| Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
| Titolo: | Finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis-B - Schede di lettura sulle modifiche apportate al Senato | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 56 Progressivo: 8 | ||
| Data: | 18/12/2006 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria 2007
A.C. 1746-bis-B
Schede
di lettura sulle modifiche
apportate dal Senato
n. 56/8
18 dicembre 2006
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica e Dipartimento Finanze
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ID0006.doc
INDICE
§ Articolo 1, comma 1 (Modifica delle regolazioni debitorie)
§ Articolo 1, commi 4-5 (Destinazione delle eventuali maggiori entrate tributarie)
§ Articolo 1, comma 6 (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
§ Articolo 1, comma 11 (Assegni per il nucleo familiare)
§ Comma soppresso (Entrata in vigore della nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari)
§ Articolo 1, comma 29 (Condizioni per la deducibilità o detraibilità di spese sanitarie)
§ Articolo 1, comma 30 (Compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA)
§ Articolo 1, commi 33-34 (Sanzioni amministrative per violazioni in materia di assistenza fiscale)
§ Articolo 1, comma 47 (Esercizio abusivo dell’attività di mediatore)
§ Articolo 1, comma 52(Realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani)
§ Articolo 1, comma 62 (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)
§ Articolo 1, commi 65 e 66 (Operazioni elusive intercorse tra società controllate o collegate)
§ Articolo 1, comma 67 (Modelli per la presentazione telematica delle dichiarazioni)
§ Articolo 1, comma 68 (Autenticazione degli atti di alienazione di beni mobili registrati)
§ Articolo 1, comma 69 (Riscossione dei compensi per l’esercizio di arti e professioni)
§ Articolo 1, commi 74-76 (Disciplina fiscale dei trust)
§ Articolo 1, commi 77-79 (Imposta sulle successioni e sulle donazioni)
§ Articolo 1, comma 86 (Sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento)
§ Articolo 1, commi 87-88 (Istituzione di un concorso pronostici su base ippica e di scommesse varie)
§ Articolo 1, comma 89(Disposizioni in materia di giuoco del lotto)
§ Articolo 1, comma 92 (Proventi dell’aggiudicazione dei punti di vendita dei giuochi)
§ Articolo 1, comma 93 (Inclusione di alcuni tipi di giuochi di carte tra i giuochi di abilità)
§ Articolo 1, commi 94-97 (Assegnazione delle rivendite di generi di monopolio)
§ Articolo 1, commi 101-102 (Versamento dell’imposta comunale sugli immobili)
§ Articolo 1, commi 109-118 (Nuove disposizioni in materia di società di comodo)
§ Articolo 1, commi 126-133(Regime fiscale della SIIQ)
§ Articolo 1, commi 134-136(Regime fiscale dei partecipanti alle SIIQ)
§ Articolo 1, commi 137-140(Conferimenti in SIIQ)
§ Articolo 1, comma 141(Disposizioni finali per le SIIQ)
§ Articolo 1, comma 151 (Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)
§ Articolo 1, comma 170 (Comunicazione dei dati relativi alle entrate degli enti locali)
§ Articolo 1, comma 184 (Proroga della disciplina transitoria per le discariche di rifiuti))
§ Articolo 1, comma 188 (Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS per esibizioni in spettacoli)
§ Articolo 1, commi 189-193 (Compartecipazione comunale all'IRPEF)
§ Articolo 1, comma 216 (Immobili della Difesa affidati a terzi)
§ Articolo 1, comma 219 (Alienazione immobili statali gestiti dall’Agenzia del demanio)
§ Articolo 1, comma 220 (Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)
§ Articolo 1, comma 221 (Contributo di solidarietà)
§ Articolo 1, comma 258 (Canone demaniale dovuto dalle società di gestione aeroportuale)
§ Articolo 1, comma 263 (Valorizzazione del patrimonio pubblico)
§ Articolo 1, commi 289-290 (Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari)
§ Articolo 1, comma 291 (Contribuenti minimi in franchigia)
§ Articolo 1, comma 294 (Agenti della riscossione)
§ Articolo 1, comma 295 (Imposta di bollo per le agenzie fiscali)
§ Articolo 1, comma 296(Agevolazioni fiscali ai docenti per l’acquisto di un personal computer)
§ Articolo 1, comma 298 (Contributi per l’acquisto di personal computer)
§ Articolo 1, comma 300 (Aliquota IVA sui contratti di scrittura per spettacoli)
§ Comma soppresso (Aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari)
§ Articolo 1, comma 306 (Agevolazioni fiscali per edilizia convenzionata)
§ Articolo 1, comma 307 (Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati)
§ Articolo 1, comma 308 (Rimborsi IVA)
§ Articolo 1, comma 310 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari)
§ Articolo 1, comma 311 (Disposizioni agevolative in materia di imposta sulla pubblicità)
§ Articolo 1, comma 324 (Disciplina transitoria sulla tassazione dei veicoli aziendali)
§ Articolo 1, comma 325 (Territorialità dell’IVA su alcune prestazioni di intermediazione)
§ Articolo 1, comma 326 (Disposizioni sulle società di comodo)
§ Articolo 1, comma 328 (Certificazione dei corrispettivi priva di valore fiscale)
§ Articolo 1, comma 337 (Sanatoria elenco dei fornitori)
§ Articolo 1, comma 338 (Proroga del regime di esenzione fiscale per gli atti di riordino delle IPAB)
§ Articolo 1, comma 339 (Aggiornamento delle banche dati catastali con i dati dell’AGEA)
§ Articolo 1, comma 350 (Installazione di pannelli fotovoltaici)
§ Articolo 1, comma 366 (Destinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione idrocarburi)
§ Articolo 1, commi 367, 369, 371, 374-377, 379 (Biocarburanti)
§ Articolo 1, commi 372-373 (Aliquota d’accisa ridotta sui biocarburanti a decorrere dal 2008)
§ Articolo 1, commi 380-381 (Esenzione da accisa per gli olî vegetali impiegati nel settore agricolo)
§ Articolo 1, commi 382-383 (Certificati verdi)
§ Articolo 1, comma 386 (Riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali)
§ Articolo 1, commi 417-420 (Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari nelle P.A.)
§ Articolo 1, comma 422 (Autonomia contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri)
§ Articolo 1, comma 423 (Consiglio superiore delle comunicazioni)
§ Articolo 1, commi 446-447 (Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)
§ Articolo 1, comma 459 (Riduzione membri consigli di amministrazione)
§ Articolo 1, commi 460-463 (Riassetto di Sviluppo Italia)
§ Articolo 18, comma 465 (Riduzione membri consigli di amministrazione)
§ Articolo 1, comma 467 (Esclusione di alcuni incarichi dai limiti alle spese per consulenza)
§ Articolo 1, comma 468 (Rimborso spese di viaggio aereo per il personale pubblico in missione)
§ Articolo 1, comma 469 (Ricorsi in materia pensionistica)
§ Articolo 1, commi 471-472 (Istituto nazionale per la fauna selvatica)
§ Articolo 1, commi 476 e 479 (Commissione tecnica per la finanza pubblica)
§ Articolo 1, comma 485 (Contribuzione in favore dell'ONAOSI)
§ Articolo, comma 498 (Contenimento della spesa nelle procedure di amministrazione straordinaria)
§ Articolo 1, comma 502 (Poteri dei commissari straordinari)
§ Articolo 1, commi 503-504 (Trasformazione della SOGESID Spa)
§ Articolo 1, comma 505 (Ambito di applicazione di disposizioni di contenimento delle spese)
§ Articolo 1, comma 510 (Proroga di termini per interventi di protezione civile)
§ Articolo 1, comma 513 (Assunzioni nella Polizia di Stato)
§ Articolo 1, commi 517-518 (Reclutamento magistrati)
§ Articolo 1, comma 519 (Stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 1, comma 523-524 (Disposizioni sui segretari comunali e provinciali)
§ Articolo 1, comma 526 (Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 1, comma 530 (Personale delle agenzia fiscali)
§ Articolo 1, comma 535 (Proroga dei rapporti di collaborazione presso l’ISTAT)
§ Articolo 1, comma 540 (Assunzione prioritaria di personale in specifiche amministrazioni pubbliche)
§ Articolo 1, comma 549 (Benefici economici per il personale statale in regime di diritto pubblico)
§ Articolo 1, comma 553 (Stanziamento per i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione)
§ Articolo 1, comma 555 (Disposizioni in materia di equo indennizzo)
§ Articolo 1, commi 558 (Stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali)
§ Articolo 1, comma 564 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
§ Articolo 1, comma 566 (Assunzioni Istituti zooprofilattici sperimentali)
§ Articolo 1, commi 587-591 (Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche)
§ Articolo 1, comma 592 (Armonizzazione regime previdenziale ENPALS)
§ Articolo 1, comma 600 (Personale ispettivo ENPALS e IPSEMA)
§ Articolo 1, comma 602 (Utilizzo disponibilità del fondo per l’offerta formativa)
§ Articolo 1, commi 603-604 (Collegi universitari)
§ Articolo 1, commi 605-620(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)
§ Articolo 1, comma 625(Edilizia scolastica)
§ Articolo 1, comma 629(Libri di testo)
§ Articolo 1, comma 641 (Finanziamento della ricerca scientifica)
§ Articolo 1, comma 643(Disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca)
§ Articolo 1, comma 647(Disposizioni in materia di ricercatori universitari)
§ Articolo 1, comma 653(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)
§ Articolo 1, comma 654(Fondazione Collegio europeo di Parma)
§ Articolo 1, commi 673-675 (Trasferimenti alle regioni e aliquote di compartecipazione)
§ Articolo 1, commi 683-684 e 689 (Modifiche al Patto di stabilità interno per gli enti locali)
§ Articolo 1, comma 697 (Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF)
§ Articolo 1, comma 700 (Gestione del demanio idrico dei comuni montani)
§ Articolo 1, comma 709 (Ripartizione Fondo comuni confinanti con le province di Trento e di Bolzano)
§ Articolo 1, comma 717(Provvidenze editoria per minoranze linguistiche)
§ Comma soppresso (Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali)
§ Articolo 1, commi 725-733 (Interventi sulle società partecipate da enti locali)
§ Articolo 1, commi 736-740 (Indebitamento degli enti locali)
§ Articolo 1, comma 741 (Disposizioni relative al dissesto degli enti locali)
§ Commi soppressi (Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)
§ Articolo 1, commi 749-753 (Disposizioni in materia di previdenza complementare)
§ Articolo 1, comma 754 (Regolazioni contabili)
§ Articolo 1, commi 760-761 (Disposizioni in materia di previdenza complementare)
§ Articolo 1, comma 763 (Equilibrio finanziario degli enti previdenziali di diritto privato)
§ Articolo 1, comma 767 (Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
§ Articolo 1, commi 771-772 (Misure in materia previdenziale)
§ Articolo 1, commi 774-776 (Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale)
§ Comma soppresso(Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato)
§ Articolo 1, comma 778 (Rivalutazione di prestazioni erogate dall’INAIL)
§ Articolo 1, commi 780-781 (Gestione artigianato dell’INAIL)
§ Articolo 1, comma 782 (Disposizioni in materia di infortuni sul lavoro)
§ Articolo 1, comma 787 (Contributi per i lavoratori soci di determinate tipologie di cooperative)
§ Articolo 1, comma 788 (Indennità di malattia e congedi parentali per i lavoratori a progetto)
§ Articolo 1, commi 789-790 (Riscatto per congedi parentali)
§ Articolo 1, comma 792 (Provvidenze a favore delle vittime del terrorismo)
§ Articolo 1, comma 793 (Contributi previdenziali degli assistenti all’infanzia)
§ Articolo 1, commi 794-795 (Provvidenze a favore delle vittime del terrorismo)
§ Articolo 1, comma 796 (Settore sanitario)
§ Articolo 1, comma 798 (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)
§ Articolo 1, comma 800 (Attività professionali dei medici della Presidenza del Consiglio)
§ Articolo 1, comma 809 (Consulta del volontariato per la lotta all’AIDS)
§ Articolo 1, comma 814-815 (Progetti di ricerca sanitaria)
§ Articolo 1, comma 817 (Lega italiana per la lotta contro i tumori)
§ Articolo 1, comma 818 (Direttori degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
§ Articolo 1, comma 821-824 (Disposizioni in materia di sangue e plasma umano)
§ Articolo 1, comma 825 (Dispositivi medici)
§ Articolo 1, comma 828 (Disposizioni in materia di vigilanza e controllo sul doping)
§ Articolo 1, comma 829 (Disposizioni in materia di lotta al randagismo)
§ Articolo 1, commi 830-832 (Spesa sanitaria della Regione siciliana)
§ Articolo 1, comma 833 (Contributo di solidarietà alla Regione siciliana)
§ Articolo 1, commi 837 (Trasferimento di funzioni in materia di trasporti alla regione Sardegna)
§ Articolo 1, comma 863 (Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate )
§ Articolo 1, comma 868 (Rassegnazione somme versate a titolo di risarcimento del danno ambientale)
§ Articolo 1, comma 878 (Contributo per l’incremento dei fondi di garanzia interconsortili)
§ Articolo 1, commi 881-882 (Sviluppo e rafforzamento patrimoniale dei confidi)
§ Articolo 1, comma 888 (Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere)
§ Articolo 1, commi 892-895 (Progetti per la società di formazione)
§ Articolo 1, comma 897 (Riorganizzazione Ministero della difesa)
§ Articolo 1, comma 898 (Istituzione di un fondo per le bonifiche delle aree militari)
§ Articolo 1, comma 901 (Riduzione investimenti fissi lordi della Difesa)
§ Articolo 1, comma 904 (Imprese pubbliche)
§ Articolo 1, comma 909 (Modifiche agli articoli 86 e 87 del codice dei contratti pubblici)
§ Articolo 1, comma 915 (Sicurezza dei mezzi di autotrasporto)
§ Articolo 1, comma 916 (Strutture logistiche intermodali)
§ Articolo 1, comma 917 (Premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi)
§ Articolo 1, comma 919 (Agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli per trasporto merci)
§ Articolo 1, comma 922 (Finanziamento progetti informatici del Ministero delle infrastrutture)
§ Articolo 1, comma 923 (Incremento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore)
§ Comma soppresso (Documento unico di regolarità contributiva)
§ Articolo 1, commi 937-938 (Tutela e sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)
§ Articolo 1, comma 940 (Personale Parchi nazionali del Gran Sasso, Monti della Laga e Maiella
§ Articolo 1, comma 941 (Interventi a favore del marchio Made in Italy)
§ Articolo 1, comma 943 (Interventi per le collettività italiane all’estero)
§ Articolo 1, comma 944 (Interventi per la salvaguardia di Venezia)
§ Articolo 1, comma 945 (Finanziamento alla Regione Friuli-Venezia Giulia per opere infrastrutturali)
§ Articolo 1, commi 946-948 (Assegnazione di entrate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
§ Articolo 1, comma 964 (Alta velocità Torino-Milano-Napoli)
§ Articolo 1, comma 966-969 (Assunzione da parte dello Stato del debito Infrastrutture S.p.A.)
§ Articolo 1, comma 971 (Contributo a Trenitalia S.p.A.)
§ Articolo 1, comma 973 (Oneri di servizio pubblico per il trasporto locale ferroviario)
§ Articolo 1, comma 974 (Investimenti nella rete ferroviaria tradizionale)
§ Articolo 1, comma 975 (Interventi per infrastrutture ferroviarie)
§ Articolo 1, comma 976 (Ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso)
§ Articolo 1, comma 980 (Limiti di impegno relativi alla legge obiettivo)
§ Articolo 1, comma 981 (Pedemontana di Formia)
§ Articolo 1, comma 983 (Stanziamenti per costruzioni dei porti)
§ Articolo 1, comma 989 (Definizione del sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali)
§ Articolo 1, commi 996-997 (Attività di dragaggio)
§ Articolo 1, commi 998-1000 (Nuove convenzioni per il cabotaggio marittimo)
§ Articolo 1, comma 1001 (Privatizzazione del Gruppo Tirrenia)
§ Articolo 1, comma 1002 (Ampliamento del porto di Taranto)
§ Articolo 1, comma 1005 (Piano di sviluppo dei sistemi portuali di interesse nazionale)
§ Articolo 1, comma 1016 (Interventi infrastrutturali nel settore del trasporto rapido di massa)
§ Articolo 1, comma 1017 (Strade di rilievo nazionale e autostrade)
§ Articolo 1, commi 1018 e 1020 (Finanziamento dell’ANAS)
§ Articolo 1, comma 1030 (Modifiche al D.L. n. 262/2006 in materia di concessioni autostradali)
§ Articolo 1, comma 1033 (Acquisto di veicoli stradali e ferroviari)
§ Articolo 1, comma 1034 (Incremento del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)
§ Articolo 1, comma 1035 (Finanziamento e aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale)
§ Articolo 1, comma 1037 (Servizi per la sicurezza stradale)
§ Articolo 1, comma 1041 (Benefici per le imprese navalmeccaniche)
§ Articolo 1, comma 1044(Rete nazionale degli interporti)
§ Articolo 1, comma 1045 (Realizzazione di opere infrastrutturali nella regione Veneto)
§ Articolo 1 comma 1046 (Rottamazione dei traghetti)
§ Articolo 1, comma 1055 (Enti irrigui)
§ Articolo 1, commi 1058-1062 (Piano irriguo nazionale)
§ Articolo 1, comma 1064 (Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli)
§ Articolo 1, comma 1066 (Agevolazioni fiscali per il settore dell’apicoltura)
§ Articolo 1, comma 1073 (Contenimento ed eradicazione della brucellosi)
§ Articolo 1, comma 1075 (Credito d’imposta per imprenditori agricoli)
§ Articolo 1, comma 1076 (Consorzi agrari)
§ Articolo 1, comma 1077 (Stabilizzazione operai forestali)
§ Articolo 1, comma 1081 (Incentivi allo sviluppo della proprietà coltivatrice)
§ Articolo 1, comma 1085 (Agricoltura biologica)
§ Articolo 1, comma 1087 (Quote latte)
§ Articolo 1, commi 1088 e 1090 (Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare)
§ Articolo 1, commi 1093-1094 (Sviluppo della forma societaria in agricoltura)
§ Articolo 1, comma 1107 (Personale degli Enti parco nazionali)
§ Articolo 1, comma 1108-1109 (Gestione dei rifiuti solidi urbani)
§ Articolo 1, comma 1117-1120 (Disposizioni in materia di fonti rinnovabili)
§ Articolo 1, comma 1125 (Fondo per lo sviluppo sostenibile)
§ Articolo 1, comma 1132 (Monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo)
§ Articolo 1, comma 1136(Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra Stato e autonomie)
§ Articolo 1, comma 1139(Contributo al Parco della pace di S. Anna di Stazzema)
§ Articolo 1, comma 1144(Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah)
§ Articolo 1, comma 1145 (Accademie)
§ Articolo 1, comma 1146 (Contributo all’Accademia nazionale di Santa Cecilia)
§ Articolo 1, comma 1152 (Viabilità secondaria in Sicilia e Calabria)
§ Articolo 1, comma 1153 (Realizzazione di opere viarie nel Veneto)
§ Articolo 1, comma 1155 (Opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria)
§ Comma soppresso (Finanziamento dei servizi per l’impiego)
§ Articolo 1, commi 1180-1185 (Comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro)
§ Articolo 1, comma 1189 (Mobilità lunga)
§ Articolo 1, comma 1223 (Autocertificazione per le imprese che si avvalgono degli aiuti di Stato)
§ Articolo 1, commi 1224-1225 (Domanda di equa riparazione)
§ Articolo 1, comma 1226 (Misure di conservazione degli habitat naturali)
§ Articolo 1, comma 1228 (Interventi a sostegno del settore turistico)
§ Articolo 1, comma 1231 (Rinnovo contratto trasporto pubblico locale)
§ Comma soppresso (Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi dello Stato)
§ Articolo 1, comma 1234-1237 (5 per mille)
§ Articolo 1, comma 1243 (Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie)
§ Articolo 1, commi 1245-1248 (Norme in materia di editoria e di emittenza radiotelevisiva)
§ Articolo 1, comma 1249 (Pubblicazione di atti di autorità indipendenti)
§ Articolo 1, comma 1250-1251 (Fondo per le politiche della famiglia)
§ Articolo 1, commi 1254-1256 (Conciliazione tra tempo di vita e di lavoro)
§ Articolo 1, comma 1258 (Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)
§ Articolo 1, comma 1261 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
§ Comma soppresso (Ripartizione del Fondo per le non autosufficienze)
§ Articolo 1, commi 1267-1268 (Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati)
§ Articolo 1, commi 1271-1276 (Medaglia d’onore a cittadini deportati ed internati nei lager nazisti)
§ Articolo 1, comma 1277 (Fondo Bacchelli)
§ Articolo 1, commi 1279-1283 (Istituzione dell’Ente italiano montagna - EIM)
§ Articolo 1, comma 1284 (Fondo di solidarietà per il maggior accesso possibile alle risorse idriche)
§ Articolo 1, comma 1292 (Campionati mondiali di nuoto e Giochi del Mediterraneo del 2009)
§ Articolo 1, comma 1293 (Fondo nazionale per le comunità giovanili)
§ Articolo 1, comma 1297 (Riassetto dell’Istituto per il credito sportivo)
§ Articolo 1, commi 1299-1301 (Giochi olimpici di Torino 2006)
§ Articolo 1, comma 1305 (Carta di identità elettronica)
§ Articolo 1, comma 1306 (Personale della COVIP)
§ Articolo 1, comma 1307 (Spese di giustizia nel processo amministrativo)
§ Articolo 1, comma 1313 (Dismissioni di beni immobili del Ministero della giustizia)
§ Articolo 1, comma 1322 (Proroga delle disposizioni della legge 28 luglio 2004, n. 193)
§ Articolo 1, commi 1324-1327 (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)
§ Articolo 1 comma 1328 (Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti)
§ Articolo 1, commi 1334-1339 (Disposizioni riguardanti la società SACE Spa)
§ Articolo 1, comma 1341 (Archivio storico dell’Unione europea)
§ Articolo 1, comma 1342 (Scuola Europea di Parma)
§ Articolo 1, comma 1343 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno contabile)
§ Articolo 1, comma 1345 (Fondo per lo sviluppo e la diffusione e della cultura della legalità)
§ Articolo 1, comma 1346 (Riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi)
§ Articolo 1, comma 1348 (Esclusione dall’esecuzione forzata di fondi destinati a servizi giudiziari)
§ Articolo 1, commi 1349-1350 (Risanamento dell’Ordine Mauriziano di Torino)
§ Articolo 1, comma 1351 (Obblighi di separazione patrimoniale degli intermediari assicurativi)
§ Articolo 1, comma 1352 (Contributi alla Fondazione 20 marzo 2006)
§ Articolo 1, comma 1353 (Fondi speciali)
§ Articolo 1, comma 1354 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)
§ Articolo 1, comma 1356 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa)
§ Articolo 1, comma 1357 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)
§ Articolo 1, comma 1360 (Fondi unici investimenti)
§ Articolo 1, comma 1361 (Prospetto di copertura degli oneri di natura corrente)
§ Articolo 1, comma 1364 (Entrata in vigore)
Tavola di raffronto tra il testo
del Governo
(A.C. 1746-bis) e i testi approvati
dalla Commissione bilancio della Camera (A.C. 1746-bis-A), dall’Assemblea della Camera (A.S. 1183) e dall’Assemblea
del Senato (A.C. 1746-bis-B)
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Titolo |
AC 1746-bis |
AC 1746-bis-A |
A.S. 1183 |
AC 1746-bis-B |
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Titolo I |
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Capo I |
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Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
1-5 |
|
Titolo II |
|
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
2 |
2 |
Soppresso |
|
|
Capo II |
|
|
|
|
|
IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni |
3, 1-4 |
3, co. 1-4 |
2, co. 1-5 |
6-10 |
|
Rideterminazione degli assegni per il nucleo familiare |
|
|
2, co. 6 |
11 |
|
Anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della disciplina delle forme pensionistiche complementari |
|
|
2, co. 7 |
Soppresso |
|
Assegnazione di quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione alle regioni a statuto ordinario |
|
|
2, co. 8 |
12 |
|
Assegni per il nucleo familiare |
4 |
4 |
Soppresso |
|
|
Capo III |
|
|
|
|
|
Disposizioni in materia di accertamento e contrasto dell’evasione - Studi di settore |
5, co. 1-15 |
5, co. 1-15 |
3, co. 1-15 |
13-27 |
|
Certificazione dell’acquisto di medicinali |
5, co. 16 |
5, co. 16 |
3, co. 16-17 |
28-29 |
|
Trasmissione telematica ai fini della compensazione IVA |
|
|
3, co. 18-19 |
30-31 |
|
Destinazione di parte delle maggiori entrate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica |
|
|
3, co. 20 |
co. 32 |
|
Sanzioni ai CAAF |
|
|
|
33-34 |
|
Contrasto dell’evasione nell’applicazione di agevolazioni fiscali |
5, co. 17-19 |
5, co. 17-19 |
3, co. 21-23 |
35-37 |
|
Contrasto dell'evasione – Compensi per attività sanitarie |
5, co. 20-24 |
5, co. 20-24 |
3, co. 24-28 |
38-42 |
|
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore |
5, co. 25 |
5, co. 25 |
3, co. 29 |
43 |
|
Contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale - Disposizioni in materia di IVA |
5, co. 26-27 |
5, co. 26-27 |
3, co. 30-31 |
44-45 |
|
Obbligo di richiesta della registrazione da parte degli agenti immobiliari |
5, co. 28 |
5, co. 28 |
3, co. 32 |
46 |
|
Esercizio abusivo dell’attività di mediazione |
|
|
|
47 |
|
Adempimenti fiscali connessi alla cessione di immobili |
|
|
3, co. 33-34 |
48-49 |
|
Contrasto del giuoco irregolare e illegale |
5, co. 29-30 |
5, co. 29-30 |
3, co. 35-36 |
50-51 |
|
Informazione ai giovani vizio del gioco |
|
|
|
co. 52 |
|
Trasmissione di dati doganali e fiscali alle regioni e agli enti locali |
5, co. 31-33 |
5, co. 31-33 |
3, co. 37-39 |
53-55 |
|
Istituzione del Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria |
|
|
3, co. 40-43 |
56-60 |
|
Contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici |
5, co. 34 |
5, co. 34 |
3, co. 44 |
61 |
|
Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni |
5, co. 35 |
5, co. 35 |
3, co. 45 |
62 |
|
Assegno al coniuge separato |
5, co. 36 |
5, co. 36 |
3, co. 46 |
63 |
|
Comunicazioni sul rimborso delle spese sanitarie |
5, co. 37 |
5, co. 37 |
5, co. 47 |
64 |
|
Disposizioni antielusive per il pagamento di penali tra società collegate e controllate con sede in territori a regime fiscale privilegiato |
|
|
|
65-66 |
|
Trasmissione dichiarazioni |
|
|
|
67 |
|
Passaggi di proprietà auto |
|
|
|
68 |
|
Compensi per l’esercizio di arti e professioni |
|
|
4 |
69 |
|
Capo IV |
|
|
|
|
|
Disposizioni di recupero della base imponibile IRES |
6, co. 1-4 |
6, co. 1-4 |
5, co. 1-4 |
70-73 |
|
Disciplina fiscale dei trust |
|
|
|
74-76 |
|
Imposte sulle successioni e donazioni |
|
|
|
77-79 |
|
Modalità di pagamento dell’imposta di bollo |
6, co. 5 |
6, co. 5 |
5, co. 5 |
80 |
|
Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento |
6, co. 6-10 |
6, co. 6-10 |
5, co. 6-9 e 13 |
81-84 e 99 |
|
Apparecchi da giuoco |
|
|
|
85 |
|
Sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento |
|
|
|
86 |
|
Istituzione di un concorso pronostici su base ippica e di scommesse varie |
|
|
|
87-88 |
|
Innovazioni al giuoco del lotto |
|
|
|
89 |
|
Affidamento in concessione dei giuochi a totalizzatore |
|
|
|
90 |
|
Proroga concessione Enalotto |
|
|
|
91 |
|
Proventi assegnazione dei nuovi punti vendita giochi |
|
|
|
92 |
|
Giochi di carte |
|
|
|
93 |
|
Assegnazioni di rivendite di generi di monopolio |
|
|
5, co. 10-11 |
94-95 |
|
Depositi fiscali tabacchi di lavorati |
|
|
|
96-97 |
|
Proroga della riammissione nei ruoli del personale trasferito all’Ente Tabacchi Italiano (ETI Spa) |
|
|
5, co. 12 |
98 |
|
Accise sui tabacchi lavorati |
6, co 11 |
6, co 11 |
5, co. 14 |
100 |
|
Versamento dell’imposta comunale sugli immobili |
6, co. 12-13 e 20 |
6, co. 12-13 e 20 |
5, co. 15-19 |
101-105 |
|
Liquidazione e versamento ICI da parte del sostituto di imposta per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale |
6, co. 14-19 |
6, co. 14-19 |
Soppressi |
|
|
Comunicazione di dati sugli immobili in tema di smaltimento dei rifiuti urbani |
|
|
5, co. 20-22 |
106-108 |
|
Società di comodo e imposta sostitutiva per la liquidazione delle imprese e imposte indirette sulle assegnazioni ai soci |
|
|
|
109-118 |
|
Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) |
|
|
|
119-141 |
|
Capo V |
|
|
|
|
|
Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF |
7 |
7 |
6 |
142-144 |
|
Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche |
8 |
8 |
7 |
145-151 |
|
Contributo comunale di ingresso e di soggiorno |
9 |
9 |
Soppresso |
|
|
Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali |
10, co. 1-2 |
10, co. 1-2 |
8, co. 1-3 e 5 |
152-154 e 156 |
|
Rinegoziazione dei mutui degli enti locali |
|
|
8, co. 4 |
155 |
|
Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri degli enti locali in materia di pubbliche affissioni |
|
|
9 |
157 |
|
Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile |
11, co. 1-18 |
11, co. 1-18 |
10, co. 1-18 |
158-175 |
|
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari |
11, co. 19-20 |
11, co. 19-20 |
Soppressi |
|
|
Istallazioni pubblicitarie e affissioni abusive |
11, co. 21-23 |
11, co. 21-23 |
10, co. 19-21 |
176-178 |
|
Poteri di accertamento e contestazione immediata |
11, co. 24-27 |
11, co. 24-27 |
10, co. 22-25 |
179-182 |
|
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani |
11, co. 28-29 |
11, co. 28-29 |
10, co. 26-27 |
183-184 |
|
Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali |
|
|
11 |
185-187 |
|
Esenzione contributi ENPALS per esibizioni folcloristiche |
|
|
|
188 |
|
Compartecipazione comunale all’IRPEF |
12 |
12 |
12 |
189-193 |
|
Modifiche al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 |
13 |
13 |
13 |
194 |
|
Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali |
14 |
14 |
14 |
195-200 |
|
Capo VI |
|
|
|
|
|
Disposizioni in materia di immobili |
15 |
15 |
15 |
201-219 |
|
Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione |
|
|
16 |
220-221 |
|
Contributo di solidarietà |
|
|
17 |
222-223 |
|
Incentivi per la rottamazione di veicoli ed agevolazioni per l’efficienza energetica di veicoli |
|
|
|
224-241 |
|
Operazioni di aggregazione aziendale |
|
|
|
242-249 |
|
Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici |
16, co. 1-15 |
16, co. 1-9, 15 |
18, co. 1-12 |
250-261 |
|
Valorizzazione del patrimonio pubblico |
17 |
17 |
18, co. 13-15 |
262-264 |
|
Prelazione enti locali su immobili delle Ferrovie spa collocati in aree con vincolo paesaggistico |
|
|
|
265 |
|
Capo VII |
|
|
|
|
|
Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate |
18 |
18 |
18, co. 16-20 |
266-270 |
|
Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate |
19 |
19 |
18, co. 21-29 |
271-279 |
|
Incentivi fiscali alla ricerca |
20, co. 1-5 |
20, co. 1-5 |
18, co. 30-34 |
280-284 |
|
Bandi di gara per nuove agenzie dell’AAMS e destinazione dei relativi fondi |
|
|
|
285-286 |
|
Agevolazioni fiscali per le imprese di produzione musicale |
20, co. 6-7 |
20, co. 6-7 |
18, co. 35-36 |
287-288 |
|
Credito di imposta imprese agricole e agroalimentari |
|
|
|
289-290 |
|
IVA: versamento rata per contribuenti minimi in franchigia |
|
|
|
291 |
|
Disciplina transitoria imposte indirette locazioni di immobili per imprese (D.L. n. 223/2006) |
|
|
|
292 |
|
Emanazione regolamenti delegificati sui CAAF |
|
|
|
293 |
|
Agenti della riscossione |
|
|
|
294 |
|
Imposta di bollo per le agenzie fiscali |
|
|
|
295 |
|
Agevolazioni fiscali ai docenti per l’acquisto di personal computer |
20, co. 8-9 |
20, co. 8-9 |
18, co. 37-38 |
296-297 |
|
Costituzione di un fondo per contributi ai co.co.co. per l’acquisto di personal computer |
|
|
|
298 |
|
Disciplina fiscale dei compensi ai direttori artistici da parte di cori e bande musicali dilettantistiche |
|
|
|
299 |
|
Aliquota IVA sui contratti di scrittura degli spettacoli |
|
|
|
300 |
|
Sanzione amministrativa per omessa indicazione di spese per operazioni con imprese domiciliate in paesi a regime fiscale privilegiato |
|
|
|
301-303 |
|
Disposizioni agevolative in materia di IVA e imposta sulla pubblicità |
20, co. 10-13 |
20, co. 10-13 |
18, co. 39, 41-43 |
304-305 e 311-312 |
|
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili |
|
|
18, co. 40 |
Soppresso |
|
Agevolazioni fiscali per trasferimenti per edilizia residenziale convenzionata |
|
|
|
306 |
|
Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati a fini fiscali |
|
|
|
307 |
|
Rimborsi IVA |
|
|
|
308 |
|
Obbligo di indicare il corrispettivo pattuito negli atti di trasferimento immobiliare |
|
|
|
309 |
|
Inapplicabilità dell’Imposta sostitutiva sulle plusvalenze per la cessione di terreni edificatori |
|
|
|
310 |
|
Imposte relative a fondi pensione, fondi d’investimento ed emittenti residenti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo |
20, co. 14-18 |
20, co. 14-18 |
18, co. 44-48 |
313-317 |
|
Agevolazione per titolari diritti di sfruttamento opere di ingegno |
20, co. 19 |
20, co. 19 |
18, co. 49 |
318 |
|
Detraibilità delle spese sportive dei minori e dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede |
20, co. 20 |
20, co. 20 |
18, co. 50 |
319 |
|
Imposta sui premi delle assicurazioni di veicoli e natanti |
20, co. 21 |
20, co. 21 |
18, co. 51 |
320 |
|
Tasse automobilistiche |
20, co. 22-23 |
20, co. 22-23 |
18, co. 52-53 |
321-322 |
|
Deducibilità spese per mezzi di trasporto per imprenditori e professionisti |
|
|
|
323-324 |
|
Territorialità ai fini IVA delle prestazioni di intermediazione |
|
|
|
325 |
|
Valore dei beni sociali delle società di comodo |
|
|
|
326 |
|
Trasmissione telematica dei corrispettivi |
|
|
18, co. 54 |
327-328 |
|
Determinazione dell’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione |
|
|
18, co. 55 |
329 |
|
IVA applicabile su locazioni e cessioni immobiliari |
|
|
18, co. 56-57 |
330-331 |
|
Esenzione IVA per i servizi resi a favore di società di riscossione di tributi |
|
|
18, co. 58 |
332 |
|
Compensi per l’attività di assistenza fiscale svolta da professionisti |
|
|
18, co. 59 |
333 |
|
Deducibilità dei costi di ammortamento degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale |
|
|
18, co. 60-61 |
334-335 |
|
Trattamento fiscale borse di studio per cittadini stranieri |
|
|
|
336 |
|
Elenchi clienti e fornitori IVA (comunicazione codice fiscale) |
|
|
|
337 |
|
Proroga esenzione fiscale riordino IPAB |
|
|
|
338 |
|
Aggiornamento banche dati catastali con dati dell’AGEA |
|
|
|
339 |
|
Misure a sostegno delle zone franche urbane |
21 |
21 |
18, co. 62-65 |
340-343 |
|
Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici |
22 |
22 |
18, co. 66-71 |
344-349 |
|
Istallazione di pannelli fotovoltaici |
|
|
18, co. 72 |
350 |
|
Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica |
23 |
23 |
18, co. 73-74 |
351-352 |
|
Contributi per apparecchi domestici |
24, co. 1 |
24, co. 1 |
18, co. 75 |
353 |
|
Contributi per apparecchi illuminanti ad alta efficienza energetica nel settore commerciale |
|
|
18, co. 76-78 |
354-356 |
|
Agevolazioni fiscali per la diffusione del digitale terrestre |
|
|
18, co. 79 e 83 |
357 e 361 |
|
Contributi per motori industriali ad alta efficienza |
24, co. 2-4 |
24, co. 2-4 |
18, co. 80-82 |
358-360 |
|
Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche |
25, co. 1-5 |
25, co. 1-5 |
18, co. 84-87 |
362-365 |
|
Destinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi alle regioni del mezzogiorno |
|
|
|
366 |
|
Biocarburanti |
26 co. 1-6 |
26 co. 1-6 |
18, co. 88-99 |
|
|
Esenzione da accisa per oli vegetali impiegati nel settore agricolo |
|
|
|
380-381 |
|
Certificati verdi |
|
|
|
382-383 |
|
Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica |
27 |
27 |
18, co. 100 |
384 |
|
Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali |
28 |
28 |
18, co. 101-102 |
385-386 |
|
Ristrutturazioni edilizie |
29 |
29 |
18, co. 103-104 |
387-388 |
|
Fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche |
|
|
18, co. 105 |
389 |
|
Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca |
30, co. 1 |
30, co. 1 |
18, co. 106 |
390 |
|
Proroga di agevolazioni fiscali e previdenziali per imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari |
30, co. 2 |
30, co. 2 |
18, co. 107 |
391 |
|
Proroga di agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina |
30, co. 3 |
30, co. 3 |
18, co. 108 |
392 |
|
Proroga della deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante |
30, co. 4 |
30, co. 4 |
18, co. 109 |
393 |
|
Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici |
30, co. 5-6 |
30, co. 5-6 |
18, co. 110-111 |
394-395 |
|
Compensazione dei contributi al Servizio sanitario nazionale per gli autotrasportatori |
30, co. 7 |
30, co. 7 |
18, co. 112 |
396 |
|
Deduzioni forfetarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente nel territorio comunale |
30, co. 8 |
30, co. 8 |
18, co. 113 |
397 |
|
Proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera |
30, co. 9 |
30, co. 9 |
18, co. 114 |
398 |
|
Limite di deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria dal reddito di lavoro dipendente |
30, co. 10 |
30, co. 10 |
18, co. 115 |
399 |
|
Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido |
30, co. 11 |
30, co. 11 |
18, co. 116 |
400 |
|
Deducibilità delle spese connesse all’utilizzo di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica |
|
|
18, co. 117-119 |
401-403 |
|
Titolo III |
|
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
31 |
31 |
Soppresso |
|
|
Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri |
32, co. 1-12 |
32, co. 1-12 |
18, co. 120-132 |
404-416 |
|
Fondo stabilizzazione rapporti di lavoro pubblici |
|
|
|
417-420 |
|
Esclusione dei Commissari straordinari del Governo dalle disposizioni di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 223/2006 |
|
|
18, co. 133 |
421 |
|
Autonomia contabile Presidenza del Consiglio |
|
|
|
422 |
|
Consiglio superiore delle comunicazioni |
|
|
|
423 |
|
Riordino Presidenza del Consiglio |
|
|
|
424 |
|
Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell’interno |
33 |
33 |
18, co. 134 |
425 |
|
Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze |
34 |
34 |
18, co. 135-138 |
426-429 |
|
Modificazioni all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e all’ordinamento del personale della Polizia di Stato |
35 |
35 |
18, co. 139-143 |
430-434 |
|
Piani pluriennali di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia |
|
|
|
435 |
|
Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l’edilizia universitaria da parte degli enti previdenziali |
36 |
36 |
18, co. 144 |
436 |
|
Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia |
37, co. 1-2 |
37, co. 1-2 |
18, co. 145 |
437 |
|
Investimenti INAIL per Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli |
|
|
|
438 |
|
Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia |
38 |
38 |
18, co. 146 |
439 |
|
Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali |
39 |
39 |
18, co. 147-152 |
440-445 |
|
Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi |
40 |
40 |
18, co. 153-155 |
446-448 |
|
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi |
41 |
41 |
18, co. 156-165 |
449-458 |
|
Riduzione dei componenti i consigli di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e Sogin Spa e loro controllate |
|
|
18, co. 166 e 168 |
459 e 464 |
|
Riassetto di Sviluppo Italia Spa |
|
|
|
460-463 |
|
Riduzione dei componenti i consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia |
|
|
18, co. 169 |
465 |
|
Compensi e trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia |
|
|
18, co. 170 |
466 |
|
Deroga ai limiti alle spese per incarichi di consulenza per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia |
|
|
|
467 |
|
Rimborso spese per viaggi aerei dirigenti |
|
|
|
468 |
|
Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici |
42 |
42 |
Soppresso |
|
|
Ricorsi in materia pensionistica |
43 |
43 |
18, co. 171 |
469 |
|
Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie |
44 |
44 |
Soppresso |
|
|
Controlli di congruenza delle clausole di copertura finanziaria |
|
|
18, co. 172 |
470 |
|
Riassetto Istituto nazionale per la fauna selvatica |
|
|
|
471-472 |
|
Controlli di gestione della Corte dei conti |
|
|
18, co. 173 |
473 |
|
Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali |
45 |
45 |
Soppresso |
|
|
Istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica |
|
|
18, co. 174-179 |
474-479 |
|
Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali |
|
|
18, co. 180 |
480 |
|
Potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica |
|
|
18, co. 181 |
481 |
|
Commissione per la garanzia dell’informazione statistica |
46 |
46 |
Soppresso |
|
|
Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici |
47 |
47 |
18, co. 182-184 |
482-484 |
|
Disposizioni per il funzionamento dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) |
|
|
18, co. 185 |
485 |
|
Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti |
48 |
48 |
18, co. 186-187 |
486-487 |
|
Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa |
49 |
49 |
18, co. 188-197 |
488-497 |
|
Contenimento della spesa nelle procedure di amministrazione straordinaria |
|
|
18, co. 198-201 |
498-501 |
|
Poteri dei commissari straordinari |
|
|
|
502 |
|
Liquidazione o fusione della SOGESID |
50 |
50 |
18, co. 202-203 |
503-504 |
|
Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento |
51 |
51 |
18, co. 204 |
505 |
|
Esclusione degli enti di ricerca dalle riduzioni delle spese di funzionamento di cui al D.L. n. 223/2006 |
|
|
18, co. 205 |
506 |
|
Assicurazione dei rischi da calamità naturali |
52 |
52 |
Soppresso |
|
|
Contenimento della spesa del bilancio dello Stato |
53 |
53 |
18, co. 206-207 |
507-508 |
|
Taglio lineare delle dotazioni di Tabella C |
|
|
18, co. 208 |
509 |
|
Proroga dei termini per interventi di protezione civile |
|
|
|
510 |
|
Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali |
54 |
54 |
18, co. 209 |
511 |
|
Modifica della disciplina in materia di contributi pluriennali dello Stato |
55 |
55 |
18, co. 210 |
512 |
|
Attività di monitoraggio sul Sistema-Paese |
56 |
|
|
|
|
Capo II |
|
|
|
|
|
Assunzioni di personale |
57, co. 1-11 |
57, co. 1-7, 9-11 |
18, co. 211-224, 226-231 |
513, 519-523, 525-532, 534, 536-540 |
|
Assunzioni vigili del fuoco, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza |
|
|
|
514-516 |
|
Reclutamento magistrati |
|
|
|
517-518 |
|
Corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali |
|
|
|
524 |
|
Proroga contratti collaborazione con l’Istat |
|
|
|
535 |
|
Riduzione delle risorse 2007 per il premio di concentrazione |
|
|
18, co. 225 |
533 |
|
Ulteriori disposizioni in materia di incremento di dotazioni organiche |
|
|
18, co. 232-236 |
541-545 |
|
Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 |
58, co. 1-2 |
58, co. 1-2 |
18, co. 237-240 |
546-549 |
|
Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministro dell’Interno |
|
|
|
550 |
|
Incentivi al personale applicato alle attività di programmazione e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali |
|
|
|
551 |
|
Stanziamenti per funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, |
|
|
|
552 |
|
Somme da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione |
|
|
|
553 |
|
Risorse per i rinnovi contrattuali per il personale dipendente da enti diversi dall’amministrazione statale |
58, co. 3-4 |
58, co. 3-4 |
18, co. 241-242 |
554 e 556 |
|
Equo indennizzo |
|
|
|
555 |
|
Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali |
59, co. 1 |
59, co. 1 |
18, co. 243 |
557 |
|
Assunzione e stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da regioni ed enti locali |
|
|
18, co. 244-245 |
558 e 560 |
|
Personale consorzi agrari |
|
|
|
559 |
|
Blocco delle assunzioni e riduzione delle spese di personale degli enti locali |
|
|
18, co. 246-247 |
561-562 |
|
Personale Monopoli dui Stato |
|
|
|
563 |
|
Destinazione proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada per assunzioni precari |
|
|
|
564 |
|
Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale |
60 |
60 |
18, co. 248 |
565 |
|
Assunzioni Istituti zooprofilattici sperimentali |
|
|
|
566 |
|
Incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri |
|
|
18, co. 249 |
567 |
|
Risorse per il funzionamento delle sedi consolari all’estero |
|
|
18, co. 250-251 |
568-569 |
|
Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate |
61 |
61 |
18, co. 252 |
570 |
|
Potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta all’ecomafia e alla criminalità ambientale |
62 |
62 |
18, co. 253-256 |
571-574 |
|
Trattamento economico dei Ministri |
63 |
63 |
18, co. 257 |
575 |
|
Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali |
64 |
64 |
18, co. 258-259 |
576-577 |
|
Anzianità di servizio dirigenti pubblici, diplomatici, magistrati ed equiparati collocati in aspettativa |
|
|
|
578 |
|
Coinvolgimento dei sindacati nell’attuazione di provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei pubblici dipendenti |
|
|
18, co. 260 |
579 |
|
Istituzione Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti pubblici |
|
|
|
580-586 |
|
Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche |
|
|
|
587-591 |
|
Contributo ENPALS |
|
|
|
592 |
|
Limiti emolumenti dirigenti pubblici a chiamata diretta e assimilabili |
|
|
|
593 |
|
Contenimento spese di rappresentanza estera delle Regioni |
|
|
|
594-599 |
|
Indennità di trasferta del personale ENPALS e IPSEMA |
|
|
|
600 |
|
Capo III |
|
|
|
|
|
Istituzione di fondi per la scuola |
65 |
65 |
18, co. 261 |
601 |
|
Utilizzo disponibilità del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi |
|
|
|
602 |
|
Collegi universitari e agevolazioni fiscali |
|
|
|
603-604 |
|
Interventi per il rilancio della scuola pubblica |
66 |
66 |
18, co. 262-276 |
605-620 |
|
Clausola di salvaguardia |
67 |
67 |
18, co. 277 |
621 |
|
Altri interventi in favore del sistema dell’istruzione |
68 |
68 |
18, co. 278-289 |
622-635 |
|
Contributi alle scuole paritarie |
|
|
18, co. 290 |
636 |
|
Università e principali enti pubblici di ricerca |
69 |
69 |
18, co. 291-295 |
637-642 |
|
Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca |
70, co. 1-6 |
70, co. 1-6 |
18, co. 296-303 |
643-650 |
|
Piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca |
|
|
18, co. 304-305 |
651-652 |
|
Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio |
71, co. 1 71, co. 2-3 |
71, co. 1 71, co. 2-3 |
18, co. 306 Soppressi |
653 |
|
Fondazione Collegio europeo di Parma |
|
|
|
654 |
|
Capo IV |
|
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
72 |
72 |
Soppresso |
|
|
Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano |
73 |
73 |
18, co. 307-324 |
655-672 |
|
Trasferimenti alle regioni e aliquote di compartecipazione |
|
|
|
673-675 |
|
Patto di stabilità interno per gli enti locali |
74, co. 1-17 |
74, co. 1-17 |
18, co. 325-341 |
676-693 |
|
Abrogazione dei limiti all'acquisto di beni immobili da parte dalle Amministrazioni pubbliche |
|
74, co. 17-bis |
18, co. 342 |
694 |
|
Esclusione dall’applicazione del limite del 2% all’incremento della spesa per gli enti gestori delle aree naturali protette |
|
74, co. 17-ter |
18, co. 343 |
695 |
|
Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2007 |
75, co. 1 |
75, co. 1 |
18, co. 344 |
696 |
|
Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF |
75, co. 2 |
75, co. 2 |
18, co. 345 |
697 |
|
Limiti all’indebitamento degli enti locali |
|
75, co. 2-bis |
18, co. 346 |
698 |
|
Estinzione anticipata debiti enti locali |
|
|
|
699 |
|
Gestione del demanio idrico dei comuni montani |
|
|
|
700 |
|
Eliminazione di alcuni adempimenti relativi al monitoraggio e alle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2006 |
|
|
|
701 |
|
Ripartizione dei maggiori proventi derivanti dalla compartecipazione comunale all’IRPEF |
|
|
|
702 |
|
Finanziamenti a favore dei piccoli comuni |
|
75-bis, co. 1 |
18, co. 347 |
703 |
|
Disposizioni in favore degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso |
|
75-bis, co. 2-6, 13-14 |
18, co. 348-352, 359-360 |
704-708 715-716 |
|
Ripartizione Fondo province confinanti |
|
|
|
709 |
|
Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti |
|
75-bis, co. 7 |
18, co. 353 |
710 |
|
Fondo per il contenimento delle tariffe |
|
75-bis, co. 9 |
18, co. 355 |
711 |
|
Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI da minori entrate relative ai fabbricati di categoria catastale D |
|
75-bis, co. 10-11 |
18, co. 356-357 |
712 |
|
Utilizzo proventi derivanti da concessioni edilizie e relative sanzioni |
|
75-bis, co. 8 |
18, co. 354 |
713 |
|
Parametri enti locali strutturalmente deficitari |
|
75-bis, co. 12 |
18, co. 358 |
714 |
|
Provvidenze editoria per minoranze linguistiche |
|
|
|
717 |
|
Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali |
76 |
76 |
18, co. 361-363 |
718-719 |
|
Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali |
|
76-bis |
18, co. 364 |
720 |
|
Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province |
77 |
Soppresso |
|
|
|
Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni |
78 |
78 |
18, co. 365-367 |
721-723 |
|
Istituzione dell’Unità per il monitoraggio e verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali |
|
|
|
724 |
|
Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali |
79, co. 1 79, co. 2-6 |
79, co. 1 79, co. 2-6 |
Soppresso 18, co. 368-372 |
|
|
Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali |
80 |
80 |
18, co. 373-380 |
725-733 |
|
Nomina di amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico |
|
|
|
734-735 |
|
Le operazioni di gestione del debito degli enti locali tramite utilizzo di strumenti derivati |
|
|
|
736-740 |
|
Disposizioni relative al dissesto enti locali |
|
|
|
741 |
|
Capo V |
|
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
81 |
81 |
Soppresso |
|
|
Gestioni previdenziali |
82 |
82 |
18, co. 381-386 |
742-747 |
|
Trasferimenti all’INPS |
83 |
83 |
18, co. 387 |
748 |
|
Modifiche di alcuni termini temporali in materia di previdenza complementare |
|
|
18, co. 388 |
749, 750-752 |
|
Adesioni alle forme pensionistiche complementari |
|
|
|
753 |
|
Modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’INPS |
|
|
|
754 |
|
Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto |
84, co. 1 84, co. 2-10 |
84, co. 1 84, co. 2-10 |
vedi art. 2, co. 7 18, co. 389-397 |
755-759, 762, 764-766 |
|
Previdenza complementare |
|
|
|
760-761, 763, 767 |
|
Misure in materia previdenziale |
85 |
85 |
18, co. 398-403 |
768-773, 777 |
|
Trattamento pensionistico a favore dei superstiti |
|
|
|
774-776 |
|
Assicurazione infortuni sul lavoro |
|
|
|
778 |
|
Riduzione premi INAIL |
|
|
18, co. 404-405 |
779-780 |
|
Riduzione premi INAIL artigianato |
|
|
|
781 |
|
Infortuni sul lavoro |
|
|
|
782 |
|
Decorrenza interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali e per trattamento disoccupazione agricola |
|
|
18, co. 406-407 |
783-784 |
|
Disposizioni in materia di base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle relative prestazioni in agricoltura |
|
|
18, co. 408-409 |
785-786 |
|
Contributi soci di cooperative sociali |
|
|
|
787 |
|
Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 |
86 |
86 |
18, co. 410 |
788 |
|
Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia |
|
|
18, co. 411-412 |
789-790 |
|
Tutela della maternità delle lavoratrici co.co.pro. |
|
|
18, co. 413 |
791 |
|
Invalidità vittime del terrorismo |
|
|
|
792, 794-795 |
|
Aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori |
|
|
|
793 |
|
Capo VI |
|
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
87 |
87 |
Soppresso |
|
|
Settore sanitario |
88 |
88 |
18, co. 414-417 |
796-799 |
|
Attività professionali sanitarie esterne di consiglieri e referendari medici in servizio presso la Presidenza del Consiglio |
|
|
|
800 |
|
Prezzo di vendita dei medicinali |
|
|
18, co. 418-421 |
801-804 |
|
Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale |
89 |
89 |
18, co. 422-425 |
805-808 |
|
Contributo per la Consulta del Volontariato per la Lotta contro l’Aids |
|
|
|
809 |
|
Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni |
90 |
|
|
|
|
Progetto tessera sanitaria |
|
|
18, co. 426 |
810 |
|
Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale |
91 |
91 |
18, co. 427-428 |
811-812 |
|
Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria |
92 |
|
|
|
|
Disposizioni in materia di ricerca sanitaria |
93 |
93 |
18, co. 429-430 |
813 e 816 |
|
Risorse per la ricerca sanitaria svolta da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni |
|
|
|
814-815 |
|
Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori |
|
|
|
817 |
|
Incompatibilità dei direttori generale, scientifico, amministrativo e sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico |
|
|
|
818 |
|
Iniziative in materia di farmaci |
94 |
94 |
18, co. 431-432 |
819-820 |
|
Disposizioni in materia di sangue e plasma umani |
|
|
|
821-824 |
|
Norme in materia di dispositivi medici |
|
|
|
825 |
|
Riunificazione sedi del Ministero della salute |
95 |
|
|
|
|
Interventi in favore dell’associazione “Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo” |
96 |
|
|
|
|
Misure per le farmacie rurali |
97 |
97 |
18, co. 433 |
826 |
|
Personale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie |
98 |
|
|
|
|
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà |
99 |
99 |
18, co. 434 |
827 |
|
Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping |
100 |
|
|
|
|
Misure in materia di Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping |
|
|
|
828 |
|
Lotta al randagismo |
|
|
|
829 |
|
Spesa sanitaria della regione siciliana |
101 |
101 |
18, co. 435-436 |
830-831 |
|
Retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi |
|
|
|
832-833 |
|
Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna |
102 |
102 |
18, co. 437-443 |
834-840 |
|
Titolo IV |
|
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
|
Effetti sui saldi di finanza pubblica |
103 |
103 |
Soppresso |
|
|
Capo II |
|
|
|
|
|
Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale |
104 |
104 |
18, co. 444-457 |
841-854 |
|
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI |
|
104-bis |
18, co. 458-462 |
855-859 |
|
Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese |
|
104-ter |
18, co. 463-464 |
860-861 |
|
Completamento degli interventi della programmazione negoziata |
|
|
18, co. 465 |
862 |
|
Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate |
105 |
105 |
18, co. 466-469 |
863-866 |
|
Emergenza socio-economico e ambientale relative ai canali portuali della Laguna di Venezia-Porto Marghera, e per gli interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova |
|
|
|
867 |
|
Risarcimento danno ambientale |
|
|
|
868 |
|
Versamento all’entrata delle risorse assegnate dal CIPE a Sviluppo Italia Spa per autoimprenditorialità e autoimpiego |
|
|
18, co. 470 |
869 |
|
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST |
106 |
106 |
18, co. 471-475 |
870-874 |
|
Istituzione del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) |
|
|
18, co. 476 |
875 |
|
Rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266 |
107 |
107 |
18, co. 477 |
876 |
|
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi |
108 |
108 |
18, co. 478-480 |
877-879 |
|
Fondo di garanzia fidi |
109 |
109 |
18, co. 481 |
880 |
|
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi |
|
|
|
881-882 |
|
Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia |
110 |
110 |
18, co. 482-484 |
883-885 |
|
Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica |
111 |
111 |
18, co. 485-486 |
886-887 |
|
Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere |
|
111-bis |
18, co. 487 |
888 |
|
Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi |
|
111-ter |
18, co. 488-490 |
889-891 |
|
Progetti per la società dell’informazione |
112 |
112 |
18, co. 491 |
892 e 895 |
|
Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali |
|
|
|
893-894 |
|
Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale |
113 |
113 |
18, co. 492 |
896 |
|
Riorganizzazione Ministero della difesa |
|
|
|
897 |
|
Fondo bonifiche delle aree militari |
|
|
|
898 |
|
Fondo ristrutturazione e all’adeguamento degli arsenali militari |
|
|
|
899 |
|
Fondo destinato all’ammodernamento parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei Carabinieri |
|
|
|
900 |
|
Riduzione investimenti fissi lordi della Difesa |
|
|
|
901 |
|
Interventi sanitari in favore del personale militare e civile italiano impiegato in aree interessate da conflitti (uranio arricchito) |
|
|
|
902 |
|
Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà |
114 |
114 |
18, co. 493 |
903 |
|
Imprese pubbliche |
115 |
115 |
18, co. 494 |
904 |
|
Ulteriore privatizzazione della Società SNAM rete Gas |
|
|
18, co. 495-496 |
905-906 |
|
Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili |
116 |
116 |
18, co. 497-501 |
907-908, 912-914 |
|
Gare di appalto |
|
|
|
909-911 |
|
Sicurezza nell’autotrasporto |
|
|
|
915 |
|
Strutture logistiche intermodali |
|
|
|
916 |
|
Riduzione del costo del lavoro per le imprese di autotrasporto |
|
|
|
917, 919-920 |
|
Autotrasporto |
117 |
117 |
18, co. 502 |
918 |
|
Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti |
118 |
118 |
18, co. 503 |
921 |
|
Completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture |
|
|
|
922 |
|
Incremento tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore |
|
|
|
923 |
|
Modifica all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 |
119 |
119 |
Soppresso |
|
|
Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione |
120 |
120 |
18, co. 504 |
924 |
|
Infrastrutture per la larga banda |
121 |
121 |
18, co. 505-506 |
925-926 |
|
Transizione alla televisione digitale |
122 |
122 |
18, co. 507-509 |
927-929 |
|
Riduzione sanzioni per radiodiffusione sonora e radiodiffusione televisiva locale |
|
|
|
930 |
|
Esclusione dei progetti cofinanziati dall’Unione europea dalla regola del 2 per cento |
123 |
123 |
18, co. 510 |
931 |
|
Unificazione dei fondi venture capital |
124 |
124 |
18, co. 511 |
932 |
|
Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 |
125 |
125 |
18, co. 512 |
933 |
|
Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero |
126 |
126 |
18, co. 513 |
934 |
|
Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri |
127 |
127 |
18, co. 514 |
935 |
|
Interventi in favore del marchio “made in Italy” |
128 |
128, co. 1-1-ter |
18, co. 515-517 |
936 e 941 |
|
Tutela e sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità |
|
|
|
937-938 |
|
Affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali |
|
|
|
939 |
|
Personale fuori ruolo del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, e del Parco nazionale della Maiella |
|
|
|
940 |
|
Contributi a favore degli enti fieristici |
|
128, co. 1-quater |
18, co. 518 |
942 |
|
Collettività italiane all’estero |
|
128-bis |
18, co. 519 |
943 |
|
Capo III |
|
|
|
|
|
Interventi per salvaguardia di Venezia |
129 |
129 |
18, co. 520 |
944 |
|
Autorizzazione di spesa per grande viabilità e rete ferroviaria regione Friuli Venezia Giulia |
|
|
18, co. 521 |
945 |
|
Assegnazione di entrate alla regione Friuli-Venezia Giulia |
|
|
|
946-948 |
|
Interventi per Roma-capitale della Repubblica |
130 |
130 |
18, co. 522 |
949 |
|
Realizzazione del Museo del XXI secolo |
131 |
|
|
|
|
Expo 2015 |
132 |
132 |
18, co. 523 |
950 |
|
Partecipazione italiana alle EXPO del 2008 e del 2010 |
|
|
18, co. 524-535 |
951-962 |
|
Contributi erariali |
133 |
133 |
18, co. 536 |
963 |
|
Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008 - Apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa - Interessi intercalari - Rete tradizionale |
134 |
134 |
18, co. 537-542 |
964-965, 971-974 |
|
Assunzione di oneri a carico del bilancio dello Stato per mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. e per l’l’estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. |
|
|
|
966-969 |
|
Canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità |
|
|
|
970 |
|
Contributi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del Gruppo per Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Milano-Napoli, e a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale |
|
|
|
975 |
|
Ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso |
|
|
|
976 |
|
Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale |
135 |
135 |
18, co. 543-544 |
977-978 |
|
Finanziamento completamento Pedemontana lombarda, opere stradali in Lombardia e metropolitana M4 di Milano |
|
|
18, co. 545 |
979 |
|
Mantenimento in bilancio di quote di limiti di impegno relative alla legge obiettivo |
|
|
|
980 |
|
Contributo per opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia |
|
|
|
981 |
|
Autonomia finanziaria delle Autorità portuali |
136 |
136 |
18, co. 546-556 |
982-993 |
|
Contributo per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali |
|
|
18, co. 557-558 |
994-995 |
|
Dragaggio |
|
|
|
996-997 |
|
Cabotaggio marittimo |
|
|
|
998-1000 |
|
Società di navigazione Tirrenia |
|
|
|
1001 |
|
Ampliamento del porto di Taranto |
|
|
|
1002 |
|
Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale |
137 |
137 |
18, co. 559-563 |
1003-1007 |
|
Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise |
138 |
138 |
18, co. 564 |
1008 |
|
Interventi per comuni Val di Noto |
|
|
18, co. 565 |
1009 |
|
Interventi per terremoto del Belice e proroga stato di emergenza provincia di Catania |
|
|
18, co. 566-567 |
1010-1011 |
|
Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria |
139 |
139 |
18, co. 568 |
1012 |
|
Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate di Basilicata e Campania nonché nelle zone alluvionate nel 2006 delle regioni Marche, Liguria e Piemonte |
|
|
18, co. 569-571 |
1013-1014 |
|
Ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della Provincia di Vibo Valentia |
|
|
|
1015 |
|
Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa |
140 |
140 |
18, co. 572 |
1016 |
|
Strade di rilievo nazionale ed autostrade |
141 |
141 |
18, co. 573 |
1017 |
|
Finanziamento ANAS Spa |
142 |
142 |
18, co. 574-581 |
1018-1021, 1023-1026 |
|
Fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie |
|
|
|
1022 |
|
Contributi per la realizzazione di autostrade Torino-Savona e Bologna-Firenze |
|
|
18, co. 582 |
1027 |
|
Modalità di rifinanzamento di ANAS Spa |
|
|
18, co. 583 |
1028 |
|
Messa in sicurezza di gallerie monotubo a carattere internazionale |
|
|
18, co. 584 |
1029 |
|
Modifiche al D.L. n. 262/2006 in materia di concessioni autostradli |
|
|
|
1030 |
|
Miglioramento della mobilità dei pendolari |
143 |
143 |
18, co. 585-587 |
1031-1033 |
|
Incremento del Fondoper i trasferimenti correnti alle imprese istituito presso il Ministero dei trasporti |
|
|
|
1034 |
|
Sicurezza dei trasporti |
144 |
144 |
18, co. 588-589 |
1035-1036 |
|
Finanziamento servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale |
|
|
|
1037 |
|
Interventi per la sicurezza ferroviaria |
145 |
145 |
18, co. 590 |
1038 |
|
Potenziamento della componente aereo navale del Corpo delle Capitanerie di porto |
|
|
|
1039 |
|
Innovazione tecnologica dell’industria cantieristica |
146 |
146 |
18, co. 591-592 |
1040-1041 |
|
Contributo all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) |
|
|
|
1042-1043 |
|
Completamento della rete nazionale degli interporti |
|
|
|
1044 |
|
Completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella Regione Veneto |
|
|
|
1045 |
|
Rottamazione traghetti |
147 |
147 |
18, co. 593 |
1046 |
|
Capo IV |
|
|
|
|
|
Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione |
148 |
148 |
18, co. 594-599 |
1047-1052 |
|
Assegnazione borse di ricerca da parte del Corpo forestale |
|
|
18, co. 600 |
1053 |
|
Soppressione Fondo produzione bioeticola-saccarifera (AGEA) |
|
|
18, co. 601 |
1054 |
|
Enti irrigui |
149 |
149 |
18, co. 602-604 |
1055-1057 |
|
Realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale |
|
|
|
1058-1062 |
|
Finanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera |
|
|
|
1063 |
|
Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli |
150 |
150 |
18, co. 605-606 |
1064-1065 |
|
Agevolazioni fiscali in agricoltura |
|
|
|
1066 |
|
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni |
151 |
151 |
18, co. 607 |
1067 |
|
Interventi per il settore agricolo |
152 |
152 |
18, co. 608-616 |
1068-1072, 1074, 1078-1080 |
|
Piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi |
|
|
|
1073 |
|
Credito d’imposta per gli imprenditori agricoli |
|
|
|
1075 |
|
Consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa |
|
|
|
1076 |
|
Stabilizzazione personale operaio forestale |
|
|
|
1077 |
|
Incentivi relativi allo sviluppo della propriétà coltivatrice |
|
|
|
1081 |
|
Interventi nel settore forestale |
|
|
18, co. 617-619 |
1082-1084 |
|
Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica |
|
|
|
1085 |
|
Contributi previdenziali dovuti da imprese agricole colpite da eventi eccezionali |
|
|
18, co. 620 |
1086 |
|
Quote latte |
|
|
|
1087 |
|
Rifinanziamenti nel settore agricolo |
153 |
|
|
|
|
Norme per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare |
154 |
154 |
18, co. 621-625 |
1088-1092 |
|
Sviluppo della forma societaria in agricoltura |
155 |
155 |
18, co. 626-629 |
1093-1096 |
|
Norme in materia di bioenergie |
156 |
156 |
vedi co. 88-99 |
|
|
Riassetto della raccolta Banco posta |
|
|
18, co. 630-632 |
1097-1099 |
|
Capo V |
|
|
|
|
|
Interventi per la difesa del mare |
157 |
157 |
18, co. 633 |
1100 |
|
Rimborso delle spese per attività antinquinamento marino |
158 |
158 |
18, co. 634-635 |
1101-1102 |
|
Contrasto all’abusivismo |
159 |
159 |
18, co. 636-638 |
1103-1105 |
|
Concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico nella provincia di Sondrio |
|
|
|
1106 |
|
Personale degli Enti parco nazionali |
|
|
|
1107 |
|
Gestione dei rifiuti solidi urbani |
|
|
|
1108-1109 |
|
Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra |
160 |
160 |
18, co. 639-644 |
1110-1115 |
|
Finanziamento per il sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti |
|
|
|
1116 |
|
Promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica |
|
|
|
1117-1120 |
|
Istituzione del fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane |
|
|
18, co. 645-647 |
1121-1123 |
|
Fondo per lo sviluppo sostenibile |
161 |
161 |
18, co. 648-649 |
1124-1125 |
|
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione |
|
|
|
1126-1128 |
|
Programma sperimentale per la riduzione della commercializzazione di sacchi non biodegradabili |
|
|
|
1129-1131 |
|
Monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo |
|
|
|
1132 |
|
Piano d’azione nazionale sugli “acquisti verdi” |
162 |
|
|
|
|
Disposizioni in materia di beni culturali |
163 |
163 |
18, co. 650-656 |
1133, 1135-1138, 1140-1141 |
|
Attribuzioni di competenze ministeriali in materia di turismo |
|
|
|
1134 |
|
Finanziamento del Parco nazionale della pace di S. Anna di Stazzema |
|
|
|
1139 |
|
Autorizzazione di spesa per interventi urgenti di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici |
|
|
18, co. 657 |
1142 |
|
Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
18, co. 658 |
1143 |
|
Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah |
|
|
|
1144 |
|
Accademie |
164 |
164 |
18, co. 659 |
1145 |
|
Accademia nazionale di Santa Cecilia |
|
|
|
1146 |
|
Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo |
165 |
165 |
18, co. 660-663 |
1147-1148, 1150-1151 |
|
Contributo Istituto italiano di studi storici e all’Istituto italiano di studi filosofici |
|
|
|
1149 |
|
Interventi in materia di viabilità |
|
|
18, co. 664 |
1152 |
|
Finanziamento opere viarie del Veneto |
|
|
|
1153 |
|
Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata |
|
|
|
1154 |
|
Iscrizione in bilancio di risorse per interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria |
|
|
|
1155 |
|
Capo VI |
|
|
|
|
|
Interventi a carico del Fondo per l’occupazione |
166 |
166 |
18, co. 665-666 |
1156 e 1159 |
|
Assunzione di lavoratori in esuberodipendenti da imprese interessate da processi di cessione |
|
|
|
1157-1158 |
|
Accordo di solidarietà tra generazioni |
|
|
18, co. 667-668 |
1160-1161 |
|
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili |
|
|
18, co. 669 |
1162 |
|
Potenziamento dei servizi per l'impiego |
|
|
18, co. 670 |
Soppresso |
|
Finanziamento delle attività di formazione professionale |
|
|
18, co. 671 |
1163 |
|
Ricostruzione posizione assicurativa dei cittadini rimpatriati dall’Albania |
|
|
18, co. 672 |
1164 |
|
Attività previste per l’implementazione dei Servizi per l’impiego (SPI) |
|
|
18, co. 673 |
1165 |
|
Proroga delle convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) |
|
|
18, co. 674 |
1166 |
|
Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria |
167 |
167 |
18, co. 675 |
1167 |
|
Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione contributiva |
168 |
168 |
18, co. 676-679 |
1168-1171 |
|
Disciplina sanzionatoria in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo |
|
|
18, co. 680 |
1172 |
|
Istituzione di indici di congruità |
169 |
169 |
18, co. 681-682 |
1173-1174 |
|
Documento unico di regolarità contributiva |
170 |
170 |
18, co. 683-684 |
1175-1176 |
|
Adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria |
171 |
171 |
18, co. 685-687 |
1177-1179 |
|
Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro |
172 |
172 |
18, co. 688-693 |
1180-1185 |
|
Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro |
173 |
173 |
18, co. 694 |
1186 |
|
Fondo di sostegno per le famiglie della vittime di gravi infortuni sul lavoro |
|
|
|
1187 |
|
Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato |
174 |
174 |
18, co. 695 |
1188 |
|
Mobilità lunga |
175 |
175 |
18, co. 696 |
1189 |
|
Proroga di ammortizzatori sociali |
176 |
176 |
18, co. 697 |
1190 |
|
Trattamento d’integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali temporanei |
|
|
18, co. 698 |
1191 |
|
Misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare |
177 |
177 |
18, co. 699-708 |
1192-1201 |
|
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro |
178 |
178 |
18, co. 709-716 |
1202-1209 |
|
Durata dei rapporti di lavoro subordinato oggetto di regolarizzazione |
|
|
18, co. 717 |
1210 |
|
Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti |
179 |
179 |
18, co. 718 |
1211 |
|
Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà |
180 |
180 |
18, co. 719 |
1212 |
|
Capo VII |
|
|
|
|
|
Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali |
181 |
181 |
18, co. 720-730 |
1213-1223 |
|
Domanda di equa riparazione |
|
|
|
1224-1225 |
|
Misure di conservazione degli habitat naturali |
|
|
|
1226 |
|
Interventi a sostegno del settore turistico |
182 |
182 |
18, co. 731-733 |
1227-1229 |
|
Rifinanziamento del trasporto pubblico locale |
183 |
183 |
18, co. 734 |
1230 |
|
Trasporto pubblico locale: contratto autoferrotranvieri |
|
|
|
1231 |
|
Agenzie fiscali |
184 |
184 |
18, co. 735 |
1232 |
|
Debiti pregressi |
185 |
185 |
18, co. 736 |
|
|
Ripristino delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF destinato allo Stato |
186 |
186 |
18, co. 737 |
1233 |
|
5 per mille |
|
|
18, co. 738-742 |
1234-1237 |
|
Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate |
187 |
187 |
18, co. 743-744 |
1238-1239 |
|
Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali |
188, co. 1 188, co. 2-5 |
188, co. 1 188, co. 2-5 |
18, co. 745 Soppressi |
1240 |
|
Proroga missioni internazionali di pace in scadenza il 31 dicembre 2006 |
|
|
18, co. 746 |
1241 |
|
Centro di produzione Spa |
189 |
189 |
18, co. 747 |
1242 |
|
Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie |
190 |
190 |
18, co. 748 |
1243 |
|
Contributo all’emittenza locale |
191 |
191 |
18, co. 749 |
1244 |
|
Contributi all’editoria |
|
|
|
1245-1246 |
|
Contributi a imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici |
|
|
|
1247 |
|
Proroga termini concessioni emittenti radiofoniche e televisive |
|
|
|
1248 |
|
Pubblicazioni di atti delle autorità indipendenti di controllo e di garanzia |
|
|
|
1249 |
|
Politiche per la famiglia |
192 |
192 |
18, co. 750-753 |
1250-1253 |
|
Azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro |
|
|
|
1254-1256 |
|
Assicurazione contro gli infortuni domestici |
|
|
18, co. 754 |
1257 |
|
Istituzione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza |
|
|
|
1258 |
|
Piano servizi socio-educativi |
193 |
193 |
18, co. 755-756 |
1259-1260 |
|
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità |
194 |
194 |
18, co. 757 |
1261 |
|
Fondo per gli interventi in materia di immigrazione e di asilo |
|
|
18, co. 758 |
1262 |
|
Istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale |
195 |
|
|
|
|
Anno europeo per le pari opportunità per tutti |
196 |
|
|
|
|
Prevenzione delle mutilazioni genitali |
197 |
197 |
18, co. 759 |
1263 |
|
Fondo per le non autosufficienze |
198 |
198 |
18, co. 760-761 e 763 |
1264-1265 |
|
Permessi lavorativi per l’assistenza a portatori di handicap |
|
|
18, co. 762 |
1266 |
|
Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati |
199 |
199 |
18, co. 764-765 |
1267-1268 |
|
Interventi di solidarietà sociale |
200 |
200 |
18, co. 766 |
1269 |
|
Disposizioni a favore dei familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta ‘ banda della uno bianca |
|
|
|
1270 |
|
Concessione medaglia d’onore a cittadini deportati ed internati nei lager nazisti |
|
|
|
1271-1276 |
|
Contributi per il cosiddetto fondo Bacchelli |
|
|
|
1277 |
|
Fondo per la montagna |
201 |
201 |
18, co. 767 |
1278 |
|
Istituzione dell’Ente italiana montagna (EIM) |
|
|
|
1279-1283 |
|
Istituzione Fondo di solidarietà per il maggior accesso possibile alle risorse idriche (contributo acqua minerale) |
|
|
|
1284 |
|
Reddito minimo di inserimento |
202 |
202 |
18, co. 768-769 |
1285-1286 |
|
Non ripetibilità di somme erogate |
203 |
203 |
18, co. 770-772 |
1287-1289 |
|
Fondo per le politiche giovanili |
204 |
204 |
18, co. 773 |
1290 |
|
Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale |
|
|
18, co. 774 |
1291 |
|
Contributo per interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto di Roma 2009 e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 |
|
|
|
1292 |
|
Fondo nazionale per le comunità giovanili |
205 |
205 |
18, co. 775 |
1293 |
|
Disposizioni concernenti l’Istituto per il credito sportivo |
206 |
206 |
18, co. 776-778 |
1294-1296 |
|
Riassetto dell’Istituto per il credito sportivo |
|
|
|
1297 |
|
Contributo al Comitato italiano paralimpico |
207 |
207 |
18, co. 779 |
1298 |
|
Contenziosi pendenti e l’ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paraolimpici di Torino |
|
|
|
1299-1301 |
|
Interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella regione Liguria |
|
|
18, co. 780-781 |
1302-1303 |
|
Contributo al Club alpino italiano |
208 |
|
|
|
|
Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia |
209 |
209 |
18, co. 782 |
1304 |
|
Carta d’identità elettronica |
|
|
|
1305 |
|
Inquadramento in ruolo di personale COVIP |
|
|
|
1306 |
|
Spese di giustizia nel processo amministrativo |
|
|
|
1307 |
|
Istituzione commissione per il patrocinio a spese dello Stato nella giustizia amministrativa |
|
|
|
1308 |
|
Assunzioni di personale amministrativo presso gli uffici giurisdizionali amministrativi |
|
|
|
1309 |
|
Crediti di aiuto per catastrofi e crisi internazionali |
210 |
210 |
18, co. 783 |
1310 |
|
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all’estero |
211 |
211 |
18, co. 784-786 |
1311-1312 e 1314 |
|
Dismissioni di beni immobili del Ministero della giustizia |
|
|
|
1313 |
|
Adeguamento della tariffa per i visti nazionali |
212 |
212 |
18, co. 787-788 |
1315-1316 |
|
Incremento del contingente di impiegati a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri |
|
|
18, co. 789 |
1317 |
|
Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari |
213 |
213 |
18, co. 790-792 |
1318-1321 |
|
Patrimonio storico culturale esuli istriani |
|
|
|
1322 |
|
Fondo per il finanziamento di progetti di ricerca |
|
|
18, co. 793 |
1323 |
|
Detrazioni per carichi di famiglia per soggetti non residenti |
|
|
|
1324-1327 |
|
Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti |
214 |
214 |
18, co. 794 |
1328 |
|
Fondo per le esigenze della Guardia di finanza |
|
|
18, co. 795 |
1329 |
|
Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri |
|
|
18, co. 796 |
1330 |
|
Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera |
|
|
|
1331 |
|
Fondi per le esigenze infrastrutturali e per l'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione dell’interno |
|
|
18, co. 797-798 |
1332 e 1344 |
|
Opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia |
|
|
|
1333 |
|
SACE Spa |
|
|
|
1334-1339 |
|
Versamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse non utilizzate relativamente al credito d’imposta per premio di concentrazione di imprese |
|
|
|
1340 |
|
Contributo realizzazione archivio storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario europeo di Firenze |
|
|
|
1341 |
|
Contributo per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma |
|
|
|
1342 |
|
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno contabile |
|
|
|
1343 |
|
Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all’affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva |
|
|
|
1345 |
|
Riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi |
|
|
|
1346 |
|
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica |
|
|
18, co. 799 |
1347 |
|
Esclusione dall’esecuzione forzata di fondi destinati a servizi giudiziari |
|
|
|
1348 |
|
Procedure di indennizzo |
215 |
|
|
|
|
Interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano |
|
|
|
1349-1350 |
|
Attività di brokeraggio |
|
|
|
1351 |
|
Contributi alla “Fondazione 20 marzo 2006” per la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paraolimpici |
|
|
|
1352 |
|
Titolo V |
|
|
|
|
|
Fondi speciali (Tabelle A e B) |
216, co. 1 |
216, co. 1 |
18, co. 800 |
1353 |
|
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente (Tabella C) |
216, co. 2 |
216, co. 2 |
18, co. 801 |
1354 |
|
Rifinanziamento di spese di conto capitale (Tabella D) |
216, co. 3 |
216, co. 3 |
18, co. 802 |
1355 |
|
Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (Tabella E) |
216, co. 4 |
216, co. 4 |
18, co. 803 |
1356 |
|
Modulazione delle leggi pluriennali di spesa (Tabella F) |
216, co. 5 |
216, co. 5 |
18, co. 804 |
1357 |
|
Limiti all’assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa (Impugnabilità tabella F) |
216, co. 6 |
216, co. 6 |
18, co. 805 |
1358 |
|
Eccedenze di spesa |
216, co. 7 |
216, co. 7 |
18, co. 806 |
1359 |
|
Fondi unici investimenti |
216, co. 8 |
216, co. 8 |
18, co. 807 |
1360 |
|
Copertura finanziaria |
217, co. 1 |
217, co. 1 |
18, co. 808 |
1361 |
|
Coordinamento della finanza pubblica |
217, co. 2 |
217, co. 2 |
18, co. 809 |
1362 |
|
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome |
|
|
|
1363 |
|
Entrata in vigore |
217, co. 3 |
217, co. 3 |
18, co. 810 |
1364 |
Articolo 1, comma 1
(Modifica delle regolazioni debitorie)
L’articolo 1, comma 1, determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2007.
A seguito di una modifica apportata dal Senato, l’importo delle regolazioni debitorie è aumentato di 3 miliardi di euro nel 2007 (da 9.520 milioni a 12.520 milioni).
L’aumento (corrispondentemente registrato nella tabella B, nel Fondo speciale di parte capitale del Ministero dell’economia e delle finanze) dovrebbe essere riconnesso al concorso al ripiano dei disavanzi sanitari regionali relativi ad anni pregressi, con esclusione dell’anno 2006.
Articolo 1, commi 4-5
(Destinazione delle eventuali maggiori
entrate tributarie)
Il comma 4, modificato dal Senato, individua la destinazione delle maggiori entrate rispetto alle previsioni.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, le eventuali maggiori entrate tributarie sono destinate prioritariamente nel 2007 al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal DPEF, in termini di indebitamento, fabbisogno e saldo netto da finanziare.
Si osserva che la norma sembrerebbe limitare la destinazione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica alle sole entrate di natura tributaria.
Il testo originario del disegno di legge finanziaria prevedeva invece, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, che le eventuali maggiori entrate fossero interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, solo qualora non fosse necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel DPEF.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il comma 4 prevede inoltre che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica sono destinate, se di carattere permanente, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
Si osserva che la norma non individua alcuna destinazione per le eventuali maggiori entrate non derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.
Il comma 5, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la presentazione al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, di una relazione sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, con una quantificazione delle maggiori entrate di natura permanente da destinare alla riduzione della pressione fiscale ai sensi del comma precedente.
Articolo 1, comma 6
(Imposta sul reddito delle persone
fisiche)
Il comma 6 dell’articolo 1 modifica gli articoli 3 e 24 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, e sostituisce gli articoli 11, 12 e 13 dello stesso TUIR.
Nel corso dell’esame presso il Senato sono state parzialmente modificate la lettera c), relativa alle detrazioni per carichi di famiglia, e la lettera d), relativa alle detrazioni per alcune categorie di redditi, del comma 6 in esame.
Nel corso dell’esame presso il Senato , all’articolo 12 del TUIR (sostituito dalla lettera c) del comma 6 in esame), è stato introdotto un meccanismo di ripartizione della detrazione spettante ai genitori, per i figli a carico, diretto ad evitare che la suddetta detrazione sia riconosciuta in tutto o in parte a un genitore che non ne può usufruire per incapienza o per superamento dell’importo di reddito complessivo, oltre il quale la detrazione non spetta[1].
La modifica introdotta permette anche ai genitori legalmente ed effettivamente separati, o il cui matrimonio sia stato annullato, sciolto o ne siano cessati gli effetti civili, di accordarsi per ripartire la detrazione in misura diversa da quella indicata dalla norma in commento[2], come già consentito per i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
E’ inoltre previsto, nell’ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa è assegnata per intero all’altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento.
L’articolo 13 del TUIR (sostituito dalla lettera d) del comma 6 in esame) riconosce detrazioni di imposta differenziate in relazione alle diverse categorie di redditi posseduti dal contribuente.
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, esclusi i redditi di pensione (nuovo articolo 13, comma 1, del TUIR)[3], percepiti da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro è prevista una detrazione di 1.840 euro, da rideterminare con riferimento al periodo di lavoro nell’anno. La detrazione non può comunque essere inferiore a 690 euro.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stata introdotta una disposizione che stabilisce che, per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la rideterminazione della sopra indicata detrazione in rapporto al periodo di lavoro dell’anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro.
Non è del tutto chiaro se tale previsione si applichi ai contribuenti che hanno svolto esclusivamente lavoro dipendente a tempo determinato o anche ai soggetti che hanno svolto nello stesso anno sia lavoro dipendente a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Articolo 1, comma 11
(Assegni per il nucleo familiare)
Il comma 11 e la tabella allegata prevedono una rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito, di cui all’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69[4]. Tali disposizioni sono state introdotte dall’Assemblea della Camera e modificate nel corso dell’esame presso il Senato.
Si ricorda che sulla materia in oggetto interveniva nel disegno di legge finanziaria originario (A.C. 1746-bis) l'articolo 4, il quale è stato soppresso dalla Camera che ha invece disciplinato la materia con il comma 6 dell’articolo 2 (A.S. 1183) che sostanzialmente è “confluito” con modifiche nel comma 11 in esame.
L’articolo 4 del disegno di legge originario demandava ad un decreto ministeriale una rideterminazione, entro un limite di maggiore spesa pari a 1.400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007, dei livelli dell’assegno per il nucleo familiare - rideterminazione destinata a favorire i nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli[5].
Invece la disciplina approvata dalla Camera così come modificata dal Senato di cui al comma in esame determina in via diretta i nuovi importi dell'assegno e dei relativi limiti di reddito consentendo, inoltre, che con decreto interministeriale venga operata un'ulteriore rimodulazione. In particolare si prevede che:
§ i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati secondo la tabella allegata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (lettera a));
§ gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli sono rivalutati del 15 per cento, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (lettera b));
§ i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonchéquelli per i nuclei familiari senza figlipossono essere rimodulati ulteriormente con decreto interministeriale[6], secondo criteri analoghi a quelli adottati nella tabella summenzionata e "anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche" (lettera c)). L’estensione ai nuclei familiari senza figli della possibilità di disporre la rimodulazione dei livelli di reddito e degli importi degli assegni è stata introdotta dal Senato;
§ nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, si prendono in considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o apprendisti (lettera c-bis), aggiunta nel corso dell’esame presso il Senato);
§ gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell'importo dell'assegno (cfr., al riguardo, infra) non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente applicazione a decorrere dal 2008 (lettera d)).
L’assegno per il nucleo familiare, introdotto dal D.L. 69 del 1988, è una prestazione di carattere previdenziale, erogata con cadenza mensile su richiesta del lavoratore o del pensionato, unitamente agli altri elementi della retribuzione o della pensione. L’assegno ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovano in determinate situazioni familiari di reddito.
Beneficiari dell’assegno sono[7]:
- i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità;
- i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;
- i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono l’esistenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia.
L’ammontare dell’assegno, unico per l’intero nucleo familiare, è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al relativo reddito complessivo.
Comma soppresso
(Entrata in vigore della nuova disciplina
delle
forme pensionistiche complementari)
A seguito dell’esame presso il Senato le disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 2, comma 7, del testo approvato in prima lettura dalla Camera (A.S. 1183), recanti l’anticipazione al 1° gennaio 2007 della decorrenza della nuova disciplina della previdenza complementare introdotta dal D.Lgs. 252 del 2005 nonché modifiche tecniche all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, sono state trasfuse nelle lettere a), b) e c) del comma 749..
Il comma 13 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sulla disciplina degli studi di settore, introducendo un nuovo articolo 10-bis nella legge 8 maggio 1998, n. 146 (“Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario”).
Gli studi di settore, introdotti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.
Gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.
Il nuovo articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998, aggiunto dal presente comma, disciplina le modalità di revisione e di aggiornamento degli studi di settore. In particolare, il comma 1 stabilisce che gli studi di settore sono soggetti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore stesso ovvero della sua ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della medesima legge, tenendo anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
Il testo approvato dalla Camera prevedeva che la revisione avesse luogo “di norma” ogni tre anni. La nuova formulazione risultante dalle modificazioni del Senato configura invece il triennio quale termine massimo per la revisione, che può quindi essere operata anche con maggiore frequenza.
Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), disciplinava la revisione quadriennale degli studi di settore. Esso è pertanto abrogato dal comma 15 del presente articolo.
Il comma 14 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, dispone, in via transitoria, che fino all’elaborazione e revisione degli studi di settore, mediante l’impiego degli indicatori di coerenza previsti dal comma 2 dell’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998[8], per l’applicazione degli studi esistenti si tenga anche conto di specifici indicatori di normalità economica idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività da esso svolta.
Il Senato ha specificato che tali indicatori debbono essere forniti di significativa rilevanza.
Esso ha precisato inoltreche si applica a questo riguardo il comma 4-bis dell’articolo 10 della medesima legge n. 146 del 1998 (inserito dal successivo comma 17 del presente articolo 1: vedi infra).
Il comma 17 dell’articolo 1, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato, introduce un nuovo comma 4-bis nell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, il quale disciplina le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.
Per effetto di tale novella, in sede di rettifica del reddito d’impresa o dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione, è precluso l’utilizzo di presunzioni semplici[9] - anche se gravi, precise e concordanti - qualora il contribuente destinatario dell’accertamento abbia dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità rilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore, anche tenendo conto degli specifici indicatori definiti a norma del comma 2 dell’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998[10]
La preclusione opera a condizione che l’ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. In ogni caso, la preclusione non si applica se l’ammontare delle attività non dichiarate supera la soglia dei 50 mila euro.
In altri termini, se il contribuente risulta congruo rispetto agli studi di settore, l’amministrazione finanziaria non potrà esperire nei suoi confronti rettifiche di tipo analitico-induttivo, basate su presunzioni semplici, fino al 40 per cento dei ricavi o dei compensi dichiarati dal contribuente medesimo ed entro il limite massimo di 50 mila euro.
Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, come sostituito dal precedente comma 16 del presente articolo.
Trattasi rispettivamente dei ricavi indicati all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)[11], e dei compensi[12] indicati all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’avviso di accertamento deve esprimere i motivi che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore, in quanto ritenute inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.
L’illustrata disposizione si applica a condizione che le informazioni inserite dal contribuente nei modelli predisposti per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore non siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le sanzioni introdotte, rispettivamente, nei decreti legislativi n. 446 e n. 471 del 1997 dai commi 25, 26 e 27 del presente articolo 1.
La preclusione introdotta dalla disposizione testé descritta si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, secondo quanto disposto dal successivo comma 18 (vedi infra).
Il comma 18 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato,regola l’efficacia delle nuove norme introdotte dai precedenti commi 16 (non modificato dal Senato) e 17 (inserito nel corso dell’esame presso quel Consesso), stabilendo che esse abbiano applicazione dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007. Tuttavia, relativamente al disposto della lettera b) del comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998 (come sostituito dal comma 16) si prevede che abbia effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Quest’ultima disposizione esclude dall’accertamento sulla base degli studi di settore i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta, salvo il caso di cessazione e inizio nel periodo di sei mesi da parte dello stesso soggetto, ovvero quando l’attività iniziata costituisca la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta da altri soggetti.
I commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 prevedono – in termini sostanzialmente identici per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP – l’incremento della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, qualora il maggior reddito d’impresa, arte o professione accertato ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato.
In particolare, il comma 25, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, integra con un nuovo comma 2-bis l’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”). L’articolo trova applicazione con riferimento alle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.
Tale nuovo comma 2-bis prevede che la misura della sanzione minima e massima indicata al comma 2 (ossia la sanzione dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito, stabilita per la dichiarazione di reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque di imposta inferiore a quella dovuta o credito superiore a quello spettante, nonché per esposizione di indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile) sia elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
Nel corso dell’esame presso il Senato, la disposizione è stata modificata escludendo dalla fattispecie sanzionabile i casi di inesatta indicazione dei medesimi dati.
L’incremento della sanzione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Il riferimento al reddito di lavoro autonomo, conseguente al precedente richiamo del reddito di arte o professione, discende da una precisazione inserita nel corso dell’esame presso il Senato.
Analogamente, il comma 27 aggiunge, nell’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”), un nuovo comma 2-bis, da applicarsi alle dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Pertanto, la misura della sanzione minima e massima prevista dal comma 2 (rispettivamente, una e due volte l’ammontare della maggiore imposta dovuta in caso di dichiarazione di imponibile inferiore a quello accertato o imposta inferiore al dovuto) è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. L’incremento della sanzione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
Anche in questo comma è stato modificato, nel corso dell’esame presso il Senato, escludendo dalla fattispecie sanzionabile i casi di inesatta indicazione dei medesimi dati.
Il Senato ha soppresso la disposizione già contenuta nel comma 15 dell’articolo 3, nel testo approvato dalla Camera, che prevedeva una sanzione amministrativa aggiuntiva per le violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, già punite a norma degli articoli 1, comma 2, e 5, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997. L’abrogazione sembra rispondere alla necessità di evitare una duplicazione delle sanzioni per le medesime violazioni.
Articolo 1, comma 29
(Condizioni per la deducibilità o
detraibilità di spese sanitarie)
Il comma 29 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, individua nel 1° luglio del 2007 la data di entrata in vigore delle nuove norme introdotte dal precedente comma 28, lettere a) e b), le quali limitano la deducibilità o detraibilità delle spese sanitarie per acquisto di medicinali, agli effetti dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, subordinandola alla loro certificazione mediante fattura o scontrino fiscale, contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Nel corso dell’esame presso il Senato, è stato introdotto infatti un secondo periodo, il quale specifica che, fino al 31 dicembre 2007, qualora l’acquirente del farmaco non sia il destinatario dello stesso e non conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria del destinatario medesimo, l’indicazione del codice fiscale potrà essere riportata a mano, sullo scontrino fiscale, direttamente dal destinatario del medicinale acquistato.
Viene confermata anche in questo caso l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.
Il citato articolo 50, al comma 7, prescrive in particolare che all'atto dell’utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della tessera sanitaria, e in ogni caso i dati relativi all’eventuale esenzione. Per le ricette mediche recanti la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della tessera sanitaria e i dati relativi all’esenzione; sono altresì inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche.
In ogni caso, dev’essere previamente verificata la corrispondenza tra il codice fiscale del titolare della tessera sanitaria e quello dell'assistito riportato sulla ricetta; ove dalla ricetta manchi l’indicazione del codice fiscale, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della tessera sanitaria, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.
Articolo 1,
comma 30
(Compensazioni effettuate dai titolari di
partita IVA)
Il comma 30 dell’articolo 1, modificato dal Senato,interviene sulla disciplina delle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha introdotto il versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali e la compensazione dei crediti e dei debiti per imposte e contributi nei confronti dei vari enti impositori.
Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni, la novella recata dal comma 30 obbliga i contribuenti titolari di partita IVA a comunicare, per via telematica, all’Agenzia delle entrate l’importo e la tipologia dei crediti che saranno oggetto della successiva compensazione, in caso di operazioni di compensazione per importi superiore a 10 mila euro.
Il Senato ha modificato i termini previsti per la comunicazione da parte del contribuente e per la risposta dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente deve far inviare tale comunicazione entro il quinto giorno precedente quello in cui intende effettuare l’operazione di compensazione (invece che entro il giorno 10 del mese). Qualora l’Agenzia delle entrate non trasmetta al contribuente una comunicazione recante differenti indicazioni entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione (invece che entro il giorno 15 del medesimo mese), il contribuente può eseguire l’operazione di compensazione (silenzio-assenso).
Articolo 1,
commi 33-34
(Sanzioni amministrative per violazioni
in materia
di assistenza fiscale)
Il comma 33 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica la disciplina delle sanzioni amministrative da irrogarsi nei riguardi dei soggetti che prestano assistenza fiscale o dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione tributaria, qualora rilascino, rispettivamente, visti di conformità o asseverazioni infedeli, ovvero certificazioni tributarie infedeli.
A quest’effetto viene modificato l’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare:
a) al comma 1, lettera a), riguardante il visto di conformità e l’asseverazione infedele rilasciati dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (c.d. CAF) - costituiti da associazioni di categoria degli imprenditori, associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati, sostituti d’imposta[13] – che rilasciano il visto di conformità[14], ovvero l’asseverazione infedele[15]:
1) viene espressa in euro la misura della sanzione, sostituendo le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» con le seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;
2) viene inoltre specificato che la violazione è punibile quando viene operata la liquidazione, mediante procedure automatizzate, delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni presentate agli effetti dell’imposta sui redditi, a norma all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quando l’amministrazione procede al controllo formale delle dichiarazioni medesime, ovvero agli altri controlli e rettifiche, ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni, di controllo e di rettifica delle stesse, secondo gli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si aggiunge che la violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (il quale stabilisce che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila, pari a euro 10,33);
3) viene infine modificata la disciplina relativa alle violazioni reiterate o particolarmente gravi, che attualmente prevede l’inibizione della facoltà di rilasciare l’asseverazione o il visto di conformità. La nuova disciplina proposta prevede che a carico dei soggetti abilitati sia disposta, in questi casi, la sospensione dalla predetta facoltà per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, dev’essere invece disposta l’inibizione definitiva dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. La disposizione conferma che si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;
b) al medesimo comma 1, lettera b), riguardante la certificazione tributaria infedele[16] viene espressa in euro la misura della sanzione, sostituendo le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» con le seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) viene inserito un nuovo comma 1-bis, il quale dispone che nei casi di violazione contemplati dai commi 1 (visto di conformità, asseverazione o certificazione tributaria infedele) e 3 (violazione di obblighi dei sostituti d’imposta in caso di prestazione dell’assistenza fiscale) del medesimo articolo 39 e dall’articolo 7-bis (omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari incaricati di trasmettere per via telematica le dichiarazioni dei redditi) si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale reca le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Si stabilisce altresì che il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata;
d) viene sostituito il comma 2, che disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni, anche coordinandone la disciplina con le modificazioni apportate ai commi precedenti. Si stabilisce che le violazioni dei commi 1 e 3 dell’articolo 39 e quelle dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche in base a segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento; fino al compimento dei termini di decadenza, esso può venire integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. Viene conservata la disposizione secondo la quale i provvedimenti sanzionatorî sono trasmessi agli ordini professionali cui appartengono i soggetti che hanno commesso la violazione, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti;
e) al comma 3, viene espressa in euro la misura della sanzione, con la sostituzione delle parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» con le seguenti: «da euro 258 a euro 2.582».
In relazione al disposto del precedente comma testé illustrato, il comma 34, parimenti introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, esclude la restituzione di quanto eventualmente pagato a titolo di sanzione per le violazioni dell’articolo 7-bis e dei commi 1 e 3 dell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ove queste siano state già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Rimane ferma in ogni caso l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il quale – salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo – enunzia il principio dell’applicazione della legge più favorevole nel caso in cui e la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa.
Articolo 1,
comma 47
(Esercizio abusivo dell’attività di
mediatore)
Il comma 47, introdotto dal maxiemendamento del Governo approvato al Senato, aggiunge alla legge finanziaria una nuova disposizione volta ad incrementare la sanzione amministrativa pecuniaria per l’esercizio abusivo dell’attività di mediatore.
La norma fa riferimento all’attività di mediazione di affari di cui agli artt. 1754 e ss. del codice civile. La citata disposizione definisce mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
La legge n. 39/1989[17] richiede, per lo svolgimento di tale attività, remunerata con una provvigione, l’iscrizione in un apposito “ruolo degli agenti di affari in mediazione” tenuto dalle Camere di commercio. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con regolamento del ministero dell’industria (ora, dello sviluppo economico).
L’art. 8 della legge n. 39/1989 punisce attualmente chi esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel suddetto ruolo – oltre che con la restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite – con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 516 e 2.065 euro (comma 1). Colui che incorra per tre volte nella sanzione citata, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, è punito, invece, con le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per l’esercizio abusivo della professione (reclusione fino a 6 mesi e multa da 103 a 516 euro).
Il comma 47 in esame, novellando l’art. 1 della legge 39/1989, aumenta sensibilmente i limiti edittali minimi e massimi della citata sanzione pecuniaria portandoli, rispettivamente, a 7.500 e 15.000 euro.
Articolo 1,
comma 52
(Realizzazione di campagne di
informazione
e di educazione dei giovani)
Il comma 52 - introdotto nel corso dell’esame presso il Senato - autorizza, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 100 mila euro, a favore del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di realizzare campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Lo scopo di queste campagne consiste nella realizzazione di programmi educativi che rendano i ragazzi consapevoli dei rischi derivanti dal vizio del gioco, di modo che le giovani generazioni sviluppino un approccio responsabile a tale attività.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria, dovrà essere emanato un decreto del Ministro della pubblica istruzione, con il quale disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle menzionate campagne informative.
Gli stanziamenti disposti dal comma in esame dovrebbero avere comportato una corrispondente riduzione di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, della voce Ministero dell’economia e delle finanze della Tabella A.
Il comma 58 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, inserisce un nuovo articolo 2-bis nel corpo normativo della legge 27 marzo 1976, n. 60 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l’attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria”), al fine di integrare e specificare le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria è stata istituita dall’articolo 2 della citata legge n. 60 del 1976, come organo composto di undici parlamentari designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, con il compito di vigilare sul funzionamento dell’anagrafe tributaria.
Secondo la nuova disposizione, la Commissione parlamentare può svolgere indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, al fine di valutare l’impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni.
Spetta altresì ad essa di esprimere parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti da essa nel corso dell’anno.
Articolo 1, comma 62
(Comunicazione degli esiti della
liquidazione delle dichiarazioni)
Il comma 62 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, ridisciplina le modalità per l’invio – in forma telematica o mediante raccomandata – dell’invito al contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni.
Si tratta dell'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), a norma del quale, nel caso di tributi per i quali il contribuente è tenuto al versamento diretto, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Lo stesso obbligo sussiste anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di queste disposizioni.
La procedura per l’invio è stata determinata dall’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha disposto che, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito suddetto sia effettuato:
a) con mezzi telematici qualora la dichiarazione sia stata trasmessa mediante uno dei soggetti intermediari indicati nell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: in questo caso l’intermediario, se previsto nell'incarico di trasmissione, informa i contribuenti interessati circa gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito, tempestivamente e comunque nel termine stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (trenta giorni);
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
Il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che il predetto termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997 decorra dal sessantesimo giorno successivo a quello della trasmissione telematica dell'invito.
Il presente comma 62 sostituisce il citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.
Le differenze, rispetto alla vigente formulazione sopra riferita, attengono ai seguenti aspetti:
a) nel caso di invio con mezzi telematici, l’intermediario è comunque tenuto a informare i contribuenti interessati, indipendentemente dall’esistenza di espressa convenzione in tal senso contenuta nell’incarico di trasmissione;
b) nei casi di invio mediante raccomandata, non è più richiesto l’avviso di ricevimento;
c) viene aggiunto un comma 3, in base al quale la definizione del contenuto e della modalità della risposta telematica è rimessa a provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato inserito nella nuova formulazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 un ulteriore comma 1-bis, a tenore del quale l’Agenzia delle entrate, su istanza motivata degli intermediari, può derogare all’obbligo di trasmissione telematica dell’invito, secondo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1, ove riconosca difficoltà da parte degli stessi nell’espletamento dei suddetti adempimenti.
In questo caso, dunque, l’invio dovrà avvenire mediante raccomandata, a norma della lettera b) del medesimo comma 1.
Articolo 1,
commi 65 e 66
(Operazioni elusive intercorse tra società controllate o collegate)
Il comma 65dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, integra il comma 3 dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, estendendo il novero delle operazioni negoziali elusive inopponibili all’amministrazione finanziaria, in quanto prive di valide ragioni economiche e dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
Vengono incluse nella suddetta fattispecie le pattuizioni – aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale – intercorse tra società controllate o collegate[18], una delle quali abbia sede legale in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato.
In base al comma 4 dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
Il comma 66, parimenti introdotto dal Senato, stabilisce che la norma del precedente commatrovi applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007.
Articolo 1, comma 67
(Modelli per la presentazione telematica delle dichiarazioni)
Il comma 67, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sulla disciplina che regola la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, regolando la pubblicazione dei modelli, delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Viene integrato a quest’effetto l’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 (“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”), nel quale è aggiunto un nuovo comma 3-bis.
La nuova disposizione prevede che i modelli di dichiarazione riguardanti le imposte sui redditi e l’IRAP, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati siano resi disponibili in formato elettronico, dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio (presumibilmente, di ogni anno).
Il novellato articolo 2 del D.P.R n. 322 del 1998 disciplina i termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
Invece, le disposizioni concernenti la redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni e l’approvazione dei relativi modelli sono contenute nell’articolo 1 del medesimo decreto.
In particolare, il comma 1 di tale articolo stabilisce che i modelli sono approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il successivo comma 2 prescrive altresì che i modelli di dichiarazione siano resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
Per quanto riguarda la trasmissione in via telematica, disciplinata dall’articolo 3 del medesimo decreto, il comma 1 dello stesso dispone che le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Sarebbe pertanto preferibile inserire la presente disposizione nell’articolo 1, provvedendo all’opportuno coordinamento con le altre disposizioni testé citate.
D’altronde, trattandosi di disposizioni di natura regolamentare, emanate in base all'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione può essere effettuata con regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, non appare necessario il ricorso a un intervento legislativo, che anzi produce l’effetto di ricondurre la materia delegificata nella competenza della legge.
Articolo 1, comma 68
(Autenticazione degli atti di alienazione
di beni mobili registrati)
Il comma 68, introdotto dal Senato, intervenendo sull’articolo 7 del DL 223/2006[19] (cosiddetto “Decreto Bersani”) estende la platea dei soggetti autorizzati all’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, includendo in essa anche i dipendenti degli sportelli telematici dell’automobilista, delegati dal titolare dello sportello medesimo.
L’articolo 7 del DL 223 citato è intervenuto sulla materia relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati, abrogando, tra l’altro, la previgente disciplina recata dai commi 390-391 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
Secondo la vigente normativa, l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche:
§ agli uffici comunali;
§ ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista ossia:
- uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex motorizzazione civile);
- uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
- delegazioni dell'A.C.I.
- imprese di consulenza automobilistica, ossia agenzie di pratiche auto[20].
I soggetti sopra indicati sono tenuti ad effettuare l’autenticazione della sottoscrizione:
§ nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego;
§ gratuitamente, tranne i diritti di segreteria.
Quanto allo sportello telematico dell’automobilista (cd. “STA”) si ricorda che esso è stato istituito con DPR n. 358/2000 al fine di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Lo Sportello Telematico dell'Automobilista è attivato presso gli Uffici Provinciali dell'ACI, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, le delegazioni ACI e le imprese di consulenza automobilistica abilitate al servizio che devono esporre un logo. Lo Sportello è entrato a regime il 16 dicembre 2002 per i trasferimenti di proprietà con data dell'atto di vendita posteriore al 15 dicembre 2002, e per le radiazioni. Per le prime immatricolazioni/iscrizioni di veicoli nuovi l'obbligo di utilizzo delle procedure attraverso lo STA è in vigore dal 1° giugno 2004.
Le pratiche gestite dallo Sportello Telematico dell'Automobilista, come previsto dal DPR n. 358/2000 come successivamente integrato e modificato, sono:
- l'immatricolazione e l'iscrizione di autoveicoli e motoveicoli nuovi (ad esclusione dei veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo tramite canali d'importazione non ufficiali e perciò privi del codice di antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale; dei veicoli usati già in possesso della documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo; dei veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione);
- la reimmatricolazione o il rinnovo di iscrizione e il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli (ad esclusione dei veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione);
- la cessazione dalla circolazione (radiazione) per demolizione e per esportazione definitiva all'estero degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Articolo 1,
comma 69
(Riscossione dei compensi per l’esercizio
di arti e professioni)
Il comma 69, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sui termini per l’applicazione graduale delle nuove disposizioni le quali prescrivono che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni vengano riscossi esclusivamente attraverso assegni non trasferibili, bonifici, oppure altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
Il comma 12 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha aggiunto i commi 3 e 4 all’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Per effetto di questa aggiunta, gli esercenti arti o professioni, anche in forma associata, hanno l’obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, in cui debbono far affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività ed effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese.
È altresì previsto che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni vengano riscossi esclusivamente attraverso assegni non trasferibili, bonifici, oppure altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
Quest’ultima previsione non si applica quando il pagamento consista in un importo unitario inferiore a 100 euro.
Il comma 12-bis del medesimo articolo 35 – nella versione vigente – modula l’entrata a regime del precedente comma 12, stabilendo che, fino al 30 giugno 2007, il limite sia stabilito in 1.000 euro, dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008 in 500 euro, e che il limite di 100 euro si applichi soltanto a partire dal 1° luglio 2008.
Per effetto della novella apportata dal presente comma 69, che sostituisce il comma 12-bis dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, viene ulteriormente graduata nel tempo l’entrata a regime del limite massimo fissato per i pagamenti in contanti.
Infatti, il limite transitorio dei 1.000 euro – operante dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248 di conversione del decreto 223 – verrà applicato fino al 30 giugno 2008, per poi ridursi a 500 euro nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009.
Pertanto, il limite di 100 euro troverà applicazione soltanto a partire dal 1° luglio 2009, ossia con un anno di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista.
Si prevede, infine, che il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2008, debba presentare al Parlamento una relazione sull’applicazione del comma 12-bis così modificato.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato aggiunto un periodo finale, il quale autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a individuare, mediante proprio decreto, le condizioni che consentono di derogare ai limiti indicati nel medesimo comma 12-bis, qualora il soggetto debitore del pagamento versi in condizioni d’impedimento determinate dal decreto medesimo.
Pertanto, il decreto ministeriale potrà individuare le fattispecie che, costituendo impedimento all’esecuzione del pagamento nelle forme prescritte dalla legge, legittimano il soggetto debitore a pagare per contante o comunque attraverso mezzi diversi da quelli contemplati dal quarto comma dell’articolo 19 del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal comma 12 dell’articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006. S’intende che rimane comunque fermo il divieto di uso del contante oltre i superiori limiti d’importo previsti dalla disciplina volta alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Non risulta del tutto chiaro se l’efficacia delle deroghe autorizzate debba intendersi limitata alla sola fase transitoria (fino al 30 giugno 2009), ovvero anche all’applicazione del limite a regime. Infatti, la disposizione fa riferimento ai “limiti indicati nel presente comma”, che stabilisce i limiti applicabili nella fase transitoria, mentre il limite di 100 euro (ancorché richiamato nello stesso comma 12-bis), è stabilito da altra disposizione (ossia dal citato articolo 19 del D.P.R. n. 600 del 1973).
Articolo 1, commi 74-76
(Disciplina fiscale dei trust)
I commi da 74 a 76 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato,estendono la soggettività dell’imposta sul reddito delle società (IRES) anche ai trust residenti e no, comprendendo fra i trust residenti quelli nei quali almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari siano residenti in Italia e quelli in favore dei quali un soggetto residente abbia effettuato un’attribuzione che comporti il trasferimento della proprietà di beni immobili o diritti reali immobiliari.
Sono denominati trust i rapporti giuridici istituiti da una persona, detta costituente, con atto inter vivos o mortis causa, qualora taluni beni siano stati posti sotto il controllo di un amministratore o affidatario (trustee), nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico.
I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto di esso, ma costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee stesso. Costui, dunque, è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge scelta dal costituente o che ha più stretti legami con il trust.
La disciplina interna in materia risulta dalla convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ne ha disposto altresì l’esecuzione nell’ordinamento nazionale.
A tal fine, il comma 74 modifica l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, il quale individua i soggetti passivi dell’IRES.
Vengono assoggettati all’IRES i trust, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano o meno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, nonché i trust non residenti nel territorio dello Stato [lettera a)].
Si stabilisce inoltre che i redditi conseguiti dal trust sono comunque imputati ai beneficiari di esso, qualora siano individuati, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi. In mancanza di indicazioni, i redditi sono imputati ai beneficiari in parti uguali [lettera b)].
Il successivo comma 75 (vedi infra) modifica per conseguenza l’articolo 44 del TUIR, qualificando come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario del trust, nell’ipotesi qui contemplata.
Nel caso in cui i beneficiari del trust non siano individuabili, il reddito deve invece intendersi attribuito direttamente al trust e assoggettato all’aliquota prevista per l’IRES (attualmente il 33 per cento); per conseguenza, la successiva distribuzione dello stesso al beneficiario, una volta individuato, non è assoggettabile a tassazione.
Con la lettera c) del comma 74 viene integrato il comma 3 del medesimo articolo 73 del TUIR.
La novella introduce una presunzione iuris tantum, in base alla quale sono considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust, e gli istituti di contenuto analogo – istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996[21] – in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano.
Si segnala l’opportunità di chiarire la nozione di “disponente”, utilizzata nel testo normativo qui proposto, poiché essa non trova riscontro nella richiamata convenzione dell’Aja, denominando costituente l’istitutore del trust, trustee il suo amministratore o affidatario e beneficiari i soggetti nel cui interesse si esplica l’attività dell’ente.
Si reputano residenti nel territorio dello Stato italiani anche i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto ministeriale 4 settembre 1996, quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato italiano trasferisca a favore del trust la proprietà di beni immobili, oppure costituisca o trasferisca, sempre in favore del trust e anche per quote, diritti reali immobiliari e vincoli di destinazione su beni immobili.
Il comma 75 integra il comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, includendo nella categoria dei redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust (nel caso sopra illustrato), anche ove trattisi di trust non residenti in Italia.
Con il comma 76 viene conformemente integrato l’articolo 13 del D.P.R. n. 600 del 1973, comprendendosi i trust nel novero dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi. La disposizione riguarda sia i trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali [lettera a)], sia quelli che non hanno tali attività quale oggetto esclusivo o principale [lettera b)].
La modifica consegue all’inclusione dei trust tra i soggetti passivi IRES, secondo quanto disposto nei commi precedenti.
Articolo 1,
commi 77-79
(Imposta sulle successioni e sulle donazioni)
Il comma 77, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica i commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, riguardanti le imposte sulle successioni e sulle donazioni.
Il comma 47 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 ha reintrodotto le imposte gravanti sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (imposta sulle successioni), sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito[22] (imposta sulle donazioni), nonché sulla costituzione di vincoli di destinazione[23].
Le suddette imposte sono disciplinate dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”), nella versione vigente alla data del 24 ottobre 2001.
Tuttavia, ai sensi del comma 48 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge, ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote:
§ 4 per cento sul valore complessivo netto eccedente un milione di euro per ciascun beneficiario, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea diretta;
§ 6 per cento per i trasferimenti a favore dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado e degli affini in linea diretta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
§ 8 per cento per i trasferimenti in favore di soggetti diversi dai precedenti.
§ Invece, per le donazioni e gli atti di trasferimento tra vivi a titolo gratuito di beni e diritti, nonché per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, il successivo comma 49 determina le aliquote nelle seguenti misure:
§ 4 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea diretta;
§ 6 per cento per i trasferimenti a favore dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado e degli affini in linea diretta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
§ 8 per cento per i trasferimenti a favore dei soggetti diversi dai precedenti.
La base imponibile su cui applicare le suddette aliquote è costituita dal valore globale dei beni e dei diritti, previo scomputo degli oneri – gravanti sul beneficiario – diversi da quelli indicati dal comma 1 dell’articolo 58 del citato testo unico, che si riferisce agli oneri consistenti in prestazioni a favore di soggetti terzi, individualmente determinati.
Qualora la donazione sia fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti dispositivi a favore di soggetti diversi, la base imponibile è individuata nel valore delle quote dei beni o diritti attribuiti.
Per effetto della presente modifica, apportata ai commi 48 e 49 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, le successioni, le donazioni e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, se abbiano per beneficiari i fratelli o le sorelle del dante causa, sono assoggettati ad imposta con l’aliquota del 6 per cento gravante sulla parte del valore complessivo netto eccedente i 100 mila euro.
Per ogni beneficiario è quindi prevista una franchigia di 100 mila euro; l’imposta, con aliquota al 6 per cento, si calcola pertanto sulla sola parte di patrimonio eccedente i 100 mila euro.
Al medesimo articolo viene inoltre aggiunto un comma 49-bis, con cui si dispone una franchigia di un milione e cinquecentomila euro, nel caso in cui il beneficiario della successione, della donazione o della costituzione di vincolo sia una persona affetta da handicap riconosciuto grave in base alla normativa di settore[24].
In quest’ultimo caso, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di un milione e cinquecentomila euro.
Si osserva che la formulazione, in quanto richiama il valore della quota o del legato, sembra letteralmente riferibile alla sola ipotesi di successione. L’applicabilità alle donazioni e alla costituzione di vincoli risulta comunque in modo inequivoco dal richiamo del comma 49, che disciplina le aliquote riferite a queste fattispecie.
Il comma 78, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato,reca varie modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, emanato con il decreto legislativo n. 346 del 1990.
Con la lettera a) viene integrato l’articolo 3 del citato testo unico, il quale individua i trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. Viene accordata l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di società di persone o di capitali, effettuati, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, in favore di discendenti, anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile[25].
In caso di quote sociali e azioni di società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile[26].
Condizione per fruire dell’esenzione è che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, assumendo impegno in tal senso contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
Il mancato rispetto di questa condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa pecuniaria per ritardati od omessi versamenti[27], oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Non è espressamente disciplinata l’ipotesi in cui l’inosservanza della condizione (cessazione dell’attività dell’impresa, perdita del controllo) derivi da fatto non imputabile alla volontà del beneficiario dell’esenzione. L’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce per altro, relativamente alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
La lettera b) integra l’articolo 8 del medesimo testo unico, inserendovi un nuovo comma 1-bis, con il quale si conferma l’esclusione dell’avviamento[28] dal computo della base imponibile dell’imposta gravante su aziende, azioni e quote sociali.
L’articolo 15, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, il quale disciplina la determinazione della base imponibile relativamente alle aziende che compongono l’attivo ereditario, nella formulazione originaria comprendeva nel valore dell’azienda anche l’avviamento. Il riferimento a quest’ultimo è stato soppresso dall'articolo 69, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Analoga operazione è stata compiuta sull’articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, relativamente al valore delle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali. Pertanto, in questi casi, dal 1° gennaio 2001 l’avviamento non concorreva al calcolo della base imponibile.
La lettera c) modifica il comma 1 dell’articolo 31 del citato testo unico, fissando in dodici mesi dalla data di apertura della successione[29] il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, attualmente stabilito in sei mesi.
Il comma 85 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, precisa che dal novero degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo sono esclusi gli apparecchi idonei per il giuoco lecito che distribuiscono vincite in denaro.
Viene integrata a quest’effetto la formulazione del comma 5 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1031, n. 773, il quale, nel testo vigente, stabilisce che si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo (la cui installazione e il cui uso, a norma del precedente comma 4, sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie) gli apparecchi e congegni che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giuochi gestiti dallo Stato.
La modificazione apportata dal presente comma aggiunge l’esclusione degli apparecchi di cui al comma 6 dello stesso articolo.
A norma del comma 6 del medesimo articolo 110 del TULPS, sono considerati apparecchi idonei per il giuoco lecito (con distribuzione di vincite in denaro):
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il giuoco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
Il comma 8 vieta ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni indicati al comma 6.
Altri apparecchi per il giuoco lecito, che non distribuiscono vincite in denaro, sono indicati nel comma 7. Stante questa caratteristica, essi non possono per loro natura essere annoverati fra gli apparecchi per il giuoco d’azzardo.
Articolo 1, comma
86
(Sanzioni in materia di apparecchi e
congegni da intrattenimento)
Il comma 86 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, sostituisce il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1031, n. 773, relativo alla comminatoria di sanzioni amministrative nei confronti di chi ponga in essere attività illecite connesse alla produzione, importazione, distribuzione, installazione o utilizzo di apparecchi e congegni idonei per il giuoco lecito.
La sostituzione comporta, sostanzialmente, la modifica della sola lettera e) del comma medesimo.
Nel testo vigente, la lettera e) del comma 9 dell’articolo 110 del TULPS prevede che, qualora sia accertata una delle condotte illecite contemplate nel medesimo comma[30], l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non possa rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatorî concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni.
La modifica apportata dal presente comma stabilisce invece che il divieto di rilasciare all’autore delle violazioni, per un periodo di cinque anni, titoli autorizzatorî, concernenti la distribuzione e l’installazione degli apparecchi idonei al giuoco lecito, sia con erogazione di vincite in denaro (comma 6), sia senza queste (comma 7), operi solo in caso di reiterazione di una delle suddette condotte illecite.
Il riferimento agli apparecchi da intrattenimento è inoltre sostituito con quello – conforme alla vigente disciplina – agli apparecchi da giuoco lecito, attraverso il richiamo dei commi 6 e 7 del medesimo articolo.
Articolo 1,
commi 87-88
(Istituzione di un concorso pronostici su base ippica
e di scommesse varie)
Il comma 87 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone l’istituzione di un nuovo concorso pronostico su base ippica.
Esso dovrà venire istituito, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria, secondo i seguenti criteri:
§ formula di giuoco idonea a garantire premi elevati ai giocatori;
§ ripartizione della posta di giuoco secondo le seguenti modalità: 50 per cento a monte premi; 5,71 per cento alle attività di gestione; 8 per cento come compenso per l’attività dei punti di vendita; 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica; 11,29 per cento a favore dell’UNIRE (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine);
§ raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di punti vendita di giuochi a base sportiva e di punti vendita di giuochi a base ippica, delle agenzie di scommessa e degli ippodromi.
Il comma 88, parimenti introdotto nel corso dell’esame presso il Senato,dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, introduca, con uno o più provvedimenti, scommesse a quota fissa e a totalizzatore[31] su simulazione di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
§ raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di punti vendita di giuochi a base sportiva e di punti vendita di giuochi a base ippica e delle agenzie di scommessa;
§ organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
§ esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
§ per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (il sistema è modulato con aliquote decrescenti al crescere del movimento netto relativo alle varie tipologie di scommesse nei dodici mesi precedenti);
§ per le scommesse a totalizzatore, applicazione di un’imposta con aliquota del 12 per cento e di un monte premi almeno pari al 75 per cento della posta di giuoco.
Articolo 1, comma 89
(Disposizioni in materia di giuoco
del lotto)
Il comma 89 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri provvedimenti, stabilisca le innovazioni da apportare al giuoco del lotto, ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta.
Le innovazioni potranno riguardare, in particolare, i seguenti aspetti:
a) la rimodulazione delle sorti del lotto (ossia degli estratti ammessi per la giocata) e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giuochi opzionali e complementari al lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
L’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge n. 203 del 2005 prevede che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l’attuazione di formule di giuoco opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto e al giuoco del lotto, senza variazioni nella misura dell’aggio, basate sui seguenti princìpi:
§ posta di giuoco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
§ restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle poste di giuoco;
§ autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di giuoco attuali;
§ introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;
§ possibilità di accesso al giuoco attraverso mezzi di comunicazione.
c) l’introduzione di ulteriori forme di giuoco ispirate ai meccanismi di giuoco del lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giuochi numerici a quota fissa[32].
Il comma 90 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato,prevede che, attraverso appositi provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, siano stabilite, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria, le modalità per l’affidamento in concessione della gestione dei giuochi numerici a totalizzatore nazionale.
Le scommesse a totalizzatore, diverse dalle corse dei cavalli, sono regolate dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, parzialmente modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229. La rete di raccolta è capillare: si scommette in circa 22 mila punti di vendita (ricevitorie, sale e agenzie di scommessa) gestiti dai concessionari Lottomatica, Sisal e Snai. Si può scommettere su avvenimenti sportivi e no.
In base all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 278 del 1999, le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:
- singola: il pronostico del partecipante ìndica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento;
- plurima: il pronostico del partecipante ìndica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento;
- multipla: il pronostico del partecipante ìndica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi.
I criteri previsti dal presente comma per l’affidamento in concessione della gestione di giuochi numerici a totalizzatore nazionale sono i seguenti:
§ aggiudicazione della concessione, in base al criterio dell’offerta economicamente più conveniente[33], ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i princìpi e le regole previsti in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del giuoco;
§ inclusione, tra i giuochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giuochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore giuoco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
Nel 1997, il regolamento del concorso pronostico “Enalotto” è stato modificato con l'introduzione di una formula di giuoco contraddistinta con il termine di “Superenalotto”. Questo giuoco è abbinato alle estrazioni del Lotto, è gestito dalla Sisal Spa per conto dello Stato ed è affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) dall’aprile 2002.
Il premio di prima categoria consiste nel pronosticare i primi numeri estratti nelle ruote di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma. Il primo numero estratto sulla ruota di Venezia è il cosiddetto numero “jolly”; appartengono ai premi di seconda categoria le giocate in cui sono indovinati cinque pronostici più il numero “jolly”.
Risultano vincenti anche le giocate con 5, 4 e 3 pronostici esatti.
La trasparenza del giuoco, oltre ad essere garantita dalla libera partecipazione del pubblico alle estrazioni, è assicurata dal continuo controllo dell’AAMS.
§ revisione del regolamento e della formula di giuoco dell’Enalotto e previsione di nuovi giuochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del giuoco all’evoluzione della domanda dei consumatori;
§ assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giuochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giuochi;
§ coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giuochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del giuoco del Lotto.
Il comma 91, parimenti introdotto nel corso dell’esame presso il Senato,prevede che, al fine di garantire la continuità di esercizio del giuoco dell’Enalotto e del suo giuoco opzionale (si veda supra), nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, in attesa dell’operatività della nuova concessione da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del giuoco medesimo continui ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007.
Il suddetto termine sarà prorogabile una sola volta, per un eguale periodo, soltanto nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. La proroga potrà essere disposta con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 1, comma 92
(Proventi dell’aggiudicazione dei punti di vendita dei giuochi)
Il comma 92 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che i proventi derivanti dalle procedure di selezione per l’aggiudicazione dei punti di vendita per la raccolta, rispettivamente, dei giuochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli e dei giuochi su base ippica siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 28 febbraio 2007.
Le procedure alle quali è riferimento nella disposizione sono quelle introdotte e disciplinate rispettivamente:
1) dall’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituito dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del giuoco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, prevedendosi fra l’altro:
a) l’esercizio della raccolta tramite punti di vendita con istituzione di nuovi punti di vendita in numero non inferiore a 7.000;
b) l’aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici;
c) il conferimento della possibilità di raccogliere il giuoco a distanza, inclusi i giuochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
2) dall’articolo 38, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, secondo cui con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del giuoco su base ippica, prevedendosi fra l’altro:
a) l’esercizio della raccolta tramite punti di vendita, con istituzione di nuovi punti di vendita in numero non inferiore a 10.000;
b) l’aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici;
c) il conferimento della possibilità di raccogliere il giuoco a distanza, inclusi i giuochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila.
Articolo 1, comma 93
(Inclusione di alcuni tipi di giuochi di carte tra i giuochi di abilità)
Il comma 93 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che i tornei di carte, quando la posta sia costituita esclusivamente dalla quota d’iscrizione, sono considerati giuochi di abilità.
La disposizione è introdotta come modificazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il suddetto articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 stabilisce che, al fine di contrastare la diffusione del giuoco irregolare e illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del giuoco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con appositi regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2006, siano disciplinati i giuochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori. In tal caso, si applica un’aliquota d’imposta unica pari al 3 per cento della somma giocata.
La novella qui illustrata aggiunge la precisazione secondo cui nella categoria dei giuochi di abilità sono compresi anche i giuochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di giuoco sia costituita esclusivamente dalla quota d’iscrizione.
Anche questi giuochi – che non possono per altro evidentemente rientrare nella nozione dei giuochi a distanza, ai quali si riferisce la disposizione novellata – sarebbero quindi assoggettati ad imposta con l’aliquota del 3 per cento.
Articolo 1,
commi 94-97
(Assegnazione delle rivendite di generi
di monopolio)
Il comma 94 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che, in deroga alla normativa generale prevista per l’assegnazione di una rivendita di generi di monopolio, i delegati della gestione di servizi di rivendita di generi di monopolio, dimessi in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio possano ottenere, su loro istanza, l’assegnazione diretta di una rivendita di generi di monopolio, nel rispetto delle distanze e dei parametri di redditività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, e subordinatamente al versamento forfetario di 12.000 euro.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stata aggiunta la clausola secondo cui tale versamento può essere rateizzato in tre anni.
Il comma 95 (non modificato) stabilisce che questa procedura speciale di assegnazione delle rivendite abbia efficacia per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria.
Il comma 96, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che i gestori di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni.
Si tratta, in particolare, dei soggetti che – in base al regolamento recante norme concernenti l’istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, emanato con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 – sono stati autorizzati o richiedono l’autorizzazione all’istituzione e alla gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati. Il possesso dei locali adibiti a deposito deve essere assicurato per un periodo di almeno nove anni, decorrenti:
1) dalla data di entrata in vigore delle presente legge finanziaria, per i soggetti che a tale data sono in possesso dell’autorizzazione;
2) dalla data della richiesta di autorizzazione, per i soggetti che chiederanno successivamente una nuova autorizzazione.
Il comma 97, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che i delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, qualora possiedano i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale n. 67 del 1999, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l’attività di depositi fiscali nelle superficie dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione.
Questa facoltà è concessa indipendentemente dall’effettiva disponibilità, al momento della presentazione della domanda, dei tabacchi che essi intendono distribuire; a questo fine è comunque necessaria un’autorizzazione, che può concessa con la stessa planimetria ma con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni esistenti.
Le nuove autorizzazioni dovranno considerare la capienza dei nuovi depositi come capacità aggiuntiva rispetto a quelle già determinate; esse comporteranno l’obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti, al fine di evitare commistioni.
Le modalità di attuazione del presente comma sono rimesse ad un decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria.
Articolo 1, commi 101-102
(Versamento dell’imposta comunale sugli
immobili)
Il comma 101 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, prescrive che nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi dalle società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché dagli altri enti commerciali residenti, siano indicati i dati identificativi catastali degli immobili posseduti, nonché l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.
In particolare, a decorrere dall’anno 2008 (dunque a partire dalla dichiarazione riferita all’anno d’imposta 2007), per ciascun fabbricato dovranno essere indicati, oltre all’indirizzo, i seguenti dati:
§ l’identificativo catastale dell’immobile stesso, costituito dal codice del comune, dal foglio[34], dalla sezione, dalla particella[35] e dal subalterno[36].
Il Senato ha aggiunto una disposizione che limita l’obbligo di indicare questi dati, nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi, al solo caso in cui sia intervenuta variazione relativa anche ad uno solo di essi;
§ l’importo dell’ICI pagata nell’anno precedente.
Il comma 102 dell’articolo 1, parimenti modificato nel corso dell’esame presso il Senato, reca somiglianti disposizioni per i soggetti rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) dell’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ossia:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Questi soggetti devono riportare - nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 – tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’ICI.
Secondo la modificazione apportata dal Senato, nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, tali indicazioni dovranno essere riportate solo ove intervenga variazione relativa anche ad una sola di esse.
Articolo 1, commi 109-118
(Nuove disposizioni in materia di società di comodo)
I commi da 109 a 118 sono stati introdotti al Senato dall’emendamento 1.1000 del Governo.
Il comma 109 modifica la disciplina delle società non operative, mentre i commi da 111 a 118 recano disposizioni volte ad agevolare lo scioglimento ovvero la trasformazione delle società non operative in società semplici, intervenendo, ad esempio, sul regime fiscale delle assegnazioni ai soci.
In tal senso le disposizioni riproducono quanto già previsto dall’articolo 3, commi 38-45, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Tali norme si limitavano però ad agevolare lo scioglimento delle società non operative, non contemplando l’ipotesi della trasformazione in società semplici (cfr. infra l’illustrazione del contenuto del comma 111).
La disposizione era limitata alle società non operative ed a quelle nel primo anno di attività con determinate caratteristiche che deliberassero lo scioglimento entro il 31 maggio 1997.
Si ricorda preliminarmente che per società non operative (ovvero “società di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, volta ad evitarne l’utilizzo a fini antielusivi.
Il comma 109 modifica l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”); quest’ultima disposizione reca i criteri di individuazione delle società non operative.
Il comma 1 dell’articolo 30 (introdotto dall’articolo 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 sopra richiamata) prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operative se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti (si tratta dei corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti assoggettati ad IRES diversi da quella a cui si applica la participation exemption, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività di impresa);
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), anche in locazione finanziaria (si tratta delle cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto);
c) il 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni del primo periodo non si applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.
L’attuale contenuto della disposizione è il risultato della modifica da ultimo operata dall’articolo 35, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha elevato dall’1 al 2 per cento la percentuale riferita ai beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986 e dal 4 al 6 per cento quella riferita alle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. La disciplina delle società non operative era quindi stata modificata in senso restrittivo, vale a dire risultava ampliata, attraverso l’innalzamento delle percentuali sopra richiamate, la platea dei soggetti che potevano essere classificati come società non operative.
Si ricorda che per immobilizzazioni si intendono i beni che contribuiscono alla produzione di diversi esercizi, avendo quindi un carattere pluriennale. Si tratta pertanto di beni non di uso corrente per la società, ma che risultano strettamente correlati all’operatività della stessa. Più in particolare, per immobilizzazioni finanziarie si intendono quelle partecipazioni che assumono rilevanza strategica per la società e non sono pertanto oggetto di “scambio corrente”. Le immobilizzazioni hanno, in base all’articolo 2424 del codice civile, una specifica evidenza nello stato patrimoniale della società. In base a tale articolo si possono avere immobilizzazioni immateriali (che possono essere costituite ad esempio da costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità da diritti di brevetto industriale, da concessioni, licenze, marchi) immobilizzazioni materiali (che possono essere costituite, ad esempio, da terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali, altri beni) immobilizzazioni finanziarie (che possono essere costituite da partecipazioni in imprese controllate, imprese collegate o imprese controllanti o in altre imprese; da crediti verso i medesimi soggetti; da altri titoli e da azioni proprie).
La lettera a) del comma 109 espunge dal comma 1 dell’articolo 30 ogni riferimento alla possibilità di fornire una prova contraria rispetto alla presunzione di sussistenza di società non operative.
Lo scopo della novella dovrebbe consistere nel consentire al contribuente di disapplicare la disciplina delle società c.d. di comodo, solo tramite un’istanza motivata al direttore regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio.
La lettera b) del comma 109 integra la lettera a) del comma 1 dell’articolo 30, includendo tra i beni da prendere in esame, ai fini del calcolo dei parametri di individuazione delle società non operative, oltre ai beni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 85 del TUIR, sopra richiamati, anche quelli di cui alle lettere d) ed e), vale a dire i corrispettivi derivanti dalle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR (società di persone ed equiparate), anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La lettera c) del comma 109 integra la lettera b) del comma 1 dell’articolo 30, abbassando la percentuale ivi considerata (6 per cento) al 5 per cento per le immobilizzazioni costituite da beni immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e al 4 per cento per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio in corso e nei due precedenti.
Si ricorda che per categoria catastale si intende la suddivisione a fini fiscali delle tipologie degli edifici. Nella categoria catastale A/10 rientrano gli uffici e studi privati.
La lettera d) del comma 109 modifica l’articolo 30, comma 1, ultimo periodo, n. 4; in base a tale modifica, i criteri di individuazione delle società non operative verranno applicati non solo alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ma anche alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati e alle società da essi controllate, anche indirettamente.
La lettera e) del comma 109 modifica il comma 2 dell’articolo 30, sostituendo il richiamo all’articolo 76 del vecchio TUIR con il corrispondente articolo 110 del testo unico vigente (trattasi dei criteri di determinazione del costo dei beni).
Si ricorda che il decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, istitutivo dell’imposta sul reddito delle società (IRES) ha anche proceduto ad una rinumerazione delle norme contenute nel TUIR.
La lettera f) del comma 109 modifica il comma 3 dell’articolo 30.
La disposizione da ultimo citata prevede attualmente che, fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 (vale a dire le società non operative) si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1 (cfr. supra);
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. supra), anche in locazione finanziaria;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria.
Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
Con la novella in commento, si integra la sopra illustrata lettera b), prevedendo che, per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la predetta percentuale venga ridotta dal 4,75 al 3 per cento.
La lettera g) del comma 109 aggiunge nell’articolo 30 un comma 3-bis, in base al quale, fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 dell’articolo 30 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
La lettera h) del comma 109, modifica il comma 4-bis dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, concernente la facoltà dei contribuenti di richiedere, in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”).
Quest’ultima disposizione stabilisce che le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate, qualora il contribuente dimostri che, nella particolare fattispecie, tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine, il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.
Con la modifica in esame, viene eliminato il requisito di straordinarietà delle oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi figurativi e del reddito minimi, in presenza delle quali è possibile richiedere la disapplicazione del citato articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
In base al comma 110, le disposizioni di cui al suddetto comma 109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) ed f), si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2006, n. 248.
Come sopra si è già ricordato tale decreto era intervenuto, al comma 15 dell’articolo 35, sulla disciplina delle società non operative in senso restrittivo.
Inoltre, sempre in base al comma 110, i trasferimenti erariali alle Regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 1, lettera g).
Il comma 111 prevede che le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che, a tale data, si trovavano nel primo periodo di imposta (vale a dire nel primo anno di attività) e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina in materia di cessioni e di assegnazioni ai soci di cui ai commi successivi, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2006.
Il libro dei soci è previsto per le società di capitali. In esso devono essere indicati, in base all’articolo 2421 del codice civile, distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.
Come si è rilevato sopra possono essere considerate società non operative tutte le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) e due dei tre tipi di società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), mentre non possono essere considerate società non operative le società semplici. Conseguentemente, la disposizioni in commento prevede per poter usufruire del regime di agevolazioni che di seguito sarà descritto, oltre allo scioglimento della società non operativa, anche la sua trasformazione in società semplice.
Il comma 112 prevede che sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione delle società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 111, o, nel caso di trasformazione delle medesime società, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, nonché sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Inoltre, per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
La liquidazione di una società si apre al verificarsi di una causa di scioglimento di una società: in tale fase l’attività della società non risulta più volta alla produzione di utili, bensì alla conservazione del patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici che ad essa fanno capo e dunque al pagamento dei creditori sociali. A tal fine vengono nominati i liquidatori che, concluse tali operazioni procedono alla redazione del bilancio finale e del piano di riparto del residuo attivo ai soci.
La trasformazione di una società è invece una modifica dell’atto costitutivo, mediante la quale si realizza il mutamento del “tipo” di società.
Il comma 113 prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del TUIR, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti da parte della società degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva sopra descritta, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Tali importi non costituiscono redditi per i soci. Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
L’articolo 47, comma 7, del TUIR stabilisce che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate
Il comma 114 prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società poste in liquidazione successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati.
Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali stabiliti dalle singole leggi di imposta ovvero il valore determinato ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
Il comma 115 prevede che l’applicazione della disciplina in materia di regime fiscale delle cessioni e assegnazioni ai soci da parte delle società poste in liquidazione sopra descritta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione, prevedendosi altresì che per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della menzionata legge n. 724 del 1994.
Il comma 116 prescrive che le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non sono considerate cessioni ai fini IVA. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi, la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte.
Si ricorda che le imposte di registro, ipotecaria e catastale possono essere applicate o in misura fissa oppure in modo proporzionale al valore degli atti cui si riferiscono (cfr. infra scheda relativa ai commi 137-140).
Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, emanato con D.P.R. n. 131 del 1986.
Queste ultime disposizioni riguardano la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole; i criteri per la determinazione del valore dei beni e diritti; la rettifica del valore degli immobili e delle aziende.
Si prevede che l’applicazione della disposizione in commento deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
Il comma 117 prevede che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Ai sensi del comma 118, entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure “docfa”[37], contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701.
Tale regolamento disciplina le norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.
I commi da 119 a 141 sono stati introdotti al Senato a seguito dell'approvazione, dell’emendamento 1.1000 del Governo. Essi prevedono l'istituzione delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), alle quali è riconosciuto un regime speciale civile e fiscale.
I commi da 119 a 125 recano la definizione delle società di investimento immobiliare quotate.
Il comma 119 dell'articolo in esame individua i soggetti ai quali sarà consentito optare per il regime speciale. Si tratta delle società per azioni in possesso dei seguenti requisiti:
§ residenza in Italia;
§ svolgimento in via prevalente dell'attività di locazione immobiliare (ai sensi del comma 121, primo periodo, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico);
§ negoziazione dei titoli di partecipazione in mercati regolamentati italiani. (ai sensi del comma 125, il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento di partecipazione agli utili[38]. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dal disegno di legge, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali);
Si ricorda che i principi contabili internazionali, denominati IAS/IFRS, sono principi contabili approvati dall’International Accounting Standard Board (IASB), un’organizzazione indipendente privata internazionale specializzata nell’elaborazione delle regole di contabilità ed omologati dal regolamento della Commissione europea n. 1725 del 2003; essi sono stati introdotti allo scopo di migliorare la confrontabilità dei bilanci societari per accrescere l’efficienza e l’integrazione dei mercati finanziari europei.
§ nessun socio deve possedere direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;
§ almeno il 35 per cento delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.
A tali soggetti, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, è riconosciuta la facoltà di optare per lo speciale regime civile e fiscale disciplinato dai commi 119 a 141, nonché dalle relative norme di attuazione che dovranno essere adottate, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[39], il cui contenuto necessario è disciplinato dal comma 141.
Il comma 120 disciplina l'esercizio del diritto di opzione.
Per quanto riguarda il termine entro il quale tale diritto deve essere esercitato, esso coincide con il termine del periodo d'imposta anteriore a quello a partire dal quale il contribuente intende avvalersi del regime speciale.
L'individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione è invece rimessa ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata'' che dovrà essere indicata:
§ nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata ''SIIQ'', nonché
§ in tutti i documenti della società stessa.
Il comma 121 nel disciplinare dettagliatamente il requisito della prevalenza dell'attività di locazione immobiliare (cfr. supra), chiarisce che, nel verificare il rispetto dei relativi parametri (che, come ricordato precedentemente, riguardano l'attivo patrimoniale e i componenti positivi del conto economico), assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l'opzione di cui al comma 125 (che, si ricorda, riguarda l'adesione al regime speciale per società che non abbiano ) e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società.
Il decreto legislativo n. 38 del 2005 disciplina l’esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606 del 2002 in materia di princìpi contabili internazionali (in particolare la norma comunitaria consente agli Stati membri di permettere o di prescrivere l’adozione dei principi contabili internazionali anche per i conti annuali delle società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri della Comunità europea, che, in base alla legislazione comunitaria, hanno l’obbligo di adottarli solo per i conti consolidati, ovvero per i conti annuali e consolidati delle altre società). L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005 prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUIR, per le società che adottano i princìpi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita
In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate.
La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
Il comma 123 impone alle società che abbiano adottato l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121.
Se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.
Le disposizioni in commento prevedono anche due casi di decadenza dal trattamento agevolato. Ciò accade:
§ ai sensi del comma 122, nel caso di mancata osservanza - per due esercizi consecutivi - di una delle condizioni per accertare la prevalenza dell'attività di locazione immobiliare di cui al comma 121. In tal caso, il regime speciale cessa - con conseguente applicazione delle regole ordinarie - già a partire dal secondo dei due esercizi considerati;
§ ai sensi del comma 124, in caso di mancata osservanza dell'obbligo di distribuzione ai soci dell'utile netto, di cui al comma 123. In tal caso, la definitiva cessazione dal regime speciale decorre dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
Ai sensi del successivo comma 141 del disegno di legge in esame, le disposizioni di attuazione adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definiscono, tra l'altro, gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dagli articoli in esame o dai principi generali valevoli per le imposte dirette.
In alcuni aspetti il regime fiscale speciale previsto per le SIIQ nei successivi commi richiama quello previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare dagli articoli da 6 a 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Nelle schede relative ai successivi commi verranno esplicitamente indicate tali analogie.
Articolo 1, commi 126-133
(Regime fiscale della SIIQ)
Le disposizioni in commento sono state introdotte al Senato.
Il comma 126 introduce un regime agevolato per l'ingresso nel regime speciale il quale comporterà il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.
Per realizzo a valore normale si deve intendere in sostanza una rivalutazione dei beni sopra richiamati al momento dell’opzione per la SIIQ, sulla base di criteri che dovranno determinare un “valore normale” di tali beni (cfr. infra). Tale rivalutazione comporterà la determinazione di plusvalenze alle quali si applicherà l’imposta sostitutiva di seguito descritta.
In proposito, si osserva che, ai sensi del comma 141, lettera b), le disposizioni di attuazione adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalità di determinazione del valore normale.
L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato (fatto salvo quanto previsto dal comma 130 di seguito esposto) a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota del 20 per cento.
Si ricorda che per imposta sostitutiva si intende un’imposta che viene applicata a componenti del reddito i quali non rientrano quindi nella determinazione del reddito complessivo. Par tali componenti di reddito, l’obbligo tributario è pertanto assolto con il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Peraltro, il successivo comma 130 conferisce alla società la facoltà di optare, in alternativa all'applicazione della suddetta imposta sostitutiva, per l'inclusione dell'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale:
§ nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero
§ per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.
Ai sensi del comma 127, il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili, e rileva anche agli effetti del riscontro della sussistenza del parametro patrimoniale di cui al comma 121 (ossia al fine della verifica dello svolgimento in via prevalente dell'attività di locazione immobiliare), a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale.
Ma nel caso in cui gli immobili o i diritti reali siano alienati anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo. In questo caso, l'imposta sostituiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.
Per “costo fiscale” si può intendere il valore attribuito al complesso di conferimenti, versamenti e rivalutazioni di un bene, al netto dei realizzi e svalutazioni che la norma fiscale consente od ha consentito di riconoscere al detentore di tale bene. In altre parole, pertanto, se gli immobili o i diritti reali sono ceduti prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale, il valore da prendere in esame ai fini della determinazione del reddito di impresa (ossia il “costo fiscale”) sarà quello riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale SIIQ.
Il comma 128 reca le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.
Essa deve essere versata in un massimo di 5 rate annuali di pari importo:
§ la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società (IRES) relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ;
§ le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società (IRES) relativa ai periodi d'imposta successivi.
L’articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, recante disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, prevede che il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora sostituita dall’IRES) possa avvenire mediante versamento di un acconto e di un successivo saldo. L’acconto può essere effettuato in due rate. Il quaranta per cento dell’acconto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda (se l’importo della prima rata però è inferiore a 103 euro il versamento dell’acconto avviene in un’unica rata). Attualmente, il termine per il versamento della prima rata dell’acconto scade alla scadenza del termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno di imposta precedente (cfr. infra); quello per il versamento della seconda rata dell’acconto nel mese di novembre, fatta eccezione per le società per le quale il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta. Il termine per il versamento del saldo è invece individuato nel giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio versano il saldo dovuto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio).
I termini sopra esposti muteranno a decorrere dal 1° maggio 2007, in forza dell’articolo 37, commi 11 e 14, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. “decreto Bersani-Visco”).
In particolare, si prevede che il termine per il versamento a saldo dell’IRES sia individuato nel giorno 16, e non nel giorno 20, del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, nel giorno 16, e non nel giorno 20, del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Gli importi da versare possono essere portati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[40].
L’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 consente la compensazione tra crediti e debiti delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali
In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato dell'1 per cento, da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
L’imposta può essere quindi versata anche in un’unica soluzione. In tal caso la scadenza sarà quella prevista per la prima rata, vale a dire il termine previsto per il versamento a saldo dell’IRES relativa al periodo d’imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ.
Ai sensi del comma 129, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando l'applicazione del comma 127 del presente articolo (vale a dire il regime fiscale speciale previsto per le alienazioni effettuate prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale).
Il comma 131 prevede il regime agevolato per il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Quest'ultimo, dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, è esente dall'imposta sul reddito delle società (IRES).
La parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136 (cfr. infra).
In altre parole, per gli utili derivanti da attività di locazione si applica il regime fiscale previsto per le società di persone.
Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società.
Si ricorda che il comma 121, nel definire in che cosa consista lo svolgimento in via prevalente dell’attività di locazione immobiliare (requisito necessario per poter esercitare l’opzione per la qualifica di SIIQ cfr. supra), prevede che a tal fine rilevino anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie (cioè aventi per l’impresa carattere strategico) in altre SIIQ ovvero nelle società per azioni residenti in Italia non quotate che, ai sensi del comma 125 possono optare per il regime SIIQ (ovvero quelle svolgenti anch’esse in via prevalente attività di locazione immobiliare e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possiede almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili).
La medesima esenzione si applica anche agli effetti dell'IRAP, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare.
Un’analoga esenzione dal pagamento dell’IRES e dell’IRAP è prevista per i fondi comuni di investimento immobiliare dall’articolo 6 del già ricordato decreto-legge n. 351 del 2001.
Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119 (cfr. supra), potranno essere stabiliti criteri, anche forfetari, per la determinazione del valore della produzione esente.
Ai sensi del comma 132, le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione, in conformità alle norme del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917[41], si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate.
Con il decreto attuativo di cui al precedente art. 119, potranno essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
Per il comma 133, infine, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai precedenti commi e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.
Articolo 1, commi 134-136
(Regime fiscale dei partecipanti alle
SIIQ)
I commi da 134 a 136 sono stati introdotti al Senato.
Ai sensi del comma 134, le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili corrisposti in qualunque forma a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121.
Si tratta delle partecipazioni detenute in altre SIIQ o nelle società per azioni residenti in Italia non quotate svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare e controllate da una o più SIIQ congiuntamente che, ai sensi del comma 125, possono effettuare l’opzione per il regime SIIQ (cfr. supra).
La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431[42]
Si tratta dei contratti di locazione che possono essere stipulati in alternativa a quelli a canone libero. In essi, valore del canone, durata del contratto e altre disposizioni contrattuali sono definiti sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Ai sensi del successivo comma 141, le disposizioni di attuazione adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definiscono, tra l'altro, gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento.
Si ricorda che per ritenuta (o “ritenuta alla fonte”) si intende una particolare forma di applicazione dell’imposta, applicata per alcune categorie di redditi, attraverso la quale l’imposta è riscossa e versata dal soggetto che eroga le somme ad essa assoggettate (cioè dalla “fonte” del reddito) o dall’intermediario attraverso il quale sono erogate, al momento in cui esse vengono corrisposte al beneficiario. La ritenuta è eseguita a titolo d’imposta se con essa si esaurisce l’obbligo tributario; a titolo di acconto se il reddito sui cui viene operata concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto, che opera i necessari conguagli in sede di dichiarazione e liquidazione dell’imposta da esso complessivamente dovuta.
La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;
b) società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate,
c) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (ossia le tipologie di soggetti passivi IRES indicate dall’art. 73, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, approvato con D.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917);
d) enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (ossia le tipologie di soggetti passivi IRES indicate all’art. 73, comma 1, lettera b) del TUIR)
e) stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti indicati all’art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR (vale a dire enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).
In tutti gli altri casi, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
La ritenuta non è operata sugli utili:
§ corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252[43];
§ corrisposti agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[44];
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (testo unico della finanza TUF) si definiscono organismi di investimento collettivo del risparmio i fondi comuni di investimento e le società d’investimento a capitale variabile (Sicav).
I fondi comuni di investimento sono patrimoni autonomi, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddivisi in quote e gestiti in monte da una società di gestione del risparmio (SGR)
Le Sicav sono società per azioni a capitale variabile, con sede legale e direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni al pubblico.
La differenza tra fondi comuni d’investimento e Sicav consiste quindi nel fatto che mentre l’acquisto di una quota di un fondo comune di investimento non rende soci del fondo, le Sicav si configurano come società per azioni e quindi l’acquisto di una loro quota si configura come partecipazione al loro capitale.
§ che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461[45].
La gestione individuale di portafoglio è un contratto tipico collocato dall’articolo 1, comma 5, del TUF, tra i servizi di investimento. In base all’articolo 24 del TUF il contratto deve essere redatto in forma scritta; il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere (l’impresa o la banca possono recedere dal contratto per giusta causa); non possono essere contratte obbligazioni per conto del cliente che lo obblighino oltre il patrimonio gestito. In base all’articolo 18 del TUF l’attività di gestione individuale di patrimoni può essere svolta dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle imprese di investimento comunitarie e da quelle extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, dalle società di gestione del risparmio (SGR) nonché dalle società di gestione armonizzate aventi sede in altro Stato comunitario.
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 consente al contribuente di optare, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche sui redditi di capitale e diversi derivanti dalle gestioni individuali di portafoglio, per un peculiare regime di tassazione, quello del “risparmio gestito”. In base a tale regime la tassazione si applica sul “maturato”, vale a dire non sulle singole operazioni che hanno prodotto reddito, ma sul risultato complessivo maturato alla fine del periodo di gestione da parte dell’intermediario.
Si segnala che il medesimo regime fiscale della ritenuta è previsto sui proventi derivanti dai fondi comuni di investimento immobiliare dall’articolo 7 del già ricordato decreto-legge n. 351 del 2001. In tal caso la ritenuta è però del 12,5 per cento e non del 20 per cento; inoltre non risultano esclusi dall’applicazione della ritenuta gli utili che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.
Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 (cfr. supra) operano la ritenuta secondo le regole suddette solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
Ai sensi del comma 135, le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del TUIR.
L’articolo 58 del TUIR prevede, tra le altre cose, che le plusvalenze relative ad azioni o quote di partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché in società di capitali ed enti soggetti passivi IRES non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa per il 60 per cento.
L’articolo 68, comma 3, del TUIR prevede che le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate[46] concorrono solo per il 40 per cento alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposizioni sui redditi delle persone fisiche non imprenditori, risultando pertanto esenti per il 60 per cento.
L’articolo 87 del TUIR definisce il regime della participation exemption con riferimento alle plusvalenze, prevedendosi che tali plusvalenze risultino esenti, per quel che riguarda la determinazione del reddito imponibile a fini IRES, per il 91 per cento (la percentuale è ridotta all’84 per cento a decorrere dal 2007).
Per quanto riguarda le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, il comma 136 chiarisce che per esse continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
Articolo 1, commi 137-140
(Conferimenti in SIIQ)
I commi da 137 a 140 sono stati introdotti al Senato.
Il comma 137 disciplina il regime fiscale applicabile alle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale di cui agli articoli precedenti o che esercitino tale opzione entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento.
Tali plusvalenze possono essere assoggettate, a scelta del contribuente:
§ alle ordinarie regole di tassazione, ovvero
§ ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 20 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è comunque subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o dell'altro diritto reale sugli immobili conferito per almeno tre anni. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, essa deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento al saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società relativa ai periodi d'imposta successivi. Si prevede per il resto l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 128, vale a dire che gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[47] e che, in caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
Si ricorda che alcune tipologie di plusvalenze immobiliari rientrano, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 67 del TUIR tra i redditi diversi. Si tratta in particolare delle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici e delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante
Attualmente le plusvalenze immobiliari concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. L’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto a favore del cedente la facoltà di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva relativamente alle plusvalenze realizzate sulle cessioni a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e sulla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La disposizione della legge finanziaria per il 2006 fissava l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 12,50 per cento. L’articolo 2, comma 21, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (c.d. “decreto collegato” alla manovra per il 2007) ha elevato l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 12,5 al 20 per cento.
Si segnala che l’articolo 18 comma 40 del disegno di legge finanziaria per il 2007, nel testo approvato dalla Camera (A. S. n. 1183), prevedeva l’ulteriore aumento dell’aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dal 20 al 22 per cento. Tale disposizione risulta soppressa a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.1000 del Governo (cfr. scheda “Comma soppresso-Aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari” ).
Per la definizione di imposta sostitutiva e per la descrizione degli ordinari termini di versamento a saldo dell’IRES si rinvia alla scheda relativa ai commi 126-133.
Il comma 140, primo periodo, estende la suddetta disciplina agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[48] (testo unico della finanza TUF).
L’articolo 37 del TUF disciplina il funzionamento dei fondi comuni di investimento (per la definizione di fondi comuni di investimento si rinvia alla scheda relativa ai commi 134-136). In particolare fa riferimento ai fondi comuni di investimento immobiliari la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 37, introdotta dall’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. In tale disposizione i fondi comuni di investimento immobiliari sono definiti come fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
Il comma 138 ha ad oggetto i conferimenti (alle società che abbiano optato per il regime speciale) costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati.
Agli effetti dell'IVA, essi si considerano compresi tra le operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[49], ossia tra le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda e che, ai sensi di tale disposizione, non sono considerate cessioni e risultano pertanto esenti dall’IVA.
Agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti ad imposta in misura fissa.
L’imposta di registro, ipotecaria e catastale possono essere applicate, in base al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro emanato con il D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta ipotecaria e catastale emanato con il D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347, in misura proporzionale al valore degli atti cui si applicano oppure in misura fissa.
Si segnala che il medesimo regime ai fini del pagamento dell’IVA e di quello delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è previsto per gli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare.
Per quanto riguarda invece le cessioni e i conferimenti diversi da quelli di cui al comma 138, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'art. 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[50] (comma 139).
La disposizione da ultimo richiamata prevede che per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del TUF e dall'articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006
Il comma 140, secondo periodo, estende le disposizioni dei commi precedenti anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione non siano, al momento del conferimento, ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati (e quindi che non possono optare, ai sensi del comma 119 per il regime SIIQ), ma che siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale.
Articolo 1, comma 141
(Disposizioni finali per le SIIQ)
Il comma 141, introdotto al Senato, elenca il contenuto obbligatorio del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[51], che recherà le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nei commi da 119 a 140 del disegno di legge in esame.
In particolare, il provvedimento dovrà tra l'altro definire:
a) le regole e la modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
Si rileva che non risulta individuata l’autorità alla quale tale funzione di vigilanza prudenziale dovrebbe essere affidata.
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, ai sensi del comma 126, del disegno di legge in esame;
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;
L’articolo 84 del TUIR prevede che la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.
I commi 142 e 143 modificano l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF istituita con il decreto legislativo n. 360 del 1998.
L’addizionale comunale all’IRPEF, istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è composta di un’aliquota divisa in due parti:
§ un’aliquota base di compartecipazione, fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in misura uguale per tutti i comuni, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;
§ un’ulteriore aliquota, facoltativa e variabile, in quanto la sua applicazione è rimessa a ciascun comune, che ne determina la misura nei limiti individuati dalla legge di un massimo di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
La legge 13 maggio 1999, n. 133, ha poi previsto che l’addizionale all’IRPEF riguardi non solo i comuni, ma anche le province, stabilendo che l’aliquota base di compartecipazione comprenda, indicandole distintamente, oltre che l’addizionale comunale, anche quella provinciale. Non essendo stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze chiamato a definire la “parte fissa”, dell’aliquota, l’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto, esclusivamente per l’anno 2002, a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito dell’IRPEF in una misura pari al 4,5 per cento di quanto riscosso.
Le misure legislative adottate nella XIV legislatura in materia di addizionali comunale e provinciale all’IRPEF hanno, in primo luogo, riguardato la reiterazione e l’integrazione del regime transitorio previsto dall’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per quel che concerne la compartecipazione al gettito IRPEF. In secondo luogo, alcune disposizioni hanno previsto la sospensione degli effetti degli aumenti deliberati dai comuni dell’altra parte dell’aliquota, facoltativa e variabile, la cui applicazione è rimessa a ciascun comune .
In particolare, per quanto attiene al primo aspetto:
§ l’articolo 25, comma 5, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha esteso anche all’anno 2003 la compartecipazione al gettito dell’IRPEF inizialmente prevista dall’articolo 67 della legge n. 388 del 2000 per il solo anno 2002;
§ l’articolo 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha aumentato la compartecipazione, per l’anno 2003, dal 4,5 per cento al 6,5 per cento; la medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1 per cento, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni;
La compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRPEF è stata poi confermata per gli anni 2004, 2005 e 2006 (rispettivamente legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, co. 18; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 65; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 152).
Con riferimento alla sospensione degli aumenti dell’addizionale, si ricorda che:
§ l’articolo 3, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto, tra le altre cose, la sospensione degli aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF, deliberati dopo il 29 settembre 2002, fino a quando non fosse intervenuto un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
§ l’articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha prorogato il blocco fino al 31 dicembre 2006. La disposizione prevede comunque, per i comuni che non se ne siano avvalsi in precedenza, di aumentare l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF per il triennio 2005-2007. Gli effetti di tali aumenti rimarranno comunque sospesi, in forza della disposizione, fino al 31 dicembre 2006.
Con una modifica introdotta al Senato dall’ emendamento 1.1000 del Governola lettera b) del comma 142 consente ai comuni – attraverso il medesimo regolamento utilizzato per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF – di stabilire una soglia di esenzione dall’addizionale, in ragione del possesso di requisiti reddituali specifici.
In proposito, si ricorda che la lettera a) del comma 142, riproducendo il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 del disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera (A.S. n. 1183) consente ai comuni di variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale nella misura massima di 0,8 punti percentuali e non in quella attualmente prevista di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
Un’ulteriore modifica introdotta al Senato ha riguardato il numero 2) della lettera c) del comma 142 che prevede, tra le altre cose, che il versamento dell’addizionale sia effettuato in acconto e a saldo, con un acconto stabilito nella misura del 30 per cento dell’importo ottenuto applicando l’aliquota all’imponibile IRPEF dell’anno precedente, ovvero, a determinate condizioni, quella dell’anno di riferimento.
Su tale punto è intervenuta la modifica prevedendo che l’aliquota da applicare è quella dell’anno di riferimento se la relativa delibera è stata pubblicata entro il 15 febbraio (in precedenza la disposizione fissava tale data al 20 gennaio) del medesimo anno; in caso contrario, si utilizza l’aliquota dell’anno precedente.
In proposito, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 dicembre 1999, che attualmente disciplina la materia, prevede invece che l’addizionale, determinata dal sostituto d’imposta all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sia trattenuta dallo stesso in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui sono state svolte le dette operazioni; gli importi trattenuti vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti. Si effettua un versamento unico anche se l’addizionale è riferita a sostituti di imposta domiciliati in comuni diversi. L’addizionale dovuta in autotassazione (ossia pagata direttamente dai contribuenti) è versata entro il termine di pagamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Il comma 143, introdotto al Senato, prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2007, l’addizionale comunale all’IRPEF venga versata direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.
Le modalità attuative del presente comma verranno definite con un decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2007).
Articolo 1, comma 151
(Imposta di scopo per la realizzazione di
opere pubbliche)
I commi da 145 a 151prevedono la possibilità per i comuni di istituire, con regolamento, un’imposta di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche.
Con il termine di “imposta di scopo” si intende una forma di imposizione che trova la sua giustificazione nel collegamento tra imposizione e destinazione del gettito. L’imposta di scopo costituisce quindi una deroga al principio dell’unità del bilancio, in base al quale, nel bilancio, la corrispondenza tra entrate e spese deve essere garantita a livello globale, non essendo possibile stabilire una specifica correlazione tra una singola entrata ed una singola spesa.
Il comma 151 – modificato nel corso dell’esame al Senato - prevede che, in caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i comuni siano tenuti, entro i due anni successivi, a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti.
In proposito il disegno di legge originario prevedeva invece che, in caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti potessero chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Articolo 1, comma 170
(Comunicazione dei dati relativi alle
entrate degli enti locali)
Il comma 170 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, introduce a carico degli enti locali e regionali l’obbligo di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in osservanza delle pertinenti disposizioni dell’articolo 117 della Costituzione, i dati relativi al gettito delle rispettive entrate tributarie e patrimoniali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità e i termini per la trasmissione dei dati.
Nel corso dell’esame presso il Senato, la presente disposizione è stata integrata, prevedendosi che il suddetto decreto sia emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno.
In caso di inosservanza dell’obbligo si prevede l’applicazione dell’articolo 161, comma 3, del Testo unico sugli enti locali emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale dispone la sospensione dell'ultima rata dei trasferimenti erariali a valere del fondo ordinario, in caso di mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati di bilancio e del rendiconto.
Il comma 171 (non modificato)dispone che la descritta disposizione del comma 170, unitamente a quelle dei commi 161 e seguenti, si applichi anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (ossia al 1° gennaio 2007).
Non è del tutto chiaro in quali termini la disposizione del comma 170 sia suscettibile di applicazione in questi termini. La norma potrebbe essere interpretata nel senso (per altro ovvio) che l’obbligo di comunicazione – subordinatamente alla definizione di termini e modalità – decorra dall’entrata in vigore della legge finanziaria.
Articolo 1, comma 184
(Proroga della disciplina transitoria per le discariche di rifiuti))
Il comma 184 dell’articolo 1,modificato nel corso dell’esame presso il Senato, detta disposizioni applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il testo trasmesso dal Senato, rispetto alla corrispondente disposizione approvata dalla Camera, prevede, alla lettera b-bis), la proroga al 31 dicembre 2007 di alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 36 del 2003. La disposizione esclude dalla proroga le discariche di II categoria Tipo A, ex 2A e le discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento ha coinciso, invece, con la data di entrata in vigore della legge n. 248 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005 (3 dicembre 2005).
Si ricorda che il D.Lgs. n. 36/2003 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 31/1999/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell’art. 4del d.lgs. n. 36 del 2003, le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 36 si è sovrapposta, pertanto, a quella precedentemente in vigore, comportando la necessità di prevedere una disciplina di carattere transitorio riguardante le discariche già operanti in base alla normativa vigente (art. 17). I criteri per l’ammissione in discarica dei rifiuti sono invece definiti dal D.M. 3 agosto 2005.
La proroga al 31 dicembre 2007 riguarda, in particolare:
§ il termine entro il quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 36/2003, possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate (art. 17, comma 1);
§ il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione 27 luglio 1984[52] (art. 17, comma 2);
§ il termine finale di validità, ai fini di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2003, dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla sopracitata deliberazione 27 luglio 1984 (art. 17, comma 6, lett. a)[53].
Si osserva che sembrerebbe opportuno precisare il riferimento alla ”lettera a)” del comma 6, che contiene il termine di cui si prevede la proroga.
I termini su cui incide la disposizione in esame erano da ultimo stati prorogati al 31 dicembre 2006 dall’art. 11-quaterdecies, comma 9, del già citato decreto-legge n. 203 del 2005.
Articolo 1, comma 188
(Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS
per esibizioni in spettacoli)
Il comma 188, introdotto dal Senato, prevede un’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e dai connessi adempimenti con riferimento a determinate categorie di soggetti svolgenti specifiche e saltuarie attività di intrattenimento.
In particolare, l’articolo in esame prevede che per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708[54], non sono richiesti nel caso in cui la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi 5.000 euro.
Si ricorda che all’ENPALS è affidata la gestione dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dello spettacolo, mentre per i medesimi lavoratori l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assegno per il nucleo familiare e la maternità è gestita dall’INPS.
L’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 prevede l’obbligo di iscrizione all’ENPALS per tutti i soggetti che svolgono determinate attività dello spettacolo.
Gli articoli 6, 9 e 10 invece prevedono rispettivamente:
- le modalità del versamento dei contributi previdenziali da parte delle imprese dello spettacolo;
- gli obblighi relativi alle denunzie e alle comunicazioni relative ai lavoratori da parte delle stesse imprese;
- il rilascio da parte dell’ENPALS di apposita certificazione relativa alle denunzie.
In sostanza con la disposizione in esame, al ricorrere delle descritte condizioni, si esentano determinati soggetti che svolgono prestazioni saltuarie in occasione dello svolgimento di spettacoli dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e si prevede che le imprese non sono tenute agli adempimenti contributivi connessi a tale iscrizione.
La disposizione inoltre valuta le minori entrate per l’ENPALS derivanti dalla sua applicazione in 15 milioni di euro.
Articolo 1, commi 189-193
(Compartecipazione comunale all'IRPEF)
I commi da 189 a 193 dell’articolo 1, modificati nel corso dell’esame presso il Senato,istituiscono, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali attuativo del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, una nuova compartecipazione all’IRPEF a favore dei comuni.
Sulle attuali forme di compartecipazione dei comuni all’IRPEF si veda, supra, la scheda relativa ai commi 142 e 143.
Il comma 189, come modificato dal Senato, determina l’aliquota della compartecipazione nello 0,69 per cento (in luogo del 2 per cento previsto nel testo approvato dalla Camera), e stabilisce che questa sia efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 (invece che dal 1° gennaio 2008, come previsto nel testo approvato dalla Camera).
In conseguenza della compartecipazione, si prevede una corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, dei trasferimenti erariali operati a carico del fondo ordinario previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a),del decreto legislativo n. 504 del 1992 (“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”).
La disposizione da ultimo citata prevede che, a decorrere dall’anno 1994, lo Stato concorra al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l’assegnazione dei seguenti fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
Si prevede poi che l’importo complessivo della compartecipazione da attribuire ai comuni venga calcolato applicando l’aliquota al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
Inoltre, il successivo comma 192, introdotto dal Senato, innalza, a decorrere dall’anno 2009, l’aliquota di compartecipazione dallo 0,69 per cento allo 0,75 per cento.
I commi 190 e 191 definiscono le modalità con le quali, da un lato, il gettito derivante dalla compartecipazione verrà distribuito ai comuni e, dall’altro lato, si procederà alla conseguente riduzione dei trasferimenti erariali.
Le modificazioni apportate dal Senato sono meramente consequenziali all’anticipazione dell’operatività dell’istituto all’anno 2007, come esposto sopra nell’illustrazione del comma 189.
I commi da 195 a 200 dell’articolo 1 recano le modalità di esercizio delle funzioni catastali spettanti agli enti locali. Rispetto a testo approvato dalla Camera (ex articolo 14), risultano modificati al Senato i commi 195, 197, 198 e 200, mentre sono rimaste identiche nella sostanza identiche le norme dei commi 196 e 199.
Il comma 195, modificato nel corso dell’esame presso il Senato,prevede che i comuni – a decorrere dal 1° novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), come modificato dal comma 194 del disegno di legge finanziaria.
Rispetto al testo approvato dalla Camera, viene aggiunto un periodo in base al quale è esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private, al fine di evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.
La lettera a) del comma 1 del menzionato articolo 66 – nella versione risultante dalle modifiche apportate dal precedente comma 194, capoverso lettera b), del ddl finanziaria – conferma l’attribuzione ai comuni delle funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, cioè la possibilità di utilizzare le banche dati catastali.
Per quanto riguarda la revisione degli estimi e del classamento, in precedenza attribuita ai comuni, la nuova formulazione chiarisce anche che i comuni partecipano al solo processo di determinazione degli estimi, ed elimina il riferimento alle funzioni relative al classamento.
Tali funzioni catastali potranno essere esercitate dai comuni anche in forma associata, o attraverso le comunità montane.
Il successivo comma 196 (modificato solo formalmente dal Senato) interviene circa la funzione di conservazione degli atti catastali, subordinando l’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano all’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Ovviamente, la suddetta previsione non trova applicazione per i poli catastali già costituiti.
Salvo quanto disposto in tale comma, il successivo comma 197, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, attribuisce ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio, per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali ad essi attribuite, specificando però che queste convenzioni hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Nel corso dell’esame al Senato il comma è stato modificato nel senso di limitare la stipula delle suddette convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio.
Con uno o più D.P.C.M. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze - attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative e tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI - saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni decentrate. Una seconda modifica apportata al Senato prevede che anche i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento dei predetti livelli siano determinati con i suddetti D.P.C.M.
La disciplina fissata dai citati D.P.C.M. riguarderà, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie – tra cui una quota dei tributi speciali catastali – da trasferire agli enti locali, nonché i termini per le comunicazioni, da parte dei comuni o delle loro associazioni, dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
Il comma 198, modificato nel corso dell’esame presso il Senato,rinvia ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche del Codice dell’amministrazione digitale[55], la predisposizione, entro il 1o settembre 2007 (anziché entro il 1° ottobre 2007, come nel testo approvato dalla Camera), di specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.
Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.
In base alla condizione posta nel comma 199 (non modificato),l’Agenzia del territorio è tenuta a salvaguardare il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso, su tutto il territorio nazionale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali. L’Agenzia deve inoltre fornire assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. Si prevede che l’assegnazione di personale (dall’Agenzia ai comuni) possa avere luogo anche attraverso distacco.
Infine, in base al comma 200, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, dovrà redigere annualmente una relazione sull’esito dell’attività esercitata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze e, in base ad una modifica apportata al Senato, anche alle competenti Commissioni parlamentari, per poter effettuare un costante controllo sull’andamento del processo di attuazione delle disposizioni in esame.
Articolo 1, comma 216
(Immobili della Difesa affidati a terzi)
Il comma 216 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, vieta la dismissione temporanea degli immobili statali, assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche. Gli immobili, per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sia stata operata la dismissione temporanea, si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, dell'Agenzia del demanio, che può pertanto disporne.
Con un’integrazione apportata nel corso dell’esame presso il Senato, è stato previsto che il presente comma non si applica relativamente ai beni immobili in uso all’amministrazione della Difesa, che siano stati affidati, in tutto o in parte, a terzi, per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali della medesima amministrazione.
Articolo 1, comma 219
(Alienazione immobili statali gestiti
dall’Agenzia del demanio)
Il comma 219, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che le unità immobiliari, destinate ad uso abitativo, appartenenti al patrimonio dello Stato, e gestite dall’Agenzia del demanio, possono essere alienate dall’Agenzia stessa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il citato comma 109 disciplina le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche che non rispondono alla normativa prevista dalla legge n. 560 del 1993[56], della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) Spa, nonché delle società derivanti da processi di privatizzazione, nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie.
La procedura di dismissione prevista dal comma 109 stabilisce che:
§ venga garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;
§ venga garantito il rinnovo del contratto di locazione agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Il limite è elevato del venti per cento per particolari casi di disagio (anziani, portatori di handicap);
§ per la determinazione del prezzo di vendita si fa riferimento al prezzo di mercato di alloggi liberi diminuito del trenta per cento, fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'UTE;
§ i soggetti alienanti, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
§ il dieci per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Articolo 1, comma 220
(Sequestro e confisca dei beni per reati
contro la pubblica amministrazione)
Il comma 220 è relativo alla disciplina di una particolare ipotesi di confisca obbligatoria, la c.d. confisca dei valori ingiustificati, di cui all’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306[57].
Il suddetto art. 12-sexies (comma 1) prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per alcuni reati di particolare gravità: associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione a delinquere volta alla commissione dei citati reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.(art. 416, sesto comma, c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione, riciclaggio, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché produzione e traffico illecito di tali sostanze (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90). L’elencazione di reati contenuta al primo comma della disposizione è arricchita, ai sensi del secondo comma, dal reato di contrabbando (art. 295, co. 2, T.U. approvato con D.P.R. 43/73), nonché dai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., ovvero per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
In particolare, la norma, novellando il citato art. 12-sexies, integra l’elenco dei reati alla cui condanna o patteggiamento consegue la confisca obbligatoria dei valori ingiustificati, comprendendovi la maggior parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Peraltro, l’attuale formulazione del comma 220 si distingue dalla versione approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati per l’eliminazione del delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) da tale elenco di reati.
Conseguentemente, i delitti contro la p.a. alla cui condanna o patteggiamento consegue la confisca obbligatoria ex art. 12-sexies DL 306/1992 saranno, quindi, i seguenti: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 c.p. (Concussione); art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio); art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio).
Articolo 1, comma 221
(Contributo di solidarietà)
Il comma 221 dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, sull’indennità premio di fine servizio di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 152 del 1968 e sull’indennità di buonuscita di cui all’articolo 3 e seguenti del D.P.R. 1032 del 1973, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, sull’importo eccedente il predetto limite è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento.
Nel corso dell’esame presso il Senato, è stato aggiunto un periodo secondo cui le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si osserva, in proposito, che il testo non individua un termine entro il quale tale decreto debba essere emanato.
Si evidenzia, inoltre, che nel comma 221 è stata soppressa, rispetto all’articolo 17, comma 1, del testo approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. 1183), la disposizione secondo cui l’INPS, sulla base dei dati risultanti dal Casellario centrale dei pensionati[58], era tenuta a comunicare a tutti gli enti previdenziali interessati le necessarie informazioni per il prelievo del contributo di solidarietà.
Si consideri che il successivo comma 222 destina il 90% delle risorse derivanti dal contributo di solidarietà di cui al comma precedente al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del D.L. 223 del 2006.
Si ricorda che hanno diritto all’indennità di buonuscita i dipendenti statali e gli altri lavoratori pubblici assicurati presso l’INPDAP, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.
Hanno diritto invece all’indennità premio di fine servizio i dipendenti degli enti locali, del SSN e degli altri enti iscritti alla gestione ex INADEL assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.
Per il personale del settore pubblico assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, già prevista per tutti i lavoratori del settore privato.
L’indennità di buonuscita e l’indennità premio di fine servizio si differenziano dal TFR - che come è noto è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall’articolo 2120 c.c., ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio – sia per le modalità di calcolo della prestazione, che è calcolata sull’ultima prestazione, sia per il suo finanziamento, caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.
La seguente tabella evidenzia le differenze tra i tre trattamenti.
|
Prestazione |
Calcolo |
Contrib. lavoratore |
Contrib. datore di lavoro |
|
INPDAP (Stato) Indennità di buonuscita |
1/12 dell’80% ultima retribuzione + 48% IIS per anni utili |
2,50 |
7,10% |
|
INPDAP (Enti locali, ASL ecc) Indennità premio di fine servizio |
1/15 dell’80% ultima retribuzione annua compresa IIS |
2,50 |
3,60% |
|
TFR (anche per dipendente pubblico) |
Somma degli accantonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito dall’1,5% + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo |
= |
6,91% |
L’articolo 59, comma 56, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L. 335 del 1995 in materia di applicazione delle disposizioni relative al TFR ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5%, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il successivo D.P.C. M. 20 dicembre 1999 ha stabilito le modalità di esercizio della richiamata opzione.
I commi da 224 a 241, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono cinque tipi di incentivi per la rottamazione di autoveicoli, autocarri e motocicli, e ne disciplinano le modalità di fruizione.
Il primo tipo di incentivi è disciplinato dai commi 224 e 225.
Il comma 224 prevede la concessione di un contributo, finalizzato alla salvaguardia ambientale, per la rottamazione degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.
Più precisamente, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, verrà irrogato un contributo pari al costo di demolizione, fino ad un importo massimo di 80 euro per veicolo.
Per le modalità ed i costi di demolizione si rinvia all’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”).
Il contributo verrà anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la demolizione; successivamente, tale soggetto recupererà il corrispondente importo a titolo di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione secondo le modalità previste dal successivo comma 231, secondo e quarto periodo (vedi infra).
La classificazione degli autoveicoli in euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5 indica il rispetto, da parte degli autoveicoli, delle direttive della Comunità europea, successivamente emanate, sull’emissione di inquinanti da parte dei veicoli.
Ai sensi del comma 225, coloro che effettuano la rottamazione ai sensi del comma 224, possono richiedere – se non risultino intestatari di altri veicoli registrati – quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale relativo al comune di residenza e di domicilio. Il rimborso copre un’annualità di abbonamento.
Le modalità di erogazione di tale rimborso sono rimesse ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il ministero dell’ambiente, d’intesa con la conferenza unificata Stato-città, autonomie locali e regioni.
Il secondo incentivo è previsto dal comma 226 e prevede la concessione di un contributo di 800 euro per l’acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettano non più di 140 grammi di anidride carbonica al chilometro, nonché l’esenzione dal pagamento di due annualità di tasse automobilistiche.- in attuazione del principio di salvaguardia ambientale – nel caso di sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.
L’esenzione è portata a tre annualità di tasse automobilistiche nei seguenti casi:
§ qualora l’autoveicolo acquistato abbia una cilindrata inferiore a 1300 cc;
§ qualora, a prescindere dalla cilindrata, i veicoli siano acquistati da persone fisiche la cui famiglia sia formata da almeno sei persone, nessuna delle quali risulti intestataria di altra autovettura o autoveicolo.
La sostituzione di cui al comma 226 dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dal successivo comma 233.
Il terzo tipo di incentivo, di cui al comma 227, si propone di favorire il rinnovo del parco autocarri in circolazione, attraverso la sostituzione – da realizzarsi secondo le modalità stabilite dal successivo comma 233 – di veicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1” con veicoli nuovi a minore impatto ambientale.
A tal fine, è concesso un contributo pari a 2000 euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come “euro 4” o “euro 5”.
Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente, fin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore, la medesima categoria ed un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”.
In base al successivo comma 229, le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 si applicano relativamente ai veicoli nuovi acquistati sulla base di un contratto stipulato dal venditore e dall’acquirente nel lasso temporale compreso tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007. Tali veicoli non possono essere immatricolati dopo il 31 marzo 2008.
Il quarto tipo di incentivo, disciplinato dal comma 228 concede un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi immatricolati coma euro 4 o euro 5, ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.
Il contributo di 1.500 euro è incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle previsti per la sostituzione di autoveicoli e autocarri di cui ai commi 226 o 227.
In base al successivo comma 229, il contributo di cui al comma 228 è erogabile con riguardo ai veicoli nuovi per i quali il contratto di acquisto sia stipulato a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
Secondo il comma 229, le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228, possono essere fruite nel rispetto della regola del “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione europea.
Gli aiuti “de minimis” rientrano nella categoria di aiuti esonerati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione e dalla conseguente verifica di compatibilità.
Per essere qualificati come “de minimis”, occorre che l’importo complessivo degli aiuti accordati ad una medesima impresa non superi i 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.
Il massimale in questione è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione lorda.
I criteri per beneficiare dei contributi sono definiti nel successivo comma 230, il quale prevede che, al fine di permettere agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore è tenuto ad integrare la documentazione da inviare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale indicare:
§ la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti;
§ la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza e demolizione del veicolo fuori uso e la conformità dello stesso veicolo ai requisiti di cui ai commi 226, 227, 228 e 236;
§ copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati.
L’ente gestore del pubblico registro automobilistico dovrà acquisire le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, per trasmetterle in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti-Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederà al necessario scambio dei dati.
Il comma 231 stabilisce i criteri per il recupero come credito d’imposta del contributo – di cui ai commi 224, 226, 227 e 228 - che i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, hanno rimborsato al venditore.
I centri autorizzati, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, esclusivamente ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; altresì, esso non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi, nonché delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito.
Il contributo di cui ai sopra illustrati commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, mentre lo stesso contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
Il comma 232 dispone a carico delle imprese costruttrici o importatrici l’obbligo di conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.
Tale documentazione deve essere trasmessa dal venditore alle imprese costruttrici o importatrici.
Il comma 233 individua le modalità di effettuazione delle demolizioni: entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
Inoltre, i veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Entro il 31 dicembre 2007, il Governo deve presentare una relazione al Parlamento sull’efficacia della presente disposizione, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivanti dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge, al fine di finanziare il “Fondo per la mobilità sostenibile”, istituito dal presente disegno di legge, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Ai sensi del comma 234, i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti, sono stabiliti con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti - sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del Protocollo di intesa tra le Regioni e le Province autonome ed il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche - da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria.
Con decreto (comma 235) sono altresì effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi precedenti e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome. Tale decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il quinto tipo di incentivo è previsto dal comma 236, checoncede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”, effettuata a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. La demolizione deve essere realizzata con le modalità indicate al comma 233
Per usufruire dell’esenzione è necessario che l’acquisto del motociclo risulti da un contratto e l’immatricolazione deve avvenire entro il 31 marzo 2008.
Il costo della rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo ed è anticipato dal venditore, che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del sopra illustrato comma 231.
Si prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola del “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione.
Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
Il comma 237 precisa poi le modalità di determinazione degli incrementi percentuali delle tasse automobilistiche approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto del decreto-legge n. 262 del 2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. In tal senso modifica il comma 63 dell’articolo 2 del decreto-legge.
Il comma 238 sostituisce il comma 59 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, il quale, nella versione vigente, rifinanzia gli interventi di promozione dell’utilizzo del metano o del gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, previsti dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e successive modifiche, autorizzando una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
In base alla novella del comma 238, il rifinanziamento viene limitato a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di incentivare l’installazione, su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, di impianti a GPL o a metano per autotrazione.
Il comma 238 fa inoltre salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge n. 324 del 1997.
L’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 ("Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione"), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, riconosce, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669[59], per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000 (euro 1.807,60). Il medesimo articolo 1, comma 2, al secondo e terzo periodo demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) il potere di determinare con decreto, nel limite d’importo di lire 30 miliardi, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL), a partire dal 1° agosto 1998. Al decreto è affidata, altresì (terzo periodo), la determinazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, purché posteriore al 1° agosto 1997.
Alla determinazione si è provveduto mediante il regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), emanato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 luglio 1998, n. 256[60].
Il comma 53 della legge n. 239 del 2004 di riordino del settore energetico modifica il citato comma 2, ammettendo a fruire del contributo le operazioni d’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL su autoveicoli esistenti, purché immatricolati a partire dal 1° agosto 1997, quando siano effettuate entro i tre anni successivi alla data d’immatricolazione, invece che entro un anno da tale data, come precedentemente previsto. Il comma 54 della stessa legge estende l’applicazione dei suddetti contributi consentendone l’erogazione anche alle persone giuridiche, e non solo alle persone fisiche, come precedentemente previsto. Con successiva circolare (17 gennaio 2005, n. 2390) il MAP chiarisce che il contributo è riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo, purché le operazioni di acquisto siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004.
Il comma 239 stabilisce che – ferme restando le agevolazioni già in vigore - le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0”, “euro 1”, “euro 2”, “euro 3” ed “euro 4”, di cui al comma 321 del presente disegno di legge finanziaria, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione è estesa ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.
I commi 240 e 241 modificano il criterio di commisurazione della tassa automobilistica ci cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, emanato con il D.P.R. n. 39 del 1953.
Il comma 241 provvede innanzitutto ad abrogare il comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In base a tale norma, la tassazione dei veicoli immatricolati o reimmatricolati nella categoria N1, dotati di quattro o più posti e di una portata inferiore a sette quintali, è eseguita in base alla potenza effettiva dei motori.
Il comma 240 novella in modo differente la stessa disposizione della citata lettera d), stabilendo che si fa riferimento alla potenza effettiva dei motori, anziché alla portata, come criterio di determinazione della tassa automobilistica gravante sui veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180.
Il comma 241 ìndica inoltre nel 3 ottobre 2006 la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 240.
I commi da 242 a 249 dell’articolo 1 sono stati introdotti nel corso dell’esame parlamentare al Senato[61] e hanno ad oggetto il riconoscimento ai fini fiscali dei valori iscritti in conseguenza delle operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008, nel limite di cinque milioni di euro.
Il comma 242 stabilisce che per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che risultino da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
Ai sensi del comma 243, nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, nei medesimi anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
I commi 244 e 245 chiariscono le condizioni e l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dai commi 242 e 243.
Esse si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino:
§ esclusivamente imprese operative da almeno due anni;
§ imprese che si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
Al contrario, esse non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni:
§ facciano parte dello stesso gruppo societario;
§ siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero
§ siano controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c..
Il comma 246 subordina l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti la presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212[62], al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti.
L’articolo 11 della legge 212 del 2000, prevede che ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il suddetto termine di 120 giorni, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata.
Ai sensi del comma 247, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Il comma 248 contempla infine le ipotesi di decadenza dall'agevolazione. Si tratta del caso in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, la società risultante dall'aggregazione:
§ ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al Titolo III, capi III e IV del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
§ ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo.
È fatto comunque salvo il ricorso alla procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[63], il quale consente la disapplicazione di norme antielusive che, come quella contenuta nell'articolo in esame, limitano posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie non poteva verificarsi alcun effetto elusivo. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Le modalità per l'applicazione del comma 8 sono state approvate con D.M. 19 giugno 1998, n. 259[64].
Il successivo comma 249 prevede che nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243.
Inoltre, sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
Articolo 1, comma 258
(Canone demaniale dovuto dalle società
di gestione aeroportuale)
Il comma 258 dell’articolo 1, che sostituisce il comma 9 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’incremento del canone annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale.
L’incremento deve essere determinato in misura tale da assicurare un introito diretto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
Il sostituito comma 9 dell’articolo 18, attraverso l’inserimento di un nuovo articolo 693-bis nel codice della navigazione (parte seconda – navigazione aerea), consentiva all’Agenzia del demanio di gestire, in coerenza con la normativa vigente, i beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea (vale a dire non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale), garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale in cui si collocano. Si prevedeva altresì che gli introiti derivanti dalla gestione di tali beni, determinati sulla base dei valori di mercato, affluissero all’erario.
Articolo 1, comma 263
(Valorizzazione del patrimonio pubblico)
Il comma 263 conferma in gran parte le modifiche apportate all’articolo 27 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, durante l’esame in prima lettura da parte della Camera dei Deputati.
In particolare, alla lettera a),rimane valida la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali, che era stata approvata in prima lettura mediante novella del comma 13-bis del citato articolo 27: tale attività compete ora direttamente al Ministero della Difesa, che vi provvede con decreti da emanarsi di intesa con l’Agenzia del demanio, e non più a quest’ultima di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa stesso.
Inoltre, si conferma che tali beni non sono più inseriti in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate), ma sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio ai fini dell’inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente.
Alla medesima lettera a) viene tuttavia introdotta, mediante l’inserimento di un periodo aggiuntivo rispetto al testo approvato dalla Camera, la possibilità, in ordine a programmi che interessino Enti locali, di procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, a norma del comma 4 di tale articolo, l'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando quindi le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 34, l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere,la quale cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
Nell’ambito dei suddetti accordi di programma può altresì essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.
La lettera b) mantiene le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati al comma 13-ter dell’articolo 27. Tale norma prevedeva che, nella fase di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis del medesimo articolo, la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, individuasse beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia medesima entro il 28 febbraio 2005.
Confermando il testo licenziato dalla Camera, la disposizione in commento ribadisce il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione (2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008), determinando altresì scadenze temporali in corso d’anno entro cui procedere all’individuazione ed alla successiva consegna dei beni all’Agenzia del demanio.
La lettera c) riproduce infine l’abrogazione esplicita dei commi 13-quinquies e 13-sexies del citato articolo 27 del D.L. 269/2003, già approvata in prima lettura.
Il comma 13-quinquies prevede che la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data d’individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, concede anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro.
Il comma prosegue disponendo che le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del medesimo D.L. n. 269 del 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa su appositi fondi, relativi ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi lordi. Tali fondi saranno ripartiti, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa. Del decreto dovrà essere data comunicazione, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 13-sexies stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, una parte delle somme derivanti dalle procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili della difesa, di cui ai commi 13 e 13-bis, sopra commentati, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, sia destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, della Spezia e di Taranto. Inoltre, viene stanziata l’ulteriore somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005, per il finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
Il comma 265 in esame, introdotto dal Senato, aggiunge un comma all’articolo 1 del D.L. n. 351/2001[65], prevedendo un diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette, in caso di alienazione dei beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a. o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ubicati in aree naturali protette o in territori sottoposti a vincolo paesaggistico.
La disposizione prevede infine che i vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita.
Si ricorda che sui beni immobili di ferrovie dello stato è intervenuto il comma 6-bis dell’articolo 1 del citato D.L. n. 351/2001 - aggiunto dal comma 10 dell’articolo 26 del D.L. n. 269/2003 e successivamente modificato dal comma 277 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) – che, alla luce della disciplina sulla cartolarizzazione dei beni dello Stato, ha ridefinito la procedura di alienazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato S.p.A. non strettamente funzionale alla gestione dell’infrastruttura, di fatto consentendo che tali beni siano sottratti alla ordinaria procedura di cartolarizzazione.
Il comma 6-bis ha previsto infatti l’alienazione e la valorizzazione, diretta o con le procedure di cartolarizzazione di cui al medesimo D.L. n. 351, di quei beni immobili che siano di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A. o di società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate ovvero siano stati acquisiti ad altro titolo e che non siano più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria[66]. Per tali alienazioni Ferrovie dello Stato S.p.A. è esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale dei beni da alienare. La disposizione si applica a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni, previa emanazione dei decreti previsti dall’articolo 1 del D.L. n. 351/2001.
Il comma 88 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha aggiunto il comma 6-ter all’articolo 1 del D.L. n. 351/2001[67], prevedendo la sanatoria urbanistica dei beni immobili appartenenti a FS Spa e alle società da essa direttamente e integralmente controllate. Il comma 6-ter prevede, infatti, che tali beni si presumono regolarmente costruiti in base alle leggi urbanistiche vigenti al momento della loro edificazione. Entro tre anni, vale a dire entro il 2008, FS Spa e le società da essa controllate, possono quindi ottenere dal comune una documentazione sostitutiva di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Il comma 88 attribuisce, inoltre, la stessa facoltà anche ai soggetti che acquistino tali immobili da FS Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, ma la somma da corrispondere a titolo di oblazione ed oneri concessori, è pari al 30%. Viene quindi previsto che la dichiarazione sostitutiva sia equiparata ad una concessione rilasciata in sanatoria, a condizione che il comune non rilevi, entro sessanta giorni dal deposito, l’esistenza di opere non sanabili, notificandone all’interessato le motivazioni. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva può valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia.
In relazione, infine, alle aree naturali protette, si ricorda che legge quadro n. 394/1991 ha, per la prima volta, definito un complesso ed articolato quadro normativo per la istituzione e gestione di aree naturali protette al fine di «garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dei patrimonio naturale del paese». La legge quadro ha quindi introdotto una normativa organica applicabile a tutte le aree protette che ricadono nella competenza dello Stato e contenente principi uniformi di riferimento per l’esercizio da parte delle regioni delle proprie competenze legislative. Di particolare rilievo il Titolo Il della legge che regola l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette statali. Per i parchi nazionali la gestione viene demandata ad un apposito Ente, l'Ente Parco, che provvede all'adozione degli atti fondamentali per la gestione, quali lo statuto, il regolamento e il piano per il parco.
Il comma 266 dell’articolo 1 modifica le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, intervenendo sulle deduzioni ad essa riferite, allo scopo precipuo di ridurre gli oneri riferibili al costo del lavoro (cosiddetto “cuneo fiscale”).
Esso è stato oggetto di una modificazione meramente formale, apportata dal Senato alla lettera a), capoverso a), numero 4), ove al richiamo del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione[68] è stata aggiunta l’indicazione, secondo cui tale atto deve intendersi richiamato nel testo risultante dalle successive modificazioni che vi sono state apportate.
Il comma 269 dell’articolo 1 reca la disciplina transitoria per la determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativamente al periodo d’imposta in corso alla data del 1° febbraio 2007 e a quello successivo, per i quali è consentito calcolare l’acconto sulla base della minore imposta che sarebbe risultata dall’applicazione delle nuove agevolazioni introdotte dal comma 266, rispettivamente:
1) per il periodo d’imposta in corso alla suddetta data, nella misura ridotta risultante dall’applicazione dei commi 267 e 268;
2) per il periodo d’imposta successivo, nel loro intero importo, senza l’applicazione dei limiti previsti dai commi 267 e 268.
Nel corso dell’esame presso il Senato, è stata espunta da questo comma una parte ripetitiva, che – per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007 – consentiva di utilizzare, in alternativa al criterio di calcolo dell’acconto indicato sopra al numero 2), il criterio meno favorevole indicato al numero 1). L’inserimento di tale parte, infatti, derivava probabilmente da mero errore materiale, che risulta così sanato.
Il comma 285 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza l’ Amministrazione autonoma monopoli di Stato a bandire, entro il 31 dicembre 2007, una o più nuove gare, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 28 agosto 2006, n. 199.
La richiamata Gazzetta Ufficiale contiene due bandi di gara d'appalto relativi all’affidamento in concessione, da parte dell’Amministrazione dei Monopoli, rispettivamente dell'esercizio dei giuochi pubblici su base ippica e dell'esercizio dei giuochi pubblici. In tali bandi è contenuta una serie di condizioni di partecipazione, relative fra l’altro alla situazione giuridica dei soggetti, alla loro capacità economica finanziaria, alla forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o prestatori di servizi aggiudicatari, alla durata dell’appalto, alle cauzioni e alle garanzie.
Non risulta peraltro chiaro dal tenore letterale della norma del comma 285 a quali di queste condizioni ci si intenda riferire, attesa la diversità dell’oggetto dell’appalto previsto nella disposizione in commento rispetto a quelle richiamate.
Il successivo comma 286, anch’esso introdotto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 285 sia destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell’amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell’evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali di base del predetto ministero.
Articolo 1,
commi 289-290
(Credito d’imposta per le imprese
agricole e agroalimentari)
Il comma 289 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, concede, per il triennio 2007-2009 ed entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno, un credito d’imposta alle imprese agricole e agroalimentari che producono prodotti biologici (reg. CE 2092/91), o prodotti a denominazione protetta, ossia tutelati dal riconoscimento di una indicazione geografica o una denominazione d'origine (reg. CE 510/2006).
Il beneficio è concesso a fronte delle spese conseguenti agli obblighi di certificazione o attestazione di conformità dei prodotti, ed è pari al 50% delle spese sostenute.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia, di concerto con quello delle politiche agricole, stabilisce le modalità per l’accesso all’agevolazione da parte delle imprese, anche se associate in forma di cooperative o di consorzi.
Il comma 290, parimenti introdotto dal Senato, accorda in via transitoria, in attesa di una regolazione della materia in sede di Organizzazione mondiale del commercio, il medesimo credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese al fine di registrare una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta in paesi extra-comunitari.
Articolo 1, comma 291
(Contribuenti minimi in franchigia)
Il comma 291 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novellando l’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sopprime l’obbligo di versare, entro il 27 dicembre 2006, la prima rata dovuta, per effetto della rettifica della detrazione, dai contribuenti minimi che si avvalgono del regime di franchigia IVA, introdotto dal citato articolo 32-bis[69]. In conseguenza dell’intervento in esame, la suddetta rata dovrà essere versata entro il 16 marzo 2007 (termine previsto per il versamento del saldo dell’IVA relativa all’anno 2006).
Il regime della franchigia per i contribuenti minimi prevede che siano esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto i contribuenti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro. Tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, fatta eccezione per gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Essi, ovviamente, non potranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate a titolo di rivalsa, né potranno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.
I soggetti che rientrano nel regime di franchigia possono optare per l’applicazione del regime ordinario dell’IVA.
L'applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 3 di tale articolo stabilisce che, quando nel corso dell'attività esercitata interviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta, l'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita esclusivamente se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, nel regime ordinario.
Per ovviare alla presumibile onerosità di tale rettifica, l'art. 32-bis, comma 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che l'imposta dovuta sia versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’IVA, a decorrere dall'anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a decorrere dal 1° gennaio 2007, avrebbero dovuto versare la prima delle suddette rate entro il 27 dicembre 2006 e le successive il 16 marzo 2008 e il 16 marzo 2009.
Si rileva che la presente legge finanziaria, secondo quanto disposto dal comma 1364, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, ovvero in data successiva al 27 dicembre 2006 (originaria data di scadenza della prima rata).
Il comma 292 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, accorda la sanatoria degli effetti prodotti dalle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili, nel periodo antecedente l’entrata in vigore delle modificazioni apportate nel procedimento di conversione in legge (12 agosto 2006). Viene tuttavia consentita, ricorrendone i presupposti, l’opzione per l’applicazione della disciplina introdotta dalla legge di conversione.
In particolare, la disposizione fa salvi gli effetti prodotti dalle norme, oggetto di mancata conversione, dell’articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili.
Il comma 8 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario, modificava le precedenti disposizioni relative all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le locazioni e gli affitti di terreni e fabbricati e le cessioni di fabbricati, comprendendo nell’ambito dell’esenzione le seguenti nuove fattispecie:
1) le locazioni finanziarie, con le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, nonché le locazioni, anche finanziarie, di immobili strumentali per natura alle attività d’impresa e di immobili destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
2) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato non aventi destinazione abitativa, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, nonché le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, aventi destinazione abitativa, effettuate da imprese che hanno per oggetto principale la loro rivendita.
La relazione governativa riassumeva l’effetto della disposizioni indicando come da queste discendesse la “generale esenzione dall’applicazione dell’IVA per tutte le cessioni e le locazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato indipendentemente dalla tipologia (abitativa o strumentale) e dal soggetto locatore, fatta eccezione per le cessioni aventi ad oggetto immobili effettuate dal costruttore o dal soggetto che vi abbia operato interventi di ristrutturazione, purché intervenute entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento”. Dall’esenzione deriva, per effetto dell’applicazione delle regole generali in materia di detrazione, l’indetraibilità dell’IVA assolta all’atto degli acquisti di beni e servizi inerenti al bene ceduto o locato.
Per conseguenza, il comma 10 modificava la disciplina dell’imposta di registro, consentendo la registrazione solo in caso d’uso e l’applicazione dell’imposta in misura fissa per le cessioni e le prestazioni derivanti da locazione finanziaria.
La relazione governativa motivava questa disposizione, in relazione all’imposta sui canoni di locazione finanziaria e sul riscatto degli immobili così locati, in ragione dell’intendimento di “neutralizzare gli effetti eccessivamente onerosi delle modifiche sui contratti di leasing immobiliare”.
Successivamente, la legge di conversione (legge 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 12 agosto 2006) ha apportato numerose modificazioni, riguardanti in particolare il regime d’imposizione sulle locazioni e le cessioni di beni immobili e fabbricati strumentali per natura[70].
Il presente comma 292 consente tuttavia al cedente o locatore di optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo sostituito dal citato decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge), in presenza dei presupposti ivi previsti.
In caso di opzione, l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole introdotte dall’articolo 35, commi 10 e 10-bis, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Per le cessioni di fabbricati strumentali, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di euro 168. Per le locazioni e gli affitti di immobili strumentali l’aliquota è invece stabilita nella misura dell’1 per cento, anche qualora gli atti siano assoggettati a IVA.
Le volture catastali sono soggette a imposta catastale nella misura del 10 per mille, ancorché la cessione sia assoggettata a IVA. La trascrizione dell’atto di cessione è sottoposta a imposta ipotecaria nella misura del 3 per cento.
Il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione, fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2006.
Il menzionato comma 10-quinquies disciplina l'applicazione del nuovo regime d’imposizione per i contratti di locazione o di affitto, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, assoggettati ad imposta sul valore aggiunto sulla base delle disposizioni vigenti fino alla medesima data. In questi casi, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali, possono esercitare l'opzione per l’imposizione mediante IVA, con effetto dal 4 luglio 2006.
Per le cessioni, l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente all’effettuazione dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali. In ogni caso, il contribuente può chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
Il comma 293 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, conferma la possibilità di emanare mediante regolamenti ministeriali le disposizioni attuative degli istituti riguardanti l’assistenza fiscale, stabilendo che la competenza della fonte secondaria rimanga ferma anche in caso di successivi interventi legislativi, a meno di espressa disposizione contraria del legislatore.
I commi da 10 a 12 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno modificato alcune disposizioni, rispettivamente, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, relativamente alle modalità e ai termini di presentazione e di trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, il comma 12 è intervenuto sui termini relativi alla prestazione dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.
Il comma 14 ha ordinato l’applicazione di tali disposizioni dal 1° maggio 2007.
Quest’intervento ha parzialmente ricondotto nell’ambito di competenza della fonte normativa primaria oggetti delegificati e rimessi alla competenza regolamentare del Governo.
La presente disposizione, con l’inserimento di un nuovo comma 14-bis nel medesimo articolo 37, intende quindi confermare la possibilità, già prevista dall’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di emanare mediante regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze le disposizioni attuative del capo V del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, riguardante l’assistenza fiscale.
L’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, consente di disciplinare mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell’attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;
b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti sono stati rilasciati il visto di conformità e l'asseverazione, ovvero è stata effettuata la certificazione tributaria;
c) la prestazione di garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;
d) ulteriori disposizioni attuative del capo V del medesimo decreto, riguardante l’assistenza fiscale.
Viene altresì disposto che i suddetti regolamenti possano comunque essere adottati, anche qualora successive disposizioni di legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
La disposizione costituisce quindi una permanente deroga alla competenza della fonte legislativa, superabile soltanto con espressa manifestazione di volontà da parte del legislatore.
Articolo 1, comma 294
(Agenti della riscossione)
Il comma 294 dell’articolo 1 (introdotto dal Senato) integra la disciplina in materia di agenti della riscossione contenuta nell’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione dei tributi e l’attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate, che le esercita tramite una nuova società, denominata “Riscossione SpA” e le società da questa partecipate.
L’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (c.d “decreto collegato” alla manovra per il 2007), ha novellato l’articolo 3, comma 28, del citato decreto-legge n. 203 del 2005 precisando che la qualifica di agenti della riscossione spetta alla società Riscossione SpA e alle società partecipate.
La disposizione in commento introduce, sempre all’articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, un comma 23-bis il quale prevede che agli agenti della riscossione non si applichino alcune disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000 n. 289.
Il decreto del Ministro delle finanze n. 289 del 2000 reca il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
L’albo dei gestori, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni è istituito presso il Ministero dell’economia - dipartimento delle politiche fiscali.
A non trovare applicazione nei confronti degli agenti della riscossione sono in particolare le seguenti disposizioni:
§ l’articolo 2, comma 4 del decreto, che stabilisce che lo statuto delle società concessionarie deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;
§ le disposizioni relative all’esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione [vale a dire l’articolo 2, comma 1, lettera b)];
Tale disposizione individua tra i soggetti iscrivibili nell’albo le società di capitali aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile[71], nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, né abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività.
§ le disposizioni relative al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti [vale a dire l’articolo 9, comma 1, lettera e)].
La finalità della norma è pertanto quella di escludere dall’applicazione delle alcune disposizioni del regolamento la società Riscossione S.p.A., nonché le società da essa controllate, permettendo ad esse di svolgere attività di riscossione per conto degli enti locali.
La società Riscossione S.p.A. è iscritta ex lege nel predetto albo a norma dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 203 del 2005.
Il comma 23 dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge consente altresì alle società controllate da Riscossione S.p.A. l’iscrizione all’albo (e quindi lo svolgimento di attività di riscossione per gli enti locali) ove permangano i requisiti previsti per tale iscrizione.
Articolo 1,
comma 295
(Imposta di bollo per le agenzie fiscali)
Il comma 295 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca una disposizione interpretativa in materia di imposte di bollo, di registro e di tasse di concessione governativa, relativamente alle Agenzie fiscali.
In base a tale disposizione, alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai seguenti decreti del presidente della Repubblica:
§ il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse di concessione governativa;
§ il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell’imposta di bollo;
§ il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativo all’imposta di registro.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, la Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede, all’articolo 1, che non vi sia obbligo di registrazione per gli atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Per quanto riguarda le tasse di concessione governativa, cui sono soggetti una serie di atti amministrativi, il D.P.R. n. 641 del 1972 non contiene espressamente riferimenti specifici alle amministrazioni dello Stato.
Tuttavia, è principio generale che lo Stato, essendo titolare originario dei diritti e facoltà che a se stesso riserva, nonché del potere di adottare provvedimenti autorizzatorî a favore di soggetti che intendano esercitare determinate attività, non ha bisogno, per esercitare gli uni e le altre, di alcun atto amministrativo; se questo a volte viene emesso, ciò e dovuto a ragioni puramente amministrative e non mai per rimuovere un ostacolo o per conferire un diritto. Pertanto, anche in mancanza di espressa norma al riguardo, lo Stato, in quanto soggetto attivo della pubblica amministrazione, non può essere soggetto passivo dei provvedimenti concessorî che costituiscono presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa. In questo senso si confrontino la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. n. 107/E del 15 maggio 2003 e le precedenti risoluzione prot. n. 430830, del 2 maggio 1975, e nota prot. n. 391294, del 7 agosto 1991, in essa citate.
Per l’imposta di bollo, infine, l’articolo 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che le disposizioni del decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. Inoltre l’articolo 8 dispone che nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo, quando è dovuta, sia a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario: l’imposta non è pertanto in nessun caso dovuta dallo Stato. Inoltre, la tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta in modo assoluto, stabilisce, all’articolo 4, che gli estratti e le copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici siano esenti, con l’unica esclusione degli atti dei procedimenti giurisdizionali in cui l’imposta sia prenotata a debito (art. 17 del decreto).
Si ricorda che l’articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo n. 173 del 2003, recante la “Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge. 6 luglio 2002, n. 137”, ha conferito alle agenzie fiscali personalità giuridica di diritto pubblico, e ha costituito altresì l'Agenzia del demanio quale ente pubblico economico.
Alle agenzie fiscali è attribuita autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, ed esse sono regolate dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo e dai rispettivi statuti.
L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
Probabilmente a causa di tale trasformazione, e in particolare alla natura giuridica conferita all’Agenzia del demanio, si pone la necessità della norma interpretativa in esame.
Articolo 1,
comma 296
(Agevolazioni fiscali ai docenti per
l’acquisto di un personal computer)
Il comma 296, relativo all’acquisto di personal computer da parte di insegnanti, è stato modificato nel corso dell’esame presso il Senato, prevedendo che la detrazione è ammissibile per l’acquisto di un solo personal computer per ciascun insegnante. E’ stato inoltre specificato, per maggior precisione, che la detrazione è riconosciuta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Si ricorda che i commi 296 e 297 (articolo 18, commi 37 e 38, del testo approvato dalla Camera) concedono ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (anche non di ruolo, purché con incarico annuale) e delle università statali, per l’anno 2007, una detrazione dall’imposta lorda del 19 per cento delle spese documentate, fino a un importo massimo di 1.000 euro, per l’acquisto di un elaboratore elettronico (personal computer) nuovo, demandando le modalità di attuazione ad un decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca.
Articolo 1, comma 298
(Contributi per l’acquisto di personal computer)
Il comma 298, introdotto dal Senato, prevede l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2007, destinato all’erogazione di contributi per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica effettuato dai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto. Ai fini del riconoscimento del contributo, le spese, debitamente documentate, devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Le modalità limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento sono definite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 299, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 67, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, il quale individua i redditi diversi. In particolare il comma in esame modifica la definizione dei redditi percepiti da direttori artistici e collaboratori tecnici per le prestazioni non professionali rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche (lettera m) del citato articolo 67, comma 1, del TUIR), specificando che i suddetti cori, bande e filodrammatiche devono perseguire finalità dilettantistiche.
Il testo attualmente vigente si riferisce a indennità di trasferta, a rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati in relazione a “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici”; mentre il comma in esame si riferisce agli stessi trattamenti “erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionali da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”.
Si ricorda che ai compensi in esame si applica il regime tributario agevolato recato dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il primo di tali articoli stabilisce che le somme di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente, in ciascun periodo di imposta, a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi spese relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Il citato articolo 25 della legge n. 133 del 1999 prevede che sulla parte imponibile dei redditi di cui sopra, le società e gli enti eroganti operano una ritenuta, con obbligo di rivalsa, nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali IRPEF. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni di lire (pari a euro 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la parte eccedente il predetto importo.
Articolo 1, comma 300
(Aliquota IVA sui contratti di scrittura
per spettacoli)
Il comma 300, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, e recante una disposizione interpretativa del n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, chiarisce che i contratti di scrittura ai quali si applica l’aliquota IVA del 10 per cento sono quelli connessi agli spettacoli di cui al n. 123) della stessa Tabella, parte III, ovvero gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista; i concerti vocali e strumentali; le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, e gli spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti.
Le disposizioni dei commi da 301 a 303, introdotte nel corso dell’esame parlamentare al Senato, modificano la disciplina per la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, attualmente disciplinata dall’articolo 110, comma 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986).
Il criterio generale applicabile a tali spese è, in base al comma 10 dell’articolo 110 suddetto, quello dell’indeducibilità di tali spese, a meno che, come prevede il comma 11 dell’articolo 110, le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
E’ peraltro necessario, per poter fornire tale prova contraria, anche in sede di accertamento e di successivo contenzioso, che le imprese abbiano provveduto alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. In mancanza di tale indicazione in dichiarazione, non è ammessa in nessun caso la deduzione di tali spese.
Proprio su tale ultima disposizione opera il comma 301 in esame, il quale provvede ad abrogare l’ultimo periodo del comma 11 e pertanto la condizione di assoluta indeducibilità di tali ammontari, in mancanza di separata indicazione nella dichiarazione.
A seguito di tale abrogazione, il comma 301 provvede anche a modificare il comma 11 dell’articolo 110, inserendo, dopo il primo periodo, un secondo periodo in base al quale le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Viene in questo modo confermato il principio in base al quale tali componenti negativi vanno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, ma tale indicazione non costituisce più una condizione insuperabile ai fini della deducibilità di tali componenti negativi fornendo la prova della loro effettività.
Il successivo comma 302 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei suddetti componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000, sia nel caso di omessa indicazione che di incompleta indicazione di tali spese e componenti negativi.
Il comma 303 infine, dispone l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura stabilita dal comma 302 anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova che le spese siano intercorse con imprese estere che abbiano svolto prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
Il comma 303 dispone altresì che resta ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Tale norma dispone, tra l’altro, che se nella dichiarazione dei redditi sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Si ricorda infine che le disposizioni qui modificate dei commi 10 e 11 dell’articolo 110, si applicano anche, in base al nuovo comma 12-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 6 dalla legge n. 286 del 2006, di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Comma soppresso
(Aumento dell’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze immobiliari)
Il Senato ha soppresso la disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 40, del testo approvato dalla Camera, che aumentava, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dal 20 al 22 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva su alcune plusvalenze immobiliari, introdotta, in alternativa al regime ordinario, dall’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
Si ricorda che il citato articolo 1, comma 496, ha introdotto in favore del cedente la facoltà di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, in luogo del regime ordinario di tassazione, relativamente alle plusvalenze realizzate:
- sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
- sulle cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (per l’esclusione di questa fattispecie dall’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva, si veda la scheda di lettura relativa al comma 310 dell’articolo 1).
Si segnala inoltre che l’aliquota dell’imposta sostitutiva, originariamente fissata al 12,50 per cento, è stata recentemente aumentata al 20 per cento dall’articolo 2, comma 21, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.
Articolo 1, comma 306
(Agevolazioni fiscali per edilizia convenzionata)
Il comma 306, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, che modifica il comma 15 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, estende l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali attualmente riconosciute per gli atti di trasferimento di immobili diretti all’attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata pubblica.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e dell’articolo 36, comma 15, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, sono assoggettati all’imposta di registro con aliquota agevolata dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Per effetto della novella in esame, l’agevolazione fiscale sopra indicata si applica a tutti i programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, senza più riferimento al carattere pubblico o meno dei programmi stessi.
Tale modifica produrrà effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria.
Articolo 1, comma 307
(Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati)
Il comma 307, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, prevede la periodica emanazione di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate recanti criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati. I criteri individuati nei provvedimenti dovranno favorire l’uniforme e corretta applicazione delle disposizioni in materia di rettifica della dichiarazione ai fini IVA (articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972), di rettifica della dichiarazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi (articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973), nonché di rettifica del valore degli immobili e delle aziende ai fini della quantificazione dell’imposta di registro (articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986).
Articolo 1, comma 308
(Rimborsi IVA)
Il comma 308, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, apportando modifiche alla disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto.
La lettera a) del comma 308, che novella il secondo comma del citato articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972,estende ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con rappresentante fiscale in Italia o direttamente identificati, la possibilità di richiedere il rimborso infrannuale (trimestrale) del credito IVA, nel caso in cui l’importo del credito sia superiore, nel trimestre, a 2.582,28 euro.
Attualmente la possibilità di chiedere il rimborso infrannuale di crediti IVA superiori a 2.582,28 euro è riconosciuta in presenza di una delle seguenti condizioni (articolo 30, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972):
- operazioni attive con aliquota media (aumenta del 10 per cento) inferiore all’aliquota media sugli acquisti e importazioni;
- operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento delle operazioni effettuate;
- acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
La lettera b) del comma 308aggiunge, al citato articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, un comma finale con cui si rimette a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi annuali ed infrannuali vengano eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta.
Il comma 309, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), estendendo l’ambito di applicazione e, conseguentemente, gli effetti dell’obbligo di indicare il corrispettivo effettivamente pattuito negli atti di trasferimento immobiliare aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo.
Il comma 497 della legge n. 266 del 2005, come modificato dall’articolo 35, comma 21, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, prevede, per le sole cessioni fra persone fisiche, che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, che all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell’immobile[72], indipendentemente dal corrispettivo pattuito che deve essere obbligatoriamente indicato nell’atto. Gli onorari notarili connessi all’applicazione di tale procedura sono ridotti del 30 per cento.
Il comma in esame stabilisce che la disposizione sopra illustrata si applica a tutte le cessioni dei beni immobili sopra indicati effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, da chiunque effettuate (persone fisiche, indipendentemente dalla circostanza che agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, persone giuridiche ed enti di ogni tipo).
In conseguenza di questa estensione viene espressamente fatta salva la prerogativa dell’amministrazione finanziaria[73] di rettificare, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito di impresa del cedente qualora l’infedeltà dei ricavi possa essere desunta dal corrispettivo dichiarato nell’atto di cessione.
Articolo 1, comma 310
(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
immobiliari)
Il comma 310,introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Le suddette plusvalenze concorreranno pertanto, come redditi diversi, alla formazione del reddito complessivo.
Si ricorda che il predetto comma 496 ha introdotto un’imposta sostitutiva, con aliquota al 20 per cento[74], sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; l’imposta si applica all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio.
Secondo la relazione illustrativa, la finalità del citato comma 496 consisteva nel favorire l’emersione di plusvalenze molto spesso occultate. Però – prosegue la relazione – la medesima preoccupazione non sussiste in relazione alle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, “la cui cessione avviene di norma a favore di imprenditori in sede di lottizzazione dell’area”.
Articolo 1,
comma 311
(Disposizioni agevolative in materia di
imposta sulla pubblicità)
Il comma 311 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sulle fattispecie esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità, modificando il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507[75].
In tale articolo 17, è contenuta l’elencazione delle operazioni esenti dall’imposta. In particolare, il comma 1-bis prevede che l'imposta non sia dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
L’esenzione è attualmente prevista solo per insegne con superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
In base al testo del comma 311, come modificato al Senato, viene abrogata la precedente formulazione del comma che specificava che l'imposta era dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.
La disposizione, ora abrogata, intendeva sì confermare l’esenzione dall’imposta per le insegne di superficie fino a cinque metri, ma introduceva, per quelle di superficie superiore a cinque metri, quadrati una franchigia in base alla quale l’imposta si sarebbe pagata solo sulla parte eccedente i cinque metri e non sull’intera superficie, come previsto dalla norma vigente, con conseguenze finanziaria sui comuni.
La nuova formulazione del comma 311, rinvia invece ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, la possibilità di individuare le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.
Resta invariata la facoltà dei comuni di disporre l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore a tale limite, secondo quanto previsto dallo stesso comma 1-bis dell’articolo 17.
Il comma 323 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, precisa, con norma di interpretazione autentica, che le esenzioni dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica, concesse per la sostituzione di veicoli usati dall’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché dall’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
I decreti-legge n. 138 del 2002 e n. 2 del 2003 hanno concesso esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica, per il primo periodo e le due annualità a questo successive, per l’acquisto di autoveicoli accompagnato dalla consegna di un autoveicolo usato al venditore per l’avvio alla demolizione (cosiddetta rottamazione).
L’articolo 93 del nuovo codice della strada disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, consistenti nell’immatricolazione e nel rilascio di una carta di circolazione, nonché – per i veicoli soggetti a iscrizione nel pubblico registro automobilistico – di un certificato di proprietà emesso a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.
L’articolo 94 regola invece le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. In particolare, sono prescritti l'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà nonché il rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione, in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto. La richiesta dev’essere avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
Articolo 1, comma 324
(Disciplina transitoria sulla tassazione dei veicoli aziendali)
Il comma 324 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica alcune disposizioni transitorie relative all’applicazione della nuova disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 262 del 2006, in materia di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione di tali mezzi in uso promiscuo ai dipendenti.
A quest’effetto, sono apportate alcune modificazioni al comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.
Nella versione vigente, il comma 71 del D.L. n. 262 del 2006 modifica in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, intervenendo sugli articoli 164 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986.
Si ricorda che, oltre all’uso promiscuo, l’automezzo aziendale può anche essere assegnato al dipendente come fringe benefit, qualora l'utilizzo di esso non sia normalmente collegato ad un’obbligazione lavorativa contrattuale. Mentre nel caso di auto assegnata per uso promiscuo l'onere fiscale e contributivo è assolto su un valore convenzionale, nel caso di fringe benefit l'uso del mezzo diventa un compenso in natura, quindi un elemento della retribuzione che comporta l'applicazione, in capo al dipendente, del regime di tassazione ordinaria ex articolo 51, comma 3, del TUIR, quindi in base al valore normale del servizio goduto. Viceversa, a carico dell'impresa si genera un costo per quote d'ammortamento o eventuali altre spese d'impiego (ad esempio la tassa automobilistica e l’assicurazione) gravanti sul datore di lavoro, che diviene integralmente deducibile poiché qualificabile come costo del lavoro (come chiarito dalla circolare del Ministero delle finanze n. 37/E/97). Questa deducibilità avviene nel limite dei costi relativi all'auto, effettivamente sostenuti e imputati a conto economico.
Sulle ipotesi di deducibilità delle spese relative ai mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti opera la prima modifica apportata dalla lettera b), numeri 1), 2) e 4), del comma 71 dell’articolo 2.
L’articolo 164, comma 1, del TUIR viene infatti modificato nel seguente modo:
§ sopprimendo totalmente la possibilità di deduzione dal reddito d’impresa d’arte o professione di tali costi, prevista dalla lettera a) dell’art. 164, comma 1 [lett. b), n. 2, del comma 71];
§ aggiungendo una nuova lettera b-bis), la quale prevede che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti sia deducibile l’importo costituente il reddito di lavoro, cioè il valore convenzionale del fringe benefit: questo rimarrà pertanto l’unico costo deducibile da parte dell’impresa [lett. b), n. 4, del comma 71].
Una seconda modifica, a questa collegata, apportata dalla lettera a) del comma 71, incide proprio sulla modalità di tassazione del mezzo assegnato al dipendente come fringe benefit. Viene infatti modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, relativo ai criteri per la determinazione del valore normale dei beni assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, elevandosi dal 30% al 50% l’importo convenzionale assunto come reddito per il dipendente.
Tale importo è costituito da una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle apposite tabelle elaborate dall’ACI entro il 30 novembre di ciascun anno[76]. In base alla modifica apportata dalla lettera a) del comma 71 pertanto, al dipendente verrà imputato come reddito il 50% del costo di percorrenza pari a 15 mila chilometri, cioè l’equivalente del costo di percorrenza di 7.500 chilometri annui e questo sarà l’unico importo deducibile come costo per l’impresa.
Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di veicoli, cioè quelli per i quali la deducibilità è limitata, questi sono elencati nella lettera b) dell’articolo 164, comma 1, del TUIR.
La norma dispone attualmente la deducibilità dei costi d’acquisto (quote d'ammortamento) e d’impiego (carburanti o manutenzione) nella misura del 50%, relativamente ai soli veicoli destinati al trasporto di persone e autocaravan - di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54, comma 1, del codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che non siano strumentali per l’esercizio dell’attività. In ogni caso il costo d’acquisizione dell’auto aziendale (e professionale) è deducibile, al 50%, con l’ulteriore limite di un valore massimo su cui applicare tale percentuale[77], pari a 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan.
La norma pone peraltro ulteriori limiti:
- nell’ipotesi di esercizio in forma individuale di arti e professioni è consentita la deducibilità per una sola autovettura nella misura del 50%;
- qualora l’attività artistica o professionale venga svolta da società semplici o da associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, la deducibilità è consentita solo relativamente alla rilevanza del costo sostenuto per l’acquisto ovvero l’utilizzo dei veicoli corrispondenti al numero dei soci o associati. Nessun limite numerico è invece stabilito nelle ipotesi di esercizio di attività d'impresa.
Per quanto riguarda l’ipotesi di auto acquistate con contratti di locazione finanziaria (leasing), l’art. 164, comma 1, lett. b) dispone chel’ammontare dei canoni rilevi entro il limite corrispondente al valore massimo, sopra citato, di 18.075,99 euro; ciò significa che non può essere dedotto l'ammontare dei canoni proporzionalmente eccedente tale tetto.
Nei casi in cui il mezzo sia oggetto di contratti di locazione semplice o noleggio, è fissato un tetto annuo di deduzione pari a 3.615,20 euro per gli autoveicoli, valore da intendersi per ogni mezzo di trasporto locato o noleggiato.
Si ricorda che una possibilità per evitare le limitazioni poste dall’articolo 164 del TUIR, oggetto della risoluzione n. 179/01, è quella di immatricolare l’autoveicolo in modo diverso dal trasporto di persone (articolo 54, lettera a), del codice della strada). È il caso degli autoveicoli per usi speciali, cioè immatricolati ad uso ufficio, in base alla lettera g) dell’articolo 54 del codice della strada, in quanto le limitazioni dell’articolo 164 del TUIR interessano solo i veicoli classificati nelle lettere a) e m) dello stesso articolo 54. Ne consegue la deduzione integrale del costo. Occorre naturalmente che l’uso effettivo dell'autoveicolo corrisponda all’uso ufficio, altrimenti in caso di accertamento di utilizzo differente del bene l’Amministrazione finanziaria procederà al recupero (con sanzioni) dei vantaggi fiscali indebitamente goduti.
La lettera b), numero 3), del comma 71 dell’articolo 2 del decreto-legge dispone la deducibilità, nella misura dell’80%, dei costi aziendali relativi alle autovetture e autocaravan – di cui alle lettere a) e m) dell’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 –, nonché dei costi inerenti ai ciclomotori e motocicli, non rientranti tra i beni strumentali all’attività d’impresa, utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
La seconda modifica apportata dalla lettera b), numero 3), del comma 71 consiste nella riduzione dal 50% al 25% della percentuale di deduzione consentita per i veicoli, nell’ipotesi di esercizio in forma individuale di arti e professioni, ipotesi nella quale è ammessa la deducibilità per una sola autovettura, mentre, qualora l’attività artistica o professionale venga svolta da società semplici o in forma associata (articolo 5 del TUIR), la deducibilità è consentita solo relativamente alla rilevanza del costo sostenuto per l’acquisto ovvero l’utilizzo dei veicoli corrispondenti al numero dei soci o associati.
In ogni caso rimangono applicabili i limiti massimi di deducibilità fissati dalla lettera b) dell’articolo 164, comma 1 del TUIR, pari a 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori. Solo fino alla concorrenza di tali importi massimi si potrà pertanto applicare la nuova percentuale di deducibilità pari al 25%, fissata dallo stesso comma 71.
Infine, il comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge, nel testo vigente, prevede che, in deroga all’articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n 212)[78], le disposizioni del comma 71 abbiano effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, cioè dal periodo d’imposta 2006.
Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta 2006 e a quelli successivi, il medesimo comma 72 consente al contribuente di continuare ad applicare le previgenti disposizioni.
Si prevede che – con decreto ministeriale - siano apportate eventuali modifiche alle misure recate dal comma 71, in considerazione degli effetti finanziari derivanti dalla possibile concessione all’Italia, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione a stabilire una misura ridotta di detraibilità dell’Iva assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”).
Le eventuali modifiche apportate con decreto ministeriale dovranno tenere in considerazione gli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71.
La novella apportata dalla lettera a) del presente comma 324 modifica il dispositivo vigente rinviando al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge – ossia dall’anno d’imposta 2007 – l’applicazione della lettera a) del comma 71, relativa alla modalità di tassazione del mezzo assegnato in uso promiscuo al dipendente come fringe benefit.
Pertanto, nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 (4 ottobre 2006), per la determinazione del valore del beneficio agli effetti della determinazione del reddito da lavoro dipendente continueranno ad applicarsi i criteri previgenti, e in particolare il coefficiente del 30 per cento per la determinazione dell’importo convenzionale calcolato secondo le modalità dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Viene invece confermata l’applicazione – già a partire dall’anno d’imposta 2006 – delle restanti modifiche apportate dal comma 71 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come sopra illustrate.
Pertanto, relativamente a questi ultimi profili, permane la deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dall’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).
La lettera b) del comma 324 inserisce la condizione della previa richiesta del parere delle Commissioni parlamentari competenti nel procedimento per l’adozione del decreto ministeriale con cui apportare eventuali modifiche alle misure recate dal comma 71, in considerazione degli effetti finanziari derivanti dalla possibile concessione all’Italia, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione a stabilire una misura ridotta di detraibilità dell’IVA assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La lettera c) del comma 324prevede che le eventuali modifiche di cui al suddetto decreto ministeriale debbano incidere prioritariamente sulle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71 (si tratta, come già detto, della tassazione del fringe benefit).
Articolo 1, comma 325
(Territorialità dell’IVA su alcune prestazioni di intermediazione)
Il comma 325 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica il criterio per la determinazione della territorialità, agli effetti dell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA), per alcune prestazioni di intermediazione.
A quest’effetto, la disposizione modifica il comma 4 dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo ai criteri di determinazione della territorialità dell’imposta ai fini IVA, aggiungendovi una nuova lettera f-quinquies).
In forza di questa nuova disposizione, le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del medesimo comma 4 e da quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427[79], si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che il committente sia soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate in Italia, se il committente delle stesse è qui soggetto passivo d’imposta.
L’espressione: “a meno che non siano commesse” è stata interpretata nel senso della prevalenza della residenza del committente che sia soggetto passivo dell’IVA in altro Stato dell’Unione europea, in ragione di a quanto è previsto nell’ultima parte del periodo, il quale si riferisce all’ipotesi speculare di committente che sia soggetto passivo d’imposta in Italia.
Sono quindi escluse dall’applicazione della presente disposizione, in quanto la territorialità delle stesse è già soggetta a una specifica disciplina, le operazioni di intermediazione:
a) di cui alla lettera d) del medesimo comma 4, ossia le operazioni riferite a:
1) contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
2) prestazioni di servizi per la cessione, concessione o licenza di diritti d’autore, di proprietà industriale, marchio e simili;
3) prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
4) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
5) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili;
6) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e prestazioni relative a prestiti di personale;
7) concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati
8) cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.
b) di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, ossia le operazioni riferite a:
1) prestazioni di trasporto intracomunitario di beni;
2) servizi di trasporto intracomunitario.
Articolo 1, comma 326
(Disposizioni sulle società di comodo)
Il comma 326 dell’articolo 1, introdotto al Senato, integra il comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, che interviene in materia di definizione delle società non operative (c.d. “società di comodo”), ossia delle società che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare.
L’ordinamento tributario pone in essere, a fini antielusivi, una disciplina di contrasto dell’attività delle società di comodo.
Si segnala che l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 risulta già significativamente modificato dal comma 109 dell’articolo 1, si rinvia pertanto alle scheda relativa ai commi da 109 a 118 per una descrizione della disciplina in materia.
Il comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, (vale a dire i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti assoggettati ad IRES), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti [lett. a) comma 1 art. 30];
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), anche in locazione finanziaria (vale a dire le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto) [lett. b) comma 1 art. 30];
c) il 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria [lett. c) comma 1 art. 30].
Si ricorda che sono considerati immobilizzazioni i beni, iscritti nei bilanci societari, che contribuiscono alla produzione di diversi esercizi, avendo quindi un carattere pluriennale. La disciplina delle immobilizzazioni è contenuta nell’articolo 2424 del codice civile (cfr. supra scheda relativa ai commi 109-118).
Il comma 109 dell’articolo 1 modifica inoltre la lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 prevedendo che, al fine di individuare le società non operative, la percentuale del 2 per cento si applichi non solo ai corrispettivi delle cessioni di azioni o partecipazioni ai soggetti passivi IRES, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 85 del TUIR, ma anche ai corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni emessi da soggetti passivi IRES, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 85 del TUIR, nonché ai corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli, di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo 85.
Con la modifica apportata dal comma 326, la percentuale relativa ai corrispettivi delle cessioni di azioni o strumenti finanziari similari, quote di partecipazione al capitale, cessioni di obbligazioni o altri titoli di soggetti IRES (di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dal comma 109 dell’articolo 1), ossia il 2 per cento, è ridotta all’1 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti.
Inoltre, in forza della medesima modifica, sempre per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, la percentuale relativa al valore delle altre immobilizzazioni (di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994), ossia il 15 per cento, è ridotta al 10 per cento.
Articolo 1,
comma 328
(Certificazione dei corrispettivi priva
di valore fiscale)
Il comma 328, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, prevede, in relazione all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto, che le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi (c.d. scontrini) non aventi valore fiscale, previsto dal presente comma 328[80], saranno stabilite con regolamento, di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988[81], da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Si ricorda che l’articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate, comprese le imprese operanti nella grande distribuzione, hanno l’obbligo di trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.
Tale obbligo, ai sensi del comma 327 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, decorre dalla data che verrà progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° giugno 2008.
Il comma 336 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che siano escluse dalla base imponibile, agli effetti dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
A quest’effetto nell'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene introdotta la nuova lettera d-ter), contenente la disposizione sopra descritta.
L’articolo 3 del TUIR indica gli elementi per la determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
Il comma 3, in particolare, nel testo vigente, esclude dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Articolo 1, comma 337
(Sanatoria elenco dei fornitori)
Il comma 337, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, sana, considerandole validamente effettuate, le comunicazioni effettuate in attuazione dell’obbligo di presentare l’elenco dei fornitori, nelle quali il soggetto passivo IVA ha indicato il numero di partita IVA dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti, anziché il numero di codice fiscale.
La sanatoria si applica alle comunicazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006.
Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto, a carico dei soggetti passivi dell’IVA, l’obbligo di presentare all’Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse (elenco clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati (elenco fornitori).
Il nuovo adempimento ha cadenza annuale e deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Nell'elenco dei fornitori devono essere indicati esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
Ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Articolo 1, comma 338
(Proroga del regime di esenzione fiscale
per gli atti di riordino delle IPAB)
Il comma 338, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga al 31 dicembre 2007 il termine, già stabilito al 31 dicembre 2006, per l’applicazione del regime di esenzione fiscale sugli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001.
Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, all’articolo 10, comma 1, ha innovato la disciplina delle IPAB, disponendone, in particolare, la trasformazione in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni) e dettando disposizioni in materia di statuti, organizzazione e contabilità.
Il richiamato articolo 4, comma 4, aveva dichiarato esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali nonché dall’INVIM, fino al 31 dicembre 2003, tutti gli atti relativi al riordino delle IPAB previsto dal medesimo decreto legislativo n. 207 del 2001. Successivamente l'articolo 2, comma 24 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato il suddetto regime di esenzione fiscale dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2005 e l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha ulteriormente prorogato tale regime sino al 31 dicembre 2006.
Articolo 1, comma 339
(Aggiornamento delle banche dati catastali con i dati dell’AGEA)
Il comma 339 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame parlamentare al Senato, modifica le disposizioni recentemente introdotte dall’art. 2, commi 34 e 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relative rispettivamente all’aggiornamento delle banche dati catastali da parte dell’AGEA utilizzando le dichiarazioni presentate per ottenere i contributi agricoli comunitari (lett. a), ed all’individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto (lett. b).
Le modifiche mirano principalmente a rendere più facilmente conoscibili ai contribuenti le risultanze degli atti di aggiornamento catastale effettuate dall’Agenzia del territorio in base a tali strumenti.
La lettera a) del comma 339 provvede innanzitutto a sostituire il comma 34 del citato decreto-legge.
Per comprendere la modifica occorre ricordare che il comma 33 dell’articolo 2 del D.L. n. 262 ha modificato l’obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall’articolo 30 del TUIR[82] nel caso di variazioni colturali, per i soggetti che richiedano i contributi agricoli comunitari agli organismi pagatori in base ai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004. ed il comma 34 ha previsto l’applicazione della disposizione del comma 33 a partire dall’anno 2006.
Il comma 34 nel testo vigente, stabilisce che l’aggiornamento dei dati della banca dati catastale avverrà, in sede di prima applicazione, utilizzando le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle già presentate dai contribuenti nell’anno 2006, che devono pertanto essere messe a disposizione dell’Agenzia del territorio dall’AGEA. Pertanto, le colture dichiarate nelle domande di contributi PAC presentate entro lo scorso 15 maggio 2006, se difformi da quelle risultanti in catasto, sono da applicare già per il periodo d’imposta 2006 in corso.
Lo stesso comma 34 chiariva poi che, non essendo in questo caso state rilasciate le ricevute delle dichiarazioni aventi valore di notifica, l’Agenzia del territorio dovesse notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla base delle informazioni contenute in tali dichiarazioni. La prima modifica apportata dal comma 339 in esame opera proprio su tale disposizione, eliminando tale obbligo di notifica dei nuovi redditi da parte dell’Agenzia del territorio e sostituendolo con l’inserimento negli atti dei nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, sempre sulla scorta delle informazioni contenute nelle dichiarazioni presentate all’AGEA per i contributi PAC.
La seconda modifica apportata dal comma 339, consiste nell’inserimento nel comma 34 di un nuovo periodo che disciplina le modalità per rendere noti i risultati delle operazioni catastali di aggiornamento.
In base alla modifica l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.
La norma suddetta si pone inoltre in espressa deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342[83], che prevede l’efficacia delle modifiche a decorrere dalla loro notificazione.
L’articolo 74, comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
La norma novellata prevede inoltre che i ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati.
Si conferma per tali nuovi redditi la decorrenza degli effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, quindi dal periodo d’imposta 2006.
Si conferma altresì che in tale ipotesi non sono però dovute le sanzioni, previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, per l’omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari. Tale ultima norma prevede, per l’omessa denuncia nel termine previsto per legge, fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni .
La lettera b) del comma 339 sostituisce il comma 36 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.
Esso prevede, nel testo vigente, l’individuazione da parte dell’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA[84] (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e delle verifiche dalla stessa effettuate utilizzando, tra le altre, il telerilevamento e i sopralluoghi sui terreni, dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.
La disposizione prevede inoltre che l’Agenzia del territorio chieda ai titolari dei diritti reali (di proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, o altri oneri reali) su terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando quindi le procedure informatizzate per la rettifica dei dati catastali in esso previste (sistemi DOCFA e DOCTE).
Su tale parte del comma 36 incide la novella apportata dal comma 339 in esame. Infatti la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale viene subordinata ad una serie di adempimenti da parte dell’Agenzia del territorio. Si tratta dei seguenti:
§ l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, deve rendere nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto;
§ essa deve inoltre provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco.
Tale pubblicizzazione ha pertanto valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Si conferma che in caso di mancata ottemperanza a tale norma nel termine stabilito, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno con oneri a carico dell’interessato alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni, redatte sempre in conformità al regolamento del 19 aprile 1994, n. 701 e a notificarne i relativi esiti.
Viene conseguentemente soppresso il periodo del comma 36 che disponeva che la richiesta di aggiornamento, avvenisse mediante notifica agli interessati degli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e dando ad essi un termine di 90 giorni per ottemperare alla richiesta di modifica.
Si conferma che le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato suddetto (anziché di notifica della richiesta come nel testo vigente del comma 36).
Si conferma, nel caso di inadempimento dell’obbligo di dichiarare la perdita di ruralità, l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
Si tratta della sanzione prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione prescritti quando gli immobili siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati o abbiano perduto i requisiti per l’esenzione dall’imposta (articolo 28).
Tale sanzione amministrativa, come modificata da ultimo dal comma 338, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta rispettivamente, per gli importi minimo e massimo, a euro 258 e a euro 2.066
La disposizione del comma 36 rinvia infine ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, la fissazione delle modalità tecniche ed operative per l’attuazione della disposizione qui descritta.
Articolo 1, comma 350
(Installazione di pannelli fotovoltaici)
Il comma 350 introduce il comma 1-bis all’articolo 4 del testo unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001), relativo ai regolamenti edilizi comunali, finalizzato a vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kilowatt per ciascuna unità abitativa. Rispetto al testo approvato dalla Camera, si segnala la corretta sostituzione, in base alla normativa vigente, del riferimento alle «concessioni edilizie» con quello al «permesso di costruire», l’esplicitazione della vincolatività dell’installazione dei pannelli fotovoltaici ai fini del rilascio del permesso, nonché il chiarimento secondo cui la produzione energetica non inferiore a 0,2 kW deve riguardare ciascuna unità abitativa.
Si ricorda che l’art. 4, comma 1, del DPR n. 380/2001, dispone che il regolamento che i comuni adottano per disciplinare l’attività edilizia, “deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.
Il comma in esame si affianca alle norme vigenti volte ad incentivare la produzione di energia da impianti fotovoltaici emanate con il D.M. 28 luglio 2005, successivamente modificato dal D.M. 6 febbraio 2006 (cd. conto energia), in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 2003.
Articolo 1, comma 366
(Destinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione idrocarburi)
Il comma, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica la disciplina delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi destinando alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, anziché a quelle incluse nell’Obiettivo 1 dei fondi strutturali, l'aliquota destinata allo Stato, ai fini del finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti[85].
Si ricorda che per il periodo di programmazione 2000-2006, le regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 dei Fondi strutturali sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre per il periodo di programmazione 2007-2013, le regioni italiane interessate dall’obiettivo Convergenza (ex obiettivo 1) saranno solo Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
La finalità della norma appare dunque quella di evitare la riduzione delle Regioni che, a decorrere dal 2007, saranno beneficiarie dell’aliquota di prodotto destinata allo Stato.
Appare peraltro opportuno chiarire la portata del termine regioni del Mezzogiorno, ai fini di una delimitazione dell’ambito di applicazione della norma.
Si ricorda in proposito che il Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R n. 218 del 1978) include nella sfera territoriale di applicazione delle disposizioni in esso recate le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Latina e di Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba, nonché gli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Tale definizione appare peraltro superata a livello normativo dalle successive nozioni di “aree depresse” e “aree sottoutilizzate”.
In particolare con il termine “aree sottoutilizzate”, introdotto dalla legge finanziaria per il 2003 (art. 61, comma 1, legge n. 289/2002), viene indicato un ambito territoriale coincidente con quello che la legislazione precedente definiva “aree depresse”. Tali aree sono individuate dall’articolo 1, co. 1, lettera a-bis), del D.L. n. 32 del 1995 (legge n. 104/1995), successivamente modificato dall'art 27 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000). Ai sensi della disposizione richiamata, a decorrere dal 1° gennaio 2000 si intendono per aree depresse le aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2[86]dei fondi strutturali, le aree ammesse al sostegno transitorio per gli obiettivi 1 e 2[87], nonché le aree rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, ammesse al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale[88].
Articolo 1, commi 367, 369, 371, 374-377, 379
(Biocarburanti)
I commi 367, 369, 371, 374-377 e 379, modificati al Senato, modificano una serie di disposizioni relative all’immissione in consumo e alla tassazione dei biocarburanti.
Il comma 367 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, che ha fissato gli obiettivi indicativi nazionali relativi all’immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili[89].
Tali obiettivi erano fissati nei seguenti termini:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento
Gli obiettivi fissati in sede comunitaria con la direttiva 2003/30/CE, cui il decreto legislativo n. 128 del 2005 intendeva dare attuazione, sono differenti, essendo pari al 2% per il 2005 e al 5,75% per il 2010. I diversi limiti introdotti nella legislazione italiana hanno pertanto dato luogo all’apertura di una serie di procedure d’infrazione contro l’Italia da parte della Commissione europea.
Con la modifica recata dal comma in esame, gli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti vengono modificati, anche per cercare di risolvere il contenzioso comunitario, mantenendo l’obiettivo del 2,5%, ma anticipandolo al 31 dicembre 2008 e prevedendone l’ulteriore innalzamento al 5,75% per la data del 31 dicembre 2010.
Le nuove soglie risultano pertanto così fissate:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».
Si ricorda che gli obiettivi vengono calcolati sulla base del tenore energetico ed espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale.
Il nuovo testo dell'articolo 3 stabilisce inoltre che ai fini del rispetto dei sopra riportati obiettivi concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione (di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi, introdotto dal successivo comma 371 del presente testo), le immissioni in consumo di biodiesel e degli altri prodotti a ridotto impatto ambientale (bioetanolo, ETBE, biomasse).
Il comma 369, modificato al Senato, modifica l'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), al fine di prevedere che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Il comma 423 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha ricondotto nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale, l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come attività connessa all’attività agricola. L’articolo 2-quater, comma 11, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha modificato la disposizione ricomprendendovi anche la produzione e cessione di energia calorica e riferendola anche alle attività svolte mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili fotovoltaiche.
Le modifiche introdotte al Senato sono volte a specificare che la materia prima deve provenire, in misura prevalente, dal fondo dell’agricoltore che beneficia delle agevolazioni.
Il comma 371, i commi 374-377 e il comma 379, modificati dal Senato, modificano in più parti il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (recante Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi).
Il comma 371 elimina la vigente esenzione dall’accisa per il biodiesel, sostituendola con un’accisa da applicare, per l’anno 2007, con aliquota pari al 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate.
L’accisa agevolata si applica sul biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione.
Si ricorda che il gasolio usato come carburante sconta attualmente un’accisa di 413 euro per mille litri. Il 20% di tale accisa è pari ad 86,2 euro per mille litri.
La modifica viene inquadrata nell’ambito di un nuovo programma pluriennale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010.
Con decreto interministeriale (del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali), saranno determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori. Sarà data priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Il decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con lo stesso decreto saranno stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate.
Per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente che risultino, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché siano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinunzia, totale o parziale, da parte di un beneficiario alle quote risultanti dalla predetta ripartizione, le stesse vengono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
La concessione di un’aliquota d’accisa agevolata sul biodiesel dovrà essere sottoposta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.
Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Si tratta del Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel.
Si prevede, inoltre, che nelle more dell’approvazione comunitaria e dell’entrata in vigore del decreto relativo al programma per il biodiesel, per l’anno 2007 una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al regolamento n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunitaria, i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiere e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità.L’eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del programma pluriennale per i due anni successivi.
La normativa attualmente vigente prevede che per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Viene stabilito, inoltre, che entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, è rideterminata la misura dell’agevolazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali), da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma.
Si prevede, inoltre, che a seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione, il contingente agevolato è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 6.4 è subordinata all’autorizzazione stessa.
Infine, una norma introdotta al Senato (comma 371, n. 5) dispone che per il solo 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui al comma 6-bis dell'art. 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo vigente.
Tale norma prevede che allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
Il comma 374 dispone che, per l'anno 2007, la quota del contingente agevolato di biodiesel pari a 180.000 tonnellate assegnata secondo le modalità del nuovo programma pluriennale è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. La copertura degli oneri è assicurata a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
Il comma 375, dispone che per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel del nuovo programma pluriennale da assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che risultassero non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 422 della medesima legge.
Il comma 421, lettera a), dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 ha modificato l’articolo 21, comma 6, del testo unico sulle accise per prevedere che, nell'ambito di un programma della durata di sei anni (1° gennaio 2005- 31 dicembre 2010), del contingente annuo di 200.000 tonnellate di biodiesel, puro o miscelato con olî minerali, esentato dall'accisa, una quota sino a 20.000 tonnellate sia utilizzata su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera. La disposizione limita a tale ambito la possibilità di partecipazione al programma di produzione del biodiesel esente da accisa.
Il comma 422 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, attualmente vigente, prevede che le risorse destinate al Progetto sperimentale «bioetanolo» non utilizzate nel 2005 siano destinate per l'anno 2006:
§ fino a 21 milioni di euro, per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421 (contingente annuo di biodiesel, puro o miscelato con olî minerali, esentato dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, fino alla quantità di 200.000 tonnellate);
§ fino a 5 milioni di euro, per programmi di sperimentazione e ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico;
§ per il restante importo, alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare secondo le linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili.
Il comma 376 prevede che gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico sulle accise, relativi al progetto sperimentale, con una accisa ridotta, per l’uso di determinati prodotti impiegati come carburanti a ridotto impatto ambientale (bioetanolo, ETBE, biomasse, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504 del 1995), non utilizzati negli gli anni 2005 e 2006, siano destinati per il 50% all’incremento del contingente di biodiesel nell’ambito del nuovo programma pluriennale, e per il restante 50% al Progetto sperimentale «bioetanolo», destinando in ogni caso un importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione nel settore bioenergetico.
Il comma 377 dispone che in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel nell’ambito del nuovo programma triennale, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del medesimo testo unico.
Il comma 379 precisa che per intesa di filiera e per contratto quadro si intendono gli istituti disciplinati dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38).
Si ricorda che l'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, reca le seguenti definizioni : «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare.
La disposizione è stata modificata al Senato con l’aggiunta dell’inciso “Senza comportare restrizioni della concorrenza”.
La specificazione normativa sembra collegarsi alla segnalazione dell’Autorità antitrust[90]su un emendamento governativo al disegno di legge finanziaria presentato alla Commissione bilancio, ove si evidenziava che subordinare le agevolazioni (o individuare una priorità nell’assegnazione) al fatto che la materia prima fosse stata acquistata nell’ambito di una intesa di filiera o di un contratto-quadro costituiva una indebita restrizione della concorrenza, in quanto configurava un obbligo di approvvigionamento da determinati produttori. L’Autorità rilevava, inoltre, che la norma appariva in contrasto con la normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci, in quanto configurante una discriminazione nei confronti degli altri produttori comunitari.
Al riguardo merita evidenziare che l’aggiunta dell’inciso in esame non appare sufficiente a superare i rilievi dell’Autorità antitrust, in quanto la disciplina sostanziale cui essi si riferivano non è stata in alcun modo modificata (il comma 368, infatti, ripropone le norme censurate dall’Autorità ai punti 3 e 4).
Articolo 1,
commi 372-373
(Aliquota d’accisa ridotta sui
biocarburanti a decorrere dal 2008)
I commi 372 e 373, modificati nel corso dell’esame al Senato, prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuove disposizioni relative all’aliquota d’accisa ridotta sui biocarburanti, di cui al nuovo articolo 22-bis del Testo unico delle accise, introdotto dal comma 371 del presente disegno di legge finanziaria (vedi scheda relativa).
In particolare il comma 372 provvede a sostituire, con decorrenza 2008, il comma 5 dell’articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il nuovo articolo 22-bisè stato introdotto dal comma 371 del presente disegno di legge e prevede l’eliminazione della vigente esenzione dall’accisa per il biodiesel, sostituendola con un’accisa da applicare, per l’anno 2007, con aliquota pari al 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate.
Si ricorda che la direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, inserisce tra i prodotti energetici, il biodiesel (codice NC 3824 90 99) qualora destinato ad essere utilizzato come combustibile o carburante (art. 2). L’articolo 16 della direttiva prevede la facoltà degli Stati membri di applicare sotto controllo fiscale esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:
- i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,
- i prodotti di cui ai codici NC 3824 90 55 e da 3824 90 80 a 3824 90 99 per i loro componenti derivati dalla biomassa,
- i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica,
- i prodotti derivati dalla biomassa, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402.
Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
I livelli di tassazione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1° che li contengono, possono essere inferiori ai livelli minimi previsti all'articolo 4. Inoltre le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti.
Il comma 5 del nuovo articolo 22-bis, introdotto al Senato, dispone che per il solo 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo vigente. Peraltro, i commi 6-bis e 6-ter in questione vengono abrogati dallo stesso comma 371 del presente disegno di legge finanziaria.
Il comma 6-bis prevede che allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000 per 1.000 litri.
Il successivo comma 6-ter, rinvia poi ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali la fissazione, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, dei criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, delle caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché delle modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
Il comma 5, nel testo novellato a decorrere dal 1° gennaio 2008 dal comma 372 in esame, stabilisce nell'ambito di un programma triennale, finalizzato all’incremento dell'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.”;
Il comma 372 in esame provvede altresì ad introdurre nell’articolo 22-bis i commi 5-bis e 5-ter.
Il comma 5-bis, non modificato nella sostanza, rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, la fissazione, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, dei criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita.
E’ previsto inoltre che con cadenza semestrale dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti, in modo tale che possa essere eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione. La rideterminazione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre.
Il nuovo comma 5-ter, introdotto al Senato,prevede invece che in caso di aumento dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di accisa relativa all’ETBE, sia conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell’8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
Il comma 373 subordina infine l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 372, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Articolo 1,
commi 380-381
(Esenzione da accisa per gli olî vegetali impiegati
nel settore agricolo)
I commi 380 e 381 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono l’esenzione dall’accisa per l’olio vegetale puro utilizzato a fini energetici nel settore agricolo.
In base al comma 380, l’esenzione è concessa entro l’importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’impiego dell’olio vegetale puro sia a fini energetici e per autoconsumo nell’ambito dell’impresa singola o associata.
Per la definizione di olio vegetale puro, occorre far riferimento all’allegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128[91]. In base a tale disposizione l’olio vegetale puro è l’olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.
Il comma 380 rinvia inoltre ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione delle modalità per l’accesso all’agevolazione in questione.
In base al comma 381, all’onere derivante dall’attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Articolo 1, commi 382-383
(Certificati verdi)
I commi 382 e 383, introdotti al Senato, demandano a un decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione della disciplina dei certificati verdi, al fine di incentivare l’impiego di prodotti di origine agricola e zootecnica.
Agli assegnatari dei nuovi certificati verdi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n.239 del 2004[92].
I certificati verdi costituiscono il nuovo strumento di incentivazionedell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, definito dall’art. 11 del il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999. Tale decreto legislativo, con il quale è stato previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. Il nuovo criterio adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. Tale quota, inizialmente fissata nel 2% di quanto prodotto o importato dell’anno precedente, è incrementata annualmente dello 0,35%, per gli anni dal 2004 al 2006. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete, godendo della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GRTN rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. Per i soggetti che non rispettano all’obbligo, la cui verifica di adempienza è affidata al GRTN, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L’avvio della borsa dei certificati verdi è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo della quota minima; mentre l'offertaè rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GRTN stesso emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli impianti Cip 6.
Articolo 1, comma 386
(Riutilizzazione commerciale di dati
ipotecari e catastali)
Il comma 386 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, disciplina la riutilizzazione commerciale di documenti, dati e informazioni catastali e ipotecarie.
Il Senato è intervenuto eliminando la necessità di un’apposita convenzione tra l’Agenzia del territorio e i soggetti autorizzati affinché questi ultimi possano riutilizzare commercialmente i documenti, dati e informazioni catastali e ipotecarie.
È stato inoltre soppresso il secondo periodo del comma in esame che prevedeva, per la fornitura di servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati, l’inapplicabilità della maggiorazione del 20 per cento dei tributi, prevista per l’acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni ipotecarie.
Si ricorda che il presente comma 386 sostituisce i commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
La nuova disciplina prevede che i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale, da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, mentre per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni ipotecarie gli stessi soggetti devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La percentuale di aumento può comunque essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono altresì individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti, verso corrispettivo, dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati.
Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
Il nuovo comma 372 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 definisce inoltre le sanzioni amministrative tributarie per chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti.
La disciplina in esame, oggetto di due modifiche da parte del Senato (ai commi 404 e 412: vedi infra) prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri. Il programma è finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della L. 400/1988[93].
Il comma 404 individua sette linee di intervento del programma da attuare con i regolamenti di delegificazione. Una delle di intervento dei futuri regolamenti (lett. c)) consiste nella revisione delle strutture periferiche, prevedendone la riduzione. A questo proposito la disposizione indica due possibili percorsi: o l’accorpamento di tutti gli uffici periferici facenti capo ad una amministrazione in un unico ufficio regionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all’interno delle prefetture – Uffici territoriali del Governo. L’accorpamento delle strutture periferiche deve avvenire deve risultare sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità. La valutazione della sostenibilità e della funzionalità dell’accorpamento dovrà essere operata congiuntamente dal Ministro competente, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e- a seguito della modifica apportata dal Senato - dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
I commi da 405 a 416 delineano il procedimento di adozione dei regolamenti di revisione degli assetti delle amministrazioni dello Stato.
La modifica apportata dal Senato ha introdotto il parere del Ministro dell’interno nella procedura di adozione da parte del Presidente del Consiglio delle linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni. Il parere si aggiunge a quelli, già previsti, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 412).
Articolo 1, commi 417-420
(Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari nelle P.A.)
I commi da 417 a 420, introdotti dal Senato, recano disposizioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precari” nelle pubbliche amministrazioni.
In particolare, oltre alle ulteriori misure di stabilizzazione previste nel provvedimento in esame (commi 519 e seguenti: cfr. infra), si prevede l’istituzione (comma 417) di un “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Tale Fondo è finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
I criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse disponibili tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta sono demandati, ai sensi del successivo comma 418, ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007. Nella definizione dei criteri sono altresì fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.
Il comma 419 prevede il divieto, per le Amministrazioni destinatarie delle risorse, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.
Si osserva, sul piano formale, che, dopo le parole “delle risorse”, sarebbe opportuno aggiungere le seguenti: “del Fondo di cui al comma 417”.
Si osserva inoltre che il comma non appare chiaro laddove, nel disporre la responsabilità patrimoniale per il soggetto responsabile dell’inosservanza del divieto, indica genericamente “l’autore della violazione”. Sembrerebbe che la disposizione vada riferita al dirigente che ha autorizzato l’instaurazione di nuovi rapporto di lavoro precario.
Infine, il comma 420 individua le modalità di finanziamento del Fondo di cui al precedente comma 417.
In particolare, per il finanziamento del richiamato Fondo si autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, prevedendo altresì che possa essere alimentato anche da:
§ una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 2 della L. 27 ottobre 1993, n. 432[94], di una quota fino al 20 per cento dell’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti[95] all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, di cui all’articolo 1, comma 345, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), a seguito della definizione del regolamento prevista dallo stesso comma 345.
Si ricorda che il comma 343 della legge n. 266/2005 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Il comma 344 estende l’indennizzo ai risparmiatori danneggiati a seguito dell’insolvenza della Repubblica argentina.
Ai sensi del comma 345, il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
§ Una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, sempre al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, così come definiti nel DPEF.
Articolo 1, comma 422
(Autonomia contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri)
Il comma in esame, introdotto dal Senato, interviene nell’ordinamento contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri prevedendo che anch’essa, pur nell’ambito della propria autonomia contabile, debba tener conto, come le altre amministrazioni dello Stato, dei limiti posti dalla legge a determinate categorie di spesa.
In particolare, il comma in esame modifica l’art. 8 del D.Lgs. 303/1999[96] – che ha riformato l’ordinamento della Presidenza del Consiglio – prevedendo che i decreti che definiscono la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese della Presidenza provvedano anche “all’attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa”, al fine di assicurare l’invarianza, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dei risultati previsti da quelle disposizioni legislative. Di tali risultati deve essere data adeguata evidenza nei documenti contabili.
Il D.Lgs. 303/1999 ha operato una ampia riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La riforma ha ridefinito il ruolo della Presidenza quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio per l’esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento dell’azione di Governo. Di conseguenza ha previsto il trasferimento ad altre amministrazioni di compiti operativi e gestionali in settori specifici (turismo, aree urbane ecc.). Inoltre, ha provveduto a riformare l’organizzazione della Presidenza dotandola di autonomia gestionale e contabile e prevedendo un sistema di strutture interne adatto ai nuovi compiti.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l’art. 8 del D.Lgs. 303/1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza, nell’ambito degli stanziamenti garantiti annualmente dal Ministero del tesoro e iscritti in apposita U.P.B. dello stato di previsione del Tesoro stesso. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i princìpi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 9 dicembre 2002, Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, che, tra l’altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione. Tale provvedimento prevede che spetta all’Ufficio bilancio e ragioneria elaborare il progetto di bilancio, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale. Sentita la conferenza dei capi dipartimento, il Segretario generale sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente del Consiglio che lo approva con proprio decreto. Il bilancio viene quindi comunicato ai Presidenti delle Camere entro 15 giorni dalla sua approvazione. Qualora, in seguito all’approvazione del bilancio dello Stato, si renda necessario apportare delle variazioni al bilancio dello Presidenza, il Presidente del Consiglio vi provvede con proprio decreto. Il bilancio della Presidenza, infine, viene trasmesso, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In allegato al bilancio di previsione viene presentato il bilancio pluriennale, ed, inoltre, è prevista la predisposizione del conto finanziario entro il 10 giugno di ogni anno.
Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio relativo all’anno 2006 è stato approvato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
Il regolamento relativo alla disciplina contabile della Presidenza, il citato D.P.C.M. 9 dicembre 2002, dovrà pertanto essere integrato, ai sensi del presente comma, in modo da tener conto dei limiti di spesa specifici definiti dalla legge.
Tale riferimento è da intendersi alle disposizioni che fissano determinati limiti di spesa, come quelle per esperti, consulenti, missioni etc.[97].
Si ricordano tra le altre:
§ il D.L. 2 luglio 2004 n. 168[98], art. 1, co. 9 e 10, che pone un tetto alle spese delle pubbliche amministrazioni relative al 2004 per studi ed incarichi di consulenza, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, pari alla media della spesa sostenute nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento;
§ la L. 30 dicembre 2004, n. 311[99] (art. 1, co. 11), che prevede che la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione non possa superare, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004;
§ la L. 23 dicembre 2005, n. 266[100] (art. 1, commi 9-11), che dispone il contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per le autovetture, a decorrere dal 2006, nel limite del 50 per cento (portato poi al 40 per cento) di quella sostenuta nel 2004; l’art. 1, comma 56, riduce del 10 per cento le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e il comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza; il comma 58 riduce del 10 per cento le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di “organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati” presenti sia nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia negli enti da queste controllate; il successivo comma 59 impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni;
§ il D.L. 4 luglio 2006, n. 223[101] (art. 27), che riduce ulteriormente, rispetto a quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2006, il limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, per relazioni pubbliche, convegni, ecc. Tali spese non possono superare il 40 per cento (anziché il 50 per cento) della spesa sostenuta nel 2004; l’art. 28 dispone una riduzione del 20 per cento delle diarie per missioni all’estero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la soppressione della maggiorazione del 30 per cento sull’indennità per l’estero prevista per le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; l’art. 29 dispone una riduzione del 30 per cento, rispetto alla spesa sostenuta nel 2005, della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle amministrazioni (con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo).
Si segnala che il comma 424 del provvedimento in esame esclude una serie di organismi tecnici (alcuni operanti presso la Presidenza del Consiglio) dagli obblighi posti da alcune delle disposizioni sopra richiamate.
Articolo 1, comma 423
(Consiglio superiore delle comunicazioni)
Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni[102], sia sospesa l’efficacia dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del DPR n. 243/2005[103] che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sui contratti di servizio e sui contratti di programma.
Si ricorda che l’art. 29, comma 2 del D.L. 223/2006 ha disposto misure di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche[104] (nella misura del 30% della spesa sostenuta nel 2005) per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni.
Le amministrazioni pubbliche procedono - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto - al riordino degli organismi operanti presso le amministrazioni statali, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, attraverso due strumenti alternativi:
§ il regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, L. 400/1988) se gli organismi sono previsti dalla legge o dal regolamento;
§ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, per gli organismi previsti da fonte diversa.
I provvedimenti di riordino devono conformarsi ai seguenti criteri:
§ eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
§ razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
§ limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
§ diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
§ riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
§ indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione dell’automatica soppressione dell’organismo alla scadenza;
§ previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati da tali organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio.
Il comma 2-bis prevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti sopraindicati, nonché dagli analoghi provvedimenti di cui al comma 3 (v. infra), proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo: si prevede il concerto dell’amministrazione competente.
Il comma 5 prevede inoltre che, qualora le amministrazioni non procedano al riordino o all’adozione delle prescritte misure di contenimento della spesa nei termini previsti, esse non possano più corrispondere compensi ai componenti degli organismi in questione.
Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero.
Ai sensi del recente riordino operato dall’articolo 41 della legge n. 3/2006, il Consiglio ha assunto tra gli altri i compiti precedentemente attribuiti dalla legge 249/1997 al Forum permanente per le comunicazioni, istituito con compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione.
Il DPR n. 243/2005, recante il regolamento concernente la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni, oltre a ribadire le attribuzioni del Consiglio già individuate dall’articolo 41 della legge n. 3/2006 e sopra riportate, ha precisato gli ambiti nei quali il Consiglio deve esprimere il proprio parere[105], ne ha definito la composizione, e ha precisato la procedura per l’espressione dei pareri.
In particolare, come sopra ricordato, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del regolamento contempla - tra gli atti sui quali il Consiglio è tenuto ad esprimere il proprio parere i contratti di servizio e i contratti di programma.
Il comma in esame, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina di quattro organismi tecnici della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di limitare l’applicazione ad essi di alcune disposizioni relative al contenimento delle spese.
Le strutture interessate sono:
§ la segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
§ l’Unità tecnica – Finanza di progetto istituita nell'àmbito del CIPE, anch’essa operante presso la Presidenza;
§ la segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale per l’utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale;
§ la segreteria tecnico-operativa operante presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (DGERM) del Ministero per lo sviluppo economico.
L’art. 1, comma 22-bis, del D.L. 181/2006 ha istituito anche una segreteria tecnica di supporto all’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione[106] che il comma in esame, modificando il medesimo comma 22-bis, definisce quale struttura di missione della Presidenza del Consiglio[107].
Inoltre, il comma in esame, sempre tramite novellazione del comma 22-bis, esclude la segreteria tecnica dall’applicazione dei limiti di spesa stabiliti da due disposizioni di legge:
§ la prima di esse (art. 1, co. 9, L. 266/2005[108]) riguarda le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione che, a decorrere dal 2006, non possono essere superiori a quelle sostenute nel 2004. Sono esclusi da tale limite le università, gli enti di ricerca e, per effetto della disposizione in esame, anche la segreteria tecnica dell’Unità di semplificazione. La segreteria tecnica non sembrerebbe esclusa, invece, dall’applicazione della legge 311/2004[109], art. 1, co. 11, che prevede che la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione non possa superare, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004;
§ la seconda disposizione destinata a non produrre effetti sulla segreteria tecnica è quella relativa alla riduzione da parte delle pubbliche amministrazioni del 30% delle spese di tutti gli organi collegiali e degli altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti presso di loro, con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo (art. 29, D.L. 223/2006[110]).
Per la finalità indicata, le amministrazioni statali, entro 120 giorni, adottano regolamenti per il riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento sulla base di princìpi di razionalizzazione delle strutture. Si prevede la soppressione degli organismi non individuati da tali regolamenti entro il termine di 120 giorni. Qualora le amministrazioni non procedano al riordino nei termini previsti, è fatto divieto di corrispondere compensi ai componenti degli organismi[111].
Dall’obbligo di riduzione delle spese per organi collegiali sono escluse anche altre due strutture: l’Unità tecnica – Finanza di progetto[112]e la segreteria tecnica della cabina di regia nazionale dei fondi strutturali comunitari[113].
La segreteria tecnico-operativa operante presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (DGERM) del Ministero per lo sviluppo economico[114] viene definita dal comma in esame “organo di direzione” e pertanto viene esclusa anch’essa dall’obbligo di riduzione delle spese del 30% previsto dall’art. 29, decreto legge 223/2006. Infatti, come si è accennato sopra la disposizione esclude dalla riduzione gli organi di direzione, di amministrazione e di controllo.
Il comma in esame costituisce una parziale deroga a quanto stabilito dal comma 422 che pone l’obbligo alla Presidenza del Consiglio di tener conto dei limiti di determinate categorie di spesa previsti per le tutte le amministrazioni pubbliche (vedi sopra).
La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, è finalizzata a ridurre le spese concernenti l’affitto, la manutenzione e i canoni di servizio relativi ai presìdi territoriali delle Forze di polizia.
La norma precisa che tale riduzione si pone l’obiettivo di conseguire un risparmio di spesa di almeno il 5 per cento entro l'anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro il 2008.
A tal fine si procede alla riarticolazione e alla ridislocazione dei presìdi delle Forze di polizia, al fine di adeguarli ai nuovi contesti sociali, sopprimendo eventualmente le strutture che si rivelino non più necessarie. Si intende in tal modo razionalizzare l’utilizzo del personale e dei mezzi, conseguendo comunque, mediante le risorse disponibili, gli obiettivi di sicurezza pubblica.
Per realizzare le finalità illustrate il Ministro dell’interno, dopo aver acquisito il parere del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 19 della L. 121/1981, predispone, entro il 30 giugno 2007 specifici piani pluriennali di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, utilizzando eventualmente anche le convenzioni con gli enti territoriali per l’attuazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia previste dal successivo comma 439 (vedi infra).
Si ricorda in proposito che il comma 425 è finalizzato alla razionalizzazione della presenza nel territorio degli uffici periferici del Ministero dell’interno (tra gli altri, le prefetture) tramite la revisione dei loro ambiti territoriali allo scopo di eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali e di correlare la dimensione territoriale degli uffici e le realtà economico-sociali del territorio; il comma 430 sopprime le Direzioni interregionali della Polizia di Stato.
L'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nelle seguenti strutture: questure; commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure; distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti; uffici periferici, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera.
L’organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri è strutturata in comandi di regione; comandi provinciali; comandi di reparto territoriale; comandi di compagnia; comandi di stazione.
Il comma 438, introdotto dal Senato, in sostanza ripristina una norma che già era contenuta nell’articolo 36 del testo originario del ddl finanziaria (A.C. 1746) e che era stata soppressa nel corso dell’esame della Camera (A.S. 1183).
Si ricorda, più in particolare, che il secondo periodo dell’articolo 36 del testo originario (A.C. 1746), coincidente con il secondo periodo del comma 438 in esame, era stato stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell’art. 120, comma 2 del Regolamento, nella seduta del 5 ottobre 2006, in quanto disposizione estranea al contenuto proprio della legge finanziaria[115]. Invece la restante parte dell’articolo 36 (primo periodo) era stata soppressa nel corso dell’esame della Camera.
Il primo periodo del comma in esame dispone che l’obbligo per gli enti previdenziali (ai sensi dell’articolo 3 della L. 23 dicembre 1992, n. 498[116]) di destinare un’ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, debba applicarsi fino al 31 dicembre 2009.
Il secondo periodo delcomma in esame dispone che l’INAIL debba realizzare gli investimenti individuati dall’articolo 1, comma 301, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), indirizzando prioritariamente tali investimenti al “Centro polifunzionale della Polizia di Stato” di Napoli, nonché agli investimenti indicati nel precedente periodo.
Il richiamato comma 301 dell’articolo 1 della L. 266 del 2005 ha stabilito che i piani di investimento immobiliare dell’INAIL siano deliberati dallo stesso ente, sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua annualmente - in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale - i singoli interventi di edilizia sanitaria (da attuare a valere sulle risorse in esame). Inoltre il comma 301 specifica che l'attuazione dei menzionati interventi (deliberati dall'INAIL) è subordinata all'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.
Si ricorda che annualmente l’INAIL, in sede di redazione del bilancio di previsione, determina i fondi eventualmente disponibili per investimenti, con particolare riferimento al settore immobiliare. Tali risorse sono poi ripartite secondo vincoli stabiliti da varie disposizioni legislative.
La disposizione in esame, modificata dal Senato, stabilisce che il ministro dell’interno e i prefetti, previa delega da parte del ministro, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali al fine di realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia a tutela della sicurezza dei cittadini e i servizi di soccorso tecnico urgente. Quest’ultima finalizzazione è stata aggiunta nel corso dell’esame al Senato con l’intento di assicurare, anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la possibilità di accedere alle eventuali risorse che le regioni e gli enti locali intendessero destinare ai cittadini nel loro territorio per gli scopi suindicati.
Tali convenzioni potranno avere ad oggetto il contributo logistico, strumentale o finanziario delle stesse regioni e degli enti locali.
Il Senato ha soppresso la parte della disposizione in esame in cui si stabiliva che le modalità per la stipula delle convenzioni fossero determinate con decreto del ministro dell'interno, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città, e che tali modalità potessero essere disposte anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento.
L’ultimo periodo, inserito dal Senato, esclude le contribuzioni finanziarie in questione, provenienti dalle regioni o dagli enti locali in favore del Ministero dell’interno, dall’applicazione dell’art. 1, comma 46, della L. 266/2005 (finanziaria 2005), che stabilisce, per ciascuna amministrazione, un limite massimo all’ammontare delle riassegnazioni di entrate. Tale limite è fissato, a decorrere dal 2006, nell’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate, per ciascuna amministrazione, nell’anno 2005.
Il comma 440, modificato nel corso dell’esame del Senato, prevede un limite all’utilizzo di personale impiegato in specifiche attività da parte degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie.
Si prevede, al riguardo, che il personale impiegato nello svolgimento delle funzioni di supporto, comprese quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali e dei provveditorati e della contabilità, non possa eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
Con le modifiche introdotte nel corso dell’esame del Senato:
§ si prevede che l’obiettivo del limite del 15 per cento delle risorse umane impiegate nelle funzioni indicate sia raggiunto attraverso una procedura di riorganizzazione, formazione e riconversione del personale interessato in modo da ridurne il numero di almeno l’8 per cento l’anno fino al raggiungimento dell’obiettivo posto nella norma. In sostanza, rispetto al testo approvato dalla Camera, si prevede una maggiore gradualità nel raggiungimento dell’obiettivo fissato;
§ dal complesso del personale interessato dal processo, viene escluso quello impiegato nella gestione dei sistemi informativi, originariamente interessato dalla norma nella versione approvata dalla Camera;
§ si dispone che il comma in esame non si applica all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.
Ai sensi del successivo 441 (non modificato dal Senato), gli enti in questione hanno l’obbligo, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 31 marzo 2007, di adottare i provvedimenti di riorganizzazione e riallocazione del personale ai fini del rispetto del parametro di cui al precedente comma 440, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
I provvedimenti di riorganizzazione citati, ai sensi del comma 442 (non modificato dal Senato), devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – nonché al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 443 specifica che i processi riorganizzativi devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, “salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 440” (tale ultimo inciso è stato introdotto al Senato).
Si osserva che il riferimento andrebbe fatto più correttamente al penultimo periodo del comma 440, che dispone che il limite del 15 per cento del predetto personale debba essere raggiunto mediante una riduzione non inferiore all’8 per cento all’anno.
Il comma 444 (non modificato dal Senato) prevede un sistema di monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni dell’articolo in esame da parte degli organi competenti, i quali altresì hanno l’obbligo di trasmetterne i risultati ai Ministri vigilanti ed alla Corte dei conti entro il 29 febbraio 2008. Gli stessi organi preposti al controllo devono altresì verificare ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 con riguardo alle risorse complessivamente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
Il comma 445 (non modificato dal Senato), infine, dispone che l’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 440 e 441 e quindi sia la mancata adozione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il termine previsto sia il mancato rispetto del parametro di riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2008, comporta la revoca o lo scioglimento degli organi degli enti e delle agenzie. Contestualmente alla cessazione di tali organi è nominato un commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, allo scopo di assicurare la prosecuzione dell’attività istituzionale e di procedere all’attuazione delle disposizioni in oggetto entro il termine massimo di un anno.
Articolo 1, commi 446-447
(Disposizioni in materia di pagamento
degli stipendi)
Il comma 446, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che tutte le amministrazioni dello Stato si avvalgano, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e finanze.
A seguito della modifica apportata dal Senato, le procedure informatiche e i servizi del sopra citato Dipartimento non sono utilizzate per il pagamento degli stipendi alle forze armate, compresa l’arma dei carabinieri.
Il comma 447, anch’esso modificato nel corso dell’esame al Senato, fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate ed il suddetto Dipartimento(servizio per la gestione del personale) per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2002.
In virtù della modifica introdotta dal Senato, il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi, da definirsi ai sensi delle disposizioni sul controllo della spesa, recate dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 1, comma 459
(Riduzione membri consigli di
amministrazione)
Il comma 459, modificato dal Senato, dispone la riduzione dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A..
In particolare, il comma dispone che i componenti dei suddetti consigli di amministrazione siano ridotti al numero di tre, e che i consiglieri attualmente in carica cessino dall’incarico alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria all’esame. I nuovi consiglieri dovranno essere nominati entro i successivi quarantacinque giorni.
Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, il comma in esame è stato modificato dal Senato non facendo più riferimento, ai fini dell’applicazione della norma, ai consigli di amministrazione delle società attualmente controllate da Sviluppo Italia S.p.A.
Il comma 461 prevede infatti un piano di riordino e dismissione delle partecipazione societarie di Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”).
Per effetto del piano di riordino il numero delle società controllate dovrà essere ridotto a non più di tre entro il 30 giugno 2007.
In relazione a tale riordino il comma in esame stabilisce che il limite di tre membri del consiglio di amministrazione si applicherà alle società controllate (la norma non contiene peraltro questa specificazione) che risulteranno dal processo di riordino.
Articolo 1, commi 460-463
(Riassetto di Sviluppo Italia)
I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni per il riassetto della Società Sviluppo Italia S.p.a.
La società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.
Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 il capitale sociale iniziale è stato fissato in 35 miliardi di lire. Tale somma è stata interamente conferita alla società “Sviluppo Italia” quale partecipazione del Ministero dell’economia e finanze[117], che esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 1/1999, i diritti dell’azionista. Secondo i dati aggiornati all’aprile 2006, il capitale sociale (a seguito dell’incorporazione delle società in essa confluite) risultava pari a 1.126,4 milioni di euro[118].
In particolare, il comma 460 muta la denominazione di Sviluppo Italia S.p.a in “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.“ e la qualifica come società a capitale interamente pubblico, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri:
§ la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società e l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed eventuali aggiornamenti;
§ l’approvazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto della società;
§ l’individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette, le quali, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
I diritti dell’azionista sono comunque mantenuti in capo al Ministero dell’economia e finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico (cfr. infra, comma 463)
Il comma 461 prevede l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.
Il piano di dismissione deve prevedere:
§ la riduzione, entro il 30 giugno 2007 delle società controllate a non più di tre;
Alla chiusura dell’esercizio 2005, le società direttamente controllate da Sviluppo Italia sono 33, delle quali 18 sono società controllate territoriali (e di queste, 17 sono operative) [119].
§ la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procede d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.
Per tutte le operazioni di riorganizzazione, comprese quelle complementari e strumentali è disposta l’esenzione dalle imposte e dalle tasse.
Il comma 462 - modificando, l’articolo 8, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166 - limita alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.
Conseguentemente, il comma 463, modificando il D.Lgs. n. 1 del 1999:
§ limita alle sole amministrazioni statali (anche in tal caso escludendo le amministrazioni regionali e locali) la stipula di convenzioni con Sviluppo Italia,disciplinanti i rapporti tra questa e le prime per l’esercizio di attività, strumentali al perseguimento di fini pubblici e alla realizzazione delle attività sociali, che le predette amministrazioni ritengono di affidare a Sviluppo Italia anche con l’apporto di fondi propri (art. 2, comma 5 del D.lgs. n. 1);
§ mantiene il capo al Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, e non più d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, l’esercizio dei diritti dell’azionista. Attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia, (oltre ai poteri di cui al comma 461) il potere di nomina gli organi sociali e la competenza a riferirne al Parlamento. Elimina invece la previsione, contenuta nel testo vigente, secondo la quale i diritti dell’azionista sono esercitati in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 6 del D.lgs. n. 1);
§ introduce la previsione che un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società (art. 2, comma 6 bis del D.Lgs. n. 1) ;
§ dispone che sia il Ministero dello sviluppo economico (e non più il Presidente del Consiglio dei Ministri) il destinatario della relazione annuale sull’attività svolta da parte della società; in base alla nuova formulazione del comma, la società è inoltre tenuta a riferire alle Camere (mentre nella disciplina precedente il Presidente del Consiglio trasmette il rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti commissioni (art. 4 del D.Lgs. n. 1).
Si valuti l’opportunità di prevedere che sia il Ministro - e non la società - a riferire alle Camere, sostituendo, al comma 463, lettera d), capoverso, la parola “e” con la parola “che”.
È stata conseguentemente soppressa la disposizione che rimetteva ad una direttiva del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, gli indirizzi per il riassetto organizzativo di Sviluppo Italia (articolo 18, comma 167 del testo approvato dalla Camera).
Articolo 18,
comma 465
(Riduzione membri consigli di
amministrazione)
Il comma 465, modificato dal Senato, prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’economie e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, di un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle società.
Le modifiche apportate dal Senato prevedono:
il concerto dei ministri competenti nell’emanazione del suddetto atto di indirizzo;
estendo l’applicazione della norma anche ai componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate e collegate dalle società non quotate partecipate.
Il comma 466 dell’articolo 1, sostituito nel corso dell’esame presso il Senato, interviene in materia di compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell’economia o da queste controllate o a queste collegate.
La disposizione riguarda infatti le società citate al comma 465, vale a dire le società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e le rispettive società controllate e collegate.
Relativamente a tali società sono introdotti limiti per i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, come previsto dall’articolo 2389, comma 3, del codice civile.
L’articolo 2389, terzo comma, del codice civile prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche
In particolare, si prevede che i compensi in questione non possano superare l’importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici.
Gli importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato.
Si prevede inoltre che per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze possa concedere autorizzazioni alla deroga.
Si stabilisce infine che, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per gli amministratori investiti di particolari cariche benefìci economici in misura superiore ad un annualità dell’indennità loro spettante.
Articolo 1, comma 467
(Esclusione di alcuni incarichi dai limiti alle spese per consulenza)
Il comma 467, introdotto al Senato, prevede l’esclusione degli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ivi incluse le analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l’attivazione dei predetti processi, dalla limitazione alle spese per consulenza delle pubbliche amministrazioni disposta dalla legge finanziaria 2006 e dalla procedura per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza prevista dalla legge finanziaria 2005.
L’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) dispone che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni[120] non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
L’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) prevede che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei predetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Articolo 1, comma 468
(Rimborso spese di viaggio aereo per il
personale pubblico
in missione)
Il comma 468, introdotto dal Senato,prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 216, della L. 266 del 2005, che pongono limiti alla rimborsabilità delle spese di viaggio aereo per il personale pubblico in missione, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.
Si osserva, sul piano della redazione formale, che sarebbe opportuno sostituire le parole “voli transcontinentali superiori alle cinque ore” con le seguenti: “voli transcontinentali di durata superiore alle cinque ore”.
Si ricorda che il comma 216 ha previsto, allo scopo di contenere la spesa pubblica, che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, che si rechi in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio aereo spetti nel limite delle spese per la classe economica[121].
Articolo 1, comma 469
(Ricorsi in materia pensionistica)
Il comma 469, introdotto dal Senato, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi delle stesse amministrazioni, attribuisce al Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, il compito di procedere con uno o più regolamenti da emanarsi entro il 30 giugno 2007 al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica
Si ricorda che l’articolo 18, comma 171, del testo approvato dalla Camera (A.S. 1183), dal contenuto sostanzialmente coincidente con l’articolo 43 del ddl originario (A.C. 1746-bis), prevedeva invece la soppressione, dal 1° gennaio 2007, dei comitati centrali, regionali e provinciali dell’INPS e dei comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP, con conseguente attribuzione delle relative funzioni ai dirigenti di entrambi gli istituti, per quanto concerneva le funzioni inerenti la trattazione dei procedimenti amministrativi pendenti presso tali istituti in materia pensionistica.
Per la normativa vigente, infatti, tali pendenze sono di competenza dei comitati centrali dell’INPS che, ai sensi della L. 30 aprile 1970, n. 639 hanno tra i loro compiti le deliberazioni concernenti i ricorsi in prima o in seconda istanza (al riguardo il comitato esecutivo delibera in via definitiva sui richiamati ricorsi che esulano dalla competenza dei singoli comitati speciali), che si avvalgono dei comitati regionali e provinciali, a livello locale.
Per quanto riguarda L’INPDAP, le competenze in materia sono trattate dai comitati di vigilanza delle gestioni autonome, istituiti con l’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline.
Articolo 1, commi 471-472
(Istituto nazionale per la fauna
selvatica)
I commi 471 e 472, introdotti al Senato, prevedono il trasferimento dell’attività di vigilanza sull’Istituto nazionale per la fauna selvatica dalle competenze della Presidenza del Consiglio alle competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del ministro per gli affari regionali. Rimettono, inoltre, a un DPCM l’adozione delle modifiche statutarie necessarie alla riorganizzazione dell’ente ai fini di una più efficiente gestione delle risorse.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 157 del 1992, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome, con particolare riferimento all’esercizio dell’attività venatoria.
Articolo 1, commi 476 e 479
(Commissione tecnica per la finanza pubblica)
I commi 474-481, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, prevedono l’istituzione, presso il Ministero dell’economia, di una Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di 10 membri, con finalità di studio e di analisi.
Le modifiche apportate al Senato alle disposizioni sulla istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica concernono:
§ la previsione che all’istituendo Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve essere preposto un dirigente di prima fascia del Dipartimento medesimo (comma 476);
§ la limitazione della possibilità di rinnovare i membri della Commissione tecnica per la finanza pubblica ad una sola volta e la precisazione (implicita) che la Commissione ha carattere permanente (comma 479).
Articolo 1, comma 485
(Contribuzione in favore dell'ONAOSI)
La disposizione in esame concerne il regime di contribuzione obbligatoria in favore della fondazione Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani (ONAOSI)[122].
La disciplina vigente[123] prevede un contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa importo e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti.
Il testo approvato dalla Camera, che sostituisce la lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, limita l'àmbito della contribuzione obbligatoria ai sanitari pubblici dipendenti ed elimina il riferimento alle categorie iscritte agli ordini professionali.
La modifica approvata nel corso dell’esame al Senato ha individuato la categoria dei sanitari cui si applica la norma, precisando che si tratta di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti agli ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri veterinari, e farmacisti.
Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala il probabile errore di punteggiatura tra le parole “fondazione” e “con regolamenti”.
Nel corso dell’esame da parte del Senato è stata modificata la disciplina relativa al trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, e, specificamente, la decorrenza dei termini per tale trasferimento.
In particolare, il comma 489, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che il trasferimento a FINTECNA S.p.a, o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo di EFIM e delle società da questa interamente controllate, in liquidazione coatta amministrativa, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative afferenti al gruppo EFIM, da parte del Commissario liquidatore.
Tale rendiconto finale, in virtù della modifica approvata dal Senato deve essere presentato al Ministero dell’economia e finanze, entro centottanta giorni (anziché centoventi) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Almeno centoventi giorni prima (anziché sessanta giorni prima) della presentazione del suddetto rendiconto, al predetto commissario devono essere comunicati i rendiconti finali delle procedure delle società del gruppo.
Articolo, comma 498
(Contenimento della spesa nelle procedure
di amministrazione straordinaria)
Il comma 498, modificato al Senato, prevede la decadenza in caso di mancata riconferma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dei commissari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate:
- dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 79
- dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
- dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.
L’ultima specificazione è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato.
In base al secondo periodo del comma 498, modificato dal Senato il Ministro dello sviluppo economico può disporre, con proprio decreto, l'attribuzione al medesimo organo commissariale, anche collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria con la previsione di realizzare la gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni al fine di attuare delle economie.
Articolo 1, comma 502
(Poteri dei commissari straordinari)
Il nuovo comma 502, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è volto ad inserire un nuovo comma dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Il nuovo comma 2 prevede la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari per il commissario straordinario nominato per i casi di amministrazione straordinaria previsti dal d.l. n. 347 del 2003.
Il 1° comma dell'art. 240 L.F. prevede che «il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito». A sua volta, l'art. 97 D.Lgs. n. 270 del 1999 stabilisce che «la facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'art. 240, 10 comma, L.F. è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario».
II D.L. n. 347 del 2003, pur non contenendo specifiche indicazioni sul punto, prevede al primo comma dell'art. 8 che «per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»; alla luce della nonna di rinvio può dunque già ritenersi operante, nei casi di specie, l'art. 240 comma 1 L.F.
Con il secondo periodo del nuovo comma 502, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale dell'assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni l'organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
II terzo periodo del comma 502 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'art. 79 c.p.p.
Si tratta di una applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale dettato dall'art. 76, comma 2 C.p.p., in virtù del quale l'azione civile, ritualmente esercitata nel processo penale attraverso la dichiarazione di costituzione, non è soggetta ad alcuna estinzione o decadenza e risulta indifferente alle vicende successive subite dalla parte costituita, quali la sopravvenuta incapacità di agire o di rappresentanza volontaria o legale. Al realizzarsi di quest'ultimo evento, l'azione viene proseguita da chi ha titolo a subentrare al soggetto costituito, restando valida ad ogni effetto, ed ex tunc, la costituzione effettuata dall'originario titolare del diritto.
Appare, dunque, coerente con il sistema così delineato che sia l'assuntore a coltivare nel processo penale l'azione risarcitoria promossa dal commissario straordinario, senza che occorra una nuova costituzione e, dunque, senza che possa operare la decadenza di cui all'art. 79 c.p.p.
Articolo 1, commi 503-504
(Trasformazione della SOGESID Spa)
Le disposizioni recate dai commi 503 e 504 sono sostanzialmente identiche a quelle recate nel testo approvato dalla Camera in merito alla trasformazione societaria della Sogesid S.p.A. ed allo scioglimento dei relativi organi, salvo la previsione aggiuntiva del parere del Ministro delle infrastrutture.
Tale modifica appare rispettosa dei legami esistenti, in base alle norme in vigore, tra la Sogesid S.p.A. ed il Ministero citato. Si segnalano, a titolo esemplificativo, i numerosi richiami al Ministero dei lavori pubblici contenuti nell’art. 10 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, volto a disciplinare l’attività della Sogesid S.p.A.
Articolo 1, comma 505
(Ambito di applicazione di disposizioni di contenimento delle spese)
Il comma 505, modificato nel corso dell’esame al Senato, estende a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli organi costituzionali, le disposizioni della legge finanziaria 2006 in materia di limitazione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, per rappresentanza e per auto di servizio, di riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali.
Le richiamate disposizioni di contenimento della spesa si applicano infatti, in base alla disciplina attuale, alle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001[124]; tale disposizione, pur contenendo una definizione molto ampia di pubbliche amministrazioni, non comprende tutte quelle inserite nel conto economico consolidato[125].
A seguito dell’esame da parte del Senato, è stato soppressa l’estensione a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della disposizione recante una limitazione all’acquisizione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nella legge finanziaria 2006, all’articolo 1, comma 23.
Il comma 694 del disegno di legge finanziaria in esame prevede infatti l’abrogazione di quest’ultima disposizione.
La modifica apportata ha dunque carattere di coordinamento formale.
Il comma 506, modificato dal Senato, prevede l’esclusione degli enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale di economia agraria, dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e delle agenzie regionali per l’ambiente dalla norma sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali per il triennio 2007-2009 prevista dal decreto-legge n. 223/2006 (cd. decreto Visco-Bersani).
La modifica apportata al Senato conferma nella sostanza quanto già previsto nel testo approvato dalla Camera, chiarendo tuttavia che l’esclusione vale solo per la riduzione prevista dall’articolo 22 del decreto-legge n. 223/2006 per il triennio 2007-2009 (comma 2 dell’articolo 22) e non anche per la riduzione relativa all’anno 2006 (comma 1 dell’articolo 22). Gli effetti di quest’ultima riduzione sarebbero peraltro risultati già esauriti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, il 1° gennaio 2007.
Si ricorda che l’articolo 22 del decreto-legge n. 223/2006 prevede, al comma 1, che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo[126]. Le somme provenienti dalle riduzioni sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 2 prevede che per le medesime voci indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006. Le somme corrispondenti alla riduzione sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato[127].
Articolo 1, comma 510
(Proroga di termini per interventi di
protezione civile)
Il comma 510, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2007 il termine per l’applicazione delle misure agevolative a favore dei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico.
La proroga è destinata ad operare solamente nell’ambito delle risorse disponibili, come dispone l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999.
Con l’art. 138, comma 12, della legge n. 388 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2003, nell’ambito delle risorse disponibili, delle misure agevolative contenute nel D.M. 28 settembre 1998, n. 499. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dall’art. 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004).
Le agevolazioni contenute nel citato decreto ministeriale sono quelle previste dall'art. 12, commi 1 e 3, della legge n. 449 del 1997. Il comma 1 prevede in particolare la concessione di un contributo pari all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. L'agevolazione prevista dal comma 3 del medesimo art. 12 consiste invece nella concessione del contributo di cui al comma 1, nella misura del 10% per i soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico.
Il medesimo decreto ministeriale ha definito gli adempimenti e le modalità, pertinenti alla concessione dei benefici, ed ha ricompreso tra i beneficiari delle agevolazioni anche i soggetti residenti nei territori delle province di Arezzo e Rieti.
Il comma 511, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.
A seguito della modifica del Senato, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 100 milioni di euro, passando da 420 a 520 milioni.
Si ricorda che il comma 512 del disegno di legge finanziaria in esame introduce una specifica procedura per l’utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati da specifiche disposizioni legislative, volta ad evitare che in sede di attuazione di tali norme si possano produrre effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, peggiorativi dei saldi di finanza pubblica.
In particolare, la norma prevede che l’utilizzo, anche mediante attualizzazione, di tali contributi pluriennali sia subordinato ad un apposito decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente.
Qualora si ravvisino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, viene disposta la loro compensazione a valere sulle disponibilità del Fondo appositamente istituito dal comma in esame, per neutralizzare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla eventuale attualizzazione.
Articolo 1, comma 513
(Assunzioni nella Polizia di Stato)
Il comma 513, così come risultante dall’esame del Senato,modifica sostanzialmente la norma precedentementecontenuta all’articolo 57, comma 1[128] dell’originario ddl finanziaria e poi “confluita” nel comma 211 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, recante disposizioni in materia di assunzioni nei Corpi di Polizia dello Stato.
Tale norma aveva previsto, per l’anno 2007, che i Corpi di polizia potessero essere autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
In particolare, il nuovo comma 513 autorizza i Corpi di Polizia all’assunzione, entro il 30 marzo 2007, di un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. All’interno di questo contingente sono compresi 1.316 agenti trattenuti in servizio, da ultimo,ai sensi del D.L. 27 settembre 2006, n. 260; tali soggetti sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste dall’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272[129], convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 260/2006 ha autorizzato l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Tale autorizzazione è espressamente finalizzata alle esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e con la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
La relazione illustrativa del decreto-legge 260/2006 precisava che il provvedimento riguardava 1.316 agenti, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell’articolo 47 della L. 121/1981[130].
Il provvedimento ha riproposto nella sostanza – ampliandone e prolungandone gli effetti – il contenuto del decreto-legge 135/2006[131], convertito in legge nella fase iniziale della presente legislatura, nel quale si prevedeva il trattenimento in servizio, fino al 31 ottobre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva.
Si ricorda inoltre che l’articolo 1 del richiamato D.L. 272 del 2005 ha autorizzato (comma 1) l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio (come precisa la relazione illustrativa) per effetto dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 45 del 2005. Inoltre, è stato fissato il limite di spesa massimo per tali assunzioni – effettuate in deroga al blocco del “turn-over” disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005 – pari a 34.676.500 euro a decorrere dal 2006. La relativa copertura è effettuata attingendo al richiamato fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge finanziaria e, per una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006, al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’articolo 3, comma 151, della legge finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350) per far fronte alle esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione. Infine il comma 3 ha assicurato la precedenza, ai fini delle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato autorizzate per l’anno 2006, ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori di determinati concorsi per agente della Polizia di Stato.
Agli oneri derivanti da tali assunzioni straordinarie si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro.
Si ricorda che il richiamato comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Ai fini delle assunzioni dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
Si osserva che il testo non specifica se l’incremento del fondo di 31,1 milioni di euro sia previsto per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 o, al contrario, complessivamente per il triennio in questione.
I commi da 514 a 516, introdotti al Senato, recano disposizioni in materia di assunzioni, in deroga alla normativa vigente, per il Corpo dei vigili del fuoco, per l’Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.
In particolare il comma 514 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.
Si evidenzia che non viene specificato, come invece avviene per le assunzioni de carabinieri e dei finanzieri di cui ai commi successivi, se le assunzioni in esame siano da considerasi in deroga alla normativa vigente in materia di blocco di assunzione per le pubbliche amministrazioni.
I commi 515 e 516, autorizzano l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza ad effettuare, in aggiunta ai reclutamenti ordinari, reclutamenti straordinari per il 2007, al fine, rispettivamente, di contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata e di contrastare l’economia sommersa ed assicurare la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria.
Le assunzioni vengono disposte in deroga a quanto stabilito dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) che, all’articolo 1, commi 95, ha introdotto per le amministrazioni statali il divieto – salve determinate eccezioni - di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).
In particolare, il comma 515 prevede la possibilità, per l’Arma dei carabinieri, per esigenze connesse al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, di effettuare reclutamenti straordinari entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2008. La distribuzione nei vari gradi dei richiamati reclutamenti è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Il successivo comma 516 prevede che il Corpo della guardia di finanza, per esigenze connesse al contrasto dell’economia sommersa e alla garanzia della piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, possa procedere ad effettuare reclutamenti straordinari entro i medesimi limiti di spesa previsti dal comma precedente per l’Arma dei carabinieri. La distribuzione nei vari gradi dei richiamati reclutamenti è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e della finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Si osserva, in proposito, che entrambi i commi non pongono un termine per l’emanazione dei decreti volti a distribuire le assunzioni tra i vari gradi.
Articolo 1, commi 517-518
(Reclutamento magistrati)
I commi 517 e 518, introdotti dal maxiemendamento approvato dal Senato, prevedono una deroga alla disciplina del blocco delle assunzioni in magistratura, stabilita dalla legge finanziaria 2005 (L. 31 dicembre 2004, n. 311).
L’art. 1, comma 95, della indicata legge 311/2004 ha previsto, infatti, il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione per il triennio 2005-2007 introducendo, peraltro, specifiche eccezioni. Il blocco è stato esteso anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico (dunque non "contrattualizzati"):
§ i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
§ gli avvocati e procuratori dello Stato;
§ il personale militare e le Forze di polizia di Stato, compreso il personale dirigente, quello ad esso collegato ed il personale in ferma volontaria;
§ il personale della carriera diplomatica;
§ il personale della carriera prefettizia;
§ i dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il comma 517 autorizza per l’anno 2007, in deroga alla citata disposizione della legge finanziaria 2005, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro per l’anno 2008.
Il comma 518, sulla base di analoga deroga, autorizza per il 2007 il reclutamento di magistrati amministrativi, contabili, avvocati e procuratori dello Stato; il relativo limite di spesa è fissato in 1,370 milioni di euro per il 2007 ed in 5,671 milioni di euro per il 2008. La ripartizione di dette assunzioni è affidata ad un D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.
La deroga è riferita al solo anno 2007 in quanto, come accennato, il citato blocco delle assunzioni dovrebbe terminare al termine del prossimo anno.
Peraltro, la rimozione del blocco del turn-over non sarà illimitata. Il comma 103 dell’art. 1 della stessa finanziaria 2005 ha, infatti, previsto che le amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001[132]) - a decorrere dall’anno 2008 - possano procedere ad assumere personale a tempo indeterminato, dopo aver esperito le procedure di mobilità. Il turn over viene tuttavia consentito solo entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
Ora, ad integrare tale disciplina interviene il comma 523, introdotto dal maxiemendamento approvato dal Senato; tale disposizione prevede, per il biennio 2008-2009, che le pubbliche amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Tale limite si applica anche alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) quindi anche alle assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché a quelle degli avvocati e procuratori dello Stato.
Articolo 1, comma 519
(Stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
Il comma 519, modificato dal Senato, in attuazione di quanto annunciato dal Governo nel DPEF 2007-2011 con riferimento alla stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, prevede l’avvio di una graduale stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.
In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale (è da intendersi: di pubbliche amministrazioni) che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:
§ sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
§ che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
§ che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Viene precisato, inoltre, che la disposizione in esame riguarda il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”. Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.
Si prevede che le amministrazioni interessate sono autorizzate a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato di cui sopra in servizio al 31 dicembre 2006, e prioritariamente - per le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza -degli ufficiali in ferma prefissata, nelle more delle procedure di stabilizzazione.
Inoltre, si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.
Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito DPCM.
Nel corso dell’esame del Senato, al comma in esame sono stati aggiunti due periodi con i quali si prevede una disciplina specifica per la stabilizzazione dei vigili del fuoco.
In particolare con tali nuove disposizioni si prevede che, “nei limiti del presente comma”, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139[133], da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.
Si osserva che l’inciso “nei limiti del presente comma” sembrerebbe riferito ai limiti di spesa (20% del Fondo citato) nell’ambito dei quali si può procedere alla stabilizzazione.
Lo stesso comma demanda altresì la definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.
Si segnala che il testo non individua un termine per l’emanazione del richiamato decreto.
Si ricorda, inoltre, che un’ulteriore disposizione relativa alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco per gli anni 2008 e 2009, è contenuta nel comma 526.
Articolo 1, comma 523-524
(Disposizioni sui segretari comunali e provinciali)
Il comma 523, modificato al Senato, concerne il limite alle assunzioni di personale per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
Per effetto della modifica introdotta al Senato le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono esclusi dall’applicazione del limite generale stabilito dalla disposizione (vale a dire quello del 20 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente).
La disposizione del comma 524 introdotta nel corso dell’esame al Senato, autorizza l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali a bandire un corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, dimezzando contestualmente i termini di svolgimento del corso stesso e del tirocinio successivo.
In deroga alle norme vigenti, la durata del corso-concorso di formazione è pertanto ridotta a nove mesi (rispetto ai diciotto previsti dall’art. 13, co. 2, del D.P.R. 465/1997[134]); il corso è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi (anziché di sei) presso uno o più comuni. Durante il corso, i partecipanti sono sottoposti ad una verifica finalizzata ad accertarne l’apprendimento (l’art. 13, co. 6, del D.P.R. citato stabilisce invece che le verifiche siano effettuate con cadenza semestrale).
L’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale avviene per corso-concorso ed è regolato dall’art. 13 del D.P.R. 465/1997. Sono iscritti all'Albo nazionale dei segretari, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, che abbiano ottenuto a tal fine l’abilitazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL), ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. L’abilitazione viene rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da un tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni. Al corso-concorso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo, in relazione alle esigenze di immissione all’albo dei segretari comunali e provinciali[135]. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla formazione della graduatoria dei partecipanti ai corsi. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
Si ricorda che fino alla prima nomina e presa di servizio presso un ente, coloro che conseguono l’abilitazione per l’accesso alla carriera dei segretari risultano quali meri “iscritti” all’albo, non configurandosi alcuna assunzione a tempo indeterminato poiché, in questa fase, il rapporto di lavoro non si è ancora costituito, non realizzandosi prestazioni lavorative da assolvere e correlate retribuzioni da corrispondere, né oneri finanziari da sostenere da parte dell’Agenzia o degli enti. Una volta assunta la titolarità di un ente, la retribuzione è a carico di quest’ultimo[136].
Dopo la complessiva riforma, nel 1997, della disciplina sui segretari comunali sono stati banditi due corsi-concorso per il conseguimento dell’abilitazione richiesta per l’accesso alla carriera dei segretari: il primo, per 130 borsisti ai fini dell’iscrizione nell’Albo di 100 segretari comunali, nel 1998[137]; il secondo, per un pari numero di borsisti, nel 2000[138].
Articolo 1, comma 526
(Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)
Il comma 526 attribuisce ad alcune pubbliche amministrazioni[139] la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal precedente comma 523.
Si ricorda che il comma 523 prevede che le medesime pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
In particolare il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519[140] nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 519 e 526, possono procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Nel corso dell’esame del Senato,al comma 526 sono state aggiunte ulteriori disposizioni con le quali si prevede una disciplina specifica per la stabilizzazione dei vigili del fuoco.
Si prevede quindi che, nel limite del medesimo contingente di personale di cui sopra, è autorizzata la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Il comma in esame demanda altresì la definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.
Si consideri che un’ulteriore disposizione relativa alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’anno 2007, è stata introdotta al citato comma 519.
Il comma 528 autorizza le pubbliche amministrazioni, a decorrere dell’entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2007), all’attuazione delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro (CFL)[141] già prorogati dall’articolo 1, comma 243 della legge 266/2005 o comunque in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni.
Si ricorda che la proroga di tali contratti è stata più volte disposta nelle recenti leggi finanziarie (da ultimo dall’articolo 1, comma 243, della legge n. 266/2005) per l’impossibilità di procedere alla stabilizzazione del relativo personale a causa del blocco del “turn over”.
Con una modifica introdotta dal Senato si dispone inoltre che, nell’attesa dell’espletamento delle procedure di conversione dei CFL, i medesimi contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
Articolo 1, comma 530
(Personale delle agenzia fiscali)
Il comma 530 dispone che una quota parte delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell’amministrazione economico finanziaria – da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - debba essere destinata alle agenzie fiscali, al fine espresso di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché (in seguito ad una modifica introdotta dal Senato) l’attività di monitoraggio e di contenimento della spesa. Le modalità di reclutamento del personale dell’amministrazione economico finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali (come precisato dal Senato) saranno definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. 203/2005, convertito con modificazioni dalla L. 248/2005.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. 203/2005 dispone, con riferimento all’assunzione di personale prevista dal periodo precedente del medesimo articolo, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito del contingente massimo di personale da assumere, sono determinate le quote di personale assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, compresa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, ovvero di ricorrere alla mobilità
Articolo 1, comma 535
(Proroga dei rapporti di collaborazione presso l’ISTAT)
Il comma 535, inserito dal Senato, modifica l’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo del decreto-legge n. 203 del 2005[142], convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.
Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 10-bis citato, al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, autorizza l’ISTAT a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni ed enti locali, prevedendo che tale società può avvalersi sia di rapporti di lavoro dipendente privato sia di collaborazioni. Si prevede che il personale impiegato per le medesime finalità presso l’ISTAT e gli enti pubblici partecipanti alla società possa transitare presso quest’ultima per trasferimento di attività.
Inoltre, il quinto periodo del comma 5 dispone che l’ISTAT possa prorogare fini alla costituzione della società di cui sopra e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 i contratti di collaborazione stipulati alla data del 30 settembre 2005 finalizzati alla rilevazione delle forze di lavoro.
Con la modifica prevista dal comma in esame si dispone che i menzionati rapporti di collaborazione di cui si avvale l’ISTAT possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2007.
Articolo 1, comma 540
(Assunzione prioritaria di personale in specifiche
amministrazioni pubbliche)
Il comma 540integra l’elenco delle categorie di personale di cui è prevista l’assunzione prioritaria ai sensi dell’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), in deroga al “blocco delle assunzioni” disposto per il triennio 2005-2007 dal comma 95 della medesima legge n. 311/2004 per le amministrazioni dello Stato e alcuni enti pubblici[143].
Si ricorda che il comma 96 della legge n. 311/2004 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni disposto dal comma 95 della medesima legge: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008[144].
Il comma 97, così come successivamente modificato, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.
In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:
- degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;
- del personale del settore della ricerca;
- del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[145];
- dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;
- del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);
- dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;
- dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
- del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;
- dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
Il comma in esame aggiunge le seguenti ulteriori categorie di personale all’elencazione di cui al citato comma 97:
§ personale necessario alla copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio;
§ personale del Ministero degli affari esteri;
§ personale dell’ENAC;
§ personale di magistratura della giustizia amministrativa (tale categoria di personale è stata aggiunta nel corso dell’esame del Senato).
Si osserva, sul piano della formulazione, che alla lettera h-bis) sarebbe opportuno sostituire le parole: “per la copertura delle posizioni” con le seguenti: “personale necessario alla copertura delle posizioni”.
Il comma 545 autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza socialealla immissione in servizio del personale risultato idoneo in alcuni specifici concorsi e all’immissione nei ruoli di destinazione finale del personale in servizio che abbia partecipato a percorsi di riqualificazione.
Nel corso dell’esame del Senato,sono state introdotte alcune modifiche.
Rispetto al precedente testo, il comma 544 prevede che l‘incremento del personale degli ispettori del lavoro e l’immissione nei ruoli di destinazione finale del personale “riqualificato” si renda necessario, oltre che per le politiche di contrasto del lavoro sommerso, anche ai fini della prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche.
Inoltre, a seguito di ulteriori modifiche:
si prevede che il Ministero è autorizzato all’immissione in servizio fino a 300 unità di personale - invece nel testo approvato dalla Camera si autorizzava l’immissione di 100 unità di personale - risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ubicati in determinate regioni,
si estende la platea territoriale delle regioni interessate, aggiungendo la Campania, il Molise e la Sicilia.
Si ricorda che le regioni interessate originariamente erano: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.
Nessuna modifica è stata invece introdotta nella disposizione relativa all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.
Al comma 545, ai fini dell’attuazione delle richiamate disposizioni, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato è stata incrementata da 5 milioni di euro a 8,5 milioni di euro l’autorizzazione di spesa annua prevista a decorrere dal 2007 per l’assunzione degli idonei agli indicati concorsi per ispettore del lavoro.
Articolo 1, comma 549
(Benefici economici per il personale statale in regime di diritto pubblico)
Il comma 549 reca disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007. incrementando per il medesimo personale, a decorrere dal 2007, le risorse per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007 rispetto a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2006 per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
- il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
In particolare, per il personale statale in regime di diritto pubblico è previsto un incremento di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e ai Corpi di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008
Nel corso dell’esame del Senato, si è disposto che in aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l’anno 2007, una ulteriore somma pari a 40 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2008 una ulteriore somma pari a 80 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia, di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[146], in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.
Il comma, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali istituito presso il Ministero dell’interno.
L’istituzione (in ciascuna amministrazione statale) del fondo unico di amministrazione richiamato dal comma in esame è prevista dall’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri del 16 febbraio 1999. Ai sensi del successivo art. 32, il fondo è finalizzato a “promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali e di risultato”. In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate: per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario (qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall’art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione ivi prevista); per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle Aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti; per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; per corrispondere compensi correlati al merito e all’impegno individuale in modo selettivo.
Le ultime disposizioni in materia si rinvengono nell’art. 13-ter del D.L. 115/2005[147] che a partire dal 2007, destina 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 ad incremento dello stesso fondo, per “far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell’amministrazione civile dell’interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo”.
La copertura finanziaria del relativo onere per il triennio 2005-2007 è operata attingendo al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell’interno, istituito presso il relativo ministero dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).
Si ricorda che, con finalità e modalità di copertura identiche a quelle sopra ricordate, già l’art. 1-quinquies, co. 3, del D.L. 45/2005[148] ha incrementato il fondo unico di amministrazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Articolo 1, comma 551
(Incentivi al personale applicato alle
attività di programmazione e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari
autostradali)
Il comma 551, introdotto dal Senato, autorizza, a decorrere dal 2007, la spesa di 6 milioni di euro da destinare al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179. La disposizione prevede che i criteri per la destinazione di tali risorse vengano fissati in sede di contrattazione integrativa.
Il richiamato D.P.C.M. reca l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture; all’articolo 1, esso definisce la competenze del medesimo Ministero, prevedendo, in particolare, alla lettera g) l’attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale, nonché la vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del medesimo articolo.
La finalità della disposizione viene individuata nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale.
Si ricorda che, per analoghe finalità, il testo approvato dalla Camera, all’articolo 18, comma 576, destinava il 50 per cento del canone annuo (la cui misura veniva incrementata rispetto alla normativa vigente) a carico degli enti concessionari al Ministero delle infrastrutture, ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa svolte dal Ministero delle infrastrutture nei riguardi di ANAS Spa nonché dei concessionari autostradali. Il testo trasmesso dal Senato, al comma 1020, prevede invece che il Ministero delle infrastrutture eserciti tali funzioni nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il comma 552, introdotto dal Senato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, uno stanziamento non superiore a un milione di euro annui al fine di garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le stesse modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla L. 16 febbraio 1967, n. 14.
Il D.L. 1090 del 1966, recante la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all’articolo 5[149], primo comma, dispone che con appositi decreti del Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), su proposta del Ministro dei trasporti, si proceda all’assegnazione di fondi ad appositi capitoli di spesa del Ministero dei trasporti, nei limiti percentuali stabiliti dallo stesso articolo 5, utilizzando le entrate derivanti dalle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti trattati utilizzati.
In particolare, la richiamata lettera a) dispone che fino al 10% di tali introiti sia destinato a spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali.
Articolo 1,
comma 553
(Stanziamento per i dipendenti del
Ministero
della pubblica istruzione)
Il comma 553, introdotto dal Senato, prevede, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 634, a decorrere dall’anno 2007 lo stanziamento di una somma pari a 7 milioni di euro annui per le finalità di cui all’articolo 2-octies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, convertito dalla L. 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.
Si ricorda che a valere sui fondi del piano programmatico previsto per l'attuazione della L. 53 del 2003 (cosiddetta Legge Moratti), l’articolo 2-octies del D.L. 63 del 2005, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti, in relazione alla esigenza di assicurare un adeguato supporto amministrativo alla realizzazione della riforma, ha destinato la somma di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2005, all'incentivazione della produttività del personale già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione.
I criteri di riparto della citata somma sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Al riguardo, si segnala che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto deve essere emanato.
Articolo 1, comma 555
(Disposizioni in materia di equo indennizzo)
Il comma 555, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di equo indennizzo del personale delle amministrazioni statali.
Si ricorda che la materia da ultimo è stata interessata dalle disposizioni della legge finanziaria per il 2006 (L 266 del 2005) contenute nei commi 210-211 e 219-221 dell’articolo 1.
In particolare, il comma 219 ha modificato le disposizioni dell’articolo 68, ottavo comma, del D.P.R. 3 del 1957[150] stabilendo che a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente[151] non viene più previsto il rimborso delle spese di cura derivanti da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione dell’equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Ai sensi del combinato disposto del comma 219 e del precedente comma 210 (inerente alla base di calcolo da utilizzare per l’equo indennizzo per il personale della PA), a decorrere dal 1° gennaio 2006 non viene più previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni interessate delle spese mediche, di ricovero e per protesi sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra), e il calcolo dell’importo dovuto per equo indennizzo viene effettuato sul solo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.
In conseguenza delle disposizioni richiamate il successivo comma 220 ha abrogato una serie di provvedimenti[152].
Il comma 221, infine, ha soppresso le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali (ivi compresi quelli relativi alle carriera prefettizia, alla carriera diplomatica, alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, al recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate) che comunque ponevano le spese di cura a carico della PA. Rimangono comunque salve le prestazioni dovute dall’amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute all’estero.
Con il comma in esame si dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati commi 219, 220 e 221 della legge n. 266/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia che siano conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Resta comunque ferma la vigente disciplina in materia prevista dai Contratti Collettivi Nazionali o da provvedimenti di recepimento di Accordi sindacali.
Articolo 1, commi 558
(Stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali)
Il comma 558 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli enti di cui al precedente comma 557, ossia le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, fermo restando l’obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, possono procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti vacanti in organico, del personale non dirigenziale a tempo determinato che, alternativamente:
§ sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
§ consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
§ sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si precisa, inoltre, che la disposizione in esame riguarda il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”. Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.
Con una modifica introdotta dal Senato, è stato incluso nell’applicazione delle procedure di stabilizzazione sopra illustrate anche il personale di cui al comma 1156, lettera f)[153].
Si ricorda che la disposizione da ultimo citata, nell’ambito degli interventi a carico del Fondo per l’occupazione, prevede la possibilità, in deroga all’articolo 12, comma 4 del D.lgs 1° dicembre 1997, n. 468[154] e limitatamente al 2007, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, di procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili, per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. L’onere previsto, pari a 23 milioni di euro annui, decorrenti dal 2007 è posto a carico del fondo per l'occupazione, che viene incrementato della medesima misura.
Con la modifica introdotta dal Senato si estende quindi la possibilità di stabilizzazione tramite le procedure previste dal comma in esame anche ai soggetti occupato in attività socialmente utili.
Il comma 559, introdotto dal Senato, prevede l’inquadramento a domanda presso le regioni e gli enti locali, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, del personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410[155]e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006.
Si fa presente che numerose disposizioni della legge n. 410 del 1999, tra cui i menzionati commi 6 e 7 dell’articolo 5, sono state abrogate dal comma 9-bis dell'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181[156]. Tale decreto-legge ha introdotto infatti una nuova disciplina dei consorzi agrari, ricondotti nel novero delle società cooperative a responsabilità limitata e sottoposti, pertanto, alla disciplina codicistica sulle cooperative. Inoltre, la vigilanza sui consorzi è stata attribuita congiuntamente al Ministro dello sviluppo ed a quello delle politiche agricole[157].
I commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 410/1999 riguardavano i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e quei lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale. Per questi lavoratori si prevedeva che il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza Stato-regioni e le parti sociali, individuasse le modalità di ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Inoltre, si prevedeva l’applicazione di agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223/1991[158] per le imprese private che assumessero detti lavoratori.
Si osserva quindi che sarebbe opportuno fare riferimento nel testo all’abrogazione delle richiamate disposizioni da parte del D.L. 181 del 2006.
Il comma 563, introdotto dal Senato, reca disposizioni concernenti il personale già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani.
L’Ente Tabacchi italiani (di seguito ETI) è stato istituito con il D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 238, emanato in attuazione dell'articolo l'articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 59 del 1997 (cd. Legge Bassanini).
L'Ente svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie.
Lo stesso decreto ne ha disposto la trasformazione in S.p.A. (ETI – Ente Tabacchi Italiani S.p.A.), La piena operatività di ETI è stata avviata il 1° gennaio 1999, con successiva trasformazione in società per azioni avvenuta il 19 luglio 2000.
Per quanto attiene al personale, l’articolo 4 ha disposto che il personale già appartenente all'AAMS e addetto alle attività trasferite fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'ETI nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'ETI stesso. Si prevedeva inoltre che il predetto personale, in tutto o in parte, venisse progressivamente trasferito all'ETI in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione.
In particolare il comma 4 dell’articolo 4 riconosce al personale trasferito presso l’ETI, risultante in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell’ETI in S.p.A., il diritto di riammissione, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 232, della L. 549 del 1995, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della L. 59 del 1997, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'ETI.
Lo stesso articolo, inoltre, al comma 5, prevede che al personale del ruolo ad esaurimento, all'atto della trasformazione dell’ETI in S.p.A., nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio, si applicano le disposizioni su richiamate di cui al comma 4 nonché quelle sulla mobilità per i pubblici dipendenti.
Il comma in esame riconosce al personale dell’ETI dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. 238 del 1998, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento previsto dall’articolo 4 comma 1, del D.Lgs. 238 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, il diritto all’assegnazione, previa esplicita richiesta, nei ruoli degli enti pubblici presso i quali presta al momento servizio anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico.
Lo stesso comma, inoltre, prevede che su dichiarazione dei relativi enti sia riconosciuta l’eventuale professionalità acquisita dal personale interessato in relazione all’attività svolta, con l’assegnazione della qualifica o dei profili corrispondenti.
Infine, si prevede che il Ministero dell’economia provvede all’assegnazione, senza aggravio di spesa, delle relative risorse finanziarie agli enti interessati, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
Si osserva, sul piano formale, che nel testo andrebbe fatto riferimento alle “pubbliche amministrazioni” piuttosto che agli “enti”.
Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 98, del provvedimento in esame ha previsto l’innalzamento da sette a nove anni successivi alla data di trasformazione dell’ETI in S.p.A del termine entro il quale il personale in oggetto può esercitare il diritto di riammissione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del citato D.Lgs. 283 del 1998.
Articolo 1,
comma 564
(Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie)
Il comma 564, introdotto dal Senato, introduce il comma 4-bis all'articolo 208 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In particolare, il nuovo comma 4-bisprevede la facoltà per le regioni, le province e i comuni di finalizzare ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, la parte della quota ad essi devoluta dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, annualmente destinata con delibera della Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade.
L’articolo 208 del codice della strada prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni (comma 1).
Per quanto attiene alla tipologia di assunzioni da effettuare, il testo fa riferimento ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.
Si ricorda che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro più generale delle misure volte a liberalizzare il mercato del lavoro, sono state introdotti ulteriori elementi di flessibilità nel mercato del lavoro, attraverso l’ampliamento della possibilità di ricorrere a forme contrattuali diverse dal contratto a tempo pieno ed indeterminato. Tale linea di intervento è stata perseguita sia attraverso l’introduzione di nuovi tipi di contratto di lavoro flessibile (lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro occasionale, contratto di inserimento), sia attraverso modifiche normative tese ad agevolare e promuovere il ricorso a forme contrattuali già previste, quali il lavoro temporaneo, il contratto part-time e l’apprendistato.
Il D.Lgs. 276 del 2003 ha inoltre introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale, per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
A tal fine è stato disposto, creando in questo modo la nuova figura del lavoratore a progetto, l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Al riguardo, si segnala che il testo, sebbene individui le tipologie contrattuali nei contratti a tempo determinato e nelle forme flessibili di lavoro, non appare del tutto chiaro laddove usa l’espressione ”assunzioni stagionali a progetto”. Si segnala, infatti, che l’utilizzo stagionale di un’unità lavorativa prescinde di solito dall’elaborazione di un progetto, nel caso in cui per progetto debba intendersi uno specifico programma di lavoro oppure una specifica fase di esso.
Articolo 1, comma 566
(Assunzioni Istituti zooprofilattici
sperimentali)
La disposizione in esame, introdotta dal Senato, consente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito delle misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE[159], integrato dalla quota parte della somma stabilita dalla norma medesima.
È previsto, altresì, che nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario:
- in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007), purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
A decorrere dal 2007, lo stanziamento annuo, previsto dal decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, risulta rideterminato nella misura di 30.300.000euro[160].
Le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di quota parte del predetto stanziamento sono determinati con un apposito programma annuale, definito dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli stessi Istituti.
Si ricorda, al riguardo, che il citato decreto-legge n. 335 del 2000 ha disposto il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, rafforzando il ruolo dei Centri di referenza nazionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell’attività di ispezione frontaliera, anche attraverso l’aumento delle dotazioni organiche.
Successivamente, il decreto legge 4 settembre 2001, n. 344[161] ha previsto l’intensificazione del programma di sorveglianza epidemiologica, mediante la sottoposizione al test di diagnosi per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore a 24 mesi. Tale misura è stata motivata dalla opportunità di disporre un più attento monitoraggio sulla malattia, in linea con gli indirizzi adottati da altri Paesi europei, anche se la disciplina comunitaria fissa l’obbligo dei test solo per gli animali di età superiore ai 30 mesi.
Infine, l’art. 7-vicies semel del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7[162] ha ripristinato il termine originario di 30 mesi per l’effettuazione dei test epidemiologici obbligatori.
Sotto il profilo della redazione del testo, sarebbe opportuno citare la legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3 unitamente al decreto-legge del 21 novembre 2000, n. 335.
Il comma 578, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica concernente il riconoscimento dell’anzianità di servizio per un complesso di figure dirigenziali della Pubblica Amministrazione, nel caso di collocamento in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici.
Più specificamente si prevede che l’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165[163], va interpretato nel senso che ai dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l’anzianità di servizio.
La disposizione sembra precisare un aspetto della disciplina non espressamente regolato dall’articolo 23-bis in questione (v. infra).
La disposizione in esame fa comunque espressamente salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.
Si ricorda che l’articolo 23-bis[164] del citato D.Lgs. 165/2001, intervenendo in materia di mobilità tra pubblico e privato, prevede, al comma 1, che[165] “i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti”.
Il comma 4 del medesimo articolo precisa, con riferimento al diverso caso “di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche”, che “il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza”. Nessuna esplicita previsione riguarda il caso dello svolgimento di attività presso le amministrazioni pubbliche.
Si ricorda infine che il D.Lgs. 165/2001 individua – all’articolo 1 – le amministrazioni pubbliche cui si applica la relativa disciplina: si tratta di “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
Viene inoltre esplicitato che le disposizioni del medesimo decreto legislativo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione[166].
I commi 580-586, introdotti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono e disciplinano l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale il comma 580 dispone la soppressione a decorrere dal 31 marzo 2007.
La nuova Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il medesimo comma 580 prevede che altre istituzioni di formazione facenti capo a diverse amministrazioni, quali l’Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e rimanendo inquadrate nelle rispettive amministrazioni, entrino a far parte dell’Agenzia per la formazione e siano soggette al suo coordinamento.
La nuova disciplina è dichiaratamente finalizzata a contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, a migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, a garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato ed a fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali.
La Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diversi riordinamenti, i più recenti dei quali sono stati operati con il D.Lgs. 287/1999[167] e successivamente con il D.Lgs. 381/2003[168], che con una novella ha integralmente sostituito gli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. 287/1999.
Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare:
- il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo quanto disposto dalla L. 145/2002 che ha reintrodotto, per l’accesso alla dirigenza, anche la modalità del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale bandito dalla SSPA;
- l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;
- la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- lo svolgimento di attività di ricerca, e, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell’attività formativa;
- il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione e l’individuazione e l’attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nonché la cura di un Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
La Scuola ha sede in Roma. Le attività di insegnamento e formazione sono tenute presso la sededi Roma e quelle distaccate di Acireale, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e del Centro Residenziale Studi di Caserta.
La legge individua tra gli organi della Scuola il direttore, unitamente al comitato di indirizzo, al comitato operativo e al dirigente amministrativo.
Spetta al direttore, in qualità di vertice dell’istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi ed esercita le altre attribuzioni previste dal D.Lgs. 287/1999, dal regolamento della Scuola e dalle delibere con cui lo stesso direttore definisce, sentito il comitato operativo e per quanto di sua competenza il dirigente amministrativo, l’organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.
L’attività di formazione è svolta da un gruppo di 30 docenti stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari,amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi[169].
L’Istituto diplomatico “Mario Toscano” (ISDI) è stato istituito con il D.P.R. 18/1967. È divenuto una Direzione Generale del Ministero degli affari esteri (centro di responsabilità n. 14) nell’articolazione delineata dalla riforma del Ministero del 2000. l’ISDI mantiene le funzioni originarie di organismo preposto alla formazione del personale, fornendo, in attuazione delle direttive del ministro, un aggiornamento sia della carriera diplomatica sia, d’intesa con le organizzazioni sindacali, delle altre categorie professionali del MAE.
L’Istituto inoltre, promuove la preparazione dei neo-laureati interessati a sostenere il concorso per l’accesso alla carriera diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, oppure alle Organizzazioni internazionali, coordinando i relativi centri, e provvede alla formazione professionale dei vincitori del concorso. L’ISDI assicura altresì la formazione del personale del Ministero neo-assunto nelle diverse categorie professionali e la sua riqualificazione, la specifica preparazione dei dipendenti in procinto di recarsi all’estero e l’aggiornamento normativo-istituzionale di quelli che rientrano al Ministero dopo il servizio all’estero[170].
La Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), istituita con decreto del ministro dell’interno di concerto con il ministro per la funzione pubblica 10 settembre 1980, è un Istituto di alta cultura e formazione. Provvede alla formazione, all’aggiornamento didattico e culturale del personale del Ministero dell’Interno e di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere. In particolare, la Scuola svolge corsi per assicurare la formazione del personale della carriera prefettizia dall’inizio e durante lo svolgimento dell’intera carriera e per attuare i processi di riqualificazione ed aggiornamento professionale per il personale contrattualizzato Per i funzionari della carriera prefettizia è prevista, ai sensi del D.Lgs. 139/2000:
- una formazione iniziale al momento dell’ingresso in carriera;
- il corso di accesso alla qualifica di vice prefetto;
- un aggiornamento professionale obbligatorio di almeno un corso l’anno;
- numerosi seminari residenziali e decentrati a livello locale su temi di particolare interesse per l’Amministrazione dell’Interno[171].
La Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF) nasce dalla trasformazione della Scuola centrale tributaria fondata da Ezio Vanoni nel 1957 per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale civile dell’amministrazione finanziaria. Riordinata con D.M. 28 settembre 2000, n. 301, la Scuola, alle dirette dipendenze del ministro dell’economia e delle finanze, ha l’obiettivo, tra gli altri, di formare, specializzare e aggiornare il personale dell’amministrazione finanziaria, delle agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità.
La Scuola si avvale di professori incaricati stabilmente, scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche. Si avvale inoltre di consulenti esterni e di professori con incarico temporaneo. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile e ha un proprio regolamento di funzionamento e di organizzazione, nonché uno per la didattica e la ricerca. Oltre alla sede centrale di Roma, la Scuola opera nelle sedi di Bari, Bologna, Milano, Palermo e Torino[172].
Tra le altre scuole superiori pubbliche di formazione si ricordano:
- il Centro alti studi per la difesa (CASD), organismo attivo nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa;
- l’Istituto superiore di polizia (riorganizzato recentemente con il D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256);
- la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL): unitamente all’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è stata istituita la SSPAL, con l’obiettivo di promuovere e realizzare la formazione permanente e l’aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, e di accompagnarne la carriera e l’ acquisizione di un moderno profilo di manager pubblico locale. È disciplinata dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396[173]. La SSPAL ha inoltre la missione di sviluppare attività didattiche, culturali e di ricerca al fine di favorire la “crescita” professionale della dirigenza degli enti territoriali. La SSPAL dispone di 11 sedi regionali[174].
Il comma 581 attribuisce alla nuova Agenzia i seguenti compiti:
raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative;
ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni;
accreditamento delle strutture di formazione;
cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;
supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
Fermo restando quanto previsto dal comma 582 (v. infra), il successivo comma 583 consente inoltre alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale avvalendosi di istituzioni o organismi formativi, pubblici o privati, accreditati dall’Agenzia per la formazione ed inseriti in un elenco nazionale la cui tenuta è affidata alla medesima Agenzia. Alla scelta dell’istituzione formativa di cui avvalersi le amministrazioni provvedono mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.
Particolare rilievo assumono i commi 582 e 584, i quali incidono sui meccanismi di reclutamento e di formazione iniziale del personale dirigenziale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Il comma 582 affida infatti all’Agenzia il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei corpi di polizia resta invece affidato alle rispettive “scuole speciali” (la norma sembra far riferimento essenzialmente al Centro alti studi per la difesa e all’Istituto superiore di polizia, già menzionati). Quanto ai segretari comunali e provinciali ed alla dirigenza locale, restano ferme le competenze della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale.
Si ricorda che i requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di dirigente statale sono oggi recati dall’art. 28 del D.Lgs. 165/2001. Tale articolo, in più occasioni modificato, dispone che l’accesso al ruolo possa aver luogo a seguito di due distinte procedure concorsuali:
§ concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni (i cui vincitori sono tenuti alla frequenza di un ciclo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione);
§ corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Al concorso per esami sono ammessi, ai sensi del comma 2:
- i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio (tre se in possesso di diploma di specializzazione) in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
- i soggetti in possesso della laurea e della qualifica di dirigente in altri enti e strutture pubbliche, che abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno due anni;
- i soggetti, muniti di laurea, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per almeno cinque anni;
- i cittadini italiani dotati di idoneo titolo universitario e di esperienze lavorative per almeno quattro anni in posizioni apicali presso enti od organismi internazionali, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Ai sensi del comma 3, al corso-concorso possono essere ammessi, con modalità definite in successivi D.P.C.M.[175]:
- i laureati muniti di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da università italiane o straniere o da primarie istituzioni formative;
- i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
- i dirigenti in strutture private, laureati e con almeno cinque anni di esperienza dirigenziale.
Il corso ha la durata di dodici mesi[176], ai quali si aggiunge (previo esame) un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, e si conclude con un esame-concorso. Ai partecipanti è corrisposta una borsa di studio.
Con regolamento governativo[177], da adottare sentita – ma solo per la parte relativa al corso-concorso – la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definite:
- la ripartizione dei posti di dirigente disponibili tra concorso per esami e corso-concorso; la quota riservata a quest’ultimo non dev’essere inferiore al 30%. Le amministrazioni comunicano annualmente al Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti riservati alla selezione mediante corso-concorso;
- la quota di posti che ciascuna amministrazione può riservare al proprio personale;
- l’ammontare delle borse di studio relative al corso-concorso;
- i criteri di composizione e nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento delle selezioni. Dev’essere comunque prevista la valutazione delle esperienze professionali maturate.
Si fa salva la disciplina di settore per l’accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
Ai sensi del comma 584, entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra
§ il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;
§ il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.
Con riguardo a queste ultime disposizioni, si osserva che esse, pur disciplinando la materia dell’accesso alla qualifica di dirigente secondo linee in apparenza diverse da quelle, sopra illustrate, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 165/2001, non recano disposizioni abrogative né di coordinamento con quanto in esso disposto. Non appare del tutto chiaro, pertanto, il rapporto intercorrente tra le due discipline.
Pur se il successivo comma 585 (vedi infra) rimette a successivi regolamenti di delegificazione, tra l’altro, “l’attuazione delle disposizioni dei commi precedenti”, anche modificando (rectius: abrogando) le norme legislative vigenti, esso tuttavia non prevede ulteriori criteri o norme generali concernenti i nuovi meccanismi di reclutamento della dirigenza.
La previsione di un concorso “aperto ai cittadini dell’Unione europea” sembra inoltre innovare – anche in questo caso, senza disporre abrogazioni o modifiche espresse – all’attuale disciplina, che richiede la cittadinanza italiana per l’accesso alla dirigenza pubblica.
L’art. 38 del più volte citato D.Lgs. 165/2001 (che riproduce il previgente art. 37 del D.Lgs. 29/1993) disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. Il comma 1, in particolare, consente tale accesso per i posti “che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale”. Il comma 2 rimette a un D.P.C.M. di natura regolamentare l’individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
Dà attuazione a questa disposizione il D.P.C.M. 174/1994[178], il cui art. 1 (alle lett. a) e b)) individua tra i posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana:
- i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e quelli dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;
- i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia.
Con riguardo ai due profili sopra evidenziati possono assumere rilievo l’art. 97, co. 1°, Cost., ove si prevede che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge […]”,configurandosi una riserva (relativa) di legge sulla materia, e l’art. 51 Cost., che tra l’altro dispone (co. 1° e 2°) che “tutti i cittadini […] possono accedere agli uffici pubblici […] in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, la quale può a tal fine “parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica”.
Il comma 585 autorizza l’adozione, entro 90 giorni, di uno o più regolamenti di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988, allo scopo di:
§ dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti;
§ riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche;
§ riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento.
La finalità perseguita è quella di ridurre l’ammontare delle spese e conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione.
Com’è noto, l’art. 17, co. 2, della L. 400/1988[179] prevede che siano disciplinate con D.P.R. le materie non coperte da riserva assoluta di legge per le quali la legge, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare, determini le norme generali regolatrici della materia e disponga l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
I regolamenti, aggiunge il comma 585, sono adottati su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e dell’interno, “anche modificando le disposizioni legislative vigenti”.
Considerando che un atto regolamentare non può modificare una disposizione di rango legislativo, sarebbe auspicabile una miglior formulazione dell’inciso (che probabilmente intende riferirsi all’efficacia abrogativa di norme legislative, che la legge riconnette all’entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione).
Le lettere da a) a f) del comma elencano i criteri ai quali i regolamenti dovranno attenersi. Questi possono così riassumersi:
§ accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; in caso di soppressione o scorporo di strutture, sono attribuite all’Agenzia per la formazione le relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie. In particolare, il personale dipendente a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici dell’Agenzia, secondo criteri di equiparazione tra figure professionali stabiliti con D.P.C.M. sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali; esso mantiene il diritto di optare per l’amministrazione di provenienza e conserva il trattamento economico in godimento (secondo quanto disposto dall’art. 11, co. 5 e 6, del D.Lgs. 303/1999);
§ precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura, e attribuzione all’Agenzia per la formazione il ruolo di struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, con riguardo sia all’armonizzazione e al conseguimento delle sinergie possibili, sia alla gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie;
§ definizione degli aspetti organizzativi dell’Agenzia, prevedendo tra l’altro
- una qualificata partecipazione di esperti anche stranieri e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle autonomie territoriali e delle parti sociali;
- l’istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome.
Il comma 586 quantifica i risparmi di spesa attesi in esito all’attuazione dei regolamenti di cui al comma precedente, in un importo non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro annui a partire dal 2008.
Articolo 1, commi
587-591
(Pubblicità delle partecipazioni delle
amministrazioni pubbliche)
I commi da 587 a 591, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono in materia di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche.
Si stabilisce innanzitutto che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali siano tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.
La comunicazione deve indicare la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’Amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
La mancata o incompleta comunicazione dei dati è sanzionata con il divieto di erogare somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
Viene quindi affermato che tutte le disposizioni in esame costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
Infine, si stabilisce che i dati raccolti a seguito della comunicazione sopra disciplinata sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della Funzione pubblica.
Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
Articolo 1, comma 592
(Armonizzazione regime previdenziale ENPALS)
Il comma 592, introdotto dal Senato, reca modifiche all’articolo 43, comma 1, lettera b), della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003)
Si ricorda che il richiamato articolo 43 detta disposizioni in materia di armonizzazione dell’ENPALS al regime previdenziale generale dell’INPS.
In particolare, la richiamata lettera b) del comma 1 ha disposto che l’Ente non sia tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l’INPS il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 25 della L. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) a carico delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale e determinato in relazione al rapporto tra i lavoratori iscritti attivi ed i pensionati.
In particolare, il comma in esame precisa che gli effetti derivanti dalla disposizione che esenta l’ENPALS dal versamento del menzionato contributo di solidarietà si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell’Ente, definite alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002.
Il comma 593, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca misure volte a contenere gli oneri per la retribuzione corrisposta a varie categorie di titolari di incarichi pubblici, e ad assicurare a tali compensi un regime di pubblicità.
Il primo periodo del comma impone a tali retribuzioni un tetto massimo, pari all’ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Il secondo periodo subordina la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che comporti spesa ai sensi del precedente periodo all’adozione delle seguenti forme di pubblicità:
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso;
comunicazione al Governo e al Parlamento.
La disposizione ha ad oggetto le retribuzioni:
§ dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001;
l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001[180] disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ai sensi del comma 6 dell’articolo, tali incarichi possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a soggetti diversi dagli appartenenti ai rispettivi ruoli della dirigenza, che siano persone di particolare comprovata qualificazione personale e in possesso di specifici requisiti elencati dal medesimo comma, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia;
§ dei consulenti,
§ dei membri di commissioni e di collegi,
§ dei titolari di “qualsivoglia incarico” corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.
L’ampiezza della formulazione, e in specie il ricorso all’espressione “qualsivoglia incarico” e il richiamo alla generalità degli enti pubblici, potrebbe determinare qualche incertezza in ordine all’esatta delimitazione dell’ambito dei destinatari della disposizione.
In particolare, l’esplicito riferimento ai soli dirigenti “esterni” sembra escludere l’applicabilità della norma alla generalità degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali (ma non è chiaro se ciò debba valere, per analogia, con riguardo a tutta la dirigenza pubblica). La precisazione “fermo restando quanto previsto al comma 466” (comma che pone un tetto ai compensi di alcune tipologie di amministratori delle società partecipate dal Ministero dell’economia o da queste controllate o a queste collegate: v. supra) sembra implicitamente confermare, a contrario, l’applicabilità della disposizione agli amministratori di tutte le altre società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa; il regime di pubblicità delle retribuzioni previsto dalla seconda parte del testo in commento potrebbe invece risultare applicabile anche agli amministratori di cui al comma 466, non risultando inconciliabile con le previsioni recate da quel comma.
Per altro verso, nell’espressione “enti pubblici” parrebbe doversi includere, da un lato, anche gli enti pubblici economici, dall’altro le stesse regioni e gli enti locali; parimenti, è da ritenere che le “società a prevalente partecipazione pubblica” siano anche quelle partecipate dagli enti territoriali.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, sembra opportuno valutare se e in quale misura il limite massimo introdotto dal comma in esame incida sull’autonomia organizzativa e sull’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali.
Il terzo periodo del comma dispone che, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo siano tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
Dal riferimento all’“ammontare eccedente” sembra doversi desumere che la misura illustrata sanzioni unicamente la violazione del divieto di cui al primo periodo del comma (corresponsione di compensi superiori al tetto ivi indicato), e non la violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui al secondo periodo.
Introdotti dal Senato con l’approvazione di un emendamento proposto dal relatore, questi sei commi sono intesi a contrastare e a sanzionare le spese che regioni ed enti locali sostengono per l’istituzione ed il mantenimento all’estero di proprie sedi di rappresentanza, o di uffici e strutture per la promozione economica, commerciale e turistica.
I commi 594-599 concernono le regioni, gli altri riguardano gli enti locali: divieto e sanzioni sono sostanzialmente identici nell’oggetto mentre intendono essere articolati in ragione delle specifiche potestà i limiti e le eccezioni al divieto.
Per le regioni il divieto concerne la possibilità di acquistare o gestire all’estero sedi di rappresentanza, ovvero istituire all’estero uffici o strutture comunque denominati per la promozione economica, commerciale o turistica finanziando le relative spese con fondi derivanti a qualunque titolo da trasferimenti dello Stato.
Sono espressamente esclusi da questo divieto gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione europea.
La sanzione è costituita da una sorta di ‘ammenda’ pari alla somma che la regione sostiene nell’anno per tali sedi o uffici; lo Stato la detrae (e la trattiene) dai fondi che le deve a qualsiasi titolo nel medesimo anno.
Per qualificare la competenza della legge statale a porre tale limite alla autonomia organizzativa ed alla autonomia di spesa delle regioni il comma 596 dichiara che le disposizioni (rectius, i principi che si traggono dalle disposizioni) di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea. Non connette per altro questa misura agli ambiti operativi del Patto di stabilità interno, disciplinato per le regioni e le province autonome ai commi 655-672 del testo in esame.
In proposito, come di seguito anche ai commi 721-723 per altre disposizioni intese a stabilire ‘principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica’, si segnala l’opportunità di valutare se queste disposizioni – formulate in modo direttamente imperativo ed operativo – possano essere correttamente comprese nella potestà statale di coordinamento della finanza pubblica e, sotto questo profilo, superino le obiezioni di contrasto (o di eccessiva compressione) della autonomia organizzativa, della autonomia finanziaria delle regioni, per organizzazioni e spese che possono dirsi ‘strumentali’ del particolare ‘potere estero’ riconosciuto alle regioni dall’ultimo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Fatto salvo il richiamo all’articolo 117, ultimo comma, il dubbio di legittimità può essere esteso anche alla più ‘labile’ autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali.
In assenza di un pronunciamento interpretativo che sia immediatamente riferibile all’oggetto di queste disposizioni, si può ricordare che il richiamo espresso alla competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica non è ritenuto di per sé sempre sufficiente a legittimare la disposizione che vi si riferisce; sia perché non ogni principio fondamentale è tale perché così si autoqualifica, sia perché il principio non può tradursi immediatamente in un vincolo specifico dacché la legge statale può (soltanto) stabilire un limite complessivo che lasci alle regioni (e agli enti locali ?) ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Così la sentenza n. 36 del 2004 e con essa molte altre decisioni in tal senso. Né sembra che il divieto posto da queste disposizioni possa essere ricondotto ad altra competenza che lo Stato possa rivendicare in via esclusiva o come ambito della propria potestà concorrente.
Quanto ai soggetti cui il divieto è diretto, la adozione del termine generale ‘regioni’ e il richiamo ai principi fondamentali di coordinamento sembrano includere sia quelle ad autonomia ordinaria che quelle speciali e le province autonome. Ferme per queste la disposizione generale di compatibilità (comma 1363). Per altro, per giurisprudenza costante, l’autonomia organizzativa è potestà e competenza legislativa che riguarda con i medesimi poteri e limiti le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale.
Si segnala che la qualificazione dei ‘fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato’ può risultare incerta e dar luogo a dubbi interpretativi, atteso che la giurisprudenza della Corte qualifica come tributi erariali tutti i tributi regionali, ad eccezione delle poche imposte istituite e disciplinate direttamente dalle regioni. Di conseguenza, a questa stregua sono da considerarsi ‘trasferimenti’ tutte le somme derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali, compresi quelli che la regione Sicilia (quasi tutti) e la regione Sardegna (pochi) incassano direttamente tramite propri esattori. Né sembrerebbe coerente con lo spirito della disposizione riferire i ‘trasferimenti’ in parola ai criteri di tesoreria, qualificando come tali tutte le somme che comunque transitano per il bilancio dello Stato. A questo titolo non sarebbero trasferimenti la Tassa automobilistica, la compartecipazione alle accise sulle benzine per autotrazione, l’Irap, ma lo sarebbero tutte le compartecipazioni erariali delle speciali.
Si considera infine che la ‘sanzione’ non è connessa all’autorizzazione di spesa nel bilancio di previsione né agli atti amministrativi che indubbiamente precedono la spesa effettiva ma, per sua natura, alla approvazione del rendiconto che – legge della Regione – verrebbe sanzionato da un provvedimento attivato direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato senza alcuna di quelle procedure di leale collaborazione che stabilmente vengono ritenute indispensabili al dispiegarsi dei rapporti fra lo Strato e le regioni.
I commi 597-599 recano un analogo divieto per i comuni e le province: questi, da soli o in forma associata, non solo non possono coprire quelle spese con fondi provenienti a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato (comma 598) ma non possono farlo in ogni caso e, quindi, nemmeno impegnando in ciò fondi propri (comma 597).
Come per le sedi di rappresentanza delle regioni, il divieto non si applica alle sedi e agli uffici di rappresentanza delle unioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell’Unione europea.
Analoga è la sanzione per gli enti che violano il divieto: dai trasferimenti ad essi spettanti a qualsiasi titolo viene detratta (e trattenuta allo Stato) una somma pari alle spese che essi hanno sostenuto nell’anno per l’acquisizione e il mantenimento di quelle sedi ed uffici.
E’ da ritenere che in entrambi i casi il divieto e la sanzione siano applicabili dall’entrata in vigore della legge anche per sedi ed uffici già esistenti, o per i quali siano già state assunte le deliberazioni istitutive.
Articolo 1, comma 600
(Personale ispettivo ENPALS e IPSEMA)
Il comma 600, inserito dal Senato,provvede a novellare il comma 213-bis della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in modo da estendere anche al personale ispettivo dell’ENPALS e dell’IPSEMA la non applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 213, che ha disposto la soppressione di una serie di indennità di trasferta per il personale statale.
Si ricorda, al riguardo, che il comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), novellato dall’articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005[181], ha soppresso per il personale statale una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale.
Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:
- le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 417/1978);
- le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1 del DPR n. 513/1978);
- le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’art. 14 della Legge n. 836/1973);
- l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’art. 8 del D.Lgs.Lgt. n. 320/1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.
A livello pattizio, lo stesso comma provvede a sopprimere le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica[182].
Il comma 213-bis, inserito dal citato articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005 e modificato dall’articolo 36-bis, comma 9 del decreto legge n. 223 del 2006, prevede la non applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 213 relative alla soppressione delle indennità di trasferta al personale delle Forze armate e di polizia[183] e al personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.
Articolo 1,
comma 602
(Utilizzo disponibilità del fondo per l’offerta formativa)
Il comma, introdotto dal Senato, rende disponibili stanziamenti dello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione rimasti inutilizzati al termine dell’esercizio finanziario di competenza per il mancato perfezionamento delle relative procedure e ne dispone l’assegnazione ai bilanci delle istituzioni scolastiche.
In particolare si prevede che le somme del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, istituito nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440[184] possano essere utilizzate negli anni successivi a quello di assegnazione.
Si stabilisce inoltre che le quote del medesimo fondo, non ripartite nel 2006, per l’esercizio finanziario 2007 siano trasferite direttamente alle istituzioni scolastiche autonome e destinate al miglioramento dell’offerta formativa ed alla formazione del personale, secondo le indicazioni recate dalla direttiva annuale concernente interventi prioritari e criteri di riparto (direttiva 3 aprile 2006, n. 33).
Si ricorda che la legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione; tra gli obiettivi figurano appunto, per quanto qui interessa, la formazione del personale della scuola e la realizzazione di interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali (art. 1 della legge).
Si prevede inoltre che le disponibilità del fondo siano ripartite annualmente con decreto interministeriale dando attuazione, per l’utilizzazione delle somme, a precise direttive del ministro della pubblica istruzione da sottoporre a parere parlamentare. Queste ultime (art. 2 della legge) avrebbero individuato gli interventi prioritari; i criteri i per la ripartizione delle somme nonché le modalità per la gestione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. Di fatto negli anni successivi con un unico provvedimento, sottoposto a parere parlamentare, si è provveduto all’indicazione di obiettivi e strumenti contestualmente alla ripartizione dei fondi disponibili.
A decorrere dal 2000 la dotazione del Fondo è stata determinata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144[185]) Per l’esercizio finanziario 2006 al Fondo (cap. 1270 dello stato di previsione del ministero) sono stati attribuiti complessivamente 191,9 milioni di euro. L’indicazione degli obiettivi prioritari e la ripartizione delle somme è stata effettuata con la citata direttiva 3 aprile 2006, n. 33, quest’ultima indica tra gli obiettivi formazione del personale ed ampliamento dell’offerta formativa; riserva (sezione 4 ) fino ad un massimo di 2 milioni di euro ad attività di formazione del personale della scuola, con specifico riferimento alla riforma del secondo ciclo di cui al D.Lgs. 226/2005[186]; ed assegna un importo complessivo di 68,2 milioni di euro a varie finalità che comprendono ancora formazione ed aggiornamento del personale nonché ampliamento dell’offerta formativa.
Il primo periodo del comma in esame sembrerebbe superfluo in quanto l’art. 1, co. 2 della legge 440/1997 prevede che le somme inutilizzate in corso d’anno siano disponibili nell’esercizio finanziario successivo.
Si segnala infine che l’art. 1, comma 626, del ddl finanziaria in esame è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione; a tal fine prevede che il ministro della pubblica istruzione definisca criteri e parametri per l’assegnazione di risorse finanziarie alle istituzioni medesime.
Articolo 1,
commi 603-604
(Collegi universitari)
Il comma 603 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, equipara ai collegi universitari legalmente riconosciuti tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
Unica condizione per l’equiparazione di tali collegi è l’iscrizione nei registri delle prefetture.
Si deve ritenere che si tratti del registro delle persone giuridiche istituito in ogni prefettura ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante il regolamento sulle norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Si rileva comunque l’opportunità di una formulazione più chiara della disposizione.
L’articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge n. 338 del 2000 prevede che gli alloggi e le residenze per gli studenti universitari hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative.
Per “collegi universitari legalmente riconosciuti” si intendono quelli riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica come enti morali e posti sotto la vigilanza del Ministero stesso. In proposito, si ricorda che già il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico dell'istruzione superiore) stabiliva all'art. 191 che “le Opere e le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di Istruzione Superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. Tale norma costituiva il fondamento giuridico del riconoscimento dell'esistenza di alcune istituzioni, anche private, che, per statuto, si proponevano il fine di ampliare l'accesso agli studi superiori e di assistere gli studenti nel corso degli studi universitari. Proprio in virtù di queste finalità istituzionali, tali soggetti venivano sottoposti alla vigilanza del Ministero. Successivamente l'art. 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991 n. 390, concernente “Norme sul diritto agli studi universitari”, nel disciplinare la materia, dispose testualmente che “restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i Collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” (nel frattempo subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione). Nel 1997 è sorta la Conferenza permanente dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti
L’equiparazione consentirà anche ai collegi universitari di cui al comma in esame di usufruire dei finanziamenti per interventi per gli alloggi e le residenze degli studenti universitari previsti proprio dall’articolo 1 della legge n. 338 del 2000. La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2007 destina a tali interventi 31.972.000 euro per l’anno 2007, 31.332.000 euro per l’anno 2008 e 31.977.000 euro per l’anno 2009.
Il comma 604 (anch’esso introdotto dal Senato) prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i collegi universitari di cui al comma 603, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 20) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il D.P.R. n. 633 del 1972 reca la disciplina dell’IVA. L’articolo 10, comma 1, numero 20), prevede che siano esenti dall’imposta le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
Articolo 1,
commi 605-620
(Interventi per il rilancio della
scuola pubblica)
I commi 605-620 (art. 66, comma 1 del ddl 1746-bis presentato dal governo alla Camera), modificati dal Senato;recano varie misure di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico che interessano:
§ il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni;
§ le assunzioni del personale docente e ATA, la mobilità, la riconversione professionale e la valutazione dei titoli del personale docente;
§ il riordino degli enti di servizio del ministero della Pubblica istruzione ;
§ i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche;
§ le procedure concorsuali e la disciplina transitoria di reclutamento dei per dirigenti scolastici;
§ i carichi orari dell’istruzione professionale.
Le modifiche introdotte dal Senato riguardano in particolare:
§ le assunzioni e le graduatorie del personale docente (comma 605 lettera c), terzo- sesto periodo );
§ la disciplina transitoria per la nomina dei dirigenti scolastici (comma 605,lettera c), ultimi periodi e comma 619)
§ il collegio di revisori di conti delle istituzioni scolastiche (comma 617, nuovo);
Con riguardo ai docenti, è previsto (comma 605, lettera c)) un piano di assunzioni triennale (2007-2009) per complessive 150 mila unità da verificare annualmente per la concreta fattibilità, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
In relazione al piano citato è stata soppressa la menzione - tra le finalità di quest’ultimo - di individuare procedure concorsuali più snelle a cadenze programmate.
E’ stata inoltre soppressa la previsione di abolire - dall’anno scolastico 2010/2011 - l’utilizzo delle graduatorie permanenti[187], per l’accesso ai ruoli nella misura del 50 per cento dei posti[188] nonché di far decadere le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami già banditi, demandando ad un decreto ministeriale l’indicazione di criteri per la valutazione di titoli e servizi dei docenti inclusi in queste ultime ai fini della partecipazione a futuri concorsi.
Sono state invece introdotte le seguenti disposizioni (comma 605, lettera c) terzo,quarto,quinto e sesto periodo):
§ le assunzioni di cui al piano triennale saranno effettuate nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 449/1997[189].
Si segnala che occorrerebbe coordinare tale previsione con le verifiche già disposte per accertare la concreta fattibilità delle assunzioni tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri sopra citate.
§ le graduatorie permanenti saranno trasformate in graduatorie ad esaurimento facendo salva l’inclusione in queste ultime - per il biennio 2007-2008 - dei docenti già abilitati nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, stiano già frequentando una serie di corsi abilitanti (vedi infra);
§ il Ministro della pubblica istruzione dovrà effettuare un monitoraggio sugli esiti del meccanismo sopra descritto e riferire (entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge) alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di individuare nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento del personale docente, nonché apportare eventuali adattamenti alla disciplina dettata.
Con riguardo all’inserimento con riserva nelle graduatorie si precisa che vi hanno diritto i docenti già frequentanti:
§ il corso di laurea in Scienza della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) in esito ai quali si conseguono titoli abilitanti;
§ i corsi abilitanti speciali indetti presso le università le accademie di belle arti ed i conservatori in relazione alla disposizioni recate dall’art. 2 del DL 97/2004 convertito con modificazioni dalla L. 143/2004;
§ i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico-(COBASLID) presso le Accademie di belle Arti[190],
§ i corsi di didattica della musica[191] presso i Conservatori di musica.
Si ricorda, in relazione alla disciplina sopra esposta, che l’istituzione di un apposito corso di laurea (articolato in due indirizzi) per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare nonché di una scuola di specializzazione almeno biennale (suddivisa in più indirizzi) per gli insegnanti delle scuole secondarie è stata prevista dalla legge 341/1990[192] (art. 3, co. 2 e 4, co. 2). Quest’ultima ha conferito all’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione valore abilitante e titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi; in seguito[193] a tale prova è stato attribuito valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 T.U[194]. Successivamente nell’ambito di un generale riordino del reclutamento dei docenti la legge 53/2003[195] (cd “Legge Moratti”), ha conferito all’esame di laurea dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame abilitante all’insegnamento e titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Il DL n. 97 del 2004[196], oltre a modificare i criteri per l’attribuzione di punteggi per l’inserimento nelle graduatorie permanenti e disporne l’aggiornamento biennale, ha introdotto (art. 2) disposizioni transitorie, finalizzate a consentire a varie categorie di precari - aventi requisiti di titoli e di servizio ma sprovvisti di abilitazione - di conseguire il titolo di abilitazione necessario per l'iscrizione nelle medesime graduatorie attraverso la frequenza di appositi corsi annuali presso le università e le istituzioni dell’Alta formazione musicale e coreutica (AFAM)[197].
La formazione ed il reclutamento del personale docente sono stati poi ridefiniti dal d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 227, adottato ai sensi dell’art. 5 della legge 53/2003. Il D.Lgs ha affidato la formazione iniziale dei docenti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello, entrambi a numero programmato - istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) a partire dall’anno accademico 2006-2007; ha inoltre prefigurato una nuova procedura concorsuale (da bandire con cadenza almeno triennale) per la copertura del 50 per cento dei posti in organico. L’individuazione delle classi dei corsi sopra citati, ed i criteri per la definizione del numero programmato sono demandati, rispettivamente, a uno o più decreti del Ministro dell’istruzione e ad un DPCM recante programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.
Al provvedimento non ha fatto seguito l’adozione degli adempimenti sopra richiamati.
La disciplina recata dalla disposizione del ddl finanziaria in commento, con particolare riferimento alle finalità del monitoraggio ministeriale, sembra prefigurare l’adozione di nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento del personale docente e il conseguente superamento (ovvero abrogazione) della disciplina introdotta dal predetto d.lgs. 227 del 2005.
Le disposizioni introdotte dal Senato disciplinano le nomine dei dirigenti scolastici nei prossimi tre anni i (commi 605, lettera c), ultimi periodi) e 619); attingendo ai candidati ai due corsi concorsi riservati ed al concorso ordinario; ciò in attesa del regolamento di delegificazioneprevisto dal comma 618 (non modificato)per la definizione di nuove procedure concorsuali.
Il comma 605 alla lettera c) In relazione alla presumibile necessità di coprire posti vacanti nei tre anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 e 2009/2010, dispone la nomina di candidati a due procedure concorsuali riservate (bandite, rispettivamente, nel 2002 e nel 2006), delle quali una è in fase di espletamento, operando pertanto una sanatoria di posizioni.
In particolare verranno nominati, nell’ordine:
§ candidati al concorso riservato per dirigente scolastico di cui al Decreto ministeriale 3 ottobre 2006[198], che pur avendo completato l’iter concorsuale non ottengano l’immissione in ruolo per carenza di posti;
§ candidati al medesimo concorso ed al precedente (bandito con Decreto dirigenziale 17 dicembre 2002[199]) ammessi ai corsi di formazione previsti dalla procedura concorsuale, ma esclusi dai medesimi per mancanza di posti disponibili (vedi infra).
Per tale categoria viene previsto un corso di formazione, a carattere facoltativo e da realizzare senza oneri aggiuntivi, che dà accesso agli esami finali previsti nei citati bandi ed all’inserimento in coda nelle rispettive graduatorie.
Con riguardo a tale previsione andrebbe chiarita la finalità del corso che non sembra consistere nell’accesso alla nomina, posto che questa sembrerebbe conferita solo in ragione della vacanza di posti. Occorrerebbe pertanto chiarire se la norma intenda prefigurare un passaggio di coloro che “completano l’iter concorsuale” al primo gruppo per il quale si procede alla nomina, stante che quest’ultimo è composto da coloro che “abbiano completato la procedura concorsuale”.
Per l’ordine di conferimento delle nomine si fa riferimento alla data di indizione dei concorsi richiamati; si rinvia comunque al regime autorizzatorio in materia di assunzioni disposto dall’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si dispone infine l’inserimento in coda nella graduatoria di merito del concorso del 2002 di coloro che, pur avendo superato l’esame finale, siano stati esclusi perché privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.
Si ricorda brevemente che il reclutamento dei dirigenti scolastici è stato disciplinato, come già segnalato sopra, dall’art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[200], il quale ha previsto a tal fine un corso concorso articolato in varie fasi: selezione per titoli, concorso di ammissione, periodo di formazione ed esame finale. Si prescrive inoltre che al corso concorso sia ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia prestato servizio di ruolo per sette anni.
Il medesimo articolo ha disposto altresì che:
- una quota del 50 per cento dei posti per il primo corso concorso fosse riservata a quanti avessero esercitato per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato (cosiddetti triennalisti), previo superamento di uno speciale esame di ammissione (art. 29, comma 3);
- dopo l'approvazione delle graduatorie dei vincitori del primo corso concorso non fossero più assegnati gli incarichi annuali (art. 29, co. 5,ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001)
Il comma 619 prevede l’accesso ai ruoli di alcune categorie di partecipanti al primo corso concorso ordinario per 1500 dirigenti scolastici( bandito con Decreto dirigenziale del 22novembre 2004.[201]) ancora in fase di svolgimento.
Il testo approvato dalla Camera dispone che sui posti messi a concorso nel 2004 e, ove questi non fossero sufficienti, sui posti vacanti per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, vengano nominati:
§ i candidati che abbiano positivamente espletato la prima parte del corso concorso (corso di formazione)con produzione di una relazione finale e conseguimento di attestato ma senza l’effettuazione dell’esame finale;
§ in subordine,i candidati esclusi dal corso di formazione (pur avendo superato le prove propedeutiche), previa partecipazione ad apposito corso intensivo
La modifica apportata dal senato, specifica che sono compresi tra gli aventi diritto anche i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa.
Il comma 617, introdotto dal senato, prevede una norma transitoria nelle more del perfezionamento della disciplina recata dal comma 616. Quest’ultimo ha ridotto da tre adue il numero dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (designati, rispettivamente, dal ministro della Pubblica istruzione e dell’economia e delle finanze) edha assegnato a queste ultime le conseguenti economie di spesa. Si dispone infatti la conferma degli attuali rappresentanti dei due ministeri fino all’emanazione dei nuovi decreti di nomina o, comunque, non oltre l’entrata in vigore di un provvedimento di modifica all’attuale regolamento di gestione delle istituzioni scolastiche (adottato con DM 1 febbraio 2001, n. 44[202]).
Si ricorda che (ai sensi degli artt. 57 e 58 del citato DM 44/2001) attualmente il riscontro di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche viene effettuato da un collegio composto da tre revisori: uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali. L’attività dei revisori si espleta su più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo àmbito territoriale. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto interministeriale nonché l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia. La relativa spesa grava su una delle istituzioni scolastiche del territorio.
Il comma 623 introdotto al Senato, nell’ambito delle misure volte a innalzare l’obbligo scolastico ed elevare l’età per l’accesso al lavoro da quindici a sedici anni, prevede che nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico possa essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. La norma viene così a prefigurare una sorta di deroga rispetto alle prescrizioni contenute nei commi precedenti in materia di obbligo scolastico. Si segnala peraltro che il successivo comma 625 ha altresì autorizzato la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del d.lgs. 226/2005[203] confermando i relativi finanziamenti[204].
Si ricorda che il D.Lgs. 226/2005[205],recante riordino del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53[206], cd “legge Moratti”) ha ridefinito il percorso dell’istruzione secondaria superiore distinguendo il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale - la cui competenza è regionale ed in esito al quale si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione.
In tale ambito, il capo III (articolo 15-22) del d.lgs. detta i livelli essenziali (LEP) per i percorsi di istruzione e formazione professionale che le Regioni devono assicurare nell’esercizio delle loro competenze legislative. I livelli essenziali costituiscono requisiti per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni formative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ai sensi dell’art 27 del medesimo D.Lgs., il passaggio al nuovo ordinamento era fissato dall’anno scolastico 2007-2008 a partire dalle prime classi dei percorsi liceali e dal primo anno di quelli di istruzione e formazione. L’art. 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006 n. 228[207] ha poi rinviato l’avvio della riforma all’anno scolastico e formativo 2008–2009.
Si ricorda inoltre che l’art. 1 del D.Lgs. 76/2005[208], emanato in attuazione della legge 53/2003 (cosiddetta “legge Moratti”) e riprendendo quanto stabilito alla lettera c), comma 1, articolo 2 della predetta legge, fa riferimento alla nozione di “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”; e precisa che è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato[209] .
Con riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione professionale della Provincia autonoma di Bolzano, si ricorda innanzitutto che il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ha incluso, all’articolo 8, tra le materie di competenze esclusiva della Provincia, l’addestramento e formazione professionale, mentre ai sensi del successivo articolo 9 l’apprendistato e l’istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) rientrano tra le materie di competenza concorrente.
Successivamente, il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, ha definito le norme di attuazione dello statuto concernenti addestramento e formazione professionale mentre il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato e integrato dal d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, ha dettato le norme di attuazione dello statuto in materia di ordinamento scolastico.
Articolo 1,
comma 625
(Edilizia scolastica)
Il comma 625, riproduce con qualche modifica introdotta al Senato, dovuta probabilmente alla necessità di una interpretazione più chiara della norma, quanto previsto dall’articolo 68, co. 3 del d.d.l. del Governo in materia di edilizia scolastica.
In particolare il commaautorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Il 50 per cento delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati,nell’ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo.
Le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza per la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
La materia dell’edilizia scolastica è stata disciplinata dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23[210] con l’obiettivo di assicurare alle strutture edilizie – considerate elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico – uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
L’art. 4, co. 2, della L. 23/1996 dispone che la programmazione dell’edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all’uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali[211].
Alla ripartizione delle risorse tra le regioni provvede il Ministro dell’istruzione con proprio decreto (l’ultimo dei quali, relativo alle prime due annualità del terzo triennio di programmazione (2003-2005), reca la data del 30 ottobre 2003).
Quanto alla ripartizione delle competenze, ai comuni spetta la fornitura e la manutenzione degli edifici da destinare a sede delle scuole elementari e medie, mentre alle province spetta la fornitura e la manutenzione degli edifici da destinare a sede degli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi licei, conservatori ed accademie.
L’ultimo intervento legislativo di finanziamento è stato recato dall’articolo 79 della legge finanziaria per il 2003[212] ha autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2003 per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica[213]. Nella medesima legge finanziaria, il comma 21 dell’articolo 80 ha altresì previsto interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi nonché un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Quanto al termine per il completamento delle opere in commento, si ricorda che l’articolo 9 del DL 266 del 2004[214] autorizzava le regioni a prorogare i termini, non oltre il 31 dicembre 2005, per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme antinfortunistiche[215], prorogando altresì al 31 dicembre 2006 la riserva ad esse destinata del 30% del fondo rotativo per la progettualità, di cui all’art. 1, co. 54, della L 549/1995[216].
Il termine per l’adeguamento è stato poi prorogato di sei mesi dall'art. 4-bis, D.L. n. 314/2004[217].
Articolo 1,
comma 629
(Libri di testo)
Il comma 629, introdotto dal Senato, prevede che i comuni possano, a fronte di particolari esigenze, fornire agli alunni in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo scolastico, i libri di testo anche in comodato e non solo in maniera gratuita o parzialmente gratuita, secondo quanto finora disposto dall’articolo 27, comma 1 della legge n. 448 del 1998 (finanziaria 1999).
L’articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto - con un opportuno stanziamento - che i comuni provvedano a garantire, in presenza di determinati requisiti di reddito, la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore.
Il comma in esame va visto in relazione al precedente comma 628 (art. 68, co. del d.d.l. del governo), ed in particolare al primo periodo che estende agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore -in connessione all’estensione dell’obbligo scolastico disposta dal precedente comma 622 - la gratuità parziale dei libri di testo, prevista dal citato articolo 27, della legge 448/1998. La norma in commento sembra quindi volta a mantenere la possibilità di fornire a tali studenti i libri di testo anche in comodato.
Si ricorda infine che il terzo periodo del comma 628 prevede che le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori siano autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
Articolo 1, comma 641
(Finanziamento della ricerca scientifica)
Il comma 641 introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di cui al decreto legislativo n. 204/1998[218] (in linea generale a favore della ricerca scientifica).
Si osserva peraltro che la modalità di utilizzo di tali risorse per il finanziamento della ricerca scientifica non appare precisabile alla luce della vaghezza della norma in commento.
Il D.Lgs.204/1998, ha definito i momenti di programmazione e coordinamento, il riordino degli organi consultivi, gli strumenti e le procedure per la valutazione della ricerca, ed ha avviato un processo di coordinamento dei flussi finanziari.
Principale strumento di programmazione e coordinamento è il Programma nazionale della ricerca (PNR), di durata triennale ma aggiornato annualmente, elaborato sulla base del DPEF ed approvato dal CIPE che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e coordinata dal ministro dell'università e della ricerca.
Il D.Lgs. 204/1998 ha introdotto nuovi strumenti di coordinamento delle risorse finanziarie quali il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) - risorsa aggiuntiva da destinare a specifici interventi di particolare rilevanza strategica - e l'accorpamento in unico Fondo ordinario dei flussi finanziari diretti agli enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca[219].
Articolo 1,
comma 643
(Disposizioni in materia di personale
degli enti di ricerca)
Il comma 643 introdotto al Senato autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubbliciad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, vale a dire nel 2007.
La norma, riprendendo il testo originario presentato dal governo alla Camera (articolo 70, comma 1 AC 1746-bis) consente nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli enti di ricerca (e non anche per le università, precedentemente incluse nella disposizione).
Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[220]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[221], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998[222].
Si ricorda inoltre che l’art. 1 comma 95 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007 il blocco delle assunzioni per le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi, tra l’altro, gli enti di ricerca.
Si ricorda poi che il comma 520 prevede, per l’anno 2007, la costituzione di apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca, mentre il comma 529 stabilisce che, per il triennio 2007-2009, le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive riservino una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.
Articolo 1,
comma 647
(Disposizioni in materia di
ricercatori universitari)
Il comma 647 modificato al Senato stabilisce che il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da emanare entro il 31 marzo 2007, in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, riguarda i concorsi banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del decreto stesso (e non successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria come precedentemente indicato).
Si ricorda che la legge 4 novembre 2005, n. 230, che ha dettato - mediante delega al governo poi attuata tramite il d.lgs. 6 aprile 2006, n. 164[223] - nuove disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari[224], per quanto riguarda i ricercatori universitaria confermato in via transitoria - fino al 30 settembre 2013 - la copertura dei posti di ricercatore a tempo indeterminato mediante le procedure concorsuali previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210[225]. Tale legge aveva trasferito alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori.
La norma in commento, nelle more della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, ha quindi demandato ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del decreto, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.
Articolo 1,
comma 653
(Divieto temporaneo di istituire
nuove facoltà e corsi di studio)
Il comma 653 modificato al Senato nell’ambito del divieto temporaneo - per gli anni dal 2007 al 2009 - di istituire nuove facoltà e corsi di studio in comuni diversi da quello ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, introduce una deroga per:
§ i comune confinanti;
§ le attività di razionalizzazione dell’offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;
§ l’istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.
Si ricorda che nella versione originaria dell’articolo 71 del ddl finanziaria presentato dal governo alla Camera, le università dovevano inoltre provvedere, per le facoltà e i corsi di studio decentrati già esistenti, ad integrare le convenzioni con gli enti locali e gli altri enti sottoscrittori, in modo da assicurarne il funzionamento, per almeno venti anni, in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie. Le predette convenzioni dovevano poi acquisire il parere di congruità del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
L’articolo 1-ter del DL 7/2005[226] ha dettato nuove norme per la programmazione e valutazione del sistema universitario a partire dal 2006 (commi 1 e 2); ed ha contestualmente abrogato alcuni articoli del DPR 27 gennaio 1998, n. 25[227] che disciplinavano la materia.
Il particolare il DL n. 7 del 2005 prescrive che le università predispongano annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti:
- i corsi di studio da attivare, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
- il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
- le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
- i programmi di internazionalizzazione;
- il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo determinato e indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.
In ordine alla programmazione si dispone inoltre i che programmi siano conformi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari e che le università tengano conto delle entrate acquisibili autonomamente.
I programmi predisposti dalle università, ad eccezione del profilo relativo al fabbisogno di personale, sono sottoposti alla valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri indicati dal Ministro con il supporto del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane[228].
Con Decreti Ministeriali 10 aprile 2006 prot. n. 216/2006 e 11 aprile 2006 prot. n. 217/2006 il ministero dell’istruzione università e ricerca aveva definito rispettivamente: le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 ed i criteri per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dei programmi.
Con nota ministeriale 26 maggio 2006 e stato poi comunicato che in data 22 maggio 2006 il Ministro dell'Università e della Ricerca, on. Fabio Mussi, ha richiesto alla Corte dei Conti per ulteriori approfondimenti, la restituzione dei decreti sopra citati ivi depositati ai fini della registrazione.
I contenuti dell’articolo in esame anticipano pertanto le indicazioni delle linee di indirizzo ministeriali per il triennio 2007-2009 le quali, come sintetizzato sopra, non risultano allo stato perfezionate.
Si segnala infatti, a titolo informativo, che l’allegato 1 al DM 216/2006 sulla programmazione universitaria (poi ritirato) recava, tra l’altro, indicazioni per l’attivazione di nuovi corsi in sede diversa da quella dell’università; veniva prescritto il rilascio di un’autorizzazione del ministero, previo relazione tecnica favorevole del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e pareri favorevoli del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Nucleo di valutazione di Ateneo. Si prevedeva inoltre che le strutture edilizie e strumentali fossero assicurate dall’Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.
Articolo 1,
comma 654
(Fondazione Collegio europeo di Parma)
Il comma 654 - introdotto al Senato - autorizza, per gli anni 2007-2008, la spesa di 500.000 euro, per le spese di funzionamento della Fondazione Collegio europeo di Parma.
Si ricorda che la Fondazione Collegio europeo di Parma è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro – istituita nel 2004 con il subentro al Consorzio Collegio Europeo di Parma fondato nel 1988 - cui partecipano, tra l’altro, la Regione Emilia Romagna e il Comune e la Provincia di Parma – finalizzata a favorire l’alta formazione di esperti nelle materie relative al processo di integrazione europea e a svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sull’Unione europea.
La Fondazione rilascia titoli di studio non aventi valore legale.
Articolo 1, commi 673-675
(Trasferimenti alle regioni e aliquote di
compartecipazione)
Le disposizioni in esame intervengono nel sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario.
I trasferimenti erariali alle regioni per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 112/1998 sono confermati fino al secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (attuazione del cd. “federalismo fiscale”). Il medesimo termine è stabilito per la determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive che dovranno inglobare i suddetti trasferimenti (comma 675). Di conseguenza sono abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dell’aliquota provvisoria che doveva garantire, anch’essa, la copertura degli oneri correlati all’esercizio delle funzioni trasferite alla cessazione dei trasferimenti (commi 673 e 674).
In sostanza viene ripristinato il regime vigente anteriormente la legge finanziaria 2006 (L. 266/2005), secondo cui i trasferimenti erariali alle regioni sono in quota fissa fino alla definizione delle aliquote e compartecipazioni stabilite per il finanziamento del federalismo fiscale. E’ confermato invece il termine per la cessazione dei trasferimenti fissato dal D.L. 223/2006.
Il processo di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, cosiddetto federalismo amministrativo, avviato dalla legge n. 59/1997 si è concluso entro il 2000 con l’individuazione e la ripartizione delle risorse necessarie alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni stesse.
Nel nuovo sistema di finanziamento delle regioni, delineato all'articolo 10 della legge 133/1999 e quindi dal D.Lgs. 56/2000, le risorse così determinate avrebbero dovuto essere attribuite attraverso trasferimenti erariali solo in una prima fase, per essere poi definitivamente sostituite con compartecipazioni ad imposte erariali.
L’articolo 6 del D.Lgs. 56/2000 stabiliva infatti che i trasferimenti erariali connessi con l’attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni, sarebbero dovuti cessare a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all’articolo 7 della 59/1997, quindi dal 1° gennaio 2002. Questo termine è stato più volte prorogato in stretta connessione con il rinvio della definitiva determinazione delle aliquote delle compartecipazioni che avrebbero dovuto inglobare i trasferimenti stessi[229].
La legge finanziaria per il 2006, inoltre, ha di fatto “congelato” l’applicazione del D.Lgs. 56/2006 fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
Le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 319-324 della legge L. n. 266/2005 sospendono anche l’efficacia delle disposizioni del Decreto legislativo 56/2000 che prevedono la rideterminazione successiva delle aliquote di compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, dell’addizionale regionale all’IRPEF e all’accisa sulle benzine.
Le stesse disposizioni non avevano invece prorogato i trasferimenti erariali dovuti alle regioni per il finanziamento delle funzioni conferite con il D.Lgs. 112/1998,che per legge sarebbero dovuti cessare al 1° gennaio 2006.
Questi invece – secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 323 della citata legge finanziaria 2006 - dovevano entrare nel computo per l’aliquota provvisoria stabilita per il finanziamento del federalismo fiscale, a decorrere dal 2006 – termine fissato per cessazione dei trasferimenti.
Successivamente l’articolo 34-quinquies del Decreto Legge 223/2006 ha disposto la proroga dei trasferimenti erariali alle regioni fino al secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
Il comma 673 in esame dispone ora l’abrogazione dell’ultimo periodo del medesimo articolo che esclude i trasferimenti, per l’anno 2006, dal computo per la determinazione dell’aliquota provvisoria per il finanziamento del federalismo fiscale. Conseguentemente il comma 674 abroga la disposizione della legge finanziaria 2006 secondo cui i trasferimenti dovevano entrare nel computo per l’aliquota provvisoria stabilita per il finanziamento del federalismo fiscale.
Il comma 675, infine, aggiunge un comma all’articolo 6 del D.Lgs. 56/2000, ripristinando in sostanza la normativa vigente prima della la legge finanziaria 2006. Le aliquote definitive per il finanziamento del federalismo fiscale dovranno essere ricalcolate per assicurare la copertura del finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni.
Articolo 1,
commi 683-684 e 689
(Modifiche al Patto di stabilità interno
per gli enti locali)
I commi da 676 a 693 dell’articolo 1 recano la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2007-2009.
In particolare, rispetto alla normativa in vigore nel 2006, che stabiliva un vincolo di contenimento delle spese finali, le regole del Patto di stabilità interno per le province e i comuni per il 2007 perseguono l’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di riduzione del saldo tendenziale dell’intero comparto.
Ai fini del rispetto del Patto, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 è richiesto a ciascun ente locale il conseguimento di un saldo finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata, per ciascun ente, in base alla procedura indicata dal comma 678.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato al comma 683:
1) sono state precisate le modalità di calcolo del disavanzo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità, confermando che il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, ed eliminando la disposizione che recava una particolare modalità di computo del saldo di competenza. In particolare, la norma soppressa specificava che il saldo finanziario in termini di competenza doveva essere costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale, utilizzando, in sostanza, ai fini della somma algebrica, il criterio della competenza (giuridica) per la parte corrente ed il criterio della cassa, per la parte capitale.
2) sono state escluse dal computo del disavanzo finanziario rilevanteai fini del rispetto del patto di stabilità, per i soli comuni, le spese in conto capitale e di parte corrente autorizzate dal Ministero (la norma non specifica quale), necessarie per l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.
Si osserva che la specificazione, contenuta nel comma 683, che l’esclusione riguarda solo i comuni “con popolazione superiore a 5.000 abitanti” appare ultronea, in quanto il patto di stabilità interno riguarda solo questa tipologia di comuni.
Il Senato ha introdotto il comma 684 volto a sancire legislativamente il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione.
In particolare, il comma 684 prevede che il bilancio di previsione degli enti locali,soggetti al patto di stabilità interno, deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita, in termini di competenza, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico posto dal patto di stabilità interno.
Gli enti locali che hanno già provveduto, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, alla approvazione del bilancio di previsione, sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni.
Per quanto concerne gli enti locali commissariati, il Senato ha modificato il comma 689 nel senso diescludere dal patto di stabilità non solo per l’anno 2006 (come già previsto nel testo approvato dalla Camera) ma anche per l’anno 2007 gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati non solo nel 2004 (come già previsto nel testo approvato dalla Camera) ma anche nel 2005, anche per frazione di anno, per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ovvero nelle ipotesi previste dall’articolo 141 del Testo unico, che dispone lo scioglimento degli organi consiliari a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni del sindaco, ecc.; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
Articolo 1, comma 697
(Compartecipazione provinciale al gettito
IRPEF)
Il comma 697, modificato dal Senato, conferma, per l’anno 2007, per le sole province, le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’IRPEF, di cui all’art. 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003), nella stessa misura di quella attribuita negli anni precedenti, espungendo dalla disposizione il riferimento alla compartecipazione comunale al gettito IRPEF.
La mancata proroga per i comuni dell’applicazione delle disposizioni relative alla compartecipazione comunale all’IRPEF, come disciplinata dalla legge finanziaria per il 2003 (art. 31, comma 8, legge n. 289/2002[230]) è da porre in relazione alla nuova disciplina in materia, introdotta ai commi 189-193, in cui, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, è prevista l’istituzione di una nuova compartecipazione comunale all’IRPEF già a partire dall’anno 2007 (cfr. la relativa scheda di lettura).
In sostanza, la compartecipazione comunale all’IRPEF per l’anno 2007, come disciplinata dai commi da 189 a 193 dell’articolo 1 va a sostituire quella prevista dall’articolo 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, richiamata dalla disposizione in commento.
Ai sensi del citato art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002, la compartecipazione al gettito dell’IRPEF è attualmente fissata, per le province, nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all’esercizio finanziario 2002 (per i comuni, la compartecipazione era fissata al 6,5%).
Il comma 699, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 28, comma 3, della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999), recante la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per gli anni 1999-2001, sopprimendo, a decorrere dal 1º gennaio 2007, la disposizione che introduceva una misura premiale per gli enti locali, intesa a favorire e a accelerare il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del rapporto tra l’ammontare del debito proprio degli enti locali e il prodotto interno lordo.
Si ricorda che nella versione originaria del patto di stabilità interno, introdotta dal citato articolo 28 della legge n. 448/1998, in aggiunta all’obiettivo principale della riduzione del disavanzo degli enti territoriali, era previsto, come obiettivo di natura derivata, la riduzione del rapporto tra l’ammontare del debito degli enti territoriali e il PIL, anche attraverso speciali programmi di dismissione di partecipazioni mobiliari.
A tal fine la disposizione soppressa consentiva agli enti che avessero presentato al Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze) uno o più piani finanziari, almeno quinquennali, di riduzione - progressiva e continuativa - del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, di estinguere anticipatamente i debiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, ponendo a carico dello Stato sia gli oneri aggiuntivi che il pagamento dell’indennizzo previsto per le estinzioni anticipate dei mutui.
La mancata realizzazione degli obiettivi del piano avrebbe invece comportato il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.
In sostanza, come risulta dalla relazione tecnica del Governo presentata al Senato, si impedisce che possano continuare a maturare oneri a carico dello Stato per rimborsare la Cassa depositi e prestiti dei mancati introiti derivanti dalle estinzioni anticipata dei mutui che gli enti locali hanno richiesto, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge n. 448/1998, senza pagamento di indennizzo. Vengono in tal modo “congelate”, nell’importo di circa 30 milioni, le spettanze dovute alla Cassa depositi e prestiti per le estinzioni effettuate fino al 31 dicembre 2006.
Del pari è abrogata la comminazione della penale, in caso di mancata realizzazione degli obiettivi del piano.
Articolo 1, comma 700
(Gestione del demanio idrico dei comuni
montani)
Il comma 700, introdotto dal Senato,dispone l’abrogazione dei commi 38, 39, 40 e 41 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), che disciplinano la gestione delle risorse idriche nelle province montane.
Il citato comma 38 prevede, nel caso di province composte per almeno il 95% da comuni montani il trasferimento da parte delle regioni alle medesime province delle funzioni di gestione del demanio idrico e, conseguentemente, attribuisce alle stesse province i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico (introitati dalle regioni, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998). I successivi commi 39-41, prevedono rispettivamente: un contributo a favore delle Regioni a copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle medesime; le modalità per la ripartizione di tale contributo tra le regioni interessate e la possibilità per queste ultime di riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.
Si rammenta, infine, che tutte le norme relative alla gestione delle risorse idriche sono confluite, insieme a quelle relative alla difesa del suolo ed alla tutela delle acque nella Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, ove sono state introdotte anche alcune innovazioni normative in materia di affidamento e gestione del servizio idrico integrato e di assetto istituzionale del settore.
Articolo 1,
commi 701-702
(Disapplicazionedi
alcuni adempimenti relativi al monitoraggio e delle sanzioni per il mancato
rispetto del Patto di stabilità interno per il 2006 e ripartizione del gettito della
compartecipazione comunale all’IRPEF)
Il comma 701, introdotto dal Senato, sostituisce il primo periodo del comma 150 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che confermava, nel 2006, l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ai fini del monitoraggio del rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno per gli enti locali per l’anno 2006 (commi 30-32 e 37) e dell’indicazione delle sanzioni da applicare nei confronti degli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto degli obiettivi del Patto medesimo (commi 33-35).
La nuova formulazione del comma 150 della legge n. 266/2005, proposta dalla disposizione introdotta dal Senato, prevede il richiamo all’applicazione dei soli commi 30, 32 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.
Le disposizioni confermate riguardano il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per le regioni, le province autonome, le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti (comma 30), la verifica del rispetto degli obiettivi del patto da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 32) ed il concorso delle associazioni degli enti locali al monitoraggio sull’andamento delle spese (comma 37).
Pertanto, in base alla modifica introdotta dal Senato, per quanto concerne gli adempimenti relativi al monitoraggio del patto di stabilità per il 2006, è esclusa l’applicazione della disposizione di cui al comma 31 della legge n. 311/2004, che richiedeva specifici adempimenti per le province e a comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
In particolare, il comma 31 prevede l’obbligo, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, della predisposizione, entro il mese di febbraio, di una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto, coerente con l’obiettivo annuale. La valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario spetta al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario. Il collegio è altresì tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, a darne comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze. Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali, o semestrali, comporta per gli enti l’obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
In base alla modifica introdotta dal Senato al comma 150 della legge n. 266/2005, è inoltre esclusa l’applicazione delle misure sanzionatorie, disciplinate dalle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 della legge n. 311/2004, nei confronti degli enti locali in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale da parte degli enti locali.
In particolare, il comma 33 della legge n. 311/2004 prevede che, a decorrere dal 2006, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità sono soggetti alle seguenti misure:
a) divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.
b) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.
Il comma 34 prevede l’applicazione delle suddette misure sanzionatorie anche nel 2005, per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
Il comma 35 della legge n. 311/2004, dispone inoltre, adecorrere dal 2006, che tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, sono tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente (comma 35, legge n. 311/2004). I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dalle regioni e dagli enti locali con istituzioni creditizie e finanziarie devono, pertanto, essere corredati da tale apposita attestazione.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono, infatti, procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
In base al comma 702, introdotto dal Senato, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2006 sono peraltro esclusi dalla ripartizione del gettito compartecipato dell’IRPEF prevista dal comma 191 per l’anno 2008 (cfr. la relativa scheda).
La nuova disciplina che emerge per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2006 è pertanto la seguente:
§ comuni: non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ma è disposta l’esclusione dalla nuova ripartizione del gettito compartecipato dell’IRPEF;
§ province e comunità montane (con popolazione superiore a 50.000 abitanti): è prevista la mera disapplicazione delle le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il comma 703 è stato modificato dal Senato che ha rimodulato le quantità e le finalità dei finanziamenti autorizzati in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il triennio 2007-2009.
In particolare, rispetto al testo approvato dalla Camera, le modifiche apportate dal Senato dispongono:
§ il riferimento dei contributi previsti dalla norma a ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e non al triennio complessivamente considerato;
§ l’incremento da 44 a 55 milioni di euro del contributo in favore dei piccoli comuni nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne è superiore al 30% della popolazione residente complessiva (lettera a), ripristinando, pertanto, l’importo nella misura prevista dal testo originario della norma, come introdotta dalla Commissione bilancio della Camera;
§ l’incremento da 56 a 71 milioni di euro del contributo in favore dei piccoli comuni nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni è superiore al 5% della popolazione residente complessiva (lettera b), anche in questo caso ripristinando l’importo del finanziamento nella misura prevista dal testo originario della norma, come introdotta dalla Commissione bilancio della Camera;
§ l’assegnazione del contributo, nell’importo complessivo (inalterato) di 42 milioni di euro, per il finanziamento degli investimenti a tutti i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e non soltanto a quelli tra loro associati o che hanno delegato funzioni alle comunità montane (lettera c).
§ l’assegnazione di un contributo di 20 milioni di euro in favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane (nuova lettera d);
§ la soppressione del contributo disposto in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non beneficiari dei precedenti contributi, assegnato nell’importo di 45,9 milioni di euro (ex lettera d) del comma 347 dell’A.S. 1183);
§ la previsione che i 37,5 milioni di euro da utilizzare a compensazione degli effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui comma 562 (relativo alle maggiori assunzioni di personale che gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono effettuare nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno) sono a valere sulle predette risorse e non aggiuntivi (ex lettera e) del comma 347 dell’A.S. 1183, il cui contenuto è stato trasposto nell’alinea del comma).Su tale interpretazione appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
I commi da 704 a 708 recano disposizioni in favore degli enti locali i cui organi siano stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.), al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione di tali enti.
In particolare, il Senato ha modificato il comma 707, che autorizza un contributo in favore di tali enti per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche, fissandolo nella misura massima annuale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, in luogo del contributo di 50 milioni per il solo 2007 previsto dal testo approvato dalla Camera.
Il comma, come modificato dal Senato, precisa inoltre che il contributo è corrisposto in favore degli enti che si trovino nella condizione di scioglimento di cui all’articolo 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
Per quanto concerne la ripartizione del contributo tra gli enti interessati, la norma precisa inoltre che il contributo verrà ripartito in base alla popolazione residente, come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente.
Articolo 1, comma 709
(Ripartizione Fondo comuni confinanti con
le province
di Trento e di Bolzano)
Il comma 709 integra una disposizione recata dalla legge finanziaria 2006 che incrementa di 10 milioni di euro i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano. La norma in esame stabilisce criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive e individua gli enti interessati.
Il comma 494 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) dispone la sospensione dei trasferimenti erariali relativi alle funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali ai sensi della legge 59/1997 (cd Bassanini), per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in relazione a quelle funzioni che già rientrano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia, nelle specifiche competenze di questi enti e per tale ragione sono finanziate in modo ordinario dalle stesse regioni e province autonome.
In relazione a questo risparmio da parte dell’erario – quantificato dal Governo in 30 milioni di euro - la seconda parte del comma 494 prevede un incremento - di 10 milioni di euro - dei trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano.
Com’è noto, l’attuazione del cd. “federalismo amministrativo” prevedeva percorsi diversi per le regioni a statuto ordinario da una parte e per le regioni ad autonomia differenziata dall’altra.
I decreti legislativi attuativi della legge 59/1997[231], prevedevano espressamente che al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti conferiti da tali decreti legislativi alle regioni a statuto ordinario, si sarebbe dovuto provvedere - qualora le funzioni non fossero già attribuite - attraverso le procedure complesse disciplinate nei rispettivi statuti per l’adozione delle norme di attuazione.
Per questa ragione il processo di attuazione nelle singole regioni a statuto speciale è stato – ed è tutt’ora – molto differenziato.
La soppressione dei trasferimenti per quelle funzioni che sono già di competenza della regione secondo lo statuto di autonomia ha una portata generale che potrebbe riguardare tutte le regioni a statuto speciale. La quantificazione del Governo, invece, ha riguardato le sole province autonome. La relazione tecnica che accompagnava il
La ragione della limitazione del taglio dei trasferimenti alle sole province autonome è da ricercare, come detto, nelle diverse competenze attribuite a ciascuna regione o provincia autonoma. Si tenga presente che alle province di Trento e di Bolzano è già attribuita la quasi totalità delle funzioni contemplate dai decreti attuativi della legge 59/1997.
L’integrazione dettata dalla norma in esame, accoglie una osservazione del Governo stesso che, nella risposta ad una interrogazione a risposta immediata, svoltasi presso la Commissione bilancio il 2 febbraio 2006, si è espresso sulla difficile applicazione della norma così come formulata, in quanto non indica né criteri di individuazione degli enti interessati (si tratta dei comuni di 5 province) né criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive.
In particolare il rappresentante del Governo, dopo aver rilevato che non risultano individuati i criteri per la ripartizione dei previsti 10 milioni di euro tra i comuni confinanti con le province autonome, auspicava l’integrazione della norma con un criterio di ripartizione in base al quale il finanziamento dovrebbe essere attribuito per il 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni.
Il comma 709 in esame accoglie i criteri indicati dal Governo, per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse - 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni.
Quanto agli enti interessati, la norma dispone che il 40% delle risorse aggiuntive è destinato ai comuni il cui territorio confina con le province di Trento o di Bolzano[232].
Articolo 1, comma 713
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle
concessioni edilizie e dalle relative sanzioni)
Il comma 713 disciplina l’utilizzo, per l’anno 2007, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia).
Rispetto al testo approvato dalla Camera viene elevata dal 35% al 50% la quota massima dei citati proventi destinabile al finanziamento di spese correnti e viene eliminata la specificazione secondo la quale tale destinazione deve avvenire in via di eccezione.
Inoltre viene aggiunta la previsione di un’ulteriore quota massima del 25% per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Si segnala che tale norma – eccezion fatta per la previsione di una quota relativa al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - ripropone per il 2007 quanto disposto per il 2006 dall’art. 1, comma 43, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311). Lo stesso comma aveva invece stabilito il limite massimo del 75% per l’anno 2005.
Si ricorda, inoltre, che nella vigente normativa, recata dal citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato eliminato (attraverso l’abrogazione dell’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) qualsiasi vincolo di destinazione sui proventi in questione.
Si ricorda, inoltre, che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha sostituito la nozione di concessione edilizia con quella di permesso di costruire. Ciò non ha peraltro comportato l’eliminazione del contributo da corrispondere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato soppresso l’ex comma 357 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera.
Il comma soppresso riproduceva un testo introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, che fissava al 30 giugno 2007 il termine ultimo entro cui gli enti locali avrebbero potuto presentare al Ministero dell’interno le dichiarazioni relative alle minori entrate derivanti dall’ICI sui fabbricati di gruppo catastale D per gli anni fino al 2005.
I fabbricati di categoria catastale D sono, in generale, edifici a destinazione speciale utilizzati per attività con finalità di lucro (ad esempio alberghi e pensioni, opifici, case di cura, teatri e cinema, istituti di credito e di assicurazione, palestre, fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
La norma avrebbe dovuto applicarsi per le minori entrate relative agli anni dal 2001 al 2005 ed evitare, come segnalato nella relazione originaria al ddl finanziaria, che i comuni potessero continuare ad avanzare richieste di contributo senza alcun vincolo temporale.
La misura incide pertanto sulle procedure per l’erogazione di un contributo statale, istituito dall'articolo 64, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), riconosciuto, a decorrere dall'anno 2001, ai comuni che abbiano subìto diminuzione delle entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai soggetti interessati sulla base delle previsioni del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
La procedura per ricevere il contributo statale prevede che i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, trasmettano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello stabilito nell'allegato A al decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. Gli uffici territoriali del Governo, entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.
Si ricorda a tale proposito che il comma 712 ha trasformato da ordinatorio in perentorio, dall’anno 2007, il termine entro il quale, a pena di decadenza, gli enti locali debbono inviare al Ministero dell’interno le dichiarazioni sulle minori entrate derivanti dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) in conseguenza dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D.
Articolo 1,
comma 717
(Provvidenze editoria per minoranze
linguistiche)
Il comma 717 introdotto al Senato, mediante modifiche all’articolo 3 della legge n. 250 del 1990[233], estende - nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - i contributi per i giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige alle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi nelle citate lingue e nelle medesime regioni a condizione che le imprese editrici non editino altri giornali e non possiedano altre emittenti radiotelevisive e subordinatamente al possesso di alcuni requisiti (vedi oltre).
Si ricorda che l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250[234], reca la disciplina relativa all’erogazione dei contributi diretti all’editoria nonché le provvidenze a favore delle imprese radiofoniche e televisive.
La platea dei destinatari dei contributi diretti all’editoria comprende:
1.le imprese editrici di giornali quotidiani (comma 2), costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (co. 2, lettera a)) subordinatamente al possesso di una serie di requisiti[235].
2.le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti sopra citati, ad eccezione dell’obbligo di essere una cooperativa giornalistica; in tal caso, il contributo non può superare il 50 per cento dei costi complessivi;
3.le imprese editrici che editino giornali quotidiani in una lingua delle minoranze francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome della Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, o quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti e con gli stessi limiti delle imprese non a scopo di lucro[236];
4.le cooperative giornalistiche che editano periodici (comma 2-quater), con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e il contributo variabile[237].
Per le imprese sopra elencate, i contributi – che vengono corrisposti solo qualora gli introiti pubblicitari dell’anno precedente non superino il 40 dei costi complessivi (comma 7) e non possono comunque superare il 60 per cento dei costi (comma 9) - sono determinati nelle seguenti misure (comma 8)[238]:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi (1,03 milioni di euro) per ciascuna impresa;
b) contributi variabili rapportati alla tiratura[239].
5.imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche (comma 10)[240].
Ulteriori benefici di carattere fiscale, di credito e relativi alle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti sono previsti dalla legge 416 del 1981, recante Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria[241].
Si ricordano inoltre i contributi a favore delle imprese radiofoniche e televisive previsti dagli artt., 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 250, nonché dall’art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dall’art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004 n. 112.
L’articolo 4 della legge n. 250 del 1990 - anche riprendendo nella sostanza una norma già prevista dalla legge n. 67 del 1987[242] - prevede che le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, che abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 e che non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di partiti politici, sia corrisposto un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi[243]. A tali imprese spettano inoltre le riduzioni tariffarie previste dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sopra citata.
L’articolo 7 della medesima legge n. 250 - che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987 – prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, della legge 5 agosto 1981, n. 416 nonché al rimborso dell'60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
Ai sensi del successivo articolo 8, le medesime agevolazioni si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20.
L'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990 reca i contributi per i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.
L'art. 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112 prevede poi contributi per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Delibera dell'Autorità Garante delle comunicazioni n. 9/1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (ovvero che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali).
Comma soppresso
(Disposizioni in materia di organi
di governo degli enti locali)
Il Senato ha soppresso le disposizioni contenute nell’articolo 18, comma 361, del testo approvato dalla Camera, il quale riproponeva, con ampie modifiche, l’art. 76, co. 1, del testo originario del d.d.l. finanziaria.
Il comma apportava una serie di novelle a vari articoli del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), di cui al D.Lgs. 267/2000, esplicitamente finalizzate ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica e – precisava il testo – adottate in attesa dell’entrata in vigore di nuove (organiche) disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali, in attuazione dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione[244].
Le modifiche, in linea generale miranti al contenimento della spesa degli enti locali, incidevano principalmente sull’entità degli emolumenti spettanti agli amministratori di tali enti.
Il comma 724, introdotto dal Senato, istituisce un’Unità per il monitoraggio dotata dei seguenti compiti:
accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento agli enti locali delle “misure premiali previste dalla normativa vigente”; tale espressione sembra far generico riferimento all’insieme dei benefìci, con funzione incentivante, destinati agli enti locali che conseguano determinati obiettivi di contenimento e di efficienza della spesa, previsti da disposizioni contenute principalmente nelle manovre di finanza pubblica;
verificare le dimensioni organizzative ottimali degli enti locali medesimi.
A tal fine l’Unità procede anche alla valutazione delle attività di tali enti, alla misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e all’apprezzamento dei risultati conseguiti, anche alla luce del patto di stabilità interno.
Si può ritenere che l’Unità per il monitoraggio costituisca una struttura amministrativa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e più precisamente presso il Dipartimento per gli affari regionali. L’Unità è infatti sottoposta alla vigilanza del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e per il suo funzionamento il comma istituisce un fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, la cui dotazione finanziaria è pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
Poiché finalità dichiarata della norma è quella di “assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell’azione di governo degli enti locali”, è tuttavia da presumere che il nuovo organismo debba godere di un certo grado di autonomia funzionale.
Tali profili sono peraltro solo accennati nel testo in esame, che rinvia la disciplina di dettaglio – composizione, organizzazione e funzionamento dell’Unità – a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con i ministri dell’interno e dell’economia, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali. Non è previsto un termine per l’adozione del decreto.
I compiti attribuiti all’Unità si affiancano, ma non sostituiscono le funzioni di verifica e controllo contabile e di gestione propri della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti, le cui competenze istituzionali sono espressamente tenute ferme dalla disposizione in esame.
Ai sensi dell’art. 148 del testo unico sugli enti locali, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 20/1994[245] e successive modificazioni.
Di recente, l’art. 7 della L. 131/2003[246] ha previsto (al co. 7) che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.
Ulteriori disposizioni sono state introdotte dalle ultime leggi finanziarie. In particolare, i commi da 166 a 170 della legge finanziaria per il 2006 introducono disposizioni volte a disciplinare e rafforzare l’attività di controllo da parte della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali (co. 166-168) e degli enti del servizio sanitario nazionale (co. 170).
Con riferimento specifico alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno agli enti locali, l’attività di controllo della Corte dei conti si viene ad aggiungere all’attività di monitoraggio effettuata dal Ministero dell’economia e finanze sugli andamenti finanziari di regioni, province autonome, province, comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, co. 30-35 della legge n. 311 del 2004 confermata, per il triennio 2006-2008, dal co. 150 della legge finanziaria per il 2006[247].
Articolo 1, commi 725-733
(Interventi sulle società partecipate da
enti locali)
I commi 725-733 mirano al contenimento della spesa degli enti territoriali. In particolare, i commi 731 e 732 trattano degli emolumenti dei consiglieri circoscrizionali e della composizione dell’organo di revisione economico-finanziario; gli altri commi limitano sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione; disposizioni che valgono quali princìpi per le Regioni.
Quest’ultima disciplina, presente nell’art. 80 dell’originario testo governativo e già modificata in vari punti nel corso dell’esame alla Camera, corrisponde a quella recata dai commi 373-380 dell’art. 18 dell’A.S. 1183. Il Senato vi ha apportato ulteriori, sostanziali modifiche.
Il comma 725 introduce un tetto massimo al compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province, rispettivamente pari all’80 per cento e al 70 per cento delle indennità spettanti al sindaco e al presidente della provincia. Tale differenziazione è stata introdotta dal Senato (il testo approvato dalla Camera fissava per entrambi gli incarichi la soglia del 70 per cento); il Senato ha inteso inoltre tener ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato, ma solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.
La determinazione della misura delle indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province è demandata, ai sensi dell’art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) ad un regolamento ministeriale, adottato con le modalità e nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo art. 82.
Ai sensi del comma 726, in caso di società interamente partecipata da più enti locali, si assume come parametro l’indennità spettante al rappresentante dell’ente con la maggiore quota di partecipazione; in caso di parità di quote, l’indennità di maggiore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci (il Senato ha in tal senso modificato il testo, che assumeva come solo parametro l’indennità di maggiore importo).
Il comma 727 riconosce al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione (presumibilmente, delle stesse società di cui ai commi precedenti) il diritto al rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione previste per gli amministratori locali dall'art. 84 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000).
Il comma 728 disciplina il caso di società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati, consentendo l’elevazione dei tetti summenzionati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, in misura differenziata (due punti ovvero un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali) a seconda che la partecipazione degli enti locali sia o no minoritaria. Con ciò il Senato ripristina la previsione del testo originario del d.d.l., modificata dalla Camera (art. 18, co. 373).
Il comma 729 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare sarà fissato entro sei mesi con D.P.C.M., da adottare su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, il Senato – modificando in parte la disciplina proposta dalla Camera – dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque.
Entro i successivi tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali.
Si osserva che il limite quantitativo sul numero dei componenti dell'organo di amministrazione incide sui meccanismi civilistici di formazione della volontà societaria, non interamente disponibili da parte degli enti locali, nel caso di partecipazione parziale al capitale sociale.
Il comma 730 fa obbligo alle Regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria normativa ai princìpi ricavabili dalle disposizioni sin qui illustrate. Tale obbligo, precisa il testo approvato dal Senato, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
Si ricorda che l’art. 1, co. 56 e 58, della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), all’esplicito fine di soddisfare esigenze di coordinamento della finanza pubblica ha ridotto del 10 per cento – rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 – gli emolumenti (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate) corrisposti per incarichi di consulenza ovvero ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti da queste ultime controllati. Le disposizioni menzionate fanno parte di una serie di interventi, recati dalla legge finanziaria 2006 (principalmente, art. 1, co. 52-64), volti al contenimento dei “costi della politica”. Va tuttavia rilevato che il successivo co. 64 ha escluso l’applicazione (tra gli altri) dei co. 56 e 58 alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.
Il comma 731 (identico all’art. 18, co. 379, del testo approvato dalla Camera) apporta una novella all’art. 82 (commi 1 e 2) del T.U.E.L., ai sensi della quale i presidenti dei consigli circoscrizionali e i consiglieri circoscrizionali non hanno più titolo alla corresponsione, rispettivamente, dell’indennità di funzione e del gettone di presenza se non nelle circoscrizioni facenti parte dei comuni capoluogo di provincia.
Il comma 732 reca infine una novella all’art. 234 del citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, relativo alla disciplina dell’organo di revisione economico-finanziario, estendendo ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la figura del revisore unico.
La legislazione vigente dettata dall’art. 234 prevede infatti che, mentre negli enti locali di maggiori dimensioni (province, comuni con più di 5.000 abitanti e città metropolitane) l’organo di revisione economico-finanziario sia costituito da un collegio di revisori, composto da tre membri eletti dai rispettivi consigli (scelti, uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri), nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti sopra indicati.
Il comma testé illustrato corrisponde al primo periodo dell’art. 18, co. 380, del testo licenziato dalla Camera. Il Senato ha invece soppresso il secondo periodo del comma, ai sensi del quale tutte le disposizioni sin qui esaminate si sarebbero applicate ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi, a partire dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali o provinciali, dopo la data di entrata in vigore della legge.
Il comma 733, infine, esclude dall’applicazione dei precedenti commi 725-730 le società quotate in borsa. Tale disposizione sostituisce quella (art. 18, co. 374) recata dal testo approvato dalla Camera, che escludeva dall’applicazione del comma 373 – e quindi dal “tetto” retributivo – gli amministratori di cui all’art. 2381 del codice civile, cioè i componenti del comitato esecutivo (ove istituito) e gli amministratori delegati nelle società per azioni.
Il comma 734, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che non possa essere nominato amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
La terminologia adottata nel comma, caratterizzata da un certo grado di genericità potrebbe generare incertezze interpretative in ordine all’esatta delimitazione dell’ambito dei destinatari della disposizione.
Nell’espressione “enti pubblici” parrebbe inoltre doversi includere, da un lato, anche gli enti pubblici economici, dall’altro le regioni e gli enti locali; parimenti, è da ritenere che le “società a totale o parziale capitale pubblico” siano tutte quelle partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici, compresi gli enti territoriali, anche in misura minoritaria.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, sembra opportuno valutare se e in quale misura il divieto introdotto dal comma in esame incida, da un lato, sull’autonomia organizzativa e sull’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali; dall’altro, con riguardo ai soci privati, sull’autonomia contrattuale che regge il diritto societario.
Il comma in esame, introdotto dal Senato, dispone che sia data pubblicità agli incarichi e ai compensi ricevuti dagli amministratori delle società di cui ai precedenti commi 725-734 (cioè delle società a totale o parziale partecipazione pubblica) nominati dalla parte riferibile all’azionariato pubblico.
Ciò dovrà avvenire tramite pubblicazione nell’albo del socio pubblico e nel sito informatico facente ad esso capo.
La pubblicazione è curata da un responsabile individuato da ciascun ente, e deve essere aggiornata semestralmente.
Relativamente alla pubblicità e alla trasparenza patrimoniale degli amministratori pubblici, si ricorda l’art. 12 della L. 441/1982[248], che dispone l’obbligatorietà di deposito, presso l’Ufficio di Presidenza di una delle due Camere, di una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società, sulle quote di partecipazione a società nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Tali disposizioni sono applicate, oltre che ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato, ai consiglieri regionali e ai consiglieri provinciali, nonché:
§ ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli ministri;
§ ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
§ ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;
§ ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
§ ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578[249], dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.
Il secondo periodo del comma punisce la violazione dell’obbligo di pubblicazione con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.
L’ultimo capoverso, la cui formulazione non appare di immediata evidenza, sembra prevedere uguale sanzione per gli amministratori che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico o il proprio compenso entro trenta giorni dalla nomina o dal percepimento dell’indennità di risultato.
Articolo 1, commi 736-740
(Indebitamento degli enti locali)
I commi da 736 a 740 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, contengono disposizioni in materia di indebitamento degli enti locali.
Il comma 736 è diretto a ridurre l’utilizzo, da parte di regioni ed enti locali[250], di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito.
Il comma in esame afferma che le operazioni di gestione del debito tramite strumenti derivati effettuate da regioni e enti locali devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. È stabilito inoltre che le suddette operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al rischio di credito assunto.
Attualmente il ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali è disciplinato dall’articolo 3 del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, emanato in attuazione dell’articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).
Tale articolo stabilisce che, qualora le operazioni d’indebitamento siano effettuate in valute diverse dall'euro, è prescritta la copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso di cambio», definito come «contratto tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi e capitale espressi in due diverse valute, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti».
Sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:
a) «swap di tasso d’interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;
b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso d’interesse che l'acquirente del forward s’impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;
c) acquisto di «cap» di tasso d’interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso d’interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;
d) acquisto di «collar» di tasso d’interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso d’interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;
e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui alle lettere precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore limite predefinito o quando sia trascorso un periodo di tempo predeterminato;
f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni, non superiore all’1 per cento del nozionale della sottostante passività.
Le suddette operazioni derivate, come previsto anche dal presente comma 736, sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di riferimento nell'area degli Stati appartenenti al gruppo dei sette paesi più industrializzati.
Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le controparti delle operazioni derivate indicate nel medesimo articolo 3, è consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora l'importo nominale delle operazioni derivate complessivamente poste in essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente dovrà progressivamente tendere, attraverso le operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto, a far sì che l'importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25 per cento del totale delle operazioni in essere.
Per le regioni, le illustrate disposizioni si applicano fino all'emanazione di specifiche normative regionali.
Le disposizioni illustrate costituiscono, come espressamente dichiarato, princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Il terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione stabilisce che nelle materie di legislazione concorrente, come è l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica,spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Il secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione riconosce a comuni, province, città metropolitane e regioni l’autonomia finanziaria in materia di entrata.
I commi 737 e 738 introducono obblighi di comunicazione a carico delle regioni e degli enti locali che pongono in essere operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati.
Ai sensi del comma 737, che introduce i commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), le regioni e gli enti locali, prima della sottoscrizione di contratti relativi alle operazioni sopra indicate, devono trasmetterli al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. La trasmissione è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti stessi. Sono espressamente confermate le disposizioni di cui al citato D.M. n. 389 del 2003 in materia di controllo sull’andamento delle operazioni. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2007.
L’articolo 1 del D.M. n. 389 del 2003, concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali e delle regioni, prevede che tali soggetti comunichino entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse.
Il coordinamento dell'accesso dei predetti enti ai mercati dei capitali è svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze limitatamente alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, gli enti comunicano le caratteristiche dell'operazione in preparazione al Dipartimento del Tesoro. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR, e l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovrà avere luogo prima dell'autorizzazione rilasciata dal CICR.
Il nuovo comma 2-ter stabilisce che le operazioni di cui al nuovo comma 2-bis (operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati) che vìolano la vigente normativa sono comunicate alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Il comma 738 stabilisce che gli enti tenuti alle comunicazioni di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001 debbono conservare, per almeno cinque anni, elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette all’obbligo di comunicazione. L’organo di revisione dell’ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo da parte degli enti vigilati.
Gli obblighi di comunicazione a carico di regioni ed enti locali, previsti dal citato articolo 41, sono quelli di cui nuovo comma 2-bis, introdotto dal precedente comma 737, e l’obbligo di comunicare periodicamente al Ministero dell’economia i dati relativi alla propria situazione finanziaria, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di vigilare sugli andamenti di finanza pubblica.
I commi 739 e 740 intervengono sull’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), il quale definisce le operazioni che costituiscono indebitamento per le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ampliando l’elenco delle operazioni che rientrano in tale categoria.
L’articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nell’attribuire autonomia finanziaria di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, stabilisce, al sesto comma, che tali enti possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese d’investimento, esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da essi contratti.
Il citato articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003 ha successivamente dettato norme di attuazione della predetta disposizione.
Ai sensi del comma 16, i soggetti destinatari sono individuati nelle regioni a statuto ordinario, nei comuni, nelle province, nelle città metropolitane, nelle comunità montane, nelle comunità isolane e di arcipelago e nelle unioni di comuni. Queste disposizioni si applicano, inoltre, ai consorzi ai quali partecipano enti locali, e alle aziende e organismi i cui rendiconti devono essere allegati al bilancio di previsione dell’ente locale, quali le aziende speciali e le istituzioni. Sono invece escluse dall’applicazione di questa disciplina le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, in quanto la loro gestione economica e finanziaria è regolata dalle norme di diritto privato.
Il comma 21 dispone che rientrano nell’ambito soggettivo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano[251].
Il comma 17 individua le operazioni che costituiscono indebitamento, agli effetti dell’applicazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione[252], nelle seguenti:
- l’assunzione di mutui;
- l’emissione di prestiti obbligazionari;
- le operazioni di cartolarizzazione, nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:
a) cartolarizzazione di flussi futuri di entrata non collegati ad una attività patrimoniale preesistente;
b) cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione;
c) cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite dalle amministrazioni pubbliche;
d) cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- la cessione di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.
Il medesimo comma individua il complesso delle operazioni che costituiscono indebitamento non solo in positivo, ma anche in negativo, precisando che non costituiscono indebitamento le operazioni che comunque non comportano risorse aggiuntive[253].
Il comma 739 include tra le operazioni di indebitamento, di cui all’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 350 del 2003 le operazioni di cessione o cartolarizzazione effettuate dai soggetti che forniscono beni e servizi all’ente locale e aventi ad oggetto i crediti vantati dai fornitori stessi nei confronti dell’ente, quando, in relazione a tali cessioni e cartolarizzazioni, l’ente locale assume nuove obbligazioni, ancorché indirettamente, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.
L’inclusione di tali operazioni nella categoria delle operazioni di indebitamento opera a decorrere dal 1° gennaio 2007. È fatta comunque espressa eccezione per le operazioni di cui sopra che siano state deliberate dalla Giunta regionale prima del 4 settembre 2006, a condizione che le stesse siano completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.
L’esclusivo riferimento alla delibera della Giunta regionale induce a ritenere che l’eccezione ammessa operi solamente per le operazioni poste in essere dalle regioni, con esclusione di quelle relative agli altri enti locali.
Il comma 740, sopprimendo alcune parole del citato articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, estende la categoria delle operazioni di cartolarizzazione che costituiscono indebitamento, ricomprendendovi tutte le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata, indipendentemente dalla circostanza che siano collegati ad un’attività patrimoniale preesistente.
Articolo 1, comma 741
(Disposizioni relative al dissesto degli enti locali)
Il comma 741, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica la disciplina relativa agli enti locali dissestati, specificando l’ambito delle attività che non competono all’organo straordinario di liquidazione.
A tal fine, il comma in esame sostituisce il comma 10 dell’articolo 255 del T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L).
In virtù di tale novella,si mantiene la previsione che non compete all’organo straordinario di liquidazionel’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle spese relative, nonché, si aggiunge, l’amministrazione dei debiti assistiti da garanzia della delegazione di pagamento, prevista dallo stesso T.U.E.L, all’articolo 206.
Si ricorda brevemente che la disciplina degli enti locali dissestati è contenuta nel Titolo VIII, capi I – V, del sopra citato T.U.E.L.. I compiti in via generale attribuiti all'organo straordinario di liquidazione dell’ente locale dissestato sono disciplinati dall’art. 252, comma 3, del sopra citato T.U.E.L. Essi consistono nella rilevazione della massa passiva dell’ente locale; nell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; nella liquidazione e pagamento della massa passiva.
Infine, si ricorda che l’articolo 206 del T.U.E.L prevede che gli enti locali, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, possono rilasciare la delegazione di pagamento a valere sulle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Commi soppressi
(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)
Il Senato ha soppresso le disposizioni contenute nell’articolo 18, commi 368-372, del testo approvato dalla Camera, che recavano varie misure finanziarie volte ad incentivare la fusione di comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi.
I commi 368 e 369 disponevano i seguenti benefici a favore dei comuni che avessero proceduto alla fusione ai sensi dell'art. 15, co. 2, del testo unico sugli enti locali (T.U.E.L.):
- esenzione, per un triennio, dall’applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità;
- corresponsione di trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione.
Quest’ultimo beneficio era riservato dal successivo comma 370 ai comuni che avessero conseguito risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi ex art. 33 T.U.E.L., o gli altri strumenti previsti dagli artt. 24 e 30 del medesimo testo unico.
I commi 371 e 372 vietavano la contemporanea partecipazione di comuni ad unioni di comuni ed a comunità montane.
Articolo 1, commi 749-753
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)
I commi 749-753 recano disposizioni in materia di previdenza complementare, anticipando la decorrenza della riforma introdotta dal D.Lgs. 252/2005 e modificando i termini entro cui le forme pensionistiche sono tenute a provvedere ai necessari adeguamenti per conformarsi alla nuova disciplina.
Si consideri che nelle lettere a), b) e c) del comma 749 sono state sostanzialmente trasfuse le disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 2, comma 7 del testo approvato in prima lettura dalla Camera (A.S. 1183).
Invece i commi 750-753 sono stati inseriti integralmente dal Senato.
La lettera a) del comma 749 anticipa di un anno la decorrenza della vigenza delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal citato D.Lgs. 252/2005 fissandola al 1° gennaio 2007 anziché al 1° gennaio 2008 e pertanto nei commi 1, 5, 7 e 8 dell’articolo 23 del D.Lgs. 252/2005 sostituisce la data del “1° gennaio 2008” con quella del “1° gennaio 2007” e la data del “31 dicembre 2007” con quella del “31 dicembre 2006”.
Si ricorda che l’articolo 23 del più volte richiamato D.Lgs. 252 del 2005 ha stabilito al 1° gennaio 2008 (comma 1) la data di entrata in vigore del provvedimento, eccetto che per alcune disposizioni, che entrano invece in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (cioè il 14 dicembre 2005), e cioè:
- destinazione del contributo di solidarietà al finanziamento della COVIP (articolo 16, comma 2, lettera b));
- disposizioni in materia di vigilanza della COVIP e compiti della medesima (articoli 18 e 19);
- stanziamento per il rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (articolo 22, comma 1).
Lo stesso comma 1 ha previsto, inoltre, per i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007, l’applicazione della disciplina vigente alla data di pubblicazione del provvedimento in oggetto.
Il comma 2 introduce una disciplina transitoria per le aziende che non sono in possesso dei requisiti per accedere al Fondo di garanzia per il credito di cui all’articolo 10, comma 3. In particolare si prevede che, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto (quindi non oltre il 31 dicembre 2008), ai lavoratori di tali aziende non si applica la norma relativa al conferimento tacito del T.F.R. (meccanismo del silenzio-assenso) di cui all’articolo 8, comma 7. Resta fermo che i lavoratori in questione possono conferire in maniera esplicita, con dichiarazione di volontà, il T.F.R.; in tal caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste dal citato articolo 10, naturalmente con esclusione dell’accesso al Fondo di garanzia.
Il successivo comma 3 dispone che la COVIP emani, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativi, le direttive rivolte a tutte le forme pensionistiche, per dare attuazione alle disposizioni dello stesso decreto. In seguito, entro il 31 dicembre 2007 tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive COVIP, alle norme del decreto in esame. Inoltre, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali “attuate prima della predetta data” (cioè prima del 31 dicembre 2007), sono tenute alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del regolamento da allegare ai contratti di assicurazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 3.
Con il comma 4 si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possano ricevere nuove adesioni, anche tramite conferimento del T.F.R., solamente le forme pensionistiche che hanno provveduto agli adeguamenti necessari e conseguentemente hanno ricevuto la relativa autorizzazione dalla COVIP.
Il comma 5 prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2008), le disposizioni dello stesso decreto legislativo, relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si applicheranno anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari. Le prestazioni maturate in favore dei menzionati soggetti sino al 31 dicembre 2007 sono assoggettate alla disciplina previgente, ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).La previsione dell’inapplicabilità del secondo periodo dell’articolo 20, comma 1, del TUIR comporta che diviene definitiva la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale, effettuata secondo l’aliquota determinata con riferimento all’anno nel quale è maturato il diritto alla percezione della suddetta prestazione. Il trattamento testé illustrato si applica anche alle prestazioni erogate entro il 31 dicembre 2007 e per le quali, entro la stessa data, l’amministrazione finanziaria non ha provveduto all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non dovrà più essere effettuata la riliquidazione dell’imposta.
Il comma 6 prevede che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, continui ad applicarsi esclusivamente la normativa previgente, fino all’attuazione della specifica delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 243 del 2004.
I commi 7 e 8 recano disposizioni transitorie per le seguenti categorie di lavoratori:
§ lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge di delega n. 421 del 1992). Per tali soggetti:
- ai contributi versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni di carattere tributario stabilite dall’articolo 8, commi 4 e 5;
- per le prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente a tale data;
- per le prestazioni previdenziali maturate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 252, il soggetto interessato può chiedere l’applicazione del regime delle prestazioni previsto. Resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2007 “sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
§ lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame. Tali soggetti entro la data del 30 giugno 2008 potranno indicare le modalità di conferimento del TFR alla previdenza complementare, secondo le modalità indicate all’articolo 8, comma 7.
La lettera b) del comma 749introduce modifiche di carattere tecnico al comma 5 del citato articolo 23, relativo al regime di tassazione applicabile ai soggetti che risultino già iscritti a forme pensionistiche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 (cfr. supra).
In particolare:
- nel primo periodo, si sostituisce il riferimento alle prestazioni “erogate” con quello alle prestazioni tout court. A seguito di tale modifica, si dispone che a decorrere dall’entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2007 a seguito dell’anticipo di un anno disposto dal comma 749 in esame), le disposizioni dello stesso decreto legislativo, relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni, si applicheranno anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari.
- nel secondo periodo, si sostituisce il riferimento “alle prestazioni maturate” con quello “ai montanti delle prestazioni accumulate”. Pertanto i montanti delle prestazioni accumulate in favore dei summenzionati soggetti sino al giorno precedente all’entrata in vigore della riforma sono assoggettate alla disciplina previgente, ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
La lettera c) del comma 749introduce modifiche di carattere tecnico al comma 7 del citato articolo 23 - relativo alla disciplina applicabile ai soggetti assunti prima del 29 aprile 1993 e alla medesima data iscritti a forme di previdenza complementare, precisandosi che l’applicazione dell’uno o dell’altro regime tributario (rispettivamente quello previsto dalla disciplina previgente e quello introdotto dalla riforma) sia da riferire “ai montanti delle prestazioni” e non “alle prestazioni pensionistiche maturate”.
Si osserva, sul piano formale, che sarebbe opportuno precisare che si tratta dei “montanti delle prestazioni accumulate”.
Pertanto, a seguito di tale modifica, con riferimento ai menzionati soggetti ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a tale data; invece per i montanti delle prestazioni accumulate a decorrere dal 1° gennaio 2007 (cioè dall’entrata in vigoredel D.Lgs. 252/2005), il soggetto interessato può optare per l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 del medesimo D.Lgs. 252/2005, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.
Conseguentemente alle modifiche all’articolo 23 del D.Lgs. 252/2005 previste dalle lettere a), b) e c):
§ la data di entrata in vigore del D.Lgs. 252 del 2005 risulta essere il 1° gennaio 2007;
§ continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 252 per i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006;
§ le disposizioni del D.Lgs. 252 relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni, si applicheranno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari;
§ ai lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992:
- per i montanti delle prestazioni accumulate entro il 31 dicembre 2006 si applicherà il regime tributario vigente alla predetta data;
- per i montanti delle prestazioni accumulate a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto interessato può optare per l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 del medesimo D.Lgs. 252/2005, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.
Le lettere d), e), f) e g) del comma 749, modificano la disciplina dei commi da 3 a 4 dell’articolo 23 citato relativa alle modalità e ai termini secondo cui, nella fase transitoria di entrata in vigore della riforma, le forme di previdenza complementare devono procedere ai necessari adeguamenti per conformarsi alla nuova disciplina della previdenza complementare.
Si ricorda che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera (A.S. 1183) disposizioni sulle modalità e i termini degli adeguamenti delle forme pensionistiche alla nuova disciplina della previdenza complementare erano contenute nell’articolo 18, comma 388. Tale comma modificava il termine del 31 dicembre 2007, previsto dall’articolo 23, comma 3, lettere a) e b), n. 1 e 2, del D.Lgs. 252 del 2005[254], entro cui le forme pensionistiche erano tenute a provvedere ai necessari adeguamenti per conformarsi alla nuova disciplina sulla previdenza complementare, disponendo che tali adeguamenti dovessero invece avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che dovrebbe stabilire le modalità di attuazione relative all’espressione di volontà del lavoratore sulla destinazione del T.F.R.
Conseguentemente il medesimo comma 388 rideterminava in trentuno giorni dalla data di pubblicazione del menzionato decreto ministeriale il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del D.Lgs 252 del 2005, secondo cui dal 1° gennaio 2008 solamente le forme pensionistiche che avessero provveduto agli adeguamenti richiesti e avessero ottenuto al relativa approvazione dalla COVIP avrebbero potuto ricevere nuove adesioni anche relativamente al finanziamento tramite conferimento del T.F.R.
Si evidenzia che disposizioni analoghe a quelle di cui alle lettere d), e), f) e g), in esame sono previste dal decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 (A.C. 1952)[255].
Le disposizioni in esame prevedono misure procedurali urgenti volte a rendere possibile la corretta e funzionale applicazione della riforma della previdenza complementare sin dall’inizio del prossimo anno, in connessione con l’anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della medesima riforma.
A seguito delle modifiche introdotte al comma 3 del citato articolo 23 dalle lettere d) ed e), si dispone pertanto che dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 (1° gennaio 2007), per ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:
§ tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive emanate dalla COVIP, alle norme del D.Lgs. 252 del 2005 (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettere a));
§ le imprese assicurative sono tenute, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data (cioè entro il 31 dicembre 2006) mediante contratti di assicurazione sulla vita, alla predisposizione del regolamento relativo alle forme pensionistiche individuali (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), n. 2);
Si ricorda che l’articolo 13 del più volte richiamato D.Lgs. 252 del 2005 definisce le forme pensionistiche individuali e ne disciplina le condizioni. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni riguardanti il finanziamento, le prestazioni e il trattamento tributario della previdenza complementare secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione indicati all’articolo 12 (ossia i fondi pensione aperti, già disciplinati dagli articoli 9 e 9-bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);
b) contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato, ovvero operanti in esso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi.
§ le imprese di assicurazione, per le medesime forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita, sono tenute entro il 31 marzo 2007 alla costituzione del patrimonio autonomo e separato (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 252/2005).
In sostanza, a seguito delle modifiche introdotte al comma 3, si dispone che, con l’entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2007), le forme pensionistiche possono raccogliere nuove adesioni solamente dopo aver realizzato gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2 dell’articolo 23. Peraltro le imprese di assicurazione, entro il 31 marzo 2007, devono provvedere alla costituzione del patrimonio autonomo e separato ai sensi della lettera b), n. 2.
La disciplina di dettaglio relativa alle nuove adesioni è poi dettata dalla nuova formulazione del comma 4 del D.Lgs. 252/2005 introdotta dalla lettera g), che conferma (cfr. infra).
La lettera f) dispone (comma 3-bis all’articolo 23 citato) che per le forme pensionistiche di cui all’articolo 12 (fondi pensione aperti) e 13 (forme pensionistiche individuali) le disposizioni previste in materia di responsabile delle forme pensionistiche e di organo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.
L’articolo 5 del D.Lgs. 252/2005 stabilisce le regole relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Tale composizione, ad eccezione dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro.
Tuttavia, per le forme pensionistiche caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione collegiale risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie interessate.
Rispetto alla normativa previgente, si prevede che i componenti dei primi organi collegiali siano nominati in sede di atto costitutivo.
Il comma 2 introduce espressamente la figura del responsabile del fondo, precisando che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previste dall’apposito decreto del Ministro del lavoro di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b).
Si dispone una disciplina differenziata, per quanto riguarda le incompatibilità specifiche della carica di responsabile del fondo, a seconda della fonte istitutiva delle forme pensionistiche complementari.
In particolare, per le forme pensionistiche negoziali istituite da contratti o accordi collettivi tra lavoratori dipendenti, da accordi tra lavoratori autonomi, da accordi tra soci lavoratori di cooperative e da accordi tra iscritti al fondo di mutualità delle “casalinghe”, l’incarico di responsabile può essere conferito anche al direttore generale ovvero ad uno degli amministratori del fondo.
Invece per i fondi pensione aperti o per le forme pensionistiche complementari individuali, l’incarico di responsabile non può essere attribuito ad uno degli amministratori o ad un dipendente della forma stessa o ad un soggetto legato da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa presso i soggetti istitutori della forma stessa o presso una società collegata.
Il comma 4, per i fondi aperti, prevede l’istituzione di un organismo (rectius: organo) di sorveglianza composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
In sede di prima applicazione (sembrerebbe: in sede di nomina dei primi membri, subito dopo l’istituzione dell’organo di sorveglianza), i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. Successivamente, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, che sono però tenuti ad individuarli tra gli amministratori indipendenti iscritti “all’albo istituito dalla Consob”. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori (comma 5).
Si prevedono una serie di incompatibilità con altre cariche o prestazioni di lavoro presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, in modo da evitare eventuali conflitti d’interesse. Inoltre i membri dell’organismo di sorveglianza non possono possedere cointeressenze nei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti. L’accertamento del mancato possesso di alcuno dei requisiti previsti comporta la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
L’”organismo di sorveglianza” svolge un compito di controllo sulla regolarità della gestione complessiva, affinché avvenga nell’interesse degli aderenti, e riferisce alla COVIP e all’organo di amministrazione su eventuali irregolarità riscontrate (comma 6).
La lettera g), sostituendo il comma 4 del citato articolo 23, detta alcune importanti regole procedurali – relative alle nuove adesioni successive agli adeguamenti da realizzare - che garantiscano un regolare avvio della riforma.
Il citato comma 4 prevede che dal 1° gennaio 2008 solamente le forme pensionistiche che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ottenuto al relativa approvazione dalla COVIP possono ricevere nuove adesioni anche relativamente al finanziamento tramite conferimento del T.F.R..
A seguito della sostituzione del comma 4, si dispone quindi che:
§ a decorrere dal 1° gennaio 2007 (data di anticipazione dell’entrata in vigore della riforma) le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti dalla riforma, possano ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R.;
§ che la COVIP rilasci l’autorizzazione o l’approvazione dei predetti adeguamenti entro il 30 giugno 2007, anche tramite silenzio assenso;
§ relativamente a tali nuove adesioni, viene differito al 1° luglio 2007 l’afflusso alle forme pensionistiche del T.F.R. e dei contributi, anche con riferimento al primo semestre del 2007. Peraltro ricevono il T.F.R. e i contributi in questione solamente le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 abbiano ottenuto l’autorizzazione o l’approvazione da parte della COVIP sui predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto (per le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;
§ con riguardo ai lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124 del 1993) e che aderiscono aforme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252 del 2005, si dispone che il predetto differimento al 1° luglio 2007 dell’afflusso delle risorse alle forme pensionistiche si applica relativamente al versamento del residuo T.F.R. maturando;
§ a maggiore garanzia degli aderenti, nel caso in cui entro il 30 giugno 2007 la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto l’autorizzazione o l’approvazione da parte della COVIP sui predetti adeguamenti, si concede la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni.
Sembrerebbe che la disposizione in esame si riferisca solamente a coloro che hanno aderito alle forme di previdenza complementare tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.
L'articolo 14 regolamenta la permanenza nel fondo pensione e la cessazione dei requisiti di partecipazione, innovando parzialmente il precedente disposto dell’articolo 10 del decreto 124 del 1993, e rinviando agli statuti ed ai regolamenti dei fondi per le regole di dettaglio relative alle modalità di esercizio inerenti la partecipazione, la portabilità delle posizioni individuali e le eventualità di riscatto delle medesime.
In particolare, il comma 6 conferma il diritto di trasferimento della posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica, con l’unico limite costituito dall’esclusione della possibilità di effettuare il trasferimento prima di due anni dalla data di partecipazione ad un fondo (nel disposto dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 124 del 1993 sono indicati invece tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto). Viene pertanto disposto che gli statuti e i regolamenti prevedono espressamente la facoltà in questione e che non possono contenere nessuna clausola limitativa, anche di fatto, di tale diritto di trasferimento, comprese eventuali previsioni di voci di costo volte a ostacolare la portabilità. Resta inteso che nel nuovo fondo scelto dal lavoratore confluiranno sia il TFR maturando sia le contribuzioni a carico del datore di lavoro, entro i limiti e con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Il comma 750 precisa che, con riferimento al comma 749, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dai relativi statuti e dal Titolo V della Costituzione.
Il comma 751 per motivi di praticità sostituisce nel D.Lgs. 252 del 2005 la denominazione “Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari” con la seguente: “Commissione di vigilanza sui fondi pensione”. Viene pertanto confermata la denominazione prevista dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 124 del 1993 (articolo 16, comma 2).
Il comma 752 dispone che vengono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato D.L. 279/2006 (che come detto già reca all’articolo 23 del D.Lgs. 252/2005 modifiche analoghe a quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 388 in esame).
Il comma 753, aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 23 del D.Lgs. 252/2005, prevede che, in deroga alla disciplina prevista dalla nuova formulazione del comma 4 del medesimo articolo 23, le forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 421/1992) a partire dal 1° gennaio 2007 possono comunque ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.
Tuttavia tali forme pensionistiche, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi alla nuova disciplina della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 entro il 31 maggio 2007, in conformità alle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Si ricorda che l'articolo 20 del D.Lgs. 252/2005 ha la finalità di raccordare la nuova normativa alla situazione precedentemente esistente nel settore della previdenza complementare, ovvero alle forme pensionistiche complementari che risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge delega 421 del 1992).
Tra l’altro si prevede (comma 2) che tali forme pensionistiche preesistenti, anche in considerazione delle particolari caratteristiche di alcune di esse, devono adeguarsi alla nuova disciplina della previdenza complementare secondo criteri, modalità e tempi stabiliti tramite appositi decreti del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro e sentita la COVIP. Alla data della redazione della presente scheda, tali decreti non risultano ancora emanati.
Articolo 1, comma 754
(Regolazioni contabili)
Il comma 754, introdotto dal Senato,dispone che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, siano stabilite le modalità di regolazione debitoria e creditoria delle imprese nei confronti dell’INPS, con riferimento agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994[256] e del 24 dicembre 1997[257].
In attesa dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese medesime non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Si ricorda che i commi 1175 e 1176 del provvedimento in esame introducono una disciplina più generale relativa al DURC, al fine di estenderne l’applicazione anche a settori e situazioni ulteriori rispetto alla normativa vigente.
Il comma 755 (non modificato dal Senato) reca l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (di seguito “Fondo”). Il Fondo, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l’erogazione del TFR[258], secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro secondo quanto previsto dal successivo comma 756.
Il comma 756 dispone che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce (al netto del contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, ultimo comma, della L. 297 del 1982), un contributo pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al più volte richiamato D.Lgs. 252/2005[259]. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.[260] Le modalità di versamento del contributo e più in generale le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 755 e 756 saranno previste con apposito decreto ministeriale. Lo stesso comma 756, inoltre, dispone che la liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, sulla base di un’unica domanda presentata al datore di lavoro, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo sia effettuata dal medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.
Nel corso dell’esame del Senatosi è introdotta la disposizione secondo cui al medesimo contributo si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, escludendo qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
Articolo 1, commi 760-761
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)
A seguito dell’esame presso il Senato sono stati aggiunti i commi 760 e 761.
Il comma 760 prevede che il Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla costituzione e sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari, quantificando le nuove adesioni “derivanti dall’applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo” (cioè, si dovrebbe intendere, intervenute dopo l’entrata in vigore della riforma, a seguito dell’adeguamento delle forme pensionistiche alla nuova disciplina) e specificando la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS (cfr. supra).
Inoltre si dispone che “nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva”.
Sembrerebbe che tale disposizione si riferisca alla forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 252/2005.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005, nel caso di conferimento tacito (silenzio-assenso) del TFR alla previdenza complementare, a decorrere dal mese successivo alla scadenza prevista, il datore di lavoro trasferisce il T.F.R. maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del T.F.R. ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva, ai fondi pensione aperti, oppure ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale.
In caso di presenza di più forme pensionistiche previste dai contratti o accordi collettivi, il T.F.R. è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Infine, nel caso in cui non siano applicabili i criteri precedenti – cioè nell’ipotesi di assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari - il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale a contribuzione definita istituita presso l’INPS.
L’articolo 9, che prevede l’istituzione di tale forma pensionistica, dispone che essa sia amministrata da un comitato i cui membri devono garantire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio paritetico. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato, inoltre, devono possedere appositi requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Si prevede inoltre la facoltà del lavoratore di trasferire la propria posizione individuale, costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo, anche in deroga al rispetto del termine di due anni normalmente necessari, ad altra forma pensionistica scelta dal lavoratore stesso.
Pertanto la disposizione in esame sembrerebbe prevedere che la prima relazione dovrebbe soffermarsi sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di un’apposita gestione INPS relativa alla forma pensionistica complementare residuale suddetta, a cui nel caso di adesione tacita (silenzio-assenso) alla previdenza complementare affluirà il TFR nelle ipotesi specificamente stabilite dalla legge. Tuttavia sarebbe opportuno adottare una formulazione più chiara, richiamando espressamente l’articolo 9 del D.Lgs. 252/2005.
Il comma 761 dispone invece che lo schema di ripartizione delle risorse del medesimo Fondo con l’assegnazione ai singoli interventi previsti nell’elenco n. 1 deve essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze sul piano finanziario, che devono essere resi entro trenta giorni.
Articolo 1, comma 763
(Equilibrio finanziario degli enti previdenziali di diritto privato)
Il comma 763, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica il comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 che detta disposizioni per garantire l’equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. 509 del 1994[261].
Si ricorda che il D.Lgs. 509/1994 ha disposto dal 1° gennaio 1995 la trasformazione delle casse e enti previdenziali indicati nell’allegato A dello stesso provvedimento (si tratta in sostanza delle gestioni previdenziali per i liberi professionisti iscritti ad albi) in associazioni o fondazioni di diritto privato.
Si ricorda inoltre che il citato comma 12 prevede che, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, allo scopo di garantire l’equilibrio finanziario degli enti privatizzati, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un periodo non inferiore a 15 anni (primo periodo). Inoltre, per assicurare l’equilibrio finanziario, qualora necessario in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 509/1994 – secondo cui la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale – i medesimi enti privatizzati devono adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e dei coefficienti di rendimento nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità contributive già maturate.
In particolare, rispetto alla disciplina vigente vengono introdotte le seguenti modifiche:
§ si estende la disciplina di cui al comma 12 anche alle forme di gestione previdenziale di cui al D.Lgs. 103 del 1996[262] e si specifica che la medesima disciplina non riguarda le forme di previdenza sostitutive dell’AGO;
Si ricorda che il D.Lgs. 103/1996 ha previsto per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti in appositi albi o elenchi che ancora ne fossero sprovvisti l’istituzione di forme di tutela previdenziale obbligatoria. Ai sensi dell’articolo 3, gli enti rappresentativi a livello nazionale delle categorie iscritte ad albi od elenchi avrebbero potuto scegliere alternativamente tra le seguenti forme di gestione previdenziale obbligatoria:
- partecipazione ad un ente pluricategoriale avente configurazione di diritto privato secondo il modello di cui al D.Lgs. 509/1994;
- costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato;
- inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare comprese tra quelle di cui al D.Lgs. 509/1994;
- inclusione della categoria nella gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Si prevedeva inoltre che, nel caso di mancata decisione da parte degli enti esponenziali a livello nazionale della categoria professionale entro un certo termine, i soggetti appartenenti alla medesima categoria venivano iscritti alla citata gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
§ si dispone che la stabilità delle gestioni previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 – gestioni previdenziali relative quindi ad enti previdenziali privatizzati o comunque aventi configurazione di diritto privato - debba ricondursi ad un arco temporale di 30 anni (rispetto ai 15 attualmente previsti);
§ si introduce la previsione secondo cui il bilancio tecnico dei medesimi enti debba essere redatto secondo criteri determinati con decreto ministeriale, sentiti gli enti interessati, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
§ si prevede espressamente che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. 509/1994 devono essere adottati i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, eliminandosi però la specificazione della tipologia di tali provvedimenti;
§ si specifica che i provvedimenti adottati debbano comunque considerare i criteri di gradualità e di equità tra le generazioni;
§ infine si dispone che, nel caso uno degli enti in questione ometta di affrontare le esigenze di riequilibrio, dopo aver sentito il medesimo ente e il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, si possa procedere (ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del D.Lgs. 509/1994) alla nomina di un commissario straordinario che adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Infine, il comma in esame dispone che sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti in questione ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007.
Il comma 764 prevede modifiche all’articolo 10 del D.Lgs. 252 del 2005 relativo alle misure compensative a favore delle imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.
Si ricorda che l’articolo 10 del richiamato D.Lgs. 252, per compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati come TFR, ha stabilito misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese, completando altresì la disciplina di cui all’articolo 8 del D.L. 203 del 2005, con riguardo all’istituzione di un fondo per agevolare l’accesso al credito e alla previsione di riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il comma 5 dell’articolo 10, che reca una norma di chiusura, rinvia l’applicazione delle disposizioni relative alle misure compensative alla verifica della previa compatibilità con quanto disposto in materia dalla normativa comunitaria.
Alcune delle modifiche sono dettate dalla finalità di estendere le menzionate misure compensative al versamento del contributo al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al comma 755 (cfr. supra). In particolare, a seguito di tali modifiche, al citato articolo 10:
§ al comma 1, si prevede che il datore di lavoro possa dedurre dal reddito d’impresa una percentuale del 4 per cento non solamente del TFR annualmente destinato ai fondi pensione, ma anche del TFR destinato al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al 755. La misura della deduzione è aumentata al 6 per cento per le imprese con meno di cinquanta addetti;
§ al comma 2, si prevede l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 della legge n. 297 del 1982[263] nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR;
§ al comma 3, si prevede che a titolo di compensazione in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l’erogazione del TFR, spetta una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando. Si evidenzia che la disciplina più dettagliata di tale forma di compensazione, con particolare riferimento alla relativa decorrenza e all’entità del beneficio, è contenuta nell’articolo 8 del D.L. 203/2005 come riformulato dal comma 766, lettera a) del provvedimento in esame[264].
Si consideri che, in conseguenza delle modifiche introdotte dal comma 764, viene implicitamente abrogata la disposizione di cui al vigente comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005, relativa al funzionamento del Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R. a forme di previdenza complementare[265]. Tale abrogazione si raccorda con la nuova formulazione dell’articolo 8 del D.L. 203 del 2005 (prevista dal comma 766), che implicitamente prevede la soppressione del Fondo in questione.
Nel corso dell’esame del Senato, al comma 764 è stata introdotta la lettera c) che dispone una modifica al comma 5 dell’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005. Conseguentemente a tale modifica si prevede che la verifica della previa compatibilità con la normativa comunitaria riguarda solamente le misure compensative di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 - relative alla deduzione dal reddito d’impresa di una certa percentuale del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare o al Fondo per l’erogazione del TFR -, mentre la vigente disciplina prevede tale verifica con riferimento all’intero articolo e quindi a tutte le misure compensative.
Articolo 1, comma 767
(Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
Il comma 767 introdotto dal Senato,prevede la possibilità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[266] limitatamente allo stanziamento relativo al 2007, per finanziarie le spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
L'articolo 74 della legge n. 388 del 2000 detta disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche quali datori di lavoro[267], sia su quello della contribuzione a dovuta dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto (TFR)[268].
In particolare al comma 1viene definito il quadro delle risorse finanziarie destinate a far fronte all’obbligo delle pubbliche amministrazioni, quali datori di lavoro pubblici,in corrispondenza delle risorse definite in sede di contrattazione collettiva eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso scopo, di finanziare i fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse sono costituite:
- dalle somme (200 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998[269];
- da ulteriori 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e per gli anni successivi al 2003 dagli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria.
Articolo 1, commi 771-772
(Misure in materia previdenziale)
Il comma 771, inserito dal Senato, modifica i commi 2 e 3 dell’articolo 58 della legge n. 144 del 1999, che disciplinano la composizione del comitato amministratore del Fondo per la gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Si ricorda che le citate disposizioni prevedono che il comitato amministratore sia composto di dodici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza di determinati settori produttivi e cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo relativo alla gestione separata. Si prevede inoltre che il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS, che i suoi componenti durano in carica quattro anni e che sia presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i membri del consiglio di amministrazione dell’INPS.
A seguito di tali modifiche si prevede che:
§ il comitato amministratore sia composto di tredici membri, anziché dodici;
§ sei componenti siano eletti dagli iscritti al Fondo. Si sopprime contestualmente l’attribuzione della designazione di cinque componenti alle organizzazioni sindacali;
§ il presidente del comitato amministratore sia eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo. Si sopprime quindi la previsione che attribuisce la presidenza del comitato al presidente dell’INPS.
Il comma 772, inserito dal Senato, è volto a evitare che l’incremento contributivo di cui al comma 770 si ripercuota negativamente sul compenso effettivamente percepito dal lavoratore parasubordinato (collaboratore a progetto).
Si ricorda che Il comma 770 prevede:
§ l’incremento al 23% dell’aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 dai lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione non iscritti ad altre forme pensionistiche;
§ l’incremento al 16%.dell’aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, dai rimanenti iscritti rispetto ai soggetti di cui al punto precedente[270].
A tal fine si dispone che l’incremento contributivo non possa determinare in ogni caso una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo della percentuale di aumento dell’aliquota.
Si prevede inoltre, all’ultimo periodo del comma in esame – con una disposizione che sembrerebbe di carattere più generale - che i compensi corrisposti ai collaboratori a progetto debbano essere proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e devono tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi di riferimento.
Si consideri che una disposizione simile a quella di cui all’ultimo periodo del comma in esame è contenuta nell’articolo 63 del D.Lgs. 276/2003.
Si osserva tuttavia mentre nell’articolo 63 del D.Lgs. 276/2003 si esplicita che la comparazione debba essere effettuata con i compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, nella disposizione in esame, facendo riferimento più genericamente “a prestazioni di analoga professionalità” non è chiaro se si intenda far riferimento anche a prestazioni resa da lavoratori subordinati. Non è chiaro allo stesso modo se il riferimento ai contratti collettivi nazionali riguardi la contrattazione relativa ai collaboratori a progetto o quella dei lavoratori subordinati.
Articolo 1, commi 774-776
(Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale)
I commi 774, 775 e 776, introdotti dal Senato, recano disposizioni inerenti l’indennità integrativa speciale (IIS).
In primo luogo, si fornisce un’interpretazione autentica circa la controversa questione relativa all’attribuzione della IIS in misura intera o, invece, parziale sul trattamento pensionistico di reversibilità relativo a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994 (comma 774).
L’indennità integrativa speciale (meglio conosciuta come “indennità di contingenza” o “scala mobile”) è stata introdotta dall’articolo 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
In particolare, il richiamato articolo ha stabilito che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale, determinata annualmente (primo comma) applicando su una base fissa la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100.
Al titolare di più pensioni o assegni l'IIS compete (secondo comma) a un solo titolo.
Inoltre (terzo comma), se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.
L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile (quarto comma), e la sua corresponsione è sospesa (quinto comma) nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa. Infine (sesto comma), l’IIS è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma del precedente articolo 88 (20% della pensione diretta).
Successivamente, l’articolo 15, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724[271], ha stabilito che, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.
Il successivo comma 5 dell’articolo 15, inoltre, ha previsto che le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della L. 27 maggio 1959, n. 324, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.
Successivamente, la L. 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 1, comma 41, ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive del richiamato regime.
Il comma in esame dispone che il comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995 si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 335/1995, indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, l’IIS spetta nella misura percentuale prevista per la pensione di reversibilità.
In sostanza il comma in esame è volto a recepire l’interpretazione della norma già adottata dalle amministrazioni pubbliche erogatrici dei trattamenti pensionistici (in special modo l’attuale Ministero dell’economia e delle finanze e l’INPDAP), secondo cui il citato articolo 1, comma 41, della L. 335 del 1995 - che aveva previsto l’estensione generalizzata della disciplina già prevista per l’assicurazione generale obbligatoria - era da interpretare come abrogativo della norma transitoria prevista dall’articolo 15, comma 5, della legge n. 724/1994. Conseguentemente, secondo tale interpretazione, in tutti i casi di reversibilità sorti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 335/1995, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’IIS spetterebbe nella misura percentuale percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.
Si ricorda più ingenerale che la disciplina dell’IIS ha dato luogo a un notevole contenzioso nel corso degli anni, che ha interessato, con varie pronunce, anche la Corte costituzionale. Alla proliferazione di tale contenzioso a contribuito soprattutto la crescita dell’IIS, dovuta alle spinte inflattive che caratterizzarono soprattutto gli anni ’70 e ’80, durante i quali i “tabellari” costituenti la base pensionistica furono rivalutati in maniera trascurabile rispetto all’indennità di contingenza, la quale appunto seguiva automaticamente la crescita dell’inflazione.
La Corte costituzionale è stata più volte interessata dalla materia. Già con la sentenza n. 566 del 1989 la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 99, quinto comma, del D.P.R. 1092 del 1973. Successivamente, con la sentenza n. 494/1993 la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità anche del secondo comma dell’articolo 99[272], stabilendo in estrema sintesi che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il FPLD.
Il comma 775 salvaguarda i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento già definiti in sede di contenzioso, prevedendo in ogni caso il riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
Infine, il comma 776, per esigenze di coordinamento con l’interpretazione autentica del comma 774, provvede all’abrogazione dell’articolo 15, comma 5, della L. 724 del 1994, in precedenza richiamato.
Comma soppresso
(Contributo di solidarietà sulle
pensioni di importo elevato)
Nel corso dell’esame presso il Senato,è stato soppresso il comma 402 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, che istituiva, per il periodo 2007-2009, un contributo di solidarietà pari al 3% sulla quota di pensione eccedente il limite di 5.000 euro mensili.
Più specificamente, il comma 402 prevedeva che fosse dovuto un contributo pari al 3% dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i cui importi risultino complessivamente superiori a 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001), destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento.
Si prevedeva che al predetto importo concorressero anche i trattamenti integrativi percepiti da soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, comprese:
§ quelle di cui al D.Lgs. 563 del 1996, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria;
§ quelle di cui al D.Lgs. 124 del 1993, istitutivo del fondi pensione, e al D.Lgs. 357 del 1990, recante disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi;
§ quelle che assicurano comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici, inclusi quelli delle Regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla L. 70 del 1975, compresa la gestione speciale ad esaurimento per il personale delle USL, di cui al D.P.R. 761 del 1979, le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale delle aziende private del gas, per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.
Si precisava che ai fini del prelievo del contributo di solidarietà, si prendesse come riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.
Lo stesso comma stabiliva l’obbligo, per l’INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
E’ utile ricordare, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore ha già previsto alcune forme di contributo di solidarietà con vigenza temporanea. Una forma di contributo di solidarietà ha trovato applicazione, per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 37 della L. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000)[273].
In seguito, la L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha stabilito, per il periodo 2004-2006, un contributo di solidarietà, a carico di specifici trattamenti pensionistici di base e di alcuni di quelli complementari (o integrativi) che, nel loro complesso, superino una determinata misura[274].
Si ricorda infine che la legge n. 243/2004, di delega in materia previdenziale, stabiliva tra i criteri di delega la previsione - in via sperimentale per il periodo 2007-2015 – di un contributo di solidarietà del 4 per cento, non deducibile dall’IRPEF, a carico dei trattamenti pensionistici che, nel loro complesso, risultassero complessivamente superiori a venticinque volte l’importo del reddito garantito ai soggetti disagiati titolari di pensioni dall'articolo 38, comma 1, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), annualmente rivalutato. La delega non ha peraltro trovato attuazione con riferimento a questo punto.
Articolo 1, comma 778
(Rivalutazione di prestazioni erogate dall’INAIL)
Il comma 778, introdotto dal Senato,dispone l’applicazione, a partire dall’anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, dell’articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[275]relativo alla rivalutazione annuale delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro, anche alle prestazioni economiche erogate in base all’articolo 14-vicies-quater del D.L. 30 giugno 2005, n. 115[276]
L’articolo 14-vicies-quaterprevede che, al fine di tutelare l’affidamento dei soggetti interessati, i soggetti che avessero chiesto e ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs 38/2000, dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2005, continuassero a percepire tali prestazionise titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile ad IRPEF per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, senza tener conto del reddito del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Se il reddito posseduto supera tale limite, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.
L’articolo. 11 del D.Lgs 38 del 2000 prevede che a decorrere dal 1° luglio di ogni anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Inoltre, si applicano tali principi anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Inoltre, viene disposta l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 14-vicies-quater del D.L. n. 115 del 2005, che disponeva che l’attuazione della disposizione citata avvenisse nell’ambito alle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 115 e quindi senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 1, commi 780-781
(Gestione artigianato dell’INAIL)
Il comma 780 (non modificato dal Senato) dispone che a decorrere dal 2008, con riferimento alla gestione artigianato presso l’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro siano ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera dell’INAIL, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del PIL per il medesimo anno e, in ogni caso, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
Il comma 781, introdotto dal Senato, prevede che la riduzione dei premi di cui al precedente comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e dalle specifiche normative di settore. Per poter beneficiare di tale priorità della riduzione dei premi le imprese beneficiarie inoltre:
§ devono adottare piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro, anche all’interno di enti bilaterali, successivamente trasmessi agli ispettorati del lavoro;
§ non devono aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Articolo 1, comma 782
(Disposizioni in materia di infortuni sul lavoro)
Il comma 782, introdotto dal Senato,inserisce l’articolo 13-bis nel D.lgs 23 febbraio 2000, n. 38[277]. Con questa novellasi dispongono una serie di modifiche in materia di infortuni sul lavoro riguardanti aspetti come la speciale gestione dell’INAIL, le conseguenze dirette di silicosi o asbestosi, la rendita per inabilità permanente per infortunio in agricoltura, l’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’industria e in agricoltura, lo speciale assegno continuativo per coniuge e figli superstiti del titolare della rendita per inabilità permanente e l’assegno di incollocabilità.
In primo luogo, si interviene sull’articolo 178 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[278] che prevede le prestazioni della speciale gestione dell’INAIL per gli assicurati che abbiano subìto o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti. Con la modifica intervenuta al Senato, a partire dal 1° gennaio 2007, sono ammessi a tali prestazioni anche coloro che, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento.
La speciale gestione è stata istituita dal D.P.R. 1124/1965 presso l’INAIL allo scopo di provvedere nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.
Viene modificato l’articolo 150 del D.P.R. 1124/1965 chedisciplina il caso dell'assicurato che abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all'ottanta per cento. In tale ipotesi, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio. La modifica intervenuta al Senato dispone che la rendita di passaggio sia prevista anche per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purchénon superioreal 60 per cento.
L’articolo 220 del D.P.R. 1124/1965 prevede per i titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi dello articolo 77, la concessione, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai cinquantacinque anni, del riscatto totale o parziale in capitale della rendita.
Con la modifica operata dal comma in esame, si ammette la concessione di tale riscatto anche per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
Si interviene poi sul DPR 1124/1965 agli articoli 76, in tema diassicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria, e 218, in tema diassicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura, i quali prevedono nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3[279], nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, l’integrazione della rendita con un assegno mensile di lire 250.000 per tutta la durata di detta assistenza, senza procedere a tale integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
Con la modifica del comma in esame si ammette tale integrazione anche per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella.
L’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251[280], disciplina lo speciale assegno continuativo mensile spettante al coniuge ed ai figli superstiti nel caso di morte avvenuta, per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65 per cento.
Con la modifica intervenuta al Senato, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento.
L’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248[281], disciplina l’assegno di incollocabilità di cui all’articolo 180 del D.P.R. 1124/1965. Tale assegno viene corrisposto dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, secondo modalità di erogazione deliberate dall’Associazione stessa ed approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale assegno ammonta a euro 218,29 dal 1° luglio 2006[282].
Requisiti per la corresponsione dell’assegno sono:
§ riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;
§ età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);
§ non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.
La modifica introdotta dal Senato interviene sui requisiti per la corresponsione di tale assegno, per cui per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, la riduzione dell’integrità psicofisica presa in considerazione non deve essere inferiore al 20 per cento.
Articolo 1,
comma 787
(Contributi per i lavoratori soci di determinate tipologie
di cooperative)
Il comma 787, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori soci di determinate tipologie di cooperative.
In particolare, il primo periodo del comma in esame dispone l’aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, lettera a), della L. 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797[283].
Il D.P.R. 797 del 1955 all’articolo 35 ha stabilito che per particolari categorie di lavoratori i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate. Inoltre, i salari medi stabiliti secondo la precedente disposizione non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Tale retribuzione, fissata dai richiamati decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata del 30% per l’anno 2007, del 60% per cento per l’anno 2008; del 100% l’anno 2009.
Lo stesso comma, inoltre, precisa che il calcolo ai fini dell’incremento si effettua sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389[284].
Tale comma dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
E’ previsto, inoltre, che le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali.
Viene fatta salva nei periodi precedentemente indicati (triennio 2007-2009) la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché tali retribuzioni non siano inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato, cioè tenendo conto dell’incremento percentuale previsto dalla norma.
Infine si precisa che sia la contribuzione versata sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali a seguito dell’incremento percentuale previsto sia (nel caso si opti per tale modalità) la contribuzione effettuata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte hanno efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
Articolo 1,
comma 788
(Indennità di malattia e congedi parentali per i lavoratori a progetto)
Il comma 788 prevede l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori in riferimento agli eventi della malattia e del parto.
A seguito di una modifica introdotta dal Senato, si dispone che l’indennità di malattia spetta entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni. Si consideri che invece il testo approvato dalla Camera prevedeva che tale indennità spettasse entro il limite massimo di venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
Le altre disposizioni del comma in esame coincidono con quelle contenute nel testo approvato dalla Camera. Si ricorda che tali disposizioni, per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità di malattia, prevedono che:
§ ai fini del riconoscimento di tale indennità trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata;
§ la misura della prestazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera richiamato in precedenza, restando fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare;
§ ai fini della certificazione e dell’attestazione dello stato di malattia per la fruizione alla relativa indennità trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30- dicembre 1979, n. 663[285], convertito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33;
§ si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.
Si ricorda infine che il comma in esame conferma la disposizione già contenuta nel testo approvato dalla Camera riguardante la corresponsione ai lavoratori in questione, entro determinati limiti e a certe condizioni, di un trattamento economico per congedo parentale.
Articolo 1, commi 789-790
(Riscatto per congedi parentali)
Il comma 789 (non modificato dal Senato) estende la facoltà di riscatto dei periodi di congedo per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53[286] anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 4 della richiamata L. 53 del 2000, tra i congedi fruibili per eventi e cause particolari, ha previsto (comma 2) che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possano richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo in oggetto non rileva ai fini previdenziali. I soggetti interessati, tuttavia, possono procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria[287].
Secondo quanto riportato nella circolare INPS n. 15 del 23 gennaio 2001, esplicativa della richiamata L. 53/2003, “l'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184[288], in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995”. La stessa circolare afferma altresì che “in alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564[289], come modificato dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184”.
Il successivo comma 790 demanda l’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e (a seguito di una integrazione inserita dal Senato) con il Ministro delle politiche per la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (cioè entro il 1° marzo 2007).
Si dispone che con lo stesso decreto vengono altresì adeguate “le tabelle emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338”.
Si ricorda che l’articolo 13 della legge n. 1338/1962[290] prevede che il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione IVS e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
In particolare l’ultimo comma dispone che per la costituzione della rendita vitalizia, il datore di lavoro deve versare all’INPS la riserva matematica calcolata in base alle tariffe determinate e, qualora necessario, variate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS.
Sembrerebbe quindi che la disposizione in esame intenda prevedere l’adeguamento delle predette tariffe relative al calcolo della riserva matematica da versare all’INPS.
Articolo 1,
comma 792
(Provvidenze a favore delle vittime del terrorismo)
Il comma 792, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 che reca provvidenze per le vittime del terrorismo.
Si ricorda che l’articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede, al comma 1, l’equiparazione ai grandi invalidi di guerra - di cui all’articolo 14 del D.P.R. 23 dicembre 178, n. 915 - per le vittime del terrorismo con invalidità permanente pari o superiore all’80.
Inoltre, al comma 2, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa viene riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto.
Nella modifica operata dal comma 792, si stabilisce che per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa, anche se l’evento dannoso si è verificato prima dell’entrata in vigore della legge n. 206/2004, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità tenendo conto dell’eventuale rivalutazione, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile il trattamento di quiescenza spetta nella misura pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata[291]. Ai fini del raggiungimento del periodo massimo pensionabile si considerano anche gli anni di contribuzione figurativa di cui all’articolo 3 della medesima legge, che appunto attribuisce un aumento figurativo dell’anzianità contributiva pari a dieci anni.
Articolo 1, comma 793
(Contributi previdenziali degli assistenti all’infanzia)
Il comma 793, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di contribuzione previdenziale degli assistenti domiciliari all'infanzia.
In particolare, si dispone che per agli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano si applicano le aliquote contributive relative ai rapporti di lavoro di collaborazione domestica di cui dall'articolo 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403[292], anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.
Spetta all’INPS determinare le modalità ed i termini di versamento di tali contributi.
In sostanza, la norma sembrerebbe recare una agevolazione contributiva per i richiamati soggetti, uniformando le aliquote a quelle indicate nel citato D.P.R. 1403 del 1971.
Si ricorda che l’articolo 5 del richiamato D.P.R. 1403 del 1971 dispone l’applicazione delle seguenti aliquote di contribuzione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro.
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Gestione |
Contributo base |
Contributo integrativo |
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IVS |
0,1375% |
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FPLD |
10% (6,67% a carico del datore di lavoro e 3,33% a carico del lavoratore) |
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Tubercolosi |
0,0125% |
2% |
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DS |
0,0125% |
2,30% |
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Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani |
0,0125% |
0,15% |
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CUAF |
5% |
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Malattia |
assicurati: 5,28% (5,13% a carico
del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore) |
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Tutela lavoratrici madri |
0,31% |
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Infortuni sul lavoro |
0,5% |
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Retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi:
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Retribuzioni effettive fino ad € 0,36 (lit. 700) |
€ 0,21 (lit. 400) |
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Retribuzioni effettive superiori ad € 0,36 /lit. 700) e fino a € 0,52 (lit. 1.000) |
€ 0,36 (lit. 700) |
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Retribuzioni superiori a € 0,52 (lit. 1.000) |
€ 0,52 (lit. 1.000) |
Articolo 1,
commi 794-795
(Provvidenze a favore delle vittime del terrorismo)
I commi 794 e 795, introdotti dal Senato, intervengono sull’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206[293] che reca benefici per le vittime del terrorismo.
Si ricorda che il citato articolo 3 prevede per coloro che hanno subito, in seguito ad atti terroristici, una invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, un accredito figurativo di dieci anni di contribuzione utili per aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento di fine servizio. Tale beneficio è sottoposto ad un trattamento di particolare favore dal punto di vista fiscale.
Le modifiche del Senato allargano al platea dei beneficiari della norma:
§ al comma 794 si è previsto che l’accredito contributivo figurativo spetta a tutti coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado (quindi non più solamente a coloro che abbiano subito una invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa);
§ al comma 795 si estende il beneficio ai familiari delle vittime degli atti di terrorismo, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori. Viene precisato che ciò vale sia nel caso si tratti di lavoratori subordinati, pubblici o privati, sia che si tratti di lavoratori autonomi e che il beneficio spetta anche sulla pensione diretta percepita da tali soggetti.
Articolo 1, comma 796
(Settore sanitario)
Il comma in esame detta numerose disposizioni volte a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario e la riqualificazione della spesa, anche sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza Stato-regioni.
Nel corso dell’esame presso il Senato sono state apportate le seguenti modifiche.
§ Lettera a)
Sono stabiliti i nuovi livelli del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato:
- 96.040 (anziché 96.000, come riportato nella versione approvata dalla Camera) milioni di euro per il 2007;
- 99.082 (anziché 99.042, come riportato nella versione approvata dalla Camera) milioni di euro per il 2008;
- 102.285 (anziché 102.245, come riportato nella versione approvata dalla Camera) milioni di euro per il 2009.
§ Lettera b)
Nel testo approvato dalla Camera è prevista l’istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle Regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo. L’accesso a tali risorse è condizionato, tra l’altro:
- alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi della disciplina vigente, dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico[294]. Tale accordo deve includere un programma di rientro del disavanzo entro il 2010;
- all’attivazione dell’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento - per l’anno di imposta dell’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.
Con la modifica approvata dal Senato, si precisa che la maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
Le norme introdotte dal Senato prevedono, inoltre, che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, svolga un’attività di affiancamento alle regioni che hanno sottoscritto il previsto accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio, comprensivo del Piano di rientro dai disavanzi. Tale affiancamento è finalizzato al monitoraggio del Piano di rientro, all’adozione dei provvedimenti regionali subordinati alla preventiva approvazione dei suddetti Ministeri, all’attività dei Nuclei con funzioni consultive di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole Regioni, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS).
Si ricorda che quest’ultimo organismo (SiVeAS) è stato istituito dall’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), presso il Ministero della salute, al fine di valutare l'efficienza e l'adeguatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
§ Lettera e)
Nel testo approvato in prima lettura si prevede che per i disavanzi accertati negli anni fino al 2005 sono considerate idonee, per le Regioni che hanno stipulato il programma di rientro e che accedono al Fondo transitorio di cui alla lettera b), le coperture a carattere pluriennale derivanti da entrate certe e vincolate.
Si segnala che il Senato ha espunto dal testo della lettera e) il riferimento all’accesso al Fondo transitorio.
§ Lettera g)
Le disposizioni di cui alla lettera g) del comma in esame sono state introdotte nel corso dell’iter del disegno della legge finanziaria presso il Senato e si aggiungono alle previsioni di cui alla lettera f), la quale conferma, per gli anni 2007 e seguenti, i provvedimenti adottati dal dicembre 2005 al settembre 2006 dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)[295], ai fini del contenimento della spesa farmaceutica nei limiti massimi stabiliti dall’ordinamento.
In relazione a quanto previsto alla suddetta lettera f), le nuove norme prevedono che, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008, le aziende farmaceutiche, entro il termine del 30 gennaio 2007, possono chiedere all’AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, dell’ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi stabilita dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro (ripartito nel seguente modo: 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti).
La richiesta dell’azienda deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il servizio sanitario nazionale elaborate dall’AIFA, per un importo complessivo pari all’ammontare, a livello nazionale, della riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci.
L’AIFA approva, entro il 10 febbraio 2007, la richiesta delle aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006. Tale ripristino è subordinato al versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni, in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:
- 20 febbraio 2007;
- 20 giugno 2007;
- 20 settembre 2007.
Gli atti che comprovano il versamento devono essere trasmessi dalle aziende interessate all’AIFA, al Ministero dell’economia e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007.
La mancata o tardiva corresponsione di una rata comporta, per l’azienda inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1 ottobre 2006 (data di entrata in vigore della determinazione dell’AIFA del 27 ottobre 2006 che stabilisce la riduzione dei prezzi al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal SSN).
§ Lettera h)
La disposizione, anch’essa introdotta nel corso dell’esame della legge presso il Senato, è diretta alla riduzione della spesa farmaceutica per il Servizio sanitario nazionale. In particolare, la norma stabilisce che l’AIFA ridetermina provvisoriamente le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate alla lettera g), in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa di entità pari a 223,3 milioni di euro (di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti);
§ Lettera i)
La disposizione, introdotta dal Senato, è volta a disciplinare l’eventuale rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica da parte dell’AIFA sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa stessa di cui alla lettera f) del comma in esame.
In tal caso, l’Agenzia italiana del farmaco adegua conseguentemente le disposizioni attuative delle previsioni contenute alle lettere g) e h).
§ Lettera l)
Le disposizioni contenute alla lettera l) del comma in esame riguardano la disciplina dell’accesso al contributo integrativo dello Stato[296] previsto per le regioni che abbiano raggiunto gli obiettivi di copertura del disavanzo nel comparto farmaceutico, con riferimento agli esercizi 2005 e 2006. In particolare, il testo approvato dalla Camera stabilisce che l’accesso a tali risorse è consentito anche, nell’ipotesi di superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, ove le regioni interessate abbiano applicato, entro il 28 febbraio 2007, una quota fissa per confezione (ticket) tale da assicurare il ripiano del 40 per cento del disavanzo.
La modifica apportata dal Senato prevede la possibilità per le regioni interessate di applicare misure alternative alla suddetta quota fissa, che consentano di raggiungere il medesimo risultato (contenimento del 40 per cento del disavanzo).
L’adeguatezza di tali misure è verificata, entro il 28 febbraio 2007, dal Tavolo tecnico previsto dall’Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato regioni (articolo 12), con il supporto tecnico dell’AIFA.
§ Lettera p)
Le disposizioni approvate dalla Camera prevedono nuovi ticket, con esclusione dei soggetti esenti:
- sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari a 10 euro per ricetta; tale importo si somma a quello di 36 euro già previsto dalla legislazione vigente;
- sulle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, classificate con il "codice bianco" o con il "codice verde", ad eccezione dei casi di avvelenamenti acuti e di traumatismi. Su tali prestazioni è posto un ticket pari a 25 euro.
Si ricorda che, in base alla normativa vigente, il codice bianco identifica un caso non critico, cioè un servizio che con ragionevole certezza non ha la necessità di essere effettuato in tempi brevi; il codice verde, invece, identifica una situazione poco critica ed il relativo intervento è considerato differibile. La quota fissa relativa alle prestazioni di pronto soccorso non è dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore ai 14 anni.
Le modifiche introdotte dal Senato escludono il codice verde dall’applicazione del ticket, che è stato mantenuto sul solo codice bianco e reintroducono la disposizione originaria (soppressa alla Camera) che faceva salve le norme regionali che già prevedessero ticket di maggiore entità sulle prestazioni di pronto soccorso.
Articolo 1, comma 798
(Sistema nazionale
di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)
La norma in esame, introdotta dal Senato, modifica l’autorizzazione di spesa, prevista ai sensi del comma 289, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266(Finanziaria per il 2006), di competenza del Ministero della salute, al fine di attuare il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS). Di conseguenza, la spesa complessiva annua di 10 milioni di euro vale solo per l’anno 2006, anziché per ciascuno degli anni 2006, 2007, come attualmente previsto. A decorrere dal 2007, la dotazione stessa è diminuita ad 8 milioni di euro (il testo approvato in prima lettura prevedeva che tale dotazione fosse di 7 milioni di euro).
Il comma in esame stabilisce, altresì, che con tali risorse si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e finanze per l’attività di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi[297], comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente (articolo 1, comma 289, della citata legge Finanziaria per il 2006), per l'attuazione del SiVeAS, il Ministero della salute può avvalersi, tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità.
Articolo 1, comma 800
(Attività professionali dei medici della
Presidenza del Consiglio)
La disposizione in esame, introdotta dal Senato, è diretta a definire una specifica disciplina per l’attività sanitaria esterna dei consiglieri e referendari medici in servizio presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
In particolare, la norma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione delle modalità con le quali i predetti consiglieri e i referendari medici in servizio presso l’Ufficio medico della Presidenza del Consiglio possono svolgere attività professionali sanitarie esterne.
Articolo 1, comma 809
(Consulta del volontariato per la lotta all’AIDS)
Il presente comma, introdotto dal Senato, definisce lo stanziamento relativo al funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l’Aids istituita presso il Ministero della Salute. La disposizione, in particolare, stabilisce che, a decorrere dal 2007, è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della suddetta Consulta.
La Consulta delle Associazioni per la lotta contro l’AIDS è stata costituita, con decreto del Ministro della Salute, per il periodo di durata in carica della Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS (due anni con decorrenza dal 4 dicembre 2006). La Consulta, di cui fanno parte alcune associazioni di volontariato, si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi, prima della riunione della Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS ed esprime pareri e formula proposte nelle materie concernenti la lotta contro l’AIDS, con particolare riguardo alle questioni informativo-educative, psico-sociali, etiche, dell’assistenza e della prevenzione.
Si prevede, inoltre, che la Consulta sia convocata e audìta almeno 3 volte l’anno, al fine di acquisire contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell’epidemia da HIV (AIDS). A tal fine, la Consulta può affidare ad esperti l’incarico di redigere pareri e studi sui predetti programmi.
Articolo 1,
comma 814-815
(Progetti di ricerca sanitaria)
Le disposizioni contenute nel comma 814, introdotte dal Senato,prevedono che, per gli anni 2007 e 2008, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse definite nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[298], come determinate nella tabella C allegata alla legge in esame, sia destinata a finanziare, in via sperimentale, i progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 (ossia dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, con l’eventuale concorso delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti di ricerca, nonché delle imprese pubbliche e private).
I progetti di ricerca in questione devono essere presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un Comitato, secondo la tecnica di valutazione tra pari.
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, sopra richiamato, detta disposizioni concernenti il Fondo sanitario nazionale. In particolare, si prevede che il Fondo di parte corrente e in conto capitale sia alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Il relativo ammontare è quindi annualmente determinato dalla legge finanziaria[299].
Il summenzionato Comitato di valutazione è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani, che siano riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index (ossia di criteri e metodologie per la valutazione della qualità scientifica).
L’attuazione di tali disposizioni è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.
Il comma 815, anch’esso introdotto dal Senato, determina gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato di valutazione di cui al comma precedente, quantificandone l’importo massimo in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Articolo 1, comma 817
(Lega italiana per la lotta contro i tumori)
La disposizione, introdotta dal Senato, stabilisce, al fine di consolidare l’attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Si ricorda che il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)[300] ha stanziato[301] la somma di1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
In base alla legislazione vigente[302], la Lega italiana per la lotta contro i tumori riceve da parte del Ministero della salute un contributo annuale, unitamente ad altri enti di ricerca (Centro internazionale di ricerche per il cancro; Ufficio internazionale delle epizozie).
Il riparto delle risorse stanziate annualmente in sede di legge finanziaria è effettuato con decreto ministeriale, previo parere delle commissioni parlamentari.
Nel 2006, l’importo assegnato alla Lega italiana per la lotta contro i tumori è pari a 4.323.686,75[303].
Articolo 1, comma 818
(Direttori degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
Il comma 818, introdotto dal Senato, conferma il carattere esclusivo degli incarichi di direttore generale, di direttore scientifico, di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico previsti dal comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3)[304], precisando altresì che tali incarichi comportano l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio dell’attività professionale.
Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, richiamato dal comma in esame, prevede che, nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati, gli incarichi di direttore generale, di direttore scientifico, di direttore amministrativo e di direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il comma citato determina, inoltre, i requisiti necessari per ricoprire i suddetti incarichi, precisando, altresì, che le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Articolo 1, comma 821-824
(Disposizioni in materia di sangue e plasma umano)
I commi 821-824, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati recata dalla legge 21 ottobre 2005[305], n. 219 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191[306].
In particolare, il comma 821 interviene sulle disposizioni recate dall’articolo 15 della citata legge n. 219/2005 che disciplina le convenzioni per la lavorazione del plasma raccolto in Italia tra le Regioni ed i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati.
Ai fini della stipula delle suddette convenzioni, il comma 2 dello stesso articolo 15 prescrive come requisito che i centri e le aziende interessate siano dotati di stabilimenti, idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati, ubicati sul territorio dell’Unione Europea.
A seguito della modifica approvata dal Senato, è stato precisato che i predetti stabilimenti devono essere ubicati nei Paesi dell’Unione europea la cui normativa consenta la lavorazione all’estero del plasma nazionale proveniente da donazioni volontarie e non retribuite[307], in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell’Unione europea.
Il comma 822 dispone che le citate convenzioni debbano essere stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale il Ministro della salute individua i centri e le aziende di frazionamento autorizzati alla stipula delle convenzioni medesime (anziché dopo un anno dell’entrata in vigore della legge n. 219/2005[308], come attualmente previsto).
Il comma 823 interviene sulla disciplina relativa all’importazione ed alla esportazione del sangue per uso terapeutico, profilattico e diagnostico prevista dall’articolo 16 della legge n. 219 del 2005, che demanda ad uno specifico decreto del Ministro della salute la definizione delle relative modalità.
Da tale disciplina, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, si esclude l’esportazione di emoderivati pronti per l’impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, purché autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari.
Il comma 824, nel confermare che la raccolta ed il controllo del sangue e del plasma umani destinati alla produzione di medicinali sono assoggettati alla disciplina recata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191[309], innova la disciplina vigente, precisando che il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, deve rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea ed alle direttive europee in materia, anche in relazione a quanto stabilito dall’articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/C).
Il citato articolo 135 statuisce che i provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 191 del 2005 devono prevedere, per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla produzione di emoderivati, requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti destinati alla trasfusione.
Articolo 1, comma 825
(Dispositivi medici)
Il comma 825, suddiviso in tre lettere, interviene sulle disposizioni recate dal comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266[310], che disciplinano gli adempimenti delle aziende che producono o immettono in commercio in Italia i dispositivi medici.
§ Lettera a)
Le disposizioni approvate dal Senato (che riformulano quelle contenute alla lettera c) del citato comma 409) includono tra le aziende in questione anche quelle che producono i dispositivi medico-diagnostici in vitro ed i dispositivi su misura.
Si ricorda che, ai sensi della predetta lettera c), le aziende di cui sopra sono tenute ai seguenti adempimenti. Entro il 30 aprile di ogni anno, esse autocertificano al Ministero della salute[311] la spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici e agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie e i farmacisti, nonché la ripartizione della stessa spesa nella singole voci di costo, utilizzando le indicazioni allegate al decreto del Ministro della Salute 23 aprile 2004, previste per le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
§ Lettera b)
La disposizione riformula il testo della lettera d) del suddetto comma 409 della legge finanziaria per il 2006, ai sensi del quale, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende che producono o commercializzano i dispositivi medici di cui sopra versano allo Stato un contributo pari al 5 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente per le suddette attività di promozione, al netto delle spese per il personale addetto.
La modifica introdotta dal Senato prevede una maggiorazione del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza di legge. In caso di mancato pagamento, è prevista una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto.
Le nuove norme, nel confermare che i proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati al Ministero della Salute, introducono un vincolo di destinazione, precisando che tali proventi sono utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento dell’attività del settore, con particolare riferimento:
- alle attività di sorveglianza del mercato;
- alla attività di vigilanza sugli incidenti;
- alla formazione del personale ispettivo;
- all’attività di informazione degli operatori professionali e del pubblico;
- alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica;
- alla istituzione di registri di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi medici;
- alla stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore.
§ Lettera c)
Tale lettera modifica la lettera e) del comma 409 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006. In particolare, essa disciplina alcuni aspetti sanzionatori, dettando altresì disposizioni in materia di tariffe riguardanti i produttori e commercianti di dispositivi medici.
Per quanto riguarda i profili sanzionatori, il testo vigente del citato articolo 1, comma 409, prevede che i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della Salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medicii)[312] sono soggetti alla sanzione amministrativa stabilita al comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici)[313].
Le modifiche apportate al Senato prevedono che i soggetti di cui sopra, che non adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal decreto legislativo n. 46 del 1997 - la cui applicazione è estesa anche ai dispositivi impiantabili attivi -, e, in aggiunta, dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332[314] (Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro), sono assoggettati alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000[315].
I produttori e i distributori sono tenuti a versare al Ministero della salute una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo, ai fini dell’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici.
I dispositivi con uno stesso file tecnico sono considerati dispositivo unico, ai fini della tariffa, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute.
La tariffa è dovuta anche per l’aggiornamento di informazioni relative a dispositivi già inclusi nella banca dati.
I proventi delle tariffe sono riassegnati al Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del suddetto repertorio generale.
Articolo 1, comma 828
(Disposizioni in materia di vigilanza e controllo sul doping)
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, consente il potenziamento delle attività affidate alla “Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive” e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive[316] ed, a tal fine, autorizza per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.
La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive svolge controlli antidoping, programmi di ricerca, campagne di informazione e prevenzione ed è istituita presso il Ministero della salute.
La normativa vigente prevede che, con un regolamento ministeriale, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui sopra, entro il limite massimo di un milione di euro.
Si ricorda che la disposizione in esame è stata oggetto di stralcio nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria alla Camera.
Il testo stralciato prevedeva il potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni, autorizzando la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Per quanto riguarda la formulazione del testo, ai fini di una migliore comprensione, sembrerebbe opportuno l’inserimento della congiunzione “e” dopo le parole “nelle attività sportive”.
Articolo 1, comma 829
(Disposizioni in materia di lotta al randagismo)
La disposizione, introdotta nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria presso il Senato, sostituisce il comma 1 dell’articolo 4 della legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed affida alla competenza dei comuni singoli o associati e delle comunità montane la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazione degli animali di affezione.
A tal fine, è riservata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse che le regioni destinano ai comuni per la realizzazione degli interventi di loro competenza in materia di randagismo[317].
E’ compito dei comuni, altresì, il risanamento dei canili comunali esistenti e la realizzazione di rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale utilizzando le risorse previste[318].
La disciplina vigente stabilisce unicamente le competenze dei comuni concernenti il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi per i cani, da attuare secondo criteri regionali e attraverso contributi regionali finalizzati all’uopo. Inoltre, alle regioni è demandato il compito di emanare un programma di prevenzione del randagismo che preveda specifici interventi.
Per la realizzazione degli interventi di loro competenza le regioni si possono avvalere di una somma non superiore al 25 per cento dei fondi loro assegnati. La restante somma deve essere devoluta dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di competenza.
Per il finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 281 del 1991, la legge 2 dicembre 1998, n. 434, recante Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, ha autorizzato la spesa di 2,6 miliardi di lire annue a decorrere dall’anno 1999. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il finanziamento della legge n. 434 del 1998 è stato inserito nella Tabella C della legge finanziaria stessa (5.1.2.3 prevenzione del randagismo – cap. 5340); le leggi finanziarie per il 2005 ed il 2006 indicano, rispettivamente, uno stanziamento di 4,336 e 4,018 milioni di euro.
Per l’anno finanziario 2007, nella Tabella C, allegata al disegno della legge finanziaria, come approvato dal Senato, lo stanziamento previsto è pari 5,018 milioni di euro.
Articolo 1, commi 830-832
(Spesa sanitaria della Regione siciliana)
Le modifiche apportate dal Senato alle disposizioni che nel triennio 2007-2009 aumentano gradualmente dall’attuale 42,5% al 49,11% dell’anno 2009 l’ammontare della spesa sanitaria corrente che è posta a carico del bilancio della Regione siciliana sono intese:
§ a connettere quel trasferimento alla modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia sanitaria;
§ ed ad aumentare ulteriormente la quota di spesa sanitaria posta direttamente a carico del bilancio della Regione siciliana compensandone però l’onere con una quota di compartecipazione (rectius: ‘retrocessione’) al gettito delle accise riscosse sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio regionale.
Il comma 830 (già comma 435 dell’articolo 18, nel testo licenziato dalla Camera) non è stato modificato dal Senato. La percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana resta quella determinata dalla Camera nella precedente lettura[319]: 44,85 per cento per l’anno 2007, 47,05 per cento per l’anno 2008 e 49,11 per cento per l’anno 2009.
Il primo periodo del comma 831 ripete, con diversa formulazione, la temporanea sospensione delle nuove percentuali di compartecipazione alla spesa sanitaria, sospensione già disposta dal comma 436 del testo approvato dalla Camera. L’applicazione di quanto stabilito dal comma 830 resta sospesa sino al 30 aprile 2007[320]; entro quella data – nell’ambito della Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto siciliano – Stato e Regione ‘dovranno’ (così si esprime il testo in esame) raggiungere l’intesa sulle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria[321] e, in quel contesto, la conseguente definizione dei relativi oneri finanziari. Il nuovo testo reca anche l’espresso ( e pleonastico) riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 1111 del 1956 che, pur modificato ed integrato nel 1985, reca disposizioni che non rispecchiano l’attuale assetto del sistema sanitario regionale e dei relativi mezzi di finanziamento.
La disposizione in esame non chiede che entro il 30 aprile 2007 siano definite – e ancor meno emanate – le nuove norme di attuazione. Queste, nel rispetto dello statuto speciale, sono (direttamente) ‘determinate’ dalla Commissione paritetica ed emanate con decreto legislativo. Richiede invece che sia raggiunto l’accordo ‘preliminare’ sul nuovo assetto delle funzioni rimesse alla Regione (funzioni che non sono, o non saranno più esercitate e ‘finanziate’ dallo Stato)[322]. La formalizzazione e la promulgazione di quelle disposizioni può seguire oltre il termine del 30 aprile 2007. La nuova formulazione del comma aggiunge però alle precedenti una disposizione ‘di salvaguardia’ intesa ad evitare che la mancanza dell’intesa possa compromettere il risparmio atteso dal bilancio statale per l’anno 2007. Dispone infatti che in caso Stato e Regione non raggiungano l’intesa entro il termine stabilito, la misura del concorso per l’anno 2007 è determinata nel 44,09 per cento.
In questo caso la maggiorazione del concorso sarebbe di 0,6 punti percentuali inferiore a quella stabilita dal comma 830. La Relazione tecnica che accompagna l’emendamento con il quale la modificazione è stata introdotta quantifica in 60 milioni di euro per l’anno 2007 in termini di saldo netto da finanziare il minore risparmio per il bilancio dello Stato. I mezzi di copertura sono assicurati cor riduzioni di Tabella ‘A’ a carico delle voci Ministero dell’Economia e delle finanze (per 82 milioni di Euro nell’anno 2007 e per 100 milioni di Euro nell’anno 2008) e a carico di tutte le rubriche, nel limite di capienza, fino a concorrenza delle somme necessarie al finanziamento di questa minore entrata e delle maggiori spese necessarie al finanziamento delle altre misure previste dall’emendamento.
Il comma 832 è inteso a far si che anche la Regione siciliana, al pari di tutte le altre regioni a statuto speciale e delle provincia autonome di Trento e Bolzano, assuma progressivamente a proprio carico l’intera spesa sanitaria corrente o, almeno un’ulteriore quota che innalzi significativamente i livelli stabiliti dal comma 830.
Questa ulteriore quota è però finanziata integralmente dal bilancio dello Stato tramite la ‘retrocessione’ alla Regione di una quota delle accise (gravanti) sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Stabilisce infatti che le nuove norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di «sanità pubblica» e di «assistenza sanitaria» dovranno determinare la misura percentuale del (l’ulteriore) concorso della Regione alla spesa sanitaria e, insieme, la ‘retrocessione’ di una quota delle accise in misura compresa fra il 20 ed il 50 per cento del loro ammontare sino, comunque, a ‘concorrenza’ del maggiore onere accollato al bilancio regionale.
La corrispondenza fra ulteriore onere per la Regione e ammontare delle somme ‘retrocesse’ è assicurata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assunto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica ex art. 43 dello statuto. Quel decreto stabilisce l’ammontare della quota da corrispondere in ciascun anno. Si tratta, pertanto, di una quota il cui ammontare, in ciascun esercizio, dipenderà dalla determinazione del fabbisogno sanitario riconosciuto alla Regione siciliana. Si modifica quindi la modalità del finanziamento di una parte della spesa sanitaria regionale, parte che resta tuttavia ancora sostenuta da un trasferimento erariale.
La già citata Relazione tecnica conferma la struttura ‘corrispettiva’ delle due poste e assume che da essa non deriva alcun onere per il bilancio dello Stato.
Si ricorda in proposito che lo statuto speciale attribuisce alla Regione siciliana l’intero ammontare di tutte le imposte erariali ‘prodotte’ sul territorio della Regione e riserva allo Stato il (solo) gettito delle (ex) imposte di produzione (già ‘fabbricazione’, ora, accise) e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto (art. 36).
Articolo 1, comma 833
(Contributo di solidarietà alla Regione
siciliana)
Il comma, introdotto dal Senato su iniziativa del Governo, attribuisce alla Regione siciliana un finanziamento di 60 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzandolo (prevalentemente) al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi.
Il contributo è corrisposto a titolo di finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall’articolo 38 dello statuto speciale ed è finanziato tramite la ‘retrocessione’ alla regione Siciliana di parte del gettito delle accise che gravano sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione.
Si ricorda che spetta alla regione Sicilia l’intero gettito di quasi tutte le imposte il cui presupposto si determina sul suo territorio, anche se esse sono contabilizzate ed incassate in altra parte del territorio nazionale. Fanno eccezione, perché spettano allo Stato, le accise (imposte sulla produzione, già imposte di fabbricazione) nonché i proventi del Lotto e del monopolio dei tabacchi. La Regione incassa direttamente, tramite propri esattori, le imposte corrisposte sul proprio territorio e compensa con regolazioni contabili i tributi spettanti allo Stato e quelli che per essa lo Stato incassa fuori del territorio della Regione. Da tempo inoltre, con richieste ripetute anche in sede parlamentare, la regione vanta il diritto a maggiori compensazioni ‘risarcitorie’ per gli aggravi ambientali e sanitari che essa sopporta dalla concentrazione sull’isola di gran parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti petroliferi che servono altre parti del territorio nazionale.
L’articolo 38 dello Statuto stabilisce che lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma deve tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale in modo da contribuire al miglioramento della situazione economica della regione.
Lo stesso articolo 38 prevede una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
In ossequio alle disposizioni dell’articolo 38 dello Statuto – e come sempre disposto dai precedenti finanziamenti del Fondo – le somme assegnate a questo titolo devono essere impiegate in base ad un piano economico di investimenti. Investimenti e piano ai quali è subordinata l’erogazione del contributo stesso. Il finanziamento disposto dal comma in esame è finalizzato – prevalentemente, dice l’ultimo periodo del comma 833 – al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi e ad investimenti in infrastrutture.
Si ricorda in proposito che a partire dall’anno 2000 il fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 38 è stato ripetutamente finanziato tramite limiti di impegno annuali (attualmente in corso) che hanno consentito alla Regione di attualizzare quei crediti collocati di volta in volta sul mercato. In particolare:
- la legge n. 488/1999 (LF 2000), art. 55, a saldo di quanto dovuto dalla Stato per gli anni dal 1991 al 2000, ha assegnato alla Regione limiti d'impegno quindicennali dell'importo pari a 150 miliardi di lire (56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e 94 miliardi a decorrere dal 2002);
- successivamente, ad integrazione di quel contributo di solidarietà, la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 144, comma 1, Tabella 1) ha autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di 10 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002. Complessivamente, il contributo di solidarietà nazionale disposto dalle due leggi finanziarie 2000 e 2001 è pari a 160 miliardi di lire (82,63 milioni di euro) annui dal 2002 fino al 2016;
- la legge 289/2002 (LF 2003), art. 30, comma 6, stabilisce ulteriori finanziamenti del Fondo per il quinquennio 2001-2005 con un limite di impegno stabilito in 80 milioni di euro per ciascun anno; complessivamente, 400 milioni di euro corrisposti attraverso limiti di impegno quindicennali a decorrere dal 2004 per 23 milioni di euro, per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2005 e per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2006, per complessivi 585 milioni di euro al termine dei 17 anni in cui si esauriscono le rate;
- il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, espressamente citato dalla disposizione in esame, reca all’articolo 5, comma 3-ter un ulteriore finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana, quantificato in 10 milioni di euro annui dal 2008 fino al 2022;
- infine, l’articolo 1, comma 144, della legge n. 266/2005 (L.F. 2006) assegna al Fondo un finanziamento complessivo di 394 milioni di euro, corrisposti per 94 milioni nell’anno 2006 e per la restante parte in limiti di impegno pari a 10 milioni di euro annui negli esercizi 2007 e 2022, nonché 20 milioni di euro all’anno per gli esercizi dal 2008 al 2021.
Articolo 1, commi 837
(Trasferimento di funzioni in materia di
trasporti alla regione Sardegna)
Le disposizioni dei commi da 834 a 840 modificano il regime delle entrate e le funzioni attribuite alla regione autonoma Sardegna.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato modificato il comma 837, concernente l’attribuzione delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale.
La disposizione, nel testo approvato dalla Camera, trasferisce alla regione le seguenti funzioni:
trasporto pubblico locale, in particolare le funzioni relative alle Ferrovie Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde, concessionarie delle linee di trasporto pubblico dell’isola;
continuità territoriale.
Si ricorda che nel testo iniziale del disegno di legge erano trasferite alla regione anche le funzioni concernenti l’Agenzia del territorio. Queste sono state espunte nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.
Il Senato ha aggiunto un’ulteriore norma, la quale prevede che sia stipulato, entro il 31 marzo 2007, fra la regione Sardegna e il Ministero dei trasporti un accordo attuativo per disciplinare gli aspetti finanziari e demaniali nonché gli aspetti relativi agli investimenti in corso, in relazione al disposto trasferimento di funzioni.
Si tratta fra l’altro, come è già avvenuto per le regioni a statuto ordinario a seguito del trasferimento di funzioni operato con il D.Lgs. n. 422 del 1997, di definire le modalità con cui la regione subentra allo Stato nei rapporti con le due concessionarie del servizio pubblico.
Il comma 841, modificato dal Senato, istituisce il Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico.
In tale Fondo confluiscono le risorse del “Fondo per le aree sottoutilizzate” di competenza del Ministero dello sviluppo economico, di cui all’articolo 60, comma 3 della legge n. 289/02 (finanziaria 2003) e del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” (articolo 52 della legge n. 448/1998).
La citata legge n. 289/2002 ha previsto l’istituzione di due Fondi per le aree sottoutilizzate, di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 61, comma 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3, c.d. Fondo MAP) affidando al CIPE la ripartizione, con proprie deliberazioni, della dotazione di ciascuno dei due fondi tra gli interventi finanziati a valere su di essi. L’articolo 60, comma 1, ha altresì individuato i criteri in base ai quali il CIPE può procedere alla riallocazione delle risorse tra le diverse forme di intervento[323].
Il Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive - ora dello sviluppo economico - (articolo 60, comma 3, della legge 289/02), è costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:
a) alle legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive;
b) agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.
Nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive non è stato mai istituito uno specifico capitolo di bilancio relativo al Fondo MAP, e conseguentemente le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata destinate alle aree sottoutilizzate sono ancora iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese. Le risorse destinate alle aree sottoutilizzate iscritte nell’ambito del Fondo incentivi alle imprese sono ripartite con delibere del CIPE.
Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 448/1998 al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero delle attività produttive (ora Sviluppo economico) in favore delle imprese, accorpando, in un’unica autorizzazione di spesa, tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell’ambito dei seguenti settori di intervento: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi interventi è rimessa alla discrezionalità del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico).
Il Fondo, a tal fine, è articolato in piani di gestione riferiti a singole leggi. Una evidenza contabile della dotazione delle singole leggi di incentivazione è riscontrabile nell’annuale decreto del Ministro delle attività produttive di riparto delle risorse aggiuntive.
In particolare il comma 2 dispone sia il Ministro nell’ambito delle proprie competenze, a ripartire le risorse del fondo con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell’industria è stato istituito già nel 1999 un capitolo (il cap. 7100, Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese), allocato nella unità previsionale di base 6.2.1.16, in cui sono confluite le risorse precedentemente iscritte nei capitoli relativi a diverse leggi sostanziali. Nello stato di previsione per il 2000 ed in quello per il 2001 il capitolo ha assunto il numero 7800, mentre a partire dal 2002 il “Fondo per gli incentivi alle imprese” corrisponde al capitolo 7420.
Per il 2006 lo stanziamento iscritto in bilancio nel suddetto capitolo risulta pari a 1.438.343.063 euro. Al riparto del Fondo per il 2006 si è provveduto con il D.M. 3 marzo 2006 (GU n. 62 del 15 marzo 2006).
In aggiunta alle risorse provenienti dei citati fondi, che sono contestualmente soppressi, al nuovo Fondo per la competitività sono assegnate le seguenti somme:
§ 300 milioni di euro per il 2007;
§ 360 milioni di euro per il 2008;
§ 360 milioni di euro per il 2009.
Si ricorda che nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, conformemente all'originario testo del disegno di legge, per ciascuno degli anni 2008 e 2009 al Fondo erano assegnati 400 mln di euro. Nel corso dell’esame al Senato tali importi sono stati ridotti a 360 mln di euro sia per il 2008 che per il 2009.
Il comma 842 stabilisce che a valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano finanziati - nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona - progetti di innovazione industriale delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.
Nel testo originario del ddl finanziaria, ed anche nel testo approvato in prima lettura della Camera dei Deputati, si prevedeva che tale decreto venisse adottato di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità. Nel corso dell’esame al Senato si è disposto che il decreto del Ministro dello sviluppo economico sia emanato di concerto anche con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Ai sensi del comma 843 il Ministro dello sviluppo economico, ai fini dell’individuazione del contenuto di ciascun progetto, procede alla nomina di un responsabile di progetto, sentiti i ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri ministri interessati.
Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto anche il Ministro per i diritti e le pari opportunità tra i soggetti che devono essere sentiti dal ministro dello Sviluppo economico.
Il responsabile, scelto tra soggetti in possesso di requisiti comprovati di capacità e di esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire, è incaricato di provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri di individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, nonché delle azioni e delle relative responsabilità di attuazione. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto.
L’adozione dei progetti, sulla base delle proposte del responsabile, è demandata al Ministro dello sviluppo economico che vi provvede con decreti adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome previo parere della Conferenza Stato-regioni, di concerto con i ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri ministri interessati. Lo stesso Ministro provvede, altresì, a definire le modalità di attuazione del progetto, la cui esecuzione può essere affidata ad enti strumentali all’amministrazione o a soggetti esterni - scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie - qualora le risorse del personale interno non risultino sufficienti. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto (comma 844, non modificato dal Senato).
Lo stesso comma 846 fissa in sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto il termine ultimo per l’espressione del parere della Conferenza Stato-regioni.
Il comma 845, non modificato dal Senato, demanda al Ministro dello sviluppo economico l’istituzione, con proprio decreto, di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie. Lo stesso Ministro è, inoltre, tenuto a riferire al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni in merito ai criteri di individuazione dei progetti da finanziare, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Alla relazione del Ministro dovrà essere allegato un prospetto delle spese di gestione poste a carico dei singoli progetti entro il limite massimo del 5% di ciascun stanziamento.
Ai sensi del comma 846, modificato dal Senato, i progetti possono essere cofinanziati da altre amministrazioni sia statali che regionali.
Il testo originario del ddl finanziaria, non modificato in questo caso dalla Camera dei Deputati, prevedeva che il Ministero dello sviluppo economico provvedesse a tal fine ad assicurare una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.
Tale disposizione è stata sostituita dal Senato con una più articolata che prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:
§ sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
§ sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
§ sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.
Con il comma 847, modificato dal Senato, si dispone l’istituzione del Fondo per la finanza d’impresa.
Nel Fondo, istituito in attesa della riforma delle misure in favore dell’innovazione industriale, confluiscono varie risorse provenienti dai seguenti fondi di cui si dispone la soppressione:
§ risorse del Fondo centrale di garanzia (art. 15 legge 266/97- c.d. Bersani).
Si tratta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani"), che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia all'industria di cui all’art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 ("Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore") costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all’art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517 ("Credito agevolato al commercio"); un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi) dal fondo istituito dal DL n. 149/93 sempre presso il Mediocredito. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del Fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese - compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per PMI, sono stati successivamente stabiliti con il DM 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo DM 3 dicembre 1999 ha dettato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso Fondo.
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.
Da ultimo, con il DM 15 giugno 2004[324], è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali.
§ risorse del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (art. 4, comma 106 della legge 350/03).
La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, articolo 4, commi 106-111) ha disposto l’istituzione di un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, gestito da Sviluppo Italia S.p.A.
La dotazione del Fondo è stata fissata nella misura di 10 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005. La dotazione per il 2005 è stata successivamente incrementata a 55 milioni, dall’articolo 1, comma 252 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004). Ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2005 sono stati autorizzati dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, per essere destinati a specifiche finalità. Le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo rotativo sono state definite dal CIPE con delibera del 7 maggio 2004, n. 10.
§ risorse destinate all’attuazione dell’art. 106 della legge 388/2000 e dell’art. 1, comma 222, della legge 311/2004.
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), all’art. 106 in merito agli interventi FIT, prevede la riserva di una quota delle disponibilità del Fondo, determinata annualmente con decreto del Ministro dell’industria entro la data del 31 gennaio, per il finanziamento dei programmi volti alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative. Le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni previste dal comma 106 sono state determinate con la direttiva ministeriale 3 febbraio 2003.
Al Fondo per la finanza di impresa sono altresì conferiti 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009.
Gli interventi del fondo sono volti a facilitare:
§ operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia;
§ la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.
Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto a tale comma un ultimo periodo che specifica che, con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio, gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati:
1. al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico;
2. al rafforzamento patrimoniale di piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento CE n. 1260/1999;
3. a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.
Si ricorda che il reg. CE 1260/1999 recante la disciplina dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 è stato abrogato dall'art. 107 del reg. CE 1083/2006 con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
Il comma 848, non modificato dal Senato, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo, di cui al precedente comma 847, prevedendo anche la possibilità di affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione o a soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse destinate ai singoli progetti. Il decreto provvederà, altresì a fissare i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 847, le priorità d’intervento, nonché le condizioni di eventuali cessioni a terzi degli impegni assunti posti a carico dei fondi le cui dotazioni confluiscono nel Fondo per la finanza d’impresa. Il termine ultimo per l’adozione del decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,è fissato in due mesi dall’entrata in vigore della presente legge .
Tale decreto del Ministro dello sviluppo economico è da emanarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Fino all’adozione di tale decreto, i regimi di aiuto dichiarati compatibili con il mercato comune dalla Commissione UE saranno attuati in base alle modalità già comunicate alla stessa Commissione (comma 849, non modificato dal Senato).
Il comma 852, modificato dal Senato, introduce un’autorizzazione di spesa per la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un’apposita struttura di cooperazione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale destinata ad attività ricognitive e di monitoraggio per il coordinamento delle politiche volte a contrastare il declino dell’apparato produttivo, anche attraverso la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle grandi imprese in crisi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 270/99 e successive modificazioni.
A copertura dell’onere previsto, ammontante a 300 mila euro con decorrenza dal 2007, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3 della legge 140/99.
L'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, “Norme in materia di attività produttive” (c.d. legge Bersani-bis) ha autorizzato, a partire dal 1999, una spesa annuale di 6 miliardi di lire da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell’industria (ora delle attività produttive). Lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti:
1) collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti;
2) costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto;
3) utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.
Lo stesso comma stabilisce che con il provvedimento di istituzione della suindicata struttura si provveda al riordino, anche mediante soppressione, degli organismi di monitoraggio delle attività industriale e delle crisi d’impresa, attualmente esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico.
Si osserva che la disposizione in esame con riferimento alle grandi imprese in crisi rinvia all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 270/99 recante “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274” e successive modificazioni. In realtà il testo della la norma citata, nella quale sono fissati i requisiti richiesti per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, con particolare riferimento (lett. a) al numero minimo di dipendenti dell’impresa, non è mai stato espressamente modificato. L’istituto dell’amministrazione straordinaria è stato, tuttavia, sottoposto a successive modifiche a partire dal decreto legge n. 347/03 recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/04), che ha introdotto una disciplina speciale in materia di ammissione immediata al suddetto istituto, più volte modificata nel corso della scorsa legislatura, dapprima con il decreto-legge n. 119 del 3 maggio 2004 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 5 luglio 2004), e quindi con il decreto legge 29 novembre 2004, n. 281 (convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 6).
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto al presente comma un periodo che specifica che tale struttura di cooperazione opera in collaborazione con le Regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento.
Il comma 855, introdotto dalla Camera durante l’esame in prima lettura, e modificato dal Senato, estende il campo di operatività del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca” (FRI), di cui all’art. 1, comma 354 della legge 311/04 (finanziaria 2005), agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998[325] per gli investimenti produttivi e per la ricerca.
Si segnala che la versione del testo del disegno di legge come licenziato dalla Camera dei Deputati in prima lettura estendeva l’ambito di operatività del FRI “alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca”.
La legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria per il 2005, ha disposto (comma 354 dell’art. 1) l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese“, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale.
La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale.
La ripartizione del Fondo è rimessa a delibere del CIPE sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti: il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio (comma 355).
Al Ministro competente è attribuita la funzione di stabilire, con decreto di natura non regolamentare i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati (comma 357). Al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita, invece, la competenza a determinare il tasso di interesse - da disporre con decreto di natura non regolamentare - da applicare alle somme erogate in anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361, come pure a carico dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti (comma 358)
La disciplina del Fondo rotativo di cui sopra è stata quindi modificata dall’art. 6 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. In particolare il D.L. ha provveduto a ridenominare il Fondo, divenuto “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, in quanto una quota - pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del fondo medesimo - è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppodelle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica.
L’individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo è affidata al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), approvato annualmente dal CIPE.
Articolo 1, comma 863
(Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate )
Il comma 863, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (istituito dall’articolo 61, comma 3, della legge finanziaria 2003) di 64.379 milioni di euro nel periodo 2007-2015.
L’incremento è così ripartito:
§ 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
§ 5.000 milioni per l’anno 2009;
§ 59.179 milioni entro il 2015.
Il comma dispone altresì che almeno il 30 per cento delle risorse aggiuntive di cui sopra è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali.
La modifica apportata nel corso dell’esame al Senato ha aumentato il rifinanziamento complessivo del Fondo per le aree sottoutilizzate da 64.217 milioni di euro a 64.379 milioni di euro. L’incremento, pari a 162 milioni di euro, è destinato al periodo 2010-2015.
Si segnala peraltro che le modifiche apportate dal Senato alla tabella E hanno determinato una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, nel triennio 2007-2009, di complessivi 162 milioni di euro, di cui 7 milioni nel 2007, 70 milioni nel 2008 e 85 milioni nel 2009.
Si ricorda infine che le autorizzazioni pluriennali di spesa relative al Fondo per le aree sottoutilizzate sono esposte nella Tabella F, settore 4, prevedendo risorse pari a 4.366,2 milioni per il 2007, a 4.758,8 milioni[326] per il 2008, a 4.850 milioni per il 2009 e a 7.595,4 milioni per il 2010 e anni successivi.
Nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) la dotazione del cap. 8425 era pari a 6.434.820 euro.
La Tabella F del disegno di legge finanziaria nel testo presentato dal Governo (AC 1746), al settore 4 “Interventi nelle aree sottoutilizzate”, Ministero dello sviluppo economico, indicava per la legge n. 289 del 2002, art. 61, autorizzazioni pluriennali di spesa iscritte sul cap. 8425 così articolate: 5 miliardi per il 2007 e per il 2008 , 4,95 miliardi per il 2009 e circa 7,6 per il 2010 e anni successivi.
Il minor importo indicato in Tabella F rispetto al BLV è dovuto al fatto che la stessa Tabella F effettua una rimodulazione delle risorse, attraverso riduzioni di circa 1.435 milioni nel 2007, di circa 660 milioni nel 2008 e di oltre 5.500 milioni nel 2009, che vengono spostate al 2010 (+ 7,6 miliardi circa).
Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati è stato disposto in Tabella D un rifinanziamento del Fondo per 25 milioni nel 2008 e definanziamenti, in Tabella E, di 626,8 milioni nel 2007, di 221,2 milioni nel 2008 e di 15 milioni nel 2009.
Il Senato ha aumentato il definanziamento di 7 milioni nel 2007, di 70 milioni nel 2008 e di 85 milioni nel 2009, fissandolo, rispettivamente in 633,8 milioni, in 291,2 milioni e in 100 milioni.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 716, dispone, in relazione alle disposizioni recate dai commi da 703 a 707, la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di 195 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 65 milioni per il 2009, al fine di compensare gli effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti dai maggiori contributi assegnati dai commi citati ai piccoli comuni (esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno).
Nella tavola seguente sono riportati gli effetti delle modifiche parlamentari alle disponibilità pluriennali del Fondo per le aree sottoutilizzate (cap. 8425/Sviluppo) (dati in milioni di euro):
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e ss |
Totale |
|
Tabella D |
- |
+25,0 |
- |
- |
+25,0 |
|
Tabella E |
-633,8 |
-291,2 |
-100,0 |
- |
-1.025,0 |
|
Articolo 1, co. 716 |
-195,0 |
-130,0 |
-65,0 |
- |
-390,0 |
|
Articolo 1, co. 863 |
- |
- |
- |
+162,0 |
+162,0 |
|
Effetto modifiche |
-828,8 |
-396,2 |
-165,0 |
+162,0 |
-1.228 |
Si segnala, infine, che gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1, comma 507, che prevede l’accantonamento indisponibile di una quota del bilancio dello Stato, sono stimati, relativamente al FAS, in circa 409 milioni per il 2007, 405 milioni per il 2008 e 668 milioni per il 2009.
Il comma 867, introdotto dal Senato, autorizza la spesa complessiva di 209 milioni di euro per il quadriennio 2007-2010 (52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e 53 milioni per l’anno 2010), per la realizzazione:
§ delle opere e degli interventi di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 (tra i ministeri dell’economia, dell’ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti, il Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico e ambientale) relativi ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera;
Secondo quanto riportato in una nota del Ministero dell’ambiente[327], l’accordo citato si propone l’obiettivo di completare gli interventi previsti per la messa in sicurezza d’emergenza e la bonifica dell’area industriale di Porto Marghera che, lo si ricorda, rientra tra i siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 426/1998[328]. Nella nota si legge, infatti, che “l’accordo, che prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro, consentirà di completare gli interventi di marginamento dei canali industriali e portuali e di isolamento sul lato terra, finalizzati al confinamento dell’area industriale del sito di bonifica di interesse nazionale e alla gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti negli stessi canali. Lo scopo è quello di impedire alle sostanze inquinanti presenti nelle acque di falda e sulle sponde di fuoriuscire dall’area industriale e contaminare le acque lagunari, i sedimenti e l’ecosistema acquatico. Inoltre, viene facilitata l’attuazione degli interventi di bonifica dei suoli e delle falde applicando tecnologie “morbide” che riducono al minimo l’asportazione dei terreni. La gestione dei sedimenti più inquinanti presenti nei canali industriali e portuali, consente di evitare il rischio di contaminazione una volta che i sedimenti tornino in circolo a causa delle attività di navigazione. Gli interventi di marginamento e di gestione dei sedimenti inquinanti, presenti nei canali, rispondono infine anche ad esigenze di adeguamento portuale. Questi interventi, insieme alle attività di drenaggio e raccolta verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in sicurezza d’emergenza e della bonifica dell’area di Porto Marghera”[329].
Nella stessa nota si legge, altresì, che “dei 1.203,59 milioni di euro di risorse pubbliche impiegate per la riqualificazione ambientale dell’area, 716,37 milioni sono stati assicurati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Per il recupero di queste risorse pubbliche è stata fondamentale anche l’intensa attività portata avanti in questi ultimi anni con la Magistratura tramite cui, attraverso l’applicazione della normativa sul danno ambientale, sono stati recuperati ben 529,56 milioni di euro, attraverso la sottoscrizione di numerosi accordi transattivi tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, Magistrato alle Acque di Venezia e soggetti privati”.
§ degli interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova.
Si ricorda che il sito inquinato “Laghi di Mantova e polo chimico” rientra tra quelli di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera p-nonies)[330], della legge n. 426/1998 e che la perimetrazione dell’area è avvenuta con D.M. ambiente 7 febbraio 2003.
In un recente rapporto del maggio 2005 redatto dal Legambiente[331] si legge che “nel giugno 2003 il Ministero dell’ambiente, dopo l’inserimento del sito nel Programma nazionale di bonifica, ha richiesto delle indagini integrative al Piano di caratterizzazione (approvato in sede locale) … Le integrazioni non sono ancora concluse, mentre alcune sono ancora da approvare. Il problema non è di poco conto visto che in assenza dei risultati non si è passati alla progettazione e agli interventi di bonifica, in teoria già progettabili sulla base delle investigazioni concluse in sede locale”.
Lo stesso comma prevede, infine, che l’utilizzo delle risorse sia disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 1, comma 868
(Rassegnazione somme versate a titolo di risarcimento
del danno ambientale)
Il comma 868 prevede la formulazione di un piano, entro il 31 gennaio 2007, da parte dei Ministri dell’economia e dell’ambiente, per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell’art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 1, comma 46, della legge n. 266/2005.
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata.
In particolare, la norma prevede che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma in esame[332].
Con la disposizione in esame è stata introdotta una limitazione superiore rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), che fissava, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni rispetto all’anno precedente. Inoltre, la legge finanziaria per il 2005 prevedeva, “in casi di particolare necessità e urgenza”, la possibilità di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Nell'allegato n. 6 della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7/2006 sono indicate, con riferimento a ciascun Ministero, le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono il limite massimo alle riassegnazioni di entrate che ciascuna amministrazione può effettuare a decorrere dal 2006
Per quanto riguarda la nuova disciplina relativa al danno ambientale, essa è recata dalla Parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In particolare il comma 5 dell’art. 317 dispone che “le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, … sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare” una serie di interventi di bonifica e ripristino ambientale e ricerche nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas serra e dei cambiamenti climatici globali.
Il comma 869, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che le risorse destinate da una serie di delibere CIPE a Sviluppo Italia Spa per gli anni 2006 e 2007 per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell’anno 2007 e di 75 milioni nell’anno 2008.
In virtù della modifica apportata al Senato, la somma che deve essere versata all’entrata del bilancio dello Stato risulta innalzata da 200 a 300 milioni complessivi nel biennio 2007-2008.
La previsione contenuta nel testo licenziato dalla Camera disponeva infatti il versamento di 200 milioni di euro complessivi, di cui 125 milioni erano a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2006 e 75 milioni sulle risorse assegnate per l’anno 2007.
Le delibere CIPE individuate dal comma in esame sono le seguenti:
§ delibera 29 settembre 2004, n. 19 recante ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Quadriennio 2004-2007. Tale delibera prevede risorse per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego pari a 250 milioni per il 2006 e pari a zero per il 2007.
§ delibera 27 maggio 2005, n. 34 recante ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Quadriennio 2005-2008. Tale delibera prevede risorse per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego pari a 240 milioni per il 2006 e pari a zero per il 2007.
§ delibera 22 marzo 2006, n. 2 recante ripartizione generale del fondo per le aree sottoutilizzate ai sensi dell'articolo 61 della legge n. 289/2002 - Periodo 2006-2009. La delibera prevede risorse per autoimprenditorialità e autoimpiego pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
Si ricorda che il disegno di legge finanziaria in esame prevede, ai commi 460-463, un riassetto della Società Sviluppo Italia, per un’analisi del quale si rimanda alle schede di lettura relative a questi ultimi commi.
Il comma 870 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
Al Fondo confluiscono le risorse:
§ del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[333];
§ del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[334];
§ del Fondo per le aree sottoutilizzate[335], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;
§ le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università.
L’ultima specificazione è stata introdotta nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.
Ai sensi del comma 871, non modificato dal Senato, il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate.
La ripartizione delle risorse del Fondo si effettua, come precisato dal comma 872, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[336].
Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato si è disposto che l’emanazione del decreto di ripartizione delle complessive risorse del Fondo avvenga previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni e garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.
Secondo il comma 873, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per la concessione delle agevolazioni saranno definiti con regolamento[337] del Ministro dell'università e della ricerca, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST.
Nel corso dell’esame al Senato è stata richiesta per l’adozione di tale regolamento l’intesa con la Conferenza Stato – Regioni.
Per la fase di avvio del Fondo e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano Nazionale della Ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009(comma 874, non modificato dal Senato).
Articolo 1, comma 878
(Contributo per l’incremento dei fondi di
garanzia interconsortili)
Il comma 878 dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, riduce da 30 a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 il contributo per il finanziamento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell’incremento dei fondi di garanzie interconsortili per la prestazione di controgaranzie e di cogaranzie ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva dei fidi (confidi), che viene svolta dalle società finanziarie, previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Resta fermo il contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2007.
Il citato articolo 24 del D.Lgs. n. 114 del 1998 prevede infatti che i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi possano costituire società finanziarie con la finalità di sviluppare le imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Tali società devono essere ispirate a principi di mutualità, devono essere costituite da almeno 30 confidi, distribuiti sull’intero territorio nazionale e devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 385 del 1993, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Le società finanziarie possono ricevere finanziamenti dal Ministero dello sviluppo economico, oltre che per la finalità sopra ricordata, anche per la promozione di interventi necessari al miglioramento dell’efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; per la promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra confidi e per la realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore, anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie.
Articolo 1,
commi 881-882
(Sviluppo e rafforzamento patrimoniale
dei confidi)
I commi 881 e 882 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, recano disposizioni per lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale dei confidi.
Il comma 881 prevede che, entro il 30 giugno 2007, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi[338](c.d. confidi) devono imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie, costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. L’attribuzione di tali risorse deve essere effettuata, a fini di vigilanza dei relativi confidi, unitariamente al patrimonio, senza vincoli di destinazione.
L’attribuzione disposta dal comma in esame è finalizzata ad accelerare lo sviluppo dei confidi da realizzare anche mediante le seguenti operazioni:
fusioni;
trasformazione in enti finanziari vigilati, iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993);
Ai sensi dell’articolo 155 del TUB, i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui al citato articolo 107 esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Gli stessi possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
d) trasformazione in banche di credito cooperativo di cui all’articolo 13, commi da 29 a 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
La citata disposizione ha consentito l’esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. A tali banche si applicano alcune disposizioni, espressamente richiamate, del TUB.
Il comma 882 consente la destinazione dei fondi di garanzia interconsortile di cui all’articolo 13, comma 20, del citato D.L. n. 269 del 2003, alla prestazione di servizi ai confidi soci.
Il citato comma 20 prevede che i confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi
La destinazione di cui al comma in esame è finalizzata all’iscrizione nell’elenco speciale di cui al sopra citato articolo 107 del TUB e, in generale, alla riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi.
Il secondo periodo del comma in esame, in attesa dell’attuazione della direttiva 2005/60/CE[339], esonera i confidi dagli obblighi di identificazione e registrazione ai fini antiriciclaggio, di cui all’articolo 2 del decreto-legge.
Il citato articolo 2 prevede l’identificazione e la registrazione di chiunque compie, con i soggetti indicati dall’articolo stesso, operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro.
Articolo 1,
comma 888
(Infrastrutture per la mobilità al
servizio delle fiere)
Il comma 888, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati e modificato dal Senato, autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il finanziamento degli interventi infrastrutturali relativi allaFiera del Levante di Bari, alla Fiera di Verona, alla Fiera di Foggia e alla Fiera di Padova, previsti dall’art. 1 comma 92, della legge 266/05 (finanziaria 2006). Nel corso dell’esame al Senato si è precisato che tale contributo è a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105.
Si ricorda che il richiamato comma 92, dell'articolo 1, della legge finanziaria 2006 ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore degli interventi per la mobilità al servizio delleFieredi Bari, Verona, Foggia e Padova, previsti dall’art. 1, comma 459, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) – che a sua volta aveva autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2005 per la stessa finalità - a valere sulle risorse di 200 milioni di euro per quindici anni stanziate per interventi infrastrutturali dal comma 78 della stessa legge, peraltro a decorrere dall’anno 2007.
In precedenza l’articolo 45, comma 3 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), aveva previsto, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, l’autorizzazione, rispettivamente, di limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003. Successivamente l’articolo 4, comma 180 della legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) modificava tale disposizione, estendendo i suddetti limiti di impegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla mobilità per la Fiera di Foggia e la Fiera di Padova. La medesima legge introduceva inoltre un nuovo limite d’impegno quindicennale, con decorrenza dal 2005 di 2 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio di Fiere.
Si ricorda inoltre che il citato Fondo per la mobilità al servizio delle fiere è stato istituito, presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), dalla legge n. 105/2006 (composta da un unico articolo), allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. La medesima legge ha previsto una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. A decorrere dall'anno 2008, il rifinanziamento del Fondo è rinviato alla Tabella D della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978.
Il comma 890, modificato dal Senato,novella la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) aggiungendo dopo il comma 371 i commi 371-bis e 371-ter .
Il nuovo comma 371-bis prevede che, in attesa dell’adozione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze del decreto di individuazione dei distretti, possa essere riconosciuto un contributo statale a progetti regionali riguardanti i distretti produttivi. L’ammontare massimo dell’agevolazione è fissato al 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
Si rileva che il testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei Deputati al Senato riportava la dicitura “agevolazione”, che nel corso dell’esame al Senato è stata mutata nell’attuale “contributo” statale a progetti regionali riguardanti i distretti produttivi.
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2006 (L. n 266/05) è intervenuta in materia di distretti produttivi(art. 1, commi da 367 a 372) disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda a precisare le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, qualificati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, aventi le seguenti finalità, da perseguirsi "secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale”:
- accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento;
- miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.
Il nuovo comma 371-ter demanda l’individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio di cui al precedente comma 371-bis ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale decreto individua inoltre i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale.
Il riferimento a tali “eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale” è stato introdotto nel corso dell’esame al Senato.
Articolo 1, commi 892-895
(Progetti per la società di formazione)
I commi 892-895 dispongono finanziamenti per la realizzazione di progetti per la società dell’informazione. Il Senato ha modificato il comma 892 e ha introdotto i tre commi successivi al fine di promuovere investimenti specifici negli enti locali e di prevedere procedure concertate con gli organismi consultivi degli enti territoriali per la loro erogazione.
Il comma 892 autorizza uno stanziamento annuale di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 finalizzato alla realizzazione di progetti per la società dell'informazione.
L’attuazione degli interventi è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con il quale saranno individuate:
§ le azioni da realizzare;
§ le aree destinatarie della sperimentazione;
§ le modalità operative e di gestione dei progetti.
A seguito della modifica introdotta dal Senato, nella procedura di emanazione del decreto di attuazione degli interventi, con riferimento agli interventi che interessano le Regioni e gli enti locali, è previsto il concerto del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
Il comma 893 istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali, con una dotazione finanziaria annuale di 15 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di digitalizzazione dell’attività amministrativa che gli enti locali intendono realizzare, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi che coinvolgono direttamente cittadini e imprese.
I criteri di distribuzione e di erogazione del Fondo sono stabiliti, ai sensi del comma 894, con un decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali e dopo aver acquisito il parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali.
Tra i principi generali sanciti dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005[340]) si ricorda quello (art. 14) secondo cui lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso. Lo Stato a tal fine istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
La Commissione per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, prevista dall’art. 14. co. 3-bis, del Codice, è stata istituita con deliberazione della Conferenza unificata del 14 settembre 2006. La Commissione esercita le funzioni istruttorie e consultive a supporto della Conferenza unificata in ordine alle politiche riguardanti l’innovazione tecnologica di Regioni ed Enti locali. Nella Commissione, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sono presenti rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, oltre che dei ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, delle riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, dell’interno, delle comunicazioni, della salute, dell’economia e finanze, e dello sviluppo economico. Il compito specifico della Commissione, che si è insediata il 10 ottobre 2006, è di concertare le priorità e gli indirizzi del processo di innovazione tecnologica, individuando gli standard minimi e i livelli essenziali nel quadro condiviso del processo di informatizzazione.
Il comma 895 stabilisce che nella valutazione dei progetti per la società dell’informazione finanziati ai sensi del comma 892 si dovrà dare prioritaria attenzione a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto.
Per rendere visibili e riutilizzabili tali software, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione individuerà un sito web dove mantenere i codici sorgente, gli eseguibili e l’altra documentazione dei software.
Per programmi a codice sorgente aperto o open source si intendono le applicazioni informatiche il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito[341].
Esse si differenziano dai programmi a licenza d'uso, o pacchetti, che vengono ceduti in uso (e non in proprietà) dal fornitore al cliente. Una ulteriore categoria è costituita dai programmi basati su tecnologia di tipo proprietario, ceduti in uso dietro pagamento di una licenza, che garantisce solo la fornitura del codice eseguibile e non del codice sorgente.
Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, acquisiscono programmi informatici, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato:
§ sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
§ riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
§ acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
§ acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
§ acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui sopra.
La possibilità di acquisizione ed utilizzo di programmi informatici open source viene sancita con la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003.
Il CNIPA, in attuazione della direttiva ha costituito l'Osservatorio Open Source.
Articolo 1, comma 897
(Riorganizzazione Ministero della difesa)
Il comma 897, introdotto nel corso dell’esame al Senato, sopprime gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216, al fine di ripristinare la Direzione generale di commissariato e di servizi generali istituita dall’articolo 15 del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell’area centrale del Ministero della difesa, da essi successivamente soppressa.
L’articolo 2 del D.Lgs. n. 216/2005, infatti, ricostituisce, al comma 1, la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali, che erano a loro volta state soppresse ed accorpate nella Direzione generale del commissariato e dei servizi generali dall’articolo 15 del citato D.Lgs. n. 264/1997. Il comma 2 dello stesso articolo sopprime contestualmente tale direzione generale.
I compiti della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, stabiliti dagli articoli 25 e 32 del DPR 18 novembre 1965, n. 1478, riguardano attività relative alle materie del commissariato militare (viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, foraggio) ed ai servizi generali ministeriali (attività di “provveditorato” connesse con il funzionamento degli uffici, servizi poligrafici, trasporti, manovalanze, archivi generali, pulizia dei locali, ecc.).
Si ricorda che la relazione illustrativa che accompagnava lo schema di Decreto legislativo n. 216/2005, spiegava che l’accorpamento dei compiti peculiari delle due strutture preesistenti, aveva creato frequenti difficoltà a soddisfare in modo tempestivo ed efficace le richieste del Ministero e le notevoli esigenze logistiche derivanti dalla proiezione esterna delle Forze armate e che, pertanto, si riteneva opportuno il ritorno alla specializzazione delle strutture.
Articolo 1, comma 898
(Istituzione
di un fondo per le bonifiche delle aree militari)
Il comma 898, introdotto dal Senato, autorizza l’istituzione, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di un fondo di conto capitale, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d’intesa con il Ministero dell’ambiente, anche mediante l’impiego del genio militare.
La dotazione di tale fondo è pari a 25 milioni di euro e la sua ripartizione viene effettuata con uno o più decreti del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’ambiente e da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 899, introdotto dal Senato, autorizza l’istituzione, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di un fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, comprese le darsene interne.
La dotazione di tale fondo è pari a 20 milioni di euro, e la sua ripartizione avviene con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicarsi, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 900, introdotto dal Senato, prevede l’istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di un fondo di conto capitale, destinato all’ammodernamento del parco degli autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei Carabinieri.
La dotazione di tale fondo è quantificata in 5 milioni di euro, e la relativa ripartizione è disposta mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicarsi, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 1, comma 901
(Riduzione investimenti fissi lordi della
Difesa)
Il comma 901, introdotto dal Senato, riduce di 50 milioni di euro, per l’anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21).
Il comma 902, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente, nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessati da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, oltre che in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, in cui siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.
Si ricorda, che in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania" (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 27), è stato approvato alla Camera dei deputati l’articolo 4-bis che ha disposto la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo abbiano operato od operino nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché a tutto il personale civile ed ai familiari. Gli accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso le strutture sanitarie nazionali (militari e civili). E' inoltre stabilito che il Governo trasmetta quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia. In adempimento di tale disposizione, nella XIV legislatura sono state presentate cinque relazioni: il 2 settembre 2004 (Doc. CCVII n. 1), il 16 dicembre 2004 (Doc. CCVII n. 2), il 25 agosto 2005 (Doc. CCVII n. 3), il 12 dicembre 2005 (Doc. CCVII n. 4) il 12 dicembre 2005 (Doc. CCVII n. 5). Nella legislatura corrente è stata presentata il 24 agosto 2006 la prima relazione (Doc. CCVII n. 1).
Nel corso dello svolgimento di un’interrogazione presentata in Commissione difesa dall’On. Cima sull'uso di proiettili all'uranio impoverito nei Balcani ed in Iraq, il 12 febbraio 2004 il rappresentante del Governo ha ricordato che dal gennaio 2001, sentito il parere del Prof. Franco Mandelli, è stato definito il protocollo di monitoraggio sanitario per il personale militare e civile della Difesa impiegato in Bosnia e Kosovo, così come definito dall'articolo 4-bis appena citato.
E’ stato, quindi, approvato l’articolo 13-ter del D.L. n. 9/2004, introdotto dalla legge di conversione n. 68/2004, che ha disposto lo studio epidemiologico di cui si è detto sopra, con un finanziamento per il 2004 pari a euro 1.175.330.
Lo studio è stato successivamente rifinanziato dai D.L. e dalle leggi di proroga della partecipazione alle missioni internazionali. L’articolo 8 della legge n. 208/2004 ha autorizzato la spesa di euro 800.000 per l'anno 2004; l’articolo 13 della legge n. 39/2005 ha autorizzato l'ulteriore spesa di euro 155.000 per l'anno 2005; l’articolo 14 della D.L. n. 111/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2005 ha finanziato lo studio, sempre per il 2005, con ulteriori euro 100.000.
Per il 2006 il finanziamento dello studio è stato assicurato dall’articolo 39-vicies semel, comma 38, del D.L. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006, con una spesa di 190.000 euro, e dall’articolo 2, comma 35, della legge n. 247/2006, per un importo pari a 300.000 euro.
Articolo 1, comma 904
(Imprese pubbliche)
Il comma 904, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede l’integrazione di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro a decorrere dal 2009 della dotazione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze ai sensi della legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 15, legge n. 266/2005), ai fini della corresponsione dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese beneficiarie del Fondo stesso, per i rispettivi contratti di programma.
La modifica apportata al Senato, rispetto all’iniziale stanziamento di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ha ridotto l’integrazione della dotazione del Fondo di 35 milioni per l’anno 2007 e per l’anno 2008 e di 430 milioni per l’anno 2009.
La modifica ha inoltre portato a regime l’integrazione del Fondo a decorrere dal 2009, per una cifra pari a 170 milioni di euro.
Si ricorda che il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese è destinato a erogazioni statali in conto esercizio a favore di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze (ANAS, Coni Servizi, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, ENAV), nonché dei distretti industriali della nautica da diporto per il sostegno alla propria attività.
Articolo 1, comma 909
(Modifiche agli articoli 86 e 87 del codice dei contratti pubblici)
Il comma 909, introdotto dal Senato, reca modifiche agli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici).
In particolare, la disposizione in commento aggiunge, all’articolo 86, un nuovo comma 3-bis, volto a introdurre un nuovo criterio cui gli enti aggiudicatori devono attenersi sia nella predisposizione delle gare di appalto sia nella valutazione dell’anomalia delle offerte nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il comma aggiuntivo, in particolare, prevede che gli enti aggiudicatori valutino che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. La disposizione detta inoltre una norma suppletiva per il caso di mancanza di contratto collettivo applicabile, prevedendo la determinazione del costo del lavoro in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Data l’applicabilità di tale criterio anche in sede di predisposizione delle gare, oltre che di valutazione delle offerte, potrebbe non essere corretta la collocazione della norma nell’ambito dell’articolo 86, relativo esclusivamente ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.
Peraltro, non sembra congruo l’inciso “nei casi previsti dalla normativa vigente” con riferimento al potere di valutazione delle offerte, posto che l’articolo 86 prevede in termini generali la valutazione delle offerte anomale da parte delle stazioni appaltanti.
Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 87, che disciplina i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, la disposizione:
§ incide sul comma 2, relativo alle giustificazioni, di cui sono corredate le offerte, idonee a consentire la verifica della loro congruità relativamente a tutte le voci di prezzo. Essa in particolare sopprime la lettera e), che tra le indicazioni esemplificative del contenuto delle giustificazioni, fa riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.
§ modifica il secondo periodo del comma 4, prevedendo, attraverso la soppressione dell’inciso “in relazione ai servizi e forniture,” l’estensione anche agli affidamenti di lavori del criterio di valutazione dell’anomalia dell’offerta relativo ai costi relativi alla sicurezza, da indicare specificamente nell’offerta e che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture.
Si segnala che, data la portata estensiva della disposizione, sarebbe stato necessario conseguentemente modificare l’ultimo periodo del comma 4 nel senso di fare riferimento anche all’entità e alle caratteristiche dei lavori, oltre che dei servizi e delle forniture, quale criterio di riferimento della congruità dei costi di sicurezza.
§ aggiunge, infine, il comma 4-bis, che prevede che nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, vengano prese in considerazione anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Tale ultima norma troverebbe forse più congrua collocazione nell’ambito dell’articolo 40, che, in particolare, al comma 4 definisce il contenuto del regolamento relativo alla disciplina del sistema di qualificazione.
I commi 910-911, introdotto dal Senato, reca disposizioni inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’effettività dell’erogazione delle retribuzioni e dei contributi previdenziali in materia di appalti.
In particolare con i commi in esame:
§ si modifica il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in relazione agli obblighi del datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, nonché in relazione alla responsabilità per danni;
§ si modifica il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in relazione al diritto del lavoratore di vedersi erogati i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
In primo luogo, il comma 910 sostituisce l’alinea del comma 1 dell’articolo 7 del richiamato D.Lgs. 626 del 1994, recante disposizioni in relazione agli obblighi del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.
Il richiamato comma prevede che in questi casi il datore debba verificare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, nonché debba fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Tali obblighi, secondo le modificazioni introdotte dal comma in esame, operano anche nel caso in cui il datore di lavoro affidi i richiamati lavori nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.
Il comma 910, inoltre, aggiunge il comma 3-bis all’articolo 7 dello stesso D.Lgs. 626 del 1994. Il nuovo comma prevede la responsabilità solidale dell’imprenditore committente per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL.
Il comma 911 sostituisce il comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003.
Il richiamato articolo 29 ha provveduto a distinguere l’appalto di servizi dalla somministrazione di lavoro.
In particolare, l’appalto di servizi è caratterizzato:
- dall’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti del lavoratore da parte dell’appaltatore;
- dal possesso da parte dell’appaltatore, o di suo personale utilizzato nell’appalto, della professionalità specifica per la realizzazione del sevizio dedotto in contratto.
Con il comma 2, inoltre, si è introdotta, in caso di appalto di servizi, la responsabilità solidale del committente imprenditore con l’appaltatore per quanto riguarda i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. Tale disposizione ha ampliato le garanzie già oggi apprestate dall’articolo 1676 del codice civile[342].
Più specificamente, il richiamato comma ha stabilito che, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Il comma 2, così come riformulato, al fine di aumentare le garanzie del lavoratore in ordine all’effettivo pagamento delle retribuzioni e del versamento dei contributi previdenziali:
dispone che la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro operi non solamente rispetto all’l’appaltatore, ma anche rispetto a ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori;
prevede che tale responsabilità solidale opera fino a due anni dalla cessazione dell’appalto.
Inoltre, viene soppresso il riferimento ad eventuali diverse previsioni contenute nei contratti collettivi.
Articolo 1,
comma 915
(Sicurezza dei mezzi di autotrasporto)
Il comma in esame– introdotto nel corso dell’esame al Senato -reca l’autorizzazione alla spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2007 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998[343] relativi ad un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto ed a un loro minore impatto ambientale.
Il comma 3 dell’articolo 2 del DL n. 451 ha previsto ulteriori stanziamenti, pari a 140 miliardi di lire, per l’anno 1999, al comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, per assicurare un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto ed un loro minore impatto ambientale. Gli interventi devono riguardare anche l’utilizzo delle infrastrutture, mediante il ricorso a convenzioni con gli enti gestori delle stesse, con la finalità di favorire, come risultava dalla relazione illustrativa al decreto legge, uno spostamento del traffico pesante sulle infrastrutture autostradali.
Successivamente, in relazione alla proroga di tali interventi:
- l’articolo 45, comma 1 lettera c)della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) – come modificato dall'art. 2, D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 130 miliardi di lire;
- l’articolo 15 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha autorizzato per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;
- l’articolo 16, comma, 2 del D.L. 269/2003 ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;
- l’articolo 1, comma 519, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) autorizza, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 20 milioni di euro;
- l’articolo 1, comma 104, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato alla spesa di ulteriori 30 milioni di euro per gli interventi relativi all’anno 2005.
Articolo 1,
comma 916
(Strutture logistiche intermodali)
Il comma in esame - introdotto nel corso dell’esame al Senato - prevede la destinazione del 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, previsto dall’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), alla realizzazione e al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello già previste dai piani regionali di trasporto.
Il comma 108 istituisce - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006.
Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge n. 32 del 2005[344] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.
Le modalità di utilizzazione del Fondo sono disciplinate con regolamento di esecuzione emanato - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 400 del 1988.
Circa i piani regionali di trasporto, si ricorda che l’articolo 14 del D.Lgs. n. 422/1997[345] stabilisce che, nell'esercizio dei compiti di programmazione nel trasporto pubblico locale, le regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
Articolo 1, comma 917
(Premi INAIL per i dipendenti delle
imprese
di autotrasporti in conto terzi)
Il comma in esame – introdotto nel corso dell’esame al Senato - autorizza un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 451/1998 in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi relativi all’anno 2006.
Il comma 2 dell’articolo 2 del DL n. 451/98 ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.
Successivamente, con riferimento a tali misure:
- l’articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) - come modificato dall'art. 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 83 miliardi di lire; nel prorogare tali interventi il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999.
- l’articolo 15 della legge n. 448/2001 ha autorizzato, per l'anno 2002, un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro;
- l’articolo 1, comma 518, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) – come modificato dal comma 115 dell'art. 2 del D.L. n. 262/2006[346] - ha autorizzato, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro;
- l’articolo 1, comma 105, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato per gli interventi relativi all’anno 2005 un’ulteriore spesa di 170 milioni di euro.
Il comma 918 modifica il comma 502 dell’articolo 18 dell’AS 1183 che ha assegnato stanziamenti al Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’art. 1, comma 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)[347].
Rispetto al testo approvato dalla Camera la modifica è volta a :
§ ridurre l’importo della somma assegnata, facendola passare da 420 a 186 milioni di euro;
§ prevedere un’ulteriore finalità per l’utilizzo del fondo: la disposizione prevede infatti che, ove si individuino misure compatibili con la disciplina degli aiuti di stato definita dall’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le somme siano destinate anche ad interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006;
§ prevedere un regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitaria, per la disciplina circa le modalità di utilizzazione del Fondo citato. L’efficacia di tali modalità è comunque subordinata – ai sensi del nuovo testo – all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della comunità europea.
L’articolo 1, comma 108, della legge finanziaria per il 2006 ha istituito - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006.
Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32 - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.
Le modalità di utilizzazione del Fondo sono demandate ad un regolamento di esecuzione emanato - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 1, comma 919
(Agevolazioni per l’acquisto di
autoveicoli per trasporto merci)
Il comma 919 – introdotto nel corso dell’esame al Senato – destina una parte della dotazione finanziaria del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica – per un ammontare pari a 70 milioni di euro – a misure agevolative a favore di soggetti che provvedono ad acquisire anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli per il trasporto delle merci di massa complessiva pari o superiore a 11, 5 tonnellate.
I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione sono stabilite con il regolamento di esecuzione recante la disciplina delle modalità di utilizzazione del Fondo (previsto al comma 918, alla cui scheda si rinvia).
Circa il Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, previsto dall’articolo 1, comma, 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), si veda il commento al comma 918.
Il comma in esame – introdotto nel corso dell’esame al Senato – modifica la destinazione di una parte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2006a valere sul Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, previsto dall’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). In particolare, si prevede che, rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 (80 milioni di euro), un importo pari a 42 milioni di euro sia destinato – mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa - alla misura contemplata dall’articolo 1, comma 105, della legge n. 266/2005 e, quindi, a interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 451/1998 in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi. A tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
La disposizione entra in vigore il giorno della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 istituisce - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.
L’articolo 1, comma 105, della legge n. 266/2005 reca l’autorizzazione di un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato D.L. n. 451/1998 in ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi (circa tali interventi, si veda il commento al comma 917).
Articolo 1, comma 922
(Finanziamento progetti informatici del Ministero delle infrastrutture)
Il comma 922, introdotto dal Senato,autorizza una spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 4, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la prosecuzione ed il completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già previsti nell’ambito del Piano Triennale per l’Informatica 2007-2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Si ricorda che il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione viene predisposto dal CNIPA (Centro nazionale dell’informatica nella pubblica amministrazione) in base all’art. 9 del d.lgs. 39 del 1993, poi ripreso nell’art. 26 del d.lgs. 289 del 2002. Si tratta di un documento di programmazione triennale, definita annualmente, a scorrimento, predisposto sulla base dei piani trasmessi al CNIPA dalle pubbliche amministrazioni. In esso sono esposte le iniziative di automazione volte a migliorare i servizi, rendere più trasparente l’azione amministrativa, potenziare i supporti conoscitivi per i decisori pubblici e contenere i costi dell’amministrazione. Il Piano viene aggiornato ogni anno. Entro il mese di febbraio il Cnipa comunica alle amministrazioni le linee strategiche e le procedure da seguire per la redazione delle bozze del Piano. Entro 60 giorni le amministrazioni trasmettono al Centro le bozze, in base alle quali viene aggiornato il documento che viene successivamente trasmesso al Ministro per l’innovazione e le tecnologie e al Ministro dell’economia e finanze, che lo approvano entro il 30 giugno. I finanziamenti proposti nel Piano vengono quindi definiti nell’ambito della manovra finanziaria predisposta dal Governo. L’ultimo piano approvato è quello relativo al triennio 2007-2009[348]
Articolo 1, comma 923
(Incremento delle tariffe per la
revisione dei veicoli a motore)
Il comma in esame, introdotto durante l’esame al Senato, prevede un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - di pari importo sia per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione sia per quelle eseguite dai Centri privati concessionari[349] - demandando la quantificazione dell’incremento ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del nuovo codice della strada[350]. Il termine per l’emanazione del decreto è fissato al 31 gennaio 2007.
Si rammenta che l’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede la facoltà per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, di affidare in concessione quinquennale con proprio decreto, per singole province individuate, le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione[351]. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni .
Il successivo comma 12 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese.
Si ricorda che ai sensi del suddetto articolo 80 la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi è disposta al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Le autovetture, gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione devono essere sottoposti a revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.
Il comma in esame, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la riduzione a un decimo delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259)nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale.
Si rammenta che l’articolo 98 del codice della comunicazioni elettroniche commina sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni ivi previste in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2 , comma 136, del DL 262/2006[352]tutte le sanzioni amministrative sono state incrementate ad eccezione del comma 15 dell’articolo 98 che reca una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95 concernente gli impianti e condutture di energia elettrica (interferenze). A seguito delle modifiche introdotte:
a) è stata decuplicata la sanzione amministrativa conseguente alla installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale. La sanzione ammonta così al pagamento di una somma da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00 (rispetto alla precedente sanzione del pagamento di una somma da 1.500 a 250.000 euro). E’ stata inoltre innalzata a 50.000 euro rispetto a i precedenti 5.000 la sanzione amministrativa pecuniaria minima nel caso in cui il fatto riguarda l’installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici;
b) colui che installa e fornisce reti di comunicazione elettronica o offre servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale è tenuto – oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto precedente - al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e i contributi commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno (nella precedente formulazione la somma da pagare era pari al doppio dei citati diritti e contributi);
c) la sanzione nel caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico difformi alle disposizioni previste ai sensi dell'articolo 25, comma 4, dello stesso codice[353] - precedentemente fissata nel pagamento di una somma da 3.000,00 a 58.000 euro – è determinata nel pagamento di una somma da 30.000 a 580.000 euro.
d) è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00 per i soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale. E’ stata, inoltre, inasprita la sanzione per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità: la sanzione passa da una somma da 1.500,00 a 115.000 euro ad una somma da 15.000,00 a 1.150.000,00 euro;
e) è stata decuplicata la sanzione per i soggetti che non ottemperino agli ordini ed alle diffide, impartiti dal Ministero o dall'Autorità ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche: la sanzione passa da una somma da 12.000 a 250.000 euro ad una somma da 120.000 a 2.500.000 euro;
f) è stata decuplicata la sanzione nel caso di violazione delle disposizioni del codice relative all’accesso ed interconnessione alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché di violazione dell’articolo 80 relativo alla portabilità del numero: la sanzione passa da una somma da 17.000 a 250.000 euro ad una somma da 170.000 a 2.500.000 euro;
g) è stata decuplicata la sanzione in caso di violazione degli obblighi per gli operatori di prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, di cui all’articolo 96 del codice: tale sanzione passa da una somma da 17.000 a 250.000 euro ad una somma da 170.000 a 2.500.000 euro;
h) è stata decuplicata la sanzione nel caso di inosservanza delle disposizioni relative al controllo delle spese (art. 60), alla qualità del servizio fornito dalle imprese designate (art. 61), ai contratti, alla trasparenza ed alla pubblicazione delle informazioni, alla qualità del servizio ed alla fornitura di prestazioni supplementari: la sanzione passa da una somma da 5.800 a 58.000 euro ad una somma da 58.000 a 580.000 euro.
i) è stato introdotto il comma 17-bis che esclude l’applicazione delle disposizioni sul pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione) di cui all’articolo 16 della legge n. 689/1981[354] alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il comma 935, modificato dal Senato, dispone un’integrazione all’articolo 10 del DL 251/81 ("Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane") relativo alla concessione di contributi ai consorzi export multiregionali del settore agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, inserendo il criterio della progettualità tra quelli necessari alla concessione dei contributi.
Infatti il nuovo comma 4-bis, introdotto dal presente articolo, consente la concessione, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 143/98, di contributi destinati a progetti di promozione e di internazionalizzazione, realizzati da consorzi misti tra PMI dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero volti ad incrementare la domanda estera del settore.
Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria approvato in prima lettura della Camera dei Deputati, il Senato ha, quindi. introdotto l’integrazione del settore ittico.
Si ricorda che la legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 28 maggio 1981, n. 251 ("Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane"), all'articolo 10, prevede la possibilità di concedere contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. La norma precisa che i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione.
La circolare n. 20050201190 del 31 ottobre 2005 ("Modalità per l'applicazione nel 2006 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri"), ha stabilito le modalità per la liquidazione dei contributi sui programmi promozionali realizzati nel 2005 e sui programmi da realizzare nel 2006.
Si segnala che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n,. 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi con esclusione di quelli multiregionali (con il DPCM 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario). Pertanto la circolare citata concerne solo la gestione dei contributi per i consorzi a carattere multiregionale.
Ai sensi della circolare sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle restanti imprese.
Quanto all’articolo 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 (di riordino del commercio con l’estero), richiamato dalla disposizione in commento, si ricorda che introduce la progettualità quale elemento premiante ai fini della concessione dei contributi, come peraltro sottolineato dalla relazione governativa che accompagna il ddl finanziaria 2007. Infatti il comma 1 dell’articolo prevede, in particolare, che i contributi a enti e organismi vari, di cui all’art. 1, comma 40 della legge 549 del 1995[355], siano destinati ad incentivare “lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia”.
Comma soppresso
(Documento unico di regolarità contributiva)
Il soppresso comma 516 prevedeva che il Fondo a sostegno del made in Italy, istituito dalla legge finanziaria per il 2004, fosse prioritariamente destinato alle aziende in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il quadro normativo vigente non prevede una disciplina organica del DURC, essendo state introdotte disposizioni specifiche con riferimento alle imprese di determinati settori.
Si ricorda che i successivi commi 1175 e 1176 introducono una disciplina di carattere generale relativa al documento unico di regolarità contributiva, che rimette ad un decreto ministeriale la disciplina del documento e subordina, dal 1° luglio 2007, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento medesimo (cfr. la relativa scheda). La norma soppressa non sembra comunque rientrare nell’ambito di applicazione di questi commi, in quanto relativa ad un finanziamento non riconducibile alla materia del lavoro e della legislazione sociale.
Articolo 1, commi 937-938
(Tutela e sviluppo delle produzioni di
ceramiche artistiche
e di qualità)
Il comma 937, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008 al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008.
Al riguardo, si segnala che la citata legge 9 luglio 1990, n. 188 ha istituito due marchi collettivi: "ceramica artistica tradizionale" e "ceramica italiana di qualità ", al fine di tutelare la “ceramica artistica e tradizionale” prodotta in determinate zone del territorio nazionale secondo “forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle singole zone” nonché la “ceramica italiana di qualità” prodotta in conformità ad un apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico.
Si rileva, altresì, che già l'articolo 13 della legge n. 273 del 2002, per le medesime finalità indicate dal comma 937 in esame, aveva autorizzato la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Ai sensi del medesimo comma 937, a valere sulla citata autorizzazione di spesa, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007–2009, è destinata al finanziamento del Museo Internazionale delle ceramiche artistiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.
Il nuovo comma 938 dispone poi che l’utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalità indicate dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 16 maggio 2003. Tale decreto reca appunto i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del sopra citato art. 13, comma 1, della l. n. 273 del 2002 a favore delle produzioni ceramiche.
In comma 939, inserito nel corso dell'esame del provvedimento in esame al Senato, è volto ad integrare l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 85, del decreto legge D.L. 3-10-2006 n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286[356].
Si segnala, da un punto di vista formale, che la norma in esame fa riferimento all'articolo 2 comma 85 della legge 24 novembre 2006, n. 286, mentre il riferimento corretto è all'articolo 2 comma 85 del decreto legge 3-10-2006 n. 262.
In particolare, la modifica prevista dal comma in esame è volta ad escludere l'applicabilità delle disposizioni previste dalle lettere c) ed f) del citato comma 85 e concernenti taluni obblighi posti a carico delle società concessionarie autostradali in relazione all'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti, e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2 comma 85 della legge 24 novembre 2006, n. 286, novellando il comma 5 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, prevede che:
«5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni[357];
d) sottoporre all’approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;
e) prevedere nel proprio statuto che l’assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell’articolo 2387 del codice civile e dell’articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell’Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell’Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.
Al contempo, il comma 939 prevede che in relazione all'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali dovranno osservare i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.
Articolo 1,
comma 940
(Personale Parchi nazionali del Gran Sasso,
Monti della Laga e Maiella
Il comma 940,introdotto dal Senato,prevede, al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, e del Parco nazionale della Maiella, l’erogazione a favore dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga nonché dell’ente Parco nazionale della Maiella di una somma, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, allo scopo di stabilizzare il personale fuori ruolo operante presso tali enti.
Si ricorda che l’istituzione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco Nazionale della Maiella era prevista dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 ed è stata poi attuata da due D.P.R. del 5 giugno 1995.
In merito alle risorse finanziarie da destinare a tali parchi, si rammenta che con l’art. 94, comma 12, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) era stato disposto, al fine di far fronte alla crisi occupazionale, un finanziamento straordinario pari a 1 milione di euro, per ciascuno dei suddetti anni, a favore del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Si ricorda, infine, che nello schema di decreto ministeriale con il quale vengono annualmente ripartite le risorse ordinarie a favore degli enti parco sul quale la VIII Commissione (Ambiente) ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni il 5 luglio 2006, i contributi a favore dei due parchi avevano subito una sensibile riduzione rispetto al 2005. Per il Gran Sasso e Monti della Laga il finanziamento si è ridotto del 7,9% e per il Parco della Maiella del 4,6%.
In proposito, si osserva che il testo non specifica se il richiamato stanziamento sia da considerarsi complessivo ovvero annuale.
Le relative stabilizzazioni si effettuano nei limiti dello stanziamento previsto e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero.
La norma introdotta stabilisce inoltre che si provveda a regolare i rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli Enti Parco sulla base di nuovi contratti, a decorrere dal 1º gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2008.
Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che il richiamato comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni disposto dal precedente comma 95 per le amministrazioni dello Stato ed alcuni enti pubblici. In particolare le medesime amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
Articolo 1,
comma 941
(Interventi a favore del marchio Made
in Italy)
Il comma 941 modifica l’articolo 4, comma 49 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003), al fine di integrare nella definizione di “fallace indicazione d’origine” anche l’utilizzo di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea.
Si ricorda che il citato comma 49, come modificato dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall'art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (aggiunto dalla relativa legge di conversione) dispone che l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. La norma, inoltre, definisce:
- falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. Essa può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana;
- fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Essa può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».
Si segnala che il comma 941 sostituisce il comma 517 dell'articolo 18 del disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera dei deputati, il quale modificava il citato articolo 4, comma 49 della legge finanziaria 2004 al fine di integrare nella definizione di “fallace indicazione d’origine” anche l’utilizzo di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea. Il comma specificava, inoltre, che le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non potevano, comunque, essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.
Articolo 1, comma 943
(Interventi per le collettività italiane all’estero)
Il comma 943, riguardante le collettività italiane all’estero, introdotto durante l’esame presso la Commissione Bilancio della Camera (articolo 128-bis) è stato modificato, nella sola parte riguardante lo stanziamento per il 2007, nel corso dell’esame al Senato.
La disposizione in esame autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2007 euna spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 , per le politiche di sostegno, integrazione, aggiornamento e promozione culturale delle collettività italiane all’estero, nonché a favore degli imprenditori italiani all’estero e del rafforzamento e razionalizzazione della rete consolare italiana.
La modifica apportata al Senato ha inteso aumentare di 10 milioni di euro la somma a tali scopi stanziata per il 2007, precedentemente stabilita in 14 milioni di euro.
L’articolo in commento, pur riferendosi in maniera generica ai vari ambiti di attività beneficiari dello stanziamento, trova tuttavia una sua unitarietà nel riferimento agli interventi da compiere sulla rete consolare: questa infatti, che certo può necessitare di autonomi provvedimenti di razionalizzazione, trova nel proprio rafforzamento anche un potenziamento delle numerose competenze che la vigente normativa attribuisce ad essa nei confronti dei nostri connazionali residenti all’estero, tanto come individui quanto come collettività locali.
Va ricordato anzitutto che le attribuzioni dei Consolati nelle diverse materie di interesse dei singoli cittadini italiani all’estero sono previste dal DPR 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. Per quanto invece concerne le collettività italiane all’estero, queste ricorrono nei riferimenti normativi alla stregua di nozione di fatto, cui i vari provvedimenti si rapportano.
Nel complesso, comunque, le competenze consolari vanno dalla formazione e trascrizione di atti di stato civile, quali la celebrazione di matrimoni, al rilascio e rinnovo di passaporti. I Consolati hanno inoltre la facoltà di compiere atti inerenti alla cittadinanza, nonché alla navigazione marittima nazionale all'estero. Presso i Consolati possono altresì compiersi funzioni inerenti ad atti notarili e testamenti, autentiche di firma, traduzioni e legalizzazioni, così come certificazioni doganali connesse al rimpatrio.
Più recentemente hanno assunto particolare importanza gli atti consolari inerenti al servizio elettorale, che in precedenza si limitavano all’organizzazione delle elezioni per gli organismi di rappresentanza locale (COMITES – Comitati degli italiani all’estero) e generale (CGIE – Consiglio generale degli italiani all’estero) dei nostri connazionali all’estero, nonché all’allestimento di apposite sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee. Con l’approvazione nella XIII Legislatura delle necessarie modifiche costituzionali, e nel dicembre 2001 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero hanno acquistato il diritto di partecipare alle consultazioni politiche e referendarie in Italia, con la modalità del voto per corrispondenza, affidata per la preparazione, appunto, alla rete consolare.
Inoltre, i Consolati esercitano importanti funzioni sociali, nella misura in cui prestano assistenza per lo svolgimento di pratiche pensionistiche o assistenziali, ovvero provvedono all’erogazione di sussidi o al pagamento di spese mediche a favore di connazionali in stato di indigenza. Quest’ultima funzione viene talvolta esercitata da associazioni operanti nella circoscrizione consolare, che ricevono dal Ministero degli Affari esteri appositi contributi.
La protezione consolare si estende anche ad altre fattispecie: in particolare, i Consolati assistono i cittadini italiani detenuti o perseguiti nella circoscrizione di pertinenza, e quelli che subiscono incidenti (incluso il rimpatrio delle salme); è inoltre intrapresa la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé, e viene prestata l'assistenza necessaria a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio portato all'estero.
Per quanto concerne poi la promozione culturale a favore delle collettività italiane, essa corre, nell’attività della rete diplomatico-consolare, parallelamente al più ampio contesto della diffusione della cultura e della lingua italiane all’estero, che il Ministero degli Affari esteri svolge in stretta collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
Oltre agli 89 Istituti italiani di cultura all’estero, è soprattutto la rete delle scuole italiane all’estero ad assicurare la diffusione della lingua italiana: nei confronti delle collettività italiane all’estero, in particolare, assumono importanza peculiare i corsi di lingua e cultura italiana previsti dall’art. 625 e disciplinati dall’art. 636 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). I corsi sono attualmente circa trentamila, e sono organizzati da enti, associazioni, comitati o scuole a livello locale, tutti finanziati dal Ministero degli Affari esteri. I docenti impiegati sono assunti in base alla normativa locale, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento. Si stima che gli allievi dei corsi di lingua italiana siano nel mondo oltre mezzo milione. La vigilanza sulla conduzione dei corsi spetta al Consolato competente per territorio, ove sono istituiti uffici scolastici con personale dei ruoli dirigenziale, docente e amministrativo.
Talora, e più spesso nei Paesi europei, a provvedere ai corsi sono insegnanti di ruolo distaccati presso il Ministero degli Affari esteri, che provvede a smistarli nelle varie circoscrizioni consolari.
Un’ulteriore modalità per la diffusione della lingua italiana è quella della stipula, nelle circoscrizioni consolari ove maggiore è la presenza di una comunità italiana, di convenzioni con le autorità scolastiche locali per l’inserimento dell’italiano nei rispettivi sistemi educativi. Le autorità italiane contribuiscono in tal caso alla formazione dei docenti locali, nonché con la fornitura di materiale didattico.
Per quanto poi concerne la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero, essa si inquadra nella recente rinnovata consapevolezza dell’importanza dell’internazionalizzazione del ‘sistema Italia’, registrata e ad un tempo rilanciata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore). In tale contesto i circa 150 Uffici commerciali presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, unitamente ai 104 Uffici dell’I.C.E. (Istituto per il commercio estero) e alle 66 Camere di commercio italiane all’estero, vengono a costituire una rete di primaria importanza, tanto più che la citata legge n. 56/2005 ha previsto la costituzione di Sportelli unici all’estero, operanti in accordo con le Rappresentanze diplomatico-consolari, per la consulenza e l’assistenza alle imprese, e soprattutto mediante il coordinamento delle iniziative promozionali realizzate localmente da tutti gli attori nazionali, incluse le regioni. La prima fase dell’iniziativa ha visto già nel 2004 l’integrazione fra rappresentanze diplomatico-consolari e Uffici dell’I.C.E.
Articolo 1, comma 944
(Interventi per la salvaguardia di
Venezia)
Il comma 944 in esame, come modificato dal Senato, autorizza la spesa di 85 milioni di euro per il 2007 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992 e prevede che tali risorse siano ripartite secondo le modalità dettate dall’art. 3, comma 2, della legge n. 295 del 1998.
A seguito dell’esame da parte del Senato, lo stanziamento disposto per il 2007 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia è stato ridotto di 10 milioni di euro, passando da 95 milioni a 85 milioni di euro.
Si ricorda che l’art. 3, comma 2, della legge n. 295 del 3 agosto 1998 ha autorizzato limiti di impegno destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, disponendo che la ripartizione debba avvenire con decreto del Ministro dell’economia e finanze, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del Comitato, presieduto dal Presidente del consiglio dei Ministri, competente al coordinamento e al controllo dell'attuazione degli interventi a salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798,.
Articolo 1, comma 945
(Finanziamento alla Regione
Friuli-Venezia Giulia
per opere infrastrutturali)
Il comma 945 in esame interviene sul comma 521 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, eliminando lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2008 relativo al finanziamento di opere infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria della Regione Friuli Venezia Giulia e prevedendo una diversa finalità per lo stanziamento di 40 milioni di euro relativo all'anno 2007. Lo stanziamento di 40 milioni viene finalizzato esclusivamente al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, del tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.
Si ricorda che l’intervento citato rientra nel progetto denominato “Grande Viabilità Triestina”, costituito da una serie di interventi che hanno l’obiettivo di rendere più scorrevole e sicuro il traffico veicolare e commerciale diretto verso la zona industriale ed il porto.
Gli interventi sono in parte già realizzati ed in parte in fase di esecuzione. In particolare, il nuovo tracciato stradale denominato 2° stralcio del 3° lotto della Grande Viabilità di Trieste collega, con uno sviluppo complessivo di 5,5 Km, il tratto della Grande Viabilità Triestina già realizzato dal Comune di Trieste in località Gattinara al tronco autostradale realizzato dall'ANAS a Padriciano in corrispondenza dell'Area di Ricerca.
Relativamente alle opere descritte la stazione appaltante ha quantificato maggiori oneri per un importo pari a di 43 milioni di euro, dovuti ai rilevanti lavori di scavo in galleria necessari[358].
Si ricorda che il comma 521 dell’articolo 18 approvato dalla Camera dei deputati autorizzava una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni per l'anno 2008.
L’intervento aveva per oggetto le esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria della Regione Friuli Venezia Giulia ed operava in via transitoria, e dichiaratamente “in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della regione Friuli Venezia Giulia”. Tali norme di attuazione erano finalizzate a modificare il sistema di finanziamento da compartecipazione erariale a trasferimento diretto, in esecuzione di apposito protocollo d'intesa tra lo Stato e la regione stessa. Rispetto a ciò, il comma costituiva pertanto una prima fase di attuazione. Si rammenta che in data 6 ottobre 2006 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che prevede - tra l'altro – nell’ambito dei rapporti finanziari (articolo 3) l’impegno da parte del Governo a modificare a regime i criteri e le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento diretto alle casse della Regione.
Articolo 1, commi 946-948
(Assegnazione di entrate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
I commi 946-948 introducono modifiche all’ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia con decorrenza 1° gennaio 2008 stabilendo un incremento della quota di compartecipazione all’IVA al fine di assicurare il finanziamento delle funzioni trasferite alla regione in materia di viabilità e trasporti, trasferimento disposto dalle norme di attuazione dello Stato speciale emanate con il D.Lgs. n. 111 del 2004.
I commi 946 e 947 modificano l’articolo 49 dello Statuto speciale (L. Cost. 1/1963) che costituisce la base dell’ordinamento finanziaria della regione.
Il comma 946 modifica in senso più rispondente ai principi di federalismo fiscale stabiliti dall’articolo 119 della Costituzione il primo periodo dell’articolo 49 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, nella disposizione che qualifica la natura delle risorse finanziarie spettanti alla regione. Il testo vigente definisce quelle risorse come “proventi dello Stato” “devoluti” alla regione. La disposizione che viene posta ora in sostituzione qualifica più adeguatamente quelle risorse come entrate tributarie erariali che lo statuto attribuisce (spettano) alla regione. La nuova qualificazione fa si che la Regione diviene titolare originario di quelle somme, somme che escono dal bilancio dello Stato (come già avviene per la regione Sicilia) e sono riscosse (o possono essere riscosse) direttamente dalla regione. Resta immutato invece il riferimento alla natura delle somme spettanti che restano ancorate agli incassi sul territorio della regione e non al verificarsi del presupposto tributario. Restano perciò esclusi da tale spettanza i tributi il cui presupposto di imposta si sia determinato nel territorio della Regione ma che per varie cause sono versati fuori del territorio di questa.
Si ricorda in proposito che le disposizioni finanziarie dello statuto (Titolo IV), secondo quanto dispone l’articolo 63, quinto comma dello stesso, possono essere modificate con legge ordinaria sentita, in ogni caso, la regione. Si segnala inoltre che formulazioni che qualificano le compartecipazioni erariali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome quali somme ‘devolute’ o ‘attribuite’ dallo Stato sono ancora presenti nello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (artt. 69, 70, 75) e Valle d’Aosta (art. 12). Sono inoltre ‘devolute’, anche se l’articolo 8 dello statuto non le qualifica direttamente come tali, le compartecipazioni erariali stabilite per la regione Sardegna.
Il comma 947 dispone l’aumento da 8/10 a 9,1/10 della quota di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al gettito dell’IVA interna riscossa nel territorio della Regione.
Si ricorda in proposito che il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti” sono state trasferite alla regione funzioni amministrative esercitate dallo Stato e dall’ANAS spa Compartimento del Friuli-V.G. e con esse gli oneri relativi anche alla gestione e manutenzione di strade di interesse regionale e di strade di interesse statale a gestione regionale.
Per sostenere parte di questi nuovi oneri Stato e Regione hanno convenuto l’ulteriore assegnazione di una risorsa pari a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2008, somma assicurata, anche nella sua evoluzione, dall’aumento di un punto decimale della compartecipazione al gettito dell’IVA interna. Dal finanziamento restano esclusi gli oneri relativi ai servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto (elencate all’articolo 9, comma 7 del decreto legislativo n. 111/2004). I servizi di trasporto ferroviario interregionale da assegnare alla gestione della regione Friuli-Venezia Giulia saranno individuati da un protocollo di intesa che dovrà intervenire fra il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti e le due regioni interessate e, come indicato nel comma in esame, in quella sede ne sarà quantificato l’onere.
Il comma 948 dispone per la copertura dell’onere recato dal comma 947. La Relazione tecnica presentata dal Governo con l’emendamento che ha introdotto le disposizioni in esame specifica che l’onere di 105 milioni è quantificato con riferimento ai dati degli incassi IVA nell’anno 2005. Quella stessa relazione quantifica in 75 milioni di euro le riduzioni di stanziamento che per l’anno 2008 il comma reca allo stato di previsione del Ministero dei trasporti (autorizzazioni recate dalla legge finanziaria 2006) e ascrive ad ulteriore copertura i 30 milioni di euro già stanziati dalla Camera per l’anno 2008 come ulteriore finanziamento del completamento del terzo lotto, secondo stralcio, dl tratto Gattinara-Padriciano della grande viabilità triestina, disposto ora dal comma 945, già art. 18, comma 521 nel testo approvato dalla Camera.
Articolo 1, comma 964
(Alta velocità Torino-Milano-Napoli)
Il comma 964, modificato dal Senato, prevede un’autorizzazione di spesa complessiva di 8.100 milioni di euro per il periodo 2007-2021 finalizzata alla prosecuzione degli interventi relativi al sistema “Alta velocità/Alta capacità” della linea Torino – Milano – Napoli, in luogo dell’autorizzazione di spesa di 900 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009 riferita genericamente agli interventi relativi al sistema Alta velocità/alta capacità contenuta nel testo approvato dalla Camera.
In particolare, si prevede la seguente ripartizione della dotazione finanziaria sopra riportata:
§ 400 milioni di euro per l’anno 2007;
§ 1.300 milioni di euro per l’anno 2008;
§ 1.600 milioni di euro per l’anno 2009;
§ 4.800 milioni di euro per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro per ciascun anno.
Le dotazioni finanziarie annue citate sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.
Circa l’Alta velocità, si ricorda che l'articolo 75della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva introdotto disposizioni in materia di finanziamenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema Alta velocità/Alta capacità, nel quadro dell’impostazione affermata dai documenti di programmazione economico-finanziaria, secondo la quale occorreva promuovere un sostanziale coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici, e in particolare, di quelli destinati ad interventi infrastrutturali, attraverso varie forme di partenariato pubblico-privato. Su tale modalità di finanziamento e sulla evoluzione successiva, si rinvia alla scheda di lettura dei commi 966-969.
Articolo 1, comma 966-969
(Assunzione da parte dello Stato del debito Infrastrutture S.p.A.)
Il comma 966 – introdotto dal Senato – dispone l’assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. (ISPA) fino al 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità “Linea Torino Milano Napoli“, nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura.
Sono conseguentemente abrogate le disposizioni che prevedono l’accollo o la garanzia da parte dello Stato di una parte del debito nei confronti di ISPA (art. 75, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, ultimo periodo, legge n. 289/2002) e dispongono la destinazione prioritaria dei proventi derivanti dall’utilizzo del sistema «Alta velocità/alta capacità» al rimborso dei finanziamenti concessi da ISPA medesima (art. 75, comma 4, legge n. 289/2002).
Restano comunque salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da ISPA.
La legge finanziaria per il 2003 ha introdotto un meccanismo di finanziamento delle opere per il completamento del sistema di trasporto ferroviario ad alta velocità/alta capacità (AV/AC) da parte del gestore della infrastruttura ferroviaria (TAV/RFI), basato su prestiti concessi allo stesso gestore da parte di Infrastrutture S.p.A. (ISPA) - successivamente fusa per incorporazione nella Cassa Depositi e Prestiti dal 1° gennaio 2006 - che si finanzia sul mercato dei capitali principalmente con emissione di obbligazioni. Il rimborso dei prestiti erogati da ISPA ad RFI/TAV, avrebbe dovuto essere assicurato:
- dai flussi di cassa generati nel periodo di sfruttamento economico dell’opera, cioè dai corrispettivi pagati dai gestori dei servizi di trasporto al gestore della infrastruttura)
- dai trasferimenti dello Stato ad RFI/TAV per la parte del servizio del debito non coperta dai predetti flussi di cassa.
Si ricorda che EUROSTAT, con decisione del maggio 2005, ha riclassificato le passività di ISPA nel debito dello Stato[359].
Secondo quanto risulta dall’aggiornamento annuale del programma di Stabilità dell’Italia, presentato nel dicembre 2006, il Governo ha ritenuto opportuno procedere all’accollo del debito ex ISPA: «ciò avrebbe il beneficio di rendere più coerente la rappresentazione contabile di tale debito che attualmente, pur essendo stato riclassificato a tutti gli effetti quale “debito pubblico”, è, formalmente, in capo ad un soggetto – RFI/TAV – al di fuori del perimetro della Pubblica Amministrazione. Questa operazione comporterà un peggioramento dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione per il 2006 di circa 13 miliardi. Queste operazioni, chiudendo una fase in cui differenti sistemi di finanziamento si sono stratificati dalla partenza del progetto nel 1991 ad oggi, consentiranno unaristrutturazione del sistema di finanziamento della rete AV/AC volta a dare certezza alla disponibilità dei fondi necessari al completamento dell’opera. Infatti grazie all’operazione di accollo, e previo l’assenso dell’assemblea degli obbligazionisti (dei titoli emessi da ISPA), si renderanno disponibili i corrispettivi (pedaggi) che i gestori dei servizi di trasporto ferroviario pagheranno al gestore della rete ferroviaria AV/AC, attualmente destinati prioritariamente al soddisfacimento del debito ex-ISPA. In sintesi il fabbisogno finanziario del progetto Torino-Milano-Napoli viene stimato in circa 33,2 miliardi.»
Alla luce delle riportate affermazioni del programma di stabilità, si valuti l’opportunità di chiedere un chiarimento circa l’impatto della disposizione in esame sull’indebitamento netto dell’anno 2006.
Il comma 967 dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. – in cui, si ripete, è stata fusa per incorporazione ISPA a seguito della legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 79-83, legge n. 266/2005 – promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da ISPA.
L’articolo 1, comma 81, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) dispone infatti che la Cassa depositi e prestiti continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino al 1° gennaio 2006. Trattasi degli interventi relativi ad investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema alta velocità/alta capacità.
A seguito della liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi derivanti dall’utilizzo del sistema «Alta velocità/alta capacità» al rimborso dei finanziamenti concessi da ISPA e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.
Si osserva che appare opportuno un coordinamento tra:
§ l’ultimo periodo del comma 966, che prevede l’abrogazione (con efficacia dunque dal 1° gennaio 2007) dell’art. 75, comma 4, della legge finanziaria 2003, che dispone la destinazione dei crediti e proventi derivanti dall’utilizzo del sistema «Alta velocità/alta capacità» al rimborso dei finanziamenti concessi da ISPA e
§ il secondo periodo del comma 967, che dispone la cessazione della destinazione disposta dal predetto art. 75, comma 4, dal momento della liquidazione del patrimonio separato costituito da ISPA da parte della Cassa depositi e prestiti.
Il comma 968 esclude la rilevanza a fini fiscali dell’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato e dell’estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del gruppo disposte dai commi precedenti.
Il comma 969 rimette ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze i criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato del debito di ISPA, di liquidazione del patrimonio separato di ISPA da parte della Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri di attuazione del comma 964 (per il quale si rinvia alla relativa scheda).
Ai sensi del comma 1364, relativo all’entrata in vigore, come modificato dal Senato, le disposizioni in esame entrano in vigore nel giorno stesso di pubblicazione della legge.
Viene quindi fissata una data diversa da quella prevista per l'entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2007(.
Si osserva che l’articolo 11 della legge n. 468/78, che definisce il contenuto proprio della legge finanziaria, dispone, al comma 3, che la legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
Il comma 970 - introdotto nel corso dell’esame al Senato – modifica il comma 8 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 188/2003[360] relativo ai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ove viene previsto che l’incremento annuo del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Alta velocità/Alta capacità non debba comunque essere inferiore al 2 per cento.
Ai sensi del citato articolo 17, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI), previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (comma 1).
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso (comma 2).
Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo 14 (comma 3).
Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete (comma 4).
Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri (comma 5):
a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.
In base al comma 8, il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione.
Articolo 1, comma 971
(Contributo a Trenitalia S.p.A.)
Il comma 971 – che incide, modificandolo, sul contenuto del comma 539 dell’articolo 18 dell’AS 1183[361]– prevede che l’autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2007 sia riconosciuta a Trenitalia S.p.a. non a titolo di aumento del capitale sociale (come previsto nel citato comma 539), ma a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico forniti - ai sensi del regolamento 1191/69/CEE e in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE – fino al 2003.
Relativamente all’assetto del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., si ricorda che, a seguito del processo di “divisionalizzazione” della società Ferrovie dello Stato[362], è stato avviato un processo di separazione societaria conclusosi con la costituzione, il 1° giugno 2000, di una società che svolge l’attività di trasporto (ITF Spa, attualmente Trenitalia s.p.a.), e il 1° luglio 2001, di una società per la gestione dell’infrastruttura (RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa)[363], mentre FS s.p.a. ha assunto il ruolo di società holding.
Per quanto concerne gli strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato s.p.a.. e lo Stato, l'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994) ha disposto che il contratto di programma regoli, in particolare, gli oneri di gestione dell’infrastruttura posti a carico dello Stato e gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza della rete, mentre il contratto di servizio pubblico disciplini essenzialmente gli obblighi di servizio pubblico posti a carico della società medesima.
In via generale, il contratto di servizio è lo strumento negoziale che regola i rapporti tra amministrazione pubblica ed imprese di trasporto al fine di garantire servizi di trasporto adeguati alle esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio, nonché di garantire agevolazioni in favore di determinate categorie di utenti. Nella misura in cui tali servizi siano in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa, l’autorità pubblica, a fronte dell’obbligo di offrire detti servizi, eroga una compensazione corrispondente.
L’articolo 73 del Trattato CE costituisce la base normativa di riferimento in materia di obblighi di servizio pubblico, sancendo la compatibilità degli aiuti di Stato richiesti in quanto corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti la nozione di pubblico servizio. Più precisamente, l’art. 14 del regolamento CEE 1191/69 in materia di obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti, definisce il contratto di servizio pubblico come un “contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti”.
Il contratto di servizio si rende necessario nella misura in cui le esigenze sopra ricordate non possano essere soddisfatte se non attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.
Come già detto, gli obblighi di servizio pubblico posti a carico della società Ferrovie dello stato s.p.a. sono disciplinati con contratto di servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994). L’oggetto del contratto di servizio è costituito dai rapporti tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e la società Trenitalia Spa relativi ai servizi ferroviari viaggiatori: a partire dal contratto di servizio 2002-2003 sono stati esclusi gli obblighi di servizio pubblico relativi al trasporto delle merci, a seguito della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario operata in applicazione dell’articolo 131 della legge finanziaria per il 2001 (L 388/2000) a norma del quale sono state rilasciate licenze ad imprese diverse da Trenitalia, le quali, già dall’anno 2001, hanno cominciato ad operare nel settore del trasporto merci. Il perimetro degli obblighi di servizio disciplinati dal contratto di servizio è costituto da:
- servizi di trasporto regionali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, comprensivi dei servizi interregionali indivisi; a partire dal contratto di servizio 2001-2002, non sono stati più contemplati i servizi di trasporto regionale nelle regioni a statuto ordinario in virtù del passaggio a tali regioni delle competenze sul trasporto ferroviario regionale ai sensi del DPCM 16 novembre 2000 ;
- servizi di trasporto notturno e i servizi di rinforzo dell’offerta programmata in relazione a picchi di domanda in periodi a maggiore intensità di traffico (treni periodici);
- agevolazioni tariffarie a particolari categorie di viaggiatori.
L’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE – recepita nell’ordinamento italiano con DPR 8 luglio 1998, n. 277, poi abrogato dal d. lgs. n. 188/2003 - prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto.
Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i princìpi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro.
Articolo 1, comma 973
(Oneri di servizio pubblico per il trasporto locale ferroviario)
Il comma 973 incide sul contenuto del comma 541 dell’articolo 18 dell’AS 1183 destinando, in sostanza, l’autorizzazione di spesa ivi prevista esclusivamente ai contratti di servizio tra le Regioni e Trenitalia S.p.a.
Il citato comma 541 prevedeva, infatti, l’autorizzazione di spesa di 311 milioni di euro per l’anno 2007 al fine dell’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti, sostenuti in base a:
- contratti di programma con Rete ferroviaria italiana (RFI);
- contratti di servizio di Trenitalia stipulati con le Regioni ai sensi dell’art. 52 della legge n. 388/2000[364].
Nel corso dell’esame del disegno di legge al Senato, il comma è stato modificato: pertanto la spesa complessiva di 311 milioni di euro è autorizzata esclusivamente per l’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti, sostenuti in base a contratti di servizio con le Regioni ai sensi dell’articolo 9 del d. lgs. n. 422/1997[365], del DPCM 16 novembre 2000 e dell’articolo 52 della legge n. 388/2000.
L’articolo 9 del D. Lgs. n. 422/1997 relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A. ha previsto con decorrenza 1° giugno 1999 la delega alle regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale. Per tali servizi, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19[366]. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999.
Il DPCM 16 novembre 2000 prevede l’individuazione e il trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti relativi ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.: a decorrere dal 1° gennaio 2001, le regioni firmatarie degli accordi di programma con il Ministero dei trasporti subentrano allo Stato nel rapporto con Ferrovie dello Stato S.p.A., e stipulano apposito contratto di servizio ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 422/1997.
L’articolo 52 recante norme relative al trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali ai sensi dei decreti legislativi attuativi della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “legge Bassanini”) ha previsto che, nell'àmbito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi fosse destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità.
Articolo 1, comma 974
(Investimenti nella rete ferroviaria tradizionale)
Il comma 974 – che modifica il comma 542 dell’articolo 18 dell’AS 1183 – prevede un’ulteriore (rispetto ai contributi quindicennali previsti al comma 975, alla cui scheda si rinvia) autorizzazione di spesa di 1600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.
La formulazione del comma come risultante dal testo approvato dalla Camera (AS 1183) prevedeva un’autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a copertura degli investimenti richiamati pari a 2 miliardi di euro.
A seguito della modifica, si prevede, altresì, che l’autorizzazione di spesa, per una quota non inferiore al 50 per cento, sia destinata agli investimenti nella rete regionale e locale.
Articolo 1, comma 975
(Interventi per infrastrutture ferroviarie)
Il comma 975 – introdotto nel corso dell’esame al Senato – modifica il comma 84 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) recante interventi nel settore ferroviario.
Il citato comma 84 prevede:
- la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di contributi per 15 anni - pari a 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 - al fine di proseguire gli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità”;
- la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di un ulteriore contributo per 15 anni pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di:
- finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori – da avviare in via anticipata – delle linee AV/AC Milano Genova e Milano – Verona incluso il nodo di Verona, ricompresi nei progetti preliminari approvati con le delibere CIPE n. 78 del 29 settembre 2003 e n. 120 del 5 dicembre 2003 .
A seguito della novella introdotta dal comma in esame, sono concessi alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi per 15 anni per un ammontare di:
§ 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006al fine di proseguire gli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità” Torino – Milano – Napoli;
§ 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (per un’ulteriore autorizzazione di spesa a tal fine, si veda la scheda relativa al comma 974).
Articolo 1, comma 976
(Ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso)
Il comma 976 – introdotto nel corso dell’esame al Senato – destina la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.
L’autorizzazione di spesa è a valere sulla dotazione finanziaria di 1600 milioni di euro prevista al comma 974 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. A tale proposito, si ricorda che il comma 974 prevede un vincolo di destinazione della dotazione finanziaria ivi prevista: infatti, la spesa, in misura non inferiore al 50 per cento, è destinata agli investimenti nella rete regionale e locale.
Il Potenziamento e l’elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Chivasso rientra tra gli interventi previsti dalla cd “legge obiettivo”, n. 443/2001 approvati con il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (delibera Cipe n. 121/2001). L’intervento è stato poi inserito negli aggiornamenti annuali del Programma presentati all’interno del DPEF e l’ultimo in cui compare è il DPEF 2005-2008. Il costo dell’intervento è stato quantificato in 20,6 milioni di euro[367].
Il testo approvato dalla Camera dell’attuale comma 979 prevedeva tre contributi quindicennali per il triennio 2007-2009, a valere sulle risorse stanziate dal precedente comma 977, per complessivi 80 milioni di euro[368] (10 milioni a decorrere dall’anno 2007, 30 milioni a decorrere dal 2008 e 40 milioni a decorrere dal 2009) per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda.
Durante l’iter al Senato sono stati aggiunti:
§ sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, tre contributi quindicennali per complessivi 15 milioni di euro (3 milioni a decorrere dall’anno 2007, 6 milioni a decorrere dal 2008 e 6 milioni a decorrere dal 2009) per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate;
§ a valere sul medesimo stanziamento, una quota (non specificata nell’ammontare) per il potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibita al trasporto dei pendolari.
Con riferimento a quest’ultima disposizione, si segnala che il riferimento “al medesimo stanziamento”, benché corretto, non è di immediata comprensione, poiché potrebbe sembrare riferito ai contributi autorizzati per la metropolitana M4.
Per quanto riguarda poi la realizzazione della Pedemontana Lombarda, nonché dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano (cd. Brebemi) e delle tangenziali esterne di Milano, rispetto al testo approvato dalla Camera vengono apportate alcune modifiche relative ai soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere.
Il testo approvato dalla Camera attribuiva all’ANAS S.p.A. la facoltà di affidare il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla Regione Lombardia.
Nel testo trasmesso dal Senato, si prevede:
§ l’obbligo, in luogo della facoltà, per l’ANAS – di trasferire le proprie funzioni e i propri poteri di soggetto concedente e aggiudicatore ad un soggetto di diritto pubblicoappositamente costituito in forma societaria;
§ la possibilità che la Regione Lombardia partecipi tale soggetto attraverso un soggetto da quest’ultima interamente partecipato;
§ l’automatico subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali, che nel precedente testo costituiva invece oggetto di un apposito atto convenzionale.
Si segnala che, nel testo del successivo comma 981, relativo al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, si prevede una formulazione analoga al testo originario approvato dalla Camera e modificato dal Senato in ordine alla facoltà dell’ANAS di affidare il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina e al subentro con atto convenzionale nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali. Può essere opportuno un coordinamento tra le due disposizioni.
Articolo 1, comma 980
(Limiti di impegno relativi alla legge obiettivo)
Il comma 980, introdotto dal Senato,dispone che le quote dei limiti di impegno[369] autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’art. 13, comma 1 della legge n. 166/2002, come rifinanziati dall’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.
La norma in esame si riferisce ai limiti di impegno quindicennali autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, nell’importo complessivo di 193,9 milioni di euro per il 2002, di 160,4 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di 109,4 milioni a decorrere dall'anno 2004 per la progettazione e la realizzazione delle c.d. opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal CIPE[370].
Ai sensi dell’art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004), sono stati autorizzati, con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 166/2002, nuovi limiti di impegno quindicennali di 195,5 milioni di euro per il 2005 e di 245 milioni per il 2006.
Peraltro, parte delle risorse stanziate dalla legge n. 166/2002 sono state utilizzate a copertura di oneri recati da diverse disposizioni legislative intervenute successivamente.
Si segnala a tale proposito che la disposizione in esame introdotta dal Senato ripropone, per quanto concerne i limiti di impegno decorrenti dal 2003 e 2004, una analoga norma recata dall’art. 39 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (legge n. 51/2006), che ha già autorizzato la reiscrizione in bilancio, nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13, comma 1 della legge n. 166/2002 decorrenti dagli anni 2003 e 2004e non impegnati al 31 dicembre 2005, che, in base alla normativa vigente, avrebbero costituito economie di bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005.
Infatti, in base alla disciplina dettata dall’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[371], la conservazione in bilancio degli stanziamenti relativi ad annualità e a limiti di impegno, senza formale assunzione dell’impegno di spesa, è limitata soltanto all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio[372]. Per gli stanziamenti relativi ad annualità o a limiti di impegno iscritti negli esercizi finanziari 2002 e 2003 è stata prevista una disciplina transitoria, in base alla quale il periodo di conservazione in bilancio è stato esteso ai due esercizi finanziari successivi alla prima iscrizione.
In base a tale normativa, dunque, le quote dei limiti di impegno decorrenti dagli anni 2003 e 2004, considerati dalla norma in esame, avrebbero costituito economie di bilancio già alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005, e non alla chiusura dell’esercizio 2006. La disposizione introdotta dall’articolo 39 del D.L. n. 273/2005, derogatoria rispetto alla disciplina generale, ha infatti evitato che tali somme andassero in economia, disponendo la loro reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali.
Non risulta pertanto chiaro, come il comma 980 in esame possa ancora incidere su tali somme.
Per quanto concerne, invece, le quote dei limiti di impegno decorrenti dal 2005, anch’esse considerate dalla norma in esame, e non impegnate entro la data del 31 dicembre 2006, costituirebbero economie di bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006.
La disposizione introdotta dal comma 980 in esame, derogatoria rispetto alla disciplina generale, sembrerebbe dunque finalizzata a far sì che tali somme, che sono andate in economia, vengano reiscritte nella competenzadegli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.
Articolo 1, comma 981
(Pedemontana di Formia)
Il comma 981, introdotto dal Senato, al fine di assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98, autorizza un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007.
Con la delibera CIPE n. 98/2006 è stato approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della “Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia” ed è stata altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera, il cui soggetto aggiudicatore risulta essere l’ANAS S.p.A.
E’ stato inoltre disposto che il contributo quindicennale previsto dall'art. 1, comma 78, lett. l), della legge n. 266/2005 e fissato in 1,65 milioni di euro nella tabella 1 allegata alla delibera n. 75/2006, è finalizzato al finanziamento della progettazione definitiva e che la decisione sull’assegnazione di contributi per la realizzazione dell'opera, a valere sulle risorse destinate all’attuazione del Programma infrastrutture strategiche, viene rinviata alla fase di esame del progetto definitivo e verrà assunta sulla base del costo definitivo dell'opera, come rideterminato - entro il "limite di spesa" di 439, 16 milioni di euro (costo complessivo del progetto, desumibile dal quadro economico) – “a seguito del recepimento delle prescrizioni della Regione Lazio ed in particolare alla prevista riduzione della sezione stradale”.
Lo stesso comma dispone la copertura di tale contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 92, del decreto legge n. 262/2006, che sono pertanto corrispondentemente ridotte.
Tale comma ha previsto una procedura per addivenire al trasferimento, in apposito capitolo di spesa (denominato «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria») dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.A. nei confronti di Stretto di Messina S.p.A. per la realizzazione del Ponte sullo stretto. In base al successivo comma 93, tali risorse, assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo, sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria.
Si segnala che il comma 1155 del provvedimento in esame prevede, in luogo dell’unico capitolo di spesa di cui alla norma vigente, due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente, del territorio e della tutela del mare denominati rispettivamente “Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria”.
Viene inoltre disposto che il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell’opera, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS S.p.A. ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina.
L’ultimo periodo del comma prevede, infine, che con atto convenzionale si provveda a disciplinare il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.
Tali disposizioni contemplano modalità per il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, analoghe a quelle previste, nel testo approvato dalla Camera, per la realizzazione della Pedemontana Lombarda, dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano (cd. Brebemi) e delle tangenziali esterne di Milano (comma 979). Tale disciplina, tuttavia, è stata modificata con riferimento a tali ultime opere; da ciò deriva la necessità di valutare l’opportunità di un coordinamento con le diverse disposizioni dettate per la Pedemontana di Formia.
Articolo 1, comma 983
(Stanziamenti per costruzioni dei porti)
Il comma 983 incide sul contenuto del comma 547 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, eliminando il riferimento alla soppressione, a decorrere dall’anno 2007, degli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni dei porti.
Il comma 547 citato prevedeva – oltre all’istituzione, a decorrere dal 2007 presso il Ministero dei trasporti, di un fondo perequativo di ammontare pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi annualmente tra le autorità portuali in base a criteri definiti con decreto del Ministro dei trasporti - la soppressione, con la medesima decorrenza, degli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.
Pertanto, a seguito della modifica, a decorrere dal 2007 sono soppressi esclusivamente gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzione dei porti.
Il comma 986, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui ai commi 982 e 985 del testo in esame, che prevedono l’attribuzione alle autorità portuali del gettito della tassa erariale e della tassa di ancoraggio e la conferma dell’attribuzione alle medesime autorità portuali del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate.
Il comma in esame precisa che sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci, le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati.
Si ricorda che il comma 982, di contenuto identico a quello del comma 546 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, al fine di garantire l’autonomia finanziaria, ha attribuito a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettitodella tassa erariale di imbarco e di sbarco e della tassa di ancoraggio. Oltre che a fini di promozione dell’autofinanziamento delle attività e di razionalizzazione della spesa, la misura è volta anche a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.
La tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima è stata istituita con D.L. 47/1974[373] come tassa da applicarsi sul carico-scarico delle merci ovunque effettuato (quindi sia nei porti che nelle rade o nelle spiagge). La misura della tassa erariale è stata aumentata del 50 per cento rispetto alla misura già modificata dall’articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546: l’aumento non è stato disposto per i servizi di cabotaggio.
La tassa di ancoraggio è stata istituita dall’articolo 2 della legge n. 82/63[374]: il presupposto impositivo della tassa è stato individuato nel compimento di operazioni di commercio da parte di navi nazionali ed estere nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato.
L’articolo 28 della legge di riforma del settore portuale (legge n. 84/1994) ha stabilito che il gettito della tassa erariale di imbarco e sbarco e della tassa di ancoraggio fosse interamente acquisito al bilancio dello Stato.
Quanto al piano operativo triennale, esso è previsto dall’articolo 9 della legge n. 84/1994. Tale disposizione, individuando le funzioni del comitato portuale, stabilisca che tale organo approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.
Circa la funzione, in capo al presidente dell’autorità portuale, di manutenzione dei fondali, si veda la scheda relativa all’articolo 1, commi 996- 997.
Il successivo comma 985, identico al comma 549 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, ha confermato l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all’articolo 1 della legge n. 355/1976.
Al riguardo, si ricorda che la citata legge n. 84/1994 ha, tra l’altro, esteso, a partire dal 1° gennaio 1994, a tutti i porti la tassa portuale sulle merci di cui al o capo III del titolo II della legge n. 82/1963 e all'articolo 1 della legge n. 355/1976 [375]. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito di tale tassa affluisce al bilancio dello Stato. Nei porti ove sono istituite le autorità portuali, quest’ultime ricevono solo il 50% del gettito, confluendo il restante 50 % nel bilancio dello Stato per consentire allo stesso il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle preesistenti organizzazioni portuali, poste a carico dello Stato dalla medesima legge n. 84 del 1994: la destinazione del 50% del gettito nel bilancio dello Stato è, così, disposta fino al pagamento di tali rate di ammortamento (art. 28).
Articolo 1, comma 989
(Definizione del sistema di autonomia
finanziaria
delle Autorità portuali)
La modifica apportata dal Senato al comma 989 incide sultermine per l’adozione del regolamento recante la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi e i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso deirequisiti necessari per la conferma o l’eventuale soppressione delle stesse. In particolare, il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge viene sostituito con quello di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 989, come risultante dalla modifica, demanda, ai fini della definizione e del completamento del sistema di autonomia finanziaria, ad un regolamento - da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (previsti dai seguenti atti normativi: L. n. 82/1963; DL n. 74/1974; L. n. 355/1976), nonché i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso deirequisiti necessari per la conferma o l’eventuale soppressione delle stesse. Ai fini di tale conferma o soppressione, si prevedeva che si dovesse tener conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.
Al riguardo si fa presente che il comma demanda la revisione della disciplina sulle tasse e i diritti marittimi ad un regolamento ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina i regolamenti ministeriali.
Circa il tema della revisione del sistema dei diritti e delle tasse portuali, si ricorda che l’articolo 100 della legge n. 342 del 2000 aveva recato una delega al Governo per emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi secondo i seguenti criteri: semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione; definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali anche al fine di fare fronte ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'àmbito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti.
Il termine di emanazione del regolamento è stato poi prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 36, comma 1, del “collegato infrastrutture” (L. 166/2002). Allo stato, il regolamento non risulta emanato.
Articolo 1,
commi 996-997
(Attività di dragaggio)
Il comma 996 novella l’articolo 5 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), aggiungendo cinque commi dopo l’articolo 11.
Il testo di tale comma (come anche quello del comma successivo) riprende in parte il contenuto dell’articolo 13 del decreto-legge n. 262 del 2006, soppresso dalla legge di conversione n. 286 del 2006.
Nel merito, il comma 11-bisdisciplina le operazioni di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale), il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale.
Posto che la disposizione fa riferimento esclusivamente ai siti individuabili ai sensi dell’articolo 252 del codice ambientale, occorre un chiarimento in ordine alla sua applicabilità anche ai siti di interesse nazionale individuati sulla base della normativa previgente.
La disposizione prevede in particolare che le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.
Al fine tuttavia di evitare di pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio dev’essere:
§ basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale;
§ presentato dall’Autorità Portuale, o laddove non istituita dall’ente competente, al Ministero delle Infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico economico e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva (che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione).
L’articolo 13 del decreto-legge demandava l’approvazione del progetto al Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l’A.N.P.A, l’A.R.P.A. della Regione interessata, l’Istituto superiore di sanità e l’ICRAM. A tal fine si prevedeva la convocazione da parte del Ministro delle infrastrutture di apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di 60 giorni.
La norma specifica inoltre che il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti il progetto, di cui al comma 7 del medesimo articolo.
L’articolo 252, comma 6, dispone che “l'autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione” e che essa “costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.
Il comma 7 prevede che, nel caso in cui il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
Le disposizioni di cui al comma 11-terdisciplinano la destinazione dei materiali di dragaggio, prevedendo in particolare che:
§ essi siano immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, qualora presentino caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscano positività a test ecotossicologici. In tal caso, fatte salve le competenze regionali, si prevede la necessità di autorizzazione da parte del Ministero dell’ambiente;
§ i materiali di dragaggio aventi le caratteristiche indicate siano utilizzati anche per il ripascimento degli arenili. In tal caso la norma richiede l’autorizzazione della Regione territorialmente competente.
Il comma 11-quater prevede che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, purché non pericolosi possano essere refluiti, su autorizzazione della Regione territorialmente competente, all’interno di:
§ casse di colmata;
§ vasche di raccolta;
§ strutture di contenimento poste in ambito costiero.
Viene altresì previsto che il progetto di tali strutture deve essere approvato dal Ministero delle infrastrutture, d’intesa con quello dell’ambiente.
Lo stesso comma provvede a specificare le condizioni per poter procedere al citato refluimento. Viene infatti previsto che la non pericolosità deve sussistere all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione.
Per le citate strutture destinate ad accogliere i materiali da refluire viene poi richiesto un particolare sistema di impermeabilizzazione di cui vengono fissati i requisiti di permeabilità.
Viene poi prevista l’attivazione della procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata, in relazione alla destinazione d’uso, qualora al termine delle attività di refluimento, per i materiali di cui sopra si abbia il superamento dei livelli di inquinamento limite fissati dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Si ricorda che la tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del decreto n. 152/2006 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare) si compone di due colonne A e B; nella colonna A vengono indicate le concentrazioni limite per i siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale, mentre nella colonna B i limiti per i siti ad uso commerciale e industriale.
Il comma 11-quinquies demanda ad un successivo decreto del Ministero dell’ambiente, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la fissazione delle metodologie e dei criteri da seguire nell’analisi - da effettuarsi nel sito prima del dragaggio - volta a verificare l’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater.
In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dal dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, viene stabilito un termine massimo di deposito di 30 mesi senza limitazione di quantitativi, purché sia assicurato il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
Il comma 11-sexies dispone, infine, che nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio, si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale.
Il comma 997, di contenuto analogo al comma 1, lettera b), del già citato articolo 13, interviene sull’articolo 8 della legge 84/1994 relativo alle competenze del Presidente dell’Autorità portuale, e in particolare, sulla competenza - di cui al comma 3, lett. m) - in ordine al mantenimento ed approfondimento dei fondali nei porti.
La legge 84/1994 ha innovato il precedente modello organizzativo, basato su porti interamente pubblici, introducendo al suo posto il modello denominato “landlord port authority”, caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali - che sono affidate ad un soggetto pubblico, in particolare alle Autorità portuali - e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, che sono affidate a privati, fermo restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture.
Le Autorità portuali, istituite dalla legge n. 84 del 1994 sono chiamate, ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima, a svolgere attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza; spettano alle autorità inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti di servizi di interesse generale.
Il presidente dell'Autorità portuale – ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 8 – è titolare di funzioni quali la predisposizione del piano operativo triennale, del piano regolatore portuale, il coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché il coordinamento e il controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali, l’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale, sulla base delle disposizioni di legge in materia. In particolare, il Presidente dell’Autorità portuale assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5 (gara pubblica), al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto in merito alle opere infrastrutturali dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate.
A seguito della modifica, al Presidente è affidato il compito di assicurare la navigabilità nell'ambito portuale e provvedere al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9, della stessa legge 84/1994 in ordine alle competenze per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti.
Il richiamato comma 8 affida allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II[376]. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni del comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.
Ai sensi del comma 9, sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Risultano, così, soppresse le parti della disposizione secondo cui il mantenimento e l’approfondimento dei fondali avviene con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità della gara pubblica prevista all'articolo 6, comma 5, della stessa legge n. 84/1994 e sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale. È stata infine soppressa la disposizione che prevedeva che nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione il Presidente potesse provvedere anche ricorrendo a modalità diverse dalla gara pubblica di cui al citato articolo 6, comma 5.
A seguito della modifica è stato inoltre aggiunto un periodo ai sensi del quale restano fermi - in quanto compatibili – le disposizioni dell’articolo 5, commi 11-bis e seguenti introdotti dall’articolo 1, comma 996 del provvedimento in esame, sul quale vedi supra.
Con riferimento alla già prevista conferenza di servizi con le amministrazioni interessate indetta dal Presidente dell’Autorità portuale, assumendone la presidenza, per gli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali, viene introdotto il termine finale di sessanta giorni.
Il citato articolo 26 della legge 84/1994 ha trasferito al Ministero dei trasporti - a partire dal 1° gennaio 1995 - il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, prima in capo al Ministero dei lavori pubblici; al Ministero è altresì affidato il compito di approvare il piano quinquennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.
L’articolo 6, comma 5, ha previsto che l'esercizio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali e di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale fosse affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.
Articolo 1,
commi 998-1000
(Nuove convenzioni per il cabotaggio
marittimo)
I commi 998-1000, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono la stipula di nuove convenzioni con alcune società marittime.
In particolare il comma 998 autorizza la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2009 per la stipula di nuove convenzioni con le società marittime esercenti:
§ i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari ritenuti essenziali ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno;
§ i servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria;
§ servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale nella costa orientale dell’Adriatico.
Le convenzioni devono essere stipulate nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, entro il 30 giugno 2007 e avere scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012.
La disposizione è volta a completare il processo di liberalizzazione del settore dei cabotaggio marittimo e a privatizzare le società esercenti i predetti servizi.
Ai sensi del comma 999, le convenzioni devono essere stipulate dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE e devono contenere l’indicazione delle linee da servire, delle procedure e dei tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico; nelle convenzioni devono inoltre essere introdotti meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza, e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni devono essere notificate alla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.
Il comma 1000 reca l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
§ articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 recanti la disciplina relativa alle convenzioni e alle tariffe da praticare nei servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori;
§ commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 che stabiliscono la disciplina delle sovvenzioni di equilibrio da corrispondere per le linee, e le relative frequenze, ritenute essenziali per assicurare i collegamenti necessari a svolgere il trasporto marittimo, tra cui i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole;
§ comma 2 dell’articolo 8 e articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, concernenti rispettivamente l’autorizzazione al Ministro dei trasporti a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, mediante apposita convenzione di durata ventennale, e l’oggetto della convenzione;
§ l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684ai sensi del quale le società di navigazione a partecipazione statale del gruppo FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale, esercitando: il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento delle industrie di base; il trasporto di merci di linea; i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori; i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico; la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri. L’articolo prevede che le attività sopra indicate siano svolte in regime di libera attività imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della massima efficienza ed economicità, secondo criteri di funzionalità e di specializzazione.
Articolo 1,
comma 1001
(Privatizzazione del Gruppo Tirrenia)
Il comma in esame - introdotto nel corso dell’esame al Senato - reca una modifica all’articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169.
L’articolo 1 citato affida l'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria – a partire dal 1° gennaio 1976 - ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.
La modifica è volta a precisare che la partecipazione della società Tirrenia a dette società nella misura non inferiore al 51% avrà luogo fino all’attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte.
Si ricorda che del Gruppo Tirrenia Spa fanno parte, oltre alla Capogruppo Tirrenia di Navigazione Spa, che comprende anche la Divisione Adriatica, le società CAREMAR (Campania Regionale Marittima), SAREMAR (Sardegna Regionale Marittima), SIREMAR (Sicilia Regionale Marittima), TOREMAR (Toscana Regionale Marittima).
La Tirrenia di Navigazione è impegnata prevalentemente nel mercato del trasporto passeggeri e merci sulle rotte marine dei collegamenti delle isole della Sardegna e della Sicilia, e, attraverso la divisione Adriatica, nelle rotte tra l’Italia, l’Albania, la Croazia, la Grecia e il Montenegro nonché per le isole Tremiti e delle rotte dell’alto Adriatico. Le società Siremar, Caremar, Toremar e Saremar sono impegnate rispettivamente nei collegamenti tra il continente e le isole della Sicilia, della Campania e Pontine, della Toscana e della Sardegna.
La società Tirrenia di navigazione s.p.a. è controllata per l’intero capitale sociale dalla Fintecna, società a sua volta interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze già Ministero del tesoro.
Le società del gruppo gestiscono i collegamenti marittimi attraverso convenzioni con lo Stato, l’ultima delle quali in scadenza al 31 dicembre 2007: si ricorda tuttavia che il comma 998 ha previsto la stipula di nuove convenzioni con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2012.
Articolo 1,
comma 1002
(Ampliamento del porto di Taranto)
Il comma 1002 - introdotto durante l’esame al Senato - prevede che il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per l’ampliamento del porto di Taranto, al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale,
Si osserva, in proposito, che il rinvio all’articolo 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006 appare eccessivamente generico, posto che tale articolo disciplina numerose attività poste in capo al Ministro delle infrastrutture.
L’art. 163 rientra nel Capo IV intitolato “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” del Titolo III della Parte II del decreto n. 163: In tale capo sono confluite le norme in materia di infrastrutture strategiche recate dal d.lgs. n. 190/2002 (come modificato ed integrato dai successivi decreti n. 9 e n. 189/2005), emanato in attuazione della legge delega n. 443/2001 (cd. legge obiettivo).
L’ampliamento del Porto di Taranto rientra tra le opere del cd. Programma infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo e, come tale, è sottoposto alla speciale disciplina ora trasfusa nel citato Capo IV.
Secondo quanto riportato in un recente documento del Ministero delle infrastrutture[377], “il progetto si colloca nel contesto di una nuova strategia di sviluppo dei porti nazionali. In tal ottica è inquadrabile nel disegno più generale di trasformare il porto di Taranto in un hub portuale di primaria importanza. Gli interventi riguardano la realizzazione di una prima parte delle opere previste per il suddetto hub portuale ed in particolare:
1) la piattaforma logistica;
2) la strada dei moli con relativa illuminazione ed impianti;
3) l’ampliamento del quarto sporgente;
4) la realizzazione della darsena ad ovest del quarto sporgente.
Il soggetto attuatore è l’Autorità portuale di Taranto.
Il valore complessivo degli interventi previsti ammonta a 156,149 M€, così ripartiti:
1) piattaforma logistica: 27,574 M€;
2) strada dei moli con relativa illuminazione ed impianti: 26,146 M€;
3) ampliamento del quarto sporgente: 74,686 M€;
4) realizzazione della darsena ad ovest del quarto sporgente: 27,743 M€.
Il quadro dei finanziamenti disponibili risulta essere il seguente: 37,544 M€ sono finanziati dal concessionario; 21,523 M€ con la Legge Obiettivo, 92,590 M€ con i finanziamenti della legge 413/98 e 4,492 M€ con i fondi propri dell’Ente”.
Per quanto riguarda le previsioni dell’art. 163 relativamente alle attività del Ministro delle infrastrutture, si ricorda che viene previsto, tra l’altro, che il Ministro delle infrastrutture promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture, nonché la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati.
Si segnala poi in particolare il comma 5 che prevede che “al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati”.
Articolo 1,
comma 1005
(Piano di sviluppo dei sistemi portuali
di interesse nazionale)
Il comma 1005 modifica il comma 561 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera (AS 1183), relativo all’istituzione di un comitato per l’adozione di un piano di sviluppo e potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale, sostituendo la parola “hub” con la parola “sistemi”.
Il comma in esame, come risultante dalla modifica, prevede l’istituzione di un Comitato per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di tali sistemi. Il Comitato - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti - è composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle regioni interessate.
Si fa presente che il riferimenti agli hub portuali permane al comma 1003, identico al comma 559 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, laddove si prevede un’autorizzazione di spesa finalizzata, tra l’altro, ad interventi nei porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale: lo stesso comma demanda poi ad un regolamento del Ministro dei trasporti, da adottare sentita la Conferenza stato-regioni, la determinazione dei criteri e delle caratteristiche necessari per la individuazione degli suddetti hub.
Il comma 1008 dispone risorse per gli interventi di ricostruzione nelle zone della regione Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002.
Rispetto alla corrispondente disposizione approvata dalla Camera, il testo trasmesso dal Senato prevede un vincolo di destinazione del 50% al Comune di San Giuliano di Puglia, e del restante 50% ai rimanenti comuni con precedenza, però, nei confronti dei comuni del cratere.
La disposizione originaria, prevedeva, invece un unico vincolo di destinazione nei confronti dei comuni totalmente evacuati che avessero già predisposto il relativo piano di ricostruzione.
Si ricorda, in merito alle risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 nei territori al confine tra il Molise e la Puglia, che i primi finanziamenti sono stati autorizzati con il decreto-legge n. 245 del 2002, che ha previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2002 per il territorio della provincia di Campobasso e di Foggia, su complessivi 60 milioni di euro e di 10 milioni per l’anno 2003 (complessivamente destinati alle tre province di Campobasso, Foggia e Catania, a carico del Fondo per la protezione civile). Successivamente lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie è stato inserito all’interno di alcuni decreti-legge, nonché all’interno delle leggi finanziarie. L’art. 1, comma 100, della legge finanziaria n. 266 del 2005 ha in particolare destinato complessivi 26 milioni di euro per una serie di calamità naturali, riservando 10 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise. Successivamente è intervenuta l’ordinanza n. 3534 del 25 luglio 2006 (GU del 3.8.2006, n. 179) che ha provveduto a ripartire le citate risorse finanziarie e ha assegnato i 10 milioni di euro alla regione Molise e 400.000 euro alla regione Puglia colpita dallo stesso evento sismico.
Le modifiche apportate da Senato al precedente articolo 18, comma 568, (corrispondente all’attuale comma 1012) attengono all’entità del contributo dadestinare alle opere di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997.
In particolare, esso viene determinato:
§ in 52 milioni di euro per l'anno 2007, in luogo dei 50 milioni di euro previsti dal testo approvato dalla Camera;
§ in 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in luogo dei precedenti 25 milioni di euro.
Si ricorda, che con il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono stati adottati i primi interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del settembre 1997. In merito poi alle risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, si ricorda che nella maggior parte delle leggi finanziarie approvate successivamente al verificarsi degli eventi sismici sono stati previsti specifici contributi a favore delle due regioni. Da ultimo, nella legge finanziaria del 2006 (legge n. 266/2005), l’art. 1, comma 100, ha previsto un vincolo di destinazione per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle Marche e nell’Umbria pari a contributi quindicennali di 4 milioni di euro annui. Tali contributi sono stati successivamente assegnati con l’ordinanza n. 3534 del 25 luglio 2006 (GU del 3.8.2006, n. 179), che ha ripartito le citate risorse finanziarie tra la regione Marche, cui sono stati assegnati 1,4 milioni di euro, e la regione Umbria cui sono stati destinati i restanti 2,6 milioni di euro.
Rispetto al testo approvato dalla Camera, la disposizione conferma che tale contributo venga erogato secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e provvede, altresì a riservare, per il 2007, una quota pari a 17 milioni di euro (su 52 milioni di euro complessivi) ripartita nel modo seguente:
§ 12 milioni di euro per la copertura degli oneri previsti dall’art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, vale a dire per il potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, nonché per la facoltà di avvalersi di liberi professionisti o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro;
§ 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all’arti. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 6, relativo ai contributi concessi ai comuni per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15% del totale delle abitazioni.
La disposizione approvata dal Senato reca anche alcune agevolazioni di carattere fiscale, quali la proroga al 31 dicembre 2007 dei termini di recupero dei tributi connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, nonché dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, sospesi più volte dalle ordinanze richiamate dal medesimo comma. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sullo stesso contributo previsto per l’anno 2007.
Il comma 1013, rispetto al testo dell’articolo 18, comma 569, approvato dalla Camera, incide sul contributo autorizzato per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori nelle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32. La disposizione prevede in particolare un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (il precedente testo prevedeva invece un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009).
Il nuovo testo inoltre dispone che il contributo, a valere sulle risorse di cui al comma 977, sia erogato alle regioni secondo modalità e criteri di ripartizione da determinarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che l’ultimo rifinanziamento era stato disposto con l’art. 1, comma 203, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) che aveva riservato, a favore del sisma della Basilicata e Campania del 1980-81, una quota pari a 5 milioni di euro annui, per quindici anni e a decorrere dal 2005, provvedendo a ripartirla nella misura rispettivamente del 25% (per la Basilicata) e del 75% (per la Campania).
Il comma 1014 autorizza specifici contributi per fronteggiare alcuni eventi calamitosi verificatesi nelle regioni Marche, Liguria, Veneto, Umbria e nella provincia di Vibo Valentia. Il corrispondente testo approvato dalla Camera (articolo 18, comma 570) aveva un diverso ambito di applicazione. Esso infatti estendeva gli interventi alla Regione Piemonte e non contemplava gli eventi verificatisi nelle regioni Veneto, Umbria e nella provincia di Vibo Valentia.
Il nuovo testo autorizza un primo contributo quindicennale pari a 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della Regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell’anno 2006.
Tale contributo, a valere sulle risorse di cui al comma 977, dovrà essere poi erogato secondo le modalità ed i criteri da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nei giorni 14-17 settembre 2006 alcuni territori della regione Marche sono stati interessati da eventi meteorologici di particolare intensità, tra cui mareggiate ed esondazioni di fiumi e torrenti che hanno provocato gravissimi danni non solo alle infrastrutture viarie e ferroviarie, al patrimonio edilizio pubblico e privato, ma anche alle attività economiche della zona interessata dai fenomeni calamitosi.
Conseguentemente è stato dapprima emanato il D.P.C.M. del 22 settembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Marche (oltre che della Liguria e Veneto) colpiti dagli eventi alluvionali e, successivamente, l’ordinanza n. 3548 del 25 ottobre 2006 (G.U. n. n. 258 del 6 novembre 2006) sono stati adottati i primi provvedimenti urgenti di protezione civile al fine di favorire anche l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, commerciali ed agricole gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali. Per la realizzazione degli interventi previsti, con l’ordinanza citata è stato assegnato al commissario delegato – il Presidente della regione Marche – un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile.
Lo stesso comma autorizza, inoltre, un contributo complessivo di 10 milioni di euro per gli interventi a favore delle popolazioni della Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali nel settembre 2006, nonché a favore delle popolazioni della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.
Negli stessi giorni 14-17 settembre 2006 anche alcuni territori della Liguria e del Veneto sono stati interessati da gravi eventi meteorologici che hanno provocato rilevanti danni non solo alle infrastrutture viarie e ferroviarie, ma anche al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle attività economiche. Con il D.P.C.M. del 22 settembre 2006 è stato, quindi dichiarato lo stato di emergenza per le due regioni di Liguria e Veneto (oltre che per le Marche). Con la ordinanza n. 3549 del 25 ottobre 2006 (G.U. n. n. 258 del 6 novembre 2006) sono stati, quindi, adottati i primi provvedimenti urgenti di protezione civile per la regione Liguria.
Per la provincia di Vibo Valentia, colpita da gravissimi eventi alluvionali il 3 luglio 2006, lo stato di emergenza è stato, invece, dichiarato con D.P.C.M. del 7 luglio 2006 e con successiva ordinanza n. 3531 del 7 luglio 2006 (G.U. n. 161 del 13 luglio 2006) sono stati adottati i primi interventi urgenti di protezione civile assegnando, per la loro attuazione, un contributo di 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile.
Viene, infine, autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 a favore della regione Umbria per fronteggiare l’emergenza sia degli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi recentemente nell’oleificio “Umbra olii”,nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia.
Si ricorda che con D.P.C.M. del 13 gennaio 2006 era stato dichiarato lo stato di emergenza per le zone dell’Umbria colpite da violente precipitazioni atmosferiche il 15, 16, 26 e 27 novembre 2005. Il maltempo aveva causato, soprattutto nella provincia di Terni e nella Valnerina, ingenti danni (derivanti da allagamenti, frane, smottamenti e crolli) sia ad infrastrutture pubbliche che a proprietà private.
Con D.P.C.M. del 1° dicembre 2006 è stato dichiarato, invece, lo stato di emergenza a seguito delle esplosioni verificatesi, il 25 novembre 2006, nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. A seguito di tali esplosioni si è sviluppato un incendio con conseguente danneggiamento di tutte le abitazioni circostanti e una ingente quantità di liquido oleoso si è riversata nella rete fognaria e nelle acque del fiume Clitunno con grave rischio di inquinamento delle falde acquifere.
Il comma 1015, introdotto dal Senato,destina un ulteriore contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007, a favore delle popolazioni della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Senato ha soppresso la disposizione contenuta nell'art. 18, comma 571, del testo approvato dalla Camera, che disciplinava l’applicabilità del disposto di cui all’art. 4, comma 91, della legge n. 350/2003 ai contributi previsti dagli originari commi 568, 569 e 570 (confluite, con alcune modifiche, nei commi 1012, 1013 e 1014) per la prosecuzione di interventi per alcune calamità naturali. Tale comma 91 autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui, stipulati dai soggetti competenti, allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali ed elenca gli organismi con i quali i soggetti competenti possono stipulare i mutui.
Articolo 1,
comma 1016
(Interventi infrastrutturali nel settore
del trasporto rapido di massa)
Il comma 1016 interviene a modificare il comma 572 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, recante disposizioni relative ad interventi infrastrutturali volti alla realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa.
Il comma 572prevedeva disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, finanziati sulla base sia della legge n. 211/1992[378] sia della legge n. 443/2001[379] (c.d. “legge obiettivo”). In particolare, si stabiliva che ai fondi di cui alla legge n. 211/1992 destinati a cofinanziare le opere di cui alla legge n. 443/2001 si applicasse la procedura contabile e di rendicontazione prevista per i fondi stanziati ai sensi della legge n. 443/2001. Il comma inoltre recava l’autorizzazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento degli interventi infrastrutturali suddetti.
A seguito della modifica introdotta:
§ vengono identificati gli interventi infrastrutturali: la disposizione fa infatti riferimento al completamento del programma degli interventi di cui all’articolo 9 della legge n. 211/1992;
§ si precisa che la somma è destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione;
§ si conferisce al Ministero dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il compito di provvedere ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze più valide ed urgenti in temi di trasporto.
Articolo 1, comma 1017
(Strade di rilievo nazionale e
autostrade)
Il comma 1017 interviene in merito all’individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali applicare il nuovo sistema di tariffazione previsto dalla direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006 (non ancora recepita nell’ordinamento).
Il Senato ha modificato il comma,prevedendo, ai fini dell’emanazione dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (per il quale è prevista la proposta del Ministro delle infrastrutture), anche il concerto con il Ministro dei trasporti (oltre che con il Ministro dell’economia e delle finanze), nonché il parere del Ministro dell’ambiente e delle competenti Commissioni parlamentari.
Il Senato ha, inoltre, stabilito che gli introiti derivanti dall’applicazione della richiamata direttiva saranno utilizzati per investimenti ferroviari.
Articolo 1, commi 1018 e 1020
(Finanziamento dell’ANAS)
Rispetto alla disciplina del finanziamento dell’ANAS contenuta nell’articolo 18, commi 574-581, approvato dalla Camera, le modifiche apportate dal Senato attengono:
§ alla previsione del parere delle competenti commissioni parlamentari, nonché del concerto, oltre che del Ministero dell’economia, anche del Ministro dei trasporti e del Ministro dell’ambiente, ai fini dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture di approvazione del nuovo piano economico-finanziario che l’ANAS è tenuta a predisporre entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1018);
§ all’ulteriore incremento del canone annuo a carico degli enti concessionari disciplinato dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 357. Il testo trasmesso dal Senato determina il canone nella misura del 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari, rispetto alla misura del 2 per cento fissata dal testo approvato dalla Camera (che, comunque, coincideva con il doppio rispetto alla misura prevista dal citato articolo 10) (comma 1020);
§ alla diversa destinazione del predetto canone. La disposizione in particolare riduce dal 50 al 42 per cento la percentuale del canone destinata all’ANAS (che, come nel testo approvato dalla Camera provvede a destinare tale somma alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari) e fa venir meno la quota riservata al Ministero delle infrastrutture e destinata all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa nonché dei concessionari autostradali. Il nuovo testo della disposizione precisa che il Ministero faccia fronte a tali attività con gli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 1020).
Tale ultima disposizione va letta in correlazione con il nuovo testo del comma 551, introdotto dal Senato, che autorizza, a decorrere dal 2007, la spesa di 6 milioni di euro da destinare al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179.
Il comma 1022, introdotto durante l’esame al Senato, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture di un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Il fondo è alimentato dagli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire su specifiche tratte della rete. Le risorse confluiscono nel fondo previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
Le modalità di attuazione sono demandate ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottare di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza Stato regioni, e da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre che nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie sia stabilito che una quota delle risorse del fondo sia destinata all’acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
Si ricorda che il contratto di servizio è lo strumento negoziale che regola i rapporti tra amministrazione pubblica ed imprese di trasporto al fine di garantire servizi di trasporto adeguati alle esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio, nonché di garantire agevolazioni in favore di determinate categorie di utenti. Nella misura in cui tali servizi siano in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa, l’autorità pubblica, a fronte dell’obbligo di offrire detti servizi, eroga una compensazione corrispondente.
L’articolo 73 del Trattato CE costituisce la base normativa di riferimento in materia di obblighi di servizio pubblico, sancendo la compatibilità degli aiuti di Stato richiesti in quanto corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti la nozione di pubblico servizio. Più precisamente, l’art. 14 del regolamento CEE 1191/69 in materia di obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti, definisce il contratto di servizio pubblico come un “contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti”. Il contratto di servizio si rende necessario nella misura in cui le esigenze sopra ricordate non possano essere soddisfatte se non attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.
Gli obblighi di servizio pubblicoposti a carico della società Ferrovie dello stato s.p.a. sono disciplinati dall'articolo 4, comma 4, dellalegge n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994).
Articolo 1, comma 1030
(Modifiche al D.L. n. 262/2006 in materia
di concessioni autostradali)
Il comma 1030 modifica i commi 82-85 e 87-89 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Le disposizioni novellate recano un insieme di norme finalizzate ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell’ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali.
La lettera a) della disposizione in commento incide sul comma 82, che introduce lo strumento della “convenzione unica” prevedendo che ad essa si adeguino le attuali concessioni autostradali in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario o della prima revisione della convenzione. La lettera in commento si limita ad espungere la previsione, dettata ai fini della prima applicazione del provvedimento, del termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per il perfezionamento della convenzione.
La lettera b) incide sul comma 83, che prevede l’adeguamento delle clausole della convenzione unica, in modo da assicurare la realizzazione delle finalità indicate nelle lettere a)-i). La disposizione in commento, al punto 1, oltre a porre il limite del rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, individua le finalità di tale adeguamento:
§ nella garanzia di una maggiore trasparenza del rapporto concessorio;
§ nell’adeguamento della sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività.
Il successivo punto 2, invece, attraverso una novella alla lettera g), chiarisce che la finalità di riequilibrio dei rapporti concessori attiene esclusivamente all’utilizzo a fini reddituali ovvero alla valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale.
Il testo su cui interviene la novella prevedendo la finalità di riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo e la valorizzazione dei sedimi si prestava a dubbi interpretativi, in ordine al carattere meramente esemplificativo o esaustivo della specificazione.
La lettera c)incide invece sul comma 84, relativo alle modalità di redazione degli schemi di convenzione unica e alla sottoposizione all’esame del CIPE.
Per quanto riguarda l’esame del CIPE, la novella si limita a specificare che esso è volto anche a verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
Per quanto riguarda la redazione degli schemi di convenzione unica, il testo originario della disposizione attribuiva compiti consultivi al Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), alle associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché alle associazioni di consumatori e di utenti.
Tale testo viene radicalmente modificato dalla disposizione in commento, che rimette invece la definizione di tali schemi di convenzione unica all’accordo tra le parti, vale a dire, da un lato l’ANAS-concedente, dall’altro le società concessionarie, facendo salvi i poteri consultivi del NARS.
Si segnala che, nel testo novellato, viene meno la previsione della consultazione delle associazioni dei consumatori ed utenti.
La disposizione, inoltre, disciplina l’ipotesi in cui non si pervenga ad un accordo in ordine a tale schema entro 4 mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82[380], prevedendo che in tal caso il concessionario formuli entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.
Tali ultime disposizioni sono novellate rispettivamente dalle lettere e) ed f).
La lettera e) interviene sul primo periodo del comma 87, adeguando la sua formulazione alle nuove modalità di redazione dello schema di convenzione unica. La disposizione in particolare ricollega l’estinzione del rapporto obbligatorio al caso in cui il concessionario non convenga sulla convenzione unica (oltre che nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal successivo articolo 88).
Il testo originario contemplava quale causa di estinzione del rapporto la dichiarazione espressa di non volere aderire alla convenzione unica.
Rispetto al testo originario, inoltre, il testo novellato reca l’espressa garanzia dell’eventuale diritto di indennizzo. In base all’ultimo periodo del medesimo comma, che non costituisce oggetto di novella, i termini e le modalità per l’esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato sono stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il successivo comma 88, il cui testo viene integralmente sostituito dalla lettera f), estende l’estinzione del rapporto concessorio al caso in cui l’ANAS s.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione. Anche in tal caso viene fatto salvo l’eventuale diritto di indennizzo.
Il testo originario del comma 88 prevedeva la decadenza del concessionario nel caso di mancato perfezionamento della convenzione, entro il termine di cui al comma 82, per fatto imputabile al concessionario.
Posto che, nel caso di mancato accordo sullo schema di convenzione opera il meccanismo di cui all’ultimo periodo del comma 84 (formulazione della proposta da parte del concessionario e successiva accettazione dell’ANAS), la causa di estinzione di cui al comma 87 sembrerebbe coincidere con la mancata formulazione della proposta da parte del concessionario nel termine di trenta giorni.
La lettera d) interviene sul comma 85, relativo ai nuovi obblighi a carico delle società concessionarie. La disposizione in particolare:
§ al numero 1, attraverso la sostituzione della lettera c), prevede che i concessionari agiscano come amministrazioni aggiudicatrici (e come tali siano soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici) esclusivamente per gli affidamenti di lavori (ancorché misti con forniture e servizi), nonché per gli affidamenti di servizi e forniture, purché questi ultimi siano superiori alla soglia di rilevanza comunitaria. Il testo originario della disposizione faceva riferimento a tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi.
In base all’articolo 28, comma 1, lett. b), del codice dei contratti pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalle autorità governative centrali di cui all’allegato IV.
§ al numero 2, attraverso la sostituzione della lettera d), pone ad ANAS il termine di trenta giorni per pronunciarsi sugli schemi dei bandi di gara ad essa sottoposti dalle concessionarie. Decorso tale termine, trova applicazione l’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in materia di silenzio-assenso.
§ al numero 3, infine, attraverso la sostituzione della lettera e), impone alle concessionarie di prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza. Il precedente testo richiedeva che, per previsione statutaria, fosse subordinata l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE[381].
La formulazione della norma appare poco chiara laddove fa riferimento alla previsione di indipendenza soltanto per alcuni degli amministratori.
La lettera g), infine, modifica il comma 89 (che a sua volta novella l’articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 2004), relativo alle modalità di comunicazione delle variazioni tariffarie da parte del concessionario al concedente, nonché alle procedure di approvazione da parte dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze. La disposizione, oltre a modificare i termini in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, dispone che l’approvazione o il rigetto delle variazioni proposte avvenga con provvedimento motivato dei Ministri competenti nel termine di trenta giorni. Nel testo originario, si prevedeva il silenzio-rigetto nel caso di decorrenza del termine senza determinazione espressa.
Articolo 1, comma 1033
(Acquisto di veicoli stradali e
ferroviari)
Il comma 1033, come modificato dal Senato, prevede che le Regioni a statuto speciale e Province autonome possano provvedere all’acquisto dei veicoli stradali e ferroviari (di cui al precedente comma 1031) coordinandosi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti: il coordinamento è finalizzato a razionalizzare la spesa dell’acquisto e conseguire economie di scala.
A seguito della modifica introdotta, il coordinamento attraverso centri d’acquisto comuni costituisce una facoltà e non più un obbligo per i soggetti richiamati.
Il comma 1031, non modificato dal Senato, prevede l’istituzione di un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
L’istituzione del fondo è finalizzata a:
§ realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione del trasporti;
§ favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani attraverso il miglioramento del servizio offerto dal trasporto pubblico locale.
Il fondo è destinato a contributi nella misura massima del 75% per l’acquisto di:
§ veicoli ferroviari per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. e dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a;
§ veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
§ autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
Articolo 1, comma 1034
(Incremento del Fondo per i trasferimenti
correnti alle imprese)
Il comma 1034, introdotto durante l’esame al Senato, incrementa di 15 milioni di euro il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, istituito presso il Ministero dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
Il comma 15 richiamato istituisce, a decorrere dal 2006, negli stati di previsione di ciascun ministero, un Fondo in cui confluiscono le dotazioni delle UPB relative ai trasferimenti correnti alle imprese. Le unità previsionali di base e le dotazioni che confluiscono a ciascun Fondo sono indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria stessa.
Non confluiscono comunque nei costituendi fondi le risorse destinate al comparto della radiodiffusione televisiva locale, le risorse relative a contributi in conto interessi, quelle determinate in Tabella C, quelle classificate come spese obbligatorie.
Si ricorda che le UPB menzionate nell’elenco 3 per quanto riguarda il Ministero dei trasporti sono le seguenti:
- 4.1.2.2 - Società di servizi marittimi
- 4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione
- 5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione
Articolo 1, comma 1035
(Finanziamento e aggiornamento del
Piano nazionale della sicurezza stradale)
Il comma 1035, modificato dal Senato, reca l’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia e all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.
A seguito della modifica, si prevede un’autorizzazione di spesa di 53 milioni di euro per il triennio 2007-2009 in luogo degli originari 60 milioni di euro
Il comma prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dei trasporti provveda all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale istituito dall’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con la finalità di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali. Il Piano, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure per la promozione e l'incentivazione di strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e dei gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture che devono essere approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
Con Del. CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del. CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del sopra citato Piano nazionale.
Articolo 1, comma 1037
(Servizi per la sicurezza stradale)
Il comma 1037, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzatialla conduzione della centrale di infomobilità, all’implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento. L’autorizzazione di spesa è disposta in un’ottica di razionalizzazione dei servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale
Allo stato attuale il coordinamento a livello nazionale in materia di informazioni sulla sicurezza stradale è svolto dal CCISS - Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale - organizzazione di pubblica utilità, istituito dalla legge n. 556/1988 ed operativo dal 1990; il centro nasce come strumento informativo permanente sulla sicurezza stradale, per aggiornare in tempo reale gli automobilisti sulla percorribilità della rete viaria nazionale. Il Direttore del CCISS è il Direttore Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre - Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affiancato dal Direttore della divisione di Polizia Stradale del Ministero dell’Interno.
Alla diffusione della cultura della sicurezza stradale il CCISS dedica la gran parte dei propri spazi radiofonici, approfondendo temi e normative e collaborando nel compito di contribuire fin dall'età scolare a costruire la cultura della sicurezza stradale dei cittadini di domani.
Il CCISS si avvale di una commissione consultiva, che è l'organo decisionale (al quale partecipano tutti gli Enti che lo compongono) e di una Centrale Operativa "Viaggiare informati", sita presso il Centro di Produzione Rai di Saxa Rubra, nella quale sono presenti 24 ore su 24 gli operatori di Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, ACI, AISCAT, Società Autostrade, Direzione Generale Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre e della RAI (che fornisce il supporto editoriale e tecnico).
Alla Centrale confluiscono, in tempo reale, informazioni sulla circolazione stradale nazionale. Gli aggiornamenti informativi sulla mobilità nazionale sono inseriti anche nel Televideo nazionale, da pagina 480 a 487. Un ulteriore servizio curato e fornito dal CCISS è il 1518 (numero telefonico di pubblica utilità), funzionante dal 23 dicembre 1999, attivo 24 ore su 24, completamente gratuito anche per chiamate dai telefoni cellulari; esso fornisce notizie sul traffico dell'intera rete stradale e riceve le segnalazioni di incidenti, ingorghi, ecc. da parte degli automobilisti. Le informazioni del CCISS sono anche diffuse in parte del Nord Italia tramite il servizio RDS-TMC, attivo su RadioUno FM, e possono essere decodificate dalle autoradio con funzione TMC e dai navigatori per auto con tale opzione attiva. La redazione RAI del CCISS ha spazi di aggiornamenti televisivi su RAINews ogni 30 minuti, su Unomattina, su RAI 3 ed il TG2. Approfondimenti su Radio 1, Radio 2 e Radio 3, e appuntamenti continui su Isoradio.
Enti pubblici o privati, possono inviare per posta (anche CD) e fax documentazione tecnica e legislativa, comunicazioni di eventi od iniziative attinenti alla mobilità ed alla sicurezza stradale, a ricerche e sperimentazioni e indicazioni di link. Tale documentazione, se ritenuta di interesse, viene resa disponibile agli utenti.
Il CCISS è quindi un centro multimediale per l’infomobilità, dove radio, televisione, televideo e telefono operano insieme per informare gli automobilisti e prevenire gi disagi della circolazione
Quanto alle patenti card si ricorda che il DM 7 ottobre 1999 ha introdotto per le patenti il nuovo formato plastificato, con le seguenti caratteristiche:
- stampa offset a 5 colori: blu, giallo, rosa, verde e rosso;
- sfondo di colore rosa con la dicitura "Modello della Comunità Europea" e "Patente di guida" in tutte le lingue della CE con i testi in colore blu, sigla dello Stato in base al logo della CE e fascia tricolore posta nell'angolo inferiore sinistro;
- accanto allo spazio riservato alla fotografia è riportato un pannello firma stampato con colori rosa e fluorescente invisibile ma rilevabile in giallo alla luce ultravioletta.
Il comma 1038, modificato dal Senato, stanzia un contributo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 sia al fine di realizzare interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, sia, per i soli anni 2008 e 2009, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.
La modifica è volta a sopprimere la restrizione temporale ai soli anni 2008 e 2009 per l’utilizzo delle somme a favore delle gestioni commissariali governative e delle ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti. Nella nuova versione, quindi, l’autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro è finalizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, sia all’ammodernamento tecnologico dell’infrastruttura ferroviaria e dei materiali rotabili, sia alle gestioni commissariali governative sia alle ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.
Si ricorda che il tema della sicurezza ferroviaria è da tempo all’attenzione sia del legislatore nazionale che di quello comunitario. In particolare nel secondo pacchetto ferroviario approvato in sede europea in data 29 aprile 2004[382] sono previste specifiche misure in ordine alla sicurezza del sistema ferroviario, tra cui si ricordano in particolare il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea istituita anche al fine di implementare la sicurezza e la direttiva 2004/49/CE, che prevede un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 560, della legge finanziaria per il 2006 ha modificato il comma 3-bis dell’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedendo una semplificazione amministrativa della procedura di installazione della rete di telecomunicazioni GSM-R, dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, su aree ferroviarie.
Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale (cioè navi, aerei ed elicotteri) del Corpo delle Capitanerie di porto.
Si segnala che il provvedimento in esame istituisce un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007 per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (vedi infra scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1331).
Per quanto concerne i compiti e le attività del Corpo delle capitanerie di porto si rimanda alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, co. 1331.
Si ricorda che in attuazione del DPR n. 662/1994[383], regolamento di attuazione nazionale della Convenzione di Amburgo '79, è stato affidato alle capitanerie di porto il compito di assicurare l’organizzazione efficiente dei servizi di ricerca e salvataggio nell’ambito dell’intera regione di interesse sul mare, che si estende oltre i confini delle acque territoriali. Il Comando Generale ha quindi assunto le funzioni di I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Center), Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo, cui fa capo il complesso delle attività finalizzate alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare, mediante l’impiego della componente aeronavale, con l’eventuale ausilio di altre unità di soccorso militari e civili.
Si segnala inoltre che l’articolo del DL 4/2006[384] ha autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007, per rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l’adeguamento della propria struttura aeronavale.
Articolo 1, comma 1041
(Benefici per le imprese navalmeccaniche)
Il comma 1041, modificato dal Senato, riduce da 30 a 25 milioni di euro l’autorizzazione di spesa volta all’erogazione di benefici alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche, al fine dell’ammodernamento tecnologico.
Il comma prevede l’erogazione da parte del Ministero dei trasporti di contributi volti all’innovazione tecnologica delle imprese cantieristiche, disponendo in particolare l’autorizzazione a concedere un contributo non superiore al 20% delle spese sostenute dalle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche[385] per:
- progetti connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
- progetti limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.
Il contributo è concesso nei limiti e per le finalità indicate nella sezione 3.3.1., paragrafo 15, della «Nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003 (2003/C 317/06)
La disciplina richiamata prevede che gli aiuti alla costruzione navale comprendono gli aiuti concessi, in modo diretto o indiretto, a un cantiere navale, a un’entità collegata, a un armatore o a un terzo, per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi.
Il principio generale è che gli aiuti alla costruzione navale possono essere concessi a norma degli articoli 87 e 88 del Trattato nonché di tutti gli atti normativi e delle misure adottate su tale base.
Al principio generale sono ammesse eccezioni tra cui quella di cui alla sezione 3.3.1., paragrafo 15, dello stesso atto comunitario. Tale paragrafo prevede che gli aiuti all'innovazione concessi ai cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 20 % lordo, purché:
a) siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
b) siano limitati al sostegno delle spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. In via eccezionale, possono essere ammissibili in misura limitata all'importo minimo necessario i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica.
I commi 1042 e 1043, introdotti durante l’esame del provvedimento al Senato, intervengono sull’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.
In particolare il comma 1042 autorizza il Ministero dei trasporti alla concessione all’Istituto di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità di promozione della ricerca in campo navale indicate dall’articolo 5 della legge 13/2006.
Il comma 1043 prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, provveda con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell’INSEAN, al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle medesime finalità di promozione della ricerca in campo navale.
La legge 9 gennaio 2006, n. 13 prevede una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana. L’articolo 5, in materia di promozione della ricerca in campo navale, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, a concedere - nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 - all’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) di Roma ed al CETENA (Centro per gli studi di tecnica navale) di Genova i contributi per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2007.
L’INSEAN, istituito anche se con diverso nome con RDL 1429/1927, ha il compito di effettuare ricerche ed esperimenti su modelli di navi e sui loro organi propulsivi. In genere, provvede a tutte le ricerche inerenti l’architettura navale, intesa come fattore del comportamento dinamico in acqua dei mezzi navali. Le ricerche vengono eseguite sia su richiesta dell’industria privata sia su richiesta degli organi tecnici della Marina Militare e delle altre amministrazioni dello Stato. La vigilanza sull’istituto è esercitata dai Ministeri della difesa, dei trasporti e dell’economia.
Articolo 1, comma 1044
(Rete nazionale degli interporti)
Il comma 1044, introdotto durante l’esame al Senato,autorizza un contributo di 30 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete nazionale degli interporti - con particolare riferimento al Mezzogiorno - e un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.
La disposizione prevede inoltre, relativamente al contributo di 30 milioni di euro, l’individuazione con decreto del Ministro dei trasporti degli interventi immediatamente cantierabili, tesi alla realizzazione degli interventi prioritari del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti.
Si rammenta che le infrastrutture dedicate all’intermodalità sono costituite dagli interporti e dai centri intermodali. Gli interporti sono definiti dalla normativa vigente come un complesso organico di strutture e servizi fra loro integrati e uniformati secondo uno schema di rete logistica e mediante tecnologie telematiche. Essi sono finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendono uno scalo ferroviario idoneo per la formazione o la ricezione di treni completi intermodali, e risultano essere in collegamento con porti, aeroporti e vie di grande comunicazione.
Articolo 1, comma 1045
(Realizzazione di opere infrastrutturali
nella regione Veneto)
Il comma 1045, introdotto dal Senato, autorizza tre contributi quindicennali per il triennio 2007-2009 per complessivi 15 milioni di euro (5 milioni di euro a decorrere dal 2007, 5 milioni dal 2008 e altri 5 milioni dal 2009), a valere sulle risorse di cui al comma 977, al fine di promuovere un’intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto.
Si ricorda in proposito che tale finanziamento corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 165 milioni di euro.
Si osserva che per una più corretta formulazione della norma sarebbe necessario chiarire che i contributi previsti dalla disposizione sono finalizzati alla realizzazione delle opere, piuttosto che a promuovere l’intesa con la Regione Veneto.
Articolo 1 comma 1046
(Rottamazione
dei traghetti)
Il comma 1046, modificato dal Senato, provvede:
§ a ridurre lo stanziamento relativo al finanziamento per fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali previsto dall’articolo 4 della legge n. 13/2006[386], che passa così dagli originari 30 milioni di euro agli attuali 24 milioni di euro;
§ astabilire che il decreto del Ministro dei trasporti chiamato ad individuare i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici sia adottato di concerto col Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e in conformità, oltre che con la normativa comunitaria, con la normativa internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell’IMO in materia di Demolizione delle Navi A. 962 e di sviluppo del Piano di Demolizione delle Navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004).
La legge n. 13/2006 prevede una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana. A tal fine, la legge promuove:
- il rinnovo del naviglio vetusto e l’ammodernamento della flotta, attraverso l’uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati standard di sicurezza della navigazione, anche a fini di tutela ambientale;
- la ricerca in campo navale.
In particolare l’articolo 4 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale[387] effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, con dotazione pari a 10 milioni annui di euro per il triennio 2005-2007. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. Le finalità del Fondo sono quelle di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.
L’articolo ha inoltre disciplinato dettagliatamente le procedure per l’erogazione del contributo, prevedendo che esso possa essere erogato ad imprese che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1° maggio 2005 e il 31 dicembre 2007.
Il contributo è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'àmbito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.
Nel caso di demolizione di unità navali il contributo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.
L'ammontare del contributo non può in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell'unità navale. Ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è demandata la definizione delle modalità di attribuzione dei benefìci. A decorrere dall'anno 2008 al finanziamento del Fondo si provvede attraverso la tabella C della legge finanziaria.
A seguito della modifica apportata all’articolo 4 della legge n. 13/2006 dal comma in esame:
- risultano soppresse tutte le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di attribuzione dei benefìci alle imprese, che risultano demandate ad un successivo decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi sentita la Conferenza unificata, in conformità con la normativa comunitaria in materia.
- il nuovo articolo 4 della legge n. 13/2006 fa riferimento alla sola demolizione delle unità, mentre nella formulazione vigente il contributo può essere erogato anche nel caso in cui l’impresa intenda acquisire nuove unità;
- vengono precisate le caratteristiche che devono avere le unità la cui demolizione dà diritto al contributo: si tratta di unità non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età superi i venti anni;
- l’autorizzazione di spesa è fissata in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
L'organizzazione marittima internazionale (IMO) è una Agenzia delle Nazioni Unite istituita con Convenzione internazionale a Ginevra in 1948 che si occupa della sicurezza internazionale marittima , della tutela dell’ambiente, dell’l'efficienza del trasporto, della cooperazione tecnica e delle misure legali in merito ai traffici internazionali marittimi.
L’IMO con risoluzione A. 962 adottata il 5 dicembre 2003 ha definito le linee guida sulla demolizione delle navi.
Successivamente il Comitato marino di protezione dell’ambiente (MEPC) organo dell’IMO, con circolare n. 419 del 25 novembre 2004 ha previsto le linee guida per lo sviluppo del piano per la demolizione delle navi.
Articolo 1, comma 1055
(Enti irrigui)
Il comma 1055, modificato al Senato, è volto a portare a risanamento l’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), e concludere infine l’operazione con la trasformazione dell’ente in società per azioni.
Entro la data del 30 settembre 2007 debbono essere espletate le seguenti attività:
§ il Commissario straordinario dell’Ente effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell’ente;
§ il medesimo Commissario definisce, con i creditori, un piano di rientro che deve essere trasmesso al dicastero agricolo;
§ il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento dell’ente;
§ è sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l’ente.
Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell’ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d’intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania.
Per consentire la prosecuzione delle attività dell’Ente, l’ultimo periodo del comma in esame dispone un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007.
L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura ‑ gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesseregioni, nonché di agglomerati industriali.
In merito alle funzioni di competenza del Ministero delle politiche Agricole, sulla base del D.Lgs. n. 330/1999, di riforma dell’organizzazione del Governo a norma della legge Bassanini, e del precedente D.Lgs. n. 143/1997, di riforma del dicastero agricolo, può affermarsi che al ministero spettano, in quanto non ritenuti trasferibili, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale.
L’EIPLI ha goduto di numerosi trasferimenti di risorse di parte pubblica, anche mediante l’iscrizione nel bilancio statale di limiti d’impegno di norma quindicennali.
Merita segnalare che l’ente è stato già oggetto di attenzione parlamentare nel passato per una sua trasformazione in s.p.a., da ultimo nella XIV legislatura con la presentazione di un disegno di legge presso l’altro ramo parlamentare (A.S. 4477).
In merito poi al commissariamento dell’ente si è espressa la Corte dei conti che, in sede di referto sull’esercizio 1999 (determinazione n. 28/2001, ultima reperibile), a seguito di una ulteriore designazione commissariale “fino al riordino dell’ente”, ovvero sine die, ha così formulato il proprio parere “Ancora una volta si ribadisce che il protrarsi dell’amministrazione straordinaria - in disparte il mancato svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori nonché del Magistrato della Corte dei conti – può incidere, per la sua precarietà, sulla determinazione di programmi a medio e lungo termine e avere riflessi ex se sulla gestione e, sopra tutto, non assicura la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell’utilizzo della risorsa idrica”.
Va ricordato che il comma in esame, nel testo originariamente presentato dal Governo disponeva che tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al dicastero agricolo sull’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia fossero trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata che, nell’esercitare i poteri e le funzioni loro attribuite, avrebbero dovuto tener conto degli interessi delle regioni limitrofe, nonché rispettare le priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.
Articolo 1,
commi 1058-1062
(Piano irriguo nazionale)
I commi da 1058 a 1062, introdotti al Senato, prevedono stanziamenti di risorse per la realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale.
Il Piano irriguo nazionale, di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha trovato attuazione attraverso le delibere CIPE n. 41/2002 (Criteri di priorità per l’attuazione degli interventi), n. 74/2005 (che ha previsto il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di cui fa parte il Piano irriguo nazionale[388]) e del 29 marzo 2006 (completamento finanziario dei progetti esecutivi previsti dal Piano irriguo nazionale.
Il comma 1058 prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni per gli anni 2008 e 2009.
I commi 1059 e 1060 recano ulteriori autorizzazioni di spesa per gli anni 2007-2010.
Per l'anno 2007 sono autorizzati:
- 46,96 milioni quale terza annualità del contributo previsto dall'art. 4 comma 31, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350).
L'articolo 4, comma 31 della legge n. 350/2003 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali[389], a partire dal 2005, per gli interventi già previsti dall'art. 141, commi 1 e 3 della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388).
L'articolo 141, comma 1, della legge n. 388/2000 ha previsto la concessione di contributi a fronte degli oneri d'ammortamento, per capitale e interessi, in relazione ai mutui contratti dagli enti di seguito elencati al fine di realizzare i lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche disponibili nelle zone critiche del territorio nazionale:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
L'articolo 141, comma 3, della legge n.388/2000 ha invece autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per la concessione di contributi pluriennali e per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati nelle restanti aree del territorio nazionale.
Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa dell'emendamento che ha introdotto i commi in esame, in attuazione del comma 177 citato è stato possibile avviare un solo intervento tra quelli inseriti nel programma irriguo nazionale approvato dal CIPE con delibera 74/2005, con una incidenza sul primo contributo recato dalla legge 350/2003 (annualità 2005) per 3 milioni di euro annui.
- 45,73 milioni quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale previsto dall'art. 1, co. 78 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).
L’articolo 1 comma 78, della legge n.266/2005, ha autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento sono autorizzati finanziamenti per gli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili.
Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sono autorizzati:
- 46,96 milioni di euro circa quale quarta, quinta e seta annualità del contributo previsto dall'art. 4 comma 31, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) (v. sopra)
- 45,73 milioni quale seconda, terza e quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale previsto dall'art. 1, comma 78 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) (v. sopra)
- 50 milioni quale prima, seconda e terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) (v. sopra)
Il comma 1061 stabilisce che le somme sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
Il comma 1062 dispone, a copertura degli oneri, che le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 350/2000 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 266/2005, siano ridotte per gli importi previsti dai commi 1062 e 1063.
L'articolo 4, comma 31, della legge n.350/2000, ha previsto limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a partire dal 2005 e dal 2006, che in applicazione della riduzione disposta dai commi 1062 e 1063 in esame, si attesterebbero a 3 milioni circa.
L'articolo 1, comma 78 ha previsto un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a partire dal 2007, che in applicazione della riduzione disposta dai commi 1062 e 1063 si attesterebbero a 154,3 milioni di euro.
Il comma 1063, introdotto al Senato, dispone lo stanziamento, per l’anno 2007, di 65,8 milioni di euro per Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera è costituito presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) dall'art. 2, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (legge 11 marzo 2006, n. 81).
Al Fondo sono affluite:
- le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia;
- le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 371/1983[390] (convertito, con modificazioni, dalla legge 546/1983);
- per l'anno 2006, una dotazione finanziaria di 65,8 milioni di euro (ai sensi dell’art. 2, co. 4-bis, del DL 2/2006) finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti dalla normativa comunitaria.
Si ricorda, infine, che la riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero è stata adottata dal Consiglio il 20 febbraio 2006 con l'approvazione dei regolamenti n. 318, 319 e 320. Le nuove norme mirano ad estendere al settore bieticolo-saccarifero i principi e i meccanismi della riforma della politica agricola comune nonché a rendere coerente la disciplina comunitaria con gli impegni giuridici e politici assunti dall'Unione europea a livello internazionale, in particolare con riferimento ai Paesi in via di sviluppo produttori di zucchero.
Articolo 1,
comma 1064
(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli)
Il comma 1064, modificato al Senato, detta norme volte a promuovere la vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli.
Il comma 1 novella l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, innalzando da 80 milioni di lire a 160 mila euro (80 mila nel testo approvato dalla Camera) (pere gli imprenditori individuali) e da 2 miliardi di lire a 4 milioni di euro (2 milioni di euro nel testo approvata alla Camera) (per le società) il valore della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente in deroga alla disciplina generale del commercio (di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998).
Il comma 2 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d’intesa conferenza Stato-regioni, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli standard per la realizzazione dei mercati agricoli a vendita diretta, con particolare riferimento alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
La vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata, in deroga alla disciplina generale del commercio (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114[391]) dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[392]. La vendita diretta in forma itinerante è soggetta alla semplice previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda e può essere esercitata trascorsi 30 giorni dal suo ricevimento. La comunicazione non è richiesta se la vendita avviene all’interno dell’azienda agricola o in altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità. Ai sensi del comma 8 la deroga alla disciplina generale del commercio vale fino a quando l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente non sia superiore a 80 milioni di lire per gli imprenditori individuali e a 2 miliardi di lire per le società.
Articolo 1,
comma 1066
(Agevolazioni fiscali per il settore
dell’apicoltura)
Il comma 1066, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone l’applicazione di un’accisa agevolata sul gasolio e sulla benzina in favore degli imprenditori che esercitano l’apicoltura nomade, rinviando a un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso all’agevolazione.
La legge n. 313 del 2004 ha introdotto una disciplina organica dell’apicoltura, definendo un nuovo sistema di programmazione nazionale degli interventi a favore del settore e colmando lacune normative relative a specifici profili, nel quadro di un ampio coinvolgimento delle autonomie regionali. In particolare, l’articolo 5 prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con i soggetti rappresentativi del settore, adotti un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con riferimento a una serie di specifiche materie (tra le quali figura, alla lettera l), l’incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo). E’ inoltre previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del Documento programmatico per il settore apistico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano ripartite le risorse statali tra le materie indicate nel Documento. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno.
Quanto alla riduzione dell’accisa la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), indica gli impieghi di oli minerali ammessi ad esenzione o ad aliquota ridotta, nella misura ivi prevista.
Tra questi, al punto 5 della Tabella, si prevede l’applicazione di una aliquota ridotta per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica nelle seguenti misure:
- per il gasolio, il 30% dell’aliquota normale;
- per la benzina, il 55% dell’aliquota normale.
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi.
L’aliquota vigente per gli impieghi ordinari del gasolio come carburante è pari a 416 euro per mille litri di prodotto, per cui l’aliquota agevolata ammonterebbe al 30% di questa, pari a 124,8 euro per mille litri.
L’aliquota vigente per gli impieghi ordinari della benzina senza piombo come carburante è pari a 564 euro per mille litri, pertanto l’aliquota agevolata al 55%, sarebbe pari a 310, 2 euro per mille litri.
A proposito delle aliquote di accisa agevolate si ricorda che la direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, è attualmente in fase di recepimento con lo schema di decreto legislativo (Atto n. 38), presentato il 2 novembre 2006 al Parlamento per l’esame delle competenti Commissioni parlamentari. La direttiva fissa in particolare, all’articolo 8, dei livelli minimi di tassazione da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche per i lavori nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura, della piscicoltura e della silvicoltura. Tali livelli minimi sono indicati nella Tabella B allegata alla direttiva e prevedono per il gasolio un livello minimo di tassazione pari a 21 euro per mille litri, ampiamente inferiore pertanto all’aliquota agevolata per il settore agricolo, prevista al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Per la benzina eventualmente usata in agricoltura, questa non è contemplata nella tabella B della direttiva, per cui si dovrebbe applicare il limite generale previsto per gli impieghi come carburante, di cui alla tabella A allegata alla direttiva, pari a 359 euro per mille litri.
Si ricorda infine che ai sensi dell’articolo 26, par. 2 della direttiva, i provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d’imposta ai sensi della direttiva stessa, possono configurarsi come aiuti di Stato e pertanto sono da notificare alla Commissione europea, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE
Articolo 1,
comma 1073
(Contenimento ed eradicazione della brucellosi)
La norma in esame, introdotta dal Senato, stabilisce che, entro il 15 gennaio 2007, la Giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della Salute e con i competenti uffici dell’Unione europea, promuove una campagna informativa e adotta un nuovo piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi, secondo i principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006. Tali disposizioni sono volte a tutelare il patrimonio genetico della specie allevata, i livelli occupazionali del comparto, le produzioni agro-zootecniche-alimentari.
La legge 27 dicembre 2002, n. 292 tutela la specie bufalina in Italia ed, in particolare, il comma 2 dell’articolo 1 consente alla regioni, per un periodo di sei anni, di elaborare, d’intesa con il Ministero della salute, ed anche in deroga alle normative sanitarie vigenti, piani straordinari di intervento per il risanamento delle malattie infettive del patrimonio bufalino, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico.
L’articolo 1 della legge regionale della Campania 10 febbraio 2005, n. 3, recante Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania, stabilisce che la Giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute ed in conformità agli indirizzi dell'Unione europea, procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento, predisposti in modo da garantire al consumatore e alle attuali produzioni della filiera bufalina speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte. La norma prevede, altresì, in caso di obbligo dell'abbattimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, un indennizzo integrativo regionale.
Al riguardo, si ricorda che, in passato, una disciplina derogatoria temporanea alla normativa di risanamento obbligatorio dalla brucellosi degli allevamenti bovini e bufalini fu adottata con il decreto ministeriale (Ministeri salute e agricoltura) 5 febbraio 1991, n. 84[393], in cui era predisposto uno specifico e distinto piano di risanamento per gli allevamenti bufalini. Il decreto in questione ha concluso i suoi effetti nel 1997 e da quella data gli allevamenti bufalini sono assoggettati alla disciplina recata dal decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini,
Il piano, inoltre, vieta (articolo 25), in via generale, la vaccinazione, consentendola, tuttavia, in particolari situazioni epidemiologiche ed assoggettandola a specifiche autorizzazioni rilasciate dall'autorità regionale.
Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, preparano i piani quinquennali di eradicazione e li aggiornano annualmente sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, avvalendosi degli indicatori di verifica (art. 28).
Si segnala che la Regione Campania ha adottato negli anni diversi programmi regionali per far fronte a specifiche esigenze del territorio come, da ultimo, quello stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 2006, recante Piani Nazionali di eradicazione delle malattie degli animali. Definizione tempi e procedure per l'abbattimento degli animali infetti.
Articolo 1, comma 1075
(Credito d’imposta per imprenditori
agricoli)
Il comma 1075, introdotto al Senato, concede il beneficio di un credito d’imposta ai seguenti soggetti: imprenditori agricoli rientranti nella definizione codicistica di cui all’art. 2135 c.c., cooperative e loro consorzi che rispondendo ai requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 vanno considerate anch’esse imprenditori agricoli.
Il beneficio di cui trattasi è quello definito nel comma 271 della finanziaria in esame, che consente alle imprese di avvalersi di un credito d’imposta per un periodo di sette anni.
Più precisamente il comma 271 prevede la concessione di un credito d’imposta per il seguente arco temporale:
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006;
- e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla date del 31 dicembre 2013.
Quanto alle modalità per la concessione del beneficio, è richiamato l’art. 11 del D.L. n. 138/2002, che aveva disposto che del credito d’imposta di cui di cui all’art. 8 della legge 388/2000 (finanziaria 2001) potessero beneficiare anche le imprese agricole.
Le disposizioni in commento rimandato al menzionato art. 11 del D.L. 138/02 esclusivamente relativamente alle modalità, che possono essere così sintetizzate:
- l’ammissione all’agevolazione è subordinata alla presentazione, da parte delle imprese interessate, di apposita domanda, a valere sui bandi emanati dalla regioni e dalle province autonome, e a condizione che la stessa domanda sia stata “istruita dall’ente incaricato” (comma 3);
- nel caso che le domande siano state presentate ma non ancora istruite, la verifica della loro compatibilità comunitaria è demandata al dicastero agricolo che si deve esprimere entro 45 giorni dal ricevimento della domanda (comma 3-bis);
- per il calcolo degli ammortamenti dedotti va fatti rimando ai criteri stabiliti con il DM Finanze del 31 dicembre 1988, che si applicano alle imprese il cui reddito agrario sia determinato ai sensi dell’art. 31 del TUIR, ovvero catastalmente. Inoltre, per la determinazioni degli investimenti dismessi o ceduti deve essere assunto il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati con i medesimi coefficienti (comma 4);
- la richiesta del contributo ha validità annuale, e la graduatoria va stilata seguendo l'ordine cronologico di presentazione dando la precedenza alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese (comma 5-bis).
Le norme che si illustrano impongono poi che il beneficio sia concesso anche sulla base della decisione C 220 25 luglio 2002 (rectiusdecisione C(2002) 2934 della Commissione del 25 luglio 2002 relativa all'aiuto di Stato n. N 220/2002)
Con tale decisione la Commissione si è espressa in senso favorevole alla concessione del credito d’imposta di cui all’art. 11 del D.L. n. 138/2002, alle condizioni nella decisione stessa precisate. Va peraltro rammentato che è fatto divieto di concedere aiuti a lavori già iniziati o attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata e approvata con effetto vincolante dall’autorità competente.
Le disposizioni in commento rimandano infine anche agli artt. 26 e 28 del reg (CE) n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo FEASR, che stabiliscono la concedibilità di un sostegno comunitario, entro massimali definiti, per gli investimenti realizzati sull’intero territorio nazionale sia dalle aziende agricole, che dalle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Tali articoli definiscono le seguenti due misure volte a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale:
- ammodernamento delle aziende agricole con investimenti, sull’intero territorio nazionale, che migliorino il rendimento globale dell’azienda, e che nel contempo siano conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento stesso;
- accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, ovvero investimenti che, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente trattino, riguardino la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione di quelli della pesca e della silvicoltura.
Articolo 1, comma 1076
(Consorzi agrari)
Il comma 1076, introdotto al Senato, interviene sull’art. 1, comma 9-bis del D.L. n. 181/2001 che aveva in gran parte abrogato la legge n. 410/99 di disciplina dei consorzi agrari, ed aveva nel contempo dettato una nuova disciplina per i medesimi.
Le disposizioni in commento in parte recano una interpretazione autentica del citato comma 9-bis, ed in parte intervengono nella forma di novella.
Il primo periodo del comma 1076 interviene a chiarimento delle norme (quinto periodo del comma 9-bis) che imponevano all’autorità vigilante sui consorzi agrari, ovvero il Ministro dello sviluppo economico, di procedere alla sostituzione dei commissari, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 181, con un commissario unico. Tale sostituzione doveva riguardare i CAP in stato di liquidazione coatta amministrativa, con la esclusione di quelli per i quali, entro il medesimo termine, l’autorità vigilante avesse autorizzato a proporre al tribunale un concordato.
In base alla interpretazione data dalle disposizioni che si illustrano, l’obbligo di sostituzione con un commissario unico deve valere nei confronti di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica - come detto - all’atto della conversione del decreto legge.
Il secondo periodo interviene nuovamente sul quinto periodo del comma 9-bis. La novella recata sottopone a nuova nomina anche i commissari dei consorzi in stato di concordato.
Il terzo periodo differisce al 31 dicembre 2007 (dal 30 giugno 2007) il termine entro il quale i consorzi agrari, ormai a tutti gli effetti società cooperative, devono adeguare le proprie norme statutarie a quelle del codice civile
Articolo 1, comma 1077
(Stabilizzazione operai forestali)
Il comma 1077, introdotto dal Senato, reca una disposizione relativa alla stabilizzazione del personale operaio forestale con contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 242, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
I commi 237-245 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 contengono disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, il comma 242 ha disposto, per il Corpo forestale dello Stato, la possibilità di continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato, assunto ai sensi della L. 5 aprile 1985, n. 124[394], nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.
Si consideri che la disposizione in esame si raccorda con il comma 521 del provvedimento in esame, che dispone che le modalità di assunzione per la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato previste dal precedente comma 519[395] devono applicarsi anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 - si tratta, come detto, di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato via via prorogati nel corso degli anni - purché in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 519.
Più specificamente, il comma in esame, al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, dispone che la stabilizzazione degli operai forestali attraverso le procedure di cui al comma 521 avviene anche in deroga alle disposizioni della richiamata L. 124 del 1985, purché nell’ambito delle disponibilità del fondo previstodall’articolo 1, comma 251, della legge n. 266/2005.
Si ricorda che ulteriori disposizioni concernenti assunzioni presso il Corpo forestale dello Stato sono contenute nel comma 523.
Articolo 1,
comma 1081
(Incentivi allo sviluppo della proprietà coltivatrice)
Il comma 1081, introdotto al Senato, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all’ISMEA mutui ventennali di incentivo della formazione della piccola proprietà coltivatrice, con pagamento degli interessi a carico dello Stato, per il quale è stabilito il limite d’impegno di 2 milioni di euro annui, che possono essere iscritti in bilancio a decorrere dall’anno 2007.
L’attività di incentivazione della proprietà coltivatrice deve avvenire sulla base della legge n. 87/1971.
L’Istituto di servizi per il mercato agroalimentare (ISMEA) è un ente pubblico economico istituito nel maggio del 1987; a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 419/1999, di riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, l’ente ha accorpato l’ex Cassa per la formazione della proprietà contadina, sorta ad opera del D.Lgs. n. 121/1948 quale organismo fondiario per la formazione delle imprese agricole gestite da coltivatori diretti, ma anche per la realizzazione di un loro miglioramento strutturale (ampliamento della superficie aziendale). La Cassa provvedeva fondamentalmente all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti singoli od associati in cooperative allo scopo di assolvere al suo compito primario di riordino e ricomposizione fondiaria.
A seguito della fusione dei due enti, l’ISMEA è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi della Cassa, nonché nella titolarità delle funzioni ad essa attribuite, e pertanto, ai sensi del D.P.R 31 marzo 2001, n. 200 svolge ora le seguenti funzioni:
§ realizza studi e ricerche e svolge attività di informazione sui mercati agro-alimentari;
§ realizza programmi di valorizzazione commerciale e di promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari;
§ esercita le funzioni e i compiti di organismo fondiario nazionale nel rispetto della programmazione regionale;
§ costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria al servizio delle imprese agricole e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura.
La legge 15 agosto 1971, n. 817 ha recato il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. In relazione alle norme in commento vanno in particolare richiamati gli artt. 2 e 4 della legge 817 che, in combinato disposto con l’art. 1 della legge n. 590/1965 - che ha recato le norme organiche in favore della piccola proprietà, definiscono il quadro normativo per la concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice.
Alle operazioni proposte va data la preferenza agli acquisti conseguenti all’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge n. 590/1965, e in subordine alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria.
Articolo 1, comma 1085
(Agricoltura biologica)
Il comma 1085, introdotto al Senato, incrementa le risorse destinate all’attuazione del “Piano nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici”, recando una autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro.
Va rammentato che, per la realizzazione di tale piano, in fase di definizione, l’articolo 1, comma 87 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha istituito, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica (di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge n. 488/1999) un apposito capitolo di spesa, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per il 2005.
Le modalità di spesa delle risorse avrebbero dovuto essere definite con DM del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il DM in questione non risulta fin qui adottato).
Articolo 1, comma 1087
(Quote latte)
Il comma 1087, introdotto al Senato, novella il D.L. n. 49/2003, di disciplina delle quote latte, nella parte che regola la restituzione ai produttori del prelievo che questi hanno pagato in eccesso.
Il complesso meccanismo con il quale gli Stati comunitari debbono esigere il versamento di un prelievo supplementare da parte dei produttori lattieri che eccedano la quota produttiva loro assegnata, fa sì che possano essere imputati, a titolo di multa, importi in eccesso rispetto all’effettivo esubero produttivo constatato a fine campagna.
L’articolo 9 del D.L. 49/2003 richiede che l'ammontare del prelievo versato in eccesso, al netto di una quota che deve essere sottratta per costituire una apposita riserva, venga restituito ai produttori assoggettati al prelievo supplementare, dando in ordine la precedenza ai seguenti soggetti individuati dal comma 3:
§ per primi vanno naturalmente rimborsati coloro che hanno versato più di quanto dovuto;
§ quindi, i titolari eccedentari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
§ ed i titolari di aziende nelle zone svantaggiate;
§ infine (lettera c-bis), i soggetti che abbiano prodotto in eccesso a causa di provvedimenti dell’autorità sanitaria che abbiano comportato restrizioni alla movimentazione dei capi. Le restrizioni subite debbono consistere nel blocco degli spostamenti degli animali per un periodo di almeno 90 giorni nel corso della medesima campagna, ed il conseguente esubero produttivo deve essere contenuto entro il 20% della quota posseduta dal produttore.
La novella introdotta dalla norma in esame all’art. 9, comma 3, lettera c-bis del decreto legge n. 49/2003 ammette alla restituzione tutti i produttori di latte che eccedano la propria quota produttiva, in conseguenza di un provvedimento dell’autorità sanitaria. Ma nella ipotesi che l’eccesso produttivo superi la soglia del 20% della quota di pertinenza, la restituzione del prelievo è in ogni caso limitata ad un quantitativo pari al 20% della quota posseduta.
Articolo 1, commi 1088 e 1090
(Norme per l'internazionalizzazione del
sistema agroalimentare)
I commi da 1088 a 1092 sono volti a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, introducendo benefìci fiscali per gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati all’estero.
Nel corso dell’esame presso il Senato sono stati modificati i commi 1088 e 1090, mentre sono rimaste invariate le restanti disposizioni.
Il comma 1088, modificato, esclude dalla base imponibile del reddito di impresa il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri.
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto il riferimento alle imprese agricole e agroalimentari anche in forma cooperativa, per cui anche per tali imprese risulta fruibile l’agevolazione.
La norma si applica per tre periodi d’imposta, a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria e per i due successivi, ma a condizione che tali investimenti eccedano la media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti.
In base al comma 1089, non modificato, l’agevolazione è elevata rispettivamente:
§ al 35 per cento per gli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici;
§ al 50 per cento per gli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102[396].
Gli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2005 hanno introdotto nuove misure per l’integrazione e l’organizzazione delle filiere agroalimentari. L’intesa di filiera(che sostanzialmente sostituisce i vecchi accordi interprofessionali) costituisce il quadro di riferimento di una catena “pattizia” che, attraverso passaggi successivi e conseguenti, si sviluppa attraverso contratti quadro, contratti-tipo e contratti di conferimento tra singoli agricoltori e primi acquirenti. Le intese di filiera sono volte a definire azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e il coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; a definire modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; ad individuare modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità, nonché criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; a delineare azioni volte a perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori, nonché metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. Le intese di filiera possono essere stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro, sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli prodotti ed aree geografiche. I contratti-quadro perseguono gli obiettivi di sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, orientare la produzione agricola per farla corrispondere alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere criteri di adattamento della produzione all’evoluzione del mercato. La stipula di un contratto-quadro obbliga gli acquirenti a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro e che trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti.
In base al comma 1090, modificato dal Senato, il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ma con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. In questo caso per poter applicare il beneficio fiscale, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto a tale comma un periodo in base al quale gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa all’esclusione dalla base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES) o delle persone fisiche (IRE; rectius: IRPEF)possono beneficiare di un credito d’imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità.
Si rinvia poi ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la fissazione delle modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Nel corso dell’esame al Senato è stata conseguentemente soppressa la norma dell’ex articolo 18, comma 629, del testo approvato dalla Camera (A.S. 1183), che sospendeva l’efficacia delle disposizioni introdotte dai commi da 621 a 625 (ora da 1088 a 1092) e dei commi 627 e 628 (ora 1095 e 1096) fino all’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze diretto a contenere l’onere (comprensivo delle risorse da destinare alle misure) entro un milione di euro annuo.
Il comma 1091, non modificato, prevede, per poter usufruire del beneficio fiscale, di un'attestazione di effettività delle spese sostenute,che può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacalo o, in mancanza, da uno dei seguenti soggetti:
§ un revisore dei conti;
§ un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni;
§ il responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il comma 1092, non modificato, rinvia, per le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale, per quanto non previsto dal presente articolo, alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357[397], convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Si tratta della norma che ha consentito per gli anni 1994 e 1995 la detassazione del reddito d’impresa reinvestito, escludendo dall'imposizione il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati per due periodi d’imposta in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Dall’agevolazione erano escluse le banche e le imprese di assicurazione, e si applicava per due periodi d'imposta. L'ammontare degli investimenti doveva essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
Per investimento si intendeva la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare era limitato ai beni strumentali per natura.
Articolo 1, commi 1093-1094
(Sviluppo della forma societaria in
agricoltura)
I commi da 1093 a 1096 dell’articolo 1 sono volti a favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentendo alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, che siano società agricole, di optare per l’applicazione di un regime fiscale più favorevole, cioè di essere tassate in base al reddito catastale agrario, disciplinato dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)[398].
Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato il comma 1093 ed è stato introdotto il nuovo comma 1094, mentre sono rimasti invariati i commi 1095 e 1096.
L’opzione per la tassazione del reddito agrario su base catastale è possibile, in base al comma 1093, per tutte le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestano la qualifica di società agricola, a prescindere dalle caratteristiche dei soci o degli amministratori di tali società.
In base alla modifica apportata dal Senato,la fruibilità di tale opzione è stata estesa anche alle società cooperative che rivestano la qualifica di società agricola.
Pertanto, in base al comma 1093 modificato, le agevolazioni fiscali, consistenti nella tassazione del reddito agrario su base catastale, sono possibili pertanto per tutte le società agricole aventi forma di società a responsabilità limitata o di società di persone o di società cooperativa, a prescindere dal possesso della qualifica di coltivatore diretto da parte di uno dei soci, come è invece attualmente richiesto per fruire delle agevolazioni fiscali vigenti.
L’agevolazione del comma in esame è concessa, evidentemente, ai fini delle imposte sui redditi, mentre l’agevolazione attualmente prevista dall’articolo 2, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 99 del 2004 vale ai fini delle imposte indirette. Tale ultima agevolazione comunque permane, e ad essa si aggiunge quella disposta dal comma in esame, che ha peraltro un ambito di applicazione più vasto. A norma del comma 1095 (non modificato), le modalità applicative saranno disposte con decreto ministeriale.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato poi introdotto il nuovo comma 1094, che sembra contenere una norma speciale per la tassazione di alcune categorie di soggetti considerati imprenditori agricoli. La norma infatti prevede per tali soggetti la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività del 25%.
I soggetti cui si applica tale norma speciale sono le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
La disposizione del comma 1094, peraltro poco chiara rispetto al complesso delle norme che regolano la tassazione in ambito agricolo, non sembrerebbe potersi inserire organicamente nelle disposizioni dei richiamati commi da 1093 a 1096, le quali prevedono l’opzione per un sistema di tassazione su base catastale cui non risulta applicabile il coefficiente di redditività del 25% previsto dal comma 1094 qui illustrato.
La determinazione forfetaria del reddito mediante coefficienti è prevista invero per alcune attività agricole (manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di taluni prodotti e fornitura di servizi) dall’articolo 56-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il cui comma 4 esclude espressamente l’applicabilità delle disposizioni alle società di capitali nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Le società agricole sono disciplinate dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99[399]. Si tratta delle società aventi come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole definite dall'articolo 2135 del codice civile. La denominazione di “società agricola” deve risultare nella ragione sociale o nella denominazione sociale delle società. La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, così come modificato dalla cosiddetta “legge di orientamento” (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Sulla base di tali disposizioni, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta:
§ alla coltivazione del fondo;
§ alla silvicoltura;
§ all'allevamento del bestiame;
§ all'esercizio di attività connesse alle precedenti.
Alle società agricole qualificate come imprenditori agricoli professionali (IAP)[400] si applicano attualmente le agevolazioni creditizie e quelle tributarie, ai fini delle imposte indirette, previste per i coltivatori diretti. Le medesime agevolazioni sono riconosciute anche alle società agricole di persone in cui almeno un socio sia coltivatore diretto e alle società agricole di capitali e cooperative in cui almeno un socio sia coltivatore diretto.
Nel caso in cui trattisi di società composte, almeno per metà, da soci che siano coltivatori diretti, si è prevista, inoltre, l’estensione alle società del diritto di prelazione e di riscatto di fondi riconosciuti, dalla normativa vigente, a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi dei fondi medesimi
Si ricorda che si considerano coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali tenuti dall’INPS, e soggette al versamento dei contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e malattia.
Per quanto riguarda il regime fiscale agevolato applicabile ai coltivatori diretti, questo è definito in varie norme, tra cui la legge n. 604 del 1954 relativa alla piccola proprietà contadina[401]. La legge stabilisce un particolare regime di favore sui trasferimenti dei terreni agricoli, disponendo l'applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa, mentre l'imposta catastale è pari all' 1 per cento.
Si segnala che le modalità di applicazione di tali agevolazioni agli IAP sono state anche oggetto di un’interrogazione a risposta immediata presso la Commissione VI (Finanze), svolta il 7 febbraio 2006[402].
Per i coltivatori diretti è altresì prevista un’agevolazione ai fini dell’ICI. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali, il versamento dell'imposta avviene limitatamente alla parte di valore della base imponibile eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:
§ del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 euro e fino a 61.974, 83 euro;
§ del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974, 83 euro e fino a 103.291, 38 euro;
§ del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a 129.114, 22 euro.
L’imposizione diretta sui redditi agrari è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a tale norma il reddito agrario è costituito dalla parte di reddito fondiario imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, nei limiti della potenzialità del terreno stesso. A differenza del reddito dominicale, costituito dalla parte di reddito dei terreni che viene imputata al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di essi, il reddito agrario è quindi quello, determinato catastalmente, che va imputato al soggetto che esercita l'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Il reddito agrario esprime pertanto la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno e viene determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione.
Si ricorda che il reddito delle attività agricole svolte da società di persone e di capitali e da enti commerciali viene invece determinato secondo le ordinarie regole del reddito di impresa (articolo 55, comma 2, lettera b), del TUIR e articolo 56-bis)
Il Senato ha soppresso il comma 629 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera (A.S. 1183), il quale sospendeva l’efficacia delle disposizioni introdotte dagli ex commi da 621 a 625 (ora da 1088 a 1092) nonché 627 e 628 (ora 1095 e 1096) fino all’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze diretto a contenerne l’onere nel limite annuo di un milione di euro. Per l’applicazione dei commi da 1088 a 1090, analogo decreto – entro maggiori limiti di spesa – è previsto dall’ultimo periodo del comma 1090, introdotto dal Senato (si veda anche la scheda relativa ai commi da 1088 a 1092).
Il comma 1106, introdotto dal Senato, dispone che le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico siano rilasciate previo parere del Ministero dell’ambiente - che allo scopo si avvale dell’APAT - ma limitatamente alla provincia di Sondrio e per un periodo di due anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria.
La finalità della disposizione è individuata nella salvaguardia degli equilibri ambientali e dell’ecosistema nei territori di cui all’art. 1 della legge n. 102 del 1990, tra cui appunto figura anche la provincia di Sondrio.
La legge 2 maggio 1990, n. 102 ha previsto specifiche misure per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle alluvioni dei mesi di luglio ed agosto 1987. Nello specifico, il comma 1 dell’art. 1 ha provveduto a destinare risorse volte al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como.
La materia delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico è regolata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999, che, al comma 10, per il rilascio delle medesime, prevede una competenza regionale e provinciale. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, invece, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara (ad evidenza pubblica da parte dell’amministrazione competente per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo trentennale). L’amministrazione è tenuta a tener conto dell’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
Articolo 1,
comma 1107
(Personale degli Enti parco nazionali)
Il comma 1107, introdotto dal Senato,prevede l’estensione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426[403].
Si ricorda che il comma 93 della legge n. 311/2004 ha previsto per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[404]. Un obbligo di procedere ad una rideterminazione degli organici, in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica.
La rideterminazione dell’organico prevista dal comma 93 deve essere fatta in base ai principi e criteri indicati sia dall’articolo 1, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165 (maggiore efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, migliore utilizzazione delle risorse umane), sia dall’art. 34, comma 1, della Legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) che faceva esplicito riferimento: al processo di riforma delle amministrazioni statali e delle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;alle previsioni recate dal capo III del titolo III della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002); il riferimento dovrebbe essere soprattutto agli articoli 29 e 32, che disciplinano l’esternalizzazione dei servizi.
Le amministrazioni pubbliche su indicate avrebbero dovuto provvedere alla rideterminazione dell’organico entro il 30 aprile 2005, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici. Si prevedeva quindi che nel caso in cui le amministrazioni non avessero provveduto alla rideterminazione entro il termine stabilito, la dotazione organica restasse fissata in base al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con riferimento a ciascuna qualifica.
Il comma successivi 94 della legge 311/2004a cui rinvia il comma in esame esclude dalledisposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche le seguenti pubbliche amministrazioni[405]: le Forze armate; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i Corpi di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; gli ordini e collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni; le Università; il comparto scuola; le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Pertanto la disposizione in esame include tra le amministrazioni pubbliche esentate dall’obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche gli Enti parco nazionali.
Inoltre, la norma in esame attribuisce a tale personale, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza con l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157[406].
Articolo 1, comma 1108-1109
(Gestione dei rifiuti solidi urbani)
Il comma 1108, introdotto dal Senato, fissa i seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere negli ambiti territoriali ottimali (ATO):
- 40% entro il 31 dicembre 2007;
- 50% entro il 31 dicembre 2009;
- 60% entro il 31 dicembre 2011.
Si noti che le percentuali e le scadenze indicate rappresentano obiettivi intermedi rispetto a quelli contemplati dall’art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006.
Tale articolo, infatti, prevede che in ogni ATO sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la disposizione prevede che negli ATO in cui tali obiettivi non sono raggiunti, la Regione, previa diffida, provveda tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.
Il comma 1109, introdotto dal Senato, dispone che la percentuale minima di raccolta differenziata per gli anni successivi al 2011, da assicurare per i fini di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Viene altresì specificato che tale percentuale dovrà essere fissata in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero".
Si segnala che andrebbe modificata la formulazione della norma, al fine di meglio chiarire il contenuto dell’indicato obiettivo “Rifiuti Zero”.
Da un punto di vista formale, occorre indicare correttamente la denominazione “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.
Si noti, infine, che il comma in esame riprende, nella sostanza, le disposizioni recate dall’AS 1021 (di iniziativa dei senatori Sodano ed altri, il cui esame non è ancora iniziato presso la competente Commissione), aventi l’obiettivo di conferire “effettiva vincolatività agli obiettivi percentuali già stabiliti da norme vigenti (articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) al fine di responsabilizzare al massimo gli amministratori locali e di sollecitare il loro convinto impegno sul fronte della realizzazione di un efficiente sistema di raccolta differenziata”[407].
L’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 prevede, al comma 3, che “nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni”.
Il comma, introdotto dal Senato, prevede che, per il 2007, in sede di riparto delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - iscritte a bilancio ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 – sia riservata una quota non inferiore a 5 milioni di euro alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti.
Le finalità della disposizione in commento sono indicate, in funzione della sicurezza nazionale, nell’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
Sull’esigenza di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si riporta l’analisi svolta nel 2005 da Legambiente, in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, dal titolo “Rifiuti S.p.A. - Radiografia dei traffici illeciti”. In essa si legge che “una delle condotte illecite più frequenti è quella di modificare la natura reale dei rifiuti mescolandoli tra loro ottenendo un unico rifiuto da avviare illecitamente ad operazioni di recupero in procedure semplificate. L’attività investigativa ha consentito di appurare che, a fronte di differenti e molteplici codici Cer in ingresso, in uscita vi è un numero notevolmente inferiore di codici che, nei vari mesi, sono sempre gli stessi e che consentono di indirizzare i rifiuti miscelati verso gli impianti in procedure semplificate. In questo modo i soggetti che realizzano queste operazioni alterano la rintracciabilità del rifiuto, realizzando con un’unica operazione un doppio guadagno[408]”.
Nello stesso documento, nell’analizzare le possibili strategie di contrasto, viene sottolineato che “sono ancora da risolvere, inoltre, le problematiche legate alla cosiddetta «tracciabilità» dei rifiuti stessi, che renderebbe assai più difficoltose le attività illecite di miscelazione e successivo smaltimento”.
Analoghe considerazioni sono state espresse, nelle passate legislature, dalle Commissioni d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse[409].
Si segnala che in considerazione della riserva di una quota del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale per finalità riconducibili a quelle di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 426 del 1998, sarebbe necessario indicare tale disposizione nell’Allegato 2, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, della legge finanziaria 2002 (richiamato dal comma 1360).
Articolo 1,
comma 1117-1120
(Disposizioni in materia di fonti
rinnovabili)
I commi 1117-1120, introdotti al Senato,recano disposizioni in materia di fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 1117, dispone, al primo periodo, che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica vengano concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Si ricorda che con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, per fonti rinnovabili si intendono: «le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani». Tali definizioni riprendono quelle dell’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE citata dalla norma in esame.
Il decreto, oltre alla definizione degli obiettivi indicativi nazionali e delle misuredi promozione da adottare ai fini dello sviluppo della produzione di energia dalle suddette fonti, contiene disposizioni specifiche relative a singole fonti energetiche, norme di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, la previsione di una campagna di informazione e comunicazione a favore delle predette fonti, nonché l’inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresa la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti
In particolare, infatti, l’articolo 17 ha provveduto ad incentivare ulteriormente la produzione di energia da rifiuti sia rispetto alla legislazione nazionale previgente[410], sia nei confronti delle disposizioni recate dalla direttiva 2001/77/CE.
Infatti, se, da un lato, la definizione di fonti rinnovabili contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 riproduce fedelmente quella recata dalla direttiva[411], dall'altro lato, l’art. 17 precisa che sono “ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti”[412].
Pertanto, agli impianti alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, incluse le centrali ibride, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 387/03, fatta eccezione della disciplina della garanzia di origine per quanto riguarda la frazione non biodegradabile dei rifiuti.
Al contempo, innovando profondamente rispetto al passato, l’articolo 17 esclude dal regime riservato alle fonti rinnovabili le cosiddette “fonti assimilate”, di cui alla legge 10/91[413].
Inoltre, il DM 24 ottobre 2005[414], recante “Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, all’art. 5, comma 2, riconosce agli impianti alimentati a biomasse e rifiuti aventi diritto ai certificati verdi per l’energia prodotta nei primi 8 anni successivi alla loro entrata in servizio, la possibilità di ottenerli per ulteriori 4 anni, su richiesta del produttore. In tal modo si è provveduto a rafforzare ulteriormente l’incentivazione dei rifiuti- compresa la frazione non biodegradabile – e dei combustibili da essi derivanti, già prevista, in aperto contrasto con la direttiva 2001/77/CE, dall’articolo 17 del decreto legislativo di recepimento (n. 387/03)
Con D.M. 5 maggio 2006[415] sono stati individuati i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.
Ai sensi del secondo periodo del comma 1117, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
Secondo il comma 1118, i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE sono definiti con decreti[416] del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Inoltre, il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti[417] a definire le condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l’entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui i prezzi dell’energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.
Si segnala che ai sensi del secondo periodo del comma 1117, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, mentre il comma 1118 fa riferimento a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio.
Ai sensi del comma 1119, è fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11 comma 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35[418].
Si ricorda che il citato comma 14 dell’articolo 11 del D.L. 35/2005 prevede che, allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994[419], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale, assegni una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica.
Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994[420].
La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione.
Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351[421].
Il comma 1120 opera le necessarie correzioni normative per realizzare le disposizioni del comma 1117. In particolare:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono soppressi; all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto le parole “e da rifiuti” sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, articolo 22, al comma 1 sono soppresse le parole: “o assimilate”, al comma 5 è soppresso l’ultimo periodo, al comma 7 sono soppresse le parole: “e assimilate”;
c) alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, nei titoli degli articoli 22 e 23, le parole: “e assimilate” sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991 n. 10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole “o assimilate”, le parole “ed inorganici”sono soppresse; è inoltre soppresso il secondo periodo; all’articolo 11 della medesima legge, nel titolo, le parole “o assimilate” sono soppresse; all’ articolo 26, comma 76 della medesima legge le parole “o assimilate” sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 15, le parole “e inorganici” sono soppresse;
f) alla legge i marzo 2002, n. 39, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) è soppressa;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo i il comma 71 è abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229 il comma 6 è abrogato;
i) al D.Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504, all’articolo 52, comma 3, sono cancellate le parole “ed assimilate”.
Articolo 1, comma 1125
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
Il comma 1125 destina al finanziamento del Fondo per lo sviluppo sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente dal comma precedente, risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Si ricorda che l’istituzione del citato fondo ha lo scopo, enunciato nel comma 1126, di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e l’informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
Lo stesso comma demanda ad apposito decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’individuazione annuale delle misure prioritarie da finanziare.
Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati è stato modificato il novero dei soggetti istituzionali coinvolti nell’emanazione del citato decreto, prevedendo, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, anche l’intesa con il Ministro degli affari esteri.
I commi 1126-1128, introdotti dal Senato, dispongono l’istituzione di un Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Tale Piano dà attuazione alla politica di acquisti cd. verdi da parte della P.A., ovvero il rispetto di alcuni criteri ambientali e sociali nella scelta di prodotti o servizi, indicata comunemente con il termine di Green Public Procurement (GPP).
Con il comma 1126 viene autorizzata una spesa di 50.000 euro per l’attuazione ed il monitoraggio del Piano, che dovrà essere predisposto dal Ministero dell’ambiente, con il concerto dei Ministri dell’economia e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto all’approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del D.Lgs. n. 414 del 1997.
Il Piano dovrà prevedere misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione dell‘uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
Nel comma 1127 vengonoquindi indicate le categorie merceologiche per le quali dovranno essere perseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
j) materiali per l’igiene;
k) trasporti.
Per il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità ambientale, il comma 1128 istituisce, infine, un apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambiente, dai ministri dell’economia e dello sviluppo economico, nonché dai presidenti delle regioni interessate.
Si segnala che la disposizione nulla prevede circa le modalità ed i tempi di istituzione del citato Comitato.
In materia di Green public procurement, nel corso della XIV legislatura il Parlamento aveva già approvato diverse disposizioni finalizzate ad imporre alla P.A. quantitativi minimi di acquisti di materiale riciclato. In particolare si richiamano:
- l’art. 52, comma 56, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), come modificato dall'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha novellato il decreto Ronchi introducendo l’obbligo, per gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di coprire il fabbisogno annuale dei manufatti e beni indicati in apposito decreto ministeriale, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 8 maggio 2003, n. 203, che a sua volta ha richiesto – per la sua operatività - l’emanazione di numerose circolari esplicative per le differenti tipologie di beni e manufatti[422]
- l’art. 52, comma 14, della medesima legge n. 448/2001, che ha introdotto l’obbligo per le P.A., nell’acquisto di pneumatici di ricambio, di ricorrere a quelli ricostruiti nella misura del 20% del totale;
- l’art. 1, comma 16, della legge n. 443/2001, che ha previsto l’obbligo per gli uffici pubblici di coprire il fabbisogno di manufatti in plastica acquistando manufatti in plastica riciclata per almeno il 40% del fabbisogno stesso.
Da ultimo è anche intervenuto anche il D.Lgs. n. 152/2006, cd. Codice ambientale, che ha ridisegnato il quadro normativo in materia di GPP nell'ambito degli articoli dedicati alle competenze dello Stato e delle Regioni, nonché al recupero dei rifiuti.
L'art. 195, comma 1, lettere i) ed s), include tale materia tra quelle di competenza statale, ma non indica alcuna percentuale minima di impiego di prodotti riciclati. Il successivo art. 196, comma 1, lettera p), relativo alle competenze delle Regioni, riporta invece la percentuale del 30% di prodotti derivanti da processi di recupero originariamente prevista dal DM n. 203/2003. Al fine di incentivare l'utilizzo di prodotti riciclati è previsto, inoltre, che le regioni inseriscano nei bandi di gara o di selezione apposite clausole di preferenza, mentre l'art. 181, comma 4, reca una previsione generica secondo cui le P.A. promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria al fine di favorire l’utilizzo di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti.
La necessità di adottare una strategia di green public procurement è stata evidenziata, infine, anche in sede europea nella comunicazione della Commissione europea del 27 maggio 2003 Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti. La stessa Commissione ha successivamente emanato una sorta di manuale sul GPP[423] recante le linee guida applicative per la P.A. Si ricorda, inoltre, che le direttive sugli appalti pubblici, 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite nel D.Lgs. n. 163/2006, prevedono specifici riferimenti e requisiti per l’adozione di criteri ambientali nella selezione e nell’aggiudicazione.
Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, il comma 1129 prevede l’avvio, a partire dall’anno 2007, di un programma nazionale sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che non risultano biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
La definizione tecnico-normativa di biodegradabilità è stabilita dalla norma europea Uni En 13432, che nasce da un mandato specifico della Commissione Europea al CEN[424] a margine della Direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi, volto a definire standard adeguati per "minimizzare l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sull'ambiente e per evitare barriere sul libero commercio e distorsioni nella competizione, e definire requisiti essenziali che governino la composizione, la riutilizzabilità e la ricuperabilità degli imballaggi". La norma è stata pubblicata dal CEN nel settembre 2000 ed è divenuta norma europea armonizzata nel 2001; essa stabilisce i requisiti degli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, fissando gli schemi di prova e i criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
Con il D.M. ambiente 2 maggio 2006[425] recante “Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio” sono stati pubblicati i numeri di riferimento e dettate le disposizioni applicative delle norme tecniche nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate (tra cui la norma UNI EN 13432:2002) concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e recepiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato F.
Per rispettare le condizioni di cui alla norma Eni Un 13432, un imballaggio deve contenere materiali inorganici in misura non superiore al 50%, non superare una certa quantità di metalli pesanti, deve essere biodegradabile, ovvero per almeno il 90% della sua massa deve scomporsi in anidride carbonica, acqua e massa cellulare, in tempi brevi a seconda del test utilizzato, e comunque al massimo entro 6 mesi, deve disintegrarsi, non deve influenzare negativamente la qualità chimica del compost o la crescita dei microrganismi.
Gli imballaggi (cd. shopper) più diffusi sono prodotti con il Polietilene, indicato con la sigla PE, ottenuto dal petrolio per polimerizzazione dell'etilene. Notoriamente, il PE, a causa della sua struttura molecolare, è in grado di mantenere le proprie caratteristiche fisiche e chimiche per tempi lunghissimi. I sacchetti in PE, quindi, hanno un ciclo di vita di gran lunga superiore al normale ciclo di utilizzo e, se dispersi nell'ambiente vi si accumulano per secoli.
Recentemente la ricerca applicata si è impegnata nell'approntare tipologie di prodotti per imballaggio che siano in grado di contemperare i vantaggi d'uso della plastica con la salvaguardia dell'ambiente, costi industriali e costi sociali.
Sono state così introdotte sul mercato le prime plastiche di cui è stata dimostrata e certificata la biodegradabilità: si tratta di polimeri che possono derivare interamente da fonti rinnovabili (polimeri naturali estratti come tali dall'amido e la cellulosa, polimeri sintetici, come il PLA derivato dall'acido polilattico, oppure prodotti da microrganismi o batteri geneticamente modificati), o che possono essere delle mescole di fonti rinnovabili e petrolio.
Secondo stime di Legambiente, in Italia si producono ogni anno circa 300.000 tonnellate di shopper in plastica, pari a 430.000 tonnellate di petrolio, con un'emissione di CO2 in atmosfera di circa 200.000 tonnellate.
Il successivo comma 1130 disciplina le modalità di adozione del programma, che dovrà essere definito con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle politiche agricole entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Lo stesso comma esplicita l’obiettivo del piano, consistente nell’individuazione delle misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci.
Il comma 1131, al fine di consentire l’avvio del programma, dispone la destinazione di una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul “Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell’ambiente.
Sulla situazione normativa e contabile del citato Fondo si rinvia a quanto esposto nel commento del comma 1116.
Articolo 1, comma 1132
(Monitoraggio delle attività e dei dati
relativi alla difesa del suolo)
Il comma 1132, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e per la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza.
Lo svolgimento dell’attività conoscitiva per la difesa del suolo e la realizzazione di un sistema informativo unico e di una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza sono stati introdotti dalla legge sulla difesa del suolo n. 183 del 1989 (artt. 2 e 9).
Nel parte III del D.Lgs. n. 152/2006, cd. Codice ambientale, sono confluite le norme sulla difesa del suolo, le disposizioni sull’attività conoscitiva e sul sistema informativo unico. In particolare, l’articolo 55 del D.Lgs. (su cui vd. anche infra), prevede che il Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell’APAT- gestisca tale sistema informativo unico, cui andranno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome. Rispetto alla previgente disciplina è, inoltre, previsto anche il coinvolgimento dell’ANCI - oltre alle amministrazioni dello Stato ed agli altri enti pubblici che raccolgono dati nel settore della difesa del suolo - nelle attività di raccolta ed elaborazione dei dati.
La disposizione in commento, facendo salvi gli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 152/2006, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettano trimestralmente al Ministero dell’ambiente e all’APAT le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico.
Si ricorda che l’art. 55 del D.Lgs. n. 152 prevede che l’attività conoscitiva debba essere svolta da tutte le amministrazioni dello Stato che raccolgono dati nel settore della difesa del suolo e dall’ANCI e dispone che i dati raccolti siano trasmessi alla regione territorialmente interessata ed al servizio geologico d’Italia. L’art. 56 riguarda, invece, la precisazione di tutte le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi volte a realizzare le finalità di difesa del suolo.
Si prevede, inoltre, l’istituzione, con decreto del Ministro dell’ambiente di un Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione, nonché la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.
Il comma 1133 (art. 163, co 1 del d.d.l. del governo) reca la proroga fino al 31 dicembre 2007 dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi al Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge finanziaria 2006.
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un periodo, totalmente estraneo al contenuto del comma, che reca disposizioni relative agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali
La norma in esame precisa che ai fini della riorganizzazione di cui al comma 404 lettera a)(riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento), per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall’articolo 2, comma 94 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
I commi 94-99 dell’articolo 2 del DL 262/2006, con la finalità di realizzare una riduzione della spesa, ridisciplinano l’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali - recentemente modificato dall’art. 1, comma 19-ter, del D.L. 181/2006[426] - ripristinando la figura del segretario generale soppressa dal D.Lgs.3/2004[427] ed incardina presso la Presidenza del consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
In particolare, il comma 94 (sostituendo l’art. 54 del D.Lgs. n. 300/1999, come modificato dal DL 181 del 2006 citato sopra) individua l’articolazione del ministero in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici (vale a dire le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici), tutti coordinati da un segretario generale.
Il comma 1134, introdotto dal Senato, reca una correzione all’articolo 2, comma 98, lettere b) e c) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
Il comma 98, mediante modifiche all’articolo 1, comma 19-bis del DL 181 del 2006, incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ed attribuisce alla Presidenza del Consiglio le risorse della soppressa direzione generale del turismo nonché i risparmi derivanti dall’attuazione della riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali prevista dal precedente comma 94; per l’attribuzione di tali risparmi non si tiene conto delle modifiche intervenute in sede di conversione (i commi 94 e 98 corrispondono ai comma 1 e 5 del articolo 15 del DL originario).
Il comma in esame risolve questa incongruenza, facendo riferimento non al comma 94 dell’articolo 2 dello stesso D.L., ma al comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato appunto dal suddetto comma 94.
Articolo 1,
comma 1136
(Fondo per l’attuazione di accordi di
cofinanziamento tra Stato e autonomie)
Il comma 1136 modificato al Senato si colloca nell’ambito delle misure previste in materia di beni e attività culturali (articolo 163 del ddl 1746-bis presentato dal governo alla Camera.
In particolare, il comma 1136 istituisce un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo stato e le autonomie finanziato (dal successivo comma 1137) con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e finalizzato al sostegno di interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano.
La modifica introdotta dal Senato precisa le modalità per il finanziamento degli interventi che vengono rimesse a decreti del Ministro per i beni e le attività culturali.
In proposito si ricorda che l’articolo 117, al secondo comma, lett. s), del nuovo Titolo V della Costituzione ha annoverato la “tutela dei beni culturali”tra le materie di competenza esclusiva dello Stato mentre al terzo comma ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, richiamando - ai fini del citato riparto di competenze - il Codice dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ha ribadito l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) ma ha ricordato che anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni devono assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3), configurando una coesistenza di competenze normative, confermata peraltro dalla previsione del citato articolo 118 Cost..
Dalla formulazione del testo non appare chiaro se i predetti decreti debbano intendersi meramente attuativi dei citati accordi di cofinanziamento ovvero se ad essi sia demandata la definizione di eventuali modalità applicative. In tale ultimo caso occorrerebbe valutare l’opportunità di includere le regioni nella procedura di approvazione dei decreti, prevedendo ad esempio – come già avviene per i finanziamenti in materia di spettacolo – il parere o l’intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza Unificata.
Articolo 1,
comma 1139
(Contributo al Parco della pace di S.
Anna di Stazzema)
Il comma 1139 - introdotto al Senato - autorizza, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 50.000 euro a favore del Parco della pace di S. Anna di Stazzema e dell'area monumentale circostante.
La legge 11 dicembre 2000, n. 381[428], ha istituito il Parco nazionale della pace, a S. Anna di Stazzema (Lucca),allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, demandando al comune di Stazzema la determinazione dei confini del «Parco nazionale della pace» provvede il comune di Stazzema.
Tale legge aveva poi autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema, per gli anni dal 2000 al 2004, nel limite massimo di lire 500 milioni in ragione di anno per i primi interventi (articolo 5, comma 1) nonché un contributo nel limite massimo di lire 100 milioni annui a decorrere dal 2000 per le spese di funzionamento del Parco (articolo 5, comma 2).
L’intervento, che richiama esplicitamente il comma 2 del citato articolo 5, sembrerebbe quindi volto ad incrementare lo stanziamento per le spese di funzionamento del Parco.
Il comma 1140 modificato al Senatoassegna al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[429].un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.
Si ricorda che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche (articolo 12), al quale affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).
La modifica riguarda una correzione formale relativa all’individuazione del Fondo cui attribuire le risorse (erroneamente individuato, nel testo originario, nel Fondo di garanzia di cui alla lettera e) del comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ora confluito nel nuovo Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche.
La gestione di tale Fondo è stata recentemente regolata dal DM 6 marzo 2006 che, in attuazione del comma 5, dell’articolo 12, ha definito le modalità tecniche di gestione del Fondo e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi[430]. A tal fine, il Ministero si avvale di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio (comma 7).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano:
a) finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;
b) contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;
c) contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;
d) a contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;
e) contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (comma 4)[431].
Si segnala infine che i commi 1150 e 1151 (non modificati dal Senato) del presente ddl finanziaria contengono alcune modifiche concernenti la disciplina del Fondo.
Il comma 1143 modifica l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, consentendo la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006. Tali risorse possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione; con una modifica introdotta dal Senato si prevede che il trasferimento avvenga, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.
Il comma 8 citato stabilisce che, al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Il comma 1 dell'art. 7 del d.l. n. 149 del 1993 prevede che il Ministro, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (ora Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici), approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.
Articolo 1,
comma 1144
(Museo nazionale dell’ebraismo
italiano e della Shoah)
Il comma 1144, introdotto dal Senato,apporta alcune modificazioni alla legge 17 aprile 2003, n. 91 istitutiva del Museo Nazionale della Shoah. La norma in commento in particolare:
§ modifica la denominazione del museo in Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah; inteso quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia e non più come luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto
§ include quindi tra i compiti del museo, la diffusione della storia, del pensiero e della cultura dell’ebraismo italiano;
§ abroga la previsione di comprendere tra i compiti del museo quello di organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria;
§ dispone che per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), oltre a quella già prevista della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.
Si ricorda che gestione del Museo provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al D.M. 27 novembre 2001, n. 491 del Ministro per i beni e le attività culturali[432]. La legge 10 ottobre 2005, n. 208 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo nazionale della Shoah. Tale spesa era già prevista dalla legge 91/2003[433]; il relativo finanziamento presente sotto forma di residui nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 2004 è stato in seguito soppresso, in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
Successivamente l’articolo 1-novies del DL 250/2005 ha destinato la somma di 250 mila euro per il 2006 al finanziamento del Museo.
Articolo 1,
comma 1145
(Accademie)
Il comma 1145, modificato dal Senato, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche di cui alla legge 508/1999[434], riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico.
La modifica apportata al Senato specifica che gli interventi edilizi devono essere prioritariamente effettuati su immobili di proprietà pubblica e demaniale.
La disposizione sembra finalizzata a restringere la platea dei destinatari del beneficio alle istituzioni ospitate in edifici pubblici.
Con riguardo a precedenti interventi finanziari a favore delle istituzioni citate sopra, si ricorda che l’art. 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508[435]), per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia.
In precedenza l’articolo 4, comma 3 del DL 212/2002[436], ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per interventi indifferibili nel settore dell’edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Per assicurare il funzionamento delle istituzioni citate, recentemente l’art. 1-quater del DL 250/2005[437], ha disposto l’assunzione di un contingente di personale amministrativo, tecnico e ausiliario[438]
Si ricorda infine che l’art. 1-quater del DL 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha assegnato un contributo speciale di 1.500.000 euro per il 2007 alle accademie di belle arti non statali.
Articolo 1,
comma 1146
(Contributo all’Accademia nazionale di
Santa Cecilia)
Il comma 1146, introdotto dal Senato, assegna 1.500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 a favore della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, e richiama in proposito la finalità già enunciata dalla legge 98/2004[439] che, per lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività culturali e musicali svolte dalla fondazione, aveva disposto un finanziamento di pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2004 al 2006.
Com’è noto, le fondazioni lirico-sinfoniche – sono state disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. In particolare ,l’articolo 6 della legge riconosceva come enti autonomi 11 teatri lirici[440] ed individuava l’Accademia nazionale di Santa Cecilia (Roma) e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cagliari ) quali istituzioni concertistiche assimilate.
Le fondazioni sopra citate sono state poi trasformate, nel corso della XIII legislatura (d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985.
Nel corso della XIV legislatura sono stati adottati provvedimenti volti a favorire l’ingresso dei privati nelle fondazioni ed a risolvere la situazione di perdurante crisi economica che le caratterizza.
In particolare, il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, (convertito dalla legge 21 maggio 2004, n. 128), al fine di favorire l’ingresso dei privati nelle fondazioni, ha ridotto dal 12 all'8% la quota di minima di partecipazione patrimoniale per poter nominare un membro del consiglio di amministrazione (art. 2 comma 3-bis). Il DL ha inoltre modificato i criteri per il riparto della quota del FUS degli enti lirici ed ha abolito il vincolo del 12% minimo di partecipazione di soggetti privati alle fondazioni liriche per accedere all’aumento dei contributi statali (art. 2 D.L. 345/2000).
Sulla materia è poi intervenuto poi l’art.3-ter del DL 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), che ha introdotto misure finalizzate ad ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale; disponendo tra l’altro il coordinamento tra le fondazioni[441], dettando norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa, limitando le assunzioni per il triennio 2005-2007.
La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto il divieto, per le fondazioni lirico-sinfoniche - per gli anni 2006 e 2007 - di assunzioni a tempo indeterminato e di utilizzo di personale a tempo determinato in misura superiore al 20% dell’organico funzionale.
In particolare, con riguardo alla fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia, il DL 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27), ha poi modificato la composizione del Consiglio d’amministrazione (art.1-decies), elevando da 9 a 13 il numero dei relativi membri e portando da 3 a 5 i membri eletti dal corpo accademico (di conseguenza passano da due a quattro i membri la cui nomina è disciplinata per statuto[442]).
Il comma 1149, introdotto dal Senato, dispone che le risorse stanziate con delibera CIPE 35/2005[443], ai sensi del comma 219, dell’articolo 1, della legge finanziaria del 2005[444], si intendono prorogate per il biennio 2008/2009
La citata delibera del CIPE prevede un finanziamento complessivo, nel triennio 2005-2007, di 7,85 milioni di euro a favore dell’Istituto italiano studi filosofici e di 5,05 milioni di euro a favore dell’Istituto italiano per gli studi storici, entrambi aventi sede a Napoli.
Il comma 219 della legge finanziaria per il 2005 aveva disposto che il CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnasse un finanziamento ai due istituti per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno.
L'Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS), fondato nel 1946 da Benedetto Croce, ha dato vita a varie attività afferenti a discipline del settore storiografico. L’Istituto, organizza corsi, seminari e conferenze, svolge attività editoriale e provvede alla formazione dei giovani, mettendo a concorso numerose borse di studio per laureati italiani e stranieri. Inoltre, è dotato di una biblioteca fornita di oltre 120.000 volumi e 400 periodici correnti, di argomento storico, filosofico e letterario, nonché di archivi donati da personalità eminenti della cultura meridionale.
L'Istituto Italiano per gli studi filosofici (IISF) si caratterizza come scuola di alti studi post-universitari e centro di ricerche ed è impegnato a realizzare una connessione sempre più strette tra i programmi di indagini storico-filosofiche, archivistiche, documentarie e bibliografiche, e la loro diffusione per mezzo di mostre e convegni.
L'IISF ha sviluppato rapporti di collaborazione nel campo ricerca con le principali istituzioni accademiche italiane e straniere; le sue iniziative spaziano dall’area umanistica a quella delle scienze naturali, nella prospettiva di rafforzare il dialogo tra i due settori. A tale scopo, l’IISF ha svolto attività in comune con il CNR e con vari istituti scientifici italiani ed europei, tra i quali il CERN di Ginevra. L'IISF si è occupato altresì di concorrere al riequilibrio tra il Centro-Nord e il Sud d'Italia, rivolgendo la sua attenzione ai territori più svantaggiati delle regioni meridionali. In tale prospettiva, molte delle sue iniziative (corsi di formazione, scuole estive, mostre didattiche e storiche) sono state localizzate in Abruzzo, in Basilicata e in Calabria.
Articolo 1, comma 1152
(Viabilità secondaria in Sicilia e
Calabria)
Il comma 1152 assegna per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e in Calabria - non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa – risorse pari rispettivamente a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e detta i criteri per la ripartizione di tali risorse.
La modifica introdotta al Senato riguarda esclusivamente la previsione dell’assegnazione di tali quote per ciascuno degli anni del triennio.
Per quanto riguarda la definizione di viabilità secondaria, si ricorda che all’interno della rete stradale di interesse regionale, si possono distinguere, dal punto di vista degli standard funzionali, sostanzialmente due livelli di viabilità:
- la rete stradale principale, che assolve funzioni di collegamento sulle relazioni nazionali e regionali di ;media percorrenza;
- la rete stradale secondaria costituita dall’insieme della viabilità di interesse provinciale e bacinale, cui è affidata prevalentemente la funzione di distribuzione capillare sul territorio.
Articolo 1, comma 1153
(Realizzazione di opere viarie nel
Veneto)
Il comma 1153, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 per la realizzazione di opere viarie del Veneto.
Tale disposizione sembrerebbe finalizzata a contribuire alla realizzazione del Piano triennale della viabilità della Regione Veneto[445], affidata dalla medesima regione, attraverso uno specifico atto di concessione, alla Veneto Strade S.p.A., costituita dalla Giunta regionale sulla base del mandato conferitole dalla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29.
Il comma 1154, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
La disposizione nulla dice in ordine alle modalità di definizione di tale piano, ma si limita a rinviare ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
Si ricorda che con il termine di “edilizia residenziale pubblica” (e.r.p.) si intende quel complesso di attività dirette alla provvista di alloggi per i soggetti a basso reddito. Il termine e.r.p. è comprensivo degli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.
Le leggi che hanno autorizzato la vendita di un certo numero di alloggi di e.r.p. - definendo anche quali soggetti potessero accedere all’acquisto, i criteri da adottare per scegliere gli alloggi da porre in vendita, nonché le modalità per determinare il prezzo di vendita - sono principalmente le seguenti: la legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) e la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
La legge n. 513 del 1977 costituisce una delle prime leggi che hanno consentito agli assegnatari di acquistare l’alloggio. Essa ha avviato il finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'e.r.p., fissando le condizioni generali sia per l’edilizia residenziale "agevolata" (dove per "agevolazioni" si devono intendere i contributi a parziale copertura del conto interesse dei mutui bancari), sia per l’edilizia "sovvenzionata" (dove per "sovvenzioni" si intende la copertura dei costi in conto capitale per la realizzazione dell’opera).
Si segnala che il testo trasmesso dal Senato fa esclusivo riferimento agli interventi di edilizia sovvenzionata e non anche alle altre forme di intervento in materia di edilizia residenziale pubblica.
Occorre inoltre segnalare che l’A.C. 1955 (di iniziativa governativa, recante Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), in corso di esame presso l’Assemblea della Camera, disciplina, all’articolo 4, il programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, predisposto da parte del Ministero delle infrastrutture, di concerto con gli altri Ministeri indicati e d’intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle indicazioni emerse nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Il programma è destinato a contenere gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, nonché proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare. Tale ultima disposizione, a differenza del comma in commento, che si riferisce esclusivamente all’edilizia sovvenzionata, fa generico riferimento alla materia dell’edilizia residenziale pubblica.
Tale disposizione riprende nelle linee generali il contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge n. 261/2006 (non convertito presso ’altro ramo del Parlamento a seguito dell’approvazione, nella seduta del 25 ottobre, di una questione pregiudiziale di costituzionalità). Il testo di tale disposizione poteva tuttavia presentare profili problematici sotto il profilo del rispetto delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica[446], posto che conteneva misure puntuali incidenti su tale materia e, nel disciplinare le modalità di adozione del piano, non prevedeva forme di coinvolgimento delle regioni (le quali si limitavano a partecipare al tavolo di concertazione).
Articolo 1, comma 1155
(Opere infrastrutturali in Sicilia e
Calabria)
Il comma 1155, introdotto al Senato, novella i commi 92-93 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, relativi al trasferimento delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del Ponte sullo stretto.
La lettera a) modifica il citato comma 92 prevedendo che tali risorse non siano più destinate ad un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, bensì a due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente, denominati rispettivamente “Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".
Tale modifica appare coerente con il disposto del comma 93, che individua due diverse destinazioni di tali risorse, assegnando il 90 per cento delle medesime alla realizzazione di opere infrastrutturali e il 10 per cento ad interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo.
La lettera b) novella il comma 93, al fine di modificare il soggetto competente all’emanazione del decreto per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse destinate a interventi in materia ambientale. Il testo attuale individua tale soggetto nel Ministro delle infrastrutture e prevede il concerto del Ministro dell’ambiente e di quello dell’economia; la novella prevede invece che il decreto sia adottato direttamente dal Ministro dell’ambiente con il concerto del solo Ministro dell’economia.
I commi 1157-1158, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di sgravi contributiviper assunzioni di lavoratori in esubero in caso di cessione d’impresa nel corso di procedure concorsuali..
In particolare, il comma 1157 prevede, in via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, l’attribuzione, a favore dei datori di lavoro cessionari delle imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di trasferimento solo parziale dei lavoratori alle proprie dipendenze a seguito della cessione di cui al comma 4 dell’articolo 63 del D.Lgs. 270 del 1999 nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, per la durata di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame ed in riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, degli sgravi contributivi e degli altri benefici previsti dall’articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma successivo.
Il richiamato articolo 8, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede che al datore di lavoro che, senza essere tenuto a rispettare il diritto di precedenza nell'assunzione dei lavoratori in mobilità, di cui al sesto comma dell'articolo 15 della L. 29 aprile 1949, n. 264, comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree del Mezzogiorno.
Il successivo comma 4-bis dispone che il diritto ai benefici economici richiamati è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L’articolo 25, comma 9, della stessa L. 223 del 1991 prevede che per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25.
Si ricorda che il comma 775 del provvedimento in esame ridetermina, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, in misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Si osserva sul piano formale che il beneficio di cui all’articolo 8, comma 4 della L. 223/1991 non è costituito da uno sgravio contributivo ma da un contributo mensile proporzionato all’indennità di mobilità.
Tali benefici contributivi, erogati al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
Lo stesso comma, infine, prevede la possibilità di prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse e alla fine del periodo di sperimentazione, attesi gli esiti della sperimentazione stessa. Tale prosecuzione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il successivo comma 1158 reca una disposizione procedurale ai fini dell’attribuzione dei benefici richiamati. In particolare, si stabilisce che per le vendite intervenute nell’anno 2007 dopo l’entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si dispone la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.
Il decreto che concede le agevolazioni è adottato sulla base di un apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di una apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti.
Comma soppresso
(Finanziamento dei servizi per l’impiego)
La disposizione di cui al comma 670 dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria per il 2007 approvato dalla Camera (A.S. n. 1183) autorizzava la spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2007 per il potenziamento dello sviluppo dei servizi per l’impiego previsto dall’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001).
La disposizione è stata soppressa in quanto il rifinanziamento dei servizi per l’impiego è previsto anche dal successivo comma 1169
Articolo 1, commi
1180-1185
(Comunicazioni agli uffici competenti
relative al rapporto di lavoro)
I commiin esame – che recepiscono con modifiche il contenuto dell’articolo 18, commi 688-693 del testo approvato dalla camera (A.S. 1183) - recano modifiche ad alcuni aspetti della disciplina relativa alle comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro.
Il comma 1180, riformulando l’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 510 del 1996, è volto ad estendere a tutti i datori di lavoro l’obbligo della comunicazione preventiva dell’assunzione dei lavoratori, introdotta recentemente dall’articolo 36-bis, comma 6, del D.L. 223 del 2006 per il solo settore dell’edilizia. La previsione in oggetto è volta evidentemente a contrastare pratiche elusive da parte delle imprese, rafforzando i poteri degli organi accertativi sul piano probatorio[447].
La nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. 510 del 1996 prevede quindi che, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al servizio per l’impiego competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto, mediante documentazione avente data certa. Si confermano, rispetto alla vigente disciplina, i dati e le informazioni da trasmettere relative al lavoratore e al rapporto di lavoro.
Con una modifica introdotta dal Senato (che in sostanza ripristina quanto già previsto in proposito dal ddl originario) si prevede che tale modalità di comunicazione preventiva ai servizi competenti dell’instaurazione del rapporto di lavoro riguarda anche i datori di lavoro agricoli. Conseguentemente viene soppressa la disposizione, presente invece nel testo approvato dalla Camera (articolo 18, comma 688 dell’A.S. 1183), secondo cui che per i datori di lavoro agricolo restavano ferme le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 9, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.
Si ricorda che l’articolo 01, commi 9-12, del D.L. 2 del 2006 reca disposizioni in merito alle modalità procedurali da seguire, da parte dei datori di lavoro agricoli, relativamente alle comunicazioni relative alle assunzioni, alle trasformazioni e alle cessazioni del rapporto di lavoro, anche per rendere più efficace l’organizzazione volta all’accertamento del versamento dei contributi previdenziali. In particolare l’articolo 01, comma 9, del richiamato D.L. 2 del 2006, in deroga alla disciplina generale vigente per gli altri settori produttivi, ha previsto per i datori di lavoro agricoli effettuino le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, in via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. E’ inoltre previsto l’obbligo, da parte dell’INPS, di trasmettere le comunicazioni richiamate al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede di lavoro dell’azienda agricola e all’INAIL.
Il comma in esame inoltre, con una disposizione volta a semplificare gli adempimenti nel caso di lavoro temporaneo, si prevede che le agenzie di lavoro autorizzate sono tenute a comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente
Si prevede, inoltre, che, in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro può essere effettuata entro cinque giorni dall’assunzione, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente all’assunzione, anche in via telematica mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Il comma 1181abroga il comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 297 del 2002.
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 297 del 2002 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 dello stesso decreto, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.
Il comma 1182 prevede che, sino a quando diventerà effettivamente operativa la modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 181 del 2000, rimane in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 38 del 2000, a cui si deve adempiere esclusivamente con strumenti informatici. Con una integrazione del Senato si dispone che la medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per i lavoratori del settore marittimo.
Il comma 1183 integra il comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000, relativo alle comunicazioni da inviare da parte del datore di lavoro ai servizi competenti nel caso di variazione del rapporto di lavoro, disponendo quindi che tali comunicazioni siano obbligatorie anche nel caso di trasferimento o distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale, trasferimento d’azienda.
Il comma 1184 è volto a riformulare il comma 6 dell’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000 e ad introdurre i nuovi commi 6-bis e 6-ter allo stesso articolo, in modo da semplificare gli adempimenti del datore di lavoro connessi alle comunicazioni relative all’instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.
Infine il 1185 abroga l’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 276 del 2003;
Tale articolo prevede che nel caso di omissioni relative alle comunicazioni sui rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà se l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Articolo 1,
comma 1187
(Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime
di gravi infortuni sul lavoro)
Il comma 1187, introdotto dal Senato, prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
A tale fondo è attribuita la somma di 2,5milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Si attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la disciplina delle tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici.
Articolo 1, comma
1189
(Mobilità lunga)
Il comma 1189, modificato al Senato, ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2007, è volto a concedere la mobilità lunga a 6.000 lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro dei nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla CIGS.
Si ricorda che le aziende, se occupano più di 15 dipendenti ed intendono effettuare almeno 5 licenziamenti (o anche uno solo se interessate dalla CIGS), devono osservare una particolare procedura di riduzione del personale, che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.
In particolare, ai sensi dell’articolo 24 della L. 223 del 1991, la fattispecie del licenziamento collettivo si verifica quando il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti intende effettuare nell’arto di 120 giorni almeno 5 licenziamenti nell’azienda. In assenza del requisito quantitativo o di quello temporale si applica la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
La procedura (articolo 4 della L.. 223 del 1991) di riduzione del personale, preventiva rispetto alla messa in mobilità, consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano prima tra loro ed eventualmente presso la Direzione provinciale del lavoro di trovare sbocchi alternativi al licenziamento. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo, allora la procedura si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori.
Si ricorda che l’articolo 7, commi 1 e 2, della richiamata L. 223 del 1991 prevede che i lavoratori collocati in mobilità, in possesso di determinati requisiti, anche di anzianità aziendale, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta in determinate misure percentuali del trattamento di CIGS che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Particolari disposizioni valgono per le aree del Mezzogiorno.
Si ricorda inoltre che la mobilità lunga consiste nella proroga dell’indennità di mobilità oltre i termini della sua naturale scadenza e fino al momento in cui lavoratore consegue il diritto alla pensione. Essa è stata introdotta per la prima volta dall’articolo. 7, comma 7, della L. 223 del 1991, e successivamente riproposta per ulteriori periodi da una serie di provvedimenti.
La norma del decreto-legge richiamato rinvia all’ultima di tali proroghe, l’articolo 1-bis del D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito dalla L. 17 aprile 2003, n. 81.
Si prevede che delle 6.000 unità lavorative interessate dalla disposizione, 1.000 unità siano riservate alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria, di cui al D.Lgs 8 luglio 1999, n. 270[448], ed al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39[449].
Con una modifica introdotta dal Senato si dispone che ulteriori 500 unità delle 6.000 unità complessive siano riservate alle imprese del settore dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si ricorda che l’articolo 1 del D.Lgs. 270 del 1999 ha disposto che l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
Ai sensi del successivo articolo 2, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dallo stesso D.Lgs. 270, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
- un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio
Successivamente, l’articolo 1 del D.L. 347 del 2003, così come sostituito dall’articolo 1 del D.L. 29 dicembre 2004, n. 281, convertito dalla L. 28 gennaio 2005, n. 6[450], ha stabilito l’applicazione delle proprie disposizioni alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (cd. programma di ristrutturazione), di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del richiamato D.Lgs. 270 del 1999, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
- lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
- debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.
Per quanto riguarda i requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro per usufruire della mobilità lunga, essi devono essere ricavati dal citato articolo 7, comma7, della L. 223 del 1991:
compimento di un’età anagrafica inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia[451];
anzianità contributiva non inferiore a 28 anni.
Gli oneri relativi al trattamento di mobilità, per il periodo eccedente la durata della mobilità ordinaria (compresa la contribuzione figurativa), sono posti a carico delle imprese beneficiarie.
L’articolo in esame prevede, inoltre, che ai lavoratori ai quali viene concessa la mobilità lunga ai sensi della presente disposizione, continueranno ad applicarsi gli attuali requisiti per accedere al pensionamento di vecchiaia (articolo 11 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e tabella A allegata alla L. 502 del 1992) e di anzianità (articolo 59, comma 6, comma 7 lett. a) e b) e comma 8 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Pertanto, tali lavoratori, in deroga alla nuova disciplina sul trattamento pensionistico di anzianità introdotta dalla riforma di cui alla L. 243 del 2004[452] (articolo 1, commi da 6 a 9) che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2008, potranno accedere al trattamento pensionistico anche dopo il 31 dicembre 2007 sulla base dei requisiti anagrafici previsti dalla più favorevole disciplina precedente (di cui alla L. 335 del 1995 ed alla L. 449 del 1997).
Si ricorda che la L. 243 del 2004 non ha modificato il regime di accesso alle prestazioni pensionistiche per coloro che maturano i requisiti del diritto alle pensioni di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007; i requisiti restano pertanto quelli definiti dalla L. 335 del 1995 e dalla L. 449 del 1997, siano esse calcolate con il metodo retributivo, con quello contributivo o con quello misto.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 si assisterà alla riforma strutturale, con l’introduzione dei seguenti requisiti per accedere al pensionamento:
- pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto: 35 anni di contributi e 60 anni di età, con incremento di 1 anno nel 2010 e poi ancora di uno nel 2014, salvo verifica degli effetti finanziari; per i lavoratori autonomi il requisito anagrafico è fissato in 61 anni nel biennio 2008-2009, ed a 62 anni nel periodo 2010-2013. In presenza di 40 anni di anzianità contributiva si prescinde dal requisito anagrafico;
- pensione di vecchiaia nel sistema contributivo: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e un quinquennio di contributi; 40 anni di contributi a prescindere dall'età; 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi) con gli incrementi anagrafici di cui al precedente punto.
Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della disposizione in esame devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2007.
Per l’attuazione della misura in esame è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2007, di 59 milioni di euro per il 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
Articolo 1,
comma 1223
(Autocertificazione per le imprese che si
avvalgono
degli aiuti di Stato)
Il comma 1223 introduce una sorta di autocertificazione per le imprese che intendano avvalersi degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Si ricorda che l’articolo 87 TCE dichiara incompatibili con il mercato comune – nella misura in cui incidano sugli scambi intracomunitari – gli aiuti concessi dagli Stati membri sotto qualsiasi forma che, favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Rispetto al divieto generale degli aiuti di stato, lo stesso articolo 87 ammette alcune deroghe, ritenendo talune forme di aiuto compatibili con il mercato comune (paragrafo 2) e rimettendo, invece, alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità di altre (paragrafo 3).
In particolare, i destinatari degli aiuti devono dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno in precedenza ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. L’autocertificazione deve essere effettuata a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[453] e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che specificherà altresì quali aiuti siano stati considerati illegali dalla Commissione.
Si ricorda che l’articolo 47 del citato DPR riguarda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Ai sensi dell’articolo 38 del medesimo DPR, la dichiarazione deve essere sottoscritta e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
La norma era stata introdotta nel testo del ddl finanziaria per il 2007 - all’articolo 18, comma 730 - a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea della Camera dell’emendamento del Governo 16.500.
L’Assemblea del Senato, approvando l’emendamento del Governo 1.1000 (nel testo corretto), ha parzialmente modificato il testo, sostituendo:
il riferimento all’art. 46 del DPR n. 445, originariamente contenuto nel testo, con il riferimento all’art. 47;
Il citato articolo 46, in realtà, contiene l’elenco delle normali certificazioni sostituite dalle autocertificazioni.
§ la previsione del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente contenuta nel testo, con quella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della determinazione delle modalità di presentazione della dichiarazione e dell’individuazione degli aiuti giudicati incompatibili dalla Commissione.
Si ricorda che nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile con il diritto comunitario, le somme già percepite devono essere recuperate. A tal fine, gli articoli 14 e 15 del regolamento n. 659 del 1999 del Consiglio predispongono una specifica procedura, prevedendo che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di assumere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, c.d. "decisione di recupero". Tale recupero deve essere “effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione” (art. 14, reg. n. 659).
La mancata restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile rientra tra gli elementi che la Commissione valuta ai fini dell’autorizzazione di un nuovo regime di aiuti: essa, infatti, condiziona l’autorizzazione di nuovi aiuti all’impegno da parte dello Stato interessato a verificare che i beneficiari non siano tenuti a restituire precedenti aiuti illegali. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che l’impresa beneficiaria non ha ancora restituito aiuti incompatibili, la Commissione condiziona l’erogazione del nuovo aiuto alla restituzione di quello illegale. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha avallato tale prassi, evidenziando come la Commissione, in sede di applicazione dell'articolo 88, par. 3, TCE, usufruisca di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, punto 49). Di conseguenza, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto, adotta una decisione con la quale pur autorizzando tale beneficio, ne sospende il versamento sino al momento in cui l’impresa non abbia restituito il precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti in questione (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, c.d. “sentenza Deggendorf”).
Articolo 1, commi 1224-1225
(Domanda di equa riparazione)
Il comma 1224, introdotto al Senato, interviene sul procedimento per ottenere l’equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo (di cui alla legge n. 89 del 2001[454], c.d. legge Pinto), modificando in parte i destinatari del ricorso.
L’articolo 3 della legge n. 89/2001 prevede che per far valere il diritto all’equa riparazione l’interessato debba presentare una domanda alla Corte d’appello competente a giudicare sulla responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito o comunque è ancora pendente il procedimento (comma 1). Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale (comma 2). La controparte è così individuata dal comma 3:
§ Ministro della giustizia, per i procedimenti del giudice ordinario;
§ Ministro della difesa, per i procedimenti del giudice militare;
§ Ministro delle finanze, per i procedimenti del giudice tributario;
§ Presidente del Consiglio dei ministri, per ogni altro procedimento.
La procedura si sviluppa poi seguendo la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (comma 4), con la possibilità per le parti di essere sentite e di chiedere l’acquisizione degli atti e dei documenti del procedimento che si assume aver violato il principio del tempo ragionevole (comma 5). Onde evitare una decisione troppo lenta anche in questa sede, la corte d’appello ha 4 mesi di tempo, dal deposito del ricorso, per pronunciarsi con un decreto impugnabile per Cassazione ma immediatamente esecutivo (comma 6).
La disposizione in commento, modificando il comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 89/2001, elimina ogni riferimento al ministro delle Finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedendo dunque che il ricorso debba essere proposto nei confronti dei seguenti ministri:
§ Ministro della giustizia, per i procedimenti del giudice ordinario;
§ Ministro della difesa, per i procedimenti del giudice militare;
§ Ministro dell’economia e delle finanze, in tutti gli altri casi.
Il comma 1225, anch’esso introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni di cui sopra si applicano ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Al fine di evitare maggiori oneri conseguenti alla violazione degli obblighi comunitari, ai pagamenti degli indennizzi procede il Ministero dell’economia e finanze. Lo stesso Ministero effettua i pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, emanate nei confronti dello Stato italiano.
Il comma demanda ad un DPCM, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224.
Articolo 1,
comma 1226
(Misure di conservazione degli habitat naturali)
Il comma 1226, introdotto dal Senato, prescrive alle regioni ed alle province autonome di attuare quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per evitare ulteriori procedure d’infrazione in sede comunitaria e demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione dei criteri minimi uniformi per l’adozione di misure speciali di conservazione dell’habitat.
Si segnala che tale disposizione, salvo che per la parte relativa al decreto del Ministero dell’ambiente, riproduce una norma contenuta nel testo originario della finanziaria e successivamente soppressa nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea della Camera.
Si ricorda che il D.P.R. n. 357/1997 attua la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e in parte anche la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
In particolare, i citati artt 4 e 6 dispongono in ordine alle misure di conservazione che le regioni e le province autonome devono adottare per le zone speciali di conservazione (ZSC) e per le zone di protezione speciale (ZPS) - al fine di evitare il degrado degli habitat nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate - sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000».
La Commissione europea ha avviato nei confronti del nostro Paese per incompleto o insufficiente recepimento della direttiva 79/409/CEE numerose procedure di infrazione.
In questa sede si ricorda la procedura d’infrazione n. 2006/2131 del 4 luglio 2006 in quanto, nel parere motivato inviato all’Italia, si fa specifico riferimento agli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 357. In particolare, la Commissione rileva che non sono conformi alla direttiva la normativa statale e quella di tredici regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Liguria).
Nei rilievi mossi, la Commissione constata che il sistema di recepimento della direttiva 79/409/CEE nell’ordinamento italiano non è completamente conforme alla direttiva e non ne garantisce la corretta applicazione. In particolare:
§ l’art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva individua una serie di criteri ornitologici (specie in via di estinzione, specie considerate rare o specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat, specie migratrici che ritornano) che devono essere presi in considerazione allorché si adottino misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di queste specie nella loro area di distribuzione. La Commissione rileva che gli articoli 1, comma 5, della legge n. 157 del 1992 e 4 e 6 del DPR 357/97 come modificato, che recepiscono l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva, non prevedono che le autorità competenti tengano conto dei suddetti criteri ornitologici nell’adottare misure speciali di conservazione dell’habitat e nel garantire la sopravvivenza e la riproduzione della specie nella loro area di distribuzione;
§ l’art. 4, paragrafo 4, della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, e anche al di fuori di queste zone. La Commissione contesta il fatto che gli articoli 4 e 6 del DPR 357/97, come modificato, che recepiscono queste disposizioni prevedano che le misure di prevenzione riguardano solo le zone di protezione speciale e non anche gli habitat esterni a queste zone.
Da ultimo occorre ricordare che nel decreto-legge n. 251/2006, recante “Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”, decaduto il 17 ottobre 2006, erano previste norme finalizzate a dare attuazione alle citate direttive, in materia di zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione. Successivamente il Governo ha presentato un disegno di legge governativo (AS 932) di contenuto analogo al suddetto decreto-legge, assegnato il 15 settembre 2006 alla Commissione agricoltura del Senato, che non ne ha tuttavia ancora avviato l’esame.
Articolo 1, comma
1228
(Interventi a sostegno del settore
turistico)
I commi 1227, 1228 e 1229 prevedono stanziamenti finalizzati al sostegno del settore turistico per il triennio 2007-2009.
In particolare, il comma 1227 (non modificato dal Senato) autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[455], su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - si provvede all'attuazione del presente comma.
Il comma 1228 (modificato dal Senato) autorizza la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del Decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile. Tali ultime precisazioni sono state introdotte nel corso dell’esame al Senato.
Il comma 1229 (non modificato dal Senato) autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35[456], da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.
Il comma in esame, modificato dal Senato autorizza la spesa di 190 milioni di euro (in luogo dei precedenti 60 milioni) per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale. Lo stanziamento, come nella precedente formulazione, è volto a garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Quanto alla procedura la disposizione conferma quanto precedentemente previsto prevedendo che le risorse siano assegnate alle regioni e alle province autonome con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 sia presso le aziende di trasporto pubblico locale (come già previsto) sia presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri.
La nuova disposizione mantiene ferma l’esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute da regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati.
Per quanto concerne specificamente la tematica della contrattazione nel trasporto pubblico locale, si ricorda che l'art. 23, comma 1, del DL 355/2003[457] ha autorizzato la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale (secondo biennio economico 2002-2003), stabilendo altresì che i trasferimenti erariali conseguenti dovessero essere effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni - Città.
Successivamente l'art. 1, comma 2, del DL 16/2005[458] ha autorizzato la spesa di 260 milioni di euro a decorrere dal 2005, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio (2004-2005) del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale. Al conseguente onere si provvedeva, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 (aumento dell'aliquota di accisa su benzina e gasolio) e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
Il comma 3 prevedeva che tali risorse fossero assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la suddetta Conferenza unificata.
Successivamente, l'art. 16, comma 1, del DL 223/2006[459] (cosiddetto “decreto Bersani”) ha stabilito che, a parziale modifica di quanto stabilito dal suddetto art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 16/2005, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
La relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di conversione del decreto-legge 223/2006 spiegava che la modifica alla suddetta normativa si rendeva necessaria al fine di superare le perplessità manifestate dalla Corte dei Conti, in sede di applicazione del ricordato art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 16/2005, sul decreto di variazione al bilancio dello Stato per l' anno 2005 con il quale si è proceduto a disporre la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni a statuto ordinario - corrispondenti all'onere che la richiamata normativa ha posto a carico delle regioni in aggiunta all'onere di 200 milioni di euro annui originariamente a carico dello Stato - a valere sulle somme da attribuire a titolo di compartecipazione all' IVA. Le perplessità sono state manifestate poiché la compartecipazione IVA non configura un trasferimento ma una manifestazione di fiscalità locale.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione in commento chiariva che le disposizioni contenute nel suddetto art. 16 non comportavano alcun effetto sostanziale sull'intervento finanziario disposto per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.
Infatti nella relazione si sosteneva che la modifica era volta soltanto ad eliminare la complessa procedura originariamente prevista, stabilendo che l'intervento dello Stato venisse corrisposto alle regioni nell'importo posto a effettivo carico del bilancio statale, al quale doveva essere aggiunto direttamente dalle regioni la quota a loro carico, e non nell'importo lordo comprensivo della quota di 60 milioni di euro posta a carico delle regioni e recuperato sui trasferimenti statali.
Articolo 1, comma
1231
(Rinnovo contratto trasporto pubblico
locale)
Il comma 1231, introdotto dal Senato,modifica l’art. 1, comma 3 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16[460] relativo all’assegnazione alle regioni delle risorse finanziarie per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007per il trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16[461],
Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del richiamato D.L. 16 del 2005 ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 260 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, per il finanziamento della spesa relativa al rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004.
Lo stesso articolo 1, comma 2 ha altresì disposto che alla copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione delle risorse per il rinnovo del contratto relativo al biennio 2004-2005 si dovesse provvedere:
- per 200 milioni di euro annui con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, previsto dall’art. 1, comma 9 del D.L. 16 del 2005;
- per 60 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali “attribuiti dal Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3”.Sembrerebbe, pertanto, che la riduzione dei trasferimenti a ciascun ente debba essere effettuata in proporzione alle risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale attribuite all’ente medesimo.
Il successivo comma 3 prevede infatti che le risorse di cui al precedente comma siano assegnate alle regioni e alle province autonome[462], con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni. Si precisa che la ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale.
L’ultimo periodo del comma 3 stabilisce altresì che le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale siano escluse dal patto di stabilità interno.
Pertanto, a seguito della modifica introdotta dal Senato, all’articolo 1, comma 3 del D.L. 16/2005 si dispone che ai fini dell’assegnazione alle regioni delle risorse per il rinnovo contrattuale si debba tener conto della consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 non solamente presso le aziende di trasporto pubblico locale, ma anche presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del D.L. 355/2003.
Si rammenta che l'art. 16, comma 1, del DL 223/2006[463] (cosiddetto “decreto Bersani”) ha stabilito che, a parziale modifica di quanto stabilito dal suddetto art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 16/2005, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
Come chiarito nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di conversione la modifica era volta soltanto ad eliminare la complessa procedura originariamente prevista, stabilendo che l'intervento dello Stato venisse corrisposto alle regioni nell'importo posto a effettivo carico del bilancio statale, al quale doveva essere aggiunto direttamente dalle regioni la quota a loro carico, e non nell'importo lordo comprensivo della quota di 60 milioni di euro posta a carico delle regioni e recuperato sui trasferimenti statali.
Comma soppresso
(Fondo per l’estinzione dei debiti
pregressi dello Stato)
Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il comma 736 dell’articolo 18 del testo approvato dalla Camera, che incrementava di 90 milioni di euro per l’anno 2007 il Fondo per provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, istituito dalla legge finanziaria 2006.
Si ricorda che l’art. 1, comma 50 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) reca una norma di autorizzazione di spesa volte ad estinguere i debiti pregressi contratti, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari, dalle amministrazioni centrali dello Stato.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituisce un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008[464].
Come indicato nella relazione tecnica allegata al testo originario della legge finanziaria, l’incremento del Fondo - che nel testo originario era pari a 100 milioni di euro ed era stato ridotto di 10 milioni di euro nel corso dell’esame alla Camera - dipendeva delle rinnovate ed ulteriori richieste di finanziamento con le quali le amministrazioni statali hanno segnalato la necessità di disporre la ripartizione del suddetto fondo. L’incremento derivava inoltre dalla nuova ricognizione dei debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000 (ai quali sono subentrati il Dipartimento per le politiche fiscali e le Agenzie fiscali). In virtù di tale nuova ricognizione sono emerse nuove posizioni debitorie, pari a 225 milioni di euro, ulteriori rispetto alle analoghe posizioni già regolate dalla legge finanziaria 2004 (art. 3, comma 10), le quali devono essere sostenute per lo più dalle agenzie fiscali.
Articolo 1, comma 1234-1237
(5 per mille)
A seguito dell’esame presso il Senato, è stata modificata la disciplina relativa al 5 per mille, introdotta alla Camera.
In particolare, il comma 1234, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, dispone anche per il 2007, che una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, al sostegno:
a) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), disciplinate dal D.Lgs. n. 460 del 1997, all’articolo 10, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri nazionale, regionali e provinciali, ai sensi dell’articolo 7 della l. n. 383 del 2000, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di assistenza, beneficenza, tutela dei beni culturali e ricerca scientifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
A seguito della modifica introdotta dal Senato, la disposizione che stabilisce la vigenza della misura del 5 per mille fa riferimento all’anno finanziario 2007 e non esplicita più il richiamo al periodo d’imposta 2006.
Si osserva al riguardo che la nozione di “anno finanziario” ha rilievo sul piano contabile, ma non risulta univoca dal punto di vista tributario. Non appare dunque chiaro se la disposizione debba applicarsi al periodo d’imposta 2006, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007 (come risultava univocamente nel testo approvato dalla Camera), o al periodo d’imposta 2007, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008.
Tanto ciò è vero, che sulla disposizione, analogamente formulata, della legge finanziaria 2006 – che, introducendo proprio la disciplina del 5 per mille, conteneva il riferimento all’”anno finanziario 2006” (art. 1, comma 337, legge n. 266/2005) – è apparsa necessaria una norma di interpretazione autentica, la quale ha specificato come la stessa dovesse intendersi applicabile al periodo d’imposta 2005 (art. 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273).
Con riferimento ai criteri per il calcolo del 5 per mille, a seguito delle modifiche apportate dal Senato:
§ è stato previsto che il 5 per mille deve essere riferito tout court all’imposta sul reddito delle persone fisiche, e non più all’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti (comma 1234, alinea);
§ è stata soppressa la disposizione che prevedeva che le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille venissero determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base sulle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (art. 18, comma 740, del testo approvato dalla Camera).
Con riferimento alle finalità di destinazione del 5 per mille, a seguito delle modifiche apportate dal Senato:
§ non è più compreso nell’elenco delle finalità il sostegno generico al volontariato; le risorse devono dunque essere destinate a ONLUS o a associazioni di promozione sociale inscritte nei pubblici registri (comma 1234, lettera a));
§ non sono inoltre più comprese le fondazioni senza scopo di lucro che operino in via esclusiva o prevalente nei settori di assistenza, beneficenza, tutela dei beni culturali e ricerca scientifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 [comma 1234, lettera a), in cui è confluita anche la lettera b) del testo approvato dalla Camera];
§ non sono più comprese le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
§ con riferimento alle destinazioni alla ricerca scientifica e all’università e alla ricerca sanitaria, è stato precisato che esse riguardano gli enti della ricerca scientifica e università e della ricerca sanitaria [comma 1234, lettere b) e c)].
Il comma 1235, introdotto dal Senato, destina comunque una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla sopra indicata lettera a), riconosciute come parti sociali.
Il comma 1236, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto e della quota di cui al comma 1235.
A seguito della modifica introdotta dal Senato, non vi è dunque più la previsione che rimetteva ad un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della salute, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca,del Ministro per i beni e le attività culturali e dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia, il compito di stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto redatti dai Ministri competenti di settore e le modalità del riparto stesso.
Si osserva che le disposizioni in esame non contengono dunque più alcun riferimento alle modalità di attuazione della disciplina del 5 per mille.
Il decreto doveva altresì stabilire le modalità di rendicontazione delle somme da parte degli enti beneficiari, nonché di controllo - da parte delle amministrazioni dello Stato - dell'utilizzo delle somme assegnate ai sensi della normativa sul 5 per mille prevista dalla finanziaria 2006.
Il Ministro dell’economia era inoltre autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare l’apposito fondo del 5 per mille.
A seguito dell’esame al Senato, è stata infine soppressa la disposizione che precisava che comunque era mantenuto fermo il meccanismo dell’otto per mille, di cui alla legge n. 222 del 1985.
Si osserva che, peraltro, la disposizione soppressa risultava superflua, visti il fondamento pattizio di quest’ultimo istituto e l’autonomia dell’uno rispetto all’altro nell’ordinamento.
Articolo 1,
comma 1243
(Fondazione per la ricerca nel campo
delle biotecnologie)
Il comma 1243 modificato al Senato interviene sull'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie prevista nella legge finanziaria per il 2006 (all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Si tratta, in particolare, di 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009.
La versione originaria della norma (art. 190 del ddl 1746-bis presentato dal governo alla Camera) prevedeva la soppressione dell’autorizzazione di spesa a decorrere dall'anno 2007. La modifica introdotta al Senato ripristina la predetta autorizzazione, riducendola, rispetto alla legge istitutiva, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009 (di conseguenza, lo stanziamento a favore della Fondazione risulta essere di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 130 milioni per il 2009).
Si ricorda che il comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie e nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica con gli Stati Uniti d'America, autorizzava il Presidente del Consiglio dei ministri a costituire una fondazione secondo modalità da quest’ultimo stabilite con proprio decreto.
La copertura dell’onere finanziario è effettuata tramite riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 61 della legge finanziaria 2003[465], per l’ammontare di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009. La Delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005[466]- recante ripartizione delle risorse nelle aree sottoutilizzate - al punto 5.3.6 (secondo periodo) dispone l’accantonamento di 30 milioni di euro per il finanziamento del progetto RI-MED[467]che prevede la creazione di un Centro di ricerca biotecnologica, nel Mezzogiorno (Sicilia).
Articolo 1,
commi 1245-1248
(Norme in materia di editoria e di
emittenza radiotelevisiva)
Le disposizioni in esame, contenute ai commi 1245-1248, introdotti al Senato, riproducono, sostanzialmente, i contenuti degli articoli 24 e 26 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[468], collegato alla manovra finanziaria in materia di provvidenze all’edotoria; tali articoli sono stati peraltro soppressi nel corso dell’esame parlamentare della legge di conversione[469].
In particolare, l’articolo 24 autorizzava il governo, in via regolamentare, al riordino ed alla semplificazione della disciplina concernente i contributi e le provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché per quelle radiofoniche e televisive, individuando specificatamente gli obiettivi del riordino[470]; l’articolo 26 stabiliva alcune modalità attuative concernenti l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisive, da effettuarsi nei limiti delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio, secondo un criterio di riparto percentuale dei contributi stessi (comma 1); la norma modificava inoltre i requisiti per accedere ai contributi a favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici, previsti dall’articolo 4 delle legge 250/1990 (comma 2).
In occasione della conversione in legge del DL 262 del 2006, la VII Commissione Cultura aveva espresso, nel proprio parere[471], la necessità di disciplinare il riordino delle norme sull'erogazione di contributi con un intervento normativo sistematico, adottato dal Parlamento, superando così la previsione di interventi governativi; la Commissione aveva inoltre esplicitato la necessità di modificare l'articolo 26, in materia di erogazione dei contributi per l'editoria, al fine di conservare il carattere di diritto soggettivo attribuito alle provvidenze e superare il criterio del riparto percentuale, ritenendo che tale criterio possa “compromettere il diritto soggettivo ai finanziamenti dei giornali non profit e di partito, con effetti rilevanti sulla stabilità delle imprese beneficiarie”.
Già in occasione della conversione in legge del precedente DL 223 del 2006[472], la Camera dei deputati aveva approvato un ordine del giorno (De Biasi n. 9/1475/56 del 2 agosto 2006) che impegna il governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della manovra di bilancio, lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti, tenendo conto della rilevanza che ha la difesa del pluralismo dell'informazione per la crescita della democrazia nel paese nonché del valore delle testate gestite da parte di società cooperative e non profit.
Le norme sopra descritte vengono quindi riproposte nelle disposizioni in commento con alcune modifiche.
In particolare, con riferimento al comma 1245, si prevede – con l’obiettivo esplicito di dare attuazione al principio costituzionale del pluralismo dell’informazione e di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell’editoria - che il governo elabori, entro sei mesi, una proposta di riforma della disciplina del settore.
Secondo il medesimo comma 1249, la riforma dovrà:
§ essere riferita al prodotto, al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche;
§ essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea;
§ tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunità italiane all’estero e le imprese non profit.
Si osserva che la norma affida al governo il compito di elaborare una “proposta di riforma” della disciplina concernente le provvidenze all’editoria, senza chiarire se si tratti di una delega, di un disegno di legge ovvero di una norma regolamentare. In tale ottica, la disposizione non sembra avere contenuto prescrittivo.
Il comma 1246 prevede che l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisivesi effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. Secondo la disposizione in commento, in tal caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006). Quest’ultimo prevede che i contributi siano erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.
Si tratta in particolare dei contributi previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 250, nonché all’art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all’art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004 n. 112 - riguardanti rispettivamente i programmi informativi trasmessi delle TV locali e via satellite.
Si ricorda che l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250[473], reca la disciplina relativa all’erogazione dei contributi diretti all’editoria nonché le provvidenze a favore delle imprese radiofoniche e televisive.
La platea dei destinatari dei contributi diretti all’editoria comprende:
1. le imprese editrici di giornali quotidiani (comma 2), costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (co. 2, lettera a)) subordinatamente al possesso di una serie di requisiti[474].
2. le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti sopra citati, ad eccezione dell’obbligo di essere una cooperativa giornalistica; in tal caso, il contributo non può superare il 50 per cento dei costi complessivi;
3. le imprese editrici che editino giornali quotidiani in una lingua delle minoranze francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome della Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, o quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti e con gli stessi limiti delle imprese non a scopo di lucro[475];
4. le cooperative giornalistiche che editano periodici (comma 2-quater), con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e il contributo variabile[476].
Per le imprese sopra elencate, i contributi – che vengono corrisposti solo qualora gli introiti pubblicitari dell’anno precedente non superino il 40 dei costi complessivi (comma 7) e non possono comunque superare il 60 per cento dei costi (comma 9) - sono determinati nelle seguenti misure (comma 8)[477]:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi (1,03 milioni di euro) per ciascuna impresa;
b) contributi variabili rapportati alla tiratura[478].
5. imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche (comma 10)[479].
Ulteriori benefici di carattere fiscale, di credito e relativi alle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti sono previsti dalla legge 416 del 1981, recante Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria[480].
L’articolo 4 della legge n. 250 del 1990 - anche riprendendo nella sostanza una norma già prevista dalla legge n. 67 del 1987[481] - prevede che le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, che abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 e che non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di partiti politici, sia corrisposto un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi[482]. A tali imprese spettano inoltre le riduzioni tariffarie previste dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sopra citata.
L’articolo 7 della medesima legge n. 250 - che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987 – prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, della legge 5 agosto 1981, n. 416 nonché al rimborso dell'60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
Ai sensi del successivo articolo 8, le medesime agevolazioni si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20.
L'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990 reca i contributi per i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.
L'art. 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112 prevede poi contributi per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Delibera dell'Autorità Garante delle comunicazioni n. 9/1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (ovvero che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali).
Il comma 1247 - che, come si è detto, riproduce sostanzialmente il comma 2 del soppresso articolo 26 del DL 262 del 2006 - modifica i requisiti per accedere ai contributi a favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici previsti dall’articolo 4 delle legge 250/1990 (vedi sopra), senza peraltro integrare od abrogare tale disposizione.
Il comma in esame, così come formulato, sembrerebbe disporre che i contributi previsti dall’art. 4 della legge 250/1990 siano corrisposti esclusivamente:
§ alle imprese radiofoniche organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento
§ alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230[483].
In tale caso la norma, mentre da un lato modifica i requisiti della presenza parlamentare, avvicinandoli a quelli previsti per gli organi a stampa[484], dall’altro sembrerebbe estendere a nuovi soggetti l’erogazione dei contributi.
La legge 230/1990 aveva disposto l’erogazione di un contributo in conto capitale, per il solo triennio 1990-92, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 avessero:
a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;
b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;
c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 (imprese di radiodiffusione sonora che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20), o dei contributi di cui al comma 2 (imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20) dell'articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987.
Il comma disciplina inoltre la situazione dei soggetti non rientranti nella nuova definizione che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi, disponendo la prosecuzione dei contributi in via transitoria con le medesime procedure, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.
Tale disciplina transitoria dovrebbe interessare i seguenti soggetti:
§ le altre imprese radiofoniche (che sembrano essere imprese che non rientrano nella nuova definizione di organo di partito);
§ i canali tematici satellitari equiparati alle radio di partito in base al citato articolo 7, comma 13, n. 112/2004 (vedi sopra).
L’ultimo periodo del comma 1247 prevede, infine, che a decorrere dall’anno 2007, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge spetti, nella misura del 15% dell’ammontare globale dei contributi destinati alle emittenti locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002). Si ricorda – per quanto qui interessa – che tale articolo ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale. La disposizione in commento incrementa quindi la percentuale di contributi destinati alle emittenti radiofoniche locali dal 10 al 15 per cento.
Si segnala che i contributi alle emittenti locali sono stati incrementati da successive disposizioni legislative e, da ultimo, dal precedente comma 1244 (non modificato).
Sotto il profilo del coordinamento con la normativa vigente, si segnala che le norme recate dai commi in commento - che non modificano testualmente la disciplina in esame ma intervengono “dall’esterno” - si aggiungo ad una serie di norme interpretative ed attuative contenute in disposizioni disomogenee e succedutesi nel tempo, che non consentono una agevole lettura della disciplina in commento. Non viene peraltro assicurato il coordinamento con le norme già in vigore (articolo 11 della legge n. 67 del 1987 e articolo 4 della legge n. 250 del 1990).
Il comma 1248 – introdotto al Senato - proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005[485]..
In base all’articolo 19 della legge 103/1975 la società concessionaria del servizio pubblico, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta, tra l’altro, alle seguenti prestazioni:
§ predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo;
§ effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Il successivo articolo 20 dispone che i corrispettivi dovuti alla società concessionaria per tali adempimenti siano stabiliti con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
Secondo quanto è emerso nel corso dell’esame al Senato, tale proroga si rende necessaria, nelle more della revisione della disciplina convenzionale determinata dalla riconversione industriale in tecnica digitale che la concessionaria sta portando a termine, per garantire la continuità delle prestazioni sopra descritte.
Al riguardo si segnala che la disposizione esplica i propri effetti nell’anno 2006.
Articolo 1,
comma 1249
(Pubblicazione di atti di autorità
indipendenti)
Il comma 1249, introdotto nel corso dell’esame al Senato, concerne la pubblicazione di atti di autorità indipendenti, e specificamente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
In particolare, sono posti a carico di tali Autorità gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alla pubblicazione degli atti individuanti mediante rinvio a specifiche norme delle leggi istitutive delle Autorità citate.
Per quanto concerne l’AGCM, si fa riferimento all’articolo 26 della legge n. 287 del 1990[486], il quale prevede che le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta, in sintesi, delle decisioni relative a diffide e sanzioni, nonché ad un complesso di atti concernenti i poteri dell’Autorità in materia di divieto delle operazioni di concentrazione; l’art. 25 poc’anzi citato riguarda peraltro i poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione, e in particolare la determinazione in linea generale e preventiva dei criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi della disciplina generale[487], cui deve seguire la prescrizione da parte dell’Autorità delle misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza, entro un termine prefissato.
Il medesimo art. 26 della L. 287 prevede altresì che nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2: ai sensi di tale ultima disposizione, l'Autorità può procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
Con riguardo all’AEEG, la disposizione di riferimento è l’articolo 2, comma 26 della legge n. 481 del 1995[488], il quale prevede, in termini generici, che la pubblicità di atti e procedimenti dell’Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne infine l’AGCOM, il testo in esame rinvia all’articolo 1, comma 21 della legge n. 249 del 1997, il quale si limita in proposito a disporre l’applicazione delle disposizioni già previste dall'articolo 2 della legge 481 del 1995, non derogate dalle disposizioni della medesima legge n. 249.
Si fa presente che le Autorità cui sono destinate le disposizioni del d.d.l. finanziaria ora in esame dispongono di un’ampia autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, nell’ambito della quale possono incidere anche sulle modalità di pubblicazione dei propri atti.
In particolare, con la recente delibera n. 437/06/CONS[489], adottata il 12 luglio 2006, l’AGCOM ha introdotto nel proprio regolamento di organizzazione un apposito articolo, con il quale si precisa, al comma 1, che “la pubblicazione degli atti emessi nell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviene sulla Gazzetta Ufficiale, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet dell’Autorità, secondo le modalità indicate negli atti stessi”, e nei limiti indicati nei commi successivi[490].
Il regolamento sulla trasparenza adottato dall’AEEG il 20 giugno 2002 prevede, all’art. 3, comma 1, che la pubblicità delle deliberazioni a carattere generale sia realizzata anche attraverso la pubblicazione nella G.U. e nel sito Internet (a parte quanto previsto in precedenza dalla legge istitutiva, relativamente all’inserimento nel Bollettino).
Per i provvedimenti della AGCM non si rinvengono disposizioni che pongono l’obbligo di pubblicazione nella G.U.[491] La pubblicità risulta pertanto affidata al Bollettino dell’AGCM ed al relativo sito Internet, ove è possibile avere cognizione dei testi integrali di tutte le delibere.
Articolo 1,
comma 1250-1251
(Fondo per le politiche della famiglia)
Per quanto concerne il comma 1250, il testo approvato dal Senato prevede uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito recentemente con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007 (cfr. art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)[492].
Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, che il Fondo fosse dotato di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Le disposizioni approvate dal Senato aggiungono, inoltre, al comma 1251, lettera a), tra le ulteriori finalità e criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui si avvale il Ministro delle politiche per la famiglia, la promozione e l’organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia, al fine di acquisire proposte ed indicazioni utili per il Piano nazionale per la famiglia e verificarne l’efficacia.
Si segnala che, ai sensi del comma 1259 dell’articolo in esame, le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche per la realizzazione di un piano di servizi socio educativi. Il riparto delle risorse è effettuato con decreto del Ministro delle politiche della famiglia (comma 1252); lo stesso Ministro disciplina con proprio regolamento l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia (comma 1253).
Articolo 1, commi 1254-1256
(Conciliazione tra tempo di vita e di
lavoro)
I commi 1254-1256, introdotti dal Senato,modificano la disciplina relativa alle misure per favorire la conciliazione tra tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53[493]..
Si ricorda che il citato articolo 9 incentiva l’applicazione da parte delle aziende di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.
A tal fine il comma 1 stabilisce che una quota fino a 40 miliardi di lire annui, del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, co. 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148[494], sia destinata all’erogazione di contributi alle aziende (quindi, solamente a soggetti del settore privato) che applicano gli accordi contrattuali di cui sopra. Almeno il 50% di tali contributi dovrebbe essere destinato alle aziende con meno di 50 dipendenti.
Le azioni positive per la flessibilità possono consistere, in particolare:
§ nelle forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (quali part time reversibile[495], telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato) rivolte alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri anche adottivi o affidatari ed anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, con priorità per i genitori di bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni in caso di affidamento o di adozione;
§ in programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
§ in progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefìci del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti da un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e le pari opportunità.
In primo luogo il comma 1254 modifica la formulazione dell’articolo 9 citato. Le modifiche introdotte riguardano una serie di aspetti della disciplina:
§ al fine di incentivare e promuovere tali azioni positive sono destinate apposite risorse non più nell’ambito del Fondo per l’occupazione, bensì nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223[496]. La quota per l’incentivazione di tali accordi – di cui non viene più precisato il limite massimo, che nella norma vigente è fissato in 40 miliardi di lire - viene individuata, con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia;
§ tra le aziende destinatarie dei contributi vengono comprese anche le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
§ viene eliminato il riferimento alla”flessibilità” per quanto riguarda la finalità delle azioni positive previste dagli accordi contrattuali applicati;
§ con riferimento ai progetti per consentire la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro, è ora attribuita priorità ai genitori di bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni di età, in caso di affidamento o di adozione, nonché quelli con figli disabili a carico;
§ scompare nella norma il riferimento al “part-time reversibile”, facendo semplicemente riferimento al “part-time”;
§ con l’aggiunta della lettera d), tra le modalità con cui si esplicano le azioni positive si prevedono anche quegli interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.
Il comma 1255 invece specifica che le risorse di cui all’articolo 9 della legge n. 53 del 2000 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni positive nonché all’attività della Commissione tecnicacon compiti di selezione e valutazione dei progetti;
Infine il comma 1256, modificando la vigente disciplina, attribuisce competenza ad adottare il decreto chefissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi al Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei diritti e delle pari opportunità. Inoltre viene consentito ai soggetti pubblici di accedere ai contributi solo una volta esaurite le richieste delle imprese private, attribuendo, pertanto, a queste ultime priorità nelle richieste di contributi.
Articolo 1,
comma 1258
(Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)
La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285[497], a decorrere dal 2007, è provvisto di una dotazione determinata annualmente dalla legge finanziaria[498]. Le somme impegnate ma non liquidate, entro la chiusura dell’esercizio finanziario, in favore dei comuni ivi indicati[499], sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.
Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all’articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.
I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997 prevedono che tale Fondo è ripartito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.
Articolo 1,
comma 1261
(Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità)
Il comma in esame, modificato dal Senato, incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito dal D.L. 223/2006, prevedendo un aumento di 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.
Il D.L. 223/2006[500], conv. in L. 248/2006, ha disposto al co. 3 dell’art. 19 l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo denominato Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il fondo, destinato a promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, prevedeva l’assegnazione di una somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
Le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri (o del ministro delegato[501]) in materia di pari opportunità sono oggi riassunte nell’art. 2 del recente Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvato con D.Lgs. 198/2006[502], ai sensi del quale spetta al Presidente del Consiglio promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Sull’ambito di tali competenze ha inciso il recente D.L. 181/2006[503] (art. 1, co. 19, lett. f) e g), che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio talune funzioni di competenza statale in materia di pari opportunità nei rapporti di lavoro e di azioni positive per l'imprenditoria femminile, in precedenza attribuite rispettivamente al ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro delle attività produttive.
Nel 1997 è stato istituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per le pari opportunità, come struttura di supporto per l’attività del ministro. Ai sensi dell’art. 19 del D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento opera nell'area funzionale concernente la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni.
In esito a una modifica apportata dal Senato, il comma dispone che una quota parte dell’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sia destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, fondo che al momento non risulta ancora istituito.
Successivamente il ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilirà i criteri di ripartizione del Fondo (dal testo in esame non si evince con chiarezza a quale dei due Fondi si faccia riferimento), una quota parte del quale sarà destinata all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Il comma in esame non prevede con quale atto dovrà essere istituito l’Osservatorio né specifica la natura, la composizione e le competenze dello stesso.
Nelle note di commento alla Finanziaria 2007, pubblicate a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri[504], l’Osservatorio si prefigura, pur con le modifiche introdotte nella lettura al Senato, come un organismo del tutto nuovo, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali nonché dalle associazioni attive nel settore, utili alla prevenzione e alla repressione della violenza sessuale e in grado di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione.
Il Piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere, più volte richiamato dal Ministro per le pari opportunità durante gli incontri con la Rete di coordinamento dei Centri antiviolenza, sembrerebbe configurarsi come uno strumento operativo a livello interministeriale, attraverso cui i ministeri, ognuno secondo le proprie specifiche competenze, potranno elaborare strategie e programmi in grado di rafforzare gli organismi e le reti di cooperazione attive in quest’ambito e armonizzare e perfezionare le norme esistenti in materia.
Comma soppresso
(Ripartizione del Fondo per le non
autosufficienze)
Il Senato ha soppresso la disposizione contenuta all’articolo 1, comma 763, del testo approvato dalla Camera che prevede un decreto di riparto delle risorse, riguardanti il “Fondo per le non autosufficienze”, emanato dal Ministro della solidarietà sociale.
Il “Fondo per le non autosufficienze”, istituito dal comma 1268, presso il Ministero della solidarietà sociale, assicura l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti. A tale Fondo è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo in esame, come previsto nel comma 1269, sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Articolo 1, commi 1267-1268
(Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati)
Il comma 1267, modificato dal Senato, istituisce un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati presso il Ministero della solidarietà sociale. La dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.
Il termine “inclusione sociale” si riferisce all’ambito delle politiche sociali (nelle quali rientrano anche le politiche per l’occupazione) collegate alla povertà, all’emarginazione e, più di recente, ai problemi posti dalle società multietniche. Le azioni destinate a promuovere l’inclusione sociale possono essere individuate in primo luogo nelle politiche dirette a favorire l’accesso all’alloggio da parte degli immigrati e a favorirne l’inserimento lavorativo (con particolare riguardo alle donne). L’inclusione sociale è altresì riferita alla promozione di pari opportunità per l'accesso all'istruzione, alla formazione, ai servizi collettivi e all'assistenza sanitaria dei soggetti particolarmente deboli quali gli immigrati[505].
Il secondo periodo del comma, aggiunto dal Senato, precisa che il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.
L'aumento progressivo, negli ultimi anni, del numero di alunni stranieri rappresenta un dato di grande rilevanza che ha sollecitato una riflessione in materia, chiamando in causa le scuole italiane e, in particolare, la loro capacità di accoglienza ed integrazione.
Il D.Lgs. 286/1998[506] riunisce e coordina le varie disposizioni in materia attualmente in vigore, ponendo particolare attenzione agli aspetti organizzativi della scuola, all’insegnamento dell’italiano e contemporaneamente al mantenimento della lingua e cultura di origine, alla formazione dei docenti e all’integrazione sociale. Questi principi, insieme al diritto all’istruzione, sono garantiti ai minori stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica, come previsto dal D.P.R. 394/1999[507]. In ultimo, la legge 182/2002[508] non ha modificato le disposizioni in materia anche relativamente all’iscrizione degli alunni stranieri a scuola.
Nel giugno del 2004 è stato istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri presso la Direzione generale per lo studente al fine di sostenere, potenziare e coordinare gli interventi a sostegno dell'accoglienza e dell'integrazione. Tale Ufficio si avvale della collaborazione e del supporto di un apposito Gruppo di lavoro composto da docenti e dirigenti scolastici, da dirigenti del Ministero, da rappresentanti di Istituzioni scientifiche, Università e Associazioni. La collaborazione tra la Direzione generale per i sistemi informativi e la Direzione generale per lo studente ha portato alla realizzazione delle indagini annuali: "Alunni con Cittadinanza non Italiana - Scuole statali e non statali", sulla presenza degli alunni stranieri nella scuola e della "Indagine sugli esiti degli alunni con Cittadinanza non Italiana - anno 2005”. Inoltre i Ministero ha incaricato l’I.S.M.U (Iniziative e Studi sulla multietnicità) di svolgere una Ricerca sulla condizione dei minori stranieri in Italia per l’anno 2004, che ha analizzato e messo a confronto i risultati di quasi cento indagini italiane sul tema.
Infine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per lo studente – Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri ha messo a punto delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri[509].
Ai sensi del successivo comma 1268, gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati sono adottati dal ministro della solidarietà sociale di concerto con il ministro per i diritti e le pari opportunità. Quest’ultima modifica è stata operata dal Senato; il testo approvato dalla Camera prevedeva invece il concerto con i ministri delle politiche per la famiglia e della salute.
Il comma in esame, introdotto dal Senato, estende i benefici per le vittime del terrorismo previsti dalla legge 206/2004[510], anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica nel 1980 e ai familiari delle vittime e (alle vittime) superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”.
Infatti, i due eventi citati non sono mai stati definiti, in base alle risultanze processuali, atti di terrorismo e, pertanto, le persone colpite non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dalla normativa in materia se non attraverso appositi provvedimenti legislativi.
Così è avvenuto in passato con la legge 340/1995[511] e la 70/1998[512] che hanno disposto l’estensione dei benefìci previsti dalla legge 302/1990[513], rispettivamente ai componenti delle famiglie di coloro che hanno perso la vita nel disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, e alle vittime della banda della Uno bianca.
La legge 3 agosto 2004, n. 206 ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente: l’art. 1 infatti prevede in via generale che, per quanto stessa non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nella citata legge 302/1990 e nella leggi 407/1998[514] e l’articolo 82 della legge 388/2000[515].
Le altre misure stabiliscono:
§ la ridefinizione a 200.000 euro dell’entità massima delle elargizioni, già disposte dalla normativa previgente, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte) a causa di atti di terrorismo;
§ la concessione, oltre all’elargizione, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica;
§ la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa preesistente, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
§ la prestazione, a carico dello Stato, dell’assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari;
§ alcuni benefìci che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime);
§ il diritto al patrocinio legale gratuito, a carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili per le vittime e i loro superstiti;
§ la garanzia di tempi certi per le procedure in sede amministrativa e giurisdizionale relative al riconoscimento e alla valutazione dell’invalidità e all’attribuzione di provvidenze alle vittime del terrorismo;
§ l’applicazione dei benefìci della L. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio 1961, per gli eventi verificatisi in Italia, e dal 1° gennaio 2003, per quelli all’estero.
La disposizione in esame prevede, inoltre, che “ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite”. Tale specificazione è presumibilmente da riferirsi al fatto che in favore dei familiari delle vittime di Ustica la legge finanziaria 2006[516], ha disposto una specifica indennità, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006[517].
In favore dei familiari delle vittime di Ustica è intervenuta come accennato sopra la L. 340/1995 che ha esteso ad essi i benefici previsti dagli art. 4 e 5 della L. 302/1990[518] relative alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In base a tale disposizioni i familiari delle vittime hanno diritto ad una speciale elargizione pari a 150.000 milioni di lire per ciascuna famiglia (art. 4) o, in alternativa, ad un assegno vitalizio (art. 5).
Successivamente, la citata L. 206/2004 ha dettato nuove norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e stragi, elevando, tra l’altro, l’importo della elargizione speciale a 200.000 euro. In occasione dell’esame in sede legislativa da parte della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera e in sede deliberante presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato vennero accolti dal Governo due ordini del giorno dal contenuto analogo che impegnavano il Governo ad estendere l’applicazione delle nuove norme anche alle vittime di Ustica[519].
Tuttavia, il Governo ha in seguito dichiarato l’impossibilità di una applicazione diretta dei benefici stante la mancanza della qualificazione in sede giudiziaria del disastro aereo di Ustica quale atto di natura terroristica[520].
Articolo 1,
commi 1271-1276
(Medaglia d’onore a cittadini deportati
ed internati nei lager nazisti)
I commi da 1271 a 1276, introdotti durante l’esame presso il Senato, recano una disciplina relativa alla concessione della medaglia d’onore a cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.
Il primo dei commi indicati afferma che “la Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti”.
E’ pertanto autorizzata (comma 1272) la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Per i militari, si precisa che si tratta di coloro ai quali è stato negato dal governo nazista lo status di prigionieri di guerra, disciplinato dalla Convenzione di Ginevra[521]. La medaglia d’onore può essere concessa anche ai “familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto”.
Sembrerebbe opportuna una formulazione maggiormente chiara della disposizione, con particolare riguardo alla individuazione dei soggetti titolati a ricevere l’onoreficenza, ed ai requisiti all’uopo necessari.
Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide agli effetti delle disposizioni del ddl finanziaria ora in esame. A tal fine l’OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui si dirà tra breve le istanze di riconoscimento sinora pervenute, insieme alla documentazione eventualmente allegata (comma 1273).
I commi 1274-1275 prevedono appunto l’istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – di un apposito comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, che provvede alla individuazione degli aventi diritto.
Tale comitato è costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell’Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell’OIM.
All’onere derivante dalle disposizioni in esame – complessivamente stimato in 250.000 euro (ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato, queste ultime stabilite in 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009) – si provvede (comma 1276) mediante l’utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell’art 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006): si tratta di un fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il comma 343 citato prevedeva che il fondo in questione fosse istituito, a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
In relazione alla materia delle ricompense – civili e militari – a titolo onorifico, va rilevato che esistono nella legislazione italiana numerosi precedenti. Essi hanno ad oggetto, nella maggior parte dei casi, distintivi e diplomi concessi a parenti e congiunti di caduti o invalidi di guerra, ovvero a coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione del periodo 1943-45 nell’ambito di formazioni riconosciute. Tra i riconoscimenti che rientrano in tali categorie possono essere ad esempio citati:
§ il diploma d’onore alla memoria dei caduti in guerra, istituito con R.D. 19 gennaio 1918, n. 206; con D.P.R. 23 ottobre 1956 è stato esteso anche alle famiglie dei militari caduti nella seconda guerra mondiale;
§ il diploma d’onore per le madri di caduti in guerra, istituito con R.D. 24 maggio 1919, n. 800, poi esteso alla madri dei caduti nella seconda guerra mondiale;
§ il distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in guerra, istituito con R.D. 24 marzo 1921, n. 447;
§ il distintivo onorifico per i “volontari della libertà”, istituito con D.Lgt. 3 maggio 1945, n. 350, e concesso a quanti avessero fatto parte per almeno tre mesi di formazioni riconosciute dai Comitati di liberazione nazionale;
§ il diploma d’onore attestante la qualifica di combattente per la libertà, istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75. Il diploma viene concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa;
§ il riconoscimento a titolo onorifico concesso ai congiunti di coloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
Articolo 1, comma 1277
(Fondo Bacchelli)
Il comma in esame, introdotto dal Senato, incrementa di 250 mila euro annui per il periodo 2007-2009 il cosiddetto fondo Bacchelli istituito dalla legge 440/1985[522] per aiutare le persone che si sono distinte in vari ambiti (arti, letteratura, sport ecc.) e che versano in difficoltà economiche.
La disposizione provvede ad indicare la copertura finanziaria nella corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20 della L. 238/2000[523].
La legge 440/1985, denominata “legge Bacchelli” dal nome dello scrittore Riccardo Bacchelli, prevede l'assegnazione di un assegno straordinario vitalizio ai cittadini italiani che si sono distinti nel campo della cultura, del lavoro o della società e che versano in stato di particolare necessità.
L'importo dell'assegno è proporzionato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a cento milioni di lire all’anno.
L’assegnazione dell’assegna è stabilita – su proposta del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei ministri – con decreto del Presidente della Repubblica[524].
Gli assegni vitalizi sono a carico di un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio la cui originaria dotazione era fissata in 500 milioni di lire per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, ai sensi dell’art. 1, co. 7, della legge 440. La medesima legge prevedeva la possibilità di rideterminare l’entità del fondo in sede di legge finanziaria, ai sensi dell’art. 19, 14° co., della legge 887/1984[525].
Attualmente il fondo è allocato nel capitolo 230 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio denominato “Fondo per i cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità”. Nell’ultimo bilancio di previsione della Presidenza, relativo all’anno 2006[526], la dotazione del fondo è pari 450 mila euro, cifra che rispetto alle previsioni assestate del 2005 (562 mila euro) risulta diminuita di 112 mila euro.
Articolo 1,
commi 1279-1283
(Istituzione dell’Ente italiano montagna
- EIM)
I commi 1279-1283, introdotti al Senato,istituiscono l’Ente italiano montagna (EIM) in sostituzione dell’Istituto nazionale della montagna (IMONT), del quale il nuovo ente eredita il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature, nonché il personale. Il nuovo soggetto subentra all’IMONT anche per quanto attiene ad impegni e funzioni.
Il comma 1279dispone in merito alla istituzione dell’Ente, che si qualifica come organismo di supporto delle politiche di sviluppo, sia socio-economico che culturali, dei terreni montani. L’organo vigilante è individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 1280indica in trenta giorni il termine entro il quale deve essere soppresso l’IMONT, le cui risorse saranno conseguentemente trasferite al nuovo Ente, che si avvarrà anche del personale in organico dell’Istituto della montagna.
Il comma 1283 richiede che, entro il medesimo termine di trenta giorni, con un decreto della Presidenza del Consiglio sia nominato un commissario per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione fino all’avvio dell’EIM.
Il comma 1281 dispone in merito al funzionamento dell’istituendo Ente, per il quale un DPCM dovrà determinare:
§ gli organi di amministrazione e controllo;
§ la sede;
§ le modalità di costituzione e funzionamento;
§ le procedure di assunzione e utilizzo del personale;
§ le procedure per l’erogazione delle risorse.
Il comma 1282 individua le risorse delle quali l’ente potrà avvalersi, che sono costituite da quelle di cui attualmente dispone l’IMONT - che saranno iscritte in apposito capitolo della Presidenza del Consiglio, e da quelle di provenienza dei soggetti che “aderiranno alle attività” dell’ente.
Va rammentato che l’IMONT è a sua volta l’erede dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM) che è stato istituito dall’articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, con il compito di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Per l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto la norma rinviava ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (D.M. 17 febbraio 1999, n. 72). Il D.Lgs. 204/1998[527] ha disposto che l’Istituto fosse finanziato nell’ambito del fondo ordinario degli enti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 7 comma 1).
Successivamente l’articolo 6-bis, del D.L. n. 236/2002 ha disposto che l’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna venisse riordinato e trasformato nell’Istituto nazionale per la montagna IMONT, con assegnazione della funzione di vigilanza sull’ente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La trasformazione e la definizione del regolamento del nuovo INMONT è stata approvata con la deliberazione n. 146, del 17 marzo 2004, che ha confermato all’ente una collocazione nell’ambito degli enti di ricerca.
Articolo 1,
comma 1284
(Fondo di solidarietà per il maggior
accesso possibile
alle risorse idriche)
Il comma 1284, introdotto al Senato; istituisce, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi nazionali e internazionali, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.
Ai fini del finanziamento di tale fondo, viene disposto che per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico sia istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro.
Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, dovranno essere precisate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo, mentre spetterà al Ministro dell’economia emanare i necessari regolamenti attuativi.
Il contributo introdotto da un lato sembra volto ad incentivare un uso razionale dell'acqua, dall’altro a ridurre gli imballaggi in plastica, posto che esso riguarda unicamente le bottiglie in materiale plastico. Il contributo sembra dover essere corrisposto dalle società concessionarie che imbottigliano e commercializzano l'acqua minerale.
Per una migliore comprensione della disposizione, occorrerebbe esplicitare il soggetto a carico del quale è posto il contributo.
Si ricorda che durante la scorsa legislatura è stata approvata (24 giungo 2003) la mozione 1-00159 (on. Cima), nelle cui premesse si ribadiva che “l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto come un diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo. È compito della società stessa nel suo complesso garantire a tutti il diritto di accesso all'acqua, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, reddito o classe sociale”. Il Governo si è impegnato, a sua volta, ad assumere una serie di impegni ed iniziative in sede internazionale e nazionale. Anche nella mozione n.1-00073 (on. Violante), approvata il 20 giugno 2002, al fine di promuove una politica per l'accesso universale all'acqua, come diritto e non come merce, si richiedeva l’impegno del Governo in sede internazionale mediante la stipula di un Protocollo internazionale per la tutela, per l'accesso paritario e la giusta distribuzione delle risorse idriche mondiali, e in ambito nazionale, per una serie di iniziative volte a promuovere una vera e propria campagna per l'uso intelligente e solidale delle acque italiane. Da ultimo (27 novembre 2006), è stata presentata la mozione 1-00061, a prima firma dell’on. Delfino, nella quale vieneevidenziata la necessità di organizzare un adeguato sistema di «gestione» e protezione delle risorse idriche, alla luce della loro scarsa disponibilità, e si richiede, tra l’altro, l’impegno del Governo nell’attivare adeguati filoni di ricerca ritirati al migliore utilizzo della risorsa acqua.
Anche a livello internazionale il problema della disponibilità di risorse idriche ha assunto negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore. In proposito, si ricordano, tra gli altri, il quarto Forum mondiale dell'acqua tenutosi a Città del Messico dal 16 al 22 marzo 2006[528] e la Giornata Internazionale dell’acqua celebrata dall’Unesco il 22 marzo 2006[529]. Si segnala, inoltre, che nel marzo 2007 si terrà a Bruxelles la “1° Assemblea Mondiale dei cittadini per l'Acqua”.
Si richiama, da ultimo, la risoluzione del Parlamento europeo approvata il 15 marzo 2006[530] in occasione del quarto Forum mondiale dell'acqua. In essa, l’acqua viene dichiarata "bene comune dell'umanità”, il cui accesso “costituisce un diritto fondamentale della persona umana”. La risoluzione, dopo avere evidenziato che l’acqua dovrebbe essere un “servizio pubblico universale definito e gestito a livello locale”, sottolinea che proprio attorno a tali “servizi pubblici locali può svilupparsi una capacità comunale innovativa e democratica in materia di governance” e afferma che “il controllo dell'acqua e della sua qualità è indispensabile allo sviluppo sostenibile delle popolazioni più indigenti”. Sulla base di tali considerazioni, nella risoluzione si chiede che “che le autorità locali dell'Unione europea siano incentivate a destinare una parte delle tariffe applicate agli utenti per la fornitura di servizi idrici e di depurazione ad azioni di cooperazione decentrate e che l'Unione si doti di strumenti che le permettano di sostenere e accompagnare tali azioni, in particolare a livello del coordinamento delle informazioni, della valorizzazione e della divulgazione dei risultati”.
Articolo 1,
comma 1292
(Campionati mondiali di nuoto e Giochi
del Mediterraneo del 2009)
Il comma 1292, introdotto dal Senato,autorizza contributi quindicennali per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo che si terranno rispettivamente a Roma e Pescara nel 2009, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dall’art. 11-quaterdecies, del decreto-legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.
Tale ultima disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali per la necessaria organizzazione e l’adeguamento degli impianti necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto “Roma 2009” e dei “XVI Giochi del Mediterraneo". E’ stato, pertanto, autorizzato uno stanziamento complessivo annuale di 2 milioni di euro a partire dal 2007 incrementato con altri 2 milioni di euro a partire dal 2008, da ripartire in parti uguali tra le due manifestazioni.
Le due manifestazioni sono state dichiarate “grande evento” con due recenti DPR:
§ il DPR 14 ottobre 2005 “Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009», pubblicato nella G.U. del 24 ottobre 2005, n. 248;
§ il DPR 21 ottobre 2005 “Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei "XVI Giochi del Mediterraneo", pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255.
Si ricorda che la dichiarazione di “grande evento” permette la possibilità di avvalersi di procedure di carattere prioritario per la realizzazione delle opere programmate per lo svolgimento dell’evento stesso. Con l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410, è stato infatti previsto che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previste per gli stati di emergenza, vengano applicate anche alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile.
La disposizione in commento prevede:
§ per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto, l’autorizzazione della spesa annua di 500.000 euro per quindici anni a decorrere dal 2007, incrementati, a decorrere dal 2008, di altrettanti 500.000 euro per quindici anni.
§ per i Giochi del Mediterraneo, per le medesime finalità, l’autorizzazione della spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché un ulteriore contributo di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2008,
Entrambi i contributi sono a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.
Articolo 1, comma 1293
(Fondo nazionale per le comunità giovanili)
Il comma in esame interviene sulla disciplina stabilita dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266(Legge finanziaria 2006), che ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'”Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze” nonché il “Fondo nazionale per le comunità giovanili”.
La dotazione del Fondo, pari a 5 milioni di euro per il 2006, è destinata a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. Il riparto delle risorse è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
In base al comma 19 dell’articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181[531], spettano al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili.
Il comma 6 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate (prima spettante alla Presidenza del Consiglio) al Ministero della solidarietà sociale.
Il testo varato dalla Camera prevede l’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili per gli anni 2007, 2008, 2009.
Il testo approvato dal Senato, nel riformulare l’articolo 1, comma 556, della legge n. 266 del 2005, modifica la denominazione dell’Osservatorio, che è ora istituito presso il Ministero della solidarietà sociale[532] e riferito alle dipendenze in genere.
La composizione ed organizzazione dell’Osservatorio è disciplinata con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d’intesa con la Conferenza Stato-Regione. Analogamente, presso il suddetto Ministero è ora istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", destinato alle azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovani, nonché alla prevenzione del fenomeno delle dipendenze.
La dotazione del Fondo, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, è destinata per il 25 per cento (in luogo del 5 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale, che si avvale dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, e per il restante 75 per cento (in luogo del 95 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della Solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
Articolo 1,
comma 1297
(Riassetto dell’Istituto per il credito
sportivo)
Il comma 1297, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, contiene due disposizioni di diversa natura, riferite all’Istituto per il credito sportivo: da un lato, con il fine dichiarato di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, si stabilisce che i compensi e le spese sostenute per gli organi dell’Istituto siano ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007; dall’altro lato si prevede il riordino della struttura dell’istituto stesso, tramite una serie di indicazioni da recepire nello statuto dell’Istituto entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria, e all’immediato scioglimento dei suoi organi dirigenti.
L'Istituto per il credito sportivo (ICS), fondato con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295[533], è un ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma, ed esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
L’art. 4, comma 14, della legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350 del 2003) ha ampliato i compiti dell'Istituto, prevedendo che esso non si limiti al finanziamento dell’impiantistica sportiva ma operi nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385[534].
Per ciò che attiene al riordino, anche in applicazione del D.L. n. 181 del 2006[535], si prevede che:
§ il consiglio di amministrazione sia composto da nove membri, di cui quattro, tra i quali è scelto il Presidente, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali nonché dalle Regioni e dalle autonomie locali;
§ il comitato esecutivo dell’Istituto sia soppresso e le relative competenze attribuite al consiglio di amministrazione;
§ il collegio dei sindaci dell’Istituto sia composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente;
§ il Presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’attuale statuto dell’ICS, approvato con D.M. 5 agosto 2005, prevede che:
§ il consiglio di amministrazione sia composto da 10 membri, tra cui il presidente, 5 designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla conferenza Stato-regioni; dalla Giunta nazionale del CONI; dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., e quattro designati dagli istituti di credito partecipanti al capitale sociale con quota non inferiore al 10,811%[536];
§ il collegio dei sindaci dell’Istituto sia composto da cinque membri effettivi (designati designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla conferenza Stato-regioni; dalla Giunta nazionale del CONI; dagli istituti di credito) e da due membri supplenti;
§ il Presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci siano nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel caso del Presidente sentito il CONI.
Riguardo alla formulazione del testo, si rileva che occorrerebbe precisare la durata della disposizione relativa al contenimento dei costi (vale a dire la riduzione del 30 per cento dei compensi e le spese sostenute per gli organi dell’Istituto), che decorre dal 1º gennaio 2007, presumibilmente rispetto al 2006.
Si segnala inoltre che, in considerazione dello scioglimento degli organi dell’istituto alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria, non appare del tutto chiara la relazione cronologica fra la nomina dei nuovi organi e il prescritto adeguamento statutario.
Articolo 1, commi 1299-1301
(Giochi olimpici di Torino 2006)
Il comma 1299 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per la conclusione dell’attività dell'Agenzia per i giochi olimpici, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 285/2000.
Tale proroga è finalizzata alla definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché all’ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (svoltisi dal 10 al 26 febbraio 2006) e per i IX Giochi Paralimpici (svoltisi dal 10 al 19 marzo).
Si prevede che gli oneri conseguenti a tale proroga vengano sostenuti dall’Agenzia stessa nell’ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all’art. 10, commi 1, ultimo periodo, e comma 2 della stessa legge n. 285, come successivamente integrata dalla legge n. 48/2003.
La legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», ha introdotto una disciplina speciale per la realizzazione sia degli impianti sportivi che delle opere infrastrutturali previste per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
Al fine di permettere l’ultimazione delle infrastrutture olimpiche per le date prefissate, nel corso della XIV legislatura sono stati emanati una lunga serie di provvedimenti, tra i quali la legge n. 48/2003 con la quale è stato operato un primo intervento di “manutenzione normativa” sulla legge originaria n. 285, attraverso importanti modifiche volte a rendere più spediti e coordinati gli interventi necessari per lo svolgimento dell'evento olimpico. Tra le innovazioni più significative del provvedimento si segnalano gli interventi a favore della razionalizzazione delle procedure, attraverso la precisazione delle competenze e delle responsabilità degli enti e degli organi coinvolti nell'organizzazione dell'evento, tra i quali quelli dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici[537], cui sono state delegatele funzioni di stazione appaltante ed affidate le competenze in materia di procedure espropriative e di occupazione d'urgenza.
Per il funzionamento dell’Agenzia, il comma 1, ultimo periodo ed il comma 2 dell’art. 10 della legge n. 285/2000, hanno assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002, nonché le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge stessa n. 285. Tale importo è commisurato al 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. Tale contributo è stato poi assegnato all’Agenzia con il DPCM 14 dicembre 2001.
Con il successivo comma 1300 viene disposta, attraverso l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 285, la soppressione del Comitato di alta sorveglianza e garanzia, istituito presso l’Agenzia per il controllo sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti e dei subappalti, e in generale per il monitoraggio degli interventi previsti dalla stessa legge, anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere.
Il comma 1301 prevede, infine, anche la soppressione del Comitato direttivo di cui all’art. 5 della legge n. 285, ma a decorrere dal 1º gennaio 2007. Si prevede che le relative competenze vengano svolte dal direttore generale e dai due vice direttori generali, previsti agli artt. 6 e 6-bis della stessa legge n. 285.
Si ricorda che con la legge n. 48/2003, oltre ad essere stato rafforzato il ruolo essenzialmente operativo dell'Agenzia, è stato anche costituito un apposito Comitato direttivo, rappresentativo degli enti territoriali coinvolti e del C.O.N.I., con specifiche funzioni di “cabina di regia” di tutte le attività relative alla organizzazione dell'evento.Dallo spirito e dalla lettera delle nuove disposizioni, il Comitato di regia è stato chiamato essenzialmente a svolgere funzioni di supervisore, di raccordo e di coordinamento dell'azione generale utile alla realizzazione dell'evento, rappresentando in particolare la sede per la soluzione dei problemi e dei contrasti sorti nel corso dell'organizzazione dei Giochi.
Articolo 1, comma 1305
(Carta di identità elettronica)
La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, novella il primo e il secondo comma dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 7/2005[538] con l’intento di assicurare al Ministero dell’interno e agli enti locali le risorse occorrenti per garantire l’attivazione e la gestione della rete informatica necessaria al funzionamento della carta di identità elettronica.
La prima modifica interviene sul comma 1 dell’art. 7-vicies quater allo scopo di prevedere anche il concerto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell’economia con cui vengono fissati annualmente l’importo e le modalità di riscossione delle somme percepite dalle amministrazioni pubbliche per il rilascio di alcuni documenti in formato elettronico (tra i quali, la carta d’identità).
Inoltre, inserendo due nuovi periodi in sostituzione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 7-vicies quater, la norma stabilisce che una quota pari a euro 1,85 dell’IVA inclusa nel costo della carta d’identità elettronica venga riassegnata dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero dell’Interno, dal quale viene destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero stesso e per euro 0,70 ai comuni, a copertura delle spese derivanti dalla gestione e distribuzione del documento elettronico. L’attuazione di tale disposizione è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 7-vicies quater del D.L. n. 7/2005 disciplina il contributo che i soggetti richiedenti sono tenuti a pagare per il rilascio di talune carte valori, indicate al precedente articolo 7-vicies ter (visto per il transito e il soggiorno degli stranieri; permesso di soggiorno; passaporto; carta d’identità elettronica).
In particolare, il comma 1 prescrive che, al rilascio da parte delle competenti amministrazioni pubbliche delle carte valori citate, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione richiesta all’espletamento dei servizi ad esse connessi. L’importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7/2005[539].
Il comma 2 dispone circa la destinazione delle somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in conseguenza di quanto previsto dal comma 1. Queste somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.5.17 – servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il secondo periodo del comma 2, aggiunto dall’art. 34-bis del decreto-legge 223/2006[540], stabilisce che con i decreti che determinano gli importi dei contributi da corrispondere per il rilascio di carte valori è altresì stabilita annualmente la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, allo stato di previsione del Ministero dell’interno, quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio.
Articolo 1, comma 1306
(Personale della COVIP)
Il comma 1306, introdotto dal Senato, autorizza la COVIP, al fine di assolvere in modo efficiente ed efficace ai propri compiti d’istituto, ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti tramite procedura selettiva pubblica con contratti di lavoro a termine, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
§ sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
§ che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
§ che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si consideri che i requisiti previsti sono analoghi quelli previsti più in generale dal comma 519 del provvedimento in esame per procedere alla stabilizzazione di personale non di ruolo presso pubbliche amministrazioni.
Il comma in esame precisa che i dipendenti a termine, per ottenere l’inquadramento nei ruoli - nelle medesime qualifiche ricoperte nei contratti a termine – devono sostenere un apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
Si osserva che sarebbe opportuno precisare che l’inquadramento avviene previo superamento dell’apposito esame-colloquio.
Agli oneri derivanti dalla stabilizzazione di tale personale si provvede, senza aumenti dei finanziamenti a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall’articolo 1, comma 65 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
Il comma 65 citato dispone che, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento della CONSOB, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della COVIP siano finanziate “dal mercato di competenza” per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 65 prosegue prevedendo che il meccanismo della contribuzione da parte del mercato di competenza si realizza secondo modalità previste dalla normativa vigente, e che l’entità della contribuzione è determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. Le contribuzioni sono versate direttamente alle medesime Autorità. Con le stesse deliberazioni delle Autorità sono fissati anche i termini e le modalità di versamento delle contribuzioni. Le deliberazioni sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione introduce una forma di silenzio-assenso, prevedendo che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle Autorità divengono esecutive.
Articolo 1, comma
1307
(Spese di giustizia nel processo
amministrativo)
Il comma 1307, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sul comma 6-bis dell’articolo 13 del Testo unico in materia di spese di giustizia[541], che indica gli importi del contributo unificato relativamente ai giudizi amministrativi.
Si ricorda che il contributo unificato è stato introdotto nell'ordinamento ad opera dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In virtù di tale disposizione, le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario gravanti sugli atti e sui provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono stati aboliti e sostituiti da un contributo unificato di iscrizione a ruolo, variabile in base alla natura ed al valore della controversia. Per tentare di risolvere numerosi problemi insorti nella fase applicativa della disciplina sul contributo unificato, il Governo era intervenuto successivamente con il decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, che ha modificato in modo sostanziale la precedente formulazione dell'art. 9 della legge 488/1999.
In seguito, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è stato adottato già menzionato Testo unico. Esso ha abrogato e sostituito (in parte integrandola e modificandola) gran parte della normativa precedente, e in particolare, la disciplina del contributo unificato di cui alla legge 488/1999. Attualmente l’articolo 9 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia) stabilisce che sia dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
In particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti per i ricorsi innanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, il comma 6-bis dell’articolo 13[542] – superando la disciplina precedente che collegava l’importo del contributo al valore della controversia – prevede che:
- per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato sia dovuto un contributo unificato in misura fissa di euro 500;
- per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione (art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), per i ricorsi avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso (art. 25, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241)[543], per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato, e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza al giudicato sia dovuto un contributo unificato in misura fissa di euro 250.
Intervenendo sul comma 6-bis, l’emendamento in commento fissa l’ammontare del contributo unificato per i giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti elencati dall’art. 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”.
Si tratta dei giudizi aventi ad oggetto: a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti; e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
Il comma 1307 prevede che quando i predetti ricorsi amministrativi hanno ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero provvedimenti adottati dalle Autorità, il contributo unificato sia di 2.000 euro.
In tutti gli altri casi previsti dal citato art. art. 23-bis, comma 1, L. 1034/1971, il contributo è fissato in 1.000 euro.
Il comma 1308, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, istituisce una commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ogni Tribunale amministrativo regionale e sue sezioni distaccate.
Ogni commissione dovrà essere composta da:
§ due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo giurisdizionale (il più anziano dei magistrati assume le funzioni di presidente della commissione);
§ un avvocato, designato dal presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo.
Per ogni commissario dovrà essere designato uno o più membri supplenti.
Ai componenti della commissione non spetta nessun compenso né rimborso spese. Segretario della commissione sarà un funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell’organo stesso.
Si osserva che la disposizione in commento non specifica quali funzioni le commissioni istituite siano chiamate a svolgere.
Si ricorda, in particolare, che ai sensi della disciplina del TU spese di giustizia (DPR 115/2002, art. 124 e ss.), l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo (nonché in quello civile e contabile) è prerogativa del consiglio dell’ordine degli avvocati territorialmente competente.
Una “commissione del patrocinio a spese dello Stato” è prevista dall’art. 138 del TU spese di giustizia per il patrocinio gratuito nel solo processo tributario; a tale commissione, istituita nell’ambito di ogni commissione tributaria, spettano le competenze assegnate per gli altri giudizi al consiglio dell’ordine degli avvocati (in relazione all’ammissione al patrocinio) ed al magistrato (in caso di revoca in corso di procedimento).
La disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, prevede la definizione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di un programma straordinario di assunzioni per l’anno 2007, fino ad un massimo di 50 unità di personale, da destinare unicamente al supporto amministrativo all’attività degli uffici giurisdizionali.
La norma sembra, così, introdurre una deroga al blocco del turn-over nella P.A. determinato dall’art. 1, comma 95, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) che, pur introducendo specifiche eccezioni, ha previsto il divieto dell’assunzione di personale a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione nel triennio 2005-2007.
Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è l’organo di autogoverno della magistratura amministrativaEsso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto, secondo le previsioni della legge 186 del 1982: a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato; c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali; d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale; e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b); da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
Il consiglio: verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio; formula proposte per l'adeguamento e lo ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali; predispone elementi per la redazione della relazione del presidente del Consiglio dei ministri; stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato; stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni; determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.
Inoltre,delibera: sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati; sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati; sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi; sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi; sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26 , sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda; sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione; sui criteri per la formazione delle commissioni speciali; sul collocamento fuori ruolo; su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge
La copertura della relativa spesa – stimata in 2,020 milioni di euro per il 2007 -è assicurata mediante l’utilizzo delle maggiori entrate erariali derivanti dalla rimodulazione dell’entità del contributo unificato per le spese di giustizia disposta dalla legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) all’art. 1, commi 306, 307 e 308; i fondi così stornati sono detratti dall’ammontare delle rassegnazioni allo stato di previsione del ministero della giustizia e di quello del ministero dell’economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.
Le citate norme dell’art. 1 della legge 311/2004 hanno introdotto una serie di interventi diretti alrecupero di risorse finanziarie per l’amministrazione della giustizia.
Il comma 306 ha soppresso le esenzioni dal contributo unificato che il testo unico per le spese di giustizia (DPR 115/2002) prevedeva per i processi di valore inferiore a 1.100 euro (art. 10, comma 4) e ai quali e ora è, invece, connesso un prelievo di 30 euro. Il comma 307 ha provveduto, nell’ottica di un aumento generalizzato, ad una revisione degli importi dovuti per gli scaglioni di valore dei vari procedimenti. Il comma 308 contiene disposizioni di coordinamento conseguenti alla introduzione del contributo di 30 euro per i processi fin ora esenti. La norma, infatti, intervenendo sul comma 1 dell’art 46 della legge 374/1991, istitutiva del giudice di pace, fa venir meno l’esenzione da ogni tassa e imposta per le cause e le attività conciliative di valore inferiore a 1.033 euro. Ne deriva, di conseguenza, che anche in tali ipotesi debba essere versato il contributo minimo di 30 euro, stabilito dal nuovo comma 1 dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Il comma 309 precisa che le maggiori entrate, derivanti dall’indicato intervento sul contributo unificato, sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari ed allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,
Articolo 1, comma
1313
(Dismissioni di beni immobili del
Ministero della giustizia)
La norma in esame, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, mira ad una razionalizzazione dell’uso di immobili di proprietà dello Stato.
A tale fine si prevede un procedimento scandito da due fasi successive:
1) in una prima fase preparatoria, che terminerà entro il 31 gennaio 2007, un decreto del Ministero della giustizia, di concerto con l’Agenzia del demanio, dovrà individuare i beni immobili, possibile oggetto di dismissione, in uso all’amministrazione della giustizia; nello stesso termine, la citata Agenzia individua, con decreto, gli immobili che ritiene possibile destinare a permuta con gli enti territoriali (regioni, province e comuni);
2) una seconda fase, attuativa, prevede che la stessa l’Agenzia del demanio, d’intesa col ministero della giustizia, avvii e diriga le relative procedure di permuta degli immobili tra le amministrazioni.
La norma non stabilisce un termine certo entro il quale le attività e le procedure di permuta debbano essere concluse.
Il comma 1319, introdotto dal Senato, attribuisce ai Consolati, a decorrere dal 1° giugno 2007, la competenza per il rilascio della carta di identità ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).
Va ricordato che, secondo la vigente normativa, gli uffici consolari sono competenti per il rilascio del passaporto, mentre la carta di identità viene rilasciata dal comune presso il quale è iscritto il richiedente. In particolare, il D.P.R. 22 ottobre 1999, n. 437, che disciplina le modalità di rilascio della carta di identità elettronica, prevede infatti, all’art. 2, che “la carta di identità elettronica e il documento di identità elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o di iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero”.
Il comma in esame precisa che il costo per il rilascio del documento di identità da parte degli uffici Consolari deve essere fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini residenti in Italia.
Articolo 1, comma 1322
(Proroga delle disposizioni della legge
28 luglio 2004, n. 193)
Il comma 1322, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, concerne la proroga al 31 dicembre 2009 della legge 28 luglio 2004, n. 193, “Proroga e rifinanziamento della L. 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della L. 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”.
Viene altresì autorizzata, per l’attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 193/2004, la spesa complessiva di 6.200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
La legge n. 72 /2001, che consta di un articolo unico, ha previsto al comma 1, sulla scorta dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità giuliano-dalmate residenti in Italia, che costituisce il legame storico con le terre di origine. La tutela avviene mediante la promozione di progetti specifici (comma 2) aventi ad oggetto:
"a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine"
La legge, per l'attuazione di quanto sopra illustrato, ha stanziato (comma 3) la somma di 9 miliardi di lire per il triennio 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. L'utilizzazione di tali importi avviene, in base al comma 4, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri; è inoltre prevista, per la stipula della convenzione, la preventiva consultazione di associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, e promossi dagli esuli giuliano-dalmati. Per le iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche l'Unione Italiana, rappresentativa delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali.
L’art. 1, comma 1, della legge 193/2004, ha autorizzato la spesa di 1.550.000 euro annuali nel triennio 2004-2006, conformemente alle finalità stabilite nell'art. 1, comma 1 della citata legge 16 marzo 2001, n. 72. Il comma 2 ha modificato il comma 4 dell'art. 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, allo scopo di affiancare il Ministero degli Affari esteri al Ministero per i beni e le attività culturali nella stipula della convenzione con la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati; per effetto delle novelle in commento, inoltre, la ripartizione delle somme è prevista mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro degli Affari esteri.
Per quanto invece riguarda la legge n. 73/2001, va tenuto presente che essa è stata preceduta da una lunga serie di interventi normativi a favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia – come anche della minoranza slovena in Italia -, anche in ragione di intervenuti accordi internazionali.
Si deve ricordare anzitutto la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe. L'articolo 14 della legge n. 19/1991 contiene (comma 1) misure a favore della minoranza slovena in Italia, adottate in attesa di una legislazione organica sulla materia, successivamente intervenuta con la legge 23 febbraio 2001, n. 38.
L'articolo 14 della legge n. 19/1991 prevede inoltre (comma 2) un'autorizzazione complessiva di spesa di 12 miliardi di lire per il triennio 1991-1993, in ragione di 4 miliardi per ciascuna annualità. Lo stanziamento è destinato a finanziare iniziative a favore della minoranza italiana nella (ex) Jugoslavia, "da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti".
Successivamente, il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa, ha disposto tra l'altro la proroga al 31 dicembre 1997 di quanto previsto dal citato comma 2 dell'art. 14 della legge n. 19/1991, autorizzando uno stanziamento di 6 miliardi per il 1994, di 7 miliardi per il 1995 e di 8 miliardi per ciascuna delle annualità 1996-1997. L'ultima parte del comma 2 in commento recita: lo "stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia".
La legge 8 aprile 1998, n. 89, recante proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, ha poi disposto all'articolo 3, comma 1, un'ulteriore proroga, tra l'altro, di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 della legge n. 19/1991: la proroga ne estende gli effetti al 31 dicembre 2000, autorizzando una spesa di 8 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 1998-2000. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 89/1998 specifica ulteriormente le modalità di utilizzazione dello stanziamento, affiancando l'Unione italiana all'Università popolare di Trieste nella stipula della convenzione, e precisando che, nella misura non eccedente il venti per cento annuo, lo stanziamento "è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonché socioeconomico".
Prima della legge 193/2004 oggetto della proroga del comma 1322 in commento, l'intervento più recente sulla materia dei contributi a favore delle minoranze italiane in Croazia e Slovenia si è avuto con la sopra richiamata legge 21 marzo 2001, n. 73: l' articolo 1, comma 1 della legge n. 73/2001 dispone un ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2003 delle disposizioni di cui all'art.14, comma 2 della legge n. 19/1991, a tale scopo autorizzando una spesa complessiva di 29 miliardi di lire per il triennio 2001‑2003 (9 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003).
Il comma 2 ribadisce le modalità di utilizzazione dello stanziamento già esplicitate nella legge n. 295/1995 e nella legge n. 89/1998 – ossia la convenzione tra il Ministero degli Affari esteri, l’Unione italiana e l’Università popolare di Trieste -, precisando che il limite del venti per cento annuo, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 89/1998, si applica ai soli interventi in campo socioeconomico.
L'articolo 2, comma 1, della legge 193/2004 ha operato la proroga al 31 dicembre 2006 delle sopra illustrate disposizioni di cui all’art. 1 della legge 73/2001: allo scopo, è stata autorizzata una spesa annua di 4.650.000 euro per il triennio 2004-2006.
Articolo 1,
commi 1324-1327
(Detrazioni per carichi di famiglia di
soggetti non residenti)
Il commi da 1324 a 1327, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, riconoscono il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti (limitatamente al triennio 2007-2009) e individuano le condizioni e la documentazione necessaria affinché i suddetti soggetti possano usufruire delle detrazioni stesse.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera c), del disegno di legge in esame, e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile[544], che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.
Il soggetti non residenti[545], ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera e), del presente disegno di legge, non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.
Il comma 1324 riconosce a tali soggetti il diritto alle suddetti detrazioni per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che dimostrino:
1) che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
2) di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La documentazione idonea a dimostrare il diritto alla detrazione sarà individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
Il comma 1325 individua la documentazione che deve essere prodotta dai cittadini extracomunitari non residenti che richiedono la detrazione per carichi di famiglia, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi. La documentazione, attestante l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1324, può essere costituita, in alternativa, da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare in Italia del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961[546];
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
Il successivo comma 1326 stabilisce, che per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, la richiesta di detrazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, o da nuova documentazione, qualora i dati certificati abbiano subito delle modifiche.
Il comma 1327 infine abroga l’articolo 21, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
La norma della quale si propone l’abrogazione, al fine di semplificare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, ha dettato le modalità per il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico da parte del sostituto d'imposta nei confronti di cittadini extracomunitari residenti in Italia, prevedendo che, ai fini della spettanza delle detrazioni per figli a carico, sia prodotto:
- per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;
- per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all'originale.
Articolo 1 comma
1328
(Finanziamento del servizio antincendi
negli aeroporti)
La modifica apportata dal Senato al comma in esame, inserisce un periodo relativo alla procedura di ripartizione del fondo ivi istituitoper il servizio antincendi negli aeroporti
Il comma prevede infatti due misure volte a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti:
§ l’incremento di 50 centesimi a passeggero dell’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili;
§ l’istituzione di un fondo di 30 milioni di euro, alimentato dalle società aeroportualiin proporzione al traffico generato.
Ai sensi del periodo inserito nel corso dell’esame al Senato, alla ripartizione del suddetto fondo si procede con decreti del Ministero dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Il fondo deve essere ripartito tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Quanto all’addizionale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili si ricorda che essa è stata istituita dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), successivamente modificato dall’articolo 6-quater del DL n. 7/2005. e dall’articolo 11-septies del DL n. 203/2005.
L’imposta era stata inizialmente fissata in 1 euro per ogni passeggero imbarcato e destinata in parte ai comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, e in parte al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
L’articolo 6-quater del DL n. 7/2005 come modificato dalla legge di conversione, ha incrementato di un ulteriore euro tale addizionale resa permanente, portandola a due euro e ha stabilito che l’incremento dell’addizionale fosse destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo; la disposizione ha altresì innalzato la percentuale dell’addizionale a favore dei comuni (dal 20 al 40 per cento) e ha ridotto quella destinata al finanziamento di misure dirette alla sicurezza (dall’ 80 al 60 per cento).
L’articolo 11-septies del DL 203/2005 ha previsto che l’addizionale – inizialmente destinata per la parte eccedente 30 milioni ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno - fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, nel fondo istituito presso il Ministero dell'interno che risulta così ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media di specifiche percentuali;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
La disciplina dei servizi antincendio negli aeroporti - inizialmente prevista dalla legge n. 930/1980, - è attualmente recata dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 139/2006, che ha definito una nuova disciplina in merito subordinandone l’operatività all’emanazione di un decreto ministeriale che non risulta ancora emanato.
L’articolo 26 ha ridefinito i compiti dei vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi aeroportuali, stabilendo che il Corpo nazionale assicuri con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assuma la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali; l’articolo prevede un regolamento per l’individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi; all’elenco così individuato possono essere apportate modificazioni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Negli aeroporti diversi da quelli individuati dall’elenco, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Le modalità per l'istituzione del servizio, nonché i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.
Fino all'emanazione dei regolamenti richiamati, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930.
Tale legge ha previsto che il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.
Per gli aeroporti non presenti nella tabella A, la legge ha stabilito che l'espletamento del servizio antincendio sia assicurato, a proprie cure e spese, dai gestori aeroportuali, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. La determinazione della dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendio in questi aeroporti è demandata al Ministero dell’interno.
La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendio nell'ambito dell'aeroporto compete al gestore; nel caso in cui, in sede di accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendio, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito, non si procederà all'emanazione del decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
Infine, il D.Lgs. 151/2006 – modificando il codice della navigazione – ha previsto all’articolo 690 dello stesso che l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale, ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930.
Articolo 1, comma 1331
(Fondo per le esigenze di funzionamento del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)
Il comma 1331, introdotto durante l’esame al Senato, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, di un Fondo di parte corrente, con una dotazionedi 10 milioni di euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
La disposizione prevede inoltre che la ripartizione avvenga con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.
Si segnala che il provvedimento in esame destina al Corpo delle capitanerie di porto ulteriori stanziamenti, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale (vedi supra scheda relativa all’articolo 1, co. 1039).
Si rammenta che il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della sua opera, fra cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che dal 1994 svolge le funzioni collegate all'uso del mare per le attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto, precedentemente svolte dal Ministero della marina mercantile.
Le principali linee di attività del Corpo sono:
- sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;
- ricerca e soccorso in mare;
- protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
- controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali;
- amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;
- polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.
Ulteriori funzioni sono svolte in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero della difesa (arruolamento personale militare), dal Ministero dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), dal Ministero dell’interno (controlli in materia di immigrazione), dal Ministero di grazia e giustizia e dal Dipartimento della protezione civile.
Il comma 1333, introdotto dal Senato, reca disposizioni relative alla infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.
In particolare, si prevede che le risorse residue di cui all’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, siano interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia.
Si ricorda che il citato comma 52 dell’articolo 145 della legge finanziaria per il 2001[547] disponeva l’integrazione del programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120[548] con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[549].Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione veniva autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Tali risorse non potevano essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006.
Infine, si autorizza la spesa annua di 5 milioni di euro all’anno per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007 per l’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del citato polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.
Articolo 1,
commi 1334-1339
(Disposizioni riguardanti la società SACE
Spa)
I commi 1334-1339, inseriti nel corso dell'esame al Senato, introducono modifiche all'attuale normativa concernente la SACE.
L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformato dal titolo I del D.Lgs. 143/98 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/99, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Il DL 269/03, conv. con modif. nella L. n. 326/03, all’art. 6 ha disposto la trasformazione della SACE in spa con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Le azioni della SACE spa sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alle nomine dei componenti degli organi sociali, d’intesa con i Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modifiche alla disciplina relativa alla SACE sono state apportate dal decreto-legge n.35/05 che con l’articolo 11-quinquies ha introdotto disposizioni volte al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento all’attività di rilascio di garanzie e di coperture assicurative da parte di SACE spa.
In primo luogo, il comma 1334 provvede a modificare il comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 143/98, al fine di sostituire la parola istituto, riferita per l'appunto alla SACE, con quella di società, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 326/03 che ha disposto la trasformazione della SACE in spa.
Conseguentemente, al medesimo comma 1 dell'articolo 2, del citato decreto legislativo D.Lgs. 143/98, la parola autorizzato è sostituita con la parola autorizzata.
Analoga sostituzione della parola Istituto con Società è prevista dal successivo comma 1338.
In relazione alla citata modifica volta a sostituire la parola Istituto con quella di Società, conformemente all'attuale natura giuridica della SACE, si segnala che tale modifica non viene estesa ad altre parti del D.Lgs. 143/98 che si riferiscono alla SACE utilizzando la parola Istituto.
Il comma 1334 specifica, da ultimo, che le attività della SACE sono svolte non solo in favore degli operatori nazionali ma anche delle loro controllate e collegate estere.
Il successivo comma 1335 incide più direttamente sulle funzioni attualmente assegnate alla SACE, introducendo al comma 1 dell' articolo 2 del D.Lgs. 143/98 un ulteriore periodo in base al quale la SACE è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative per le imprese estere in relazione a progetti strategici per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.
Si segnala che, allo stato, l' articolo 2 del D.Lgs. 143/98, in materia di funzioni della SACE, prevede che l'Istituto è autorizzato a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati.
Ai sensi del successivo comma 2, l'istituto può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali.
Ai sensi del cooma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato (7) (8).
Ai sensi dei successivi commi 1336 e 1337 viene ampliata la gamma dei soggetti/clienti di SACE, in quanto le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a società finanziarie, purché rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, relativamente a crediti concessi da tali soggetti ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività nonché quelle connesse e strumentali.
Il medesimo comma1337 esclude, invece, che le garanzie e le assicurazioni possano essere concesse ad operatori nazionali o alla controparte estera per i crediti concessi da tali soggetti a Stati e banche centrali destinati al finanziamento di debiti di tali Stati.
Il comma 1338 novella il comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. 143/98 concernente gli accordi di riassicurazione e di coassicurazione stipulati dalla SACE.
Al riguardo, il comma in esame introduce due rilevanti novità in quanto, in primo luogo, viene meno la limitazione, attualmente prevista dal citato comma 2, in base alla quale i suddetti accordi possono essere stipulati con enti o imprese italiani autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. il riferimento, infatti, al citato DPR è soppresso dal comma in esame.
In secondo luogo, il comma 1338 prevede espressamente la possibilità da parte della SACE di stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore.
Con la disposizione in esame si è prevista, quindi, la possibilità per la SACE di gestire attivamente i propri rischi attraverso la conclusione di contratti di copertura dei rischi assunti con soggetti qualificati.
Il successivo comma 1339 prevede una riduzione del capitale sociale della SACE, in misura adeguata alla sua attività, in favore dell'azionista, Ministero dell'Economia e delle Finanze e il versamento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dell'importo eccedente il capitale adeguato.
Al riguardo, si segnala che per la SACE non sono previsti requisiti di capitale minimo. Pertanto, la misura del capitale è in funzione degli impegni assicurativi e delle garanzie assunte, dei rischi di credito in portafoglio e degli obiettivi in termini di crescita.
Il comma in esame prevede, inoltre, che la delibera dell'assemblea dei soci volta a stabilire la citata riduzione possa essere eseguita, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile (che prevede 90 giorni) dopo trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine non venga fatta opposizione da parte dei creditori.
Si segnala, da ultimo, che il comma 1339 prevede che le disposizioni oggetto di tale comma entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge finanziaria nella Gazzetta ufficiale.
Tale disposizione fissa, quindi, una data diversa da quella prevista dal comma 1364 concernente l'entrata in vigore della legge finanziaria, prevista per il primo gennaio 2007.
Il comma 1340, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse non utilizzate relativamente al credito d'imposta previsto per il premio di concentrazione.
Al riguardo, il comma in esame richiama le seguenti disposizioni normative:
§ articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Tale articolo prevede, in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, definite secondo i criteri dell’Unione europea, che partecipino a processi di concentrazione, l'erogazione di un credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze relativi alle operazioni di concentrazione. I fondi stanziati per tale agevolazione sono pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
§ articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante Disposizioni urgenti in materia di entrate, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.
Il citato articolo 2 prevede l'erogazione di un premio di concentrazione in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, definite secondo i criteri dell’Unione europea e risultanti da processi di concentrazione o aggregazione, consistente in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[550], a decorrere dal periodo d’imposta nel quale interviene l'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. All’agevolazione sono applicabili le norme sul premio di concentrazione previste dal citato D.L. n. 35/2005.Il premio di concentrazione previsto dal D.L. n. 106 ricalca le agevolazioni introdotte dal D.L. n. 35/2005; tuttavia non riprende le disposizioni relative alla definizione di “concentrazione”, ed inoltre prevede un calcolo del premio su basi e con metodo diverso da quello del citato D.L. n. 35/2005. Per tale agevolazione sono stati stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007.
La norma in esame stabilisce che le disponibilità rivenienti dalle suddette autorizzazioni legislative, indicate in 440 milioni di euro per l’anno 2006 e in 48 milioni di euro per l’anno 2007, siano rispettivamente versati ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversati all’entrata del bilancio dello Stato nell’importo di 92 milioni di euro per l’anno 2007, 112 milioni di euro nell’anno 2008 e 284 milioni di euro nell’anno 2009.
Il nuovo comma 1340, prevede, da ultimo, che le disposizioni ivi indicate entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
Tale disposizione fissa, quindi, una data diversa da quella prevista dal comma 1364 concernente l'entrata in vigore della legge finanziaria, prevista per il 1° gennaio 2007.
Al riguardo, si segnala che l’ultimo periodo della disposizione del comma in esame, avrebbe trovato una migliore collocazione nella disposizione finale riguardante l'entrata in vigore della legge finanziaria.
Si ricorda inoltre che l’articolo 11 della legge n. 468/78, che definisce il contenuto proprio della legge finanziaria, dispone, al comma 3, che la legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
Articolo 1,
comma 1341
(Archivio storico dell’Unione europea)
Il comma 1341, introdotto dal Senato, autorizzata la spesa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione, come indicato nella norma, ma più precisamente per i lavori di sistemazione di una nuova sede, dell’archivio storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, nella Villa Salviati di Firenze.
Nell’approssimarsi della scadenza dei trent’anni dalla firma dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, le Istituzioni comunitarie decisero l’apertura al pubblico dei rispettivi archivi, per evitarne la dispersione, il 17 dicembre 1984 venne firmato un accordo tra la Commissione europea e l' Istituto universitario europeo di Firenze, per la conservazione centralizzata nel capoluogo toscano della documentazione archivistica. In tal modo, nel 1986 iniziò l’operatività degli archivi storici, ai quali affluiscono sistematicamente i documenti originali delle Istituzioni europee risalenti a oltre trenta anni (copie su microfilm sono comunque conservate nelle rispettive sedi istituzionali).
In un primo tempo fu deciso di allocare gli archivi nella Villa “Il Poggiolo”, ma nel corso degli anni tale sistemazione si è rivelata insufficiente, ed è stato previsto di trasferire gli archivi nella Villa Salviati, che tuttavia abbisogna di lavori di sistemazione per la finalità di deposito della ingente documentazione, ultimati i quali sarebbe in grado di offrire uno spazio più che doppio dell’attuale.
Si ricorda che gli Archivi hanno anche il compito di raccogliere, sotto forma di depositi privati, gli archivi di personalità del mondo politico e culturale che hanno operato a favore del processo d'integrazione europea, come anche di movimenti e organizzazioni internazionali attivi nella medesima direzione.
L'Istituto universitario europeo di Firenze, aperto nel 1976 in applicazione di una convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972 e ratificata con legge 23 dicembre 1972, n. 920, svolge attività scientifica di ricerca. Ogni anno vengono ammessi all'Istituto circa 120 neolaureati con il massimo dei voti ai quali viene assegnata una borsa di studio.
Gli studenti possono ottenere un dottorato di ricerca in storia e civiltà, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche e sociali alla fine di un ciclo di studi di tre anni oppure seguire un master in diritto della durata di un anno. Il titolo accademico è riconosciuto in tutti gli Stati dell'Unione.
Articolo 1,
comma 1342
(Scuola Europea di Parma)
Il comma 1342 – introdotto al Senato - autorizza, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma.
Si ricorda che la Scuola Europea di Parma è stata istituita nel 2004 presso il Convitto nazionale "Maria Luigia" di Parma in relazione alla scelta da parte dell'Unione europea della città di Parma quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. In tale ambito sono stati attivati i cicli materno, primario e secondario - nei quali trovano attuazione gli ordinamenti e i programmi armonizzati delle Scuole Europee[551] - con l’autorizzazione a rilasciare la licenza superiore europea.
Secondo lo Statuto della Scuola gli alunni che hanno diritto di accesso sono distinti in tre categorie:
§ figli dei funzionari delle Istituzioni europee e dei docenti della Scuola Europea;
§ figli di personale straniero operante presso aziende che stipulano convenzioni con la Scuola Europea;
§ figli di cittadini italiani o stranieri residenti nel Paese dove opera la scuola.A differenza delle Scuole Europee, la Scuola di Parma è quindi aperta anche agli italiani residenti sul territorio.'
I fondi necessari alla costruzione della nuova sede della scuola e i costi di gestione dell’attività scolastica sono a carico del governo.
Articolo 1, comma 1343
(Prescrizione del diritto al risarcimento
del danno contabile)
Il comma 1343, introdotto dall’emendamento 1.1000 del Governo, novella l’art. 1, co. 2, della L. 20/1994[552], recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. L’art. 1 citato disciplina l’azione di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.
Il testo dell’articolo, ampiamente riformulato ad opera del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito con modificazioni dalla L. 639/1996), prevede tra l’altro che:
§ tale responsabilità sia limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave[553], e fa comunque salva l’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’autorità amministrativa;
§ nel giudizio di responsabilità si debba tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata;
§ nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità sia da imputarsi solamente a coloro che hanno votato a favore e che la responsabilità non si estenda ai titolari di organi politici che in buona fede abbiano approvato atti di competenza di uffici tecnici o amministrativi;
§ il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia fissato in cinque anni, con decorrenza dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o dal momento della sua scoperta, in caso di occultamento doloso;
§ qualora la prescrizione sia maturata per omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia (in tal caso, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata).
Ai sensi del comma 2, come si è detto, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta).
La modifica introdotta dal comma in esame fa sì che il periodo di cinque anni decorra non più dalla data in cui si è verificato il fatto, ma da quella in cui è stata realizzata la condotta produttiva di danno. Essendo quest’ultima data, nella generalità dei casi, antecedente alla prima, ne consegue una corrispondente anticipazione del termine finale di prescrizione.
Articolo 1,
comma 1345
(Fondo per lo sviluppo e la diffusione e
della cultura della legalità)
Il comma, introdotto dal Senato, istituisce e finanzia con 950.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 un Fondo, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all’affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva.
Con riguardo ai destinatari ed alla concreta gestione dello stanziamento si dispone:
che esso sia destinato (sembrerebbe, in maniera esclusiva) alle regioni interessate dal “radicamento territoriale” dei fenomeni di criminalità;
che le regioni costituiscano apposite strutture di coordinamento e monitoraggio delle iniziative d’intesa con il ministro della pubblica istruzione;
che si proceda attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
Si segnala che iniziative di diffusione della cultura della legalità sono oggetto di norme regionali[554]; esse possono essere adottate ad integrazione dell’offerta formativa curricolare dalle singole istituzioni scolastiche nell’ambito dell’autonomia didattico organizzativa a queste ultime riconosciuta (DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) .
Si ricorda inoltre che per la promozione della cultura della legalità è in corso (Comunicato Ministero della P.I. del 27 novembre 2006) un’iniziativa ministeriale per la diffusione tra gli studenti della “Carta della Legalità”, articolata in nove punti, nata a Palermo il 23 maggio scorso in occasione della cerimonia commemorativa del 14° anniversario della strage di Capaci. Scopo dell’iniziativa è la sottoscrizione degli impegni e dei principi previsti da documento da parte degli studenti di tutto il Paese.
Con riguardo alla formulazione del comma si segnala che occorrerebbe chiarire in quale stato di previsione sia allocato il nuovo fondo (presumibilmente il ministero della Pubblica Istruzione) ed esplicitare le regioni interessate e le modalità di ripartizione, eventualmente valutando se sia opportuno prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni.
Articolo 1,
comma 1346
(Riordino della Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi)
Il comma 1346, introdotto al Senato, prevede l’emanazione – entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 – di un regolamento di delegificazione (ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L. 400/1988[555]), con il quale provvedere al riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, già prevista dall’art. 27 della L. 241/1990[556].
Tale riordino deve avvenire in modo da assicurare un contenimento dei costi non inferiore al venti per cento delle spese sostenute nell’esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle funzioni svolte dalla Commissione in questione, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.
La formulazione della disposizione sembra consentire in ipotesi un intervento regolamentare attinente ad una pluralità di profili (organizzativi, oltre che funzionali) attualmente disciplinati dal richiamato art. 27 della L. 241/1990.
L’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 – novellato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15[557] - ha istituito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97[558], su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 400 del 1988.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, che, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso ed i relativi ricorsi, definisce i casi e le procedure secondo cui il diniego o il differimento di accesso può essere riesaminato, con l’intervento della suddetta Commissione. La Commissione inoltre vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22 (che individua definizioni e norme di principio in materia).
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18 – che pone a carico delle amministrazioni interessate l’obbligo di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini alle pubbliche amministrazioni[559] - le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione.
Articolo 1, comma 1348
(Esclusione dall’esecuzione forzata di
fondi
destinati a servizi giudiziari)
La disposizione in esame, introdotta dal maxiemendamento approvato dal Senato, integra con un comma aggiuntivo (comma 294-bis) il contenuto dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005 n. 266) estendendo ad altre categorie di fondi la sottrazione alle procedure esecutive già prevista per i fondi destinati ai servizi sanitari (comma 294).
Si tratta dei seguenti:
§ fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria;
§ emolumenti dovuti, a qualsiasi titolo, al personale del ministero della giustizia, degli uffici giudiziari, della DNA (Direzione nazionale antimafia) e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 1,
commi 1349-1350
(Risanamento dell’Ordine Mauriziano di Torino)
I commi 1349 e 1350, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono nuove misure per il risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, già interessato da diversi provvedimenti legislativi, sia a livello nazionale che regionale.
L’Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la legge 5 novembre 1962, n. 1596 (Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione).
La materia, di recente, è stata oggetto del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283 (recante Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino). Il disegno di legge di conversione di tale provvedimento, la cui scadenza è fissata per il 23 gennaio 2007, è all’esame della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati in sede referente.
Il comma 1349 riprende, con alcune integrazioni e modifiche, il contenuto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 283 del 2006, prevedendo, in particolare, che:
§ siano prorogate per ulteriori dodici mesi (ossia con scadenza 23 novembre 2007) le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino).
Si ricorda che il citato decreto-legge n. 277 del 2004 ha istituito, all’articolo 2, la Fondazione Ordine Mauriziano con il compito di gestire il patrimonio e i beni dell’Ente Ordine Mauriziano (ad eccezione delle strutture ospedaliere e di alcuni beni sabaudi affidati ad un’altra fondazione), di provvedere al risanamento del dissesto finanziario dell’Ente e di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà. Tale provvedimento prevede che la Fondazione subentri all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso il relativo contenzioso e le situazioni creditorie e debitorie, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti l’esercizio delle attività sanitarie svolte nei presìdi ospedalieri (sono comunque trasferite alla fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte in conseguenza delle prestazioni e forniture eseguite sino alla data di entrata in vigore del decreto).
L’articolo 3, comma 1, del decreto n. 277 del 2004, cui si riferisce il comma in esame, precisa che:
- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per i debiti insoluti dell’Ente Ordine Mauriziano;
- le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto;
- i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia;
- i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso;
- il Ministero dell’interno delibera in merito ai ricorsi presentati dai creditori esclusi;
- il rappresentante della Fondazione è autorizzato a procedere in via transattiva in merito alle richieste dei creditori.
Con riferimento al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge 277/2004, si segnala altresì che la Corte costituzionale, con sentenza n. 355 del 25 ottobre 2006, si è pronunciata su alcune questioni di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata con riferimento alla lettera f) del citato comma 1 dell’articolo 3 (che prevede la facoltà dei creditori esclusi dalla massa passiva di proporre ricorso al Ministro dell’interno) e rilevato l’infondatezza della questione concernente la disposizione di cui alla lettera b). Quest’ultima disposizione – si ricorda – prevede che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta sia rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; conseguentemente, gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva[560].
§ sia posta integralmente a carico dell’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004, la gestione dell’attività sanitaria dell’Ente Ordine Mauriziano. L’Azienda sanitaria subentra nei contratti di durata (ad esempio, contratti ad esecuzione continuata o periodica) di cui è titolare il suddetto Ente, con esclusivo riferimento alle obbligazioni sorte successivamente alla data di istituzione della stessa Azienda sanitaria (secondo periodo).
In proposito, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge n. 277 del 2004 ha demandato alla regione Piemonte la disciplina, con legge regionale, della natura giuridica dell’Ente Ordine Mauriziano. A tale disposizione ha dato attuazione la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39, che ha istituito l’Azienda ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”, inserendola nell’ordinamento sanitario regionale.
§ il terzo periodo del comma in esame, integrando le previsioni del decreto-legge n. 283 del 2006, specifica che sono inefficaci nei confronti della citata Azienda ospedaliera i decreti ingiuntivi e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda.
Per quanto concerne le azioni esecutive avviate in forza dei citati titoli, all’Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione Ordine Mauriziano istituita ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 277 del 1994 (quarto periodo).
Il comma 1350, riprende, sia pure con alcune integrazioni e modifiche, il testo delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.
In particolare, si prevede che la proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano è da ritenersi attribuita, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 277/2004 ha stabilito che il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, è trasferito alla Fondazione Ordine Mauriziano, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri.
Si segnala, in proposito, la diversa formulazione della corrispondente disposizione contenuta nel decreto-legge n. 283 del 2006, che esclude dai beni attribuiti alla Fondazione esclusivamente quelli mobili funzionalmente connessi allo svolgimento dell’attività dei due citati presìdi ospedalieri.
Integrando le previsioni del citato decreto n. 283 del 2006, il secondo periodo del comma in esame precisa, altresì, che la proprietà dei beni immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano (ed attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano) può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, secondo i valori di mercato, alla Regione Piemonte nel rispetto delle previsioni dei contratti di affitto o locazione vigenti alla data del trasferimento.
Al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 20 aprile 2006, ha sancito (su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39, che ha istituito l’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”, ove prevede che i beni mobili e immobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte destinate all'esercizio delle attività sanitarie nei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza (appartenenti alla Fondazione) siano definitivamente attribuiti, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
In proposito, la Consulta ha osservato che “la norma regionale impugnata, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale – qual è la Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale, incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione”.
Le operazioni di acquisto da parte della Regione Piemonte non sono sottoposte ai vincoli in materia di prelazione agraria previsti dalla normativa vigente.
Articolo 1,
comma 1351
(Obblighi di separazione patrimoniale
degli intermediari assicurativi)
Il comma 1351, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, esonera gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione nonché le banche, gli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e la società Poste italiane SpA che agiscono quali intermediari di assicurazione dall’obbligo di versare su apposito e separato conto i premi ad essi pagati e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario medesimo. L’esonero è subordinato alla condizione che essi documentino in modo permanente, mediante fideiussione bancaria, una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, e comunque non inferiore a euro 15 mila.
A quest’effetto, viene integrato l’articolo 117 del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L’articolo 117 del codice delle assicurazioni, al comma 1, disciplina l’obbligo di separazione patrimoniale relativamente ai premi pagati dagli assicurati all'intermediario e alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario medesimo. A garanzia dei diritti degli assicurati, è prescritto che queste somme vengano versate in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei creditori degli assicurati e delle imprese medesime, ma solo nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.
Nel predetto articolo 117 è inserito un nuovo comma 3-bis, il quale, ricorrendo la predetta condizione, esenta dagli obblighi contemplati dal comma 1 gli intermediari indicati alle lettere a), b) e d) del comma 2 dell’articolo 109 del medesimo codice.
I predetti intermediari sono:
- gli agenti di assicurazione, definiti come intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, denominati anche broker, definiti come intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
La disposizione trova fondamento nella facoltà prevista dall’articolo 4 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’intermediazione assicurativa, il cui paragrafo 4 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.
A questo fine, gli ordinamenti nazionali possono adottare una o più delle forme seguenti:
a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti dall’impresa di assicurazione all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;
b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 per cento della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a euro 15.000;
c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti-cliente rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;
d) l'istituzione di un fondo di garanzia.
Viene quindi modificata, limitatamente a talune categorie di intermediari, la scelta operata dal codice delle assicurazioni in favore della forma di tutela mediante la separazione patrimoniale prevista dalla lettera c). In questo caso, a garanzia degli assicurati è apprestato un presidio affatto diverso, contemplato nella precedente lettera b), consistente nell’obbligo di assicurare permanentemente, mediante fideiussione bancaria, la solvibilità per un importo commisurato, nella proporzione del 4 per cento, all’entità dei premi annualmente incassati dall’intermediario, comunque non inferiore all’importo minimo stabilito dalla direttiva.
Rimangono esclusi dalla possibilità di deroga i produttori diretti – contemplati nella lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del citato codice delle assicurazioni, che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima. Per altro, la riferita definizione sembra presupporre l’intera responsabilità dell’impresa per qualsiasi fatto dell’intermediario.
Si segnala l’opportunità di chiarire la formulazione della disposizione specificando, in conformità al dettato della direttiva 2002/92/CE, che la capacità finanziaria richiesta è calcolata sull’importo dei “premi incassati annualmente”.
Articolo 1, comma
1352
(Contributi alla Fondazione 20 marzo 2006)
Il comma 1352, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, per l’attività della “Fondazione 20 marzo 2006”, costituita ai sensi della legge della Regione Piemonte n. del 2006 finalizzata all’utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici.
Si ricorda che l’articolo 2 della L. R. 16 giugno 2006 n. 21, recante “Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico”, dispone che la Regione Piemonte promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi del codice civile. Essa ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali, che sono conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.
Questa, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati.
Con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni connesse e strumentali al perseguimento dei propri scopi, che siano precluse dalla legge o dallo Statuto, comprese operazioni finanziarie, assunzione di mutui e prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo funzionale al proprio, ovvero può assumere partecipazioni in tali soggetti.
Articolo 1, comma 1353
(Fondi speciali)
Nel disegno di legge finanziaria per il 2007, come approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1746), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 436 milioni per il 2007, a 599,1 milioni per il 2008 e a 606,7 milioni per il 2009.
Il testo approvato dal Senato prevede risorse in Tabella A per 92,5 milioni nel 2007, per 175,7 milioni nel 2008 e per 128,8 milioni nel 2009.
Pertanto a seguito dell’esame del Senato si è determinata in Tabella A una riduzione di 343,5 milioni per il 2007, di 423,5 milioni nel 2008 e di 477,9 milioni nel 2009.
Le variazioni in diminuzione hanno principalmente interessato gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli esteri, dell’interno, dei beni culturali, della salute, dell’università e ricerca, della solidarietà sociale.
Per quanto riguarda la Tabella B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati erano previsti accantonamenti per 6.238,7 milioni nel 2007, di 6.179,2 milioni nel 2008 e di 6.2014,2 milioni nel 2009, di cui 5.700 milioni per ciascuna annualità quali regolazioni debitorie.
Il testo approvato dal Senato dispone accantonamenti in tabella B per 9.016,5 milioni nel 2007, per 5.944,8 milioni nel 2008 e per 5.977,7 milioni nel 2009, di cui regolazioni debitorie per 8.700 milioni nel 2007, 5.700 milioni nel 2008 e 5.700 milioni nel 2009.
Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, a seguito dell’esame al Senato si è determinata una riduzione, al netto delle regolazioni debitorie, di 222,2 milioni incremento nel 2007, nonché riduzioni di 234,4 milioni nel 2008 e di 226,5 milioni nel 2009.
Le variazioni in diminuzione hanno principalmente interessato gli accantonamenti relativi al Ministero delle politiche agricole.
Le regolazione debitorie per il 2007 sono invece aumentate di 3.000 milioni di euro (si rinvia sul punto alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 1).
Nel prospetto successivo sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747, nel disegno di legge finanziaria per il 2007 presentato dal Governo (A.C. 1746), nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1183) e nel testo approvato dal Senato (A.C. 1746-bis-B).
Tabella A (migliaia di euro) |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
22.609 |
7.363 |
7.363 |
|
Disegno di legge Governo (A.C. 1746) |
3.824.329 |
4.047.083 |
4.047.083 |
|
di cui regolazione debitoria |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
Disegno di legge Governo (A.S. 1183) |
436.019 |
599.123 |
606.673 |
|
di cui regolazione debitoria |
0 |
0 |
0 |
|
Disegno di legge Governo (A.C. 1746-bis-B) |
92.486 |
175.665 |
128.807 |
|
di cui regolazione debitoria |
0 |
0 |
0 |
|
Tabella B (migliaia di euro) |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1747) |
258.045 |
241.544 |
241.544 |
|
Disegno di legge Governo (A.C. 1746) |
776.045 |
776.544 |
776.544 |
|
di cui regolazione debitoria |
0 |
0 |
0 |
|
Disegno di legge Governo (A.S. 1183) |
6.238.745 |
6.179.244 |
6.204.244 |
|
di cui regolazione debitoria |
5.700.000 |
5.700.000 |
5.700.000 |
|
Disegno di legge Governo (A.C. 1746-bis-B) |
9.016.545 |
5.944.844 |
5.977.744 |
|
di cui regolazione debitoria |
8.700.000 |
5.700.000 |
5.700.000 |
Articolo 1, comma 1354
(Dotazioni di bilancio relative a leggi
di spesa permanente)
La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2007 prevedeva, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1183), un ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente pari a 17.969,5 milioni di euro per il 2007, a 17.139,9 milioni di euro per il 2008 e a 16.766,4 milioni di euro per il 2009.
Si ricorda che, tuttavia, tali importi non scontavano gli effetti della riduzione lineare disposta dall’articolo 18, comma 208, dell’A.S. 1183(ora comma 509del testo in esame), per un importo complessivo pari a 126,4 milioni per l'anno 2007, a 335,4 milioni per l'anno 2008 e a 11,4 milioni per l'anno 2009.
Gli effetti di tale riduzione lineare è stata conteggiata nel maxiemendamento approvato dal Senato. Conseguentemente tutte le voci di spesa ricomprese nella tabella C risultano modificate rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.
Il Senato ha peraltro disposto le seguenti ulteriori variazioni:
riduzione di 24,2 milioni nel 2007del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (art. 9-ter, legge n. 468/1978/Ministero dell’economia e delle finanze);
incremento di 40 milioni nel 2007 delle risorse destinate all’editoria (legge n. 67/1987/Ministero dell’economia e delle finanze);
riduzioni di 828.000 euro del contributo all’ENIT (ente nazionale italiano per il turismo) per ciascuna annualità del triennio (legge n. 292/1990/Ministero dell’economia e delle finanze);
incremento di 1 milione delle risorse destinate alla lotta al randagismo per ciascuna annualità (legge n. 434/1998/Ministero della salute);
incremento complessivo di 133,2 milioni nel 2007 delle risorse destinate al Ministero dell’università e della ricerca, di cui 78,6 milioni relative al Fondo ordinario per le università (legge n. 537/1993), 31,3 milioni per la ricerca scientifica (D.Lgs. n. 204/1998), 11 milioni per le università non statali (legge n. 243/1991), 11 milioni per il diritto allo studio (legge n. 147 /1992);
incremento di 10 milioni nel 2007 delle risorse destinate al funzionamento dell’Istituto del commercio estero-ICE (legge n. 68/1997/Ministero del commercio internazionale).
Pertanto l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente, come approvato dal Senato, risulta pari a 18.002,3 milioni di euro per il 2007, a 16.824,7 milioni di euro per il 2008 e a 16.775,2 milioni di euro per il 2009.
Nella tabella che segue sono esposti gli stanziamenti per l’anno 2007 delle singole voci di Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2007. Per ciascuna voce, sono indicati gli importi del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747), gli importi di Tabella C del disegno di legge finanziaria (A.C. 1746), le riduzioni determinate a seguito del taglio lineare disposto ai sensi del comma 509, introdotto dalla Camera, e le ulteriori variazioni determinate nel corso dell’esame al Senato (A.C. 1746-bis-B).
Nell’ultima colonna sono indicati gli importi indicati nell’A.C. 1746-bis-B.
Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.
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BLV |
Ddl finanziaria |
Ddl finanziaria |
Taglio lineare |
Ulteriori
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Ddl finanziaria |
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Ministero dell’economia e delle finanze |
|
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D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (U.P.B. 3.1.2.11 – cap. 1560) |
12.740 |
12.740 |
12.740 |
-100 |
|
12.640 |
|
D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (U.P.B. 12.1.2.15 – cap. 5217) |
14.700 |
14.700 |
14.700 |
-115 |
|
14.585 |
|
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 4.1.5.4 - cap. 3026) |
39.564 |
39.564 |
39.564 |
-311 |
|
39.253 |
|
L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (U.P.B. 4.1.5.2 - cap. 3003) |
- |
90.000 |
24.300 |
0 |
-24.200 |
100 |
|
L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivi e agevolazioni per cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (U.P.B. 3.2.3.29 – cap. 7256) |
25.480 |
25.480 |
25.480 |
-200 |
|
25.280 |
|
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione all’Istituto nazionale di statistica (U.P.B. 3.1.2.27 – cap. 1680) |
156.800 |
161.800 |
161.800 |
-1.232 |
|
160.568 |
|
L. 67/1987: Editoria (U.P.B. 3.1.5.14 – cap. 2183; U.P.B. 3.2.10.2 – cap. 7442) |
341.990 |
411.990 |
411.990 |
-2.686 |
40.000 |
449.304 |
|
L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (U.P.B. 3.1.2.8 – cap. 1539) |
280 |
280 |
280 |
-2 |
|
278 |
|
L. 292/1990: Ordinamento dell’Ente italiano per il turismo (U.P.B. 2.1.2.10 - cap. 1381) |
21.266 |
51.266 |
51.266 |
-167 |
-828 |
50.271 |
|
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 3.2.10.3 – cap. 7446/p) |
203.000 |
223.000 |
223.000 |
-1.595 |
|
221.405 |
|
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (U.P.B. 3.2.10.3 – cap. 7446/p) |
80.405 |
80.405 |
80.405 |
-632 |
|
79.773 |
|
L. 225/1992, art. 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 3.1.5.15 – cap. 2184) |
40.180 |
79.180 |
79.180 |
-316 |
|
78.864 |
|
L. 225/1992, art. 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 3.2.10.3 - cap. 7447) |
546.580 |
546.580 |
546.580 |
-4.293 |
|
542.287 |
|
D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (U.P.B. 3.1.2.33 – cap. 1707/p) |
21.745 |
21.745 |
21.745 |
-171 |
|
21.574 |
|
L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (U.P.B. 3.1.2.32 – cap. 1702) |
3.920 |
3.920 |
3.920 |
-31 |
|
3.889 |
|
L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.17 – cap. 1613) |
1.862 |
1.862 |
1.862 |
-15 |
|
1.847 |
|
L. 94/1997, art. 7, co. 6: Contributo in favore dell’ISAE (U.P.B. 2.1.2.4 – cap. 1321) |
9.800 |
12.000 |
12.000 |
-77 |
|
11.923 |
|
L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (U.P.B. 3.1.2.14 – cap. 1575) |
3.920 |
3.920 |
3.920 |
-31 |
|
3.889 |
|
D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 2701) |
- |
670.000 |
670.000 |
0 |
|
670.000 |
|
L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (U.P.B. 3.1.2.37 – cap. 1723) |
3.842 |
3.842 |
3.842 |
-30 |
|
3.812 |
|
L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 3.1.5.16 – cap. 2185) |
207.760 |
257.760 |
257.760 |
-1.632 |
|
256.128 |
|
L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 3.2.3.38 – cap. 7330) |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
-13 |
|
1.687 |
|
D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 3.1.2.7 – cap. 1525) |
210.680 |
253.680 |
253.680 |
-1.655 |
|
252.025 |
|
D.Lgs. 285/1999: Riordino del FORMEZ (U.P.B. 12.1.2.12 – cap. 5200) |
21.560 |
21.560 |
21.560 |
-169 |
|
21.391 |
|
D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA-Scuola superiore della pubblica amministrazione (U.P.B. 6.1.2.13 – cap. 3935) |
14.798 |
14.798 |
14.798 |
-116 |
|
14.682 |
|
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2: Finanziamento Agenzia del demanio (U.P.B. 6.1.2.9 - cap. 3901) |
117.857 |
125.000 |
125.000 |
-926 |
|
124.074 |
|
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997 (U.P.B. 3.1.5.2 – cap. 2115) |
391.339 |
443.349 |
445.349 |
-3.074 |
|
442.275 |
|
L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (U.P.B. 4.1.2.14 – cap. 2820) |
8.820 |
8.820 |
8.820 |
-69 |
|
8.751 |
|
L. 388/2000, art. 74 co. 1: Previdenza complementare (U.P.B. 3.1.5.9 – cap. 2156) |
136.220 |
136.220 |
136.220 |
-1.070 |
|
135.150 |
|
L. 38/2001, art. 16 co. 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (U.P.B. 4.2.3.12 – cap. 7513/p) |
4.851 |
4.851 |
4.851 |
-38 |
|
4.813 |
|
D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (U.P.B. 12.1.2.16 – cap. 5233) |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
-27 |
|
3.403 |
|
L. 448/2001, art. 14, comma 1: Finanziaria 2002 – accise gas metano (U.P.B. 6.1.2.2 – cap. 3823) |
98.000 |
98.000 |
98.000 |
-770 |
|
97.230 |
|
D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (U.P.B. 3.1.2.42 – cap. 1733) |
19.600 |
22.000 |
22.000 |
-154 |
|
21.846 |
|
D.L. 181/2006, art. 1, comma 19: Adeguamento struttura Presidenza del Consiglio per applicazione DL 181/2006 in materia di sport (U.P.B. 3.2.10.5 – cap. 7450) |
146.996 |
146.996 |
146.996 |
-1.155 |
|
145.841 |
|
Ministero dello sviluppo economico |
|
|
|
|
|
|
|
L. 287/1990, art. 10, co. 7: Autorità garante della concorrenza e del mercato (U.P.B. 3.1.2.3 – cap. 2275) |
21.560 |
21.560 |
21.560 |
-169 |
|
21.391 |
|
L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (U.P.B. 4.2.3.4 – cap. 7630) |
196.000 |
196.000 |
196.000 |
-1.540 |
|
194.460 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.4 cap. 2280) |
1.156 |
1.156 |
1.156 |
-9 |
|
1.147 |
|
Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
|
|
|
|
|
|
|
L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (U.P.B. 11.1.2.2 – cap. 4332) |
784 |
784 |
784 |
-6 |
|
778 |
|
L. 448/1998, art. 80, co. 4: Formazione professionale – contributi a organismi vari (U.P.B. 10.1.2.1 – cap. 4161) |
1.960 |
1.960 |
1.960 |
-15 |
|
1.945 |
|
L. 350/2003: art. 3, co. 149: Finanziaria 2004 – spese funzionamento commissione di garanzia per attuazione legge sciopero servizi pubblici essenziali (U.P.B. 14.1.1.0 - cap. 5025) |
1.957 |
1.957 |
2.957 |
-15 |
|
2.942 |
|
Ministero della giustizia |
|
|
|
|
|
|
|
D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenzione e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 1768) |
4.900 |
4.900 |
4.900 |
-38 |
|
4.862 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.1.2.1 – cap. 1160) |
118 |
118 |
118 |
-1 |
|
117 |
|
Ministero degli affari esteri |
|
|
|
|
|
|
|
L. 1612/1962, art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto agronomico per l'Oltremare (U.P.B. 9.1.2.2 – cap. 2201) |
2.744 |
2.744 |
2.744 |
-22 |
|
2.722 |
|
L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo-latino-americano (U.P.B. 16.1.2.2 – cap. 4131) |
2.450 |
2.450 |
2.450 |
-19 |
|
2.431 |
|
D.P.R. 200/1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (U.P.B. 11.1.2.3 - cap. 3105) |
2.352 |
2.352 |
2.352 |
-18 |
|
2.334 |
|
L. 883/1977: Accordo relativo a un programma internazionale per l'energia (U.P.B. 13.1.2.2 - cap. 3749) |
980 |
980 |
980 |
-8 |
|
972 |
|
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (U.P.B. 15.1.2.5 - cap. 4052) |
274 |
274 |
274 |
-2 |
|
272 |
|
L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 9.1.1.0 e 9.1.2.2 - capitoli vari) |
382.203 |
600.000 |
650.000 |
-3.003 |
|
646.997 |
|
L. 960/1982: Rifinanziamento legge di ratifica degli accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (U.P.B. 15.1.2.2 – capp. 4061 e 4063) |
2.744 |
2.744 |
2.744 |
-21 |
|
2.723 |
|
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.2 – cap. 1163) |
6.076 |
6.076 |
6.076 |
-48 |
|
6.028 |
|
L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (U.P.B. 20.1.2.1 – cap. 4534) |
4.900 |
4.900 |
4.900 |
-38 |
|
4.862 |
|
L. 58/2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (Paesi in via di sviluppo) (U.P.B. 9.1.2.2 – cap. 2210) |
2.254 |
2.254 |
2.254 |
-18 |
|
2.236 |
|
L. 91/2005, art. 1, co. 1: Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica-AIEA (U.P.B. 12.1.2.2 – cap. 3421) |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
|
Ministero della pubblica istruzione |
|
|
|
|
|
|
|
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra (U.P.B. 7.1.2.3 - cap. 2193) |
370 |
370 |
370 |
-3 |
|
367 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (U.P.B. 2.1.2.4 - cap. 1260) |
7.176 |
7.176 |
3.176 |
-56 |
|
3.120 |
|
L. 440/1997 e L. 144/1999, art. 68, co. 4, lett. b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (U.P.B. 2.1.5.2 - cap. 1270/p) |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
-1.422 |
|
179.578 |
|
Ministero dell’interno |
|
|
|
|
|
|
|
L. 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 5.1.1.1 - cap. 2674) |
30.600 |
30.600 |
30.600 |
-240 |
|
30.360 |
|
L. 968/1969 e D.L. 361/1995, art. 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 3.1.1.1 - cap. 1916) |
17.738 |
17.738 |
17.738 |
-139 |
|
17.599 |
|
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 5.1.1.1 – cap. 2668; U.P.B. 5.1.1.4 – cap. 2815) |
2.940 |
2.940 |
2.940 |
-23 |
|
2.917 |
|
Legge 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti ed altri organismi (U.P.B. 6.1.2.1 – cap. 2960) |
108 |
108 |
108 |
-1 |
|
107 |
|
Ministero dell’ambiente |
|
|
|
|
|
|
|
L. 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 2.1.2.5 - capp. 1644, 1646/p) |
40.670 |
40.670 |
40.670 |
-320 |
|
40.350 |
|
D.L. n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 2.1.1.0 – capp. 1388, 1389/p) |
215 |
215 |
215 |
-1 |
|
214 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2.3 - cap. 1551) |
49.980 |
69.980 |
69.980 |
-393 |
|
69.587 |
|
D.Lgs. 300/1999, art. 38: Agenzia protezione ambiente e servizi tecnici (U.P.B. 7.1.2.1 – cap. 3621; U.P.B. 7.2.3.2 – cap. 8831) |
83.300 |
83.300 |
83.300 |
-654 |
|
82.646 |
|
Ministero delle infrastrutture e trasporti |
|
|
|
0 |
|
|
|
L. 431/1998, art. 11, co. 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2.1 – cap. 1690) |
212.660 |
212.660 |
212.660 |
-1.670 |
|
210.990 |
|
L. 350/2003, art. 3, co. 108: Finanziaria 2004 – Fondo per l’edilizia a canone speciale (U.P.B. 3.1.2.1 – cap. 1691) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
-79 |
|
9.921 |
|
Ministero della difesa |
|
|
|
|
|
|
|
R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 3.1.1.1 - cap. 1253) |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
-330 |
|
41.670 |
|
R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (U.P.B. 7.1.1.1 – cap. 4840) |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
-196 |
|
24.804 |
|
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.4 – cap. 1352) |
784 |
784 |
784 |
-6 |
|
778 |
|
D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 3.1.2.8 - cap. 1360; U.P.B. 3.2.3.6 - cap. 7145) |
13.034 |
13.034 |
13.035 |
-102 |
|
12.933 |
|
L. 267/2002, art. 1, co. 2: Contributi dello Stato all'INSEAN (U.P.B. 3.1.2.4 - cap. 1354) |
3.920 |
3.920 |
3.920 |
-31 |
|
3.889 |
|
L. 267/2002, art. 1, co. 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (U.P.B. 3.1.2.2 - cap. 1345) |
69 |
69 |
69 |
-1 |
|
68 |
|
Ministero delle politiche agricole |
|
|
|
|
|
|
|
L. 267/1991, art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 2.1.1.0 e 2.1.2.7 – capitoli vari) |
14.234 |
14.234 |
14.234 |
-113 |
|
14.121 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 3.1.2.8 – cap. 2200) |
5.388 |
5.388 |
5.388 |
-42 |
|
5.346 |
|
D.Lgs. 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 3.1.2.10 – cap. 2083) |
92.884 |
100.000 |
100.000 |
-730 |
|
99.270 |
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
|
|
|
|
|
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (U.P.B. 3.1.1.0 – cap. 1941) |
2.352 |
2.352 |
2.352 |
-18 |
|
2.334 |
|
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1.0 - capp. 1261, 1262, 1263; U.P.B. 3.1.1.0 – capp. 1942) |
5.292 |
5.292 |
5.292 |
-41 |
|
5.251 |
|
L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 5.1.2.2 e 5.2.3.9 – capitoli vari) |
344.000 |
444.000 |
444.000 |
-2.699 |
|
441.301 |
|
L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (U.P.B. 4.1.2.1 – cap. 2363) |
833 |
833 |
833 |
-7 |
|
826 |
|
L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (U.P.B. 3.1.2.1 – cap. 2052) |
2.727 |
2.727 |
2.727 |
-21 |
|
2.706 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.3 - cap. 2100) |
30.086 |
30.086 |
30.086 |
-236 |
|
29.850 |
|
L. 77/2006, art. 4, co. 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (U.P.B. 2.1.2.2 - cap. 1442; U.P.B. 2.2.3.11 - cap. 7305) |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Ministero della salute |
|
|
|
|
|
|
|
D.L.C.P.S. 1068/1947: Contributo all’organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 4.1.2.3 – cap. 4320) |
19.649 |
19.649 |
19.649 |
-154 |
|
19.495 |
|
D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.1.2.20 - cap. 3453) |
30.380 |
30.380 |
30.380 |
-239 |
|
30.141 |
|
D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo sanitario nazionale - Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (U.P.B. 3.1.2.10 - cap. 3392) |
269.500 |
341.500 |
341.500 |
-2.117 |
|
339.383 |
|
D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto superiore di sanità (U.P.B. 3.1.2.16 - cap. 3443) |
85.911 |
100.000 |
100.000 |
-675 |
|
99.325 |
|
D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (U.P.B. 3.1.2.17 - cap. 3447) |
65.530 |
65.530 |
65.530 |
-515 |
|
65.015 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.11 - cap. 3412) |
5.586 |
5.586 |
5.586 |
-44 |
|
5.542 |
|
L. 434/1998: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (U.P.B. 5.1.2.3 - cap. 5340) |
4.018 |
4.018 |
4.018 |
-32 |
+1.000 |
4.986 |
|
D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (U.P.B. 3.1.2.21 - cap. 3457) |
4.998 |
4.998 |
4.998 |
-39 |
|
4.959 |
|
D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (U.P.B. 3.1.2.22 - cap. 3458; U.P.B. 3.2.3.5 - cap. 7230) |
45.250 |
45.250 |
45.250 |
-355 |
|
44.895 |
|
Ministero dei trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
L. 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1.1 – cap. 2121) |
4.510 |
6.000 |
6.000 |
-35 |
|
5.965 |
|
L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1.6 - cap. 2179) |
784 |
2.000 |
2.000 |
-6 |
|
1.994 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.9 - cap. 1952) |
343 |
343 |
343 |
-3 |
|
340 |
|
D.L. 535/1996: Contributo Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) (U.P.B. 3.1.2.16 – cap. 1850) |
627 |
627 |
627 |
-5 |
|
622 |
|
D.Lgs. 250/1997: Istituzione ENAC (U.P.B. 3.1.2.15 – cap. 1921) |
62.720 |
62.720 |
62.720 |
-493 |
|
62.227 |
|
Ministero dell’università e della ricerca |
|
|
|
|
|
|
|
L. 407/1974: Ratifica ed esecuzione accordi internazionali per la ricerca scientifica (U.P.B. 3.2.3.6 – cap. 7291) |
4.700 |
4.700 |
4.700 |
-37 |
+33 |
4.696 |
|
L. 394/1977: Potenziamento attività sportiva universitaria (U.P.B. 3.1.2.5 - cap. 1709) |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
-63 |
+56 |
7.993 |
|
L. 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 3.1.2.7 - cap. 1690) |
122.000 |
122.000 |
117.000 |
-958 |
+850 |
116.892 |
|
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (U.P.B. 3.1.2.8 – cap. 1692) |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
-1.045 |
+10.928 |
142.883 |
|
L. 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 3.1.2.3 – cap. 1695) |
147.000 |
157.000 |
157.000 |
-1.155 |
+11.026 |
166.871 |
|
L. 537/1993, art. 25 co. 1, lett. a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 3.1.2.9- cap. 1694) |
6.974.000 |
7.014.000 |
7.064.000 |
-54.778 |
+78.643 |
7.087.865 |
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2.1 - cap. 1679) |
11.324 |
11.324 |
11.324 |
-89 |
+79 |
11.314 |
|
D.Lgs. 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.2.3.4 - cap. 7236) |
1.629.000 |
1.629.000 |
1.749.000 |
-12.795 |
+31.362 |
1.767.567 |
|
L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 3.2.3.8 - cap. 7273) |
32.000 |
32.000 |
32.000 |
-251 |
+223 |
31.972 |
|
Ministero della solidarietà sociale |
|
|
|
|
|
|
|
L. 328/2000, art. 20, co. 1: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (U.P.B. 4.1.5.2 – cap. 3671) |
1.481.780 |
1.626.780 |
1.646.780 |
-11.639 |
|
1.635.141 |
|
Ministero del commercio internazionale |
|
|
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 4.1.2.1 - cap. 2500) |
26.186 |
26.186 |
26.186 |
-206 |
|
25.980 |
|
L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. a): Spese di funzionamento ICE (U.P.B. 4.1.2.4 - cap. 2530) |
96.040 |
96.040 |
96.040 |
-754 |
+10.000 |
105.286 |
|
L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.1.2.4 - cap. 2531) |
60.956 |
60.456 |
60.456 |
-479 |
|
59.977 |
Articolo 1, comma 1356
(Riduzione di autorizzazioni legislative
di spesa)
Nella Tabella E richiamata dal comma in esame sono indicate le riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.
Nel testo approvato dalla Camera dei deputati l’ammontare dei definanziamenti era indicato in 1.062,7 milioni per il 2007, in 304,7 milioni per il 2008 e in 223,5 milioni per il 2009.
La Tabella E nel testo approvato dal Senato prevede definanziamenti di 1.094,6 milioni per il 2007, di 375,6 milioni per il 2008 e di 311,4 milioni per il 2009.
Gli ulteriori definanziamenti introdotti dal Senato riguardano autorizzazioni legislative già presenti nella tabella E. In particolare:
il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica viene ulteriormente ridotto di circa 25 milioni nel 2007, di circa 1 milione nel 2008 e di 3 milioni nel 2009;
il Fondo per le aree sottoutilizzate viene ridotto di 7 milioni nel 2007, di 70 milioni nel 2008 e di 85 milioni nel 2009.
Articolo 1, comma 1357
(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)
Le modifiche apportate dal Senato alla Tabella F, recante l’elenco delle autorizzazioni di spesa di conto capitale recate da leggi pluriennali, sono determinate dalle modifiche apportate alla Tabella E (la Tabella D non è stata oggetto di modifiche), i cui effetti vengono scontati direttamente nella Tabella F.
L’ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa pluriennali nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1183) ammontava a 5.913,8 milioni per il 2007, a 14.981,9 milioni per il 2008, a 17.902,6 milioni per il 2009 e a 40.609,6 milioni per il 2010 e anni successivi.
Il testo approvato dal Senato sono previste autorizzazioni pari a 14.502,2 milioni per il 2007, a 14.936,6 milioni per il 2008, a 17.817,6 milioni per il 2009 e a 40.609,6 milioni per il 2010 e anni successivi.
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
A.S. 1183 |
14.509.200 |
14.981.605 |
17.902.621 |
40.609.628 |
|
A.C. 1746-bis-B |
14.502.200 |
14.936.605 |
17.817.621 |
40.609.628 |
|
Differenza |
-7.000 |
-45.000 |
-85.000 |
0 |
Le variazioni sono riconducibili all’ulteriore definanziamento disposto in Tabella E del Fondo per le aree sottoutilizzate (UPB 6.2.3.12/Sviluppo, cap. 8425), che riduce gli stanziamenti di 7 milioni nel 2007, di 70 milioni nel 2008 e di 85 milioni nel 2009.
La differenza rispetto al 2008 (70 milioni anziché 45 milioni) sembrerebbe essere dovuta ad un errore di doppia contabilizzazione del rifinanziamento di 25 milioni per il 2008 del Fondo disposto dalla Tabella D, che, tuttavia era già stato “scontato” nella Tabella F in quanto introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, inoltre, lo stanziamento di 6 milioni di euro per interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici è stato ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, che sono stati destinati ad interventi per la ricostruzione del Belice.
Si segnala infine lo spostamento dal settore 27 (Interventi diversi) al settore 17 (Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria e di servizio) delle risorse del Fondo unico da ripartire per gli investimenti di edilizia penitenziaria e giudiziaria (L. 448/2001, art. 46, co. 4) per un ammontare pari a 20 milioni per il 2007 e a 30 milioni per il 2008.
Articolo 1, comma 1360
(Fondi unici investimenti)
Con il comma 1360 viene approvato l’allegato 2 al disegno di legge finanziaria per il 2007, nel quale sono esposte le autorizzazioni di spesa che costituiscono i fondi unici per gli investimenti, istituiti nei singoli stati di previsione della spesa, in applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), con le relative dotazioni finanziarie.
Con il maxiemendamento approvato dal Senato, il Governo ha apportato all’allegato 2, due modifiche:
§ il Fondo per gli incentivi alle imprese del Ministero dell’economia e delle finanze è stato incrementato di 50 milioni per ciascuna annualità del triennio, riportando in allegato il rifinanziamento disposto in Tabella D del disegno di legge (A.C. 1746) con riferimento all’articolo 18, commi 8 e 9, della legge n. 730/1983, relativa al Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito;
§ nell’ambito del Fondo unico per l’edilizia penitenziaria e giudiziaria del Ministero della giustizia il finanziamento relativo alRegio decreto n. 787/1931 (Istituti di previdenza e di pena) è stato ridotto da 90,1 milioni a 70,1 milioni e contestualmente è stato inserito un finanziamento di pari importo con riferimento al Fondo unico stesso.
Si segnala, peraltro, che il maxiemendamento non registra il rifinanziamento disposto in Tabella D del Fondo unico per l’edilizia penitenziaria e giudiziaria di 100 milioni per ciascuna annualità del triennio 2007-2009, come invece avviene per il Fondo per gli incentivi alle imprese.
Articolo 1, comma 1361
(Prospetto di copertura degli oneri di
natura corrente)
Secondo quanto risulta dal prospetto di copertura, richiamato dal comma 1361, le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria hanno comportato, in termini di saldo netto da finanziare, un aumento di 485 milioni di euro nel 2007, di 416 milioni nel 2008 e di 78 milioni nel 2009 degli oneri di natura corrente.
In particolare, l’effetto predetto è stato determinato:
§ da maggiori spese correnti conseguenti alle modifiche all’articolato per un importo pari a 750 milioni di euro nel 2007, a 729 milioni nel 2008 e a 549 milioni nel 2009;
§ da maggiori spese correnti derivanti dalle modifiche apportate alla tabella C per 65 milioni di euro nel 2007, 15 milioni nel 2008 e 14 milioni nel 2009;
§ da minori spese derivanti da una riduzione dei fondi speciali della tabella A per complessivi 331 milioni di euro nel 2007, 329 milioni di euro nel 2008 e 485 milioni di euro nel 2009.
Le modifiche del Senato hanno determinato un aumento dei mezzi di copertura superiore a quello degli oneri, pari a 927 milioni di euro nel 2007, a 582 milioni nel 2008 e a 584 milioni nel 2009.
L’aumento è da imputare pressoché integralmente alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche all’articolato, con l’eccezione di 24 milioni per il 2007 e di 2 milioni per il 2009 derivanti dai definanziamenti disposti dalla tabella E.
E’ conseguentemente disposto un minor utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente a copertura degli oneri, per 442 milioni nel 2007, 167 milioni nel 2008 e 506 milioni nel 2009.
Il comma 1363, introdotto dal Senato, dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2007 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
La cosiddetta la clausola di “compatibilità” con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome viene introdotta da tempo in ogni legge finanziaria, al fine di esplicitare il corretto rapporto tra le fonti normative.
Le disposizioni della legge finanziaria non modificano, in effetti, il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. L’esplicitazione di questo principio – che discende peraltro dall’ordinario rapporto tra le due fonti – è stata introdotta per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale.
Articolo 1,
comma 1364
(Entrata in vigore)
Il comma 1364, modificato dal Senato, dispone, come di consueto, l’entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio dell’anno.
Le modifiche apportate dal Senato prevedono un’eccezione per le disposizioni dei commi 966-969, relativi all’accollo da parte dello Stato del debito di Infrastrutture Spa (ISPA) (cfr. la relativa scheda di lettura), che entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge.
Si osserva che l’articolo 11 della legge n. 468/78, che definisce il contenuto proprio della legge finanziaria, dispone, al comma 3, che la legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
Si ricorda altresì che un’ulteriore eccezione è prevista dal comma 1340, che prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge della disposizione recata dal comma medesimo, concernente il versamento all’entrata dello Stato delle somme non utilizzate relative al credito di imposta per il premio di concentrazione alle imprese.
[1] La detrazione per figli a carico spetta infatti per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Se il rapporto è pari a zero (ovvero se il reddito complessivo è pari a 95.000 euro), minore di zero (ovvero se il reddito complessivo è superiore a 95.000 euro) o pari a uno (ovvero se il reddito complessivo è nullo) la detrazione non compete. L’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
[2] La norma prevede che la detrazione spetta per intero al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.
[3] Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono espressamente esclusi dall’applicazione del comma 1 del nuovo articolo 13:
- i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale medico;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni delle regioni, degli enti locali e della Corte Costituzionale, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.
[4] D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 153.
[5] Si ricorda che, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge originario, l’obiettivo prioritario della riforma è quello di introdurre “una corretta progressività complessiva del sistema di sostegno dei redditi familiari”, superando i difetti presenti attualmente in tale sistema derivanti dall’operare combinato degli assegni con le detrazioni IRPEF. In particolare, rileva la relazione, “le attuali tabelle implicano, al passaggio dei relativi scaglioni di reddito familiare, riduzioni molto accentuate dell’assegno, nell’ordine anche di 300 euro l’anno per figlio. La conseguenza è che al passaggio di scaglione si determinano le cosiddette “trappole della povertà”: a un aumento del reddito guadagnato corrisponde una riduzione del reddito disponibile della famiglia”.
Un altro obiettivo della riforma, si legge nella relazione, “è quello di sostenere in misura maggiore rispetto all’attuale non solo le famiglie con redditi bassi, ma anche quelle con redditi medi”.
[6] Si prevede il decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze
[7] Si ricorda che l’articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002 ha esteso la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui al citato articolo 2 del D.L. 69/1988, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, tra cui figurano i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
[8] Il citato comma 2 dell’articolo 10-bis, introdotto dal precedente comma 13 del presente articolo, stabilisce che per l’elaborazione e la revisione degli studi di settore deve anche tenersi conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
Nell’applicazione degli studi di settore a fine di accertamento, l’analisi della coerenza – sulla base di indici (ad esempio: produttività per addetto, rotazione di magazzino) determinati in relazione alle singole aree economiche – costituisce una fase fondamentale per individuare anomalie nei dati comunicati dal contribuente, anche in presenza di ricavi dichiarati congrui rispetto agli importi presunti in base al pertinente studio di settore. Gli indici di coerenza fanno riferimento a comportamenti ritenuto “normali” nel settore economico considerato. Lo scostamento rispetto ad essi consente di riconoscere elementi critici, ad esempio in relazione all’impiego di personale irregolare, a situazioni anomale di magazzino o di area acquisti ovvero a irregolarità di natura contabile.
[9] Le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Le presunzioni semplici – per avere valenza probatoria – devono essere gravi, precise e concordanti.
[10] Si veda la nota precedente.
[11] Si rinvia ai corrispettivi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni al capitale di società ed enti sottoposti ad IRES, dalla cessione di strumenti finanziari emessi da società ed enti sottoposti ad IRES, nonché dalla cessione di obbligazioni e di differenti titoli in serie o di massa che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientranti fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
[12] Trattasi dei compensi in denaro o in natura derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
[13] Si definisce sostituto d’imposta colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto. Il sostituto d’imposta è debitore del sostituito: pertanto, egli opera la rivalsa tramite la ritenuta alla fonte, ossia decurtando direttamente la somma corrisposta al sostituito. La rivalsa è obbligatoria, per cui il compenso spettante al sostituito dovrà essere decurtato e non gli potrà essere corrisposto per intero. Tra gli esempi più comuni di sostituto d’imposta si ricordano le imprese che effettuano le ritenute fiscali sui compensi corrisposti ai dipendenti; sono inoltre sostituti d’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni, nei confronti sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi.
[14] Il visto di conformità consiste in una sorta di certificazione di corrispondenza tra i dati delle dichiarazioni e le risultanze del bilancio, delle scritture contabili e dei documenti allegati a norma di legge.
[15] L’asseverazione consiste nell’attestazione di conformità degli elementi contabili ed extracontabili, rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, con quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
[16] Trattasi di un’attestazione di accertamento dell’esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali e dell’avvenuta esecuzione, da parte dei certificatori, degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicate annualmente dal ministro dell’economia e delle finanze.
[17] Legge 3 febbraio 1989, n. 39, Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.
[18] In base all’articolo 2359 del codice civile, sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
[19] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248, recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale .
[20] Rispetto alla normativa previgente recata dai commi 390 e 391 della legge 266/23005, la disposizione in esame non include tra i soggetti competenti per l’autenticazione i funzionari di cancelleria degli uffici giudiziari e reca il riferimento ai “beni mobili registrati” in luogo di quello ai “veicoli”: risulta, così, esteso il campo di applicazione della disposizione anche a navi o aeromobili.
[21] “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”; trattasi del provvedimento normativo indicante gli Stati della c.d. white list.
[23] Ci si riferisce – presumibilmente – all’istituto disciplinato dall’articolo 2645-ter (“Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”) del codice civile, articolo aggiunto dall’articolo 39-novies del decreto-legge n. 273 del 2005 (“Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006.
Secondo tale disposizione, gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione.
Sussistono dei dubbi in dottrina sulla riconducibilità dei trust ai vincoli di destinazione. Si ricorda che per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Tale istituto trova la sua disciplina nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 364 del 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
[24] Si rinvia alla legge n. 104 del 1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), come modificata dalla legge n. 162 del 1998.
[25] Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, ad uno o più discendenti rispettivamente l’azienda o le proprie quote di partecipazione.
[26] Tale disposizione si riferisce alle società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
[27] Trattasi delle sanzioni disciplinate dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in tema di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.
[28] L’avviamento è l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.
[29] A norma dell’articolo 456 del codice civile, la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. L’articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e le donazioni prevede una diversa decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione in relazione a casi particolari.
[30] Le fattispecie, riprodotte nella presente novella senza modificazioni rispetto al testo vigente, sono le seguenti:
a) produzione o importazione di apparecchi e congegni per il giuoco lecito, non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi;
b) produzione o importazione di apparecchi e congegni per il giuoco lecito sprovvisti dei titoli autorizzatorî previsti dalle disposizioni vigenti;
c) distribuzione, installazione o messa a disposizione, per l’uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, nonché corresponsione di premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi, per le vincite con apparecchi e congegni conformi alla legge;
d) distribuzione, installazione o messa a disposizione, per l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatorî previsti dalle disposizioni vigenti.
[31] Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante e il concessionario delle scommesse.
Le scommesse a totalizzatore, diverse dalle corse dei cavalli, hanno per oggetto avvenimenti sportivi o non sportivi, e si distinguono in scommesse singole (il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento); plurime (il pronostico del partecipante indica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento); multiple (il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi).
[32] I giuochi a quota fissa sono quelli nei quali la somma da riscuotere in caso di vincita è previamente concordata tra il giocatore e il concessionario del giuoco.
[33] Nella procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici e concessioni varie, il criterio dell’offerta economicamente più conveniente è il criterio in base al quale le offerte presentate dai singoli offerenti vengono giudicate considerando una pluralità di elementi. Rispetto al criterio del prezzo più basso, questo sistema permette di non sopravvalutare l’aspetto economico dell’offerta; al tempo stesso, però, esso comporta una maggiore discrezionalità nella scelta del vincitore.
[34] Il foglio di mappa è una rappresentazione grafica di una porzione di territorio ai fini catastali, in cui sono inserite le forme geometriche delle particelle catastali, indicando per ciascuna il numero di riferimento, detto mappale.
[35] La particella catastale è una terreno o unità immobiliare, nella rappresentazione dei fogli catastali, che appartiene a una stessa “ditta catastale” (proprietario, società, ecc.) e che ha un’unica qualità, classe e destinazione.
[36] Il subalterno catastale è un’ulteriore divisione della particella catastale: esso identifica spesso una porzione di immobile che ha funzioni accessorie rispetto a quello principale. Per esempio, una cantina o una soffitta.
[37] Trattasi di un apposito software per l’aggiornamento degli archivi catastali.
[38] Ai sensi del successivo comma 141, le disposizioni di attuazione adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definiscono, tra l'altro, i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate.
[39] "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
[40] "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
[41] "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".
[42] "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".
[43] "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".
[44] "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
[45] "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
[46] In base all’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR si definiscono partecipazioni qualificate le partecipazioni, diritti o titoli che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento quando si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati, ovvero una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento quando si tratti di altre partecipazioni.
[47] "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
[48] "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
[49] "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
[50] "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.
[51] "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
[52] Si ricorda che la deliberazione 27 luglio 1984 prevedeva una classificazione delle discariche in categorie (di I categoria per rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non tossici e nocivi; di II categoria suddivise, a loro volta, in discariche di Tipo A per i soli rifiuti inerti e di Tipo B (per rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano – in determinate concentrazioni - sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/1982 e di III categoria per rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9, 20 e 24, 25, 27, 28 di cui all'allegato al D.P.R. n. 915/1982, anche in concentrazioni superiori a una determinata soglia fissata dalle stesse norme). Tale delibera contiene, inoltre, condizioni e limiti di accettabilità per lo smaltimento in discarica dei rifiuti.
[53] Il comma 6 alla lettera a) prevede l’abrogazione del paragrafo 4.2 e delle parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; mentre ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione.
[54] “Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”.
[55] Si tratta del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[56] La legge 24 dicembre 1993, n. 560, disciplina le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, intendendo per tali quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. Le disposizioni della legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:
a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni.
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
[57] Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
[58] Istituito con il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388.
[59] L’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevede l’erogazione di un contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati. Tale prescrizione era finalizzata ad incentivare l'acquisto di autovetture nuove con la duplice finalità di promuovere la ripresa delle aziende produttrici e di realizzare uno svecchiamento del parco automobilistico nel quadro delle politiche volte alla salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale e del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Il contributo statale era destinato alle persone fisiche che avessero acquistato in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica consegnando per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione avesse superato i dieci anni dalla data di immatricolazione. La misura massima del contributo statale era stabilita in lire 1.500.000 per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e in lire 2.000.000 per i veicoli di cilindrata superiore, a condizione che fosse praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo doveva essere corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il contributo spettava per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che: a) il veicolo acquistato fosse un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione fosse un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che fosse intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che fosse intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale
[60] Il decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256 è stato successivamente modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183 che, in particolare, esso reca, in allegato, lo schema di accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive, rappresentato dal direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, e le associazioni di categoria del GPL e del metano nell'interesse e per conto dei propri associati e non associati.
[61] Tali commi sono stati inseriti nel testo del disegno di legge in conseguenza dell'approvazione, da parte della 5ª Commissione permanente del Senato, dell'emendamento del Governo 17.0.1.
[62] "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
[63] "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
[64] "Regolamento recante norme da osservare per la compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358".
[65] D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
[66] Si tratta per esempio di alloggi, case cantoniere, terreni, capannoni, porzioni di tratte ferroviarie dismesse, ecc.
[67] D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
[68] Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), in vigore fino al 31 dicembre 2006. Si osserva, per altro, che il regolamento non risulta avere subìto modificazioni dopo la sua pubblicazione.
[69] Si ricorda che l’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato recentemente introdotto dall’articolo 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed è applicabile a partire dall’anno 2007.
[70] Per la descrizione del nuovo regime si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 35, commi da 8 a 10-sexies, del D.L. n. 223 del 2006 contenuta nel fascicolo illustrativo dell’A.C. 1475 (Dossier n. 28).
[71] Si ha influenza dominante di un soggetto in una società quando tale soggetto, indipendentemente dal possesso o meno della maggioranza dei voti nell’assemblea, esercita il controllo della società.
[72] Valore da determinarsi secondo il meccanismo di calcolo previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 52 (“Rettifica del valore degli immobili e delle aziende”) del D.P.R. n. 131 del 1986.
[73] Tale prerogativa è riconosciuta dall’articolo 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente al reddito di impresa delle persone fisiche, e dall’articolo 40, primo comma (che rinvia al citato articolo 39), dello stesso D.P.R., per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
[74] L’aliquota originaria dell’imposta sostitutiva era fissata nel 12,50 per cento. L’aliquota è stata recentemente aumentata al 20 cento dall’articolo 2, comma 21, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 286 del 2006.
[75] “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”.
[76] Per il 2006 tali tabelle sono state pubblicate nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2005.
[77] Pertanto la percentuale di deducibilità non può essere applicata sulla parte di costo che eccede 18.075,99 euro per le autovetture; analogamente sugli altri importi massimi fissati per motocicli e ciclomotori.
[78] L’articolo 3 dello Statuto del contribuente, relativo all’efficacia temporale delle norme tributarie, sancisce che le disposizioni tributarie non abbiano effetto retroattivo. Inoltre il comma 2 dell’articolo 3 dispone che, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti
Si ricorda a tale proposito che, in base all’articolo 1 dello Statuto, le sue disposizioni, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
[79] In base alle richiamate disposizioni del decreto n. 331 del 1993, le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
[80] Il comma 328, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, stabilisce che “i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale”.
[81] Il citato articolo 17, al comma 2, disciplina i regolamenti emanati per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Tali regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.
[82] Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
[83] Recante : “Misure in materia fiscale”.
[84] L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è stata istituita con D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 successivamente modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 e dal DL 22 ottobre 2001, n. 381. Con tali norme è stata disposta la soppressione dell’A.I.M.A., la sua messa in liquidazione e l’istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
[85] In particolare, l’articolo 20, comma 1-bis del D.Lgs. n. 625 del 1996, come introdotto dall’articolo 7, comma 6 della legge n. 140 del 1999, che il comma in commento modifica, dispone che (a decorrere dal 1° gennaio 1999) alle regioni a statuto ordinario incluse nell'Obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni, spetta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato, oltre all’aliquota in via generale spettante, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 20, a tutte le regioni a statuto ordinario.
[86] L’obiettivo 2, nel periodo di programmazione 2000-2006, riguarda le zone aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita e la cui popolazione o superficie siano sufficientemente significative.
L’elenco delle zone del Centro-Nord cui si applica l’obiettivo 2, definito in concertazione con il Governo italiano, è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione del 27 luglio 2000 (n. 2000/530/CE), successivamente modificato con la decisione 27 aprile 2001 (n. 2001/363/CE).
Per l'Italia, nell’obiettivo 2 sono rientrate numerose aree del Centro-Nord, appartenenti alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli-Piceno, Asti, Belluno, Biella, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, nonché l’intera regione Abruzzo.
[87] Per l’Italia, per il periodo di programmazione 2000-2006, il regime transitorio riguarda il Molise, per l’obiettivo 1, e diverse aree del Centro-Nord, fuoriuscite dai vecchi obiettivi 2 e 5b dei fondi 1994-99 e non più ricomprese nel nuovo obiettivo 2.
[88] Per quanto riguarda l’Italia, le aree 87.3.c) sono state individuate con la decisione della Commissione UE del 20 settembre 2000 (G.U.C.E. L 105 del 20/4/2002): si tratta delle regioni Abruzzo e Molise e di alcuni territori delle regioni del Centro-Nord.
[89] La finalità di tale decreto (art. 1) è quella di promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
[90] Si tratta della segnalazione AS368 del 3 novembre 2006 (consultabile sul sito internet www.agcm.it)
[91] Recante: “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”.
[92] Tale disposizione prevede che il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999 è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
[93] L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’art. 17, co. 4-bis così recita: “L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.
[94] “Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”.
[95] Si ricorda che la nozione di “conto o rapporto dormiente” e le modalità della rilevazione dei conti e rapporti così definiti dovranno essere determinate con regolamento governativo. Alla redazione della presente scheda, tale regolamento non risulta ancora essere stato emanato.
[96] D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[97] Si veda in proposito la relazione all’em. 18.51 del Governo presentato nel corso dell’esame in sede referente al Senato e non posto in votazione: “L'emendamento è rivolto ad assicurare la necessaria elasticità all'ordinamento contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione della mutevolezza della sua organizzazione a servizio del Governo (Ministri e Sottosegretari delegati), del tutto estranea alle altre amministrazioni, al contempo assicurando gli obiettivi di contenimento delle disposizioni di legge che fissano determinati limiti di spesa, come quelle per gli esperti, per le missioni ecc. Basti pensare che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono istituirsi o modificarsi strutture serventi autorità politiche, neppure immaginate all'atto della emanazione delle leggi contenenti limiti di spesa, e per le quali tuttavia la Presidenza deve assicurare il necessario supporto organizzativo. L'emendamento non comporta oneri”.
[98] Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito L. 30 luglio 2004, n. 191.
[99] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
[100] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
[101] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
[102] Da effettuarsi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[103] Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.
[104] Individuate mediante il rinvio all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001.
[105]Sui tratta di:
a) atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;
b) contratti di servizio e contratti di programma;
c) atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica;
d) accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;
e) accordi con regioni ed enti locali;
f) atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione, di multimedialità e di intermedialità, di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.
[106] L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dal comma 22-bis dell’articolo 1 del D.L. 181/2006 di riorganizzazione del governo. L’Unità per la semplificazione eredita le competenze della Commissione istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica dall’art. 3, comma 6-duodecies-6-quaterdecies, del D.L. 35/2005.Dell’Unità fa parte il capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. Gli altri componenti sono scelti tra “professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità”.
[107] Le strutture di missione sono organismi amministrativi di durata determinata e finalizzati all'adempimento di specifici mandati assegnati dal Presidente del Consiglio. Tale tipologia di ufficio è stata introdotta dal D.Lgs. 303/1999, art. 7, comma 4, e va inquadrata nell’ambito dell’ampia riorganizzazione della Presidenza del Consiglio da esso operata. Le strutture di missione, che possono essere istituite per: svolgere compiti particolari; raggiungere risultati determinati; realizzare specifici programmi. In ogni caso hanno una durata predeterminata, non superiore alla durata del Governo, specificata nell’atto istitutivo. Sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio con l’unica condizione di assumere il parere del Comitato nazionale per la bioetica e degli altri organi collegiali operanti presso la Presidenza. Sempre con DPCM vengono disciplinate le strutture di supporto alle strutture di missione.
[108] L. 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
[109] L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
[110] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, conv. con mod. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
[111] Le Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimenti attuativi dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2066, n. 248 adottate dal Governo il 21 novembre 2006, prendono in considerazione il problema dell’estensione o meno della norma alle segreterie tecniche e precisano che vi rientrano quelle che svolgono prevalentemente compiti di monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione di impatti e fabbisogno, mentre ne sono escluse quelle operanti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari, in quanto organismi di carattere specialistico per l’elaborazione, l’impostazione e la verifica delle politiche generali e di settore.
[112] L’Unità tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è stata istituita, nell’ambito del CIPE dall’art. 7 della legge 144/1999, con il compito di:
- promuovere, all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati;
- fornire supporto alle amministrazioni nell’attività di individuazione delle necessità infrastrutturali idonee ad essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con ricorso al capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica;
- fornire supporto alle commissioni costituite nell’ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento di infrastrutture;
- assistere le amministrazioni:
- nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell’art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- nell’attività di predisposizione della documentazione relativa ad operazioni di finanziamento di infrastrutture tramite capitale privato;
- nell’attività di indizione delle gare e dell’aggiudicazione delle offerte da essa risultanti.
Il citato decreto legge 181 di riforma dei ministeri ha trasferito l’UTFP, come del resto anche la segreteria del CIPE, dal Ministero dell’economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio.
[113] La Cabina di regia nazionale per l’utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, è stata istituita dal decreto legge 244/1995 per utilizzare efficacemente i fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e le altre risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse (art. 6, co. 1).
L’organizzazione e i compiti della cabina di regia sono stati specificati in modo più dettagliato dal decreto legislativo 430/1997.
In particolare, la cabina di regia:
- effettua il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi;
- fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi;
- elabora e propone iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi;
- studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.
Successivamente, il regolamento di organizzazione della cabina ha provveduto a istituire presso di essa una segreteria tecnica, di venti membri, composta da esperti del settore. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica è ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina. L'incarico di esperto viene conferito con decreto ministeriale per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.
La segreteria tecnica, inizialmente istituita presso il Ministero del bilancio, è confluita con esso nel Ministero del tesoro del tesoro e del bilancio a seguito dell’unificazione dei due dicasteri, poi trasformatosi nel Ministero dell’economia e delle finanze. Con la recente riforma dell’organizzazione del governo la competenza delle politiche di sviluppo e coesione, ivi compresa la programmazione dell’utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è stata trasferita al Ministero dello sviluppo economico (decreto legge 181/2006, art. 1, comma 2).
[114] La segreteria tecnico – operativa è stata istituita dal D.P.R. 241/1991in base alla previsione contenuta nella legge 10/1991 che, nell’ambito della ristrutturazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell’industria, prevedeva la possibilità di costituire una segreteria tecnico operativa con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza. La segreteria è composta da 10 esperti del settore con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale – con esclusione delle imprese private – specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ha mutato denominazione in Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (DGERM) e il Ministero per lo sviluppo economico ha sostituito il Ministero delle attività produttive, già dell’industria.
[115] Nel testo originario la rubrica dell’articolo 36 (“Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli”) faceva riferimento proprio alla parte dell’articolo che ha formato oggetto dello stralcio.
[116] L’articolo 3 della L. 23 dicembre 1992, n,. 498 ha previsto, per gli anni 1993 e 1994, l’obbligo, per gli enti previdenziali, di destinare una ulteriore quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati.
Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti.
In ogni caso, la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali, infine, possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze).
Successivamente è intervenuto l’articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che ha prorogato l’applicazione dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1992, n. 498 fino al 31 dicembre 2005.
[117] Ai sensi del D.Lgs. n. 1/1999, alle successive sottoscrizioni di capitale sociale della società possono partecipare anche le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi, per un importo complessivamente non superiore ad 1/4 della sua entità.
[118]A seguito del D.Lgs. n. 3/2000, si è proceduto, nel giugno del 2000, alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia. A seguito della fusione, Sviluppo Italia è subentrata nella gestione di tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite: l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”) della IG; la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI; il settore turistico della INSUD; le attività finanziarie di ITAINVEST; gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.
[119]Fonte: Relazione sull’esercizio 2005, del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.a.
[120]Sono esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati.
[121] Conseguentemente l’ultimo periodo del comma 216 ha disposto l’abrogazione del quinto comma dell’articolo 12 della legge n. 836 del 1973, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.”. Tale disposizione prevedeva che per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale delle amministrazioni statali con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.
[122] Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ha previsto la trasformazione dell’ONAOSI in fondazione.
Gli assistiti dalla Fondazione ONAOSI (che è un Ente senza fine di lucro) sono:
a) gli orfani dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari, iscritti alla data del decesso e in regola con i versamenti dei contributi;
b) i figli dei contribuenti, obbligatori o volontari, in regola con i versamenti, dichiarati totalmente e permanentemente inabili all’esercizio della professione, per malattia insorta durante il periodo della contribuzione;
c) i figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, che abbiano un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva, che risultino regolari contribuenti obbligatori entro il 31 dicembre 2002 e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale;
d) i figli dei contribuenti volontari al 31 dicembre 2002 che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale.
Le prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti sono:
a) ammissione nei Convitti/Collegi Universitari in Perugia e nei Centri Formativi in varie città italiane;
b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all’ordine di studi seguìto (con un’integrazione per gli studenti fuori sede) e alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza;
c) interventi diretti a favorire la formazione;
d) interventi speciali in favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104;
e) convenzioni con università, istituti e centri di ricerca per specializzazioni post lauream;
f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o ad essi strumentale, complementare o comunque connessa.
[123] Cfr. articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306.
[124] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[125] Il conto economico consolidato è il conto che espone le entrate e le spese del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso costituisce il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).
Le amministrazioni pubbliche ivi inserite individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno (art. 1, comma 5, legge n. 311/2004 – Legge finanziaria 2005). L’elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.
[126]Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
[127]È altresì fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
[128]Il richiamato comma 211 aveva previsto, per l’anno 2007, che i Corpi di polizia potessero essere autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
[129]“Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”.
[130] L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
[131] D.L. 3 aprile 2006, n. 135, conv. dalla L. 1° giugno 2006, n. 201, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
[132] L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[133]“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”.
[134]D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
[135]Tali esigenze sono individuate dall'art. 98, co. 2, del D.Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che stabilisce che il numero complessivo degli iscritti all’albo dei segretari non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia e in funzione dell’esigenza di garantire un’adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
[136]Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, deliberazione n. 189 del 21 dicembre 2005.
[137]Il bando è stato pubblicato nella G.U. del 29 dicembre 1998, 4a serie speciale, n. 100.
[138]Pubblicato nella G.U. del 4 gennaio 2000, 4a serie speciale, n. 1. Il corso-concorso ha avuto inizio il 5 luglio 2004; le procedure sono state ultimate nel luglio 2006.
[139]Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie; enti pubblici non economici; enti di ricerca; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
[140]Ai sensi del comma 519 il richiamato personale deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
[141]Il contratto di formazione e lavoro è un particolare tipo di contratto di lavoro a termine, caratterizzato da una causa mista che risulta dallo scambio fra la prestazione di lavoro da parte del giovane ed un'erogazione non soltanto di retribuzione, ma anche di addestramento professionale specifico, da parte del datore di lavoro.
Ulteriore caratteristica di tale tipo di contratto, che ha contribuito alla sua grande diffusione, è la riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. Tale sistema differenziato di sgravi è stato dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune.
Il contratto di formazione e lavoro ha una durata massima di 24 mesi (per le professionalità intermedie o elevate) o di 12 mesi (contratti miranti ad agevolare l’inserimento lavorativo). In seguito all’intervento dell’UE, per poter usufruire dei benefici contributivi è necessario che il lavoratore abbia un’età inferiore a 25 anni o, se laureato, 30 anni.
[142]Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[143]Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie; enti pubblici non economici; enti di ricerca; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
[144]E’ stato inoltre previsto che ai fini dell’assunzione venga seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.
[145]“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.
[146]“Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.
[147] D.L. 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.
[148] D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.
[149]L’articolo 5 è stato sostituito dal dall'art. 16 della 870/1986.
[150]“T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.
[151]Si ricorda che l’art. 1 della L. 1116 del 1962, con un’interpretazione autentica dell’ottavo comma dell’articolo 68 del D.P.R. 3 del 1957, ha stabilito che le spese di cura sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.
[152]Si tratta di:
- il Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR n. 686/1957 , che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;
- la legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;
- la legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;
- i decreti attuativi delle leggi citate.
[153]Il comma 1159 del testo in esame coincide con il testo dell’art. 18, comma 665 del testo approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. 1183).
[154]D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196.
[156]D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233. Si fa presente, che l’abrogazione non ha riguardato l’articolo 2, l’articolo 5, commi 2, 3 e 5, e l’articolo 6.
[157]L’articolo 1, comma 9-bis del D.L. 181/2006 interviene anche sulle gestioni commissariali in corso. In particolare, si prevede la riduzione del numero (da 3 a 1) dei commissari liquidatori per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura della procedura entro il termine del 31 dicembre 2007, nonché alla cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri concorsi in gestione commissariale
[158]L. 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. In particolare, si fa riferimento alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9.
[159]L’ultima delibera del CIPE del 27 maggio 2005, n. 47/05, riguardante il Servizio sanitario nazionale 2005 - Ripartizione quota di parte corrente, assegna agli istituti zooprofilattici sperimentali 163.200.000 milioni di euro, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2005.
[160]L'onere finanziario previsto dalla legge è pari a 51,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2001.
[161]Convertito dalla legge 22 ottobre 2001, n. 387.
[162]Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43.
[163]Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[164]Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145.
[165]In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[166]Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
[167]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[168] D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381, Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
[169] Sito Internet: http://www.sspa.it .
[170] Sito Internet: http://www.esteri.it/ita/2_13.asp#1 .
[171] Sito Internet: http://ssai.interno.it/index.htm .
[172] Sito Internet: http://www.ssef.it/site.php?page=home .
[173] Vedi anche l’art. 104 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. enti locali), nel quale è confluito il co. 79 dell’art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127, abrogato dal T.U..
[174] Sito Internet: http://www.sspal.it .
[175] In materia sono intervenuti il D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell’accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e il D.P.C.M. 11 febbraio 2005, n. 118, Regolamento recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
[176] La durata del corso (prima fissata in quindici mesi) è stata modificata dall’art. 34, co. 25 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
[177] In attuazione della disposizione è stato adottato il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165.
[178] D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.
[179] Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[180] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[181]Recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”, convertito con modificazione nella legge n. 51/06 del 23 Febbraio 2006 (GU n. 49 del 28 Febbraio 2006).
[182]Il testo iniziale del comma in esame, prima della novella del decreto legge n. 273/2005, prevedeva espressamente la soppressione delle “analoghe disposizioni” contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, anche con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle forze armate.
[183]Il comma 213-bis, escludendo dall’ applicazione delle disposizioni di cui al comma 213 le Forze armate e di polizia, ripristina per tali categorie non solo le indennità di trasferta eventualmente previste da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, bensì anche quelle previste direttamente ex-lege e soppresse dal primo periodo del comma 213 (per esempio, quelle previste dall’art. 1, comma 1, della L. 417/1978 e dall’art. 14 della L. 836/1973).
[184]Legge 18 dicembre 1997, n. 440.
[185]Collegato ordinamentale alla manovra di finanza pubblica per il 1999, in materia di investimenti e occupazione.
[186]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
[187]Di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143
[188]Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124. In particolare è previsto che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria abbia luogo, per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti.
[189]Riguardo alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, il comma 3 dell’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, a decorrere dal 2000, per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle p.a. connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisca preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni in precedenza richiamate compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.
Inoltre (comma 3-bis), a decorrere dal 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al citato comma 3 dell’art. 40 L. 449/1997 si applica alla generalità delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, deve prevedere criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
[190]Con Decreto Ministeriale n. 82 del 7 ottobre 2004, sono stati istituiti presso le Accademie di Belle Arti, a decorrere dall’anno accademico 2004 - 2005, i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione di docenti per specifiche classi di concorso (7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A, 28 A); al superamento dell’esame finale, avente valore di esame di Stato, è rilasciato un diploma di secondo livello che abilita all’insegnamento per le predette classi di concorso ed è utile per l’inserimento nella suddetta graduatoria permanente. Con decreto Ministeriale 17 febbraio 2006 prot. n. 73/2006, nelle more della definizione della normativa in materia di formazione degli insegnanti (di cui all’articolo 5 della legge 53/03), detti corsi sono stati dichiarati equipollenti a quelli attivati presso le SSIS e presso i Conservatori. Si è disposta pertanto l’attribuzione di 30 punti ai titolari di diploma ai fini dell’inserimento nelle graduatorie.
[191]Ai sensi del DM 13 aprile 1992 (poi integrato dal DM 24 settembre 1994) le scuole di didattica della musica hanno la durata di 4 anni. L’accesso, per titoli ed esami, è consentito unicamente a candidati in possesso di un diploma di Conservatorio, di un diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso un Conservatorio, ovvero a candidati ammessi al 9° anno di una scuola decennale del Conservatorio. La prova degli esami di diploma prevede, tra l’altro, l’accertamento delle capacità psico-pedagogiche-didattiche riferite all’insegnamento dell’educazione al suono e dell’educazione musicale nella scuola primaria e secondaria. Con nota Miur 12 novembre 2004, prot. 5289, sono state fornite istruzioni per le varie tipologie di corsi da avviare in attuazione dell’art. 2 del DL 97/2004.
[192]Legge 19 novembre 1990, n. 341 ("Riforma degli ordinamenti didattici universitari")
[193]D.L. 28 agosto 2000, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2000, n. 306 (art. 1, co. 6-ter)
[194]Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tale articolo ha trasformato le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in graduatorie permanenti, da integrare periodicamente con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
[195]L. 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
[196]DL 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge del 4 giugno 2004, n. 143
[197]I corsi speciali di durata annuale, per espressa indicazione del DL, dovevano essere attivati limitatamente all’anno accademico 2004-2005 (e comunque non oltre l’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della formazione iniziale)previsto dall’art. 5 della legge 53/2003) Le categorie di docenti ammessi a frequentare tali corsi speciali (art. 2 del DL 97/2004) sono:
- gli insegnanti di scuola secondaria forniti del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno ma non di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, purché titolari di un diploma di laurea o diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche idoneo per l’accesso a una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 ;
- gli insegnanti di scuola elementare e materna titolari di specializzazione per il sostegno, ma privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle scuole sopra citate;
- gli insegnanti forniti del diploma di specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità utilizzabile per l’accesso ad alcune classi di concorso (insegnante tecnico pratico, insegnante di arte applicata , ovvero cattedre per le quali non è richiesta la laurea);
- gli insegnanti nella scuola materna e nella scuola elementare in possesso del diploma dell'istituto magistrale conseguito negli anni dal 1999 al 2002 ;
- gli insegnanti di scuola materna ed elementare privi di specializzazione per il sostegno agli alunni ma in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegnamento (conseguite prima della legge 124 del 1999).
Il DL (art. 2, comma 2) ha inoltre previsto, per l’anno accademico 2004-2005, corsi abilitanti speciali di durata annuale presso le scuole di didattica della musica dei conservatori, riservati a docenti diplomati presso conservatori (o istituti musicali pareggiati) in servizio per almeno 360 giorni in cattedre relative a specifiche nelle classi di concorso.
Con riguardo ai corsi universitari speciali attivati presso le università, è stata recentemente svolta alla Camera l’interrogazione n.3-00463 (on. Titti De Simone) che segnalava il mancato completamento dei medesimi in tempi utili per l’inserimento nelle prossime graduatorie permanenti (per gli anni scolastici 2007-2008); il ministro dell’università e ricerca ha assicurato in proposito l’espletamento dei corsi entro l’anno accademico 2006-2007 e preannunciato la possibilità di iscrizione con riserva nelle graduatorie citate (Assemblea, 6 dicembre 2006).
[198] L’art. art. 1-sexies del DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha previsto l’indizione di un corso concorso riservato per i titolari di un incarico di presidenza annuale entro il 2005/2006. Dopo la prescritta autorizzazione (DPCM 6 settembre 2006 ) con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 , il ministero della pubblica istruzione, ha indetto il corso-concorso per 1.458 dirigenti, riservato a quanti, entro l’anno scolastico 2005/2006, hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno.
[199]La legge finanziaria 2002 (art. 22, L. 448/2001) ha previsto, tra l’altro, un’indizione a sé stante per il concorso riservato ai cosiddetti “triennalisti” (presidi incaricati per tre anni). Quest’ultimo è stato poi bandito con il Decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002 (emanato a seguito dell’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 1500 posti disposta con D.P.R. 21 ottobre 2002). Il medesimo art. 22 (comma 11) della legge finanziaria 2002 ha poi disposto che per l’assegnazione di incarichi di presidenza fossero utilizzate prioritariamente le graduatorie dei candidati cosiddetti ”triennalisti”, ammessi al corso concorso riservato per dirigente scolastico.
[200]D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[201]Previa autorizzazione all’assunzione di 1500 dirigenti scolastici (DPR 3 luglio 2004 ).
[202]D.M. 1-2-2001 n. 44 Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche».
[203]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
[204]L’articolo 28 del D.Lgs. 226/2005 prevedeva che a partire dall’anno scolastico 2006-2007 il diritto dovere all’istruzione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, comprendesse i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Si ricorda, infatti che nelle more del decreto di attuazione della delega recata in proposito dalla legge 53/2003 (cosiddetta legge Moratti), l’accordo del 19 giugno 2003, sancito in sede di Conferenza unificata, ha previsto la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. Successivamente, l’accordo del 15 gennaio 2004, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Infine, è stato siglato in data 28 ottobre 2004 un accordo per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi tra il MIUR, il Ministero del Lavoro, le Regioni e gli Enti locali ai fini della spendibilità dei titoli su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai percorsi formativi sperimentali avviati sulla base dell’Accordo del 19 giugno 2003.
[205]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n .53.
[206]L 28 marzo 2003, n 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
[207]Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.
[208]D.Lgs. 15 aprile 2005 è stato emanato il decreto legislativo n. 76 recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003
[209]Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e della relativa disciplina legale. In particolare, l’articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
[210] “Norme per l’edilizia scolastica”
[211] Si ricorda che l’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione è stata riordinata dal regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, che ha disposto la soppressione dei provveditorati agli studi, presenti a livello provinciale. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, recante riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, i consigli scolastici distrettuali e provinciali sono stati sostituiti dai consigli scolastici locali, di nuova istituzione. Si ricorda, altresì, che a fini applicativi e di finanziamento della legge n. 23 del 1996 sono intervenuti, da ultimo, l’art. 5 della legge n. 191 del 1998 (c.d. legge Bassanini-ter), nonché l’art. 2, co. 2, della legge n. 295 del 1998.
[212] Legge 27 dicembre 2002, n. 289
[213] Con riferimento a limiti di impegno precedentemente autorizzati si ricorda che:
- con la legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) è stato autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 40 miliardi a decorrere dal 2001;
- con la legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stato autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 40 miliardi a decorrere dal 2001;
- con la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) è stato autorizzato il limite di impegno quindicennale di 30,987 milioni di euro a decorrere dal 2004.
[214] Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306
[215] L’art. 15 della L. 265/1999 fissava al 31 dicembre 2004 la data ultima per il completamento degli interventi da effettuare nelle scuole in base alle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. 626/1994), nonché per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi (L. 46/1990); tali interventi sarebbero stati realizzati sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.
[216] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
[217] D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, Proroga di termini,. Convertito, con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.
[218] D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[219] L'ammontare del Fondo ordinario è determinato in tabella C della legge finanziaria e ripartito tra gli enti interessati con decreto ministeriale, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
[220]Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro) L. 15-5-1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[221]Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.
[222]Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[223]Riordino della disciplina sul reclutamento dei professori universitari. Il provvedimento, ricalcando sostanzialmente quanto previsto dalla legge delega, disciplina l’idoneità scientifica nazionale, la cui durata è stabilita in quattro anni. Le procedure concorsuali sono bandite, entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e associati e sono volte ad accertare il possesso della piena maturità scientifica per la fascia dei professori ordinari e della maturità scientifica per la fascia dei professori associati. E’ ribadito che l’idoneità non comporta il diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari.
[224]In particolare, sono previste procedure finalizzate al conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il numero dei soggetti che possono conseguire tale idoneità è pari al fabbisogno delle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento; l’idoneità non comporta diritto all’accesso alla docenza. I giudizi idoneativi si svolgono presso le università, che sostengono anche gli oneri relativi alle commissioni di valutazione.
[225]Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.
[226]D.L. 31 gennaio-2005 n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
[227]D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59)
[228]Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento al termine di ciascun triennio. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
[229]Il termine per la cessazione dei trasferimenti è stato spostato:
- al 1° gennaio 2004 dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002, articolo 30, comma 4). La stessa disposizione esclude dalla soppressione i trasferimenti connessi all’esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporto pubblico locale;
- al 1° gennaio 2005 dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (articolo 11-bis, come integrato legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47);
- al 1° gennaio 2006 dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (articolo 4-bis, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80);
- al 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 226 (articolo 34-quinquies aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).
[230]La compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, per i comuni, dall’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002) ed estesa all’anno 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale all’IRPEF, di cui al decreto legislativo n. 360/1998. L’aliquota di compartecipazione, inizialmente fissata al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente, è stata aumentata al 6,5% per il 2003 dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). Il medesimo articolo 31 della legge n. 289/2002 ha altresì istituito, per l’anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni.
La compartecipazione comunale e provinciale all’IRPEF, nella misura del 6,5% per i comuni e dell’1% per le province, è stata di anno in anno confermata, per il 2004 dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004), per il 2005 dall’art. 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) e per il 2006, dall’art. 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).
[231] I decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 59/1997 sono i seguenti: D.Lgs. 143/1997 in materia di agricoltura; D.Lgs. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale, D.Lgs. 469/1997 in materia di mercato del lavoro e 112/1998 di conferimento generale di funzioni e compiti amministrativi a regioni ed enti locali.
[232] Sono complessivamente 50 comuni, il cui territorio è compreso in 5 province (Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno).
[233] Legge 7 agosto 1990, n. 250, recante Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”.
[234] Alla legge n. 250 del 1990 è stata data attuazione con il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525 “Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni”.
[235] In particolare, è previsto che le imprese editrici:
- editino la testata stessa da almeno tre anni;
- abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
- abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
- la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali;
- abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
[236] A tali imprese – così come alle cooperative giornalistiche che editano periodici - non si applica la maggiorazione prevista in caso di entrate pubblicitarie inferiori al 30 per cento prevista dal successivo comma 11(v. infra). Ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero non si applica il requisito di cui alla lettera e) del comma 2 (la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali);
[237] Tra le cooperative giornalistiche sono comprese anche quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'art. 52 definisce cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.
[238] Un ulteriore contributo per copia stampata pari a 0,2 euro fino a 30.000 copie di tiratura media è corrisposto alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali (comma 3).
[239] In particolare si tratta di contributi annui di 500 milioni di lire (258,2 migliaia di euro) da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e – per ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera - 300 milioni di lire (155,0 migliaia di euro) dalle 30.000 alle 150.000 copie; 200 milioni di lire (103,3 migliaia di euro) dalle 150.000 alle 250.000 copie e 100 milioni di lire (51,7 migliaia di euro) oltre le 250.000 copie.
[240] Ai sensi del medesimo comma 10, per tali imprese, i contributi sono determinati nelle seguenti misure: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni (1,29 milioni di euro) per i quotidiani e lire 600 milioni (309,9 migliaia di euro) per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni (206,6 migliaia di euro) nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
Da ultimo, sono previsti ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del predetto comma 10, qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali (comma 11). Tali contributi - così come quelli di cui al precedente comma 10 - sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, dei contributi previsti al comma 8 (comma 13). Si ricorda, poi, che la somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi (comma 12).
[241] L’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 concede una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe telefoniche, del servizio di spedizione delle rese; possono inoltre essere istituiti servizi speciali di trasporto dei giornali. L’articolo 4, comma 3 della legge n. 250/90 ha poi esteso tali riduzioni tariffarie ai consumi di energia elettrica e ai canoni per i servizi di telecomunicazione. L’articolo 2, commi 120, 121 e 123 del DL 262 del 2006 ha poi limitato tali riduzioni tariffarie ad un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi. Infine, la legge n. 112 del 2004 sul riassetto del sistema radiotelevisivo (cd. Legge Gasparri) ha esteso le norme a favore delle radio di partito ai canali tematici a diffusione satellitare.
[242] Legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416
[243] Qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo in commento. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento della media dei costi citata.
[244] Ai sensi di tale disposizione costituzionale, spetta allo Stato la legislazione esclusiva in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
[245] Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
[246] L. 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
[247] In base alla normativa richiamata, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti del Patto, le regioni, le province autonome, le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa. Ulteriori adempimenti sono previsti per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali sono tenuti a predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto, coerente con l’obiettivo annuale. Al collegio dei revisori dei conti dell’ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l’obiettivo annuale del saldo finanziario.
[248] L. 5 luglio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.
[249] R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578. Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
[250] Si tratta di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale (articolo 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000).
[251] Per le regioni e le province autonome, per gli enti ed organismi da esse dipendenti, nonché per gli enti locali e gli altri enti ed organismi individuati nel comma 16 che hanno sede nel territorio delle regioni e delle province autonome le disposizioni in esame trovano applicazione sulla base delle esigenze di tutela dell’unità economica della Repubblica e in quanto espressione di princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica.
[252] L’individuazione si fonda sulle regole di contabilità nazionale fissate dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità (SEC 95), in rapporto alle quali vengono determinati i valori di deficit e di debito pubblico rilevanti ai fini delle disposizioni sui disavanzi eccessivi previste nel Trattato CE e nel Patto di stabilità e crescita.
[253] A tal fine vengono indicate due caratteristiche atte a individuare le operazioni in esame:
1) operazioni finalizzate a superare una momentanea carenza di liquidità; in tal caso l’elemento qualificante pare doversi individuare nella brevità del termine entro cui saranno restituite le risorse acquisite con l’operazione di finanziamento;
2) operazioni che permettono di effettuare spese per le quali è in ogni caso prevista in bilancio un’adeguata copertura finanziaria. Il profilo decisivo qui pare essere dato dalla certezza di risorse stanziate in bilancio o comunque affluenti al bilancio dell’ente e destinate a far fronte alla spesa per la quale viene assunto il finanziamento. Quest’ultimo, pertanto, si configura come una mera anticipazione.
[254] Si ricorda che l’articolo 23, comma 3, lettere a) e b) prevede che entro il 31 dicembre 2007:
- tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive emanate dalla COVIP, alle norme del D.Lgs. 252 del 2005 (lettera a));
- le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data (cioè entro il 31 dicembre 2007) mediante contratti di assicurazione sulla vita,, sono tenute alla costituzione del patrimonio autonomo e separato (lettera b), n. 1);
- le imprese assicurative sono tenute, per le medesime forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, alla predisposizione del regolamento relativo alle forme pensionistiche individuali (lettera b), n. 2).
[255] Si consideri che l’esame del provvedimento, terminato presso la XI Commissione (lavoro pubblico e privato), non è invece iniziato in l’Assemblea.
[256] Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno.
[257] Integrazione al D.M. 5 agosto 1994 concernente «Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno».
[258] Il trattamento di fine rapporto, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, si configura come una sorta di retribuzione differita e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari o all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
La legge di riforma del sistema pensionistico n. 335 del 1995 ha proceduto ad uniformare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici alla disciplina del trattamento di fine rapporto.
[259] Si consideri che il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo al Fondo in precedenza richiamato solamente per la quota di TFR che maturerà a decorrere dall’inizio del 2007, per cui le quote di TFR già maturate fino a tale momento rimangono nella disponibilità del datore di lavoro secondo la disciplina di cui all’articolo 2120 del c.c., cioè fino alla cessazione del rapporto di lavoro o fino alla richiesta di anticipazione da parte del lavoratore nei casi previsti dalla legge. Inoltre il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo in questione è pari alla quota di TFR maturando che non affluisce alle forme di previdenza complementare per espressa volontà del lavoratore.
[260] Si ricorda che nel testo iniziale del d.d.l. finanziaria 2007 (A.C. 1746-bis) il contributo da versare era pari al 50% per cento della quota di TFR maturando e che l’obbligo della contribuzione riguardava tutti i datori di lavoro.
[261] Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
[262] Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.
[263] Si ricorda, al riguardo, che il Fondo di garanzia per il T.F.R. è stato istituito dal richiamato articolo 2 della L. 297/1982 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. stesso, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Lo stesso articolo, inoltre, ha stabilito che tale Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sia alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982.
L’entità di tale contributo, originariamente pari allo 0,03% della retribuzione di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, è stata successivamente elevata allo 0,15% dal D.M. 9 febbraio 1988, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso, e cioè dal marzo 1988.
Ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. 80 del 1992, per l'anno 1992 l'aliquota contributiva è stata elevata dello 0,05% e, per gli anni successivi, si prevede che sia determinata sulla base dell'andamento gestionale del Fondo stesso.
[264] Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 8 del D.L. 203, la lettera a) del comma 769 sostanzialmente conferma (seppur con parziali modifiche) la disposizione di cui al comma 2 relativa alla compensazione costituita dalla riduzione dei contributi sociali; al contrario viene implicitamente abrogata la previsione di cui al comma 1, che aveva istituito il Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R. a forme di previdenza complementare. Inoltre si determina implicitamente l’abrogazione dei restanti commi: 3, 3-bis e 3-ter che contengono disposizioni in settori diversi da quello trattato (tessera sanitaria, estensione dell’ambito di operatività del Fondo per il finanziamento degli interventi di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, proroga dei trattamenti di CIGS e di mobilità “in deroga” alla disciplina generale).
[265] Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 8 del D.L. n. 203/2005 ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese, in favore del quale viene erogato un contributo finanziario a carico dello Stato (anche ai fini dei costi di gestione), pari a 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni per il 2007, 424 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 e 243 milioni per il 2011.
Si prevede che la garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare (oltre ai relativi interessi) dei finanziamenti concessi a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2006-2010.
La definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento e di gestione del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.
Si consideri peraltro che l’articolo 1, comma 269, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha riformulato i primi tre periodi del comma 1 dell’articolo 8 del D.L. 203/2005.
In primo luogo, in considerazione dello “slittamento” al 2008 dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare, l’istituzione del Fondo di garanzia è prevista dal 1° gennaio 2008.
La dotazione finanziaria del Fondo di garanzia, dopo le modifiche, risulta essere pari a 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2012 e a 253 milioni di euro per il 2013.
La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare (oltre ai relativi interessi) dei finanziamenti concessi a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2008-2012.
Successivamente il comma 3 del richiamato articolo 10 del D.Lgs. 252/2005 ha precisato che la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, istituito dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 203 del 2005, per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R. a forme di previdenza complementare, siano stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministro del lavoro e della previdenza sociale), emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive (attualmente Ministro per lo sviluppo economico), la cui emanazione è già stata prevista nel D.L. sopra menzionato. Si dispone inoltre che nella definizione di tali criteri si tenga conto delle prescrizioni indicate in un apposito Accordo stipulato dai Ministri del lavoro e dell’economia e dall’ABI, fermo restando il rispetto della dotazione finanziaria del Fondo.
[266] L. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
[267] Tale obbligo è previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[268] Si ricorda che l’articolo 59, comma 56 della legge 449/1997 ha previsto che i pubblici dipendenti possono chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR e che in tal caso una quota dell’aliquota dell’indennità di fine servizio, nella misura dell’1,5 per cento, sia destinata alle forme di previdenza complementare nelle modalità e con la gradualità stabilita con specifici accordi sindacali. Successivamente l’articolo 74, comma 3 della legge n. 388/2000 ha previsto che la quota di TFR che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in TFR possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione. Si prevede inoltre che successivamente la quota del TFR destinata ai fondi pensione sia definita dai soggetti istitutivi con apposito accordo.
[269] L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
[270] Per il 2006, le aliquote contributive della Gestione separata INPS sono pari al 17,70% (più il contributo dello 0,50% per la malattia, l’assegno familiare e la maternità) per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, fino al limite di reddito di € 39.297,01. L’aliquota è aumentata di un punto percentuale (18,70%), sempre tenendo conto il contributo per la malattia, l’assegno familiare e la maternità, sui compensi eccedenti tale somma. Per i soggetti pensioni od iscritti ad altra forma obbligatoria per il 2006 l’aliquota contributiva è pari al 10,00%, mentre per i pensionati titolai di pensione diretta è pari al 15,00%.
[271] “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
[272] L’articolo 99, secondo comma, prevedeva che al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo.
[273] Con il D.M. 7 agosto 2000 sono state determinate le modalità ed i termini per la trattenuta del richiamato contributo di solidarietà.
[274] La disciplina di dettaglio è stata dettata con il D.M. 1° aprile 2004, recante “Attuazione dell'articolo 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 - Definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006”.
[275] D.Lgs. 23 febbraio giugno 2000, n. 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
[276] D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.
[277] D.Lgs. 23 febbraio giugno 2000, n. 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
[278] D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
[279] Recante le Tabelle delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata.
[280] L. 10 maggio 1982, n. 251, Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
[281] Legge 5 maggio 1976, n. 248, recante Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
[282] In tal senso, il D.M. 16 agosto 2006, Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2006.
[283] “Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”.
[284] “Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati”.
[285] “Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile”.
[286] “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
[287] In attuazione del richiamato articolo 4 della L. 53 è stato emanato il D.M. 21 luglio 2000, n. 278.
[288] “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”.
[289] “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione”.
[290] “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.
[291] Tale retribuzione viene rideteminata, secondo l’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004, con il meccanismo dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
[292] “Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali”.
[293] L. 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
[294] Cfr. articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[295] L’AIFA è stata istituita con il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge. 24 novembre 2003, n. 326, al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia farmaceutica e di favorire gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo.
[296] Cfr. art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2005, n. 311.
[297] Cfr. l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004. n. 311 (Finanziaria per il 2005).
[298]Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421.
[299]Si ricorda che una quota pari all’1 per cento del Fondo, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero dell’economia per le parti di competenza, è trasferita nei capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzata:
- per il finanziamento di attività di ricerca corrente svolta dall’Istituto superiore di sanità, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato, da istituti zooprofilattici sperimentali;
- per iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi di interesse interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
- per i rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota in questione è rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il Fondo, al netto della quota sopra indicata, è ripartito con riferimento al triennio successivo, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo.
[300]convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.
[301]Cfr. l’articolo 11-quaterdecies.
[302]Legge 18 febbraio 1963, n. 67.
[303] Il decreto ministeriale di riparto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
[304]In proposito, si ricorda che il decreto legislativo n. 288 del 2003 ha previsto che, su istanza delle regioni e con decreto del Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, possano essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, assumendo la nuova denominazione di Fondazione IRCCS. Per quanto concerne, invece, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, l’articolo 5 dello stesso decreto legislativo stabilisce che le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento sono disciplinate con atto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
[305]Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.
[306]Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.
[307]La disposizione richiama la Raccomandazione del Consiglio 98/463/CE sull’idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni.
[308]Cfr. articolo 15, comma 6 della legge n. 219/2005.
[309]Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.
[310] Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
[311] Alla direzione generale dei farmaci e dispositivi medici.
[312]Ai sensi della disposizione citata, il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio delle classi III, II-b e II-a informa il Ministero della sanità di tutti i dati atti ad identificare tali dispositivi, unitamente alle etichette e alle istruzioni per l'uso, quando tali dispositivi sono messi in servizio in Italia.
[313]Ai sensi di tale disposizione, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1; 10, comma 3; 11, commi 6, 6-bis, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2, e 17, comma 5 della legge citata è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro duemilacinquecentottantadue/28 a euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71.
[314]Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 332 del 2000, il fabbricante con sede in Italia che immette in commercio dispositivi a nome proprio è tenuto a comunicare alcuni dati specifici relativi alla registrazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
[315]Il comma 3 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 332 del 2000 prevede che chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 7 e 9, e 10 è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
[316]Di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
[317]Cfr. l’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 281 del 1991.
[318]Cfr. l’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 281 del 1991.
[319] Calcolata sull’ammontare del fabbisogno per la spesa sanitaria 2007 - stabilito in 7.751,5 milioni di Euro nella recente intesa raggiunta dalle regioni sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale 2007 - la maggiore partecipazione della Regione siciliana, rispetto all’attuale 42,5%, ammonterebbe a +182,60, +352,7 e + 512,4 milioni di Euro, rispettivamente, per le tre percentuali stabilite dal comma 832. Si ricorda che nel testo presentato originariamente dal Governo quelle percentuali erano stabilite nel 45% per l’anno 2007, 47,5% per l’anno 2008 e 50% per l’anno 2009.
[320] La sospensione ha effetto sulla disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria. E’ da ritenere che la prima rata delle anticipazioni sarà corrisposta alla regione Sicilia secondo la compartecipazione del 42,5%, fermi i successivi conguagli secondo la nuova disciplina.
[321] L’articolo 17 dello statuto siciliano attribuisce alla regione competenza legislativa concorrente (entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato) in materia di ‘igiene e sanità pubblica’ e in materia di ‘assistenza sanitaria’.
[322] Si ricorda in proposito che tra le misure connesse al Patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome il comma 662 ascrive anche l’assunzione «dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite».
[323] Il comma 1 in particolare, consente al CIPE di modificare l’allocazione degli stanziamenti del “Fondo per le aree sottoutilizzate”, previsto dal successivo articolo 61 e delle risorse del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese”, di cui all’articolo 52 della legge n. 488/1998, limitatamente alla parte destinata agli interventi relativi alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che la diversa allocazione delle risorse, che deve comunque interessare esclusivamente gli interventi sopraindicati e ricadenti nelle aree sottoutilizzate, viene effettuata in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari ovvero alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. Si stabilisce, inoltre, che le deliberazioni di riallocazione delle risorse disponibili potranno essere adottate dal CIPE esclusivamente sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, escludendo la possibilità di una delega da parte di quest’ultimo a favore di singoli Ministri.
Il comma 2 stabilisce l’obbligo del CIPE di informare ogni 4 mesi il Parlamento delle operazioni di riallocazione delle risorse. Contestualmente viene previsto l’obbligo per i soggetti gestori delle diverse forme di intervento di comunicare, anch’essi ogni 4 mesi, al CIPE i dati sugli interventi effettuati, compresi quelli sulla localizzazione.
[324] D.M. 15 giugno 2004 “Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica” , pubblicato nella G.U. n. 150 del 29 giugno 2004.
[325]Recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
[326]Per un errore di contabilizzazione le risorse relative al 2008 dovrebbero essere pari a 4.733,8 milioni.
[327]www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=archivio/comunicatistampa/2006/7aprileIII.xml.
[328]La perimetrazione del sito è avvenuta con D.M. Ambiente 23 febbraio 2000.
[329]Ulteriori informazioni sullo stato dell’area e sulle iniziative intraprese e da intraprendere sono reperibili ai seguenti indirizzi internet:
- www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Venezia+e+Porto+Marghera/Riconversione+Industriale+di+Porto+Marghera/, dove viene fornita un’accurata documentazione in materia, a partire dall’accordo sulla chimica del 1998, alla sua integrazione del dicembre 2000 (approvata con DPCM 15 novembre 2001), che ha previsto l’elaborazione di un vero e proprio Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera;
- www.arpa.veneto.it/spi/marghera.htm, dove vengono presentati i bilanci ambientali dell’area.
[330]Aggiunta dall’art. 14 della legge n. 179/2002.
[331]Il rapporto citato, intitolato “La chimera delle bonifiche”, è disponibile all’indirizzo internet www.legambiente.com/documenti/2005/0510_dossier_bonifiche/La_chimera_delle_bonifiche.pdf. La parte relativa al sito “Laghi di Mantova e polo chimico” è collocata a pagina 125 di tale rapporto.
[332]Sono escluse dalla limitazione le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
[333]Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'unità previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata ».
[334]Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
[335]Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale. Il riferimento normativo contenuto nella disposizione in esame all’art. 60 della L. 289/2002 andrebbe, quindi, corretto.
[336]Recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. Tale norma prevede che il Programma nazionale per la ricerca - di durata triennale - sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni.
[337]Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
[338] Per l’individuazione dei confidi, il comma in esame rinvia all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che per confidi si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
[339] La direttiva 2005/60/CE riguarda la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Si ricorda che la delega per il recepimento della suddetta direttiva è contenuta negli articoli 1 e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005), e dovrà essere attuata entro il 23 agosto 2007.
[340] D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
[341] Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 19 dicembre 2003, Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
[342] Infatti questo articolo dispone che coloro che, in qualità di dipendenti dell’appaltatore, hanno prestato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre l’azione contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito del committente nei confronti dell’appaltatore al momento della domanda.
Si consideri che le differenze tra le due disposizioni sono le seguenti:
- l’articolo 29, comma 2, dello schema riguarda esclusivamente i committenti imprenditori, mentre l’articolo 1676 c.c. riguarda tutti i committenti;
- l’articolo 29, comma 2, prevede una responsabilità solidale, mentre l’articolo 1676 c.c. si limita a prevedere la possibilità di agire nei confronti del committente nei limiti di quanto dovuto da questi all’appaltatore al momento della domanda.
[343]Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 recante Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
[344]Legge 1° marzo 2005,n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.
[345]Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[346]Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2.
[347]Il comma sopra richiamato assegnava al Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’art. 1, comma 108, della legge finanziaria per il 2006 , la somma di 420 milioni di euro (il testo prevedeva originariamente 520 milioni) per l’anno 2007, al fine di proseguire gli interventi in favore dell’autotrasporto.
[348]Il piano è disponibile al sito http://edit.aipa.it/site/_files/unicoPTR.pdf
[349]Ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
[350]Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
[351]Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122.
[352] Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[353]L’articolo 25, comma 4, richiamato prevede che l'impresa interessata presenti al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso previste dal codice medesimo. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione.
[354] Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante disposizioni relative alle modifiche al sistema penale, ammette il pagamento di una somma in misura ridotta - pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo - oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
[355]La legge 28 dicembre 1995, n. 549, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996, all’art. 1,commi 40-44, ha ridisciplinato il sistema di assegnazione e riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nell'allegato A alla legge medesima.
[356] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277.
[357] Si segnala che la lettera c) è oggetto di modifica da parte del comma 1034 del provvedimento in esame.
[358]Fonte: Ministero delle infrastrutture, Infrastrutture prioritarie, 16 Novembre 2006
(www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2596).
[359] In sintesi, secondo EUROSTAT nel finanziamento del Sistema AV/AC, ISPA non assume alcun rischio: dal momento che i ricavi derivanti dalla gestione del progetto AV/AC risultano insufficienti al servizio del debito e che l’intervento integrativo dello Stato è certo, sostanziale ed indispensabile, il “vero” debitore deve essere individuato nello Stato.
L’operazione è stata comunque classificata come “attività finanziaria”, nella forma di un prestito del Governo a RFI/TAV; non ci sono conseguentemente stati effetti in termini di indebitamento netto, ad eccezione degli importi effettivamente versati di anno in anno dallo Stato al Gruppo FS per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale.
[360]Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.
[361]Il comma 539 citato recava l’autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2007 a titolo di aumento dell’apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato s.p.a. (FS s.p.a.) per l’attuazione di un piano di investimenti della società Trenitalia s.p.a..
[362] Nel 1998 è stata creata la divisione Infrastruttura; nel maggio 1999 sono state costituite altre tre divisioni per assicurare il trasporto di passeggeri sulla media e lunga distanza, il traffico delle merci, il trasporto in ambito locale.
[363] Entrambe le società sono interamente controllate dalla holding FS Spa, interamente partecipata dallo Stato tramite il Ministero dell’economia e delle finanze.
[364]Legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
[365]Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[366]Ai sensi della disposizione richiamata, i contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.
[367]Fonte: Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della legge obiettivo, Secondo Rapporto, Osservatorio sulla legislazione del Servizio Studi, luglio 2005.
[368]Corrispondente ad un volume attivabile di 880 milioni di euro.
[369]Con l’espressione “limite di impegno” si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti. Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto. L’autorizzazione di un limite di impegno e la connessa finalizzazione alla accensione di un mutuo devono essere previste con apposita disposizione di legge.
[370]Con la delibera CIPE n. 121 del 2001 il Governo ha provveduto a individuare le opere facenti parte del 1° programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Con delibere successive, il CIPE ha ripartito le risorse stanziate tra i vari interventi.
[371]Come modificato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge n. 246/2002 e, successivamente, dall’articolo 32, comma 49-bis, del D.L. 24 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003.
[372]In particolare, la norma stabilisce che le annualità non utilizzate dei limiti di impegno, da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, siano eliminate dal conto residui e reiscritte in conto competenza alla fine del periodo di ammortamento, a condizione che l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione in bilancio.
[373] D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, recante Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, convertito in legge, con modificazioni con L. 16 aprile 1974, n. 117
[374] Legge 9 febbraio 1963, n. 82 recante Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
[375]Inizialmente, la legge n. 82/1963 aveva previsto la tassa sulle merci sbarcate, imbarcate e in transito, nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona e Brindisi.
[376]L’articolo 4 della legge n. 84/1994 ripartisce I porti marittimi nazionali nelle seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.
[377] Si tratta del rapporto intitolato Infrastrutture prioritarie, del 16 Novembre 2006, disponibile all’indirizzo web www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2596.
[378] Legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
[379] Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
[380] Tale disposizione ricollega l’obbligo di inserimento delle clausole convenzionali nella convenzione unica al primo aggiornamento del piano finanziario o alla prima revisione della convenzione, nonché agli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero alle successive revisioni.
[381] L’articolo 2387 del codice civile consente che lo statuto di una società per azioni subordini l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. La dir. 2003/54/CE detta norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Essa all’articolo 10 prevede norme volte a garantire la separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione. Al paragrafo 1 contiene in particolare la previsione della sua indipendenza (quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione), qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, senza che ciò implichi l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata.
[382] La delega al recepimento delle direttive contenute nel secondo pacchetto è contenuta nel legge comunitaria per il 2005 (L. 25 gennaio 2006, n. 29) .
[383] D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 recante Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979
[384] D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80, Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
[385] L’art. 19 della legge n. 234/1989 ha istituito presso il Ministero della marina mercantile (ora, Ministero dei trasporti):
- l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;
- l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;
- l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.
L'iscrizione agli albi speciali, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica.
[386] Legge 9 gennaio 2006, n. 13 recante Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.
[387] Al comma 3 dell’articolo 4 si fa riferimento al servizio del trasporto pubblico locale come “servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale”.
[388] Pubblicata nella GU del 18 gennaio 2006 e disponibile sul sito internet del CIPE all’indirizzo http://www.cipecomitato.it/delibere/E050074.doc.
[389] Con l'espressione "limite di impegno" si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l'accensione di mutui per la realizzazione di investimenti. Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto. L'autorizzazione di un limite di impegno e la connessa finalizzazione all'accensione di un mutuo devono essere previste con apposita disposizione di legge. Le risorse finanziarie che possono essere attivate con l'accensione di mutui finanziati attraverso limiti di impegno dipendono dal tasso di interesse applicato ai mutui erogati. Si può indicare in modo approssimativo che un limite di impegno quindicennale permette di acquisire, mediante l'accensione di un mutuo, risorse che sono all'incirca pari a 9,5-10 volte l'importo del limite di impegno medesimo.Per quanto concerne la disciplina contabile, l’art. 54, co. 16, della legge n. 449/1997 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998) - come modificato dall’art. 1, co. 7, del decreto-legge n. 194/2002 (legge n. 246/2002) - prevede che le annualità non utilizzate dei limiti di impegno vengono eliminate dal conto residui e reiscritte in conto competenza alla fine del periodo di ammortamento, purché l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione in bilancio. Va altresì ricordato che il comma 177 dell'art. 4 della stessa legge finanziaria 2004 (legge 2003/350) ha introdotto un'innovazione in relazione alla disciplina dei limiti di impegno. In particolare, la disposizione stabilisce che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. In sostanza, a differenza di quanto accadeva prima, il contributo da erogarsi a carico del bilancio dello Stato può essere volto a coprire solo parzialmente e non più interamente le rate di ammortamento del mutuo contratto. Il comma 177 ha inoltre demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la determinazione della quota di concorso.
[390] Il DL n. 2/2006 ha istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo per il risanamento del settore bieticolo‑saccarifero, allo scopo di fornire al dicastero le occorrenze economiche necessarie alla realizzazione del piano di settore. Nel piano, soggetto all’approvazione del CIPE, dovevano essere indicati gli specifici interventi volti al risanamento e ristrutturazione di singole aziende o rami aziendali. Dopo la parziale abrogazione del medesimo articolo, operata attraverso la legge n. 700/1983, era residuata, fra le finalità previste per il Fondo, quella di provvedere alla erogazione di mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentassero un proprio piano di risanamento finanziario, soggetto ad approvazione del CIPE. Detti mutui erano finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole e al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti fossero scaduti ovvero venissero a scadere nell'anno 1983. L'intervento nel settore è stato completato dalle disposizioni della citata legge n. 700/1983, che ha anche istituito la RIBS‑s.p.a. in veste di finanziaria pubblica di settore, operante attraverso la partecipazione al capitale o la erogazione di mutui a tasso agevolato. II campo d'intervento della società è stato successivamente più volte ampliato, talché poteva ormai dirsi esteso a tutto il settore agroindustriale. Da ultimo la società è stata incorporata, come peraltro per le altre società operanti nel mezzogiorno, nella nuova holding “Sviluppo Italia”. Le relative risorse sono state tuttavia vincolate al sostegno dell'agroindustria italiana.
[391] La deroga è stabilita dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998, ove si prevede che il decreto medesimo non si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitino attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.
[392] Il decreto legislativo n. 99 del 2004 ha esteso la disciplina dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 anche alle associazioni e agli enti che intendano vendere direttamente i prodotti agricoli.
[393] Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi.
[394] Si ricorda che la richiamata L. 124 del 1985 ha recato disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al riguardo, il comma 116 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto che la spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della citata L. 124, non possa superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004.
[395] Si ricorda che il comma 519, ha previsto l’avvio di una graduale stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti. In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato che ne faccia apposita istanza e che si trovi in specifiche situazioni.
[396] Recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[397] Recante “Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente”.
[398] Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
[399] Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[400] La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), che sostituisce quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) introdotta dal decreto legislativo n. 228 del 2001 (adeguando in questo modo l’ordinamento interno alla nuova disciplina comunitaria in materia, definita dal regolamento CE n. 1257/1999), viene riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate (come definite dalla normativa comunitaria) i requisiti suddetti sono ridotti al 25%. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a condizione che almeno un socio sia in possesso di tale qualifica, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole. Rispetto alla vecchia figura di IATP, con la nuova qualifica si è operato un “bilanciamento” tra la professionalità (intesa come appartenenza al mondo agricolo), per la quale si sono attenuati i parametri percentuali di tempo di lavoro e reddito ricavato, e la valorizzazione della specifica “sapienza tecnica” richiesta per lo svolgimento di un’attività agricola moderna, attenta alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente. La competenza relativa all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) spetta alle regioni.
[401] Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.
[402] Interrogazione a firma Leo Maurizio n. 5-05145.
[403] Legge 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale. In tale norma – art. 2, comma 36 - si prevede che le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.
[404] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[405] Nella norma a cui deroga il comma 94, il precedente comma 93 della legge 311/2004, viene stabilita la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva riferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica.
[406] Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Si fa presente che la norma richiamata, articolo 29, comma1, attribuisce le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria agli agenti dipendenti degli enti locali, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio.
[407] AS 1021 - Relazione illustrativa
(www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=223877).
[408] “Il primo guadagno, quello lecito, scatta al momento di ricevere il rifiuto, quando il produttore paga affinché venga effettuata la successiva operazione di smaltimento. Il secondo guadagno, illecito, avviene quando il trafficante assume i panni del produttore, avviando lo stesso rifiuto ad operazioni di recupero in procedure semplificate. Questa volta è lui a pagare, ma per il recupero e non per lo smaltimento, con una notevole riduzione dei costi. In questa fase viene anche evasa la cosiddetta ecotassa, il tributo regionale previsto per i rifiuti destinati in discarica”.
[409] Si veda, ad esempio, la relazione finale della Commissione operante durante la XIV legislatura (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/019/INTERO.pdf) ove si legge che “una migliore determinazione degli elementi identificativi e delle condizioni di tracciabilità dei vettori, nelle varie modalità di trasporto dei rifiuti, consentirebbe, senza dubbio, una efficacia attività di prevenzione degli illeciti”.
[410] Si ricorda, in proposito, che l’art. 2, comma 15, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (cd. decreto Bersani), recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” include nel novero delle fonti energetiche rinnovabili agli effetti del medesimo decreto (e quindi per l’attribuzione dei cd certificati verdi) “la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici”.
[411] La direttiva, all’art. 2, primo par., lettere a) e b), include tra le fonti rinnovabili esclusivamente le biomasse , ovvero la parte biodegradabile dei rifiuti. Si ricorda, peraltro, come la legge delega (art, 43,co. 1, lett. e), preveda che anche la frazione non biodegradabile dei rifiuti sia ammessa a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.
[412] Si segnala che nel rispondere ad una interrogazione, presentata dal capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo in data 20.11.2003 (risposta E-2935/03IT) la Commissaria europea ai trasporti ed energia Loyola de Palacio ha affermato che "la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile" e che "le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE. La risposta completa è consultabile al link http://www.monicafrassoni.it/data/frassoni/pe_palacio.pdf.
[413] Si tratta delle risorse energetiche di origine fossile che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, venivano assimilate alle fonti rinnovabili in virtù degli elevati rendimenti energetici.
[414] DM 24 ottobre 20005 recante“ Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.
[415] Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125.
[416] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
[417] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n, 400.
[418] Recante “Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.
[419] Si ricorda che il DPR 28 gennaio 1994, intervenendo nel complesso di norme in cui si inserisce la questione dello sfruttamento del bacino carbonifero del Sulcis , ha previsto una procedura di affidamento di un'apposita concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione. Lo specifico contenuto della concessione medesima è oggetto dell'allegato A al decreto.
[420] A tale ultimo riguardo va posto in evidenza che il citato DPR 28 gennaio 1994 prevede il riconoscimento di incentivi economici - di cui all’allegato b) del medesimo decreto – per la cessione dell’energia elettrica prodotta dal concessionario con carbone Sulcis mediante “massificazione”. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DPR, “al concessionario è assicurato l'acquisto dell'energia elettrica prodotta ai prezzi indicati in allegato B”, mentre, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, “l'utilizzo di carbone Sulcis, tramite gassificazione, in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore è assimilato a fonte rinnovabile ed i prezzi di cessione all'ENEL dell'energia elettrica prodotta con tali impianti sono quelli riportati nell'allegato B” del decreto in oggetto.
[421] Recante norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
[422] L’elenco delle circolari emanate, ed il relativo testo, può essere consultato all’indirizzo internet http://acquistiverdi.it/contenuti/leggi_e_bandi/leggi/110.
[423] http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/pdf/handbook_it.pdf.
[424] Comitato Europeo di Normazione (http://www.cen.eu).
[425] Pubblicato nella G.U. n. 108 dell’11 maggio 2006.
[426] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[427] D.Lgs. 08 gennaio 2004, n. 3 Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137
[428]Istituzione del «Parco nazionale della pace», a S. Anna di Stazzema (Lucca).
[429] Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia.
[430] Si ricorda che, in attesa dell’emanazione del citato DM - da effettuarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la gestione del Fondo era rimessa in via transitoria per un periodo di 12 mesi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 12, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico). Tale periodo è stato successivamente prorogato più volte (articolo 19-nonies del D.L. 266/2004, art. 14-vicies del DL 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168., art. 2, DL 30 dicembre 2005, n. 273 e da ultimo, fino al 31 dicembre 2006, art. 1-ter, del DL 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228.
[431] Tale organo (istituito dall’articolo 4 del citato D.Lgs. 28/2004) è composto di 12 membri, di cui 3 promananti dalle regioni e 3 dagli enti locali. 3. Essa provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione di sale cinematografiche; l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento; l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.
Si segnala che l’articolo 5-bis del DL 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ha esteso la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.
[432]“Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni
[433]La medesima legge ha inoltre previsto la spesa di 1 milione di euro annui quale contributo per le spese di funzionamento
[434]Legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori di industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
L'aspetto maggiormente innovativo della legge, che ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, consiste nell'attribuzione di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè: le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche; i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
[435] Legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori di industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
[436] Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 268 recante: "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale”
[437] Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 recante: «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità
[438] 716 unità di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore e di 200unità di personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali
[439]Legge 14-aprile 2004 n. 98 Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.
[440] Il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell’Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona; a questi si è aggiunto a seguito della legge
[441] Con DM 6 febbraio 2006 (Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche) il ministro per i beni e le attività culturali ha dato attuazione a tale disposizione disciplinando tra l’altro il contenimento dei costi per le scritture artistiche e per la produzione.
[442] Con DM 13 ottobre 2006 il ministero per i beni e le attività culturali ha apportato modificazioni allo statuto della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia (comunicato in GU n. 258 del 6 novembre 2006)
[443] Deliberazione 27 maggio 2005, Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate-Rifinanziamento della legge208/1998-periodo 2005-2008 (Legge finanziaria 2005)
[444] L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
[445] Per una descrizione del Piano e del suo aggiornamento per il triennio 2006-2008, si rinvia al sito web della Veneto Strade S.p.A. (www.venetostrade.it/public/html/load.jsp) e al comunicato stampa della Giunta regionale del Veneto, disponibile all’indirizzo internet:
www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Mobilita/Piano+Triennale+Viabilità+2006-2008.htm.
[446] Tale materia, non inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, né tra quelle in cui la competenza è concorrente, sembra poter essere ricondotta alla competenza di carattere residuale delle Regioni. Rispetto tuttavia al tipo di intervento delineato nella disposizione, poteva venire in rilievo la competenza esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, comma 2, lett. m), posto che il diritto all’abitazione costituisce “un diritto sociale fondamentale che connota la nostra forma di Stato” (sentenza n. 419 del 1991).
[447] Si consideri che la disposizione da attuazione ad una delle misure preannunciate dal Governo nel DPEF 2007-2011 per contrastare il lavoro nero.
[448] “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274”.
[449] “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”.
[450] “Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza”.
[451] L’età prevista per il pensionamento di vecchiaia per i soggetti a cui si applica il sistema retributivo o misto, rimasta immutata a seguito della riforma di cui alla L. 243/2004, è di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini (tabella A allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla tabella A allegata alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724).
[452] “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.
[453] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
[454] Legge 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
[455] Recante “disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
[456] Recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.
[457] Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",.
[458] Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2005, n. 58, recante Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica",
[459] Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[460] D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, recante Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della L. 22 aprile 2005, n. 58.
[461] Recante Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
[462] Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale (art. 5) prevedendo che a loro volta le regioni, cui sono attribuiti compiti di programmazione in materia (art. 6), conferissero alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (art. 7).
Ogni regione costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite dallo Stato (art. 20).
Con successivi DPCM sono state trasferite alle regioni le risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997.
Ogni regione ha adottato una propria legge in materia di trasporto pubblico locale con la quale ha conferito a province e comuni alcune delle funzioni nel settore e ha regolato i relativi trasferimenti finanziari.
[463] Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[464] Come precisato nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7 del 10 febbraio 2006, che ha recato alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine alle disposizioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria per il 2006, la ripartizione del Fondo può essere disposta per le sole Amministrazioni centrali dello Stato, con esclusione, quindi, di quelle dotate di autonomia contabile e gestionale, a meno che i debiti stessi non risultino assunti anteriormente all'attribuzione della predetta autonomia contabile e gestionale.
L’articolo 50 in commento mantiene fermo il principio stabilito dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), in base al quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche devono essere trasmessi agli organi di controllo interno dei singoli enti ed alla competente procura della Corte dei conti.
[465] Legge 27 dicembre 2002, n. 289
[466] Recante ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005).
[467] Nel progetto sono coinvolti il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
[468] Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
[469] Gli articoli da 3 a 47 sono stati soppressi dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286. Gran parte delle disposizioni in essi contenute sono confluite nel nuovo testo dell’articolo 2,che
[470] La disposizione recava, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo all’occupazione dei giornalisti, alla tutela del prodotto editoriale primario nonché all’ottimizzazione dei costi di produzione e dei livelli di diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
[471] Vedi il resoconto della seduta della VII Commissione Cultura del 12 ottobre 2006
[472] D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si ricorda al riguardo che l’articolo 20 del DL n. 223 del 2006 ha ridotto l’autorizzazione di spesa per il settore dell’editoria come determinata dalla tabella C della finanziaria 2006, di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, demandando ad un DPCM la rideterminazione dei contributi per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
[473] Alla legge n. 250 del 1990 è stata data attuazione con il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525 “Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni”.
[474] In particolare, è previsto che le imprese editrici:
- editino la testata stessa da almeno tre anni;
- abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
- abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
- la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali;
- abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
[475] A tali imprese – così come alle cooperative giornalistiche che editano periodici - non si applica la maggiorazione prevista in caso di entrate pubblicitarie inferiori al 30 per cento prevista dal successivo comma 11(v. infra). Ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero non si applica il requisito di cui alla lettera e) del comma 2 (la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali);
[476] Tra le cooperative giornalistiche sono comprese anche quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'art. 52 definisce cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.
[477] Un ulteriore contributo per copia stampata pari a 0,2 euro fino a 30.000 copie di tiratura media è corrisposto alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali (comma 3).
[478] In particolare si tratta di contributi annui di 500 milioni di lire (258,2 migliaia di euro) da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e – per ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera - 300 milioni di lire (155,0 migliaia di euro) dalle 30.000 alle 150.000 copie; 200 milioni di lire (103,3 migliaia di euro) dalle 150.000 alle 250.000 copie e 100 milioni di lire (51,7 migliaia di euro) oltre le 250.000 copie.
[479] Ai sensi del medesimo comma 10, per tali imprese, i contributi sono determinati nelle seguenti misure: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni (1,29 milioni di euro) per i quotidiani e lire 600 milioni (309,9 migliaia di euro) per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni (206,6 migliaia di euro) nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
Da ultimo, sono previsti ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del predetto comma 10, qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali (comma 11). Tali contributi - così come quelli di cui al precedente comma 10 - sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, dei contributi previsti al comma 8 (comma 13). Si ricorda, poi, che la somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi (comma 12).
[480] L’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 concede una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe telefoniche, del servizio di spedizione delle rese; possono inoltre essere istituiti servizi speciali di trasporto dei giornali. L’articolo 4, comma 3 della legge n. 250/90 ha poi esteso tali riduzioni tariffarie ai consumi di energia elettrica e ai canoni per i servizi di telecomunicazione. L’articolo 2, commi 120, 121 e 123 del DL 262 del 2006 ha poi limitato tali riduzioni tariffarie ad un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi. Infine, la legge n. 112 del 2004 sul riassetto del sistema radiotelevisivo (cd. Legge Gasparri) ha esteso le norme a favore delle radio di partito ai canali tematici a diffusione satellitare.
[481] Legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416
[482] Qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo in commento. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento della media dei costi citata.
[483] L. 7 agosto 1990, n. 230, Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
[484] L’attuale disciplina dei contributi ai giornali di partito è contenuta nell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta i requisiti per l’accesso ai contributi previsti dal comma 10 dell’articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990.
L’articolo 153, al co. 2, dispone che la normativa in oggetto si applichi esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici – anche telematici – che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che:
- abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere;
- abbiano rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.
Il DPR n. 525 del 2 dicembre 1997, come integrato dal DPR 7 novembre 2001, n. 460, ha precisato che per “rappresentanze” nel Parlamento europeo si intendono almeno due deputati eletti delle liste del movimento stesso.
Il comma 3-ter, dell’articolo 20 del DL 223/2006, per ovviare ai problemi sorti con l’unificazione di diverse forze politiche in un solo gruppo parlamentare, ha recentemente disposto che per accedere ai contributi non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.
[485] Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
[486] Legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
[487] V. articolo 6 della legge n. 287/1990. La determinazione dei criteri generali che consentono di autorizzare eccezionalmente le operazioni in questione compete al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
[488] Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
[489] Recante Modifiche alla delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante il "Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", e successive modificazioni e integrazioni
[490] Infatti, ai sensi del comma 2, “il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell’Autorità sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale”. Il comma 3 stabilisce che, “ fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell’Autorità, nonché gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino Ufficiale dell’Autorità successivo alla data della loro adozione”. Secondo il comma 4 “i provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Autorità, unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalità dei cittadini”. Ai sensi del comma 5, “le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito Internet dell’Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni”. Infine, ai sensi dei commi 6 e 7, il Segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell’Autorità soggetti a pubblicazione. L’Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.
[491] Va peraltro rilevato che nel caso specifico del regolamento dell’AGCM sulle procedure per i conflitti di interessi è stata disposta la pubblicazione dello stesso nella G.U (v. la deliberazione del 16 novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 282 di mercoledì 1° dicembre 2004).
[492] La stessa norma istitutiva si limitava ad indicare diverse finalità del Fondo, quali realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, e supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia.
[493] L. 8 marzo 2000, n. 53, recante Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
[494] D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236.
[495] Si ricorda che l’art. 5, co. 3-bis, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , in caso di assunzione di personale a tempo pieno, riconosce il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[496] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della L. 4 agosto 2006, n. 248.
[497] Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
[498] Secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni riguardante , in particolare, norme relative alla formazione della Legge finanziaria.
[499] In attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285.
[500] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, conv., con mod., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
[501] Si ricorda che, nell’ambito del Governo Prodi II, l’incarico relativo alle politiche per i diritti e le pari opportunità è stato conferito al ministro senza portafoglio on. Barbara Pollastrini.
[502] D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. L’art. 2 del codice riassume le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità.
[503] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.
[504] www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/slide/Pariopportunita.pdf
[505] Da: www.welfare.gov.it.
[506] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[507] D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[508] L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
[509] Da: ww.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf.
[510] L. 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
[511] L. 8 agosto 1995, n. 340, Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
[512] L. 31 marzo 1998, n. 70, Benefìci per le vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca».
[513] L. 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[514] L. 23 novembre 1998, n. 407, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[515]L. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
[516] Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
[517] Con il decreto 17 marzo 2006 il ministro dell'interno ha individuato le modalità di erogazione dei benefìci in favore dei familiari delle vittime di Ustica.
[518] L. 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[519] Camera dei deputati, I Commissione, ordine del giorno in commissione n. 0/02725/001/0 accolto il 27 luglio 2004; Senato, 1ª Commissione, ordine del giorno 0/3069/1/01 accolto il 29 luglio 2004.
[520] In quella occasione si è avuta notizia che un apposito gruppo di lavoro interministeriale aveva individuato una possibile soluzione della questione in una norma ad hoc volta ad estendere i benefici previsti dalla L. 206/2004 ai familiari delle vittime di Ustica (Senato della Repubblica, seduta n. 804 del 18 maggio 2005, Interrogazione a risposta orale 3-02177, intervento del Sottosegretario di Stato per l’interno D’Alia). Questa era la strada intrapresa dal disegno di legge A.S. 3504 (Bonfietti e altri) presentato nella XIV legislatura, Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca», ove, tra l’altro, si disponeva che i benefici di cui alla L. 206/2004 fossero riconosciuti anche ai familiari delle vittime della strage di Ustica.
[521]Stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa appunto al trattamento dei prigionieri di guerra.
[522] L. 8 agosto 1985, n. 440, Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità.
[523] L. 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
[524] In origine l’assegno era stabilito con decreto del Presidente del Consiglio, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Parlamento, come previsto dall’art. 1, co. 2, della legge 440. Dal 1991 il provvedimento di assegnazione ha assunto la forma di decreto del Presidente della Repubblica in seguito all’approvazione della legge 12 gennaio 1991, n. 13 che ha stabilito che gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri devono essere emanati con DPR (art. 1, co. 1, lett. ii).
[525] L. 22 dicembre 1984, n. 887, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).
[526] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2006.
[527] “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[528] Gli altri tre primi Forum mondiali dell'acqua sono stati tenutisi a Marrakech (1997), all'Aia (2000) e a Kyoto (2003). I lavori del quarto Forum sono consultabili sul sito internet:
http://www.worldwaterforum.org/home/home.asp
[529] http://www.unesco.org/water/wwd2006/index.shtml
[530] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-0087+0+DOC+PDF+V0//IT
[531]Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 233/2006.
[532]La nuova denominazione è “Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze”.
[533] Le disposizioni della L. 1295/1957 sono state, successivamente, modificate e integrate dalla legge 18 febbraio 1983, n. 50.
[534] L'articolo 151 citato stabilisce che l'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal medesimo testo unico, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
[535]La lettera a) del comma 19 dell’articolo 1 del DL 181 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nell’attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999 - ha previsto (indirettamente, attraverso la fissazione del termine per la modifica dello statuto – entro 30 giorni a partire dalla dati di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 18 luglio 2006) che l’Istituto per il credito sportivo sia sottoposto alla vigilanza sia del Presidente del Consiglio dei ministri sia del ministro per i beni e le attività culturali.
[536]Si tratta in particolare di BNL, Dexia Crediop, Monte dei paschi di Siena, San Paolo IMI e Banco di Sicilia S.p.a.
[537] L’attività dell’Agenzia è documentata sul sito: http://www.agenziatorino2006.it ove sono elencate tutte le opere olimpiche, il relativo costo, le gare di appalto, i soggetti aggiudicatori dei lavori e le date di apertura e chiusura dei cantieri.
[538] D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito in legge, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43), Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.
[539] Con D.M. 4 aprile 2006 è stato determinato l'importo delle spese da porre a carico di soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica.
[540]D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[541] D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
[542] Il comma 6-bis dell’articolo 13 del T.U. Spese di giustizia è stato inserito dall'art. 21, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.
[543]Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
[544] L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
[545] I soggetti non residenti, cittadini italiani o meno, non devono risultare iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non devono avere nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.
[546] La Convenzione cui si fa riferimento, aperta alla firma a l’Aja il 5 ottobre 1961, riguarda l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: i cittadini degli Stati divenuti Parti di detta Convenzione non hanno più bisogno – beninteso nei confronti di ordinamenti giuridici stranieri che abbiano anch’essi ratificato la Convenzione – di far legalizzare presso le ambasciate straniere tutta un’ampia gamma di documenti, che vanno da quelli rilasciati dall’amministrazione statale – inclusi gli atti giudiziari – a quelli amministrativi, come anche agli atti notarili e alle autenticazioni di firme. Sono invece esclusi dal disposto della Convenzione gli atti redatti da agenti diplomatici o consolari, nonché i documenti relativi ad operazioni commerciali o doganali.
Più in particolare, la Convenzione prevede la modalità dell’apposizione di una apostille (postilla) da parte di un’autorità interna dello stesso Stato da cui promana l’atto – autorità designata all’atto della ratifica della Convenzione - che sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata dello Stato in cui il documento dovrebbe esser fatto valere.
La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253.
[547]Come modificato dall’articolo 4, comma 15, della legge 24-12-2003 n. 350 (legge finanziaria 2004).
[548]Recante “misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1989, n. 77 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 15 maggio 1989, n. 181 (Gazz. Uff. 23 maggio 1989, n. 118).
[549]Recante “disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.). Il citato articolo 4 istituisce l’Istituto Italiano di Tecnologia.
[550] Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
[551]Le scuole europee sono istituzioni intergovernative funzionanti nell'Unione Europea regolate da un Protocollo intergovernativo che include lo Statuto della Scuola Europea e organizzate con sezioni linguistiche.
[552] Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
[553] Ciò in deroga alla disciplina generale in materia di responsabilità degli impiegati dello Stato prevista dall’art. 82 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e dall’art. 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
[554]Si citano a titolo di esempio la legge 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) della Regione Marche e la legge 5 dicembre 2003, n. 24 (Istituzione della giornata regionale per la legalità ) della Regione Calabria '
[555] Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, possono essere emanati – con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato – regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
[556]Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[557]Recante Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
[558] Recante Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.
[559] Delle misure adottate le amministrazioni devono dare comunicazione alla medesima Commissione per l’accesso.
[560]Il giudice a quo, muovendo dalla premessa che la locuzione “opposizione giudiziale” utilizzata dal legislatore non può riferirsi che ai creditori muniti di decreto ingiuntivo esecutivo, ha segnalato che la norma potrebbe comportare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori. La Corte, nel rilevare che “«l'opposizione giudiziale» – non proposta ovvero rigettata – alla quale si riferisce la norma censurata allude genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo giudiziale”, ha osservato che l’inserimento nella massa passiva va effettuato con riferimento a tutti i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dal momento dell’eventuale intervento nella procedura esecutiva.