Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2005/19/CE relativa al regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d¿attivo e agli scambi di azioni concernenti gli Stati membri diversi Schema di D.Lgs. n. 138 (art. 1, co. 1, 3 e 4, L. 29/2006) | ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 118 | ||||
Data: | 19/09/2007 | ||||
Organi della Camera: |
VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
servizio studi |
ufficio rapporti con l’ue |
Atti del Governo
Attuazione della direttiva 2005/19/CE relativa al regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi di azioni concernenti gli Stati membri diversi
Schema
di D.Lgs. n. 138
(art. 1, co. 1, 3 e 4, L. 29/2006)
n. 118
19 settembre 2007
Nell'ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier, predisposto dal Servizio studi della Camera, viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.
Dipartimento Finanze
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File: FI0155.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Il contenuto della direttiva 2005/19/CE.
§ La disciplina normativa nazionale vigente.
§ Le disposizioni dello schema di decreto in esame.
§ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 37-bis)
§ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 73, 84, 166, 177-179, 181)
§ L. 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (art. 1, co. 1, 3, 4)
Normativa comunitaria
§ Direttiva 23 luglio 1990, n. 90/434/CEE del Consiglio relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri
§ Regolamento (CE) 8 ottobre 2001, n. 2157/2001 del Consiglio relativo allo statuto della Società europea (SE) (art. 1)
§ Regolamento (CE) 22 luglio 2003, n. 1435/2003 del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (art. 1)
§ Direttiva 17 febbraio 2005, n. 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
138 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi di azioni concernenti gli Stati membri diversi |
Norma di delega |
art. 1, co. 1, 3 e 4, L. 29/2006 |
Settore d’intervento |
Fisco |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione |
3 agosto 2007 |
§ assegnazione |
22 agosto 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
1 ottobre 2007 |
§ scadenza della delega |
23 agosto 2007 (prorogato di 90 gg. ex art. 1, co. 3, legge n. 29/2006) |
Commissione competente |
VI Finanze, XIV Politiche Unione europea (ex art. 126, c. 2 del R.C.) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione |
Lo schema di decreto legislativo in esame tende a recepire la Direttiva 2005/19/CE, che modifica sostanzialmente alcune delle norme contenute nella precedente direttiva 90/434/CEE, attualmente recepite negli articoli da 178 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
Vengono quindi introdotte una serie di integrazioni al TUIR, finalizzate alla trasposizione nel diritto interno della suddetta direttiva 2005/91/CE, che ha modificato la direttiva 90/434/CEE, concernente il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, scissioni, conferimento di attivo e scambi di partecipazione, poste in essere tra società di Stati membri diversi.
Viene, inoltre, apportata una modifica all'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento, per inserire nell'elenco delle fattispecie ivi contenute il trasferimento di sede delle società e delle imprese.
Allo schema di decreto sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria.
Lo schema di decreto legislativo in esame appare conforme con la norma di delega.
Il provvedimento interviene sul sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Lo schema di decreto legislativo in esame tende a recepire la direttiva 2005/19/CE, che modifica sostanzialmente alcune delle norme contenute nella precedente direttiva 90/434/CEE, attualmente recepite negli articoli da 178 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
Le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame modificano norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, e del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento tributario.
Lo schema di decreto legislativo in esame tende a recepire la Direttiva 2005/19/CE del Consiglio, che modifica sostanzialmente alcune delle norme contenute nella precedente direttiva 90/434/CEE, attualmente recepite negli articoli da 178 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
Vengono quindi introdotte una serie di integrazioni al TUIR, finalizzate alla trasposizione nel diritto interno della suddetta direttiva 2005/91/CE, che ha modificato la direttiva 90/434/CEE (di seguito "direttiva base"), concernente il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, scissioni, conferimento di attivo e scambi di partecipazione, poste in essere tra società di Stati membri diversi. Viene, inoltre, apportata una modifica all'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento, per inserire nell'elenco delle fattispecie ivi contenute il trasferimento di sede delle società e delle imprese.
La norma di delega è recata dall’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e Allegato B della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”.
La direttiva 2005/19/CE è stata infatti inserita nell’Allegato B della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29), che ne ha previsto il recepimento con decreto legislativo, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il termine per l’esercizio della delega, scadente il 23 agosto 2007, è prorogato di 90 giorni in base all’articolo 1, comma 3, della legge n. 29 del 2006.
Nel dettaglio, il comma 1 del richiamato articolo 1 ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
Ai sensi del comma 4, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
Con riguardo al termine di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale, l’articolo 2 della stessa direttiva prevede, al comma 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE e di cui alla lettera a) dell'allegato della presente direttiva entro il 1° gennaio 2006. Il comma 2 dell’articolo 2 della direttiva prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, per quanto concerne le disposizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2007.
In generale, lo schema di decreto legislativo introduce nel nostro ordinamento le nuove disposizioni fiscali comunitarie in materia di ristrutturazioni aziendali transfrontaliere.
Fra l’altro, con riguardo alle operazioni societarie transnazionali, il regime di neutralità fiscale viene esteso alle scissioni parziali. Infatti si modifica l’articolo 178 del TUIR, che individua le operazioni straordinarie tra Stati diversi che possono usufruire della neutralità fiscale, venendo ora inserite, con effetto dal 1° gennaio 2007, le scissioni parziali, che comportano cioè il trasferimento ad una beneficiaria di altro Stato dell’Unione europea, di uno o più complessi aziendali della società italiana, senza che questa abbia ad estinguersi, come invece avviene nella scissione totale.
Con riguardo alla scissione parziale, infatti, la disciplina nazionale, che aveva recepito la Direttiva comunitaria 90/434/CE, riguardava, quanto alle scissioni, solo quelle "totali" mediante le quali una società trasferisce, al momento del suo scioglimento senza liquidazione, l'intero patrimonio a due o più società, preesistenti o nuove, domiciliate in Stati UE diversi da quello della scissa (v. l'articolo 178, lettera b), del TUIR).
Restavano quindi escluse le operazioni di spin off di uno o più rami aziendali. La novella che recepisce sul punto la Direttiva 2005/19/CE disciplina ora anche le scissioni di quest'ultimo tipo, attraverso cui, cioè, la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie, uno o più rami della propria attività, senza sciogliersi, e mantenendo almeno un ramo d'impresa presso di sé.
Vengono modificate poi le regole del trasferimento di sede all’estero, precisandosi la portata delle relative disposizioni contenute nell’articolo 166 del TUIR. Secondo la norma introdotta, se la società mantiene una stabile organizzazione in Italia, le eventuali perdite subite anteriormente alla data di trasferimento possono essere compensate nei cinque anni successivi, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 181 del TUIR.
Con riguardo alla SE e alla SCE, il legislatore introduce due distinte novità legislative:
a) provvede ad estendere le figure della soggettività tributaria passiva di cui all'art. 73 del Tuir ricomprendendo in essa quelle della SE e della SCE;
b) inserisce nell'elenco dei tipi di società per le quali è applicabile la direttiva fusioni anche le SE e le SCE, disciplinate dai regolamenti comunitari n. 2157/2001 {in vigore dall’8 ottobre dello scorso 2004) e n. 1435/2003. Per questi soggetti trovano applicazione regole particolari (contenute nel nuovo articolo 10-ter della direttiva e recepite nell'ambito dell'art. 166, comma primo, del TUIR), con riguardo all'eventuale trasferimento di sede da uno ad altro Stato UE, con corrispondente modifica della residenza fiscale e mantenimento di attività e passività presso una stabile organizzazione nel Paese originario. La menzionata operazione non dà luogo ad imposizione delle plusvalenze latenti (differenza tra valore reale e valore fiscale delle attività e delle passività), a condizione che la società calcoli i nuovi ammortamenti rilevanti per il reddito della stabile organizzazione come se il trasferimento di sede non fosse mai avvenuto (in sostanza, la neutralità fiscale si realizza se permane un vincolo territoriale con lo Stato attraverso la stabile organizzazione).
Si ricorda che l’art 1 del Regolamento (CE) 8 ottobre 2001, n. 2157/2001 prevede che nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata "SE"), nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento. La SE è una società il cui capitale è diviso in azioni, Ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. La SE ha personalità giuridica. Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2001/86/CE.
Si ricorda che l’art. 1 del Regolamento (CE) 22 luglio 2003, n. 1435/2003 del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) prevede che nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento. La SCE è una società il cui capitale sottoscritto è diviso in quote. Il numero dei soci e il capitale della SCE sono variabili. Salvo diversa disposizione dello statuto della SCE al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. Ove i soci della SCE hanno responsabilità limitata, la denominazione della SCE terminerà in «a responsabilità limitata». La SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche, come precedentemente indicato, di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. La SCE può svolgere le sue attività attraverso una succursale. Salvo disposizioni contrarie dello statuto, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni. La SCE è dotata di personalità giuridica. Il coinvolgimento dei lavoratori in una SCE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2003/72/CE.
La novella normativa propone poi una modifica agli articoli 177 e 178 del TUIR in materia di scambio di azioni e di partecipazione. L'attuale definizione non precisa se in essa siano, o meno, comprese le ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Viene pertanto chiarito che la neutralità fiscale della disciplina comunitaria riguarda anche le operazioni di scambio di azioni in cui la società, che già dispone della maggioranza di un'altra società, acquisisce una ulteriore partecipazione in cambio dell'assegnazione, ai soci della società acquisita, di azioni rappresentative del capitale della prima. La modifica proposta intende consentire l'accesso al regime di favore della neutralità nelle ipotesi di incremento della percentuale di controllo in virtù dì un obbligo legale o di un vincolo statutario.
La direttiva 2005/19/CE modifica la direttiva 90/434/CEE ampliando l’ambito oggettivo e soggettivo della sua applicazione e disciplinando il trasferimento della sede sociale di una Società europea (SE) e di una Società cooperativa europea (SCE) nel territorio dell’Unione.
La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, è stata il primo importante intervento comunitario nel settore della fiscalità diretta e, segnatamente, in quello dell’imposizione sui redditi di impresa. Oggetto dell’intervento è stato il regime fiscale da applicare alle cosiddette operazioni di riorganizzazione, ossia alle fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi d’azioni, con la principale finalità di favorire la circolazione delle imprese all'interno dell'Unione europea[1].
Essa individua tre tipi di fusione, riprendendo sul punto le indicazioni contenute nella direttiva 78/855/CEE del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni (cd. Terza direttiva), ovvero fusione propria, fusione per incorporazione con concambio e fusione per incorporazione con annullamento. Comune alle tre ipotesi è la vicenda del trasferimento, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, della totalità del patrimonio attivo e passivo di una società cosiddetta conferente (definita dall’articolo 2 della direttiva come “la società che trasferisce il suo patrimonio, attivamente e passivamente, o che conferisce la totalità o uno o più rami della sua attività”) ad un’altra società cosiddetta beneficiaria(“la società che riceve il patrimonio, attivamente e passivamente, o la totalità o uno o più rami di attività della società conferente”); il trasferimento, a seconda dei casi, può avvenire mediante annullamento di partecipazioni ovvero mediante assegnazione di azioni o titoli della società beneficiaria ai soci della società conferente. In quest’ultimo caso, la direttiva ammette la possibilità che sia corrisposto altresì un saldo in contanti, purché di ammontare non superiore al 10 per cento del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli.
Per quanto riguarda le operazioni mediante scissione, è adottata la definizione introdotta con la sesta direttiva 82/891/CEE del 17 dicembre 1982 (la cui adozione, però, non è obbligatoria, come per la direttiva fusioni), relativa alle scissioni delle società per azioni. Due sono i tipi di operazione previsti: la scissione mediante costituzione di nuove società e quella mediante incorporazione. Tuttavia, conformemente alla sesta direttiva, la direttiva fusioni considera soltanto la scissione totale, ovvero quella che prevede il trasferimento della totalità del patrimonio, attivamente e passivamente: restano pertanto escluse dalla direttiva 90/434/CEE le scissioni parziali, riconosciute invece dalla disciplina nazionale di taluni Stati.
Il conferimento di attivo si sostanzia, secondo la definizione recata dall’articolo 2, nell’apporto, ad opera di una società (conferente), della totalità o di uno o più rami della propria attività in un’altra società, a fronte della consegna di titoli rappresentativi del capitale di quest’ultima (beneficiaria).
Quarta e ultima operazione individuata dalla direttiva è lo scambio di azioni. Rientrano nell’ambito della disciplina le sole operazioni che consentono alla società acquirente di conseguire la maggioranza dei diritti di voto nella società acquisita.
Le novità principali contenute nella direttiva 2005/19/CE sono le seguenti:
1) l'estensione del regime di neutralità fiscale alle diffuse operazioni di scissione parziale, nelle quali la società scissa non si scioglie, ma prosegue l'attività con un patrimonio ridotto, nonché alle operazioni effettuate dai soggetti costituiti nelle nuove forme di "società europea" (SE) e di "società cooperativa europea" (SCE). Per queste ultime, il termine di recepimento nelle leggi interne è ridotto di un anno.
Sinora la direttiva 90/434/CEE riguardava, quanto alle scissioni, solo quelle "totali" mediante le quali una società trasferisce, al momento del suo scioglimento senza liquidazione, l'intero patrimonio a due o più società, preesistenti o nuove, domiciliate in Stati membri diversi da quello della società scissa. Restavano escluse le operazioni, assai diffuse, di cessione di uno o più rami aziendali (spin off). L’articolo 2, come modificato dalla direttiva 2005/19/CE, disciplina ora anche le scissioni di quest'ultimo tipo, attraverso cui, cioè, la società scissa trasferisce uno o più rami della propria attività a una o più società beneficiarie, senza sciogliersi e mantenendo presso di sé almeno un ramo d'impresa. Occorre però, come già nelle operazioni totali, che l'assegnazione delle nuove partecipazioni ai soci della scissa sia proporzionale e che l'eventuale conguaglio in denaro non superi il 10 per cento della partecipazione ricevuta.
2) l’applicazione del regime di neutralità fiscale anche alle società costituite nelle forme della società europea (SE) e della società cooperativa europea (SCE).
Lo Statuto della Società europea nasce con il regolamento (CE) 2157/2001 del Consiglio, completato successivamente con la direttiva 2001/86/CE. Creare una società europea dotata di un proprio statuto giuridico permette a società di Stati membri differenti di compiere talune operazioni senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti dall’assoggettamento a ordinamenti diversi. Lo statuto prevede quattro modi di costituzione di una SE: fusione, costituzione di una holding, costituzione di un'affiliata comune e trasformazione di una società per azioni di diritto nazionale. La fusione è limitata alle società per azioni di Stati membri differenti. La costituzione di una società europea holding è consentita alle società per azioni e società a responsabilità limitata che hanno una sede stabile nella Comunità, ossia sedi in Stati membri differenti o affiliate o succursali in paesi diversi da quello della sede. La costituzione di una SE sotto forma di affiliata comune è accessibile a qualsiasi soggetto di diritto pubblico o privato alle stesse condizioni.
Considerazioni analoghe valgono per la società cooperativa europea (SCE), prevista dal regolamento 1435/2003. La SCE è definita come una società avente personalità giuridica e il cui capitale sottoscritto è diviso in quote. La sede della SCE, fissata dallo statuto, dev’essere situata all'interno della comunità e coincidere con il luogo in cui è stabilita l'amministrazione centrale. La SCE dispone della personalità giuridica a partire dalla sua iscrizione nello Stato in cui ha la sede. Essa ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o servizi o l'esecuzione di lavori nel quadro dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare.
Per questi soggetti valgono regole particolari (contenute nel nuovo articolo 10-ter della direttiva), con riguardo all'eventuale trasferimento di sede da uno ad altro Stato membro, con corrispondente modifica della residenza fiscale e mantenimento di attività e passività presso una stabile organizzazione nel Paese originario. Quest’operazione non dà luogo a imposizione sulle plusvalenze latenti (differenza tra valore reale e valore fiscale delle attività e delle passività), a condizione che la società calcoli i nuovi ammortamenti rilevanti per il reddito della stabile organizzazione come se il trasferimento di sede non fosse mai avvenuto.
3) l’integrazione della disciplina sugli scambi di azioni. L'attuale definizione di scambio di azioni non precisa se in essa siano comprese le ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Viene pertanto chiarito che la neutralità fiscale della direttiva riguarda anche le operazioni di scambio di azioni in cui la società, che già dispone della maggioranza di un'altra società, acquisisce un’ulteriore partecipazione in cambio dell'assegnazione di azioni rappresentative del proprio capitale ai soci della società acquisita.
Con riguardo all’attuale disciplina legislativa recata dal TUIR, si può in via preliminare osservare come la politica legislativa in materia di rilevanza fiscale degli effetti derivanti da specifiche operazioni straordinarie, in particolar modo per alcune tipologie di fusioni, risulta improntata alla logica di inquadrare tali operazioni come una ristrutturazione, estranea alla gestione dell’impresa, che attiene al momento organizzativo, non a quello di produzione di reddito.
Per questo motivo la fusione è considerata dall’ordinamento tributario, nazionale e comunitario, un’operazione fiscalmente neutrale, sia per le società partecipanti all’operazione che per i rispettivi soci.
Per quanto riguarda l'imposizione diretta, il principale aspetto fiscale riguarda la tassabilità delle plusvalenze emergenti dalla fusione.
In via generale, l’attuale disciplina normativa prevede, al comma 1 dell'articolo 172 del TUIR, due principi fondamentali:
a) la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse;
b) le plusvalenze e minusvalenze evidenziate nelle situazioni patrimoniali previste dall'art. 2504-bis del codice civile non concorrono a formare reddito imponibile in quanto la situazione patrimoniale in oggetto si ritiene «neutra» ai fini fiscali.
Con riguardo, in particolare, alle attuali norme del TUIR che disciplinano le fattispecie su cui intervengono le disposizioni dello schema di decreto in esame, si ricorda che l’articolo 166 dello stesso TUIR disciplina innanzitutto la fattispecie di trasferimento all'estero della residenza.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
Ai sensi del comma 2, i fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.
L’articolo 170 del TUIR prevede il regime fiscale della trasformazione della società.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Il comma 2 stabilisce che in caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico. Il comma 3 stabilisce che nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47. Il comma 4 stabilisce che nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Il comma 5 stabilisce che le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'articolo 73.
L’articolo 171 del TUIR riguarda la trasformazione eterogenea.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che in caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 170. Il comma 2 stabilisce che la trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.
L’articolo 172 del TUIR riguarda la fusione di società.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Il comma 2 stabilisce che nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Il comma 3 stabilisce che il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. Il comma 4 stabilisce che dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7. Il comma 5 stabilisce che le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. Il comma 6 stabilisce che all'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Il comma 7 stabilisce che le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Il comma 8 stabilisce che il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico. Il comma 9 stabilisce che l'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante. Il comma 10 stabilisce che nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.
L’articolo 173 del TUIR disciplina gli aspetti fiscali della scissione di società.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Il comma 2 stabilisce che nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Il comma 3 stabilisce che il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. Il comma 4 stabilisce che dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. Il comma 5 stabilisce che gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse. Il comma 6 stabilisce che il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Il comma 7 stabilisce che se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie. Il comma 8 stabilisce che in caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare: a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione; b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti. Il comma 9 stabilisce che le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione. Il comma 10 stabilisce che alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile. Il comma 11 stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. Il comma 12 stabilisce che gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. Il comma 13 stabilisce che i controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione. Il comma 14 stabilisce che ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo. Il comma 15 stabilisce che nei confronti della società soggetta all'imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
L’articolo 177 del TUIR disciplina la fattispecie di scambi di partecipazioni.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che la permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. Il comma 2 stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Il comma 3 stabilisce che si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.
L’articolo 178 del TUIR disciplina gli aspetti fiscali delle fattispecie di fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che le relative disposizioni si applicano: a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 del Consiglio delle Comunità europee, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta; b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta; c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse; e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).
L’articolo 179 del TUIR prevede il regime di neutralità fiscale.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173. Il comma 2 stabilisce che ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 178 si applica l'articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti. Il comma 3 stabilisce che nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Il comma 4 stabilisce che le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. Il comma 5 stabilisce che se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo. Il comma 6 stabilisce che si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.
L’articolo 181 del TUIR regola le cosiddette perdite fiscali.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.
Come sopra accennato, lo schema di decreto legislativo in esame mira ad introdurre una serie di integrazioni al testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), finalizzate al recepimento nel diritto interno della direttiva 2005/19/CE, modificativa della direttiva 90/434/CEE ("direttiva base"), concernente il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, scissioni, conferimento di attivo e scambi di partecipazione, poste in essere tra società di Stati membri diversi.
Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in esame aggiunge la SE e la SCE ai soggetti indicati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR.
Si dispone, infatti, che all'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR, dopo le parole "mutua assicurazione", siano aggiunte le seguenti: "nonché le società europee di cui al regolamenta (CE) n. 2157%2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003'.
Si realizza così nel nostro ordinamento l’inclusione della SE e della SCE fra i soggetti passivi dell’IRES.
La seconda modifica apportata dallo schema di decreto in esame all'articolo 1, comma 1, lettera b) si concreta nell'aggiunta di un nuovo comma all’articolo 166 del TUIR, il quale stabilisce che le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabile organizzazione, negli ordinari termini, secondo le regole fissate nell’articolo 181 del TUIR.
Al riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento ricorda che i regolamenti comunitari (CE) n. 2157/2001, relativa alle società europee, e (CE) n. 1435/2003, relativo alle società cooperative europee, garantiscono alla SE e da SCE la possibilità di trasferire la sede sociale da uno Stato membro all'altro senza che questa modifica comporti, sul piano civilistico, lo scioglimento e la messa in liquidazione.
Seguendo tale prospettiva, la direttiva 2005/19/CE intende a sua volta assicurare (considerando n. 6) che la decisione della società di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non sia ostacolata "...da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario".
A tal fine, la direttiva stabilisce che, nei casi in cui, a seguito del trasferimento della sede sociale, gli assets della SE o della SCE rimangano effettivamente connessi a una stabile organizzazione appartenente alla stessa società trasferita situata nello Stato membro di origine, questa stabile organizzazione "superstite" goda degli stessi benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della "direttiva base” impedendo, inoltre, (considerando n. 7) che all'atto del trasferimento della sede siano prelevate imposte sui soci della società.
Per conseguire tali finalità, il nuovo Titolo IV-ter aggiunto alla “direttiva base" ha posto una serie di prescrizioni.
Nel dettaglio, si è stabilita all'articolo 10-ter la regola secondo cui il trasferimento della sede sociale da uno Stato membro all'altro (laddove in base alla legislazione interna, tale semplice circostanza costituirebbe ipotesi di tassazione) ovvero il trasferimento della sede sociale che comporti perdita della residenza fiscale (laddove in base alla legislazione interna, come in Italia, solo ciò costituirebbe ipotesi di tassazione) "non dà luogo all'imposizione delle plusvalenze, calcolate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro dal quale è trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d'attivo e di passivo della SE o della SCE i quali, di conseguenza, rimangono effettivamente . collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali" nei successivi periodi di imposta, in regime di continuità.
Si è stabilita all'articolo 10-quater, par. 1, la regola che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché "gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all'estero, siano ripresi alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale".
Si è stabilita all'articolo 10-quater, par. 2, la regola secondo cui, "se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l’ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione”.
Si è stabilita all'articolo 10-quinquies, infine, la regola secondo cui il trasferimento da uno Stato membro all'altro della sede sociale di una SE o di una SCE non può dar luogo, di per se stesso, ad alcuna imposizione sia a titolo di utili che a titolo di capital gains nei confronti dei soci della società trasferita.
Il legislatore, secondo quanto spiegato nella relazione illustrativa, ha ritenuto, per quel che attiene alla prima delle regole concernenti il trattamento della società "trasferita", che la stessa trovasse già attuazione nel comma 1 del richiamato articolo 166 del TUIR, il quale, con una formula sostanzialmente equivalente a quella del richiamato articolo 10-ter della direttiva, stabilisce che il trasferimento all'estero della sede sociale da parte di una società dì capitali, nazionale ‑ che comporti la perdita della residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi ‑ "costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato". Il realizzo è così idoneo a determinare la rilevanza reddituale non solo delle plusvalenze ma anche delle eventuali minusvalenze realizzate che saranno deducibili.
Si è anche ritenuto che la regola posta dal nuovo articolo 10-quater, par. 1, concernente il trattamento delle riserve e fondi costituiti in franchigia d'imposta prima del trasferimento, trovasse corrispondenza nel disposto del comma 2 dello stesso articolo 166 del TUIR secondo cui i fondi in sospensione d'imposta "inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile delta predetta stabile organizzazione ".
Con riguardo infine all'eventuale riconoscimento in capo alla stabile organizzazione "superstite" del riporto delle perdite fiscali generatesi in capo alla società trasferita e non ancora scadute per la compensazione, si rileva che l’articolo 166 del TUIR non contiene regole espresse.
Tale mancanza di previsione normativa avrebbe potuto indurre, in via di interpretazione, sia a considerare precluso per la stabile organizzazione "superstite" il diritto di riportare ulteriormente le perdite fiscali residue della società trasferita sia a ritenere salvo tale diritto.
Secondo la relazione illustrativa, sulla base di una interpretazione sistematica delle norme vigenti, si è invece ritenuto che, per il riporto delle perdite fiscali da parte della stabile organizzazione "superstite" si rendessero applicabili, in via analogica, le stesse disposizioni previste dall'articolo 181 del TUIR in relazione alle operazioni di fusione o scissione "intra‑comunitarie" di società di capitali nazionali, con mantenimento di una stabile organizzazione "superstite" nel territorio dello Stato.
Al fine comunque di eliminare eventuali incertezze, lo schema di decreto in esame ha ritenuto che l’attuazione delle altre disposizioni della direttiva 2005/19/CE costituiva un’opportuna occasione per integrare il contenuto dell’articolo 166 del TUIR.
Di conseguenza, la seconda modifica apportata dal provvedimento aggiunge, come sopra anticipato, un nuovo comma al suddetto articolo 166 del TUIR, con il quale si stabilisce che le perdite generate fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabile organizzazione negli ordinari termini, secondo le regole fissate nell’articolo 181 del TUIR.
Con riguardo alle regole che gli Stati membri possono applicare per il trattamento delle plusvalenze latenti sui beni che non rimangano invece effettivamente connessi a detta stabile organizzazione "superstite", su cui la direttiva non si esprime, la Comunicazione al Consiglio del 19 dicembre 2006 COM(2006)825, richiamata nella relazione illustrativa, indica due possibili soluzioni: a) considerare il trasferimento di sede quale momento realizzativo del valore normale delle stabili organizzazioni all'estero, riconoscendo, tuttavia, immediatamente, in sede di calcolo dell'imposta italiana, a un credito d'imposta pari al prelievo che si effettuerebbe nello Stato estero se i beni venissero contestualmente ivi realizzati; b) in alternativa, considerare i plusvalori latenti maturati fino al momento del trasferimento di sede come redditi in sospensione e operarne la tassazione in corrispondenza all'effettivo successivo realizzo nello Stato di ubicazione delle stabili organizzazioni (sistema di “tax defferal”).
Il legislatore italiano, nello schema di decreto in esame, ha considerato preferibile la prima soluzione.
Secondo quanto spiegato nella relazione illustrativa, infatti, “tale impostazione appare coerente con l’assimilazione già fatta in precedenza dell'operazione del trasferimento di sede all'operazione dì fusione. E, d'altra. parte, sotto il profilo sostanziale, l’operazione di trasferimento di sede e quella di creazione di una società in un altro Stato membro e successiva incorporazione della società italiana da parte della società estera non appaiono facilmente e apprezzabilmente distinguibili agli effetti in questione. In secondo luogo, si tratta di un'impostazione che, al solo "costo" dell'immediata liquidazione degli effetti realizzativi, consente una notevole semplificazione, sia per gli operatori economici che per le Amministrazioni tributarle. Senza considerare che proprio in tale prospettiva, lo stesso documento della Commissione suggerisce anche la possibilità che gli Stati membri lascino alle società la facoltà dì opzione tra la tassazione immediata e quella differita.”.
Viene pertanto integrato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) l'articolo 179, comma 3, del TUIR, estendendosi così, al caso del trasferimento di sede, la regola prevista nell'ipotesi di incorporazione, da parte di una società residente in un altro Stato membro della UE, di una società italiana con stabile organizzazione situata anch'essa in uno Stato membro della UE.
Con riguardo alle altre modifiche apportate al TUIR, viene estesa la disciplina fiscale comune all'operazione di scissione parziale, fino ad oggi non contemplata dalla "direttiva base". A tal fine l’elenco delle operazioni contenute nell'articolo 178, comma 1, del TUIR viene integrato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) con l'aggiunta della lettera b-bis), riferita appunto alle scissioni parziali.
Si è quindi riformulato il comma 1 dell’articolo 179 del TUIR per aggiungere il richiamo alla nuova lettera b-bis) del comma 1 del citato articolo 178.
Con riguardo alla definizione dell'operazione di "scambio di azioni", la sostituzione della lettera d) dell'articolo 2 della "direttiva base", operata dall'articolo 1, comma 1, punto 3, lettera b), della direttiva 2005/19/CE, integra la definizione nel senso di ricomprendervi non più solo l’operazione mediante la quale una società "acquisisce nel capitale sociale di un’altra società un partecipazione il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto di questa società", ma anche quella in cui la società cosiddetta acquirente, pur detenendo già tale maggioranza, "acquisisce un’ulteriore partecipazione".
Si osserva nella direttiva (considerando n. 15), come non sia raro "che gli statuti delle società e le regole di voto siano formulati in modo che siano necessarie ulteriori acquisizioni prima che l'acquirente possa ottenere il controllo totale della società..."; donde l’esigenza di modificare la definizione di scambio di azioni "per precisare che questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni”.
Viene pertanto integrata, in attuazione di tale modifica, la lettera e) del comma 1 dell’articolo 178 del TUIR, inserendovi, dopo le parole "acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile", le parole "ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di uri vincolo statutario, la percentuale di controllo". Del pari si è operato con riguardo ai commi 1 e 2 dell’articolo 177, concernenti la disciplina degli scambi di partecipazioni "interni”, attuati, rispettivamente, con lo schema della permuta e con quello del conferimento.
Lo schema di decreto in esame modifica infine l'articolo 37-bis, comma 3, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento, e consiste nell'aggiunta del trasferimento di sede con perdita della residenza fiscale tra le operazioni "potenzialmente elusive".
La relazione illustrativa specifica che “pur traendo spunto dalla modifica che la direttiva n. 19/2005 ha apportato all’art. 11, paragrafo 1, della "direttiva base", la nuova fattispecie ha portata generale, riguardando non solo i trasferimenti intra-UE, ma anche quelli extra-UE.”.
L’articolo 2 dello schema di decreto in esame regola la decorrenza delle disposizioni recate dallo stesso.
Nel dettaglio, si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e) e comma 2, concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo, scambio di partecipazioni e trasferimento della residenza all'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2007.
Resta tuttavia ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), numero 2, concernenti il recepimento delle disposizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2005/19/CE, a far data dal 1° gennaio 2006.
Con riguardo alle disposizioni della direttiva da mettere in vigore entro il termine del 1° gennaio 2007, la relazione illustrativa evidenzia che, pur essendo destinato il presente provvedimento ad essere pubblicato solo successivamente a tale data, il rispetto del termine imposto dalla norma comunitaria è comunque garantito dall'apposita previsione di decorrenza retroattiva prevista dall’articolo 2 dello schema di decreto in esame.
“Attuazione della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi di azioni concernenti gli Stati membri diversi”
[1] La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, che ha attuato la delega contenuta nella legge 19 febbraio 1992, n. 142 (art. 34). La materia è regolata dagli articoli 178, 179, 180 e 181 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003.