Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attuazione della direttiva 2003/51/CE in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione - Schema di decreto legislativo n. 41 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2005)
Riferimenti:
SCH.DEC 41/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 35
Data: 29/11/2006
Descrittori:
BILANCI DI ENTI E SOCIETA'   CONTABILITA' AZIENDALE
Organi della Camera: VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L n. 62 del 18-APR-05   03/51/CE  


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2003/51/CE in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

 

Schema di decreto legislativo n. 41

(art. 1, comma 3, L. n. 62/2005)

 

 

 

 

 

n. 35

 

 

 

 

29 novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

SIWEB

 

 

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File: FI0039.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l’istruttoria legislativa. 6

§      Conformità con la norma di delega. 6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 6

§      Compatibilità comunitaria. 6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 7

§      Impatto sui destinatari delle norme. 8

§      Formulazione del testo. 8

Schede di lettura

§      La direttiva 2003/51/CE.. 11

§      Il recepimento della direttiva. 16

Schema di D.Lgs. n. 41

Attuazione della direttiva 2003/51/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. 23

Normativa nazionale

§      Codice civile (artt. da 2380 a 2409-ter e da 2423 a 2435)39

§      L. 26 marzo 1990, n. 69 Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria (art. 1)71


§      D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 marzo 1990, n. 69 (artt. 28, 36, 38, 40, 41)73

§      D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (art. 3)77

§      D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (art. 16, comma 7)78

§      D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 156)79

§      D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica la direttiva CEE 78/660, la direttiva 83/349 e la direttiva 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie  80

§      L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (art. 1, comma 3; 2, allegato B   82

§      D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (artt. 94 e 100)87

Normativa comunitaria

§      Dir. 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE Quarta direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. 91

§      Dir. 13 giugno 1983, n. 83/349/CEE Settima direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati131

§      Dir. 8 dicembre 1986, n. 86/635/CEE Direttiva del Consiglio  relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari158


§      Dir. 13 febbraio 1989, n. 89/117/CEE Direttiva del Consiglio relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro. 183

§      Dir. 19 dicembre 1991, n. 91/674/CEE Direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione. 187

§      Dir. 27 settembre 2001, n. 2001/65/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie. 222

§      Dir. 18 giugno 2003, n. 2003/51/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. 226

 



Numero dello schema di decreto legislativo

41

Titolo

Attuazione della direttiva 2003/51/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Norma di delega

Legge 18 aprile 2005, n. 62 (art. 1, comma 3)

Settore d’intervento

Diritto societario; banche; assicurazioni

Numero di articoli

4

Date

 

§       Presentazione

7 novembre 2006

§       Assegnazione

7 novembre 2006

§       termine per l’espressione del parere

17 dicembre 2006

§       scadenza della delega

12 febbraio 2007

Commissione competente

VI (Finanze)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio), XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


 

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo provvede a recepire nell’ordinamento interno la direttiva 2003/51/CE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e degli altri istituti finanziari nonché delle imprese di assicurazione.

Viene data attuazione unicamente alla parte obbligatoria della direttiva.

In particolare, l’articolo 1, modificando i diversi atti normativi rilevanti a questo proposito, interviene sul contenuto della relazione sulla gestione di esercizio e consolidata, prescrivendo che tale relazione debba contenere un’analisi fedele, esauriente ed equilibrata della situazione della società. L’analisi deve contenere una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società o le società incluse nel consolidamento sono esposte, e dev’essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società o dell’insieme delle società incluse nel consolidamento. Si prevede inoltre che la relazione sulla gestione di esercizio e quella sulla gestione del consolidato possano essere presentate in un unico documento.

L’articolo 2 prescrive invece il contenuto minimo della relazione di revisione. Questa dev’essere datata e sottoscritta dal revisore e deve comprendere un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole applicate dalla società; la descrizione della portata della revisione svolta; un giudizio sul bilancio, che ìndichi chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria; eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio; un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

L’articolo 3 sopprime l’obbligo di escludere dal consolidamento le imprese la cui attività sia talmente diversa da quella delle altre imprese del gruppo che la loro inclusione nel bilancio consolidato sarebbe in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato.

È data infine attuazione all’articolo 4 della direttiva 2003/51/CE, che estende anche alle imprese di assicurazione l’applicazione del principio contabile internazionale del valore equo (fair value). In particolare si prevede che anche per tali imprese la relazione sulla gestione ìndichi gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte, nonché l’esposizione dell’impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi [articolo 1, comma 4, lettera b), dello schema di decreto]. Inoltre si prevede che per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati siano indicati, nella nota integrativa al bilancio, il loro fair value e le informazioni sulla loro entità e natura (articolo 4).

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo è allegata la relazione illustrativa. La medesima relazione precisa che non si è provveduto alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


 

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), che riguarda il recepimento delle direttive contenute nell’allegato B alla medesima legge, tra le quali è compresa la direttiva 2003/51/CE.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni dello schema di decreto riguardano la disciplina del diritto societario, compresa nella materia dell’ordinamento civile, che l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla potestà esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2003/51/CE relativa ai conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 10 gennaio 2006 la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2003/51/CE. Il termine per il recepimento della direttiva era il 1° gennaio 2005.

La direttiva figura nell’allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004).

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

L’11 luglio 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni relative al finanziamento dell’organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB)[1], nelle quali, tra l’altro:

§       prende atto che l'attuale regime di finanziamento dell'IASB giungerà a scadenza alla fine del 2007 e ritiene che debba essere garantito a tale organismo un finanziamento stabile e sicuro per consentirgli di assolvere ai suoi compiti;

§       si compiace degli attuali sforzi compiuti dal settore privato per creare un sistema di finanziamento volontario per l'IASB su ampia base e riconosce la necessità di mettere a punto il sistema di finanziamento al fine di evitare qualsiasi perturbazione del funzionamento dell'IASB. A questo fine sottolinea l'importanza di alcuni fattori, che ritiene debbano essere tenuti in considerazione nell'elaborazione del futuro sistema di finanziamento dell'IASB (tra i quali: la definizione di una base molto ampia di contributori; quote di finanziamento stabilite chiaramente per tutte le categorie di contributori; esame, dopo tre anni di applicazione, del sistema di finanziamento fondato su contributi volontari, al fine di verificare se abbia realizzato i suoi obiettivi).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto legislativo modifica disposizioni del codice civile (in particolare l’articolo 2428, relativo alla predisposizione della relazione sulla gestione di esercizio, e gli articoli 2409-ter e 2429, relativi al giudizio di revisione), del decreto legislativo n. 127 del 1991 (relativo ai conti annuali e consolidati delle imprese), del decreto legislativo n. 87 del 1992 (relativo ai conti annuali e consolidati delle banche e delle altre imprese finanziarie), del testo unico della finanza, emanato con decreto legislativo n. 58 del 1998 (in particolare l’articolo 156, concernente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle società quotate), nonché alcune disposizioni del codice delle assicurazioni private emanato con decreto legislativo n. 209 del 2005 (in particolare gli articoli 94 e 100, riferiti rispettivamente alle relazioni sulla gestione allegate al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle società di assicurazione. Viene altresì modificato il decreto legislativo n. 173 del 1997, relativo ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Impatto sui destinatari delle norme

Lo schema di decreto legislativo individua ulteriori requisiti per la redazione della relazione sulla gestione di esercizio e sulla gestione consolidata, nonché delle relazioni di revisione dei bilanci di esercizio e consolidato delle società commerciali, delle banche, delle imprese di assicurazione e delle altre imprese finanziarie.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso, le parole: “L’analisi di cui al comma 1” dovrebbero essere più correttamente formulate come riferimento al “primo comma”.

Nello stesso capoverso, nonché al comma 2, lettera c), capoverso, al comma 3, lettera b), capoverso, al comma 4, lettera c), capoverso, e al comma 5, lettera d), capoverso, le parole: “informazioni relative alle relazioni” potrebbero essere sostituite con le seguenti: “informazioni concernenti le relazioni”.

All’articolo 2, comma 2, la modificazione all’articolo 2429 del codice civile dev’essere riferita espressamente al secondo comma di tale articolo.

All’articolo 4, comma 1, le parole: “fair value” potrebbero essere sostituite dalle seguenti: “valore equo (fair value)”, in conformità con la denominazione impiegata nella rubrica dell’articolo 2427-bis del codice civile.

 



La direttiva 2003/51/CE

La direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 modifica le direttive 78/660/CE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

 

La direttiva mira ad armonizzare le norme contabili applicabili alle società e ad altri organismi che non sono soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali alle imprese quotate in borsa[2].

In questo modo essa elimina le residue discordanze tra le direttive contabili e il regolamento sull'applicazione dei princìpi contabili internazionali (IAS), in quanto consente di rendere le opzioni contabili IAS applicabili alle imprese che conservano le direttive contabili come legislazione di base. Inoltre, la direttiva chiarisce il trattamento dei finanziamenti fuori bilancio (debiti e prestiti) ed estende al di là degli aspetti finanziari l'analisi dei rischi nelle relazioni sulla gestione delle imprese. Essa precisa altresì il contenuto obbligatorio delle relazioni dei revisori dei conti.

 

In proposito, si ricorda che i princìpi contabili internazionali denominati “IAS/IFRS” sono princìpi contabili approvati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dal regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. Essi sono stati introdotti allo scopo di migliorare la confrontabilità dei bilanci societari per accrescere l’efficienza e l’integrazione dei mercati finanziari europei. Nella comunicazione del 13 giugno 2000 dal titolo "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire", la Commissione ha proposto che tutte le società comunitarie quotate siano tenute a redigere il loro bilancio consolidato conformemente ad un'unica serie di princìpi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi a partire dal 2005. Questa misura mira a rafforzare l'efficienza globale del mercato, riducendo il costo del capitale per le imprese. La comunicazione rientra nel piano d'azione per i servizi finanziari, del quale il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 aveva chiesto l'attuazione entro il 2005. La comunicazione propone di dare agli Stati membri la possibilità di estendere l'applicazione degli IAS anche agli istituti finanziari e alle imprese di assicurazione non quotati in borsa, per accrescere la comparabilità in tutto il settore e garantire un controllo efficace e mirato.

La comunicazione della Commissione è suddivisa in due parti, riguardanti rispettivamente: l'introduzione degli IAS nell'UE e l'allineamento delle direttive contabili UE agli IAS.

Ai fini dell'attuazione della prima parte, il 19 luglio 2002 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento sull'applicazione degli IAS, che prevede un meccanismo per il riconoscimento di questi ultimi nell'Unione europea. Il regolamento stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2005 tutte le imprese quotate in borsa devono presentare i propri bilanci consolidati conformemente agli IAS adottati dall'Unione europea. Esso dà inoltre agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere a tali imprese di applicare gli IAS anche nella redazione dei conti annuali, nonché di autorizzare o obbligare anche società non quotate ad applicare gli IAS adottati.

 

Le norme attualmente applicabili nell'Unione europea in materia di contabilità sono contenute principalmente nei seguenti atti legislativi comunitari:

-        la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, che stabilisce le norme per la preparazione dei conti annuali delle società. È stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e con il D.L. 23 febbraio 1994, n. 129;

-        la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati, che stabilisce le norme per la preparazione dei conti consolidati, recepita con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526, e con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127;

-        la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, che tratta le questioni specifiche che si pongono nei bilanci di tali enti. La direttiva è stata recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;

-        la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, che tratta le questioni specifiche che si pongono nella preparazione dei bilanci di queste ultime. Essa è stata recepita con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

 

L'innovazione più significativa introdotta dalla direttiva 2003/51/CE è l'obbligo, per tutte le società quotate dell'Unione europea, di redigere i propri bilanci consolidati conformemente agli IAS adottati dall'Unione europea, a partire dal 2005. Essa dà inoltre agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di consentire o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.

Gli obiettivi della direttiva 2003/51/CE sono tre:

1)      eliminare tutti i conflitti che esistono tra le direttive contabili e gli IAS;

2)      far sì che i trattamenti contabili opzionali attualmente consentiti dagli IAS possano essere utilizzati dalle società dell'Unione europea, che continueranno a dover osservare regole contabili fondate sulle direttive contabili (cioè le società che non redigeranno i loro conti annuali o consolidati conformemente agli IAS adottati a norma del regolamento IAS);

3)      aggiornare la struttura fondamentale delle direttive contabili in modo che esse offrano un quadro d’informazione finanziaria che sia, al tempo stesso, in linea con la prassi moderna e sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri degli IAS.

 

In particolare, l'articolo 1 della direttiva 2003/51/CE apporta le necessarie modifiche alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva applicabile, per l’Italia, a tutte le società di capitali, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali).

Gli Stati membri hanno la facoltà di consentire o prescrivere che nei conti annuali vengano inclusi documenti supplementari, quali, ad esempio, un prospetto dei flussi di cassa.

A norma degli IAS, gli Stati membri hanno la facoltà di consentire o prescrivere che le voci relative alla presentazione degli importi nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale rispecchino la sostanza dell'operazione o del contratto piuttosto che la loro forma giuridica. Tale autorizzazione od obbligo può tuttavia essere soggetto a limitazioni.

Gli Stati membri hanno la facoltà di consentire alle imprese di redigere il loro stato patrimoniale conformemente alle disposizioni degli IAS. Allo stesso tempo, il documento anticipa una prossima riforma della presentazione del conto profitti e perdite.

Quanto alla contabilizzazione degli accantonamenti, le norme IAS appaiono più restrittive di quelle della direttiva 78/660/CEE, che limita la costituzione di accantonamenti a quanto disposto dagli IAS per le società che li applicano, ma prevede il mantenimento dello status quo per i conti annuali delle società non quotate.

Lo IAS 38 consente la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali.

Gli Stati membri hanno la facoltà di estendere l'applicazione del concetto di "valore equo" (fair value), già introdotto nelle direttive sui conti annuali dalla direttiva 2001/65/CE (recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394), ad altre categorie di attività (eventualmente solo nei conti annuali consolidati), nonché di riportare le variazioni di tale valore nel conto profitti e perdite.

La direttiva estende l'obbligo basilare di redigere un rendiconto annuale che rispecchi fedelmente l'andamento degli affari e la situazione della società, per permettere di tener conto anche delle prestazioni delle società, nonché dei principali rischi e incertezze in cui esse incorrono. Qualora ciò si renda necessario per ben comprendere l'evoluzione, le prestazioni o la situazione della società, occorre prevedere, oltre alle informazioni finanziarie, un'analisi di altri aspetti, tra cui quelli ambientali e sociali.

Per i casi in cui i conti annuali vengano pubblicati in forma abbreviata, la direttiva prevede adesso che, oltre a presentare una dichiarazione con o senza rilievi, si debbano precisare gli eventuali punti sui quali il revisore esterno abbia richiamato l'attenzione, pur senza esprimere rilievi. La direttiva cerca inoltre di armonizzare ulteriormente tali relazioni di revisione indicandone il contenuto necessario.

Le società quotate non possono più avvalersi delle esenzioni previste rispetto a determinati obblighi.

 

L'articolo 2 apporta le necessarie modifiche alla direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati delle imprese.

Secondo gli IAS, un'impresa è considerata un'"impresa figlia" quando è controllata da un'"impresa madre", indipendentemente dal fatto che quest'ultima detenga una partecipazione nel suo capitale. Per allineare la direttiva agli IAS è quindi necessario sopprimere il requisito di partecipazione da essa previsto.

Sono inoltre soppresse le disposizioni della direttiva che prevedevano l'esclusione di un'impresa dai conti consolidati dell'impresa madre quando le sue attività fossero così diverse da quelle della casa madre che includerle sarebbe stato contrario all'obiettivo di fornire un quadro fedele di tutte le imprese oggetto del consolidamento. Si ritiene ora che tale situazione non si verifichi in alcun caso.

La modifica della direttiva precisa inoltre che nei casi in cui, oltre alla relazione sulla gestione annuale, venga richiesta una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento.

 

L’articolo 3 modifica la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. In particolare, la maggior parte delle modifiche apportate alla direttiva 86/635/CEE discende da quelle riferite alla direttiva 78/660/CEE.

Gli Stati membri possono consentire o obbligare gli istituti di credito o determinate loro categorie a redigere il proprio stato patrimoniale sulla base della tipologia delle voci di bilancio e della loro relativa liquidità.

In deroga alla direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono consentire o obbligare gli istituti di credito a redigere una relazione sui risultati, anziché un conto profitti e perdite, a condizione che le informazioni in essa contenute siano equivalenti.

A seguito della soppressione dell'esonero dall'obbligo di includere nei conti consolidati le imprese che esercitano attività fortemente differenti da quelle dell'impresa madre, è anche soppresso l'obbligo di consolidamento imposto agli istituti di credito/imprese madri nei confronti delle imprese figlie che esercitano attività non bancarie (in quanto implicito nella norma generale).

 

L'articolo 4 apporta le necessarie modifiche alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di renderla compatibile con gli IAS.

La maggior parte delle modifiche disposte alla direttiva 91/674/CEE discende da quelle relative alla direttiva 78/660/CEE. Si prevedono ulteriori modifiche per la valutazione di voci specifiche al loro valore equo (fair value), conformemente allo IAS 39.

 

Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, gli Stati membri devono far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° gennaio 2005.

 


Il recepimento della direttiva

La direttiva 2003/51/CE è stata inserita nell’allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Lo schema di decreto legislativo, come precisa la relazione illustrativa del Governo, recepisce soltanto la parte obbligatoria della direttiva, e quindi non le disposizioni di carattere meramente facoltizzante, come ad esempio quelle che consentono agli Stati di autorizzare o prescrivere, per l’insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo (fair value).

La relazione di gestione

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene sul contenuto della relazione di gestione.

 

La relazione di gestione è prevista nell’ordinamento italiano come documento che correda il bilancio. La relazione deve essere predisposta dagli amministratori e reca informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione. Tale relazione è prevista dalle seguenti disposizioni, che risultano modificate dal presente articolo:

§      l’articolo 2428 del codice civile, che prevede la relazione di gestione per il bilancio di esercizio delle società commerciali;

§      l’articolo 40 del decreto legislativo n. 127 del 1997,che prevede la relazione di gestione per il bilancio consolidato delle società commerciali;

§      l’articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 1992,che prevede la relazione di gestione per il bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari;

§      gli articoli 94 e 100 del codice delle assicurazioni private, emanato con il decreto legislativo n. 209 del 2005,che prevedono la relazione di gestione per il bilancio di esercizio e consolidato delle società di assicurazione.

Le predette disposizioni stabiliscono, fra le altre cose, che la relazione di gestione dia conto delle spese per ricerca e sviluppo, del numero e del valore nominale delle azioni o quote proprie e delle azioni o quote della società controllante possedute dalla società medesima, dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, dell’evoluzione prevedibile della gestione.

 

Per bilancio consolidato s’intende il bilancio che fornisce una rappresentazione unitaria delle attività e delle passività di un gruppo economico (cioè il complesso delle imprese costituito da una società controllante e dalle sue controllate). Si ricorda che l’articolo 29 decreto legislativo n. 127 del 1991, il quale ha recepito nell’ordinamento italiano le direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE, relative ai conti annuali e consolidati, prevede che il bilancio consolidato sia redatto dagli amministratori dell’impresa controllante con chiarezza al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate. La redazione del bilancio consolidato risulta obbligatoria quando il gruppo superi i limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 127 del 1991 e quando, in base all’articolo 28 del medesimo decreto legislativo, al di là del rapporto che intercorre tra le diverse entità, sussista una gestione effettivamente unitaria, tale cioè che la sua rappresentazione aggregata possa concretamente soddisfare l’interesse informativo dei terzi e non conduca invece a pregiudicarlo.

 

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo introduce nelle disposizioni sopra richiamate la previsione secondo cui la relazione deve contenere:

§      un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione [comma 1, lettera a), comma 2 lettera a), comma 3, lettera a), comma 4, lettera a), comma 5, lettera a)];

§      una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta [comma 1, lettera b), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), comma 4, lettera a), comma 5, lettera b)].

 

Si richiede inoltre che l’analisi contenuta nella relazione risulti coerente con l’entità e la complessità degli affari della società. L’analisi deve essere pertanto illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, appropriati all’attività effettivamente esercitata, e comprenda informazioni riguardanti le relazioni con l’ambiente e con il personale [comma 1, lettera c), comma 2, lettera c), comma 3, lettera b), comma 4, lettera c), comma 5, lettera d)].

 

La norma prevede pure che le relazioni sulla gestione di esercizio e sulla gestione consolidata delle imprese commerciali, delle banche e delle altre imprese finanziarie e delle imprese di assicurazione possano essere presentate insieme, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento nel loro complesso [comma 2, lettera d), comma 3, lettera c), comma 5, lettera d)].

 

I commi 4, lettera b), e 5, lettera c), che intervengono in materia di applicazione del criterio del fair value alle imprese di assicurazione verranno commentati separatamente (si veda infra).

 

 

La relazione di revisione

L’articolo 2 interviene sul contenuto minimo della relazione di revisione

 

La relazione di revisione è la relazione che il revisore o la società incaricata del controllo contabile debbono redigere al fine di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove previsto.

 

La relazione di revisione è contemplata dalle seguenti disposizioni, che vengono modificate dal presente articolo 2:

§      l’articolo 2409-ter del codice civile, con riferimento al bilancio di esercizio delle società commerciali (che viene modificato dal comma 1; per ragioni di coordinamento, il comma 2 procede anche alla modifica dell’articolo 2429);

§      l’articolo 41 del decreto legislativo n. 127 del 1991, con riferimento al bilancio consolidato delle società commerciali (che viene modificato dal comma 3):

§      l’articolo 156 del testo unico della finanza (TUF), emanato con decreto legislativo n. 58 del 1998, con riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle società quotate e delle società di assicurazione (che viene modificato dai commi 4, 5, 6 e 7).

 

In particolare, l’articolo 2 dello schema qui illustrato dispone che la relazione di revisione contenga:

§      un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

§      una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei princìpi di revisione osservati;

§      un giudizio sul bilancio, che ìndica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;

§      eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

§      un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

 

Viene precisato inoltre che la relazione deve essere datata e sottoscritta dal revisore.

Modifiche alla disciplina del consolidato

L’articolo 3 attua la disposizione dell’articolo 2 della direttiva 2003/51/CE, che ha soppresso l’obbligo di escludere dal consolidamento le imprese la cui attività sia tanto diversa da quella delle altre imprese del gruppo, che la loro inclusione nel bilancio consolidato sarebbe in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato. Viene pertanto soppresso il comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 127 del 1991, contenente tale previsione; per finalità di coordinamento, al comma 2 è soppressa la parola: “inoltre”.

Ancora a fini di coordinamento vengono modificati anche gli articoli 36 e 38 del decreto legislativo n. 127 del 1991.

L’applicazione del criterio del valore equo alle imprese di assicurazione

I commi 4, lettera b), e 5, lettera c), dell’articolo 1, nonché l’articolo 4 intervengono al fine di attuare la previsione, contenuta nell’articolo 4 della direttiva 2003/51/CE, che estende alle imprese di assicurazione le disposizioni della direttiva 2001/65/CE in materia di valutazione secondo il valore equo (fair value).

 

La direttiva 2001/65/CE ha introdotto nella disciplina dei bilanci societari la nozione di valore equo (fair value) per la valutazione degli strumenti finanziari, che comporta la loro iscrizione al valore di mercato invece che sulla base del costo storico, ritenuto più adatto ad esprimere continuità ma meno efficace nel segnalare, esercizio per esercizio, la reale consistenza dell’impresa e i suoi risultati.

La direttiva 2001/65/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394, che, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, ha disciplinato:

-        l’indicazione del valore equo degli strumenti finanziari derivati e delle immobilizzazioni finanziarie nelle note integrative del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e i criteri per la determinazione di tale valore;

-        le informazioni da inserirsi nelle relazioni sulla gestione allegate al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato circa l’uso di strumenti finanziari da parte della società, ove rilevino per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio;

-        le corrispondenti disposizioni relative al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari.

In particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 394 del 2003 ha inserito il numero 6-bis nel secondo comma dell’articolo 2428 del codice civile, prevedendo che la relazione sulla gestione di esercizio debba indicare, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna categoria di operazioni previste, nonché l’esposizione della società al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Analoghe previsioni sono inserite dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 394 del 2003 nell’articolo 40 del decreto legislativo n. 127 del 1991, con riferimento ai bilanci consolidati delle società, nonché dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 394 del 2003 nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 1992, con riferimento alle relazioni sulla gestione di esercizio e consolidata delle banche e degli altri istituti finanziari.

 

I commi 4, lettera b), e 5, lettera c), dell’articolo 1 del presente schema inseriscono rispettivamente nell’articolo 94 e nell’articolo 100 del codice delle assicurazioni le lettere e-bis) e d-bis), le quali prevedono che la relazione sulla gestione di esercizio e sulla gestione consolidata delle imprese di assicurazione contengano anche gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte, e l’esposizione dell’impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

Le novelle inserite dalla disposizione qui illustrata negli articoli 94 e 100 del codice delle assicurazioni riprendono quanto già previsto per le società commerciali e per le banche e gli altri istituti finanziari dal decreto legislativo n. 394 del 2003.

 

L’articolo 4 del presente schema provvede, analogamente a quanto già previsto dalle testé illustrate disposizioni dell’articolo 1, all’estensione del criterio del valore equo alle imprese di assicurazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/51/CE. In particolare, viene modificato l’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relativo ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, prevedendo, in analogia a quanto già stabilito per le altre imprese finanziarie, che siano indicati, in una nota integrativa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entità e natura.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per “strumenti finanziari derivati” s’intendono:

a)       i contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

b)      i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi d’interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

c)       i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

d)       i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e)       le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

 

In generale, con la definizione di “strumenti finanziari derivati” s’intendono attività finanziarie il cui valore è determinato da quello di altri titoli scambiati sul mercato. Tra questi, gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati sono i futures e le opzioni; quelli scambiati sui mercati non regolamentati (over-the-counter)[3], rappresentati da contratti stipulati fra due parti, sono gli swap e i contratti forward.

 


Schema di D.Lgs. n. 41

“Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione”

 


 

 




[1]     Lo IASB è un organismo indipendente, con sede a Londra. Lo IASB è composto di 14 membri nominati tra esperti contabili dai Trustees della Fondazione IASC (International Accounting Standard Committee). Lo IASB si propone di sviluppare un insieme di principi contabili validi su scala internazionale.

[2]     Le facoltà previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali, sono state esercitate con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

[3]        Il mercato cosiddetto “over-the-counter” è un mercato non soggetto al controllo di un’apposita autorità che lo regolamenti.

L’espressione, nel linguaggio finanziario, definisce le operazioni di compravendita di titoli non quotati, oppure le contrattazioni di titoli quotati che avvengono al di fuori della borsa. Caratteristica delle operazioni over-the-counter è la trattativa diretta fra il titolare dell’attività finanziaria, o un suo rappresentante, e l’acquirente, fatta di solito per telefono. La determinazione del prezzo rispetta naturalmente la legge della domanda e dell’offerta, però l’assenza di procedure standardizzate e di controlli, sia prima che dopo l’operazione, può lasciare spazio a manovre non ortodosse, almeno secondo i canoni dei mercati ufficiali.

      La definizione di “over-the-counter” può, nella prassi, riferirsi anche allo strumento finanziario derivato che non è destinato alla circolazione (cosiddetto “derivato OTC”), in quanto non standardizzato e non incorporato in un titolo.

      Con riguardo al grado di rischiosità degli investimenti, la CONSOB, nel documento sui rischi allegato al regolamento n. 11522/98, avverte che gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi direttamente in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficile o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tale tipo di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.