Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Misure contro il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale - Schema di D.Lgs. n. 64 - (art. 22, L. 29/2006)
Riferimenti:
D.Lgs. 22-GIU-07 n. 109   SCH.DEC 64/XV
Serie: Atti del Governo    Numero: 56
Data: 29/01/2007
Descrittori:
DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
Organi della Camera: II-Giustizia
VI-Finanze
Altri riferimenti:
D.Lgs. 22-GIU-07 n. 109   05/60/CE  
L n. 29 del 25-GEN-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Misure contro il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

Schema di D.Lgs. n. 64

(art. 22, L. 29/2006)

 

 

n. 56

 

29 gennaio 2007

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

Dipartimento Finanze

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: GI0097.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Conformità con la norma di delega  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

Il quadro normativo

Il contenuto dello Schema di D.Lgs. n. 64

§      Art. 1 (Definizioni)31

§      Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)35

§      Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria)37

§      Art. 4 (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)45

§      Art. 5 (Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri)47

§      Art. 6 (Obblighi di comunicazione)48

§      Art. 7 (Obblighi di segnalazione)51

§      Art. 8 (Compiti della Banca d’Italia)57

§      Art. 9 (Compiti dell’Ufficio italiano dei cambi)59

§      Art. 10 (Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria)63

§      Art. 11 (Compiti dell’Agenzia del demanio)66

§      Art. 12 (Disposizioni sanzionatorie)74

§      Art. 13 (Strumenti di tutela)77

§      Art. 14 (Copertura finanziaria)78

§      Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali)80

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

§      Costituzione italiana (artt. 76 e 87)125

§      Codice di procedura civile (artt. 137-142)127

§      L. 31 maggio 1965, n. 575. Disposizioni contro la mafia.131

§      L. 24 ottobre 1977, n. 801. Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (art. 1)158

§      L. 1 aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  (artt. 6 e 7)159

§      D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.162

§      D.L. 3 maggio 1991, n. 143. Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197  187

§      D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356) (art. 12-sexies)204

§      D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 7)207

§      D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 1 e 4)209

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 65)218

§      D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, L. 8 marzo 1999, n. 50).220

§      D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68. Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.229

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (art. 53)236

§      D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, L. 8 marzo 1999, n. 50).241

§      D.L. 28 settembre 2001, n. 353. , Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 novembre 2001, n. 415)250

§      D.L. 18 ottobre 2001, n. 374. Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 dicembre 2001, n. 438)259

§      L. 14 gennaio 2003, n. 7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.267

§      D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.282

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (art. 1, comma 274)293

§      D.L. 27 luglio 2005, n. 144  (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155)  Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.295

§      L. 25 gennaio 2006, n. 29. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. (art. 22)314

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (art. 29)318

Normativa comunitaria

§      Trattato che istituisce la Comunità europea (artt. 60 e 301)323

§      Reg. (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001. Regolamento del Consiglio  relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.325

§      Reg. (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002. Regolamento del Consiglio  che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan.335

§      Dir. 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.397

§      Dir. 4 agosto 2006, n. 2006/70/CE. Direttiva della commissione  recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata  433

Documentazione

Unione europea

§      Posizione comune del Consiglio (2001/931/PESC), del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo  447

§      Posizione comune del Consiglio (2002/402/PESC) del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC   454

Nazioni Unite

§      Risoluzione n. 1373 del 2001  459

 

 


Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

64

Titolo

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005.

Norma di delega

Legge 25 gennaio 2006, n. 29, art. 22

Settore d’intervento

Criminalità e ordine pubblico

Attività finanziarie

Numero di articoli

15

Date

 

§       presentazione

10 gennaio 2007

§       assegnazione

16 gennaio 2007

§       termine per l’espressione del parere

25 febbraio 2007

§       scadenza della delega

23 agosto 2007

Commissioni competenti

Commissioni riunite 2a (Giustizia) e 6a (Finanze);

XIVa (Politiche dell’Unione euroepea), ai sensi del comma 2, dell’art. 96-ter del Reg.

Rilievi di altre Commissioni

5a Commissione (Bilancio)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 15 articoli ed attuativo della delega prevista dall'articolo 22 della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005), contiene disposizioni volte a prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e le sicurezza internazionale, in adempimento della direttiva comunitaria 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, relativa, alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

 

Nello specifico, gli articoli, 1 e 2 recano le definizioni, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento.

 

L'articolo 3 detta disposizioni in merito al Comitato di sicurezza finanziaria, già previsto dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 43, nell'ambito dell'azione contro il terrorismo internazionale.

 

L'articolo 4, è volto a regolare gli effetti giuridici derivanti dall'adozione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche adottate per il contrasto al terrorismo internazionale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 4 precisa che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.  Analoga disposizione è prevista dal successivo comma 2, per tutte le risorse economiche sottoposte a congelamento.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei citati divieti di disposizione.

 

L'articolo 5 prevede l'obbligo per le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, di darne comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

A tal fine, spetta al Comitato di sicurezza finanziaria, stabilire le intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri

 

L'articolo 6 pone l'obbligo a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di comunicare all'Ufficio italiano cambi e, nel caso di risorse economiche, anche al Nucleo speciale polizia Valutaria della Guardia finanza, le misure applicate ai sensi del provvedimento in esame, mentre l'articolo 7 stabilisce a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni che possono essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

 

A tal fine, ai sensi dell'articolo 8, spetta alla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi e d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze, emanare le necessarie istruzioni applicative per l'individuazione delle operazioni sospette.

 

I successivi articoli 9, 10 e 11 definiscono, rispettivamente, i compiti dell' dell'Ufficio italiano dei cambi, del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dell'Agenzia del demanio in relazione alle finalità perseguite dal provvedimento in esame.

 

Al riguardo, il citato articolo 9, nell'affermare che le competenze dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, stabilisce, altresì che spetta all'Ufficio italiano dei cambi curare il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ( comma 1). Spetta, inoltre, all'Ufficio italiano dei cambi svolgere i necessari approfondimenti sulle segnalazioni effettuate ai sensi del sopra richiamato articolo 7, dell'articolo 3 della normativa antiriciclaggio e dell'articolo 6, comma 8 decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 e trasmettere le medesime al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (comma 2).

 

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 9, l'articolo 10 stabilisce che le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del terrorismo internazionale e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea avverso i paesi che minacciano la Pace e la sicurezza internazionale (comma 1).

Sempre al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza compete, poi, redigere una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti (comma 2). È compito del medesimo Nucleo speciale dare comunicazione ai soggetti competenti dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del Demanio (comma 3).

 

L'articolo 11 individua nell'Agenzia del demanio il soggetto competente alla custodia, conservazione e alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, anche attraverso la nomina di un custode o di un amministratore.

 

L'articolo 12 reca il quadro sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.

Al riguardo, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni concernenti il divieto di disposizione delle risorse oggetto di congelamento (articolo 4, commi 1 e 2), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. Nel caso in cui il valore dell'operazione non sia determinabile, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 5.000 e non superiore ad euro 20,000. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in esame è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 500 e non superiore ad euro 25.000, mentre la violazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 7 è punita ai sensi dell'articolo 5, comma 5; della legge antiriciclaggio, ossia con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 5 per cento del valore dell'operazione e non superiore alla metà del valore dell'operazione.

 

Ai sensi del successivo articolo 13, contro le decisioni del Comitato di sicurezza finanziaria, i soggetti interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica della decisione.

 

l'articolo 14 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 15, prevede l'abrogazione di talune disposizioni del decreto legge n. 369 del 2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge n. 431 del 2001, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame è corredato, oltre che della relazione illustrativa, anche dell’analisi tecnico normativa e della relazione tecnica.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

L’articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) delega il Governo ad adottare, entro il termine e con le modalità indicati all’articolo 1, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

a) dare organica attuazione nell’ordinamento internoalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, riguardante la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

 

La direttiva in oggetto è compresa nell'allegato B alla suddetta legge comunitaria 2005 che contiene l'elenco delle direttive per il recepimento delle quali è richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla trasmissione degli schemi.

 

b) prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, nonché dai regolamenti comunitari emanati, ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

 

(Per l'esame dei citati riferimenti si rinvia al capitolo relativo al quadro normativo).

 

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

 

 

In relazione ai criteri direttivi della delega, si segnala che il comma 1 dell’articolo 22 della citata legge n. 29 del 2006, detta 23 principi  direttivi che devono essere rispettati in sede di adozione dei decreti legislativi per l’esercizio della delega conferita al Governo ai fini del recepimento della direttiva 2005/60/CE nell’ordinamento interno, nonché per la previsione di modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

 

Al riguardo, con specifico riferimento allo schema di decreto legislativo in esame si segnalano, in particolare, i criteri diretti volti :

 

1)      ad estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo;

2)      a prevedere idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare ni'autorità pubblica l'amministrazione di tali risorse economiche;

3)      ad individuare idonee sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento.

 

In relazione al criterio previsto al punto 3, concernente il regime sanzionatorio, si segnala che la lettera u) del citato articolo 22 stabilisce che la nuova disciplina dovrà garantire l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del procedimento sanzionatorio e riordinare il regime sanzionatorio secondo i princìpi della semplificazione e della coerenza logica e sistematica, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie effettive, dissuasive e proporzionate.

 

Con riferimento al citato criterio di delega, si rileva che l'articolo 12 comma 1, dello schema di decreto in esame prevede, nel caso di violazione delle disposizioni concernenti il divieto di disposizione delle risorse oggetto di congelamento (articolo 4, commi 1 e 2), una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo, mentre nel caso in cui il valore dell'operazione non sia determinabile, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 5.000 e non superiore ad euro 20,000.

In relazione alla citata sanzione prevista per le operazioni vietate di valore non determinabile, appare opportuno verificare la conformità al criterio di delega che prevede l'adozione di misure non solo effettive e proporzionate ma anche dissuasive.

(Si veda il  successivo  paragrafo relativo alla "Formulazione del testo").

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni di cui al presente schema di decreto sono riconducibili alle materie tutela del risparmio e dei mercati finanziari, sistema valutario e ordine pubblico e sicurezza, attribuite ai sensi, rispettivamente, delle lettere e) ed h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

 

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva[1] che modifica la direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione stessa. In particolare, la proposta prevede che tali competenze siano esercitate secondo la procedura di regolamentazione con controllo (una delle procedure di comitatologia[2]).

La direttiva in oggetto demanda alla Commissione l’adozione di misure di attuazione, onde tener conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per garantire l'applicazione uniforme della direttiva medesima[3].

In particolare, la modifica tiene conto del fatto che, con la decisione n. 2006/512/CE, è stata modificata la decisione n. 1999/468/CE (cosiddetta decisione comitatologia), che reca la disciplina delle procedure di comitatologia. La decisione 2006/512/CE ha introdotto, infatti, una specifica procedura di “regolamentazione con controllo”, per l’adozione delle misure di esecuzione di atti legislativi adottati in codecisione, quale è il caso della direttiva 2005/60/CE. Conseguentemente, tali atti legislativi devono essere modificati al fine di prevedere il ricorso alla procedura in questione, la quale assicura al Parlamento europeo e al Consiglio un potere di controllo e di rigetto delle misure di esecuzione proposte dalla Commissione.

Viene inoltre abolito il limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione attualmente previsto.

Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2005/60/CE consistono in adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario, secondo la Commissione, che esse siano recepite dagli Stati membri.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Il 29 novembre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione[4] intitolata “Prevenire e combattere il finanziamento del terrorismo attraverso un coordinamento rafforzato a livello nazionale e una maggiore trasparenza del settore non profit”.

La comunicazione esamina le attuali modalità di cooperazione, in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo, fra le competenti autorità nazionali, le Unità d'informazione finanziaria e le istituzioni finanziarie del settore privato e formula proposte volte a favorire lo scambio d'informazioni sul finanziamento del terrorismo e migliorare la regolamentazione e la trasparenza delle organizzazioni non profit, in modo da prevenire il loro utilizzo da parte delle organizzazioni terroristiche.

La comunicazione è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla base della comunicazione, la Commissione sta istituendo un Gruppo di contatto per incoraggiare un maggiore dialogo a livello di UE tra la Commissione stessa e le parti interessate del settore pubblico e non profit, al fine di ridurre la vulnerabilità delle organizzazioni non profit ad un uso finanziario illecito, incluso il finanziamento del terrorismo.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

AI sensi del comma 4 dell'articolo 3 il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato.

Impatto sui destinatari delle norme

Come rilevato dal Governo nelll'analisi tecnico–normativa allegata al provvedimento, gli adempimenti previsti dallo schema di decreto in esame "costituiscono modalità minime ed essenziali al conseguimento delle finalità previste". La medesima relazione precisa, pertanto, che non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

Formulazione del testo

In relazione all'articolo 12, recante disposizioni sanzionatorie, si osserva che ai sensi del comma 1 la violazione delle disposizioni concernenti il divieto di disposizione delle risorse oggetto di congelamento (articolo 4, commi 1 e 2), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. Nel caso in cui il valore dell'operazione non sia determinabile, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 5.000 e non superiore ad euro 20,000.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la sanzione in esame concerne il divieto di disporre di fondi e risorse economiche sottoposti a congelamento, si valuti l'opportunità definire meglio il concetto di "operazione non determinabile", anche in considerazione dell'importo relativamente basso della sanzioneprevista.

Più esattamente, al fine di una corretta interpretazione della norma, non è chiaro il motivo per il quale mentre in via generale la violazione dell'articolo 4 è  punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo, viceversa, nel caso di operazione non determinabile e presumibilmente di valore elevato, la soluzione prevista dallo schema di decreto legislativo in esame è quella di una sanzione pecuniaria variabile fra i 5.000 e i 20.000 euro.

 

 

In relazione all'articolo 14, recante la copertura finanziaria del provvedimento, appare opportuno indicare espressamente la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame.


 

Schede di lettura

 


Il quadro normativo

 


 

Con lo schema di decreto legislativo in commento il Governo dà esecuzione alla delega contenuta nell’articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005)[5] ed introduce nuove misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale in attuazione di normativa comunitaria.

 

Questo provvedimento si inserisce dunque in un contesto più ampio, quello del contrasto al terrorismo internazionale, completandone l’aspetto relativo alla repressione e prevenzione delle attività finanziarie connesse.

 

Nel corso della XIV legislatura, in risposta alla crisi internazionale determinatasi in seguito ai gravissimi attentati dell’11 settembre 2001, il Parlamento ha svolto una intensa attività legislativa volta a contrastare il terrorismo. I provvedimenti adottati, che di seguito verranno sommariamente descritti, si sono collocati in un contesto in cui è stata la stessa comunità internazionale e l’Unione Europeaa sottolineare la necessità di adeguare gli ordinamenti dei singoli Stati all’esigenza di svolgere un’azione globale per combattere le nuove violente manifestazioni di attacco alle istituzioni democratiche.

Per quanto riguarda lo Stato italiano, già il 28 settembre 2001, a pochi giorni dall’attentato, è stato emanato il decreto legge n. 353 del 2001 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei Talibani), convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 415. Il decreto ha definito le sanzioni applicabili in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 467/2001 del 6 marzo 2001, con il quale l’Unione europea ha vietato l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, ha inasprito il divieto dei voli e il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan (sul punto v. infra). La normativa comunitaria citata è stata emanata sulla base di una posizione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 26 febbraio 2001(2001/154/PESC) per imporre le misure restrittive previste dalla risoluzione1333 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a seguito della mancata consegna da parte dei Talibani di Osama bin Laden.

Il successivo decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, ha previsto l’istituzione di un Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale (v. infra).

Il provvedimento di maggiore impatto è stato indubbiamente il decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), convertito dalla legge 15 dicembre 2001, con cui sono state introdotte nell’ordinamento giuridico nazionale norme di carattere penale e processuale dirette a consentire una più efficace prevenzione e repressione degli atti di terrorismo a carattere transnazionale che, travalicando i confini del singolo Stato, non risultavano agevolmente perseguibili sul piano penale interno. In sintesi, dopo aver ridenominato il reato di cui all’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), e inserito nel codice penale l’art. 270-ter, rubricato “Assistenza agli associati”, il provvedimento introduce specifiche misure in tema di intercettazioni, perquisizioni, attività della polizia sottocopertura e coordinamento delle indagini.

Sono poi da ricordare due importanti Convenzioni in tema di contrasto del terrorismo internazionale ratificate dal nostro Paese: la legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha infatti ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo che prevede – a carico di persone giuridiche, società e associazioni – sanzioni pecuniarie e interdittive connesse alla condanna per delitti di terrorismo (v. infra), e la legge 14 febbraio 2003, n. 34 che ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, strumento multilaterale elaborato in ambito ONU. La legge, in particolare, introduce nel codice penale italiano la nuova fattispecie criminosa (art. 280 bis) di Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Successivamente, il decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha introdotto misure per contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, soprattutto a seguito dei gravissimi attentati di Madrid dell’11 marzo 2004.

Nel quadro di una sempre più stringente necessità di cooperazione giudiziaria all’interno della UE, va inoltre ricordato che con la legge 22 aprile 2005, n. 69, il nostro Paese ha adottato le disposizioni necessarie a conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri: il provvedimento è sostanzialmente mirato al superamento della lunga e complessa procedura di estradizione.

Va infine ricordata l’adozione nel luglio 2005, a seguito dei tragici attentati di Londra e Sharm el Sheikh, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento, che si propone quale obbiettivo prioritario la lotta al terrorismo internazionale, ha adottato diverse e specifiche misure di contrasto a tale fenomeno, quali l’estensione ad esso delle misure di lotta alla criminalità organizzata, il rilascio di un permesso di soggiorno in deroga alla normativa vigente agli stranieri che collaborano con la giustizia, il prolungamento del fermo di polizia giudiziaria e l’ampliamento dei casi di arresto obbligatorio nella flagranza di delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, l’introduzione di nuove fattispecie delittuose e di nuove procedure di identificazione dei potenziali responsabili, l’aggravamento della disciplina in tema di misure di prevenzione e intercettazione delle conversazioni telefoniche e telematiche, l’impiego di servizi di vigilanza privata in luoghi sensibili.

Vanno menzionate, per completezza, anche le norme che, in materia contrasto al terrorismo internazionale, sono state dettate dall’art. 1-ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272[6](cd. decreto Olimpiadi), convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. In particolare, il decreto legge inserisce nel codice penale l’art. 497-ter relativo al possesso di segni distintivi contraffatti e modifica l’art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931[7]), che punisce la raccolta e la detenzione, senza licenza ministeriale, di armi da guerra, munizioni, uniformi militari e simili.

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata, infine, data ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. In particolare, il provvedimento stabilisce la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza i quali commettano reati nel corso di specifiche operazioni (c.d. sottocopertura) volte al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo.

 

Per quanto concerne, più specificamente, l’aspetto della prevenzione e del contrasto del finanziamento del terrorismo, si ricorda innanzitutto il già citato decreto legge 28 settembre 2001, n. 353[8]che ha definito le sanzioni applicabili in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 467/2001 del 6 marzo 2001[9].

In estrema sintesi, e per gli aspetti di interesse del provvedimento all’esame delle Commissioni riunite, si ricorda che il decreto legge n. 353/2001 stabilisce la nullità degli atti compiuti in violazione di alcune disposizioni del Regolamento, fra le quali quelle concernenti il congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie appartenenti a soggetti designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani; il divieto di vendita di alcune sostanze chimiche; il divieto di fornitura di consulenza tecnica, assistenza e formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani.

Inoltre, il decreto prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori alla metà del valore dell'operazione e non superiori al doppio del valore stesso, nei confronti di coloro che, sempre in violazione del Regolamento:

-       non procedano al congelamento di tutti i capitali e le altre risorse finanziarie appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo designati da un apposito comitato per le sanzioni contro i talibani;

-       mettano direttamente, o indirettamente, a disposizione dei talibani fondi o altre risorse finanziarie.

L’articolo 2 del decreto legge stabilisce che i soggetti indicati all’articolo 3 del regolamento siano tenuti a comunicare al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministero per le attività produttive l’entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero dalla formazione degli stessi se successiva. Spetterà poi al Ministero dell’economia trasmettere al Parlamento copia delle comunicazioni pervenute.

L’articolo 3 stabilisce che il procedimento per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni è quello previsto per gli illeciti valutari dal testo unico delle leggi valutarie (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). Eccezione a tale procedura è rappresentata dall'inapplicabilità dell'oblazione che normalmente viene accordata al trasgressore in presenza di illeciti valutari.

 

Il successivo decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale, ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – per la durata di un anno[10] – il Comitato di sicurezza finanziaria[11].

Il CSF ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e si pone come il punto di raccordo fra tutte le Amministrazioni ed Enti operanti in questo campo. Fra l’altro, il Presidente del CSF può segnalare al Procuratore della Repubblica competente per l’adozione delle misure di prevenzione i casi in cui sussistono elementi per formulare agli organismi internazionali competenti (es. Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite) proposte per disporre il congelamento di fondi o risorse economiche: ciò al fine di impedire che la libera disponibilità dei beni possa agevolare l’azione di organizzazioni terroristiche.

Inoltre, il decreto estende anche alla lotta al terrorismo internazionale sul piano finanziario le funzioni attribuite dalla normativa anti-riciclaggio all’Ufficio italiano cambi (UIC) e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Quanto alle disposizioni sanzionatorie, il mancato rispetto dei divieti di trasferimento di beni, servizi o risorse finanziarie che comunque riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti od organizzazioni legate al terrorismo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell’operazione e non superiore al doppio del valore medesimo. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle relative sanzioni, il decreto legge richiama le disposizioni di cui al titolo II, Capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n.148), fatta eccezione per l’articolo 30 (adempimenti oblatori, alternativi alle sanzioni amministrative, connessi ad illeciti valutari).

 

Successivamente la legge14 gennaio 2003, n. 7 ha autorizzato la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, introducendo norme specifiche di adeguamento dell’ordinamento interno.

 

La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall’Assemblea Generale il 9 dicembre 1999 è, insieme alla Convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante l’uso di esplosivo, uno dei più importanti strumenti finalizzati alla lotta contro il grave fenomeno del terrorismo internazionale. Le disposizioni della Convenzione si intendono violate allorquando un soggetto, servendosi di un qualsiasi mezzo, raccoglie fondi destinati ad essere utilizzati per commettere atti terroristici, cioè atti considerati reati ai sensi delle altre Convenzioni elencate nell’allegato, oppure azioni miranti ad uccidere o ferire gravemente civili che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato. Viene inoltre specificato che, affinché si ravvisi la fattispecie di reato, non è necessario che tali fondi vengano effettivamente utilizzati a fini terroristici. Parimenti commette reato anche chiunque tenti di commettere un atto di terrorismo, oppure vi partecipi in quanto complice, organizzi e contribuisca alla commissione del reato. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali misure necessarie ad adeguare il proprio ordinamento penale ai fini dell’attuazione della Convenzione, nonché a prevedere forme di responsabilità penale, civile o amministrativa in capo a persone giuridiche che compiano, tramite i propri amministratori, azioni in violazione della Convenzione. Dovranno essere inoltre predisposte efficaci sanzioni penali, civili e amministrative, anche di natura pecuniaria, che risultino proporzionate e dissuasive.

Sono inoltre individuate le misure per la rilevazione, il blocco o il sequestro di fondi destinati ad essere utilizzati in attività di sostegno al terrorismo. I fondi confiscati potranno essere condivisi con altri Stati Parte sulla base di appositi accordi, oppure potranno essere utilizzati per risarcire le vittime di atti terroristici.

 

La legge n. 7/2003 introduce, in attuazione di apposite previsioni della Convenzione, un apparato sanzionatorio volto a colpire coloro che - società, enti o professionisti - finanziano il terrorismo internazionale. In particolare, l’articolo 4 aggiunge un inciso volto a sanzionare con la nullità non solo gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma anche gli atti compiuti in violazione del divieto di prestazione di servizi finanziari.

Inoltre, l’articolo 5 dispone l'applicazione delle sanzioni contenute nell'art. 26 della legge n. 55 del 1990, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, anche al delitto di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 270-bis c.p.

 

Tra gli strumenti di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale mediante i proventi di attività criminose deve, poi, essere citato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, di Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite che modifica la precedente direttiva 1991/308/CEE.

 

La disciplina amplia il novero dei reati ritenuti presupposto del riciclaggio, introduce misure volte ad assicurare l’identificazione della clientela nelle operazioni a distanza, estende gli obblighi di identificazione e di registrazionedei dati nei confronti di soggetti che, pur non svolgendo attività di natura finanziaria, sono ritenuti esposti a un eventuale coinvolgimento in fatti di riciclaggio (quali, per esempio, i revisori, i notai e altri liberi professionisti legali).

 

In particolare:

§      vengono estesi ai soggetti sopra richiamati gli obblighi di identificazione e conservazione di informazioni e gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette già previsti dalla normativa vigente;

§      vengono confermati, per i medesimi soggetti, gli obblighi di identificazione del soggetto che compie la transazione finanziaria;

§      vengono individuati gli intermediari abilitati all’esecuzione dei trasferimenti, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore, in valuta italiana o estera, di valore superiore a 12.500 euro;

§      vengono previste forme di collaborazione tra l’UIC e le altre autorità competenti in materia di antiriciclaggio, anche straniere;

§      viene introdotta la possibilità – precedentemente esclusa – di oblazione (ossia di pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) per le violazioni meno gravi della legge antiriciclaggio, e vengono innovativamente previste sanzioni pecuniarie minime per le violazioni degli obblighi di limitazione del trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore nonché per quelle relative all’omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette;

§      viene stabilito il principio dell’immediata contestazione delle violazioni in materia di riciclaggio da parte della competente autorità amministrativa;

 

Sono inoltre previste sanzioni amministrative applicabili ai soggetti che non ottemperano ai vari obblighi informativi previsti dalla normativa.

 

Sul decreto legislativo n. 56 del 2004 è quindi intervenuto l’articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha differito al 15 gennaio 2008, nei confronti delle case da giuoco a controllo pubblico, l’applicazione della disciplina in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

 

Ulteriori provvedimenti in tema di contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale sono stati recentemente approvati dall’Unione europea.

Al riguardo, si ricorda il Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, reca misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

In particolare, l’articolo 2, ha disposto il blocco di tutti i capitali, delle altre attività finanziarie e delle risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell'elenco previsto dal successivo paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, ed è altresì vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.

Il menzionato paragrafo 3 stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità alle disposizioni dell'articolo I, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC.

Tale elenco include:

-       persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

-       persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

-       persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);

-       persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii).

L’articolo 4 stabilisce che, fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone:

-       forniscono immediatamente tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati in conformità dell'articolo 2 e le operazioni eseguite a norma degli articoli 5 e 6, alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato e alla Commissione tramite dette autorità competenti;

-       collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato per verificare le informazioni fornite.

 

Si ricorda, inoltre, il Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (che vietava l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan); inasprisce inoltre il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan.

L’articolo 2 prevede, in particolare, il blocco di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o in possesso di, una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designato dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I al regolamento.

È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I, o stanziarli a loro vantaggio.

È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di una persona fisica o giuridica, ad un gruppo o ad un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che la persona, il gruppo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

 

L’articolo 2-bis specifica che l'articolo 2 dello stesso regolamento non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:

                         i.          necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

                        ii.          destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

                      iii.          destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

                       iv.          necessari per coprire spese straordinarie; e

b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e

c) i) per le decisioni di cui alla lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro 48 ore dalla notifica; oppure

ii) per le decisioni di cui al norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.

 

Ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità indicati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I.

L’articolo 4 fa divieto di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.

L’articolo 5 prevede che, fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del Trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2. In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi, beni finanziari o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del regolamento;

b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. Tutte le informazioni fornite o ricevute sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

 

L’attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituisce l’oggetto specifico dello schema di decreto legislativo all’esame delle Commissioni parlamentari.

La direttiva, che abroga e sostituisce la precedente direttiva 91/308/CEE, mira

a estendere la vigilanza, fin qui diretta soltanto verso i soggetti che riciclano denaro, alla categoria più ampia dei soggetti che finanziano il terrorismo Ne consegue l'importanza di nuovi obblighi per l'identificazione, diversi e più complessi di quelli previsti dalla direttiva 91/308/CEE, che impongono anche l'adeguata verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente unitamente a informazioni sullo scopo e sulla prevista natura del rapporto d'affari.

Gli obblighi di verifica possono essere calibrati in funzione del rischio associato al tipo di cliente, al rapporto d'affari, al prodotto, allatransazione effettuata.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela è rafforzato sulla base della valutazione del rischio esistente nelle situazioni che per la loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (concetto di gradualità delle misure).

Sussiste inoltre per gli enti creditizi e finanziari la necessità di disporre di sistemi efficaci, anche elettronici, proporzionati alla dimensione e alla natura degli affari, per poter rispondere pienamente e rapidamente alle richieste di informazioni riguardanti gli eventuali rapporti di affari intrattenuti con determinate persone e al connesso obbligo di conservare i dati, i documenti e le informazioni per un determinato periodo decorrente dalla fine del rapporto di affari o, in taluni casi, dall'esecuzione dell'operazione.

Innovativa è anche l'attenzione che deve essere posta nell’adempimento degli obblighi di segnalazione con riguardo ad ogni attività sospettata di connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. In particolare, dovranno essere osservate le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché tutti gli schemi insoliti di operazioni che non hanno un fine economico evidente o uno scopo chiaramente lecito.

Tra le misure di esecuzione, oltre alle verifiche dellaclientela e alla segnalazione di casi sospetti, sono previste procedure di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio e di garanzia dell'osservanza di tutte le disposizioni da parte del personale dipendente dagli enti su cui ricadono gli obblighi di identificazione e di segnalazione. In tale ambito il personale interessato dev’essere posto a conoscenza delle disposizioni adottate anche attraverso l'obbligo di frequentare specifici programmi di formazione, onde essere in grado di riconoscere le attività che potrebbero essere connesse a tali reati.

Nella nuova disciplina si rileva, quindi, la nuova finalità di contrasto del finanziamento del terrorismo, evidenziandosi, a livello organizzativo, una più stretta interrelazione tra la fase di analisi dei rischi e la fase delle verifiche e dei controlli di esecuzione.

Con riguardo al contenuto puntuale della nuova direttiva, il capo I riguarda l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni.

Il capo II prevede gli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabilendo obblighi di verifica rafforzati ove si presentino situazioni di più elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il capo III detta norme in tema di obblighi di segnalazione delle informazioni rilevanti, prevedendo che l’unità di informazione finanziaria (UIF) sia individuata quale autorità nazionale centrale per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il capo IV riguarda la tenuta delle registrazioni e il regime dei dati statistici, mentre il capo V e il capo VI attengono, rispettivamente, alle misure di esecuzione e alle misure di attuazione.

Il capo VII detta le disposizioni finali, individuando nella data del 15 dicembre 2007 il termine entro il quale gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni recate dalla direttiva.

 

Si segnala, infine, che con la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006[12], sono state dettate misure di esecuzione dell’esposta direttiva 2005/60/CE, per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» (articolo 3 della direttiva 2005/60/CE) e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela (articolo 11 della direttiva 2005/60/CE), nonché per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (articolo 2 della direttiva 2005/60/CE). Come la direttiva 2005/60/CE, anche la direttiva 2006/70/CE dovrà essere recepita entro il 15 dicembre 2007.

La legge delega

(Si rinvia al paragrafo relativo alla conformità con la norma di delega)

 

 


Il contenuto dello Schema di D.Lgs. n. 64

 


 

Art. 1
(Definizioni)

 


1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) per "finanziamento del terrorismo" si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;

b) per "regolamenti comunitari" si intendono i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001, n. 881/2002 del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

c) per "fondi", si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificatìvo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

d) per "risorse economiche", si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) per "congelamento di fondi" si intende il divieto, in virtù deiregolamenti comunitari, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

f) per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

g) per "soggetti designati" si intendono le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari;

h) per "legge antiriciclaggio" si intende il decreto‑legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.


 

L’articolo 1 definisce alcuni dei termini tecnici utilizzati nello schema di decreto.

 

In particolare, con finanziamento del terrorismo (lett. a), il provvedimento intende qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di risorse economiche destinate ad essere utilizzate per compiere o per favorire il compimento di taluno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò a prescindere dall’effettivo utilizzo delle risorse stesse.

In merito si ricorda che l’art. 270-sexies del codice penale[13] individua le condotte considerate, ai fini penali, con finalità di terrorismo. Si tratta delle condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di:

 

-       intimidire la popolazione;

-       costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

-       destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale.

 

Debbono, inoltre, considerarsi terroristiche o commesse con finalità di terrorismo tutte le condotte così definite da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

 

Peraltro, il codice penale prevede espressamente i seguenti delitti con finalità di terrorismo:

- art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)[14]: la condotta consiste nella promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. La pena è la reclusione da 7 a 15 anni e nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. La partecipazione alle suddette associazioni è invece sanzionata con la reclusione da 5 a 10 anni. L’articolo 270-bis specifica quindi che ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale;

- art. 270-ter (Assistenza agli associati): la condotta consiste nel dare o fornire, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano ad associazioni sovversive e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. La pena è la reclusione fino a 4 anni, aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente (non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto);

- art. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)[15]: punisce con la reclusione da sette a quindici anni chiunque arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale;

- art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale): sanziona con la reclusione da cinque a dieci anni sia chi addestri (o comunque fornisca istruzioni) sia chi sia addestrato alla preparazione o all’uso di esplosivi, armi, sostanze chimiche o batteriologice e all’utilizzo di altre tecniche o metodi per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo; anche in tal caso la pena si applica quando obiettivo dei suddetti atti sia, oltre che l’Italia, uno Stato estero, ovvero un’istituzione o un organismo internazionale.

Si ricordano, inoltre, l’art. 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione); l’art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); l’art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), nonché gli articoli da 302 a 307 del codice penale.

 

La lettera b) chiarisce che per regolamenti comunitari devono intendersi i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del trattato CE, con l’obiettivo di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Fra questi lo schema di decreto legislativo richiama espressamente i già descritti (v. sopra, quadro normativo) Regolamenti del Consiglio nn. 2580/2001 e 881/2002.

 

Le lettere c) ed e) definiscono il termine fondi e, conseguentemente, l’espressione congelamento di fondi. Sono fondi le attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura (vengono riportati, a titolo di esempio, i contanti, gli assegni, i depositi, ma anche le lettere di credito o gli strumenti di finanziamento delle esportazioni); per congelamento di fondi si interde il divieto di movimentazione, utilizzo, gestione o accesso ai fondi, tale da apportarvi un qualsiasi cambiamento. Entrambe le definizioni sono mutuate dal Regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002 (art. 1).

 

La lettera d) definisce come risorse economiche le attività ed i beni di qualsiasi tipo, diverse dai fondi, ma comunque idonee ad essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi. Conseguentemente, la lett. f) precisa che con l’espressione congelamento di risorse economiche  si intende il divieto di disporre e utilizzare le risorse stesse (a titolo esemplificativo si riportano i divieti di vendita, locazione, affitto o costituzione di diritti reali di garanzia). Anche queste definizioni sono mutuate dal Regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002 (art. 1).

 

La lettera g) chiarisce che soggetti designati sono i destinatari del congelamento, che possono essere tanto persone fisiche quanto persone giuridiche, mentre la lettera h) ricorda che la c.d. legge antiriciclaggio è il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

 

 


 

Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)

 


1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea

2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di paesi terzi, incluso l'embargo di armi.


 

 

L’articolo 2, al comma 1, esplicita le finalità dell’intervento legislativo, richiamando l’esigenza di prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo realizzando il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, in base, non solo alle deliberazioni dell’Unione europea (v. sopra), ma anche alle risoluzioni delle Nazioni Unite.

 

Al riguardo, si ricorda che la risoluzione n. 1373, adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, all’unanimità, il 28 settembre 2001, costituisce lo strumento di riferimento principale nel coordinamento della lotta al terrorismo internazionale, nel mutato quadro successivo agli attacchi dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti.

L’importanza della risoluzione 1373 sta soprattutto nel rafforzamento di numerose previsioni già contenute nelle Convenzioni internazionali contro il terrorismo, giacché essa si richiama espressamente al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (“Azionerispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”), il quale contempla tra l’altro le modalità per l’uso della forza.

La risoluzione richiede a tutti i Paesi di congelare conti e fondi dei terroristi e delle loro organizzazioni, e di colpire quanti li finanziano. Gli Stati membri vengono inoltre dissuasi dal concedere ospitalità alle reti terroristiche. La risoluzione non contiene tuttavia sanzioni immediatamente operanti, e lascia al diritto interno degli Stati membri l’adozione di esse. Peraltro, gli Stati membri vengono esortati a ratificare tutte le 12 Convenzioni ONU antiterrorismo, e viene istituito un Comitato (“Counter Terrorism Committee”) nel quale siedono rappresentanti dei 15 Paesi membri del Consiglio di Sicurezza, e le cui competenze includono il monitoraggio e l’impulso dell'azione complessiva antiterrorismo, inclusa ove necessario l'assistenza istituzionale  e tecnica agli Stati membri.

 

Va, inoltre, ricordato che con le risoluzioni nn.1333 del 19 dicembre 2000 e 1267 del 15 ottobre1999 (alla quale rinvia la citata risoluzione n. 1333), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha stabilito alcune misure da adottare in relazione alla situazione in Afghanistan. Le misure – che obbligano tutti gli Stati membri a prevedere sanzioni nei confronti della fazione afghana dei talibani sintanto che proteggeranno il terrorista di nazionalità saudita Osama bin Laden – consistono nel divieto di decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di vettori detenuti, noleggiati o operati dai Talibani (salvo eccezioni da autorizzare su base individuale dal Comitato Onu per le sanzioni) e nel congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dai Talibani presso banche ed altre istituzioni finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri

 

Il comma 2 esclude dal campo d’applicazione del decreto legislativo le sanzioni commerciali nei confronti di Paesi terzi, ivi compreso l’embargo di armi.

 

 

 


 

Art. 3
(Comitato di sicurezza finanziaria)

 


1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato «Comitato».

2. II Comitato è composto dal Direttore generale del tesoro, o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

3 I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Dei Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato.

5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta. salva l'applicazione dell'articolo ó, primo comma, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

6. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dallastessa svolta ai sensi del successivo articolo 11.

9. Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui al comma 5.

10. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

11. Il Comitato è l'autorità competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari.

12. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

 


 

 

 

L’articolo 3 rende permanente l’istituzione del Comitato di sicurezza finanziaria, organismo creato nel 2001 con mandato di un anno e successivamente prorogato con DPCM, come previsto dal decreto istitutivo stesso. Si tratta, come evidenziato nella relazione governativa allo schema di decreto, di un organismo di coordinamento nazionale per la lotta al terrorismo e per l’attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall’UE nei confronti dei paesi, che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

 

Si ricorda che il Comitato di sicurezza finanziaria fu istituito nel 2001, ad opera del decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito dalla legge n. 431 del 2001,coerentemente con gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre, e per rafforzare anche l’attività interna di contrasto al terrorismo. Per il Comitato, insediato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, era stabilita la durata di un anno, prorogabile mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Il decreto legge prevedeva la seguente struttura:

-        Presidente del Comitato: il Direttore generale del Tesoro o un suo delegato;

-        cinque componenti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze, su designazione di ciascuna delle seguenti Autorità:

-        Ministro dell’interno

-        Ministro della giustizia

-        Ministro degli Affari esteri

-        Banca d’Italia

-        Ufficio italiano dei cambi.

-        ulteriori 2 componenti: un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze e un ufficiale della Guardia di finanza.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 in commento, dispone pertanto l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze e senza più limiti di operatività temporale, del Comitato di sicurezza finanziaria, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 definisce la composizione del Comitato. Si conferma che il Comitato è composto dal Direttore generale del tesoro, o da un suo delegato, che lo presiede, mentre viene innalzato ad undici membri il numero degli altri componenti.

I Componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dai seguenti soggetti:

-        Ministro dell'interno;

-        Ministro della giustizia;

-        Ministro degli affari esteri;

-        Banca d'Italia;

-        Commissione nazionale per le società e la borsa;

-        Ufficio italiano dei cambi.

 

Ulteriori componenti sono:

-        un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

-        un ufficiale della Guardia di finanza;

-        un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia;

-        un ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

-        un rappresentante della Direzione nazionale antimafia.

 

Rispetto alla struttura prevista nel 2001, il numero dei componenti permanenti del Comitato viene pertanto innalzato da 7 ad 11, aggiungendosi rispetto alla struttura precedente, un rappresentante designato dalla CONSOB, un funzionario o ufficiale della DIA, un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ed un rappresentante della DNA.

E’ inoltre prevista l’integrazione del Comitato con un rappresentante dell'Agenzia del demanio per lo svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche.

Il Presidente del Comitato può inoltre invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni secondo le materie all'ordine del giorno.

 

Per quanto riguarda il funzionamento del Comitato, il comma 4 dell’articolo 3 ne rinvia la definizione ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato stesso.

 

I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3, fissano l’obbligo, a carico di una serie di soggetti, di trasmettere informazioni al Comitato su materie di competenza del Comitato stesso.

In particolare, il comma 5 contiene una norma generale che dispone l’obbligo per tutti gli enti rappresentati nel Comitato di comunicare al Comitato stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Si tratta di una norma a carattere generale che configura un meccanismo automatico di trasmissione al Comitato  di una mole potenzialmente molto rilevante di informazioni, avendo come unico limite il fatto di essere riconducibili alle materie di competenza del Comitato, anche se tali informazioni fossero coperte da segreto d’ufficio.

Lo stesso obbligo di trasmissione di informazioni è previsto in base al successivo comma 6 a carico dell'autorità giudiziaria, che deve trasmettere anch’essa al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

In base al comma 7 il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso.

Il Comitato può richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

 

Il richiamato articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante “Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle relative attività; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

 

Il comma 8 facultizza il Comitato a chiedere all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dallastessa svolta ai sensi del successivo articolo 11.

Per quanto riguarda, infine, le informazioni in possesso del Comitato, il comma 5 dispone che queste siano a loro volta coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, primo comma, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

Il richiamato articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante disposizioni in tema di “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, stabilisce che il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia.

 

Il richiamato articolo 7 della medesima legge prevede che le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati. Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico. Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso. Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.

 

Sempre il comma 5 tiene inoltre fermo quanto disposto dagli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplinano il regime dello scambio di informazioni nell’ambito dell’attività delle autorità di vigilanza sul mercato bancario e finanziario.

 

Il richiamato articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario, stabilisce che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime

 

Il richiamato articolo 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico della finanza, stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.

Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.

La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

 

Il comma 9 prevede che il Comitato possa stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale. Ciò anche in deroga al segreto d'ufficio sulle informazioni di cui è in possesso previsto dal comma 5.

Con riguardo all’individuazione dei soggetti cui applicare le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo (cosiddetta “designazione”), il Comitato risulta competente, ai sensi del comma 10, a formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti.

Tuttavia, se, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, nelle more della formulazione della proposte di designazione alle competenti autorità internazionali giustificate da sufficienti elementi, sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ha l’obbligo di farne segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

Il richiamato articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro la mafia” prevede che nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 della stessa legge possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

 

Il Comitato risulta anche competente, ai sensi del comma 11, a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari, dai soggetti interessati. Parimenti, ai sensi del comma 12, il Comitato è tenuto a formulare alle competenti autorità internazionali, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati.

 

 


 

Art. 4
(Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)

 


1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 11.

3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari.

5. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti dì sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.


 

 

 

I commi 1 e 2 dell' articolo 4, riguardante gli effetti del congelamento dei fondi e delle risorse economiche inibiscono qualsiasi atto di disposizione patrimoniale dei fondi e delle risorse finanziarie congelate ai soggetti designati (cfr. art. 1, co. 1, lett. g).

 

In particolare, le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono essere oggetto di trasferimento, disposizione né possono essere utilizzate per ottenere, in qualsiasi modo, ulteriori fondi, beni o servizi, fatte salve le attribuzioni dell’Agenzia del demanio, cui l’art. 11 dello schema di decreto, direttamente o per il tramite dell’amministratore nominato dalla stessa Agenzia, demanda i compiti di gestione ed amministrazione delle risorse economiche (attività, beni mobili e immobili, frutti, ecc.) oggetto di congelamento. (comma 2).

 

Il comma 3 sancisce con la sanzione della nullità gli eventuali atti di disposizione compiuti in violazione dei citati decreti, mentre il successivo articolo 12 dello schema di decreto in esame contempla una specifica sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti degli autori delle citate violazioni (v. scheda di lettura relativa all'articolo 12).

 

Al riguardo, si ricorda che la nullità degli atti posti in essere in violazione degli obblighi di congelamento era già prevista dall’art. 2 del DL antiterrorismo internazionale n. 369/2001, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo in esame.

 

L’art. 2 del DL 369/2001 (L. 431/2001) ha previsto la nullità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni sul divieto di esportazione di beni e servizi, di presentazione di servizi finanziari, ovvero relative al congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

 

Il comma 4 è  volto a precisare che l’efficacia del congelamento delle risorse decorre da quella di vigenza dei “regolamenti comunitari” mentre il successivo comma 5, precisa, infine, che il congelamento è compatibile con eventuali provvedimenti di sequestro o confisca (sugli stessi beni e risorse economiche) adottati nel corso di procedimenti penali o amministrativi

 


 

Art. 5
(Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri)

 


1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.


 

 

 

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede un preciso obbligo a carico delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza eventuali informazioni relative a risorse economiche congelate.

 

A tal fine, il Comitato di sicurezza finanziaria dovrà stabilire apposite intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri (comma 2).

.

 

 


 

Art. 6
(Obblighi di comunicazione)

 


1. I soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono:

a) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;

b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;

c) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.

2. Per le risorse economiche le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.


 


 

 

L’articolo 6 in commento pone l’obbligo, in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, di comunicare all’Ufficio italiano dei cambi o al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza le misure di congelamento applicate secondo il disposto del provvedimento in esame.

 

Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che gli obblighi di comunicazione incombono sui soggetti indicati nell'articolo 2 del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, gli obblighi indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto n. 56 del 2004 si applicano:

a) alle banche;

b) a Poste Italiane S.p.a.;

c) agli istituti di moneta elettronica;

d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) alle società di gestione del risparmio (SGR);

f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) alle imprese di assicurazione;

h) agli agenti di cambio;

i) alle società fiduciarie;

l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;

n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;

o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;

p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;

q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;

r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;

s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (4);

t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

a) ai soggetti indicati nel comma 1;

b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

f) agli uffici della pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) (ragionieri e dei periti commerciali, iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi) per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

 

Si ricorda che l'entrata in vigore del decreto, per le case da gioco soggette a controllo pubblico, è stata prorogata al 15 gennaio 2008 dall'art. 5-sexies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Lo stesso art. 5-sexies ha disposto che fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 del Consiglio e successive modificazioni.

 

In capo ai suddetti soggetti sono previsti una serie di obblighi di comunicazione.

Innanzitutto, il comma 1, lettera a), prevede che essi sono tenuti a comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del decreto in esame, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche.

Il comma 1, lettera b), prevede che i suddetti soggetti devono comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati.

Il comma 1, lettera c), prevede infine che i suddetti soggetti debbano comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che, con riguardo alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

La disposizione fa riferimento al congelamento di "risorse economiche". Con tale espressione, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera d) del presente provvedimento, si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

 


 

Art. 7
(Obblighi di segnalazione)

 


1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, si applicano ai medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.


 

 

L’articolo 7 in esame estende l’obbligo di segnalare operazioni sospette, attualmente previsto dalla normativa antiriciclaggio, anche in relazione ad attività di finanziamento del terrorismo.

 

Nel dettaglio, si prevede che gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, debbano applicarsi ai medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

 

Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette sono attualmente previsti dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

 

In particolare, l’articolo 3, in tema di segnalazione di operazioni, prevede al comma 1 che il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

Ai sensi del comma 2, il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

 

L'Ufficio italiano dei cambi, secondo il comma 4:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse; d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'articolo 4; e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

Ai sensi del comma 5, ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Il comma 6 facultizza l'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), a sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

Il comma 7 precisa che le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo. Il comma 8 fa, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

Il comma 9 obbliga i soggetti di cui all'articolo 4 a dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.

Ai sensi del comma 10, tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio Italiano dei Cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Secondo il comma 11, tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.

 

L’articolo 3-bis, in tema di riservatezza delle segnalazioni, prevede al comma 1 che in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

Ai sensi del comma 2, l'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Secondo il comma 3, fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.

Il comma 4 stabilisce che gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze. Ai sensi del comma 5, gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

 

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 e ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, l’articolo 3-ter, comma 1, istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.

Ai sensi del comma 3, la commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.

Secondo il comma 4, l'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità.

 

I sopra menzionati obblighi di segnalazione di operazioni sospette sono previsti dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, gli obblighi indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto n. 56 del 2004 si applicano:

a) alle banche;

b) a Poste Italiane S.p.a.;

c) agli istituti di moneta elettronica;

d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) alle società di gestione del risparmio (SGR);

f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) alle imprese di assicurazione;

h) agli agenti di cambio;

i) alle società fiduciarie;

l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;

n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;

o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;

p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;

q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;

r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;

s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (4);

t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

a) ai soggetti indicati nel comma 1;

b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

f) agli uffici della pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) (ragionieri e dei periti commerciali, iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi) per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

 

Si ricorda che l'entrata in vigore del decreto, per le case da gioco soggette a controllo pubblico, è stata prorogata al 15 gennaio 2008 dall'art. 5-sexies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Lo stesso art. 5-sexies ha disposto che fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 del Consiglio e successive modificazioni.

 

L’articolo 7 in esame estende quindi gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla legge antiriciclaggio anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo, in base alle informazioni disponibili.

Gli obblighi sono posti sempre in capo ai sopra menzionati soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.


 

Art. 8
(Compiti della Banca d’Italia)

 


1. La Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze, emana istruzioni applicative ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge antiriciclaggio per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 7 e per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.


 

 

L’articolo 8 in esame demanda alla Banca d'Italia il compito di emanare istruzioni applicative ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge antiriciclaggio (decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197):

a) per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 7;

b) per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

 

Le istruzioni dovranno essere emanate sentito l'Ufficio italiano dei cambi e acquisita l'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.

 

La norma in esame dispone che le istruzioni dovranno essere emanate ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197.

L’articolo 3-bis disciplina la riservatezza delle segnalazioni.

 

Esso prevede, al comma 1, che in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

Ai sensi del comma 2, l'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Secondo il comma 3, fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.

 

Il comma 4 dell’articolo 3-bis, ai sensi del quale saranno emanate le istruzioni della Banca d’Italia, stabilisce che gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1.

 

Il richiamato articolo 4, comma 1, prevede che gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

Il comma 2 dell’articolo 4 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

 

Tali intermediari, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-bis, possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.

 

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 3-bis, gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

 

 


 

Art. 9
(Compiti dell’Ufficio italiano dei cambi)

 


1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresì il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. L'Ufficio italiano dei cambi svolge i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui all'art. 7, ai sensi dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e trasmette senza indugio tali segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo.

4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.


 

 

L’articolo 9 in esame provvede a delineare i compiti dell’Ufficio italiano dei cambi con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo.

Il comma 1 stabilisce innanzitutto che le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo.

In materia di antiriciclaggio l'Ufficio Italiano dei Cambi è infatti l'unità di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia a cui sono attribuite dal legislatore specifiche competenze in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale sul piano finanziario (Legge n. 197/91, D.lgs. n. 153/97, D.lgs. n. 374/99, L. 388/2000, D.L. n. 369/2001, D. lgs. 56/2004). In particolare, l'Ufficio Italiano dei Cambi predispone disposizioni di carattere secondario, fornisce pareri e intrattiene relazioni con organismi internazionali e comunitari, è competente a ricevere, dai soggetti obbligati in forza di disposizioni di legge, le segnalazioni di operazioni sospette sulle quali esercita un approfondimento di carattere finanziario prima della trasmissione agli organi investigativi competenti. E' altresì competente ad esercitare l'analisi statistica dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato (legge n. 197/91, D.lgs. 56/2004).

Sempre il comma 1 dell’articolo 9 affida all'Ufficio italiano dei cambi il compito di curare altresì il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea nei confronti dei P aesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il comma 2 dell’articolo 9 in esame pone in capo all'Ufficio italiano dei cambi l’obbligo di svolgere i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette previste dall'articolo 7, ai sensi dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

 

Il richiamato articolo 3, in tema di segnalazione di operazioni, prevede al comma 1 che il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

Ai sensi del comma 2, il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

L'Ufficio italiano dei cambi, secondo il comma 4:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse; d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'articolo 4; e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

Ai sensi del comma 5, ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Il comma 6 facultizza l'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), a sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

Il comma 7 precisa che le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo. Il comma 8 fa, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

Il comma 9 obbliga i soggetti di cui all'articolo 4 a dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.

Ai sensi del comma 10, tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio Italiano dei Cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Secondo il comma 11, tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.

 

Il richiamato articolo 8, comma 6, del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, prevede che l'UIC adotti disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2 dello stesso d.lgs. n. 56 del 2004.

 

Il comma 2 dell’articolo 9 in esame prevede quindi che l’Ufficio debba provvedere a trasmettere senza indugio tali segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo.

 

Il richiamato articolo 3-bis, in tema di riservatezza delle segnalazioni, prevede al comma 1 che in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

Ai sensi del comma 2, l'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Secondo il comma 3, fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.

Il comma 4 stabilisce che gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze. Ai sensi del comma 5, gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

 

Il comma 4 affida all'Ufficio italiano dei cambi i compiti:

a) di curare la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento;

b) di agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

 


 

Art. 10
(Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria)

 


1. Le attribuzioni del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio ed all'Ufficio italiano dei cambi. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.

3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del Demanio, specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso dì violazione.

4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo della Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria può delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.


 

 

L’articolo 10 dispone che il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza esercita le proprie attribuzioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio anche per il contrasto del finanziamento al terrorismo e per l’attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea nei confronti dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

 

Si ricorda che il Nucleo speciale polizia valutaria è stato istituito dall’articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, di conversione del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, con lo scopo di prevenire, accertare e reprimere le violazioni delle norme valutarie, ed è posto alle dirette dipendenze del comando generale della Guardia di finanza.

I principali compiti istituzionali del Nucleo sono i seguenti:

-        sviluppare indagini in materia di monitoraggio delle movimentazioni finanziarie con l'estero;

-        ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, di cui all'art. 3 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; effettuare i relativi approfondimenti ed esercitare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I dello stesso decreto-legge;

-        acquisire ogni possibile notizia di reato di riciclaggio, specie nel corso degli approfondimenti di cui al citato D.L. n. 143 del 1991;

-        eseguire attività polizia giudiziaria nello stesso settore del riciclaggio e, in ogni caso, quando emergano diretti e concreti coinvolgimenti degli intermediari finanziari.

 

Il Nucleo speciale polizia valutaria è tenuto a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dello schema in esame, una relazione dettagliata riguardante i seguenti aspetti dei beni oggetto di congelamento:

§         tipologia;

§         situazione giuridica;

§         consistenza patrimoniale;

§         stato di utilizzazione;

§         esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti.

La relazione è trasmessa al Comitato di sicurezza finanziaria, all’Agenzia del demanio e all'Ufficio italiano cambi. In presenza di beni immobili, beni mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria trasmette un estratto della propria relazione agli uffici competenti, affinché trascrivano il congelamento nei pubblici registri (comma 2).

 

Il Nucleo speciale polizia valutaria ha inoltre il compito di comunicare ai soggetti designati, con le modalità previste per la notifica degli atti giudiziari dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, l’avvenuto congelamento delle risorse economiche e la loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del Demanio. Dovrà inoltre specificare il divieto di disporre delle risorse economiche congelate e le sanzioni irrogate in caso di violazione del divieto (comma 3).

 

Il comma 4 prevede che, ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo della Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti richiesti dal Comitato per la sicurezza valutaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del presente schema di decreto, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono:

§      delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,

Il citato D.Lgs. n. 68 del 2001 concerne l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al riordino della pubblica amministrazione, disciplinando in particolare i compiti di polizia economica e finanziaria, le funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica, il concorso alla difesa militare e le funzioni di polizia militare, sicurezza e polizia giudiziaria.

§      delle facoltà e dei poteri previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.

Si tratta dei poteri richiamati dall’articolo 3, comma 4, lettera f), del citato D.L. n. 143 del 1991.

 

Il comma 5 consente al Nucleo speciale polizia valutaria di delegare altri reparti della Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività di cui al presente schema di decreto.

 

 


 

Art. 11
(Compiti dell’Agenzia del demanio)


1. L'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto‑legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.

2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tal fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.

3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra i funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra esercenti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.

4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.

5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.

6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.

7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi dì manutenzione straordinaria.

8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 14, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. II compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.

10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.

11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.

12. In caso di cancellazione dalle liste o, nelle ipotesi previste dai regolamenti comunitari, di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. II Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.

13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finché non avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche.

a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;

b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.

14. Se nei due anni successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si. presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Se le cose non .possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.

15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il termine di due anni dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, ove possibile, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione é comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.

17. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto al successivo articolo 14.


 


 

L’articolo 11 individua nell’Agenzia del demanio il soggetto che provvede alla custodia, all’amministrazione e alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. A tal proposito si ricorda che l’articolo 65, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo”, attribuisce all’Agenzia del demanio la gestione dei beni confiscati.

 

Il comma 1 provvede al riparto di competenze tra la suddetta Agenzia e le autorità che dispongono eventuali provvedimenti di sequestro o confisca delle medesime risorse economiche nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi, stabilendo che spetta all’autorità che ha disposto il sequestro o la confisca la gestione delle risorse economiche, ferma restando la competenza dell’Agenzia del demanio nel momento in cui, in costanza del congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.

Viene inoltre confermata la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati in applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 recante “Disposizioni contro la mafia”, e dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, allorquando la confisca diviene definitiva.

La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro la mafia” prevede il potenziamento della lotta al crimine organizzato mediante l’utilizzo delle cosiddette misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca). Tali misure differiscono dalle pene in senso stretto e dalle misure di sicurezza in quanto sono irrogate indipendentemente dalla previa commissione di un fatto costituente reato (ante delictum) per contenere la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti (in questo caso, i sospettati di appartenenza alla mafia e ad altre organizzazioni criminali).

L’articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 prevede che, nel corso del procedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione personale previste dalla legge n. 1423 del 1956 (sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno), il tribunale possa procedere al sequestro di beni del sospettato quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Con l’adozione della misura di prevenzione personale, la confisca di prevenzione è disposta dallo stesso tribunale, contestualmente all’adozione della misura di prevenzione personale, o anche successivamente all’adozione della medesima purché non ne sia ancora cessata l’esecuzione, nel caso in cui non venga dimostrata la legittima provenienza dei beni sequestrati.

 

Il citato articolo 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti espressamente indicati, è disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini fiscali, o alla propria attività economica. Per quanto riguarda la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati, il comma 4-bis dell’articolo 12-sexies prevede l’applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 575 del 1965.

 

L’Agenzia del demanio, sulla base della relazione trasmessa dal Nucleo speciale polizia valutaria ai sensi del comma 2 del precedente articolo 10 del presente schema, e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede alla custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche congelate in via diretta o mediante la nomina di un custode o di un amministratore (comma 2).

Gli atti di ordinaria amministrazione sono compiuti dall’Agenzia direttamente o tramite l’amministratore, mentre quelli di straordinaria amministrazione sono subordinati al parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui al precedente articolo 3 del presente schema.

 

I commi da 3 a 6 disciplinano le funzioni dei custodi e degli amministratori, i quali operano sotto il diretto controllo dell’Agenzia del demanio, che ha il potere di nominarli e di revocarli. Gli amministratori devono essere scelti, di norma, tra i funzionari delle pubbliche amministrazioni, di comprovata capacità tecnica, nel rispetto delle disposizioni relative a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, dettate dall’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Gli amministrati di aziende o imprese possono essere scelti anche tra gli avvocati e i dottori commercialisti. Non possono in ogni caso essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i destinatari del congelamento.

Gli amministratori, che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, espletano il loro incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Devono fornire rendiconti periodici e il conto finale dell’attività svolta ed esprimere, qualora gli venga richiesta, la propria valutazione sulla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.

Il comma 6 prevede la stipula di polizze di assicurazione per la copertura dei rischi connessi agli incarichi svolti da amministratori e custodi e dal personale dell'Agenzia del demanio.

 

Il Comitato di sicurezza finanziaria, che, ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, esprime parere vincolante per gli atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto le risorse sottoposte a congelamento, esprime analogo parere, in caso di congelamento di aziende, in ordine alla prosecuzione dell’attività di impresa e autorizza l'apertura di appositi conti correnti, intestati alla procedura. Il parere del Comitato è vincolante anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria (comma 7).

 

Per la copertura delle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a congelamento si fa fronte, se possibile, con le risorse derivanti dalla gestione dei beni stessi. Qualora ciò non sia possibile, si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio di cui al successivo articolo 14 del presente schema. In tal caso, al momento in cui cessa la misura di congelamento, sorge il diritto di recuperare le somme nei confronti del titolare del bene (comma 8).

Per le modalità di recupero delle suddette somme, la disposizione in esame rinvia all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo alla riscossione a mezzo ruolo delle somme dovute all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato. Si ricorda che il ruolo, utilizzato per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, è l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute, predisposto dall’amministrazione finanziaria. Tale elenco, mediante la sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio finanziario, diviene titolo esecutivo per l’esecuzione forzata.

 

Il comma 9 detta criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei custodi dei beni sottoposti a congelamento, che sono stabiliti dall’Agenzia del demanio, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria. Per la determinazione del compenso degli amministratori si dovrà tener conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi, mente per quello dei custodi dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento di detti compensi sono inserite nel conto della gestione e per la loro copertura si procede secondo quanto previsto dal precedente comma 8, ma senza diritto al successivo recupero.

La liquidazione del compensi è effettuata prima della redazione del conto finale. Gli amministratori e i custodi hanno la possibilità di chiedere, in relazione alla durata dell’amministrazione o della custodia e per altri giustificati motivi, acconti sul compenso finale, che sono concessi dall’Agenzia del demanio, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (comma 10).

 

Il comma 11 pone a carico dell'Agenzia del demanio l’obbligo di trasmettere ogni tre mesi al Comitato per la sicurezza finanziaria una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.

 

I commi da 12 a 16 disciplinano la restituzione delle risorse economiche in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all’esenzione dal congelamento di risorse economiche. Il Nucleo speciale polizia valutaria, su richiesta del Comitato per la sicurezza finanziaria, dà comunicazione all’avente diritto della cancellazione o dell’autorizzazione, con le modalità per la notifica degli atti giudiziari dettate dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la stessa comunicazione, l’avente diritto è invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato su quanto disposto dai successivi commi 13 e 14 del presente articolo, i quali disciplinano la gestione dei beni dopo la cessazione delle misure di congelamento e la vendita degli stessi dopo due anni dalla comunicazione. Il Nucleo speciale, sempre su richiesta del Comitato, informa della cessazione delle misure di congelamento l’Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l’ausilio, qualora intenda richiederlo, del suddetto Nucleo.

Se tra le risorse economiche sottoposte a congelamento sono presenti beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale deve trasmettere agli uffici competenti una comunicazione affinché questi procedano all’annotazione nei pubblici registri[16] della cancellazione del congelamento (comma 12).

 

Nel periodo successivo alla cessazione delle misure di congelamento, la gestione delle risorse economiche continua ad essere effettuata dall’Agenzia del demanio e le relative spese, se sostenute entro il centottantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 12, sono a coperte ai sensi del comma 8, facendo ricorso alle risorse derivanti dalla gestione o, in mancanza di queste, ai fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio, mentre le spese sostenute successivamente sono a carico dell’avente diritto (comma 13).

 

Nel caso in cui l’avente diritto non si presenti a ricevere la consegna delle risorse economiche entro due anni dalla comunicazione di cui al comma 12, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita dei beni mobili e dei beni mobili registrati, applicando il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato”. E’ inoltre previsto che se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento (comma 14).

Non è del tutto chiaro se nelle circostanze da ultimo richiamate la vendita possa avvenire anche prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.

 

Alla scadenza di due anni dalla comunicazione di cui al comma 12 i beni immobili e i beni costituiti in azienda o in società sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, ove possibile, secondo le disposizioni di cui alla citata legge n. 575 del 1965 (comma 15).

 

L’articolo 2-undecies, commi 2 e 3, della citata legge n. 575 del 1965 stabilisce che i beni immobili possono essere:

a)    mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali e altre amministrazioni pubbliche;

b)    trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, a enti, e a associazioni indicate;

c)    trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se si tratta di beni confiscati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti.

 

Per i beni aziendali mantenuti al patrimonio dello Stato sono proposte le seguenti alternative:

a)    se vi sono prospettive fondate di continuazione o ripresa delle attività produttive, l'affitto a titolo oneroso, a società e imprese pubbliche o private, oppure l'affitto a titolo gratuito, senza oneri per lo Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;

b)    la vendita a richiedenti, per importo almeno pari alla stima del competente ufficio territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, se vi sia maggiore utilità pubblica;

c)    la liquidazione, anche in tal caso in presenza di maggiore utilità pubblica.

 

Il comma 16 stabilisce infine che il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione é comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato in favore dell’avente diritto che può dimostrare di avervi diritto entro tre mesi dalla vendita; decorso inutilmente tale termine tali somme sono devolute all'erario.

 

Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo in esame, il comma 17 rinvia al successivo articolo 14 del presente schema.

 

 

 


 

Art. 12
(Disposizioni sanzionatorie)

 


1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. Nel caso in cui il valore dell'operazione non è determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 20,000.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000.

3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni dì cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita ai sensi dell'articolo 5, comma 5; della legge antiriciclaggio.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano l'articolo 5, commi 8 e 10, della legge antiriciclaggio e gli articoli 6, comma 7, e 7, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Comitato.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 12, in relazione alle violazioni delle disposizioni dettate dall’art. 4 dello schema di decreto in esame, ovvero connesse al congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie, conferma il quadro sanzionatorio previsto dal citato art. 2 del DL 369/2001, norma questa oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 15.

 

Pertanto, salvo che il fatto non costituisca reato, le operazioni finanziarie sui fondi congelati sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del valore dell’operazione finanziaria e non superiore al doppio della stessa. La sanzione è, invece, compresa tra 5.000 e 20.000 euro quando il valore dell’operazione non sia determinabile.

 

In relazione al comma in esame, in considerazione del fatto che la sanzione concerne il divieto di disporre di fondi e risorse economiche sottoposti a congelamento, si valuti l'opportunità definire meglio il concetto di "operazione non determinabile", anche in considerazione dell'importo relativamente basso della sanzione prevista.

Più esattamente, al fine di una corretta interpretazione della norma, non è chiaro il motivo per il quale mentre in via generale la violazione dell'articolo 4 è  punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo, viceversa, nel caso di operazione non determinabile e presumibilmente di valore elevato, la soluzione prevista dallo schema di decreto legislativo in esame è quella di una sanzione pecuniaria variabile fra i 5.000 e i 20.000 euro.

In relazione alla citata sanzione prevista per le operazioni vietate di valore non determinabile, appare opportuno verificare la conformità al criterio di delega previsto dalla lettera u) dell'articolo 22 della legge n. 29 del 2006 che prevede l'adozione di misure non solo effettive e proporzionate ma anche dissuasive.

 

Per quanto riguarda, poi, la violazione degli obblighi di comunicazione all’Ufficio Italiano Cambi previste dall’art. 6 dello schema in esame il successivo comma 2, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro.

Si tratta, in particolare, della violazione agli obblighi posti a carico di banche, intermediari finanziari, imprese assicurative, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, agenti di cambio, ecc, che devono comunicare all’UIC tutti i dati sulle misure di congelamento di fondi disposte ed i soggetti coinvolti, nonchè ogni altra operazione finanziaria riconducibile a soggetti in via di designazione.

 

Sono punite con la sanzione amministrativa (prevista dall’art. 5, comma 5, della legge antiriciclaggio) dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione, le violazioni degli obblighi di segnalazione all’ U.I.C. (a carico dei soggetti di cui all’art. 7 del provvedimento in esame: banche, intermediari finanziari, imprese assicurative, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, agenti di cambio, ecc) di operazioni che si sospetta essere riconducibili a finanziamento del terrorismo, (comma 4).

 

Ai sensi del comma 3, per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del congelamento dei beni e agli obblighi di comunicazione si applicano le disposizioni procedimentali previste dal TU in materia valutaria (D.Lgs 148/1998) per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative (artt. da 25 a 32). Per tali illeciti non è prevista l’oblazione.

 

Una diversa procedura, dettata in parte dalla legge antiriciclaggio 143/1991 (art. 5, co. 8 e 10) ed in parte dal D.Lgs 56/2004 (artt. 6, co. 7 e 7, co. 3), è invece, stabilita per l’accertamento delle violazioni degli obblighi di segnalazione e l’irrogazioni delle relative sanzioni (comma 5).

 

Ai sensi del comma 6, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono trasmessi al Comitato di sicurezza finanziaria.

 


 

Art. 13
(Strumenti di tutela)

 


1. Avverso le decisioni del Comitato, i soggetti interessati possono proporre, entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica della decisione da parte del Comitato, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.


 

 

L’articolo 13) confermando quanto stabilito dalla disciplina vigente, prevede - contro le decisioni del Comitato di sicurezza finanziaria (cfr, art. 3 dello schema in esame) - la possibilità di ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dall’avvenuta notifica al soggetto interessato della decisione del Comitato.

 

La norma precisa, in particolare, come il ricorso non produca effetti sospensivi delle decisioni del C.S.F. Una ipotesi di sospensione del procedimento del TAR è indicata nel caso in cui la decisione del giudice amministrativo dipenda dalla cognizione di atti coperti dal segreto dell'indagine o dal segreto di Stato; in tale evenienza, se la sospensione supera i due anni, il Tribunale può fissare un termine entro cui il Comitato deve fornire al giudice amministrativo ulteriori elementi di valutazione o in caso contrario revocare il provvedimento. Al decorso del termine stabilito, il TAR decide sulla base della documentazione acquisita fino a tale data ovvero allo stato degli atti.

 


 

Art. 14
(Copertura finanziaria)

 


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del presente decreto si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. L'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria, in ossequio alle disposizioni sul contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi recate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, prima della scadenza del termine di durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere assoggettato alle valutazioni, previste dal medesimo art. 29, preordinate al relativo ulteriore funzionamento.


 

 

L’articolo 14 reca le disposizioni relativa alla copertura finanziaria del solo art. 11 del provvedimento, considerato che, come indicato dal comma 2, le restanti disposizioni non devono comportare “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

In particolare, ai costi inerenti l’attuazione del citato articolo, ovvero quelli relativi ai compiti assegnati all’Agenzia del demanio, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa che l’art. 22, comma 2, della legge comunitaria 2005 (L. 25 gennaio 206, n. 29) ha previsto per il funzionamento dell’autorità pubblica (ora appunto, individuata nell’Agenzia del demanio) cui affidare l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate e pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 29007 e 1 milione di euro per il 2008 (comma 1).

 

Il comma 3 dell’art. 14 precisa che anche il Comitato di sicurezza finanziaria è soggetto alla disciplina sul contenimento della spesa per commissioni ed organismi collegiali delle pubbliche amministrazioni, introdotta dal recente decreto-legge 223/2006[17]. L’art. 29 del D.L. ha previsto, infatti, che la spesa complessiva sostenuta dalle P.A. per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.

Il citato comma 3 stabilisce, infine, in accordo con le ulteriori previsioni dell’art. 29, che entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’ambito dell’attività di riordino dei diversi organi collegiali (definita poi con D.P.C.M.) sarà oggetto di valutazione, anche in relazione alla opportunità di soppressione o accorpamento con altri organi.

In relazione alla formulazione di questo comma appare opportuno quantificare espressamente gli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

 

 


 

Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali)

 


Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto‑legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.


 

Per ragioni di coordinamento formale l'articolo 15 del provvedimento abroga talune disposizioni del più volte citato del decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, in materia di attribuzioni dell'Ufficio italiano dei Cambi, del Nucleo Speciale polizia valutaria e in relazione a talune sanzioni per violazioni inerenti il congelamento delle risorse economiche.

(cfr. schede relative agli articoli 9, 10 e 14)

 




[1] COM(2006)906.

[2] Con il termine comitatologiao comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le cinque procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione, regolamentazione con controllo e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, così come modificata, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione.

[3]Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/60/CE, ad adottare criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio, ovvero un rischio elevato, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per valutare se sia giustificato non applicare la direttiva medesima a determinate persone che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata, nonché ad adeguare gli importi di cui alla direttiva tenendo conto degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali.

[4]COM(2005)620.

[5]    Legge 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

[6]    Il decreto legge reca: Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

[7]     Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[8]    Decreto legge 28 settembre 2001, n. 353, Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei Talibani, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 415.

[9]    Il Regolamento (CE) n. 467/2001 del 6 marzo 2001è stato successivamente abrogato dal Reg. (CE) 27 maggio 2002 n. 881/2002.

[10]   Il funzionamento del C.S.F. è stato prorogato nel corso degli anni attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ultimo, emanato il 14 ottobre 2005, ha prorogato di un ulteriore anno (fino al 14 ottobre 2006) la durata del Comitato.

[11]   Il CSF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentati del Ministero Affari Esteri, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, della Banca d’Italia, dell’Ufficio Italiano dei Cambi, della CONSOB, della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione Nazionale Antimafia.

[12] Direttiva 4 agosto 2006, n. 2006/70/CE, Direttiva della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

[13]   L’art. 270-sexies è stato inserito dall’art. 15 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2005, n. 155.

[14]   L’attuale formulazione degli articoli 270-bis e 270-ter del codice penale è frutto dell’art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

[15]   Gli articoli 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies sono stati inseriti dall'art. 15 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2005, n. 155.

[16]    La trascrizione del congelamento nei pubblici registri è effettuata dagli uffici competenti in seguito alla trasmissione della relazione da parte del Nucleo speciale polizia valutaria (articolo 10, comma 2, del presente schema).

[17]   D.L 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.