Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Schede di lettura (articolo 1, commi 1-403) Tomo I | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 56 Progressivo: 10 | ||
Data: | 13/03/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria 2007
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Schede di lettura
(articolo 1, commi 1-403)
n. 56/10
Tomo I
13 marzo 2007
Il presente dossier si compone dei seguenti tomi:
§ Tomo I: articolo 1, commi 1-403;
§ Tomo II: articolo 1, commi 404-741;
§ Tomo III: articolo 1, commi 742-1046;
§ Tomo IV: articolo 1, commi 1047-1364.
Le schede sono aggiornate con riferimento alle modifiche del testo e alle misure attuative intervenute entro la data del 28 febbraio 2007.
Si ricorda inoltre che è stato predisposto un dossier recante una sintesi del contenuto della legge finanziaria (n. 56/9), che dà conto delle modifiche intervenute nel corso dell’esame parlamentare.
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ID0007s1.doc
INDICE
Tomo I
Schede di lettura (articolo 1, commi 1-403)
§ Articolo 1, commi 1-3 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
§ Articolo 1, commi 4-5 (Destinazione delle eventuali maggiori entrate tributarie)
§ Articolo 1, commi 6-10 (Imposta sui redditi delle persone fisiche)
§ Articolo 1, comma 11 (Assegni per il nucleo familiare)
§ Articolo 1, commi 28-29 (Condizioni per la deducibilità o detraibilità di spese sanitarie)
§ Articolo 1, commi 30-31 (Compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA)
§ Articolo 1, comma 32 (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)
§ Articolo 1, commi 33-34 (Sanzioni amministrative per violazioni in materia di assistenza fiscale)
§ Articolo 1, comma 35 (IVA su lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse)
§ Articolo 1, commi 38-42 (Compensi per attività sanitarie)
§ Articolo 1, comma 43 (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore)
§ Articolo 1, commi 44-45 (Estensione della tassazione inversa ai fini IVA)
§ Articolo 1, comma 46 (Obbligo di richiesta della registrazione da parte degli agenti immobiliari)
§ Articolo 1, comma 47 (Esercizio abusivo dell’attività di mediatore)
§ Articolo 1, commi 48-49 (Adempimenti fiscali connessi alla cessione di immobili)
§ Articolo 1, commi 50-51 (Contrasto del giuoco irregolare e illegale)
§ Articolo 1, comma 52(Realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani)
§ Articolo 1, commi 53-55 (Trasmissione di dati doganali e fiscali alle regioni e agli enti locali)
§ Articolo 1, comma 62 (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)
§ Articolo 1, comma 63 (Assegno al coniuge separato o divorziato)
§ Articolo 1, comma 64 (Comunicazione del rimborso di spese sanitarie)
§ Articolo 1, commi 65-66 (Operazioni elusive intercorse tra società controllate o collegate)
§ Articolo 1, comma 67 (Modelli per la presentazione telematica delle dichiarazioni)
§ Articolo 1, comma 68 (Autenticazione degli atti di alienazione di beni mobili registrati)
§ Articolo 1, comma 69 (Riscossione dei compensi per l’esercizio di arti e professioni)
§ Articolo 1, commi 70-73 (Disposizioni per il recupero della base imponibile IRES)
§ Articolo 1, commi 74-76 (Disciplina fiscale dei trust)
§ Articolo 1, commi 77-79 (Imposta sulle successioni e sulle donazioni)
§ Articolo 1, comma 80 (Modalità di pagamento dell’imposta di bollo)
§ Articolo 1, commi 81-84 e 99 (Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento)
§ Articolo 1, comma 86 (Sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento)
§ Articolo 1, commi 87-88 (Istituzione di un concorso pronostici su base ippica e di scommesse varie)
§ Articolo 1, comma 89(Disposizioni in materia di giuoco del lotto)
§ Articolo 1, comma 92 (Proventi dell’aggiudicazione dei punti di vendita dei giuochi)
§ Articolo 1, comma 93 (Inclusione di alcuni tipi di giuochi di carte tra i giuochi di abilità)
§ Articolo 1, commi 94-95 (Assegnazione delle rivendite di generi di monopolio)
§ Articolo 1, commi 96-97 (Depositi fiscali di tabacchi)
§ Articolo 1, comma 98 (Riammissione nei ruoli del personale trasferito all’Ente tabacchi italiani)
§ Articolo 1, comma 100 (Accise sui tabacchi lavorati)
§ Articolo 1, commi 101-105 (Versamento dell’imposta comunale sugli immobili)
§ Articolo 1, commi 109-118 (Nuove disposizioni in materia di società di comodo)
§ Articolo 1, commi 126-133(Regime fiscale della SIIQ)
§ Articolo 1, commi 134-136(Regime fiscale dei partecipanti alle SIIQ)
§ Articolo 1, commi 137-140(Conferimenti in SIIQ)
§ Articolo 1, comma 141(Disposizioni finali per le SIIQ)
§ Articolo 1, commi 145-151 (Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)
§ Articolo 1, commi 152-154 e 156 (Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)
§ Articolo 1, comma 155 (Differimento della data di rientro dei debiti contratti dagli enti locali)
§ Articolo 1, commi 158-175 (Semplificazione e manutenzione della base imponibile)
§ Articolo 1, commi 176-178 (Installazioni pubblicitarie ed affissioni abusive)
§ Articolo 1, commi 179-182 (Poteri di accertamento e contestazione immediata)
§ Articolo 1, commi 183 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
§ Articolo 1, comma 184 (Proroga della disciplina transitoria per le discariche di rifiuti)
§ Articolo 1, commi 185-187 (Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali)
§ Articolo 1, comma 188 (Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS per esibizioni in spettacoli)
§ Articolo 1, commi 189-193 (Compartecipazione comunale all'IRPEF)
§ Articolo 1, comma 194 (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
§ Articolo 1, commi 201-219 (Disposizioni in materia di immobili)
§ Articolo 1, comma 220 (Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)
§ Articolo 1, comma 221 (Finalizzazione di somme ricavate da beni confiscati)
§ Articolo 1, commi 222-223 (Contributo di solidarietà)
§ Articolo 1, commi 250-261(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici)
§ Articolo 1, commi 262-264 (Valorizzazione del patrimonio pubblico)
§ Articolo 1, commi 271-279 (Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate)
§ Articolo 1, commi 280-284 (Incentivi fiscali alla ricerca)
§ Articolo 1, commi 287-288 (Agevolazioni fiscali per le imprese di produzione musicale)
§ Articolo 1, commi 289-290 (Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari)
§ Articolo 1, comma 291 (Contribuenti minimi in franchigia)
§ Articolo 1, comma 294 (Agenti della riscossione)
§ Articolo 1, comma 295 (Imposta di bollo per le agenzie fiscali)
§ Articolo 1, commi 296-297(Agevolazioni fiscali ai docenti per l’acquisto di un personal computer)
§ Articolo 1, comma 298 (Contributi per l’acquisto di personal computer)
§ Articolo 1, comma 300 (Aliquota IVA sui contratti di scrittura per spettacoli)
§ Articolo 1, comma 306 (Agevolazioni fiscali per edilizia convenzionata)
§ Articolo 1, comma 307 (Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati)
§ Articolo 1, comma 308 (Rimborsi IVA)
§ Articolo 1, comma 309 (Poteri di accertamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale)
§ Articolo 1, comma 310 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari)
§ Articolo 1, comma 318 (Agevolazione per titolari di diritti di sfruttamento opere di ingegno)
§ Articolo 1, comma 320(Imposte sui premi delle assicurazioni di veicoli e natanti)
§ Articolo 1, commi 321-322 (Tasse automobilistiche)
§ Articolo 1, comma 324 (Disciplina transitoria sulla tassazione dei veicoli aziendali)
§ Articolo 1, comma 325 (Territorialità dell’IVA su alcune prestazioni di intermediazione)
§ Articolo 1, comma 326 (Disposizioni sulle società di comodo)
§ Articolo 1, commi 327-328 (Trasmissione telematica dei corrispettivi)
§ Articolo 1, comma 329 Determinazione dell’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione)
§ Articolo 1, commi 330-331(IVA applicabile su locazioni e cessioni immobiliari)
§ Articolo 1, comma 333(Compensi per l’attività di assistenza fiscale svolta da professionisti)
§ Articolo 1, comma 337 (Sanatoria elenco dei fornitori)
§ Articolo 1, comma 338 (Proroga del regime di esenzione fiscale per gli atti di riordino delle IPAB)
§ Articolo 1, comma 339 (Aggiornamento delle banche dati catastali con i dati dell’AGEA)
§ Articolo 1, commi 340-343 (Misure a sostegno delle zone franche urbane)
§ Articolo 1, commi 344-349(Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici)
§ Articolo 1, comma 350 (Installazione di pannelli fotovoltaici)
§ Articolo 1, comma 353(Contributi per apparecchi domestici)
§ Articolo 1, commi 357 e 361(Agevolazioni fiscali per la diffusione del digitale terrestre)
§ Articolo 1, commi 358-360(Contributi per motori industriali ad alta efficienza)
§ Articolo 1, comma 366 (Destinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione idrocarburi)
§ Articolo 1, commi 367-379 (Biocarburanti)
§ Articolo 1, commi 380-381 (Esenzione da accisa per gli olî vegetali impiegati nel settore agricolo)
§ Articolo 1, commi 382-383 (Certificati verdi)
§ Articolo 1, comma 384(Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica)
§ Articolo 1, commi 385-386 (Riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali)
§ Articolo 1, commi 387-388 (Proroga agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)
§ Articolo 1, comma 390 (Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca)
§ Articolo 1, commi 394-395 (Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici)
§ Articolo 1, comma 400 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido)
§ Articolo 1, commi 401-403 (Deducibilità delle spese per telefonia)
Tavola
di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato
dal Governo (A.C. 1746-bis), il testo
nelle varie fasi dell’iter e
il testo della legge n. 296/2006
Titolo |
AC 1746-bis |
AC 1746-bis-A |
A.S. 1183 |
L. n. 296/2006 |
Titolo I |
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
1-5 |
Titolo II |
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
2 |
2 |
Soppresso |
|
Capo II |
|
|
|
|
IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni |
3, 1-4 |
3, co. 1-4 |
2, co. 1-5 |
6-10 |
Rideterminazione degli assegni per il nucleo familiare |
|
|
2, co. 6 |
11 |
Anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della disciplina delle forme pensionistiche complementari |
|
|
2, co. 7 |
|
Assegnazione di quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione alle regioni a statuto ordinario |
|
|
2, co. 8 |
12 |
Assegni per il nucleo familiare |
4 |
4 |
Soppresso |
|
Capo III |
|
|
|
|
Disposizioni in materia di accertamento e contrasto dell’evasione - Studi di settore |
5, co. 1-15 |
5, co. 1-15 |
3, co. 1-15 |
13-27 |
Certificazione dell’acquisto di medicinali |
5, co. 16 |
5, co. 16 |
3, co. 16-17 |
28-29 |
Trasmissione telematica ai fini della compensazione IVA |
|
|
3, co. 18-19 |
30-31 |
Destinazione di parte delle maggiori entrate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica |
|
|
3, co. 20 |
co. 32 |
Sanzioni ai CAAF |
|
|
|
33-34 |
Contrasto dell’evasione nell’applicazione di agevolazioni fiscali |
5, co. 17-19 |
5, co. 17-19 |
3, co. 21-23 |
35-37 |
Contrasto dell'evasione – Compensi per attività sanitarie |
5, co. 20-24 |
5, co. 20-24 |
3, co. 24-28 |
38-42 |
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore |
5, co. 25 |
5, co. 25 |
3, co. 29 |
43 |
Contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale - Disposizioni in materia di IVA |
5, co. 26-27 |
5, co. 26-27 |
3, co. 30-31 |
44-45 |
Obbligo di richiesta della registrazione da parte degli agenti immobiliari |
5, co. 28 |
5, co. 28 |
3, co. 32 |
46 |
Esercizio abusivo dell’attività di mediazione |
|
|
|
47 |
Adempimenti fiscali connessi alla cessione di immobili |
|
|
3, co. 33-34 |
48-49 |
Contrasto del giuoco irregolare e illegale |
5, co. 29-30 |
5, co. 29-30 |
3, co. 35-36 |
50-51 |
Informazione ai giovani vizio del gioco |
|
|
|
co. 52 |
Trasmissione di dati doganali e fiscali alle regioni e agli enti locali |
5, co. 31-33 |
5, co. 31-33 |
3, co. 37-39 |
53-55 |
Istituzione del Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria |
|
|
3, co. 40-43 |
56-60 |
Contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici |
5, co. 34 |
5, co. 34 |
3, co. 44 |
61 |
Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni |
5, co. 35 |
5, co. 35 |
3, co. 45 |
62 |
Assegno al coniuge separato |
5, co. 36 |
5, co. 36 |
3, co. 46 |
63 |
Comunicazioni sul rimborso delle spese sanitarie |
5, co. 37 |
5, co. 37 |
5, co. 47 |
64 |
Disposizioni antielusive per il pagamento di penali tra società collegate e controllate con sede in territori a regime fiscale privilegiato |
|
|
|
65-66 |
Trasmissione dichiarazioni |
|
|
|
67 |
Passaggi di proprietà auto |
|
|
|
68 |
Compensi per l’esercizio di arti e professioni |
|
|
4 |
69 |
Capo IV |
|
|
|
|
Disposizioni di recupero della base imponibile IRES |
6, co. 1-4 |
6, co. 1-4 |
5, co. 1-4 |
70-73 |
Disciplina fiscale dei trust |
|
|
|
74-76 |
Imposte sulle successioni e donazioni |
|
|
|
77-79 |
Modalità di pagamento dell’imposta di bollo |
6, co. 5 |
6, co. 5 |
5, co. 5 |
80 |
Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento |
6, co. 6-10 |
6, co. 6-10 |
5, co. 6-9 e 13 |
81-84 e 99 |
Apparecchi da giuoco |
|
|
|
85 |
Sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento |
|
|
|
86 |
Istituzione di un concorso pronostici su base ippica e di scommesse varie |
|
|
|
87-88 |
Innovazioni al giuoco del lotto |
|
|
|
89 |
Affidamento in concessione dei giuochi a totalizzatore |
|
|
|
90 |
Proroga concessione Enalotto |
|
|
|
91 |
Proventi assegnazione dei nuovi punti vendita giochi |
|
|
|
92 |
Giochi di carte |
|
|
|
93 |
Assegnazioni di rivendite di generi di monopolio |
|
|
5, co. 10-11 |
94-95 |
Depositi fiscali tabacchi di lavorati |
|
|
|
96-97 |
Proroga della riammissione nei ruoli del personale trasferito all’Ente Tabacchi Italiano (ETI Spa) |
|
|
5, co. 12 |
98 |
Accise sui tabacchi lavorati |
6, co. 11 |
6, co. 11 |
5, co. 14 |
100 |
Versamento dell’imposta comunale sugli immobili |
6, co. 12-13 e 20 |
6, co. 12-13 e 20 |
5, co. 15-19 |
101-105 |
Liquidazione e versamento ICI da parte del sostituto di imposta per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale |
6, co. 14-19 |
6, co. 14-19 |
Soppressi |
|
Comunicazione di dati sugli immobili in tema di smaltimento dei rifiuti urbani |
|
|
5, co. 20-22 |
106-108 |
Società di comodo e imposta sostitutiva per la liquidazione delle imprese e imposte indirette sulle assegnazioni ai soci |
|
|
|
109-118 |
Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) |
|
|
|
119-141 |
Capo V |
|
|
|
|
Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF |
7 |
7 |
6 |
142-144 |
Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche |
8 |
8 |
7 |
145-151 |
Contributo comunale di ingresso e di soggiorno |
9 |
9 |
Soppresso |
|
Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali |
10, co. 1-2 |
10, co. 1-2 |
8, co. 1-3 e 5 |
152-154 e 156 |
Rinegoziazione dei mutui degli enti locali |
|
|
8, co. 4 |
155 |
Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri degli enti locali in materia di pubbliche affissioni |
|
|
9 |
157 |
Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile |
11, co. 1-18 |
11, co. 1-18 |
10, co. 1-18 |
158-175 |
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari |
11, co. 19-20 |
11, co. 19-20 |
Soppressi |
|
Istallazioni pubblicitarie e affissioni abusive |
11, co. 21-23 |
11, co. 21-23 |
10, co. 19-21 |
176-178 |
Poteri di accertamento e contestazione immediata |
11, co. 24-27 |
11, co. 24-27 |
10, co. 22-25 |
179-182 |
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani |
11, co. 28-29 |
11, co. 28-29 |
10, co. 26-27 |
183-184 |
Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali |
|
|
11 |
185-187 |
Esenzione contributi ENPALS per esibizioni folcloristiche |
|
|
|
188 |
Compartecipazione comunale all’IRPEF |
12 |
12 |
12 |
189-193 |
Modifiche al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 |
13 |
13 |
13 |
194 |
Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali |
14 |
14 |
14 |
195-200 |
Capo VI |
|
|
|
|
Disposizioni in materia di immobili |
15 |
15 |
15 |
201-219 |
Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione |
|
|
16 |
220-221 |
Contributo di solidarietà |
|
|
17 |
222-223 |
Incentivi per la rottamazione di veicoli ed agevolazioni per l’efficienza energetica di veicoli |
|
|
|
224-241 |
Operazioni di aggregazione aziendale |
|
|
|
242-249 |
Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici |
16, co. 1-15 |
16, co. 1-9, 15 |
18, co. 1-12 |
250-261 |
Valorizzazione del patrimonio pubblico |
17 |
17 |
18, co. 13-15 |
262-264 |
Prelazione enti locali su immobili delle Ferrovie spa collocati in aree con vincolo paesaggistico |
|
|
|
265 |
Capo VII |
|
|
|
|
Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate |
18 |
18 |
18, co. 16-20 |
266-270 |
Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate |
19 |
19 |
18, co. 21-29 |
271-279 |
Incentivi fiscali alla ricerca |
20, co. 1-5 |
20, co. 1-5 |
18, co. 30-34 |
280-284 |
Bandi di gara per nuove agenzie dell’AAMS e destinazione dei relativi fondi |
|
|
|
285-286 |
Agevolazioni fiscali per le imprese di produzione musicale |
20, co. 6-7 |
20, co. 6-7 |
18, co. 35-36 |
287-288 |
Credito di imposta imprese agricole e agroalimentari |
|
|
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289-290 |
IVA: versamento rata per contribuenti minimi in franchigia |
|
|
|
291 |
Disciplina transitoria imposte indirette locazioni di immobili per imprese (D.L. n. 223/2006) |
|
|
|
292 |
Emanazione regolamenti delegificati sui CAAF |
|
|
|
293 |
Agenti della riscossione |
|
|
|
294 |
Imposta di bollo per le agenzie fiscali |
|
|
|
295 |
Agevolazioni fiscali ai docenti per l’acquisto di personal computer |
20, co. 8-9 |
20, co. 8-9 |
18, co. 37-38 |
296-297 |
Costituzione di un fondo per contributi ai co.co.co. per l’acquisto di personal computer |
|
|
|
298 |
Disciplina fiscale dei compensi ai direttori artistici da parte di cori e bande musicali dilettantistiche |
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299 |
Aliquota IVA sui contratti di scrittura degli spettacoli |
|
|
|
300 |
Sanzione amministrativa per omessa indicazione di spese per operazioni con imprese domiciliate in paesi a regime fiscale privilegiato |
|
|
|
301-303 |
Disposizioni agevolative in materia di IVA e imposta sulla pubblicità |
20, co. 10-13 |
20, co. 10-13 |
18, co. 39, 41-43 |
304-305 e 311-312 |
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili |
|
|
18, co. 40 |
|
Agevolazioni fiscali per trasferimenti per edilizia residenziale convenzionata |
|
|
|
306 |
Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati a fini fiscali |
|
|
|
307 |
Rimborsi IVA |
|
|
|
308 |
Obbligo di indicare il corrispettivo pattuito negli atti di trasferimento immobiliare |
|
|
|
309 |
Inapplicabilità dell’Imposta sostitutiva sulle plusvalenze per la cessione di terreni edificatori |
|
|
|
310 |
Imposte relative a fondi pensione, fondi d’investimento ed emittenti residenti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo |
20, co. 14-18 |
20, co. 14-18 |
18, co. 44-48 |
313-317 |
Agevolazione per titolari diritti di sfruttamento opere di ingegno |
20, co. 19 |
20, co. 19 |
18, co. 49 |
318 |
Detraibilità delle spese sportive dei minori e dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede |
20, co. 20 |
20, co. 20 |
18, co. 50 |
319 |
Imposta sui premi delle assicurazioni di veicoli e natanti |
20, co. 21 |
20, co. 21 |
18, co. 51 |
320 |
Tasse automobilistiche |
20, co. 22-23 |
20, co. 22-23 |
18, co. 52-53 |
321-322 |
Deducibilità spese per mezzi di trasporto per imprenditori e professionisti |
|
|
|
323-324 |
Territorialità ai fini IVA delle prestazioni di intermediazione |
|
|
|
325 |
Valore dei beni sociali delle società di comodo |
|
|
|
326 |
Trasmissione telematica dei corrispettivi |
|
|
18, co. 54 |
327-328 |
Determinazione dell’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione |
|
|
18, co. 55 |
329 |
IVA applicabile su locazioni e cessioni immobiliari |
|
|
18, co. 56-57 |
330-331 |
Esenzione IVA per i servizi resi a favore di società di riscossione di tributi |
|
|
18, co. 58 |
332 |
Compensi per l’attività di assistenza fiscale svolta da professionisti |
|
|
18, co. 59 |
333 |
Deducibilità dei costi di ammortamento degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale |
|
|
18, co. 60-61 |
334-335 |
Trattamento fiscale borse di studio per cittadini stranieri |
|
|
|
336 |
Elenchi clienti e fornitori IVA (comunicazione codice fiscale) |
|
|
|
337 |
Proroga esenzione fiscale riordino IPAB |
|
|
|
338 |
Aggiornamento banche dati catastali con dati dell’AGEA |
|
|
|
339 |
Misure a sostegno delle zone franche urbane |
21 |
21 |
18, co. 62-65 |
340-343 |
Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici |
22 |
22 |
18, co. 66-71 |
344-349 |
Istallazione di pannelli fotovoltaici |
|
|
18, co. 72 |
350 |
Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica |
23 |
23 |
18, co. 73-74 |
351-352 |
Contributi per apparecchi domestici |
24, co. 1 |
24, co. 1 |
18, co. 75 |
353 |
Contributi per apparecchi illuminanti ad alta efficienza energetica nel settore commerciale |
|
|
18, co. 76-78 |
354-356 |
Agevolazioni fiscali per la diffusione del digitale terrestre |
|
|
18, co. 79 e 83 |
357 e 361 |
Contributi per motori industriali ad alta efficienza |
24, co. 2-4 |
24, co. 2-4 |
18, co. 80-82 |
358-360 |
Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche |
25, co. 1-5 |
25, co. 1-5 |
18, co. 84-87 |
362-365 |
Destinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi alle regioni del mezzogiorno |
|
|
|
366 |
Biocarburanti |
26 co. 1-6 |
26 co. 1-6 |
18, co. 88-99 |
367-379 |
Esenzione da accisa per oli vegetali impiegati nel settore agricolo |
|
|
|
380-381 |
Certificati verdi |
|
|
|
382-383 |
Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica |
27 |
27 |
18, co. 100 |
384 |
Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali |
28 |
28 |
18, co. 101-102 |
385-386 |
Ristrutturazioni edilizie |
29 |
29 |
18, co. 103-104 |
387-388 |
Fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche |
|
|
18, co. 105 |
389 |
Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca |
30, co. 1 |
30, co. 1 |
18, co. 106 |
390 |
Proroga di agevolazioni fiscali e previdenziali per imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari |
30, co. 2 |
30, co. 2 |
18, co. 107 |
391 |
Proroga di agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina |
30, co. 3 |
30, co. 3 |
18, co. 108 |
392 |
Proroga della deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante |
30, co. 4 |
30, co. 4 |
18, co. 109 |
393 |
Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici |
30, co. 5-6 |
30, co. 5-6 |
18, co. 110-111 |
394-395 |
Compensazione dei contributi al Servizio sanitario nazionale per gli autotrasportatori |
30, co. 7 |
30, co. 7 |
18, co. 112 |
396 |
Deduzioni forfetarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente nel territorio comunale |
30, co. 8 |
30, co. 8 |
18, co. 113 |
397 |
Proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera |
30, co. 9 |
30, co. 9 |
18, co. 114 |
398 |
Limite di deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria dal reddito di lavoro dipendente |
30, co. 10 |
30, co. 10 |
18, co. 115 |
399 |
Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido |
30, co. 11 |
30, co. 11 |
18, co. 116 |
400 |
Deducibilità delle spese connesse all’utilizzo di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica |
|
|
18, co. 117-119 |
401-403 |
Titolo III |
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
31 |
31 |
Soppresso |
|
Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri |
32, co. 1-12 |
32, co. 1-12 |
18, co. 120-132 |
404-416 |
Fondo stabilizzazione rapporti di lavoro pubblici |
|
|
|
417-420 |
Esclusione dei Commissari straordinari del Governo dalle disposizioni di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 223/2006 |
|
|
18, co. 133 |
421 |
Autonomia contabile Presidenza del Consiglio |
|
|
|
422 |
Consiglio superiore delle comunicazioni |
|
|
|
423 |
Riordino Presidenza del Consiglio |
|
|
|
424 |
Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell’interno |
33 |
33 |
18, co. 134 |
425 |
Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze |
34 |
34 |
18, co. 135-138 |
426-429 |
Modificazioni all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e all’ordinamento del personale della Polizia di Stato |
35 |
35 |
18, co. 139-143 |
430-434 |
Piani pluriennali di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia |
|
|
|
435 |
Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l’edilizia universitaria da parte degli enti previdenziali |
36 |
36 |
18, co. 144 |
436 |
Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia |
37, co. 1-2 |
37, co. 1-2 |
18, co. 145 |
437 |
Investimenti INAIL per Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli |
|
|
|
438 |
Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia |
38 |
38 |
18, co. 146 |
439 |
Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali |
39 |
39 |
18, co. 147-152 |
440-445 |
Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi |
40 |
40 |
18, co. 153-155 |
446-448 |
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi |
41 |
41 |
18, co. 156-165 |
449-458 |
Consiglio di Amministrazione del Formez |
|
|
|
|
Riduzione dei componenti i consigli di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e Sogin Spa e loro controllate |
|
|
18, co. 166 e 168 |
459 e 464 |
Riassetto di Sviluppo Italia Spa |
|
|
|
460-463 |
Riduzione dei componenti i consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia |
|
|
18, co. 169 |
465 |
Compensi e trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia |
|
|
18, co. 170 |
466 |
Deroga ai limiti alle spese per incarichi di consulenza per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia |
|
|
|
467 |
Rimborso spese per viaggi aerei dirigenti |
|
|
|
468 |
Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici |
42 |
42 |
Soppresso |
|
Ricorsi in materia pensionistica |
43 |
43 |
18, co. 171 |
469 |
Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie |
44 |
44 |
Soppresso |
|
Controlli di congruenza delle clausole di copertura finanziaria |
|
|
18, co. 172 |
470 |
Riassetto Istituto nazionale per la fauna selvatica |
|
|
|
471-472 |
Controlli di gestione della Corte dei conti |
|
|
18, co. 173 |
473 |
Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali |
45 |
45 |
Soppresso |
|
Istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica |
|
|
18, co. 174-179 |
474-479 |
Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali |
|
|
18, co. 180 |
480 |
Potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica |
|
|
18, co. 181 |
481 |
Commissione per la garanzia dell’informazione statistica |
46 |
46 |
Soppresso |
|
Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici |
47 |
47 |
18, co. 182-184 |
482-484 |
Disposizioni per il funzionamento dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) |
|
|
18, co. 185 |
485 |
Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti |
48 |
48 |
18, co. 186-187 |
486-487 |
Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa |
49 |
49 |
18, co. 188-197 |
488-497 |
Contenimento della spesa nelle procedure di amministrazione straordinaria |
|
|
18, co. 198-201 |
498-501 |
Poteri dei commissari straordinari |
|
|
|
502 |
Liquidazione o fusione della SOGESID |
50 |
50 |
18, co. 202-203 |
503-504 |
Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento |
51 |
51 |
18, co. 204 |
505 |
Esclusione degli enti di ricerca dalle riduzioni delle spese di funzionamento di cui al D.L. n. 223/2006 |
|
|
18, co. 205 |
506 |
Assicurazione dei rischi da calamità naturali |
52 |
52 |
Soppresso |
|
Contenimento della spesa del bilancio dello Stato |
53 |
53 |
18, co. 206-207 |
507-508 |
Taglio lineare delle dotazioni di Tabella C |
|
|
18, co. 208 |
509 |
Proroga dei termini per interventi di protezione civile |
|
|
|
510 |
Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali |
54 |
54 |
18, co. 209 |
511 |
Modifica della disciplina in materia di contributi pluriennali dello Stato |
55 |
55 |
18, co. 210 |
512 |
Attività di monitoraggio sul Sistema-Paese |
56 |
|
|
|
Capo II |
|
|
|
|
Assunzioni di personale |
57, co. 1-11 |
57, co. 1-7, 9-11 |
18, co. 211-224, 226-231 |
513, 519-523, 525-532, 534, 536-540 |
Assunzioni vigili del fuoco, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza |
|
|
|
514-516 |
Reclutamento magistrati |
|
|
|
517-518 |
Corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali |
|
|
|
524 |
Proroga contratti collaborazione con l’Istat |
|
|
|
535 |
Riduzione delle risorse 2007 per il premio di concentrazione |
|
|
18, co. 225 |
533 |
Ulteriori disposizioni in materia di incremento di dotazioni organiche |
|
|
18, co. 232-236 |
541-545 |
Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 |
58, co. 1-2 |
58, co. 1-2 |
18, co. 237-240 |
546-549 |
Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministro dell’Interno |
|
|
|
550 |
Incentivi al personale applicato alle attività di programmazione e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali |
|
|
|
551 |
Stanziamenti per funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, |
|
|
|
552 |
Somme da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione |
|
|
|
553 |
Risorse per i rinnovi contrattuali per il personale dipendente da enti diversi dall’amministrazione statale |
58, co. 3-4 |
58, co. 3-4 |
18, co. 241-242 |
554 e 556 |
Equo indennizzo |
|
|
|
555 |
Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali |
59, co. 1 |
59, co. 1 |
18, co. 243 |
557 |
Assunzione e stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da regioni ed enti locali |
|
|
18, co. 244-245 |
558 e 560 |
Personale consorzi agrari |
|
|
|
559 |
Blocco delle assunzioni e riduzione delle spese di personale degli enti locali |
|
|
18, co. 246-247 |
561-562 |
Personale Monopoli di Stato |
|
|
|
563 |
Destinazione proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada per assunzioni precari |
|
|
|
564 |
Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale |
60 |
60 |
18, co. 248 |
565 |
Assunzioni Istituti zooprofilattici sperimentali |
|
|
|
566 |
Incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri |
|
|
18, co. 249 |
567 |
Risorse per il funzionamento delle sedi consolari all’estero |
|
|
18, co. 250-251 |
568-569 |
Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate |
61 |
61 |
18, co. 252 |
570 |
Potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta all’ecomafia e alla criminalità ambientale |
62 |
62 |
18, co. 253-256 |
571-574 |
Trattamento economico dei Ministri |
63 |
63 |
18, co. 257 |
575 |
Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali |
64 |
64 |
18, co. 258-259 |
576-577 |
Anzianità di servizio dirigenti pubblici, diplomatici, magistrati ed equiparati collocati in aspettativa |
|
|
|
578 |
Coinvolgimento dei sindacati nell’attuazione di provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei pubblici dipendenti |
|
|
18, co. 260 |
579 |
Istituzione Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti pubblici |
|
|
|
580-586 |
Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche |
|
|
|
587-591 |
Contributo ENPALS |
|
|
|
592 |
Limiti emolumenti dirigenti pubblici a chiamata diretta e assimilabili |
|
|
|
593 |
Contenimento spese di rappresentanza estera delle Regioni |
|
|
|
594-599 |
Indennità di trasferta del personale ENPALS e IPSEMA |
|
|
|
600 |
Capo III |
|
|
|
|
Istituzione di fondi per la scuola |
65 |
65 |
18, co. 261 |
601 |
Utilizzo disponibilità del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi |
|
|
|
602 |
Collegi universitari e agevolazioni fiscali |
|
|
|
603-604 |
Interventi per il rilancio della scuola pubblica |
66 |
66 |
18, co. 262-276 |
605-620 |
Clausola di salvaguardia |
67 |
67 |
18, co. 277 |
621 |
Altri interventi in favore del sistema dell’istruzione |
68 |
68 |
18, co. 278-289 |
622-635 |
Contributi alle scuole paritarie |
|
|
18, co. 290 |
636 |
Università e principali enti pubblici di ricerca |
69 |
69 |
18, co. 291-295 |
637-642 |
Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca |
70, co. 1-6 |
70, co. 1-6 |
18, co. 296-303 |
643-650 |
Piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca |
|
|
18, co. 304-305 |
651-652 |
Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio |
71, co. 1 71, co. 2-3 |
71, co. 1 71, co. 2-3 |
18, co. 306 Soppressi |
653 |
Fondazione Collegio europeo di Parma |
|
|
|
654 |
Capo IV |
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
72 |
72 |
Soppresso |
|
Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano |
73 |
73 |
18, co. 307-324 |
655-672 |
Trasferimenti alle regioni e aliquote di compartecipazione |
|
|
|
673-675 |
Patto di stabilità interno per gli enti locali |
74, co. 1-17 |
74, co. 1-17 |
18, co. 325-341 |
676-693 |
Abrogazione dei limiti all'acquisto di beni immobili da parte dalle Amministrazioni pubbliche |
|
74, co. 17-bis |
18, co. 342 |
694 |
Esclusione dall’applicazione del limite del 2% all’incremento della spesa per gli enti gestori delle aree naturali protette |
|
74, co. 17-ter |
18, co. 343 |
695 |
Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2007 |
75, co. 1 |
75, co. 1 |
18, co. 344 |
696 |
Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF |
75, co. 2 |
75, co. 2 |
18, co. 345 |
697 |
Limiti all’indebitamento degli enti locali |
|
75, co. 2-bis |
18, co. 346 |
698 |
Estinzione anticipata debiti enti locali |
|
|
|
699 |
Gestione del demanio idrico dei comuni montani |
|
|
|
700 |
Eliminazione di alcuni adempimenti relativi al monitoraggio e alle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2006 |
|
|
|
701 |
Ripartizione dei maggiori proventi derivanti dalla compartecipazione comunale all’IRPEF |
|
|
|
702 |
Finanziamenti a favore dei piccoli comuni |
|
75-bis, co. 1 |
18, co. 347 |
703 |
Disposizioni in favore degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso |
|
75-bis, co. 2-6, 13-14 |
18, co. 348-352, 359-360 |
704-708 715-716 |
Ripartizione Fondo province confinanti |
|
|
|
709 |
Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti |
|
75-bis, co. 7 |
18, co. 353 |
710 |
Fondo per il contenimento delle tariffe |
|
75-bis, co. 9 |
18, co. 355 |
711 |
Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI da minori entrate relative ai fabbricati di categoria catastale D |
|
75-bis, co. 10-11 |
18, co. 356-357 |
712 |
Utilizzo proventi derivanti da concessioni edilizie e relative sanzioni |
|
75-bis, co. 8 |
18, co. 354 |
713 |
Parametri enti locali strutturalmente deficitari |
|
75-bis, co. 12 |
18, co. 358 |
714 |
Provvidenze editoria per minoranze linguistiche |
|
|
|
717 |
Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali |
76 |
76 |
18, co. 361-363 |
718-719 |
Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali |
|
76-bis |
18, co. 364 |
720 |
Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province |
77 |
Soppresso |
|
|
Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni |
78 |
78 |
18, co. 365-367 |
721-723 |
Istituzione dell’Unità per il monitoraggio e verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali |
|
|
|
724 |
Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali |
79, co. 1 |
79, co. 1 |
Soppresso |
|
Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali |
80 |
80 |
18, co. 373-380 |
725-733 |
Nomina di amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico |
|
|
|
734-735 |
Le operazioni di gestione del debito degli enti locali tramite utilizzo di strumenti derivati |
|
|
|
736-740 |
Disposizioni relative al dissesto enti locali |
|
|
|
741 |
Capo V |
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
81 |
81 |
Soppresso |
|
Gestioni previdenziali |
82 |
82 |
18, co. 381-386 |
742-747 |
Trasferimenti all’INPS |
83 |
83 |
18, co. 387 |
748 |
Modifiche di alcuni termini temporali in materia di previdenza complementare |
|
|
18, co. 388 |
749, 750-752 |
Adesioni alle forme pensionistiche complementari |
|
|
|
753 |
Modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’INPS |
|
|
|
754 |
Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto |
84, co. 1 |
84, co. 1 |
vedi art. 2, co. 7 |
|
Previdenza complementare |
|
|
|
760-761, 763, 767 |
Misure in materia previdenziale |
85 |
85 |
18, co. 398-403 |
768-773, 777 |
Trattamento pensionistico a favore dei superstiti |
|
|
|
774-776 |
Assicurazione infortuni sul lavoro |
|
|
|
778 |
Riduzione premi INAIL |
|
|
18, co. 404-405 |
779-780 |
Riduzione premi INAIL artigianato |
|
|
|
781 |
Infortuni sul lavoro |
|
|
|
782 |
Decorrenza interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali e per trattamento disoccupazione agricola |
|
|
18, co. 406-407 |
783-784 |
Disposizioni in materia di base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle relative prestazioni in agricoltura |
|
|
18, co. 408-409 |
785-786 |
Contributi soci di cooperative sociali |
|
|
|
787 |
Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 |
86 |
86 |
18, co. 410 |
788 |
Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia |
|
|
18, co. 411-412 |
789-790 |
Tutela della maternità delle lavoratrici co.co.pro. |
|
|
18, co. 413 |
791 |
Invalidità vittime del terrorismo |
|
|
|
792, 794-795 |
Aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori |
|
|
|
793 |
Capo
VI |
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
87 |
87 |
Soppresso |
|
Settore sanitario |
88 |
88 |
18, co. 414-417 |
796-799 |
Attività professionali sanitarie esterne di consiglieri e referendari medici in servizio presso la Presidenza del Consiglio |
|
|
|
800 |
Prezzo di vendita dei medicinali |
|
|
18, co. 418-421 |
801-804 |
Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale |
89 |
89 |
18, co. 422-425 |
805-808 |
Contributo per la Consulta del Volontariato per la Lotta contro l’Aids |
|
|
|
809 |
Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni |
90 |
|
|
|
Progetto tessera sanitaria |
|
|
18, co. 426 |
810 |
Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale |
91 |
91 |
18, co. 427-428 |
811-812 |
Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria |
92 |
|
|
|
Disposizioni in materia di ricerca sanitaria |
93 |
93 |
18, co. 429-430 |
813 e 816 |
Risorse per la ricerca sanitaria svolta da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni |
|
|
|
814-815 |
Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori |
|
|
|
817 |
Incompatibilità dei direttori generale, scientifico, amministrativo e sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico |
|
|
|
818 |
Iniziative in materia di farmaci |
94 |
94 |
18, co. 431-432 |
819-820 |
Disposizioni in materia di sangue e plasma umani |
|
|
|
821-824 |
Norme in materia di dispositivi medici |
|
|
|
825 |
Riunificazione sedi del Ministero della salute |
95 |
|
|
|
Interventi in favore dell’associazione “Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo” |
96 |
|
|
|
Misure per le farmacie rurali |
97 |
97 |
18, co. 433 |
826 |
Personale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie |
98 |
|
|
|
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà |
99 |
99 |
18, co. 434 |
827 |
Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping |
100 |
|
|
|
Misure in materia di Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping |
|
|
|
828 |
Lotta al randagismo |
|
|
|
829 |
Spesa sanitaria della regione siciliana |
101 |
101 |
18, co. 435-436 |
830-831 |
Retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi |
|
|
|
832-833 |
Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna |
102 |
102 |
18, co. 437-443 |
834-840 |
Titolo IV |
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
103 |
103 |
Soppresso |
|
Capo II |
|
|
|
|
Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale |
104 |
104 |
18, co. 444-457 |
841-854 |
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI |
|
104-bis |
18, co. 458-462 |
855-859 |
Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese |
|
104-ter |
18, co. 463-464 |
860-861 |
Completamento degli interventi della programmazione negoziata |
|
|
18, co. 465 |
862 |
Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate |
105 |
105 |
18, co. 466-469 |
863-866 |
Emergenza socio-economico e ambientale relative ai canali portuali della Laguna di Venezia-Porto Marghera, e per gli interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova |
|
|
|
867 |
Risarcimento danno ambientale |
|
|
|
868 |
Versamento all’entrata delle risorse assegnate dal CIPE a Sviluppo Italia Spa per autoimprenditorialità e autoimpiego |
|
|
18, co. 470 |
869 |
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST |
106 |
106 |
18, co. 471-475 |
870-874 |
Istituzione del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) |
|
|
18, co. 476 |
875 |
Rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266 |
107 |
107 |
18, co. 477 |
876 |
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi |
108 |
108 |
18, co. 478-480 |
877-879 |
Fondo di garanzia fidi |
109 |
109 |
18, co. 481 |
880 |
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi |
|
|
|
881-882 |
Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia |
110 |
110 |
18, co. 482-484 |
883-885 |
Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica |
111 |
111 |
18, co. 485-486 |
886-887 |
Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere |
|
111-bis |
18, co. 487 |
888 |
Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi |
|
111-ter |
18, co. 488-490 |
889-891 |
Progetti per la società dell’informazione |
112 |
112 |
18, co. 491 |
892 e 895 |
Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali |
|
|
|
893-894 |
Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale |
113 |
113 |
18, co. 492 |
896 |
Riorganizzazione Ministero della difesa |
|
|
|
897 |
Fondo bonifiche delle aree militari |
|
|
|
898 |
Fondo ristrutturazione e all’adeguamento degli arsenali militari |
|
|
|
899 |
Fondo destinato all’ammodernamento parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei Carabinieri |
|
|
|
900 |
Riduzione investimenti fissi lordi della Difesa |
|
|
|
901 |
Interventi sanitari in favore del personale militare e civile italiano impiegato in aree interessate da conflitti (uranio arricchito) |
|
|
|
902 |
Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà |
114 |
114 |
18, co. 493 |
903 |
Imprese pubbliche |
115 |
115 |
18, co. 494 |
904 |
Ulteriore privatizzazione della Società SNAM rete Gas |
|
|
18, co. 495-496 |
905-906 |
Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili |
116 |
116 |
18, co. 497-501 |
907-908, 912-914 |
Gare di appalto |
|
|
|
909-911 |
Sicurezza nell’autotrasporto |
|
|
|
915 |
Strutture logistiche intermodali |
|
|
|
916 |
Riduzione del costo del lavoro per le imprese di autotrasporto |
|
|
|
917, 919-920 |
Autotrasporto |
117 |
117 |
18, co. 502 |
918 |
Mantenimento in bilancio di risorse |
|
|
|
|
Ampliamento dei termini per l’emanazione di decreti correttivi della delega per il riassetto del settore dell’autotrasporto |
|
|
|
|
Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti |
118 |
118 |
18, co. 503 |
921 |
Completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture |
|
|
|
922 |
Incremento tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore |
|
|
|
923 |
Modifica all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 |
119 |
119 |
Soppresso |
|
Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione |
120 |
120 |
18, co. 504 |
924 |
Infrastrutture per la larga banda |
121 |
121 |
18, co. 505-506 |
925-926 |
Transizione alla televisione digitale |
122 |
122 |
18, co. 507-509 |
927-929 |
Riduzione sanzioni per radiodiffusione sonora e radiodiffusione televisiva locale |
|
|
|
930 |
Esclusione dei progetti cofinanziati dall’Unione europea dalla regola del 2 per cento |
123 |
123 |
18, co. 510 |
931 |
Unificazione dei fondi venture capital |
124 |
124 |
18, co. 511 |
932 |
Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 |
125 |
125 |
18, co. 512 |
933 |
Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero |
126 |
126 |
18, co. 513 |
934 |
Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri |
127 |
127 |
18, co. 514 |
935 |
Interventi in favore del marchio “made in Italy” |
128 |
128, co. 1-1-ter |
18, co. 515-517 |
936 e 941 |
Tutela e sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità |
|
|
|
937-938 |
Affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali |
|
|
|
939 |
Personale fuori ruolo del Parco
Nazionale del |
|
|
|
940 |
Contributi a favore degli enti fieristici |
|
128, co. 1-quater |
18, co. 518 |
942 |
Collettività italiane all’estero |
|
128-bis |
18, co. 519 |
943 |
Capo
III |
|
|
|
|
Interventi per salvaguardia di Venezia |
129 |
129 |
18, co. 520 |
944 |
Autorizzazione di spesa per grande viabilità e rete ferroviaria regione Friuli Venezia Giulia |
|
|
18, co. 521 |
945 |
Assegnazione di entrate alla regione Friuli-Venezia Giulia |
|
|
|
946-948 |
Interventi per Roma-capitale della Repubblica |
130 |
130 |
18, co. 522 |
949 |
Realizzazione del Museo del XXI secolo |
131 |
|
|
|
Expo 2015 |
132 |
132 |
18, co. 523 |
950 |
Partecipazione italiana alle EXPO del 2008 e del 2010 |
|
|
18, co. 524-535 |
951-962 |
Contributi erariali |
133 |
133 |
18, co. 536 |
963 |
Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008 - Apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa - Interessi intercalari - Rete tradizionale |
134 |
134 |
18, co. 537-542 |
964-965, 971-974 |
Assunzione di oneri a carico del bilancio dello Stato per mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. e per l’l’estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. |
|
|
|
966-969 |
Canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità |
|
|
|
970 |
Contributi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del Gruppo per Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Milano-Napoli, e a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale |
|
|
|
975 |
Ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso |
|
|
|
976 |
Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale |
135 |
135 |
18, co. 543-544 |
977-978 |
Finanziamento completamento Pedemontana lombarda, opere stradali in Lombardia e metropolitana M4 di Milano |
|
|
18, co. 545 |
979 |
Mantenimento in bilancio di quote di limiti di impegno relative alla legge obiettivo |
|
|
|
980 |
Contributo per opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia |
|
|
|
981 |
Autonomia finanziaria delle Autorità portuali |
136 |
136 |
18, co. 546-556 |
982-993 |
Contributo per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali |
|
|
18, co. 557-558 |
994-995 |
Dragaggio |
|
|
|
996-997 |
Cabotaggio marittimo |
|
|
|
998-1000 |
Società di navigazione Tirrenia |
|
|
|
1001 |
Ampliamento del porto di Taranto |
|
|
|
1002 |
Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale |
137 |
137 |
18, co. 559-563 |
1003-1007 |
Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise |
138 |
138 |
18, co. 564 |
1008 |
Interventi per comuni Val di Noto |
|
|
18, co. 565 |
1009 |
Interventi per terremoto del Belice e proroga stato di emergenza provincia di Catania |
|
|
18, co. 566-567 |
1010-1011 |
Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria |
139 |
139 |
18, co. 568 |
1012 |
Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate di Basilicata e Campania nonché nelle zone alluvionate nel 2006 delle regioni Marche, Liguria e Piemonte |
|
|
18, co. 569-571 |
1013-1014 |
Ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della Provincia di Vibo Valentia |
|
|
|
1015 |
Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa |
140 |
140 |
18, co. 572 |
1016 |
Strade di rilievo nazionale ed autostrade |
141 |
141 |
18, co. 573 |
1017 |
Finanziamento ANAS Spa |
142 |
142 |
18, co. 574-581 |
1018-1021, 1023-1026 |
Fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie |
|
|
|
1022 |
Contributi per la realizzazione di autostrade Torino-Savona e Bologna-Firenze |
|
|
18, co. 582 |
1027 |
Modalità di rifinanzamento di ANAS Spa |
|
|
18, co. 583 |
1028 |
Messa in sicurezza di gallerie monotubo a carattere internazionale |
|
|
18, co. 584 |
1029 |
Modifiche al D.L. n. 262/2006 in materia di concessioni autostradali |
|
|
|
1030 |
Miglioramento della mobilità dei pendolari |
143 |
143 |
18, co. 585-587 |
1031-1033 |
Incremento del Fondoper i trasferimenti correnti alle imprese istituito presso il Ministero dei trasporti |
|
|
|
1034 |
Sicurezza dei trasporti |
144 |
144 |
18, co. 588-589 |
1035-1036 |
Finanziamento servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale |
|
|
|
1037 |
Interventi per la sicurezza ferroviaria |
145 |
145 |
18, co. 590 |
1038 |
Potenziamento della componente aereo navale del Corpo delle Capitanerie di porto |
|
|
|
1039 |
Innovazione tecnologica dell’industria cantieristica |
146 |
146 |
18, co. 591-592 |
1040-1041 |
Contributo all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) |
|
|
|
1042-1043 |
Completamento della rete nazionale degli interporti |
|
|
|
1044 |
Completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella Regione Veneto |
|
|
|
1045 |
Rottamazione traghetti |
147 |
147 |
18, co. 593 |
1046 |
Capo
IV |
|
|
|
|
Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione |
148 |
148 |
18, co. 594-599 |
1047-1052 |
Assegnazione borse di ricerca da parte del Corpo forestale |
|
|
18, co. 600 |
1053 |
Soppressione Fondo produzione bioeticola-saccarifera (AGEA) |
|
|
18, co. 601 |
1054 |
Enti irrigui |
149 |
149 |
18, co. 602-604 |
1055-1057 |
Realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale |
|
|
|
1058-1062 |
Finanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera |
|
|
|
1063 |
Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli |
150 |
150 |
18, co. 605-606 |
1064-1065 |
Agevolazioni fiscali in agricoltura |
|
|
|
1066 |
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni |
151 |
151 |
18, co. 607 |
1067 |
Interventi per il settore agricolo |
152 |
152 |
18, co. 608-616 |
1068-1072, 1074, 1078-1080 |
Piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi |
|
|
|
1073 |
Credito d’imposta per gli imprenditori agricoli |
|
|
|
1075 |
Consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa |
|
|
|
1076 |
Stabilizzazione personale operaio forestale |
|
|
|
1077 |
Incentivi relativi allo sviluppo della propriétà coltivatrice |
|
|
|
1081 |
Interventi nel settore forestale |
|
|
18, co. 617-619 |
1082-1084 |
Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica |
|
|
|
1085 |
Contributi previdenziali dovuti da imprese agricole colpite da eventi eccezionali |
|
|
18, co. 620 |
1086 |
Quote latte |
|
|
|
1087 |
Rifinanziamenti nel settore agricolo |
153 |
|
|
|
Norme per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare |
154 |
154 |
18, co. 621-625 |
1088-1092 |
Sviluppo della forma societaria in agricoltura |
155 |
155 |
18, co. 626-629 |
1093-1096 |
Norme in materia di bioenergie |
156 |
156 |
vedi co. 88-99 |
|
Riassetto della raccolta Banco posta |
|
|
18, co. 630-632 |
1097-1099 |
Capo V
|
|
|
|
|
Interventi per la difesa del mare |
157 |
157 |
18, co. 633 |
1100 |
Rimborso delle spese per attività antinquinamento marino |
158 |
158 |
18, co. 634-635 |
1101-1102 |
Contrasto all’abusivismo |
159 |
159 |
18, co. 636-638 |
1103-1105 |
Concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico nella provincia di Sondrio |
|
|
|
1106 |
Personale degli Enti parco nazionali |
|
|
|
1107 |
Gestione dei rifiuti solidi urbani |
|
|
|
1108-1109 |
Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra |
160 |
160 |
18, co. 639-644 |
1110-1115 |
Finanziamento per il sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti |
|
|
|
1116 |
Promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica |
|
|
|
1117-1120 |
Istituzione del fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane |
|
|
18, co. 645-647 |
1121-1123 |
Fondo per lo sviluppo sostenibile |
161 |
161 |
18, co. 648-649 |
1124-1125 |
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione |
|
|
|
1126-1128 |
Programma sperimentale per la riduzione della commercializzazione di sacchi non biodegradabili |
|
|
|
1129-1131 |
Monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo |
|
|
|
1132 |
Piano d’azione nazionale sugli “acquisti verdi” |
162 |
|
|
|
Disposizioni in materia di beni culturali |
163 |
163 |
18, co. 650-656 |
1133, 1135-1138, 1140-1141 |
Attribuzioni di competenze ministeriali in materia di turismo |
|
|
|
1134 |
Finanziamento del Parco nazionale della pace di S. Anna di Stazzema |
|
|
|
1139 |
Autorizzazione di spesa per interventi urgenti di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici |
|
|
18, co. 657 |
1142 |
Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
18, co. 658 |
1143 |
Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah |
|
|
|
1144 |
Accademie |
164 |
164 |
18, co. 659 |
1145 |
Accademia nazionale di Santa Cecilia |
|
|
|
1146 |
Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo |
165 |
165 |
18, co. 660-663 |
1147-1148, 1150-1151 |
Contributo Istituto italiano di studi storici e all’Istituto italiano di studi filosofici |
|
|
|
1149 |
Interventi in materia di viabilità |
|
|
18, co. 664 |
1152 |
Finanziamento opere viarie del Veneto |
|
|
|
1153 |
Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata |
|
|
|
1154 |
Iscrizione in bilancio di risorse per interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria |
|
|
|
1155 |
Capo
VI |
|
|
|
|
Interventi a carico del Fondo per l’occupazione |
166 |
166 |
18, co. 665-666 |
1156 e 1159 |
Assunzione di lavoratori in esuberodipendenti da imprese interessate da processi di cessione |
|
|
|
1157-1158 |
Accordo di solidarietà tra generazioni |
|
|
18, co. 667-668 |
1160-1161 |
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili |
|
|
18, co. 669 |
1162 |
Potenziamento dei servizi per l'impiego |
|
|
18, co. 670 |
Soppresso |
Finanziamento delle attività di formazione professionale |
|
|
18, co. 671 |
1163 |
Ricostruzione posizione assicurativa dei cittadini rimpatriati dall’Albania |
|
|
18, co. 672 |
1164 |
Attività previste per l’implementazione dei Servizi per l’impiego (SPI) |
|
|
18, co. 673 |
1165 |
Proroga delle convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) |
|
|
18, co. 674 |
1166 |
Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria |
167 |
167 |
18, co. 675 |
1167 |
Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione contributiva |
168 |
168 |
18, co. 676-679 |
1168-1171 |
Disciplina sanzionatoria in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo |
|
|
18, co. 680 |
1172 |
Istituzione di indici di congruità |
169 |
169 |
18, co. 681-682 |
1173-1174 |
Documento unico di regolarità contributiva |
170 |
170 |
18, co. 683-684 |
1175-1176 |
Adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria |
171 |
171 |
18, co. 685-687 |
1177-1179 |
Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro |
172 |
172 |
18, co. 688-693 |
1180-1185 |
Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro |
173 |
173 |
18, co. 694 |
1186 |
Fondo di sostegno per le famiglie della vittime di gravi infortuni sul lavoro |
|
|
|
1187 |
Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato |
174 |
174 |
18, co. 695 |
1188 |
Mobilità lunga |
175 |
175 |
18, co. 696 |
1189 |
Proroga di ammortizzatori sociali |
176 |
176 |
18, co. 697 |
1190 |
Trattamento d’integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali temporanei |
|
|
18, co. 698 |
1191 |
Misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare |
177 |
177 |
18, co. 699-708 |
1192-1201 |
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro |
178 |
178 |
18, co. 709-716 |
1202-1209 |
Durata dei rapporti di lavoro subordinato oggetto di regolarizzazione |
|
|
18, co. 717 |
1210 |
Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti |
179 |
179 |
18, co. 718 |
1211 |
Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà |
180 |
180 |
18, co. 719 |
1212 |
Capo
VII |
|
|
|
|
Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali |
181 |
181 |
18, co. 720-730 |
1213-1223 |
Domanda di equa riparazione |
|
|
|
1224-1225 |
Misure di conservazione degli habitat naturali |
|
|
|
1226 |
Interventi a sostegno del settore turistico |
182 |
182 |
18, co. 731-733 |
1227-1229 |
Rifinanziamento del trasporto pubblico locale |
183 |
183 |
18, co. 734 |
1230 |
Trasporto pubblico locale: contratto autoferrotranvieri |
|
|
|
1231 |
Agenzie fiscali |
184 |
184 |
18, co. 735 |
1232 |
Debiti pregressi |
185 |
185 |
18, co. 736 |
|
Ripristino delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF destinato allo Stato |
186 |
186 |
18, co. 737 |
1233 |
5 per mille |
|
|
18, co. 738-742 |
1234-1237 |
Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate |
187 |
187 |
18, co. 743-744 |
1238-1239 |
Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali |
188, co. 1 |
188, co. 1 |
18, co. 745 |
1240 |
Proroga missioni internazionali di pace in scadenza il 31 dicembre 2006 |
|
|
18, co. 746 |
1241 |
Centro di produzione Spa |
189 |
189 |
18, co. 747 |
1242 |
Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie |
190 |
190 |
18, co. 748 |
1243 |
Contributo all’emittenza locale |
191 |
191 |
18, co. 749 |
1244 |
Contributi all’editoria |
|
|
|
1245-1246 |
Contributi a imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici |
|
|
|
1247 |
Proroga termini concessioni emittenti radiofoniche e televisive |
|
|
|
1248 |
Pubblicazioni di atti delle autorità indipendenti di controllo e di garanzia |
|
|
|
1249 |
Politiche per la famiglia |
192 |
192 |
18, co. 750-753 |
1250-1253 |
Azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro |
|
|
|
1254-1256 |
Assicurazione contro gli infortuni domestici |
|
|
18, co. 754 |
1257 |
Istituzione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza |
|
|
|
1258 |
Piano servizi socio-educativi |
193 |
193 |
18, co. 755-756 |
1259-1260 |
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità |
194 |
194 |
18, co. 757 |
1261 |
Fondo per gli interventi in materia di immigrazione e di asilo |
|
|
18, co. 758 |
1262 |
Istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale |
195 |
|
|
|
Anno europeo per le pari opportunità per tutti |
196 |
|
|
|
Prevenzione delle mutilazioni genitali |
197 |
197 |
18, co. 759 |
1263 |
Fondo per le non autosufficienze |
198 |
198 |
18, co. 760-761 e 763 |
1264-1265 |
Permessi lavorativi per l’assistenza a portatori di handicap |
|
|
18, co. 762 |
1266 |
Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati |
199 |
199 |
18, co. 764-765 |
1267-1268 |
Interventi di solidarietà sociale |
200 |
200 |
18, co. 766 |
1269 |
Disposizioni a favore dei familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta ‘ banda della uno bianca |
|
|
|
1270 |
Concessione medaglia d’onore a cittadini deportati ed internati nei lager nazisti |
|
|
|
1271-1276 |
Contributi per il cosiddetto fondo Bacchelli |
|
|
|
1277 |
Fondo per la montagna |
201 |
201 |
18, co. 767 |
1278 |
Istituzione dell’Ente italiana montagna (EIM) |
|
|
|
1279-1283 |
Istituzione Fondo di solidarietà per il maggior accesso possibile alle risorse idriche (contributo acqua minerale) |
|
|
|
1284 |
Reddito minimo di inserimento |
202 |
202 |
18, co. 768-769 |
1285-1286 |
Non ripetibilità di somme erogate |
203 |
203 |
18, co. 770-772 |
1287-1289 |
Fondo per le politiche giovanili |
204 |
204 |
18, co. 773 |
1290 |
Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale |
|
|
18, co. 774 |
1291 |
Contributo per interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto di Roma 2009 e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 |
|
|
|
1292 |
Fondo nazionale per le comunità giovanili |
205 |
205 |
18, co. 775 |
1293 |
Disposizioni concernenti l’Istituto per il credito sportivo |
206 |
206 |
18, co. 776-778 |
1294-1296 |
Riassetto dell’Istituto per il credito sportivo |
|
|
|
1297 |
Contributo al Comitato italiano paralimpico |
207 |
207 |
18, co. 779 |
1298 |
Contenziosi pendenti e l’ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paraolimpici di Torino |
|
|
|
1299-1301 |
Interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella regione Liguria |
|
|
18, co. 780-781 |
1302-1303 |
Contributo al Club alpino italiano |
208 |
|
|
|
Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia |
209 |
209 |
18, co. 782 |
1304 |
Carta d’identità elettronica |
|
|
|
1305 |
Inquadramento in ruolo di personale COVIP |
|
|
|
1306 |
Spese di giustizia nel processo amministrativo |
|
|
|
1307 |
Istituzione commissione per il patrocinio a spese dello Stato nella giustizia amministrativa |
|
|
|
1308 |
Assunzioni di personale amministrativo presso gli uffici giurisdizionali amministrativi |
|
|
|
1309 |
Crediti di aiuto per catastrofi e crisi internazionali |
210 |
210 |
18, co. 783 |
1310 |
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all’estero |
211 |
211 |
18, co. 784-786 |
1311-1312 e 1314 |
Dismissioni di beni immobili del Ministero della giustizia |
|
|
|
1313 |
Adeguamento della tariffa per i visti nazionali |
212 |
212 |
18, co. 787-788 |
1315-1316 |
Incremento del contingente di impiegati a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri |
|
|
18, co. 789 |
1317 |
Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari |
213 |
213 |
18, co. 790-792 |
1318-1321 |
Patrimonio storico culturale esuli istriani |
|
|
|
1322 |
Fondo per il finanziamento di progetti di ricerca |
|
|
18, co. 793 |
1323 |
Detrazioni per carichi di famiglia per soggetti non residenti |
|
|
|
1324-1327 |
Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti |
214 |
214 |
18, co. 794 |
1328 |
Fondo per le esigenze della Guardia di finanza |
|
|
18, co. 795 |
1329 |
Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri |
|
|
18, co. 796 |
1330 |
Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera |
|
|
|
1331 |
Fondi per le esigenze infrastrutturali e per l'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione dell’interno |
|
|
18, co. 797-798 |
1332 e 1344 |
Opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia |
|
|
|
1333 |
SACE Spa |
|
|
|
1334-1339 |
Versamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse non utilizzate relativamente al credito d’imposta per premio di concentrazione di imprese |
|
|
|
1340 |
Contributo realizzazione archivio storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario europeo di Firenze |
|
|
|
1341 |
Contributo per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma |
|
|
|
1342 |
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno contabile |
|
|
|
1343 |
Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all’affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva |
|
|
|
1345 |
Riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi |
|
|
|
1346 |
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica |
|
|
18, co. 799 |
1347 |
Esclusione dall’esecuzione forzata di fondi destinati a servizi giudiziari |
|
|
|
1348 |
Procedure di indennizzo |
215 |
|
|
|
Interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano |
|
|
|
1349-1350 |
Attività di brokeraggio |
|
|
|
1351 |
Contributi alla “Fondazione 20 marzo 2006” per la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paraolimpici |
|
|
|
1352 |
Titolo V |
|
|
|
|
Fondi speciali (Tabelle A e B) |
216, co. 1 |
216, co. 1 |
18, co. 800 |
1353 |
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente (Tabella C) |
216, co. 2 |
216, co. 2 |
18, co. 801 |
1354 |
Rifinanziamento di spese di conto capitale (Tabella D) |
216, co. 3 |
216, co. 3 |
18, co. 802 |
1355 |
Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (Tabella E) |
216, co. 4 |
216, co. 4 |
18, co. 803 |
1356 |
Modulazione delle leggi pluriennali di spesa (Tabella F) |
216, co. 5 |
216, co. 5 |
18, co. 804 |
1357 |
Limiti all’assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa (Impugnabilità tabella F) |
216, co. 6 |
216, co. 6 |
18, co. 805 |
1358 |
Eccedenze di spesa |
216, co. 7 |
216, co. 7 |
18, co. 806 |
1359 |
Fondi unici investimenti |
216, co. 8 |
216, co. 8 |
18, co. 807 |
1360 |
Copertura finanziaria |
217, co. 1 |
217, co. 1 |
18, co. 808 |
1361 |
Coordinamento della finanza pubblica |
217, co. 2 |
217, co. 2 |
18, co. 809 |
1362 |
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome |
|
|
|
1363 |
Entrata in vigore |
217, co. 3 |
217, co. 3 |
18, co. 810 |
1364 |
Schede di lettura
(articolo
1, commi 1-403)
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2007 (comma 1) e per i due anni successivi, 2008 e 2009 (comma 2), compresi nel bilancio pluriennale.
Tali disposizioni costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria.
In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468).
Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza[1].
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui è necessario fare ricorso al debito per fare fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L’entità del ricorso al mercato coincide pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti[2].
Sono altresì individuate le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi rispetto alle previsioni a legislazione vigente (comma 4).
Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 29.000 milioni di euro.
Il DPEF 2007-2011 presentato nel luglio scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2007 pari a 29.500 milioni di euro, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie.
Tale importo è determinato al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (AC. 1747) esponeva, per il 2007, un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari a 7.035 milioni di euro al lordo delle regolazioni debitorie. Al netto delle regolazioni debitorie (pari a 3.150 milioni di euro), il saldo risultava pari a 3.885 milioni di euro.
Riguardo alle regolazioni contabili e debitorie, la legge finanziaria reca un apposito prospetto (collocato dopo il prospetto di copertura e prima delle tabelle) nel quale sono distintamente indicate, per gli anni 2007, 2008 e 2009 le regolazioni contabili e debitorie risultanti dalla legge di bilancio e dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria.
Dai dati del prospetto risulta che le regolazioni contabili e debitorie iscritte nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano a 3.150 milioni di euro, risultanti da 26.931 milioni di euro di entrate e 30.081 milioni di eurodi spese correnti per ciascun anno del triennio.
Ad esse si aggiungono, in quanto previste dalla legge finanziaria, le seguenti regolazioni debitorie:
- 670 milioni di euro di spese correnti, per il solo anno 2007, relativi alla voce di Tabella C “Decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 39, comma 3: integrazione del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP”;
- 3.000 milioni di euro di spese in conto capitale, per il solo anno 2007, per ripiano dei disavanzi delle ASL, previsti in tabella B alla voce relativa al Ministero dell’economia e delle finanze;
- 5.700 milioni di euro di spese in conto capitale, per ciascun anno del triennio 2007-2009, per rimborsi IVA conseguenti ad una sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell’IVA per i veicoli aziendali, previsti in Tabella B alla voce relativa al Ministero dell’economia e delle finanze.
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2007, un livello massimo, in termini di competenza, di 240.500 milioni di euro.
Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007.
E’ opportuno, infine, ricordare che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea.
Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte. I saldi del bilancio dello Stato, dunque, per quanto diversi dal saldo del conto delle pubbliche amministrazioni (anche perché elaborati secondo criteri contabili differenti), devono risultare coerenti con quest’ultimo.
Il DPEF per il 2007-2011 stabilisce, per il 2007, un obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche pari a 2,8% del PIL, obiettivo confermato dalla nota di aggiornamento presentata contestualmente al disegno di legge finanziaria.
Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza,per gli anni 2008 e 2009, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente sia al bilancio pluriennale programmatico.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) dispone, all’articolo 23, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2007-2009.
Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”.
A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2007, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria.
Per gli anni successivi al 2007, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2007, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).
Per quanto riguarda gli anni successivi al 2007, il comma 2 in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:
§ per il 2008:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 26.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 214.000 milioni di euro;
§ per il 2009:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 208.000 milioni di euro.
Il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno 2007 e per il triennio 2007-2009 (A.C. 1747) recava un bilancio pluriennale dello Stato a legislazione vigente che esponeva per gli anni 2008 e 2009 un saldo netto da finanziare di valore positivo (saldo netto da impiegare), pari, al lordo delle regolazioni debitorie, rispettivamente, a 4.386 milioni di euroe a 5.611 milioni di euro e, al netto delle regolazioni debitorie, pari a 7.536 milioni di euro per il 2008 e a 8.761 milioni di euro per il 2009.
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:
§ per il 2008:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 19.500 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 208.000 milioni di euro;
§ per il 2009:
§ il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 10.500 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 200.000 milioni di euro.
Si ricorda che il DPEF 2007-2011 non reca il quadro del bilancio programmatico. Per quanto concerne il conto delle amministrazioni pubbliche, il DPEF 2007-2011 ha fissato, per il 2008 un obiettivo di indebitamento netto pari al 2,2% del PIL, confermato dalla nota di aggiornamento. Per gli anni successivi la nota di aggiornamento ha rivisto in senso positivo le previsioni di indebitamento netto del DPEF (pari a 1,6% nel 2009, 0,8% nel 2010 e 0,1% nel 2011), portandole all’1,5% nel 2009, allo 0,7% nel 2010 e fissando per il 2011 un obiettivo di accreditamento netto dello 0,1%.
Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
Articolo 1, commi 4-5
(Destinazione delle eventuali maggiori
entrate tributarie)
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.
Il comma 4 individua la destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni.
Le eventuali maggiori entrate tributarie sono destinate prioritariamente nel 2007 al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal DPEF, in termini di indebitamento, fabbisogno e saldo netto da finanziare.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica sono destinate, se di carattere permanente, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
Si osserva che la norma non individua alcuna destinazione per le eventuali maggiori entrate non derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.
Il comma 5 prevede la presentazione al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, di una relazione sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, con una quantificazione delle maggiori entrate di natura permanente da destinare alla riduzione della pressione fiscale ai sensi del comma precedente.
Articolo 1, commi 6-10
(Imposta sui redditi delle persone
fisiche)
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».
7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».
8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
I commi da 6 a 9 riformano la disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 1° gennaio 2007, mentre il comma 10 prevede una conseguente riduzione dei trasferimenti erariali in favore di regioni e enti locali.
Gli interventi contenuti nei commi in commento riguardano la rideterminazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote di imposta [comma 6, lettera b)]; la soppressione della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (c.d. no tax area) e della deduzione per oneri di famiglia; l’introduzione delle detrazioni per carichi di famiglia [comma 6, lettera c)] e delle detrazioni per alcune categorie di redditi [comma 6, lettera d)]; la determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti non residenti [comma 6, lettera e)]; la soppressione del contributo di solidarietà del 4 per cento (comma 8); l’introduzione di una clausola di salvaguardia per le indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (comma 9); la previsione della riduzione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali (comma 10).
Disposizioni di coordinamento normativo sono infine contenute nella lettera a) del comma 6 (determinazione del reddito complessivo) e nel comma 7 (adempimenti del sostituto di imposta).
L’articolo 1, comma 6, lettera a), novella l’articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimendo il riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF, alle deduzioni di cui all’articolo 11 (deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, c.d. no-tax area) e all’articolo 12 (deduzione per oneri di famiglia) del TUIR, le quali sono soppresse dal comma 6 in commento.
L’articolo 1, comma 6, lettera b), che sostituisce l’articolo 11 del TUIR – introducendovi la materia attualmente contenuta nell’articolo 13[3] – modifica gli scaglioni e le aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche che passano da tre (oltre il contributo di solidarietà, per il quale si veda infra) a cinque secondo lo schema seguente:
CLASSI DI REDDITO |
Aliquote
|
|
fino a |
15.000 |
23% |
da 15.000 |
a 28.000 |
27% |
da 28.000 |
a 55.000 |
38% |
da 55.000 |
a 75.000 |
41% |
oltre |
75.000 |
43% |
Gli scaglioni e le aliquote IRPEF vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2005[4] erano invece i seguenti:
CLASSI DI REDDITO |
Aliquote |
fino a 26.000 |
23% |
da 26.000 a 33.500 |
33% |
oltre 33.500(*) |
39% |
(*) I redditi superiori a 100.000 euro erano inoltre gravati dal contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento (su cui vedi infra), per la parte di reddito che eccedeva tale importo.
Nella tabella sottostante sono poste a confronto le aliquote previgenti (compreso il contributo di solidarietà) con quelle introdotte dalla legge in commento:
CLASSI DI REDDITO |
Aliquote previgenti |
Aliquote vigenti |
fino a 15.000 |
23% |
23% |
da 15.000 a 26.000 |
27% |
|
da 26.000 a 28.000 |
33% |
|
da 28.000 a 33.500 |
38% |
|
da 33.500 a 55.000 |
39% |
|
da 55.000 a 75.000 |
41% |
|
da 75.000 a 100.000 |
43% |
|
oltre 100.000 |
43% |
Oltre alla sopra illustrata riforma degli scaglioni e delle aliquote dell’imposta, il nuovo articolo 11 del TUIR si differenzia rispetto al previgente articolo 13 del medesimo TUIR per i seguenti aspetti:
§ al comma 1 del nuovo articolo 11 viene soppresso il riferimento alle deduzioni previste dagli articoli 11 (deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, c.d. no-tax area) e 12 (deduzioni per oneri di famiglia) del TUIR, che vengono abrogate dalle disposizioni in commento;
Mediante la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, si riconosceva l’esenzione dall’IRPEF in favore di una quota di reddito di importo pari alla deduzione (c.d. no-tax area). L’importo base della deduzione era di 3.000 euro, con incrementi differenziati[5] in relazione alla natura dei redditi percepiti dal contribuente. La deduzione spettava a condizione che il reddito complessivo del soggetto non superasse determinati limiti e, all’interno di tali limiti, spettava in misura decrescente al crescere del reddito[6];
§ il comma 3 del nuovo articolo 11 prevede che l’imposta netta si ottiene detraendo dall’imposta lorda, oltre agli importi indicati agli articoli 15 (detrazioni per oneri) e 16 (detrazioni per canoni di locazione) del TUIR, anche le nuove detrazioni previste dagli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del TUIR (per le quali v. infra).
E’ invece confermata (comma 2 del nuovo articolo 11) la disposizione contenuta nel previgente comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR, relativa all’esenzione dall’IRPEF per i soggetti alla formazione del cui reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.[7]
L’articolo 1, comma 6, lettera c), che novella l’articolo 12 del TUIR, sostituisce le deduzioni per oneri di famiglia[8], con detrazioni per carichi di famiglia.
Si ricorda innanzitutto che per deduzioni s’intendono i valori che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Queste operano pertanto in modo diverso rispetto alle detrazioni, che invece abbattono l'imposta da pagare.
Le deduzioni per oneri di famiglia vigenti sino al 31 dicembre 2006 erano le seguenti:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile (persone obbligate agli alimenti) convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tale somma doveva essere ripartita tra coloro che avevano diritto dalla deduzione;
c) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, in alternativa alla deduzione di cui alla precedente lettera b);
d) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) 3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Era infine prevista una deduzione, di importo massimo pari a 1.820 euro, per le spese documentate sostenute dal contribuente, in proprio favore o nell’interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per gli addetti alla assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [la corrispondente detrazione è ora disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del TUIR, come novellato dall’articolo 1, comma 319, della legge in commento].
Il previgente articolo 12 del TUIR prevedeva un meccanismo in base al quale si determinava, in misura decrescente al crescere del reddito, l’importo delle deduzioni sopra indicate effettivamente spettante al contribuente[9].
Le nuove detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sono le seguenti [lettera a) del comma 1]:
1) se il reddito complessivo non supera 15.00 euro: 800 euro diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro.
2) se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 40.000 euro: 690 euro. La detrazione è aumentata di un importo compreso 10 e 30 euro nei casi in cui il reddito complessivo è compreso fra 29.001 e 35.200 [lettera b) del comma 1];
3) se il reddito complessivo è compreso tra 40.001 e 80.000 euro: 690 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
Le nuove detrazioni per i figli a carico sono le seguenti [lettera c) del comma 1]:
§ 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età superiore a tre anni;
§ l’importo è aumentato a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
§ per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;
§ l’importo base della detrazione è aumentato di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo[10].
La detrazione per i figli a carico è ripartita tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno.[11] E’ consentito, sulla base di un accordo tra i genitori, attribuire interamente la detrazione al genitore con un reddito complessivo di ammontare più elevato, in modo da permettere, in caso di incapienza di uno dei genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente.
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario del (o dei) figlio (figli). Nell’eventualità di un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno, in mancanza di diverso accordo.
E’ inoltre previsto, nell’ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa è assegnata per intero all’altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento, salvo diverso accordo.
Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per l’intero ammontare.
Infine, è statuito che per il primo figlio si applichino, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, nei seguenti casi:
§ qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia in seguito legalmente ed effettivamente separato;
§ qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Tale misura, già prevista dalla disciplina previgente, costituisce dunque un’agevolazione per le famiglie monoparentali.
La lettera d) del comma 1 riconosce poi una detrazione di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile[12](persone obbligate agli alimenti) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
Il comma 2 del nuovo articolo 12 del TUIR conferma che le detrazioni sopra indicate, come le precedenti deduzioni, spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Anche il comma 3 del nuovo articolo 12 del TUIR riprende una previsione già stabilita per le precedenti deduzioni: le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate al mese in cui sono cessate le condizioni richieste.
Il comma 4 del nuovo articolo 12 del TUIR stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente quando i rapporti contemplati nelle varie ipotesi sono numeri maggiori di zero e minori di uno. Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o pari a uno le detrazioni non spettano.
L’articolo 1, comma 6, lettera d), recante il nuovo articolo 13 del TUIR, reintroduce le detrazioni differenziate in relazione alle diverse categorie di redditi.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 349, della legge n. 311 del 2004 ha eliminato le detrazioni spettanti in base alla tipologia di reddito posseduta e secondo prestabilite fasce di reddito complessivo, per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata. Tale sistema di detrazioni è stato sostituito dalla deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (c.d. no tax area, prevista dal previgente articolo 11 del TUIR, del quale è stata disposta l’abrogazione), i cui importi erano modulati in relazione alle differenti categorie di reddito.
Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione, e assimilati[13], rapportate al periodo di lavoro nell’anno, sono le seguenti (comma 1 del nuovo articolo 13 del TUIR):
a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione ai giorni di lavoro svolti durante l’anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la rideterminazione della sopra indicata detrazione in rapporto al periodo di lavoro dell’anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro[14]. La detrazione effettivamente spettante è poi aumentata, per i percettori di reddito complessivo compreso tra 23.001 e 28.000 euro, di un importo variabile tra 10 e 40 euro (comma 2 del nuovo articolo 13 del TUIR).
Le detrazioni per i redditi di pensione, non cumulabili con quelle per i redditi di lavoro dipendente, rapportate al periodo di pensione nell’anno, sono le seguenti (comma 3 del nuovo articolo 13 del TUIR):
a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
Il comma 4 del nuovo articolo 13 del TUIR riconosce detrazioni di maggiore importo per i pensionati aventi almeno 75 anni di età.
Più precisamente, qualora alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrano uno o più redditi di pensione, spetta a questi ultimi una detrazione d’imposta in luogo di quella di cui al precedente comma 3 (detrazioni per i redditi di pensione) e non cumulabile con quella prevista dal comma 1 per i redditi di lavoro dipendente.
Tale detrazione ammonta a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, deve essere comunque non inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentati del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia compreso tra 7.751 e 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
Le detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali non si applicano le detrazioni previste, per questo tipo di lavoro, dal comma 1 del nuovo articolo 13 (si veda la relativa nota), per i redditi di lavoro autonomo, per i redditi d’impresa, comprese le imprese minori, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere sono quelle appresso indicate (comma 5 del nuovo articolo 13 del TUIR). Tali detrazioni non sono cumulabili con quelle di cui ai precedenti commi da 1 a 4:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
La lettera e) del comma 6 sostituisce il comma 3 dell’articolo 24 del TUIR, riconoscendo, in favore dei soggetti non residenti – oltre ad alcune detrazioni per oneri[15], già previste nell’attuale formulazione del citato articolo 24 del TUIR – anche le detrazioni differenziate per alcune categorie di redditi, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 13 del TUIR (introdotto dalla lettera d) del presente comma 6).
Si segnala che in materia si sono recentemente registrati due interventi:[16]
§ l’articolo 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 258, il quale ha escluso la possibilità di applicare la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (previgente articolo 11 del TUIR) e la deduzione per oneri di famiglia (previgente articolo 12 del TUIR) ai soggetti non residenti;
§ l’articolo 2, comma 24, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha sospeso, per l’anno 2006,l’efficacia della disposizione sopra citata.
Il comma 7 modifica l’articolo 23 del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, allo scopo di coordinare il citato articolo con le modifiche apportate al TUIR dal comma 6 del presente articolo 1.
Il sostituto d’imposta, nell’effettuare le ritenute ai fini delle imposte sui redditi, in luogo delle deduzioni previste dagli attuali articoli 11 (deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione) e 12, commi 1 e 2 (deduzioni per oneri di famiglia, con esclusione della deduzione per gli addetti all’assistenza personale), del TUIR, dovrà tener conto delle detrazioni stabilite dal nuovo testo degli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (detrazioni differenziate per alcune categorie di redditi) del medesimo TUIR, modificati dal citato comma 6. Analoga sostituzione è operata in relazione alle dichiarazioni che il lavoratore deve fare in ordine alla spettanza delle deduzioni/detrazioni [lettera a) del comma 7].
Il sostituto di imposta dovrà poi tener conto delle nuove detrazioni sopra indicate, in luogo delle precedenti deduzioni, in sede di calcolo degli emolumenti arretrati [lettera b) del comma 7], nonché ai fini della determinazione del conguaglio relativo all’anno precedente o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, tra le ritenute operate e l’imposte effettivamente dovuta [lettera c) del comma 7].
Il comma 8 abroga l’articolo 1, comma 350, della citata legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), relativo al contributo di solidarietà.
Si trattava di un contributo, pari al 4 per cento e gravante sulla parte di reddito imponibile eccedente l’importo di 100.000 euro, rispetto al quale si prevedeva l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini della sua dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso. Tale contributo di solidarietà sembrava configurarsi come una sorta di quarta aliquota IRPEF del 43 per cento, applicabile alla quota di reddito superiore a 100.000 euro.
Il comma 9 disciplina la determinazione dell’IRPEF gravante sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, previste dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR.
Quest’ultima disposizione si riferisce espressamente al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e alle indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; alle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Le suddette somme, in considerazione della progressività delle aliquote IRPEF, sono soggette a tassazione separata.
Il comma 9 introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che su tali importi si applichino, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, anziché quelli introdotti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dalla presente legge finanziaria.
Il comma 10 rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Stato-città ed autonomie locali e Stato-regioni), per la riduzione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali in conseguenza del maggior gettito derivante a detti soggetti dall’applicazione delle disposizioni dei precedenti commi da 6 a 9. Per l’individuazione delle modalità di riduzione dei trasferimenti statali, il presente comma 10 rinvia all’articolo 1, comma 322, della legge finanziaria in commento (si veda la relativa scheda di lettura).
La previsione di un aumento delle entrate delle regioni e degli enti locali si basa sulla considerazione che le addizionali IRPEF spettanti a detti soggetti sono calcolate sul reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili (articolo 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998). Se questo reddito viene ridotto per l’applicazione delle deduzioni (che, come sopra indicato, operano sul reddito), anche l’importo spettante alle regioni e agli locali subisce una riduzione. Le detrazioni invece si applicano sull’imposta lorda del contribuente e pertanto hanno effetto esclusivamente ai fini dell’IRPEF di competenza statale.
Articolo 1, comma 11
(Assegni per il nucleo familiare)
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.
Il comma 11 dispone una rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito, di cui all’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69[17].
Si ricorda che sulla materia in oggetto interveniva nel ddl originario (A.C. 1746) l'articolo 4, il quale demandava ad un decreto ministeriale una rideterminazione, entro un limite di maggiore spesa pari a 1.400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007, dei livelli dell’assegno per il nucleo familiare - rideterminazione destinata a favorire i nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli[18].
Invece la disciplina di cui al comma in esame determina in via diretta i nuovi importi dell'assegno e dei relativi limiti di reddito consentendo, inoltre, che con decreto interministeriale venga operata un'ulteriore rimodulazione. In particolare si prevede che:
§ i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati secondo la Tabella 1 allegata alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (lettera a));
§ gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli sono rivalutati del 15 per cento, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (lettera b));
§ i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonchéquelli per i nuclei familiari senza figli possono essere rimodulati ulteriormente con decreto interministeriale[19], secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Tabella summenzionata, "anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche" (lettera c));
§ nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, si prendono in considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o apprendisti (lettera d));
§ gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell'importo dell'assegno (cfr. infra) non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente applicazione a decorrere dal 2008 (lettera e)).
L’assegno per il nucleo familiare, introdotto dal D.L. 69 del 1988, è una prestazione di carattere previdenziale, erogata con cadenza mensile su richiesta del lavoratore o del pensionato, unitamente agli altri elementi della retribuzione o della pensione. L’assegno ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovano in determinate situazioni familiari di reddito.
Beneficiari dell’assegno sono:
- i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità;
- i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;
- i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono l’esistenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia.
Riguardo ai limiti di reddito, la concessione dell’assegno è subordinata alla circostanza che la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante comunque da lavoro dipendente sia superiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Ai fini della corresponsione dell’assegno, il reddito da considerare è quello risultante dalla somma dei redditi percepiti, nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce, da tutti i soggetti che compongono il nucleo familiare al momento della domanda, o nel periodo di riferimento della domanda[20].
L’ammontare dell’assegno, unico per l’intero nucleo familiare, è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al relativo reddito complessivo. La prestazione erogata è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione a seconda della tipologia familiare.
Al fine di valorizzare la posizione del coniuge che svolge prevalentemente attività di cura del nucleo familiare, l’articolo 1, comma 559, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha stabilito l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005.
Si consideri che l’articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002 ha esteso la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui al citato articolo 2 del D.L. 69/1988, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che non risultino iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, tra cui figurano i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto[21].
Con circolare n. 13 del 12 gennaio 2007, l’INPS ha provveduto a fornire le prime istruzioni per l’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 11 della legge finanziaria per il 2007. Con la successiva circolare n. 26 del 26 gennaio 2007, l’Istituto ha altresì trasmesso le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, oltre ai nuovi livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008.
12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
Il comma 12attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione alle regioni a Statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo.
La modifica è operata aggiungendo un comma 12-bis nell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”).
Il comma 12 dell’articolo 3 della menzionata legge n. 549 del 1995 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, una quota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, venga attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio.
Si ricorda che per accisa si intende il tributo che colpisce la merce al momento della produzione oppure dell’importazione o nel momento dell’immissione al consumo. Il soggetto passivo è il produttore o venditore che può rivalersi verso l’acquirente solo aumentando il prezzo del bene.
L’accisa applicata sul gasolio per autotrazione è identificata dai codici-tributo NC da 2710 19 41 a 2710 19 49.
La quota da destinarsi alla regione ad autonomia ordinaria avente diritto è fissata in 0,00266 euro al litro per il 2007, 0,00288 per il 2008 e 0,00307 per il 2009.
In sede di legge finanziaria per il 2010, si procederà all’eventuale rideterminazione - se necessaria e compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica – di tale quota, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell’anno 2005 rispetto al 2004 con riguardo alla compartecipazione all’accisa sulla benzina.
L’ammontare della suddetta quota deve essere versato dai soggetti tenuti al pagamento dell’accisa, per poi essere riversato dalla struttura di gestione in un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Per quanto riguarda le modalità di ripartizione tra le regioni, il comma 12-bis specifica che la ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all’articolo 25, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995).
Il menzionato articolo 25 prevede – al comma 1- che gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa debbano denunciarne l’esercizio all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.
Ai sensi del comma 4, gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in un apposito registro di carico e scarico.
La determinazione delle modalità applicative del nuovo comma 12-bis è rimessa ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 1, commi 13-27
(Accertamento e contrasto dell’evasione e
dell’elusione fiscale - Studi di settore)
13. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico».
14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.
15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività».
17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.
21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20.
23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con periodo d'imposta pari a dodici mesi e» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».
24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.
25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato».
26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».
27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato».
Il comma 13 interviene sulla disciplina degli studi di settore, introducendo un nuovo articolo 10-bis nella legge 8 maggio 1998, n. 146 (“Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario”).
Gli studi di settore, introdotti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.
Gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.
Il nuovo articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998, aggiunto dal presente comma, disciplina le modalità di revisione e di aggiornamento degli studi di settore. In particolare, il comma 1 stabilisce che gli studi di settore sono soggetti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore stesso ovvero della sua ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della medesima legge, tenendo anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), disciplinava la revisione quadriennale degli studi di settore. Esso è pertanto abrogato dal comma 15 del presente articolo.
Il comma 14 dispone, in via transitoria, che fino all’elaborazione e revisione degli studi di settore, mediante l’impiego degli indicatori di coerenza previsti dal comma 2 dell’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998[22], per l’applicazione degli studi esistenti si tenga anche conto di specifici indicatori di normalità economica idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività da esso svolta. Tali indicatori debbono essere forniti di significativa rilevanza. Si applica a questo riguardo il comma 4-bis dell’articolo 10 della medesima legge n. 146 del 1998 (inserito dal successivo comma 17 del presente articolo: vedi infra).
Il comma 16 ridefinisce le fattispecie alle quali non si applicano gli studi di settore, sostituendo il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che attualmente le disciplina.
La nuova formulazione adegua i riferimenti al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in conseguenza delle modificazioni apportate (anche alla numerazione degli articoli) dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (“Riforma dell’imposizione sul reddito delle società”).
In particolare, gli studi di settore non si applicano ai soggetti che:
a) hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. Non si applicano comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) si trovano in un periodo di non normale svolgimento
d) dell'attività.
Il comma 1 dell’articolo 54 del TUIR stabilisce che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Il riferimento all’articolo 85 (corrispondente al vecchio articolo 53), comma 1, lettera c), del medesimo TUIR è integrato dall’aggiunta delle lettere d) ed e), di nuova introduzione, che disciplinano affini tipologie di ricavo, alle quali è dunque estesa l’esclusione, e che quindi non concorrono al raggiungimento del limite per l’applicabilità degli studi di settore.
L’articolo 85, comma 1, del TUIR definisce la nozione di ricavo.
La lettera c) riguarda i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società e altri enti, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione prevista dall’articolo 87 (“Plusvalenze esenti”), anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
La lettera d) si riferisce ai corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società e altri enti, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione prevista dall’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
La lettera e) riguarda, infine, i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, diversi da quelli indicati alla lettere c) e d), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Il comma 17 introduce un nuovo comma 4-bis nell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, il quale disciplina le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.
Per effetto di tale novella, in sede di rettifica del reddito d’impresa o dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione, è precluso l’utilizzo di presunzioni semplici[23] - anche se gravi, precise e concordanti - qualora il contribuente destinatario dell’accertamento abbia dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità rilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore, anche tenendo conto degli specifici indicatori definiti a norma del comma 2 dell’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998[24]
La preclusione opera a condizione che l’ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. In ogni caso, la preclusione non si applica se l’ammontare delle attività non dichiarate supera la soglia dei 50 mila euro.
In altri termini, se il contribuente risulta congruo rispetto agli studi di settore, l’amministrazione finanziaria non potrà esperire nei suoi confronti rettifiche di tipo analitico-induttivo, basate su presunzioni semplici, fino al 40 per cento dei ricavi o dei compensi dichiarati dal contribuente medesimo ed entro il limite massimo di 50 mila euro.
Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, come sostituito dal precedente comma 16 del presente articolo.
Trattasi rispettivamente dei ricavi indicati all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)[25], e dei compensi[26] indicati all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’avviso di accertamento deve esprimere i motivi che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore, in quanto ritenute inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.
L’illustrata disposizione si applica a condizione che le informazioni inserite dal contribuente nei modelli predisposti per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore non siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le sanzioni introdotte, rispettivamente, nei decreti legislativi n. 446 e n. 471 del 1997 dai commi 25, 26 e 27 del presente articolo.
La preclusione introdotta dalla disposizione testé descritta si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, secondo quanto disposto dal successivo comma 18 (vedi infra).
Il comma 18 regola l’efficacia delle nuove norme introdotte dai precedenti commi 16 e 17, stabilendo che esse abbiano applicazione dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007. Tuttavia, relativamente al disposto della lettera b) del comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998 (come sostituito dal comma 16) si prevede che abbia effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Quest’ultima disposizione esclude dall’accertamento sulla base degli studi di settore i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta, salvo il caso di cessazione e inizio nel periodo di sei mesi da parte dello stesso soggetto, ovvero quando l’attività iniziata costituisca la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta da altri soggetti.
Il comma 19, allo scopo di orientare le attività di controllo nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo cui non sono applicabili gli studi di settore, prevede la determinazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività (che costituiscono ordinariamente causa di esclusione dell’applicabilità degli studi), si stabilisce che possa venire richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore. Si tratta del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da allegarsi alla dichiarazione dei redditi.
Il comma 20 prescrive altresì la determinazione di appositi indicatori di coerenza per l’individuazione dei requisiti minimi di continuità dell’attività, con riferimento al primo periodo d’imposta in cui essa viene esercitata, relativamente ai soggetti indicati dall’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione), esclusi dall’applicazione degli studi di settore. Tali indicatori sono definiti tenendo conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dell’attività medesima.
La relazione governativa indica, a questo riguardo, l’esistenza di “una quota significativa di società di capitali (15-20%) che risultano fiscalmente inattive dopo periodi brevissimi (anche meno di un anno) dall’inizio dell’attività”, rilevando che “queste società dichiarano sovente livelli di ricavi relativamente inferiori rispetto a quelli medi dichiarati dalle società appartenenti a settori economicamente omogenei che iniziano l’attività e la proseguono per periodi più lunghi”. La stessa relazione chiarisce che gli indici di coerenza dovranno essere definiti partendo dagli analoghi indicatori degli studi di settore, con gli adeguamenti necessari per tener conto dei fenomeni specifici rilevati nell’analisi della particolare fattispecie.
Il comma 21 rimette l’approvazione degli indicatori di cui al precedente comma 20 ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2007. Tali indicatori potranno essere elaborati anche per settori economicamente omogenei, e dovranno trovare applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 (quindi con efficacia retroattiva).
Il comma 22 prescrive che venga programmata, sulla base di appositi criteri selettivi, una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori introdotti a norma del comma 7.
Il comma 23 modifica le condizioni di applicabilità degli studi di settore a fini di accertamento, definite dall’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
In particolare, con la lettera a) è soppressa la condizione per cui il contribuente deve avere un periodo d’imposta pari a dodici mesi; la lettera b) specifica invece che gli studi sono impiegati qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi. Secondo quanto rilevato dalla relazione governativa, l’applicazione a contribuenti con periodo d’imposta inferiore a dodici mesi richiederà un affinamento del modello statistico-matematico.
La stessa relazione rileva che la previsione di applicabilità ai soli contribuenti le cui dichiarazioni non risultino coerenti con gli studi è resa opportuna da ragioni di coordinamento con l’abrogazione del comma 2 dello stesso articolo 10 (che conteneva analoga clausola relativamente agli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni), operata dall'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Rimangono ferme le cause di esclusione stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 10.
Il comma 24 dispone che le modificazioni operate dal precedente comma 23, limitatamente a quanto stabilito dalla lettera a) - relativamente ai contribuenti con periodo d’imposta inferiore a dodici mesi - hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007. La disposizione è motivata nella relazione governativa con la necessità di adeguare il modello statistico-matematico a questa nuova applicazione.
I commi 25, 26 e 27 prevedono – in termini sostanzialmente identici per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP – l’incremento della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, qualora il maggior reddito d’impresa, arte o professione accertato ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato.
In particolare, il comma 25 integra con un nuovo comma 2-bis l’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”). L’articolo trova applicazione con riferimento alle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.
Tale nuovo comma 2-bis prevede che la misura della sanzione minima e massima indicata al comma 2 (ossia la sanzione dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito, stabilita per la dichiarazione di reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque di imposta inferiore a quella dovuta o credito superiore a quello spettante, nonché per esposizione di indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile) sia elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
Si escludono dalla fattispecie sanzionabile i casi di inesatta indicazione dei medesimi dati. L’incremento della sanzione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Si fa riferimento al reddito di lavoro autonomo, conseguente al precedente richiamo del reddito di arte o professione.
Analogamente, il comma 27 aggiunge, nell’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”), un nuovo comma 2-bis, da applicarsi alle dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Pertanto, la misura della sanzione minima e massima prevista dal comma 2 (rispettivamente, una e due volte l’ammontare della maggiore imposta dovuta in caso di dichiarazione di imponibile inferiore a quello accertato o imposta inferiore al dovuto) è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. L’incremento della sanzione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
Si escludono anche qui dalla fattispecie sanzionabile i casi di inesatta indicazione dei medesimi dati.
Articolo 1, commi 28-29
(Condizioni per la deducibilità o
detraibilità di spese sanitarie)
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»;
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.
Il comma 28 limita la deducibilità o detraibilità delle spese sanitarie per acquisto di medicinali, agli effetti dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, subordinandola alla loro certificazione mediante fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
In particolare, la lettera a) introduce tale condizione relativamente alle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali dai soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione.
A questo fine, viene inserito un nuovo periodo nell’articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR consente di dedurre dal reddito complessivo, agli effetti dell’IRPEF, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito
La lettera b) introduce la medesima clausola – relativa alle spese per medicinali – nell’articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, che disciplina la detrazione consentita a tutti i contribuenti per le spese sanitarie.
L’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR consente di detrarre dall’imposta lorda le spese sanitarie, nella misura del 19 per cento e limitatamente alla parte eccedente lire 250 mila (pari a euro 129,11). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle riferite alle invalidità e menomazioni sopra richiamate), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Disposizioni speciali riguardano le spese riguardanti i mezzi (compresi i veicoli) necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli invalidi. Anche in questo caso, si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
Il comma 29 dell’articolo 1 individua nel 1° luglio del 2007 la data di entrata in vigore delle norme introdotte dal comma 28 e specifica, al secondo periodo, che, fino al 31 dicembre 2007, qualora l’acquirente del farmaco non sia il destinatario dello stesso e non conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria del destinatario medesimo, l’indicazione del codice fiscale potrà essere riportata a mano, sullo scontrino fiscale, direttamente dal destinatario del medicinale acquistato.
Viene confermata anche in questa fattispecie l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.
Il citato articolo 50, al comma 7, prescrive in particolare che all'atto dell’utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della tessera sanitaria, e in ogni caso i dati relativi all’eventuale esenzione. Per le ricette mediche recanti la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della tessera sanitaria e i dati relativi all’esenzione; sono altresì inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche.
In ogni caso, dev’essere previamente verificata la corrispondenza tra il codice fiscale del titolare della tessera sanitaria e quello dell'assistito riportato sulla ricetta; ove dalla ricetta manchi l’indicazione del codice fiscale, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della tessera sanitaria, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.
Articolo 1, commi 30-31
(Compensazioni effettuate dai titolari di
partita IVA)
30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
I commi 30 e 31 intervengono sulla disciplina delle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA.
Il comma 30 interviene sulla disciplina delle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA, obbligando i contribuenti a comunicare, per via telematica, all’Agenzia delle entrate l’importo e la tipologia dei crediti che saranno oggetto della successiva compensazione, in caso di operazioni di compensazione per importi superiori a 10 mila euro.
Si ricorda che il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”), ha introdotto il versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali e la compensazione dei crediti e dei debiti per imposte e contributi nei confronti dei vari enti impositori. La compensazione delle imposte è una forma di compensazione che il contribuente ha facoltà di effettuare quando la dichiarazione dei redditi evidenzia debiti e crediti relativi alla stessa imposta o ad imposte diverse.
In base al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inizialmente, era previsto che i crediti e debiti risultassero dalla dichiarazione annuale e dalle denunce contributive periodiche; mentre successivamente la possibilità di ricorrere alla compensazione è stata estesa a tributi non necessariamente risultanti dalla dichiarazione annuale.
Il nuovo sistema di riscossione è stato avviato nel maggio del 1998 per le sole persone fisiche titolari di partita IVA e dal 1° gennaio 1999 – con l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 - si è avuto un allargamento dell’ambito di applicazione del nuovo istituto:
- il sistema di versamento unitario e di compensazione d’imposte e contributi è stato esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA;
- il termine di versamento, ad eccezione dei versamenti riguardanti le somme dovute a titolo di saldo e d’acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell’acconto IVA del mese di dicembre, è stato spostato al giorno 16 del mese di scadenza (se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo);
- anche i soggetti IRES sono ammessi alla compensazione.
In questo modo pertanto, i contribuenti eseguono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo – nei confronti dei medesimi soggetti – risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 422 del 1998.
La compensazione va fatta entro la data di presentazione della dichiarazione successiva e deve essere effettuata utilizzando il modello F24. Nel caso di compensazione c.d. verticale (per esempio, Irpef su Irpef), non è obbligatorio l’utilizzo di tale modello.
La novella recata dal comma 30 ha la finalità dicontrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni. Per quanto riguarda il limite dei 10.000 euro è da ritenere che tale limite dovrebbe riguardare la singola operazione di compensazione, riferibile al complesso dei crediti che si intendono compensare mensilmente.
Per quanto riguarda i termini previsti per la comunicazione da parte del contribuente e per la risposta dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente deve far inviare tale comunicazione entro il quinto giorno precedente quello in cui intende effettuare l’operazione di compensazione. Qualora l’Agenzia delle entrate non trasmetta al contribuente una comunicazione recante differenti indicazioni entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, il contribuente può eseguire l’operazione di compensazione (silenzio-assenso).
Il comma 31 rimette ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità, anche graduali, di attuazione del comma 30. Fino all’emanazione di tale provvedimento la nuova disposizione rimarrà pertanto non operativa.
In particolare, la norma prevede anche che con tale provvedimento siano stabilite procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.
Articolo 1, comma 32
(Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica)
32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.
Il comma 32 destina al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica parte delle maggiori entrate derivanti dalla trasmissione telematica dei dati fiscali a fini di compensazione dell’IVA prevista dai precedenti commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per il 2007.
Il comma dispone altresì la riduzione di 183,8 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa del Fondo per il 2008.
Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004[27] ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica". Tale fondo, iscritto nella U.P.B. 4.1.5.15, cap. 3075, aveva nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 una dotazione pari a 117.028.231 euro.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il decreto-legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2007 (art. 2, comma 179, del D.L. n. 262/2006[28]), ha destinato parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge medesimo, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per il 2008 e a 143,2 milioni per il 2009, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Analogamente, il comma 1347 della legge finanziaria assegna 14 milioni di euro per il 2008 al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
La Tabella E della legge finanziaria dispone infine la riduzione delle autorizzazioni di spesa pluriennali del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per 309,35 milioni per il 2007, per 12,95 milioni nel 2008 e per 139,95 milioni nel 2009, di cui 2 milioni di euro quale riduzione a carattere permanente.
Nella successiva tavola sono indicate le variazioni di bilancio determinate dalla manovra finanziaria per il 2007.
(dati in migliaia di euro):
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bilancio a legislazione vigente |
117.028 |
50.117 |
1.215 |
D.L. n. 262/2006 |
- |
140.200 |
143.200 |
TOTALE |
117.028 |
190.317 |
144.415 |
Legge finanziaria 2007: |
|
|
|
- Comma 32 |
214.000 |
-183.800 |
- |
- Comma 1347 |
- |
14.000 |
- |
- Tabella E |
-309.350 |
-12.950 |
-139.950 |
BILANCIO 2007 |
21.678 |
7.567 |
4.465 |
Articolo 1, commi 33-34
(Sanzioni amministrative per violazioni
in materia
di assistenza fiscale)
33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
e) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 2.582».
34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato.
I commi 33 e 34 recano modifiche alla normativa sulle sanzioni agli intermediari (CAAF) in materia di dichiarazioni.
In particolare, il comma 33 dell’articolo 1 modifica la disciplina delle sanzioni amministrative da irrogarsi nei riguardi dei soggetti che prestano assistenza fiscale o dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione tributaria, qualora rilascino, rispettivamente, visti di conformità o asseverazioni infedeli, ovvero certificazioni tributarie infedeli.
Si ricorda che gli intermediari che prestano assistenza fiscale, soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, sono:
- i centri di assistenza fiscale (CAF) dei dipendenti e delle imprese - costituiti da, sostituti d’imposta[29], associazioni di categoria degli imprenditori, associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati;
- i professionisti.
Tali soggetti sono preposti al controllo preventivo della correttezza formale delle dichiarazioni dei redditi, attraverso il visto di conformità, il quale consiste in una sorta di certificazione di corrispondenza tra i dati delle dichiarazioni e le risultanze del bilancio, delle scritture contabili e dei documenti allegati a norma di legge, ed attraverso l’osservazione, cioè la conformità degli elementi contabili ed extracontabili, rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, con quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Gli intermediari sono inoltre i soggetti preposti alla presentazione della dichiarazione con procedure telematiche.
Il comma 33 provvede a modificare l’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare:
a) al comma 1, lettera a), riguardante il visto di conformità e l’asseverazione infedele rilasciati dai responsabili dei centri di assistenza fiscale:
1) viene espressa in euro la misura della sanzione, sostituendo le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» con le seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;
2) viene inoltre specificato che la violazione è punibile quando viene operata la liquidazione, mediante procedure automatizzate, delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni presentate agli effetti dell’imposta sui redditi, a norma all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quando l’amministrazione procede al controllo formale delle dichiarazioni medesime, ovvero agli altri controlli e rettifiche, ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni, di controllo e di rettifica delle stesse, secondo gli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si aggiunge che la violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (il quale stabilisce che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila, pari a euro 10,33);
3) viene infine modificata la disciplina relativa alle violazioni reiterate o particolarmente gravi, che attualmente prevede l’inibizione della facoltà di rilasciare l’asseverazione o il visto di conformità. La nuova disciplina proposta prevede che a carico dei soggetti abilitati sia disposta, in questi casi, la sospensione dalla predetta facoltà per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, dev’essere invece disposta l’inibizione definitiva dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. La disposizione conferma che si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;
b)al medesimo comma 1, lettera b), riguardante la certificazione tributaria infedele[30] viene espressa in euro la misura della sanzione, sostituendo le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» con le seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) viene inserito un nuovo comma 1-bis, il quale dispone che nei casi di violazione contemplati dai commi 1 (visto di conformità, asseverazione o certificazione tributaria infedele) e 3 (violazione di obblighi dei sostituti d’imposta in caso di prestazione dell’assistenza fiscale) del medesimo articolo 39 e dall’articolo 7-bis (omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari incaricati di trasmettere per via telematica le dichiarazioni dei redditi) si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale reca le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
Si ricorda che attesa l’estraneità del ruolo degli intermediari nel rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, la possibilità di applicare tali sanzioni tributarie era fino ad oggi stata negata, non consentendo l’applicazione di istituti previsti dal decreto legislativo n. 472/1997, quali il ravvedimento operoso[31] o il cumulo giuridico[32].
La nuova disposizione del comma 1-bis stabilisce inoltre che il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata;
d)viene sostituito il comma 2, che disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni, anche coordinandone la disciplina con le modificazioni apportate ai commi precedenti. Si stabilisce che le violazioni dei commi 1 e 3 dell’articolo 39 e quelle dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche in base a segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento; fino al compimento dei termini di decadenza, esso può venire integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. Viene conservata la disposizione secondo la quale i provvedimenti sanzionatorî sono trasmessi agli ordini professionali cui appartengono i soggetti che hanno commesso la violazione, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti;
e) al comma 3, infine, viene espressa in euro la misura della sanzione, con la sostituzione delle parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» con le seguenti: «da euro 258 a euro 2.582».
In relazione al disposto del precedente comma testé illustrato, il comma 34 esclude la restituzione di quanto eventualmente pagato a titolo di sanzione per le violazioni dell’articolo 7-bis e dei commi 1 e 3 dell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ove queste siano state già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Rimane ferma in ogni caso l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il quale – salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo – enunzia il principio dell’applicazione della legge più favorevole (c.d. favor rei) nel caso in cui e la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa.
Articolo 1, comma 35
(IVA su lotto, lotterie, concorsi
pronostici e scommesse)
35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
Il comma 35 rende nuovamente indetraibile, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, l’imposta assolta per operazioni inerenti e connesse all’organizzazione e all’esercizio del lotto, delle lotterie, dei concorsi pronostici e delle scommesse, nonché per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione a queste connesse.
Sono abrogati, a questo fine, i commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Il comma 7 dell’articolo 11-quinquiesdecies del D.L. n. 203 del 2005 ha inserito nel comma 3 dell’articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’imposta sul valore aggiunto, l’ulteriore lettera e-bis), la quale comprende le operazioni relative all’esercizio, prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione su lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse tra quelle cui non si applica l’indetraibilità prevista per le operazioni esenti inerenti e connesse all’organizzazione e all’esercizio delle attività indicate all’articolo 10, n. 6) e 7), del medesimo D.P.R.
Ha altresì aggiunto nel comma 5 dello stesso articolo 19 un’ulteriore disposizione, che esclude, per le stesse operazioni, l’applicazione della disciplina del cosiddetto pro rata di detraibilità dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi strumentali alle operazioni esenti.
Il comma 8 subordina l’efficacia di queste disposizioni alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
I numeri 6) e 7) del citato articolo 10 (esenzione IVA) del D.P.R. n. 633 del 1972 riguardano le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e al CONI e all’UNIRE, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate (numero 6) e le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate (numero 7).
36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Il comma 36 subordina il riconoscimento delle agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti affetti da minorazione (identificati mediante il richiamo all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104)[33], con ridotte o impedite capacità motorie, alla condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
Tra le agevolazioni fiscali concesse agli invalidi (ovvero alle persone cui essi risultano fiscalmente a carico) per l’acquisto di autoveicoli, si richiamano:
- la detrazione d’imposta, nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari alla locomozione dei soggetti portatori di handicap, prevista agli effetti dell’imposta sui redditi delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione d’imposta spetta integralmente – cioè senza applicazione della franchigia di euro 129,11 normalmente prevista per la detrazione delle spese mediche – una sola volta in un periodo di quattro anni;
- l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento sull'acquisto di veicoli adattati all’uso degli invalidi (concessa agli invalidi dall’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ed estesa ai soggetti definiti dall’articolo 3 della citata legge n. 104 del 1992 – legge quadro sull’handicap – dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). L’agevolazione è riconosciuta una sola volta nel corso del quadriennio, salvo il caso in cui il veicolo precedente sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. L'IVA agevolata si applica attualmente ai soli motoveicoli e autoveicoli, nuovi o usati, con limiti di cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel;
- l’esenzione dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa (cioè i passaggi di proprietà) aventi per oggetto i suddetti veicoli (articolo 8, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997). A seguito della soppressione dell’imposta erariale di trascrizione e dell'addizionale provinciale, l’agevolazione deve riferirsi all’imposta provinciale di trascrizione, istituita dall’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i suddetti motoveicoli e autoveicoli (articolo 8, comma 7, della medesima legge n. 449 del 1997).
Il comma 37 dispone che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.
Questa disposizione non si applica per gli invalidi nel caso in cui, a seguito a mutate necessità dovute alla minorazione da cui sono affetti, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Il già citato articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR prevede attualmente che la detrazione ammessa per i veicoli destinati ai soggetti con capacità motorie ridotte spetti per un solo veicolo e sull’importo massimo di euro 18.075,99 entro un periodo di quattro anni.
La reiterazione del beneficio, per acquisti effettuati entro il periodo predetto, è possibile soltanto ove il primo veicolo per il quale sia stata utilizzata la detrazione venga cancellato dal pubblico registro automobilistico. Qualora il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, la detrazione spetta nuovamente anche entro il quadriennio, nel medesimo limite di spesa massima, detrattone l'eventuale rimborso assicurativo.
Articolo 1, commi 38-42
(Compensi per attività sanitarie)
38. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.
I commi da 38 a 42 dell’articolo 1 introducono disposizioni volte ad agevolare le funzioni di controllo in relazione alle attività di lavoro autonomo di carattere medico e sanitario svolte in strutture sanitarie private.
In particolare, il comma 38 stabilisce che i compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di tali strutture sono riscossi unitariamente dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a incassare il compenso, in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo, contestualmente riversandolo al medesimo, e a registrare il compenso riscosso per ciascuna prestazione nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro.
A norma del comma 39, le stesse strutture sanitarie comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
Il comma 40 rimette a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità per la comunicazione telematica, nonché delle altre disposizioni attuative dei commi 38 e 39.
Infine, a norma del comma 41, l’applicazione di queste disposizioni decorre dal 1° marzo 2007.
Si ricorda che il terzo comma dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (recentemente introdotto, unitamente al successivo, dal comma 12 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) impongono agli esercenti arti o professioni – anche in forma associata – di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, in cui debbono far affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività ed effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese.
Il quarto comma stabilisce inoltre che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni vengano riscossi esclusivamente attraverso assegni non trasferibili, bonifici, oppure altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico. La disposizione non si applica quando il pagamento consista in un importo unitario inferiore a 100 euro.
Il comma 12-bis dello stesso articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (come modificato dall’articolo 1, comma 69, della legge in commento) ha stabilito che quest’ultima norma abbia applicazione graduale: il limite è infatti stabilito in:
§ 1.000 euro, fino al 30 giugno 2008;
§ 500 euro dal 1° luglio 2008 fino al 30 giugno 2009,
§ 100 euro dal 1° luglio 2009.
Il comma 42 stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni dei commi 38 e 39.
Per la violazione dell’obbligo d’incasso o la mancata registrazione dei compensi si applica l’articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, che in particolare commina la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni (pari rispettivamente a euro 1.032,91 ed euro 7.746,85) a chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, e gli altri libri, documenti e registri prescritti dalle leggi tributarie.
Per la mancata trasmissione telematica si applica invece l’articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 471 del 1997, che sanziona fra l’altro l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, comminando sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (pari rispettivamente a euro 258,23 ed euro 2.065,83).
Restano fermi a carico dei singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.
Articolo 1, comma 43
(Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all’appaltatore)
43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Il comma 43 obbliga il condominio, quale sostituto d’imposta, ad operare una ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, nella misura del 4 per cento sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate dall’appaltatore nell’esercizio di impresa.
Tale obbligo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 ed è pertanto applicabile a tutti i pagamenti di fatture effettuati successivamente a tale data, cioè a tutte le fatture pagate dopo il 1° gennaio 2007, anche se relative a prestazioni effettuate (o per le quali sia stata emessa fattura) in precedenza.
Si ricorda che il condominio è già qualificato come sostituto d’imposta, con l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sulle somme e valori da esso corrisposti, in particolare per le prestazioni che diano luogo a redditi da lavoro dipendente o assimilati, ovvero a redditi di lavoro autonomo, escluse in questo caso le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese (articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”).
Per i redditi da lavoro dipendente, la ritenuta è operata secondo le aliquote vigenti per l’imposta sui redditi delle persone fisiche; per i redditi assimilati e quelli di lavoro autonomo, la misura della ritenuta è stabilita nella misura del 20 per cento.
A fini di accertamento, l’articolo 32, primo comma, numero 8-ter), dello stesso decreto consente agli uffici finanziari di richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
Con la circolare del Ministero delle Finanze n. 204 del 6 novembre 2000 è stato chiarito che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta è “il condominio in quanto tale” anche se il soggetto normalmente incaricato dal condominio di porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto d’imposta sia l’amministratore (la cui figura è obbligatoria nei condomini con più di cinque condomini).
L’articolo 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (“Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”) obbliga gli amministratori di condominio negli edifici a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.
Il comma 43 in commento opera la modifica inserendo nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento sulle imposte sui redditi, un nuovo articolo 25-ter, a norma del quale il condominio, all’atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa, è tenuto a operare, quale sostituto d’imposta e con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente.
La ritenuta effettuata va versata all’erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata effettuata la ritenuta, utilizzando il modello F24.
Sono escluse dalla norma le prestazioni riconducibili ad attività di lavoro autonomo professionale.
La ritenuta va obbligatoriamente operata anche se i corrispettivi in questione sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), cosa che avviene nell’ipotesi in cui il percettore non eserciti abitualmente l’attività per la quale ha percepito il compenso.
Si ricorda che l’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR qualifica come redditi diversi i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Articolo 1, commi 44-45
(Estensione della tassazione inversa ai
fini IVA)
44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977».
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
Il comma 44 estende l’ambito di applicabilità del metodo della tassazione inversa (reverse charge) agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
È modificato a questo fine l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale individua i soggetti passivi dell’imposta.
In particolare, la lettera a) del comma 44 sostituisce il sesto comma del medesimo articolo 17 (aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006). La nuova formulazione proposta stabilisce che l’applicazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dell’imposta previste nel quinto comma del medesimo articolo 17[34] si applicano:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile[35] da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
Si tratta della fattispecie prevista nel vigente sesto comma, la cui introduzione era stata motivata nella relazione governativa al decreto-legge n. 223 del 2006 (A.S. 741), come misura volta a “contrastare fenomeni fraudolenti consistenti nella creazione di piccole imprese che realizzano lavori edilizi nel quadro di opere complesse, fatturano regolarmente le prestazioni con l’applicazione dell’IVA, ma poi omettono di versare il tributo, che lucrano illecitamente, per poi sparire, salvo ricostituirsi in forme analoghe”.
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641[36], nonché dei loro componenti e accessori;
c) alle cessioni di elaboratori elettronici (personal computer) e dei loro componenti e accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Nel regime di reverse charge, il destinatario della cessione o prestazione viene ad essere tenuto al pagamento dell'imposta, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente o dal subappaltatore senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 21 e seguenti del medesimo decreto e con l'indicazione della norma qui contemplata, deve essere integrata dal destinatario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro delle fatture o dei corrispettivi (previsti rispettivamente dagli articoli 23 o 24) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro dei beni e servizi acquistati (previsto dall'articolo 25).
Secondo le norme previgenti, questa forma di imposizione si applica anche alle cessioni di oro da investimento (legge 17 gennaio 2000, n. 7) e agli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi (articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410).
Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006, il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni resa da soggetti che operano nel regime di franchigia per i contribuenti minimi, di cui all'articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, i quali sono esonerati dal versamento dell'imposta e dagli altri adempimenti[37] previsti dal suddetto D.P.R. n. 633 del 1972. Per le prestazioni di servizi effettuate in regime di franchigia, infatti, il committente non può assumere il ruolo di debitore d'imposta, dal momento che per tali operazioni l'imposta non deve essere versata. È previsto, tuttavia, l'obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal prestatore, senza recare l'addebito dell'imposta.
Tali considerazioni non valgono nei casi in cui il contribuente minimo dovesse assumere la veste di committente: in tali ipotesi la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge, comporta l'obbligo di integrazione della fattura stessa e versamento dell'imposta.
La lettera b) dello stesso comma 44 aggiunge nel medesimo articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 un nuovo comma, a tenore del quale il metodo di tassazione inversa si applica alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze:
- con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006;
La direttiva 2006/69/CE del Consiglio modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale.
In particolare, l’articolo 1, primo paragrafo, numero 7), modifica l’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, nella versione figurante nell’articolo 28-octies della stessa autorizzando gli Stati membri a stabilire che, per le sottoindicate operazioni, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate:
i prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5;
ii messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui al punto i);
iii cessioni di taluni beni immobili (fabbricati diversi dai fabbricati nuovi, e fondi non edificati), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione;
iv cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M;
v cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;
vi cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;
vii cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.
Gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui queste misure possono applicarsi. Essi possono altresì limitare l’applicazione delle misure ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M. Delle disposizioni nazionali adottate deve essere informato il comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto.
- con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (ossia con regolamento ministeriale), nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
L’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
Il comma 45 stabilisce che le disposizioni delle lettere b), c) e d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dal precedente comma 44 (v. supra), si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
È pertanto differita, in attesa dell’autorizzazione europea, l’applicazione del metodo di tassazione inversa alle cessioni di telefoni portatili, elaboratori elettronici, materiali lapidei.
Per quanto riguarda la lettera a) del comma 44, si ricorda che il suo contenuto corrisponde all’articolo 35, comma 5, del D.L. n. 203 del 2006, la cui applicazione era subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea. La necessità di tale autorizzazione è stata superata dall’entrata in vigore, il 13 agosto 2006, della citata direttiva 2006/69/CE.
Ciò posto, la citata circolare n. 37/E del 2006 osserva che, fermo restando che la lettera a) del comma 44 entra in vigore il 1° gennaio 2007 e che pertanto le relative previsioni si applicano alle operazioni per le quali, a partire da tale data, è stata emessa fattura o effettuato il pagamento, anche parziale, del corrispettivo, si considerano emesse correttamente anche le fatture per le quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata direttiva n. 2006/69/CE, le modalità dell'inversione contabile siano state applicate anteriormente al 1° gennaio 2007. Ciò al fine di tutelare il legittimo affidamento sulla vigenza della norma recata dall'articolo 35, comma 5, del D.L. n. 223 del 2006, suscitato nei contribuenti dalla introduzione della richiamata normativa comunitaria, nelle more della richiesta dell'autorizzazione degli organi comunitari.
Articolo 1, comma 46
(Obbligo di richiesta della registrazione
da parte degli agenti immobiliari)
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari».
Il comma 46 estende agli agenti immobiliari, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari, l’obbligo di chiedere la registrazione di tali atti e la conseguente obbligazione al pagamento dell’imposta di registro, solidalmente con le parti contraenti.
A questo fine, viene integrato il dettato degli articoli 10 e 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
La lettera a) del comma 46,in particolare,modifica l’articolo 10, che individua i soggetti obbligati a chiedere la registrazione. I soggetti obbligati sono attualmente:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero, nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni delle rispettive società o enti;
b) i pubblici ufficiali (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione etc.) per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio in mancanza di richiesta da parte degli altri soggetti obbligati.
A questi soggetti vengono aggiunti, con la nuova lettera d-bis),gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
Per quanto riguarda la tipologia di atti che rientrano nel nuovo obbligo, il perimetro di questi non appare univocamente definibile, atteso che per alcuni degli atti generalmente utilizzati dai mediatori, quali la proposta, l'accettazione, l'opzione, la natura negoziale è discussa. Dovrebbe invece pacificamente rientrarvi il contratto preliminare.
Si ricorda che i contraenti di una compravendita immobiliare, in base all’articolo 35, comma 22, del decreto legge n. 223 del 2006, hanno l'obbligo di attestare nel rogito se l'affare sia stato intermediato da un agente immobiliare.
Sarà pertanto più difficile, con il combinato delle innovazioni introdotte, ipotizzare che un mediatore sia menzionato in un rogito quale soggetto attraverso il quale l'affare immobiliare si è concluso, senza che vi sia una corrispondente registrazione a sua cura del contratto preliminare che ha regolato i rapporti tra i contraenti ante rogito, a meno di ipotizzare che i contraenti, messi in contatto dal mediatore, non abbiano stipulato alcun preliminare, provvedendo ad effettuare direttamente il rogito.
La lettera b) del comma 46 modifica poi l’articolo 57, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro, introducendo un nuovo comma 1-bis, a norma del quale gli agenti immobiliari suddetti sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le medesime scritture private.
Si ricorda infine che con la circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007, l’Agenzia delle entrate, nel disciplinare l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche conseguenti ai nuovi poteri ispettivi degli uffici a presidio della riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, introdotti recentemente dagli articoli 35 e 36 del decreto legge n. 223 del 2006, ha citato a titolo di esempio proprio le verifiche presso le agenzie di mediazione immobiliare.
Articolo 1, comma 47
(Esercizio abusivo dell’attività di
mediatore)
47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000».
Il comma 47 incrementa la sanzione amministrativa pecuniaria per l’esercizio abusivo dell’attività di mediatore.
La norma fa riferimento all’attività di mediazione di affari di cui agli artt. 1754 e ss. del codice civile. La citata disposizione definisce mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
La legge n. 39/1989[38] richiede, per lo svolgimento di tale attività, remunerata con una provvigione, l’iscrizione in un apposito “ruolo degli agenti di affari in mediazione” tenuto dalle Camere di commercio. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con regolamento del ministero dell’industria (ora, dello sviluppo economico).
L’art. 8 della legge n. 39/1989 punisce attualmente chi esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel suddetto ruolo – oltre che con la restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite – con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 516 e 2.065 euro (comma 1). Colui che incorra per tre volte nella sanzione citata, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, è punito, invece, con le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per l’esercizio abusivo della professione (reclusione fino a 6 mesi e multa da 103 a 516 euro).
Il comma 47, novellando l’art. 1 della legge 39/1989, aumenta sensibilmente i limiti edittali minimi e massimi della citata sanzione pecuniaria portandoli, rispettivamente, a 7.500 e 15.000 euro.
Articolo 1, commi 48-49
(Adempimenti fiscali connessi alla
cessione di immobili)
48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
«22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
I commi 48 e 49 intervengono in materia di adempimenti fiscali connessi alla cessione di beni immobili.
Il comma 48, in particolare, sostituisce il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiungendo anche un comma 22-bis.
Il menzionato comma 22 dell’articolo 35 stabilisce che, all’atto di cessione degli immobili, anche se assoggettata ad Iva, le parti dovranno rendere una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà recante:
- indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo;
- la specificazione se i contraenti si siano avvalsi di un mediatore[39];
- l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione;
- le analitiche modalità di pagamento della mediazione;
- l’indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale dell’agente immobiliare.
In caso di omessa o mendace dichiarazione, viene comminata la sanzione amministrativa da 500 a 10 mila euro.
Inoltre, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati all’accertamento di valore di cui al comma 1 dell’articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986[40].
Per effetto della novella in esame, il nuovo comma 22 dispone che – all’atto di cessione di un immobile, anche se assoggettata ad Iva – le parti siano tenute a rendere apposita dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le stesse modalità, si fa obbligo ad entrambe le parti di dichiarare:
a) se si sia avvalsa di un mediatore[41] e, in caso affermativo, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, oppure, se trattasi di soggetto diverso da persona fisica, di inserirne la denominazione e la ragione sociale, insieme ai dati identificativi del legale rappresentante; occorre altresì indicare, eventualmente, i dati del mediatore, non legale rappresentante, che abbia operato per la società;
b) il proprio codice fiscale o partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione ed il numero della camera di commercio di riferimento per il titolare o per il legale rappresentante o per il mediatore che ha operato per la società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
Pertanto, la nuova disposizione reca una disciplina più dettagliata degli obblighi di comunicazione connessi alle transazioni immobiliari.
Altresì, la nuova normativa – a differenza di quella finora vigente – trova applicazione anche al caso in cui l’attività di mediazione sia svolta da una società, anziché da una persona fisica.
Il nuovo comma 22-bis dell’articolo 35 del citato decreto n. 223 del 2006, regola, tra l’altro, la fattispecie dell’assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti d’affari in mediazione, stabilendo l’obbligo, per il notaio, di effettuare una specifica segnalazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
L’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (“Modifiche ed integrazioni alla legge. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore”) prevede (articolo 2) che - presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - sia istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione.
In base all’articolo 3, commi 1 e 2, l'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati indicati dal comma 22, il nuovo comma 22-bis commina la sanzione amministrativa da 500 euro a 10 mila euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati all’accertamento di valore di cui al comma 1 dell’articolo 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, emanato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131[42].
Il comma 49 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 – nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge finanziaria per il 2007 – trovino applicazione con riguardo ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223.
Si ricorda a tale proposito che il comma 23 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 aveva stabilito l’applicazione del comma 22 (oltre che del comma 21) con riguardo agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto-legge (ossia dal 6 luglio 2006). Il comma 49 sembra pertanto correggere tale precedente disposizione.
Articolo 1, commi 50-51
(Contrasto del giuoco irregolare e
illegale)
50. In coerenza ai princìpi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.
Il comma 50 dispone che con provvedimenti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto degli obblighi comunitari, siano stabilite le modalità per impedire l’offerta non autorizzata di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione, effettuata mediante reti telematiche o di telecomunicazione.
A questo fine, la disposizione richiama i princìpi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché la finalità di contrastare la diffusione del giuoco irregolare e illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del giuoco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore.
L'articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede fra l’altro che vengano disciplinati, tramite regolamenti da emanarsi entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della sopra citata legge n. 133 del 1999:
§ le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori (scommesse cosiddette peer to peer); tale tipo di giuoco consente ai giocatori di scommettere gli uni contro gli altri su un determinato evento senza più un banco tradizionale;
§ i giuochi di abilità on-line (skill games) con vincita in denaro, nei quali l'abilità dei giocatori prevale, rispetto al risultato, sull'elemento aleatorio. Per questo tipo di giuochi è prevista un'aliquota d'imposta pari al 3 per cento della somma giocata;
§ le caratteristiche dei "negozi" specializzati nella vendita del giuoco, ovvero:
- agenzie di scommessa;
- sale pubbliche da gioco;
- sale destinate al gioco del Bingo (D.M. 31 gennaio 2000).
Il comma 2 prevede il riordino dell'attuale sistema distributivo dei giuochi a base sportiva con la costituzione di una rete strutturata di punti vendita e a tal fine novella il comma 287 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).
Si dispone quindi che, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vengano stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro mancanti di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. Si specifica che tali provvedimenti debbono rispettare gli obblighi comunitari.
La disposizione sembra intesa a ovviare a obiezioni circa la compatibilità delle norme, adottate in precedenza (v. infra, nella presente scheda), con i princìpi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi devono, in primo luogo, essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale; in secondo luogo, devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e, in terzo luogo, non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. In ogni caso, devono essere applicate in modo non discriminatorio.
Nelle sentenze 24 marzo 1994 (causa C-275/92, Schindler), 21 settembre 1999 (causa C-124/97, Läärä e altri) e 21 ottobre 1999 (causa C-67/98, Zenatti), la Corte di giustizia ha ammesso che le restrizioni alle attività di giuoco possono essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, quali la tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al giuoco, rilevando tuttavia come le restrizioni fondate su tali motivi e sulla necessità di prevenire turbative all'ordine sociale debbano essere idonee a garantire la realizzazione dei detti obiettivi, nel senso che tali restrizioni debbono contribuire a limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico.
Più recentemente, nella sentenza 6 novembre 2003 (causa C-243/01, Gambelli e altri), la stessa Corte ha concluso che “una normativa nazionale contenente divieti – penalmente sanzionati – di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli articoli 43 CE e 49 CE”, statuendo che “spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi”. Agli effetti di tale verifica, la Corte ha enunziato alcuni criteri, osservando fra l’altro:
1) che, “laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale” (n. 69);
2) che le restrizioni imposte in materia di bandi di gara per le concessioni relative alla gestione di scommesse su eventi sportivi “devono essere indistintamente applicabili, vale a dire con le stesse modalità e con gli stessi criteri agli operatori” stabiliti in qualunque Stato membro (n. 70), in particolare prevedendo requisiti di partecipazione che non siano fissati in termini tali da poter essere soddisfatti, in pratica, più facilmente dagli operatori nazionali che non da quelli stranieri (n. 71);
3) che le restrizioni imposte non debbono eccedere quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito (n. 72).
L’ultimo periodo del comma 50 stabilisce che l’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione dello stesso comma comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro, per ciascuna violazione accertata. Le sanzioni sono irrogate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il comma 51 dispone che dalla data di entrata in vigore della legge in commento (1° gennaio 2007), sono abrogati i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati sulla base di tale normativa.
Il comma 535 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) segnali ai fornitori di connettività alla rete internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che mediante esse forniscono servizi telematici, i casi di offerta, attraverso dette reti, di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro che siano illegali, mancando delle concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli previsti dalla legge. Qualora il fatto costituisca reato, permangono naturalmente i poteri dell'autorità giudiziaria.
Ai sensi del comma 536, i destinatari delle segnalazioni sono obbligati ad adottare misure tecniche, che verranno stabilite con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, atte a impedire l'utilizzazione delle reti di cui sono gestori, o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento di giuochi, scommesse o concorsi pronostici illeciti.
In caso di violazione dell'obbligo suddetto, è prevista dal comma 537 una sanzione amministrative pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ogni violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Per l'applicazione delle disposizioni testé esaminate, il comma 538 prescrive la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, la Polizia postale e delle telecomunicazioni e il Corpo della Guardia di finanza. Quest'ultimo si avvale dei poteri ad esso riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78). Tale cooperazione avverrà secondo i criteri e le modalità individuati dall'AAMS d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
Le disposizioni per l’applicazione delle norme testé illustrate sono state emanate dal direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con provvedimento del 7 febbraio 2006 (Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006.
L’articolo 1 di tale provvedimento individua le finalità e reca le definizioni rilevanti per l’applicazione del provvedimento stesso, fra cui quella di “fornitore di servizi di rete”, distinguendo a questo riguardo tra il fornitore di connettività (access provider: ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, anche concedendo al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore), il fornitore di servizi di providing (service provider: ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, etc.) e il fornitore di contenuti, (content provider: ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni e opere di qualsiasi genere caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, nonché colui che si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine «web» immesse in rete dal proprio cliente).
L’articolo 2 prevede che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato comunichi ai fornitori di servizi di rete l'elenco degli operatori non autorizzati stabilendo i termini entro i quali essi sono tenuti a interrompere la prestazione dei propri servizi nei riguardi di questi ultimi. L’elenco degli operatori non autorizzati è pubblicato anche nel sito della predetta Amministrazione (www.aams.it).
L’articolo 3 disciplina la responsabilità dei fornitori di servizi di rete per le informazioni fornite mediante i loro servizi dagli operatori non autorizzati, nel caso in cui non interrompano la prestazione del servizio nei termini prescritti dall’Amministrazione.
L’articolo 4 esclude l'obbligo generale di sorveglianza e di ricerca da parte dei fornitori dei servizi di rete circa la presenza di attività di giuoco non autorizzate.
Il fornitore è comunque tenuto a informare tempestivamente l’Amministrazione qualora venga a conoscenza di attività o informazioni riguardanti attività di giuoco esercitate da un operatore non autorizzato, destinatario di suoi servizi, e a fornire tempestivamente le informazioni in suo possesso per l'identificazione, anche a fine preventivo. Il fornitore è altresì civilmente responsabile nei confronti di terzi per il contenuto dei servizi offerti nel caso in cui non abbia eseguito la prescritta interruzione dei servizi o se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di un servizio, non abbia provveduto ad informarne l’Amministrazione.
L’articolo 5 commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione delle disposizioni relative all’interruzione della prestazione dei servizi di rete, ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori.
Articolo 1, comma 52
(Realizzazione di campagne di
informazione
e di educazione dei giovani)
52. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.
Il comma 52 autorizza, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 100 mila euro, a favore del Ministero della Pubblica Istruzione, per la predisposizione di campagne di informazione e di educazione dei giovani sui rischi derivanti dal vizio del gioco.
Si prevede in particolare la realizzazione di programmi educativi, da attivare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzati a sviluppare nelle giovani generazioni un approccio responsabile.
Per disciplinare le modalità e i criteri di svolgimento di tali attività si dispone l’emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria.
Gli stanziamenti disposti dal comma in esame comportano una corrispondente riduzione di 100 mila euro all’anno, per il triennio 2007-2009, della voce Ministero dell’economia e delle finanze della Tabella A (“Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente”) allegata al disegno di legge finanziaria.
Articolo 1, commi 53-55
(Trasmissione di dati doganali e fiscali
alle regioni e agli enti locali)
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.
54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni.
Il comma 53 dell’articolo 1 dispone che entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni, riferiti al sistema doganale.
Entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti in essi residenti.
La disposizione sembra intesa a favorire la partecipazione delle regioni e degli enti locali alle attività di accertamento, secondo quanto previsto, relativamente ai comuni, anche dall’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005 attribuisce ai comuni intervenuti nell’accertamento fiscale il 30 per cento delle maggiori somme, relative a tributi statali, riscosse a seguito degli accertamenti cui abbia contribuito l’intervento del comune interessato.
Il comma 2 prevede misure amministrative intese ad agevolare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento.
La determinazione delle modalità tecniche per l’accesso alle banche dati e per la trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti è rimessa a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.[43]
Lo stesso provvedimento dovrà determinare le forme per la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni stessi e comunque da essi incaricati delle attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.
Con il medesimo provvedimento saranno infine individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale; in relazione a quest’aspetto è previsto che il provvedimento sia adottato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia del territorio, per i tributi di competenza di questa, e possa prevedere anche un’applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.
Le forme di partecipazione dei comuni all’accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche sono previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
A questo fine, l’articolo 44 del D.P.R. n. 600 del 1973 prescrive ai centri di servizio di trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi le copie delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche e agli uffici delle imposte di trasmettere ai medesimi comuni le proprie proposte di accertamento in rettifica o d’ufficio (con le successive integrazione e modificazioni) relative a persone fisiche[44].
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, e indicare – anche nel caso di omissione della dichiarazione – dati, fatti ed elementi rilevanti con la loro idonea documentazione. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso.
In relazione alle proposte di accertamento, il comune può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, fornendone idonea documentazione.
Per questi adempimenti, il comune può chiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici, che debbono rispondere gratuitamente.
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare[45].
L’articolo 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, consente ai comuni di indicare all'ufficio del registro elementi per la valutazione di beni immobili o diritti reali immobiliari, ai fini dell'eventuale rettifica del valore dichiarato.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), all’articolo 9, facoltizza i comuni a segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, nonché dati e notizie relativi ai soggetti, diversi dalle persone fisiche residenti, operanti o aventi beni nei rispettivi territori. Non risulta essere stato emanato il decreto del Ministro per le finanze che avrebbe dovuto disciplinare le modalità e i termini delle segnalazioni.
Per quanto riguarda il concorso delle regioni, l’articolo 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito che le regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento relativa ai tributi erariali, rimettendo a decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la determinazione delle modalità attuative, da stabilirsi in analogia con quanto previsto dal citato articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973[46].
Anche in questo caso, il previsto decreto non risulta essere stato emanato.
Il comma 54 dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche indicate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Il comma 55 rimette invece a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane la fissazione delle modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati relativi a importazioni ed esportazioni alle regioni.
Articolo 1, commi 56-60
(Istituzione del sistema integrato delle
banche dati in materia tributaria e finanziaria)
56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 2, la Commissione:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno».
59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:
«Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili».
60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
Il comma 56 istituisce – a decorrere dal 1° gennaio del 2007 (data di entrata in vigore della presente legge) – il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria.
La finalità di tale sistema consiste nella condivisione e nella gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico, per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.
L’ambito di applicazione, identificato dall’inciso “settore pubblico” sembrerebbe riferirsi alle “amministrazioni pubbliche”, come definite dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; c.d. Testo unico sul pubblico impiego)[47].
Ai sensi del comma 57, l’individuazione delle basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato, la definizione delle regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché la definizione dei servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per l’utilizzazione e la valorizzazione del sistema saranno rimesse ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 31 marzo 2007, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria[48], chiamata ad esprimere il proprio giudizio entro il termine tassativo di quindici giorni, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) e successive modificazioni.
Il comma 58 inserisce un nuovo articolo 2-bis nel corpo normativo della legge 27 marzo 1976, n. 60 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l’attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria”), al fine di integrare e specificare le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria è stata istituita dall’articolo 2 della citata legge n. 60 del 1976, come organo composto di undici parlamentari designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, con il compito di vigilare sul funzionamento dell’anagrafe tributaria.
Secondo la nuova disposizione, la Commissione parlamentare può svolgere indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, al fine di valutare l’impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni.
Spetta altresì ad essa di esprimere parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti da essa nel corso dell’anno.
Il comma 59 sostituisce il secondo comma dell’articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (“Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”).
Il vigente articolo 15 prevede (comma 1) che i dati e le notizie raccolti dall’anagrafe tributaria siano sottoposti al segreto d’ufficio.
Il comma 2 attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma 1.
Per effetto della novella in esame, il nuovo comma 2 dell’articolo 15 ribadisce l’attribuzione, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, della facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma 1; si prevedendo altresì la possibilità di rendere pubblici – per esclusive finalità di studio e di ricerca – i medesimi dati, sotto forma di collezioni a campione, purché privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e, comunque, secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
Il comma 60 dispone che dall’attuazione dei commi 56, 57 e 59 non debbano derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 1, comma 61
(Contabilità economica delle
amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti
pubblici)
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
Il comma 61 prevede l’emanazione entro il 30 giugno 2007, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze con cui sono stabilite, a fini di monitoraggio:
§ le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche i criteri di contabilità economica.
La norma si riferisce alle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) entro il mese di luglio di ciascun anno l’ISTAT provvede a definire l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Per il 2007, il comunicato ISTAT è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.
§ i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
Per contabilità economica si intende il sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.
Il D.Lgs. n. 279/1997, emanato in attuazione della legge n. 94/1997, ha previsto l’introduzione, per le pubbliche amministrazioni, di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo, che si affianca alla contabilità finanziaria dei tradizionali documenti di bilancio.
Tale sistema è stato attuato, in via sperimentale e in forma semplificata, a partire dall’esercizio 2000, limitatamente alle amministrazioni dello Stato.
In sostanza, mentre il bilancio registra tutte le operazioni di carattere monetario e, in particolare, per quanto concerne le uscite, tutte le operazioni che comportano un esborso, il nuovo sistema individua i costi di gestione di ciascuna organizzazione amministrativa, vale a dire l’entità delle risorse impiegate in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi propri di quella amministrazione.
Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo, servizi e piano dei conti.
I centri di costo rappresentano le strutture amministrative che impiegano le risorse e alle quali sono imputati i relativi costi. Al livello più elevato, i centri di costo coincidono con i centri di responsabilità amministrativa (nel caso dei dipartimenti, con gli uffici di livello dirigenziale generale sussistenti all’interno del dipartimento).
I servizi rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo, in vista del raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati: l’individuazione dei servizi permette quindi di quantificare i costi in rapporto alle singole attività dell’amministrazione e agli obiettivi da essa perseguiti.
Il piano dei conti è lo strumento mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi, in base alla natura delle risorse impiegate. Il piano dei conti è strutturato su tre livelli di dettaglio; anche in questo caso ciascuna amministrazione, nella costruzione del proprio sistema di controllo interno di gestione, può scomporre le voci di costo in livelli di dettaglio ulteriori.
Le singole amministrazioni sono chiamate a predisporre, per ciascun centro di costo, un budget che quantifichi i costi previsti in rapporto alle singole voci del piano dei conti e li ponga in correlazione con gli obiettivi da perseguire e con le singole attività (i servizi) svolte dal centro di costo.
Nel Manuale dei Principi e regole contabili del sistema unico di contabilità economica delle Pubbliche amministrazioni (cfr. il D.M. Economia 22 aprile 2004) sono esposti i principi fondamentali e le regole contabili relative al Sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni. Il Manuale contiene:
§ i principali riferimenti normativi che sono alla base del sistema contabile;
§ i concetti di base della contabilità economica analitica e le differenze fra quest'ultima e la contabilità finanziaria;
§ i principi contabili generali da applicare alla contabilità economica analitica dello Stato;
§ le regole analitiche per voce del Piano dei conti aggiornato (cfr. Decreto Legislativo n. 279 del 7 agosto 1997, Tab. B, e successive modificazioni), ed i criteri per l’attribuzione dei costi sia ai centri di costo sia alle missioni istituzionali;
§ i principi generali di rappresentazione dei dati raccolti dal sistema contabile.
Articolo 1, comma 62
(Comunicazione degli esiti della liquidazione
delle dichiarazioni)
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a).
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».
Il comma 62 ridisciplina le modalità per l’invio – in forma telematica o mediante raccomandata – dell’invito al contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni.
Si tratta dell'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a norma del quale, nel caso di tributi per i quali il contribuente è tenuto al versamento diretto, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Lo stesso obbligo sussiste anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di queste disposizioni.
La procedura per l’invio è stata determinata dall’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha disposto che, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito suddetto sia effettuato:
a) con mezzi telematici qualora la dichiarazione sia stata trasmessa mediante uno dei soggetti intermediari indicati nell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: in questo caso l’intermediario, se previsto nell'incarico di trasmissione, informa i contribuenti interessati circa gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito, tempestivamente e comunque nel termine stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (trenta giorni);
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
Il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che il predetto termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997 decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della trasmissione telematica dell'invito.
Si ricorda che l’obbligo, per l’amministrazione finanziaria, di comunicare gli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni è contenuto anche nell’articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, per quanto riguarda le imposte dirette, e nell’articolo 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA. Inoltre, l’articolo 36-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’obbligo di inviare la comunicazione anche relativamente agli esiti del controllo formale in materia di imposte dirette.
Il presente comma 62 sostituisce il citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.
Le differenze, rispetto alla vigente formulazione sopra riferita, attengono ai seguenti aspetti:
a) nel caso di invio con mezzi telematici, l’intermediario è comunque tenuto a informare i contribuenti interessati, indipendentemente dall’esistenza di espressa convenzione in tal senso contenuta nell’incarico di trasmissione. L’Agenzia delle entrate, su istanza motivata degli intermediari, può derogare a tale obbligo, ove riconosca difficoltà da parte degli stessi nell’espletamento dei suddetti adempimenti. In questo caso l’invio dovrà avvenire mediante raccomandata;
b) nei casi di invio mediante raccomandata non è più richiesto l’avviso di ricevimento.
L’avviso di ricevimento consente al mittente di ricevere (mediante cartolina firmata dal destinatario o da chi ha effettuato il ritiro) la conferma dell'avvenuta consegna della spedizione a destinazione. Il costo del servizio è attualmente di centesimi 60 per l'Italia e di centesimi 65 per l'estero.
c) viene introdotto un comma 4, in base al quale la definizione del contenuto e della modalità della risposta telematica è rimessa a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 1, comma 63
(Assegno al coniuge separato o
divorziato)
63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
Il comma 63 dispone che i soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (individuati mediante riferimento all'articolo 2 del TUIR), i quali deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge (secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del medesimo TUIR), devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
L’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR ammette la deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli[49] – in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il successivo articolo 50, comma 1, lettera i), dello stesso TUIR, a fronte della sopra indicata deduzione, assimila ai redditi di lavoro dipendente, sottoponendoli pertanto a tassazione, gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, comprendendo espressamente in tale categoria gli assegni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR.
Articolo 1, comma 64
(Comunicazione del rimborso di spese
sanitarie)
64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
Il comma 64, anche in connessione con le disposizioni introdotte dal precedente comma 28, lettera b), dello stesso articolo 1, impone agli enti e alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale di comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto di contributi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
A quest’effetto, nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono inseriti due nuovi commi. Il primo (comma 25-bis) dispone tale comunicazione, espressamente volta ad agevolare i controlli sugli oneri detraibili previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR stabilisce infatti che si considerano rimaste a carico del contribuente – agli effetti della detrazione ammessa – anche le spese rimborsate:
1) per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo;
2) per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. Questa fattispecie si verifica, in particolare, per i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che, entro il limite ammesso, non concorrono a formare il reddito a norma dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del medesimo TUIR.
Il nuovo comma 25-ter rimette invece la fissazione del contenuto, dei termini e delle modalità delle trasmissioni a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 1, commi 65-66
(Operazioni elusive intercorse tra società controllate o collegate)
65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
«f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.
Il comma 65 integra il comma 3 dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, estendendo il novero delle operazioni negoziali elusive inopponibili all’amministrazione finanziaria, in quanto:
§ prive di valide ragioni economiche;
§ dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario;
§ diretti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
Vengono incluse nella suddetta fattispecie le pattuizioni – aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale – intercorse tra società controllate o collegate[50], una delle quali abbia sede legale in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato.
In base al comma 4 dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
Il comma 66 stabilisce che la norma del precedente commatrovi applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007.
Articolo 1, comma 67
(Modelli per la presentazione telematica delle dichiarazioni)
67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio».
Il comma 67 interviene sulla disciplina che regola la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, regolando la pubblicazione dei modelli, delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Viene integrato a quest’effetto l’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998[51], relativoai termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.,nel quale è aggiunto un nuovo comma 3-bis.
La nuova disposizione prevede che i modelli di dichiarazione riguardanti le imposte sui redditi e l’IRAP, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati siano resi disponibili in formato elettronico, dall’Agenzia delle entrate (quindi sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate), entro il 15 febbraio (di ogni anno).
Si ricorda che le disposizioni concernenti la redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni e l’approvazione dei relativi modelli sono contenute nell’articolo 1 del medesimo decreto.
In particolare, il comma 1 di tale articolo 1 stabilisce che le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio[52] con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine, fissato fino al 2006 al 15 febbraio, di fatto non è stato quasi mai rispettato: nel 2006 i modelli Unico persone fisiche, Unico società semplici ed equiparate, Unico società di capitali ed enti commerciali, ed Unico enti non commerciali, sono stati tutti pubblicati in Gazzetta Ufficiale nella seconda metà del mese di marzo 2006, mentre il quadro IQ, per la dichiarazione ai fini IRAP è stato pubblicato in G.U. il 26 aprile 2006.
Il successivo comma 2 dell’articolo 1, prescrive altresì che i modelli di dichiarazione siano resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
Il novellato articolo 2 del D.P.R n. 322 del 1998 disciplina invece i termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP, stabilendo che le persone fisiche e le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice o le associazioni ad esse equiparate, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Tali termini sono stati modificati, a decorrere dal 1° maggio 2007, ad opera dell’articolo 37, commi 10 e 14 del D.L. n. 223 del 2006, in base al quale le suddette dichiarazioni andranno presentate tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio.
Per quanto riguarda la trasmissione in via telematica, disciplinata dall’articolo 3 del medesimo decreto, il comma 1 dello stesso dispone che le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 1, comma 68
(Autenticazione degli atti di alienazione
di beni mobili registrati)
68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «titolari» sono inserite le seguenti: «, o dipendenti da loro delegati,».
Il comma 68 intervenendo sull’articolo 7 del D.L. 223/2006[53] (cosiddetto “Decreto Bersani”) estende la platea dei soggetti autorizzati all’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, includendo in essa anche i dipendenti degli sportelli telematici dell’automobilista, delegati dal titolare dello sportello medesimo.
L’articolo 7 del D.L. 223 citato è intervenuto sulla materia relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati, abrogando, tra l’altro, la previgente disciplina recata dai commi 390-391 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
Secondo la vigente normativa, l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche:
§ agli uffici comunali;
§ ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista ossia:
- uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex motorizzazione civile);
- uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
- delegazioni dell'A.C.I.
- imprese di consulenza automobilistica, ossia agenzie di pratiche auto[54].
I soggetti sopra indicati sono tenuti ad effettuare l’autenticazione della sottoscrizione:
§ nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego;
§ gratuitamente, tranne i diritti di segreteria.
Quanto allo sportello telematico dell’automobilista (cd. “STA”) si ricorda che esso è stato istituito con DPR n. 358/2000 al fine di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Lo Sportello Telematico dell'Automobilista è attivato presso gli Uffici Provinciali dell'ACI, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, le delegazioni ACI e le imprese di consulenza automobilistica abilitate al servizio che devono esporre un logo. Lo Sportello è entrato a regime il 16 dicembre 2002 per i trasferimenti di proprietà con data dell'atto di vendita posteriore al 15 dicembre 2002, e per le radiazioni. Per le prime immatricolazioni/iscrizioni di veicoli nuovi l'obbligo di utilizzo delle procedure attraverso lo STA è in vigore dal 1° giugno 2004.
Le pratiche gestite dallo Sportello Telematico dell'Automobilista, come previsto dal DPR n. 358/2000 come successivamente integrato e modificato, sono:
- l'immatricolazione e l'iscrizione di autoveicoli e motoveicoli nuovi (ad esclusione dei veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo tramite canali d'importazione non ufficiali e perciò privi del codice di antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale; dei veicoli usati già in possesso della documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo; dei veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione);
- la reimmatricolazione o il rinnovo di iscrizione e il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli (ad esclusione dei veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione);
- la cessazione dalla circolazione (radiazione) per demolizione e per esportazione definitiva all'estero degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Articolo 1, comma 69
(Riscossione dei compensi per l’esercizio
di arti e professioni)
69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma».
Il comma 69 interviene sui termini per l’applicazione graduale delle nuove disposizioni le quali prescrivono che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni vengano riscossi esclusivamente attraverso assegni non trasferibili, bonifici, oppure altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
Il comma 12 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha aggiunto i commi 3 e 4 all’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Per effetto di questa aggiunta, gli esercenti arti o professioni, anche in forma associata, hanno l’obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, in cui debbono far affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività ed effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese.
È altresì previsto che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni vengano riscossi esclusivamente attraverso assegni non trasferibili, bonifici, oppure altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
Quest’ultima previsione non si applica quando il pagamento consista in un importo unitario inferiore a 100 euro.
Il comma 12-bis del medesimo articolo 35 – nella versione previgente – modulava l’entrata a regime del precedente comma 12, stabilendo che, fino al 30 giugno 2007, il limite sia stabilito in 1.000 euro, dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008 in 500 euro, e che il limite di 100 euro si applichi soltanto a partire dal 1° luglio 2008.
Per effetto della novella apportata dal comma 69, che sostituisce il comma 12-bis dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, viene ulteriormente graduata nel tempo l’entrata a regime del limite massimo fissato per i pagamenti in contanti.
Infatti, il limite transitorio dei 1.000 euro – operante dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248 di conversione del decreto 223 – verrà applicato fino al 30 giugno 2008, per poi ridursi a 500 euro nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009.
Pertanto, il limite a regime di 100 euro troverà applicazione soltanto a partire dal 1° luglio 2009, ossia con un anno di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista.
L’ultimo periodo del nuovo comma 12-bis introduce poi una possibilità di deroga agli obblighi in questione. In particolare, la norma stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad individuare, mediante proprio decreto, le condizioni che consentono di derogare ai limiti indicati nel medesimo comma 12-bis, qualora il soggetto debitore del pagamento versi in condizioni d’impedimento determinate dal decreto medesimo.
Pertanto, il decreto ministeriale potrà individuare le fattispecie che, costituendo impedimento all’esecuzione del pagamento nelle forme prescritte dalla legge, legittimano il soggetto debitore a pagare per contante o comunque attraverso mezzi diversi da quelli contemplati dal quarto comma dell’articolo 19 del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal comma 12 dell’articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006. S’intende che rimane comunque fermo il divieto di uso del contante oltre i superiori limiti d’importo previsti dalla disciplina volta alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Si prevede, infine, che il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2008, debba presentare al Parlamento una relazione sull’applicazione del comma 12-bis così modificato.
Articolo 1, commi 70-73
(Disposizioni per il recupero della base
imponibile IRES)
70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.
71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi».
72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».
73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
I commi da 70 a 73 dell’articolo 1 modificano disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativi alla determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
Il comma 70 dell’articolo 1, che abroga l’articolo 93, comma 5, del TUIR, stabilisce che le rimanenze finali delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale vadano in ogni caso computate in proporzione ai corrispettivi pattuiti.
L’articolo 93 del TUIR disciplina la valutazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle rimanenze finali delle opere, delle forniture e dei servizi di durata ultrannuale, stabilendo che esse vadano computate in base ai corrispettivi pattuiti[55]. Il comma 5 del citato articolo 93 consente però all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate di autorizzare le imprese, che contabilizzano le rimanenze a costi specifici e imputano i corrispettivi interamente nell’esercizio di ultimazione dell’opera, a utilizzare questo criterio anche ai fini della determinazione del reddito.
La disposizione in commento si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.
La relazione illustrativa osserva che l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 93 del TUIR “si rende necessaria in considerazione delle difficoltà operative incontrate dagli Uffici nell’enucleare i presupposti dell’autorizzazione e per allineare il trattamento fiscale dei lavori in questione alla rappresentazione in bilancio imposta per gli stessi dagli IAS” (ossia dai princìpi contabili internazionali, recentemente introdotti).
Il comma 71, che novella l’articolo 107, comma 2, del TUIR, modifica le modalità di deduzione delle spese sostenute da imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e da imprese subconcessionarie di queste, per il ripristino o la sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e per la manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di tali beni.
L’articolo 107 del TUIR consente la deducibilità dal reddito di impresa di alcuni tipi di accantonamento. In particolare il comma 2 del citato articolo 107 disciplina gli accantonamenti effettuati dalle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste per far fronte alle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e alle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di tali beni. Tali accantonamenti, che non sono alternativi all’ammortamento, sono deducibili, entro i limiti previsti. Se le spese effettivamente sostenute in un esercizio per le finalità sopra indicate sono superiori al fondo di accantonamento, l’eccedenza è deducibile in un periodo massimo di quattro esercizi, a partire da quello nel quale si è verificata l’eccedenza.
Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 71 in commento, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute in eccedenza rispetto al fondo di accantonamento è ora deducibile in quote costanti in sei esercizi (l’esercizio nel quale si è verificata l’eccedenza e i cinque successivi).
Il comma 72, che introduce due nuovi periodi nell’articolo 84, comma 1, del TUIR, limita la possibilità di riporto delle perdite, in diminuzione del reddito di periodi di imposta successivi, per i soggetti che fruiscono di regimi di esenzione totale o parziale del reddito o degli utili.
L’articolo 84 del TUIR prevede che la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta, diversi dalle plusvalenze esenti di cui all'articolo 87 del TUIR.
Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 72 in commento le perdite riportabili, realizzate dai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito[56], sono diminuite in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione che sarebbe applicabile in presenza di un reddito imponibile (nuovo secondo periodo dell’articolo 84, comma 1, del TUIR). Le perdite realizzate dai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile[57] sono riportabili per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (nuovo terzo periodo dell’articolo 84, comma 1, del TUIR).
La disposizione in commento si applica ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006 (comma 73).
La relazione illustrativa osserva che la
modifica normativa in commento “consente di creare una simmetria tra
imponibilità del risultato positivo (utile) e deducibilità del risultato negativo
(perdita) nonché di incrementare la base imponibile.”
Articolo 1, commi 74-76
(Disciplina fiscale dei trust)
74. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: «dalle società,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «di ogni tipo,» sono inserite le seguenti: «compresi i trust,»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali»;
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi».
75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) è inserita la seguente:
«g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;».
76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: «persone giuridiche,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,»;
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: «persone giuridiche,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,».
I commi da 74 a 76 estendono la soggettività dell’imposta sul reddito delle società (IRES) anche ai trust residenti e no, comprendendo fra i trust residenti quelli nei quali almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari siano residenti in Italia e quelli in favore dei quali un soggetto residente abbia effettuato un’attribuzione che comporti il trasferimento della proprietà di beni immobili o diritti reali immobiliari.
Sono denominati trust i rapporti giuridici istituiti da una persona, detta costituente, con atto inter vivos o mortis causa, qualora taluni beni siano stati posti sotto il controllo di un amministratore o affidatario (trustee), nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico.
I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto di esso, ma costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee stesso. Costui, dunque, è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge scelta dal costituente o che ha più stretti legami con il trust.
La disciplina interna in materia risulta dalla convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ne ha disposto altresì l’esecuzione nell’ordinamento nazionale.
A tal fine, il comma 74 modifica l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, il quale individua i soggetti passivi dell’IRES.
Vengono assoggettati all’IRES i trust, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano o meno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, nonché i trust non residenti nel territorio dello Stato [lettera a)].
Si stabilisce inoltre che i redditi conseguiti dal trust sono comunque imputati ai beneficiari di esso, qualora siano individuati, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi. In mancanza di indicazioni, i redditi sono imputati ai beneficiari in parti uguali [lettera b)].
Il successivo comma 75 (vedi infra) modifica per conseguenza l’articolo 44 del TUIR, qualificando come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario del trust, nell’ipotesi qui contemplata.
Nel caso in cui i beneficiari del trust non siano individuabili, il reddito deve invece intendersi attribuito direttamente al trust e assoggettato all’aliquota prevista per l’IRES (attualmente il 33 per cento); per conseguenza, la successiva distribuzione dello stesso al beneficiario, una volta individuato, non è assoggettabile a tassazione.
Con la lettera c) del comma 74 viene integrato il comma 3 del medesimo articolo 73 del TUIR.
La novella introduce una presunzione iuris tantum, in base alla quale sono considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust, e gli istituti di contenuto analogo – istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996[58] – in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano.
Si segnala che la nozione di “disponente” non trova riscontro nella richiamata convenzione dell’Aja, che denomina costituente l’istitutore del trust, trustee il suo amministratore o affidatario e beneficiari i soggetti nel cui interesse si esplica l’attività dell’ente.
Si reputano residenti nel territorio dello Stato italiani anche i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto ministeriale 4 settembre 1996, quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato italiano trasferisca a favore del trust la proprietà di beni immobili, oppure costituisca o trasferisca, sempre in favore del trust e anche per quote, diritti reali immobiliari e vincoli di destinazione su beni immobili.
Il comma 75 integra il comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, includendo nella categoria dei redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust (nel caso sopra illustrato), anche ove trattisi di trust non residenti in Italia.
Con il comma 76 viene conformemente integrato l’articolo 13 del D.P.R. n. 600 del 1973, comprendendosi i trust nel novero dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi. La disposizione riguarda sia i trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali [lettera a)], sia quelli che non hanno tali attività quale oggetto esclusivo o principale [lettera b)].
La modifica consegue all’inclusione dei trust tra i soggetti passivi IRES, secondo quanto disposto nei commi precedenti.
Articolo 1, commi 77-79
(Imposta sulle successioni e sulle donazioni)
77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»;
b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»;
c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:
«49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro».
78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali»;
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 77 modifica i commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, riguardanti le imposte sulle successioni e sulle donazioni.
Il comma 47 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 ha reintrodotto le imposte gravanti sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (imposta sulle successioni), sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito[59] (imposta sulle donazioni), nonché sulla costituzione di vincoli di destinazione[60].
Le suddette imposte sono disciplinate dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”), nella versione vigente alla data del 24 ottobre 2001.
Tuttavia, ai sensi del comma 48 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge, ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote:
§ 4 per cento sul valore complessivo netto eccedente un milione di euro per ciascun beneficiario, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea diretta;
§ 6 per cento per i trasferimenti a favore dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado e degli affini in linea diretta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
§ 8 per cento per i trasferimenti in favore di soggetti diversi dai precedenti.
Invece, per le donazioni e gli atti di trasferimento tra vivi a titolo gratuito di beni e diritti, nonché per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, il successivo comma 49 determina le aliquote nelle seguenti misure:
§ 4 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea diretta;
§ 6 per cento per i trasferimenti a favore dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado e degli affini in linea diretta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
§ 8 per cento per i trasferimenti a favore dei soggetti diversi dai precedenti.
La base imponibile su cui applicare le suddette aliquote è costituita dal valore globale dei beni e dei diritti, previo scomputo degli oneri – gravanti sul beneficiario – diversi da quelli indicati dal comma 1 dell’articolo 58 del citato testo unico, che si riferisce agli oneri consistenti in prestazioni a favore di soggetti terzi, individualmente determinati.
Qualora la donazione sia fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti dispositivi a favore di soggetti diversi, la base imponibile è individuata nel valore delle quote dei beni o diritti attribuiti.
Per effetto della presente modifica, apportata ai commi 48 e 49 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, le successioni, le donazioni e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, se abbiano per beneficiari i fratelli o le sorelle del dante causa, sono assoggettati ad imposta con l’aliquota del 6 per cento gravante sulla parte del valore complessivo netto eccedente i 100 mila euro.
Per ogni beneficiario è quindi prevista una franchigia di 100 mila euro; l’imposta, con aliquota al 6 per cento, si calcola pertanto sulla sola parte di patrimonio eccedente i 100 mila euro.
Al medesimo articolo 2 viene inoltre aggiunto un comma 49-bis, con cui si dispone una franchigia di un milione e cinquecentomila euro, nel caso in cui il beneficiario della successione, della donazione o della costituzione di vincolo sia una persona affetta da handicap riconosciuto grave in base alla normativa di settore[61].
In quest’ultimo caso, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di un milione e cinquecentomila euro. La formulazione, in quanto richiama il valore della quota o del legato, sembra letteralmente riferibile alla sola ipotesi di successione. L’applicabilità alle donazioni e alla costituzione di vincoli risulta comunque dal richiamo del comma 49 che disciplina le aliquote riferite a queste fattispecie.
Il comma 78 reca varie modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, emanato con il sopra citato decreto legislativo n. 346 del 1990.
Con la lettera a) viene integrato l’articolo 3 del citato testo unico, il quale individua i trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. Viene accordata l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di società di persone o di capitali, effettuati, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, in favore di discendenti, anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile[62].
In caso di quote sociali e azioni di società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile[63].
A questo proposito l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha chiarito (punto 12.1) che, qualora la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discenti, l’agevolazione in commento spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo. L’agevolazione spetta sempre per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà.
Condizione per fruire dell’esenzione è che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, assumendo impegno in tal senso contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
Il mancato rispetto di questa condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa pecuniaria per ritardati od omessi versamenti[64], oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Non è espressamente disciplinata l’ipotesi in cui l’inosservanza della condizione (cessazione dell’attività dell’impresa, perdita del controllo) derivi da fatto non imputabile alla volontà del beneficiario dell’esenzione. L’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce per altro, relativamente alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
La lettera b) integra l’articolo 8 del medesimo testo unico, inserendovi un nuovo comma 1-bis, con il quale si conferma l’esclusione dell’avviamento[65] dal computo della base imponibile dell’imposta gravante su aziende, azioni e quote sociali.
L’articolo 15, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, il quale disciplina la determinazione della base imponibile relativamente alle aziende che compongono l’attivo ereditario, nella formulazione originaria comprendeva nel valore dell’azienda anche l’avviamento. Il riferimento a quest’ultimo è stato soppresso dall'articolo 69, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Analoga operazione è stata compiuta sull’articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, relativamente al valore delle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali. Pertanto, in questi casi, dal 1° gennaio 2001 l’avviamento non concorreva al calcolo della base imponibile.
La lettera c) modifica il comma 1 dell’articolo 31 del citato testo unico, fissando in dodici mesi dalla data di apertura della successione[66] il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, attualmente stabilito in sei mesi.
Il comma 79 stabilisce che le disposizioni sopra illustrate si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 262 del 2006, il quale ha reintrodotto l’imposta di successione. Per quanto riguarda invece le donazioni, le suddette disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Quanto disposto dal presente comma corrisponde alle previsioni dell’articolo 2, comma 53 del citato D.L. n. 262 del 2006[67].
Articolo 1, comma 80
(Modalità di pagamento dell’imposta di
bollo)
80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50».
Il comma 80 sostituisce integralmente l’articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, concernente i modi di pagamento, l’arrotondamento e la misura minima dell’imposta di bollo.
Dal confronto tra la norma previgente e quella in commento si rilevano le seguenti modifiche:
§ l’imposta di bollo non può più essere corrisposta mediante l’impiego dell’apposita carta filigranata e bollata e mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
§ gli uffici dell’Agenzia delle entrate sostituiscono gli uffici del Registro per il pagamento dell’imposta in modo virtuale;
§ per l’imposta dovuta in misura proporzionale, l’arrotondamento è effettuato a 0,10 euro (anziché 100 lire) per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 (anziché 50 lire) o superiori ad euro 0,05 (anziché 50 lire);
§ l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1 (anziché 100 lire), ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50 (anziché 500 lire);
§ non è più consentito all’intendenza di finanza di autorizzare singoli uffici statali a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.
La relazione governativa al disegno di legge finanziaria osservava che la cessazione dell’utilizzo dei valori bollati consentirà “una notevole riduzione dei costi di produzione degli attuali valori bollati in cartaceo, dei costi di distribuzione, attualmente effettuata dalla società Poste italiane S.p.A. su tutto il territorio nazionale”.
Articolo 1, commi 81-84 e 99
(Regime tributario degli apparecchi da
intrattenimento)
81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «somme giocate» sono inserite le seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».
82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà».
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art. 39-sexies. - (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione».
(omissis)
99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.
I commi da 81 a 84 ed il comma 99 intervengono sul regime tributario degli apparecchi da intrattenimento.
Il comma 81 provvede ad individuare il soggetto passivo d’imposta relativamente alle somme giocate sugli apparecchi e congegni da intrattenimento collegati in rete.
Integrando il comma 13 dell’articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, la disposizione stabilisce che il prelievo erariale, fissato nella misura del 13,5% delle somme giocate, applicabile agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati in rete, è dovuto dal soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta previsto dall’articolo 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001).
In particolare, è fatto riferimento alla data del 26 luglio 2004, giorno, a decorrere dal quale i nulla osta di messa in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai concessionari.
Pertanto, a decorrere dal 26 luglio 2004, i soggetti passivi d’imposta sono identificati nei concessionari per la gestione telematica degli apparecchi, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso.
Il comma 82 sostituisce il comma 13-bis del citato articolo 39.
Il testo vigente del comma 13-bis prevede che, con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, siano definiti termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del TULPS (R.D. n. 773 del 1931).
Il nuovo testo del comma 13-bis definisce i contenuti della disciplina tributaria del prelievo unico erariale (c.d. PREU), specificando che esso è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete comunicano, tramite la rete telematica i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere, su istanza dei soggetti passivi d’imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.
Il comma 83 reca una disposizione transitoria sulle modalità di versamento del prelievo unico erariale (c.d. PREU), sino all’emanazione dei provvedimenti indicati nel precedente comma, disponendo che il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004 (G.U. n. 86 del 13 aprile 2004) e 14 luglio 2004 (G.U. n. 173 del 26 luglio 2004), e successive modificazioni.
Il comma 84 introduce sei nuovi articoli nel menzionato decreto-legge n. 269 del 2003.
Il nuovo articolo 39-bisdisciplina la liquidazione del prelievo erariale unico e il controllo dei versamenti, stabilendo che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari e al controllo della tempestività e della corrispondenza dei versamenti effettuati dai concessionari stessi rispetto al prelievo erariale unico dovuto.
Qualora i versamenti dovuti risultino omessi, carenti o intempestivi, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori: questo può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Infine, è rimessa a decreti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti.
Il nuovo articolo 39-ter disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici, specificando che esse, unitamente agli interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione.
Si dispone, peraltro, che l’iscrizione a ruolo non sia eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione
Il nuovo articolo 39-quaterdisciplina gli accertamenti e i controlli in materia di prelievo erariale unico. In particolare, vengono attributi agli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i poteri previsti in materia di accertamento dell’IVA, indicati nell’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), e di accesso, ispezione e verifica di cui al successivo articolo 52.
La disposizione specifica, inoltre, che il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.
Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta, il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta.
Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta.
Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.
Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni.
In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Gli avvisi relativi agli accertamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.
Il nuovo articolo 39-quinquiesdeterminale sanzioni in materia di prelievo erariale unico. In particolare, prevede la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 2.065,83 (da cinquecentomila a quattro milioni di lire) prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, per i casi di omissione di comunicazioni prescritte dalla legge tributaria, mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza.
Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il giuoco d’azzardo, privi del nulla osta, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro mille.
Infine, è comminata la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000 per omissione o incompletezza o falsità delle comunicazioni tramite la rete telematica cui sono tenuti i concessionari di rete, ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell’articolo 39 precedentemente illustrato.
Il nuovo articolo 39-sexiesstabilisce la responsabilità dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in solido con i concessionari di rete, per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni. Si rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la definizione delle modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale.
Il nuovo articolo 39-septiesreca una disposizione transitoria relativamente alle somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati, risultino dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, fissando i termini, previsti a pena di decadenza, per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, rispettivamente, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
Infine, il comma 99 dispone - relativamente alle somme che risultano dovute a seguito di controlli automatici effettuati per l’imposta sugli apparecchi da intrattenimento - la ridefinizione dei termini per rendere esecutivi i ruoli a titolo definitivo (D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-quater, comma 1) e per notificare le cartelle di pagamento recanti i ruoli stessi (D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-quater, comma 2), fissandoli, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, per l’anno 2004, e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.
Articolo 1, comma 85
(Esclusione degli apparecchi per il
giuoco lecito dalla nozione di apparecchio per il giuoco d’azzardo)
85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «e gli apparecchi di cui al comma 6».
Il comma 85 precisa che dal novero degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo sono esclusi gli apparecchi idonei per il giuoco lecito che distribuiscono vincite in denaro.
Viene integrata a quest’effetto la formulazione del comma 5 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1031, n. 773, il quale, nel testo vigente, stabilisce che si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo (la cui installazione e il cui uso, a norma del precedente comma 4, sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie) gli apparecchi e congegni che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giuochi gestiti dallo Stato.
La modificazione apportata dal presente comma aggiunge l’esclusione degli apparecchi di cui al comma 6 dello stesso articolo.
A norma del comma 6 del medesimo articolo 110 del TULPS, sono considerati apparecchi idonei per il giuoco lecito (con distribuzione di vincite in denaro):
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il giuoco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
Il comma 8 vieta ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni indicati al comma 6.
Altri apparecchi per il giuoco lecito, che non distribuiscono vincite in denaro, sono indicati nel comma 7. Stante questa caratteristica, essi non possono per loro natura essere annoverati fra gli apparecchi per il giuoco d’azzardo.
Articolo 1, comma 86
(Sanzioni in materia di apparecchi e
congegni da intrattenimento)
86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
Il comma 86 sostituisce il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1031, n. 773, relativo alla comminatoria di sanzioni amministrative nei confronti di chi ponga in essere attività illecite connesse alla produzione, importazione, distribuzione, installazione o utilizzo di apparecchi e congegni idonei per il giuoco lecito.
La sostituzione comporta, sostanzialmente, la modifica della sola lettera e) del comma medesimo.
Nel testo vigente, la lettera e) del comma 9 dell’articolo 110 del TULPS prevede che, qualora sia accertata una delle condotte illecite contemplate nel medesimo comma[68], l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non possa rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatorî concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni.
La modifica apportata dal presente comma stabilisce invece che il divieto di rilasciare all’autore delle violazioni, per un periodo di cinque anni, titoli autorizzatorî, concernenti la distribuzione e l’installazione degli apparecchi idonei al giuoco lecito, sia con erogazione di vincite in denaro (comma 6), sia senza queste (comma 7), operi solo in caso di reiterazione di una delle suddette condotte illecite.
Il riferimento agli apparecchi da intrattenimento è inoltre sostituito con quello – conforme alla vigente disciplina – agli apparecchi da giuoco lecito, attraverso il richiamo dei commi 6 e 7 del medesimo articolo.
Articolo 1, commi 87-88
(Istituzione di un concorso pronostici su base ippica
e di scommesse varie)
87. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.
88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
Il comma 87 dispone l’istituzione di un nuovo concorso pronostico su base ippica.
Esso dovrà venire istituito, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria, secondo i seguenti criteri:
§ formula di giuoco idonea a garantire premi elevati ai giocatori;
§ ripartizione della posta di giuoco secondo le seguenti modalità: 50 per cento a monte premi; 5,71 per cento alle attività di gestione; 8 per cento come compenso per l’attività dei punti di vendita; 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica; 11,29 per cento a favore dell’UNIRE (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine);
§ raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di punti vendita di giuochi a base sportiva e di punti vendita di giuochi a base ippica, delle agenzie di scommessa e degli ippodromi.
Il comma 88 dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, introduca, con uno o più provvedimenti, scommesse a quota fissa e a totalizzatore[69] su simulazione di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
§ raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di punti vendita di giuochi a base sportiva e di punti vendita di giuochi a base ippica e delle agenzie di scommessa;
§ organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
§ esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
§ per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (il sistema è modulato con aliquote decrescenti al crescere del movimento netto relativo alle varie tipologie di scommesse nei dodici mesi precedenti);
§ per le scommesse a totalizzatore, applicazione di un’imposta con aliquota del 12 per cento e di un monte premi almeno pari al 75 per cento della posta di giuoco.
Articolo 1, comma 89
(Disposizioni in materia di giuoco
del lotto)
89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
Il comma 89 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri provvedimenti, stabilisca le innovazioni da apportare al giuoco del lotto, ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta.
Le innovazioni potranno riguardare, in particolare, i seguenti aspetti:
a) la rimodulazione delle sorti del lotto (ossia degli estratti ammessi per la giocata) e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giuochi opzionali e complementari al lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
L’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge n. 203 del 2005 prevede che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l’attuazione di formule di giuoco opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto e al giuoco del lotto, senza variazioni nella misura dell’aggio, basate sui seguenti princìpi:
- posta di giuoco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
- restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle poste di giuoco;
- autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di giuoco attuali;
- introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;
- possibilità di accesso al giuoco attraverso mezzi di comunicazione.
c) l’introduzione di ulteriori forme di giuoco ispirate ai meccanismi di giuoco del lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giuochi numerici a quota fissa[70].
90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i princìpi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
Il comma 90 prevede che, attraverso appositi provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, siano stabilite, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria, le modalità per l’affidamento in concessione della gestione dei giuochi numerici a totalizzatore nazionale.
Le scommesse a totalizzatore, diverse dalle corse dei cavalli, sono regolate dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, parzialmente modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229. La rete di raccolta è capillare: si scommette in circa 22 mila punti di vendita (ricevitorie, sale e agenzie di scommessa) gestiti dai concessionari Lottomatica, Sisal e Snai. Si può scommettere su avvenimenti sportivi e no.
In base all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 278 del 1999, le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:
- singola: il pronostico del partecipante ìndica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento;
- plurima: il pronostico del partecipante ìndica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento;
- multipla: il pronostico del partecipante ìndica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi.
I criteri previsti dal presente comma per l’affidamento in concessione della gestione di giuochi numerici a totalizzatore nazionale sono i seguenti:
§ aggiudicazione della concessione, in base al criterio dell’offerta economicamente più conveniente[71], ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i princìpi e le regole previsti in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del giuoco;
§ inclusione, tra i giuochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giuochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore giuoco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
Nel 1997, il regolamento del concorso pronostico “Enalotto” è stato modificato con l'introduzione di una formula di giuoco contraddistinta con il termine di “Superenalotto”. Questo giuoco è abbinato alle estrazioni del Lotto, è gestito dalla Sisal Spa per conto dello Stato ed è affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) dall’aprile 2002.
Il premio di prima categoria consiste nel pronosticare i primi numeri estratti nelle ruote di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma. Il primo numero estratto sulla ruota di Venezia è il cosiddetto numero “jolly”; appartengono ai premi di seconda categoria le giocate in cui sono indovinati cinque pronostici più il numero “jolly”.
Risultano vincenti anche le giocate con 5, 4 e 3 pronostici esatti.
La trasparenza del giuoco, oltre ad essere garantita dalla libera partecipazione del pubblico alle estrazioni, è assicurata dal continuo controllo dell’AAMS.
§ revisione del regolamento e della formula di giuoco dell’Enalotto e previsione di nuovi giuochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del giuoco all’evoluzione della domanda dei consumatori;
§ assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giuochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giuochi;
§ coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giuochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del giuoco del Lotto.
Il comma 91 prevede che, al fine di garantire la continuità di esercizio del giuoco dell’Enalotto e del suo giuoco opzionale (si veda supra), nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, in attesa dell’operatività della nuova concessione da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del giuoco medesimo continui ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007.
Il suddetto termine sarà prorogabile una sola volta, per un eguale periodo, soltanto nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. La proroga potrà essere disposta con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 1, comma 92
(Proventi dell’aggiudicazione dei punti di vendita dei giuochi)
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.
Il comma 92 dispone che i proventi derivanti dalle procedure di selezione per l’aggiudicazione dei punti di vendita per la raccolta, rispettivamente, dei giuochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli e dei giuochi su base ippica siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 28 febbraio 2007.
Le procedure alle quali è riferimento nella disposizione sono quelle introdotte e disciplinate rispettivamente:
1) dall’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituito dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del giuoco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, prevedendosi fra l’altro:
a) l’esercizio della raccolta tramite punti di vendita con istituzione di nuovi punti di vendita in numero non inferiore a 7.000;
b) l’aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici;
c) il conferimento della possibilità di raccogliere il giuoco a distanza, inclusi i giuochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
2) dall’articolo 38, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, secondo cui con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del giuoco su base ippica, prevedendosi fra l’altro:
a) l’esercizio della raccolta tramite punti di vendita, con istituzione di nuovi punti di vendita in numero non inferiore a 10.000;
b) l’aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici;
c) il conferimento della possibilità di raccogliere il giuoco a distanza, inclusi i giuochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila.
Articolo 1, comma 93
(Inclusione di alcuni tipi di giuochi di carte tra i giuochi di abilità)
93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «somma giocata;» sono aggiunte le seguenti: «i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità;».
Il comma 93 dispone che i tornei di carte, quando la posta sia costituita esclusivamente dalla quota d’iscrizione, sono considerati giuochi di abilità.
La disposizione è introdotta come modificazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il suddetto articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 stabilisce che, al fine di contrastare la diffusione del giuoco irregolare e illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del giuoco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con appositi regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2006, siano disciplinati i giuochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori. In tal caso, si applica un’aliquota d’imposta unica pari al 3 per cento della somma giocata.
La novella qui illustrata aggiunge la precisazione secondo cui nella categoria dei giuochi di abilità sono compresi anche i giuochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di giuoco sia costituita esclusivamente dalla quota d’iscrizione.
Anche questi giuochi - che non possono per altro evidentemente rientrare nella nozione dei giuochi a distanza, ai quali si riferisce la disposizione novellata - sarebbero quindi assoggettati ad imposta con l’aliquota del 3 per cento.
Articolo 1, commi 94-95
(Assegnazione delle rivendite di generi
di monopolio)
94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I commi 94 e 95 statuiscono una disciplina derogatoria della normativa generale prevista per l’assegnazione di una rivendita di generi di monopolio.
La legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (“Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”) prevede – all’articolo 1 – che i servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio siano disimpegnati da:
a) ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
b) depositi;
c) sezioni vendita dei depositi;
d) magazzini di vendita;
e) rivendite.
Ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 1293 del 1957, la vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini. L’Amministrazione dei monopoli può adottare altri modi di vendita.
In base all’articolo 19 della legge n. 1293, le rivendite di generi di monopolio si distinguono in:
- rivendite ordinarie;
- rivendite speciali.
Le prime sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio: esse sono istituite dove e quando l’Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell’interesse del servizio.
Le rivendite speciali sono anch’esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio: sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere all’istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.
L’articolo 25 della legge n. 1293 classifica le rivendite ordinarie sulla base del reddito prodotto nell’ultimo esercizio finanziario, distinguendo tra:
- 1ª categoria: rivendite con reddito di lire 400.000 (pari a 206,58 euro) e superiore;
- 2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a lire 400.000.
Il reddito è costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.
La legge 23 luglio 1980, n. 384 (“Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio”) stabilisce – all’articolo 1 - che l’assegnazione delle rivendite di generi di monopolio venga effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all’atto del conferimento, all’Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all’Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall’articolo 30[72] della menzionata legge n. 1293 del 1957. In presenza di più aspiranti, è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione. La stessa procedura è seguita per l’assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;
c) in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti (articolo 21, secondo comma della legge n. 1293 del 1957); oppure mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi già in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza, se tratta si di rivendite di seconda categoria vacanti del titolare (articolo 25, quinto e settimo comma, della legge n. 1293 del 1957).
Il comma 94 – in deroga a quanto previsto dal menzionato articolo 1 della legge n. 384 del 1980 – statuisce un’agevolazione transitoria a favore dei delegati della gestione di servizi di rivendita di generi di monopolio, dimessi in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio.
Questi soggetti possono ottenere l’assegnazione diretta di una rivendita di generi di monopolio, previa presentazione di apposita istanza presso l’ufficio regionale dell’Amministrazione dei monopoli di Stato territorialmente competente.
L’accoglimento dell’istanza è subordinato all’osservanza delle disposizioni concernenti le distanze e i parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie, nonché al versamento forfetario di 12.000 euro, rateizzabili in tre anni.
Le rivendite assegnate secondo tale procedura non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall’ultimo comma dell’articolo 21 della legge n. 1293 del 1957.
Il citato articolo 21, prevede che, nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, le rivendite ordinarie di nuova istituzione siano assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare. Negli altri comuni e nei capoluoghi di provincia, le rivendite ordinarie sono invece appaltate in esperimento mediante asta pubblica.
La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell’avviso di asta, offra il sopracanone più elevato.
L’ultimo comma dell’articolo 21 dispone che l’esperimento di cui ai precedenti commi duri un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata nella prima o seconda categoria, sulla base del reddito prodotto nell’ultimo esercizio finanziario, e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.
La suddetta agevolazione è esclusa per i delegati di gestione dimessi per ragioni di inadempienza contrattuale.
Il comma 95 fissa l’efficacia delle norme di cui al precedente comma 94 in due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto le istanze per l’assegnazione delle rivendite dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2008.
Articolo 1, commi 96-97
(Depositi fiscali di tabacchi)
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il comma 96 stabilisce che i gestori di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67, recante Norme concernenti l’istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, il deposito fiscale è l'impianto in cui vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati per legge, nonché detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa.
Si tratta, in particolare, dei soggetti che, in base al citato regolamento n. 67 del 1999, sono stati autorizzati o richiedono l’autorizzazione all’istituzione e alla gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati. Il possesso dei locali adibiti a deposito deve essere assicurato per un periodo di almeno nove anni, decorrenti:
1) dal 1° gennaio 2007 (ovvero dalla data di entrata in vigore delle presente legge finanziaria), per i soggetti che a tale data sono in possesso dell’autorizzazione;
2) dalla data della richiesta di autorizzazione, per i soggetti che chiederanno successivamente una nuova autorizzazione.
Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2007 (120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento) stabilirà le norme di attuazione del presente comma.
Il comma 97 dispone che i delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, qualora possiedano i requisiti previsti dal citato D.M. n. 67 del 1999, possono esercitare anche in forma societaria o consortile l’attività di depositi fiscali nelle superficie dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione.
Questa facoltà è concessa indipendentemente dall’effettiva disponibilità, al momento della presentazione della domanda, dei tabacchi che essi intendono distribuire; a questo fine è comunque necessaria un’autorizzazione, che può essere concessa con la stessa planimetria ma con un distinto codice di accisa[73] rispetto alle autorizzazioni esistenti.
Le nuove autorizzazioni dovranno considerare la capienza dei nuovi depositi come capacità aggiuntiva rispetto a quelle già determinate; esse comporteranno l’obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti, al fine di evitare commistioni.
Le modalità di attuazione del presente comma sono rimesse ad un decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria, ovvero entro il 31 marzo 2007.
Articolo 1, comma 98
(Riammissione nei ruoli del personale
trasferito
all’Ente tabacchi italiani)
98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successivi».
Il comma 98 modifica la disposizione di cui all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del D.Lgs 9 luglio 1998, n. 283, recando un ampliamento dell’arco temporale in cui, risultando in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali, il personale trasferito presso l’Ente tabacchi italiani può chiedere la riammissione nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni.
L’Ente Tabacchi italiani (di seguito ETI) è stato istituito con il D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 238, emanato in attuazione dell'articolo l'articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 59 del 1997 (cd. “Legge Bassanini”).
L'Ente svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie.
Lo stesso decreto ne ha disposto la trasformazione in S.p.A. (ETI – Ente Tabacchi Italiani S.p.A.), La piena operatività di ETI è stata avviata il 1° gennaio 1999, con successiva trasformazione in società per azioni avvenuta il 19 luglio 2000.
Per quanto attiene al personale, l’articolo 4 ha disposto che il personale già appartenente all'AAMS e addetto alle attività trasferite fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'ETI nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'ETI stesso. Si prevedeva inoltre che il predetto personale, in tutto o in parte, venisse progressivamente trasferito all'ETI in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione.
In particolare il comma 4 dell’articolo 4 riconosce al personale trasferito presso l’ETI, risultante in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell’ETI in S.p.A., il diritto di riammissione, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 232, della L. 549 del 1995, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della L. 59 del 1997, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'ETI.
Lo stesso articolo, inoltre, al comma 5, prevede che al personale del ruolo ad esaurimento, all'atto della trasformazione dell’ETI in S.p.A., nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio, si applicano le disposizioni su richiamate di cui al comma 4 nonché quelle sulla mobilità per i pubblici dipendenti.
In sostanza, a seguito della modifica recata dal comma in esame, la norma in questione prevede che il personale trasferito all’Ente tabacchi italiani e alle società per azioni in cui quest’ultimo venga successivamente trasformato abbia diritto, a domanda, alla riammissione nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni nel caso di esubero derivante da ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei nove anni (e non più sette anni come nella precedente disciplina) successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni.
Articolo 1, comma 100
(Accise sui tabacchi lavorati)
100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».
Il comma 100 concede la possibilità di aumentare, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’aliquota di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2007, un maggior gettito complessivo pari a 1.100 milioni di euro annui (con un aumento di 100 milioni rispetto all’incremento di gettito già disposto per l’anno 2006).
Nel determinare l'aumento dell'aliquota sarà necessario tenere conto anche dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, recante norme in tema di regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato.
Il citato articolo 2 della legge n. 825 del 1965 prevede che l’inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe, contenute nelle diverse tabelle allegate alla stessa legge n. 825 del 1965, è disposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste per l’inserimento in tariffa presentate dagli interessati devono essere corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
Si ricorda che attualmente, in virtù dell’articolo 28, comma 1, lettera a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati sono stabilite nelle seguenti misure:
a) sigarette....................................... 58,50%;
b) sigari e sigaretti............................ 23%;
c) tabacco da fumo........................... 56%;
d) tabacco da masticare.................... 24,78%;
e) tabacco da fiuto............................ 24,78%.
Si segnala inoltre che l’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), aveva attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di disporre, con propri decreti, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sole sigarette, prevista dal citato articolo 28, comma 1, lett. a), dell’articolo 28 del D.L. n. 331 del 1993. Tale potere avrebbe dovuto essere esercitato entro il 30 aprile 2003 e, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso articolo 21, avrebbe dovuto assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.
Successivamente l’articolo 39, comma 4, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha riaperto il termine per l’esercizio del suddetto potere, consentendo l’emanazione dei decreti entro il 31 dicembre 2003.
In materia è poi intervenuto l’articolo 1, commi 7 e 8, del D.L. 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, che ha sospeso il potere di disporre l’aumento dell’aliquota in oggetto per l’anno 2003 e ha nel contempo prorogato il potere stesso al 31 dicembre 2004. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che il potere di emanare i decreti con i quali è disposto l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette rientra nell’attività gestionale di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)[74]. In tal modo è stato attribuito all’autorità amministrativa di settore, ovvero al direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il potere che in precedenza spettava al Ministro dell’economia e delle finanze.
Si ricorda poi che l’articolo 2, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,(legge finanziaria per il 2004) ha stabilito che i decreti con i quali, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, può essere disposto l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette devono assicurare, a decorrere dal 2004, ulteriori maggiori entrate annue per 650 milioni di euro. In attuazione di questa norma è stato emanato il D.M. 15 ottobre 2004 (pubblicato nella G.U. n. 262 dell’8 novembre 2004) con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione delle sigarette dal 58 per cento al 58,50 per cento
L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), modificato dalla disposizione qui illustrata, ha previsto che, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avrebbe potuto essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo nella misura di 500 milioni di euro per l’anno 2005 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. In attuazione di questa norma è stato emanato il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005), con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione del tabacco da fumo dal 54 per cento al 56 per cento.
Da ultimo l’articolo 1, comma 551, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha previsto che, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avrebbe potuto essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi.
Articolo 1, commi 101-105
(Versamento dell’imposta comunale sugli
immobili)
101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:
a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.
102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
I commi da 101 a 105 contengono disposizioni volte a contrastare l’evasione fiscale relativa all’imposta comunale sugli immobili (ICI), introducendo l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi a tale imposta e prevedendo scambi di informazioni tra uffici finanziari e comuni.
Il comma 101 prescrive che nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al successivo comma 102 (ovvero diversi da società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché dagli altri enti commerciali residenti), siano indicati, per ciascun fabbricato, oltre all’indirizzo, i seguenti dati:
§ l’identificativo catastale dell’immobile stesso, costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. L’obbligo di indicare questi dati, nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi a quello di prima indicazione, è riferito al solo caso in cui sia intervenuta una variazione relativa anche ad uno solo di essi;
§ l’importo dell’ICI pagata nell’anno precedente.
Tali obblighi decorrono dall’anno 2008 (dunque a partire dalla dichiarazione riferita all’anno d’imposta 2007),
Il comma 102 stabilisce che i soggetti di seguito elencati devono riportare - nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 – tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’ICI:
a) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, tali indicazioni dovranno essere riportate solo ove intervenga una variazione relativa anche ad una sola di esse.
La definizione degli elementi, dei termini e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 101 e 102 sono rimesse ad un decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, da adottarsi di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Il comma 103 stabilisce che, in sede di controllo delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, si procede a verifica del versamento dell’ICI relativa a ciascun fabbricato nell’anno precedente.
L’esito del controllo è rimesso ai comuni competenti.
L’articolo 36-bis (“Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni”) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) stabilisce – tra l’altro - che l’amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Il comma 104 prevede che, nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007 (e dunque riferibili all’anno fiscale 2006), debba essere indicato, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, l’importo dell’ICI dovuta per l’anno precedente.
Ai sensi del comma 105, i comuni sono tenuti a trasmettere annualmente, per via telematica, all’Agenzia del territorio i dati risultanti dall’esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante l’istituzione e la disciplina dell’ICI, ove discordanti da quelli catastali.
Le modalità e i termini attuativi di tale disposizione sono rimessi ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi previo parere dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
Il comma 106 obbliga i gestori – anche in regime di concessione - del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a comunicare annualmente, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che siano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Tali dati sono logicamente relativi agli immobili, presenti nel territorio comunale, beneficiari del servizio di smaltimento dei rifiuti.
In base al comma 107, il modello di comunicazione dei dati di cui al comma 106 e le relative specifiche tecniche di trasmissione devono essere approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il comma 108 commina – per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 – le sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662”).
Il comma 1 del menzionato articolo 11 punisce, con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza, al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti.
Il comma 4 dell’articolo 11 prevede che l’omessa presentazione degli elenchi di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427[75], ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione vengano punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
Articolo 1, commi 109-118
(Nuove disposizioni in materia di società di comodo)
109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, salvo prova contraria,» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;»;
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: «4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente»;
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «l'articolo 76» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 110»;
f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria;» sono aggiunte le seguenti: «per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;»;
g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi»;
h) al comma 4-bis, le parole: «di carattere straordinario» sono soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
111. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Il comma 109 modifica la disciplina delle società non operative, mentre i commi da 111 a 118 recano disposizioni volte ad agevolare lo scioglimento ovvero la trasformazione delle società non operative in società semplici, intervenendo, ad esempio, sul regime fiscale delle assegnazioni ai soci.
In tal senso le disposizioni riproducono quanto già previsto dall’articolo 3, commi 38-45, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Tali norme si limitavano però ad agevolare lo scioglimento delle società non operative, non contemplando l’ipotesi della trasformazione in società semplici (cfr. infra l’illustrazione del contenuto del comma 111).
La disposizione era limitata alle società non operative ed a quelle nel primo anno di attività con determinate caratteristiche che deliberassero lo scioglimento entro il 31 maggio 1997.
Si ricorda preliminarmente che per società non operative (ovvero “società di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, volta ad evitarne l’utilizzo a fini antielusivi.
In materia è stata di recente emanata dall’Agenzia delle entrate la circolare 5/E del 2 febbraio 2007, relativa alle “Istanze per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative (articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724)”.
Nel dettaglio, il comma 109 modifica l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”); quest’ultima disposizione reca i criteri di individuazione delle società non operative.
Il comma 1 dell’articolo 30 (introdotto dall’articolo 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 sopra richiamata) prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operative se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti (si tratta dei corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti assoggettati ad IRES diversi da quella a cui si applica la participation exemption, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività di impresa);
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), anche in locazione finanziaria (si tratta delle cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto);
c) il 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni del primo periodo non si applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.
L’attuale contenuto della disposizione è il risultato della modifica da ultimo operata dall’articolo 35, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha elevato dall’1 al 2 per cento la percentuale riferita ai beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986 e dal 4 al 6 per cento quella riferita alle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. La disciplina delle società non operative era quindi stata modificata in senso restrittivo, vale a dire risultava ampliata, attraverso l’innalzamento delle percentuali sopra richiamate, la platea dei soggetti che potevano essere classificati come società non operative.
Si ricorda che per immobilizzazioni si intendono i beni che contribuiscono alla produzione di diversi esercizi, avendo quindi un carattere pluriennale. Si tratta pertanto di beni non di uso corrente per la società, ma che risultano strettamente correlati all’operatività della stessa. Più in particolare, per immobilizzazioni finanziarie si intendono quelle partecipazioni che assumono rilevanza strategica per la società e non sono pertanto oggetto di “scambio corrente”. Le immobilizzazioni hanno, in base all’articolo 2424 del codice civile, una specifica evidenza nello stato patrimoniale della società. In base a tale articolo si possono avere immobilizzazioni immateriali (che possono essere costituite ad esempio da costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità da diritti di brevetto industriale, da concessioni, licenze, marchi) immobilizzazioni materiali (che possono essere costituite, ad esempio, da terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali, altri beni) immobilizzazioni finanziarie (che possono essere costituite da partecipazioni in imprese controllate, imprese collegate o imprese controllanti o in altre imprese; da crediti verso i medesimi soggetti; da altri titoli e da azioni proprie).
La lettera a) del comma 109 espunge dal comma 1 dell’articolo 30 ogni riferimento alla possibilità di fornire una prova contraria rispetto alla presunzione di sussistenza di società non operative.
Lo scopo della novella dovrebbe consistere nel consentire al contribuente di disapplicare la disciplina delle società c.d. di comodo, solo tramite un’istanza motivata al direttore regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio.
La lettera b) del comma 109 integra la lettera a) del comma 1 dell’articolo 30, includendo tra i beni da prendere in esame, ai fini del calcolo dei parametri di individuazione delle società non operative, oltre ai beni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 85 del TUIR, sopra richiamati, anche quelli di cui alle lettere d) ed e), vale a dire i corrispettivi derivanti dalle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR (società di persone ed equiparate), anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La lettera c) del comma 109 integra la lettera b) del comma 1 dell’articolo 30, abbassando la percentuale ivi considerata (6 per cento) al 5 per cento per le immobilizzazioni costituite da beni immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e al 4 per cento per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio in corso e nei due precedenti.
Si ricorda che per categoria catastale si intende la suddivisione a fini fiscali delle tipologie degli edifici. Nella categoria catastale A/10 rientrano gli uffici e studi privati.
La lettera d) del comma 109 modifica l’articolo 30, comma 1, ultimo periodo, n. 4; in base a tale modifica, i criteri di individuazione delle società non operative verranno applicati non solo alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ma anche alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati e alle società da essi controllate, anche indirettamente.
La lettera e) del comma 109 modifica il comma 2 dell’articolo 30, sostituendo il richiamo all’articolo 76 del vecchio TUIR con il corrispondente articolo 110 del testo unico vigente (trattasi dei criteri di determinazione del costo dei beni).
Si ricorda che il decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, istitutivo dell’imposta sul reddito delle società (IRES) ha anche proceduto ad una rinumerazione delle norme contenute nel TUIR.
La lettera f) del comma 109 modifica il comma 3 dell’articolo 30.
La disposizione da ultimo citata prevede attualmente che, fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 (vale a dire le società non operative) si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1 (cfr. supra);
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. supra), anche in locazione finanziaria;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria.
Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
Con la novella in commento, si integra la sopra illustrata lettera b), prevedendo che, per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la predetta percentuale venga ridotta dal 4,75 al 3 per cento.
La lettera g) del comma 109 aggiunge nell’articolo 30 un comma 3-bis, in base al quale, fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 dell’articolo 30 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
La lettera h) del comma 109, modifica il comma 4-bis dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, concernente la facoltà dei contribuenti di richiedere, in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”).
Quest’ultima disposizione stabilisce che le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate, qualora il contribuente dimostri che, nella particolare fattispecie, tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine, il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.
Con la modifica in esame, viene eliminato il requisito di straordinarietà delle oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi figurativi e del reddito minimi, in presenza delle quali è possibile richiedere la disapplicazione del citato articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
In base al comma 110, le disposizioni di cui al suddetto comma 109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) ed f), si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2006, n. 248.
Come sopra si è già ricordato tale decreto era intervenuto, al comma 15 dell’articolo 35, sulla disciplina delle società non operative in senso restrittivo.
Inoltre, sempre in base al comma 110, i trasferimenti erariali alle Regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 1, lettera g).
Il comma 111 prevede che le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che, a tale data, si trovavano nel primo periodo di imposta (vale a dire nel primo anno di attività) e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina in materia di cessioni e di assegnazioni ai soci di cui ai commi successivi, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2006.
Il libro dei soci è previsto per le società di capitali. In esso devono essere indicati, in base all’articolo 2421 del codice civile, distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.
Come si è rilevato sopra possono essere considerate società non operative tutte le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) e due dei tre tipi di società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), mentre non possono essere considerate società non operative le società semplici. Conseguentemente, la disposizioni in commento prevede per poter usufruire del regime di agevolazioni che di seguito sarà descritto, oltre allo scioglimento della società non operativa, anche la sua trasformazione in società semplice.
Il comma 112 prevede che sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione delle società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 111, o, nel caso di trasformazione delle medesime società, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, nonché sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Inoltre, per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
La liquidazione di una società si apre al verificarsi di una causa di scioglimento di una società: in tale fase l’attività della società non risulta più volta alla produzione di utili, bensì alla conservazione del patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici che ad essa fanno capo e dunque al pagamento dei creditori sociali. A tal fine vengono nominati i liquidatori che, concluse tali operazioni procedono alla redazione del bilancio finale e del piano di riparto del residuo attivo ai soci.
La trasformazione di una società è invece una modifica dell’atto costitutivo, mediante la quale si realizza il mutamento del “tipo” di società.
Il comma 113 prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del TUIR, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti da parte della società degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva sopra descritta, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Tali importi non costituiscono redditi per i soci. Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
L’articolo 47, comma 7, del TUIR stabilisce che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate
Il comma 114 prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società poste in liquidazione successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati.
Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali stabiliti dalle singole leggi di imposta ovvero il valore determinato ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
Il comma 115 prevede che l’applicazione della disciplina in materia di regime fiscale delle cessioni e assegnazioni ai soci da parte delle società poste in liquidazione sopra descritta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione, prevedendosi altresì che per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della menzionata legge n. 724 del 1994.
Il comma 116 prescrive che le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non sono considerate cessioni ai fini IVA. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi, la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte.
Si ricorda che le imposte di registro, ipotecaria e catastale possono essere applicate o in misura fissa oppure in modo proporzionale al valore degli atti cui si riferiscono (cfr. infra scheda relativa ai commi 137-140).
Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, emanato con D.P.R. n. 131 del 1986.
Queste ultime disposizioni riguardano la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole; i criteri per la determinazione del valore dei beni e diritti; la rettifica del valore degli immobili e delle aziende.
Si prevede che l’applicazione della disposizione in commento deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
Il comma 117 prevede che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Ai sensi del comma 118, entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure “docfa”[76], contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701.
Tale regolamento disciplina le norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.
119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.
120. L'opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.
121. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
125. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai princìpi contabili internazionali.
I commi da 119 a 141 prevedono l'istituzione delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), alle quali è riconosciuto un regime speciale civile e fiscale.
I commi da 119 a 125 recano la definizione delle società di investimento immobiliare quotate.
Il comma 119 individua i soggetti ai quali sarà consentito optare per il regime speciale. Si tratta delle società per azioni in possesso dei seguenti requisiti:
§ residenza in Italia;
§ svolgimento in via prevalente dell'attività di locazione immobiliare (ai sensi del comma 121, primo periodo, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico);
§ negoziazione dei titoli di partecipazione in mercati regolamentati italiani (ai sensi del comma 125, il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento di partecipazione agli utili[77]. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dal disegno di legge, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali);
Si ricorda che i principi contabili internazionali, denominati IAS/IFRS, sono principi contabili approvati dall’International Accounting Standard Board (IASB), un’organizzazione indipendente privata internazionale specializzata nell’elaborazione delle regole di contabilità ed omologati dal regolamento della Commissione europea n. 1725 del 2003; essi sono stati introdotti allo scopo di migliorare la confrontabilità dei bilanci societari per accrescere l’efficienza e l’integrazione dei mercati finanziari europei.
§ nessun socio deve possedere direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;
§ almeno il 35 per cento delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.
A tali soggetti, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, è riconosciuta la facoltà di optare per lo speciale regime civile e fiscale disciplinato dai commi 119 a 141, nonché dalle relative norme di attuazione che dovranno essere adottate, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[78], il cui contenuto necessario è disciplinato dal comma 141.
Il comma 120 disciplina l'esercizio del diritto di opzione.
Per quanto riguarda il termine entro il quale tale diritto deve essere esercitato, esso coincide con il termine del periodo d'imposta anteriore a quello a partire dal quale il contribuente intende avvalersi del regime speciale.
L'individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione è invece rimessa ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata'' che dovrà essere indicata:
§ nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata ''SIIQ'', nonché
§ in tutti i documenti della società stessa.
Il comma 121 nel disciplinare dettagliatamente il requisito della prevalenza dell'attività di locazione immobiliare (cfr. supra), chiarisce che, nel verificare il rispetto dei relativi parametri (che, come ricordato precedentemente, riguardano l'attivo patrimoniale e i componenti positivi del conto economico), assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l'opzione di cui al comma 125 (che, si ricorda, riguarda l'adesione al regime speciale per società che non abbiano ) e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società.
Il decreto legislativo n. 38 del 2005 disciplina l’esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606 del 2002 in materia di princìpi contabili internazionali (in particolare la norma comunitaria consente agli Stati membri di permettere o di prescrivere l’adozione dei principi contabili internazionali anche per i conti annuali delle società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri della Comunità europea, che, in base alla legislazione comunitaria, hanno l’obbligo di adottarli solo per i conti consolidati, ovvero per i conti annuali e consolidati delle altre società). L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005 prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUIR, per le società che adottano i princìpi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita
In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate.
La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
Il comma 123 impone alle società che abbiano adottato il regime l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121.
Se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.
Le disposizioni in commento prevedono anche due casi di decadenza dal trattamento agevolato. Ciò accade:
§ ai sensi del comma 122, nel caso di mancata osservanza - per due esercizi consecutivi - di una delle condizioni per accertare la prevalenza dell'attività di locazione immobiliare di cui al comma 121. In tal caso, il regime speciale cessa - con conseguente applicazione delle regole ordinarie - già a partire dal secondo dei due esercizi considerati;
§ ai sensi del comma 124, in caso di mancata osservanza dell'obbligo di distribuzione ai soci dell'utile netto, di cui al comma 123. In tal caso, la definitiva cessazione dal regime speciale decorre dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
Ai sensi del successivo comma 141 del disegno di legge in esame, le disposizioni di attuazione adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definiscono, tra l'altro, gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dagli articoli in esame o dai principi generali valevoli per le imposte dirette.
In alcuni aspetti il regime fiscale speciale previsto per le SIIQ nei successivi commi richiama quello previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare dagli articoli da 6 a 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Nelle schede relative ai successivi commi verranno esplicitamente indicate tali analogie.
Articolo 1, commi 126-133
(Regime fiscale della SIIQ)
126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 20 per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.
128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma 127.
130. A scelta della società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.
131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.
Il comma 126 introduce un regime agevolato per l'ingresso nel regime fiscale speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotata) il quale comporterà il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.
Per realizzo a valore normale si deve intendere in sostanza una rivalutazione dei beni sopra richiamati al momento dell’opzione per la SIIQ, sulla base di criteri che dovranno determinare un “valore normale” di tali beni (cfr. infra). Tale rivalutazione comporterà la determinazione di plusvalenze alle quali si applicherà l’imposta sostitutiva di seguito descritta.
In proposito, si osserva che, ai sensi del comma 141, lettera b), le disposizioni di attuazione adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalità di determinazione del valore normale.
L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato (fatto salvo quanto previsto dal comma 130 di seguito esposto) a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota del 20 per cento.
Si ricorda che per imposta sostitutiva si intende un’imposta che viene applicata a componenti del reddito i quali non rientrano quindi nella determinazione del reddito complessivo. Par tali componenti di reddito, l’obbligo tributario è pertanto assolto con il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Peraltro, il successivo comma 130 conferisce alla società la facoltà di optare, in alternativa all'applicazione della suddetta imposta sostitutiva, per l'inclusione dell'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale:
§ nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero
§ per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.
Ai sensi del comma 127, il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili, e rileva anche agli effetti del riscontro della sussistenza del parametro patrimoniale di cui al comma 121 (ossia al fine della verifica dello svolgimento in via prevalente dell'attività di locazione immobiliare), a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale.
Ma nel caso in cui gli immobili o i diritti reali siano alienati anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo. In questo caso, l'imposta sostituiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.
Per “costo fiscale” si può intendere il valore attribuito al complesso di conferimenti, versamenti e rivalutazioni di un bene, al netto dei realizzi e svalutazioni che la norma fiscale consente od ha consentito di riconoscere al detentore di tale bene. In altre parole, pertanto, se gli immobili o i diritti reali sono ceduti prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale, il valore da prendere in esame ai fini della determinazione del reddito di impresa (ossia il “costo fiscale”) sarà quello riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale SIIQ.
Il comma 128 reca le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.
Essa deve essere versata in un massimo di 5 rate annuali di pari importo:
§ la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società (IRES) relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ;
§ le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società (IRES) relativa ai periodi d'imposta successivi.
L’articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, recante disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, prevede che il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora sostituita dall’IRES) possa avvenire mediante versamento di un acconto e di un successivo saldo. L’acconto può essere effettuato in due rate. Il quaranta per cento dell’acconto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda (se l’importo della prima rata però è inferiore a 103 euro il versamento dell’acconto avviene in un’unica rata). Attualmente, il termine per il versamento della prima rata dell’acconto scade alla scadenza del termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno di imposta precedente (cfr. infra); quello per il versamento della seconda rata dell’acconto nel mese di novembre, fatta eccezione per le società per le quale il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta. Il termine per il versamento del saldo è invece individuato nel giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio versano il saldo dovuto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio).
I termini sopra esposti muteranno a decorrere dal 1° maggio 2007, in forza dell’articolo 37, commi 11 e 14, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. “decreto Bersani-Visco”).
In particolare, si prevede che il termine per il versamento a saldo dell’IRES sia individuato nel giorno 16, e non nel giorno 20, del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, nel giorno 16, e non nel giorno 20, del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Gli importi da versare possono essere portati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[79].
L’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 consente la compensazione tra crediti e debiti delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali
In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato dell'1 per cento, da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
Ai sensi del comma 129, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando l'applicazione del comma 127 del presente articolo (vale a dire il regime fiscale speciale previsto per le alienazioni effettuate prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale).
Il comma 131 prevede il regime agevolato per il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Quest'ultimo, dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, è esente dall'imposta sul reddito delle società (IRES).
La parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136.
Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società.
Si ricorda che il comma 121, nel definire in che cosa consista lo svolgimento in via prevalente dell’attività di locazione immobiliare (requisito necessario per poter esercitare l’opzione per la qualifica di SIIQ cfr. supra), prevede che a tal fine rilevino anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie (cioè aventi per l’impresa carattere strategico) in altre SIIQ ovvero nelle società per azioni residenti in Italia non quotate che, ai sensi del comma 125 possono optare per il regime SIIQ (ovvero quelle svolgenti anch’esse in via prevalente attività di locazione immobiliare e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possiede almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili).
La medesima esenzione si applica anche agli effetti dell'IRAP, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare.
Un’analoga esenzione dal pagamento dell’IRES e dell’IRAP è prevista per i fondi comuni di investimento immobiliare dall’articolo 6 del già ricordato decreto-legge n. 351 del 2001.
Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119 (cfr. supra), potranno essere stabiliti criteri, anche forfetari, per la determinazione del valore della produzione esente.
Ai sensi del comma 132, le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione, in conformità alle norme del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917[80], si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate.
Con il decreto attuativo di cui al precedente comma 119, potranno essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
Per il comma 133, infine, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai precedenti commi e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.
Articolo 1, commi 134-136
(Regime fiscale dei
partecipanti alle SIIQ)
134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
135. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
I commi da 134 a 136 disciplinano il regime fiscale dei partecipanti alle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate).
Ai sensi del comma 134, le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili corrisposti in qualunque forma a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121.
Si tratta delle partecipazioni detenute in altre SIIQ o nelle società per azioni residenti in Italia non quotate svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare e controllate da una o più SIIQ congiuntamente che, ai sensi del comma 125, possono effettuare l’opzione per il regime SIIQ.
La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431[81].
Si tratta dei contratti di locazione che possono essere stipulati in alternativa a quelli a canone libero. In essi, valore del canone, durata del contratto e altre disposizioni contrattuali sono definiti sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Ai sensi del successivo comma 141, le disposizioni di attuazione adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definiscono, tra l'altro, gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento.
Si ricorda che per ritenuta (o “ritenuta alla fonte”) si intende una particolare forma di applicazione dell’imposta, applicata per alcune categorie di redditi, attraverso la quale l’imposta è riscossa e versata dal soggetto che eroga le somme ad essa assoggettate (cioè dalla “fonte” del reddito) o dall’intermediario attraverso il quale sono erogate, al momento in cui esse vengono corrisposte al beneficiario. La ritenuta è eseguita a titolo d’imposta se con essa si esaurisce l’obbligo tributario; a titolo di acconto se il reddito sui cui viene operata concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto, che opera i necessari conguagli in sede di dichiarazione e liquidazione dell’imposta da esso complessivamente dovuta.
La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;
b) società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate,
c) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (ossia le tipologie di soggetti passivi IRES indicate dall’art. 73, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, approvato con D.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917);
d) enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (ossia le tipologie di soggetti passivi IRES indicate all’art. 73, comma 1, lettera b) del TUIR)
e) stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti indicati all’art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR (vale a dire enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).
In tutti gli altri casi, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
La ritenuta non è operata sugli utili:
§ corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252[82];
§ corrisposti agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[83];
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (testo unico della finanza TUF) si definiscono organismi di investimento collettivo del risparmio i fondi comuni di investimento e le società d’investimento a capitale variabile (Sicav).
I fondi comuni di investimento sono patrimoni autonomi, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddivisi in quote e gestiti in monte da una società di gestione del risparmio (SGR)
Le Sicav sono società per azioni a capitale variabile, con sede legale e direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni al pubblico.
La differenza tra fondi comuni d’investimento e Sicav consiste quindi nel fatto che mentre l’acquisto di una quota di un fondo comune di investimento non rende soci del fondo, le Sicav si configurano come società per azioni e quindi l’acquisto di una loro quota si configura come partecipazione al loro capitale.
§ che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461[84].
La gestione individuale di portafoglio è un contratto tipico collocato dall’articolo 1, comma 5, del TUF, tra i servizi di investimento. In base all’articolo 24 del TUF il contratto deve essere redatto in forma scritta; il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere (l’impresa o la banca possono recedere dal contratto per giusta causa); non possono essere contratte obbligazioni per conto del cliente che lo obblighino oltre il patrimonio gestito. In base all’articolo 18 del TUF l’attività di gestione individuale di patrimoni può essere svolta dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle imprese di investimento comunitarie e da quelle extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, dalle società di gestione del risparmio (SGR) nonché dalle società di gestione armonizzate aventi sede in altro Stato comunitario.
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 consente al contribuente di optare, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche sui redditi di capitale e diversi derivanti dalle gestioni individuali di portafoglio, per un peculiare regime di tassazione, quello del “risparmio gestito”. In base a tale regime la tassazione si applica sul “maturato”, vale a dire non sulle singole operazioni che hanno prodotto reddito, ma sul risultato complessivo maturato alla fine del periodo di gestione da parte dell’intermediario.
Si segnala che il medesimo regime fiscale della ritenuta è previsto sui proventi derivanti dai fondi comuni di investimento immobiliare dall’articolo 7 del già ricordato decreto-legge n. 351 del 2001. In tal caso la ritenuta è però del 12,5 per cento e non del 20 per cento; inoltre non risultano esclusi dall’applicazione della ritenuta gli utili che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.
Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole suddette solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
Ai sensi del comma 135, le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del TUIR.
L’articolo 58 del TUIR prevede, tra le altre cose, che le plusvalenze relative ad azioni o quote di partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché in società di capitali ed enti soggetti passivi IRES non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa per il 60 per cento.
L’articolo 68, comma 3, del TUIR prevede che le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate[85] concorrono solo per il 40 per cento alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposizioni sui redditi delle persone fisiche non imprenditori, risultando pertanto esenti per il 60 per cento.
L’articolo 87 del TUIR definisce il regime della participation exemption con riferimento alle plusvalenze, prevedendosi che tali plusvalenze risultino esenti, per quel che riguarda la determinazione del reddito imponibile a fini IRES, per il 91 per cento (la percentuale è ridotta all’84 per cento a decorrere dal 2007).
Per quanto riguarda le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, il comma 136 chiarisce che per esse continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
Articolo 1, commi 137-140
(Conferimenti in SIIQ)
137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale.
I commi da 137 a 140 recano la disciplina dei conferimenti nelle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate).
Il comma 137 disciplina il regime fiscale applicabile alle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale di cui agli articoli precedenti o che esercitino tale opzione entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento.
Tali plusvalenze possono essere assoggettate, a scelta del contribuente:
§ alle ordinarie regole di tassazione, ovvero
§ ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 20 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è comunque subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o dell'altro diritto reale sugli immobili conferito per almeno tre anni. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, essa deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento al saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società relativa ai periodi d'imposta successivi. Si prevede per il resto l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 128, vale a dire che gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[86] e che, in caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
Si ricorda che alcune tipologie di plusvalenze immobiliari rientrano, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 67 del TUIR tra i redditi diversi. Si tratta in particolare delle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici e delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante
Attualmente le plusvalenze immobiliari concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. L’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto a favore del cedente la facoltà di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva relativamente alle plusvalenze realizzate sulle cessioni a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e sulla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La disposizione della legge finanziaria per il 2006 fissava l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 12,50 per cento. L’articolo 2, comma 21, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (c.d. “decreto collegato” alla manovra per il 2007) ha elevato l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 12,5 al 20 per cento.
Per la definizione di imposta sostitutiva e per la descrizione degli ordinari termini di versamento a saldo dell’IRES si rinvia alla scheda relativa ai commi 126-133.
Il comma 140, primo periodo, estende la suddetta disciplina agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[87] (testo unico della finanza TUF).
L’articolo 37 del TUF disciplina il funzionamento dei fondi comuni di investimento (per la definizione di fondi comuni di investimento si rinvia alla scheda relativa ai commi 134-136). In particolare fa riferimento ai fondi comuni di investimento immobiliari la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 37, introdotta dall’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. In tale disposizione i fondi comuni di investimento immobiliari sono definiti come fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
Il comma 138 ha ad oggetto i conferimenti (alle società che abbiano optato per il regime speciale) costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati.
Agli effetti dell'IVA, essi si considerano compresi tra le operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[88], ossia tra le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda e che, ai sensi di tale disposizione, non sono considerate cessioni e risultano pertanto esenti dall’IVA.
Agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti ad imposta in misura fissa.
L’imposta di registro, ipotecaria e catastale possono essere applicate, in base al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro emanato con il D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta ipotecaria e catastale emanato con il D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347, in misura proporzionale al valore degli atti cui si applicano oppure in misura fissa.
Si segnala che il medesimo regime ai fini del pagamento dell’IVA e di quello delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è previsto per gli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare.
Per quanto riguarda invece le cessioni e i conferimenti diversi da quelli di cui al comma 138, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'art. 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[89] (comma 139).
La disposizione da ultimo richiamata prevede che per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del TUF e dall'articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
Il comma 140, secondo periodo, estende le disposizioni dei commi precedenti anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione non siano, al momento del conferimento, ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati (e quindi che non possono optare, ai sensi del comma 119 per il regime SIIQ), ma che siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale.
Articolo 1, comma 141
(Disposizioni finali per le SIIQ)
141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovrà definire:
a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma 126;
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai princìpi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.
Il comma 141 elenca il contenuto obbligatorio del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[90], che recherà le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nei commi da 119 a 140 della legge in esame in materia di SIIQ (società di investimento immobiliare quotate).
In particolare, il provvedimento dovrà tra l'altro definire:
a) le regole e la modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, ai sensi del comma 126, del disegno di legge in esame;
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;
L’articolo 84 del TUIR prevede che la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.
Articolo 1, commi 142-144
(Variazione dell'aliquota e dei criteri
della ripartizione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)
142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali»;
c) al comma 4:
1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
e) il comma 6 è abrogato.
143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.
I commi 142 e 143 modificano l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF istituita con il decreto legislativo n. 360 del 1998.
L’addizionale comunale all’IRPEF, istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è composta di un’aliquota divisa in due parti:
§ un’aliquota base di compartecipazione, fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in misura uguale per tutti i comuni, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;
§ un’ulteriore aliquota, facoltativa e variabile, in quanto la sua applicazione è rimessa a ciascun comune, che ne determina la misura nei limiti individuati dalla legge di un massimo di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
Non essendo stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze chiamato a definire la “parte fissa” dell’aliquota, l’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha introdotto un regime transitorio a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, prevedendo una compartecipazione al gettito dell’IRPEF, fissata nella misura del 4,5 per cento di quanto riscosso in conto competenza nel 2002. La compartecipazione, inizialmente prevista per il solo anno 2002, è stata estesa anche all’anno 2003 dall’articolo 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002). L’aliquota di compartecipazione è stata aumentata al 6,5% per l’anno 2003 dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002.
Tale compartecipazione dei comuni è stata poi confermata per gli anni 2004, 2005 e 2006 (rispettivamente legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, co. 18; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 65; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 152).
A decorrere dall’anno 2007, la legge finanziaria in esame ha disposto, ai commi da 189 a 193, l’istituzione di una nuova forma di compartecipazione dei comuni all’IRPEF (cfr. la relativa scheda di lettura).
Per quanto concerne l’altra parte dell’aliquota, facoltativa e variabile, la cui applicazione è rimessa a ciascun comune, nel corso della legislatura precedente sono state adottate alcune disposizioni che hanno previsto la sospensione degli effetti degli aumenti deliberati dai comuni.
In particolare, con riferimento alla sospensione degli aumenti dell’addizionale, si ricorda che l’articolo 3, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto, tra le altre cose, la sospensione degli aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF, deliberati dopo il 29 settembre 2002, fino a quando non fosse intervenuto un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
La sospensione dell’efficacia degli aumenti è stata via via confermata, da ultimo, dall’articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che ha prorogato il blocco fino al 31 dicembre 2006.
La disposizione prevede comunque, per i comuni che non se ne siano avvalsi in precedenza, di aumentare l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF per il triennio 2005-2007. Gli effetti di tali aumenti rimarranno comunque sospesi, in forza della disposizione, fino al 31 dicembre 2006.
La lettera a) del comma 142 in esame consente ai comuni di variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale nella misura massima di 0,8 punti percentuali, invece che, come nella normativa previgente, nella misura massima di 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
La lettera b) del comma 142 consente ai comuni – attraverso il medesimo regolamento utilizzato per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF – di stabilire una soglia di esenzione dall’addizionale, in ragione del possesso di requisiti reddituali specifici.
Il numero 2) della lettera c) del comma 142 prevede, tra le altre cose, che il versamento dell’addizionale sia effettuato in acconto e a saldo, con un acconto stabilito nella misura del 30 per cento dell’importo ottenuto applicando l’aliquota all’imponibile IRPEF dell’anno precedente, ovvero, a determinate condizioni, quella dell’anno di riferimento.
L’aliquota da applicare è quella dell’anno di riferimento se la relativa delibera è stata pubblicata entro il 15 febbraio del medesimo anno; in caso contrario, si utilizza l’aliquota dell’anno precedente.
In proposito, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 dicembre 1999, che attualmente disciplina la materia, prevede invece che l’addizionale, determinata dal sostituto d’imposta all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sia trattenuta dallo stesso in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui sono state svolte le dette operazioni; gli importi trattenuti vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti. Si effettua un versamento unico anche se l’addizionale è riferita a sostituti di imposta domiciliati in comuni diversi. L’addizionale dovuta in autotassazione (ossia pagata direttamente dai contribuenti) è versata entro il termine di pagamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Il comma 143 prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2007, l’addizionale comunale all’IRPEF venga versata direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.
Le modalità attuative del presente comma verranno definite con un decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2007).
Il comma 144, conseguentemente alle disposizioni introdotte, abroga il riferimento all’anno 2007 contenuto nell’articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che consentiva di variare, per gli anni 2005, 2006 e 2007, l’aliquota dell’addizionale ai soli comuni che non si siano avvalsi in passato di tale facoltà.
Articolo 1, commi 145-151
(Imposta di scopo per la realizzazione di
opere pubbliche)
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
I commi da 145 a 151 prevedono la possibilità per i comuni di istituire, con regolamento, un’imposta di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche.
Con il termine di “imposta di scopo” si intende una forma di imposizione che trova la sua giustificazione nel collegamento tra imposizione e destinazione del gettito. L’imposta di scopo costituisce quindi una deroga al principio dell’unità del bilancio, in base al quale, nel bilancio, la corrispondenza tra entrate e spese deve essere garantita a livello globale, non essendo possibile stabilire una specifica correlazione tra una singola entrata ed una singola spesa.
In particolare, il comma 145 rimette ad un regolamento comunale, emanato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”), l’istituzione dell’imposta che deve essere destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche, individuate dai comuni nello stesso regolamento e rientranti nelle tipologie individuate dal comma 149 in commento.
In proposito, si ricorda che l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede che le province ed i comuni possano disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie - salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi - nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Il comma 146 prevede inoltre che il regolamento comunale istitutivo dell’imposta indichi:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta (sul punto si veda anche il comma 147);
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni e riduzioni sul versamento dell’ICI sulla prima casa[91] e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
Il comma 147 prevede che l’imposta di scopo sia calcolata applicando alla base imponibile dell’ICI un’aliquota che il Comune può individuare fino alla misura massima dello 0,5 per mille.
Si stabilisce altresì che l’imposta di scopo sia dovuta – in relazione alla stessa opera pubblica – per un periodo massimo di cinque anni.
Il comma 148 stabilisce che, per la disciplina dell’imposta di scopo, si applichino le vigenti disposizioni in materia di ICI, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992.
In proposito, si ricorda che il presupposto dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato destinato a qualsiasi uso; soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari o i titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione); la base imponibile è costituita dal valore degli immobili (il valore dei fabbricati è determinato dal prodotto tra le rendite catastali e appositi moltiplicatori diversificati per gruppi catastali; il valore delle aree fabbricabili è quello di mercato al 1° gennaio di ciascun periodo di imposta; il valore dei terreni agricoli è il risultato del prodotto tra il reddito dominicale e un moltiplicatore pari a 75); l’aliquota dell’imposta è determinata dal Comune, ciascun anno per l’anno successivo, e deve essere definita in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille; in assenza di delibera del Comune, si applica l’aliquota del 4 per mille.
Il comma 149 individua le seguenti tipologie di opere pubbliche per le quali può essere istituita l’imposta di scopo:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
h) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica;
i) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.
Il comma 150 stabilisce che il gettito complessivo dell’imposta di scopo non possa essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
Il comma 151 prevede che, in caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i comuni siano tenuti, entro i due anni successivi, a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti.
Articolo 1, commi 152-154 e 156
(Disposizioni in materia di imposte
provinciali e comunali)
152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».
(omissis)
156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».
Il comma 152 prevede la possibilità di trasmettere agli enti locali interessati, che ne facciano richiesta, i dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica.
L’addizionale comunale e provinciale sull’energia elettrica è prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, il quale prevedeva che, per ogni kWh di consumo di energia elettrica, venisse istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell’addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione all’ente, che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
L’articolo 2, comma 39, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) è intervenuto sulle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica, estendendone l’applicazione, anche d’acconto, non solo alle imprese distributrici, compresi i grossisti, ma anche alle imprese produttrici.
Si ricorda altresì che il l’articolo 5, comma 1 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[92], sostituisce l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, recante la disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica. La nuova disciplina proposta riproduce peraltro sostanzialmente le disposizioni vigenti, in particolare per quanto riguarda la misura delle addizionali. Alcune limitate modifiche incidono invece sulle modalità di applicazione dell’addizionale.
In base al comma 152, in particolare, i comuni potranno accedere:
a) alle dichiarazioni di consumo;
In base al comma 5 dell’articolo 55 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per l’individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell’officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta.
b) alle informazioni sulle procedure di liquidazione e di accertamento delle addizionali.
Le modalità e i termini di trasmissione dei dati suddetti agli enti locali che ne facciano richiesta sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, previo parere dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI). Il provvedimento è stato emanato il 27 febbraio 2007 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007.
Il comma 153 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge finanziaria, l’individuazione delle province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW) in deroga alle modalità di riscossione di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, dando priorità alle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano, a quelle confinanti con la Confederazione elvetica, nonché a quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, di cui al D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”).
Il menzionato articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 prevede che le addizionali sul consumo di energia elettrica siano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e siano versate direttamente ai comuni e alle province nell’ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.
Queste ultime, infatti, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a “Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province”.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell’interno, sentite l’UPI e l’ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano, le addizionali in questione, riscosse nell’ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni e alle province interessate.
In base all’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera z), per gradi-giorno di una località, si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C°, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è, per l’appunto, il grado-giorno.
Il comma 154 eleva dal venti al trenta per cento la misura massima entro la quale le province possono, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, aumentare le tariffe per il pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, rispetto alla base predeterminata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall’articolo 56, comma 11, del medesimo decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”).
In base all’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, le province possono, con regolamento, istituire l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio. L’imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta della formalità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilita la misura dell’imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.
Il comma 156 corregge il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”), specificando che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dallo stesso decreto istituita, è stabilita dal Consiglio comunale (e non dal comune, come previsto genericamente dal testo originario).
Articolo 1, comma 155
(Differimento della data di rientro dei
debiti contratti dagli enti locali)
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il comma 155 consente agli enti locali di presentare istanza motivata al Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari, anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere.
Il Ministero si deve pronunciare sull’istanza entro i trenta giorni successivi alla presentazione.
Il differimento della data di rientro dei debiti contratti dagli enti locali, disciplinato dalla norma in esame, è peraltro limitato ai soli debiti contratti in relazione ad eventi straordinari.
Dal differimento o dalla eventuale rinegoziazione dei mutui in essere, non devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Si ricorda che in base all’articolo 119 della Costituzione, il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente per il finanziamento degli investimenti.
Oltre al vincolo costituzionale, le regole per l’indebitamento degli enti locali sono dettate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare Titolo IV, Capo II e III (artt. 202-207).
In base alla normativa citata, le tradizionali fonti di indebitamento degli enti locali sono rappresentate:
- dalla assunzione di mutui a medio e lungo termine, con la Cassa depositi e prestiti e con il sistema bancario in genere (comprese le Istituzioni creditizie europee);
- dalle aperture dei credito, introdotte con il comma 68 della legge n. 311/2004;
- dall’emissione di titoli obbligazionari, originariamente dettata dall’art. 35 della legge n. 724/1994, e successivamente integrata dall’art. 41 della legge n. 448/2001.
Le regole dettate dal TUEL per il finanziamento mediante indebitamento si applicano a tutte e tre le tipologie di indebitamento e nei rapporti con qualsiasi istituto finanziatore.
Va ricordato che, in base all’art. 203 del TUEL, il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’art. 203 prevede che l'organo consiliare adotti apposita variazione al bilancio annuale e, contestualmente modifichi il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
La normativa risulta più stringente per l’emissione dei prestiti obbligazionari, in quanto l’emissione non può avvenire se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione.
Oltre al rispetto delle suddette condizioni, l’art. 204, comma 1, del TUEL, modificato dal comma 698 della legge finanziaria in esame (cfr. la relativa scheda di lettura), prevede un limite massimo alla capacità di indebitamento degli enti locali: l'ente può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate non superi il 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Per quanto concerne le modalità di ammortamento, la normativa prevede:
a) l’ammortamento con rimborso graduale di quote di capitale e di interessi, disciplinato dall’art. 204, comma 2, del TUEL. Tale modalità è applicabile, sia per le aperture di credito che per i mutui, secondo le seguenti condizioni:
- la durata minima dell'ammortamento è fissata in cinque anni;
- la decorrenza della prima rata dell'ammortamento, comprensiva della quota capitale e della quota interessi, è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula. Per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, la decorrenza può essere anticipata al 1° luglio dell’anno medesimo.
b) l’ammortamento (c.d. bullet) con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza dell’ammortamento, previsto dall’art. 41 della legge n. 448/2001, come modificato dal comma 70 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004). Tale modalità di ammortamento si applica soltanto ai titoli obbligazionari, essendo espressamente vietata la contrazione di mutui da parte degli enti locali con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.
La normativa citata prevede che al momento dell’emissione si provveda alla costituzione di un fondo di ammortamento del debito (sinking fund) reinvestibile, ovvero alla conclusione di operazioni di swap per l'ammortamento del debito (amortizing swap), in base alle quali l'ente s’impegna a pagare rate di ammortamento e la controparte a corrispondere rate d’interesse più il capitale alla scadenza.
157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».
Il comma 157 inserisce un nuovo articolo (numerato come 20.1), dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti siano a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
Il decreto legislativo n. 507 del 1993 reca disposizioni in tema di revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il servizio per le pubbliche affissioni, in base all’articolo 18 del decreto legislativo n. 507 del 1993, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
In base all’articolo 24, comma 1, il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di tali disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto specificamente previsto nei successivi commi dell’articolo 24.
Il comma 2 dell’articolo 24 prevede, in particolare, che per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune si applichi la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale ed in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
In base al comma 3 inoltre, il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
La modifica operata dal comma 157 in commento inverte il principio di responsabilità per gli oneri derivanti dall’affissione abusiva, in precedenza sancito dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 507 del 1993 che, nel disciplinare i profili sanzionatori, prevede al comma 4-bis[93] che qualora il manifesto riguardi l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile sia esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione e che non sussista responsabilità solidale.
Il comma 4-bis in questione viene pertanto contestualmente abrogato dal comma 176 della presente legge finanziaria, contenente ulteriori disposizioni in materia di affissioni abusive (vedi la scheda relativa).
Si ricorda che l’articolo 20 prevede la riduzione della metà della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni per:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.
Si ricorda altresì che l' articolo 20-bis, comma 1, anch’esso abrogato dal comma 176 della legge finanziaria, stabiliva che i comuni dovessero riservare il 10% degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti indicati all’articolo 20 e che l’affissione negli spazi riservati fosse esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
Articolo 1, commi 158-175
(Semplificazione e manutenzione della
base imponibile)
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»;
c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
I commi da 158 a 160 intervengono in materia di poteri di accertamento degli enti locali e prevedono innanzitutto la possibilità, per i dirigenti degli uffici competenti di tali enti, di nominare uno o più messi notificatori. Tali messi potranno provvedere alla notifica:
§ degli atti di accertamento dei tributi locali;
§ di quelli riguardanti le procedure coattive per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici previste dal regio decreto n. 639 del 1910;
§ degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province.
Il comma 159 individua i requisiti soggettivi per la nomina a messo notificatore:
tali soggetti possono essere nominati:
§ tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale;
§ tra i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione comunale.
La possibilità di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, è prevista dall’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 richiamato dal comma 159 in esame. In proposito, si ricorda tuttavia l’intervenuta riforma del sistema nazionale della riscossione (prevista dall’articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005) che ha affidato il servizio nazionale della riscossione ad una società a capitale prevalentemente pubblico, la “Riscossione SpA” e alle società da questa partecipate.
§ tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate.
Il comma 160 prevede che il messo eserciti le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato e che non possa farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
I commi da 161 a 171 recano disposizioni in materia di autonomia impositiva degli enti locali, individuando su molti aspetti (accertamento, sanzioni, riscossione, possibilità di effettuare compensazioni) una normativa di carattere generale in luogo delle disposizioni specifiche dettate per i diversi tributi (imposta comunale sulla pubblicità, imposta sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale sugli immobili).
Più dettagliatamente, i commi da 161 a 166 dell’articolo 1 recano varie disposizioni in materia di accertamento e di riscossione dei tributi propri degli enti locali. In particolare:
§ si consente agli enti locali di procedere alla rettifica delle dichiarazioni in complete o infedeli, nonché all’accertamento di ufficio (comma 161);
§ si prevede l’applicazione degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per l’irrogazione delle sanzioni (comma 161).
L’articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che all’irrogazione delle sanzioni amministrative provveda l’ente compente all’accertamento del tributo, disciplinando la procedura per la contestazione da parte dell’ente dell’omesso o ritardato pagamento.
L’articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 disciplina invece i casi in cui risulta possibile procedere all’irrogazione immediata della sanzione.
§ si descrivono le caratteristiche degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio (comma 161);
§ si stabilisce al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo il termine per la notifica del provvedimento di esecuzione (comma 163);
§ si stabilisce in cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione il termine per la richiesta, da parte dei contribuenti, delle somme versate e non dovute (comma 164);
§ si stabilisce in centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza il termine per il rimborso da parte dell’ente locale (comma 164);
§ si fissa in tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale la misura annua degli interessi (comma 165;
§ si prevede che il pagamento dei tributi locali sia effettuato con arrotondamento all’unità per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se risulta superiore a tale importo (comma 166).
I commi da 167 a 170 recano alcune disposizioni di carattere generale in ordine all’autonomia impositiva degli enti locali.
In particolare si prevede:
§ la possibilità per gli enti locali di disciplinare le modalità con le quali compensare debiti e crediti di imposta, in analogia a quanto previsto dalla legislazione statale all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 167);
§ la possibilità per gli enti locali di stabilire i limiti quantitativi per gli esoneri dalle imposte o dai relativi rimborsi, nel rispetto dell’articolo 25 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), il quale rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la statuizione delle disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. In caso di inottemperanza, è prevista l’applicazione della disciplina fissata dal medesimo articolo 25 (comma 168);
§ obbligo per gli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote sui tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione dei bilanci di competenza, con effetto comunque dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (comma 169);
La legislazione vigente individua nel 31 dicembre dell’anno precedente il termine per la presentazione del bilancio di previsione. Tale termine è stato tuttavia in passato in più occasioni prorogato al 31 marzo o anche al 31 maggio del medesimo anno a cui il bilancio si riferisce.
§ obbligo di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del coordinamento della finanza pubblica[94], i dati relativi al gettito delle entrate tributarie (comma 170).
In caso di inosservanza dell’obbligo si prevede l’applicazione dell’articolo 161, comma 3, del Testo unico sugli enti locali emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale dispone la sospensione dell'ultima rata dei trasferimenti erariali a valere del fondo ordinario, in caso di mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati di bilancio e del rendiconto.
Il comma 171 dispone, in via generale, che le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applichino anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge (ossia al 1° gennaio 2007).
Il comma 172 abroga una serie di disposizioni relative all’imposta comunale sulla pubblicità e le affissioni, alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in materia di riscossione, accertamento, rimborsi, sanzioni ed interessi, di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, che risultano superate dalle disposizioni di cui ai commi da 161 a 171.
Con riferimento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si ricorda che il decreto legislativo n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi) prevedeva la soppressione della tassa e l’istituzione di una tariffa a copertura della gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani a decorrere dal 1° gennaio 1999. Tale termine è stato tuttavia più volte prorogato e si sono introdotti termini differenziati in ragione della popolazione e del grado di copertura dei costi del servizio registrato nel 1999. Attualmente, per i comuni che raggiungessero nel 1999 un grado di copertura del servizio superiore all’85 per cento ovvero compreso tra il 55 e l’85 per cento, è stato previsto un periodo transitorio di sette anni a decorrere dal termine originario del 1° gennaio 1999, per l’adozione della tariffa.
Il comma 173, oltre ad abrogare, alle lettere d), e), f) e g), le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e sanzioni dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), che risultano superate dalle disposizioni di cui ai commi da 161 a 170, modifica anche altri aspetti di tale tributo.
In particolare, la lettera a) abroga il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che individua una specifica disciplina in materia di imposizione dell’ICI per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono proposte variazioni permanenti (per tali immobili, le disposizioni richiamate prevedono, infatti, che il valore sia determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti). In proposito, la relazione illustrativa precisa che si è inteso abbandonare il concetto oramai superato di “rendita similare”.
La lettera b) precisa che, ai fini della detrazione ICI spettante per l’abitazione principale, si intende per “abitazione principale” quella di residenza anagrafica.
La lettera c) prevede che, nei procedimenti di fallimento o liquidazione coatta, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Essi sono inoltre tenuti al versamento dell’imposta per il periodo di durata della procedura di fallimento entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. In proposito, la relazione illustrativa afferma che la finalità della norma è individuata nell’opportunità di assicurare al comune la conoscenza dell’avvio della procedura di fallimento.
Il comma 174 integra le disposizioni dell’articolo 37, comma 53, del decreto-legge n. 223 del 2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che sopprimevano l’obbligo di dichiarazione degli immobili di proprietà ai fini dell’imposizione dell’ICI[95], rinviando tuttavia la soppressione all’operatività del sistema di circolazione dei dati catastali dell’Agenzia del territorio.
La disposizione in commento prevede ora che l’obbligo di dichiarazione dell’ICI permanga comunque per gli elementi rilevanti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche degli atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997.
La disposizione del comma 175 abroga le lettere l) e n) del comma 1 nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[96].
L’articolo 59, comma 1, del decreto legislative n. 446 del 1997, reca disposizioni relative alla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili. Esso prevede che con regolamento, i comuni possono:
§ in base alla lettera l), semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, secondo determinati criteri direttivi;
§ in base alla lettera n), razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
I successivi commi 2 e 3, anch’essi abrogati dalla presente disposizione, prevedono rispettivamente:
a) il comma 2 che, se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Si tratta delle seguenti disposizioni:
§ gli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, disciplinano le modalità di dichiarazione dell’ICI;
§ l’articolo 11, commi 1 e 2, attiene alla liquidazione ed accertamento dell’ICI;
§ l’articolo 14, comma 2 commina una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di infedeltà della denuncia o della dichiarazione;
§ l’articolo 16, comma 1, in materia di indennità di espropriazione, era già stato abrogato.
b) il comma 3 stabilisce che, nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1, possa essere stabilita, per anni pregressi, l’eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.
Articolo 1, commi 176-178
(Installazioni pubblicitarie ed
affissioni abusive)
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»;
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
I commi da 176 a 178 abrogano o modificano una serie di disposizioni relative all’affissione di manifesti ed alla disciplina dell’affissione abusiva.
La ratio complessivadelle modifiche è quella di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive nonché quella di ripristinare anche il principio di responsabilità per le affissioni abusive in capo sia al committente la pubblicità, sia al detentore del mezzo pubblicitario. L’abrogazione di tali norme va infatti letta contestualmente alla modifica operata dal comma 157 della presente legge finanziaria, che ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il nuovo principio in base al quale gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti siano a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria [cfr. la scheda relativa].
Le norme che vengono abrogate o modificate dai commiin commento erano state tutte introdotte dall’articolo 1, commi da 480 a 483 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Una parte delle norme abrogate sono contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507[97], che disciplina l’imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Si tratta di quelle abrogate dalla lettera a) del comma 176:
§ il comma 2-bis dell’articolo 6, che dispone la non applicazione dell'imposta sulla pubblicità per i soggetti che usufruiscono della riduzione al 50 per cento del diritto sulle pubbliche affissioni;
§ il comma 1-bis dell'articolo 20, che prevede l’applicazione della riduzione al 50% del diritto sulle pubbliche affissioni per le persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi riservati di cui all'articolo 20-bis;
§ l’articolo 20-bis,che obbliga i comuni a riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 (Stato, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; annunci mortuari);
§ il comma 4-bis dell’articolo 23, in materia di sanzioni, il quale dispone che, qualora il manifesto riguardi l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione, escludendo ogni forma di responsabilità solidale;
§ il comma 5-ter dell’articolo 24, il quale, in materia di sanzioni amministrative, prevede che, se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione, escludendo ogni forma di responsabilità solidale.
Si ricorda che le pubbliche affissioni sono soggette, in base all’articolo 1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.
Il servizio delle pubbliche affissioni (art. 18) è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.
Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
E’ invece assoggettata ad imposta di pubblicità (art. 5), la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Fruiscono di un’agevolazione nella misura del 50% della tariffa sulle pubbliche affissioni, le seguenti tipologie di manifesti, elencati all’articolo 20:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali, che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.
L’agevolazione è, come detto, del 50% (in base al comma 1-bis dell’articolo 20, che viene ora abrogato dal comma 176) qualora i manifesti in questione siano affissi da persone fisiche negli spazi non riservati.
L’articolo 20-bis, (anch’esso abrogato dal comma 176 in commento)prevede invece che, qualora tali manifesti siano affissi nella quota del 10% degli spazi ad essi obbligatoriamente riservata da parte del comune ai sensi dell’articolo 20, gli stessi manifesti siano esenti dal diritto sulle affissioni.
La lettera b) del comma 176 abroga poi il comma 13-quinquies dell’articolo 23 (“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”).
Si tratta della disposizione che stabilisce che, qualora il manifesto riguardi l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 sopra citato del decreto legislativo n. 507 del 1993, il responsabile sia esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione e che non sussista alcuna forma di responsabilità solidale.
La lettera c) del comma 176 abroga infine il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”).
Tali disposizioni prevedono che:
§ nel caso di sottrazione o distruzione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, sia responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione e che non sussista responsabilità solidale;
§ sia responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione e che non sussista responsabilità solidale, nel caso di violazione del divieto di effettuare propaganda elettorale luminosa o figurativa durante i trenta giorni precedenti la data delle elezioni.
Il comma 177 fa salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, qui abrogato dalla lettera a) del predetto comma 176.
Si tratta della norma che ha disposto la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino alla data di entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2005), relativamente alle violazioni compiute mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari. In base a tale norma le violazioni, anche ripetute, potevano essere definite, in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia.
Tale versamento doveva essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia, qualora le violazioni fossero state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso, la provincia avrebbe dovuto provvedere al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali competeva l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia avrebbe destinato le entrate al settore ecologia. La definizione in questione non dava luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento era fissato, a pena di decadenza dal beneficio al 31 maggio 2005.
Lo stesso comma 2 stabiliva poi la non applicabilità delle disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge n. 515 del 1993 (“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”):
- il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 515 del 1993, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 (propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali);
- il comma 3 che pone a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.
Il comma 178 apporta infine modifiche all’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”):
L’articolo 15 contiene l’elencazione delle sanzioni e prevede, al comma 3, che le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio siano a carico esclusivamente dell’esecutore materiale e che non sussista responsabilità solidale neppure del committente.
Con la novella di cui alla lettera a) del comma 178, si prevede che le spese per le rimozioni suddette vengano poste a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.
La modifica della lettera b) del comma 178 sopprime, sempre all’articolo 15, il terzo periodo del comma 19.
Si tratta della disposizione in base alla quale, per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), salvo quanto diversamente disposto.
Dunque, non si applica l’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta[98]. La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.
Articolo 1, commi 179-182
(Poteri di accertamento e contestazione
immediata)
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
I commi da 179 a 182 consentono il conferimento di poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento di alcune violazioni in materia tributaria ai dipendenti degli enti locali e di soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La citata lettera b) disciplina le modalità mediante le quali i comuni e le province possono affidare, anche disgiuntamente, a terzi le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi e di tutte le altre entrate, indicando altresì i possibili affidatari (aziende speciali convenzionate, società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, società miste, concessionari).
Il conferimento dei suddetti poteri è disposto con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente e si riferisce alle violazioni delle entrate dell’ente locale e alle violazioni che si verificano sul territorio dell’ente locale. Mediante rinvio all’articolo 68, comma 1, della legge n. 488 del 1999, si chiarisce che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia prevista per gli atti pubblici dagli articoli 2699 e 2700 del codice civile (comma 179).
Il comma 180 prevede che tra i poteri conferiti ai sensi delle disposizioni in commento non rientra la contestazione delle violazioni al codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) e che la procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti ai quali vengono conferite le funzioni in esame, si prevede che tali soggetti:
§ siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;
§ abbiano frequentato un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato dall’ente locale;
§ abbiano superato un esame di idoneità;
§ non abbiano precedenti e pendenze penali in corso e non siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria[99], salvi gli effetti della riabilitazione (commi 181 e 182).
Articolo 1, commi 183
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il comma 183 estende i criteri adottati per la tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
La disciplina della TARSU[100] si è innestata nella normativa recata dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi). L’articolo 49 di tale provvedimento, in particolare, prevedeva la soppressione della tassa e l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi di gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Tale termine è stato da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 134, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), che ha elevato a sette anni il termine per l’adozione della tariffa da parte dei comuni che raggiungessero nel 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento; il termine è stato parimenti elevato a sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85 per cento.
La disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è ora contenuta nell’articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), che riproduce sostanzialmente le disposizioni dell’abrogato art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, sopra citato.
I criteri cui fa riferimento il comma 183 sono quelli di cui al secondo e al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993.[101] Tale ultima disposizione in particolare prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2005:
§ per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento per la TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale;
§ per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio.
§ nel caso, infine, in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
La relazione governativa al disegno di legge finanziaria in commento osservava che il legislatore, nell’introdurre, con l’articolo 1, comma 340, della legge n. 311 del 2004, la disposizione di cui ora si estende l’applicazione, “non ha tenuto conto della circostanza che un congruo numero di comuni ha già introdotto in via sperimentale la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997”. Grazie alla norma in commento si rende quindi possibile “armonizzare il criterio di calcolo della superficie per le diverse forme di prelievo, non sussistendo alcuna particolare ragione atta a giustificare un differente metodo di determinazione.”
Articolo 1, comma 184
(Proroga della disciplina transitoria per
le discariche di rifiuti)
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
Il comma 184 detta disposizioni applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice ambientale.
Esso in particolare prevede che:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resti invariato anche per l'anno 2007;
Si ricorda che con la parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 sono state introdotte numerose innovazioni in materia di rifiuti e, nello specifico, come anzidetto, con l’art. 238 è stata prevista l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che andrà a sostituire, non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi, la TARSU. Il comma 6 dell’art. 238 prevede, infatti, che venga emanato uno specifico regolamento ministeriale col quale dovranno essere individuati i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa ed il comma 11 dispone che, sino all’emanazione del citato regolamento restino ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia.
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuino ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997 relativi rispettivamente alla competenza dello Stato per la determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e alla perdurante vigenza delle norme regolamentari e tecniche sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione dello stesso decreto legislativo.
Si fa presente che le nuove norme contenute ora nell’art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 prevedono un limite dimensionale – 250 metri quadrati per le imprese e gli enti ubicati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti – oltre il quale non è più consentita l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
Con il D.Lgs. n. 22 del 1997, invece, i Comuni potevano assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali delle utenze non domestiche senza particolari limitazioni (art. 18, comma 2, lett. d), comportando, di fatto, una privativa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, in quanto il Comune smaltiva ed introitava la tassa sulle aree su cui questi rifiuti erano prodotti. Naturalmente tale meccanismo produceva basi imponibili ampie su cui ripartire i costi del servizio di nettezza urbana e di spazzamento delle aree pubbliche[102].
La norma di cui all’art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152 comporterebbe, invece, l’esonero dal prelievo sui rifiuti di un consistente numero di imprese, in quanto sarebbero esonerate dal pagamento della tariffa le utenze non domestiche con superficie superiore a 250 metri quadri, dati che i rifiuti sarebbero diventati non assimilabili.
Tale norma è ora oggetto di modica (art. 1, comma 26) da parte del secondo schema di decreto correttivo al D.Lgs. n. 152, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2006 e trasmesso alla Conferenza unificata.
c) siano prorogati al 31 dicembre 2007 alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 36 del 2003. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto,per le quali il termine di conferimento ha coinciso, invece, con la data di entrata in vigore della legge n. 248 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005 (3 dicembre 2005).
La proroga al 31 dicembre 2007 riguarda, in particolare:
- il termine entro il quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 36/2003, possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate (art. 17, comma 1);
- il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione 27 luglio 1984[103] (art. 17, comma 2);
- il termine finale di validità, ai fini di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003, dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla sopracitata deliberazione 27 luglio 1984 (art. 17, comma 6, lett. a)[104].
Si ricorda che i termini su cui incide la disposizione in esame erano da ultimo stati prorogati al 31 dicembre 2006 dall’art. 11-quaterdecies, comma 9, del già citato decreto-legge n. 203 del 2005.
Si ricorda, infine, che il D.Lgs. n. 36/2003 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 31/1999/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 36 del 2003, le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 36 si è sovrapposta, pertanto, a quella precedentemente in vigore, comportando la necessità di prevedere una disciplina di carattere transitorio riguardante le discariche già operanti in base alla normativa vigente (art. 17). I criteri per l’ammissione in discarica dei rifiuti sono invece definiti dal D.M. 3 agosto 2005.
Si richiama, infine, il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che proroga al 29 aprile 2008 alcuni dei termini previsti dal d.lgs. n. 152/2006 e dal d.lgs. n. 36/2003 in particolare relativi all’adeguamento degli statuti di alcuni consorziper il recupero dei rifiuti ai principi contenuti nel medesimo decreto. Si segnala, poi, che il comma 3 dell’art. 6 proroga al 31 dicembre 2008 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg[105], previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 36/2003 (la norma riguarda il cd. fluff, residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo e che è dotato di un elevato potere calorifico).
Articolo 1, commi 185-187
(Manifestazioni culturali legate alle
tradizioni delle comunità locali)
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
Il comma 185 dispone l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES), a decorrere dal 1° gennaio 2007, a beneficio delle associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.
Come specificato dalla disposizione in commento, le suddette associazioni sono pertanto equiparate ai soggetti esenti dall’IRES, indicati dal comma 1 dell’articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986.
Trattasi degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
Il comma 185 prevede inoltre che le persone fisiche incaricate di gestire attività connesse alle finalità istituzionali di tali associazioni non assumano la qualifica di sostituti d’imposta e non siano soggetti agli obblighi di dichiarazioni annuali, di tenuta di scritture contabili e di effettuazione delle ritenute alla fonte di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”).
La norma stabilisce altresì che le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore di dette associazioni abbiano carattere di liberalità, ai fini delle imposte sui redditi. La norma non specifica peraltro da quali norme del TUIR dovranno essere disciplinate tali “prestazioni e dazioni”. Presumibilmente il riferimento potrà essere fatto agli articoli 10 e 15 del TUIR che prevedono, rispettivamente, forme di deducibilità e di detraibilità (nei limiti, in quest’ultimo caso, del 19 per cento degli oneri sostenuti), di varie tipologie di erogazioni liberali.
Dal decreto ministeriale previsto dal successivo comma 186 è presumibile attendersi la specificazione dell’esatta tipologia di agevolazione fiscale fruibile da parte delle associazioni di cui alla disposizione in commento.
Il comma 186 rimette infatti ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, l’individuazione delle associazioni rientranti nell’ambito di applicazione del comma in commento.
La suddetta individuazione dovrà essere tale da determinare un onere complessivo annuale non superiore a 5 milioni di euro.
In base al comma 187 le suddette associazioni non hanno comunque diritto al rimborso delle imposte versate in precedenza.
Articolo 1, comma 188
(Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS
per esibizioni in spettacoli)
188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.
Il comma 188 prevede un’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e dai connessi adempimenti con riferimento a determinate categorie di soggetti svolgenti specifiche e saltuarie attività di intrattenimento.
In particolare, l’articolo in esame prevede che per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708[106], non sono richiesti nel caso in cui la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi 5.000 euro.
Si ricorda che all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è affidata la gestione dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dello spettacolo, mentre per i medesimi lavoratori l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assegno per il nucleo familiare e la maternità è gestita dall’INPS.
L’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 prevede l’obbligo di iscrizione all’ENPALS per tutti i soggetti che svolgono determinate attività dello spettacolo.
Gli articoli 6, 9 e 10 invece prevedono rispettivamente:
- le modalità del versamento dei contributi previdenziali da parte delle imprese dello spettacolo;
- gli obblighi relativi alle denunzie e alle comunicazioni relative ai lavoratori da parte delle stesse imprese;
- il rilascio da parte dell’ENPALS di apposita certificazione relativa alle denunzie.
In sostanza con la disposizione in esame, al ricorrere delle descritte condizioni, si esentano determinati soggetti, che svolgono prestazioni saltuarie in occasione dello svolgimento di spettacoli, dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e si prevede che le imprese non sono tenute agli adempimenti contributivi connessi a tale iscrizione.
La disposizione inoltre valuta le minori entrate per l’ENPALS derivanti dalla sua applicazione in 15 milioni di euro annui.
Articolo 1, commi 189-193
(Compartecipazione comunale all'IRPEF)
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
190. Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
I commi da 189 a 193 istituiscono, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali attuativo del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, una nuova compartecipazione all’IRPEF a favore dei comuni, legata alla dinamica del gettito IRPEF.
La disciplina introdotta dai commi in esame sostituisce quella dettata dall’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) e confermata, di anno in anno, dalle successive leggi finanziarie, fino all’anno 2006 (rispettivamente, legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, co. 18; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 65; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 152).
La compartecipazione dei comuni al gettito dell’IRPEF è stata istituita dall’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002) ed estesa all’anno 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale all’IRPEF, di cui al decreto legislativo n. 360/1998. L’aliquota di compartecipazione, inizialmente fissata al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2002, è stata aumentata al 6,5% per l’anno 2003 dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). La medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni.
La compartecipazione all’IRPEF come disciplinata dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 non costituisce una entrata aggiuntiva per i bilanci locali. L’attribuzione agli enti delle somme spettanti a tale titolo determina, infatti, una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa. Poiché dalla compartecipazione all’IRPEF gli enti non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa prevede che nel caso in cui illivello dei trasferimentispettanti ai singoli entirisulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000).
Si ricorda, infine, che il comma 697 della legge finanziaria in esame conferma per le province, per l’anno 2007, la compartecipazione al gettito dell’IRPEF, come disciplinata dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002.
Il comma 189 istituisce la compartecipazione dei comuni al gettito dell’IRPEF fissando l’aliquota nella misura dello 0,69 per centodel gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e stabilisce che questa sia efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’attribuzione ai comuni della compartecipazione IRPEF comporta una corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, dei trasferimenti erariali, che la norma prevede sia operata a carico del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, istituito dall’articolo 34, comma 1, lettera a),del decreto legislativo n. 504 del 1992 (“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”).
Si ricorda che i trasferimenti erariali a favore degli enti locali iscritti nel bilancio dello Stato si articolano sulla base di fondi disciplinati dal D.Lgs. n. 504 del 1992. In particolare, secondo lo schema generale delineato dal citato decreto legislativo, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci diprovince e comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
- “Fondo ordinario”, in cui confluiscono la gran parte delle risorse destinate al finanziamento dei bilanci degli enti locali;
- “Fondo consolidato”, in cui confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi.
- “Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale” (relativo, in particolare, ai problemi perequativi derivanti dall’ICI). Le risorse sono attribuite alle province e ai comuni sulla base del gettito delle imposte e delle addizionali di loro competenza per le quali non vi sia discrezionalità, considerato in relazione alla classe demografica di appartenenza degli enti medesimi.
L’importo complessivo della compartecipazione da attribuire ai comuni è calcolato applicando l’aliquota dello 0,69% al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento. Per l’anno 2007, dunque, la compartecipazione è calcolata pari allo 0,69% del gettito IRPEF dell’esercizio 2005.
Secondo le indicazioni dell’allegato 7, recante gli effetti delle norme della legge finanziaria sui saldi di finanza pubblica, le somme da attribuire ai comuni a titolo di compartecipazione sono stimate pari a 851 milioni di euro per il 2007, 902 milioni di euro per il 2008 e 1.046 milioni di euro per il 2009.
Il comma 190 definisce le modalità con le quali si procederà alla conseguente riduzione dei trasferimenti erariali.
In particolare, il comma dispone che dall'anno 2007, per ciascun comune sia operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, prevista dal comma 189, operata sul Fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
In sostanza, l’attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell’IRPEF nella misura dell’0,69% determina una riduzione dei trasferimenti erariali pari a 851 milioni di euro a decorrere dal 2007.
Come indicato nella circolare del Ministero dell’interno n. FL 5/2007, l’importo complessivo della compartecipazione per l’anno 2007, determinato in 851 milioni di euro, corrisponde all’11,07% dei trasferimenti erariali a valere sul Fondo ordinario spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Nei confronti di ciascun comune viene pertanto detratto dai trasferimenti ordinari, per l’anno 2007, una quota pari all’11,07% del contributo ordinario ad esso spettante ed attribuita una quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF di pari importo.
Il nuovo sistema prevede, infatti, per il primo anno di applicazione, l’invarianza delle risorse, vale a dire equivalenza tra quota di compartecipazione attribuita e trasferimenti erariali detratti.
Il comma 191 definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 2008, l’eventuale incremento del gettito compartecipato, rispetto al 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche verrà distribuito ai comuni.
Come precisato nella citata circolare del Ministero dell’interno, dal 2008 resta ferma la detrazione dai trasferimenti effettuata nel 2007 (851 milioni), mentre l’eventuale incremento della quota partecipata (derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,69% al gettito IRPEF 2006), sarà ripartito tra i comuni.
In particolare, i criteri di riparto sarannodefiniti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e dovranno tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
Va peraltro segnalato che il comma 702 della legge finanziaria in esame ha previsto, come misura sanzionatoria nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2006, che essi siano esclusi dalla ripartizione del gettito compartecipato dell’IRPEF prevista dal comma 191 per l’anno 2008.
Infine, il successivo comma 192 innalza, a decorrere dall’anno 2009, l’aliquota di compartecipazione dallo 0,69 per cento allo 0,75 per cento.
Il comma 193 stabilisce, per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le siano le stesse regioni a provvedere all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
Articolo 1, comma 194
(Modifiche al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112)
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»;
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:
«a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)».
Il comma 194 modifica alcune norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[107], relative al decentramento delle funzioni catastali ai comuni, chiarendo la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali per le funzioni relative agli atti catastali.
In particolare, vengono modificati gli articoli 65 e 66 di tale decreto legislativo, che elencano rispettivamente le funzioni conservate in capo allo Stato e quelle conferite agli enti locali.
La lettera a), n. 1, del presente comma 194, in particolare, apporta modifiche all’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel quale sono elencate le funzioni mantenute dallo Stato. In particolare, viene modificata la lettera d), che affidava allo Stato la tenuta dei registri immobiliari, con l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie.
In base alla disposizione novellata, allo Stato si confermano affidate le funzioni di tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure. Viene peraltro aggiunta, come funzione spettante allo Stato, la gestione dei certificati ipotecari.
La lettera a), n. 2, sostituisce invece la lettera g) del comma 1 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
La versione previgente di tale disposizione attribuiva allo Stato le funzioni di controllo della qualità delle informazioni, e di monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento.
Per effetto della novella apportata, si specifica che – tra le funzioni conservate in capo allo Stato – vi è, oltre al controllo della qualità delle informazioni, la funzione di controllo della qualità dei processi di aggiornamento degli atti catastali, anziché il solo monitoraggio dei processi di aggiornamento.
Una terza modifica all’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, riguarda la riformulazione della lettera h), operata dalla lettera a), n. 3, del presente comma 194.
La disposizione previgente prevedeva che allo Stato spettasse la gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.
La disposizione novellata aggiorna tale formulazione per renderla coerente con le modifiche intervenute in questi anni, in particolare quelle contenute nel Codice della pubblica amministrazione digitale.
La nuova disciplina prevede che allo Stato spetti la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.
Si ricorda a tale proposito che il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante “Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229”, è intervenuto nel campo del coordinamento informativo ed informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni sostituendo la preesistente Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), istituita ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 59 del 1997.
Il nuovo sistema, denominato Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), è ritenuto maggiormente idoneo a garantire l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle diverse amministrazioni pubbliche, centrali e locali, consentendo a queste di utilizzare i servizi telematici per elaborare ed erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese.
II successivo decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, ha recentemente abrogato il precedente decreto legislativo n. 42 del 2005, facendone confluire i contenuti nello stesso Codice.
Con la modifica recata dal comma 194, lettera b), viene novellato l’articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998.
L’articolo 66, comma 1, lett. a), nel testo previgente, attribuiva ai comuni le funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la revisione degli estimi e del classamento
La nuova disposizione conferma l’attribuzione ai comuni delle funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, cioè la possibilità di utilizzare le banche dati catastali.
Per quanto riguarda la revisione degli estimi e del classamento, in precedenza attribuita ai comuni, la nuova formulazione chiarisce anche che i comuni partecipano al solo processo di determinazione degli estimi, ed elimina il riferimento alle funzioni relative al classamento.
La relazione governativa al provvedimento chiariva a tale proposito che la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali include sia la funzione di attribuzione specifica alla singola unità, sia l’intervento in relazione ad eventuali future revisioni.
L’articolo 61 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, definisce il classamento come l’operazione consistente “nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria (...) che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe”, disponendo che le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.
Il classamento delle unità immobiliari e le relative operazioni, con attribuzione o variazione di rendita catastale, competono esclusivamente all'Agenzia del Territorio, come ribadito anche dalla legge 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005: articolo 1, commi 335 e seguenti). Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 37 del 26 gennaio 2004 ha stabilito esplicitamente che il sistema catastale, compresi i criteri e le procedure per la determinazione delle relative rendite per i fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto, "è e resta tuttora di competenza del legislatore statale".
Si ricorda che le modifiche del comma 194 in commento sono collegate a quelle contenute nei successivi commi 195-200 della legge finanziaria, che definiscono le modalità di esercizio delle funzioni catastali che spettano agli enti locali (cfr. la relativa scheda).
A proposito della conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, ha previsto il censimento, da parte del Ministero delle finanze, di tutti i fabbricati e la loro iscrizione nel catasto edilizio urbano, con la nuova denominazione di "catasto fabbricati". In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 recante il regolamento per la costituzione del catasto fabbricati e per le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, il quale ha disposto la formazione del catasto dei fabbricati, affidando transitoriamente al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la sua conservazione in base alla legge istituiva del "nuovo catasto edilizio urbano" (R.D.L. n. 652 del 1939, convertito dalla legge n. 1249 del 1939), e disponendo che l’aggiornamento fosse eseguito dagli uffici o affidato in appalto.
Per quanto riguarda la revisione degli estimi e del classamento, la materia era stata delegificata con l'articolo 3, commi 154 e 156, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997), il quale aveva disposto un complessivo riordino della materia catastale, da attuarsi con l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per:
a) la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo;
b) la qualificazione, classificazione ed il classamento degli immobili;
c) la revisione delle commissioni censuarie;
d) la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.
Nel complessivo disegno di riforma, vi erano tre elementi essenziali: in primo luogo, la partecipazione diretta dei comuni, a cui spettava il potere di definizione delle microzone; in secondo luogo, l’adozione di criteri di tipo parametrale e, infine, l’utilizzazione di tecnologie informatiche e telematiche, allo scopo di razionalizzare la tassazione del mercato immobiliare e di assicurare una concreta trasparenza nella definizione dei valori.
In attuazione della delega, sono stati emanati, due regolamenti: il D.P.R. n. 138 del 1998, recante le norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie, e il D.P.R. n. 139 del 1998, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali. Con il D.P.R. n. 138 del 1998, si è perseguito in particolare l’obiettivo di imprimere un’accelerazione alle operazioni da tempo avviate sia da parte degli uffici periferici del Dipartimento del Territorio (poi Agenzia del territorio, in seguito alla riforma del Ministero delle finanze), sia da parte dei comuni.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, sono state individuate le risorse per il trasferimento ai comuni delle funzioni in materia di catasto. In particolare, secondo quanto convenuto nell’accordo del 1° giugno 2000 in sede di Conferenza unificata, si è concordato il passaggio delle funzioni in maniera graduale, in considerazione dell’importanza del servizio del catasto nel processo di acquisizione delle entrate e della necessità di armonizzare il trasferimento delle risorse con la costituzione della citata Agenzia del territorio.
Il D.P.C.M. 22 luglio 2004 ha successivamente modificato il comma 1 dell'articolo 6 del D.P.C.M. 19 dicembre 2000, portando da tre a cinque anni i termini per individuare le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai Comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto.
L’articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha recentemente previsto norme per la semplificazione dei servizi catastali. Il comma 3, in particolare, ha rimesso a un provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, la fissazione dei termini e delle modalità per la progressiva estensione delle procedure telematiche, disciplinate dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997[108], a tutti i soggetti e a tutti gli atti. Tra gli atti ai quali dovranno essere estese le procedure telematiche, sono inclusi la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari e le volture immobiliari, da qualunque titolo derivanti.
L’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997 stabiliva che alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvedesse, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Era prevista l’emanazione di un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, per la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
Il comma 2 disponeva inoltre che le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali fosse attivata la procedura telematica, venissero presentate su un modello unico informatico, da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto interdirigenziale 13 dicembre 2000[109] con cui è stato approvato il modello unico informatico e sono state disciplinate le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati per gli adempimenti in materia di atti immobiliari. Con successivi provvedimenti interdirigenziali del 1° agosto 2002, del 18 aprile 2003 e del 9 giugno 2004, sono state disposte la progressiva estensione del regime di obbligatorietà a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili (registrazione, trascrizione e voltura) e l’estensione del regime di facoltatività del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti.
Si ricorda, infine, che l’articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha introdotto in via transitoria (sino all’attivazione del modello unico per l’edilizia previsto dallo stesso decreto-legge), una procedura di controllo delle dichiarazioni catastali presentate presso l’Agenzia del territorio, effettuata con la collaborazione dei comuni.
Si prevede a questo riguardo che l’Agenzia del territorio trasmetta ai comuni per via telematica tutte le dichiarazioni catastali di variazione[110] e di nuova costruzione presentate presso i suoi uffici, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Ricevute le dichiarazioni, i comuni dovranno verificare la coerenza di quanto dichiarato nei suddetti atti con le informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso (non viene pertanto richiesto ai comuni di ispezionare l’immobile). Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni dovranno essere segnalate all’Agenzia del territorio, la quale provvederà agli adempimenti di propria competenza.
Le procedure attuative di tale disposizione, la tipologia e i termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all’Agenzia del Territorio, nonché le modalità d’interscambio tra questi soggetti saranno disciplinate con decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Articolo 1, commi 195-200
(Modalità di esercizio delle funzioni
catastali conferite agli enti locali)
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.
I commi da 195 a 200 recano le modalità di esercizio delle funzioni catastali spettanti agli enti locali.
Il comma 195 prevede che i comuni – a decorrere dal 1° novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), come modificato dal comma 194 della legge finanziaria (cfr. la relativa scheda).
Il secondo periodo del comma 195 specifica che è esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private, al fine di evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.
La lettera a) del comma 1 del menzionato articolo 66 – nella versione risultante dalle modifiche apportate dal comma 194, capoverso lettera b), della legge finanziaria – conferma l’attribuzione ai comuni delle funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, cioè la possibilità di utilizzare le banche dati catastali.
Per quanto riguarda la revisione degli estimi e del classamento, in precedenza attribuita ai comuni, la nuova formulazione chiarisce anche che i comuni partecipano al solo processo di determinazione degli estimi, ed elimina il riferimento alle funzioni relative al classamento. Tali funzioni catastali potranno essere esercitate dai comuni anche in forma associata, o attraverso le comunità montane.
Il successivo comma 196 interviene circa la funzione di conservazione degli atti catastali, subordinando l’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano all’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Ovviamente, la suddetta previsione non trova applicazione per i poli catastali già costituiti.
Salvo quanto disposto nel comma 196, il successivo comma 197 attribuisce ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio, per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali ad essi attribuite, specificando però che queste convenzioni hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. La stipula di tali convenzioni è possibile con la sola Agenzia del territorio.
Con uno o più D.P.C.M. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze - attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative e tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI - saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni decentrate. Anche i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento dei predetti livelli saranno determinati con i suddetti D.P.C.M.
La disciplina fissata dai citati D.P.C.M. riguarderà, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie – tra cui una quota dei tributi speciali catastali – da trasferire agli enti locali, nonché i termini per le comunicazioni, da parte dei comuni o delle loro associazioni, dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
Il comma 198 rinvia ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche del Codice dell’amministrazione digitale[111], la predisposizione, entro il 1o settembre 2007, di specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.
Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.
In base alla condizione posta nel comma 199, l’Agenzia del territorio è tenuta a salvaguardare il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso, su tutto il territorio nazionale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali. L’Agenzia deve inoltre fornire assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. Si prevede che l’assegnazione di personale (dall’Agenzia ai comuni) possa avere luogo anche attraverso distacco.
Infine, in base al comma 200, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, dovrà redigere annualmente una relazione sull’esito dell’attività esercitata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari, per poter effettuare un costante controllo sull’andamento del processo di attuazione delle disposizioni in esame.
Articolo 1, commi 201-219
(Disposizioni in materia di immobili)
201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».
202. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».
203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
206. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
215. È attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa.
217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.
218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».
219. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
I commi da 201 a 219 contengono una serie di disposizioni eterogenee riguardanti beni immobili e beni mobili registrati.
I commi 201 e 202 ampliano le ipotesi di utilizzo degli immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro la mafia” prevede il potenziamento della lotta al crimine organizzato mediante l’utilizzo delle cosiddette misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca). Tali misure differiscono dalle pene in senso stretto e dalle misure di sicurezza in quanto sono irrogate indipendentemente dalla previa commissione di un fatto costituente reato (ante delictum) per contenere la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti (in questo caso, i sospettati di appartenenza alla mafia e ad altre organizzazioni criminali).
L’articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 prevede che, nel corso del procedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione personale previste dalla legge n. 1423 del 1956 (sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno), il tribunale possa procedere al sequestro di beni del sospettato quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Con l’adozione della misura di prevenzione personale, la confisca di prevenzione è disposta dallo stesso tribunale, contestualmente all’adozione della misura di prevenzione personale, o anche successivamente all’adozione della medesima purché non ne sia ancora cessata l’esecuzione, nel caso in cui non venga dimostrata la legittima provenienza dei beni sequestrati.
L’articolo 2-undecies della legge individua la procedura mediante la quale sono devolute allo Stato, da parte dell’amministratore nominato dal tribunale, le somme oggetto di confisca, nonché la procedura di destinazione dei beni immobili confiscati.
Il comma 201, che novella l’articolo 2-undecies, comma 2, lettera a), della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede che i beni immobili confiscati ai sensi della stessa legge possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato e utilizzati, oltre che per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, anche,qualora siano idonei, per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Resta ferma la possibilità di vendere gli immobili confiscati per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
Il comma 202 novella l’articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della citata legge n. 575 del 1965, prevedendo che, in alternativa alla destinazione di cui al comma precedente, gli stessi immobili possono essere trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune (come prevedeva già la versione originaria della norma) oppure anche (come previsto dalla presente disposizione) al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito ai soggetti espressamente indicati; rispetto all’elenco contenuto nella versione originaria della norma, sono ora aggiunte le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e le associazioni ambientaliste, di cui all’articolo 13 della legge n. 349 del 1986.
Il comma 203, che integra l’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, prevede che entro il 30 giugno 2007 dovrà essere emanato un regolamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l’individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di trasferimento, a titolo gratuito, in favore delle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso a tali università per le proprie necessità istituzionali.
L’articolo 2, comma 1, della legge n. 136 del 2001[112] ha disposto che i beni immobili concessi in uso a università statali per le proprie necessità istituzionali siano trasferiti a titolo gratuito a queste ultime, anche ai fini dell’eventuale attuazione di progetti di valorizzazione. Secondo la relazione governativa al disegno di legge, la previsione di un regolamento di esecuzione consegue alla necessità di fissare modalità e tempi certi per il citato passaggio.
I commi da 204 a 209 disciplinano procedure dirette a favorire il contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato, anche per ridurre la spesa complessiva dell’uso degli immobili, compresi gli oneri per le locazioni passive.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo relativo all'Agenzia del demanio, determina, con riferimento agli immobili in uso governativo e condotti in locazione dallo Stato, gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato (comma 204).
Tali obiettivi possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure (comma 207).
Il comma 205 prevede l’istituzione di un Fondo unico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In tale fondo confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e da tale fondo vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato, secondo parametri forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività (comma 206).
Il comma 208 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
Il comma 209 dispone – con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 208 – l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
§ articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998);
Il citato comma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri adotti misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni. Le predette amministrazioni rinegoziano i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati, con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.
§ articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Il citato articolo 24 prevede che il Ministro del tesoro adotti con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e l’importo delle spese di manutenzione degli immobili in uso alle stesse amministrazioni.
Il citato articolo 26, relativo all’acquisto di beni e servizi, prevede che il Ministero del tesoro stipuli convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
§ articolo 62, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).
La citata norma prevede che per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione di piani di razionalizzazione, disciplinati dai precedenti commi dello stesso articolo, non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali e il nulla osta alla spesa.
Le disposizioni di cui ai commi da 210 a 212, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, sono dirette a risolvere le questioni derivanti dal “disallineamento” tra l’uso effettivo e la destinazione d’uso consentita dagli strumenti urbanistici degli immobili utilizzati per funzioni di interesse statale, sia di proprietà dello Stato, che in locazione passiva. Per far fronte a queste problematiche, si propone un procedimento di consolidamento della legittimità delle opere e delle destinazioni d’uso esistenti.
Il comma 210 stabilisce che l'Agenzia del demanio, anche al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio[113], ferme restando le competenze per il Ministero per i beni e le attività culturali, debba individuare i beni di proprietà dello Stato per i quali si rendono necessari:
§ l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale;
§ la dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite;
§ la dichiarazione di legittimità per le costruzioni realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione[114].
L’elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.
Il Ministero delle infrastrutture, a sua volta, trasmette l'elenco alla regione o alle regioni competenti, che provvedono alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di presenza di vincoli l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni rispettivamente competenti, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione favorevole da parte delle suddette amministrazioni, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente (comma 211).
In caso di espressione contraria, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i prescritti termini, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, come previsto dal D.P.R. n. 383 del 1994 (comma 212).
L’articolo 3 del citato D.P.R. n. 383 del 1994 stabilisce che, qualora l'accertamento di conformità abbia dato esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. L'approvazione dei progetti all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali.
Il comma 213 prevede che l’Agenzia del demanio possa conferire incarichi a società a totale o prevalente capitale pubblico per la gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ai sensi della citata legge n. 575 del 1965. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
I commi da 214 a 216, come si legge nella relazione governativa, sono volti a definire una complessa problematica connessa all’attuazione di leggi che contemplano l’assegnazione gratuita o l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti, società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello Stato, per consentire il perseguimento delle finalità svolte dall’amministrazione ricevente ovvero strumentali all’attività da questa svolta. Le criticità si riferiscono all’esatta individuazione del concetto di strumentalità e all’individuazione del soggetto preposto all’accertamento del suddetto requisito e della sua permanenza nel tempo.
Il comma 214 individua il concetto di strumentalità, stabilendo che la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
Il comma 215 attribuisce all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio, così come stabilito dalle norme vigenti. L’Agenzia del demanio esercita le proprie funzioni in materia nel rispetto del D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali“.
Il comma 216 vieta la dismissione temporanea degli immobili statali, assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche. Gli immobili, per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sia stata operata la dismissione temporanea, si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio, che può pertanto disporne. Il presente comma non si applica relativamente ai beni immobili in uso all’amministrazione della Difesa, che siano stati affidati, in tutto o in parte, a terzi, per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali della medesima amministrazione
Il comma 217 incide sulla disciplina relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle amministrazioni non rientranti nella disciplina sull’edilizia residenziale pubblica, da parte della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.a), e delle società derivanti da processi di privatizzazione in cui, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale azionario (azioni ordinarie).
Il comma 217, in particolare, reca una norma interpretativa autentica dell’art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996, in virtù della quale il requisito di inquilino necessario per essere ammesso a godere delle garanzie di prelazione per l’acquisto e per il rinnovo del contratto di locazione, previste dallo stesso comma 109 (lett. a) e b)), debbono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento da parte della amministrazione alienante della proposta di vendita, ovvero alla data da essa stabilita con propri atti in funzione dei piani di dismissione programmati:
In particolare, si ricorda che l’articolo 3, comma 109 della legge n. 662 del 1996 garantisce:
§ nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto (lettera a));
§ il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento (lettera b)).
Il comma 218, novellando l'articolo 214-bis del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), esenta le amministrazioni dello Stato da qualsiasi tributo ed emolumento per le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri relative ai passaggi di proprietà conseguenti alle misure di sequestro e confisca o fermo amministrativo, operate dagli organi di polizia a seguito di violazioni del codice della strada, ai sensi degli articoli 213, 214 e 214-bis del Codice della strada.
Il comma 219 stabilisce che le unità immobiliari, destinate ad uso abitativo, appartenenti al patrimonio dello Stato, e gestite dall’Agenzia del demanio, possono essere alienate dall’Agenzia stessa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il citato comma 109 disciplina le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche che non rispondono alla normativa prevista dalla legge n. 560 del 1993[115], della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) Spa, nonché delle società derivanti da processi di privatizzazione, nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie.
La procedura di dismissione prevista dal comma 109 stabilisce che:
§ venga garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;
§ venga garantito il rinnovo del contratto di locazione agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Il limite è elevato del venti per cento per particolari casi di disagio (anziani, portatori di handicap);
§ per la determinazione del prezzo di vendita si fa riferimento al prezzo di mercato di alloggi liberi diminuito del trenta per cento, fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'UTE;
§ i soggetti alienanti, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
§ il dieci per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Si ricorda che il comma 217 dell’articolo 1 in commento reca disposizioni interpretative dell’articolo 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996.
Articolo 1, comma 220
(Sequestro e confisca dei beni per reati
contro la pubblica amministrazione)
220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
Il comma 220 è relativo alla disciplina di una particolare ipotesi di confisca obbligatoria, la c.d. confisca dei valori ingiustificati, di cui all’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306[116].
Il suddetto art. 12-sexies (comma 1) prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per alcuni reati di particolare gravità: associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione a delinquere volta alla commissione dei citati reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.(art. 416, sesto comma, c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione, riciclaggio, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché produzione e traffico illecito di tali sostanze (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90). L’elencazione di reati contenuta al primo comma della disposizione è arricchita, ai sensi del secondo comma, dal reato di contrabbando (art. 295, co. 2, T.U. approvato con D.P.R. 43/73), nonché dai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., ovvero per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
In particolare, la norma, novellando il comma 1 del citato art. 12-sexies, integra l’elenco dei reati alla cui condanna o patteggiamento consegue la confiscaobbligatoria dei valori ingiustificati, comprendendovi la maggior parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Tra questi non è, però, compreso l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p).
Conseguentemente, i delitti contro la p.a. alla cui condanna o patteggiamento consegue la confisca obbligatoria ex art. 12-sexies D.L. 306/1992 saranno, quindi, i seguenti: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 c.p. (Concussione); art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio); art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio).
E’, inoltre, aggiunto allo stesso art. 12-sexies un comma 2-bis secondo il quale in caso di confisca di beni per uno dei delitti sopraelencati si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
L'art. 2-nonies della legge 575/1965, disciplina l'amministrazione dei beni confiscati. L'amministratore, scelto dal giudice tra i soggetti di cui all'art. 2-sexies (avvocati, dottori commercialisti e ragionieri o soggetti che - pur privi di tali qualifiche professionale - abbiano comunque comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli oggetto di confisca) svolge le proprie funzioni di gestione sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze.
L'art. 2-decies disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati.
L'art. 2-undecies disciplina la destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro confiscate, le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda e le somme derivanti dal recupero dei crediti personali vengono in linea di massima, versate all'ufficio del registro. I beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile o trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito. I beni aziendali, in presenza di specifici presupposti, sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati all'affitto, alla vendita o alla liquidazione.
Articolo 1, comma 221
(Finalizzazione di somme ricavate da beni confiscati)
221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo».
Il comma 221 interviene sull'articolo 2-undecies della legge 575/1965, sostituendo il suo comma 5.
Nel testo previgente, tale norma stabiliva che i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali confiscati fossero versati all'ufficio del registro.
Il comma 221:
§ amplia l'oggetto della disposizione, affiancando ai proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali confiscati, le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), ossia le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali;
§ vincola le somme così individuate al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo, in egual misura.
Articolo 1, commi 222-223
(Contributo di solidarietà)
222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
Il comma 222 introduce un contributo di solidarietà sul trattamento di fine rapporto e altri trattamenti di fine servizio che superino un certo importo.
Si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità premio di fine servizio e sull’indennità di buonuscita nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento.
Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che hanno diritto all’indennità di buonuscita di cui all’articolo 3 del D.P.R. 1032/1973 i dipendenti statali e gli altri lavoratori pubblici iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato presso l’INPDAP, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.
Hanno diritto invece all’indennità premio di fine servizio di cui all’articolo 2 della L. 152/1968 i dipendenti degli enti locali, del SSN e degli altri enti iscritti alla gestione ex INADEL assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.
Per il personale del settore pubblico assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, la medesima che si applica a tutti i lavoratori del settore privato.
L’indennità di buonuscita e l’indennità premio di fine servizio si differenziano dal TFR - che come è noto è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall’articolo 2120 c.c., ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio – sia per le modalità di calcolo della prestazione, che è calcolata sull’ultima prestazione, sia per il suo finanziamento, caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.
La seguente tabella evidenzia le differenze tra i tre trattamenti.
Prestazione |
Calcolo |
Contrib. lavoratore |
Contrib. datore di lavoro |
INPDAP (Stato) Indennità di buonuscita |
1/12 dell’80% ultima retribuzione + 48% IIS per anni utili |
2,50 |
7,10% |
INPDAP (Enti locali, ASL ecc) Indennità premio di fine servizio |
1/15 dell’80% ultima retribuzione annua compresa IIS |
2,50 |
3,60% |
TFR (anche per dipendente pubblico) |
Somma degli accantonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito dall’1,5% + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo |
= |
6,91% |
L’articolo 59, comma 56, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L. 335 del 1995 in materia di applicazione delle disposizioni relative al TFR ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5%, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il successivo D.P.C. M. 20 dicembre 1999 ha stabilito le modalità di esercizio della richiamata opzione.
Il comma 223 dispone che il 90% delle risorse derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al precedente comma 222 siano destinate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del D.L. 223/2006[117] e siano finalizzate al finanziamento di iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
Articolo 1, commi 224-241
(Incentivi a favore dell’efficienza
energetica, nonché della sostenibilità ambientale dei veicoli)
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del rimborso di cui al presente comma.
226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».
228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: «Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1».
238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente: «59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0», «euro 1», «euro 2», «euro 3» e «euro 4», di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.
240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».
241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. È abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
I commi da 224 a 241 prevedono cinque tipi di incentivi per la rottamazione di autoveicoli, autocarri e motocicli, e ne disciplinano le modalità di fruizione.
Il primo tipo di incentivi è disciplinato dai commi 224 e 225.
Il comma 224 prevede la concessione di un contributo, finalizzato alla salvaguardia ambientale, per la rottamazione degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.
Più precisamente, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, verrà irrogato un contributo pari al costo di demolizione, fino ad un importo massimo di 80 euro per veicolo.
Per le modalità ed i costi di demolizione si rinvia all’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”).
Il contributo verrà anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la demolizione; successivamente, tale soggetto recupererà il corrispondente importo a titolo di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione secondo le modalità previste dal successivo comma 231, secondo e quarto periodo (vedi infra).
Si ricorda che per ottenere l'omologazione negli Stati dell’Unione europea, i veicoli di nuova costruzione devono rispettare le direttive antinquinamento. L'Italia, quale Paese membro dell'Unione Europea, si è uniformata a tali norme ed omologai veicoli da immatricolare sul proprio territorio in conformità alle direttive antinquinamento europee che si sono succedute nel tempo. La classificazione degli autoveicoli in euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5 indica pertanto il rispetto, da parte degli autoveicoli, delle diverse direttive della Comunità europea, successivamente emanate, sull’emissione di inquinanti. Nel prospetto che segue sono riassunte, sinteticamente, le caratteristiche delle diverse categorie:
Euro 0 (pre-Euro 1) indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"; |
Euro 1: indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59/CEE. Ha introdotto l’obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimentazione a iniezione. E' entrata in vigore nel 1993. |
Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE. Normativa. E’ in vigore dal 1996. |
Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69/CE. In vigore dal 2000, relativa all'ulteriore diminuzione delle emissioni, è obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3. |
Euro 4: indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69/CE B. Obbligatoria dal 1 gennaio 2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono molti veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4. |
Ai sensi del comma 225, coloro che effettuano la rottamazione ai sensi del comma 224, possono richiedere – se non risultino intestatari di altri veicoli registrati – quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale relativo al comune di residenza e di domicilio. Il rimborso copre un’annualità di abbonamento.
Le modalità di erogazione di tale rimborso sono rimesse ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il ministero dell’ambiente, d’intesa con la conferenza unificata Stato-città, autonomie locali e regioni.
Si segnala che su tale disciplina è recentemente intervenuto l’articolo 14, comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, attualmente in corso di conversione, apportando modifiche ai commi 224 e 225 della legge finanziaria. La correzione riguarda innanzitutto la disposizione del comma 224: con il primo periodo del comma 1 si restringe il campo di applicazione sia del contributo alla rottamazione che del beneficio, di cui rispettivamente ai commi 224 e 225, chiarendo che:
- entrambi tali incentivi si applicano limitatamente all’ipotesi di rottamazione degli autoveicoli senza sostituzione degli stessi (tale condizione è prevista invece, nel comma 225 della finanziaria 2007, per il solo rimborso dell’abbonamento gratuito ai mezzi pubblici e non anche per fruire del contributo alla rottamazione);
- gli incentivi non spettano qualora venga acquistato un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione.
Il secondo intervento, operato dall’articolo 14 sugli incentivi alla rottamazione dei veicoli, è disposto dal secondo periodo del comma 1, il quale provvede viceversa ad estendere i suddetti incentivi, alle stesse condizioni, anche alle autovetture immatricolatecome euro 0 o euro 1, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato, che siano demolite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro la fine del 2007.
Viene pertanto estesa la fruibilità degli incentivi, sia del contributo alla rottamazione che del rimborso dell’abbonamento ai mezzi pubblici, ad una platea più ampia di autoveicoli, cioè a tutte le autovetture euro 1 o euro 0 - non più quindi a quelle per il solo trasporto promiscuo di persone o cose, il cui numero è abbastanza limitato - che vengano rottamate entro la fine del 2007, con la condizione che non vi sia sostituzione con un altro veicolo per i successivi tre anni dalla data di rottamazione.
Il secondo incentivo è previsto dal comma 226 e prevede la concessione di un contributo di 800 euro per l’acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettano non più di 140 grammi di anidride carbonica al chilometro, nonché l’esenzione dal pagamento di due annualità di tasse automobilistiche.- in attuazione del principio di salvaguardia ambientale – nel caso di sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.
L’esenzione è portata a tre annualità di tasse automobilistiche nei seguenti casi:
§ qualora l’autoveicolo acquistato abbia una cilindrata inferiore a 1300 cc;
§ qualora, a prescindere dalla cilindrata, i veicoli siano acquistati da persone fisiche la cui famiglia sia formata da almeno sei persone, nessuna delle quali risulti intestataria di altra autovettura o autoveicolo.
La sostituzione di cui al comma 226 dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dal successivo comma 233.
Il terzo tipo di incentivo, di cui al comma 227, si propone di favorire il rinnovo del parco autocarri in circolazione, attraverso la sostituzione – da realizzarsi secondo le modalità stabilite dal successivo comma 233 – di veicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1” con veicoli nuovi a minore impatto ambientale.
A tal fine, è concesso un contributo pari a 2000 euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come “euro 4” o “euro 5”.
Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente, fin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore, la medesima categoria ed un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”.
In base al successivo comma 229, le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 si applicano relativamente ai veicoli nuovi acquistati sulla base di un contratto stipulato dal venditore e dall’acquirente nel lasso temporale compreso tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007. Tali veicoli non possono essere immatricolati dopo il 31 marzo 2008.
Il quarto tipo di incentivo, disciplinato dal comma 228, concede un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi, immatricolati come euro 4 o euro 5, ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.
Il contributo di 1.500 euro è incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle previsti per la sostituzione di autoveicoli e autocarri di cui ai commi 226 o 227.
In base al successivo comma 229, il contributo di cui al comma 228 è erogabile con riguardo ai veicoli nuovi per i quali il contratto di acquisto sia stipulato a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
Secondo il comma 229, le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228, possono essere fruite nel rispetto della regola del “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione europea. Si ricorda a tale proposito che il regolamento n. 69 del 2001, applicabile fino al 31 dicembre 2006, è stato sostituito dal nuovo regolamento n. 1998 del 13 dicembre 2006, applicabile a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013.
Gli aiuti “de minimis” rientrano nella categoria di aiuti esonerati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione e dalla conseguente verifica di compatibilità.
In base al nuovo regolamento n. 1998 del 2006, per essere qualificati come “de minimis”, occorre che l’importo complessivo degli aiuti accordati ad una medesima impresa non superi i 200.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.
Il massimale in questione è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione lorda.
I criteri per beneficiare dei contributi sono definiti nel successivo comma 230, il quale prevede che, al fine di permettere agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore è tenuto ad integrare la documentazione da inviare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale indicare:
§ la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti;
§ la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza e demolizione del veicolo fuori uso e la conformità dello stesso veicolo ai requisiti di cui aicommi 226, 227, 228 e 236;
§ copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati.
L’ente gestore del pubblico registro automobilistico dovrà acquisire le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, per trasmetterle in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti-Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederà al necessario scambio dei dati.
Il comma 231 stabilisce i criteri per il recupero come credito d’imposta del contributo – di cui ai commi 224, 226, 227 e 228 - che i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, hanno rimborsato al venditore.
I centri autorizzati, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, esclusivamente ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; altresì, esso non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi, nonché delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito.
Il contributo di cui ai sopra illustrati commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, mentre lo stesso contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
Il comma 232 dispone a carico delle imprese costruttrici o importatrici l’obbligo di conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.
Tale documentazione deve essere trasmessa dal venditore alle imprese costruttrici o importatrici.
Il comma 233 individua le modalità di effettuazione delle demolizioni: entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
Inoltre, i veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Entro il 31 dicembre 2007, il Governo dovrà presentare una relazione al Parlamento sull’efficacia della presente disposizione, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivanti dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge, al fine di finanziare il “Fondo per la mobilità sostenibile”, istituito dalla presente legge, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Ai sensi del comma 234, i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti, sono stabiliti con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti - sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del Protocollo di intesa tra le Regioni e le Province autonome ed il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche - da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria.
Con decreto (comma 235) sono altresì effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi precedenti e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome. Tale decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il quinto tipo di incentivo è previsto dal comma 236, checoncede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”, effettuata a decorrere dal 1° dicembre 2006efino al 31 dicembre 2007. La demolizione deve essere realizzata con le modalità indicate al comma 233
Per usufruire dell’esenzione è necessario che l’acquisto del motociclo risulti da un contratto e l’immatricolazione deve avvenire entro il 31 marzo 2008.
Il costo della rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo ed è anticipato dal venditore, che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del sopra illustrato comma 231.
Si prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola del “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione.
Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
Il comma 237 precisa poi le modalità di determinazione degli incrementi percentuali delle tasse automobilistiche approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto del decreto-legge n. 262 del 2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. In tal senso modifica il comma 63 dell’articolo 2 del decreto-legge.
Il comma 238 sostituisce il comma 59 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, il quale, nella versione vigente, rifinanzia gli interventi di promozione dell’utilizzo del metano o del gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, previsti dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e successive modifiche, autorizzando una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
In base alla novella del comma 238, il rifinanziamento viene limitato a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di incentivare l’installazione, su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, di impianti a GPL o a metano per autotrazione.
Il comma 238 fa inoltre salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge n. 324 del 1997.
L’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 ("Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione"), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, riconosce, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669[118], per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000 (euro 1.807,60). Il medesimo articolo 1, comma 2, al secondo e terzo periodo demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) il potere di determinare con decreto, nel limite d’importo di lire 30 miliardi, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL), a partire dal 1° agosto 1998. Al decreto è affidata, altresì (terzo periodo), la determinazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, purché posteriore al 1° agosto 1997.
Alla determinazione si è provveduto mediante il regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), emanato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 luglio 1998, n. 256[119].
Il comma 53 della legge n. 239 del 2004 di riordino del settore energetico modifica il citato comma 2, ammettendo a fruire del contributo le operazioni d’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL su autoveicoli esistenti, purché immatricolati a partire dal 1° agosto 1997, quando siano effettuate entro i tre anni successivi alla data d’immatricolazione, invece che entro un anno da tale data, come precedentemente previsto. Il comma 54 della stessa legge estende l’applicazione dei suddetti contributi consentendone l’erogazione anche alle persone giuridiche, e non solo alle persone fisiche, come precedentemente previsto. Con successiva circolare (17 gennaio 2005, n. 2390) il MAP chiarisce che il contributo è riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo, purché le operazioni di acquisto siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004.
Il comma 239 stabilisce che – ferme restando le agevolazioni già in vigore - le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0”, “euro 1”, “euro 2”, “euro 3” ed “euro 4”, di cui al comma 321 della legge finanziaria, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione è estesa ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.
I commi 240 e 241 modificano il criterio di commisurazione della tassa automobilistica ci cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, emanato con il D.P.R. n. 39 del 1953.
Il comma 241 provvede innanzitutto ad abrogare il comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In base a tale norma, la tassazione dei veicoli immatricolati o reimmatricolati nella categoria N1, dotati di quattro o più posti e di una portata inferiore a sette quintali, è eseguita in base alla potenza effettiva dei motori.
Il comma 240 novella in modo differente la stessa disposizione della citata lettera d), stabilendo che si fa riferimento alla potenza effettiva dei motori, anziché alla portata, come criterio di determinazione della tassa automobilistica gravante sui veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0(Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180.
Il comma 241 ìndica infine nel 3 ottobre 2006 la data di decorrenza degli effetti delle disposizioni di cui al comma 240.
242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.
247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
248. La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
I commi da 242 a 249 hanno ad oggetto il riconoscimento ai fini fiscali dei valori iscritti in conseguenza delle operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008, nel limite di cinque milioni di euro.
Il comma 242 stabilisce che per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che risultino da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
Ai sensi del comma 243, nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, nei medesimi anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
I commi 244 e 245 chiariscono le condizioni e l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dai commi 242 e 243.
Esse si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino:
§ esclusivamente imprese operative da almeno due anni;
§ imprese che si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
Al contrario, esse non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni:
§ facciano parte dello stesso gruppo societario;
§ siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero
§ siano controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c..
Il comma 246 subordina l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212[120], al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti.
L’articolo 11 della legge 212 del 2000, prevede che ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il suddetto termine di 120 giorni, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata.
Ai sensi del comma 247, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Il comma 248 contempla infine le ipotesi di decadenza dall'agevolazione. Si tratta del caso in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, la società risultante dall'aggregazione:
§ ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al Titolo III, capi III e IV del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
§ ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo.
È fatto comunque salvo il ricorso alla procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[121], il quale consente la disapplicazione di norme antielusive che, come quella contenuta nell'articolo in esame, limitano posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie non poteva verificarsi alcun effetto elusivo. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Le modalità per l'applicazione del comma 8 sono state approvate con D.M. 19 giugno 1998, n. 259[122].
Il successivo comma 249 prevede che nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243.
Inoltre, sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
Articolo 1, commi 250-261
(Disposizioni in materia di demanio
marittimo e di altri beni pubblici)
250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296».
251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».
252. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
«3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».
253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».
254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione».
256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.
259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.
261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta».
I commi da 250 a 261 recano una riforma del sistema di determinazione dei canoni annui per concessioni demaniali marittime rilasciate con finalità turistico ricreative, nonché altre disposizioni in materia di utilizzo di beni pubblici.
La materia relativa alle concessioni demaniali marittime è disciplinata in via generale dagli articoli da 36 a 52 del codice della navigazione, con il relativo regolamento di esecuzione.
Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 ha articolato la misura dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, aventi finalità turistico-ricreative, in relazione alla classificazione delle aree, che sono suddivise in tre categorie (A, B e C) in base alla diversa valenza turistica, e ha demandato alle regioni la loro collocazione all'interno di tali categorie.
Lo stesso decreto-legge ha quindi fissato per ogni categoria la misura base del canone e ha stabilito, all’articolo 03, che i canoni annui sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei criteri direttivi fissati dal comma 1 del medesimo articolo 03. Il regolamento per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è stato quindi emanato con D.M. 5 agosto 1998, n. 342.
L’articolo 04 del medesimo decreto-legge ha stabilito altresì che i detti canoni annui siano aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
Si ricorda che l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni e agli enti locali numerose funzioni già spettanti all’amministrazione dei trasporti e della navigazione, con eccezione – fra l’altro – di quelle attribuite alle autorità portuali. In particolare, il comma 2, lettera l), ha conferito alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni.
Le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti e sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, erano già state delegate alle regioni dall’articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, aveva consentito alle amministrazioni regionali di avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, prevedendo che tali uffici esercitassero le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.
Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto che dal 1° gennaio 2004 i suddetti canoni per la concessione ad uso turistico-ricreativo fossero rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del 300 per cento.
L'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha poi sostituito il testé illustrato comma 22, stabilendo che con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, venissero assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004; qualora il decreto non fosse stato adottato entro il predetto termine, i canoni per la concessione d'uso avrebbero dovuto essere rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, con la suddetta rivalutazione del 300 per cento.
Con successivi provvedimenti[123], il termine del 30 giugno 2004 per l’adeguamento dei canoni demaniali marittimi è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Si è invece proceduto all’ordinario aggiornamento dei medesimi canoni, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993. La misura di essi è stata da ultimo stabilita, per il 2006, con il decreto del direttore generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna del 28 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006). Il decreto ha disposto che le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornate, per l’anno 2006, applicando un aumento del 2,85 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l’anno 2005.
Il comma 250 integra l’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 494 del 1993, inserendovi un comma 2-ter.
Il comma 1 del menzionato articolo 01 prevede che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
Il comma 2 dell’articolo 01 attiene alla durata delle concessioni.
In conseguenza della novella in esame, le concessioni di cui al comma 1 dell’articolo 01 sono revocate qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscano violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 (“Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”).
La nuova disposizione ha effetti pro futuro: pertanto, riguarda soltanto le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio del 2007, data di entrata in vigore della modifica in questione.
L’articolo 5 del menzionato D.P.R. n. 296 del 2005 disciplina la procedura di decadenza e revoca della concessione di beni immobili statali, attribuendo apposite prerogative all’Agenzia del demanio.
Il comma 251, lettera a), sostituendo il comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, prevede una nuova articolazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei in due categorie (A e B) anziché nelle quattro (A, B, C e D) attualmente previste.
Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra la ripartizione attualmente vigente e quella prevista dalla disposizione in commento.
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D.L. 400/1993 |
Comma 251 |
Categoria A |
aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica |
aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica |
Categoria B |
aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica |
aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica |
Categoria C |
aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica |
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Categoria D |
pertinenze demaniali marittime di cui all’articolo 29 del codice della navigazione |
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La lettera b) del comma 251 interviene invece sulla misura del canone annuo prevedendo che, per gli anni 2004, 2005 e 2006, si applichino le misure unitarie previgenti e non trovi pertanto applicazione la maggiorazione prevista dall’articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, più volte differita, che quindi non avrà attuazione.
Conseguentemente, il successivo comma 256 abroga le disposizioni dei commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 che, come già si è ricordato, disponevano in ordine alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi
Si prevede quindi che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applichino i nuovi importi, aggiornati in base agli indici ISTAT maturati alla stessa data.
Il comma 252 sostituisce il comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, prevedendo che le misure dei canoni demaniali marittime, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
Il testo previgente del comma 3 dell’articolo 03 interveniva su materia diversa, prevedendo che l’accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, fosse riservato all'autorità competente.
Il comma 253 aggiunge invece un comma 4-bis al citato articolo 03, prevedendo che, ferme restando le disposizioni del comma 2 dell’articolo 01, le concessioni demaniali marittime possano avere una durata compresa tra sei e cinquanta anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare.
Il citato comma 2 dell’articolo 01 prevede che le concessioni demaniali marittime, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.
Il comma 254 impone alle regioni, nella predisposizione dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili. Esse devono, altresì, individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari a consentire il libero e gratuito accesso e transito, al fine di raggiungere – anche per scopo di balneazione - la battigia antistante l’area ricompresa nella concessione.
Nella predisposizione dei suddetti piani, le regioni devono consultare i comuni interessati.
I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sono previsti dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 400 del 1993 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 494 del 1993.
Tale disposizione attribuisce alle regioni il potere di predisporre, sentita l’autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo aventi finalità turistico-ricreativa, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.
Il comma 255 prevede, mediante una novella all’articolo 5 del decreto-legge n. 400 del 1993, che le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 siano compensate con quelle da versare allo stesso titolo.
Il comma 257 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 8 del decreto-legge n. 400 del 1993.
Tale ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei canoni come previsti dal decreto-legge n. 400 del 1993 (sul quale interviene la modifica del comma 251 in commento), maggiorata, rispettivamente, del duecento per cento e del cento per cento.
Al riguardo, il comma 257 in commento precisa che l’indennizzo, nella misura stabilita dall’articolo 8 del decreto-legge n. 400, è dovuto solo in caso di mera occupazione di beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. Se invece l’occupazione consiste nella realizzazione di opere inamovibili sui beni demaniali marittimi in difetto assoluto di titolo abilitativo (vale a dire abusive) o in presenza di un titolo abilitativo incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo deve essere commisurato ai valori di mercato e devono essere comunque applicate le misure sanzionatorie previste, compresa la demolizione degli edifici interessati.
I commi 258 e 259 prevedono misure di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.
In particolare, il comma 258 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’incremento del canone annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale.
L’incremento deve essere determinato in misura tale da assicurare un introito diretto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
Il comma 259 inserisce, invece, un nuovo articolo 3-bis nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.
Il decreto-legge n. 351 del 2001 contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge hanno introdotto una nuova procedura di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la cartolarizzazione[124].
L’articolo 3-bis prevede la possibilità di concedere o locare a terzi i beni immobili individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 prevede che, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Si prevede inoltre che l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi
La concessione e la locazione sono assentite a titolo oneroso per un periodo non superiore a cinquanta anni e risultano finalizzate alla riqualificazione e riconversione dei beni attraverso interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di servizio dei cittadini, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Viene definita, al comma 2 dell’articolo 3-bis, la procedura per l’attuazione di quanto disposto al comma 1: in particolare, si prevede il ricorso ad una conferenza di servizi o alla promozione di accordi di programma con gli enti territoriali interessati. A tali enti è riconosciuta, in base al comma 3, una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione che il concessionario dovrà corrispondere, ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380.
Il D.P.R. n. 380 del 2001 reca il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L’articolo 16 prevede che il rilascio del permesso di costruire comporti la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 3-bis prevede che le concessioni e le locazioni siano assegnate con procedura ad evidenza pubblica, per un periodo tale da garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e comunque non eccedente i cinquanta anni. A predisporre i bandi, in base al comma 5, è chiamata l’Agenzia del demanio; in particolare, in caso di revoca della concessione, dev’essere previsto il riconoscimento di un indennizzo all’affidatario
Infine, nel comma 6 del nuovo articolo 3-bis, si prevede la possibilità di affidare a terzi i beni medesimi, sulla base dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, emanato con il decreto legislativo n. 163 del 2006.
L’articolo 143 del codice dei contratti pubblici disciplina le concessioni di lavori pubblici, come strumento alternativo all’appalto. Si tratta sostanzialmente di un modello di “project financing” (vale a dire l’affidamento di un servizio ovvero della realizzazione di un’opera da parte di un’amministrazione pubblica ad un privato che viene remunerata attraverso la gestione che il privato medesimo compie dell’opera). In base all’articolo 143 del codice, le concessioni hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. Infine, si prevede che, a titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere, in proprietà o in diritto di godimento, beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. La concessione ha, di regola, durata non superiore a trenta anni.
Il comma 260 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’individuazione dei criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, allo scopo di devolvere i beni medesimi allo Stato. Si prevede l’obbligo di comunicazione all’Agenzia del demanio, da parte di chi eserciti su tali beni un possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale. Nella comunicazione, il bene deve essere identificato mediante l’indicazione dei dati catastali. Fino a quando non venga effettuata tale comunicazione, al bene si applica l’articolo 1163 del codice civile, e, pertanto, non decorrono i termini di usucapione.
L’articolo 1163 del codice civile prevede che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giovi per l’usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Il comma 261 eleva a cinquanta anni il termine massimo delle concessioni o locazioni del patrimonio immobiliare dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni. L’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 296 del 2005, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione di beni immobili appartenenti allo Stato, fissa tale termine, in linea generale in sei anni, elevabile, in presenza di determinate condizioni, a diciannove anni.
Articolo 1, commi 262-264
(Valorizzazione del patrimonio pubblico)
262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».
263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole: «L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio»; le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite»;
b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
Il comma 262disciplina, nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale.
Il comma in commento si riferisce agli immobili individuati dall’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 451. I beni così individuati sono stati sottoposti a procedure di cartolarizzazione, tramite trasferimento a società veicolo appositamente costituite, che hanno provveduto alla dismissione degli immobili stessi.
L’articolo 3, comma 15, del citato decreto-legge n. 351 del 2001, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze convochi una o più conferenze di servizi o promuova accordi di programma, per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili oggetto di individuazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Lo stesso comma 15 rimette ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di trasferimento alle società veicolo, la fissazione dei criteri per l’assegnazione, agli enti territoriali interessati dal procedimento, di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.
Il comma 262 inserisce due nuovi commi - il 15-bis e il 15-ter - nell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001.
Il nuovo comma 15-bis prevede che, per la valorizzazione di cui al citato comma 15, l’Agenzia del demanio possa individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Il secondo periodo del nuovo comma 15-bis individua le risorse per il finanziamento degli studi di fattibilità necessari per la realizzazione dei programmi di valorizzazione, utilizzando le somme presenti sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Nella predisposizione dei programmi in commento dovrà essere valutata in maniera prioritaria la possibilità di valorizzare gli immobili pubblici, mediante concessione d'uso o locazione, nonché attraverso l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.
Il nuovo comma 15-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 attribuisce al Ministero della difesa la possibilità di individuare beni immobili di proprietà dello Stato - mantenuti in uso al Ministero medesimo per proprie finalità istituzionali – che siano suscettibili di permuta con gli enti territoriali.
Il Ministero della difesa, nell’esercizio della suddetta prerogativa, dovrà agire coerentemente con i processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale.
Le attività e le procedure di permuta saranno effettuate dall’Agenzia del demanio, previa intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.
Il comma 263introduce alcune modifiche all’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In particolare, la lettera a) novella il comma 13-bis del citato articolo 27, invertendo la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili per fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della difesa, che vi provvede con decreti da emanarsi di intesa con l’Agenzia del demanio, e non più a quest’ultima di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa stesso.
Inoltre, tali beni non sono più inseriti in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate), ma sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio, ai fini dell’inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente.
L’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha previsto l’avvio di un programma di alienazione di immobili della Difesa, finalizzato alle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, dettandone le relative disposizioni procedurali e disponendo in primo luogo che gli immobili alienabili siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze.
Per quanto attiene alle procedure di dismissione il comma 112 dell’articolo 3 della legge n. 662 prevede quanto segue:
- le alienazioni, permute, valutazioni e gestioni degli immobili possono essere effettuate previo conferimento di specifico incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare (lettera a));
- per l'utilizzazione, valorizzazione o eventuale permuta di beni che interessano gli enti locali si può procedere anche mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 (lettera b));
- alla determinazione del valore dei beni da alienare e da ricevere in permuta provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato (lettera c));
- i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa e l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma (lettera d));
- ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, il Ministero della difesa comunica l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia sulla eventuale sussistenza dell’interesse storico-artistico, individuando, in caso positivo, le singole parti degli immobili soggette a tutela. (lettera e)). In merito a tale ultima previsione, va tuttavia segnalato che con l’articolo 16, comma 6, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stata estesa alle predette dismissioni l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base alle quali i beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il previsto regolamento è stato approvato con D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283.
La lettera b)del medesimo commamodifica il comma 13-ter del citato articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003.
Tale disposizione prevedeva che, nella fase di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis del medesimo articolo, la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, di concerto con l’Agenzia del demanio del Ministero dell’economia e delle finanze, individuasse beni immobili, comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia medesima entro il 28 febbraio 2005.
La novella in commento stabilisce ora il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione (2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008), determinando altresì scadenze temporali in corso d’anno, entro cui procedere all’individuazione ed alla successiva consegna dei beni all’Agenzia del demanio.
La lettera c) abroga infine i commi 13-quinquies e 13-sexies del più volte citato articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003.
Il comma 13-quinquies prevede che la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data d’individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, conceda anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro.
Il comma prosegue, disponendo che le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni siano stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa su appositi fondi, relativi ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi lordi. Tali fondi saranno ripartiti, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa. Del decreto dovrà essere data comunicazione, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Sull’obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi, può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 13-sexies stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, una parte delle somme derivanti dalle procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili della difesa, di cui ai commi 13 e 13-bis, sopra commentati, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, sia destinata all’ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, della Spezia e di Taranto. Inoltre, viene stanziata l’ulteriore somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005, per il finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
Il comma 264 abroga espressamente il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha codificato un nuovo procedimento di alienazione, condotto direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare. Tale programma di alienazione avviene secondo una procedura analoga a quella relativa alle alienazioni immobiliari disposte dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegato per il 1997).
La disposizione compie un’inversione di tendenza rispetto a quanto previsto, anche se per la "prima applicazione", dall'articolo 1, comma 443, della legge n. 311/2204 (finanziaria 2005), che lasciava all’Agenzia del demanio il compito di procedere alla dismissione. Il comma 482 in commento prevede invece che le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, siano effettuate direttamente dal Ministero della difesa. Anche per tali alienazioni si applica il comma 5 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, che destina i "maggiori proventi", rispetto a quelli iscritti in bilancio a legislazione vigente, sembra doversi intendere, alla riduzione del debito.
Il nuovo procedimento di alienazione deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, recante “Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato”, ed al relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile. Nel corso del procedimento di alienazione, il Ministero ha la facoltà di avvalersi di società pubblica o a partecipazione pubblica, con particolare qualificazione professione ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, per ricevere consulenza tecnica ed operativa.
La determinazione del prezzo d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa. Peraltro, la dismissione può avvenire a trattativa privata, qualora il valore del bene sia determinato come inferiore a 400.000 euro.
La valutazione dell'immobile è determinata previo parere di conformità da parte di un’apposita commissione, nominata dal Ministro. Essa è composta da esponenti del Ministero della difesa e di quello dell'economia, nonché da un esperto di comprovata professionalità nella materia. A presiedere la commissione è un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato.
Unita alla valutazione del bene è la determinazione di criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati di una quota del ricavato. Tale quota è tra il 5 ed il 15 per cento del ricavato attribuibile alla vendita dell'immobile.
L'approvazione dei contratti di trasferimento di ciascun bene è attribuita al Ministero della difesa, che può negarla per sopraggiunte esigenze di carattere istituzionale.
265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:
«6-quater. Sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita».
Il comma 265 aggiunge un comma all’articolo 1 del D.L. n. 351/2001[125], prevedendo un diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette, in caso di alienazione dei beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a. o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ubicati in aree naturali protette o in territori sottoposti a vincolo paesaggistico.
La disposizione prevede infine che i vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita.
Si ricorda che sui beni immobili di ferrovie dello stato è intervenuto il comma 6-bis dell’articolo 1 del citato D.L. n. 351/2001 - aggiunto dal comma 10 dell’articolo 26 del D.L. n. 269/2003 e successivamente modificato dal comma 277 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) – che, alla luce della disciplina sulla cartolarizzazione dei beni dello Stato, ha ridefinito la procedura di alienazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato S.p.A. non strettamente funzionale alla gestione dell’infrastruttura, di fatto consentendo che tali beni siano sottratti alla ordinaria procedura di cartolarizzazione.
Il comma 6-bis ha previsto infatti l’alienazione e la valorizzazione, diretta o con le procedure di cartolarizzazione di cui al medesimo D.L. n. 351, di quei beni immobili che siano di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A. o di società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate ovvero siano stati acquisiti ad altro titolo e che non siano più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria[126]. Per tali alienazioni Ferrovie dello Stato S.p.A. è esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale dei beni da alienare. La disposizione si applica a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni, previa emanazione dei decreti previsti dall’articolo 1 del D.L. n. 351/2001.
Il comma 88 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha aggiunto il comma 6-ter all’articolo 1 del D.L. n. 351/2001[127], prevedendo la sanatoria urbanistica dei beni immobili appartenenti a FS Spa e alle società da essa direttamente e integralmente controllate. Il comma 6-ter prevede, infatti, che tali beni si presumono regolarmente costruiti in base alle leggi urbanistiche vigenti al momento della loro edificazione. Entro tre anni, vale a dire entro il 2008, FS Spa e le società da essa controllate, possono quindi ottenere dal comune una documentazione sostitutiva di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Il comma 88 attribuisce, inoltre, la stessa facoltà anche ai soggetti che acquistino tali immobili da FS Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, ma la somma da corrispondere a titolo di oblazione ed oneri concessori, è pari al 30%. Viene quindi previsto che la dichiarazione sostitutiva sia equiparata ad una concessione rilasciata in sanatoria, a condizione che il comune non rilevi, entro sessanta giorni dal deposito, l’esistenza di opere non sanabili, notificandone all’interessato le motivazioni. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva può valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia.
In relazione, infine, alle aree naturali protette, si ricorda che legge quadro n. 394/1991 ha, per la prima volta, definito un complesso ed articolato quadro normativo per la istituzione e gestione di aree naturali protette al fine di «garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dei patrimonio naturale del paese». La legge quadro ha quindi introdotto una normativa organica applicabile a tutte le aree protette che ricadono nella competenza dello Stato e contenente principi uniformi di riferimento per l’esercizio da parte delle regioni delle proprie competenze legislative. Di particolare rilievo il Titolo Il della legge che regola l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette statali. Per i parchi nazionali la gestione viene demandata ad un apposito Ente, l'Ente Parco, che provvede all'adozione degli atti fondamentali per la gestione, quali lo statuto, il regolamento e il piano per il parco.
266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;
d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
I commi da 266 a 270 introducono misure volte a favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la previsione di ulteriori deduzioni, con speciali disposizioni agevolative nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici.
Il comma 266 modifica i princìpi per la determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP, contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La lettera a) sostituisce la lettera a) del comma 1 del predetto articolo 11.
In base alla nuova formulazione, rimangono deducibili per tutti i soggetti passivi i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (numero 1) della nuova lettera a)), le spese relative (numero 5) della nuova lettera a)) agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per tutti i soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle amministrazioni degli organi costituzionali e delle regioni a statuto speciale [indicati mediante riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e)], i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’effettività degli stessi sia asseverata da uno dei soggetti indicati nella disposizione.
Sono inoltre previste le seguenti nuove fattispecie deducibili in favore dei soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti:
§ un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta (numero 2) della nuova lettera a)), ovvero
§ un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (numero 3) della nuova lettera a)): questa deduzione è alternativa a quella testé indicata, riferita ad ogni lavoratore, e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis stabilita dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 (la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2006)[128];
§ i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (numero 4) della nuova lettera a)). La relazione governativa segnala che la presente deduzione ha carattere innovativo solo per i soggetti passivi che determinano la base imponibile con metodo analitico (imprese ed esercenti arti e professioni), in quanto, per i soggetti che determinano invece la base imponibile con il metodo retributivo (enti non commerciali, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997), l’esclusione di tali oneri opera già a regime.
La lettera b) interviene invece sul comma 4-bis.1 del medesimo articolo 11.
Il vigente comma 4-bis.1 riconosce una deduzione dalla base imponibile, nella misura di euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque dipendenti, ai soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d'imposta, a euro 400.000; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e ridotta proporzionalmente nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale. Limiti ulteriori riguardano gli enti non commerciali residenti e le società ed enti non residenti. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
La presente disposizione esplicita che la deduzione è accordata nella misura di euro 2.000 su base annua. Vengono inoltre espunte le disposizioni speciali riguardanti i rapporti di lavoro di durata inferiore al periodo d’imposta, i contratti di lavoro a tempo parziale nonché gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti, per coordinamento con quanto è disposto nella successiva lettera c).
La lettera c) integra il comma 4-bis.2 dello stesso articolo 11, aggiungendo una disposizione sul calcolo delle deduzioni. In base alla nuova norma, le deduzioni previste al comma 266, lettera a), numeri 2) e 3), della presente legge (nuove deduzioni per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati) e al comma 4-bis.1 del suddetto articolo 11 (deduzione per i soggetti con componenti positivi fino a euro 400.000):
a) sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta;
b) nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità previste all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;
c) per gli enti non commerciali residenti e le società ed enti non residenti, spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali; in caso di dipendenti impiegati promiscuamente anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto stabilito per la determinazione della base imponibile di tali enti dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997.
La lettera d) coordina la formulazione del comma 4-ter del medesimo articolo 11, prevedendo – per i soggetti la cui attività è esercitata nel territorio di più regioni – che le deduzioni previste dall’intero articolo 11 (e non più le sole deduzioni previste dai commi 4-bis e 4-bis.1) siano applicate sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.
La lettera e) introduce una disposizione agevolativa per le imprese che impiegano donne lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato posta dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione (la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2006).
A norma dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera f), di questo regolamento, rientra nella nozione di «lavoratore svantaggiato» qualsiasi persona appartenente ad una delle categorie ivi definite, che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro: in particolare è considerata tale “qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II (v. infra) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.
L’articolo 5 dello stesso regolamento ìndica le condizioni che debbono soddisfare i regimi di aiuti a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi.
L'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50% per i lavoratori svantaggiati o il 60% per i lavoratori disabili.
Quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; inoltre, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.
L’agevolazione prevista dal nuovo comma 4-sexies del suddetto articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 - comma introdotto dalla lettera e) in esame - è configurata come aumento della deduzione per incrementi dell’occupazione relativamente alle aree svantaggiate, ed è alternativa alla quintuplicazione prevista per i nuovi occupati in tali aree dal comma 4-quinquies nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.
Il comma 4-quinquies prevede che, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater (entro 20.000 euro annui) sia:
1) quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea (gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione), individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo;
2) triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del medesimo Trattato (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse), individuate come sopra.
Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato, la deroga si applica a regioni del livello II della NUTS con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite calcolato in standard di potere d'acquisto inferiore al 75% della media UE. Si tratta, quindi, di regioni svantaggiate rispetto alla media europea.
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato copre invece gli aiuti destinati ad altri tipi di aree in difficoltà che risultano svantaggiate rispetto alla media nazionale. L'elenco delle zone del livello III della NUTS che possono beneficiare di tale deroga è stabilito dalla Commissione su proposta degli Stati membri i quali possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali.
I territori saranno individuati nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
Con l’approvazione, da parte della Commissione dell’Unione europea, degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati sulla GUCE C54 del 4 marzo 2006), sono stati definiti i criteri per la predisposizione da parte dei singoli Stati della Carta di aiuti a finalità regionale, che dovrà essere notificata entro il 2006 alla Commissione.
Gli Orientamenti hanno stabilito che potranno beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 87.3.a) quelle regioni in cui il PIL pro capite non supera il 75% della media dell’Unione.
Per quanto riguarda l’Italia, relativamente alle aree ammesse alla deroga ex articolo 87.3.a) del Trattato, sono ricomprese nell’Allegato V degli Orientamenti le regioni Calabria (67,93), Campania (71,78), Sicilia (71,98) e Puglia (72,49), mentre la Basilicata (77,54) rientra in un regime particolare a motivo del c.d. “effetto statistico” (regioni in cui il PIL pro capite risulta inferiore alla media calcolata relativamente all’Europa a 15, ma superiore a quella riferita all’Europa a 25). Tali regioni beneficeranno di un regime transitorio sino al 31 dicembre 2010.
I nuovi “Orientamenti” determinano, altresì, una riduzione dell’intensità di aiuto, che è pari al 30% in ESL (equivalente sovvenzione lorda) per le regioni con il PIL pro capite inferiore al 75% della media UE, al 40% per le regioni con il PIL inferiore al 60% UE e al 50% per le regioni con il PIL inferiore al 45% della media UE.
Le aree ammesse alla deroga ex articolo 87.3.c) del Trattato, poiché si tratta di circoscrizioni comunali, saranno specificamente individuate nella Carta degli aiuti in corso di predisposizione.
Nella nuova ipotesi di cui al comma 4-sexies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità e alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
Il nuovo comma 4-septies - anch'esso introdotto dalla lettera e) in esame - dispone che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni di cui ai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446 non possa comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Inoltre, sempre in base al comma 4-septies, l'applicazione delle nuove deduzioni introdotte nel comma 266, lettera a), numeri 2), 3) e 4), della presente legge è alternativa alla fruizione della deduzione delle spese ora prevista nella novella di cui al numero 5) dello stesso comma 266, lettera a); delle disposizioni previste - nel suddetto art. 11 del decreto legislativo n. 446 - dal comma 4-bis.1 per le piccole imprese e dai commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies in materia di deduzioni per nuovi occupati.
Il comma 267 subordina l’applicabilità delle nuove deduzioni introdotte dalla lettera a), limitatamente ai numeri 2), 3) e 4), all'autorizzazione delle competenti autorità europee; ove questa sia concessa, le agevolazioni decorreranno dal mese di febbraio 2007 nella misura della metà, e per il loro intero ammontare dal successivo mese di luglio, conseguentemente ragguagliandosi ad anno la deduzione prevista dal citato numero 2).
Il comma 268 stabilisce che la deduzione introdotta dalla lettera a), numero 3), spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007, e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
Il comma 269 disciplina la determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007 (data di inizio di alcune agevolazioni, a norma dei precedenti commi 267 e 268). A questo fine potrà assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007 potrà assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni del comma 266, senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
Il comma 270 stabilisce che, al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di rientro dai disavanzi per la spesa sanitaria, previsti dal comma 796, lettera b), della presente legge (v. la scheda corrispondente), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dalla presente legge, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette somme sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
Articolo 1, commi 271-279
(Credito d’imposta per nuovi investimenti
nelle aree svantaggiate)
271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279.
272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimisné con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Il commi da 271 a 279 introducono un regime agevolativo, nella forma del credito di imposta, per le imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle “aree svantaggiate” del Mezzogiorno, sostituendo, con alcune differenze sostanziali e procedurali, la precedente disciplina, prevista dall’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che è scaduta il 31 dicembre 2006.
Il citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87.3.a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.
I soggetti beneficiari erano i titolari di reddito d’impresa, con esclusione degli enti non commerciali. L’articolo 60 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha modificato l’ambito soggettivo dei beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 estendendone l’applicazione anche alle imprese agricole operanti nell’intero territorio nazionale.
Per nuovi investimenti agevolabili si intendevano le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate. I beni, che potevano essere sia materiali che immateriali, dovevano possedere il requisito della novità.
L'agevolazione compete sugli investimenti effettuati a decorrere dal 14 marzo 2001, vale a dire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Unione europea del regime agevolativo[129], e fino al 31 dicembre 2006.
L’entità del beneficio non poteva essere superiore alla misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito d’imposta, il comma 5 del citato articolo 8 consentiva l’applicazione del beneficio in via automatica in sede di dichiarazione dei redditi, disponendone l’utilizzo solo in compensazione con debiti tributari e contributivi, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Il decreto-legge n. 138 del 2002 (legge n. 178 del 2002) ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000, con riferimento ai nuovi investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
In particolare, oltre ad aver previsto, all’articolo 11, una distinta disciplina per il settore agricolo, il citato decreto-legge, all’articolo 10, ha provveduto a indicare dettagliatamente i settori interessati dalla normativa (attività estrattive e manifatturiere, servizi, turismo, commercio, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’allegato I del Trattato CE).
L’articolo 1, comma 5-bis, del successivo D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (legge n. 265 del 2002), ha esteso l’agevolazione anche al settore della pesca e dell’acquacoltura.
Per quanto riguarda la misura del beneficio, il D.L. n. 138 del 2002 ne ha ridotto l’importo massimo all’85% del valore iniziale, previsto sia per le aree 87.3.a) che 87.3.c) dalla Commissione europea. Inoltre, ha eliminato il divieto di cumulo del beneficio stesso con le agevolazioni, in materia di investimenti, introdotte dalla legge n. 383 del 2001 (Tremonti-bis). Infine, ha stabilito l’importo massimo del credito di imposta fruibile fino al 2006, mediante la fissazione di un limite di spesa.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito d’imposta, l’art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 ha subordinato l’accesso al beneficio alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, al fine di attribuire all’amministrazione la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito d’imposta. In sostanza, la disposizione ha eliminato il carattere automatico dell’agevolazione. Questa previsione si è tradotta in una massiccia prenotazione di risorse da parte delle imprese interessate, che di fatto ha immobilizzato per intero le disponibilità stanziate.
Con un successivo intervento, articolo 62 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), sono stati stabiliti alcuni vincoli all’utilizzazione del credito maturato attraverso la fissazione di un tempo massimo, decorrente dalla presentazione dell’istanza, per l’esecuzione dell’investimento e per il godimento del relativo beneficio fiscale. Si è, inoltre, previsto uno scaglionamento annuale per la sua fruizione e una penalizzazione - consistente nella perdita del diritto al contributo e nel divieto per dodici mesi di presentazione di una nuova istanza – in caso di mancato rispetto dei vincoli temporali assegnati. Infine, è stato introdotto l’onere, per i beneficiari, di comunicare all’amministrazione, in sede di istanza, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare.
Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 4, comma 4-bis del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 ha stabilito che per i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito di imposta per gli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.
Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Si tratta dei territori che saranno individuati nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
Con l’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006), sono stati definiti i criteri per la predisposizione da parte dei singoli Stati della Carta di aiuti a finalità regionale, che dovrà essere notificata entro il 2006 alla Commissione.
Alla data attuale, la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale risulta ancora in fase di definizione.
Gli Orientamenti hanno stabilito che potranno beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 87.3.a) quelle regioni in cui il PIL pro capite non supera il 75% della media dell’Unione europea a 25. Per quanto riguarda l’Italia, alla deroga ex articolo 87.3.a) del Trattato sono ammesse (cfr. l’Allegato V degli Orientamenti) le regioni Calabria (PIL al 67,93%), Campania (71,78%), Sicilia (71,98%) e Puglia (72,49%),mentre la Basilicata (77,54%) rientra in un regime particolare a motivo del c.d. “effetto statistico” (regioni in cui il PIL pro capite risulta inferiore alla media calcolata relativamente all’Europa a 15, ma superiore a quella riferita all’Europa a 25). Tali regioni beneficeranno di un regime transitorio sino al 31 dicembre 2010.
I nuovi “Orientamenti” determinano, altresì, una riduzione dell’intensità di aiuto nelle aree 87.3.a) rispetto alla programmazione precedente, pari al 30% in ESL (equivalente sovvenzione lorda) per le regioni con il PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-25, al 40% ESL per le regioni con il PIL pro capite inferiore al 60% della media UE-25 e al 50% per le regioni con il PIL pro capite inferiore al 45% della media UE-25.
Tali massimali possono essere maggiorati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 % ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese.
In base agli Orientamenti, potranno beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 87.3.c), le aree di uno Stato membro che, seppur meno svantaggiate di quelle di cui all'articolo 87.3.a), risultano comunque “sfavorite” rispetto alla media nazionale.
Le aree ammesse alla deroga ex articolo 87.3.c) del Trattato, poiché si tratta di circoscrizioni comunali, saranno specificamente individuate nella Carta degli aiuti italiana in corso di predisposizione.
Nelle regioni di cui all’articolo 87.3.c), il massimale di aiuti a finalità regionale non deve superare il 15% ESL. Le regioni ad effetto statistico che beneficiano della deroga ex articolo 87.3.c) saranno ammissibili ad un'intensità di aiuto del 20% a partire dal 2011.
Rispetto al precedente credito di imposta sono state escluse dall’agevolazione le aree del Centro Nord ammesse alle droghe previste dall’articolo 87.3.c) del Trattato, per le quali il citato articolo 62, comma 1, lettera c), terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, riconosceva un credito di imposta di importo ridotto, nei limiti di complessivi 30 milioni di euro annui.
Sono considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali), dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Rispetto al precedente credito di imposta si riscontra una riduzione del novero dei beni agevolabili; in particolare sono esclusi dalla nuova disciplina, probabilmente per finalità antielusive, gli immobili e i mezzi di trasporto.
Per tali investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis[130] né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
L’agevolazione ha carattere automatico, non essendo richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
Il comma 274 specifica le modalità di determinazione del credito d'imposta, commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativamente alle medesime categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva (esclusi agli ammortamenti dei beni acquistati con l’agevolazione, nel solo periodo d’imposta in cui entrano in funzione). Per i beni in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per il loro acquisto, escluse le spese di manutenzione.
Rispetto a quanto previsto dal sopra citato articolo 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è stata eliminata la prescrizione che imponeva di decurtare dall’investimento lordo anche le cessioni e le dismissioni effettate nel periodo di imposta in base al loro valore residuo ammortizzabile.
Il comma 276 stabilisce cheil credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte su redditi. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Il citato articolo 8, comma 5, della legge n. 388 del 2000, prevedeva invece che il credito di imposta dovesse essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (deduzione degli interessi passivi) e 109, comma 5 (determinazione del reddito di impresa), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986).
Il comma 277 disciplina i casi in cui si procede alla rideterminazione del credito d’imposta per ritardata ultimazione, dismissione, cessione, diversa destinazione dei beni.
Il comma 278 rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per l’emanazione delle disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Il comma 279 subordina l'efficacia delle disposizioni in oggetto all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Articolo 1, commi 280-284
(Incentivi fiscali alla ricerca)
280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.
284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
I commi da 280 a 284 concedono un credito d’imposta per gli investimenti e i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l’innovazione.
Il credito d’imposta, in base al comma 280, è concesso alle imprese per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.
Per quanto riguarda le definizioni di “ricerca industriale” e “attività di sviluppo precompetitivo”, queste sono mutuate dalla disciplina generale comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, contenuta nella Comunicazione della Commissione 17 febbraio 1996 “Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo”[131], chesi applica fino al 31 dicembre 2006per tutti gli aiuti alla ricerca e sviluppo, diversi da quelli effettuati dalle PMI (v. infra).
Si segnala, a tale proposito, che la Commissione europea ha avviato, l’8 settembre 2006, una consultazione pubblica in vista della revisione degli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (RSI).
Per ricerca industriale si intende la ricerca mirante ad acquisire nuove conoscenze, utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o migliorare prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
Per attività di sviluppo precompetitiva si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi (ad esempio: creazione di un primo prototipo, progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, ecc.).
Diversa è invece la nozione di ricerca fondamentale: si tratta di un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali e che come tale è considerata sempre compatibile con le regole di concorrenza, e non è oggetto disciplina relativa agli aiuti di Stato.
La misura dell’agevolazione concessa dal comma 280 è poi elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
In base al comma 280, risultano pertanto agevolati gli investimenti per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo effettuati sia “intra muros” cioè all’interno dell’impresa stessa, che quelli “extra muros” cioè i finanziamenti destinati a soggetti esterni all’azienda. L’agevolazione è concessa a tutti i tipi di imprese, senza distinzione alcuna: si applica quindi sia per le piccole e medie imprese (PMI) che per le grandi imprese e a prescindere dal settore di operatività dell’impresa stessa.
Nella relazione governativa si evidenziava, a tale proposito, che gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese risultano, in base ai dati ISTAT, concentrati su poche grandi imprese: il 47,2% dei costi è infatti sostenuto dalle prime 30 imprese italiane.
Il comma 281 fissa peraltro un limite massimo di importo su cui applicare il credito d’imposta, prevedendo che i costi su cui calcolare il credito non possano, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
L'efficacia dell’agevolazione concessa è peraltro subordinata, come prevede anche espressamente il comma 284, all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. La concessione del credito andrà pertanto notificata in tempo utile alla Commissione europea, che ne valuterà la compatibilità con la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
Per quanto riguarda le regole applicabili agli aiuti di stato, si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede tra i suoi obiettivi il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, vieta, di conseguenza, gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne in casi esplicitamente indicati.
In particolare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono ritenuti “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Rispetto a tale divieto generale posto dall’articolo 87, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3). Tra queste ultime, vi sono gli aiuti di Stato in ricerca e sviluppo in quanto destinati "a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo" (lettera b)) e "ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche" ( lettera c)).
Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate in tempo utile alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88, par. 3).
L’attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, tra l’altro, per gli aiuti c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela). Nel regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha infatti stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (tra questi rientrano quelli per le piccole e medie imprese, per la ricerca e allo sviluppo, per la tutela dell’ambiente per l’occupazione e la formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis).
Il rispetto di tali norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.
Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 364/2004, che ne estende l’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo[132].
In base a tale ultimo regolamento, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, sono esentati dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:
- il 100% per la ricerca fondamentale;
- il 60% (75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;
- il 35% (50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.
La disciplina del regolamento – che peraltro introduce un massimale del totale dei costi ammissibili all’aiuto (25 milioni di euro e 40 milioni di euro nel caso di progetti Eureka ) oltre il quale esso è comunque vietato – non si applica a una serie di settori per i quali sono dettate normative speciali (carbosiderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, trasporti, pesca, prodotti agricoli).
Nel comma 282 sono indicate le modalità applicative per fruire del credito.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ma esso:
non concorre alla formazione del reddito;
non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il credito d’imposta non rileva inoltre ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico.
L’articolo 96 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.
Il credito d’imposta è altresì utilizzabile, in base al comma 282, per ridurre i versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute.
L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[133], a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Si ricorda che, in base all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 miliardo di lire (pari a euro 516.456,90) per ciascun anno solare.
Il comma 283 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.
Articolo 1, commi 285-286
(Bandi di gara per nuove agenzie di
giuoco
e destinazione dei relativi introiti)
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto 2006.
286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
Il comma 285 autorizza l’ Amministrazione autonoma monopoli di Stato a bandire, entro il 31 dicembre 2007, una o più nuove gare, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 28 agosto 2006, n. 199.
La richiamata Gazzetta Ufficiale contiene due bandi di gara d'appalto relativi all’affidamento in concessione, da parte dell’Amministrazione dei Monopoli, rispettivamente dell'esercizio dei giuochi pubblici su base ippica e dell'esercizio dei giuochi pubblici. In tali bandi è contenuta una serie di condizioni di partecipazione, relative fra l’altro alla situazione giuridica dei soggetti, alla loro capacità economica finanziaria, alla forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o prestatori di servizi aggiudicatari, alla durata dell’appalto, alle cauzioni e alle garanzie.
Il successivo comma 286 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 285 sia destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell’amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell’evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali di base del predetto ministero.
Articolo 1, commi 287-288
(Agevolazioni fiscali per le imprese di
produzione musicale)
287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
Il comma 287 concede alle piccole e medie imprese di produzioni musicali di beneficiare di un credito d’imposta per le spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
Il comma 288 limita l’accesso all’agevolazione disposta dal comma 287 alle sole imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
La norma dispone inoltre che sia necessario il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, evidentemente per rendere compatibile tale aiuto con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, le quali prevedono – tra l’altro - che il rispetto di tali norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.
A tale proposito si ricorda che il regolamento (CE) n. 69 del 2001, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2006. Esso è stato sostituito dal nuovo regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006[134] che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88).
L’attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, oltre che per particolari settori (siderurgia, costruzioni navali, industria automobilistica, ecc.), per gli aiuti a carattere regionale e per quelli c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela).
In particolare per gli aiuti orizzontali, nel regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (piccole e medie imprese, ricerca e allo sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione e formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis).
Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI.
Quanto alle misure di aiuto di importanza minore, rientranti nel c.d. de minimis, va segnalato che essi sono attivabili su tutto il territorio nazionale, e con riferimento non solo alle PMI ma anche alle grandi imprese. Si tratta di aiuti che, in quanto particolarmente esigui, non hanno un impatto sensibile sulla concorrenza tra gli Stati membri, e possono quindi essere adottati in deroga al divieto e alle procedure di informazione previsti dal Trattato.
Tale categoria di aiuti, originariamente definita nella comunicazione della Commissione 92/C 213/02, è stata poi modificata con la comunicazione della Commissione 96/C 68/06(pubblicata in GUCE C 68 del 6 marzo 1996) e poi dal Regolamento (CE) n. 69 del 2001 (GUCE L 10 del 13/1/2001), in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Nella categoria de minimis, in base a tale regolamento, rientravano gli aiuti che non superassero complessivamente la soglia di 100.000 euro nell'arco di 3 anni[135]. Il limite riguardava qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo, e tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma o obiettivo.
Non erano ammessi aiuti de minimis a favore di attività connesse all’esportazione[136]; erano inoltre esclusi dall’applicazione della disciplina del de minimis alcuni settori sottoposti a normative specifiche (settore dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca[137]).
Ulteriori specificazioni erano recate dal Regolamento CE n. 69 del 2001 in ordine alle modalità di calcolo della sovvenzione e alle misure che gli Stati devono adottare per rendere possibile il controllo della Commissione. A tale proposito il regolamento prevedeva che gli Stati provvedessero alla registrazione e alla raccolta di tutte le informazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento. Le registrazioni relative ad un singolo aiuto devono essere conservate per dieci anni dalla data di concessione; in caso di un regime di aiuti della durata di dieci anni il periodo di conservazione (sempre di dieci anni) decorre dalla data di concessione dell’ultimo aiuto. Qualora la Commissione ne facesse richiesta scritta, lo Stato interessato era tenuto alla trasmissione di tutte le informazioni ritenute necessarie entro il termine di venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo se fissato nella richiesta stessa.
Il nuovo regolamento n. 1998 del 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, in alcuni specifici casi;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri,
e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Circa la soglia per rientrare nella categoria “de minimis” il regolamento, innovando rispetto al precedente, stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superarei 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
I massimali così stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.
Rimane l’obbligo per gli Stati membri, qualora intendano concedere un aiuto «de minimis» ad un’impresa, di informare l’impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento n. 1998.
Articolo 1, commi 289-290
(Credito d’imposta per le imprese
agricole e agroalimentari)
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
Il comma 289 concede, per il triennio 2007-2009 ed entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno, un credito d’imposta alle imprese agricole e agroalimentari che producono prodotti biologici (reg. CE 2092/91), o prodotti a denominazione protetta, ossia tutelati dal riconoscimento di una indicazione geografica o una denominazione d'origine (reg. CE 510/2006).
Il beneficio è concesso a fronte delle spese conseguenti agli obblighi di certificazione o attestazione di conformità dei prodotti, ed è pari al 50% delle spese sostenute.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia, di concerto con quello delle politiche agricole, stabilisce le modalità per l’accesso all’agevolazione da parte delle imprese, anche se associate in forma di cooperative o di consorzi.
Il comma 290 accorda in via transitoria, in attesa di una regolazione della materia in sede di Organizzazione mondiale del commercio, il medesimo credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese al fine di registrare una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta in paesi extra-comunitari.
Articolo 1, comma 291
(Contribuenti minimi in franchigia)
291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006.» sono soppresse.
Il comma 291, novellando l’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sopprime l’obbligo di versare, entro il 27 dicembre 2006, la prima rata dovuta, per effetto della rettifica della detrazione, dai contribuenti minimi che si avvalgono del regime di franchigia IVA, introdotto dal citato articolo 32-bis[138]. In conseguenza dell’intervento in esame, la suddetta rata dovrà essere versata entro il 16 marzo 2007 (termine previsto per il versamento del saldo dell’IVA relativa all’anno 2006).
Il regime della franchigia per i contribuenti minimi prevede che siano esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto i contribuenti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro. Tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, fatta eccezione per gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Essi, ovviamente, non potranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate a titolo di rivalsa, né potranno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.
I soggetti che rientrano nel regime di franchigia possono optare per l’applicazione del regime ordinario dell’IVA.
L'applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 3 di tale articolo stabilisce che, quando nel corso dell'attività esercitata interviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta, l'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita esclusivamente se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, nel regime ordinario.
Per ovviare alla presumibile onerosità di tale rettifica, l'art. 32-bis, comma 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che l'imposta dovuta sia versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’IVA, a decorrere dall'anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a decorrere dal 1° gennaio 2007, avrebbero dovuto versare la prima delle suddette rate entro il 27 dicembre 2006 e le successive il 16 marzo 2008 e il 16 marzo 2009.
Articolo 1, comma 292
(Sanatoria degli effetti prodotti in
materia di imposte indirette sulle cessioni di immobili dal decreto-legge n.
223 del 2006)
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto-legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
Il comma 292 accorda la sanatoria degli effetti prodotti dalle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili, nel periodo antecedente l’entrata in vigore delle modificazioni apportate nel procedimento di conversione in legge (12 agosto 2006). Viene tuttavia consentita, ricorrendone i presupposti, l’opzione per l’applicazione della disciplina introdotta dalla legge di conversione.
In particolare, la disposizione fa salvi gli effetti prodotti dalle norme, oggetto di mancata conversione, dell’articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili.
Il comma 8 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario, modificava le precedenti disposizioni relative all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le locazioni e gli affitti di terreni e fabbricati e le cessioni di fabbricati, comprendendo nell’ambito dell’esenzione le seguenti nuove fattispecie:
1) le locazioni finanziarie, con le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, nonché le locazioni, anche finanziarie, di immobili strumentali per natura alle attività d’impresa e di immobili destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
2) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato non aventi destinazione abitativa, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, nonché le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, aventi destinazione abitativa, effettuate da imprese che hanno per oggetto principale la loro rivendita.
La relazione governativa riassumeva l’effetto della disposizioni indicando come da queste discendesse la “generale esenzione dall’applicazione dell’IVA per tutte le cessioni e le locazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato indipendentemente dalla tipologia (abitativa o strumentale) e dal soggetto locatore, fatta eccezione per le cessioni aventi ad oggetto immobili effettuate dal costruttore o dal soggetto che vi abbia operato interventi di ristrutturazione, purché intervenute entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento”. Dall’esenzione deriva, per effetto dell’applicazione delle regole generali in materia di detrazione, l’indetraibilità dell’IVA assolta all’atto degli acquisti di beni e servizi inerenti al bene ceduto o locato.
Per conseguenza, il comma 10 modificava la disciplina dell’imposta di registro, consentendo la registrazione solo in caso d’uso e l’applicazione dell’imposta in misura fissa per le cessioni e le prestazioni derivanti da locazione finanziaria.
La relazione governativa motivava questa disposizione, in relazione all’imposta sui canoni di locazione finanziaria e sul riscatto degli immobili così locati, in ragione dell’intendimento di “neutralizzare gli effetti eccessivamente onerosi delle modifiche sui contratti di leasing immobiliare”.
Successivamente, la legge di conversione (legge 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 12 agosto 2006) ha apportato numerose modificazioni, riguardanti in particolare il regime d’imposizione sulle locazioni e le cessioni di beni immobili e fabbricati strumentali per natura[139].
Il presente comma 292 consente tuttavia al cedente o locatore di optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo sostituito dal citato decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge), in presenza dei presupposti ivi previsti.
In caso di opzione, l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole introdotte dall’articolo 35, commi 10 e 10-bis, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Per le cessioni di fabbricati strumentali, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di euro 168. Per le locazioni e gli affitti di immobili strumentali l’aliquota è invece stabilita nella misura dell’1 per cento, anche qualora gli atti siano assoggettati a IVA.
Le volture catastali sono soggette a imposta catastale nella misura del 10 per mille, ancorché la cessione sia assoggettata a IVA. La trascrizione dell’atto di cessione è sottoposta a imposta ipotecaria nella misura del 3 per cento.
Il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione, fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2006.
Il menzionato comma 10-quinquies disciplina l'applicazione del nuovo regime d’imposizione per i contratti di locazione o di affitto, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, assoggettati ad imposta sul valore aggiunto sulla base delle disposizioni vigenti fino alla medesima data. In questi casi, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali, possono esercitare l'opzione per l’imposizione mediante IVA, con effetto dal 4 luglio 2006.
Per le cessioni, l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente all’effettuazione dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali. In ogni caso, il contribuente può chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
Articolo 1, comma 293
(Emanazione di regolamenti di
delegificazione in materia di centri autorizzati di assistenza fiscale)
293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente».
Il comma 293 conferma la possibilità di emanare mediante regolamenti ministeriali le disposizioni attuative degli istituti riguardanti l’assistenza fiscale, stabilendo che la competenza della fonte secondaria rimanga ferma anche in caso di successivi interventi legislativi, a meno di espressa disposizione contraria del legislatore.
I commi da 10 a 12 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno modificato alcune disposizioni, rispettivamente, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, relativamente alle modalità e ai termini di presentazione e di trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, il comma 12 è intervenuto sui termini relativi alla prestazione dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.
Il comma 14 ha ordinato l’applicazione di tali disposizioni dal 1° maggio 2007.
Quest’intervento ha parzialmente ricondotto nell’ambito di competenza della fonte normativa primaria oggetti delegificati e rimessi alla competenza regolamentare del Governo.
La presente disposizione, con l’inserimento di un nuovo comma 14-bis nel medesimo articolo 37, intende quindi confermare la possibilità, già prevista dall’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di emanare mediante regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze le disposizioni attuative del capo V del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, riguardante l’assistenza fiscale.
L’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, consente di disciplinare mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell’attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;
b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti sono stati rilasciati il visto di conformità e l'asseverazione, ovvero è stata effettuata la certificazione tributaria;
c) la prestazione di garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;
d) ulteriori disposizioni attuative del capo V del medesimo decreto, riguardante l’assistenza fiscale.
Viene altresì disposto che i suddetti regolamenti possano comunque essere adottati, anche qualora successive disposizioni di legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
La disposizione costituisce quindi una permanente deroga alla competenza della fonte legislativa, superabile soltanto con espressa manifestazione di volontà da parte del legislatore. Sotto un altro punto di vista, essa sembra sostanzialmente autorizzare interventi di delegificazione riferiti anche alle future disposizioni legislative che dovessero intervenire sulla materia, secondo modalità peculiari e ricorrendo a una fonte normativa (il decreto ministeriale) diversa da quella prevista in via generale per gli interventi di delegificazione (il regolamento governativo ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).
L’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) prevede che siano disciplinate con D.P.R. le materie non coperte da riserva assoluta di legge per le quali la legge, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare, determini le norme generali regolatrici della materia e disponga l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
Peraltro, casi di delegificazione operata impropriamente con uno strumento normativo diverso dal D.P.R. si sono spesso verificati: quale recente esempio, si può ricordare il comma 22-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 181 del 2006, che prevede il riordino con D.P.C.M. di alcune strutture della Presidenza del Consiglio.
Articolo 1, comma 294
(Agenti della riscossione)
294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito il seguente:
«23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti».
Il comma 294 integra la disciplina in materia di agenti della riscossione contenuta nell’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione dei tributi e l’attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate, che le esercita tramite una nuova società, denominata “Riscossione SpA” e le società da questa partecipate.
L’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (c.d “decreto collegato” alla manovra per il 2007), ha novellato l’articolo 3, comma 28, del citato decreto-legge n. 203 del 2005 precisando che la qualifica di agenti della riscossione spetta alla società Riscossione SpA e alle società partecipate.
La disposizione in commento introduce, sempre all’articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, un comma 23-bis il quale prevede che agli agenti della riscossione non si applichino alcune disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000 n. 289, relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.[140]
A non trovare applicazione nei confronti degli agenti della riscossione sono in particolare le seguenti disposizioni:
§ l’articolo 2, comma 4 del decreto, che stabilisce che lo statuto delle società concessionarie deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;
§ le disposizioni relative all’esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione [vale a dire l’articolo 2, comma 1, lettera b)];
Tale disposizione individua, tra i soggetti iscrivibili nell’albo, le società di capitali aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile[141], nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, né abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività.
§ le disposizioni relative al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti [vale a dire l’articolo 9, comma 1, lettera e)].
La finalità della norma è pertanto quella di escludere dall’applicazione delle disposizioni del regolamento la società Riscossione SpA, nonché le società da essa controllate, permettendo ad esse di svolgere attività di riscossione per conto degli enti locali.
La società Riscossione SpA è iscritta ex lege nel predetto albo a norma dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 203 del 2005.
Il comma 23 dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge consente altresì alle società controllate da Riscossione SpA l’iscrizione all’albo (e quindi lo svolgimento di attività di riscossione per gli enti locali) ove permangano i requisiti previsti per tale iscrizione.
Articolo 1, comma 295
(Imposta di bollo per le agenzie fiscali)
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642, e 26 aprile 1986, n. 131.
Il comma 295 reca una disposizione interpretativa in materia di imposte di bollo, di registro e di tasse di concessione governativa, relativamente alle Agenzie fiscali.
In base a tale disposizione, alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai seguenti decreti del presidente della Repubblica:
§ il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse di concessione governativa;
§ il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell’imposta di bollo;
§ il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativo all’imposta di registro.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, la Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede, all’articolo 1, che non vi sia obbligo di registrazione per gli atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Per quanto riguarda le tasse di concessione governativa, cui sono soggetti una serie di atti amministrativi, il D.P.R. n. 641 del 1972 non contiene espressamente riferimenti specifici alle amministrazioni dello Stato.
Tuttavia, è principio generale che lo Stato, essendo titolare originario dei diritti e facoltà che a se stesso riserva, nonché del potere di adottare provvedimenti autorizzatorî a favore di soggetti che intendano esercitare determinate attività, non ha bisogno, per esercitare gli uni e le altre, di alcun atto amministrativo; se questo a volte viene emesso, ciò è dovuto a ragioni puramente amministrative e non mai per rimuovere un ostacolo o per conferire un diritto. Pertanto, anche in mancanza di espressa norma al riguardo, lo Stato, in quanto soggetto attivo della pubblica amministrazione, non può essere soggetto passivo dei provvedimenti concessori che costituiscono presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa (in questo senso si confrontino la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. n. 107/E del 15 maggio 2003 e le precedenti risoluzione prot. n. 430830, del 2 maggio 1975, e nota prot. n. 391294, del 7 agosto 1991, in essa citate).
Per l’imposta di bollo, infine, l’articolo 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che le disposizioni del decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. Inoltre l’articolo 8 dispone che nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo, quando è dovuta, sia a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario: l’imposta non è pertanto in nessun caso dovuta dallo Stato. Inoltre, la tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta in modo assoluto, stabilisce, all’articolo 4, che gli estratti e le copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici siano esenti, con l’unica esclusione degli atti dei procedimenti giurisdizionali in cui l’imposta sia prenotata a debito (art. 17 del decreto).
Si ricorda che l’articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo n. 173 del 2003, recante la “Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge. 6 luglio 2002, n. 137”, ha conferito alle agenzie fiscali personalità giuridica di diritto pubblico, e ha costituito altresì l'Agenzia del demanio quale ente pubblico economico.
Alle agenzie fiscali è attribuita autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, ed esse sono regolate dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo e dai rispettivi statuti.
L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
Probabilmente a causa di tale trasformazione, e in particolare alla natura giuridica conferita all’Agenzia del demanio, si pone la necessità della norma interpretativa in commento.
Articolo 1, commi 296-297
(Agevolazioni fiscali ai docenti
per l’acquisto di un personal computer)
296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.
Le disposizioni contenute nei commi 296 e 297 concedono ai docenti delle scuole pubbliche e delle università statali un’agevolazione fiscale per l’acquisto di un elaboratore elettronico (personal computer) nuovo.
L’agevolazione, in base al comma 296 è concessa, per il solo anno 2007, per l'acquisto di un solo elaboratore elettronico nuovo di fabbrica a tutti i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali.
L’agevolazione consiste in una detrazione d'imposta, nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’acquisto, fino ad un importo massimo della spesa pari a 1.000 euro.
Viene pertanto concessa una detrazione dall’imposta lorda che può arrivare al massimo a 190 euro, riferita all’acquisto di un solo elaboratore elettronico.
La detrazione è concessa solo nei limiti di capienza dell’imposta lorda. Ciò significa che non sarà possibile usufruire della detrazione, qualora al contribuente non risulti un’imposta lorda dovuta di ammontare sufficiente a poter operare la detrazione.
Il comma 297 rinvia la definizione delle modalità di attuazione di questa disposizione ad un decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.
Un’agevolazione riferita al medesimo oggetto era stata concessa dall’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale, nel corso dell'anno 2004, i docenti delle scuole pubbliche e delle università statali potevano acquistare un elaboratore portatile da utilizzare nella didattica, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione, in base ad apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. L’attuazione è stata disciplinata con il decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004). I benefìci sono stati poi prorogati al 2005 dall'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cui comma 207 li ha altresì estesi al personale dirigente e non docente.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E D.L. 16 febbraio 2007, ha chiarito che la presente detrazione compete per gli acquisti documentati tramite fatture e scontrini fiscali, recanti i dati identificativi dell'acquirente (cosiddetto scontrino parlante), emessi nel 2007, a prescindere dalle modalità di pagamento e dall'eventuale intervento di un soggetto finanziatore.
Articolo 1, comma 298
(Contributi per l’acquisto di personal computer)
298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.
Il comma 298 prevede l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2007, destinato all’erogazione di contributi per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica effettuato dai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto. Ai fini del riconoscimento del contributo, le spese, debitamente documentate, devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Le modalità limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento, sono definite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
299. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «compensi erogati» sono inserite le seguenti: «ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati»;
b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».
Il comma 299 novella l’articolo 67, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, il quale individua i redditi diversi. In particolare il comma in esame modifica la definizione dei redditi percepiti da direttori artistici e collaboratori tecnici per le prestazioni non professionali rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche (lettera m) del citato articolo 67, comma 1, del TUIR), specificando che i suddetti cori, bande e filodrammatiche devono perseguire finalità dilettantistiche.
Il testo precedentemente vigente si riferiva a indennità di trasferta, a rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati in relazione a “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici”; mentre il comma in commento si riferisce agli stessi trattamenti “erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionali da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”.
Si ricorda che ai compensi in esame si applica il regime tributario agevolato recato dall'articolo 69, comma 2, del TUIR, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il primo di tali articoli stabilisce che le somme di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente, in ciascun periodo di imposta, a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi spese relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Il citato articolo 25 della legge n. 133 del 1999 prevede che sulla parte imponibile dei redditi di cui sopra, le società e gli enti eroganti operano una ritenuta, con obbligo di rivalsa, nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali IRPEF. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni di lire (pari a euro 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la parte eccedente il predetto importo.
Articolo 1, comma 300
(Aliquota IVA sui contratti di scrittura
per spettacoli)
300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Il comma 300, recante una disposizione interpretativa del n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, chiarisce che i contratti di scrittura ai quali si applica l’aliquota IVA del 10 per cento sono quelli connessi agli spettacoli di cui al n. 123) della stessa Tabella, parte III, ovvero gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista; quelli connessi ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante e agli spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti.
301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000».
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Le disposizioni dei commi da 301 a 303 modificano la disciplina per la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, attualmente disciplinata dall’articolo 110, comma 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986).
Il criterio generale applicabile a tali spese è, in base al comma 10 dell’articolo 110 suddetto, quello dell’indeducibilità di tali spese, a meno che, come prevede il comma 11 dell’articolo 110, le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
E’ peraltro necessario, per poter fornire tale prova contraria, anche in sede di accertamento e di successivo contenzioso, che le imprese abbiano provveduto alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. In mancanza di tale indicazione in dichiarazione, non è ammessa in nessun caso la deduzione di tali spese.
Proprio su tale ultima disposizione opera il comma 301, il quale provvede ad abrogare l’ultimo periodo del comma 11 e pertanto la condizione di assoluta indeducibilità di tali ammontari, in mancanza di separata indicazione nella dichiarazione.
A seguito di tale abrogazione, il comma 301 provvede anche a modificare il comma 11 dell’articolo 110, inserendo, dopo il primo periodo, un secondo periodo in base al quale le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Viene in questo modo confermato il principio in base al quale tali componenti negativi vanno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, ma tale indicazione non costituisce più una condizione insuperabile ai fini della deducibilità di tali componenti negativi fornendo la prova della loro effettività.
Il successivo comma 302 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei suddetti componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000, sia nel caso di omessa indicazione che di incompleta indicazione di tali spese e componenti negativi.
Il comma 303, infine, dispone che l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura stabilita dal comma 302 sia possibile anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova, richiesta comunque ai fini della deducibilità,che le spese siano intercorse con imprese estere che abbiano svolto prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
Il comma 303 dispone altresì che resta ferma in tal caso l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro, per inesattezza della dichiarazione, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Tale norma dispone, tra l’altro, che se nella dichiarazione dei redditi sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa i dati per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
In sostanza, con il versamento della sanzione, applicata nella misura ridotta del 10 %, sarà possibile sanare le posizioni fiscali a rischio, nelle quali era in precedenza precluso ai contribuenti di poter dimostrare l’effettività delle spese, anche in presenza di accessi, ispezioni e verifiche.
Si ricorda infine che le disposizioni qui modificate dei commi 10 e 11 dell’articolo 110, si applicano anche, in base al nuovo comma 12-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 6 dalla legge n. 286 del 2006, di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati (cioè inseriti nella cosiddetta black list).
Articolo 1, commi 304-305 e 311-312
(Disposizioni agevolative in materia di
IVA e di imposta sulla pubblicità)
304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,».
305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.
(omissis)
311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati»;
b) nel secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma».
312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,».
Le disposizioni dei commi 304 e 305 consentono la detraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari.
Si ricorda che in base alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[142], non è ammessa in detrazione ai fini IVA l'imposta relativa a:
- prestazioni alberghiere;
- somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali;
- prestazioni di trasporto di persone;
- transito stradale delle autovetture e autoveicoli i cui all'articolo 54, lettere a) e c), del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
La detrazione è invece ammessa qualora tali fattispecie formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.
In materia di detraibilità dell’IVA, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva IVA) afferma il principio del diritto a detrazione integrale dell'IVA versata a monte da un soggetto passivo nel quadro della sua attività soggetta a imposta. Il paragrafo 7 consente agli Stati membri di escludere o di limitare il diritto alla detrazione su taluni beni purché sussistano "motivi congiunturali" che giustifichino tale misura, fatta salva la consultazione con il comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto (il c.d. “Comitato IVA”) istituito dall’articolo 29 della medesima direttiva.
Recentemente la Corte di giustizia delle Comunità europee, con una sentenza in data 14 settembre 2006, relativa alla causa C. 228/05, ha dichiarato incompatibili con l’ordinamento comunitario le disposizioni presenti nell’ordinamento italiano in materia di limitazioni alla detraibilità dell’IVA versata in relazione alle spese per ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli aziendali. Si tratta di una delle ipotesi di indetraibilità assoluta elencate nell’articolo 19-bis 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, in particolare dell’ipotesi contenuta nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis 1.
Il comma 304, modificando parzialmente la lettera e) dell’articolo 19-bis 1, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972,esclude dal previgente regime di indetraibilità le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, qualora tali spese siano inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, e siano erogate nei giorni del loro svolgimento.
L’indetraibilità permane pertanto per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande che non siano effettuate in occasione dei citati eventi.
Il comma 305 limita l’entità dell’agevolazione per l’anno 2007, stabilendo che per tale anno le suddette detrazioni spettino nella misura del 50 per cento.
Il comma 311 interviene sulle fattispecie esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità, modificando il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507[143].
In tale articolo 17, è contenuta l’elencazione delle operazioni esenti dall’imposta. In particolare, il comma 1-bis prevede che l'imposta non sia dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
L’esenzione è attualmente prevista solo per insegne con superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Il comma 311 rinvia ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, la possibilità di individuare le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.
Resta invariata la facoltà dei comuni di disporre l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore a tale limite, secondo quanto previsto dallo stesso comma 1-bis dell’articolo 17.
Il comma 312 dispone l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di assistenza rese a talune categorie di persone svantaggiate.
A tale fine viene modificato l'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che elenca le operazioni esenti dall’IVA.
Tra le operazioni esenti dall’IVA sono ricomprese, al numero 27-ter) dell’articolo 10, le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS, in favore di:
- anziani e inabili adulti;
- tossicodipendenti e malati di AIDS;
- handicappati psicofisici;
- minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
Con la modifica recata dal comma 312, il numero 27-ter dell’articolo 10, comma 1, viene modificato, ampliandone la portata, aggiungendo l’esenzione anche per le prestazioni socio-sanitarie rese ai seguenti soggetti:
§ persone migranti, senza fissa dimora;
§ richiedenti asilo;
§ persone detenute;
§ donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Le suddette prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale saranno peraltro esenti, a condizione che siano rese da uno dei seguenti soggetti:
§ organismi di diritto pubblico;
§ istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833[144];
§ enti aventi finalità di assistenza sociale;
§ ONLUS[145].
Qualora le prestazioni socio-sanitarie siano invece erogate da altri soggetti, esse sono soggette all’aliquota ordinaria del 20 per cento, salvo alcuni casi specifici di riduzione dell’aliquota.
Si ricorda, a tale proposito, che l’articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha assoggettato all’aliquota IVA ridotta del 4 per cento una serie di prestazioni socio-assistenziali effettuate da parte di cooperative e loro consorzi in favore di:
- anziani;
- inabili adulti,
- tossicodipendenti,
- malati di AIDS;
- handicappati psicofisici;
- minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
L’assoggettamento delle prestazioni sopra indicate all’IVA nella misura del 4 per cento, a differenza di quanto avviene per le operazioni esenti, consente alle cooperative ed i loro consorzi, di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.
Si ricorda infatti che le operazioni attive esenti dall’IVA danno luogo alla indetraibilità dell'imposta afferente i beni e i servizi acquistati ed utilizzati per la loro effettuazione. Nell’ambito delle operazioni detassate, le attività esenti da imposta, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, danno luogo, infatti, al rispetto di tutti gli adempimenti formali richiesti per le operazioni imponibili, ma non consentono la detrazione dell’imposta assolta a monte, secondo la regola del pro rata percentuale, che determina una quota di indetraibilità dell'IVA passiva sulla base di un rapporto matematico.
L’IVA detraibile è pari al seguente rapporto:
[operazioni con diritto alla detrazione/(operazioni con diritto alla detrazione + operazioni esenti)].
Articolo 1, comma 306
(Agevolazioni fiscali per edilizia convenzionata)
306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «edilizia residenziale convenzionata pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale convenzionata». La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 306, che modifica il comma 15 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, estende l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali attualmente riconosciute per gli atti di trasferimento di immobili diretti all’attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata pubblica.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e dell’articolo 36, comma 15, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, sono assoggettati all’imposta di registro con aliquota agevolata dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Per effetto della novella in esame, l’agevolazione fiscale sopra indicata si applica a tutti i programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, senza più riferimento al carattere pubblico o meno dei programmi stessi.
Tale modifica produrrà effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della presente legge finanziaria).
Articolo 1, comma 307
(Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati)
307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.
Il comma 307 prevede la periodica emanazione di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate recanti criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati. I criteri individuati nei provvedimenti dovranno favorire l’uniforme e corretta applicazione delle disposizioni in materia di rettifica della dichiarazione ai fini IVA (articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972), di rettifica della dichiarazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi (articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973), nonché di rettifica del valore degli immobili e delle aziende ai fini della quantificazione dell’imposta di registro (articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986).
Si segnala che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 6 febbraio 2007, relativa ai poteri di accertamento degli uffici finanziari ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, prevede che, in attesa dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia di cui al presente comma, “gli uffici potranno avvalersi, con riferimento ai trasferimenti di fabbricati, dei valori indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, privilegiando, ai fini del controllo, gli atti in cui risultino indicati valori che si discostano per difetto dalle quotazioni riportate nella suddetta banca dati”.
Articolo 1, comma 308
(Rimborsi IVA)
308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) ed e)»;
b) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta».
Il comma 308 novella l’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, apportando modifiche alla disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto.
La lettera a) del comma 308, che novella il secondo comma del citato articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972,estende ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con rappresentante fiscale in Italia o direttamente identificati, la possibilità di richiedere il rimborso infrannuale (trimestrale) del credito IVA, nel caso in cui l’importo del credito sia superiore, nel trimestre, a 2.582,28 euro.
In precedenza la possibilità di chiedere il rimborso infrannuale di crediti IVA superiori a 2.582,28 euro era riconosciuta solamente in presenza di una delle seguenti condizioni (articolo 30, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972):
- operazioni attive con aliquota media (aumenta del 10 per cento) inferiore all’aliquota media sugli acquisti e importazioni;
- operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento delle operazioni effettuate;
- acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
La lettera b) del comma 308aggiunge, al citato articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, un comma finale con cui si rimette a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi annuali ed infrannuali vengano eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta.
Articolo 1, comma 309
(Poteri di accertamento dell’imposta
di registro, ipotecaria e catastale)
309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «per le sole cessioni fra persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche».
Il comma 309 novella il comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), estendendone l’ambito di applicazione alle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in cui la parte venditrice sia una persone fisica che agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali o un soggetto diverso da una persona fisica.
Il comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, come modificato dall’articolo 35, comma 21, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, prevede, per le sole cessioni fra persone fisiche, che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, che all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile, determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, il quale deve essere obbligatoriamente indicato nell’atto. Gli onorari notarili connessi all’applicazione di tale procedura sono ridotti del 30 per cento.
I commi 4 e 5 del citato articolo 52 prevedono che gli uffici finanziari non possono rettificare il valore dichiarato nell’atto, se questo non è inferiore a quello risultante dall’applicazione alla rendita catastale di coefficienti stabiliti dalla norma stessa, in misura differenziata a seconda della tipologia dell’immobile.
Il successivo comma 23-ter del citato articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006 stabilisce che l’inibizione dei poteri di accertamento prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 131 del 1986 opera esclusivamente per le cessioni di immobili e relative pertinenze disciplinate dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Le modifiche apportate dal presente comma 309 all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 comportano che:
§ per escludere l’accertamento di valore in riferimento alle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze è sufficiente che la sola parte acquirente sia una persona fisica;
La precedente versione del citato comma 497 richiedeva invece che entrambe le parti fossero persone fisiche che non agissero nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
§ è espressamente fatta salva la prerogativa dell’amministrazione finanziaria[146] di rettificare, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito di impresa del cedente qualora l’infedeltà dei ricavi possa essere desunta dal corrispettivo dichiarato nell’atto di cessione.
Si segnala che le istruzioni relative ai nuovi poteri degli uffici in materia di accertamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento n. 6/E del 6 febbraio 2007.
Articolo 1, comma 310
(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
immobiliari)
310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,» sono soppresse.
Il comma 310 esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Le suddette plusvalenze concorreranno pertanto, come redditi diversi, alla formazione del reddito complessivo.
Si ricorda che il predetto comma 496 ha introdotto un’imposta sostitutiva, con aliquota al 20 per cento[147], sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; l’imposta si applica all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio.
Il regime ordinario, applicabile ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, in conseguenza delle previsioni di cui al presente comma 310, è quello di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR.
Tale articolo stabilisce che sono redditi diversi – se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente – le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Il successivo articolo 68 del TUIR definisce le plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 67 quale differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Tali plusvalenze contribuiscono pertanto alla determinazione del reddito complessivo e sono assoggettate a tassazione ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, l'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
Relativamente all’imposta sui redditi delle società, l’aliquota è stabilita dall’articolo 77 del TUIR nel 33 per cento.
313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».
314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:
«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"».
315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».
316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».
317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni».
Il comma 313 estende la deducibilità dal reddito, ai fini delle imposte sui redditi, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, attualmente prevista[148] solo nel caso dei soggetti istituiti ai sensi della legislazione italiana (decreto legislativo n. 124 del 1993), anche a quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo[149], che rientrino nella lista dei paesi con i quali risulta possibile attuare lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni previste dall’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 239 del 2004 (la lista è contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996).
Si tratta della c.d “white list”, vale a dire la lista dei paesi non ricompresi nella “black list” degli Stati a regime fiscale privilegiato, con i quali non risulta possibile stipulare convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Il comma 314, attraverso la modifica dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevede la sostituzione dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) emanato con D.P.R. n. 917 del 1986, che stabilisce la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Viene, in particolare, adeguata la formulazione, sostituendo il richiamo al decreto legislativo n. 252 del 2005 in luogo di quello al decreto legislativo n. 124 del 1993.
Si ricorda che l’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 252 del 2005 dispone l’abrogazione del decreto legislativo n. 124 del 1993. L’articolo 23 del medesimo decreto legislativo prevede che tale disposizione entri in vigore dal 1° gennaio 2008. Sul punto interviene ora l’articolo 84 del disegno di legge finanziaria che anticipa l’entrata in vigore della disposizione (insieme a quella dell’intero decreto legislativo n. 252 del 2005) al 1° gennaio 2007.
L’articolo 21, comma 2, già provvede alla sostituzione dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR,prevedendo che la deducibilità dalle imposte sui redditi spetti per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 8 del medesimo decreto.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005 individua le modalità di finanziamento delle forme pensionistiche complementari mediante la contribuzione dei lavoratori e del datore di lavoro e mediante il conferimento del maturando trattamento di fine rapporto (TFR).
La disposizione qui illustrata, invece, oltre a ribadire la deducibilità dal reddito dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 8 del medesimo decreto, consente, alle medesime condizioni, di dedurre anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che rientrino nella lista dei paesi con i quali risulta possibile attuare lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni previste dall’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 239 del 2004 (la lista è contenuta nel già citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996).
Analogo riferimento agli Stati aderenti allo Spazio economico europeo rientranti nella “white list” è introdotto dal comma 315,che interviene sulle disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, con la quale venne stabilita la prima disciplina dei fondi di investimento mobiliare in Italia.
La legge n. 77 del 1983, fatta eccezione per l’articolo 10-ter e per l’articolo 9, è stata abrogata dall’articolo 214 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF).
In particolare, alla lettera a), viene integrata la disposizione del comma 1 di tale articolo, la quale, nel testo attualmente vigente, prevede che venga operata una ritenuta del 12,50 per cento sui redditi di capitale derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti[150], effettuata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (quali i fondi di investimento) situati negli Stati membri dell’Unioneeuropea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 77 del 1983.
L’articolo 10-bis della legge n. 77 del 1983 disciplinava la collocazione in Italia di quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari aventi sede in uno degli Stati della Comunità economica europea. L’articolo è stato abrogato dall’articolo 214 del TUF e la materia è ora disciplinata dall’articolo 42 del TUF medesimo.
La lettera a) del comma 315 interviene sull’individuazione dei soggetti ai quali si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevedendo che vi siano inclusi non solo gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati negli Stati membri dell’Unione europea, attualmente previsti, ma anche quelli situati negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo e inclusi nella cosiddetta “white list”. Si prevede, inoltre, la sostituzione del riferimento all’articolo 10-bis della legge n. 77 del 1983, ora abrogato, con quello all’articolo 42 del TUF, che disciplina la medesima materia.
La lettera b) del comma 315 prevede che l’applicazione del comma 9 dell’articolo 10-ter - il quale, attualmente, consente agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero negli Stati membri della Comunità europea di avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni - venga estesa agli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella “white list”.
Analogo riferimento agli Stati aderenti allo Spazio economico europeo ed inclusi nella “white list” viene introdotto dal comma 316, con riguardo alla disciplina delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In base a tale articolo, l’aliquota del 12,50 per cento per la ritenuta sugli interessi su obbligazioni e titoli con scadenza non inferiore a diciotto mesi si applica ai titoli emessi da società diverse dalla banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate nei mercati regolamentati italiani, solo se il tasso di rendimento effettivo:
non risulta superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto per obbligazioni e titoli con scadenza non inferiore a diciotto mesi negoziati in mercati regolamentati nell’Unione europea o collocati mediante offerta al pubblico;
non risulta superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi per obbligazioni e titoli con scadenza non inferiore a diciotto mesi non negoziati in mercati regolamentati dell’Unione europea.
Se non sono rispettate queste condizioni, l’aliquota applicata risulta del 27 per cento.
Il presente comma 316 sostituisce il riferimento alle azioni non negoziate nei mercati regolamentati italiani ovvero non negoziate in mercati regolamentati dell’Unione europea con quello alle azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella “white list”. La negoziazione in mercati di Stati aderenti allo stesso Accordo sullo spazio economico europeo viene inoltre integrata nella determinazione delle condizioni cui è subordinata l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento.
Si prevede cioè che, agli interessi su obbligazioni e titoli emessi da società diverse dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella “white list”, si applichi l’aliquota del 12,50 per cento, se il tasso di rendimento effettivo:
a) non risulta superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per obbligazioni e titoli con scadenza non inferiore a diciotto mesi, negoziati in mercati regolamentati dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella “white list” o collocati mediante offerta al pubblico;
b) non risulta superiore al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due terzi, per obbligazioni e titoli con scadenza non inferiore a diciotto mesi non negoziati in mercati regolamentati dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella “white list”.
Se non sono rispettate queste condizioni, l’aliquota applicata risulta del 27 per cento.
Il comma 317, con finalità di coordinamento con la disposizione del comma 316, sostituisce, nell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996, il riferimento ai mercati regolamentati italiani con quello ai mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella “white list”.
L’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996, nel testo attualmente vigente, prevede che la ritenuta alla fonte del 12,50 per cento non si applichi agli interessi su obbligazioni e titoli emessi da società il cui capitale sia costituito da azioni emesse in mercati regolamentati italiani.
Articolo 1, comma 318
(Agevolazione per titolari di diritti di
sfruttamento opere di ingegno)
318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni».
Il comma 318, attraverso una modifica dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, eleva, per i soggetti di età inferiore a 35 anni, la deduzione forfetaria delle spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di brevetti industriali e di processi, dal 25 per cento attualmente previsto in via generale per tutti, al 40 per cento.
319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
«i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».
La lettera a) del comma 319, inserendo nell’articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) le lettere i-quinquies, i-sexies e i-septies, concede la detrazione del 19 per cento dall'imposta lorda per i seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- lettera i-quinquies):spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.
Le spese sono ammesse in detrazione per un importo non superiore a 210 euro annui.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà ad individuare le caratteristiche delle associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, che dovranno, peraltro, provvedere alla consegna del relativo documento fiscale da portare in detrazione.
- lettera i-sexies): canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati, ai sensi della legge n. 431 del 1998[151], dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
La disposizione richiede che la facoltà universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, il quale disti da quest'ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa.
L’Agenzia delle entrate, con la propria circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha ribadito, al punto 2.3, che per poter beneficiare della detrazione è necessario che le due condizioni previste dalla norma (distanza di 100 chilometri tra il comune di residenza e quello sede dell’università e appartenenza dei due comuni a diverse province) devono essere contemporaneamente soddisfatte.
Le spese sono ammesse in detrazione per un importo non superiore a 2.633 euro annui.
- lettera i-septies): spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le spese sono ammesse in detrazione per un importo non superiore a 2.100 euro. Possono beneficiare di tale agevolazione solo i contribuenti il cui reddito complessivo non ecceda i 40 mila euro.
Precedentemente all’entrata in vigore della legge in esame[152], per le spese di cui alla presente lettera i-septies) era concessa una deduzione[153], fino ad un massimo di 1.820 euro, con previsione di un meccanismo in base al quale si determinava, in misura decrescente al crescere del reddito, l’importo della deduzione effettivamente spettante al contribuente[154].
La lettera b) del comma 319 reca delle modifiche volte a coordinare il comma 2 dell’articolo 15 del TUIR con le correzioni apportate dalla lettera a) sopra illustrata e dal precedente comma 6 della presente legge finanziaria.
Si prevede che le detrazioni introdotte dalle nuove lettere i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 dell’articolo 15 del TUIR trovino applicazione anche se le relative spese siano state sostenute nell’interesse delle persone per le quali il contribuente usufruisce delle detrazioni per carichi familiari. E’ ammesso il cumulo delle due forme di agevolazione.
Si modifica un rinvio recato nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del TUIR, al fine di coordinarlo con il nuovo articolo 12 del TUIR, come novellato dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della presente legge finanziaria.
L’effetto finale consiste nel confermare il diritto alla detraibilità delle spese sanitarie, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, sostenute a favore dei familiari, anche se non in possesso dei requisiti per essere considerati fiscalmente a carico[155], a condizione che i predetti familiari siano affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La detrazione in esame spetta per la parte che non trova capienza nelle imposte dovute dai suddetti familiari, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti le patologie che danno diritto all’esenzione, ed entro il limite annuo di 6.197, 48 euro.
Con l’aggiunta di un periodo finale al comma 2 dell’articolo 15 del TUIR, si specifica infine che la detrazione di cui alla lettera i-septies) (spese per assistenza personale) spetta anche nel caso di spese sostenute a favore delle persone di cui all’articolo 12 dello stesso TUIR[156], che siano titolari di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, dunque privi dei requisiti richiesti per essere considerati fiscalmente a carico.
Articolo 1, comma 320
(Imposte sui premi delle assicurazioni
di veicoli e natanti)
320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione».
Il comma 320 modifica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante “Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi”.
In particolare, la disposizione sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis, che era stato introdotto dall’articolo 353 del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Ai sensi dell'articolo 355 dello stesso decreto legislativo, il codice delle assicurazioni è entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
Il comma 1 del citato articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961 fissa nella misura del 12,5 per cento l’aliquota dell’imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
Al secondo periodo, esso prevede, inoltre, che tale misura (12,5 per cento) resti ferma anche nel caso in cui, con lo stesso contratto relativo all’assicurazione della responsabilità civile, siano assicurati anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
Precedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2005 (il quale, come si è detto, ha introdotto l’articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961), l’imposta era già fissata nella suddetta misura del 12,5 per cento sia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, sia per l’assicurazione globale per i danni causati dalla loro circolazione e per altri rischi inerenti agli stessi.
Sulla materia è intervenuto l’articolo 24 del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006, che ha differito di un anno (1° gennaio 2007) l’efficacia del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, introdotto dal citato articolo 353, comma 1, del codice delle assicurazioni. Constatato che la nuova disposizione modificava il regime fiscale previgente (per altro risultante dall’abrogazione implicita di norme risalenti addietro nel tempo) introducendo un regime suscettibile di censure sul piano della tutela della concorrenza, la sospensione venne adottata al dichiarato fine di consentire “entro tale periodo, la correzione, con apposita modifica del Codice delle assicurazioni private, (...) delle riferite contraddizioni e, quindi, a lasciare inalterato il regime finora vigente”.
Il comma 320 in esame, sostituendo il richiamato secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis, stabilisce che l’imposta si applichi nella stessa misura indicata nel primo periodo (ossia con l’aliquota del 12,5 per cento) anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, senza, pertanto, essere legata direttamente al contratto RCAuto.
La relazione governativa sottolinea che la disposizione “pone rimedio alla ingiustificata diversità di trattamento fiscale che si determinerebbe nei confronti degli assicurati che stipulano separatamente le assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, inducendoli a stipulare con lo stesso contratto sia la garanzia RC Auto o natanti, sia le garanzie accessorie.”
Si ricorda che, con il provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha richiamato le imprese di assicurazione affinché evitino pratiche commerciali tendenti a concedere coperture assicurative per i rischi inerenti ai veicoli solo se in abbinamento a polizze di responsabilità civile auto, impedendo, di fatto, al consumatore di poter beneficiare di condizioni migliori presso un’altra impresa.
Articolo 1, commi 321-322
(Tasse automobilistiche)
321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 321 sostituisce la tariffa delle tasse automobilistiche, stabilita dalla tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 27 dicembre 1997, con la tabella 2 allegata alla presente legge finanziaria per il 2007.
Per effetto di questa modifica, gli aumenti del bollo delle autovetture sono scaglionati non solo in base alle caratteristiche inquinanti dei veicoli (da Euro 0 a Euro 5), ma si prevedono, altresì, ulteriori aumenti incrementali, in relazione alla potenza dei veicoli, per ogni kw superiore a 100 kw di potenza.
In altri termini, viene introdotto un sistema a scaglioni per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, applicando una maggiorazione del 50 per cento dell’imposta solo sui kw che superano i primi cento.
Pertanto, come primo effetto della modifica, si rileva un aumento della tariffa per tutte le autovetture, in misura progressiva rispetto all’anzianità del veicolo, indipendentemente dalla potenza del motore, escluse le autovetture non inquinanti (euro 4 ed euro 5).
Di conseguenza, dall’attuale tariffa di 2,58 euro per kw, si passa a 3 euro per le auto euro zero; a 2,90 euro per le auto euro 1; a 2,80 euro per le auto euro 2; a 2,70 euro per le auto euro 3.
Come secondo effetto delle suddette modifiche, le vetture euro 0 devono pagare 4,5 euro per ogni kw aggiuntivo ai 100; le auto euro 1 4,35 euro per ogni kw aggiuntivo; le auto euro 2 4,20 euro per ogni kw aggiuntivo, le auto euro 3 4,05 euro per ogni kw eccedente i 100.
L’incremento per ogni kw aggiuntivo a 100 è invece di 3,87 euro per le autovetture euro 4 ed euro 5.
La tariffa per gli autobus rimane di 2,94 euro per kw, mentre si conferma di 0,43 euro per gli autoveicoli speciali.
Si ricorda che per ottenere l'omologazione negli Stati dell’Unione europea, i veicoli di nuova costruzione devono rispettare le direttive antinquinamento. L'Italia, quale Paese membro dell'Unione Europea, si è uniformata a tali norme ed omologai veicoli da immatricolare sul proprio territorio in conformità alle direttive antinquinamento europee che si sono succedute nel tempo. La classificazione degli autoveicoli in euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5 indica pertanto il rispetto, da parte degli autoveicoli, delle diverse direttive della Comunità europea, successivamente emanate, sull’emissione di inquinanti. Nel prospetto che segue sono riassunte, sinteticamente, le caratteristiche delle diverse categorie:
Euro 0 (pre-Euro 1) indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel";
Euro 1: indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59/CEE. Ha introdotto l’obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimentazione a iniezione. E' entrata in vigore nel 1993.
Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE. Normativa. E’ in vigore dal 1996.
Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69/CE. In vigore dal 2000, relativa all'ulteriore diminuzione delle emissioni, è obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.
Euro 4: indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69/CE B. Obbligatoria dal 1 gennaio 2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono molti veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4.
Il secondo periodo del comma 321 dispone che gli incrementi percentuali del bollo auto approvati dalle Regioni o dalle Province autonome, prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, vengano ricalcolati sulla base degli importi della suddetta Tabella 2, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggior gettito derivante dai predetti incrementi.
In proposito, si ricorda che le regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993, come disposto dagli articoli 23-27 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega al Governo conferita dall’art. 4 della legge n. 421 del 1992. La tassa automobilistica regionale assorbe l’intera tassa automobilistica prevista dal D.P.R. n. 39 del 1953, recante il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
Le regioni possono determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche nella misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, il comma 10 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali, con le modalità stabilite dal successivo decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.
Successivamente, la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) è intervenuta per sanare il contenzioso costituzionale sorto tra Governo e regioni sulle competenze regionali in materia di tributi, in particolare IRAP e tassa automobilistica. Le regioni Piemonte, Veneto, Campania, infatti, avevano disposto con proprie leggi, tra l’altro, la proroga dei termini (dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003) per il recupero della tassa automobilistica dovuta per l’anno 1999. Queste disposizioni erano state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse con le sentenze, rispettivamente, n. 296 e 297 del 22-26 settembre 2003 e n. 311 del 2-15 ottobre 2003[157].
Le disposizioni recate dai commi 22 e 23 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 prevedono sostanzialmente una sanatoria, nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscaleper le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP, in difformità dai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale. In particolare in tali regioni l’applicazione delle sopra citate imposte opera, fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), e che – entro la stessa data – le suddette regioni sono tenute a rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica.
La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 61) ha confermato la sanatoria per le disposizioni delle leggi regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate in violazione dei limiti della loro potestà legislativa, estendendola anche alle leggi regionali non sottoposte al giudizio della Corte e promulgate prima del 1° gennaio 2005.
Si ricorda infine che, nelle regioni a statuto ordinario, la tassa automobilistica costituisce uno dei cinque tributi (insieme a IRAP, addizionale IRPEF, accisa sulla benzina, addizionale all'imposta erariale sul gas metano) che formano la quota preponderante del gettito regionale.
Nel territorio delle regioni a statuto speciale, la tassa è rimasta un tributo erariale. Ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia e della Sardegna, le regioni a statuto speciale ricevono una compartecipazione della tassa erariale (la Sicilia i 10/10, la Valle d’Aosta i 9/10). Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, invece, la compartecipazione alla tassa erariale è stata sostituita dalla tassa automobilistica provinciale istituita con legge da ciascuna provincia a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268[158]. Anche le due province autonome, come le regioni a statuto ordinario, possono introdurre variazioni tariffarie nei limiti di quanto disposto dalla legislazione statale.
Il comma 322 stabilisce che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Tabella di cui al D.M. 27 dicembre 1997 (non più vigente) |
||||
Tipo del veicolo |
Valore
annuo del KW |
Valore
annuo del CV |
||
Per pagamenti per l’intero anno solare |
Per pagamenti frazionati |
Per pagamenti per l’intero anno solare |
Per pagamenti frazionati |
|
1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo |
2,58 |
2,66 |
1,90 |
1,96 |
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio sprovvisti delle caratteristiche tecniche di cui all’art. 65, co. 5, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993. In aggiunta a quello di cui al punto 1. |
6,63 |
6,63 |
4,88 |
4,88 |
3. Autobus |
2,94 |
3,03 |
2,16 |
2,23 |
4. Autoveicoli speciali |
0,43 |
0,44 |
0,32 |
0,33 |
Tabella 2 (in vigore dal 1° gennaio 2007)
Allegato
323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il comma 323 precisa, con norma di interpretazione autentica, che le esenzioni dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica, concesse per la sostituzione di veicoli usati dall’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché dall’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
I decreti-legge n. 138 del 2002 e n. 2 del 2003 hanno concesso esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica, per il primo periodo e le due annualità a questo successive, per l’acquisto di autoveicoli accompagnato dalla consegna di un autoveicolo usato al venditore per l’avvio alla demolizione (cosiddetta rottamazione).
L’articolo 93 del nuovo codice della strada disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, consistenti nell’immatricolazione e nel rilascio di una carta di circolazione, nonché – per i veicoli soggetti a iscrizione nel pubblico registro automobilistico – di un certificato di proprietà emesso a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.
L’articolo 94 regola invece le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. In particolare, sono prescritti l'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà nonché il rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione, in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto. La richiesta dev’essere avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
Articolo 1, comma 324
(Disciplina transitoria sulla tassazione dei veicoli aziendali)
324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,», sono inserite le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti»;
c) nel quarto periodo, dopo le parole: «La modifica è effettuata,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,».
Il comma 324 modifica alcune disposizioni relative all’applicazione della nuova disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 262 del 2006, in materia di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali e sulla tassazione come fringe benefit dalla concessione di tali mezzi ai dipendenti. Sostanzialmente si prevedono nuove regole diversificate di decorrenza del regime di cui al comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.
L’articolo 2, comma 71 del D.L. n. 262 del 2006 ha modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, intervenendo sugli articoli 164 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986.
Si ricorda che l’automezzo aziendale può essere assegnato al dipendente come fringe benefit, qualora l'utilizzo di esso non sia normalmente collegato ad un’obbligazione lavorativa contrattuale, oppure può essere assegnato in uso promiscuo al dipendente, cioè sia per essere utilizzato nell’attività lavorativa che in quella privata. Mentre nel caso di auto assegnata per uso promiscuo l'onere fiscale e contributivo è assolto su un valore convenzionale, nel caso di fringe benefit l'uso del mezzo diventa un compenso in natura, quindi un elemento della retribuzione che comporta l'applicazione, in capo al dipendente, del regime di tassazione ordinaria ex articolo 51, comma 3, del TUIR, quindi in base al valore normale del servizio goduto. Viceversa, a carico dell'impresa si genera un costo per quote d'ammortamento o eventuali altre spese d'impiego (ad esempio la tassa automobilistica e l’assicurazione) gravanti sul datore di lavoro, che diviene integralmente deducibile poiché qualificabile come costo del lavoro (come chiarito dalla circolare del Ministero delle finanze n. 37/E/97). Questa deducibilità avviene nel limite dei costi relativi all'auto, effettivamente sostenuti e imputati a conto economico.
In particolare, circa le ipotesi di deducibilità delle spese relative ai mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti haoperato la modifica apportata dalla lettera b), numeri 1), 2) e 4), del comma 71 dell’articolo 2.
L’articolo 164, comma 1, del TUIR è stato infatti modificato nel seguente modo:
§ sopprimendo totalmente la possibilità di deduzione dal reddito d’impresa d’arte o professione di tali costi, prevista dalla lettera a) dell’art. 164, comma 1 [lett. b), n. 2, del comma 71];
§ aggiungendo una nuova lettera b-bis), la quale ha previsto che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti sia deducibile l’importo costituente il reddito di lavoro dipendente, cioè il valore convenzionale del fringe benefit: questo rimarrà pertanto l’unico costo deducibile da parte dell’impresa [lett. b), n. 4, del comma 71].
Una seconda modifica, a questa collegata, apportata dalla lettera a) del comma 71, ha inciso poi sulla modalità di tassazione del mezzo assegnato al dipendente come fringe benefit. E’ stato infatti modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, relativo ai criteri per la determinazione del valore normale dei beni assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, elevandosi dal 30% al 50% l’importo convenzionale assunto come reddito per il dipendente.
Si ricorda che tale importo è costituito da una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle apposite tabelle elaborate dall’ACI entro il 30 novembre di ciascun anno[159]. In base alla modifica apportata dalla lettera a) del comma 71 pertanto, al dipendente verrà imputato come reddito il 50% del costo di percorrenza pari a 15 mila chilometri, cioè l’equivalente del costo di percorrenza di 7.500 chilometri annui e questo sarà l’unico importo deducibile come costo per l’impresa.
Ulteriori modifiche hanno riguardato poi una seconda tipologia di veicoli, per i quali la deducibilità è limitata: si tratta di veicoli destinati al trasporto di persone e autocaravan che non siano strumentali per l’esercizio dell’attività; elencati nella lettera b) dell’articolo 164, comma 1, del TUIR.
La norma dispone attualmente la deducibilità dei costi d’acquisto (quote d'ammortamento) e d’impiego (carburanti o manutenzione) nella misura del 50%, relativamente ai soli veicoli destinati al trasporto di persone e autocaravan - di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54, comma 1, del codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che non siano strumentali per l’esercizio dell’attività. In ogni caso il costo d’acquisizione dell’auto aziendale (e professionale) è deducibile, al 50%, con l’ulteriore limite di un valore massimo su cui applicare tale percentuale[160], pari a 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan.
La norma pone peraltro ulteriori limiti:
- nell’ipotesi di esercizio in forma individuale di arti e professioni è consentita la deducibilità per una sola autovettura nella misura del 50%;
- qualora l’attività artistica o professionale venga svolta da società semplici o da associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, la deducibilità è consentita solo relativamente alla rilevanza del costo sostenuto per l’acquisto ovvero l’utilizzo dei veicoli corrispondenti al numero dei soci o associati. Nessun limite numerico è invece stabilito nelle ipotesi di esercizio di attività d'impresa.
Per quanto riguarda l’ipotesi di auto acquistate con contratti di locazione finanziaria (leasing), l’art. 164, comma 1, lett. b) dispone chel’ammontare dei canoni rilevi entro il limite corrispondente al valore massimo, sopra citato, di 18.075,99 euro; ciò significa che non può essere dedotto l'ammontare dei canoni proporzionalmente eccedente tale tetto.
Nei casi in cui il mezzo sia oggetto di contratti di locazione semplice o noleggio, è fissato un tetto annuo di deduzione pari a 3.615,20 euro per gli autoveicoli, valore da intendersi per ogni mezzo di trasporto locato o noleggiato.
Si ricorda che una possibilità per evitare le limitazioni poste dall’articolo 164 del TUIR, oggetto della risoluzione n. 179/01, è quella di immatricolare l’autoveicolo in modo diverso dal trasporto di persone (articolo 54, lettera a), del codice della strada). È il caso degli autoveicoli per usi speciali, cioè immatricolati ad uso ufficio, in base alla lettera g) dell’articolo 54 del codice della strada, in quanto le limitazioni dell’articolo 164 del TUIR interessano solo i veicoli classificati nelle lettere a) e m) dello stesso articolo 54. Ne consegue la deduzione integrale del costo. Occorre naturalmente che l’uso effettivo dell'autoveicolo corrisponda all’uso ufficio, altrimenti in caso di accertamento di utilizzo differente del bene l’Amministrazione finanziaria procederà al recupero (con sanzioni) dei vantaggi fiscali indebitamente goduti.
L’articolo 2, comma 71 del decreto legge n. 262 ha disposto, con la lettera b), numero 3), innanzitutto la deducibilità, nella misura dell’80%, dei costi aziendali relativi alle autovetture e autocaravan – di cui alle lettere a) e m) dell’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 –, nonché dei costi inerenti ai ciclomotori e motocicli, non rientranti tra i beni strumentali all’attività d’impresa, utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
La stessa norma ha invece ridotto, dal 50% al 25%, la percentuale di deduzione consentita per i veicoli, nell’ipotesi di esercizio in forma individuale di arti e professioni, ipotesi nella quale è ammessa la deducibilità per una sola autovettura, mentre, qualora l’attività artistica o professionale venga svolta da società semplici o in forma associata (articolo 5 del TUIR), la deducibilità è consentita solo relativamente alla rilevanza del costo sostenuto per l’acquisto ovvero l’utilizzo dei veicoli corrispondenti al numero dei soci o associati.
In ogni caso sono rimasti applicabili i limiti massimi su cui calcolare la deducibilità, fissati dalla lettera b) dell’articolo 164, comma 1 del TUIR, e pari a 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, a 4.131,66 euro per i motocicli ed a 2.065,83 euro per i ciclomotori. Solo sulla parte di costo che non eccede tali importi massimi si potrà pertanto applicare la nuova percentuale di deducibilità pari al 25%, fissata dallo stesso comma 71.
Infine, il comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge ha previsto che, in deroga all’articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n 212)[161], le disposizioni del comma 71 abbiano effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, cioè dal periodo d’imposta 2006.
Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta 2006 e a quelli successivi, il medesimo comma 72 consente al contribuente di continuare ad applicare le previgenti disposizioni.
Si prevede che – con decreto ministeriale - siano apportate eventuali modifiche alle misure recate dal comma 71, in considerazione degli effetti finanziari derivanti dalla possibile concessione all’Italia, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione a stabilire una misura ridotta di detraibilità dell’Iva assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”).
Le eventuali modifiche apportate con decreto ministeriale dovranno tenere in considerazione gli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71.
Il comma 324 diversifica la decorrenza delle disposizioni del decreto legge n. 262 del 2006 sopra citate. In particolare, la novella apportata dalla lettera a) del comma 324 rinvia al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge – ossia all’anno d’imposta 2007 – l’applicazione della lettera a) del comma 71, relativa alla modalità di tassazione del mezzo assegnato al dipendente come fringe benefit.
Pertanto, nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 (4 ottobre 2006), per la determinazione del valore del beneficio agli effetti della determinazione del reddito da lavoro dipendente continueranno ad applicarsi i criteri previgenti, e in particolare il coefficiente del 30 per cento per la determinazione dell’importo convenzionale calcolato secondo le modalità dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Viene invece confermata l’applicazione – già a partire dall’anno d’imposta 2006 – delle restanti modifiche apportate dal comma 71 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come sopra illustrate.
Pertanto, relativamente a questi ultimi profili, permane la deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dall’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).
La lettera b) del comma 324 inserisce inoltre la condizione della previa richiesta del parere delle Commissioni parlamentari competenti nel procedimento per l’adozione del decreto ministeriale con cui apportare eventuali modifiche alle misure recate dal comma 71, in considerazione degli effetti finanziari derivanti dalla possibile concessione all’Italia, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione a stabilire una misura ridotta di detraibilità dell’IVA assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La lettera c) del comma 324prevede infine che le eventuali modifiche di cui al suddetto decreto ministeriale debbano incidere prioritariamente sulle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71 (si tratta, come già detto, della tassazione del fringe benefit).
Articolo 1, comma 325
(Territorialità dell’IVA su alcune prestazioni di intermediazione)
325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:
«f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta».
Il comma 325 modifica il criterio per la determinazione della territorialità, agli effetti dell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA), per alcune prestazioni di intermediazione.
A quest’effetto, la disposizione modifica il comma 4 dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo ai criteri di determinazione della territorialità dell’imposta ai fini IVA, aggiungendovi una nuova lettera f-quinquies).
In forza di questa nuova disposizione, le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del medesimo comma 4 e da quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427[162], si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che il committente sia soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate in Italia, se il committente delle stesse è qui soggetto passivo d’imposta.
Sono quindi escluse dall’applicazione della presente disposizione, in quanto la territorialità delle stesse è già soggetta a una specifica disciplina, le operazioni di intermediazione:
a) di cui alla lettera d) del medesimo comma 4, ossia le operazioni riferite a:
1) contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
2) prestazioni di servizi per la cessione, concessione o licenza di diritti d’autore, di proprietà industriale, marchio e simili;
3) prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
4) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
5) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili;
6) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e prestazioni relative a prestiti di personale;
7) concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati
8) cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.
b) di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, ossia le operazioni riferite a:
1) prestazioni di trasporto intracomunitario di beni;
2) servizi di trasporto intracomunitario.
Articolo 1, comma 326
(Disposizioni sulle società di comodo)
326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti».
Il comma 326 integra il comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, che interviene in materia di definizione delle società non operative (c.d. “società di comodo”), ossia delle società che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare.
L’ordinamento tributario pone in essere, a fini antielusivi, una disciplina di contrasto dell’attività delle società di comodo (cfr. le schede relativa ai commi da 109 a 118 per una descrizione delle modificazioni alla disciplina in materia).
Il comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, (vale a dire i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti assoggettati ad IRES), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti [lett. a) comma 1 art. 30];
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), anche in locazione finanziaria (vale a dire le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto) [lett. b) comma 1 art. 30];
c) il 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria [lett. c) comma 1 art. 30].
Si ricorda che sono considerati immobilizzazioni i beni, iscritti nei bilanci societari, che contribuiscono alla produzione di diversi esercizi, avendo quindi un carattere pluriennale. La disciplina delle immobilizzazioni è contenuta nell’articolo 2424 del codice civile (cfr. supra lascheda relativa ai commi 109-118).
Con la modifica apportata dal comma 326, la percentuale relativa ai corrispettivi delle cessioni di azioni o strumenti finanziari similari, quote di partecipazione al capitale, cessioni di obbligazioni o altri titoli di soggetti IRES (di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dal comma 109 dell’articolo 1 della presente legge), ossia il 2 per cento, è ridotta all’1 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti.
Inoltre, in forza della medesima modifica, sempre per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, la percentuale relativa al valore delle altre immobilizzazioni (di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994), ossia il 15 per cento, è ridotta al 10 per cento.
Articolo 1, commi 327-328
(Trasmissione telematica dei corrispettivi)
327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008»;
328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:
«37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi».
Il comma 327, che sostituisce il comma 37 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, posticipa la decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2007 alla data che verrà individuata, per singole categorie di contribuenti, entro il 1° giugno 2008.
Il comma 33 dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006 stabilisce che i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate[163], comprese le imprese operanti nella grande distribuzione, abbiano l’obbligo di trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.[164]
Il comma 34 rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità tecniche e dei termini in base ai quali provvedere alla trasmissione telematica delle informazioni. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi e di emissione della fattura su richiesta del cliente.[165]
Il comma 35 concede un credito d’imposta di cento euro, utilizzabile in compensazione, per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori, finalizzato alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito d’imposta, la cui misura è indipendente dal numero di apparecchi adattati, è concesso successivamente all’esecuzione dell’adattamento e al pagamento della relativa fattura.
Il comma 36 commina una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra mille e quattromila euro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 33 e 34.
Il comma 37 dell’articolo 37 – nel testo previgente – fissava al 1° gennaio del 2007 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 del medesimo articolo, precisando che la prima trasmissione dovesse effettuarsi, anche per i mesi precedenti, entro il 31 luglio 2007.
Per effetto della sostituzione in commento, il nuovo comma 37 stabilisce che l’efficacia dei commi 33, 34 e 35 decorre dalla data che verrà progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° giugno 2008.
Il comma 328 introduce i commi 37-bis e 37-ter nel corpo normativo dell’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006.
Il nuovo comma 37-bis stabilisce che gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 (ossia registratori di cassa, terminali elettronici e bilance elettroniche che rilasciano lo scontrino fiscale), immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008, devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui ai menzionati commi 33 e seguenti.
Per tali apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisto nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 102, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale consente questa tipologia di deduzione solamente per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro.
I suddetti apparecchi sono esentati dalla verifica periodica annuale disciplinata dal provvedimento del 28 luglio del 2003 del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221.
I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrini privi di valenza fiscale, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo nuovo comma 37-ter. Tale regolamento dovrà essere emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988[166], entro il 29 giugno 2007 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione).
Il suddetto regolamento dovrà probabilmente anche coordinare la previsione dell’emissione di scontrini privi di valenza fiscale con quanto stabilito dall’articolo 37, comma 34, ultimo periodo[167], del D.L. n. 223 del 2006, il quale conferma, per i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi, l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi prevista dell’articolo 12 della legge n. 413 del 1991 e dal D.P.R. n. 696 del 1996.
Il citato articolo 12 della legge n. 413 del 1991 stabilisce che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggetti ad IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi. Il D.P.R. n. 696 del 1996 contiene il “Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi”.
Articolo 1, comma 329
Determinazione dell’aliquota di accisa
sul metano
usato per autotrazione)
329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
Il comma 329 riduce l’aliquota d’accisa sul gas metano per autotrazione, di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995).
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del menzionato decreto legislativo n. 504 del 1995, per accisa si intende l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo.
L’articolo 26 del predetto decreto dispone l’assoggettamento ad accisa del gas metano (codice tributo NC 2711 29 00) destinato all’autotrazione (ed anche di quello destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali).
L’accisa è dovuta dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori, o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio.
L’accertamento dell’accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali - contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta - che devono essere presentate dai soggetti obbligati, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il pagamento dell’accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d’acconto, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.
Si ricorda che è stato presentato al Parlamento il 2 novembre 2006, lo schema di decreto legislativo (atto n. 38) di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, il quale apporta numerose modifiche al Testo Unico delle accise. In particolare, l’articolo1, comma 1, lettera i) dello schema modifica la disciplina relativa alla tassazione del gas naturale, nuova categoria di prodotto nella quale è ricompreso il gas metano, sostituendo l’articolo 26 del Testo Unico delle accise. Ai fini della tassazione, la nuova norma considera gas naturale anche le miscele contenenti gas metano in misura non inferiore al 70 per cento in volume; in tal caso si sottopone a tassazione l’intero volume di prodotto. Il contenuto del nuovo articolo 26 è comunque in buona parte equivalente a quello vigente. Una delle modifiche consiste nel fatto che l’accisa si applicherà al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero, in caso di estrazione per uso proprio, al momento del consumo anziché al momento della fabbricazione o dell’importazione.
Si stabilisce poi che l’accertamento dell’accisa dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo di ciascun anno, anziché di febbraio come nel teso vigente.
La novella del comma 329 interviene sulla determinazione dell’aliquota d’accisa gravante sul gas metano per autotrazione.
Essa era determinata in 21 lire per metro cubo (pari a euro 0,01084), dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999[168], che aveva aggiornato i valori riportati nell’allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995.
Pertanto, la nuova aliquota d’accisa sul gas metano per autotrazione viene fissata in 0,00291 euro per metro cubo: l’onere fiscale si riduce pertanto da 10,84 a 2,91 euro per 1.000 metri cubi.
Articolo 1, commi 330-331
(IVA applicabile su locazioni e
cessioni immobiliari)
330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di»;
b) al numero 8-bis), le parole da: «, entro quattro anni» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata».
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457».
Il comma 330 reca varie modifiche all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”)
La lettera a) del comma 330 integra il numero 8 del citato articolo 10: pertanto, sono escluse dall’elenco delle operazioni esenti da Iva (dunque, vengono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto) le locazioni di fabbricati ad uso abitativo effettuate, in attuazione dei piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno effettuato sui medesimi fabbricati interventi di recupero edilizio, di cui all’articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge n. 457 del 1978[169] (più precisamente: restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica).
L’applicazione dell’Iva è subordinata al fatto che la locazione sia effettuata entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e che il contratto abbia una durata non inferiore a quattro anni.
La lettera b) del comma 330 corregge il numero 8-bis dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, escludendo dall’esenzione Iva (e quindi assoggettando all’imposta sul valore aggiunto) le cessioni di fabbricati (non strumentali) effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi abbiano eseguito – anche tramite imprese appaltatrici - interventi di recupero edilizio (restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica).
L’applicazione dell’Iva scatta a condizione che le suddette cessioni siano effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero, o anche dopo i quattro anni se, entro tale termine, i fabbricati siano stati locati per almeno un quadriennio in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.
Per effetto di tali novelle, le imprese costruttrici o che abbiano effettuato interventi di recupero edilizio potranno detrarre l’Iva pagata sugli acquisti, altrimenti indetraibile a causa della vigente esenzione.
Il primo periodo del comma 331 fornisce l’interpretazione autentica del numero 41-bis) della Tabella A, parte II (“Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%”), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), chiarendo che le prestazioni di beni e servizi socio-sanitari, scolastici e assistenziali erogate dalle cooperative e dai loro consorzi – sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere - in favore di soggetti svantaggiati, sono ricomprese tra quelle cui si applica l’aliquota IVA c.d. super- ridotta del 4%.
Rimane ferma la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 (“Disciplina delle cooperative sociali”) di optare per il regime fiscale applicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (c.d. ONLUS), ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”).
Il secondo periodo del comma 331 integra la tabella A, parte III (recante l’indicazione dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10%), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), inserendovi il numero 127-duodevicies).
Conseguentemente, vengono assoggettate all’aliquota IVA del 10% (aliquota c.d. ridotta) le locazioni di immobili di civile abitazione, purché effettuate, in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o realizzatrici dei menzionati interventi di recupero edilizio (restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica) di cui all’articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge n. 457 del 1978.
332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile».
Il comma 332 integra il comma 3 dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (“Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”), aggiungendovi una lettera c-bis), in base alla quale si estende l’ambito applicativo del comma 1 del medesimo articolo 6.
La disposizione da ultimo citata – richiamando a sua volta l’articolo 59, comma 1, lettera c), del Testo unico bancario (TUB), emanato con il decreto legislativo n. 385 del 1993 – prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di servizi rese da società c.d. strumentali, ossia società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi, anche informatici.
Per effetto della novella in esame, sono esentate dall’IVA le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese a favore di società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi, da parte di altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile[170].
Articolo 1, comma 333
(Compensi per l’attività di assistenza
fiscale svolta da professionisti)
333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,».
Il comma 333 integra il comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”).
Con tale novella viene previsto, a decorrere dall’anno 2006, il diritto dei professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili[171] e nell’albo dei consulenti del lavoro[172] a ricevere un compenso per le attività di assistenza fiscale svolta nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendenti e assimilati.
334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e «gli immobili e» sono soppresse e, dopo le parole: «o da collezione», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi»;
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
Il comma 334 apporta varie modifiche all’articolo 54 (“Determinazione del reddito di lavoro autonomo”) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986, in materia di deducibilità di costi di ammortamento degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale.
Ai sensi del menzionato articolo 54, comma 1, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi del medesimo articolo. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
In base al vigente comma 1-bis dell’articolo 54 (comma introdotto dal comma 29 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.
In base alla novella del comma 1-bis è stato inserito tra i criteri di tassazione del reddito di lavoro autonomo quello della tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni strumentali, per i quali fossero ammesse in deduzione le relative quote di ammortamento. Restano escluse invece dalla norma le plusvalenze e le minusvalenze relative a quei beni il cui costo di acquisto non è deducibile, come gli immobili, per i quali si consente la deduzione della rendita catastale, e come gli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, il cui costo di acquisto non è ammortizzabile.
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 54, nel testo vigente, stabilisce che – per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5[173] - sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione, al costo dei beni, dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516, 46 euro. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o professione utilizzati in base al contratto di locazione finanziaria, è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.
La lettera a) del comma 334 riformula il comma 1-bis dell’articolo 54.
Secondo la nuova formulazione, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al menzionato comma 5 dell’articolo 54, a condizione che tali plusvalenze:
a) siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) siano realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.
Pertanto, in base alla novella in commento, le sole plusvalenze di beni strumentali, comprese quelle relative agli immobili, in precedenza escluse, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.
La lettera b) del comma 334 inserisce inoltre nell’articolo 54 del TUIR – dopo il comma 1-bis – il nuovo comma 1-bis.1, che prevede la deducibilità delle minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis, qualora:
a) siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) siano realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Una terza modifica viene apportata dalla lettera c) del comma 334, che riscrive il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR per adeguarlo alle modifiche sopracitate, in particolare quella che consente la deducibilità dei costi di ammortamento anche per gli immobili strumentali.
La norma novellata conferma innanzitutto – per i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione (includendovi quindi gli immobili) e con l’eccezione degli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al menzionato comma 5 del medesimo articolo 54 – la deducibilità delle quote annuali di ammortamento in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al costo dei beni, dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze (recte: dell’economia e delle finanze). Si conferma la possibilità di deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516, 46 euro.
Si conferma inoltre la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria (c.d. leasing) dei beni strumentali, a condizione che la durata del contratto sia almeno equivalente alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale. La norma novellata introduce la previsione che qualora il contratto di locazione finanziaria abbia ad oggetto beni immobili, la durata del relativo contratto deve essere di almeno otto anni e non superiore a quindici. Per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, occorre scomputare il costo delle aree su cui insiste l’immobile: a tal fine, si rinvia alle disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
Il menzionato comma 7 prevede che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali sia assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni
Il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 2, comma 18 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dalla legge di conversione, prevede che le disposizioni del comma 7 si applichino, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente
Per i beni indicati dal comma 1, lettera b), dell’articolo 164 del TUIR [174], ossia i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale, è possibile portare in deduzione i canoni di locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto sia almeno equivalente al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal menzionato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali in esame si confermano deducibili nel periodo di imposta in cui il pagamento dei canoni viene a maturazione.
L’ultimo periodo del comma 334, lettera c) - sempre all’interno del nuovo comma 2 dell’articolo 54 del TUIR - statuisce la deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni; si deve trattare, in ogni caso, di spese non imputabili ad incremento del costo di acquisto dei beni a cui si riferiscono.
Tali spese sono deducibili, nel periodo di imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, per come risulta, all’inizio del periodo di imposta di riferimento, dal registro di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”)[175].
L’eventuale eccedenza potrà essere portata in deduzione, in quote costanti, nei cinque periodi di imposta successivi.
La lettera d) del comma 334 sostituisce infine il secondo e terzo periodo del comma 3 dell’articolo 54 del TUIR.
In base al testo previgente, per gli immobili utilizzati promiscuamente (adibiti, cioè, sia ad uso personale che professionale del professionista) era deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche qualora utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponesse nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Nella stessa misura, erano deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili, nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.
Per effetto della novella in esame, si stabilisce - per gli immobili utilizzati promiscuamente – la deducibilità di una somma pari al 50 per cento della rendita catastale oppure, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, la deducibilità di un importo pari al 50 per cento del relativo canone di locazione finanziaria.
Le suddette deducibilità degli immobili ad uso promiscuo sono fruibili a condizione che il contribuente non disponga, nel medesimo comune, di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
Nella stessa misura del 50 per cento, sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili, nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati: si deve trattare di spese non imputabili ad incremento del costo di acquisto dei beni a cui si riferiscono.
Pertanto, la differenza rispetto alla normativa finora vigente attiene alla deducibilità degli immobili acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria: finora si è potuto dedurre un importo pari al 50 per cento della rendita catastale; in base alla novella in esame, sarà possibile portare in deduzione una somma pari al 50 per cento del canone di locazione.
Il comma 335 prevede che le disposizioni di cui al predetto comma 334 – in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali – trovino applicazione per gli immobili che saranno acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009 e per i contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo arco temporale.
Per i periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili vengono ridotti ad un terzo.
336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali».
Il comma 336 dispone che siano escluse dalla base imponibile, agli effetti dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
A quest’effetto nell'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene introdotta la nuova lettera d-ter), contenente la disposizione sopra descritta.
L’articolo 3 del TUIR indica gli elementi per la determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
Il comma 3, in particolare esclude dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis)la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Articolo 1, comma 337
(Sanatoria elenco dei fornitori)
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.
Il comma 337, nell’ambito della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sana, considerandole validamente effettuate, le comunicazioni effettuate in attuazione dell’obbligo di presentare l’elenco dei fornitori, nelle quali il contribuente ha indicato il numero di partita IVA dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti, anziché il numero di codice fiscale.
La sanatoria si applica alle comunicazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006.
Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, novellando l’articolo 8-bis[176], comma 4-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, ha introdotto, a carico dei soggetti passivi dell’IVA, l’obbligo di presentare all’Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (elenco clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (elenco fornitori).
Il nuovo adempimento ha cadenza annuale e deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Nell'elenco dei fornitori devono essere indicati esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
Ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Articolo 1, comma 338
(Proroga del regime di esenzione fiscale
per gli atti di riordino delle IPAB)
338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Il comma 338 proroga al 31 dicembre 2007 il termine, già stabilito al 31 dicembre 2006, per l’applicazione del regime di esenzione fiscale sugli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001.
Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, all’articolo 10, comma 1, ha innovato la disciplina delle IPAB, disponendone, in particolare, la trasformazione in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni) e dettando disposizioni in materia di statuti, organizzazione e contabilità.
Il richiamato articolo 4, comma 4, aveva dichiarato esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali nonché dall’INVIM, fino al 31 dicembre 2003, tutti gli atti relativi al riordino delle IPAB previsto dal medesimo decreto legislativo n. 207 del 2001. Successivamente l'articolo 2, comma 24 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato il suddetto regime di esenzione fiscale dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2005 e l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha ulteriormente prorogato tale regime sino al 31 dicembre 2006.
Articolo 1, comma 339
(Aggiornamento delle banche dati
catastali con i dati dell’AGEA)
339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 34 è sostituito dal seguente:
«34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
b) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».
Il comma 339 modifica le disposizioni recentemente introdotte dall’art. 2, commi 34 e 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relative rispettivamente all’aggiornamento delle banche dati catastali da parte dell’AGEA utilizzando le dichiarazioni presentate per ottenere i contributi agricoli comunitari (lett. a), ed all’individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto (lett. b).
Le modifiche mirano principalmente a rendere più facilmente conoscibili ai contribuenti le risultanze degli atti di aggiornamento catastale effettuate dall’Agenzia del territorio in base a tali strumenti.
La lettera a) provvede innanzitutto a sostituire il comma 34 del citato decreto-legge.
Per comprendere la modifica occorre ricordare che il comma 33 dell’articolo 2 del D.L. n. 262 ha modificato l’obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall’articolo 30 del TUIR[177] nel caso di variazioni colturali, per i soggetti che richiedano i contributi agricoli comunitari agli organismi pagatori in base ai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004. ed il comma 34 ha previsto l’applicazione della disposizione del comma 33 a partire dall’anno 2006.
Il comma 34 nel testo vigente, stabilisce che l’aggiornamento dei dati della banca dati catastale avverrà, in sede di prima applicazione, utilizzando le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle già presentate dai contribuenti nell’anno 2006, che devono pertanto essere messe a disposizione dell’Agenzia del territorio dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ organismo nazionale cui sono demandate la gestione e il controllo dell’attuazione della Politica Agricola Comune (PAC). Pertanto, le colture dichiarate nelle domande di contributi PAC presentate entro lo scorso 15 maggio 2006, se difformi da quelle risultanti in catasto, sono da applicare già per il periodo d’imposta 2006 in corso.
Lo stesso comma 34 chiariva poi che, non essendo in questo caso state rilasciate le ricevute delle dichiarazioni aventi valore di notifica, l’Agenzia del territorio dovesse notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla base delle informazioni contenute in tali dichiarazioni.
La prima modifica apportata dal comma 339opera proprio su tale disposizione, eliminando tale obbligo di notifica dei nuovi redditi da parte dell’Agenzia del territorio e sostituendolo con l’inserimento negli atti dei nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, sempre sulla scorta delle informazioni contenute nelle dichiarazioni presentate all’AGEA per i contributi PAC.
La seconda modifica apportata dal comma 339 consiste nell’inserimento nel comma 34 di un nuovo periodo che disciplina le modalità per rendere noti i risultati delle operazioni catastali di aggiornamento.
In base alla modifica l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.
La norma suddetta si pone inoltre in espressa deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342[178], che prevede l’efficacia delle modifiche a decorrere dalla loro notificazione.
L’articolo 74, comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
La norma novellata prevede inoltre che i ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati.
Si conferma per tali nuovi redditi la decorrenza degli effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, quindi dal periodo d’imposta 2006.
Si conferma altresì che in tale ipotesi non sono però dovute le sanzioni, previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, per l’omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari. Tale ultima norma prevede, per l’omessa denuncia nel termine previsto per legge, fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
La lettera b) sostituisce il comma 36 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.
Esso prevede, nel testo vigente, l’individuazione da parte dell’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA[179] (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e delle verifiche dalla stessa effettuate utilizzando, tra le altre, il telerilevamento e i sopralluoghi sui terreni, dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.
La disposizione prevede inoltre che l’Agenzia del territorio chieda ai titolari dei diritti reali (di proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, o altri oneri reali) su terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando quindi le procedure informatizzate per la rettifica dei dati catastali in esso previste (sistemi DOCFA e DOCTE).
Su tale parte del comma 36 incide la novella apportata dal comma 339 in commento. Infatti la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale viene subordinata ad una serie di adempimenti da parte dell’Agenzia del territorio. Si tratta dei seguenti:
§ l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, deve rendere nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto;
§ essa deve inoltre provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco.
Tale pubblicizzazione ha pertanto valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Si conferma che in caso di mancata ottemperanza a tale norma nel termine stabilito, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno con oneri a carico dell’interessato alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni, redatte sempre in conformità al regolamento del 19 aprile 1994, n. 701 e a notificarne i relativi esiti.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato suddetto (anziché di notifica della richiesta come nel testo previgente del comma 36).
Si conferma, nel caso di inadempimento dell’obbligo di dichiarare la perdita di ruralità, l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
Si tratta della sanzione prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione prescritti quando gli immobili siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati o abbiano perduto i requisiti per l’esenzione dall’imposta (articolo 28).
Tale sanzione amministrativa, come modificata da ultimo dal comma 338, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta rispettivamente, per gli importi minimo e massimo, a euro 258 e a euro 2.066
La disposizione del comma 36 rinvia infine ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, la fissazione delle modalità tecniche ed operative per l’attuazione della disposizione qui descritta.
Si segnala che con Provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 sono state dettate le norme per l’individuazione dei fabbricati abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità, di cui all’articolo 9, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 557 del 1993, o che non siano mai dichiarati in catasto. I titolari di diritti reali su tali immobili dovranno dichiararli entro il 30 giugno 2007 per non incorrere nelle sanzioni previste.
Articolo 1, commi 340-343
(Misure a sostegno delle zone franche
urbane)
340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.
Il comma 340 prevede misure a sostegno delle “zone franche urbane” (cioè zone a fiscalità differenziata o agevolata), da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso interventi di recupero urbano. A tal fine, istituisce un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
Il primo esperimento relativo alla creazione di “zone franche” urbane (più precisamente, di zone a fiscalità differenziata e agevolata) è stato condotto dalla Francia. In Italia già da tempo è aperto il dibattito sull'utilizzo dello strumento fiscale per favorire lo sviluppo economico di alcune aree del Paese, in particolare di alcune zone geografiche del Sud dove proporre agevolazioni fiscali per favorire l'insediamento di imprese nell'ambito urbano. Anche qui sarebbe dunque opportuno circoscrivere nel tempo i benefici, delimitando i soggetti e le aree, precisando la natura dei vantaggi, riferiti, ad esempio, a esenzioni sugli oneri sociali, imposte sugli utili oppure esenzioni da tributi locali.
L’operatività relativa alla prima sperimentazione della fiscalità a vantaggio del Mezzogiorno non risulta di immediata applicazione: i fondi, infatti, sono appostati per il biennio 2008-2009 (comma 340) e tali misure sono destinate ad aree caratterizzate da “particolare degrado ed esclusione sociale”, la cui identificazione e perimetrazione deve essere operata dal CIPE (comma 342). Quest’ultimo vi provvederà su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, sentite le regioni interessate.
Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e individuerà le eventuali riduzioni concedibili, nei limiti delle risorse del Fondo vincolate a tal fine.
Inoltre, gli sgravi fiscali previsti devono essere sottoposti anche all’assenso dell’Unione europea (comma 341).
Il comma 341 dispone che le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 siano disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013[180], per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.
Gli aiuti di Stato a finalità regionale sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, e come tali promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale,
Gli Orientamenti dell’ Unione europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ne definiscono il campo di applicazione, i limiti in termini di copertura della popolazione[181], i criteri di ammissibilità per la selezione delle regioni da parte degli Stati membri, la forma e massimali degli aiuti, precisandone le metodologie di calcolo.
I medesimi Orientamenti per quanto riguarda gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione nelle aree assistite, menzionati in particolare dalla norma in esame, evidenziano la necessità di introdurre una nuova forma di aiuto, concedibile in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, in considerazione dei bassi livelli di attività imprenditoriale e del numero delle imprese di nuova costituzione inferiore alla media rispetto alle altre regioni. Peraltro, al fine di evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, tali aiuti, secondo i citati Orientamenti, dovrebbero, almeno per un periodo iniziale, essere strettamente destinati alle piccole imprese ed avere ammontare limitato e decrescente.
In relazione alla formulazione del comma 341 si evidenzia che tale disposizione fa riferimento alle “riduzioni di cui al comma 340” sebbene tali riduzioni non siano presenti nella richiamata disposizione.
Il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi, come previsto dal comma 343, sono effettuati - anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate - dal Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, il quale presenta al CIPE una relazione annuale in merito ai risultati di tali attività.
Si ricorda che Il 17 aprile 2003 è stata formalmente costituita, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la "Rete dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali” (Rete NUVV) prevista - insieme alla costituzione e attivazione dei singoli Nuclei - dall’articolo 1 della legge n. 144 del 1999[182], al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo.
Articolo 1, commi 344-349
(Agevolazioni tributarie per la
riqualificazione energetica degli edifici)
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
I commi 344-349 prevedono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, per interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici).
In particolare, il comma 344 prevede una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ha attuato la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Il decreto legislativo è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico. Tra i precedenti interventi legislativi in materia si ricordano la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti; la legge 9 gennaio 1991, n. 10, le cui disposizioni sono state dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.
La tabella citata, di seguito riportata, individua i valori limite consentiti per il consumo annuo di energia per il riscaldamento nei mesi invernali (espressi in KWH) per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso.
Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/m2 anno
Rapporto di forma dell’edificio |
Zona climatica |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
S/V |
fino a |
a |
a |
a |
a |
a |
a |
a |
a |
oltre |
<0,2 |
10 |
10 |
15 |
15 |
25 |
25 |
40 |
40 |
55 |
55 |
>0,9 |
45 |
45 |
60 |
60 |
85 |
85 |
110 |
110 |
145 |
145 |
I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente ella Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadri, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;
b) V e il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
La detrazione spetta (in considerazione della disposizione che stabilisce l’entrata in vigore della presente legge a partire dal 1° gennaio 2007) per un anno, ossia per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 345 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l’installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti a requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/mqK (e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico) indicati nella tabella 3 allegata al disegno di legge finanziaria e di seguito riportata.
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
|
|
Pavimenti |
Copertura |
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 346 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 347 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 348 individua le condizioni per fruire delle detrazioni previste dai sopra descritti commi. In primo luogo, si prevede l’applicazione dei criteri generali individuati per usufruire delle detrazioni d’imposta per la ristrutturazione del patrimonio edilizio dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e dalle relative norme di attuazione, contenute nel regolamento del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41.
L’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 stabilisce un regime di detrazioni d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 3, oltre a rimettere ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la determinazione delle modalità di attuazione e delle procedure di controllo, prevede che in tali procedure siano coinvolte le banche e la società Poste italiane SpA, in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e sui cantieri, prevedendo, in caso di violazione di tali norme, la decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni sono ammesse per edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e relativamente ai quali risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
Tra le ulteriori modalità individuate dal regolamento del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41, si segnalano gli obblighi, a pena di decadenza del diritto alla detrazione:
- di trasmissione della comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, all’Ufficio delle entrate, mediante raccomandata, unitamente ai dati catastali dell’immobile e alle ricevute di pagamento dell’ICI relative agli anni a decorrere dal 1997;
- di comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale territorialmente competente della data di inizio dei lavori;
- di esecuzione del pagamento mediante bonifico bancario dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- di conservazione ed esibizione, su richiesta degli uffici finanziari, delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- di trasmissione, per i lavori superiori all’importo di 51.645,69 euro (100 milioni di lire), di una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.
Il regolamento prevede inoltre che le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettano all’Agenzia delle entrate in via telematica e con le modalità ed entro il termine individuato da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
Il comma 348 stabilisce poi le seguenti ulteriori condizioni per fruire delle detrazioni:
a) l’asseverazione della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;
b) l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale in base all’articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005.
L’attestato di certificazione energetica è previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli sia intervenuta una ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti ovvero la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. L’attestato ha una validità temporale di dieci anni.
Qualora la certificazione energetica non sia prevista, il contribuente deve acquisire un “attestato di qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.
Anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili.
Il comma 349 rinvia, per quanto concerne le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi in commento, a quelle fornite dal citato del decreto legislativo n. 192 del 2005. L’individuazione delle modalità attuative dell’articolo è inoltre rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che è stato emanato il 19 febbraio 2007 (in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007).
Articolo 1, comma 350
(Installazione di pannelli fotovoltaici)
350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa».
Il comma 350 introduce il comma 1-bis all’articolo 4 del testo unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001), relativo ai regolamenti edilizi comunali, finalizzato a vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kilowatt per ciascuna unità abitativa.
Si ricorda che l’art. 4, comma 1, del DPR n. 380/2001, dispone che il regolamento che i comuni adottano per disciplinare l’attività edilizia, “deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.
Il comma in esame si affianca alle norme vigenti volte ad incentivare la produzione di energia da impianti fotovoltaici contenute nel D.M. 28 luglio 2005, successivamente modificato dal D.M. 6 febbraio 2006 (cd. conto energia), in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 2003.
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
352. Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
I commi 351 e 352 recano disposizioni volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico.
A tal fine il comma 351 prevede il diritto ad un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici che rispettino particolari parametri di efficienza energetica.
In particolare:
gli edifici devono avere volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi;
§ i lavori devono avere inizio entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi;
§ il valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio deve essere inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[183];
§ il fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione deve rientrare nei valori limite definiti da un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Il contributo è pari al 55 per cento dei maggiori costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
Il comma 352 dispone a tal fine la costituzione di un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo saranno fissate successivamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, unitamente ai valori limite precedentemente citati.
Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (5 milioni nel 2007, 10 milioni nel 2008 e 15 milioni nel 2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.
Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.
In relazione alla materia su cui verte il presente articolo, si segnala che nel corso del 2005 è stato emanato un importante provvedimento volto ad incentivare il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici: il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante l’attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia[184], adottato sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003").
Tra le principali disposizioni introdotte dal citato decreto, conformemente alle previsioni della direttiva, vi è l’introduzione (art. 6) di un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione nonché per le ristrutturazioni di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati.
Tale certificazione, in verità, era già prevista dalla legge n. 10 del 1991, ma non è stata mai attuata per le difficoltà dei comuni di svolgere un adeguato controllo. Secondo alcuni osservatori, le nuove norme recate dal D.Lgs. n. 192 del 2005 potrebbero rivelarsi efficaci in quanto “può darsi, anzi è probabile, che i controlli da parte dei comuni continuino ad essere carenti. Ma entra in scena un nuovo controllore severissimo: l’utente”[185].
Si segnala inoltre che il 29 dicembre 2066 è stato emanato il D.Lgs. n. 311 che introduce modifiche ed integrazioni al citato D.Lgs. n. 192/2005.
L'obiettivo della direttiva comunitaria recepita mediante il D.Lgs. 192/2005, infatti, è il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Alcune delle modifiche ed integrazioni proposte al D.Lgs. 192/2005 si sono rese necessarie proprio al fine di rendere maggiormente aderente il decreto sul rendimento energetico nell’edilizia alla direttiva comunitaria 2002/91/CE.
Il decreto modificativo è stato emanato “alla luce della duplice esigenza di tenere conto del bilancio emergente dai primi dieci mesi di applicazione e di sviluppare la politica energetica nazionale e regionale nel settore civile. Con l’obiettivo di varare misure che contribuiscano a una efficace politica di contenimento dei consumi di energia, sono di particolare importanza le innovazioni in materia di certificazione energetica degli edifici (che diventa oltretutto condizione per accedere ad incentivi ed agevolazioni fiscali), nonché la previsione che entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica”[186].
Da ultimo, si ricorda che, in materia di risparmio e di efficienza energetica, è all’esame della 10° Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo) in sede referente il disegno di legge governativo (A.S. 691), recante un’ampia delega al Governo per il completamento della liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili[187].
Articolo 1, comma 353
(Contributi per apparecchi domestici)
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
Nell’ambito di disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza energetica il comma 353 prevede una detrazione dall’imposta lorda, per una quota pari al 20 per cento degli importi effettivamente pagati dal contribuente e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione spetta in un’unica rata.
Si segnala che la direttiva 94/2/CE – recepita nel nostro ordinamento con il D.M. 2 aprile 1998[188], successivamente modificato dal D.M. 7 ottobre 1998[189] – è stata successivamente novellata dalla direttiva 2003/66 che, per gli elettrodomestici del freddo, ha aggiunto due nuove classi di efficienza energetica - denominate A+ e A++ - alle sette attualmente previste che vanno da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) (Si ricorda che i prodotti definiti energeticamente efficienti ricadono nelle classi A e B). La direttiva 2003/66 è stata recepita con D.M. 21 settembre 2005.
La Commissione Europea, rilevando il successo ottenuto dal regime di etichettatura introdotto dalla citata direttiva 94/2/CE che, nel quadriennio dal 1996 al 2000, ha provocato un aumento degli indici di efficienza dei nuovi frigoriferi e congelatori superiore al 30% e rilevando, altresì, che nel 2000 il 20% delle apparecchiature refrigeranti vendute apparteneva alla classe più efficiente (A), con percentuali superiori al 50% in alcuni paesi, ha ritenuto necessario introdurre le due classi addizionali A+ e A++, nell’attesa di una revisione complessiva delle classi di etichettatura energetica (i frigoriferi e congelatori che consumano di più sono classificati «F» e «G»).
354. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.
Nell’ambito di disposizioni volte a incrementare l’efficienza energetica, il comma 354 prevede una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti da soggetti esercenti l'attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che svolgano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione entro il 31 dicembre 2008.
Si tratta in particolare dei seguenti interventi:
1. sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
2. sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
3. sostituzione, negli ambienti esterni di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
4. azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.
Si ricorda che la Comunità europea ha adottato la direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. La direttiva europea è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.M. 10 luglio 2001.
L'allegato IV della direttiva citata prevede che le seguenti lampade siano assegnate alla classe A:
- Lampade fluorescenti senza alimentatore integrato
(le lampade che necessitano di un alimentatore e/o di un altro dispositivo di controllo per essere collegate alla rete):
W ≤ 0,15 * radice quadrata di Ö + 0,0097 Ö
- Altre lampade
W ≤ 0,24 * radice quadrata di Ö + 0,0103 Ö
dove Ö è il flusso luminoso della lampada
dove W è la potenza assorbita dalla lampada, espressa in watt.
Il comma 355 prevede che nella determinazione dell'acconto ai fini imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006 (dunque fino al 2009) si assume quale imposta dell'anno precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione disposta dal comma precedente. Di conseguenza non si potrà tener conto della nuova deduzione per l'acconto per il 2008 e per il 2009.
Il comma 356 prevede che per l'onere di cui ai due commi precedenti, stimato essere pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provveda a valere sulle risorse del fondo previsto dal comma 362.
Articolo 1, commi 357 e 361
(Agevolazioni fiscali per la
diffusione del digitale terrestre)
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.
(omissis)
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
Il comma 357 prevede una detrazione IRPEF pari al venti per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati. La detrazione è ammessa fino ad un importo massimo delle spese di 1000 euro, di conseguenza la massima detrazione possibile è di 200 euro. La detrazione spetta solo agli utenti che dimostrino di essere in regola per l'anno 2007 con il pagamento del canone annuo d'abbonamento.
In deroga all’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), il secondo periodo prevede che nella determinazione dell'acconto ai fini IRPEF per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (dunque fino al 2008) si assume quale imposta dell'anno precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della detrazione disposta dal primo periodo. Di conseguenza non si potrà tener conto della nuova detrazione per l'acconto per il 2008.
Il richiamato articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) dispone che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applichino solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Il comma 361 stabilisce pertanto che entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro delle Comunicazioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite:
§ le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi previsti dal comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme televisive esistenti;
§ le modalità per l'applicazione della detrazione prevista dal comma 357.
In relazione a questa materia si veda anche la scheda relativa ai commi 927-929 che istituiscono un fondo per il passaggio al digitale.
Articolo 1, commi 358-360
(Contributi per motori industriali ad
alta efficienza)
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
Il comma 358 prevede una detrazione, per una quota del 20 per cento, ma fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW. La detrazione spetta in un’unica rata. La detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 359 stabilisce una detrazione, per una quota pari al 20 per cento degli importi e fino ad un massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW. La detrazione spetta, in un’unica rata, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 360 affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia, la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 358 e 359 e le modalità applicative delle relative disposizioni.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007 è stato pubblicato il decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
Articolo 1, commi 362-365
(Interventi sulla fiscalità energetica
per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di
infrastrutture energetiche)
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.
I commi 362-365 contengono disposizioni in materia di fiscalità energetica per finalità sociali e per l’efficienza energetica.
In particolare il comma 362 destina ad un apposito Fondo, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui, il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011. Il Fondo è destinato alla copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per fini sociali.
Nella relazione governativa al disegno di legge finanziaria si segnalava che il citato documento di programmazione economica e finanziaria imposta le previsioni di gettito sulla base di un prezzo di 71 dollari per barile di petrolio greggio. Nella citata relazione si segnalava, inoltre, come la misura dalla presente disposizione (istituzione del Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico) sia stata fortemente richiesta dai consumatori, che lamentano come in un periodo di prezzi dei prodotti petroliferi in crescita, la fiscalità generale tragga “vantaggio” dalla situazione per effetto dell’incidenza percentuale dell’imposta sul valore aggiunto sulla componente di prezzo costituita dal costo industriale (che ovviamente cresce al crescere de prezzi della materia prima sui mercati internazionali) comprensivo di accisa.
Il comma 363 precisa che il Fondo previsto dal precedente comma viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui riferita al triennio 2007-2009.
Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è parzialmente finanziato (25 milioni per il 2007 e per il 2008 e 40 milioni per il 2009) a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.
Il finanziamento potrà dunque essere effettuato, ai sensi dei commi 758 e 761, solo subordinatamente al riconoscimento da parte di Eurostat della compatibilità della disciplina del Fondo TFR con la normativa contabile europea e solo nei limiti delle risorse effettivamente affluite al Fondo medesimo.
Ai sensi del comma 364 la definizione di condizioni, modalità e termini di utilizzo del suddetto fondo è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia, per la cui adozione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è fissato il termine ultimo di tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Il fondo deve essere destinato:
per una quota pari a 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 agli interventi di efficienza energetica previsti dai commi 353-361. Si tratta dei contributi per gli interventi di efficienza energetica per apparecchi domestici (co. 353), per l'illuminazione (co. 354-356),per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati (co. 357 e 361) e motori industriali ad alta efficienza di potenza elettrica (co. 358-360).
Si segnala che in base al comma 356, undici milioni di euro annui del fondo in esame dovrebbero essere destinati per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a coprire unicamente gli interventi previsti dai commi 354 e 355.
§ per la quota restante:
- a finanziare interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili;
- per coprire i costi delle strutture amministrative da creare almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia (cfr. comma successivo).
Il comma 365 prevede la stipula di accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano l’individuazione o la creazione, almeno in ciascun capoluogo di provincia – ove non si sia già provveduto – di strutture amministrative destinate alla gestione degli interventi previsti dal precedente comma 364. A parziale copertura dei costi di tali strutture si potrà ricorrere alle risorse del Fondo istituito dal comma 362.
Articolo 1, comma 366
(Destinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione idrocarburi)
366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le parole: «incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Mezzogiorno».
Il comma 366 modifica la disciplina delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, destinando alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, anziché a quelle incluse nell’Obiettivo 1 dei fondi strutturali, l'aliquota destinata allo Stato, ai fini del finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti.
L’articolo 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 625 del 1996[190], introdotto dall’articolo 7, comma 6, della legge n. 140 del 1999 dispone che (a decorrere dal 1° gennaio 1999) alle regioni a statuto ordinario incluse nell'Obiettivo 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni, spetta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato, oltre all’aliquota in via generale spettante, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 20, a tutte le regioni a statuto ordinario. In particolare il richiamato comma 1 dispone che per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati. Conseguentemente il restante 30% è destinato alla Stato.
Si ricorda che per il periodo di programmazione 2000-2006, le regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 dei Fondi strutturali sono state Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre per il periodo di programmazione 2007-2013, le regioni italiane interessate dall’obiettivo Convergenza (ex obiettivo 1) sono solo Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
La finalità della norma appare dunque quella di evitare la riduzione delle regioni che, a decorrere dal 2007, sono beneficiarie dell’aliquota di prodotto destinata allo Stato.
Per quanto riguarda l’utilizzo del termine “regioni del Mezzogiorno”, esso sembrerebbe indicare un riferimento geografico, attualmente non definito nella legislazione statale.
Si ricorda in proposito che il Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R n. 218 del 1978) include nella sfera territoriale di applicazione delle disposizioni in esso recate le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Latina e di Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba, nonché gli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
L’identificazione dei territori è stata superata a livello normativo con la soppressione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale e sostituita dalle successive nozioni di “aree depresse” e “aree sottoutilizzate”.
In particolare con il termine “aree sottoutilizzate”, introdotto dalla legge finanziaria per il 2003 (art. 61, comma 1, legge n. 289/2002), viene indicato un ambito territoriale coincidente con quello che la legislazione precedente definiva “aree depresse”. Tali aree sono individuate dall’articolo 1, co. 1, lettera a-bis), del D.L. n. 32 del 1995 (legge n. 104/1995), successivamente modificato dall'art 27 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000).
Ai sensi della disposizione richiamata, a decorrere dal 1° gennaio 2000 si intendono per aree depresse le aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2[191]dei fondi strutturali, le aree ammesse al sostegno transitorio per gli obiettivi 1 e 2[192], nonché le aree rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, ammesse al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale[193].
Come già detto, nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013 le aree obiettivo 1 sono state sostituite dalle aree interessate dall’obiettivo Convergenza.
Si ricorda inoltre che nel Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 si fa riferimento alle strategie per il Mezzogiorno, ricomprendendo in esso, oltre alle regioni ex Obiettivo 1 dei Fondi strutturali 2000-2006 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), anche le regioni Abruzzo e Molise.
Articolo 1, commi 367-379
(Biocarburanti)
367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5».
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione».
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».
370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21:
1) identico:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61»;
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri».
372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».
373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.
378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
I commi da 367 a 379 modificano una serie di disposizioni relative all’immissione in consumo e alla tassazione dei biocarburanti.
Il comma 367 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, che ha fissato gli obiettivi indicativi nazionali relativi all’immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili[194].
Tali obiettivi erano in precedenza fissati come segue:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento
Gli obiettivi fissati in sede comunitaria con la direttiva 2003/30/CE, cui il decreto legislativo n. 128 del 2005 intendeva dare attuazione, sono peraltro differenti, essendo pari al 2% per il 2005 e al 5,75% per il 2010. I diversi limiti introdotti nella legislazione italiana hanno pertanto dato luogo all’apertura di una serie di procedure d’infrazione contro l’Italia da parte della Commissione europea.
Con la modifica recata dal comma in esame, gli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti vengono modificati, anche per cercare di risolvere il contenzioso comunitario, mantenendo l’obiettivo del 2,5%, ma anticipandolo al 31 dicembre 2008 e prevedendone l’ulteriore innalzamento al 5,75% per la data del 31 dicembre 2010.
Le nuove soglie risultano pertanto così fissate:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».
Si ricorda che gli obiettivi vengono calcolati sulla base del tenore energetico ed espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale.
Il nuovo testo dell'articolo 3 stabilisce inoltre che ai fini del rispetto dei sopra riportati obiettivi concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione (di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi, introdotto dal successivo comma 371 del presente testo), le immissioni in consumo di biodiesel e degli altri prodotti a ridotto impatto ambientale (bioetanolo, ETBE, biomasse).
Sempre il nuovo testo dell'art. 3 recato dal comma in esame stabilisce che ai fini del rispetto dei sopra riportati obiettivi concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione (di cui all'art. 21, commi 6.1 e 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi), le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al medesimo comma 6-bis.
Si segnala che il successivo comma 371 sostituisce il testo previgente dei sopra citati commi 6.1 e 6-bis.
Il biodiesel, ottenuto da olî vegetali di colza, soia o girasole, è un carburante particolarmente versatile e di impiego immediato. Può essere utilizzato subito come sostituto del gasolio, puro o in miscela con quest’ultimo, come carburante nel settore dei trasporti e come combustibile per il riscaldamento senza modificare motori o caldaie.
Il biodiesel è definito dalle specifiche internazionali CEN con la sigla FAME (Fatty Acid Methyl Esters) con le due differenti caratteristiche di combustibile per uso trazione (prEN14214-UNI10946) e riscaldamento (prEN14213-UNI10947).
La produzione italiana di biodiesel, in costante aumento, dovrebbe raggiungere nel breve termine, secondo le valutazioni dell’Associazione italiana produttori biodiesel, le 300.000 tonnellate annue, a fronte di una produzione europea di circa un milione di tonnellate annue.
In particolare nel programma nazionale sui biocombustibili (Probio), approvato con la del CIPE n. 27/2000 in attuazione dell’art. 3 della legge n. 423 del 1998, si precisa che il termine «biocombustibili» individua, nella sua accezione più ampia, l'insieme di quelle biomasse o prodotti derivanti dalle biomasse che presentano caratteristiche fisico-chimiche tali da renderli utilizzabili in processi di combustione od altra trasformazione termochimica.
I biocombustibili, in funzione del loro stato, possono essere classificati in: solidi (legno, paglie, pallets, etc.), liquidi (olî vegetali, alcoli, eteri, esteri, etc.), gassosi (biogas da digestione anaerobica etc.). Un ulteriore metodo di classificazione divide i biocombustibili in biomasse tal quali (ad es. paglia) e in combustibili derivanti da una qualche trasformazione di biomasse tal quali (ad es. pallets).
Per biomassa, infine, in base al D.Lgs. n. 128 del 2005[195], deve intendersi la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Si ricorda che il comma 6.1 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo previgente, prevedeva che entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di esenzione del biodiesel dall'accisa (di cui al comma 6 dello stesso art. 21) i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicassero al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di esenzione, era eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione.
Si ricorda che il comma 6-bis dell'art. 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo previgente, prevedeva che allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale fosse stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
Il comma 368 sostituisce integralmente l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,contenente disposizioni per promuovere la produzione e il consumo di biomasse e biocarburanti di origine agricola.
In base alla sostituzione dell’articolo 2-quater operata dal comma 368,a decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima di biocarburanti.
Si tratta dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4 del nuovo testo dell’articolo 2-quater, cioè del biodiesel, del bioetanolo, dell’ETBE e del bioidrogeno.
Le modalità di immissione sono definite nel comma 3 del novellato articolo 2-quater, il quale rinvia ad un apposito decreto la fissazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per l'attuazione di tale obbligo, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche ed in base a criteri che in via prioritaria tengano conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o da contratti ad essi equiparati. Il decreto dovrà essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Per assolvere all’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, i soggetti sopra indicati possono anche acquistare, in tutto o in parte, l'equivalente quota di immissione o i relativi diritti da altri soggetti.
Il comma 2 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato prevede che la quota minima di immissione, calcolata sulla base del tenore energetico, sia inizialmente fissata all' 1 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente. A partire dal 2008 tale quota minima è fissata nella misura del 2 per cento.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 3 mesi, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni sono versati al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'art. 1, comma 422, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento dello stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
Il comma 5 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato prevede che la sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
Il comma 6 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato, prevede che le pubbliche amministrazioni stipulino contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
Il comma 7 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato equipara il biogas al gas naturale ai fini di cui all'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Si ricorda che l'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone che oltre ai prodotti elencati nel comma 2 del medesimo articolo, è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al comma citato possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
Il comma 8 dell’articolo 2-quater, nel testo novellato, prevede che gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola debbano garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine gli operatori realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
Si ricorda che l’articolo 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006 contiene le seguenti disposizioni:
Il comma 1 incentiva la produzione e la commercializzazione del bioetanolo, al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali previsti dalla normativa comunitaria.
I commi da 2 a 5 introducono l’obbligo per i produttori di carburanti diesel e di benzina, a decorrere dal 1° luglio 2006, di immettere in consumo biocarburanti di origine agricola, nell’ambito di un’intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico (la cui disciplina è rimessa al CIPE), in una misura, crescente di un punto percentuale annuo fino al 2010, pari all’1% dei carburanti immessi al consumo nell’anno precedente.
I commi 6 e 7 prevedono che la stipula di un contratto di coltivazione e di fornitura o di un contratto di programma agroenergetico costituisca titolo preferenziale nei bandi pubblici e nei contratti di fornitura aventi ad oggetto i biocarburanti e che le pubbliche amministrazioni stipulino contratti o accordi di programma per promuovere la produzione e la ricerca nel settore dei biocarburanti.
Il comma 8 equipara il biogas[196] al gas naturale, agli effetti delle accise.,
Il comma 9 è volto ad assicurare che l’elettricità prodotta da biomasse o da biogas, oggetto di intese di filiera o di contratti quadro o contratti di programma agroenergetici stipulati in base alle norme dello stesso decreto, venga immessa in rete godendo della precedenza, così come previsto in generale per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/99.
Il comma 10 prevede che gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di carburanti di origine agricola garantiscano la tracciabilità e la rintracciabilità del biocarburante utilizzato.
Il comma 11 novellando l’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), fa rientrare nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale agevolato, anche l’attività svolta dalle aziende agricole dirette alla produzione e alla cessione di energia calorica (e non solo elettrica) e mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili fotovoltaiche (e non solo agroforestali), qualificandola come attività connessa all’attività agricola
Il comma 369 modifica l'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), al fine di prevedere che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo coltivato effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Il comma 423 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha ricondotto nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale, l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come attività connessa all’attività agricola. L’articolo 2-quater, comma 11, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha modificato la disposizione ricomprendendovi anche la produzione e cessione di energia calorica e riferendola anche alle attività svolte mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili fotovoltaiche.
Il comma 370 provvede allacopertura finanziariadegli oneri derivanti dall’attuazione del comma 369, pari ad un Meuro a decorrere dall’anno 2007.
I commi da 371 a 377 modificano in più parti il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (recante Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi).
Il comma 371 elimina la previgente esenzione dall’accisa per il biodiesel, sostituendola con un’accisa da applicare, per l’anno 2007, con aliquota pari al 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate.
L’accisa agevolata si applica sul biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione.
La modifica viene inquadrata nell’ambito di un nuovo programma pluriennale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010.
Con decreto interministeriale (del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali), saranno determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori. Sarà data priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Il decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con lo stesso decreto saranno stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate.
Per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente che risultino, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché siano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinunzia, totale o parziale, da parte di un beneficiario alle quote risultanti dalla predetta ripartizione, le stesse vengono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
La concessione di un’aliquota d’accisa agevolata sul biodiesel dovrà essere sottoposta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.
Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Si tratta del Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel.
Si prevede, inoltre, che nelle more dell’approvazione comunitaria e dell’entrata in vigore del decreto relativo al programma per il biodiesel, per l’anno 2007 una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al regolamento n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunitaria, i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiere e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità.L’eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del programma pluriennale per i due anni successivi.
La normativa previgente prevedeva che per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, fossero ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché venissero immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse erano ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Viene stabilito, inoltre, che entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, è rideterminata la misura dell’agevolazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali), da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma.
Si prevede, inoltre, che a seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione, il contingente agevolato è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 6.4 è subordinata all’autorizzazione stessa.
Infine il comma 5 dispone che per il solo 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui al comma 6-bis dell'art. 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo vigente.
Tale norma prevede che allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
I commi 372 e 373 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuove disposizioni relative all’aliquota d’accisa ridotta sui biocarburanti, di cui al nuovo articolo 22-bis del Testo unico delle accise, introdotto dal precedente comma 371.
In particolare il comma 372 provvede a sostituire, con decorrenza dal 2008, il comma 5 dell’articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il nuovo articolo 22-bisè stato introdotto dal comma 371, in precedenza commentato, che come si è visto prevede l’eliminazione della previgente esenzione dall’accisa per il biodiesel, sostituendola con un’accisa da applicare, per l’anno 2007, con aliquota pari al 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate.
Si ricorda che la direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, inserisce tra i prodotti energetici, il biodiesel (codice NC 3824 90 99) qualora destinato ad essere utilizzato come combustibile o carburante (art. 2). L’articolo 16 della direttiva prevede la facoltà degli Stati membri di applicare sotto controllo fiscale esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:
- i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,
- i prodotti di cui ai codici NC 3824 90 55 e da 3824 90 80 a 3824 90 99 per i loro componenti derivati dalla biomassa,
- i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica,
- i prodotti derivati dalla biomassa, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402.
Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
I livelli di tassazione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1° che li contengono, possono essere inferiori ai livelli minimi previsti all'articolo 4. Inoltre le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti.
Il comma 5 del nuovo articolo 22-bis dispone che per il solo 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo vigente. Peraltro, i commi 6-bis e 6-ter in questione vengono abrogati dallo stesso comma 371 della legge in commento.
Il comma 6-bis prevede che allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000 per 1.000 litri.
Il successivo comma 6-ter rinvia poi ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali la fissazione, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, dei criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, delle caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché delle modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
Il comma 5, nel testo novellato a decorrere dal 1° gennaio 2008 dal comma 372 in esame, stabilisce nell'ambito di un programma triennale, finalizzato all’incremento dell'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.”;
Il comma 372 provvede altresì ad introdurre nell’articolo 22-bis i commi 5-bis e 5-ter.
Il comma 5-bis rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, la fissazione, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, dei criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita.
E’ previsto inoltre che con cadenza semestrale dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti, in modo tale che possa essere eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione. La rideterminazione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre.
Il nuovo comma 5-ter prevede invece che in caso di aumento dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di accisa relativa all’ETBE, sia conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell’8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
Il comma 373 subordina infine l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 372, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Il comma 374 dispone che, per l'anno 2007, la quota del contingente agevolato di biodiesel pari a 180.000 tonnellate assegnata secondo le modalità del nuovo programma pluriennale è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. La copertura degli oneri è assicurata a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
Il comma 375 dispone che per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel del nuovo programma pluriennale da assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che risultassero non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 422 della medesima legge.
Il comma 421, lettera a), dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 ha modificato l’articolo 21, comma 6, del testo unico sulle accise per prevedere che, nell'ambito di un programma della durata di sei anni (1° gennaio 2005- 31 dicembre 2010), del contingente annuo di 200.000 tonnellate di biodiesel, puro o miscelato con olî minerali, esentato dall'accisa, una quota sino a 20.000 tonnellate sia utilizzata su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera. La disposizione limita a tale ambito la possibilità di partecipazione al programma di produzione del biodiesel esente da accisa.
Il comma 422 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 prevede che le risorse destinate al Progetto sperimentale «bioetanolo» non utilizzate nel 2005 siano destinate per l'anno 2006:
- fino a 21 milioni di euro, per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421 (contingente annuo di biodiesel, puro o miscelato con olî minerali, esentato dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, fino alla quantità di 200.000 tonnellate);
- fino a 5 milioni di euro, per programmi di sperimentazione e ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico;
- per il restante importo, alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare secondo le linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili.
Il comma 376 prevede che gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico sulle accise, relativi al progetto sperimentale, con una accisa ridotta, per l’uso di determinati prodotti impiegati come carburanti a ridotto impatto ambientale (bioetanolo, ETBE, biomasse, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504 del 1995), non utilizzati negli gli anni 2005 e 2006, siano destinati per il 50% all’incremento del contingente di biodiesel nell’ambito del nuovo programma pluriennale, e per il restante 50% al Progetto sperimentale «bioetanolo», destinando in ogni caso un importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione nel settore bioenergetico.
Il comma 377 dispone che in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel nell’ambito del nuovo programma triennale, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del medesimo testo unico.
Il comma 378 modifica l’art. 1, comma 422, della legge n. 266/2005, eliminando la previsione relativa alle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili (art. 5 del D.Lgs. n. 387/2003) in ordine alla destinazione delle risorse non utilizzate per il biodiesel.
Il comma 379 precisa che per intesa di filiera e per contratto quadro si intendono gli istituti disciplinati dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38).
Si ricorda che l'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, reca le seguenti definizioni: «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare.
La disposizione è stata modificata al Senato con l’aggiunta dell’inciso “Senza comportare restrizioni della concorrenza”.
La specificazione normativa sembra collegarsi alla segnalazione dell’Autorità antitrust[197] su un emendamento governativo al disegno di legge finanziaria presentato alla Commissione bilancio, ove si evidenziava che subordinare le agevolazioni (o individuare una priorità nell’assegnazione) al fatto che la materia prima fosse stata acquistata nell’ambito di una intesa di filiera o di un contratto-quadro costituiva una indebita restrizione della concorrenza, in quanto configurava un obbligo di approvvigionamento da determinati produttori. L’Autorità rilevava, inoltre, che la norma appariva in contrasto con la normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci, in quanto configurante una discriminazione nei confronti degli altri produttori comunitari.
Articolo 1, commi 380-381
(Esenzione da accisa per gli olî
vegetali impiegati
nel settore agricolo)
380. È esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
381. All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
I commi 380 e 381 dispongono l’esenzione dall’accisa per l’olio vegetale puro utilizzato a fini energetici nel settore agricolo.
In base al comma 380, l’esenzione è concessa entro l’importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’impiego dell’olio vegetale puro sia a fini energetici e per autoconsumo nell’ambito dell’impresa singola o associata.
Per la definizione di olio vegetale puro, occorre far riferimento all’allegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128[198]. In base a tale disposizione l’olio vegetale puro è l’olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.
Il comma 380 rinvia inoltre ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle modalità per l’accesso all’agevolazione in questione.
In base al comma 381, all’onere derivante dall’attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Articolo 1, commi 382-383
(Certificati verdi)
382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
I commi 382 e 383 demandano a un decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione della disciplina dei certificati verdi, al fine di incentivare l’impiego di prodotti di origine agricola e zootecnica.
Agli assegnatari dei nuovi certificati verdi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n. 239 del 2004[199].
I certificati verdi costituiscono il nuovo strumento di incentivazionedell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, definito dall’art. 11 del il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999. Tale decreto legislativo, con il quale è stato previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. Il nuovo criterio adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. Tale quota, inizialmente fissata nel 2% di quanto prodotto o importato dell’anno precedente, è incrementata annualmente dello 0,35%, per gli anni dal 2004 al 2006. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete, godendo della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GRTN rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzionedi elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. Per i soggetti che non rispettano all’obbligo, la cui verifica di adempienza è affidata al GRTN, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L’avvio della borsa dei certificati verdi è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo della quota minima; mentre l'offertaè rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GRTN stesso emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli impianti Cip 6.
Articolo 1, comma 384
(Modifiche al regime IVA sulla
fornitura di energia termica)
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria».
Il comma 384 modifica la determinazione delle prestazioni di fornitura di energia termica assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
Viene sostituito, a quest’effetto, il punto 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”).
La formulazione vigente designa le “prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico”.
La nuova formulazione proposta specifica che l’aliquota agevolata si applica alle prestazioni di servizi e alle forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.
Il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, emanato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, all’articolo 11, comma 1, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro delle finanze (ora dell’economia e delle finanze), per la disciplina del contratto servizio energia.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera p), dello stesso regolamento, per «contratto servizio energia» s’intende l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.
La nozione di contratto servizio energia è stata specificata nella circolare del Ministero delle finanze n. 273/E-III-7-170395 del 23 novembre 1998, che ha ribadito l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
Articolo 1, commi 385-386
(Riutilizzazione commerciale di dati
ipotecari e catastali)
385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
I commi 385 e 386 dell’articolo 1 modificano la disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) in relazione alle condizioni di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali.
I commi da 367 a 373 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 recano norme relative al divieto di riutilizzazione commerciale di documenti detenuti dall'Agenzia del territorio.
In particolare, il comma 367 prevede il divieto di riutilizzazione commerciale di documenti, dati e informazioni catastali e ipotecari acquisiti in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli archivi catastali e dai pubblici registri catastali tenuti dall'Agenzia del territorio.
Il comma 368 definisce la nozione di riutilizzazione commerciale.In particolare, si ha riutilizzazione commerciale quando i documenti sopra specificati sono comunque forniti a terzi, anche in copia e anche quando i documenti stessi siano rielaborati nella forma o nei contenuti, dai soggetti che li hanno acquisiti. Non si avrà invece riutilizzazione commerciale, ai sensi del comma 369, quando i dati o i documenti saranno forniti al solo soggetto per conto del quale gli stessi siano stati acquisiti, a meno che il corrispettivo previsto per la fornitura risulti inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione dei documenti.
Ai sensi del comma 370, per ogni atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali ipotecari e le tasse catastali.
Il comma 371 prevede la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia del territorio, che disciplinino modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il limite di riutilizzo consentito. Tali convenzioni possono regolare l'attività di riutilizzo commerciale dei documenti a fronte del pagamento dei tributi previsti anche ai sensi del comma 370.
Il comma 372 stabilisce che la sanzione amministrativa tributaria prevista per chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale ammonta ad una cifra compresa tra il triplo e il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovute ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il comma 373 demanda l'accertamento delle violazioni alla Guardia di finanza, che si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine la Guardia di finanza opera con i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
Al fine di assicurare l'effettività dell'azione di contrasto alla riutilizzazione commerciale viene avviato dalla Scuola superiore di economia e finanze un programma straordinario di qualificazione e formazione, di carattere continuo e specialistico, del personale dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto a tali attività di accertamento. Le risorse destinate alla realizzazione del programma sono reperite a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi in commento e comunque nei limiti di spesa di 5 milioni di euro. L’avvio del programma è previsto entro il 30 aprile 2005. A tale programma di formazione e qualificazione può partecipare, su base convenzionale, anche personale proveniente da enti locali o altri enti pubblici.
Il comma 385 in commento abroga il secondo periodo del sopra illustrato comma 369 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, secondo il quale, anche in caso di fornitura dei dati a un solo soggetto, si presume la riutilizzazione commerciale, salva prova contraria, qualora il corrispettivo previsto, o comunque versato, risulti inferiore all’ammontare dei tributi dovuti per la loro acquisizione.
Il comma 386 sostituisce i commi 370, 371 e 372 dello stesso articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
Il nuovo comma 370 prevede che i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni catastali i riutilizzatori commerciali devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; mentre per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, gli stessi soggetti devono corrispondere i tributi previsti maggiorati del 20 per cento.[200] Sia l’importo fisso che la percentuale di maggiorazione possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono altresì individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti, verso corrispettivo, dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati, dietro pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio (nuovo comma 371).
Oltre a ciò, il nuovo comma 372 commina, a carico di chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo e il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del precedente comma 370. Qualora l’acquisizione dei dati non sia soggetta al pagamento di tributi, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria da 10.000 a 50.000 euro. E’ infine confermata l’applicazione delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Articolo 1, commi 387-388
(Proroga agevolazioni per
ristrutturazioni edilizie)
387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
I commi 387 e 388 prorogano per il 2007 le agevolazioni fiscali previste in tema di ristrutturazioni edilizie, facendo riferimento all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 e all’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999.
L’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha prorogato, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2003 al 30 settembre 2003, la detrazione d’imposta ai fini IRPEF per gli interventi di ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998), modificandone in parte la disciplina[201].
La vigente regolamentazione della materia prevede che gli interventi per i quali è ammessa la detrazione sono quelli indicati ai commi 1 e 1-bis del citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e quelli volti alla bonifica dall’amianto, realizzati su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.
L’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione è stato fissato dalla legge n. 289 del 2002 in 48.000 euro[202], mentre la percentuale delle suddette spese ammesse in detrazione è stata indicata in misura diversa negli anni (36 o 41 per cento) a seconda della possibilità di beneficiare anche dell’agevolazione IVA in misura ridotta (cfr. infra).
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se le spese sono state sostenute da soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
In caso di trasferimento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi in questione per atto inter vivos, spettano alla persona fisica acquirente dell’unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede, purché questo conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
L’articolo 35, comma 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, mediante inserimento di un nuovo comma 121-bis nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 (recante la proroga dell’agevolazione per l’anno 2006), ha introdotto l’ulteriore condizione che il costo della relativa manodopera sia separatamente indicato nella fattura.
Il comma 387, lettera a), proroga quest’agevolazione per l’intero anno 2007.
La stessa disposizione, nell’alinea, ribadisce che, anche per l’anno 2007, il limite di fruizione è stabilito in 48.000 euro per unità immobiliare, e determina la percentuale ammessa in detrazione nella misura del 36 per cento.
L’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) ha previsto un regime IVA agevolato per le ristrutturazioni edilizie, stabilendo l’aliquota del 10 per cento, anziché del 20 per cento.
Tale agevolazione, è stata più volte prorogata: da ultimo per gli anni 2004 e 2005, relativamente alle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2004, dal comma 1 dell’articolo 23-bis del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, alla lettera c).
La legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) non ha potuto concedere ulteriormente tale regime IVA ridotto, in quanto al 31 dicembre 2005 non era stato ancora prorogato il regime comunitario concernente l’IVA ridotta per i servizi ad alta intensità di lavoro. A compensazione la legge finanziaria per il 2006 ha elevato la misura della detrazione al 41 per cento, anziché al 36 per cento previsto per il periodo precedente.
Con la direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha prorogato tale regime agevolato sino al 31 dicembre 2010.
Conseguentemente l’articolo 35, comma 35-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, ha ripristinato l’IVA ridotta per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006. Il successivo comma 35-quater ha ridotto dal 41 al 36 per cento la quota di detraibilità, agli effetti dell’IRPEF, delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizi, riferendo altresì all’abitazione interessata il limite di 48.000 euro.
Il comma 387, lettera b), conferma, per l’anno 2007, il regime IVA agevolato per le ristrutturazioni edilizie per le richiamate prestazioni fatturate dal 1o gennaio 2007.
Il comma 388 specifica che per beneficiare delle agevolazioni precedentemente illustrate, il costo della relativa manodopera deve essere separatamente indicato nella fattura.
Come sopra indicato, analoga disposizione era stata introdotta dall’articolo 35, comma 19, del citato D.L. n. 223 del 2006, limitatamente alla detrazione IRPEF delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
La Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2007 contiene istruzioni per l’indicazione del costo della manodopera in fattura (punto 3.2).
La circolare prevede innanzitutto che è sufficiente indicare il costo complessivo della manodopera, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati. Nella fattura non deve essere indicato il costo dell’attività prestata dal titolare dell’impresa, sia nel caso in cui questi sia il solo che ha svolto il lavoro, sia nel caso in cui questi abbia collaborato con i propri dipendenti: di entrambe queste circostanze deve essere fatta menzione nella fattura.
L’obbligo di indicare il costo della manodopera si riferisce anche ai contratti di cessione di beni con posa in opera degli stessi e ai contratti di opera e di subappalto stipulati dalla ditta incaricata. Tali previsioni si basano sulla considerazione che ciò che rileva e che deve essere evidenziato nella fattura, al fine di contrastare il lavoro irregolare nel settore dell’edilizia, è il costo complessivo della manodopera impiegata per l’esecuzione dell’intervento oggetto dell’agevolazione fiscale.
389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.
Il comma 389 istituisce un Fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico degli esercizi commerciali.
Il Fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro, destinati all’erogazione di contributi ai gestori di esercizio commerciali per spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per tali finalità.
L’individuazione delle modalità per l’attribuzione di tali contributi viene demandata ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della solidarietà sociale (da emanarsi entro settanta giorni dall’entrata in vigore della legge, vale a dire entro l’11 marzo 2007).
Si segnala che, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la maggior parte delle regioni[203], nell’emanazione di specifiche leggi regionali integrative e complementari alle disposizioni già in vigore a livello nazionale, hanno incluso, nel campo di applicazione delle medesime- oltre agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico - anche gli edifici e locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo (industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario) cui hanno destinato specifiche risorse finanziarie.
Si ricorda inoltre che la normativa nazionale in materia di superamento delle barriere architettoniche è recata dalla legge n. 13 del 1989 e dal DM n. 236 del 1989 e riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche esclusivamente negli edifici privati. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti, con l’art. 10 della citata legge n. 13 è stato istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un apposito Fondo speciale, annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni stesse che, a loro volta, provvedono a ripartire le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
Articolo 1, comma 390
(Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca)
390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
Il comma 390, modificando l’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, fissa anche per il 2006 all’1,9 per cento, anziché al 3,75 per cento, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che, per il periodo d’imposta 2007, l’aliquota è pari al 3,75 per cento.
Occorre ricordare, in proposito, che l’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’IRAP, include tra i soggetti passivi i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Sono tuttavia esclusi dall’imposta i produttori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 2.582,28 euro (5 milioni di lire) – ovvero a 7.746,85 euro (15 milioni di lire) se operano in comuni montani – i quali sono anche esonerati dagli adempimenti IVA.
Il comma 1 dell’articolo 45 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997 aveva previsto, per il settore qui considerato, un’aliquota IRAP del 2,5 per cento per il 1998 (primo anno di entrata in vigore dell’imposta) e aliquote crescenti per il successivo triennio. Tuttavia, disposizioni successive[204] sono intervenute di anno in anno sulla misura dell’aliquota, in modo tale che la stessa è stata sempre applicata, sin dal 1998, nella misura dell’1,9 per cento, rinviandosi agli anni successivi l’entrata in vigore di aliquote superiori.
391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il comma 391 proroga, per l'anno 2007, le agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale previste in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché delle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), già prorogate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) e per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 119, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006)[205].
Il citato articolo 11 della legge n. 388 del 2000 ha esteso, per gli anni 2001-2003, nel limite del 70 per cento, i benefìci fiscali e previdenziali previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
L’articolo 4 del citato D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, prevede:
§ la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[206]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;
§ un abbattimento nella misura dell’80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.
In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l’estensione del beneficio concesso dal sopra illustrato articolo 4 determina, secondo quanto specificato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1, al paragrafo 1.8:
§ la concessione alle imprese stesse di un credito d’imposta in misura corrispondente al 70 per cento dell’IRPEF dovuta sulle retribuzioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposte al personale di bordo imbarcato;
§ l’imponibilità del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 44 per cento.
L'articolo 6 del medesimo D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.
Anche il beneficio relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è stato esteso dall’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari nel limite del 70 per cento: per questi soggetti l’esonero contributivo non è quindi totale, ma opera soltanto in tale misura.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.
Il comma 392 proroga al 31 dicembre 2007 il termine per le agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 120, della legge 23 dicembre 2005, n. 366 (legge finanziaria per il 2006)[207].
Le citate agevolazioni fiscali sono state disposte dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modifiche e integrazioni, e consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti (di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, etc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina. Le suddette agevolazioni sono applicabili quando:
1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
2) il fondo oggetto dell’atto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.
Il trattamento tributario agevolato, tenendo anche conto delle modifiche introdotte dall’articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si può così riassumere:
§ l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 euro (mentre l'aliquota ordinaria è pari al 15 per cento del valore dichiarato nell'atto, oppure è ridotta all'8 per cento in caso di acquisto da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale);
§ l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1 per cento del prezzo dichiarato nell’atto;
§ l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 168 euro (l'aliquota ordinaria è pari al 2 per cento del valore);
§ il contratto è esente da imposta di bollo.
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Il comma 393 proroga, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, l'applicazione della riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d’impresa prevista in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Per la ristrutturazione delle reti distributive di carburante, l’articolo 21 della legge n. 448 del 1998, al comma 1, dispone la riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa):
a) 1,1% dei ricavi fino a lire 2 miliardi di lire (pari a 1.032.913,80 euro);
b) 0,6% dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi di lire (pari a 2.065.827,60 euro);
c) 0,4% dei ricavi oltre lire 4 miliardi di lire.
Il successivo comma 2 dell’articolo 21 limitava l’applicazione della deduzione forfetaria indicata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e ai due periodi successivi. L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Da ultimo l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, senza tuttavia indicare un limite massimo di spesa.
Articolo 1, commi 394-395
(Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici)
394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Il comma 394 dispone la proroga di alcune agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici, dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria fino al 31 dicembre 2007.
La lettera a) del comma 394 prevede il rinnovo della riduzione delle aliquote di accisa:
§ sulle emulsioni stabilizzate di olî da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso, idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) e più volte prorogata[208];
§ sulle medesime emulsioni stabilizzate autoprodotte e utilizzate, dai medesimi soggetti, per usi di trazione e di combustione, e limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno dei soggetti stessi, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002[209].
La lettera d) del comma 1, del citato articolo 24 della legge n. 388 del 2000 ìndica i seguenti prodotti e le relative aliquote:
1) emulsione con olî da gas usata come carburante: 474.693 lire (245,16 euro) per mille litri;
2) emulsione con olî da gas usata come combustibile per riscaldamento: 474.693 lire (245,16 euro) per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: 192.308 lire (99.32 euro) per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: 57.154 lire (29,52 euro) per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: 80.717 lire (41,69 euro) per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: 40.359 lire (20,84 euro) per mille chilogrammi.
La lettera a) del comma 394, oltre a prorogare al 31 dicembre 2007 il regime agevolativo per tali prodotti, fissa per l’anno 2007 l’accisa per le emulsioni stabilizzate di olî da gas usate come carburante nella misura di 256,70 euro per mille litri. Tale misura corrisponde a quella fissata per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 115, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
L’accisa per le citate emulsioni stabilizzate autoprodotte resta, invece, fissata nella misura originaria di 245,16 euro (474.693 lire) per mille litri.
Il comma 395 subordina l'efficacia delle disposizione della presente lettera a) alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Con Decisione del 7 febbraio 2007 la Commissione europea ha autorizzato le agevolazioni fiscali in commento[210].
L’agevolazione era stata autorizzata dalle disposizioni comunitarie, da ultimo contenute nella direttiva 2003/96/CE[211] del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
L’articolo 2 della direttiva 2003/96/CE individua, fra l’altro, i prodotti energetici e l’elettricità ai quali applicare i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa.
Per "livello di tassazione", ai sensi dell’articolo 4, s’intende l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.
In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è consentita l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza (articolo 5).
L’articolo 7 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2010 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.
L’articolo 18, in deroga alle disposizioni della direttiva stessa, autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell'allegato II per ogni singolo Stato.
Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.
Per quanto riguarda l’Italia, l’allegato II, al punto 8, tra le riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione, prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante a decorrere dal 1° ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti dalla direttiva medesima, in particolare alle aliquote minime di accisa.
La lettera b)del comma 394 ripropone per l’anno 2007 le disposizioni in materia di riduzione dell'accisa sul gas metano, nella misura del 40 per cento, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.
Anche tale misura agevolativa, introdotta originariamente dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con scadenza al 30 giugno 2001, è stata oggetto di successive proroghe e precisamente:
- al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003);
- dal 2 ottobre 2003 al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’artico 17 del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, lettera b), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005);
- al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera b), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
Si ricorda inoltre che il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, concernente la cosiddetta carbon tax, aveva stabilito la misura delle accise sugli olî minerali da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005. In attuazione del medesimo articolo, la misura delle aliquote doveva essere accresciuta per il graduale raggiungimento dei livelli ivi previsti. L’aliquota di accisa per il gas metano usato per combustione per usi industriali era stata pertanto fissata in 0,012 euro (lire 24,2) per metro cubo dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999, n. 287. Il comma 514 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha peraltro abrogato il comma 4 del predetto articolo 8.
In base alla disposizione in esame, la misura dell’aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo anziché a 0,012 euro (lire 24,2).
La lettera c)del comma 394 dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2007, dell’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998.
La richiamata agevolazione si sostanzia in un’ulteriore riduzione del costo del gasolio da riscaldamento ovvero del costo del GPL[212].
Infatti, alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 (0,103 euro per litro di gasolio, corrispondenti a 200 lire, e 0,133 euro per chilogrammo di GPL, corrispondenti a 258 lire), è stata aggiunta un’altra agevolazione dall’articolo 4 del D.L. n. 268 del 2000, convertito dalla legge n. 354 del 2000. Tale beneficio consiste in una ulteriore riduzione del costo pari a 0,026 euro (50 lire) per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL, limitatamente al periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000.
L’agevolazione è stata successivamente prorogata:
- al 30 giugno 2001, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;
- al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera c), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
Per effetto della disposizione qui illustrata, sino al 31 dicembre 2007 troverà applicazione l’ulteriore riduzione pari a 0,026 euro (50 lire) per ogni litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per ogni chilogrammo di GPL.
L’agevolazione totale consiste, pertanto, in una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all’accisa ordinaria di 0,403 euro[213]) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all’accisa ordinaria di 0,190 euro[214]).
Il suddetto beneficio, che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
- ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412 del 1993; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412[215];
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E[216], di cui al citato D.P.R. n. 412 del 1993, e individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati[217].
Per conseguenza, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un’accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.
Si ricorda che con la decisione 2001/224/CE del Consiglio, l’Italia è stata autorizzata, in deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE, ad applicare, sino al 31 dicembre 2006, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per il riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 92/82/CEE. In base a tali disposizioni, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento è fissata, rispettivamente, in 18 euro per 1.000 litri e in 0 euro per 1.000 litri.
La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha disposto l’abrogazione, con effetto dal 31 dicembre 2003, della citata direttiva 92/82/CEE.
Peraltro, in base all’articolo 18 e all’allegato II alla direttiva 2003/96/CE, resta ferma la possibilità per l’Italia di applicare, sino al 31 dicembre 2006, l’aliquota ridotta sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento, sempre a condizione che tali aliquote siano conformi alle aliquote minime di accisa previste dalla stessa direttiva[218].
Ai sensi all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE e dell'allegato I alla medesima direttiva, a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota minima dell'accisa, rispettivamente, sul gasolio per riscaldamento e sul GPL per riscaldamento è fissata a 21 euro per 1000 litri e a 0 euro per 1000 litri.
La lettera d) del comma 394 rinnova sino al 31 dicembre 2007 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.
In particolare, si dispone l'applicazione dell’aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito d’imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998.
Si ricorda che il comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 ha disposto circa la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla cosiddetta carbon tax, individuando, in particolare, alcune agevolazioni fiscali compensative. Tra le finalità ammesse a tali agevolazioni, la lettera f) prevede l’adozione di incentivi (nei confronti dei produttori) per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente. Successivamente, l’articolo 60 della legge n. 342 del 2000 (c.d. collegato fiscale) ha stabilito che la richiamata agevolazione sia usufruibile anche dagli impianti e dalle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.
Con l’articolo 4, comma 4-bis, del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, è stato disposto, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, un aumento dell’ammontare del credito d’imposta di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, nella misura di 30 lire (0,15 euro) per ogni chilowattora di calore fornito. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata:
- al 30 giugno 2001, dall’articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, dall’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, dall’articolo 4 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera d), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
Si ricorda infine che l’articolo 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2001, la concessione di un contributo, corrisposto nella forma del credito d’imposta, pari a lire 40.000 per ogni chilowattora di potenza impegnata, a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata dall'energia geotermica o da biomassa. Ciò comporta una riduzione dei costi di allacciamento alla rete, di cui beneficiano i nuovi utenti che si collegano a tali reti, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata.
La lettera e) del comma 394 prevede il rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili. In particolare, il comma in esame dispone che sia applicata fino al 31 dicembre 2007 la riduzione dell’aliquota d’accisa per i consumi di gas metano disposta, per gli anni 2001 e 2002, dall’articolo 27, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).
L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota nella misura di 0,0407 euro (78,79 lire) per metro cubo, per il gas metano utilizzato per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui (rispetto ad un’aliquota ordinaria[219] di 0,079 euro, pari a 152,68 lire) e ad euro 0,1351 (lire 261,68) per metro cubo per il gas metano utilizzato per gli altri usi civili (rispetto ad un’aliquota ordinaria di 0,173 euro, pari a 335,57 lire).
Si ricorda che la presente agevolazione, introdotta dal sopra citato articolo 27 della legge n. 388 del 2000, per gli anni 2001 e 2002, è stata prorogata:
- al 30 giugno 2003, dall’articolo 21, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- dal 2 ottobre 2003[220]al 31 dicembre 2004, dall’articolo 25, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera e), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- al 31 dIcembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera e), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
Si segnala inoltre che la riduzione di cui alla lettera in esame opera per i consumi di gas metano per combustione per usi civili, nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricada nella zona climatica F, di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999).
Ricadono nella zona climatica F, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del suddetto D.P.R. n. 412[221].
La nota dell’Agenzia delle dogane n. 4857/V/AGT del 30 dicembre 2005 specifica le aree interessate nei territori delle province di Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio.
La lettera f) del comma 394 proroga sino al 31 dicembre 2007 l’estensione della riduzione di costo del gasolio e del GPL, usati come combustibile per riscaldamento, alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della fascia climatica E[222].
L’agevolazione si applica con riferimento alle parti di territorio comunale individuate con apposita delibera del consiglio comunale, ancorché la frazione non metanizzata sia ubicata nella sede municipale.
La riduzione di costo, pari complessivamente a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL, è prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, anch’essa prorogata al 31 dicembre 2007 dalla precedente lettera c) del presente comma (alla cui illustrazione si rinvia).
Il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001, che ha introdotto l’agevolazione, era stato adottato in riferimento alle norme di carattere interpretativo di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, al fine di precisare il significato da attribuire alla locuzione “frazione di comune”, di cui alla citata lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998.
Infatti, il comma 2 dell’articolo 4 del citato D.L. n. 268 precisa che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 412 del 1993[223], ubicate a qualsiasi quota, “al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale”, comprese le aree su cui insistono case sparse.
Il successivo comma 3 del richiamato articolo 4 del D.L. n. 268 specifica, inoltre, che il riferimento alle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E si intende limitato alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.
Con il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001, superando il dettato delle richiamate norme interpretative del citato D.L. n. 268 del 2000, la riduzione di costo è stata estesa anche alle frazioni solo parzialmente non metanizzate, compreso il caso in cui nelle medesime sia ubicata la casa comunale.
Con riferimento alla validità temporale dell’agevolazione in esame si ricorda che essa è stata introdotta dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) limitatamente agli anni 2002 e 2003, ed è stata successivamente prorogata:
§ al 31 dicembre 2004, dall’articolo 2, comma 13, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
§ al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera f), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
§ al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera f), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
La lettera g) del comma 394 proroga al 31 dicembre 2007 il regime agevolato di cui all’articolo 7, comma 1-ter, del D.L. n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal D.M. 30 luglio 1993[224].
Ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 7 del D.L. n. 417 del 1991, il regime agevolato previsto per la benzina dall'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 534 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 1988, a favore della zona franca di Gorizia e della provincia di Trieste, è stato esteso al gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione (n. 14 della tabella A allegata alla legge n. 700 del 1975, modificativa della legge n. 1438 del 1948, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine, così come individuati dal citato decreto ministeriale.
Per questi ultimi, il quantitativo di detto prodotto è pari al 40% di quello indicato al n. 14 della citata tabella A; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80% del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A.
L’articolo 21, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), prorogato dalla disposizione in esame, ha modificato il limite massimo di quantità di gasolio che può essere oggetto dell’agevolazione in parola, fissandolo in 23 milioni di litri per la provincia di Trieste e 5 milioni per la provincia di Udine.
Si segnala che la riduzione delle aliquote di accisa sugli olî minerali consumati nelle province di Udine e Trieste è espressamente consentita dal richiamato allegato II, punto 8, alla direttiva 2003/96/CE. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della stessa direttiva, l’autorizzazione è concessa previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione e scade il 31 dicembre 2006.[225]
La lettera h) del comma 394 proroga, per l’anno 2007, l’esenzione da accisa in favore del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra.
L’agevolazione è stata introdotta nella sostanza dall’articolo 5, comma 5, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, relativamente al periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000. Tale articolo 5 prevedeva l’applicazione, per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, di un’aliquota di accisa pari allo 0%[226] di quella applicata sul gasolio usato come carburante.
Con successivi provvedimenti è stata invece disposta l’esenzione da accisa. In particolare l’articolo 24, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha disposto l’applicazione di tale agevolazione per il primo semestre 2001. Tale previsione è stata successivamente prorogata:
- al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001, dall’articolo 3 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
- al 31 dicembre 2002, dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- al 31 dicembre 2003, dall’articolo 19, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004, dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);
- al 31 dicembre 2005, dall’articolo 1, comma 511, lettera h), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- al 31 dIcembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera h), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
Il comma 4dell’articolo 2 della citata legge n. 350 del 2003, rinvia, per le modalità applicative, alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 21 del 2000, convertito dalla legge n. 92 del 2000.
Il suddetto decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, reca il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olî minerali impiegati nei lavori agricoli e orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
In particolare, l’articolo 2, comma 3, stabilisce che per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio, incaricato dalla regione o dalle province autonome, del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, competente in base all'ubicazione dei terreni. L'ufficio controlla la regolarità delle richieste effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina, per ciascun soggetto beneficiario, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare.
La Commissione europea, con lettera in data 18 febbraio 2004 (pubblicata sulla GUUE C n. 69 del 19 marzo 2004), ha comunicato all’Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE nei confronti dell’aiuto di Stato previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268 (Aiuto C 6/04 – ex NN70/01). In data 19 gennaio 2005, la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di esame, ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato, circa le riduzioni delle accise sui carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre in Italia (GUUE C n. 110 del 27 aprile 2005).
396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Il comma 396 estende all’anno 2007 i benefìci previsti dall’articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), disponendo che le somme versate nel periodo d’imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.
Per quanto riguarda i veicoli in oggetto, il richiamato comma 103 fa riferimento ai premi assicurativi sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B[227].
Il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – già previsto dall’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 – è ora disciplinato dall’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Esso prevede che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applichi un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il contributo si applica, con l’aliquota del 10,5 per cento (stabilita dall’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in luogo della precedente aliquota del 6,5 per cento), sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
Per l'individuazione e la denunzia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.
Per quanto riguarda il meccanismo della compensazione, l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. Esso consente la compensazione dei crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
L’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito in lire 1 miliardo per ciascun anno solare il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi del predetto articolo 17, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate, riversa sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma 103.
397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
Il comma 397, prorogando al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 106, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), dispone che la deduzione forfetaria di spese non documentate consentita dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti (ossia nella misura di euro 2,7125).
L’articolo 1, comma 106, della legge n. 266 del 2005 consentiva tale deduzione forfetaria limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005.
L’articolo 66 del TUIR disciplina la determinazione del reddito d’impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata[228], quando non abbiano optato per il regime ordinario.
Il comma 5 prevede speciali deduzioni forfetarie in favore dei medesimi soggetti, qualora si tratti di imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. In particolare, il primo periodo dispone che il reddito determinato a norma dei commi precedenti sia ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, nelle misure:
a) di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;
b) di euro 15,49 per i medesimi trasporti effettuati oltre tale ambito[229].
398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».
Il comma 398 modifica il comma 11 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), al fine di estendere anche al 2007 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri.
Il comma 11 del richiamato articolo 2 della legge n. 289 del 2002 ha disposto l'esenzione dall’IRPEF per una quota (fino a euro 8.000) dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Concorre infatti a formare la base imponibile la quota dei richiamati redditi eccedente gli 8.000 euro.
Il predetto beneficio spetta ai redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato[230].
L’esenzione, prevista dalla legge n. 289 del 2002 limitatamente al 2003, è stata prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
La circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in esame si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 2, comma 11, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 (già articolo 48), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342[231].
399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
Il comma 399 fissa in 3.615,20 euro (equivalenti a circa 7 milioni di lire) il limite entro il quale possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
L’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera a), fissa tale limite a 7 milioni di lire (3.615,20 euro) fino all'anno 2002; esso sarebbe poi dovuto diminuire a 6 milioni di lire (3.098,74 euro) per l'anno 2003, decrescendo ulteriormente negli anni successivi, in ragione di 500.000 lire (258,23 euro) annue, fino all’importo di 3,5 milioni di lire (1.807,60 euro).
Per il 2007 l’importo sarebbe pertanto determinato in 4 milioni di lire (2.065,82 euro).
Il comma 118 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) aveva già fissato tale limite in euro 3.615,20 per il 2003 e per il 2004, evitando l’applicazione del limite più basso previsto a regime dall’articolo 51 del TUIR. Lo stesso intervento, relativamente all’anno 2005, è stato realizzato con l’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) e relativamente all’anno 2006 dall’articolo 1, comma 123, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
Si ricorda infine che il suddetto articolo 51, comma 2, lettera a), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo deducibile, fermi restando i limiti summenzionati, sia pari alla differenza tra un valore base di lire 6.500.000 (pari a 3.356,97 euro) e la misura dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale [contributi, questi ultimi, deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del medesimo testo unico, entro un limite pari a lire 3.000.000 (1.549,37 euro) per gli anni 2003 e 2004; lire 3.500.000 (1.807,60 euro) per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 (2.065,83 euro) a decorrere dal 2007][232].
Articolo 1, comma 400
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido)
400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.
Il comma 400 estende al periodo d'imposta 2006 la detrazione d’imposta del 19 per cento per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido, disposta per il solo 2005 dall’articolo 1, comma 335, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).
La detrazione, da effettuarsi in base all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, era limitata dal richiamato comma 335 al periodo d’imposta 2005.
La norma prevede un limite massimo di spesa di 632 euro annui per ciascun figlio che frequenti l’asilo nido. Pertanto, l’importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08.
Si ricorda che sia gli oneri deducibili, sia le detrazioni d’imposta hanno la funzione di ridurre il carico fiscale gravante sul soggetto.
In particolare, gli oneri deducibili, indicati dall’articolo 10 del TUIR, sono rappresentati da alcune fattispecie non aventi un denominatore comune (vi sono, infatti, ricomprese determinate spese mediche, i contributi previdenziali e assistenziali, gli assegni di mantenimento), le quali possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto, operando sulla base imponibile dell’imposta.
Le detrazioni d’imposta, disciplinate dall’articolo 15 del TUIR, operano invece una decurtazione dell’imposta lorda, tenendo conto, entro misure prefissate, di oneri sostenuti dal soggetto passivo per il suo stesso mantenimento, ovvero di determinati oneri gravanti su particolari fonti produttive di reddito, nonché di erogazioni liberali effettuate a favore di particolari soggetti per determinate finalità.
L’articolo 15 del TUIR individua gli oneri detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, qualora gli stessi non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Come è ricordato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 2.1, per la nozione di asilo nido deve farsi riferimento all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori. Poiché il citato comma 335 non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo, è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia, “la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2005, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono”. Essa “va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto”. Le spese detraibili debbono essere documentate e sostenute secondo i princìpi generali validi in tema di detrazione: la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
Articolo 1, commi 401-403
(Deducibilità delle spese per telefonia)
401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».
402. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento».
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
I commi da 401 a 403 ridefiniscono le percentuali deduzione delle spese per telefonia a fini della determinazione del reddito IRES e del reddito di impresa e di lavoro autonomo dei soggetti IRPEF.
La disciplina previgente (articoli 102, comma 9, e 54, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, recante Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), nel determinare le percentuali di deduzione, distingueva tra costi per telefonia mobile e costi per telefonia fissa. I primi erano ammessi in deduzione, ai sensi delle norme sopra citate, nella misura del 50 per cento, mentre le spese per telefonia fissa erano deducibili nella misura ordinaria del 100 per cento, prevista per tutti i costi inerenti alla formazione del reddito assoggettato a tassazione.
Per effetto della novella in esame, la percentuale di deduzione di tutte le spese per la telefonia fissa e mobile viene determinata nell’80 per cento.
Il comma 401 sostituisce il comma 9 dell’articolo 102 del TUIR, relativo all’ammortamento dei beni materiali dei soggetti IRES[233], prevedendo che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 259 del 2003, siano deducibili nella misura dell'80 per cento.
La disposizione da ultimo menzionata individua come servizi di comunicazione elettronica i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 70 del 2003[234], non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.
L’ultimo periodo del nuovo comma 9 dell’articolo 102 del TUIR conferma la deducibilità del 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo, già prevista dal previgente articolo 102, comma 9.
Il comma 402, che sostituisce il comma 3-bis dell’articolo 54 (“Determinazione del reddito di lavoro autonomo”) del TUIR, fissa, anche per questa tipologia di reddito, nella misura dell’80 per cento la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, nonché delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sopra specificati.
Ai sensi del comma 403, le disposizioni di cui ai precedenti commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (dunque, per i soggetti aventi l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo di imposta 2007).
Per il medesimo periodo di imposta, gli acconti dovuti ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF e IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) verranno determinati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate se i commi 401 e 402fossero stati già in vigore.
[1] Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale.
La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.
[2] Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).
[3] La rinumerazione degli articoli del TUIR discende da considerazioni di ordine logico: l’applicazione delle deduzioni è un’operazione che precede la determinazione dell’imposta, mentre l’applicazione delle detrazioni è un operazione successiva a quest’ultima.
[4] L’ultimo intervento in materia è contenuto nell’articolo 1, commi da 349 a 353, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
[5] Era previsto un incremento dell’importo della deduzione pari a:
- 4.500 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi di lavoro dipendente o assimilati (esclusi i redditi da pensione);
- 4.000 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi da pensione e assegni equiparati;
- 1.500 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.
Gli incrementi sopra riportati non erano cumulabili tra loro.
[6] La deduzione spettava in ragione del rapporto tra l’importo di 26.000 euro, aumentato degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo, e un importo di 26.000 euro. Essa poteva essere usufruita per intero ovvero in parte, a seconda del risultato di tale rapporto. In particolare:
- se il rapporto era uguale o maggiore di uno, la deduzione competeva per l’intero ammontare;
- se il rapporto era uguale ad un numero compreso tra zero e uno, la deduzione spettava in proporzione al risultato ottenuto:
- se il rapporto era zero o minore, la deduzione non spettava.
[7] Il citato comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR concedeva inoltre agevolazioni di minore portata ai titolari di redditi di pensione di importo compreso tra 7.500 e 7.800 euro (ferme le altre condizioni).
[8] Le deduzioni per oneri di famiglia sono state introdotte dall’articolo 1, comma 349, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), in luogo delle precedenti detrazioni.
[9] Le deduzioni spettavano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, a cui occorreva aggiungere l'importo delle deduzioni e degli oneri deducibili, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il rapporto era maggiore o uguale a 1, la deduzione competeva per intero; se il rapporto era pari a zero o minore, la deduzione non competeva; se il rapporto era compreso tra zero ed 1, la deduzione spettava in misura proporzionale a tale rapporto.
[10] In altri termini, in caso di due figli, l’importo base di 95.000 euro diviene di 110.000 per entrambi i figli; nel caso di tre figli, l’importo su cui calcolare la detrazione diviene di 125.000 euro per tutti e tre i figli.
[11] La deduzione previgente poteva essere ripartita fra i soggetti che vi avevano diritto, nella misura da essi scelta: ciò consentiva ai contribuenti di adottare la proporzione più conveniente in ragione del livello di reddito di ciascuno.
[12] L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
[13] Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono espressamente esclusi dall’applicazione del comma 1 in commento:
- i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale medico;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni delle regioni, degli enti locali e della Corte Costituzionale, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.
[14] La detrazione spetta se il risultato del rapporto è maggiore di zero (comma 6 del nuovo articolo 13 del TUIR, applicabile anche alle fattispecie disciplinate dai successivi commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo), ovvero se il reddito complessivo è pari, al massimo, a 54.999 euro. La detrazione spetta per intero se il rapporto è pari a uno (ovvero quando il reddito complessivo è pari a 15.000 euro). In tutte le ipotesi intermedie la detrazione sarà decrescente al crescere del reddito complessivo.
[15] Le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR che sono riconosciute anche ai soggetti non residenti sono quelle relative ai seguenti oneri:
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso;
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate, nella misura effettivamente rimasta a carico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente;
- erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
[16] Per il riconoscimento, per il solo triennio 2007-2009, delle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti, si vedano i commi 1324-1327 dell’articolo 1 della legge finanziaria in commento.
[17] D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
[18] Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge originario, l’obiettivo prioritario della riforma è quello di introdurre “una corretta progressività complessiva del sistema di sostegno dei redditi familiari”, superando i difetti presenti attualmente in tale sistema derivanti dall’operare combinato degli assegni con le detrazioni IRPEF. In particolare, rileva la relazione, “le attuali tabelle implicano, al passaggio dei relativi scaglioni di reddito familiare, riduzioni molto accentuate dell’assegno, nell’ordine anche di 300 euro l’anno per figlio. La conseguenza è che al passaggio di scaglione si determinano le cosiddette “trappole della povertà”: a un aumento del reddito guadagnato corrisponde una riduzione del reddito disponibile della famiglia”.
Un altro obiettivo della riforma, si legge nella relazione, “è quello di sostenere in misura maggiore rispetto all’attuale non solo le famiglie con redditi bassi, ma anche quelle con redditi medi”.
[19] Si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[20] L. 153 del 1988, articolo 2, comma 9.
[21] Si prevede che, a tali soggetti, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Comunque l'assegno spetta anche al nucleo familiare a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995.
[22] Il citato comma 2 dell’articolo 10-bis, introdotto dal precedente comma 13 del presente articolo, stabilisce che per l’elaborazione e la revisione degli studi di settore deve anche tenersi conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
Nell’applicazione degli studi di settore a fine di accertamento, l’analisi della coerenza – sulla base di indici (ad esempio: produttività per addetto, rotazione di magazzino) determinati in relazione alle singole aree economiche – costituisce una fase fondamentale per individuare anomalie nei dati comunicati dal contribuente, anche in presenza di ricavi dichiarati congrui rispetto agli importi presunti in base al pertinente studio di settore. Gli indici di coerenza fanno riferimento a comportamenti ritenuto “normali” nel settore economico considerato. Lo scostamento rispetto ad essi consente di riconoscere elementi critici, ad esempio in relazione all’impiego di personale irregolare, a situazioni anomale di magazzino o di area acquisti ovvero a irregolarità di natura contabile.
[23] Le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Le presunzioni semplici – per avere valenza probatoria – devono essere gravi, precise e concordanti.
[24] Si veda la nota precedente.
[25] Si rinvia ai corrispettivi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni al capitale di società ed enti sottoposti ad IRES, dalla cessione di strumenti finanziari emessi da società ed enti sottoposti ad IRES, nonché dalla cessione di obbligazioni e di differenti titoli in serie o di massa che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientranti fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
[26] Trattasi dei compensi in denaro o in natura derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
[27] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.
[28] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.
[29] Si definisce sostituto d’imposta colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto. Il sostituto d’imposta è debitore del sostituito: pertanto, egli opera la rivalsa tramite la ritenuta alla fonte, ossia decurtando direttamente la somma corrisposta al sostituito. La rivalsa è obbligatoria, per cui il compenso spettante al sostituito dovrà essere decurtato e non gli potrà essere corrisposto per intero. Tra gli esempi più comuni di sostituto d’imposta si ricordano le imprese che effettuano le ritenute fiscali sui compensi corrisposti ai dipendenti; sono inoltre sostituti d’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni, nei confronti sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi.
[30] Trattasi di un’attestazione di accertamento dell’esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali e dell’avvenuta esecuzione, da parte dei certificatori, degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicate annualmente dal ministro dell’economia e delle finanze.
[31] Di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
[32] In base a tale istituto, disciplinato dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
[33] La disposizione designa i soggetti con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
[34] In cui si prevede che, per le cessioni imponibili di oro da investimento, di materiale d’oro e di prodotti semilavorati, al pagamento dell’imposta sia tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato (in deroga alla regola generale fissata nel comma 1 dell’articolo 17, che individua come soggetti passivi dell’Iva coloro che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi).
[35] Per l’esatta individuazione del settore edile e dei contratti interessati dalla disposizione in commento si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006.
[36] Sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
[37] Gli unici adempimenti ai quali tali contribuenti sono tenuti sono gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, l'obbligo di certificazione e telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e gli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie.
[38] Legge 3 febbraio 1989, n. 39, Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.
[39] E’ presumibile che si faccia riferimento al solo mediatore immobiliare e non anche al mediatore creditizio, che interviene nei rapporti tra mutuatario e banca.
[40] L’amministrazione finanziaria, se riterrà che i beni o i diritti reali immobiliari oggetto della cessione abbiano un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvederà d’ufficio alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
[41] Vedi nota
[42] Vedi nota 40.
[43] Il provvedimento non risulta essere stato emanato.
[44] La giurisprudenza tributaria ha comunque chiarito che la mancata trasmissione non costituisce motivo di nullità dell’accertamento (da ultimo Comm. trib. centr., Sez. XII, dec. 8 ottobre-11 dicembre 1997, n. 6235).
[45] Disciplina analoga era prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per la partecipazione dei comuni all’accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INIVIM).
[46] Le leggi 26 novembre 1981, n. 690, 13 aprile 1983, n. 122, 6 agosto 1984, n. 457, e il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, disciplinano la collaborazione agli accertamenti tributari da parte, rispettivamente, delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
[47] Secondo tale disposizione, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
[48] Trattasi di una commissione di parlamentari, formata da undici membri designati dai presidenti delle due Camere, istituita dall’articolo 2 della legge n. 60 del 1976 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l’attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria”), allo scopo di vigilare sull’anagrafe tributaria, che a sua volta consiste in un centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei dati e delle notizie riguardanti la capacità contributiva dei singoli soggetti, nonché di smistamento di tali dati agli uffici preposti all’accertamento e al controllo.
[49] L’articolo 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, stabilisce che, se nel provvedimento dell’autorità giudiziaria l’assegno non risulta ripartito tra coniuge e figli, l’assegno stesso si considera destinato al mantenimento dei figli per metà del suo ammontare.
[50] In base all’articolo 2359 del codice civile, sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
[51] “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
[52] Termine così modificato dall’art. 37, comma 10 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.
[53] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248, recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[54] Rispetto alla normativa previgente recata dai commi 390 e 391 della legge 266/23005, la disposizione in esame non include tra i soggetti competenti per l’autenticazione i funzionari di cancelleria degli uffici giudiziari e reca il riferimento ai “beni mobili registrati” in luogo di quello ai “veicoli”: risulta, così, esteso il campo di applicazione della disposizione anche a navi o aeromobili.
[55] In sostanza si quantifica la quota dei corrispettivi “maturati” al termine dell’esercizio in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori. Eventuali acconti percepiti dall’imprenditore non costituiscono ricavi, ma determinano solo un credito verso il committente.
[56] Si tratta in particolare, come segnalato dalla relazione tecnica, “dell’80 per cento del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale (tenuto peraltro conto della “tonnage tax”) e del 56 per cento del reddito delle imprese esercenti la pesca mediterranea, costiera e interna”.
[57] I soggetti ai quali si applica la previsione sono, secondo quando indicato nella relazione tecnica, “le cooperative a mutualità prevalente, in considerazione del fatto che una quota dell’utile civilistico (ex art. 12 L. n. 904/77) può essere imputata a riserva indivisibile in esenzione di imposta e che una altra quota è destinata – in sospensione di imposta – a riserva obbligatoria.”
[58] “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”; trattasi del provvedimento normativo indicante gli Stati della c.d. white list.
[60] Nelle risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti formulati in occasione del “Telefisco 2007” del 29 gennaio 2007, al n. 39, si legge che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, per costituzione di vincoli di destinazione si intende “l’ipotesi di costituzione negoziale del vincolo che comporti il contestuale trasferimento di beni - anche temporaneo - in capo ad un soggetto diverso dal disponente.
Pertanto, tale imposta non è applicabile alla costituzione di vincoli di destinazione che trovi fondamento in previsioni di legge (beneficio d’inventario) o provvedimenti amministrativi (vincoli urbanistici).
L’imposta sulle successioni e donazioni non è applicabile nemmeno alla costituzione di vincoli di destinazione su beni che permangono nella titolarità del disponente (ad esempio, costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare da parte di una società di capitali, di cui all’articolo 2447-bis c.c.).
Per quest’ultimo tipo di costituzione di vincoli di destinazione è dovuta l’imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro) ed, eventualmente, l’imposta ipotecaria in misura fissa, nell’ipotesi di trascrizione facoltativa di vincolo di destinazione costituito su beni immobili (articolo 2645-ter c.c.).”
[61] Si rinvia alla legge n. 104 del 1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), come modificata dalla legge n. 162 del 1998.
[62] Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, ad uno o più discendenti rispettivamente l’azienda o le proprie quote di partecipazione.
[63] Tale disposizione si riferisce alle società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
[64] Trattasi delle sanzioni disciplinate dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in tema di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.
[65] L’avviamento è l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.
[66] A norma dell’articolo 456 del codice civile, la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. L’articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e le donazioni prevede una diversa decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione in relazione a casi particolari.
[67] Anche il menzionato comma 53 dell’articolo 2 prevede che le disposizioni relative alla tassazione delle successioni si applicano a decorrere dal 3 ottobre 2006, mentre quelle relative alle donazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (ovvero dal 29 novembre 2006).
[68] Le fattispecie, riprodotte nella presente novella senza modificazioni rispetto al testo vigente, sono le seguenti:
a) produzione o importazione di apparecchi e congegni per il giuoco lecito, non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi;
b) produzione o importazione di apparecchi e congegni per il giuoco lecito sprovvisti dei titoli autorizzatorî previsti dalle disposizioni vigenti;
c) distribuzione, installazione o messa a disposizione, per l’uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, nonché corresponsione di premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi, per le vincite con apparecchi e congegni conformi alla legge;
d) distribuzione, installazione o messa a disposizione, per l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatorî previsti dalle disposizioni vigenti.
[69] Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante e il concessionario delle scommesse.
Le scommesse a totalizzatore, diverse dalle corse dei cavalli, hanno per oggetto avvenimenti sportivi o non sportivi, e si distinguono in scommesse singole (il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento); plurime (il pronostico del partecipante indica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento); multiple (il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi).
[70] I giuochi a quota fissa sono quelli nei quali la somma da riscuotere in caso di vincita è previamente concordata tra il giocatore e il concessionario del giuoco.
[71] Nella procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici e concessioni varie, il criterio dell’offerta economicamente più conveniente è il criterio in base al quale le offerte presentate dai singoli offerenti vengono giudicate considerando una pluralità di elementi. Rispetto al criterio del prezzo più basso, questo sistema permette di non sopravvalutare l’aspetto economico dell’offerta; al tempo stesso, però, esso comporta una maggiore discrezionalità nella scelta del vincitore.
[72] In base a tale articolo, è in facoltà dell’Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell’appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni (pari a 12.911,42 euro) e siano ubicate in vie o località che, a giudizio dell’Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.
[73] L’articolo 8 del D.M. n. 67 del 1999 prevede che il codice di accisa è attribuito ai depositi fiscali dei tabacchi lavorati dal dipartimento delle dogane e imposte indirette su proposta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il codice di accisa è comunicato all'interessato all'atto del rilascio dell'autorizzazione fiscale.
[74] Il citato articolo 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001 distingue infatti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite agli organi di governo, dalla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dall’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che spettano ai dirigenti.
[75] Trattasi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti infracomunitari.
[76] Trattasi di un apposito software per l’aggiornamento degli archivi catastali.
[77] Ai sensi del successivo comma 141, le disposizioni di attuazione adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definiscono, tra l'altro, i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate.
[78] "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
[79] "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
[80] "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".
[81] "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".
[82] "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".
[83] "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
[84] "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
[85] In base all’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR si definiscono partecipazioni qualificate le partecipazioni, diritti o titoli che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento quando si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati, ovvero una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento quando si tratti di altre partecipazioni.
[86] "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
[87] "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
[88] "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
[89] "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.
[90] "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
[91] L’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
E’ altresì stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione comunale da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo possa essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
[92] Schema di decreto (atto n. 38) emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 3 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), presentato alla Camera il 2 novembre 2006 e sul quale è stato espresso parere favorevole con osservazioni, dalla VI Commissione Finanze in data 13 dicembre 2006.
[93] Introdotto dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311(legge finanziaria 2005).
[94] La disposizione richiama anche l’articolo 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione che affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale.
[95] Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati: in sostanza la dichiarazione viene presentata solo in occasione dell’acquisto di immobili.
[96] Recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.
[97] “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”.
[98] La disposizione ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
[99] La norma richiama la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” e la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro la mafia”.
[100] La TARSU è disciplinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993 (Capo III, articoli 58-81), e successive modificazioni. La tassa è dovuta per il servizio di smaltimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti solidi urbani interni, e dei rifiuti ad essi equiparati, effettuato nell'ambito di tutto il territorio comunale. Il soggetto passivo obbligato alla corresponsione della tassa è colui che occupa oppure detiene i locali o le aree scoperte interessate al tributo.
[101] Il secondo e terzo periodo del comma 3 del citato articolo 70 sono stati introdotti dall’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
[102] Secondo Confindustria, invece, è estremamente preoccupante il ritorno alla norma che perpetua il regime di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani con le modalità scelte dai Comuni, in quanto i nuovi criteri di assimilazione fissati dal D.Lgs. 152 hanno portato chiarezza in un settore in cui ogni Comune agiva, invece, con totale discrezionalità.
[103] Si ricorda che la deliberazione 27 luglio 1984 prevedeva una classificazione delle discariche in categorie (di I categoria per rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non tossici e nocivi; di II categoria suddivise, a loro volta, in discariche di Tipo A per i soli rifiuti inerti e di Tipo B (per rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano – in determinate concentrazioni - sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/1982 e di III categoria per rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9, 20 e 24, 25, 27, 28 di cui all'allegato al D.P.R. n. 915/ anche in concentrazioni superiori a una determinata soglia fissata dalle stesse norme). Tale delibera contiene, inoltre, condizioni e limiti di accettabilità per lo smaltimento in discarica dei rifiuti.
[104] Il comma 6 alla lettera a) prevede l’abrogazione del paragrafo 4.2 e delle parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; mentre ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione.
[105] Cosiddetto fluff, residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo, che ha un elevato potere calorifico.
[106] Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
[107] Recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
[108] Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante “Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. L’articolo 3-bis è stato aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
[109] Pubblicato nella Gazzetta ufficiale. n. 297 del 12 dicembre 2001.
[110] Si ricorda che le dichiarazioni di variazione possono riguardare la persona del proprietario o del possessore dei beni, nonché la persona che gode di diritti reali sui beni stessi, ovvero lo stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe catastale.
[111] Si tratta del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[112] Legge 2 aprile 2001, n. 136, Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici
[113] Lo sviluppo di tale sistema informativo rientra tra le funzioni attribuite all’Agenzia del demanio dall’articolo 65 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
[114] Il Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale è contenuto nel D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
[115] La legge 24 dicembre 1993, n. 560, disciplina le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, intendendo per tali quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. Le disposizioni della legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:
a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni.
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
[116] Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
[117] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
[118] L’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevede l’erogazione di un contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati. Tale prescrizione era finalizzata ad incentivare l'acquisto di autovetture nuove con la duplice finalità di promuovere la ripresa delle aziende produttrici e di realizzare uno svecchiamento del parco automobilistico nel quadro delle politiche volte alla salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale e del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Il contributo statale era destinato alle persone fisiche che avessero acquistato in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica consegnando per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione avesse superato i dieci anni dalla data di immatricolazione. La misura massima del contributo statale era stabilita in lire 1.500.000 per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e in lire 2.000.000 per i veicoli di cilindrata superiore, a condizione che fosse praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo doveva essere corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il contributo spettava per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che: a) il veicolo acquistato fosse un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione fosse un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che fosse intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che fosse intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale
[119] Il decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256 è stato successivamente modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183 che, in particolare, esso reca, in allegato, lo schema di accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive, rappresentato dal direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, e le associazioni di categoria del GPL e del metano nell'interesse e per conto dei propri associati e non associati.
[120] "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
[121] "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
[122] "Regolamento recante norme da osservare per la compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358".
[123] Articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306; articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168; articolo 3-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234.
[124] Per cartolarizzazione si intende una tecnica finanziaria mediante la quale attività non facilmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, sono convertiti in strumenti finanziari più facilmente collocabili sul mercato.
[125] D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
[126] Si tratta per esempio di alloggi, case cantoniere, terreni, capannoni, porzioni di tratte ferroviarie dismesse, ecc.
[127] D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
[128] V. il nuovo regolamento n. 1998 del 13 dicembre 2006, che ha effetto dal 1° gennaio 2007.
[129] Comunicazione prot. n. SG(2001) D/286841 del 13 marzo 2001 (Aiuto di Stato N. 646/A/2000). Si ricorda che il regime di aiuti concerneva anche il settore dell’agricoltura (Aiuto di Stato N. 646/C/2000, del 14 giugno 2001), e quello dei trasporti (Aiuto di Stato N. 646/B/2000, del 7 maggio 2002).
[130] Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
[131] Tale Comunicazione è stata poi modificata dalla Comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (Gazzetta ufficiale C 48 del 13.2.1998) e dalla Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo (Gazzetta ufficiale C 111 dell'8.5.2002).
[132] Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
[133] “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
[134] Pubblicato in GUCE serie L del 28/12/2006.
[135] Qualora gli aiuti vengano erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, essi devono essere convertiti, ai fini della commisurazione dei limite, in termini di equivalente sovvenzione lordo.
[136] Si intendono per aiuti all'esportazione quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione.
[137] A tale proposito, si ricorda che la precedente disciplina escludeva gli aiuti de minimis anche per i settori carbosiderurgico e della costruzione navale.
[138] Si ricorda che l’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato recentemente introdotto dall’articolo 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed è applicabile a partire dall’anno 2007.
[139] Per la descrizione del nuovo regime si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 35, commi da 8 a 10-sexies, del D.L. n. 223 del 2006 contenuta nel fascicolo illustrativo dell’A.C. 1475 (Dossier n. 28).
[140] L’albo dei gestori, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni è istituito presso il Ministero dell’economia - dipartimento delle politiche fiscali.
[141] Si ha influenza dominante di un soggetto in una società quando tale soggetto, indipendentemente dal possesso o meno della maggioranza dei voti nell’assemblea, esercita il controllo della società.
[142] “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
[143] “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”.
[144] Legge recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
[145] Le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono definite e disciplinate nel decreto legislativo n. 460 del 1997.
[146] Tale prerogativa è riconosciuta dall’articolo 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente al reddito di impresa delle persone fisiche, e dall’articolo 40, primo comma (che rinvia al citato articolo 39), dello stesso D.P.R., per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
[147] L’aliquota originaria dell’imposta sostitutiva era fissata nel 12,50 per cento. L’aliquota è stata recentemente aumentata al 20 cento dall’articolo 2, comma 21, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 286 del 2006.
[148] Si veda l’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
[149] L’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) è stato firmato nel maggio 1992 tra gli Stati allora membri della Comunità economica europea e gli Stati membri dell’Area europea di libero scambio (EFTA: all’epoca Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svizzera e Svezia. A seguito dell'esito negativo di un referendum tenutosi nel dicembre 1992, tuttavia, la Svizzera non ha ratificato l'accordo; si ricorda inoltre che successivamente alla firma dell’accordo, nel 1995, Austria, Finlandia e Svezia sono entrate a far parte della Comunità europea). Lo scopo del SEE è la creazione di un mercato unico che copra non solo la Comunità europea, ma anche i paesi dell'Area Europea di Libero Scambio. Nel maggio 1995 anche il Liechtenstein è entrato a far parte del SEE.
[150] Vale a dire quelli di cui all’articolo 44 (in precedenza 41), comma 1, lettera g), del TUIR.
[151] Recante Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
[152] La deduzione per le c.d. badanti era stata introdotta dall’articolo 1, comma 349, lettera b), n. 3), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a decorrere dal 1° gennaio 2005, mediante una novella all’articolo 12 del TUIR. Il comma 6 della legge finanziaria in esame ha sostituito integralmente l’articolo 12, sopprimendo tale deduzione.
[153] Si ricorda che per deduzioni s’intendono i valori che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Esse operano pertanto in modo diverso rispetto alle detrazioni, che invece abbattono l'imposta da pagare.
[154] Le deduzioni spettavano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, a cui occorreva aggiungere l'importo delle deduzioni e degli oneri deducibili, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il rapporto era maggiore o uguale a 1, la deduzione competeva per intero; se il rapporto era pari a zero o minore, la deduzione non competeva; se il rapporto era compreso tra zero ed 1, la deduzione spettava in misura proporzionale a tale rapporto.
[155] Il comma 2 dell’articolo 12 del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della presente legge finanziaria, prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettino a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
[156] Coniuge, figli e persone obbligate agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.
[157] La Corte costituzionale sostiene che, attualmente – ovvero senza che ci sia stata una effettiva attuazione dell’art. 119 della Costituzione - la disciplina sostanziale dell'IRAP e della tassa automobilistica non è divenuta oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e). La definizione di tributo proprio, in questi casi, è riferibile esclusivamente alla titolarità del gettito.
[158] L’art. 3 del decreto legislativo n. 268 del 1992 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale”) dispone infatti che “la regione e le province possono (…) istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano”. La tassa è stata istituita in entrambe le province a decorrere dal 1° gennaio 1999. Da tale data, nel territorio delle due province autonome non è stata più applicata la compartecipazione della tassa automobilistica erariale ex D.P.R. n. 39 del 1953 (precedentemente fissata nei 9/10).La Giunta può introdurre variazioni tariffarie nei limiti di quanto disposto dalla legislazione statale entro il 31 ottobre di ciascun anno per i pagamenti dell’anno successivo. Altrimenti, continua ad applicarsi il tariffario unico nazionale di cui all’art. 17, comma 16, della legge n. 449 del 1997.
[159] Per il 2006 tali tabelle sono state pubblicate nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2005, mentre per il 2007 le tabelle sono state pubblicate sul S.O. n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.
[160] Pertanto la percentuale di deducibilità non può essere applicata sulla parte di costo che eccede 18.075,99 euro per le autovetture; analogamente sugli altri importi massimi fissati per motocicli e ciclomotori.
[161] L’articolo 3 dello Statuto del contribuente, relativo all’efficacia temporale delle norme tributarie, sancisce che le disposizioni tributarie non abbiano effetto retroattivo. Inoltre il comma 2 dell’articolo 3 dispone che, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti
Si ricorda a tale proposito che, in base all’articolo 1 dello Statuto, le sue disposizioni, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
[162] In base alle richiamate disposizioni del decreto n. 331 del 1993, le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
[163] La cui disciplina è dettata dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
[164] Si ricorda che l’articolo 1, commi 429-432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), aveva già concesso la possibilità di trasmettere telematicamente l’ammontare complessivo dei suddetti corrispettivi, esclusivamente alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione commerciale (esercizi commerciali aventi superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione superiore a detto limite). Le modalità tecniche e i termini per l’attuazione delle citate disposizioni sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2005). In materia si ricorda inoltre la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 23 febbraio 2006.
[165] Sono invece esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ma non da quello di emissione della fattura su richiesta del cliente, le imprese della grande distribuzione commerciale, di cui al citato articolo 1, commi 429-432, della legge n. 311 del 2004.
[166] Il citato articolo 17, al comma 2, disciplina i regolamenti emanati per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Tali regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.
[167] L’ultimo periodo del comma 34 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 30, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
[168] Emanato in attuazione dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
[169] “Norme per l’edilizia residenziale”.
[170] Il comma 1 dell’articolo 2359 del codice civile definisce società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Secondo il comma 2 dell’articolo 2359, ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.
[171] Si rinvia agli articoli 1, comma 4, e 78 del decreto legislativo n. 139 del 2005 (“Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”).
[172] Si rinvia alla legge n. 12 del 1979 (“Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”).
[173] In cui si includono, tra le spese di rappresentanza (deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta), anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione.
[174] Come modificato dall’articolo 2, comma 71 del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la deducibilità del 25% delle spese relative ad un solo veicolo.
[175] In base a tale articolo, le persone fisiche esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, le somme percepite e le spese sostenute nell’esercizio della propria attività.
[176] Si evidenzia che il comma 337 contiene un erroneo rinvio all’articolo 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, anziché all’articolo 8-bis dello stesso D.P.R..
[177] Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
[178] Recante: “Misure in materia fiscale”.
[179] L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è stata istituita con D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 successivamente modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 e dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381. Con tali norme è stata disposta la soppressione dell’A.I.M.A., la sua messa in liquidazione e l’istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
[180] Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006.
[181] In quanto la copertura totale in termini di popolazione nelle regioni assistite nella Comunità deve restare significativamente inferiore a quella delle regioni non assistite.
[182] Recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.
[183] Si ricorda che il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”(GU n. 222 del 23 settembre 2005, SO n. 158), emanato sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto. Tale decreto, composto da 17 articoli e 10 allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, disciplina – fra l’altro - la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, e i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.
[184] Per un commento si veda l’articolo intitolato D.Lgs. n. 192/2005: luci ed ombre sul recepimento della direttiva n. 2002/91/CE, a cura del Comitato termotecnico italiano, in “Ambiente e sicurezza” del 20 dicembre 2005.
[185] S. Colombo, F. Giola, F. Soma, Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, pubblicato all’indirizzo internet www.edilclima.it/download/p2000/2029art1.pdf.
[186] Dal verbale del Consiglio dei Ministri n. 31 del 22 dicembre 2006 di approvazione del citato decreto legislativo.
[187] Per la parte relativa al risparmio energetico si veda, in particolare, l’articolo 2 del disegno di legge A.S. 691.
[188] “Modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni”.
[189] "Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico”.
[190] D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, recante “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”.
[191] L’obiettivo 2, nel periodo di programmazione 2000-2006, ha riguardato le zone aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita e la cui popolazione o superficie siano sufficientemente significative.L’elenco delle zone del Centro-Nord incluse nell’obiettivo 2, definito in concertazione con il Governo italiano, è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione del 27 luglio 2000 (n. 2000/530/CE), successivamente modificato con la decisione 27 aprile 2001 (n. 2001/363/CE).
[192] Per l’Italia, per il periodo di programmazione 2000-2006, il regime transitorio ha riguardato il Molise, per l’obiettivo 1, e diverse aree del Centro-Nord, fuoriuscite dai vecchi obiettivi 2 e 5b dei fondi 1994-99 e non più ricomprese nel nuovo obiettivo 2.
[193] Per quanto riguarda l’Italia, le aree 87.3.c) sono state individuate con la decisione della Commissione UE del 20 settembre 2000 (G.U.C.E. L 105 del 20/4/2002): si tratta delle regioni Abruzzo e Molise e di alcuni territori delle regioni del Centro-Nord.
[194] La finalità di tale decreto (art. 1) è quella di promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
[195] Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
[196] Il biogas carburante, secondo la definizione contenuta nell’allegato I al D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128, recante Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, è il gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione così da ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna.
[197] Si tratta della segnalazione AS368 del 3 novembre 2006 (consultabile sul sito internet www.agcm.it).
[198] Recante: “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”.
[199] Tale disposizione prevede che il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999 è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
[200] Le prime istruzioni operative per la riutilizzazione commerciale dei dati, documenti e informazioni ipotecarie sono state fornite dall’Agenzia del Territorio con la nota n. 93771 del 29 dicembre 2006.
[201] Per quanto riguarda la validità temporale delle disposizioni riguardanti la detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, si ricorda che:
- l’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 si riferisce alle spese sostenute negli anni 1998 e 1999;
- l’articolo 6, comma 15, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2000;
- l’articolo 2, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2001;
- l’articolo 9, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2002;
- il citato articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) si riferisce alle spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2003;
- l’articolo 1-bis, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 si riferisce alle spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003;
- l’articolo 2, comma 15, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), relativo alle spese sostenute nell’anno 2004, è stato successivamente abrogato dal sottoindicato articolo 23-bis, comma 2, del D.L. n. 355 del 2003;
- l’articolo 23-bis, comma 1, lettera a), del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, si riferisce alle spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
- l’articolo 1, comma 121, lettera a), della legge n. 266 del 2005 si riferisce alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.
[202] Concorrono a formare il suddetto importo le spese per gli interventi realizzati in più anni (a partire dal 1998), quando gli interventi più recenti costituiscono mera prosecuzione di interventi precedenti.
[203] Si veda ad esempio la legge della regione Toscana del 9 settembre 1991, n. 47, la legge della regione Calabria del 23 luglio 1998, n. 8 e la legge della regione Molise del 18 ottobre 2002, n. 25.
[204] Le disposizioni che hanno modificato l’art. 45, co. 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 sono:
- art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 422 del 1998;
- art. 6, co. 17, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000);
- art. 6, co. 12, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001);
- art. 7, co. 9, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);
- art. 19, co. 1, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- art. 2, co. 1, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004);
- art. 1, co. 509, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005);
- art. 1, co. 118, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006).
[205] In precedenza le suddette disposizioni erano state prorogate dall’articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).
[206] Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
[207] Le precedenti proroghe sono state operate dalle seguenti disposizioni normative:
- art. 26, co. 3, della legge n. 590 del 1965: proroga al 30 giugno 1983;
- art. 25 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito dalla legge n. 638 del 1983): proroga al 30 giugno 1988;
- art. 1 della legge n. 349 del 1988: proroga al 31 dicembre 1991;
- art. 70, co. 3, della legge n. 413 del 1991: proroga al 31 dicembre 1993;
- art. 2, co. 2, del D.L. n. 542 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996: proroga al 31 dicembre 1997;
- art. 4, co. 14, della legge n. 449 del 1997 (collegato 1998): proroga al 31 dicembre 1999;
- art. 10, co. 3, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000): proroga al 31 dicembre 2001;
- art. 52, co. 22, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002): proroga al 31 dicembre 2003;
- art. 2, co. 3, delle legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004): proroga al 31 dicembre 2004;
- art 1, co. 571, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005: proroga al 31 dicembre 2005.
[208] La suddetta disposizione è stata prorogata.
- al 30 settembre 2001 dall’articolo 1 del D.L. n. 246 del 2001, convertito dalla legge n. 330 del 2001;
- al 31 dicembre 2001 dal D.L. n. 356 del 2001, convertito dalla legge n. 418 del 2001;
- al 30 giugno 2002, dal D.L. n. 452 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002;
- al 31 dicembre 2002, dal D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003 dall’articolo 21 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
- al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 115, lettera a), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).
[209] In particolare, ai sensi del citato comma 1-bis e del successivo comma 1-ter, i soggetti interessati possono usufruire delle richiamate agevolazioni a condizione che:
- tali emulsioni abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel decreto del Ministero delle finanze 20 marzo 2000, emanato in attuazione dell’articolo 12, comma 3, della legge n. 488 del 1999, contenente le caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas e olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione e alla combustione;
- il fabbisogno annuo dei soggetti utilizzatori di cui al precedente comma 1-bis ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di olî da gas con acqua, e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
Quanto alle modalità per l’autoproduzione, nonché all’impiego e al controllo delle emulsioni in oggetto, il successivo comma 1-quater rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che non risulta allo stato emanato.
L’accisa agevolata, introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 452 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002, è stata prorogata:
- al 31 dicembre 2002, dal D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002;
- al 30 giugno 2003 dall’articolo 21 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);
- al 31 dicembre 2004 dall’articolo 17 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;
- al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
- al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 115, lettera a), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).
[210] Si veda al riguardo la nota n. 796/V del 16 febbraio 2007 dell’Agenzia delle dogane.
[211] Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/96/CE è stato presentato alle Camere in data 7 novembre 2006. Le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso i propri pareri nel successivo mese di dicembre 2006.
[212] Si ricorda che il comma 10 del richiamato articolo 8 della legge n. 448 del 1998 dispone l’utilizzo di parte dei maggiori proventi che dovrebbero derivare dalla c.d. carbon tax per la concessione di misure compensative degli aumenti delle accise, dirette tra l’altro a consentire, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento non inferiore a lire 200 (pari a 0,103 euro) per ogni litro ed una riduzione del costo del GPL da riscaldamento corrispondente al contenuto di energia del gasolio medesimo.
[213] L’accisa ordinaria è quella prevista dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).
[214] Si veda la nota precedente.
[215] Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
[216] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
[217] Con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 sono state approvate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come sostituito dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 ha stabilito che la disposizione contenuta nel numero 4) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione".
[218] Si segnala che il 30 giugno 2006 la Commissione europea ha presentato una comunicazione dal titolo “Riesame delle deroghe di cui agli allegati II e III della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che scadono entro la fine del 2006” COM(2006)342. La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio.
[219] Le aliquote ordinarie riportate nel testo sono quelle previste dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).
[220] Per il periodo 1° luglio 2003-1° ottobre 2003 l’agevolazione non è stata operante.
[221] Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
[222] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
[223] Si ricorda che l'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 412 del 1993, stabilisce che i comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale (quota indicata nell'allegato A del medesimo D.P.R. n. 412), qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.
[224] L’agevolazione in argomento aveva una scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 1994 (articolo 1, comma 1-quater, del citato D.L. n. 417 del 1991). Tale scadenza è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 1998, dall’articolo 1, comma 22, del D.L. n. 250 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 349 del 1995. L’agevolazione è stata poi ripristinata, dopo un periodo di intervallo, dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) limitatamente all’anno 2001. Le successive proroghe sono state disposte:
- dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002): al 31 dicembre 2002;
- dall’articolo 21, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003): al 31 dicembre 2003;
- dall’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004): al 31 dicembre 2004;
- dall’articolo 1, comma 511, lettera e), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005): al 31 dicembre 2005;
- dall’articolo 1, comma 115, lettera g), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006): al 31 dicembre 2006.
[225] Come già segnalato a proposito dell’agevolazione di cui alla lettera c) del presente comma 394, il 30 giugno 2006 la Commissione europea ha presentato una comunicazione dal titolo “Riesame delle deroghe di cui agli allegati II e III della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che scadono entro la fine del 2006” COM(2006)342. La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio.
[226] La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 268 del 2000 prevedeva l’applicazione dell’accisa nella misura del 5% dell’aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello 0% è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.
[227] Recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992.
[228] Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al titolo II, individua i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e gli obblighi relativi, prevedendo la facoltà di contabilità semplificata in favore delle imprese minori (società di persone ed equiparate e persone fisiche esercenti imprese commerciali con redditi annui non eccedenti lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività) e di altri soggetti.
[229] Sotto l’imperio delle disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 79, comma 8, del TUIR la circolare del 29 settembre 1984, n. 31/9/1123, della Direzione generale delle imposte dirette ha precisato come la deduzione spetti una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi effettuati nello stesso giorno e a condizione che questi ultimi vengano effettuati personalmente dal titolare dell'autorizzazione. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, la circolare n. 129/E-139470 del 27 giugno 2000 della Direzione AA.GG. e cont. trib ha ritenuto che essa sia riferita alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità separata anche nel caso in cui abbiano optato per il regime ordinario, sempreché i titolari siano intestatari di autorizzazione all'autotrasporto di merci per conto di terzi, e alle imprese familiari esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti siano effettuati personalmente dal titolare dell'impresa quale intestatario della relativa autorizzazione. La stessa circolare ricordava come l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, avesse stabilito che la deduzione competeva anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, relativamente ai trasporti effettuati personalmente dai soci, nonché alle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria e alle società di cui all'articolo 5 del TUIR, restando escluse le società di capitali di qualsiasi tipo cui non erano applicabili le disposizioni dell'articolo 79 (ora 66) del TUIR.
[230] In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002.
[231] Il comma 8-bis dell’articolo 51 del TUIR definisce specifiche modalità per la determinazione del reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa qualora, nell’arco di dodici mesi, la permanenza all’estero sia protratta per un periodo superiore a 183 giorni. In tal caso, il reddito imponibile viene determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto interministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987, che disciplina le modalità di calcolo dei contributi per i regimi assicurativi dei lavoratori italiani operanti all'estero.
[232] Tale deducibilità è subordinata alla condizione che i fondi medesimi siano stati istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”.
[233] Ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del TUIR, tale disposizione si applica anche per la determinazione del reddito di impresa ai fini IRPEF.
[234] Recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”. L’articolo 2, comma 1, lettera a), si riferisce alle attività economiche svolte in linea (on line) e a qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.