Numero dello schema di decreto
legislativo
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41
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Titolo
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Attuazione
della direttiva 2003/51/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e
91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di
società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione
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Norma di delega
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Legge 18 aprile 2005,
n. 62 (art. 1, comma 3)
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Settore d’intervento
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Diritto societario;
banche; assicurazioni
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Numero di articoli
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4
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Date
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§
Presentazione
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7 novembre 2006
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§
Assegnazione
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7 novembre 2006
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§
termine
per l’espressione del parere
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17 dicembre 2006
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§
scadenza
della delega
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12 febbraio 2007
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Commissione competente
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VI (Finanze)
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Rilievi di altre Commissioni
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V (Bilancio), XIV (Politiche
dell’Unione europea)
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Lo schema di decreto
legislativo provvede a recepire nell’ordinamento interno la direttiva
2003/51/CE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di
società, delle banche e degli altri istituti finanziari nonché delle imprese di
assicurazione.
Viene data attuazione
unicamente alla parte obbligatoria della direttiva.
In particolare, l’articolo 1, modificando i diversi atti
normativi rilevanti a questo proposito, interviene sul contenuto della
relazione sulla gestione di esercizio e consolidata, prescrivendo che tale
relazione debba contenere un’analisi fedele, esauriente ed equilibrata della
situazione della società. L’analisi deve contenere una descrizione dei
principali rischi e incertezze cui la società o le società incluse nel
consolidamento sono esposte, e dev’essere coerente con l’entità e la
complessità degli affari della società o dell’insieme delle società incluse nel
consolidamento. Si prevede inoltre che la relazione sulla gestione di esercizio
e quella sulla gestione del consolidato possano essere presentate in un unico
documento.
L’articolo 2 prescrive invece il contenuto minimo della relazione di
revisione. Questa dev’essere datata e sottoscritta dal revisore e deve
comprendere un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a
revisione e il quadro delle regole applicate dalla società; la descrizione
della portata della revisione svolta; un giudizio sul bilancio, che ìndichi
chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria; eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione
dei destinatari del bilancio; un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio.
L’articolo 3 sopprime l’obbligo di escludere dal consolidamento le
imprese la cui attività sia talmente diversa da quella delle altre imprese del
gruppo che la loro inclusione nel bilancio consolidato sarebbe in contrasto con
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese incluse nel
bilancio consolidato.
È data infine
attuazione all’articolo 4 della direttiva 2003/51/CE, che estende anche alle
imprese di assicurazione l’applicazione del principio contabile internazionale
del valore equo (fair value). In
particolare si prevede che anche per tali imprese la relazione sulla gestione ìndichi
gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica
di copertura per principali categorie di operazioni coperte, nonché l’esposizione
dell’impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei
flussi [articolo 1, comma 4, lettera b), dello schema di decreto].
Inoltre si prevede che per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati siano
indicati, nella nota integrativa al bilancio, il loro fair value e le informazioni sulla loro entità e natura (articolo 4).
Allo schema di decreto
legislativo è allegata la relazione illustrativa. La medesima relazione precisa
che non si è provveduto alla predisposizione della relazione tecnica in quanto
dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Lo schema di decreto
legislativo dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 3, della
legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), che riguarda il
recepimento delle direttive contenute nell’allegato B alla medesima legge, tra
le quali è compresa la direttiva 2003/51/CE.
Le disposizioni dello
schema di decreto riguardano la disciplina del diritto societario, compresa
nella materia dell’ordinamento civile, che l’articolo 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione
attribuisce alla potestà esclusiva dello Stato.
Esame del provvedimento in relazione
alla normativa comunitaria
Lo schema di decreto
legislativo dà attuazione alla direttiva 2003/51/CE relativa ai conti annuali e
consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari
e delle imprese di assicurazione.
Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a
cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
Il 10 gennaio 2006 la
Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia per non aver comunicato le misure di
recepimento della direttiva 2003/51/CE. Il termine per il recepimento della
direttiva era il 1° gennaio 2005.
La direttiva figura
nell’allegato B della legge 18
aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria
per il 2004).
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a
cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
L’11 luglio 2006 il
Consiglio ha adottato conclusioni
relative al finanziamento dell’organismo internazionale di normalizzazione
contabile (IASB)[1], nelle quali, tra l’altro:
§
prende atto che l'attuale regime di
finanziamento dell'IASB giungerà a scadenza alla fine del 2007 e ritiene che
debba essere garantito a tale organismo un finanziamento
stabile e sicuro per consentirgli di assolvere ai suoi compiti;
§
si compiace degli attuali sforzi compiuti dal settore privato per creare un sistema
di finanziamento volontario per l'IASB su ampia base e riconosce la necessità
di mettere a punto il sistema di
finanziamento al fine di evitare qualsiasi perturbazione del funzionamento
dell'IASB. A questo fine sottolinea l'importanza di alcuni fattori, che ritiene
debbano essere tenuti in considerazione nell'elaborazione del futuro sistema di finanziamento
dell'IASB (tra i quali: la definizione di una base molto ampia di contributori;
quote di finanziamento stabilite chiaramente per tutte le categorie di
contributori; esame, dopo tre anni di applicazione, del sistema di
finanziamento fondato su contributi volontari, al fine di verificare se abbia
realizzato i suoi obiettivi).
Coordinamento con la normativa
vigente
Lo schema di decreto
legislativo modifica disposizioni del codice civile (in particolare l’articolo
2428, relativo alla predisposizione della relazione sulla gestione di esercizio,
e gli articoli 2409-ter e 2429, relativi
al giudizio di revisione), del decreto legislativo n. 127 del 1991 (relativo ai
conti annuali e consolidati delle imprese), del decreto legislativo n. 87 del
1992 (relativo ai conti annuali e consolidati delle banche e delle altre
imprese finanziarie), del testo unico della finanza, emanato con decreto
legislativo n. 58 del 1998 (in particolare l’articolo 156, concernente il
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle società quotate), nonché
alcune disposizioni del codice delle assicurazioni private emanato con decreto
legislativo n. 209 del 2005 (in particolare gli articoli 94 e 100, riferiti
rispettivamente alle relazioni sulla gestione allegate al bilancio di esercizio
e al bilancio consolidato delle società di assicurazione. Viene altresì
modificato il decreto legislativo n. 173 del 1997, relativo ai conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione.
Lo schema di decreto
legislativo individua ulteriori requisiti per la redazione della relazione
sulla gestione di esercizio e sulla gestione consolidata, nonché delle
relazioni di revisione dei bilanci di esercizio e consolidato delle società
commerciali, delle banche, delle imprese di assicurazione e delle altre imprese
finanziarie.
All’articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso, le parole: “L’analisi di
cui al comma 1” dovrebbero essere più correttamente formulate come riferimento
al “primo comma”.
Nello stesso
capoverso, nonché al comma 2, lettera c),
capoverso, al comma 3, lettera b),
capoverso, al comma 4, lettera c),
capoverso, e al comma 5, lettera d),
capoverso, le parole: “informazioni relative alle relazioni” potrebbero essere
sostituite con le seguenti: “informazioni concernenti le relazioni”.
All’articolo 2, comma 2, la modificazione
all’articolo 2429 del codice civile dev’essere
riferita espressamente al secondo comma di tale articolo.
All’articolo 4, comma 1, le parole: “fair value” potrebbero essere sostituite
dalle seguenti: “valore equo (fair value)”,
in conformità con la denominazione impiegata nella rubrica dell’articolo 2427-bis del codice civile.
La direttiva
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003
modifica le direttive 78/660/CE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche
e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
La direttiva mira ad armonizzare le norme
contabili applicabili alle società e ad altri organismi che non sono soggetti
al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali
alle imprese quotate in borsa.
In questo modo essa elimina le residue
discordanze tra le direttive contabili e il regolamento sull'applicazione dei
princìpi contabili internazionali (IAS), in quanto consente di rendere le
opzioni contabili IAS applicabili alle imprese che conservano le direttive
contabili come legislazione di base. Inoltre, la direttiva chiarisce il
trattamento dei finanziamenti fuori bilancio (debiti e prestiti) ed estende al
di là degli aspetti finanziari l'analisi dei rischi nelle relazioni sulla
gestione delle imprese. Essa precisa altresì il contenuto obbligatorio delle
relazioni dei revisori dei conti.
In proposito, si ricorda che i princìpi
contabili internazionali denominati “IAS/IFRS” sono princìpi contabili
approvati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dal
regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, ai
sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002. Essi sono stati introdotti allo scopo di migliorare la
confrontabilità dei bilanci societari per accrescere l’efficienza e
l’integrazione dei mercati finanziari europei. Nella comunicazione del 13
giugno 2000 dal titolo "La strategia dell'UE in materia di informativa
finanziaria: la via da seguire", la Commissione ha proposto che tutte le
società comunitarie quotate siano tenute a redigere il loro bilancio
consolidato conformemente ad un'unica serie di princìpi contabili, gli
International Accounting Standards (IAS), al più tardi a partire dal 2005.
Questa misura mira a rafforzare l'efficienza globale del mercato, riducendo il
costo del capitale per le imprese. La comunicazione rientra nel piano d'azione
per i servizi finanziari, del quale il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24
marzo 2000 aveva chiesto l'attuazione entro il 2005. La comunicazione propone
di dare agli Stati membri la possibilità di estendere l'applicazione degli IAS
anche agli istituti finanziari e alle imprese di assicurazione non quotati in
borsa, per accrescere la comparabilità in tutto il settore e garantire un
controllo efficace e mirato.
La comunicazione della Commissione è suddivisa
in due parti, riguardanti rispettivamente: l'introduzione degli IAS nell'UE e
l'allineamento delle direttive contabili UE agli IAS.
Ai fini dell'attuazione della prima parte, il
19 luglio 2002 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il
regolamento sull'applicazione degli IAS, che prevede un meccanismo per il
riconoscimento di questi ultimi nell'Unione europea. Il regolamento stabilisce
che a partire dal 1° gennaio 2005 tutte le imprese quotate in borsa devono
presentare i propri bilanci consolidati conformemente agli IAS adottati dall'Unione
europea. Esso dà inoltre agli Stati membri la facoltà di consentire o
prescrivere a tali imprese di applicare gli IAS anche nella redazione dei conti
annuali, nonché di autorizzare o obbligare anche società non quotate ad
applicare gli IAS adottati.
Le norme attualmente applicabili nell'Unione europea
in materia di contabilità sono contenute principalmente nei seguenti atti
legislativi comunitari:
-
la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, che
stabilisce le norme per la preparazione dei conti annuali delle società. È
stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e
con il D.L. 23 febbraio 1994, n. 129;
-
la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati, che stabilisce le norme per
la preparazione dei conti consolidati, recepita con il D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 526, e con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127;
-
la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8
dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e
degli altri istituti finanziari, che tratta le questioni specifiche che si
pongono nei bilanci di tali enti. La direttiva è stata recepita con D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 87;
-
la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese
di assicurazione, che tratta le questioni specifiche che si pongono nella
preparazione dei bilanci di queste ultime. Essa è stata recepita con il D.Lgs.
26 maggio 1997, n. 173.
L'innovazione più significativa introdotta
dalla direttiva 2003/51/CE è l'obbligo, per tutte le società quotate
dell'Unione europea, di redigere i propri bilanci consolidati conformemente
agli IAS adottati dall'Unione europea, a partire dal 2005. Essa dà inoltre agli
Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere alle società quotate di applicare
gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di consentire o
prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.
Gli obiettivi della
direttiva 2003/51/CE sono tre:
1)
eliminare tutti i conflitti che esistono tra le
direttive contabili e gli IAS;
2)
far sì che i trattamenti contabili opzionali
attualmente consentiti dagli IAS possano essere utilizzati dalle società
dell'Unione europea, che continueranno a dover osservare regole contabili
fondate sulle direttive contabili (cioè le società che non redigeranno i loro
conti annuali o consolidati conformemente agli IAS adottati a norma del
regolamento IAS);
3)
aggiornare la struttura fondamentale delle
direttive contabili in modo che esse offrano un quadro d’informazione
finanziaria che sia, al tempo stesso, in linea con la prassi moderna e
sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri degli IAS.
In particolare, l'articolo 1 della direttiva 2003/51/CE
apporta le necessarie modifiche alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25
luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva applicabile, per l’Italia, a tutte le società di
capitali, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali).
Gli Stati membri hanno
la facoltà di consentire o prescrivere che nei conti annuali vengano inclusi documenti supplementari, quali, ad
esempio, un prospetto dei flussi di cassa.
A norma degli IAS, gli
Stati membri hanno la facoltà di consentire o prescrivere che le voci relative
alla presentazione degli importi nel conto profitti e perdite e nello stato
patrimoniale rispecchino la sostanza
dell'operazione o del contratto piuttosto che la loro forma giuridica. Tale
autorizzazione od obbligo può tuttavia essere soggetto a limitazioni.
Gli Stati membri hanno
la facoltà di consentire alle imprese di redigere il loro stato patrimoniale conformemente alle disposizioni degli IAS. Allo
stesso tempo, il documento anticipa una prossima riforma della presentazione
del conto profitti e perdite.
Quanto alla
contabilizzazione degli accantonamenti,
le norme IAS appaiono più restrittive di quelle della direttiva 78/660/CEE, che
limita la costituzione di accantonamenti a quanto disposto dagli IAS per le
società che li applicano, ma prevede il mantenimento dello status quo per i conti annuali delle società non quotate.
Lo IAS 38 consente la
rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali.
Gli Stati membri hanno
la facoltà di estendere l'applicazione del concetto di "valore equo" (fair
value), già introdotto nelle direttive sui conti annuali dalla direttiva
2001/65/CE (recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394), ad
altre categorie di attività (eventualmente solo nei conti annuali consolidati),
nonché di riportare le variazioni di tale valore nel conto profitti e perdite.
La direttiva estende l'obbligo basilare di
redigere un rendiconto annuale che
rispecchi fedelmente l'andamento degli affari e la situazione della società,
per permettere di tener conto anche delle prestazioni delle società, nonché dei
principali rischi e incertezze in cui esse incorrono. Qualora ciò si renda
necessario per ben comprendere l'evoluzione, le prestazioni o la situazione della
società, occorre prevedere, oltre alle informazioni finanziarie, un'analisi di
altri aspetti, tra cui quelli ambientali e sociali.
Per i casi in cui i conti annuali vengano
pubblicati in forma abbreviata, la
direttiva prevede adesso che, oltre a presentare una dichiarazione con o senza
rilievi, si debbano precisare gli eventuali punti sui quali il revisore esterno
abbia richiamato l'attenzione, pur senza esprimere rilievi. La direttiva cerca
inoltre di armonizzare ulteriormente tali relazioni
di revisione indicandone il contenuto necessario.
Le società quotate non possono più avvalersi
delle esenzioni previste rispetto a determinati obblighi.
L'articolo
2 apporta le necessarie modifiche alla direttiva 83/349/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1983, relativa ai conti
consolidati delle imprese.
Secondo gli IAS, un'impresa è considerata
un'"impresa figlia" quando è controllata da un'"impresa
madre", indipendentemente dal fatto che quest'ultima detenga una
partecipazione nel suo capitale. Per allineare la direttiva agli IAS è quindi
necessario sopprimere il requisito di partecipazione
da essa previsto.
Sono inoltre soppresse le disposizioni della
direttiva che prevedevano l'esclusione
di un'impresa dai conti consolidati dell'impresa madre quando le sue attività
fossero così diverse da quelle della casa madre che includerle sarebbe stato
contrario all'obiettivo di fornire un quadro fedele di tutte le imprese oggetto
del consolidamento. Si ritiene ora che tale situazione non si verifichi in
alcun caso.
La modifica della direttiva precisa inoltre che
nei casi in cui, oltre alla relazione sulla gestione annuale, venga richiesta
una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento.
L’articolo
3 modifica la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986,
relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari. In particolare, la maggior parte delle modifiche apportate alla
direttiva 86/635/CEE discende da quelle riferite alla direttiva 78/660/CEE.
Gli Stati membri possono consentire o obbligare
gli istituti di credito o determinate loro categorie a redigere il proprio stato patrimoniale sulla base della
tipologia delle voci di bilancio e della loro relativa liquidità.
In deroga alla direttiva 78/660/CEE, gli Stati
membri possono consentire o obbligare gli istituti di credito a redigere una relazione sui risultati, anziché un
conto profitti e perdite, a condizione che le informazioni in essa contenute
siano equivalenti.
A seguito della soppressione dell'esonero
dall'obbligo di includere nei conti consolidati le imprese che esercitano
attività fortemente differenti da quelle dell'impresa madre, è anche soppresso
l'obbligo di consolidamento imposto agli istituti di credito/imprese madri nei
confronti delle imprese figlie che esercitano attività non bancarie (in quanto implicito nella norma generale).
L'articolo
4 apporta le necessarie modifiche alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio,
del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di
renderla compatibile con gli IAS.
La maggior parte delle modifiche disposte alla
direttiva 91/674/CEE discende da quelle relative alla direttiva 78/660/CEE. Si
prevedono ulteriori modifiche per la valutazione di voci specifiche al loro
valore equo (fair value),
conformemente allo IAS 39.
Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, gli Stati membri devono far entrare in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva stessa entro
il 1° gennaio 2005.
La direttiva
2003/51/CE è stata inserita nell’allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62
(legge comunitaria 2004).
Lo schema di decreto
legislativo, come precisa la relazione illustrativa del Governo, recepisce
soltanto la parte obbligatoria della direttiva, e quindi non le disposizioni di
carattere meramente facoltizzante, come ad esempio quelle che consentono agli
Stati di autorizzare o prescrivere, per l’insieme delle società o per taluni
tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti
finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore
equo (fair value).
La relazione di gestione
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene sul
contenuto della relazione di gestione.
La relazione di gestione è prevista nell’ordinamento
italiano come documento che correda il bilancio. La relazione deve essere
predisposta dagli amministratori e reca informazioni sulla situazione della
società e sull’andamento della gestione. Tale relazione è prevista dalle
seguenti disposizioni, che risultano modificate dal presente articolo:
§
l’articolo
2428 del codice civile, che prevede la relazione di gestione per il
bilancio di esercizio delle società commerciali;
§
l’articolo
40 del decreto legislativo n. 127 del 1997,che prevede la relazione di gestione per il bilancio consolidato
delle società commerciali;
§
l’articolo
3 del decreto legislativo n. 87 del 1992,che prevede la relazione di gestione per il bilancio di esercizio
e consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari;
§
gli articoli
94 e 100 del codice delle assicurazioni private, emanato con il decreto
legislativo n. 209 del 2005,che
prevedono la relazione di gestione per il bilancio di esercizio e consolidato
delle società di assicurazione.
Le predette
disposizioni stabiliscono, fra le altre cose, che la relazione di gestione dia
conto delle spese per ricerca e sviluppo,
del numero e del valore nominale delle
azioni o quote proprie e delle azioni o quote della società controllante
possedute dalla società medesima, dei fatti
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, dell’evoluzione prevedibile della gestione.
Per bilancio consolidato s’intende il bilancio che
fornisce una rappresentazione unitaria delle attività e delle passività di un
gruppo economico (cioè il complesso delle imprese costituito da una società
controllante e dalle sue controllate). Si ricorda che l’articolo 29 decreto
legislativo n. 127 del 1991, il quale ha recepito nell’ordinamento italiano le
direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE, relative ai conti annuali e consolidati,
prevede che il bilancio consolidato sia redatto dagli amministratori
dell’impresa controllante con chiarezza al fine di rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle
controllate. La redazione del bilancio consolidato risulta obbligatoria quando
il gruppo superi i limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 27, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 127 del 1991 e quando, in base all’articolo 28 del
medesimo decreto legislativo, al di là del rapporto che intercorre tra le
diverse entità, sussista una gestione effettivamente unitaria, tale cioè che la
sua rappresentazione aggregata possa concretamente soddisfare l’interesse
informativo dei terzi e non conduca invece a pregiudicarlo.
L’articolo 1 dello
schema di decreto legislativo introduce nelle disposizioni sopra richiamate la
previsione secondo cui la relazione deve contenere:
§
un’analisi
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e
dell’andamento e del risultato della gestione [comma 1, lettera a), comma 2 lettera a), comma 3, lettera a),
comma 4, lettera a), comma 5, lettera
a)];
§
una descrizione
dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta [comma 1,
lettera b), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), comma 4, lettera a), comma 5, lettera b)].
Si richiede inoltre che
l’analisi contenuta nella relazione risulti coerente con l’entità e la complessità degli affari della società.
L’analisi deve essere pertanto illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari,
appropriati all’attività effettivamente esercitata, e comprenda informazioni riguardanti
le relazioni con l’ambiente e con il personale [comma 1, lettera c), comma 2, lettera c), comma 3, lettera b), comma 4, lettera c), comma 5, lettera d)].
La norma prevede pure
che le relazioni sulla gestione di
esercizio e sulla gestione consolidata delle imprese commerciali, delle
banche e delle altre imprese finanziarie e delle imprese di assicurazione possano
essere presentate insieme, dando
maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per le
imprese incluse nel consolidamento nel loro complesso [comma 2, lettera d), comma 3, lettera c), comma 5, lettera d)].
I commi 4, lettera b), e 5,
lettera c), che intervengono in
materia di applicazione del criterio del fair
value alle imprese di assicurazione verranno commentati separatamente (si
veda infra).
La relazione di revisione
L’articolo 2 interviene sul contenuto minimo della relazione di
revisione
La relazione di revisione è la relazione
che il revisore o la società incaricata del controllo contabile debbono
redigere al fine di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove previsto.
La relazione di
revisione è contemplata dalle seguenti disposizioni, che vengono modificate dal
presente articolo 2:
§
l’articolo
2409-ter del codice civile, con
riferimento al bilancio di esercizio delle società commerciali (che viene
modificato dal comma 1; per ragioni di coordinamento, il comma 2 procede anche
alla modifica dell’articolo 2429);
§
l’articolo
41 del decreto legislativo n. 127 del 1991, con riferimento al bilancio
consolidato delle società commerciali (che viene modificato dal comma 3):
§
l’articolo
156 del testo unico della finanza (TUF), emanato con decreto legislativo n.
58 del 1998, con riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato
delle società quotate e delle società di assicurazione (che viene modificato
dai commi 4, 5, 6 e 7).
In particolare, l’articolo
2 dello schema qui illustrato dispone che la relazione di revisione contenga:
§
un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il
quadro delle regole di redazione
applicate dalla società;
§
una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei princìpi di
revisione osservati;
§
un giudizio
sul bilancio, che ìndica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne
disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
§
eventuali richiami
di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
§
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
Viene precisato
inoltre che la relazione deve essere datata e sottoscritta dal revisore.
Modifiche alla disciplina del
consolidato
L’articolo 3 attua la disposizione dell’articolo 2 della direttiva 2003/51/CE,
che ha soppresso l’obbligo di escludere
dal consolidamento le imprese la cui attività sia tanto diversa da quella
delle altre imprese del gruppo, che la loro inclusione nel bilancio consolidato
sarebbe in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso
delle imprese incluse nel bilancio consolidato. Viene pertanto soppresso il
comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 127 del 1991, contenente
tale previsione; per finalità di coordinamento, al comma 2 è soppressa la
parola: “inoltre”.
Ancora a fini di coordinamento
vengono modificati anche gli articoli 36 e 38 del decreto legislativo n. 127
del 1991.
L’applicazione del criterio del valore
equo alle imprese di assicurazione
I commi 4, lettera b), e 5,
lettera c), dell’articolo 1,
nonché l’articolo 4 intervengono al
fine di attuare la previsione, contenuta nell’articolo 4 della direttiva
2003/51/CE, che estende alle imprese di assicurazione le disposizioni della
direttiva 2001/65/CE in materia di valutazione secondo il valore equo (fair value).
La direttiva 2001/65/CE
ha introdotto nella disciplina dei bilanci societari la nozione di valore equo (fair value) per la
valutazione degli strumenti finanziari, che comporta la loro iscrizione al valore di mercato invece che sulla base del costo
storico, ritenuto più adatto ad esprimere continuità ma meno efficace nel
segnalare, esercizio per esercizio, la reale consistenza dell’impresa e i suoi
risultati.
La direttiva 2001/65/CE
è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394, che, con decorrenza
dal 1° gennaio 2005, ha disciplinato:
-
l’indicazione
del valore equo degli strumenti finanziari derivati e delle
immobilizzazioni finanziarie nelle note integrative del bilancio di esercizio e
del bilancio consolidato e i criteri per la determinazione di tale valore;
-
le
informazioni da inserirsi nelle relazioni sulla gestione allegate al
bilancio di esercizio e al bilancio consolidato circa l’uso di strumenti finanziari da parte della società, ove
rilevino per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico dell’esercizio;
-
le corrispondenti disposizioni relative al
bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle banche e degli altri istituti
finanziari.
In particolare,
l’articolo 3 del decreto legislativo n. 394 del 2003 ha inserito il numero 6-bis nel secondo comma dell’articolo 2428
del codice civile, prevedendo che la relazione sulla gestione di esercizio
debba indicare, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del
rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna
categoria di operazioni previste, nonché l’esposizione della società al rischio
di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Analoghe previsioni sono
inserite dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 394 del 2003 nell’articolo
40 del decreto legislativo n. 127 del 1991, con riferimento ai bilanci consolidati delle società,
nonché dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 394 del 2003 nell’articolo 3
del decreto legislativo n. 87 del 1992, con riferimento alle relazioni sulla
gestione di esercizio e consolidata delle banche
e degli altri istituti finanziari.
I commi 4, lettera b), e 5,
lettera c), dell’articolo 1 del
presente schema inseriscono rispettivamente nell’articolo 94 e nell’articolo
100 del codice delle assicurazioni le lettere e-bis) e d-bis),
le quali prevedono che la relazione
sulla gestione di esercizio e sulla gestione consolidata delle imprese di assicurazione contengano
anche gli obiettivi e le politiche
di gestione del rischio finanziario
e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte, e l’esposizione dell’impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità
e di variazione dei flussi.
Le novelle inserite
dalla disposizione qui illustrata negli articoli 94 e 100 del codice delle
assicurazioni riprendono quanto già previsto per le società commerciali e per
le banche e gli altri istituti finanziari dal decreto legislativo n. 394 del
2003.
L’articolo 4 del presente schema provvede, analogamente a quanto già
previsto dalle testé illustrate disposizioni dell’articolo 1, all’estensione
del criterio del valore equo alle imprese di assicurazione, secondo
quanto previsto dalla direttiva 2003/51/CE. In particolare, viene modificato
l’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
relativo ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione,
prevedendo, in analogia a quanto già stabilito per le altre imprese
finanziarie, che siano indicati, in una nota integrativa, per ciascuna
categoria di strumenti finanziari
derivati, il loro fair value e
informazioni sulla loro entità e natura.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per “strumenti
finanziari derivati” s’intendono:
a) i
contratti «futures» su strumenti finanziari,
su tassi d’interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
b) i
contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi d’interesse, su valute,
su merci nonché su indici azionari (equity
swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
c) i
contratti a termine collegati a
strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
d) i
contratti di opzione per acquistare
o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici,
nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
e) le
combinazioni di contratti o di titoli
indicati nelle precedenti lettere.
In generale, con la
definizione di “strumenti finanziari derivati” s’intendono attività finanziarie il cui valore è determinato da quello di altri
titoli scambiati sul mercato. Tra questi, gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati sono i futures e le opzioni; quelli scambiati sui mercati non regolamentati (over-the-counter), rappresentati da contratti stipulati fra due
parti, sono gli swap e i contratti forward.