Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell¿anno 2007. Schema di D.M. n. 59. (art. 1, c. 4, L. 722/1955) | ||
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Serie: | Atti del Governo Numero: 51 | ||
Data: | 18/12/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2007
Schema di D.M. n. 59
(art. 1, c. 4, L. 722/1955)
n. 51
18 dicembre 2006
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File: FI0049.doc INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa § 2. L’affidamento in concessione del settore delle lotterie § 3. L’andamento delle lotterie negli anni dal 2003 al 2006 § 4. Lo schema di decreto ministeriale per il 2007 Normativa di riferimento § L. 4 agosto 1955, n. 722 Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali § L. 26 marzo 1990, n. 62 Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255 § D.L. 30 settembre 2000, n. 268 Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (art. 7) § D.M. 13 dicembre 2000 Individuazione delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2001 § D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33 Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della L. n. 383 del 2001 § D.M. 7 febbraio 2002 Individuazione delle manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2002 § D.M. 24 dicembre 2002 Individuazione delle manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2003 § D.M. 15 dicembre 2003 Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2004 § D.M. 2 dicembre 2004 Manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2005 § L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, comma 292) § D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 11-quinquiesdecies, comma 11) § D.M. 30 novembre 2005 Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2006 § D.Dirett. 21 marzo 2006 Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie § D.Dirett. 28 settembre 2006 Caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza
1. La normativa vigenteLa disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722. In particolare, l'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, che ha sostituito l’articolo 1 della legge n. 722 del 1955, ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini dell’individuazione delle lotterie nazionali va tenuto conto: - della rilevanza nazionale o internazionale; - del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; - della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; - dell’equilibrata ripartizione geografica; - della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, ma con uno specifico vincolo di destinazione: i comuni devono infatti utilizzare tali introiti per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
È inoltre stabilito che l'organizzazione delle manifestazioni e il perseguimento delle predette finalità sono attuati dai comuni direttamente o attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo; la mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato (articolo 5 della legge n. 62 del 1990).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilita la destinazione di un terzo degli utili delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le medesime finalità in precedenza indicate per i comuni.
Al Ministro dell’economia e delle finanze compete stabilire di volta in volta, con proprio decreto, il prezzo dei biglietti, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento. La legge n. 62 del 1990 ha inoltre previsto: - che i biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti anche all'estero, in conformità alle norme vigenti nei singoli Stati (articolo 3); - che le cartoline di partecipazione ad estrazione di premi connessi alle lotterie nazionali possono raccogliere pubblicità, alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi, e che gli utili della raccolta pubblicitaria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato (articolo 4); - che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le nuove lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 62 del 1990 (articolo 6, comma 1)[1]. Sono poi intervenute nella materia nuove disposizionirecate rispettivamente: - dall’articolo 11 del D.-L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il quale ha, tra l’altro, autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema impiegato per la gestione del lotto; - dall’articolo 3, comma 227, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996) che prevede l'individuazione e l'istituzione di canali aggiuntivi all'attuale rete distributiva attraverso i quali procedere all'ampliamento della distribuzione e della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali e ad estrazione istantanea. Mette altresì conto di ricordare il comma 3 dell’articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali siano attribuite all'erario. Inoltre, l’articolo 53, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998), nell’ambito dell’espansione dell’area dei servizi offerti dall’Ente Poste italiane (ora società Poste italiane SpA), consente ad esso la distribuzione e la vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali. Si ricorda poi che il D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, emanato in attuazione dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001, ha attribuito le funzioni statali (anche concernenti la gestione delle entrate) in materia di giuochi, concorsi pronostici e scommesse all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Tali funzioni sono gestite dalla Direzione per i giuochi, disciplinata dall’articolo 4 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.
Infine si ricorda che l’articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, di carattere istantaneo e no, con partecipazione a distanza, definendo in particolare la ripartizione percentuale della posta di giuoco relativamente all'erario, ai giocatori e ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche. L’articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel dettare norme sul contrasto della diffusione del giuoco illegale, ha confermato il termine del 31 gennaio 2006 per l’emanazione di provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la regolamentazione della raccolta a distanza, tra l’altro, delle lotterie, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. L'aggio spettante al concessionario che effettua la raccolta per tale tipo di attività sarà pari all'8%, equiparato, quindi, all'aggio della giocata del pubblico per i concorsi pronostici (Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip) riconosciuto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178). Con decreto direttoriale 21 marzo 2006[2] sono state dettate misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. In particolare, l’articolo 2 prevede che la raccolta a distanza delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza possa essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio di giuochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato. Con il successivo decreto direttoriale 28 settembre 2006[3] sono state dettate le caratteristiche tecniche e organizzative per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, cui al decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006. In particolare al Consorzio lotterie nazionali è stata provvisoriamente affidata la funzione di “gestore centralizzato” per la realizzazione e la gestione delle lotterie telematiche, per la durata del periodo di sperimentazione, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione per i giuochi del 13 aprile 2006. Inoltre sono stati definiti come rivenditori abilitati alla raccolta delle lotterie telematiche, i soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giuochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato che dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici e organizzativi stabiliti dalla stessa Amministrazione. 2. L’affidamento in concessione del settore delle lotterieL’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, ha disposto l’affidamento in concessione dell’esercizio delle lotterie nazionali, ad estrazione istantanea e differita. In attuazione di questa disposizione, è stata bandita, nel novembre 2000, una gara per la privatizzazione del settore. La gara è stata conclusa nel mese di maggio dell’anno successivo, ma contro la decisione dell’apposita Commissione sono stati presentati ricorsi al giudice amministrativo, che hanno trovato soluzione solamente nell’autunno del 2003. Con la convenzione in data 14 ottobre 2003 l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al Consorzio Lotterie Nazionali[4] la concessione per la gestione, anche automatizzata, delle lotterie nazionali ad estrazione differita e istantanea. 3. L’andamento delle lotterie negli anni dal 2003 al 2006Ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 62 del 1990, il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a presentare annualmente una relazione al Parlamento sullo svolgimento delle lotterie nazionali. L’ultima relazioneè stata trasmessa il 18 marzo 2005 (Doc. LXVI, n. 4) e si riferisce all’anno 2003. Tale documento segnala, per l’anno al quale si riferisce, un decremento dell’8,59% nella vendita dei biglietti delle lotterie tradizionali rispetto al precedente anno 2002 e definisce “preoccupante” la crisi, già ampiamente emersa negli anni precedenti, delle lotterie nazionali tradizionali. La relazione osserva inoltre che anche le lotterie istantanee[5], nonostante la potenzialità del settore, hanno fatto registrare un decremento del 13,33% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda in particolare la Lotteria Italia del 2003, si è registrato un decremento dell’8,63% nella vendita dei biglietti, nonostante l’inserimento di elementi di giuoco peculiari delle lotterie istantanee e l’introduzione per la prima volta, in via sperimentale, di una lotteria telefonica.
Per quanto attiene specificamente alla distribuzione, la relazione conferma che l’assetto distributivo, nel suo complesso, ancorché presenti potenzialità derivanti dalla capillarità della rete, anche nel 2003 non ha dato dimostrazione di reale efficienza, registrandosi, analogamente agli anni precedenti, una disaffezione da parte degli operatori della rete di distribuzione e di vendita[6].
Nell’ambito degli elementi di criticità della distribuzione, la relazione osserva in particolare come le tabaccherie, rifornendosi di biglietti in concomitanza con il prelievo dei tabacchi, non possano adeguarsi velocemente alle richieste del mercato. Il limite degli altri punti vendita è individuato invece nella loro minore presenza nelle aree periferiche, essendo privilegiati (per maggiori volumi e minori costi di distribuzione) i centri urbani di maggiore interesse commerciale[7].
La relazione segnala che l’Amministrazione, nell’anno 2003, non ha effettuato investimenti pubblicitari, in attesa dell’individuazione del soggetto al quale affidare in concessione il settore, al quale avrebbero dovuto essere demandati anche gli investimenti per l’attività pubblicitaria, previsti espressamente nel capitolato tecnico tra gli obblighi del gestore[8]. Nella relazione è espresso l’avviso che l’intervento del concessionario privato, la cui azione potrà estrinsecarsi con minori vincoli rispetto a quelli che sino ad oggi hanno appesantito la gestione diretta del settore, possa fra l’altro “veicolare l’attività di promozione e comunicazione, rendendo più efficace l’effetto propulsivo dei messaggi e consentendo un più rapido adeguamento delle strategie aziendali alle reali e mutevoli esigenze del mercato”.
Per quanto riguarda le cause dei negativi andamenti del settore, la relazione ricorda innanzitutto che la riduzione del numero delle lotterie tradizionali (nel 2003 sono state effettuate sei lotterie) ha comportato la necessità di associare a ciascuna di esse una pluralità di manifestazioni e ciò, se anche ha contribuito alla conoscenza delle realtà locali, ha disorientato gli acquirenti dei biglietti che non sono riusciti a percepire la “storicità” e la tradizione delle lotterie. I motivi della crisi sono comunque molteplici, compreso l’elemento socio-psicologico che investe l’appetibilità delle lotterie e l’aspetto ludico ad esse connesso, elementi che sono stati ridimensionati rispetto al passato per effetto della proliferazione e concorrenza di giuochi più allettanti connotati da una cadenza ravvicinata degli eventi collegati e da monte-premi elevatissimi a fronte di un esborso contenuto (come, ad esempio, il Superenalotto). Determinante nella crisi del settore è stata poi l’eccessiva proliferazione, sovrapposizione e concorrenzialità di altri giuochi la cui gestione, in passato affidata a soggetti diversi, non ha consentito una coordinata attività di indirizzo. Al riguardo, la relazione rileva che l’affidamento di tutte le attribuzioni in materia di giuochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi del citato D.P.R. n. 33 del 2002, dovrebbe assicurare maggiore funzionalità ed efficienza, anche per una migliore interazione dei giuochi sul mercato. Particolare attenzione dovrà porsi alla fissazione di regole che ne evitino l’affollamento e la sovrapposizione.
I dati relativi alle lotterie nazionali ad estrazione differita svolte negli anni 2003-2006 sono sintetizzati nelle successive tavole.
Anno 2003
(*) La lotteria Italia ha distribuito inoltre: § 8.953.000,00 euro di premi durante la trasmissione “TORNO SABATO … E TRE”; § 2.330.830,51 euro di premi con lotteria telefonica durante la trasmissione “PIAZZA GRANDE”. Fonte: Relazione sulle lotterie nazionali 2003 (Doc. LXVI, n. 4). Anno 2004
Fonte:Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. L’utile percepito dall’erario è ricavato dal rendiconto 2004 (legge n. 234 del 2005) (U.P.B. 1.1.10. - Ministero dell’economia e delle finanze - cap. 1808). Anno 2005
Fonte:Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Anno 2006
Fonte: Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Nel bilancio di previsione 2007 (A.C. 1747), le entrate derivanti dal “lotto, lotterie ed altre attività di gioco” (U.P.B. 1.1.10) sono determinate in 11.615 milioni di euro, con una riduzione prevista di 562 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate relative al 2006, definite in 12.177 milioni di euro dalla legge di assestamento per il 2006 (legge 27 ottobre 2006, n. 273). Rispetto al complesso di tale voce, la posta più significativa, pari a 7.269 milioni di euro per il 2007, è rappresentata dai proventi delle due estrazioni settimanali del lotto. Per quanto concerne, in particolare, i proventi delle lotterie nazionali, si segnala che la voce: “Utile delle lotterie nazionali” (cap. 1808) risulta incrementata di un importo pari a 272 milioni di euro (289 milioni invece di 17 milioni) rispetto alla citata legge di assestamento 2006; nel contempo la voce: “Proventi derivanti dalle lotterie nazionali ad estrazione istantanea” (cap. 1810) registra un incremento di 558 milioni di euro, passando dai 142 milioni di euro delle previsioni assestate 2006 ai 700 milioni di euro delle previsioni 2007. 4. Lo schema di decreto ministeriale per il 2007In base alla normativa vigente (articolo 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955, come modificato dalla citata legge n. 62 del 1990) il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a trasmettere ogni anno al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, lo schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno successivo.
Il parere dev’essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; il comma 4 del medesimo articolo fissa nel 15 dicembre di ogni anno il termine entro il quale dev’essere emanato il decreto ministeriale.
Il Vice Ministro dell’economia e delle finanze ha provveduto ad inviare alle Camere, con lettera in data 12 dicembre 2006, lo schema di decreto relativo all'individuazione delle lotterie da effettuare nel 2007. Lo schema conferma la scelta, assunta già nei precedenti anni, della riduzione del numero complessivo delle lotterie rispetto a quello massimo (dodici) consentito dalle disposizioni vigenti. Per il 2007, infatti, tale numero è stato ulteriormente ridotto, passando dalle quattro lotterie del 2006 al numero di tre, in quanto, come riportato nella relazione allegata allo schema in esame, nonostante la riduzione del numero di lotterie effettuata negli anni precedenti, i risultati hanno fatto ancora registrare una preoccupante flessione nelle vendite dei biglietti delle lotterie minori, denunziando pertanto scarso interesse presso il pubblico. La stessa relazione rileva come anche gli organizzatori di manifestazioni non dimostrino più l’interesse di un tempo per il collegamento con una lotteria nazionale, come è dimostrato dal ridotto numero di domande di abbinamento pervenute, di gran lunga inferiore a quello degli anni passati.
Rispetto al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 novembre 2005, sono state confermate la Lotteria Italia e la Lotteria per la Pace e la Buona Azione, organizzata dall’Associazione dei poliziotti italiani. La terza lotteria è abbinata al Premio FIABA, organizzato dal Fondo italiano per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La relazione di accompagnamento allo schema di decreto rileva come la scelta delle due lotterie minori sopra indicate sia stata basata sul reale interesse dimostrato, nelle precedenti edizioni, dagli organizzatori delle stesse, i quali hanno dato vita a una serie di iniziative, compresa la vendita di biglietti. Entrambe le manifestazioni rivestono inoltre una valenza sociale che può costituire richiamo alla sensibilità degli acquirenti.
La relazione rileva infine il successo riscontrato dalle cosiddette lotterie “interattive”, ossia quelle che, oltre ai premi distribuiti con l’estrazione finale, riconoscono vincite di premi nel corso della manifestazione, o con modalità analoghe alle lotterie istantanee oppure in sinergia con programmi televisivi. Per questa ragione, la relazione preannunzia che si valuterà attentamente la possibilità di estendere tali modalità di giuoco, ove possibile, a tutte le lotterie indicate nello schema in esame. La relazione conclude avvertendo che la Lotteria Italia, attualmente in corso, prospetta buoni risultati di vendita.
Di seguito si riporta una tabella di raffronto tra lo schema di decreto in esame e i decreti emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze per gli anni dal 2002 ad oggi. Le lotterie “storiche” e le manifestazioni già incluse in anni precedenti sono indicate in grassetto.
Tavola di raffronto delle lotterie e delle manifestazioni abbinate negli ultimi cinque decreti ministeriali e nello schema per il 2007 Tavola di raffronto delle
lotterie e delle manifestazioni abbinate negli ultimi cinque decreti
ministeriali
Schema di decreto ministeriale per
l’individuazione delle manifestazioni
Relazione del Ministero dell’economia e delle finanze sullo svolgimento delle lotterie nazionali (Anno 2003)
[1] In attuazione di quest'ultima disposizione è stato emanato il D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, recante il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il quale definisce (articolo 1) questo tipo di lotterie come quelle nelle quali i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e ben celato, il risultato di una combinazione casuale di vincita. L'articolo 2 del medesimo decreto dispone che l’organizzazione e gestione di questo tipo di lotterie spetta all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sotto la direzione del Comitato generale per i giuochi; per la distribuzione dei biglietti di tali lotterie alle rivendite di generi di monopolio e alle ricevitorie del lotto, l'Amministrazione dei Monopoli può avvalersi di un concessionario. Il successivo articolo 3 demanda al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di definire, con i decreti istitutivi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, i criteri e le modalità di effettuazione di ciascuna di queste lotterie. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 62 del 1990 prevede che per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali. [2] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2006, n. 70. [3] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2006, n. 261. [4] Il Consorzio Lotterie Nazionali, con sede in Roma, è composto da: - Lottomatica S.p.A.; - Scientific Games International Inc.; - Arianna 2001 S.p.A.; - Servizi Base 2001 S.p.A.; - Olivetti Tecnost S.p.A. [5] L’incasso lordo delle lotterie istantanee nell’anno 2003 è stato di 225.887.025,00 euro con un utile per l’erario di 98.154.676,14 euro. [6] Per la distribuzione dei biglietti l’Amministrazione si è avvalsa: - della Società Servizi di base, che ha curato la distribuzione alla propria rete di rivendite di generi di Monopolio; - dei depositi fiscali attraverso i consorzi Soget e Conaedi, che, in affiancamento alla suddetta società, hanno fornito i biglietti alle tabaccherie e alle ricevitorie del lotto e, laddove non operanti concessionari privati, anche a punti diversi; - della Autogrill S.p.A, che rifornisce direttamente la propria rete di vendita sulle autostrade; - di privati concessionari che hanno operato, per la fornitura dei biglietti a punti vendita diversi dalle tabaccherie e dalla ricevitorie, nell’ambito dei compartimenti di Roma, Milano, Brescia, Torino, Genova, Alessandria e Firenze; - per la sola Lotteria Italia è stata inoltre stipulata apposita convenzione con la società Poste Italiane S.p.A., per la vendita dei biglietti presso tutti gli uffici postali, nonché accordi con alcune sedi locali della Confcommercio. [7] La relazione sottolinea come i problemi emersi in passato per quanto concerne la stampa dei biglietti siano stati superati attraverso il ricorso a società internazionali specializzate nel settore. Si ricorda, al riguardo, che con l’articolo 7 del D.L. n. 268 del 2000, convertito dalla legge n. 354 del 2000, si è stabilito che i biglietti delle lotterie non sono assimilabili alle carte valori, con ciò abolendosi l’esclusiva di stampa dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). La susseguente liberalizzazione della stampa, sempre secondo la relazione, avrebbe permesso di ovviare ai disservizi sul piano dell’economicità, del rispetto dei tempi previsti per la fornitura e della qualità dei prodotti, che si erano manifestati in precedenza e che spesso avevano inciso negativamente sul settore e sull’immagine stessa delle lotterie. Il ricorso a stampatori esteri ha determinato, tra l’altro, una riduzione dei costi. Inoltre, la relazione rileva che l’Amministrazione è stata tutelata dalle conseguenze di eventuali errori, in quanto ai fornitori è stata richiesta la prestazione di garanzie assicurative a copertura dei rischi connessi alla stampa dei biglietti e al pagamento dei premi. [8] Sull’affidamento in concessione si veda, supra, il paragrafo 2. [9] Si segnala che la citata relazione Doc. LXVI, n. 4, riporta tale importo a pag. 17, nella tabella riepilogativa, ma nel precedente testo (pag. 9) riporta un’erogazione globale di 20.817.850 euro di premi. La somma degli importi dei premi delle singole lotterie è pari a 20.377.850 euro, come scritto nella sovrastante tabella. |