia è prevista, ai sensi del D.Lgs. 139/2000:

-        una formazione iniziale al momento dell’ingresso in carriera;

-        il corso di accesso alla qualifica di vice prefetto;

-        un aggiornamento professionale obbligatorio di almeno un corso l’anno;

-        numerosi seminari residenziali e decentrati a livello locale su temi di particolare interesse per l’Amministrazione dell’Interno[263].

 

La Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF) nasce dalla trasformazione della Scuola centrale tributaria fondata da Ezio Vanoni nel 1957 per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale civile dell’amministrazione finanziaria. Riordinata con D.M. 28 settembre 2000, n. 301, la Scuola, alle dirette dipendenze del ministro dell’economia e delle finanze, ha l’obiettivo, tra gli altri, di formare, specializzare e aggiornare il personale dell’amministrazione finanziaria, delle agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità.

La Scuola si avvale di professori incaricati stabilmente, scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche. Si avvale inoltre di consulenti esterni e di professori con incarico temporaneo. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile e ha un proprio regolamento di funzionamento e di organizzazione, nonché uno per la didattica e la ricerca. Oltre alla sede centrale di Roma, la Scuola opera nelle sedi di Bari, Bologna, Milano, Palermo e Torino[264].

 

Tra le altre scuole superiori pubbliche di formazione si ricordano:

-        il Centro alti studi per la difesa (CASD), organismo attivo nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa;

-        l’Istituto superiore di polizia (riorganizzato recentemente con il D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256);

-        la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL): unitamente all’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è stata istituita la SSPAL, con l’obiettivo di promuovere e realizzare la formazione permanente e l’aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, e di accompagnarne la carriera e l’ acquisizione di un moderno profilo di manager pubblico locale. È disciplinata dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396[265]. La SSPAL ha inoltre la missione di sviluppare attività didattiche, culturali e di ricerca al fine di favorire la “crescita” professionale della dirigenza degli enti territoriali. La SSPAL dispone di 11 sedi regionali[266].

 

Il comma 581 attribuisce alla nuova Agenzia i seguenti compiti:

§      raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative;

§      ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni;

§      accreditamento delle strutture di formazione;

§      cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;

§      supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

 

Fermo restando quanto previsto dal comma 582 (v. infra), il successivo comma 583 consente inoltre alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale avvalendosi di istituzioni o organismi formativi, pubblici o privati, accreditati dall’Agenzia per la formazione ed inseriti in un elenco nazionale la cui tenuta è affidata alla medesima Agenzia. Alla scelta dell’istituzione formativa di cui avvalersi le amministrazioni provvedono mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

Particolare rilievo assumono i commi 582 e 584, i quali incidono sui meccanismi di reclutamento e di formazione iniziale del personale dirigenziale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Il comma 582 affida infatti all’Agenzia il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei corpi di polizia resta invece affidato alle rispettive “scuole speciali” (la norma sembra far riferimento essenzialmente al Centro alti studi per la difesa e all’Istituto superiore di polizia, già menzionati). Quanto ai segretari comunali e provinciali ed alla dirigenza locale, restano ferme le competenze della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale.

 

Si ricorda che i requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di dirigente statale sono oggi recati dall’art. 28 del D.Lgs. 165/2001. Tale articolo, in più occasioni modificato, dispone che l’accesso al ruolo possa aver luogo a seguito di due distinte procedure concorsuali:

-       concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni (i cui vincitori sono tenuti alla frequenza di un ciclo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione);

-       corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

Al concorso per esami sono ammessi, ai sensi del comma 2:

-       i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio (tre se in possesso di diploma di specializzazione) in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

-       i soggetti in possesso della laurea e della qualifica di dirigente in altri enti e strutture pubbliche, che abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno due anni;

-       i soggetti, muniti di laurea, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per almeno cinque anni;

-       i cittadini italiani dotati di idoneo titolo universitario e di esperienze lavorative per almeno quattro anni in posizioni apicali presso enti od organismi internazionali, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

 

Ai sensi del comma 3, al corso-concorso possono essere ammessi, con modalità definite in successivi D.P.C.M.[267]:

-       i laureati muniti di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da università italiane o straniere o da primarie istituzioni formative;

-       i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

-       i dirigenti in strutture private, laureati e con almeno cinque anni di esperienza dirigenziale.

Il corso ha la durata di dodici mesi[268], ai quali si aggiunge (previo esame) un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, e si conclude con un esame-concorso. Ai partecipanti è corrisposta una borsa di studio.

Con regolamento governativo[269], da adottare sentita – ma solo per la parte relativa al corso-concorso – la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definite:

-       la ripartizione dei posti di dirigente disponibili tra concorso per esami e corso-concorso; la quota riservata a quest’ultimo non dev’essere inferiore al 30%. Le amministrazioni comunicano annualmente al Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti riservati alla selezione mediante corso-concorso;

-       la quota di posti che ciascuna amministrazione può riservare al proprio personale;

-       l’ammontare delle borse di studio relative al corso-concorso;

-       i criteri di composizione e nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento delle selezioni. Dev’essere comunque prevista la valutazione delle esperienze professionali maturate.

Si fa salva la disciplina di settore per l’accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.

 

Ai sensi del comma 584, entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra:

§      il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

§      il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

 

Con riguardo a queste ultime disposizioni, si evidenzia che esse, pur disciplinando la materia dell’accesso alla qualifica di dirigente secondo linee in apparenza diverse da quelle, sopra illustrate, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 165/2001, non recano disposizioni abrogative né di coordinamento con quanto in esso disposto.

Pur se il successivo comma 585 (vedi infra) rimette a successivi regolamenti di delegificazione, tra l’altro, “l’attuazione delle disposizioni dei commi precedenti”, anche modificando le norme legislative vigenti, esso tuttavia non prevede ulteriori criteri o norme generali concernenti i nuovi meccanismi di reclutamento della dirigenza.

La previsione di un concorso “aperto ai cittadini dell’Unione europea” sembra inoltre innovare – anche in questo caso, senza disporre abrogazioni o modifiche espresse – l’attuale disciplina, che richiede la cittadinanza italiana per l’accesso alla dirigenza pubblica.

 

L’art. 38 del più volte citato D.Lgs. 165/2001 (che riproduce il previgente art. 37 del D.Lgs. 29/1993) disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. Il comma 1, in particolare, consente tale accesso per i posti “che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale”. Il comma 2 rimette a un D.P.C.M. di natura regolamentare l’individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

Dà attuazione a questa disposizione il D.P.C.M. 174/1994[270], il cui art. 1 (alle lett. a) e b)) individua tra i posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana:

-       i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e quelli dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;

-       i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia.

Con riguardo ai due profili sopra evidenziati possono assumere rilievo l’art. 97, co. 1°, Cost., ove si prevede che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge […]”,configurandosi una riserva (relativa) di legge sulla materia, e l’art. 51 Cost., che tra l’altro dispone (co. 1° e 2°) che “tutti i cittadini […] possono accedere agli uffici pubblici […] in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, la quale può a tal fine “parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica”.

Il comma 585 autorizza l’adozione, entro 90 giorni, di uno o più regolamenti di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988, allo scopo di:

§      dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti;

§      riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche;

§      riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento.

La finalità perseguita è quella di ridurre l’ammontare delle spese e conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione.

 

Com’è noto, l’art. 17, co. 2, della L. 400/1988[271] prevede che siano disciplinate con D.P.R. le materie non coperte da riserva assoluta di legge per le quali la legge, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare, determini le norme generali regolatrici della materia e disponga l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

I regolamenti, aggiunge il comma 585, sono adottati su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e dell’interno, “anche modificando le disposizioni legislative vigenti”.

 

Le lettere da a) a f) del comma elencano i criteri ai quali i regolamenti dovranno attenersi. Questi possono così riassumersi:

§      accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; in caso di soppressione o scorporo di strutture, sono attribuite all’Agenzia per la formazione le relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie. In particolare, il personale dipendente a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici dell’Agenzia, secondo criteri di equiparazione tra figure professionali stabiliti con D.P.C.M. sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali; esso mantiene il diritto di optare, entro il 31 dicembre 2008[272], per l’amministrazione di provenienza e conserva il trattamento economico in godimento (secondo quanto disposto dall’art. 11, co. 5 e 6, del D.Lgs. 303/1999);

§      precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura, e attribuzione all’Agenzia per la formazione il ruolo di struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, con riguardo sia all’armonizzazione e al conseguimento delle sinergie possibili, sia alla gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie;

§      definizione degli aspetti organizzativi dell’Agenzia, prevedendo tra l’altro

-       una qualificata partecipazione di esperti anche stranieri e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle autonomie territoriali e delle parti sociali;

-       l’istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome.

 

Il comma 586 quantifica i risparmi di spesa attesi in esito all’attuazione dei regolamenti di cui al comma precedente, in un importo non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro annui a partire dal 2008.

 

Si ricorda che nella Tabella C della legge finanziaria per il 2007 è fissato il contributo in favore della Scuola superiore della pubblica amministrazione (DPR n. 701/1977) nella misura di 14,585 milioni di euro per il 2007. L’analogo contributo in favore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze (D.Lgs. n. 287/1999) è pari a 14,682 milioni di euro per il 2007.


 

Articolo 1, commi 587-591
(Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche)

 


587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comuni­care, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della parteci­pazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministra­zione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministra­zione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna ammini­strazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.


 

 

I commi da 587 a 591 intervengono in materia di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche.

Si stabilisce innanzitutto che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali siano tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.

La comunicazione deve indicare la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’Amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

La mancata o incompleta comunicazione dei dati è sanzionata con il divieto di erogare somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

Viene quindi affermato che tutte le disposizioni in esame costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.

Infine, si stabilisce che i dati raccolti a seguito della comunicazione sopra disciplinata sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della Funzione pubblica.

Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

 


 

Articolo 1,comma 592
(Armonizzazione regime previdenziale ENPALS)

 

592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

 

Il comma 592 dispone modifiche all’articolo 43, comma 1, lettera b), della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), recante disposizioni in materia di armonizzazione dell’ENPALS[273] al regime previdenziale generale dell’INPS.

 

In particolare, la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 43 ha disposto che l’ENPALS non sia tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l’INPS il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 25 della L. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) a carico delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale e determinato in relazione al rapporto tra i lavoratori iscritti attivi ed i pensionati.

 

Il comma precisa che gli effetti derivanti dalla disposizione che esenta l’ENPALS dal versamento del menzionato contributo di solidarietà si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico del medesimo Ente, definite alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002.

 


 

Articolo 1, comma 593
(Contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti “esterni” e i titolari di incarichi pubblici)

 


593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche ammini­strazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'ammi­nistrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.


 

 

Il comma 593 reca misure volte a contenere gli oneri per la retribuzione corrisposta a varie categorie di titolari di incarichi pubblici, e ad assicurare a tali compensi un regime di pubblicità.

Il primo periodo del comma impone a tali retribuzioni un tetto massimo, pari all’ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Il secondo periodo subordina la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che comporti spesa ai sensi del precedente periodo all’adozione delle seguenti forme di pubblicità:

§      pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso;

§      comunicazione al Governo e al Parlamento.

La disposizione ha ad oggetto le retribuzioni:

§      dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001.

L’art. 19 del D.Lgs. 165/2001[274] disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ai sensi del comma 6 dell’articolo, tali incarichi possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a soggetti diversi dagli appartenenti ai rispettivi ruoli della dirigenza, che siano persone di particolare comprovata qualificazione personale e in possesso di specifici requisiti elencati dal medesimo comma, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia;

§         dei consulenti,

§         dei membri di commissioni e di collegi,

§         dei titolari di “qualsivoglia incarico” corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

L’ampiezza della formulazione, e in specie il ricorso all’espressione “qualsivoglia incarico” e il richiamo alla generalità degli enti pubblici, potrebbe determinare qualche incertezza in ordine all’esatta delimitazione dell’ambito dei destinatari della disposizione.

In particolare, l’esplicito riferimento ai soli dirigenti “esterni” sembra escludere l’applicabilità della norma alla generalità degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali (ma non è chiaro se ciò debba valere, per analogia, con riguardo a tutta la dirigenza pubblica). La precisazione “fermo restando quanto previsto al comma 466” (comma che pone un tetto ai compensi di alcune tipologie di amministratori delle società partecipate dal Ministero dell’economia o da queste controllate o a queste collegate: v. supra) sembra implicitamente confermare, a contrario, l’applicabilità della disposizione agli amministratori di tutte le altre società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa; il regime di pubblicità delle retribuzioni previsto dalla seconda parte del testo in commento potrebbe invece risultare applicabile anche agli amministratori di cui al comma 466, non risultando inconciliabile con le previsioni recate da quel comma.

Per altro verso, nell’espressione “enti pubblici” parrebbe doversi includere, da un lato, anche gli enti pubblici economici, dall’altro le stesse regioni e gli enti locali; parimenti, è da ritenere che le “società a prevalente partecipazione pubblica” siano anche quelle partecipate dagli enti territoriali.

Se tale lettura fosse corretta, la disposizione potrebbe avere riflessi sull’autonomia organizzativa e sull’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali.

 

Con direttiva adottata il 22 febbraio 2007, il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais ha delineato alcune linee interpretative in ordine al campo di applicazione della disposizione. Secondo la direttiva, in particolare:

§         quanto alla “retribuzione […] dei “consulenti”, la formulazione adottata e il contesto della disciplina fa attribuire a questa espressione una connotazione di continuità nello svolgimento dell’incarico. Pertanto, i limiti di cui alla disposizione (e i relativi obblighi di pubblicità) non riguardano “le consulenze aventi carattere di occasionalità o finalizzate a singole e specifiche prestazioni, bensì solo quelle caratterizzate da una certa durata o continuità”;

§         per le società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, occorre tener conto delle attività aziendali da esse svolte e dell’esposizione di tali attività alle dinamiche di mercato e di concorrenza; pertanto, “debbono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della specifica normativa gli incarichi corrisposti per reclutare risorse professionali al fine di svolgere le attività aziendali”. Infatti, “una eventuale applicazione del tetto previsto dalla disposizione richiamata e del relativo obbligo di comunicazione altererebbe il normale esplicarsi del confronto aziendale ponendo la società a prevalente partecipazione pubblica in una situazione di svantaggio, alterando significativamente le regole del mercato della concorrenza”;

§         La normativa, infine, “non riguarda quelle prestazioni di opera professionale in senso tecnico che (es. prestazione di opera artistica), oltre a essere caratterizzate dal carattere assolutamente occasionale della prestazione, sono talvolta, altresì, connotate, quanto al compenso, dall’applicazione di tariffe predeterminate nell’ambito dei vari ordinamenti delle professioni (es. incarichi di progettazione, richiesta di pareri legali o attività defensionale in giudizio), sicché la nuova disciplina non riguarda queste ipotesi ed il corrispettivo di questi incarichi rimane regolato dal codice civile e dalla rispettive discipline di settore”.

 

Il terzo periodo del comma dispone che, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo siano tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

Dal riferimento all’“ammontare eccedente” sembra doversi desumere che la misura illustrata sanzioni unicamente la violazione del divieto di cui al primo periodo del comma (corresponsione di compensi superiori al tetto ivi indicato), e non la violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui al secondo periodo.


 

Articolo 1, commi 594-599
(Contenimento delle spese di rappresentanza all’estero di regioni ed enti locali)

 


594. Fatti salvi gli uffici di rappre­sentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.

596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

597. Fatti salvi gli uffici di rappre­sentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

598. È fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596.

599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.


 

 

Isei commi sono intesi a contrastare e a sanzionare le spese che regioni ed enti locali sostengono per l’istituzione ed il mantenimento all’estero di proprie sedi di rappresentanza, o di uffici e strutture per la promozione economica, commerciale e turistica.

 

I commi 594-596 concernono le regioni, gli altri riguardano gli enti locali: divieto e sanzioni sono sostanzialmente identici nell’oggetto mentre intendono essere articolati in ragione delle specifiche potestà i limiti e le eccezioni al divieto.

 

Per le regioni il divieto concerne la possibilità di acquistare o gestire all’estero sedi di rappresentanza, ovvero istituire all’estero uffici o strutture comunque denominati per la promozione economica, commerciale o turistica finanziando le relative spese con fondi derivanti a qualunque titolo da trasferimenti dello Stato.

 

Sono espressamente esclusi da questo divieto gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione europea.

 

La sanzione è costituita da una sorta di ‘ammenda’ pari alla somma che la regione sostiene nell’anno per tali sedi o uffici; lo Stato la detrae (e la trattiene) dai fondi che le deve a qualsiasi titolo nel medesimo anno.

 

Per qualificare la competenza della legge statale a porre tale limite alla autonomia organizzativa ed alla autonomia di spesa delle regioni il comma 596 dichiara che le disposizioni (rectius, i principi che si traggono dalle disposizioni) di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea. Non connette per altro questa misura agli ambiti operativi del Patto di stabilità interno, disciplinato per le regioni e le province autonome ai commi 655-672 del testo in esame.

 

In proposito, come di seguito anche ai commi 721-723 per altre disposizioni intese a stabilire ‘principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica’, si pone la questionese queste disposizioni – formulate in modo direttamente imperativo ed operativopossano essere correttamente comprese nella potestà statale di coordinamento della finanza pubblica e, sotto questo profilo, superino le obiezioni di contrasto (o di eccessiva compressione) della autonomia organizzativa, della autonomia finanziaria delle regioni, per organizzazioni e spese che possono dirsi ‘strumentali’ del particolare ‘potere estero’ riconosciuto alle regioni dall’ultimo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Fatto salvo il richiamo all’articolo 117, ultimo comma, il dubbio di legittimità può essere esteso anche alla più ‘labile’ autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali.

 

In assenza di un pronunciamento interpretativo che sia immediatamente riferibile all’oggetto di queste disposizioni, si può ricordare che il richiamo espresso alla competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica non è ritenuto di per sé sempre sufficiente a legittimare la disposizione che vi si riferisce; sia perché non ogni principio fondamentale è tale perché così si autoqualifica, sia perché il principio non può tradursi immediatamente in un vincolo specifico dacché la legge statale può (soltanto) stabilire un limite complessivo che lasci alle regioni (e agli enti locali ?) ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Così la sentenza n. 36 del 2004 e con essa molte altre decisioni in tal senso. Né sembra che il divieto posto da queste disposizioni possa essere ricondotto ad altra competenza che lo Stato possa rivendicare in via esclusiva o come ambito della propria potestà concorrente.

Quanto ai soggetti cui il divieto è diretto, la adozione del termine generale ‘regioni’ e il richiamo ai principi fondamentali di coordinamento sembrano includere sia quelle ad autonomia ordinaria che quelle speciali e le province autonome. Ferme per queste la disposizione generale di compatibilità (comma 1363). Per altro, per giurisprudenza costante, l’autonomia organizzativa è potestà e competenza legislativa che riguarda con i medesimi poteri e limiti le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale.

 

Si segnala che la qualificazione dei ‘fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato’ può risultare incerta e dar luogo a dubbi interpretativi, atteso che la giurisprudenza della Corte qualifica come tributi erariali tutti i tributi regionali, ad eccezione delle poche imposte istituite e disciplinate direttamente dalle regioni. Di conseguenza, a questa stregua sono da considerarsi ‘trasferimenti’ tutte le somme derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali, compresi quelli che la regione Sicilia (quasi tutti) e la regione Sardegna (pochi) incassano direttamente tramite propri esattori. Né sembrerebbe coerente con lo spirito della disposizione riferire i ‘trasferimenti’ in parola ai criteri di tesoreria, qualificando come tali tutte le somme che comunque transitano per il bilancio dello Stato. A questo titolo non sarebbero trasferimenti la Tassa automobilistica, la compartecipazione alle accise sulle benzine per autotrazione, l’Irap, ma lo sarebbero tutte le compartecipazioni erariali delle speciali.

 

Si considera infine che la ‘sanzione’ non è connessa all’autorizzazione di spesa nel bilancio di previsione né agli atti amministrativi che indubbiamente precedono la spesa effettiva ma, per sua natura, alla approvazione del rendiconto che – legge della Regione – verrebbe sanzionato da un provvedimento attivato direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato senza alcuna di quelle procedure di leale collaborazione che stabilmente vengono ritenute indispensabili al dispiegarsi dei rapporti fra lo Strato e le regioni.

 

I commi 597-599 recano un analogo divieto per i comuni e le province: questi, da soli o in forma associata, non solo non possono coprire quelle spese con fondi provenienti a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato (comma 598) ma non possono farlo in ogni caso e, quindi, nemmeno impegnando in ciò fondi propri (comma 597).

 

Come per le sedi di rappresentanza delle regioni, il divieto non si applica alle sedi e agli uffici di rappresentanza delle unioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell’Unione europea.

 

Analoga è la sanzione per gli enti che violano il divieto: dai trasferimenti ad essi spettanti a qualsiasi titolo viene detratta (e trattenuta allo Stato) una somma pari alle spese che essi hanno sostenuto nell’anno per l’acquisizione e il mantenimento di quelle sedi ed uffici.

 

E’ da ritenere che in entrambi i casi il divieto e la sanzione siano applicabili dall’entrata in vigore della legge anche per sedi ed uffici già esistenti, o per i quali siano già state assunte le deliberazioni istitutive.

 


 

Articolo 1, comma 600
(Personale ispettivo ENPALS e IPSEMA)

 

600. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» sono inserite le seguenti: «, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)».

 

 

Il comma 600 provvede a novellare il comma 213-bis della L. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in modo da estendere anche al personale ispettivo dell’ENPALS e dell’IPSEMA la non applicazione delle disposizioni di cui al comma 213 della medesima L. 266 del 2005 recanti la soppressione di una serie di indennità di trasferta per il personale statale.

 

Si ricorda, al riguardo, che il comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), novellato dall’articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005[275], ha soppresso per il personale statale una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale.

Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:

-       le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 417/1978);

-       le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1 del DPR n. 513/1978);

-       le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’art. 14 della Legge n. 836/1973);

-       l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’art. 8 del D.Lgs.Lgt. n. 320/1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.

A livello pattizio, lo stesso comma provvede a sopprimere le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica[276].

 

Il comma 213-bis, inserito dal citato articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005 e modificato dall’articolo 36-bis, comma 9 del decreto legge n. 223 del 2006, prevedeva la non applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 213 relative alla soppressione delle indennità di trasferta al personale delle Forze armate e di polizia e al personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.

 

Si consideri che analoga previsione, con riferimento al personale delle agenzie fiscali, è contenuta nel comma 532 della legge in esame (cfr. la relativa scheda).

 


 

Articolo 1,comma 601
(Istituzione di fondi per la scuola)

 


601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministe­riale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.


 

 

Il comma 601 riaggrega gli stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e dispone la diretta assegnazione delle risorse ivi allocate alle istituzioni scolastiche, secondo criteri stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione che curerà altresì il monitoraggio delle spese e da queste ultime effettuate

 

Si dispone la costituzione di due fondi, destinati rispettivamentealle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, ed al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

Nei fondi citati confluiscono, dall’esercizio 2007, gli stanziamenti delle unità previsionali di base “Strutture scolastiche” e “Interventi integrativi disabili“ (attualmente allocate nei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali) nonché le somme attribuite al centro di responsabilità “Programmazione ministeriale”

 

Con nota 24 gennaio 2007[277] il ministro della pubblica istruzione ha trasmesso ai dirigenti degli uffici scolastici regionali e provinciali una sintesi illustrativa delle disposizioni della legge finanziaria concernenti il settore, in tale contesto vengono specificate le risorse afferenti ai due fondi di nuova istituzione.

Nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” affluiscono le risorse per:

-        supplenze brevi;

-        compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa;

-        spese per gli esami di stato;

-        spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell’infanzia, elementare e media;

-        compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale,per i corsi integrativi e per l’abilitazione all’esercizio della libera professione;

-        oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

-        somme dovute per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

 

Nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolasticheaffluiscono le risorse per:

-        funzionamento amministrativo didattico;

-        spese per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici);

-        spese per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche;

-        spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili;

-        fondo per l’integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo didattico.

 

Il documento citato chiarisce inoltre che la finalità dell’art. 1, comma 601, della legge finanziaria è lo snellimento delle operazioni contabili: viene infatti eliminato il passaggio di fondi dagli Uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da queste alle scuole. Queste ultime poi potranno utilizzare i finanziamenti senza ulteriori vincoli di destinazione.


 

Articolo 1, comma 602
(Utilizzo disponibilità del fondo per l’offerta formativa
)

 


602. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.


 

 

Il comma rende disponibili per l’esercizio finanziario successivo le risorse del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”(istituito nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione dalla legge 440/1997[278]) qualora tali risorse siano rimaste inutilizzate al termine dell’esercizio finanziario di competenza per il mancato perfezionamento delle relative procedure

Si stabilisce inoltre che le quote del medesimo fondo, non ripartite nel 2006, per l’esercizio finanziario 2007 siano trasferite direttamente alle istituzioni scolastiche autonome e destinate al miglioramento dell’offerta formativa ed alla formazione del personale, secondo le indicazioni recate dalla direttiva annuale concernente interventi prioritari e criteri di riparto (direttiva 3 aprile 2006, n. 33).

 

Si ricorda che la legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione; tra gli obiettivi figurano appunto, per quanto qui interessa, la formazione del personale della scuola e la realizzazione di interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali (art. 1 della legge).

Si prevede inoltre che le disponibilità del fondo siano ripartite annualmente con decreto interministeriale dando attuazione, per l’utilizzazione delle somme, a precise direttive del ministro della pubblica istruzione da sottoporre a parere parlamentare. Queste ultime (art. 2 della legge) avrebbero individuato gli interventi prioritari; i criteri i per la ripartizione delle somme nonché le modalità per la gestione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. Di fatto negli anni successivi con un unico provvedimento, sottoposto a parere parlamentare, si è provveduto all’indicazione di obiettivi e strumenti contestualmente alla ripartizione dei fondi disponibili.

A decorrere dal 2000 la dotazione del Fondo è stata determinata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144[279]) Per l’esercizio finanziario 2006 al Fondo (cap. 1270 dello stato di previsione del ministero) sono stati attribuiti complessivamente 191,9 milioni di euro. L’indicazione degli obiettivi prioritari e la ripartizione delle somme è stata effettuata con la citata direttiva 3 aprile 2006, n. 33, quest’ultima indica tra gli obiettivi formazione del personale ed ampliamento dell’offerta formativa; riserva (sezione 4 ) fino ad un massimo di 2 milioni di euro ad attività di formazione del personale della scuola, con specifico riferimento alla riforma del secondo ciclo di cui al D.Lgs. 226/2005[280]; ed assegna un importo complessivo di 68,2 milioni di euro a varie finalità che comprendono ancora formazione ed aggiornamento del personale nonché ampliamento dell’offerta formativa.

 

Il primo periodo del comma in esame sembrerebbe superfluo in quanto l’art. 1, co. 2 della legge 440/1997 prevede che le somme inutilizzate in corso d’anno siano disponibili nell’esercizio finanziario successivo.

 


 

Articolo 1, commi 603-604
(Collegi universitari)

 


603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente ricono­sciuti.

604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 603 equipara ai collegi universitari legalmente riconosciuti tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

Unica condizione per l’equiparazione di tali collegi è l’iscrizione nei registri delle prefetture.

 

L’articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge n. 338 del 2000 prevede che gli alloggi e le residenze per gli studenti universitari hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative.

 

Per “collegi universitari legalmente riconosciuti” si intendono quelli riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica come enti morali e posti sotto la vigilanza del Ministero stesso. In proposito, si ricorda che già il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico dell'istruzione superiore) stabiliva all'art. 191 che “le Opere e le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di Istruzione Superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. Tale norma costituiva il fondamento giuridico del riconoscimento dell'esistenza di alcune istituzioni, anche private, che, per statuto, si proponevano il fine di ampliare l'accesso agli studi superiori e di assistere gli studenti nel corso degli studi universitari. Proprio in virtù di queste finalità istituzionali, tali soggetti venivano sottoposti alla vigilanza del Ministero. Successivamente l'art. 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991 n. 390, concernente “Norme sul diritto agli studi universitari”, nel disciplinare la materia, dispose testualmente che “restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i Collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” (nel frattempo subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione). Nel 1997 è sorta la Conferenza permanente dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti

 

L’equiparazione consentirà anche ai collegi universitari di usufruire dei finanziamenti per interventi per gli alloggi e le residenze degli studenti universitari previsti proprio dall’articolo 1 della legge n. 338 del 2000 ed indicati annualmente nella tabella C allegata alla legge finanziaria; quest’ultima destina a tali interventi 31.972.000 euro per l’anno 2007, 31.332.000 euro per l’anno 2008 e 31.977.000 euro per l’anno 2009.

 

Il comma 604 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i collegi universitari di cui al comma 603, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 20) del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Il D.P.R. n. 633 del 1972 reca la disciplina dell’IVA. L’articolo 10, comma 1, numero 20), prevede che siano esenti dall’imposta le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

 


 

Articolo 1, commi 605-620
(Razionalizzazione della spesa nel settore scolastico)

 


605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispon­denti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale ammini­strativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monito­raggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è succes­sivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze neces­sarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istru­zione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professiona­lizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concer­nente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le inno­vazioni nella pubblica amministrazione.

607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasio­ne degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispo­ne, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acqui­sizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c) attivazione di servizi di documen­tazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

d) partecipazione alle iniziative interna­zionali nelle materie di competenza;

e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articola­zioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizza­zione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

612. Al fine di potenziare la qualifica­zione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modifica­zioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti»;

c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze ammini­strative e scientifiche».

613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:

a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;

d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

616. Il riscontro di regolarità ammini­strativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

617. I revisori dei conti, in rappre­sentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.

618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

619. Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure su i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame final e previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perchè non utilmente collocati nelle relative gra­duatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'ammi­nistrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.(*)

__________

(*) Comma così modificato dall’art. 1, co. 6-sexies del D.L. n. 300/2006.

 

620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.


 

 

I commi 605-620 recano interventi di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico e quantificano i risparmi da esse derivanti.

Le misure previste dai commi citati interessano:

§      il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni (comma 605, lettere a) e b));

§      le assunzioni del personale docente ed ATA (comma 605,lettera c));

§      il monitoraggio delle supplenze brevi, la formazione docenti per l’insegnamento della lingua inglese (comma 605 lettere d), e));

§      gli orari dell’istruzione professionale (comma 605 lettera f));

§      le graduatorie e la valutazione dei titoli del personale docente (commi 605, lettera c) e 607),

§      la mobilità e la riconversione professionale e del personale docente (commi 608-609);

§      l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ed il contestuale riordino degli enti di servizio del ministero della Pubblica istruzione (commi 610-615);

§      i revisori di conti delle istituzioni scolastiche (commi 616-617);

§      la ridefinizione delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza scolastica e disposizioni transitorie relative alle nomine per il prossimo triennio (comma 605, lettera c) ultimi periodi; commi 618-619).

Formazione delle classi, assunzioni dei docenti e del personale ATA, graduatorie, disciplina transitoria di reclutamento dei dirigenti scolastici (commi 605, lettere a), b), c) e comma 606)

Il comma 605 contiene alcune disposizioni immediatamente prescrittive ed affida ad uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione (per alcuni dei quali il comma 606 prevede il concerto di altri ministri) la definizione di alcuni altri interventi.

 

Si riepilogano di seguito i contenuti delle lettere a) b) e c) che introducono numerose e varie disposizioni in materia di formazione delle classi, assunzioni dei docenti e del personale ATA, graduatorie dei docenti, copertura dei posti di dirigente scolastico.

 

In particolare, la lettera a) prescrive la revisione (con decreto adottato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze) dall’anno scolastico 2007/2008, dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4; la ridefinizione delle dotazioni organiche del personale ATA (amministrativo, tecnico ausiliario) al fine di conseguire una riduzione del personale stesso; l’adozione di misure di contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica

 

La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal Decreto Intermininisteriale 24 luglio 1998, n. 331[281]; quest’ultimo prevede in linea di massima per le classi di scuola materna un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola media un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15. Disposizioni specifiche sono dettate per classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) che possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20, nonché per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole; per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate.

L’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20; da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno). E’ stato inoltre previsto l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto.

 

In relazione alle misure relative al personale ATA si ricorda che, nell’ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa, l’art. 35 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n 289) ha previsto una riduzione del personale in questione disponendo la revisione dei parametri per la determinazione degli organici dei collaboratori scolastici, la restituzione ai compiti istituzionali del personale utilizzato presso i distretti scolastici, alcune modifiche alla disciplina del collocamento fuori ruolo del personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie mansioni (art. 35 commi 2, 3, 4, 6).

Successivamente, l’articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168[282], ha autorizzato l’assunzione, tra gli altri, di un contingente di 5.000 unità di personale A.T.A., in attesa dell’adozione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell’articolo 1-bis del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla L. 4 giugno 2004, n. 143[283].

 

Con riguardo alle citate misure di contrasto agli insuccessi scolastici, si ricorda che già l’art. 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) ha autorizzato l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e di iniziative di recupero e sostegno, implicanti anche una diversa aggregazione degli alunni e delle discipline, appunto nell’ambito dell’autonomia didattico organizzativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche.

Si ricorda poi che la legge n. 53 del 2003 (cosiddetta Legge Moratti)[284] ha incluso, tra gli interventi del Piano programmatico (di cui all’articolo 1, comma 3) per la realizzazione delle finalità della legge, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione. In tale ambito, l’articolo 4 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) ha previsto l’adozione di linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento e la prevenzione ed il recupero degli abbandoni.

 

Il comma 605, lettera b) prescrive che, con decreto del ministro della pubblica istruzione risultante dal concerto con il ministro della salute, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449[285], in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

L’art. 40, comma 3, della L. n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il citato rapporto di uno a 138. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 24 luglio 1998, il quale ha poi disposto (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001 (Recante determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002), ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e copertura dei posti di sostegno ed al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto. Da ultimo l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha rimesso l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In attuazione al medesimo articolo della legge finanziaria è stato poi emanato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, recante ridefinizione della procedura per il riconoscimento della sussistenza dell’handicap.

 

Il comma 605, lettera c) dispone che (con decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e delle riforme ed innovazioni nella p.a) siano definiti due Piani triennali, rispettivamente, per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e di 20 mila di personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) per gli anni 2007-2009.

Con riferimento a tali assunzioni, la medesima lettera c) prevede che il piano relativo al reclutamento dei docenti sia sottoposto a verifica annuale e che le nomine siano effettuate nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 449/1997[286].

Tale ultima previsione si somma pertanto alla verifica annuale disposta- per accertare la fattibilità delle assunzioni dei docenti- tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per la funzione pubblica).

 

Con riferimento alle assunzioni di personale docente e non, si ricorda che l’articolo 1-bis del D.L. 97/2004[287]avevaprevisto l’adozione - entro il 31 gennaio 2005 - di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2008. Non essendo stato definito quest’ultimo in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2005-2006, l’articolo 3 del D.L. n. 115/2005[288] ha autorizzato assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nonché di personale A.T.A (amministrativo, tecnico ed ausiliario), rispettivamente nel numero di 35.000 e 5.000 unità.

Con DM 18 ottobre 2005 è stato poi adottato il Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007: 35.000 già disposte per l’anno scolastico 2005/2006; 20.000 per il 2006/2007; 10.000 per il 2007/2008.

 

Si dispone inoltre (sempre alla citata lettera c) del comma 605) che il Ministro della pubblica effettui un monitoraggio sugli esiti del meccanismo sopra descritto e riferisca (entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge) alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di individuare nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento dei docenti ed apportare eventuali correttivi alla disciplina dettata.

 

Il comma 605 lettera c) reca inoltre disposizioni in materia di graduatorie e valutazione dei titoli del personale docente; per l’esposizione di tali contenuti si rinvia di seguito (vedi comma 607)

 

Gli ultimi periodi della lettera c) del comma 605 in commento prevedono una disciplina transitoria perla copertura dei posti di dirigente scolastico,-in attesa della revisione della procedura concorsuale (di cui al comma 618, vedi infra) ed in aggiunta alle disposizioni transitorie recate dal comma 619-. I posti vacanti relativi ai tre anni scolastici dal 2007/8 al 2009/10 verranno assegnati ad alcune categorie di candidati ai corsi concorsi riservati banditi nel 2002 e nel 2006 quest’ultimo in fase di espletamento (per l’esposizione più dettagliata di tale disciplina si rinvia al comma 619).

Monitoraggio delle supplenze brevi, formazione dei docenti, orari dell’istruzione professionale (comma 605, lettere d), e), f))

Il comma 605 lettera d), prevede l’avvio (tramite apposito DM)di un monitoraggio - da parte degli uffici scolastici provinciali - delle supplenze brevi allo scopo di ricondurre gli scostamenti ai valori medi nazionali.

 

Secondo la relazione tecnica al ddl finanziaria (AC 1746-bis), la disposizione consentirà una riduzione di spesa a partire dal 2007.

Si ricorda che le supplenze temporanee del personale docente hanno già formato oggetto di misure di contenimento della spesa adottate nell’ambito di leggi finanziarie o provvedimenti collegati. Per le scuole dell’infanzia ed elementari, l’art. 1, comma 72, della legge n. 662/1996[289] ha consentito la sostituzione dei docenti assenti fino a cinque giorni utilizzando i docenti dell’organico di istituto; l’art. 22, comma 6, della legge 448/2001[290] (legge finanziaria 2002) ha disposto che le istituzioni scolastiche autonome (ad eccezione delle scuole d’infanzia e delle scuole elementari) possano provvedere alla sostituzione del personale docente, assente per un periodo non superiore a quindici giorni con proprio personale docente e che le economie di spesa conseguite concorrano ad incrementare il fondo di istituto.

 

Il comma 605, lettera e), prescrive (tramite apposito decretoministeriale) l’adozione di un piano biennale di formazione (eventualmente anche a distanza) dei docenti di scuola primaria per l’insegnamento dell’inglese; ciò al fine di dare attuazione alle previsioni dell’art. 1, co. 128, della legge 311/2004[291]

 

Quest’ultimo ha previsto l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria[292] fosse impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o, in subordine, da docenti inclusi nell’organico di istituto in possesso dei requisiti; solo qualora tale procedura non avesse soddisfatto il fabbisogno, avrebbero potuto essere assegnati posti a docenti cosiddetti “specialisti” (impegnati esclusivamente nell’insegnamento della lingua straniera in sei o sette classi). Si disponeva a tal fine la realizzazione di corsi di formazione, la cui partecipazione era obbligatoria per i docenti privi di requisiti[293].

Secondo la relazione tecnica al ddl finanziaria, la disposizione si rende necessaria a causa delle misure di contenimento della spesa -adottate nel 2005- che hanno impedito all’amministrazione di realizzare i corsi sopra citati.

 

Il comma 605, lettera f), affida ad un decreto ministeriale la revisione degli ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso riduzione del carico orario delle lezioni a partire dall’anno scolastico 2007-2008[294].

 

Si ricorda che gli istituti professionali[295] ai sensi del art. 191 del D.Lgs. 297/1994[296] costituivano una delle articolazioni dell’istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ai licei ed agli istituti tecnici; il D.Lgs. 226/2005[297], recante disciplina del secondo ciclo dell’istruzione e formazione, aveva invece indicato due soli percorsi alternativi: il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale la cui competenza è regionale. Nell’ambito degli otto percorsi liceali (art. 2, 6 e 10 del D.Lgs.) erano tuttavia indicati due licei (economico e tecnologico) contraddistinti da discipline ed attività tecnico professionali. L’art. 27 del D.Lgs. 226/2005, con riferimento all’istruzione e formazione professionale (disciplinata dal capo III del provvedimento) nel ribadire la competenza regionale in materia, da espletare tramite strutture formative accreditate, ha poi previsto che, fino al perfezionamento del nuovo ordinamento, l'offerta formativa nel settore fosse assicurata dagli istituti professionali di Stato (art. 27, comma 7).

Recentemente il D.L. 7/2007[298] è intervenuto sulla disciplina recata dal D.Lgs. 226/2005 disponendo (art. 13, comma 1) che il secondo ciclo dell’istruzione si componga del sistema dell'istruzione secondaria superiore -del quale fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali- e del sistema dell’istruzione e formazione professionale; si richiama pertanto il citato art. 191 del D.Lgs. 297/1994.

Lo stesso D.L. (art. 13, comma 2, ha poi previsto la possibilità di costituire- a livello provinciale o subprovinciale “Poli tecnico professionali”,di natura consortile, comprensivi di:

-       istituti tecnici;

-       istituti professionali;

-       strutture formative preposte alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni specificati dal Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005;

-       istituti tecnici superiori, risultanti dalla trasformazione degli attuali Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (istituiti dall’art. 69 della legge 144/1999 ) dei quali la legge finanziaria 2007in commento ha previsto il riordino sulla base di linee guida emanate con DPCM (L. 296/2006, art. 1, commi 631 e 875, vedi infra).

Graduatorie e valutazione dei titoli del personale docente (comma 605, lettera c) e comma 607)

Il comma 605 lettera c), contestualmente al piano di assunzioni del personale docente (vedi supra) prevede che le graduatorie permanenti del personale docente siano trasformate in graduatorie ad esaurimento[299] facendo salva l’inclusione in queste ultime - per il biennio 2007-2008- dei docenti già abilitati nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Con riguardo all’inserimento con riserva nelle graduatorie si precisa (ancora alla lettera c) del comma 605 che vi hanno diritto i docenti già frequentanti:

§      il corso di laurea in Scienza della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) in esito ai quali si conseguono titoli abilitanti;

§      i corsi abilitanti speciali indetti presso le università le accademie di belle arti ed i conservatori in relazione alla disposizioni recate dall’art. 2 del D.L. 97/2004 convertito con modificazioni dalla L. 143/2004 (vedi infra);

§      i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico-(COBASLID) presso le Accademie di belle Arti[300],

§       i corsi di didattica della musica[301] presso i Conservatori di musica.

 

In relazione alla disciplina sopra esposta, si ricorda, che l’istituzione di un apposito corso di laurea (articolato in due indirizzi) per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare nonché di una scuola di specializzazione almeno biennale (suddivisa in più indirizzi) per gli insegnanti delle scuole secondarie è stata prevista dalla legge 341/1990[302] (art. 3, co. 2 e 4, co. 2). Quest’ultima ha conferito all’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione valore abilitante e titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi; in seguito[303] a tale prova è stato attribuito valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 T.U[304]. Successivamente, nell’ambito di un generale riordino del reclutamento dei docenti, la legge 53/2003[305] (cd “Legge Moratti”) ha conferito all’esame di laurea dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame abilitante all’insegnamento e titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

Il D.L. n. 97 del 2004[306], oltre a modificare i criteri per l’attribuzione di punteggi per l’inserimento nelle graduatorie permanenti e disporne l’aggiornamento biennale, ha introdotto (art. 2) disposizioni transitorie, finalizzate a consentire a varie categorie di precari - aventi requisiti di titoli e di servizio ma sprovvisti di abilitazione - di conseguire il titolo di abilitazione necessario per l'iscrizione nelle medesime graduatorie attraverso la frequenza di appositi corsi annuali presso le università e le istituzioni dell’Alta formazione musicale e coreutica (AFAM)[307].

La formazione ed il reclutamento del personale docente sono stati poi ridefiniti dal D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227, adottato ai sensi dell’art. 5 della legge 53/2003. Il D.Lgs. ha affidato la formazione iniziale dei docenti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello, entrambi a numero programmato - istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) a partire dall’anno accademico 2006-2007; ha inoltre prefigurato una nuova procedura concorsuale (da bandire con cadenza almeno triennale) per la copertura del 50 per cento dei posti in organico. L’individuazione delle classi dei corsi sopra citati, ed i criteri per la definizione del numero programmato sono demandati, rispettivamente, a uno o più decreti del Ministro dell’istruzione e ad un DPCM recante programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

Al provvedimento non ha fatto seguito l’adozione dei decreti sopra richiamati.

 

La disciplina recata dalla disposizione in commento, con particolare riferimento alle finalità del monitoraggio ministeriale, sembra prefigurare l’adozione di nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento dei docenti e il conseguente superamento (ovvero abrogazione) della disciplina introdotta dal predetto D.Lgs. 227 del 2005.

 

Viene contestualmente demandata (ancora al comma 605 lettera c) )ad un decreto ministeriale - previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - l’indicazione dei criteri per la valutazione di titoli e servizi dei docenti inclusi in tali graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi. Nel frattempo il comma dispone[308]:

§      con effetto dal 1° settembre 2007 (in vista del piano di assunzioni dei docenti) l’abolizione della valutazione doppia di ogni anno di insegnamento prestato nelle scuole di montagna ed istituti penitenziari (tale valutazione è attualmente prevista al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.L. 97/2004)[309];

§      l’inclusione nel secondo scaglione delle graduatorie di insegnamento di strumento musicale nella scuola media dei docenti abilitati per l’insegnamento di educazione musicale, ma privi dei requisiti di servizio alla scadenza dei termini per l’inserimento nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 2006/2007 (e cioè alla data del 2 maggio 2005). Tali docenti erano inclusi in elenchi speciali relativi alla sperimentazione di scuole medie ad indirizzo musicale[310].

 

Il comma 607 dispone che la tabella di valutazione dei titoli da utilizzare per la compilazione delle graduatorie permanenti del personale docente sia ridefinita in occasione dell’aggiornamento biennale (previsto per il biennio 2007/2008 e 2008/2009) con decreto ministeriale, senza modificare i punteggi riconosciuti nelle graduatorie relative al biennio precedente. Si precisa inoltre che dovranno essere rideterminati i punteggi relativi a master, diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento universitario (Punto C11 dell’attuale tabella) e che si definiranno criteri per l’accreditamento delle strutture formative (fatto salvo evidentemente quanto già disposto a proposito dell’insegnamento nelle scuole di montagna e dell’inclusione di alcune categorie di docenti di educazione musicale dal comma 605 lettera c) vedi supra).

 

La tabella in questione, nel passato definita con decreto ministeriale, è stata poi allegata all’art. 1 del D.L. 97/2004, la disposizione in commento opera pertanto un intervento di delegificazione.

L’articolo 1 del D.L. citato reca disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente, di cui all’articolo 401 del Decreto legislativo 297 del 1994, come modificato dalla Legge 124 del 1999[311].In particolare si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la determinazione dell’ultimo scaglione di tali graduatorie avvenga sulla base della tabella dei titoli allegata al provvedimento[312] e che l’aggiornamento di queste ultime avvenga con cadenza biennale (anziché annuale come per il passato).

Mobilità dei docenti inidonei all’insegnamento, riconversione professionale (commi 608-609)

Il comma 608 affida alMinistro per le riforme e leinnovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della pubblica istruzione la predisposizione (entro il 30 giugno 2007) di un piano di mobilità per i docenti inidonei all’insegnamento e collocati fuori ruolo. Quest’ultimoterrà conto delle destinazioni più adeguate alle professionalità in questione, nell’ambito dei posti vacantipresso gli uffici dell’amministrazione scolastica e delle amministrazioni pubbliche. Viene contestualmente prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fissato dall’art. 35 comma 5 della legge finanziaria 2002[313] per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale sopra citato.

Si ricorda che dall’art. 35 comma 5 della legge finanziaria 2002 aveva disposto che il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ed in seguito ad appositi accertamenti collocato fuori ruolo avrebbe potuto chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o di ente pubblico; qualora non transitasse in altro ruolo, sarebbe stato mantenuto in servizio per un periodo massimo di 5 anni (il termine viene a scadenza il 31 dicembre 2007).

 

Il comma 609 dispone che il Ministro della pubblica istruzione predisponga uno specifico piano di riconversione professionale dei docenti soprannumerari sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale entro l’anno scolastico 2007/2008. La riconversione è obbligatoria e finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.

 

L’art. 3, comma 89 della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) ha operato un rafforzamento delle norme in materia di riconversione professionale dei docenti soprannumerari già previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 212/2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 268/2002[314]), disponendo l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai soprannumerari delle classi di concorso con esuberi di personale, individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 115 del 2002[315]. Tali corsi, organizzati dagli uffici scolastici regionali,sarebbero stati finanziati annualmente con risorse da reperire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola[316].

Il successivo comma 90 ha stabilito il trasferimento (su domanda o d’ufficio) su posti di sostegno dei docenti soprannumerari in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia e riordino degli enti di servizio (commi 610-615)

I commi 610 e 611 istituiscono (ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 300/1999[317]) e disciplinano l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, con sede a Firenze ed articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali[318]; la disposizione è finalizzata a sostenere e sviluppare l’autonomia scolastica, i processi di innovazione e ricerca educativa, l’interazione con il territorio.

L’agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi[319].

 

Si dispone inoltre che all’organizzazione dell’agenzia provveda un regolamento (adottato ai sensi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) che ne individuerà la dotazione organica - nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE -ed indicherà le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti, anche a titolo precario, purché costituiti a seguito di procedure selettive.

In attesa del regolamento citato saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, uno o più commissari straordinari[320].

 

Si ricorda che al riordino dell’Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con sede in Firenze) e degli istituti regionali di ricerca educativa (enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile) hanno provveduto i regolamenti adottati con DPR 415/ 2000[321]; e DPR 190/2001[322].

Con riguardo al personale degli istituti:

-       la Tabella A allegata al DPR 415/2000 specifica che l’organico dell’INDIRE è costituito da un direttore, 28 tecnici/ricercatori, 23 amministrativi; l’istituto può avvalersi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di un massimo di 15 unità comandate dalla scuola o altre amministrazioni, per particolari esigenze inoltre può avvalersi dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca (artt. 10 e 11);

-       ai sensi dell’art. 10 del DPR 190/2001 a ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando.

 

I commi 612-615 intervengono sulla disciplina relativa all’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione) recata da ultimo dal D.Lgs. 286/2004[323],

 

Si ricorda che il D.Lgs. citato ha riordinato l'INVALSI, attribuendogli la nuova denominazione di "Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione", conferendogli lo status di ente di ricerca e confermando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione delle attività con propria direttiva.

Recentemente l’art. 3 della legge 425/1997[324](come modificato dall’art. 1 della legge 1/2007[325]) ha attribuito all’istituto la predisposizione (sulla base di indicazioni ministeriali) di modelli da trasmettere alla scuole per l’ elaborazione della terza prova degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria nonché la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore[326].

 

I commi in esame modificano l’ordinamento e le competenze dell’Istituto, in particolare:

§      novellando il D.Lgs. 286/2004 (comma 612) si sostituisce il comitato direttivo (composto dal Presidente dell’Istituto e da sei membri[327] e competente tra l’altro alle deliberazioni relative ai programmi ed ai bilanci dell’istituto) con un comitato di indirizzo di otto esperti di nomina ministeriale (previa selezione da parte di apposita commissione anche essa nominata dal ministro) e si dispone che il Presidente sia scelto nell’ambito del comitato;

§      si attribuiscono all’istituto compiti inerenti il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici (comma 613)[328];

§      vengono accelerate le procedure di reclutamento del personale fissando il termine di 6 mesi dall’indizione del bando per il loro espletamento(comma 614);

§      nelle more della costituzione dei nuovi organi (comma 615), si dispone la cessazione di quelli attualmente operanti e la nomina uno o più commissari (ad opera del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro[329]).

 

In precedenza, ai sensi del D.Lgs. 286/2004 (art. 6), il comitato direttivo era composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Il Presidente (art. 5) era nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.

L’organico dell’INVALSI è fissato (tabella A allegata al D.Lgs. 286/2004) in 2 unità di dirigenti amministrativi; 24 unita di personale di ricerca; 22 di personale amministrativo[330].

L’istituto può comunque avvalersi al massimo di 10 unità di personale comandato (dalle amministrazioni statali, dalla scuola, dalle università, da enti pubblici del comparto ricerca, ) e- nei limiti delle disponibilità di bilancio – un massimo di 10 esperti (artt. 11 e 12 D.Lgs. 286).

Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (commi 616-617)

Il comma 616 riduce da tre a due il numero dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali (nominati rispettivamente dal ministro della Pubblica istruzione e dell’economia e delle finanze) edassegna a queste ultime le conseguenti economie di spesa.

Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche viene attualmente effettuato da un collegio composto da tre revisori (artt. 57 e 58 DM 44/2001[331]) uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali). L’attività dei revisori si espleta su più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo àmbito territoriale. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto interministeriale nonché l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia. La relativa spesa grava su una delle istituzioni scolastiche del territorio.

 

Il comma 617, reca una norma transitoria disponendo la conferma degli attuali rappresentanti dei due ministeri fino all’emanazione dei nuovi decreti di nomina o, comunque, non oltre l’entrata in vigore di un provvedimento di modifica all’attuale regolamento di gestione delle istituzioni scolastiche (adottato con il citato DM 1 febbraio 2001, n. 44).

Dirigenti scolastici (commi 618-619)

II comma 618 affida ad un regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, L. 400/1988), da emanare entro il 31 dicembre 2007[332]l,a ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici (disciplinate principalmente dall’art. 29 del D.Lgs 165/2001[333]).

 

Il predetto regolamento è quindi volto a modificare i requisiti stabiliti dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Si osserva peraltro che la disposizione in esame non prevede una norma di coordinamento rispetto al citato D.Lgs.

 

I criteri indicati per il regolamento di delegificazione sono cosi riassumibili:

-       cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;

-       unificazione dei tre attuali settori (elementari e medie; scuole secondarie superiori; convitti) della dirigenza scolastica;

-       accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, subordinatamente al requisito di un quinquennio di servizio;

-       previsione di una preselezione, mediante prove di carattere culturale e professionale (in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli), e successive prove scritte ed orali;

-       periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento di ammessi alla formazione (prevista dal citato art 29 del D.Lgs.165/2001).

 

Il reclutamento dei dirigenti scolastici è stato disciplinato, come già segnalato sopra, dall’art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[334], il quale ha previsto a tal fine un corso concorso (da espletare in ambito regionale) articolato varie fasi: selezione per titoli, concorso di ammissione, periodo di formazione ed esame finale. Si prescrive inoltre che al corso concorso sia ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia prestato servizio di ruolo per sette anni.

Il medesimo articolo ha disposto altresì una riserva del 50 per cento dei posti al primo corso concorso per i cosiddetti triennalisti (presidi incaricati per almeno un triennio), previo superamento di uno speciale esame di ammissione (art. 29, comma 3) ed ha vietato il conferimento di incarichi annuali dopo l'approvazione delle graduatorie del primo corso concorso (art. 29, co. 5,ultimo periodo, D.Lgs. 165/2001)[335].

 

Ulteriori disposizioni sono recate dall’art. 22, commi 8-11, della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001)[336] che ha disposto, un’indizione a sé stante per il concorso riservato ai “triennalisti” (bandito poi con Decreto dirigenziale del 17dicembre 2002[337]) e l’utilizzo prioritario delle graduatorie dei”triennalisti (ammessi al corso concorso riservato) per l’assegnazione di incarichi di presidenza[338].

Nel corso della XIV legislatura sono state adottate altre misure[339]: in particolare; è stato sospeso il conferimento di nuovi incarichi dall’anno scolastico 2006-2007 (art. 1-sexies D.L. 7 /2005[340]) edè stato previsto un (secondo) corso concorso riservato per i titolari di un incarico (di presidenza) annuale entro il 2005/2006. Quest’ultimo (per il reclutamento di n. 1.458 dirigenti) è stato indetto dal ministero della pubblica istruzionecon decreto dirigenziale 3 ottobre 2006[341].

Si ricorda inoltre che, sempre nel corso della XIV legislatura, è stata disposta una sanatoria(art. 1-octies del citato D.L. 7/2005) per i candidati risultati idonei al concorso riservato del 2002 (già espletato), a suo tempo ammessi con riserva in quanto privi dei prescritti requisiti di servizio. Dalle graduatorie di tale corso concorso, così rideterminate, si è disposto di attingere, fino al loro esaurimento per la copertura di posti vacanti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007(art 3-bis 115/2005[342]).

 

Con DPR 3 luglio 2004 è stata autorizzata nel frattempo l’assunzione di 1500 dirigenti scolastici nonché l’indizione del primo corso concorso ordinario per il reclutamento di altri 1.500 dirigenti scolastici, poi bandito con Decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 (ed ancora in fase di espletamento).

 

Il comma 619, unitamente al comma 605, lettera c) (ultimi periodi) reca una disciplina transitoria per la nomina dei dirigenti nei prossimi tre anni scolastici (dal 2007/2008 al 2009/2010), in attesa del regolamento recante nuove procedure concorsuali (di cui al comma 618).

In particolare si dispone di attingere preliminarmente ai candidati al corso concorso ordinario del 2004 (comma 619), e (sembrerebbe) successivamente (comma 605 lett. c)) ai candidati dei due concorsi riservati (banditi nel 2002 e nel 2006).

Il comma 619 prevede l’accesso ai ruoli di alcune categorie di partecipanti al primo corso concorso ordinario per 1500 dirigenti scolastici (bandito con Decreto dirigenziale del 22novembre 2004[343])- ancora in fase di svolgimento ed espletato a livello regionale- e contestualmente modifica la relativa procedura concorsuale.

Si dispone infatti che sui posti messi a concorso nel 2004 (pari a 1500) e, ove questi non fossero sufficienti, suiposti vacanti per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, vengano nominati:

§      i candidati- compresi quelli in possesso dei requisiti richiesti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa- che abbiano positivamente espletato il corso di formazione (producendo una relazione finale e conseguendo l’attestato); la disposizione pertanto interviene sulla procedura concorsuale che si esaurisce con il corso di formazione (prescindendo dal previsto esame finale);

§      in subordine, i candidati esclusi dal corso di formazione (in quanto non rientranti nell’aliquota aggiuntiva pur avendo superato le prove propedeutiche), questi ultimi tuttavia sono tenuti alla partecipazione ad apposito corso intensivo da espletare entro l’anno scolastico 2006/2007.

Il comma in esame è stato recentemente modificato dall’art. 1, comma 6-sexies del D.L. 300/2006[344], ai sensi del quale i candidati ammessi di diritto alla fase di formazione del medesimo concorso saranno anteposti, ai fini della nomina, ai candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare.

 

Il comma 605 alla lettera c) (ultimi periodi) prevede che sui posti ancora vacanti nei tre anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 e 2009/2010[345] dopo il completamento delle nomine previste dal comma 619 (candidati al concorso ordinario del 2004) si proceda alla nomina di candidati alle due procedure concorsuali riservate (bandite, rispettivamente, nel 2002 e nel 2006), delle quali l’ultima in fase di espletamento, operando pertanto una sanatoria di posizioni.

In particolare verranno nominati, nell’ordine:

§      candidati al concorso riservato per dirigente scolastico di cui al Decreto ministeriale 3 ottobre 2006 (vedi supra) i quali pur avendo completato l’iter concorsuale non ottengano l’immissione in ruolo per carenza di posti;

§      candidati al medesimo concorso (del 2006) ed al precedente (bandito con Decreto dirigenziale 17 dicembre 2002[346]) ammessi ai corsi di formazione previsti dalla procedura concorsuale, ma esclusi dai medesimi per mancanza di posti disponibili. Per tale categoria viene previsto un corso di formazione, a carattere facoltativo e da realizzare senza oneri aggiuntivi, che dà accesso agli esami finali previsti nei citati bandi ed all’inserimento in coda nelle rispettive graduatorie.

 

Con riguardo a tale previsione non appare chiara la finalità del corso che non sembra consistere nell’accesso alla nomina, posto che quest’ultima sembrerebbe conferita solo in ragione della vacanza di posti. Occorrerebbe pertanto chiarire se la norma intenda prefigurare un passaggio di coloro che “completano l’iter concorsuale” al primo gruppo per il quale si procede alla nomina, stante che quest’ultimo è composto da coloro che “abbiano completato la procedura concorsuale”.

 

Per l’ordine di conferimento delle nomine si fa riferimento alla data di indizione dei concorsi richiamati; si rinvia comunque al regime autorizzatorio in materia di assunzioni disposto dall’art. 39, comma 3-bis, della legge 449/1997[347].

Si dispone infine l’inserimento in coda nella graduatoria di merito del concorso del 2002 di coloro che, pur avendo superato l’esame finale, siano stati esclusi perché privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.

Economie di spesa (comma 620)

Il comma 620 indica le economie di spesa conseguenti all’attuazione delle misure di razionalizzazione disposte dai commi 605-619; l’importo complessivo di queste ultime non dovrà essere inferiore a:

§      euro 448,20 milioni per l’anno 2007,

§      euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008

§      euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

 

Il comma 621 della legge finanziaria in commento(vedi infra) dispone che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa sopra indicate, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione - salvo quelle relative alle competenze per il personale docente e amministrativo - siano ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti.

 


 

Articolo1, comma 621
(Clausola di salvaguardia)

 


621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle compe­tenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.


 

 

Il comma 621 ha la finalità, di garantire il conseguimento dei risparmi di spesa che dovrebbero derivare dall’attuazione dei commi 483 e 620 della legge finanziaria in esame. Pertanto, nel caso di accertamento di minori economie (rispetto a quanto indicato dai medesimi commi – vedi le relative schede), si prevedono le misure di seguito indicate.

 

Qualora non dovesse derivare un miglioramento dell’indebitamento netto superiore a 205 milioni per il 2007, a 310 milioni per il 2008 e a 415 milioni per il 2009 ai sensi del comma 483, il comma 1, lettera a) dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi indicati. Si tratta dei risparmi conseguenti alla trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici di cui all’art. 28 della legge n. 448/2001, come modificato del comma 482 del provvedimento in esame. Tra le dotazioni di bilancio soggette alla eventuale riduzione sono comprese anche quelle determinate dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, co. 3, lett. d), della legge 468/1978[348].

 

Il comma 1, lettera b), dispone analogamente che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico (vedi commi 605-619) pari a 448,2 milioni di euro per il 2007, 1.324,5 milioni per il 2008 e 1.402,2 a decorrere dal 2009 (comma 620), le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione - salvo quelle relative alle competenze per il personale docente e amministrativo - siano ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti.

 


 

Articolo 1, commi 622-636
(Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione)

 


622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, prose­guono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi progra­mmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanzia­menti dei singoli progetti.

627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.

630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizza­zione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni speri­mentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del poten­ziamento dell'alta formazione professio­nale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il ricono­scimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.

635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessi­vamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.


 

 

I commi 622-636 recano una serie di interventi concernenti il sistema dell’istruzione: ridefinizione dell’obbligo scolastico e innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; progetti sperimentali per la scuola dell’infanzia; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell’istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica; interventi a favore delle scuole non statali e definizione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie.

 

Gli interventi sopra citati prevedono risorse per complessivi 370 milioni di euro per l’anno 2007, 420 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 320 milioni dal 2010:

-       50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica;

-       220 milioni a decorrere dal 2007 per il sistema di istruzione, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anno 2007, 2008 e 2009 per le dotazioni tecnologiche;

-       100 milioni per le scuole paritarie destinati prioritariamente alla scuola dell’infanzia.

Obbligo scolastico e accesso al lavoro

I commi 622 e 623 ridefiniscono l’obbligo scolastico e innalzano l’età minima per l’accesso al lavoro.

 

Il comma 622 dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 l’istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine viene elevata a 16 anni l’età per l’accesso al lavoro.

L’art. 3 della legge 977/1967[349] disponeva che l'età minima per l'ammissione al lavoro fosse fissata “al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria” e comunque non fosse inferiore ai 15 anni compiuti.

Si ricorda inoltre che l’art. 1 del D.Lgs. 76/2005[350], emanato in attuazione della legge 53/2003 (cosiddetta “legge Moratti”) e riprendendo quanto stabilito alla lettera c), comma 1, articolo 2 della predetta legge, fa riferimento alla nozione di “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”; e precisa che è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato[351].Tale ultima previsione sembra esclusa dal comma 622 sopra descritto.

 

La norma in commento, pertanto, sembrerebbe distinguere tra il diritto-dovere, che ai sensi della legge n. 53 (non modificata) è assicurato per dodici anni, e l’obbligo scolastico, che viene assicurato per dieci anni. In entrambe le formulazioni è comunque contenuta la finalizzazione (rispettivamente dell’obbligo o del diritto-dovere)al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

 

Il comma 622 ribadisce il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale (già previsto e finanziato dagli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 226/2005, recante disciplina del secondo ciclo di istruzione[352]) e rinvia ad un decreto ministeriale (emanato sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) per la definizione dei curricola del primo biennio degli istituti di istruzione secondaria superiore.

 

Si ricorda che dopo l’approvazione della presente legge finanziaria, l’articolo 13, comma 1 del D.L. 7/2007[353] è intervenuto sulla disciplina recata dal D.Lgs. 226/2005sostituendo il sistema dei licei, quale articolazione, insieme al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con il sistema dell'istruzione secondaria superiore del quale fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

 

Sono comunque autorizzati accordi tra Ministero e regioni per l’effettuazione di progetti particolarmente finalizzati alla riduzione della dispersione ed al successo nell'assolvimento dell'obbligo. Questi ultimi potranno essere realizzati da strutture formative accreditate inserite in apposito elenco predisposto secondo criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni. Sono fatte salve comunque le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti. Non appare chiaro se questi progetti costituiscono assolvimento dell’obbligo scolastico e quale titolo di studio sia possibile conseguire al termine del percorso.

 

Si ricorda poi che la legge n. 53 del 2003 ha previsto, tra gli interventi del Piano programmatico (di cui all’articolo 1, comma 3) per la realizzazione delle finalità della legge, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione. In tale ambito, l’articolo 4 del D.Lgs. 76/2005 ha previsto l’adozione di linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento e la prevenzione ed il recupero degli abbandoni.

 

Il comma 623, nell’ambito delle misure volte a innalzare l’obbligo scolastico ed elevare l’età per l’accesso al lavoro da quindici a sedici anni, prevede che nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico possa essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. La norma viene così a prefigurare una sorta di deroga rispetto alle prescrizioni contenute nel comma precedente in materia di obbligo scolastico.

Si ricorda che il D.Lgs. 226/2005, ha ridefinito il percorso dell’istruzione secondaria superiore distinguendo il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale - la cui competenza è regionale ed in esito al quale si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione.

In tale ambito, il capo III (articolo 15-22) del D.Lgs. detta i livelli essenziali (LEP) per i percorsi di istruzione e formazione professionale che le Regioni devono assicurare nell’esercizio delle loro competenze legislative. I livelli essenziali costituiscono requisiti per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni formative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il passaggio al nuovo ordinamento originariamente fissato dall’anno scolastico 2007-2008 a partire dalle prime classi dei percorsi liceali e dal primo anno di quelli di istruzione e formazione (art. 27 D.Lgs. 226/2005) è stato poi rinviato all’anno scolastico e formativo 2008–2009 (art. 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006 n. 228).

 

Con riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione professionale della Provincia autonoma di Bolzano, si ricorda innanzitutto che il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ha incluso, all’articolo 8, tra le materie di competenze esclusiva della Provincia, l’addestramento e formazione professionale, mentre ai sensi del successivo articolo 9 l’apprendistato e l’istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) rientrano tra le materie di competenza concorrente.

Successivamente, il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, ha definito le norme di attuazione dello statuto concernenti addestramento e formazione professionale mentre il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato e integrato dal D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, ha dettato le norme di attuazione dello statuto in materia di ordinamento scolastico.

 

Il comma 624 autorizza, fino alla messa a regime della nuova disciplina, la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del citato D.Lgs. 226/2005 confermando i relativi finanziamenti che tuttavia - per una quota massima del tre per cento - vengono destinati a misure di carattere generale ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Per l’effettuazione dei corsi si demanda ad decreto ministeriale (risultante dal concerto del Ministro della pubblica istruzione con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza) l’indicazione dei criteri in base ai quali le regioni potranno accreditare apposite strutture.

 

L’articolo 28 del D.Lgs. 226/2005 prevedeva che a partire dall’anno scolastico 2006-2007 il diritto dovere all’istruzione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, comprendesse i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004[354].

Piani di edilizia scolastica

Il comma 625 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Il 50 per cento delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati,nell’ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo.

Le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza per la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

 

La materia dell’edilizia scolastica è stata disciplinata dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23[355] con l’obiettivo di assicurare alle strutture edilizie – considerate elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico – uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

L’art. 4, co. 2, della L. 23/1996 dispone che la programmazione dell’edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti.

Alla ripartizione delle risorse tra le regioni provvede il Ministro dell’istruzione con proprio decreto (l’ultimo dei quali, relativo alle prime due annualità del terzo triennio di programmazione 2003-2005, reca la data del 30 ottobre 2003).

Quanto alla ripartizione delle competenze, ai comuni spetta la fornitura e la manutenzione degli edifici da destinare a sede delle scuole elementari e medie, mentre alle province spetta la fornitura e la manutenzione degli edifici da destinare a sede degli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi licei, conservatori ed accademie.

 

L’ultimo intervento legislativo di finanziamento è stato recato dall’articolo 79 della legge finanziaria per il 2003[356] che ha autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2003, per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica.[357]Nella medesima legge finanziaria, il comma 21 dell’articolo 80 ha altresì previsto interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi nonché un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

 

Quanto al termine per il completamento delle opere in commento, si ricorda che l’articolo 9 del D.L. 266 del 2004[358] autorizzava le regioni a prorogare i termini, non oltre il 31 dicembre 2005, per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme antinfortunistiche[359], prorogando altresì al 31 dicembre 2006 la riserva ad esse destinata del 30% del fondo rotativo per la progettualità, di cui all’art. 1, co. 54, della L 549/1995[360].

Il termine per l’adeguamento è stato poi prorogato di sei mesi dall'art. 4-bis, D.L. n. 314/2004[361].

Norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Il comma 626, prevede la definizione, da parte del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

 

Tali interventi, previsti in via sperimentale per il triennio 2007-2009, rientrano nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[362].

L’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità richiamate sono determinate dallo stesso Consiglio di indirizzo e di vigilanza, che utilizzano a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione dei progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 24 del citato D.Lgs. 38 del 2000.

Sulla base degli indirizzi definiti, infine, lo stesso Consiglio definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

Ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche

Il comma 627 reca misure per l’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione; a tal fine prevede che il ministro della pubblica istruzione definisca criteri e parametri per l’assegnazione di risorse finanziarie alle istituzioni medesime.

 

L’art. 9 del D.P.R. 275/1999[363] (recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), richiamato dal comma in esame, dispone che le istituzioni scolastiche realizzino ampliamenti dell’offerta formativa anche in relazione alle esigenze del contesto socio culturale ed in collegamento con iniziative promosse dagli enti locali. Gli interventi citati sono destinati agli studenti ma anche ai loro genitori o comunque in generale agli adulti del territorio. Iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti da realizzare al di fuori dell’orario scolastico erano autorizzate anche dal DPR 10 ottobre 1996, n. 567.

Libri di testo per l’istruzione secondaria superiore

Il comma 628 reca una serie di disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore

 

Il primo periodo, estende agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei libri di testo, prevista per alunni in possesso di determinati requisiti di reddito, dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999).

L’articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto - con uno stanziamento di 200 miliardi di lire - che i comuni provvedessero a garantire, per l’anno scolastico 1999-2000, la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. L’articolo rimetteva quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, l’individuazione delle categorie degli aventi diritto al beneficio. Il DPCM del 5 agosto 1999, n. 320 ha quindi ha indicato i criteri (reddito familiare fino a 30 milioni di lire, salvo aumenti per situazioni particolari) per l'individuazione dei beneficiari della fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell’obbligo (in sostanza, a partire dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in quanto gli alunni delle elementari già beneficiavano della fornitura gratuita dei libri di testo) nonché della fornitura in comodato (prevista per gli studenti della scuola secondaria superiore) ed ha provveduto a ripartire tra le regioni le somme stanziate dall'articolo citato.

Successivamente l’articolo 53 della legge finanziaria 2000 (legge 488/1999) ha stabilito che le disposizioni introdotte dal summenzionato articolo 27 della legge 448/1998 continuassero ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001, autorizzando a tal fine la spesa di lire 100 miliardi di lire, finanziamento integrato con altri 100 miliardi dalla tabella D della stessa legge finanziaria.

Il DPCM del 4 luglio 2000, n. 226 ha confermato, con alcuni piccoli aggiustamenti, le disposizioni del DPCM n. 320 del 1999, rendendo però - pur in mancanza di un’esplicita previsione legislativa - permanenti i benefici, tramite un rinvio alle disponibilità di bilancio annuali ed una conferma del meccanismo di riparto dei fondi tra le regioni, da aggiornare con gli ultimi dati ISTAT disponibili.

La fornitura gratuita dei libri di testo è stata quindi rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l’importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro con l’introduzione della nuova moneta - con la tabella D di successive leggi finanziarie[364].

Da ultimo il DPCM. 6 aprile 2006 n. 211, sempre intervenendo sul DPCM del 1999, ha demandato ad un decreto dirigenziale l’aggiornamento delle tabelle, ed ha inserite nelle suddette tabelle le Province autonome di Bolzano e Trento, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, secondo il dettato della sentenza della Corte costituzionale 419/2001.

 

Il secondo periodo del comma in esame dispone che si applichino anche ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore le norme sulla compilazione del libro di testo, e a tutto il corso di studi quelle relative all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, recate sempre dall’articolo 27 della legge 448/1998.

Il comma 3 del citato articolo 27 ha disposto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo ed individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte[365].

 

Il terzo periodo del comma in esame prevede che le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori siano autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

 

Il comma 629 prevede che i comuni possano, a fronte di particolari esigenze, fornire agli alunni in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo scolastico, i libri di testo anche in comodato e non solo in maniera gratuita o parzialmente gratuita, secondo quanto finora disposto dall’articolo 27, comma 1 della legge n. 448 del 1998.

Scuola dell’infanzia

Il comma 630 prevede l’attivazione di progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie con priorità per la realizzazione di sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, ciò nell’ottica di favorire la continuità del percorso formativo 0-6 anni.

Si dispone in proposito che il Ministero della pubblica istruzione concorra alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale (secondo le indicazioni dell’art. 11 del DPR 275/1999[366]) ed assicuri iniziative di formazione per il personale (docente e non docente) da assegnare - subordinatamente ad esplicita richiesta - a nuovi servizi.

Viene contestualmente abrogato l'articolo 2 del D.Lgs. 59/2004,[367] ai sensi del quale possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; viene pertanto sostituita la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola materna con la previsione di un percorso specifico per i bambini dai due ai tre anni.

 

Si ricorda in proposito che la legge 28 marzo 2003, n. 53 aveva previsto, con un'apposita norma transitoria (articolo 7, comma 4), che potessero iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia, per i tre anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (sperimentalmente e subordinatamente alla disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni) i bambini e le bambine che avessero compiuto tre anni di età entro il 28 febbraio, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino al 30 aprile, giorno questo stabilito come data a regime per le iscrizioni, dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della stessa legge n. 53 del 2003, nonché dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, parzialmente attuativo della medesima.

Quest’ultimo ha inoltre stabilito (articolo 12) che, per l’anno scolastico 2003-2004, in via transitoria (rispetto a quanto stabilito dall’ articolo 2 dello stesso D.Lgs. ed in analogia con quanto previsto dalla norma transitoria della legge di delega), potessero essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che avessero compiuto i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, può essere consentita, per gli anni successivi, un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale del 30 aprile. La modulazione delle anticipazioni è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)[368].

L'articolo 6 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273[369], ha quindi prorogato l'applicazione della descritta disposizione transitoria della legge 53/2003 per l'anno scolastico 2006-2007; un ulteriore proroga per l’anno scolastico 2007/2008 è stata disposta dall’art. 1 comma 6 della legge 12 luglio 2006, n. 228[370], recante inoltre la precisazione che l’applicazione del articolo 2 del D.Lgs. 59/2004 (iscrizioni per i nati entro il 30 aprile -abrogato dal comma in commento) fosse rimandata all’anno scolastico 2008-2009.

 

Alla copertura della spesa connessa ai nuovi percorsi, la disposizione in commento provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria (66,2 milioni di euro a decorrere dal 2005).

Riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore)

Il comma 631 dispone - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge144/1999[371], secondo le linee guida adottate con DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Al riguardo, si sottolinea l’articolo 13, comma 2 del citato D.L. 7/2007, nel prevedere quali articolazioni dei Poli tecnico-professionali le strutture operanti nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, individua la denominazione che tali strutture assumeranno (“istituti tecnici superiori”) a seguito della riorganizzazione in commento[372].

 

Il sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario, denominato sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore è stato istituito dall’art. 69 della L. 144/1999. L’articolo disponeva che le regioni programmassero l'istituzione dei corsi dell'IFTS, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali. Con Decreto 31 ottobre 2000, n. 436, il Ministro della Pubblica Istruzione (di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica) ha emanato un regolamento di attuazione[373]. Ai sensi di quest’ultimo, i nuovi percorsi sono gestiti da scuola, università, impresa, formazione professionale;in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) sono stati successivamente adottati vari accordi (tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM) per la realizzazione della nuova modalità di formazione superiore.

 

Con riguardo ai finanziamenti l’articolo 69 della legge 144/1999 ha disposto l’utilizzo di risorse assegnate dalle regioni nonché di quote del Fondo per l’offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440) - nei limiti delle somme a ciò riservate dal Ministero della pubblica istruzione in sede di ripartizione annuale del fondo.

Si ricorda inoltre che l’IFTS rientra tra gli interventi finanziati dal piano programmatico[374] predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 53/2003 nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004) per l’attuazione del medesimo piano dall’art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003)

 

Si segnala che il comma 875 della presente legge ha istituito nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Nel Fondo, che non ha un importo determinato, confluiranno le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 (v. infra) della medesima legge finanziaria, sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e le risorse assegnate dal CIPE, con riferimento alle aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’IFTS.

Educazione degli adulti

Il comma 632 dispone il potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; a tal fine affida ad un decretodel Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Le strutture saranno riarticolate su base provinciale (con la denominazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

 

I Centri Territoriali Permanenti, istituiti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 455/1997, hanno raccolto ed integrato unitariamente le precedenti esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori. Le attività per gli adulti si svolgono su più sedi anche non scolastiche e sono coordinate dal Centro Territoriale che ha come riferimento amministrativo e didattico una istituzione scolastica della fascia dell’obbligo e come coordinatore responsabile il suo dirigente. Le attività (alfabetizzazione, apprendimento della lingua ecc), si svolgono mediante corsi lunghi di istruzione o moduli a carattere monografico e si concludono con il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni dei crediti formativi acquisiti. L’accesso è gratuito ed aperto a tutte le età, con precedenza per quanti chiedono il conseguimento di un titolo di studio (licenza media). I docenti sono assegnati dagli uffici scolastici regionali.

In sede di Conferenza unificata è stato adottato, il 2 marzo 2000, un accordo sull’educazione degli adulti, cui ha fatto seguito il 6 febbraio 2001 l’emanazione di linee guida da parte del ministero.

Con riguardo ai docenti si ricorda che l’art. 38 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola per il quadriennio 2002-2005 reca disposizioni sulle assegnazioni e l’orario del personale impegnato nel settore dell’educazione degli adulti in relazione alla specificità dell’attività.

Con riguardo ai finanziamenti, lo sviluppo dell’educazione permanente rientra tra gli obiettivi prioritari indicati annualmente dal ministero della Pubblica istruzione in sede di riparto del Fondo per l’offerta formativa; l’educazione degli adulti è inoltre anch’essa inclusa tra gli interventi da finanziare ai sensi del piano programmatico predisposto in attuazione dell’art. 1 comma 3 della legge 53/2003 nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati per l’attuazione del medesimo piano, dall’art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004.

Innovazioni tecnologiche

Il comma 633 autorizza - per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 - la spesa di 30 milioni di euro (a valere sulle risorse previste dal successivo comma 634), per incrementare la dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica in tutti gli ordini di scuola.

 

Si ricorda che lo sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione informatica rientra tra le iniziative da finanziare ai sensi del piano programmatico predisposto in attuazione dell’art. 1 comma 3 della legge 53/2003 nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati per l’attuazione del medesimo piano dall’art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004.

Autorizzazione di spesa

Il comma 634 autorizza la spesa di 220 milioni di euro[375] a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti, ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica disposte e finanziate dal comma 625.

 

Si ricorda che Il comma 4 dell’articolo 13 del citato D.L. 7/2007 dispone, a decorrere dal 2009, l’utilizzo dell'autorizzazione di spesa in commento anche per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla attuazione delle misure di agevolazione fiscale - introdotte dal comma 3 del medesimo articolo 13 - per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici; oneri valutati in 54 milioni di euro per il 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Scuole paritarie

Il comma 635 incrementa per complessivi 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 gli importi attualmente iscritti nelle u.p.b “Scuole non statali” destinandoli prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

 

Il comma 636 rinvia a un decreto del Ministro della pubblica istruzione la definizione, da effettuarsi annualmente, dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, con priorità alle scuole che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. I contributi saranno assegnati secondo un ordine di priorità che tiene conto in primo luogo delle esigenze delle scuole dell'infanzia e, a seguire, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

 

Ai sensi della legge n. 62 del 2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia in relazione, tra l'altro, al progetto educativo, all'organica costituzione di corsi completi, all'accoglienza degli studenti con handicap, all'impiego di personale docente fornito del titolo di abilitazione. Le scuole paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

 


 

Articolo 1, commi 637-640 e 642
(Università ed enti pubblici di ricerca)

 


637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessi­vamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

638. Il Consiglio nazionale delle ricer­che, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno program­mato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.

640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.


 

 

Nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2007-2009, i commi in esame riducono di un punto percentuale rispetto al triennio precedente il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario rispettivamente nella misura del 3 per cento per il sistema universitario statale (comma 637) e del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca (comma 638). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).

 

Si ricorda che, per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004[376] - era fissato rispettivamente nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’articolo 51, commi 1 e 2, delle legge 27 dicembre 1997, n. 449[377] e per il triennio 2001-2003 dall’articolo 56, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[378].

 

Il comma 637 demanda inoltre al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca sia determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del predetto 4 per cento. Ulteriori modalità di ripartizione – ivi inclusi i pagamenti concernenti le convenzioni e gli accordi di programma - sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico.

 

Il comma 640 conferma – per il triennio 2007-2009 – l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA) nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.

 

In materia di finanziamento al sistema universitario, si ricorda che l’articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge n. 43 del 2005, ha dettato nuove norme per la programmazione e valutazione del sistema universitario a partire dal 2006, procedendo ad una rilegificazione della materia contenuta nel DPR 27 gennaio 1998, n. 25[379], che è stato in parte abrogato.

La nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 7 del 2005 prescrive che le università predispongano annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti:

-       i corsi di studio da attivare, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

-       il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

-       le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

-       i programmi di internazionalizzazione;

-       il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo determinato e indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

In ordine alla programmazione si dispone inoltre i che programmi siano conformi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari e che le università tengano conto delle entrate acquisibili autonomamente.

I programmi predisposti dalle università, ad eccezione del profilo relativo al fabbisogno di personale, sono sottoposti alla valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri indicati dal Ministro con il supporto del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento al termine di ciascun triennio. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

 


 

Articolo 1, comma 641
(Finanziamento della ricerca scientifica)

 

641. Per le finalità di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valuta­zione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

Il comma 641 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per (non meglio specificate) finalità di cui al decreto legislativo n. 204/1998[380] (in linea generale a favore della ricerca scientifica).

 

Il D.Lgs.204/1998, ha definito i momenti di programmazione e coordinamento, il riordino degli organi consultivi, gli strumenti e le procedure per la valutazione della ricerca, ed ha avviato un processo di coordinamento dei flussi finanziari.

Principale strumento di programmazione e coordinamento è il Programma nazionale della ricerca (PNR), di durata triennale ma aggiornato annualmente, elaborato sulla base del DPEF ed approvato dal CIPE che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e coordinata dal ministro dell'università e della ricerca.

Il D.Lgs. 204/1998 ha introdotto nuovi strumenti di coordinamento delle risorse finanziarie quali il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) - risorsa aggiuntiva da destinare a specifici interventi di particolare rilevanza strategica - e l'accorpamento in unico Fondo ordinario dei flussi finanziari diretti agli enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca[381].

 


 

Articolo 1, commi 643-652
(Disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca e di ricercatori universitari)

 


643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

644. Sono fatti salvi i princìpi di cui ai commi 526 e 529.

645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.

646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio univer­sitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.

648. Al fine di consentire il recluta­mento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta.

652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.


 

 

I commi in esame recano disposizioni in tema di personale degli enti di ricerca e di ricercatori universitari dettando una specifica disciplina per le relative assunzioni meno rigida rispetto agli altri comparti, sulla base dell’importanza di tali settori per la competitività del Paese.

In particolare riguardano le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale degli enti di ricerca i commi 643-646, 649 e 651-652, mentre si riferiscono all’assunzione dei ricercatori universitari i commi 647, 648 e 650, esaminati nella parte finale della presente scheda.

 

Il comma 643 autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubbliciad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

 

Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[382]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[383], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998[384].

Si ricorda inoltre che l’art. 1 comma 95 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007 il blocco delle assunzioni per le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi, tra l’altro, gli enti di ricerca.

 

Il comma 644 fa salvi (presumibilmente per il personale degli enti di ricerca) i principi (riferiti anche ad altre pubbliche amministrazioni) di cui ai commi 526 (possibilità di procedere, per gli anni 2008 e 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente) e 529 (riserva di una quota pari al 60% dei posti programmati per le assunzioni a tempo determinato a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

 

Il comma 645 prevede che gli enti di ricerca pubblici possono avviare già dal 2007 le procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma che l’instaurazione effettiva di tali rapporti non può comunque intervenire se non dal 1° gennaio 2008. Si precisa inoltre che le procedure eventualmente avviate nel 2007 devono comunque rispettare i limiti di cui al comma 643, con riferimento però al bilancio consuntivo relativo all’anno 2006 e alle cessazioni dal servizio avvenute nel 2006.

 

Il comma 646 prevede che, “ai fini dell’applicazione dei commi 643 e 645”, si può comunque procedere alle assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure concorsuali gia avviate alla data del 30 settembre 2006. Tuttavia le assunzioni effettuate sulla base di tali procedure concorrono comunque al raggiungimento dei limiti di cui sopra.

Il comma sembra quindi volto ad autorizzare, nel caso di concorsi già banditi, anche al fine di tutelare l’affidamento dei soggetti interessati, l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato già nell’anno 2007 e quindi in anticipo rispetto a quanto previsto dai commi 643 e 645, restando tuttavia ferma la disciplina di cui al comma 643 con riferimento ai limiti per le assunzioni.

 

Il comma 649 prevede, per l'anno 2007 - qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi - il mantenimento in servizio del personale già in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523 (assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente).

 

Il comma 651 autorizza per il 2007 un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, in aggiunta alle assunzioni previste dai commi 643, 644 e 645.

In particolare si stabilisce che entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sia bandito un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori, specificando che il piano dovrà definire il numero complessivo di ricercatori da assumere e le modalità procedurali con riferimento in particolare agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli e dell’attività di ricerca.

 

Il comma 652 al fine dell’attuazione della disposizione di cui al comma precedente, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008[385].

 

Si ricorda che il comma 520 della presente legge finanziaria prevede, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, la costituzione di apposito fondo[386], destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca, e all’assunzione di vincitori di concorso, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

Il comma 647 stabilisce che, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, disciplini le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, che le università bandiranno successivamente alla data di emanazione del decreto stesso (prevista entro il 31 marzo 2007).

 

Ai sensi del successivo comma 648 il decreto dovrà inoltre definire un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

 

La legge 4 novembre 2005, n. 230, che ha dettato - mediante delega al governo poi attuata tramite il D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164 - nuove disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari[387], per quanto riguarda i ricercatori universitari ha confermato in via transitoria - fino al 30 settembre 2013 - la copertura dei posti di ricercatore a tempo indeterminato mediante le procedure concorsuali previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210[388]. Tale legge aveva trasferito alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori.

 

Il comma 650 fissa un limiteagli oneri derivanti dal comma 648 nella misura di 20 milioni di euro per il 2007, di 40 milioni di euro per il 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dal 2009[389].

 


 

Articolo 1, comma 653
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)

 


653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di raziona­lizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.


 

 

Il comma 653 dispone il divieto temporaneo - per gli anni dal 2007 al 2009 - di istituire nuove facoltà e corsi di studio in comuni diversi da quello ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, prevedendo una deroga per:

§      i comune confinanti;

§      le attività di razionalizzazione dell’offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

§      l’istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.

 

L’articolo 1-ter del D.L. 7/2005[390] ha dettato nuove norme per la programmazione e valutazione del sistema universitario a partire dal 2006 (commi 1 e 2); ed ha contestualmente abrogato alcuni articoli del DPR 27 gennaio 1998, n. 25[391] che disciplinavano la materia.

Il particolare il D.L. n. 7 del 2005 prescrive che le università predispongano annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti:

-        i corsi di studio da attivare, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

-        il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

-        le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

-        i programmi di internazionalizzazione;

-        il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo determinato e indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

In ordine alla programmazione si dispone inoltre i che programmi siano conformi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari e che le università tengano conto delle entrate acquisibili autonomamente.

I programmi predisposti dalle università, ad eccezione del profilo relativo al fabbisogno di personale, sono sottoposti alla valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri indicati dal Ministro con il supporto del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane[392].

Con Decreti Ministeriali 10 aprile 2006 prot. n. 216/2006 e 11 aprile 2006 prot. n. 217/2006 il ministero dell’istruzione università e ricerca aveva definito rispettivamente: le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 ed i criteri per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dei programmi.

Con nota ministeriale 26 maggio 2006 e stato poi comunicato che in data 22 maggio 2006 il Ministro dell'Università e della Ricerca, on. Fabio Mussi, ha richiesto alla Corte dei Conti per ulteriori approfondimenti, la restituzione dei decreti sopra citati ivi depositati ai fini della registrazione.

 

I contenuti dell’articolo in esame anticipano pertanto le indicazioni delle linee di indirizzo ministeriali per il triennio 2007-2009 le quali, come sintetizzato sopra, non risultano allo stato perfezionate.

 

Si segnala infatti, a titolo informativo, che l’allegato 1 al DM 216/2006 sulla programmazione universitaria (poi ritirato) recava, tra l’altro, indicazioni per l’attivazione di nuovi corsi in sede diversa da quella dell’università; veniva prescritto il rilascio di un’autorizzazione del ministero, previo relazione tecnica favorevole del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e pareri favorevoli del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Nucleo di valutazione di Ateneo.


 

Articolo 1, comma 654
(Fondazione Collegio europeo di Parma)

 

654. In favore della «Fondazione Collegio europeo» di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.

 

 

Il comma 654 autorizza, per gli anni 2007-2008, la spesa di 500.000 euro, per le spese di funzionamento della Fondazione Collegio europeo di Parma.

 

Si ricorda che la Fondazione Collegio europeo di Parma è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro – istituita nel 2004 con il subentro al Consorzio Collegio Europeo di Parma fondato nel 1988, cui partecipano, tra gli altri, la Regione Emilia Romagna e il Comune e la Provincia di Parma – finalizzata a favorire l’alta formazione di esperti nelle materie relative al processo di integrazione europea e a svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sull’Unione europea. La Fondazione rilascia titoli di studio non aventi valore legale.

 


 

Articolo 1, commi 655-672
(Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano)

 


655. Ai fini della tutela dell'unità econo­mica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

656. A decorrere dall'anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

657. In attesa dei risultati della speri­mentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumen­do il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

658. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

662. Sulla base degli esiti della speri­mentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.

665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

666. Per il monitoraggio degli adempi­menti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.patto­stabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666.

668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660.

669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.


 

 

I commi dal 655 al 672 dettano la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con riferimento al triennio 2007-2009.

A differenza dello scorso anno, in cui le regole del Patto erano definite in modo uniforme per tutte le tipologie di enti territoriali, nella legge finanziaria in esame la disciplina del Patto di stabilità per il 2007 viene definita in modo differenziato per le regioni e per gli enti locali, mantenendoun’impostazione basata sul principio dell’evoluzione controllata della spesa per le regioni (commi 655-672) e tornando, invece, ad una impostazione basata sul vincolo riferito alla crescita del disavanzo finanziario per gli enti locali (commi 676-693).

Il patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano continua, come detto, ad essere basato sul contenimento della spesa, ma solo “temporaneamente” o meglio fino a quando potranno essere ri-definite le regole del patto sulla base degli esiti di una sperimentazione avviata secondo quanto disposto dalle norme in esame. Base di riferimento dovrebbe diventare il saldo finanziario in sostituzione del controllo della spesa come avviene dal 2002 (commi 656 e 665).

Fino ad allora si applicano le regole dettate dalle norme in esame, concernenti:

§      le regioni a statuto ordinario (commi 657-659);

§      le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 660-663);

§      la riduzione del limite massimo di indebitamento per le strutture sanitarie (comma 664);

§      il monitoraggio degli adempimenti (commi 666-668);

§      le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità (669-672).

Finalità del patto di stabilità interno in relazione al dettato costituzionale (comma 655)

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 655), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche[393].

Il rispetto di tali vincoli, di cui il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie, dipende dal comportamento di tutti i livelli di governo con autonomia decisionale in materia di entrata e di spesa.

 

Al tempo stesso, il comma 655 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.

Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge.

Si osserva peraltro che, ai sensi del comma 1362, tutte le disposizioni del legge finanziaria in esame costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

In relazione al Titolo V, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno viene altresì posto in relazione all’esigenza di garantire la “tutela dell’unità economica della Repubblica”, che, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, può giustificare l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Avvio della sperimentazione per nuove regole (commi 656 e 665)

La disciplina del patto di stabilità interno, dettata dalla legge finanziaria per il 2007, mantiene come gli scorsi anni, un’impostazione basata sul principio dell’evoluzione controllata della spesa.

Nello stesso tempo però il comma 656 prevede che, a decorrere dal 2007, venga avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario, in sostituzione del criterio di contenimento della spesa, introdotto a partire dal 2002.

I criteri e le modalità per la sperimentazione nonché di definizione del saldo finanziario saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

Secondo quanto disposto dal comma 665 inoltre, l’operatività delle modifiche alla disciplina del patto conseguenti alla sperimentazione, potranno essere anticipate in corso d’anno. La norma stabilisce, infatti, che in base agli esiti della sperimentazione si procede a “ridefinire le regole del patto di stabilità interno” anche nei confronti di una sola regione o provincia autonoma. Contestualmente si stabilisce anche il termine (l’anno) dal quale entra in vigore la nuova disciplina. La ridefinizione è operata legislativamente.

 

Il rinvio alla legislazione successiva non può che riferirsi all’adozione di una legge ordinaria. Più incerta appare la possibilità di ricorrere ad un decreto-legge, che, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, può essere adottato solo in casi straordinari di necessità ed urgenza.

Dalla disposizione in esame non può peraltro farsi discendere alcun obbligo di adozione di un provvedimento di carattere legislativo.

 

Il comma 665 precisa inoltre le modalità di calcolo del saldo. La disciplina cui perverrà la sperimentazione, dovrà prevedere che il saldo rilevante per il patto sia comunque espresso sia in termini di competenza che di cassa. Inoltre, con riferimento alla competenza, le spese finali dovranno essere calcolate assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale (a differenza di quanto disposto in passato, in cui il riferimento era sia per le spese correnti che per quelli in conto capitale al complesso degli impegni). In sostanza, il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica risultante:

§      per le spese di parte corrente, dalla differenza tra accertamenti e impegni;

§      per le spese di parte capitale, dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali.

Tale modalità di calcolo è volta a definire l’aggregato di spesa in una accezione più simile a quella utilizzata a livello europeo per il Patto di stabilità e crescita.

Il Patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario (commi 657-659)

In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il patto di stabilità per le regioni e le province autonome continua ad essere basato sul criterio del contenimento delle spese.

Rispetto alla normativa in vigore nel 2006, che definivavincoli diversificati con riferimento alle spese correnti e alle spese di conto capitale, in particolare imponendo una riduzione delle spese correnti e consentendo una crescita programmata delle spese di investimento, le nuove regole del Patto di stabilità interno prevedono un vincolo unico di riduzione delle spese finali, che includono sia le spese correnti che le spese in conto capitale.

 

Per le regioni a statuto ordinario, il comma 657 stabilisce che per ciascuna regione il complesso delle spese finali per l’anno 2007, come determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento.

Per gli anni 2008 e 2009, si applica, invece, una percentuale di incremento, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento rispetto all’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno.

 

Si ricorda che la legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 139, legge n. 266/2005) fissava per il triennio 2006-2008 i seguenti limiti alle spese di parte corrente e di conto capitale delle regioni a statuto ordinario:

-        il complesso delle spese correnti per l'anno 2006 non poteva essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004, diminuito del 3,8 per cento.

Per gli anni 2007 e 2008, si sarebbe applicata, invece, la percentuale di incremento, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente;

-        il complesso delle spese in conto capitale nel 2006 non poteva essere superiore al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004, aumentato del 4,8 per cento.

Per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si sarebbe applicata la percentuale di incremento del 4 per cento al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente.

 

Nella determinazione del complesso delle spese finali rilevanti ai fini del Patto, non si calcolano alcune particolari voci di spesa indicate dal comma 658.

Sono escluse dalla disciplina del patto:

a)      le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore[394];

b)      le spese per la concessione di crediti, in quanto, trattandosi di operazioni finanziarie, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Sono altresì escluse dalla disciplina del patto di stabilità le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico localedegli importi ad esse assegnati. In tal senso dispone il comma 1230 della legge in esame, nell’ambito del cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 del trasporto pubblico locale.

 

Va segnalato, a tale riguardo, che rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva un elenco molto ampio di voci escluse, per il 2007 dal complesso delle spese finali vengono espunte le sole operazioni finanziarie e la sanità, i cui limiti di spesa sono fissati con una disciplina specifica.

 

Per l’anno 2006, risultavano escluse dal complesso delle spese correnti e in conto capitale le seguenti voci:

-        le spese per il personale, che risultano dalla specifica disciplina dettata dai commi 198-200, nonché dagli esiti della contrattazione.

-        le spese per la sanità, per la quale sono previste regole specifiche, dettate dalla disciplina di settore;

-        le spese per trasferimenti correnti e in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, in quanto voci di spesa che risultano consolidate nell’ambito del conto economico delle P.A.;

-        le spese per interessi passivi;

-        le spese per calamità naturali, di parte corrente e in conto capitale, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e le spese sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;

-        le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio.

-        le spese correnti e in conto capitale derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti attribuiti dall’amministrazione regionale.

-        le spese derivanti da concessioni di crediti, in quanto, trattandosi di operazioni finanziarie, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

 

Inoltre, ai sensi del comma 659, il complesso delle spese finali cui si applicano i vincoli di incremento è considerato con riferimento sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa. Non sono specificate le modalità di calcolo, come avviene invece nel comma 665 con riguardo alla disciplina che dovrà essere adottata a seguito delle sperimentazione, in particolare per la determinazione del saldo finanziario[395].

Il Patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano (commi 660-663)

I commi 660-662 disciplinano le modalità attraverso le quali ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma definisce – d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze - la misura ed i termini del rispettivo concorso al conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno.

Come già nelle leggi finanziarie precedenti[396] (da ultimo, la legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 38-40 - Legge finanziaria 2005 e la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 148 – Legge finanziaria 2006), si tratta di una disciplina che:

§      esplicita l’assoggettamento delle regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal ‘Patto’ e, dunque, impone ad esse l’obbligo di partecipare alla riduzione della spesa pubblica (rectius, del fabbisogno dello Stato);

§      stabilisce il principio della definizione di una intesa sulla misura e sulle modalità di tale concorso, in ossequio alle potestà e prerogative stabilite dai rispettivi statuti speciali e dalle loro norme di attuazione;

§      prevede l’applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario e per gli enti locali della restante parte del territorio nazionale, qualora – per qualsiasi causa – l’intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo dell’anno di riferimento

 

Anche nel caso delle regioni a statuto speciale – come già visto per le regioni a statuto ordinario – si tratta di una disciplina temporanea: per queste regioni la disciplina del patto di stabilità interno sarà dettata in via permanente da apposite norme di attuazione dello statuto; norme che manterranno fermo il principio della partecipazione pro quota ed in proporzione al complesso dei risparmi attesi, ma stabiliranno in via permanente le procedure ed i termini della co-determinazione tra Stato (e per lui la Ragioneria generale) e singola regione a statuto speciale o provincia autonoma. Resta ferma, in termini suppletivi qualora non si raggiungesse l’intesa, l’applicabilità della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario e, all’occorrenza, quella generale degli enti locali.

 

Le regioni a statuto speciale e le province autonome, le quali hanno tutte competenza legislativa primaria in materia di enti locali (ordinamento e finanza) estendono l’applicazione del Patto agli enti locali dei rispettivi territori e, se lo ritengono opportuno, agli enti strumentali che da essa dipendono.

Da ultimo il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007, ha introdotto una novella al comma 687 della legge in esame nella parte recante le regole per l’applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali istituiti nel 2006. La norma introdotta dal decreto legge 3000/2006 estende la disciplina ivi prevista - applicazione del patto dal 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007 - anche alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005[397].

 

Per ottenere risparmi ulteriori e permanenti per il bilancio dello Stato, il comma 661 introduce una disposizione direttiva, non prevista nelle leggi finanziarie precedenti, intesa a trasferire alle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome gli oneri relativi a funzioni di competenza delle regioni stesse che sono attualmente esercitate dallo Stato. Questa ri-appropriazione di funzioni avverrebbe a totale carico del bilancio della regione e della provincia autonoma ‘ricevente’, senza corrispettivo di ulteriori trasferimenti o maggiorazione di aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.

 

Il comma 662 estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome gli effetti della sperimentazione di cui al comma 656: mentre per le regioni a statuto ordinario la sperimentazione deve condurre a ridefinire le regole del patto relativamente, anche, ad una sola regione, per le regioni a statuto speciale e le province autonome dalla sperimentazione dovrà derivare la disciplina ‘permanente’ del patto rendendola definitivamente coerente con le altre disposizioni che disciplinano l’ordinamento finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma. In questo contesto saranno ‘ri-determinate’ anche le modalità ed i tempi con i quali saranno versate a ciascuna regione le somme loro spettanti che lo Stato incassa per l’addizionale regionale all’Irpef e per l’Irap. La disposizione consente di inserire il gettito di questi tributi nella disciplina del patto di stabilità interno.

Si ricorda in proposito che la disciplina delle ‘norme di attuazione’ non consente al Parlamento di decidere direttamente il contenuto di quelle disposizioni né di esprimere un parere nel corso del loro iter di formazione.

 

Il comma 660 stabilisce modalità e termini per il raggiungimento dell’intesa con la regione e per la disciplina che deve applicarsi ai rispettivi enti locali:

§      entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il Presidente della regione o della provincia autonoma trasmette la propria proposta al Ministero dell’economia e delle finanze; si tratta di una disposizione che non era prevista nelle leggi finanziarie precedenti;

§      nel merito, per ciascuna regione la disciplina del patto deve stabilire vincoli di competenza e di cassa, per le spese correnti e per le spese in conto capitale, per modo che i rispettivi andamenti nell’esercizio si conformino e conseguano «gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009»; questi, pertanto, devono assumere come base per la determinazione dei propri livelli di spesa i medesimi parametri stabiliti dal comma 657 per le regioni a statuto ordinario;

§      nel caso in cui l’intesa non sia operativa entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, alla regione o alla provincia autonoma che non abbia raggiunto l’intesa «si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario»;

§      sanzione analoga è disposta per il caso che entro la medesima data – 31 marzo – la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto ad approvare la disciplina da applicare agli enti locali del proprio territorio: a quegli stessi si applicano le disposizioni previste da commi 676-693 della legge in esame per gli enti locali situati nel territorio delle regioni a statuto ordinario.

 

Il comma 661 stabilisce un ulteriore onere a carico della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome: ridurre l’ammontare dei propri finanziamenti a carico del bilancio statale per una «misura proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva»; in altri termini, atteso un determinato «risparmio per il bilancio dello Stato» ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma vi concorre in proporzione al valore percentuale che il complesso della propria finanza (regionale e locale) rappresenta rispetto al valore nazionale della finanza regionale e locale.

Per la verità, più che diretta a stabilire un ulteriore risparmio per il bilancio dello Stato – ulteriore e diverso da quello che la relazione tecnica quantifica a carico del patto di stabilità per il complesso delle regioni e province autonome (al quale concorrono le disposizioni di cui al comma 660), - il comma 661 è inteso a prospettare una diversa modalità di conseguimento dell’obiettivo posto a ciascuna regione dai vincoli stabiliti nel comma 660: le regioni a statuto speciale e le province autonome possono – definendo ed accettando senza corrispettivo finanziario norme di attuazione dei rispettivi statuti – assumere a loro carico ulteriori funzioni (attività amministrative, personale e beni) ora esercitate dallo Stato nei rispettivi territori. La relativa spesa attualmente a carico del bilancio statale diverrebbe per questo una appostazione da ascrivere in economia: un risparmio. In questo caso i relativi decreti di attuazione dovrebbero essere emanati entro il 31 marzo 2007. Il risparmio sarebbe in tal caso permanente, nel caso di funzioni e spese a carattere continuativo, o per annualità definite, nel caso in cui l’onere trasferito concernesse una funzione da esercitarsi, o una spesa da erogare (in forza della legislazione vigente) soltanto per talune annualità.

 

Il comma 663 consente alle regioni e alle Province autonome di estendere «le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali». La disposizione consente alle regioni e alle province autonome di computare nei risparmi a loro carico anche quelli che essi ottengono formalmente a carico di bilanci degli enti e degli organismi della propria finanza decentrata.

Si ricorda, in proposito, che bilancio, risorse e contabilità degli enti strumentali sono disciplinati da ciascuna regione in forza della piena autonomia di organizzazione.

Gli enti strumentali verso cui la regione – o provincia autonoma - può esercitare la potestà di dettare le regole del patto di stabilità interno sono gli «enti ad ordinamento regionale o provinciale».

Si segnala in proposito che la locuzione «regionale o provinciale», poiché insiste sulla competenza primaria delle regioni a statuto speciale in materia di ’ordinamento degli enti locali, non si limita a comprendere gli enti delle province autonome di Trento e Bolzano ma anche quelli che esistono nell’ordinamento delle province (ordinarie) delle regioni a statuto speciale.

Riduzione del limite massimo di contrazione dei mutui delle strutture sanitarie (comma 664)

Il comma 664 dispone un nuovo limite alla possibilità di contrarre mutui per le strutture sanitarie. Il limite è fissato alla quota del 15 per cento delle entrate proprie, mentre attualmente, nella differenziata disciplina di ciascuna regione, ha il 25 per cento come limite massimo[398].

 

La potestà statale di coordinamento della finanza e dei bilanci pubblici è espressamente richiamata dal comma 664 per radicare il limite di indebitamento che questo stabilisce al 15 per cento per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere ed ogni altra ‘struttura sanitaria’ nella quale sia organizzato il servizio sanitario regionale. Anche in questo caso l’ultimo periodo del comma esplicita il vincolo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano imponendo a queste di «adeguare i rispettivi ordinamenti», fatta salva la facoltà di fissare un limite ancora inferiore.

Per le ‘strutture sanitarie’ il limite del 15 per cento è calcolato sull’ammontare delle “entrate proprie” le quali – non di natura tributaria – sono costituite dal trasferimento della regione e dagli incassi diretti per ticket e altre forme di partecipazione diretta dei cittadini all’assistenza sanitaria. Si ricorda per altro che la regione sopporta direttamente a carico del proprio bilancio il ricorso all’indebitamento (o le quote ad essa spettanti) per il ripiano dei disavanzi delle ASL e delle aziende ospedaliere.

 

Più in generale la potestà di indebitamento delle regioni e degli enti locali e, perciò, anche delle ASL e delle aziende sanitarie, è disciplinata dall’articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), si tratta di disposizioni emanate principalmente per dare concreta attuazione all’articolo 119, sesto comma, penultimo periodo, delle Costituzione che consente ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di «ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento». Quelle disposizioni (comma 16, ultimo periodo) obbligano le regioni ad estendere il divieto di indebitamento anche alle aziende sanitarie ed ospedaliere. All’assunzione di mutui sono assimilati «l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche

Resta salva la disciplina dell’indebitamento a breve e delle anticipazioni di tesoreria.

Il comma 18 elenca dettagliatamente le opere che sono considerate ‘di investimento’ ai fini della legittimità del ricorso all’indebitamento. Quell’elenco può essere aggiornato ed integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT (art. 20).

Il comma 21 dell’articolo 3, come nelle disposizioni in esame, ribadisce che i principi posti da queste norme si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le quali sono tenute ad adeguare di conseguenza la propria legislazione.

Monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno (commi 666-669)

I commi 666-669 dell’articolo in esame definiscono le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

 

La disposizione introdotta dal comma 666 delinea per le regioni e le province autonome un sistema sostanzialmente analogo a quanto già previsto dalla disciplina precedente, consistente nell’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa.

La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, attraverso l’utilizzo del sistema web appositamente istituito per il monitoraggio del patto di stabilità.

Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–regioni.

 

Nuovi adempimenti, rispetto alla disciplina precedente, sono invece disposti dal comma 667,ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

In particolare, la norma prevede che ciascuna regione e provincia autonoma debba inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 666.

 

Il comma 668 concernente le regioni a statuto speciale, specifica – in relazione al monitoraggio - quanto già stabilito in via generale, vale a dire che esse sono tenute ad applicare la specifica disciplina che sarà emanata con norma di attuazione e che fino a quando quella non sarà entrata in vigore, ad esse si applicherà la disciplina che sarà stabilita in sede di intesa (entro il 31 marzo 2007) per la prima applicazione del patto per l’anno 2007. Sapendo per altro che, qualora quell’intesa non fosse raggiunta, alle stesse, dal primo aprile 2007 e sino al raggiungimento dell’intesa o alla emanazione delle norme di attuazione, si applicherà la disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario.

Le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (commi 669-672)

I commi in esame determinano gli obblighi che possono essere posti a carico delle regioni e delle province autonome che non rispettano il patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009 e, contestualmente, la disciplina per l’attivazione del potere sostitutivo da parte dello Stato nel caso in cui esse non adempiano a tali obblighi.

 

L’attivazione del potere sostitutivo nei confronti delle regioni e delle province autonome fa capo alle disposizioni dell’articolo 120 della Costituzione e alla disciplina attuativa dettata dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3[399]. La disciplina generale prevede che si esplichi obbligatoriamente una procedura contestativa, seguita eventualmente da un termine monitorio e, solo successivamente, dalla attivazione del potere sostitutivo.

 

In caso di mancato raggiungimento da parte delle regioni e delle province autonome dell’obiettivo annuale posto dal patto, accertato con la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, ed inviata al Ministero dell'economia entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il comma 669 in esame prevede l’intervento del Presidente del consiglio dei Ministri che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento (fase monitoria).

 

La «diffida» reca non solo gli elementi conoscitivi e valutativi della decisione, ma anche l’indicazione dei provvedimenti ‘correttivi’ da assumere; la disposizione in esame lascia indefinita la natura e la tipologia delle azioni che il Presidente del Consiglio dei ministri può prescrivere, né indica per questi una eventuale sede valutativa (Conferenza Stato-Regioni o ‘Tavolo politico’, come ad esempio prevede l’intesa del 23 marzo 2005 per la sanità).

 

Il procedimento di riconduzione dei conti di dell’ente entro i limiti stabiliti dal patto si esplica secondo le seguenti fasi:

 

1.      La regione ‘diffidata’ è tenuta a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i provvedimenti che intende adottare per riportare i conti in linea con gli obiettivi del patto di stabilità interno, entro la data indicata del 31 maggio, con le modalità che saranno definite dal decreto di cui al comma 666, relativo alle procedure di monitoraggio.

La regione ‘diffidata’ deve adempiere entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento; il termine è posto in via assoluta, senza riferimento ad un tempo minimo che debba intercorrere fra la diffida ed il termine per adempiere.

 

2.      Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini indicati, il suo Presidente è nominato ex lege commissario ad acta. Questi deve adottare entro il 30 giugno del medesimo anno gli stessi provvedimenti che l’ente[400] non ha assunto entro il 31 maggio, che devono essere comunicati al Ministero dell’economia e finanze, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 666.

Ai sensi del comma 672, scaduto il termine del 30 giugno al commissario ad acta è fatto divieto di adottare misure che comprendano l’aumento delle aliquote dei tributi regionali indicati ai commi 670 e 671.

 

Queste due fasi sono accompagnate da una disciplina della pubblicità delle situazioni di crisi e della loro evoluzione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve infatti pubblicare su di un apposito sito informatico (v. comma 666) le informazioni relative alle:

§      regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità,

§      regioni che hanno adottato gli atti (di risanamento) prescritti;

§      regioni i cui commissari ad acta non hanno inviato le prescritte comunicazioni.

Questi elenchi devono consentire al contribuente regionale la conoscenza di provvedimenti correttivi o sanzionatori che prescrivono l’innalzamento delle aliquote di tributi cui essi sono soggetti.

 

3.      Qualora il Commissario ad acta non assuma i provvedimenti prescritti entro il 30 giugno sopra indicato, si attiva la fase sanzionatoria vera e propria; la ‘sanzione’ è costituita dall’aumento diretto (anche questo ex lege) delle aliquote di due imposte regionali per le quali la legge indica anche la misura dell’aumento:

-       l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione; prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17, che disponeva la possibilità per le regioni di istituire l’imposta nella misura massima di 30 lire – poi elevate a 50 dalla legge 662/1996 - per litro di benzina erogato. Solo tre regioni - Campania, Molise e Liguria[401] - e solo di recente hanno istituito l’imposta, tutte nella misura massima consentita. La misura prescritta dalla disposizione in esame prevede l’applicazione della aliquota massima attualmente applicabile: 0,0258 euro; l’automatismo dovrebbe applicarsi a partire dal 15 luglio dell’anno in cui la procedura sostitutiva è stata attivata.

-       Il comma 671 specifica che nelle regioni in cui l’imposta si applica già con l’aliquota massima (dovrebbero essere attualmente quelle sopra indicate) la sanzione è ridotta alla metà: 0,0129 euro;

-       la tassa automobilistica regionale (da ultimo, articolo 5-quinquies, D.L. 282/2002, convertito in legge n. 27 del 21 febbraio 2003), per una misura pari al 5 per cento dell’imposta vigente che si applica a ciascun veicolo nella regione. Si ricorda che se pure per una misura contenuta, le aliquote sono differenziate per gruppi di regioni che hanno utilizzato la facoltà di modificarle nei limiti previsti dalla legge.

 


 

Articolo 1, commi 673-675
(Trasferimenti alle regioni e aliquote di compartecipazione)

 


673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.

674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso.

675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».


 

 

Le disposizioni in esame intervengono nel sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario.

 

I trasferimenti erariali alle regioni per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 112/1998 sono confermati fino al secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (attuazione del cd. “federalismo fiscale”). Il medesimo termine è stabilito per la determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive che dovranno inglobare i suddetti trasferimenti (comma 675). Di conseguenza sono abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dell’aliquota provvisoria che doveva garantire, anch’essa, la copertura degli oneri correlati all’esercizio delle funzioni trasferite alla cessazione dei trasferimenti (commi 673 e 674).

In sostanza viene ripristinato il regime vigente anteriormente la legge finanziaria 2006 (L. 266/2005), secondo cui i trasferimenti erariali alle regioni sono in quota fissa fino alla definizione delle aliquote e compartecipazioni stabilite per il finanziamento del federalismo fiscale. E’ confermato invece il termine per la cessazione dei trasferimenti fissato dal D.L. 223/2006.

 

Il processo di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, cosiddetto federalismo amministrativo, avviato dalla legge n. 59/1997 si è concluso entro il 2000 con l’individuazione e la ripartizione delle risorse necessarie alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni stesse.

Nel nuovo sistema di finanziamento delle regioni, delineato all'articolo 10 della legge 133/1999 e quindi dal D.Lgs. 56/2000, le risorse così determinate avrebbero dovuto essere attribuite attraverso trasferimenti erariali solo in una prima fase, per essere poi definitivamente sostituite con compartecipazioni ad imposte erariali.

L’articolo 6 del D.Lgs. 56/2000 stabiliva infatti che i trasferimenti erariali connessi con l’attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni, sarebbero dovuti cessare a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all’articolo 7 della 59/1997, quindi dal 1° gennaio 2002. Questo termine è stato più volte prorogato in stretta connessione con il rinvio della definitiva determinazione delle aliquote delle compartecipazioni che avrebbero dovuto inglobare i trasferimenti stessi[402].

La legge finanziaria per il 2006, inoltre, ha di fatto “congelato” l’applicazione del D.Lgs. 56/2006 fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

Le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 319-324 della legge L. n. 266/2005 sospendono anche l’efficacia delle disposizioni del Decreto legislativo 56/2000 che prevedono la rideterminazione successiva delle aliquote di compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, dell’addizionale regionale all’IRPEF e all’accisa sulle benzine.

 

Le stesse disposizioni non avevano invece prorogato i trasferimenti erariali dovuti alle regioni per il finanziamento delle funzioni conferite con il D.Lgs. 112/1998,che per legge sarebbero dovuti cessare al 1° gennaio 2006.

Questi invece – secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 323 della citata legge finanziaria 2006 - dovevano entrare nel computo per l’aliquota provvisoria stabilita per il finanziamento del federalismo fiscale, a decorrere dal 2006 – termine fissato per cessazione dei trasferimenti.

Successivamente l’articolo 34-quinquies del Decreto Legge 223/2006 ha disposto la proroga dei trasferimenti erariali alle regioni fino al secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

 

Il comma 673 in esame dispone ora l’abrogazione dell’ultimo periodo del medesimo articolo che esclude i trasferimenti, per l’anno 2006, dal computo per la determinazione dell’aliquota provvisoria per il finanziamento del federalismo fiscale. Conseguentemente il comma 674 abroga la disposizione della legge finanziaria 2006 secondo cui i trasferimenti dovevano entrare nel computo per l’aliquota provvisoria stabilita per il finanziamento del federalismo fiscale.

 

Il comma 675, infine, aggiunge un comma all’articolo 6 del D.Lgs. 56/2000, ripristinando in sostanza la normativa vigente prima della la legge finanziaria 2006. Le aliquote definitive per il finanziamento del federalismo fiscale dovranno essere ricalcolate per assicurare la copertura del finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni.


 

Articolo 1, commi 676-693
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

 


676. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizza­zione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

677. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

680. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.

683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immo­biliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

685. Per il monitoraggio degli adem­pimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragio­neria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiet­tivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.

686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragione­ria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685.

687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.(*)

__________

(*) Comma così modificato dall’art. 6, co. 8-octies del D.L. n. 300/2006.

 

688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'eco­nomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.


 

 

I commi da 676 a 693 recano la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2007-2009.

 

A differenza dello scorso anno, in cui le regole del Patto erano definite in modo uniforme per tutte le tipologie di enti territoriali, nella legge finanziaria in esame la disciplina del Patto di stabilità per il 2007 viene definita in modo differenziato per le regioni e per gli enti locali, mantenendo un’impostazione basata sul principio dell’evoluzione controllata della spesa per le regioni (articolo 1, commi 655-672) e tornando, invece, ad una impostazione basata sul vincolo riferito alla crescita del disavanzo finanziario per gli enti locali (articolo 1, commi 676-693).

 

Rispetto alla normativa in vigore nel 2006, che stabiliva un vincolo di contenimento delle spese finali, le regole del Patto di stabilità interno per il 2007 per le province e i comuni perseguono l’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale), allo scopo di far convergere quanto più possibile, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario e nella circolare esplicativa, le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita, sottoscritto in sede europea.

 

Secondo le indicazioni dell’allegato 7, recante gli effetti delle norme della legge finanziaria sui saldi di finanza pubblica, l’effetto di riduzione dell’indebitamento netto per il 2007,che dovrebbe derivare dalle nuove regole del patto per gli enti locali, viene stimato in 1.500 milioni di euro.

L’effetto sull’indebitamento netto per il 2007 del patto di stabilità per le regioni è invece valutato in ulteriori 1.760 milioni di euro, per un effetto complessivo di risparmio pari a 3.260 milioni di euro.

 

La disciplina relativa al patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2006-2008, dettata dai commi 676-693 della legge finanziaria in esame, è illustrata dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 22 febbraio 2007.

Finalità del patto di stabilità interno in relazione al dettato costituzionale

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 1), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.

Il rispetto di tali vincoli, di cui il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie, dipende dal comportamento di tutti i livelli di governo con autonomia decisionale in materia di entrata e di spesa.

 

Al tempo stesso, il comma 1 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.

Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge.

Si osserva peraltro che, ai sensi del comma 1362, tutte le disposizioni della legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

In relazione al Titolo V, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno viene altresì posto in relazione all’esigenza di garantire la “tutela dell’unità economica della Repubblica”, che, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, può giustificare l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno (commi 676, 687, 688 e 689)

Ai sensi del comma 676, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Si conferma pertanto, anche per il triennio 2007-2009, l’esclusione dall’applicazione del patto dei comuni di minori dimensioni.

 

Si ricorda che le regole del patto di stabilità dettate dalla legge finanziaria dello scorso anno per il triennio 2006-2008prevedevano l’applicazione delle regole del patto, oltre che alle province, ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti. L’esclusione dei comuni fino a 5.000 abitanti era limitata al solo anno 2006.

Rispetto a quanto disposto dalla legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 266/2005, art. 1, comma 138), dall’applicazione del patto di stabilità per il 2007 vengono dunque escluse le comunità montane.

 

Per quanto concerne gli enti di nuova istituzione, il comma 687 prevede che per gli enti istituiti negli anni compresi tra il 2003 e il 2005, le regole del Patto di stabilità interno si applicano con decorrenza dall’anno 2007, facendo riferimento alla media degli anni compresi nel triennio 2003-2005, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno.

Per gli enti istituiti nel 2006, le regole del Patto di stabilità interno si applicano a decorrere dall’anno 2009, assumendo, quale base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto, le risultanze dell'esercizio 2007.

 

Va segnalato che il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[403](cd. decreto-legge “mille-proroghe”) ha introdotto una novella al comma 687 in esame nella parte recante le regole per l’applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali istituiti nel 2006, estendendo la disciplina ivi prevista (applicazione del patto dal 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007) anche alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005.

 

La legge regionale n. 4/1997 reca disposizioni circa il riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l’istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Con successiva legge della Regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9 sono state istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, i cui organi sono stati eletti nelle elezioni amministrative del maggio 2005.

Si ricorda in proposito che i commi 660-663 e 665 della legge finanziaria per il 2007 in esame disciplinano le modalità per la definizione delle regole del Patto di stabilità interno che si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome e, di conseguenza, agli enti locali di questi territori. Il contenuto finanziario e le modalità di esecuzione del Patto per ciascuna regione dovrà essere definito d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione interessata entro il 31 marzo di ciascun anno. In mancanza di tale intesa alla regione ed ai suoi enti locali si applica la disciplina ordinaria. È questa tuttavia una disciplina transitoria che resta in vigore sino alla approvazione della disciplina definitiva tramite l’emanazione di apposite norme di attuazione. È verosimile che al 1° gennaio 2009 tale disciplina sarà stata emanata; in tal caso, essa si applicherà alle nuove province della regione Sardegna.

 

Per quanto concerne gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267),il comma 688 dispone che per quelli commissariati a decorrere dall'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno si applicheranno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

 

Il comma 689 prevede, invece, l’esclusione dal patto di stabilità interno sia per l’anno 2006 che per l’anno 2007 degli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Più precisamente, la norma specifica che si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ovvero nelle ipotesi previste dall’articolo 141 del Testo unico, che dispone lo scioglimento degli organi consiliari a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni del sindaco, ecc.; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

 

Nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/2007, si sottolinea che con il comma 689 è stata data una interpretazione puntuale sull’assoggettamento degli enti commissariati nell’anno 2004 alle regole del patto per l’anno 2006, per renderla in linea con la risoluzione parlamentare n. 7-00741 del 18 gennaio 2006 della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. In sede di approvazione parlamentare, oltre al riferimento agli enti commissariati nell’anno 2004 e alla loro esenzione dal patto per il 2006, è stato poi aggiunto il riferimento agli enti commissariati nell’anno 2005 e alla loro esenzione dal patto per il 2007.

Determinazione del concorso di ciascun ente alla manovra (commi 677-680)

Come nelle sue prime formulazioni, relative agli anni 1999-2000[404], il patto di stabilità interno per il 2007 prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 677).

 

Per la determinazione del concorso di ciascun ente al raggiungimento dell’obiettivo generale, il comma 678 definisce una specifica procedura.

Come precisato nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/2007, infatti, la misura del concorso di ciascun ente non è più individuata applicando una variazione percentuale uguale per tutti al rispettivo saldo finanziario, ma è ottenuta considerando alcune caratteristiche finanziarie dell’ente medesimo, in particolare, l’entità della spesa corrente e il suo livello di deficit.

In sostanza, il comma 678 stabilisce che la misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva per il triennio 2007-2009 sia corrispondente alla somma, in valori assoluti, degli importi derivantidall’applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, per i soli enti importi, considerati in valore assoluto, rappresenta l’obiettivo specifico di miglioramento del saldo che, in termini di cassa e di competenza, ogni singolo ente deve realizzare nel triennio 2007-2009 rispetto alla media del triennio 2003-2005.

Per gli enti che presentano un saldo finanziario di cassa medio positivo, l’entità del loro concorso al patto di stabilità interno è determinato applicando solo i coefficienti stabiliti per la spesa corrente.

 

Più in particolare, la procedura dettata dal comma 678 per definire l’entità del miglioramento del saldo-obiettivo, prevede che ciascun ente debba:

a)      calcolare la media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, intesi quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, come definiti dal successivo comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi. Soltanto se tale media risultasse negativa, gli enti devono applicare ad essa i seguenti coefficienti (lettera a) del comma 678):

1)      per le province: 0,4 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2)      per i comunicon popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,33 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009.

b)      calcolare la media della spesa corrente sostenuta negli anni 2003, 2004 e 2005, considerata in termini di cassa (vale a dire pagamenti in conto competenza e in conto residui, senza alcuna esclusione), come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti (lettera b) del comma 678):

1)      per le province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2)      per i comunicon popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009.

c)      determinare l'importo annuo della manovra, corrispondente alla somma degli importi, considerati in valore assoluto, derivanti dalle operazioni indicate alle lettere a) e b).

Gli enti che presentano una media triennale positiva del saldo di cassa, determinano l’entità del loro concorso al patto di stabilità interno applicando solo i coefficienti relativi alla spesa corrente.

Il concorso di ciascun ente alla manovra complessiva è pertanto ottenuto come somma di una quota della spesa corrente e di una quota di deficit, considerati in valore assoluto, come desunti dai rispettivi consuntivi.

In tal modo, come sottolineato anche dalla Circolare del Ministero dell’economia n. 12/2007, tutti gli enti partecipano al patto di stabilità in ragione del volume della propria spesa corrente.

Gli enti che presentano una situazione di deficit nel triennio 2003-2005 contribuiscono ulteriormente al raggiungimento degli obiettivi di comparto, in misura proporzionale all’ampiezza del loro deficit.

 

Il saldo finanziario considerato dal comma 678, ai fini della determinazione del concorso alla manovra, è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali e spese finali, risultanti dai conti consuntivi (comma 680).

Nel computo del saldo sono pertanto ricomprese tutte le voci di entrata e di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale, con la sola esclusione delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, vale a dire, delle voci di entrata e di spesa di carattere finanziario.

Il saldo calcolato ai sensi del comma 680 tende ad avvicinarsi, quanto più possibile, all’indebitamento netto, vale a dire al saldo rilevante, a livello comunitario, ai fini del divieto di disavanzi eccessivi e del patto di stabilità e crescita; l’indebitamento netto è infatti calcolato in termini di competenza economica[405].

Da un lato, infatti, sono comprese nel saldo le entrate e le spese sia di parte corrente che in conto capitale, in termini di cassa; dall’altro sono escluse tutte le voci di entrata e di spesa relative a operazioni finanziarie, che, come tali, non sono registrate nel conto economico da cui risulta l’indebitamento netto.

 

Per i soli comuni, il comma 679 provvede ad individuare un limite massimo del concorso alla manovra.

Qualora l’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti alla media dei disavanzi di cassa e alla media della spesa corrente rappresenti, per i comuni, un valore percentuale superiore all’8% della media delle spese finali registrate nel triennio 2003-2005, considerate al netto delle concessioni di crediti, i comuni devono considerare come obiettivo del patto l’importo corrispondente all’8% della suddetta media triennale.

In sostanza, come illustrato nella Circolare del Ministero dell’economia n. 12/2007, i comuni devono confrontare l’importo ottenuto applicando la procedura di cui al comma 678 con l’importo corrispondente all’8% del valore medio delle spese finali del triennio 2003-2005 e considerare, ai fini della determinazione dell’obiettivo del patto, il minore fra i due importi.

 

Come riportato nella relazione tecnica allegata all’emendamento governativo che ha introdotto il comma in esame, la disposizione è volta ad eliminare la distorsione che avrebbe potuto essere determinata dalla presenza, nel triennio considerato, di picchi di spesa registrati per fenomeni straordinari.

Il vincolo al miglioramento del saldo finanziario (commi 681-684)

Una volta determinata, secondo i commi 678 e 679, l’entità del concorso di ciascun ente alla manovra, gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 consistono nel miglioramento dei saldi finanziari medi del periodo 2003-2005 della suddetta entità.

 

In particolare, il comma 681 stabilisce che, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, gli enti locali devono conseguire un saldo finanziario, espresso sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata secondo la procedura definita dal comma 678, lettera c) ovvero, se ne sussistono le condizioni, dell’importo corrispondente all’8% della media triennale delle spese finali, ai sensi del comma 679.

 

Come precisato dalla Circolare n. 12/2007, il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due obiettivi (miglioramento del saldo di competenza e miglioramento del saldo di cassa) configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

 

Il comma 681 specifica altresì che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142-144 del provvedimento in esame, che prevedono la facoltà per i comuni di aumentare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF (da 0,5 a 0,8%), concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità.

 

Analogamente, il comma 682precisa che i trasferimenti erariali vengono conteggiati ai fini del saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di stabilità, sia in termini di competenza che di cassa, nella misura che sarà comunicata dall’amministrazione statale interessata.

 

Come precisato nella Circolare n. 12/2007, la norma costituisce un elemento di certezza per l’ente locale che può conteggiare, ai fini della verifica del patto, gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all’ente dalle Amministrazioni statali, senza che eventuali riduzioni di tali spettanze, in corso di esercizio, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto.

In particolare, l’ente locale deve far riferimento a tutti i trasferimenti comunicati e provenienti dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale per gli anni 2007, 2008 e 2009.

I trasferimenti registrati nel triennio 2003/2005 devono, invece, essere quelli risultanti dai conti consuntivi dell’ente, sia in termini di accertamenti che di riscossioni, come espressamente stabilito dai commi 678 e 680.

 

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005, il comma 683 stabilisce che, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, il saldo va calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, considerato al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, secondo i medesimi criteri adottati dal comma 680 per la determinazione del saldo utile ai fini del calcolo del concorso alla manovra.

E’ prevista l’esclusione di un’unica voce, relativa alle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata di prestiti.

 

Come precisato dalla Circolare del Ministero dell’economia n. 12/2007, le poste da escludere sono le riscossioni imputate nei consuntivi 2003-2005 al titolo 4° (entrate per alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti), categoria 1^ (alienazione di beni patrimoniali), voci economiche 61 (alienazione di beni immobili), 62 (alienazione di beni mobili) e 63 (alienazione di titoli) purché espressamente destinate, nello stesso triennio, all’estinzione anticipata di prestiti.

 

Per i soli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dal computo del saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi programmatici sono inoltre escluse le spese, in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, relative all’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

 

Come peraltro precisa la Circolare n. 12/2007, l’esclusione dal saldo delle suddette spese opera solo con riferimento al triennio 2007-2009 - e non anche sul saldo medio del triennio 2003/2005 - e riguarda sia la gestione di competenza che quella di cassa.

La Circolare precisa che il comma 683 ha inteso introdurre un’agevolazione per i comuni e che, di conseguenza, è da escludersi l’interpretazione (penalizzante) secondo la quale l’esclusione delle spese per le nuove sedi di uffici giudiziari debbano essere operate anche sul triennio di riferimento 2003/2005. Peraltro, mentre per le dismissioni patrimoniali, anch’esse escluse dal computo del saldo, sussiste nella norma un esplicito riferimento al triennio 2003/2005, per le spese di giustizia non vi è un analogo riferimento.

Inoltre, nel caso in cui le spese per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco, siano finanziate da trasferimenti correnti ed in conto capitale da parte del Ministero della Giustizia, si ritiene che anche tali trasferimenti statali debbano essere portati in detrazione dalle entrate e, quindi, dal saldo finanziario. Tale impostazione deriva dal fatto che appare corretto che somme a destinazione vincolata, quali le entrate che finanziano le spese in riferimento, siano utilizzate per coprire dette spese, senza che sia possibile alcun diverso utilizzo.

 

In sostanza, ai fini del patto di stabilità interno, il saldo medio del triennio 2003-2005 di ciascun ente, ricalcolato secondo i criteri di cui al comma 683, dovrà dunque essere migliorato dell’importo annuo del concorso alla manovra risultante dall’applicazione della procedura illustrata nel paragrafo precedente.

Il miglioramento che ne deriva costituisce l’obiettivo da conseguire in termini di saldo finanziario di competenza e di cassa per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[406].

 

Al fine di sancire legislativamente il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione, il comma 684 prevede che il bilancio di previsione degli enti soggetti al pattodi stabilità interno, debba essere redatto in coerenza con l’obiettivo programmatico da raggiungere, soprattutto in considerazione del fatto che le regole dell’attuale patto interessano l’intero bilancio e non più, come in passato, solo alcuni aggregati di spesa.

In particolare, il comma 684 prevede che il bilancio di previsione degli enti locali soggetti al patto deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita, in termini di competenza, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico posto dal patto di stabilità interno per ciascun anno.

Gli enti locali che hanno già provveduto, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, alla approvazione del bilancio di previsione, sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni.

 

Al riguardo, nella Circolare n. 12/2007 si ritiene opportuno precisare che in alcuni enti l'azione di miglioramento del bilancio può determinare un eccesso di entrate finali rispetto alle spese finali che non coincide con la differenza tra uscite per rimborso di prestiti (titolo 3° della spesa) ed entrate derivanti da accensione di prestiti (titolo 5° dell’entrata).

In tal caso si ritiene che, qualora nella propria autonomia di bilancio l’ente non ritenga di impiegare tale eccedenza per ulteriori rimborsi di mutui e prestiti (titolo 3° della spesa), l’eccedenza stessa possa essere accantonata, iscrivendola in un apposito “fondo patto stabilità interno” ai fini del pareggio di bilancio di cui all’art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Si ricorda che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 è stato differito al 31 marzo 2007 dal D.M. Interno del 30 novembre 2006 (pubblicato in G.U. n 287 dell’11 dicembre 2006).

Monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno (commi 685, 686 e 690)

I commi 685 e 686 definiscono le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

 

La disposizione introdotta dal comma 685 delinea un sistema profondamente modificato rispetto a quello previsto dalla disciplina precedente, estendendo inoltre l’ambito di applicazione delle procedure di monitoraggio degli adempimenti a tutti gli enti cui si applica il Patto, vale a dire a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 

In base alla disciplina vigente fino al 2006, dettata dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, commi 30, 31, 32, 35 e 37, della legge n. 311/2004), come successivamente modificata dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 150, legge n. 266/2005), le procedure relative al monitoraggio riguardavano tutte le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

 

In base alle disposizioni del comma 685, tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno hanno pertanto l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa.

La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema web appositamente istituito per il monitoraggio del patto di stabilità[407].

Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–regioni e autonomie locali.

Con lo stesso decreto verrà definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del comma 3.

 

In base alla disciplina precedente, ulteriori adempimenti rispetto a quelli indicati dal comma in esame, erano previsti per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali erano tenuti a predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto, coerente con l’obiettivo annuale.

Al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spettava la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario. Il collegio era altresì tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, a darne comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze (per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti), ovvero alle Ragionerie provinciali (per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti).

Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali comportava per gli enti l’obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.

All’organo di revisione economico-finanziario dell’ente spettava anche la verifica a consuntivo del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, con l’obbligo di dare comunicazione al Ministero dell’interno in caso di mancato rispetto dell’obiettivo.

 

Nuovi adempimenti, rispetto alla disciplina precedente, sono invece disposti dal comma 686,ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

In particolare, la norma prevede che ciascuno degli enti soggetti al patto deve inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685.

 

Infine, come peraltro già previsto dalla disciplina precedente (art. 1, co. 37, legge n. 311/2004), il successivo comma 690 prevede che le informazioni inviate dagli enti locali ai fini del monitoraggio di cui al commi 685 e 686 siano messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

Misure sanzionatorie (commi 691-693)

Le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente, sono definite dai commi 691-693.

 

La disciplina delineata dai commi in esame è profondamente diversa rispetto a quella in vigore fino all’anno 2006 (definita dall’articolo 1, comma 33, della legge n. 311/2004).

 

A differenza della normativa precedente, in cui erano previste misure correttive agli andamenti di spesa degli enti locali nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto[408], la nuova disciplina introduce, in sostanza, un meccanismo di automatismo fiscale (incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione), che si attiva qualora l’ente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non adotti autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento.

 

In particolare, i commi in esame definiscono gli obblighi che possono essere posti a carico degli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno e, contestualmente, la disciplina per l’attivazione del potere sostitutivo da parte dello Stato nel caso in cui esse non adempiano a tali obblighi.

 

L’attivazione del potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali fa capo alle disposizioni dell’articolo 120 della Costituzione e alla disciplina attuativa dettata dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (c.d. legge La Loggia)[409]. La disciplina generale prevede che si esplichi obbligatoriamente una procedura contestativa, seguita eventualmente da un termine monitorio e, solo successivamente, dalla attivazione del potere sostitutivo.

 

In caso di mancato raggiungimento da parte degli enti locali dell’obiettivo annuale posto dal patto, accertato con la certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, che gli enti soggetti al patto devono inviare al Ministero dell'economia entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il comma 691 in esame prevede l’intervento del Presidente del consiglio dei Ministri che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La disposizione in esame lascia indefinita la natura e la tipologia e delle azioni che il Presidente del Consiglio dei ministri può prescrivere.

 

Il procedimento si esplica nelle seguenti fasi:

 

4.      L’ente è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Statoi provvedimenti che intende adottare per riportare i conti in linea con gli obiettivi del patto di stabilità interno, entro la data indicata del 31 maggio, con le modalità che saranno definite dal decreto, di cui al comma 685, relativo alle procedure di monitoraggio.

 

5.      Qualora l’ente diffidato non adempia nei termini indicati, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati al Ministero dell’economia e finanze, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685.

Ai sensi del comma 693, scaduto il termine del 30 giugno al commissario ad acta è fatto divieto di adottare misure che comprendano l’aumento delle aliquote dei tributi comunali e provinciali, indicati dal comma 692.

Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il comma 691 prevede inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione, sul sito informatico, degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

 

6.      Decorso inutilmente anche il termine del 30 giugno si attiva, automaticamente, la fase sanzionatoria vera e propriacostituita dall’aumento diretto (ex lege) delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione.

Più precisamente:

a)  nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento[410].

Si segnala che l’addizionale comunale all’IRPEF è disciplinata dai commi 142-144 della legge finanziaria in esame (cfr. la relativa scheda di lettura).

b)  nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse[411].

 

Nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2007, n. 12 si precisa che, poiché la disciplina normativa sulle sanzioni fiscali recata dal comma 693 troverà applicazione a partire dall’anno 2008 in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto 2007, per l’applicazione e i contenuti esplicativi delle disposizioni si provvederà con successivi provvedimenti che saranno concordati con il competente Dipartimento per le Politiche fiscali.

 


 

Articolo 1, comma 694
(Abrogazione delle disposizioni relative alle limitazioni all’acquisto
di beni immobili da parte delle P.A.)

 

694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

 

Il comma 694 abroga le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), le quali disponevano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte dalle Amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni territoriali, a decorrere dall’anno 2006, fatta eccezione per l'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole e asili.

 

Come espressamente indicato nel testo delle citate disposizioni, si trattava di disposizioni adottate in considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al Patto di stabilità e crescita.

 

In particolare, il comma 23 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 prevedeva che a decorrere dal 2006 le pubbliche amministrazioni[412] - con l'eccezione degli enti territoriali, le cui limitazioni sono regolate dal comma successivo, e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di cartolarizzazione[413] - potessero annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media effettuata nei tre anni precedenti per la medesima finalità.

 

Il comma 24 disponeva limitazioni all’acquisto di immobili da terzi da parte degli enti territoriali nell’anno 2006 calcolata in rapporto alla spesa media del quinquennio precedente per tale finalità, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto di immobili da soggetti terzi e la spesa media sostenuta nei precedenti cinque anni per la medesima finalità.

 

Il comma 25 escludeva, dalle limitazioni disciplinate dai commi precedenti, l'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole e asili.

 

Il comma 26 recava le norme relative al monitoraggio dell’andamento delle spese, nel rispetto degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, introducendo, a carico delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, l’obbligo di una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su base trimestrale, contenente le informazioni trimestrali cumulate relative agli acquisti e alle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative – anche attraverso il sistema web, laddove previsto[414].

Le modalità e lo schema di comunicazione delle informazioni suddette sono state definite con il D.M. Economia 5 aprile 2006 e la successiva Circolare del 24 maggio 2006, n. 25, per le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi del comma 23.


 

Articolo 1, comma 695
(Esclusione degli enti gestori delle aree naturali protette dall’applicazione della regola del 2%)

 

695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura,» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette,».

 

 

Il comma 695, che modifica l’articolo 1, comma 6, della legge n. 311/2004, è volto ad escludere dall’applicazione del limite del 2% all’incremento della spesadelle amministrazioni pubbliche nel triennio 2005-2007, le spese per gli enti gestori delle aree naturali protette, che ai sensi dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”) sono individuati negli Enti parco.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha introdotto, per ciascun anno del triennio 2005-2007, un limite all’incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche, fissato nella misura del 2% rispetto alle previsioni aggiornate dell’anno precedente, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

 

L’ambito dei soggetti cui si applica il limite del 2% all’incremento delle spese è costituito dalle amministrazioni pubbliche comprese nel conto economico consolidato. Per l’anno 2005, le amministrazioni pubbliche interessate dalla disposizione sono state individuate nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria medesima. Per gli anni successivi, la norma prevede che l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sia individuato annualmente dall’ISTAT, con proprio provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L’elenco relativo all’anno 2007 è stato pubblicato nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006[415].

Nell’elenco 2007 delle amministrazioni comprese nel conto economico consolidato figurano gli Enti parco.

 

Si ricorda che con la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”) si è provveduto alla classificazione delle aree naturali protette, istituendo l’Elenco ufficiale delle aree protette[416], nel quale sono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dalla delibera 1° dicembre 1993 del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette.

Come già ricordato, preposto alla gestione delle aree naturali protette è l’Ente parco, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 394/1991.

 

Il comma 6 della legge n. 311/2004, che viene novellato dalla disposizione in esame, individua le tipologie di spesa escluse dall’applicazione del limite di incremento del 2%.

Si tratta degli stanziamenti di spesa relativi:

-        agli organi costituzionali;

-        al Consiglio superiore della magistratura;

-        agli interessi sui titoli di Stato;

-        a prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi;

-        a trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.

 

Va da ultimo ricordato che ulteriori esclusioni dall’applicazione della regola del 2% introdotta dal comma 5 della legge n. 311/2004 sono state disposte da successivi provvedimenti legislativi. In particolare, si ricorda l’articolo 14-viciesquinquies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (legge n. 168/2005) che ha escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004 l’Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Ulteriori disposizioni normative hanno invece previsto l’esclusione di determinati enti pubblici dall’applicazione del comma 57 della legge n. 311/2004, che detta le modalità con le quali il limite del 2% all’incremento della spesa per il triennio 2005-2007, previsto in generale dal comma 5, si applica in particolare agli enti pubblici non territoriali. A tale proposito, si ricorda l’articolo 14-ter del D.L. n. 115/2005 che ha escluso per l’anno 2005 l’applicazione del comma 57 per le autorità portuali istituite a decorrere dall’anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003. L’esclusione è stata successivamente estesa agli anni 2006 e 2007 dall’articolo 34-septies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 (legge n. 80/2006) nei limiti di spesa di 30 milioni di euro annui. Analogamente, l’art. 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha escluso dalle limitazioni poste alla spesa pubblica, i progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica finanziati con contributi non statali. Infine, l’articolo 2 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 (legge n. 127/2006) ha autorizzato il Registro italiano dighe a derogare, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2006, all’applicazione dei limiti di incremento della spesa previsti dall’art. 1, comma 57, della legge finanziaria 2005, al fine di assicurare l’espletamento degli interventi indifferibili di messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio.


 

Articolo 1, comma 696
(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2007)

 

696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Il comma 696 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2007.

 

Come già nelle finanziarie precedenti, la disposizione è finalizzata a dettare criteri per la definizione dell’entità dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale nel 2007, in modo da consentire l’approvazione dei relativi bilanci.

In attesa di un complessivo riordino, i trasferimenti agli enti locali continuano ad essere disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 (articoli 34-43).

 

Per l’anno 2007, la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno (art. 1, commi 153 e 154, della legge n. 266/2005), che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l’anno 2007, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all’anno 2002.

 

Il comma 153 della legge finanziaria dello scorso anno richiama, infatti, la norma della legge finanziaria precedente (art. 1, co. 63, legge n. 311/2004), relativa alla determinazione dei trasferimenti erariali per l’anno 2005, che confermava, a sua volta, i criteri già stabiliti dalla legge finanziaria per il 2003 (art. 31, co. 1, primo periodo, della legge n. 289/2002). In sintesi, l’art. 31, comma 1, della legge finanziaria per il 2003 definiva l’entità dei trasferimenti erariali per tale anno sulla base di due norme specifiche: l’articolo 27 della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), recante le norme di riferimento per la determinazione dei trasferimenti relativi al 2002, e l’articolo 24 della stessa legge che, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali per il 2002, disponeva una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali nel triennio 2002-2004.

Sulla base del richiamo (indiretto) all’articolo 27 della legge n. 448/2001, pertanto, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l’anno 2007 vengono consolidati i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all’anno 2002, secondo quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie.

 

Il richiamo al comma 154dell’articolo 1 della legge finanziaria dello scorso annopermette inoltre di confermare, per l’anno 2007, anche la ripartizione dei contributi e delle altre provvidenze disposte in favore degli enti locali nella stessa misura disposta lo scorso anno, al fine di garantire che ad ogni singolo ente venga attribuito nell’anno 2007 lo stesso ammontare di contributi assegnato nel 2006.

 

In particolare, il citato comma 154 applicava per l’anno 2006 le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 64, della legge n. 311/2004 che disponeva la ripartizione tra gli enti locali delle maggiori risorse che si sono rese disponibili, a partire dal 2005, a legislazione vigente sui tre Fondi principali (Fondo ordinario, consolidato e perequativo) per il venir meno della riduzione disposta dall’art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001[417], pari a circa 340 milioni di euro.

La ripartizione viene effettuata, anche nel 2007, nel seguente modo:

a)       260 milioni sono utilizzati per confermare nel 2007 i contributi assegnati nel 2004, ai sensi dell’art. 3, co. 27, secondo periodo, 35, 36 e 141, della legge n. 350/2003:

-        contributo di 20 milioni di euro alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato dei servizi (art. 3, co. 27, legge n. 350/2003), al fine di assicurare a tali enti, anche per l’anno 2007 le risorse assegnate nell’anno precedente (31,8 milioni di euro).

-        contributo di 180 milioni di euro sul Fondo ordinario, quale incremento in base del tasso di inflazione programmato, previsto ai sensi dell’art. 3, co. 35, secondo periodo, della legge n. 350/2003. Tali risorse aggiuntive sono ripartite, per il 50% alla generalità dei comuni e per il restante 50% ai comuni “sottodotati”, individuati ai sensi dell’art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 244/1997;

-       contributo di 5 milioni di euro per le comunità montane e di 5 milioni di euro per le province (art. 3, co. 141, legge n. 350/2003);

-        contributo di 50 milioni di euro per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 3, co. 36, legge n. 350). Tali risorse vengono assegnate per le medesime finalità cui sono destinati i contributi del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, vale a dire, per il finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. Tale contributo è infatti iscritto sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

b)       80 milioni di euro sono destinati in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244. Si tratta dei comuni c.d. “sottodotati”, le cui risorse, cioè, risultano al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa[418].

Gli stanziamenti dei Fondi di parte corrente e di conto capitale per il 2007

Il comma in esame non dispone incrementi dei contributi assegnati agli enti locali sui principali Fondi, ma si limita a confermare il quadro normativo delineato dalle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno (art. 1, commi 153-154, legge n. 266/2005).

Sulla base della ripartizione indicata dal comma 154, richiamato dal comma in esame, le risorse assegnate per l’anno 2007 confluiranno nel Fondo ordinario (20 milioni per le unioni di comuni, 10 milioni per province e comunità montane, 180 milioni di incremento in base al tasso di inflazione e 80 milioni per i comuni sottodotati), fatta eccezione per 50 milioni di euro che, in quanto destinati ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per finalità di investimento, saranno iscritti nel Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di conto capitale.

 

Per quanto concerne l’assegnazione di trasferimenti erariali a titolo di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, si segnala che mentre il comma 697 ha confermato per le province l’attribuzione per l’anno 2007 della compartecipazione al gettito dell’IRPEF nella stessa misura di quella attribuita negli anni precedenti (cfr. la relativa scheda di lettura), per i comuni la compartecipazione al gettito dell’IRPEF è stata completamente ridisciplinata dai commi 189-193 (cfr. la relativa scheda di lettura).

La corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali, di ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione, viene peraltro operata interamente sul Fondo ordinario (senza interessare, dunque, il Fondo perequativo e il Fondo consolidato), come espressamente previsto dal comma 189.

 

Va inoltre ricordato che il comma 703reca numerose disposizioni in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, a sostegno dei quali sono state disposti finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo ordinario, di cui 55 milioni di euro a vantaggio di quelli la cui popolazione residente ultrasessantacinquenne sia più del 30% della popolazione complessiva, 71 milioni in favore dei comuni la cui popolazione residente di età inferiore a 5 anni sia superiore al 5% della popolazione complessiva, 20 milioni di euro in favore delle comunità montane e 42 milioni assegnati per finalità di investimento (che verranno pertanto trasferiti dal Fondo ordinario al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti). Ulteriori 30 milioni di euro per finalità di investimento, sono assegnati, sempre a valere sulle risorse del Fondo ordinario, in favore degli enti i cui organi siano stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, specificamente destinati alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche.

 

Risorse aggiuntive per gli enti locali sono invece autorizzate dall’Allegato 1, relativo alle “Eccedenze di spesa”, che reca le misure correttive degli effetti finanziari recati da disposizioni legislative ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, in relazione alla compensazione delle minori entrate derivanti dall’ICI (a tale riguardo, cfr. la scheda di lettura relativa al comma 1359). In particolare, l’allegato dispone:

§      l’incremento di 248,6 milioni di euro per il 2007 e di 44,4 milioni di euro per il 2008 e il 2009, del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, quale compensazione di minori entrate derivanti dall’ICI in conseguenza dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (si tratta di edifici a destinazione speciali, quali opifici, alberghi, pensioni, teatri, case di cura, banche, residence, ecc).

L’importo di 248,6 milioni di euro per il 2007 si riferisce per 204,2 milioni di euro al ristoro, a titolo di regolazione debitoria, relativo agli anni 2006 e precedenti, e per 44,4 milioni di euro alla compensazione relativa all’anno 2007[419].

§      l’incremento di 11,5 milioni di euro per il 2007 e di 2,9 milioni di euro a decorrere dal 2008 del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, quale compensazione di minori entrate derivanti dall’ICI in conseguenza dell’esenzione dal pagamento dell’imposta stessa delle pertinenze degli edifici di culto, disposta dall’articolo 2, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 206.

In base alle certificazioni prodotte dagli enti locali, l’ammontare annuo dei trasferimenti compensativi dovuti a partire dal 2004 sarebbe pari a 5,4 milioni di euro, contro lo stanziamento di 2,5 milioni previsto dalla legge n. 206/2003. Pertanto, attraverso l’Allegato 1 “Eccedenze di spesa” si provvede a rifinanziare il Fondo ordinario per fronteggiare tali maggiori oneri, pari a 2,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

 

Un finanziamento aggiuntivo è disposto dal comma 963, con riferimento al Comune di Roma, i cui trasferimenti erariali vengono incrementati, a decorrere dal 2007, di 175 milioni di euro, quale contributo aggiuntivo per gli oneri che il comune si assume in quanto capitale della Repubblica. Tali risorse sono iscritte sul Fondo consolidato.

Si ricorda, inoltre, che per il triennio 2007-2009, in favore del comune di Roma, è stato altresì autorizzato, ai sensi del comma 949 della legge finanziaria in esame, il rifinanziamento della legge n. 396/1990, recante interventi di carattere infrastrutturale, ambientale e culturale per Roma, capitale della Repubblica, di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per il 2009 (cfr. la relativa scheda di lettura).

 

Per quanto concerne i finanziamenti in conto capitale, si ricorda, infine che la Tabella D della legge finanziaria per il 2007 in esame ha rifinanziato la quota destinata all’ammortamento dei mutui degli enti locali dissestati per 116,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2007-2009, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti di comuni e province (D.L. n. 515/1994).

 

Nel bilancio per il 2007 (legge n. 298/2006 e relativo D.M. Economia e finanze 29 dicembre 2006 di ripartizione delle UPB in capitoli), i principali Fondi di parte corrente e di conto capitale destinati al finanziamento degli enti locali risultano pertanto determinati come indicato nella tavola seguente:


 

(milioni di euro)

Cap.

 

Bilancio
2006

Assestam
2006

BLV
2007

Effetti
D.L. 262/06

Effetti fin. 2007

Bilancio 2007

U.P.B. 2.1.2.6 parte corrente

1316

Fondo ordinario

2.926

3.761

8.335

-609,4

-940

6.786

1317

Fondo perequativo

922

936

997

 

-44

953

1318

Fondo consolidato

1.416

1.416

2.305

 

+107

2.412

1319

Fondo federalismo amministrativo

224

224

224

 

-

224

1320

Compartecipazione all’IRPEF

6.600

6.600

-

 

+1.263

1.263

 

TOTALE

12.088

12.937

11.861

-609,4

+386

11.638

Cap.

U.P.B. 2.2.3.5 - conto capitale

 

 

 

 

 

 

7232

Fondo sviluppo investimenti comuni e province

1.276

1.276

1.012

 

+116

1.128

7233

Fondo sviluppo investimenti comunità montane

16

16

16

 

-

16

7235

Fondo nazionale speciale per gli investimenti

-

-

-

 

-

-

7236

Fondo nazionale ordinario investimenti

50

50

-

 

+50

50

7237

Fondo per il federalismo amministrativo

676

676

676

 

-

676

7238

Contributo enti locali titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto

156

169

109

 

-

109

 

TOTALE

2.174

2.187

1.813

-

+166

1.979

*     Le maggiori risorse sui singoli fondi di parte corrente presenti nel BLV 2007 rispetto al bilancio 2006 derivano dal fatto che a legislazione vigente non era prevista l’applicazione della compartecipazione all’IRPEF. Pertanto, i singoli Fondi nel BLV si presentavano reintegrati delle somme detratte lo scorso anno per tale finalità.

 

Come evidenziato della tabella, rispetto all’importo complessivo risultante a legislazione vigente, la legge finanziaria per il 2007 ha determinato maggiori trasferimenti correnti per complessivi 386 milioni di euro, cui ha fatto riscontro, tuttavia, una riduzione di oltre 609 milioni di euro operata ai sensi del D.L. n. 262/2006[420] (decreto-legge collegato alla manovra di finanza pubblica).

L’incremento di 386 milioni determinato dalla legge finanziaria corrisponde, in sostanza, all’incremento di 260 milioni di euro del Fondo ordinario, ai sensi dell’Allegato 1 “Eccedenze di spesa”, quale misura correttiva ai fini della compensazione delle minori entrate derivanti dall’ICI, e all’incremento di 175 milioni di euro del Fondo consolidato quale maggiore finanziamento in favore del comune di Roma, per gli oneri che il comune sostiene in quanto sede della capitale, in parte compensati dalla riduzione di 50 milioni di euro, quale trasferimento dal Fondo ordinario di parte corrente al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti di conto capitale, destinati, ai sensi del comma 696 della legge finanziaria in esame, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per finalità di investimento.

 

Nonostante l’incremento dei trasferimenti correnti derivante dalle disposizioni della legge finanziaria, nel complesso la manovra di finanza pubblica per il 2007 ha comportato una riduzione dei trasferimenti correnti agli enti locali rispetto alla legislazione vigente, di 224 milioni di euro, in conseguenza delle disposizioni recate dall’art. 2, commi 33-39 e 40-46, del D.L. n. 262/2006, che, garantendo maggiori entrate ICI ai comuni, hanno determinato un taglio dei trasferimenti agli enti locali di 609,4 milioni di euro.

Le citate disposizioni dispongono infatti la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni in misura corrispondente al maggior gettito derivante dall’imposta comunale sugli immobili conseguente all’aggiornamento del catasto dei terreni (479,4 milioni di euro nel 2007), alla razionalizzazione dell’accatastamento degli immobili nella categoria E (40 milioni di euro nel 2007) e all’adeguamento dei moltiplicatori degli immobili di categoria B (90 milioni di euro nel 2007).

Il Ministero dell’interno, con apposita nota, ha chiarito che “i trasferimenti spettanti ai comuni per l’anno 2007 sono stati determinati al lordo della riduzione complessiva di 609 milioni di euro già operata dal Ministero dell’economia e delle finanze sul Fondo ordinario, quale maggiore introito ICI presunto derivante dall’applicazione dell’art. 2, commi 39 e 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Qualora entro il mese di ottobre 2007 non siano stati emanati gli appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze previsti dalle norme citate, recanti i criteri e le modalità di applicazione della detrazione per i singoli comuni, il Ministero dell’interno procederà ad applicare la detrazione complessiva nei confronti della generalità dei comuni in misura proporzionale ai contributi ordinari spettanti per l’anno in corso”.

 

Analizzando i singoli fondi, rispetto al bilancio a legislazione vigente, la legge finanziaria per il 2007 ha comportato le seguenti variazioni sulla dotazione dei principali fondi per gli enti locali:

a)       La variazione del Fondo ordinario è determinata: dalla riduzione di complessivi 1.263 milioni di euro, operata ai sensi dei commi 189 e 697, in relazione all’attribuzione, rispettivamente, ai comuni e alle province della compartecipazione al gettito dell’IRPEF; dall’incremento di 62 milioni di euro, provenienti dai Fondi consolidato e perequativo, ai fini della ripartizione prevista dal comma 696 in esame ai sensi dell’art. 1, comma 154 della legge n. 266/2005 (complessivi 290 milioni, di cui 227 già iscritti sul Fondo ordinario); dall’incremento di 260,1 milioni, quale compensazione di minori entrate derivanti dall’ICI, ai sensi dell’Allegato 1 “Eccedenze di spesa”.

Va peraltro segnalato che il Fondo ordinario avrebbe dovuto essere ridotto di ulteriori 72 milioni di euro, da trasferire al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti,di cui 42 milioni destinati ai comuni con 3.000 abitanti per finalità di investimento (ai sensi della lettera c) del comma 703) e 30 milioni destinati al finanziamento delle opere pubbliche dei comuni i cui organi sono sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso (ai sensi del comma 707).

b)       La riduzione del Fondo perequativo è determinata dal trasferimento al Fondo ordinario di 44 milioni ai fini della ripartizione ai sensi del comma 696 in esame (ex art. 1, comma 154, della legge finanziaria dello scorso anno).

c)       L’incremento di 107 milioni di euro del Fondo consolidato è determinata: dal trasferimento al Fondo ordinario di 68 milioni ai fini della ripartizione ai sensi del comma 696 in esame (ex art. 1, comma 154, della legge finanziaria dello scorso anno) e dall’incremento di 175 milioni del finanziamento in favore del comune di Roma, per gli oneri che il comune sostiene in quanto sede della capitale, ai sensi del comma 963.

d)       Il Fondo per la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRPEF per l’anno 2007 è determinato in 1.263 milioni di euro (di cui 421 milioni per le province e di 851 milioni per i comuni) rispetto a 6.600 milioni di euro dello scorso anno, in quanto, come sopra ricordato, mentre per le province l’attribuzione della compartecipazione al gettito dell’IRPEFè stata confermata nella stessa misura e secondo le stesse modalità di quella attribuita negli anni precedenti (comma 697), per i comuni la compartecipazione è stata completamente ridisciplinata dai commi 189-193. L’assegnazione delle somme spettanti a tale titolo ha comportato la conseguente corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali iscritti sul Fondo ordinario (-1.263 milioni).

e)       L’incremento di 116 milioni del Fondo per lo sviluppo degli investimenti di comuni e province è determinato dal rifinanziamento in Tabella D, della quota destinata specificamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti per il risanamento finanziario degli enti locali dissestati, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 515/1994 (legge n. 596/1994).

f)         L’incremento di 50 milioni del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti degli enti locali è determinato dal trasferimento di 50 milioni dal Fondo ordinario, ai fini della ripartizione ai sensi del comma 696 in esame (ex art. 1, comma 154, della legge finanziaria dello scorso anno) che assegna tale contributo ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per il finanziamento degli investimenti.

Va peraltro segnalato che sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti avrebbero dovuto essere trasferiti, sempre a carico del Fondo ordinario, ulteriori 72 milioni di euro, di cui 42 milioni destinati ai comuni con 3.000 abitanti per le medesime finalità di investimento (ai sensi del comma 703, lett. c) e 30 milioni destinati al finanziamento delle opere pubbliche dei comuni i cui organi sono sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso (ai sensi del comma 707).

 


 

Articolo 1, comma 697
(Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF)

 

697. Le disposizioni in materia di compar­tecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.

 

 

Il comma 697 conferma, per l’anno 2007, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF, disciplinata ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), e confermata negli anni successivi dalle varie leggi finanziarie (per il 2004 dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il 2005 dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e per il 2006 dall’art. 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

 

Va segnalato che le citate disposizioni richiamate dal comma in esame si riferiscono alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF sia delle province che dei comuni, che sino ad ora sono state disciplinate secondo analoghe modalità[421].

La mancata proroga per l’anno 2007 per i comuni dell’applicazione della compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dalla legge finanziaria per il 2003 (art. 31, comma 8, legge n. 289/2002) è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi 189-193, che recano l’istituzione di una nuova forma di compartecipazione comunale all’IRPEF (c.d. dinamica) a partire dall’anno 2007, legata all’andamento del gettito IRPEF (cfr. la relativa scheda di lettura). In sostanza, la nuova compartecipazione comunale all’IRPEF, istituita a partire dall’anno 2007 dai commi da 189 a 193 della legge finanziaria in esame, va a sostituire quella prevista dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, indicata dalla disposizione in commento.

 

Per quanto concerne le province, invece, per l’anno 2007 viene applicata la compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002.

In particolare, la norma citata fissa la compartecipazione provinciale al gettito dell’IRPEF nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all’esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione, iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata (per i comuni la misura della compartecipazione era fissata al 6,5%).

In base a tale disciplina alle province verrà pertanto attribuito, anche nel 2007, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003).

 

L’attuazione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.

La compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci locali.

Inoltre, poiché dalla compartecipazione all’IRPEF gli enti non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa vigente prevede che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000).

 

Nel bilancio per il 2007, il cap. 1320, U.P.B. 2.1.2.6, dello stato di previsione del Ministero dell’interno, su cui sono allocate le somme spettanti sia alle province che ai comuni a titolo di compartecipazione all’IRPEF, è dotato di 1.263 milioni di euro (di cui 851 milioni per i comuni e 412 milioni per le province), e, conseguentemente, è stato ridotto, per pari importo, lo stanziamento del Fondo ordinario (-1.230 milioni).

 

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000, il gettito della compartecipazione è ripartito tra le province in proporzione all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. L’imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, gli importi della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.


 

Articolo 1, comma 698
(Limiti all’indebitamento degli enti locali)

 


698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.


 

 

Il comma 698, al primo periodo, reca una novella all’articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante regole e limiti per il ricorso all’indebitamento degli enti locali.

 

La novella introdotta all’articolo 204 del TUEL è volta a modificare il limite previsto per il ricorso all’indebitamento degli enti locali, elevando dal 12% al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del penultimo anno precedente l’entità delle spese per interessi che rappresentano il livello massimo di indebitamento degli enti locali.

 

L’articolo 204 del T.U pone un limite alla possibilità di indebitamento degli enti locali, fissando al 12% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata (come risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente) l’entità delle spese per interessi, che rappresentano il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito).

Si ricorda peraltro che il limite al 12% è stato fissato di recente, con la novella recata all’art. 204 del TUEL dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 44, della legge n. 311/2004), che è intervenuto a limitare fortemente la possibilità di indebitamento degli enti locali, fissata dal testo originario al 25% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata.

 

In sostanza, la novella introdotta all’articolo 204 del T.U. amplia la possibilità di indebitamento degli enti locali rispetto alla normativa previgente, consentendo che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (anziché al 12%).

 

Il secondo periodo del comma 698 in esame introduce una novella al comma 45 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che, in relazione alla forte riduzione della possibilità di indebitamento degli enti locali introdotta dal comma 44 della medesima legge n. 311/2004 - dal 25% al 12% dei primi tre titoli dell’entrata – dettava una disciplina transitoria volta a permettere, agli enti locali che registravano i più alti livelli di indebitamento, una progressiva riduzione del livello di indebitamento,fino al limite consentito, in un arco temporale di 8 anni.

Più precisamente, per gli enti che all’inizio del 2005 superavano il limite di indebitamento consentito (12% dei primi tre titoli dell’entrata), era definito un percorso di graduale riduzione del proprio livello di indebitamento, fino al raggiungimento del limite del 12% entro il 2013 (in particolare, 20% entro il 2008, 15% entro il 2010, 12% entro il 2013).

 

In relazione con l’aumento del limite di indebitamento degli enti locali dal 12 al 15% (dei primi tre titoli delle entrate) disposto dal primo periodo del comma in esame, la disposizione introdotta dal secondo periodo riduce il percorso temporale concesso per la graduale riduzione dell’indebitamento, anticipando il termine finale dal 2013 al 2010, disponendo dunque che entro la fine dell’esercizio 2010 l’importo annuale degli interessi debba raggiungere la misura del 15%.

 


 

Articolo 1, comma 699
(Abrogazione delle norme sull’estinzione anticipata dei debiti contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti)

 

699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

 

 

Il comma 699 modifica l’articolo 28, comma 3, della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999), recante la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per gli anni 1999-2001, sopprimendo, a decorrere dal 1º gennaio 2007, la disposizione che introduceva una misura premiale per gli enti locali, intesa a favorire e ad accelerare il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del rapporto tra l’ammontare del debito proprio degli enti locali e il prodotto interno lordo.

 

Si ricorda che nella versione originaria del patto di stabilità interno, introdotta dal citato articolo 28 della legge n. 448/1998, in aggiunta all’obiettivo principale della riduzione del disavanzo degli enti territoriali, era previsto, come obiettivo di natura derivata, la riduzione del rapporto tra l’ammontare del debito degli enti territoriali e il PIL, anche attraverso speciali programmi di dismissione di partecipazioni mobiliari.

A tal fine, la disposizione che viene ora soppressa dal comma 699 in esame definiva un procedimento che consentiva agli enti locali e alle regioni, che avessero presentato al Ministero dell’economia e delle finanze uno o più piani finanziari, almeno quinquennali, di riduzione progressiva e continuativa del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, di estinguere anticipatamente i debiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, ponendo a carico dello Stato sia gli oneri aggiuntivi che il pagamento dell’indennizzo previsto per le estinzioni anticipate dei mutui.

 

La procedura per l’estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti era dettata nella Circolare ministeriale n. 1 del 26 marzo 1999, che disciplinava le caratteristiche del piano finanziario di rientro del debito degli enti interessati, gli adempimenti formali a carico dell’ente e le procedure da adottare per l’estinzione agevolata, il monitoraggio annuale dei piani finanziari e gli accertamenti del raggiungimento degli obiettivi di rientro.

La mancata realizzazione degli obiettivi del piano avrebbe comportato il pagamento di una penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.

 

In sostanza, come risulta dalla relazione tecnica del Governo presentata al Senato, il comma 699 in esame è volto ad impedire che possano continuare a maturare oneri a carico dello Stato per rimborsare la Cassa depositi e prestiti dei mancati introiti derivanti dalle estinzioni anticipata dei mutui che gli enti locali hanno richiesto, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge n. 448/1998, senza pagamento di indennizzo.

Vengono in tal modo “congelate”, nell’importo di circa 30 milioni, le spettanze dovute alla Cassa depositi e prestiti per le estinzioni effettuate fino al 31 dicembre 2006.

 

Del pari è abrogata la comminazione della penale, in caso di mancata realizzazione degli obiettivi del piano.

 


 

Articolo 1, comma 700
(Gestione del demanio idrico dei comuni montani)

 

700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

Il comma 700 dispone l’abrogazione dei commi 38, 39, 40 e 41 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), che avevano attribuito alle province montane le competenze e l’introito dei proventi relativi alla gestione del demanio idrico. La finalità di tale disposizione consiste quindi nel riportare in capo alle regioni la gestione del demanio idrico.

 

Si ricorda, infatti, che il citato comma 38 prevedeva, nel caso di province composte per almeno il 95% da comuni montani, il trasferimento da parte delle regioni alle medesime province delle funzioni di gestione del demanio idrico e, conseguentemente, attribuiva alle stesse province i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico (introitati dalle regioni, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998). Si trattava, in sostanza, di un ulteriore trasferimento di risorse dalle regioni alle province maggiormente dotate della risorsa acqua in quanto costituite prevalentemente da territori montani. I successivi commi 39-41 disponevano rispettivamente: un contributo a favore delle Regioni a copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle medesime; le modalità per la ripartizione di tale contributo tra le regioni interessate e la possibilità per queste ultime di riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.

Da ultimo, si ricorda che le province interessate dalle citate abrogazioni, in quanto interamente montane, sono tre (Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola) e che solo le regioni Veneto e Piemonte avevano provveduto ad ottemperare alle disposizioni della legge n. 350 del 2003, mentre la regione Lombardia aveva trasferito alla provincia di Sondrio unicamente le risorse finanziarie, ma non le relative funzioni.


 

Articolo 1, commi 701-702
(Disapplicazione
di alcuni adempimenti relativi al monitoraggio
e delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2006 e ripartizione del gettito della compartecipazione comunale all’IRPEF)

 


701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: «Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incre­mento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.


 

 

Il comma 701 sostituisce il primo periodo del comma 150 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che confermava, per l’anno 2006, l’applicazione delle disposizioni relative al monitoraggio del rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno per gli enti locali per l’anno 2006, recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32 e 37 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e delle disposizioni concernenti le sanzioni da applicare agli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto degli obiettivi del Patto medesimo, recate dai commi 33, 34 e 35 della medesima legge n. 311/2004.

 

La nuova formulazione del primo periodo del comma 150 della legge n. 266/2005 disposta dal comma 701 in esame prevede il richiamo all’applicazione dei soli commi 30, 32 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.

Le disposizioni confermate riguardano il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per le regioni, le province autonome, le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti (comma 30), la verifica del rispetto degli obiettivi del patto da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 32) ed il concorso delle associazioni degli enti locali al monitoraggio sull’andamento delle spese (comma 37).

 

In particolare, per quanto concerne gli adempimenti relativi al monitoraggio del patto di stabilità per il 2006, a seguito della modifica introdotta dal comma 701 è esclusa soltanto l’applicazione della disposizione di cui al comma 31 della legge n. 311/2004, che richiedeva adempimenti specifici per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

In particolare, il comma 31 prevede l’obbligo, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto, coerente con l’obiettivo annuale. La valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario spetta al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario. Il collegio è altresì tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, a darne comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze. Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali, o semestrali, comporterebbe per gli enti l’obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.

 

In base alla modifica introdotta dalla disposizione in esame al comma 150 della legge n. 266/2005, è inoltre esclusa l’applicazione delle misure sanzionatorie, disciplinate dalle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 della legge n. 311/2004, nei confronti degli enti locali in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale del Patto di stabilità interno.

In particolare, il comma 33 della legge n. 311/2004 prevede che, a decorrere dal 2006, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità sono soggetti alle seguenti misure:

a)    divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.

b)    divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

c)    divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.

Il comma 34 stabilisce l’applicazione delle suddette misure sanzionatorie anche nel 2005, per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto per l’anno 2004.

Il comma 35 della legge n. 311/2004, dispone inoltre, a decorrere dal 2006, che tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, sono tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dalle regioni e dagli enti locali con istituzioni creditizie e finanziarie devono, pertanto, essere corredati da tale apposita attestazione.

L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono, infatti, procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

 

In sostanza, con la modifica introdotta dal comma 701 in esame, vengono meno tutte le sanzioni previste dalla legge finanziaria dello scorso anno nei confronti degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2006.

 

Va segnalato che il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, per gli enti locali che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2006 era peraltro confermato dal comma 561 della legge finanziaria in esame (cfr. la relativa scheda di lettura).

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[422] (cd. decreto-legge “mille-proroghe”) ha stabilito la non applicazione, per l'anno 2007, delle disposizioni previste dal comma 561 in esame, agli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2006 (articolo 6, comma 8-sexies).

 

Dal combinato disposto delle due disposizioni dovrebbe dunque discendere un divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo a decorrere dal 2008, per gli enti che non hanno rispettato le regole del patto di stabilità per il 2006.

 

Va peraltro segnalato che il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla legge n. 17/2007, ha stabilito all’articolo 6, comma 8-sexies, la non applicazione, per l'anno 2007, delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge finanziaria 2007 in esame, agli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2006.

 

In base al comma 702, inoltre, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2006 sono peraltro esclusi dalla ripartizione dell’incremento del gettito della compartecipazione comunale all’IRPEF, derivante dalla dinamica dell’imposta,prevista dal comma 191 per l’anno 2008 (cfr. la relativa scheda di lettura).

Su tale punto, nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2007, n. 12, concernente il Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2007-2009, si rinvia, per l’applicazione del comma 702, a chiarimenti che verranno successivamente forniti dal Ministero.

La nuova disciplina che emerge per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2006 è pertanto la seguente:

§      comuni: ai sensi del comma 701 non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ma è disposta dal comma 702 l’esclusione dalla nuova ripartizione del gettito compartecipato dell’IRPEF;

§      province e comunità montane (con popolazione superiore a 50.000 abitanti): ai sensi del comma 701 è prevista la mera disapplicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

§      per tutti gli enti: divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, a decorrere dal 2008.

 

Va infine segnalato che a decorrere dal 2007, tutte le norme dettate dalla legge n. 311/2004 relative al monitoraggio del Patto di stabilità interno e alle sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale, la cui applicazione era prevista a decorrere dal 2006, sono da considerarsi superate dalla nuova disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 dettata dai commi 676-693 dalla legge finanziaria in esame (cfr. la relativa scheda di lettura), che reca ai commi 685-686 le nuove regole per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e ai commi 691-693 le nuove misure sanzionatorie da applicarsi in caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali del patto medesimo.

 


 

Articolo 1, commi 703-708 e 716
(Disposizioni in favore dei piccoli comuni, delle comunità montane e degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso)

 


703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attri­buzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attri­buzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.

705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.

706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

708. Agli oneri derivanti dall'applica­zione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(omissis)

716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009.


 

 

Finanziamenti a favore dei piccoli comuni e delle comunità montane (comma 703)

Il comma 703 reca interventi in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, e delle comunità montane per ciascun anno del triennio 2007-2009, a sostegno dei quali sono state disposti finanziamenti per complessivi 188 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo ordinario.

 

Ulteriori 37,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo ordinario, sono invece utilizzati a compensazione degli effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui comma 562, relativo alle maggiori assunzioni di personale che gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono effettuare nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

 

In particolare, il comma in esame prevede:

§      l’incremento di 55 milioni di euro del contributo ordinario spettante ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, da ripartire tra quelli nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne sia superiore al 30% della popolazione residente complessiva, secondo le più recenti rilevazioni ISTAT (lettera a).

La norma prevede che non meno del 50% di tale contributo sia finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

§      l’incremento di 71 milioni di euro del contributo ordinario spettante ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, da ripartire tra quelli nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni sia superiore al 5% della popolazione residente complessiva, secondo le più recenti rilevazioni ISTAT (lettera b).

La norma prevede che almeno il 50% di tale maggiore assegnazione sia destinata ad interventi di natura sociale;

§      l’assegnazione di un contributo in favore dei piccolissimi comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nell’importo complessivo di 42 milioni di euro, per il finanziamento degli investimenti (lettera c).

Tali risorse vengono assegnate ai comuni per le medesime finalità cui sono destinati i contributi del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, vale a dire, per il finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. Pertanto, tale contributo verrà iscritto sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

§      l’assegnazione di un contributo di 20 milioni di euro in favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane (lettera d).

Disposizioni in favore di enti locali sciolti per infiltrazione criminale (commi 704-708)

I commi da 704 a 707 recano disposizioni in favore degli enti locali i cui organi siano stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.), al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione di tali enti.

 

Ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.

L’articolo 144 dispone che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente. Essa è composta di tre membri, scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

 

In particolare, il comma 704 dispone, al fine di non gravare il bilancio dell’ente locale dell’onere connesso alle spese riferite all’organo di gestione straordinaria, che a decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali siano posti a carico del bilancio dello Stato.

Lo Stato è tenuto pertanto a provvedere al rimborso delle spese all’uopo anticipate dagli enti locali, previa presentazione della relativa richiesta, a condizione tuttavia che gli enti locali destinino gli importi così rimborsati a spese di investimento.

 

Il comma 705 prevede che, in deroga alla normativa vigente, agli enti locali i cui consigli siano stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso possano essere erogati dal Ministero dell’interno i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF spettante per l’intero esercizio in un’unica soluzione.

Per accedere al beneficio è necessaria apposita richiesta da parte della commissione straordinaria prevista dall’articolo 144 del testo unico degli enti locali.

In sostanza, con la disposizione in esame viene consolidata nel nostro ordinamento una norma già operante con riferimento a singoli esercizi finanziari.

L’anticipazione dei trasferimenti erariali, attraverso l’erogazione in un’unica soluzione, era infatti stata prevista, relativamente all’esercizio finanziario 2004, dall’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 80 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/2004) e per l’esercizio finanziario 2005 dall’articolo 1-octies del D.L. n. 44 del 2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88/2005).

 

L’erogazione dell’intera annualità di trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione IRPEF spettanti per l’anno 2007, in un’unica soluzione e a specifica richiesta, costituisce deroga alla normativa vigente.

Infatti, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) i contributi e le altre assegnazioni per gli enti locali sono erogati secondo le modalità individuate con il decreto del ministro dell’interno del 21 febbraio 2002[423].

Il citato decreto stabilisce scadenze diverse per le varie tipologie di contributi:

Tipologia di trasferimento erariale

N. rate

Erogazione delle rate

Fondo ordinario, consolidato e perequativo

3

entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre

Fondo per il federalismo amministrativo

3

entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre

Fondo per lo sviluppo degli investimenti

2

il 60% entro il mese di maggio e il saldo entro il mese di ottobre

Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (e i contributi a questo assimilati)

1

entro il mese di giugno

Contributi relativi al finanziamento dell’onere per incrementi di stipendi ai segretari comunali

1

entro il mese di giugno

Altri contributi (se non diversamente disciplinato)

1

entro il mese di giugno (o successiva­mente se i dati non sono disponibili)

Compartecipazione all’IRPEF

2

entro i mesi di marzo e luglio

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 145-bis del testo unico enti locali (inserito dall’articolo 6, comma 1-bis, del D.L. n. 80/2004) ha introdotto disposizioni speciali per la gestione finanziaria dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, i cui organi siano stati sciolti a causa di fenomeni d’infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Per tali enti, l’articolo 145-bis definisce una specifica procedura finalizzata alla gestione e al risanamento finanziario dei predetti comuni.

In favore di tali comuni, su richiesta della commissione straordinaria nominata per la gestione, il Ministero dell’interno può anticipare un importo pari al complesso dei residui attivi[424]derivanti dal Titolo primo e dal Titolo terzo dell’entrata (entrate tributarie ed extratributarie), come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato. Tale importo, in ogni caso, non può essere superiore al limite massimo di cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, da calcolare in base agliimporti spettanti al singolo comune per l’anno nel quale perviene la richiesta.

A decorrere dall’esercizio successivo, il Ministero dell’interno provvederà, in relazione al confronto tra l’anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, ad effettuare le compensazioni e a determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell’anticipazione medesima.

Il finanziamento dell’anticipazione determina la contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali nel loro complesso. Le somme versate dall’ente sciolto per infiltrazioni mafiose affluiscono ai trasferimenti erariali dell’anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell’annualità sono indicate dal Ministero dell’interno all’ente locale secondo le norme vigenti. Queste disposizioni sono state introdotte per garantire la neutralità finanziaria dell’anticipazione effettuata.

L’anticipazione è peraltro subordinata all’approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto dalla commissione straordinaria, secondo le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario.

Il piano è approvato con decreto del Ministro dell’interno, su parere della Commis­sione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all’articolo 155 del testo unico[425].

L’organo di revisione dell’ente locale è tenuto a vigilare sull’attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all’amministrazione successivamente subentrata le difficoltà e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell’organo di revisione è considerato grave inadempimento.

 

Il comma 706 autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo ordinario, a copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione, in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

La relazione illustrativa, allegata all’emendamento governativo che ha introdotto il comma in esame, chiarisce che attualmente le spese per il personale comandato o distaccato presso le gestioni straordinarie dei comuni commissariati sono finanziate con i proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni criminali: il sistema non è ritenuto idoneo in quanto non garantisce, a causa della complessità delle procedure di vendita dei beni confiscati, la necessaria regolarità temporale dei rimborsi delle somme anticipate dai prefetti a copertura delle spese per tale personale.

 

L’art. 145, co. 1, del T.U.E.L. stabilisce che, quando sia necessario assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti disciolti per inquinamento mafioso, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria, può disporre l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi. Al personale assegnato è corrisposto un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, oltre, se dovuto, al trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti pubblici in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza.

Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, può prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese.

Le spese derivanti dalla disposizione illustrata sono coperte con una quota del 10 per cento delle somme di denaro confiscate alle organizzazioni criminali di stampo mafioso e del ricavato delle vendite dei beni mobili o immobili e delle aziende confiscate alle medesime organizzazioni.

 

Il comma 707 autorizza un contributo nell’importo massimo annuale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore degli enti i cui organi siano stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000, destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche, da ripartire in base alla popolazione residente risultante al 31 dicembre 2005.

Il comma precisa che il contributo è corrisposto in favore degli enti che si trovino nella condizione di scioglimento di cui all’articolo 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Per quanto concerne la ripartizione del contributo tra gli enti interessati, la norma precisa inoltre che il contributo verrà ripartito in base alla popolazione residente, come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti con popolazione pari a 5.000 abitanti.

 

Il comma 708 specifica che i finanziamenti disposti in favore degli enti i cui organi siano stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, di cui ai commi da 704 a 707 sono a valere sulle risorse di cui al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992

Il Fondo ordinario, iscritto nello stato di previsione del Ministro dell’interno (U.P.B. 2.1.2.6, cap. 1316), risulta dotato, nel bilancio per il 2007, di 6.786 milioni di euro. Su tale fondo sono allocate le risorse di parte corrente, necessarie al finanziamento dei bilanci di tutti gli enti locali (comuni, province e comunità montane).

Norma di copertura finanziaria (comma 716)

Il comma 716prevede la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di 195 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 65 milioni per il 2009, al fine di compensare gli effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 703 a 707 che autorizzano maggiori contributi in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

 

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, i maggiori contributi concessi agli enti locali sono a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali, come previsto dal comma 708. Pertanto, i maggiori contributi previsti dai commi in esame non producono effetti sul saldo netto da finanziare.

Le disposizioni in esame, tuttavia, determinano effetti finanziari sull’indebitamento netto e sul fabbisogno in quanto i comuni fino a 5.000 abitanti, destinatari dei finanziamenti, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2007.

 

Come riportato nella relazione tecnica allegata all’emendamento governativo che ha introdotto i commi da 703 a 707, delle somme complessivamente destinate ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, solo una quota pari a 65 milioni di euro è tuttavia suscettibile di generare effetti finanziari sull’indebitamento, in quanto ascrivibile ai comuni con popolazione tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, che ai sensi della legislazione previgente sarebbero stati inclusi nel patto di stabilità per il 2007 (art. 1, comma 138, della legge finanziaria per il 2006) e che invece, in base alla nuova disciplina introdotta dai commi 676 e seguenti della legge finanziaria in esame, sono esclusi dai vincoli del Patto di stabilità.

La compensazione di tali effetti finanziari (65 milioni), effettuata a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, comporta peraltro una maggiorazione dell’onere nel 2007 e nel 2008, in considerazione della minore spendibilità delle risorse del Fondo (destinate a finalità di investimento) rispetto alla tipologia di spesa corrente autorizzata dai commi 703-707.

 

Per una ricostruzione delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (UPB 6.2.3.12, capitolo 8425), si rimanda alla scheda di lettura relativa al comma 863.


 

Articolo 1, comma 709
(Ripartizione Fondo comuni confinanti con le province
di Trento e di Bolzano)

 

709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

 

Il comma 709 integra una disposizione recata dalla legge finanziaria 2006 che incrementa di 10 milioni di euro i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano. La norma in esame stabilisce criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive e individua gli enti interessati.

 

Il comma 494 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) dispone la sospensione dei trasferimenti erariali relativi alle funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali ai sensi della legge 59/1997 (c.d. Bassanini), per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in relazione a quelle funzioni che già rientrano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia, nelle specifiche competenze di questi enti e per tale ragione sono finanziate in modo ordinario dalle stesse regioni e province autonome.

In relazione a questo risparmio da parte dell’erario – quantificato dal Governo in 30 milioni di euro - la seconda parte del comma 494 prevede un incremento - di 10 milioni di euro - dei trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano.

 

Com’è noto, l’attuazione del cd. “federalismo amministrativo” prevedeva percorsi diversi per le regioni a statuto ordinario da una parte e per le regioni ad autonomia differenziata dall’altra.

I decreti legislativi attuativi della legge 59/1997[426], prevedevano espressamente che al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti conferiti da tali decreti legislativi alle regioni a statuto ordinario, si sarebbe dovuto provvedere - qualora le funzioni non fossero già attribuite - attraverso le procedure complesse disciplinate nei rispettivi statuti per l’adozione delle norme di attuazione.

Per questa ragione il processo di attuazione nelle singole regioni a statuto speciale è stato – ed è tutt’ora – molto differenziato.

La soppressione dei trasferimenti per quelle funzioni che sono già di competenza della regione secondo lo statuto di autonomia ha una portata generale che potrebbe riguardare tutte le regioni a statuto speciale. La quantificazione del Governo, invece, ha riguardato le sole province autonome. La relazione tecnica che accompagnava il

La ragione della limitazione del taglio dei trasferimenti alle sole province autonome è da ricercare, come detto, nelle diverse competenze attribuite a ciascuna regione o provincia autonoma. Si tenga presente che alle province di Trento e di Bolzano è già attribuita la quasi totalità delle funzioni contemplate dai decreti attuativi della legge 59/1997.

 

L’integrazione dettata dalla norma in esame, accoglie una osservazione del Governo stesso che, nella risposta ad una interrogazione a risposta immediata, svoltasi presso la Commissione bilancio il 2 febbraio 2006, si è espresso sulla difficile applicazione della norma così come formulata, in quanto non indica né criteri di individuazione degli enti interessati (si tratta dei comuni di 5 province) né criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive.

In particolare il rappresentante del Governo, dopo aver rilevato che non risultano individuati i criteri per la ripartizione dei previsti 10 milioni di euro tra i comuni confinanti con le province autonome, auspicava l’integrazione della norma con un criterio di ripartizione in base al quale il finanziamento dovrebbe essere attribuito per il 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni.

Il comma 709 in esame accoglie i criteri indicati dal Governo, per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse - 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni.

Quanto agli enti interessati, la norma dispone che il 40% delle risorse aggiuntive è destinato ai comuni il cui territorio confina con le province di Trento o di Bolzano[427].

 


 

Articolo 1, comma 710
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti)

 

710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

 

 

Il comma 710 conferma per l’anno 2007 l’applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005), concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

La disposizione citata richiama, a sua volta, l'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 80/2004 (legge n. 140/2004), che prevedeva l’applicazione, nell’esercizio finanziario 2005, delle disposizioni recate per l’anno 2002 dall’articolo 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (legge n. 75/2002), concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti.

Più in particolare, le disposizioni richiamate disciplinano la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale nel caso in cui un comune non abbia predisposto lo schema di bilancio o approvato il bilancio stesso nei termini previsti dal testo unico degli enti locali (art. 141, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000), nonché nel caso in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio.

In tali casi, l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002 attribuisce al prefetto i poteri, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso.

 

Lo scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio di previsione, ovvero per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio, è previsto dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.

La disposizione stabilisce che i consigli comunali e provinciali vengano sciolti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, in presenza di determinate fattispecie, tra le quali, appunto, la mancata approvazione nei termini del bilancio[428].

In tale specifica ipotesi, l’art. 141 del TUEL prevede che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) nomina un commissario affinché predisponga lo schema d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

La norma prevista dal D.L. n. 13/2002, che assegna al prefetto la nomina del commissario ad acta, è stata introdotta a seguito dell’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione che individuava nel CO.RE.CO. l’organo cui era affidato il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, abrogazione disposta dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. In assenza di una disposizione transitoria, era sorto il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente, anche nella fase intermedia tra scioglimento e rinnovo elettorale delle assemblee. Con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002 è stata quindiintrodotta una disciplina di carattere transitorio, diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi con l’abrogazione della norma costituzionale.

Le norme del D.L. n. 13/2002, dettate per l’anno 2002, sono state richiamate da successivi provvedimenti legislativi, ed applicate anche negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

 

La procedura introdotta dal D.L. n. 13/2002 e, di fatto, richiamata dal comma in esame, prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato:

a)      nell’ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della Giunta, il prefetto nominerà un commissario per la predisposizione dell’atto d’ufficio e, successivamente, assegnerà al Consiglio un termine di venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione;

b)      nell’ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, il prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione.

 

Decorso inutilmente il termine assegnato al Consiglio per l’approvazione del bilancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Va evidenziato in proposito che il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 13/2002 afferma il principio per cui spetta agli statuti degli enti locali disciplinare, in tale ipotesi, le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio.

L’attribuzione al prefetto dei poteri di nomina del commissario, pertanto, si applica soltanto nel caso in cui lo statuto comunale non detti una disciplina diversa.

In ogni caso, il termine entro il quale deve avere luogo l’approvazione del bilancio nel caso di ricorso alla nomina di un commissario è fissato in 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto.

 

L’applicazione della procedura sopra illustrata si applica anche all’ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

Ai sensi dell’articolo 193 del Testo unico, gli enti locali sono tenuti, durante la gestione, al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio sia per la copertura delle spese correnti che per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo unico.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare deve provvedere, con propria delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all’articolo 194), e per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, il Consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

 

La mancata adozione, da parte dell’ente, dei suddetti provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141 del Testo unico, e dà luogo alla procedura di scioglimento del Consiglio prevista in tale ipotesi.


 

Articolo 1, comma 711
(Fondo per il contenimento delle tariffe)

 

711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».

 

 

Il comma 711 modifica l’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), avente ad oggetto il fondo per il contenimento delle tariffe.

Si tratta di un fondo alimentato con le entrate erariali derivanti dall’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) dei servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all’amministrazione. Tali risorse sono ripartite tra gli enti locali che hanno effettivamente affidato a soggetti esterni i servizi sopra richiamati, al fine di permettere il contenimento delle tariffe applicate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle comunità montane, dalle comunità isolane e dalle unioni di comuni nell’erogazione dei servizi alla collettività.

Con la modifica apportata dal presente comma si chiarisce che il fondo per il contenimento delle tariffe è alimentato esclusivamente dalle entrate relative a servizi non commerciali per i quali sia previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti.

 

Il fondo è stato istituito, a decorrere dall’anno 2000, dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999. Si è inteso con ciò risolvere il problema derivante dall’aggravio dei costi a carico degli utenti, conseguente alla trasformazione in tariffa di precedenti prelievi di carattere tributario connessi alla prestazione di particolari servizi. È il caso, ad esempio, del passaggio dalla TARSU (tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani) o dalla TOSAP (tassa sull’occupazione del suolo pubblico) a un sistema di tariffe. Tale trasformazione ha infatti comportato che fossero assoggettate all’IVA le prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali a soggetti esterni, con conseguente aumento del costo finale per il soggetto fruitore.

Il fondo è alimentato proprio con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti da tale assoggettamento all’IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per l'attuazione di queste disposizioni e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati è stato adottato apposito regolamento, emanato con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33[429].

In base a questo regolamento, al fondo è affluito inizialmente il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente realizzato nel 2000 rispetto agli importi inclusi nelle previsioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2000. Per l’alimentazione del fondo si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.

Il regolamento prevede inoltre che in sede di costituzione del fondo siano detratte preliminarmente le quote dell'imposta sul valore aggiunto spettanti all’Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa. Su tale profilo è intervenuto l'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), il quale ha disposto che fino al 31 dicembre 2003 la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fosse effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È stata inoltre autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo, per gli anni successivi al 2000 il regolamento prevede che sia effettuata sulla base della determinazione definitiva della spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e successivamente aggiornata in relazione alle dichiarazioni che gli enti locali trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

 

La disposizione in esame si collega presumibilmente agli interventi normativi che, negli ultimi anni, hanno differito nel tempo l’obbligo, gravante sugli enti locali, di sottoporre a tariffa l’erogazione di determinati servizi.

In particolare, disposizioni di differimento hanno interessato la sostituzione della tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) con una corrispondente tariffa. La soppressione della tassa a copertura dei costi di gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani era originariamente prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi). Il termine del 1° gennaio 1999 è stato successivamente prorogato. Da ultimo, la disciplina della tariffa per gestione dei rifiuti urbani è contenuta nell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale): tale articolo rimette ad apposito regolamento i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa. La determinazione della tariffa è poi affidata alle Autorità d’ambito. Fino all’emanazione del previsto regolamento rimane tuttavia in vigore la disciplina previgente, secondo la quale i comuni debbono adottare la tariffa entro termini diversificati in ragione della popolazione o del grado di copertura dei costi del servizio registrati nel 1999.

Con riferimento alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), istituita dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, rimette invece all’autonoma decisione dei comuni la possibilità di sostituire, con proprio regolamento, tale tassa con un canone dovuto dai titolari di concessioni per l’occupazione, sia permanente sia temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile dei comuni.

 


 

Articolo 1, comma 712
(
Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI da minori entrate relative ai fabbricati di categoria catastale D)

 


712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.


 

 

Il comma 712 trasforma da ordinatorio in perentorio, dall’anno 2007, il termine entro il quale, a pena di decadenza, gli enti locali debbono inviare al Ministero dell’interno le dichiarazioni sulle minori entrate derivanti dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) in conseguenza dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D.

La misura incide sulle procedure per l’erogazione di un contributo statale, istituito dall'articolo 64, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), riconosciuto, a decorrere dall'anno 2001, ai comuni che abbiano subìto diminuzione delle entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai soggetti interessati sulla base delle previsioni del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

 

In base al decreto ministeriale n. 701 del 1994, è possibile – sulla base di dichiarazione sottoscritta da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunziati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione, e contenente dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo – proporre l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. In base al comma 3 dell’articolo 1 del medesimo decreto, tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. Il termine di dodici mesi era prorogato a ventiquattro mesi per i primi due anni di applicazione.

Per quanto riguarda l’imposta comunale sugli immobili (ICI), la determinazione del valore dei fabbricati di categoria D si ottiene, a norma del decreto ministeriale 14 dicembre 1991[430], moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di 50. Nel caso di fabbricati di categoria D, interamente posseduti dalle imprese e contabilizzati distintamente, ma sforniti di rendita catastale, il valore è determinato (secondo l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992) sulla base dei costi di acquisto e dei costi incrementativi contabilizzati, attualizzati per mezzo dei coefficienti aggiornati con decreto ministeriale[431] pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell’anno in cui tali fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, anche qualora si tratti di “rendita proposta” il valore sarà determinato applicando alla rendita il coefficiente 50. Tuttavia, in caso di “rendita proposta”, il comune procederà alla riliquidazione dell’ICI, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992; qualora la rendita catastale attribuita sia superiore del 30% a quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta viene maggiorata del 20%.

 

I fabbricati di categoria catastale D sono, in generale, edifici a destinazione speciale utilizzati per attività con finalità di lucro (ad esempio alberghi e pensioni, opifici, case di cura, teatri e cinema, istituti di credito e di assicurazione, palestre, fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

 

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 64 della citata legge n. 388 del 2000 ha stabilito che, qualora ai singoli comuni che beneficiano dell’aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” a norma del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è diventata inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi.

Il comma 3 del medesimo articolo 64 ha poi demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 64. Tale regolamento, recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, è stato emanato con decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 197.

Per quanto riguarda l’ammontare del contributo statale e le procedure per riceverlo, il decreto ministeriale n. 197 del 2002 ha stabilito che:

-        i trasferimenti erariali ai comuni che subiscano la diminuzione di gettito dell'ICI siano aumentati in misura pari alla perdita di gettito, ove quest'ultima risulti superiore a euro 1.549,37 e allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato;

-        il contributo statale sia pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, e il gettito dell'ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria;

-        Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita sia attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI e sia consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.

 

La procedura per ricevere il contributo statale prevede che i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, trasmettano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello stabilito nell'allegato A al decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. Gli uffici territoriali del Governo, entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

La modifica disposta dal presente comma 712 che rende perentorio il termine, in precedenza ordinatorio, del 30 giugno di ciascun anno per l’invio di tali dichiarazioni, si rende necessaria in quanto al Ministero dell’interno continuano a pervenire dichiarazioni attestanti perdite relative non solo all’anno di riferimento, ma anche a quelli precedenti, con conseguente necessità, da parte dello stesso Ministero, di richiedere l’integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti anni.

Con la modifica apportata non saranno più ricevibili le dichiarazioni attestanti le minori entrate da ICI in questione, trasmesse dai comuni oltre il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, e pertanto i comuni incorreranno nella decadenza dal diritto rispetto alla minore entrata non comunicata.

 


 

Articolo 1, comma 713
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle relative sanzioni)

 


713. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.


 

 

Il comma 713 consente i seguenti utilizzi, per l’anno 2007, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia):

§      per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti;

§      per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

 

La norma in commento - eccezion fatta per la previsione di una quota relativa al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - ripropone per il 2007 quanto disposto per il 2006 dall’art. 1, comma 43, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311). Tale ultima disposizione aveva tuttavia stabilito il limite massimo del 75 per cento per l’anno 2005 e del 50 per cento per l’anno 2006.

Si ricorda, inoltre, che nella vigente normativa, recata dal citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato eliminato (attraverso l’abrogazione dell’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) qualsiasi vincolo di destinazione sui proventi in questione.

Si segnala, infine, che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha sostituito la nozione di concessione edilizia con quella di permesso di costruire. Ciò non ha peraltro comportato l’eliminazione del contributo da corrispondere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 


 

Articolo 1, comma 714
(Enti locali strutturalmente deficitari)

 

714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».

 

 

Il comma 714novella l’articolo 142, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), recante criteri e modalità per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.

 

In particolare, la novella dispone che fino alla fissazione di nuovi parametri triennali per la valutazione di deficitarietà strutturale, si applicano i parametri vigenti per il triennio precedente.

 

L’articolo 242 del D.Lgs.n. 267 del 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, disciplina criteri e modalità di individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e i relativi controlli.

In base all’articolo citato sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali (comuni, province e comunità montane) che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione. Tale tabella contiene parametri obiettivi dei quali almeno la metà devono presentare valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la fissazione, per il triennio successivo, dei suddetti parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui sopra.

I parametri sono determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile.


 

Articolo 1, comma 715
(Avvicendamento di incarichi negli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso)

 


715. Nei casi di scioglimento dei consi­gli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continua­tiva sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insedia­mento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.


 

 

Il comma 715 introduce, con riferimento agli enti locali sciolti a causa di infiltrazioni mafiose, un “meccanismo automatico” volto ad agevolare l’avvicendamento in determinati incarichi. Destinatari della disposizione sono

§      i titolari di incarichi a tempo determinato di responsabili di servizi o uffici ovvero di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui all’art. 110 del T.U.E.L.;

§      i revisori dei conti;

§      coloro che hanno in corso rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa con l’ente locale.

 

La disposizione in esame prevede che gli incarichi suindicati siano considerati risolti di diritto qualora la commissione straordinaria per la gestione dell’ente non provveda a rinnovarli entro 45 giorni dal suo insediamento.

L’intervento normativo è motivato, nella relazione illustrativa allegata all’emendamento governativo che ha introdotto il comma in esame, richiamando l’esperienza delle commissioni straordinarie[432], da cui appare evidente che i fenomeni di infiltrazione mafiosa negli enti locali sono presenti non soltanto negli organi di governo degli enti, ma anche, e in alcuni casi con maggiore penetrazione, negli apparati amministrativi che provvedono alla gestione operativa degli enti stessi.

 

Ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L., gli enti locali possono, a condizione che lo prevedano i rispettivi statuti, stipulare contratti a tempo determinato con esterni all’amministrazione per coprire posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. I contratti hanno natura pubblicistica; solo eccezionalmente e con deliberazione motivata, possono essere di diritto privato.

Negli enti in cui è prevista la dirigenza, tali contratti sono stipulati, secondo i limiti, i criteri e le condizioni dettati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, anche al di fuori della dotazione organica dell'ente e comunque in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione stessa, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Negli enti in cui non è presente la dirigenza, i contratti in questione possono essere stipulati soltanto in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, gli enti possono inoltre nominare collaboratori esterni in possesso di requisiti di elevata professionalità.

L’art. 110 del T.U.E.L. già reca disposizioni analoghe a quella in esame (assimilabili ai meccanismi c.d. di spoils system) in quanto stabilisce che i contratti a tempo determinato degli incarichi esterni di dirigenza e di alta specializzazione non possono avere durata superiore al mandato del sindaco o del presidente della provincia in carica. E’ inoltre stabilito che il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

 

È in corso presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati l’esame congiunto di quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1134, 1664, 1679 e 1777) intese a modificare o integrare la disciplina sullo scioglimento degli organi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e sulla gestione straordinaria di tali enti, contenuta negli artt. 143 e seguenti del testo unico in materia di enti locali (D.Lgs. 267/2000).

 


 

Articolo 1, comma 717
(Provvidenze editoria per minoranze linguistiche)

 


717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-ter. I contributi previsti dalla pre­sente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammor­tamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiote­levisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa».


 

 

Il comma 717, mediante modifiche all’articolo 3 della legge n. 250 del 1990[433], estende - nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - i contributi per i giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige alle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi nelle citate lingue e nelle medesime regioni a condizione che le imprese editrici non editino altri giornali e non possiedano altre emittenti radiotelevisive e subordinatamente al possesso di alcuni requisiti già previsti per le imprese editrici di giornali quotidiani.

In particolare, è previsto che le imprese editrici:

-          editino la testata stessa da almeno tre anni;

-          abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

-          abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

-          abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.

 

Non appare applicabile alle emittenti radiotelevisive il requisito relativo alla diffusione certificata.

 


 

Articolo 1, comma 718-719
(Indennità degli amministratori degli enti locali)

 


718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assun­zione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.


 

 

Il comma 718 esclude che l'assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società.

La disposizione non modifica in alcun modo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità recato dagli artt. 60 e 63 del testo unico degli enti locali[434].

 

Il comma 719 limita la corresponsione dell'indennità di fine mandato prevista dall’art. 10 del regolamento approvato con D.M. 119/2000[435], ai soli casi in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi.

 

L’art. 10 del regolamento citato dispone che, a fine mandato, spetti ai sindaci e ai presidenti di provincia un’integrazione dell’indennità pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, con riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno.

 

In relazione agli emolumenti dei consiglieri degli enti locali, la relativa disciplina ha la sua base nell’art. 82 del testo unico, ai sensi del quale (co. 2) ai citati soggetti spetta un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono tuttavia prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari (co. 4). Quanto ai presidenti e componenti degli esecutivi degli enti locali, il medesimo art. 82 (co. 1) prevede una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, nonché per i componenti degli organi esecutivi dei comuni e, ove previste, delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

La determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è demandata (co. 8) ad un regolamento ministeriale[436]adottato con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi, dell’economia e finanze), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nel rispetto di specifici criteri[437]. Tale misura può (co. 11) essere incrementata (se l’ente non versa in stato di dissesto finanziario) o diminuita con delibera consiliare o della giunta, ma nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal citato decreto ministeriale.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), all’esplicito fine di soddisfare esigenze di coordinamento della finanza pubblica ha ridotto del 10 per cento – rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 – le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti, in virtù della normativa vigente, agli amministratori (regionali e) locali, nonché le utilità comunque spettanti ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali. La disposizione fa parte di una serie di interventi, recati dalla legge finanziaria 2006 (principalmente, art. 1, co. 52-64), volti al contenimento dei “costi della politica”.

 


 

Articolo 1, comma 720
(Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali)

 


720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «da collo­care sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi»;

c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «perfezionate» è sostituita dalla seguente: «bandite».


 

 

Il comma 720 novella i commi 3 e 4 dell’articolo 13 del D.L. 223/2006[438], la recente normativa che prevede – tra l’altro – la dismissione, da parte delle società costituite o partecipate dalle regioni o dagli enti locali, delle attività concernenti la prestazione di servizi a favore di enti diversi da quelli costituenti.

 

In particolare, il comma:

§      estende a 24 mesi (dai 12 del testo previgente) il termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, cessano le attività non consentite;

§      sopprime l’obbligo di ricorrere alle procedure del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, per il collocamento sul mercato nel caso di costituzione di società aventi ad oggetto le attività non consentite;

§      fa salvi gli effetti dei contratti (relativi ad attività non consentite) conclusi dopo l’entrata in vigore del D.L. 223/2006, ma le cui procedure di aggiudicazione sono state bandite prima (anziché perfezionate prima, come prevedeva il testo previgente).

 

L'art. 13 del citato D.L. 223/2006 è intitolato alla riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

Il comma 1 dispone limiti all'attività delle società a capitale interamente pubblico o anche misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali con le seguenti finalità:

-       produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti;

-       svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Si chiarisce, inoltre, che per produzione di beni e servizi strumentali all’attività di regioni e di enti locali si intendono quelli “in funzione della loro attività”, ad esclusione dei servizi pubblici locali.

Tali società:

-       debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti; la norma richiede dunque che le società siano affidatarie di compiti solo da parte degli enti costituenti;

-       non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; la norma è complementare a quella precedente, ma specifica l'ininfluenza della modalità di affidamento, se con gara o diretta: neppure la presenza di una gara legittima la società ad assumere servizi per conto di soggetti che non siano gli enti costituenti;

-       non possono partecipare ad altre società o enti (sono escluse da tale divieto le società di intermediazione finanziaria, la cui attività istituzionale comprende anche l’assunzione di partecipazioni );

-       sono ad oggetto sociale esclusivo.

Il comma 2 prevede appunto che le società in questione sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole disposte al comma 1 e sopra riportate. È il successivo comma 4 a sanzionare specificamente con la nullità i contratti conclusi in violazione delle prescrizioni sopra descritte (di cui ai commi sia 1 che 2).

Inoltre, le società predette (comma 3):

-       cessano entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite;

-       in alternativa, cedono le attività non consentite a terzi ovvero le scorporano, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del D.L. 31 maggio 1994, n. 332 (conv. con mod. dalla L. 30 luglio 1994, n. 474), entro 18 mesi. In caso di inadempienza dell’obbligo di cessione delle attività, i relativi contratti perdono efficacia allo scadere dei 12 mesi previsti sopra per la cessazione delle attività.

Il D.L. 332/1994 citato reca norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni. Per quanto riguarda la parte generale relativa alle procedure di vendita, esso stabilisce innanzitutto che, in deroga alla legislazione vigente, tutte le operazioni necessarie alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici possono essere compiute anche in difformità dalle norme sulla contabilità generale, con lo scopo di facilitare il processo di privatizzazione. Il decreto poi stabilisce le procedure di vendita, che sono due: offerta pubblica di vendita e trattativa diretta con i potenziali acquirenti, ammettendo anche entrambe le procedure. Il decreto precisa che l'alienazione dovrà effettuarsi "di norma" mediante offerta pubblica di vendita.

Il comma 4, come anticipato sopra, stabilisce la nullità dei contratti stipulati, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, in difformità di quanto ivi previsto. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del decreto, ma le cui procedure di aggiudicazione si sono concluse prima. Resta, comunque, l’obbligo anche per questa ipotesi di cessione dell’attività entro 12 mesi, come prescritto dal comma 3.

 


 

Articolo 1, commi 721-723
(Principi di coordinamento per il contenimento
della spesa pubblica delle regioni)

 


721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

723. I risparmi di spesa derivanti dall'at­tuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.


 

 

I commi 721-723 dispongono ai fini del contenimento della spesa pubblica delle regioni in relazione ai costi degli organismi politici e degli apparati amministrativi.

La norma fissa il termine di sei mesi entro cui le regioni devono adottare disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare:

§      riduzione dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi (e conseguente riduzione del numero degli stessi);

§      soppressione degli enti inutili;

§      fusione delle società partecipate;

§      ridimensionamento delle strutture organizzative.

 

Il comma 722 specifica che le norme dettate dal comma 721 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ovvero si applica nei confronti di tutte le regioni, comprese quelle ad autonomia speciale, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

 

Sono esposte di seguito alcune indicazioni sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, sotto il profilo del rispetto dell’autonomia organizzativa e dell’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali in relazione al principio sopra enunciato.

 

La Corte, in varie pronunce (cfr. ad es. sentt. 50 e 336 del 2005) ha affermato in via generale che la nozione di “principio fondamentale” non può avere carattere di rigidità e di universalità, poiché le “materie” hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo; l’ampiezza e l’area di operatività di tali princìpi, dunque, devono essere calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà si presentano. Spetta quindi al legislatore operare le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali (che l’interprete deve valutare nella loro obiettività e senza essere condizionato in modo decisivo da eventuali autoqualificazioni). Questo orientamento ha consentito alla Corte in più occasioni di considerare legittime, in quanto riconducibili al principio di coordinamento della finanza pubblica, disposizioni statali (prevalentemente comprese in leggi finanziarie) incidenti anche in modo “penetrante” sull’autonomia degli enti territoriali relativa alla gestione della spesa (cfr. ad es. sentt. 4, 17 e 36 del 2004, 417 del 2005).

In altre recenti pronunce, peraltro (tra le quali particolare rilievo assume la medesima sent. 417/2005 testé citata[439]), la Corte, intervenendo sull’ammissibilità di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ha ritenuto che il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducano (inevitabilmente) in limitazioni indirette all’autonomia di spesa dei suddetti enti, solo con “disciplina di principio” e “per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari”. Sempre secondo la Corte, “la previsione da parte della legge statale di limiti all’entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò ‘in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”.

 

Il comma 723 pone come obiettivo di risparmio, un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del 10% rispetto ai saldi dell'anno precedente.

 

La disposizione non prevede espressamente controlli o verifiche successive per il rispetto dell’obiettivo del risparmio del 10%. Non ha effetti sui saldi di bilancio.


 

Articolo 1, comma 724
(Unità per il monitoraggio dell’azione di governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali)

 


724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unità. Per il funzionamento dell'Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.


 

 

Il comma 724 istituisce un’Unità per il monitoraggio dotata dei seguenti compiti:

§      accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento agli enti locali delle “misure premiali previste dalla normativa vigente”; tale espressione sembra far generico riferimento all’insieme dei benefìci, con funzione incentivante, destinati agli enti locali che conseguano determinati obiettivi di contenimento e di efficienza della spesa, previsti da disposizioni contenute principalmente nelle manovre di finanza pubblica;

§      verificare le dimensioni organizzative ottimali degli enti locali medesimi.

A tal fine l’Unità procede anche alla valutazione delle attività di tali enti, alla misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e all’apprezzamento dei risultati conseguiti, anche alla luce del patto di stabilità interno.

Si può ritenere che l’Unità per il monitoraggio costituisca una struttura amministrativa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e più precisamente presso il Dipartimento per gli affari regionali. L’Unità è infatti sottoposta alla vigilanza del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e per il suo funzionamento il comma istituisce un fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, la cui dotazione finanziaria è pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Poiché finalità dichiarata della norma è quella di “assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell’azione di governo degli enti locali”, è tuttavia da presumere che il nuovo organismo debba godere di un certo grado di autonomia funzionale.

Tali profili sono peraltro solo accennati nel testo in esame, che rinvia la disciplina di dettaglio – composizione, organizzazione e funzionamento dell’Unità – a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con i ministri dell’interno e dell’economia, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali. Non è previsto un termine per l’adozione del decreto.

I compiti attribuiti all’Unità si affiancano, ma non sostituiscono le funzioni di verifica e controllo contabile e di gestione propri della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti, le cui competenze istituzionali sono espressamente tenute ferme dalla disposizione in esame.

 

Ai sensi dell’art. 148 del testo unico sugli enti locali, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 20/1994[440] e successive modificazioni.

Di recente, l’art. 7 della L. 131/2003[441] ha previsto (al co. 7) che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dalle ultime leggi finanziarie. In particolare, i commi da 166 a 170 della legge finanziaria per il 2006 introducono disposizioni volte a disciplinare e rafforzare l’attività di controllo da parte della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali (co. 166-168) e degli enti del servizio sanitario nazionale (co. 170).

Con riferimento specifico alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno agli enti locali, l’attività di controllo della Corte dei conti si viene ad aggiungere all’attività di monitoraggio effettuata dal Ministero dell’economia e finanze sugli andamenti finanziari di regioni, province autonome, province, comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, co. 30-35 della legge n. 311 del 2004 confermata, per il triennio 2006-2008, dal co. 150 della legge finanziaria per il 2006[442].

 


 

Articolo 1, commi 725-733
(Interventi sulle società partecipate da enti locali)

 


725. Nelle società a totale parte­cipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicompren­sivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di ammini­strazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

726. Nelle società a totale parte­cipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di ammini­strazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di ammini­strazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;

b) al comma 2, dopo la parola: «circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,».

732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: «5.000» è sostituito dal seguente: «15.000».

733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.


 

 

I commi 725-733 mirano al contenimento della spesa degli enti territoriali. In particolare, i commi 731 e 732 trattano degli emolumenti dei consiglieri circoscrizionali e della composizione dell’organo di revisione economico-finanziario; gli altri commi limitano sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione; disposizioni che valgono quali princìpi per le Regioni.

 

Il comma 725 introduce un tetto massimo al compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province, rispettivamente pari all’80 per cento e al 70 per cento delle indennità spettanti al sindaco e al presidente della provincia. È mantenuta la possibilità di prevedere indennità di risultato, ma solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

 

La determinazione della misura delle indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province è demandata, ai sensi dell’art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) ad un regolamento ministeriale, adottato con le modalità e nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo art. 82.

 

Ai sensi del comma 726, in caso di società interamente partecipata da più enti locali, si assume come parametro l’indennità spettante al rappresentante dell’ente con la maggiore quota di partecipazione; in caso di parità di quote, l’indennità di maggiore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.

 

Il comma 727 riconosce al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione (presumibilmente, delle stesse società di cui ai commi precedenti) il diritto al rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione previste per gli amministratori locali dall'art. 84 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

 

Il comma 728 disciplina il caso di società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati, consentendo l’elevazione dei tetti summenzionati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, in misura differenziata (due punti ovvero un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali) a seconda che la partecipazione degli enti locali sia o no minoritaria.

 

Il comma 729 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è fissato con D.P.C.M. da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, il Senato – modificando in parte la disciplina proposta dalla Camera – dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque.

Entro i successivi tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali.

 

Le disposizioni illustrate – e in particolar modo quelle recate dai commi 725 e 729 operano una deroga alla disciplina generale recata dal codice civile, secondo la quale spetta all’atto costitutivo o all’assemblea dei soci stabilire il numero degli amministratori delle società per azioni e determinare i relativi compensi (artt. 2328, 2380-bis e 2389 c.c.)[443].

 

Il comma 730 fa obbligo alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria normativa ai princìpi ricavabili dalle disposizioni sin qui illustrate. Tale obbligo, precisa il testo approvato dal Senato, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’art. 1, co. 56 e 58, della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), all’esplicito fine di soddisfare esigenze di coordinamento della finanza pubblica ha ridotto del 10 per cento – rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 – gli emolumenti (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate) corrisposti per incarichi di consulenza ovvero ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti da queste ultime controllati. Le disposizioni menzionate fanno parte di una serie di interventi, recati dalla legge finanziaria 2006 (principalmente, art. 1, co. 52-64), volti al contenimento dei “costi della politica”. Va tuttavia rilevato che il successivo co. 64 ha escluso l’applicazione (tra gli altri) dei co. 56 e 58 alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

 

Il comma 731 apporta una novella all’art. 82 (commi 1 e 2) del T.U.E.L., ai sensi della quale i presidenti dei consigli circoscrizionali e i consiglieri circoscrizionali non hanno più titolo alla corresponsione, rispettivamente, dell’indennità di funzione e del gettone di presenza se non nelle circoscrizioni facenti parte dei comuni capoluogo di provincia.

 

Il comma 732reca infine una novella all’art. 234 del citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, relativo alla disciplina dell’organo di revisione economico-finanziario, estendendo ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la figura del revisore unico.

 

La legislazione previgente dettata dall’art. 234 prevede infatti che, mentre negli enti locali di maggiori dimensioni (province, comuni con più di 5.000 abitanti e città metropolitane) l’organo di revisione economico-finanziario sia costituito da un collegio di revisori, composto da tre membri eletti dai rispettivi consigli (scelti, uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri), nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti sopra indicati.

 

Il comma 733, infine, esclude dall’applicazione dei precedenti commi 725-730 le società quotate in borsa.

 


 

Articolo 1, comma 734
(Nomina di amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico)

 

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

 

 

Il comma 734 prevede che non possa essere nominato amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

La terminologia adottata nel comma, caratterizzata da un certo grado di genericità potrebbe generare incertezze interpretative in ordine all’esatta delimitazione dell’ambito dei destinatari della disposizione. Nell’espressione “enti pubblici” parrebbe doversi includere, da un lato, gli enti pubblici economici, dall’altro le regioni e gli enti locali; parimenti, è da ritenere che le “società a totale o parziale capitale pubblico” siano tutte quelle partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici, compresi gli enti territoriali, anche in misura minoritaria.

 


 

Articolo 1, comma 735
(Obbligo di pubblicità e trasparenza per gli amministratori di società miste a diversa composizione sociale)

 


735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli ammini­stratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.


 

 

Il comma dispone che sia data pubblicità agli incarichi e ai compensi ricevuti dagli amministratori delle società di cui ai precedenti commi 725-734 (cioè delle società a totale o parziale partecipazione pubblica) nominati dalla parte riferibile all’azionariato pubblico.

Ciò dovrà avvenire tramite pubblicazione nell’albo del socio pubblico e nel sito informatico facente ad esso capo.

La pubblicazione è curata da un responsabile individuato da ciascun ente, e deve essere aggiornata semestralmente.

 

Relativamente alla pubblicità e alla trasparenza patrimoniale degli amministratori pubblici, si ricorda l’art. 12 della L. 441/1982[444], che dispone l’obbligatorietà di deposito, presso l’Ufficio di Presidenza di una delle due Camere, di una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società, sulle quote di partecipazione a società nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Tali disposizioni sono applicate, oltre che ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato, ai consiglieri regionali e ai consiglieri provinciali, nonché:

§         ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli ministri;

§         ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

§         ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

§         ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

§         ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578[445], dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

 

Il secondo periodo del comma punisce la violazione dell’obbligo di pubblicazione con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

L’ultimo capoverso, prevede uguale sanzione per gli amministratori che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dalla nomina ovvero dal percepimento dell’indennità di risultato di cui al comma 725.

 


 

Articolo 1, commi 736-738
(Indebitamento degli enti locali tramite utilizzo di strumenti derivati)

 


736. Le norme del presente comma costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.

737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sotto­scrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comuni­cazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza».

738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.


 

 

I commi da 736 a 738 dell’articolo 1 contengono disposizioni in materia di indebitamento degli enti locali tramite utilizzo di strumenti derivati.

 

In materia è intervenuta la circolare esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2007, pubblicata in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007.

 

Il comma 736 è diretto a ridurre l’utilizzo, da parte di regioni ed enti locali[446], di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito.

Il comma in esame afferma che le operazioni di gestione del debito tramite strumenti derivati effettuate da regioni e enti locali devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. È stabilito inoltre che le suddette operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al rischio di credito assunto.

Attualmente il ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali è disciplinato dall’articolo 3 del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, emanato in attuazione dell’articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).

Tale articolo stabilisce che, qualora le operazioni d’indebitamento siano effettuate in valute diverse dall'euro, è prescritta la copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso di cambio», definito come «contratto tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi e capitale espressi in due diverse valute, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti».

Sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:

a)       «swap di tasso d’interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;

b)       acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso d’interesse che l'acquirente del forward s’impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;

c)       acquisto di «cap» di tasso d’interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso d’interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;

d)       acquisto di «collar» di tasso d’interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso d’interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;

e)       altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui alle lettere precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore limite predefinito o quando sia trascorso un periodo di tempo predeterminato;

f)         altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni, non superiore all’1 per cento del nozionale della sottostante passività.

Le suddette operazioni derivate, come previsto anche dal presente comma 736, sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di riferimento nell'area degli Stati appartenenti al gruppo dei sette paesi più industrializzati.

Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le controparti delle operazioni derivate indicate nel medesimo articolo 3, è consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora l'importo nominale delle operazioni derivate complessivamente poste in essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente dovrà progressivamente tendere, attraverso le operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto, a far sì che l'importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25 per cento del totale delle operazioni in essere.

Per le regioni, le illustrate disposizioni si applicano fino all'emanazione di specifiche normative regionali.

 

Le disposizioni illustrate costituiscono, come espressamente dichiarato, princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

Il terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione stabilisce che nelle materie di legislazione concorrente, come è l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica,spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Il secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione riconosce a comuni, province, città metropolitane e regioni l’autonomia finanziaria in materia di entrata.

 

I commi 737 e 738 introducono obblighi di comunicazione a carico delle regioni e degli enti locali che pongono in essere operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati.

Ai sensi del comma 737, che introduce i commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), le regioni e gli enti locali, prima della sottoscrizione di contratti relativi alle operazioni sopra indicate, devono trasmetterli al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. La trasmissione è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti stessi. Sono espressamente confermate le disposizioni di cui al citato D.M. n. 389 del 2003 in materia di controllo sull’andamento delle operazioni. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

L’articolo 1 del D.M. n. 389 del 2003, concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali e delle regioni, prevede che tali soggetti comunichino entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse.

Il coordinamento dell'accesso dei predetti enti ai mercati dei capitali è svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze limitatamente alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, gli enti comunicano le caratteristiche dell'operazione in preparazione al Dipartimento del Tesoro. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR, e l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovrà avere luogo prima dell'autorizzazione rilasciata dal CICR.

Il nuovo comma 2-ter stabilisce che le operazioni di cui al nuovo comma 2-bis (operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati) che vìolano la vigente normativa sono comunicate alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

 

Il comma 738 stabilisce che gli enti tenuti alle comunicazioni di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001 debbono conservare, per almeno cinque anni, elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette all’obbligo di comunicazione. L’organo di revisione dell’ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo da parte degli enti vigilati.

 

Gli obblighi di comunicazione a carico di regioni ed enti locali, previsti dal citato articolo 41, sono quelli di cui nuovo comma 2-bis, introdotto dal precedente comma 737, e l’obbligo di comunicare periodicamente al Ministero dell’economia i dati relativi alla propria situazione finanziaria, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di vigilare sugli andamenti di finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, commi 739-740
(Indebitamento degli enti locali)

 


739. Dal 1° gennaio 2007 alle opera­zioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbliga­zioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le opera­zioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: «non collegati a un'attività patrimoniale preesistente».


 

 

I commi 739 e 740 intervengono sull’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), il quale definisce le operazioni che costituiscono indebitamento per le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ampliando l’elenco delle operazioni che rientrano in tale categoria.

 

L’articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nell’attribuire autonomia finanziaria di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, stabilisce, al sesto comma, che tali enti possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese d’investimento, esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da essi contratti.

Il citato articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003, ha stabilito le modalità di interpretazione e di applicazione della norma recata dall’articolo 119, comma 6, della Costituzione.

In particolare, i commi 16 e 21 definiscono l’ambito soggettivo di applicazione della norma. Ai sensi del comma 16, i soggetti destinatari sono individuati nelle regioni a statuto ordinario, nei comuni, nelle province, nelle città metropolitane, nelle comunità montane, nelle comunità isolane e di arcipelago e nelle unioni di comuni[447]. Il comma 21dispone che rientrano nell’ambito soggettivo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano[448].

Il comma 18 individua l’elenco delle operazioni che rappresentano investimenti. Vi rientrano l’acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati residenziali e non residenziali; la costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti; l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzazione pluriennale; gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; l’acquisizione di aree e la costituzione di servitù onerose; le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale; i trasferimenti in conto capitale, destinati alla realizzazione di investimenti da parte di un altro soggetto appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche; i trasferimenti in conto capitale, se destinati a soggetti concessionari di lavori pubblici ovvero a soggetti operanti nel settore dei servizi pubblici (in quanto proprietari o gestori della rete o erogatori del servizio); gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi ed esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale, aventi finalità pubblica e volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

 

Il comma 17 dell’articolo 3, che viene integrato dalla disposizione in esame, individua le operazioni che costituiscono indebitamento, agli effetti dell’applicazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione[449], nelle seguenti:

-       l’assunzione di mutui;

-       l’emissione di prestiti obbligazionari;

-       le operazioni di cartolarizzazione, nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a)    cartolarizzazione di flussi futuri di entrata non collegati ad una attività patrimoniale preesistente;

b)    cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione;

c)    cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite dalle amministrazioni pubbliche;

d)    cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;

-       la cessione di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.

 

Il medesimo comma individua anche il complesso delle operazioni che costituiscono indebitamento non solo in positivo, ma anche in negativo, precisando che non costituiscono indebitamento le operazioni che comunque non comportano risorse aggiuntive[450].

 

Il comma 739 in esame include tra le operazioni di indebitamento sopra elencate, di cui all’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, le operazioni di cessione o cartolarizzazione effettuate dai soggetti che forniscono beni e servizi all’ente locale e aventi ad oggetto i crediti vantati dai fornitori stessi nei confronti dell’ente, quando, in relazione a tali cessioni e cartolarizzazioni, l’ente locale assume nuove obbligazioni, ancorché indirettamente, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.

L’inclusione di tali operazioni nella categoria delle operazioni di indebitamento opera a decorrere dal 1° gennaio 2007.

È fatta comunque espressa eccezione per le operazioni di cui sopra che siano state deliberate dalla Giunta regionale prima del 4 settembre 2006, a condizione che le stesse siano completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

 

Come precisato nella circolare esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2007 (pubblicata in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007), la disposizione introdotta dal comma 739 è volta a qualificare come debiti alcune fattispecie di operazioni finanziarie, alla luce dei criteri definiti da Eurostat nella sua comunicazione del 4 settembre 2006.

La citata comunicazione ha chiarito il trattamento contabile secondo il SEC95 delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti vantati da fornitori di beni e servizi alle ASL, in base alle quali le regioni si impegnano mediante l'emissione di una nuova delegazione di pagamento, derivante dalla ristrutturazione dei flussi finanziari rivenienti dai piani di ammortamento che da detti accordi scaturiscono. Eurostat, in tale comunicazione, chiarisce che l'emissione di una nuova delegazione di pagamento, congiuntamente alla ridefinizione temporale dei flussi di pagamento, rappresenta una sostanziale novazione della passività originaria, che produce il cambiamento di natura della stessa da debito commerciale in debito finanziario, aumentando il livello complessivo di debito dell'ente - e, di conseguenza, della pubblica amministrazione - secondo i criteri definitori stabiliti dalla normativa comunitaria per il rispetto dei parametri fissati nel Trattato di Maastricht.

Sono rilevanti ai fini del presente comma tutti i crediti, anche se divenuti proprietà di operatori finanziari o società veicolo, originati da forniture di beni e servizi ai soggetti di cui al comma 17 dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350.

Si considerano ristrutturazioni dei piani di ammortamento le dilazioni di pagamento superiori a dodici mesi non contenute nelle clausole iniziali di pagamento della fornitura ed oggetto di successivi accordi contrattuali, nonché le rinegoziazioni delle nuove obbligazioni assunte, anche indirettamente, dall'ente (quale, ad esempio, la delegazione di pagamento) in corrispondenza di tali rimodulazioni temporali dei pagamenti.

 

Il comma 740, inoltre, sopprimendo alcune parole del citato articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, estende la categoria delle operazioni di cartolarizzazione che costituiscono indebitamento, ricomprendendovi tutte lecartolarizzazioni di flussi futuri di entrata, indipendentemente dalla circostanza che siano collegati ad un’attività patrimoniale preesistente.

 


 

Articolo 1, comma 741
(Disposizioni relative al dissesto degli enti locali)

 


741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non compete all'organo straor­dinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206».


 

 

Il comma 741 interviene in materia di risanamento degli enti locali dissestati, specificando l’ambito delle attività escluse dalla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

 

In particolare, la disposizione modifica l’articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo alla acquisizione e alla gestione da parte dell'organo straordinario di liquidazione dei mezzi finanziari per il risanamento, sostituendo il comma 10 che reca l’indicazione delle attività che non rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

 

Secondo la nuova formulazione del comma 10, non competono all’organo straordinario di liquidazione, rientrando dunque nella competenza della gestione ordinaria dell’ente:

-        l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle spese relative, come peraltro già previsto nel testo originario della norma;

-        l’amministrazione dei debiti assistiti da garanzia della delegazione di pagamento, prevista all’articolo 206 del TUEL.

L’articolo 206 richiamato prevede che, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale (per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata).L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

 

Secondo quanto precisato nella circolare del Ministero dell’interno n. FL 5/2007, la nuova disciplina si applica agli enti per i quali la dichiarazione di dissesto sia intervenuta dal 1° gennaio 2007 in poi, restando invariata la precedente ripartizione di competenze per le procedure di dissesto già in essere.

 

Si ricorda brevemente che il risanamento finanziario degli enti locali deficitari o in situazione di dissesto finanziario è disciplinato dal titolo VIII del D.Lgs. n. 267 del 2000 (artt. 242-269).

La gestione dello stato di dissesto finanziario è affidata all’organo straordinario di liquidazione. I compiti attribuiti in via generale all'organo straordinario di liquidazione sono disciplinati dall’art. 252, comma 3. Essi consistono nella rilevazione della massa passiva dell’ente locale; nell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; nella liquidazione e pagamento della massa passiva.

Verificata la situazione debitoria, l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva, attraverso la formulazione di un piano di rilevazione, e alla acquisizione dei mezzi finanziari disponibili per il risanamento (artt. 254-255). Entro 24 mesi dall’insediamento, l’organo straordinario di liquidazione è tenuto a predisporre il piano di estinzione delle passività, che viene sottoposto al Ministero dell’interno, cui spetta approvarlo, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 256-257).

A seguito dell’approvazione del piano di estinzione, l’organo straordinario di liquida­zione provvede al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Mentre l’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso, gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria,rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto. Entro il termine di tre mesi dalla nomina dell’organo straordinario di liquidazione, il consiglio dell’ente è tenuto a presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che esprime il proprio parere sulla validità delle misure disposte dall’ente per consolidare la propria situazione finanziaria entro quattro mesi. Il riequilibrio viene realizzato mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica da sottoporsi all’esame della Commissione per la finanza egli organici degli enti locali, secondo una disciplina che vincola la gestione del bilancio dal momento della deliberazione del dissesto fino a quella dell’approvazione del bilancio riequilibrato (artt. 259-263).

Infine, a seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, l’ente provvede alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce. Il testo unico stabilisce le prescrizioni e i limiti conseguenti al risanamento dell’ente locale, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L’osservanza delle prescrizioni è curata dagli amministratori ordinari e straordinari, che hanno l’obbligo di riferire sullo stato di attuazione nella relazione al rendiconto annuale, per tutto il periodo interessato al risanamento, fissato in cinque anni (artt. 264-267).

 


 



[1]     L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’art. 17, co. 4-bis così recita: “L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)       riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)       individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)       previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)       indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)       previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.

[2]     D.Lgs. 30-07-1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[3]     In base alla citata disposizione “Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie”.

[4]     D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[5]     Sembrerebbe che la disposizione vada riferita al dirigente che ha autorizzato l’instaurazione di nuovi rapporto di lavoro precario.

[6]     “Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”.

[7]     Si ricorda che la nozione di “conto o rapporto dormiente” e le modalità della rilevazione dei conti e rapporti così definiti dovranno essere determinate con regolamento governativo. Alla redazione della presente scheda, tale regolamento non risulta ancora essere stato emanato.

[8]     Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla legge 248 del 2006.

[9]     L’articolo 29 è stato modificato, oltre che dalla disposizione in esame, dall’articolo 2, comma 177 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e dall’art. 4, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

[10]    D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[11]    Si veda in proposito la relazione all’em. 18.51 del Governo presentato nel corso dell’esame in sede referente al Senato e non posto in votazione: “L'emendamento è rivolto ad assicurare la necessaria elasticità all'ordinamento contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione della mutevolezza della sua organizzazione a servizio del Governo (Ministri e Sottosegretari delegati), del tutto estranea alle altre amministrazioni, al contempo assicurando gli obiettivi di contenimento delle disposizioni di legge che fissano determinati limiti di spesa, come quelle per gli esperti, per le missioni ecc. Basti pensare che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono istituirsi o modificarsi strutture serventi autorità politiche, neppure immaginate all'atto della emanazione delle leggi contenenti limiti di spesa, e per le quali tuttavia la Presidenza deve assicurare il necessario supporto organizzativo. L'emendamento non comporta oneri”.

[12]    Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito L. 30 luglio 2004, n. 191.

[13]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

[14]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[15]    Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[16]    Da effettuarsi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[17]    Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

[18]    Individuate mediante il rinvio all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001.

[19]    Sui tratta di:

a)   atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;

b)   contratti di servizio e contratti di programma;

c)   atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica;

d)   accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;

e)   accordi con regioni ed enti locali;

f)    atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione, di multimedialità e di intermedialità, di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.

[20]    D.L. 18 maggio 2006 n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[21]    DPCM 12 settembre 2006, Costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unita». Si veda anche il DPCM5 dicembre 2006, Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, riguardante la costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unita».

[22]    D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell’àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, conv. con mod. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[23]    D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[24]    Tale limite massimo è stato inserito dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (conv. con mod. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286), art. 2, co. 155.

[25]    L. 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[26]    L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

[27]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, conv. con mod. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[28]    Le Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimenti attuativi dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2066, n. 248 adottate dal Governo il 21 novembre 2006, prendono in considerazione il problema dell’estensione o meno della norma alle segreterie tecniche e precisano che vi rientrano quelle che svolgono prevalentemente compiti di monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione di impatti e fabbisogno, mentre ne sono escluse quelle operanti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari, in quanto organismi di carattere specialistico per l’elaborazione, l’impostazione e la verifica delle politiche generali e di settore.

[29]    L. 17 maggio 1999 n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Le attività istituzionali dell’UTFP sono state definite dall’articolo 3 della delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80, recante il “Regolamento istitutivo dell’Unità tecnica Finanza di Progetto”. Recentemente è intervenuto il D.M. 23 maggio 2003, n. 162 recante Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, pubblicato nella G.U. 8 luglio 2003, n. 156.

[30]    D.L. 23 giugno 1995 n. 244, Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, conv. con modif. dalla L. 8 agosto 1995, n. 341.

[31]    D.Lgs. 5 dicembre 1997 n. 430, Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94 (art. 5).

[32]    D.P.R. 9 febbraio 1999 n. 61, Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (art. 6).

[33]    DPR 23 luglio 1991 n. 241, Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

[34]    L. 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

[35]    A.C. 1746.

[36]    Nella formulazione originaria (art. 33 dell’A.C. 1746, modificato dalla Camera) si prevedeva un limite non inferiore a 200.000 per la determinazione territoriale minima per gli uffici periferici.

[37]    Sul ruolo degli U.T.G. si veda la scheda relativa ai commi 404-416.

[38]    Art. 18 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale.

[39]    Nella Regione Valle d’Aosta le competenze prefettizie sono attribuite al Presidente della regione e nelle province di Trento e di Bolzano ai rispettivi commissari del Governo per le due province. Non risultano istituite le prefetture nelle 4 nuove province della Sardegna, costituitesi ufficialmente dopo le elezioni amministrative del 2005 (Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias). Si ricorda che le nuove province di Barletta-Andria-Trani, di Fermo e di Monza e Brianza, istituite nel 2004, si costituiranno solamente dopo il primo turno elettorale utile delle province di origine, e, comunque non prima del 2008.

[40]    R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[41]    Si veda anche art. 13 della L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[42]    D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229, art.. 2.

[43]    D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 297, Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78, art. 15.

[44]    D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34, Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5.

[45]    D.M. 12 gennaio 2005, Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

[46]    D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[47]    D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 297, Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78, art. 15.

[48]    D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34, Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5.

[49]    L. 1° aprile 1981 n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[50]    La tabella in questione, modificata da ultimo dall'art. 4 del D.L. 31 marzo 2005, n. 45 (conv. L. 31 maggio 2005, n. 89), prevede 156 posti di organico nella qualifica di prefetto.

[51]    D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[52]    L. 1° aprile 1981 n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[53]    D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

[54]    D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 297, Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[55]    Camera dei deputati, Commissione affari costituzionali, seduta dell’8 febbraio 2007, intervento del Viceministro per l’interno Minniti.

[56]    Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

[57]    Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.

[58]    Il sequestro e la confisca sono misure volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.

[59]    In particolare, l’art. 86 stabilisce che tali beni siano venduti, ovvero distrutti se la vendita non risulti opportuna. Tale regola, precisa la disposizione richiamata, non si applica nei casi in cui sia prevista una specifica destinazione delle cose confiscate.

[60]    L. 31 maggio 1965, n. 575, Disposizioni contro la mafia.

[61]    La legge reca "Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282".

[62]    L’articolo è stato inserito dall’art. 3, co. 2, della L. 109/1996 e successivamente modificato dalla L. 512/1999.

[63]    L’articolo è stato inserito dall’art. 3, co. 2, della L. 109/1996.

[64]    D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

[65]    D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[66]    Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

[67]    Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.

[68]    Camera dei deputati, Commissione affari costituzionali, seduta dell’8 febbraio 2007, intervento del Viceministro per l’interno Minniti.

[69]    D.M. 31 ottobre 2002 “Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata”.

[70]    Il D.M. reca inoltre indicazione dei casi specifici in cui gli ordini collettivi di pagamento possono essere estinti anche con altre modalità, che elenca (art. 1, co. 2).

[71]    Il D.M. prevede inoltre che all'atto dell'esito degli ordini collettivi di pagamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto è fruttifero per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto sul «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» istituito con la legge 26 novembre 1993, n. 483. La società Poste italiane S.p.a. riversa sulla contabilità speciale «Poste S.p.a. - servizio di tesoreria» le somme relative ai pagamenti di propria competenza, affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia. La rendicontazione dei titoli estinti viene trasmessa telematicamente alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[72]    D.Lgs. n. 165 del 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[73]    Sono esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati.

[74]    Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

[75]    Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

      Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 della L. 639/1970, gli organi dell’INPS sono: il presidente; il consiglio di amministrazione; il comitato esecutivo; i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; i comitati regionali; i comitati provinciali; il collegio dei sindaci; il direttore generale.

[76]    Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[77]    Si ricorda inoltre che l’articolo 7 della L. 689/1970 prevede che il comitato esecutivo, tra gli altri compiti, ha quello di deliberare in via definitiva sui ricorsi che esulano dalla competenza dei singoli comitati speciali.

[78]    Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

[79]    “Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica”.

[80]    D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, “Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94 ”. Cfr., inoltre, la nota 1 della scheda relativa all’art. 34 del disegno di legge in esame.

[81]    l controllo preventivo di ragioneria è disciplinato dall'articolo 11, comma 1, del D. P. R n. 367 del 1994.

[82]    L'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 279 del 1997 prevede che le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero dell’economia e finanze, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.

[83]    L. 14 gennaio 1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

[84]    Relazione del Presidente della Corte dei Conti Francesco Staderini sullo stato dei controlli e della giurisdizione al 1° gennaio 2007, 1° febbraio 2007.

[85]    L’Alta Commissione di studio, non ha concluso i propri lavori anche in ragione del fatto che l’Accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, che doveva recare gli indirizzi in base ai quali l’Alta Commissione medesima avrebbe dovuto predisporre la propria relazione al Governo, non è mai stato raggiunto. La Commissione ha comunque predisposto un documento (Relazione sull’attività dell’Alta Commissione) che costituisce una sintesi dell’attività svolta, fino al settembre 2005, dalla Commissione in ordine alla determinazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

[86]    Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

[87]    Da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[88]    Tale dizione è quella che l’art. 76 della Costituzione riferisce alle norme di delega per l’approvazione dei decreti legislativi, mentre l’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88 prevede che la norma di legge che autorizza l’intervento di un regolamento di delegificazione individui le “norme generali regolatrici della materia”.

[89]    Recante Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

[90]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

      La lettera c) dell’articolo richiamato ha stabilito - ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi - che la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere allo stato attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

[91]    V. il decreto 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306).

[92]    Si tratta della struttura interdisciplinare prevista dall’art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999,

[93]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112

[94]    Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ha previsto la trasformazione dell’ONAOSI in Fondazione. Gli assistiti dalla Fondazione ONAOSI (che è un Ente senza fine di lucro) sono:

a)       gli orfani dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari, iscritti alla data del decesso e in regola con i versamenti dei contributi;

b)       i figli dei contribuenti, obbligatori o volontari, in regola con i versamenti, dichiarati totalmente e permanentemente inabili all’esercizio della professione, per malattia insorta durante il periodo della contribuzione;

c)       i figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, che abbiano un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva, che risultino regolari contribuenti obbligatori entro il 31 dicembre 2002 e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale;

d)       i figli dei contribuenti volontari al 31 dicembre 2002 che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale.

      Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti sono:

a)       ammissione nei Convitti/Collegi Universitari in Perugia e nei Centri Formativi in varie città italiane;

b)       contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all’ordine di studi seguìto (con un’integrazione per gli studenti fuori sede) e alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza;

c)       interventi diretti a favorire la formazione;

d)       interventi speciali in favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104;

e)       convenzioni con università, istituti e centri di ricerca per specializzazioni post lauream;

f)         ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o ad essi strumentale, complementare o comunque connessa.

[95]    Cfr. articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306.

[96]    Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, contenente il regolamento sulla nuova organizzazione dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione.

[97]    Si tratta degli immobili dei seguenti enti soppressi: Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C); Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e Federazione nazionale; Cassa mutua per gli esercenti le attività commerciali di: Chieti, Firenze, Forlì, Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di: Chieti, Pescara, Penne (Pescara), Massa-Carrara, Torino, Caserta e Federazione nazionale; Cassa mutua nazionale lavoratori giornali quotidiani (C.M.N.L.G.Q.); Ente nazionale lavoratori ciechi (E.N.L.C.); Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.); Istituto nazionale istruzione e addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.); Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P); Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.); Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.), Ente nazionale per la previdenza e assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.).

[98]    Il comma 225 ha novellato la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 63/2002 prevedendo la facoltà, anziché l’obbligo, per la società cui è stata affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti, di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato (lettera a). Ne consegue la facoltà per la società di poter ricorrere all’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio da parte di soggetti privati; la facoltà per la società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti all’Avvocatura dello Stato (lettera b).

[99]    Si tratta delle liquidazioni gravemente deficitarie individuate dal Ministro dell’economia e finanze, per le quali il comma 1-ter prevede che si faccia luogo alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per esse, il comma 1-ter prevedeva che, nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'I.G.E.D. proseguisse le procedure di liquidazione con i poteri previsti dalla medesima lettera c) del comma 1-bis.

[100]  Al momento della liquidazione l'articolazione del Gruppo EFIM - organizzato per settori di intervento, ciascuno dei quali coordinato da una finanziaria o da una società capo settore - risultava la seguente: settore mezzi e sistemi di trasporto: Aviofer Breda. Principali aziende: Breda Costruzioni Ferroviarie (terrestre); Agusta (aeronautico); settore impiantistica: Efimpianti. Principali aziende: Reggiane, Termomeccanica, Metallotecnica, Breda Progetti e Costruzioni, Edina, Bosco; vetro: Società italiana vetro (SIV); alluminio (Gruppo Alumix): MCS finanziaria. Principali aziende: Aluminia, Sava. Va aggiunta, inoltre, un'azienda di ricerca e sviluppo, l'Istituto Ricerche Breda, specializzata in scienza dei materiali e servizi di ingegneria, e attività in altri campi. In particolare, le società controllate direttamente o indirettamente dall’EFIM individuate con il decreto del Ministro del tesoro 31 ottobre 1992 risultavano complessivamente 114.

[101]  La Corte dei conti ha inviato al Parlamento, in data 29 novembre 2005, la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Fintecna S.p.a per gli anni 2003 e 2004 (XIV legislatura - Doc. XV, n. 367).

[102]  Si ricorda che la liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura concorsuale a carattere liquidatorio, prevista dall'ordinamento per particolari categorie di imprese in crisi per le quali, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato o per gli interessi che esse rispecchiano, il dissesto assume particolare importanza ai fini economici generali. La procedura, disciplinata dalla legge fallimentare e riformata da ultimo dal D.Lgs. n. 5 del 2006 (R.D n. 267 del 1942, artt. 194-214) assume prevalente carattere amministrativo e nel corso di essa possono individuarsi alcune fasi di natura giurisdizionale finalizzate alla tutela dei diritti soggettivi.

[103]  Cfr., in proposito, il D.P.C.M. 12 agosto 1978 che aveva introdotto disposizioni per la ristrutturazione ed il riordinamento delle attività degli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

[104]  Tale inserimento formale si realizzò con D.L. n. 581 del 1984, convertito, con modificazioni, in L. n. 775 del 1984, recante norme urgenti per la prosecuzione dell’intervento straordinario del mezzogiorno.

[105]  D.Lgs. n. 96/1993 ha disciplinato il trasferimento al Ministero dell’economia delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488.

[106]  L'art. 106 del D.Lgs. 270/99 considera la procedura di amministrazione straordinaria in corso allorquando, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria.

[107]  II D.L. 347/03 recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/04.

[108]  II D.L. n. 119/04, recante "Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza" èstato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 5 luglio 2004, n. 166.

[109]  II D.L. n. 281/04 recante "Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza "è stato convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 6.

[110]  Con riferimento alla legge fallimentare si segnala che sulla disciplina del citato RD ha inciso profondamente, innovandola significativamente ed abrogandone diverse parti (ad esempio l'intera disciplina dell'amministrazione controllata), il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (“Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80”), emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 5 della legge n. 80 del 2005 di conversione del D.L. “competitività” n. 35/05, per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. Si ricorda, inoltre, che un primo intervento sulla disciplina delle procedure concorsuali si è già avuto in sede di emanazione del D.L. n. 35/05, poi convertito dalla legge 80/05, che ha modificato direttamente alcune disposizioni dei RD 267/1942. In particolare risulta novellato l'art. 67 relativo alla revocatoria fallimentare, diverse disposizioni sul concordato preventivo (artt. 160, 161, 163, 167, 180, 181) ed è introdotto l'art. 182-bis in materia di accordo di ristrutturazione dei debiti (Per un approfondimento si rinvia alla scheda La novella alla legge fallimentare, contenuta neldossier d’inizio legislaturarelativo alla Commissione Giustizia).

[111]  II D.L. 347/03 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/04.

[112]  Scheda tratta da http://www.sogesid.it/societa.html.

[113]  Successivamente modificato dall’art. 20 del D.L. 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104.

[114]  Convertito dalla legge 10 agosto 1995 n. 341.

[115]  Il conto economico consolidato è il conto che espone le entrate e le spese del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso costituisce il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

[116]  L’elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

[117]  Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.

[118]  È altresì fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

[119]  Un documento conoscitivo con l’indicazione degli accantonamenti riferiti ai singoli stanziamenti di bilancio è a disposizione per la consultazione presso il Dipartimento bilancio e politica economica del Servizio Studi.

[120]  Il testo della circolare è disponibile sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/Circolare-n-7.doc_asc1.pdf).

[121]  Cfr. articolo 25 del decreto-legge n. 223/2006.

[122]  Per ciò che attiene alla categoria dei consumi intermedi, la Corte ha rilevato come apparirebbe opportuna un’impostazione più attenta ad una più efficace utilizzazione delle limitate risorse a disposizione. In secondo luogo, le misure correttive di natura indifferenziata hanno determinato l’insorgere di regolazioni contabili e debitorie, conseguenti a situazioni di emergenza gestionale. Le amministrazioni, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie, tendono infatti a procedere ad acquisizioni di beni e servizi non coperte dai relativi impegni, scaricandone l’onere sugli esercizi successivi attraverso atti di riconoscimento di debito o la copertura ex post delle obbligazioni assunte. In terzo luogo, gli effetti restrittivi degli interventi attuati con le manovre correttive sono risultati compensati dal crescente utilizzo dei fondi generali di riserva e dei fondi a ripartizione.

[123]  Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95) è il Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

[124]  Con l’espressione “limite di impegno” si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti. Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto. L’autorizzazione di un limite di impegno e la connessa finalizzazione alla accensione di un mutuo devono essere previste con apposita disposizione di legge. La prima quota annuale autorizzata dai limiti di impegno viene iscritta nella competenza del bilancio dell'anno di decorrenza dei limiti stessi e le successive quote vengono proiettate nel bilancio pluriennale.

[125]Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006.

[126]Convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.

[127]  Si ricorda che, in base ad una decisione Eurostat di marzo 2006, le forniture militari sono contabilizzate al momento della consegna dei mezzi. Il contributo pluriennale connesso con tali spese non viene quindi contabilizzato al momento dell'attivazione del mutuo, secondo le illustrate regole SEC95.

[128]  Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2006, n. 280.

[129]  Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[130]  L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

[131]  D.L. 3 aprile 2006, n. 135, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, convertito dalla L. 1° giugno 2006, n. 201,

[132]  Una disciplina ad hoc era invece prevista per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere.

[133]  Disposizioni di analogo tenore erano già contenute nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il “blocco del turn over” disposto dalla L. 311/2004 riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007).

[134]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[135]  Invece, ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico della legge n. 311/2004, sono stati esclusi dal “blocco del turn over” il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.

[136]  L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[137]  In occasione della sentenza n. 141 del 1999 la Corte, nel rigettare la specifica questione di costituzionalità - sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 Cost., nei confronti di una legge della Regione Sicilia che prevedeva una riserva di posti per il personale già impiegato con contratti di diritto privato (la riserva era comunque fissata nella misura del cinquanta per cento dei posti disponibili) - ha precisato peraltro che la previsione di una riserva totale avrebbe potuto dare luogo ad illegittimità per irragionevolezza e violazione del principio della pubblicità del concorso. In tal caso la Corte ha ritenuto appunto “conforme all’interesse pubblico che precedenti esperienze non vadano perdute e anzi che la legge – come peraltro assai frequentemente avviene – preveda per esse una particolare considerazione”.

[138]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[139]  L’inciso “nei limiti del presente comma” sembrerebbe riferito ai limiti di spesa (20% del Fondo citato) nell’ambito dei quali si può procedere alla stabilizzazione.

[140]  Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[141]  Si consideri, inoltre, che gli articoli 5 e 5-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, recante Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, prevedono, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, rispettivamente, la proroga, per il 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana, e la proroga, sempre per il 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dall’Agenzia per le ONLUS, istituita dal D.P.C.M. 26 settembre 2000.

[142]  Il criterio suindicato appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni.

[143]  La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[144]  Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

[145]  D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[146]  D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[147]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[148]  Una disciplina ad hoc relativa alla possibilità di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, per gli enti di ricerca pubblici, è invece prevista al comma 643 della legge in esame (cfr. la relativa scheda).

[149]  Vedi sopra nel commento all’articolo 16 della legge.

[150]  D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[151]  D.P.R. 28 aprile 2006, Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 246 della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Pubblicato nella G.U. 22 maggio 2006, n. 117.

[152]  Tali esigenze sono individuate dall'art. 98, co. 2, del D.Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che stabilisce che il numero complessivo degli iscritti all’albo dei segretari non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia e in funzione dell’esigenza di garantire un’adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

[153]  Come è ricordato nella deliberazione n. 189 del 21 dicembre 2005dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

[154]  Il bando è stato pubblicato nella G.U. del 29 dicembre 1998, 4a serie speciale, n. 100.

[155]  Pubblicato nella G.U. del 4 gennaio 2000, 4a serie speciale, n. 1.

[156]  L. 30 novembre 2000, n. 356, Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[157]  L. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[158]  Si tratta delle seguenti pubbliche amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

[159]  Ai sensi del comma 519 il richiamato personale deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[160]  Si tratta delle seguenti pubbliche amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

[161]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (“lavoro a progetto”), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Si consideri inoltre che la circolare del 15 luglio 2004, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica, ha fornite alcune indicazioni relative all’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative da parte delle pubbliche amministrazioni, specificamente per quanto concerne i presupposti e i limiti alla stipula dei contratti, gli aspetti relativi all'oggetto degli incarichi e agli elementi caratteristici del rapporto che lo differenziano rispetto al lavoro subordinato, il regime fiscale e previdenziale nonché l’autonomia contrattuale (cfr. amplius infra, la scheda relativa al comma 538).

[162]  D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziari, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[163]  D.L. 28 marzo1997, n. 79, Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

[164]  Recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, convertito con modificazione dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 (GU n. 49 del 28 Febbraio 2006).

[165]  Il testo iniziale del comma in esame, prima della novella del decreto legge n. 273/2005, prevedeva espressamente la soppressione delle “analoghe disposizioni” contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, anche con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle forze armate.

[166]  Disposizioni urgenti in materia di entrate, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 156.

[167]  Si ricorda che con la raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 la Commissione UE ha adottato una nuova definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI), provvedendo ad estendere il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. La raccomandazione conferma i precedenti limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti, provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole. Per essere riconosciuta come PMI, l'impresa deve rispettare i limiti massimi fissati dalla raccomandazione relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

-     media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

-     piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

-        microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il DM 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ha provveduto ad adeguare i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, in accordo con la citata raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

[168]  Si ricorda che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato UE disciplina il trattamento dei nuovi aiuti di Stato. In particolare, i nuovi aiuti sono oggetto di un obbligo di notifica preliminare che consenta un controllo a priori. Gli Stati membri sono infatti tenuti a comunicare alla Commissione i progetti diretti ad istituire (o a modificare) aiuti. In conseguenza di tale obbligo, gli Stati non possono dare esecuzione alle misure progettate prima di aver ricevuto l'autorizzazione della Commissione.

[169]  L’articolo 9 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”,convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; per favorire l’aggregazione tra imprese ha infatti previsto un credito di imposta a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese - definite secondo i criteri dell’Unione europea - che partecipino a processi di concentrazione. Il credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – è pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze relative alle operazioni di concentrazione.

[170]  In relazione a tale proroga, il successivo comma 6-quinquies dell'articolo 1 del D.L. 300/2006 prevede un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro per il 2007.

[171]  Pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 48.

[172]  D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[173]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[174]  Recentemente, in attuazione delle disposizioni in questione, è stato emanato il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, recante Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed Agenzie,

[175]  L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[176]  L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.

[177]  Successivamente il D.P.R. n. 487 del 1994, Regolamento recante norme sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni, all’articolo 15, comma 7, aveva confermato l’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione.

[178]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[179]  L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[180]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[181]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (“lavoro a progetto”), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[182]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[183]  La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

[184]  La relazione illustrativa al ddl originario (A.C. 1746) afferma che la disposizione è motivata dalla necessità di “limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso”.

[185]  La relazione illustrativa al ddl originario (A.C. 1746) motiva la soppressione del Fondo sulla base delle scarsissime richieste pervenute per usufruire delle risorse del Fondo, anche a causa della complessità della relativa procedura.

[186]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[187]  Si tratta più in particolare delle seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti di ricerca; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[188]  E’ inoltre previsto che ai fini dell’assunzione venga seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

[189]  Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

[190]  Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 246 della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[191]  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[192]  Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[193]  Si ricorda che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari è disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico (cfr art. 3, co. 2, D.Lgs. 165/2001).

[194]  A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è stata estesa a tali dipendenti l’applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di lavoro subordinato nonché la restante disciplina relativa ai rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (art. 2, comma 2 del D.Lgs. 165/2001).

[195]  L’art. 9 del D.Lgs. stabilisce inoltre che I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

[196]  Restano invece riservate alla legge o comunque, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, ad atti normativi o amministrativi una serie di aspetti che, pur presentando connessioni con il rapporto di lavoro, riguardano più direttamente l’organizzazione degli uffici e l’esercizio delle funzioni.

[197]  L’ARAN è un organo tecnico, disciplinato dall’art. 46 del D.Lgs. 165/2001, con funzioni di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale. Esercita, a livello nazionale, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alle negoziazioni dei contratti collettivi, all’assistenza sulla uniforme applicazione degli stessi.

[198]  Art. 40, co. 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001.

[199]  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[200]  D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.

[201]  Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

[202]  Così come sostituito dall'art. 16 della L. 870/1986.

[203]  Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[204]  Si ricorda che l’art. 1 della L. 1116 del 1962, con un’interpretazione autentica dell’ottavo comma dell’articolo 68 del D.P.R. 3 del 1957, ha stabilito che le spese di cura sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

[205]  Si tratta dei seguenti provvedimenti:

-        Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR n. 686/1957, che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;

-        legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;

-        legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;

-        decreti attuativi delle leggi citate.

[206]  Ai sensi del richiamato articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 165, l’organo di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è il collegio dei revisori dei conti; laddove tale organo non sia previsto, deputati al controllo sono i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, emanato in attuazione dell’articolo 11 della L. 59 D.L. 1997, e recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

[207]  Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[208]  Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000.

[209]  Il citato comma 91 prevede che gli oneri dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti economici del personale di amministrazioni non statali sono a carico dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di vincolo alle assunzioni nel pubblico impiego (commi da 93 a 106 della legge finanziaria 2005). Ai comitati di settore è assegnato il compito di quantificare le relative risorse e la quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi al "tetto" alla crescita delle retribuzioni stabilito per il personale dello Stato (comma 88 della legge finanziaria 2005).

[210]  Così come riformulato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), che ha peraltro introdotto i commi 204-bis e 204-ter nella legge n. 266/2005.

[211]  Si consideri che la nuova formulazione del comma 204 introdotta dal d.l. 223/2006 non sembra invece interessare, almeno sul piano letterale, gli enti del Servizio sanitario nazionale (considerati invece, ai fini dei vincoli per il contenimento della spesa, dal citato comma 198), in quanto essi non sono qualificabili "enti locali". Pertanto il controllo sul conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa da parte degli enti del SSN rimarrebbe affidato allo speciale Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica degli adempimenti in materia di spesa sanitaria (cfr. art. 1, comma 203, legge finanziaria 2006).

[212]  Gli obiettivi del "tavolo tecnico" sono:

a)       acquisire, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale di cui al citato comma 198;

b)       fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti obiettivi di contenimento della spesa. La verifica potrà essere effettuata a campione solamente per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

c)       verificare, sulla base dei predetti criteri e modalità operative, oltreché della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d)       elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per le Regioni e gli enti locali.

[213]  Il comma 1159 del testo in esame coincide con il testo dell’art. 18, comma 665 del testo approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. 1183).

[214]  Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196.

[215]  L. 28 ottobre 1999, n. 410, Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

[216]  D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[217]  Tale Comitato è previsto dal D.P.C.M. del 15 settembre 1992, come modificato dal D.P.C.M. del 10 gennaio 1993.

[218]  L. 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. In particolare, si fa riferimento alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9 della medesima legge.

[219]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Si consideri inoltre che la circolare del 15 luglio 2004, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica, ha fornite alcune indicazioni relative all’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative da parte delle pubbliche amministrazioni, specificamente per quanto concerne i presupposti e i limiti alla stipula dei contratti, gli aspetti relativi all'oggetto degli incarichi e agli elementi caratteristici del rapporto che lo differenziano rispetto al lavoro subordinato, il regime fiscale e previdenziale nonché l’autonomia contrattuale (cfr. amplius infra, la scheda relativa al comma 538).

[220]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007

[221]  Più precisamente, per quanto concerne le misure sanzionatorie da applicare agli enti locali che non rispettino gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per il 2006, il citato comma 150 della legge n. 266/2005, si richiama alla disciplina dettata dall’art. 1, commi 33, 34 e 35 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004).

      A sua volta il comma 33 della legge n. 311/2004 prevede che a decorrere dall’anno 2006, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno sono soggetti alle seguenti misure:

a)       divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.

b)       divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c)       divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.

[222]  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2006, n. 52. Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000.

[223]  Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente un nuovo Patto sulla salute (siglata il 05 ottobre 2006, n. 2648), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 novembre 2006, n. 256, S.O.

[224]  Si tratta delle misure previste dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[225]  Ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge delega n. 421 del 1992), e successive modificazioni.

[226]  articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge n. 266 del 2005.

[227]  Pubblicata nel S.O. n. 83 della Gazz. Uff. n. 105 del 7 maggio 2005.

[228]  Si ricorda che l’art. 12 del decreto-legge n. 4/2006, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 98, della richiamata legge n. 311 del 2004, relative all’anno 2005, possano essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei D.P.C.M. previsti.

[229]  Recante fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del2004.

[230]  “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

[231]  Il citato comma 91 prevede che gli oneri dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti economici del personale di amministrazioni non statali sono a carico dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di vincolo alle assunzioni nel pubblico impiego (commi da 93 a 106 della legge finanziaria 2005). Ai comitati di settore è assegnato il compito di quantificare le relative risorse e la quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi al "tetto" alla crescita delle retribuzioni stabilito per il personale dello Stato (comma 88 della legge finanziaria 2005).

[232]  L’ultima delibera del CIPE del 27 maggio 2005, n. 47/05, riguardante il Servizio sanitario nazionale 2005 - Ripartizione quota di parte corrente, assegna agli istituti zooprofilattici sperimentali 163.200.000 milioni di euro, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2005.

[233]  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

[234]  L'onere finanziario previsto dalla legge è pari a 51,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2001.

[235]  convertito dalla legge 22 ottobre 2001, n. 387.

[236]  convertito in legge, con modificazioni, dalla della legge 31 marzo 2005, n. 43.

[237]  L. 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

[238]  R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, successivamente abrogato dal dall'art. 385 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[239]  Si ricorda che il titolo di vice ministri può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 10, co. 2, come modificato dalla L. 26 marzo 2001, n. 81, Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo..

[240]  L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[241]  L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Il comma 55 del medesimo articolo, impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni.

[242]  L. 9 novembre 1999, n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

[243]  L’indennità pari a quella parlamentare spettante ai ministri per il 2006 (e che sconta quindi la riduzione del 10% disposta dalla legge finanziaria) è pari a € 11.269,21 (indennità mensile lorda, netta € 10.170,46). Si veda la circolare 30 gennaio 2007, n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[244]  L. 24 aprile 1980, n. 146, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

[245]  A.C. 1746, art. 64.

[246]  L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[247]  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[248]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[249]  D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[250]  Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145.

[251]  In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

[252]  Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

[253]  A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è stata estesa a tali dipendenti l’applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di lavoro subordinato nonché la restante disciplina relativa ai rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (art. 2, comma 2 del D.Lgs. 165/2001).

[254]  L’art. 9 del D.Lgs. stabilisce inoltre che I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

[255]  Restano invece riservate alla legge o comunque, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, ad atti normativi o amministrativi una serie di aspetti che, pur presentando connessioni con il rapporto di lavoro, riguardano più direttamente l’organizzazione degli uffici e l’esercizio delle funzioni.

[256]  L’ARAN è un organo tecnico, disciplinato dall’art. 46 del D.Lgs. 165/2001, con funzioni di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale. Esercita, a livello nazionale, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alle negoziazioni dei contratti collettivi, all’assistenza sulla uniforme applicazione degli stessi.

[257]  Art. 40, co. 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001.

[258]  D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, conv. con mod. dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[259]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[260]  D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381, Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[261]  Sito Internet: http://www.sspa.it.

[262]  Sito Internet: http://www.esteri.it/ita/2_13.asp#1.

[263]  Sito Internet: http://ssai.interno.it/index.htm.

[264]  Sito Internet: http://www.ssef.it/site.php?page=home.

[265]  Vedi anche l’art. 104 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. enti locali), nel quale è confluito il co. 79 dell’art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127, abrogato dal T.U.

[266]  Sito Internet: http://www.sspal.it.

[267]  In materia sono intervenuti il D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell’accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e il D.P.C.M. 11 febbraio 2005, n. 118, Regolamento recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

[268]  La durata del corso (prima fissata in quindici mesi) è stata modificata dall’art. 34, co. 25 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[269]  In attuazione della disposizione è stato adottato il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165.

[270]  D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

[271]  Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[272]  Quest’ultimo termine è stato introdotto dall’art. 4, co. 1-ter, del già citato D.L. 300/2006.

[273]  Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

[274]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[275]  Recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”, convertito con modificazione nella legge n. 51/06 del 23 Febbraio 2006 (GU n. 49 del 28 Febbraio 2006).

[276]  Il testo iniziale del comma in esame, prima della novella del decreto legge n. 273/2005, prevedeva espressamente la soppressione delle “analoghe disposizioni” contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, anche con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle forze armate.

[277]  La nota esplicita Sintesi illustrativa delle disposizioni concernenti il settore dell’istruzione. le disposizioni della legge finanziaria 2007 http://www.pubblica.istruzione.it/norma­tiva/2007/allegati/finanziaria07.pdf

[278]  Legge 18 dicembre 1997, n. 440.

[279]  Collegato ordinamentale alla manovra di finanza pubblica per il 1999, in materia di investimenti e occupazione.

[280]  D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

[281]  Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.

[282]  “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”.

[283]  “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”.

[284]  Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[285]  L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[286]  Riguardo alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, il comma 3 dell’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, a decorrere dal 2000, per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle p.a. connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisca preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni in precedenza richiamate compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.

Inoltre (comma 3-bis), a decorrere dal 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al citato comma 3 dell’art. 40 L. 449/1997 si applica alla generalità delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, deve prevedere criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

[287]  D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge del 4 giugno 2004, n. 143.

[288]  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[289]  L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1997).

[290]  L. 28 dicembre 2001,n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[291]  Legge finanziaria 2005.

[292]  Si ricorda che l’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare era stato introdotto dalla legge148/1990 (inizialmente a partire dalle classi terze); successivamente l'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 53/2003/ (cosiddetta “legge Moratti”)ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera; il successivo provvedimento di attuazione – D.Lgs. 59/2004 (recante norme generali relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo di istruzione) ha fatto riferimento alla lingua inglese (art. 5).

[293]  La misura avrebbe dovuto comportare - secondo la relazione governativa - un recupero sul posto comune di almeno 7.100 docenti (impegnati esclusivamente nella didattica della lingua straniera) per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

[294]  La relazione tecnica al ddl finanziaria (AC1746-bis) specifica che l’orario delle prime due classi verrà portato da 40 a 36 ore, con conseguente risparmio della spesa per i docenti.

[295]  Gli istituti professionali sono stati originariamente istituiti ai sensi dell’art. 9 del R.D.L. 21 settembre 1938 n. 2030 che autorizzava il Governo alla costituzione o alla trasformazione di scuole tecniche ad ordinamento speciale. Tali strutture, le cui caratteristiche (compresi orari e programmi) erano definite nei decreti istitutivi, sono finalizzate ad una formazione di carattere pratico in settori quali agricoltura, nautica, artigianato, commercio, turismo, industria alberghiera. I diplomi rilasciati a conclusione dei corsi (solitamente di durata triennale) hanno carattere di qualifica professionale; tuttavia in tale settore dell’istruzione sono state avviate numerose sperimentazioni, confermate dall’art. 191 comma 6 del D.Lgs. 297/1994, consistenti in un biennio post qualifica (facoltativo) che completa la formazione professionale e consente l’accesso all’università.

[296]  Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (nel prosieguo: “TU”). Si ricorda che il TU ha compiuto una complessa opera di sistemazione delle fonti (legislative ma anche, in alcuni casi, di natura originariamente regolamentare) che sono andate man mano disciplinando i vari tipi di istituti e scuole ivi menzionati.

[297]  D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il D.Lgs. è stato predisposto ai sensi degli art 1, 2 e7 della Legge 53/2003 (cosiddetta legge Moratti).

[298]  D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, in corso di conversione.

[299]  Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124 ) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti. In particolare è previsto che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria abbia luogo, per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti.

[300]  Con Decreto Ministeriale n. 82 del 7 ottobre 2004, sono stati istituiti presso le Accademie di Belle Arti, a decorrere dall’anno accademico 2004 - 2005, i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione di docenti per specifiche classi di concorso (7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A, 28 A); al superamento dell’esame finale, avente valore di esame di Stato, è rilasciato un diploma di secondo livello che abilita all’insegnamento per le predette classi di concorso ed è utile per l’inserimento nella suddetta graduatoria permanente. Con decreto Ministeriale 17 febbraio 2006 prot. n. 73/2006, nelle more della definizione della normativa in materia di formazione degli insegnanti (di cui all’articolo 5 della legge 53/03), detti corsi sono stati dichiarati equipollenti a quelli attivati presso le SSIS e presso i Conservatori. Si è disposta pertanto l’attribuzione di 30 punti ai titolari di diploma ai fini dell’inserimento nelle graduatorie.

[301]  Ai sensi del DM 13 aprile 1992 (poi integrato dal DM 24 settembre 1994) le scuole di didattica della musica hanno la durata di 4 anni. L’accesso, per titoli ed esami, è consentito unicamente a candidati in possesso di un diploma di Conservatorio, di un diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso un Conservatorio, ovvero a candidati ammessi al 9° anno di una scuola decennale del Conservatorio. La prova degli esami di diploma prevede, tra l’altro, l’accertamento delle capacità psico-pedagogiche-didattiche riferite all’insegnamento dell’educazione al suono e dell’educazione musicale nella scuola primaria e secondaria. Con nota Miur 12 novembre 2004, prot. 5289, sono state fornite istruzioni per le varie tipologie di corsi da avviare in attuazione dell’art. 2 del D.L. 97/2004.

[302]  Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).

[303]  D.L. 28 agosto 2000, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2000, n. 306 (art. 1, co. 6-ter).

[304]  Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tale articolo ha trasformato le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in graduatorie permanenti, da integrare periodicamente con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

[305]  L. 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[306]  D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge del 4 giugno 2004, n. 143.

[307]  I corsi speciali di durata annuale, per espressa indicazione del D.L., dovevano essere attivati limitatamente all’anno accademico 2004-2005 (e comunque non oltre l’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della formazione iniziale)previsto dall’art. 5 della legge 53/2003). Le categorie di docenti ammessi a frequentare tali corsi speciali (art. 2 del D.L. 97/2004) sono:

-       gli insegnanti di scuola secondaria forniti del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno ma non di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, purché titolari di un diploma di laurea o diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche idoneo per l’accesso a una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39;

-       gli insegnanti di scuola elementare e materna titolari di specializzazione per il sostegno, ma privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle scuole sopra citate;

-       gli insegnanti forniti del diploma di specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità utizzabile per l’accesso ad alcune classi di concorso (insegnante tecnico pratico, insegnante di arte applicata, ovvero cattedre per le quali non è richiesta la laurea);

-       gli insegnanti nella scuola materna e nella scuola elementare in possesso del diploma dell'istituto magistrale conseguito negli anni dal 1999 al 2002;

-       gli insegnanti di scuola materna ed elementare privi di specializzazione per il sostegno agli alunni ma in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegnamento (conseguite prima della legge 124 del 1999).

Il D.L. (art. 2, comma 2) ha inoltre previsto, per l’anno accademico 2004-2005, corsi abilitanti speciali di durata annuale presso le scuole di didattica della musica dei conservatori, riservati a docenti diplomati presso conservatori (o istituti musicali pareggiati) in servizio per almeno 360 giorni in cattedre relative a specifiche nelle classi di concorso.

Con riguardo ai corsi universitari speciali attivati presso le università, è stata recentemente svolta alla Camera l’interrogazione n. 3-00463 (on. Titti De Simone) che segnalava il mancato completamento dei medesimi in tempi utili per l’inserimento nelle prossime graduatorie permanenti (per gli anni scolastici 2007-2008); il ministro dell’università e ricerca ha assicurato in proposito l’espletamento dei corsi entro l’anno accademico 2006-2007 e preannunciato la possibilità di iscrizione con riserva nelle graduatorie citate (Assemblea, 6 dicembre 2006).

[308]  Alcune delle misure adottate in materia di valutazione dei titoli dei docenti trovano riscontro nella risoluzione n. 8-00005 (on De Simone ed altri) approvata dalla VII Commissione della Camera il 26 luglio 2006. In particolare la risoluzione impegnava il Governo ad incrementare il numero di immissioni in ruolo; predisporre un piano straordinario di assunzioni; rivedere- nella tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie (allegata alla legge 143/04)- il punteggio attribuito per l’insegnamento nelle scuole di montagna, e per la frequenza di master, corsi di perfezionamento e di specializzazione; delegificare la suddetta tabella di valutazione ed affidarne la definizione ad un atto amministrativo.

[309]  Si segnala che la recente sentenza costituzionale n. 11 del 2007 ha dichiarato illegittima la prevista attribuzione di un punteggio doppio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna ritenendo che il beneficio dovesse limitarsi alle scuole elementari pluriclasse.

[310]  I docenti in questione erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del DM 13 febbraio 1996 Nuova disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale. l’art 6 di quest’ultimo disponeva per il reclutamento dei docenti l’iscrizione in un elenco prioritario (aggiornabile ogni triennio) di docenti di educazione musicale a tempo indeterminato o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e di aspiranti a supplenze, purché titolari di diploma specifico per l'insegnamento dello strumento. A tal fine il DM recava un tabella di valutazione dei titoli.

[311]  T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[312]  Per quanto riguarda il criterio di valutazione dei titoli adottato in precedenza ed il contenzioso amministrativo determinatosi si rinvia alla sezione del dossier sulla normativa vigente.

[313]  L. 27 dicembre2002 n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[314]  D.L. 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268. L’art. 1, co. 1, del citato D.L. 212/2002 ha reso obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione (di cui all'articolo 473 del Testo unico in materia di istruzione - D.Lgs. 297/1994) per i docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali; lo stesso D.L. ha disposto contestualmente l’applicazione delle procedure di mobilità di cui all’art 33 del D.Lgs. 165/2001 in caso di mancata partecipazione ai corsi di riconversione; partecipazione con esito negativo; rifiuto dell’incarico di insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione.

[315]  Il citato decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’art. 1 co. 1 del citato D.L. 212/2002, computa in 7000 i docenti in esubero (dopo le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2002-2003).

[316]  Si ricorda che le risorse destinate alla formazione sono ripartite annualmente con direttiva ministeriale; il provvedimento ministeriale indica tra l’altro anche gli obiettivi formativi prioritari e tiene conto delle indicazioni, del Contratto collettivo nazionale. Da ultimo l’art. 61 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003 definisce i seguenti obiettivi formativi: sostegno ai processi di innovazione; miglioramento della qualità professionale; potenziamento dell’offerta formativa; supporto alla riqualificazione dei docenti; introduzione dell’auto aggiornamento.

[317]  D.Lgs. 30- luglio-1999 n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Gli art. 8 (ordinamento) e 9 (personale)disciplinano in generale le agenzie che svolgono le attività tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse sono sottoposte alla vigilanza dei ministri competenti ed al controllo della Corte dei conti. Gli statuti sono emanati con regolamenti (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400); mentre al personale si provvede prioritariamente mediante trasferimento dai ministeri o enti di pertinenza,in subordine con procedure di mobilità o altre forme di reclutamento.

[318]  Tale disposizione, secondo la relazione tecnica al ddl finanziaria (AC 1746-bis), consentirà il rientro in servizio di 310 unità di personale (163 docenti e 147 assistenti amministrativi) con conseguente risparmio della spese per supplenze.

[319]  Le funzioni svolte dagli enti soppressi possono così riassumersi: ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; formazione e aggiornamento del personale della scuola; attivazione di servizi di documentazione; collaborazione alla realizzazione delle politiche relative per l’’istruzione degli adulti ed l’ istruzione e formazione tecnica superiore; partecipazione alle iniziative internazionali e collaborazione con le regioni e gli enti locali.

[320]  Con DPCM 10 gennaio 2007 sono stati nominati tre commissari straordinari ai quali sono stati conferiti i poteri già spettanti agli organi dell’INDIRE e degli IRRE. I commissari saranno in carica fino al 30 giugno 2007 ovvero fino alla costituzione degli organi dell’agenzia.

[321]  D.P.R. 21 novembre2000 n. 415 Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258.

[322]  D.P.R. 06 marzo 2001, n. 190 Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[323]  D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

[324]  Legge 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria.

[325]  Legge 11-1-2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[326]  Si ricorda che la direttiva n. 649 del 25 agosto 2006 sull’attività dell’istituto ha integrato la precedente (6 marzo 2006); ed ha affidato tra l’altro a quest’ultimo la predisposizione della terza prova degli esami conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore.

[327]  Il Comitato (art. 6 del D.Lgs.)era composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

[328]  Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 165/2001(recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

[329]  A tale adempimento ha provveduto il DPCM10 gennaio 2007 con la nomina di tre commissari straordinari, in carica fino al 30 giugno 2007 ovvero fino all’insediamento di nuovi organi dell’istituto.

[330]  L’articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto in data 18 dicembre 2002, ha stabilito che il personale dell’Istituto va ricompreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

[331]  D.M. 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche».

[332]  Il termine per l’emanazione è stato introdotto dall’Art. 1 comma 6-sexies del Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse. Il comma citato ha novellato l’art. 1 comma 619 della legge finanziaria in commento introducendo in quest’ultimo il termine per l’emanazione del regolamento.

[333]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[334]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[335]  L’assegnazione degli incarichi di presidenza di durata annuale per le scuole di istruzione secondaria ed artistica, secondo la disciplina recata dall’art. 477 del D.Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), era effettuata sulla base due distinte graduatorie provinciali, riservate a docenti già inclusi nelle graduatorie di merito per concorso a preside o aventi requisiti per partecipare a questi ultimi.

[336]  L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[337]  Pubblicato sulla GU IV serie speciale, n. 100, del 20 dicembre 2002. Il Decreto è stato emanato a seguito dell’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 1500 posti disposta con D.P.R. 21 ottobre 2002.

[338]  Con OM. n. 39 del 1° aprile 2004 prot. n. 464, il ministero dell’istruzione università e ricerca ha disciplinato il conferimento degli incarichi di presidenza fino all’approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici, confermando, per quanto qui interessa, che i candidati ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso (triennalisti) hanno priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali.

[339]  Si ricorda inoltre che l’art. 8-bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, aveva esteso alle procedure concorsuali le riserve di posti a favore dei disabili (legge 68/1999); tale disposizione è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla sentenza costituzionale 190 /2006.

[340]  D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[341]  Gazzetta ufficiale, 4° serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006.

[342]  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[343]  Previa autorizzazione all’assunzione di 1500 dirigenti scolastici (DPR 3 luglio 2004).

[344]  Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse.

[345]  Tale anno scolastico non è invece menzionato nel comma 619.

[346]  La legge finanziaria 2002 (art. 22, L. 448/2001) ha previsto, tra l’altro, un’indizione a sé stante per il concorso riservato ai cosiddetti “triennalisti” (presidi incaricati per tre anni). Quest’ultimo è stato poi bandito con il Decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002 (emanato a seguito dell’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 1500 posti disposta con D.P.R. 21 ottobre 2002). Il medesimo art. 22 (comma 11) della legge finanziaria 2002 ha poi disposto che per l’assegnazione di incarichi di presidenza fossero utilizzate prioritariamente le graduatorie dei candidati cosiddetti ”triennalisti”, ammessi al corso concorso riservato per dirigente scolastico.

[347]  L’art. 3, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prescrive che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno preveda criteri, modalità e termini delle assunzioni da disporre tenendo conto delle peculiarità ed esigenze delle singole amministrazioni. La norma si applica a tutte amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale.

[348]  L. 5 agosto 1978 n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[349]  L. 17 ottobre 1967, n. 97, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

[350]  D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003

[351]  Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e della relativa disciplina legale. In particolare, l’articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

[352]  Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Il D.Lgs. ha definito nelle linee generali, Il secondo ciclo dell’istruzione costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, per il quale lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni.

[353]  D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, Promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, in corso di conversione.

[354]  Nelle more del decreto di attuazione della delega recata in proposito dalla legge 53/2003 (cosiddetta legge Moratti), l’accordo del 19 giugno 2003, sancito in sede di Conferenza unificata, ha previsto la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale; a tal fine era previsto lo stanziamento di 11,34 milioni di euro a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 (recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), nonché di 204,71 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 9, comma 5 del D.L. 148/1993. Successivamente, l’accordo del 15 gennaio 2004, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Infine, è stato siglato in data 28 ottobre 2004 un accordo per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi tra il MIUR, il Ministero del Lavoro, le Regioni e gli Enti locali ai fini della spendibilità dei titoli su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai percorsi formativi sperimentali avviati sulla base dell’Accordo del 19 giugno 2003.

[355]  Norme per l’edilizia scolastica.

[356]  Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[357]  Con riferimento a limiti di impegno precedentemente autorizzati si ricorda che:

-       con la legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) è stato autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 40 miliardi di lire a decorrere dal 2001;

-       con la legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stato autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 40 miliardi di lire a decorrere dal 2001;

-       con la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) è stato autorizzato il limite di impegno quindicennale di 30,987 milioni di euro a decorrere dal 2004.

[358]  Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[359]  L’art. 15 della L. 265/1999[359] fissava al 31 dicembre 2004 la data ultima per il completamento degli interventi da effettuare nelle scuole in base alle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. 626/1994), nonché per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi (L. 46/1990); tali interventi sarebbero stati realizzati sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

[360]  Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[361]  D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, Proroga di termini,. Convertito, con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

[362]  Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[363]  DPR 8 marzo-1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[364]  Più precisamente per l’esercizio 2001 dalla legge finanziaria per lo stesso anno (legge 388/2000), per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 dalla legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001), per gli esercizi 2005 e 2006, dalla legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004). e, da ultimo, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, dalla presente legge finanziaria.

[365]  In applicazione di tale norma è stato emanato il Decreto Ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, Regolamento recante approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.

[366]  L’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1999) prevede che il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi.

[367]  D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[368]  La Corte costituzionale, con sentenza n. 279 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità della previsione della consultazione dell’ANCI in luogo della Conferenza unificata Stato-Regioni.

[369]  Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[370]  Legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.

[371]  L. 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, articolo 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore).

[372]  La norma citata prevede l’eventuale costituzione – a livello provinciale e subprovinciale - di “Poli tecnico professionali”, comprensivi di: istituti tecnici; istituti professionali; strutture formative preposte alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni specificati dal Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; e istituti tecnici superiori, risultanti dalla trasformazione degli attuali Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ai sensi della presente norma della legge finanziaria 2007.

[373]  Ai sensi di quest’ultimo i percorsi:

-       hanno durata variabile dai due ai quattro semestri ed afferiscono ai seguenti settori: agricoltura; servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale; industria e artigianato (manifatture, i.c.t., edilizia); commercio, turismo e trasporti;servizi assicurativi e finanziari;

-       sono fondati su curricula riferiti a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

-       sono strutturati in moduli e unità autonomamente significative;

-       sono affidati a docenti provenienti per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

-       possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;

-       sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni.

[374]  Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali.

[375]  Nel bilancio per il 2007 (legge n. 298/2006), l’importo complessivo di 220 milioni di euro risulta iscritto, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nell’ambito della U.P.B. 2.1.5.6, ripartito in due appositi capitoli: cap. 1286 dotato di 30 milioni di euro (finalizzato specificamente al miglioramento delle attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica) e cap. 1287 dotato di 183 milioni di euro (Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell’istruzione). I restanti 7 milioni di euro sono allocati sull’u.p.b 2.1.5.3 - Fondi da ripartire per oneri di personale, cap. 1275 - in applicazione del comma 553 della presente legge finanziaria che prevede, a decorrere dall’anno 2007, l’utilizzo di tale importo, a valere sull’autorizzazione di spesa in commento, da destinare all'incentivazione della produttività dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

[376]  Articolo 3, commi 1 e 2, della legge finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2003 n. 350).

[377]  “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

[378]  Legge finanziaria 2001.

[379]  D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

[380]  D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[381]  L'ammontare del Fondo ordinario è determinato in tabella C della legge finanziaria e ripartito tra gli enti interessati con decreto ministeriale, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[382]  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro) L. 15-5-1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[383]  Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

[384]  Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[385]  Le risorse sono allocate nello stato di previsione del ministero dell’università e della ricerca all’ u.p.b. 3.1.2.6 Ricercatori università, enti e istituzioni di ricerca, capitolo 1714.

[386]  Le risorse sono allocate nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze all’ u.p.b. 4.1.5.4 Fondi da ripartire per oneri di personale, capitolo 3031.

[387]  In particolare, sono previste procedure finalizzate al conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il numero dei soggetti che possono conseguire tale idoneità è pari al fabbisogno delle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento; l’idoneità non comporta diritto all’accesso alla docenza. I giudizi idoneativi si svolgono presso le università, che sostengono anche gli oneri relativi alle commissioni di valutazione.

[388]  Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[389]  Le risorse sono allocate nello stato di previsione del ministero dell’università e della ricerca all’ u.p.b. 3.1.2.6 Ricercatori università, enti e istituzioni di ricerca, capitolo 1714.

[390]  D.L. 31 gennaio-2005 n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[391]  D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59)

[392]  Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento al termine di ciascun triennio. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

[393]  Secondo le indicazioni della relazione tecnica al disegno di legge iniziale (A.C. 1746-bis), l’effetto di riduzione dell’indebitamento netto per il 2007, che dovrebbe derivare dalle nuove regole del patto per regioni e province autonome, viene stimato nella relazione tecnica in 1.760 milioni di euro.

[394]  Per il contenimento della spesa sanitaria, che rappresenta la più importante voce di spesa per regioni e province autonome, sono previste regole specifiche, disciplinate dai commi 796-799 legge finanziaria in esame.

[395]  Riguardo al comma 659 in esame, la disposizione che specificava le modalità di calcolo del saldo – in modo analogo a quanto stabilito dal comma 665 con riguardo alla disciplina successiva alla sperimentazione, è stata soppressa in sede di esame presso la Commissione bilancio della Camera. La disposizione precisava, con riferimento alla competenza, che le spese finali fossero calcolate assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale. La cancellazione di questa disposizione (peraltro richiesta dalle regioni) consente che anche il calcolo delle spese in conto capitale sia fatto in termini di competenza per modo che le decisioni sugli investimenti per l’anno 2007 non siano influenzate dal livello dei pagamenti effettuati nell’anno 2006. Non risultano così penalizzate le regioni che nel 2006 hanno un alto livello di pagamenti relativi a investimenti effettuati negli anni precedenti.

[396]  Il meccanismo del patto di stabilità fu esteso – con una disciplina differenziata - alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dall’art. 1, comma 4, del D.L. 347/2001 (convertito con modificazioni dalla legge405/2001). Già in quel caso la disposizione prevedeva l’obbligo di concordare con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, senza, peraltro, fissare alcun termine per la stipula del menzionato accordo, né sanzioni in ipotesi di sua violazione. Solo successivamente, con la legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) è stato introdotto un esplicito termine (il 31 marzo di ciascun anno) entro il quale addivenire alla sottoscrizione del patto. Con la medesima disposizione di legge è stato stabilito anche che, fino al raggiungimento dell’accordo, i flussi di cassa verso tali enti siano determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per il triennio di riferimento.

[397]  La legge regionale n. 4/1997 reca disposizioni circa il riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l’istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Successivamente con la legge della 12 luglio 2001, n. 9 la regione Sardegna ha istituito le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, i cui organi sono stati eletti nelle elezioni amministrative del maggio 2005.

[398]  Si ricorda che la capacità di indebitamento delle regioni è fissata dalla normativa vigente nella misura del 25 per cento delle entrate del titolo primo del rispettivo bilancio. In sede di esame presso la Commissione bilancio della Camera, è stato soppressa dal disegno di legge iniziale (AC 1746-bis, art. 73, comma 9) la disposizione che limitava la capacità di indebitamento delle regioni e delle province autonome, riducendo dal 25 al 20 per cento delle entrate proprie di natura tributaria (Titolo primo dell’entrata) la quota massima annuale che le regioni e le province autonome possono iscrivere in bilancio per l’ammortamento dei mutui in essere (interessi da corrispondere e restituzione del capitale).

[399]  Per questa ipotesi di potere sostitutivo il primo comma di quell’articolo recita: 8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

      1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

[400]  Si osservi che l’ente è rappresentato dal medesimo soggetto in qualità di Presidente della Regione o provincia autonoma.

[401]  La imposta è istituita dalle regioni:

-       Campania a decorrere dal 1/1/04 (art. 3 L.R. 24-12-2003 n. 28, modificato da ultimo dall’art. 1 comma 3 della L.R. 11-08-2005, n. 15);

-       Molise a decorrere dal 1/1/05 (L.R. 31-12-2004 n. 38 e L.R. 28-12-2006 n. 42 che innalza la misura);

-       Liguria a decorrere dal 1/1/2006 (art. 7 e 8 L.R. 24-1-2006 n. 2).

      In tutte tre le regioni la misura dell'imposta è attualmente determinata in euro 0,02582 per litro di benzina (misura massima consentita dall’art. 1, comma 154 della L. 662/1996). Le regioni Piemonte e Puglia invece, pur avendo emanato la legge regionale istitutiva dell’imposta (Piemonte L.R. 31-8-1993 n. 47, articoli 2 e 3; Puglia - L.R. 17-2-1994 n. 9), non hanno finora emanato le disposizioni applicative a cui avevamo condizionato l’efficacia delle norme.

[402]  Il termine per la cessazione dei trasferimenti è stato spostato:

-       al 1° gennaio 2004 dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002, articolo 30, comma 4). La stessa disposizione esclude dalla soppressione i trasferimenti connessi all’esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporto pubblico locale;

-       al 1° gennaio 2005 dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (articolo 11-bis, come integrato legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47);

-       al 1° gennaio 2006 dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (articolo 4-bis, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80);

-       al 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 226 (articolo 34-quinquies aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).

[403]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007,

[404]  Il patto di stabilità per gli anni 1999 e 2000 prevedeva il contributo della finanza regionale e locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per quegli anni attraverso l’obiettivo primario di riduzione del disavanzo degli enti territoriali, per un importo complessivo pari ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo. L’obiettivo di riduzione del disavanzo era espresso in termini aggregati con riferimento all’intero comparto degli enti territoriali (regioni a statuto ordinario e province autonome, province e comuni) ed era calcolato come correzione dei saldi rispetto all’andamento tendenziale. Soltanto le successive circolari ministeriali determinarono il risparmio atteso da ciascuna componente del comparto e le modalità tecniche con le quali l’obiettivo si sarebbe tradotto in vincoli posti alla formazione del bilancio di ciascuno degli enti tenuti alla sua osservanza.

[405]  In base al principio della competenza economica, adottato dal sistema europeo dei conti (SEC95), i flussi sono registrati nel sistema dei conti allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. Il criterio della competenza economica non coincide dunque né con il criterio della competenza (giuridica) né con il criterio della cassa adottati nei bilanci a livello nazionale.

[406]  Si segnala che al fine di facilitare il calcolo del concorso alla manovra e la determinazione degli obiettivi programmatici di ciascun ente, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto opportuno predisporre un’applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per il 2007, 2008 e 2009 di ciascun ente soggetto al patto. Gli enti che desidereranno avvalersi di detta procedura, potranno collegarsi al sito web dedicato al Patto di stabilità interno “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”. L’applicazione calcolerà, evidenziandone le modalità, sia l’entità del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici di cassa e di competenza (per ulteriori dettagli si veda l’allegato B/07 alla circolare del Ministero dell’economia 22 febbraio 2007, n. 12).

[407]  La circolare n. 12/2007 precisa che per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti che, a partire dal 2007, sono soggetti per la prima volta al monitoraggio trimestrale dovranno accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza entro il 12 marzo 2007. Per gli altri enti locali, che erano già soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web (province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti), non sono invece previsti nuovi adempimenti.

[408]  Si ricorda che in base alla normativa precedente, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno erano soggetti alle seguenti misure:

a)       divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.

b)      divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

c)       divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti (con riferimento sia ad operazioni di emissione di titolo di debito, sia di mutuo, prestito o anticipazione).

A decorrere dal 2006, inoltre, era previsto che tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, fossero tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente (comma 35, legge n. 311/2004).

[409]  Per questa ipotesi di potere sostitutivo il primo comma di quell’articolo recita: 8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

[410]  L'addizionale comunale all’IRPEF è stata istituita dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998. L’aliquota dell’addizionale è distinta in due parti, la prima delle quali è rappresentata da un’aliquota di compartecipazione, fissata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in misura uguale per tutti i comuni, con corrispondente riduzione delle aliquote erariali di IRPEF. Tale aliquota, peraltro, non ha finora ricevuto attuazione.

La seconda parte consiste, invece, in un’ulteriore aliquota, facoltativa e variabile, in quanto la sua applicazione è rimessa a ciascun comune, che ne determina la misura nei limiti fissati dalla legge. In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998, l’ente locale poteva deliberare incrementi annui non superiori a 0,2 punti percentuali, e la misura dell’aliquota non poteva, in ogni caso, essere superiore allo 0,5%. La disciplina introdotta dai commi 142-144 della legge finanziaria in esame pone il limite massimo allo 0,8%.

[411]  L’articolo 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ha consentito alle province di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 1999, un’imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, destinata a sostituire l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (IET) e l'addizionale provinciale alla suddetta imposta (APIET).

Le tariffe, determinate con decreto ministeriale n. 435 del 1998, possono essere aumentate dalle province fino al 20%. L’IPT viene applicata in misura fissa (150,81 euro + eventuale maggiorazione provinciale) per gli atti di vendita soggetti ad IVA qualunque sia la potenza del veicolo e per gli atti di vendita relativi a veicoli con potenza inferiore a 53 Kilowatt. L’IPT viene, invece, applicata in misura proporzionale per gli atti di vendita non soggetti ad IVA (ad esempio compravendita fra privati) relativi a veicoli con potenza superiore a 53 Kilowatt (es. per autovetture e autoveicoli 3,51 euro per ogni Kw + eventuale maggiorazione provinciale).

[412]  Il comma 23 faceva riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[413]  Esclusione prevista dall’art. 34-ter delD.L. 4 luglio 2006, n. 223 (legge n. 248/2006).

[414]  La comunicazione deve essere inviata altresì all'Agenzia del territorio, che provvede alla verifica della congruità dei valori degli immobili acquisiti, segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.

[415]  Per l’anno 2006, tale elenco è stato pubblicato in G.U. del 29 luglio 2005.

[416]  Tale elenco, periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente, è stato da ultimo rivisto con la delibera della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2003.

[417]  Più precisamente, il citato articolo 24, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2002, disponeva, al comma 9, una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali correnti spettanti a comuni e province nel triennio 2002-2004, nell’ordine dell'1% nel 2002, del 2% nel 2003 e del 3% nel 2004, a valere sul complesso dei Fondi ordinario, perequativo e consolidato.

In base alla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2002, il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in complessivi 339,2 milioni di euro per il 2004, di cui 227 milioni di euro a valere sul Fondo ordinario, 68 sul Fondo consolidato e 44,1 milioni di euro sul Fondo perequativo.

[418]  A tal fine, le risorse che vengono considerate sono quelle costituite dai contributi ordinari (al netto della mobilità del personale, del rimborso per i minori introiti derivanti dall’imposta sulle insegne d’esercizio e del contributo per la fusione dei comuni), consolidati e perequativi attribuiti nel 2003, maggiorati, per i comuni, dal gettito dell’I.C.I. parametrato all’aliquota del 4 per mille (a suo tempo detratto dai trasferimenti) e dei maggiori introiti derivanti dall’addizionale energetica.

[419]  La voce esposta nell’allegato 1 si riferisce all’articolo 64 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), che prevedeva, a decorrere dal 2001, che il minor gettito ICI derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D fosse compensato con un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali.    A partire dall’anno 2001, il Fondo ordinario per gli enti locali è stato pertanto incrementato di 12,9 milioni di euro.

      Successivamente, si è provveduto ad integrare tale importo attraverso l’Allegato 1 “Eccedenze di spesa” della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) di 97,9 milioni di euro per il 2004 (riferito per 71,1 milioni di euro al triennio 2001-2003 e per 26,1 milioni di euro al 2004) e di 26,1 milioni di euro a decorrere dal 2005. A tale finanziamento si è aggiunta una ulteriore integrazione disposta dall’Allegato 1 “Eccedenze di spesa” della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) di 377,8 milioni di euro per il 2006 (di cui 286,9 riferito agli anni 2005 e precedenti e 90,9 relativi al 2006) e di 90,9 milioni a decorrere dal 2007.

      L’importo di 248,6 milioni di euro per il 2007 e di 44,4 milioni a decorrere dal 2008, autorizzato dall’Allegato 1 della legge finanziaria per il 2007 in esame si aggiunge, pertanto, all’integrazione già disposta dalle precedenti leggi finanziarie, per compensare i minori introiti dell’ICI.

[420]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[421]  La compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, per i comuni, dall’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002) ed estesa all’anno 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale all’IRPEF, di cui al decreto legislativo n. 360/1998. L’aliquota di compartecipazione, inizialmente fissata al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente, è stata aumentata al 6,5% per l’anno 2003 dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). La medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni.

[422]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007

[423]  Il suddetto decreto non si applica agli enti locali per i quali sia prevista una differente disciplina. In particolare, il comma 3 ne esclude espressamente l’applicazione nei confronti degli enti locali cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, e all’art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che subordinano i pagamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti locali al raggiungimento di determinati limiti di giacenza delle disponibilità liquide nei conti di tesoreria degli enti medesimi.

      Nei confronti di tali enti, infatti, l’art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 ha abrogato espressamente le norme che stabiliscono scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato: tali enti ricevono l’accreditamento dei contributi erariali non più attraverso rate a scadenza fissa ma soltanto dopo che sia stato accertato che le loro disponibilità liquide sulle contabilità speciali di tesoreria sono scese al di sotto del limite stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

      Fino al 31 dicembre 2000, la citata disposizione – secondo quanto in essa espressamente previsto – si è applicata alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. A partire dal 2001, l’applicazione è stata estesa dall’articolo 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000 a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

[424]  Ai sensi dell’articolo 189 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.

      Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata. Alla chiusura dell’esercizio costituiscono residui attivi anche le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

[425]  La Commissione, istituita ai sensi dell’articolo 155 del T.U., costituisce organo consultivo del Ministero dell’interno in materia di enti dissestati e strutturalmente deficitari per quanto concerne le dotazioni organiche, i provvedimenti di assunzione di personale e le procedure di risanamento dello stato di dissesto.

La composizione e le competenze della Commissione sono disciplinate dal D.P.R. 13 settembre 1999, n. 420, successivamente modificato dal D.P.R. 18 agosto 2000, n. 273.

[426]  I decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 59/1997 sono i seguenti: D.Lgs. 143/1997 in materia di agricoltura; D.Lgs. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale, D.Lgs. 469/1997 in materia di mercato del lavoro e 112/1998 di conferimento generale di funzioni e compiti amministrativi a regioni ed enti locali.

[427]  Sono complessivamente 50 comuni, il cui territorio è compreso in 5 province (Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno).

[428]  In particolare, l’articolo 141, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che i consigli comunali e provinciali siano sciolti:

a)       quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b)      quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1)       impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2)       dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3)       cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4)       riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c)       quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis)nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei 1.000 abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro 18 mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (lettera aggiunta dal comma 7 dell’articolo 32 del D.L. n. 269/2003, conv. dalla legge n. 326/2003).

[429]  Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.

[430]  “Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili”.

[431]  Per il 2005 i coefficienti sono fissati dal decreto 22 febbraio 2005.

[432]Sull’attività svolta dalla commissioni per la gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamento di tipo mafioso, si veda la relazione annuale che il ministro dell’interno presenta alle Camere ai sensi dell’art. 146, co. 2, del T.U.E.L.. L’ultima relazione, riferita all’anno 2004, è stata trasmessa il 5 maggio 2006, Doc. LXXXVIII, n. 1.

[433]  Legge 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[434]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[435]  Decreto del ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

[436]  Il D.M. è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Il vigente regolamento è stato approvato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

[437]  Oltre all’assenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, i criteri sono i seguenti:

a)   equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b)   articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;

c)   articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d)   definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e)   determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f)    previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

[438]  D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con mod. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[439]  Qualche anticipazione può leggersi nella sentenza 36/2004.

[440]  L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

[441]  L. 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[442]  In base alla normativa richiamata, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti del Patto, le regioni, le province autonome, le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa. Ulteriori adempimenti sono previsti per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali sono tenuti a predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto, coerente con l’obiettivo annuale. Al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario.

[443]  In tal senso si esprime anche la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. FL 05/2007 dell’8 marzo 2007 (par. 6).

[444]  L. 5 luglio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

[445]  R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578. Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

[446]  Si tratta di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale (articolo 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000).

[447]  Queste disposizioni si applicano, inoltre, ai consorzi ai quali partecipano enti locali, e alle aziende e organismi i cui rendiconti devono essere allegati al bilancio di previsione dell’ente locale, quali le aziende speciali e le istituzioni. Sono invece escluse dall’applicazione di questa disciplina le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, in quanto la loro gestione economica e finanziaria è regolata dalle norme di diritto privato.

[448]  Per le regioni e le province autonome, per gli enti ed organismi da esse dipendenti, nonché per gli enti locali e gli altri enti ed organismi individuati nel comma 16 che hanno sede nel territorio delle regioni e delle province autonome le disposizioni in esame trovano applicazione sulla base delle esigenze di tutela dell’unità economica della Repubblica e in quanto espressione di princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica.

[449]  L’individuazione si fonda sulle regole di contabilità nazionale fissate dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità (SEC 95), in rapporto alle quali vengono determinati i valori di deficit e di debito pubblico rilevanti ai fini delle disposizioni sui disavanzi eccessivi previste nel Trattato CE e nel Patto di stabilità e crescita.

[450]  A tal fine vengono indicate due caratteristiche atte a individuare le operazioni in esame:

1)   operazioni finalizzate a superare una momentanea carenza di liquidità; in tal caso l’elemento qualificante pare doversi individuare nella brevità del termine entro cui saranno restituite le risorse acquisite con l’operazione di finanziamento;

2)   operazioni che permettono di effettuare spese per le quali è in ogni caso prevista in bilancio un’adeguata copertura finanziaria. Il profilo decisivo qui pare essere dato dalla certezza di risorse stanziate in bilancio o comunque affluenti al bilancio dell’ente e destinate a far fronte alla spesa per la quale viene assunto il finanziamento. Quest’ultimo, pertanto, si configura come una mera anticipazione.