Le regole cui è
soggetto l’appello al pubblico risparmio
riferito a prodotti finanziari sono contenute nel titolo II, capo I, della
parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Costituiscono appello
al pubblico risparmio la sollecitazione
all’investimento e l’offerta
pubblica di acquisto e scambio.
È offerta pubblica di acquisto ogni offerta, invito a offrire o
messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuato, finalizzato all’acquisto
o allo scambio di prodotti finanziari [articolo 1, comma 1, lettera v), del TUF]. Rientra invece nella
nozione di sollecitazione
all’investimento ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale,
in qualsiasi forma rivolto al pubblico, finalizzato alla vendita o alla sottoscrizione
di prodotti finanziari [articolo, comma 1, lettera t), del TUF]. In altre parole, nella sollecitazione
all’investimento viene proposto di trasferire all’offerente una somma di denaro
in cambio di prodotti finanziari già emessi o da emettere; invece nell’offerta
pubblica di acquisto o scambio viene proposto ai soggetti interessati di
ricevere denaro in cambio dei prodotti finanziari dagli stessi posseduti
(offerta pubblica d’acquisto) o di ricevere altri prodotti finanziari in cambio
di quelli che l’offerente s’impegna ad acquistare.
In particolare, a
norma del vigente articolo 94 del predetto testo unico, coloro che intendono
effettuare una sollecitazione
all’investimento debbono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.
Il prospetto relativo alla sollecitazione contiene
le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e
degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a
un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e
sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e
sui relativi diritti (articolo 94, comma 2, del TUF).
La comunicazione contiene la sintetica
descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono,
attesta l'esistenza dei presupposti necessari per l 'esecuzione dell'offerta, è
corredata dei prescritti documenti e informazioni relativi all’emittente e agli
strumenti offerti ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente,
emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la
sollecitazione (articolo 4 del regolamento emittenti, emanato con deliberazione
della CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971).
La comunicazione,
indicante i soggetti che intendono procedere all’attività di sollecitazione,
con la specificazione del ruolo svolto da ciascuno di essi, le caratteristiche
e la quantità dei titoli oggetto dell’offerta e le modalità e i termini
previsti per lo svolgimento dell’operazione, è indirizzata unicamente
all’autorità di vigilanza e non anche rivolta al pubblico; viceversa il
prospetto è destinato al pubblico, e mediante contenuti tipici normativamente determinati
con riferimento alla natura sia degli strumenti finanziari sia dell’emittente è
volto ad assicurare gli elementi d’informazione necessari all’investitore per
assumere scelte consapevoli.
Se la sollecitazione
riguarda prodotti finanziari non quotati, la pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla CONSOB. Negli altri
casi, l’autorità, entro quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli
offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto; decorso tale
termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione.
La direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 riguarda il prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e modifica la direttiva 2001/34/CE.
A sua volta la direttiva 2001/34/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti
valori, ha provveduto alla codificazione[2] della regolamentazione comunitaria relativa
all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e all'informazione
da pubblicare su detti valori.
La materia era infatti
disciplinata da numerose direttive:
-
79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979,
concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori[3];
-
80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per
il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del
prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione
ufficiale di una borsa valori[4];
-
82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982,
relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle
società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa
valori[5];
-
88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988,
relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della
cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa[6].
La direttiva 2001/34/CE
rispetta totalmente la sostanza dei testi codificati, limitandosi a raggrupparli
ed apportandovi solo quei ritocchi formali che sono necessari alla stessa
operazione di codificazione, e, contestualmente, all’articolo 111, ne dispone
l’abrogazione.
Trattandosi di una
codificazione, la direttiva 2001/34/CE non è stata recepita formalmente
nell’ordinamento nazionale, in quanto le disposizioni in essa raccolte erano
già state recepite.
In materia è intervenuta
anche la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989[7], per il coordinamento delle condizioni di
redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica di valori mobiliari, che congiuntamente alla direttiva 80/390/CEE ha
introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco.
La direttiva 2003/71/CE sul prospetto mira
a completare la codificazione intrapresa dalla direttiva 2001/34/CE.
Essa è
altresì volta a migliorare la direttiva 89/289/CEE, la quale prevede un sistema
parziale e complesso di mutuo riconoscimento del prospetto che non consente di
raggiungere l'obiettivo del passaporto unico. A tal fine la nuova direttiva sul
prospetto abroga la direttiva 89/298/CEE a decorrere dal 30 giugno 2004.
Tale
direttiva è altresì uno degli elementi chiave del Piano d'azione per i servizi
finanziari, che dovrebbe incoraggiare la creazione di un mercato integrato di
tali servizi. Si tratta di una delle prime due proposte elaborate secondo il
“metodo Lamfalussy", che consiste nel distinguere i principi quadro dai
dettagli tecnici di esecuzione. Il Comitato europeo delle autorità di regolamentazione
dei valori mobiliari (CESR) ha pertanto adottato l'11 settembre 2001 un
programma di lavoro che comprende in particolare la preparazione di misure
tecniche di esecuzione di tale progetto.
La
direttiva 2003/71/CE, composta di 33 articoli, prevede nuove regole che
consentono alle società di raccogliere capitali più facilmente e a minor costo
in tutta l'Unione europea sulla base dell'avallo dato dall'autorità
regolamentare di un unico Stato membro ("autorità competente dello Stato
membro di origine"). Essa rafforza la protezione offerta agli investitori
garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione europea,
forniscano loro l'informazione chiara e completa di cui necessitano per
prendere le loro decisioni. In questo caso, il prospetto è un documento di pubblicità contenente importanti dati
finanziari e non finanziari, che una società mette a disposizione dei
potenziali investitori quando emette valori mobiliari (azioni, obbligazioni,
strumenti derivati, etc.) per raccogliere capitali o quando vuole far ammettere
i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso
costituisce un "passaporto unico" per l’emissione di valori mobiliari
nell'insieme degli Stati membri.
In dettaglio, la
direttiva, stabiliti ambito d'applicazione e definizioni delle nozioni ad essa
relative, disciplina, all’articolo 3, l’obbligo
di pubblicare un prospetto e, all’articolo 4, i casi di esenzione.
L’articolo 5 definisce
il contenuto del prospetto,
ulteriormente precisato dall’articolo 7 che indica le informazioni minime in
esso contenute. All’articolo 6 è definita la responsabilità per la sua predisposizione.
L’articolo 8 precisa le
informazioni che non debbono essere comprese nel prospetto o la cui omissione può essere consentita dalla
competente autorità.
L’articolo 9 specifica
la durata della validità del
prospetto e degli altri documenti previsti (prospetto di base e documento di
registrazione).
L’articolo 10 prevede
che gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato presentino almeno annualmente un documento che
contiene o fa riferimento a tutte le informazioni
che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei dodici mesi
precedenti.
Gli articoli 11 e 12
disciplinano rispettivamente i casi in cui le informazioni siano fornite nel
prospetto mediante riferimento e la predisposizione di prospetti costituiti da
documenti separati.
Gli articoli 13 e 14
regolano l’approvazione e la pubblicazione del prospetto. L’articolo
16 prescrive i casi in cui fatti nuovi sopravvenuti, errori o imprecisioni
debbono essere comunicati mediante supplemento al prospetto.
L’articolo 15 disciplina
i princìpi cui deve attenersi la pubblicità
relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di
strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.
A norma dell’articolo
17, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro
d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine e i
supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla
negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante, previa la sola comunicazione
all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante. L’articolo 18
disciplina le forme della comunicazione.
L’articolo 19 contiene
prescrizioni circa l’uso delle lingue
ammesse per la redazione dei prospetti.
L’articolo 20 ìndica le condizioni alle quali l’autorità
competente dello Stato membro d'origine di emittenti, aventi la loro sede
legale in un paese terzo, può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico
o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto secondo
la legislazione del paese terzo.
L’articolo 21 definisce
i poteri attribuiti alle autorità
competenti designate da ciascuno Stato membro per l’applicazione della
direttiva. Sono indicate le regole concernenti il segreto d'ufficio e cooperazione
tra autorità (articolo 22) e i provvedimenti
cautelari ammessi (articolo 23).
Gli articoli successivi
contengono misure di esecuzione. L’articolo 24 disciplina la procedura per
l’adozione delle norme d’attuazione
da parte della Commissione, assistita dal Comitato europeo dei valori
mobiliari. Gli articoli 25 e 26 prescrivono rispettivamente i requisiti delle sanzioni che debbono essere previste
dagli ordinamenti degli Stati membri e l’obbligo di prevedere forme d’impugnazione giurisdizionale.
Gli articoli 27 e 28
provvedono alla modificazione e all’abrogazione di norme delle direttive
preesistenti.
L’articolo 29 prescrive agli Stati membri di far
entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 1° luglio 2005.
L’articolo 30 enuncia
disposizioni transitorie, l’articolo 31 prevede il riesame da parte della
Commissione dopo un quinquennio d’applicazione.
Alla direttiva si
accompagnano quattro allegati, che
recano rispettivamente il contenuto del prospetto (allegato I), del documento
di registrazione (allegato II), della nota informativa sui valori mobiliari
(allegato III) e della nota di sintesi (allegato IV).
Scopo della direttiva 2003/71/CE
è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla
diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta di strumenti finanziari al
pubblico o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che
ha sede o opera in uno Stato membro. Essa rafforza la protezione offerta agli
investitori garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione
europea, forniscano loro l'informazione chiara e completa di cui necessitano
per prendere le loro decisioni.
Sulla base della
delega di poteri esecutivi contenuta in alcune delle disposizioni della
direttiva 2003/71/CE, nell’ambito del metodo di comitatologia c.d. “Lamfalussy”[8], il 29 aprile 2004 la Commissione europea ha
adottato il regolamento (CE) n. 809/2004, recante misure di attuazione della
direttiva in questione per quanto riguarda le informazioni contenute nei
prospetti, il modello e la pubblicazione dei prospetti stessi, l'inclusione
delle informazioni mediante riferimento e la diffusione di messaggi
pubblicitari.
Il regolamento n. 809/2004/CE precisa le modalità
di esecuzione della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda sia il modello del prospetto, sia i documenti
relativi alle informazioni richieste che lo compongono.
Il regolamento è
applicabile dal 1° luglio 2005
(termine prescritto per il recepimento della direttiva 2003/71/CE da parte
degli Stati membri).
Esso ha in particolare
ad oggetto:
1) il modello
di prospetto, di cui all'articolo 5 della direttiva, che viene definito nel
capo III del regolamento (articolo 25), insieme con il modello del prospetto base e dei supplementi (articolo 26);
2) le informazioni
minime da includere nel prospetto, di cui all'articolo 7 della direttiva,
contenute nel capo II del
regolamento (articoli da 3 a 24);
3) il metodo
di pubblicazione, di cui all'articolo 10 della direttiva, definito nel capo
IV del regolamento (articolo 27);
4) le
modalità di inclusione delle informazioni nel prospetto mediante riferimento,
di cui all'articolo 11 della direttiva, contenute nel capo IV del regolamento
(articolo 28);
5) i metodi
di pubblicazione del prospetto per assicurarne la diffusione al pubblico,
secondo quanto disposto dall'articolo 14 della direttiva, contenuti nel capo V
del regolamento (articoli da 29 a 33);
6) i metodi
di diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'articolo 15 della
direttiva, contenuti nel capo V del regolamento (articolo 34).
Nell’articolo 2 del regolamento sono
contenute le definizioni. Tra queste
si ricordano in particolare le seguenti:
a) lo schema è l’elenco di informazioni minime adeguate alla natura
particolare dei vari tipi di emittenti e di strumenti finanziari interessati;
b) il modulo è l’elenco di informazioni aggiuntive, non incluse negli
schemi, da aggiungere, a seconda dei casi, ad uno o più schemi, in funzione del
tipo di strumento o dell'operazione per i quali il prospetto o il prospetto di
base viene redatto;
c) i fattori di rischio sono costituiti dall’elenco di rischi specifici,
riferiti alla situazione dell'emittente o agli strumenti finanziari, che hanno
rilevanza ai fini delle decisioni di investimento.
Il capo II del regolamento (articoli
da 3 a 24) contiene l’indicazione delle informazioni minime da includere nel prospetto.
L’articolo 3 precisa che il
prospetto deve essere redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli di cui
agli articoli da 4 a 20, ovvero una
delle loro combinazioni previste all'articolo 21, per i diversi tipi di
strumenti finanziari.
Per ciascun emittente e
ciascuna categoria di strumenti finanziari è pertanto previsto uno schema
particolare; analogamente per il modulo, ove richiesto.
Lo schema e il modulo
permettono di offrire agli investitori le necessarie garanzie di informazione.
Inoltre, per evitare la duplicazione delle informazioni, il regolamento propone
una combinazione di schemi e moduli.
Gli elementi di informazione che devono esserecontenutinei vari
prospetti,costituiti da schemi e moduli, sono indicati negli allegati da I a XVII del regolamento, in funzione del tipo di
emittente e di strumento finanziario interessati, e corrispondono ai diversi schemi
e moduli per ciascuna delle ipotesi di cui agli articoli da 4 a 20.
Sono previsti schemi e moduli per le seguenti
fattispecie:
-
schema del documento di registrazione relativo
ad azioni (articolo 4 e allegato I);
-
modulo delle informazioni finanziarie pro forma (articolo 5 e allegato II);
-
schema della nota informativa sugli strumenti
finanziari relativa ad azioni (articolo 6 e allegato III);
-
schema del documento di registrazione relativo a
titoli di debito e a strumenti derivati di valore nominale unitario inferiore a
50.000 Euro (articolo 7 e allegato IV);
-
schema della nota informativa sugli strumenti
finanziari relativa a titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a
50.000 Euro (articolo 8 e allegato V);
-
modulo relativo alle garanzie (articolo 9 e
allegato VI);
-
schema del documento di registrazione relativo a
strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione
(articolo 10 e allegato VII);
-
modulo relativo a strumenti finanziari emessi a
fronte di operazioni di cartolarizzazione (articolo 11 e allegato VIII);
-
schema del documento di registrazione relativo a
titoli di debito e a strumenti derivati di valore nominale unitario pari ad
almeno 50.000 euro (articolo 12 e allegato IX);
-
schema relativo a certificati rappresentativi di
strumenti finanziari (articolo 13 e allegato X);
-
schema del documento di registrazione relativo
alle banche (articolo 14 e allegato XI);
-
schema della nota informativa sugli strumenti
finanziari relativa a strumenti derivati (articolo 15 e allegato XII);
-
schema della nota informativa sugli strumenti
finanziari relativa a titoli di debito di valore nominale unitario pari ad
almeno 50.000 euro (articolo 16 e allegato XIII);
-
modulo di informazione aggiuntivo relativo ad
azioni sottostanti (articolo 17 e allegato XIV);
-
schema del documento di registrazione relativo
agli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso (articolo 18 e
allegato XV);
-
schema del documento di registrazione per gli Stati
membri e i paesi terzi e i loro enti regionali e locali (articolo 19 e allegato
XVI);
-
schema del documento di registrazione per gli
organismi internazionali di carattere pubblico e per emittenti di titoli di
debito garantiti da uno Stato membro dell'OCSE (articolo 20 e allegato XVII).
L’articolo 3 stabilisce
inoltre che l'autorità nazionale competente non possa esigere che un prospetto
contenga elementi d'informazione non inclusi negli allegati da I a XVII.
L’articolo 21 prevede poi la possibilità di combinazione degli schemi e dei moduli, in base alla tabella
contenuta nell’allegato XVIII.L'utilizzo delle combinazioni previste
da tale tabella è obbligatorio per la redazione dei prospetti per i vari tipi
di strumenti finanziari riportatinella
tabella, mentre per gli strumenti finanziari che non figurano nella tabella
possono essere utilizzate combinazioni diverse.
Qualora venga invece
utilizzato un prospetto base, in
base all’articolo 22 del
regolamento, questo dovrà essere redatto utilizzando uno degli schemi o dei
moduli suddetti, previsti dagli articoli da 4 a 20 del regolamento, ovvero una
loro combinazione conformemente all’allegato XVIII.
Qualora le attività
dell'emittente rientrino in una delle categorie
di cui all'allegato XIX,
l'autorità competente dello Stato membro d'origine, tenendo conto della natura
specifica delle attività interessate, potrà richiedere informazioni in aggiunta agli elementi d’informazione inclusi negli
schemi e nei moduli suddetti, compresa, se del caso, una stima delle attività
dell'emittente o altra relazione di un esperto. Si tratta delle seguenti
attività:
-
società immobiliari;
-
società minerarie;
-
società d’investimento;
-
società operanti nel settore della ricerca
scientifica;
-
società che hanno avviato l'attività da meno di
tre anni (società start-up);
-
compagnie di trasporto marittimo.
La nota di sintesi è redatta, in base alla direttiva 2003/71/CE, in
linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche
essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti
finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato redatto in origine. A tale
proposito l’articolo 24 del
regolamento prevede che sia l'emittente, l'offerente o la persona che chiede
l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato a determinare di
propria iniziativa il contenuto esatto della nota di sintesi al prospetto o al
prospetto di base.
Il capo III descrive il modello
del prospetto, il modello del
prospetto di base e dei supplementi
(articoli 25 e 26).
In base all’articolo 5,
paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, l'emittente, l'offerente o la persona
che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può scegliere
se redigere il prospetto nella forma di
un unico documento o di documenti distinti.
Qualora si scelga la redazione del prospetto nella forma di un
documento unico, il prospetto deve essere composto, in base all’articolo 25 del regolamento, dalle
seguenti parti:
1) un indice chiaro e dettagliato;
2) la nota di sintesi;
3) i fattori di rischio legati all'emittente e al
tipo di strumento finanziario oggetto dell'emissione;
4) gli altri elementi di informazione previsti
dagli schemi e dai moduli in base ai quali il prospetto viene redatto.
Tale indicazione di
contenuto vale anche, in base all’articolo
26 del regolamento, nell’ipotesi in cui l’emittente scelga di redigere un prospetto base. La redazione del
prospetto base è consentita dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE solo per i seguenti strumenti finanziari:
a) strumenti finanziari
diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant emessi nel quadro di un programma di offerta;
b) strumenti finanziari
diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti
creditizi, qualora rispettino determinate condizioni.
L’articolo 26 prevede altresì che le condizioni definitive relative
al prospetto di base siano presentate in un documento separato contenente solo
ed esclusivamente tali condizioni definitive, ovvero incluse nel prospetto di
base. È peraltro obbligatorio inserire nelle condizioni definitive una dichiarazione chiara, attestante che le
informazioni complete sull'emittente e sull'offerta possono ottenersi solo
combinando il prospetto di base e le condizioni definitive, e indicante dove il
prospetto di base è disponibile.
Qualora l'emittente,
l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un
mercato regolamentato scelga invece di redigere il prospetto nella forma di documenti distinti, sia la nota informativa sugli strumenti
finanziari sia il documento di
registrazione devono essere composti delle seguenti parti:
1) un indice chiaro e dettagliato;
2) a seconda dei casi, i fattori di rischio
legati all'emittente e al tipo di strumento finanziario oggetto dell'emissione;
3) gli altri elementi d’informazione previsti
dagli schemi e dai moduli in base ai quali il prospetto viene redatto.
Il capo IV (articoli 27 e 28) dà attuazione alla disposizione
contenuta nell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, che obbligagli emittenti i cui strumenti finanziari siano ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato
a presentare almeno annualmente un documento che contenga o faccia
riferimento a tutte le informazioni che
essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi
in uno o più Stati membri o in paesi terzi.
L’articolo 27 del regolamento prevede che tale documento sia reso disponibile al pubblico, a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla
negoziazione, tramite uno dei mezzi
autorizzati dall'articolo 14 della direttiva, nello Stato membro d'origine
dell'emittente. Si tratta sostanzialmente della pubblicazione in giornali a diffusione nazionale, della messa a disposizione gratuita in forma
stampata nella sede dell’emittente o del gestore del mercato, o in forma elettronica nel sito web dell'emittente o dell'autorità competente dello Stato
membro d'origine.
Il capo V (articoli 29-34), precisa infine i metodi di pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi
pubblicitari.
In quest’ambito il
regolamento stabilisce le diverse forme di pubblicazione (a stampa o elettronica),
la cui scelta deve essere appropriata e corrispondere all'obiettivo del
documento pubblicato al fine di permettere una diffusione sufficientemente
ampia dell'informazione.
Il regolamento impone in
particolare condizioni minime da rispettare all'atto della pubblicazione, in
modo da garantire agli investitori un accesso rapido all'informazione ad un
costo ragionevole e da assicurare l'integrità dell'informazione nell'ipotesi di
pubblicazione in forma elettronica.
La pubblicazione del prospetto o del prospetto di base in forma
elettronica è soggetta infatti ad alcune condizioni (articolo 29):
1) deve essere facilmente accessibile nel sito web;
2) il formato del documento non deve consentirne
la modifica;
3) il prospetto o il prospetto di base non deve
contenere collegamenti ipertestuali, fatta eccezione per i collegamenti alle
pagine internet nelle quali sono
disponibili le informazioni incluse mediante riferimento;
4) gli investitori devono potere scaricare e
stampare il prospetto o il prospetto di base.
Per quanto riguarda la pubblicazione sui giornali, questa deve
essere effettuata su un giornale generalista o finanziario a diffusione
nazionale o sovraregionale (articolo 30).
Per facilitare la
centralizzazione delle informazioni, l'elenco dei prospetti pubblicato nel sito internet
dell'autorità competente dello Stato membro di origine deve precisare il
formato di pubblicazione di ciascun prospetto e indicare dove esso è
reperibile.
Infine, l’articolo 34 del regolamento disciplina
la diffusione di messaggi pubblicitari.
Esso prevede che la
pubblicità dell'offerta di strumenti finanziari al pubblico o dell'ammissione
alla negoziazione su un mercato regolamento possa essere diffusa presso il
pubblico dalle parti interessate, mediante uno dei seguenti mezzi di
comunicazione:
-
stampati, lettere circolari, cataloghi, pubblicità
sulla stampa, brochure;
-
seminari e presentazioni;
-
annunzi , avvisi, manifesti;
-
radio, televisione, videotelefono, fax, teletext,
posta elettronica;
-
pubblicazione sul web, anche tramite banner;
-
messaggi elettronici o annunzi ricevuti tramite
telefono cellulare o cercapersone, telefono con o senza intervento di un
operatore.
L’articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari,
ha conferito delega legislativa al
Governo per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2001/34/CE.
Il comma 1 delega il Governo ad adottare,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al recepimento
della predetta direttiva.
Dall’esercizio
della delega legislativa non dovranno
provenire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2 autorizza il Governo a emanare disposizioni correttive e integrative
del medesimo decreto, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti e con la procedura stabilita
per il decreto di recepimento, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.
Il comma 3 dispone che i decreti
legislativi di recepimento dovranno apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF), emanato con il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento
della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento
nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate.
A
questo fine, lo stesso comma 3 enunzia una serie di princìpi e criteri direttivi.
La lettera a)
prescrive di adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al
pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come
definiti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2 del TUF.
La richiamata lettera u) dell’articolo 1, comma 1, del TUF
definisce «prodotti finanziari» gli strumenti finanziari e ogni altra forma di
investimento di natura finanziaria.
Il comma 2 individua a sua volta gli strumenti finanziari. Essi sono:
a) le
azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili
sul mercato dei capitali;
b) le
obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul
mercato dei capitali;
c) gli
strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice
civile;
d) le
quote di fondi comuni di investimento;
e) i
titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
f)
qualsiasi altro titolo normalmente negoziato
che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici;
g) i
contratti «futures» su strumenti
finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici,
anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
h) i
contratti di scambio a pronti e a termine (swaps)
su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i)
i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
l)
i contratti di opzione per acquistare o
vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici,
nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
m) le
combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
La lettera b)
individua nella Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità
nazionale competente in materia, mentre la lettera c) prevede che la
CONSOB stipuli accordi di collaborazione
con la Banca d'Italia, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento
di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta
pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un
mercato regolamentato.
La lettera d)
tende ad assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva,
mentre la lettera e) delega a disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili.
Secondo
la lettera f) dovranno individuarsi, anche mediante l'attribuzione alla
CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e
alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, i tipi di offerta ai quali non si applica l'obbligo di pubblicare un
prospetto nonché i tipi di strumenti
finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla
negoziazione non si applica l'obbligo di
pubblicare un prospetto, e le condizioni alle quali il collocamento tramite
intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di
offerte alle quali non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo.
La lettera g)
stabilisce che sia previsto che il prospetto e i supplementi approvati nello
Stato membro d'origine siano validi
per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia.
Secondo
la lettera h) si dovrà prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il
diritto dell'investitore di revocare la
propria accettazione, stabilendo per l’esercizio di tale revoca un termine
non inferiore a due giorni lavorativi; si dovrà inoltre prevedere la responsabilità dell'intermediario
responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni
idonee a influenzare le decisioni d’investimento di un investitore ragionevole.
Ai
sensi della lettera i), si dovranno prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB
può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere
considerate investitori qualificati,
ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori
qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto.
La lettera l)
prevede una disciplina concernente la responsabilità
civile per le informazioni contenute nel prospetto, mentre la lettera m)
stabilisce che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto,
verifichi la completezza delle
informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità
delle informazioni fornite.
La lettera n)
conferisce alla CONSOB il potere di
disciplinare con regolamenti, in
conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla
Commissione europea, anche una serie di materie, relative all’impiego delle lingue nel prospetto, con
individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua
italiana; all’obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente
le informazioni che gli emittenti
hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno; alle
condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità
competente di un altro Stato membro;
ai casi nei quali sono richieste la pubblicazione
del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il
quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può
essere ottenuto dal pubblico.
La lettera o)
prevede la facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato.
La lettera p)
prevede una disciplina sanzionatoria
apposita per i casi di violazione dell’obbligo di pubblicazione del prospetto.
Nel
dettaglio, fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto,
si dovranno prevedere, per la violazione
dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie
di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un
massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia
determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di
euro.
Si
dovranno prevedere, per le altre
violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative
pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilità
dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 (che consente il pagamento in
misura ridotta); prevedere la pubblicità
delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa
turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura
interdittiva.
In
relazione a tali sanzioni, la lettera q) attribuisce infine alla CONSOB il relativo potere
sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di
difesa. Qualora le violazioni siano commesse da persone giuridiche, si dovrà
prevedere la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le
persone fisiche responsabili delle violazioni.
La previsione della responsabilità della
persona giuridica, con obbligo di regresso verso la persona fisica responsabile
della violazione, deroga al criterio generale di applicazione delle sanzioni
previste dal TUF, che sono irrogate alle persone fisiche responsabili;
l’articolo 195, comma 9, prevede la responsabilità solidale della società o
ente per il pagamento, con diritto di regresso.
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo individua l’ambito
di efficacia del provvedimento, dichiarando che esso apporta modifiche al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), al
fine di recepire la direttiva 2003/71/CE.
Inoltre, in attuazione
della lettera b) del comma 3
dell’articolo 12 della legge n. 262 del 2005, l'autorità nazionale competente in materia viene individuata
nella Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB).
L’articolo
2 apporta conseguenti novelle al citato testo unico, nei termini che
saranno esposti nei successivi paragrafi.
L’articolo
3 prescrive che dall’attuazione delle disposizioni contenute nello schema
di decreto legislativo non debbono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ordina ai
soggetti pubblici competenti di provvedere all’attuazione degli adempimenti
posti a loro carico con le dotazioni loro assegnate dalle vigenti leggi.
L’articolo
4 dispone che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.
Definizione delle nozioni rilevanti
Un primo gruppo di modifiche introduce nel
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le
definizioni di alcune fattispecie di
attività finanziaria. Tali modifiche sono introdotte nell’articolo 1 del TUF, nonché
in un nuovo articolo 93-bis, inserito
all’inizio del capo I (sollecitazione all’investimento) del titolo II (appello
al pubblico risparmio) della parte IV del TUF.
Peraltro la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2
sostituisce la rubrica del capo sopra richiamato: in luogo della nozione di
“sollecitazione all’investimento” viene adottata quella di “offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita”. Tale espressione viene quindi sostituita alla precedente nel
corpo del testo unico contestualmente alla formulazione della nuova disciplina.
Si segnala che l’espressione:
“sollecitazione all’investimento” rimane per altro contenuta negli articoli
173-bis,
comma 1 (riguardante il reato di falso in prospetto), e 205 (relativo alla
qualificazione delle offerte di acquisto e di vendita effettuate in mercati
regolamentati da soggetti ammessi alle negoziazioni), nonché negli articoli
2331 e 2468 del codice civile, oltre che nella disciplina secondaria.
In particolare, nell’articolo 1, comma 1, del
TUF, recante le definizioni di carattere
generale, è sostituita la lettera t).
Nel testo attualmente
vigente, la lettera t) definisce sollecitazione all’investimento ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti
al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti
finanziari. La norma dichiara inoltre che non costituisce sollecitazione
all’investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza
emissione di strumenti finanziari.
La nuova lettera t) sostituisce invece la definizione di sollecitazione
all’investimento con quella di offerta
al pubblico di prodotti finanziari. Per offerta al pubblico di prodotti
finanziari si deve intendere ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle
condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti, così da mettere un
investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati.
In proposito si osserva che
l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo di coordinamento e adeguamento
normativo previsto dalla legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26), su cui è
stato recentemente espresso il prescritto parere parlamentare, apporta una diversa modificazione alla
medesima lettera t). In
particolare, viene soppressa la specificazione secondo cui non costituisce
sollecitazione all’investimento la raccolta di depositi bancari o postali
realizzata mediante emissione di strumenti finanziari, mentre viene incluso nella
definizione (in questo caso analogamente a quanto previsto dalla presente
disposizione per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari) il collocamento
tramite soggetti abilitati.
Viene poi inserita una nuova lettera y), recante la definizione di mercato regolamentato. La definizione è
espressa mediante rinvio alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta
direttiva Mifid).
La delega legislativa
per il recepimento della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari è
stata conferita dalla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2005), ove essa è
inserita nell’allegato B. L’articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2006,
approvato dalla Camera (A.S. 1014), introduce nella legge comunitaria 2005
specifici criteri direttivi per il recepimento della medesima direttiva.
In particolare, la definizione
qui illustrata richiama l’articolo 4,
punto 14 [recte: paragrafo 1, punto 14] della direttiva
2004/39/CE, che definisce come mercato regolamentato un sistema
multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o
facilita l'incontro – al suo interno e in base alle sue regole non
discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di strumenti
finanziari da parte di terzi, in modo da dar luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole
e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle
disposizioni in materia di mercati regolamentati contenute nella direttiva.
Il nuovo articolo 93-bis reca invece una serie di definizioni particolari riferite al
capo contenente la disciplina l’offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita. Particolare rilievo assume la nuova definizione degli “strumenti finanziari comunitari”. Essa
risponde al disegno – perseguito in particolare con la direttiva 2003/71/CE e
con la direttiva 2004/39/CE, e più in generale con il piano d’azione dei
servizi finanziari – di creare un mercato europeo integrato dei servizi
finanziari
Sono definiti
“strumenti finanziari comunitari” gli strumenti
finanziari indicati all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) (vale a dire le azioni
e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato
dei capitali, nonché le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di
debito negoziabili sul mercato dei capitali) e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire tali strumenti
mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a strumenti
finanziari comunitari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri
indici o misure nonché le quote di fondi chiusi
Il nuovo articolo
93-bis contiene anche le seguenti definizioni:
§
titoli di
capitale: le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di
società, nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario
negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti
mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli
strumenti di quest’ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni
sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;
§
strumenti
diversi dai titoli di capitale: tutti gli strumenti finanziari comunitari,
come sopra definiti, che non sono titoli di capitale;
§
quote o azioni di OICR aperti: le quote di un
fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una società di
investimento a capitale variabile;
§
responsabile
del collocamento: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di
collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
Benché nell’articolo 94, comma 9 [introdotto
dalla successiva lettera e)], sia
denominato “intermediario responsabile del collocamento”, questo soggetto non
sembra doversi necessariamente individuare in un intermediario abilitato, atteso
che l’attività non si identifica necessariamente con quella del collocamento,
riservata a norma dell’articolo 18 del TUF alle imprese d’investimento, alle
banche e agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del
testo unico bancario.
§
Stato
membro d’origine: in generale, è lo Stato membro dell’Unione europea in cui
l'emittente ha la sua sede sociale,
salve le sottoesposte disposizioni speciali:
a)per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il
cui valore nominale unitario è di almeno
1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai
titoli di capitale che conferiscono il diritto
di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti
mediante conversione o esercizio dei diritti che essi
conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi
dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari
comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo
emittente, lo Stato membro d’origine, a
scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, può essere, alternativamente, lo Stato membro dell’Unione
europea:
1)in cui
l'emittente ha la sua sede sociale,
2)nel
quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere
ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato;
3)nel
quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico.
Lo stesso regime è applicabile a strumenti
finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa
dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia
pressoché equivalente a 1.000 euro;
b)per tutti gli emittenti di strumenti finanziari
comunitari che non sono menzionati nella lettera a) aventi sede in un paese
terzo, lo Stato membro d’origine, a
scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, salva scelta successiva
da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro
d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, è, alternativamente,
lo Stato membro dell’Unione europea:
1)nel
quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta
dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE (31 dicembre 2003);
2)nel
quale è stata presentata la prima domanda
di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;
§
Stato
membro ospitante: lo Stato membro dell’Unione europea in cui viene
effettuata un'offerta al pubblico o
viene richiesta l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.
Offerta al pubblico di strumenti
finanziari comunitari e di prodotti finanziari
Il presente schema di
decreto, come già si è detto, riorganizza la disciplina relativa all’appello al
pubblico risparmio, articolandola nelle seguenti fattispecie:
1) offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita – riferita rispettivamente a strumenti finanziari
comunitari e ad altri prodotti finanziari, ovvero a quote o azioni di organismi
d’investimento collettivo del risparmio aperti – , ridisciplinata dallo schema
di decreto;
2) offerta
pubblica di acquisto o di scambio, la cui disciplina non viene modificata
rispetto al testo vigente degli articoli da 102 a 112 del TUF.
La prima sezione del
capo I riguarda l’offerta di strumenti finanziari comunitari e di ogni altro
prodotto finanziario, diverso dalle quote o azioni di OICR, e comprende gli
articoli da 94 a 98-bis del TUF.
Il nuovo articolo 94 del TUF stabilisce obblighi
e princìpi relativi al prospetto
d’offerta.
Il vigente articolo 94 del TUF stabilisce gli
obblighi degli offerenti che effettuano una sollecitazione all’investimento.
In particolare, coloro
che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento devono darne preventiva
comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto.
Il prospetto deve
contenere le informazioni necessarie per consentire agli investitori un fondato
giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente.
L’autorizzazione della CONSOB
è richiesta per la pubblicazione del prospetto solo relativamente ai prodotti
finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Negli altri casi la CONSOB
può indicare agli offerenti, entro quindici giorni, eventuali informazioni
integrative da inserire nel prospetto; decorso tale termine, gli offerenti
possono procedere alla pubblicazione.
Con una modifica
introdotta dall’articolo 14 della legge n. 262 del 2005 si è infine attribuito
alla CONSOB il potere di determinare quali strumenti o prodotti finanziari
debbano avere un contenuto tipico determinato.
La nuova formulazione
dell’articolo 94 prevede invece che il prospetto
venga esplicitamente approvato dalla CONSOB
(il prospetto non può essere infatti pubblicato in mancanza di approvazione). A
quest’obbligo sono soggette le offerte al pubblico aventi ad oggetto sia gli strumenti
finanziari comunitari, sia gli altri prodotti finanziari da questi diversi
(salva la speciale disciplina prevista nella sezione successiva per le quote o
azioni di OICR aperti).
Con riferimento al
contenuto del prospetto, la formula dell’attuale articolo 94 è riprodotta con le
seguenti precisazioni:
§ il
prospetto deve contenere le informazioni
in forma facilmente analizzabile e
comprensibile;
§ il
fondato giudizio al quale
l’investitore dev’essere posto in grado di pervenire riguarda non solo la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ma anche i risultati economici e le prospettive dell’emittente e degli
eventuali garanti.
Si prevede inoltre che
il prospetto per l’offerta di strumenti
finanziari comunitari sia redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari e contenga anche una nota di sintesi.
Per i prodotti finanziari diversi dagli strumenti
comunitari spetta alla CONSOB stabilire
su richiesta dell’emittente o dell’offerente, il contenuto del prospetto, ove questo non sia già stato determinato
in via generale in conformità alla normativa comunitaria richiamata nel
successivo articolo 95, comma 1, lettera b).
Qualora sia necessario
per la tutela degli investitori, la CONSOB può esigere che gli emittenti e gli
offerenti [la congiunzione è omessa nel
testo presentato per il parere, verisimilmente per mero errore materiale]includano nel prospetto informazioni supplementari.
Fino alla chiusura
definitiva dell’offerta, fatti nuovi sopravvenuti, errori materiali o
imprecisioni che attengano alle informazioni contenute nel prospetto debbono
essere comunicati in un apposito supplemento.
Si stabilisce che
l’emittente, l’offerente e l’eventuale garante nonché ogni altra persona che
abbia sottoscritto il prospetto
siano responsabili, per le parti di
rispettiva competenza, delle informazioni
in esso contenute, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo
scopo di assicurare che le informazioni fossero conformi ai fatti e non
presentassero omissioni tali da alterarne il senso. La stessa responsabilità,
nei medesimi limiti, è estesa al responsabile del collocamento. In ragione
della natura sommaria della nota di
sintesi, viene escluso che la responsabilità possa esser fatta valere
esclusivamente in relazione al contenuto di essa, a meno che questa non risulti
fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle altre parti del prospetto.
La disposizione menziona testualmente l’ “intermediario responsabile
del collocamento”: si veda tuttavia quanto osservato, sopra, circa la
definizione di “responsabile del collocamento” contenuta nell’articolo 93-bis.
Le azioni risarcitorie possono essere
esercitate entro cinque anni dalla
pubblicazione del prospetto. È tuttavia ammesso l’esercizio anche oltre tale
termine, purché l’investitore provi di aver scoperto le falsità delle
informazioni o le omissioni nei due anni
precedenti l’esercizio dell’azione medesima.
Il nuovo articolo 94-bis del TUF disciplina la procedura
di approvazione del prospetto. La norma prevede che la CONSOB (individuata dall’articolo 1 del presente schema come
autorità nazionale competente) verifichi la completezza del prospetto e la coerenza
e la comprensibilità delle informazioni
fornite.
Inoltre, si prevede
che la medesima CONSOB approvi il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento; in ogni caso, la mancata decisione entro il termine
previsto non costituisce approvazione del prospetto (viene quindi esclusa l’applicabilità
dell’istituto del silenzio-assenso).
La disciplina è conforme al disposto dell’articolo 13 della direttiva
2003/71/CE. Si osserva tuttavia che questa stabilisce direttamente il termine
entro cui l’autorità competente deve comunicare la propria decisione,
determinandolo in dieci giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della
bozza di prospetto: il termine è prolungato a venti giorni lavorativi se
l'offerta riguarda “strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha
alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato
regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico”.
Pertanto, la definizione dei termini e della loro decorrenza risulta vincolata,
limitatamente agli strumenti finanziari comunitari.
La CONSOB, tenendo
conto delle caratteristiche dei singoli mercati, può affidare alla società di gestione del mercato compiti
inerenti al controllo del prospetto,
nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle disposizioni comunitarie, per offerte
riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni. Le
deleghe, da attuarsi mediante apposite convenzioni, valgono fino al 31 dicembre 2011;
dell’attribuzione di tali deleghe sono informate anche la Commissione europea e
le autorità competenti degli altri Stati membri.
Per l’approvazione del
prospetto avente ad oggetto titoli di
debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato,
allo scopo di garantire l’efficienza del procedimento, la CONSOB stipula accordi di collaborazione con la Banca d’Italia.
Infine, la CONSOB è
autorizzata – conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 5,
della direttiva – a trasferire
all’autorità competente di un altro Stato membro, con l’assenso di questa, l’approvazione
di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari
comunitari. Del trasferimento – le cui condizioni sono stabilite a norma del
successivo articolo 95 con regolamento dalla medesima CONSOB – debbono venire
informati l’emittente e l’offerente entro tre giorni lavorativi dalla
decisione. I termini per l’approvazione decorrono da tale data.
La nuova formulazione
dell’articolo 95 del TUF disciplina l’emanazione
delle disposizioni di attuazione in materia di prospetto.
Nel testo attualmente
vigente, l’articolo 95 del TUF
attribuisce alla CONSOB i poteri regolamentari per l’attuazione della
disciplina. Essa determina con regolamento:
a) il contenuto della
comunicazione alla CONSOB e del prospetto;
b) le modalità da osservare
per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere informazioni
di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalità di svolgimento
della sollecitazione all’investimento, per assicurare la parità di trattamento;
d) le norme di correttezza
cui sono tenuti l’offerente, l’emittente e il collocatore di prodotti
finanziari.
Il testo proposto nel
presente schema di decreto, rispetto a quanto attualmente stabilito, contempla
i seguenti elementi ulteriori:
§
limitazione del potere regolamentare della
CONSOB, relativamente al contenuto
del prospetto, ai soli casi consentiti
dalla normativa comunitaria;
§
relativamente al potere regolamentare della
CONSOB per la disciplina delle modalità
e dei termini per la pubblicazione del prospetto e
dell’avviso, nonché per l’aggiornamento del prospetto medesimo, l’obbligo di
conformarsi alle disposizioni comunitarie;
Per quanto riguarda i termini per la pubblicazione,
l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva prescrive che essa intervenga “quanto
prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi
all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli
strumenti finanziari in oggetto”, stabilendo altresì che, quando si tratti della
prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla
negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno
sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.
Il paragrafo 2 determina
altresì le modalità di pubblicazione
del prospetto:
a) mediante l’inserimento in
uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato
membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione
alla negoziazione; oppure
b) in forma stampata, messo
gratuitamente a disposizione del pubblico nella sede del mercato in cui gli
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, o nella sede legale
dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono
al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli
organismi incaricati del servizio finanziario; oppure
c) in forma elettronica nel
sito web dell'emittente e, se del
caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o
alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del
servizio finanziario; oppure
d) in forma elettronica nel
sito web del mercato regolamentato in
cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione; oppure
e) in forma elettronica sul
sito web dell'autorità competente
dello Stato membro d'origine, se detta autorità ha deciso di fornire questo
servizio.
L’elenco è tassativo.
Tuttavia, lo Stato membro d'origine può chiedere agli emittenti che pubblicano
il loro prospetto a norma delle lettere a)
e b) di pubblicarlo anche in forma
elettronica conformemente alla lettera c).
Infine, il paragrafo 3
consente agli Stati membri di prescrivere la pubblicazione di un avviso, stabilendone il contenuto
tipico. In esso dev’essere indicato in quale modo il prospetto è stato reso
disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.
In relazione a questo, si osserva che dal tenore della disposizione
sembrerebbe evincersi che il legislatore abbia ritenuto di avvalersi della
facoltà di prescrivere la pubblicazione dell’avviso: sarebbe tuttavia opportuno
che tale scelta – risultante implicitamente dal conferimento del potere
normativo secondario alla CONSOB – fosse esplicitata in una norma espressa.
Allo stesso regolamento
è rimessa la potestà di determinare la lingua
da utilizzare nel prospetto e le condizioni
per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità
competente di un altro Stato membro.
La CONSOB dovrà
pubblicare nel proprio sito internet
almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell’articolo 94-bis.
La disposizione è
conforme all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva, il quale richiede che
le autorità competenti degli Stati
membri pubblichino nei rispettivi siti web, per un periodo di dodici mesi,
a loro scelta, tutti i prospetti da
esse approvati, o almeno il loro elenco,
comprendente, se del caso, un collegamento al prospetto pubblicato nel sito web dell'emittente o del mercato
regolamentato.
Vengono riprodotte le
disposizioni che attribuiscono alla CONSOB il potere di determinare gli strumenti o prodotti finanziari che
debbono avere un contenuto tipico,
essendo individuati attraverso una particolare denominazione o specifici
criteri (attuale articolo 94, comma 5-bis)
e le norme di correttezza che sono
tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari,
nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con
tali soggetti (attuale articolo 95, comma 2).
Il nuovo articolo 95-bis del TUF disciplina la revoca
dell’adesione all’offerta da parte dell’investitore in presenza di
determinati presupposti.
In particolare, si
prevede che l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di prodotti
finanziari possa essere revocata entro il termine indicato nel prospetto, e
comunque entro un termine non inferiore a due
giorni lavorativi, decorrenti dal momento in cui vengono depositati il
prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al
pubblico, qualora il prospetto non
indichi:
§ le
condizioni o i criteri per la determinazione del prezzo di offerta definitivo;
§ le
condizioni o i criteri per la determinazione della quantità dei prodotti da
offrirsi al pubblico;
§ il
prezzo massimo dell’offerta.
Questa disposizione si
fonda sull’articolo 8 della direttiva.
La disciplina
attualmente vigente non fa esplicito riferimento alla possibilità di revocare
l’accettazione dell’acquisto, relativamente alla quale dovrebbe ritenersi
applicabile la disciplina civilistica in materia di recesso dal contratto.
In caso di
pubblicazione di un supplemento al
prospetto (si veda supra), gli
investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti
finanziari possono revocare
l’accettazione entro il termine indicato nel supplemento (comunque non
inferiore a due giorni lavorativi).
La nuova formulazione
dell’articolo 96 del TUF riguarda la
revisione dei bilanci dell’emittente.
Il vigente articolo 96 del TUF prescrive che
l’ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto
dall’emittente siano corredati delle relazioni nelle quali una società di
revisione esprime il proprio giudizio. La norma prevede inoltre che la
sollecitazione all’investimento non possa venire effettuata se la società di
revisione ha espresso giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata
a esprimere un giudizio.
Il nuovo articolo 96
riproduce la disposizione, limitando tuttavia il divieto di effettuare
l’offerta in caso di giudizio negativo del revisore ai soli prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari comunitari. In proposito, la relazione governativa
precisa che l’esclusione risulterebbe per questi ultimi incompatibile con gli
schemi di prospetto previsti dal regolamento (CE) n. 809/2004.
Inoltre, la
formulazione testuale viene coordinata con quanto previsto dalla riforma del
diritto societario, operata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,
che ha esteso anche alle società non quotate la revisione contabile, eseguita
anche da revisori non costituiti in forma societaria. La nuova formulazione
permette quindi che le relazioni richieste in caso di quotazione degli
strumenti siano redatte dai revisori.
Si segnala a questo riguardo che la stessa modificazione potrebbe
essere apportata, per opportuno coordinamento, anche nel comma 3 dell’articolo
97 del TUF, il quale disciplina l’obbligo di revisione dei bilanci degli
emittenti, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta.
Alcune modificazioni
sono apportate anche al testo dell’articolo
97 del TUF, riguardante gli obblighi informativi cui sono tenuti gli
emittenti dei prodotti o strumenti che sono oggetto di offerta.
Il vigente articolo 97 del TUF disciplina gli
obblighi informativi degli emittenti. In particolare si prevede che la CONSOB
possa richiedere agli emittenti:
- come previsto
dall’articolo 114, commi 5 e 6, del TUF, la pubblicità delle notizie e delle informazioni necessarie per
l’informazione del pubblico, salvo che dalla comunicazione possa derivare grave
danno ai soggetti emittenti;
- come previsto
dall’articolo 115 del TUF, documenti e ulteriori
notizie, anche mediante audizione dei componenti degli organi sociali, dei
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e degli altri
dirigenti.
Inoltre, in caso fondato sospetto di violazioni delle
disposizioni in materia di sollecitazioni all’investimento, la stessa autorità può
richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti agli acquirenti o sottoscrittori.
La modificazione
apportata al comma 1 estende la possibilità di richiedere la pubblicità delle
notizie e informazioni e la trasmissione di documenti e notizie, oltre che agli
emittenti, anche agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli
emittenti e degli offerenti stessi, nonché agli intermediari incaricati del collocamento.
Altre modificazioni
apportate ai commi 3 e 4 rivestono finalità di mero coordinamento rispetto alla
nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo.
L’articolo 98 del TUF, nella nuova formulazione, disciplina la validità comunitaria del prospetto.
Il vigente articolo 98 del TUF prevede che la CONSOB possa disciplinare con regolamento il
riconoscimento in Italia dei prospetti approvati, in conformità della
disciplina comunitaria, dalle autorità competenti di altri Stati membri
dell’Unione europea, nonché a quelli approvati dalle autorità competenti di
Stati con i quali l’Unione europea abbia stipulato accordi di riconoscimento
reciproco.
Il nuovo articolo 98 sancisce
invece l’automatica validità dei
prospetti per l’offerta degli strumenti
finanziari comunitari negli altri Stati membri, prescrivendo a questo fine
alla CONSOB di eseguire la notifica prevista dalle disposizioni comunitarie.
Inoltre è autorizzata
la pubblicazione in Italia dei
prospetti e degli eventuali supplementi approvati dallo Stato membro d’origine,
nei casi in cui l’offerta di strumenti finanziari avvenga in Italia quale Stato
membro ospitante. In questo caso, la CONSOB può informare l’autorità competente
dello Stato membro d’origine circa la necessità di fornire nuove informazioni mediante supplemento al prospetto.
Il nuovo articolo 98-bis del TUF disciplina l’approvazione
del prospetto per offerte riferite a prodotti
finanziari emessi da emittenti
aventi sede in Stati extracomunitari, quando l’Italia risulti essere lo
Stato di origine alla stregua della normativa comunitaria. In tal caso, la CONSOB
è facoltizzata ad approvare il prospetto redatto secondo la legislazione dello Stato extracomunitario di residenza
dell’emittente, a condizione che il prospetto sia redatto conformemente a criteri internazionali definiti dagli
organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati – compresi
i disclosure standards della IOSCO –
e che le informazioni richieste da quella
legislazione, incluse quelle finanziarie, siano equivalenti a quelle prescritte dalle normative comunitarie.
Qualora l’offerta
abbia invece luogo in Italia non quale Stato membro d’origine, bensì quale Stato membro ospitante, è fatto rinvio
alle disposizioni dell’articolo 98 riguardanti il riconoscimento dei prospetti
approvati nello Stato membro d’origine.
La disciplina proposta è
conforme a quanto previsto al medesimo riguardo dall’articolo 20 della direttiva, concernente gli emittenti aventi sede
in paesi terzi.
La IOSCO (International Organization of Securities Commissions) è
l’organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati
finanziari, di cui fa parte la Consob; nell’ambito della IOSCO sono stati
adottati i disclosure standards, costituenti
le linee guida per la redazione dei prospetti dei prodotti finanziari, che sono
stati utilizzati anche dalle autorità comunitarie per la redazione della
direttiva 2003/71/CE.
Offerta al pubblico di quote o azioni
di OICR aperti
Lo schema di decreto
legislativo introduce una distinta disciplina per le offerte al pubblico aventi ad oggetto quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio
(OICR) aperti. A questo fine è aggiunta una nuova sezione nel capo I del
titolo II della parte IV del TUF.
Secondo le definizioni
recate dall’articolo 1 del TUF, sono organismi
d’investimento collettivo del risparmio (OICR) i fondi comuni
d’investimento e le società d’investimento a capitale variabile (Sicav).
Il fondo comune è un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di
pertinenza di una pluralità di partecipanti, raccolto mediante una o più
emissioni di quote e gestito in monte; la Sicav è una società per azioni a
capitale variabile, avente a oggetto esclusivo l’investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni al pubblico.
Sono fondi aperti i fondi i cui partecipanti
hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote, laddove
nei fondi chiusi tale diritto è
riconosciuto soltanto a predeterminate scadenze.
In particolare, il
nuovo articolo 98-ter del TUF stabilisce
che quanti intendono effettuare un’offerta di quote di fondi aperti o di azioni
di Sicav debbono sottoporre preventivamente alla CONSOB il prospetto completo e il prospetto
semplificato, contenenti le informazioni necessarie sull’investimento
proposto, sui diritti ad esso connessi e su relativi rischi, in modo chiaro,
comprensibile e analizzabile.
Il prospetto
semplificato può costituire documento valido per l’offerta in Italia, fatta
salva la necessità della traduzione quando siano oggetto dell’offerta le quote
di fondi comuni d’investimento
comunitari armonizzati e non armonizzati (in base all’articolo 42 del TUF)
o le azioni di Sicav estere
(soggette alle stesse disposizioni per il rinvio contenuto nell’articolo 50,
comma 2).
La pubblicazione dei prospetti è
disciplinata dalla CONSOB secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti
con regolamento.
Il comma 5
dell’articolo 98-ter prevede poi l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 94, commi 8, 9 e 11, che disciplinano la responsabilità dell’emittente, dell’offerente e dell’eventuale
garante, nonché dell’intermediario responsabile del collocamento, nonché i
termini per l’esercizio dell’azione risarcitoria
(vedi supra).
Il nuovo articolo 98-quater del TUF attribuisce alla CONSOB il potere di dettare con
regolamento le disposizioni per l’attuazione
dell’offerta al pubblico delle quote di OICR e delle azioni delle Sicav,
stabilendo in particolare il contenuto della comunicazione da inviarsi ad essa
e dei prospetti, nonché le modalità di pubblicazione, le modalità per
diffondere notizie e svolgere indagini di mercato, nonché le norme di
correttezza da osservarsi nell’offerta.
La CONSOB stabilisce
invece, su richiesta degli offerenti, il contenuto
dei prospetti, se l’offerta ha per oggetto quote o azioni di OICR aperti i
cui prospetti non sono disciplinati in via generale dal predetto regolamento.
La disciplina in
materia di quote o azioni di OICR sembra riprodurre quella attualmente prevista
per la sollecitazione all’investimento. Non è per altro previsto un termine, il
cui decorso senza osservazioni dell’autorità consenta la pubblicazione del
prospetto.
L’articolo 98-quinquies
disciplina gli obblighi informativi
degli offerenti quote o azioni di OICR aperti in termini analoghi a quelli
previsti dall’articolo 97, sopra illustrato. Infatti, la CONSOB può richiedere la
pubblicità delle notizie e delle
informazioni necessarie per l’informazione del pubblico (articolo 114,
commi 5 e 6, del TUF), acquisire ulteriori notizie
e documenti (articolo 115 del TUF), nonché la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte degli
acquirenti o dei sottoscrittori, in caso di fondato sospetto di violazioni.
La disciplina in
materia riproduce quella prevista per le offerte al pubblico di prodotti
finanziari, come sopra modificata. Destinatari di essa sono tuttavia i soli offerenti di quote o azioni di OICR aperti.
Poteri interdittivi della CONSOB
Lo schema di decreto
legislativo interviene sulla disciplina della vigilanza esercitata dalla CONSOB, estendendo i poteri interdittivi dell’autorità e
diversificando le forme in cui possono venire esercitati.
La vigente formulazione
dell’articolo 99 del TUF consente
alla CONSOB di:
a) sospendere in via
cautelare la sollecitazione all'investimento, per un periodo non superiore a
novanta giorni, ove sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni
legislative o regolamentari che disciplinano l’offerta;
b) vietare la sollecitazione
all'investimento, quando abbia accertato la violazione delle medesime
disposizioni.
Viene ora attribuito
alla CONSOB il potere di vietare o
sospendere l’offerta, di chiedere al
gestore del mercato la sospensione
delle negoziazioni e di informare
direttamente il pubblico.
In particolare, essa
può:
a) sospendere
in via cautelare l’offerta, ove sussista fondato sospetto di violazione
delle disposizioni legislative o regolamentari che la disciplinano:
1) quando
abbia ad oggetto strumenti finanziari
comunitari, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi
consecutivi per ciascuna volta;
2) quando
abbia ad oggetto altri prodotti, per
un periodo non superiore a novanta giorni;
b) vietare
l'offerta:
1) qualora
abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le stesse disposizioni
legislative o regolamentari;
2) in
caso di accertata violazione delle medesime disposizioni;
c) rendere pubblico il fatto che
l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;
d) chiedere alla società di gestione di un mercato regolamentato:
1) di sospendere in via cautelare le
negoziazioni, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi
consecutivi per ciascuna volta, in caso di fondato sospetto di violazione delle
medesime disposizioni;
2) di vietare le negoziazioni in caso di
accertata violazione delle medesime disposizioni.
Viene specificato che
resta comunque esercitabile il potere, attribuito in via generale alla CONSOB
dall’articolo 64, comma 1-bis,
lettera c), di chiedere alla società
di gestione del mercato l'esclusione o la sospensione degli strumenti
finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
Queste norme sono
conformi al disposto dell’articolo 21, paragrafo 3, lettere da d) a i),
della direttiva.
Speciali disposizioni
riguardano le offerte di strumenti
finanziari comunitari effettuate in Italia da soggetti residenti in altri
Stati dell’Unione europea, sulla base di prospetti approvati dall’autorità
competente dello Stato membro d’origine.
In questi casi, ove la
CONSOB rilevi irregolarità commesse
dall'emittente o dagli intermediari incaricati dell'offerta, ne informa
l'autorità che ha approvato il prospetto medesimo. Se, nonostante le misure da questa adottate, l'emittente o
l'intermediario incaricato dell'offerta perseverano
nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti,
la CONSOB, informata l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta
tutte le misure opportune per tutelare gli investitori, informandone al più
presto la Commissione europea.
La disposizione
riproduce sostanzialmente l’articolo 23 della direttiva.
In relazione alla proposta formulazione dell’articolo 99, comma 3, del
TUF, si osserva che in luogo dell’espressione: “istituzione finanziaria” sembrerebbe
più appropriato impiegare quella di: “soggetto abilitato”.
Esenzioni dall’ambito di applicazione
Lo schema di decreto
legislativo ridefinisce i casi in cui
non si applicano le disposizioni in materia di offerta di sottoscrizione e
di vendita al pubblico.
Secondo il vigente articolo 100 del TUF, le disposizioni
in materia di sollecitazione all'investimento non si applicano alle offerte:
a) rivolte ai soli
investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2
(ossia con regolamento della CONSOB);
b) rivolte a un numero di
soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
c) di ammontare complessivo
non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti
finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico
di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti
finanziari emessi dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali
nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.
È consentito alla CONSOB di estendere l’esenzione, in tutto o in
parte, ad altri tipi di sollecitazione all'investimento da essa individuati con
regolamento.
La nuova disciplina
proposta conserva i casi di esclusione
già previsti dalle norme vigenti, riguardanti in particolare:
§
le offerte rivolte ai soli investitori qualificati; la nuova formulazione precisa che la
CONSOB, nel definire tale nozione con regolamento, dovrà assumere a base i criteri fissati dalle disposizioni
comunitarie; specifica altresì che, ricorrendo i requisiti così
individuati, in tale nozione possono essere comprese anche persone fisiche e
piccole e medie imprese [lettera a)
del comma 1];
La nozione di investitore qualificato è definita
nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e),
della direttiva, secondo cui sono tali:
a) le persone giuridiche
autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari, compresi enti
creditizi, imprese di investimento, altri enti finanziari autorizzati o
regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e
loro società di gestione, fondi pensione e loro società di gestione, operatori
in merci, nonché le entità non autorizzate né regolamentate aventi come
esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;
b) le amministrazioni
nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e
sopranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea,
la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali
simili;
c) altre persone giuridiche
che non soddisfano due dei tre criteri indicati dalla direttiva per
l’individuazione delle piccole e medie imprese;
d) determinate persone
fisiche: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere
di autorizzare persone fisiche residenti nello Stato membro e che chiedono
espressamente di essere considerate investitori qualificati se dette persone
soddisfano almeno due dei criteri indicati al paragrafo 2 del medesimo articolo;
e) determinate piccole e
medie imprese: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può
scegliere di autorizzare le piccole e medie imprese che hanno la loro sede
legale in detto Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate
investitori qualificati.
§ le
offerte rivolte a un ristretto numero di
soggetti, oppure di ammontare
complessivo limitato [lettere b)
e c) del comma 1];
§ le
offerte aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca centrale europea (BCE) o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea
[lettera e) del comma 1], oppure
strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea (la
nuova formulazione specifica che la garanzia dev’essere incondizionata e
irrevocabile) o emessi da organismi
internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati
membri dell'Unione europea [lettera d)
del comma 1].
Vengono inoltre
escluse dagli obblighi previsti per le offerte sottoscrizione e di vendita al
pubblico:
§ le
offerte aventi ad oggetto strumenti, diversi dai titoli di capitale, emessi in modo continuo o ripetuto da banche [lettera f) del comma 1], a condizione che tali strumenti:
1)
non siano subordinati, convertibili o
scambiabili;
2)
non conferiscano il diritto di sottoscrivere o
acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno
strumento derivato;
3)
diano veste materiale al ricevimento di depositi
rimborsabili;
4)
siano coperti da un sistema di garanzia dei
depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
§ le
offerte aventi ad oggetto strumenti del
mercato monetario emessi da banche
con una scadenza inferiore a dodici mesi
[lettera g) del comma 1].
Queste fattispecie
risultano già attualmente escluse dagli obblighi riferiti alle sollecitazioni
all’investimento in base all’articolo 33, comma 1, lettere i) e l), del regolamento
adottato con deliberazione della CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (regolamento
emittenti).
È parimenti riprodotta
la disposizione secondo cui la CONSOB
può individuare con regolamento altri
casi di offerta al pubblico di prodotti finanziari cui non si applicano in
tutto o in parte le predette disposizioni.
Viene tuttavia
garantito all’emittente od offerente il diritto
di redigere un prospetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
comunitarie, in occasione dell’offerta di strumenti che rientrino in una delle
seguenti ipotesi di esenzione:
§ offerta
di ammontare complessivo limitato [lettera c)
del comma 1];
§ offerta
avente a oggetto strumenti emessi o garantiti da uno Stato membro ovvero emessi
da un organismo pubblico internazionale [lettera d) del comma 1];
§ offerta
avente a oggetto strumenti emessi dalla BCE o da una banca centrale nazionale
[lettera e) del comma 1].
Disposizioni relative all’ammissione
alla negoziazione
Lo schema di decreto
interviene anche sulla disciplina dei prospetti
per l’ammissione degli strumenti
finanziari alla negoziazione in mercati
regolamentati.
L’articolo 113 del TUF disciplina attualmente l’approvazione e la
pubblicazione del prospetto di quotazione.
La disciplina delle
modalità di approvazione e di pubblicazione del prospetto è contenuta in
particolare negli articoli 13 e 14 della direttiva, nonché nell’articolo 16 per
quanto riguarda gli eventuali supplementi.
L’articolo 13 rimette l’approvazione
del prospetto all'autorità competente dello Stato membro d'origine, che
deve comunicare la propria decisione all'emittente, offerente o persona che
chiede l'ammissione alla negoziazione, entro
dieci giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della bozza di prospetto.
Il termine è prolungato a venti giorni
se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente
che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al
pubblico. La scadenza del termine non costituisce approvazione della richiesta.
Se i documenti
presentati sono incompleti o risultano necessarie informazioni supplementari, i
termini suddetti decorrono dalla data in cui sono fornite tali informazioni.
L'autorità competente
dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto
all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di
quest'ultima autorità.
La responsabilità
dell'autorità competente resta disciplinata esclusivamente dal diritto
nazionale.
L’articolo 14 dispone che, dopo l'approvazione, il prospetto è
depositato presso l'autorità competente; l'emittente, offerente o persona che
chiede l'ammissione alla negoziazione lo mette a disposizione del pubblico quanto prima, entro un ragionevole
lasso di tempo e comunque al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o
dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari cui si riferisce.
Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non
ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono
essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere
disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.
I modi di pubblicazione ammessi sono i seguenti:
a) inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato
membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta
l'ammissione alla negoziazione;
b) messa a disposizione del pubblico,
gratuitamente e in forma stampata,
nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli
intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli
strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio
finanziario;
c) pubblicazione in forma elettronica nel sito web:
1) dell'emittente
e, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al
collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi
incaricati del servizio finanziario, oppure
2) del
mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione, oppure
3) dell'autorità
competente dello Stato membro d'origine, se detta autorità ha deciso di fornire
questo servizio.
In caso di pubblicazione
su supporto elettronico, una copia su carta deve comunque essere fornita
gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta dall'emittente,
dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli
intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli
strumenti finanziari.
Lo Stato membro
d'origine può chiedere agli emittenti che pubblicano il loro prospetto a norma
delle lettere a) e b) di pubblicarlo anche in forma
elettronica conformemente alla lettera c).
Lo Stato membro
d’origine può altresì prescrivere la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso
disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.
Qualora il prospetto sia
composto di più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento,
questi possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i
documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico
secondo le modalità sopra descritte. Ciascun documento deve indicare dove si
possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.
La direttiva prescrive
inoltre che le autorità competenti pubblichino nei propri siti web, per un periodo di dodici mesi,
tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco di essi, compreso, se del caso,
il collegamento al prospetto eventualmente pubblicato nel sito web dell'emittente o del mercato
regolamentato.
Disposizioni applicative sulla pubblicazione dei prospetti sono
altresì contenute nel regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.
La nuova disciplina
contenuta nello schema di decreto enunzia distintamente gli obblighi riferiti
agli strumenti finanziari comunitari e alle quote o azioni di organismi
d’investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti.
Per quanto riguarda
gli strumenti finanziari comunitari,
l’articolo 113 del TUF, come sostituito dal presente schema di decreto,
richiede che l’emittente o la persona che chiede l’ammissione alle
negoziazioni, prima della data stabilita per il loro inizio, pubblichi un prospetto. Si applicano in tal caso, anche
nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le
disposizioni relative al prospetto
d’offerta, contenute nell’articolo 94 (ad eccezione dei commi 6, riguardante
i prodotti diversi dagli strumenti finanziari comunitari, 7, riguardante
l’integrazione del prospetto a seguito di fatti nuovi, e 9, che estende la
responsabilità all’intermediario responsabile del collocamento) e quelle che regolano
l’approvazione del prospetto,
contenute nell’articolo 94-bis (con
eccezione del comma 4, riguardante i titoli di debito bancari non destinati
alla negoziazione in un mercato regolamentato).
È stabilito che
qualunque fatto nuovo significativo,
errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni
contenute nel prospetto, che sia atto ad influire sulla valutazione degli
strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è
approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato,
deve essere menzionato in un supplemento
del prospetto.
Sono attribuiti alla
CONSOB i seguenti poteri:
a)poteri
normativi, da esercitarsi mediante regolamenti:
1)determinazione
delle modalità e dei termini per la pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi, con
specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;
Si segnala a questo proposito che la direttiva contiene specifiche
disposizioni a questo riguardo, che potrebbero essere trasposte nella norma
primaria.
2)determinazione
della lingua da utilizzare nel
prospetto;
3)eventuale
individuazione di casi in cui non si
applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto;
4)disciplina
dell’obbligo di depositare presso la
medesima CONSOB un documento
concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso
disponibili al pubblico nel corso di un anno;
5)determinazione
delle condizioni per il trasferimento
dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato
membro;
b) poteri di vigilanza:
1)richiesta
di pubblicare informazioni e documenti
necessari per l’informazione del pubblico, salva la facoltà di opposizione
mediante reclamo motivato da parte del soggetto obbligato (articolo 114, commi
5 e 6, del TUF), nonché richiesta di
notizie e documenti, audizione di
esponenti aziendali, ispezioni e atti di
accertamento (articolo 115 del TUF) nei confronti dell'emittente, della
persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti
indicati in tali disposizioni;
2)potere
di sospendere l'ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni
lavorativi consecutivi per ciascuna volta, se vi sia ragionevole motivo di
sospettare la violazione degli obblighi di legge o di regolamento;
3)potere
di richiedere alla società di gestione del mercato (senza pregiudizio degli
analoghi poteri previsti nell'articolo 64 comma 1-bis, lettera c), del TUF):
i) la sospensione cautelare delle negoziazioni,
per non più di dieci giorni lavorativi consecutivi, in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni di legge o di regolamento;
ii) il divieto di negoziazione, in caso di
accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative
norme di attuazione;
4)potere
di informare l'autorità competente dello
Stato membro d'origine circa le violazioni degli obblighi incombenti
all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, e di adottare i provvedimenti
opportuni per tutelare gli investitori, informando la stessa autorità, ove,
nonostante le misure da quella adottate, l'emittente perseveri nella violazione
delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti; i provvedimenti
assunti debbono essere comunicati alla Commissione europea;
5)potere
di rendere pubblico il fatto che
l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non
ottempera ai propri obblighi.
Il prospetto di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, approvato in Italia
dalla CONSOB, è valido agli effetti dell’ammissione
in mercati regolamentati di altri Stati membri dell’Unione europea, e
viceversa, in forza del rinvio all’articolo 98 del TUF, come sostituito dal
presente schema di decreto.
La disposizione attua
quanto è previsto dall’articolo 17
della direttiva, che stabilisce la validità
comunitaria dell'approvazione di un prospetto, nel caso in cui l'offerta al
pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano
previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato
membro d'origine, purché l'autorità competente di ciascuno Stato membro
ospitante ne riceva comunicazione. Se tuttavia sono sopravvenuti fatti nuovi
significativi, errori materiali o inesattezze dopo l'approvazione del
prospetto, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la
pubblicazione di un supplemento, anche su segnalazione dell'autorità competente
dello Stato membro ospitante.
Il medesimo prospetto,
nel caso di emittenti aventi sede legale
in uno Stato extracomunitario, può essere approvato secondo la legislazione
di tale Stato, ove ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 98-bis del TUF, cui è parimenti fatto
rinvio.
I requisiti corrispondono
a quelli indicati nell’articolo 20 della direttiva.
La disciplina relativa
alle quote o azioni di OICR aperti e
contenuta nel nuovo articolo 113-bis
del TUF.
Per la definizione degli
organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti si veda, sopra, il paragrafo: Offerta al pubblico di quote o azioni di
OICR aperti.
Per l’ammissione delle
quote o azioni di tali fondi alle negoziazioni è prescritta la pubblicazione di
un prospetto contenente le
informazioni prescritte al medesimo riguardo per la loro offerta al pubblico
dall’articolo 98-ter, introdotto dal
presente schema di decreto, ossia le informazioni
che, a seconda delle caratteristiche
del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori
possano pervenire a un fondato giudizio
sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi
rischi.
I contenuti di tale prospetto e le modalità di pubblicazione e di aggiornamento sono determinati dalla
CONSOB con regolamento; specifiche disposizioni debbono essere previste per i
casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga
simultaneamente ad un'offerta al pubblico. La stessa autorità può indicare
all'emittente informazioni integrative
da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione.
È previsto inoltre che
la CONSOB detti disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con le proprie; su
richiesta di questa, può affidare ad essa compiti inerenti al controllo del prospetto, tenendo anche
conto delle caratteristiche dei singoli mercati.
Al riconoscimento dei prospetti approvati
dalle autorità competenti di altri Stati
membri dell'Unione europea quali prospetti per l'ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato provvede la CONSOB, con le modalità e
alle condizioni stabilite nel suddetto regolamento. Mediante lo stesso
regolamento, l’autorità può stabilire che sia richiesta la pubblicazione di un documento per la quotazione.
Attività pubblicitaria
Lo schema di decreto
interviene anche sulla disciplina relativa all’attività pubblicitaria che può avere ad oggetto le offerte di
sottoscrizione e di vendita al pubblico, sostituendo a questo fine l’articolo
101 del TUF.
Il vigente articolo 101 del TUF vieta la pubblicità
relativa alle sollecitazioni all’investimento prima della pubblicazione del
prospetto, prescrivendo altresì la trasmissione preventiva degli annunzi
pubblicitari alla CONSOB, rimettendo alla regolamentazione da essa adottata
l’adozione di criteri relativi alla correttezza dell’informazione e alla sua
conformità al contenuto del prospetto e attribuendo all’autorità medesima
poteri cautelari e di vigilanza.
La nuova disciplina
prescrive che sia trasmessa alla CONSOB,
contestualmente alla sua diffusione,
la documentazione relativa a
qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta.
Il divieto di diffondere annunzi pubblicitari
prima della pubblicazione del prospetto è mantenuto per le offerte al pubblico
riguardanti prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari
(come definiti nell’articolo 93-bis).
Spetta alla CONSOB
stabilire con regolamento i criteri
per l’effettuazione della pubblicità, avendo riguardo alla correttezza
dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è
già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da
pubblicare.
L’articolo 15 della direttiva, ai paragrafi da 2 a 5, stabilisce i
princìpi cui deve conformarsi l’attività
pubblicitaria (vedi subito sotto), rimettendo alle autorità nazionali il
controllo della loro osservanza.
I poteri della CONSOB relativamente all’attività pubblicitaria sono
ridefiniti in corrispondenza con quanto previsto dall’articolo 99 relativamente
allo svolgimento dell’offerta. L’autorità può quindi:
a) sospendere in via
cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi,
l'ulteriore diffusione dell'annunzio pubblicitario relativo ad un'offerta
avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di
pubblicità;
b) sospendere in via
cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore
diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto
prodotti diversi dai precedenti, in caso di fondato sospetto di violazione
delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di pubblicità;
c) vietare l'ulteriore
diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle stesse
disposizioni;
d) vietare l'esecuzione
dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai suddetti provvedimenti di
sospensione o di divieto.
L’articolo 15 della direttiva disciplina lo svolgimento della
pubblicità relativa ad un'offerta di strumenti finanziari al pubblico o
all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato
regolamentato, nei soli casi in cui l'emittente, l'offerente o la persona che
chiede l'ammissione alla negoziazione siano tenuti alla redazione del prospetto.
È prescritto fra l’altro che le informazioni fornite siano coerenti con quelle
contenute nel prospetto, se già pubblicato, o che debbono figurarvi, se viene
pubblicato in seguito. La pubblicità deve indicare che un prospetto è stato o
sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno
procurarselo.
A norma del paragrafo 6,
l'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il potere di esercitare
il controllo sull’osservanza dei princìpi relativi all'attività pubblicitaria.
Inoltre, l’articolo 21, paragrafo 3, lettera e), richiede che sia ad essa
conferito il potere di vietare la pubblicità o sospenderla per un massimo di dieci
giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, se ha ragionevole motivo
di supporre l’esistenza di una violazione.
Si osserva a questo riguardo che la direttiva, in relazione alle
violazioni riguardanti la pubblicità, non contempla il potere di vietare
l’esecuzione dell’offerta. D’altronde, l’autorità ha il potere di imporre
all’emittente, all’offerente e agli intermediari incaricati del collocamento la
pubblicazione di notizie e documenti, anche provvedendovi direttamente a spese
del soggetto inadempiente (si veda l’articolo 114, comma 5, del TUF, richiamato
dagli articoli 97 e 98-quinquies nel
testo risultante dal presente schema di decreto).
È infine stabilito
che, indipendentemente dall’esistenza dell’obbligo di pubblicazione di un
prospetto, le informazioni materiali
fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie
speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di
riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a
tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di
investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva.
La disposizione tende
ad assicurare – anche nel caso di offerta destinata a investitori qualificati e
quindi non soggetta agli obblighi informativi – eguale accesso alle
informazioni rilevanti da parte di tutti i soggetti cui l’offerta è diretta.
Relativamente alla formulazione, si osserva che non è normativamente
definita la nozione di “informazione materiale”, che riproduce l’identica
espressione presente nell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva; a questo
riguardo, si segnala che tale espressione sembra derivare da un’imperfetta
traduzione del testo inglese (“material information”), il cui senso è reso più
chiaramente nelle traduzioni francese (“informations importantes”) e tedesca
(“wesentliche Informationen”), dalle quali risulta evidente che si tratta delle
“informazioni rilevanti”; sarebbe quindi opportuno adottare questa dizione nel
testo legislativo nazionale.
A norma dell’articolo
113, comma 4, del TUF, come sostituito dal presente schema di decreto, le
disposizioni testé illustrate si applicano anche alla pubblicità relativa all’ammissione di strumenti finanziari alla
negoziazione in un mercato regolamentato.
Le stesse disposizioni
si applicano, ai sensi del comma 4 dell’articolo 113-bis, alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del
risparmio (OICR) aperti alla negoziazione
in un mercato regolamentato.
Disciplina sanzionatoria
La lettera
p) dell’articolo 12, comma 3, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, ìndica, tra i princìpi e criteri direttivi dei
quali si deve tener conto nel recepimento della direttiva 2003/71/CE, la
previsione di una disciplina
sanzionatoria apposita per i
casi di violazione dell’obbligo di
pubblicazione del prospetto.
In
particolare, fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in
prospetto, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto si
dovranno prevedere sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non
inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due
volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di
importo minimo di centomila euro e
massimo di due milioni di euro.
Per le altre violazioni della normativa
interna e comunitaria si dovranno prevedere invece sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila
euro; dovrà essere escluso il pagamento in misura ridotta a norma
dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981; sarà prevista la pubblicità delle sanzioni salvo che, a
giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o
arrecare un danno sproporzionato; saranno introdotte sanzioni accessorie di natura interdittiva.
A tali princìpi e
criteri direttivi dànno attuazione le lettere w), x) e y) dell’articolo 2, comma 1, dello
schema di decreto legislativo.
La lettera w)
sostituisce l’articolo 191 del TUF, sanzionando la violazione di disposizioni,
novellate o introdotte ex novo dalle
precedenti lettere dell’articolo in esame.
L’articolo 191
del TUF, nel testo attualmente vigente, prevede, al comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria da un
decimo alla metà del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e
comunque non superiore a un miliardo di
lire (pari a 516.456,90 euro), per la violazione di disposizioni del TUF,
delle quali si propone la sostituzione. Se il valore totale dei prodotti
finanziari non è determinato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni (pari a
25.822,84 euro) a lire un miliardo (pari a 516.456,90 euro). Tale ultima
sanzione pecuniaria si applica inoltre nelle ipotesi di cui ai successivi commi
2 e 3 dello stesso articolo 191 per la violazione di ulteriori norme del TUF,
anch’esse sostituite o modificate ad opera dello schema in esame.
Il comma 1 del nuovo articolo 191 prevede
l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria per chiunque vìoli i seguenti articoli del TUF:
§
articolo 94, comma 1: effettuazione di un’offerta al pubblico di strumenti finanziari
comunitari e di prodotti finanziari diversi da quote di o azioni di OICR aperti
senza pubblicazione preventiva del
prospetto e senza preventiva
comunicazione alla CONSOB;
§
articolo 98-ter,
comma 1: effettuazione di un’offerta di
quote di fondi aperti o azioni di Sicav senza preventiva comunicazione alla
CONSOB, alla quale devono essere allegati
il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla
pubblicazione;
§
articolo 100-bis,
comma 1: inadempimento dell’obbligo
di rispondere della solvenza
dell’emittente, nei confronti degli acquirenti
che non sono investitori professionali, da parte
degli investitori professionali che trasferiscono prodotti finanziari
originariamente offerti, anche all’estero, ai soli investitori professionali in
esenzione dall’obbligo di prospetto. L’obbligo di rispondere della solvenza
dell’emittente si estingue decorso un
anno dall’emissione dello strumento finanziario.
Non
appare del tutto perspicua la fattispecie relativa a quest’ultima violazione,
atteso che l’articolo 100-bis
stabilisce semplicemente una responsabilità civile che può essere fatta valere
in giudizio. Potrebbe ritenersi che la violazione si riferisse al rifiuto di
adempiere spontaneamente all’obbligo di garanzia da parte del soggetto che vi è
tenuto.
La
sanzione applicabile alle sopra indicate violazioni è di importo non inferiore a un quarto del controvalore
offerto e non superiore al doppio di
tale controvalore. Nei casi in cui il controvalore non sia determinabile la
sanzione è fissata tra un minimo di
100.000 euro e un massimo di
2.000.000 euro.
Il comma 3 prevede che l’applicazione
della sopra indicata sanzione importi anche una sanzione amministrativa accessoria, di durata compresa tra due mesi e tre anni, consistente:
§
nella perdita
temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal TUF per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati
e per i promotori finanziari e
§
nell’incapacità
temporanea ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli
quotati nei mercati regolamentari o diffusi
tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo.
Il comma 2 del novellato articolo 191
prevede l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 500.000 euro per chiunque vìoli i seguenti articoli del
TUF:
§
articolo 94, comma 2, relativo al contenuto del prospetto delle offerte
al pubblico di strumenti finanziari
comunitari e di prodotti finanziari
diversi dalle quote o azioni di OICR aperti;
§
articolo 94, comma 3, il quale prevede che il
prospetto per l’offerta di strumenti
finanziari comunitari deve essere redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari e
deve contenere anche una nota di sintesi;
§
articolo 94, comma 5, relativo all’inclusione
nel prospetto delle informazioni
supplementari espressamente richieste dalla CONSOB;
§
articolo 94, comma 6, il quale prevede che la
CONSOB stabilisca, su richiesta dell’emittente e dell’offerente, il contenuto del prospetto dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari comunitari;
§
articolo 94, comma 7, relativo all’obbligo di
predisporre un supplemento del prospetto
contenente fatti nuovi o errori e
imprecisioni intervenuti o rilevati tra la pubblicazione del prospetto e la
chiusura dell’offerta al pubblico;
§
articolo 96, il quale pone l’obbligo di corredare i bilanci dell’emittente di
strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o
azioni di OICR aperti, del giudizio del
revisore contabile. L’offerta avente
ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata quando il
giudizio è negativo o il revisore si
è dichiarato impossibilitato ad
esprimere il giudizio;
§
articolo 97, comma 1, che estende agli emittenti, offerenti, revisori contabili e componenti
degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, e agli intermediari
incaricati del collocamento di strumenti
finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di
OICR aperti, le disposizioni relative alle comunicazioni al pubblico e alle CONSOB previste per gli emittenti quotati in un mercato
regolamentato;
§
articolo 97, comma 3, che pone l’obbligo di
sottoporre al giudizio di società di
revisione i bilanci, di
esercizio e consolidato, approvati o
redatti nel periodo dell’offerta di strumenti finanziari di cui al
precedente punto;
§
articolo 97, comma 4, che attribuisce alla
CONSOB il potere di richiedere dati,
notizie, atti e documenti agli acquirenti
e sottoscrittori di strumenti finanziari comunitari e di prodotti
finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti, entro un anno
dall'acquisto o dalla sottoscrizione;
§
articolo 98-ter,
commi 2 e 3, che disciplinano il contenuto e la pubblicazione dei prospetti relativi alle offerte di quote di fondi aperti o di azioni di SICAV;
§
articolo 98-quinquies,
comma 1, che estende agli offerenti di quote o azioni di OICR aperti le
disposizioni relative alle comunicazioni
al pubblico e alle CONSOB previste per gli emittenti quotati in un mercato regolamentato;
§
articolo 98-quinquies,
comma 3, relativo al potere della CONSOB di richiedere agli acquirenti o sottoscrittori di delle quote o azioni
di OICR aperti, entro un anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la
comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti;
§
articolo 101, relativo all’attività pubblicitaria concernente le offerte al pubblico.
La stessa sanzione si applica anche alle violazioni delle sottoindicate disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB, in attuazione del
TUF:
§
articolo 95, comma 1: regolamento contenente disposizioni di attuazione in materia
di offerta al pubblico di strumenti
finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di
OICR aperti;
§
articolo 95, comma 2: regolamento contenente le norme di correttezza che sono tenuti a
osservare l’emittente, l’offerente e il collocatore dei prodotti finanziari sopra indicati e coloro che si
trovano in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti soggetti;
§
articolo 95, comma 4: determinazione degli
strumenti o prodotti finanziari che devono avere un contenuto tipico determinato;
§
articolo 97, comma 2: regolamento che individua le disposizioni relative alle
comunicazioni al pubblico e alla CONSOB,
previste per gli emittenti quotati in un mercato regolamentato, applicabili agli emittenti, agli
offerenti, ai collocatori e ai soggetti che prestano i servizi connessi
all'emissione o al collocamento di strumenti
finanziari comunitari e di prodotti
finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti;
§
articolo 98-quater:
regolamento recante disposizioni di
attuazione relative all’offerta al
pubblico di quote o azioni di OICR aperti;
§
articolo 98-quinquies,
comma 2: regolamento che individua le
disposizioni relative alle comunicazioni
al pubblico e alla CONSOB, previste per gli emittenti quotati in un mercato
regolamentato, applicabili agli
offerenti, ai collocatori e ai soggetti che prestano i servizi connessi
all'emissione o al collocamento di quote
o azioni di OICR aperti;
§
articolo 99, comma 1, lettera a): sospensione in via cautelare dell’offerta avente
ad oggetto strumenti finanziari
comunitari;
§
articolo 99, comma 1, lettera b): sospensione in via cautelare dell’offerta avente
ad oggetto prodotti finanziari diversi
dagli strumenti finanziari comunitari;
§
articolo 99, comma 1, lettere c) e d): divieto delle offerte al pubblico.
La CONSOB pubblica per estratto nel proprio
bollettino il provvedimento di applicazione delle misure e delle sanzioni
per le violazioni di cui al presente articolo, salvo il caso in la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti
coinvolte. La CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, può stabilire modalità
ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a
carico dell'autore della violazione (comma
4).
Il comma 5, conformemente alla norma di
delega, dispone l’inapplicabilità,
alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti commi 1 e 2,
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al pagamento in misura ridotta.
Si ricorda per altro che il comma 4 dell’articolo 24 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, con disposizione di efficacia generale, ha stabilito che
le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non si
applicano alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla
CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del
TUF, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2,
3 e 4, del medesimo testo unico.
La lettera x)
dell’articolo 2, comma 1, che introduce nel
TUF il nuovo articolo 192-ter,
il quale prevede l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a
500.000 euro per la violazione degli articoli 113 e 113-bis del TUF, rispettivamente sostituito
e introdotto dal presente schema di decreto (lettere u) e v) dell’articolo 2,
comma 1).
Ai sensi del comma 1
del nuovo articolo 192-ter, la
sanzione sopra indicata si applica agli emittenti
o alle persone che chiedono
l’ammissione alle negoziazioni, qualora vìolino le seguenti previsioni
dell’articolo 113, riguardante l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari:
§
comma 2, ai sensi del quale deve essere
menzionato in un supplemento del
prospetto qualunque fatto nuovo
significativo, errore materiale o
imprecisione che sopravvenga o sia rilevato tra il momento di approvazione
del prospetto e il momento in cui ha
inizio la negoziazione in un mercato regolamentato;
§
comma 3, lettera a), la quale prevede che un regolamento della CONSOB determini le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e degli eventuali supplementi, e detti specifiche
disposizioni per i casi in cui l’ammissione alla negoziazione sia preceduta da
un’offerta al pubblico;
§
comma 3, lettera d), che demanda alla CONSOB la disciplina dell’obbligo di deposito presso di sé di un documento concernente le informazioni
che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso
di un anno;
§
comma 3, lettera f), che attribuisce alla CONSOB il potere di chiedere,
all’emittente, alla persona che richiede l’ammissione alla negoziazione e agli
altri soggetti indicati, dati, notizie e
documenti e eseguire ispezioni;
§
comma 4, relativo all’attività pubblicitaria per l’ammissione di strumenti finanziari
alla negoziazione in un mercato regolamentato.
La stessa sanzione si
applica inoltre agli emittenti o
alle persone che chiedono l’ammissione
alle negoziazioni, qualora vìolino le seguenti previsioni dell’articolo
113-bis, riguardante l’ammissione
alla negoziazione di quote o azioni di
OICR aperti:
§
comma 1, che pone l’obbligo di pubblicare un prospetto prima dall’inizio
delle negoziazioni di quote o azioni
di OICR aperti in un mercato regolamentato;
§
comma 2, lettera a), la quale prevede che un regolamento della CONSOB determini i contenuti del prospetto e le modalità di pubblicazione e di
aggiornamento del prospetto e detti specifiche disposizioni per i casi in
cui l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga
simultaneamente a un’offerta al pubblico;
§
comma 2, lettera b), che consente alla CONSOB di indicare all’emittente informazioni integrative da inserire nel
prospetto e specifiche modalità di
pubblicazione di questo;
§
comma 4, relativo all’attività pubblicitaria per l’ammissione di quote o azioni di OICR
aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato.
La CONSOB pubblica per estratto nel proprio
bollettino il provvedimento di
applicazione delle sanzioni comminate ai sensi dell’articolo in esame e,
tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può
stabilire modalità ulteriori per
dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione. Non si procede alla pubblicazione nel caso in cui
questa possa turbare gravemente i
mercati o possa arrecare un danno
sproporzionato alle parti coinvolte (comma
2).
Anche per le sanzioni introdotte
dal nuovo articolo 192-ter, come per
quelle contenute nell’articolo 191, è prevista l’inapplicabilità dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, relativo al pagamento in misura
ridotta (comma 3).
La lettera y)
dell’articolo 2, comma 1, dello schema novella l’articolo 193, comma 1, del
TUF, il quale prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro per la violazione di
alcune disposizioni dello stesso TUF, relative agli obblighi di informazione societaria.
La novella in esame elimina dall’elenco delle norme, la cui
violazione comporta l’applicazione della richiamata sanzione, l’articolo 113 del TUF, la cui violazione
è ora sanzionata ai sensi dell’articolo 192-ter
del TUF, introdotto dalla precedente lettera x).
La novella estende inoltre la sopra indicata
sanzione alla violazione dell’articolo
115-bis del TUF, il quale impone
agli emittenti quotati e ai soggetti
in rapporto di controllo con essi, o
alle persone che agiscono in loro nome o per loro conto, di istituire e tenere regolarmente aggiornato un registro
delle persone che, in ragione del loro lavoro, professione o funzioni,
hanno accesso alle informazioni privilegiate
di cui all’articolo 181 del TUF.
Si segnala a questo riguardo che l’introduzione del riferimento
all’articolo 115-bis del TUF nel
comma 1 dell’articolo 193 del medesimo testo unico è prevista – con diversa
formulazione – anche dall’articolo 3, comma 17, dello schema di decreto
legislativo previsto dall’articolo 43 della legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26),
su cui è stato recentemente espresso il prescritto parere parlamentare.