Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attuazione della direttiva 2004/109/CE concernente armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli emittenti valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati. Schema di D.Lgs. n. 128 (art. 1, co. 1 e 3, L. 29/2006)
Serie: Atti del Governo    Numero: 117
Data: 19/09/2007
Organi della Camera: VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
04/109/CE   L n. 29 del 25-GEN-06


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

servizio studi

ufficio rapporti con l’ue

Atti del Governo

 

 

Attuazione della direttiva 2004/109/CE concernente armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli emittenti valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati

Schema di D.Lgs. n. 128
(art. 1, co. 1 e 3, L. 29/2006)

 

 

 

 

 

 

n. 117

 

 

 

 

19 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier, predisposto dal Servizio studi della Camera, viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: FI0153.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa. 7

§      Conformità con la norma di delega. 7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 7

§      Compatibilità comunitaria. 7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 10

§      Impatto sui destinatari delle norme. 11

Schede di lettura

§      Premessa. 15

§      Le modifiche apportate dallo schema di decreto al TUF - Definizioni e adeguamenti terminologici (articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6)16

§      La parità di trattamento (articolo 1, comma 2)18

§      La comunicazione e la diffusione delle informazioni regolamentate (articolo 1, comma 3)19

§      Informazione finanziaria (articolo 1, commi 7-9)22

§      Sanzioni (articolo 1, comma 10)26

§      Abrogazione e disposizione transitoria (articolo 2)28

§      Il contenuto della direttiva 2004/109/CE.. 28

Schema di D.Lgs. n. 128

Attuazione della direttiva 2004/109/CE concernente armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE   35

§      D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (artt. 1, 64, 92, 113-124, 125-135, 154-bis, 156, 157, 193)61

§      L. 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (art. 1, commi 1, 3, 5 e 6)82

Normativa comunitaria

§      Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 luglio 2002, n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali85

§      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n. 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (art. 21)91

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

128

Titolo

Attuazione della direttiva 2004/109/CE concernente armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Norma di delega

Art. 1, co. 1 e 3, L. 29/2006

Settore d’intervento

Mercato mobiliare

Numero di articoli

2

Date

 

§      presentazione

1 agosto 2007

§      assegnazione

22 agosto 2007

§      termine per l’espressione del parere

1 ottobre 2007

§      scadenza della delega

23 agosto 2007 (prorogato di 90 gg. ex art. 1, co. 3, legge n. 29/2006)

Commissione competente

VI Finanze, XIV Politiche Unione europea (ex art. 126, c. 2 del R.C.)

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto è predisposto per il recepimento della direttiva 2004/109/CE, in attuazione di una delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29).

La direttiva 2004/109/CE, intende promuovere l’integrazione dei mercati finanziari europei facilitando l’accesso all’informazione finanziaria, sia tramite l’informazione periodica (costituita dalle relazioni finanziarie annuali, semestrali e trimestrali), che tramite l’informazione continuativa (in particolare per quanto riguarda la comunicazione delle partecipazioni rilevanti). A questi strumenti si affiancano gli obblighi relativi alle modalità di comunicazione dell’informazione regolamentata al momento della sua produzione (c.d. dissemination).

Il provvedimento introduce a tal fine numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Si tratta di modifiche necessarie ad adeguare le norme vigenti agli obblighi informativi che la direttiva 2004/109/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, c.d. direttiva “Transparency”, prevede per i soggetti emittenti valori mobiliari e per i loro azionisti.

La direttiva 2004/109/CE, che stabilisce obblighi riguardanti soltanto gli emittenti i cui valori mobiliari siano già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, sostanzialmente disciplina:

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del provvedimento modifica l’elenco delle definizioni contenute nell’articolo 1 del TUF, introducendo una nuova lettera w-quater), con la quale vengono definiti gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro di origine.

Il comma 2 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 92 del TUF in materia di parità di trattamento, ampliandone l’ambito di applicazione anche agli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine e aggiungendo due nuovi commi con i quali si dà attuazione al par. 2 dell’articolo 17 della direttiva, che stabilisce che l'emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato debba garantire, oltre alla parità di trattamento per tutti i possessori di azioni che si trovano in condizioni identiche, anche la disponibilità di tutti gli strumenti e informazioni necessari per consentire ai possessori di azioni di esercitare i loro diritti nello Stato membro d’origine, anche tramite delega.

il nuovo comma 2 dell’articolo 92 prevede che tutti gli emittenti ai quali si applica la direttiva, comprendenti quindi quelli che abbiano l’Italia come stato membro d’origine, debbano garantire a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti le informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti.

Il nuovo comma 3 dell’articolo 92 rinvia ad un regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l’emanazione di disposizioni di attuazione del comma 2, che prevederanno anche, a tal fine, la possibilità di utilizzo di mezzi elettronici.

Il comma 3 dell’articolo 1 introduce nel TUF il nuovo articolo 113-ter, contenente disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate.

La nuova disposizione prevede l’obbligo di deposito delle informazioni regolamentate presso la CONSOB e le modalità di successiva diffusione al pubblico, che saranno determinate dalla CONSOB stessa con proprio regolamento. La norma prevede altresì chela CONSOB autorizzi all’esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate anche soggetti terzi rispetto all’emittente e che autorizzi il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni stesse, organizzandolo e gestendolo essa stessa nel caso di assenza di soggetti autorizzati.

I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 1 adeguano alcuni articoli delTUFalla nuova terminologia adottata dalla direttiva, che fa riferimento per gli emittenti, agli “emittenti quotati aventi l’Italia come paese d’origine” e per le società con azioni quotate, agli “emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine”.

Il comma 7 dell’articolo 1 sostituisce la rubrica della sezione V-bis del capo I del titolo III della parte IV del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) con la nuova denominazione “Informazione finanziaria”.

Il comma 8 dell’articolo 1 novella l’articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), che disciplina la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dando attuazione agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, della direttiva.

Il comma 9 dell’articolo 1 introduce il nuovo articolo 154-ter nel D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), che disciplina il contenuto e i termini di pubblicazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, della relazione intermedia sulla gestione (relativa al primo semestre di esercizio) e del resoconto intermedio sulla gestione (relativa al primo e al terzo trimestre di esercizio).

Il comma 10 dell’articolo 1 novella l’articolo 193 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), relativo all’informazione societaria e ai doveri dei sindaci e delle società di revisione, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza di alcune disposizioni del TUF.

L’articolo 2 reca abrogazioni e disposizioni transitorie. In particolare,il comma 2 dell’articolo 2 prevede che spetti alla CONSOB definire le modalità di funzionamento del sistema di stoccaggio centralizzato delle informazioni, in attesa dell’adozione delle misure di esecuzione della direttiva da parte della Commissione europea.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegate la relazione illustrativa e l’analisi tecnico normativa (ATN). Non è invece allegata la relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, in quanto le disposizioni, secondo la relazione illustrativa, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto è predisposto per il recepimento della direttiva 2004/109/CE, in attuazione di una delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29). La direttiva 2004/109/CE, che ha modificato la precedente direttiva 2001/34/CE del 28 maggio 2001 (riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori), è stata inserita nell’Allegato B della legge comunitaria 2005, che ne ha previsto il recepimento con decreto legislativo, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il termine per l’esercizio della delega, scadente il 23 agosto 2007 e prorogato di 90 giorni in base all’articolo 1, comma 3 della legge n. 29 del 2006, consente altresì (in base all’articolo 1, comma 6 della legge comunitaria 2005), di emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

La Commissione europea ha adottato l’8 marzo 2007 la Direttiva 2007/14/CE, contenente norme di applicazione della direttiva 2004/109/CE.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo concerne la disciplina dei mercati finanziari, che, a norma dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, appartiene all’esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento è volto a recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva 2004/109/CE, relativa all’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la precedente direttiva 2001/34/CE. Il termine per il recepimento della direttiva era fissato dall’articolo 31 della direttiva al 20 gennaio 2007.

Il provvedimento recepisce la direttiva 2004/109/CE concentrandosi solamente su alcune parti, per le quali è sembrato necessario adeguare la normativa italiana vigente, costituite in particolare dalle disposizioni generali della direttiva (articoli 1-3 e 19-23), dalle informazioni periodiche (articoli 4-8) e dalle norme relative agli obblighi di informazioni per i possessori di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati (artt. 17-18).

Non viene apportata invece alcuna modifica alla legislazione vigente, in quanto ritenuta conforme, per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione continuativa (obbligo di notifica dell’acquisto di partecipazioni rilevanti, o di percentuali rilevanti di diritti di voto o di azioni proprie etc.), stabiliti dagli articoli da 9 a 16 della direttiva.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora ex art. 226 del TCE, per mancato recepimento, entro il 20 gennaio 2007, della direttiva 2004/109/CE (procedura n. 2007/405), alla cui attuazione è volto lo schema di decreto in esame.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Procedure per l’adozione di misure esecutive

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva COM(2006)909 che modifica la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione stessa secondo le procedure di comitatologia[1]

La direttiva reca infatti alcune clausole di delega alla Commissione per l’adozione di misure esecutive di carattere tecnico[2] nel quadro del cd. metodo Lamfalussy[3].

In particolare, la proposta prevede che tali competenze siano esercitate secondo la procedura di regolamentazione con controllo anziché, come attualmente stabilito, secondo la procedura di regolamentazione. In tal modo si intende adeguare la direttiva vigente alle modifiche apportate dalla decisione n. 2006/512/CE alla decisione n. 1999/468/CE, recante la disciplina delle procedure di comitatologia.

 

La decisione 2006/512/CE ha introdotto, infatti, una specifica procedura di “regolamentazione con controllo”, per l’adozione delle misure di esecuzione di atti legislativi adottati in codecisione, quale è il caso della direttiva 2004/109/CE. Conseguentemente, tali atti legislativi devono essere modificati al fine di prevedere il ricorso alla procedura in questione, la quale assicura al Parlamento europeo e al Consiglio un potere di controllo e di rigetto delle misure di esecuzione proposte dalla Commissione.

Viene inoltre abolito il limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione attualmente previsto.

Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2004/109/CE consistono in adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario, secondo la Commissione, che esse siano recepite dagli Stati membri.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nella seduta del 13 novembre 2007.

 

Misure di esecuzione in corso di preparazione

Tra il 17 luglio e il 14 settembre 2007 il Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari (CERS) ha svolto una consultazione via Internet, al fine di valutare l’opportunità di intraprendere iniziative nell’ambito del “terzo livello” del modello Lamfalussy, che permettano un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni della direttiva sulla trasparenza 2004/109/CE e della direttiva di attuazione 2007/14/CE, adottata dalla Commissione l’8 marzo 2007. In considerazione del fatto che la Commissione è attualmente impegnata nella valutazione di possibili misure che agevolino l’attuazione delle disposizioni della direttiva sulla trasparenza riguardanti lo stoccaggio centrale delle informazioni,[4] la consultazione mira inoltre a stabilire quale ruolo possa essere svolto dal CERS al fine di facilitare la creazione di una rete UE dei meccanismi di stoccaggio nazionale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Lo schema di decreto legislativo attribuisce numerose competenze regolamentari alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto legislativo introduce nell’ordinamento le modificazioni conseguenti alla nuova normativa europea mediante la puntuale novellazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Impatto sui destinatari delle norme

Lo schema di decreto legislativo incide nella sfera giuridica dei seguenti soggetti:

-          autorità di vigilanza del settore finanziario, in particolare sulla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

-          società con azioni quotate in mercati regolamentati;

-          emittenti valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati.


Schede di lettura

 


Premessa

L’articolo 1 dello schema di decreto in commento introduce numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Si tratta di modifiche necessarie ad adeguare le norme vigenti agli obblighi informativi che la direttiva 2004/109/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, c.d. direttiva “Transparency”, prevede per i soggetti emittenti valori mobiliari e per i loro azionisti.

La direttiva 2004/109/CE, intende infatti promuovere l’integrazione dei mercati finanziari europei facilitando l’accesso all’informazione finanziaria, sia tramite l’informazione periodica (costituita dalle relazioni finanziarie annuali, semestrali e trimestrali), che tramite l’informazione continuativa (in particolare per quanto riguarda la comunicazione delle partecipazioni rilevanti); a questi strumenti si affiancano gli obblighi relativi alle modalità di comunicazione dell’informazione regolamentata al momento della sua produzione (c.d. dissemination).

 

La direttiva 2004/109/CE, che stabilisce obblighi riguardanti soltanto gli emittenti i cui valori mobiliari siano già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, sostanzialmente disciplina:

-        la tempistica ed il contenuto dell’informativa periodica a cui sono sottoposti gli emittenti quotati;

-        gli obblighi di trasparenza per gli azionisti rilevanti (comunicazione acquisto partecipazioni e diritti di voto rilevanti);

-        le modalità con cui devono essere diffuse le informazioni societarie;

-        le modalità di archiviazione delle informazioni stesse.

 

La direttiva 2004/109/CE, che ha modificato la precedente direttiva 2001/34/CE del 28 maggio 2001 (riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori), è stata inserita nell’Allegato B della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29), che ne ha previsto il recepimento con decreto legislativo, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il termine per l’esercizio della delega, scadente il 23 agosto 2007 e prorogato di 90 giorni in base all’articolo 1, comma 3 della legge n. 29 del 2006, consente altresì (in base all’articolo 1, comma 6 della legge comunitaria 2005), di emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

La Commissione europea ha adottato l’8 marzo 2007 la Direttiva 2007/14/CE, contenente norme di applicazione della direttiva 2004/109/CE.

 

Lo schema di decreto legislativo in commento provvede a recepire la direttiva 2004/109/CE concentrandosi solamente su alcune parti, per le quali è sembrato necessario adeguare la normativa italiana vigente, costituite in particolare dalle disposizioni generali della direttiva (articoli 1-3 e 19-23), dalle informazioni periodiche (articoli 4-8) e dalle norme relative agli obblighi di informazioni per i possessori di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati (artt. 17-18).

Non viene apportata invece alcuna modifica alla legislazione vigente, in quanto ritenuta conforme, per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione continuativa (obbligo di notifica dell’acquisto di partecipazioni rilevanti, o di percentuali rilevanti di diritti di voto o di azioni proprie etc.), stabiliti dagli articoli da 9 a 16 della direttiva.

Le modifiche apportate dallo schema di decreto al TUF - Definizioni e adeguamenti terminologici (articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6)

Gli obblighi introdotti dalla direttiva 2004/109/CE si applicano agli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro

In base alla direttiva infatti si definiscono “emittenti” le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, compresi gli Stati, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Il comma 1 dell’articolo 1 dello schema modifica innanzitutto l’elenco delle definizioni contenute nell’articolo 1 del TUF, introducendo una nuova lettera w-quater), con la quale vengono definiti gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro di origine. Si ricorda a tale proposito che la definizione di Stato membro d’origine per gli emittenti è contenuta nell’articolo 2, par. 1, lett. i) della direttiva 2004/109/CE, cui la norma in commento provvede a dare attuazione.

A tal fine la norma identifica come tali i seguenti soggetti:

1)      gli emittenti azioni, che abbiano sede in Italia, ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea;

2)      gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a mille euro che abbiano sede in Italia ed ammessi alle negoziazioni o in Italia o nella Comunità;

3)      gli emittenti azioni o titoli di debito di cui al n. 2) aventi sede al di fuori della Comunità e che abbiano presentato la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in Italia o che la abbiano scelta successivamente non avendola potuta scegliere in precedenza;

4)      gli emittenti valori mobiliari diversi dai precedenti aventi sede in Italia ed ammessi alle negoziazioni in Italia che abbiano scelto l’Italia come Stato membro d’origine. La scelta dello stato membro d’origine è valida per almeno tre anni

Si ricorda che la nozione di Stato membro d’origine rileva anche ai fini dei controlli. Infatti, uno dei principi generali posti dalla direttiva (articolo 19) è proprio quello del controllo da parte dello Stato membro d’origine, presso la cui autorità competente vanno depositate le informazioni previste dalla regolamentazione.

La direttiva di esecuzione n. 2007/14/CE definisce all’articolo 2 la procedura per la scelta dello Stato membro d’origine, prevedendo che qualora l’emittente effettui tale scelta, questa debba essere comunicata in base alla stessa procedura applicata per le informazioni previste dalla regolamentazione.

 

I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 1 adeguano invece alcuni articoli del TUF alla nuova terminologia adottata dalla direttiva, che fa riferimento per gli emittenti, agli “emittenti quotati aventi l’Italia come paese d’origine” e per le società con azioni quotate, agli “emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine”.

In tal senso, il comma 4 dell’articolo 1 modifica l’articolo 114, comma 5, del TUF, che disciplina le comunicazioni al pubblico.

In particolare, si prevede che la CONSOB possa, anche in via generale, richiedere anche agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine (anziché semplicemente agli emittenti), oltre che ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122, che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

 

Analogamente, il comma 5 dell’articolo 1 modifica l’articolo 115, comma 1, lettera a) del TUF, che disciplina le comunicazioni alla CONSOB.

La norma prevede che la CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico possa, anche in via generale, richiedere agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine (anziché agli emittenti quotati), ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità.

Il comma 6 dell’articolo 1 modifica l’articolo 120 del TUF, che disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

A seguito della modifica, coloro che partecipano in un emittente azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine (anziché a società con azioni quotate) in misura superiore al due per cento del capitale, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB; analogamente, gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine, che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società per azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

Infine, il comma 6 dell’articolo 1 aggiunge al comma 4 dell’articolo 120 due nuove lettere d-ter) e d-quater) che conferiscono alla CONSOB la facoltà di stabilire con regolamento, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione (lettera d-ter) e le eventuali ipotesi di esenzione (lettera d-quater).

La parità di trattamento (articolo 1, comma 2)

Il comma 2 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 92 del TUF in materia di parità di trattamento.

Attualmente la norma prevede che gli emittenti quotati assicurino il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni, come anche previsto dall’articolo 17, par. 1 della direttiva. Con la modifica all’articolo 92 del TUF si conferma tale disposizione, ampliandone l’ambito di applicazione anche agli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine e vengono aggiunti due nuovi commi con i quali si dà attuazione al par. 2 dell’articolo 17 della direttiva.

Uno degli obiettivi della direttiva èinfatti la promozione dell’integrazione dei mercati finanziari europei facilitando l’accesso all’informazione finanziaria. L’articolo 17, par. 2 della direttiva stabilisce in tal senso che l'emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato debba garantire, oltre alla parità di trattamento per tutti i possessori di azioni che si trovano in condizioni identiche, anche la disponibilità di tutti gli strumenti e informazioni necessari per consentire ai possessori di azioni di esercitare i loro diritti nello Stato membro d’origine, anche tramite delega. Per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, lo Stato membro d’origine consente all’emittente anche di usare mezzi elettronici, ad alcune condizioni.

 

In attuazione di tali disposizioni, il nuovo comma 2 dell’articolo 92 prevede che tutti gli emittenti ai quali si applica la direttiva, comprendenti quindi quelli che abbiano l’Italia come stato membro d’origine, debbano garantire a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti le informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti.

Il nuovo comma 3 dell’articolo 92 rinvia ad un regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l’emanazione di disposizioni di attuazione del comma 2, che prevederanno anche, a tal fine, la possibilità di utilizzo di mezzi elettronici.

La comunicazione e la diffusione delle informazioni regolamentate (articolo 1, comma 3)

Il comma 3 dell’articolo 1 introduce nel TUF il nuovo articolo 113-ter, contenente disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate.

La nuova disposizione, oltre a chiarire normativamente che cosa si intenda per “informazioni regolamentate”, ne prevede l’obbligo di deposito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le modalità di successiva diffusione al pubblico.

I principi generali degli obblighi di comunicazione dell’informazione regolamentata (c.d. dissemination) sono descritti all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE, mentre la direttiva di secondo livello 2007/14/CE specifica le norme minime (art. 12) da rispettare per la diffusione dell’informazione regolamentata.

La direttiva 2004/109 non impone un modello specifico per la diffusione dell’informazione regolamentata, ma si limita a fissare gli obiettivi di efficacia della diffusione e a definire delle norme minime che gli emittenti devono soddisfare affinché gli investitori, anche se situati in uno Stato membro diverso da quello dell’emittente, abbiano pari accesso a tali informazioni. La diffusione dell’informazione regolamentata può pertanto essere effettuata dall’emittente direttamente o affidando ad un terzo il compito di farlo per loro conto.

In particolare l’articolo 21 della direttiva stabilisce i seguenti principi:

1)   lo Stato membro d'origine deve assicurare che l'emittente, o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, comunichi le informazioni previste dalla regolamentazione, in modo tale da garantire l'accesso rapido e su base non discriminatoria a tali informazioni, e che le renda disponibili al meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni;

2)   l'emittente, o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, non può far gravare sugli investitori i costi per la comunicazione di informazioni;

3)   lo Stato membro d'origine non può imporre l'obbligo di utilizzare solo i mezzi di comunicazione i cui operatori sono stabiliti sul suo territorio;

4)   lo Stato membro d'origine garantisce che ci sia almeno un meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione. Tali meccanismi devono soddisfare norme minime di qualità quanto a sicurezza, certezza delle fonti d'informazione,registrazione dell'ora e della data e accesso agevole per gli utenti finali e devono essere in linea con la procedura di deposito di cui all’articolo 19.

 

L’articolo 12 della direttiva di esecuzione 2007/14/CE stabilisce delle norme minime per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 21, par. 1 della direttiva 2004/109, in relazione alla diffusione delle informazioni, prevedendo che le informazioni previste dalla regolamentazione siano diffuse in modo da poter pervenire ad un pubblico il più ampio possibile e per quanto possibile simultaneamente nello Stato membro di origine, o nello Stato membro ospitante e negli altri Stati membri. Inoltre, le informazioni devono essere comunicate ai media nel loro testo integrale senza editing. Le informazioni previste dalla regolamentazione devono comunque essere comunicate ai media in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e garantire certezza circa la fonte di tali informazioni.

 

Il nuovo articolo 113-ter del TUF, introdotto dall’articolo 1, comma 3 dello schema in commento ed in linea con il contenuto della direttiva, introduce i seguenti principi:

§       definisce come “informazioni regolamentate” le informazioni che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, compresi quelli aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, in base alle norme contenute nel Titolo III, (relativo agli “Emittenti”), in particolare nel Capo I (relativo all’Informazione societaria”) e nel Capo II (“Disciplina delle società con azioni quotate”), sezioni I (Assetti proprietari”), sezione II (Tutela delle minoranze) e sezione V-bis (Redazione dei documenti contabili societari) (comma 1);

§       prevede che le informazioni regolamentate siano depositate presso la CONSOB e la società di gestione del mercato al quale l’emittente ha chiesto l’ammissione alla negoziazione (comma 2);

§       rinvia alla CONSOB la fissazione di modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, alle quali dovrà essere assicurato un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta la Comunità europea. (comma 3);

§       prevede che la CONSOB autorizzi all’esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate anche soggetti terzi rispetto all’emittente e che autorizzi il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni stesse, organizzandolo e gestendolo essa stessa nel caso di assenza di soggetti autorizzati (comma 4);

§       rinvia al potere regolamentare della CONSOB la definizione delle seguenti fattispecie:

-        le modalità e i termini per il deposito delle informazioni regolamentate;

-         i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione al servizio di diffusione delle informazioni nonché le disposizioni per lo svolgimento di tale attività tenendo conto dell’obiettivo di garantire un accesso rapido, effettivo e non discriminatorio;

-        i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di stoccaggio e per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data, agevole accesso per gli utenti finali e procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la CONSOB;

-        la lingua in cui devono essere comunicate le informazione;

-        le eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio, in conformità alla disciplina comunitaria.

§       stabilisce infine che gli obblighi di comunicazione delle informazioni sono a carico del soggetto che chieda, senza il consenso dell’emittente, l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, a meno che l’emittente comunichi al pubblico le informazioni secondo le disposizioni del proprio Stato membro di origine;

§       vieta ai soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate di esigere corrispettivi per tale servizio;

§       prevede che la CONSOB possa rendere pubblica la mancata ottemperanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni;

§       consente alla CONSOB di sospendere o chiedere la sospensione della negoziazione dei valori mobiliari o delle quote di fondi chiusi, per un massimo di dieci giorni per volta, in caso di ragionevole sospetto di violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni e di proibire la negoziazione dei valori nel caso la violazione sia accertata.

 

Si ricorda che la normativa vigente, contenuta anche nel regolamento Consob n. 11971, impone attualmente la trasmissione delle informazioni alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione al pubblico.

Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana prevede che gli emittenti utilizzino il sistema NIS, gestito da Borsa Italiana , per la trasmissione in via ufficiale delle informazioni regolamentate.

Informazione finanziaria (articolo 1, commi 7-9)

Il comma 7 dell’articolo 1 sostituisce la rubrica della sezione V-bis del capo I del titolo III della parte IV del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF). L’attuale rubrica è “Redazione dei documenti contabili societari”, mentre la nuova denominazione proposta è “Informazione finanziaria”.

La sezione V-bis comprende attualmente il solo articolo 154-bis, relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Lo schema in esame propone l’inserimento di un nuovo articolo 154-ter, che disciplina il contenuto e le modalità di pubblicazione delle relazioni finanziarie degli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine.

Il comma 8 dell’articolo 1 novella l’articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), che disciplina la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dando attuazione agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, della direttiva.

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato con le modalità previste nello statuto sociale, il quale prevede anche i requisiti di professionalità che il dirigente deve possedere.

Il dirigente ha i seguenti compiti:

-        redigere una dichiarazione scritta attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della stessa società;

-        predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;

-        attestare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il consiglio di amministrazione accerta che il dirigente disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti che gli sono attribuiti e vigila sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.

Il dirigente è soggetto alle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, in relazione ai compiti spettantigli, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

 

La lettera a) del comma 8 in esame precisa che il citato articolo 154-bis del TUF si applica agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine.

La successiva lettera b) novella il comma 5 dell’articolo 154-bis del TUF, relativo alle funzioni di attestazione svolte dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, assieme agli organi amministrativi delegati, mediante apposite relazioni sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato.

Rispetto alla norma attualmente in vigore, la disposizione in commento richiede che l’attestazione si riferisca anche:

§       alla conformità dei documenti contabili della società ai principi contabili internazionali, applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002;

I principi contabili internazionali, ai sensi dell’articolo 2 del citato regolamento, sono gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB).

Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che recepisce il ricordato regolamento comunitario, prevede che i principi contabili internazionali devono essere obbligatoriamente adottati dalle società che emettono strumenti finanziari quotati, dalle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, dalle società bancarie e finanziarie e dalle società assicurative.

§      alla presenza, nella relazione sul bilancio di esercizio e su quello consolidato, di un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

§      nel caso di bilancio semestrale abbreviato, alla presenza, nella relazione intermedia sulla gestione di cui al comma 4 dell’articolo 154-ter del TUF[5], di un’analisi attendibile delle informazioni contenute nella relazione stessa.

 

La lettera c), confermando quanto già previsto nell’ultimo periodo del vigente comma 5 dell’articolo 154-bis del TUF, prevede che l’attestazione deve essere resa secondo il modello stabilito dalla CONSOB con proprio regolamento.[6]

 

Il comma 9 dell’articolo 1 introduce il nuovo articolo 154-ter nel D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF). Il nuovo articolo disciplina il contenuto e i termini di pubblicazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, della relazione intermedia sulla gestione (relativa al primo semestre di esercizio) e del resoconto intermedio sulla gestione (relativa al primo e al terzo trimestre di esercizio).

 

Il comma 1 del nuovo articolo 154-ter, che dà attuazione all’articolo 4 della direttiva, stabilisce che gli emittenti quotati aventi l’Italia come stato membro di origine devono approvare il bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Entro lo stesso termine gli emittenti devono pubblicare la relazione finanziaria annuale che comprende:

-        il bilancio di esercizio,

-        il bilancio consolidato, se redatto,

-        la relazione sulla gestione,

-        l’attestazione del dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili[7].

Insieme alla relazione finanziaria annuale sono pubblicate integralmente le relazioni contenenti il giudizio delle società di revisione, disciplinate dall’articolo 156 del TUF.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2364 cod. civ., l’assemblea ordinaria delle società per azioni deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Tale norma, ai sensi dell’articolo 2325-bis cod. civ., si applica alle società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati a condizione che non sia diversamente stabilito da altre norme del codice civile o da leggi speciali.

 

La disposizione in commento fa salvi i termini di cui agli articoli 2429 cod. civ. e 156, comma 5, del TUF.

L’articolo 2429 cod. civ. prevede che il bilancio e la relativa relazione devono essere comunicati dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. Prevede inoltre che il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.

Il comma 5 dell’articolo 156 del TUF stabilisce che le relazioni sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato redatte dalle società di revisione devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 154-ter del TUF, che dà attuazione all’articolo 5 della direttiva, disciplina la relazione finanziaria semestrale. Tale relazione, che deve essere pubblicata gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, comprende:

§       il bilancio semestrale abbreviato;

Il successivo comma 3 dell’articolo 154-ter in esame prevede che il bilancio semestrale abbreviato deve essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali, di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.

§       la relazione intermedia sulla gestione;

Il successivo comma 4 dell’articolo 154-ter in esame disciplina il contenuto della relazione intermedia sulla gestione. La relazione deve contenere quanto meno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato. La relazione contiene poi una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio.

Gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine devono inoltre inserire nella propria relazione informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

§       l’attestazione del dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili[8]

Insieme alla relazione finanziaria semestrale è pubblicata integralmente, se redatta, la relazione sul bilancio semestrale abbreviato predisposta dalla società di revisione. La relazione finanziaria semestrale è trasmessa almeno quindici giorni prima della pubblicazione al collegio sindacale e alla società di revisione.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 154-ter del TUF pone a carico degli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine l’obbligo di pubblicare un resoconto intermedio di gestione entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio. Il resoconto deve contenere:

§       una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

§       un’illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate.

 

Il comma 6 del nuovo articolo 154-ter del TUF demanda alla CONSOB l’emanazione di un apposito regolamento, il quale dovrà disciplinare, conformemente alla normativa comunitaria:

§       le modalità di pubblicazione della relazione finanziaria annuale e semestrale e del resoconto intermedio di gestione;

§       i casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;

§       il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate che gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine devono inserire, ai sensi del precedente comma 4 dello stesso articolo 154-ter, nella relazione intermedia sulla gestione;

§       le modalità di applicazione del presente articolo 154-ter per gli emittenti quote di fondi chiusi.

 

Il comma 7 del nuovo articolo 154-ter consente alla CONSOB, qualora accerti che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al nuovo articolo 154-ter non sono conformi alla normativa, di chiedere all’emittente di rendere pubblica tale circostanza e di pubblicare le informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

E’ espressamente fatto salvo il potere della CONSOB, conferito dall’articolo 156, comma 2, del TUF, di impugnare le deliberazioni dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approvano il bilancio d'esercizio, per mancata conformità del bilancio stesso alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Tale potere può essere esercitato entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Sanzioni (articolo 1, comma 10)

Il comma 10 dell’articolo 1 novella l’articolo 193 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), relativo all’informazione societaria e ai doveri dei sindaci e delle società di revisione, prevedendo sanzioni per l’inosservanza di alcune disposizioni del TUF.

 

In particolare la lettera a) del comma 10, che novella il comma 1 del citato articolo 193 del TUF, dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 154-bis e 154-ter del TUF e delle relative disposizioni applicative. La sanzione si applica nei confronti delle società, enti o associazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni, a meno che l’obbligo di comunicazione non gravi direttamente su una persona fisica: in tal caso la sanzione di applica nei confronti di tale soggetto.

Si ricorda che l’articolo 154-bis del TUF, novellato dal comma 8 dell’articolo 1 in commento, disciplina le attestazione che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili degli emittenti quotati aventi l’Italia come stato membro di origine deve effettuare. L’articolo 134-ter del TUF, introdotto dal comma 9 dell’articolo 1 in commento, disciplina le relazioni finanziarie che gli emittenti quotati aventi l’Italia come stato membro di origine devono periodicamente predisporre e diffondere.

 

La lettera b) del comma 10 introduce un nuovo comma 1-quater, nel citato articolo 193 del TUF, il quale prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione dell’articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), del TUF da parte dei soggetti autorizzati dalla CONSOB all’esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

Il comma 5, lettere b) e c), del citato articolo 113-ter del TUF, introdotto dal comma 3 dell’articolo 1, in commento, demanda alla CONSOB di disciplinare, con proprio regolamento, i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate, nonché di emanare disposizioni per lo svolgimento di tali attività.

 

La lettera c) del comma 10 infine novella il comma 2 del citato articolo 193 del TUF, mediante l’aggiunta un periodo finale, ai sensi del quale viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro il ritardo nelle comunicazioni di partecipazioni rilevanti, di cui all’articolo 120, commi da 2 a 4, del TUF.

I commi 2 e 3 del citato articolo 120, novellati dal comma 6 dell’articolo 1 in commento, prevedono i seguenti obblighi di comunicazione:

§       comunicazione alla CONSOB e alla società partecipata, posto a carico di coloro che partecipano in misura superiore al due per cento del capitale di un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine (comma 2);

§       comunicazione alla CONSOB e alla società partecipata, posto a carico degli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società per azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere (comma 3).

Il comma 4 prevede che la CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisca, con proprio regolamento, le modalità e i termini delle comunicazioni sopra indicate. Il regolamento in questione è stato emanato in data 14 maggio 1999 (n. 11971) e prevede, all’articolo 121, che la comunicazione di partecipazioni rilevanti deve essere effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. Gli intermediari che nell'esercizio della loro attività di gestione del risparmio hanno acquisito una partecipazione superiore al due e inferiore al cinque per cento possono darne comunicazione entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva.

Abrogazione e disposizione transitoria (articolo 2)

Il comma 1 dell’articolo 2 abroga il quarto comma dell’articolo 2428 del codice civile, che disciplina la relazione semestrale sull’andamento della gestione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. L’abrogazione è da mettere in relazione all’introduzione della relazione finanziaria semestrale da parte del nuovo articolo 154-ter, comma 2, del TUF (si veda il comma 9 dell’articolo 1 dello schema in esame).

Il citato quarto comma dell’articolo 2428 cod. civ. prevede che, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB, con proprio regolamento. Lo stesso regolamento stabilisce modalità e termini per la pubblicazione delle relazione.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 prevede che spetta alla CONSOB definire le modalità di funzionamento del sistema di stoccaggio centralizzato delle informazioni, in attesa dell’adozione delle misure di esecuzione della direttiva da parte della Commissione europea.

Il comma 2 in esame rinvia in particolare alle misure di esecuzione di cui all’articolo 21, paragrafo 4, lettera b), della direttiva, il quale prevede che la Commissione specifichi le norme minime per lo stoccaggio centrale, in modo da soddisfare livelli minimi di qualità quanto a sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data e accesso agevole per gli utenti finali e devono essere in linea con la procedura di deposito di cui all’articolo 19 della direttiva.

Il contenuto della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE intende migliorare la tutela degli investitori e l’efficienza del mercato. Il miglioramento della trasparenza finanziaria e contabile delle società che accolgono il risparmio nei mercati regolamentati è infatti considerato un elemento essenziale perché vi sia fiducia nel funzionamento di tali mercati.

La direttiva 2004/109/CE si inserisce nel quadro del Piano di azione per i servizi finanziari (PASF), approvato dai capi di Stato e di governo in occasione del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, finalizzato a migliorare la trasparenza delle società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati e la qualità delle informazioni finanziarie e contabili da loro fornite. Oltre alla direttiva in esame fanno parte del Piano:

-        il regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, che impone alle società quotate di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS[9];

-        la direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 sugli abusi di mercato[10], che introduce regole più severe per quanto concerne la pubblicazione di informazioni privilegiate e affronta il problema delle manipolazioni dei prezzi;

-        la direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari[11], che istituisce un passaporto europeo e al contempo rafforza gli obblighi di informazione in caso di emissione o di offerta pubblica di valori mobiliari o di richiesta di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari in un mercato regolamentato.

 

Gli obblighi introdotti dalla direttiva 2004/109/CE si applicano, come detto, agli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro La direttiva non si applica invece né alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso, né alle quote acquisite o cedute in tali organismi (articolo 1).

L’articolo 2 contiene definizioni delle espressioni utilizzate nella direttiva.

Fra l’altro:

§       per valori mobiliari si rinvia alla definizione contenuta nella direttiva 2004/39/CE, la quale intende come tali i valori – esclusi gli strumenti di pagamento e gli strumenti del mercato monetario[12] – che possono essere negoziati nel mercato dei capitali (ad esempio le azioni di società e altri titoli equivalenti; le obbligazioni e gli altri titoli di credito, nonché qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure);

§       gli emittenti sono le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, compresi gli Stati, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

§       i mercati regolamentati sono quelli definiti dalla direttiva 2004/39/CE,cioè sono sistemi multilaterali, amministrati e/o gestiti dal gestore del mercato, che consentono o facilitano l'incontro – al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle loro regole e ai loro sistemi, e che sono autorizzati e funzionano regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III della direttiva 2004/39/CE.

 

L’articolo 3 prevede che lo Stato membro d’origine possa assoggettare emittenti o possessori di azioni o persone fisiche o giuridiche aventi diritti di acquisto o cessione di diritti di voto o che detengano strumenti finanziari conferenti diritti di opzione su azioni con diritti di voto, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla direttiva stessa.

 

Gli articoli del capo II impongono obblighi di informazione periodica nei confronti degli emittenti, ferma restando per gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 3, la possibilità di imporre obblighi più severi. La direttiva 2004/109/CE stabilisce in particolare precisi obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continue sugli emittenti i cui valori mobiliari siano già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato che sia situato o operante all'interno di uno Stato membro.

Gli emittenti ai quali si applica la direttiva 2004/109/CE devono pubblicare una relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario. Tale relazione, che comprende il bilancio sottoposto a revisione, la relazione sulla gestione e un’attestazione delle persone responsabili sull’attendibilità del bilancio e della relazione, deve rimanere a disposizione del pubblico per almeno cinque anni (articolo 4).

Gli emittenti di azioni e di titoli di debito devono inoltre pubblicare, entro due mesi dalla fine del semestre, una relazione finanziaria semestrale riguardante esclusivamente i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Tale relazione comprende un bilancio abbreviato, una relazione intermedia sulla gestione e un’attestazione delle persone responsabili sull’attendibilità del bilancio abbreviato e della relazione intermedia. Anche la relazione finanziaria semestrale deve restare a disposizione del pubblico per almeno cinque anni (articolo 5).

Il successivo articolo 6 prevede che gli emittenti, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, devono pubblicare anche un resoconto semestrale della direzione in ciascuno dei due semestri dell'esercizio finanziario. Il suddetto resoconto fornisce, con riferimento all’emittente e alle imprese da questo controllate, una spiegazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale e una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo. Non sono soggetti a quest’obbligo gli emittenti che, ai sensi della legislazione nazionale, delle norme che disciplinano il mercato regolamentato o di loro iniziativa, pubblicano relazioni finanziarie trimestrali.

In base all’articolo 7 della direttiva, gli Stati membri devono assicurare che la responsabilità per le informazioni da redigere e rendere pubbliche, conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 16 della direttiva, competa almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, di direzione o di controllo. Gli Stati assicurano inoltre che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino agli emittenti, agli organi suddetti o alle persone che sono responsabili presso gli emittenti stessi.

L’articolo 8 esonera alcuni soggetti, indicati dall’articolo stesso, dall’obbligo di pubblicare le relazioni e i resoconti di cui agli articoli 4-6; ulteriori esoneri possono essere disposti, nei casi espressamente previsti, dagli Stati membri.

 

Il capo III regola gli obblighi di informazione da adempiere al verificarsi di determinati eventi. In particolare la sezione I del capo III riguarda l’informazione sulle partecipazioni rilevanti.

L’articolo 9 prevede che lo Stato membro d’origine assicuri che l’azionista notifichi all’emittente la percentuale di diritti di voto dell’emittente stesso da esso detenuta, qualora questa raggiunga, superi o scenda al di sotto di una delle seguenti soglie[13]: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%.

La notifica include informazioni riguardanti la situazione, in termini di diritti di voto, risultante dall'operazione; l’eventuale catena di imprese controllate mediante le quali i diritti di voto sono effettivamente detenuti; la data alla quale è stata raggiunta o superata la soglia; l'identità dell'azionista e dell’eventuale persona fisica o giuridica avente il diritto di esercitare i diritti di voto per conto dell'azionista (articolo 12).

L’emittente è a sua volta obbligato a rendere pubbliche, entro tre giorni di negoziazione dal ricevimento, le informazioni contenute nella notifica (articolo 12, paragrafo 6).

L’articolo 13 estende il sopra illustrato obbligo di notifica ai detentori (persone fisiche o giuridiche) di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquisire, su iniziativa esclusiva del possessore, in virtù di un accordo formale, azioni già emesse che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L’articolo 14 impone agli emittenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato l’obbligo di rendere pubblica la percentuale di azioni proprie possedute nel caso in cui tali emittenti acquisiscano o cedano azioni proprie, direttamente o tramite terzi, e, in conseguenza di tale atto, la percentuale dei diritti di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie del 5% o del 10%.

Gli emittenti sono inoltre obbligati a rendere pubbliche informazioni supplementari, al verificarsi di determinati eventi[14], espressamente indicati nell’articolo 16.

 

La sezione II del capo III disciplina le informazioni che gli emittenti sono tenuti a fornire ai possessori di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L'emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato deve garantire parità di trattamento per tutti i possessori di azioni che si trovano in condizioni identiche e la disponibilità di tutti gli strumenti e informazioni necessari per consentire ai possessori di azioni di esercitare i loro diritti, anche tramite delega. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni siano fornite con mezzi elettronici (articolo 17).

Obblighi analoghi sono previsti dal successivo articolo 18 per gli emittenti di titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

Il capo IV disciplina gli obblighi generali degli emittenti. L’articolo 19 prevede che le informazioni comunicate in occasione dell'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato devono essere nel contempo depositate presso l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, la quale può pubblicare tali informazioni tramite internet. L’emittente è tenuto inoltre a comunicare alla suddetta autorità competente i progetti di modifica del proprio atto costitutivo o del proprio statuto.

La direttiva definisce inoltre (articolo 20) i criteri per l’individuazione delle lingue nelle quali devono essere comunicate le prescritte informazioni e (articolo 23) gli obblighi ai quali sono soggetti gli emittenti aventi sede legale in un Paese terzo, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro.

Gli Stati membri devono assicurare che le prescritte informazioni siano comunicate in modo tale da garantire l'accesso rapido e su base non discriminatoria alle stesse. Lo Stato membro d'origine deve inoltre garantire che ci sia almeno un meccanismo ufficialmente stabilito per l’archiviazione centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione. Tali meccanismi devono soddisfare norme minime di qualità quanto a sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data e accesso agevole per gli utenti finali. I costi per la comunicazione delle informazioni non devono gravare sugli investitori (articolo 21).

Per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE (relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato), della direttiva 2003/71/CE (relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari) e della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri elaborano orientamenti appropriati, con l’obiettivo di creare: una rete elettronica da istituire a livello nazionale e un'unica rete elettronica, o una piattaforma di reti elettroniche, tra gli Stati membri (articolo 22).

 

Il capo V riguarda l’individuazione e i poteri delle autorità competenti designate dagli Stati membri.

L’autorità competente deve essere designata da ciascuno Stato membro secondo le indicazioni contenute nell’articolo 24 della direttiva. A tale autorità spetta di adempiere i compiti previsti dalla direttiva e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri possono autorizzare la loro autorità centrale competente a delegare alcuni compiti. Il paragrafo 4 del citato articolo 24 elenca i poteri che devono essere necessariamente attribuiti all’autorità in questione per l’adempimento delle proprie funzioni.

Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente o per gli enti cui le autorità competenti abbiano eventualmente delegato i propri compiti sono vincolate al segreto d'ufficio. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogniqualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio dei loro poteri (articolo 25).

L’articolo 26 disciplina i provvedimenti cautelari che possono essere adottati dall’autorità competente di uno Stato membro ospitante per tutelare gli investitori, qualora l’emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o colui che ha diritto di acquisire, cedere o esercitare i relativi diritti di voto, abbia commesso irregolarità o violato i propri obblighi, mentre il successivo articolo 28 si riferisce alle sanzioni penali, civili o amministrative da comminare alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.

 

La direttiva 2004/109/CE apporta infine (articolo 32) alcune modifiche alla direttiva 2001/34/CE del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori, allo scopo di riunire in un unico atto normativo gli obblighi di trasparenza gravanti sugli emittenti i cui valori sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Si tratta della direttiva che ha provveduto alla codificazione delle seguenti direttive:

-        79/279/CEEdel 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, e 80/390/CEEdel 17 marzo 1980, relativa al coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, entrambe recepite con la legge 4 giugno 1985, n. 281, e con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89;

-        82/121/CEEdel 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori, recepita con la citata legge 4 giugno 1985, n. 281;

-        88/627/CEEdel 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa, recepita con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90.

Trattandosi di una codificazione, la direttiva 2001/34/CE non è stata recepita formalmente nell’ordinamento italiano, in quanto le disposizioni in essa raccolte erano già state attuate.

 

In generale, le modifiche apportate dall’articolo 32 alla direttiva 2001/34/CE concernono la soppressione di una serie di disposizioni riguardanti, fra l’altro, il trattamento degli azionisti, la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, la pubblicità dei bilanci annui e della relazione sulla gestione, il principio di equivalenza delle informazioni (secondo il quale la società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori, situate od operanti in Stati membri diversi, deve fornire al mercato di ciascuna di tali borse informazioni equivalenti), le informazioni da pubblicare periodicamente, la pubblicazione e il contenuto della relazione semestrale, l’indicazione degli obblighi dell'emittente le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale, gli obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa, le comunicazioni dovute alle autorità competenti in caso di acquisto o cessione di una partecipazione cosiddetta “importante”, la pubblicazione e comunicazione di informazioni dopo la quotazione.

Di conseguenza, i riferimenti alle disposizioni soppresse s’intendono come riferimenti alle disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

 

L’articolo 31 stabilisce il termine per il recepimento della direttiva nel 20 gennaio 2007.

 


 

Schema di D.Lgs. n. 128

“Attuazione della direttiva 2004/109/CE concernente armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE”

 

 


 




[1]     Con il termine comitatologiao comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le cinque procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione, regolamentazione con controllo e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, così come modificata, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione.

[2]     Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni contenute nella direttiva, a tener conto degli sviluppi tecnici sopravvenuti nei mercati finanziari, a chiarire la natura della revisione limitata e definire il contenuto minimo delle relazioni finanziarie sintetiche, a definire norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione e per l’istituzione di meccanismi per lo stoccaggio.

[3]     Il cosiddetto metodo Lamfalussy è un modello decisionale che trova applicazione per l’adozione e l’attuazione degli atti legislativi comunitari nel settore dei servizi finanziari (valori mobiliari, banche e assicurazioni). In particolare, il modello prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:

-        al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase, in relazione al settore mobiliare, la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro;

-        al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alla procedura di regolamentazione (ora di regolamentazione con controllo). In questa fase la Commissione, sulla base di un parere tecnico del Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari (CESR), composto di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza nel settore, predispone un progetto di misure esecutive e lo sottopone al Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), che esprime un parere;

-        il terzo livello decisionale consiste, per quanto riguarda il settore mobiliare, nel coordinamento, in via informale in seno al CESR, delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui valori mobiliari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli;

-        al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.

[4]     Si tratta,in particolare, degli standard minimi di qualità che il meccanismo di stoccaggio nazionale deve rispettare e delle condizioni per il funzionamento di una rete paneuropea di tali meccanismi nazionali (cfr. art. 21 della direttiva)

[5]     L’articolo 154-ter del TUF è introdotto dal successivo comma 9 dell’articolo 1 in esame.

[6]     Il modello è quello contenuto nell’allegato 3C-ter alla delibera CONSOB 15 maggio 1999, n. 11971, introdotto in seguito all’approvazione della delibera CONSOB 3 maggio 2007, n. 15915.

[7]     Si tratta dell’attestazione prevista dall’articolo 154-bis del TUF, novellato dal precedente comma 8 dell’articolo 1 in esame.

[8]     Si tratta dell’attestazione prevista dall’articolo 154-bis del TUF, novellato dal precedente comma 8 dell’articolo 1 in esame.

[9]     Le opzioni relative alle modalità di applicazione del suddetto regolamento nel nostro ordinamento sono state esercitate con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

[10]    La direttiva 2003/6/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dall’articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004).

[11]    La delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/71/CE è contenuta nell’articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

[12]    Si tratta di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, come, ad esempio i buoni del tesoro e i certificati di deposito.

[13]    Il successivo articolo 10 estende l’obbligo di notifica ad una serie di ipotesi nelle quali una persona fisica o giuridica, pur non essendo proprietaria delle azioni, ha diritto di acquisire, cedere o esercitare i relativi diritti di voto (ad esempio: usufrutto di azioni). L’articolo 11 esclude invece il suddetto obbligo di notifica in determinate circostanze.

[14]    Si tratta di:

-          modifiche nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni;

-          modifiche nei diritti dei possessori di valori mobiliari diversi dalle azioni;

-          nuove emissioni di prestiti, con particolare riferimento alle garanzie personali e reali di cui saranno corredate.