Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Recepimento della direttiva relativa al prospetto da pubblicare per l¿offerta pubblica o l¿ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari - Schema di decreto legislativo n. 34 (artt. 12 e 44, L. n. 262/2005)
Riferimenti:
SCH.DEC 34/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 28
Data: 15/11/2006
Descrittori:
CONTRATTI DI BORSA   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
INFORMAZIONE   MERCATO FINANZIARIO
Organi della Camera: VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L n. 262 del 28-NOV-05   03/71/CE  


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

 

Recepimento della direttiva

relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari

 

Schema di decreto legislativo n. 34

(artt. 12 e 44, L. n. 262/2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 28

 

15 novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: FI0035.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l’istruttoria legislativa. 6

§      Conformità con la norma di delega. 6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 6

§      Compatibilità comunitaria. 6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 7

§      Impatto sui destinatari delle norme. 8

§      Formulazione del testo. 9

Schede di lettura

§      La sollecitazione all’investimento e il prospetto. 13

§      La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 14

§      Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione. 17

§      La delega legislativa conferita dall’articolo 12 della legge n. 262 del 2005. 23

§      Lo schema di decreto legislativo presentato per l’attuazione della delega. 27

Schema di D.Lgs. n. 34

Recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.. 59

 

Normativa nazionale

§      L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale (art. 16)87

§      D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 96-96-quater)88

§      D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (artt. 1, 42, 50, 64, 94-101, 113-116, 156, 187-quater, 191, 193, 195,92

§      L. 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (art. 10)108

§      L. 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (artt. 12, 43, 44)109

Normativa comunitaria

§      Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/71/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.. 115

§      Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/39/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (art. 4, punto 14)150

§      Reg. (CE) n. 809/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari151

 



Numero dello schema di decreto legislativo

34

Titolo

Recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Norma di delega

L. 28 dicembre 2005, n. 262

Settore d’intervento

Banche; mercati finanziari.

Numero di articoli

4

Date

 

§      Presentazione

23 ottobre 2006

§      Assegnazione

23 ottobre 2006

§      Termine per l’espressione del parere

2 dicembre 2006

§      Scadenza della delega

12 luglio 2007

Commissione competente

VI (Finanze)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio); XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


 

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo provvede a recepire nell’ordinamento interno la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

 

L’articolo 1 individua l’ambito di efficacia del provvedimento, dichiarando che esso apporta modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), al fine di recepire la direttiva 2003/71/CE.

Inoltre, in attuazione della lettera b) del comma 3 dell’articolo 12 della legge n. 262 del 2005, l'autorità nazionale competente in materia viene individuata nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

 

L’articolo 2 apporta conseguenti novelle al citato testo unico.

In particolare, sono introdotte alcune definizioni rilevanti, tra cui quella degli “strumenti finanziari comunitari”, soggetti alla disciplina recata dalla direttiva.

Viene conseguentemente riorganizzata la disciplina relativa all’appello al pubblico risparmio, che è articolata in due fattispecie.

La prima fattispecie è definita “offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita”, riferita rispettivamente a strumenti finanziari comunitari e ad altri prodotti finanziari, ovvero a quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio aperti. Essa viene ridisciplinata in conformità con la nuova normativa europea. Si prevede fra l’altro che coloro che intendono offrire al pubblico tali strumenti devono pubblicare preventivamente un prospetto il quale contenga, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni necessarie per pervenire ad un fondato giudizio sul prodotto finanziario. Alla CONSOB viene affidata la verifica della completezza del prospetto, che non può essere pubblicato in mancanza della sua approvazione. È disciplinata la responsabilità dell’emittente, dell’offerente, dell’eventuale garante, nonché degli intermediari, per i danni subìti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni in esso contenute. Per i prospetti di offerta al pubblico di quote di fondi aperti o di azioni di Sicav viene invece rimesso alla CONSOB il compito di stabilire modalità e termini per la pubblicazione.

Rimane invece immutata la disciplina relativa all’ “offerta pubblica di acquisto o di scambio”, contenuta nei vigenti articoli da 102 a 112 del TUF.

 

L’articolo 3 prescrive che dall’attuazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ordina ai soggetti pubblici competenti di provvedere all’attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le dotazioni loro assegnate dalle vigenti leggi.

 

L’articolo 4 dispone che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli effetti finanziari.


 

Conformità con la norma di delega

L’articolo 12 della legge n. 262 del 2005 conferisce delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva 2003/71/CE, cui provvede lo schema di decreto legislativo in esame.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo concerne la disciplina dei mercati finanziari, che, a norma dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, appartiene all’esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento è volto a recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di strumenti finanziari o l’ammissione alla negoziazione. In base all’articolo 29 di tale direttiva, il termine per il recepimento era stabilito nel 1° luglio 2005.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione ha sottoposto al Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), sulla base del c.d. metodo Lamfalussy[1], tre progetti di modifica del regolamento (CE) n. 809/2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti progetti:

§      un progetto di regolamento, del 25 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004al fine di stabilire per gli emettitori di alcuni Paesi terzi, a determinate condizioni, un periodo transitorio di due anni di esenzione dalla riformulazione di prospetti conformi a quelli previsti dal regolamento stesso;

§      un progetto di regolamento, del 10 agosto 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004al fine di includere disposizioni specifiche relative agli emettitori che presentino una storia finanziaria complessa;

§      un progetto di regolamento, del 12 luglio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 relativamente agli standard contabili in base ai quali sono presentate le informazioni storiche contenute nel prospetto.

I progetti saranno esaminate prossimamente dal Comitato europeo dei valori mobiliari, secondo la procedura di regolamentazione (cfr. nota 1). Se il Comitato esprimerà a maggioranza qualificata un parere favorevole, la Commissione adotterà definitivamente i regolamenti. In caso di mancata espressione del parere la Commissione dovrà sottoporre una proposta di misure esecutive al Consiglio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Lo schema di decreto legislativo attribuisce numerose competenze regolamentari alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto legislativo introduce nell’ordinamento le modificazioni conseguenti alla nuova normativa europea mediante la puntuale novellazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in particolare intervenendo sul capo I del titolo II della parte IV, contenente la disciplina in materia di sollecitazione all’investimento (nozione che viene sostituita dallo schema con quella di “offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita”).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si rilevano elementi di parziale sovrapposizione con disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante il coordinamento con la legge n. 262 del 2005 del testo unico bancario e del testo unico della finanza (atto n. 26), sottoposto recentemente al parere parlamentare, rispettivamente espresso:

-       dalle Commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria) del Senato, nella seduta dell’8 novembre 2006;

-       dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera nella seduta del 14 novembre 2006.

 

In particolare:

-       in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema , che sostituisce la lettera t) dell’articolo 1, comma 1, del TUF, si segnala che l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo atto n. 26 apporta una diversa modificazione alla medesima lettera t). In particolare, viene soppressa la specificazione secondo cui non costituisce sollecitazione all’investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata mediante emissione di strumenti finanziari, mentre viene incluso nella definizione (in questo caso analogamente a quanto previsto dalla presente disposizione per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari) il collocamento tramite soggetti abilitati;

-       in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera y), dello schema, che modifica l’articolo 193, comma 1, del TUF, introducendovi fra l’altro il riferimento all’articolo 115-bis del medesimo testo unico, si osserva che la stessa operazione è effettuata – con diversa formulazione – anche dall’articolo 3, comma 17, dello schema di decreto legislativo previsto dall’articolo 43 della legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26).

Impatto sui destinatari delle norme

Lo schema di decreto legislativo assoggetta la pubblicazione dei prospetti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari comunitari al requisito dell’esplicita autorizzazione da parte della CONSOB, in luogo del meccanismo di “silenzio-assenso” attualmente previsto per i prospetti relativi alle sollecitazione all’investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (attualmente l’autorizzazione espressa è necessaria soltanto per i prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico).

Per i prospetti relativi a quote di fondi aperti o azioni di Sicav la determinazione delle modalità di pubblicazione è rimessa invece a regolamento della CONSOB. Viene inoltre previsto un regime di responsabilità dell’emittente, dell’offerente, dell’eventuale garante, nonché degli intermediari, per i danni subìti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto.

Formulazione del testo

In relazione all’articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, che sostituisce la lettera t) dell’articolo 1 del TUF, recante la definizione di “sollecitazione all’investimento”, con la nuova definizione di “offerta al pubblico di prodotti finanziari”, si segnala che l’espressione: “sollecitazione all’investimento” rimane per altro contenuta negli articoli 173-bis, comma 1 (riguardante il reato di falso in prospetto), e 205 (relativo alla qualificazione delle offerte di acquisto e di vendita effettuate in mercati regolamentati da soggetti ammessi alle negoziazioni), nonché negli articoli 2331 e 2468 del codice civile, oltre che nella disciplina secondaria.

 

In relazione all’articolo 94, comma 9, del TUF, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema, si osserva che la disposizione menziona testualmente l’ “intermediario responsabile del collocamento”, laddove, secondo la definizione di “responsabile del collocamento” contenuta nell’articolo 93-bis, come introdotto dalla precedente lettera c), non sembra trattarsi necessariamente di un intermediario.

 

In relazione all’articolo 94-bis, comma 2, primo periodo, del TUF, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), dello schema, che rimette alla CONSOB la definizione dei termini per l’approvazione del prospetto, si osserva che l’articolo 13 della direttiva 2003/71/CE stabilisce direttamente il termine entro cui l’autorità competente deve comunicare la propria decisione: pertanto, la definizione di questi e della loro decorrenza risulta vincolata, limitatamente agli strumenti finanziari comunitari.

Analoga osservazione riguarda l’articolo 95, comma 1, lettera a), del TUF, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera g), dello schema, relativamente alle modalità di pubblicazione del prospetto, che sono stabilite tassativamente dall’articolo 14, paragrafo 2, della stessa direttiva.

In relazione all’articolo 95, comma 1, lettera a), del TUF, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera g), dello schema, si segnala come dal tenore della disposizione sembri evincersi che il legislatore abbia ritenuto di avvalersi della facoltà (riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 14 della direttiva) di prescrivere la pubblicazione dell’avviso: sarebbe tuttavia opportuno che tale scelta – risultante implicitamente dal conferimento del potere normativo secondario alla CONSOB – fosse esplicitata in una norma espressa.

 

In relazione all’articolo 2, comma 1, lettera i), dello schema, che riformula l’articolo 96 del TUF sostituendovi il riferimento al revisore contabile in luogo di quello alla società di revisione, si segnala che la stessa modificazione potrebbe essere apportata, per opportuno coordinamento, anche nel comma 3 dell’articolo 97 del TUF, il quale disciplina l’obbligo di revisione dei bilanci degli emittenti, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta.

 

In relazione all’articolo 99, comma 3, del TUF, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera q), dello schema, si osserva che in luogo dell’espressione: “istituzione finanziaria” sembrerebbe più appropriato impiegare quella di: “soggetto abilitato”.

 

In relazione all’articolo 101, comma 4, lettera d), del TUF, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera t), dello schema, si osserva che la direttiva, in relazione alle violazioni riguardanti la pubblicità, non contempla il potere di vietare l’esecuzione dell’offerta.

Relativamente al comma 5 del medesimo articolo 101 del TUF, si osserva che non è normativamente definita la nozione di “informazione materiale”, ivi impiegata, la quale riproduce l’identica espressione presente nell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva. A questo riguardo, si segnala che tale espressione sembra derivare da un’imperfetta traduzione del testo inglese (“material information”), il cui senso è reso più chiaramente nelle traduzioni francese (“informations importantes”) e tedesca (“wesentliche Informationen”), dalle quali risulta evidente che si tratta delle “informazioni rilevanti”; sarebbe quindi opportuno adottare quest’ultima dizione nel testo legislativo nazionale.

 

In relazione all’articolo 191, comma 1, del TUF, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera w), dello schema, si rileva che non appare del tutto perspicua la fattispecie relativa alla violazione dell’articolo 100-bis del medesimo testo unico, posto che questo stabilisce semplicemente una responsabilità civile che può essere fatta valere in giudizio. Sarebbe opportuno un chiarimento a questo riguardo.



La sollecitazione all’investimento e il prospetto

Le regole cui è soggetto l’appello al pubblico risparmio riferito a prodotti finanziari sono contenute nel titolo II, capo I, della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Costituiscono appello al pubblico risparmio la sollecitazione all’investimento e l’offerta pubblica di acquisto e scambio.

 

È offerta pubblica di acquisto ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuato, finalizzato all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari [articolo 1, comma 1, lettera v), del TUF]. Rientra invece nella nozione di sollecitazione all’investimento ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolto al pubblico, finalizzato alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari [articolo, comma 1, lettera t), del TUF]. In altre parole, nella sollecitazione all’investimento viene proposto di trasferire all’offerente una somma di denaro in cambio di prodotti finanziari già emessi o da emettere; invece nell’offerta pubblica di acquisto o scambio viene proposto ai soggetti interessati di ricevere denaro in cambio dei prodotti finanziari dagli stessi posseduti (offerta pubblica d’acquisto) o di ricevere altri prodotti finanziari in cambio di quelli che l’offerente s’impegna ad acquistare.

 

In particolare, a norma del vigente articolo 94 del predetto testo unico, coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento debbono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.

Il prospetto relativo alla sollecitazione contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti (articolo 94, comma 2, del TUF).

La comunicazione contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per l 'esecuzione dell'offerta, è corredata dei prescritti documenti e informazioni relativi all’emittente e agli strumenti offerti ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione (articolo 4 del regolamento emittenti, emanato con deliberazione della CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971).

 

La comunicazione, indicante i soggetti che intendono procedere all’attività di sollecitazione, con la specificazione del ruolo svolto da ciascuno di essi, le caratteristiche e la quantità dei titoli oggetto dell’offerta e le modalità e i termini previsti per lo svolgimento dell’operazione, è indirizzata unicamente all’autorità di vigilanza e non anche rivolta al pubblico; viceversa il prospetto è destinato al pubblico, e mediante contenuti tipici normativamente determinati con riferimento alla natura sia degli strumenti finanziari sia dell’emittente è volto ad assicurare gli elementi d’informazione necessari all’investitore per assumere scelte consapevoli.

 

Se la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati, la pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla CONSOB. Negli altri casi, l’autorità, entro quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto; decorso tale termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione.

La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 riguarda il prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e modifica la direttiva 2001/34/CE.

 

A sua volta la direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori, ha provveduto alla codificazione[2] della regolamentazione comunitaria relativa all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e all'informazione da pubblicare su detti valori.

La materia era infatti disciplinata da numerose direttive:

-       79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori[3];

-       80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori[4];

-       82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori[5];

-       88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa[6].

La direttiva 2001/34/CE rispetta totalmente la sostanza dei testi codificati, limitandosi a raggrupparli ed apportandovi solo quei ritocchi formali che sono necessari alla stessa operazione di codificazione, e, contestualmente, all’articolo 111, ne dispone l’abrogazione.

Trattandosi di una codificazione, la direttiva 2001/34/CE non è stata recepita formalmente nell’ordinamento nazionale, in quanto le disposizioni in essa raccolte erano già state recepite.

In materia è intervenuta anche la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989[7], per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari, che congiuntamente alla direttiva 80/390/CEE ha introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco.

 

La direttiva 2003/71/CE sul prospetto mira a completare la codificazione intrapresa dalla direttiva 2001/34/CE.

Essa è altresì volta a migliorare la direttiva 89/289/CEE, la quale prevede un sistema parziale e complesso di mutuo riconoscimento del prospetto che non consente di raggiungere l'obiettivo del passaporto unico. A tal fine la nuova direttiva sul prospetto abroga la direttiva 89/298/CEE a decorrere dal 30 giugno 2004.

Tale direttiva è altresì uno degli elementi chiave del Piano d'azione per i servizi finanziari, che dovrebbe incoraggiare la creazione di un mercato integrato di tali servizi. Si tratta di una delle prime due proposte elaborate secondo il “metodo Lamfalussy", che consiste nel distinguere i principi quadro dai dettagli tecnici di esecuzione. Il Comitato europeo delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) ha pertanto adottato l'11 settembre 2001 un programma di lavoro che comprende in particolare la preparazione di misure tecniche di esecuzione di tale progetto.

 

La direttiva 2003/71/CE, composta di 33 articoli, prevede nuove regole che consentono alle società di raccogliere capitali più facilmente e a minor costo in tutta l'Unione europea sulla base dell'avallo dato dall'autorità regolamentare di un unico Stato membro ("autorità competente dello Stato membro di origine"). Essa rafforza la protezione offerta agli investitori garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione europea, forniscano loro l'informazione chiara e completa di cui necessitano per prendere le loro decisioni. In questo caso, il prospetto è un documento di pubblicità contenente importanti dati finanziari e non finanziari, che una società mette a disposizione dei potenziali investitori quando emette valori mobiliari (azioni, obbligazioni, strumenti derivati, etc.) per raccogliere capitali o quando vuole far ammettere i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso costituisce un "passaporto unico" per l’emissione di valori mobiliari nell'insieme degli Stati membri.

 

In dettaglio, la direttiva, stabiliti ambito d'applicazione e definizioni delle nozioni ad essa relative, disciplina, all’articolo 3, l’obbligo di pubblicare un prospetto e, all’articolo 4, i casi di esenzione.

L’articolo 5 definisce il contenuto del prospetto, ulteriormente precisato dall’articolo 7 che indica le informazioni minime in esso contenute. All’articolo 6 è definita la responsabilità per la sua predisposizione.

L’articolo 8 precisa le informazioni che non debbono essere comprese nel prospetto o la cui omissione può essere consentita dalla competente autorità.

L’articolo 9 specifica la durata della validità del prospetto e degli altri documenti previsti (prospetto di base e documento di registrazione).

L’articolo 10 prevede che gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentino almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei dodici mesi precedenti.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente i casi in cui le informazioni siano fornite nel prospetto mediante riferimento e la predisposizione di prospetti costituiti da documenti separati.

Gli articoli 13 e 14 regolano l’approvazione e la pubblicazione del prospetto. L’articolo 16 prescrive i casi in cui fatti nuovi sopravvenuti, errori o imprecisioni debbono essere comunicati mediante supplemento al prospetto.

L’articolo 15 disciplina i princìpi cui deve attenersi la pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

A norma dell’articolo 17, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine e i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante, previa la sola comunicazione all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante. L’articolo 18 disciplina le forme della comunicazione.

L’articolo 19 contiene prescrizioni circa l’uso delle lingue ammesse per la redazione dei prospetti.

L’articolo 20 ìndica le condizioni alle quali l’autorità competente dello Stato membro d'origine di emittenti, aventi la loro sede legale in un paese terzo, può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto secondo la legislazione del paese terzo.

L’articolo 21 definisce i poteri attribuiti alle autorità competenti designate da ciascuno Stato membro per l’applicazione della direttiva. Sono indicate le regole concernenti il segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità (articolo 22) e i provvedimenti cautelari ammessi (articolo 23).

Gli articoli successivi contengono misure di esecuzione. L’articolo 24 disciplina la procedura per l’adozione delle norme d’attuazione da parte della Commissione, assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari. Gli articoli 25 e 26 prescrivono rispettivamente i requisiti delle sanzioni che debbono essere previste dagli ordinamenti degli Stati membri e l’obbligo di prevedere forme d’impugnazione giurisdizionale.

Gli articoli 27 e 28 provvedono alla modificazione e all’abrogazione di norme delle direttive preesistenti.

L’articolo 29 prescrive agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 1° luglio 2005.

L’articolo 30 enuncia disposizioni transitorie, l’articolo 31 prevede il riesame da parte della Commissione dopo un quinquennio d’applicazione.

Alla direttiva si accompagnano quattro allegati, che recano rispettivamente il contenuto del prospetto (allegato I), del documento di registrazione (allegato II), della nota informativa sui valori mobiliari (allegato III) e della nota di sintesi (allegato IV).

Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione

Scopo della direttiva 2003/71/CE è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta di strumenti finanziari al pubblico o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Essa rafforza la protezione offerta agli investitori garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione europea, forniscano loro l'informazione chiara e completa di cui necessitano per prendere le loro decisioni.

Sulla base della delega di poteri esecutivi contenuta in alcune delle disposizioni della direttiva 2003/71/CE, nell’ambito del metodo di comitatologia c.d. “Lamfalussy”[8], il 29 aprile 2004 la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 809/2004, recante misure di attuazione della direttiva in questione per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello e la pubblicazione dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento e la diffusione di messaggi pubblicitari.

 

Il regolamento n. 809/2004/CE precisa le modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda sia il modello del prospetto, sia i documenti relativi alle informazioni richieste che lo compongono.

Il regolamento è applicabile dal 1° luglio 2005 (termine prescritto per il recepimento della direttiva 2003/71/CE da parte degli Stati membri).

Esso ha in particolare ad oggetto:

1)  il modello di prospetto, di cui all'articolo 5 della direttiva, che viene definito nel capo III del regolamento (articolo 25), insieme con il modello del prospetto base e dei supplementi (articolo 26);

2)  le informazioni minime da includere nel prospetto, di cui all'articolo 7 della direttiva, contenute nel capo II del regolamento (articoli da 3 a 24);

3)  il metodo di pubblicazione, di cui all'articolo 10 della direttiva, definito nel capo IV del regolamento (articolo 27);

4)  le modalità di inclusione delle informazioni nel prospetto mediante riferimento, di cui all'articolo 11 della direttiva, contenute nel capo IV del regolamento (articolo 28);

5)  i metodi di pubblicazione del prospetto per assicurarne la diffusione al pubblico, secondo quanto disposto dall'articolo 14 della direttiva, contenuti nel capo V del regolamento (articoli da 29 a 33);

6)  i metodi di diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, contenuti nel capo V del regolamento (articolo 34).

 

Nell’articolo 2 del regolamento sono contenute le definizioni. Tra queste si ricordano in particolare le seguenti:

a)  lo schema è l’elenco di informazioni minime adeguate alla natura particolare dei vari tipi di emittenti e di strumenti finanziari interessati;

b)  il modulo è l’elenco di informazioni aggiuntive, non incluse negli schemi, da aggiungere, a seconda dei casi, ad uno o più schemi, in funzione del tipo di strumento o dell'operazione per i quali il prospetto o il prospetto di base viene redatto;

c)  i fattori di rischio sono costituiti dall’elenco di rischi specifici, riferiti alla situazione dell'emittente o agli strumenti finanziari, che hanno rilevanza ai fini delle decisioni di investimento.

 

Il capo II del regolamento (articoli da 3 a 24) contiene l’indicazione delle informazioni minime da includere nel prospetto.

L’articolo 3 precisa che il prospetto deve essere redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli di cui agli articoli da 4 a 20, ovvero una delle loro combinazioni previste all'articolo 21, per i diversi tipi di strumenti finanziari.

Per ciascun emittente e ciascuna categoria di strumenti finanziari è pertanto previsto uno schema particolare; analogamente per il modulo, ove richiesto.

Lo schema e il modulo permettono di offrire agli investitori le necessarie garanzie di informazione. Inoltre, per evitare la duplicazione delle informazioni, il regolamento propone una combinazione di schemi e moduli.

Gli elementi di informazione che devono esserecontenutinei vari prospetti,costituiti da schemi e moduli, sono indicati negli allegati da I a XVII del regolamento, in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati, e corrispondono ai diversi schemi e moduli per ciascuna delle ipotesi di cui agli articoli da 4 a 20.

Sono previsti schemi e moduli per le seguenti fattispecie:

-       schema del documento di registrazione relativo ad azioni (articolo 4 e allegato I);

-       modulo delle informazioni finanziarie pro forma (articolo 5 e allegato II)[9];

-       schema della nota informativa sugli strumenti finanziari relativa ad azioni (articolo 6 e allegato III);

-       schema del documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (articolo 7 e allegato IV);

-       schema della nota informativa sugli strumenti finanziari relativa a titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (articolo 8 e allegato V);

-       modulo relativo alle garanzie (articolo 9 e allegato VI);

-       schema del documento di registrazione relativo a strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (articolo 10 e allegato VII);

-       modulo relativo a strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (articolo 11 e allegato VIII);

-       schema del documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati di valore nominale unitario pari ad almeno 50.000 euro (articolo 12 e allegato IX);

-       schema relativo a certificati rappresentativi di strumenti finanziari (articolo 13 e allegato X);

-       schema del documento di registrazione relativo alle banche (articolo 14 e allegato XI);

-       schema della nota informativa sugli strumenti finanziari relativa a strumenti derivati (articolo 15 e allegato XII);

-       schema della nota informativa sugli strumenti finanziari relativa a titoli di debito di valore nominale unitario pari ad almeno 50.000 euro (articolo 16 e allegato XIII);

-       modulo di informazione aggiuntivo relativo ad azioni sottostanti (articolo 17 e allegato XIV);

-       schema del documento di registrazione relativo agli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso (articolo 18 e allegato XV);

-       schema del documento di registrazione per gli Stati membri e i paesi terzi e i loro enti regionali e locali (articolo 19 e allegato XVI);

-       schema del documento di registrazione per gli organismi internazionali di carattere pubblico e per emittenti di titoli di debito garantiti da uno Stato membro dell'OCSE (articolo 20 e allegato XVII).

 

L’articolo 3 stabilisce inoltre che l'autorità nazionale competente non possa esigere che un prospetto contenga elementi d'informazione non inclusi negli allegati da I a XVII.

 

L’articolo 21 prevede poi la possibilità di combinazione degli schemi e dei moduli, in base alla tabella contenuta nell’allegato XVIII.L'utilizzo delle combinazioni previste da tale tabella è obbligatorio per la redazione dei prospetti per i vari tipi di strumenti finanziari riportatinella tabella, mentre per gli strumenti finanziari che non figurano nella tabella possono essere utilizzate combinazioni diverse.

Qualora venga invece utilizzato un prospetto base, in base all’articolo 22 del regolamento, questo dovrà essere redatto utilizzando uno degli schemi o dei moduli suddetti, previsti dagli articoli da 4 a 20 del regolamento, ovvero una loro combinazione conformemente all’allegato XVIII.

 

Qualora le attività dell'emittente rientrino in una delle categorie di cui all'allegato XIX, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, tenendo conto della natura specifica delle attività interessate, potrà richiedere informazioni in aggiunta agli elementi d’informazione inclusi negli schemi e nei moduli suddetti, compresa, se del caso, una stima delle attività dell'emittente o altra relazione di un esperto. Si tratta delle seguenti attività:

-       società immobiliari;

-       società minerarie;

-       società d’investimento;

-       società operanti nel settore della ricerca scientifica;

-       società che hanno avviato l'attività da meno di tre anni (società start-up);

-       compagnie di trasporto marittimo.

 

La nota di sintesi è redatta, in base alla direttiva 2003/71/CE, in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato redatto in origine. A tale proposito l’articolo 24 del regolamento prevede che sia l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato a determinare di propria iniziativa il contenuto esatto della nota di sintesi al prospetto o al prospetto di base.

 

Il capo III descrive il modello del prospetto, il modello del prospetto di base e dei supplementi (articoli 25 e 26).

In base all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può scegliere se redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti.

 

Qualora si scelga la redazione del prospetto nella forma di un documento unico, il prospetto deve essere composto, in base all’articolo 25 del regolamento, dalle seguenti parti:

1)  un indice chiaro e dettagliato;

2)  la nota di sintesi;

3)  i fattori di rischio legati all'emittente e al tipo di strumento finanziario oggetto dell'emissione;

4)  gli altri elementi di informazione previsti dagli schemi e dai moduli in base ai quali il prospetto viene redatto.

 

Tale indicazione di contenuto vale anche, in base all’articolo 26 del regolamento, nell’ipotesi in cui l’emittente scelga di redigere un prospetto base. La redazione del prospetto base è consentita dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE solo per i seguenti strumenti finanziari:

a)  strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant emessi nel quadro di un programma di offerta;

b)  strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi, qualora rispettino determinate condizioni[10].

 

L’articolo 26 prevede altresì che le condizioni definitive relative al prospetto di base siano presentate in un documento separato contenente solo ed esclusivamente tali condizioni definitive, ovvero incluse nel prospetto di base. È peraltro obbligatorio inserire nelle condizioni definitive una dichiarazione chiara, attestante che le informazioni complete sull'emittente e sull'offerta possono ottenersi solo combinando il prospetto di base e le condizioni definitive, e indicante dove il prospetto di base è disponibile.

 

Qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato scelga invece di redigere il prospetto nella forma di documenti distinti, sia la nota informativa sugli strumenti finanziari sia il documento di registrazione devono essere composti delle seguenti parti:

1)  un indice chiaro e dettagliato;

2)  a seconda dei casi, i fattori di rischio legati all'emittente e al tipo di strumento finanziario oggetto dell'emissione;

3)  gli altri elementi d’informazione previsti dagli schemi e dai moduli in base ai quali il prospetto viene redatto.

 

Il capo IV (articoli 27 e 28) dà attuazione alla disposizione contenuta nell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, che obbligagli emittenti i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a presentare almeno annualmente un documento che contenga o faccia riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi.

L’articolo 27 del regolamento prevede che tale documento sia reso disponibile al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, tramite uno dei mezzi autorizzati dall'articolo 14 della direttiva, nello Stato membro d'origine dell'emittente. Si tratta sostanzialmente della pubblicazione in giornali a diffusione nazionale, della messa a disposizione gratuita in forma stampata nella sede dell’emittente o del gestore del mercato, o in forma elettronica nel sito web dell'emittente o dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

 

Il capo V (articoli 29-34), precisa infine i metodi di pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari.

In quest’ambito il regolamento stabilisce le diverse forme di pubblicazione (a stampa o elettronica), la cui scelta deve essere appropriata e corrispondere all'obiettivo del documento pubblicato al fine di permettere una diffusione sufficientemente ampia dell'informazione.

Il regolamento impone in particolare condizioni minime da rispettare all'atto della pubblicazione, in modo da garantire agli investitori un accesso rapido all'informazione ad un costo ragionevole e da assicurare l'integrità dell'informazione nell'ipotesi di pubblicazione in forma elettronica.

La pubblicazione del prospetto o del prospetto di base in forma elettronica è soggetta infatti ad alcune condizioni (articolo 29):

1)  deve essere facilmente accessibile nel sito web;

2)  il formato del documento non deve consentirne la modifica;

3)  il prospetto o il prospetto di base non deve contenere collegamenti ipertestuali, fatta eccezione per i collegamenti alle pagine internet nelle quali sono disponibili le informazioni incluse mediante riferimento;

4)  gli investitori devono potere scaricare e stampare il prospetto o il prospetto di base.

Per quanto riguarda la pubblicazione sui giornali, questa deve essere effettuata su un giornale generalista o finanziario a diffusione nazionale o sovraregionale (articolo 30).

 

Per facilitare la centralizzazione delle informazioni, l'elenco dei prospetti pubblicato nel sito internet dell'autorità competente dello Stato membro di origine deve precisare il formato di pubblicazione di ciascun prospetto e indicare dove esso è reperibile.

 

Infine, l’articolo 34 del regolamento disciplina la diffusione di messaggi pubblicitari.

Esso prevede che la pubblicità dell'offerta di strumenti finanziari al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamento possa essere diffusa presso il pubblico dalle parti interessate, mediante uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

-        stampati, lettere circolari, cataloghi, pubblicità sulla stampa, brochure;

-        seminari e presentazioni;

-        annunzi , avvisi, manifesti;

-        radio, televisione, videotelefono, fax, teletext, posta elettronica;

-        pubblicazione sul web, anche tramite banner;

-        messaggi elettronici o annunzi ricevuti tramite telefono cellulare o cercapersone, telefono con o senza intervento di un operatore.

La delega legislativa conferita dall’articolo 12 della legge n. 262 del 2005

L’articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha conferito delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE[11].

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al recepimento della predetta direttiva.

Dall’esercizio della delega legislativa non dovranno provenire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 autorizza il Governo a emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti e con la procedura stabilita per il decreto di recepimento, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi di recepimento dovranno apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate.

A questo fine, lo stesso comma 3 enunzia una serie di princìpi e criteri direttivi.

La lettera a) prescrive di adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2 del TUF[12].

 

La richiamata lettera u) dell’articolo 1, comma 1, del TUF definisce «prodotti finanziari» gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

Il comma 2 individua a sua volta gli strumenti finanziari. Essi sono:

a)       le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b)      le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c)       gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;

d)       le quote di fondi comuni di investimento;

e)       i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

f)        qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

g)       i contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h)       i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i)         i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

l)         i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

m)     le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

 

La lettera b) individua nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente in materia, mentre la lettera c) prevede che la CONSOB stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.

La lettera d) tende ad assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva, mentre la lettera e) delega a disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili.

Secondo la lettera f) dovranno individuarsi, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, i tipi di offerta ai quali non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto, e le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte alle quali non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo.

La lettera g) stabilisce che sia previsto che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia.

Secondo la lettera h) si dovrà prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, stabilendo per l’esercizio di tale revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi; si dovrà inoltre prevedere la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d’investimento di un investitore ragionevole.

Ai sensi della lettera i), si dovranno prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati, ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto.

La lettera l) prevede una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto, mentre la lettera m) stabilisce che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

La lettera n) conferisce alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche una serie di materie, relative all’impiego delle lingue nel prospetto, con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana; all’obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno; alle condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro; ai casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

La lettera o) prevede la facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato.

La lettera p) prevede una disciplina sanzionatoria apposita per i casi di violazione dell’obbligo di pubblicazione del prospetto.

Nel dettaglio, fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, si dovranno prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro.

Si dovranno prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilità dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 (che consente il pagamento in misura ridotta); prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva.

In relazione a tali sanzioni, la lettera q) attribuisce infine alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa. Qualora le violazioni siano commesse da persone giuridiche, si dovrà prevedere la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

 

La previsione della responsabilità della persona giuridica, con obbligo di regresso verso la persona fisica responsabile della violazione, deroga al criterio generale di applicazione delle sanzioni previste dal TUF, che sono irrogate alle persone fisiche responsabili; l’articolo 195, comma 9, prevede la responsabilità solidale della società o ente per il pagamento, con diritto di regresso[13].

Lo schema di decreto legislativo presentato per l’attuazione della delega

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo individua l’ambito di efficacia del provvedimento, dichiarando che esso apporta modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), al fine di recepire la direttiva 2003/71/CE.

Inoltre, in attuazione della lettera b) del comma 3 dell’articolo 12 della legge n. 262 del 2005, l'autorità nazionale competente in materia viene individuata nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

L’articolo 2 apporta conseguenti novelle al citato testo unico, nei termini che saranno esposti nei successivi paragrafi.

L’articolo 3 prescrive che dall’attuazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ordina ai soggetti pubblici competenti di provvedere all’attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le dotazioni loro assegnate dalle vigenti leggi.

L’articolo 4 dispone che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Definizione delle nozioni rilevanti

Un primo gruppo di modifiche introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le definizioni di alcune fattispecie di attività finanziaria. Tali modifiche sono introdotte nell’articolo 1 del TUF, nonché in un nuovo articolo 93-bis, inserito all’inizio del capo I (sollecitazione all’investimento) del titolo II (appello al pubblico risparmio) della parte IV del TUF.

Peraltro la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 sostituisce la rubrica del capo sopra richiamato: in luogo della nozione di “sollecitazione all’investimento” viene adottata quella di “offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita”. Tale espressione viene quindi sostituita alla precedente nel corpo del testo unico contestualmente alla formulazione della nuova disciplina.

 

Si segnala che l’espressione: “sollecitazione all’investimento” rimane per altro contenuta negli articoli 173-bis, comma 1 (riguardante il reato di falso in prospetto), e 205 (relativo alla qualificazione delle offerte di acquisto e di vendita effettuate in mercati regolamentati da soggetti ammessi alle negoziazioni), nonché negli articoli 2331 e 2468 del codice civile, oltre che nella disciplina secondaria.

 

In particolare, nell’articolo 1, comma 1, del TUF, recante le definizioni di carattere generale, è sostituita la lettera t).

 

Nel testo attualmente vigente, la lettera t) definisce sollecitazione all’investimento ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La norma dichiara inoltre che non costituisce sollecitazione all’investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari.

 

La nuova lettera t) sostituisce invece la definizione di sollecitazione all’investimento con quella di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Per offerta al pubblico di prodotti finanziari si deve intendere ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati.

 

In proposito si osserva che l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo di coordinamento e adeguamento normativo previsto dalla legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26), su cui è stato recentemente espresso il prescritto parere parlamentare, apporta una diversa modificazione alla medesima lettera t). In particolare, viene soppressa la specificazione secondo cui non costituisce sollecitazione all’investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata mediante emissione di strumenti finanziari, mentre viene incluso nella definizione (in questo caso analogamente a quanto previsto dalla presente disposizione per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari) il collocamento tramite soggetti abilitati.

 

Viene poi inserita una nuova lettera y), recante la definizione di mercato regolamentato. La definizione è espressa mediante rinvio alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta direttiva Mifid).

 

La delega legislativa per il recepimento della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari è stata conferita dalla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2005), ove essa è inserita nell’allegato B. L’articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2006, approvato dalla Camera (A.S. 1014), introduce nella legge comunitaria 2005 specifici criteri direttivi per il recepimento della medesima direttiva.

 

In particolare, la definizione qui illustrata richiama l’articolo 4, punto 14 [recte: paragrafo 1, punto 14] della direttiva 2004/39/CE, che definisce come mercato regolamentato un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro – al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte di terzi, in modo da dar luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni in materia di mercati regolamentati contenute nella direttiva.

 

Il nuovo articolo 93-bis reca invece una serie di definizioni particolari riferite al capo contenente la disciplina l’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita. Particolare rilievo assume la nuova definizione degli “strumenti finanziari comunitari”. Essa risponde al disegno – perseguito in particolare con la direttiva 2003/71/CE e con la direttiva 2004/39/CE, e più in generale con il piano d’azione dei servizi finanziari – di creare un mercato europeo integrato dei servizi finanziari

 

Sono definiti “strumenti finanziari comunitari” gli strumenti finanziari indicati all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) (vale a dire le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, nonché le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali) e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire tali strumenti mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a strumenti finanziari comunitari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure nonché le quote di fondi chiusi

 

Il nuovo articolo 93-bis contiene anche le seguenti definizioni:

§      titoli di capitale: le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società, nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest’ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

§      strumenti diversi dai titoli di capitale: tutti gli strumenti finanziari comunitari, come sopra definiti, che non sono titoli di capitale;

§      quote o azioni di OICR aperti: le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una società di investimento a capitale variabile[14];

§      responsabile del collocamento: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

Benché nell’articolo 94, comma 9 [introdotto dalla successiva lettera e)], sia denominato “intermediario responsabile del collocamento”, questo soggetto non sembra doversi necessariamente individuare in un intermediario abilitato, atteso che l’attività non si identifica necessariamente con quella del collocamento, riservata a norma dell’articolo 18 del TUF alle imprese d’investimento, alle banche e agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario.

§      Stato membro d’origine: in generale, è lo Stato membro dell’Unione europea in cui l'emittente ha la sua sede sociale, salve le sottoesposte disposizioni speciali:

a)per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro d’origine, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, può essere, alternativamente, lo Stato membro dell’Unione europea:

1)in cui l'emittente ha la sua sede sociale,

2)nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

3)nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico.

Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

b)per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nella lettera a) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro d’origine, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, salva scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, è, alternativamente, lo Stato membro dell’Unione europea:

1)nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE (31 dicembre 2003);

2)nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;

§      Stato membro ospitante: lo Stato membro dell’Unione europea in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

 

Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari

Il presente schema di decreto, come già si è detto, riorganizza la disciplina relativa all’appello al pubblico risparmio, articolandola nelle seguenti fattispecie:

1)  offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita – riferita rispettivamente a strumenti finanziari comunitari e ad altri prodotti finanziari, ovvero a quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio aperti – , ridisciplinata dallo schema di decreto;

2)  offerta pubblica di acquisto o di scambio, la cui disciplina non viene modificata rispetto al testo vigente degli articoli da 102 a 112 del TUF.

 

La prima sezione del capo I riguarda l’offerta di strumenti finanziari comunitari e di ogni altro prodotto finanziario, diverso dalle quote o azioni di OICR, e comprende gli articoli da 94 a 98-bis del TUF.

Il nuovo articolo 94 del TUF stabilisce obblighi e princìpi relativi al prospetto d’offerta.

 

Il vigente articolo 94 del TUF stabilisce gli obblighi degli offerenti che effettuano una sollecitazione all’investimento.

In particolare, coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento devono darne preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto.

Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie per consentire agli investitori un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente.

L’autorizzazione della CONSOB è richiesta per la pubblicazione del prospetto solo relativamente ai prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Negli altri casi la CONSOB può indicare agli offerenti, entro quindici giorni, eventuali informazioni integrative da inserire nel prospetto; decorso tale termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione.

Con una modifica introdotta dall’articolo 14 della legge n. 262 del 2005 si è infine attribuito alla CONSOB il potere di determinare quali strumenti o prodotti finanziari debbano avere un contenuto tipico determinato.

 

La nuova formulazione dell’articolo 94 prevede invece che il prospetto venga esplicitamente approvato dalla CONSOB (il prospetto non può essere infatti pubblicato in mancanza di approvazione). A quest’obbligo sono soggette le offerte al pubblico aventi ad oggetto sia gli strumenti finanziari comunitari, sia gli altri prodotti finanziari da questi diversi (salva la speciale disciplina prevista nella sezione successiva per le quote o azioni di OICR aperti).

Con riferimento al contenuto del prospetto, la formula dell’attuale articolo 94 è riprodotta con le seguenti precisazioni:

§      il prospetto deve contenere le informazioni in forma facilmente analizzabile e comprensibile;

§      il fondato giudizio al quale l’investitore dev’essere posto in grado di pervenire riguarda non solo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ma anche i risultati economici e le prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti.

Si prevede inoltre che il prospetto per l’offerta di strumenti finanziari comunitari sia redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari e contenga anche una nota di sintesi.

Per i prodotti finanziari diversi dagli strumenti comunitari spetta alla CONSOB stabilire su richiesta dell’emittente o dell’offerente, il contenuto del prospetto, ove questo non sia già stato determinato in via generale in conformità alla normativa comunitaria richiamata nel successivo articolo 95, comma 1, lettera b).

Qualora sia necessario per la tutela degli investitori, la CONSOB può esigere che gli emittenti e gli offerenti [la congiunzione è omessa nel testo presentato per il parere, verisimilmente per mero errore materiale]includano nel prospetto informazioni supplementari.

Fino alla chiusura definitiva dell’offerta, fatti nuovi sopravvenuti, errori materiali o imprecisioni che attengano alle informazioni contenute nel prospetto debbono essere comunicati in un apposito supplemento.

Si stabilisce che l’emittente, l’offerente e l’eventuale garante nonché ogni altra persona che abbia sottoscritto il prospetto siano responsabili, per le parti di rispettiva competenza, delle informazioni in esso contenute, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. La stessa responsabilità, nei medesimi limiti, è estesa al responsabile del collocamento. In ragione della natura sommaria della nota di sintesi, viene escluso che la responsabilità possa esser fatta valere esclusivamente in relazione al contenuto di essa, a meno che questa non risulti fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle altre parti del prospetto.

 

La disposizione menziona testualmente l’ “intermediario responsabile del collocamento”: si veda tuttavia quanto osservato, sopra, circa la definizione di “responsabile del collocamento” contenuta nell’articolo 93-bis.

 

Le azioni risarcitorie possono essere esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto. È tuttavia ammesso l’esercizio anche oltre tale termine, purché l’investitore provi di aver scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l’esercizio dell’azione medesima.

 

Il nuovo articolo 94-bis del TUF disciplina la procedura di approvazione del prospetto. La norma prevede che la CONSOB (individuata dall’articolo 1 del presente schema come autorità nazionale competente) verifichi la completezza del prospetto e la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

Inoltre, si prevede che la medesima CONSOB approvi il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento; in ogni caso, la mancata decisione entro il termine previsto non costituisce approvazione del prospetto (viene quindi esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso).

 

La disciplina è conforme al disposto dell’articolo 13 della direttiva 2003/71/CE. Si osserva tuttavia che questa stabilisce direttamente il termine entro cui l’autorità competente deve comunicare la propria decisione, determinandolo in dieci giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della bozza di prospetto: il termine è prolungato a venti giorni lavorativi se l'offerta riguarda “strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico”. Pertanto, la definizione dei termini e della loro decorrenza risulta vincolata, limitatamente agli strumenti finanziari comunitari.

 

La CONSOB, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli mercati, può affidare alla società di gestione del mercato compiti inerenti al controllo del prospetto, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle disposizioni comunitarie, per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni. Le deleghe, da attuarsi mediante apposite convenzioni, valgono fino al 31 dicembre 2011; dell’attribuzione di tali deleghe sono informate anche la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Per l’approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, allo scopo di garantire l’efficienza del procedimento, la CONSOB stipula accordi di collaborazione con la Banca d’Italia.

Infine, la CONSOB è autorizzata – conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva – a trasferire all’autorità competente di un altro Stato membro, con l’assenso di questa, l’approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari. Del trasferimento – le cui condizioni sono stabilite a norma del successivo articolo 95 con regolamento dalla medesima CONSOB – debbono venire informati l’emittente e l’offerente entro tre giorni lavorativi dalla decisione. I termini per l’approvazione decorrono da tale data.

 

La nuova formulazione dell’articolo 95 del TUF disciplina l’emanazione delle disposizioni di attuazione in materia di prospetto.

 

Nel testo attualmente vigente, l’articolo 95 del TUF attribuisce alla CONSOB i poteri regolamentari per l’attuazione della disciplina. Essa determina con regolamento:

a)  il contenuto della comunicazione alla CONSOB e del prospetto;

b)  le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere informazioni di acquisto o di sottoscrizione;

c)  le modalità di svolgimento della sollecitazione all’investimento, per assicurare la parità di trattamento;

d)  le norme di correttezza cui sono tenuti l’offerente, l’emittente e il collocatore di prodotti finanziari.

 

Il testo proposto nel presente schema di decreto, rispetto a quanto attualmente stabilito, contempla i seguenti elementi ulteriori:

§      limitazione del potere regolamentare della CONSOB, relativamente al contenuto del prospetto, ai soli casi consentiti dalla normativa comunitaria;

§      relativamente al potere regolamentare della CONSOB per la disciplina delle modalità e dei termini per la pubblicazione del prospetto e dell’avviso, nonché per l’aggiornamento del prospetto medesimo, l’obbligo di conformarsi alle disposizioni comunitarie;

 

Per quanto riguarda i termini per la pubblicazione, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva prescrive che essa intervenga “quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto”, stabilendo altresì che, quando si tratti della prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

Il paragrafo 2 determina altresì le modalità di pubblicazione del prospetto:

a)  mediante l’inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione alla negoziazione; oppure

b)  in forma stampata, messo gratuitamente a disposizione del pubblico nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; oppure

c)  in forma elettronica nel sito web dell'emittente e, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; oppure

d)  in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione; oppure

e)  in forma elettronica sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.

L’elenco è tassativo. Tuttavia, lo Stato membro d'origine può chiedere agli emittenti che pubblicano il loro prospetto a norma delle lettere a) e b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).

Infine, il paragrafo 3 consente agli Stati membri di prescrivere la pubblicazione di un avviso, stabilendone il contenuto tipico. In esso dev’essere indicato in quale modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

 

In relazione a questo, si osserva che dal tenore della disposizione sembrerebbe evincersi che il legislatore abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di prescrivere la pubblicazione dell’avviso: sarebbe tuttavia opportuno che tale scelta – risultante implicitamente dal conferimento del potere normativo secondario alla CONSOB – fosse esplicitata in una norma espressa.

 

Allo stesso regolamento è rimessa la potestà di determinare la lingua da utilizzare nel prospetto e le condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro.

La CONSOB dovrà pubblicare nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell’articolo 94-bis.

 

La disposizione è conforme all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva, il quale richiede che le autorità competenti degli Stati membri pubblichino nei rispettivi siti web, per un periodo di dodici mesi, a loro scelta, tutti i prospetti da esse approvati, o almeno il loro elenco, comprendente, se del caso, un collegamento al prospetto pubblicato nel sito web dell'emittente o del mercato regolamentato.

Vengono riprodotte le disposizioni che attribuiscono alla CONSOB il potere di determinare gli strumenti o prodotti finanziari che debbono avere un contenuto tipico, essendo individuati attraverso una particolare denominazione o specifici criteri (attuale articolo 94, comma 5-bis) e le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari, nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti (attuale articolo 95, comma 2).

 

Il nuovo articolo 95-bis del TUF disciplina la revoca dell’adesione all’offerta da parte dell’investitore in presenza di determinati presupposti.

In particolare, si prevede che l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari possa essere revocata entro il termine indicato nel prospetto, e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi, decorrenti dal momento in cui vengono depositati il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico, qualora il prospetto non indichi:

§      le condizioni o i criteri per la determinazione del prezzo di offerta definitivo;

§      le condizioni o i criteri per la determinazione della quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico;

§      il prezzo massimo dell’offerta.

 

Questa disposizione si fonda sull’articolo 8 della direttiva.

La disciplina attualmente vigente non fa esplicito riferimento alla possibilità di revocare l’accettazione dell’acquisto, relativamente alla quale dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina civilistica in materia di recesso dal contratto.

 

In caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto (si veda supra), gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari possono revocare l’accettazione entro il termine indicato nel supplemento (comunque non inferiore a due giorni lavorativi).

 

La nuova formulazione dell’articolo 96 del TUF riguarda la revisione dei bilanci dell’emittente.

 

Il vigente articolo 96 del TUF prescrive che l’ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente siano corredati delle relazioni nelle quali una società di revisione esprime il proprio giudizio. La norma prevede inoltre che la sollecitazione all’investimento non possa venire effettuata se la società di revisione ha espresso giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

 

Il nuovo articolo 96 riproduce la disposizione, limitando tuttavia il divieto di effettuare l’offerta in caso di giudizio negativo del revisore ai soli prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. In proposito, la relazione governativa precisa che l’esclusione risulterebbe per questi ultimi incompatibile con gli schemi di prospetto previsti dal regolamento (CE) n. 809/2004.

Inoltre, la formulazione testuale viene coordinata con quanto previsto dalla riforma del diritto societario, operata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che ha esteso anche alle società non quotate la revisione contabile, eseguita anche da revisori non costituiti in forma societaria. La nuova formulazione permette quindi che le relazioni richieste in caso di quotazione degli strumenti siano redatte dai revisori.

 

Si segnala a questo riguardo che la stessa modificazione potrebbe essere apportata, per opportuno coordinamento, anche nel comma 3 dell’articolo 97 del TUF, il quale disciplina l’obbligo di revisione dei bilanci degli emittenti, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta.

 

Alcune modificazioni sono apportate anche al testo dell’articolo 97 del TUF, riguardante gli obblighi informativi cui sono tenuti gli emittenti dei prodotti o strumenti che sono oggetto di offerta.

 

Il vigente articolo 97 del TUF disciplina gli obblighi informativi degli emittenti. In particolare si prevede che la CONSOB possa richiedere agli emittenti:

- come previsto dall’articolo 114, commi 5 e 6, del TUF, la pubblicità delle notizie e delle informazioni necessarie per l’informazione del pubblico, salvo che dalla comunicazione possa derivare grave danno ai soggetti emittenti;

- come previsto dall’articolo 115 del TUF, documenti e ulteriori notizie, anche mediante audizione dei componenti degli organi sociali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e degli altri dirigenti.

Inoltre, in caso fondato sospetto di violazioni delle disposizioni in materia di sollecitazioni all’investimento, la stessa autorità può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori.

 

La modificazione apportata al comma 1 estende la possibilità di richiedere la pubblicità delle notizie e informazioni e la trasmissione di documenti e notizie, oltre che agli emittenti, anche agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti stessi, nonché agli intermediari incaricati del collocamento.

Altre modificazioni apportate ai commi 3 e 4 rivestono finalità di mero coordinamento rispetto alla nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo.

 

L’articolo 98 del TUF, nella nuova formulazione, disciplina la validità comunitaria del prospetto.

 

Il vigente articolo 98 del TUF prevede che la CONSOB possa disciplinare con regolamento il riconoscimento in Italia dei prospetti approvati, in conformità della disciplina comunitaria, dalle autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché a quelli approvati dalle autorità competenti di Stati con i quali l’Unione europea abbia stipulato accordi di riconoscimento reciproco.

 

Il nuovo articolo 98 sancisce invece l’automatica validità dei prospetti per l’offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri, prescrivendo a questo fine alla CONSOB di eseguire la notifica prevista dalle disposizioni comunitarie.

Inoltre è autorizzata la pubblicazione in Italia dei prospetti e degli eventuali supplementi approvati dallo Stato membro d’origine, nei casi in cui l’offerta di strumenti finanziari avvenga in Italia quale Stato membro ospitante. In questo caso, la CONSOB può informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine circa la necessità di fornire nuove informazioni mediante supplemento al prospetto.

 

Il nuovo articolo 98-bis del TUF disciplina l’approvazione del prospetto per offerte riferite a prodotti finanziari emessi da emittenti aventi sede in Stati extracomunitari, quando l’Italia risulti essere lo Stato di origine alla stregua della normativa comunitaria. In tal caso, la CONSOB è facoltizzata ad approvare il prospetto redatto secondo la legislazione dello Stato extracomunitario di residenza dell’emittente, a condizione che il prospetto sia redatto conformemente a criteri internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati – compresi i disclosure standards della IOSCO – e che le informazioni richieste da quella legislazione, incluse quelle finanziarie, siano equivalenti a quelle prescritte dalle normative comunitarie.

 

Qualora l’offerta abbia invece luogo in Italia non quale Stato membro d’origine, bensì quale Stato membro ospitante, è fatto rinvio alle disposizioni dell’articolo 98 riguardanti il riconoscimento dei prospetti approvati nello Stato membro d’origine.

 

La disciplina proposta è conforme a quanto previsto al medesimo riguardo dall’articolo 20 della direttiva, concernente gli emittenti aventi sede in paesi terzi.

La IOSCO (International Organization of Securities Commissions) è l’organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari, di cui fa parte la Consob; nell’ambito della IOSCO sono stati adottati i disclosure standards, costituenti le linee guida per la redazione dei prospetti dei prodotti finanziari, che sono stati utilizzati anche dalle autorità comunitarie per la redazione della direttiva 2003/71/CE[15].

 

Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

Lo schema di decreto legislativo introduce una distinta disciplina per le offerte al pubblico aventi ad oggetto quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti. A questo fine è aggiunta una nuova sezione nel capo I del titolo II della parte IV del TUF.

 

Secondo le definizioni recate dall’articolo 1 del TUF, sono organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) i fondi comuni d’investimento e le società d’investimento a capitale variabile (Sicav).

Il fondo comune è un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, raccolto mediante una o più emissioni di quote e gestito in monte; la Sicav è una società per azioni a capitale variabile, avente a oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni al pubblico.

Sono fondi aperti i fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote, laddove nei fondi chiusi tale diritto è riconosciuto soltanto a predeterminate scadenze.

 

In particolare, il nuovo articolo 98-ter del TUF stabilisce che quanti intendono effettuare un’offerta di quote di fondi aperti o di azioni di Sicav debbono sottoporre preventivamente alla CONSOB il prospetto completo e il prospetto semplificato, contenenti le informazioni necessarie sull’investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e su relativi rischi, in modo chiaro, comprensibile e analizzabile.

Il prospetto semplificato può costituire documento valido per l’offerta in Italia, fatta salva la necessità della traduzione quando siano oggetto dell’offerta le quote di fondi comuni d’investimento comunitari armonizzati e non armonizzati (in base all’articolo 42 del TUF) o le azioni di Sicav estere (soggette alle stesse disposizioni per il rinvio contenuto nell’articolo 50, comma 2).

La pubblicazione dei prospetti è disciplinata dalla CONSOB secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento.

Il comma 5 dell’articolo 98-ter prevede poi l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 94, commi 8, 9 e 11, che disciplinano la responsabilità dell’emittente, dell’offerente e dell’eventuale garante, nonché dell’intermediario responsabile del collocamento, nonché i termini  per l’esercizio dell’azione risarcitoria (vedi supra).

 

Il nuovo articolo 98-quater del TUF attribuisce alla CONSOB il potere di dettare con regolamento le disposizioni per l’attuazione dell’offerta al pubblico delle quote di OICR e delle azioni delle Sicav, stabilendo in particolare il contenuto della comunicazione da inviarsi ad essa e dei prospetti, nonché le modalità di pubblicazione, le modalità per diffondere notizie e svolgere indagini di mercato, nonché le norme di correttezza da osservarsi nell’offerta.

La CONSOB stabilisce invece, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti, se l’offerta ha per oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati in via generale dal predetto regolamento.

 

La disciplina in materia di quote o azioni di OICR sembra riprodurre quella attualmente prevista per la sollecitazione all’investimento. Non è per altro previsto un termine, il cui decorso senza osservazioni dell’autorità consenta la pubblicazione del prospetto.

 

L’articolo 98-quinquies disciplina gli obblighi informativi degli offerenti quote o azioni di OICR aperti in termini analoghi a quelli previsti dall’articolo 97, sopra illustrato. Infatti, la CONSOB può richiedere la pubblicità delle notizie e delle informazioni necessarie per l’informazione del pubblico (articolo 114, commi 5 e 6, del TUF), acquisire ulteriori notizie e documenti (articolo 115 del TUF), nonché la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte degli acquirenti o dei sottoscrittori, in caso di fondato sospetto di violazioni.

La disciplina in materia riproduce quella prevista per le offerte al pubblico di prodotti finanziari, come sopra modificata. Destinatari di essa sono tuttavia i soli offerenti di quote o azioni di OICR aperti.

 

Poteri interdittivi della CONSOB

Lo schema di decreto legislativo interviene sulla disciplina della vigilanza esercitata dalla CONSOB, estendendo i poteri interdittivi dell’autorità e diversificando le forme in cui possono venire esercitati.

 

La vigente formulazione dell’articolo 99 del TUF consente alla CONSOB di:

a)  sospendere in via cautelare la sollecitazione all'investimento, per un periodo non superiore a novanta giorni, ove sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano l’offerta;

b)  vietare la sollecitazione all'investimento, quando abbia accertato la violazione delle medesime disposizioni.

Viene ora attribuito alla CONSOB il potere di vietare o sospendere l’offerta, di chiedere al gestore del mercato la sospensione delle negoziazioni e di informare direttamente il pubblico.

In particolare, essa può:

a)  sospendere in via cautelare l’offerta, ove sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni legislative o regolamentari che la disciplinano:

1)  quando abbia ad oggetto strumenti finanziari comunitari, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta;

2)  quando abbia ad oggetto altri prodotti, per un periodo non superiore a novanta giorni;

b)  vietare l'offerta:

1)  qualora abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le stesse disposizioni legislative o regolamentari;

2)  in caso di accertata violazione delle medesime disposizioni;

c)  rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;

d)  chiedere alla società di gestione di un mercato regolamentato:

1)  di sospendere in via cautelare le negoziazioni, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, in caso di fondato sospetto di violazione delle medesime disposizioni;

2)  di vietare le negoziazioni in caso di accertata violazione delle medesime disposizioni.

Viene specificato che resta comunque esercitabile il potere, attribuito in via generale alla CONSOB dall’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), di chiedere alla società di gestione del mercato l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

 

Queste norme sono conformi al disposto dell’articolo 21, paragrafo 3, lettere da d) a i), della direttiva.

 

Speciali disposizioni riguardano le offerte di strumenti finanziari comunitari effettuate in Italia da soggetti residenti in altri Stati dell’Unione europea, sulla base di prospetti approvati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine.

In questi casi, ove la CONSOB rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dagli intermediari incaricati dell'offerta, ne informa l'autorità che ha approvato il prospetto medesimo. Se, nonostante le misure da questa adottate, l'emittente o l'intermediario incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la CONSOB, informata l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori, informandone al più presto la Commissione europea.

 

La disposizione riproduce sostanzialmente l’articolo 23 della direttiva.

 

In relazione alla proposta formulazione dell’articolo 99, comma 3, del TUF, si osserva che in luogo dell’espressione: “istituzione finanziaria” sembrerebbe più appropriato impiegare quella di: “soggetto abilitato”.

 

Esenzioni dall’ambito di applicazione

Lo schema di decreto legislativo ridefinisce i casi in cui non si applicano le disposizioni in materia di offerta di sottoscrizione e di vendita al pubblico.

 

Secondo il vigente articolo 100 del TUF, le disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento non si applicano alle offerte:

a)  rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2 (ossia con regolamento della CONSOB)[16];

b)  rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento[17];

c)  di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;

d)  aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;

e)  aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

È consentito alla CONSOB di estendere l’esenzione, in tutto o in parte, ad altri tipi di sollecitazione all'investimento da essa individuati con regolamento.

 

La nuova disciplina proposta conserva i casi di esclusione già previsti dalle norme vigenti, riguardanti in particolare:

§      le offerte rivolte ai soli investitori qualificati; la nuova formulazione precisa che la CONSOB, nel definire tale nozione con regolamento, dovrà assumere a base i criteri fissati dalle disposizioni comunitarie; specifica altresì che, ricorrendo i requisiti così individuati, in tale nozione possono essere comprese anche persone fisiche e piccole e medie imprese [lettera a) del comma 1];

 

La nozione di investitore qualificato è definita nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, secondo cui sono tali:

a)  le persone giuridiche autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari, compresi enti creditizi, imprese di investimento, altri enti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e loro società di gestione, fondi pensione e loro società di gestione, operatori in merci, nonché le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;

b)  le amministrazioni nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;

c)  altre persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri indicati dalla direttiva per l’individuazione delle piccole e medie imprese[18];

d)  determinate persone fisiche: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare persone fisiche residenti nello Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati se dette persone soddisfano almeno due dei criteri indicati al paragrafo 2 del medesimo articolo[19];

e)  determinate piccole e medie imprese: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare le piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale in detto Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati.

 

§      le offerte rivolte a un ristretto numero di soggetti, oppure di ammontare complessivo limitato [lettere b) e c) del comma 1];

§      le offerte aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca centrale europea (BCE) o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea [lettera e) del comma 1], oppure strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea (la nuova formulazione specifica che la garanzia dev’essere incondizionata e irrevocabile) o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea [lettera d) del comma 1].

Vengono inoltre escluse dagli obblighi previsti per le offerte sottoscrizione e di vendita al pubblico:

§      le offerte aventi ad oggetto strumenti, diversi dai titoli di capitale, emessi in modo continuo o ripetuto da banche [lettera f) del comma 1], a condizione che tali strumenti:

1)       non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

2)       non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

3)       diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

4)       siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385[20];

§      le offerte aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi [lettera g) del comma 1].

 

Queste fattispecie risultano già attualmente escluse dagli obblighi riferiti alle sollecitazioni all’investimento in base all’articolo 33, comma 1, lettere i) e l), del regolamento adottato con deliberazione della CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (regolamento emittenti).

 

È parimenti riprodotta la disposizione secondo cui la CONSOB può individuare con regolamento altri casi di offerta al pubblico di prodotti finanziari cui non si applicano in tutto o in parte le predette disposizioni.

 

Viene tuttavia garantito all’emittente od offerente il diritto di redigere un prospetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie, in occasione dell’offerta di strumenti che rientrino in una delle seguenti ipotesi di esenzione:

§      offerta di ammontare complessivo limitato [lettera c) del comma 1];

§      offerta avente a oggetto strumenti emessi o garantiti da uno Stato membro ovvero emessi da un organismo pubblico internazionale [lettera d) del comma 1];

§      offerta avente a oggetto strumenti emessi dalla BCE o da una banca centrale nazionale [lettera e) del comma 1].

 

Disposizioni relative all’ammissione alla negoziazione

Lo schema di decreto interviene anche sulla disciplina dei prospetti per l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione in mercati regolamentati.

 

L’articolo 113 del TUF disciplina attualmente l’approvazione e la pubblicazione del prospetto di quotazione.

La disciplina delle modalità di approvazione e di pubblicazione del prospetto è contenuta in particolare negli articoli 13 e 14 della direttiva, nonché nell’articolo 16 per quanto riguarda gli eventuali supplementi.

L’articolo 13 rimette l’approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro d'origine, che deve comunicare la propria decisione all'emittente, offerente o persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della bozza di prospetto. Il termine è prolungato a venti giorni se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico. La scadenza del termine non costituisce approvazione della richiesta.

Se i documenti presentati sono incompleti o risultano necessarie informazioni supplementari, i termini suddetti decorrono dalla data in cui sono fornite tali informazioni.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità.

La responsabilità dell'autorità competente resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

L’articolo 14 dispone che, dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente; l'emittente, offerente o persona che chiede l'ammissione alla negoziazione lo mette a disposizione del pubblico quanto prima, entro un ragionevole lasso di tempo e comunque al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari cui si riferisce. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

I modi di pubblicazione ammessi sono i seguenti:

a)  inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione alla negoziazione;

b)  messa a disposizione del pubblico, gratuitamente e in forma stampata, nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;

c)  pubblicazione in forma elettronica nel sito web:

1)  dell'emittente e, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario, oppure

2)  del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione, oppure

3)  dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.

In caso di pubblicazione su supporto elettronico, una copia su carta deve comunque essere fornita gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari.

Lo Stato membro d'origine può chiedere agli emittenti che pubblicano il loro prospetto a norma delle lettere a) e b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).

Lo Stato membro d’origine può altresì prescrivere la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

Qualora il prospetto sia composto di più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, questi possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità sopra descritte. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

La direttiva prescrive inoltre che le autorità competenti pubblichino nei propri siti web, per un periodo di dodici mesi, tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco di essi, compreso, se del caso, il collegamento al prospetto eventualmente pubblicato nel sito web dell'emittente o del mercato regolamentato.

Disposizioni applicative sulla pubblicazione dei prospetti sono altresì contenute nel regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.

 

La nuova disciplina contenuta nello schema di decreto enunzia distintamente gli obblighi riferiti agli strumenti finanziari comunitari e alle quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti.

 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari comunitari, l’articolo 113 del TUF, come sostituito dal presente schema di decreto, richiede che l’emittente o la persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, prima della data stabilita per il loro inizio, pubblichi un prospetto. Si applicano in tal caso, anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le disposizioni relative al prospetto d’offerta, contenute nell’articolo 94 (ad eccezione dei commi 6, riguardante i prodotti diversi dagli strumenti finanziari comunitari, 7, riguardante l’integrazione del prospetto a seguito di fatti nuovi, e 9, che estende la responsabilità all’intermediario responsabile del collocamento) e quelle che regolano l’approvazione del prospetto, contenute nell’articolo 94-bis (con eccezione del comma 4, riguardante i titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato).

È stabilito che qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto, che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato, deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

Sono attribuiti alla CONSOB i seguenti poteri:

a)poteri normativi, da esercitarsi mediante regolamenti:

1)determinazione delle modalità e dei termini per la pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi, con specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;

Si segnala a questo proposito che la direttiva contiene specifiche disposizioni a questo riguardo, che potrebbero essere trasposte nella norma primaria.

2)determinazione della lingua da utilizzare nel prospetto;

3)eventuale individuazione di casi in cui non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto;

4)disciplina dell’obbligo di depositare presso la medesima CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

5)determinazione delle condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro;

b) poteri di vigilanza:

1)richiesta di pubblicare informazioni e documenti necessari per l’informazione del pubblico, salva la facoltà di opposizione mediante reclamo motivato da parte del soggetto obbligato (articolo 114, commi 5 e 6, del TUF), nonché richiesta di notizie e documenti, audizione di esponenti aziendali, ispezioni e atti di accertamento (articolo 115 del TUF) nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;

2)potere di sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, se vi sia ragionevole motivo di sospettare la violazione degli obblighi di legge o di regolamento;

3)potere di richiedere alla società di gestione del mercato (senza pregiudizio degli analoghi poteri previsti nell'articolo 64 comma 1-bis, lettera c), del TUF):

i)  la sospensione cautelare delle negoziazioni, per non più di dieci giorni lavorativi consecutivi, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni di legge o di regolamento;

ii)  il divieto di negoziazione, in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

4)potere di informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine circa le violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e di adottare i provvedimenti opportuni per tutelare gli investitori, informando la stessa autorità, ove, nonostante le misure da quella adottate, l'emittente perseveri nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti; i provvedimenti assunti debbono essere comunicati alla Commissione europea;

5)potere di rendere pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

 

Il prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, approvato in Italia dalla CONSOB, è valido agli effetti dell’ammissione in mercati regolamentati di altri Stati membri dell’Unione europea, e viceversa, in forza del rinvio all’articolo 98 del TUF, come sostituito dal presente schema di decreto.

 

La disposizione attua quanto è previsto dall’articolo 17 della direttiva, che stabilisce la validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto, nel caso in cui l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, purché l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne riceva comunicazione. Se tuttavia sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o inesattezze dopo l'approvazione del prospetto, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento, anche su segnalazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante.

 

Il medesimo prospetto, nel caso di emittenti aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, può essere approvato secondo la legislazione di tale Stato, ove ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 98-bis del TUF, cui è parimenti fatto rinvio.

 

I requisiti corrispondono a quelli indicati nell’articolo 20 della direttiva.

 

La disciplina relativa alle quote o azioni di OICR aperti e contenuta nel nuovo articolo 113-bis del TUF.

 

Per la definizione degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti  si veda, sopra, il paragrafo: Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti.

 

Per l’ammissione delle quote o azioni di tali fondi alle negoziazioni è prescritta la pubblicazione di un prospetto contenente le informazioni prescritte al medesimo riguardo per la loro offerta al pubblico dall’articolo 98-ter, introdotto dal presente schema di decreto, ossia le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi.

I contenuti di tale prospetto e le modalità di pubblicazione e di aggiornamento sono determinati dalla CONSOB con regolamento; specifiche disposizioni debbono essere previste per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico. La stessa autorità può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione.

È previsto inoltre che la CONSOB detti disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con le proprie; su richiesta di questa, può affidare ad essa compiti inerenti al controllo del prospetto, tenendo anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

 

Al riconoscimento dei prospetti approvati dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea quali prospetti per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato provvede la CONSOB, con le modalità e alle condizioni stabilite nel suddetto regolamento. Mediante lo stesso regolamento, l’autorità può stabilire che sia richiesta la pubblicazione di un documento per la quotazione.

 

Attività pubblicitaria

Lo schema di decreto interviene anche sulla disciplina relativa all’attività pubblicitaria che può avere ad oggetto le offerte di sottoscrizione e di vendita al pubblico, sostituendo a questo fine l’articolo 101 del TUF.

 

Il vigente articolo 101 del TUF vieta la pubblicità relativa alle sollecitazioni all’investimento prima della pubblicazione del prospetto, prescrivendo altresì la trasmissione preventiva degli annunzi pubblicitari alla CONSOB, rimettendo alla regolamentazione da essa adottata l’adozione di criteri relativi alla correttezza dell’informazione e alla sua conformità al contenuto del prospetto e attribuendo all’autorità medesima poteri cautelari e di vigilanza.

 

La nuova disciplina prescrive che sia trasmessa alla CONSOB, contestualmente alla sua diffusione, la documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta.

Il divieto di diffondere annunzi pubblicitari prima della pubblicazione del prospetto è mantenuto per le offerte al pubblico riguardanti prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari (come definiti nell’articolo 93-bis).

Spetta alla CONSOB stabilire con regolamento i criteri per l’effettuazione della pubblicità, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.

 

L’articolo 15 della direttiva, ai paragrafi da 2 a 5, stabilisce i princìpi cui deve  conformarsi l’attività pubblicitaria (vedi subito sotto), rimettendo alle autorità nazionali il controllo della loro osservanza.

 

I poteri della CONSOB relativamente all’attività pubblicitaria sono ridefiniti in corrispondenza con quanto previsto dall’articolo 99 relativamente allo svolgimento dell’offerta. L’autorità può quindi:

a)  sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annunzio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di pubblicità;

b)  sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi dai precedenti, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di pubblicità;

c)  vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle stesse disposizioni;

d)  vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai suddetti provvedimenti di sospensione o di divieto.

 

L’articolo 15 della direttiva disciplina lo svolgimento della pubblicità relativa ad un'offerta di strumenti finanziari al pubblico o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, nei soli casi in cui l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione siano tenuti alla redazione del prospetto. È prescritto fra l’altro che le informazioni fornite siano coerenti con quelle contenute nel prospetto, se già pubblicato, o che debbono figurarvi, se viene pubblicato in seguito. La pubblicità deve indicare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.

A norma del paragrafo 6, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il potere di esercitare il controllo sull’osservanza dei princìpi relativi all'attività pubblicitaria.

Inoltre, l’articolo 21, paragrafo 3, lettera e), richiede che sia ad essa conferito il potere di vietare la pubblicità o sospenderla per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, se ha ragionevole motivo di supporre l’esistenza di una violazione.

Si osserva a questo riguardo che la direttiva, in relazione alle violazioni riguardanti la pubblicità, non contempla il potere di vietare l’esecuzione dell’offerta. D’altronde, l’autorità ha il potere di imporre all’emittente, all’offerente e agli intermediari incaricati del collocamento la pubblicazione di notizie e documenti, anche provvedendovi direttamente a spese del soggetto inadempiente (si veda l’articolo 114, comma 5, del TUF, richiamato dagli articoli 97 e 98-quinquies nel testo risultante dal presente schema di decreto).

 

È infine stabilito che, indipendentemente dall’esistenza dell’obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni materiali fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva.

La disposizione tende ad assicurare – anche nel caso di offerta destinata a investitori qualificati e quindi non soggetta agli obblighi informativi – eguale accesso alle informazioni rilevanti da parte di tutti i soggetti cui l’offerta è diretta.

 

Relativamente alla formulazione, si osserva che non è normativamente definita la nozione di “informazione materiale”, che riproduce l’identica espressione presente nell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva; a questo riguardo, si segnala che tale espressione sembra derivare da un’imperfetta traduzione del testo inglese (“material information”), il cui senso è reso più chiaramente nelle traduzioni francese (“informations importantes”) e tedesca (“wesentliche Informationen”), dalle quali risulta evidente che si tratta delle “informazioni rilevanti”; sarebbe quindi opportuno adottare questa dizione nel testo legislativo nazionale.

 

A norma dell’articolo 113, comma 4, del TUF, come sostituito dal presente schema di decreto, le disposizioni testé illustrate si applicano anche alla pubblicità relativa all’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le stesse disposizioni si applicano, ai sensi del comma 4 dell’articolo 113-bis, alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

Disciplina sanzionatoria

La lettera p) dell’articolo 12, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ìndica, tra i princìpi e criteri direttivi dei quali si deve tener conto nel recepimento della direttiva 2003/71/CE, la previsione di una disciplina sanzionatoria apposita per i casi di violazione dell’obbligo di pubblicazione del prospetto.

In particolare, fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto si dovranno prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro.

Per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria si dovranno prevedere invece sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; dovrà essere escluso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981; sarà prevista la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; saranno introdotte sanzioni accessorie di natura interdittiva.

 

A tali princìpi e criteri direttivi dànno attuazione le lettere w), x) e y) dell’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo.

 

La lettera w) sostituisce l’articolo 191 del TUF, sanzionando la violazione di disposizioni, novellate o introdotte ex novo dalle precedenti lettere dell’articolo in esame.

 

L’articolo 191 del TUF, nel testo attualmente vigente, prevede, al comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo alla metà del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a un miliardo di lire (pari a 516.456,90 euro), per la violazione di disposizioni del TUF, delle quali si propone la sostituzione. Se il valore totale dei prodotti finanziari non è determinato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni (pari a 25.822,84 euro) a lire un miliardo (pari a 516.456,90 euro). Tale ultima sanzione pecuniaria si applica inoltre nelle ipotesi di cui ai successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo 191 per la violazione di ulteriori norme del TUF, anch’esse sostituite o modificate ad opera dello schema in esame.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 191 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque vìoli i seguenti articoli del TUF:

§      articolo 94, comma 1: effettuazione di un’offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi da quote di o azioni di OICR aperti senza pubblicazione preventiva del prospetto e senza preventiva comunicazione alla CONSOB;

§      articolo 98-ter, comma 1: effettuazione di un’offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav senza preventiva comunicazione alla CONSOB, alla quale devono essere allegati il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione;

§      articolo 100-bis, comma 1: inadempimento dell’obbligo di rispondere della solvenza dell’emittente, nei confronti degli acquirenti che non sono investitori professionali, da parte degli investitori professionali che trasferiscono prodotti finanziari originariamente offerti, anche all’estero, ai soli investitori professionali in esenzione dall’obbligo di prospetto. L’obbligo di rispondere della solvenza dell’emittente si estingue decorso un anno dall’emissione dello strumento finanziario.

Non appare del tutto perspicua la fattispecie relativa a quest’ultima violazione, atteso che l’articolo 100-bis stabilisce semplicemente una responsabilità civile che può essere fatta valere in giudizio. Potrebbe ritenersi che la violazione si riferisse al rifiuto di adempiere spontaneamente all’obbligo di garanzia da parte del soggetto che vi è tenuto.

La sanzione applicabile alle sopra indicate violazioni è di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e non superiore al doppio di tale controvalore. Nei casi in cui il controvalore non sia determinabile la sanzione è fissata tra un minimo di 100.000 euro e un massimo di 2.000.000 euro.

Il comma 3 prevede che l’applicazione della sopra indicata sanzione importi anche una sanzione amministrativa accessoria, di durata compresa tra due mesi e tre anni, consistente:

§      nella perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal TUF per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari e

§      nell’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo.

 

Il comma 2 del novellato articolo 191 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 500.000 euro per chiunque vìoli i seguenti articoli del TUF:

§      articolo 94, comma 2, relativo al contenuto del prospetto delle offerte al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti;

§      articolo 94, comma 3, il quale prevede che il prospetto per l’offerta di strumenti finanziari comunitari deve essere redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari e deve contenere anche una nota di sintesi;

§      articolo 94, comma 5, relativo all’inclusione nel prospetto delle informazioni supplementari espressamente richieste dalla CONSOB;

§      articolo 94, comma 6, il quale prevede che la CONSOB stabilisca, su richiesta dell’emittente e dell’offerente, il contenuto del prospetto dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari;

§      articolo 94, comma 7, relativo all’obbligo di predisporre un supplemento del prospetto contenente fatti nuovi o errori e imprecisioni intervenuti o rilevati tra la pubblicazione del prospetto e la chiusura dell’offerta al pubblico;

§      articolo 96, il quale pone l’obbligo di corredare i bilanci dell’emittente di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti, del giudizio del revisore contabile. L’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata quando il giudizio è negativo o il revisore si è dichiarato impossibilitato ad esprimere il giudizio;

§      articolo 97, comma 1, che estende agli emittenti, offerenti, revisori contabili e componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, e agli intermediari incaricati del collocamento di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti, le disposizioni relative alle comunicazioni al pubblico e alle CONSOB previste per gli emittenti quotati in un mercato regolamentato;

§      articolo 97, comma 3, che pone l’obbligo di sottoporre al giudizio di società di revisione i bilanci, di esercizio e consolidato, approvati o redatti nel periodo dell’offerta di strumenti finanziari di cui al precedente punto;

§      articolo 97, comma 4, che attribuisce alla CONSOB il potere di richiedere dati, notizie, atti e documenti agli acquirenti e sottoscrittori di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione;

§      articolo 98-ter, commi 2 e 3, che disciplinano il contenuto e la pubblicazione dei prospetti relativi alle offerte di quote di fondi aperti o di azioni di SICAV;

§      articolo 98-quinquies, comma 1, che estende agli offerenti di quote o azioni di OICR aperti le disposizioni relative alle comunicazioni al pubblico e alle CONSOB previste per gli emittenti quotati in un mercato regolamentato;

§      articolo 98-quinquies, comma 3, relativo al potere della CONSOB di richiedere agli acquirenti o sottoscrittori di delle quote o azioni di OICR aperti, entro un anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti;

§      articolo 101, relativo all’attività pubblicitaria concernente le offerte al pubblico.

La stessa sanzione si applica anche alle violazioni delle sottoindicate disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB, in attuazione del TUF:

§      articolo 95, comma 1: regolamento contenente disposizioni di attuazione in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti;

§      articolo 95, comma 2: regolamento contenente le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l’emittente, l’offerente e il collocatore dei prodotti finanziari sopra indicati e coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti soggetti;

§      articolo 95, comma 4: determinazione degli strumenti o prodotti finanziari che devono avere un contenuto tipico determinato;

§      articolo 97, comma 2: regolamento che individua le disposizioni relative alle comunicazioni al pubblico e alla CONSOB, previste per gli emittenti quotati in un mercato regolamentato, applicabili agli emittenti, agli offerenti, ai collocatori e ai soggetti che prestano i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti;

§      articolo 98-quater: regolamento recante disposizioni di attuazione relative all’offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti;

§      articolo 98-quinquies, comma 2: regolamento che individua le disposizioni relative alle comunicazioni al pubblico e alla CONSOB, previste per gli emittenti quotati in un mercato regolamentato, applicabili agli offerenti, ai collocatori e ai soggetti che prestano i servizi connessi all'emissione o al collocamento di quote o azioni di OICR aperti;

§      articolo 99, comma 1, lettera a): sospensione in via cautelare dell’offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari;

§      articolo 99, comma 1, lettera b): sospensione in via cautelare dell’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari;

§      articolo 99, comma 1, lettere c) e d): divieto delle offerte al pubblico. 

 

La CONSOB pubblica per estratto nel proprio bollettino il provvedimento di applicazione delle misure e delle sanzioni per le violazioni di cui al presente articolo, salvo il caso in la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. La CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione (comma 4).

 

Il comma 5, conformemente alla norma di delega, dispone l’inapplicabilità, alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti commi 1 e 2, dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al pagamento in misura ridotta[21].

 

Si ricorda per altro che il comma 4 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con disposizione di efficacia generale, ha stabilito che le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non si applicano alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del TUF, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

 

La lettera x) dell’articolo 2, comma 1, che introduce nel TUF il nuovo articolo 192-ter, il quale prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro per la violazione degli articoli 113 e 113-bis del TUF, rispettivamente sostituito e introdotto dal presente schema di decreto (lettere u) e v) dell’articolo 2, comma 1).

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 192-ter, la sanzione sopra indicata si applica agli emittenti o alle persone che chiedono l’ammissione alle negoziazioni, qualora vìolino le seguenti previsioni dell’articolo 113, riguardante l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari:

§      comma 2, ai sensi del quale deve essere menzionato in un supplemento del prospetto qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione che sopravvenga o sia rilevato tra il momento di approvazione del prospetto e il momento in cui ha inizio la negoziazione in un mercato regolamentato;

§      comma 3, lettera a), la quale prevede che un regolamento della CONSOB determini le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e degli eventuali supplementi, e detti specifiche disposizioni per i casi in cui l’ammissione alla negoziazione sia preceduta da un’offerta al pubblico;

§      comma 3, lettera d), che demanda alla CONSOB la disciplina dell’obbligo di deposito presso di sé di un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

§      comma 3, lettera f), che attribuisce alla CONSOB il potere di chiedere, all’emittente, alla persona che richiede l’ammissione alla negoziazione e agli altri soggetti indicati, dati, notizie e documenti e eseguire ispezioni;

§      comma 4, relativo all’attività pubblicitaria per l’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

La stessa sanzione si applica inoltre agli emittenti o alle persone che chiedono l’ammissione alle negoziazioni, qualora vìolino le seguenti previsioni dell’articolo 113-bis, riguardante l’ammissione alla negoziazione di quote o azioni di OICR aperti:

§      comma 1, che pone l’obbligo di pubblicare un prospetto prima dall’inizio delle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato;

§      comma 2, lettera a), la quale prevede che un regolamento della CONSOB determini i contenuti del prospetto e le modalità di pubblicazione e di aggiornamento del prospetto e detti specifiche disposizioni per i casi in cui l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente a un’offerta al pubblico;

§      comma 2, lettera b), che consente alla CONSOB di indicare all’emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione di questo;

§      comma 4, relativo all’attività pubblicitaria per l’ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

La CONSOB pubblica per estratto nel proprio bollettino il provvedimento di applicazione delle sanzioni comminate ai sensi dell’articolo in esame e, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Non si procede alla pubblicazione nel caso in cui questa possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte (comma 2).

 

Anche per le sanzioni introdotte dal nuovo articolo 192-ter, come per quelle contenute nell’articolo 191, è prevista l’inapplicabilità dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al pagamento in misura ridotta (comma 3).

 

La lettera y) dell’articolo 2, comma 1, dello schema novella l’articolo 193, comma 1, del TUF, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro per la violazione di alcune disposizioni dello stesso TUF, relative agli obblighi di informazione societaria.

La novella in esame elimina dall’elenco delle norme, la cui violazione comporta l’applicazione della richiamata sanzione, l’articolo 113 del TUF, la cui violazione è ora sanzionata ai sensi dell’articolo 192-ter del TUF, introdotto dalla precedente lettera x).

La novella estende inoltre la sopra indicata sanzione alla violazione dell’articolo 115-bis del TUF, il quale impone agli emittenti quotati e ai soggetti in rapporto di controllo con essi, o alle persone che agiscono in loro nome o per loro conto, di istituire e tenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione del loro lavoro, professione o funzioni, hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 del TUF.

 

Si segnala a questo riguardo che l’introduzione del riferimento all’articolo 115­-bis del TUF nel comma 1 dell’articolo 193 del medesimo testo unico è prevista – con diversa formulazione – anche dall’articolo 3, comma 17, dello schema di decreto legislativo previsto dall’articolo 43 della legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26), su cui è stato recentemente espresso il prescritto parere parlamentare.


Schema di D.Lgs. n. 34

“Recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.”


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[1]    Il cosiddetto metodo Lamfalussy è un modello decisionale che trova applicazione per l’adozione e l’attuazione degli atti legislativi comunitari nel settore dei servizi finanziari. In particolare, il modello prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:

-        al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC);

-        al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alle procedure di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE. A tal fine la Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), che opera quale comitato di regolamentazione, e consulta il Comitato delle autorità europee di regolamentazione e vigilanza sui valori mobiliari (CESR);

-        il terzo livello decisionale consiste nel coordinamento, in via informale in seno al CESR, delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli;

-        al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.

[2]    Con la decisione del 1° aprile 1987, la Commissione aveva dato istruzioni ai suoi Servizi di procedere alla codificazione costitutiva o ufficiale degli atti giuridici al più tardi dopo la decima modifica ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i servizi dovrebbero tentare di codificare i testi di cui sono responsabili ad intervalli ancora più brevi.

[3]    La direttiva 79/279/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281, e con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.

[4]    La direttiva 80/390/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281, e con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.

[5]    La direttiva 82/121/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281.

[6]    La direttiva 88/627/CEE è stata recepita con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90.

[7]    La direttiva 89/298/CEE è stata recepita con il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 85.

[8]     Tale metodo prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:

-        al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC);

-        al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alle procedure di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE. A tal fine la Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), che opera quale comitato di regolamentazione;

-        il terzo livello decisionale consiste nel coordinamento, in via informale, delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli: a tal fine, viene attribuito un ruolo preminente ad un organismo appositamente costituito, il Comitato delle autorità europee di regolamentazione e vigilanza sui valori mobiliari (CESR);

-        al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.

[9]    Secondo le premesse del regolamento (considerando 9), le informazioni finanziarie pro forma sono necessarie in caso di variazione significativa, ossia in caso di variazione superiore al 25% di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell'emittente dovuta ad una determinata operazione, ad eccezione dei casi in cui si applicano i criteri di contabilizzazione delle operazioni di concentrazione. In base al numero 20 dell’allegato I, qualora si verifichi un considerevole cambiamento generale della situazione, occorre descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e sugli utili dell'emittente, qualora essa fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata. Quest’obbligo – riferito quindi a informazioni riguardanti una situazione ipotetica – viene di solito soddisfatto includendo informazioni finanziarie pro forma secondo l’allegato II.

[10]   Si tratta delle seguenti condizioni: le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti finanziari, a norma della legislazione nazionale, devono essere investite in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni derivanti dagli strumenti finanziari fino alla loro data di scadenza e, in caso di insolvenza dell'ente creditizio interessato, dette somme devono essere destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

[11]   Con la deliberazione 29 novembre 2005, n. 15232, la CONSOB ha provveduto a modificare talune disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni), per adeguarle alla normativa comunitaria in materia di abusi di mercato, recepita con l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché (per quanto attuabile in via di regolamentazione secondaria) alla direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto.

[12]   La circolare dell’Assonime in data 12 aprile 2006, n. 12, p. 39, rileva il carattere estensivo di questo criterio di delega rispetto alla direttiva, che concerne soltanto gli strumenti finanziari corrispondenti alla nozione di valore mobiliare definita dalla direttiva 93/22/CE, mentre – per converso – rimarrebbero fuori dell’ambito della delega “i prospetti relativi a strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari (quali ad esempio gli strumenti derivati)”.

[13]   L’irrogazione della sanzione alla società o ente, con obbligo di regresso nei confronti della persona fisica responsabile, era prevista nella novella all’articolo 190 del TUF, recata dall’articolo 14, comma 1, lettera o), del testo approvato in prima lettura dalla Camera (A.S. 3328). La disposizione è venuta meno nel corso dell’esame presso il Senato.

[14]   Per la definizione di queste nozioni si veda, infra, il paragrafo: Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti.

[15]   Gli International Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers sono pubblicati nel sito internet della IOSCO, al seguente indirizzo: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD81.pdf

[16]   Per la definizione di investitore professionale si veda l’articolo 31, comma 2, del regolamento adottato con deliberazione della CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 (regolamento intermediari), a norma del quale per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal TUF per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

[17]   Per l’applicazione delle lettere b) e c), nonché per le ulteriori eccezioni che possono essere stabilite dalla CONSOB, si veda l’articolo 33 del regolamento adottato con deliberazione della CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (regolamento emittenti).

[18]   I criteri per l’individuazione delle piccole e medie imprese, sulla base dei dati risultanti dal più recente bilancio annuale o consolidato, sono i seguenti:

a)   numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;

b)   totale dello stato patrimoniale non superiore a euro 43 milioni;

c)   fatturato annuo netto non superiore a euro 50 milioni.

Secondo la direttiva, sono piccole e medie imprese quelle che soddisfano almeno due dei tre descritti criteri.

[19]   I criteri sono i seguenti:

a)   l'investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;

b)  le dimensioni del portafoglio di strumenti finanziari dell'investitore è superiore a euro 500.000;

c)   l'investitore lavora o ha lavorato per almeno un anno nel settore finanziario esercitando funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari.

[20]   I citati articoli del testo unico bancario prescrivono alle banche italiane l’adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, aventi natura di diritto privato e finanziati dalle stesse banche ad essi aderenti. A uno di tali sistemi sono tenute ad aderire le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, quando non partecipino a un equivalente sistema di garanzia estero. Possono altresì aderirvi le succursali di banche comunitarie operanti in Italia al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi sono riconosciuti dalla Banca d’Italia e garantiscono gli interventi determinati dal medesimo testo unico in favore dei depositanti nelle situazioni di crisi.

[21]    Il citato articolo 16 consente la riduzione del pagamento quando questo è effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. la somma da pagare si riduce a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, è pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.