Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Schema di decreto legislativo n. 38 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2005) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 45 | ||||
Data: | 05/12/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
Schema di decreto legislativo n. 38
(art. 1, comma 3, L. n. 62/2005)
n. 45
5 dicembre 2006
Dipartimento Finanze SIWEB
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File: FI0038.doc INDICE Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa Elementi per l’istruttoria legislativa § Conformità con la norma di delega § Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite § Incidenza sull’ordinamento giuridico § Premessa § Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa [articolo 1] § I prodotti energetici e i prodotti soggetti ad accisa [articolo 1, lettera d)] § Impieghi che comportano esenzione o riduzione dell’accisa § Aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante [articolo 6] § Applicazione dell’accisa sul gas naturale [articolo 1, comma 1, lettera i)] § Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale [articolo 3] § Adempimenti delle regioni in materia di tassazione del gas naturale [articolo 4] § Accisa sulla produzione di energia elettrica [articolo 1, comma 1, lettere da m) a v)] § Addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica [articolo 5] Testo a fronte delle principali disposizioni modificate dallo schema di decreto legislativo Normativa nazionale § D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (art. 1) § L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11, comma 3, lettera d) § D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (art. 17) § D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (solo titolo) § L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 8, commi 7-9) § D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 § L. 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 14) § D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni (art. 5) § D.L. 21 febbraio 2005, n. 16 Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (art. 1, comma 10) § L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (art. 1, comma 3) § D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 7, comma 14) Normativa comunitaria § Dir. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità § Reg. (CE) 17 ottobre 2006, n. 1549/2006 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (allegato I, nomenclatura combinata, capitolo 27, nota complementare n. 5)
ContenutoLo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa amplia l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, insieme in precedenza formato dai soli “olî minerali”[1]. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l’elettricità. L’articolo 1, comma 1, modifica in più punti il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (“testo unico delle accise”), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le modifiche possono essere così raggruppate per materia: § modifiche ai codici della nomenclatura combinata, che identificano e classificano i prodotti energetici: vengono aggiornati tutti i codici NC in base al nuovo regolamento (CE) n. 2031/2001, del 6 agosto 2001 [lettere z), aa) e bb)]; § elenco dei prodotti energetici sottoposti ad accisa: la lettera d)sostituisce integralmente l’articolo 21 del testo unico delle accise; tra le principali modifiche si ricordano le seguenti: il nuovo comma 1 reca l’elenco dei prodotti energetici, che differisce in parte da quello attuale, per tenere conto delle disposizioni dell’articolo 2 della direttiva 2003/96/CE; nel nuovo comma 2 sono individuati i prodotti energetici che vengono assoggettati ad imposizione e tra questi sono inseriti il carbone, la lignite e il coke, mentre il riferimento al gas metano viene sostituito con quello al gas naturale; i nuovi commi 6, 7 e 8, prevedono che il carbone, la lignite e il coke siano sottoposti ad accisa, con l’applicazione dell’aliquota di cui all’allegato I, al momento della fornitura da parte delle società registrate, che l’imposta debba essere versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti forniti nell’anno precedente e che il versamento a saldo vada poi effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce; il nuovo comma 9 dell’articolo 21, anziché esentarli, utilizza la facoltà data agli Stati membri di tassare i prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sottoponendoli ad accisa per motivi di politica ambientale; § gli impieghi che comportano riduzione dell’accisa, sono indicati nella tabella A allegata al testo unico, che viene modificata dalla lettera cc) del comma 1 dell’articolo 1; § modifica dei termini di versamento delle accise: per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa va effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto [lettera a)]; § disposizioni particolari per le emulsioni di gasolio e olio combustibile: si concede l’applicazione di un’aliquota d’accisa ridotta – a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013 – per le emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione; l'efficacia dell’agevolazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, in quanto può configurare un aiuto di Stato: in particolare, l’aliquota prevista per le emulsioni di gasolio utilizzato come combustibile nei trasporti, pari a 256,70 euro per mille litri, non rispetterebbe il livello minimo di 302 euro previsto nella direttiva [lettera e)]; § impiego dei prodotti energetici all’interno degli stabilimenti di produzione [lettera f)]; § accisa armonizzata sul gas naturale [lettera i)]; § accisa sull’energia elettrica [lettere l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v)]; § tassazione con accisa del carbone, della lignite e del coke (lettere d) e bb) e articolo 7): vengono abrogate le precedenti disposizioni che avevano sottoposto tali prodotti ad un’apposita imposta di consumo in relazione alla sottoposizione di tali prodotti al regime di accisa; § altre disposizioni: cauzione delle aziende municipalizzate, serbatoi normali degli autoveicoli, esclusione dal regime del deposito fiscale, denaturazione dei prodotti energetici [rispettivamente: lettere b), c), g) e h)]. La lettera i) modifica la disciplina relativa alla tassazione del gas naturale destinato alla combustione, per usi civili e industriali, e all’autotrazione. Le lettere da l) a v) riguardano l’imposizione sull’energia elettrica. L’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica viene ridefinita quale accisa. È per conseguenza adeguata la formulazione delle disposizioni riguardanti il tributo. In particolare, sono rideterminati i casi di esenzione dall’accisa e di esclusione dal campo di applicazione del tributo, i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per questi ultimi, ovvero della licenza nel caso in cui gli stessi esercitino officine di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione della medesima; vengono parzialmente modificati i termini per il versamento dell’imposta. Le disposizioni relative all’accisa, tranne le norme che determinano i casi di esenzione dal tributo, sono applicabili anche alle addizionali ad essa riferite. L’articolo 2 individua la misura delle aliquote dell’accisa e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili al gas naturale destinato alla combustione per usi civili. L’articolo 3 modifica alcuni provvedimenti legislativi riguardanti l’addizionale regionale sul gas naturale, per coordinarne la formulazione con le nuove disposizioni in materia di accisa sul gas naturale. L’articolo 4 demanda alle regioni l’adeguamento della loro normativa al fine di renderla conforme alle previsioni degli articoli 2 e 3 del presente schema. L’articolo 5 reca una nuova disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica, istituite dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, che riproduce sostanzialmente la normativa vigente per quel che concerne la misura dell’addizionale, introducendo limitate modifiche riferite alle modalità di applicazione. L’articolo 6 aumenta la misura dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, portandola a euro 423 per mille litri di prodotto, e prevedendo misure per la neutralizzazione del maggior onere in favore di alcuni soggetti. L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore del decreto legislativo dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Relazioni e pareri allegatiAllo schema di decreto sono allegati la relazione illustrativa del Governo e la relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni proposte.
Conformità con la norma di delegaLa delega per il recepimento della direttiva 2003/96/CE è contenuta nell’articolo 1 e nell’annesso allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). Non sono stabiliti a questo fine princìpi e criteri direttivi specifici. Con riferimento alle disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 2 dello schema di decreto, che apportano variazioni all’aliquota dell’IVA sul gas metano usato per la combustione per usi civili, si osserva che, quantunque l’intervento su quest’imposta non sia espressamente previsto dalla disposizione di delega, esso sembra potersi qualificare come misura di adeguamento, rispondente a finalità di coordinamento sistematico e di semplificazione nell’applicazione dei due tributi. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLo schema di decreto riguarda il sistema tributario dello Stato, che l’articolo 117, primo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce all’esclusiva competenza legislativa statale. L’articolo 3 dello schema riguarda l’addizionale regionale all’imposta sul gas naturale, istituita con legge dello Stato, che ha conferito alle regioni potestà normative nel quadro da essa definito. L’articolo 4 prescrive quindi ad esse di operare i necessari adeguamenti nei rispettivi ordinamenti. Compatibilità comunitariaEsame del provvedimento in relazione alla normativa comunitariaSi ricorda che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 5 ottobre 2006, nella causa C‑360/05, ha dichiarato che, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva. Con riguardo ai commi 1 e 2 dell’articolo 21-bis del testo unico delle accise, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo, si osserva che l’aliquota agevolata prevista per le emulsioni di gasolio utilizzato come combustibile nei trasporti, pari a 256,70 euro per mille litri, non rispetta il livello minimo di imposizione previsto nella direttiva 2003/96/CE nella misura di 302 euro. Documenti
all’esame delle Istituzioni dell’UE
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Prodotto |
Aliquota vigente |
Aliquota (se modificata dallo schema) |
Aliquota minima della direttiva (dal 1° gennaio 2004) |
benzina con
piombo |
564 |
- |
421 |
benzina (senza piombo) |
564 |
- |
359 |
petrolio lampante o cherosene |
323,10 |
- |
302[8] |
olî da gas o gasolio |
416 |
423 |
302[9] |
olî combustibili -per uso industriale fluido BTZ |
tra 64,24 e 465,15 166,84 |
- |
15 |
gas di
petrolio liquefatti |
227,77 |
- |
125 |
carbone,
lignite e coke impiegati per
riscaldamento -da parte di imprese -carbone negli impianti di combustione |
2,62 |
4,60 |
0,15 |
Per quanto riguarda il gas naturale e l’elettricità si rinvia alle successive sezioni specificamente riguardanti questi prodotti.
In base al nuovo comma 9 dell’articolo 21, nel testo sostituito dalla lettera d) dello schema di decreto, i prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A, contenente gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte.
L’articolo 14 della direttiva prevede che i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità sono esenti dall’accisa. È tuttavia riconosciuta agli Stati membri la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, anche prescindendo dai livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva.
La lettera cc) del comma 1 dell’articolo 1 modifica la tabella A allegata al testo unico delle accise, apportando le seguenti variazioni relative agli impieghi agevolati:
- per il gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi (nuovo impiego aggiunto nella tabella) e nelle operazioni di campo, nonché per la coltivazione di idrocarburi, in luogo della vigente esenzione viene prevista un’agevolazione, nel rispetto delle aliquote minime stabilite dalla direttiva, che comporta una tassazione con l’aliquota di 11,73 euro per mille metri cubi (nuovo punto 10 della tabella);
- vengono esentati dalla tassazione gli impieghi di olî vegetali non modificati chimicamente, per la produzione di energia elettrica (nuovo punto 11 della tabella);
- vengono tassati con aliquota agevolata di 2,60 euro per 1000 kg il carbone, la lignite e la torba,qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica (nuovo punto 11 della tabella);
- la produzione di ossido di alluminio viene esclusa dall’esenzione di cui gode attualmente (nuovo punto 14 della tabella);
- i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico continuano ad essere tassati nella misura agevolata del 10 per cento dell’aliquota normale, ma viene aggiunta alla tabella (nuovo punto 15) una nota 2 che, per l’individuazione degli usi industriali, rinvia a quanto disposto nell’articolo 26, comma 3 (per la cui illustrazione si veda infra);
- viene infine modificata la nota 1 della tabella, che fornisce la definizione di «aviazione privata da diporto» e di «imbarcazioni private da diporto». La definizione rileva in quanto i carburanti per tali impieghi non possono usufruire dell’esenzione dall’accisa,come previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva. In base alla nota novellata, con tali locuzioni s’intende l'uso di un aeromobile o di un’imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli (anziché semplicemente di una persona giuridica che “può utilizzarli”, come nel testo vigente) in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale e in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.
La disposizione del nuovo comma 13 dell’articolo 21 del testo unico esclude dal campo di applicazione della nuova accisa i prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura delle attività economiche (regolamento CEE 3037/90) sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi". Pertanto, risultano esclusi dal campo di applicazione gli usi dei prodotti energetici nei settori siderurgico, metallurgico, edile, ceramico, del vetro, del cemento, chimico e petrolchimico, così come è riportato nella scheda 3 allegata alla relazione governativa al presente schema di decreto.
La disposizione, innovando rispetto al regime vigente che sottopone ad accisa tali prodotti, attua l’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva.
Rimane tuttavia ferma l’applicazione delle norme in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.
L’articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame introduce nel testo unico delle accise un nuovo articolo 21-bis, rubricato “Disposizioni particolari per le emulsioni”.
Con tale disposizione si concede l’applicazione di un’aliquota d’accisa ridotta – a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013 – per le emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.
Le emulsioni sono miscele composte per il 15 per cento circa da acqua e per l'85 per cento da benzina o gasolio, che hanno un impatto ambientale minore rispetto ai combustibili tradizionali. Gli studi più recenti[10] mostrano che l'aggiunta di acqua ai carburanti migliora la qualità di combustione, e quindi permette una notevole riduzione delle emissioni inquinanti, ad esempio del 59 % del particolato (PM), del 6 % degli ossidi di azoto (NOx) e del 32 % del monossido di carbonio (CO). Tuttavia, poiché la produzione e il deposito delle emulsioni sono costosi, il prezzo della miscela finale risulta maggiore rispetto al prezzo di mercato dei combustibili fossili.
L’agevolazione mira evidentemente a promuovere l'impiego di prodotti emulsionati assicurandone la disponibilità ad un prezzo ragionevole. L'aiuto compensa pertanto la differenza di costi tra i combustibili tradizionali e le emulsioni.
L’agevolazione è concessa, nell’ambito di un programma della durata di sei anni, per i seguenti prodotti e con le aliquote indicate:
Emulsione stabilizzata di
gasolio |
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aliquota per mille litri in euro |
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usata come carburante |
256,70 |
280,50 |
usata come combustibile per riscaldamento |
245,16 |
Emulsione di olio
combustibile denso BTZ (basso tenore di zolfo) |
|
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aliquota per mille kg. in euro |
per uso industriale |
20,84 |
usata come combustibile per riscaldamento |
29,52 |
Emulsione di olio
combustibile denso ATZ (alto tenore di zolfo) |
|
|
aliquota per mille kg. in euro |
per uso industriale |
41,69 |
usata come combustibile per riscaldamento |
99,32 |
L’agevolazione è fruibile anche per le emulsioni prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i previsti impieghi, limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno.
Il comma 2 del nuovo articolo 21-bis subordina l'efficacia dell’agevolazione in questione, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Si tratta infatti di un’agevolazione che può configurare un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché favorisce, mediante risorse statali, i produttori di emulsioni in Italia e può pertanto incidere sul commercio e sulla concorrenza comunitaria.
La direttiva 2003/96/CE permette agli Stati membri di applicare esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza. Tali aliquote ridotte non possono comunque essere inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva. Per quanto riguarda le miscele di carburanti, i livelli minimi sono applicabili ai prodotti finali e sono necessari per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e prevenire distorsioni di concorrenza.
L’articolo 18, in particolare, in deroga alle disposizioni della direttiva stessa, autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell'allegato II per ogni singolo Stato: quest’autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 ovvero alla data specificata nell'allegato II.
Per quanto riguarda l’Italia, l’allegato II, al punto 8, tra le riduzioni delle aliquote d’imposizione e le esenzioni dall'imposizione, consente l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante, a decorrere dal 1° ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti dalla direttiva medesima, in particolare alle aliquote minime di accisa.
Il combinato disposto di queste norme ha quindi permesso all'Italia di applicare un’aliquota di accisa ridotta alle emulsioni di acqua/gasolio e di acqua/olio combustibile per il periodo 2000-2005. Per l’anno 2006 la proroga dell’agevolazione è stata disposta dall’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), notificando la disposizione alla Commissione europea per l’autorizzazione.
Con lettera datata 5 dicembre 2005, integrata con lettera del 9 gennaio 2006, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea un regime di aiuti di Stato per l'applicazione dell’aliquota ridotta di accisa ai prodotti petroliferi in emulsione, prevista nella legge finanziaria per il 2006 e applicabile fino al 31 dicembre 2006.
Le autorità italiane hanno notificato il regime alla Commissione per la sua approvazione in qualità di aiuto ambientale. Infatti, sebbene le emulsioni combustibili non siano considerate biocarburanti dalla direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, tuttavia, l'impiego di emulsioni combustibili riduce le emissioni inquinanti e le emissioni di gas ad effetto serra e pertanto la misura reca un beneficio ambientale.
La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 6 marzo 2006, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera datata 6 aprile 2006. La Commissione europea, non soddisfatta dei chiarimenti forniti, ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale, e con lettera del 7.6.2006 ha comunicato all'Italia la decisione di avviare il procedimento ai sensi della disciplina degli aiuti di stato in quanto l’agevolazione concessa non rispetterebbe il requisito di tassazione minima previsto dalla direttiva 2003/96/CE. Infatti la direttiva prevede un livello minimo di aliquota di 302 euro per il gasolio utilizzato come carburante nei trasporti, laddove l’aliquota normale è invece di 403 euro e quella applicata in Italia è di 256,7 euro, inferiore pertanto al livello minimo oltre il quale non è possibile scendere in base alla direttiva.
La Commissione pertanto dubita che le esenzioni fiscali per le emulsioni rispettino il livello di tassazione applicabile stabilito dalla direttiva sulla tassazione dell'energia, che non alterino le condizioni degli scambi e che non falsino la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. Inoltre, la Commissione nutre dubbi riguardo al provvedimento, poiché può cumularsi con altri aiuti illegittimi e incompatibili, che non siano stati ancora restituiti. L'Italia ha rifiutato d'impegnarsi a non erogare un nuovo aiuto ai potenziali beneficiari che non abbiano restituito l'aiuto incompatibile.
Nella lettera della Commissione sono contenuti alcuni dati interessanti circa l’utilizzo delle miscele in questionein Italia, che di seguito si riassumono:
§ in Italia l'utilizzo delle emulsioni è stato adottato per il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti e il trasporto merci (9 000 veicoli ca.) da più di 80 comuni, tra cui alcune città come Milano, Roma, Napoli, Torino e Genova. Le emulsioni sono inoltre utilizzate per il settore del riscaldamento di condomìni privati (circa 100) e di edifici pubblici tra cui musei, scuole e università (300 edifici circa);
§ le emulsioni presenti sul mercato italiano sono principalmente a base di miscele composte da gasolio a basso tenore di zolfo e acqua, e sono utilizzate per i trasporti e il riscaldamento;
§ nel 2005 le emulsioni utilizzate per i trasporti erano tutte a base di gasolio, mentre quelle utilizzate per il riscaldamento erano a base sia di gasolio, sia di olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo;
§ altre emulsioni di olio combustibile pesante elencate nella notifica - ad alto e basso tenore di zolfo per uso industriale e ad alto contenuto di solfuro per il riscaldamento - non erano presenti sul mercato nel 2005;
§ rispetto al consumo di combustibili tradizionali, quello delle emulsioni è ancora abbastanza marginale in Italia (circa 80 mila tonnellate di emulsioni di gasolio per trasporti a fronte di 24,5 milioni di tonnellate di combustibili tradizionali utilizzati nello stesso settore dei trasporti);
§ all'interno dell'Unione europea le emulsioni sono utilizzate soprattutto in Italia; tuttavia, è in fase sperimentale l'impiego di tale tecnologia per i trasporti pubblici in alcuni Stati membri, ad esempio in Francia, Regno Unito e Repubblica ceca.
Nella tabella seguente si confrontano le aliquote minime stabilite dalla direttiva 2003/96/CE, quelle normali e le aliquote ridotte previste dal provvedimento in esame, con riferimento alle emulsioni acquose di prodotti utilizzate effettivamente in Italia:
Emulsioni di : |
Aliquota normale |
Livello minimo di tassazione (direttiva DTE) |
Aliquota prevista in Italia per le emulsioni |
Gasolio utilizzato come combustibile nei trasporti |
416 euro |
302 euro |
256,70 euro |
Gasolio per riscaldamento |
403,2 euro |
21 euro |
245,16 euro |
Olio combustibile pesante a BTZ per riscaldamento |
64,2 euro |
15 euro |
29,52 euro |
Dalla tabella emerge come l’aliquota prevista per le emulsioni di gasolio utilizzato come combustibile nei trasporti, pari a 256,70 euro per mille litri, non rispetti il livello minimo di 302 euro previsto nella direttiva 2003/96/CE.
Il comma 3 rinvia ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane la fissazione delle caratteristiche tecniche delle emulsioni in questione, ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.
La lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema in esamesostituisce l'articolo 22 del testo unico delle accise, relativo agli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione.
In base al nuovo comma 1, che riproduce il contenuto dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva, il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se esso riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento.
Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è invece dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
Il nuovo comma 2 non considera fatto generatore d'accisa neanche il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata[11].
Il riferimento alla nomenclatura combinata dovrebbe essere adeguato a seguito della sostituzione dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87. Tale nota è divenuta infatti la nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, contenuta nel predetto allegato I, come sostituito dal regolamento (CE) n. 1549 del 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007.
Il comma 3 consente di considerare come un solo stabilimento, con redazione di un solo bilancio fiscale, l’ipotesi di più stabilimenti che producono prodotti energetici e quelli nei quali si effettuano i “trattamenti definiti”, richiamati al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento.
Si conferma, al comma 4,come già nel testo vigente, che non sono considerati stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa. Rispetto all’attuale formulazione è tuttavia aggiunta la specificazione secondo cui fanno eccezione a tale principio gli stabilimenti che attuano i processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici mediante riduzione chimica, secondo quanto indicato nell’articolo 21, comma 13 [come sostituito dalla lettera d)].
Il nuovo comma 5 elenca, analogamente a quanto previsto nel vigente comma 5, le fattispecie che non si considerano produzione di prodotti energetici. Si tratta delle seguenti:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l’accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di un’esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l’accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.
La modifica apportata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 ha ad oggetto le disposizioni riguardanti il regime del deposito fiscale, contenute nel comma 3 dell’articolo 5 del testo unico delle accise.
Il deposito fiscale è l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria.
Secondo la disciplina vigente, il depositario è tenuto a prestare una cauzione pari al 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito, calcolata in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi.
Da tale obbligo sono esonerate le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha inoltre la facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità.
Con la modifica apportata dalla presente lettera b) viene soppressa la fattispecie di esonero ex lege dalla cauzione in favore delle aziende municipalizzate, ferma restando comunque la facoltà dell’amministrazione finanziaria di esonerarle comunque in base al requisito della “notoria solvibilità”. La modifica viene motivata nella relazione governativa al provvedimento con la necessità di evitare censure in sede comunitaria relative alla disciplina degli aiuti di Stato.
Una seconda modifica riguarda le condizioni di revoca della facoltà di esonero. Nella formulazione proposta dalla presente lettera b), tale esonero può essere revocato solo nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione. Rispetto alla vigente formulazione, che consente la revoca “in qualsiasi momento”, viene quindi ridotta la discrezionalità dell’amministrazione; rimane la previsione esistente, che stabilisce in tal caso il termine per la prestazione della cauzione entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
La lettera c) sostituisce la nota 1 in calce all'articolo 11 del testo unico, che definisce la nozione di “serbatoi normali” di un autoveicolo. La modifica aggiorna la predetta definizione riprendendo quella contenuta nell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE. La nozione di serbatoio normale rileva in quanto il trasporto degli olî minerali nei serbatoi normali è esente da imposta, poiché finalizzato alla trazione o al funzionamento dei veicoli; viceversa, al di fuori dei “serbatoi normali”, esso è considerato, dallo stesso articolo 11, comma 3, del testo unico come trasporto atipico, pertanto soggetto a tassazione in base all’articolo 10, in quanto si presume che il prodotto sia detenuto per fini commerciali.
In base a tale modifica sono considerati serbatoi normali:
- quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi;
- i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante;
- i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;
- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.
La lettera g) modifica l’articolo 23, comma 1, del testo unico, relativo al regime del deposito fiscale.
La modifica, oltre ad sostituire con la nuova dicitura “prodotti energetici” quella previgente di “olî minerali”, conferma che il regime di deposito fiscale si applica:
a) alle raffinerie;
b) agli altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici indicati nell’articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, esclusi il gas naturale, il carbone, la lignite e il coke, nonché di prodotti sottoposti ad accisa in quanto utilizzati come carburanti per motori o additivi, e di idrocarburi utilizzati come combustibile per riscaldamento, rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
c) agli impianti petrolchimici.
La lettera h) aggiunge al testo unico delle accise un nuovo articolo 24 bis, relativo alla denaturazione dei prodotti energetici.
L’articolo rimette a determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane la fissazione e la variazione delle formule e delle modalità di denaturazione per i prodotti energetici, fino all’emanazione delle quali restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti, se applicabili.
Si ricorda a tale proposito che l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, prevede, come principio di carattere generale, l'obbligo della denaturazione, qualora si verifichi che l'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento sia inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante. La denaturazione consiste in un procedimento mediante il quale il prodotto viene “marcato fiscalmente” attraverso la miscelazione con un solvente colorato, quando sia necessario rendere facilmente riconoscibili due differenti utilizzi di uno stesso prodotto tassati con aliquote fiscali differenti.
L'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, ha disposto l’obbligo di procedere alla denaturazione del gasolio da riscaldamento, secondo la formula e le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, essendosi realizzata una differenza di aliquota tra i due gasoli .
Il comma 1 dell’articolo 6 dello schema di decreto legislativo aumenta l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante da 416 euro per mille litri di prodotto - misura attualmente prevista dall’allegato I al testo unico delle accise emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – a 423 euro per mille litri di prodotto.
L’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante è stata da ultimo aumentata da 403,21 euro per mille litri a 413 euro per mille di prodotto dal comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e la sicurezza pubblica (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 93), quindi a 416 euro per mille litri di prodotto dall’articolo 2, comma 57, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).
Il comma 2 dell’articolo 6 reca disposizioni volte a neutralizzare gli effetti dell’aumento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione, disposta dal comma 1, in favore di determinati soggetti.
Si tratta in particolare degli esercenti di attività di trasporto merci, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto pubblico locale, delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, degli enti pubblici e delle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, già oggetto delle agevolazioni sul gasolio per autotrazione previste dall’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Si prevede che il maggior onere derivante a questi soggetti dall’incremento dell’aliquota venga rimborsato, anche attraverso l’utilizzo dello strumento della compensazione con il modello F24 tra debiti e crediti d’imposta, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Per avere accesso al rimborso, i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000 n. 277, che ha approvato il regolamento recante la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci.
L’articolo 1 del citato regolamento prevede che, a decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l’attività di autotrasporto merci è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso.
A norma dell’articolo 2, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 (ora articolo 96) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 446 del 1997 che istituisce e disciplina l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In altre parole, il rimborso concesso dal presente comma non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’applicazione dell’IRAP.
La disposizione conferma infine l’applicabilità di analoghe disposizioni di neutralizzazione di effetti di aumenti dell’aliquota dell’accisa sul gasolio adottati in occasione dei precedenti incrementi dell’aliquota sopra richiamati. Si tratta, in particolare, dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 16 del 2005 (relativamente all’effetto dell’aumento introdotto dal comma 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2005) e dell’articolo 7, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006.
Con riguardo alla formulazione del testo, si osserva che quest’ultima disposizione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, è attualmente contenuta nell’articolo 2, comma 58, del decreto-legge n. 262 del 2006. Sarebbe altresì opportuno integrare il riferimento richiamando la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.
Si segnala altresì che l’espressione: “sono fatti salvi gli effetti”, in relazione a decreti-legge, potrebbe risultare fonte di equivoco circa la portata della norma. Potrebbe impiegarsi l’espressione: “Resta fermo il disposto” o altra formulazione analoga.
L’articolo 1, comma 1, lettera i), che sostituisce l’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina la tassazione del gas naturale, individuato con i codici della nomenclatura combinata[12] NC 2711 11 00 (gas naturale liquefatto) e NC 2711 21 00 (gas naturale allo stato gassoso), destinato alla combustione, per usi civili e industriali, e all’autotrazione.
Il vigente articolo 26 del citato testo unico disciplina la tassazione del gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all’autotrazione e alla combustione per usi civili e industriali. Il contenuto di tale norma è in buona parte recepito dalla disposizione in esame. Nel corso della scheda sono segnalate le difformità tra le due disposizioni.
Il comma 1 del nuovo articolo 26, conformemente a quanto previsto dall’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE, stabilisce che l’accisa si applica al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero, in caso di estrazione per uso proprio, al momento del consumo.
Il vigente articolo 2, comma 1, del testo unico prevede invece che, per i prodotti soggetti ad accisa, l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o dell’importazione. Tale norma non viene modificata dallo schema di decreto, ma, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo, non sarà più applicabile alla tassazione del gas naturale, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 26, e dell’energia elettrica, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 52.
I commi da 2 a 4 del nuovo articolo 26 ricomprendono alcuni utilizzi, specificamente indicati, nelle categorie di combustione per uso civile (comma 2) e combustione per uso industriale (commi 3 e 4), riprendendo il contenuto della nota 1 del vigente articolo 26 del testo unico[13].
La necessità di distinguere tra la combustione ad uso civile e ad uso industriale deriva dalla previsione, contenuta nell’allegato I al testo unico n. 504 del 1995, di aliquote differenziate di accisa sul gas naturale. Gli usi industriali sono tassati con un’aliquota di accisa inferiore[14].
La nota (2) aggiunta alla tabella A, annessa al testo unico, dalla lettera cc), numero 8), del comma 1 dell’articolo 1 del presente schema di decreto – in relazione al punto 15 riguardante i gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali – rinvia al comma 3 dell’articolo 26, come modificato dalle disposizioni qui illustrate, per l’individuazione degli usi industriali del GPL. Pertanto nel presente articolo, che riguarda specificamente il gas naturale, non viene riprodotta la disposizione (contenuta nel testo vigente) che dichiara i medesimi criteri applicabili “per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali”.
Il comma 5 specifica che, ai fini della tassazione, si considerano gas naturale anche le miscele contenenti gas metano in misura non inferiore al 70 per cento in volume, in tal caso si sottopone a tassazione l’intero volume di prodotto (primo periodo). Alle miscele contenenti gas metano in misura inferiore al 70 per cento si applicano le accise di imposta relative al gas naturale in proporzione al contenuto di metano e di altri idrocarburi, e pertanto si sottopone a tassazione solo la quantità di metano e altri idrocarburi presenti (secondo periodo). In tale seconda ipotesi è fatta comunque salva la sottoposizione a tassazione di prodotti, diversi da quelli espressamente disciplinati dalla legge, ma utilizzati o messi in vendita come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento. A tali prodotti si applica l’accisa relativa al prodotto equivalente (si veda la scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del presente schema, che sostituisce l’articolo 21 del T.U. n. 504 del 1995).
Il terzo e quarto periodo del comma 5 disciplinano l’applicazione dell’imposta alle miscele di gas ottenute nelle officine del gas di città, prevedendo che l’imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale (come definito dal primi due periodi del comma in esame) e di gas metano utilizzati per la produzione delle miscele.
Il comma 5 in esame corrisponde al comma 2 del vigente articolo 26 del testo unico n. 504 del 1995, con la sola differenza che nell’articolo in esame le miscele con contenuto di metano non inferiore al 70 per cento sono considerate gas naturale (prodotto soggetto a tassazione), mentre nel vigente articolo 26, che sottopone ad accisa il metano, tali miscele sono considerate metano.
Il comma 6, corrispondente al comma 3 del vigente articolo 26, esclude dalla tassazione le miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.
Il comma 7 individua nei seguenti soggetti gli obbligati al pagamento dell’accisa, con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 21, paragrafo 5, comma 1, secondo periodo, della direttiva 96/2003/CE, tra questi soggetti sono comprese anche le società aventi sede legale in Italia, registrate presso la competente direzione regionale dell’Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede in Italia, i quali forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali in Italia.
b) soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi esteri, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
c) soggetti che acquistano da Paesi esteri il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente;
d) soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio italiano.
I soggetti indicati nelle precedenti lettere a) e b) corrispondono sostanzialmente a quelli di cui al primo periodo del comma 4 del vigente articolo 26 del testo unico n. 504 del 1995. I soggetti indicati nella lettera c) corrispondono a quelli di cui al comma 6 del citato articolo 26, mentre per quelli indicati nella lettera d) non si rinviene corrispondenza nel testo vigente.
Il comma 8, di nuova introduzione rispetto alla formulazione vigente, prevede che i gestori delle reti di gasdotti nazionali possono chiedere di essere riconosciuti soggetti obbligati, limitatamente al gas naturale utilizzato per il funzionamento dei gasdotti.
Si considerano consumatori finali, e pertanto non sono obbligati al pagamento dell’accisa, anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai (comma 9, corrispondente al comma 4, secondo periodo, del vigente articolo 26 del testo unico).
I commi da 10 a 12 disciplinano l’autorizzazione all’avvio dell’attività dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale. Questi soggetti sono obbligati a denunziare preventivamente la propria attività all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e a prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, corrispondente a un dodicesimo dell’imposta annua che si presume dovuta e, per gli anni successivi, a un dodicesimo dell’imposta dovuta nell’anno precedente. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento della denunzia.
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono esoneratI dall'obbligo di prestazione della cauzione. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare da tale obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità; l’esonero può essere revocato al mutare delle condizioni che ne avevano consentito la concessione.
L’autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati, connessi all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica, per i quali è prevista la pena della reclusione.
Anche il comma 7 del vigente articolo 26 del testo unico prevede che i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa debbano versare una cauzione, ma di importo notevolmente inferiore[15]. La cauzione è infatti pari al cinque per cento dell’accisa dovuta in relazione alla quantità di metano presumibilmente immessa in consumo in un mese.
Come osserva la relazione illustrativa, anche l’obbligo di denunzia non costituisce un’innovazione, poiché attualmente, per i soggetti che gestiscono uno degli impianti previsti dal vigente articolo 26, comma 5, del testo unico[16], essendo tali impianti definiti dalla legge depositi fiscali, è previsto il rilascio di un’apposita licenza di esercizio.
Il comma 13, corrispondente al comma 8 del vigente articolo 26 del testo unico, stabilisce che l’accertamento dell’accisa dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo[17] di ciascun anno. Il pagamento deve essere effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. A marzo di ciascun anno è effettuato il versamento a conguaglio relativo all’anno precedente, se dovuto. In caso di versamento di acconto superiore all’imposta dovuta, l’eccedenza è detratta dai successivi versamenti di acconto. L’amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto.
L’ultimo periodo del comma 13, innovativo rispetto al vigente articolo 26 del testo unico, prevede che per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 (regime del deposito fiscale) e 6 (circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’imposta) del testo unico. Tale previsione dà attuazione all’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/2003/CE, il quale esclude il gas naturale e il metano dall’applicazione delle disposizioni sulla circolazione e sul controllo dei prodotti energetici contenute nella direttiva 92/12/CEE. In coerenza con la disapplicazione delle disposizioni relative al regime del deposito fiscale, nel nuovo testo dell’articolo 26 del testo unico non è riproposto il comma 5 del vigente articolo 26, il quale individua gli impianti, nei quali il gas è trattato o conservato, che sono gestiti in regime di deposito fiscale.
Il regime sospensivo d'imposta è il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, nel quale l'imposta non viene assolta fino al momento dell’immissione al consumo del prodotto. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire esclusivamente tra depositi fiscali (c.d. interconnessione dei depositi fiscali) e attraverso l'utilizzo di apposita documentazione. Il deposito fiscale è l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti soggetti ad accisa. Per l'istituzione di un deposito fiscale è necessario effettuare apposita denunzia, al fine di ottenere il rilascio della relativa licenza fiscale, e prestare la prescritta cauzione.
Il comma 14, innovativo rispetto al vigente articolo 26 del testo unico, introduce, per i soggetti che effettuano attività di vettoriamento del gas naturale, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle dogane l’avvio della propria attività e di presentare ogni anno, entro il mese di marzo, una dichiarazione riepilogativa relativa al gas naturale trasportato nell’anno precedente. Gli stessi soggetti sono inoltre obbligati a rendere disponibili, agli organi preposti ai controlli, i dati relativi ai soggetti ai quali è consegnato il gas naturale.
Il comma 15, anch’esso innovativo rispetto al vigente articolo 26 del testo unico, prevede che i venditori, in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, devono compilare una dichiarazione per i consumi di gas naturali accertati. La dichiarazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle dogane non appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo individua la misura delle aliquote dell’accisa e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili al gas naturale destinato alla combustione per usi civili.
Attualmente il gas metano[18] per combustione per usi civili è soggetto alle seguenti aliquote di accisa (Allegato I al T.U. n. 504 del 1995):
Utilizzo |
Aliquota per il Mezzogiorno[19] |
Aliquota per il resto d’Italia[20] |
per usi domestici di
cottura di cibi e produzione di acqua calda |
74 lire al metro cubo |
86 lire al metro cubo |
per usi di riscaldamento individuale |
74 lire al metro cubo |
151 lire al metro cubo |
per altri usi civili |
238 lire al metro cubo |
332 lire al metro cubo |
Il comma 1 dell’articolo 2 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili nelle seguenti misure:
Utilizzo |
Aliquota per il Mezzogiorno |
Aliquota per il resto d’Italia |
per consumi fino a 120 metri cubi annui |
0,038 euro al metro cubo |
0,044 euro al metro cubo |
per consumi oltre 120 e fino a 480 metri cubi annui |
0,135 euro al metro cubo |
0,175 euro al metro cubo |
per consumi oltre 480 e fino a 1560 metri cubi annui |
0,120 euro al metro cubo |
0,170 euro al metro cubo |
per consumi superiori a 1560 metri cubi annui |
0,150 euro al metro cubo |
0,186 euro al metro cubo |
Le aliquote relative ai territori diversi da quelli del Mezzogiorno saranno oggetto di riduzione ad opera di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il mese di febbraio di ogni anno, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e ravvicinamento delle aliquote (comma 2). A tal fine il comma 3 autorizza la spesa di 98 milioni di euro per il 2008, mentre per gli anni successivi si provvederà con la legge finanziaria (nella tabella C). Il comma 4, infine, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’articolo 14 della legge n. 448 del 2001, avente contenuto analogo ai commi 2 e 3 dell’articolo in esame[21].
Le aliquote fissate dalla direttiva 96/2003/CE per il gas naturale utilizzato come combustibile da riscaldamento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono le seguenti (articolo 9 e allegato I, tabella C):
- per le imprese: 0,15 euro per gigajoule[22], potere calorifico superiore[23];
- per i soggetti diversi dalle imprese: 0,3 euro per gigajoule, potere calorifico superiore.
Come è segnalato anche nella relazione illustrativa del Governo, la struttura impositiva relativa al gas metano (ora: gas naturale) destinato alla combustione per usi civili è sostanzialmente modificata dalle disposizioni proposte nel presente schema di decreto. Il nuovo sistema, infatti, non si basa più sulla destinazione del prodotto (cottura dei cibi, riscaldamento o altro), ma esclusivamente sul consumo.
Si segnala che la possibilità di applicare aliquote di accisa differenziate, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione, in relazione alla quantità di prodotto energetico utilizzata per riscaldamento è prevista dall’articolo 5 della direttiva 96/2003/CE.
La stessa direttiva, all’articolo 12, consente inoltre di esprimere i livelli di tassazione in unità diverse da quelle in essa impiegate (gigajoule). Lo schema di decreto legislativo conserva quindi l’unità di misura del metro cubo, fin qui utilizzata nella vigente legislazione nazionale.
I commi 5 e 6 dell’articolo 2 intervengono sull’aliquota IVA applicabile al gas metano per combustione per usi civili.
Attualmente per tale tipo di gas vigono due aliquote differenziate a seconda degli usi ai quali il suddetto gas è destinato:
- per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, l’aliquota IVA è del 10 per cento (tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, parte III, n. 127-bis));
- per gli altri usi l’aliquota è quella ordinaria del 20 per cento.
La modifica che si propone prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’applicazione dell’IVA con l’aliquota del 10 per cento in ragione del consumo annuo (e precisamente fino a 480 metri cubi), anziché dell’uso al quale il gas è destinato. Oltre i 480 metri cubi annui si applica l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
Si ritiene che il comma 5 potrebbe anche essere omesso, poiché la modifica alla tabella A, parte III, apportata dal comma 6, è di per sé sola sufficiente ad operare la variazione di aliquota.
La variazione dell’aliquota dell’IVA, ancorché non espressamente prevista dalla disposizione di delega, sembra potersi qualificare come intervento di adeguamento, rispondente a finalità di coordinamento sistematico e di semplificazione nell’applicazione dei due tributi.
L’articolo 3 apporta modifiche lessicali ad alcuni provvedimenti relativi all’addizionale regionale sul gas naturale, sostituendo l’espressione: “gas metano” con: “gas naturale”[24] e l’espressione: “imposta di consumo” con la parola: “accisa”.
Il comma 1 dell’articolo 3 modifica il D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, il quale, al capo II (articoli da 9 a 16), in attuazione della delega conferita dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, istituisce e disciplina l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e l’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale regionale.
L’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano si applica al gas metano utilizzato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile, per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane. La misura dell’addizionale è determinata con legge regionale nell’intervallo compreso tra un minimo di 10 lire (pari a 0,005 euro) e un massimo di 60 lire (pari a 0,031 euro) al metro cubo.
Sulle utenze esenti dal pagamento dell'imposta erariale sul consumo sul gas metano è dovuta un’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano, da determinarsi in misura pari all’addizionale stessa.
La lettera a) del comma 1 provvede a sostituire, ovunque ricorrano nel citato decreto legislativo, le parole: “gas metano” con le parole: “gas naturale”, mentre la lettera b) sostituisce le parole: “imposte di consumo” con la parola: “accisa”[25].
La lettera c) sostituisce l’articolo 10 del D.Lgs. n. 398 del 1990, che individua i soggetti passivi dell’addizionale regionale in esame e della relativa imposta sostitutiva e gli adempimenti ai quali questi soggetti sono tenuti, coordinandolo con l’articolo 26 del testo unico n. 504 del 1995 (per il quale si rinvia all’esposizione dell’articolo 1, comma 1, lettera i), del presente schema).
Il vigente articolo 10 del D.Lgs. n. 398 del 1990 prevede che l’addizionale e la relativa imposta sostitutiva sono dovute dai soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori, mentre la modifica proposta individua tali soggetti mediante rinvio ai commi 7 e 8 dell’articolo 26 del testo unico (come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del presente schema). Sono quindi obbligati al pagamento dell’addizionale:
e) i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
f) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi esteri;
g) i soggetti che acquistano da Paesi esteri il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente;
h) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio italiano;
i) i gestori delle reti di gasdotti nazionali, limitatamente al gas naturale utilizzato per il funzionamento dei gasdotti, nel caso ne facciano apposita richiesta.
I tributi in oggetto sono versati in favore della regione nella quale ha luogo il consumo di gas, con le modalità e i termini di cui al citato articolo 26 del testo unico n. 504 del 1995. I soggetti obbligati al pagamento presentano alla regione competente copia della dichiarazione annuale prevista dal comma 13 del citato articolo 26.
Il comma 2 dell’articolo 3 sostituisce, nell’articolo 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: “gas metano” con le parole: “gas naturale”, e le parole: “imposta di consumo” con la parola: “accisa”.
Il citato articolo 10 del D.L. n. 8 del 1993 ha stabilito, al comma 5, che l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano si applica anche al gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi, nonché quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli olî minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.
I successivi commi da 6 a 9 dello stesso articolo 10 dettano disposizioni sulla fissazione della misura dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e della relativa imposta sostitutiva, prevedendo in particolare che la suddetta misura non possa essere superiore alla metà del corrispondente tributo erariale.
Il comma 3 dell’articolo 3 apporta le modifiche già segnalate all’articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. collegato alla legge finanziaria per il 1997), il quale ha elevato da 50 lire (pari a 0,026 euro) a 60 lire (pari a 0,031 euro) al metro cubo la misura massima dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e della relativa imposta sostitutiva.
Il comma 4 dell’articolo 3 apporta le stesse modifiche all’articolo 8, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 148, il quale, con una norma di interpretazione autentica del sopra citato articolo 10 del D.L. n. 8 del 1993, ha specificato che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW. La stessa norma stabilisce inoltre che non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.
L’articolo 4 del presente schema di decreto legislativo demanda alle regioni l’adeguamento della loro normativa al fine di renderla conforme alle previsioni degli articoli 2 e 3 del presente schema.
Le regioni dovranno pertanto provvedere a tassare il gas naturale, anziché il gas metano; dovranno tener conto della nuova struttura impositiva riferita al gas naturale, derivante dalle disposizioni dell’articolo 2, e apportare le opportune modifiche alle leggi regionali che disciplinano l’addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e l’imposta regionale sostitutiva della suddetta addizionale a carico delle utenze esenti.
Prima che sopravvenisse della direttiva che il presente schema si propone di recepire, l’imposizione sull’energia elettrica non era oggetto di norme di armonizzazione a livello europeo.
Perciò, il vigente titolo II del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sottopone l'energia elettrica ad imposta erariale di consumo, al cui pagamento è obbligato l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica o il soggetto ad esso assimilato («fabbricante»).
Non è soggetta all’imposta l’energia elettrica prodotta con mezzi o da fonti determinate; sono altresì stabilite esenzioni dall’imposta per particolari impieghi della medesima.
In particolare:
1) è esente dall'imposta l'energia elettrica:
a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, autostrade, aree scoperte nell'ambito di fiere, aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo e idroviario;
b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, a condizione di reciprocità;
c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della società «Ferrovie dello Stato S.p.a.» e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta società;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome ovvero date in concessione;
e) impiegata in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;
f) impiegata esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica;
g) impiegata nell'esercizio delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche, o utilizzata dalla RAI-Radiotelevisione italiana per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;
h) impiegata dallo Stato, province, comuni e altri enti per l'illuminazione esterna di edifici e monumenti, zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico;
i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali;
j) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali e agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. È altresì esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti;
k) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali, anche elettrochimici;
l) consumata nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh, per le utenze fino a 1,5 kW, e di 220 kWh, per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, l'imposta e le relative addizionali sono ricuperate secondo criteri stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi;
m) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato.
2) non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili e assimilate, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato e ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW;
e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW;
f) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw;
g) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.
L’esercizio di officine per la produzione di energia elettrica è quindi soggetto a licenza da parte del competente ufficio finanziario.
Sono considerati fabbricanti ai fini della imposizione e sono quindi soggetti allo stesso obbligo gli acquirenti di energia elettrica:
a) che l'acquistano per rivenderla;
b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo (ossia in impieghi soggetti a diversa tassazione), con potenza impegnata superiore a 200 kW. Su loro richiesta possono essere parimenti considerati fabbricanti gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio, ancorché con impiego unico, e con potenza impegnata superiore a 200 kW, quando l'energia stessa venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata;
c) che l'acquistano da due o più fornitori.
Non sono invece soggetti a licenza gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV, quando alla presa non segua la diretta utilizzazione.
Il testo unico determina altresì le modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’imposta, le garanzie che debbono essere prestate dai fabbricanti, i poteri di controllo dell’amministrazione e le sanzioni per le violazioni accertate.
In attuazione della nuova disciplina risultante dalla direttiva 2003/96/CE, l’articolo 1, comma 1, lettere da m) a v), dello schema di decreto legislativo qui illustrato sostituisce o modifica le disposizioni del titolo II del citato testo unicodelle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
La lettera l) sostituisce altresì la rubrica dello stesso titolo (che attualmente fa riferimento all’ “imposta di consumo sull’energia elettrica”), il quale viene denominato semplicemente: “Energia elettrica”.
Si ricorda a questo proposito che il titolo I del medesimo testo unico, rubricato: “Disciplina delle accise”, è suddiviso in quattro capi, il primo recante le disposizioni generali, il secondo rubricato: “Olî minerali”, il terzo: “Alcole e bevande alcoliche”, il quarto: “Sanzioni”. Da un punto di vista formale e classificatorio, la qualificazione dell’imposta di consumo sull’energia elettrica come accisa comporterebbe il trasferimento delle disposizioni ad essa relative in un nuovo capo del medesimo titolo.
Secondo la nuova formulazione dell’articolo 52 del testo unico, introdotta dalla lettera m), l'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo quando si tratti di energia elettrica prodotta per uso proprio.
Le aliquote sono quelle risultanti dall’allegato I al medesimo testo unico, che non è modificato, relativamente all’imposizione sull’energia elettrica, dal presente schema di decreto.
Pertanto, le misure dell’accisa (come attualmente dell’imposta erariale di consumo) per ogni kWh di energia impiegata risultano essere la seguenti:
- per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 (pari a 0,2117 centesimi di euro) per ogni kWh;
- per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 (pari a 0,3098 centesimi di euro) per ogni kWh.
Secondo l’allegato I, tabella C, della direttiva, il livello minimo di tassazione sull’elettricità (tale intendendosi l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte dirette – eccettuata l’IVA – gravanti sul bene all’atto della sua immissione in consumo) non può essere inferiore a 50 centesimi di euro per MWh (ossia 0,05 centesimi di euro per kWh), dal 1° gennaio 2004, e a 1 euro per MWh (ossia 0,1 centesimo di euro per kWh), dal 1° gennaio 2010.
Sono individuati i casi in cui l'energia elettrica non è sottoposta ad accisa (in quanto esclusa dal campo di applicazione dell’imposta) o è esente da questa.
L’individuazione – secondo quanto è esposto nella relazione illustrativa del Governo – tiene conto di ciò che è espressamente disposto dalla direttiva relativamente alle ipotesi di esclusione e di esenzione nonché delle fattispecie contemplate nelle norme attualmente vigenti (per le quali si veda supra), riprodotte in quanto compatibili con le norme europee.
Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato e ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
È invece esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l’impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh, per le utenze fino a 1,5 kW, e di 220 kWh, per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
Il Comitato interministeriale prezzi fu istituito con la funzione di “coordinamento e disciplina dei prezzi” dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347. Il Comitato gestiva il sistema dei prezzi amministrati. Esso è stato soppresso dall’articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La deliberazione del CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 modificava i provvedimenti allora vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento per le forniture di energia elettrica. In particolare, il punto 2 del capitolo I prevede che, per le forniture per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nell’abitazione di residenza anagrafica dell’utente, i kilowattora cui si applicano le tariffe agevolate vengano progressivamente ridotti quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kW, per le utenze fino a 1,5 kW, e di 220 kW, per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw. La disposizione illustrata prevede quindi che il medesimo meccanismo di progressiva riduzione si applichi per il ricupero dell’accisa dovuta in caso di superamento dei predetti limiti.
f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
Rispetto alle norme vigenti, vengono meno le seguenti fattispecie di esclusione, riferite all’elettricità impiegata:
- per l’illuminazione esterna di monumenti e beni architettonici e naturali;
- per l’illuminazione di aree pubbliche, autostrade, aree scoperte nelle fiere, impianti per segnalazioni di sicurezza;
- per l’aereazione delle gallerie autostradali;
- per esperienze scientifiche e didattiche in pubblici istituti;
- per le telecomunicazioni, nonché per le trasmissioni radiotelevisive della RAI;
- nelle sedi diplomatiche;
- dai comandi, quartieri generali militari e organismi sussidiari dell’Alleanza atlantica[26].
Viene meno anche l’esclusione specificamente riferita all’elettricità prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati.
Sono inoltre formulate diversamente le esclusioni riferite ad alcune produzioni industriali:
- l’esenzione già prevista per l’elettricità impiegata negli opifici industriali come riscaldamento per processi industriali, compresi quelli elettrochimici, è ora formulata come esclusione dal campo di applicazione del tributo per l’elettricità impiegata nei processi mineralogici nonché principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- l’esclusione dal campo di applicazione già disposta in favore dell’elettricità impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici è ora riferita all’elettricità impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale medio per unità essa incida per oltre il 50 per cento
Per converso, è dichiarata esente dall’accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, quando siano di potenza superiore a 20 kW, a condizione che venga consumata dalle imprese di autoproduzione in luoghi diversi dalle abitazioni.
È conservata la disposizione, già vigente, che consente al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova e il collaudo degli apparecchi.
La lettera n) sostituisce l'articolo 53 del testo unico, la cui nuova formulazione determina i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e gli adempimenti da eseguirsi a questo fine.
Sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (“venditori”). Qualora tali venditori non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta è dovuta da società da essi designate, aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso il competente ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell’energia elettrica ai consumatori finali, le quali debbono ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti che sostituiscono ai fini del debito d’imposta.
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
Su loro richiesta, possono essere altresì riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW, utilizzandola con impiego unico, purché previa trasformazione o conversione comunque effettuata;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa debbono denunziare preventivamente la propria attività all’ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
L’ufficio determina la cauzione da prestarsi per il pagamento dell’accisa, in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in base ai dati indicati nella denunzia e di quelli eventualmente in proprio possesso. A richiesta dell’ufficio, l’importo della cauzione dev’essere integrato successivamente per risultare pari a un dodicesimo dell’imposta dovuta nell’anno precedente.
Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. Non è richiesta cauzione ai soggetti che versano anticipatamente l’imposta mediante canone di abbonamento annuale. L'Agenzia delle dogane ha inoltre facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità: l’esonero può essere revocato qualora mutino le condizioni in base alle quali era stato concesso: in tal caso la cauzione dev’essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della denunzia, il medesimo ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denunzia e alla cauzione prestata, rilascia l’autorizzazione ai soggetti obbligati o alle società che li rappresentano, ove trattisi di venditori aventi sede all’estero. L’autorizzazione è negata o revocata in caso di condanna definitiva per reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica, per i quali sia prevista la pena della reclusione.
In luogo dell’autorizzazione, agli esercenti officine di energia elettrica è rilasciata, successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
Agli effetti della liquidazione dell’imposta, i soggetti obbligati, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, rendono una dichiarazione di consumo annuale. Essa è presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, e contiene gli elementi identificativi del soggetto (denominazione, sede legale, codice fiscale, numero della partita IVA, all’ubicazione dell'eventuale officina) e tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
La lettera o) inserisce nel testo unico il nuovo articolo 53-bis, riguardante altri adempimenti prescritti ai soggetti che, non essendo soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, producono o trasportano energia elettrica.
Contestualmente all’avvio della propria attività,
- i soggetti produttori ne danno comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane; essi presentano altresì una dichiarazione annuale contenente l’indicazione dei dati relativi all’energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione;
- i soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane; essi presentano altresì una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all’energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
La dichiarazione annuale è presentata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Gli stessi soggetti debbono inoltre rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l’energia elettrica è consegnata, e dichiarare all’Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
Per il medesimo fine, i gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all’energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente anche al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.
La lettera p) apporta una modificazione di mero coordinamento al comma 4 dell’articolo 54 del medesimo testo unico, contenente la definizione di officina[27].
La lettera q) sostituisce l'articolo 55 del testo unico, che disciplina l’accertamento e la liquidazione dell’accisa.
Essi sono effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane sulla base della suddetta dichiarazione di consumo annuale[28].
Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire con il competente ufficio dell’Agenzia delle dogane il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili e alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco di questi utenti e comunicare mensilmente all’ufficio le relative variazioni. A loro volta, gli utenti debbono denunziare al venditore le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento sul consumo preso per base nella determinazione del canone. In questo caso, l’ufficio procede alla revisione del canone.
Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane l’elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.
Per le forniture di energia elettrica a cottimo, in caso di usi soggetti ad accisa, i venditori possono pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenendo presenti i contratti e i dati di fatto riscontrati.
I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.
Qualora constatino la sottrazione fraudolenta di energia elettrica, i venditori compilano una dichiarazione relativa ai consumi accertati e la trasmettono immediatamente all’ufficio.
Gli esercenti officine di produzione elettrica per uso proprio, non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane. Essi debbono dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone, affinché l’ufficio proceda alla sua revisione straordinaria. Al pagamento dell’imposta mediante canone di abbonamento annuale sono ammessi anche gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW.
Alcune disposizioni riguardano infine le cautele da osservarsi negli impianti che utilizzano l'energia elettrica per usi diversi, ove sia richiesta l'applicazione delle diverse aliquote d'imposta corrispondenti. In tal caso, le differenti utilizzazioni devono essere fatte in modo che, a giudizio insindacabile del competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, rimanga escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. A questo fine l’ufficio può prescrivere che, a spese degli interessati, vengano applicati speciali congegni di sicurezza o apparecchi atti a impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
La formulazione proposta riproduce sostanzialmente il testo vigente, con gli adattamenti richiesti dal nuovo contesto determinato dalla direttiva.
La lettera r) sostituisce l'articolo 56 del testo unico, che disciplina il versamento dell'accisa.
Il pagamento è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell’anno precedente. Analogamente a quanto disposto per le altre accise dalla lettera a) del presente comma, anche nel caso dell’accisa sull’elettricità viene disposto che la rata dovuta nel mese di agosto sia versata entro il giorno 20. Il conguaglio è versato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce (attualmente il termine è il 16 febbraio). Le somme eventualmente eccedenti sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L’amministrazione finanziaria ha tuttavia facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle sopra indicate.
I venditori di energia elettrica e le società che li rappresentano, ove trattisi di soggetti aventi sede all’estero, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.
La bolletta di pagamento rilasciata dai venditori ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e delle relative addizionali, con le singole aliquote applicate.
Per i supplementi d’imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente ufficio dell’Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.
I soggetti esercenti officine di produzione per uso proprio non fornite di misuratori versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico.
Anche per questo articolo, la formulazione proposta – tranne le modificazioni segnalate nell’illustrazione – riproduce sostanzialmente il testo vigente.
La lettera s) apporta modificazioni di mero coordinamento all’articolo 57 del testo unico, abrogandone il comma 1, che disciplina la cauzione da depositarsi a garanzia del pagamento dell’accisa, in quanto la materia è regolata nella nuova formulazione dell’articolo 53, commi 5 e 6 (si veda supra). La rubrica viene modificata di conseguenza.
La lettera t) modifica l’articolo 58, riguardante i poteri dell’amministrazione finanziaria e i controlli da essa esperibili.
La formulazione dell’articolo 58 viene adeguata sostituendo l’indicazione dell’organo competente (non più l’ufficio tecnico di finanza, bensì l’ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio) e modificando la determinazione dei soggetti nei cui riguardi possono esercitarsi i poteri di controllo e di accertamento attribuiti all’amministrazione. In particolare:
- al comma 1, in luogo dei “fabbricanti di energia elettrica”, sono indicati i “soggetti di cui all’articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica”: le facoltà di prescrivere l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta ed erogata e di applicare suggelli, bolli e apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti, può essere quindi esercitata nei riguardi di tutti i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, i quali esercitino officine per la produzione, l’accumulazione, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica;
- al comma 4, l'obbligo di esibire, su richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita e al consumo dell'energia elettrica è esteso a tutti i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa a norma dell’articolo 53 (come sostituito dal presente schema di decreto).
La lettera u) modifica l’articolo 59 del testo unico, che commina le sanzioni per le violazioni della disciplina dell’accisa sull’energia elettrica.
Le sanzioni previste dal comma 1 per l’evasione dell’imposta, consumata o tentata, sono riferite ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa a norma dell’articolo 53 (rimanendo per conseguenza compresa in tale nozione anche la figura dell’acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell’imposta). Vengono apportate modificazioni formali alle lettere a), b), c), d) ed e), che definiscono fattispecie di violazioni sanzionabili. Analogamente, la formulazione del comma 2 viene adeguata sostituendo alla parola: “fabbricanti” l’espressione “soggetti obbligati di cui all’articolo 53”.
Infine, la lettera v) sostituisce l'articolo 60, riguardante le disposizioni applicabili alle addizionali dell’accisa.
Come già previsto per le addizionali all’attuale imposta di consumo, le disposizioni del titolo II (così come modificate dal presente schema di decreto) vengono dichiarate applicabili alle addizionali dell’accisa sull’energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell’accisa. È fatta eccezione per il disposto dell’articolo 52, comma 3, che determina i casi di esenzione dall’accisa: pertanto, le addizionali – qualora non sia diversamente disposto – gravano anche sull’energia elettrica consumata in esenzione di accisa.
Il comma 1 dell’articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, recante la disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica.
La nuova disciplina proposta riproduce sostanzialmente le disposizioni vigenti, in particolare per quanto riguarda la misura delle addizionali. Alcune limitate modifiche incidono invece sulle modalità di applicazione dell’addizionale.
Le addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica sono state istituite dal decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, il quale, all’articolo 6, prevede che per ogni kWh di consumo di energia elettrica è dovuta un’addizionale all’imposta erariale di consumo nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
Si ricorda che la determinazione delle tariffe per il consumo di energia elettrica è stata attribuita dall’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, all’autorità di regolazione di tale servizio di pubblica utilità istituita dalla medesima legge (Autorità per l’energia elettrica e il gas). La disciplina del regime tariffario è attualmente contenuta nel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica" allegato alla deliberazione n. 5/04. In base al regime vigente, una ripartizione del consumo di energia elettrica in diversi scaglioni ai fini della determinazione della tariffa è utilizzata unicamente nel calcolo della “tariffa D2”, che è la tariffa applicata ai contratti stipulati nelle abitazioni di residenza con impegno di potenza non superiore ai 3 kW. La componente tariffaria relativa all'energia consumata dal cliente risulta infatti articolata per fasce di consumo.
Come “potenza impegnata” o “potenza disponibile” si intende la potenza nominale di un impianto di alimentazione domestica, ovvero la massima potenza erogabile; essa è quindi nozione distinta dal consumo effettivo.
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Esse devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare copia autentica della deliberazione, entro dieci giorni dalla data di esecutività, all'ente che provvede alla riscossione, per gli adempimenti di competenza.
L’articolo 2, comma 39, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha modificato le descritte disposizioni, estendendo l’applicazione delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica alle fatturazioni, anche d’acconto, effettuate non solo dalle imprese distributrici, ma anche dai grossisti e dalle imprese produttrici.
In materia di disciplina generale delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica interviene inoltre l’articolo 8, comma 1, del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007 approvato alla Camera ed attualmente all’esame del Senato (A.S. 1183), il quale prevede la possibilità di trasmettere agli enti locali interessati, che ne facciano richiesta, i dati inerenti alle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica.
La disposizione qui illustrata modifica il regime attuale nel senso di prevedere:
a) una misura dell’addizionale di euro 18,59 per mille Kwh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni;
La nuova misura dell’addizionale corrisponde a quella attualmente praticata (lire 36 per kWh) che, espressa in euro, è di 0, 01859 per kWh e perciò di 18,59 euro per mille kWh.
b) restano escluse le forniture alle seconde case, cui l’addizionale si applica nella diversa misura indicata alla successiva lettera c), nonché le forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, cui l’addizionale non si applica limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili (attualmente l’esclusione opera limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti).
Anche in questo caso, la disposizione proposta non appare modificare sostanzialmente la disciplina attualmente vigente. Infatti, in base a tale disciplina, in caso di forniture con potenza disponibile fino a 3 kW si applica, come sopra esposto, la tariffa D2; pertanto, l’esclusione attualmente prevista per i primi due scaglioni di consumo copre un consumo fino a 1800 kWh annuali (il primo scaglione è quello tra 0 e 900 kWh annuali, il secondo è quello tra 901 e 1800 kWh annuali), che corrisponde su base mensile ad un consumo di 150 kWh.
Viene inoltre confermato il meccanismo che consente il recupero dell’addizionale dovuta per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh, per le utenze fino a 1,5 kW, e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, introdotto dal capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale prezzi (CIP).
Il Comitato interministeriale prezzi fu istituito con la funzione di “coordinamento e disciplina dei prezzi” dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347. Il Comitato gestiva quindi il sistema dei prezzi amministrati. Esso è stato soppresso dall’articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La deliberazione del CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 modificava i provvedimenti allora vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento per le forniture di energia elettrica. In particolare, il punto 2 del capitolo I prevede che, per le forniture per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nell’abitazione di residenza anagrafica dell’utente, i kilowattora cui si applicano le tariffe agevolate vengano progressivamente ridotti quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kW, per le utenze fino a 1,5 kW, e di 220 kW, per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw. La disposizione illustrata prevede quindi che il medesimo meccanismo di progressiva riduzione si applichi per il ricupero dell’addizionale dovuta in caso di superamento dei predetti limiti.
La formulazione della disposizione, compreso il richiamo alla deliberazione del CIP, riproduce quanto attualmente previsto, con riferimento all’imposta di consumo sull’energia elettrica, dall’articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nella nuova formulazione introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del presente schema di decreto (si veda supra).
c) una misura dell’addizionale di euro 20,40 per mille Kwh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
Anche in questo caso la misura dell’addizionale corrisponde a quella attualmente praticata (lire 39,5 per kWh) che, espressa in euro, è di 0, 02040 euro per kWh e, quindi, di 20,40 euro per mille kWh.
d) una misura dell’addizionale di 9,30 euro per mille kwh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese;
Anche in questo caso la misura dell’addizionale corrisponde in realtà a quella attualmente praticata (lire 18 per kWh) che, espressa in euro, è di 0, 0093 euro per kWh e quindi 9,30 euro per mille kWh.
e) la facoltà, per le province, di aumentare l’addizionale fino a euro 11,40 per mille kWh;
La misura del possibile aumento dell’addizionale risulta equivalente a quella attualmente prevista (fino a 22 lire per kWh) che, espressa in euro, è di 0,011 euro per kWh e, quindi, di 11 euro per mille kWh.
f) viene confermata la disposizione secondo cui le deliberazioni debbono essere adottate dalle province entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. È invece modificato il regime di pubblicità delle deliberazioni medesime. Infatti, attualmente è stabilito che la copia autentica della deliberazione deve essere trasmessa all’ente che provvede alla riscossione, per gli adempimenti di competenza. La nuova disposizione proposta ne prevede la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze; le norme a ciò necessarie sono stabilite con determinazione dal Capo del predetto Dipartimento.
I commi da 3 a 6 del nuovo articolo 6, come sostituito dal presente schema di decreto, disciplinano le modalità di applicazione dell’addizionale.
Il comma 3 del nuovo articolo 6 prevede che le addizionali comunale e provinciale sono dovute dai soggetti obbligati, indicati nell’articolo 53 del testo unico delle accise emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L’articolo 53 del testo unico delle accise (come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del presente schema) individua i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica.
Se ne veda l’illustrazione supra.
I soggetti obbligati divengono debitori dell’addizionale al momento della fornitura dell’energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l’energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo.
Secondo il testo vigente del comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (non riprodotto nella nuova formulazione proposta), le addizionali si applicano al momento della fatturazione, anche d'acconto, effettuata dalle imprese produttrici o distributrici, compresi i grossisti, e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (ora: Agenzia delle dogane), al momento della dichiarazione di consumo, anche di acconto.
Si prevede inoltre che le addizionali siano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica.
In base all’articolo 1, comma 1, lettera m), del presente schema di decreto, l’accisa sull’energia elettrica sostituisce l’esistente imposta di consumo sull’energia elettrica disciplinata dal titolo II del testo unico sulle accise. Con tale adeguamento, la disposizione qui illustrata riproduce quindi il contenuto del vigente comma 5 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988.
Il comma 4 del nuovo articolo 6 interviene sulla destinazione dei proventi delle addizionali. In particolare, si prevede che:
a) le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW siano versate direttamente ai comuni e alle province nel cui territorio sono ubicate le utenze;
b) le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell’energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio sono versate all’erario, fatta eccezione per quelle riscosse nell’ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono versate direttamente ai comuni e alle province stesse.
La disposizione interviene sulla materia regolata dai commi 5 e 7 dell’articolo 6, nell’attuale formulazione.
Nel comma 7 dell’articolo 6 è contenuta una diversa disciplina circa la destinazione delle risorse derivanti dal pagamento delle addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, prevedendosi che queste somme siano versate ad apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e che, con decreto del Ministro del tesoro, esse siano prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, agli effetti della successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell’interno sentite l’UPI e l’ANCI.
Tuttavia, la descritta disposizione risulta superata da quanto disposto in occasione della riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il cui articolo 35 ha stabilito, a decorrere dall’anno 1994, che il gettito dell’addizionale sui consumi con potenza impegnata superiore a 200 kW affluisce all’entrata del bilancio statale e resta definitivamente acquisito all’erario. I proventi della medesima, nella misura determinata dal medesimo articolo, confluiscono nel fondo ordinario per il finanziamento delle attività dei comuni, previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo[29].
Si ricorda inoltre che il disegno di legge finanziaria per il 2007, come modificato nel corso dell’esame presso la Camera (A.S. 1183, articolo 8, comma 2), rimette ad un decreto del Ministero dell’economia e finanze l’individuazione delle province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW), in deroga alle modalità di riscossione stabilite dall’articolo 6 del D.L. n. 511 del 1988, dando priorità alle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano, nonché a quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, di cui al D.P.R. n. 412 del 1993, e a quelle confinanti con la Confederazione elvetica.
Il comma 5 prevede che alle addizionali comunale e provinciale dell’energia elettrica non si applichino le fattispecie di esenzione dall’accisa sull’energia elettrica previste dall’articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise [come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del presente schema di decreto].
Sono comunque esenti dalle addizionali i consumi per l’illuminazione pubblica e per l’esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
La disposizione riproduce sostanzialmente il comma 4 dell’articolo 6, che escludeva, con le medesime eccezioni, l’applicabilità delle esenzioni previste in relazione all’imposta erariale di consumo.
Il comma 6 del nuovo articolo 6 disciplina le trattenute applicabili agli importi delle addizionali da versare direttamente ai comuni e alle province (vale a dire quelle relative a forniture di energia elettrica con potenza non superiore a 200 kW). In particolare si prevede che su tali importi possano essere effettuate trattenute soltanto al fine di rettificare errori riguardanti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni e alle province. La disposizione, limitando le possibilità di rettifica, sembra volta a garantire ai comuni e alle province la certezza delle entrate derivanti dalle addizionali.
La disposizione riproduce il contenuto del vigente comma 6 dell’articolo 6.
L’articolo 8 dello schema stabilisce che il decreto legislativo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale..
“Attuazione della direttiva 2003/96/CE
che ristruttura
il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità”
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 |
Testo dello schema di D.Lgs. n. 38 |
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Art.
3 (Accertamento, liquidazione e pagamento) |
Art.
3 |
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1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). |
Identico. |
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2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio. |
Identico. |
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3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. |
Identico. |
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4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari |
4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari |
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Art.
5 (Regime del deposito fiscale) |
Art.
5 |
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1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. |
Identico. |
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2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa. |
Identico. |
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3. Il depositario è obbligato: |
3. Il depositario è obbligato: |
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a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca; |
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca; |
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b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; |
identica; |
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c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; |
identica; |
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d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. |
identica. |
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4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio. |
Identico. |
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5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio. |
Identico. |
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Art. 11 (Prodotti
assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro |
Art. 11 |
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1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. |
Identico. |
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2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi: |
Identico. |
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a) bevande spiritose, 10 litri; |
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b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; |
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c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; |
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d) birra, 110 litri. |
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3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali [1], dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali. |
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali [1], dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali. |
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__________ [1] Sono considerati «serbatoi normali» i serbatoi installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati «serbatoi normali» i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli. |
__________ (1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. |
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Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa) |
Art. 21 |
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1. Si intendono per prodotti energetici: |
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a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; |
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b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715; |
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c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; |
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d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; |
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e) i prodotti di cui al codice NC 3403; |
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f) i prodotti di cui al codice NC 38 11; |
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g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; |
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h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. |
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1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti: |
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I: |
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a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36); |
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59); |
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b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32); |
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49); |
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c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55); |
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25); |
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d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69); |
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); |
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e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78); |
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); |
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f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); |
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) |
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g) gas metano (codice NC 2711 29 00). |
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00) |
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h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704). |
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2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente: |
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente. |
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a) i prodotti di cui al codice NC 2706; |
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b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19; |
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c) i prodotti di cui al codice NC 2709; |
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d) i prodotti di cui al codice NC 2710; |
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e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale; |
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f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90; |
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g) i prodotti di cui al codice NC 2715; |
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h) i prodotti di cui al codice NC 2901; |
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i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44; |
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l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19; |
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m) i prodotti di cui al codice NC 3811; |
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n) i prodotti di cui al codice NC 3817. |
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5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. |
4. E’ sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. |
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5. E’ sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. |
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6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h) sono sottoposti ad accisa, con l’applicazione dell’aliquota di cui all’allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l’importatore ovvero l’acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell’Unione europea, a sostituire la società registrata nell’assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l’estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h) da impiegare per uso proprio. |
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7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l’obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attività l’importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca. |
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8. L’imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell’anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell’attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. |
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9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A. |
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3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati: |
10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13: |
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a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50; |
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; |
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b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa; |
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50; |
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c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); |
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi; |
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d) prodotti di cui al codice NC 2901 10; |
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11 ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21e 2711 29; |
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e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. |
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; |
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f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; |
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g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; |
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h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. |
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I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra. |
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2. |
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4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. |
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l’imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. |
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13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. |
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Si veda il comma 7. |
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale. |
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6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente di 200.000 tonnellate un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61. |
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6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6. |
Art. 21-bis |
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6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. |
1. Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno: |
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6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: |
a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: |
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a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; |
1) usata come carburante: |
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b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; |
a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri |
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c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: |
b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri; |
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1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri; |
2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri; |
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2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri. |
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: |
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6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita. |
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi; |
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2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi; |
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c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: |
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1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi; |
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2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi. |
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2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. |
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3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione. |
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7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale. |
Si veda il comma 14 dell’articolo 21. |
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Art. 22 (Fatto generatore dell'accisa e definizione di stabilimento di produzione) |
Art. 22 |
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1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche quando si verificano i casi previsti dall'art. 21, commi 2, 5 e 6. |
1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali. |
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2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi alla produzione di oli minerali e per la propulsione di veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali. |
2. Non si considera altresì fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. |
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3. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti ad operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico. |
3. Più stabilimenti di cui al comma 1, e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico. |
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4. Non si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa. |
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13. |
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5. Non si considera produzione di oli minerali: |
5. Non si considera produzione di prodotti energetici: |
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a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali; |
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici; |
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b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione; |
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione; |
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c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti. |
c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l’accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l’accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti. |
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Art.
23 (Depositi fiscali di oli minerali ) |
Art.
23 |
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1. Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 1, 2, 5 e 6. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto. |
1. Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5 nonché per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di prodotti energetici di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto. |
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2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli oli minerali, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. |
2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. |
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3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza. |
Identico. |
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4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6. |
Identico. |
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5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli oli minerali viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli oli minerali per le quali è stabilita la pena della reclusione. |
5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione dei prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sui prodotti energetici per le quali è stabilita la pena della reclusione. |
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Art. 24-bis |
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1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane. |
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2. Fino all’emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili. |
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Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas metano) |
Art. 26 |
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1. È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali [1]. |
1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. |
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2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. |
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. |
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3. Non è sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. |
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce. |
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7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali: |
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4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore. |
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali; b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi; d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.
9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. |
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5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali: |
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a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL; |
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b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale; |
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c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze; |
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d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse; |
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e) gli impianti di compressione. |
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6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa è dovuta dall'importatore o dall'acquirente. |
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8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto. |
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7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese. |
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione è determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell’Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 e 8, un’autorizzazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell’Ufficio competente, l’importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell’imposta dovuta nell’anno precedente. |
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11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca. |
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12. L’autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione. |
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8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. |
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. |
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8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta. |
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__________ [1] Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili.
Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore della distribuzione commerciale, nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole. Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali. L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale |
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. 3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. 4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale. |
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14. Contestualmente all’avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione è presentata al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato. |
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15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati. |
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TITOLO II Imposta di consumo sull'energia elettrica |
TITOLO II Energia elettrica |
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Art. 52 (Oggetto dell'imposizione) |
Art. 52 |
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1. L'energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo. Obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato «fabbricante». |
1. L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio. |
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2. È esente dall'imposta l'energia elettrica: |
3. È esente dall'accisa l'energia elettrica: |
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a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate; |
a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; |
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b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocità; |
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b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabiliai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; Si veda anche, sotto, la lettera a) del comma 2. |
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c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della società «Ferrovie dello Stato S.p.a.» e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta società; |
c) utilizzata per l’impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; |
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d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione; |
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; |
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e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti; |
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f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate; |
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g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; |
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h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate; |
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i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali; |
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l) abrogata; |
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m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. È altresì esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti; |
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n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici; |
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o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; |
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; |
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o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. |
f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. |
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3. Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: |
2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica: |
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a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; |
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; Si veda anche, sopra, la lettera b) del comma 3. |
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b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; |
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; |
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c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; |
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; |
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d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW; e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW; |
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; |
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e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw; |
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e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici. |
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; |
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f) impiegata nei processi mineralogici; |
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g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. |
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4. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purché tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni. |
4. Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi. |
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Art. 53 (Denuncia di officina e licenza di esercizio) |
Art. 53 |
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1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale. |
Si veda il comma 7 |
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2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti, ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: |
1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono: |
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a) che l'acquistano per farne rivendita; |
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori; |
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b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; |
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b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnatasuperiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione; |
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. Si veda anche il comma 2, lettera a). |
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b-bis) che l'acquistano da due o più fornitori. |
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: |
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a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; |
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b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh. |
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3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione. |
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3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell’articolo 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell’energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a). |
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4. La cessazione di attività di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
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4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. |
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5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui è avvenuta la cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata. |
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Si veda l’articolo 57, comma 1. |
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3, un’autorizzazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L’autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione. |
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6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, l’importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell’imposta dovuta nell’anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca. |
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Si veda, sopra, il comma 1. |
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell’autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. |
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Si veda l’articolo 55, commi 1 e 5. |
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all’ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare nonché l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. |
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9. La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. |
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Art. 53-bis |
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1. Contestualmente all’avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica, diversi dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l’indicazione dei dati relativi all’energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. |
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2. Contestualmente all’avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all’energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura. |
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3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l’energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. |
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4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all’energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica. |
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Art. 54 (Definizione di officina) |
Art. 54 |
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1. L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. |
Identico. |
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2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione. |
Identico. |
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3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice. |
Identico. |
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4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, lettera b). |
4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b). |
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Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'imposta ) |
Art. 55 |
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1-2. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. |
1. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all’articolo 53, comma 8. |
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3. I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali utenti, con l'ufficio tecnico di finanza, il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente all'ufficio tecnico di finanza le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al fabbricante le variazioni che importino sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso si procede alla revisione del canone. Per gli acquirenti non considerati fabbricanti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, il fabbricante è tenuto a farne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza. |
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, l’elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni. |
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4. Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad imposta, per una determinata potenza in kW è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone stabilito in base alla potenza in kW installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati dall'ufficio tecnico di finanza. |
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati. |
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5. La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta. |
Si veda, sopra, l’articolo 53, comma 8. |
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6. Le ditte fabbricanti devono, inoltre, compilare apposita dichiarazione per i consumi di energia elettrica accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolente. Tale dichiarazione deve essere presentata appena i consumi fraudolenti sono stati accertati e deve essere corredata dai verbali degli agenti scopritori. |
4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati. |
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7. Gli esercenti un'officina di energia elettrica destinata all'uso proprio dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, e gli esercenti le officine di cui all'art. 54, comma 4, corrispondono l'imposta mediante un canone annuo di abbonamento. Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla revisione straordinaria del canone. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica non superiore a 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale. |
5. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale. |
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8. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'amministrazione finanziaria, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione finanziaria può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato. |
6. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato. |
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9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia elettrica a scopo di vendita devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo. |
7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo. |
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Art. 56 (Artt. 14 e 15 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286) (Versamento dell'imposta) |
Art. 56 |
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1. L'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. |
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2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. |
1. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell’anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a) e le società di cui all’articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali. |
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3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. |
2. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1. |
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4. Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. |
3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. |
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5. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento. |
4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento. |
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6. I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio. |
5. I soggetti di cui all’articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. |
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7. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14. |
6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14. |
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Art. 57 (Garanzie, privilegi e prescrizione) |
Art. 57 |
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1. I fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un mese. Tale importo viene determinato sulla base dell'imposta versata nell'anno precedente e, nel caso di nuova attività, sulla base dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati tecnici disponibili. Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 3. |
Soppresso. |
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2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta. |
Identico. |
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3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. |
Identico. |
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4. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata. |
Identico. |
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Art. 58 (Poteri e controlli) |
Art. 58 |
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1. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai fabbricanti di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni. |
1. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni. |
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2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facoltà di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonché gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresì, prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finché sono aperti, nonché al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finché siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono procedere, nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. |
Identico. |
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3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione. |
Identico. |
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4. I fabbricanti, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avrà facoltà di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche. |
4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avrà facoltà di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche. |
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5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.
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5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. |
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Art. 59 (Sanzioni) |
Art. 59 |
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1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a lire 500 mila, il fabbricante o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione che: |
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a lire 500 mila, i soggetti obbligati di cui all’articolo 53 che: |
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a) attiva l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisto della licenza di esercizio; |
a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio; |
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b) manomette o lascia manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dall'ufficio tecnico di finanza, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità; |
b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità; |
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c) omette o redige in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all'art. 55, commi 1 e 3, non tiene o tiene in modo irregolare le registrazioni di cui all'art. 55, comma 9, ovvero non presenta i registri, i documenti e le bollette a norma dell'art. 58, commi 3 e 4; |
c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8 e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’articolo 58, commi 3 e 4; |
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d) non presenta o presenta incomplete o infedeli le denunce di cui all'art. 53, commi 4 e 5; |
d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4; |
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e) nega o in qualsiasi modo ostacola l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impedisce ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58. |
e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58. |
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2. È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai fabbricanti per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.
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2. È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta. |
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3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta. |
Identico. |
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4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di lire 24 mila per ogni bolletta infedele. |
Identico. |
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5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni. |
Identico. |
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Art. 60 (Addizionali dell'imposta) |
Art. 60 |
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1. Le disposizioni del presente titolo valgono anche per le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'imposta di consumo. |
1. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell’accisa sull’energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell’accisa. |
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Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti e |
Art. 62 |
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1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo [1] anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. |
1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo [1] anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. |
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2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo. |
Identico. |
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3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti. |
Identico. |
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4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria. |
Identico. |
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5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione. |
5. Gli oli lubrificanti e gli altri prodotti energetici ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione. |
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6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. |
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, i prodotti energetici greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. |
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7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. |
Identico. |
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8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume. |
Identico. |
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9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. |
Identico. |
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Art. 67 (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica - Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464.) (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie) |
Art. 67 |
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1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti. |
Identico. |
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2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote ai prodotti già immessi in consumo, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213; per la loro inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50. |
Identico. |
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3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. |
Identico. |
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4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria. |
Identico. |
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5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61. |
Identico. |
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6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50. |
Identico. |
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7. I codici della nomenclatura combinata indicati nel presente testo unico corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 1° ottobre 1994. |
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. |
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8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo. |
Identico. |
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Allegato I ELENCO PRODOTTI
ASSOGGETTATI |
Allegato I ELENCO PRODOTTI
ASSOGGETTATI |
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(omissis) |
(omissis) |
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Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi. |
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(omissis)
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(omissis) |
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Tabella A IMPIEGHI DEGLI OLI
MINERALI |
Tabella A IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI |
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(omissis) |
(omissis) |
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Impieghi |
Agevolazione |
Impieghi |
Agevolazione |
(omissis) |
(omissis) |
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2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici [1] |
esenzione |
Identico |
identico |
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti [1] |
esenzione |
Identico |
identico |
(omissis) |
(omissis) |
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10. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi |
esenzione |
10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi |
euro 11,73 per 1000 mc. |
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: |
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11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: |
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- oli vegetali non modificati chimicamente: |
esenzione |
- metano e gas di petrolio liquefatti |
esenzione |
- gas naturale e gas di petrolio liquefatti |
identico |
- gasolio |
L. 23.800 per 1.000 l |
identico |
identico |
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali |
L. 28.400 per 1.000 kg |
- olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali |
identico |
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- carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) |
euro 2.60 per 1000 kg. |
(omissis) |
(omissis) |
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14. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare. |
esenzione |
14. Produzione di magnesio da acqua di mare. |
esenzione |
15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico. |
10% aliquota normale |
15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali(2) e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico. |
Identico |
(omissis) |
(omissis) |
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__________ [1] Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche. |
__________ [1] Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche. |
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__________ [2] Per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell’articolo 26, comma 3. |
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 |
Testo dello schema di D.Lgs. n. 38 |
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Tabella A |
Tabella A |
(omissis) |
(omissis) |
PARTE III |
PARTE III |
(omissis) |
(omissis) |
127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; |
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; |
(omissis) |
(omissis) |
D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione |
Testo dello schema di D.Lgs. n. 38 |
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
1. È istituita una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50* al metro cubo di gas erogato. *L’articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha determinato in lire 60 al metro cubo la misura massima dell’addizionale regionale. |
1. È istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50* al metro cubo di gas erogato. * L’articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha determinato in lire 60 al metro cubo la misura massima dell’addizionale regionale. |
2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa. |
Identico. |
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima. |
Identico. |
4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano. |
4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'accisa sul gas naturale. |
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 sono dovuti dai soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e dagli stessi sono versati nelle casse delle regioni a statuto ordinario nella entità commisurata ai metri cubi di gas metano in ciascuna regione erogati, da indicare distintamente nella prescritta dichiarazione trimestrale presentata al competente ufficio tecnico di finanza che, in copia, deve essere prodotta anche al competente ufficio della regione nel cui territorio il gas metano è stato erogato. |
1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall’articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. |
2. Per la presentazione alle regioni della copia della dichiarazione di cui al comma 1 e per il versamento dei tributi regionali a ciascuna regione valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano. |
2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9 è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale. |
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3. La dichiarazione di cui all’articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13. |
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4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. |
D.L. 28 novembre 1988, n. 511 |
Testo dello schema di D.Lgs. n. 38 |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo. |
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2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure: |
1. E’ istituita una addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d’ora in avanti denominato testo unico delle accise, nelle misure di: |
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti; |
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; |
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case; |
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case; |
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. |
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. 2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative. |
3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese produttrici o distributrici compresi i grossisti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data. |
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell’energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l’energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica. |
4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. |
(vedi comma 5) |
5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt. |
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell’energia elettrica, prodotta acquistata per uso proprio, sono versate all’erario, ad eccezione di quelle riscosse nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi. |
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5. Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. |
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo. |
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo. |
7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5. |
(vedi comma 4) |
[1] Non sono qui considerate le bevande alcoliche, disciplinate tuttora dalla direttiva 92/83/CE.
[2] Libro verde: “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura (COM(2006)105).
[3] Libro verde sull’efficienza energetica “Fare di più con meno” (COM(2005)265).
[4] Direttiva 2003/96/CE
[5] Non sono qui considerate le bevande alcoliche, disciplinate tuttora dalla direttiva 92/83/CE.
[6] Nei “considerando” si rileva che occorre modificare la nomenclatura combinata per tenere conto delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche introdotte per ottemperare ad impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, della necessita di adeguare o chiarificare i testi nonché dei cambiamenti introdotti nella nomenclatura del sistema armonizzato ai sensi della raccomandazione del 26 giugno 2004 del Consiglio di cooperazione doganale.
[7] Si tratta per la precisione, dei seguenti prodotti: coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta, gas di carbon fossile, gas di acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi, catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti, olî e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali, olî greggi di petrolio o di minerali bituminosi, olî di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli olî greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 per cento o più di olî di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali olî costituiscono il componente base; residui di olî, gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati, coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli olî di petrolio o di minerali bituminosi, bitumi e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche, miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale.
[8] L’aliquota minima è di 330 euro dal 2010.
[9] L’aliquota minima è di 330 euro dal 2010.
[10] Studi condotti dai Laboratori ENI Tecnologie e dal Centro comune di ricerca della Commissione europea di Ispra.
[11] La nomenclatura combinata tariffaria e statistica è contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87, come sostituito da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006.
[12] I codici della nomenclatura combinata ai quali fa riferimento la direttiva 2003/96/CE sono quelli di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 del 6 agosto 2001 (pubblicato nella GUUE L n. 279 del 23 ottobre 2001), che ha sostituito la nomenclatura tariffaria e statistica contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87.
[13] La mancata riproduzione della disposizione del comma 3 specificamente riferita agli impianti sportivi contenuto nel terzo periodo della nota 1, ma forse lo hanno tolto perché inutile: se è un impianto a fine di lucro è industriale, come un cinema, produce un servizio, se non è a fini di lucro ne parla già nel secondo periodo. Però se ospita una partita di beneficenza giocata da giocatori professionisti???, anche se mi sembra strano che in tal caso si possa parlare di uso civile.
[14] L’aliquota applicabile al gas naturale per combustione per usi industriali, non modificata dallo schema in esame, è di 20 lire (pari a 0,010 euro) al metro cubo. Per l’aliquota applicabile al gas naturale per combustione per uso civile si rinvia all’esposizione dell’articolo 2 del presente schema.
[15] La relazione illustrativa chiarisce che la necessità di una cauzione di importo più elevato deriva dal venir meno del regime del deposito fiscale e della circolazione in sospensione di imposta, in conseguenza delle previsioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/2003/CE (si veda il commento al successivo comma 13 del nuovo articolo 26).
[16] Si tratta dei seguenti impianti:
a) impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto;
b) impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale;
c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione.
[17] Il vigente articolo 26, comma 8, del T.U. prevede che la dichiarazione e il versamento a conguaglio siano effettuati entro il mese di febbraio di ciascun anno. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha prescritto che la presentazione delle dichiarazioni di consumo abbia luogo esclusivamente per via telematica, rimettendo a determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane l’individuazione delle modalità.
[18] Per quanto riguarda il cambiamento di denominazione da gas metano a gas naturale, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1, alinea e lettera i), del presente schema.
[19] La norma si riferisce ai territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
[20] Le aliquote di accisa per i territori diversi dal Mezzogiorno sono state oggetto di riduzione temporanea ad opera di decreti ministeriali succedutisi nel tempo. Per l’anno 2006, il D.M. 22 marzo 2006 (Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006) ha fissato le seguenti aliquote:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (tariffa T1): Euro 0,041 per metro cubo;
b) per usi di riscaldamento individuale (tariffa T2), fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,041 per metro cubo;
c) per altri usi civili: Euro 0,173 per metro cubo.
[21] Il citato articolo 14 della legge n. 448 del 2001 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per la riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 218 del 1978, autorizzando la spesa per il primo anno e rinviando alla legge finanziaria per gli anni successivi.
Lo stesso articolo 14 conferma inoltre l’applicazione, a tutti i fini fiscali, delle tariffe T1 e T2, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, fino alla revisione organica del regime tributario del settore.
[22] Il joule (J) è l’unità di misura del lavoro. Il lavoro unitario di 1 J è il lavoro della forza di 1 newton per uno spostamento di 1 metro nella direzione della forza. Data l'equivalenza fisica tra calore e lavoro, il joule è utilizzato anche come unità di misura delle quantità di calore. Un gigajoule corrisponde a un miliardo di joule. La quantità di energia fornita da un metro cubo di gas può variare e dipende dal potere calorifico superiore (PCS) e dalle condizioni ambientali (pressione atmosferica e temperatura).
[23] Il potere calorifico è la quantità di calore resa disponibile dalla combustione completa di un volume definito di gas secco, a pressione costante. Si definisce potere calorifico superiore (PCS) il parametro che comprende il calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi a seguito della combustione; è invece potere calorifico inferiore (PCI) il parametro che non lo comprende.
[24] Per quanto riguarda il cambiamento di denominazione da gas metano a gas naturale, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1, lettera i), del presente schema.
[25] Le parole “gas metano” compaiono nell’epigrafe del D.Lgs. n. 398 del 1990 e negli articoli 9 (istituzione e misura dell’imposta), 10 (soggetti passivi e adempimenti), 12 (cauzione), 13 (interessi per ritardato pagamento e sanzioni per inadempienza) e 16 (termini di prescrizione per la riscossione e il rimborso).
Le parole ”imposta di consumo” compaiono nell’epigrafe del D.Lgs. n. 398 del 1990 e nei citati articoli 9 e 13.
[26] La mancata riproduzione della disposizione non sembra lesiva degli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, autorizzata per l’Italia dalla legge 30 novembre 1955, n. 1335, che vi ha dato altresì esecuzione. L’articolo IX, paragrafo 8, della Convenzione dispone infatti : «Une force, un élément civil, leurs membres, ou les personnes à leur charge ne peuvent se prévaloir du présent article pour revendiquer une exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l'Etat de séjour».
[27] È definita officina il complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
[28] L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha prescritto che la presentazione delle dichiarazioni di consumo abbia luogo esclusivamente per via telematica, rimettendo a determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane l’individuazione delle modalità.
[29] Non sembra rilevare a questo proposito quanto disposto successivamente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, che ha provveduto al riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, determinando l’abrogazione delle disposizioni preesistenti. La norma richiamata nel testo, infatti, aveva allora consumato i propri effetti.